058U1058
058U1058
Modificazione al regolamento per i ragionieri geometri del Genio militare, approvato con regio decreto 6 ottobre 1911, n. 1326. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1958 n. 1058)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il regolamento per i ragionieri geometri del Genio militare, approvato con regio decreto 6 ottobre 1911, n. 1326 ; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con regio decreto 23 febbraio 1928, n. 327 , e successive modificazioni; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
La, lettera f) del quarto comma dell'art. 1 del regolamento per i ragionieri geometri del Genio militare, approvato con regio decreto 6 ottobre 1911, n. 1326 , e' sostituita dalla seguente:
"f) avere il diploma di geometra o di perito agrimensore".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 ottobre 1958 GRONCHI FANFANI - SEGNI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 dicembre 1958 Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 57. - RELLEVA