074U0424
074U0424
Regolamento (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 09 maggio 1974 n. 424)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 87 della Costituzione ;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 , concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Vista la legge 26 febbraio 1963, n. 441 , che reca modifiche alla predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 , concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;
Sentito il Consiglio superiore di sanita';
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
E' approvato l'unito regolamento riguardante la modifica dell' art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 , concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 maggio 1974 LEONE RUMOR - COLOMBO - BISAGLIA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 settembre 1974. Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 50. - SCIARRETTA
Art. 1
Art. 1.
Il terzo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 , e' sostituito dal seguente:
"Il colloquio di cui al comma precedente viene effettuato alla presenza di un funzionario tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del medico provinciale o di un suo sostituto e di un funzionario provinciale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni".
Il quinto comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 , e' cosi' sostituito:
"L'autorizzazione di cui al presente articolo e' valida per cinque anni ed e' rinnovabile con le stesse modalita'".
Art. 2
Art. 2.
Alle autorizzazioni gia' rilasciate, ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 , ancorche' scadute, e' riconosciuta ulteriore validita' fino al compimento del quinto anno dalla data del rilascio.
D'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la sanita'
COLOMBO