068U1095
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Modifica all'art. 125 del regolamento generale sanitario, approvato con regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45, e modificato con regio decreto 23 giugno 1904, n. 369. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 03 agosto 1968 n. 1095)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 87 della Costituzione ;
Visto l'art. 125, lettera d) del regolamento generale sanitario approvato con regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45 e modificato con regio decreto 23 giugno 1904, n. 369 , che vieta l'impiego del rame non stagnato per le condotte di acqua potabile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Decreta:
La lettera d) del n. 1 dell'art. 125 del regolamento generale sanitario, approvato con regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45 , modificato con regio decreto 23 giugno 1904, n. 369 , e' cosi' sostituita:
"d) fatti di rame od ottone e non rivestiti internamente di stagnature o saldati con lega di stagno e piombo contenente di questo ultimo piu' del 10%: il divieto non concerne i tubi di rame elettrolitico delle condotte per acqua potabile nell'interno delle abitazioni, che sono ammessi sempre che siano osservate le seguenti prescrizioni:
1) il materiale rame elettrolitico puo' essere impiegato esclusivamente per tubazioni nell'interno delle abitazioni;
2) il materiale rame elettrolitico, per quanto riguarda la composizione chimica, deve avere un titolo di purezza non inferiore al 99,90% di rame, comprese eventuali minime tracce di argento e non deve contenere fosforo in quantita' superiore a gr. 0,04%;
3) i tubi di rame elettrolitico, che non contengono fosforo o che lo contengono in misura inferiore a gr. 0,015%, all'esame microscopico eseguito con un ingrandimento di 75 diametri devono dimostrarsi esenti da ossido rameoso;
4) l'acqua erogata deve contenere al massimo 3 milligrammi di rame per litro dopo contatto stagnante per 16 ore con i tubi e solamente per i primi 10 giorni di esercizio. Dopo tale periodo la quantita' di rame disciolta non deve superare mg. 1,5 per litro;
5) le ditte produttrici devono apporre sui tubi di rame apposita punzonatura, intervallata ogni 60 centimetri sulla quale siano indicati: il marchio di fabbrica, il nome della ditta produttrice, l'anno di fabbricazione, il titolo di purezza del materiale.
Con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, verranno emanate istruzioni tecniche concernenti l'impianto dei tubi di rame per la distribuzione domestica dell'acqua potabile. Detto decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addi' 3 agosto 1968 SARAGAT LEONE - ZELIOLI LANZINI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 ottobre 1968 Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 40. - GRECO