088G0205
088G0205
Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 febbraio 1985, n. 41, sulla esplorazione delle risorse minerali nei fondi marini. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1988 n. 200)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 30-6-1988 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 21 della legge 20 febbraio 1985, n. 41 , sulla esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1988; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile, delle partecipazioni statali e dell'ambiente; EMANA il seguente decreto:
Art. 1
1. E' approvato, vistato dal Ministro proponente, il regolamento di esecuzione della legge 20 febbraio 1985, n. 41 , sulla esplorazione delle risorse minerali nei fondi marini.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 marzo 1988 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia GAVA, Ministro delle finanze AMATO, Ministro del tesoro BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato PRANDINI, Ministro della marina mercantile GRANELLI, Ministro delle partecipazioni statali RUFFOLO, Ministro dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 giugno 1988 Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 13
Regolamento - art. 1
REGOLAMENTO
Art. 1.
1. Il presente decreto disciplina l'esplorazione dei depositi di noduli polimetallici situati sui fondi marini e costituiti da uno o piu' minerali, almeno uno dei quali contenente manganese, nickel, rame o cobalto, in esecuzione della legge 20 febbraio 1985, n. 41 , in seguito denominata "legge".
Regolamento - art. 2
Art. 2.
1. La domanda di permesso esclusivo di esplorazione e' presentata, unitamente a tutti gli allegati, in dieci copie, di cui una in carta legale, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (in seguito denominato M.I.C.A.) - Direzione generale delle miniere.
2. Copia dell'istanza e dei suoi allegati e' inviata a cura dell'interessato al Ministero degli affari esteri, al Ministero della marina mercantile e al Ministero dell'ambiente.
Regolamento - art. 3
Art. 3.
1. La domanda deve essere accompagnata, a pena di inammissibilita', dalla ricevuta di versamento di un diritto di L. 60.000.000.
2. Il versamento e' effettuato a favore dell'erario con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
3. Fatti salvi i casi previsti dall'art. 7, comma 2, della legge e dall'art. 21 del presente regolamento, il diritto di cui al comma 1 non e' rimborsabile.
4. Se il complesso dei costi amministrativi relativi all'istruttoria della domanda risulta superiore alla somma di cui al comma 1, l'Amministrazione puo' imporre al richiedente di effettuare un pagamento addizionale prima del rilascio del permesso.
Regolamento - art. 4
Art. 4.
1. La domanda di permesso di esplorazione deve contenere le seguenti indicazioni:
a) l'identita' del soggetto instante;
b) il domicilio o la sede legale del richiedente;
c) la natura dei minerali che costituiscono oggetto della domanda;
d) la durata del permesso richiesto, non superiore ai 10 anni, ed il nominativo convenzionale proposto per esso;
e) i limiti dell'area richiesta in permesso e la sua superficie, con l'indicazione del metodo di calcolo utilizzato. Le coordinate di ciascun vertice sono espresse nel sistema geografico, in gradi, minuti e secondi, a partire dal meridiano di Greenwich e con riferimento al Sistema geodedico mondiale del 1972. Gli elementi del perimetro congiungenti due vertici devono essere parti di geodetiche.
L'estensione dell'area deve essere tale da consentire la sua esplorazione, nel corso della durata del permesso, in maniera efficiente, economica ed ordinata, tenuto conto della conservazione e della protezione dell'ambiente, dei dati disponibili sulle risorse minerali contenute e sulle altre pertinenti caratteristiche fisiche ed ambientali, dello stato delle tecnologie del richiedente e del programma di esplorazione proposto dallo stesso.
Il richiedente deve pertanto fornire ogni informazione disponibile in merito ad eventuali lavori di prospezione gia' effettuati nell'area richiesta ed i relativi risultati, giustificando i limiti del perimetro, tenuto conto, in particolare, delle caratteristiche note del sito.
L'area, se necessario, puo' essere costituita da porzioni non contigue, purche' ciascuna porzione sia esplorabile efficientemente e l'area complessiva rappresenti una logica unita' mineraria alla luce dei criteri di cui sopra;
f) la localizzazione delle principali basi a terra delle attivita' del richiedente, qualora esistenti;
g) i permessi di esplorazione e di coltivazione per risorse minerali dei fondi marini rilasciati al richiedente in applicazione della legge o i permessi equivalenti rilasciatigli da uno Stato che assicura la reciprocita' ai sensi dell'art. 16 della stessa legge, di cui il richiedente e' titolare o di cui e' stato titolare in passato o per i quali egli ha presentato domanda in corso di istruttoria;
h) i permessi di esplorazione e di coltivazione per risorse minerali dei fondi marini rilasciati al richiedente da uno Stato che assicura la reciprocita' relativi ad aree in tutto o in parte oggetto della attuale domanda e successivamente revocati o rinunziati, nonche' le domande presentate dal richiedente ad uno Stato che assicura la reciprocita' e relative ad aree in tutto o in parte oggetto della attuale domanda ed in relazione alle quali lo Stato stesso abbia negato il permesso di esplorazione o di coltivazione.
2. Se il permesso di esplorazione e' richiesto da piu' soggetti in contitolarita', la domanda, che deve essere presentata dal rappresentante comune nominato dai contitolari, di cui all'art. 7, comma 5, della legge, e sottoscritta dagli altri contitolari, deve specificare le quote di partecipazione di ciascun contitolare e fornire per ciascuno di questi le indicazioni di cui ai punti a), b), g) ed h) del comma 1.
3. Parimenti la domanda presentata da un consorzio deve contenere le indicazioni di cui ai punti g) ed h) del comma 1 per ciascuna delle imprese partecipanti.
Regolamento - art. 5
Art. 5.
1. La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati:
a) certificazione attestante la nazionalita' del richiedente o, se si tratta di un ente, societa' o consorzio, la copia legale dell'atto costitutivo e dello statuto dei medesimi;
b) per ciascuna copia della domanda un esemplare delle carta idrografica dell'area richiesta, sul quale siano precisati i vertici ed i limiti del perimetro dell'area stessa, utilizzando una semplice linea sottile. Uno degli esemplari dovra' essere firmato e bollato.
In legenda a ciascun esemplare saranno indicati: l'identita' del richiedente, la denominazione convenzionale del permesso richiesto, le coordinate geografiche dei vertici dell'area e delle sue singole porzioni, nonche' l'estensione dell'area stessa o delle singole porzioni.
Tutte le carte geografiche allegate debbono essere presentate in condizioni tali da consentirne la conservazione. Non sono ammesse riproduzioni fotoeliografiche delle carte e coloriture di qualsiasi tipo del perimetro e dell'area richiesta;
c) due esemplari della carta idrografica di cui al punto precedente, privi di qualsiasi indicazione e piegatura;
d) il programma generale di lavoro, le tre relazioni e la dichiarazione previsti dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 11.
2. Se il permesso di esplorazione e' richiesto da piu' soggetti in contitolarita', la documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 e agli articoli 8 e 9 deve riguardare ciascuno di essi.
Regolamento - art. 6
Art. 6.
1. Qualora il richiedente, per l'esecuzione di lavori in programma intenda avvalersi dell'opera di imprese specializzate (contrattiste), ne fa esplicita menzione nella domanda, fornendo notizie sull'organizzazione di tali imprese e precisando le operazioni che ad esse saranno affidate.
2. Eventuali successive variazioni saranno comunicate all'amministrazione.
Regolamento - art. 7
Art. 7.
1. Il programma generale di lavoro comprende una descrizione del progetto di esplorazione dell'area richiesta, che indichi, in particolare, le varie fasi operative ed i tempi di esecuzione previsti, i metodi da utilizzare per l'esplorazione, i mezzi tecnici disponibili e le misure destinate alla protezione ed al controllo dell'ambiente marino.
2. Il programma di lavoro deve contenere l'indicazione e la descrizione delle spese stimate necessarie per attuare l'esplorazione dell'area nelle sue singole fasi.
3. Il richiedente deve fornire il complesso degli elementi in base ai quali si puo' ragionevolmente ritenere che l'attuazione del programma tecnico-finanziario proposto consentira' di pervenire, entro il primo periodo di vigenza del permesso, al riconoscimento di eventuali giacimenti ed alla presentazione di una domanda per l'ottenimento di un permesso di coltivazione nell'ambito dell'area del permesso di esplorazione richiesto.
4. A tal fine il richiedente deve fornire anche una descrizione generale dell'eventuale stato di avanzamento dei lavori della ricerca e di sviluppo delle tecnologie con le quali egli prevede di coltivare gli eventuali giacimenti rinvenuti nell'area oggetto della domanda e di sottoporre a trattamento metallurgico i minerali coltivati, in caso di futuro rilascio di un permesso di coltivazione.
5. Il richiedente deve inoltre indicare l'ammontare minimo di spese che egli prevede di effettuare per l'ulteriore sviluppo di tali tecnologie.
Regolamento - art. 8
Art. 8.
1. La domanda deve essere accompagnata da una relazione contenente ogni informazione atta a dimostrare la capacita' tecnica del richiedente all'esecuzione del programma generale di esplorazione previsto, sulla base anche delle eventuali esperienze acquisite in merito a metodi e tecnologie simili a quelli da utilizzare.
Regolamento - art. 9
Art. 9.
1. La domanda deve essere accompagnata da una relazione contenente informazioni sufficienti a dimostrare la capacita' finanziaria del richiedente all'esecuzione del programma di esplorazione previsto ed, in particolare, una descrizione di come il richiedente intende fare fronte ai costi previsti per il programma stesso.
Regolamento - art. 10
Art. 10.
1. La relazione di impatto ambientale deve contenere i seguenti elaborati tecnici:
a) una relazione sullo stato del sito interessato;
b) l'indicazione dei programmi di massima per il controllo e la registrazione delle componenti ambientali;
c) l'analisi degli eventuali effetti sulle componenti ambientali in relazione alle attivita' previste ed alle tecnologie ed attrezzature da utilizzare;
d) la descrizione delle eventuali misure per eliminare o compensare gli effetti sfavorevoli sull'ambiente.
Regolamento - art. 11
Art. 11.
1. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione con la quale il richiedente si impegna:
a) a rispettare la legge, i suoi regolamenti di attuazione, gli obblighi e condizioni imposte nell'eventuale decreto di rilascio del permesso e, in particolare, ad adottare tecniche di esplorazione atte a salvaguardare l'integrita' dell'ambiente marino, la sicurezza delle persone e dei beni e tali da non provocare ingiustificati intralci all'esercizio delle tradizionali liberta' dell'alto mare;
b) a realizzare nell'ambito del permesso le spese previste per le varie fasi dell'esplorazione ed un ammontare minimo di spese per la messa a punto di metodi di coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini oggetto dell'esplorazione;
c) a facilitare in tutti i modi possibili ed in ogni circostanza l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle attivita' condotte in virtu' del permesso, di cui all'art. 14 della legge, assumendo a proprio carico tutte le spese relative;
d) a non cedere a terzi la titolarita' o quote di titolarita' del permesso senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 12 della legge;
e) a presentare al M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere, entro il primo mese successivo a quello in cui il rilascio del permesso gli sia stato comunicato, il programma di lavoro relativo alla residua parte dell'anno in corso ed, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma di lavoro relativo all'anno successivo;
f) a presentare al M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere con almeno 4 mesi di anticipo rispetto alla prevista data di inizio, lo specifico programma delle operazioni relative ad ogni ciclo temporale di attivita';
g) a non iniziare le operazioni di cui al punto precedente prima di aver ricevuto la necessaria autorizzazione;
h) a presentare al M.I.C.A. entro il 31 marzo di ogni anno, un dettagliato rapporto sui lavori effettuati, sui risultati conseguiti e sul controllo ambientale relativi all'anno precedente.
Regolamento - art. 12
Art. 12.
1. Ai dati ed alle informazioni che vengono forniti con le domande di permesso di esplorazione si applicano, in quanto pertinenti, ((le prescrizioni imposte)) dalle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale e commerciale.
2. Contestualmente alla domanda di permesso di esplorazione, l'istante puo' inoltre chiedere che sia attribuito carattere di riservatezza a taluni dati ed informazioni forniti con la domanda stessa e non riconducibili entro l'ambito di applicazione di cui al comma 1.
3. Il richiedente, in tal caso, indica con il maggiore dettaglio possibile i dati e le informazioni che egli considera di carattere riservato ed il periodo di tempo per il quale ne richiede la protezione, fornendo le relative motivazioni.
4. Il M.I.C.A., d'intesa con le amministrazioni di cui all'art. 2, decide sulla richiesta con provvedimento motivato e ne da' comunicazione all'interessato. La decisione viene presa sulla base di un adeguato apprezzamento circa la giustificabilita' della richiesta, alla luce dei vari interessi coinvolti.
5. Il carattere riservato delle informazioni puo' essere successivamente escluso, ad istanza dell'interessato da presentare in carta legale alle amministrazioni statali competenti.
Regolamento - art. 13
Art. 13.
1. Se nelle more dell'istruttoria di una domanda di permesso si verificano variazioni in merito alle informazioni fornite all'atto della presentazione della domanda, il richiedente deve darne prontamente comunicazione all'amministrazione.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono redatte in carta legale.
Regolamento - art. 14
Art. 14.
1. La domanda di proroga triennale di un permesso di esplorazione e' presentata con le stesse modalita' di cui all'art. 2 con almeno quattro mesi di anticipo rispetto alla scadenza del titolo e deve contenere le pertinenti informazioni di cui all'art. 4, nonche' i limiti precisi e la superficie dell'area o delle aree per la quale si richiede la proroga.
2. Essa deve essere corredata da una dettagliata relazione sui lavori effettuati nel corso del precedente periodo di vigenza del permesso e sulle loro eventuali ((conseguenze sull'ambiente marino)) , oltre che sulle spese effettuate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alle riserve minerali evidenziate.
3. Da tale relazione deve risultare giustificata l'esigenza di prorogare il permesso e la scelta dell'area o delle aree che il richiedente propone di conservare.
4. Alla domanda devono essere altresi' allegati il nuovo programma tecnico-finanziario dei lavori da effettuare nel triennio di proroga richiesto ed una relazione atta a giustificare la capacita' tecnica ed economica del richiedente alla prosecuzione dell'esplorazione secondo il programma di lavoro presentato, nonche' una relazione di impatto ambientale derivante dalla prosecuzione delle attivita' permesse.
5. La domanda deve essere infine corredata dalla dichiarazione di impegno di cui all'art. 11.
Regolamento - art. 15
Art. 15.
1. Con le stesse modalita' di cui all'art. 2, il permissionario puo' presentare, per validi motivi, domanda di modifica del permesso di esplorazione, purche' la modifica non comporti un ampliamento dell'area del permesso nel corso della sua vigenza o un suo sconfinamento al di fuori del perimetro stabilito con decreto di rilascio o di proroga del permesso stesso.
2. La domanda deve contenere gli elementi caratteristici del permesso di cui si chiede la modifica e deve essere corredata da una relazione contenente la descrizione dettagliata della modifica richiesta e tutte le informazioni necessarie per dimostrare la validita' dei motivi per i quali viene proposta tale modifica, nonche' dalla integrazione della relazione di impatto ambientale derivante dalla modifica delle attivita' permesse.
3. Nel caso in cui la modifica riguardi il programma tecnico-finanziario dei lavori approvato con l'originario decreto di rilascio o di proroga del permesso, ovvero la riduzione dell'area di permesso stesso, il richiedente deve altresi' presentare una dettagliata relazione sui lavori gia' svolti, sulle spese sostenute e sui risultati raggiunti.
4. Nel caso in cui la modifica riguardi la riduzione dell'area del permesso, devono essere anche fornite, con gli opportuni adeguamenti, le indicazioni di cui al punto e) dell'art. 4 e la documentazione di cui alle lettere b) e c) dell'art. 5.
Regolamento - art. 16
Art. 16.
1. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione alla cessione di un permesso o di una quota, e' presentata, con le modalita' di cui all'art. 2, dal titolare unico o dal rappresentante comune e controfirmata, per accettazione, dagli eventuali contitolari e dai cessionari.
2. La domanda deve contenere gli elementi caratteristici del permesso di cui si chiede l'autorizzazione alla cessione totale o parziale e, per ciascuno dei cessionari subentranti, le indicazioni di cui ai punti a), b) e d) dell'art. 4 e la documentazione di cui alla lettera a) dell'art. 5.
3. La domanda deve essere inoltre corredata da una relazione contenente le informazioni necessarie a valutare la capacita' tecnica ed economica dei cessionari a condurre l'esplorazione secondo i programmi gia' approvati.
4. I cessionari devono dichiarare di assumere a proprio carico tutti gli impegni e gli obblighi derivanti dal permesso.
Regolamento - art. 17
Art. 17.
1. La domanda di rinunzia ad un permesso di esplorazione e' presentata con le modalita' di cui all'art. 2 dal titolare unico o dal rappresentante comune e controfirmata dagli altri eventuali contitolari.
2. La domanda deve essere corredata da un rapporto finale sull'attivita' svolta durante tutto l'arco della vigenza del permesso, sulle spese sostenute e sui risultati conseguiti, specificando con sufficiente dettaglio i motivi che hanno determinato la decisione di abbandonare l'esplorazione.
3. Il rapporto di cui al comma 2 deve inoltre contenere tutte le informazioni ed i dati disponibili sulle condizioni ambientali e sull'eventuale impatto dei lavori svolti nei confronti dell'ambiente marino.
4. La domanda deve altresi' contenere l'elenco e la descrizione delle misure che il titolare rinunziatario si impegna a prendere per salvaguardare gli interessi di cui al punto a) dell'art. 11.
Regolamento - art. 18
Art. 18.
1. Gli articoli 12 e 13 si applicano anche alle informazioni fornite in occasione della presentazione di domande di proroga, di modifica, di cessione e di rinuncia di un permesso di esplorazione.
Regolamento - art. 19
Art. 19.
1. Della presentazione della domanda di permesso di esplorazione secondo il disposto dell'art. 2 viene redatto processo verbale contenente l'indicazione del giorno e dell'ora di presentazione, espressa in ora di Greenwich al minuto piu' prossimo.
Regolamento - art. 20
Art. 20.
1. La domanda di permesso e' dichiarata inammissibile con provvedimento motivato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato se non e' accompagnata dalla ricevuta di versamento del diritto di cui all'art. 3 o non contenga i seguenti elementi essenziali: l'identita', il domicilio o la sede del soggetto richiedente, le coordinate geografiche e la superficie dell'area, la natura dei minerali oggetto della domanda, la durata del permesso richiesto.
2. La dichiarazione di inammissibilita' e' comunicata al richiedente a cura del M.I.C.A.
3. La domanda, ove sia carente di uno qualsiasi degli altri elementi o allegati indicati agli articoli 4 e 5, puo' essere integrata entro sessanta giorni dalla sua presentazione, conservando l'ordine cronologico della presentazione stessa.
Regolamento - art. 21
Art. 21.
1. Le domande munite dei requisiti di ammissibilita' sono annotate sul registro di cui all'art. 18 della legge, con le modalita' stabilite dal capo VII del presente decreto.
2. Se una domanda carente non viene integrata entro il termine previsto dall'art. 20, comma 3, il M.I.C.A., con provvedimento motivato, dispone che la relativa annotazione sul registro venga cancellata e ne da' comunicazione all'interessato.
3. Nei casi in cui la domanda sia dichiarata inammissibile o la relativa annotazione sul registro venga cancellata, il richiedente ha diritto all'immediato rimborso del diritto di cui all'art. 3.
4. Il M.I.C.A. da' tempestivamente comunicazione al Ministero degli affari esteri delle domande di permesso annotate sul registro e delle eventuali cancellazioni, ai fini della notifica agli Stati che assicurano la reciprocita' ((ai sensi dell'art. 16 della legge)) .
Regolamento - art. 22
Art. 22.
1. Nel corso dell'istruttoria l'amministrazione, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione sul merito della domanda, puo' invitare il richiedente a fornire chiarimenti e ad integrare gli elementi di informazione e di documentazione gia' in atti.
Regolamento - art. 23
Art. 23.
1. Su ciascuna domanda di permessso il M.I.C.A. consulta, anche mediante conferenze di servizio, il Ministero degli affari esteri, il Ministero della marina mercantile, il Ministero dell'ambiente e le altre amministrazioni dello Stato che in ragione dei propri compiti istituzionali siano interessate alle attivita' oggetto della domanda, per un preventivo parere al fine di verificare, ciascuna per la parte di propria competenza, che tali attivita' siano compatibili con le disposizioni degli accordi internazionali di cui l'Italia e' parte, con i principi ed i fini indicati nella legge e con gli interessi di cui al punto a) dell'art. 11.
2. Il Ministero degli affari esteri svolge le necessarie consultazioni con gli Stati che assicurano la reciprocita' in base agli accordi esistenti in proposito.
Regolamento - art. 24
Art. 24.
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, dopo aver acquisito gli avvisi delle amministrazioni previste dall'articolo precedente ed eseguito l'istruttoria di propria competenza, sottopone la domanda al Comitato tecnico consultivo dei fondi marini, che si esprime sui seguenti elementi:
a) requisiti tecnico-finanziari del richiedente;
b) programma generale tecnico-finanziario di lavoro;
c) durata delle attivita';
d) ambito dell'area proposta;
e) clausole del permesso esclusivo di esplorazione.
Regolamento - art. 25
Art. 25.
1. Le clausole di cui all'art. 24 da inserire nei decreti di rilascio di permessi di esplorazione riguardano in particolare:
a) l'attuazione del programma: a tal fine, verra' prescritto al titolare del permesso di effettuare periodicamente le spese previste dal programma di lavoro approvato con il permesso e comunque tali da permettere il compimento del programma esplorativo, entro il termine stabilito, in maniera efficiente, economica e razionale;
b) lo svolgimento delle attivita' esplorative in programma in modo compatibile con la protezione dell'ambiente marino; a tal fine verra' prescritto al titolare del permesso di realizzare un piano di controllo ambientale completo, accurato e statisticamente affidabile, che includa, tra l'altro, il rilevamento periodico dei principali parametri ambientali atti a descrivere ed a valutare l'eventuale impatto delle operazioni condotte, nei confronti dell'ambiente marino;
c) la salvaguardia delle liberta' dell'alto mare: a tal fine verra' prescritto al titolare di svolgere le attivita' esplorative in programma senza ingiustificate interferenze con gli interessi riconosciuti in materia dal diritto internazionale;
d) la sicurezza in mare: a tal fine verra' prescritto che, in conformita' con il diritto internazionale, le navi utilizzate per lo svolgimento delle attivita' in programma soddisfino tutte le condizioni relative alla sicurezza ed alla salvaguardia della vita umana in mare;
e) la vigilanza ed il controllo delle attivita' esplorative in programma da parte dei competenti funzionari di cui all'art. 14 della legge.
2. Nel decreto di rilascio del permesso possono essere imposti termini, condizioni e restrizioni particolari in relazione alle diverse condizioni fisiche ed ambientali delle aree marine oggetto del permesso.
Regolamento - art. 26
Art. 26.
1. In caso di concorso di domande ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge, si tiene conto dei criteri contenuti nella legge stessa e, a parita' di condizioni, della priorita' di presentazione delle domande.
Regolamento - art. 27
Art. 27.
1. Qualora una domanda di permesso di esplorazione concerna, in tutto o in parte, aree marine che sono oggetto di un permesso di esplorazione o di coltivazione gia' notificato da uno Stato che assicura la reciprocita', la domanda stessa viene respinta per la parte relativa a queste aree.
2. Qualora una domanda di permesso di esplorazione concerna, in tutto o in parte, aree marine per le quali il Governo italiano ha gia' ricevuto da uno Stato che assicura la reciprocita' la notifica che questo Stato ha anch'esso ricevuto una domanda di permesso di esplorazione o di coltivazione, la decisione su tale domanda, per la parte relativa a dette aree, viene sospesa fino a quando il caso sia stato regolato tra gli Stati interessati.
Regolamento - art. 28
Art. 28.
1. Qualora una domanda di permesso di esplorazione concerna, in tutto o in parte, aree marine oggetto di un precedente permesso di esplorazione o di coltivazione conferito allo stesso richiedente, che sia stato revocato o che sia stato dichiarato decaduto ovvero che il richiedente abbia ceduto, totalmente o parzialmente rinunziato, la domanda stessa viene respinta per la parte relativa a dette aree, a meno che non sia trascorso un periodo di almeno tre anni tra la data di presentazione della domanda stessa e la data di decorrenza del decreto di revoca, di decadenza, di cessione o di accettazione totale o parziale della rinunzia di cui sopra.
Regolamento - art. 29
Art. 29.
1. Il M.I.C.A. comunica al richiedente i provvedimenti adottati in relazione alla domanda di permesso presentata.
2. Il decreto di rilascio del permesso acquista efficacia dalla data di accettazione scritta da parte del permissionario delle clausole inserite nel decreto stesso ai sensi dell'art. 25.
3. Il M.I.C.A. da' tempestivamente comunicazione al Ministero degli affari esteri dei provvedimenti adottati in relazione a ciascuna domanda di permesso, ai fini della notifica agli Stati che assicurano la reciprocita'.
Regolamento - art. 30
Art. 30.
1. I provvedimenti dell'amministrazione in relazione ad una domanda di permesso vengono annotati nel registro di cui all'art. 18 della legge.
Regolamento - art. 31
Art. 31.
1. Le domande di proroga, di modifica, di cessione totale o parziale e di rinunzia di un permesso di esplorazione vengono preventivamente esaminate dai competenti uffici del M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere per verificare che esse siano formalmente in regola con i requisiti di legge ed, in particolare, rispettivamente, con quelli di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17.
2. In caso contrario, su richiesta scritta dall'Amministrazione, il richiedente puo' perfezionare la propria domanda entro trenta giorni dalla richiesta stessa.
3. Le domande vengono annotate nel registro di cui all'art. 18 della legge e comunicate agli Stati che assicurano la reciprocita' con le modalita' di cui all'art. 21.
4. L'istruttoria e le decisioni sulle rinunce e domande di proroga, di modifica, di cessione di un permesso di esplorazione sono disciplinate dalle disposizioni degli articoli 23, 24, 25 e 29, in quanto compatibili.
5. Il M.I.C.A. da' tempestivamente comunicazione al Ministero degli affari esteri delle determinazioni prese in relazione alle domande di cui al presente articolo ai fini della notifica agli Stati che assicurano la reciprocita'.
6. I provvedimenti dell'amministrazione in relazione alle domande stesse vengono annotati nel registro di cui all'art. 18 della legge.
Regolamento - art. 32
Art. 32.
1. I programmi operativi che il permissionario e' tenuto a presentare ai sensi dell'art. 11, punto f), sono sottoposti all'approvazione del M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere, che puo' chiedere in merito il parere del comitato tecnico consultivo dei fondi marini.
2. I lavori possono essere interdetti, in tutto o in parte, o sottoposti a condizioni particolari se la loro esecuzione e' di natura tale da compromettere gli interessi di cui al punto a) dello stesso art. 11.
3. Il permissionario non puo' procedere all'esecuzione dei lavori prima di aver ottenuto l'autorizzazione scritta del M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere.
Regolamento - art. 33
Art. 33.
1. Il permissionario e' responsabile nei confronti dell'amministrazione, in relazione agli obiettivi fissati con il permesso, di tutte le attivita' connesse con l'esplorazione dei fondi marini, anche se queste sono esplicate da imprese specializzate contrattiste.
Regolamento - art. 34
Art. 34.
1. Il permissionario deve condurre l'esplorazione in conformita' al programma di lavoro approvato con decreto e, in particolare, al programma operativo autorizzato in base all'art. 32.
2. Egli e' tenuto ad assicurare che ogni attivita' venga condotta con la debita perizia e diligenza.
Regolamento - art. 35
Art. 35.
1. Le operazioni di esplorazione devono essere eseguite nel rispetto delle norme relative alla sicurezza, alla salute ed alla integrita' delle persone impegnate in tali operazioni, nonche' di quelle relative alla sicurezza ed alla salvaguardia della vita umana a mare.
2. Il permissionario e' tenuto alla piu' rigorosa osservanza delle eventuali istruzioni che le competenti amministrazioni dello Stato ritengono di impartire, di volta in volta, in proposito.
3. Il permissionario deve assicurarsi che tutte le navi, le imbarcazioni e le attrezzature utilizzate per le operazioni di esplorazione siano sempre in buono stato e deve eseguire tutte le operazioni di esplorazione in maniera adeguata usando ogni debita cura e perizia.
4. Le navi e le imbarcazioni utilizzate per l'esplorazione devono rispondere a requisiti di sicurezza, sostanzialmente equivalenti a quelli previsti per le navi e le imbarcazioni registrate in Italia in base alla vigente legislazione nazionale in materia.
Regolamento - art. 36
Art. 36.
1. Il permissionario e' tenuto a svolgere le attivita' di esplorazione in programma in maniera tale che esse non interferiscano ingiustificatamente con l'esercizio delle liberta' dell'alto mare previste dal diritto internazionale e che sia garantita la salvaguardia delle condotte e dei cavi sottomarini.
Regolamento - art. 37
Art. 37.
1. Il permissionario deve prendere ogni ragionevole misura per assicurare che le attivita' di esplorazione condotte in relazione ad un permesso rilasciato dall'amministrazione italiana non interferiscano con le attivita' svolte da terzi in virtu' di un permesso di esplorazione o di coltivazione rilasciato per aree limitrofe dalla stessa amministrazione italiana o da uno Stato che
assicura la reciprocita' ai sensi dell'art. 16 della legge.
Regolamento - art. 38
Art. 38.
1. Il permissionario deve prendere ogni possibile misura per proteggere l'ambiente marino da ogni effetto nocivo eventualmente risultante dalle attivita' che egli e' autorizzato a condurre.
Regolamento - art. 39
Art. 39.
1. Il permissionario e' tenuto a controllare e registrare le condizioni ambientali nell'area di esplorazione al fine di pervenire alla caratterizzazione ambientale del sito operativo sia prima dell'inizio delle attivita' di esplorazione sia durante lo svolgimento delle attivita' stesse.
2. In particolare, il permissionario e' tenuto ad individuare, rilevare e registrare i seguenti dati e parametri:
a) Definizione della zona interessata e delle zone influenzate.
Definire la zona ovvero tutta l'area (in kmq) presumibilmente coinvolta dalle operazioni.
Nella valutazione di questa zona si dovra' tenere conto delle caratteristiche oceanografiche rilevate direttamente ed applicando, ove necessario, i piu' efficaci strumenti di calcolo.
b) Localizzazione della zona interessata e delle zone influenzate.
Occorre indicare:
a) coordinate geografiche dell'area entro cui si intendono effettuare le operazioni;
b) coordinate geografiche della zona influenzata come definita sopra;
c) distanza della costa piu' vicina dalle due aree descritte;
d) localizzazione delle zone costiere di riferimento delle operazioni.
c) Caratteristiche dei fondali.
Indicare la profondita' media e massima della zona interessata e delle zone influenzate, fornendo la morfologia e le batimetrie di dettaglio; precisare inoltre la natura e le caratteristiche geologiche dei rispettivi fondali.
d) Altri usi della zona.
Indicare, ove possibile, l'eventuale coincidenza o vicinanza del luogo ove si svolgono le operazioni di esplorazione con zone destinate ad altri usi particolari.
Regolamento - art. 40
Art. 40.
1. Il permissionario che intende svolgere attivita' esplorative che l'amministrazione ritiene suscettibili di produrre effetti nocivi significativi sull'ambiente, nonche' il permissionario che intende effettuare prove di estrazione mineraria in mare, e' inoltre tenuto ai seguenti ulteriori adempimenti:
a) Caratteristiche chimiche e fisiche del corpo idrico ricevente.
Indicare le distribuzioni verticali della temperatura, della salinita', dell'ossigeno disciolto, della torbidita', delle sostanze nutrienti (P tot., n. inorg. tot.) e della clorofilla 'a'.
Tali parametri dovranno essere valutati attraverso un sistema di stazioni di rilevamento che garantisca la significativita' dei dati da rilevare in relazione all'area del permesso ed in particolare al sito delle operazioni.
I rilevamenti dovranno essere condotti su un ciclo annuo con frequenza almeno stagionale ad almeno tre profondita' fisse (superficiale, meta' colonna ed in prossimita' del fondo), nonche' nella zona del termoclinio quando presente; in questo ultimo caso dovranno essere rilevati gli stessi parametri anche ad una profondita' intermedia tra superfici e termoclinio. Per clorofilla e nutrienti le misure verranno limitate allo strato eufotico e comunque non oltre la profondita' di 100 metri.
b) Caratteristiche biologiche.
Indicare le principali biocenosi di fondo e le eventuali coincidenze dell'area interessata e delle aree influenzate con rotte di migrazione o con localita' di riproduzione, precisandone, ove possibile, la periodicita'.
c) Caratteristiche oceanologiche.
Indicare direzione e velocita' delle correnti superficiali e profonde e dei venti dominanti ad un livello adeguato a descrivere gli effetti di questi fattori sul tipo di operazioni che si intende compiere.
Regolamento - art. 41
Art. 41.
1. Il permissionario non puo' intraprendere alcuna prova di estrazione mineraria in mare senza l'autorizzazione del M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere, che decide di concerto con il Ministero della marina mercantile e con il Ministero dell'ambiente.
Ove necessario viene richiesto in proposito il parere del comitato tecnico-consultivo dei fondi marini.
2. Per ottenere tale autorizzazione il permissionario presenta alla predetta Direzione generale del M.I.C.A., al Ministero della marina mercantile e al Ministero dell'ambiente, con almeno quattro mesi di anticipo, una specifica richiesta scritta contenente la descrizione dettagliata del sistema e delle attrezzature di prova nonche' della natura, delle finalita', dell'area e della durata della prova.
3. La richiesta deve essere inoltre accompagnata da una specifica relazione contenente la valutazione dell'impatto potenziale della prova nei confronti dell'ambiente, effettuata sulla base di tutti i dati ambientali acquisiti dal permissionario, ed il programma di monitoraggio ambientale da eseguire durante e dopo la prova per il controllo degli effetti sull'ambiente marino interessato dalla prova stessa.
4. L'autorizzazione puo' essere negata quando la prova e' ritenuta suscettibile di produrre effetti nocivi significativi nei confronti dell'ambiente marino.
5. Il permissionario deve attenersi a tutte le condizioni imposte con l'atto d'autorizzazione.
Regolamento - art. 42
Art. 42.
1. I minerali ed i materiali comunque estratti dai fondi marini non possono essere sottoposti a trattamenti a bordo delle navi, delle imbarcazioni o delle installazioni, senza l'autorizzazione del M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere. Ove necessario viene richiesto in proposito il parere del comitato tecnico-consultivo dei fondi marini.
2. Per ottenere tale autorizzazione il permissionario deve presentare alla predetta Direzione generale del M.I.C.A., con almeno quattro mesi di anticipo, una specifica richiesta scritta contenente la descrizione dettagliata del trattamento che egli intende effettuare a bordo.
3. Il permissionario deve attenersi a tutte le condizioni imposte con l'atto di autorizzazione.
4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di scarichi nelle acque del mare.
Regolamento - art. 43
Art. 43.
1. Il permissionario non puo' procedere alla installazione di strutture di qualsiasi tipo, all'interno dell'area oggetto del permesso di esplorazione, senza l'autorizzazione del M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere, che decide di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro dell'ambiente. Ove necessario viene richiesto in proposito il parere del comitato tecnico-consultivo dei fondi marini.
2. Per ottenere tale autorizzazione il permissionario presenta alla predetta Direzione generale del M.I.C.A., al Ministero degli affari esteri, al Ministero della marina mercantile ed al Ministero dell'ambiente, con almeno quattro mesi di anticipo, una richiesta scritta contenente la descrizione delle strutture da installare, la localizzazione e la durata dell'installazione, le attivita' esplorative che egli intende svolgere utilizzando tali strutture, nonche' il progetto delle strutture stesse corredato da una esplicita dichiarazione del progettista circa il rispetto dei criteri di sicurezza in rapporto all'ambiente di lavoro, nonche' di una relazione di impatto ambientale.
Regolamento - art. 44
Art. 44.
1. Il permissionario e' tenuto a registrare in maniera adeguata e con sufficiente dettaglio le operazioni di esplorazione che vengono eseguite sul fondo marino con particolare riferimento ai metodi di raccolta di tutti i dati, alle spese sostenute per l'esecuzione del programma di lavoro, ai profili batimetrici delle aree investigate, alla topografia del fondo marino, alle condizioni meteo-oceanografiche, ai dati relativi all'abbondanza, ai tenori in metalli ((ed alla estensione areale dei depositi di minerali)) , ai dati caratteristici del comportamento dei sistemi minerari utilizzati o provati all'impatto sull'ambiente, ed a qualsiasi altra materia che potra', di volta in volta, essere segnalata dal M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere.
2. Il permissionario deve fornire copia di tali registrazioni, su richiesta dell'amministrazione.
Regolamento - art. 45
Art. 45.
1. Le scritture contabili debbono contenere informazioni che siano idonee a giustificare le spese sostenute per lo svolgimento di ciascuna attivita' direttamente o indirettamente connessa con l'esercizio del permesso di esplorazione, nonche' ogni altra informazione che possa facilitare una efficiente revisione contabile di tali spese.
Regolamento - art. 46
Art. 46.
1. Nei limiti di una ragionevole fattibilita' il permissionario e' tenuto a raccogliere e conservare correttamente, per tutta la durata del permesso di esplorazione, i campioni, o parti di essi, rappresentativi dei minerali estratti dal fondo marino nel corso delle attivita' esplorative, ovvero i dati relativi a tutte le eventuali analisi e prove eseguite su di essi.
2. I campioni devono recare le indicazioni atte a precisare il periodo, l'ubicazione ed il metodo di prelievo.
3. Il permissionario e' tenuto a fornire parti statisticamente rappresentative di tali campioni o i dati delle analisi e delle prove su di essi eseguite, al M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere, qualora lo richieda.
Regolamento - art. 47
Art. 47.
1. Il permissionario trasmette entro il 31 marzo di ogni anno al M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere, al Ministero degli affari esteri, al Ministero della marina mercantile ed al Ministero dell'ambiente un dettagliato rapporto sullo stato di avanzamento delle attivita' di esplorazione condotte in relazione al permesso e sui risultati ottenuti.
2. Tale rapporto deve contenere, in particolare:
le informazioni e i dati di cui all'art. 44;
le informazioni e i dati relativi alle condizioni ambientali di cui agli articoli 39 e 40, nonche' una valutazione dell'impatto delle attivita' svolte nei confronti dell'ambiente;
l'indicazione delle spese di esplorazione sostenute nel corso dell'anno per le varie attivita';
una dichiarazione sulla proprieta' e sullo stato di immatricolazione di tutte le navi, le imbarcazioni, i galleggianti, le installazioni e gli aeromobili utilizzati nel corso delle attivita'.
Regolamento - art. 48
Art. 48.
1. Le informazioni, i dati e le notizie di carattere tecnico ed economico che il permissionario e' tenuto a fornire all'amministrazione, in relazione alle disposizioni di legge ed al decreto di rilascio del permesso, e che rivestono carattere di riservatezza non possono essere resi pubblici senza il consenso scritto degli interessati prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione del relativo permesso o della restituzione dell'area alla quale si riferiscono.
2. L'amministrazione ha, peraltro, facolta', in ogni caso, di utilizzare tutti gli elementi comunque in suo possesso per la pubblicazione di risultati di carattere generale derivanti dall'elaborazione collettiva degli elementi medesimi o per l'effettuazione di studi e di ricerche di carattere ambientale, nonche' ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
Regolamento - art. 49
Art. 49.
1. Il permissionario e' tenuto a denunciare al M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere ed al Ministero della marina mercantile ogni infortunio verificatosi nello svolgimento delle operazioni in programma e qualunque altro fatto che abbia causato ad una o piu' persone la morte o lesioni guaribili in un tempo superiore a trenta giorni, trasmettendo l'estratto del giornale di bordo che si riferisce al fatto occorso.
2. Ogni altro infortunio che abbia causato lesioni guaribili oltre i tre giorni deve essere annotato nel registro di bordo.
3. Il permissionario e' tenuto a denunciare immediatamente alle amministrazioni di cui al primo comma, nonche' al Ministero dell'ambiente ogni incidente o altro evento straordinario che si verifichi nel corso delle operazioni e che arrechi o sia suscettibile di arrecare danno all'ambiente marino o alle altre attivita' indicate al punto a) dell'art. 11.
Regolamento - art. 50
Art. 50.
1. Ai ritrovamenti in mare di beni di interesse archeologico si applicano le norme previste dagli articoli 48 e 49 della legge 1 giugno 1939, n. 1098 , fatti salvi gli obblighi contratti dall'Italia mediante convenzioni internazionali.
Regolamento - art. 51
Art. 51.
1. Il permissionario e' tenuto ad agevolare le visite di sorveglianza e controllo e ad assumere a proprio carico tutte le spese necessarie per l'esercizio della vigilanza e del controllo delle attivita' svolte in virtu' di un permesso di esplorazione.
2. In particolare il permissionario deve garantire, senza immotivati ritardi, il trasporto dei funzionari addetti alla vigilanza ed al controllo e delle eventuali attrezzature di prova, dalla terraferma alle navi, alle imbarcazioni ed alle installazioni in mare utilizzate dal permissionario stesso, e da queste in terraferma.
3. Il permissionario deve, inoltre, garantire che i predetti funzionari siano convenientemente ospitati a bordo per tutto il tempo necessario a svolgere il proprio compito.
4. In caso di improvviso o temuto pericolo il permissionario deve garantire che venga debitamente considerata ogni ragionevole istruzione data dal funzionario che esercita funzioni di vigilanza e di controllo.
Regolamento - art. 52
Art. 52.
1. La vigilanza ed il controllo sull'applicazione della legge, del presente decreto, delle disposizioni del decreto di conferimento del permesso e di tutte le eventuali prescrizioni impartite al permissionario dall'amministrazione, sono esercitate ai sensi dell'art. 14 della legge.
2. I funzionari incaricati della vigilanza e del controllo possono a pieno titolo ed in qualsiasi ragionevole circostanza di tempo:
a) effettuare visite di controllo ai mezzi, agli impianti ed alle attrezzature impiegati nelle attivita' di esplorazione consentite in base al permesso;
b) salire a bordo ed accedere a qualsiasi parte delle navi, delle imbarcazioni e delle installazioni utilizzate dal permissionario per l'esplorazione e per il controllo ambientale, ovunque esse si trovino;
c) effettuare, o richiedere che vengano effettuate, prove e collaudi su tutte le attrezzature utilizzate o su parti di esse e, ove necessario, in circostanze particolari smantellare, collaudare a distruzione o prendere possesso di qualunque parte delle attrezzature considerate pericolose;
d) prendere possesso di parti statisticamente rappresentative dei campioni dei minerali e dei materiali dei fondi marini e dei dati delle analisi e delle prove su di essi eseguite;
e) richiedere venga loro consentito l'uso di attrezzature e di mezzi di cui lo stesso permissionario ha disponibilita', occorrenti per effettuare tutti i controlli e le ispezioni ritenuti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni;
f) ispezionare, controllare ed avere copia di qualunque giornale di bordo o altro documento e di tutti i dati e le informazioni di cui agli articoli 39, 40, 44, 45 e 46.
Regolamento - art. 53
Art. 53.
1. I funzionari incaricati della vigilanza e del controllo che accertino violazioni alle disposizioni di legge, del presente decreto, del decreto di rilascio del permesso o di eventuali prescrizioni imposte al permissionario dall'amministrazione, provvedono a redigerne verbale.
2. Il verbale descrive i fatti e le relative circostanze, indica le disposizioni violate e riporta le dichiarazioni degli interessati e le informazioni raccolte. Deve inoltre elencare tutto cio' che sia stato eventualmente sequestrato.
3. Il verbale e' compilato in doppio esemplare e sottoscritto dal funzionario che lo ha redatto e dalle persone intervenute all'atto.
In caso di rifiuto a sottoscrivere se ne fa menzione.
4. Il verbale viene altresi' redatto in occasione di eventuali accertamenti relativi alla constatazione di infortuni o di incidenti ed eventi straordinari di cui all'art. 49.
Regolamento - art. 54
Art. 54.
1. Per i reati previsti dagli articoli 19 e 20 della legge, le amministrazioni che esercitano la vigilanza e il controllo, ciascuna per la parte di propria competenza, trasmettono rapporto al procuratore della Repubblica o al pretore del luogo in cui ha sede l'ufficio, centrale o periferico, che ha redatto il rapporto.
Regolamento - art. 55
Art. 55.
1. Se il permissionario non adempie agli obblighi derivanti dalla legge, dal presente decreto e dal permesso, ovvero non ottempera alle prescrizioni impartitegli, le amministrazioni vigilanti diffidano gli inadempienti ad uniformarsi alle disposizioni violate, fissando all'uopo un termine per l'adempimento.
2. L'atto di diffida deve contenere l'indicazione delle norme cui si riferisce l'inosservanza.
3. Decorso il termine indicato nell'atto di diffida l'amministrazione competente puo' ordinare una visita di controllo e, quando sia stato accertato l'adempimento alla diffida, ne dispone l'annotazione nello stesso atto di diffida. In caso contrario l'amministrazione comunica al permissionario i risultati del controllo, assegnandogli un termine per la presentazione di controdeduzioni.
Regolamento - art. 56
Art. 56.
((1. Scaduto il termine previsto dal comma 3 dell'art. 55,)) l'amministrazione, sentito, ove opportuno, il comitato tecnico consultivo dei fondi marini, puo' sospendere o imporre modifiche allo svolgimento di una qualsiasi attivita' condotta dal permissionario in base al permesso, per determinati periodi di tempo o fino a quando il permissionario non abbia ottemperato a specifiche prescrizioni o provveduto a sanare eventuali inadempienze.
2. La sospensione o l'imposizione di modifiche delle attivita' viene comunicata, in forma scritta, dal M.I.C.A. al permissionario.
La comunicazione indica i motivi, la natura, la decorrenza e la durata della misura adottata.
3. Ove il permissionario provveda a sanare le inadempienze che hanno determinato la sospensione o la modifica dei lavori, il provvedimento puo' essere revocato.
4. L'amministrazione, dopo aver eseguito i necessari controlli, da' comunicazione al permissionario delle proprie determinazioni.
5. La diffida, nonche' la sospensione o la modifica dei lavori non precludono l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 19 della legge, o l'inizio delle procedure di decadenza di cui all'art. 57.
6. Qualora ricorrano ragioni di urgenza, al fine di prevenire o impedire effetti particolarmente dannosi per l'ambiente marino o di preservare la sicurezza della vita umana e della proprieta' in mare, i provvedimenti di cui al comma 1 possono essere adottati con efficacia immediata in deroga alla procedura prevista dall'art. 55.
Regolamento - art. 57
Art. 57.
1. Senza pregiudizio delle sanzioni previste dall'art. 19 della legge l'amministrazione puo' dichiarare decaduto il titolare di un permesso di esplorazione nei casi previsti dall'art. 11 della stessa legge o quando egli non adempia agli obblighi derivanti dal presente decreto.
2. I motivi di decadenza vengono preventivamente contestati al permissionario con comunicazione scritta del M.I.C.A., che assegna anche un adeguato e congruo termine per le controdeduzioni del permissionario stesso.
3. Prima di emanare il decreto di decadenza di un permesso di esplorazione viene comunque acquisito il parere del comitato tecnico consultivo dei fondi marini.
Regolamento - art. 58
Art. 58.
1. La richiesta di modifica o di revoca di un permesso da parte del Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge, viene comunicata al permissionario dal M.I.C.A.
2. La comunicazione, in forma scritta, include l'indicazione delle motivazioni in base alle quali l'amministrazione ha intenzione di modificare o revocare il permesso e, nel caso in cui la motivazione sia in relazione ad inadempienze del permissionario, la comunicazione contiene anche l'indicazione dei termini imposti dall'amministrazione al permissionario per sanare tali inadempienze.
3. Con la comunicazione viene anche assegnato al permissionario il termine per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
4. Prima di procedere all'emanazione del decreto di modifica o di revoca del permesso, ai sensi dell'ultimo comma dell'at. 10 della legge, viene comunque acquisito il parere del comitato tecnico consultivo dei fondi marini.
Regolamento - art. 59
Art. 59.
1. Il registro di cui all'art. 18 della legge e' istituito presso il M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere, con la denominazione di "Registro ufficiale dei fondi marini".
2. Con decreto del Ministro del commercio, dell'industria e dell'artigianato vengono nominati un direttore amministrativo responsabile ed un segretario tecnico del registro.
3. Il registro e' costituito da separati atti di registrazione firmati dal direttore generale delle miniere del M.I.C.A. e dal direttore amministrativo responsabile.
4. Ciascun atto di registrazione, regolarmente datato e protocollato, e' contraddistinto anche da un numero d'ordine progressivo di registrazione.
5. Il registro e' suddiviso in due parti: la prima relativa agli atti di cui al punto a) e la seconda relativa agli atti di cui al punto b) e c) dell'art. 18 della legge.
6. Nella prima parte del registro vengono annotate anche le domande di cui al capo II del presente decreto e i provvedimenti adottati dall'amministrazione in relazione alle domande di cui al capo I ed al capo II del presente decreto.
7. Il Ministero degli affari esteri comunica al M.I.C.A. Direzione generale delle miniere, le informazioni di cui al punto c) dell'art. 18 della legge, soggette a registrazione in base agli accordi internazionali esistenti con gli Stati che assicurano la reciprocita'.
8. Nella seconda parte del registro vengono anche annotate su specifica richiesta degli interessati, i permessi ed i provvedimenti di proroga, modifica, cessione, rinunzia, revoca e decadenza di permessi rilasciati a nazionali italiani di cui all'art. 6 della legge, da Stati che assicurano la reciprocita', qualora la registrazione non sia gia' avvenuta in virtu' del comma 7.
Regolamento - art. 60
Art. 60.
1. Ciascuno atto di registrazione contiene l'oggetto della registrazione stessa e tutte le indicazioni, purche' di carattere non riservato, ritenute necessarie per le esigenze di applicazione della legge e del presente decreto, per il rispetto degli obblighi internazionali assunti dall'Italia, con particolare riferimento a quello nei confronti degli Stati che assicurano la reciprocita', nonche' per le esigenze di informazione dei nazionali italiani interessati.
2. La consultazione del registro da parte degli interessati e' effettuata con le modalita' che saranno rese note dal direttore generale delle miniere del M.I.C.A.
3. Copie dei singoli atti di registrazione, autenticate dal direttore amministrativo responsabile o dal segretario tecnico del registro, possono essere affidati agli interessati per il periodo di tempo necessario alla eventuale riproduzione.
4. Copia autentica di ciascun atto di registrazione e' trasmessa alle amministrazioni dello Stato interessate.
5. Sulla base degli atti di registrazione relativi alla prima parte del registro, il Ministero degli affari esteri provvede, ove necessario, a fornire le pertinenti informazioni agli Stati che assicurano la reciprocita', nell'osservanza degli obblighi internazionali assunti in proposito dall'Italia.
Regolamento - art. 61
Art. 61.
1. I nazionali italiani di cui agli articoli 5, comma 1, e 6 della legge sono tenuti a presentare al M.I.C.A. - Direzione generale delle miniere, istanza in carta legale intesa ad ottenere la registrazione delle eventuali domande di permesso di esplorazione o di coltivazione presentate a Stati che assicurano la reciprocita', come previsto al punto b) dell'art. 18 della legge.
2. L'istanza deve contenere una descrizione sintetica degli elementi fondamentali relativi al permesso richiesto e deve essere corredata dalla documentazione presentata allo Stato sotto la cui giurisdizione il permesso e' stato richiesto.
3. L'istanza, completa degli allegati, e' presentata al M.I.C.A. in triplice copia.
4. Copia dell'istanza deve inoltre essere trasmessa dall'interessato al Ministero degli affari esteri, al Ministero della marina mercantile ed al Ministero dell'ambiente.
5. Per quanto concerne il trattamento riservato delle informazioni trasmesse si applica l'art. 12.
Visto, il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI