Monitoring Gesetzessammlung

057U0389

IT - Regolamenti Governativi

057U0389

Modificazioni dell'art. 23 del regolamento dell'Opera nazionale per i ciechi civili, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 maggio 1957 n. 389)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 87 della Costituzione ;
Visto l' art. 7 della legge 9 agosto 1954, n. 632 ;
Visto il regolamento dell'Opera nazionale per i ciechi civili, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32 ;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
In caso di necessita' possono essere istituiti, entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto e funzionare per la durata di un anno, altri due Comitati di liquidazione nella composizione stabilita dall'art. 23 del regolamento dell'Opera nazionale per i ciechi civili; emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32 .
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 maggio 1957 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - MEDICI - VIGORELLI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 giugno 1957 Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 24. - CARLOMAGNO
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