074U0824
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Modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, recante norme tecniche per la disciplina della costruzione ed esercizio di linee elettriche aeree esterne. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 febbraio 1974 n. 824)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 1 della legge 13 dicembre 1964, n. 134 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062 , che approva il regolamento recante norme per la disciplina della costruzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne; Riconosciuta la necessita' di sostituire nell'art. 2.4.04, primo comma, di tale regolamento alla dizione "... temperatura di 5°C" la dizione "temperatura di - 5°C..." in quanto la temperatura di - 5°C (meno 5°C) da' una maggiore sicurezza ai fini della stabilita' dei sostegni; di sostituire nell'art. 2.5.05 la dizione "terreno gravante" con quella di "peso gravante"; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 1144 del 12 settembre 1969; Udito il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 dicembre 1971; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:
Art. 1
Il primo comma dell'art. 2.4.04 del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062 , viene sostituito dal seguente:
"che tutti i conduttori e le corde di guardia siano integri alla temperatura di - 5°C (meno 5 gradi centigradi) e che spiri normalmente alla linea vento a 130 km/ora".
Art. 2
Il secondo comma dell'art. 2.5.05 del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062 , viene sostituito dal seguente:
"Per la verifica dei piedini tesi, si assume convenzionalmente che il peso gravante su ogni piedino e' quello del terreno compreso tra il piedino e le generatrici di un conoide inclinate sulla verticale di un angolo a dipendente dalla natura del terreno, inviluppante il piedino stesso".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 febbraio 1974 LEONE RUMOR - LAURICELLA - DE MITA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 108