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072U0989

IT - Regolamenti Governativi

072U0989

Approvazione del regolamento per la gestione patrimoniale, amministrativa e finanziaria delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1972 n. 989)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 16 della legge 9 ottobre 1967, n. 961 , concernente l'ordinamento delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno, Messina e Savona, e l' art. 2 della legge 1 marzo 1968, n. 173 , che ha soppresso l'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini nel porto di Savona;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quelli per il tesoro, le finanze ed i lavori pubblici;
Decreta:
E' approvato il regolamento per la gestione patrimoniale, amministrativa e finanziaria delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina, che vistato dai Ministri per la marina mercantile, per il tesoro, per le finanze e per i lavori pubblici, e' allegato al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 aprile 1972 LEONE ANDREOTTI - CASSIANI - COLOMBO - PELLA - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 febbraio 1973 Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 80. - VALENTINI

Regolamento gestione patrimoniale amministrativa e finanziaria- art. 1

Regolamento per la gestione patrimoniale, amministrativa e finanziaria delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina.
Art. 1.
L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
Esso riguarda tutte le operazioni relative alle entrate ed alle spese autorizzate col bilancio e negli altri modi legali e tutte le variazioni che si verificano nel patrimonio in conseguenza dell'esercizio del bilancio o di altre cause.

Art. 2

Art. 2.
Costituiscono entrate dell'Azienda:
1) i proventi dell'esercizio dei mezzi meccanici, per lo sbarco, imbarco e movimento in generale delle merci con le gru ed i ponti elevatori;
2) i proventi dell'esercizio dei magazzini e delle aree di deposito;
3) i proventi delle officine per eventuali lavori di riparazione, forniture e prestazioni a terzi;
4) gli interessi attivi dei fondi e dei titoli depositati presso la Banca di cui al successivo art. 32;
5) i proventi per la vendita del materiale fuori uso;
6) tutti i redditi e proventi di qualsiasi natura che l'Azienda ha diritto di riscuotere, in virtu' di leggi, di contratti e qualsiasi altro titolo.

Art. 3

Art. 3.
Costituiscono uscite dell'Azienda:
1) le spese generali di amministrazione;
2) le spese per il personale;
3) le spese per il funzionamento e la manutenzione degli apparecchi di carico e scarico dei magazzini;
4) le spese per l'officina meccanica;
5) le spese per i nuovi impianti;
6) le spese per l'acquisto di materiali, di macchine e di attrezzi.

Art. 4

Art. 4.
Gli immobili ed i mezzi meccanici fissi di proprieta' dello Stato in consegna ed uso dell'Azienda sono descritti in concordanza con i registri inventari tenuti dall'Amministrazione delle finanze, in apposito registro inventario, denominato "Beni e pertinenze demaniali marittime in gestione".
In altro registro di consistenza denominato "Beni patrimoniali dello Stato in gestione", sono descritti, con l'indicazione degli elementi atti a farne conoscere la consistenza ed il valore, i mezzi meccanici mobili e tutti gli altri beni mobili di proprieta' dello Stato in consegna ed uso dell'Azienda, ai quali si applicano le norme sui beni di dotazione di cui ai successivi articoli 6 e 7.
Le iscrizioni nei suddetti registri e' fatta all'atto della consegna dei beni all'Azienda.

Art. 5

Art. 5.
Gli immobili, i mezzi meccanici e gli altri impianti acquistati o costruiti dall'Azienda, con le disponibilita' del proprio bilancio, sono descritti in un apposito registro di consistenza per il loro valore di acquisto e di costruzione, con le indicazioni relative:
a) al luogo, alla denominazione ed alta qualita'; b) ai connotati catastali, all'estimo o alla rendita imponibile; c) alla data di acquisto o di costruzione; d) all'uso o servizio specifico cui sono destinati.
L'entita' e il valore dei beni immobili in proprieta' sono suscettibili di variazioni per effetto delle ricognizioni, che devono aver luogo ogni cinque anni da parte di una commissione costituita dal presidente dell'Azienda, che la presiede, e dai capi degli uffici amministrativo e tecnico.
Le operazioni della commissione dovranno risultare da un processo verbale che sara' comunicato al Ministero della marina mercantile e in base al quale saranno annotate le variazioni nel relativo registro.

Art. 6

Art. 6.
I beni mobili possono essere di dotazione e di consumo.
I beni mobili di dotazione comprendono quelli che hanno un impiego di carattere fisso (mobilio per arredamento, macchine utensili, attrezzi, ecc.) e sono descritti in un inventario, con la specificazione del luogo ove si trovano, con la descrizione, la classifica del loro stato (nuovo, buono, mediocre, fuori uso), l'unita' di misura, la quantita' ed il valore.
L'inventario e' diviso in due parti:
1) mezzi meccanici, mobili, macchine utensili, attrezzi, ecc., per servizio dell'officina, delle cabine e degli apparecchi di carico e scarico, ed e' tenuto al corrente di ogni variazione per aumenti, diminuzioni, trasformazioni. Tutte le variazioni dovranno essere giustificate da regolari documenti (dichiarazioni di iscrizione, verbali di cancellazione, di cessione, di distruzione e simili);
2) mobilio per arredamento e servizio degli uffici.
L'iscrizione in inventario avviene all'atto di acquisto ovvero all'atto della determinazione dell'importo in caso di costruzione e purche' il tempo intercorso fra l'inizio di questa e la determinazione dell'importo, sia compreso nei limiti di durata dello esercizio finanziario.
Diversamente, alla fine di ogni esercizio, deve essere determinato e registrato il valore di quella parte della nuova costruzione che sia stata compiuta entro il 31 dicembre.
L'inventario e' compilato in un unico modello, e' numerato e firmato su ogni pagina dal presidente, all'atto della sua prima formazione e ad ogni chiusura annuale. Da esso devono risultare il valore dei singoli beni e quello complessivo.
L'inventario viene rinnovato ogni quinquennio.

Art. 7

Art. 7.
I beni mobili di dotazione per l'arredamento e a servizio degli uffici sono consegnati al capo dell'ufficio amministrativo e quelli di dotazione e di consumo destinati al servizio della officina, delle cabine, dei mezzi meccanici e dei magazzini sono consegnati al capo dell'ufficio tecnico, in base ai registri, che devono essere tenuti separati dai registri inventari e dall'inventario di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6, formati a cura del capo dell'ufficio amministrativo, firmati dai consegnatari e vistati dal presidente.
Nei registri delle dotazioni sono successivamente inscritte le variazioni dipendenti dagli aumenti e dalle diminuzioni delle dotazioni a cui ciascuno si riferisce, in corrispondenza con le variazioni del registro inventario e dell'inventario.
Tali operazioni contabili hanno luogo, per le variazioni in aumento, in base ad ordine di carico e scarico staccati da un bollettario con due tagliandi. Uno di questi va unito al documento di spesa, per le variazioni in aumento, ovvero a quelli di entrata per la variazione in diminuzione, dipendenti da alienazioni.
Nel caso di alienazioni, il tagliando di scarico si unisce al verbale di cui all'art. 12.
Alla scadenza dell'esercizio i predetti registri vengono chiusi con la indicazione del valore complessivo dei beni a cui ciascuno si riferisce, quale risulta dalle variazioni avvenute nell'anno, e sono firmati dal consegnatario e vistati dal direttore dell'Azienda.

Art. 8

Art. 8.
I materiali di consumo sono dati in consegna al capo dell'ufficio tecnico e sono conservati sotto la sua responsabilita' in apposito magazzino.
La situazione di tali materiali ed il loro movimento sono tenuti in evidenza mediante un registro di carico e scarico a quantita' e valore le cui scritturazioni hanno per base i documenti di liquidazione delle spese di acquisto dei materiali (per il carico) e apposite richieste staccate dai bollettari a madre e figlia (per lo scarico).
I documenti di liquidazione anzidetti sono firmati "per ricevuta" dal consegnatario.
Le richieste sono emesse dall'ufficio al quale occorrono i materiali con la firma del capo di esso e, a somministrazione avvenuta, sono anche firmate "per ricevuta" dall'agente che ha prelevato i materiali per il loro impiego. Esse vengono quindi dal consegnatario allegate ai conti mensili delle somministrazioni fatte.
Il registro di carico e scarico, tenuto dal consegnatario, deve essere almeno ogni trimestre verificato dall'ufficio amministrativo e firmato dal capo di esso e dal consegnatario.
Il capo dell'ufficio amministrativo, in tali occasioni, ha facolta' di richiedere agli uffici che le detengono, le matrici delle richieste, per riscontrarle con i relativi tagliandi allegati ai conti mensili.
I tronchi dei bollettari esauriti devono essere conservati presso l'ufficio amministrativo.

Art. 9

Art. 9.
Annualmente il direttore procede al riscontro di tutti i materiali di consumo, alla presenza del consegnatario. Le operazioni di riscontro devono risultare da processi verbali.
Il riscontro ha lo scopo di constatare la consistenza effettiva dei materiali in confronto alla contabilita', nonche' la loro utilita' o meno, tenuto conto delle esigenze dei servizi e la rispondenza dei prezzi registrati rispetto a quelli del mercato.

Art. 10

Art. 10.
I beni mobili di qualsiasi specie di proprieta' dell'Azienda non possono essere dati in pagamento ai suoi creditori.
Possono soltanto cedersi ad appaltatori di opere i materiali derivanti dalla demolizione, trasformazione o sostituzione di fabbriche, macchinari ed altri oggetti.
Il prezzo di cessione di simili materiali, va computato sulla preventiva estimazione delle opere da appaltare, con corrispondente riduzione della spesa da imputare al bilancio, in confronto al reale valore di costruzione dell'opera.

Art. 11

Art. 11.
L'Azienda provvede all'ammortamento dei beni di sua proprieta' con quote di ammortamento accantonate in apposito fondo, da iscrivere nel bilancio aziendale; provvede, altresi', all'ammortamento dei beni mobili avuti in dotazione dallo Stato mediante quote di ammortamento da versare in un apposito capitolo del bilancio statale concernente le somme da introitare per l'ammortamento dei beni patrimoniali in parola.

Art. 12

Art. 12.
La dismissione per inservibilita' e l'alienazione dei beni di dotazione facenti parte del patrimonio dell'ente sono deliberate dal presidente, qualora il loro valore non superi le 600.000 lire; dal comitato direttivo per valori superiori con l'osservanza delle norme di cui all' art. 98 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , modificato dall'art. della legge 10 dicembre 1953, n. 936 .
Quando il valore di dismissione superi i tre milioni di lire, la deliberazione del comitato direttivo dev'essere approvata dal Ministero della marina mercantile di concerto e con quelli del tesoro e dei lavori pubblici.
Agli effetti della determinazione della competenza rispettiva degli organi dell'Azienda a deliberare le dismissioni per inservibilita' e la alienazione degli anzidetti beni, nonche' dell'intervento ministeriale, nei casi di cui al comma precedente, il valore attuale dei beni stessi viene determinato da una commissione composta nel modo indicato nel precedente art. 5.
Nei casi di dismissione per inservibilita', il discarico avviene in base ad apposito verbale firmato dal consegnatario, dai capi degli uffici amministrativo e tecnico e dal presidente dell'Azienda.
Nel verbale e' fatto riferimento alle intervenute deliberazioni del competente organo dell'Azienda ed all'approvazione ministeriale ove ne sia il caso, ed e' fatta inoltre menzione della prestabilita destinazione ulteriore del bene dismesso, la quale puo' essere il reimpiego come materiale di dotazione diversa dalla precedente, l'alienazione o la demolizione.
Nel primo caso, il bene dismesso viene iscritto in contabilita' con la nuova denominazione ed il nuovo valore, che devono risultare dal verbale di cui sopra, con riferimento al valore stesso, nel secondo caso e' iscritto in uno speciale registro delle dotazioni da alienare, tenuto dall'ufficio amministrativo, sul quale il consegnatario appone la firma "per ricevuta", e viene iscritta la data della vendita quando sia avvenuta, nonche' il ricavo ed il nome del compratore; nel terzo caso la demolizione ha luogo immediatamente ed i materiali risultanti, se destinati alla vendita, danno luogo alle operazioni sopra stabilite per il secondo caso; se destinati invece al consumo, sono affidati al competente consegnatario, andando ad aumentare il suo carico, ai sensi dell'art. 8.
Per i beni in consegna ed uso dell'Azienda, da dismettere, sono presi accordi caso per caso con la competente amministrazione, applicando le norme previste dalla legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato e dal codice della navigazione .

Art. 13

Art. 13.
Alle forniture, agli acquisti, alle alienazioni, agli affitti ed ai lavori necessari ai servizi dell'amministrazione, si provvede con le norme stabilite dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, esclusi il preventivo parere del Consiglio di Stato e il controllo preventivo della Corte dei conti.

Art. 14

Art. 14.
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da pubblici incanti, da licitazioni private, da appalto concorso o da trattativa privata, secondo le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento suddetti.
Ai sensi dell'art. 41, n. 6, di tale regolamento, il presidente puo' sempre disporre che si proceda a trattativa privata quando l'importo della spesa non superi la somma di lire 600.000.
Per i progetti di contratti relativi all'acquisto, trasformazione o riparazione degli impianti di arredamento portuale devono essere sentiti gli organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici competenti in base alle leggi vigenti.

Art. 15

Art. 15.
Nei contratti puo' essere prevista con il consenso degli interessati la facolta' di pagare mediante titoli di rendita dello Stato, al corso della giornata in cui si effettua il pagamento.

Art. 16

Art. 16.
I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di sistemazione degli impianti sono eseguiti, quando e' possibile ed economicamente conveniente, dall'Azienda mediante la propria officina ed il proprio personale.

Art. 17

Art. 17.
Per la verifica ed il controllo del materiale acquistato, il Presidente puo' nominare una speciale commissione di revisione e di collaudo, la cui composizione, variabile a seconda dei casi, e' stabilita di volta in volta dal presidente stesso. La nomina della commissione e' obbligatoria quando la spesa superi lire 1.500.000. La commissione redige apposito verbale.

Art. 18

Art. 18.
Tutte le entrate debbono essere inscritte nel bilancio di previsione. La mancata previsione non pregiudica il diritto della Azienda, ne' esclude il dovere della stessa di curarne l'accertamento e la riscossione, imputandole provvisoriamente ad apposito capitolo indicato dalla presidenza dell'Azienda.

Art. 19

Art. 19.
Il progetto del bilancio di previsione sara' compilato dallo ufficio amministrativo secondo le istruzioni di massima del comitato direttivo non oltre la prima quindicina del mese di settembre ed a cura del presidente sara' distribuito ai membri del comitato direttivo.
Il bilancio di previsione dovra' essere deliberato dal comitato direttivo ed, entro il 30 settembre, inviato a cura del presidente al Ministero della marina mercantile.
Le deliberazioni del comitato direttivo in ordine a variazioni di bilancio eventualmente apportate durante l'esercizio saranno inviate, entro quindici giorni dalla loro adozione, al Ministero della marina mercantile ai fini della relativa approvazione.

Art. 20

Art. 20.
Le entrate e le spese del bilancio sono classificate nei seguenti titoli:
TITOLO I. Entrate e spese correnti
TITOLO II. Entrate e spese in conto capitale
TITOLO III. Entrate e spese compensative.
Le entrate e le spese correnti e quelle in conto capitale si ripartiscono, nell'ambito di ciascun titolo, in categorie secondo l'analisi economica ed in capitoli e, se necessario, in articoli secondo l'oggetto.
Nel preventivo sono riportate, a scopo di raffronto, le previsioni relative all'esercizio precedente.

Art. 21

Art. 21.
Nel bilancio, il conto dei residui e' tenuto distinto da quello delle competenze e nessuna entrata e nessuna spesa relativa ai residui puo' essere imputata al conto della competenza e viceversa.
In nessun caso si puo' iscrivere in entrata o in spesa fra i residui degli anni decorsi, alcuna somma che non sia stata compresa fra le competenze degli esercizi anteriori.

Art. 22

Art. 22.
Nel bilancio e' iscritta, in apposito capitolo di spese correnti denominato "Fondo di riserva" una somma per provvedere alle eventuali deficienze che si manifestino durante l'esercizio nelle assegnazioni dei capitoli delle spese anzidette.
I prelevamenti dal fondo di cui sopra, come qualsiasi altro trasferimento di stanziamenti fra i capitoli di spesa, sono autorizzati dal comitato direttivo.

Art. 23

Art. 23.
Nel bilancio di previsione saranno determinate le spese per il finanziamento per l'installazione di nuovi impianti e mezzi meccanici fissi e mobili per la costruzione di nuovi manufatti, che potranno essere sostenute dall'Azienda.
In apposito allegato al bilancio saranno elencate le opere di cui al precedente comma le cui spese non possono essere sostenute a carico del bilancio stesso e per le quali dovra' essere interessato il Ministero della marina mercantile per i provvedimenti di cui all' art. 3, terzo comma, della legge 9 ottobre 1967, n. 961 .

Art. 24

Art. 24.
I progetti relativi all'installazione di nuovi impianti e mezzi meccanici fissi e mobili ed alla costruzione di nuovi manufatti sono deliberati dal comitato direttivo dell'Azienda, il quale delibera anche sull'assunzione della relativa spesa a carico detta Azienda, qualora il bilancio di questa lo consenta, ovvero sulla richiesta della spesa al Ministero della marina mercantile, dopo aver sentito il parere dei competenti organi dell'amministrazione dei lavori pubblici.
Nella sede del controllo delle deliberazioni del comitato direttivo, previsto dall'art. 9 della legge, il Ministero della marina mercantile, ove ritenga di poter approvare quelle concernenti le spese da porre a suo carico ed i relativi progetti, provvede ad impegnare la somma necessaria sul capitolo di spesa del proprio stato di previsione.

Art. 25

Art. 25.
Il conto consuntivo dell'esercizio e' fatto in confronto al bilancio di previsione e presentera' quindi le classificazioni del bilancio medesimo.
Esso deve dimostrare per ciascun capitolo:
1) le entrate dell'anno accertate e scadute, distinguendo quelle riscosse da quelle rimaste da riscuotere;
2) le spese dell'anno accertate e scadute, distinguendo quelle pagate dalle altre rimaste da pagare;
3) le somme riscosse o pagate in conto dei residui attivi e passivi;
4) le variazioni avvenute nei residui stessi per migliori accertamenti e rettifiche;
5) gli incassi ed i pagamenti fatti, nel corso dell'anno, in conto di competenza e di residui;
6) la dimostrazione delle somme rimaste da incassare o da pagare che Costituiscono residui attivi e passivi da trasmettere agli esercizi successivi.
Sara' inoltre corredato di una tabella indicante la situazione dei beni mobili o immobili in consegna e in uso dell'Azienda in confronto alla situazione dell'ultimo anno.
Da questa tabella deve anche risultare la specie ed il valore dei beni che l'Azienda abbia costruito a carico del proprio bilancio.
Allo stesso rendiconto vanno inoltre allegati i prospetti indicanti:
a) confronto fra le entrate e le spese correnti;
b) confronto fra le entrate e le spese in conto capitale;
c) confronto fra le entrate e le spese compensative;
d) analisi delle partite rimaste in vita alla fine dell'esercizio per anticipazioni e riscossioni di somme per conto di terzi;
e) riassunto della gestione dei residui e dimostrazione del risultato generale della gestione;
f) dimostrazione del movimento di cassa;
g) situazione patrimoniale alla fine dell'esercizio e confronto con quella dell'esercizio precedente.

Art. 26

Art. 26.
Sono materie del conto del bilancio:
1) le entrate accertate e scadute dal 1° gennaio al 31 dicembre;
2) le spese impegnate nello stesso periodo di tempo;
3) le riscossioni, i pagamenti ed i versamenti effettuati nel periodo sopraindicato.

Art. 27

Art. 27.
Le operazioni per accertare le entrate, per impegnare spese, per effettuare riscossioni ed eseguire pagamenti in conto dell'esercizio, si compiono col 31 dicembre.
Tutti i conti relativi all'esercizio finanziario si chiudono in detto giorno.
Tuttavia per la riscossione delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti e' protratta al 31 gennaio successivo.

Art. 28

Art. 28.
In sede di approvazione del conto consuntivo, l'avanzo netto della gestione e' destinato nella misura del 20 per cento alla costituzione ed all'incremento di un fondo di riserva per sopperire ad eventuali disavanzi della gestione e, per il restante 80 per cento, alla costituzione ed all'incremento di un fondo vincolato destinato esclusivamente al finanziamento di opere attinenti allo sviluppo ed al miglioramento delle attrezzature aziendali.

Art. 29

Art. 29.
Alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso, tutti gli impegni provvisori registrati devono essere senz'altro eliminati dalla contabilita'.
Alla scadenza dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui vennero assunti e registrati devono del pari essere eliminati dalla contabilita' gli impegni definitivi che non abbiano ancora avuto principio di esecuzione.
Ai fini del precedente comma secondo, il capo del servizio amministrativo comunica al direttore dell'Azienda un elenco degli impegni registrati nell'esercizio anteriore a quello scaduto, in conto dei quali non risulti alcun pagamento affinche' vi sia annotato per ciascun impegno se e quali primi atti di esecuzione delle relative spese abbiano avuto eventualmente luogo entro il 31 dicembre dell'ultimo esercizio. Tali annotazioni saranno sottoposte al visto del presidente, dopo di che gli elenchi vengono restituiti al servizio amministrativo.
L'eventuale nuova iscrizione in contabilita' degli anzidetti impegni definitivi non puo' aver luogo se non in base ad apposita decisione dell'organo dell'Azienda che ebbe ad autorizzare le spese cui si riferiscono gli impegni eliminati.

Art. 30

Art. 30.
Il conto consuntivo sara' predisposto dall'ufficio amministrativo non oltre la prima quindicina del mese di marzo, e, dopo la relativa delibera del comitato direttivo, sara' trasmesso al Ministero della marina mercantile entro il 31 dello stesso mese di marzo, corredato dalle relazioni del presidente dell'Azienda e del collegio dei revisori

Art. 31

Art. 31.
Alla scadenza di ogni trimestre, il capo dell'ufficio amministrativo trasmettera' al Ministero della marina mercantile una situazione periodica dei movimenti di cassa dalla quale risultino:
a) le entrate effettivamente realizzate, specificando data e numero della fattura, oggetto e data del pagamento, data della comunicazione della banca;
b) le spese effettuate, specificando il capitolo sul quale gravano, data e numero del mandato.

Art. 32

Art. 32.
Il servizio di cassa e tesoreria e' affidato, in base ad apposita convenzione, approvata dal comitato direttivo, ad un'azienda di credito di cui all' art. 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni.
La riscossione delle entrate viene effettuata mediante reversale emessa a favore dell'istituto bancario che svolge il servizio di cassa, firmata dal presidente o, per sua delega, dal direttore dell'Azienda, e dal capo del servizio amministrativo.
Le reversali, numerate progressivamente, devono contenere l'indicazione dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono; il capitolo di imputazione, il nome del debitore; la causale della riscossione, l'importo in cifra e in lettere e la data di emissione per le minime spese l'Azienda potra' emettere a favore del capo del servizio amministrativo mandati non superiori complessivamente a L. 100.000, secondo quanto previsto nel successivo art. 41.

Art. 33

Art. 33
Per l'uso dei meccanismi, per i diritti di rata e per qualsiasi altra prestazione di servizio di mezzi meccanici e degli impianti di deposito dell'Azienda, le ditte interessate debbono effettuare il versamento di una congrua somma, in conto di quella che sia poi dovuta.
Le ditte interessate sono obbligate ad integrare il versamento di cui sopra, su richiesta dell'Azienda, in modo che il loro debito non risulti mai superiore alla somma versata.

Art. 34

Art. 34.
L'accertamento delle entrate viene effettuato, di regola, mediante ruoli e liste di carico.
Alla fine dell'operazione di carico o scarico, o, al termine del servizio prestato, l'ufficio amministrativo emette fattura per l'importo ancora dovuto.

Art. 35

Art. 35.
Tutte le spese dell'Azienda passano per gli stadi seguenti:
impegno;
liquidazione;
ordinazione;
pagamento.

Art. 36

Art. 36.
Tutti gli atti con i quali i competenti organi dell'Azienda autorizzano spese mediante approvazione di preventivi, perizie o contratti, ordinazioni o richieste, a fornitori o appaltatori, obbligazioni in qualsiasi forma, di terzi ed in genere tutti gli atti della amministrazione dai quali derivi l'obbligo di pagare somme a carico del bilancio dell'Azienda, costituiscono atti di impegno e devono, appena emessi, essere comunicati all'ufficio amministrativo per la registrazione, salvo quanto e' disposto dall'articolo seguente.
Devono altresi' essere comunicati all'ufficio amministrativo i provvedimenti di qualsiasi natura dai quali possano comunque derivare impegni di spesa indicando l'importo presunto di essi, nonche' il capitolo del bilancio al quale dovranno far carico.
L'ufficio amministrativo registra, in sede separata, come provvisori, tali impegni in corso di formazione.
Gli impegni di spesa hanno luogo nei limiti dei fondi assegnati a ciascun capitolo del bilancio dell'esercizio in corso.

Art. 37

Art. 37.
Gli atti di impegno non possono avere corso se prima il capo dell'ufficio amministrativo non vi abbia fatto annotazione, debitamente da lui firmata, degli estremi della registrazione in contabilita'.
Prima di registrare i suddetti atti, il capo dell'ufficio amministrativo verifica la legalita' della spesa e la regolarita' della documentazione e accerta la giusta imputazione delle spese al bilancio, nonche' l'esistenza di fondi disponibili sul relativo capitolo.
Ove, per qualsiasi motivo di irregolarita', il capo dell'ufficio amministrativo ritenga che non sia possibile effettuare la registrazione della spesa, ne riferisce al presidente, per il tramite del direttore.

Art. 38

Art. 38.
E' vietato impegnare qualsiasi spesa a carico del bilancio se non in base ad apposito atto, ai sensi del precedente art. 36.

Art. 39

Art. 39.
Alla liquidazione delle spese provvede il presidente, previo parere di benestare nelle fatture o altri simili atti del capo dell'ufficio amministrativo o tecnico competente.
L'ordinazione ha luogo mediante mandato di pagamento firmato dal direttore, dal capo del servizio amministrativo e dal presidente.
Il mandato deve indicare, fra l'altro, il capitolo e l'articolo del bilancio al quale va imputata la spesa e se essa fa carico al conto dei residui, cio' deve essere fatto risultare. Il mandato deve essere intestato al nome dei creditori con indicazione che e' pagabile con quietanza di essi o del loro procuratore responsabile.

Art. 40

Art. 40.
I mandati di pagamento devono essere corredati dagli atti di impegno definitivo, di quelli di liquidazione e di ogni altro documento giustificativo necessario ai fini del riscontro finanziario contabile.
I mandati di pagamento sono tratti sull'istituto bancario che svolge il servizio di cassa dell'Azienda e sono ad esso trasmessi con apposito elenco di accompagnamento.

Art. 41

Art. 41.
Il capo dell'ufficio amministrativo puo' provvedere alle spese casuali di importo non superiore alle lire 100.000.
I conti delle anticipazioni al capo dell'ufficio amministrativo debbono figurare in apposito partitario.
Il capo dell'ufficio amministrativo e' tenuto a rendere conto delle anticipazioni avute almeno una volta al bimestre, ed in ogni caso:
a) quando debba richiedere nuove anticipazioni;
b) quando lo dispongono il presidente e il direttore.
Il capo dell'ufficio amministrativo, il quale rende conto delle ricevute anticipazioni, deve presentare i documenti delle spese fatte e chiedere l'emissione dei relativi mandati di scarico.

Art. 42

Art. 42.
Alla fine di ogni trimestre dell'esercizio, od anche prima, qualora l'Azienda ne ravvisi la convenienza, i fondi dei quali non sia previsto l'impiego nel trimestre successivo, debbono essere investiti in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, o depositati in conto corrente fruttifero presso l'istituto di credito cui e' affidato il servizio di cassa.

Art. 43

Art. 43.
((Il compenso mensile lordo spettante ai componenti del collegio dei revisori dei conti delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dei porti di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina, e' determinato in L. 225.000, con la maggiorazione del 20 per cento per il presidente del collegio)) . ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 24 marzo 1986, n. 163 ha disposto (con l'art. 1) che l'art. 43 del regolamento per la gestione patrimoniale, amministrativa e finanziaria delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dei porti di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1972, n. 989 , e' sostituito, con decorrenza dal 1° novembre 1984 con il presente testo.

Art. 44

Art. 44.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.
CASSIANI - COLOMBO - PELLA
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