075U0546
075U0546
Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Grosseto (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 06 febbraio 1975 n. 546)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 204 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ;
Visti i pareri espressi dai sindaci dei comuni della provincia di Grosseto dove si pratica o viene ammessa la coltivazione del riso;
Visto il parere del consiglio provinciale di sanita' della provincia di Grosseto;
Visto il parere della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Grosseto;
Vista la deliberazione n. 30 del 12 gennaio 1974 con la quale il consiglio provinciale di Grosseto ha approvato il regolamento speciale per la coltivazione del riso nella stessa provincia;
Sulla proposta del Ministro per la sanita' e sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Decreta:
E' approvato il regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Grosseto, deliberato dal consiglio provinciale il 12 gennaio 1974.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 febbraio 1975 LEONE GULLOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 novembre 1975 Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 54
Art. 1
REGOLAMENTO SPECIALE PER LA COLTIVAZIONE DEL RISO
NELLA PROVINCIA DI GROSSETO
Art. 1.
La coltivazione del riso nella provincia di Grosseto e' disciplinata, oltre che dal testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e dal regolamento generale 29 marzo 1908, n. 157, dalle disposizioni relative alla disciplina del lavoro in risaia e dalle disposizioni del presente regolamento.
Art. 2
Art. 2.
Nella provincia di Grosseto la coltivazione del riso e' permessa alle distanze minime seguenti:
1) dai comuni o frazioni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500 2) dagli aggregati di abitazione con popolazione fra i 2.000 ed i 5.000 abitanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 3) dagli aggregati di abitazione con popolazione fra i 500 ed i 2.000 abitanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 4) dagli aggregati di abitazione con popolazione fra i 300 ed i 500 abitanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 5) dagli aggregati di abitazione con popolazione inferiore ai 300 abitanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 6) dalle cascine e case sparse . . . . . . . . . . . . . . . 100 7) dagli ospedali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500 8) dagli stabilimenti, cimiteri e scuole . . . . . . . . . 1.000
Le distanze predette si misurano sulla retta che unisce i due punti piu' vicini fra loro del perimetro degli aggregati urbani, delle abitazioni isolate, degli stabilimenti industriali, ospedalieri, case di cura, cimiteri e del perimetro dei terreni coltivati a riso.
Dalle strade e dagli argini si osservano le distanze prescritte dai regolamenti di polizia stradale ed idraulici.
Gli stabilimenti industriali, gli ospedali, ecc., sono considerati agli effetti delle distanze di cui sopra, come aggregati di popolazione a carattere non rurale.
Art. 3
Art. 3.
Delle variazioni di popolazione che si verificassero negli aggregati, non si terra' conto se non quando le stesse si saranno mantenute per almeno un decennio, e risultino dal censimento ufficiale, o, nel caso che questo non offra gli elementi necessari, dal registro della popolazione comunale.
Art. 4
Art. 4.
Tenute presenti le distanze minime di cui all'art. 2 potranno essere determinate, caso per caso, per gli aggregati di abitazione, i cimiteri, gli stabilimenti industriali, gli ospedali, ecc., maggiori distanze in relazione alla altimetria, configurazione e natura dei terreni in modo che i confini della zona di rispetto seguano linee naturali (strade, corsi di acqua, depressioni del terreno), onde evitare che parte di un campo sia incluso nella zona di rispetto e altra resti fuori.
Art. 5
Art. 5.
Ferme restando le disposizioni di cui all' art. 209 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , potra' nella zona di rispetto essere permessa eccezionalmente ed a tempo determinato, l'attivazione di risaie in terreni di natura e posizione paludosi nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella a riso.
Non sara', peraltro, ammessa alcuna deroga per i terreni posti nei due terzi, interni rispetto alle distanze di cui all'art. 2.
Si intendono terreni di natura e positura paludosi soltanto quelli nei quali siano evidenti i caratteri di zona palustre, abbondino di piante tipiche emergenti palustri, vi sia una flora caratteristica, ed il fondo sia costituito di strati periodici sovrapposti di sostanza organica in decomposizione, che non renda possibile una coltura qualsiasi se non dopo un periodo adeguato di trasformazione ed ossidazione dei terreni.
La dimostrazione che nei terreni paludosi non sia possibile altra coltura che quella del riso, deve essere fornita con elementi di tecnica agraria, esclusi gli elementi economici.
Le dichiarazioni per attivare risaie nelle zone di rispetto devono essere presentate colla procedura fissata dal successivo art. 8.
Art. 6
Art. 6.
La coltivazione del riso sara' vietata quando, nonostante la osservanza delle distanze prescritte, essa risultera' nociva alla salute pubblica ed alla igiene dell'abitato.
Il sindaco, l'ufficiale sanitario o chiunque interessato potranno chiedere al medico provinciale la constatazione di tale nocumento; il provvedimento di divieto sara' decretato dal medico provinciale ai sensi degli articoli 207 e 208 del testo unico delle leggi sanitarie vigenti.
Quando il provvedimento e' promosso dal sindaco o dall'ufficiale sanitario, le spese per le visite di constatazione sono a carico del comune; quando e' promosso da un interessato, sono a carico di questi.
Art. 7
Art. 7.
Ogni comune nel cui territorio si pratica la coltura a riso, deve provvedere a proprie spese, a mezzo persona tecnica (ingegnere o geometra) ed entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, alla designazione della zona di rispetto in base agli articoli 2 e 4, su planimetria regolare in scala non minore di 1:
5.000.
Detta planimetria verra' trasmessa in triplo esemplare alla provincia, per l'approvazione da parte della giunta provinciale, previo parere della speciale commissione tecnico-sanitaria, di cui all'art. 12, che puo' proporre se necessario, maggiori distanze. Le spese per i sopraluoghi di controllo di detta commissione, sono a carico dei comuni.
I comuni, inoltre, sono tenuti a provvedere al periodico graduale spostamento dei limiti delle rispettive zone di rispetto, in modo da rimanere inalterate, in rapporto allo sviluppo edilizio, le distanze minime previste nell'art. 2 del presente regolamento.
Ogni variazione deve essere approvata seguendo la procedura di cui sopra.
Art. 8
Art. 8.
La dichiarazione per l'impianto di nuove risaie di cui all' art. 206 del testo unico delle leggi sanitarie , deve contenere le indicazioni necessarie alla identificazione del fondo. Alla dichiarazione si dovra' allegare la planimetria, di scala non inferiore all'1: 2000 in cui sia riportato, insieme con l'indicazione del fondo, l'altimetria dello stesso e dei terreni circostanti fino agli abitanti piu' vicini (comprese le case isolate, gli stabilimenti industriali, ospedali, cimiteri) dei quali dovra' anche essere segnata la rispettiva quota altimetrica.
Tale dichiarazione, obbligatoria per i terreni per la prima volta coltivati a riso, deve essere presentata, entro il mese di novembre, al sindaco, il quale ne cura la pubblicazione per otto giorni all'albo pretorio del comune e dei contermini interessati.
In via eccezionale e per giustificate contingenze climatiche e colturali, e' consentita la proroga del termine a tutto marzo. Per le risaie da trapianto, il tempo concesso per la presentazione delle dichiarazioni e' portato a tutto maggio.
Le autorizzazioni concesse per la prima volta si intendono rilasciate a titolo sperimentale e temporaneo, per accertare eventuali incompatibilita' della risaia di cui viene richiesta l'autorizzazione, con l'igiene del suolo dell'abitato e con la salute pubblica. Le suddette autorizzazioni provvisorie hanno durata limitata all'anno nel quale vengono richieste ed al limite di tempo del 31 agosto, indicato nel presente regolamento.
Art. 9
Art. 9.
Entro dieci giorni dalla sua presentazione, la dichiarazione sara' esaminata dal sindaco e quindi, colle relative eventuali osservazioni, trasmessa al medico provinciale (art. 206 del testo unico).
Art. 10
Art. 10.
Il medico provinciale, ricevuta dal sindaco la dichiarazione, potra' fare eseguire dalla speciale commissione tecnico-sanitaria ed a carico del dichiarante, tutte le verifiche necessarie ad accertare se siano osservate le disposizioni vigenti in materia, dopo di che rilascera' l'autorizzazione per la risaia, oppure la neghera' seguendo, in questo ultimo caso, la procedura indicata dall' art. 207 del testo unico delle leggi sanitarie .
Art. 11
Art. 11.
Le dichiarazioni di risicoltura saranno iscritte coi relativi provvedimenti, su appositi registri da tenersi dai comuni e dall'ufficio sanitario provinciale, con tutte le indicazioni di autorizzazione ed eventualmente di revoca, secondo il modulo allegato n. 2.
Art. 12
Art. 12.
La commissione tecnico-sanitaria di cui agli articoli precedenti, viene nominata dal medico provinciale ed e' composta dal medico provinciale che la presiede, da un rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e da una persona designata dalla camera di commercio, industria e agricoltura, scelta tra i tecnici competenti in materia di irrigazione.
Art. 13
Art. 13.
L'amministrazione comunale deve accertare, ed i risicoltori devono curare, che le acque di irrigazione siano in quantita' sufficienti per ogni appezzamento di terreno, in modo che, mediante la livellazione del suolo e le altre opportune opere, rimanga assicurato nei limiti consentiti dalla coltivazione a riso, un regolare deflusso delle acque e sia evitata la formazione, diretta o per infiltrazione, di ristagni o pozzanghere di acqua stagnante.
Le acque di irrigazione di ogni appezzamento dovranno essere ricambiate completamente ogni 8 giorni e dovranno essere, senza esclusione, trattate con prodotti larvicidi a bassa tossicita' a dosi attive, e tali da impedire la sopravvivenza e lo sviluppo di larve e pupe di zanzara, in qualsiasi stadio e di qualsiasi genere e specie.
Il tipo del prodotto larvicida sara' prescritto dal comitato provinciale antimalarico.
Le spese di acquisto e di impiego del materiale suddetto fanno carico ai conduttori delle risaie.
I proprietari dovranno consentire il libero accesso alle risaie ai dipendenti degli uffici del medico provinciale, sanitario comunale e del comitato provinciale antimalarico ed ai loro mezzi. Libero accesso dovra' inoltre avere il suddetto personale anche nei terreni, comunque utilizzati, esistenti nel raggio di km 2 dalle risaie.
Qualora i conduttori o i proprietari delle risaie facciano divieto ovvero frappongano ostacoli ai controlli da parte del suddetto personale si intenderanno i suddetti divieti come inosservanza alle norme del presente regolamento e verranno promossi i provvedimenti di divieto di cui all'art. 6 del presente regolamento e all' art. 208 del testo unico delle leggi sanitarie . Uguali provvedimenti verranno promossi qualora non venga fatto uso dei larvicidi, in modo continuativo ed interessante la totalita' degli appezzamenti.
L'ufficio sanitario provinciale potra' disporre, ove il caso lo richieda, opportuni accertamenti in merito all'azione svolta in materia dai predetti organi.
Ogni forma di coltivazione a bacino chiuso permanente od a camera di acqua chiusa permanente, e' vietata.
Entro il 31 agosto di ogni anno, le risaie dovranno essere completamente prosciugate e portate a secco, eliminando i minimi ristagni di acqua; non e' ammessa alcuna proroga alla data suddetta.
All'epoca poi del prosciugamento delle risaie, dovranno tagliarsi con profondi solchi gli argini per poter dare alle acque pronto e libero scolo nei fossi colatori.
Art. 14
Art. 14.
I canali ed i fossi destinati a condurre le acque saranno di portata sufficiente e dovranno essere tenuti mondi dalle erbe ed espurgati, a cura dei rispettivi concessionari o proprietari, in modo da lasciare sempre libero il corso tanto alle acque di irrigazione che a quelle di scolo.
Art. 15
Art. 15.
Ove nella stessa proprieta' del risicoltore esistessero scavi o terreni depressi, i quali, per infiltrazione delle risaie circostanti, andassero soggetti a sortumi acquei o si convertissero in pozzanghere, stagni o paludi, i proprietari delle risaie dovranno colmarli in modo da impedire tali infiltrazioni o dare i necessari scoli alle acque stagnanti.
In caso di inosservanza, sara' vietata la coltivazione a riso dei fondi sopra indicati, secondo le norme dell' art. 209 del testo unico delle leggi sanitarie .
Art. 16
Art. 16.
Tutte le abitazioni dei cascinali situati in regioni coltivate a risaia e quelle alla periferia dei comuni ove la distanza delle risaie e' minore di 100 metri, oltre a rispondere a tutte le norme di massima in vigore, dovranno presentare in modo speciale i seguenti requisiti:
a) il piano terreno rialzato sul fondo circostante, pavimentato e convenientemente prosciugato;
b) il cortile e le aree immediatamente adiacenti sistemato in modo da assicurare lo smaltimento delle acque pluviali e di rifiuto;
c) le stanze da letto con un'area di almeno mq 10, una capacita' non inferiore ai 28 mc per un'altezza media di mt 2,80; esse saranno munite di soffitto ad incastro ove il tetto non sia bene intavellato;
d) tutti gli ambienti interni colorati a calce;
e) fornire le finestre delle abitazioni di telaio a vetri e le finestre stesse, nonche' le aperture degli alloggi, di reticelle contro la penetrazione delle zanzare e quindi anche delle mosche;
f) le predette abitazioni devono essere, inoltre, fornite di luce artificiale in quantita' sufficiente, di cucina con acquaio, di latrine individuali, di acqua per bere e di tutti i servizi.
Art. 17
Art. 17.
I dormitori ed abitazioni dei lavoratori avventizi, temporaneamente immigrati per la mondatura e la raccolta del riso, devono rispondere alle seguenti condizioni:
a) gli ambienti per uomini adulti devono essere separati da quelli per donne;
b) essere sollevati dal terreno, oppure basati sopra terreno bene asciutto e sistemato, a guisa di non permettere ne' la penetrazione dell'acqua nella costruzione ne' il ristagno di essa in una zona del raggio di almeno 10 metri attorno;
c) essere costruiti in tutte le loro parti in modo da difendere l'ambiente interno contro gli agenti atmosferici;
d) avere aperture sufficienti per ottenere una attiva ventilazione dell'ambiente, ma munite di buone chiusure;
e) essere forniti di lampade per la illuminazione notturna ed essere riscaldati durante la stagione fredda;
f) avere aperture difese contro la penetrazione di insetti alati.
A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda o una cuccetta con materasso o saccone, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti ed inoltre di sedile, attaccapanni e di una mensolina. E' vietato l'uso di letti sovrapposti.
La superficie dei dormitori non puo' essere inferiore ai mq 3,50 per persona.
In vicinanza di dormitori oppure facenti corpo con essi, vi devono essere convenienti locali per uso di cucina, di refettorio, latrine adatte, docce e lavandini per la pulizia personale.
Per quanto non e' qui previsto, si fa riferimento alle norme della legge 17 marzo 1956, n. 303 .
Qualora per difficolta' provenienti dalla ubicazione, non sia possibile mantenere la distanza suddetta, potra' consentirsi, su richiesta degli interessati, che la concimaia venga situata anche a distanza minore.
Art. 18
Art. 18.
Nelle localita' nelle quali siano impiegate squadre o compagnie di lavoratori avventizi, temporaneamente immigrati, deve essere destinato un apposito locale di isolamento per i lavoratori colpiti o sospetti di malattie infettive e diffusive.
Detto locale dovra' avere la cubatura minima di mc 60, dovra' essere fornito del necessario arredamento e protetto meccanicamente dalla penetrazione delle zanzare.
Art. 19
Art. 19.
Il datore di lavoro e se esso non vi adempie, il proprietario dei fondi coltivati a risaia, ha l'obbligo di fornire acqua la cui potabilita' sia stata accertata con analisi chimico-batteriologica e in quantita' sufficiente, tanto ai lavoratori stabilmente impiegati per la coltivazione, quanto ai lavoratori avventizi temporaneamente immigrati.
La distribuzione dell'acqua potabile ai lavoratori in aperta campagna deve essere fatta con adatti recipienti, puliti, ben chiusi, muniti di rubinetti per l'erogazione; ogni lavoratore dovra' essere fornito di tazzina personale per l'attingimento dell'acqua.
Il personale adibito al trasporto dell'acqua, nel caso in cui non vi sia sul posto regolare sistema di approvvigionamento idrico, deve essere vaccinato contro la febbre tifoidea a norma di legge.
Se la somministrazione degli alimenti fa parte del complesso di lavoro, il datore di lavoro e' obbligato a fornire sostanze alimentari di buona qualita' e nella quantita' voluta dalle vigenti disposizioni, controllate anche per cottura.
Il personale addetto alle cucine deve essere vaccinato contro la febbre tifoidea, a norma di legge.
Art. 20
Art. 20.
Il reclutamento delle mondine deve avvenire in base alle norme stabilite dalle disposizioni sulla disciplina del lavoro.
Non possono impiegarsi fanciulle minori di 14 anni, le donne in stato di gravidanza, in conformita' delle disposizioni in vigore, e le aventi un'eta' superiore a quella di 65 anni.
Le mondine devono presentare un certificato di visita medica rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di provenienza, dal quale risultano esenti non soltanto le malattie trasmissibili ma anche da malattie nervose e costituzionali ed idonee ad attendere, senza danno, regolarmente e proficuamente il lavoro di risaia. Il rilascio di detto certificato va effettuato gratuitamente.
Art. 21
Art. 21.
In caso di necessita', l'ufficio sanitario provinciale potra' disporre la somministrazione di chinino o di prodotti similari, ai sensi e con le modalita' degli articoli 211 e 316 del testo unico delle leggi sanitarie .
Art. 22
Art. 22.
La durata e la distribuzione dei periodi di riposo nei lavori di risaia sono regolati dai contratti collettivi di lavoro.
Il riposo dovra' farsi preferibilmente nelle ore piu' calde del giorno.
Alle donne che allattano direttamente i propri bambini per un anno dalla nascita, deve comprendersi (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568, art. 16 ) un periodo di riposo di due ore durante la giornata lavorativa per provvedere all'allattamento.
Detto riposo e' indipendente da quelli previsti nel comma precedente e comporta il diritto delle donne ad uscire dalla azienda e deve considerarsi periodo lavorativo agli effetti della durata e della retribuzione.
La tabella dei riposi anche delle allattanti dovra' essere esposta in modo visibile all'ingresso del cascinale e dei dormitori notificati al comune.
Art. 23
Art. 23.
Di ogni trasgressione alle norme prescritte dal presente regolamento ed alle vigenti disposizioni sanitarie, come pure della manifestazione eventuale di malattie trasmissibili, i medici incaricati alla vigilanza e cura dei lavoratori dovranno fare immediata denuncia all'autorita' sanitaria locale; con l'obbligo per quest'ultima di rimetterla al piu' presto e con le proprie motivate osservazioni, al medico provinciale.
Art. 24
Art. 24.
Ai sensi dell' art. 215 del testo unico delle leggi sanitarie , ferme restando le competenze generiche degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, la vigilanza necessaria ad assicurare la applicazione delle disposizioni del presente regolamento, e' esercitata dall'ufficio sanitario provinciale, dagli uffici sanitari e dagli ispettori del lavoro.
Art. 25
Art. 25.
Tutte le risaie esistenti entro i limiti della zona di rispetto determinata ai sensi degli articoli 2 e 4 del presente regolamento, devono essere soppresse entro il 31 dicembre dell'anno dell'approvazione del presente regolamento.
Art. 26
Art. 26.
Entro due anni dall'approvazione del presente regolamento, sara' provveduto, a cura degli interessati, all'osservanza delle prescrizioni per quanto riguarda le abitazioni dei lavoratori in risaia.
Visto, il Ministro per la sanita'
GULLOTTI