Monitoring Gesetzessammlung

054U1516

IT - Regolamenti Governativi

054U1516

Modificazioni al regolamento approvato con regio decreto 6 settembre 1921, n. 1354, per l'esecuzione della legge 24 marzo 1921, n. 375, recante provvedimenti per l'Ente autonomo "Volturno" in Napoli. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954 n. 1516)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 marzo 1921, n. 375 , recante provvedimenti per l'Ente autonomo "Volturno" in Napoli;
Visto il regio decreto 6 settembre 1921, n. 1354 , col quale venne approvato il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1606 , col quale venne istituito un Collegio di revisori presso l'Ente autonomo summenzionato;
Visto l' art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;
Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'industria e commercio, per i trasporti e per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
L'art. 8 del regolamento per l'esecuzione della legge 24 marzo 1921, n. 375 , recante provvedimenti per l'Ente autonomo "Volturno" in Napoli, approvato col regio decreto 6 settembre 1921, n. 1354 , e' sostituito dal seguente:
"Al presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione e' corrisposto, per ogni giorno di seduta del Consiglio, un gettone di presenza nella misura rispettivamente di lire 4000 e di lire 3000.
Al presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori e' corrisposto, oltre ad un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione nella misura di lire 3000, un compenso annuale rispettivamente di lire 150.000 e di lire 120.000.
Ai presidenti ed ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori che, per l'esercizio delle loro funzioni, debbono spostarsi dalla propria residenza, spettano, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio ed una indennita' di missione, nella misura e nei modi stabiliti dal regolamento interno".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 dicembre 1954 EINAUDI SCELBA - DE PIETRO - GAVA - ROMITA - VILLABRUNA - MATTARELLA - VIGORELLI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 aprile 1955 Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 28. - CARLOMAGNO
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht