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058U1074

IT - Regolamenti Governativi

058U1074

Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293 (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1958 n. 1074)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
E' approvato l'unito regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio vistato dal Ministro per le finanze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 ottobre 1958 GRONCHI FANFANI - PRETI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 dicembre 1958 Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 71. - RELLEVA

Art. 1

Regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.
Art. 1.
Personale addetto agli Ispettorati compartimentali.
Direzione dell'ufficio. Firma.
A ciascun Ispettorato compartimentale e' preposto, di regola, un ispettore superiore amministrativo coadiuvato dal personale assegnato dalla Direzione generale.
Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale ha la direzione dei servizi ed e' responsabile del loro andamento.
Corrisponde direttamente con la Direzione generale, con gli organi periferici dell'Amministrazione, con gli Uffici pubblici e con i privati che abbiano rapporti con l'Ispettorato compartimentale.
Firma gli atti d'ufficio, i rendiconti ed i documenti di contabilita' e di amministrazione.

Art. 2

Art. 2.
Attribuzioni in materia di contratti
Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale provvede agli incanti, agli appalti-concorso e alle licitazioni e trattative private, curandone la procedura stabilita, presiede le aste e le licitazioni, interviene alla stipulazione dei contratti e li accetta, nell'interesse dell'Amministrazione, salvo la prescritta approvazione.
E' responsabile della esatta osservanza dei contratti quando sia tenuto a vigilare sulla loro esecuzione.

Art. 3

Art. 3.
Pagamenti responsabilita' per somme, valori e materiali.
Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale, sotto la sua personale responsabilita', ordina, liquida e paga le spese necessarie per assicurare il servizio, nei limiti stabiliti dalla Direzione generale, con le modalita' previste dalle disposizioni in vigore.
Cura la custodia dei valori, oggetti, mobili e materiali di pertinenza dell'ufficio ed e' responsabile della loro conservazione.
La liquidazione delle fatture ed i rendiconti sono controfirmati dal funzionario amministrativo designato dalla Direzione generale.

Art. 4

Art. 4.
Studi e provvedimenti nell'interesse del Monopolio.
Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale studia le condizioni nelle quali si svolge la vendita dei prodotti nel Compartimento e adotta o propone i provvedimenti che possano potenziarne i risultati finanziari.
Propone alla Direzione generale l'istituzione dei magazzini di vendita e delle rivendite di Stato e provvede all'istituzione delle rivendite ordinarie e speciali dovunque ne ravvisi la convenienza nell'interesse del servizio, osservando le condizioni di massima prescritte dalla Direzione generale.
Vigila che i depositi dei generi di monopolio, le sezioni vendita dei depositi, i magazzini di vendita e le rivendite siano costantemente provvisti di adeguate quantita' di generi.
Determina l'ammontare della dotazione delle sezioni vendita dei depositi, dei magazzini di vendita e delle rivendite di Stato, in relazione alle necessita' degli approvvigionamenti, provvedendo alle relative variazioni delle quali informa periodicamente la Direzione generale.
Raccoglie direttamente e per il tramite dei depositi, delle sezioni vendita dei depositi, dei magazzini di vendita e delle rivendite dipendenti, le osservazioni in merito ai prodotti, alle eventuali lagnanze ed ai desideri dei consumatori e, a seconda dei casi, interviene presso i competenti uffici o riferisce alla Direzione generale.
Definisce i verbali relativi a mancanze ed avarie dei generi, addebitando ai responsabili il danno relativo, secondo le norme di massima emanate dalla Direzione generale, e disponendo le relative reintegrazioni.

Art. 5

Art. 5.
Attivita' per la difesa del Monopolio.
Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale esplica ogni attivita' a difesa del Monopolio contro le frodi fiscali e contro ogni fenomeno in genere che tenda ad insidiarne il gettito.
Egli, od un suo delegato, ha la rappresentanza dell'Amministrazione nei giudizi penali per contrabbando e per contravvenzioni alle leggi sul monopolio.

Art. 6

Art. 6.
Liste di carico dei canoni. Indennita' trasporto sali.
Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale rivede e rende esecutive le liste di carico dei canoni dovuti dai rivenditori e provvede alle successive variazioni nei casi prescritti.
Controlla che la riscossione dei canoni avvenga regolarmente e che, dalle sezioni vendita dei depositi e dai magazzini di vendita, ne sia effettuato il versamento ai depositi e da questi in Tesoreria.
Assegna a ciascuna rivendita, in conformita' alle disposizioni di massima emanate in materia dalla Direzione generale, l'aliquota della indennita' spettante per il trasporto del sale.

Art. 7

Art. 7.
Assegnazione dei magazzini di vendita e delle rivendite. Nomina dei provvisori gestori delle sezioni vendita, delle rivendite di Stato, dei magazzini di vendita e delle rivendite ordinarie e speciali.
Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale indice e presiede le gare per l'appalto dei magazzini di vendita, delle rivendite ordinarie di prima categoria e di quelle di nuova istituzione di cui all'art. 51, stipulando i relativi contratti.
Indice e definisce i concorsi per l'assegnazione delle rivendite di seconda categoria e di quelle di nuova istituzione di cui all'art.
50.
Stipula, nei casi previsti dalla legge, i contratti d'appalto a trattativa privata dei magazzini e delle rivendite di prima categoria.
Nomina, in caso di urgenza, i provvisori gestori delle sezioni vendita dei depositi e delle rivendite di Stato, promuovendo i provvedimenti di competenza della Direzione generale.
Nomina i provvisori gestori dei magazzini di vendita e delle rivendite ordinarie e speciali.
Accetta le cauzioni prestate nell'interesse dell'Amministrazione, nonche' gli atti di obbligazione.

Art. 8

Art. 8.
Licenze di vendita. Nomina di rappresentanti e coadiutori.
Trasferimenti.
Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale rilascia le licenze per lo smercio dei prodotti messi in vendita dal Monopolio.
Stabilisce quali rivendite debbano o possano vendere il sale pastorizio ed i tabacchi esteri.
Autorizza i magazzinieri ed i rivenditori a farsi rappresentare nella gestione del magazzino o della rivendita.
Nomina il personale autorizzato a coadiuvare o sostituire i magazzinieri ed i rivenditori, rilasciando le relative licenze.
Autorizza i trasferimenti delle rivendite e provvede alla loro soppressione in base alle direttive di massima impartite dalla Direzione generale.

Art. 9

Art. 9.
Vigilanza sui servizi di distribuzione e vendita.
Verifiche. Ispezioni. Controlli.
Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale deve assicurare l'efficienza della organizzazione del servizio di distribuzione e vendita vigilando sui dipendenti depositi, sulle sezioni vendita dei depositi, magazzini di vendita e rivendite, eseguendo a questo fine sopraluoghi, ispezioni e verifiche.
Le verifiche riflettono lo stato di conservazione dei generi, la integrita' delle scorte, dei valori, dei materiali e tutto lo svolgimento amministrativo e contabile del servizio, compreso quello contravvenzionale.
Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale deve, di regola, compiere almeno una verifica per ciascun esercizio finanziario nei depositi dei generi di monopolio, nelle sezioni di vendita dei depositi, nelle rivendite di Stato e nei magazzini di vendita. Da tale obbligo puo' essere, eccezionalmente, dispensato dalla Direzione generale che, in tal caso, incarica della verifica ordinaria altro funzionario amministrativo della Direzione generale stessa o dell'Ispettorato.
Dispone che in ciascun esercizio finanziario venga compiuta almeno una verifica straordinaria alle sezioni vendita dei depositi, ai magazzini di vendita ed alle rivendite di Stato dal funzionario amministrativo dell'ispettorato a cio' designato dalla Direzione generale.
Compie, inoltre, verifiche straordinarie, ispezioni e controlli speciali ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia incaricato dalla Direzione generale.
Per la vigilanza sul servizio delle rivendite si avvale, di regola, dell'opera della Guardia di finanza, secondo le istruzioni emanate dalla Direzione generale di concerto con il Comando generale del Corpo.

Art. 10

Art. 10.
Sostituzione temporanea del funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale.
In caso di assenza o di impedimento, il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale e' sostituito dal funzionario di cui all'ultimo comma dell'art. 3 ovvero da altro designato dalla Direzione generale.

Art. 11

Art. 11.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385 ))

Art. 12

Art. 12.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385 ))

Art. 13

Art. 13.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385 ))

Art. 14

Art. 14.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385 ))

Art. 15

Art. 15.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385 ))

Art. 16

Art. 16
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385 ))

Art. 17

Art. 17.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385 ))

Art. 18

Art. 18.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385 ))

Art. 19

Art. 19.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385 ))

Art. 20

Art. 20.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385 ))

Art. 21

Art. 21.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385 ))

Art. 22

Art. 22.
Divieto di vendere generi avariati
Cambio e concentramento dei generi ritirati dalla vendita.
Il gestore e' tenuto a porre in circolazione prodotti sempre in buono stato di conservazione. In particolare:
a) si assicura che le operazioni di condizionamento dei generi che vengono ritirati dagli acquirenti siano effettuate in modo da garantirne l'integrita' anche durante il trasporto;
b) cambia ai rivenditori i sigari di scarto e gli altri prodotti quando ricorrano le condizioni stabilite dalla Direzione generale;
c) ritira dalla vendita i tabacchi e gli altri generi di monopolio avariati o comunque invendibili, provvedendo al loro concentramento presso il deposito.

Art. 23

Art. 23.
Compilazione delle liste di carico dei canoni e delle bollette di legittimazione. Riscossione canoni. Pagamento indennita' trasporto sali.
Il gestore compila le liste di carico dei canoni e le bollette di legittimazione per la detenzione, il deposito ed il trasporto dei generi di monopolio.
Con le modalita' prescritte dalla Direzione generale riscuote i canoni, versandone l'importo al deposito di aggregazione, e corrisponde ai rivenditori le indennita' per il trasporto del sale.

Art. 24

Art. 24.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385 ))

Art. 25

Art. 25.
Vigilanza sulle vendite. Contrabbando.
Il gestore vigila sull'andamento delle rivendite, accertandosi specialmente che i prelevamenti siano sempre effettuati in relazione alle esigenze del consumo, e riferisce all'Ispettorato compartimentale su tutte le mancanze che i rivenditori commettano o delle quali sia comunque venuto a conoscenza.
Coadiuva l'Ispettorato compartimentale e la Guardia di finanza nello studio dei fenomeni che influenzano la vendita ed ha l'obbligo di render noti al predetto Ispettorato, e di denunziare alla Guardia di finanza, tutti i casi manifesti o sospetti di contrabbando dei quali venga comunque a conoscenza.

Art. 26

Art. 26.
Riscossione delle multe, ammende e pene pecuniarie per violazioni alle norme sul monopolio. Riscossione dette pene pecuniarie disciplinari. Contabilita' relative.
Il gestore, con le modalita' stabilite dalla Direzione generale, attende, quale contabile delegato, alla riscossione delle multe, ammende e pene pecuniarie relative ai procedimenti per violazioni alle norme sul monopolio, cura la vendita delle cose confiscate e la ripartizione dei proventi relativi, adempie ad ogni altra incombenza che le norme sul servizio del contenzioso demandano all'Amministrazione dei monopoli.
Introita le pene pecuniarie disciplinari comminate ai magazzinieri e rivenditori di generi di monopolio, effettuandone la contabilizzazione ed il versamento nei modi prescritti dalla Direzione generale.

Art. 27

Art. 27.
Sostituzione temporanea del gestore. Cessazione dalle funzioni.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il gestore e' sostituito dall'impiegato all'uopo autorizzato dallo Ispettorato compartimentale, su designazione dello stesso gestore.
In caso di trasferimento o di cessazione dalle funzioni del gestore, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 17.

Art. 28

Art. 28.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385 ))

Art. 29

Art. 29.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385 ))

Art. 30

Art. 30.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385 ))

Art. 31

Art. 31.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385 ))

Art. 32

Art. 32.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385 ))

Art. 33

Art. 33.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385 ))

Art. 34

Art. 34.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385 ))

Art. 35

Art. 35.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385 ))

Art. 36

Art. 36.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385 ))

Art. 37

Art. 37.
Coadiutori esclusi dall'appalto a trattativa privata.
Al coniuge contro il quale sia stata emessa sentenza di separazione per sua colpa cui ai parenti e affini colpiti da indegnita', ai sensi dell' art. 463 del Codice civile , non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 9 della legge.

Art. 38

Art. 38.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385 ))

Art. 39

Art. 39.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385 ))

Art. 40

Art. 40.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385 ))

Art. 41

Art. 41.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385 ))

Art. 42

Art. 42.
Cessazione delle cause di incompatibilita'.
L'Ispettorato compartimentale stabilisce i termini entro i quali devono essere eliminate le cause d'incompatibilita' previste dall'art. 7 della legge.

Art. 43

Art. 43.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385 ))

Art. 44

Art. 44.
Sospensione e riammissione in servizio dei magazzinieri.
I provvedimenti di sospensione e di riammissione in servizio dei magazzinieri sono adottati dagli Ispettorati compartimentali.
La riammissione in servizio e' disposta:
a) per il magazziniere denunciato per uno dei reati previsti dall'art. 6, n. 6), lettere a) b) c) e d) della legge, quando intervenga sentenza di assoluzione o di proscioglimento, ovvero di condanna che non comporti la esclusione dalla gestione, ai sensi dell'art. 6, n. 6), lettere b) e c) della legge;
b) in caso di fallimento, quando entro due anni dalla sentenza dichiarativa del fallimento il magazziniere ottenga la cancellazione dal registro dei falliti;
c) alla scadenza del periodo di interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Art. 45

Art. 45.
Cessazione dell'appalto e della reggenza provvisoria.
Il contratto d'appalto del magazzino cessa:
1) per lo spirare del termine;
2) per morte del titolare;
3) per soppressione del magazzino;
4) per decadenza;
5) per disdetta da parte dell'Amministrazione;
6) per disdetta da parte del titolare;
7) per perdita dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge, per i magazzini appaltati mediante concorso.
La reggenza del magazzino cessa per le cause di cui ai numeri 2), 3), 4) e 7), per revoca o rinunzia, ovvero per la avvenuta stipulazione del contratto d'appalto.

Art. 46

Art. 46.
Decadenza - Disdetta - Revoca - Rinunzia
Pene pecuniarie disciplinari.
I provvedimenti previsti dagli articoli 13, 14 e 15 della legge devono essere preceduti dalla contestazione fatta al magazziniere dall'Ispettorato compartimentale, degli addebiti con l'avvertimento che egli puo' presentare le sue controdeduzioni entro il termine di trenta giorni.
La decadenza dalla gestione e l'applicazione della pena pecuniaria disciplinate sono adottate con motivato provvedimento dell'Ispettorato compartimentale; la disdetta e la revoca con motivato provvedimento della Direzione generale.
Resta salva la facolta' di disporre, nei casi piu' gravi, la immediata sospensione dal servizio del magazziniere.
La pena pecuniaria disciplinare dev'essere pagata dal magazziniere nel termine assegnato dall'Ispettorato. In mancanza viene prelevata dalle somme dovute per indennita' di gestione ovvero dalla cauzione.
In questo caso il magazziniere deve reintegrare il deposito cauzionale entro un mese.
La disdetta da parte del magazziniere o la rinunzia della reggenza deve essere data mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diretta all'Ispettorato compartimentale, e non produce i suoi effetti se non dopo che l'Amministrazione abbia riconosciuto l'esistenza di una delle cause previste dalla legge. Il magazziniere e' tenuto ad assicurare la continuita' del servizio per il periodo di almeno un mese dalla data in cui ha avuto notizia dell'accettazione della disdetta o rinunzia da parte dell'Ispettorato che provvede entro lo stesso periodo alla sua sostituzione.

Art. 47

Art. 47.
Organizzazione del servizio di vendita.
Le rivendite acquistano i generi di monopolio presso le sezioni vendita ed i magazzini stabiliti dall'Ispettorato compartimentale e ne effettuato la vendita al pubblico al prezzo di tariffa.
I titolari dei patentini acquistano i generi di monopolio presso la rivendita stabilita dall'Ispettorato compartimentale e provvedono analogamente alla vendita al pubblico al prezzo di tariffa.
La vendita dei sali per uso industriale viene di regola effettuata direttamente dai depositi, dalle sezioni vendita e dai magazzini. La vendita del sale pastorizia e dei prodotti derivati dal tabacco puo' anche essere effettuata a mezzo dei Consorzi agrari e di altri enti o ditte commerciali che si occupano della vendita di materie utili all'agricoltura.
Per esigenze di interesse pubblico, con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato, possono essere adottati altri modi di vendita.

Art. 48

Art. 48.
Servizi affidati alle rivendite di Stato
Dotazione - Gestione.
Le rivendite di Stato prelevano i generi di monopolio dal deposito e provvedono alla loro custodia e conservazione nonche' alla vendita al pubblico.
Esse ricevono una dotazione il cui ammontare e' determinato dall'Ispettorato compartimentale. La dotazione e' costituita da generi di monopolio nonche' da eventuali valori ricavati dalla vendita ed e' consegnata al gestore a titolo di deposito.
Il gestore e' responsabile del buon andamento del servizio e dell'integrita' della dotazione affidatagli.
Provvede alle spese occorrenti per il funzionamento della rivendita nei limiti e con le modalita' stabilite dalla Direzione generale.
Versa giorno per giorno, nei modi prescritti dalla Direzione generale, il ricavato delle vendite, effettuate e risponde in proprio dei valori o generi che l'Amministrazione venisse a perdere per di lui colpa o negligenza senza pregiudizio per eventuali sanzioni disciplinari.
In caso di assenza o impedimento, il gestore e' sostituito dall'impiegato designato dall'Ispettorato compartimentale.

Art. 49

Art. 49.
Vendita di altri articoli nelle rivendite di Stato.
Nelle rivendite di Stato, oltre ai generi di monopolio possono essere venduti altri articoli autorizzati dall'Ispettorato compartimentale.
Il gestore deve versarne i proventi nei modi stabiliti dalla Direzione generale, al deposito per la contabilizzazione.

Art. 50

Art. 50.
Istituzione delle rivendite ordinarie nei Comuni con popolazione non superiore ai trentamila abitanti.
Le rivendite ordinarie istituite nei Comuni con popolazione non superiore ai trentamila abitanti sono assegnate in esperimento per il periodo di un triennio mediante concorso riservato alle seguenti categorie di persone, che dispongano di locale riconosciuto idoneo a discrezionale giudizio dello Ispettorato compartimentale:
a) invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge;
b) decorati al valor militare.
Le persone appartenenti alla categoria a) sono preferite a quelle appartenenti alla categoria b).
Ai sensi dell' art. 8 della legge 27 febbraio 1958, n. 173 , i profughi, gia' intestatari di licenza di rivendita di generi di monopolio nei territori di provenienza, hanno preferenza assoluta sulle persone appartenenti alle categorie a) e b).
Fra i concorrenti appartenenti alla stessa categoria sara' preferito nell'ordine che segue:
1) chi assomma i titoli di cui alle lettere a) e b);
2) chi ha maggior carico di famiglia diretta;
3) chi dispone del locale riconosciuto preferibile per il funzionamento della rivendita.
La graduatoria dei concorrenti sara' formata dall'Ispettorato compartimentale che la notifichera' a tutti i partecipanti.
Qualora il primo classificato non sia in possesso dei requisiti prescritti o comunque decada dall'assegnazione prima della immissione in servizio, la rivendita sara' assegnata in linea gradatamente successiva agli altri concorrenti.
In caso di deserzione od infruttuosita' del concorso e' in facolta' dell'Ispettorato compartimentale di ripeterlo ovvero di assegnare la rivendita a trattativa privata.

Art. 51

Art. 51.
Istituzione delle rivendite ordinarie nei capoluoghi di Provincia e nei Comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti.
Le rivendite ordinarie istituite nei capoluoghi di Provincia e nei Comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, sono appaltate in esperimento per un triennio mediante asta pubblica col metodo delle offerte segrete.
L'aggiudicazione viene effettuata ad unico incarto, a favore del concorrente che abbia fatto la migliore offerta di sopracanone annuo fisso di istituzione.
La Direzione generale ha facolta' di fissare, con scheda segreta, ai sensi del regolamento di contabilita' generale dello Stato, i limiti minimo e massimo delle offerte.
L'offerta deve essere corredata a pena di nullita', della indicazione del locale che il concorrente ha disponibile entro la zona indicata nell'avviso d'asta.
Non sono ammesse offerte per persone da nominare. Ciascun concorrente non puo' presentare od inviare piu' di una offerta.
L'aggiudicazione e' condizionata all'accertamento da parte dell'Ispettorato compartimentale, della idoneita' al servizio a svolgere del locale designato nella offerta. Qualora questo non sia riscontrato idoneo oppure la dichiarazione di disponibilita' del locale venga a risultare non vera, l'aggiudicatario decade dall'assegnazione, con perdita, in questo ultimo caso, del deposito cauzionale fatto per adire l'asta.
Verificandosi deserzione o infruttuosita' dell'esperimento ovvero decadenza dell'aggiudicatario e' in facolta' dell'Ispettorato compartimentale ripetere l'asta ovvero appaltare la rivendita a trattativa privata.

Art. 52

Art. 52.
Rivendite aperte in via di esperimento. Soppressione.
Assegnazione definitiva.
Le rivendite ordinarie aperte in via di esperimento ai sensi degli articoli 50 e 51 possono essere soppresse in qualsiasi momento se i risultati conseguiti non siano soddisfacenti.
Verificandosi la vacanza della rivendita durante l'esperimento essa puo' essere tenuta in gerenza provvisoria fino allo scadere del triennio, al fine della sua classificazione ai sensi dell'ultimo comma di questo articolo ove l'Ispettorato compartimentale non ritenga di far luogo alla ripetizione dell'asta o del concorso.
Il coadiutore, nominato a mente dell'art. 64, il quale all'atto della vacanza della rivendita in esperimento abbia gia' titolo all'assegnazione diretta, puo' ottenere la gestione dello esercizio fino allo scadere del triennio di esperimento alle stesse condizioni del precedente titolare.
Allo scadere del triennio di attivita', le rivendite in esperimento sono classificate e, a seconda che trattasi di rivendita di prima o seconda categoria, possono essere appaltate a trattativa privata ovvero assegnate direttamente allo stesso rivenditore o al coadiutore, che non abbia dato luogo a rilievi.

Art. 53

Art. 53.
Istituzione delle rivendite speciali - Gestione
Le rivendite speciali sono istituite dall'ispettorato compartimentale nelle stazioni ferroviarie, marittime, tranviarie, automobilistiche, delle aviolinee e di servizio automobilistico, nelle caserme e nelle case di pena nonche' ovunque siano riconosciute necessita' di servizio alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino.
Per l'istituzione delle rivendite speciali nelle stazioni occorre che ne faccia richiesta l'Amministrazione o ente interessato. Per le stazioni automobilistiche occorre che il Ministero dei trasporti ne riconosca la particolare importanza per l'elevato movimento dei passeggeri, l'attrezzatura ed il notevole numero di linee di comunicazione che ad esse fanno capo.
Le rivendite speciali sono affidate in gestione, mediante licenza revocabile in ogni tempo, alla persona che abbia la disponibilita' del locale ove esse debbono necessariamente funzionare.
La licenza puo' essere intestata contestualmente e con responsabilita' solidale all'Amministrazione o ente che disponga del locale ed alla persona designata per l'effettivo servizio di vendita.
Le rivendite speciali possono avere funzione continuativa ovvero essere concesse temporaneamente, per determinati periodi dell'anno.

Art. 54

Art. 54.
Patentini.
I patentini sono rilasciati dall'Ispettorato compartimentale secondo le norme di massima della Direzione generale.
Le relative licenze ((hanno una validita' di quattro anni rinnovabili)) ed abilitano alla vendita di tutti i generi di monopolio o di parte di essi. ((6))
Ai titolari dei patentini sono estese le disposizioni di cui all'art. 6 della legge nonche' per quanto applicabili, le norme relative ai doveri da osservarsi da parte dei rivenditori.
Il titolare del patentino deve rifornirsi di generi di monopolio presso la rivendita ordinaria piu' vicina al suo esercizio, l'Ispettorato compartimentale puo' disporre una diversa aggregazione quando la norma di cui innanzi possa comportare alterazione dell'assetto di vendita dei generi di monopolio nella zona.
I rapporti tra il gestore della rivendita e il titolare del patentino sono regolati dalle parti: in caso di controversia ciascuna delle parti puo' adire apposita Commissione costituita presso l'ispettorato compartimentale che agisce in veste di arbitro amichevole compositore.
La Commissione di cui innanzi e' presieduta dal funzionario preposto allo Ispettorato compartimentale e si compone di un rappresentante dei tabaccai e di un rappresentante dei pubblici esercizi designati dalle rispettive Associazioni nazionali che contino il maggior numero di iscritti.
La decisione della Commissione ha effetto obbligatorio per le parti.
L'Ispettorato compartimentale puo' adottare a carico della parte che non esegua la decisione i provvedimenti disciplinari del caso, compresa la revoca del patentino.
--------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Il termine di scadenza delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti del tabacco a mezzo di patentino, di cui all' articolo 54, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 , in corso di validita' alla data del 1° gennaio 2026, e' differito di due anni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1° gennaio 2026.

Art. 55

Art. 55
Pagamento dei generi di monopolio.
I generi di monopolio sono pagati dai rivenditori all'atto dell'acquisto al prezzo di tariffa dedotti gli aggi e l'indennita' per il trasporto sali ad essi spettanti.
Il pagamento dei generi deve essere effettuato seguendo il sistema di versamento prescritto dall'Amministrazione. E' fatto divieto agli agenti della riscossione di consentire forme di pagamento diverse da quelle autorizzate.
Il rivenditore che trasgredisce alle prescrizioni di questo articolo, indipendentemente dalle sanzioni disciplinari previste, e' tenuto senz'altro a versare subito nuovamente le somme da lui gia' corrisposte in modo irregolare.
Tali somme, trattenute a titolo di deposito in attesa che venga accertato l'effettivo danno subito dall'Amministrazione in dipendenza dell'infrazione commessa dal rivenditore, sono poi incamerate fino alla concorrenza del danno stesso.

Art. 56

Art. 56.
Appalto rivendite ordinarie di prima categoria.
Le rivendite di prima categoria vacanti del titolare sono appaltate ad asta pubblica con le modalita' di cui all'art. 54, salvo le eccezioni previste dalla legge o dal presente regolamento.

Art. 57

Art. 57.
Assegnazione rivendite ordinarie di seconda categoria.
Le rivendite di seconda categoria vacanti del titolare, sono date in gestione a seguito di concorso, salvo le eccezioni previste dalla legge o dal presente regolamento.
Il concorso e' riservato alle seguenti categorie di persone, che dispongano di locale riconosciuto idoneo a discrezionale giudizio dell'Ispettorato compartimentale:
a) profughi gia intestatari di licenza per la vendita dei generi di monopolio nei territori di provenienza;
b) invalidi di guerra e vedove di guerra e categorie equiparate per legge;
c) decorati al valor militare, ciechi civili e altri profughi.
Le persone appartenenti alla categoria a) sono preferite a quelle appartenenti alla categoria b). Entrambe sono preferite a quelle appartenenti alla categoria c).
Fra i concorrenti appartenenti alla stessa categoria e' preferito nell'ordine che segue:
1) il gerente provvisorio della rivendita posta a concorso;
2) chi ha maggior carico di famiglia diretta;
3) chi dispone di locale riconosciuto preferibile per il funzionamento della rivendita.
La graduatoria dei concorrenti e' formata dall'Ispettorato compartimentale che lo notifica a tutti i partecipanti.
Qualora il primo classificato non sia in possesso dei requisiti prescritti o comunque decada dall'assegnazione prima della immissione in servizio, la rivendita e' assegnata in linea gradatamente successiva agli altri concorrenti.

Art. 58

Art. 58.
Rinnovo dell'appalto e della gestione.
L'Ispettorato compartimentale, alla scadenza puo' rinnovare direttamente allo stesso titolare che abbia gestito senza dar luogo a rilievi l'appalto o la gestione della rivendita. ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 23 luglio 1980, n. 384 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "La facolta', concessa dall'articolo 58 del regolamento sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 , agli ispettorati compartimentali dell'Amministrazione dei monopoli di rinnovare direttamente, allo stesso titolare che abbia gestito senza dar luogo a rilievi, l'appalto o la gestione della rivendita, deve intendersi concessa allo stesso ispettorato compartimentale unitamente alla direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato o ad altro ente concedente, relativamente all'appalto od alla gestione delle rivendite site nelle stazioni ferroviarie, automobilistiche, aeroporti e simili."

Art. 59

Art. 59.
Liquidazione e pagamento dei canoni.
Salvo quanto previsto dalla legge per il canone minimo, nella relativa liquidazione non si tiene conto delle frazioni di reddito non eccedenti le L. 500, mentre quelle eccedenti tale limite vengono arrotondate al migliaio superiore.
I canoni devono essere pagati a rate anticipate con scadenze fissate dalla Direzione generale. In mancanza di tempestivo pagamento vengono di diritto imputate in conto canoni, e fino alla concorrenza del credito dell'Amministrazione, le somme che il debitore versa per il prelevamento dei generi.
Al pagamento dei canoni sono estese le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 55.

Art. 60

Art. 60.
Sopracanoni. - Misura.
Il sopracanone, per le rivendite appaltate mediante asta pubblica, e' determinato dall'offerta dell'aggiudicatario in sede di gara.
Per le rivendite di prima categoria, sia appaltate mediante contratto a trattativa privata sia in gerenza provvisoria, e' determinato dalla Direzione generale su proposta della Commissione di cui all'art. 61.
La stessa procedura si applica per la determinazione del sopracanone per le rivendite speciali.
Il sopracanone di cui all'art. 31 della legge e' determinato con la medesima procedura. Esso deve essere pagato, di regola, in unica soluzione. Tuttavia l'Ispettorato compartimentale puo' consentirne la rateizzazione per un periodo massimo di due anni.

Art. 61

Art. 61.
Commissione centrale per la determinazione dei sopracanoni e per i pareri in materia di rivendite.
La Commissione di cui al precedente articolo viene nominata con decreto del Ministro per le finanze. Essa e' presieduta da un funzionario con qualifica non inferiore ad ispettore generale amministrativo ed e' composta da due funzionari amministrativi con qualifica non inferiore ad ispettore superiore. Funge da segretario un funzionario amministrativo della carriera direttiva o di concetto.
La Commissione di cui innanzi e' chiamata ad esprimere il suo parere anche su questioni di massima in materia di rivendite.
In quest'ultimo caso fa parte di essa in rappresentante dell'Associazione nazionale dei rivenditori che conti il maggior numero di iscritti.

Art. 62

Art. 62.
Deserzione od infruttuosita' delle gare o dei concorsi.
Nel caso di deserzione od infruttuosita' delle aste e dei concorsi di cui agli articoli 56 e 57, le rivendite possono essere assegnate in appalto a trattativa privata o in diretta gestione, a seconda della categoria cui esse appartengono, ai dipendenti dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato collocati a riposo e rispettive vedove o figlie nubili: alle vedove o figlie nubili dei dipendenti dei Monopoli deceduti in attivita' di servizio, nonche' ai commessi e coadiutori che abbiano prestato servizio nelle rivendite per almeno cinque anni senza dar luogo a rilievi.
Ove la stessa rivendita sia richiesta da due o piu' persone, fra quelle sopra indicate, e' preferito l'aspirante con maggior carico di famiglia ed in caso di parita' chi dispone del locale preferibile a giudizio discrezionale dell'Ispettorato compartimentale.
Quando non trovi applicazione la disposizione di cui innanzi, l'assegnazione puo' aver luogo a favore di chi dispone del locale gia' sede dell'esercizio o di altro idoneo nelle immediate adiacenze.
E' in facolta' della Direzione generale disporre in ogni caso la ripetizione dell'asta o del concorso.

Art. 63

Art. 63.
Gestione personale delle rivendite.
Le rivendite comunque assegnate, salvo le eccezioni di cui appresso, debbono essere gestite personalmente dagli assegnatari.
A tal fine si richiede che il rivenditore abbia la effettiva gestione finanziaria della rivendita, spieghi un diretto interessamento sul funzionamento di essa ed abbia la disponibilita' in proprio nome, per regolare atto avente data certa, del locale o della porzione di locale occupato dalla rivendita.
Il servizio di vendita al pubblico puo' essere affidato ad un coadiutore e ad uno o piu' assistenti ai sensi dell'art. 64.
Sono dispensati dall'obbligo della gestione personale:
1) i grandi invalidi di guerra e categorie equiparate per legge provvisti di assegno di superinvalidita';
2) i ciechi civili.
Quando il rivenditore e' dispensato dall'obbligo della gestione personale, questa puo' essere esercitata dal coadiutore all'uopo autorizzato dall'Ispettorato compartimentale a gestire la rivendita in nome proprio, per conto del titolare.
Il coadiutore cosi' autorizzato deve osservare la gestione personale e puo', al pari del rivenditore, avvalersi di assistenti.

Art. 64

Art. 64.
Coadiutore od assistente del rivenditore.
Coadiutore puo' essere il coniuge, il figlio o altra persona parente del rivenditore entro il quarto grado o affine entro il terzo grado.
Qualora l'entita' del servizio lo richieda puo' essere permesso nella rivendita anche la presenza di assistenti per il servizio materiale di vendita. Per gli assistenti si prescinde dal limite minimo di eta', compatibilmente con le norme in vigore sulla tutela del lavoro dei fanciulli.
L'assistente, quando ne sia espressamente autorizzato, puo' sostituire il rivenditore durante le assenze dall'esercizio.
Il rivenditore risponde verso l'Amministrazione dell'operato del coadiutore e degli assistenti.
Il coadiutore e gli assistenti sono nominati dall'Ispettorato compartimentale.

Art. 65

Art. 65.
Assegnazione diretta della rivendita al coadiutore.
Quando la rivendita si renda vacante e non trovi applicazione il disposto degli articoli 52 e 58 e' in facolta' dell'ispettorato compartimentale di assegnarla in appalto a trattativa privata o in diretta gestione, a seconda della categoria, al coadiutore in servizio da almeno sei mesi ininterrotti all'atto della vacanza, che abbia svolto le sue mansioni senza aver dato luogo a rilievi.
Il coadiutore deve provare, per essere ammesso al beneficio, di avere la disponibilita' del locale dove la rivendita trovasi ubicata o di altro idoneo nelle immediate adiacenze.

Art. 66

Art. 66.
Gerenza provvisoria.
La persona prescelta dall'Ispettorato compartimentale per la gerenza provvisoria della rivendita deve essere in possesso dei requisiti personali per la gestione e deve disporre dello stesso locale gia' sede dell'esercizio o di altro idoneo nelle immediate adiacenze.
L'incarico ha natura del tutto precaria, revocabile in ogni tempo, e non conferisce alcun diritto per l'assegnazione diretta e definitiva della rivendita.

Art. 67

Art. 67.
Atto di obbligazione.
Tutti i rivenditori di generi di monopolio, che non gestiscano l'esercizio in forza di regolare contratto di appalto, devono sottoscrivere apposito atto di obbligazione che li impegni all'osservanza dei loro doveri.
Tali atti di obbligazione, da registrarsi ai fini fiscali, sono accettati dall'Ispettorato compartimentale.

Art. 68

Art. 68.
Appalto delle rivendite di particolare importanza.
L'appalto delle rivendite di cui all'art. 30 della legge e' autorizzato dalla Direzione generale la quale stabilisce, nei modi previsti dal precedente art. 60, il sopracanone dovuto dall'appaltatore.

Art. 69

Art. 69.
Condizioni da osservarsi per le cessioni delle rivendite.
L'assegnazione delle rivendite, ai sensi dell'art. 31 della legge, e' autorizzata dall'Ispettorato compartimentale. Il sopracanone dovuto e' stabilito nei modi previsti dal precedente art. 60.
L'autorizzazione e' subordinata alle condizioni:
a) che la cessione dell'azienda di cui la rivendita fa parte e la disponibilita' da parte del cessionario del locale ove essa e' ubicata risultino da atti aventi data certa;
b) che siano trascorsi almeno due anni dalla precedente applicazione della stessa norma.
L'assegnazione ha luogo a trattativa privata: per appalto se trattasi di rivendita di prima categoria, ed in diretta gestione, se di seconda categoria o di rivendita speciale.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai gerenti provvisori di rivendite che non hanno titolo all'assegnazione definitiva.

Art. 70

Art. 70.
Rappresentanza temporanea dei rivenditori.
Il rivenditore tenuto all'osservanza della gestione personale puo' farsi rappresentare, sotto la sua responsabilita', nella gestione della rivendita nei seguenti casi:
1) per comprovata malattia;
2) per giustificati motivi di famiglia;
3) per servizio militare;
4) per un periodo annuale di congedo non superiore a venti giorni.
Il rappresentante deve essere designato dal rivenditore nella persona del coadiutore o di altro familiare e, solo in mancanza, puo' essere designato un estraneo.
La rappresentanza e' concessa dall'Ispettorato compartimentale per il tempo strettamente necessario, e per i titoli di cui ai numeri 1) e 2), essa non puo' eccedere il limite di due anni entro un novennio.
Il rappresentante esercita la rivendita in nome e per conto del rivenditore.
Al rappresentante designato in persona diversa dal coadiutore sono estese le disposizioni dell'art. 6 e numeri 2) e 3) dell'art. 7 della legge. Il servizio da lui prestato e' improduttivo di effetti ai fini dell'assegnazione diretta della rivendita.

Art. 71

Art. 71.
Orario delle rivendite.
Il rivenditore deve osservare l'orario ed i turni di servizio fissati dall'Ispettorato compartimentale, sentita anche la categoria.
Il servizio nei giorni festivi e' disimpegnato esclusivamente dalle rivendite di turno.

Art. 72

Art. 72.
Vendita dei prodotti.
Le rivendite hanno l'obbligo di smerciare tutti i prodotti messi in vendita dall'Amministrazione dei monopoli.
L'Ispettorato compartimentale ha pero' la facolta' di escludere o di limitare la vendita di alcuni di tali prodotti a determinate rivendite.

Art. 73

Art. 73.
Vendita dei fiammiferi, dei valori postali, dei valori bollati e degli apparecchi di accensione.
Le rivendite hanno l'obbligo di vendere, oltre ai generi indicati nel precedente articolo:
1) i fiammiferi ed i valori postali;
2) i valori bollati, quando non ne siano dispensate dall'Amministrazione finanziaria;
3) gli apparecchi di accensione, quando ne siano autorizzate;
4) quanto altro fosse disposto dall'Amministrazione di monopoli di Stato.

Art. 74

Art. 74.
Divieto di vendita di alcuni generi.
Nelle rivendite e' vietata la vendita di prodotti o sostanze atte a surrogare i generi di monopolio o a danneggiarne lo smercio e di quelle merci che possono nuocere alla buona conservazione dei generi di monopolio.
La Direzione generale stabilisce quali siano i generi di cui e' vietata la vendita.

Art. 75

Art. 75
Prezzi di vendita al pubblico.
I rivenditori debbono smerciare i generi di monopolio ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita al pubblico e non possono variare comunque in piu' od in meno tali prezzi.
La vendita dei tabacchi nei locali indicati nell' art. 54 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , puo' essere effettuata con l'aggiunta di un sopraprezzo entro il limite massimo determinato dalla Direzione generale.
Il prezzo di vendita al pubblico stabilito dalla tariffa per i sali industriali e per il sale pastorizio si intende per merce nel deposito, sezione o magazzino di prelevamento. Quando il consumatore effettui l'acquisto presso le rivendite, presso i Consorzi agrari o enti o ditte autorizzate, deve corrispondere al venditore un compenso entro il limite che e' stabilito dalla Direzione generale, sentito il Consiglio d'amministrazione dei monopoli.

Art. 76

Art. 76.
Prelevamento e trasporto dei generi di monopolio.
Salvo quanto disposto nel successivo art. 77, il prelevamento ed il trasporto dei generi di monopolio dagli organi di distribuzione alle rivendite sono fatti a cura e spese dei rivenditori.
Il prelevamento deve effettuarsi nei giorni e nelle ore stabiliti dall'Ispettorato compartimentale ed in quantita' sufficienti per far fronte sempre alle esigenze del consumo.
Il rivenditore puo' prelevare i generi personalmente o per mezzo di persona di sua fiducia. In questo caso, la persona incaricata deve essere da lui munita di delega scritta. Le richieste debbono essere firmate dal gestore della rivendita, o da chi, debitamente autorizzato, lo sostituisce a norma del presente regolamento.
L'Amministrazione non risponde di ammanchi, errori o dispersioni di generi che si riscontrassero dopo la consegna.
Il trasporto dei tabacchi dall'organo di rifornimento alle rivendite deve essere effettuato con recipienti rigidi che ne impediscano ogni deterioramento.

Art. 77

Art. 77.
Trasporti diretti.
L'Amministrazione ha facolta' di eseguire, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, direttamente il trasporto dei generi di monopolio dagli organi di distribuzione alle rivendite.
In tal caso i rivenditori sono tenuti al rimborso delle spese, nella misura e nei modi stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio d'amministrazione dei monopoli.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per il trasporto dei prodotti del monopolio venduti direttamente a termine dell'art. 47, terzo comma.

Art. 78

Art. 78.
Trasferimento delle rivendite.
Il rivenditore non puo' trasferire la rivendita in altro locale, ne' sospenderne il funzionamento senza l'autorizzazione dell'Ispettorato compartimentale.

Art. 79

Art. 79.
Verifica alle rivendite.
I rivenditori sono soggetti, oltre al controllo esercitato dall'Amministrazione a mezzo dei propri funzionari, alla vigilanza della Guardia di finanza che, in qualunque momento, puo' praticare visite alle rivendite a norma del regolamento di servizio del Corpo.

Art. 80

Art. 80.
Documenti da esibire agli incaricati della vigilanza.
I rivenditori debbono conservare ed esibire, se richiesti, ai funzionari ed agenti incaricati della vigilanza, tutte le bollette di vendita dei generi prelevati nell'ultimo biennio; nonche' i relativi bollettari delle richieste ((, nonche' l'attestazione del versamento effettuato sul conto corrente postale del magazzino di aggregazione)) .

Art. 81

Art. 81.
Locali di vendita - Mostra dei prodotti.
I rivenditori debbono custodire e vendere i generi di monopolio esclusivamente nei locali e nei luoghi per i quali siano stati autorizzati.
E' obbligo dei rivenditori di mantenere una adeguata mostra dei generi di monopolio sia nell'interno della rivendita sia nelle vetrine esterne, quando il locale ne sia provvisto.
Nell'interno della rivendita debbono inoltre essere tenuti sempre ostensibili la licenza di esercizio e la tariffa dei prezzi di vendita al pubblico.

Art. 82

Art. 82.
Arredamento delle rivendite.
I locali adibiti a rivendite debbono essere arredati decorosamente, in relazione alle esigenze del servizio ed alla importanza delle zone nelle quali sono ubicati.

Art. 83

Art. 83.
Cessione od acquisto illecito di generi di monopolio.
E' fatto divieto ai rivenditori di comprare, ritenere o vendere generi di monopolio non prelevati direttamente dagli organi di rifornimento ad essi prescritti dall'Amministrazione.
E' pure vietato cedere ad altri rivenditori i generi acquistati.

Art. 84

Art. 84.
Adulterazione o mescolanza dei generi di monopolio.
I generi di monopolio debbono essere venduti nello stato in cui sono consegnati dagli organi di distribuzione e nei modi prescritti.
E' vietato adulterarli, bagnarli, mescolarli con qualita' diverse e vendere prodotti che non si trovino in perfetto stato di conservazione.

Art. 85

Art. 85.
Vendita a peso netto dei sali sfusi.
La vendita del sale, quando l'Amministrazione non abbia adottato o prescritto un condizionamento speciale, va effettuata a peso netto.
Tuttavia se l'acquirente non abbia a propria disposizione un recipiente od involucro, e' permesso al rivenditore di comprendere nel peso la carta da involgere, salvo le limitazioni che l'ispettorato compartimentale ritenga di stabilire.

Art. 86

Art. 86.
Comportamento verso il pubblico.
I rivenditori debbono, nel servizio di vendita, usare modi cortesi, servire il pubblico con la dovuta sollecitudine, senza preferenze o precedenze, non rifiutare la vendita dei generi di monopolio di cui sono provvisti ne' subordinarla a quella di altri prodotti.

Art. 87

Art. 87.
Distributori automatici di tabacchi.
L'Amministrazione ha facolta' di impiantare e gestire o consentire l'impianto e la gestione di distributori automatici per la vendita al pubblico dei tabacchi, sia ai gestori di rivendite che ai titolari di patentini.
I rivenditori ai quali siano affidati apparecchi dell'Amministrazione hanno l'obbligo di curarne il buon uso e di osservare le condizioni e le norme fissate dalla Direzione generale per tale servizio.

Art. 88

Art. 88.
Rilievo di scorte per cambiamento di gestione.
In caso di cambio di gestione, il rivenditore che subentra deve rilevare dal precedessore tutti i generi che, nel momento della assunzione del servizio, si trovassero giacenti nella rivendita ed in buone condizioni, purche' non ritenuti dall'ispettorato compartimentale eccessivi rispetto alla media delle vendite effettuate dall'esercizio. Per tali generi egli paghera' il prezzo di prelevamento vigente al momento del cambio di gestione.
In caso d'inadempienza, non si fa luogo all'immissione in servizio, senza pregiudizio delle piu' gravi sanzioni alle quali il nuovo rivenditore desse motivo.
Qualora la rivendita venga chiusa, l'Ispettorato compartimentale puo' fare obbligo ad altri rivenditori di rilevare i generi esistenti, in relazione alle loro possibilita' di smercio.

Art. 89

Art. 89.
Ritiro dalla vendita dei prodotti di scarto e di quelli avariati.
I prodotti di scarto e quelli che si ritenesse opportuno di ritirare dalla vendita o per lunga giacenza o per altri motivi valutabili discrezionalmente dall'Ispettorato compartimentale, debbono essere, a cura del rivenditore, e con le modalita' stabilite dalla Direzione generale, concentrati presso l'organo di rifornimento.
L'Ispettorato compartimentale stabilisce quali di essi generi debbano essere ammessi al cambio integrale e quali, in relazione al danno subito ed alle cause, debbano essere addebitati in tutto od in parte al rivenditore.

Art. 90

Art. 90.
Repressione del contrabbando.
Il rivenditore e' obbligato ad avvisare l'Ispettorato compartimentale e la Guardia di finanza di ogni operazione di contrabbando, anche se solo preordinata, della quale egli venisse a conoscenza.
Analogamente deve provvedere per coltivazioni clandestine o sospette di tabacco.

Art. 91

Art. 91.
Osservanza delle disposizioni emanate dall'Amministrazione.
I rivenditori debbono osservare, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, tutte le norme che vengono emanate dall'Amministrazione per la disciplina del servizio di vendita.

Art. 92

Art. 92.
Cessazione delle cause di incompatibilita'.
Sospensione e riammissione in servizio dei rivenditori.
Le disposizioni di cui agli articoli 42 e 44 sono estese anche ai rivenditori.

Art. 93

Art. 93.
Cessazione della gestione.
Il contratto d'appalto delle rivendite di prima categoria cessa:
1) per lo spirare del termine;
2) per la morte del titolare;
3) per la soppressione della rivendita;
4) per decadenza;
5) per disdetta da parte dell'Amministrazione;
6) per disdetta da parte del titolare.
Le gestione delle rivendite di seconda categoria e di quelle speciali cessa per le cause di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e per revoca o rinuncia.
La gerenza provvisoria delle rivendite ha termine per i motivi previsti ai numeri 2), 3) e 4), per revoca o rinuncia, e per la definitiva assegnazione in appalto o in diretta gestione.

Art. 94

Art. 94.
Decadenza - Disdetta - Revoca - Rinunzia.
Pene pecuniarie disciplinari.
I provvedimenti previsti dagli articoli 18, 34 e 35 della legge devono essere preceduti dalla contestazione, fatta al rivenditore dall'Ispettorato compartimentale degli addebiti, con l'avvertimento che egli puo' presentare le sue controdeduzioni entro il termine di trenta giorni.
La decadenza, la disdetta, la revoca e l'applicazione della pena pecuniaria disciplinare ai rivenditori sono adottate con motivato provvedimento dell'ispettorato compartimentale.
Resta salva la facolta' di disporre, nei casi piu' gravi, l'immediata sospensione della somministrazione dei generi.
La pena pecuniaria disciplinare deve essere pagata dal rivenditore nel termine assegnato dall'Ispettorato. In mancanza, viene trattenuta dalle somme versate dallo stesso rivenditore per il prelevamento dei generi ovvero incamerata dalla cauzione. In questo caso il rivenditore deve reintegrare il deposito cauzionale entro un mese.
La disdetta da parte del rivenditore e la rinunzia deve essere data mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diretta all'Ispettorato compartimentale, e non produce i suoi effetti se non dopo che l'ispettorato abbia riconosciuto l'esistenza di una delle cause previste dalla legge. Il rivenditore e' tenuto ad assicurare la continuita' del servizio per il periodo di almeno un mese dalla data in cui ha avuto notizia dell'accettazione della disdetta o rinuncia da parte dell'Ispettorato compartimentale, che provvede entro lo stesso periodo alla sua sostituzione.

Art. 95

Art. 95.
Incameramento della cauzione.
L'incameramento totale o parziale della cauzione, nei casi previsti dagli articoli 14 e 34 della legge, viene disposto con lo stesso provvedimento disciplinare adottato nei confronti del magazziniere o del rivenditore.
Non si procede all'incameramento della cauzione nei casi previsti alla lettera b) degli articoli 14 e 34 della legge.

Art. 96

Art. 96.
Devoluzione dei proventi delle pene pecuniarie disciplinari.
I proventi delle pene pecuniarie disciplinari inflitte ai magazzinieri ed ai rivenditori, sono devoluti, dedotte le spese, ad enti od opere assistenziali nell'interesse delle predette categorie e dei dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli.

Art. 97

Art. 97.
Ricorso gerarchico.
Il ricorso gerarchico contro i provvedimenti adottati dagli Ispettorati compartimentali ai sensi della legge e delle disposizioni contenute nei titoli IV, V, VI e VII del presente regolamento deve pervenire al Ministero delle finanze nel termine di trenta giorni da quello della notificazione.
Si considera utilmente presentato il ricorso che, rivolto al Ministro per le finanze, sia pervenuto, nel termine suddetto, all'Ispettorato compartimentale che ha emesso il provvedimento.
L'Ispettorato lo trasmette, per il tramite della Direzione generale, al Ministero delle finanze, accompagnandolo con le proprie controdeduzioni.

Art. 98

Art. 98.
Sezioni vendita e uffici vendita in funzione alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sara' provveduto alla soppressione degli uffici vendita ed alla istituzione, in loro vece, di sezioni vendita o magazzini di vendita. Entro lo stesso termine sara' provveduto alla riorganizzazione delle sezioni vendita gia' in funzione, secondo le norme della legge e del presente regolamento.

Art. 99

Art. 99.
Corrispettivo per l'appalto e per la gestione dei magazzini di vendita. - Cauzioni.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento sara' riveduto il corrispettivo dovuto ai gestori dei magazzini di vendita in gerenza provvisoria, per adeguarlo alle norme previste dalla legge e dal presente regolamento.
Per i magazzini appaltati l'adeguamento succitato sara' fatto alla scadenza del relativo contratto di appalto, ovvero in occasione della revisione del corrispettivo ai sensi dell'articolo 5 della legge.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i gestori dei magazzini di vendita sono tenuti ad integrare le cauzioni gia' prestate, portandole alle misure stabilite dall'art. 41.

Art. 100

Art. 100.
Commessi, coadiutori e rappresentanti, estranei alla famiglia del rivenditore. Rivenditori dispensati dall'obbligo della gestione personale.
I commessi, coadiutori e rappresentanti, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono equiparati, a tutti gli effetti, alle persone di cui agli articoli 35, 64 e 70.
Gli invalidi di guerra, le vedove e gli orfani di guerra, gia' titolari di rivendite al 30 settembre 1928, ancorche' il conferimento sia stato rinnovato con disposizioni successive; i concessionari vitalizi, nominati anteriormente alla data predetta, nonche' i rivenditori che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si avvalgono dell'opera di un commesso autorizzato, sono dispensati dall'obbligo della gestione personale dell'esercizio.
Visto, il Ministro per le finanze
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