079U0461
079U0461
Regolamento per le spese da farsi in economia da parte del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprieta' letteraria artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 agosto 1979 n. 461)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274 , e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , contenente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni; Ritenuta la necessita' di emanare un regolamento per le spese da farsi in economia da parte del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprieta' letteraria artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro; Sentito il Consiglio dei Ministri; Decreta:
Art. 1
Il Servizio delle informazioni e Ufficio della proprieta' letteraria artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri potra' eseguire in economia i seguenti servizi entro il limite di L. 75.000.000 sempreche' non rientrino nella competenza esclusiva del Provveditorato generale dello Stato o dell'Istituto Poligrafico dello Stato:
1) manutenzione e riparazioni di mobili, arredi, utensili; manutenzione, riparazione ed adattamento locali e dei relativi impianti; spese per il riscaldamento;
2) riparazione e manutenzione di autoveicoli ed altri mezzi di trasporto, acquisto di carburante e lubrificanti;
3) manutenzione e riparazione di apparecchi televisori, di registrazione del suono e delle immagini e di altri mezzi di trasmissione di informazioni, immagini e dati;
4) acquisto, noleggio e manutenzione di materiale fotografico, cinematografico e audiovisivo; produzione di inserti cinematografici, con esclusione dell'acquisto di apparecchi fotografici e cinematografici;
5) installazione, manutenzione, riparazione e modifiche di impianti, apparecchiature e attrezzature nonche' acquisto di accessori e parti di ricambio;
6) spese per indagini e rilevazioni che non rientrino nella previsione dell' art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , come sostituito dall' art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 e non siano di competenza dell'Istituto centrale di statistica;
7) spese per l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni e dibattiti;
8) compensi e onorari per la redazione di articoli, notiziari, bollettini, programmi, conferenze, per la compilazione di opuscoli, disegni, grafici etc., per recensioni di libri, per traduzioni e recensioni di opuscoli, articoli, per lavoro di correzione di bozze;
9) abbonamenti e acquisto di libri, riviste, giornali, periodici, notiziari; spese per rilegature;
10) spese postali, telegrafiche ed altre inerenti al servizio di corrispondenza;
11) acquisto di generi di cartoleria, di litografia e fotografie; acquisto di materiale per disegno;
12) acquisto di decorazioni, medaglie, diplomi, oggetti per premi;
13) spese di dogana, di trasporto, di spedizione, di imballaggio e di facchinaggio.
Art. 2
Le spese di cui all'art. 1 sono autorizzate dai dirigenti, ai sensi degli articoli 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .
Art. 3
Le forniture di cui al precedente art. 1 che comportino una spesa superiore a L. 5.000.000 devono essere ordinate previa richiesta di preventivi ad almeno tre ditte che offrano sufficienti garanzie di solvibilita' e di idoneita' tecnica, salvo che la specialita' della fornitura renda necessario il ricorso di una determinata persona o ditta.
La scelta, ove non ricada sulla persona o ditta che ha prodotto l'offerta di importo inferiore, dovra' essere adeguatamente motivata.
Art. 4
Per i lavori e le forniture di importo superiore a L. 5.000.000 dovra' essere dichiarata la regolare esecuzione da persona diversa da quella che ha ordinato la spesa, nominata dal dirigente di cui all'art. 2.
Ogni altro lavoro o fornitura in economia deve essere dichiarata regolarmente eseguita dal funzionario richiedente.
Art. 5
Le fatture delle forniture dovranno essere esibite in duplice copia, di cui una da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti.
Per gli acquisti deve essere inoltre allegata la dichiarazione del consegnatario, dalla quale risulti l'assunzione del materiale in carico inventariale quando sia necessario.
Art. 6
Al pagamento dei corrispettivi delle provviste in economia si procede con ordinativi diretti ovvero, se le esigenze dell'amministrazione lo richiedano, mediante aperture di credito a favore del consegnatario cassiere.
Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni.
Art. 7
E' vietato qualsiasi frazionamento dal quale possa derivare la inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dalle precedenti disposizioni. A tal fine si terra' conto di tutte le spese per lavori, servizi, acquisti, o forniture quando l'appaltatore o il fornitore siano la stessa persona o ditta e le spese riguardino la stessa esigenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 agosto 1979 PERTINI ANDREOTTI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 settembre 1979 Atti di Governo, registro n. 23, foglio n. 10