Monitoring Gesetzessammlung

097G0479

IT - Regolamenti Governativi

097G0479

Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1979, n. 67, relativa all'adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973, e sua esecuzione. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 04 giugno 1997 n. 448)

Art. 1 - Definizioni

Definizioni 1. Ai fini del regolamento, salve disposizioni contrarie, si intende per:
a) Convenzione: la Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, di cui alla legge 3 febbraio 1979, n. 67 ;
b) Amministrazione: il Governo della Parte contraente sotto la cui autorita' vengono approvati i contenitori. Per l'Italia si intende il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (M.C.T.C.);
c) Ente tecnico: un organismo autorizzato dall'Amministrazione a svolgere le funzioni previste dal presente regolamento;
c.1) tali enti tecnici sono:
c.1.1) Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
c.1.2) Registro italiano navale;
c.1.3) Ferrovie dello Stato, Societa' di trasporti e servizi per azioni;
c.1.4) Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili;
c.2) con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il parere della commissione, di cui all'articolo 4, possono essere autorizzati altri enti tecnici ad effettuare le funzioni suddette;
d) contenitore:
d.1) un mezzo di trasporto:
d.1.1) di carattere permanente e, di conseguenza, di adeguata resistenza al fine di consentirne un uso ripetuto;
d.2.1) espressamente progettato per facilitare il trasporto di merci, senza rottura di carico, per mezzo di una o piu' modalita' di trasporto;
d.3.1) progettato per essere fissato o movimentato facilmente, essendo previsti a tal fine opportuni blocchi d'angolo, come definiti alla lettera e);
d.4.1) di dimensioni tali che la superficie delimitata dai quattro angoli inferiori esterni sia di almeno 14 mq (150 piedi quadrati), ovvero di almeno 7 mq (75 piedi quadrati) se il contenitore e' provvisto di blocchi d'angolo superiori;
d.2) il termine contenitore non comprende ne' i veicoli, ne' l'imballaggio, comprende invece i contenitori trasportati su telai;
e) blocchi d'angolo: un insieme di aperture e di superfici disposte agli angoli superiori o inferiori del contenitore per consentirne la movimentazione, l'impilaggio o il fissaggio;
f) contenitore nuovo: ogni contenitore la cui costruzione e' stata intrapresa alla data dell'entrata in vigore della Convenzione o posteriormente a tale data;
g) contenitore esistente: ogni contenitore che non e' un contenitore nuovo;
h) carico: articoli e merci, di qualunque natura, trasportati nei contenitori;
i) proprietario: il proprietario ai sensi della legislazione nazionale della Parte contraente, ovvero il locatario o il depositario, se le parti di un contratto convengono che il locatario o il depositario assume la responsabilita' del proprietario per quanto riguarda la manutenzione ed il controllo del contenitore, conformemente alle disposizioni della Convenzione;
l) approvazione: il provvedimento con il quale una Amministrazione dichiara che un tipo di costruzione, o il singolo contenitore, offre le garanzie di sicurezza previste dalla Convenzione;
m) approvato: approvato dall'Amministrazione;
n) tipo di contenitore: il tipo di costruzione approvato dall'Amministrazione;
o) contenitore di serie: ogni contenitore costruito conformemente al tipo di costruzione approvato;
p) prototipo: un contenitore rappresentativo dei contenitori che sono stati o sono costruiti in serie;
q) massima massa lorda operativa o R: la massa totale massima ammissibile del contenitore e del suo carico;
r) tara: la massa del contenitore vuoto compresi gli accessori stabilmente fissati ad esso;
s) massa utile massima ammissibile o P: la differenza tra la massa massima lorda operativa e la tara;
t) trasporto internazionale: un trasporto, i cui punti di partenza e di arrivo sono situati sul territorio di due Paesi diversi, di cui almeno uno e' un Paese al quale la Convenzione e' applicabile. La Convenzione si applica anche allorche' una parte del tragitto fra due Paesi ha luogo sul territorio di un Paese al quale la Convenzione e' applicabile;
u) autorita' addette ai controlli: gli uffici doganali responsabili dei controlli alle frontiere, le autorita' marittime, nonche' gli agenti addetti alla vigilanza nelle zone portuali ed aeroportuali, e nella circolazione stradale e ferroviaria.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L' art. 3 della legge 3 febbraio 1979, n. 67 (in Gazzetta Ufficiale n. 61 - supplemento ordinario del 2 marzo 1979) cosi' recita:
"Art. 3 (Campo di applicazione). - 1. La presente Convenzione si applica ai contenitori nuovi e a quelli esistenti utilizzati per un trasporto internazionale, ad eccezione dei contenitori espressamente progettati per il trasporto aereo.
2. Ogni contenitore nuovo deve essere approvato conformemente alle disposizioni dell'allegato I applicabili sia alle prove di approvazione per serie che alle prove di approvazione individuale.
3. Ogni contenitore esistente deve essere approvato conformemente alle disposizioni pertinenti che regolano l'approvazione dei contenitori esistenti enunciata nell'allegato I, entro i cinque anni successivi alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione".
- Il D.M. 21 dicembre 1984, in Gazzetta Ufficiale n. 335 del 28 dicembre 1984 , ha cosi' disposto:
"Gli enti competenti all'approvazione ed al rilascio del certificato di approvazione per i contenitori di cui alla legge 3 febbraio 1979, n. 67 , sono i seguenti:
Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per i contenitori costruiti secondo le norme dell'Unione internazionale delle ferrovie (U.I.C.);
Registro italiano navale".
- L' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (in Gazzetta Ufficiale n. 214 - supplemento ordinario del 12 settembre 1988), cosi' recita:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge".

Art. 2 - Applicabilita'

Applicabilita' 1. Le norme del regolamento si applicano ai contenitori utilizzati per il trasporto internazionale per i quali il proprietario chiede l'approvazione conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 1, fatta eccezione per i contenitori progettati e realizzati per il trasporto aereo.

Art. 3 - Norme complementari

Norme complementari 1. Con successivi decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono stabilite le norme tecniche complementari di adeguamento al progresso tecnico e agli aggiornamenti adottati in sede internazionale, come previsti dagli articoli IX e X della Convenzione.
Nota all'art. 3:
- L'art. IX della Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), vedi note alle premesse, cosi' recita:
"Articolo IX
Procedura di emendamento
dell'intera Convenzione o di
parte di essa
1. La presente Convenzione puo' essere emendata su proposta di una Parte contraente mediante una delle procedure enunciate nel presente articolo.
2. Emendamento previo esame in seno all'Organizzazione:
a) su domanda di una Parte contraente, ogni emendamento proposto da tale Parte della presente Convenzione sara' esaminato dall'Organizzazione. Se viene adottato da una maggioranza dei due terzi dei presenti e votanti al Comitato di sicurezza marittima dell'Organizzazione, ai lavori del quale tutte le Parti contraenti saranno state invitate a partecipare con diritto di voto, tale emendamento verra' comunicato a tutti i membri dell'Organizzazione ed a tutte le Parti contraenti almeno sei mesi prima che venga esaminato dall'Assemblea dell'Organizzazione. Ogni Parte contraente che non sia membro dell'Organizzazione sara' autorizzata a partecipare ai suoi lavori ed a votare quando l'emendamento verra' esaminato dall'Assemblea dell'Organizzazione;
b) ove venga adottato da una maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti dell'Assemblea, e ove tale maggioranza comprenda una maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti, l'emendamento sara' comunicato dall'Organizzazione a tutte le Parti contraenti per l'accettazione;
c) tale emendamento entrera' in vigore dodici mesi dopo la data in cui sara' stato accettato dai due terzi delle Parti contraenti. L'emendamento entrera' in vigore per tutte le Parti contraenti ad eccezione di quelle che, prima della sua entrata in vigore, avranno fatto una dichiarazione per indicare di non accettarlo.
3. Emendamento da parte di una conferenza:
A richiesta di una Parte contraente, appoggiata da almeno un terzo delle Parti contraenti, una Conferenza dei Governi alla quale saranno invitati gli Stati previsti dall'articolo VII, verra' convocata dal Segretario generale al fine di esaminare gli emendamenti alla presente Convenzione".
- L'articolo X della stesa Convenzione dispone:
"Articolo X
Procedura speciale di
emendamento degli allegati
1. Ogni emendamento degli allegati, proposto da una Parte contraente sara' esaminato dall'Organizzazione a richiesta di detta Parte.
2. Ove venga adottato da una maggioranza di due terzi dei presenti e votanti al Comitato di sicurezza marittima dell'Organizzazione, ai dibattiti del quale tutte le Parti contraenti saranno state invitate a partecipare con diritto di voto, ed ove tale maggioranza comprenda una maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti, l'emendamento verra' comunicato dal Segretario generale a tutte le Parti contraenti per l'accettazione.
3. Tale emendamento entrera' in vigore ad una data che sara' fissata dal Comitato di sicurezza marittima al momento della sua adozione, a meno che ad una data anteriore, che verra' fissata nello stesso tempo dal Comitato di sicurezza marittima, un quinto delle Parti contraenti, o cinque Parti contraenti ove tale cifra sia inferiore, abbiano notificato al Segretario generale di sollevare delle obiezioni contro il detto emendamento. Le date previste nel presente paragrafo saranno fissate da una maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti dal Comitato di sicurezza marittima, comprendente a sua volta una maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti.
4. Dal momento in cui un emendamento entrera' in vigore, esso sostituira' per tutte le Parti contraenti che non abbiano sollevato obiezioni, ogni disposizione anteriore cui si riferisca; una obiezione sollevata contro tale emendamento da una Parte contraente non sara' vincolante nei confronti delle altre Parti contraenti per quanto attiene all'accettazione del tipo di contenitore cui si applica la presente Convenzione.
5. Il Segretario generale informera' tutte le Parti contraenti e tutti i membri dell'Organizzazione di ogni domanda o comunicazione presentata ai sensi del presente articolo nonche' della data in cui ogni emendamento entrera' in vigore.
6. Allorche' il Comitato di sicurezza marittima esamina, ma non adotta, una proposta d'emendamento degli allegati, ogni Parte contraente dovra' richiedere la convocazione di una Conferenza, alla quale saranno invitati tutti gli Stati previsti dall'art. VII.
Allorche' almeno un terzo delle altre Parti contraenti avranno notificato la loro approvazione, il Segretario generale convochera' una Conferenza per esaminare tale emendamento degli allegati".

Art. 4 - Pareri tecnici

Pareri tecnici 1. E' istituita, presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione una commissione mista consultiva avente il compito di rilasciare pareri tecnici in materia di applicazione della Convenzione e del presente regolamento.
2. La commissione, di cui al comma 1, e' composta da:
a) un funzionario, con qualifica dirigenziale, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con funzioni di presidente;
b) due funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
c) un funzionario designato dalla Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo;
d) un rappresentante del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
e) un rappresentante del Registro italiano navale;
f) un funzionario designato dalle Ferrovie dello Stato, Societa' di trasporti e servizi per azioni;
g) un rappresentante dei costruttori di contenitori designato dall'Associazione nazionale fra industrie automobilistiche (A.N.F.I.A.);
h) due rappresentanti degli armatori marittimi designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
i) un rappresentante della UNI - commissione container designato dall'Ente italiano di unificazione (UNI);
l) un rappresentante del Ministero della difesa.
3. Le funzioni di segreteria della commissione sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
4. La nomina dei componenti la commissione mista consultiva e' disposta con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
5. La commissione stabilisce il proprio regolamento interno, nel quale puo' essere prevista la facolta' di avvalersi di esperti, anche estranei all'amministrazione statale.
CAPO II Titolo II APPROVAZIONE DEI CONTENITORI Capo I Approvazione dei contenitori esistenti

Art. 5 - Approvazione per unico esemplare

Approvazione per unico esemplare 1. Ogni contenitore esistente e' sottoposto alla procedura di approvazione prevista dal presente articolo, entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6.
2. Il proprietario di un contenitore esistente presenta la domanda di approvazione ad uno degli enti tecnici previsti all'articolo 1, comma 1, lettera c.1), del presente regolamento.
3. La domanda di approvazione deve contenere tutte le informazioni per la compilazione della targa, di cui all'articolo 13.
4. L'approvazione avviene secondo le procedure previste all'articolo 7 delle Norme relative all'approvazione dei contenitori esistenti (allegato 1 al presente regolamento).
5. Sono esclusi dalle procedure di cui al presente articolo i contenitori speciali in dotazione alle Forze armate che rispondono a particolari requisiti tecnicooperativi.

Art. 6 - Approvazione dei contenitori esistenti conformi ad un prototipo successivamente omologato

Approvazione dei contenitori esistenti conformi ad un
prototipo successivamente omologato 1. Ogni contenitore e' sottoposto alla procedura di approvazione prevista dal presente articolo entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5.
2. Il proprietario di un contenitore esistente deve presentare domanda di approvazione ad uno degli enti tecnici previsti.
3. La domanda contiene tutti i dati che sono riportati sulla targa di approvazione, secondo quanto indicato all'articolo 13 del regolamento. Alla domanda e' allegata la dichiarazione del costruttore attestante che il contenitore e' stato costruito conformemente ad un prototipo sottoposto a prove e risultato rispondente alle condizioni tecniche indicate nell'allegato I al presente regolamento.
4. La documentazione in base alla quale viene redatta la dichiarazione, di cui al comma 3, deve essere conservata a cura dell'interessato nei propri archivi e messa a disposizione dell'ente tecnico ogni qualvolta questi ne faccia richiesta.
5. L'ente tecnico, al quale viene rivolta la domanda di approvazione, puo', in base alla documentazione in possesso del proprietario ed allo stato del contenitore, rinunciare alla richiesta dei disegni e delle specifiche di costruzione, nonche' all'effettuazione di alcune prove, con esclusione di quelle relative al sollevamento e alla resistenza del fondo.

Art. 7 - Rilascio del certificato di approvazione

Rilascio del certificato di approvazione 1. L'ente tecnico, a seguito dell'esito soddisfacente dell'esame della documentazione, di cui agli articoli 5 o 6, rilascia al proprietario un certificato di approvazione, conforme al modello riportato nell'allegato III al presente regolamento.
2. Qualora il rilascio del certificato di approvazione avvenga da parte di ufficio non appartenente alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, copia di detto certificato e' inviata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente in base alla residenza del proprietario del contenitore.
CAPO III Titolo II APPROVAZIONE DEI CONTENITORI Capo II Approvazione dei contenitori nuovi

Art. 8 - Approvazione in unico esemplare

Approvazione in unico esemplare 1. Ai fini dell'approvazione in unico esemplare di un contenitore il costruttore, od il proprietario, presenta la domanda di approvazione ad uno degli enti tecnici previsti dal presente regolamento.
2. La domanda di approvazione contiene:
a) tutti i dati che sono riportati sulla targa di approvazione, secondo quanto indicato all'articolo 13;
b) il numero di identificazione assegnato dal proprietario oppure il numero assegnato dal costruttore.

Art. 9 - Rilascio del certificato a seguito di approvazione in unico esemplare

Rilascio del certificato a
seguito di approvazione in unico esemplare 1. L'ente tecnico, a seguito dell'esito favorevole delle visite e prove effettuate ai sensi dell'allegato II del presente regolamento, ovvero delle prove previste dalle norme internazionali dell'I.S.O. (International Organization for Standardization) applicabili, rilascia al richiedente il certificato di approvazione con cui lo autorizza a fissare la targa di approvazione sul contenitore.
2. Qualora il rilascio del certificato di approvazione avvenga da parte di ufficio non appartenente alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, copia di detto certificato e' inviata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente in base alla residenza del proprietario del contenitore.

Art. 10 - Approvazione per tipo di costruzione

Approvazione per tipo di costruzione 1. Il proprietario o il costruttore che agisce per conto del proprietario, presenta domanda di approvazione del tipo di costruzione ad uno degli enti tecnici previsti dal presente regolamento.
2. La domanda di approvazione contiene tutte le informazioni e documenti, di cui all'articolo 5 dell'allegato I al presente regolamento.

Art. 11 - Rilascio del certificato a seguito di approvazione per tipo di costruzione

Rilascio del certificato a
seguito di approvazione per tipo di costruzione 1. L'ente tecnico, dopo aver effettuato con esito favorevole le prove del prototipo previste dall'allegato II al presente regolamento, ovvero le prove previste dalle norme internazionali dell'I.S.O. ed aver esaminato un adeguato numero di contenitori, rilascia al costruttore un certificato di approvazione, conforme al modello riportato nell'allegato III al presente regolamento, con cui lo autorizza a fissare le targhe di approvazione sui relativi contenitori. Se un prototipo non supera le prove prescritte, il costruttore o il proprietario, puo' richiedere la ripetizione delle prove stesse, su un numero di contenitori ritenuto necessario dall'ente tecnico, per assicurarsi della idoneita' della serie prodotta.
2. Il rilascio del certificato di approvazione per tipo di costruzione e' subordinato all'accertamento, da parte dell'ente tecnico, che il costruttore adotti un sistema per il controllo della produzione, tale da garantire che i contenitori della serie siano conformi al prototipo approvato.
3. L'ente tecnico puo' estendere l'approvazione a contenitori che costituiscano una versione modificata di un tipo di costruzione gia' approvato, a domanda del costruttore o del proprietario.
L'approvazione della versione di un tipo, gia' approvato, puo' essere effettuata da parte del solo ente tecnico, che ha concesso l'approvazione originaria, a seguito della verifica della documentazione allegata alla domanda e con l'effettuazione di quelle prove, previste dal presente regolamento, che ritiene necessario effettuare in base all'esame delle modifiche attuate.
4. Il costruttore, prima di iniziare la produzione di una nuova serie di contenitori conformi ad un tipo di costruzione in precedenza approvato, ne informa l'ente tecnico.
5. Qualora il rilascio del certificato di approvazione avvenga da parte di ufficio non appartenente alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, copia di detto certificato e' inviata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente in base alla residenza del proprietario del contenitore.
CAPO IV Titolo II APPROVAZIONE DEI CONTENITORI Capo III Targa di approvazione ai fini della sicurezza

Art. 12 - Caratteristiche della targa

Caratteristiche della targa 1. La targa di approvazione ai fini della sicurezza, predisposta dal costruttore o dal proprietario del contenitore, e':
a) conforme a quanto prescritto all'allegato IV al presente regolamento;
b) in grado di sopportare per 15 minuti, rimanendo leggibile, l'esposizione ad un fuoco di media intensita' che produca un temperatura di 500 C se fissata ad un supporto costituito dallo stesso materiale di costruzione del contenitore;
c) in grado di resistere agli effetti corrosivi dell'ambiente, sia marino che terrestre.

Art. 13 - Indicazioni da riportare sulla targa

Indicazioni da riportare sulla targa 1. La targa e' conforme a quanto prescritto all'allegato IV al presente regolamento. Per quanto riguarda l'Italia, alla riga 1 della targa stessa, deve essere riportata la sigla I preceduta e seguita da un asterisco, quindi dalla sigla dell'ente tecnico che ha proceduto all'approvazione, seguita da un asterisco, ed infine dal numero dell'approvazione, con un asterisco finale. Il numero di approvazione e' lo stesso per tutti i contenitori di un tipo di costruzione, facenti parte di una singola domanda di approvazione, presentata dal costruttore o dal proprietario.
2. Nel caso di trasferimento di proprieta' di un contenitore non si procede alla sostituzione della targa.
CAPO V Titolo III ISPEZIONI PERIODICHE DEI CONTENITORI

Art. 14 - Obblighi del proprietario del contenitore

Obblighi del proprietario del contenitore 1. Il proprietario del contenitore approvato provvede all'esecuzione delle ispezioni periodiche al contenitore nei tempi dovuti, all'accertamento del buono stato del contenitore ed all'esecuzione delle eventuali riparazioni necessarie per ripristinare il contenitore in condizioni di sicurezza.
2. Gli obblighi, di cui al comma 1, sono del locatario o depositario, qualora, nei rispettivi contratti, abbiano assunto la responsabilita' del proprietario per quanto riguarda il mantenimento del contenitore in condizioni di sicurezza.

Art. 15 - Ispezioni

Ispezioni 1. Il contenitore approvato e' sottoposto ad ispezioni periodiche ad intervalli non maggiori di trenta mesi, fatta eccezione per i contenitori nuovi, per i quali l'intervallo di tempo tra la data di costruzione e la data della prima ispezione non puo' superare i cinque anni.
2. Oltre alle ispezioni suddette, e' cura del proprietario sottoporre il contenitore ad ispezioni ogni qualvolta esse appaiono necessarie, nonche' dopo le riparazioni di notevole entita' o che comunque interessano le strutture portanti.

Art. 16 - Esecuzione delle ispezioni

Esecuzione delle ispezioni ((1. Le ispezioni sono eseguite da personale abilitato dell'Ente tecnico)) 2. Ogni eventuale deficienza riscontrata deve essere riparata a cura del responsabile, ai sensi dell'articolo 14, prima di rimettere il contenitore in esercizio. Le ispezioni e le eventuali riparazioni eseguite devono essere documentate secondo quanto indicato all'articolo 19.
3. Il responsabile, dopo la completa esecuzione dell'ispezione, deve marcare sulla targa, o sul contenitore in zona vicino alla targa, la data (mese ed anno) entro la quale il contenitore deve essere sottoposto ad ispezione successiva. La marcatura deve essere fatta con mezzi tali (adesivi o altri) da assicurare la sua leggibilita' per almeno trenta mesi, e comunque fino alla data della successiva ispezione.

Art. 17 - Oggetto dell'ispezione

Oggetto dell'ispezione 1. Ogni ispezione tiene conto delle particolari caratteristiche del contenitore, dei suoi elementi costruttivi e del materiale impiegato, e comporta un dettagliato esame visivo almeno degli elementi seguenti:
a) blocchi d'angolo;
b) pavimento;
c) longheroni superiori ed inferiori;
d) supporti del pavimento;
e) telai di estremita';
f) chiavistelleria;
g) tetto;
h) pareti laterali e di estremita';
i) collegamenti delle strutture portanti;
l) targa di approvazione ai fini della sicurezza.
Per tali elementi viene controllato lo stato delle saldature, delle rivettature o altri tipi di collegamento e rilevata l'eventuale presenza di danni meccanici o di corrosione.
2. Particolare cura deve essere posta nell'individuare danni relativi agli elementi portanti della struttura, quali sensibili deformazioni, lesioni, presenza di saldature aggiuntive.
3. Le ispezioni sono condotte applicando criteri di accettabilita' che risultano conformi alla buona pratica, allo scopo di poter valutare, per ciascun difetto riscontrato, i limiti oltre i quali e' necessario intervenire con riparazioni.

Art. 18 - Criteri di ispezione diversi

Criteri di ispezione diversi 1. Con domanda rivolta ad uno degli enti tecnici previsti, il proprietario ha facolta' di proporre criteri diversi da quelli riportati al precedente articolo 17, motivandone le ragioni in rapporto allo specifico tipo di contenitore, ovvero alle particolari condizioni operative di utilizzo del contenitore stesso.
2. L'ente tecnico, dopo l'esame della documentazione e udito il parere della commissione mista consultiva, di cui all'articolo 4, notifica l'approvazione o la mancata approvazione del criterio proposto.

Art. 19 - Documentazione relativa alle ispezioni e riparazioni

Documentazione relativa alle ispezioni e riparazioni 1. Tutte le ispezioni sono documentate da rapporti di visita che sono conservati, almeno fino alla data della successiva ispezione, in una sede del proprietario in Italia e restano disponibili per l'esame da parte dell'ente tecnico, qualora questi ne faccia richiesta.
2. Il rapporto contiene almeno le seguenti informazioni:
a) nome e indirizzo del proprietario;
b) numero di identificazione del contenitore (riga 3 della targa);
c) data e luogo dell'ispezione e data entro la quale il contenitore deve essere sottoposto all'ispezione successiva;
d) eventuali riparazioni eseguite e loro descrizione;
e) identificazione della persona o persone dell'ente tecnico che ha eseguito la ispezione;
f) esito dell'ispezione e, in caso di esito positivo della stessa, dichiarazione che il contenitore si trovi in condizioni di sicurezza ai fini dell'esercizio;
g) firma dell'incaricato o degli incaricati dell'ispezione.
CAPO VI Titolo IV CONTROLLI

Art. 20 - Tipi di controllo effettuati dalle autorita' addette ai controlli

Tipi di controllo effettuati dalle autorita'
addette ai controlli 1. Le autorita' addette ai controlli accertano che:
a) sul contenitore e' affissa la targa di approvazione ai fini della sicurezza con i dati richiesti e con la data di esecuzione della prossima ispezione non scaduta;
b) il contenitore non presenta danni tali da poter creare un rischio per la sicurezza.

Art. 21 - Provvedimenti per contenitore con targa di approvazione incompleta o senza targa

Provvedimenti per contenitore con targa
di approvazione incompleta o senza targa 1. Il contenitore e' fermato ed il suo utilizzo non e' permesso sino al momento in cui il proprietario non ha provveduto all'apposizione su di esso della targa secondo le modalita' previste dal presente regolamento. Qualora pero' il proprietario dimostri che il contenitore e' stato approvato in conformita' alla Convenzione, le autorita' addette al controllo possono permettere che il contenitore proceda fino a destinazione per lo scarico. Il suo utilizzo non e' comunque ulteriormente permesso sino alla sua regolarizzazione.

Art. 22 - Provvedimenti per contenitore con la data di ispezione scaduta

Provvedimenti per contenitore con
la data di ispezione scaduta 1. Il contenitore e' fermato sino a che il proprietario non ha provveduto all'esecuzione della visita; tuttavia le autorita' addette al controllo, qualora il contenitore sia in buone condizioni, possono permettere che il contenitore proceda fino a destinazione per lo scarico.
2. Il riutilizzo del contenitore non e' comunque ulteriormente permesso fino all'esecuzione, con esito positivo, dell'ispezione dovuta.

Art. 23 - Provvedimenti per un contenitore trovato difettoso

Provvedimenti per un contenitore trovato difettoso 1. Quando un contenitore e' trovato dalle autorita' addette al controllo, in condizioni tali da poter creare un rischio per la sicurezza, e' fermato.
2. Tuttativa, le autorita' addette al controllo ne possono permettere il trasporto alle condizioni di sicurezza che ritengono piu' idonee al fine di consentirne la riparazione, o destinarlo allo scarico o trasportarlo fino ad un luogo in cui puo' essere ripristinato.
3. Il riutilizzo del contenitore non e' comunque ulteriormente permesso sino al suo ripristino in condizioni di sicurezza.

Art. 24 - Procedure relative al fermo dei contenitori

Procedure relative al fermo dei contenitori 1. Ogni ordine di fermo e' immediatamente notificato per iscritto al responsabile della spedizione o della ricezione e possibilmente, al proprietario del contenitore. La notifica deve riportare l'identificazione del contenitore e le condizioni che ne hanno decretato il fermo.
2. L'ordine di fermo rimane valido fino a quando non sono cessate le cause che hanno provocato il fermo stesso e ne e' data opportuna comunicazione alle autorita' addette al controllo che hanno emesso l'ordine di fermo.
3. Se un contenitore approvato e' soggetto a fermo a causa di un difetto che si puo' ritenere esistente all'atto della sua approvazione, le autorita' addette al controllo ne informeranno, inoltre, l'Amministrazione; nel caso in cui il contenitore fermato risulti approvato da una Amministrazione estera, quest'ultima e' debitamente informata secondo quanto previsto all'articolo VI, comma 2, della Convenzione.
4. Il proprietario di un contenitore sottoposto a fermo emesso dalle autorita' addette al controllo, puo' proporre ricorso all'Amministrazione, che puo' confermare o revocare l'ordine di fermo, riservandosi la facolta' di richiedere una ispezione eseguita da uno degli enti tecnici previsti dal regolamento.
Nota all'art. 24:
- L'art. VI, comma 2, della Convenzione di cui trattasi, cosi' recita: "2. Allorche' appare evidente che il contenitore non risponde piu' alle norme di sicurezza a seguito di un difetto che sarebbe potuto esistere al momento della sua approvazione, l'amministrazione responsabile di tale approvazione deve essere informata dalla parte contraente che ha scoperto il difetto stesso". CAPO VII Titolo V TARIFFE PER LE OPERAZIONI

Art. 25 - Tariffe

Tariffe 1. I diritti dovuti dagli interessati per le prestazioni ed i servizi richiesti alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e le relative imposte di bollo inerenti alle domande ed ai documenti da presentare sono regolati in conformita' all'articolo 405 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 , come modificato dall' articolo 227 con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610 .
2. Per le operazioni di cui al comma 1, che, a richiesta degli interessati, vengono effettuate presso la loro sede, sono altresi' a carico degli stessi le spese per indennita' di missione da corrispondere al personale operatore dell'Amministrazione dello Stato, in applicazione della legge 1 dicembre 1986, n. 870 .
3. Per le operazioni per le quali viene richiesto l'intervento del Registro italiano navale o delle Ferrovie dello Stato, Societa' di trasporti e servizi per azioni, valgono le tariffe per gli stessi in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 giugno 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1997 Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 20 Note all' art. 25 :
- L' art. 405 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , come modificato dall' art. 227 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (in Gazzetta Ufficiale n. 284 - supplemento ordinario del 4 dicembre 1996), cosi' recita:
"Art. 405 (Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnicoamministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi di competenza degli enti proprietari di strade). - 1. Gli importi dei diritti per le operazioni tecniche e tecniche amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici sono fissati nella tabella VII.1 che fa parte integrante del presente regolamento. Essi si applicano a partire dall'entrata in vigore del codice e devono essere versati dagli interessati all'atto della presentazione della domanda per nulla osta, approvazioni, omologazioni ed autorizzazioni previste dal codice, su apposito conto corrente intestato al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
2. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio o il rinnovo di concessioni, autorizzazioni, licenze e permessi da parte degli enti proprietari delle strade, fermo restando il pagamento dei relativi canoni, o degli indennizzi, sono fissati dagli enti stessi, i quali sono tenuti a darne comunicazione ogni anno al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.
All'uopo, entro il 1 dicembre di ogni biennio, il Ministro dei lavori pubblici fissa, per quanto di competenza, i nuovi importi che si applicano dal 1 gennaio dell'anno successivo con arrotondamento alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario.
4. Le voci 2, 4 e 6 di cui alla tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 , e successive modificazioni, sono aggiornate come segue:
2) Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai veicoli, ai componenti e alle entita' tecniche degli stessi, ai contenitori e casse mobili. Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti agli imballaggi, ai grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GIR), ai recipienti, alle cisterne, ai contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai conducenti.
4) Visite e prove speciali di veicoli, costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dalla Direzione generale della M.C.T.C. Visite e prove speciali di componenti, di entita' tecniche, di contenitori e casse mobili. Visite e prove di imballaggi, di grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti e di cisterne, di contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Visite e prove per modifica delle caratteristiche o dell'elenco delle merci pericolose ammesse al trasporto con imballaggi, grandi imballaggi, recipienti, cisterne, contenitori e casse mobili e accertamenti periodici e straordinari sugli stessi. Visite e prove per il rilascio o il rinnovo del certificato di conformita' ADR ai veicoli.
6) Omologazione di componenti, di entita' tecniche, di contenitori e di casse mobili. Omologazioni od approvazioni per serie di imballaggi, grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti, di cisterne, di contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci preicolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR.
5. Gli importi di cui all' art. 16, lettera a), della legge 1 dicembre 1986, n. 870 , sono gestiti dall'organismo di cui all' art. 6 della legge 16 febbraio 1967, n. 14 ".
- La legge 1 dicembre 1987, n. 870 (in Gazzetta Ufficiale n. 291 - supplemento ordinario del 16 dicembre 1986), reca: "Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti".

Allegato I

ALLEGATO I
(previsto dall'Articolo 5, comma 4.)
NORME
RELATIVE ALLA PROVA, ALL'ISPEZIONE E
ALLA MANUTENZIONE DEI CONTENITORI
CAPITOLO I
NORME
COMUNI A TUTTI I SISTEMI DI APPROVAZIONE
Norma I
Targa di approvazione ai fini della sicurezza
1. a) Una targa di approvazione ai fini della sicurezza, conforme all'Allegato IV, deve essere fissata stabilmente su ogni contenitore approvato, in un punto in cui risulti ben visibile, adiacente a qualsiasi altra targa di approvazione rilasciata ai fini ufficiali, ed in posizione tale da non poter essere facilmente danneggiata.
b) Le indicazioni della massa lorda massima che figurano su un contenitore devono corrispondere alle indicazioni, relative alla massa stessa, che figurano sulla targa di approvazione ai finii della sicurezza.
c) Il proprietario del contenitore deve provvedere alla rimozione della targa di approvazione ai fini della sicurezza fissati sul contenitore se:
(i) il contenitore e' stato modificato in maniera tale da rendere nulla l'approvazione originale e i dati riportati sulla targa di
approvazione medesima, oppure
(ii) il contenitore e' stato rimosso dal servizio e non e' stato sottoposto a manutenzione secondo quanto prescritto dalla
Convenzione, oppure
(iii) l'approvazione e' stata revocata dall'Ammistrazione.
2. a) La targa deve contenere le seguenti indicazioni, redatte almeno in lingun inglese o francese:
"Approvazione CSC ai fini della sicurezza"
Paese che ha concesso l'approvazione e gli estremi della stessa Data di costruzione (mese ed anno)
Numero di identificazione del costruttore del contenitore, o, se esistono contenitori per i quali tale numero e' sconosciuto. il
numero assegnato dall'Amministrazione
Massima massa lorda operativa (chilogrammi e libbre inglesi)
Carico ammissibile di impilaggio con accelerazione di 1,8 g (chilogrammi e libbre inglesi) Valore del carico per la prova di rigidita' trasversale (chilogrammi e libbre inglesi)
b) Uno spazio libero dovrebbe essere riservato sulla targa per l'inserimento dei valori (fattori) relativi alla resistenza delle pareti di estremita' e/o delle pareti laterali, conformemente al comma 3 della presente norma, nonche' alle prove 6 e 7 dell'Allegato II.
Dovrebbe essere anche riservato uno spazio libero sulla targa per indicarvi la data (mese ed anno) del primo esame di manutenzione ed eventualmente dei successivi.
3. Quando l'Amministrazione ritiene che un contenitore nuovo e' conforme sul piano della sicurezza alle disposizioni della presente Convenzione e che il fattore di resistenza delle pareti di estremita' o delle pareti laterali o di entrambe e' stato progettato superiore o inferiorc a quello prescritto dall'Allegato II, tale fattore deve essere indicato sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza.
4. La presenza della targa di approvazione ai fini della sicurezza non dispensa dall'obbligo di apporre le etichette o le indicazioni che possano essere prescrirte da altri Regolamenti in vigore.
Norma 2
1. Spetta al proprietario del contenitore di mentenerlo in uno stato soddisfacente dal punto di vista della sicurezza.
2. a) Il proprietario d'un contenitore approvato deve esaminare o far esaminare il contenitore conformemente alla procedura prescritta o approvata dalla Parte Contraente interessata, ad intervalli compatibili con le condizioni di impiego.
b) La data (mese ed anno) entro la quale il contenitore deve essere esaminato per la prima volta, deve essere indicata sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza.
c) La data (mese ed anno), anteriormente alla quale il contenitore dovra' essere oggetto di un nuovo esame, deve essere indicata chiaramente sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza o il piu' vicino possibile a tale targa ed in modo che sia accettabile per la Parte Contraente che ha prescritto od approvato la particolare procedura di esame.
d) L'intervallo tra la data di costruzione e la data del primo esame non deve superare i cinque anni. Il successivo esame dei contenitori nuovi ed il riesame dei contenitori esistenti devono essere effettuati ad intervalli non superiori ai 30 mesi. Tutti gli esami devono determinare se il contenitore ha dei difetti che possano presentare un pericolo per chiunque.
3. a) A titolo di variante delle disposizioni del comma 2, la Parte Contraente interessata puo' approvare un programma di esami continui, se essa ha acquisito la convinzione, sulla buse delle prove presentate dal proprietario, che un tale programma permettera' di assicurare un livello di sicurezza che non sia infenore a quello previsto al comma 2 sopraindicato.
b) Al fine di indicare che il contenitore e' utilizzato nel quadro di un programma di esami continui, un marchio indicante la sigla "ACEP" e il nome della Parte contraente che ha approvato il programma deve essere apposto sul contenitore o sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza, o il piu' vicino possibile a questa targa.
c) Tutti gli esami nel quadro di un tale programma devono determinare se il contenitore presenta difetti che possono arrecare danno a chicchessia. Questi esami devono essere effettuati ogni volta che il contenitore e' oggetto di riparazioni importanti o d'una rimessa a nuovo e all'inizio o alla fine dei periodi di nolo; essi devono, in ogni caso, essere effettuati almeno ogni 30 mesi.
4. Ai fini della presente norma per "Parte Contraente interessata" si intende la Parte Contrente sul territorio della quale il proprietario ha il proprio domicilio o la sede principale.
Comunque, se il proprietario ha il suo domicilio o la sua sede principale in un paese di cui il governo non ha ancora adottato disposizioni intese a prescrivere o approvare un sistema di esame, esso puo', finche' non siano state adottate tali disposizioni, utilizzare la procedura prescritta o approvata dall'Amministrazione di una Parte Contraente che sia disposta ad agire come Parte Contraente interessata. Il proprietario deve soddisfare alle condizioni che regolano l'impiego delle procedure di tale natura, fissate dall'Amministrazione in questione.
CAPITOLO II
NORME
RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEI
COTENITORI NUOVI PER TIPO DI COSTRUZIONE
Norma 3
Approvazione di contenitori nuovi
Per poter essere approvato ai fini della sicurezza in base alla presente Convenzione, ogni contenitore nuovo deve essere conforme alle norme enunciate nell'Allegato II.
Norma 4
Approvazione per tipo di costruzione
Nel caso di contenitori che siano stati oggetto di una richiesta di approvazione, l'Amministrazione esamina i progetti ed effettua prove su un contenitore prototipo, per accertarsi che il contenitore e' conforme alle norme enunciate nell'Allegato II. Allorche' essa se ne sia accertata, notifica per iscritto al richiedente che il contenitore e' conforme alle norme della presente Convenzione e tale notifica autorizza il costruttore ad apporre la targa di approvazione ai fini della sicurezza su tutti i contenitori della stessa serie.
Norma 5
Condizioni per l'approvazione per tipo di costruzione
1. Quando i contenitori devono essere costruiti in serie, la richiesta di approvazione per tipo di costruzione deve essere indirizzata ad un'Amministrazione, accompagnata da disegni e da specifiche di progetto relative al tipo di contenitore che deve essere oggetto dell'approvazione, nonche' da tutte le altre informazioni che l'Amministrazione puo' richiedere.
2. Il richiedente deve indicare i marchi di identificazione che saranno assegnati dal costruttore al tipo di contenitore che e' oggetto della richiesta.
3. La richiesta deve inoltre essere accompagnata da una dichiarazione del costruttore con la quale egli si impegna a:
a) mettere a disposizione dell'Amministrazione ogni contenitore del tipo di costruzione in questione che questa possa voler esaminare;
b) informare l'Amministrazione di ogni modifica relativa al progetto o alle specifiche del contenitore e ad apporre la targa di approvazione ai fini della sicurezza solo dopo aveme ricevuto il consenso;
c) apporre la targa di approvazione ai fini della sicurezza su ciascuno dei contenitori delle serie approvate e su nessun altro;
d) conservare la lista dei contenitori costruiti conformemente al tipo di costruzione approvato. Su tale lista devono essere indicati almeno i numeri di identificazione attribuiti dal costruttore ai contenitori, nonche' le date di consegna dei contenitori ed i nomi e gli imlirizzi delle persone alle quali detti contenitori sono stati consegnati.
4. L'approvazione puo' essere accordata dall'Amministrazione ai contenitori che costituiscono una versione modificata di un tipo di costruzione approvato se questa ritiene che le modifiche apportate non abbiano effetti sulla validita' delle prove effettuate nel corso dell'approvazione per tipo di costruzione.
5. L'Amministrazione concedera ad un costruttore l'autorizzazione ad apporre la targa di approvazione ai fini della sicurezza basandosi sull'approvazione di un tipo di costruzione solo quando si sara accertata che il costruttore ha instaurato un sistema di controllo della produzione che permetta di garantire che i contenitori da lui costruiti saranno conformi al prototipo approvato.
Norma 6
Controllo di produzione
Per assicurursi che tutti i contenitori dellu stessa serie sono costruiti conformemente al tipo di costruzione approvato, l'Amministrazione deve sottoporre a controllo o a prove il numero dei contenitori che essa ritiene necessari ad ogni fase della produzione della serie in questione.
Norma 7
Notifica indirizzata all'Amministrazione
Il costruttore deve informare l'Amministrazione prima che inizi la produzione di ogni nuova serie di contenitori che deve essere costruita conformemente ad un tipo di costruzione approvato.
CAPITOLO III
NORME
RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEI
CONTENITORI NUOVI IN UNICO ESEMPLARE
Norma 8
Approvazione dei contenitori in unico esemplare
1. L'Amministrazione, dopo aver proceduto al controllo ed alle prove, puo' rilasciare l'approvazione del contenitore in unico esemplare quando ritiene che il contenitore e' conforme alle norme della presente Convenzione; quando l'Amministrazione ritiene che tale sia il caso, questa notifica il rilascio dell'approvazione per iscritto al richiedente; tale notifica autorizza quest'ultimo ad apporre sul contenitore la targa di approvazione ai fini della sicurezza.
CAPITOLO IV
NORME
RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEI CONTENITORI ESISTENTI E DEI CONTENITORI NUOVI CHE NON SIANO STATI APPROVATI AL MOMENTO DELLA COSTRUZIONE
Norma 9
Approvazione dei contenitori esistenti
1. Se, nei cinque anni che seguono la data di entrata in vigore della presente Convenzione, il proprietario di un contenitore esistente fornisce ad un'Amministrazione le seguenti informazioni:
a) data e luogo di costruzione;
b) numero di identificazione attribuito dal costruttore al contenitore, ove tale numero esiste;
c) massima massa lorda operativa;
d) i) prova che un contenitore di questo tipo e' stato utilizzato in condizioni di sicurezza per i trasporti marittimi e/o terrestri
nel corso di un periodo di almeno due anni, o
ii) prova ritenuta soddisfacente dell'Amminitrazione che il contenitore e' stato fabbricato conformemente ad un tipo di costruzione sottoposto a prova e trovato conforme alle condizioni tecniche enunciate nell'Allegato II ad eccezione delle condizioni tecniche relative alle prove di resistenza delle pareti di
estrernita' o laterali o
iii) prova che il contenitore e' stato fabbricato conformemente alle norme che siano ritenute, a giudizio dell'Amministrazione, equivalenti alle condizioni tecniche enunciate all'Allegato II ad eccezione delle condizioni tecniche relative alle prove di resistenza delle pareti di estremita' e laterali;
e) carico di impilaggio ammissibile, con 1,8 g (chilogrammi e
libbre inglesi); e
f) altre indicazioni richieste sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza;
l'Amministrazione, previe ispezioni, comunica per iscritto al proprieturio se viene concessa l'approvazione; in caso affermativo, tale notifica autorizza il proprietario ad apporre la targa di approvazione ai fini della sicurezza dopo che sara' stato effettuato un esame del contenitore in questione conformemente alla Norma n.
2. L'esame del contenitore in questione e l'apposizione della effettuati al piu' tardi il 1 gennaio 1985.
2. I contenitori esistenti che non siano conformi alle prescrizioni previste per poter essere approvati in virtu' del comma 1 della presente norma, possono essere presentati ai fini dell'approvazione applicando le disposizioni contenute nel capitolo II o nel capitolo III del presente Allegato. Le disposizioni contenute nell'Allegato II relative alle prove di resistenza della pareti di estremita' e/o laterali non sono applicabili a tali disposizioni contenute nell'Allegato II relative alle prove di resistenza delle pareti di estremita' e/o laterali non sono applicabili a tali contenitori. L'Amministrazione puo', ove acquisisca la convinzione che tali contenitori sono stati regolarmente in servizio, rinunciare, nella misura in cui essa lo ritenga opportuno, ad alcune richieste concernenti la presentazione di disegni ed alle prove, fatta eccezione per le prove di sollevamento e di resistenza del fondo.
Norma 10
Approvazione dei contenitori nuovi che non siano stati approvati al momento della costruzione
Se, il 6 settembre 1982, o prima di tale data, il proprietario di un contenitore nuovo che non sia stato approvato al momento della costruzione, presenta le seguenti imlicazioni ad un'Amministrazione:
a) data e luogo di costruzione;
b) numero di identificazione attribuito dal costruttore al contenitore, se questo numero esiste;
c) massima massa lorda operativa;
d) prova giudicata soddisfacente dall'Amministrazione che il contenitore e' stato fabbricato secondo un modello che sia stato collaudato e provato conforme alle condizioni tecniche di cui all'Allegato II;
e) carico ammissibile di impilaggio per 1,8 g (kg e lb); e
f) altre indicazioni richieste sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza; l'Amministrazione, dopo l'ispezione, puo' approvare il contenitore, nonostante le disposizioni del Capitolo II.
Allorche l'approvazione e' concessa, essa la notifica per iscritto al proprietario e tale notifica autorizza quest'ultimo ad apporre la targa di approvazione ai fini della sicurezza, dopo che un esame del contenitore in questione sia stato effettuato conformemente alla norma 2. L'esame del contenitore in questione e l'apposizione della targa di approvazione ai fini della sicurezza devono essere effettuati al piu' tardi il 1 gennaio 1985.
CAPITOLO V
NORME
PER L'APPROVAZIONE DI CONTENITORI MODIFICATI
Norma 11
Approvazione di contenitori modificati
Il proprietario di un contenitore approvato che e' stato modificato in modo tale da presentare cambiamenti strutturali deve notificarlo all'Amministrazione o ad un organismo approvato debitamente autorizzato pet tali cambiamenti. L'Amministrazione o l'organisuno autorizzaro puo' chiedere una nuova verifica del contenitore modificato prima di rilasciarne la nuova certificazione.

Allegato II

ALLEGATO II
(previsto all'Articolo 9, comma 1.)
NORME
DI COSTRUZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E PROVE
1. Le disposizioni del presente Allegato presuppongono che in nessuna fase dell'utilizzazione dei contenitori, gli sforzi dovuti ai movimenti, alla posizione, all'impilaggio, ed alla massa del contenitore caricato, nonche' alle forze esteme, saranno superiori alla resistenza nominale del contenitore.
Sono state tenute in particolare considerazione le seguenti ipotesi:
a) il contenitore deve essere fissato in modo da non essere soggetto a forze superiori a quelle per le quali e' stato progettato:
b) il carico trasportato all'interno del contenitore deve essere sistemato conformemente alle pratiche raccomandate per il tipo di trasporto considerato, in modo da non esercitare sul contenitore forze superiori a quelle per le quali e' stato progettato.
Costruzione
1. Deve essere ritenuto accettabile, dal punto di vista della sicurezza, ogni contenitore costruito con materiale appropriato che subisca in maniera soddisfacente le prove appresso indicate, senza presentare in seguito deformazioni permanenti od anomalie che lo rendano inadatto all'uso al quale viene destinato.
2. Devono essere verificate le dimensioni; la posizione e le tolleranze corrispondenti dei blocchi d'angolo, tenendo conto dei sistemi di sollevamento e di fissaggio con i quali questi devono essere utilizzati.
Carichi di prova e procedure di prova
Quando il modello del contenitore vi si presti, i seguenti carichi e procedure di prova saranno applicati a tutti i tipi di contenitori sottoposti alle prove:
1. SOLLEVAMENTO
Il contenitore, caricato col prescritto carico interno, viene
sollevato in modo tale che non vengano applicate apprezzabili forze di accelerazione. Dopo il sollevamento, il contenitore deve
restare sospeso o sostenuto per cinque minuti e, successivamente,
riposato sul suolo.
A - SOLLEVAMENTO MEDIANTE BLOCCHI D'ANGOLO
CARICHI DI PROVA PROCEDURE DI PROVA
E FORZE APPLICATE
Carico all'interno del conteniture: Sollevamento mediante blocchi superiori
Deve essere uniformemente Per i contenitori di lunghezza distribuito, tale che la massa (nominale) superiore a 3000 mm
totale del contenitore, ivi compreso (10 piedi), le forze di
il carico di prova, sia uguale a 2R. sollevamento devono essere
Nel caso di un contenitore-cisterna, applicate verticalmente su
si applichera' un carico tutti e quattro i blocchi
supplementare distribuito lungo tutta d'angolo superiori in modo
la lunghezza della cisterna, qualora tale che ogni dispositivo di
la massa del carico all'interno del sollevamento formi un angolo
contenitore piu' la tara sia di 30 gradi con la verticale.
inferiore a 2R.
Forze applicate all'esterno: Sollevamento mediante blocchi
d'angolo inferiori:
In modo da sollevare la massa totale Le forze di sollevamento
uguale a 2R in conformita' alla devono essere applicate al
procedura prescritta sotto il titolo contenitore in modo tale che
PROCEDURA DI PROVA. i dispositivi di sollevamento
agiscano solo sui blocchi
d'angolo inferiori. Le forze di sollevamento devono essere applicate con i seguenti
angoli rispetto
all'orizzontale:
- 30 gradi per i contenitori di lunghezza nominale uguale o
superiore a 12.000 mm
(40 piedi);
- 37 gradi per i contenitori di lunghezza nominale uguale o
superiore a 9.000 mm (30
piedi), ma inferiore a 12.000 mm (40 piedi)
- 45 gradi per i contenitori di lunghezza nominale uguale o superiore a 6.000 mm (20
piedi), ma inferiore a 9.000 mm (30 piedi);
- 60 gradi per i contenitori di lunghezza nominale
inferiore a 6.000 mm (20
piedi)
B - SOLLEVAMENTO MEDIANTE METODI CHE RICHIEDONO
L'USO DI ALTRI DISPOSITIVI
CARICHI DI PROVA PROCEDURE DI PROVA
E FORZE APPLICATE
Carico all'iterno del contenitore: 1 - Sollevamento dalle tasche per forche:
Deve essere uniformemente distribuito, Il contenitore deve essere
tale che la massa totale del sistemato su barre collocate
contenitore, ivi compreso il carico in uno stesso piano
di prova, sia uguale a 1,25R. Nel orizzontale, essendo ciascuna
caso di un contenitore-cisterna, barra centrata entro la
si applichera' rispettiva tasca usata per il un carico supplementare distribuito sollevamento del contenitore
lungo tutta la lunghezza della carico. Le barre devono avere
cisterna, qualora la massa del carico la stessa larghezza delle
all'interno del contenitore piu' la forche che si intendono usare
tara sia inferiore a 1.25 R. per la movimentazione e
devono estendersi all'interno
delle tasche suddette per una
lunghezza pari almeno al 75% della profondita' delle
tasche stesse.
Forze applicate all'esterno: II - Sollevamento mediante
blocchi d'angolo superiori:
In modo da sollevare la massa totale Il contenitore deve essere
uguale a 1,25 R conformemente alla posto su supporti giacenti
procedura prescritta sotto il in uno stesso piano
titolo PROCEDURA DI PROVA. orizzontale, ciascuno in
corrispondenza della
rispettiva portata per
bilancino a braccia. Questi supporti devono avere le
stesse dimensioni dell'area di sollevamento dei
bilancini a braccia che si
intendono usare.
III Altri metodi:
Quando i contenitori sono stati progettati per essere sollevati,
allorche' carichi, mediante altri sistemi di sollevamento che non
siano quelli indicati con A - o B -, I e II, essi devono essere
parimenti sottoposti a prova con carico interno e forze applicate
all'esterno corrispondenti alle condizioni di riaccelerazione che
sono propri di tali metodi.
2. IMPILAGGIO
1. Per quelle condizioni di trasporto internazionale in cui la
massima accelerazione verticale differisce sensibilmente da 1,8 g, se
il contenitore e' effettivamente limitato a tali condizioni di
trasporto, il carico di impilaggio puo' essere variato in rapporto
alle effettive accelerazioni.
2. Al contenitore che ha superato questa prova puo' essere
assegnato il carico statico ammissibile di impilaggio che deve essere
indicato sulla "Targa di approvazione ai fini della sicurezza" in
corrispondenza della voce "CARICO DI IMPILAGGIO AMMISSIBILE PER
1,8 g - In chilogrammi e libbre inglesi-".
CARICHI DI PROVA PROCEDURE DI PROVA
E FORZE APPLICATE
Carico all'interno del contenitore:
Deve essere uniformemente distribuito Il contenitore con il
e la massa totale del contenitore, e prescritto carico interno,
del carico di prova, deve essere deve essere sistemato su
uguale a 1,8 R. I contenitori-cisterna quattro supporti livellati
possono essere verificati nella poggianti su una
condizione di tara. superficie rigida
orizzontale, ciascuno sotto un blocco d'angolo inferiore
o struttura d'angolo
equivalente. I supporti
devono essere centrati
sotto i blocchi d'angolo e devono avere
approssimativamente la stess
superficie di questi.
Forze applicate all'esterno:
In modo da sottoporre ciascuno dei Ciascuna forza applicata
quattro blocchi d'angolo superiori all'esterno deve essere
ad una forza verticale verso il basso applicata a ciascun blocco
uguale a 0,25 x 1,8 x carico statico d'angolo con l'intermediario di impilaggio ammissibile. di un corrispondente blocco
d'angolo di prova, o con
l'imtermediario di una
piastra avente la stessa
superficie. Il blocco
d'angolo di prova, o la
piastra, deve essere
spostato, rispetto al blocco
d'angolo superiore del
contenitore, di 25 mOm
(1 pollice e mezzo), in
senso laterale, e 38 mm
(1 pollice e mezzo), in
senso longitudinale.
3. APPLICAZIONE DI CARICHI CONCENTRATI
CARICHI DI PROVA PROCEDURE DI PROVA
E FORZE APPLICATE
---------- > sul tetto < ----------
Carico all'interno del contenitore:
Nessuno.
Forze applicate all'esterno:
Deve essere applicato un carico Le forze all'esterno devo essere concentrato pari a 300 kg applicate verticalmente verso il
(660 libbre) uniformemente basso alla superficie esterna
distribuito su una superficie di della parte meno resistente del
600 mm x 300 mm (24 pollici x 12 tetto del contenitore.
pollici).
---------- > sul fondo < ----------
Carico all'interno del contenitore:
Due carichi concentrati, ciascuno La prova deve essere eseguita
pari a 2.73O kg (6000 libbre) e con il contenitore poggiante
ciascuno gravante sul pavimento del con i blocchi d'angolo
contenitore su un'area di contatto inferiori su quattro supporti
di 142 cm2 (22 pollici quadrati). livellati in modo che la
struttura della base del
contenitore sia libera di
flettersi.
Un'apparecchiatura di prova
deve essere caricata
con una massa pari a 5.460 kg (12.000 libbre) e cioe' 2.730 kg (6.000 libbre) su ciascuna delle due superfici aventi
quando caricate, un'area totale
di contatto di 284 cm2 (44
pollici quadrati), cioe' 142
cm2 (22 pollici quadrati) su
ciascuna superficie. Ciuscuna di queste deve avere una
larghezza pari a 180 mm (7
pollici) e la distanza fra i
centri delle superfici deve
essere pari a 760 mm (30
Forze applicate all'esterno: pollici). Tale apparecchiatura
di prova deve essere fatta
scorrere sull'intera superficie
Nessuna. del pavimento del contenitore.
4. VERIFICA DELLA RIGIDITA' TRASVERSALE
CARICHI DI PROVA PROCEDURE DI PROVA
E FORZE APPLICATE
Carico all'interno del contenitore:
Nessuno. Il contenitore scarico deve
essere sistemato su quattro
supporti livellati, uno sotto
ciascun blocco d'angolo
inferiore, e deve essere
assicurato contro i movimenti
laterali e verticali per mezzo di ancoraggi disposti in modo
che il riscontro laterale sia
sostenuto soltanto dai blocchi d'angolo inferiori diagonalmente
opposti a quelli cui sono
applicate le forze.
Forze applicate all'esterno:
In modo da esercitare una spinta Le forze applicate all'esterno
lalerale sulle strutture devono essere applicate
di estremita' del contenitore. Le separatamente o simultaneamente forze devono essere uguali a quelle a ciascun blocco su un lato
per le quali il contenitore e' del contenitore, su linee
stato progettato. parallele sia alla base che ai
piani passanti per le estremita'
del contenitore. Le forze devono
essere applicate prima verso i blocchi d'angolo superiori e poi
nel senso opposto. Nel caso di contenitori aventi estremita'
simmetriche rispetto all'asse
verticale la prova puo' essere effettuata su un solo lato; nel caso invece di contenitori con estremita' asimmetriche la
prova va eseguita su entrambi i lati.
5. VERIFICA DEL BLOCCAGGIO LONGITUDINALE
----- PROVA STATICA -----
All'atto della progettazione e costruzione dei contenitori deve essere tenuto presente che i contenitori, quando sono trasportaati
secondo le varie modalita' di trasporto terrestre, possono subire
accelerazioni pari a 2 g applicate orizzontalmente in direzione
longitudinale.
CARICHI DI PROVA PROCEDURE DI PROVA
E FORZE APPLICATE
Carico all'interno del contenitore:
Un carico uniformemente distribuito, Il contenitore, avente il
tale che la massa totale del carico interno prescritto,
contenitore e' del carico di prova deve essere bloccato
operativa o R. Nel caso di un longitudinalmente fissando
contenitore-cisterna, si applichera' i due blocchi d'angolo
un carico supplementare, qualora superiori, o strutture
la massa del carico all'interno del d'angolo equivalenti, di
contenitore piu' la tara sia una estremita' ad adeguati
inferiore alla massa massima punti di ancoraggio.
lorda operativa R.
Forze applicate all'esterno:
In modo da sottoporre ciascun Le forze applicate all'esterno lato del contenitore a forze devono essere applicate prima
longitudinali di compressione e di verso i punti di ancoraggio
trazione pari a R, e cioe' una forza poi nel senso opposto. La
totale pari a 2 R sulla base del prova deve essere effettuata
contenitore nel suo insieme. su ciascun lato del
contenitore.
6. VERIFICA DELLE PARETI DI ESTREMITA'
Le pareti di estremita' devono essere in grado di sopportare un carico non inferiore a 0,4 volte il massimo carico utile ammissibile.
Tuttavia, se le pareti di estremita' sono progettate per sopportare un carico minore o maggiore di 0,4 volte il massimo carico utile
ammissibile, tale fattore di resistenza deve essere indicata sulla
"Targa di approvazione ai fini della sicurezza", in conformita' alla norma 1 dell'Allegato I.
CARICHI DI PROVA PROCEDURE DI PROVA
E FORZE APPLICATE
Carico all'interno del contenitore:
In modo da sottoporre l'interno di Il carico all'interno del
una parete di estremita' ad un contenitore prescritto deve
carico uniformemente distribuito pari essere applicato in modo da
a 0,4 P, ovvero quel carico per cui provare entrambe le
il contenitore puo' essere stato estremita' del contenitore,
progettato. salvo il caso in cui esse
siano identiche, per cui la
prova puo' essere effettuata solo su una di esse. Le
pareti di estremita' dei
contenitori, che hanno lati
aperti o porte laterali
devono essere provate
separatamente.
Quando le estremita' sono
provate separatamente, le
reazioni alle forze
applicate alle pareti di
estremita' devono essere
limitate alla struttura
della base del contenitore.
Forze applicate all'esterno:
Nessuna.
7. VERIFICA DELLE PARETI LATERALI
Le pareti laterali devono essere in grado di sopportare un carico non inferiore a 0,6 volte il massimo carico utile ammissibile.
Tuttavia, se le pareti di estremita' sono progettate per sopportare un carico minore o maggiore di 0,6 volte il massimo carico utile
ammissibile, tale fattore di resistenza deve essere indicata sulla
"Targa di approvazione ai fini della sicurezza", in conformita' alla norma 1 dell'Allegato I.
CARICHI DI PROVA PROCEDURE DI PROVA
E FORZE APPLICATE
Carico all'interno del contenitore:
In modo da sottoporre l'interno di Il carico all'interno del
una parete laterale ad un carico contenitore prescritto deve
uniformemente distribuito pari essere applicato come segue.
a 0,6 P, ovvero, quel carico per cui Entrambi i lati del
il contenitore e' stato proggettato. contenitore devono essere
provati salvo il caso in cui essi siano identici, per cui la prova puo' essere
effettuata solo su di un
lato.
Le pareti laterali devono
essere provate separatamente e le reazioni al carico
interno devono essere limitate
ai blocchi d'angolo. I
contenitori a tetto aperto
devono essere provati nelle
condizioni di esercizio per
cui sono stati progettati, per
esempio con le strutture
amovibili del tetto nella loro
posizione.
Forze applicate all'esterno:
Nessuna.

Allegato III

ALLEGATO III
(previsto dall'Articolo 7, comma 1.)
CERTIFICATO DI
APPROVAZIONE ED AUTORIZZAZIONE
ALL'APPLICAZIONE DELLA TARGA DI APPROVAZIONE AI FINI DELLA
SICUREZZA SUI CONTENITORI A NORMA DELLA CONVENZIONE
INTERNAZIONALE CSC - CON ALLEGATI - APPROVATA CON LEGGE
3 FEBBRAIO 1979 N. 67
VISTA L'APPROVAZIONE
DEL PROTOTIPO DELLA SERIE DAL N. ....... AL N. ........ IN DATA DEL SINGOLO CONTENITORE N. .................... IN DATA ...............
SI AUTORIZZA
IL COSTRUTTORE ......................................................
IL PROPRIETARIO .....................................................
AD APPORRE SU ... CONTENITOR... DI SEGUITO IDENTIFICAT...:
.............................. DA ................ A ...............
(CODICE PROPRIETARIO) (NUMERO DI SERIE)
E/O
.............................. DA ................ A ...............
(CODICE PROPRIETARIO) (NUMERO DI SERIE)
LA TARGA DI APPROVAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA
RIPORTANTE I DATI SEGUENTI
1 - ESTREMI DI APPROVAZIONE - * I * sigla dell'Ente tecnico *
numero dell'approvazione
2 - DATA DI COSTRUZIONE - ......................... (mese - anno) 3 - N. DI IDENTIFICAZIONE ASSEGNATO DAL COSTRUTTORE: ............ -in mancanza: NUMERO D'UFFICIO ..................................
- ovvero: CODICE DEL PROPRIETARIO E NUMERO DI SERIE ............. 4 - MASSA MASSIMA LORDA - ................ kg - .............. lb 5 - CARICO AMMISSIBILE DI IMPILAGG10 - ........... kg - ...... lb 6 - CARICO UTILIZZATO PER LA PROVA DI RIGIDITA' - ... kg - ... lb 7 - FATTORE DI RESISTENZA DELLE PARETI DI ESTREMITA' - ........ -
da indicarsi solo se diverso da 0,4
8 - FATTORE DI RESISTENZA DELLE PARETI LATERALI - ............. -
da indicarsi solo se diverso da 0,6
9 - DATA PRIMA ISPEZIONE - ......... - ........ - per contenitore
nuovo
DATA SUCCESSIVA ISPEZIONE - ......... - ........ - per contenitor
COPIA CONFORME DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE DEVE ESSERE CONSERVATA DAL PROPRIETARIO PER CIASCUN CONTENITORE DELLA SERIE APPROVATA

Allegato IV

ALLEGATO IV
(previsto dall'Articolo 12, comma 1., lettera a)
TARGA DI APPROVAZIONE
La targa di approvazione ai fini della sicurezza deve essere conforme al presente modello.
Essa deve essere di forma rettangolare, fissata stabilmente al contenitore, resistente alla corrosione ed all'incendio, ed avere dimensioni non inferiori a 200 mm per 100 mm.
Su di essa devono essere impresse, incise od in rilievo o comunque indicate in modo da essere leggibili in permanenza, le parole "Approvazione CSC ai fini della sicurezza" in caratteri di almeno 8 mm di altezza; tutte le altre lettere e cifre devono avere almeno 5 mm di altezza.
< > o - 200 mm >
_____________________________________________________________________ APPROVAZIONE CSC Al FINI DELLA SICUREZZA
1 * I * sigla dell'Ente tecnico * numero diapprovazione *
2 - DATA Dl COSTRUZIONE ............................................. 3 - NUMERO DI IDENTIFICAZIONE ....................................... 4 - MASSIMA MASSA LORDA .................. kg - .................. lb 5 - CARICO AMMISSIBILE DI IMPILAGGIO - con accelerazione di 1,8 g -: 6 - CARICO UTILIZZATO PER LA PROVA DI RIGIDITA' ...... kg - ...... lb 7 -
8 -
9 - _____________________________________________________________________
LEGENDA
riga 1. vedi articolo 13 del Regolamento
riga 2. data (mese ed anno) di costruzione.
riga 3. numero di identificazione del contenitore assegnato dal costruttore
In luogo di tale numero puo' essere riportato il "codice ed il numero di serie assegnati dal proprietano". Nel caso in cui per i contenitori nuovi venga indicato il codice ed il numero di serie assegnati dal proprietario, sara' cura del proprietario conservare, per tali contenitori, un registro da cui risulti la corrispondeaza tra il proprio numero di serie e quello assegnato dal costruttore.
riga 4. massima massa lorda
Detto valore deve essere espresso in chilogrammi ed in libbre inglesi.
Riga 5. valore del carico di impilaggio ammissibile - con
accelerazione pari a 1,8 g -
Detto valore deve essere espresso in chilogrammi ed in libbre inglesi.
riga 6. valore del carico per la prova di rigidita' trasversale.
Detto valore deve essere espresso in chilogrammi ed in libbre inglesi.
riga 7. valore del carico usato per le prove di resistenza delle pareti di estremita'.
Detto valore deve essere espresso nei casi previsti dall'Allegato II al presente Regolamento.
riga 8. valore del carico usato per le prove di resistenza delle pareti laterali
Detto valore deve essere espresso nei casi previsti dall'Allegato II al presente Regolamento.
riga 9. data (mese ed anno) della prima ispezione ....... - per i
contenitori nuovi -
ovvero
data (mese ed anno) della prossima ispezione ............ - per i
contenitori esistenti -
Tali date potranno essere anche indicate, anziche' sulla targa, sul contenitore, in posizione prossima alla targa stessa.
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