Monitoring Gesetzessammlung

066U0398

IT - Regolamenti Governativi

066U0398

Modificazioni al regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 04 maggio 1966 n. 398)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590 e successive modificazioni; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

Il secondo comma dell'art. 59 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con il regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590 , gia' modificato dall' art. 1 del decreto luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 275 , e' sostituito dal seguente comma:
"Perche' la nomina abbia luogo, occorre che alla prima adunanza intervenga almeno la meta' dei concessionari, nel qual caso la nomina stessa cadra' sul candidato che avra' riportato il maggior numero di voti, e, a parita' di voti, sul piu' anziano di eta'".

Art. 2

L'art. 60 del regolamento indicato nel precedente articolo e' sostituito dal seguente:
"Nelle Agenzie dove esistono piu' magazzini di ricevimento o piu' sale di perizia, sono costituite tante Commissioni quante sono le sale di perizia.
Quando si preveda che i prodotti di uno stesso Comune debbano essere periziati contemporaneamente in piu' sale di perizia, e' autorizzata dall'Amministrazione dei monopoli di Stato la nomina del corrispondente numero di delegati, effettivi e rispettivi supplenti, dei concessionari.
Per la nomina saranno osservate le norme del precedente art. 59.
Ciascun concessionario ha diritto di votare per tanti candidati quanti sono i delegati da nominare.
Saranno nominati i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti e, a parita' ai voti, il piu' anziano di eta'".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 maggio 1966 SARAGAT MORO - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 giugno 1966 Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 117. - VILLA
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