056U0635
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Modifica dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, concernente la fidejussione da parte delle Aziende di credito. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1956 n. 635)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l'art. 54 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilita' generale dello Stato, approvato col regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , modificato col decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1309 ; Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273 ; Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
Il terzo comma dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, modificato col decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1309 , e' sostituito dal seguente:
"Sono ammessi a prestare fidejussione gli Istituti di credito di diritto pubblico e le Banche d'interesse nazionale nonche' le Aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a L. 300.000.000 e le Casse di risparmio, i Monti di credito su pegno di 1° categoria e le Banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a L. 100.000.000".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 maggio 1956 GRONCHI SEGNI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 luglio 1956 Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 27. - CARLOMAGNO