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075U0146

IT - Regolamenti Governativi

075U0146

Regolamento di attuazione dell'art 4 della L. 15 novembre 1973, n. 734 (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 05 maggio 1975 n. 146)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ;
Visto l' art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734 ;
Sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative;
Udito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
E' approvato il regolamento di attuazione dell' art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , annesso al presente decreto, contenente norme per la determinazione delle misure e delle modalita' di corresponsione delle indennita' per compensare prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla integrita' personale ovvero che richiedano un maneggio di valori di cassa quando possano derivarne rilevanti danni patrimoniali o comportino una continua applicazione agli impianti meccanografici o che siano effettuate in ore notturne.
Il regolamento predetto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1973.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 maggio 1975 LEONE MORO - COLOMBO - ANDREOTTI - TOROS Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 maggio 1975 Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 76

Art. 1

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 4
DELLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1973, N. 734
Art. 1.
Indennita' di rischio
Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato, che fruiscono dell'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734 , compete, ai sensi dell'art. 4 della legge predetta, una indennita' giornaliera di rischio per le prestazioni di lavoro, di cui all'unita tabella A, comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumita' personale.
Detta indennita' e' corrisposta nelle seguenti misure ed in relazione ai gruppi indicati nella citata tabella A:
Gruppo di
appartenenza Importo
- -
I ....................................... 700
II ....................................... 690
III ....................................... 500
IV ....................................... 400
V ....................................... 300
Resta fermo l'obbligo per le amministrazioni interessate di garantire la sicurezza e l'igiene delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonche' delle altre norme vigenti intese alla tutela della integrita' fisiopsichica e dello stato di salute dell'uomo negli ambienti di lavoro.
(1) ((5)) ((6)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 9 giugno 1981 n. 310 ha disposto (con l'art. 19 comma 1) che "Con effetto dal 1 febbraio 1981, le misure giornaliere dell'indennita' di rischio, gruppi secondo, terzo, quarto e quinto, dell'indennita' per maneggio valori di cassa, dell'indennita' meccanografica e dell'indennita' di servizio notturno previste dagli articoli 1, 4, 5 e 6 del regolamento sulle indennita' di rischio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , e successive modificazioni, sono raddoppiate".
------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto (con l'art. 12, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le indennita' giornaliere di rischio di cui:
a) all'articolo 1 e alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , per attivita' di servizio comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumita' personale, sono rideterminate nei seguenti importi:
Parte di provvedimento in formato grafico "
------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 ha disposto (con l'art. 11, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale di cui all'articolo 1 le indennita' giornaliere di rischio di cui:
a) all'articolo 1 e alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , per attivita' di servizio comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumita' personale, sono rideterminate nei seguenti importi:
Parte di provvedimento in formato grafico "
Ha inoltre disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le indennita' giornaliere di rischio di cui:
a) all'articolo 1 e alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , per attivita' di servizio comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumita' personale, sono rideterminate nei seguenti importi:
Parte di provvedimento in formato grafico "

Art. 2

Art. 2.
Corresponsione dell'indennita' di rischio
L'indennita' di cui all'articolo precedente compete, per ogni giornata di servizio effettivamente reso, esclusivamente al personale applicato in modo diretto e continuo in una delle attivita' lavorative indicate nei gruppi dell'allegata tabella A.
Detta indennita' non si corrisponde durante i giorni di assenza per qualsiasi causa, esclusi i periodi di assenza per infermita', infortunio sul lavoro o malattia professionale dipendenti da causa di servizio inerente al rischio cui l'indennita' si riferisce.
Ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo si applicano le norme di cui agli articoli 35 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 .
L'indennita' di rischio di cui all'art. 1 non e' cumulabile con quelle previste dagli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento, nonche' con l'indennita' di pilotaggio e di volo.

Art. 3

Art. 3.
Operatori subacquei
Agli operatori subacquei, che rientrano tra il personale di cui al comma primo dell'art. 1 del presente regolamento, spetta una indennita' di rischio nelle misure e con le modalita' di cui all'unita' tabella C.
Per operatori subacquei si intendono i dipendenti dello Stato di cui al primo comma che, avendo frequentato corsi subacquei presso le apposite scuole e conseguito i relativi brevetti, siano stati abilitati dall'amministrazione di appartenenza all'impiego delle apparecchiature di immersione.
Le apparecchiature di immersione il cui impiego da' titolo alla corresponsione delle indennita' di cui al primo comma sono le seguenti:
a) ad aria compressa (colonna n. 2 della tabella C): scafandro normale; autorespiratore ad aria; camera di decompressione a bordo, a terra e subacquea, campane di salvataggio;
b) a miscele sintetiche (colonna n. 3 della tabella C): autorespiratore o respiratore a miscela; impianti iperbarici a terra; impianti per immersioni profonde di bordo, sia di superficie che subacquei; scafandri rigidi articolati; torrette batiscopiche;
c) ad ossigeno (colonna n. 4 della tabella C): autorespiratori ad ossigeno a circuito chiuso.
Gli assistenti sanitari che operano all'interno di camere di decompressione o di impianti iperbarici a terra hanno titolo allo stesso trattamento previsto per gli operatori subacquei in identiche condizioni di impiego.
L'indennita' di cui al presente articolo non e' cumulabile con le altre analoghe indennita' previste dal presente regolamento.
Nei casi di infortunio o di infermita' dipendenti da causa di servizio inerente all'attivita' di immersione, l'indennita' e' dovuta, nei giorni di assenza dal servizio, in misura corrispondente alla media, ragguagliata a mese, delle indennita' orarie percepite nel semestre precedente.
(7) ((10)) ----------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.P. R. 1° dicembre 2023, n. 228 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono disapplicate, limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le previsioni contrattuali e negoziali che istituiscono e regolano analoghi compensi per il suddetto personale e, in particolare, l' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , l' articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , l'articolo 59, commi 1, 2 e 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende del 5 aprile 1996, l'articolo 45, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, l'articolo 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo del 26 maggio 2004".
----------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.P.R. 23 giugno 2025, n. 124 ha disposto (con l'art. 26, comma 3) che "A decorrere dal 1° gennaio 2025 sono disapplicate, limitatamente al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le previsioni contrattuali e negoziali che istituiscono e regolano analoghi compensi per il suddetto personale e, in particolare, l' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , l' articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , l'articolo 59, commi 1, 2 e 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende del 5 aprile 1996, l'articolo 45, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, l'articolo 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo del 26 maggio 2004".

Art. 4

Art. 4.
Indennita' maneggio valori di cassa
Agli impiegati civili dello Stato, di ruolo e non di ruolo, che per legge o in base ad un provvedimento formale sono addetti in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, dal quale possano derivare rilevanti danni patrimoniali, compete una indennita' giornaliera nella misura indicata a fianco di ciascuna delle seguenti categorie:
Importo
-
a) maneggio valori di importo medio mensile
rapportato ad anno non inferiore a lire 500 milioni L. 300
b) maneggio valori di importo medio mensile
rapportato ad anno non inferiore a lire 250 milioni " 200
c) maneggio valori di importo medio mensile
rapportato ad anno non inferiore a lire 100 milioni " 100
L'indennita' di cui al primo comma non compete agli impiegati delegati alla sola riscossione e pagamento degli stipendi.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 9 giugno 1981 n. 310 ha disposto (con l'art. 19 comma 1) che "Con effetto dal 1 febbraio 1981, le misure giornaliere dell'indennita' di rischio, gruppi secondo, terzo, quarto e quinto, dell'indennita' per maneggio valori di cassa, dell'indennita' meccanografica e dell'indennita' di servizio notturno previste dagli articoli 1, 4, 5 e 6 del regolamento sulle indennita' di rischio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , e successive modificazioni, sono raddoppiate".

Art. 5

Art. 5.
Indennita' meccanografica
Al personale civile dello Stato, di ruolo e non di ruolo, nonche' al personale docente e non docente della scuola di ogni ordine e grado, formalmente assegnato, nei limiti del contingente stabilito con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, ai centri meccanografici od elettronici ed effettivamente applicato ai relativi impianti, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, e' dovuta una indennita' giornaliera di L. 300.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 9 giugno 1981 n. 310 ha disposto (con l'art. 19 comma 1) che "Con effetto dal 1 febbraio 1981, le misure giornaliere dell'indennita' di rischio, gruppi secondo, terzo, quarto e quinto, dell'indennita' per maneggio valori di cassa, dell'indennita' meccanografica e dell'indennita' di servizio notturno previste dagli articoli 1, 4, 5 e 6 del regolamento sulle indennita' di rischio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , e successive modificazioni, sono raddoppiate".

Art. 6

Art. 6.
Indennita' di servizio notturno
Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e agli operai dello Stato le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizi di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese tra le 22 e le 6, compete una indennita' oraria di servizio notturno di L.
100.
L'indennita' per servizio notturno compete in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non e' cumulabile con i compensi per lavoro straordinario.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 9 giugno 1981 n. 310 ha disposto (con l'art. 19 comma 1) che "Con effetto dal 1 febbraio 1981, le misure giornaliere dell'indennita' di rischio, gruppi secondo, terzo, quarto e quinto, dell'indennita' per maneggio valori di cassa, dell'indennita' meccanografica e dell'indennita' di servizio notturno previste dagli articoli 1, 4, 5 e 6 del regolamento sulle indennita' di rischio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , e successive modificazioni, sono raddoppiate".

Art. 7

Art. 7.
Decorrenza e limiti
La indennita' di rischio di cui agli articoli 1 e 3 del presente regolamento, nonche' le indennita' di maneggio valori di cassa, meccanografica e di servizio notturno previste negli articoli 4, 5 e 6, competono dal 1 gennaio 1973 esclusivamente agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato che sono applicati in modo diretto e continuo ai particolari servizi per i quali le indennita' sono corrisposte e limitatamente alla effettiva durata delle prestazioni stesse, sempreche' fruiscano dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734 .
Le indennita' predette non competono per i periodi di assenza dal servizio per qualunque causa, salvo, quanto previsto dai precedenti articoli 2 e 3.

Art. 8

Art. 8.
Individuazione delle categorie
In sede di prima applicazione del presente regolamento la rispondenza fra le categorie di personale aventi diritto all'indennita' di rischio di cui al precedente art. 1 e le attivita' comportanti rischio da esse prestate, quali previste nell'allegato A, e' determinata con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro, sulla base di apposita dichiarazione motivata, rilasciata sotto la sua diretta responsabilita', dal capo dell'ufficio, laboratorio o stabilimento presso cui il personale suddetto presta servizio.
In caso di dubbio o di contestazione in ordine al contenuto della dichiarazione suddetta, il decreto di cui al precedente comma sara' emanato in base a declaratoria motivata di conformita' rilasciata, a seguito di visita ispettiva, da una commissione tecnica composta da un ispettore medico o tecnico del lavoro designato dall'Ispettorato medico centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un medico designato dal Ministero della sanita' e da un funzionario tecnico designato dalla amministrazione interessata.
Le eventuali variazioni successive alla determinazione contenuta nel decreto ministeriale di cui al primo comma, saranno apportate con le stesse modalita' in base ad accertamento tecnico effettuato, a seguito di visita ispettiva, dalla commissione di cui al secondo comma, che dovra' motivare la proposta di variazione.

Art. 9

Art. 9.
Libretto individuale di rischio
Per il personale al quale compete l'indennita' prevista dagli articoli 1 e 3 del presente regolamento, e' istituito il libretto individuale di rischio.
Nel libretto devono essere annotate, a cura dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, le complete generalita' dell'interessato, il ruolo o categoria di appartenenza, la qualifica rivestita, la indicazione specifica dell'attivita' lavorativa alla quale e' applicato, come prevista in uno dei gruppi di prestazioni di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, nonche' i periodi di effettiva applicazione ai lavori stessi, ed a cura del sanitario le risultanze relative alle visite mediche effettuate, ai ricoveri, alle infermita' o infortuni dipendenti da causa di servizio inerenti l'attivita' comportante il rischio.
Il libretto viene custodito presso l'ufficio, il laboratorio o lo stabilimento nei quali il dipendente presta effettivo servizio dal rispettivo funzionario dirigente, che dovra' garantirne personalmente la rigorosa riservatezza, e viene trasmesso per via d'ufficio in caso di trasferimento ad altro laboratorio, stabilimento o ufficio. Viene inserito nel fascicolo personale del dipendente qualora cessi dall'attivita' comportante rischio.
Il dipendente interessato ha diritto di prendere visione, a semplice richiesta, del libretto sanitario o ad averne copia integrale o parziale senza spese.

Art. 10

Art. 10.
Modalita' di corresponsione
Alla corresponsione delle indennita' previste dal presente regolamento in favore del personale avente diritto sara' provveduto mensilmente dalle singole amministrazioni di appartenenza sulla base di apposita attestazione rilasciata dai rispettivi capi di ufficio sotto la loro personale responsabilita'.
Dalla attestazione suddetta devono risultare, oltre al cognome, nome e qualifica degli aventi diritto, gli analitici riferimenti temporali cui si riferiscono le effettive prestazioni di lavoro che danno titolo a percepire le indennita'.
Fermo restando quanto previsto dal primo comma del presente articolo, la corresponsione dell'indennita' al personale indicato nel precedente art. 3 avviene con le modalita' dettate nelle note apposte all'unita tabella C.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Regolamento di attuazione dell'art 4 della L. 15 novembre 1973, n. 734-Tabelle

TABELLA A
Gruppo I
Prestazioni di lavoro relative ai compiti operativi di istituto dei servizi antincendio e della protezione civile, compresa anche
l'attivita' di addestramento e le esercitazioni (1).
Gruppo II
1) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a radiazioni ionizzanti, in zona controllata, superiori a
1,5 rem annuali (2).
2) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua a sostanze chimiche ad alta tossicita', o ai prodotti radiotossici di cui alla tabella 1 annessa al decreto 6 giugno 1968 emanato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la sanita' (2)
(3).
3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi connessi con la manipolazione di esplosivi ala
nitroglicerina (3).
Gruppo III
1) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e
continua a radiazioni ionizzanti inferiori a 1,5 rem annuali (2).
2) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione o esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al gruppo I
dell'allegata tabella B (4).
3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi connessi con la manipolazione di esplosivi non alla
nitroglicerina e di propellenti liquidi e solidi (3).
4) Prestazioni di lavoro comportanti esposizione diretta e continua ai rischi derivanti dalla soffiatura del vetro con mezzi non
meccanici (5).
5) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua ai rischi derivanti dalla costruzione e manutenzioni di opere marittime, lagunari e lacuali, compreso escavo porti purche'
eseguite in aria compressa.
Gruppo IV
1) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione di esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui a gruppo II
della allegata tabella B (4).
2) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a onde elettromagnetiche fino a 10 cm, la cui intensita'
possa superare 10 mw/cm quadri (2).
3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori o ultrasuoni superiori a 95 decibel in luogo aperto
o a 85 decibel in luogo chiuso (2).
4) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a polveri industriali silicee e di amianto e loro composti o
derivati (2).
5) Prestazioni di lavoro in istituti sperimentali o laboratori scientifici o di restauro comportanti esposizione diretta e continua, anche se non contemporanea, ai prodotti tossici alle sostanze nocive contemplate nel presente regolamento.
Gruppo V
1) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al gruppo III della allegata tabella B (4).
2) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta continua a raggi ultravioletti ed infrarossi ad elevata intensita' nelle applicazioni di tipo industriale e nella saldatura ad arco (6).
3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e
continua a rumori non inferiori a 80 decibel in luogo chiuso (7).
4) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta continua a rischi derivanti dalla costruzione e manutenzione di opere marittime, lagunari e lacuali, compreso escavo porti, eseguite con
macchinari sistemati su chiatte o natanti.
5) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a vibrazioni o scuotimenti per l'impiego di utensili ad aria compressa o ad asse flessibile nelle opere di costruzione, istallazione, manutenzione e rimozione di impianti o di demolizione di macchinari o apparecchiature metalliche (7).
6) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e
continua a rischi derivanti dalla fusione o conto dei metalli.
7) Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con autotreni, autoarticolati, mezzi fuoristrada ed altri veicoli, per trasporto di cose, con eventuali
operazioni accessorie di carico e scarico.
8) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitume, fuliggine, olii minerali, paraffina, loro composti, derivati e residui (6), nonche' lavori di manutenzione stradale in presenza di traffico.
9) Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo impiego, esposizione, contatto con materiali contaminati da virus, nonche' da germi patogeni o da prodotti tossici del metabolismo
batterico (2) (8).
10) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla infermeria per
animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico (8).
11) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla concia delle pelli o dalla
lavorazione del crine (8).
12) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori in fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio, o da lavori di bonifica in
terreni paludosi (8).
13) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua alla inalazione di polveri vegetali e minerali non silicee e di quelle derivanti dalla apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre di cotone, lino, canapa, juta e dalla filatura e tessitura della canapa e della juta o dalla lavorazione di fibre
sintetiche (7).
14) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua da parte di personale tecnico-specialistico a rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' istituzionale di vigilanza su stabilimenti, istituzioni, impianti o persone ai fini della osservanza delle norme di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro e pubblica, in relazione alle voci e gruppi di attivita' previste nelle tabelle A e B del presente regolamento, nonche' prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'esercizio del controllo sanitario di persone, animali, piante e di prodotti animali e vegetali, nei posti di confine, porti,
aeroporti e dogane interne aperti al traffico internazionale (1).
15) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' istituzionale delle funzioni di controllo e di assistenza tecnica nelle attivita' previste dalle tabelle A e B del presente
regolamento.
16) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla attivita' di guardia giurata nei servizi di sorveglianza oppure di attivita' di sorveglianza di impianti per i quali si concretano le condizioni di rischio sia
nell'accesso che nello svolgimento dell'attivita' stessa.
17) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle
attivita' boschive di taglio ed esbosco.
(1) L'indennita' e' rapportata a sei giornate lavorative per settimana quale ripartizione del normale orario di lavoro di 40 ore settimanali.
(2) Visita medica obbligatoria e controlli periodici secondo le
norme vigenti nel settore.
(3) L'indennita' e' ridotta:
a meta' per il personale addetto al trasporto;
ad un quarto per il personale addetto all'attivita' di magazzino e custodia.
(4) Visita medica obbligatoria (settimanale, mensile, trimestrale, semestrale, annuale) come da tabella B.
(5) Visita medica obbligatoria quindicinale.
(6) Visita medica obbligatoria semestrale e visita medica immediata
quando il dipendente denunci o presenti segni patologici sospetti.
(7) Visita medica obbligatoria annuale.
(8) Visita medica immediata quando il dipendente denunci o presenti
sintomi di infezione.
(2)
TABELLA B
TABELLA DEI PRODOTTI TOSSICI COMPORTANTI RISCHIO ALLA SALUTE E ALLA INCOLUMITA' FISICA DEGLI ADDETTI.
I Gruppo
1. - Nichel, leghe e composti:
nella produzione e nell'impiego di nichel-carbonile (1).
2. - Cloruro di carbonile (tosgene) e disfogene (cloroformiato di metile triclorurato):
nella produzione e utilizzazione di cloruro di carbonile e del
cloroformiato di metile triclorurato (1).
3. - Piombo tetraetile (2):
nella produzione di piombo tetraetile;
nella etilazione della benzina.
II Gruppo (3)
1. - Arsenico, leghe e composti:
nella produzione dell'arsenico;
nella preparazione di leghe e composti;
nella prestazione di lavori di pittura, verniciatura, smaltatura; nella preparazione delle miscele per la produzione del vetro;
nella tintura di filati e tessuti;
nella concia delle pelli.
2. - Berillio, leghe e composti:
nella preparazione di leghe e composti;
nella fabbricazione delle lampade, schermi ed altri materiali
fluorescenti.
3. - Cromo, leghe e composti:
nella produzione del cromo;
nella preparazione delle leghe e dei composti;
nella concia delle pelli.
4. - Fosforo e composti:
nella produzione del fosforo;
nell'impiego del fosforo come materia prima nei processi chimici
industriali;
nell'impiego professionale di antiparassitari contenenti composti organici al fosforo.
5. - Mercurio, amalgame e composti:
nella produzione del mercurio;
nella preparazione delle amalgame e dei composti;
nella fabbricazione di cristalli, di ceramiche, di refrattari;
nella produzione e lavorazione in bianco del feltro ottenuto
mediante secretaggio in preparati mercuriali;
nella lavorazione in nero del feltro secretato;
nella doratura od argentatura a fuoco con uso di mercurio;
nella fabbricazione di inneschi;
nel trattamento di minerali auriferi e argentiferi di recupero;
nell'impiego professionale di antiparassitari contenenti composti organici del mercurio;
nella preparazione e nell'impiego di vernici contenenti mercurio e composti.
6. - Piombo, leghe e composti:
nella produzione del piombo;
nella preparazione di leghe e composti;
nella fabbricazione e preparazione di colori, di vernici, e di
mastici;
nella fabbricazione di lamiere, tubi, proiettili ed altri oggetti di piombo o contenenti piombo;
nella cernita e recupero di materiali piombiferi;
nelle operazioni di pittura e di intonaco con mastici o colori di piombo;
nella asportazione di verniciature piombifere;
nella cromolitografia eseguita con colori o polveri piombiferi;
nella fabbricazione e governo (carica, pulizia, riparazione) degli accumulatori;
nella saldatura autogena e nel taglio con processi tecnici delle
lastre di piombo o rivestite di piombo;
nella saldatura con leghe piombifere e dissaldatura;
nella messa in opera e manutenzione di tubazioni, condutture ed in genere impianti costituiti da materiale piombifero;
nelle operazioni di tempera con bagno di piombo;
nella piombatura o smaltatura su superfici metalliche;
nelle operazioni di pulimento in o su materiali piombiferi;
nell'industria ceramica (limitatamente alla preparazione e macinazione delle vernici, alla vetrificazione delle terraglie dolci ed alla decorazione di stoviglie od altri oggetti di ceramica con
vetrine o vernici piombifere).
7. - Bromo e composti:
nella produzione del bromo;
nell'impiego del bromo come materia prima nei processi chimici
industriali.
8. - Cloro e composti:
nella produzione del cloro e dell'acido cloridrico;
nell'impiego del cloro e dell'acido cloridrico come materia prima nei processi chimici industriali;
nel decapaggio dei metalli in acido cloridrico.
9. - Fluoro e composti:
nella produzione del fluoro e dell'acido fluoridrico;
nella preparazione dei composti del fluoro;
nella incisione del vetro;
nella preparazione della criolite artificiale;
nella elettrolisi dell'allumina con impiego della criolite.
10. - Iodio e composti:
nella produzione dello iodio;
nella preparazione dei composti.
11. - Acido cianidrico e composti:
nella produzione di acido cianidrico, di cianuri e di altri
composti del cianogeno;
nella derattizzazione e disinfezione;
nella distruzione dei parassiti nocivi alla agricoltura (in quanto l'attivita assuma carattere professionale o di lavorazione
industriale);
nella depurazione chimica del gas illuminante;
nelle operazioni di galvanoplastica;
nelle operazioni di tempera e di cementazione;
nella fabbricazione di gomme e di resine sintetiche (limitatamente alle operazioni che espongono all'azione dell'acrilnitrite e dei
diisocianati organici).
12. - Acido nitrico e gas nitrico:
nella produzione dell'acido nitrico;
nella produzione della nitrocellulosa;
nella produzione di esplosivi con processi di nitrazione;
nella produzione di coloranti azoici;
nella saldatura ossicetilenica e ad arco.
13. - Cloropicrina (nitrocloroformio):
nella produzione della cloropicrina;
nella distruzione di parassiti nocivi alla agricoltura (in quanto tale attivita assuma carattere professionale o di lavorazione
industriale);
14. - Anidride solforosa:
nella derattizzazione e disinfestazione in quanto l'attivita'
assuma carattere professionale.
15. - Solfuro di carbonio:
nella produzione di solfuro di carbonio;
nell'impiego del solfuro di carbonio come solvente;
nel trattamento dell'alcalicellulosa con solfuro di carbonio e
successiva operazione fino all'essiccamento del prodotto;
nella vulcanizzazione della gomma;
nella disinfestazione e derattizzazione in quanto l'attivita'
assuma carattere professionale.
16. - Piombo tetraetile:
nella ripulitura e riparazione di serbatoi contenenti piombo
tetraetile o benzina etilata.
17. - Idrocarburi benzenici (benzolo, toluolo, xilolo ed omologhi):
nella produzione degli idrocarburi benzenici ed omologhi;
nella rettificazione del benzolo e degli omologhi;
nell'impiego del benzolo ed omologhi come materie prime nei
processi chimici industriali;
nella preparazione e impiego di solventi contenenti benzolo e
omologhi;
nella rotocalcografia.
18. - Derivati aminici degli idrocarburi benzenici e dei fenoli:
nella produzione dei derivati aminici degli idrocarburi benzenici e
dei fenoli;
nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei
processi chimici industriali.
19. - Derivati alogenati, nitrici, solforici e fosforati degli
idrocarburi benzenici e dei fenoli:
nella produzione dei derivati alogenati, nitrici, solforici e
fosforati degli idrocarburi benzenici e dei fenoli;
nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei
processi chimici industriali.
20. - Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici (tetracloroetano, esacloroetano, triclorometano, cloruro di etilene, dicloroetilene, tricloroetilene, cloruro di etile, cloruro di metile,
bromuro di metile, ioduro di metile):
nella produzione dei derivati alogenati degli idrocarburi
alifatici;
nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei
processi chimici industriali;
nell'impiego di solventi contenenti derivati alogenati degli
idrocarburi alifatici.
21. - Glicoli, nitroglicerina e loro derivati: nella produzione di glicoli, nitroglicerina e loro derivati.
III Gruppo (4)
1. - Antimonio, leghe e composti:
nella produzione dell'antimonio;
nella preparazione delle leghe e composti;
nella produzione di colori, vernici, mastici;
nella preparazione di miscele per la produzione di vetri;
nella produzione degli antiparassitari e nell'uso professionale di essi;
nell'impiego dei composti di antimonio nell'industria
chimico-farmaceutica;
nella vulcanizzazione e colorazione della gomma;
nella tintura e stampaggio dei tessuti.
2. - Berillio, leghe e composti:
nella produzione del berillio;
nella fabbricazione di cristalli, di ceramiche, di refrattari
3. - Cadmio, leghe e composti:
nella produzione del cadmio;
nella preparazione delle leghe e dei composti;
nella fabbricazione degli accumulatori.
4. - Manganese, leghe e composti:
nella produzione del manganese;
nella preparazione delle leghe e dei composti;
nella fabbricazione di pile a secco;
nella preparazione delle miscele per la produzione del vetro e
degli smalti;
nella produzione dei fiammiferi;
nella saldatura con elettrodi al manganese.
5. - Mercurio, amalgame e composti:
nella fabbricazione, riparazione e manutenzione di apparecchi e strumenti a mercurio (limitatamente alle operazioni che espongono
all'azione del mercurio);
nelle operazioni di elettrolisi con catodo di mercurio;
nell'impiego di pompe a mercurio.
6. - Nichel, leghe e composti:
nella raffinazione del nichel.
7. - Piombo, leghe e composti:
nella composizione tipografica (a mano, con la linotype, con la
monotype, con la stereotipia);
nella zincatura delle lamiere o nella stagnatura o nella
verniciatura dei recipienti con uso di materiali di piombo;
nella preparazione delle miscele per la fabbricazione del vetro
piombifero;
nella produzione della gomma, guttaperca ed ebanite (limitatamente alle operazioni di mescola con composti di piombo);
nella lavorazione della gomma piombifera.
8. - Selenio, leghe e composti:
nella produzione del selenio;
nella preparazione delle leghe e dei composti;
nella fabbricazione delle cellule fotoelettriche, nella preparazione di colori e inchiostri, nella vulcanizzazione della
gomma.
9. - Vanadio, leghe e composti:
nella produzione del vanadio;
nella preparazione delle leghe e dei composti;
nella pulitura degli impianti di combustione della nafta e nel
recupero delle ceneri relative;
nell'impiego del vanadio e dei composti come materie prime nei
processi chimici industriali;
nella preparazione delle miscele per la fabbricazione del vetro.
10. - Cloro e composti:
nell'imbianchimento delle fibre tessili con acido cloridrico.
11. - Acido nitrico e gas nitrosi:
nel decapaggio e nella incisione dei metalli.
12. - Anidride solforosa:
nella produzione dello zolfo;
nella produzione dell'anidride solforosa;
nella sbiancatura di paglia, carta e fibre tessili;
nella solforazione della frutta e delle sostanze alimentari in
genere;
nella fusione dell'elektron.
13. - Acido solforico:
nel carbonissaggio delle lane;
nel decapaggio dei metalli;
nella produzione dello zinco elettrolitico;
nella purificazione e raffinazione dei grassi e degli olii;
nell'impiego dell'acido solforico nelle sintesi organiche.
14. - Idrogeno solforato:
nella raffinazione degli olii minerali;
nella filatura della viscosa;
nella vuotatura dei pozzi neri.
15. - Ossido di carbonio:
nella produzione, distribuzione, trattamento industriale dell'ossido di carbonio e di miscele gassose contenenti ossido di
carbonio;
nella condotta termica dei forni, delle fornaci, delle fucine;
nella seconda lavorazione del vetro alla fiamma;
nella saldatura autogena e nel taglio dei metalli con arco
elettrico o con fiamma ossidrica o assiacetilenica;
nella prova di motori a combustione interna o a scoppio.
16. - Cloruro di zolfo:
nella produzione del cloruro di zolfo;
nella vulcanizzazione della gomma.
17. - Tetracloruro di carbonio:
nella produzione del tetracloruro di carbonio;
nell'impiego del tetracloruro di carbonio come solvente;
nella carica degli estintori;
nella produzione delle miscele frigorifere (freon).
18. - Aldeide formica e acido fornico:
nella produzione dell'aldeide formica e dell'acido formico:
nella fabbricazione delle resine sintetiche e delle colle;
nella fabbricazione dei compensati di legno;
nel trattamento antipiega dei tessuti.
19. - Etere di petrolio e benzina:
nella distillazione e raffinazione del petrolio;
nella preparazione delle miscele di benzina;
nella preparazione e nell'impiego di solventi a base di benzina.
20. - Glicoli, nitroglicerina e loro derivati:
nell'impiego dei glicoli e derivati come materie prime nei processi
chimici industriali;
nell'impiego di solventi contenenti glicoli.
21. - Fenoli, tiofenoli e cresoli:
nella produzione di fenoli, tiofenoli e cresoli;
nell'impiego dei fenoli, tiofenoli, e cresoli come materie prime
nei processi chimici industriali;
nella distruzione dei parassiti nocivi all'agricoltura mediante derivati nitrati dei fenoli e cresoli, in quanto tale attivita'
assuma carattere professionale o di lavorazione industriale.
22. - Naftalina ed omologhi; naftoli e naftilamine; derivati
alogenali, solforati e nitrati della naftalina e omologhi:
nella produzione delle sostanze predette;
nell'impiego, delle sostanze stesse come materie prime nei processi
chimici industriali.
23. - Acetone e derivati alogenati; acido acetico; anidride
acetico; cloruro di acetilene e acetilacetone:
nella produzione dell'acetone e derivati alogenati, dell'acido acetico, dell'anidride acetica, del cloruro di acetilene e
dell'acetilacetone;
nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei
processi chimici industriali;
nell'impiego di solventi contenenti acetone.
24. - Alcool amilico, alcool butilico, alcool isopropilico, alcool metilico:
nella produzione dell'alcool amilico, dell'alcool butilico, dell'alcool propilico, dell'alcool isopropilico e dell'alcool
metilico;
nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei
processi chimici industriali;
nell'impiego di solventi contenenti le sostanze predette.
25. - Esteri (acetato di amile, acetato di butile, acetato di
etile, acetato di propile, acetato di metile):
nella produzione dell'acetato di amile, dell'acetato di butile, dell'acetato di etile, dell'acetato di propile e dell'acetato di
metile;
nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei
processi chimici industriali;
nell'impiego di solventi contenenti le sostanze predette.
26. - Eteri (ossido di etilene, diossano ed etere etilico):
nella produzione dell'ossido di etilene, del diossano e dell'etere etilico;
nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei
processi chimici industriali;
nell'impiego di solventi contenenti le sostanze predette.
27. - Acridina:
nella produzione dell'acridina;
nell'impiego dell'acridina nella industria farmaceutica e dei
coloranti.
28. - Piridina:
nella produzione della piridina;
nell'impiego della piridina come denaturante dell'alcool;
nell'impiego della piridina nell'industria chimico-farmaceutica;
nell'impiego della piridina nell'industria dei coloranti;
nell'impiego di solventi contenenti piridina.
29. - Bario e composti (5):
nella produzione del bario;
nella produzione degli ossidi e dei sali.
30. - Ossido di ferro (5):
nei laminati di ferro e di acciaio in quanto esposti a inalazione di polvere di ossido di ferro.
31. - Zolfo (5):
nella macinazione e raffinazione dello zolfo in quanti esposti a
inalazione di polveri di zolfo, in assenza di polveri silicee.
32. - Talco (5):
nella produzione e lavorazione del talco e nella talcatura nella lavorazione della gomma, in quanto esposti a inalazioni di polvere di
talco, in assenza di polveri silicee.
(1) Visita medica obbligatoria mensile.
(2) Visita medica obbligatoria settimanale.
(3) Visita medica obbligatoria trimestrale.
(4) Visita medica obbligatoria semestrale.
(5) Visita medica obbligatoria annuale.
(2)
TABELLA C
INDENNITA' DI RISCHIO PER OPERATORI SUBACQUEI
-------------------------------------------------------------------
| Indennita (in lire) per ogni ora
| di immersione non in saturazione
Profondita massima raggiunta | usando apparecchiature a:
durante l'immersione |---------------------------------
(in metri) |
| Aria Miscele ss.
| sintetiche Ossigeno
|
1 | 2 3 4
-------------------------------------------------------------------
|
0 - 12 .................... | 600 800 1.200
13 - 25 .................... | 800 1.200 1.700
26 - 40 .................... |1.000 1.700 2.200
41 - 55 .................... |1.500 2.200 -
56 - 80 .................... |2.500 3.000 -
81 - 110 .................... |3.000 3.500 -
111 - 150 .................... | - 4.000 -
151 - 200 .................... | - 4.500 -
oltre 200 .................... | - 5.000 -
Note:
(1) Le attivita' svolte dagli operatori subacquei dovranno essere tra scritte su apposito registro ufficiale dal quale dovranno
risultare:
il giorno, l'ora, la durata, la profondita', lo scopo dell'immersioni il cognome, il nome, la qualifica, la categoria dell'operatore subacquei della guida, dell'assistente sanitario, dell'operatore di soccorso, dei tecnici e manovali e di chi ha
ordinato l'immersione.
Da tale registro dovranno essere estratti gli elementi per la documentazione contabile dell'indennita' da corrispondere agli aventi
diritto.
(2) La corresponsione dell'indennita' deve essere effettuata
mensilmente.
(3) La profondita' dell'immersione (colonna 1) e' la massima
raggiunta nel corso dell'immersione.
(4) Nel computo totale giornaliero dei tempi di immersione:
la prima immersione di durata inferiore a 30 minuti deve essere
considerata di durata pari a 30 minuti;
i restanti tempi di immersione, sommati tutti insieme, devono essere valutati a quarti d'ora e le frazioni inferiori ai 15 minuti devono essere considerate di 15 minuti. Tale arrotondamento non deve essere eseguita sul tempo della singola immersione, ma sul totale
delle immersioni eseguite in un giorno.
(5) L'indennita' va maggiorata del 25% per immersioni, eseguite presso i reparti autorizzati, che hanno lo scopo di sperimentare o
collaudare nuove apparecchiature subacquee.
(6) Per i seguenti tipi di immersione si applicano le riduzioni appresso indicate all'importo delle indennita' di cui alle colonne 2,
3 e 4:
a) immersione durante i corsi di conseguimento di
abilitazione subacquee..................................... 50%
b) immersioni del personale brevettato per addestramento
o durante corsi di perfezionamento e specializzazione....... 50% c) immersioni in camere di decompressione e impianti
iperbarici a terra.......................................... 20%
(3) (4) (5) (6) ((8)) ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 20 luglio 1984 (in G.U. 31/01/1985, n. 26) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , sono integrate dalle allegate tabelle A-bis e B-bis in applicazione del combinato disposto degli articoli 76 e 90 della legge 11 luglio 1980,
n. 312 ".
Si riportano, di seguito, le suindicate tabelle A-bis e B-bis:
"TABELLA A-bis
INTEGRAZIONI ALLA TABELLA A ALLEGATA AL DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 5 MAGGIO 1975, N. 146 .
AREA FUNZIONALE TECNICO-SCIENTIFICA
a) Prestazioni di lavoro nei laboratori di didattica e di ricerca in cui vengono maneggiate, in via diretta e continua, anche se non contemporaneamente, le sostanze di cui alla tabella B del decreto del Presidente della Repubblica n. 146/75 , integrata dalla tabella B-bis.
Indicazione del gruppo: IV.
b) Prestazioni di lavoro nei laboratori di didattica e di ricerca nei quali si svolgono le lavorazioni indicate nei gruppi II.1; II.2;
III.1 della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 146/75 , nonche' agli altri rischi contemplati nella
medesima tabella A.
Indicazione del gruppo: II, III, IV, V in relazione alle attivita' lavorative.
AREA SOCIO-SANITARIA
c) Prestazioni di lavoro nei laboratori di ricerca didattica, assistenziale e nelle strutture di ricovero e cura, dirette al
paziente affetto da malattie trasmissibili a maggior rischio:
1) malattie infettive; 2) malattie tropicali; 3) tisiologia e
pneumologia.
Indicazione del gruppo: IV.
d) Prestazioni di lavoro svolte: 1) nei centri di emodialisi; 2) nei centri trasfusionali; 3) nei centri ematologici.
Indicazione del gruppo: IV.
e) Prestazioni di lavoro nei laboratori e strutture dove si svolgono attivita' scientifiche, didattiche ed assistenziali comportanti i
rischi indicati nel gruppi II.1.2 e III.1.
Indicazione del gruppo: II e III.
f) Prestazioni di lavoro di assistenza sanitaria svolte in camera
iperbarica: gruppo V.
Indicazione del gruppo: V.
TABELLA B-bis
INTEGRAZIONI ALLA TABELLA B RIGUARDANTE I PRODOTTI TOSSICI COMPORTANTI RISCHIO ALLA SALUTE E ALLA INCOLUMITA' FISICA DEGLI ADDETTI, ALLEGATA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MAGGIO
1975, N. 146 .
Gruppo I
Sostanze con DL50 orale ratto ç 25 mg/kg;
Sostanze con DL50 per via cutanea ratto o coniglio ç 50 mg/kg;
Sostanze con CL50 per inalazione ratto ç 0,5 mg/litro/ 4 ore;
Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo o per le quali esistano elementi sufficienti per ritenerle tali di cui si conoscano gli effetti mutageni sull'uomo o per te quali esistano prove sufficienti per ritenere verosimile che possano provocare lo sviluppo
di alterazioni genetiche ereditarie;
Sostanze di cui si conoscano gli effetti teratogeni sull'uomo o che esistano prove sufficienti per stabilire un nesso causale con la
comparsa di malformazioni non ereditarie nella discendenza;
Sostanze per le quali esistano valide indicazioni per ritenere che danni irreversibili, diversi da quelli sopra indicati, potrebbero
essere causati da una unica esposizione ai limiti sopra indicati.
Gruppo II
Sostanze con DL50 orale ratto 25 < DL50 ç 200 mg/kg;
Sostanze con DL50 per via cutanea ratto o coniglio 50 < DL50 ç 400
mg/kg;
Sostanze con CL50 per inalazione ratto 0,5 < CL50 ç 2 mg/litro/4
ore;
Sostanze da considerarsi con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sulle quali tuttavia non sono ancora disponibili dati
sufficienti per una valutazione completa;
Sostanze da considerarsi con sospetto per i possibili effetti mutagenici, sulle quali tuttavia non sono ancora disponibili dati sufficienti per dimostrare in maniera definitiva la capacita' di
produrre alterazioni genetiche ereditarie;
Sostanze per cui esistono valide indicazioni per ritenere che danni irreversibili, diversi da quelli sopra elencati, potrebbero essere
causati da un'unica esposizione nei limiti sopra indicati;
Sostanze che potrebbero produrre gravi danni o malattie per esposizioni, ripetute o prolungate, a livelli notevolmente inferiori a quelli indicati nella presente tabella.
Gruppo III
Sostanze con DL50 orale ratto 200 < DL50 ç 2000 mg/kg;
Sostanze con DL50 via cutanea ratto o coniglio 400 < DL50 ç 2000
mg/kg;
Sostanze con CL50 per inalazione ratto 2 < CL50 ç 20 mg/litro/4 ore;
Sostanze che per un'unica esposizione ai limiti sopra indicati
producano danni irreversibili;
Sostanze che producano gravi danni per la salute in caso di
esposizione prolungata alle seguenti concentrazioni:
via orale ratto ç 50 mg/kg giorno;
via cutanea ratto ç 100 mg/kg giorno;
via inalatoria ratto ç 0,5 mg/litro/6 ore giorno;
Sostanze che producano reazioni di sensibilizzazione sull'uomo con frequenza superiore a quella riscontrabile nella popolazione in
generale". --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 10, comma 1 e con l'art. 33, comma 1) che "Agli operatori subacquei delle Forze di polizia, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, le indennita' previste dalla tabella C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , e successive modificazioni, sono rivalutate nelle misure indicate nella tabella 1 allegata al presente
decreto", di seguito riportata:
INDENNITA' DI RISCHIO PER SUBACQUEI
=====================================================================
Profondita' |Indennita' in euro per ogni ora |
massima raggiunta| di immersione non in |
non in | saturazione usando |
saturazione | apparecchiature a: |
usando | |
apparecchiature |--------------------------------|Indennita' in euro
a: durante | | | | per ogni ora di
l'immersione (in |Aria|Miscele sintetiche|Ossigeno| immersione
metri) | | | | saturazione
=====================================================================
0 -12 |1,24| 1,64 | 2,48 | 0,60
---------------------------------------------------------------------
13 - 25 |1,64| 2,48 | 3,50 | 0,82
---------------------------------------------------------------------
26 - 40 |2,06| 3,50 | --- | 1,02
---------------------------------------------------------------------
41 - 55 |3,08| 4,54 | --- | 1,24
---------------------------------------------------------------------
56 - 80 |5,16| 6,18 | --- | 1,44
---------------------------------------------------------------------
81 - 110 |6,18| 7,22 | --- | 1,64
---------------------------------------------------------------------
111 - 150 |--- | 8,26 | --- | 2,06
---------------------------------------------------------------------
151 - 200 |--- | 9,30 | --- | 2,58
---------------------------------------------------------------------
oltre 200 |--- | 10,32 | --- | 3,10
--------------------------------------------------------------------- --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha disposto (con l'art. 9, comma 11) che "Agli operatori subacquei dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, le indennita' previste dalla tabella C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , e successive modificazioni, sono rivalutate nelle misure indicate nella tabella 2 allegata al presente
decreto", di seguito riportata:
INDENNITA' DI RISCHIO PER SUBACQUEI
=====================================================================
| Indennita' in euro per ogni |
Profondita' | ora di immersione non in |
massima raggiunta| saturazione usando |Indennita' in euro
durante | apparecchiature a: | per ogni ora di
l'immersione (in |--------------------------------| immersione
metri) |Aria|Miscele sintetiche|Ossigeno| saturazione
=====================================================================
0 -12 |1,24| 1,64 | 2,48 | 0,60
---------------------------------------------------------------------
13- 25 |1,64| 2,48 | 3,50 | 0,82
---------------------------------------------------------------------
26- 40 |2,06| 3,50 | --- | 1,02
---------------------------------------------------------------------
41 - 55 |3,08| 4,54 | --- | 1,24
---------------------------------------------------------------------
56- 80 |5,16| 6,18 | --- | 1,44
---------------------------------------------------------------------
81- 110 |6,18| 7,22 | --- | 1,64
---------------------------------------------------------------------
111- 150 |--- | 8,26 | --- | 2,06
---------------------------------------------------------------------
151- 200 |--- | 9,30 | --- | 2,58
---------------------------------------------------------------------
oltre 200 |--- | 10,32 | --- | 3,10
--------------------------------------------------------------------- --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto (con l'art. 12, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le indennita' giornaliere di rischio di cui: [...]
b) all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975 , per gli operatori subacquei, sono rideterminate nei seguenti importi:
Parte di provvedimento in formato grafico
--------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 ha disposto (con l'art. 11, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale di cui all'articolo 1 le indennita' giornaliere di rischio di cui: [...]
b) all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975 , per gli operatori subacquei, sono rideterminate nei seguenti importi:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ha inoltre disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le indennita' giornaliere di rischio di cui: [...]
b) all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975 , per gli operatori subacquei, sono rideterminate nei seguenti importi:
Parte di provvedimento in formato grafico --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52 , ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' di rischio per operatori subacquei di cui all'articolo 3 e alla tabella «C» del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , e' rideterminata nei seguenti importi:
Parte di provvedimento in formato grafico
" --------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' di rischio per operatori subacquei di cui all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , e' rideterminata nei seguenti importi:
Parte di provvedimento in formato grafico "
Ha inoltre disposto (con l'art. 32, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' di rischio per operatori subacquei di cui all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 5 maggio 1975, n.146, e' rideterminata nei seguenti importi:
Parte di provvedimento in formato grafico "
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