Monitoring Gesetzessammlung

080U0501

IT - Regolamenti Governativi

080U0501

Regolamento funzionamento del Ministero beni culturali e ambientali (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1980 n. 501)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 , in particolare l'art. 21; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 , sulla riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio; Udito il parere della Corte dei conti; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso regolamento per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa degli istituti centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 maggio 1980 PERTINI COSSIGA - BIASINI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 agosto 1980 Atti di Governo, registro n. 29, foglio n. 12

Art. 1

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE E PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI CASSA DEGLI ISTITUTI CENTRALI DEL
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI.
Art. 1.
Finalita', organi direttivi, collegiali e individuali;
organi di consulenza collegiali
L'autonomia amministrativa e contabile, di cui all' art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 , e l'autonomia della ricerca scientifica e tecnica degli istituti centrali si esplica entro i limiti dei programmi nazionali per i beni culturali e ambientali predisposti dall'amministrazione con le modalita' previste dall' art. 3, primo comma , e dall' art. 7, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .
Il comitato di gestione e' organo direttivo degli istituti, centrali ed e' composto, ai sensi dell' art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 803 , da:
a) il direttore dell'istituto, presidente;
b) i direttori dei laboratori e il capo del servizio amministrativo;
c) due funzionari della carriera direttiva appartenenti rispettivamente al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero del tesoro;
d) due rappresentanti del personale in servizio presso l'istituto, eletti dal personale stesso secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 , e successive modificazioni, concernente il regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione e organi similari.
Sono organi direttivi individuali:
a) il direttore dell'istituto;
b) il capo del servizio amministrativo;
c) i direttori dei laboratori o servizi.

Art. 2

Art. 2.
Comitati di gestione: adunanze
Il comitato di gestione si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni tre mesi ed e' convocato, in via straordinaria, dal direttore dell'istituto o su richiesta di almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti.
Per la validita' delle deliberazioni del comitato e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti compreso almeno uno dei due membri previsto dall'art. 1, comma secondo, lettera c), del presente regolamento.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.

Art. 3

Art. 3.
Comitati di gestione: funzioni
Oltre ad esercitare le attribuzioni di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 il comitato di gestione:
a) predispone, per quanto di sua competenza, il rapporto annuale di cui al primo comma, lettera e), dell'art. 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 ;
b) esplica ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle particolari disposizioni concernenti i singoli istituti.

Art. 4

Art. 4.
Attribuzioni dei direttori degli istituti centrali
Fatte salve le prerogative da esercitarsi in relazione alle particolari funzioni di ciascun istituto, il direttore sovrintende all'attivita' e al funzionamento dell'istituto, ne determina le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici, in base alla programmazione di cui all'art. 1, comma primo, del presente regolamento. Dispone tutto quanto, riguarda i particolari incarichi da svolgersi, dal personale per il migliore raggiungimento delle finalita' dell'istituto.
Impegna e ordina, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio e previa deliberazione del comitato di gestione, le spese dello istituto, e emette e firma congiuntamente con il capo del servizio amministrativo le reversali di incasso ed i mandati di pagamento.
Entro il primo semestre di ogni anno presenta al competente ufficio centrale del Ministero il rapporto di cui all'art. 3, primo comma, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 , sull'attivita' svolta dall'istituto nell'anno precedente e sul programma predisposto per l'anno in corso.
Detto rapporto viene trasmesso dall'ufficio centrale competente, corredato da eventuali osservazioni, al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali il quale lo trasmette al Ministro, con la apposita relazione di verifica ai fini di quanto disposto dal citato art. 3, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 .
In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'istituto e' sostituito da un funzionario della carriera direttiva, in servizio presso l'istituto con qualifica dirigenziale o, in mancanza, dal funzionario della carriera direttiva piu' anziano.
Per il coordinamento dell'attivita' dell'istituto il direttore si avvale di una segreteria tecnica composta da personale dell'istituto stesso.

Art. 5

Art. 5.
Attribuzioni dei capi dei servizi amministrativi
Il capo del servizio amministrativo esercita le funzioni indicate dall' art. 34, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 , e coadiuva il direttore dell'istituto nello svolgimento dell'azione amministrativa; dirige e coordina l'attivita' degli uffici dipendenti sotto il profilo amministrativo e contabile. Firma, congiuntamente con il direttore dell'istituto le reversali di incasso e i mandati di pagamento.
Le reversali di incasso e i mandati di pagamento debbono contenere gli elementi essenziali per essi, previsti dal regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 .

Art. 6

Art. 6.
Spese di funzionamento
Possono essere eseguiti in economia, attingendo dal fondo assegnato annualmente con la legge di approvazione del bilancio dello Stato e dai proventi esterni e secondo la procedura di cui alla legge 1 marzo 1975, n. 44 , e successive modificazioni, singoli servizi e disposti acquisti di singoli beni, necessari per il migliore espletamento delle attivita' dell'istituto ed entro i limiti massimi di spesa, previsti dall' art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 , e con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509 .
I servizi e gli acquisti di cui al precedente comma riguardano le spese previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509 .

Art. 7

Art. 7.
Contratti con ditte estere
Quando l'istituto debba rivolgersi a ditte estere, il contratto potra' essere stipulato a trattativa privata, nel limite di cui al precedente art. 6. Il contratto potra' essere stipulato anche quando la ditta estera richieda che all'ordine si accompagni l'accreditamento di parte o di tutta la somma pattuita, purche' tale accreditamento sia fatto a titolo cauzionale presso un istituto estero di credito, e sia esigibile dalla ditta fornitrice solo dopo la consegna e il collaudo della fornitura.
Il deposito cauzionale relativo ai contratti di cui trattasi e' disposto con delibera motivata dal comitato di gestione.

Art. 8

Art. 8.
Stipulazioni ed approvazioni dei contratti
I contratti sono stipulati dal direttore dell'istituto o da un suo delegato, previa delibera del comitato di gestione, che provvede successivamente alla loro approvazione.
Il capo del servizio amministrativo funge da ufficiale rogante.

Art. 9

Art. 9.
Acquisto e vendita di materiali e attrezzature
L'istituto, per il raggiungimento delle proprie finalita', provvede direttamente alle spese per l'acquisizione dei beni, apparecchiature, strumenti e servizi di cui al secondo comma del precedente art. 6.
Il comitato di gestione, all'inizio di ogni quadriennio, nomina una commissione, composta: dal capo del servizio amministrativo, presidente, dal direttore dell'ufficio tecnico e da due funzionari direttivi nonche' da un dipendente del servizio amministrativo con funzioni di segretario.
La commissione esprime pareri in ordine alla indispensabilita' della spesa e alla congruita' del prezzo, delle materie di cui al predetto secondo comma dell'art. 6.
La stessa commissione esprime parere sulla convenienza di una ulteriore utilizzazione dei beni di cui ai precedenti commi del presente articolo, divenuti obsoleti dal punto di vista tecnico nonche' sul valore di stima dei medesimi quando ne risulti conveniente l'alienazione o la permuta.

Art. 10

Art. 10.
Bilancio preventivo e rendiconto di gestione: esercizio finanziario
L'esercizio finanziario comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno e ad esso si riferiscono il bilancio preventivo e il rendiconto di gestione, di cui al successivo art. 11, che vanno formulati in termini di competenza e in termini di cassa.

Art. 11

Art. 11.
Bilancio preventivo e rendiconto di gestione
Al bilancio preventivo, predisposto dal comitato di gestione, ai sensi dell' art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 , e con le modalita' previste dall' art. 2, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , in quanto applicabile, devono essere unite una copia del verbale di deliberazione e la giustificazione delle differenze degli stanziamenti in rapporto all'esercizio precedente.
Al rendiconto di gestione, predisposto ai sensi dell' art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 , e con le modalita' previste dall' art. 22, primo , secondo e terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , devono essere allegati una illustrazione dei dati consuntivi, i documenti giustificativi delle spese effettuate e una copia dell'estratto conto emesso dall'istituto bancario cui e' affidato il servizio di cassa, ai sensi del successivo art. 14.
Tale copia deve essere munita del visto del direttore dell'istituto bancario medesimo.

Art. 12

Art. 12.
Fondo di riserva per le spese impreviste
Nel preventivo di spesa deve essere iscritto un fondo di riserva destinato a far fronte a spese impreviste che si verifichino nel corso del periodo di gestione. Da tale fondo, a carico del quale non possono essere emessi mandati di pagamento, saranno tratte, previa delibera del comitato di gestione, le somme occorrenti per integrare gli stanziamenti dei capitoli riguardanti gli oneri relativi alle anzidette necessita'.

Art. 13

Art. 13.
Capitoli di bilancio
Le spese debbono essere contenute nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi capitoli di bilancio.
Ad eventuali maggiori esigenze finanziarie che si verifichino nel corso del periodo di gestione, si potra' fare fronte:
con prelievo dell'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, iscritto come prima posta del bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo a quello cui detto avanzo si riferisce;
con l'impiego di eventuali nuove o maggiori entrate accertate;
mediante storni delle somme necessarie da capitoli di spesa che presentino disponibilita' finanziarie, che non si preveda di voler impiegare nel corso del periodo di gestione.
Le proposte di variazione dovranno essere deliberate, salvo comprovata necessita', non oltre il 31 ottobre dell'anno al quale attiene il preventivo di spese cui si riferiscono e trasmesse all'ufficio centrale competente entro quindici giorni dalla data della loro deliberazione da parte del comitato di gestione.
Tutte le variazioni al preventivo di spesa, dovranno essere approvate dal Ministro,

Art. 14

Art. 14.
Servizio di cassa
Gli istituti centrali, per il servizio di cassa previsto dall' art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 , provvedono a tenere le disponibilita' liquide in conti correnti con il Tesoro ai sensi dell' art. 1 della legge 6 agosto 1966, n. 629 , salvo che non siano autorizzati dal Ministero del tesoro a trasferire le somme stesse dai conti correnti con il Tesoro in conti correnti presso un istituto di credito, secondo le disposizioni e con le modalita' previste dagli articoli 4 e 5 della legge citata.
La scelta dell'istituto di credito viene effettuata dal comitato di gestione in base ad esame comparativo e la designazione dell'istituto prescelto viene comunicata dall'istituto centrale al competente ufficio centrale del Ministero ai fini del procedimento di autorizzazione, di cui al primo comma del presente articolo.
Spettera' al detto istituto bancario incaricato del servizio di cassa:
a) di riscuotere le assegnazioni annuali disposte dal Ministero a favore dell'istituto per il suo funzionamento e per le spese d'ufficio;
b) di riscuotere i proventi derivanti all'istituto dallo svolgimento delle sue attivita' o qualunque altra somma o provento designato all'istituto o ad esso affidato per scopi particolari;
c) di pagare le spese stanziate in bilancio sopra ordini o assegni firmati dal direttore dell'istituto o in caso di sua assenza o impedimento da un funzionario direttivo dell'istituto a cio' delegato dal comitato di gestione;
d) di provvedere alla custodia dei titoli e dei valori di spettanza dell'istituto o affidati al medesimo a titolo di deposito.
Il servizio di cassa dovra' in ogni caso essere fatto da un solo istituto bancario mediante un unico conto corrente.
Il comitato di gestione puo' autorizzare sotto la sua responsabilita' il direttore o il segretario del comitato stesso a riscuotere somme di spettanza dell'istituto aventi carattere di provento, ma le somme riscosse debbono essere riversate sul predetto conto corrente entro un termine massimo di dieci giorni.

Art. 15

Art. 15.
Anticipazioni in contanti
Per far fronte al pagamento delle minute spese, il comitato di gestione delibera un'anticipazione al capo del servizio amministrativo nella misura che reputa necessaria e comunque non superiore a L. 500.000 annue; le spese relative devono essere autorizzate dal direttore dell'istituto.
L'anticipazione viene reintegrata quando occorra con delibera del comitato di gestione, su presentazione dei rendiconti e dei relativi documenti di spesa vistati dal direttore dell'istituto.
Alla fine dell'esercizio finanziario il capo del servizio amministrativo versa all'istituto bancario che fa servizio di cassa la somma residua ed unisce la relativa ricevuta al rendiconto finale.

Art. 16

Art. 16.
Disciplina dei beni d'uso
I beni degli istituti centrali appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso agli istituti stessi.
Per tali beni si osservano le norme previste dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' le istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello Stato approvate con decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984 , e le disposizioni in merito emanate dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.
I beni sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal direttore dell'istituto. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.
Quando il direttore cessa il suo ufficio il passaggio di gestione avviene mediante ricognizione generale dei beni in contraddittorio tra il consegnatario uscente o i suoi aventi causa ed il consegnatario subentrante, con l'intervento di un funzionario incaricato dal Ministero.
La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori e' affidata, dal direttore dell'istituto, al direttore di laboratorio, mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal direttore dell'istituto e dal direttore di laboratorio interessato che risponde del materiale affidatogli.
L'operazione dovra' risultare in apposito verbale.
In caso di mutamento del direttore di laboratorio questi ha l'obbligo di fare la riconsegna al direttore dell'istituto.

Art. 17

Art. 17.
Disposizioni transitorie
Ai sensi dell' art. 15, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 , l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche completera' la gestione delle attivita' e delle passivita' del soppresso Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, salvo proroga da autorizzarsi con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali in caso di motivata e documentata impossibilita', per l'istituto, di concludere la gestione nel termine sopra fissato.
Eventuali attivita' finanziarie risultanti dalla gestione anzidetta saranno acquisite dal nominato Istituto centrale e impiegate, a integrazione dell'assegnazione finanziaria ministeriale di cui all' art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 , per l'esercizio delle attribuzioni trasferite all'istituto stesso ai sensi del secondo comma del citato art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 .
Alle eventuali passivita' si provvedera' con fondi tratti dalla predetta assegnazione finanziaria annuale e, in caso di insufficienza di questa, con fondi tratti dallo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro con le modalita' previste dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato.
Della gestione finanziaria anzidetta l'istituto rendera' conto al Ministero a conclusione della gestione medesima nei termini previsti nel primo comma del presente articolo, contestualmente al rendiconto di gestione dell'istituto stesso di cui all' art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 .
IL patrimonio del cessato Centro nazionale per il catalogo unico, passato al Ministero per i beni culturali e ambientali ai sensi del citato art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 , e' assegnato all'istituto centrale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche e viene a costituire parte integrante della dotazione di attrezzature scientifiche e tecniche e di arredi dell'istituto centrale medesimo.
Visto, il Ministro per i beni culturali e ambientali
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