Monitoring Gesetzessammlung

054U1321

IT - Regolamenti Governativi

054U1321

Modifica dell'art. 13 del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, approvato con decreto Ministeriale 21 ottobre 1925 e successive modificazioni. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1954 n. 1321)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114 , e successive modificazioni; Visto il regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 , e successive modificazioni; Visto il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, approvato con decreto Ministeriale 21 ottobre 1925, e successive modificazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 13 del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, approvato con decreto Ministeriale 21 ottobre 1925, e' sostituito dai comma seguenti:
"Gli aspiranti devono esibire il certificato generale del Casellario giudiziale comprovante di non aver subito condanna per i reati di cui all' art. 16 del regolamento 31 dicembre 1924, n. 2262 , nonche' per delitto di contrabbando, ovvero per le contravvenzioni prevedute dalle disposizioni riguardanti i generi di monopolio o i generi a questi assimilati.
"Essi devono avere l'eta' dai 22 ai 30 anni per i posti della prima e seconda categoria, dai 22 ai 28 per i posti della terza categoria, dai 17 ai 23 per quelli della settima categoria".
Il decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 dicembre 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 98. - CARLOMAGNO
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