Monitoring Gesetzessammlung

094G0289

IT - Regolamenti Governativi

094G0289

Regolamento per l'esecuzione degli atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (MOB-87), adottati a Ginevra nel 1987, e degli atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (CAMR-92), adottati a Malaga-Torremolinas nel 1992. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1994 n. 372)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 29/06/1994 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740 ; Visto l' art. 17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 14 settembre 1993; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e delle poste e delle telecomunicazioni; EMANA il seguente regolamento:

Art. 1

1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (MOD 87), adottati a Ginevra nel 1987, nonche' agli atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (CAMR 92), adottati a Malaga-Torremolinos nel 1992.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 aprile 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREATTA, Ministro degli affari esteri COSTA, Ministro dei trasporti e della navigazione PAGANI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1994 Atti di Governo, registro n. 91, foglio n. 18

Allegato

Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato

ALLEGATO
TRADUZIONE NON UFFICIALE
Unione Internazionale delle Telecomunicazioni
ATTI FINALI
DELLA CONFERENZA AMMINISTRATIVA MONDIALE DELLE
RADIOCOMUNICAZIONI
PER I SERVIZI MOBILI (MOB-87)
GINEVRA, 1987
OSSERVAZIONI
I seguenti simboli sono stati utilizzati per indicare il tipo di
revisione di ciascuna disposizione:
ADD = aggiunta di una nuovi disposizione
MOD = modifica di una disposizione esistente
(MOD)= modifica, a carattere redazionale, di una disposizione
esistente
NOC = disposizione immutata
SUP = soppressione di una disposizione esistente
ATTI FINALI della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili(Mob-87)- Ginevra, 1987
PREAMBOLO
In considerazione della Risoluzione N. 202 adottata dalla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni, Ginevra, 1979 (CAMR-79), la Conferenza dei Plenipotenziari dell'Unione internazionale delle Telecomunicazioni (Nairobi, 1982) nella sua Risoluzione N. 1, ha deciso di convocare una Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili a Ginevra, 1987, per una durata di 6 settimane a decorrere dalla meta' di agosto 1987.
In base a tale decisione il consiglio d'amministrazione dell'Unione nella sua 40 sessione nel 1985, ha esaminato la Risoluzione N. 202 della CAMR-79 ed ha adottato le disposizioni necessarie per la convocazione di detta Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili.
Nell'istituire l'ordine del giorno della conferenza, il Consiglio d'Amministrazione ha tenuto pienamente conto delle Risoluzioni Nn.321 e 204 della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili del 1983 nonche' di altre Risoluzioni e Raccomandazioni pertinenti adottate dalle Conferenze amministrative regionali per la pianificazione del servizio di radionavigazione marittima(radiofari) nella zona europea marittima (EMA) e per la pianificazione del servizio mobile marittimo e di radionavigazione aeronatica ad onde ettometriche (regione 1) (NN-RI) (Ginevra, 1985). Nella sua Risoluzione N. 933, il Consiglio di amministrazione ha deciso che la durata della Conferenza sarebbe stata di 6 settimane. Nella sua 41a sessione del 1986, dopo aver esaminato i risultati di precedenti consultazioni, il Consiglio di amministrazione ha modificato la Risoluzione N. 933 ed ha deciso di convocare la Conferenza a Ginevra per una durata di 5 settimane a decorrere da lunedi' 14 settembre 1987.
Riunitasi di conseguenza alla data stabilita, la conferenza Amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili, ha esaminato ed adottato una revizione parziale del Regolamento delle radiocomunicazioni in conformita' al suo ordine del giorno. I dettagli di tale revisione parziale e delle misure corrispondenti, adottate dalla Conferenza sono indicati nell'annesso allegato.
In conformita' con il suo ordine del giorno, la Conferenza ha inoltre esaminato le Risoluzioni e Raccomandazioni esistenti ed ha adottato varie nuove Risoluzione e Raccomandazioni relative ai servizi mobili.
La parziale revisione del Regolamento delle radiocomunicazioni adottata dalla Conferenza sara' parte integrante del Regolamento delle radiocomunicazioni ed entrera' in vigore il 3 ottobre 1989 alle ore 0001 ora UTC salvo per quanto concerne gli elementi della revisione parziale per i quali un'altra data di entrata in vigore e' espressamente stabilita.
Nel firmare la parziale revisione del Regolamento delle radiocomunicazioni contenute nei presenti Atti finali, i delegati dichiarano che, qualora un Membro dell'Unione formuli riserve riguardo all'attuazione di una o piu' disposizioni del Regolamento delle Radiocomunicazioni modificato, nessun altro Membro sara' tenuto ad osservare tale o tali disposizioni nelle sue relazioni con il Membro che ha formulato tali riserve.
I Membri dell'Unione devono informare il Segretario Generale della loro approvazione della revisione parziale del Regolamento delle radiocomunicazioni da parte della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987). il Segretario generale notifica tali approvazioni mano a mano che le ricerche, ai Membri.
In fede di che, i delegati dei Membri dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni sopra menzionate, hanno firmato a nome delle rispettive autorita' competenti da cui dipendono, un esemplare dei presenti Atti finali in lingua araba, cinese, francese inglese, spagnola e russa. Questo esemplare rimarra' negli archivi dell'Unione. Il Segretario generale fara' pervenire una copia certificata conforme a ciascuno dei Membri dell'unione internazionale delle telecomunicazioni.
Fatto a Ginevra, il 17 ottobre 1987
ANNESSO
REVISIONE PARZIALE DEL REGOLAMENTO DELLE RADIOCOMUNICAZIONI E
DELLE APPENDICI A DETTO REGOLAMENTO
ARTICOLO 1
Termini o definizioni
NOC
Sezione III. Servisi radioelettrici
NOC
ADD 34A 3.15A
Mob-87
Servizio mobile aeronautico (OR)2: Servizio mobile
aeronautico, riservato alle comunicazioni relative alla
sicurezza ed alla regolarita' dei voli, principalmente
lungo le rotte nazionali o internazionali dell'aviazione
civile.
ADD 34B 3.15B
Mob-87
Servizio mobile aeronautico (OR)2: Servizio mobile
aeronautico, destinate ad assicurare le comunicazioni,
comprese quelle relative al coordinamento dei voli,
principalmente al di fuori delle rotte nazionali o
internazionali dell'aviazione civile.
ADD 35A 3.16A
Mob-87
Servizio mobile aeronautico (R) (1) via satellite:
Servizio mobile aeronautico via satellite riservato alle
comunicazioni relative alla sicurezza ed alla
regolarita' dei voli, principalmente lungo le rotte
nazionali o internazionali dell'aviazione civile.
ADD 35B 3.16B
Mob-87
Servizio mobile aeronautico (OR)2 via satellite:
Servizio mobile aeronautico via satellite, destinato ad
assicurare le comunicazioni, comprese quelle relative al
coordinamento dei voli, principalmente al di fuori delle
rotte nazionali o internazionali dell'aviazione civile.
-------------
1 (R): lungo le rotte
2 (OR): fuori dalle rotte
MOD 39
Mob-87
3.20 Servizio di radioavvistamento via satellite:
Servizio di radiocomunicazioni ai fini di
radioavvistamento che implica l'utilizzazione di una o
piu' stazioni spaziali.
Questo servizio puo' altresi' includere i collegamenti
di connessione necessari per il suo funzionamento.
NOC Sezione XV. Stazioni e sistemi radioelettrici
ADD 67A
Mob-87 4.10A
Stazione di terraferma terrestre: Stazione di
terraferma del servizio fisso via satellite o in
determinati casi del servizio mobile via satellite,
situata in un determinato punto del suolo o all'interno
di una zona determinata al suolo e destinata a garantire
il collegamento di connessione del servizio mobile via
satellite.
ADD 68A
Mob-87
4.11A
Stazione di terraferma di base: Stazione di
terraferma e del servizio fisso via satellite o in
determinati casi, del servizio mobile terrestre via
satellite, situato in un determinato punto del suolo o
all'interno di una zona determinata del suolo e
destinata a provvedere il collegamento di connessione
del servizio mobile terrestre via satellite.
ADD 69A
Mob-87
4.12 A Stazione di terraferma mobile terrestre:
Stazione di terraferma mobile del servizio mobile
terrestre via satellite suscettibile di spostarsi in
superficie, all'interno dei limiti geografici di un
paese o di un Continente.
ARTICOLO 8
Assegnazione delle bande di frequenza
MOD 405 -
Mob-87
Par.5 La "Zona europea marittima" e' delimitata: a Nord
da una linea che segue il parallelo 72 Nord, dalla sua
intersezione con il meridiano 55,Est di Greenwich fino
alla sua intersezione con il meridiano 5 Ovest, segue
questo meridiano 5 ovest fino alla sua intersezione con
il parallelo 67 Nord ed infine segue questo parallelo 67
Nord fino alla sua intersezione con il meridiano 32
Ovest; ad Ovest, da una linea che segue il meridiano 32
Ovest fino alla sua intersezione con il parallelo 30
Nord; a Sud, da una linea che segue il parallelo 30 Nord
fino alla sua intersezione con il meridiano 43 Est; ad
Est, da una linea che segue il meridiano 43 Est fino
alla sua intersezione con il parallelo 60 Nord, segue
questo parallelo 60 Nord fino alla sua intersezione con
il meridiano 55 Est ed infine segue detto meridiano 55
Est fino alla sua intersezione con il parallelo 72 Nord.
MOD 448
Mob-87
L'utilizzazione delle bande 14 - 19,95 kHz, 20,05 - 70
kHz e 70-90 kHz (72-84 kHz e 86 - 90 kHz in Regione 1)
da parte del servizio mobile marittimo e' limitato alle
stazioni costiere radiotelegrafiche (AIA e F1B
unicamente). A titolo eccezionale, e' autorizzata
l'utilizzazione di trasmissioni della classe J2B o J7B,
a condizione che la larghezza di banda necessaria non
superi quella che corrisponde normalmente alle
trasmissioni delle classi A1A o F1B nelle bande
considerate.
MOD 451
Mob-87
Nelle bande 70-90 kHz (70 - 86 kHz nella Regione 1) e
110 - 130 kHz (112- 130 kHz nella Regione 1), i sistemi
di radionavigazione mediante impulsi possono essere
utilizzati a condizione che non causino interferenze
pregiudizievoli agli altri servizi cui queste bande sono
attribuite.
Art.8
kHz
90 - 110
Assegnazione ai servizi
Regione 1 Regione 2 Regione 3
----------------------------------------------------------------
90 - 110 Radionavigazione 453
Fisso
MOD 453A 454
----------------------------------------------------------------
ADD 453A
Mob-87
Nella banda 90 - 110 kHz, il Regno Unito puo' continuare
ad utilizzare a titolo secondario le sue stazioni
costiere radiotelegrafiche in funzione il 14 settembre
1987.
kHz
130 -285
Assegnazione ai servizi
Regione 1 Regione 2 Regione 3
---------------------------------------------------------
130-148,5 130 - 160 130 - 160
MOBILE MARITTIMO FISSO FISSO
/FISSO/ MOBILE MARITTIMO RADIONAVIGAZIONE
MOD 45 457 454 454
148, 5-255 160 -190 160 - 190
Radiodiffusione Fisso Fisso
459 Radionavigazione
aeronautica
---------------------------------------------------------
190- 200
RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA
MOD 460 461 462
---------------------------------------------------------
MOD 255 - 283,5 200 - 275 200 - 285
Radiodiffusione Radionavigazione Radionavigazione
AREONAUTICA AERONAUTICA
/Radionavigazione Mobile aeronautica Mobile aeronautica
AERONAUTICA 5 950 - 6200
--------------------
MOD 463 275 - 285
RADIONAVIGAZIONE
AERONAUTICA
Mobile aeronautica
MOD 462 464 464A Radionavigazione
marittima (radiofari)
---------------------------------------------------------------
* SUP 458
Mob-87
ADD 464
Nella regione 1, il cambiamento di limite della banda
da 285 kHz a 283,5 kHz avra' luogo il 1 febbraio 1990
(Vedere Risoluzione 500).
--------------
* Nota del Segretariato Generale: Questa nota e' stata
rinumerata con il n. 464A, affinche' conservi un adeguato
ordine cronologico.
Art.8
kHz
283,5- 405
Assegnazione ai servizi
--------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
--------------------------------------------------------
283,5 - 315
RADIONAVIGAZIONE 285 - 315
MARITTIMA RADIONAVIGAZIONE MARITTIMA
(RADIOFARI) 466 (RADIOFARI) 466
RADIONAVIGAZIONE RADIONAVIGAZIONE
AERONAUTICA AERONAUTICA/
MOD 464A 465 466A
--------------------------------------------------------
315 - 325 315 - 325 315 - 325
RADIONAVIGAZIONE RADIONAVIGAZIONE RADIONAVIGAZIONE
AERONAUTICA MARITTIMA AERONAUTICA
(radiofari) 466
Radionavigazione Radionavigazione RADIONAVIGAZIONE
marittima (radiofari) aeronautica MARITTIMA
465 467 (radiofari) 466
--------------------------------------------------------
325- 405 325 - 335 325 - 405
RADIONAVIGAZIONE RADIONAVIGAZIONE RADIONAVIGAZIONE
AERONAUTICA AERONAUTICA AERONAUTICA
Mobile aeronautica Mobile aeronautica
Radionavigazione marittima
(radiofari)
--------------------------------------------------------
335 - 405
RADIONAVIGAZIONE
AERONAUTICA
Mobile aeronautica
465
--------------------------------------------------------
ADD 466 A
Mob-87
Assegnazione addizionale: nella Regione 1, la banda di
frequenze 285,3 - 285,7 kHz e' inoltre consentita al
servizio di radionavigazione marittima (diverso dai
radiofari).
MOD kHz
415 - 1 606,5
Assegnazione ai servizi
--------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
--------------------------------------------------------
415 - 435 415 - 495
RADIONAVIGAZIONE MOBILE MARITTIMO 470
AERONAUTICA Radionavigazione AERONAUtICA 470A
MOD /MOBILE
MARITTIMO/470
465
--------------------------------------------------------
435 - 495
MOBILE MARITTIMO 470
Radionavigazione
aeronautica
MOD 465 471 472A 469 469A 471 472A
--------------------------------------------------------
495 - 505 MOBILE (SOCCORSO E CHIAMATA)
472
--------------------------------------------------------
505 - 526, 5 505 - 510 505 - 526,5
MOBILE MOBILE MOBILE
MARITTIMO 470 MARITTIMO 470 MARITTIMO 470 474
MOD /RADIONAVIGAZIONE 471 /RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA/ ---------------- AERONAUTICA
510 - 525 Mobile aeronautico
MOBILE 474 Mobile terrestre
RADIONAVIGAZIONE
465 471 474 475 AERONAUTICA 471
476 ------------------- -------------------
-------------- | 525 - 535 526,5 - 535
525,5 - 1 606,5 | RADIODIFFUSIONE 477 RADIODIFFUSIONE
RADIODIFFUSIONE | RADIONAVIGAZIONE Mobile
| AERONAUTICA 479
|---------------------------------------
| 535 - 1 605 535 - 1 606,5
| RADIODIFFUSIONE RADIODIFFUSIONE
|---------------------------------------
|
|
478 |
--------------------------------------------------------
ADD 469
Mob-87
Diversa categoria di servizio nei seguenti paesi:
Afghanistan, Australia, Cina, Territori francesi
d'Oltremare dalla Regione 3, Giappone, India, Indonesia,
Iran (Repubblica islamica d'Iran)Papuasia- Nuova Guinea,
Pakistan e Sri Lanka, e' consentita l'attribuzione della
banda 415 - 495 5kHz al servizio di radionavigazione
aeronautica. Le amministrazioni di questi Paesi
adotteranno tutti i provvedimenti praticamente attuabili
affinche' le stazioni di radionavigazione aeronautica in
funzione nella banda 435 - 495 kHz non interferiscano
nella ricezione delle stazioni costiere cui sono
destinate le trasmissioni effettuate da stazioni di nave
sulle frequenze riservate a loro uso nel mondo intero
(vedere il numero 4237).
ADD 469A
Mob-87
Diversa categoria di servizio: a Cuba, in Messico e
negli Stati Uniti l'attribuzione della banda 415 - 435
kHz al servizio di radionavigazione aeronautica e' a
titolo primario.
ADD 470 A
Mob-87
Mob-87 Nella Regione 2, l'utilizzazione della banda 435
- 495 kHz da parte del servizio di radionavigazione
aeronautica e' limitata ai radiofari non direzionali che
non utilizzano la trasmissione telefonica.
MOD 471
Mob-87
Le bande 490 - 495 kHz e 505 - 510 kHz sono soggette
alle disposizioni del numero 3018 fino alla data di
entrata in vigore della banda di guardia ridotta in
conformita' con la Risoluzione 210 (Mob-87)
MOD 472
Mob-87
La frequenza 500 kHz e' una frequenza internazionale di
soccorso e di chiamata in radiotelegrafia Morse. Le
condizioni d'impiego di questa frequenza sono stabilite
negli articoli 37, 38, N.38 e 60.
MOD 472A
Mob-87
Nel servizio mobile marittimo, la frequenza 490 kHz
sara' utilizzata esclusivamente a decorrere dalla data
di attuazione integrale del SMDM (vedere la Risoluzione
331 (Mob-87) per la trasmissione, da parte delle
stazioni costiere di avvisi concernenti la navigazione e
la meteorologia e di informazioni urgenti destinate alle
navi, grazia alla telegrafia a stampa diretta su banda
stretta. Le condizioni d'impiego della frequenza 490 kHz
sono prescritte negli articolo N. 38 e 60 nonche' nella
Risoluzione 329 (Mob-87). Si raccomanda alle
amministrazioni che utilizzano la banda 415 - 495 kHz
per il servizio di radionavigazione aeronautica, di fare
in modo che nessuna interferenza pregiudizievole sia
causata alla frequenza 490kHz.
--------------
* Vedere nota del Segretariato generale
SUP 473
Mob-87
MOD 474
Le condizioni di utilizzazione della frequenza 518 kHz
da parte del servizio mobile marittimo sono stabilite
negli articoli 38, N 38 e 60 (Vedere Risoluzione 324
(Mod-87) e l'articolo 14A).
MHz
1 605 1 800
Assegnazione ai servizi
--------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
--------------------------------------------------------
1 605 - 1 625
1 606,5 1 625 ---------------------------------------
RADIODIFFUSIONE 480 1 606,5 1 800
FISSO
MOBILE MOBILE
MOD MARITTIMO 480A RADIOLOCALIZZAZIONE RADIONAVIGAZIONE
/FISSO/
/MOBILE TERRESTRE/
MOD 483 484 480A 481 482
------------------------------------
1 625 - 1 635 1 625 - 1 705
RADIOLOCALIZZAZIONE RADIODIFFUSIONE 480
487 /FISSO/
485 486 /MOBILE/
--------------------- Radiolocalizzazione
480A 481
-----------------------
MOD 1 635 - 1 800 1 705 - 1 800
FISSO
MOD MOBILE MOBILE
MARITTIMO 480A RADIOLOCALIZZAZIONE
/FISSO RADIONAVIGAZIONE
MOBILE TERRESTRE AERONAUTICA
483 484 488
---------------------------------------------------
ADD
480 A
MOB-87
Nella banda 1 605 - 1 705 kHz, qualora sia coinvolta una
stazione di radiodiffusione della Regione 2, la zona di
servizio delle stazioni del servizio mobile marittimo
nella Regione 1 deve essere limitata a quella costituita
dalla propagazione mediante onda di terra.
Art. 8
MHz
1 800 - 2 000
Assegnazione ai servizi
--------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
--------------------------------------------------------
1 800 1 810 1 800 - 1 850 1 800 - 2 000
RADIOLOCALIZZAZIONE RADIOAMATORE RADIOAMATORE
487 FISSO
MOD 485 486 MOBILE salvo
---------------------- mobile aeronautico
1 810 - 1 850
RADIOAMATORE RADIONAVIGAZIONE
RADIOLOCALIZZAZIONE
490 491 492 493
----------------------------------------------------
1 850 2 000 1 850 - 2000
FISSO RADIOAMATORE
MOBILE salvo FISSO
mobile aeronautico MOBILE salvo
mobile aeronautico
RADIOLOCALIZZAZIONE
RADIONAVIGAZIONE
MOD 484 488 495 494 489
----------------------------------------------------
MOD 489
MOB-87
Nella Regione 3, la frequenza di lavoro del sistema
Loran e' sia 1 850 kHz, sia 1 950 kHz; le bande occupate
sono rispettivamente 1 825 - 1 875 kHz e 1 925 - 1 975
kHz. Gli altri servizi cui e' assegnata la banda 1 800 -
2000 possono utilizzare qualunque frequenza di tale
banda a condizione di non causare interferenze
pregiudizievoli al sistema Loran funzionante sulle
frequenze 1 850 kHz o 1 950 kHz.
*(MOD) 497
MOB-87
Nella Regione 2, tranne che in Groenlandia, le stazioni
costiere e le stazioni di navi che utilizzano la
radiotelefonia nella banda 2 065 - 2 107 kHz sono
limitate alle trasmissioni della classe R3E o J3E, la
potenza in cresta no superando 1 kW. Conviene che esse
utilizzino di preferenza le frequenze portanti seguenti:
2 065,0 kHz, 2 079,0 kHz, 2 082,5 kHz,
2 086,0 kHz, 2 093,0 kHz, 2 096,5 kHz, 2 100,0 kHz e 2
103,5 kHz. In Argentina, in Brasile e in Uruguay, si
utilizzano a tal fine le frequenze portanti 2 068,5 kHz
e 2 075,5 kHz, le frequenze comprese nella banda 2 072 -
2 075,5 kHz essendo utilizzate in conformita' con il
numero 4323 BD.
MOD 500
Mob-87
La frequenza portante 2 182 kHz e' una frequenza
internazionale di soccorso e di chiamata in
radiotelefonia. Le condizioni d'impiego della banda 2
173,5 - 2 190,5 kHz sono stabilite negli articoli 37,
38, N 38 e 60.
MOD 500 A
Mod-87
Le frequenze 2 187,5 kHz, 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 8
414,5 kHz, 12 577 kHz e 16 804,5 kHz sono frequenze
internazionali di soccorso per la chiamata selettiva
numerica. Le condizioni per l'utilizzazione di queste
frequenze sono stabilite all'articolo N38.
MOD 500B
Mob-87
Le frequenze 2 174,5 kHz, 4 177,5 kHz, 6 268 kHz, 8 376,
5 kHz, 12 520 kHz e 16 695 kHz sono frequenze
internazionali di soccorso per la telegrafia a stampa
diretta a banda stretta. Le condizioni per
l'utilizzazione di queste frequenze sono fissate
all'articolo N38.
----------------------
* Vedere nota del Segretariato generale
MOD 501
Mob-87
Le frequenze portanti 2 182 kHz, 3 023 kHz, 5 680 kHz e
8 364 kHz, nonche' le frequenze 121,5 MHz, 156,8 MHz e
243 MHz possono inoltre essere utilizzate in conformita'
con le procedure in vigore per i servizi di
radiocomunicazione di Terra, per le operazioni di
ricerca di salvataggio dei veicoli spaziali abitati. Le
condizioni per l'utilizzazione di queste frequenze sono
stabilite negli articoli 38 e N38.
Altrettanto dicasi per le frequenze 10 003 kHz, 14 993
kHz e kHz e 19 993 kHz, ma per ciascuna di esse, le
trasmissioni debbono essere limitate ad un banda di + o
- 3 kHz in entrambe le parti della frequenza.
MOD 505
Mob-87
Le frequenze portanti (frequenze di riferimento) 3 023
kHz e 5 680 kHz possono inoltre essere utilizzate dalle
stazioni del servizio mobile marittimo che partecipano
ad operazioni di ricerca e di salvataggio coordinate,
nelle condizioni previste negli articoli 38 e N 38.
MOD 517
Mob-87
L'utilizzazione della banda 4 000 - 4 063 kHz da parte
del servizio mobile marittimo e' limitata alle stazioni
di nave che funzionano in radiotelefonia (vedere il
numero 4374 e l'appendice 16).
Art.8
MHz
4 000 - 4 650
Assegnazione ai servizi
--------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
--------------------------------------------------------
4 000 - 4 063 FISSO
MOBILE MARITTIMO 517
516
--------------------------------------------------------
MOD 4 063 4 438 MOBILE MARITTIMO 500A 500 B 520 520A 520 B 518 519
--------------------------------------------------------
4 438 - 4 650 4 438 - 4 650
FISSO FISSO
MOBILE salvo MOBILE salvo
mobile aeronautico (R) mobile aeronautico
--------------------------------------------------------
MOD 520
Mob-87
Le condizioni di utilizzazione delle frequenze portanti
4 125 kHz e 6 215 kHz sono stabilite negli articoli 37,
38, N 38 e 60
MOD 520A
Mob-87
La frequenza 4 209,5 kHz e' utilizzata esclusivamente
per la trasmissione da parte delle stazioni costiere di
avvisi concernenti la meteorologia e la navigazione e di
informazioni urgenti destinate alle navi, mediante
tecniche di stampa diretta a banda stretta (vedere la
Risoluzione 332(Mob-87)
ADD 520B
Mob-87
Le frequenze 4 210 kHz, 6 314 kHz, 8 416,5 kHz, 12 579
kHz, 16 806,5 kHz, 19 680,5 kHz, 5 kHz, 22 376 kHz e 26
100,5 kHz sono le frequenze internazionali per la
diffusione delle informazioni relative alla sicurezza
marittima (Vedere Risoluzione 333(Mob-87) e l'appendice
31)
Art.8
MHz
5 480 - 6 765
Assegnazione ai servizi
--------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
--------------------------------------------------------
5 480 - 5 680 MOBILE AERONAUTICO (R)
501 505
--------------------------------------------------------
5 680 - 5 730 MOBILE AERONAUTICO(OR)
501 505
--------------------------------------------------------
5 730 - 5 950 5 730 - 5 950 5 730 - 5 950
FISSO FISSO FISSO
MOBILE TERRESTRE MOBILE salvo mobile Mobile salvo mobile
aeronautico (R) aeronautico (R)
--------------------------------------------------------
5 950 - 6 200 RADIODIFFUSIONE
--------------------------------------------------------
MOD 6 200 - 6 525 MOBILE MARITTIMO 500A 500B 520 520B
522
6 525 - 6 685 MOBILE AERONAUTICO (R)
--------------------------------------------------------
6 685 - 6 765 MOBILE AERONAUTICO (OR)
--------------------------------------------------------
MHz
7 300 - 9 995
Assegnazione ai servizi
--------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
--------------------------------------------------------
7 380 - 8 100 FISSO
Mobile terrestre
529
--------------------------------------------------
8 100 - 8 195 FISSO
MOBILE MARITTIMO
--------------------------------------------------
MOD 8 195 - 8 815 MOBILE MARITTIMO 500A 500 B 520B 529 A
501
--------------------------------------------------
8 815 - 8 965 MOBILE AERONAUTICO (R)
8 965 - 9 040 MOBILE AERONAUTICO (OR)
9 040 - 9 500 FISSO
9 500 - 9 900 RADIODIFFUSIONE
530 531
9 900 - 9 995 FISSO
--------------------------------------------------
MOD 529A
Mob-87
Le condizioni per l'utilizzazione delle frequenze
portanti 8 291 kHz, 12 290 kHz e 16 420 kHz sono
stabilite negli articoli 38, N. 38 e 60.
Art.8
MHz
9 995 - 13 200
Assegnazione ai servizi
--------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
--------------------------------------------------------
9 995 - 10 003 FREQUENZE CAMPIONE E SEGNALI ORARI
(10 000 KHz)
501
--------------------------------------------------------
10 003 - 10 005 FREQUENZE CAMPIONE E SEGNALI ORARI
Ricerca spaziale
501
--------------------------------------------------------
10 005 - 10 100 Mobile aeronautico (R)
501
--------------------------------------------------------
10 100 - 10 150 FISSO
Radioamatore 510
--------------------------------------------------------
10 150 - 11 175 FISSO
MOBILE salvo mobile aeronautico (R)
--------------------------------------------------------
11 175 - 11 275 MOBILE AERONAUTICO(OR)
11 275 - 11 400 Mobile aeronautico (R)
11 400 - 11 650 FISSO
11 650 - 12 050 RADIODIFFUSIONE
530 531
--------------------------------------------------------
12 050 - 12 230 FISSA
--------------------------------------------------------
MOD 12 230 - 13 200 MOBILE MARITTIMO 500A 500B 520B 529A
532
--------------------------------------------------------
Art.8
MHz
14 990 - 18 030
Assegnazione ai servizi
--------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
--------------------------------------------------------
14 990 - 15 005 FREQUENZE CAMPIONE E SEGNALI ORARI
(15 000 kHz)
501
----------------------------------------------------
15 005 - 10 010 FREQUENZE CAMPIONE E SEGNALI ORARI
Ricerca spaziale
----------------------------------------------------
15 010 - 15 100 MOBILE AERONAUTICO (OR)
----------------------------------------------------
15 100 - 15 600 RADIODIFFUSIONE
531
----------------------------------------------------
15 600 - 16 360 FISSO
536
----------------------------------------------------
MOD 16 360 - 17 410 MOBILE MARITTIMO 500A 500B 520B
529A 532
----------------------------------------------------
17 410- 17 550 FISSO
----------------------------------------------------
17 550 - 17 900 RADIODIFFUSIONE
531
----------------------------------------------------
17 900 - 17 970 MOBILE AERONAUTICO (R)
----------------------------------------------------
17 970 - 18 030 MOBILE aeronautico (OR)
----------------------------------------------------
MHz
18 030 - 19 990
Assegnazione ai servizi
--------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
--------------------------------------------------------
18 030 - 18 052 FISSO
-------------------------------------------------
18 052 - 18 068 FISSO
Ricerca spaziale
-------------------------------------------------
18 068 - 18 168 RADIOAMATORE 510
RADIOAMATORE VIA SATELLITE
537 538
-------------------------------------------------
18 168 - 18 780 FISSO
MOD MOBILE salvo mobile
aeronautico
--------------------------------------------------------
18 780 - 18 900 MOBILE MARITTIMO
532
-------------------------------------------------
18 900 - 19 680 FISSO
--------------------------------------------------------
MOD 19 680 - 19 800 MOBILE MARITTIMO 520B
532
19 800 - 19 990 FISSO
--------------------------------------------------------
Art. 8
MHz
19 990 - 23 350
Assegnazione ai servizi
--------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
--------------------------------------------------------
19 990 - 19 995 FREQUENZE CAMPIONE E SEGNALI ORARI
Ricerca spaziale
501
--------------------------------------------------------
19 995 - 20 010 FREQUENZE CAMPIONE E SEGNALI ORARI
(20 000 KHz)
501
--------------------------------------------------------
20 010 - 21 000 FISSO
Mobile
--------------------------------------------------------
21 000 - 21 450 RADIOAMATORE 510
RADIOAMATORE VIA SATELLITE
--------------------------------------------------------
21 450 - 21 850 RADIODIFFUSIONE
531
--------------------------------------------------------
21 850 - 21 870 FISSO
539
--------------------------------------------------------
21 870- 21 924 FISSO AERONAUTICO
--------------------------------------------------------
21 924 - 22 000 MOBILE AERONAUTICO (R)
--------------------------------------------------------
MOD 22 000 - 22 855 MOBILE MARITTIMO 520B
532 540
--------------------------------------------------------
22 855 - 23 000 FISSO
540
--------------------------------------------------------
23 000 - 23 200 FISSO
MOBILE SALVO MOBILE AERONAUTICO (R)
540
--------------------------------------------------------
23 200 - 23 350 FISSO AERONAUTICO
MOBILE AERONAUTICO (OR)
--------------------------------------------------------
Art. 8
MHz
25 070 - 27 500
Assegnazione ai servizi
--------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
--------------------------------------------------------
25 070 - 25 210 MOBILE MARITTIMO
544
--------------------------------------------------------
25 210 - 25 550 FISSO
MOBILE salvo mobile aeronautico
--------------------------------------------------------
25 550 - 25 670 RADIOASTRONOMIA
545
--------------------------------------------------------
25 670 - 26 100 RADIODIFFUSIONE
--------------------------------------------------------
MOD 26 100 - 26 175 MOBILE MARITTIMO 520B
544
--------------------------------------------------------
26 175 - 27 500 FISSO
MOBILE salvo mobile aeronautico
546
--------------------------------------------------------
MOD 554
Mob-87
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi: Albania,
Austria, Belgio, Bulgaria, Costa d'Avorio, Danimarca,
Finlandia, Francia, Gabon, Repubblica Federale di
Germania, Giordania, Grecia, Irlanda, Israele, Italia,
Iugoslavia, Libano, Libia, Liechtenstein, Lussemburgo,
Madagascar, Mali, Malta, Marocco, Mauritania, Monaco,
Nigeria, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica
democratica tedesca, Regno Unito, Senegal, Svezia,
Svizzera, Swaziland, Siria, Spagna, Togo, Tunisia, e
Turchia, la banda 47 - 68 MHz e, in Romania, la banda 47
- 58 MHz sono inoltre attribuite al servizio mobile
terrestre. Tuttavia, le stazioni del servizio mobile
terrestre dei paesi menzionati per ciascuna banda
indicata nella presente Nota non debbono causare
interferenze pregiudizievoli alle stazioni di
radiodiffusione esistenti o progettate di paesi diversi
da quelli menzionati per questa stessa banda, ne'
chiedere di essere protette nei confronti di queste
ultime.
Art. 8
MHz
68 - 75,2
Assegnazione ai servizi
--------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
--------------------------------------------------------
68 -74,8 68- 72 68 - 74,8
FISSO RADIODIFFUSIONE FISSO
MOBILE salvo mobile Fisso MOBILE
aeronautico Mobile
563
-------------------
72 - 73
FISSO
MOBILE
-------------------
73 - 74,6
----------- RADIOASTRONOMIA
569 570
-------------------
74,6 - 74,8
FISSO
MOBILE
564 565 567
568 571 572 572 566 568 571 572
--------------------------------------------------------
74,8 - 75,2 RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA
MOD 572 572A
--------------------------------------------------------
Art.8
ADD 572A
Mob-87
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi:
Afghanistan, Austria, Belgio, Cipro, Danimarca ,Egitto,
Francia, Repubblica Federale di Germania, Giappone,,
Giordania, Grecia, Israele, Italia, , Libano, Malta,
Marocco, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo,
Regno Unito, Siria, Svezia, Spagna, Svizzera, e Turchia,
la banda 74,8 - 75,2 MHz e' inoltre attribuita al
servizio mobile a titolo secondario, con riserva di un
accordo ottenuto secondo la procedura prevista
all'articolo 14. Al fine di evitare che interferenze
pregiudizievoli siano causate alle stazioni del servizio
di radionavigazione aeronautica, le stazioni del
servizio mobile non devono essere introdotte nella
banda, fin quando quest'ultima e' utilizzata per il
servizio di radionavigazione aeronautico da qualunque
amministrazione identificabile in applicazione
dell'articolo 14.
Art.8
MHz
87 - 108
Assegnazione ai servizi
--------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
--------------------------------------------------------
87,5 - 100 88 - 100 87 - 100
RADIODIFFUSIONE RADIODIFFUSIONE FISSO
Mobile
Radiodiffusione
581 582 580
--------------------------------------------------------
100 - 108 RADIODIFFUSIONE
MOD 582 584 585
MOD 586 587 588 589
--------------------------------------------------------
SUP 583
Mob-87
MOD 587
Mob-87
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi: Austria,
Bulgaria, Cecoslovacchia, Israele, Kenya, Mongolia,
Polonia, Siria, Repubblica democratica tedesca, Regno
Unito, Somalia, Turchia, Ungheria e URSS, la banda 104-
108 MHz e' inoltre consentita al servizio mobile, salvo
mobile aeronautico (R), fino al 31 dicembre 1995 ed a
titolo secondario dopo questa data.
MOD 589
MOB-87
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi: Francia,
Romania, Svezia e Iugoslavia, la banda 104-108 MHz e'
inoltre consentita al servizio mobile, salvo mobile
aeronautico (R) fino al 31 dicembre 1995.
SUP 590
MOB-87
Art.8
MHz
108 - 138
Assegnazione ai servizi
--------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
--------------------------------------------------------
108 - 117, 975 RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA
590A
-------------------------------------------------
117,975 - 136 MOBILE AERONAUTICO (R)
501 591 592 594
-------------------------------------------------
136 - 137 MOBIle aeronautico (R)
FISSO
MOBILE salvo mobile aeronautico(R)
591 594A 595
-------------------------------------------------
137 - 138 Utilizzazione spaziale (spazio verso
Terra)
Meteorologia via satellite (spazio
verso Terra)
Ricerca spaziale (spazio verso Terra)
FISSO
MOBILE salvo mobile aeronautico (R)
596 597 598 599
-------------------------------------------------
ADD 590 A
MOB-87
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi:
Afghanistan, Austria, Cipro, Danimarca, Egitto, Francia,
Israele, Italia, Repubblica federale di Germania,
Giappone, Giordania, Libano, Malta, Marocco, Monaco,
Norvegia, Pakistan, Portogallo, Regno Unito, Spagna,
Svezia, Svizzera, Siria e Turchia, la banda 108-111,975
MHz e' inoltre assegnata al servizio mobile a titolo
secondario, fatta riserva di un accordo ottenuto in base
alla procedura prevista all'articolo 14. Al fine di
evitare che interferenze pregiudizievoli non siano
causate alle stazioni del servizio di radionavigazione
aeronautica, le stazioni del servizio mobile non devono
essere introdotte nella banda, per tutto il tempo in cui
quest'ultima e' utilizzata, per il servizio di
radionavigazione aeronautica, da qualunque
amministrazione corrispondente ai requisiti di cui
all'articolo 14.
MOD 593
MOB-87
Nella banda 117,975 - 136 MHz, la frequenza 121, 5 MHz
e' la frequenza aeronautica d'urgenza e, se necessaria,
la frequenza 123,1 Mhz e' la frequenza aeronautica
ausiliaria di 121,5 MHz. Le stazioni mobili del servizio
mobile marittimo possono comunicare su queste frequenze
per il soccorso e la sicurezza con le stazioni del
servizio mobile aeronautico alle condizioni fissate agli
articolo 38 e N.38.
ADD 594A
MOB-87
Diversa categoria di servizio: a decorrere dal 1 gennaio
1990, in Bulgaria, in Polonia, nella Repubblica
democratica tedesca, in Romania, in Cecoslovacchia, in
Turchia ed in URSS, e' consentita l'assegnazione della
banda 136 - 137 MHz al servizio mobile aeronautico (OR).
MOD 595
Mob-87
Fino al 1 gennaio 1990, la banda 136 - 137 MHz e'
inoltre assegnata al servizio di utilizzazione spaziale
(spazio verso Terra), al servizio di meteorologia via
satellite (Spazio verso Terra) ed al servizio di ricerca
spaziale (spazio verso Terra) a titolo principale.
L'introduzione delle stazioni del servizio mobile
aeronautico (R) puo' aver luogo solo dopo questa data.
Dopo il 1 gennaio 1990, la banda 136 - 137 MHz sara'
inoltre assegnata a titolo secondario ai servizi di
radiocomunicazione spaziale menzionati sopra (Vedere la
Risoluzione 408 (Mob-87).
Art.8
MHz
144- 150,05
Assegnazione ai servizi
--------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
--------------------------------------------------------
144 - 146 RADIOAMATORE 500
AMATORE VIA SATELLITE
605 606
-------------------------------------------------
146 - 149,9 146 - 148 146 - 148
FISSO Radio - amatore RADIOAMATORE
MOBILE salvo FISSO
mobile aeronautico (R) MOBILE
607 607
-------------------------------------------------
148 - 149,9
FISSO
MOBILE
608 608
-------------------------------------------------
149,9 - 150,05 Radionavigazione via satellite
MOD 609 609A
-------------------------------------------------
ADD 609 A
Mob-87
Poiche' l'utilizzazione della banda 149,9 - 150, 05 MHz
da parte del servizio fisso e del servizio mobile puo'
essere la causa di interferenze pregiudizievoli al
servizio di radionavigazione via satellite, le
amministrazioni sono vivamente pregate di non
autorizzare questa utilizzazione in attuazione delle
disposizioni del numero 342.
Art.8
MHz
150,05 - 174
Assegnazione ai servizi
--------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
--------------------------------------------------------
150,05 - 153 150,05 - 156,7625
FISSO FISSO
MOBILE salvo mobile MOBILE
aeronautico
RADIOASTRONOMIA
610 612
-----------------------
153 - 154
FISSO
MOBILE salvo mobile
aeronautico (R)
Ausiliari della
Meteorologia
-----------------------
154 - 156,7625
FISSO
MOBILE salvo mobile
aeronautico (R)
613 613A 611 613 613A
--------------------------------------------------------
156,7625 - 156,8375 MOBILE MARITTIMO (soccorso e
chiamata)
MOD 501 613
--------------------------------------------------------
156, 8375 - 174 156, 8375 - 174
FISSO FISSO
MOBILE salvo mobile MOBILE
aeronautico
MOD 613 613B 614 615 613 616 617 618
--------------------------------------------------------
MOD 613
Mob-87
La frequenza 156,8 MHz e' la frequenza internazionale
utilizzata per il soccorso, la sicurezza e e la chiamata
da parte del servizio mobile marittimo radiotelefonico
ad onde metriche. Le condizioni d'impiego di questa
frequenza sono fissate agli articoli 38 e N38.
Per quanto riguarda le bande 156 - 156,7625 MHz, 156,
8375 - 157,45 MHz, 160,6 - 160, 975 MHz e 161, 475 -
162, 05 MHz, le amministrazioni debbono dare precedenza
al servizio mobile marittimo unicamente sulle frequenze
di queste bande assegnate da queste amministrazioni alle
stazioni del servizio mobile marittimo (vedere articoli
38, N 38 e 60).
Conviene evitare che gli altri servizi cui la banda e'
attribuita utilizzino frequenze in una qualunque delle
bande menzionate sopra, in qualunque regione in cui
questa utilizzazione potrebbe causare interferenze
pregiudizievoli alle radiocomunicazioni del servizio
mobile marittimo ad onde metriche.
Tuttavia, la frequenza 156,8 MHz e le frequenze delle
bande in cui e' data precedenza al servizio mobile
marittimo possono essere utilizzate per le
radiocomunicazioni sui corsi d'acqua interni, sotto
riserva di accordi tra le amministrazioni interessate e
le amministrazioni i cui servizi (ai quali la banda e'
assegnata) rischiano di essere pregiudicati in
considerazione dell'utilizzazione normale delle
frequenze e degli accordi esistenti.
MOD 613A
Mob-87
Nel servizio mobile marittimo ad onde metriche, la
frequenza 156,525 MHz deve essere utilizzata
esclusivamente per le comunicazioni di soccorso e di
sicurezza e per le chiamate normali che utilizzano
tecniche di chiamata selettiva numerica (Vedere
Risoluzione 323 (Mob-87). Le condizioni di chiamata di
questa frequenza sono fissate agli articoli 38, N 38 e
60 e nell'appendice 18.
ADD 613B
Mob-87
Assegnazione addizionale: in Irlanda e nel Regno Unito,
la banda 161, 3875 - 161, 4125 MHz e' inoltre assegnata
al servizio di radionavigazione marittimo a titolo
principale. Questa utilizzazione deve essere oggetto di
un accordo ottenuto secondo la procedura prevista
all'articolo 14.
Art.8
MHz
174 - 235
Assegnazione ai servizi
--------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
--------------------------------------------------------
174 - 233 174 - 216 174 - 223
RADIODIFFUSIONE RADIODIFFUSIONE FISSO
FISSO MOBILE
MOBILE RADIODIFFUSIONE
620
------------------
216 - 220
FISSO
MOBILE MARITTIMO
Radiolocalizzazione 627
MOD
627a
621 623 628 629
--------------- ------------------
220 - 225 619 624 625
626 630
RADIOAMATORE
FISSO
223 - 230 MOBILE 223 230
RADIODIFFUSIONE Radiolocalizzazione 627 FISSO
Fisso ----------------------- MOBILE
Mobile 225 - 235 RADIODIFFU-
SIONE
608 FISSO RADIODIFFU-
MOBILE SIONE
AERONAUTICA
Radioloca-
lizzazione
622 628 629 631 636 637
632 633 634 635
-------------------------------------------------------
230 - 235 230 - 235
FISSO FISSO
MOBILE MOBILE
Radionavi-
gazione
aeronautica
629 632 633
634 635 638 639 637
-------------------------------------------------------
MOD 621
Mob-87
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi: Austria,
Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia,Repubblica
Federale di Germania, Israele, Italia, Liechtenstein,
Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna,
Svezia, Svizzera e Yemen (R.d.p. del), la banda 174-223
MHz e' inoltre consentita al servizio mobile terrestre.
Tuttavia, le stazioni del servizio mobile terrestre non
debbono causare interferenze pregiudizievoli alle
stazioni di radiodiffusione esistenti o progettate dei
paesi diversi da quelli indicati nella presente Nota,
ne' chiedere di essere protette riguardo a queste
ultime.
ADD 627A
Mob-87
Assegnazione addizionale: in Canada, la banda 216 - 220
MHz e' inoltre attribuita al servizio mobile terrestre a
titolo principale.
Art.8
MHz
235 - 335,4
Assegnazione ai servizi
--------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
--------------------------------------------------------
235 - 267 FISSO
MOBILE
501 592 635 640 641 642
----------------------------------------------------
267 - 272 FISSO
MOBILE
Utilizzazione spaziale (spazio verso
Terra)
641 643
----------------------------------------------------
272 - 273 UTILIZZAZIONE SPAZIALE (spazio verso
FISSO Terra)
MOBILE
641
----------------------------------------------------
273 - 322 FISSO
MOBILE
641
----------------------------------------------------
322 - 328,6 FISSO
MOBILE
RADIOASTRONOMIA
644
----------------------------------------------------
328,6 - 355,4 RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA
MOD
645 645A
----------------------------------------------------
MOD 642
MOB-87
La frequenza 243 MHz e' la frequenza che devono
utilizzare in questa banda i mezzi di salvataggio ed i
dispositivi utilizzati a fini di salvataggio (Vedere
articolo 38)
ADD 645A
Mob-87
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi:
Afghanistan, Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Egitto
Francia, Giappone, Giordania, Grecia, Israele, Italia,
Malta, Marocco, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi,
Portogallo, Repubblica Federale di Germania, Regno
Unito, Siria, Spagna, Svezia, Svizzera, e Turchia, la
banda 328,6 - 335,4 MHz e' inoltre attribuita al
servizio mobile a titolo secondario, sotto riserva di un
accordo ottenuto secondo la procedura prevista
all'articolo 14. Al fine di evitare che interferenze
pregiudizievoli siano causate alle stazioni del servizio
di radionavigazione aeronautico, le stazioni del
servizio mobile non devono essere inserite nella
banda,per tutto il tempo in cui quest'ultima e'
utilizzata per il servizio di radionavigazione
aeronautica da qualunque amministrazione corrispondente
ai requisiti dell'articolo 14.
MHz
335,4 - 401
Assegnazione ai servizi
--------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
--------------------------------------------------------
335,4 - 399,9 FISSO
MOBILE
MOD 641
----------------------------------------------------
399,9 - 400,05 RADIONAVIGAZIONE VIA SATELLITE
609 645B
----------------------------------------------------
400,15 - 400,15 FREQUENZE CAMPIONE E SEGNALI ORARI VIA
SATELLITE (400,1 MHz)
609 647
----------------------------------------------------
400,15 - 401 AUSILIARI DELLA METEOROLOGIA
METEOROLOGIA VIA SATELLITE (spazio
verso Terra)
RICERCA SPAZIALE (spazio verso Terra)
Utilizzazione spaziale (spazio verso
Terra)
647
----------------------------------------------------
ADD 645B
Mob-87
Poiche' l'utilizzazione della banda 399,9 - 400,05 MHz
da parte del servizio fisso e del servizio mobile puo'
causare interferenze pregiudizievoli al servizio di
radionavigazione via satellite, le amministrazioni sono
pregate di non autorizzare tale utilizzazione in
attuazione delle disposizioni del numero 342.
MHz
401 - 420
Assegnazione ai servizi
--------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
--------------------------------------------------------
401 - 402 AUSILIARI DELLA METEOROLOGIA
UTILIZZAZIONE SPAZIALE (spazio verso
Terra)
Esplorazione della Terra via satellite
(Terra verso spazio)
Fisso
Meteorologia via satellite (Terra verso
spazio)
Mobile salvo mobile aeronautico
----------------------------------------------------
402 - 403 AUSILIARI DELLA METEOROLOGIA
Esplorazione della Terra via satellite
(Terra verso spazio)
Fisso
Meteorologia via satellite (Terra verso
spazio
Mobile salvo mobile aeronautico
----------------------------------------------------
403 - 406 AUSILIARI DELLA METEOROLOGIA
Fisso
Mobile salvo mobile aeronautico
648
----------------------------------------------------
406 - 406,1 MOBILE VIA SATELLITE (Terra verso
spazio)
MOD 649 649A
----------------------------------------------------
406,1 - 410 FISSO
MOBILE salvo mobile aeronautico
RADIOASTRONOMIA
648 650
----------------------------------------------------
410 - 420 FISSO
MOBILE salvo mobile aeronautico
----------------------------------------------------
MOD 649
Mob-87
L'utilizzazione della banda 406 - 406,1 MHz da parte del
servizio mobile via satellite e' limitata alle stazioni
di radiosegnali per la localizzazione dei sinistri,
mediante satellite a debole potenza (Vedere anche
articoli 38 e N.38).
ADD 649A
Mob-87
E' vietata ogni emissione suscettibile di causare
interferenze pregiudizievoli alle utilizzazioni
autorizzate nella banda 406-406, 1 MHz.
MHz
420 - 470
Assegnazione ai servizi
--------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
--------------------------------------------------------
420 - 430 FISSO
MOBILE salvo mobile aeronautico
Radiolocalizzazione
651 652 653
-------------------------------------------------------
430 - 440 430 - 440
RADIOAMATORE RADIOLOCALIZZAZIONE
RADIOLOCALIZZAZIONE Radioamatore
653 654 655 656
657 658 659 661
MOD 662 663 664 665 653 658 659 660 660A 663 664
-------------------------------------------------------
440 - 450 FISSO
MOBILE salvo mobile aeronautico
Radiolocalizzazione
651 652 653 666 667 668
-------------------------------------------------------
450 - 460 FISSO
MOBILE
653 668 669 670
-------------------------------------------------------
460 - 470 FISSO
MOBILE
Meteorologia via satellite (spazio
verso Terra)
669 670 671 672
-------------------------------------------------------
ADD 660A
Mob-87
Assegnazione addizionale: in Messico, le bande 430 - 435
MHz e 438-440 MHz sono inoltre consentite al servizio
mobile terrestre a titolo principale, sotto riserva di
un accordo stipulato secondo la procedura prevista
all'articolo 14.
MHz
470 - 890
Assegnazione ai servizi
--------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
--------------------------------------------------------
470 - 790 470- 512 470- 585
RADIODIFFUSIONE RADIODIFFUSIONE FISSO
Fisso MOBILE
Mobile RADIODIFFUSIONE
674 675
------------------
512 - 608
RADIODIFFUSIONE
678
------------------
608 - 614 673 677 679
RADIOASTRONOMIA ---------------
Mobile via satellite 585 - 610
tranne mobile FISSO
aeronautico MOBILE
via satellite (Terra RADIODIFFUSIONE
verso spazio) RADIONAVIGAZIONE
688 689 690
---------------- 610 - 890
MOD 676 677A 682
683 684 685
686 686A 687 ------------------ FISSO
689 693 694 614 -806 MOBILE
--------------- RADIODIFFUSIONE RADIODIFFUSIONE
790-862 Fisso
FISSO MOBILE
MOD RADIODIFFUSIONE 675 692 692A 693
--------------------
MOD 694 695 695A
696
MOD 697 702 806 - 890
FISSO
MOBILE
--------------- RADIODIFFUSIONE
862 - 890
FISSO
MOBILE, tranne servizio
mobile
aeronautico
RADIODIFFUSIONE 703
677 688 689
MOD 704 692A 700 690 691 693 701
---------------------------------------------------------
MOD 674
Mob-87
Diversa categoria di servizio: in Messico ed in
Venezuela, nella banda 470 - 512 MHz, l'attribuzione al
servizio fisso e mobile, ed in Argentina ed in Uruguay
al servizio mobile, e' a titolo principale (vedere il
numero 425) con riserva di un accordo stipulato secondo
la seguente procedura prevista all'articolo 14.
ADD 677A
Mob-87
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi: Austria,
Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Repubblica
federale di Germania, Irlanda, Israele, Italia, Libia,
Malta, Marocco, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi,
Portogallo, Regno Unito, Spagna Svezia Svizzera,
Swaziland,Siria, Tunisia e Turchia, la banda 470 - 790
MHz e' inoltre attribuita a titolo secondario al
servizio mobile terrestre, per applicazioni ausiliarie
alla radiodiffusione. Le stazioni del servizio mobile
terrestre dei summenzionati paesi non devono causare
interferenze pregiudizievoli alle stazioni esistenti o
previste che funzionano in conformita' con la Tabella di
attribuzione delle bande di frequenze in paesi diversi
da quelli di cui nella presente Nota.
* SUP 680
Mob-87
SUP 681
Mob-87
ADD 686A
Mob-87
Assegnazione addizionale: nel Regno Unito, la banda
598-606 MHz e' inoltre assegnata al servizio di
radionavigazione aeronautica a titolo principale fino al
31 dicembre 1994; tutte le nuove assegnazioni alle
stazioni del servizio di radionavigazione aeronautica in
questa banda sono effettuata sotto riserva dell'accordo
delle amministrazioni dei seguenti paesi: Belgio,
Danimarca, Francia, Repubblica Federale di Germania,
Irlanda, Lussemburgo, Marocco, Norvegia Paesi Bassi e
Spagna.
ADD 692A
Mob-87
Assegnazione addizionale: a Cuba, la banda 614- 890 MHz
e' inoltre assegnata al servizio di radionavigazione a
titolo principale con riserva di un accordo stipulato
secondo la procedura prevista all'articolo 14.
ADD 695A
Mob-87
Assegnazione addizionale: in Austria, in Italia, nel
Regno Unito e nello Swaziland, la banda 790-862 MHz e',
inoltre, assegnata al servizio mobile terrestre a titolo
secondario.
----------------------------------
* Nota del Segretario Generale: La presente Nota e'
stata rinumerata 686A, affinche' conservi l'ordine
cronologico appropriato
MOD 697
Mob-87
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi: Danimarca,
Egitto, Finlandia Israele, Iugoslavia, Kenya, Libia,
Liechtenstein, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Repubblica
Federale di Germania, Svezia, Svizzera, le bande 790-830
MHz e 830-862 MHz e la banda 860-862 MHz in Francia, a
Malta, in Sira ed in Spagna, sono inoltre assegnate al
servizio mobile salvo mobile aeronautico a titolo
primario. Tuttavia, le stazioni del servizio mobile dei
paesi menzionati per ciascuna banda indicata nella
presente Nota non devono causare interferenze
pregiudizievoli alle stazioni dei servizi che funzionano
in conformita' con la Tabella nei paesi diversi da
quelli menzionati per questa stessa banda, ne' chiedere
ad essere protetti contro queste ultime.
SUP 698
Mob-87
SUP 699
Mob-87
MOD 700
Mob-87
Assegnazione addizionale: nella Regione 2, la banda 806
- 890 MHz e' inoltre assegnata al servizio mobile via
satellite a titolo primario. Questo servizio e'
destinato ad essere utilizzato all'interno delle
frontiere nazionali, sotto riserva di un accordo
ottenuto secondo la procedura prevista all'articolo 14.
MOD 701
Mob-87
Assegnazione addizionale: nella Regione 3, le bande 806
- 890 MHz e 942 - 960 MHz sono inoltre attribuite al
servizio mobile via satellite salvo mobile aeronautico
via satellite (R) a titolo principale. L'utilizzazione
di questo servizio e' limitata ad una gestione
all'interno delle frontiere nazionali, sotto riserva di
un accordo stipulato secondo la procedura prevista
all'articolo 14. Nel perseguire questo accordo, deve
essere garantita una protezione appropriata ai servizi
utilizzati in conformita' con la Tabella in modo tale
che non siano causate interferenze pregiudizievoli a
tali servizi.
MHz
890 - 960
Assegnazione ai servizi
---------------------------------------------------------
| Regione 1 Regione 2 Regione 3 |
| ------------------------------------------------------- |
| 890 - 942 890 - 902 890 - 942 |
| |
| FISSO FISSO FISSO |
| MOBILE SALVO MOBILE SALVO MOBILE MOBILE |
| MOBILE aeronautico aeronautico |
| RADIODIFFUSIONE 703 Radiolocalizzazione RADIODIFFUSIONE|
MOD | Radiolocalizzazione 704A 705 Radiolocaliz- |
| ------------------ zazione |
| 902 - 928 |
| FISSO |
| Amatore |
| Mobile salvo mobile |
| aeronautico |
| Radiolocalizzazione |
| |
MOD | 705 707 707A |
| ----------------------- |
| 928 - 942 |
| FISSO |
| MOBILE salvo |
| mobile aeronautico |
| Radiolocalizzazione |
| |
MOD | 704 705 706 |
| ------------------------------------------------------- |
| 942 - 960 942 - 960 942 - 960 |
| |
| FISSO FISSO FISSO |
| MOBILE SALVO Mobile Mobile |
| aeronautico |
| Radiodiffusione 703 RADIODIFFUSIONE|
| |
| 704 708 701 |
---------------------------------------------------------
ADD 704A
Mob-87
Assegnazione addizionale: in Brasile, in Canada e negli
Stati Uniti, la banda 890 - 896 MHz e' inoltre
attribuita al servizio mobile via satellite a titolo
principale. Questo servizio e' destinato ad essere
utilizzato all'interno delle frontiere nazionali sotto
riserva di un accordo stipulato secondo la procedura
prevista all'articolo 14. Nel perseguire tale accordo,
deve essere fornita una protezione appropriata ai
servizi gestiti in conformita' con la Tabella.
ADD 707A
Mob-87
Diversa categoria di servizio: in Cile, la banda 903-905
MHz e' assegnata al servizio mobile, salvo mobile
aeronautico a titolo principale, sotto riserva di un
accordo stipulato secondo la procedura prevista
all'articolo 14.
-------------------------------------------------------
MHz
1 215 - 1 240
Assegnazione ai servizi
---------------------------------------------------------
| Regione 1 Regione 2 Regione 3 |
| ------------------------------------------------------- |
| 1215- 1240 radiolocalizzazione |
| radionavigazione via satellite |
| (spazio verso Terra) 710 |
| |
MOD | 711 712 712A 713 |
---------------------------------------------------------
ADD 712A
MOB-87
Assegnazione addizionale: a Cuba, la banda 1 215 - 1 300
MHz e' inoltre assegnata al servizio di radionavigazione
a titolo principale, con riserva di un accordo ottenuto
secondo la procedura prevista all'articolo 14.
MHz
1 240 - 1300
Assegnazione ai servizi
---------------------------------------------------------
| Regione 1 Regione 2 Regione 3 |
| ------------------------------------------------------- |
| 1240- 1260 RADIOLOCALIZZAZIONE |
| RADIONAVIGAZIONE VIA SATELLITE |
| (SPAZIO VERSO TERRA) 710 |
| RADIOAMATORE |
| |
MOD | 711 712 712A 713 714 |
|---------------------------------------------------------|
| 1 260 - 1 300 RADIOLOCALIZZAZIONE |
| RADIOAMATORE |
| |
MOD | 664 711 712 712A 713 714 |
---------------------------------------------------------
MHz
1 525 - 1 530
Assegnazione ai servizi
---------------------------------------------------------
| Regione 1 Regione 2 Regione 3 |
|---------------------------------------------------------|
| 1525 - 1530 1525 - 1530 1525- 1530 |
| |
| UTILIZZAZIONE UTILIZZAZIONE UTILIZZAZIONE |
| SPAZIALE SPAZIALE SPAZIALE |
| (spazio verso (spazio verso (spazio verso |
| Terra) terra) terra) |
| |
| FISSO ESPLORAZIONE DELLA FISSO |
| TERRA VIA SATELLITE |
| |
| Esplorazione FISSO Esplorazione |
| della Terra via della Terra via |
| satellite satellite |
| |
| Mobile salvo mobile Mobile 723 Mobile 723 724 |
| |
MOD | 722 725 722 723A 722 |
---------------------------------------------------------
ADD 723A
Mob-87
Diversa categoria di servizio: a Cuba, la banda 1 525 -
1 530 MHz e' assegnata al servizio mobile aeronautico a
titolo principale, alle condizioni previste al numero
723.
MHz
1 530 - 1 535
Assegnazione ai servizi
---------------------------------------------------------
| Regione 1 Regione 2 Regione 3 |
| ------------------------------------------------------- |
MOD | 1530 - 1533 | 1530 - 1533 |
| | |
| UTILIZZAZIONE | UTILIZZAZIONE |
| SPAZIALE | SPAZIALE |
| (spazio verso | (spazio verso |
| Terra) | terra) |
| | |
| MOBILE MARITTIMO | MOBILE MARITTIMO VIA SATELLITE |
| VIA SATELLITE | (spazio verso Terra) |
| (spazio verso | |
| Terra) | |
| | |
| ESPLORAZIONE | ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA |
| DELLA TERRA via | SATELLITE |
| satellite | |
| | |
| Fisso | Fisso |
| | |
MOD | Mobile salvo | Mobile 723 |
| mobile aeronautico| |
| | |
MOD | MOBILE TERRESTRE | MOBILE TERRESTRE VIA SATELLITE |
| VIA SATELLITE | (spazio verso Terra) |
| (spazio verso | |
| Terra) | |
| | |
MOD | 722 726 726a | 722 726 726a |
| ------------------|------------------------------------ |
MOD | 1 533 - 1 535 | 1 533- 1535 |
| UTILIZZAZIONE | UTILIZZAZIONE |
| SPAZIALE | SPAZIALE |
| (spazio verso | (spazio verso |
| Terra) | terra) |
| | |
| MOBILE MARITTIMO | MOBILE MARITTIMO VIA SATELLITE |
| VIA SATELLITE | (spazio verso Terra) |
| (spazio verso | |
| Terra) | |
| | |
| ESPLORAZIONE | ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA |
| DELLA TERRA via | SATELLITE |
| satellite | |
| | |
| Fisso | Fisso |
| | |
MOD | Mobile salvo | Mobile 723 |
| mobile aeronautico| |
| | |
MOD | MOBILE TERRESTRE | MOBILE TERRESTRE VIA SATELLITE |
| VIA SATELLITE | (spazio verso Terra) |
| (spazio verso | |
| Terra) 726B | |
| | |
MOD | 722 726 726a | 722 726 726a |
---------------------------------------------------------
ADD 726A
Mob-87
Le bande 1 530 - 1 544 MHz, 1545 - 1559 MHz, 1 626,5- 1
645,5 MHz e 1 646,5 - 1 660,5 MHz non devono essere
utilizzate per i collegamenti di connessione di alcun
servizio. Tuttavia, in circostanze eccezionali,
un'Amministrazione puo' autorizzare una stazione
terrestre situata in un determinato punto fisso ed
appartenente ad uno qualunque dei servizi mobili via
satellite, a comunicare tramite le stazioni spaziali che
utilizzano queste bande.
MOD 726B
Mob-87
L'utilizzazione delle bande 1 533 - 1544 MHz, 1 626,5 -
1 631,5 MHz e 1 634,5 - 1 645,5 Mhz da parte del
servizio mobile terrestre via satellite e' limitata alla
trasmissione di dati, a debole erogazione, diversa da
quella telefonica.
MHz
1535 - 1 559
Assegnazione ai servizi
--------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
--------------------------------------------------------
1 535 - 1 544 MOBILE MARITTIMO VIA SATELLITE
(spazio verso Terra)
MOD Mobile terrestre via satellite 726B
(spazio verso Terra)
MOD 722 726A 727
------------------------------------------------------
1 544 - 1 545 MOBILE VIA SATELLITE (spazio verso Terra)
MOD 722 727 727A
------------------------------------------------------
MOD 1 545 - 1 555 MOBILE AERONAUTICO VIA SATELLITE (R)
(spazio verso Terra)
MOD 722 726A 727 729 729A 730
------------------------------------------------------
MOD 1 555 - 1 559 MOBILE TERRESTRE VIA SATELLITE
(spazio verso Terra)
MOD 722 726A 727 730 730A
------------------------------------------------------
ADD 727A
Mob-87
L'utilizzazione della banda 1 544 - 1 545 MHz attraverso
il servizio mobile via satellite (spazio verso Terra) e'
limitata alle comunicazioni di soccorso e di sicurezza
(vedere articolo N.38).
*SUP 728
Mob-87
---------------------------
*Appunto del Segretariato generale: La presente Nota e'
stata rinumerata 734B affinche' mantenga l'ordine
cronologico appropriato.
(MOD) 729
Mob-87
Nella banda 1 545 - 1 555 MHz, le trasmissioni dirette
di stazioni aeronautiche di Terra verso le stazioni di
aeronavi o tra stazioni di aeronavi del servizio mobile
aeronautico (R) sono inoltre autorizzate quando servono
ad ampliare o a completare i collegamenti stabili delle
stazioni di satellite verso le stazioni di aeronavi.
ADD 729 A
Mob-87
In deroga ad ogni altra disposizione del Regolamento
delle radiocomunicazioni relativa alle limitazioni
nell'impiego di bande assegnate al servizio mobile
aeronautico via satellite (R) per la corrispondenza
pubblica, le bande 1 545 - 1 555 MHz e 1 646,5 - 1 656,5
MHz possono, con l'autorizzazione delle amministrazioni,
essere utilizzate per la corrispondenza pubblica per
comunicazioni con stazioni terrestri di aeronave. Queste
comunicazioni devono cessare immediatamente se
necessario, per consentire la trasmissione di messaggi
prioritari delle categorie 1 a 6 secondo l'articolo 51.
ADD 730A
Mob-87
Nelle bande 1 555 - 1 559 MHz e 1 656,5 - 1 660,5 MHz le
amministrazioni possono altresi' autorizzare stazioni
terrestri di aeronave e stazioni terrestri di navi a
comunicare con stazioni spaziali del servizio mobile
terrestre via satellite (Vedere Risoluzione 208
(Mob-87).
Art.8
MHz
1 559 - 1 626,5
Assegnazione ai servizi
--------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
--------------------------------------------------------
1 559 - 1 610 RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA
RADIONAVIGAZIONE VIA SATELLITE
MOD
722 727 730 731 731A 731B 731C 731D
-------------------------------------------------------
1 610 - 1 626,5 1 610-1 625 1 610 - 1 625
RADIONAVIGAZIONE RADIONAVIGAZIONE RADIONAVIGAZIONE
AERONAUTICA AERONAUTICA AERONAUTICA
Radioavvistamento Radioavvistamento
via satellite via satellite
(Terra verso (Terra verso
spazio spazio
MOD 733A 734A 733E 734A
MOD 722 727 730 722 731B 731C 732 722 727 730 731B
MOD 731 731A 731B 731D 733 733C 733D 734 731C 732 733 733B MOD 732 733 733A 733B 734
MOD 733E 733F 734
--------------------------------------------------------
MOD 731
Mob-87
Assegnazione di sostituzione: in Svezia, la banda 1 590
- 1 626,5 MHz e' attribuita al servizio di
radionavigazione aeronautica a titolo principale.
ADD 731A
Mob-87
Nella regione 1, le stazioni del servizio mobile
aeronautico che utilizzano le bande 1 593 - 1 594 MHz e
1 625,5 - 1626,5 MHz non possono pretendere alcuna
protezione da interferenze pregiudizievole, ne' causare
interferenze pregiudizievoli alle stazioni del servizio
di radionavigazione aeronautica ed alle stazioni del
servizio di radionavigazione via satellite, a seconda
dei casi.
ADD 731B
Mob-87
Assegnazione addizionale: le bande 1 593 - 1 594 MHz e 1
625,5 - 1 626,5 MHz sono altresi' attribuite al servizio
mobile aeronautico a titolo principale nella Regione 1,
ad eccezione della Siria e della Tunisia, ed a titolo
secondario nelle Regioni 2 e 3, ed in Siria ed in
Tunisia. L'utilizzazione di queste bande nel servizio
mobile aeronautico e' limitata alla corrispondenza
pubblica con le aeronavi (Vedere Raccomandazione
408(Mob-87). L'utilizzazione della banda 1 593 - 1 594
MHz e' limitata alle trasmissioni delle stazioni
aeronautiche e l'utilizzazione della banda 1 625,5 - 1
626,5 MHz e' limitata alle trasmissione delle stazioni
di aeronavi.
ADD 731C
Mob-87
Diversa categoria di servizio: le bande indicate al
numero 731B sono attribuite, con riserva di un accordo
stipulato secondo le procedure specificate nell'articolo
14, al servizio mobile aeronautico a titolo principale
in Groenlandia, nei Territori francesci d'oltre mare
nelle Regioni 2 e 3, alle Bermudas, nelle Isole Vergini
britanniche, nelle isole Caiman, a Montserrat e nelle
isole Pitcairn (Vedere Raccomandazione 408(Mob-87).
ADD 731D
Mob-87
Nella Regione 1, le stazioni del servizio mobile
aeronautico che utilizzano le bande 1 593 - 1 594 MHz e
1 625,5 - 1 626,5 MHz non debbono causare interferenze
pregiudizievoli alle stazioni del servizio fisso in
funzione nei paesi citati al numero 730.
ADD 733A
Mob-87
Per quanto concerne il servizio di radioavvistamento via
satellite, le disposizioni del numero 953 non si
applicano alla banda di frequenze 1610 - 1 626,5 MHz.
ADD 733B
Mob-87
Diversa categoria di servizio: nei seguenti paesi:
Angola, Australia, Burundi, Costa d'Avorio, Etiopia,
Giordania, India, Repubblica islamica dell'Iran,
Israele, Italia,Kenya, Libano, Liberia, Libia,
Madagascar, Mali, Pakistan, Papuasia-Nuova Guinea,
Senegal, Sudan, Swaziland, Siria, Tanzania, Tailandia,
Togo, Zaire e Zambia, la banda 1 610 - 1 626, 5 MHz e'
attribuita al serviziodi radioavvistamento via satellite
(Terra verso spazio) a titolo principale (Vedere numero
425) con riserva di un accordo stipulato secondo la
procedura prevista all'articolo 14 con altri paesi non
previsti nella presente disposizione.
ADD 733C
Mob-87
Diversa categoria di servizio: in Venezuela,
l'assegnazione al servizio di radioavvistamento via
satellite nella banda 1 610 - 1 626,5 MHz (Terra verso
spazio) e' a titolo secondario.
ADD 733D
Mob-87
Assegnazione di sostituzione: a Cuba, la banda 1 610 - 1
626,5 MHz e' assegnata esclusivamente al servizio di
radionavigazione aeronautica a titolo principale.
ADD 733E
Mob-87
Nelle Regioni 1 e 3, le stazioni del servizio di
radioavvistamento via satellite non devono causare
interferenze pregiudizievoli alle stazioni del servizio
di radioastronomia che utilizzano la banda 1 610,6 - 1
613,8 MHz.
ADD 733F
Mob-87
Nella Regione 1, le bande 1 610 - 1626,5 MHz (Terra
verso spazio) e 2 483,5 - 2500 MHz (spazio verso Terra)
sono altresi' assegnate al servizio di radioavvistamento
via satellite a titolo secondario.
Art.8
MHz
1 626,5 - 1 660,5
Assegnazione ai servizi
--------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
--------------------------------------------------------
MOD 1626,5 - 1631,5 MOBILE MARITTIMO VIA SATELLITE
(Terra verso spazio)
MOD MOBILE TERRESTRE VIA SATELLITE
(Terra verso spazio)
MOD 722 726A 727 730
--------------------------------------------------------
MOD 1631,5 - 1634,5 MOBILE MARITTIMO VIA SATELLITE
(Terra verso spazio)
MOD MOBILE TERRESTRE VIA SATELLITE
(Terra verso spazio)
MOD 722 726A 727 730 734A
--------------------------------------------------------
MOD 1634,5 - 1645,5 MOBILE MARITTIMO VIA SATELLITE
(Terra verso spazio)
MOD MOBILE TERRESTRE VIA SATELLITE 726B (Terra verso spazio)
MOD 722 726A 727 730
--------------------------------------------------------
1645,5 - 1646,5 MOBILE VIA SATELLITE
(Terra verso spazio)
MOD 722 734B
--------------------------------------------------------
MOD 1646,5 - 1656,5 MOBILE AERONAUTICO VIA SATELLITE (R) (Terra verso spazio)
MOD 722 726A 727 729A 730 734A
--------------------------------------------------------
MOD 1656,5 - 1660 MOBILE TERRESTRE VIA SATELLITE
(Terra verso spazio)
MOD 722 726A 727 730 730A 735
--------------------------------------------------------
1 660 - 1660,5 RADIO-ASTRONOMIA
MOD MOBILE TERRESTRE VIA SATELLITE
(Terra verso spazio)
MOD 722 726A 730A 736
--------------------------------------------------------
ADD 734A
Mob-87
Le stazioni di Terra terrestri e le stazioni di Terra di
nave dei servizi mobili via satellite in funzione nelle
bande 1 631, 5 - 1 634,5 MHz e 1 656,5 - 1 660 MHz non
devono causare interferenze pregiudizievoli alle
stazioni del servizio fisso in funzione nei paesi
menzionati al numero 730.
ADD 734B
Mob-87
L'utilizzazione della banda 1 645,5 - 1 646,5 MHz del
servizio mobile via satellite (Terra verso spazio) e per
i collegamenti inter-satelliti e' limitata alle
comunicazioni di soccorso e di sicurezza (Vedere
articolo N.38).
MOD 735
Mob-87
Nella banda 1 646,5 - 1 656,5 MHz, le trasmissioni
dirette di stazioni di aeronave del servizio mobile
aeronautico (R) verso le stazioni aeronautiche di Terra
o tra stazioni di aeronave sono inoltre autorizzate
quando servono a ampliare o a completare i collegamenti
stabiliti di stazioni di aeronave verso le stazioni di
satellite.
Art.8
MOD MHz
1 700 - 1 710
Assegnazione ai servizi
--------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
--------------------------------------------------------
1 700 - 1 710 1 700 - 1 710
FISSO FISSO
Meteorologia Meteorologia via satellite
via satellite (spazio verso Terra)
Mobile salvo mobile Mobile salvo mobile aeronautico
aeronautico
MOD 671 722 743A 671 722 743
-------------------------------------------------------
ADD 743A
Mob-87
Diversa categoria di servizio: l'attribuzione delle
seguenti bande: 1 700 - 2 450 MHz in Austria, in
Danimarca, in Finlandia, nella Repubblica Federale di
Germania, in Israele, in Norvegia, nei Paesi Bassi, nel
Regno Unito, in Svizzera ed in Siria, 1 700 - 1 710 MHz
e 2 290 - 2 450 MHz in Svezia e 2 300 - 2 450 MHz in
Iugoslavia al servizio mobile terrestre e' a titolo
principale (Vedere il numero 425) con riserva di un
accordo stipulato secondo la procedura prevista
all'articolo 14.
Art.8 MHz
1 710 - 2 290
Assegnazione ai servizi
--------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
--------------------------------------------------------
1 710 - 2 290 1 710 - 2 290
FISSO FISSO
MOBILE MOBILE
MOD 722 743A 744 746 722 744 745 756
747 748 750 747 748 749 750
-------------------------------------------------------
Art.8 MHz
2 290 - 2 450
Assegnazione ai servizi
--------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
--------------------------------------------------------
2 290 - 2 300 2 290 - 2 300
FISSO FISSO
RICERCA SPAZIALE MOBILE SALVO MOBILE AERONAUTICA
(SPAZIO REMOTO)
(SPAZIO VERSO TERRA)
MOBILE salvo RICERCA SPAZIALE
mobile aeronautico (spazio remoto)
(spazio verso Terra)
MOD 743A
-------------------------------------------------------
2 300 2 450 2 300 2 450
FISSO FISSO
Radioamatore MOBILE
Mobile RADIOLOCALIZZAZIONE
RADIOLOCALIZZAZIONE Radioamatore
MOD 664 743A 752 664 751 752
------------------------------------------------------
Art.8 MHz
2 450 - 2 500
Assegnazione ai servizi
--------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
--------------------------------------------------------
MOD 2 450 - 2 483,5 2 450 - 2 483,5
FISSO FISSO
MOBILE MOBILE
RADIOLOCALIZZAZIONE RADIOLOCALIZZAZIONE
752 753 752
-------------------------------------------------------
MOD 2 483,5 - 2 500 2 483,5 - 2 500 2 483,5 - 2 500
FISSO FISSO FISSO
MOBILE MOBILE MOBILE
RADIOLOCALIZZAZIONE RADIOAVVISTAMENTO RADIOLOCALIZZAZIONE
VIA SATELLITE
(Spazio verso Terra)753A
RADIOLOCALIZZAZIONE Radioavvistamento
via satellite
(spazio verso
Terra)753A
733F 752 753A
753B 753C 753E 752 753D 752 753C
------------------------------------------------------
MOD 753
Mob-87
Assegnazione di sostituzione: in Francia, le bande 2 450
- 2 483,5 MHz e 2 500 - 2 550 MHz sono assegnate a
titolo primario al servizio di radiolocalizzazione ed a
titolo secondario al servizio fisso ed al servizio
mobile (Vedere i numeri 424 e 425). Questa
utilizzazione e' oggetto di un accordo con le
amministrazioni i cui servizi in funzione o il cui
funzionamento e' previsto secondo la presente Tabella,
rischiano di essere pregiudicati.
ADD 753A
Mob-87
Le disposizioni del numero 953 non si applicano nella
banda 2 483,5 - 2 500 MHz per il servizio di
radioavvistamento via satellite.
ADD 753B
Mob-87
Nella regione 1, in paesi diversi da quelli che sono
oggetto della Nota 753C, le stazioni del servizio di
radioavvistamento via satellite non devono causare
interferenze pregiudizievoli alle stazioni del servizio
di radiolocalizzazione, ne' chiedere una protezione
contro queste stazioni.
ADD 753C
Mob-87
Diversa categoria di servizio: nei seguenti paesi:
Angola, Australia, Burundi, Costa d'Avorio, Etiopia,
Giordania, India, Repubblica islamica dell'Iran,
Israele, Italia, Kenya, Libano, Liberia, Libia,
Madagascar, Mali, Pakistan, Papuasia-Nuova Guinea,
Senegal, Sudan, Swaziland, Siria, Tanzania, Tailandiam
Togo, Zaire e Zambia, la banda 2 483,5 - 2 500 MHz e'
assegnata al servizio di radioavvistamento via satellite
(spazio verso Terra) a titolo principale (vedere il
numero 425), sotto riserva di una accordo stipulato
secondo la procedura prevista all'articolo 14 con altri
paesi che non sono oggetto della presente disposizione.
ADD 753D
Mob-87
Assegnazione di sostituzione: a Cuba, la banda 2 483,5 -
2 500 MHz e' assegnata a titolo primario unicamente al
servizio fisso, mobile e di radiolocalizzazione a titolo
principale.
ADD 753E
Mob-87
Assegnazione di sostituzione: in Francia, la banda 2
483,5 - 2 500 MHz e' assegnata a titolo principale al
servizio di radiolocalizzazione ed a titolo secondario
al servizio mobile (vedere i numeri 424 e 425). Tale
utilizzazione e' regolamentata da un accordo con le
Amministrazioni i cui servizi, in funzione o il cui
funzionamento e' previsto secondo la presente Tabella,
rischiano di essere pregiudicati.
Art.8 MHz
2 500 - 2 655
Assegnazione ai servizi
--------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
--------------------------------------------------------
2 500 - 2 655 2 500 - 2 655 2 500 - 2 655
FISSO 762 763 764 FISSO 762 764 FISSO 762 764
MOBILE salvo FISSO VIA FISSO VIA SATELLITE
mobile aeronautico SATELLITE (spazio verso
(spazio verso Terra)761
Terra)761
Radiodiffusione MOBILE salvo MOBILE salvo mobile
via satellite mobile aeronautico
757 760 aeronautico Radiodiffusione via
Radiodiffusione satellite
via satellite 757 760
757 760 754 754A
MOD ----------------
2 535 - 2 655
FISSO 762 764
MOBILE salvo mobile
aeronautico
RADIODIFFUSIONE VIA
SATELLITE
720 753 756 758 759 720 755 720
-------------------------------------------------------
ADD 754A
Mob-87
Assegnazione addizionale:
con riserva della stipula di un accordo secondo la
procedura prevista all'articolo 14, la banda 2 500 - 2
516,5 MHz puo' inoltre essere utilizzata in India, nella
Repubblica islamica dell'Iran, in Papuasia-Nuova Guinea
ed in Tailandia, per il servizio di radioavvistamento
via satellite (spazio verso Terra), nell'ambito di
un'utilizzazione limitata alle loro frontiere nazionali.
Art.8 MHz
2 700 - 3 100
Assegnazione ai servizi
--------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
--------------------------------------------------------
2 700 - 2 900 RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA 717
RADIOLOCALIZZAZIONE
770 771
-------------------------------------------------------
MOD 2 900 - 3 100 RADIONAVIGAZIONE 773
Radiolocalizzazione
772 775A
-------------------------------------------------------
MOD 772
Mob-87
Nella banda 2 900 - 3 100 MHz, l'utilizzazione del
sistema interrogatore-risponditore di nave (SIT,
shipborne interrogator-transponder) e' limitata alla
sotto-banda 2 930 - 2 950 MHz.
SUP 774
Mob-87
SUP 775
Mob-87
ADD 775A
Mob-87
Nelle bande 2 900 - 3 100 MHz e 9 300 - 9 500 MHz, la
risposta dei risponditor radar non deve essere dar luogo
a confusione con quella dei segnali radar e non deve
causare interferenze con i radar delle navi o delle
aeronavi del servizio di radionavigazione; e' comunque
opportuno tener conto del numero 347 del presente
Regolamento.
Art.8 MHz
3 100 - 3 300
Assegnazione ai servizi
--------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
--------------------------------------------------------
3 100 - 3 300 RADIOLOCALIZZAZIONE
MOD 713 777 778
-------------------------------------------------------
SUP 776
Mob-87
Art.8 MHz
5 000 - 5 470
Assegnazione ai servizi
--------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
--------------------------------------------------------
5 000 - 5 250 RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA
MOD 733 796 797 797A 797B
-------------------------------------------------------
5 250 - 5 255 RADIOLOCALIZZAZIONE
Ricerca spaziale
713 798
-------------------------------------------------------
5 255 - 5 350 RADIOLOCALIZZAZIONE
713 798
-------------------------------------------------------
5 350 - 5 460 RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA 799
Radiolocalizzazione
-------------------------------------------------------
5 460 - 5 470 RADIONAVIGAZIONE
Radiolocalizzazione
-------------------------------------------------------
ADD 797A
Mob-87
Assegnazione addizionale: nei paesi elencati ai numeri
733 B e 753C e con riserva di un accordo stipulato
secondo la procedura prevista all'articolo 14, la banda
5 150 - 5 216 MHz e' inoltre attribuita a titolo
principale al servizio di radioavvistamento via
satellite (spazio verso Terra). Nella Regione 2, questa
banda e' inoltre assegnata a titolo principale al
servizio di radioavvistamento via satellite (spazio
verso Terra). Nelle Regioni 1 e 3, ad eccezione dei
paesi elencati ai numeri 733B e 753C, questa banda e'
inoltre assegnata a titolo secondario al servizio di
radioavvistamento via satellite (spazio verso Terra).
L'utilizzazione del servizio di radioavvistamento via
satellite e' limitata ai collegamenti di connessione
associati al servizio di radioavvistamento via satellite
utilizzato nella banda 1 610 - 1 626,5 MHz oppure 2
483,5 - 2 500 MHz. La potenza di superficie totale sulla
superficie della Terra non deve in alcun caso superare -
159 dbW/m2 in qualunque banda di 4 kHz, a prescindere
dall'angolo di arrivo.
ADD 797B
Mob-87
Assegnazione addizionale: Nei seguenti paesi: Austria,
Danimarca, Francia, Finlandia, Repubblica federale di
Germania, Giordania Israele, Italia, , Marocco,
Norvegia, Paesi Bassi, Pakistan, Regno Unito, Spagna,
Svezia, Svizzera, Siria e Tunisia, la banda 5 150 - 5
250 MHz e' altresi' assegnata al servizio mobile, a
titolo principale, con riserva di un accordo stipulato
secondo la procedura prevista all'articolo 14.
Art.8
MHz
5 470 - 5 650
Assegnazione ai servizi
--------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
--------------------------------------------------------
MOD 5 470 - 5 650 Radionavigazione marittima
RADIOLOCALIZZAZIONE
800 801 802
-------------------------------------------------------
Art.8
MHz
8 850 - 9 300
Assegnazione ai servizi
--------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
--------------------------------------------------------
8 850 - 9 000 RADIOLOCALIZZAZIONE
RADIONAVIGAZIONE MARITTIMA 823
824
-------------------------------------------------------
9 000 - 9 200 RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA 717
Radiolocalizzazione
822
-------------------------------------------------------
9 200 - 9 300 RADIOLOCALIZZAZIONE
MOD RADIONAVIGAZIONE MARITTIMA 823
MOD 824 824A
-------------------------------------------------------
ADD 824A
Mob-87
Nella banda 9 200 - 9 500 Mhz, i risponditori di ricerca
e di salvataggio (SART) possono essere utilizzati; sotto
riserva che venga tenuto debitamente conto della
Raccomandazione appropriata del CCIR (Vedere anche
l'articolo N38)
Art.8
MHz
9 300 - 10 000
Assegnazione ai servizi
--------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
--------------------------------------------------------
MOD 9 300 - 9 500 RADIONAVIGAZIONE 825A
Radiolocalizzazione
MOD 775A 824A 825
-------------------------------------------------------
9 500 - 9 800 RADIOLOCALIZZAZIONE
RADIONAVIGAZIONE
713
-------------------------------------------------------
9 800 - 10 000 RADIOLOCALIZZAZIONE
FISSO
826 827 828
-------------------------------------------------------
ADD 825A
Mob-87
Nella banda 9 300 - 9 320 MHz per quanto concerne il
servizio di radionavigazione, l'utilizzazione a bordo di
navi, di radar diversi da quelli esistenti al 1 gennaio
1976 non e' autorizzato fino al 1 gennaio 2001.
ARTICOLO 9
Disposizioni speciali relative all'assegnazione ed all'impiego
delle frequenze
MOD 962
Mob-87
Par.5. In alcuni casi previsti agli articoli 38, N 38 e
59, le stazioni di aeronave sono autorizzate ad
utilizzare le frequenze delle bande assegnate al
servizio mobile marittimo per entrare in comunicazione
con le stazioni di questo servizio (Vedere il numero
4148) .
ARTICOLO 11
Coordinamento delle assegnazioni di frequenze alle stazioni di un
servizio di radiocomunicazione spaziale ad eccezione delle
stazioni del servizio di radiodiffusione via satellite ed alle
stazioni di Terra appropriate (1).
(MOD) 1107
Mob-87
Par.16 (1) Prima di notificare al Comitato o di
immettere in servizio un'assegnazione di una frequenza
di trasmissione o di ricezione ad una stazione di
terraferma(2) in una determinata banda, attribuita a
parita' di diritti a servizi di radiocomunicazione
spaziale ed a servizi di radiocomunicazione di Terra
nella gamma di frequenze situata al di la' di 1 GHz,
ogni amministrazione coordina, salvo nei casi di cui ai
numeri 1108 e 1111, l'utilizzazione di questa
assegnazione con l'amministrazione di ciascun paese il
cui territorio e' situato in tutto o in parte
all'interno della zona di coordinamento(1) della
stazione di terraferma in progetto. La richiesta di
coordinamento relativa ad una stazione di terraferma
puo' comprendere tutte o alcune delle assegnazioni di
frequenza alla stazione spaziale associata, ma in
seguito, ogni assegnazione sara' trattata separatamente.
--------------------------------------
ADD 1107.2
Mob-87
(2) Ai fini dell'applicazione della presente procedura
alle stazioni di terraferma del servizio di
radioavvistamento via satellite utilizzato nelle bande 1
610 - 1 626,5 MHz, 2 483,5 - 2 500 MHz e 2 500 - 2 516
MHz, si applicheranno le disposizioni del paragrafo 7
dell'appendice 28 utilizzando una distanza di
coordinamento uniforme di 400 km corrispondente ad una
stazione di terraferma aerotrasportata del servizio di
radioavvistamento via satellite. In tutti i casi in cui
il sistemo di radioavvistamento comporta unicamente
stazioni di terraferma al suolo, l'IFRB utilizzera' una
distanza di coordinamento di 100 km.
Notifica ed iscrizione nello Schedario di riferimento
internazionale delle frequenze delle assegnazioni di
frequenza(1) alle stazioni di radiocomunicazione di
Terra (2), (3), (4)
(MOD) 1314
Mob-87
Le disposizioni dei numeri 1311 a 1313 non si applicano
alle assegnazioni di frequenza conformi ai Piani di
ripartizione che compaiono nelle appendici 25, 26 e 27
Aer2 del presente Regolamento, il Comitato iscrive
queste assegnazioni di frequenza nello Schedario di
riferimento all'atto del ricevimento della scheda di
notifica.
-----------------------------
SUP
* Nota del Segretariato Generale
MOD Mob-87
Sotto-sezione IIB. Procedura da seguire da parte delle
stazioni costiere radiotelefoniche in funzione nelle
bande attribuite in esclusiva al servizio mobile
marittimo tra 4 000 kHz e 27 500 kHz.
MOD 1315
Mob-87
Par.24 (1) Esame delle schede di notifica relative alle
assegnazioni di frequenza alle stazioni costiere
radiotelefoniche nelle bande attribuite in esclusiva al
servizio mobile marittimo tra 4 000 kHz e 27 500 kHz per
le stazioni costiere radiotelefoniche (vedere il numero
1239).
MOD 1326
Mob-87 Par. 25 (1) Esame delle schede di notifica
concernenti le frequenze di ricevimento utilizzate dalla
stazioni costiere radiotelefoniche nelle bande
attribuite in esclusiva al servizio mobile marittimo tra
4 000 kHz e 27 500 kHz per le stazioni radiotelefoniche
di nave (vedere i numeri 1219 e 1239).
MOD 1332
Nob-87
(5) Ogni scheda di notifica che e' stata oggetto di una
conclusione favorevole relativamente alle disposizioni
del numero 1328, ma sfavorevole relativamente a quelle
del numero 1329 e' rinviata all'amministrazione
notificatrice salvo se l'Amministrazione ha iniziato la
procedura dell'articolo 16 in conformita' con il numero
1719.
ADD 1332A
Mob-87
(6) Ogni scheda di notifica che si riferisce al numero
1719, e' iscritta provvisoriamente nello Schedario di
riferimento se la conclusione relativamente alle
disposizioni del numero 1328 e' favorevole. In questo
caso, il Comitato esamina l'iscrizione dopo che
l'Amministrazione notificatrice ha applicato la
procedura dell'Articolo 16.
(MOD) 1336
Mob-87
b) se la frequenza notificata corrisponde ad una delle
frequenze specificate nella colonna 1 del Piano di
ripartizione delle frequenze per il servizio mobile
aeronautico (R) che compare all'appendice 27 Aer2 (parte
II, sezione II, articolo 2) o se l'assegnazione risulta
da una modifica consentita della classe di emissione e
la larghezza della banda necesaria per la nuova
emissione soddisfa la disposizione dei canali descritti
nell'appendice 27 Aer2;
(MOD) 1338
Mob-87
d) se la scheda di notifica e' conforme ai principi
tecnici del Piano cosi' come esposti all'appendice 27
Aer2;
(MOD) 1341
Mob-87
(4) Nel caso di una scheda di notifica conforme alle
disposizioni dei numeri 1335, 1336 e 1338, ma non a
quelle dei numeri 1337 o 1339, il Comitato verifica se
la protezione specificata all'appendice (parte I,
sezione IIA), paragrafo 5) viene fornita alle
ripaertizione del Piano ed alle assegnazioni gia'
iscritte nello Schedario di riferimento con una
conclusione favorevole relativamente alla presente
disposizione. Cio' facendo, il Comitato riconosce che la
frequenza sara' utilizzata secondo le "Condizioni di
ripartizione tra le zone" cosi' come sono specificate
nell'appendice 27 Aer2(parte I, sezione IIB, paragrafo
4).
------------------------
SUP * Nota del Segretariato Generale
ADD 1344A
Mob-87
aa) se la scheda di notifica e' conforme alle
disposizioni del numero 1240;
ADD 1348A
Mob-87
(3A) Una scheda di notifica non conforme alle
disposizioni del numero 1344A e' esaminata secondo le
disposizioni dei numeri 1267 e 1268. La data da
iscrivere nella colonna 2b e' determinata secondo le
disposizioni pertinenti della sezione III del presente
articolo.
MOD 1349
Mob-87
(4) Salvo nei casi in cui si applica il numero 1268,
tutte le assegnazioni di frequenza di cui al numero 1343
sono iscritte nello Schedario di riferimento secondo le
conclusioni del Comitato. La data da iscrivere nella
colonna 2 o nella colonna 2b e' quella determinata
secondo le disposizioni pertinenti della sezione III del
presente articolo.
Sezione III. Iscrizione delle date e delle conclusioni nello
Schedario di riferimento
MOD 1388
Mob-87
Par.40 (1) Bande di frequenze:
9 2 850 kHz
3 155 3 400 kHz
3 500 - 3 900 kHz
3 500 - 4 000 kHz nella Regione 1
3 500 - 4 000 kHz nella Regione 2
3 500 - 3 950 kHz nella Regione 3
4 221 - 4 351 kHz
6 332,5 - 6 501 kHz
8 438 - 8 707 kHz
12 658,5 - 13 077 kHz
16 904,5 - 17 242 kHz
19 705 - 19 755 kHz
22 445,5 - 22 696 kHz
26 122,5 - 26 145 kHz
MOD 1391
MOB-87
Par. 41 (1) Bande di frequenze assegnate in esclusiva al
servizio mobile marittimo tra 4 000 kHz e 27 500 kHz per
le stazioni costiere radiotelefoniche.
MOD 1392
Mob-87
(2) Se la conclusione e' favorevole relativamente ai
numeri 1317 e 1318, la data del 1 luglio 1989 e'
iscritta nella colonna 2a.
MOD 1393
Mob-87
(3) In tutti gli altri casi di cui al numero 1315, la
data di ricevimento della scheda di notifica da parte
del Comitato e' iscritta nella colonna 2b.
MOD 1395
Mob-87
Par.42 (1) Bande di frequenze attribuite in esclusiva al
servizio mobile marittimo entro 4 000 kHz e 27 500 kHz
per le stazioni radiotelefoniche di nave.
MOD 1396
Mob-87
(2) Se la conclusione e' favorevole per quanto riguarda
i numeri 1328 e 1329, viene iscritta nella colonna 2a la
data del 1 luglio 1989.
MOD 1399
Mob-87
(2) Par. 43 (1) Bande di frequenze attribuite in
esclusiva al servizio mobile marittimo entro 4 000 kHz e
27 5 000 kHz per le stazioni radiotelegrafiche di nave
(Vedere il numero 1220).
(MOD) 1451
Mob-87
Le disposizioni delle selezioni V, VI (ad eccezione del
numero 1430) e VII del presente articolo non si
applicano alle assegnazioni di frequenza conformi ai
Piani di ripartizione che figurano nelle appendici 25,
26 e 27 Aer2 al presente Regolamento.
-------------------------
SUP * Nota del Segretariato Generale
ADD Mob-87
ADD Mob-87
Procedure da applicare da parte della Amministrazioni e
dell'IFRB per il coordinamento dell'utilizzazione
pianificata della frequenza 518 kHz per la trasmissione
da parte delle stazioni costiere, di avvisi aulla
navigazione e la meteorologia e di informazioni urgenti
alle navi a mezzo telegrafia automatica a stampa
diretta su banda ristretta (Sistema NAVTEX
internazionale)
ADD 1631
Mob-87
Par. 1 (1) Prima di notificare al Comitato
un'assegnazione di frequenza ad una stazione costiera
per la trasmissione alle navi di avvisi sulla
navigazione e la meteorologia e di informazioni urgenti
alle navi a mezzo telegrafia automatica a stampa diretta
su banda ristretta.
ADD 1632
Mob-87
(2) A tal fine, l'amministrazione comunica al Comitato,
al massimo un anno prima della data proposta per
l'immissione in servizio dell'assegnazione, le
informazioni di cui nella sezione A dell'Appendice I,
nonche' i seguenti requisiti addizionali:
1) lettera B1 (identificatore di zona di copertura
dell'emittente) che sara' utilizzata dalla stazione
costiera;
2) orario di trasmissione normale attribuito alla
stazione;
3) durata delle trasmissioni;
4) zona di copertura dell'onda di terra della
trasmissione.
(3) L'amministrazione menzionera' ugualmente i risultati
di ogni coordinamento (1) eventualmente gia' effettuato
in relazione all'utilizzazione prevista.
-------------------------
ADD 1632.1
Mob-87
(1) E' vivamente racomandato alle Amministrazioni di
effettuare un coordinamento delle caratteristiche
summenzionate in conformita' con le procedure prescritte
dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI).
ADD 1633
Mob-87
(4) Affiche' la procedura possa essere compiuta in tempo
utile prima della notifica in virtu' del numero 1214,
l'Amministrazione dovra' comunicare le informazioni
summenzionate al piu' tardi sei mesi prima della data
proposta per l'entrata in funzione dell'assegnazione.
ADD 1634
Mob-87
Par.2 Se il Comitato accerta la mancanza di una
caratteristica fondamentale o di una qualunque delle
caratteristiche addizionali, esso rinvia la domanda per
via aerea, accompagnata da un esposizione dei motivi, a
meno che l'informazione mancante non sia immediatamente
fornita in risposta ad una richiesta del Comitato.
ADD 1635
Mob-87
Par. 3 Il Comitato esamina l'utilizzazione prevista in
considerazione delle assegnazioni che sono state
effettuate a stazioni di altri servizi cui la banda
518,5 - 518 kHz e' assegnata e che sono state notificate
ai sensi del numero 1214 ad una data anteriore e
determina le amministrazioni le cui assegnazioni
rischiano di essere pregiudicate.
ADD 1636
Mob-87
Par.4 Il Comitato pubblica l'informazione completa entro
un termine di 45 giorni dopo il suo ricevimento, in un
capitolo speciale della sua circolare settimanale
menzionando ogni coordinamento eventualmente gia'
effettuato, nonche' i nomi delle amministrazioni
identificate secondo il numero 1635. Il Comitato
trasmette un esemplare di questa pubblicazione
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO),
all'Organizzazione idrografica internazionale (OHI) ed
all'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM),
chiedono loro di trasmettere alle Amministrazioni
interessate, con copia al Comitato, ogni informazione
che potrebbe facilitare il conseguimento di un accordo
di coordinamento.
ADD 1637
MOB-87
Par.5 Allo scadere di un periodo di quattro mesi dopo la
data di pubblicazione di queste informazioni nel
capitolo speciale, l'amministrazione responsabile
dell'assegnazione notifica tale assegnazione al
Comitato, in conformita' con il numero 1214, indicando
il nome delle Amministrazioni con le quali un accordo e'
stato ottenuto e di quelle che hanno espressamente
manifestato il loro disaccordo.
ADD 1638
MOb-87
Par. 6 Dopo aver ricevuto la scheda di notifica
dell'assegnazione di frequenza, il Comitato chiede alle
Amministrazioni i cui nomi figurano nella sezione
speciale e che non hanno manifestato il loro accordo o
disaccordo riguarda all'utilizzazione prevista,di
indicare entro 30 giorni la loro decisione in materia.
ADD 1639
Mob-87
Par. 7. Si considera che un'amministrazione che non
risponde alla richiesta formulata dal Comitato in
attuazione del numero 1638 o che non comunica la sua
decisione in materia si e' impegnata:
ADD 1640
Mob-87
a) a non intentare ricorsi relativamente ad ogni
interferenza pregiudizievole eventualmente causata alle
sue stazioni dall'utilizzazione prevista;
ADD 1641
MOB-87
b) a fare in modo che le sue stazioni non causino
interferenze pregiudizievoli per l'utilizzazione
proposta.
ADD 1642
Mob-87
Par.8 Nell'esaminare l'utilizzazione proposta in
conformita' con l'articolo 12, il Comitato applica le
disposizioni del numero 1245 salvo per le assegnazioni
per le quali l'amministrazione interessata ha
manifestato il suo disaccordo relativamente
all'utilizzazione prevista.
ADD 1643
Mob-87
Par. 9 Il Comitato esamina le assegnazioni notificate in
conformita' con il numero 1241 in base alle sue norme
tecniche e le registra in conformita' con le
disposizioni pertinenti dell'Articolo 12. Tale
registrazione deve contenere i simboli appropriati
indicanti il risultato dell'applicazione della presente
procedura.
ADD 1644
Mob-87
Par. 10 Il Comitato aggiorna e pubblica ad intervalli
appropriati i dati di cui al numero 1637 in una lista
speciale e sotto forma appropriata.
1645
a NON attribuiti
1655
ARTICOLO 19
Prove
*(MOD) 1846
Mob-87
(5) Per quanto concerne le prove nelle stazioni del
servizio mobile, vedere i numeri 3663A e 5058 a 5060
ARTICOLO 24
Licenze
MOD 2024
Mob-87
Par. 3 Al fine di agevolare la verifica delle licenze
rilasciate a stazioni mobili ed a stazioni terrestri
mobili, si aggiunge, se del caso, al testo redatto nella
lingua nazionale, una traduzione in una delle lingue di
lavoro dell'Unione.
MOD 2025
Mob-87
Par. 4 (1) Il Governo che rilascia una licenza ad una
stazione mobile o a una stazione di terraferma mobile
menziona i dati segnaletici della stazione, compreso il
suo nome, l'indicativo di chiamata e, se del caso, la
categoria nella quale la stazione e' classificata per
quanto riguarda la corrispondenza pubblica, nonche' le
caratteristiche generali dell'impianto.
* Vedere Nota del Segretariato Generale
MOD 2027
Mob-87
Par.5 (1) Nel caso di una nuova immatricolazione di una
nave o aeronave, in circostanze in cui il rilascio di
una licenza dal paese in cui detta nave o aeronave
dovra' essere immatricolata potrebbe versosimilmente
causare ritardi, l'amministrazione del paese del paese
da cui la stazione mobile o la stazione terrestre mobile
desidera intraprendere la traversata o il volo, puo', su
richiesta della compagnia di gestione, rilasciare un
attestato che indica che la stazione soddisfa alle norme
del presente Regolamento. Tale certificato, redatto in
forma determinata dall'Amministrazione di rilascio, deve
comportare i dati segnaletici menzionati al numero 2025
ed e' valido solo per la traversata o il volo a
destinazione del paese dove la nave o l'aeronave sara'
immatricolata: in ogni caso, la sua validita' scade al
termine di un periodo di tre mesi.
ARTICOLO 25
Identificazione delle stazioni
ADD 2064
Mob-87
(4A) Tutte le trasmissioni di radiosegnali luminosi per
la localizzazione dei sinistri (RLS) via satellite in
funzione nella banda 406- 406,1 MHz o nella banda 1
645,5 - 1 646, 5 MHz o di RLS che utilizzano tecniche di
chiamata selettiva numerica devono comportare segnali di
identificazione.
MOD 2068
Mob-87
b) ne' ai radiosegnali luminosi per la localizzaiozne
dei sinistri (ad eccezione di quelli indicati al numero
2064A).
(MOD) 2069
Mob-87
Par. 3 Nel caso di trasmissioni che comprendono segnali
di identificazione, la stazione e' identificata mediante
un indicativo di chiamata, una identita' del servizio
mobile marittimo secondo l'appendice 43 o ogni altro
procedimento consentito d'identificazione che puo'
consistere in una o piu' delle seguenti indicazioni:
nome della stazione, ubicazione della stazione, nome
dell'utente, segni ufficiali d'immatricolazione, numero
d'identificazione del volo, numero o segnale di chiamata
selettiva, numero o segnale d'identificazione per la
chiamata selettiva, segnale caratteristico, dati
caratteristici della trasmissione o ogni altra
caratteristica distintiva suscettibile di essere
agevolmente identificata internazionalmente.
SUP 2069.1
Mob-87
*(MOD) 2083
Mob-87
(2) Alle stazioni di navi ed alle stazioni terrestri di
navi cui si applicano le disposizioni del capitolo XI,
nonche' alle stazioni costiere o alle stazioni terrestri
costiere atte a comunicare con queste stazioni di navi,
saranno assegnate a seconda delle esigenze identita' del
servizio mobile marittimo secondo l'appendice 43.
*SUP 2083.1
Mob-87
-------------------------
* Vedere l'appunto del Segretariato generale
*(MOD) 2087
Mob-87
Par. 15. Il Segretario generale e' incaricato di
assegnare le cifre di identificazione marittima ai
paesi(1) che non compaiono nella Tabella delle cifre
d'identificazione marittima (Vedere l'appendice 43).
*SUP 2087.1
Mob-87
*(MOD) 2087A
Mob-87
Par. 15A. Il Segretario generale e' incaricato di
assegnare cifre addizionali di identificazione marittima
ai paesi(1).
(MOD) 2149
Mob-87
Par. 37. Quando una stazione del servizio mobile
marittimo o del servizio mobile marittimo via satellite
deve utilizzare un'identita' del servizio mobile
marittimo, l'amministrazione responsabile assegna a
questa stazione un'identita' conforme alle disposizioni
contenute nell'appendice 43, in considerazione delle
Raccomandazioni pertinenti del CCIR e del CCITT.
MOD 2101.1
Mob-87
(1) Per le serie di indicativi di chiamata che iniziano
con B, F, G, I, K, M, N, R, U e W, e' necessaria solo la
prima lettera per l'identificazione della nazionalita'.
Per le mezze-serie, sono necessarie le prime tre lettere
per l'identificazione della nazionalita'
-----------------------------
* Vedere l'appunto del Segretariato generale
Art.26
ARTICOLO 26
Documenti di servizio
*(MOD)2185
Mob-87
c) le ripartizioni che figurano nei Piani di
ripartizione regolamentati dall'appendice 25 (vedere
numero 4212) nonche' delle appendici 26 e 27 Aer2.
-----------------------------
* (MOD) *Nota del Segretariato generale: Vedere
il numero 5189
ADD 2201A
Mob-87
(1) Questa lista contiene i dati segnaletici delle
stazioni costiere e delle stazioni terrestri costiere
che forniscono un servizio di corrispondenza pubblica e:
MOD 2202
Mob-87
a) un annesso contenente una tabella delle tasse
telegrafiche interne, delle tasse per i telegrammi
destinati ai paesi limitrofi ecc. in considerazione
delle Raccomandazioni pertinenti del CCITT;
ADD 2202A
Mob-87
b) un annesso che fornisce informazioni rilevanti
sull'utilizzazione dei sistemi mobili marittimi a
satellite che potranno essere comunicati al Segretario
generale dalle amministrazioni partecipanti;
ADD 2202B
Mob-87
c) un annesso(1) che fornisce sotto forma di tabella, i
seguenti dati segnaletici delle stazioni costiere e
delle stazioni terrestri costiere che partecipano al
Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare
(SMDSM):
ADD 220B.1
Mob-87
(1) L'annesso sara' pubblicato per la prima volta a
seguito dell'entrata in vigore del capitolo N IX (Vedere
la Risoluzione 331 (Mob-87) e aggiornato secondo le
esigenze.
------------------------
* Vedere la nota del Segretariato generale
ADD 2202C
Mob-87
i) stazioni costiere che partecipano al servizio di
vigilanza in onde metriche, ettometriche e decametriche
utilizzando tecniche di chiamata selettiva numerica;
ADD 2202D
Mob-87
ii) stazioni terrestri costiere del sistema a satelliti
geostazionari in grado di assicurare comunicazioni di
soccorso e di sicurezza con le stazioni terrestri di
nave compresa l'allerta di soccorso mediante
radiotelefonia o la stampa diretta o entrambi, o la
trasmissione di informazioni sulla sicurezza marittima
grazie a tecniche di stampa diretta;
ADD 2202E
Mob-87
iii) stazioni costiere che trasmettono alle navi avvisi
sulla navigazione e la meteorologia nonche' informazioni
urgenti per mezzo di tecniche di stampa diretta a banda
stretta.
MOD 2215
MOB-87
Par.8 Lista VIIA. Lista degli indicativi di chiamta e
delle identita' numeriche delle stazioni utilizzate nel
servizio mobile marittimo e mobile marittimo via
satellite.
MOD 2216
Mob-87
(1) Questa lista conterra' una lista in ordine
alfabetico degli indicativi di chiamata ed una tabella
numerica delle identita' delle stazioni utilizzate nel
servizio mobile marittimo e nel servizio mobile
marittimo via satellite (stazioni costiere, stazioni
costiere terrestri, stazioni di nave, stazioni terrestri
di nave, stazioni di radioavvistamento e stazioni che
effettuano servizi speciali), dei numeri o segnali di
chiamata selettiva di stazione di nave e di stazione
terrestre di nave, delle identita' del servizio mobile
marittimo per le stazioni di nave e le stazioni
terrestri di nave, dei numeri o segnali
d'identificazione di stazione costiera e di stazione
terrestre costiera e delle identita' del servizio mobile
marittimo per le stazioni costiere e le stazioni
costiere di terraferma.
(MOD) 2217
Mob-87
(2) Questa lista e' preceduta dalla Tabella di
attribuzione delle serie internazioanli di indicativi di
chiamata e dalla Tabella delle serie di cifre
d'identificazione marittima che figurano rispettivamente
nelle appendici 42 e 43, nonche' da una tabella dei
segnali che caratterizzano le trasmissioni di radiofari
utilizzati nel servizio mobile marittimo.
(MOD) 2218
Mob-87
(3) La lista VIIA e' ristampata ogni due anni e
aggiornata mediante supplementi riepilogativi
trimestrali.
(MOD) 2219
Mob-87
Par. 8A. Lista VIIB. Lista alfabetica degli indicativi
di chiamata di stazioni diverse dalle stazioni di
radioamatore, dalle stazioni sperimentali e dalle
stazioni del servizio mobile marittimo.
(MOD) 2220
Mob-87
(1) Questa lista e' preceduta dalla Tabella di
attribuzione delle serie internazionali di indicativi di
chiamata di cui all'appendice 42 e da una tabella che
indica la forma degli indicativi di chiamata assegnati
da ciascuan amministrazione alle sue stazioni di
radioamatore ed alle sue stazioni sperimentali.
(MOD) 2221
Mob-87
(2) La Lista VII B e' ristampata ad intervalli stabiliti
dal Segretario Generale ed aggiornata mediante
supplementari riepilogativi trimestrali.
MOD 2228
Mob-87
Par. 11 Carta delle stazioni costiere aperte alla
corrispondenza pubblica
La Carta e' ristampata in forma e ad intervalli
stabiliti dal Segretario generale.
ARTICOLO 28
Servizi di radiocomunicazione spaziale le cui bande di frequenza sono ripartite con i servizi di radiocomunicazione di Terra superiori a 1 GHz.
ADD 2548A
Mob-87
(10) La potenza isotropa irradiata equivalente (p.i.i.e)
emessa in qualunque direzione da una stazione terrestre
del servizio di radioavvistamento via satellite nella
banda 1 610 - 1 626,5 MHz non dovra' superare - 3 dBW in
ogni banda di 4 kHz.
MOD 2558
Mob-87
b) I limiti specificati al numero 2557 si applicano
nelle bande di frequenze enumerate al numero 2559
assegnate per l'emissione da parte delle stazioni
spaziali, ai seguenti servizi di radiocomunicazione
spaziale:
- servizio di meteorologia via satellite (spazio verso
Terra);
- servizio di ricerca spaziale (spazio verso Terra);
- servizio di utilizzazione spaziale (spazio verso
Terra);
quando tali bande sono ripartite, a parita' di diritti,
con il servizio fisso o il servizio mobile e
- servizio di radioavvistamento via satellite (spazio
verso Terra).
MOD 2559
Mob-87
1 525 - 1 530 MHz (1) (Regioni 1 e 3)
1 530 - 1535 MHz (1) (Regioni 1 e 3, fino al 1
gennaio 1990)
1 670 - 1 690 MHz
1 690 - 1 700 MHz (sul territorio dei paesi
indicati ai numeri 740 e 741)
1 700 - 1 710 MHz
2 290 - 2 300 MHz

Allegato

2 483,5 - 2 500 MHz
MOD 2562
Mob-87
a) La potenza di superficie prodotta sulla superficie
della Terra dalle emissioni di una stazione spaziale del
servizio di radiodiffusione via satellite, del servizio
fisso via satellite, o del servizio di radioavvistamento
via satellite, in ogni condizione e per tutti i metodi
di modulazione, non deve superare i seguenti limiti:
- 152 dB (W/m2) in qualunque banda larga 4 kHz per gli
angoli di arrivo compresi entro 0 e 5 sopra il piano
orizzontale:
- 152 + 0,75 (5 - 5) dB (W/m2) in una banda qualunque
larga 4 kHz per gli angoli di arrivo 8 (in gradi)
compresi tra 5 e 25 sopra il piano orizzontale;
- 137 dB(W/m2) in una banda qualunque larga 4 kHz, per
gli angoli di arrivo compresi tra 25 e 90 sopra il piano
orizzontale.
Tali limiti si applicano alla potenza di superficie
ottenuta presupponendo una propagazione in spazio
libero.
MOD 2563
Mob-87
b) I limiti specificati al numero 2562 si applicano
nella banda di frequenze:
2 500 - 2 690 MHz
ripartita tra, da una parte il servizio di
radiodiffusione via satellite o il servizio fisso via
satellite e d'altra parte, il servizio fisso o il
servizio mobile; e nella banda di frequenze 2 500 - 2
516,5 MHz (nei paesi di cui al numero 754A) assegnata al
servizio di radioavvistamento via satellite.
ARTICOLO 35
Servizio di radioavvistamento e servizio di radioavvistamento via satellite
ADD 2840A
Mod-87
(3) Le disposizioni dei numeri 2831 e 2838, ad eccezione
di quelle dei numeri 2832 e 2833, si applicano altresi'
al servizio di radioavvistamento via satellite.
ADD 2842A
Mob-87
(2A) Quando una stazione di radiogonometria definita al
numero 13 funziona nelle bande comprese tra 156,0 MHz e
174,0 MHz, essa deve poter essere in misura di prendere
rilevamenti sulla frequenza di chiamata e di pericolo in
onde metriche 156,8 MHz e sulla frequenza di chiamata
selettiva numerica in onde metriche 156,525 MHz.
MOD 2854
Mob-87
Par. 14 (1) L'assegnazione delle frequenze di radiofari
aeronautici funzionanti nelle bande comprese tra 160 kHz
e 535 kHz e' basata su un rapporto di protezione dalle
interferenze di almeno 15 dB in tutta la zona di
servizio di ciascun radiofaro.
Art. 37
CAPITOLO IX
Mob-83 Comunicazioni di soccorso e di sicurezza (1)
ARTICOLO 37
Disposizioni generali
MOD 2930
Mob-87
Par. 1 Le disposizioni di cui nel presente capitolo sono
obbligatorie (Vedere Risoluzione 331 (Mob-87) nel
servizio mobile marittimo per le stazioni che utilizzano
le frequenze e le tecniche definite nel presente
capitolo, nonche' per le comunicazioni tra queste
stazione e le stazioni di aeronave. Tuttavia, le
stazioni del servizio mobile marittimo dovranno, se sono
anche munite di uno degli equipaggiamenti utilizzati
dalle stazioni funzionanti in conformita' con le norme
definite nel capitolo N IX, conformarsi, nell'utilizzare
tale equipaggiamento, alle disposizioni pertinenti di
detto capitolo. Le disposizioni del presente capitolo
sono inoltre applicabili nel servizio mobile aeronautico
salvo in caso d'intese particolare concluse tra i
Governi interessati.
MOD 2934A
Mob-87
Par. 3 A. Se circostanze speciali lo rendono
indispensabile, un'amministrazione puo', a titolo
eccezionale rispetto ai metodi di lavoro previsti nel
presente Regolamento, autorizzare le installazioni di
stazioni terrestri di navi situate nei Centri di
coordinamento di salvataggio (1) a comunicare con ogni
altra stazione utilizzando le bande assegnate al
servizio mobile marittimo via satellite, per segnali di
emergenza e di sicurezza.
MOD 2934A.1
Mob-87
(1) L'espressione "Centro di coordinamento di
salvataggio" definita dalla Convenzione internazionale
sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (1979) indica
un servizio incaricato di promuovere una buona
organizzazione dei servizi di ricerca e di salvataggio e
di coordinare le operazioni all'interno di una zona di
ricerca e di salvataggio.
MOD 2937A
Mob-87
Par. 4A. E' inoltre possibile, in base alle disposizioni
del numero 2945, inviare segnali di soccorso di
emergenza e di sicurezza mediante le tecniche di
chiamata selettiva numerica e le tecniche spaziali,
nonche' la telegrafia a stampa diretta secondo le
Raccomandazioni pertinenti del CCIR.
MOD 2938
Mob-87
Par.5 Conviene utilizzare, se de caso, le abbreviazioni
ed i segnali dell'appendice 14 nonche' delle tabelle di
compitazione delle lettere e delle cifre dell'appendice
24.(1)
MOD 2942
Mob-87
Par. 8. Le stazioni mobili (2) del servizio mobile
marittimo possono comunicare per motivi di sicurezza,
con le stazioni del servizio mobile aeronautico. Queste
comunicazioni debbono normalmente avvenire sulle
frequenze autorizzate in conformita' con la Parte I
dell'articolo 38 alle condizioni specificate (Vedere
anche il numero 2932).
MOD 2942A
Mob-87
Par. 8A Le stazioni mobili del servizio mobile
aeronautico possono comunicare in caso di pericolo e per
ragioni di sicurezza, con le stazioni del servizio
mobile marittimo, in conformita' con le disposizioni del
presente capitolo.
ADD 2938.1
Mob-87
(1) Si raccomanda inoltre di utilizzare il Vocabolario
normalizzato della navigazione marittima e, in caso di
difficolta' il Codice internazionale dei segnali,
entrambi pubblicati dall'Organizzazione marittima
internazionale.
NOC 2942.1
Mob-87
(2) Le stazioni mobili che comunicano con le stazioni
del servizio mobile aeronautico (R) nelle bande
attribuite a questo servizio devono conformarsi alle
disposizioni del presente Regolamento applicabili a
detto servizio, ed anche, se del caso, agli accordi
specifici conclusi dai governi interessati e che che
regolamentano l'utilizzazione del servizio mobile
aeronautico.
MOD 2943
Mob-87
Par. 9 Ogni stazione stabilita a bordo di un'aeronave e
costretta da una regolamentazione nazionale o
internazionale ad entrare in comunicazione, per ragioni
di soccorso, di emergenza o di sicurezza con stazioni
del servizio mobile marittimo, deve:
ADD 2943A
Mob-87
a) essere in grado, fino alla completa attuazione del
Sistema mondiale di emergenza e di sicurezza in mare
(SMDSM), di trasmettere di preferenza nella classe A2A o
H2A e di ricevere di preferenza trasmissioni nelle
classi A2A e H2A quando utilizza la frequenza portante
500 kHz oppure di trasmettere nella classe J3E o H3E e
di ricevere (1) trasmissioni delle classi A3E, J3E e H3E
quando utilizza la frequenza portante 2 182 kHz, oppure
di effettuare e di ricevere trasmissioni della classe
J3E quando utilizza la frequenza portante 4 125 kHz o di
effettuare e di ricevere trasmissioni della classe G3E
quando utilizza la frequenza portante 156,8 MHz (vedere
anche la Risoluzione 331 (Mob-87);
ADD 2943B
Mob-87
b) essere in grado, dopo l'entrata in funzione completa
dello SMDSM, di effettuare e di ricevere trasmissioni
della classe J3E quando utilizza le frequenze portanti 2
182 kHz o 4 125 kHz o trasmissioni della classe G3E
quando utilizza la frequenza 156,8 MHz o la frequenza
opzionale 156,3 MHz.
* SUP 2943.1
Mob-87
* ADD 2943A.1
Mob-87
(1) A titolo eccezionale, la ricezione delle
trasmissioni della classe A3E sulla frequenza portante 2
182 kHz puo' esser resa facoltativa nei casi in cui cio'
e' autorizzato dai regolamenti nazionali.
* Nota del Segretariato Generale: Conseguenza della modifica del
numero 2943
SUP 2944
MOD 2945
Mob-87
Par. 11 Fino all'attuazione completa del SMDSM e fino a
quando una Conferenza competente non decida
diversamente, tutte le disposizioni del Regolamento
delle radiocomunicazioni relative alle comunicazioni
attuali di soccorso, d'urgenza e di sicurezza rimangono
in vigore (vedere la Risoluzione 331 (Mob-87)
SUP 2946
Mob-87
SUP 2947
Mob-87
SUP 2948
Mob-87
SUP 2949
Mob-87
ARTICOLO 38
Frequenze per il soccorso e la sicurezza
SUP 2967
Mob-87
SUP 2968
Mob-87
(MOD) 2969 A. 500 kHz
Mob-87
MOD 2970
Mob-87
Par. 1 (1) La frequenza 500 kHz e' la frequenza
internazionale di soccorso nel telegrafo MORSE (Vedere
anche numero 472); e' a tal fine che deve essere
utilizzata dalle stazioni di navi di aeronavi e di mezzi
di salvataggio che utilizzano la telegrafia MORSE su
frequenze comprese tra 415 kHz e 535 kHz quando queste
stazioni chiedono assistenza ai servizi marittimi. Essa
deve essere utilizzata per la chiamata ed il traffico di
soccorso nonche' per i segnali ed i messaggi di
emergenza, per i segnali di sicurezza e, al di fuori
delle regioni a traffico intenso, per brevi messaggi di
sicurezza. Se cio' e' possibile in pratica, i messaggi
di sicurezza devono essere trasmessi sulla frequenza di
lavoro, dopo un annuncio preliminare sulla frequenza 500
kHz (Vedere anche il numero 4236.) Per il soccorso e la
sicurezza, le classi di emissioni da utilizzare sulla
frequenza 500 kHz sono le classi A2A, A2B, H2A o H2B
(vedere anche il numero 3042 e la Risoluzione 331
(Mob-87).
(MOD) 2971A B. 518 kHz
Mob-87
MOD 2971B
Mob-87
Par. 1A. Nel servizio mobile marittimo, la frequenza 518 kHz e' utilizzata dalle stazioni costiere esclusivamente per la trasmissione destinata alle navi, di avvisi sulla navigazione e la meteorologia e di informazioni urgenti per mezzo del sistema NAVTEX internazionale a mezzo telegrafia a stampa diretta a banda ristretta.
SUP 2971C
Mob-87
SUP 2971D
Mob-87
(MOD) 2972 C. 2 182 kHz
Mob-87
MOD 2973
Mob-87
Par. 2 (1) La frequenza portante 2 182 kHz(1) e' una
frequenza internazionale di soccorso in radiotelefonia
(Vedere altresi' i numeri 500 e 501); essa deve essere
utilizzata a tal fine dalle stazioni di nave, di
aeronavi e di mezzi di salvataggio e dai radiosegnali
per la localizzazione dei sinistri che utilizzano bande
autorizzate comprese tra 1 605 kHz e 4 000 kHz quando
tali stazioni richiedono l'assistenza dei servizi
marittimi. Essa deve essere utilizzata per la chiamata
ed il traffico di soccorso, per il segnale di
radiosegnali per la localizzazione dei sinistri, per il
segnale ed i messaggi di emergenza nonche' per il
segnale di sicurezza. Se cio' e' possibile in pratica, i
messaggi di sicurezza sono trasmessi sulla frequenza di
lavoro, dopo un annuncio preliminare sulla frequenza 2
182 kHz. La classe di trasmissione da utilizzare in
radiotelefonia sulla frequenza 2 182 kHz e' la classe
H3E. Gli apparecchi previsti unicamente per il soccorso,
l'emergenza e la sicurezza possono continuare ad
utilizzare la classe di trasmissione A3E (Vedere numero
4127). La classe di trasmissione che deve essere
utilizzata dai radiosegnali per la localizzazione dei
sinistri e' quella specificata all'appendice 37 (vedere
anche il numero 3265). La classe di emissione J3E puo'
essere utilizzata per gli scambi del traffico di
soccorso sulla frequenza 2 182 kHz dopo aver fornito
l'avviso di ricevimento di una chiamata di soccorso
mediante techniche di chiamata selettiva numerica sulla
frequenza 2 187,5 kHz, tenendo conto del fatto che altre
navi che incrociano nelle vicinanze possono non essere
in grado di ricevere questo traffico (vedere anche il
numero N. 2974 e la Risoluzione 331 (Mob-87).
MOD 2974
Mob-87
(2) Se un messaggio di soccorso trasmesso sulla
frequenza portante 2 182 kHz non e' stato corrisposto da
un avviso di ricevimento, e' possibile ritrasmettere il
segnale di allarme radiotelefonico, seguito, quando
possibile, dalla chiamata e dal messaggio di soccorso su
una o l'altra, a seconda dei casi, delle due frequenze
portanti 4 125 kHz o 6 215 kHz (vedere i numeri 2982,
2986 e 3054).
MOD 2975
Mob-87
(3) Tuttavia, quando le stazioni di nave e di aeronave
non possono trasmettere sulla frequenza portante 2 182
kHz ne', alle condizioni del numero 2974, sulle
frequenze portanti 4 125 kHz o 6 215 kHz, tali stazioni
dovrebbero utilizzare ogni altra frequenza disponibile
su cui poter richiamare l'attenzione.
SUP 2978A
Mob-87
SUP 2978B
Mob-87
(MOD) 2979
Mob-87 D. 3 023 kHz
(MOD) 2981 E. 4 125 kHz
Mob-87
MOD 2982
MOb-87
Par. 4 (1) Oltre alla frequenza portante 2 182 kHz, e'
utilizzata la frequenza portante 4 125 kHz per il
soccorso e la sicurezza nonche' per la chiamata e la
risposta (vedere anche il numero 520). Tale frequenza e'
anche utilizzata per il traffico di soccorso e di
sicurezza in radiotelefonia (Vedere anche il numero N.
2980 e la Risoluzione 331 (Mob-87).
MOD 2982A
Mob-87
(2) La frequenza portante 4 125 kHz puo' essere
utilizzata dalle stazioni di aeronavi per comunicare con
le stazioni del servizio mobile marittimo per fini di
soccorso e di sicurezza, nonche' per fini di ricerca e
di salvataggio (vedere i numeri 2943, 2943A e 2943B).
SUP 2982B
Mob-87
SUP 2982C
Mob-87
SUP 2982D
Mob-87
SUP 2982E
Mob-87
(MOD) 2983 F. 5 680 kHz
Mob-87
MOD 2985
Mob-87
MOD 2986 G. 6 215 kHz
Mob-87
Par. 6 La frequenza portante 6 215 kHz e' utilizzata
oltre alla frequenza portante 2 182 kHz per il soccorso
e la sicurezza nonche' per la chiamata e la risposta
(Vedere anche il numero 520). Questa frequenza e'
inoltre utilizzata per il traffico di soccorso e di
sicurezza in radiotelefonia (Vedere anche il numero N.
2986 e la Risoluzione 331 (Mob-87).
SUP 2986A
Mob-87
SUP 2986B
Mob-87
SUP 2986C
Mob-87
SUP 2986D
Mob-87
SUP 2986E
Mob-87
SUP 2986 F
SUP 2986G
Mob-87
SUP 2986H
Mob-87
(MOD) 2987 H. 8 364 kHz
Mob-87
MOD 2988
Mob-87
Par. 7 La frequenza 8 364 kHz e' designata per essere
utilizzata dalle stazioni dei mezzi di salvataggio, se
sono equipaggiate per trasmettere sulle frequenze delle
bande comprese tra 4 000 kHz e 27 500 kHz e se
desiderano stabilire con le stazioni del servizio mobile
marittimo e del servizio mobile aeronautico
comunicazioni relative alle operazioni di ricerca e di
salvataggio (Vedere anche il numero 501 e la Risoluzione
331 (Mod-87)
SUP 2988A
Mob-87
SUP 2988B
Mob-87
SUP 2988C
Mob-87
SUP 2988D
Mob-87
SUP 2988E
Mob-87
SUP 2988F
Mob-87
SUP 2988G
Mob-87
SUP 2988H
Mob-87
SUP 2988I
Mob-87
SUP 2988J
Mob-87
SUP 2988K
Mob-87
SUP 2988L
Mob-87
SUP 2988M
Mob-87
SUP 2988N
Mob-87
(MOD) 2989 I. 121,5 MHz e 123,1 MHz
Mob-87
(MOD) 2992 J. 156,3 MHz
Mob-87
SUP 2993A
Mob-87
SUP 2993B
Mob-87
(MOD) 2993C K. 156,650 MHz
Mob-87
MOD 2993D
Mob-87
Par. 9B La frequenza 156,650 MHz e' utilizzata per le
comunicazioni tra navi relative alla sicurezza della
navigazione secondo l'osservazione q) dell'appendice 18.
(MOD) 2993E L. 156,8 MHz
Mob-87
(MOD) 2994
Mob-87
Par. 10 (1) La frequenza 156,8 MHz e' la frequenza
internazionale di soccorso, di sicurezza e di chiamata
in radiotelefonia per le stazioni del servizio mobile
marittimo quando esse utilizzano frequenze di bande
autorizzate comprese tra 156 MHz e 174 MHz (vedere anche
i numeri 501 e 613). Essa e' utilizzata per il segnale,
le chiamate ed il traffico di soccorso, per il segnale
ed il traffico di urgenza e per il segnale di sicurezza
(Vedere anche il numero 2995A). I messaggi di sicurezza
devono essere trasmessi quando cio' e' possibile in
pratica, su una frequenza di lavoro, previo annuncio
preliminare sulla frequenza 156,8 MHz (vedere il numero
N. 3041, l'appendice 19 e anche la Risoluzione 331
(Mob-87).
SUP 2995B
Mob-87
SUP 2995C
Mob-87
MOD 2996
Mob-87 M. 243 MHz
(Vedere i numeri 501 e 642)
(MOD) 2997
Mob-87 N. Banda 406 - 406,1 MHz
(MOD) 2998
Mob-87 O. Banda 1 544 - 1 545 MHz
(MOD) 2998A
Mob-87
Par. 10C. L'utilizzazione della banda 1 544 - 1 545 MHz
(spazio verso Terra) e' limitato alle operazioni di
soccorso e di sicurezza (vedere il numero 727A)) che
comprende:
NOC 2998B
Mob-83
a) i collegamenti di connessione dei satelliti necessari
al rele' delle trasmissioni dei radiosegnali luminosi
per la localizzazione dei sinistri via satellite verso
le stazioni di terraferma;
NOC-2998C
Mob-87
b) i collegamenti a banda stretta (spazio verso Terra)
delle stazioni spaziali verso le stazioni mobili.
(MOD) 2998D
Mob-87 P. Banda 1 645,5 - 1 646,5 MHz
(MOD) 2998E
Mob-87
Par. 10 D. L'utilizzazione della banda 1 645,5 - 1 646,5
MHz (Terra verso spazio) e' limitata alle operazioni di
soccorso e di sicurezza (vedere il numero 734H), ivi
compreso:
ADD 2998EA
Mob-87
a) le trasmissioni di RLS via satellite;
ADD 2998EB
Mob-87
b) i rele' di allarmi di soccorso ricevuti da sateliti
in orbita polare bassa verso satelliti geostazionari.
(MOD) 2999 O. Aeronavi in pericolo
Mob-87
(MOD) 3001
Mob-87 R. Stazioni di mezzi di salvataggio
SUP 3008A
Mob-87
SUP 3008B
Mob-87
ADD N 3008C
Mob-87
ADD N 3008D
MOD N 3010
Mob-87
Par. 13 Salvo nei casi previsti dal presente
Regolamento, ogni trasmissione suscettibile di causare
interferenze pregiudizievoli alle comunicazioni di
soccorso, di allarme, di emergenza o di sicurezza sulle
frequenze 500 kHz, 2 174,5 kHz, 2 182 kHz, 2 187,5 kHz,
4 125 kHz, 4 177,5 kHz, 4 207,5 kHz, 6 215 kHz, 6 268
kHz, 6 312 kHz, 8 291 kHz, 8 376,5 kHz, 8 414,5 kHz, 12
290 kHz, 12 520 kHz, 12 577 kHz, 16 420 kHz, 16 695 kHz,
16 804,5 kHz, 121,5 MHz, 156,525 MHz o 156,8 MHz o nelle
bande di frequenze 406-406,1 MHz, 1 5 44 - 1 545 MHz e
1645,5 - 1 646,5 MHz (vedere anche il numero N. 3067) e'
vietata. Ogni trasmissione che causa interferenze
pregiudizievoli alle comunicazioni di soccorso e di
sicurezza su una qualunque delle altre frequenze
discrete enumerate nella sezione 1 del presente articolo
e nella sezione I dell'articolo N. 38 e' vietata.
MOD 3016
Mob-87
(2) E' vietato fare, su qualunque frequenza,
trasmissioni di prova del segnale di allarme completo,
salvo per effettuare prove indispensabili in
coordinamento con le autorita' competenti. A titolo
eccezionale, tali prove sono autorizzate sugli apparati
radiotelefonici che possono funzionare solo sulle
frequenze internazionali di soccorso di 2 182 kHz o di
156,8 MHz. In tal caso e' necessario utilizzare
un'antenna artificiale appropriata.
MOD 3018
Mob-87
Par. 15 (1) Ad eccezione delle trasmissioni autorizzate
sulla frequenza 500 kHz ed in considerazione del numero
4226, ogni trasmissione e' vietata sulle frequenze
comprese tra 490 khz e 510 kHz (Vedere il numero 471 e
la Risoluzione 21 (Mob-87).
ADD 3023
Par. 16. (1) Ad eccezione delle trasmissioni autorizzate
sulla frequenza portante 2 182 kHz e sulle frequenze 2
174,5 kHz, 2 177 kHz, 2 187,5 kHz e 2 189,5 kHz, ogni
trasmissione e' vietata sulle frequenze comprese tra 2
173,5 kHz e 2 190,5 kHz (Vedere anche il numero 3071)
(MOD) 3031A D. 121,5 MHz, 123,1 MHz e 243 MHz
Mob-87
ADD 3031C
Mob-87
Par. 17B. Al fine di evitare allarmi ingiustificati nei
sistemi di emergenza automatici, le trasmissioni di
segnali di prova diversi da quelli dei segnali di
utilizzazione sulle frequenze di emergenza di 121,5 MHz
dovrebbero essere coordinati con le Autorita'
competenti, e dovrebbero essere effettuate solo durante
i primi cinque minuti di ciascuna ora, ciascuna
trasmissione di prova non dovendo durare di piu' di
dieci secondi (vedere anche il numero 3011).
MOD 3032 E. Banda 156,7625 - 156, 8375 MHz
Mob-87
MOD 3033
Mob-87
Par. 18 (1) Ogni trasmissione effettuata nella banda
156,7625 - 156,8375 MHz e suscettibile di causare
interferenze pregiudizievoli alle trasmissioni
autorizzate del servizio mobile marittimo su 156,8 MHz
e' vietata.
MOD 3038
Mob-87
Par. 19 (1). Al fine di migliorare la sicurezza della
vita umana in mare e al di sopra della superficie del
mare, tutte le stazioni del servizio mobile marittimo
che provvedono di regola alla vigilanza sulle frequenze
delle bande autorizzate entro 415 kHz e 526 kHz e che si
avvalgono della telegrafia Morse debbono, durante il
periodo di sospensione del servizio per causa di ferie,
adottare ogni provvedimento utile affinche' la vigilanza
sulla frequenza internazionale di soccorso 500 kHz sia
assicurata, due volte all'ora, per tre minuti, con
inizio a x h 15 e x h 45, tempo universale coordinato
(UTC), da un operatore munito di cuffia o di un
alto-parlante (Vedere altresi' la Risoluzione 331
Mob-87)).
ADD N 3038A
Mob-87
(1A) Il numero 3038 non si applica ad una stazione
costiera aperta al servizio di corrispondenza pubblica
quando la copertura della sua zona operativa in materia
di soccorso e' fornita da una o piu' stazioni costiere
che vigilano sulla frequenza 500 kHz in applicazione di
un accordo tra le amministrazioni interessate. Tali
amministrazioni comunicano al Segretario generale le
norme dettagliate di tali accordi in vista della loro
pubblicazione nella Nomenclatura delle stazioni costiere
(vedere articolo 26 e appendice 9).
MOD N. 3040
Mob-87
a) le trasmissioni devono cessare nella banda compresa
tra 490 kHz e 510 kHz (Vedere altresi' la Risoluzione
210 (Mob-87);
MOD 3041
Mob-87
b) fuori da queste bande, le trasmissioni delle stazioni
del servizio mobile possono continuare. Le stazioni del
servizio mobile marittimo possono ascoltarle, alla
condizione espressa di garantire innanzitutto la
vigilanza sulla frequenza di soccorso, come prescritto
al numero 3038 (vedere inoltre la Risoluzione 331
(Mob-87).
MOD 3042
Mob-87
Par. 20 (1) Le stazioni del servizio mobile marittimo
aperte al servizio di corrispondenza pubblica in
telegrafia Morse e che utilizzano le frequenze delle
bande autorizzate tra 415 kHz e 526,5 kHz debbono,
durante il periodo di vacanze, rimanere in ascolto sulla
frequenza 500 kHz salvo nel caso previsto al numero
3038A. Questa vigilanza e' obbligatoria solo per le
trasmissioni delle classi A2A e H2A (Vedere inoltre la
Risoluzione 331 (Mob-87).
MOD 3043
Mod-87
(2) Queste stazioni, pur osservando le disposizioni del
numero 3038 sono autorizzate ad interrompere la
vigilanza, ma solo se sono impegnate in una
comunicazione su altre frequenze.
NOC 3046A
MOb-83
(4) Le stazioni di nave, pur osservando le norme del
numero 3038, sono inoltre autorizzate a sospendere la
vigilanza (1) qualora l'ascolto per mezzo di cuffie con
due auricolari indipendenti o di alto-parlanti non sia
pratico, nonche', su ordine del comandante, per
procedere a riparazioni o ad operazioni di manutenzione
in vista di evitare un difetto di funzionamento
imminente:
--------------------
MOD 3046.1
Mob-87
(1) Per altre informazioni, vedere le disposizioni
pertinenti della Convenzione internazionale per la
salvaguardia della vita umana in mare (Vedere anche la
Risoluzione 331 (Mob-87)
ADD N 3048
Mob-87
Par. 21 (1) Le stazioni costiere che sono aperte alla
corrispondenza pubblica e che costituiscono sulla
freqeunza 2 182 kHz un elemento essenziale della
protezione in caso di soccorso nella loro zona, devono
garantire la vigilanza sulla frequenza 2 182 kHz durante
il periodo di vacanza (Vedere anche la Risoluzione 331
(Mob-87).
MOD 3052
Mob-87
Par. 23. In vista di accrescere la sicurezza della vita
umana in mare e al di sopra della superficie del mare,
tutte le stazioni del servizio mobile marittimo che sono
normalmente in ascolto sulle frequenze delle bande
autorizzate comprese tra 1 605 kHz e 2 850 kHz adottano
per quanto possibile, provvedimenti utili per garantire,
durante le loro vacanze, la vigilanza sulla frequenza
internazionale di soccorso 2182 kHz due volte all'ora,
per tre minuti a partire da x h 00 e x h 30, Tempo
universale coordinato (UTC) (Vedere anche la Risoluzione
332
MOD 3052A
Mob-87
Par. 23 A. Durante i periodi indicati al numero 3052,
tutte le trasmissioni nella banda 1 173,5 - 2 190,5 Hz
devono cessare, salvo sulle frequenze 2 177 kHz e 2
189,5 kHz e nei casi previsti al presente capitolo e nel
capitolo N IX.
MOD) 3053 C. 4 125 kHz e 6 215 kHz
Mob-87
MOD 3054
Mob-874
Par. 24 (1) Tutte le stazioni costiere che sono aperte
alla corrispondenza pubblica e che costituiscono un
elemento essenziale di protezione in caso di pericolo
nella zona dove il servizio e' fornito, possono
mantenere una vigilanza durante i periodi di ferie sulle
frequenze portanti 4 125 kHz o 6 215 kHz o su entrambi
(vedere i numeri 2892 e 2986). Conviene che tale
vigilanza sia menzionata nella Nomenclatura delle
stazioni costiere.
MOD 3057
Mob-87
Par. 25 (1) Conviene che ogni stazione costiera del
servizio mobile marittimo internazionale radiotelefonico
nella banda 156-174 MHz, se rappresenta un elemento
essenziale di protezione in caso di pericolo nella zona
dove il servizio e' fornito, mantenga durante il periodo
di sospensione del servizio per ferie, una vigilanza
efficace, mediante mezzi auditivi, sulla frequenza 156,8
MHz (Vedere anche la Risoluzione 331 (Mob-87 ( e la
Raccomandazione 306).
MOD 3058
Mob-87
(2) Quando si trovano nella zona di servizio di stazioni
costiere del servizio mobile marittimo radiotelefonico
nelle bande comprese tra 156 MHz e 174 MHz e quando cio'
e' possiible in pratica, conviene che le stazioni di
navi assicurino la vigilanza sulla sulla frequenza 156,8
MHz. Conviene che quelle che non sono munite di apparati
radiotelefonici funzionanti nelle bande autorizzate
comprese tra 156 MHz e 174 MHz effettuino, quando sono
in mare, una vigilanza sulla frequenza 156,8 MHz (vedere
anche la Risoluzione 331 (Mob-87).
MOD 3059
Mob-87
(3) Quando sono in collegamento con una stazione
portuale, le stazioni di nave possono, a titolo
eccezionale, e con riserva dell'accordo
dell'Amministrazione interessata, continuare a mantenere
la vigilanza solamente sulla frequenza prevista per le
operazioni portuali, a patto che la stazione portuale
continui ad esercitare la vigilanza sulla frequenza
156,8 MHz (Vedere anche la Risoluzione 331 (Mob-87).
MOD 3060
Mob-87
(4) Quando sono in collegamento con una stazione
costiera del servizio del movimento delle navi, le
stazioni di nave possono, con riserva dell'accordo delle
Amministrazioni interessate, continuare ad esercitare la
vigilanza solamente sulla frequenza appropriata del
servizio del movimento delle navi, a condizione che tale
stazione costiera mantenga la vigilanza sulla frequenza
156,8 MHz (Vedere anche la Risoluzione 331 (Mob-87).
ARTICOLO 39
Comunicazioni di pericolo/soccorso
MOD 3088
Mob-87
Par. 3 (1) Il segnale di soccorso radiotelegrafico MORSE
e' costituito dal gruppo...---...simbolicamento
rappresentato da SOS trasmesso come un solo segnale nel
quale le linee sono accentuate in maniera da essere
distinti nettamente dai punti.
MOD 3090
Mob-87 (3) Questi segnali di soccorso indicano che una
nave, un'aeronave o ogni altro veicolo si trova sotto la
minaccia di un pericolo grave ed imminente e richiede
assistenza immediata (vedere anche il numero 3279).
MOD 3091
Mob-87
Par. 4(1) La chiamata di soccorso trasmessa in
radiotelegrafia MORSE comprende:
- il segnale di soccorso SOS (trasmesso tre volte)
- la parola DE
- l'indicativo di chiamata della stazione mobile in
pericolo (trasmesso tre volte).
MOD 3093
Mob-87
Par. 5 (1) Il messaggio di soccorso radiotelegrafico
MORSE comprende:
- il segnale di soccorso SOS;
- il nome o ogni altra forma di identificazione della
stazione mobile in pericolo;
- le informazioni relative alla sua posizione;
- la natura del pericolo e la natura del soccorso
richiesto;
- ogni altra informazione che potrebbe agevolare questo
soccorso.
MOD 3095
Mob-87
Par. 6 (1) In linea di massima una nave segnala la sua
posizione in latitudine e longitudine (Greenwich),
utilizzando cifre per i gradi ed i minuti, accompagnati
da una delle parole NORTH o SOUTH e da una delle parole
EAST o WEST, In radiotelegrafia Morse, il segnale
.-.-.-. separa i gradi dai minuti; tuttavia cio' non
deve necessariamente applicarsi al servizio marittimo
via satellite. Quando cio' e' possibile in pratica,
possono essere indicati il rilevamento effettivo e la
distanza in miglia marine rispetto ad un punto
geografico noto.
MOD 3097
Mob-87
(3) In linea di massima, un'aeronave in volo segnala la sua posizione in radiotelefonia o in radiotelegrafia MORSE:
- sia per mezzo della sua latitudine e longitudine (Greenwich) utilizzando cifre per i gradi ed i minuti, accompagnati
da una delle parole NORTH o SOUTH e da una delle parole
EAST O WEST;
- sia con il nome della localita' piu' vicina e la sua distanza approssimativa in relazione a quest'ultima, accompagnata
a seconda dei casi da una delle parole NORTH, SOUTH EAST
o WEST, o eventualmente, qualora cio' sia possibile in
pratica, dalle parole che indicano le direzioni
intermedie.
MOD 3098
Mob-87
(4) Tuttavia, in radiotelegrafia MORSE, le parole NORTH o SOUTH ed EAST o WEST indicate ai numeri 3095 e 3097 possono
essere sostituite dalle lettere N o S ed E o W.
MOD 3099
Mob-87 A. Radiotelegrafia MORSE
MOD 3100 Par. 7 (1)
Mob-87
Par. 7 (1) La procedura di soccorso radiotelegrafico
Morse comprende:
MOD 3108
Mob-87
Par. 8 (1) Il messaggio di soccorso, preceduto dalla
chiamata di soccorso, e' ripetuto ad intervalli, in
particolare durante i periodi di silenzio previsti al
numero 3038 per la radiotelegrafia MORSE, fino a quando
non si riceva risposta.
MOD 3130
Mob-87
a) in radiotelegrafia Morse:
- il segnale di soccorso SOS;
- l'indicativo di chiamata della stazione che trasmette
il messaggio di soccorso (trasmesso tre volte);
- la parole DE;
- l'indicativo di chiamata della stazione che invia
l'avviso di ricevimento (trasmesso tre volte);
- il gruppo RRR;
- Il segnale di soccorso SOS;
MOD 3138
Mob-87
a) in radiotelegrafia Morse, l'abbreviazione QRT,
seguita dal segnale di soccorso SOS;
MOD 3141
Mob-87
a) in radiotelegrafia MORSE, l'abbreviazione QRT seguita
dalla parola DETRESSE e dal suo indicativo di chiamata;
MOD 3143
Mob-87
Par. 25 (1) In radiotelegrafia MORSE, l'utilizzazione
del segnale QRT SOS deve essere riservato alla stazione
mobile in pericolo ed alla stazione che gestisce la
direzione del traffico di soccorso.
MOD 3152
Mob-87
(3) a) In radiotelegrafia Morse, il messaggio menzionato
al numero 3150 ha la seguente forma:
- il segnale di soccorso SOS;
- la chiamata "a tutti" CQ (trasmessa tre volte);
- la parola DE;
- l'indicativo di chiamata della stazione che trasmette
il messaggio;
- l'ora di invio del messaggio;
- il nome e l'indicativo di chiamata della stazione
mobile in pericolo;
- l'abbreviazione regolamentare QUM.
MOD 3153
Mob-87
b) In radiotelegrafia Morse, il messaggio menzionato al
numero 3151 ha la seguente forma:
- il segnale di soccorso SOS;
- la chiamata "a tutti" CQ (trasmesso tre volte);
- la parola DE;
- l'indicativo di chiamata della stazione che trasmette
il messaggio;
- l'ora di invio del messaggio;
- il nome e l'indicativo di chiamata della stazione
mobile in pericolo;
- l'abbreviazione regolamentare QUZ.
MOD 3164
Mob-87
a) in radiotelegrafia Morse:
- il segnale DDD SOS SOS SOS DDD;
- la parola DE
- l'indicativo di chiamata della stazione che trasmette
(trasmesso tre volte).
MOD 3166
Mob-87
Par. 34 Quando si utilizza il segnale di allarme
radiotelegrafico Morse, un intervallo di due minuti
divide, qualora cio' sia ritenuto necessario, la
chiamata indicata al numero 3164 dal segnale d'allarme.
ARTICOLO 40
Trasmissioni di urgenza e e di sicurezza, e trasporti sanitari
MOD 3196
Mob-87
Par. 1 (1) In radiotelegrafia Morse, il segnale di
urgenza consiste di tre ripetizioni del gruppo XXX,
trasmessi dividendo accuratamente le lettere di ciascuno
gruppo ed i gruppi successivi. E' trasmesso prima della
chiamata.
MOD 3197
Mob-87
(2) In radiotelefonia, il segnale di urgenza e'
costituito dal gruppo PAN PAN, la parola PAN essendo
pronunziata come la parola francese "panne". Esso e'
ripetuto 3 volte prima della chiamata.
MOD 3201
Mob-87
(2) Il segnale di urgenza ed il messaggio che lo segue
sono trasmessi su una o piu' delle frequenze
internazionali di soccorso 500 kHz, 2 182 kHz, 156,8
MHz, sulle frequenze di soccorso supplementare 4 125 hKz
e 6 215 kHz sulla frequenza aeronautica d'emergenza
121,5 MHz, sulla frequenza 243 MHz o su ogni altra
frequenza che puo' essere utilizzata in caso di pericolo
(Vedere anche il numero N. 3204).
MOD 3210
Mob-87
Par. 8 Ai fini dell'annuncio e dell'identificazione dei
trasporti sanitari protetti in conformita' con le
Convenzioni summenzionate, la trasmissione completa dei
segnali d'urgenza di cui ai numeri 3196 e 3197 e'
seguita dall'aggiunta del solo gruppo YYY in
radiotelegrafia MORSE e dall'aggiunta della sola parola
MEDICAL pronunciata come in francese, in radiotelefonia.
MOD 3291A
Mob-87
Par. 11A L'identificazione e la localizzazione dei
trasporti sanitari in mare possono essere effettuate per
mezzo di risponditori radar marittimi normalizzati
(Vedere la Raccomandazione 14 (Mob-87).
MOD 3221
Mob-87
Par. 13 (1) In radiotelegrafia Morse, il segnale di
sicurezza consiste in tre ripetizioni del gruppo TTT.
Le lettere di ciascun gruppo ed i gruppi successivi sono
nettamente separati gli uni dagli altri. Il segnale di
sicurezza e' trasmesso prima della chiamata.
MOD 3222
Mob-87
(2) In radiotelefonia,il segnale di sicurezza e'
costituito dal termine SECURITE' pronunciato
distintamente come in francese.
Il segnale di sicurezza e' ripetuto 3 volte prima della
chiamata.
MOD 3224
Mob-87
(2) Il segnale di sicurezza e la chiamata sono trasmessi
su una o piu' delle frequenze internazionali di soccorso
(500 kHz, 2 182 MHz, 156,8 MHz) o su ogni altra
frequenza che puo' essere utilizzata in caso di pericolo
(Vedere anche il numero N. 3227)
ARTICOLO 41
Segnali di allarme e di avviso
MOD Mob-87
Sezione I. Segnali delle boe da segnale-radio per la
localizzazione dei sinistri e delle boe da segnale-radio
per la localizzazione dei sinistri mediante satellite
(EPIRB)
ADD 3259A
Mob-87
c) in onde decimetriche vale a dire nelle bande 406 -
406,1 MHz e 1 645,5 - 1 646,5 MHz, dei segnali le cui
caratteristiche devono essere conformi alle
Raccomandazioni pertinenti del CCIR.
MOD Mob-87
Sezione II. Segnali di allarme in radiotelegrafia Morse e in
radiotelefonia
MOD 3268
Mob-87
Par. 5 (1) Il segnale di allarme radiotelegrafico Morse
si compone di una serie di dodici linee trasmesse in un
minuto, la durata di ciascuna linea essendo di quattro
secondi e l'intervallo tra due linee consecutive, di un
secondo: Esso puo' essere trasmesso a mano, ma si
raccomanda la sua trasmissione per mezzo di
un'apparecchiatura automatica.
MOD 3269
Mob-87
(2) Ogni stazione di nave che funziona nelle bande
comprese tra 415 kHz e 526,5 kHz che non dispone di
un'apparecchiatura automatica per la trasmissione del
segnale di allarme radiotelegrafico Morse deve essere
munita in permanenza di una pendola che indica
nettamente il secondo di preferenza con una lancetta
concentrica dei secondi. Tale pendola deve essere posta
in un punto sufficientemente visibile del tavolo di
operazione affinche' l'operatore possa, seguendola con
lo sguardo, attribuire senza difficolta' ai vari segnali
elementari del segnale di allarme la loro durata
normale.
MOD 3274
Mob-87
a) in radiotelegrafia Morse, far funzionare i
dispositivi automatici di allarme, il cui scopo e' di
attirare l'attenzione dell'operatore qualora l'ascolto
sulla frequenza di soccorso non sia garantito;
MOD 3279
Mob-87
c) quando una o piu' persone sono cadute in mare o sono
minacciate di un pericolo grave ed imminente. In tal
caso, questi segnali possno essere utilizzati solo se e'
necessario l'aiuto di altre navi e se l'impiego del solo
segnale di urgenza non consente di ottenere questo aiuto
in condizioni soddisfacenti, ma il segnale di allarme
non deve essere ripetuto da altre stazioni. Il messaggio
deve essere preceduto dal segnale di urgenza (Vedere i
numeri 3090, 3196 e 3197).
MOD 3280
Mob-87
(2) Nei casi previsti ai numeri 3278 e 3279 conviene
che un intervallo di due minuti divida, se possibile, la
fine del segnale di allarme radiotelegrafico Morse
dall'inizio dell'avviso o del messaggio.
MOD 3281
Mob-87
Par. 9 I dispositivi automatici destinati al ricevimento
dei segnali di allarme radiotelegrafico Morse e
radiotelefonico devono conformarsi ai requisiti
specificati nell'Appendice 36.
MOD 3285A
Mob-87
(2A) Peraltro, il segnale specificato al numero 3284
puo' essere trasmesso sulla frequenza portante 2 182 kHz
da impianti o strutture in mare che si trovano in
pericolo imminente di essere urtate o da stazioni in cui
si ritiene che una nave e' in pericolo imminente di
arenamento. Conviene che la potenza di trasmissione sia,
se possibile, limitata al minimo necessario per
facilitare la ricezione delle navi che si trovano nelle
immediate vicinanze dell'impianto o della struttura in
mare o del territorio interessato.
MOD 3285B
Mob-87
(2B) La trasmissione specificata al numero 3285A deve
essere immediatamente seguita da una trasmissione
radiotelefonica che precisa l'identita' e la posizione
dell'impianto o della struttura in mare. Le stazioni in
cui si ritiene che una nave e' in pericolo imminente di
arenamento devono fornire tutte le infromazioni
possibili riguardo all'identificazione ed alla
posizione. Tale trasmissione dovrebbe essere seguita da
un avviso urgente ai navigatori.
ARTICOLO 42
Servizi speciali relativi alla sicurezza
MOD 3326
Mob-87
Par. 4 (1) I messaggi meteorologici destinati
specialmente all'insieme delle stazioni di nave sono
trasmessi, in linea di massima, dopo un orario
determinato e, per quanto possibile, negli orari in cui
possono essere ricevuti dalle stazioni di navi
disimpegnate da un solo operatore. In radiotelegrafia
Morse, la velocita' di trasmissione non deve superare
sedici parole al minuto.
* (MOD) 339
Mob-87
Par. 11 Oltre ai metodi esistenti, gli avvisi sulla
navigazione e la meteorologia nonche' le informazioni
urgenti devono essere trasmesse in telegrafia a stampa
diretta a banda stretta con rettifica di errore senza
canale di ritorno da alcune stazioni costiere; i
dettagli relativi alle operazioni in questione figurano
nella Nomenclatura delle stazioni di radioavvistamento e
delle stazioni che effettuano servizi particolari
(vedere i numeri 3323, 3326 e 3334). Le informazioni in
questione sono inoltre pubblicate in una lista a parte,
in conformita' con l'articolo 14A.
----------------------
* Vedere la Nota del Segretariato.
ADD Mob-87
CAPITOLO N IX
ADD Mob-87
Comunicazioni di soccorso e di sicurezza (1)
nello SMDSM
ADD Mob-87 ARTICOLO N 37
ADD Mob-87 Disposizioni generali
ADD N 2929
Mob-87
Par. 1 Il presente capitolo contiene le disposizioni
relative alla gestione del Sistema mondiale di soccorso
e di sicurezza in mare (SMDSM).
ADD 2930
Mob-87
Par. 2 Le disposizioni fissate nel presente capitolo
sono obbligatorie (Vedere la Risoluzione 33 (Mob-87) nel
servizio mobile marittimo per tutte le stazioni che
utilizzano, per svolgere le funzioni di cui nel presente
capitolo, le frequenze e le tecniche stabilite (Vedere
altresi' N. 2932) Alcune disposizioni del presente
capitolo sono inoltre applicabili nel servizio mobile
aeronautico, salvo in caso d'intese particolri stipulate
dai governi interessati. Tuttavia, le stazioni del
servizio mobile marittimo che sono munite del materiale
utilizzato dalle stazioni gestite in conformita' con il
capitolo IX devono applicare le disposizioni pertinenti
di tale capitolo (vedere il numero 2945).
----------------------
ADD Mob-87 (1) Ai fini del presente capitolo, le
comunicazioni di soccorso e di sicurezza comprendono le
chiamate ed i messaggi di pericolo, di emergenza e di
sicurezza.
ADD N 2931
Mob-87
Par. 3 La procedura stabilita nel presente capitolo e'
obbligatoria nel servizio mobile marittimo via satellite
nonche' per le comunicazioni tra le stazioni a bordo di
aeronavi e le stazioni del servizio mobile marittimo via
satellite in tutti i casi in questo servizio o queste
stazioni sono espressamente menzionate.
ADD N 2932
Mob-87
Par. 4 La convenzione internazionale per la
salvaguardia della vita umana in mare, SOLAS 1974,
specifica le navi ed i loro mezzi di salvataggio che
devono essere muniti di attrezzature radioelettriche,
nonche' le navi che devono essere munite di attrezzature
radioelettriche, portatili che possono essere utilizzate
dai mezzi di salvataggio. La Convenzione stabilisce
inoltre i requisiti cui debbono conformarsi tali
attrezzature.
ADD N 2933
Mob-87
Par. 5 Le stazioni del servizio mobile terrestre situate
in regioni inabitate, scarsamente popolate, o isolate
possono ai fini del soccorso e della sicurezza,
utilizzare le frequenze previste nel presente capitolo.
ADD N 2934
Mob-87
Par. 6 La procedura stabilita nel presente capitolo e'
obbligatoria per le stazioni del servizio mobile
terrestre quando utilizzano frequenze che, ai sensi del
presente Regolamento, sono previste per le comunicazioni
di soccorso e di sicurezza.
ADD N 2935
Mob-87
Par. 7 (1) Nessuna disposizione del presente
regolamento puo' ostacolare l'impiego, da parte di una
stazione mobile o terrestre mobile in pericolo, di ogni
mezzo di cui dispone per attirare l'attenzione,
segnalare la sua posizione ed ottenere soccorso.
ADD N 2936
Mob-87
(2) Nessuna disposizione del presente Regolamento puo'
ostacolare l'impiego in circostanze eccezionali, da
parte di stazioni a bordo di aeronavi o di navi che
partecipano ad operazioni di ricerca e di salvataggio,
di ogni mezzo di cui dispongono per assistere una
stazione mobile o terrestre mobile in pericolo.
ADD N 2937
Mob-87
(3) Nessuna disposizione del presente Regolamento puo'
ostacolare l'impiego in circostanze eccezionali, da
parte di una stazione terrestre o di una stazione
terrestre costiera, di ogni mezzo di cui dispone per
assistere una stazione mobile o terrestre mobile in
pericolo (Vedere anche il numero 959).
ADD N 2938
Mob-87
Par. 8 Qualora circostanze speciali lo rendano
indispensabile, un'amministrazione puo' a titolo
eccezionale rispetto ai metodi di lavoro previsti nel
presente Regolamento, autorizzare gli impianti di
stazioni terrestri di navi situate nei Centri di
coordinamento di salvataggio (1) a comunicare con ogni
altra stazione utilizzando le bande assegnate al
servizio mobile marittimo via satellite, ai fini di
soccorso e di sicurezza.
ADD N 2939
Mob-87
Par. 9 In radiotelefonia, le trasmissioni devono essere
effettuate lentamente e distintamente, e ciascuna parola
deve essere pronunciata distintamente al fine di
agevolare la sua trascrizione.
ADD N 2940
Mob-87
Par. 10 Le trasmissioni di soccorso, di emergenza e di
sicurezza possono altresi' essere effettuate in
conformita' con le disposizioni del capitolo IX e con le
Raccomandazioni pertinenti del CCIR in telegrafia Morse
ed in radiotelefonia.
ADD N 2941
Mob-87
Par. 11 Le abbreviazioni ed i segnali dell'appendice
14, nonche' l'alfabeto fonetico ed il codice delle cifre
dell'appendice 24 debbono essere utilizzate quando cio'
e' possibile (2).
--------------------
MOD N 2938.1
Mob-87
(1) L'espressione "Centro di coordinamento di
salvataggio" definita dalla Convenzione internazionale
sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (1979) designa
un servizio incaricato di promuovere la corretta
organizzazione dei servizi di ricerca e di salvataggio e
di coordinare le operazioni all'interno di una regione
di ricerca e di salvataggio.
ADD N 2941.1
Mob-87
(2) E' altresi' raccomandato l'impiego del vocabolario
di navigazione marittima standard e, in caso di
difficolta' di linguaggio, del Codice internazionale dei
segnali, entrambi pubblicati dall'Organizzazione
marittima internazionale (OMI).
ADD N 2942
Mob-87
Par. 12 Le stazioni mobili (1) del servizio mobile
marittimo possono comunicare, per motivi di sicurezza,
con le stazioni del servizio mobile aeronautico. Queste
comunicazioni devono di regola essere effettuate sulle
frequenze autorizzate secondo la sezione I dell'articolo
N 38 alle condizioni ivi specificate (Vedere anche il
numero N. 2935)
ADD N. 2943
Mob-87
(2) Le stazioni mobili del servizio mobile aeronautico
possono comunicare per motivi di soccorso e di sicurezza
con le stazioni del servizio mobile marittimo, in
conformita' con le disposizioni del presente capitolo.
ADD N 2944
Mob-87
Par. 13 Ogni stazione installata a bordo di un'aeronave
e tenuta da una regolamentazione nazionale o
internazionale ad entrare in comunicazione per motivi di
soccorso, di urgenza o di sicurezza con stazioni del
servizio mobile marittimo conformi alle prescrizioni del
presente capitolo deve essere in grado di effettuare e
di ricevere trasmissioni della classe J3E quando
utilizza la frequenza portante 2 182 kHz, o trasmissioni
della classe J3E quando utilizza la frequenza portante 4
125 kHz, ovvero trasmissioni della classe G3E quando
utilizza la frequenza 156,8 MHz, ed, a titolo
facoltativo, la frequenza 156,3 MHz.
ADD N 2945
a NON attribuiti
N 2966 1631
-----------------
ADD N 2942.1
Mob-87
(1) Le stazioni mobili che comunicano con le stazioni
del servizio mobile aeronautico (R) nelle bande
attribuite a questo servizio devono conformarsi alle
disposizioni del presente Regolamento applicabili a tale
servizio ed anche, se del caso agli accordi particolari
conclusi dai governi interessati e che regolamentano la
gestione del servizio mobile aeronautico (R).
ADD - MOB-87 ARTICOLO N 38
ADD Mob-87
Frequenze sulle quali devono essere avviate le comunicazioni di
soccorso e di sicurezza nel quadro del Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (SMDSM)
ADD Mob-87 Sezione I. Frequenze disponibili
ADD N 2967 A. 490 kHz
Mob-87
ADD N 2968
Mob-87
Par. 1 Dopo l'attuazione completa dello SMDSM, la
frequenza 490 kHz sara' utilizzata esclusivamente nel
servizio mobile marittimo, per la trasmissione dalle
stazioni costiere, di avvisi sulla navigazione e la
meteorologia e di informazioni urgenti destinate alle
navi, per mezzo della telegrafia a stampa diretta a
banda stretta (Vedere Risoluzione 210 Mob-87).
ADD N. 2969 B. 518 kHz
Mob-87
ADD N 2970
Mob-87
Par. 2 La frequenza 518 kHz sara' utilizzata
esclusivamente, nel servizio mobile marittimo, per la
trasmissione, dalle stazioni costiere, di avvisi sulla
navigazione e la meteorologia e di informazioni urgenti
destinate alle navi, per mezzo della telegrafia a stampa
diretta a banda stretta (sistema NAVTEX internazionale)
(Vedere articolo 14A).
ADD N 2971
Mob-87 C. 2 174,5 kHz
ADD N 2972
Mob-87
Par. 3 La frequenza 2 174,5 kHz e' utilizzata
esclusivamente per il traffico di soccorso e di
sicurezza a mezzo di telegrafia a stampa diretta a banda
stretta.
ADD N 2973
Mob-87 D. 2 182 KHz
ADD N 2974
Mob-87
Par. 4 La frequenza portante 2 182 kHz e' utilizzata
per il traffico di soccorso e di sicurezza mediante
radiotelefonia in trasmissioni di classe J3E (vedere
anche i numeri 2973, 3026 e 4343).
ADD N 2975
Mob-87 E. 2 187,5 kHz
ADD N 2976
Mob-87
Par. 5. La frequenza 2 187 kHz e' utilizzata
esclusivamente per le chiamate di soccorso e di
sicurezza trasmesse per mezzo della chiamata selettiva
numerica in conformita' con il numero N 3110 (Vedere i
numeri N 3112, N 3206 e N. 3229)
ADD N 2977
Mob-87 F. 3 023 kHz
ADD N 2978
Mob-87
Par. 6 La frequenza portante (frequenza di riferimento)
aeronautica 3 023 kHz puo' essere utilizzata per
stabilire comunicazioni tra le stazioni mobili che
partecipano ad operazioni di ricerca e di salvataggio
coordinate, nonche' comunicazioni tra queste stazioni e
le stazioni terrestri partecipanti, in conformita' con
le disposizioni dell'appendice 27 Aer 2 (Vedere i numeri
501 e 502)
ADD N 2979
Mob-87 G. 4 125 kHz
ADD 2980
Mob-87
Par. 7 (1) La frequenza portante 4 125 kHz e'
utilizzata per il traffico di soccorso e di sicurezza in
radiotelefonia (vedere anche i numeri 2892 e 4375)
ADD N 2981
Mob-87
(2) La frequenza portante 4 125 kHz puo' essere
utilizzata dalle stazioni di aeronave per comunicare con
le stazioni del servizio mobile marittimo a fini di
soccorso e di sicurezza, nonche' per le operazioni di
ricerca e di salvataggio (vedere Numero N 2944).
ADD N 2982 H. 4 177,5 kHz
Mob-87
ADD N 2983
Mob-87
Par. 8 (1) La frequenza 4 177,5 kHz e' utilizzata
esclusivamente per il traffico di soccorso e di
sicurezza in telegrafia a stampa diretta a banda
stretta.
ADD N 2984 I. 4 207,5 kHz
Mob-87
ADD N 2985
Mob-87
Par. 9. La frequenza 4 207,5 kHz e' utilizzata
esclusivamente per le chiamate di soccorso e di
sicurezza trasmesse con chiamata selettiva numerica in
conformita' con il numero N 3110 (Vedere i numeri N
3112, N 3206 e N 3229).
ADD N 2986 J. 4 209,5 kHz
Mob-87
ADD N 2987
Mob-87
Par. 10. Nel servizio mobile marittimo, la frequenza
4209,5 kHz e' utilizzata esclusivamente per la
trasmissione dalle stazioni costiere di avvisi sulla
navigazione e la meteorologia e di informazioni urgenti
destinate alle navi per mezzo della telegrafia a stampa
diretta a banda stretta (Vedere la Risoluzione 332
Mob-87).
ADD N 2988 K. 4 210 kHz
Mob-87
ADD 2989
Mob-87
Par. 11. La frequenza 4 210 kHz e' utilizzata
esclusivamente per la trasmissione dalle stazioni
costiere di informazioni relative alla sicurezza
marittima in telegrafia a stampa diretta a banda stretta
(Vedere Risoluzione 333 (Mob-87).
ADD N 2990 L. 5 680 kHz
Mob-87
ADD N 2991
Mob-87
Par. 12. La frequenza portante (frequenza di
riferimento) aeronautica 5 680 kHz 4 125 kHz puo' essere
utilizzata per stabilire comunicazioni tra le stazioni
mobili che partecipano ad operazioni di ricerca e di
salvataggio coordinate, nonche' comunicazioni tra queste
stazioni e le stazioni terrestri partecipanti secondo le
disposizioni dell'appendice 27 Aer2 (Vedere anche i
numeri 501 e 505).
ADD N 2992 M. 6 215 kHz
Mob-87
ADD N 2993
Mob-87
Par. 13. La frequenza portante 6 215 kHz e' utilizzata
per il traffico di soccorso e di sicurezza in
radiotelefonia (vedere anche i numeri 2986 e 4375)
ADD N 2994 N. 6 268 kHz
Mob-87
ADD N 2995
Mob-87
Par. 14 La frequenza 6 268 kHz e'utilizzata
esclusivamente per il traffico di soccorso e di
sicurezza in telegrafia a stampa diretta a banda
stretta.
ADD N 2996 O. 6 312 kHz
Mob-87
ADD N 2997
Mob-87
Par. 15 La frequenza 6 312 kHz e' utilizzata
esclusivamente per le chiamate di soccorso e di
sicurezza trasmesse con chiamata selettiva numerica
secondo il numero N 3110 (Vedere i numeri N 3112, N 3206
e N 3229).
ADD N 2998 P. 6 314 kHz
Mob-87
ADD N 2999
Mob-87
Par. 16 La frequenza 6 314 kHz e' utilizzata
esclusivamente per la trasmissione dalle stazioni
costiere di informazioni relative alla sicurezza
marittima in telegrafia a stampa diretta a banda stretta
(vedere Risoluzione 333 (Mob-87)
ADD N 3000 Q. 8 291 kHz
Mob-87
ADD N 3001
Mob-87
Par. 17. La frequenza portante 8 291 kHz e' utilizzata
esclusivamente per il traffico di soccorso e di
sicurezza in radiotelefonia.
ADD 3002 R. 8 376,5 kHz
Mob-87
ADD N 3003
Mob-87
Par. 18. La frequenza 8 376,5 kHz e' utilizzata
esclusivamente per il traffico di soccorso e di
sicurezza in telegrafia a stampa diretta a banda stretta
ADD N 3004 S. 8 414,5 kHz
Mob-87
ADD N 3005
Mob-87
Par. 19 La frequenza 8 414,5 kHz e' utilizzata
esclusivamente per le chiamate di soccorso e di
sicurezza trasmesse con chiamata selettiva numerica
secondo il numero N 3110 (vedere i numeri N 3112, N 3206
e N 3229).
ADD N 3006 T. 8 416,5 kHz
Mob-87
ADD N 3007
Mob-87
Par. 20 La frequenza 8 416,5 kHz e' utilizzata
esclusivamente per la trasmissione, da parte delle
stazioni costiere, di informazioni relative alla
sicurezza marittima in telegrafia a stampa diretta a
banda ristretta (Vedere la Risoluzione 333 Mob-87).
ADD N 3008
Mob-87 U. 12 290 kHz
ADD N. 3009
Mob-87
Par. 21 La frequenza portante 12 290 kHz e' utilizzata
per il traffico di soccorso e di sicurezza in
radiotelefonia.
ADD N 3010 V. 12 520 kHz
Mob-87
ADD N 3011
Mob-87
Par. 22 La frequenza 12 520 kHz e' utilizzata
esclusivamente per le chiamate di soccorso e di
sicurezza in telegrafia a stampa diretta su banda
ristretta.
ADD N 3012 W. 12 577 kHz
Mob-87
ADD N 3013
Mob-87
Par. 23 La frequenza 12 577 kHz e' utilizzata
esclusivamente per le chiamate di soccorso e di
sicurezza trasmesse con chiamata selettiva numerica
secondo il numero N 3110 (vedere i numeri N 3112, N 3206
e N 3229).
ADD N 3024 AC. 19 680,5 kHz
Mob-87
ADD N 3025
Mob-87
Par. 29. La frequenza 19 680,5 kHz e' utilizzata
esclusivamente per la trasmissione, da parte delle
stazioni costiere, di informazioni relative alla
sicurezza marittima in telegrafia a stampa diretta su
banda stretta (Vedere Risoluzione 333 (Mob-87).
ADD N 3026 AD. 22 376 kHz
Mob-87
ADD N 3027
Mob-87
Par. 30. La frequenza 22 376 kHz e' utilizzata
esclusivamente per la trasmissione, da parte delle
stazioni costiere, di informazioni relative alla
sicurezza marittima in telegrafia a stampa diretta su
banda stretta (Vedere Risoluzione 333 (Mob-87).
ADD N 3028 AE. 26 100,5 kHz
Mob-87
ADD N 3029
Mob-87
Par. 31 La frequenza 26 100,5 kHz e' utilizzata
esclusivamente per la trasmissione, da parte delle
stazioni costiere, di informazioni relative alla
sicurezza marittima in telegrafia a stampa diretta su
banda stretta (Vedere Risoluzione 333 (Mob-87).
ADD N 3030 AF. 121,5 MHz e 123,1 MHz
Mob-87
ADD N 3031
Mob-87
Par. 32 (1) La frequenza aeronautica d'urgenza 121,5
MHz(1) e' utilizzata per il soccorso e l'urgenza in
radiotelefonia da parte delle stazioni del servizio
mobile aeronautico quando operano nella banda compresa
tra 117,975 MHz e 136 MHz (137 MHz dopo il 1 gennaio
1990). Questa frequenza puo' inoltre essere utilizzata a
tal fine dalle stazioni di mezzi di salvataggio. Le
radio-boe di localizzazione dei sinistri utilizzano la
frequenza 121,5 MHz, come indicato nell'appendice 37A.
ADD N 3032
Mob-87
(2) La frequenza aeronautica ausiliaria 123,1 MHz
(ausiliaria della frequenza aeronautica d'urgenza 121,5
MHz) e' destinata ad essere utilizzata dalle stazioni
del servizio mobile aeronautico e da altre stazioni
mobili e di terraferma impegnata in coperazioni
coordinate di ricerca e di salvataggio (Vedere anche il
numero 593)
------------------------
ADD N 3031.1
Mob-87
(Nota)
(1) Le stazioni di aeronavi trasmettono abitualmente i
messaggi di soccorso e d'urgenza sulla frequenza di
lavoro che era utilizzata nel momento in cui e' avvenuto
il caso di soccorso o l'avvenimento che ha reso
necessarie le misure di emergenza.
ADD N 3033
Mob-87
(3) Le stazioni mobili del servizio mobile marittimo
possono comunicare con le stazioni del servizio mobile
aeronautico, sulla frequenza aeronautica d'urgenza 121,5
MHz esclusivamente per il soccorso e l'urgenza e sulla
frequenza aeronautica ausiliaria 123,1 MHz per le
operazioni coordinate di ricerca e di salvataggio, nella
trasmissione di classe A3E per le due frequenze (vedere
inoltre i numeri 501 e 593). In tal caso esse debbono
conformarsi alle intese particolari stipulate dai
governi interessati e che regolamentano il servizio
mobile aeronautico.
ADD N 3034 AG. 156.3 MHz
Mob-87
ADD N 3035
Mob-87
Par. 33. La frequenza 156,3 MHz puo' essere utilizzata a
fini di comunicazione tra stazioni di nave e stazioni di
aeronave che partecipano ad operazioni coordinate di
ricerca e di salvataggio. Essa inoltre puo' essere
utilizzata dalle stazioni di aeronavi che desiderano
comunicare con stazioni di nave per altri motivi
connessi con la sicurezza (Vedere anche l'osservazione
g) dell'appendice 18).
ADD N 3036 AH 156,525 MHz
Mob-87
ADD N 3037
Mob-87
Par. 34 La frequenza 156,525 MHz e'utilizzata nel
servizio mobile marittimo per le chiamate di soccorso e
di sicurezza trasmesse con chiamata selettiva numerica
secondo il numero N 3110 (vedere i numeri N 347, 613A, N
2935, N 2936 e N 2937).
ADD N 3038 AI. 156,650 MHz
Mob-87
ADD N 3039
Mob-87
Par. 35 La frequenza 156,650 MHz e' utilizzata per le
comunicazioni tra le navi relative alla sicurezza della
navigazione secondo l'osservazione q) dell'appendice 18.
ADD N 3040 AJ. 156,8 MHz
Mob-87
ADD N. 3041
Mob-87
Par. 36 (1) La frequenza 153,8 MHz e' utilizzata per il
traffico di soccorso e di sicurezza in radiotelefonia
(Vedere inoltre il numero 2994).
ADD N 3042
Mob-87
(2) La frequenza 156,8 MHz puo' essere utilizzata dalle
stazioni di aeronave ma esclusivamente a fini di
sicurezza.
ADD N 3043 AK. Banda 406 - 406,1 MHz
Mob-87
ADD N 3044
Mob-87
Par. 37 La banda 406 - 406,1 MHz e' utilizzata
esclusivamente dai radiosegnali ( radio-boe) per la
localizzazione dei sinistri via satellite (Terra verso
spazio) (vedere il numero 649).
ADD N 3045 AL. Banda 1 530 - 1 544 MHz
Mob-87
ADD N 3046
Mob-87
Par. 38. Oltre ad essere utilizzata per comunicazioni
ordinarie, non collegate alla sicurezza, la banda 1 530
- 1 544 MHz e' utilizzata per il traffico di soccorso e
di sicurezza (spazio verso Terra) nel servizio mobile
marittimo via satellite.
ADD N 3047 AM. Banda 1 544 - 1 545 MHz
Mob-87
ADD N 3048
Mob-87
Par. 39 L'utilizzazione della banda 1 544 - 1 545 MHz
(spazio verso Terra) e' limitata alle operazioni di
soccorso e di sicurezza (vedere il numero 726B) che
comprendono:
ADD N 3049
Mob-87
a) i collegamenti di connessione dei satelliti necesari
per il rele' delle trasmissioni di radio-segnali di
localizzazione dei sinistri via satellite verso le
stazioni di terraferma;
ADD N 3050
Mob-87
b) i collegamenti a banda stretta (spazio verso Terra)
delle stazioni spaziali verso le stazioni mobili.
ADD N 3051 AN. Banda 1 626,5 - 1 645,5 MHz
Mob-87
ADD N 3052
Mob-87
Par. 40. Oltre ad essere utilizzata per comunicazioni
ordinarie, non collegate alla sicurezza, la banda 1
626,5 - 1 645,5 MHz e' utilizzata per il traffico di
soccorso e di sicurezza (spazio verso Terra) nel
servizio mobile marittimo via satellite.
ADD N 3053 AQ. Banda 1 645,5 - 1 646,5 MHz
Mob-87
ADD N 3054
Mob-87
Par. 41. L'utilizzazione della banda 1 645,5 - 1 646,5
MHz (Terra verso spazio) e' limitata alle operazioni di
soccorso e di sicurezza (vedere il numero 734B) che
comprendono:
ADD N 3055
Mob-87
a) le trasmissioni di RLS via satellite;
ADD N 3056
Mob-87
b) i rele' di allarme di soccorso ricevuto da satelliti
in orbita polare bassa verso satelliti geostazionari.
ADD N 3057 AP. Banda 9 200 - 9 500 MHz
Mob-87
ADD N 3058
Mob-87
Par. 42 La banda 9 200 - 9 500 MHz e' utilizzata dai
risponditori radar per agevolare le operazioni di
ricerca e di salvataggio.
ADD N 3059 AQ. Stazioni di mezzi di salvataggio.
Mob-87
ADD N 3060
Mob-87
Par. 43 (1) Gli apparati da utilizzare in
radiotelefonia nelle stazioni dei mezzi di salvataggio,
se possono utilizzare frequenze nelle bande comprese tra
156 MHz e 174 MHz, devono poter essere in grado di
trasmettere e di ricevere su 156,8 MHz ed almeno su
un'altra frequenza in queste bande.
ADD N 3061
Mob-87
2) Gli apparati da utilizzare per trasmettere segnali
destinati all'avvistamento a partire da stazioni di
mezzi di salvataggio devono poter trasmettere nella
banda 9 200 - 9 500 MHz.
ADD N 3062
Mob-87
(3) Gli apparati muniti di dispositivi di chiamata selettiva numerica da utilizzare nei mezzi di salvataggio devono, se possono utilizzare frequenze situate:
ADD N 3063
Mob-87
a) nelle bande comprese tra 1 605 kHz e 2 850 kHz, poter
trasmettere sulla frequenza 2 187,5 kHz;
ADD N 3064
Mob 87
b) nelle bande comprese tra 4 000 kHz e 27 500 kHz,
poter trasmettere sulla frequenza 8 414,5 kHz;
ADD N 3065
Mob-87
c) nelle bande comprese tra 156 MHz e 174 MHz, poter
trasmettere sulla frequenza 156,525 MHz.
ADD Mob-87
Sezione II. Protezione delle frequenze per
le comunicazioni di soccorso e di sicurezza nel quadro del
SMDSM
ADD N 3066
Mob-87
ADD N 3067
NMob-87
Par. 44
Salvo nei casi previsti dal presente Regolamento, ogni
trasmissione suscettibile di causare interferenze
pregiudizievoli alle comunicazioni di soccorso, di
allarme, di emergenza o di sicurezza sulle frequenze 500
kHz, 2 174,5 kHz, 2 182 kHz, 2 187,5 kHz, 4 125 kHz, 4
177,5 kHz, 4 207,5 kHz, 6 215 kHz, 6 268 kHz, 6 312 kHz,
8 291 kHz, 8 376 kHz, 8 414,5 kHz, 12 290 kHz, 12 520
kHz, 12 577 kHz, 16 420 kHz, 16 695 kHz, 16 804,5 kHz,
121,5 MHz, 156,525 MHz, 156,8 MHz o nelle bande di
frequenza 406 - 406,1 MHz, 1 544 - 1 545 MHz e 1 645,5 -
1 646,5 MHz (Vedere anche il numero 3010) e' vietata.
Ogni trasmissione che causa interferenze pregiudizievoli
alle comunicazioni di soccorso e di sicurezza su una
qualunque delle altre frequenze enumerate nella sezione
I del presente articolo e nella sezione I dell'articolo
38 e' vietata.
ADD N 3068
Mob-87
Par. 45. Le trasmissioni di prova devono essere ridotte
al minimo sulle frequenze enumerate nella sezione 1 del
presente articolo; conviene che esse siano, se
necessario, coordinate con un'autorita' competente e
ogni qualvolta cio' e' possibile in pratica, che siano
effettuate su antenne fittizie o con una potenza
ridotta. E' tuttavia opportuno evitare di fare
trasmissioni di prova sulle frequenze di chiamata di
soccorso e di sicurezza, ma se cio' non puo' essere
evitato occorrera' indicare che si tratta di
trasmissioni di prova.
ADD N 3069
Mob-87
Par. 46. Prima di trasmettere per fini diversi dalle
comunicazioni di soccorso, su una qualunque delle
frequenze definite per il traffico di soccorso e di
sicurezza nella sezione I, una stazione deve nella
misura del possibile porsi in ascolto sulla frequenza
prevista per accertarsi che nessuna trasmissione di
pericolo sia in corso.
ADD N 3070 B. Banda 2 173,5 - 2 190,5 kHz
Mob-87
ADD N 3071
Mob-87
Par. 47. Ad eccezione delle trasmissioni autorizzate
sulla frequenza portante 2 182 kHz e sulle frequenze 2
174,5 kHz, 2 177 kHz, 2 187,5 kHz e 2 189,5 kHz, ogni
trasmissione e' vietata sulle frequenze comprese tra 2
173,5 kHz e 190,5 kHz.
ADD N 3072
Mob-87 C. Banda 156,7625 - 156,8375 MHz
ADD N 3073
Mob-87
Par. 48 Ogni trasmissione effettuata nella banda
156,7625 - 156,8375 e suscettibile di causare
interferenze pregiudizievoli alle trasmissioni
autorizzate delle stazioni del servizio mobile marittimo
su 156,8 MHz e' vietata.
ADD Mob-87
Sezione III. Vigilanza sulle frequenze per
le comunicazioni di soccorso e di sicurezza nel quadro
dello SMDSM
ADD N 3074
Mob-87 A. Stazioni costiere
ADD N 3075
Mob-87
Par. 49 Le stazioni costiere che assicurano una
responsabilita' in materia di vigilanza nel quadro dello
SMDSM, devono mantenere una vigilanza automatica per
mezzo della chiamata selettiva numerica sulle frequenze,
durante i periodi di tempo indicati nelle informazioni
pubblicate nella Nomenclatura delle stazioni costiere
(Vedere la Risoluzione 322 (Rev. Mob-87)
ADD N 3076
Mob-87 B. Stazioni costiere di terraferma
ADD N 3077
Mob-87
Par. 50. Le stazioni di terraferma costiere che hanno
una responsabilita' in materia di vigilanza nel quadro
dello SMDSM, debbono mantenere una vigilanza automatica
permanente per ricevere gli allarmi di soccorso
appropriati, inviati in rele' dalle stazioni spaziali
(Vedere la Risoluzione 322 Rev. Mob-87)
ADD N 3078
Mob-87 C. Stazioni di nave
ADD N 3079
Mob-87
Par. 51 (1) Le stazioni di nave che soddisfano alle
disposizioni del presente capitolo debbono, quando sono
in mare, mantenere una vigilanza automatica mediante
chiamata selettiva numerica sulle frequenza di chiamata
di soccorso e di sicurezza appropriate delle bande di
frequenze nelle quali sono utilizzate. Le stazioni di
nave, se sono equipaggiate a tal fine, dovrebbero
inoltre mantenere una vigilanza sulle frequenze
appropriate per la ricezione automatica di trasmissioni
di avvisi relativi alla meteorologia o alla navigazione
e di informazioni urgenti indirizzate alle navi.
Tuttavia, le stazioni di nave continueranno ad applicare
le norme appropriate relative alla vigilanza enunciate
nel capitolo IX (Vedere la Risoluzione 331 (Mob-87).
ADD N 3080
Mob-87
(2) Le stazioni di nave che soddisfano alle
disposizioni del presente capitolo, dovrebbero, ove
possibile, mantenere sulla frequenza 156, 650 MHz, una
vigilanza per ricevere le comunicazioni relative alla
sicurezza della navigazione.
ADD N 3081
Mob-87 D. Stazioni di terraferma di navi
ADD N 3082
Mob-87
Par. 52 Le stazioni di terraferma delle navi che
servono da rele' a quelle costiere per la ricezione
delle chiamate di soccorso dovrebbero mantenere la
vigilanza salvo quando comunicano su un canale di
traffico.
ADD N 3083
a
NON attribuiti
N 3105
ADD-Mob 87 ARTICOLO N 39
ADD Mob-87 Procedure di utilizzazione per le comunicazioni di
soccorso e di sicurezza nel quadro del Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (SMDSM)
ADD Mob-87 Sezione I. Generalita'
ADD N 3106
Mob-87
Par. 1 Le comunicazioni da garantire in caso di
richiesta di soccorso e ai fini della sicurezza si
appoggiano sull'utilizzazione delle radiocomunicazioni
di Terra su onde ettometriche, decametriche e metriche e
su comunicazioni garantite per mezzo delle tecniche
spaziali.
ADD N 3107
Mob-87
Par. 2 (1) Il segnale di allarme (Vedere il numero N
3112), e' trasmesso per mezzo di un satellite sia con
priorita' assoluta nelle vie di comunicazioni generali,
sia sulle frequenze esclusive di soccorso e di
sicurezza, oppure per mezzo di una chiamata selettiva
numerica sulle frequenze di soccorso e di sicurezza
delle bande di onde ettometriche, decametriche e
metriche.
ADD N 3108
Mob-87
(2) Il segnale di allarme (vedere il numero N 3112) e'
trasmesso solo su ordine della persona responsabile
della nave, dell'aeronave e di ogni altro veicolo che
trasporta la stazione mobile o la stazione di terraferma
mobile.
ADD N 3109
Mob-87
Par. 3 Tutte le stazioni che ricevono un segnale di
allarme trasmesso per mezzo della chiamata selettiva
numerica devono immediatamente interrompere ogni
trasmissione suscettibile di disturbare il traffico di
soccorso e rimanere in ascolto fino a quando non sia
stato accusato ricevuta della chiamata.
ADD N 3110
Mob-87
Par. 4 La chiamata selettiva numerica deve essere
conforme alle Raccomandazioni pertinenti del CCIR.
ADD Mob-87 Sezione II. Segnale di allarme
ADD N 3111
Mob-87 A. Generalita'
ADD N 3112
Mob-87
Par. 5 (1) La trasmissione di un segnale di allarme
indica che un'unita' mobile(1) o una persona(2) e' in
pericolo e che ha bisogno di essere immediatamente
soccorsa. Il segnale di allarme e' una chiamata
selettiva numerica trasmessa secondo il formato di una
chiamata di soccorso nelle bande utilizzate per le
radiocomunicazioni di Terra, o sotto forma di un
messaggio di soccorso, nel qual caso esso e' ritrasmesso
dalle stazioni spaziali.
ADD N 3113
Mob-87
(2) Il segnale di allarme fornisce(4) l'identita' della
stazione in pericolo e la sua posizione.
--------------------
ADD N 3112.1
Mob-87
(1) Unita' mobile: nave, aeronave o altro veicolo.
ADD N 3112.2
Mob-87
(2) In questo articolo, puo' essere necessario, quando
si tratta di una persona in pericolo, adattare
l'applicazione delle procedure in funzione delle
circostanze.
ADD 3112.3
Mob-87
(3) Le chiamate ed i messaggi di soccorso devono essere
trasmessi in un formato conforme alle Raccomandazioni
pertinenti del CCIR.
ADD N 3113.1
Mob-87
(4) Il segnale di allarme puo' inoltre fornire
informazioni sulla natura del pericolo, il tipo di
assistenza richiesta, la direzione della rotta seguita
dall'unita' mobile e la velocita' di quest'ultima, l'ora
alla quale queste informazioni sono state registrate ed
ogni altra informazione suscettibile di agevolare il
salvataggio.
ADD N 3114
Mob-87
B. Trasmissione di un segnale di allarme
ADD Mob-87
B1. Trasmissione di un segnale di allarme da una
stazione navale o da una stazione di terraferma di nave
ADD N 3115
Mob-87
Par. 6. I segnali di allarme trasmessi nel senso
nave-costiera sono utilizzati per segnalare ai centri di
coordinamento di salvataggio, attraverso una stazione
costiera o una stazione terrestre costiera che una nave
e' in pericolo. Questi allarmi si appoggiano
sull'utilizzazione di trasmissioni ritrasmesse via
satellite (in provenienza da una stazione di terraferma
della nave o di un RLS via satellite) e dei servizi di
Terra (in provenienza delle stazioni di navi e RLS).
ADD N 3116
Mob-87
Par. 7 Il segnale di allarme nave-nave e' utilizzato
per dare l'allarme ad altre navi che si trovano in
vicinanza della nave in pericolo. Esso viene dato per
mezzo della chiamata selettiva numerica nelle bande di
onde metriche e ettometriche. Puo' essere utilizzata
anche la banda di onde decametriche.
ADD Mob-87
B2. Ritrasmissione di un segnale di allarme nel senso
costiera-nave.
ADD N 3117
Mob-87
Par. 8 (1) Una stazione o un centro di coordinamento di
salvataggio che riceve una chiamata di soccorso deve
dare inizio attraverso un rele', alla trasmissione della
chiamata di soccorso costiera-nave indirizzandola, a
seconda dei casi, a tutte le navi, ad un gruppo
determinato di navi o ad una nave determinata,
utilizzando il satellite e/o i mezzi del servizio di
Terra.
ADD N 3118
Mob-87
(2) La ritrasmissione della chiamata di soccorso deve
comprendere l'identita' dell'unita' mobile in pericolo,
la sua posizione ed ogni altra informazione che potrebbe
agevolare il salvataggio.
ADD Mob-87
B3. Trasmissione di un segnale di allarme da una
stazione che non e' in pericolo
ADD N 3119
Mob-87
Par. 9 Una stazione del servizio mobile o del servizio
mobile via satellite che viene a conoscenza del fatto
che un'unita' mobile si trova in pericolo, fa scattare e
trasmette un segnale di allarme in uno qualunque dei
seguenti casi:
ADD N 3120
Mob-87
a) quando l'unita' mobile in pericolo non e' in grado di
trasmettere essa stessa Il segnale di allarme ;
ADD N 3121
Mob-87
b) quando il comandante o la persona responsabile
dell'unita' mobile che non e' in pericolo o la persona
responsabile della stazione terrestre ritengono che e'
necessario fornire un aiuto supplementare.
ADD N 3122
Mob-87
Par. 10 Una stazione che trasmette un segnale di
allarme per mezzo di un rele' alle condizioni stipulate
ai numeri N 3119, N 3120, N 3121 e N 3134 deve indicare
che non e' essa stessa in pericolo.
ADD N 3123
Mob-87
C. Ricezione e avviso di ricevimento dei segnali di
allarme
ADD Mob-87
C1. Modo di procedere per l'avviso di ricevimento dei
segnali di allarme
ADD N 3124
Mob-87
Par. 11 L'avviso di ricevimento di un segnale di
soccorso mediante chiamata selettiva numerica nei
servizi di Terra deve essere conforme alle
Raccomandazioni pertinenti del CCIR.
ADD N 3125
Mob-87
Par. 12 L'avviso di ricevimento via satellite di una
chiamata di soccorso proveniente da una stazione di
terraferma di una nave deve essere trasmesso
immediatamente (Vedere il numero N 3129)
ADD N 3126
Mob-87
Par. 13 (1) L'avviso di ricevimento di un segnale di
soccorso proveniente da una stazione di nave o da una
stazione terrestre di nave viene dato, in
radiotelefonia, sotto la seguente forma:
- il segnale di soccorso MAYDAY;
- l'indicativo di chiamata o ogni altro nominativo della
stazione che trasmette il messaggio di soccorso
(pronunciato tre volte);
- la parola QUI (o DE compitata mediante le parole di
codice DELTA ECHO in caso di difficolta' di linguaggio);
- l'indicativo di chiamata o ogni altro nominativo della
stazione che accusa ricevuta (pronunciato tre volte);
- la parola RICEVUTO (o RRR compitata per mezzo delle
parole di codice ROMEO ROMEO ROMEO in caso di
difficolta' di linguaggio);
- il segnale di soccorso MAYDAY.
ADD N 3127
Mob-87
(2) L'avviso di ricevimento di un segnale di soccorso
proveniente da una stazione di nave e' trasmesso, in
telegrafia, sotto la seguente forma:
- segnale di soccorso MAYDAY:
- indicativo di chiamata ogni altro nominativo della
stazione che trasmette il segnale di pericolo;
- la parola DE;
- l'indicativo di chiamata o ogni altro nominativo della
stazione che accusa ricevuta della chiamata di soccorso;
- il segnale RRR;
- il segnale di soccorso MAYDAY.
ADD N 3128
Mob-87
Par. 14 L'avviso di ricevimento di un segnale di
pericolo proveniente da una stazione di terraferma di
nave e' trasmesso, in telegrafia a stampa diretta, dalla
stazione di terraferma costiera che riceve il segnale di
pericolo, ripetendo il nominativo della stazione di nave
della nave che invia il segnale di di pericolo.
ADD Mob-87
C2. Ricezione ed avviso di ricevimento da parte di una
stazione costiera, una stazione di terraferma costiera o
un centro di coordinamento di salvataggio.
ADD N 3129
Mob-27
Par. 15 Le stazioni costiere e le stazioni di terra
ferma costiere appropriate che ricevono segnali di
soccorso fanno in modo che tali allarmi siano inoltrati
il prima possibile verso un centro di coordinamento di
salvataggio. La stazione costiera o il centro di
coordinamento di salvataggio che riceve un allarme di
pericolo deve darne avviso di ricevimento non appena
possibile, se si tratta di un centro di coordinamento di
salvataggio, tramite una stazione di terraferma costiera
appropriata.
ADD N 3130
Mob-87
Par. 16
L'avviso di ricevimento, mediante chiamata selettiva
numerica, di una chiamata di soccorso e' trasmesso dalla
stazione costiera sulla frequenza di chiamata di
soccorso sulla quale la chiamata e' stata ricevuta.
Questo avviso di ricevimento dovrebbe essere indirizzato
a tutte le navi. Esso include il nominativo della nave
che ha lanciato la chiamata di soccorso di cui si accusa
ricevuta.
ADD Mob-87
C3. Ricezione ed avviso di ricevimento da parte di una
stazione di nave o di una stazione di nave di
terraferma
ADD N 3131
Mob-87
Par. 17 (1) Le stazioni di nave o le stazioni di
terraferma di nave che ricevono un segnale di soccorso
devono informare non appena possibile il commandante o
il responsabile della nave del contenuto di detto
allarme.
ADD N 3132
Mob-87
(2) Nelle zone dove si possono stabilire collegamenti
sicuri con una o piu' stazioni costiere, conviene che le
stazioni di nave che ricevono un allarme di soccorso
lascino trascorre un breve intervallo di tempo prima di
darne l'avviso di ricevimento, in modo che una stazione
costiera possa trasmettere il suo avviso di ricevimento.
ADD N 3133
Mob-87
Par.18 (1) Le stazioni di nave funzionanti in zone dove
non e' possibile garantire comunicazioni affidabili con
una stazione costiera, e che ricevono un segnale di
soccorso da una stazione di nave che si trova senza
alcun dubbio nelle loro vicinanze, debbono, il piu'
rapidamente possibile, e sempre che siano equipaggiate
in maniera adeguata, accusare ricevuta ed informare un
centro di coordinamento di salvataggio tramite una
stazione costiera o una stazione costiera di terraferma
(Vedere il numero N 3121).
ADD N 3134
Mob-87
(2) Tuttavia, una stazione di nave che riceve un segnale
di soccorso su una frequenza della banda delle onde
decametriche e non ne accusa ricevuta, conformandosi
invece alle disposizioni N 3139 a N 3141, deve, se una
stazione costiera non ha accusato ricevuta di tale
allarme entro i tre minuti successivi, ritrasmettere il
segnale di soccorso.
ADD N 3135
Mob- 87
Par. 19
Una stazione di nave che accusa ricevuta di un segnale
di soccorso nel modo indicato al numero N 3132 o N 3133
dovrebbe:
ADD N 3136
Mob- 87
a) innanzitutto accusare ricevuta di tale segnale di
soccorso in radiotelefonia sulla frequenza riservata al
traffico di soccorso e di sicurezza nella banda
utilizzata per tale segnale di allarme;
ADD N 3137
Mob-87
b) se la trasmissione, in radiotelefonia, dell'avviso di
ricevimento del segnale di soccorso ricevuto sulla
frequenza della banda delle onde ettometriche o metriche
riservate alsegnale di soccorso e' infruttuoso, accusare
ricevuta dell'allarme di pericolo lanciando una chiamata
selettiva numerica sulla frequenza appropriata.
ADD N 3138
Mob-87
Par. 20 Una stazione di nave che riceve un segnale di
soccorso trasmesso nel senso costiera nave (Vedere il
Numero N 3117) dovrebbe stabilire un collegamento nella
maniera indicata e prestare l'assistenza richiesta e
appropriata.
ADD N 3139
Mob-87
D. Preparativi per il trattamento del traffico di soccorso
ADD N 3140
Mob-87
Par. 21 Nel ricevere una chiamata di soccorso trasmessa
utilizzando le tecniche della chiamata selettiva
numerica, le stazioni di nave e le stazioni costiere
devono mettersi in ascolto sulla frequenza
radiotelefonica prevista per il traffico di soccorso e
di sicurezza associata alla frequenza della chiamata di
soccorso di sicurezza sulla quale la chiamata di
soccorso e' stata ricevuta.
ADD N 3141
Mob-87
Par. 22 Le stazioni costiere e le stazioni di navi
equipaggiate con apparati a stampa diretta a banda
ristretta si pongono in ascolto sulla frequenza di
stampa diretta a banda stretta associata al segnale di
soccorso, se quest'ultimo indica che deve essere
utilizzata la stampa diretta a banda stretta per le
successive comunicazioni di soccorso. Se cio' e'
possibile, esse debbono inoltre dare inizio ad una
vigilanza sulla frequenza radiotelefonica associata alla
frequenza del segnale di soccorso.
ADD Mob-87 Sezione III. Traffico di soccorso
ADD N 3142
Mob-87
A. Generalita' e comunicazioni di coordinamento per la
ricerca ed il salvataggio
ADD N 3143
Mob-87
Par. 23. Il traffico di soccorso comprende tutti i
messaggi relativi al soccorso immediato necessario alla
nave in pericolo, comprese le comunicazioni relative
alla ricerca ed al salvataggio, e le comunicazioni sul
posto. Il traffico di soccorso si effettua per quanto
possibile sulle frequenze contenute all'articolo N 38.
ADD N 3144
Mob-87
Par. 24 (1) Il segnale di soccorso e' costituito dalla
parola MAYDAY, pronunciata in radiotelefonia come
l'espressione francese "m'aider".
ADD 3145
Mob-87
(2) Nell'istituire le comunicazioni, quando il traffico
di soccorso e' riversato in radiotelefonia, la chiamata
deve essere preceduta dal segnale di soccorso MAYDAY.
ADD 3146
Mob-87
Par. 25 (1) Per il traffico di soccorso espletato in
telegrafia a stampa diretta, si utilizzano tecniche per
la rettifica degli errori conformi alle Raccomandazioni
del CCIR. Tutti i messaggi sono preceduti da almeno un
ritorno di carrello, un segnale di cambiamento di linea,
un segnale d'inversione lettere e dal segnale di
soccorso MAYDAY.
ADD N 3147
Mob-87
(2) Le comunicazioni di soccorso inoltrate per mezzo
della telegrafia a stampa diretta sono di regola
stabilite dalla nave in pericolo secondo il sistema
"diffusione" (rettifica di errori senza ritorno). Il
sistema ARQ potra' successivamente essere utilizzato per
motivi di comodita'.
ADD N 3148
Mob-87
Par. 26 (1) Il centro di coordinamento di salvataggio
incaricato di dirigere le operazioni di ricerca e di
salvataggio deve anche coordinare il traffico di
soccorso causato dall'incidente o designare un'altra
stazione a fare cio'.
ADD N 3149
Mob-87
(2) Il centro di coordinamento di salvataggio che
coordina il traffico di soccorso, l'unita' che coordina
le operazioni di ricerca e di salvataggio (1) o la
stazione costiera in questione possono imporre il
silenzio alle stazioni suscettibili in interferire con
questo traffico. Queste istruzioni devono essere
indirizzate "a tutti" o ad una stazione solamente, a
seconda dei casi. In entrambi i casi, ci si avvale:
ADD N 3150
Mob-87
a) in radiotelefonia, del segnale SILENCE MAYDAY,
pronunciato come le parole francesi "silence m'aider";
ADD 3151
Mob-87
b) in telegrafia a stampa diretta su banda ristretta
utilizzando normalmente il codice di rettifica degli
errori senza ritorno, il segnale SILENCE MAYDAY.
Tuttavia, il sistema "rettifica degli errori con
circuito di ritorno" puo' essere utilizzato allorche'
cio' sia preferibile.
ADD N 3152
Mob-87
Par. 27 Fin quando non hanno ricevuto un messaggio che
indica loro che possono riprendere il loro lavoro
normale (Vedere numero N 3154) e' vietato a tutte le
stazioni che sono a conoscenza di questo traffico, ma
che non vi partecipano e che non sono esse stesse in
pericolo di trasmettere sulle frequenze sulle quali si
svolge il traffico di soccorso.
ADD N 3153
Mob-87
Par. 28. Una stazione del servizio mobile che pur
seguendo un traffico di soccorso, e' in grado di
continuare il suo servizio normale, puo' farlo quando il
traffico di soccorso si e' consolidato a patto di
osservare le disposizioni del numero N 3152 e di non
interferire con il traffico di soccorso.
---------------
ADD N 3149.1
Mob-87
(1) In conformita' con la Convenzione internazionale di
ricerca e di salvataggio marittimo (1979) si tratta del
commandante in loco (OSC) o del coordinatore delle
ricerche di superficie.
ADD N 3154
mob-87
Par. 29 Qunado il traffico di soccorso e' determinato su
frequenze che sono state utilizzate per il traffico di
soccorso, il centro di coordinamento di salvataggio che
dirige le operazioni di ricerca e di salvataggio deve
far trasmettere su queste frequenze un messaggio che
indichi che il traffico di soccorso e' terminato.
ADD N 3155
mob-87
Par. 30 (1) In radiotelefonia, il messaggio menzionato
al numero N 3154 deve essere cosi' compilato:
- il segnale di soccorso MAYDAY;
- la chiamata "a tutti" o CQ (compilata con le parole di
codice CHARLIE QUEBEC) pronunciata tre volte;
- la parola QUI (o DE compilata con le parole di codice
DELTAECHO in caso di difficolta' di linguaggio);
- l'indicativo di chiamata o ogni altra identificazione
della stazione che trasmette il messaggio;
- l'ora d'invio del messaggio;
- il nominativo e l'indicativo di chiamata della
stazione mobile che era in pericolo;
- le parole "SILENCE FINI" pronunciate come le parole
francesi "silence fini".
ADD N 3156
Mob-87
(2) In telegrafia stampa diretta, il messaggio
menzionato al numero N 3154 deve essere cosi' compilato:
- il segnale di soccorso MAYDAY;
- la chiamata CQ;
- la parola DE;
- l'indicativo di chiamata o ogni altra identificazione
della stazione che trasmette il messaggio,
- l'ora di invio del messaggio;
- il nome e l'indicativo di chiamata della stazione
mobile che era in pericolo;
- le parole SILENCE FINI.
ADD N 3157 B. Comunicazioni sul posto
Mob-87
ADD N 3158
Mob-87
Par. 31. (1) Le comunicazioni in loco sono quelle che
vengono scambiate tra l'unita' mobile in pericolo e le
unita' mobili che le prestano assistenza, e tra le
unita' mobili e l'unita' che coordina le operazioni di
ricerca e di salvataggio (1).
ADD 3159
Mob-87
(2) La direzione delle comunicazioni in loco incombe
all'unita' che coordina le operazioni di ricerca e di
salvataggio (1). le comunicazioni dovrebbero svolgersi
in simplex in modo che tutte le stazioni mobili sul
posto possano venire a conoscenza delle informazioni
pertinenti relative al caso di pericolo. Quando queste
comunicazioni si svolgono a mezzo telegrafia a stampa
diretta, conviene utilizzare il codice di rettifica
degli errori senza canale di ritorno.
ADD N 1360
Mob-87
Par. 32 (1) Le frequenze da utilizzare di preferenza in
radiotelefonia per le comunicazioni in loco sono 156,8
MHz e 2 182 kHz. La frequenza 2 174,5 kHz puo' inoltre
essere utilizzata per le comunicazioni sul posto
nave-nave, quando queste comunicazioni sono assicurate a
mezzo stampa diretta a banda stretta con codice di
rettifica di errori senza canale di ritorno.
ADD N 3161
Mob-87
(2) Oltre alle frequenze 156,8 MHz e 2 182 kHz, le
frequenze 3 023 kHz, 4 125 kHz, 5 680 kHz, 123,1 MHz e
156,3 MHz possono essere utilizzate per le comunicazioni
sul posto nave verso aeronavi.
ADD N 3162
Mob-87
Par. 33 L'unita' che coordina le operazioni di ricerca e
di salvataggio (1) e' responsabile della scelta e della
designazione delle frequenze da utilizzare per le
comunicazioni sul posto. In tempo normale, quando la
frequenza viene designata in tal modo, viene esercitata
su questa frequenza, da tutte le unita' mobili che
partecipano alle operazioni in loco, una vigilanza
permanente realizzata mediante mezzi auditivi o grazie
ad una telestampante.
--------------------
ADD N 3158.1
Mob-87
ADD 3159.1 (1) In conformita' con la Convenzione Mob-87 internazionale di ricerca e di salvataggio marittimo (1979), si tratta del Commandante
sul posto (OSC) o del coordinatore delle
ADD N 3162.1 ricerche di superficie (CSS).
Mob-87
ADD N 3163 C. Segnali di avvistamento e di radio-adunata
Mob-87
ADD N 3164
mob-87
Par. 34 (1) I segnali di avvistamento sono trasmissioni
radio-elettriche destinate a facilitare l'avvistamento
di una unita' mobile in pericolo o la localizzazione dei
superstiti. Tali segnali comprendono quelli trasmessi da
unita' di ricerca e quelli trasmessi dall'unita' mobile
in pericolo, dal mezzo di salvataggio, da EPIRB
inaffondabili, da EPIRB via satellite e da risponditori
radar di ricerca e di salvataggio per aiutare le unita'
di ricerca.
ADD N 3165
Mob-87
(2) I segnali di radioadunata sono i segnali di
avvistamento trasmessi da unita' mobili in pericolo o da
mezzi di salvataggio; questi segnali sono destinati ad
essere utilizzati dalle unita' che effettuano le
ricerche per determinare la localizzazione delle
stazioni emittenti.
ADD N 3166
Mob-87
(3) I segnali di avvistamento possono essere trasmessi
nelle seguenti bande di frequenze:
117,975 - 136 Mhz;
156 - 174 MHz
406 - 406,1 MHz;
9200 - 9500 MHz.
ADD N 3167
Mob-87
(4) I segnali di radioavvistamento devono essere
conformi alle Raccomandazioni pertinenti del CCIR.
ADD n 3168
a NON attribuiti.
N 3195
ADD Mob-87 ARTICOLO N. 40
ADD Mob-87
Procedure d'uso per le comunicazioni di urgenza e di
sicurezza nel Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare
(SMDSM)
ADD Mob-87 Sezione I. Generalita'
ADD N 3196
Mob-87
Par. 1 Le comunicazioni di urgenza e di sicurezza
comprendono:
ADD 3197
Mob-87
a) gli avvisi sulla navigazione, la meteorologia e le
informazioni urgenti;
ADD 3198
Mob-87
b) le comunicazioni nave-nave relative alla sicurezza
della navigazione;
ADD 3199
Mob-87
c) le comunicazioni collegate al sistema di resoconti
dei movimenti della nave,
ADD 3200
Mob-87
d) le comunicazioni che accompagnano le operazioni di
ricerca e di salvataggio;
ADD 3201
Mob-87
e) gli altri messaggi di urgenza e di sicurezza;
ADD 3202
Mob-87
f) le comunicazioni relative alla navigazione, ai
movimenti ed alle esigenze delle navi, nonche' i
messaggi di osservazione meteorologica destinati ad un
servizio meteorologico ufficiale.
ADD Mob-87 Sezione II. Comunicazioni d'urgenza
ADD 3203
Mob-87
Par. 2 Nei sistemi di Terra il messaggio d'urgenza deve
essere annunciato per mezzo della chiamata selettiva
numerica e nel formato previsto per le chiamate
d'urgenza, su una o piu' delle frequenze di chiamata di
soccorso e di sicurezza specificate nella sezione I
dell'articolo N 38. Non occorre effettuare un annuncio a
parte se il messaggio d'urgenza e' trasmesso dal
servizio mobile marittimo via satellite.
ADD N 3204
Mob-87
Par. 3 Il segnale ed il messaggio d'urgenza devono
essere trasmessi su una o piu' frequenze previste per il
traffico di soccorso e di sicurezza nella sezione I
dell'articolo N. 38, o dal servizio mobile marittimo via
satellite o su altre frequenze utilizzate a tal fine.
ADD N 3205
Mob-87
Par. 4 Il segnale di urgenza e' composto dal gruppo di
parole PAN PAN. In radiotelefonia la parola PAN deve
essere pronunciata come la parola francese "PANNE".
ADD N 3206
Mob-87
Par. 5 Il formato della chiamata d'urgenza ed il segnale
d'urgenza indicano che la stazione che chiama deve
trasmettere un messaggio urgentissimo concernente la
sicurezza di un'unita' mobile o di una persona.
ADD N 3207
Mob-87
Par. 6 (1) In radiotelefonia, il messaggio d'urgenza
deve essere preceduto dal segnale d'urgenza (vedere il
numero N 3205) ripetuto tre volte, e dal nominativo
della stazione trasmittente.
ADD N 3208
Mob-87
(2) In stampa diretta a banda stretta, il messaggio
d'urgenza deve essere preceduto dal segnale d'urgenza
(vedere il numero N 3205) e dal nominativo della
stazione trasmittente.
ADD N 3209
Mob-87
Par. 7 (1) Il formato della chiamata o del segnale
d'urgenza o del segnale puo' essere trasmesso solo con
l'autorizzazione del comandante o della persona
responsabile dell'unita' mobile su cui e' situata la
stazione mobile o la stazione mobile di terraferma.
ADD 3210
Mob-87
(2) Il formato della chiamata d'urgenza o il segnale di
soccorso puo' esser trasmesso da una stazione terrestre
o da una stazione costiera di terraferma con
l'approvazione dell'autorita' responsabile.
ADD 3211
Mob-87
Par. 8 Quando e' stato trasmesso un messaggio d'urgenza
che chiede alle stazioni che lo ricevono di adottare
taluni provvedimenti, la stazione responsabile della
trasmissione deve annullarla non appena sa che non e'
piu' necessario darvi seguito.
ADD N 3212
Mob-87
Par. 9 (1) Per i messaggi d'urgenza inoltrati in
telegrafia a stampa diretta, devono essere utilizzate
tecniche di rettifica di errori, conformi alle
Raccomandazioni pertinenti del CCIR. Tutti i messaggi
devono essere preceduti da almeno un ritorno di
carrello, da un segnale di cambiamento di linea, un
segnale d'inversione lettere e dal segnale d'urgenza PAN
PAN.
ADD N 3213
Mob-87
(2) Le comunicazioni d'urgenza inoltrate a mezzo
telegrafia a stampa diretta dovranno di regola essere
istituite in base al sistema "diffusione" (rettifica di
errori senza canale di ritorno) Il sistema ARQ puo' in
seguito essere utilizzato per motivi di comodita'.
ADD Mob-87 Sezione III. Trasporti sanitari
ADD N 3214
Mob-87
Par. 10 L'espressione "trasporti sanitari" definita
nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 ed i Protocolli
addizionali, include ogni mezzo di trasporto, via terra,
via acqua o via aerea, militare o civile, permanente o
temporaneo, abilitato unicamente al trasporto sanitario
posto sotto la direzione di un'autorita' competente di
una parte ad un conflitto, o di stati neutri e di altri
stati non parti ad un conflitto armato, quando queste
navi, imbarcazioni ed aeronavi recano soccorso ai
feriti, ai malati ed ai naufraghi.
ADD N 3215
Mob-87
Par. 11. Per l'annuncio e l'identificazione di trasporti
sanitari protetti in conformita' con le summenzionate
Convenzioni, si applica la procedura descritta alla
sezione II del presente articolo. Il segnale di urgenza
deve essere seguito dall'aggiunta della sola parola
MEDICAL, in stampa diretta a banda ristretta e
dall'aggiunta della sola parola MAY-DEE - CAL
pronunciata come la parola francese "medical" in
radiotelefonia.
ADD N 3216
Mob-87
Par. 12 L'utilizzazione dei segnali descritti nel numero
N 3215 indica che il messaggio che segue concerne un
trasporto sanitario protetto. Il messaggio deve
contenere i seguenti dati:
ADD 3217 a) l'indicativo di chiamata o ogni altro mezzo Mob-87 riconosciuto di identificazione del trasporto sanitario;
ADD 3218
Mob-87 b) la posizione del trasporto sanitario;
ADD 3219
Mob-87 c) il numero ed il tipo dei veicoli del trasporto sanitario;
ADD N 3220
Mob-87 d) l'itinerario previsto;
ADD 3221 e) la durata prevista del viaggio, e le ore di Mob-87 partenza e di arrivo previste a seconda dei casi;
ADD 3222
Mob-87 f) ogni altra informazione, come l'altitudine di volo, le frequenze radioelettriche di vigilan-
za, le lingue utilizzate, le modalita' ed i
codici dei sistemi radar secondari di
sorveglianza.
ADD N 3223
Mob-87
Par. 13 (1) L'identificazione e la localizzazione dei
trasporti sanitari in mare possono essere effettuate per
mezzo di risponditori radar marittimi normalizzati
(Vedere la Raccomandazione 14 (Mob-87).
ADD N 3224
Mob-87
(2) L'identificazione e la localizzazione dei trasporti
sanitari per mezzo di aeronavi, possono essere
effettuate per mezzo del sistema di radar secondario di
vigilanza (SSR), cosi' come e' specificato all'Annesso
10 della Convenzione relativa all'aviazione civile
internazionale.
ADD N 3225
mob-87
Par 14. L'utilizzazione di radiocomunicazioni per
annunciare ed identificare i trasporti sanitari e'
facoltativa; tuttavia, se ne viene fatto uso, dovranno
essere applicate le norme del presente Regolamento ed in
particolare quelle della presente sezione e degli
articoli n 37 e N 38.
ADD Mob-87 Sezione IV: Comunicazioni di sicurezza
ADD N 3226
Mob-87
Par. 15 Nei sistemi di terra ferma, il messaggio di
sicurezza deve essere annunciato per mezzo della
chiamata selettiva numerica su una o piu' delle
frequenze di chiamata di soccorso e di sicurezza che
sono specificate nella sezione I dell'articolo N 38. Non
e' necessario effettuare un annuncio a parte se il
messaggio e' trasmesso dal servizio mobile marittimo via
satellite.
ADD N 3227
Mob-87
Par. 16 Il segnale ed il messaggio di sicurezza devono
di regola essere trasmessi su una o piu' delle frequenze
utilizzate per il traffico di soccorso e di sicurezza
che sono specificate nella sezione 1 dell'articolo N 38
o dal servizio mobile marittimo via satellite o su altre
frequenze previste a tal fine.
ADD N 3228
Mob-87
Par. 17 Il segnale di soccorso e' costituito dalla
parola SECURITE'. In radiotelefonia, esso e' pronunciato
come in francese.
ADD N 3229
Mob-87
Par. 18 Il formato della chiamata di sicurezza o il
segnale di sicurezza indica che la stazione che chiama
deve trasmettere un avviso di navigazione importante o
un avviso meteorologico importante.
ADD N 3230
Mob-87
Par. 19 (1) In radiotelefonia, il messaggio di sicurezza
sara' preceduto dal segnale di sicurezza (Vedere il
numero N 3228) trasmesso tre volte e dal nominativo
della stazione trasmittente.
ADD N 3231
Mob-87
(2) Nella telegrafia a stampa diretta a banda ristretta,
il messaggio di sicurezza sara' preceduto dal segnale di
sicurezza (Vedere numero N 3228) e dal nominativo della
stazione trasmittente.
ADD 3232
Mob-87
Par. 20 (1) Per i messaggi di sicurezza inoltrati in
telegrafia a stampa diretta, debbono essere utilizzate
le tecniche di rettifica degli errori conformi alle
Raccomandazioni pertinenti del CCIR. Tutti i messaggi
debbono essere preceduti da almeno un ritorno di
carrello, da un segnale di cambiamento di linea, da un
segnale d'inversione lettere e dal segnale di sicurezza
SECURITE.
ADD N 3233
Mob-87
(2) Le comunicazioni di sicurezza inoltrate a mezzo
teelgrafia a stampa diretta dovrebbero di regola essere
istituite in base al sistema "diffusione" /rettifica di
errori senza canale di ritorno). Il sistema ARQ puo'
essere utilizzato in seguito per ragioni di comodita'.
ADD Mob-87
Sezione V. Diffusione di informazioni relative
alla sicurezza in mare
ADD N 3234
Mob-87 A. Generalita'
ADD N 3235
Mob-87
Par. 21. I dettagli operativi delle stazioni che
trasmettono informazioni relative alla sicurezza in mare
in conformita' con i numeri N 3238, N 3240, N 3241, N
3243 e N 3245 debbono essere indicati nella Nomenclatura
delle stazioni di radioavvistamento e delle stazioni che
effettuano servizi speciali (vedere i numeri 3323, 3326
e 3334).
ADD N 3236
Mob-87
Par. 22 Le modalita' ed il formato delle trasmissioni di
cui ai numeri N 3238, N 3240, N 3241 e N 3243 debbono
essere conformi alle Raccomandazioni pertinenti del
CCIR.
ADD 3237 B. Sistema NAVTEX internazionale
Mob-87
ADD N 3238
Mob-87
Par. 23 Le informazioni relative alla sicurezza in mare
devono essere trasmesse in telegrafia a stampa diretta
su banda ristretta con rettifica di errori senza canale
di ritorno sulla frequenza 518 kHz, in conformita' con
il sistema NAVTEX internazionale (vedere i numeri 1632,
N 2969 e N 2970)
ADD N 3239 C. 490 kHz e 4 209,5 kHz
Mob-87
ADD N 3240
Mob-87
Par. 24 (1) La frequenza 490 kHz puo' essere utilizzata,
dopo l'attuazione completa dello SMDSM, per la
diffusione di informazioni relative alla sicurezza in
mare in telegrafia a stampa diretta su banda ristretta
con rettifica di errori senza canale di ritorno (vedere
il numero N 2968 e la Risoluzione 210 (Mob 87);
ADD 3241
Mob-87
(2) la frequenza 4 209,5 kHz e' utilizzata
esclusivamente per le trasmissioni del tipo NAVTEX a
mezzo telegrafia a stampa diretta su banda ristretta con
rettifica di errori senza canale di ritorno (Vedere la
Risoluzione 332 (Mob-87).
ADD N 3242
Mob-87
D. Diffusione di informazioni concernenti la sicurezza in alto
mare.
ADD N 3243
Mob-87
Par. 25. Le informazioni relative alla sicurezza in mare
sono trasmesse a mezzo telegrafia a stampa diretta su
banda ristretta con rettifica di errori senza canale di
ritorno sulle frequenze 4 210 kHz, 6 314 Khz, 8 416,5
kHz, 12 579 kHz, 16 806,5 kHz, 19 680,5 kHz, 22 376 kHz
e 26 100,5 kHz (Vedere la Risoluzione 333 (Mob-87).
ADD N 3244
Mob-87
E. Diffusione di informazioni concernenti la sicurezza in
mare via satellite
ADD N 3245
Mob-87
Par. 26. Le informazioni concernenti la sicurezza in
mare possono essere trasmesse via satellite nel servizio
mobile marittimo via satellite utilizzando la banda 1
530 - 1 545 MHz (vedere i numeri 726, N 3049 e N 3050).
ADD Mob-87
Sezione VI. Comunicazioni tra navi collegate alla
sicurezza della navigazione
ADD N 3246
Mob-87
Par. 27. (1) Le comunicazioni tra navi collegate alla
sicurezza della navigazione sono comunicazioni
radiotelefoniche su onde metriche che i navigli si
scambiano per contribuire alla sicurezza dei loro
movimenti.
ADD N 3247
Mob-87
(2) La frequenza 156,650 MHz e' utilizzata per le
comunicazioni tra navi collegate alla sicurezza della
navigazione (Vedere anche il numero N 3039 e
l'osservazione q) dell'appendice 18).
ADD Mob-87
Sezione VII. uso di altre frequenze per il soccorso e
la sicurezza
ADD 3248
Mob-87
Par. 28. Le radiocomunicazioni relative al soccorso ed
alla sicurezza possono essere riversate su qualunque
frequenza di comunicazione appropriata, comprese quelle
utilizzate per la corrispondenza pubblica. Nel servizio
mobile marittimo via satellite le frequenze situate
nella bande 1 530 - 1 544 MHz e 1 626,5 - 1 645,5 MHz
sono utilizzate per questa funzione, come pure per i
segnali di soccorso (vedere il numero N 3017).
ADD N 3249
a NON attribuiti.
N 3275
ADD Mob-87 ARTICOLO N 41
ADD Mob-87 Segnali di allarme
ADD Mob-87
Sezione I. Segnali dei radiofari di localizzazione dei
sinistri (RLS) e dei RLS via satellite
ADD N 3276
Mob-87
Par. 1 Il segnale di un radiofaro per la localizzazione
dei sinistri trasmessi sulla frequenza 156, 525 MHz ed i
segnali dei RLS via satellite, nella banda 406 - 406,1
MHz o 1 645,5 - 1 646,5 MHz devono essere conformi alle
Raccomandazioni pertinenti del CCIR.
ADD Mob-87 Sezione II. Chiamata selettiva numerica
ADD N 3277
Mob-87
Par. 2 Le caratteristiche della "chiamata di soccorso"
(vedere il numero N 3112) nel sistema di chiamata
selettiva numerica, devono essere conformi alle
Raccomandazioni pertinenti del CCIR.
ADD N 3278
a NON attribuiti
N 3305
CAPITOLO X
Servizio mobile aeronautico e servizio mobile aeronautico via
satellite
Articolo 42A
Introduzione
ADD 3362
Mob-87
Par. 1 Ad eccezione degli articoli 43, 44, 46, 49 50 e
del numero 3652, le disposizioni del presente capitolo
possono essere regolamentate da accordi particolari
conclusi in conformita' con l'articolo 31 della
Convenzione internazionale delle telecomunicazioni
(Nairobi, 1982) o da accordi intergovernativi (1), a
patto che l'attuazione dei presenti accordi non causi
alcuna interferenza pregiudizievole ai servizi di
radiocomunicazione degli altri paesi.
SUP 3363
Mob-87
---------------------
SUP Mob-87 * Nota del Segretariato generale
ARTICOLO 43
Autorita' della persona responsabile delle stazioni mobili nel servizio mobile aeronautico e nel servizio mobile aeronautica via satellite
NOC 3364
Par. 1. Il servizio di una stazione mobile e' posto
sotto l'autorita' superiore della persona responsabile
dell'aeronave o di ogni altro veicolo che trasporta la
stazione mobile.
NOC 3365
Par. 2. Colui che detiene questa autorita' deve esigere
che ciascun operatore osservi il presente Regolamento e
che la stazione mobile posta sotto la responsabilita' di
un operatore sia sempre utilizzata in conformita' con le
disposizioni del presente Regolamento.
MOD 3366
MOB-87
Par. 3 Salvo disposizione contraria nel presente
Regolamento, la persona responsabile, nonche' tutte le
persone che possono venir a conoscenza di qualsivoglia
informazione ottenuta per mezzo del servizio di
radiocomunicazioni, sono soggette all'obbligo di
mantenere e di garantire il segreto delle
corrispondenze.
ADD 3367
Mob-87
Par. 4 Le norme dei numeri 3364, 3365 e 3366 si
applicano anche al personale delle stazioni terrestri di
aeronavi.
(MOD) 3368
a NON attribuiti.
3391
ARTICOLO 44
Certificato degli operatori delle stazioni di aeronavi e delle stazioni di aeronavi di terraferma
SUP 3392
Mob-87
MOD 3393
Mob-87
(2) Il servizio di ogni stazione di aeronave e di ogni
stazione terrestre di aeronave deve essere diretto da un
operatore titolare di un certificato rilasciato o
riconosciuto dal governo da cui dipende questa stazione.
Sotto riserva di questa disposizione, persone diverse
dal titolare del certificato possono utilizzare
l'impianto radiotelefonico.
MOD 3393A
Mob-87
(2A) Per soddisfare ad esigenze speciali, possono essere
stabiliti da accordi particolari tra le amministrazioni,
i requisiti che debbono essere soddisfatti in vista
dell'ottenimento di un certificato di radiotelefonista
da utilizzare nelle stazioni radiotelefoniche di
aeronavi ed in stazioni di aeronavi di terraferma che
soddisfano ad alcune condizioni tecniche ed ad alcune
condizioni di utilizzazione. Tali accordi possono
essere conclusi solo con la riserva che nessuna
interferenza pregiudizievole ai servizi internazionali
derivi dalla loro applicazione. Tali condizioni ed
accordi sono menzionati sui certificati cosi'
rilasciati.
MOD 3394
Mob-87
(3) Il servizio degli apparati telefonici di
telecomunicazione (1) installati in una stazione di
aeronave o in una stazione di terraferma di aeronave
deve essere diretto da un operatore titolare di un
certificato rilasciato o riconosciuto dal governo da cui
dipende questa stazione. Fatta salva questa
disposizione, altre persone diverse dal titolare del
certificato posono utilizzare questi apparati. Se il
funzionamento di queste apparecchiature si appoggia
essenzialmente sull utilizzazione dei segnali del codice
Morse descritti nelle istruzioni per l'utilizzazione del
servizio telegrafico pubblico internazionale, il
servizio deve essere svolto da un operatore titolare di
un certificato di operatore radiotelegrafista. Tuttavia,
quest'ultima condizione non si applica agli apparati
automatici che possono utilizzare i segnali del Codice
Morse unicamente a fini di identificazione.
MOD 3395
Mob-87
(4) Tuttavia, per il servizio delle stazioni di aeronave
e delle stazioni di aeronavi di terraferma che operano
in radiotelefonia unicamente su frequenze superiori a 30
MHz, ciascun Governo puo' determinare egli stesso se un
certificato e' necessario e, se del caso, definire i
requisiti necessari per il suo ottenimento.
MOD 3396
Mob-87
(5) Le disposizioni del numero 3395 non sono applicabili
alle stazioni di aeronave o alle stazioni di aeronave di
terraferma funzionanti su frequenze assegnate per una
utilizzazione internazionale.
MOD 3403.1
Mob-87
MOD 3404
Mob-87
Par. 5 (1) Esistono due classi di certificati per gli
operatori radiotelegrafisti, nonche' un certificato
speciale.
SUP 3403
Mob-87
(2) Vi sono due categorie di certificati per gli
operatori radiotelefonisti, il certificato generale ed
il certificato limitato.
SUP 3404.1
Mob-87
MOD 3405
Mob-87
Par. 6 (1) Il titolare di un certificato di operatore
radiotelegrafista di prima o di seconda classe puo'
svolgere il servizio radiotelegrafico o radiotelefonico
di ogni stazione di aeronave o stazione di aeronave di
terraferma.
MOD 3406
Mob-87
(Par. 2) Il titolare di un certificato generale di
radiotelefonista puo' svolgere il servizio
radiotelefonico di ogni stazione di aeronave o stazione
di aeronave di terraferma.
SUP 3407
a
3409
Mob-87
MOD 3410
Mob-87
(4) Il titolare di un certificato limitato di
radiotelefonista puo' svolgere il servizio
radiotelefonico da ogni stazione di aeronave o stazione
di aeronave di terraferma funzionante su frequenze
assegnate esclusivamente al servizio mobile aeronautico
o al servizio mobile aeronautico via satellite, a
condizione che il comando dell'emittente comporti
solamente la manovra di organi di commutazione esterni e
semplici.
Mob 3411
Mob-87
(5) il servizio radiotelefonico delle stazioni di
aeronave o delle stazioni d'aeronave di terraferma per
le quali e' richiesto unicamente il certificato limitato
di radiotelefonista, puo' essere svolto da un operatore
titolare del certificato speciale di radiotelegrafista.
MOD 3420
Mob-87
a) la conoscenza dei principi generali e della teoria
della radioelettricita';
MOD 3421
Mob-87
b) la conoscenza teorica e pratica del funzionamento,
della manutenzione e della messa a punto degli apparati
radiotelegrafici e radiotelefonici;
SUP 3422
Mob-87
MOD 3423
Mob-87
d) qualifica per una trasmissione manuale corretta ed
una ricezione auditiva corretta in codice Morse di
gruppi di codice (miscuglio di lettere, di cifre e di
segni di punteggiatura) (1) alla velocita' di venti
gruppi al minuto e di un testo in linguaggio decifrato
alla velocita' di venticinque parole(2) al minuto. La
durata di ciascuna prova di trasmissione e di ricezione
e' in linea di massima di cinque minuti;
MOD 3424
Mob-87
e) qualifica per una trasmissione corretta e per la
ricezione corretta in radiotelefonia in una delle
lingue di lavoro dell'Unione;
MOD 3425
Mob-87
f) conoscenza dettagliata dei Regolamenti applicabili
alle radiocomunicazioni, conoscenza delle norme della
Convenzione internazionale per la salvaguardia della
vita umana in mare relative alla radioelettricita' e,
trattandosi di navigazione aerea conoscenza delle norme
speciali che regolamentano il servizio fisso e mobile
aeronautico nonche' la radionavigazione aeronautica. In
quest'ultimo caso, il certificato menziona che il
titolare ha passato con successo le prove vertenti su
tali norme speciali.
---------------
ADD 3423.1
Mob-87
(1) Ciascun gruppo di codice deve comprendere cinque
lettere, ciascuna cifra o segno di punteggiatura
contando per due lettere.
ADD 3423.2
Mob-87
(2) La parola media del testo in linguaggio decifrato
deve comportare cinque lettere.
SUP 3426
Mob-87
SUP 3427
Mob-87
MOD 3430
Mob-87
a) conoscenza elementare teorica e pratica delle
radiocomunicazioni di base;
MOD 3431
Mob-87
b) conoscenza elementare teorica e pratica del
funzionamento, della manutenzione e della messa a punto
degli apparati radiotelegrafici e radiotelefonici;
SUP 3432
Mob-87
MOD 3433
Mob-87
c) qualifica per una trasmissione manuale corretta ed
una ricezione auditiva corretta in codice morse di
gruppi di codice (miscuglio di lettere, di cifre e di
segni di punteggiatura) (1) alla velocita' di sedici
gruppi al minuto e di un testo in linguaggio decifrato
alla velocita' di venti parole(2) al minuto. La durata
di ciascuna prova di trasmissione e di ricezione e' in
linea di massima, di cinque minuti (si applicano inoltre
le norme dei numeri 3423.1 e 3423.2);
MOD 3434
Mob-87
d) qualifica per una trasmissione corretta ed una
corretta ricezione in radiotelefonia in una delle lingue
di lavoro dell'Unione (1);
--------------
ADD 3434.1
Mob-87
(1) Questa disposizione non ha bisogno di essere
applicata nel caso previsto al numero 3412.
MOD 3435
Mob-87
e) conoscenza dei Regolamenti applicabili alle
radiocomunicazioni, conoscenza delle norme della
Convenzione internazionale per la salvaguardia della
vita umana in mare relative alla radioelettricita' e,
trattandosi di navigazione aerea, conoscenza delle norme
speciali che regolamentano il servizio fisso e mobile
aeronautico nonche' la radionavigazione aeronautica. In
quest'ultimo caso, il certificato menziona che il
titolare ha passato con successo le prove vertenti su
tali norme speciali.
SUP 3436
Mob-87
SUP 3437
Mob-87
MOD 3440
Mob-87

Allegato

a) conoscenza della messa a punto e del funzionamento
degli apparati radiotelegrafici e radiotelefonici(1);
MOD 3441
Mob-87
b) qualifica per una trasmissione manuale corretta ed
una ricezione auditiva corretta in codice Morse di
gruppi di codice (miscuglio di lettere, di cifre e di
segni di punteggiatura) alla velocita' di sedici gruppi
al minuto e di un testo in linguaggio decifrato alla
velocita' di venti parole al minuto. La durata di
ciascuna prova di trasmissione e di ricezione e' in
linea di massima, di cinque minuti (si applicano inoltre
le norme dei numeri 3423.1 e 3423.2);
ADD 3441A
Mob-87
c) qualifica a trasmettere correttamente ed a ricevere
correttamente in radiotelefonia in una delle lingue di
lavoro dell'Unione(1);
MOD 3440.1
Mob-87
(1) Questa norma non deve essere applicata nel caso
previsto al numero 3412
ADD 3441A.1
Mob-87
(MOD) 3442
Mob-87
d) conoscenza dei Regolamenti applicabili alle
radiocomunicazioni telegrafiche, in particolare della
parte di quei Regolamenti relativa alla sicurezza della
vita umana in mare.
MOD 3443
Mob-87
(2) Ciascuna amministrazione interessata puo' stabilire
gli altri requisiti per il conseguimento di questo
certificato.
MOD 3448
Mob-87
c) qualifica per una trasmissione corretta ed una
corretta ricezione in radiotelefonia in una delle lingue
di lavoro dell'Unione;
MOD 3452
Mob-87
b) qualifica per una trasmissione corretta ed una
corretta ricezione in radiotelefonia in una delle lingue
di lavoro dell'Unione;
MOD 3454
Mob-87
(2) per le stazioni radiotelefoniche di aeronave e le
stazioni di terraferma di aeronave che funzionano su
frequenze attribuite a titolo esclusivo al servizio
mobile aeronautico o al servizio mobile aeronautico via
satellite, ciascuna amministrazione puo' stabilire i
requisiti per il conseguimento del certificato limitato
di radiotelefonista, con riserva che il funzionamento
dell'emittente necessiti solo l'impiego di dispositivi
esterni di commutazione di semplice progettazione.
L'amministrazione deve accertarsi che l'operatore abbia
una conoscenza sufficiente dell'utilizzazione e delle
procedure del servizio radiotelefonico, in particolare
per quanto concerne il soccorso, l'urgenza e la
sicurezza. le norme di cui sopra non contraddicono il
alcun modo quelle del numero 3393A.
ARTICOLO 45
MOD Mob-87
Personale delle stazioni aeronautiche e delle stazioni terrestri aeronautiche
MOD 3483
Mob-87
Le amministrazioni devono adottare i provvedimenti
necessari per garantire che, nelle stazioni aeronautiche
e nelle stazioni aeronautiche di terraferma, il
personale possieda le qualifiche professionali che gli
consentano di svolgere con efficacia il servizio di tali
stazioni
ARTICOLO 46
Ispezione delle stazioni di aeronavi e delle stazioni terrestri di aeronave
MOD 3509
Mob-87
Par. 1 (1) Gli ispettori dei governi o delle
amministrazioni nazionali competenti che ispezionano una
stazione di aeronave o una stazione di aeronave di
terraferma possono esigere che venga loro mostrata la
licenza per esaminarla. L'operatore della stazione o la
persona responsabile della stazione deve acconsentire a
tale verifica. La licenza deve essere conservata in
modo da poter essere esibita a richiesta.
MOD 3513
Mob-87
Par. 2 (1) Quando un governo o un'amministrazione si
trova nell'obbligo di ricorrere al provvedimento
previsto al numero 3511 o quando i certificati
dell'operatore non hanno potuto essere mostrati, il
governo o l'amministrazione da cui dipende la stazione
di aeronave o la stazione di aeronave di terraferma in
questione devono esserne avvisati senza indugio. Si
applica inoltre se del caso la norma dell'articolo 21.
MOD 3515
Mob-87
Par.3 Membri s'impegnano a non imporre alle stazioni di
aeronave o alle stazioni di aeronave straniere di
terraferma che si trovano temporaneamente entro i loro
confini territoriali o che si trattengono
temporaneamente sul loro territorio, condizioni tecniche
e di utilizzazione piu' severe di quelle previste nel
presente Regolamento. Tale prescrizione non incide in
alcun modo sulle norme prescritte da accordi
internazionali relativi alla navigazione aerea e che non
sono previste nel presente Regolamento.
ARTICOLO 47
MOD Mob-87
Sospensione del servizio delle stazioni del servizio mobile aeronautico e del servizio mobile aeronautico via satellite
SUP Mob-87
Sezione I. Generalita'
MOD 3541
Mob-87
Par. 1 Ogni stazione del servizio mobile aeronautico e
del servizio mobile aeronautico via satellite deve
essere munita di un orologio preciso correttamente
regolato sull'ora universale coordinata (UTC).
SUP Mob-87
Sezione II. Stazioni aeronautiche
MOD 3542
Mob-87
Par. 2. Una stazione aeronautica o una stazione
aeronautica di terraferma, o entrambe, devono garantire
un servizio continuo per tutto il periodo in cui hanno
la responsabilita' del servizio di radiocomunicazioni
con aeronavi in volo.
SUP Mob-87
MOD 3542
Mob-87
Par. 2A. Le stazioni e le stazioni di terraferma di
aeronavi in volo svolgono un servizio che consente di
far fronte alle esigenze essenziali di comunicazione
delle aeronavi in materia disicurezza e di regolarita'
dei voli. Esse esercitano le vigilanze prescritte
dall'autorita' competente e tranne che per motivi di
sicurezza, non devono cessare la vigilanza senza
avvisare la stazione aeronautica o la stazione
aeronautica di terraferma interessata.
SUP 3543
Mob-87
ARTICOLO 48
MOD Mob-87
Comunicazioni delle stazioni a bordo di aeronavi con le stazioni del servizio mobile marittimo e del servizio mobile marittimo via satellite
MOD 3571
Mob-87
Le stazioni a bordo di aeronavi possono, per il soccorso
e per la corrispondenza pubblica (1), comunicare con
stazioni del servizio mobile marittimo o del servizio
mobile marittimo via satellite. A tali fini, esse devono
conformarsi alle disposizioni pertinenti del capitolo IX
o N IX e del capitolo XI, articoli 59 (sezione III), 61,
62, 63 65 e 66 (vedere anche i numeri 962, 963 e 3633).
-------------------
MOD 3571.1
Mob-87
(1) Le stazioni a bordo di aeronavi possono comunicare
per la corrispondenza pubblica nella misura in cui la
vigilanza e' assicurata sulle frequenze previste per la
sicurezza e la regolarita' dei voli.
ARTICOLO 49
MOD Mob-87
Condizioni cui le stazioni mobili del servizio mobile aeronautico e
le stazioni di terraferma mobili del servizio mobile aeronautico via satellite devono ottemperare.
ADD Mob-87 Sezione I. Servizio mobile aeronautico
NOC 3597
a
3600
SUP 3601
e
3602
Mob-87
NOC 3603
e
3604
ADD Mob-87 Sezione II. Servizio mobile aeronautico via satellite
ADD 3605
Mob-87
Par. 8 Le disposizioni dei numeri 3597 a 3600, 3603 e
3604 si applicano inoltre alle stazioni mobili di
terraferma del servizio mobile aeronautico via
satellite.
(MOD) 3606
a NON attribuiti
3629
ARTICOLO 50
MOD Mob-87
Disposizioni speciali relative all'impiego delle frequenze nel
servizio mobile aeronautico e nel servizio mobile aeronautico via
satellite
MOD 3630
Mob-87
Par. 1 Le frequenze di tutte le bande attribuite al
servizio mobile aeronautico (R) ed al servizio mobile
aeronautico via satellite (R) sono riservate alle
comunicazioni relative alla sicurezza ed alla
regolarita' dei voli tra tutte le aeronavi e le stazioni
aeronautiche e aeronautiche di terraferma incaricate
innanzitutto della gestione dei voli lungo le rotte
nazionali o internazionali dell'aviazione civile.
MOD 3631
Mob-87
Par. 2 Le frequenze di tutte le bande attribuite al
servizio mobile aeronautico (OR) ed al servizio mobile
aeronautico via satellite (OR) sono riservate alle
comunicazioni tra tutte le aeronavi e le stazioni
aeronautiche ed aeronautiche di terraferma diverse da
quelle incaricate innanzitutto del servizio mobile
aeronautico lungo le rotte nazionali o internazionali
dell'aviazioni civile.
MOD 3632
Mob-87
Par. 3 Le frequenze delle bande assegnate al servizio
mobile aeronautico tra 2 850 kHz e 22 000 kHz (vedere
articolo 8) sono assegnate in conformita' con le
disposizioni delle appendici 26 e 27 Aer2 e con le altre
disposizioni pertinenti del presente Regolamento.
MOD 3633
Mob-87
Par. 4 Le amministrazioni non devono autorizzare la
corrispondenza pubblica nelle bande di frequenze
assegnate a titolo esclusivo al servizio mobile
aeronautico o al servizio mobile aeronautico via
satellite.
---------------
SUP Mob-87 * Nota del Segretariato Generale
MOD 3635
Mob-87
Par. 6 I Governi possono, mediante accordi, decidere in
merito alle frequenze da utilizzare per la chiamata e la
risposta nel servizio mobile aeronautico e nel servizio
mobile aeronautico via satellite.
ARTICOLO 51
Ordine di precedenza delle comunicazioni nel servizio mobile
aeronautico e nel servizio mobile aeronautico
via satellite
MOD 3651
Mob-87
Par. 1 L'ordine di precedenza delle comunicazioni (1)
nel servizio mobile aeronautico e nel servizio mobile
aeronautico via satellite deve essere l'ordine fornito
in appresso, salvo impossibilita' dal punto di vista
pratico in un sistema interamente automatizzato;
tuttavia, anche in questo caso si deve dare la
precedenza alle comunicazioni della prima categoria:
NOC 1. Chiamate di soccorso, messaggi di soccorso e traffico di soccorso.
NOC 2. Comunicazioni precedute dal segnale di urgenza.
MOD Mob-87 3. Comunicazioni relative ai rilevamenti
radiogoniometrici.
MOD Mob-87 4. Messaggi per la sicurezza dei voli.
MOD Mob-87 5. messaggi per la meteorologia.
MOD Mob-87 6. Messaggi per la regolarita' dei voli.
MOD Mob-87 7. Messaggi relativi all'applicazione della Carta delle Nazioni Unite.
MOD Mob-87 8. Messaggi di Stato per i quali e' stato espressamente richiesto il diritto di precedenza.
NOC 9. Comunicazioni di servizio relative al funzionamento
del servizio di telecomunicazione o a comunicazioni
precedentemente riversate.
MOD Mob-87 10. Altre comunicazioni aeronautiche
SUP 3653
a NON attribuiti
3676
---------------
SUP 3651.2
Mob-87
ADD Mob-87
ARTICOLO 51A
ADD Mob-87
Procedura generale di comunicazione nel servizio mobile
aeronautico
ADD Mob-87 Sezione I. Disposizioni generali
ADD 3653
Mob-87
Par. 1 Di regola, spetta alla stazione di aeronave di
mettersi in comunicazione con la stazione aeronautica.
Cio' significa che la stazione di aeronave puo' chiamare
la stazione aeronautica solo dopo aver raggiunto la zona
di copertura operativa (1) designata della stazione
aeronautica.
ADD 3654
Mob-87
Par. 2 Una stazione aeronautica che ha del traffico per
una stazione di aeronave puo' chiamare questa stazione,
qualora abbia motivo di ritenere che tale stazione di
aeronave si trova nella zona di copertura operativa
designata (vedere il numero 3653.1) della stazione
aeronautica e ne cura l'ascolto.
ADD 3655
Mob-87
Par. 3 Quando una stazione aeronautica riceve in
successione rapida chiamate da varie stazioni di
aeronave, essa decide l'ordine in cui queste stazioni
potranno trasmetterle il loro traffico. La sua decisione
si basa sull'ordine di precedenza previsto all'articolo
51.
---------------
ADD 3653.1
Mob-87
(1) Per copertura operativa designata, si intende il
volume di spazio aereo necessario all'utilizzazione per
assicurare un determinato servizio, nel quale detto
servizio beneficia di una protezione delle frequenze.
AD 3656
Mob-87
Par. 4 Se una stazione aeronautica ritiene necessario di
intervenire in una comunicazione tra stazioni di
aeronave, queste devono osservare le istruzioni fornite
dalla stazione aeronautica.
ADD 3657
Mob-87
Par. 5 prima di trasmettere, una stazione prende le
precauzioni necessarie per accertarsi che non
interferira' con una comunicazione in corso e che la
stazione chiamata non e' in comunicazione con un'altra
stazione.
ADD 3658
Mob-87
Par. 6 Quando una chiamata radiotelefonica e' stata
indirizzata ad una stazione aeronautica e rimane senza
risposta, devono trascorrere almeno 10 secondi prima che
la chiamata verso questa stazione possa essere ripetuta.
ADD 3659
Mob-87
Par. 7 Quando una stazione chiamata non risponde ad una
chiamata radiotelegrafica Morse trasmessa tre volte ad
intervalli di due minuti, la chiamata non deve essere
ripetuta prima di tre minuti.
ADD 3660
Mob-87
Par. 8 Le stazioni di aeronave non devono trasmettere la
loro onda portante tra le chiamate.
ADD Mob-87 Sezione II. Procedura radiotelegrafica Morse
ADD 3661 A. Generalita'
Mob-87
ADD 3662
Mob-87
Par. 9. L'impiego di segnali del codice Morse in
radiotelegrafia e' obbligatorio nel servizio mobile
aeronautico. Tuttavia, per le radiocomunicazioni di
natura speciale, non e' escluso l'uso di altri segnali.
ADD 3663
Mob-87
Par. 10 Per agevolare le radiocomunicazioni, le stazioni
utilizzano le abbreviazioni regolamentari definite
all'appendice 13.
ADD 3663A
Mob-87
Par. 11 Se e' necessario, per una stazione del servizio
mobile aeronautico, trasmettere segnali di prova sia per
regolare un'emittente prima di trasmettere una chiamata,
sia per regolare un ricevitore, questi segnali non
devono durare piu' di dieci secondi. Essi debbono
essere costituiti da una serie di VVV seguita
dall'indicativo di chiamata della stazione che trasmette
questi segnali.
ADD 3664
Mob-87
B. Metodo di chiamata
ADD 3665
Mob-87
Par. 12. la chiamata e' cosi' composta:
- tre volte, al massimo, l'indicativo di chiamata della
stazione chiamata;
- la parola DE
- tre volte, al massimo, l'indicativo di chiamata della
stazione che chiama;
- la lettera K.
ADD 3666
Mob-87
Par. 13. La chiamata "a tutte le stazioni" CQ e'
utilizzata prima della trasmissione di ogni tipo
d'informazione destinata ad essere letta o utilizzata da
chiunque possa intercettarla.
ADD 3667
Mob-87
C. Forma della risposta alla chiamata
ADD 3668
Mob-87
Par. 14. La risposta alla chiamata e' cosi' composta:
- tre volte, al massimo, l'indicativo di chiamata della
stazione che chiama;
- la parola DE
- una sola volta, l'indicativo di chiamata della
stazione chiamata;
- la lettera K.
ADD 3669
Mob-87
D. Difficolta' di ricezione
ADD 3670
Mob-87
Par. 15 Se la stazione chiamata non e' in grado di
ricevere il traffico immediatamente, essa risponde alla
chiamata come indicato ai numeri 3667 e 3668, ma
sostituisce la lettera K con il segnale .-... (attesa)
seguito da un numero che indica in minuti la durata
probabile dell'attesa.
ADD 3671
Mob-87
E. Segnale di fine trasmissione
ADD 3672
Mob-87
Par. 16 la trasmissione di un radiotelegramma si termina
con il segnale . - . - . (fine trasmissione) seguito
dalla lettera K.
ADD 3673
Mob-87 F. Avviso di ricevimento
ADD 3674
Mob-87
Par. 17 L'avviso di ricevimento di un radiotelegramma e'
dato dalla stazione che riceve nella forma seguente:
- l'indicativo di chiamata della stazione trasmittente
- la parola DE
- l'indicativo di chiamata della stazione che riceve
- l'abbreviazione QSL.
ADD 3675
Mob-87 G. Fine del lavoro
ADD 3676
Mob-87
Par. 18. La fine del lavoro tra due stazioni e' indicata
da ciascuna di esse per mezzo del segnale ... - . -
(fine del lavoro).
* SUP Mob-87 ARTICOLO 52
SUP Mob-87
Procedura generale radiotelegrafica nel servizio
mobile aeronautico
SUP 3677
a
3767
Mob-87
*SUP Mob-87 ARTICOLO 53
SUP Mob-87
Procedura radiotelefonica nel servizio mobile aeronautico
- Chiamate -
SUP 3793
a
3805
mob-87
ARTICOLO 55
MOD Mob-87
Certificato del personale delle stazioni di nave e
delle stazioni di terraferma di nave
MOD 3860
Par. 1 (1) Il servizio di ogni stazione radiotelegrafica
Morse di nave deve essere assicurato da un operatore
titolare di un certificato rilasciato o riconosciuto dal
governo da cui la stazione dipende.
--------------------
* Vedere la nota del Segretariato generale
MOD 3681
Mob-87
(2) Il servizio di ogni stazione radiotelefonica di
nave, stazione di terraferma di nave e stazione di nave
che utilizza le frequenze e le tecniche prescritte nel
capitolo N IX deve essere diretto da un operatore
titolare di un certificato rilasciato o riconosciuto dal
governo da cui la stazione dipende. Sotto riserva di
tale disposizione, persone diverse dal titolare del
certificato possono utilizzare l'impianto.
SUP 3862
Mob-87
MOD 3867
Mob-87
(2) Quando e' necessario impiegare come operatore
provvisorio una persona che non e' titolare di un
certificato, o un operatore che non ha un certificato
sufficiente, l'intervento di quest'ultimo dovra' essere
limitato unicamente ai segnali di soccorso, di allarme
di soccorso, di urgenza e di sicurezza, ai messaggi
inerenti, ai messaggi che interessano direttamente la
sicurezza della vita umana ed ai messaggi urgenti
relativi all'andatura della nave. Le persone cosi'
impiegate sono tenute al segreto delle corrispondenze
previsto al numero 3877.
ADD 3877A
Mob-87
Par. 4A. Ciascuna amministrazione puo' determinare le
condizioni in base alle quali possono essere concessi al
personale titolare dei certificati specificati ai numeri
3879 a 3883 i certificati specificati ai numeri 3890B a
3890E.
MOD Mob-87
Sezione II. Categorie di certificati per gli operatori delle stazioni di nave e delle stazioni di nave di terraferma che utilizzano le
frequenze e le tecniche prescritte al capitolo IX e per la
corrispondenza pubblica
ADD Mob-87
Sezione IIA. Categorie di certificati per gli operatori delle
stazioni di nave e delle stazioni di nave di terraferma che
utilizzano le frequenze e le tecniche prescritte al capitolo N IX e
per la corrispondenza pubblica
ADD 3890A
Mob-87
Par. 7A (1) Esistono quattro categorie di certificati
per il servizio delle stazioni di nave e delle stazioni
di terraferma di nave che utilizzano le frequenze e le
tecniche prescritte nel capitolo N IX, e cioe':
ADD 3890B
Mob-87
a) il certificato di radioelettrotecnico di prima
classe;
ADD 3890C
Mob-87
b) il certificato di radioelettrotecnico di seconda
classe;
ADD 3890D
Mob-87
c) il certificato generale di operatore;
ADD 3890E
Mob-87
d) il certificato limitato di operatore.
ADD 3890F
Mob-87
(2) Il titolare di uno dei certificati specificati ai
numeri 3890B, 3890C e 3890E puo' assicurare il servizio
delle stazioni di nave o delle stazioni di terraferma di
nave che utilizzano le frequenze e le tecniche stabilite
al capitolo N IX.
MOD Mob-87
Sezione III. Condizioni per il conseguimento dei certificati per gli operatori delle stazioni di navi e delle stazioni di terraferma di
nave che utilizzano le frequenze e le tecniche stabilite al capitolo IX e per la corrispondenza pubblica.
MOD Mob-87
Sezione IIIA. Condizioni per il conseguimento dei certificati per gli operatori delle stazioni di navi e delle stazioni di terraferma di
nave che utilizzano le frequenze e le tecniche stabilite al capitolo IX e per la corrispondenza pubblica.
ADD 3949A
Mob-87
A. Certificato di radioelettrotecnico di prima classe
ADD 3949AA
Mob-87
Par. 18A. Il certificato di radioelettrotecnico diprima
classe e' rilasciato ai candidati che hanno dato prova
di possedere le conoscenze e le qualifiche tecniche e
professionali elencate di seguito:
ADD 3949AB
Mob-87
a) conoscenza dei principi dell'elettricita' e della
teoria della radioelettricita' e dell'elettronica
tale da soddisfare i requisiti stabiliti ai numeri
3949AC, 3949AD e 3949AE;
ADD 3949AC
Mob-87
b) conoscenza teorica delle attrezzature di
radiocomunicazione del SMDSM, in particolare delle
emittenti e dei ricevitori di telegrafia a stampa
diretta su banda ristretta e di radiotelefonia, della
chiamata selettiva numerica, delle stazioni terrestri
di navi, dei radiofari per la localizzazione dei
sinistri, dei sistemi di antenna utilizzati in
marina, degli apparati radioelettrici sui mezzi di
salvataggio e di tutto il materiale ausiliario,
compresi i dispositivi di alimentazione di energia
elettrica, nonche' conoscenza generica di ogni altro
equipaggiamento solitamente utilizzato per la
radionavigazione, in particolare in vista di
assicurare la manutenzione degli apparati in
servizio;
ADD 3949AD
Mob-87
c) conoscenza pratica dell'utilizzazione e conoscenza
della manutenzione preventiva delle attrezzature di
cui al numero 3949AC;
ADD 3949AE
Mob-87
d) cognizioni pratiche necessarie per localizzare e
riparare (per mezzo degli apparecchi di misurazione e
degli strumenti appropriati) le avarie che possono
prodursi durante la traversata, nelle attrezzature di
cui al numero 3949AC;
ADD 3849AF
Mob-87
e) conoscenza pratica dettagliata del funzionamento
di tutti i sotto-sistemi ed equipaggiamenti del
SMDSM;
ADD 3949AG
Mob-87
f) qualifica a trasmettere ed a ricevere
correttamente in radiotelefonia ed in telegrafia a
stampa diretta;
ADD 3949AH
Mob-87
g) conoscenza dettagliata dei regolamenti applicabili
alle radiocomunicazioni, conoscenza dei documenti
relativi alla tassazione delle radiocomunicazioni e
conoscenza delle norme della Convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana
in mare relative alla radioelettricita';
ADD 3949AI
Mob-87
h) sufficiente conoscenza di una delle lingue di
lavoro dell'Unione. i candidati devono poter
esprimersi in tale lingua in maniera adeguata, sia
oralmente che per iscritto.
ADD 3949B
Mob-87
B. Certificato di radioelettrotecnico di seconda classe
ADD 3949BA
Mob-87
Par. 18B. Il certificato di radioelettrotecnico di
seconda classe e' rilasciato ai candidati che hanno dato
prova di possedere le conoscenze e le qualifiche
tecniche e professionali elencate di seguito:
ADD 3949BB
Mob-87
a) conoscenza dei principi dell'elettricita' e della
teoria della radioelettricita' e dell'elettronica
tale da soddisfare i requisiti stabiliti ai numeri
3949BC, 3949BD e 3949be;
ADD 3949BC
Mob-87
b) conoscenza teorica delle attrezzature di
radiocomunicazione del SMDSM, in particolare delle
emittenti e dei ricevitori di telegrafia a stampa
diretta su banda ristretta e di radiotelefonia, della
chiamata selettiva numerica, delle stazioni di
terraferma di navi, dei radiofari per la
localizzazione dei sinistri, dei sistemi di antenna
utilizzati in marina, degli apparati radioelettrici
sui mezzi di salvataggio e di tutto il materiale
ausiliario compresi i dispositivi di alimentazione di
energia elettrica, nonche' conoscenza generica di
ogni altro equipaggiamento solitamente utilizzato
nella radionavigazione, in particolare per quanto
concerne la manutenzione degli apparati in servizio;
ADD 3949BD
Mob-87
c) conoscenza pratica dell'utilizzazione e conoscenza
della manutenzione preventiva delle attrezzature di
cui al numero 3949BC;
ADD 3949BE
Mob-87
d) cognizioni pratiche necessarie per riparare (per
mezzo di apparecchiature disponibili a bordo) le
avarie che potrebbero prodursi nelle attrezzature
menzionate al numero 3949BC e, se necessario, per
sostituire i moduli;
ADD 3849BF
Mob-87
e) conoscenza pratica dettagliata del funzionamento
di tutti i sotto-sistemi ed equipaggiamenti del
SMDSM;
ADD 3949BF
Mob-87
f) qualifica a trasmettere ed a ricevere
correttamente in radiotelefonia ed in telegrafia a
stampa diretta;
ADD 3949BH
Mob-87
g) conoscenza dettagliata dei regolamenti applicabili
alle radiocomunicazioni, conoscenza dei documenti
relativi alla tassazione delle radiocomunicazioni e
conoscenza delle norme della Convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana
in mare relative alla radioelettricita';
ADD 3949BI
Mob-87
h) sufficiente conoscenza di una delle lingue di
lavoro dell'Unione. I candidati devono poter
esprimersi in tale lingua in maniera adeguata, sia
oralmente che per iscritto.
ADD 3949C
Mob-87
C. Certificato generale di operatore
ADD 3949CA
Mob-87
Par. 18C. Il certificato generale di operatore e'
rilasciato ai candidati che hanno dato prova di essere
in possesso delle conoscenze e qualifiche enumerate di
seguito:
ADD 3949CB
Mob-87
a) conoscenza pratica dettagliata del funzionamento
di tutti i sotto-sistemi ed equipaggiamenti del
SMDSM;
ADD 3949CC
Mob-87
b) qualifica a trasmettere ed a ricevere
correttamente in radiotelefonia ed in telegrafia a
stampa diretta;
ADD 3949CD
Mob-87
c) conoscenza dettagliata dei regolamenti applicabili
alle radiocomunicazioni, conoscenza dei documenti
relativi alla tassazione delle radiocomunicazioni e
conoscenza delle norme della Convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana
in mare relative alla radioelettricita';
ADD 3949CE
Mob-87
d) sufficiente conoscenza di una delle lingue di
lavoro dell'Unione. I candidati devono poter
esprimersi in tale lingua in maniera adeguata, sia
oralmente che per iscritto.
B. Certificato limitato di operatore
ADD 3949D
Mob-87
ADD 3949DA
Mob-87
Par. 18D. Il certificato limitato di operatore e'
rilasciato ai candidati che hanno dato prova di
possedere le conoscenze e le qualifiche tecniche e
professionali elencate di seguito:
ADD 3849DB
Mob-87
a) conoscenza pratica del funzionamento dei
sottosistemi ed equipaggiamenti del SMDSM, richiesta
quando la nave naviga alla portata di stazioni
costiere in onde metriche;
ADD 3949DC
mob-87
b) qualifica a trasmettere ed a ricevere
correttamente in radiotelefonia;
ADD 3949DD
Mob-87
c) conoscenza della regolamentazione applicabile alle
comunicazioni radiotelefoniche ed in particolare di
quella parte della regolamentazione che si riferisce
alla sicurezza della vita umana;
ADD 3949DE
mob-87
d) conoscenza elementare di una delle lingue di
lavoro dell'Unione. I candidati devono poter
esprimersi in tale lingua in maniera adeguata, sia
oralmente che per iscritto. Le Amministrazioni
possono derogare alla disposizione relativa alla
conoscenza di una lingua per i titolari di un
certificato limitato di operatore, quando la stazione
di nave e' confinata in una zona limitata specificata
dall'Amministrazione interessata. In questi casi, nel
certificato sara' iscritta una menzione appropriata.
ARTICOLO 56
MOD Mob-87
Personale delle stazioni del servizio mobile marittimo e del servizio mobile marittimo via satellite
MOD Mob-87
Sezione I. Personale delle stazioni costiere e delle stazioni
costiere di terraferma
MOD 3979
Mob-87
Par. 1 Le amministrazioni adottano le misure necessarie
per garantire che, nelle stazioni costiere e nelle
stazioni costiere di terraferma, il personale abbia le
qualifiche professionali che gli consentono di svolgere
con efficacia il servizio di tali stazioni.
MOD Mob-87
Sezione II. Classe e numero minimo di operatori nelle stazioni di
nave e nelle stazioni di terraferma di navi che utilizzano le
frequenze e le tecniche stabilite nel capitolo IX e per la
corrispondenza pubblica.
NOC 3980
a
3986
ADD Mob-87
Sezione III. Classe e numero minimo di persone nelle stazioni di nave e nelle stazioni di terraferma di navi che utilizzano le frequenze e le tecniche stabilite nel capitolo N IX e per la corrispondenza
pubblica.
ADD 3987
Mob-87
Par. 4. Le Amministrazioni fanno in modo che il
personale delle stazioni di nave e delle stazioni
terrestri di nave abbia le qualifiche professionali tali
da consentirgli di svolgere con efficacia il servizio di
dette stazioni, e adottano i provvedimenti necessari per
garantire, in virtu' di accordi internazionali, la
disponibilita' e la manutenzione degli apparati per le
comunicazioni di soccorso e di sicurezza.
ADD 3988
Mob-87
Par. 5 Deve essere disponibile una persona
sufficientemente qualificata per assicurare il servizio
specializzato di operatore delle comunicazioni nei casi
di richiesta di soccorso.
ADD 3989
Mob-87
Par. 6 Il personale delle stazioni di nave per le quali
un impianto radioelettrico e' obbligatorio in virtu' di
accordi internazionali e che utilizzano le frequenze e
le tecniche stabilite al capitolo N IX deve includere
almeno, in considerazione delle disposizioni
dell'articolo 55:
ADD 3990
Mob-87
a) per le stazioni a bordo di navi che navigano oltre la
portata delle stazioni costiere in onde ettometriche: un
titolare di certificato di radioelettrotecnico di prima
o di seconda classe;
ADD 3991
Mob-87
b) per le stazioni a bordo di navi che navigano alla
portata delle stazioni costiere in onde ettometriche: un
titolare di certificato di radioelettrotecnico di prima
o di seconda classe o del certificato generale di
operatore;
ADD 3992
Mob-87
c) per le stazioni di nave a bordo di navi che navigano
alla portata delle stazioni costiere funzionanti in onde
metriche: un titolare di certificato di
radioelettrotecnico di prima o di seconda classe, di
certificato generale di operatore o di certificato
limitato di operatore.
ADD 3993
Mob-87
Par. 7. Il personale delle stazioni di nave per le quali
un impianto radioelettrico non e' obbligatorio in virtu'
di accordi internazionali e che utilizzano le tecniche e
le frequenze stabilite al capitolo N IX deve avere le
qualifiche professionali ed essere titolare dei
certificati richiesti dalle amministrazioni.
(MOD) 3994
a NON attribuiti.
4011
ARTICOLO 58
MOD Mob-87
Congedi delle stazioni del servizio mobile marittimo e del servizio
mobile marittimo via satellite
MOD 4044
Mob-87
Par. 1 Al fine di consentire l'attuazione delle seguenti
regole relative alle ore di vigilanza, ogni stazione del
servizio mobile marittimo e del servizio mobile
marittimo via satellite deve essere munita di un
orologio preciso correttamente regolato sul Tempo
universale coordinato (UTC)
MOD Mob-87
Sezione II. Stazioni costiere e stazioni costiere di
terraferma
MOD 4046
Mob-87
Par. 3 (1) I servizi delle stazioni costiere e delle
stazioni costiere di terraferma sono per quanto
possibile, permanenti di di giorno e di notte. Tuttavia
il servizio di alcune stazioni costiere puo' essere di
durata limitata. Ciascuna amministrazione o gestione
privata riconosciuta, debitamente autorizzata a tal
fine, stabilisce i congedi delle stazioni poste sotto la
sua autorita'.
ARTICOLO 59
Condizioni da soddisfare nel servizio mobile marittimo e nel servizio mobile marittimo via satellite
MOD 4104
Mob-87
Par. 7. Le stazioni di nave e le stazioni di terraferma
di nave diverse dalle stazioni dei mezzi di salvataggio
devono essere munite dei documenti enumerati nella
sezione pertinente dell'appendice 11.
MOD 4106
Mob-87
B. Stazioni di nave che utilizzano la radiotelegrafia Morse
MOD 4110
Mob-87
Par. 11 Ogni stazione di nave munita di apparati
radiotelegrafici Morse destinati a funzionare nelle
bande autorizzate comprese entro 415 kHz e 535 kHz deve
poter:
MOD 4116
Mob-87
Par. 13 Nella regione 2, ogni stazione radiotelegrafica
Morse installata a bordo di una nave che utilizza la
banda 2 089,5 - 2 092,5 kHz per la chiamata e la
risposta deve disporre di almeno un'altra frequenza
nelle bande autorizzate comprese tra 1 605 kHz e 2 850
kHz.
MOD 4118
Mob-87
Par. 14. Tutti gli apparati di stazione di nave che
utilizzano le trasmissioni della classe A1A per la
telegrafia Morse sulle frequenze delle bande autorizate
comprese tra 4 000 kHz e 27 500 kHz devono soddisfare
alle seguenti condizioni:
MOD 4122
Mob-87
C. Stazioni di nave che utilizzano la chiamata
selettiva numerica
SUP 4123
Mob-87
(MOD) 4123A
Mob-87
Par. 15 Le caratteristiche degli apparati di chiamata
selettiva numerica devono essere conformi alle
Raccomandazioni del CCIR.
ADD 4123B
Mob-87
C1. Bande comprese tra 415 kHz e 535 kHz
ADD 4123C
Mob-87
Par. 15A Ogni stazione di nave equipaggiata con apparati
per la chiamata selettiva numerica funzionanti nelle
bande autorizzate comprese tra 415 kHz e 535 kHz, deve
poter effettuare e ricevere trasmissioni delle classi
F1B o K2B su almeno due canali di chiamata selettiva
numerica ai fini dell'espletamento del suo servizio.
ADD 4123D
Mob-87
C2. Bande comprese tra 1 605 kHz e 4 000 kHz
ADD 4123E
Mob-87
Par. 15B. Ogni stazione di nave equipaggiata con
apparati per la chiamata selettiva numerica funzionanti
nelle bande autorizzate comprese tra 1 605 kHz e 4 000
kHz, deve poter:
ADD 4123F
Mob-87
a) effettuare e ricevere trasmissioni delle classi F1B o
J2B su 2 187,5 kHz;
ADD 4123G
Mob-87
b) inoltre, effettuare e ricevere trasmissioni delle
classi F1B o J2B in questa banda su altre frequenze di
chiamata selettiva numerica necessarie per
l'espletamento del suo servizio.
ADD 4123H
Mob-87
C3. bande comprese tra 4 000 kHz e 27 500 kHz
ADD 41231
Mob-87
Par. 15C. ogni stazione di nave equipaggiata con
apparati per la chiamata selettiva numerica funzionanti
nelle bande autorizzate comprese tra 4 000 kHz e 27 500
kHz deve poter:
ADD 4123J
Mob-87
a) effettuare e ricevere trasmissioni della classe F1B o
J2B sulle frequenze riservate ai messaggi di soccorso
per mezzo di chiamata selettiva numerica in ciascuna
delle bande di onde decametriche marittime da essa
utilizzate (Vedere inoltre il numero N 3112)
ADD 4123k
Mob-87
b) effettuare e ricevere trasmissioni della classe F1B o
J2B su un canale di chiamata internazionale (vedere i
numeri 4683 e 4684) in ciascuna delle bande di onde
decametriche del servizio mobile marittimo necessarie
all'esecuzione del suo servizio;
ADD 4123L
Mob-87
c) effettuare e ricevere trasmissioni della classe F1B o
J2B su altri canali di chiamata selettiva numerica in
ciascuna delle bande di onde decametriche del servizio
mobile marittimo necessarie per l'espletamento dl suo
servizio.
ADD 4123M
Mob-87
C4. Bande comprese tra 156 MHz e 174 MHz
ADD 4123N
Mob-87
Par. 15D Ogni stazione di nave equipaggiata con apparati
di chiamata selettiva numerica funzionanti nelle bande
autorizzate comprese tra 156 MHz e 174 MHz deve poter
effettuare e ricevere trasmissioni della classe G2B
sulla frequenza 156,525 MHz.
ADD 4123O
Mob-87
CA. Stazioni di nave che utilizzano la telegrafia a stampa diretta a banda ristretta
ADD 4123P
Mob-87
Par. 15E (1) Ogni stazione di nave che utilizza apparati
di telegrafia a stampa diretta su banda ristretta deve
poter trasmettere e ricevere sulla frequenza designata
per inoltrare il traffico di soccorso a mezzo telegrafia
a stampa diretta su banda ristretta nelle bande di
frequenza in cui questa stazione e' utilizzata.
ADD 4123Q
Mob-87
(2) Le caratteristiche degli apparati di telegrafia a
stampa diretta su banda ristretta devono essere conformi
alle norme dell'appendice 38.
ADD 4123R
Mob-87
CA1. Bande comprese tra 415 kHz e 535 kHz
ADD 4123S
Mob-87
Par. 15F. Ogni stazione di nave equipaggiata con
apparati di telegrafia a stampa diretta su banda
ristretta funzionanti nelle bande autorizzate comprese
tra 415 kHz e 535 kHz deve poter:
ADD 4123T
Mob-87
a) effettuare e ricevere trasmissioni delle classi F1B o
J2B sulle frequenze di lavoro necessarie all'esecuzione
del suo servizio;
ADD 4123U
Mob-87
b) se e' conforme alle disposizioni del capitolo n IX,
ricevere trasmissioni della classe F1B su 518 kHz.
ADD 4123V
Mob-87
CA2. Bande comprese tra 1 605 kHz e 4 000 kHz
ADD 4123W
Mob-87
Par. 15G. Ogni stazione di nave equipaggiata con
apparati per la telegrafia a stampa diretta su banda
ristretta funzionanti nelle bande autorizzate comprese
tra 1 605 kHz e 4 000 kHz, deve poter effettuare e
ricevere trasmissioni delle classi F1B o J2B sulle
frequenze di lavoro necessarie ai fini dell'espletamento
del suo servizio.
ADD 4123X
mob-87
CA3. Bande comprese tra 4 000 khz e 27 500 kHz
ADD 4123Y
Mob-87
Par. 15H. Ogni stazione di nave equipaggiata con
apparati per la telegrafia a stampa diretta su banda
ristretta funzionanti nelle bande autorizzate comprese
tra 4 000 kHz e 27 500 kHz, deve poter effettuare e
ricevere trasmissioni delle classi F1B o J2B sulle
frequenze di lavoro necessarie ai fini dell'espletamento
del suo servizio in ciascuna delle bande di onde
decametriche del servizio mobile marittimo.
MOD 4127
Mob-87
a) effettuare trasmissioni della classe J3E o H3E sulla
frequenza portante 2 182 kHz e ricevere trasmissioni
delle classi J3E o H3E sulla frequenza portante 2 182
kHz, salvo per le apparecchiature di cui e' questione
del numero 4130 (Vedere anche 2945 e 2973).
MOD 4131
Mob-87
D2. Bande comprese tra 4 000 kHz e 27 500 kHz
MOD 4132
Mob-87
Par. 18 Tutte le stazioni di navi munite di apparati
radiotelefonici funzionanti nelle bande autorizzate
comprese tra 4 000 kHz e 27 500 kHz e che non soddisfano
alle norme del capitolo N IX devono poter trasmettere e
ricevere sulle frequenze portanti 4 125 kHz e 6 215 kHz
(vedere i numeri 2982 e 2986). Tuttavia, tutte le
stazioni di navi che soddisfano alle norme del capitolo
N IX devono poter trasmettere e ricevere sulle frequenze
portanti designate all'articolo N 38 per inoltrare il
traffico di soccorso e di sicurezza in radiotelefonia
nella bande di frequenze nelle quali sono utilizzate.
MOD 4134
Mob-87
Par. 19. Ogni stazione di nave equipaggiata con apparati
radiotelefonici destinati a funzionari nelle bande
autorizzate comprese tra 156 MHz e 174 MHz (Vedere il
numero 613 e l'appendice 18) deve poter effettuare e
ricevere trasmissioni della classe G3E:
ADD 4136A
Mob-87
c) sulla frequenza nave-nave per la sicurezza della
navigazione 156,65 MHz;
(MOD) 4137
Mob-87
d) su tutte le frequenze necessarie all'espletamento del
suo servizio.
MOD Mob-87. Sezione II. Servizio mobile marittimo via satellite
SUP 4139
Mob-87
MOD Mob-87
Sezione III. Comunicazioni delle stazioni a bordo
di aeronavi con stazioni del servizio mobile marittimo e del
servizio mobile marittimo via satellite
MOD 4146
Mob-87
Par. 25. Quando si tratta di una comunicazione tra
stazioni a bordo di aeronave e di stazioni del servizio
mobile marittimo, la chiamata radiotelefonica puo'
essere ripetuta come indicato ai numeri 4933 e 4934 e la
chiamata radiotelegrafica puo' essere ripetuta dopo un
periodo di tempo di cinque minuti, nonostante le
disposizioni del numero 4735.
MOD 4154
Mob-87
(2) La frequenza 156,3 MHz puo' essere utilizzata dalle
stazioni a bordo di aeronavi per fini relativi alla
sicurezza. Essa puo' inoltre essere utilizzata per le
comunicazioni tra stazioni di navi e stazioni a bordo di
aeronavi che partecipano ad operazioni coordinate di
ricerca e di salvataggio (vedere i numeri 2993 e N 3035)
ADD 4155
Mob-87
(3) La frequenza 156,8 MHz puo' essere utilizzata dalle
stazioni a bordo di aeronavi, ma unicamente a fini
relativi alla sicurezza (vedere i numeri 2995A e N 3042)
(MOD)
4156
a NON attribuiti
4179
ARTICOLO 60
Norme speciali relative all'impiego delle frequenze nel servizio
mobile marittimo
MOD 4180 A. Trasmissioni radiotelegrafiche a banda laterale unica
Mob-87
SUP 4181 - Mob-87
ADD 4181A
Mob-87
Se le presenti disposizioni specificano una trasmissione
A1A, la trasmissione della classe A1B o della classe J2A
sara' considerata come equivalente.
ADD 181B
Mob-87
Quando le attuali disposizioni specificano una
trasmissione di classe F1B, la trasmissione della classe
J2B sara' considerata come equivalente.
MOD 4183
Mob-87
Par. 2 Le stazioni di nave autorizzate a funzionare
nelle bande comprese tra 415 kHz e 535 kHz devono
trasmettere sulle frequenze indicate nel presente
articolo (vedere il numero 4237).
MOD 4184A
Mob-87
Par. 3A. Nel servizio mobile marittimo, non viene
effettuata nessuna assegnazione sulla frequenza 518 kHz
tranne per la trasmissione di stazioni costiere a
destinazione di navi, di avvisi concernenti la
meteorologia e la navigazione nonche' di informazioni
urgenti, a mezzo telegrafia automatica a stampa diretta
su banda ristretta (sistema internazionale NAVTEX)
(Vedere articolo 14A).
MOD 4184 B
Mob-87
Par. 3B. Dopo l'attuazione completa dello SMDSM la
frequenza 490 kHz sara' utilizzata esclusivamente nel
servizio mobile marittimo per la trasmissione da parte
delle stazioni costiere di avvisi concernenti la
navigazione e la meteorologia e di informazioni urgenti
destinate alle navi per mezzo della telegrafia a stampa
diretta su banda ristretta (Vedere Risoluzione 210
(Mob-87).
SUP 4189
Mob-87
MOD 4197
Mob-87
a) Stazioni di nave, telefonia, utilizzazione duplex
(canali a due frequenze) 81)
4 065 - 4 146 kHz
6 200 - 6 224 kHz
8 195 - 8 294 kHz
12 230 - 12 353 kHz
16 360 - 16 528 kHz
18 780 - 18 825 kHz
22 000 - 22 159 kHz
25 070 - 25 100
--------------------
MOD 4197.1
Mob-87
(1) Per quanto concerne l'utilizzazione di alcune
frequenze di queste sotto-bande da parte delle stazioni
di nave e delle stazioni costiere per il soccorso e la
sicurezza, vedere l'articolo 38 e l'articolo N 38.
MOD 4198
Mob-87
b) Stazioni costiere, telefonia, utilizzazione duplex
(canali a due frequenze)
4 351 - 4 438 kHz
6 501 - 6 525 kHz
8 707 - 8 815 kHz
13 077 -13 200 kHz
17 242 -17 410 kHz
19 755 - 19 800 kHz
22 696 - 22 855 kHz
26 145 - 26 175 kHz
MOD 4199
Mob-87
c) Stazioni di nave e stazioni costiere, telefonia,
utilizzazione simplex (canali ad una frequenza) e
utilizzazione a canali incrociati tra navi (due
frequenze)
4 146 - 4 152 kHz
6 224 - 6 233 kHz
8 294 - 8 300 kHz
12 353 - 12 368 kHz
16 528 - 16 549 kHz
18 825 - 18 846 kHz
22 159 - 22 180 kHz
25 100 - 25 121 kHz
Mod 4200
Mob-87
d) Stazione di nave, telegrafia a larga banda, telecopia e sistemi speciali di trasmissione
4 152 - 4 172 kHz
6 233 - 6 261 kHz
8 300 - 8 340 kHz
12 368 - 12 420 kHz
16 549 - 16 617 kHz
18 846 - 18 870 kHz
22 180- 22 240 kHz
25 121- 25 161,25 kHz
MOD 4201
Mob-87
e) Stazioni di nave, trasmissione di dati oceanografici
(vedere nota c) dell'appendice 31)
4 063 - 4 065 kHz
6 261 - 6 262,75 kHz
8 340 - 8 341,75 kHz
12 420 - 12 421,75 kHz
16 617 - 16 618,75 kHz
22 240 - 22 241,75 kHz
MOD 4202
Mob-87
f) stazioni di nave, sistemi di telegrafia a stampa
diretta su banda ristretta e di trasmissione di dati, a
velocita' di trasmissione che non superano 100 baud per
la MDF e 200 baud per la MDP (frequenze accoppiate con
quelle indicate al numero 4207)
4 172 - 4 181,75 kHz
6 262,75 - 6 275,75 kHz
6 280,75 - 6 284,75 kHz
8 376,25 - 8 396,25 kHz
12 476,75 - 12 549,75 kHz
12 554,75 - 12 559,75 kHz
16 683,25 - 16 733,75 kHz
16 738,75 - 16 784,75 kHz
18 870 - 18 892,75 kHz
22 284,25 - 22 351,75 kHz
25 172,75 - 25 192,75 kHz
MOD 4203
Mob-87
g) Stazioni di nave, sistemi di telegrafia a stampa
diretta su banda ristretta e di trasmissione dati a
velocita' di trasmissione che non superano 100 baud per
la MDF e 200 baud per la MDP (frequenze non accoppiate)
e di telegrafia Morse di classe A1A (lavoro) (1)
4 202,25 - 4 207,25 kHz
6 300,25 -6 311,75 kHz
8 396,25 - 8 414,25 kHz
12 559,75 -12 576,75 kHz
16 784,75 -16 804,25 kHz
18 892,75- 18 898,25 kHz
22 351,75 -22 374,25 kHz
25 192,75- 25 208,25 kHz
MOD 4207
Mob-87
h) Stazioni di nave, telegrafia Morse di classe A1A,
chiamata
4 181,75 - 4 186,75 kHz
6 275,75 - 6 280,75 kHz
8 365,75 - 8 370,75 kHz
12 549,75 - 12 554,75 kHz
16 733,75 - 16 738,75 kHz
22 279,25 - 22 284,25 kHz
25 171,25 - 25 172,75 kHz
MOD 4205
Mob-87
i) Stazioni di nave, chiamata selettiva numerica(1)
4 207,25 - 4 209,25 kHz
6 311,75 - 6 313,75 kHz
8 414,25 - 8 416,25 kHz
12 576,75 -12 578,75 kHz
16 804,25 -16 806,25 kHz
18 898,25 -18 899,75 kHz
22 374,25 -22 375,75 kHz
25 208,25 -25 210 kHz
-------------------
MOD 4203.1
Mob-87
(1) Per quanto concerne l'utilizzazione di alcune
frequenze di queste sottobande da parte delle
stazioni di nave e delle stazioni costiere per il
soccorso e la sicurezza, Vedere articolo 38 e
articolo N 38
MOD 4206
Mob-87
j) Stazioni di nave, telegrafia Morse di classe A1A,
lavoro:
4 186,75 - 4 202,25 kHz
6 284,75 - 6 300,25 kHz
8 341,75 - 8 365,75 kHz
8 370,75 - 8 376,25 kHz
12 421,75 - 12 476,75 kHz
16 618,75 - 16 683,25 kHz
22 241,75 - 22 279,25 kHz
25 161,25 - 25 171,25 kHz
MOD 4207
Mob-87
k) Stazioni costiere, sistemi di telegrafia a stampa
diretta su banda ristretta e di trasmissione dati a
velocita' di trasmissione che non superano 100 baud per
la MDF e 200 baud per la MDP (frequenze accoppiate con
quelle indicate al numero 4202)
4 209,25 - 4 219,25 kHz
6 313,75 - 6 330,75 kHz
8 416,25 - 8 436,25 kHz
12 578,75 -12 656,75 kHz
16 806,25 -16 902,75 kHz
19 680,25 -19 703,25 kHz
22 375,75 -22 443,75 kHz
26 100,25 -26 120,75 kHz
MOD 4208
Mob-87
l) Stazioni costiere, chiamata selettiva numerica
4 219,25 - 4 221 kHz
6 330,75 - 6 332,5 kHz
8 436,25 - 8 438 kHz
12 656,75 -12 658,5 kHz
16 902,75 -16 904,5 kHz
19 703,25- 19 705 kHz
22 443,75 -22 445,5 kHz
26 120,75 -26 122,5 kHz
MOD 4209
Mob-87
m) stazioni costiere, telegrafia Morse di classe A1A e
telegrafia a banda larga, telecopia, sistemi speciali di
trasmissione, trasmissione di dati e telegrafia su
stampa diretta
4 221 - 4 351 kHz
6 332,5 - 6 501 kHz
8 438 - 8 707 kHz
12 658,5 - 13 077 kHz
16 904,5 - 17 242 kHz
19 705 - 19 755 kHz
22 445,5 - 22 696 kHz
26 122,5 - 26 145 kHz
MOD 4210
Mob-87
(2) Le frequenze delle bande 25 010 - 25 070 kHz, 25 210
- 25 550 kHz e 26 175 - 27 500 kHz possono essere
assegnate alle stazioni costiere.
MOD 4212A
Mob-87
(3) Le bande 4 000 - 4 063 kHz e 8 100 - 8 195 kHz
attribuite in base ad un sistema di ripartizione al
servizio mobile marittimo (Vedere articolo 8) dovranno
essere utilizzate in conformita' con le sezioni C- 1 e
C2 dell'appendice 16 quando sono utilizzate per la
radiotelefonia.
ADD 4251A
Mob-87
Par. 11A. Le stazioni che effettuano trasmissioni
radiotelegrafiche Morse a banda laterale unica
utilizzano a tal fine la banda laterale superiore. Le
frequenze specificate nel presente Regolamento per
trasmissioni delle classi H2A e H2B* come le frequenze
500 kHz e 8 364 kHz sono utilizzate come frequenze
portanti.
MOD 4218
Mob-87
Par.13 (1) La frequenza 500 kHz e' la frequenza
internazionale di soccorso in radiotelegrafia Morse
(Vedere il numero 2970 per i dettagli della sua
utilizzazione per le comunicazioni di soccorso, di
urgenza e di sicurezza).
MOD 4237
Mob-87
Par. 20 (1) Le stazioni di nave che funzionano nelle
bande di frequenze autorizzate comprese tra 415 kHz e
535 kHz debbono utilizzare le frequenze di lavoro
selezionate tra le seguenti: 425 kHz (1), 454 kHz, 468
kHz, 480 kHz e 512 kHz, salvo nelle condizioni
autorizzate al numero 961. Tuttavia se una conferenza
amministrativa regionale delle radiocomunicazioni ha
stabilito un piano di frequenze, le frequenze
specificate in questo piano possono essere utilizzate
nella regione in questione.
MOD 4244
Mob-87
C. Bande comprese tra 1 605 kHz e 4 000 kHz. Disposizioni
supplementari applicabili solamente nelle zone della regione 3
situate a nord dell'Equatore.
SUP Mob-87 C1. Regione 2
SUP 4245
Mob-87
SUP Mob-87
C.2 Disposizioni supplementari applicabili solamente
nelle zone della Regione 3 situate a nord dell'Equatore
MOD 4246
Mob-87
Par. 22 (1) La banda 2 089,5 - 2 092,5 kHz e' la banda
delle frequenze di chiamata e di sicurezza in
radiotelegrafia Morse nelle bande comprese tra 1 605 kHz
e 2 850 kHz in cui e' ammessa la radiotelegrafia Morse.
MOD 4249
Mob-87
(4) le stazioni costiere che utilizzano frequenze della
banda 2 089,5 - 2, 092,5 kHz per le chiamate devono
essere in grado di fare uso di almeno un'altra frequenza
selezionata nelle parti della banda compresa tra 1 605
kHz e 2 850 kHz in cui la radiotelegrafia Morse e'
ammessa.
--------------------
ADD 4237.1 (1) Nella Regione 1, la frequenza 425 kHz sara'
Mob-87 sostituita dalla frequenza 458 kHz a partire dal
1 aprile 1992.
MOD 4253
Mob-87
Par.23 (1) Le stazioni di nave equipaggiate per
funzionare in radiotelegrafia Morse nelle bande
specificate ai numeri 4204 e 4206 devono effettuare
unicamente trasmissioni di telegrafia Morse delle classi
di cui al numero 4181A con una velocita' di trasmissione
non superiore a 40 baud. Le stazioni dei mezzi di
salvataggio possono utilizzare in queste bande
trasmissioni della classe A2A o H2A (vedere i numeri
3002 e 3005).
SUP 4254
Mob-87
MOD 4255
Mob-87
(3) Sotto riserva delle disposizioni del numero 4376.1,
le stazioni costiere radiotelegrafiche Morse che
funzionano nelle bande assegnate a titolo esclusivo al
servizio mobile marittimo tra 4 000 kHz e 27 500 kHz non
devono effettuare trasmissioni del tipo 2 (Vedere il
numero 4216).
MOD 4256
Mob-87
(4) Le stazioni costiere radiotelegrafiche Morse che
utilizzano trasmissioni della classe A1A ad un solo
canale e che funzionano nelle bande assegnate a titolo
esclusivo al servizio mobile marittimo tra 4 000 kHz e
27 500 kHz non devono in alcun caso utilizzare una
potenza media superiore ai seguenti valori:
Banda Potenza media massima
4 MHz 5 kW
6 MHz 5 kW
8 MHz 10 kW
12 MHz 15 kW
16 MHz 15 kW
18/19 MHz 15 kW
22 MHz 15 kW
22/25 MHz 15 kW
SUP 4257
Mob-87
MOD 4258
Mob-87
Par.24. I numeri 4200, 4203, 4204, 4206 e 4209 e le
corrispondenti colonne dell'appendice 31 indicano le
parti della banda assegnata a titolo esclusivo al
servizio mobile marittimo tra 4 000 kHz e 27 500 kHz che
le stazioni costiere e le stazioni di nave devono
utilizzare per la radiotelegrafia Morse.
MOD 4259
Mob-87
Par.25 (1) Per entrare in comunicazione con una stazione
costiera, ogni stazione di nave utilizza una frequenza
di chiamata appropriata in radiotelegrafia Morse di una
delle bande enumerate al numero 4204.
MOD 4263
Mob-87
Par. 28 (1) In ciascuna delle bande in cui il suo
equipaggiamento gli consente di lavorare, una stazione
costiera utilizza per la chiamata in radiotelegrafia
Morse la sua frequenza normale di lavoro indicata in
grassetto nella Nomenclatura delle stazioni costiere.
SUP 4265
Mob-87
MOD 4271
Mob-87
Par. 33 Al fine di ridurre le interferenze sulle
frequenze di chiamata in radiotelegrafia Morse, le
stazioni costiere devono adottare i provvedimenti
richiesti per assicurare, in condizioni normali, la
ricezione rapida delle chiamata in radiotelegrafia Morse
(Vedere il 4755).
MOD 4272
Mob-87
Par. 34 (1) Una stazione di nave, dopo essersi messa in
comunicazione su una frequenza di chiamata in
radiotelegrafia Morse (Vedere il numero 4259) si
inserisce in una delle sue frequenze di lavoro in
radiotelegrafia Morse per trasmettere il suo traffico.
Le frequenze delle bande di chiamata in radiotelegrafia
Morse non devono essere utilizzate per trasmissioni
diverse dalla chiamata in radiotelegrafia Morse.
MOD 4273
Mob-87
(2) Le frequenze di lavoro in radiotelegrafia Morse sono
assegnate alle stazioni di nave in conformita' con le
disposizioni dei numeri 4291 e 4306.
MOD 4275
Mob-87
(2) Conviene che i paesi che ripartiscono un canale di
radiotelegrafia Morse in una delle bande esclusive
assegnate al servizio mobile marittimo tra 4 000 kHz e
27 500 kHz riservino una particolare attenzione ai paesi
tra di loro che non dispongono di un altro canale di
radiotelegrafia Morse in tale banda, ed utilizzino al
massimo il loro canale principale di radiotelegrafia
Morse in modo da consentire a tali paesi di soddisfare
ai bisogni minimi della loro gestione.
MOD 4227
Mob-87
Par. 36. Ciascuna delle bande di chiamata in
radiotelegrafia Morse comprese tra 4 000 kHz e 27 500
kHz e indicate al numero 4204 e' divisa in quattro
gruppi di canali e due canali comuni. La banda di 25 MHz
e' divisa in tre canali, di cui uno e' un canale comune
(vedere l'appendice 34).
MOD 4278
Mob-87
Par. 37(1) Quando svolgono il servizio internazionale
indicato nella Nomenclatura delle stazioni costiere, le
stazioni costiere assicurano la vigilanza sui canali di
chiamata comuni in radiotelegrafia Morse su ciascuna
banda, e sul canale o sui canali di radiotelegrafia
Morse corrispondono al loro gruppo durante le ore di
maggiore traffico. I periodi durante i quali e'
effettuato l'ascolto sul canale o sui canali di
radiotelegrafia Morse del gruppo sono indicati, per
ciascun paese, nella Nomenclatura delle stazioni
costiere.
MOD 4279
Mob-87
(2) Se necessario, le stazioni costiere indicano nelle
loro trasmissioni i canali di radiotelegrafia Morse di
cui assicurano la vigilanza.
MOD 4280
Mob-87
Par. 38 Nelle bande comprese tra 4 000 kHz e 27 500 kHz
l'amministrazione da cui dipende una stazione di nave
assegna a quest'ultima, almeno due frequenze di chiamata
in radiotelegrafia Morse in ciascuna delle bande che la
stazione puo' utilizzare. In ciascuna banda, una delle
frequenze di chiamata deve essere compresa in uno dei
canali comuni di ricezione delle stazioni costiere la
cui lista figura all'appendice 34, l'altra deve essere
selezionata tra gli altri canali la cui lista figura
all'appendice 34, in considerazione del o dei canali di
ricezione della stazione costiera con cui la stazione
costiera si mette piu' di frequente in comunicazione.
Nella banda dei 25 MHz, le amministrazioni assegnano
alle stazioni di nave sotto la loro giurisdizione una
frequenza nel canale comune. In questa banda, un'altra
frequenza di chiamata deve essere selezionata nel canale
A o B dell'appendice 34, tenendo conto del canale di
ricezione della stazione costiera con cui la stazione di
nave si mette piu' frequentemente in comunicazione.
MOD 4281
Mob-87
Par. 39 Ogni qualvolta cio' sia possibile, conviene
assegnare ad una stazione di nave frequenze di chiamata
supplementari in radiotelegrafia Morse (vedere numero
4262).
MOD 4282
Mob-87
Par. 40 Al fine di ottenere una ripartizione uniforme
delle chiamate, le amministrazioni che non intendono
fornire una vigilanza su tutti i canali di ricezione del
loro gruppo in radiotelegrafia Morse stabiliscono il
canale o i canali per i quali prevedono una vigilanza,
ma unicamente previo coordinamento, in tutta la misura
del possibile, con le altre amministrazioni che fanno
parte dello stesso gruppo (Vedere la Risoluzione 312
(Rev.Mob-87)
MOD 4283
Mob-87
Par. 41 Le amministrazioni che assegnano alle loro
stazioni di nave frequenze in vari canali di chiamata
del loro gruppo in radiotelegrafia Morse, adottano i
provvedimenti necessari per ripartire tali assegnazioni
in maniera uniforme nell'insieme dei canali che
utilizzano.
MOD 4284
Mob-87
Par. 42 Al fine di assicurare una ripartizione uniforme
delle chiamate in radiotelegrafia Morse sui canali di
chiamata comuni, conviene che le amministrazioni, per
quanto possibile, assegnino frequenze di ciascuno dei
loro canali ad un numero uguale di stazioni di nave.
MOD 4285
Mob-87
Par. 43 Le amministrazioni devono per quanto possibile
fare in modo che le stazioni di nave che dipendono dalla
loro giurisdizione siano capaci di mantenere le loro
trasmissioni entro i limiti del canale di
radiotelegrafia Morse loro assegnato. (Vedere appendice
7).
SUP 4286
Mob-87
NOC 4287
SUP 4288
a
4290
Mob-87
MOD 4291
Mob-87
Par. 48 In tutte le bande, le frequenze di lavoro delle
stazioni di nave che utilizzano la telegrafia Morse di
classe A1A a velocita' di trasmissione che non superano
40 baud, sono spaziate di 0,5 kHz.
SUP 4292
a
4304
Mob-87
NOC 4305
MOD 4306
Mob-87
Par. 56. Ciascuna amministrazione assegna a ciascuna
stazione di nave sotto la sua autorita' le frequenze di
lavoro di radiotelegrafia Morse selezionate nelle bande
4, 6, 8, 12, 16, 22 e 25 MHz in numero sufficiente per
rispondere alle esigenze della nave. In ciascuna banda
in tal modo utilizzata conviene dare la precedenza ad
almeno due frequenze di lavoro di radiotelegrafia Morse
ad ogni nave. Le amministrazioni devono garantire una
ripartizione uniforme delle assegnazioni nell'insieme
delle bande.
MOD 4306A
Mob-87
Par. 56A. Se le condizioni di ricezione non sono buone
sulla frequenza di lavoro di radiotelegrafia Morse
indicata dalla stazione di nave, la stazione costiera
puo' chiedere alla stazione di nave di trasmettere su
un'altra frequenza di lavoro di radiotelegrafia Morse,
se quest'ultima stazione e' tecnicamente capace di
farlo. Tale possibilita' viene indicata con la
trasmissione del codice QOO.
MOD 4307
Mob-87
Par. 57 Ai fini esclusivi delle comunicazioni in
radiotelegrafia Morse con stazioni del servizio mobile
marittimo, una o piu' frequenze di lavoro in
radiotelegrafia Morse possono essere assegnate ad una
stazione di aeronave nelle bande indicate al numero
4206. L'assegnazione di queste frequenze e' effettuata
secondo lo stesso principio di ripartizione uniforme
come per le stazioni di nave.
MOD 4308
Mob-87
g) Abbreviazioni per l'indicazione delle frequenze di lavoro in
radiotelegrafia Morse
MOD 4309
Mob-87
Par. 58. Nelle bande comprese tra 4 000 kHz e 27 500
kHz, per designare una frequenza di lavoro in
radiotelegrafia Morse, si possono utilizzare le
abbreviazioni seguenti:
NOC 4310
e
4311
MOD 4313
Nob-87
Par. 59 Le frequenze assegnate alle stazioni costiere
per la telegrafia a stampa diretta su banda ristretta
sono indicate nella Nomenclatura delle stazioni costiere
(Lista IV). Questa nomenclatura contiene inoltre tutte
le informazioni utili concernenti il servizio fornito da
ciascuna di queste stazioni.
MOD 4315
Mob-87
Par. 60 (1) Ogni stazione di nave munita di apparati di
telegrafia a stampa diretta su banda ristretta destinata
a funzionare nelle bande autorizzate comprese tra 415
kHz e 535 kHz deve poter trasmettere e ricevere
trasmissioni delle classi F1B secondo le disposizioni
del numero 4123T. Inoltre, le stazioni di nave conformi
alle disposizioni del capitolo N IX devono poter
ricevere trasmissioni della classe F1B su 518 kHz
(Vedere il numero 4123U).
SUP 4315A
Mob-87
MOD 4319
Mob-87
(2) La telegrafia a stampa diretta su banda ristretta e'
vietata nella banda 2 170 - 2 194 kHz, salvo nei casi
previsti al numero N 2972.
MOD 4321
Mob-87
Par. 62. Ogni stazione di nave munita di apparati di
telegrafia a stampa diretta su banda ristretta destinati
a funzionare nelle bande autorizzate comprese tra 4 000
kHz e 27 500 kHz deve poter effettuare e ricevere
trasmissioni della classe F1B in conformita' con le
disposizioni del numero 4123Y.
Le frequenze da assegnare sono indicate nelle appendici
32 e 33.
SUP 4321A
Mob-87
--------------------------
SUP 4315.1
Mob-87
ADD 4321B
Mob-87
Par. 62B. Le stazioni costiere che utilizzano
trasmissioni della classe F1B e funzionano nelle bande
assegnate a titolo esclusivo al servizio mobile
marittimo tra 4 000 kHz e 27 500 kHz non debbono in
alcun caso utilizzare una potenza media superiore ai
seguenti valori
Banda Potenza media massima
4 MHz 5 kW
6 MHz 5 kW
8 MHz 10 kW
12 MHz 15 kW
16 MHz 15 kW
18/19 MHz 15 kW
22 MHz 15 kW
22/25 MHz 15 kW
ADD 4321C
Mob-87
(1) In tutte le bande, le frequenze di lavoro delle
stazioni di nave che utilizzano sistemi di telegrafia a
stampa diretta su banda ristretta a velocita' di
trasmissioni non superiori a 100 baud per la MDF e 200
baud per la MDP, comprese le frequenze accoppiate con le
frequenze di lavoro da assegnare alle stazioni costiere
(vedere il numero 4207) sono spaziate di 0,5 kHz. Le
frequenze da assegnare alle stazioni di nave e che sono
accoppiate con le frequenze utilizzate dalle stazioni
costiere, sono specificate al numero 4202. Le frequenze
da assegnare alle stazioni di nave e che non sono
accoppiate con le frequenze utilizzate dalle stazioni
costiere, sono specificate al numero 4203.
ADD 4321D
Mob-87
(2) Nell'assegnare le coppie di frequenze enumerate ai
numeri 4202 e 4207 per i sistemi di telegrafia a stampa
diretta su banda ristretta, le amministrazioni applicano
la procedura descritta nella Risoluzione 300
(Rev.Mob-87).
ADD 4321E
Mob-87
(3) Se del caso, ciascuna amministrazione assegna ad
ognuna stazione di nave sotto la sua autorita' e che
utilizza sistemi non accoppiati di telegrafia a stampa
diretta su banda ristretta, una o piu' frequenze
riservate a tal fine ed indicate al numero 4203.
MOD 4323
Mob-87
Par. 63. Ogni stazione di nave munita di apparati di
telegrafia a stampa diretta puo' funzionare nelle bande
autorizzate comprese tra 156 MHz e 174 MHz secondo le
disposizioni dell'appendice 18.
ADD Mob-87
Sezione IIA. Impiego di frequenze per la chiamata selettiva
numerica
ADD 4323A A. Generalita'
Mob-87
ADD 4323B
Mob-87
Par. 63A. Le disposizioni descritte nella presente
sezione si applicano alla chiamata ed all'avviso di
ricevimento secondo le tecniche di chiamata selettiva
numerica, tranne i casi di soccorso, di urgenza e di
sicurezza, regolamentati dalle norme del capitolo N IX.
MOD 4323C
Mob-87
Par. 63B. Le caratteristiche degli apparati di chiamata
selettiva numerica devono essere conformi alle
Raccomandazioni pertinenti del CCIR.
ADD 4323D
Mob-87
Par. 63C. Le frequenze sulle quali le stazioni costiere
forniscono servizi secondo le tecniche di chiamata
selettiva numerica, devono essere indicate nella
Nomenclatura delle stazioni costiere. Tale lista deve
inoltre fornire ogni altra informazione utile
concernente i suddetti servizi forniti dalle stazioni
costiere.
ADD 4323E B. Bande comprese tra 415 kHz e 526,5 kHz
Mob-87
ADD Mob-87 B1. Modalita' di funzionamento
ADD 4323F
Mob-87
Par. 63D (1) La classe di trasmissione da utilizzare per
la chiamata selettiva numerica e l'avviso di ricevimento
nelle bande autorizzate comprese tra 415 kHz e 526,5 kHz
deve essere F1B.
ADD 4323G
Mob-87
(2) Quando trasmettono chiamate selettive numeriche ed
avvisi di ricevimento nelle bande comprese tra 415 kHz e
526,5 kHz, conviene che le stazioni costiere utilizzino
la potenza minima necessaria per coprire la loro zona di
servizio.
ADD 4323H
Mob-87
Par. 63E. Le chiamate selettive numeriche e gli avvisi
di ricezione trasmessi dalle stazioni di nave devono
essere limitati ad una potenza media di 400 watt.
ADD Mob-87 B2 Chiamata ed avviso di ricezione
ADD 4323I
Mob-87
Par. 63F. Per la chiamata e l'avviso di ricezione
mediante le tecniche di chiamata selettiva numerica,
deve essere utilizzato un canale di chiamata
appropriata.
ADD 4323J
Mob-87
Par. 63G. La frequenza internazionale di chiamata
selettiva numerica 455,5 kHz puo' essere assegnata a
qualunque stazione costiera. Per limitare le
interferenze su questa frequenza, le stazioni costiere
possono in linea di massima utilizzarla per chiamare
navi di nazionalita' diversa dalla loro oppure qualora
ignorino su quale frequenza di chiamata selettiva
numerica di queste bande la stazione di nave garantisce
la vigilanza.
ADD 4323 K
Mob-87
Par. 63H La frequenza internazionale di chiamata
selettiva numerica 458,5 puo' essere utilizzata da
qualunque stazione di nave. Per limitare le interferenze
su questa frequenza, essa deve essere utilizzata solo
quando la chiamata non puo' essere effettuata sulle
frequenze nazionali assegnate alla stazione costiera.
ADD 4323L
Mob-87
Par. 63I La frequenza da utilizzare per trasmettere un
avviso di ricezione e' di regola la frequenza accoppiata
con la frequenza di chiamata utilizzata.
ADD Mob-87 B3. Vigilanza
ADD 4323M
Mob-87
Par. 63J (1) Conviene che una stazione costiera che
fornisce un servizio internazionale di corrispondenza
pubblica mediante tecniche di chiamata selettiva
numerica nelle bande comprese tra 415 kHz e 526,5 kHz
assicuri, durante i suoi periodi di chiusura per
congedo, una vigilanza mediante chiamata selettiva
numerica automatica sulle frequenze di chiamata
nazionali o internazionali appropriate. Le ore e le
frequenze devono essere indicate nella Nomenclatura
delle stazioni costiere.
ADD 4323N
Mob-87
(2) Quando le stazioni di nave equipaggiate con apparati
per la chiamata selettiva numerica abilitati a
funzionare nelle bande autorizzate tra 415 kHz e 526,5
kHz si trovano nella zona di servizio delle stazioni
costiere che assicurano in queste stesse bande servizi
con tecniche di chiamata selettiva numerica, conviene
che esse assicurino una vigilanza mediante chiamata
selettiva numerica automatica su una o piu' frequenze di
chiamata selettiva numerica appropriata di queste bande,
in considerazione delle frequenze di chiamata selettiva
numerica utilizzate dalle stazioni costiere.
ADD 43230
Mob-87
C. Bande comprese tra 1 605 kHz e 4 000 kHz
ADD Mob-87 C1. Modalita' di funzionamento
ADD 4323P
Mob-87
Par. 63K (1) La classe di trasmissione da utilizzare per
la chiamata selettiva numerica e l'avviso di ricezione
nelle bande comprese tra 1 605 kHz e 4 000 kHz deve
essere F1B.
ADD 4323Q
Mob-87
(2) Nel trasmettere chiamate selettive numeriche ed
avvisi di ricezione nelle bande comprese tra 1 605 kHz e
4 000 kHz, conviene che le stazioni costiere utilizzino
la potenza minima necessaria per coprire la loro zona di
servizio
ADD 4323R
Mob-87
(3) Nella Regione 1, conviene che le chiamate selettive
numeriche e gli avvisi di ricezione trasmessi dalle
stazioni di nave siano limitati ad una potenza media di
400 watt.
ADD Mob-87 C2. Chiamata ed avviso di ricezione
ADD 4323S
Mob-87
Par. 63L (1) Per chiamare una stazione costiera
avvalendosi delle tecniche di chiamata selettiva
numerica, conviene che le stazioni di nave utilizzino
per la chiamata, in ordine di preferenza:
ADD 4323T
Mob-87
a) un canale nazionale di chiamata selettiva numerica
sulla quale la stazione costiera esercita una
vigilanza;
ADD 4323U
Mob-87
b) la frequenza internazionale di chiamata selettiva
numerica 2 189,5 kHz alle condizioni previste al
numero 4323V.
ADD 4323V
Mob-87
(2) La frequenza internazionale di chiamata selettiva
numerica 2 189,5 kHz puo' essere assegnata a qualunque
stazione di nave. Per limitare le interferenze su questa
frequenza, le stazioni di nave possono in linea di
massima utilizzarla per chiamare stazioni costiere di
nazionalita' diversa dalla loro.
ADD 4323W
Mob-87
(3) Conviene che una stazione di nave che chiama
un'altra stazione di nave mediante tecniche di chiamata
selettiva numerica utilizzi a tal fine la frequenza 2
177 kHz per la chiamata. Gli avvisi di ricezione di tali
chiamate devono inoltre essere trasmessi su questa
frequenza.
ADD 4323X
Mob-87
Par. 63M (1) Per chiamare stazioni di nave mediante
tecniche di chiamata selettiva numerica, conviene che le
stazioni di nave utilizzino per la chiamata, in ordine
di preferenza:
ADD 4323Y
Mob-87
a) il canale nazionale di chiamata selettiva numerica
sul quale la stazione costiera esercita una
vigilanza;
ADD 4323Z
Mob-87
b) la frequenza internazionale di chiamata selettiva
numerica 2 177 kHz alle condizioni previste al numero
4323AA.
ADD 4323AA
Mob-87
(2) La frequenza internazionale di chiamata selettiva
numerica 2 177 kHz puo' essere assegnata a qualunque
stazione costiera. Per limitare le interferenze su
questa frequenza, le stazioni costiere possono in linea
di massima utilizzarla per chiamare navi aventi una
nazionalita' diversa dalla loro o qualora ignorino su
quale frequenza di chiamata selettiva numerica, nelle
bande comprese tra 1 605 kHz e 4 000 kHz, la stazione di
nave garantisca la vigilanza.
ADD 4323AB
Mob-87
Par. 63N La frequenza da utilizzare per trasmettere un
avviso di ricevimento deve di regola essere la frequenza
accoppiata con la frequenza utilizzata per la chiamata
ricevuta, come indicato nella Nomenclatura delle
stazioni costiere (Vedere inoltre il numero 4323D)
ADD Mob-87 C3. Vigilanza
ADD 4323AC
Mob-87
Par. 630 (1) Le disposizioni dettagliatamente descritte
nella presente sotto-sezione si applicano all'ascolto
con chiamata selettiva numerica ad eccezione dei casi di
soccorso, di urgenza e di sicurezza regolamentati dalle
norme della sezione III dell'articolo N 38.
ADD 4323AD
Mob-87
(2) Conviene che una stazione costiera che fornisce un
servizio internazionale di corrispondenza pubblica con
tecniche di chiamata selettiva numerica nelle bande
comprese tra 1 605 kHz e 4 000 kHz assicuri, durante i
suoi periodi di congedo, una vigilanza mediante chiamata
selettiva numerica automatica sulle frequenze di
chiamata nazionali o internazionali. Le ore e le
frequenze devono essere indicate nella Nomenclatura
delle stazioni costiere.
ADD 4323AE
Mob-87
(3) Quando le stazioni di nave equipaggiate con apparati
di chiamata selettiva numerica abilitati a funzionare
nelle bande comprese tra 1 605 kHz e 4 000 kHz si
trovano nella zona di copertura delle stazioni costiere
che forniscono, in queste stesse bandes, servizi
mediante le tecniche di chiamata selettiva numerica,
conviene che esse esercitino una vigilanza mediante
chiamata selettiva numerica automatica su una o piu'
frequenze di chiamata selettiva numerica appropriate di
tali bande, tenendo conto delle frequenze di chiamata
selettiva numerica utilizzate dalle stazioni costiere.
ADD 4323AF D. Bande comprese tra 4 000 kHz e 27 500 kHz
Mob-87
ADD Mob-87 D.1 Istruzioni per il funzionamento
ADD 4323AG
Mob-87
Par. 63P (1) Nelle bande autorizzate comprese tra 4 000
kHz e 27 500 kHz, la classe di trasmissione da
utilizzare per la chiamata selettiva numerica e l'avviso
di ricevimento deve essere F1B.
ADD 4323AH
Mob-87
(2) Quando trasmettono chiamate selettive numeriche e
avvisi di ricevimento nelle bande comprese tra 4 000 kHz
e 27 500 kHz, le stazioni costiere non utilizzeranno in
alcun caso una potenza media superiore ai valori
indicati di seguito:
Banda Potenza media massima
4 MHz 5 kW
6 MHz 5 kW
8 MHz 10 kW
12 MHz 15 kW
16 MHz 15 kW
18/19 MHz 15 kW
22 MHz 15 kW
22/25 MHz 15 kW
ADD 4323AI
Mob-87
(3) Conviene che le chiamate selettive numeriche e gli
avvisi di ricevimento trasmessi dalle stazioni di nave
nelle bande comprese tra 4 000 kHz e 27 500 kHZ siano
limitate ad una potenza media di 1,5 kW.
ADD Mob-87 D. 2 Chiamata ed avviso di ricevimento
ADD 4323AJ
Mob-87
Par. 63Q. Conviene che una stazione che chiama un'altra
stazione mediante tecniche di chiamata selettiva
numerica nelle bande autorizzate comprese tra 4 000 kHz
e 27 500 kHz scelga una frequenza di chiamata selettiva
numerica appropriata in considerazione delle
caratteristiche di propagazione.
ADD 4323AK
Mob-87
Par. 63R (1) Per chiamare una stazione costiera
avvalendosi delle tecniche di chiamata selettiva
numerica sulle frequenze delle bande autorizzate tra 4
000 kHz e 27 500 kHz, conviene che le stazioni di nave
utilizzino per la chiamata, in ordine di preferenza:
ADD 4323AL
Mob-87
a) un canale nazionale di chiamata selettiva numerica
sulla quale la stazione costiera esercita una vigilanza;
ADD 4323AM
Mob-87
b) sotto riserva delle disposizioni del numero 4323AN,
una delle frequenze internazionali di chiamata selettiva
numerica indicate al numero 4683.
ADD 4323AN
Mob-87
(2) Le frequenze internazionali di chiamata selettiva
numerica indicate al numero 4683 possono essere
utilizzate da qualunque stazione di nave.Al fine di
limitare le interferenze su questa frequenze, esse
devono essere utilizzate unicamente quando le chiamate
non possono essere effettuate sulle frequenze assegnate
a livello nazionale.
ADD 4323AO
Mob-87
Par. 63S (1) Quando chiamano stazioni di nave
avvalendosi delle tecniche di chiamata selettiva
numerica sulle frequenze delle bande comprese tra 4 000
kHz e 27 500 kHz, conviene che le stazioni costiere
utilizzino per la chiamata, in ordine di preferenza:
ADD 4323AP
Mob-87
a) un canale nazionale di chiamata selettiva numerica
sulla quale la stazione costiera esercitata una
vigilanza;
ADD 4323AQ
Mob-87
b) sotto riserva delle disposizioni del numero 4323AR,
una delle frequenze internazionali di chiamata selettiva
numerica indicate al numero 4684.
ADD 4323AR
Mob-87
(2) Le frequenze internazionali di chiamata selettiva
numerica indicate al numero 4684 possono essere
assegnate a qualunque stazione costiera. Al fine di
limitare le interferenze su queste frequenze, le
stazioni costiere possono in linea di massima
utilizzarle per chiamare stazioni di navi aventi una
nazionalita' diversa dalla loro, oppure se ignorano su
quale frequenza di chiamata selettiva numerica compresa
nelle bande interessate viene esercitata una vigilanza
da parte della stazione di nave.
ADD Mob-87 D3. Vigilanza
ADD 4323AS
Mob-87
Par. 63T (1) Le disposizioni dettagliatamente descritte
nella presente sotto-sezione si applicano all'ascolto
mediante chiamata selettiva numerica salvo i caso di
soccorso, di urgenza e di sicurezza regolamentati dalle
disposizioni della sezione III dell'articolo N.38.
ADD 4323AT
Mob-87
(2) Conviene che una stazione costiera che fornisce un
servizio internazionale di corrispondenza pubblica con
tecniche di chiamata selettiva numerica nelle bande
comprese tra 4 000 kHz e 27 500 kHz provveda, durante i
suoi periodi di chiusura per congedo, ad una vigilanza
automatica mediante chiamata selettiva numerica
automatica sulle frequenze di chiamata selettiva
numerica appropriate indicate nella Nomenclatura delle
stazioni costiere.
ADD 4323AU
Mob-87
(3) Conviene che le stazioni di nave equipaggiate con
apparati di chiamata selettiva numerica abilitati a
funzionare nelle bande comprese tra 4 000 kHz e 27 500
kHz forniscano una vigilanza mediante chiamata selettiva
numerica automatica sulle frequenze di chiamata
selettiva numerica appropriate di queste bande, in
considerazione delle caratteristiche di propagazione e
delle frequenze di chiamata per le stazioni costiere che
forniscono il servizio con tecniche di chiamata
selettiva numerica.
ADD 4323AV E. Bande comprese tra 156 MHz e 174 MHz
Mob-87
ADD Mob-87 E1. Modalita' di funzionamento
ADD 4323AW
Mob-87
Par. 63U (1) Nelle bande autorizzate comprese tra 156
MHz e 174 MHz, la classe di trasmissione da utilizzare
per la chiamata selettiva numerica e l'avviso di
ricevimento deve essere G2B.
ADD Mob-87 E2. Chiamata ed avviso di ricevimento
ADD 4323AX
Mob-87
Par. 63V (1) La frequenza 156,525 MHz e' una frequenza
internazionale utilizzata nel servizio mobile marittimo
per il soccorso, l'urgenza la sicurezza e le chiamate
mediante tecniche di chiamata selettiva numerica (Vedere
i numeri N 3037, N 3203, N 3226 e 4686 a 4687K).
ADD 4323AY
Mob-87
(2) Per quanto concerne le chiamate di una nave ad una
stazione costiera, di una stazione costiera ad una nave
o di una nave ad un'altra nave delle bande autorizzate
tra 156 MHz e 174 MHz, mediante tecniche di chiamata
selettiva numerica, conviene in linea di massima
utilizzare la frequenza di chiamata selettiva numerica
156,525 MHz.
ADD Mob-87 E3. Vigilanza
ADD 4323AZ
Mob-87
Par. 63W. Nella Nomenclatura delle stazioni costiere
(vedere altresi' il numero N 3075), vanno altresi'
fornite informazioni sull'ascolto effettuato dalle
stazioni costiere mediante chiamata selettiva numerica
automatica sulla frequenza 156,525 MHz.
ADD 4323BA
Mob-87
Par. 63X. Quando sono in mare, occorre che le stazioni
di nave equipaggiate con apparati di chiamata selettiva
numerica destinate ad operare nelle bande autorizzate
comprese tra 156 MHz e 174 MHz esercitano una vigilanza
automatica mediante chiamata selettiva numerica sulla
frequenza 156,525 MHz (vedere altresi' il numero N
3079).
ADD Mob-87
Sezione IIIB. Impiego delle frequenze per la telegrafia a banda
larga, la telecopia, i sistemi speciali di trasmissione e la
trasmissione di dati oceanografici.
ADD 4323BB
Mob-87
A. Telegrafia a banda larga, telecopia e sistemi speciali di
trasmissione
ADD 4323BC A1. Bande comprese tra 1 605 kHz e 4 000 kHz
ADD 4323BD
Mob-87
63Y. Nella Regione 2, le frequenze comprese nella banda
2 068,5 - 2 078,5 kHz sono assegnate alle stazioni di
nave che utilizzano la telegrafia a banda larga, la
telecopia e sistemi speciali di trasmissione. Sono
applicabili le disposizioni del numero 4323BJ.
ADD 4323BE
Mob-87
A2. Bande comprese tra 4 000 kHz e 27 500 kHz
ADD 4323BF
Mob-87
Par. 63Z. In tutte le bande le frequenze di lavoro delle
stazioni di nave che sono equipaggiate per utilizzare la
telegrafia a banda larga, la telecopia e sistemi
speciali di trasmissione sono spaziate di 4 kHz. Le
frequenze da assegnare sono indicate al numero 4200.
ADD 4323BG
Mob-87
Par. 63AA. (1) Ciascuna amministrazione assegna a
ciascuna delle stazioni di nave che dipendono dalla sua
autorita' e che utilizzano la telegrafia a banda larga,
la telecopia e sistemi speciali di trasmissione, una o
piu' serie di frequenze di lavoro riservate a tal fine
ed indicate al numero 4200. Il numero totale delle serie
assegnate a ciascuna stazione di nave e' determinata in
funzione delle esigenze del traffico.
ADD 4323BH
Mob-87
(2) Quando il numero delle frequenze di lavoro assegnate
alle stazioni di nave che utilizzano la telegrafia a
banda larga, la telecopia e sistemi speciali di
trasmissione e' inferiore al numero totale di queste
frequenze in una banda, l'amministrazione interessata
assegna frequenze di lavoro alle navi in questione
secondo un metodico sistema di rotazione che consente di
ottenere circa lo stesso numero si assegnazioni su
qualunque frequenza di lavoro.
ADD 4323BI
Mob-87
(3) Tuttavia, entro i limiti delle bande indicate al
numero 4200, le amministrazioni possono, per rispondere
alle esigenze dei sistemi specifici, assegnare le
frequenze in maniera diversa da quella indicata al
numero 4200. Tuttavia, le amministrazioni tengono conto,
per quanto possibile, delle indicazioni del numero 4200
relative alla disposizione dei canali ed allo
spaziamento e 4 kHz.
ADD 4323BJ
Mob-87
Par. 63AB. Le stazioni di nave munite di telegrafia a
banda larga, di telecopia e di sistemi speciali di
trasmissione possono utilizzare, nelle bande di
frequenze riservate a tal fine, qualunque classe di
trasmissione, a patto che le loro trasmissioni possano
essere contenute nei canali a banda larga specificati al
numero 4200. Tuttavia, esse non possono avvalersi ne'
della telegrafia Morse di classe A1A ne' della
telefonia, salvo per effettuare la regolazione dei
circuiti.
ADD 4323BK
Mob-87
Par. 63AC. Le stazioni costiere radiotelegrafiche che
utilizzano trasmissioni multicanali e che funzionano
nelle bande assegnate a titolo esclusivo al servizio
mobile marittimo tra 4 000 kHz e 27 500 kHz non devono
in alcun caso utilizzare una potenza media superiore a
2,5 kW per larghezza di banda di 500 kHz.
ADD 4323BL
Mob-87
B. Sistemi di trasmissione di dati oceanografici
ADD 4323BM
Mob-87
Par. 63 AD. In tutte le bande le frequenze da assegnare
le trasmissioni di dati oceanografici sono spaziate di
0,3 kHz. Le frequenze da assegnare sono indicate al
numero 4201.
ADD 4323BN
Mob-87
Par. 63AE. Le bande di frequenze destinate ai sistemi di
trasmissione di dati oceanografici (vedere il numero
4201)) possono essere utilizzate anche dalle stazioni di
boa per la trasmissione di dati oceanografici e dalle
stazioni che interrogano tali boe.
ADD 4323A
Mob-87
Par. 65A. Le stazioni costiere di un servizio gestito
automaticamente nelle bande decimetriche possono
trasmettere segnali di radioavvistamento. La potenza di
trasmissione di questi segnali deve tuttavia essere
limitata al valore minimo necessario per un buon
funzionamento del segnalamento. Queste trasmissioni non
dovranno causare interferenze pregiudizievoli al
servizio mobile marittimo in altri paesi.
ADD 4328
Mob-87
Par. 67 Gli apparati a banda laterale unica delle
stazioni radiotelefoniche del servizio mobile marittimo
che funzionano nelle bande assegnate a questo servizio
tra 1 605 kHz e 4 000 kHz e nelle bande assegnate a
titolo esclusivo a questo servizio tra 4 000 kHz e 27
500 kHz devono soddisfare alle condizioni tecniche e di
gestione specificate all'appendice 17.
SUP 4329
Mob-87
SUP 4330
Mob-87
SUP 4332
a
4334
Mob-87
MOD 4335
Mob-87
Par. 70A (1A) Salvo diversamente specificato nel
presente Regolamento (vedere i numeri 2973, 3004, 4127,
4342, 4343 e 4354) la classe di trasmissione da
utilizzare nelle bande comprese tra 1 605 kHz e 4 000
kHz deve essere J3E.
SUP 4336
e
4337
Mob-87
ADD 4343
Mob-87
Par. 71(1) La frequenza 2 182 kHz(1) e' una frequenza
internazionale di soccorso in radiotelefonia (Vedere il
numero 2973 per i dettagli della sua utilizzazione per
le comunicazioni di soccorso, di urgenza, di sicurezza e
per le chiamate dei radiosegnali per la localizzazione
dei sinistri). La classe di trasmissione da utilizzare
in radiotelefonia sulla frequenza 2 182 kHz e' la classe
J3E o H3E (vedere il numero 4127) salvo nel caso degli
apparati menzionati al numero 4130).
ADD 4348
Mob-87
Par. 72 Al fine di agevolare l'utilizzazione della
frequenza 2 182 kHz per esigenze di soccorso, tutte le
trasmissioni su 2 182 kHz dovranno essere limitate al
minimo.
ADD 4343
Mob-87
Par. 71(1) La frequenza 2 182 kHz(1) e' una frequenza
internazionale di soccorso in radiotelefonia (Vedere il
numero 2973 per i dettagli della sua utilizzazione per
le comunicazioni di soccorso, di urgenza, di sicurezza e
per le chiamate dei radiosegnali per la localizzazione
dei sinistri). La classe di trasmissione da utilizzare
in radiotelefonia sulla frequenza 2 182 kHz e' la classe
J3E o H3E (vedere il numero 4127) salvo nel caso degli
apparati menzionati al numero 4130.
ADD 4348
Mob-87
Par. 72 Al fine di agevolare l'utilizzazione della
frequenza 2 182 kHz per esigenze di soccorso, tutte le
trasmissioni su 2 182 kHz dovranno essere limitate al
minimo.
SUP 4349
Mob-87
MOD 4359
Mob-87
a) la seguente frequenza di lavoro nave-costiera qualora
lo esigano esigenze di servizio:
MOD 4360
Mob-87
- frequenza portante 2 045 kHz (frequenza assegnata 2
046,4 kHz) per trasmissioni della classe J3E;
MOD 4362
Mob-87
b) la seguente frequenza nave-nave, qualora lo esigano
esigenze di servizio:
MOD 4363
Mob-87
- frequenza portante 2 048 kHz (frequenza assegnata 2
049,4 kHz) per trasmissioni della classe J3E;
MOD 4365
Mob-87
(2) Questa frequenza puo' essere utilizzata come
frequenza supplementare nave-costiera.
MOD 4366
Mob-87
(3) Questa frequenza non e' utilizzabile per il traffico
tra stazioni aventi la stessa nazionalita'.
---------------
MOD 4343.1
Mob-87
(1) Quando le amministrazioni provvedono a fara
assicurare, dalle loro stazioni costiere, una vigilanza
su 2 182 kHz per ricevere trasmissioni della classe J3E,
come pure trasmissioni delle classi A3E e H3E, le
stazioni di nave possono chiamare ai fini della
sicurezza le stazioni costiere, utilizzando la classe di
trasmissione H3E o J3E.
MOD 4367
Mob-87
Par. 78(1) Le navi che scambiano frequentemente
corrispondenza con una stazione costiera avente una
nazionalita' diversa dalla loro possono utilizzare
stesse frequenze delle navi aventi la nazionalita' di
detta stazione:
ADD 4367A
Mob-87
- se le amministrazioni interessate si sono accordate in
tal modo, oppure
ADD 4367B
Mob-87
- se questa possibilita' e' aperta alle navi di ogni
nazionalita' in base alla menzione iscritta nella
Nomenclatura delle stazioni costiere in corrispondenza
con ciascuna frequenza cosi' utilizzabile.
ADD 4368A
Mob-87
Par. 78A. Le seguenti frequenze nave-costiera:
- frequenza portante 2 051 kHz (frequenza assegnata 2
052,4 kHz(,
- frequenza portante 2 054 kHz (frequenza assegnata 2
055,4 kHz) e
- frequenza portante 2 057 kHz (frequenza assegnata 2
058,4 kHz),
possono essere assegnate alle stazioni costiere come
frequenze di ricezione.
MOD 4370
Mob-87
C. Bande comprese tra 4 000 kHz e 27 500 kHz
MOD 4371
Mob-87
Par. 80(1) La classe di trasmissione da utilizzare in
radiotelefonia nelle bande comprese tra 4 000 kHz e 27
500 kHz sara' la classe J3E.
MOD 4373
Mob-87
(3) le stazioni costiere radiotelefoniche che utilizzano
la classe di trasmissione J3E nelle bande comprese tra 4
000 kHz e 27 500 kHz devono avere la potenza minima
necessaria per coprire la loro zona di servizio e non
debbono in alcun caso avere una potenza di cresta
superiore a 10 kW per canale.
MOD 4374
Mob-87
(4) le stazioni radiotelefoniche di nave che utilizzano
la classe di trasmissione J3E nelle bande comprese tra 4
000 kHz e 27 500 kHz non debbono in alcun caso avere una
potenza di cresta superiore a 1,5 kW per canale.
MOD 4375
Mob-87
Par. 81 (1) Le stazioni di nave possono utilizzare per
la chiamata in radiotelefonia le seguente frequenze
portanti:
4 125 kHz (1) (2) (3)
6 215 kHz (2) (3)
8 255 kHz
12 290 kHz (3)
16 420 kHz (3)
18 795 kHz
22 060 kHz
25 097 kHz
---------------
MOD 4375.2
Mob-87
(2) E' inoltre autorizzata l'utilizzazione in comune, da
parte delle stazioni costiere e delle stazioni di nave
per la radiotelefonia simplex a banda laterale unica per
la chiamata e la risposta, di frequenze portanti 4 125
kHz e 6 215 kHz, sotto riserva che la potenza di cresta
di tali stazioni non superi 1 kW. Non e' autorizzata
l'utilizzazione di queste frequenze come frequenze di
lavoro (Vedere anche i numeri 2982 e 4375.1)
MOD 4375.3
Mob-87
(3) E' inoltre autorizzata l'utilizzazione in comune, da
parte delle stazioni costiere e delle stazioni di nave
per il traffico di soccorso e di sicurezza in
radiotelefonia simplex a banda laterale unica, delle
frequenze portanti 4 125 kHz, 6 215 kHz, 8 291 kHz, 12
290 kHz e 16 420 KHz.
MOD 4376
Mob-87
(2) Le stazioni costiere possono utilizzare per la
chiamata in radiotelefonia le seguenti frequenze
portanti (1):
4 417 kHz (2)
6 516 kHz (2)
8 779 kHz
13 137 kHz
17 302 kHz
19 770 kHz
22 756 kHz
26 172 kHz
SUP 4377
Mob-87
MOD 4379
Mob-87
Par. 84 (1) Prima di trasmettere sulla frequenza
portante 4 125 kHz, 6 215 kHz, 8 291 kHz, 12 290 kHz o
16 420 kHz, una stazione deve porsi in ascolto su questa
frequenza per un periodo di tempo sufficiente per
accertarsi che nessun traffico di soccorso sia in corso
(vedere il numero 4915).
MOD 4384
Mob-87
(4) Le caratteristiche tecniche delle emittenti
utilizzate per la radiotelefonia delle bande comprese
tra 4 000 kHz e 27 500 kHz sono specificate
all'appendice 17.
-----------------------
MOD 4376.2
Mob-87
(2) L'utilizzazione delle frequenze portanti 4 417 kHz e
6 516 kHz in comune tra le stazioni costiere e le
stazioni di nave per la radiotelefonia simplex a banda
laterale unica e' inoltre autorizzata con riserva che la
potenza di cresta di queste stazioni non superi 1 kW.
Conviene che l'utilizzazione a tal fine della frequenza
portante 6 516 kHz sia limitata alle ore di giorno
(Vedere inoltre il numero 4375.1)
MOD 4386
Mob-87
Par.86 (1) La frequenza 156,8 MHz e' la frequenza
internazionale utilizzata per il traffico di soccorso e
per la chiamata in radiotelefonia da parte delle
stazioni che fanno uso di frequenze delle bande
autorizzate comprese tra 156 MHz e 174 MHz (Vedere i
numeri 2994 e N 3041 per l'utilizzazione dettagliata).
La classe di trasmissione da utilizzare per la
radiotelefonia sulla frequenza 156,8 MHz e' la classe
G3E (vedere appendice 19).
MOD 4390
Mob-87
(3) La frequenza 156,8 MHz puo' essere utilizzata dalle
stazioni di nave e dalle stazioni costiere per la
chiamata selettiva cosi' come definita nell'appendice 39
MOD 4393
Mob-87
(6) E' vietata ogni trasmissione nella banda 156,7625 -
156,8375 MHz che puo' causare interferenze
pregiudizievoli alle trasmissioni autorizzate delle
stazioni del servizio mobile marittimo su 156,8 MHz.
MOD 4394
Mob-87
(7) Al fine di agevolare la ricezione delle chiamate di
soccorso e del traffico di soccorso, tutte le
trasmissioni sulla frequenza 156,8 MHz devono essere
limitate al minimo e non superare un minuto.
MOD 4405
Mob-87
(2) Conviene che le istruzioni per il funzionamento (ad
una o a due frequenze) specificate per ciascun canale
all'appendice 18 siano osservate nei servizi
internazionali.
MOD 4409
Mob-87
(2) Quando cio' e' possibile in pratica, le
amministrazioni assegnano alle stazioni costiere ed alle
stazioni di nave, per i servizi internazionali che
giudicano necessari, le frequenze della banda 156-174
MHz in conformita' con la Tabella delle frequenze di
trasmissione riportata all'appendice 18.
MOD 4413
Mob-87
(6) I canali sono designati mediante numeri, mella
Tabella delle frequenze di trasmissione che compare
all'appendice 18.
MOD 4415
Mob-87
(2) L'utilizzazione dei canali da parte del servizio
mobile marittimo per fini diversi da quelli indicati
nella Tabella delle frequenze di trasmissione riportata
all'appendice 18, deve essere tale che nessuna
interferenza pregiudizievole sia causata ai servizi
funzionanti in conformita' con la presente tabella e non
deve causare alcun pregiudizio allo sviluppo di questi
servizi.
ARTICOLO 62
Procedura relativa alla chiamata selettiva nel servizio
mobile marittimo
NOC 4675
e
4676
MOD 4677
Mob-87
a) in radiotelegrafia Morse in conformita' con le
disposizioni dei numeri 4767 e 4769;
NOC 4678
e
4679
MOD 4679A
Mob-87
Par. 4A. La chiamata selettiva puo' essere trasmessa
sulle seguenti frequenze di chiamata:
500 kHz
2 170,5 kHz
4 125 kHz
4 417 kHz
6 516 kHz
8 779 kHz
13 137 kHz
17 302 kHz
19 770 kHz
22 756 kHz
26 172 kHz
156,8 MHz(1)
SUP 4679B
e
4679C
Mob-87
----------------
SUP Mob-87 * Per quanto concerne la banda 1 605 - 1 625
kHz, vedere i numeri 480 e 481.
NOC
Sezione III. Sistema di chiamata selettiva numerica
ADD 4680A A. Generalita'
Mob-87
MOD 4681
Mob-87
Par. 6 Le caratteristiche tecniche dell'equipaggiamento
utilizzato per la chiamata selettiva numerica devono
essere conformi alle disposizioni delle Raccomandazioni
pertinenti del CCIR.
MOD 4681A
Mob-87
Par. 6A. Le frequenze utilizzate per le chiamate
selettive numeriche di soccorso e di sicurezza sono le
seguenti (vedere inoltre l'articolo 38):
2 187,5 kHz
4 207,5 kHz
6 312 kHz
8 414,5 kHz
12 577 kHz
16 804,5 kHz
156,525 MHz(1)
--------------------
SUP 4681A.1
Mob-87
ADD 4681A.2
Mob-87
(1) Oltre al suo impegno a fini relativi al soccorso ed
alla sicurezza, la frequenza 156,525 MHz puo' inoltre
essere utilizzata per altri casi di chiamata selettiva
numerica.
MOD 4682
MOb-87
Par. 7. Le frequenze che possono essere assegnate, a
livello internazionale, alle stazioni di nave ed alle
stazioni costiere per la chiamata selettiva numerica per
casi diversi dal soccorso e dalla sicurezza sono le
seguenti:
MOD 4683
Mob-87
a) Stazioni di nave**
458,5 kHz
2 177(1) 2 189,5 kHz
4 208 4 208,5 4 209 kHz
6 312,5 6 313 6 313,5 kHz
8 415 8 415,5 8 416 kHz
12 577,5 12 578 12 578,5 kHz
16 805 16 805,5 16 806 kHz
18 898,5 18 899 18 899,5 kHz
22 374,5 22 375 22 375,5 kHz
22 208,5 25 209 25 209,5 kHz
156,525 MHz(2)
MOD 4684
Mob-87
b) Stazioni costiere**
455,5 kHz
2 177 kHz
4 219,5 4 220 4 220,5 kHz
6 331 6 331,5 6 332 kHz
8 436,5 8 437 8 437,5 kHz
12 657 12 657,5 12 658 kHz
16 903 16 903,5 16 904 kHz
19 703,5 19 704 19 704,5 kHz
22 444 22 444,5 22 445 kHz
26 121 26 121,5 26 122 kHz
156,525 MHz(2)
-----------------
ADD Mob-87 ** Le seguenti frequenze accoppiate (per le
stazioni di nave e le stazioni costiere) 4 208/4 219/5
kHz, 6 312,5/6 331 kHz, 8 415/8 436,5 kHz, 12 577,5/12
657 kHz, 16 805/16 903 kHz, 18 898,5/19 703,5 kHz, 22
374,5/22 444 kHz e 25 208,5/26 121 kHz costituiscono la
prima scelta di frequenze internazionali per la chiamata
selettiva numerica.
ADD 4583.1
Mob-87
(1) La frequenza 2 177 kHz puo' essere utilizzata
unicamente dalle stazioni di nave per le chiamate tra
navi.
ADD 4683.2
4684.1
Mob-87
(2) La frequenza 156,525 MHz e' altresi' utilizzata a
fini relativi al soccorso ed alla sicurezza (vedere il
numero 4681A.2)
MOD 4685
Mob-87
Oltre alle frequenze indicate ai numeri 4683 e 4684,
possono essere utilizzate per la chiamata selettiva
numerica frequenze di lavoro appropriate:
415 - 526,5 kHz (Regioni 1 e 3)
415 - 525 kHz (Regione 2)
x 1 606,5 - 4 000 kHz (Regioni 1 e 3)
1 605* - 4 000 kHz (Regione 2)
4 000 - 27 500 kHz
156 - 174 MHz
ADD 4686 B. Metodo di chiamata
Mob-87
ADD 4686A
Mob-87
Par. 9 (1) Le procedure enunciate nella presente sezione
si applicano all'utilizzazione delle tecniche di
chiamata selettiva numerica, ad eccezione dei casi di
soccorso, di urgenza o di sicurezza regolamentati dalle
disposizioni del capitolo N IX.
ADD 4686B
Mob-87
(2) La chiamata deve contenere informazioni che indicano
la stazione o le stazioni alle quali la chiamata e'
destinata nonche' il nominativo della stazione che
chiama.
ADD 4686C
Mob-87
(3) La chiamata deve anche contenere informazioni
relative al tipo comunicazione da stabilire e puo'
includere altre informazioni, proponendo una frequenza o
un canale di lavoro supplementari; queste informazioni
devono sempre essere incluse nelle chiamate delle
stazioni costiere, che avranno a tal fine la precedenza.
ADD 4686D
Mob-87
(4) Il formato tecnico della sequenza di chiamata deve
essere conforme alle Raccomandazioni pertinenti del
CCIR.
ADD 4686E
Mob-87
(5) La chiamata deve essere trasmessa una sola volta su
un solo canale di chiamata o su una frequenza
appropriata. La trasmissione simultanea su piu' di una
frequenza sara' effettuata solo in circostanze
eccezionali.
ADD 4686F
Mob-87
(6) Una stazione costiera desidera chiamare una stazione
di nave puo' trasmettere la sequenza di chiamata due
volte sulle stesse frequenza di chiamata, qualunque essa
sia, con un intervallo di almeno 45 secondi entro le due
chiamate, se non riceve un avviso di ricevimento prima
della fine di questo intervallo.
ADD 4686G
Mob-87
(7) Quando chiama su frequenze assegnate a livello
nazionale, una stazione costiera puo' trasmettere un
tentativo di chiamata che comprende fino a cinque
chiamate sulla stessa frequenza.
ADD 4686H
Mob-87
(8) Se la stazione chiamata non invia l'avviso di
ricezione della chiamata, la chiamata puo' essere
nuovamente utilizzata sulla stessa frequenza di chiamata
o su un'altra, dopo un intervallo di almeno 5 minuti (5
secondi nei sistemi automatici in onde metriche o
decimetriche;) successivamente, conviene di regola
attendere ancora 15 minuti prima di ripetere la
chiamata.
ADD 4686I
(8) Una stazione di nave che desisera inoltrare una
chiamata destinata a una stazione costiera deve farlo di
preferenza nei canali che le sono stati assegnati a
livello internazionale per la chiamata; a tal fine essa
inviera' una sola sequenza di chiamata sulla sequenza
selezionata.
ADD 4687
Mob-87
C. Avvisi di ricezione delle chiamate
ADD Mob-87
C1. Contenuto e processo di trasmissione degli avvisi di
ricezione
ADD 4687A
Mob-87
Par.10 (1) Si risponde ad una chiamata selettiva
numerica che richiede un avviso di ricevimento,
trasmettendo un avviso di ricevimento appropriato
secondo le tecniche di chiamata selettiva numerica.
ADD 4687B
Mob-87
(2) La trasmissione del segnale di chiamata e'
interrotta quando viene ricevuto l'avviso diricezione.
ADD 4687C
Mob-87
(3) Gli avvisi di ricezione possono essere trasmessi
manualmente o automaticamente. Quando l'avviso di
ricezione puo' essere trasmesso automaticamente, deve
essere conforme alle Raccomandazioni pertinenti del
CCIR.
ADD 4687D
Mob-87
(4) Gli avvisi di ricezione sono di regola trasmessi
sulla frequenza accoppiata a quella che e' stata
utilizzata per la chiamata ricevuta. Se la stessa
chiamata e' ricevuta su vari canali di chiamata,
conviene scegliere tra queste la piu' appropriata per la
trasmissione dell'avviso di ricezione.
ADD 4687E
Mob-87
(5) Il formato tecnico della sequenza dell'avviso di
ricezione deve essere conforme alle Raccomandazioni
pertinenti del CCIR.
ADD 4687F
Mob-87
(6) Se, nella chiamata, si propone di utilizzare un
canale o una frequenza di lavoro e la stazione chiamata
puo' utilizzare immediatamente questo canale o questa
frequenza di lavoro, essa deve trasmettere un avviso di
ricezione di conferma.
ADD 4687G
Mob-87
(7) Se, nella stessa ipotesi, la stazione chiamata non
e' in grado di utilizzare immediatamente il canale o la
frequenza di lavoro proposti nella chiamata ricevuta,
essa lo indichera' nel suo avviso di ricezione, che puo'
anche contenere informazioni supplementari al riguardo.
ADD 4687H
Mob-87
(8) Le stazioni costiere che non sono in grado di dar
seguito immediatamente alla domanda relativa alla
frequenza o al canale di lavoro proposti, possono
includere una proposta concernente un'altra frequenza o
canale di lavoro nell'avviso di ricezione specificato al
numero 4687G.
ADD 4687I
Mob-87
(9) Se nessun canale o frequenza di lavoro viene
proposto nella chiamata, e' opportuno che la stazione
chiamata indichi una proposta a tal fine nel suo avviso
di ricezione della chiamata.
ADD Mob-87 C2. Modalita' di trasmissione degli
avvisi di ricezione
ADD 4687J
Mob-87
Par. 11 (1) Gli avvisi di ricezione possono essere
attivati manualmente o automaticamente. In caso di
trasmissione automatica, e' opportuno conformarsi alle
Raccomandazioni pertinenti del CCIR.
ADD 4687K
Mob-87
(2) Se la stazione di nave non e' in grado di inviare
l'avviso di ricezione di una chiamata ricevuta entro 5
minuti, occorre che essa risponda trasmettendo una
chiamata conforme alle disposizioni dei numeri 4686 a
4686I a destinazione della stazione che chiama. Quando
sono utilizzati sistemi automatici o semi automatici,
conviene fissare un termine in conformita' con le
Raccomandazioni pertinenti del CCIR.
D. Preparazione dello scambio di traffico
ADD 4688
Mob-87
ADD 4688A
Mob-87
Par.12 (1) Le procedure stabilite nella presente
sottosezione sono applicabili al funzionamento manuale.
Quando sistemi automatici o semi-automatici di chiamata
selettiva numerica sono utilizzati nelle bande di onde
metriche o decimetriche, conviene che il loro
funzionamento sia conforme alle Raccomandazioni
pertinenti del CCIR.
ADD 4688B
Mob-87
(2) Dopo aver trasmesso un avviso di ricezione indicante
che il canale o la frequenza di lavoro proposta puo'
essere utilizzata, la stazione chiamata si pone in
ascolto su questo canale o su questa frequenza di lavoro
e si prepara a ricevere il traffico.
ADD 4688C
Mob-87
(3) La stazione che chiama si prepara a trasmettere il
traffico sul canale o sulla frequenza di lavoro da essa
proposta.
ADD 4688D
Mob-87
(4) La stazione chiamante e la stazione chiamata si
scambiano poi il traffico sul canale o sulla frequenza
di lavoro in questione.
ADD 4688E
Mob-87
(5) Se non e' in grado di utilizzare il canale o la
frequenza di lavoro proposta nell'avviso di ricezione
trasmesso dalla stazione costiera, conviene che la
stazione di nave trasmetta una nuova chiamata, in base
alle disposizioni dei numeri 4686H e 4686I, per indicare
la sua impossibilita' di farlo.
ADD 4688F
Mob-87
(6) In tal caso, la stazione costiera trasmettera' un
avviso di ricezione indicando un altro canale o un'altra
frequenza di lavoro.
ADD 4688G
Mob-87
(7) Nel ricevere tale avviso, l'operatore della stazione
di nave applica le disposizioni del numero 4688C o del
numero 4688E, a seconda dei casi.
ADD 4688H
Mob-87
(8) Per la comunicazione tra una stazione di nave ed una
stazione costiera, la decisione definitiva sul canale o
la frequenza di lavoro da utilizzare, spetta
quest'ultima.
(MOD) 4689
a NON attribuiti
4709
ARTICOLO 63
MOD Mob-87
Procedura generale radiotelegrafica Morse nel servizio mobile marittimo
MOD 4713
Mob-87
Par. 4 (1) Prima di trasmettere, una stazione prende le
precauzioni necessarie per garantire che le sue
trasmissioni non subiscano interferenze nelle
trasmissioni in corso; se tali interferenze sono
probabili, la stazione attende che vi sia un'opportuna
interruzione della trasmissione con la quale potrebbe
interferire.
MOD Mob-87 Sezione III. Chiamate in radiotelegrafia Morse
SUP 4719
Mob-87
SUP 4746
Mob-87
ARTICOLO 64
Procedure generali applicabili alla telegrafia a stampa diretta su banda ristretta nel servizio mobile
marittimo(1)
ADD 4842A
Mob-87
Par. 2A. Prima di trasmettere una stazione adotta le
precauzioni necessarie per accertarsi che le sue
trasmissioni non interferiscano con le trasmissioni in
corso; se tali interferenze sono probabili, la stazione
attende che vi sia un'opportuna interruzione della
trasmissione con la quale sarebbe suscettibile di
interferire. Questo obbligo non si applica alle stazioni
che possono funzionare senza sorveglianza mediante mezzi
automatici (Vedere il numero 3863)
SUP 4843
Mob-87
MOD 4851
Mob-87
Par. 7. (1) L'operatore della stazione di nave si mette
in comunicazione con la stazione costiera mediante
telegrafia Morse della classe A1A, telefonia o ogni
altro mezzo, applicando le normali procedure di
chiamata. Esso chiede successivamente una comunicazione
a stampa diretta, scambia con detta stazione le
informazioni relative alle frequenze da utilizzare e, se
del caso, le indica il numero di chiamata selettiva
della stazione di nave per la stampa diretta, assegnato
in conformita' con le disposizioni dell'appendice 38,
oppure il nominativo della stazione costiera assegnata
in conformita' con le disposizioni dell'appendice 43.
MOD 4853
Mob-87
Par. 8 (1) L'operatore della stazione di nave puo' anche
avvalersi degli apparati a stampa diretta per chiamare
la stazione costiera su una frequenza di ricezione da
questa predeterminata; in tale caso utilizza il segnale
di identificazione della stazione costiera assegnato in
conformita' con le disposizioni dell'appendice 38,
oppure il nominativo di identificazione della stazione
costiera assegnato in conformita' con le disposizioni
dell'appendice 43.
MOD 4859
Mob-87
Par. 10 (1) L'operatore della stazione di nave che
chiama si mette in comunicazione con la stazione di nave
chiamata mediante telegrafia Morse della classe A1A,
telefonia o ogni altro mezzo, applicando le normali
procedure di chiamata. Esso chiede successivamente una
comunicazione a stampa diretta, scambia con detta
stazione le informazioni relative alle frequenze da
utilizzare e, se del caso, le indica il numero di
chiamata selettiva della sua stazione di nave da
utilizzare per la stampa diretta, numero assegnato in
conformita' con le disposizioni dell'appendice 38,
oppure il nominativo delle stazione di nave assegnata in
conformita' con le disposizioni dell'appendice 43.
MOD 4862
Mob-87
Par. 11 (1) La stazione di nave chiama la stazione
costiera su una frequenza di ricezione prestabilita da
quest'ultima, avvalendosi delle attrezzature a stampa
diretta ed utilizzando il segnale di identificazione
assegnato alla stazione costiera in conformita' con le
disposizioni dell'appendice 38, oppure il nominativo
della stazione costiera assegnata in conformita' con le
disposizioni dell'appendice 43.
MOD 4865
Mob-87
Par.12 (1) La stazione costiera chiama la stazione di
nave su un frequenza di trasmissione prestabilita della
stazione costiera, avvalendosi delle attrezzature a
stampa diretta ed utilizzando il numero di chiamata
selettiva della stazione di nave a stampa diretta,
assegnato in conformita' con le disposizioni
dell'appendice 38, oppure il nominativo della stazione
di nave assegnata in base alle disposizioni
dell'appendice 43.
MOD 4873
Mob-87
Par.15. Nel senso nave-stazione costiera, conviene che
la forma dei messaggi sia conforme alle procedure di
utilizzazione specificate nelle Raccomandazioni
pertinenti del CCIR.
SUP 4874
e
4875
Mob-87
ARTICOLO 65
Procedura radiotelefonica generale nel servizio mobile marittimo
MOD 4904

Allegato

Mob-87
Par.2 (1) Il servizio delle stazioni radiotelefoniche di
nave deve essere svolto o diretto da un operatore che
soddisfa ai requisiti stabiliti all'articolo 55.
MOD 4908
Mob-87
(2) Non e' autorizzato utilizzare dispositivi che
trasmettono segnali di chiamata o di identificazione
continui o ripetuti in un servizio radiotelefonico
manuale.
MOD 4910
Mob-87
(4) Le stazioni non devono trasmettere onde portanti tra
le chiamate. Tuttavia, le stazioni di un sistema
radiotelefonico utilizzato automaticamente possono
effettuare trasmissioni di segnali di avvistamento alle
condizioni previste al numero 4326A.
SUP 4921
Mob-87
MOD Mob-87
Sezione IV. Metodo di chiamata, risposta alla chiamata e segnali preparatori del traffico quando sono utilizzati metodi di chiamata diversi dalla chiamata selettiva numerica
MOD 4951
Mob-87
Se la stazione costiera e' munita di un dispositivo di
chiamata selettiva in conformita' con la sezione II
dell'articolo 62 e se la stazione di nave e' munita di
un dispositivo di ricezione di tali chiamate selettive,
la stazione costiera chiama la nave trasmettendo segnali
di codice appropriati; la stazione di nave chiama la
stazione costiera a voce secondo la procedura indica al
numero 4947 (vedere inoltre la sezione II dell'articolo
62).
ADD 4960A
Mob-87
d) nella Regione 2, ad eccezione della Groenlandia,
la frequenza portante 2 191 kHz come frequenza
supplementare di chiamata nelle zone dove la
frequenza 2 182 kHz e' intensivamente utilizzata.
MOD 4968
Mob-87
B2. Bande comprese tra 4 000 kHz e 27 500 kHz
MOD 4970
Mob-87
(2) Quando una stazione costiera chiama in
radiotelefonia una stazione di nave, essa utilizza a tal
fine una delle frequenze di chiamata menzionate al
numero 4376, una delle sue frequenze di lavoro indicate
nella Nomenclatura delle stazioni costiere o una delle
due frequenze portanti 4 125 kHz e 6 215 kHz in
conformita' con le disposizioni dei numeri 4375.2 e
4375.3.
MOD 4986
Mob-87
(2) Quando una stazione di nave e' chiamata mediante
chiamata selettiva in conformita' con le disposizioni
della sezione II dell'articolo 62, essa deve rispondere
su una frequenza sulla quale la stazione costiera
esercita la vigilanza.
MOD 4994
Mob-87
D2. Bande comprese tra 4 000 kHz e 27 500 kHz
MOD 4998
Mob-87
(4) Quando una stazione e' chiamata sulla frequenza
portante 6 215 kHz, conviene che essa risponda su questa
stessa frequenza portante, a meno che un'altra frequenza
non sia stata indicata a tal fine dalla stazione che
chiama.
MOD 5002
Mob-87
(2) Quando una stazione costiera aperta alla
corrispondenza pubblica chiama una stazione di nave, sia
a voce, sia tramite chiamata selettiva numerica in
conformita' con la sezione II dell'articolo 62, su un
canale a due frequenze, la stazione di nave risponde a
voce sulla frequenza associata a quella della stazione
costiera; viceversa, una stazione costiera risponde ad
una chiamata di una stazione di nave sulla frequenza
associata a quella della stazione di nave.
MOD 5006
Mob-87
E2. Bande comprese tra 4 000 kHz e 27 500 kHz
MOD 5060
Mob-87
(2) Le trasmissioni di prova devono essere ridotte al
minimo in particolare sulle frequenze specificate agli
articoli 38 e N 38 per il servizio mobile marittimo e
mobile marittimo via satellite per il soccorso e la
sicurezza.
SUP 5061
Mob-87
ADD Mob-87
Sezione VIII. Chiamata, avviso di ricezione delle chiamate e ulteriore scambio di traffico secono le tecniche di chiamata selettiva numerica
ADD 5062
Mob-87
A. Metodo di chiamata e frequenze da utilizzare per la chiamata
ADD 5063
Mob-87
Par. 37 (1) La chiamata secondo le tecniche di chiamata
selettiva numerica deve essere conforme alle
disposizioni dei numeri 4686A a 4686H.
ADD 5064
Mob-87
(2) Un canale appropriato di chiamata selettiva numerica
selezionato secondo le disposizioni dei numeri 4323S a
4323AB o dei numeri 4323AJ a 4323AR, deve, a seconda dei
casi, essere utilizzato per la chiamata.
ADD 5065
Mob-87
B. Avviso di ricezione delle chiamate e accordo sulla frequenza da utilizzare per il traffico
ADD 5066
Mob-87
Par.38 (1) Conviene che l'avviso di ricezione di una
chiamata selettiva numerica ricevuta nonche' lo scambio
di informazioni relativi alla frequenza da utilizzare
per il traffico, siano conformi alle disposizioni dei
numeri 4687A a 4688H.
ADD 5067
Mob-87
(2) Quando e' stato concluso, in conformita' con le
disposizioni dei numeri 4687A a 4688H un accordo sulla
frequenza o sul canale operativo adottato per lo scambio
di traffico, le due stazioni trasmettono sulla frequenza
o sul canale operativo adottato per lo scambio di
traffico.
ADD 5068
Mob-87
C. Scorrimento del traffico e controllo del funzionamento
ADD 5069
Mob-87
Par. 39 Lo scorrimento del traffico ed il controllo del
funzionamento devono essere conformi alle disposizioni
dei numeri 5028 a 5054 e dei numeri 5056 e 5057
(MOD) 5070
a NON attribuiti.
5084
ARTICOLO 66
MOD Mob-87
Tassazione e contabilita' delle radiocomunicazioni marittime nel servizio mobile marittimo e nel servizio mobile marittimo via satellite (1) (2), salvo per le comunicazioni di soccorso e di sicurezza.
MOD 5086
Mob-87
Par. 2 Le tasse per le radiocomunicazioni marittime
nave-costiera devono in linea di massima ed in
conformita' con la legislazione e la prassi nazionali,
essere riscosse dal detentore della licenza della
stazione mobile marittima:
SUP 5092
e
5093
Mob-87
MOD 5095
Mob-87
Par. 8. Tuttavia, ogni autorita' incaricata della
contabilita' ha diritto di contestare gli elementi di un
conto entro sei mesi a decorrere dalla sua data d'invio
anche se questo conto e' gia' stato saldato.
(MOD) 5096
Mob-87
Par. 9 Tutti i conti inerenti alle radiocomunicazioni
marittime devono essere saldati senza indugio
dall'autorita' incaricata della contabilita' e al
massimo sei mesi dopo l'invio del conto.
(MOD) 5097
Mob-87
Par. 10. Se i conti inerenti alle radiocomunicazioni
marittime internazionali non sono saldati dopo sei mesi,
l'amministrazione che ha rilasciato la licenza alla
stazione mobile deve, su richiesta, adottare ogni
provvedimento possibile nell'ambito della legislazione
nazionale in vigore, per ottenere dal detentore della
licenza il saldo dei conti in sospeso.
-----------------
NOC A.66 (1) Vedere Risoluzione 201.
ADD A. 66
Mob-87 (2) Vedere Risoluzione 334 (Mob-87)
MOD 5098
Mob-87
Par. 11 Nel caso segnalato al numero 5095, se il termine
trascorso tra l'invio e la ricezione supera 21 giorni,
l'autorita' contabile che prevede di ricevere il conto
informa immediatamente l'amministrazione (o gestione
privata riconosciuta) d'origine che le sue eventuali
richieste di informazioni ed il pagamento potranno
subire ritardi. Tuttavia, il ritardo non deve superare
tre mesi di calendario nel caso di un pagamento o cinque
mesi di calendario nel caso di richieste di
informazioni, questi due periodi aventi inizio alla data
di ricezione del conto.
MOD 5099
Mob-87
Par. 12. L'autorita' debitrice incaricata della
contabilita' puo' rifiutare il saldo e la rettifica dei
conti presentati oltre diciotto mesi dopo la data delle
comunicazioni cui tali conti si riferiscono.
SUP Mob-87 Sezione IV. Pagamento dei saldi
SUP 5100
Mob-87
SUP Mob-87 Sezione V. Archivi
SUP 5101
e
5102
Mob-87
CAPITOLO XII
MOD Mob-87
Servizio mobile terrestre e servizio mobile terrestre via
satellite
ARTICOLO 67
Mob-87
Condizioni che devono essere soddisfatte dalle stazioni
del servizio mobile terrestre e mobile terrestre via
satellite
ADD Mob-87
Sezione I. Stazioni mobili terrestri del servizio
mobile terrestre
SUP 5132
e
5133
Mob-87
ADD Mob-87
Sezione II. Stazioni di terraferma mobili terrestri
del servizio mobile terrestre via satellite
ADD 5134
Mob-87
Par. 6 Le stazioni di terraferma mobili terrestre del
servizio mobile terrestre via satellite sono realizzate
secondo le disposizioni del capitolo III per quanto
concerne le frequenze e le classi di trasmissione.
MOD 5135
Mob-87
Par. 7 Le frequenze delle trasmissioni di queste
stazioni di terraferma sono controllate il piu' spesso
possibile dal servizio d'ispezione da cui tali stazioni
dipendono.
MOD 5136
Mob-87
Par 8 L'energia irradiata dagli apparati riceventi deve
essere ridotta al minimo e non deve causare interferenze
pregiudizievoli ad altre stazioni.
MOD 5137
Mob-87
Par. 9 Le amministrazioni adotteranno ogni provvedimento
pratico necessario affinche' il funzionamento degli
apparati elettrici di qualunque natura installati in
tali stazioni di terraferma non causi interferenze
pregiudizievoli ai servizi radio-elettrici essenziali
delle stazioni quando funzionano in conformita' con le
disposizioni del presente Regolamento.
MOD 5138
Mob-87
In casi eccezionali, le stazioni di terraferma mobili
terrestri del servizio mobile terrestre via satellite
possono comunicare con le stazioni del servizio mobile
marittimo via satellite e del servizio mobile
aeronautico via satellite. In tali condizioni, la
gestione delle stazioni sara' effettuata in conformita'
con le disposizioni del Regolamento delle
radiocomunicazioni relative a questo servizio e sara'
soggetta ad un accordo tra le amministrazioni
interessate in considerazione del numero 953.
(MOD) 5139
a NON attribuiti
5138
ARTICOLO 69
Entrata in vigore del Regolamento delle radiocomunicazioni
ADD 5194
Mob-87
Par. 8 (1) La parziale revisione del Regolamento delle
radiocomunicazioni contenuta negli Atti finali della
CAMR Mob-87 entrera' in vigore il 3 ottobre 1989 a 0001
ora UTC, ad eccezione:
a) delle disposizioni relative alla banda di frequenze 4
000 - 27 500 kHz menzionate:
- agli articoli 8 e 12,
- agli articoli 60, 62 e 65 e
- nelle appendici 16, 25 e 31 a 35; e
b) dei capitoli IX e N IX del Regolamento delle
radiocomunicazioni che entreranno in vigore il 1 luglio
1991 a 0001 ora UTC.
ADD 5195
Mob-87
(2) L'impiego da parte del servizio mobile marittimo
delle bande di frequenze enumerate ai numeri 532 e 544
del Regolamento delle radiocomunicazioni avra' inizio il
1 luglio 1991 a 0001 ora UTC in conformita' con le
disposizioni della Risoluzione 325 (Mob-87)
APPENDICE 7
Mob-87
Tabelle delle tolleranze di frequenza delle emittenti
(vedere l'articolo 5)
| Bande di Tolleranze |
| frequenze applicabili alle |
MOD | (limite Tolleranze emittenti | | inferiore applicabili installate | | escluso, fino al dal | | limite 1.1.1990 1.1.1985 | | superiore alle emittenti ed a tutte | | incluso installate le emittenti | | e categorie di prima del dal | | stazioni 2.1.1985 1.1.1990 | | | | 1 2 3 | | | |Banda: Da 9 kHz a 535 kHz | | | | | | | |1. Stazioni fisse: | | | |- da 9 kHz a 50 kHz | 1 000 | 100 | |- da 50 kHz a 535 kHz | 200 | 50 | | | | | MOD |2. Stazioni di terraferma:| | | |a) stazioni costiere: | | 100 1)2) | |- di potenza inferiore o | | | MOD | pari a 200 W | 500 1) | | |- di potenza superiore | | | MOD | a 200 W | 200 1) | | |b) stazioni aeronautiche | 100 | 100 | | | | |3. Stazioni mobili: | | | | | | | MOD |a) stazioni di navi | 1 000 3) | 200 3) 4) | |b) emittenti di soccorso | | | | di nave | 5 000 | 500 5) | |c) stazioni di mezzi di | | | | salvataggio | 5 000 | 500 | |d) stazioni di aeronave | 500 | 100 | | | | |4. Stazioni di radio- | | | | avvistamento | 100 | 100 | | | | |5. Stazioni di radio- | | | | diffusione | 10 Hz | 10 Hz | | | | |
| 1 | 2 3 |
| | |
NOC | Banda: Da 535 kHz a 1 606,5 kHz | | | (1 605 kHz nella Regione 2) | | | | | | Banda: da 1 606,5 kHz | | | | (1 605 kHz Regione 2) | | | a 4 000 kHz | | | | | | | | 1. Stazioni fisse: | | | | - di una potenza infe- | | | | riore o pari a 200 W | 100 | 100 7) 8) | | - di potenza superiore | 50 | 50 7) 8) | | a 200 W | | | | | | | | 2. Stazioni di terraferma: | | MOD | - di potenza inferiore o | | | MOD | pari a 200 W | 100 1)9)10) | 100 1)2)7)9)10) | | - di potenza superiore | | | | a 200 W | 50 1)9)10) | 50 1)2)7)9)10) | | | | | | 3. Stazioni mobili: | | | | | | | MOD | a) stazioni di navi | 200 3)11) | 40 Hz3)4)12) | | b) stazioni di mezzi | | | | di salvataggio | 300 | 100 | | c) radiofari per la loca-| | | | lizzazione dei sinistri 300 | 100 | | d) stazioni di aeronave | 100 10) | 100 10) | | e) stazioni mobili | | | | di terraferma | 200 | 50 13) | | | | | | 4. Stazioni di radio- | | | | avvistamento | | | | | | | | - di potenza inferiore | | | | o pari a 200 W | 100 | 20 14) | | - di potenza superiore | | | | a 200 W | 50 | 10 14) | | | | | | 5. Stazioni di radio- | | | | diffusione | 20 | 10 Hz 15) | | | | | | Banda: Da 4 MHz a 29,7 | | | | MHz | | | | | | | | 1. Stazioni fisse: | | | | | | | | - di potenza inferiore o | | | | pari a 500 W | 50 | | | - di potenza superiore | 15 | | | a 500 W | | | | | | |
| 1 2 3 |
| |
| a) trasmissioni a banda | | |
| laterale unica ed a banda | |
| laterale indipendente: | | |
| - di potenza inferiore o | | |
| pari a 500 W | | 50 kHz |
| - di potenza superiore a | | |
| 500 W | | 20 kHz |
| | | |
| b) trasmissioni di | | |
| classe FIB | | 10 Hz |
| | | |
| c) altre classi di | | |
| trasmissione: | | |
| - di potenza inferiore o | | |
| pari a 500 W | | 20 |
| - di potenza superiore a | | |
| 500 W | | 10 |
| | | |
| 2. Stazioni di terraferma: | |
| | | |
MOD | a) stazioni costiere: | | 20 Hz 1)2)16) | | - di potenza inferiore o | | | MOD | pari a 500 W | 50 1)9) | | | - di potenza superiore a | | | | 500 W ed inferiore o | | | MOD | pari a 5 kW | 30 1)9) | | | - di potenza superiore a | | | MOD | 5 kW | 15 1)9) | | | | | | | b) stazioni aeronautiche:| | | | - di potenza inferiore o | | | | pari a 500 W | 100 10) | 100 10) | | - di potenza superiore a | | 50 10) | | 500 W | 50 10) | 20 7) | | | | | | c) stazioni di base: | | | | - di potenza inferiore o | | | | pari a 500 W | 100 | | | - di potenza superiore a | | | | 500 W | 50 | | | | | | | 3. Stazioni mobili: | | | | | | | | a) stazioni di nave: | | | | 1) trasmissioni di classe| | | | A1A | 50 17) 18) | 10 | | 2) trasmissioni di classe| | | MOD | diversa dall'A1A | 50 3) 11) | 50 Hz 3)4)19) | | b) stazioni di mezzo di | | | | salvataggio | 200 | 50 | | c) stazioni di aeronave | 100 10) | 100 10) | | d) stazioni mobili | | | | di terraferma | 200 | 40 20) | | | | |
| 1 2 3 |
| |
| 4. Stazione di radio- 15 10 Hz 15)21) |
| diffusione |
| 5. Stazioni spaziali 20 |
| 6. Stazioni di terraferma 20 |
| |
NOC | Banda: Da 29,7 MHz a 100 Mhz | | | | Banda: Da 100 MHz a 470 MHz | | | 1. Stazioni fisse: | | | | - di potenza inferiore o | | | | pari a 50 W | 50 | 20/6 | | - di potenza superiore a | | | | 50 W | 20 | 10 | | | | | | 2. Stazioni di terraferma: | | MOD | a) stazioni costiere: | 10 | 10 | | b) stazioni aeronautiche | 50 | 20 28) | | c) stazioni di base | | | | - di potenza inferiore o | | | | pari a 5 W | 50 | | | - di potenza superiore | | | | a 5 W | 20 | | | - nella banda 100-235 MHz| | 15 29) | | - nella banda 235-401 MHz| | 7 29) | | - nella banda 401-470 MHz| | 5 29) | | 3. Stazioni mobili: | | | | | | | | a) stazioni di navi | | | | e stazioni di mezzi | | | | di salvataggio: | | | | - nella banda | | | MOD | 156-174 MHz | 10 | 10 | | - fuori della banda | | | | 156-174 MHz | 50 30) 31) | 50 31) | | | | | | b) stazioni di aeronave | 50 | 30 28) | | | | | | c) stazioni mobili | | | | di terraferma: | | | | - di potenza inferiore o | | | | pari a 5 W | 50 | | | - di potenza superiore | | | | a 5 W | 20 | | | - nella banda | | | | 100 - 235 MHz | | 15 29) | | - fuori della banda | | | | 235 - 401 MHz | | 7) 29) 32) | | - nella banda | | | | 401 - 470 MHz | | 5) 29) 32) | | | | | | 4. Stazioni di | | | | radioavvistamento | 50 30)33) | 50 33) | | | | | | 5. Stazioni di | | | | radio-diffusione | | | | (non e' televisione) | 20 | 2000 Hz 23) | | | | | | 6. Stazioni di radio- | | | | diffusione | | | | (televisione, audio | | | | e video) | | 500 Hz 24) 25) | | - di potenza inferiore | | | | o pari a 100 W | 100 | | | - di potenza superiore | | | | a 100 W | 1000 Hz | | | 7. Stazioni spaziali | | 20 | | 8. Stazioni di terraferma| | 20 | | | | | | Banda: Da 470 MHz | NOC | a 2 450 MHz | | | | Banda: Da 2 a 450 | NOC | a 10 500 MHz | | | | Banda: Da 10,5 GHz | NOC | a 40 GHz | | | APT7
Note della Tabella di tolleranza di frequenza delle
emittenti
MOD
1) Per le emittenti di stazione costiera, utilizzate per la telegrafia a stampa diretta o per la trasmissione di dati, la tolleranza e' di:
- 5 Hz per la manipolazione mediante spostamento di fase
su banda ristretta;
- 15 Hz per la manipolazione mediante spostamento di
frequenza per le emittenti in servizio o installate,
prima del 2 gennaio 1992;
- 10 Hz per la manipolazione mediante spostamento di
frequenza per le emittenti installate dopo il 1 gennaio
1992
MOD
2) Per le emittenti di stazione costiera, utilizzate per la chiamata selettiva numerica, la tolleranza e' di 10 Hz. Questa tolleranza si applica alle emittenti installate dopo il 1 gennaio 1992 ed a tutte le emittenti dopo la data di attuazione completa dello SMDSM (Vedere Risoluzione 331 (Mob-87).
MOD
3) Per le emittenti di stazione di nave utilizzate per la telegrafia a stampa diretta o per la trasmissione di dati, la tolleranza e' di:
- 5 Hz per la manipolazione mediante spostamento di fase
a banda ristretta;
- 40 Hz per la manipolazione mediante spostamento di
frequenza per le emittenti in servizio o installate
prima del 2 gennaio 1992;
- 10 Hz per la manipolazione mediante spostamento di
frequenza per le emittenti installate dopo il 1 gennaio
1992;
MOD
4) Per le emittenti di stazione di nave utilizzate per la chiamata selettiva numerica, la tolleranza e' di 10 Hz. Questa tolleranza di applica alle emittenti installate dopo il 1 gennaio 1992 ed a tutte le emittenti dopo la data di attuazione completa dello SMDSM (Vedere Risoluzione 31 (Mob-87)
7) Per le emittenti di radiotelefonia a banda laterale unica, salvo quelle delle stazioni costiere, la tolleranza e' di:
- 50 Hz nelle bande 1 606,5 (1 605 Regione 2) - 4 000
kHz e 4 29,7 MHz, per potenze in cresta rispettivamente
di 200 W o meno, e di 500 W o meno;
- 20 Hz nelle bande 1 606,5 (1 605 Regione 2) - 4 000
kHz e 4 29,7 MHz, per potenze in cresta rispettivamente
superiori a 200 W e 500 W;
MOD
11) Per le emittenti delle stazioni radiotelefoniche di nave a banda laterale unica, la tolleranza e':
a) nelle bande comprese tra 1 606,5 kHz (1 605 nella
Regione 2) e 4 000 kHz;
- 100 Hz per le emittenti installate prima del 2 gennaio
1982;
- 50 Hz per le emittenti installate dopo il 1 gennaio
1982;
b) nelle bande comprese tra 4 000 e 27 500 kHz:
- 100 Hz per le emittenti installate prima del 2 gennaio
1978;
- 50 Hz per le emittenti installate dopo il 1 gennaio
1978.
MOB-87
APPENDICE 9
Mob-87
Documenti di servizio
NOC Lista IV. Nomenclatura delle stazioni costiere
MOD Parte IV. Tasse telegrafiche interne e tasse per i telegrammi destinati ai paesi limitrofi, ecc.
ADD
L'annesso che contiene una Nomenclatura delle stazioni
costiere e delle stazioni di terraferma costiere che
partecipano allo SMDSM (vedere numero 2202C) sara'
pubblicato come indicato in appresso.
Parte A. Dati segnaletici delle stazioni costiere che
esercitano una vigilanza in onde metriche decametriche
ed ottometriche e che utilizzano tecniche numeriche per
la chiamata selettiva
Parte di provvedimento in formato grafico
(1) Frequenze di trasmissione
(2) Frequenze o canali di vigilanza o di ricezione
(3) Nel caso di antenne direttive, va menzionato sopra
l'indicazione della potenza, l'azimut in gradi a partire
dal Nord effettivo, della direzione o delle direzioni
del guadagno massimo, nel senso delle lancette di un
orologio
(4) Indicare se la stazione utilizza la radiotelefonia
e/o un sistema a stampa diretta su banda ristretta
ADD
Parte B. Dati segnaletici delle stazioni costiere di
terraferma
Parte di provvedimento in formato grafico
(1) Indicare la (o le) regione(i) oceanica(e) in cui il
servizio e' fornito.
(2) Indicare se la stazione e' in grado di trasmettere:
a) comunicazioni di soccorso e di sicurezza, ed in
particolare allarmi di pericolo, alle stazioni di
terraferma di nave abilitate ad utilizzare unicamente
tecniche di stampa diretta;
b) comunicazioni informative concernenti la sicurezza in
mare.
(3) Indicare, se del caso, le tasse applicabili alle
successive comunicazioni di soccorso e di sicurezza dopo
l'allarme iniziale di soccorso.
AP9
ADD
Parte C. Dati segnaletici delle stazioni costiere che trasmettono
alle navi avvisi relativi alla navigazione ed alla meteorologia ed
informazioni urgenti utilizzando tecniche di stampa diretta su banda ristretta
Parte di provvedimento in formato grafico
(1) Indicare la (o le) frequenza(e) su cui le
informazioni sono trasmesse.
(2) Indicare il numero d'identita' nel servizio mobile
marittimo o il numero d'identificazione. In caso di
servizio NAVTEX internazionale, indicare il carattere
B1.
(3) Indicare il genere di informazioni fornite (avvisi
concernenti la navigazione e la meteorologia, messaggi
che segnalano la presenza di ghiacci pericolosi, ecc).
(3) Nel caso di antenne direttive, va menzionato, sopra
l'indicazione della potenza, l'azimut in gradi a partire
dal Nord effettivo, della direzione o delle direzioni
del guadagno massimo nel senso delle lancette di un
orologio.
NOC
Lista V. Nomenclatura delle stazioni di nave
MOD
Dati segnaletici delle stazioni di nave e delle
stazioni di terraferma di nave
MOD Le informazioni relative a queste stazioni sono pubblicate in
appresso:
Parte di provvedimento in formato grafico
NOC Colonna 1 Le stazioni sono classificate secondo l'ordine alfabetico dei nomi di nave, senza tener conto della nazionalita'. In caso di omonimia, il nome della nave e' seguito dall'indicativo di chiamata, il nome e l'indicativo essendo separati da una linea di frazione.
MOD Colonna 2 Indicativo di chiamata. Questa colonna contiene altresi', se del caso, il nominativo nel servizio mobile marittimo o il numero di chiamata selettiva o entrambi.
NOC Colonna 3 Paese da cui dipende la stazione (indicare per mezzo del simbolo appropriato)
NOC Colonna 4 Impianti ausiliari, comprese le informazioni relative:
NOC a) al numero di imbarcazioni di salvataggio munite di apparecchi radioelettrici installati a bordo,
MOD b) a titolo facoltativo, al tipo ed al numero dei radiofari per la localizzazione dei sinistri, dei RLS via satellite, e dei risponditori radar di ricerca e di salvataggio, la frequenza o la banda di frequenze utilizzata essendo designate da una delle seguenti lettere:
A = 2 182 kHz
B = 121,5 MHz
C = 243 MHz
D = 156,525 MHz
E = 406 - 406,1 MHz
F = 1 645,5 - 1 645,5 MHz
G = 9 200 - 9 500 MHz
Una cifra successiva alla lettera indica il numero dei radiofari.
MOD Colonne 5 a 7 Sotto forma di annotazioni di servizio (Vedere appendice 10). Per quanto riguarda l'elenco dei simboli utilizzati nella colonna 5 per indicare la classe della nave, esso e' riportato nella Parte I della Nomenclatura.
MOD Colonne 8 e 9 Indicazione delle bande di frequenze e delle classi di trasmissione per mezzo dei seguenti simboli:
Radiotelegrafia Radiotelefonia
s = Bande di frequenze s = Bande di frequenze
utilizzate nel servizio utilizzate nel servizio
mobile marittimo via mobile marittimo via
satellite satellite
W = 110- 150 kHz T = 1 605- 4 000 kHz
X = 415- 535 kHz U = 4 000- 27 500 kHz
Y = 1 605- 3 800 kHz V = 156- 174 MHz
Z = 4 000-27 500 kHz
Se del caso, questi simboli sono seguiti da brevi note alla fine della Nomenclatura che contengono informazioni di natura speciale e l'indicazione delle frequenze su cui le emittenti sono regolate.
MOD Colonna 10 Il codice di identificazione dell'autorita' incaricata della contabilita' (CIAC).
MOD Colonna 11 Quando due o piu' stazioni di navi aventi la stessa nazionalita', hanno lo stesso nome e non hanno dati segnaletici distinti nelle colonne 1,2 o 5, viene iscritto in questa colonna il nome della linea di navigazione o dell'armatore cui appartiene la nave.
Qualora non vi sia sufficiente spazio nella colonna appropriata, possono essere iscritte nella colonna 11 per mezzo di una Nota, informazioni supplementari relative alle colonne 1 a 10. Questa colonna puo' comportare piu' righe.
Se la stazione utilizzata un sistema di telegrafia a stampa diretta a banda ristretta, specificare il sistema utilizzato.
SUP Colonna 12
NOC Lista VI. Nomenclatura delle stazioni di radioavvistamento e delle stazioni che effettuano servizi speciali
NOC Parte A. Indice alfabetico delle stazioni
NOC Parte B. Dati segnaletici delle stazioni
NOC 1 a 11
AP9
MOD 12. Stazioni di terraferma fisse del servizio di
radioavvistamento marittimo via satellite
Nomi dei paesi notificatori secondo l'ordine alfabetico dei
simboli che designano i paesi
Nome delle stazioni in ordine alfabetico
Parte di provvedimento in formato grafico
MOD 13. Stazioni spaziali del servizio di radioavvistamento marittimo via satellite
Nomi dei paesi notificatori secondo l'ordine alfabetico dei
simboli che designano i paesi
Nomi delle stazioni secondo l'ordine alfabetico o numerico della
loro designazione
Parte di provvedimento in formato grafico
AP10
MOD APPENDICE 10
Mob-87
Annotazioni utilizzate nei documenti di servizio
ADD EF Stazione spaziale del servizio di radioavvistamento via
satellite
ADD EI Stazione spaziale del servizio mobile via satellite
ADD EJ Stazione spaziale del servizio mobile aeronautico via
satellite
ADD EN Stazione spaziale del servizio di radionavigazione via
satellite
ADD EO Stazione spaziale del servizio di radionavigazione aeronautica via satellite
ADD EQ Stazione spaziale del servizio di radionavigazione marittima
via satellite
ADD EU Stazione spaziale del servizio mobile terrestre via satellite ADD FD Stazione aeronautica del servizio mobile aeronautico (R)
ADD FG Stazione aeronautica del servizio mobile aeronautico (OR)
(MOD) FP Stazione portuale
ADD NR Stazione mobile di radionavigazione
(MOD) RG Stazione di radiogonometria
ADD RN Stazione terrestre di radionavigazione
ADD TB Stazione terrestre aeronautica
MOD TE Radiosegnale luminoso per la localizzazione dei sinistri via
satellite del servizio mobile via satellite
MOD TG Stazione di terraferma di nave
MOD TI Stazione di terraferma costiera
ADD TJ Stazione di terraferma di aeronave
MOD TN Stazione di terraferma fissa del servizio di radio navigazione via satellite
ADD TO Stazione di terraferma mobile del servizio di radio
navigazione aeronautica via satellite
ADD TQ Stazione di terraferma mobile del servizio di radionavigazione marittima via satellite
ADD TU Stazione di terraferma mobile terrestre
ADD TX Stazione di terraferma fissa del servizio di radio navigazione aeronautica via satellite
ADD TY Stazione di terraferma di base
ADD TZ Stazione di terraferma mobile del servizio di radionavigazione aeronautico via satellite
ADD UA Stazione terrestre mobile
ADD UM Stazione di terraferma mobile del servizio di radionavigazione via satellite
ADD VA Stazione di terraferma terrestre.
AP11 APPENDICE 11
Mob-87
MOD Documenti di cui devono essere munite le stazioni installate a bordo di navi e di aeronavi
NOC (vedere articoli 24, 26, 44, 46, 49, 55, 57, 59 e appendice 9)
MOD Sezione I. Stazioni nave che devono obbligatoriamente essere
munite di un impianto radiotelegrafico Morse in virtu' di un
accordo internazionale
NOC Queste stazioni devono essere munite:
NOC 1. e 2.
MOD 3.
di un registro sul quale sono annotate, nel momento in cui
avvengono e con l'indicazione dell'ora, salvo intese diverse
adottate dalle amministrazioni, tutte le informazioni che il
Registro deve contenere:
NOC a) a g)
NOC 4. a 9.
MOD
Sezione II. Altre stazioni di nave con equipaggiamenti
radiotelegrafici Morse
NOC Sezione III. Stazioni di nave obbligatoriamente munite di un
impianto radiotelefonico in virtu' di un accordo internazionale NOC
Queste stazioni debbono essere munite: NOC 1. e 2. MOD
3. di un registro sul quale sono annotate, nel momento in cui
si verificano e con l'indicazione dell'ora, salvo intese
diverse adottate dalle amministrazioni, tutte le informazioni
che il registro deve contenere:
NOC a)
SUP b)
NOC c) e d)
NOC 4. e 5.
ADD
Sezione VA. Stazioni a bordo di navi obbligatoriamente munite di un
impianto SMDSM in virtu' di un accordo internazionale
Queste stazioni devono essere munite:
1. della licenza prevista all'articolo 24;
2. dei certificati prescritti all'articolo 56;
3. di un registro nel quale sono annotate, nel momento in cui si
verificano e con l'indicazione dell'ora, salvo intese diverse
adottate dalle amministrazioni, tutte le informazioni del
registro deve contenere:
a) stato riepilogativo delle comunicazioni relative al
traffico di soccorso, di urgenza e di sicurezza;
b) menzione degli incidenti di servizio importanti;
c) qualora il regolamento di bordo lo consenta, la posizione
della nave almeno una volta al giorno;
4. della lista, in ordine alfabetico, degli indicativi di
chiamata e/o della tabella numerica delle identita' delle
stazioni utilizzate nel servizio mobile marittimo e nel
servizio mobile marittimo via satellite (stazioni costiere,
stazione costiere di terraferma, stazioni di nave, stazioni
di terraferma di nave, stazioni di radioavvistamento e
stazioni che effettuano servizi speciali); delle identita' e
numeri o segnali di chiamata selettiva delle stazioni di nave
e delle stazioni di terraferma di nave del servizio mobile
marittimo, e delle identita' e dei numeri o segnali
d'identificazione delle stazioni costiere e delle stazioni
costiere di terraferma del servizio mobile marittimo (Lista
VIIA);
5. dell'annesso cui e' fatto riferimento nel numero 2202C,
fornendo le caratteristiche delle stazioni costiere e delle
stazioni di terraferma costiere che partecipano allo SMDSM
(vedere inoltre i numeri N 3075 e N 3077); di una
nomenclatura delle stazioni costiere e delle stazioni di
terraferma costiere con le quali vi saranno verosimilmente
comunicazioni, con l'indicazione delle ore di vigilanza,
delle frequenze e delle tasse; e di una nomenclatura delle
stazioni costiere e delle stazioni di terraferma costiere che
trasmettono alle navi avvisi concernenti la navigazione e la
meteorologia nonche' altre informazioni urgenti (vedere
articolo 26 e appendice 9);
6. della Nomenclatura delle stazioni di nave (e facoltativamente
del supplemento);
7. del Manuale ad uso del servizio mobile marittimo e mobile
marittimo via satellite.
Osservazione - Le amministrazioni possono, qualora le
circostanze lo consentano (ad esempio quando le navi operano
unicamente a portata di stazioni costiere che trasmettono in
onde metriche), esonerare queste navi dall'obbligo di essere
munite dei documenti di cui ai paragrafi 4 a 7 di cui sopra.
MOD Sezione VI. Stazioni a bordo di aeronavi.
MOD 2.
di un registro, salvo se le amministrazioni hanno adottato altre
disposizioni per registrare tutte le informazioni che il
registro deve contenere.
APPENDICE 14
MOB-87
Abbreviazioni e segnali diversi da utilizzare nelle
radiocomunicazioni del servizio mobile marittimo
NOC Sezione II. Abbreviazioni e segnali diversi
ADD DSC chiamata selettiva numerica
ADD MSI Informazioni concernente la sicurezza della navigazione
marittima
ADD NBDP Telegrafia a stampa diretta su banda ristretta
ADD RCC Centro di coordinamento di salvataggio
ADD SAR Ricerca e salvataggio
AP16
MOD APPENDICE 16
MOD Canali radiotelefonici nelle bande del servizio
mobile marittimo comprese tra 4 000 kHz e 500 kHz
(vedere articolo 60, sezione IV)
NOC 1.
(MOD) Sezione A - Tabella delle frequenze di trasmissione a
banda laterale unica per l'utilizzazione duplex (canali a
due frequenze), in kHz;
(MOD) Sezione B - Tabella delle frequenze di trasmissione a
banda laterale unica per l'utilizzazione simplex (canali
ad una frequenza) e per l'utilizzazione a bande
intersecanti tra navi (due frequenze), in kHz;
MOD Sezione C-1 - Tabella delle frequenze di trasmissione a
banda laterale unica (in kHz) raccomandante per le
stazioni di nave che funzionano nella banda 4 000 - 4 063
kHz utilizzata in ripartizione con il servizio fisso;
MOD Sezione C-2 - Tabella delle frequenze di trasmissione a
banda laterale unica (in kHz) raccomandate per le
stazioni di nave e le stazioni costi ere che funzionano
nella banda 8 100 - 8 195 kHz utilizzata in base ad un
sistema di ripartizione con il servizio fisso.
NOC 2.
NOC 3.
NOC 4.
MOD 5.
Le seguenti frequenze della sezione A sono assegnate per la
chiamata:
- Canale N. 421 nella banda dei 4 MHz;
- Canale N. 606 nella banda dei 6 MHz;
- Canale N. 821 nella banda degli 8 MHz;
- Canale N. 1221 nella banda dei 12 MHz;
- Canale N. 1621 nella banda dei 16 MHz;
- Canale N. 1806 nella banda dei 18 MHz;
- Canale N. 2221 nella banda dei 22 MHz;
- Canale N. 2510 nella banda dei 25 MHz.
Le altre frequenze delle sezioni A, B, C-1 e C-2 sono
frequenze di lavoro.
MOD 5A. Per l'utilizzazione, da parte delle stazioni
costiere e delle stazioni di nave, delle frequenze
portanti:
4 125 kHz (Canale N. 421)
6 215 kHz (Canale N. 606)
8 291 kHz (Canale N. 833)
12 290 kHz (Canale N. 1221)
16 420 kHz (Canale N. 1621)
specificate nella sezione A per il soccorso e la
sicurezza, vedere gli articoli 38 e N 38.
MOD 6.
a) Le stazioni radiotelefoniche del servizio mobile
marittimo che utilizzano trasmissioni a banda laterale
unica nelle bande comprese entro 4 000 e 27 500 kHz
assegnate a titolo esclusivo a questo servizio devono
funzionare unicamente sulle frequenze portanti
specificate nelle sezioni A e B, in conformita' con le
caratteristiche tecniche specificate all'appendice 17.
ADD
aa) Le stazioni di nave che utilizzano frequenze per la
radiotelefonia a banda laterale unica nelle bande 4 000
- 4 063 kHz e le stazioni di nave e le stazioni costiere
che utilizzano frequenze per la radiotelefonia a banda
laterale unica nella banda 8 100 - 8 195 kHz dovrebbero
funzionare sulle frequenze portanti specificate
rispettivamente nelle sezione C-1 e C-2. Le
caratteristiche tecniche degli equipaggiamenti devono
essere quelle specificate all'appendice 17.
MOD
b) le stazioni che utilizzano trasmissioni a banda
laterale unica devono effettuare unicamente trasmissioni
della classe J3E.
NOC 7.
ADD 8.
Per l'utilizzazione e la notifica dei canali Nn. 427,
428, 429, 607, 608, 832, 834, 835, 836, 837, 1233 a 1241
(compreso), 1642 a 1656 (compreso), 1801 a 1805
(compreso), 1807 a 1815 (compreso), 2241 a 2253
(compreso) e 2501 a 2509 (compreso), vedere Risoluzione
325 (Mob-87)
Parte di provvedimento in formato grafico
ADD NOTE RELATIVE ALLA TABELLA
NOC *
Le frequenze seguite da un asterisco sono frequenze di
chiamata (Vedere i numeri 4375 e 4376).
SUP (1) e (2)
ADD
(1) Queste frequenze di stazioni costiere possono essere
accoppiate con una frequenza di stazione di nave
estratta dalla tabella delle frequenze simplex per le
stazioni di nave e le stazioni costiere (Vedere la
sezione B) o con una frequenza compresa nella banda 4
000 - 4 063 kHz (Vedere la sezione C-1), da selezionare
da parte dell'amministrazione interessata.
ADD
(2) Per l'utilizzazione e la notifica di queste
frequenze, vedere la Risoluzione 325 (Mob-87)
ADD
(3) Questi canali possono anche essere utilizzati per
l'utilizzazione simplex (frequenza unica).
ADD
(4) Per le condizioni di utilizzazione della frequenza
portante 4 125 kHz, vedere i numeri N 2980, N 2981,
2982, 4379 e 4380.
ADD
(5) Per le condizioni di utilizzazione della frequenza
portante 4 125 kHz, vedere i numeri 2986 e N 2993.
ADD
(6) Queste frequenze di stazioni possono essere
accoppiata con una frequenza di stazione di nave
estratta dalla tabella delle frequenze simplex per le
stazioni di nave e per le stazioni costiere (vedere la
sezione B) con una frequenza compresa nella banda 8 100
- 8 195 kHz (vedere sezione C-2) da selezionare da parte
dell'Amministrazione interessata.
ADD (7)
Per le condizioni di utilizzazione della frequenza
portante 8 291 kHz, vedere il numero N 3001.
ADD (8)
Per le condizioni di utilizzazione della frequenza
portante 12 290 kHz, vedere il numero N 3009
ADD (9)
Per le condizioni di utilizzazione della frequenza
portante 16 420 kHz, vedere il numero N 3017.
SEZIONE B
NOC
Tabella delle frequenze di trasmissione a banda laterale unica per
l'utilizzazione in simplex (canali ad una frequenza) e per
l'utilizzazione a bande incrociate tra navi
(due frequenze) in kHz
(Vedere paragrafo 4 della presente appendice)
MOD
Parte di provvedimento in formato grafico
ADD (1)
Queste frequenze possono essere utilizzate per
l'utilizzazione in duplex con stazioni costiere
funzionanti nei canali Nn. 428 e 429 (vedere la sezione
A)
ADD (2)
Queste frequenze possono essere utilizzate per
l'utilizzazione in duplex con stazioni costiere
funzionanti sui canali Nn. 834 a 837 inclusivamente
(vedere la sezione A)
SEZIONE C-2
MOD
Tabella delle frequenze di trasmissione a banda laterale unica (in
kHz) raccomandate per le stazioni di nave e le stazioni costiere che funzionano nella banda 8 100 - 8 195 kHz utilizzata in base ad un
sistema di ripartizione con il servizio fisso
(Vedere paragrafo 7 della presente appendice)
MOD
Le frequenze menzionate nella presente sezione possono
essere utilizzate:
- per completare i canali nave-costiera e costiera-nave
per l'utilizzazione duplex indicati nella sezione A;
- per la gestione simplex (una sola frequenza) e
l'utilizzazione a bande intersecate tra navi;
- per l'utilizzazione a bande intersecate con le
stazioni di nave sui canali indicati nella sezione C-1;
- per l'utilizzazione simplex nave-costiera o
costiera-nave;
- per l'utilizzazione duplex sui canali N. 834, 835, 836
e 837.
| Canale | Frequenza | Frequenza | Canale | Frequenza |
| N | portante | assegnata | N | portante |
| | | | | |
| 1 | 8 101 | 8 102,4 | 17 | 8 149 |
| 2 | 8 104 | 8 105,4 | 18 | 8 152 |
| 3 | 8 107 | 8 108,4 | 19 | 8 155 |
| 4 | 8 110 | 8 111,4 | 20 | 8 158 |
| 5 | 8 113 | 8 114,4 | 21 | 8 161 |
| 6 | 8 116 | 8 117,4 | 22 | 8 164 |
| 7 | 8 119 | 8 120,4 | 23 | 8 167 |
| 8 | 8 122 | 8 123,4 | 24 | 8 170 |
| 9 | 8 125 | 8 126,4 | 25 | 8 173 |
| 10 | 8 128 | 8 129,4 | 26 | 8 176 |
| 11 | 8 131 | 8 132,4 | 27 | 8 179 |
| 12 | 8 134 | 8 135,4 | 28 | 8 182 |
| 13 | 8 137 | 8 138,4 | 29 | 8 185 |
| 14 | 8 140 | 8 141,4 | 30 | 8 188 |
| 15 | 8 143 | 8 144,4 | 31 | 8 191 |
| 16 | 8 146 | 8 147,4 | | |
| | | | | |
MOD APPENDICE 17
Mob-87
MOD
Caratteristiche tecniche delle emittenti a banda laterale unica
utilizzate nel servizio mobile marittimo pe la radiotelefonia nelle
bande comprese tra 1 606,5 kHz (1 605 kHz Regione 2) e 4 000 kHz e
tra 4 000 kHz e 27 500 kHz
(Vedere articolo 60, sezione IV)
NOC 1. Potenza dell'onda portante:
SUP a)
NOC b)
NOC 2. e 3.
MOD
4. La frequenza dell'onda portante delle emittenti deve
essere mantenuta nelle tolleranze specificate
nell'appendice 7.
SUP a)
SUP b)
NOC 5.
MOD
6. Trattandosi di una trasmissione della classe H3E o
J3E, la potenza di ogni trasmissione non desiderata
fornita alla linea di alimentazione dell'antenna su
qualunque frequenza distinta deve, quando l'emittente
funziona in potenza di cresta massima, rimanere entro i
limiti indicati nelle seguenti tabelle:
MOD a) emittenti installate prima del 2 gennaio 1982:
Parte di provvedimento in formato grafico
MOD
Per quanto concerne le trasmissioni fuori banda (2) e
gli irradiamenti non essenziali(3) che risultano dal
processo di modulazione ma che non sono inclusi nello
spettro delle trasmissioni fuori banda (2), e'
possibile, quando si intende verificare se una
trasmissione ad onda portante soppressa soddisfa alle
condizioni di cui sopra, applicare all'ingresso
dell'emittente un segnale composto da due frequenze
acustiche sufficientemente distanti l'una dall'altra
perche' tutti i prodotti d'intermodulazione giungano su
frequenze distanti di almeno 1,6 kHz dalla frequenza
assegnata (4)
MOD b) emittenti installate dopo il gennaio 1982:
Parte di provvedimento in formato grafico
MOD
Per quanto concerne le trasmissioni fuori banda (2) e
gli irradiamenti non essenziali(3) che risultano dal
processo di modulazione ma che non sono inclusi nello
spettro delle trasmissioni fuori banda (2), e'
possibile, quando si intende verificare se una
trasmissione ad onda portante soppressa soddisfa alle
condizioni di cui sopra, applicare all'ingresso
dell'emittente un segnale composto da due frequenze
acustiche sufficientemente distanti l'una dall'altra
perche' tutti i prodotti d'intermodulazione giungano su
frequenze distanti di almeno 1,5 kHz dalla frequenza
assegnata (4).
----------------------
SUP (1)
(MOD) (1) Irradiamento non desiderato: ved. art. 1, numero 140
(MOD) (2) Trasmissioni fuori banda: ved. art. 1, numero 138.
(MOD) (3) Irradiamento non essenziale: ved. art. 1, numero 139
ADDI * La frequenza assegnata supera, di 1 400 Hz, la frequenza portante (Ved. art. 60, numero 4325)
MOD APPENDICE 18
Mob-87
Tabella delle frequenze di trasmissione per le stazioni del servizio mobile marittimo nella banda 156 - 174 MHz
MOD (Ved. numeri 613, 613A e 613B e gli articoli 59 e 60)
MOD
Nota 1: Per agevolare la comprensione della tabella, vedere le
osservazioni a) a q) in appresso.
MOD
Nota 2: I canali 01 a 28, ad eccezione dei canali 15 e 17,
corrispondono ai canali dell'appendice 18 al Regolamento
delle radiocomunicazioni di Ginevra (1959) ed i canali 15, 17
e 60 a 88 costituiscono i canali supplementari disponibili
per le assegnazioni secondo le disposizioni dell'appendice 18
Mar al Regolamento delle radiocomunicazioni, Ginevra (1967.)
NOC
Nota 3: I numeri 60 a 88 sono stati selezionati per i canali
supplementari al fine di distinguerli nettamente dai canali
esistenti in origine.
AP18
Parte di provvedimento in formato grafico
AP18
OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA TABELLA
MOD
MOD
d) I canali della presente appendice, ad eccezione dei
canali 06, 13, 15, 16, 17, 70, 75 e 76, possono anche
essere utilizzati per la trasmissione di dati a grande
velocita' e di telecopia sotto riserva di intese
particolari tra le Amministrazioni interessate e quelle
i cui servizi richiano di essere pregiudicati.
MOD
e) I canali della presente appendice, e di preferenza
due canali adiacenti alle serie 87, 28, 88, possono, ad
eccezione dei canali 06, 13, 15, 16, 17, 70, 75 e 76,
essere utilizzati per i sistemi di telegrafia a stampa
diretta e per la trasmissione di dati, con riserva di
accordi particolari tra le amministrazioni interessate e
quelle i cui servizi rischiano di essere pregiudicati.
MOD
g) La frequenza 156,300 MHz (canale 06) (vedere i numeri
2993, N 3035 e 4154) puo' anche essere utilizzata per le
comunicazioni tra stazioni di nave e stazioni di
aeronave che partecipano a queste operazioni coordinate
di ricerca e di salvataggio. Le stazioni di nave devono
evitare di causare interferenze pregiudizievoli a queste
comunicazioni sul canale 06 nonche' alle comunicazioni
tra le stazioni di aeronave, i rompighiaccio e le navi
assistite da questi ultimi durante la stagione dei
ghiacci.
SUP k)
MOD
n) Questi canali (68, 69, 11, 71, 12, 14, 74, 79 e 80)
sono i canali da utilizzare di preferenza per il
servizio del movimento delle navi, ma, qualora cio' sia
necessario in una determinata zona, essi possono essere
utilizzati per il servizio delle operazioni portuali,
sempre che non siano richiesti per il servizio del
movimento delle navi.
MOD
p) Questo canale (70) deve essere utilizzato
esclusivamente per le comunicazioni di soccorso e di
sicurezza per la chiamata mediante chiamata selettiva
numerica (Vedere Risoluzione 323 (Mob-87).
ADD
q) Il canale 13 e' riservato, in tutto il mondo, alle
comunicazioni di sicurezza della navigazione,
soprattutto le comunicazioni di sicurezza della
navigazione tra le navi. Esso puo' anche essere
utilizzato per il servizio del movimento delle navi e
delle operazioni portuali, con riserva dei regolamenti
nazionali stabiliti dalle amministrazioni interessate.
MOD APPENDICE 19
Mob-87
Caratteristiche tecniche delle emittenti e dei
ricevitori utilizzati
nel servizio mobile marittimo nella banda 156-174 MHz
MOD (Vedere articoli 59 e 60 e l'appendice 18)
(MOD)
1. Va utilizzata solo la modulazione di frequenza con accentuazione di 6 dB per ottavo (modulazione di fase).
NOC
2. L'escursione di frequenza che corrisponde ad una modulazione di 100% deve essere la piu' vicina possibile a (piu' o meno) 5 kHz.
Essa non deve in alcun caso superare (piu' o meno) 5 kHz.
MOD
3. La tolleranza di frequenza di una stazione costiera o di una stazione di nave deve essere di 10 milionesimi.
(MOD)
4. Su ciascuna delle frequenze indicate all'appendice 18, l'irradiamento di ciascuna stazione deve essere polarizzato verticalmente alla fonte.
NOC
5. La banda delle frequenze acustiche non deve estendersi oltre 3 000 Hz.
MOD
6. La potenza media delle emittenti delle stazioni di nave deve poter essere facilmente ridotta ad un valore inferiore o essere uguale ad un watt, salvo per i materiali di chiamata selettiva numerica funzionanti su 156,525 MHz (canale 70) per i quali la possibilita' di riduzione della potenza e' facoltativa.
ADD
7. Le stazioni che utilizzano la chiamata selettiva numerica possiedono le seguenti caratteristiche:
a) rilevamento della presenza di un segnale sulla frequenza
156,525 MHz (canale 70) e
b) divieto automatico di trasmettere una chiamata, salvo se di
soccorso o di sicurezza, quando il canale e' occupato da
chiamate.
ADD
8. Le altre caratteristiche delle emittenti e dei ricevitori in caso di utilizzazione di chiamata selettiva numerica devono essere conformi alle Raccomandazioni del CCIR.
MOD APPENDICE 20
Caratteristiche degli apparati utilizzati per le comunicazioni di
bordo nelle bande di frequenze comprese tra 450 MHz e 470 MHz
(Vedere articoli 669 e 670)
(MOD)
9. diventa 11.
ADD
9. Le frequenze specificate al numero 669 per le comunicazioni di bordo possono essere utilizzate in simplex ad una frequenza o a due frequenze.
ADD
10. Trattandosi di navi che utilizzano queste frequenze per le comunicazioni di bordo stabilite mediante stazioni radiotelefoniche bidirezionali di mezzo di salvataggio gli equipaggiamenti di queste stazioni devono essere capaci di trasmettere e diricevere sulla frequenza 457,525 MHz.
(MOD)
11. Qualora sia richiesto a bordo di una nave l'impiego di una stazione-rele', le coppie di frequenze da utilizzare sono le seguenti (vedere inoltre il numero 670):
457,525 MHz e 467,525 MHz
457,550 MHz e 467,550 MHz
457,575 MHz e 467,575 MHz
MOD APPENDICE 25
Mob-87
Piano di ripartizione di frequenze alle stazioni costiere
radiotelefoniche funzionanti nelle bande esclusive del servizio
mobile marittimo tra 4 000 kHz e 27 500 kHz*
(Vedere i numeri 4198 e 4212 del Regolamento delle radiocomunicazioni e l'appendice 16)
NOC Nota a):
MOD
Nota b): Le stazioni costiere radiotelefoniche
funzionanti nelle bande attribuite a titolo esclusivo al
servizio mobile marittimo tra 4 000 kHz e 27 500 kHz,
devono utilizzare la minima potenza necessaria a coprire
la loro zona di servizio. Esse non devono in ogni caso
utilizzare una potenza di cresta superiore a 10 kW per
canale (vedere il numero 4373 del Regolamento delle
radiocomunicazioni).
NOC Nota c);
-----------------
NOC * Nota del Segretario generale
Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3
Frequenza assegnata Paese * o zona Osservazioni
(frequenza portante)
(numero del canale)
Colonna 3
Osservazioni
(MOD) ADD
Questa ripartizione e' stata iscritta nel Piano a
seguito dell'applicazione della procedura dell'articolo
16. Le caratteristiche fondamentali della ripartizione,
cosi' come sono state pubblicate nella parte B della
sezione speciale appropriata nella circolare dell'IFRB,
figurano nella Tabella delle ripartizioni aggiunte nel
Piano alle pagine AP25-97 e seguenti.
(Il resto dell'appendice e' immutato)
---------------
ADD * Nella presente appendice, la parola "paese" deve sempre essere interpretata nel senso fornito dal Regolamento delle radiocomunicazioni.
MOD APPENDICE 26
Mob-87
PARTE IV
(MOD)
Piano di ripartizione delle frequenze per il servizio mobile
aeronautico (OR) nelle bande comprese tra 2 205 KHz e 23 350 kHz
1. (a) Elenco alfabetico delle abbreviazioni dei nomi dei paesi:
ADD ALG Algeria (Repubblica algerina democratice e popolare)
MOD D Germania (Repubblica Federale di)
ADD DDR Repubblica Democratica tedesca
MOD F Francia (sostituisce Francia ed Algeria)
(b) Altre abbreviazioni
SUP (81) significa "Germania dell'Est"
2. PIANO DI FREQUENZE (OR)
MOD ALG sostituisce F (Algeria) e F (Oran)
MOD F sostituisce F (salvo Algeria)
ADD ALG Sui canali assegnati ad F, salvo per:
5 710,5 kHz
11,218,5 kHz
13 235,5 kHz
15 076,0 kHz
MOD
Per le seguenti frequenze, sostituire "D(81)" con "DDR":
3 102 kHz
3 109 kHz
3 116 kHz
4 745,5 kHz
6 685 kHz
3 932 kHz
3 939 kHz
MOD CHN sostituisce CHN (7)
MOD MRC sostituisce MRC (6)
Parte di provvedimento in formato grafico
AP31
ADD NOTE RELATIVE ALLA TABELLA
NOC a) Vedere appendice 16
NOC b) Vedere appendice 33.
(MOD) c)
Queste bande possono inoltre esser utilizzate dalle
stazioni di boe per la trasmissione di dati
oceanografici e dalle stazioni che interrogano queste
boe, secondo le disposizioni della Risoluzione 314 (Rev.
Mob-87).
NOC d) Vedere appendice 32
MOD e)
Nelle bande di frequenze da utilizzare dalle stazioni di
nave mediante telegrafia Morse di classe A1A con una
velocita' di trasmissione non superiore a 40 baud, le
amministrazioni possono assegnare frequenze
supplementari intercalate tra le frequenze da assegnare.
Tutte le frequenze in tal modo assegnate devono essere
multipli di 100 Hz. Le amministrazioni devono garantire
una ripartizione uniforme di queste assegnazioni nelle
bande.
NOC f) Vedere appendice 35
NOC g) Vedere appendice 34
NOC h) Per le condizioni di utilizzazione della frequenza 8 364 kHz, vedere il numero 2988
MOD
i) Per quanto concerne l'utilizzazione delle frequenze
portanti 4 125 kHz, 6 215 kHz, 8 291 kHz, 12 290 kHz e
16 420 kHz di queste sotto-bande da parte di stazioni di
nave e di stazioni costiere per il soccorso e la
sicurezza in radiotelefonia a banda laterale unica,
vedere gli articoli 38 e N 38.
ADD j)
Per quanto concerne l'utilizzazione delle frequenze
portanti 4 177,5 kHz, 6 268 kHz, 8 376 kHz, 12 520 kHz e
16 695 kHz di queste sotto-bande da parte di stazioni di
nave e di stazioni costiere per il soccorso e la
sicurezza in telegrafia a stampa diretta su banda
ristretta, vedere l'articolo N 38.
ADD k)
Per quanto concerne l'utilizzazione delle frequenze
portanti 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 8 414,5 kHz, 12 577 kHz
e 16 804 kHz di queste sotto-bande da parte di stazioni
di navi e di stazioni costiere per il soccorso e la
sicurezza con tecniche di chiamata selettiva numerica,
vedere articolo N 38.
ADD l)
Le seguenti frequenze accoppiate (per le stazioni di
nave e le stazioni costiere) 4 208/4 219,5 kHz, 6
312,5/6 331 kHz, 8 415/8 436,5 kHz, 12 577,5/12 657 kHz,
16805/16903 kHz, 18 898,5/19 703,5 kHz, 22 374,5/22 444
kHz e 25 208,5/26 121 kHz costituiscono la prima scelta
di frequenze internazionali per la chiamata selettiva
numerica (Vedere articolo 62).
ADD m)
Frequenze estratte da queste bande di frequenze possono
anche essere utilizzate per la telegrafia Morse delle
classi A1A e A1B (frequenze di lavoro); vedere
l'appendice 32.
ADD n)
Le frequenze 4 210 kHz, 60314 kHz, 8 416,5 kHz 12 579
kHz, 16 806,5 kHz, 19680,5 kHz 22 376 kHz e 26 100,5 kHz
sono le frequenze internazionali esclusive per la
diffusione i informazioni relative alla sicurezza in
mare (MSI) (vedere gli articoli N 38 e N 40 e la
Risoluzione 333 (Mob-87).
ADD o)
La frequenza 4 209,5 kHz e' una frequenza internazionale
esclusiva per la trasmissione di informazioni di tipo
NAVTEX (Vedere articoli N 38 e N 40 nonche' le
Risoluzioni 329 (Mob-87) e 332 (Mob-87).
MOD APPENDICE 32
Mob-87
MOD
Disposizioni dei canali da utilizzare per i sistemi di telegrafia a
stampa diretta su banda ristretta e di trasmissione di dati nelle
bande del servizio mobile marittimo comprese tra 4 000 kHz e 27 500
kHz (frequenze accoppiate)
MOD (Vedere articolo 60 e Risoluzione 300 (Rev. Mob-87)
(MOD)
1. A ciascuna stazione costiera che utilizza frequenze
accoppiate, sono assegnate una o piu' coppie di
frequenze delle seguenti serie. Ciascuna coppia
comprende una frequenza di trasmissione ed una frequenza
di ricezione.
ADD
2. La velocita' dei sistemi di telegrafia a stampa
diretta su banda ristretta e di trasmissione dati non
deve superare 100 baud per la MDF e 200 baud per la MDP.
AP32
Tabella delle frequenze delle stazioni costiere per l'utilizzazione a due frequenze
(kHz)
MOD (Tabella)
| | Banda dei 4 MHz(1) | Banda dei | Banda degli | | Canale | | 6 MHz(3) | 8 MHz(4) | | | | | | | N | TRASM. | RICEZ. | TRASM. | RICEZ.| TRASM.|RICEZ. | | | | | | | | | | 1 | 4210,5 | 4172,5 | 6314,5 | 6263 | 8376,5*| 8376,5* | | 2 | 4211 | 4173 | 6315 | 6263,5 | 8417 | 8377 | | 3 | 4211,5 | 4173,5 | 6315,5 | 6264 | 8417,5 | 8377,5 | | 4 | 4212 | 4174 | 6316 | 6264,5 | 8418 | 8378 | | 5 | 4212,5 | 4174,5 | 6316,5 | 6265 | 8418,5 | 8378,5 | | | | | | | | | | 6 | 4213 | 4175 | 6317 | 6265,5 | 8419 | 8379 | | 7 | 4213,5 | 4175,5 | 6317,5 | 6266 | 8419,5 | 8379,5 | | 8 | 4214 | 4176 | 6318 | 6266,5 | 8420 | 8380 | | 9 | 4214,5 | 4176,5 | 6318,5 | 6267 | 8420,5 | 8380,5 | | 10 | 4215 | 4177 | 6319 | 6267,5 | 8421 | 8381 | | | | | | | | | | 11 | 4177,5* | 4177,5* | 6268* | 6268* | 8421,5 | 8381,5 | | 12 | 4215,5 | 4178 | 6319,5 | 6268,5 | 8422 | 8382 | | 13 | 4216 | 4178,5 | 6320 | 6269 | 8422,5 | 8382,5 | | 14 | 4216,5 | 4179 | 6320,5 | 6269,5 | 8423 | 8383 | | 15 | 4217 | 4179,5 | 6321 | 6270 | 8423,5 | 8383,5 | | | | | | | | | | 16 | 4217,5 | 4180 | 6321,5 | 6270,5 | 8424 | 8384 | | 17 | 4218 | 4180,5 | 6322 | 6271 | 8424,5 | 8384,5 | | 18 | 4218,5 | 4181 | 6322,5 | 6271,5 | 8425 | 8385 | | 19 | 4219 | 4181,5 | 6323 | 6272 | 8425,5 | 8385,5 | | 20 | | | 6323,5 | 6272,5 | 8426 | 8386 | | | | | | | | | | 21 | | | 6324 | 6273 | 6426,5 | 8386,5 | | 22 | | | 6324,5 | 6273,5 | 8427 | 8387 | | 23 | | | 6325 | 6274 | 8427,5 | 8387,5 | | 24 | | | 6325,5 | 6274,5 | 8428 | 8388 | | 25 | | | 6326 | 6275 | 8428,5 | 8388,5 | | | | | | | | | * (elevato al quadrato)
ADD (1) Tutte le frequenze di ricezione delle stazioni costiere possono essere utilizzate da stazioni di nave per le trasmissioni di telegrafia Morse delle classi A1A o A1B (frequenze di lavoro), ad eccezione del canale N. 11 (Vedere il numero N 2983).
ADD (2) Per le condizioni di utilizzazione di questa frequenza, vedere articolo N 38.
ADD (3) Le frequenze di ricezione delle stazioni costiere sui canali Nn. 25 a 34 inclusivamente possono essere utilizzate da stazioni di nave per le trasmissioni di telegrafia Morse delle classi A1A o A1B (frequenza di lavoro).
ADD (4) Le frequenze di ricezione delle stazioni costiere sui canali Nn. 29 a 40 inclusivamente possono essere utilizzate dalle stazioni di nave per le trasmissioni di telegrafia Morse delle classi A1A o A1B (frequenze di lavoro).
AP32
Tabella delle frequenze delle stazioni costiere per l'utilizzazione a due frequenze
(kHz)
| | Banda dei 6 MHz(3) | Banda degli 8 MHz(4) | |CANALE | | | | N | TRASM. | RICEZ. | TRASM. | RICEZ. | | | | | | | | 26 | 6326,5 | 6275,5 | 8429 | 8389 | | 27 | 6327 | 6281 | 8429,5 | 8389,5 | | 28 | 6327,5 | 6281,5 | 8430 | 8390 | | 29 | 6328 | 6282 | 8430,5 | 8390,5 | | 30 | 6328,5 | 6282,5 | 8431 | 8391 | | | | | | | | 31 | 6329 | 6283 | 8431,5 | 8391,5 | | 32 | 6329,5 | 6283,5 | 8432 | 8392 | | 33 | 6330 | 6284 | 8432,5 | 8392,5 | | 34 | 6330,5 | 6284,5 | 8433 | 8393 | | 35 | | | 8433,5 | 8393,5 | | | | | | | | 36 | | | 8434 | 8394 | | 37 | | | 8434,5 | 8394,5 | | 38 | | | 8435 | 8395 | | 39 | | | 8435,5 | 8395,5 | | 40 | | | 8436 | 8396 | | | | | | | AP32
Tabella delle frequenze delle stazioni costiere per l'utilizzazione a due frequenze
(kHz)
| Canale | Banda 12 MHz(5) | Banda 16 MHz(6) | Banda 18/19 MHz | | | | | | | N | TRASM. | RICEZ. | TRASM. | RICEZ.| TRASM.| RICEZ. | | | | | | | | | | 1 | 12579,5 | 12477 | 16807 | 16683,5| 19681 | 18870,5 | | 2 | 12580 | 12477,5 | 16807,5| 16684 | 19681,5| 18871 | | 3 | 12580,5 | 12478 | 16808 | 16684,5| 19682 | 18871,5 | | 4 | 12581 | 12478,5 | 16808,5| 16685 | 19682,5| 18872 | | 5 | 12581,5 | 12479 | 16809 | 16685,5| 19683 | 18872,5 | | | | | | | | | | 6 | 12582 | 12479,5 | 16809,5| 16686 | 19683,5| 18873 | | 7 | 12582,5 | 12480 | 16810 | 16686,5| 19684 | 18873,5 | | 8 | 12583 | 12480,5 | 16810,5| 16687 | 19684,5| 18874 | | 9 | 12583,5 | 12481 | 16811 | 16687,5| 19685 | 18874,5 | | 10 | 12584 | 12481,5 | 16811,5| 16688 | 19685,5| 18875 | | | | | | | | | | 11 | 12584,5 | 12482 | 16812 | 16688,5| 19686 | 18875,5 | | 12 | 12585 | 12482,5 | 16812,5| 16689 | 19686,5| 18876 | | 13 | 12585,5 | 12483 | 16813 | 16689,5| 19687 | 18876,5 | | 14 | 12586 | 12483,5 | 16813,5| 16690 | 19687,5| 18877 | | 15 | 12586,5 | 12484 | 16814 | 16690,5| 19688 | 18877,5 | | | | | | | | | | 16 | 12587 | 12484,5 | 16814,5| 16691 | 19688,5| 18878 | | 17 | 12587,5 | 12485 | 16815 | 16691,5| 19689 | 18878,5 | | 18 | 12588 | 12485,5 | 16815,5| 16692 | 19689,5| 18879 | | 19 | 12588,5 | 12486 | 16816 | 16692,5| 19690 | 18879,5 | | 20 | 12589 | 12486,5 | 16816,5| 16693 | 19690,5| 18880 | | | | | | | | | | 21 | 12589,5 | 12487 | 16817 | 16693,5| 19691 | 18880,5 | | 22 | 12590 | 12487,5 | 16817,5| 16694 | 19691,5| 18881 | | 23 | 12590,5 | 12488 | 16818 | 16694,5| 19692 | 18881,5 | | 24 | 12591 | 12488,5 | 16695* | 16695* | 19692,5| 18882 | | 25 | 12591,5 | 12489 | 16818,5| 16695,5| 19693 | 18882,5 | | | | | | | | | * (elevato al quadrato)
ADD (5) Tutte le frequenze di ricezione delle stazioni costiere sui canali Nn. 58 a 156 inclusivamente possono essere utilizzate da stazioni di nave per le trasmissioni di telegrafia Morse delle classi A1A o A1B (frequenze di lavoro) ad eccezione del canale N. 87 (Vedere il numero N 3011).
ADD (6) Le stazioni di nave possono utilizzare le frequenze di ricezione della stazione costiera sui canali Nn. 71 a 193 inclusivamente per le trasmissioni di telegrafia Morse delle classi A1A o A1B (frequenze di lavoro).
AP32
Tabella delle frequenze delle stazioni costiere per l'utilizzazione a due frequenze
(kHz)
| | Banda dei | Banda dei | Banda dei | | Canale | 12 MHz(5) | 16 MHz(6) | 18/19 MHz(fine)| | | | | | | N | TRASM. | RICEZ. | TRASM. | RICEZ.| TRASM.| RICEZ. | | | | | | | | | | 26 | 12592 | 12489,5 | 16819 | 16696 | 19693,5| 18883 | | 27 | 12592,5 | 12490 | 16819,5| 16696,5| 19694 | 18883,5 | | 28 | 12593 | 12490,5 | 16820 | 16697 | 19694,5| 18884 | | 29 | 12593,5 | 12491 | 16820,5| 16697,5| 19695 | 18884,5 | | 30 | 12594 | 12491,5 | 16821 | 16698 | 19695,5| 18885 | | | | | | | | | | 31 | 12594,5 | 12492 | 16821,5| 16698,5| 19696 | 18885,5 | | 32 | 12595 | 12492,5 | 16822 | 16699 | 19696,5| 18886 | | 33 | 12595,5 | 12493 | 16822,5| 16699,5| 19697 | 18886,5 | | 34 | 12596 | 12493,5 | 16823 | 16700 | 19697,5| 18887 | | 35 | 12596,5 | 12494 | 16823,5| 16700,5| 19698 | 18887,5 | | | | | | | | | | 36 | 12597 | 12494,5 | 16824 | 16701 | 19698,5| 18888 | | 37 | 12597,5 | 12495 | 16824,5| 16701,5| 19699 | 18888,5 | | 38 | 12598 | 12495,5 | 16825 | 16702 | 19699,5| 18889 | | 39 | 12598,5 | 12496 | 16825,5| 16702,5| 19700 | 18889,5 | | 40 | 12599 | 12496,5 | 16826 | 16703 | 19700,5| 18890 | | | | | | | | | | 41 | 12599,5 | 12497 | 16826,5| 16703,5| 19701 | 18890,5 | | 42 | 12600 | 12497,5 | 16827 | 16704 | 19701,5| 18891 | | 43 | 12600,5 | 12498 | 16827,5| 16704,5| 19702 | 18891,5 | | 44 | 12601 | 12498,5 | 16828 | 16705 | 19702,5| 18892 | | 45 | 12601,5 | 12499 | 16828,5| 16705,5| 19703 | 18892,5 | | | | | | | | | | 46 | 12602 | 12499,5 | 16829 | 16706 | | | | 47 | 12602,5 | 12500 | 16829,5| 16706,5| | | | 48 | 12603 | 12500,5 | 16830 | 16707 | | | | 49 | 12603,5 | 12501 | 16830,5| 16707,5| | | | 50 | 12604 | 12501,5 | 16831 | 16708 | | | | | | | | | | | | 51 | 12604,5 | 12502 | 16831,5| 16708,5| | | | 52 | 12605 | 12502,5 | 16832 | 16709 | | | | 53 | 12605,5 | 12503 | 16832,5| 16709,5| | | | 54 | 12606 | 12503,5 | 16833 | 16710 | | | | 55 | 12606,5 | 12504 | 16833,5| 16710,5| | | | | | | | | | | | 56 | 12607 | 12504,5 | 16834 | 16711 | | | | 57 | 12607,5 | 12505 | 16834,5| 16711,5| | | | 58 | 12608 | 12505,5 | 16835 | 16712 | | | | 59 | 12608,5 | 12506 | 16835,5| 16712,5| | | | 60 | 12609 | 12506,5 | 16836 | 16713 | | | | | | | | | | | AP32
Tabella di frequenze delle stazioni costiere per l'utilizzazione a
due frequenze
(kHz)
| | Banda 12 MHz(5) | Banda 16 MHz(6) | |CANALE | | | | N | TRASM. | RICEZ. | TRASM. | RICEZ. | | | | | | | | 61 | 12609,5 | 12507 | 16836,5 | 16713,5 | | 62 | 12610 | 12507,5 | 16837 | 16714 |
| 63 | 12610,5 | 12508 | 16837,5 | 16714,5 | | 64 | 12611 | 12508,5 | 16838 | 16715 | | 65 | 12611,5 | 12509 | 16838,5 | 16715,5 | | | | | | | | 66 | 12612 | 12509,5 | 16839 | 16716 | | 67 | 12612,5 | 12510 | 16839,5 | 16716,5 | | 68 | 12613 | 12510,5 | 16840 | 16717 | | 69 | 12613,5 | 12511 | 16840,5 | 16717,5 | | 70 | 12614 | 12511,5 | 16841 | 16718 | | | | | | | | 71 | 12614,5 | 12512 | 16841,5 | 16718,5 | | 72 | 12615 | 12512,5 | 16842 | 16719 | | 73 | 12615,5 | 12513 | 16842,5 | 16719,5 | | 74 | 12616 | 12513,5 | 16843 | 16720 | | 75 | 12616,5 | 12514 | 16843,5 | 16720,5 | | | | | | | | 76 | 12617 | 12514,5 | 16844 | 16721 | | 77 | 12617,5 | 12515 | 16844,5 | 16721,5 | | 78 | 12618 | 12515,5 | 16845 | 16722 | | 79 | 12618,5 | 12516 | 16845,5 | 16722,5 | | 80 | 12619 | 12516,5 | 16846 | 16723 | | | | | | | | 81 | 12619,5 | 12517 | 16846,5 | 16723,5 | | 82 | 12620 | 12517,5 | 16847 | 16724 | | 83 | 12620,5 | 12518 | 16847,5 | 16724,5 | | 84 | 12621 | 12518,5 | 16848 | 16725 | | 85 | 12621,5 | 12519 | 16848,5 | 16725,5 | | | | | | | | 86 | 12622 | 12519,5 | 16849 | 16726 | | 87 | 12520* | 12520* | 16849,5 | 16726,5 | | 88 | 12622,5 | 12520,5 | 16850 | 16727 | | 89 | 12623 | 12521 | 16850,5 | 16727,5 | | 90 | 12623,5 | 12521,5 | 16851 | 16728 | | | | | | | | 91 | 12624 | 12522 | 16851,5 | 16728,5 | | 92 | 12624,5 | 12522,5 | 16852 | 16729 | | 93 | 12625 | 12523 | 16852,5 | 16729,5 | | 94 | 12625,5 | 12523,5 | 16853 | 16730 | | 95 | 12626 | 12524 | 16853,5 | 16730,5 | | | | | | | * (elevato al quadrato)
AP32
Tabella di frequenze delle stazioni costiere per l'utilizzazione a
due frequenze
(kHz)
| | Banda 12 MHz(5) | Banda 16 MHz(6) | |CANALE | | | | | | | | | | N. | TRASM. | RICEZ. | TRASM. | RICEZ. | | | | | | | | 96 | 12626,5 | 12524,5 | 16854 | 16731 | | 97 | 12627 | 12525 | 16854,5 | 16731,5 | | 98 | 12627,5 | 12525,5 | 16855 | 16732 | | 99 | 12628 | 12526 | 16855,5 | 16732,5 | | 100 | 12628,5 | 12526,5 | 16856 | 16733 | | | | | | | | 101 | 12629 | 12527 | 16856,5 | 16733,5 | | 102 | 12629,5 | 12527,5 | 16857 | 16739 | | 103 | 12630 | 12528 | 16857,5 | 16739,5 | | 104 | 12630,5 | 12528,5 | 16858 | 16740 | | 105 | 12631 | 12529 | 16858,5 | 16740,5 | | | | | | | | 106 | 12631,5 | 12529,5 | 16859 | 16741 | | 107 | 12632 | 12530 | 16859,5 | 16741,5 | | 108 | 12632,5 | 12530,5 | 16860 | 16742 | | 109 | 12633 | 12531 | 16860,5 | 16742,5 | | 110 | 12633,5 | 12531,5 | 16861 | 16743 | | | | | | | | 111 | 12634 | 12532 | 16861,5 | 16743,5 | | 112 | 12634,5 | 12532,5 | 16862 | 16744 | | 113 | 12635 | 12533 | 16862,5 | 16744,5 | | 114 | 12635,5 | 12533,5 | 16863 | 16745 | | 115 | 12636 | 12534 | 16863,5 | 16745,5 | | | | | | | | 116 | 12636,5 | 12534,5 | 16864 | 16746 | | 117 | 12637 | 12535 | 16864,5 | 16746,5 | | 118 | 12637,5 | 12535,5 | 16865 | 16747 | | 119 | 12638 | 12536 | 16865,5 | 16747,5 | | 120 | 12638,5 | 12536,5 | 16866 | 16748 | | | | | | | | 121 | 12639 | 12537 | 16866,5 | 16748,5 | | 122 | 1239,5 | 12537,5 | 16867 | 16749 | | 123 | 12640 | 12538 | 16867,5 | 16749,5 | | 124 | 12640,5 | 12538,5 | 16868 | 16750 | | 125 | 12641 | 12539 | 16868,5 | 16750,5 | | | | | | | | 126 | 12641,5 | 12539,5 | 16869 | 16751 | | 127 | 12642 | 12540 | 16869,5 | 16751,5 | | 128 | 12642,5 | 12540,5 | 16870 | 16752 | | 129 | 12643 | 12541 | 16870,5 | 16752,5 | | 130 | 12643,5 | 12541,5 | 16871 | 16753 | | | | | | | AP32
Tabella di frequenze delle stazioni costiere per l'utilizzazione a
due frequenze
(kHz)
| | Banda 12 MHz(5) | Banda 16 MHz(6) | |CANALE | | | | N. | TRASM. | RICEZ. | TRASM. | RICEZ. | | | | | | | | 131 | 12644 | 12542 | 16871,5 | 16753,5 | | 132 | 12644,5 | 12542,5 | 16872 | 16754 | | 133 | 12645 | 12543 | 16872,5 | 16754,5 | | 134 | 12645,5 | 12543,5 | 16873 | 16755 | | 135 | 12646 | 12544 | 16873,5 | 16755,5 | | | | | | | | 136 | 12646,5 | 12544,5 | 16874 | 16756 | | 137 | 12647 | 12545 | 16874,5 | 16756,5 | | 138 | 12647,5 | 12545,5 | 16875 | 16757 | | 139 | 12648 | 12546 | 16875,5 | 16757,5 | | 140 | 12648,5 | 12546,5 | 16876 | 16758 | | | | | | | | 141 | 12649 | 12547 | 16876,5 | 16758,5 | | 142 | 12649,5 | 12547,5 | 16877 | 16759 | | 143 | 12650 | 12548 | 16877,5 | 16759,5 | | 144 | 12650,5 | 12548,5 | 16878 | 16760 | | 145 | 12651 | 12549 | 16878,5 | 16760,5 | | | | | | | | 146 | 12651,5 | 12549,5 | 16879 | 16761 | | 147 | 12652 | 12555 | 16879,5 | 16761,5 | | 148 | 12652,5 | 12555,5 | 16880 | 16762 | | 149 | 12653 | 12556 | 16880,5 | 16762,5 | | 150 | 12653,5 | 12556,5 | 16881 | 16763 | | | | | | | | 151 | 12654 | 12557 | 16881,5 | 16763,5 | | 152 | 12654,5 | 12557,5 | 16882 | 16764 | | 153 | 12655 | 12558 | 16882,5 | 16764,5 | | 154 | 12655,5 | 12558,5 | 16883 | 16765 | | 155 | 12656 | 12559 | 16883,5 | 16765,5 | | | | | | | | 156 | 12656,5 | 12559,5 | 16884 | 16766 | | 157 | | | 16884,5 | 16766,5 | | 158 | | | 16885 | 16767 | | 159 | | | 16885,5 | 16767,5 | | 160 | | | 16886 | 16768 | | | | | | | | 161 | | | 16886,5 | 16768,5 | | 162 | | | 16887 | 16769 | | 163 | | | 16887,5 | 16769,5 | | 164 | | | 16888 | 16770 | | 165 | | | 16888,5 | 16770,5 | | | | | | | AP32
Tabella di frequenze delle stazioni costiere per l'utilizzazione a
due frequenze
(kHz)
| | Banda 16 MHz(6) (fine) | | Canale | | | N. | Trasm. | Ricez. | | | | | | 166 | 16889 | 16771 | | 167 | 16889,5 | 16771,5 | | 168 | 16890 | 16772 | | 169 | 16890,5 | 16772,5 | | 170 | 16891 | 16773 | | | | | | 171 | 16891,5 | 16773,5 | | 172 | 16892 | 16774 | | 173 | 16892,5 | 16774,5 | | 174 | 16893 | 16775 | | 175 | 16893,5 | 16775,5 | | | | | | 176 | 16894 | 16776 | | 177 | 16894,5 | 16776,5 | | 178 | 16895 | 16777 | | 179 | 16895,5 | 16777,5 | | 180 | 16896 | 16778 | | | | | | 181 | 16896,5 | 16778,5 | | 182 | 16897 | 16779 | | 183 | 16897,5 | 16779,5 | | 184 | 16898 | 16780 | | 185 | 16898,5 | 16780,5 | | | | | | 186 | 16899 | 16781 | | 187 | 16899,5 | 16781,5 | | 188 | 16900 | 16782 | | 189 | 16900,5 | 16782,5 | | 190 | 16901 | 16783 | | | | | | 191 | 16901,5 | 16783,5 | | 192 | 16902 | 16784 | | 193 | 16902,5 | 16784,5 | | | | | AP32
Tabella di frequenze delle stazioni costiere per la gestione a due
frequenze
(kHz)
| | Banda 22 MHz (7) | Banda 25/26 MHz | |CANALE | | | | N | TRASM. | RICEZ. | TRASM. | RICEZ. | | | | | | | | 1 | 22376,5 | 22284,5 | 26101 | 25173 | | 2 | 22377 | 22285 | 26101,5 | 25173,5 | | 3 | 22377,5 | 22285,5 | 26102 | 25174 | | 4 | 22378 | 22286 | 26102,5 | 25174,5 | | 5 | 22378,5 | 22286,5 | 26103 | 25175 | | | | | | | | 6 | 22379 | 22287 | 26103,5 | 25175,5 | | 7 | 22379,5 | 22287,5 | 26104 | 25176 | | 8 | 22380 | 22288 | 26104,5 | 25176,5 | | 9 | 22380,5 | 22288,5 | 26105 | 25177 | | 10 | 22381 | 22289 | 26105,5 | 25177,5 | | | | | | | | 11 | 22381,5 | 22289,5 | 26106 | 25178 | | 12 | 22382 | 22290 | 26106,5 | 25178,5 | | 13 | 22382,5 | 22290,5 | 26107 | 25179 | | 14 | 22383 | 22291 | 26107,5 | 25179,5 | | 15 | 22383,5 | 22291,5 | 26108 | 25180 | | | | | | | | 16 | 22384 | 22292 | 28108,5 | 25180,5 | | 17 | 22384,5 | 22292,5 | 26109 | 25181 | | 18 | 22385 | 22293 | 26109,5 | 25181,5 | | 19 | 22385,5 | 22293,5 | 26110 | 25182 | | 20 | 22386 | 22294 | 26110,5 | 25182,5 | | | | | | | | 21 | 22386,5 | 22294,5 | 26111 | 25183 | | 22 | 22387 | 22295 | 26111,5 | 25183,5 | | 23 | 22387,5 | 22295,5 | 26112 | 25184 | | 24 | 22388 | 22296 | 26112,5 | 25184,5 | | 25 | 22388,5 | 22296,5 | 25113 | 25185 | | | | | | | | 26 | 22389 | 22297 | 26113,5 | 25185,5 | | 27 | 22389,5 | 22297,5 | 26114 | 25186 | | 28 | 22390 | 22298 | 26114,5 | 25186,5 | | 29 | 22390,5 | 22298,5 | 25115 | 25187 | | 30 | 22391 | 22299 | 26115,5 | 25187,5 | | | | | | | ADD (7) Le stazioni di nave possono utilizzare le frequenze di ricezione di stazione costiera sui canali Nn. 68 a 135 inclusivamente per le trasmissioni di telegrafia Morse delle classi A1A o A1B (frequenze di lavoro).
AP32
Tabella di frequenze delle stazioni costiere per la gestione
a due
frequenze
(kHz)
| | Banda 22 MHz (7) | Banda 25/26 MHz(fine) | |CANALE | | | | N. | TRASMIS. | RICEZ. | TRASMIS. | RICEZ. | | | | | | | | 31 | 22391,5 | 22299,5 | 26116 | 25188 | | 32 | 22392 | 22300 | 26116,5 | 25188,5 | | 33 | 22392,5 | 22300,5 | 26117 | 25189 | | 34 | 22393 | 22301 | 26117,5 | 25189,5 | | 35 | 22393,5 | 22301,5 | 26118 | 25190 | | | | | | | | 36 | 22394 | 22302 | 26118,5 | 25190,5 | | 37 | 22394,5 | 22302,5 | 26119 | 25191 | | 38 | 22395 | 22303 | 26119,5 | 25191,5 | | 39 | 22395,5 | 22303,5 | 26120 | 25192 | | 40 | 22396 | 22304 | 26120,5 | 25192,5 | | | | | | | | 41 | 22396,5 | 22304,5 | | | | 42 | 22397 | 22305 | | | | 43 | 22397,5 | 22305,5 | | | | 44 | 22398 | 22306 | | | | 45 | 22398,5 | 22306,5 | | | | | | | | | | 46 | 22399 | 22307 | | | | 47 | 22399,5 | 22307,5 | | | | 48 | 22400 | 22308 | | | | 49 | 22400,5 | 22308,5 | | | | 50 | 22401 | 22309 | | | | | | | | | | 51 | 22401,5 | 22309,5 | | | | 52 | 22402 | 22310 | | | | 53 | 22402,5 | 22310,5 | | | | 54 | 22403 | 22311 | | | | 55 | 22403,5 | 22311,5 | | | | | | | | | | 56 | 22404 | 22312 | | | | 57 | 22404,5 | 22312,5 | | | | 58 | 22405 | 22313 | | | | 59 | 22405,5 | 22313,5 | | | | 60 | 22406 | 22314 | | | | | | | | | | 61 | 22406,5 | 22314,5 | | | | 62 | 22407 | 22315 | | | | 63 | 22407,5 | 22315,5 | | | | 64 | 22408 | 22316 | | | | 65 | 22408,5 | 22316,5 | | | | | | | | | AP32
Tabella di frequenze delle stazioni costiere per l'utilizzazione a
due frequenze
(kHz)
| | Banda 22 MHz(7) | | CANALE | | | N. | Trasm. | Ricez. | | | | | | 66 | 22409 | 22317 | | 67 | 22409,5 | 22317,5 | | 68 | 22410 | 22318 | | 69 | 22410,5 | 22318,5 | | 70 | 22411 | 22319 | | | | | | 71 | 22411,5 | 22319,5 | | 72 | 22412 | 22320 | | 73 | 22412,5 | 22320,5 | | 74 | 22413 | 22321 | | 75 | 22413,5 | 22321,5 | | | | | | 76 | 22414 | 22322 | | 77 | 22414,5 | 22322,5 | | 78 | 22415 | 22323 | | 79 | 22415,5 | 22323,5 | | 80 | 22416 | 22324 | | | | | | 81 | 22416,5 | 22324,5 | | 82 | 22417 | 22325 | | 83 | 22417,5 | 22325,5 | | 84 | 22418 | 22326 | | 85 | 22418,5 | 22326,5 | | | | | | 86 | 22419 | 22327 | | 87 | 22419,5 | 22327,5 | | 88 | 22420 | 22328 | | 89 | 22420,5 | 22328,5 | | 90 | 22421 | 22329 | | | | | | 91 | 22421,5 | 22329,5 | | 92 | 22422 | 22330 | | 93 | 22422,5 | 22330,5 | | 94 | 22423 | 22331 | | 95 | 22423,5 | 22331,5 | | | | | | 96 | 22424 | 22332 | | 97 | 22424,5 | 22332,5 | | 98 | 22425 | 22333 | | 99 | 22425,5 | 22333,5 | | 100 | 22426 | 22334 | | | | | AP32
Tabella di frequenze delle stazioni costiere per l'utilizzazione a
due frequenze
(kHz)
| | Banda 22 MHz(1) (fine) | | Canale | | | N. | Trasm. | Ricez. | | | | | | 101 | 22426,5 | 22334,5 | | 102 | 22427 | 22335 | | 103 | 22427,5 | 22335,5 | | 104 | 22428 | 22336 | | 105 | 22428,5 | 22336,5 | | | | | | 106 | 22429 | 22337 | | 107 | 22429,5 | 22337,5 | | 108 | 22430 | 22338 | | 109 | 22430,5 | 22338,5 | | 110 | 22431 | 22339 | | | | | | 111 | 22431,5 | 22339,5 | | 112 | 22432 | 22340 | | 113 | 22432,5 | 22340,5 | | 114 | 22433 | 22341 | | 115 | 22433,5 | 22341,5 | | | | | | 116 | 22434 | 22342 | | 117 | 22434,5 | 22342,5 | | 118 | 22435 | 22343 | | 119 | 22435,5 | 22343,5 | | 120 | 22436 | 22344 | | | | | | 121 | 22436,5 | 22344,5 | | 122 | 22437 | 22345 | | 123 | 22437,5 | 22345,5 | | 124 | 22438 | 22346 | | 125 | 22438,5 | 22346,5 | | | | | | 126 | 22439 | 22347 | | 127 | 22439,5 | 22347,5 | | 128 | 22440 | 22348 | | 129 | 22440,5 | 22348,5 | | 130 | 22441 | 22349 | | | | | | 131 | 22441,5 | 22349,5 | | 132 | 22442 | 22350 | | 133 | 22442,5 | 22350,5 | | 134 | 22443 | 22351 | | 135 | 22443,5 | 22351,5 | | | | |
MOD APPENDICE 33
Mob-87
Disposizione dei canali da utilizzare per i sistemi di telegrafia a
stampa diretta su banda ristretta e di trasmissione dati nelle bande del servizio mobile marittimo comprese tra 4 000 kHz e 27 500 kHz
(frequenze non accoppiate)
MOD (Vedere l'articolo 60 e la Risoluzione 335 (Mob-87)
(MOD)
1. Una o piu' frequenze sono assegnate a ciascuna
stazione di nave come frequenze di trasmissione.
ADD
2. Tutte le frequenze menzionate nella presente
appendice possono anche essere utilizzate dalle stazioni
di nave per trasmissioni di telegrafia Morse delle
classi A1A o A1B (frequenze di lavoro).
ADD
3. Tutte le frequenze menzionate nella presente
appendice possono essere utilizzate dai sistemi di
telegrafia a stampa diretta su banda ristretta per
l'utilizzazione duplex.
Le frequenze di stazioni costiere corrispondenti
dovrebbero essere selezionate dalle amministrazini
interessate nelle sotto-bande assegnate alle stazioni
costiere per i sistemi di telegrafia a banda larga, di
telegrafia Morse di classe A1A o A1B, di telecopia, i
sistemi di trasmissione dati e di trasmissioni speciali
ed i sistemi di telegrafia a stampa diretta.
ADD
4. La velocita' di trasmissione dei sistemi di
telegrafia a stampa diretta su banda ristretta e di
trasmissione dati non deve superare 100 baud per la MDF
e 200 baud per la MDP.
AP33
Tabella di frequenze di trasmissione delle stazioni di nave
(kHz)
MOD (tabella)
| Bande di frequenze | | | |Canale| 4 MHz| 6 MHz| 8 MHz| 12 MHz|16 MHz | 18/19 | 22 MHz| 22/26 | | N. | | | | | | MHz | | MHz | | | | | | | | | | | | 1 |4202,5|6300,5|8396,5|12560 |16785 |18893 |22352 |25193 | | 2 |4203 |6301 |8397 |12560,5|16785,5|18893,5|22352,5|25193,5| | 3 |4203,5|6301,5|8397,5|12561 |16786 |18894 |22353 |25194 | | 4 |4204 |6302 |8398 |12561,5|16786,5|18894,5|22353,5|25194,5| | 5 |4204,5|6302,5|8398,5|12562 |16787 |18895 |22354 |25195 | | | | | | | | | | | | 6 |4205 |6303 |8399 |12562,5|16787,5|18895,5|22354,5|25195,5| | 7 |4205,5|6303,5|8399,5|12563 |16788 |18896 |22355 |25196 | | 8 |4206 |6304 |8400 |12563,5|16788,5|18896,5|22355,5|25196,5| | 9 |4206,5|6304,5|8400,5|12564 |16789 |18897 |22356 |25197 | | 10 |4207 |6305 |8401 |12564,5|16789,5|18897,5|22356,5|25197,5| | | | | | | | | | | | 11 | |6305,5|8401,5|12565 |16790 |18898 |22357 |25198 | | 12 | |6306 |8402 |12565,5|16790,5| |22357,5|25198,5| | 13 | |6306,5|8402,5|12566 |16791 | |22358 |25199 | | 14 | |6307 |8403 |12566,5|16791,5| |22358,5|25199,5| | 15 | |6307,5|8403,5|12567 |16792 | |22359 |25200 | | | | | | | | | | | | 16 | |6308 |8404 |12567,5|16792,5| |22359,5|25200,5| | 17 | |6308,5|8404,5|12568 |16793 | |22360 |25201 | | 18 | |6309 |8405 |12568,5|16793,5| |22360,5|25201,5| | 19 | |6309,5|8405,5|12569 |16794 | |22361 |25202 | | 20 | |6310 |8406 |12569,5|16794,5| |22361,5|25202,5| | | | | | | | | | | | 21 | |6310,5|8406,5|12570 |16795 | |22362 |25203 | | 22 | |6311 |8407 |12570,5|16795,5| |22362,5|25203,5| | 23 | |6311,5|8407,5|12571 |16796 | |22363 |25204 | | 24 | | |8408 |12571,5|16796,5| |22363,5|25204,5| | 25 | | |8408,5|12572 |16797 | |22364 |25205 | | | | | | | | | | | | 26 | | |8409 |12572,5|16797,5| |22364,5|25205,5| | 27 | | |8409,5|12573 |16798 | |22365 |25206 | | 28 | | |8410 |12573,5|16798,5| |22365,5|25206,5| | 29 | | |8410,5|12574 |16799 | |22366 |25207 | | 30 | | |8411 |12574,5|16799,5| |22366,5|25207,5| | | | | | | | | | | AP33
Tabella di frequenze di trasmissione delle stazioni di nave
(kHz)
MOD (tabella)
| Bande di frequenze (seguito e fine) | | | |Canale| 4 MHz| 6 MHz| 8 MHz| 12 MHz|16 MHz | 18/19 | 22 MHz| 25/26 | | N. | | | | | | MHz | | MHz | | | | | | | | | | | | 31 | | |8411,5|12575 |16800 | |22367 |25208 | | 32 | | |8412 |12575,5|16800,5| |22367,5| | | 33 | | |8412,5|12576 |16801 | |22368 | | | 34 | | |8413 |12576,5|16801,5| |22368,5| | | 35 | | |8413,5| |16802 | |22369 | | | | | | | | | | | | | 36 | | |8414 | |16802,5| |22369,5| | | 37 | | | | |16803 | |22370 | | | 38 | | | | |16803,5| |22370,5| | | 39 | | | | |16804 | |22371 | | | 40 | | | | | | |22371,5| | | | | | | | | | | | | 41 | | | | | | |22372 | | | 42 | | | | | | |22372,5| | | 43 | | | | | | |22373 | | | 44 | | | | | | |22373,5| | | 45 | | | | | | |22374 | | | | | | | | | | | | AP34
MOD APPENDICE 34
Mob-87
Tabella di frequenze di chiamata da assegnare alle stazioni di nave
per la telegrafia Morse di classe A1A o A1B a velocita' di
trasmissione che non superi 40 baud*
MOD
(Vedere articolo 60 e Risoluzione 312(Rev.Mob.-87)
(kHz)
MOD (Tabella)
|Gruppo| Serie| Banda| Banda| Banda| Banda | Banda | Banda | Banda | | |Canali| 4 MHz| 6 MHz| 8 MHz|12 MHz |16 MHz |22 MHz |25/26 MHz | | | | | | | | | | | I | 1 |4182 |6277 |8366 |12550 |16734 |22279,5|Canale A| | | 2 |4182,5|6277,5|8366,5|12550,5|16734,5|22280 |25171,5 | | | | | | | | | |Gruppi I| | | | | | | | | | e II | | | | | | | | | | | |Canale| 3 |4184 |6276 |8368 |12552 |16736 |22280,5|Canale | |Comune| | | | | | | | com. C | |Canale| 4 |4184,5|6276,5|8369 |12553,5|16738 |22281 |25172 | |Comune| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | II | 5 |4183 |6278 |8367 |12551 |16735 |22281,5|Canale A| | | 6 |4183,5|6278,5|8367,5|12551,5|16735,5|22282 |25171,5 | | | | | | | | | |Gruppi I| | | | | | | | | | e II | | | | | | | | | | | | III | 7 |4185 |6279 |8368,5|12552,5|16736,5|22282,5|Canale B| | | 8 |4185,5|6279,5|8369,5|12553 |16737 |22283 |25172,5 | | | | | | | | | | | | IV | 9 |4186 |6280 |8370 |12554 |16737,5|22283,5|Gruppi | | | 10 |4186,5|6280,5|8370,5|12554,5|16738,5|22284 |III e IV| | | | | | | | | | | * Larghezza dei canali in ogni banda: 0,5 kHz
ADD
AP 34
Note
SUP a) e b)
ADD
1. Solo i canali comuni nelle bande dei 4, 6, 8, 12 16 MHz per la telegrafia Morse di classe A1A sono in relazione armonica.
ADD
2. Conviene che le amministrazioni assegnino le frequenze riportate nella presente appendice solo alle stazioni di nave equipaggiate con con oscillatori diretti mediante quartz.
ADD
3. Tuttavia, le amministrazioni possono suddividere ciascun canale di gruppo e ciascun canale comune appropriato in frequenze di chiamata determinate su ciascuna larghezza di 100 Hzx, intera nel canale, ed assegnare queste frequenze distinte a navi equipaggiate con emittenti a sintetizzatori di frequenza.
MOD Esempi di suddivisione dei canali (frequenze centrali sottolineate):
| 4181,8 | 6276,8 | 8365,8 | 12549,8 | 16733,8 | 22279,3 | 25171,3 | | 4181,9 | 6276,9 | 8365,9 | 12549,9 | 16733,9 | 22279,4 | 25171,4 | | 4182 | 6277 | 8366 | 12550 | 16734 | 22279,5 | 25171,5 | | 4182,1 | 6277,1 | 8366,1 | 12550,1 | 16734,1 | 22279,6 | 25171,6 | | 4182,2 | 6277,2 | 8366,2 | 12550,2 | 16734,2 | 22279,7 | 25171,7 | | | | | | | | | ADD
4. Conviene che le Amministrazioni evitino per quanto possibile, di assegnare le due frequenze a (piu' o meno) Hz del canale comune in relazione armonica.
MOD 5. Nelle bande dei 22 MHz e 25/26 MHz i canali non sono in rapporto armonico con quelli delle bande da 4 a 16 MHz.
Tuttavia, si applica il principio della suddivisione dei canali in frequenze di chiamata determinate su 100 Hz.
MOD APPENDICE 35
Mob-87
MOD
Tabella delle frequenze di lavoro, in kHz, da assegnare alle stazioni di nave per la telegrafia Morse delle classi A1A o A1B a velocita' di trasmissione non superiori a 40 baud
(Vedere anche la Nota e) dell'appendice 31)
SUP NOTA
AP35
MOD (Tabella)
| Bande di frequenze) | | | |Canale| 4 MHz | 6 MHz | 8 MHz | 12 MHz | 16 MHz | 22 MHz |25/26 MHz| | | | | | | | | | | N. | | | | | | | | | 1 |4187 |6285 |8342 |12422 |16619 |22242 |25161,5 | | 2 |4187,5 |6285,5 |8342,5 |12422,5 |16619,5 |22242,5 |25162 | | 3 |4188 |6286 |8343 |12423 |16620 |22243 |25162,5 | | 4 |4188,5 |6286,5 |8343,5 |12423,5 |16620,5 |22243,5 |25163 | | 5 |4189 |6287 |8344 |12424 |16621 |22244 |25163,5 | | | | | | | | | | | 6 |4189,5 |6287,5 |8344,5 |12424,5 |16621,5 |22244,5 |25164 | | 7 |4190 |6288 |8345 |12425 |16622 |22245 |25164,5 | | 8 |4190,5 |6288,5 |8345,5 |12425,5 |16622,5 |22245,5 |25165 | | 9 |4191 |6289 |8346 |12426 |16623 |22246 |25165,5 | | 10 |4191,5 |6289,5 |8346,5 |12426,5 |16623,5 |22246,5 |25166 | | | | | | | | | | | 11 |4192 |6290 |8347 |12427 |16624 |22247 |25166,5 | | 12 |4192,5 |6290,5 |8347,5 |12427,5 |16624,5 |22247,5 |25167 | | 13 |4193 |6291 |8348 |12428 |16625 |22248 |25167,5 | | 14 |4193,5 |6291,5 |8348,5 |12428,5 |16625,5 |22248,5 |25168 | | 15 |4194 |6292 |8349 |12429 |16626 |22249 |25168,5 | | | | | | | | | | | 16 |4194,5 |6292,5 |8349,5 |12429,5 |16626,5 |22249,5 |25169 | | 17 |4195 |6293 |8350 |12430 |16627 |22250 |25169,5 | | 18 |4195,5 |6293,5 |8350,5 |12430,5 |16627,5 |22250,5 |25170 | | 19 |4196 |6294 |8351 |12431 |16628 |22251 |25170,5 | | 20 |4196,5 |6294,5 |8351,5 |12431,5 |16628,5 |22251,5 |25171 | | | | | | | | | | | 21 |4197 |6295 |8352 |12432 |16629 |22252 | | | 22 |4197,5 |6295,5 |8352,5 |12432,5 |16629,5 |22252,5 | | | 23 |4198 |6296 |8353 |12433 |16630 |22253 | | | 24 |4198,5 |6296,5 |8353,5 |12433,5 |16630,5 |22253,5 | | | 25 |4199 |6297 |8354 |12434 |16631 |22254 | | | | | | | | | | | | 26 |4199,5 |6297,5 |8354,5 |12434,5 |16631,5 |22254,5 | | | 27 |4200 |6298 |8355 |12435 |16632 |22255 | | | 28 |4200,5 |6298,5 |8355,5 |12435,5 |16632,5 |22255,5 | | | 29 |4201 |6299 |8356 |12436 |16633 |22256 | | | 30 |4201,5 |6299,5 |8356,5 |12436,5 |16633,5 |22256,5 | | | | | | | | | | | | 31 |4202 |6300 |8357 |12437 |16634 |22257 | | | 32 | | |8357,5 |12437,5 |16634,5 |22257,5 | | | 33 | | |8358 |12438 |16635 |22258 | | | 34 | | |8358,5 |12438,5 |16635,5 |22258,5 | | | 35 | | |8359 |12439 |16636 |22259 | | | | | | | | | | | | 36 | | |8359,5 |12439,5 |16636,5 |22259,5 | | | 37 | | |8360 |12440 |16637 |22260 | | | 38 | | |8360,5 |12440,5 |16637,5 |22260,5 | | | 39 | | |8361 |12441 |16638 |22261 | | | 40 | | |8361,5 |12441,5 |16638,5 |22261,5 | | | | | | | | | | | AP35
MOD (Tabella)
| Bande di frequenze | | | |Canale| 4 MHz | 6 MHz | 8 MHz | 12 MHz | 16 MHz | 22 MHz |25/26 MHz| | | | | | | | | | | N. | | | | | | | | | 41 | | |8362 |12442 |16639 |22262 | | | 42 | | |8362,5 |12442,5 |16639,5 |22262,5 | | | 43 | | |8363 |12443 |16640 |22263 | | | 44 | | |8363,5 |12443,5 |16640,5 |22263,5 | | | 45 | | |8364 |12444 |16641 |22264 | | | | | | | | | | | | 46 | | |8364,5 |12444,5 |16641,5 |22264,5 | | | 47 | | |8365 |12445 |16642 |22265 | | | 48 | | |8365,5 |12445,5 |16642,5 |22265,5 | | | 49 | | |8371 |12446 |16643 |22266 | | | 50 | | |8371,5 |12446,5 |16643,5 |22266,5 | | | | | | | | | | | | 51 | | |8372 |12447 |16644 |22267 | | | 52 | | |8372,5 |12447,5 |16644,5 |22267,5 | | | 53 | | |8373 |12448 |16645 |22268 | | | 54 | | |8373,5 |12448,5 |16645,5 |22268,5 | | | 55 | | |8374 |12449 |16646 |22269 | | | | | | | | | | | | 56 | | |8374,5 |12449,5 |16646,5 |22269,5 | | | 57 | | |8375 |12450 |16647 |22270 | | | 58 | | |8375,5 |12450,5 |16647,5 |22270,5 | | | 59 | | |8376 |12451 |16648 |22271 | | | 60 | | | |12451,5 |16648,5 |22271,5 | | | | | | | | | | | | 61 | | | |12452 |16649 |22272 | | | 62 | | | |12452,5 |16649,5 |22272,5 | | | 63 | | | |12453 |16650 |22273 | | | 64 | | | |12453,5 |16650,5 |22273,5 | | | 65 | | | |12454 |16651 |22274 | | | | | | | | | | | | 66 | | | |12454,5 |16651,5 |22274,5 | | | 67 | | | |12455 |16652 |22275 | | | 68 | | | |12455,5 |16652,5 |22275,5 | | | 69 | | | |12456 |16653 |22276 | | | 70 | | | |12456,5 |16653,5 |22276,5 | | | | | | | | | | | | 71 | | | |12457 |16654 |22277 | | | 72 | | | |12457,5 |16654,5 |22277,5 | | | 73 | | | |12458 |16655 |22278 | | | 74 | | | |12458,5 |16655,5 |22278,5 | | | 75 | | | |12459 |16656 |22279 | | | | | | | | | | | | 76 | | | |12459,5 |16656,5 | | | | 77 | | | |12460 |16657 | | | | 78 | | | |12460,5 |16657,5 | | | | 79 | | | |12461 |16658 | | | | 80 | | | |12461,5 |16658,5 | | | | | | | | | | | | AP35
MOD (Tabella)
| Bande di frequenze | | | |Canale| 4 MHz | 6 MHz | 8 MHz | 12 MHz | 16 MHz | 22 MHz |25/26 MHz| | | | | | | | | | | N. | | | | | | | | | 81 | | | |12462 |16659 | | | | 82 | | | |12462,5 |16659,5 | | | | 83 | | | |12463 |16660 | | | | 84 | | | |12463,5 |16660,5 | | | | 85 | | | |12464 |16661 | | | | | | | | | | | | | 86 | | | |12464,5 |16661,5 | | | | 87 | | | |12465 |16662 | | | | 88 | | | |12465,5 |16662,5 | | | | 89 | | | |12466 |16663 | | | | 90 | | | |12466,5 |16663,5 | | | | | | | | | | | | | 91 | | | |12467 |16664 | | | | 92 | | | |12467,5 |16664,5 | | | | 93 | | | |12468 |16665 | | | | 94 | | | |12468,5 |16665,5 | | | | 95 | | | |12469 |16666 | | | | | | | | | | | | | 96 | | | |12469,5 |16666,5 | | | | 97 | | | |12470 |16667 | | | | 98 | | | |12470,5 |16667,5 | | | | 99 | | | |12471 |16668 | | | |100 | | | |12471,5 |16668,5 | | | | | | | | | | | | |101 | | | |12472 |16669 | | | |102 | | | |12472,5 |16669,5 | | | |103 | | | |12473 |16670 | | | |104 | | | |12473,5 |16670,5 | | | |105 | | | |12474 |16671 | | | | | | | | | | | | |106 | | | |12474,5 |16671,5 | | | |107 | | | |12475 |16672 | | | |108 | | | |12475,5 |16672,5 | | | |109 | | | |12476 |16673 | | | |110 | | | |12476,5 |16673,5 | | | | | | | | | | | | |111 | | | | |16674 | | | |112 | | | | |16674,5 | | | |113 | | | | |16675 | | | |114 | | | | |16675,5 | | | |115 | | | | |16676 | | | | | | | | | | | | |116 | | | | |16676,5 | | | |117 | | | | |16677 | | | |118 | | | | |16677,5 | | | |119 | | | | |16678 | | | |120 | | | | |16678,5 | | | | | | | | | | | | AP35
MOD (Tabella)
| Bande di frequenze | | | |Canale| 4 MHz | 6 MHz | 8 MHz | 12 MHz | 16 MHz | 22 MHz |25/26 MHz| | | | | | | | | | | N. | | | | | | | | |121 | | | | |16679 | | | |122 | | | | |16679,5 | | | |123 | | | | |16680 | | | |124 | | | | |16680,5 | | | |125 | | | | |16681 | | | | | | | | | | | | |126 | | | | |16681,5 | | | |127 | | | | |16682 | | | |128 | | | | |16682,5 | | | |129 | | | | |16683 | | | | | | | | | | | | MOD APPENDICE 36
Mob-87
Apparati automatici destinati alla ricezione dei segnali di allarme
radiotelegrafico e radiotelefonico
NOC 1. a) a d)
MOD
e) L'apparato dovrebbe, per quanto possibile, informare
di ogni disturbo suscettibile di impedire il suo
funzionamento normale durante i periodi di vigilanza.
NOC 2.
MOD Appendice 37A
Mob-87
Caratteristiche tecniche dei radiosegnali luminosi per la
localizzazione dei sinistri in funzione sulle frequenze portanti
121,5 MHz e 243 Mhz
(Vedere la sezione I dell'articolo 41)
NOC
I radiosegnali luminosi di localizzazione dei sinistri
che funzionano sulle frequenze portanti 121,5 MHz devono
soddisfare alle seguenti condizioni(1):
NOC a)
(MOD)
b) le frequenze portanti devono essere modulate in
amplitudine (fattore di utilizzazione minimo di 33%) con
un tasso di modulazione minimo di 0,85%;
NOC c)
ADD
d) la trasmissione dovrebbe comportare una frequenza
portante definita e distinta degli elementi di
modulazione in banda laterale; in particolare, almeno il
30 per cento della potenza dovrebbero essere contenuto
in ogni tempo:
- entro i limiti di (+ o -) 30 Hz della frequenza
portante, sulla frequenza 121,5 MHz,
- nei limiti di (+ o -) 60 Hz della frequenza portante,
sulla frequenza 243 MHz; (2)
MOD
e) la classe di trasmissione deve essere la classe A3X;
tuttavia ogni tipo di modulazione che soddisfa alle
condizioni specificate in b), c) e d) di cui sopra puo'
essere utilizzata, a patto che cio' non impedisca la
localizzazione precisa del segnale radioluminoso.
--------------------
NOC (1)
ADD (2)
Si raccomanda una rapida attuazione di queste
caratteristiche per i nuovi equipaggiamenti (Vedere
inoltre la Raccomandazione 604 (Rev. Mob-87). MOD
APPENDICE 38
Mob-87
MOD
Apparati di telegrafia a stampa diretta su banda ristretta utilizzati nel servizio mobile marittimo che si avvalgono a metodi di
rilevamento e di rettifica degli errori
(Vedere gli articoli 59, 60, 63 e 64)
MOD
Gli apparati di telegrafia a stampa diretta su banda
ristretta utilizzati nel servizio mobile marittimo e che
si avvalgono di metodi di rilevamento e di rettifica
degli errori devono essere conformi alle seguenti
condizioni:
(MOD)
a) gli apparati debbono poter funzionare con i segnali
dell'alfabeto telegrafico internazionale N 2 con una
velocita' di trasmissione di almeno 50 baud e devono
fornire alla loro uscita segnali dello stesso tipo
suscettibili di essere poi trasmessi sulla rete
telegrafica pubblica;
MOD
b) la velocita' di trasmissione sul tragitto
radioelettrico deve essere di 100 baud per la
modulazione mediante spostamento di frequenza e di 100 o
200 baud per la modulazione mediante spostamento di
fase:
MOD
c) (veder la Nota 1) le trasmissioni devono essere della
classe:
- F1B o J2B con uno spostamento di frequenza di 170
Hz,
- oppure G1B, J2B, G7B o J7B (telegrafia a banda
stretta su modulazione mediante spostamento di fase);
MOD
d) la frequenza del segnale trasmesso deve essere
mantenuta nelle tolleranze specificate nell'appendice 7
(vedere la Nota 2 di cui sopra):
-----------------
MOD Nota 1:
Quando e' effettuata la modulazione mediante spostamento
di frequenza o di fase iniettando audiofrequenze
all'ingresso di un'emittente a banda laterale unica
conviene accertarsi accuratamente di eliminare in
maniera sufficiente la portante residua della
trasmissione a banda laterale unica. Inoltre, una scelta
giudiziosa della frequenza acustica centrale consentira'
di mimimizzare le probabilita' per la portante residua,
di causare interferenze nei canali vicini. Per la
modulazione mediante spostamento di frequenza, il CCIR
raccomanda 1 7600 Hz come frequenza centrale.
MOD Nota 2:
Ai fini dell'utilizzazione, il materiale di ricezione
associato dovrebbe essere conforme alla stabilita' di
frequenza delle emittenti e dovrebbe inoltre essere
conforme alla larghezza di banda necessaria specificata
nelle Raccomandazioni pertinenti del CCIR.
*SUP Nota 3
--------------------
*Nota del Segretariato generale: La Nota 3 deve essere
soppressa in conseguenza della modifica di d).
MOD
e) per la modulazione mediante spostamento di frequenza,
la frequenza trasmessa superiore deve corrispondere a
"lavoro" e la frequenza trasmessa inferiore a "riposo",
in conformita' con la Raccomandazione pertinente del
CCIR;
MOD
f) si deve utilizzare un sistema ARQ a 7 momenti o un
sistema anch'esso a 7 momenti di rettifica di errori
senza circuito di ritorno e con ricezione in tempi
diversi, utilizzando lo stesso codice. Conviene che le
altre caratteristiche dell'apparato di rilevazione e di
rettifica degli errori siano conformi alle
Raccomandazioni pertinenti del CCIR;
MOD
g) una stazione munita di un sistema a stampa diretta in
conformita' con le disposizioni della presente appendice
e che utilizza un segnale di chiamata a due blocchi,
riceve un numero in conformita' con le disposizioni dei
numeri 2088, 2134 e 2143 a 2146;
MOD
h) una stazione munita di un sistema a stampa diretta in
conformita' con le disposizioni della presente
appendice, che puo' utilizzare un segnale di chiamata a
tre blocchi, deve utilizzare cifre di identificazione
marittima conformi all'appendice 43 quando comunica con
stazioni che possono anch'esse utilizzare un segnale di
chiamata a tre blocchi;
MOD
i) la conversione dell'identificazione numerica in
segnale di chiamata a 2 o 3 blocchi deve essere
effettuata secondo le Raccomandazioni pertinenti del
CCIR;
NOC j)
* SUP Mob-87 APPENDICE 40
------------------------------
* Vedere la nota del Segretariato generale (pag. 481)
MOD APPENDICE 43
Mob-87
(MOD) Nominativi di identificazione nel servizio mobile marittimo
MOD
1.3 Questi nominativi di identificazione sono composti
in modo tale che il nominativo, o parte di esso,
consenta agli abbonati dei servizi telefonici o di telex
collegati alla rete generale delle telecomunicazioni di
chiamare dalle nave in servizio automatico nel senso
costiera-nave.
MOD
1.4 Vi sono quattro categorie di nominativi di
identificazione nel servizio mobile marittimo:
i) nominativo di identificazione delle stazioni di nave,
ii) nominativo di identificazione delle chiamate del
gruppo di stazioni di nave,
iii) nominativo di identificazione delle stazioni
costiere,
iv) nominativo di chiamata del gruppo di stazioni
costiere.
-----------------
ADD
(1) Nella presente appendice, ogni riferimento ad una
stazione di nave o ad una stazione costiera puo'
includere le stazioni di terraferma corrispondenti
MOD 2.1
La Tabella 1 riporta le cifre d'identificazione
marittima (MID) assegnate a ciascun paese. In
conformita' con il numero 2087 del Regolamento delle
radiocomunicazioni, il Segretario generale e' incaricato
di assegnare cifre di identificazione marittima ai paesi
che non figurano nella Tabella. In base al numero 2087A,
il Segretario generale e' incaricato di assegnare cifre
addizionali di identificazione marittima ai paesi, in
conformita' con la presente appendice, nei limiti
specificati (1), tenendo conto del fatto che le
possibilita' offerte dai MID assegnati
all'amministrazione interessata potranno rapidamente
esaurirsi malgrado un'oculata assegnazione dei
nominativi di identificazione delle stazioni di nave
secondo le modalita' descritte nel paragrafo 3.1 in
appresso ed in conformita' con le direttive contenute
nelle raccomandazioni pertinenti del CCIR e del CCITT:
ADD 2.2
E' stato assegnato un solo MID a ciascun paese. Non
dovra' essere richiesto un secondo MID, a meno che il
primo MID assegnato non si esaurisca in misura superiore
all' 80% nella categoria di base con tre zeri terminali,
ed il ritmo delle assegnazioni sia tale che si preveda
un esaurimento al 90%. Gli stessi criteri saranno
applicati alle richieste successive di MID.
ADD 2.3
Queste direttive non implicano che un'Amministrazione
debba assegnare identita' numeriche prima di aver
accertato che soano effettivamente necessarie. Esse non
riguardano l'assegnazione di nominativi di
identificazione di stazioni di nave senza zeri
terminali, poiche' si presuppone che il sistema abbia
una capacita' sufficiente per poter assegnare tali
identita' a tutte le stazioni di nave che
un'amministrazione puo' voler identificare in questa
maniera.
NOC 3.
Identita' (nominativo di identificazione) della stazione
di nave
ADD 3.1 Le amministrazioni:
ADD 3.1.1.
si conformeranno alle direttive contenute nelle
Raccomandazioni pertinenti del CCIR e del CCITT per
l'assegnazione delle identita' delle stazioni di nave;
-----------------
ADD (1) Nessun paese potra', a prescindere dalla sua
situazione, pretendere l'assegnazione di un numero di
MID superiore al numero totale delle sue stazioni di
nave, come indicato nella Nomenclatura delle stazioni di
nave dell'UIT (Lista V), diviso per 1000.
ADD 3.1.2.
utilizzeranno in maniera ottimale le possibilita' per
formare identita' in base al MID unico che e' stato loro
assegnato;
ADD 3.1.3.
in particolare, assegneranno nominativi di
identificazione per stazioni di nave con sei numeri
significativi (identita' che terminano con tre zeri),
tunicamente alle stazioni di nave che si presume in
maniera ragionevole possano aver bisogno di tale
nominativo di identificazione per l'accesso automatico,
in tutto il mondo, ai circuiti pubblici a commutazione;
ADD
3.1.4. assegneranno nominativi di identificazione che
terminano con uno o due zeri alle navi quando l'accesso
automatico e' richiesto solo a livello nazionale o
regionale secondo la definizione fornita nelle
raccomandazioni pertinenti del CCITT;
ADD
3.1.5. assegneranno nominativi di identificazione per
stazioni di nave senza zeri terminali a tutte le altre
navi che necessitano di un'identificazione numerica.
(MOD) 3.2. L'identita' della stazione di nave e'
composta da 9 cifre, come indicato in appresso:
M(1)I(2)D(3) X(4) X(5) X(6) X(7) X(8) X(9)
laddove
M(1) I(2) D(3)
rappresentano le cifre d'identificazione marittima.
Ciascuna X rappresenta un numero compreso tra 0 e 9.
MOD 4. Identita' di chiamata di gruppo di stazioni di
nave
L'identita' di chiamata di un gruppo di stazioni di nave
utilizzata per chiamare simultaneamente piu' navi e'
composta come segue:
0(1)M(2)I(3)D(4) X(5) X(6) X(7) X(8) X(9)
la prima cifra essendo un zero e ciascuna X
rappresentante un numero compreso tra 0 e 9.
Il MID rappresenta solo il paese che ha assegnato
l'identita' di chiamata del gruppo di stazioni di nave e
non impedisce di chiamare gruppi composti da navi di
varie nazionalita'.
ADD 6. Identita' di chiamata di gruppo di stazioni
costiere
L'identita' di chiamata di un gruppo di stazioni
costiere utilizzata per chiamare simultaneamente piu' di
una stazione e' composta da un sotto-insieme di
nominativi di identificazione di stazioni costiere, come
segue:
0(1) 0(2) M(3)I(4)D(5) X(6) X(7) X(8) X(9)
le prime due cifre essendo degli zeri e ciascuna X
rappresentante un numero compreso tra 0 e 9.
Il MID rappresenta solo il paese che ha assegnato
l'identita' di chiamata di gruppo di stazioni costiere.
Il nominativo di identificazione puo' essere assegnato a
stazioni di un'amministrazione situate in una sola
regione geografica come indicato nelle Raccomandazioni
pertinenti del CCITT.
NOC TABELLA 1
PROTOCOLLO FINALE*
Nel firmare gli atti finale della Conferenza Amministrativa
mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1897), i delegati sottoscritti prendono atto delle seguenti dichiarazioni effettuate dalle delegazioni firmatarie.
N. 1
Originale: inglese
Per il Regno di Arabia Saudita:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa
mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) la Delegazione del Regno di Arabia saudita riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni misura che sara' ritenuta necessaria per proteggere i suoi interessi in caso di inosservanza, da parte di un altro paese, delle disposizioni che figurano negli Atti finali, oppure se le riserve formulate da un altro paese dovessero compromettere il buon funzionamento dei servizi di radiocomunicazione del regno di Arabia Saudita.
N 2
Originale: inglese
Per la Repubblica socialista democratica dello Sri Lanka:
La Delegazione della Repubblica socialista democratica dello Sri
Lanka alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1897) riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni misura che riterra' necessaria per proteggere i suoi interessi qualora uno o piu' Membri non dovessero rispettare in qualunque modo, le decisioni della presente Conferenza o se le riserve formulate da un altro paese dovessero pregiudicare il buon funzionamento dei suoi servizi di radiocomunicazione.
----------------------
* Nota del Segretariato generale: I testi del Protocollo finali
sono classificati in ordine cronologico secondo la data del loro deposito. Nell'Indice, questi testi sono classificati in ordine alfabetico secondo i nomi dei paesi.
N. 3
Originale: spagnolo
Per il Peru':
Nel firmare ad referendum gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), la Delegazione del Peru' dichiara che non si considerera' vincolata dagli Atti, accordi, decisioni e Risoluzioni della presente Conferenza qualora questi dovessero pregiudicare i regolamenti e le disposizioni nazionali applicabili ai sistemi di comunicazione dei servizi mobili del Peru'. Essa riserva inoltre al suo Governo il diritto di adottare ogni decisione o misure che riterra' necessaria per salvaguardare i suoi interessi in questo settore, qualora le disposizioni degli Atti finali e degli accordi associati siano in contraddizione con la Costituzione e le leggi del paese o se i suoi interessi rischiano di essere pregiudicati dalle decisioni della presente Conferenza o da riserve formulate da altre amministrazioni.
N. 4
Originale: francese
Per la Repubblica di Costa d'Avorio:
La Delegazione della Repubblica di Costa d'Avorio alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), dichiara che nel firmare gli Atti finali di questa Conferenza, essa riserva al suo Governo il diritto di approvarle e se necessario, di adottare le misure che riterra' necessarie per salvaguardare i suoi interessi qualora talune Amministrazioni rifiutino o trascurino di conformarvisi.
N. 5
Originale: inglese
Per lo Stato del Kuwait e lo Stato del Qatar:
Le Delegazioni dello Stato del Kuwait e dello Stato di Qatar dichiarano che le loro Amministrazioni si riservano il diritto di adottare ogni misura che riterranno necessaria per proteggere i loro interessi in caso di inosservanza, da parte di un altro paese, delle disposizioni che figurano negli Atti finali, oppure se le riserve formulate da un altro paese sono tali da compromettere il buon funzionamento dei servizi di telecomunicazioni.
N. 6
Originale: inglese
Per la Repubblica delle Filippine:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) la delegazione della Repubblica delle Filippine riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni misura che riterra' necessaria per proteggere i suoi interessi qualora le riserve formulate da un altro paese dovessero compromettere il funzionamento dei servizi di telecomunicazione della Repubblica delle Filippine o qualora un altro paese non dovesse osservare in qualsivoglia maniera le disposizioni degli Atti finali della presente Conferenza.
N. 7
Originale: inglese
Per la Repubblica del Suriname:
La Delegazione della Repubblica del Suriname alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni misura che riterra' necessaria per proteggere i suoi interessi in caso di inosservanza, da parte di un altro Membro, delle disposizioni, Risoluzioni o Raccomandazioni contenute negli Atti finali della presnete Conferenza o nel caso in cui le risreve formulate o l'applicazion e delle disposizioni questi Atti finali.
N. 8
Originale: inglese
Per la Repubblica Federale del Nigeria
Nel firmare gli Atti finali della presente Conferenza, la Delegazione della Repubblica Federale del Nigeria dichiara con la presente che il suo Governo si riserva il diritto di adottare ogni misura che riterra' necessaria per salvaguardare i suoi interessi in caso di inosservanza, da parte di taluni Membri, degli articoli del Regolamento delle radiocomunicazioni o delle disposizioni degli Atti finali della presente Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) , pregiudicando in qualunque modo, i servizi di telecomunicazione della Repubblica Federale del Nigeria o nel caso in cui le riserve formulate da altri paesi dovessero compromettere in qualunque modo il funzionamento di questi servizi.
N. 9
Originale: inglese
Per la Repubblica di Singapore:
La Delegazione della Repubblica di Singapore riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per salvaguardare i suoi interessi in caso di qualunque inosservanza, da parte di un altro paese, delle Disposizioni degli Atti finali, oppure se le riserve formulate da un paese dovessero compromettere il buon funzionamento dei servizi di radiocomunicazione dei suoi servizi di radiocomunicazione.
N. 10
Originale: inglese
Per la Repubblica socialista del Vietnam:
La Delegazione della Repubblica socialista del Vietnam alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), dichiara quanto segue:

Allegato

1. L'Amministrazione vietnamita ricorda che le trasmissioni di stazioni di radiodiffusione di alcuni paesi causano interferenze pregiudizievoli alle comunicazioni di soccorso e di sicurezza del servizio mobile marittimo del Viet Nam: Queste trasmissioni non sono conformi all'articolo 35 della Convenzione internazionale delle
telecomunicazioni (Nairobi, 1982).
2. L'assegnazione delle frequenze e le definizioni dell'utilizzazione delle stazioni aeronautiche nella sotto-zona ZLARN-6G che figurano al punto 27/132A dell'appendice 27 Aer2 del regolamento delle radiocomunicazioni non sono conformi all'articolo 6(346) e all'articolo 50(3630) del Regolamento delle radiocomunicazioni e non garantiscono l'utilizzazione delle frequenze a parita' di diritti, il che causa interferenze pregiudizievoli alle telecomunicazioni del servizio mobile aeronautico e perturba l'utilizzazione ed il controllo dei voli della Repubblica socialista del Viet Nam.
Il Governo vietnamita dichiara non riconoscere queste definizioni, che dovranno essere rivedute nella successiva CAMR competente.
3. La Delegazione della Repubblica socialista del Vietnam conferma la posizione esposta dal suo Governo nella dichiarazione del Protocollo finale (N 16) della CAMR MOB-83 e riserva al suo Governo il diritto di adottate ogni provvedimento che riterra' necessario per salvaguardare i suoi interessi riguardo al servizio mobile delle telecomunicazioni.
N. 11
Originale: inglese
Per la Repubblica democratica tedesca:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) , e ribadendo il suo appoggio alla cooperazione internazionale nel campo delle telecomunicazioni, la Delegazione della Repubblica democratica tedesca riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni misura che potra' ritenere necessaria per salvaguardare i suoi servizi di telecomunicazione e garantirne un efficace gestione.
A nome del suo Governo, la Delegazione della Repubblica Democratica tedesca chiede che si prenda atto del fatto che essa non riconoscera' alcun obbligo derivante da:
a) l'introduzione del servizio di radioavvistamento via satellite;
b) l'assegnazione di frequenze ai servizi mobili terrestri nelle bande in precedenza messe a disposizione dei servizi aeronautici per la radionavigazione;
c) la riassegnazione di frequenze al servizio mobile terrestre via satellite in bande un tempo messe a disposizione del servizio aeronautico di radionavigazione;
d) la riassegnazione di frequenze del servizio mobile aeronautico via satellite in bande un tempo messe a disposizione del servizio aeronautico di radionavigazione.
N. 12
Originale: inglese
Per il Sultanato dell'Oman:
La Delegazione del Sultanato d'Oman alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) dichiara con la presente che riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni misura che riterra' necessaria per proteggere i suoi interessi qualora uno o piu' membri non dovessero osservare, in qualunque modo, le decisioni contenute negli atti finali della presente Conferenza o qualora le riserve formulate da uno o piu' di questi Membri dovessero pregiudicare il funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
N. 13
Originale: inglese
Per la Repubblica popolare democratica di Corea:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1897) , la Delegazione della Repubblica popolare democratica di Corea riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni misura che riterra' opportuna per salvaguardare i suoi interessi, qualora uno o piu' paesi non dovessero osservare, in qualunque modo, le decisioni contenute negli Atti finali della presente Conferenza o qualora le riserve formulate da uno o piu' di questi Membri dovessero pregiudicare il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazioni o la sua sovranita'.
N. 14
Originale: inglese
Per la Repubblica democratica d'Afghanistan, la Repubblica algerina democratica e popolare, il regno di Arabia Saudita, la Repubblica islamica dell'Iran, la Repubblica libica popolare e socialista, il Regno del Marocco, la Repubblica islamica di Mauritania, il Sultanato dell'Oman, la Repubblica islamica del Pakistan, lo Stato del Qatar, la Repubblica araba siriana e la Tunisia:
Le Delegazioni dei paesi sopra menzionati dichiarano che la firma degli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), nonche' l'eventuale approvazione di questi Atti da parte dei loro rispettivi Governi non e' valida nei confronti dell'entita' sionista che si attribuisce la forzosa denominazione d'Israele e non implica in alcun modo il suo riconoscimento.
N. 15
Originale: francese
Per la Repubblica del Togo:
La Delegazione della Repubblica del Togo riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per tutelare i suoi interessi e le sue telecomunicazioni qualora un paese:
- non dovesse rispettare le disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni e tutte le modifiche pertinenti decise dalla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987);
- formulasse, all'atto della firma degli Atti finali, riserve tali da poter pregiudicare il funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazioni:
N. 16
Originale: inglese
Per la Repubblica democratica di Afghanistan, la Repubblica socialista sovietica di Bielorussia, la Repubblica popolare di Bulgaria, la Repubblica popolare di Polonia, la Repubblica democratica tedesca, la Repubblica socialista sovietica di Ucraina, la Repubblica socialista cecoslovacca e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche.
Per quanto concerne le frequenze delle varie parti dello spettro assegnate al servizio di radioavvistamento via satellite dalla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), le Delegazioni dei paesi di cui sopra nel firmare gli Atti finali della Conferenza, dichiarano, a nome dei loro rispettivi Governi:
1. Che ocnsiderano insufficienti i dati tecnici attualmente disponibili sulle possibilita' di ripartizione delle bande di frequenze tra il servizio di radioavvistamento via satellite (SRRS) proposto ed altri servizi di radiocomunicazione, pur minimizzando gli effetti del servizio di radioavvistamento via satellite su questi servizi.
2. In considerazione di quanto sopra, esse non possono considerare come giustificate le assegnazioni al servizio di radioavvistamento via satellite nelle bande di frequenze 1 610 - 1 626,5 MHz, 2 483,5 - 2 500 MHz in una parte della banda 5 000 - 5 250 MHz che sono state effettuate in questa Conferenza mediante modifica della Tabella di assegnazione delle frequenze, o introduzione di una nota nell'articolo 8 del Regolamento delle radiocomunicazioni.
3. Esse non possono garantire che interferenze pregiudizievoli non vengano causate alle stazioni di terraferma ed alle stazioni spaziali del servizio di radioavvistamento via satellite e si riservano il diritto di respingere ogni reclamo relativo a tali interferenze presentato da altre amministrazioni e di adottare ogni provvedimento che riterranno utile affinche' l'utilizzazione dei loro servizi di telecomunicazione sia effettuata avvalendosi delle bande di frequenza menzionate al punto 2 in conformita' con il Regolamento delle radiocomunicazioni adottato dalla CAMR-79.
N. 17
Originale: inglese
Per la Repubblica della Liberia
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) la Delegazione della Repubblica della Liberia avendo constatato numerose divergenze di vedute da parte delle amministrazioni rappresentate per quanto riguarda alcuni temi iscritti all'ordine del giorno, come il servizio di radioavvistamento via satellite (SRRS) ed il servizio mobile via satellite (SMS), preoccupata per le decisioni adottate dalla presente Conferenza soprattutto per quanto riguarda la revisione degli articoli 55 e 56, si riserva il diritto di accettare solo le dichiarazioni degli Atti finali che sono piu' favorevoli agli interessi del suo Governo.
Peraltro, nel firmare gli Atti finali, la Delegazione della Repubblica della Liberia riserva al suo Governo il diritto di salvaguardare i suoi interessi qualora altre Amministrazioni o Governi si comportino in maniera contrastante con i principi validi degli Atti finali della Conferenza.
N. 18
Originale: inglese
Per la Tailandia:
La Delegazione della Tailandia alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) riserva al suo Governo il diritto di adottare ongi provveidmento che riterra' necessario per salvaguardare i suoi interessi in caso di qualunque inosservanza , da parte di uno o piu' paesi, delle disposizioni degli Atti finali della presente Conferenza, o qualora le riserve formulate da un paese qualunque potrebbero pregiudicare il funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o causare un aumento della sua quota di partecipazione alle spese dell'Unione.
N. 19
Originale: francese
Per la Repubblica del Burundi:
La Delegazione della Repubblica del Burundi, presente alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), riserva al suo Governo il diritto di adottare eventualmente i provvedimenti necessari per salvaguardare i suoi interessi qualora qualunque paese non dovesse osservare sia le disposizioni degli Atti finali della presente Conferenza, o se riserve formulate da altre delegazioni dovessero pregiudicare il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazioni, in particolare con l'introduzione di nuovi servizi di radioavvistamento via satellite; corrispondenza pubblica a bordo di aeronavi e del servizio mobile via satellite.
N. 20
Originale: francese
Per la Tunisia:
La Delegazione della Repubblica tunisina riserva al suo Governo il il diritto di adottare ogni misura che sara' ritenuta necessaria per proteggere i suoi interessi qualora alcuni Membri dell'Unione non dovessero osservare le disposizioni adottate durante la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) o se le riserve formulate da altri Membri dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazioni.
N. 21
Originale: francese
Per il Burkina Faso
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) la Delegazione del Burkina Faso riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento necessario per proteggere i suoi interessi qualora un paese mancasse in qualunque modo di conformarsi alle disposizioni degli Atti finali della Conferenza, o se le riserve effettuate da alcuni Membri fossero tali da pregiudicare il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazioni.
La Patria o la morte ci salveranno_
N. 22
Originale: inglese
Per la Papuasia - Nuova Guinea
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa
mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) la Delegazione di Papuasia-Nuova Guinea riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento necessario per proteggere i suoi interessi qualora i Membri non si dovessero conformare, in qualsiasi modo, alle disposizioni degli Atti finali della Conferenza, o se le riserve formulate da altre Delegazioni dovessero includere il funzionamento dei suoi servizi di radiocomunicazioni.
N. 23
Originale: inglese
Per la Repubblica del Kenya:
La Delegazione della Repubblica del Kenya alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per proteggere i suoi interessi qualora uno o piu' paesi non si conformassero in qualunque maniera,
alle Disposizioni, Risoluzioni e Raccomandazioni degli Atti finali della presente Conferenza, e qualora le le riserve formulate da altri paesi potrebbero pregiudicare l'applicazione delle disposizioni che contengono.
Inoltre, la Delegazione della Repubblica del Kenya riserva al suo Governo il diritto di aderire in tutto o in parte, alle disposizioni contenute negli Atti finali e negli annessi della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987).
N. 24
Originale: francese
Per la Repubblica del Mali:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), la Delegazione della Repubblica del Mali riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che si rivelasse necessario per tutelare i suoi interessi in materia di telecomunicazioni qualora un paese mancasse in qualsiasi maniera di conformarsi alle disposizioni degli Atti finali della Conferenza.
N. 25
Originale: inglese
Per la Repubblica - Unita di Tanzania:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) la Delegazione della Repubblica Unita di Tanzania riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per proteggere i suoi interessi qualora uno o piu' paesi non si conformassero in qualunque modo alle disposizioni degli Atti finali della presente Conferenza, o se le riserve effettuate da alcuni Membri fossero tali da pregiudicare il funzionamento dei servizi di radio-comunicazioni della Repubblica - Unita di Tanzania.
N. 26
Originale: inglese
Per la malesia:
La Delegazione della Malesia, a nome del suo Governo e della sua amministrazione:
1. Si associa alla parziale revisione del Regolamento delle radiocomunicazioni e delle sue appendici, Risoluzioni e Raccomandazioni, cosi' come adottato nellla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987)
2. Riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per salvaguardare i suoi interessi qualora un Paese membro non dovesse osservare, in qualunque modo, gli Atti finali della presente Conferenza o qualora le riserve formulate da altri Membri dovessero pregiudicare il funzionamento dei suoi servizi mobili.
N. 27
Originale: francese
Per la Repubblica del Senegal:
Nel firmare gli atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), che dovranno essere ratificati dal suo Governom la Delegazione della Repubblica del Senegal riserva a quest'ultimo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per proteggere i suoi interessi qualora altri Membri mancassero di conformarsi alle disposizioni dei presenti Atti finali o se riserve formulate da altri Membri dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
N. 28
originale: spagnolo
Per il Costa Rica:
La Delegazione di Costa Rica riserva al Govenro della Repubblica di Costa Rica il diritto:
1. di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per proteggere i suoi servizi di telecomunicazioni qualora paesi Membri non dovessero osservare le disposizioni degli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987).
2. Di formulare le riserve che riterra' opportune per quanto riguarda i testi che figurano negli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) che potrebbero pregiudicare, direttamente o indirettamente, la sua sovranita'.
N. 29
Originale: spagnolo
Per la Repubblica di Colombia:
La Delegazione della Repubblica di Colombia riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario, in conformita' con la sua legislazione nazionale ed il diritto internazionale, per salvaguardare i suoi interessi nazionali qualora le riserve formulate nei confronti dei presenti Atti finali da rappresentanti di altri Stati potrebbero pregiudicare i servizi di telecomunicazioni che dipendono dalla sovranita' della Colombia.
Questa riserva e' anche valevole se richiesta dall'applicazione o dall'interpretazione dei presenti Atti finali.
N. 30
Originale: inglese
Per la Repubblica popolare ungherese:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), la Delegazione della Repubblica popolare ungherese riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento necessario che riterra' necessario per salvaguardare i suoi interessi qualora uno o piu' paesi mancassero in qualunque modo di conformarsi alle disposizioni degli Atti finali della presente Conferenza, o se le riserve effettuate da alcuni Membri fossero tali da pregiudicare il buon funzionamento dei suoi servizi mobili.
N. 31
Originale: inglese
Per la Repubblica islamica dell'Iran:
La Delegazione della Repubblica Islamica dell'Iran riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni misura che sara' ritenuta necessaria per proteggere i suoi interessi qualora essi dovessero essere pregiudicati nel quadro della presente Conferenza o se un altro paese o un'altra Amministrazione non dovesse conformarsi, in qualunque modo alle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) o ai suoi Annessi o Protocolli o relativi Regolamenti, o alle disposizioni degli Atti finali della presente Conferenza o qualora le riserve o le dichiarazioni formualte da altri paesi o amministrazioni dovessero pregiudicare il funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazioni o intralciare la Repubblica islamica dell'Iran nel pieno esercizio dei suoi diritti sovrani.
N. 32
Originale: francese
Per la Francia
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), la Delegazione francese formula una riserva su alcuni brani della Risoluzione 331 (Mob. 87) nelle misura in cui essi tendono ad obbligare le amministrazioni o le navi che parteciperanno al Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (SMDSM) a conformarsi all'insieme delle disposizioni del capitolo IX del Regolamento delle radiocomunicazioni, senza tener conto dei piani di coordinamento e di transizione stabiliti in seno all'Organizzazione marittima internazionale ne' delle disposizioni adottate in questo senso da ciascuna Amministrazione a livello nazionale.
N. 33
Originale: francese
Per la Repubblica del Cameroun:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), la Delegazione della Repubblica del Cameorun dichiara a nome del suo Governo che quest'ultimo annette una particolare importanza ai suoi impegni internazionali, ma che si riserva il diritto di adottare ogni provvedimento appropriato qualora l'applicazione delle nuove disposizioni adottate ai fini dell'attuazione del Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (SMDSM), l'attribuzione delle bande di frequenze per i servizi di radioavvistamento via satellite, mobile terrestre via satellite, mobile aeronautico via satellite per la corrispondenza pubblica con le aeronavi o riserve formulate da altre delegazioni a nome del loro Governom dovesse ledere o pregiudicare il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazioni.
N. 34
Originale: francese
Per la Jamahiriva araba libica popolare e socialista:
La Delegazione della Jamahiriva araba libica popolare e socialista riserva al suo Govenro il diritto di accettare o non le conseguenze che derivano da ogni riserva formulata da altri paesi, tali da comportare un aumento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione, e di adottare ogni provvedimento che potra' ritenere necessario per la salvaguardia dei suoi interessi e dei servizi di telecomunicazione qualora un membro non si conformasse alle disposizioni degli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987).
N. 35
Originale: francese
Per la Repubblica popolare di Angola:
La Delegazione della Repubblica popolare di Angola alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni misura che potra' ritenere necessaria per proteggere i suoi interessi in caso di inosservanza in qualunque modo, da parte di un Paese membro alle Risoluzioni oi alle Raccomandazioni contenute negli Atti finali della presente Conferenza oppure se le riserve effettuate da altri paesi dovessero pregiudicare il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
N. 36
Originale: spagnolo
Per il Messico:
La Delegazione del Messico riserva al suo Govenro il diritto di adottare le misure che riterra' pertienenti e necessarie per salvaguardare i suoi interessi qualora altri Membri non dovessero conformarsi in qualunque modo, alle disposizioni adottate dalla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) oppure se le riserve formulate da altri membri dovessero pregiudicare il funzionamento dei suoi servizi di radiocomunicazioni.
N. 37
Originale: spagnolo
Per la Repubblica di Panama:
La Delegazione della Repubblica di Panama riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari in base alla sua legislazione nazionale ed al diritto internazionale per salvaguardare i suoi interessi nazionali qualora le riserve formulate da altri Stati dovessero pregiudicare il funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazioni o pregiudicare i suoi diritti sovrani e qualora l'applicazione o l'interpretazione di qualunque disposizione degli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) lo inducesse a fare cio'.
N. 38
Originale: francese
Per Monaco:
La Delegazione del Principato di Monaco riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni decisione che riterra' necessaria per proteggere gli interessi della sua sovranita' nazionale, qualora i Membri che non dovessero rispettare le disposizioni derivanti da detta Conferenza, pregiudicassero il funzionamento dei servizi di radiocomunicazioni.
N. 39
Originale: francese
Per la Repubblica algerina democratica e popolare:
La Delegazione della Repubblica algerina democratica e popolare alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) , riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che potrebbe ritenere necessario per tutelare i suoi interessi, qualora taluni Membri non dovessero osservare in qualunque modo, le disposizioni degli Atti finali di questa Conferenza, oppure se le riserve formulate dagli altri Membri dovessero pregiudicare i suoi servizi di telecomunicazione o comportare un aumento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione.
N. 40
Originale: spagnolo
Per la Repubblica orientale dell'Uruguay:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) la Delegazione della Repubblica orientale dell'Uruguay riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario ai fini della protezione dei suoi servizi di radiocomunicazione nel caso in cui:
a) altri Membri non dovessero osservare le disposizioni degli Atti finali della presente Conferenza;
b) le riserve formulate dalle delegazioni di altri paesi potrebbero pregiudicare il funzionamento dei suoi servizi di radiocomunicazioni.
N. 41
Originale: arabo
Per la Repubblica dell'Iraq:
La Delegazione della Repubblica dell'Iraq dichiara che il suo Governo si riserva il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per difendere i suoi interessi, qualora altri Membri dell'Unione non osservassero, in un modo o nell'altro, le disposizioni, le Risoluzioni e le Raccomandazioni della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) o qualora le riserve formulate da un Membro dovessero pregiudicare il buon funzionametno dei servizi di telecomunicazioni della Repubblica dell'Iraq, o incrementassero il livello del suo contributo alle spese dell'Unione.
N. 42
Originale: spagnolo
Per la Repubblica Argentina:
I
La Delegazione della Repubblica Argentina, a nome del suo governo, aderisce al testo del Regolamento delle radiocomunicazioni e delle sue appendici, Risoluzioni e raccomandazioni, nonche' alle regole ivi definite, rimanendo inteso, come cio' e' precisato nel preambolo a tale Regolamento, che l'applicazione delle disposizioni di tale Regolamento non implica, da parte dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni "nessuna presa di posizione per quanto riguarda la sovranita' o lo statuto giuridico di un paese, territorio o zona geografica qualunque".
La Delegazione della Repubblica argentina dichiara peraltro a nome del suo Governo che l'inclusione nell'appendice 43, paragrafo 2 "Numero d'identificazione marittima (MID)" Tabella 1 e nel Piano di ripartizione di frequenze, delle isole Malvine come territorio a se' non pregiudica in alcun modo i diritti sovrani imprescrittibili ed alienabili della Repubblica argentina su queste isole, come pure sulle isole della Georgia del Sud e le isole Sandwich del Sud.
L'occupazione di fatto di queste isole da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord a seguito di un atto di forza che non e' mai stato accettato dalla Repubblica argentina ha condotto l'organizzazione delle Nazioni Unite in queste Risoluzioni 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49 (XXXI) 37/9 (XXXVII), 38/12 (XXXVIII) e 39/6 (XXXIX) ad invitare le due Parti a ricercare, per via negoziale, una soluzione pacifica di tale conflitto di sovranita' su dette isole, al fine di porre termine a detta situazione coloniale.
Analogamente, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato le Risoluzioni 40/21 (XL) e 41/40 (XLI) invitando nuovamente con urgenza le parti a riprendere i negoziati in tal senso.
Tenendo conto di quanto sopra, essa riserva espressamente i diritti di sovranita' della Repubblica argentina sulle isole Malvine, sulle isole della Georgia del Sud e sulle isole Sandwich del Sud.
II
Dopo aver esaminato gli Atti finali, la Delegazione della Repubblica argentina dichiara che la decisione adottata per quanto concerne l'introduzione nella Regione 2 del servizio di radioavvistamento via satellite a titolo primario nelle bande 1 610 - 1 626,5 MHz e 2 483,5 - 2 500 MHz non e' adeguata tenendo delle seguenti considerazioni:
1. Il Rapporto 1050 elaborato dalla Commissione di studi 8 del CCIR (Documento rosa) ed il Rapporto analogo intitolato "Basi tecniche e di utilizzazione per la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987)" (30 giugno - 11 luglio 1986) tratta al paragrafo 2.9 del suo capitolo 6, detto servizio di radioavvistamento via satellite; nella conclusione di detto Rapporto (paragrafo 6.2.9.3), e' indicato che converrebbe proseguire gli studi per determinare le misure tecniche e di coordinamento da adottare.
2.- Nel documento 277 CAMR MOB-87 la possibilita' che il nuovo servizio causi interferenze pregiudizievoli ad altri servizi attualmente iscritti nelle summenzionate bande e' nuovamente menzionata.
3. Nel Regolamento delle radiocomunicazioni, non esiste attualmente alcuna procedura di coordinamento tra un progetto di servizio di radioavvistamento via satellite ed i servizi di Terra.
4. In considerazione di quanto sopra, non e' possibile asserire che le potenziali interferenze del nuovo servizio di radioavvistamento saranno minime in tutti i casi; i servizi di Terra subiranno dunque un pregiudizio senza che vi sia, attualmente, nessuna possibilita' di coordinamento.
5. Ecco perche' si ritiene che questa importante questione, che non e' ancora stata risolta in maniera soddisfacente, dovrebbe essere sottoposta all'esame di una futura Conferenza amministrativa mondiale competente, dopo aver effettuato studi tecnici e regolamentari appropriati.
Di conseguenza, la Delegazione della Repubblica Argentina riserva al suo Governo il diritto di adottare tutte le misure che riterra' necessarie per proteggere i servizi esistenti nelle summenzionate bande da interferenze pregiudizievoli provenienti dal servizio di radioavvistamento via satellite.
III
Dopo aver esaminato gli Atti finali,la Delegazione della Repubblica Argentina dichiara che la decisione adottata di introduire il servizio mobile terrestre via satellite in alcune bande a titolo primario interferisce con gli altri servizi che esistono attualmente a titolo primario in queste bande, alcuni dei quali non sono iscritti all'ordine del giorno della Conferenza.
La Delegazione della Repubblica Argentina riserva quindi al suo Governo il diritto di adottare tutte le misure che riterra' necessarie per proteggere i servizi esistenti dalle interferenze pregiudizievoli provenienti dal servizio mobile terrestre via satellite.
IV
La Delegazione della Repubblica argentina ha presentato senza successo reclami relativi al trattamento ed alla modifica degli articoli 11 e 28 del regolamento delle radiocomunicazioni al fine di poter iscriverli all'ordine del giorno della Conferenza e affinche' quest'ultima possa esaminare le modifiche miranti all'istituzione di norme di coordinamento tra il servizio di radioavvistamento via satellite ed i servizi fisso, di radionavigazione aeronautica e di radiolocalizzazione non rappresentati alla Conferenza.
La Delegazione della Repubblica Argentina riserva al suo Governo il diritto di prendere tutte le misure che riterra' necessarie per proteggere i servizi summenzionati dalle interferenze pregiudizievoli provenienti dal servizio di servizio di radioavvistamento via satellite.
N. 43
Originale: spagnolo
Per il Cile:
1. Preme alla Delegazione del Cile di segnalare che, ogni qualvolta compaiono nel Regolamento delle radiocomunicazioni o nei documenti di qualunque natura, provenienti dalla presente Conferenza (CAMR MOB-87), menzioni o riferimenti a "territori antartici" come dipendenze di uno Stato qualunque, tali menzioni o riferimenti non si applicano e non possono applicarsi al settore antartico cileno, compreso tra 53 e 90 di longitudine ovest, che fa parte integrante del territorio nazionale del Cile e su cui questo paese possiede diritti imprescrittibili ed esercita la sovranita'.
In considerazione di quanto sopra, la Delegazione del Cile riserva il diritto al suo Governo di adottare i provvedimenti che riterra' necessari per tutelare i suoi interessi qualora altri Stati dovessero pregiudicare in qualunque modo, tutta o parte del territorio definito sopra, invocano le disposizioni di tale Regolamento o pretendendo, in virtu' di quest'ultimo, di far valere diritti che il Governo del Cile non riconosce.
2. Allo stesso modo, la Delegazione del Cile riserva al suo Governo il diritto di adottare i provvedimenti che riterra' necessari per tutelare i suoi interessi qualora altri Membri dell'Unione dovessero applicare le disposizioni del Regolamento delle Radiocomunicazioni o dei suoi annessi cosi' come sono state adottate dalla presente Conferenza, e qualora le riserve formulate da altri membri dovessero pregiudicare direttamente o indirettamente il funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazioni o della sua sovranita'.
3. Essa dichiara inoltre che l'entrata in vigore del Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (SMDSM) sul territorio del suo paese dipendera' dalla decisione del suo Governo e sara' applicata con la flessibilita' che riterra' appropriata, conservando i sistemi di soccorso e di sicurezza basati a terra, grazie ai quali le navi non assoggettate alla Convenzione SOLAS del 1974 continueranno a ricevere assistenza, secondo la forma che sara' scelta dal Governo del Cile e fino a quando non sia deciso diversamente.
4. Inoltre la Delegazione del Cile riserva al suo paese il diritto di adottare i provvedimenti piu' appropriati qualora le frequenze che sfrutta dovessero essere pregiudicate a causa di trasferimento o di modifica di dette frequenze.
N. 44
Originale: spagnolo
Per Cuba:
Nel firmare gli Atti finali, della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), la Delegazione della Repubblica di Cuba alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), dichiara, a nome del suo Governo che non riconosce ne' l'impiego, ne' le assegnazioni di frequenze contrassegnate con la menzione CUB (Guantanamo) (7) nella parte IV dell'appendice 26 del Regolamento delle radiocomunicazioni parzialmente modificato dalla presente Conferenza, per conto del Governo degli Stati Uniti d'America nella base navale che occupano illegalmente e contro la volonta' del Governo e del popolo cubano, su una porzione del territorio del nostro paese nella provincia di Guantanamo.
Inoltre, l'utilizzazione di frequenze radioelettriche da parte del Governo degli Stati Uniti d'America sul territorio che occupano illegalmente a Guantanamo, Cuba, intralcia ed interferisce con i servizi di radiocomunicazione di Cuba, in tal modo pregiudicando e limitando la sovranita' del nostro paese per quanto concerne lo spettro delle frequenze radioelettriche, quest'ultima essendo una risorsa limitata, come menzionato nella Dichiarazione N 9 del Protocollo finale della Conferenza amministrativa mondiale (Ginevra, 1979).
Il Governo di Cuba si riserva il diritto di adottare ogni provvedimento necessario per tutelare i suoi interessi legittimi.
N. 45
Originale: spagnolo
Per Cuba
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), la Delegazione della Repubblica di Cuba dichiara a nome della sua Amministrazione, per quanto riguarda l'assegnazione di bande di frequenze di cui all'articolo 8 del Regolamento delle radiocomunicazioni per il servizio di radioavvistamento via satellite:
Che non puo' considerare come soddisfacenti gli studi tecnici effettuati sino ad ora riguardo alle possibilita' di ripartizione del nuovo servizio di radioavvistamento via satellite con altri servizi di radiocomunicazioni cui sono attribuite queste bande di frequenze.
In conseguenza di quanto sopra, non puo' riconoscere le assegnazioni effettuate dalla presente Conferenza, al servizio di radioavvistamento via satellite nelle bande di frequenze 1 610 - 1 626,5 MHz e 2 483,5 - 2 500 MHz e nelle parti della banda 5 000 - 5 250 MHz.
In queste condizioni, l'Amministrazione di Cuba non puo' garantire che siano evitate interferenze pregiudizievoli alle stazioni di terraferma e spaziali del servizio di radioavvistamento via satellite e si riserva il diritto di non adottare misure miranti ad evitare tali interferenze qualora tali misure possano pregiudicare gli altri servizi cui tali assegnazioni sono effettuate a titolo primario nella Tabella di assegnazione delle bande di frequenze.
Infine, la Delegazione di Cuba dichiara, a nome della sua Amministrazione, che non autorizza le trasmissioni di radioavvistamento via satellite in provenienza o a destinazione del territorio nazionale della Repubblica di Cuba; di conseguenza in particolare le stazioni spaziali del servizio di radioavvistamento via satellite di altri paesi non possono coprire con le loro trasmissioni il territorio nazionale cubano.
N. 46
Originale: spagnolo
Per la Repubblica del Venezuela:
Nell'aderire agli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) la Delegazione della Repubblica del Venezuela riserva al suo Governo il diritto di ratificare o non tali Atti finali, in tutto o in parte, e di adottare tutti i provvedimenti che riterra' appropriati per tutelare i suoi interessi qualora un Membro attuale o futuro non dovesse rispettare in qualunque modo le disposizioni di tali Atti, o pregiudicare con un'azione qualunque, la sovranita' nazionale della Repubblica del Venezuela o la sua legislazione nazionale.
La Delegazione del Venezuela riserva inoltre al suo Governo il diritto di non accettare alcuna conseguenza di ogni riserva trasmessa da un'altra amministrazione o di ogni azione effettuata da un'altra amministrazione che avrebbe come effetto di comportare un incremento del suo contributo alle spese dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.
N. 47
Originale: arabo
Per la Repubblica araba siriana:
La Delegazione della repubblica araba siriana dichiara che il suo Governo si riserva il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per tutelare i suoi interessi qualora uno dei Membri dovesse violare per una ragione o l'altra le sue Risoluzioni adottate dalla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) o qualora le riserve formulate da un Membro potrebbero pregiudicare gli interessi delle telecomunicazioni della Repubblica araba siriana.
N. 48
Originale: inglese
Per la Repubblica d'Indonesia:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), la Delegazione della Repubblica d'Indonesia riserva al suo Governo il diritto:
1. di non essere vincolato dalle disposizioni degli Atti finali, delle Risoluzioni e Raccomandazioni della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) che non sono conformi alla Costituzione, alla legislazione, ai regolamenti ed alla politica del Governo d'Indonesia;
2. di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per proteggere i suoi interessi, qualora i Membri non dovessero osservare in qualunque maniera, le disposizioni di tali Atti finali o se riserve formulate da altri paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi sistemi e servizi di telecomunicazione.
N. 49
Originale: spagnolo
Per la Repubblica del Paraguay:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), la Delegazione della Repubblica del Paraguay riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per proteggere i suoi servizi di telecomunicazioni qualora essi fossero negativamente influenzati dall'applicazione delle disposizioni degli Atti finali della presente Conferenza, o a seguito di riserve formulate da altri Membri dell'Unione.
N. 50
Originale: inglese
Per la Repubblica democratica dell'Afghanistan:
La Delegazione della Repubblica democratica dell'Afghanistan riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per proteggere i suoi interessi, qualora taluni Membri non dovessero osservare in qualunque maniera, le disposizioni degli Atti finali della Conferenza (CAMR per i servizi mobili, Ginevra, settembre -ottobre 1987) e loro annessi e Protocolli o qualora riserve formulate da altri paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazioni.
N. 51
Originale: inglese
Per la Repubblica federale di Germania, l'Australia, l'Austria, il Commonwealth delle Bahamas, il Belgio, il Canada, la Danimarca, gli Stati Uniti d'America, la Finlandia, la Francia, l'Irlanda, la Repubblica della Liberia, la Repubblica di Malta, Monaco, la Norvegia, la Nuova Zelanda, la Repubblica del Panama, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, la Repubblica di Singapore, la Svezia, la Confederazione elvetica:
Gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) intendono imporre a tutti i paesi obblighi vincolanti secondo i quali le navi per passeggeri che trasportano oltre 12 persone, e le navi da carico con un tonnellaggio lordo di 300 tonnellate ed oltre che effettuano viaggi internazionali navigando fuori della portata delle stazioni costiere funzionanti su onde ettometriche, devono avere a bordo personale titolare di certificati di qualifica per la manutenzione a bordo degli equipaggiamenti destinati alle comunicazioni di soccorso e di sicurezza. Ne deriverebbe per l'insieme della comunita' marittima mondiale un peso superfluo ed inaccettabile.
Inoltre questi obblighi sarebbero incompatibili con le decisioni del Comitato della sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale, la quale, nel maggio 1987, ha accettato il principio della flessibilita' nella scelta dei mezzi di manutenzione a bordo degli equipaggiamenti preposti alle comunicazioni di soccorso e di sicurezza. In queste condizioni, le Delegazioni dei summenzionati paesi dichiarano che:
1. Le loro Amministrazioni non possono accettare nessuno dei nuovi obblighi che potrebbero derivare dagli articoli 55 (Rev.) e 56 (Rev.) del Regolamento delle radiocomunicazioni, per quanto concerne la necessita' di imbarcare a bordo delle navi personale titolare di certificati di qualifica per il mantenimento a bordo degli equipaggiamenti radioelettrici ed elettronici.
2. Le Amministrazioni adotteranno adeguante disposizioni per garantire l'elevato livello richiesto per la manutenzione e la disponibilita' operativa del materiale radioelettrico di bordo, essenziale per le comunicazioni di soccorso e di sicurezza.
N. 52
Originale: inglese
Per lo Stato d'Israele:
Gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), intendono imporre a tutti i paesi obblighi rigorosi per quanto concerne le navi munite di equipaggiamenti SMDSM. Ne potrebbe derivare, come conseguenza, l'imposizione di un onere superfluo ed inaccettabile per la nostra Amministrazione e la comunita' marittima.
Inoltre questi obblighi sarebbero incompatibili con le decisioni del Comitato della sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale che, nel maggio del 1987, ha accettato il principio della flessibilita' nella scelta dei mezzi di mantenimento a bordo degli equipaggiamenti di soccorso e di sicurezza. In queste condizioni, la Delegazione dello Stato d' Israele dichiara:
1. che la sua Amministrazione esaminera' le conseguenze degli obblighi che potrebbero derivare dal nuovo articolo 55 e dal nuovo articolo 56 del Regolamento delle radiocomunicazioni relativi alla presenza obbligatoria, a bordo delle navi, di personale ufficialmente qualificato per la manutenzione a bordo degli equipaggiamenti SMDSM imbarcati e non lesinera' alcun sforzo affinche' non venga accresciuto l'onere imposto alla sua comunita' marittima ed alla sua Amministrazione;
2. che la sua Amministrazione adottera' tutte le misure necessarie per garantire l' elevato livello di manutenzione richiesto ed il buon funzionamento degli equipaggiamenti radioelettrici di bordo indispensabili per le comunicazioni di soccorso e di sicurezza.
N. 53
Originale: spagnolo
Per la Spagna:
La Delegazione della Spagna alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), formula la seguente riserva a proposito del numero 3016 del Regolamento delle radiocomunicazioni cosi' come adottato dalla Conferenza.
La Spagna mantiene la riserva che ha formulato alla CAMR MOB-83 riguardo a questo numero del Regolamento e che compare al numero 17 degli Atti finali di tale Conferenza. In effetti, non e' stato possibile reperire altri mezzi appropriati per effettuare in mare la prova completa del generatore del segnale di soccorso radiotelefonico come previsto nella Convenzione per la sicurezza della vita umana in mare del 1974 (modificata nel 1981 e nel 1983) e raccomandato nella Risoluzione N. 571 della 14 Assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale.
Peraltro non risulta all'Amministrazione spagnola che queste prove, come effettuate dalla navi spagnole con un carico fittizio, abbiano provocato falsi allarmi nella banda dei 2 MHz.
N. 54
Originale: inglese
Per l'Etiopia:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), la Delegazione della Repubblica democratica popolare di Etiopia riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' opportuno per proteggere i suoi servizi qualora essi fossero pregiudicati a causa di riserve formulate da altri paesi, o da sistemi funzionanti in violazione delle disposizioni degli Atti finali della presente Conferenza.
N. 55
Originale: inglese
Per la Repubblica dell'India:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), la Delegazione della Repubblica dell'India riserva alla sua Amministrazione il diritto di adottare le misure che riterra' necessarie per proteggere i suoi interessi se un'Amministrazione riserva la sua posizione riguardo a qualunque disposizione del Regolamento delle radiocomunicazioni o utilizza una stazione di radio-comunicazione in violazione di qualunque disposizione di tale Regolamento.
N. 56
Originale: arabo
Per il Regno hashemita di Giordania
La Delegazione del regno hashemita di Giordania riserva al suo Governo il diritto di adottare tutte le misure che riterra' necessarie per tutelare i suoi interessi, nel caso in cui un Membro dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni non dovesse osservi, in qualunque modo e per qualunque ragione, le disposizioni, Risoluzioni e Raccomandazioni adottate dalla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987).
La Delegazione del Regno hashemita di Giordania si riserva il diritto di non accettare riserve che rischiano di di pregiudicare il buon funzionamento dei servizi di telecomunicazioni del Regno hashemita di Giordania.
N. 57
Originale: inglese
Per il Canada:
Nel firmare gli Atti finali a nome del Canada, la Delegazione del Canada dichiara ufficialmente che il suo Paese non accetta alcune decisioni adottate dalla presente Conferenza per quanto concerne la Tabella di assegnazione delle frequenze e relative note; per questa ragione, il Canada:
visto che la Conferenza ha indebitamente limitato le assegnazioni ai servizi mobili via satellite nelle bande
1 530 - 1 559 MHz e 1 626,5 - 1 660,5 MHz asserisce il suo intento di utilizzare queste bande nella maniera piu' adeguata per far fronte alle particolari esigenze di questi servizi mobili via satellite, pur riconoscendo la priorita' delle comunicazioni del servizio mobile aeronautico via satellite (R) e delle comunicazioni relative alla sicurezza marittima.
N. 58
Originale: inglese
Per gli Stati Uniti d'America:
Nel firmare i presenti Atti finali a nome degli Stati Uniti d'America, la Delegazione degli Stati Uniti d'America dichiara ufficialmente che il suo paese non accetta alcune decisioni adottate dalla presente Conferenza, per quanto riguarda la Tabella di assegnazione delle frequenze e relative note; per questa ragione, gli Stati Uniti d'America:
visto che la Conferenza ha indebitamente limitato le assegnazioni ai servizi mobili via satellite nelle bande
1 530 - 1 559 MHz e 1 626,5 - 1 660,5 MHz asseriscono la loro intenzione di utilizzare queste bande nella maniera piu' appropriata per far fronte alle particolari esigenze dei suoi servizi mobili via satellite, pur riconoscendo la priorita' delle comunicazioni del servizio mobile aeronautico via satellite (R) e delle comunicazioni relative alla sicurezza marittima.
N. 59
Originale: francese
Per la Repubblica democratica del Madagascar:
La Delegazione della Repubblica democratica del Madagascar riserva al suo Governo il diritto di adottare tutte le misure che riterra' utili per tutelare i suoi interessi qualora i Membri dell'Unione non osservino, in qualunque modo, le disposizioni adottate negli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), o se riserve formulate da altri paesi dovessero pregiudicare il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
N. 60
Originale: francese
Per la Repubblica islamica di Mauritania:
Avendo notato le dichiarazioni che sono state effettuate, nel firmare gli Atti finali ed il Protocollo finale, la Delegazione della Repubblica islamica di Mauritania alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per tutelare i suoi interessi qualora riserve formulate da altri membri dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
N. 61
Originale: inglese
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:
La Delegazione del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord prende atto della Dichiarazione N. 42 effettuata dalla Delegazione della Repubblica Argentina riguardo alle Isole Falkland, alle Isole della Georgia del Sud ed alle Isole Sandwich del Sud.
La Delegazione del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord confuta la dichiarazione effettuata riguardo alle isole Falkland, alle isole della Georgia del Sud ed alle Isole Sandwich del Sud. Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord non ha alcun dubbio per quanto concerne la sovranita' del Regno Unito sulle Isole Falkland, le Isole della Georgia del Sud e le Isole Sandwich del Sud che sono e saranno sempre parte integrante di territori le cui relazioni internazionali dipendono dalla responsabilita' del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord.
N. 62
Originale: inglese
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:
La Delegazione del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord prende nota della dichiarazione N. 43 effettuata dalla Delegazione del Cile per quanto concerne i Territori Antartici.
Laddove tale dichiarazione fa riferimento al Territorio Antartico Britannico, il Governo di Sua Maesta' del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord non ha alcun dubbio per quanto riguarda la sua sovranita' sul Territorio Antartico Britannico. Relativamente alla dichiarazione menzionata sopra, la Delegazione del Regno Unito richiama l'attenzione sulle disposizioni del Trattato dell'Antartico ed in particolare sull'articolo IV di questo Trattato.
N. 63
Originale: inglese
Per la Repubblica Popolare di Cina:
Nel firmare gli Atti finali, la Delegazione della Repubblica Popolare di Cina alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), dichiara quanto segue:
1. Avendo preso nota della dichiarazione N. 10, la Delegazione cinese ribadisce la posizione del suo Governo gia' enunciata nella sua dichiarazione (N. 32) inclusa negli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1983).
2. Qualora l'inosservanza del Regolamento delle radiocomunicazioni o delle decisioni degli Atti finali delle Conferenze amministrative delle radiocomunicazioni competenti, o delle riserve formulate da altri Paesi Membri dovesse pregiudicare i servizi di telecomunicazione della Repubblica Popolare di Cina, la Delegazione cinese riserva al suo Governo il diritto di adottare tutte le misure che riterra' necessarie per fare in modo che i suoi diritti non siano lesi.
N. 64
Originale: inglese
Per la Repubblica araba d'Egitto:
Avendo preso nota delle dichiarazioni formulate nel firmare gli Atti finali, la Delegazione della Repubblica araba d'Egitto alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per salvaguardare i suoi interessi qualora un Membro non osservi in qualunque maniera le disposizioni degli Atti finali della presente Conferenza o qualora le riserve formulate da altri Membri dovessero pregiudicare il funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
N. 65
Originale: francese
Per la Repubblica socialista di Romania:
Nel prendere atto delle dichiarazioni effettuate da varie Delegazioni nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), la Delegazione della Repubblica socialista di Romania riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per proteggere i servizi delle radiocomunicazioni del suo Paese, qualora uno o piu' Membri non dovessero rispettare in qualunque modo, le decisioni della presente Conferenza o qualora le riserve formulate da un altro Membro dovessero pregiudicare i suoi servizi di radiocomunicazione.
N. 66
Originale: inglese
Per lo Stato d'Israele:
Le dichiarazioni effettuate da alcune delegazioni al N. 14 del Protocollo finale essendo in flagrante contraddizione con i principi e l'oggetto dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni e di conseguenza non valide giuridicamente, il Governo d'Israele tiene ad evidenziare il suo rifiuto categorico di tali dichiarazioni, considerandole senza valore per quanto riguarda i diritti ed i doveri di uno Stato Membro dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.
In ogni modo, il Governo d'Israele si avvarra' dei suoi diritti per proteggere i suoi interessi se i governi di queste delegazioni dovessero violare in qualunque modo le disposizioni della Convenzione e dei suoi annessi, Protocolli o Regolamenti allegati o degli Atti finali della presente Conferenza.
La Delegazione d'Israele nota che la dichiarazione N. 14 non indica lo Stato d'Israele con la sua denominazione completa ed esatta. In queste condizioni, tale dichiarazione e' totalmente irricevibile e deve essere respinta in quanto violazione delle regole riconosciute del comportamento internazionale.
N. 67
Originale: inglese
Per gli Stati Uniti d'America:
Per quanto concerne la dichiarazione N. 44 del Governo della Repubblica di Cuba, il Governo degli Stati Uniti d'America fa notare che la presenza degli Stati Uniti a Guantanamo deriva dall'attuazione di un trattato in vigore. Gli Stati Uniti si riservano il diritto di provvedere ai fabbisogni di radiocomunicazione di Guantanamo come hanno fatto sino ad oggi.
N. 68
Originale: spagnolo
Per la Repubblica Argentina:
Per quanto concerne la dichiarazione N. 43 del Protocollo finale della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987), la Repubblica argentina tiene ad affermare che non accetta la riserva che vi e' contenuta, sia formulata in particolare dallo Stato che ne e' l'autore, o da ogni altro Stato, poiche' tale riserva rischierebbe di pregiudicare i diritti che essa ha sul settore compreso tra il 25 ed il 74 grado di longitudine Ovest di Greenwich a sud del 60 grado di latitudine Sud che comprende territori sui quali la Repubblica argentina esercita e ribadisce i suoi diritti di sovranita' imprescrittibili ed inalienabili.
N. 69
Originale: spagnolo
Per la Spagna:
Per quanto concerne la riserva N. 51 enunciata nel presente Protocollo finale, la Delegazione della Spagna protesta contro il paragrafo 2 di tale riserva, ove trattasi del Comitato per la sicurezza marittima dell'IMO, visto che il Comitato ha recepito il principio di flessibilita' di cui nella riserva summenzionata solo ai fini dell'esame, da parte del Sotto-comitato per le radiocomunicazioni dell'IMO del nuovo Capitolo IV della Convenzione SOLAS, e dato che, di conseguenza, non esiste alcuna decisione definitiva dell'IMO che contraddica il tenore degli articoli 55 e 56 del Regolamento delle radiocomunicazioni, come modificati dalla presente Conferenza.
N. 70
Originale: inglese
Per la Repubblica islamica del Pakistan:
La Delegazione della Repubblica islamica del Pakistan riserva alla sua Amministrazione il diritto di adottare disposizioni efficaci per tutelare i suoi interessi se qualunque amministrazione dovesse utilizzare servizi di Terra o servizi di radiocomunicazione in violazione del Regolamento delle radiocomunicazioni in vigore o delle decisioni adottate alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987). Essa riserva inoltre alla sua Amministrazione il diritto di adottare disposizioni qualora riserve o dichiarazioni effettuate da un altro paese o amministrazione dovessero pregiudicare il buon funzionamento dei suoi servizi e sistemi di telecomunicazioni.
L'Amministrazione del Pakistan non puo' impegnarsi ad accettare tutte le trasmissioni a destinazione del suo territorio, ne' la violazione del suo territorio da parte di trasmissioni del servizio di radioavvistamento via satellite di un'altra amministrazione e si riserva il diritto di adottare i provvedimenti richiesti se del caso.
N. 71
Originale: spagnolo
Per la Repubblica argentina:
Per quanto concerne la riserva N. 51 enunciata nel presente Protocollo finale, la Delegazione della Repubblica Argentina protesta contro il paragrafo 2 di tale riserva, ove trattasi del Comitato per la sicurezza marittima dell'IMO, visto che il Comitato ha recepito il principio di flessibilita' di cui nella riserva summenzionata solo ai fini dell'esame, da parte del Sotto-comitato per le radiocomunicazioni dell'IMO, del nuovo Capitolo IV della Convenzione SOLAS, e dato che, di conseguenza, non esiste alcuna decisione definitiva dell'IMO che contraddica il tenore degli articoli 55 e 56 del Regolamento delle radiocomunicazioni, come modificati dalla presente Conferenza.
N. 72
Originale: spagnolo
Per Cuba:
Per quanto concerne la dichiarazione degli Stati Uniti d'America, riportata nella Nota N. 58 del Documento 482 relativa alle dichiarazioni del Protocollo Finale della Conferenza, la Delegazione di Cuba dichiara che la pretesa di questo paese di utilizzare le bande di frequenze 1 530 a 1 559 MHz e 1 625,5 a 1 660,5 MHz per servizi che non sono stati oggetto di un'assegnazione di frequenze alla presente Conferenza, ad esempio i servizi mobili via satellite, causa o potrebbe causare disturbi sotto forma di interferenze ai servizi cubani utilizzati nelle bande summenzionate in conformita' con la Tabella di assegnazione dell'articolo 8 del Regolamento delle radiocomunicazioni, in particolare al servizio mobile aeronautico via satellite (R) ed al servizio mobile marittimo via satellite.
Secondo Cuba, queste utilizzazioni abusive costituiscono un pericolo per le esigenze dello spettro dei servizi summenzionati e pregiudicano la sicurezza della navigazione aerea nella Regione, nonche' la sicurezza della vita umana.
Per queste ragioni, la Delegazione di Cuba dichiara che si riserva tutti i diritti di agire che le appartengono, al fine di evitare che tali utilizzazioni pregiudichino l'impiego di queste bande, e dichiara altresi' che non puo' concedere la sua protezione al servizio che si ha la pretesa di utilizzare.
N. 73
Originale: inglese
Per la Grecia:
La Delegazione della Grecia tiene a confutare il secondo paragrafo della Dichiarazione N. 51 del presente Protocollo finale. Il Comitato per la sicurezza marittima dell'IMO ha recepito il principio di flessibilita' menzionato in tale dichiarazione solo ai fini dell'esame, da parte del Sotto-comitato per le radiocomunicazioni dell'IMO, del nuovo Capitolo IV della Convenzione SOLAS. Di conseguenza, l'IMO non ha adottato al riguardo alcuna decisione definitiva dell'IMO che contraddica il tenore degli articoli 55 (Rev.) e 56 (Rev.) del Regolamento delle radiocomunicazioni.
N. 74
Originale: inglese
Per la Repubblica Federativa del Brasile:
In considerazione delle dichiarazioni rese da alcune delegazioni che indicano che le loro Amministrazioni non osserveranno, o potranno non osservare, le decisioni della presente Conferenza, la Delegazione della Repubblica Federativa del Brasile riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per salvaguardare i suoi interessi qualora un Membro non si conformi alle decisioni della presente Conferenza o ad ogni altra disposizione del Regolamento delle radiocomunicazioni.
(Seguono firme)
(Le firme che seguono il Protocollo finale sono le stesse di quelle menzionate alle pagine 3 a 18).
RISOLUZIONE N. 8 (REV. MOB-87) (1)
MODIFICHE NELLE ASSEGNAZIONI ATTRIBUITE ALLE BANDE
COMPRESE TRA 4 000 KHZ E 27 500 KHZ
(Vedere inoltre la Risoluzione 512 (HFbC-87))
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(1) Nell'ambito del suo mandato, la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) ha esaminato questa Risoluzione ed ha deciso di sopprimere il dispositivo 5.
RES19-1 RISOLUZIONE N. 19 (Mob-87)
Necessita' di esaminare la questione dell'inclusione nel
Regolamento delle radiocomunicazioni delle decisioni delle conferenze amministrative regionali delle radiocomunicazioni
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987),
considerando
a) che l'ordine del giorno della presente Conferenza includeva una questione relativa alla Risoluzione 704;
b) che e' stata sollevata la questione generale dell'inclusione delle decisioni delle conferenze regionali nel Regolamento delle radiocomunicazioni;
c) che e' necessario fornire direttive generali per quanto riguarda la questione, per poter procedere in maniera sistematica;
riconoscendo
a) che l'inclusione delle decisioni delle conferenze regionali nel Regolamento delle radiocomunicazioni al fine di rendere tali decisioni applicabili a tutti i Membri di una data regione, solleva una questione di principio che concerne tutti i Membri dell'Unione;
b) che la migliore fonte di direttive in materia e' l'organo supremo dell'Unione;
decide
di sottoporre per esame, alla prossima Conferenza di plenipotenziari, la questione dell'inclusione nel Regolamento delle radiocomunicazioni, delle decisioni delle Conferenze amministrative regionali delle radiocomunicazioni e delle conseguenze di questa inclusione per tutti i Membri dell'unione;
invita l'IFRB
a fare rapporto, al Consiglio di Amministrazione ed alle Amministrazioni, sugli aspetti regolamentari della questione;
incarica il Segretario generale
di fare rapporto, al Consiglio di Amministrazione ed alle Amministrazioni, sugli aspetti giuridici della questione;
invita il Consiglio di Amministrazione
a richiamare l'attenzione della Conferenza di plenipotenziari sulla necessita' che tale Conferenza prenda una decisione concernente l'inclusione, nel Regolamento delle radiocomunicazioni, delle decisioni delle Conferenze amministrative regionali delle radiocomunicazioni, in vista di poter promulgare direttive generali. raccomanda alla Conferenza dei Plenipotenziari
di considerare se includere nel Regolamento delle radiocomunicazioni, le decisioni delle Conferenze amministrative regionali delle radiocomunicazioni al fine di formulare direttive generali.
RES20-1
RISOLUZIONE N. 20 (MOB-87))
Cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo in materia di telecomunicazioni aeronautiche
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987)
considerando
a) che sono state modificate le assegnazioni delle bande di frequenze nonche' le disposizioni relative ai vari servizi mobili aeronautici;
b) che alcune di queste bande di frequenze e disposizioni sono destinate ad un'applicazione mondiale dei nuovi sistemi di telecomunicazioni aeronautiche;
c) che questi nuovi sistemi utilizzeranno tecniche piu' perfezionate come le telecomunicazioni via satellite associate a supporti moderni di trasmissione dell'informazione;
d) che tale ammodernamento tecnologico dovrebbe servire a migliorare la sicurezza e la regolarita' dell'aviazione civile internazionale, la precisione e la sicurezza della radionavigazione aeronautica nonche' l'efficacia dei sistemi di soccorso e di salvataggio;
e) che i paesi in via di sviluppo potranno aver bisogno di aiuto per migliorare la formazione del personale tecnico, installare nuovi sistemi, far fronte all'ammodernamento tecnologico e migliorare l'utilizzazione delle telecomunicazioni aeronautiche;
riconoscendo
l'efficacia dell'assistenza che l'UIT ha dato e puo' dare nel settore delle telecomunicazioni ai paesi in via di sviluppo, in collaborazione, se del caso, con altri organismi internazionali;
incarica il Segretario Generale
1. di incoraggiare l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) a proseguire la sua assistenza ai paesi in via di sviluppo che si sforzano di migliorare le loro telecomunicazioni aeronautiche, in particolare fornendo loro consulenza tecnica per la pianificazione, l'installazione, l'utilizzazione ed la manutenzione degli equipaggiamenti, nonche' un aiuto in materia di formazione professionale, soprattutto per quanto riguarda le nuove tecnologie;
2. di chiedere a tal fine la collaborazione permanente dell'OACI, della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (CNUCED) e a seconda dei casi, di altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite;
3. di informare l'OACI che la presente Conferenza ha riconosciuto il valore della cooperazione offerta da tale organizzazione ai paesi in via di sviluppo nel quadro dei suoi programmi di assistenza tecnica;
4. di continuare a ricercare, con particolare attenzione l'aiuto del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUD) e di altre fonti di finanziamento per poter fornire un'assistenza tecnica sufficiente ed efficace in materia di telecomunicazioni aeronautiche;
invita i paesi in via di sviluppo
a concedere nella misura del possibile, una elevata priorita' alle richieste di progetti di assistenza tecnica concernenti le telecomunicazioni aeronautiche ed a includere queste ultime nei loro programmi nazionali, nonche' ad appoggiare i progetti multinazionali in questo settore.
RES38-1
RISOLUZIONE N 38 (REV.MOB-87)
Riassegnazione di frequenze alle stazioni del servizio fisso e del servizio mobile in funzione nelle bande assegnate ai servizi di radiolocalizzazione e di radioamatore nella Regione 1
(1 625 - 1 635 kHz, 1 800 - 1 810 kHz, 1 810 - 1 850 kHz e 2 160 - 2 170 kHz
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987)
considerando
che la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1979) ha adottato modifiche per l'assegnazione delle bande di frequenze comprese tra 1 606,5 kHz e 2 850 kHz;
notando
a) che l'attuazione della Tabella modificata per l'assegnazione delle bande di frequenze presenta difficolta', in particolare per le stazioni del servizio mobile marittimo nella regione 1, nelle bande 1 625 - 1 635 kHz, 1 800 - 1 810 kHz e 2 160 - 2 170 kHz che sono messe a disposizione dei servizi di radiolocalizzazione e nella banda 1 810 - 1 850 kHz che e' messa a disposizione del servizio di radioamatore;
b) che il piano di assegnazione di frequenza contenuto negli Atti finali della Conferenza amministrativa regionale delle radiocomunicazioni per la pianificazione del servizio mobile marittimo e di radionavigazione aeronautica in onde ettometriche (Regione 1), (Ginevra, 1985) indica le frequenze di sostituzione per le stazioni del servizio mobile marittimo, e le disposizioni relative alla loro attuazione;
decide
1. che nella Regione 1, ad eccezione dei paesi e della bande di frequenze menzionate (1) ai numeri 485, 490, 493 e 499 a partire dalla data dientrata in vigore (1 aprile 1992) del piano di assegnazione di frequenza per il servizio mobile marittimo che figura negli Atti finali della Conferenza amministrativa regionale delle radiocomunicazioni per la pianificazione del servizio mobile marittimo e di radionavigazione aeronautica in onde ettometriche (Regione 1), (Ginevra, 1985), si porra' fine a tutte le operazioni delle stazioni del servizio fisso e mobile nelle bande 1 625 - 1 635 kHz, 1 800 - 1 810kHz, 1 810 - 1 850 kHz e 2 160 - 2 170 kHz;
2. che le amministrazioni a nome delle quali sono iscritte assegnazioni alle stazioni del servizio fisso, del servizio mobile terrestre o mobile aeronautico OR) nelle bande interessate sceglieranno assegnazioni di sostituzione appropriate e le notificheranno all'IFRB e, quando la conclusione del Comitato sara' favorevole relativamente ai numeri 1240 e 1241, l'assegnazione portera' la stessa data e avra' lo stesso statuto di quella che sostituisce per quanto concerne le assegnazioni dei paesi della Regione 1;
3. che la protezione offerta alle stazioni del servizio fisso e del servizio mobile secondo i numeri 486 e 492 continuera' ad essere applicabile fino a quando non siano state reperite e messe in funzione assegnazioni di sostituzione soddisfacenti;
4. che, a decorrere dalla data di applicazione (1 aprile 1992) del piano di assegnazione di frequenza per il servizio mobile marittimo contenuto negli Atti finali della Conferenza amministrativa regionale delle radiocomunicazioni per la pianificazione del servizio mobile marittimo e di radionavigazione aeronautica in onde ettometriche (Regione 1), (Ginevra, 1985), le assegnazioni di frequenza che non saranno state trasferite secondo il paragrafo 3 del dispositivo della presente Risoluzione continueranno a funzionare unicamente in virtu' delle disposizioni del numero 342 del Regolamento delle radiocomunicazioni.
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(1) Numero 485, bande 1 625 - 1 635 kHz, 1 800 - 1 810 kHz e 2 160
- 2 170 kHz
numero 490, banda 1 810 - 1 830 kHz
numero 491, banda 1 810 - 1 830 kHz
numero 493, banda 1 810 - 1 850 kHz
numero 499, banda 2 160 - 2 170 kHz.
RES44-1
RISOLUZIONE N. 44 (MOB-87)
Compatibilita' degli equipaggiamenti utilizzati nel servizio mobile via satellite
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987),
considerando
a) che il numero di bande di frequenze assegnate al servizio mobile via satellite e' scarso;
b) che il CCIR esamina i requisiti tecnici e di utilizzazione da adottare di preferenza per un sistema mobile a satellite comprendente eventualmente stazioni terrestri installate a terra, a bordo di navi e/o a bordo di aeronavi, funzionanti tutte nel quadro dello stesso sistema;
c) che e' necessario utilizzare in maniera efficace le bande
assegnate al servizio mobile via satellite
d) che il servizio mobile marittimo via satellite ed il servizio mobile aeronautico via satellite hanno esigenze particolari in materia di sicurezza;
decide
che il CCIR deve proseguire d'urgenza lo studio dei requisiti di terminali comuni nella misura del possibile, al fine di garantire la compatibilita' tra i servizi mobili terrestre, marittimo, aeronautico via satellite;
invita con urgenza le amministrazioni
ad incoraggiare l'elaborazione e la fabbricazione di equipaggiamenti compatibili per gli utenti del servizio mobile via satellite.
RISOLUZIONE N. 200 (REV. MOB-87)
Classe di trasmissione da utilizzare per il soccorso e la sicurezza sulla frequenza portante 2 182 kHz
notando
a) le disposizioni del numero 2973 del Regolamento delle radiocomunicazioni relative alla classe di trasmissione da utilizzare sulla frequenza portante 2 182 kHz;
b) che tali disposizioni mirano principalmente a consentire l'introduzione metodica di un sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare, nuovo e migliorato mediante tecnologie perfezionate, assicurando al contempo l'affidabilita' delle comunicazioni di soccorso e di sicurezza mediante l'uso di tecnologie esistenti collaudate;
riconoscendo
a) che l'utilizzazione della classe J3E sulla frequenza portante 2 182 kHz consentirebbe di beneficiare, per l'utilizzazione, dei vantaggi inerenti alle tecniche a banda laterale unica che si possono ottenere su altre frequenze;
b) che sara' tuttavia necessario assicurare la trasmissione e la ricezione del segnale di allarme radiotelefonico sulla frequenza portante 2 182 kHz fino all'introduzione del Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (SMDSM) ancora per un certo tempo dopo tale introduzione;
c) che esistono numerose incertezze relative alla data d'introduzione del SMDSM;
d) che il Regolamento delle radiocomunicazioni comporta frequenze nella banda 2 173,5 - 2 190,5 kHz in previsione dell'introduzione metodica del SMDSM, senza che sia necessario interrompere o terminare l'utilizzazione dei sistemi attuali di comunicazioni di soccorso e di sicurezza utilizzando tecniche esistenti collaudate;
e) che la radiogonometria e la radioadunata devono essere assicurate in ogni condizione;
decide
che la questione della data alla quale saranno interamente trasferite le trasmissioni della classe J3E sulla frequenza portante 2 182 kHz per le comunicazioni di soccorso e di sicurezza sara' posta alla prossima Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente.
RISOLUZIONE N. 205 (REV.MOB-87)
Protezione della banda 496-406,1 MHz assegnata al servizio mobile via satellite
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987)
considerando
a) che la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1979) ha assegnato la banda 406 - 406, 1 MHz al servizio mobile via satellite nel senso Terra verso spazio;
b) che i numeri 649 e 649A del Regolamento delle radiocomunicazioni limitano l'utilizzazione della banda 406 - 406,1 MHz ai radiosegnali luminosi per la localizzazione dei sinistri (RLS) via satellite a debole potenza;
c) che la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1983) (CAMR Mob-83) ha inserito nel Regolamento delle radiocomunicazioni, delle disposizioni relative all'introduzione ed alla elaborazione di un Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza;
d) che l'utilizzazione di RLS via satellite e' un elemento essenziale di tale sistema;
e) che, come tutte le bande di frequenze riservate ad un sistema di soccorso e di sicurezza, la banda 406 - 406, 1 MHz ha diritto ad una protezione completa contro le interferenze pregiudizievoli;
f) che la CAMR Mob-87 ha adottato la Raccomandazione 604 (Rev.
Mob-83) che raccomanda che il CCIR prosegua lo studio delle questioni tecniche e di utilizzazione relative ai RLS comprese quelle che utilizzano frequenze della banda 406 - 406,1 MHz;
g) che il CCIR ha intrapreso uno studio sulla compatibilita' tra i RLS via satellite funzionanti nella banda 406 - 406,1 MHz ed i servizi che utilizzano bande adiacenti a quest'ultima;
considerando inoltre
h) che alcune amministrazioni hanno elaborato e realizzato un sistema a satelliti operativo a bassa altitudine su orbita quali polare (COSPAS-SARSAT) funzionante nella banda 406-406,1 MHz destinato a dare l'allarme e ad agevolare la localizzazione dei casi di soccorso;
i) che l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha deciso che i RLS che funzionano nel quadro del sistema COSPAS-SARSAT faranno parte del Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (SMDSM);
j) che alcune osservazioni hanno dimostrato che le frequenze della banda 406-406,1 MHz sono utilizzate da stazioni diverse da quelle autorizzate dal numero 649 del Regolamento delle radiocomunicazioni e che ne sono derivate interferenze pregiudizievoli per il servizio mobile via satellite in particolare per la ricezione del sistema COSPAS-SARSAT di segnali provenienti da RLS via satellite;
k) che nuovi sistemi a satelliti geostazionari o non geostazionari, potranno in futuro essere introdotti in questa banda; riconoscendo
che e' indispensabile per la protezione della vita umana e dei beni, che le bande assegnate a titolo esclusivo ad un servizio per il soccorso e la sicurezza siano esenti da interferenze pregiudizievoli;
decide
di incaricare l'IFRB
di organizzare programmi di controllo nella banda 406-406,1 MHz miranti ad identificare la fonte di ogni trasmissione non autorizzata in questa banda;
di invitare con urgenza le amministrazioni
1. a partecipare ai programmi di controllo delle trasmissioni richieste dall'IFRB ai sensi del numero 1874 del Regolamento delle radiocomunicazioni, nella banda 406 - 406,1 MHz, programmi il cui scopo e' di identificare e di localizzare le stazioni di servizi diverse da quelle che sono autorizzate ad utilizzare questa banda;
2. a vigilare affinche' le stazioni diverse da quelle che funzionano secondo le disposizioni del numero 649 si astengano dall'utilizzare le frequenze della banda 406 - 406,1 MHz;
3. ad adottare i provvedimenti necessari per eliminare le interferenze pregiudizievoli causate al sistema di soccorso e di sicurezza.
invita il CCIR
a proseguire d'urgenza i suoi studi sulla compatibilita' tra i RLS via satellite funzionanti nella banda 406 - 406,1 MHz ed i servizi che utilizzano le bande adiacenti a quest'ultima.
RES207-1
RISOLUZIONE N. 207 (MOB-87)
Utilizzazione non autorizzata di frequenze nelle bande assegnate al servizio mobile marittimo(1) ed al servizio mobile aeronautico (R) (2)
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987),
considerando
a) che le osservazioni relative al controllo dell'utilizzazione delle frequenze nella banda 2 170 - 2 194 kHz e nelle bande assegnate a titolo esclusivo al servizio mobile marittimo tra 4 063 kHz e 27
500 kHz ed al servizio mobile aeronautico (R) tra 2 850 kHz e 22 000 kHz indicano che un certo numero di frequenze di queste bande continua ad essere utilizzato dalle stazioni degli altri servizi, alcune delle quali funzionano in violazione del numero 2665 del Regolamento delle radiocomunicazioni;
b) che tali stazioni causano interferenze pregiudizievoli al servizio mobile marittimo e mobile aeronautico (R);
c) che le radiocomunicazioni sono il solo mezzo di comunicazione del servizio mobile marittimo e che talune frequenze nelle bande menzionate nel considerando a) sono riservate al soccorso ed alla sicurezza;
d) che le radiocomunicazioni sono il solo mezzo di comunicazione del servizio mobile aeronautico (R) e che si tratta di un servizio di sicurezza;
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(1) Sostituisce la Risoluzione 309 della CAMR (Ginevra, 1979)
(2) Sostituisce la Risoluzione 407 della CAMR (Ginevra, 1979)
considerando in particolare
e) che e' della massima importanza che i canali del servizio mobile marittimo riservati al soccorso ed alla sicurezza non siano pregiudicati da interferenze pregiudizievoli poiche' sono indispensabili alla salvaguardia della vita umana ed alla tutela dei beni;
f) che e' altresi' della massima importanza che i canali direttamente collegati alla sicurezza ed alla regolarita' delle aeronavi non siano pregiudicati da interferenze pregiudizievoli, essendo indispensabili per la salvaguardia della vita umana e la protezione dei beni;
decide
di invitare con urgenza le amministrazioni
1. a vigilare affinche' le stazioni di servizio diverse dal servizio mobile marittimo si astengano dall'utilizzare frequenze nei canali e nelle loro bande di guardia riservate al soccorso ed alla sicurezza nonche' nelle bande assegnate a titolo esclusivo a questo servizio tranne che nelle condizioni specificate espressamente ai numeri 342, 518, 519, 522 e 956 a 958 del Regolamento delle radiocomunicazioni, delle decisioni delle Conferenze amministrative regionali delle radiocomunicazioni; e di vigilare affinche' le stazioni di servizio diverse dal servizio mobile aeronautico (R) si astengano dall'utilizzare frequenze assegnate a questo servizio, salvo nelle condizioni specificate espressamente ai numeri 342 e 956 del Regolamento delle radiocomunicazioni;
2. di sforzarsi di identificare e di localizzare la fonte di ogni trasmissione non autorizzata suscettibile di mettere a repentaglio vite umane o beni, nonche' la sicurezza e la regolarita' dell'utilizzazione delle aeronavi e di comunicare i risultati delle loro ricerche all'IFRB;
3. di partecipare ai programmi di controllo che l'IFRB potra' organizzare in conformita' con la presente Risoluzione;
4. di non lesinare alcun sforzo affinche' queste trasmissioni siano effettuate nelle bande appropriate assegnate ai servizi diversi dal servizio mobile marittimo e dal servizio mobile aeronautico (R);
5. di chiedere alle loro autorita' competenti, nel quadro delle loro rispettive giurisdizioni, di prendere i provvedimenti di natura legislativa o regolamentare che ritengano necessari o appropriati per impedire che le stazioni possano funzionare in violazione delle disposizioni del numero 2665 del Regolamento delle radiocomunicazioni.
d'invitare l'IFRB
1. a continuare ad organizzare, ad intervalli regolari, programmi di controllo nei canali riservati al soccorso ed alla sicurezza in mare e nelle loro bande di guardia, nonche' nelle bande assegnate a titolo esclusivo al servizio mobile marittimo tra 4063 kHz e 27 500 kHz ed al servizio mobile aeronautico (R) tra 2 850 e 22 000 kHz, in vista di identificare le stazioni di altri servizi che funzionano in questi canali o in queste bande;
2. a ricercare la cooperazione delle amministrazioni per identificare le fonti di queste trasmissioni con tutti i mezzi disponibili, e far cessare queste trasmissioni;
3. dopo aver identificato la stazione di un altro servizio che trasmette su una banda assegnata al servizio mobile marittimo o al servizio mobile aeronautico (R), a comunicare questo fatto all'Amministrazione da cui dipende la stazione;
chiede alle Amministrazioni
di adottare in tali casi i provvedimenti necessari per far cessare ogni trasmissione che contravviene alle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni nelle bande e nelle frequenze menzionate nella presente Risoluzione.
RISOLUZIONE N. 208 (MOB-87)
Estensione delle bande di frequenze assegnate al servizio mobile via satellite ed al servizio mobile e loro condizioni di utilizzazione La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987),
considerando
a) che la richiesta di assegnazioni di frequenze per i vari servizi mobile via satellite ha aumentato durante questi ultimi anni;
b) che le assegnazioni a 1,5 GHz per i servizi mobili via satellite sono le sole generalmente disponibili per tali servizi al di sotto di 10 GHz;
c) che gli studi dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) mostrano che i futuri sistemi del servizio mobile aeronautico via satellite (R) avranno bisogno di utilizzare la totalita' delle bande di frequenze attualmente assegnate a questo servizio;
d) che, dato che i sistemi del servizio mobile aeronautico via satellite (R) potrebbero non utilizzare totalmente prima del 1992 tutte le parti dello spettro assegnato a questo servizio parte di questo spettro e' stata riassegnata al servizio mobile terrestre via satellite;
e) che, a causa della richiesta crescente di bande di frequenze per le telecomunicazioni via satellite con le stazioni mobili, e' necessario rivedere le assegnazioni in alcune parti dello spettro delle frequenze per far fronte alle esigenze oltre 1992;
f) che, ai fini dell'utilizzazione del servizio mobile e del servizio mobile via satellite le frequenze piu' adattate sono al di sotto di 3 GHz circa;
g) che il CCIR esamina la possibilita' e la necessita' per i sistemi mobile marittimo, aeronautico e terrestre via satellite di utilizzare bande di frequenze comuni del servizio mobile via satellite;
h) le Risoluzioni 2 e 4 della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (CAMR-79);
decide
1. che i sistemi mobili a satelliti funzionanti nelle bande 1 530 - 1 544 MHz, 1 555 - 1 559 MHz, 1 626,5 - 1 645,5 MHz e 1 656,5 - 1 660,5 Mhz si limiteranno ad assicurare un servizio nazionale o, con l'accordo delle amministrazioni interessate, un servizio multinazionale;
2. che, quando si definiscono le caratteristiche delle antenne di una stazione spaziale di tale servizio via satellite, tutti i mezzi tecnici disponibili sono utilizzati per ridurre per quanto possibile l'irradiamento sul territorio di altri paesi, salvo accordo preliminare di questi ultimi.
decide di raccomandare
alla Conferenza plenipotenziaria del 1989 di adottare disposizioni appropriate per la convocazione di una Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni, non oltre il 1992, per prendere in considerazione la revisione, nell'articolo 8 del Regolamento delle radiocomunicazioni, di alcune parti della Tabella di assegnazione delle bande di frequenze nella gamma oscillante all'incirca tra 1 e 3 GHz, ed altre disposizioni pertinenti del Regolamento delle radiocomunicazioni al fine di procurare lo spettro necessario ai servizi mobili via satellite come pure ai servizi mobili, in considerazione delle Risoluzioni 2 e 4 della CAMR-79;
invita
1. Il CCIR ad esaminare d'urgenza le questioni tecniche e di utilizzazione legate ai sistemi mobili via satellite geostazionari e non geostazionari. Questi studi devono inoltre vertere sulle applicazioni, sui fabbisogni in materia di spettro, sulle tecniche disponibili e future e sulle questioni di ripartizione tra sistemi e tra i sistemi mobili via satellite ed all'interno di questi;
2. L'Organizzazione marittima internazionale (IMO), l'OACI ed altre organizzazioni internazionali interessate nonche' altri partecipanti ai lavori del CCIR a collaborare a questi studi e a comunicare i risultati dei loro studi al CCIR;
3. La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni sull'utilizzazione dell'orbita dei satelliti geostazionari e la pianificazione dei servizi spaziali che utilizzano quest'orbita (CAMR ORB-88) ad esaminare le particolari caratteristiche dei servizi mobili via satellite allorche' stabilira' le norme relative alle procedure migliorate di coordinamento e di notifica;
incarica il Segretario Generale
1. di far conoscere questa Risoluzione all'IMO ed all'OACI;
2. di comunicare la presente Risoluzione alla CAMR Orb-88;
chiede al Consiglio d'Amministrazione
di portare la presente Risoluzione all'attenzione della Conferenza dei plenipotenziari del 1989.
RISOLUZIONE N 209 (MOB-87)
Studio ed attuazione di un Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza su terra ed in mare
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987),
considerando
a) che le caratteristiche principali del Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (SMDSM) sono state elaborate dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) per soddisfare alle particolari esigenze del servizio mobile marittimo e mobile marittimo via satellite;
b) che le stazioni del servizio mobile terrestre e del servizio mobile terrestre via satellite possono utilizzare nelle zone poco abitate, disabitate o isolate, le frequenze e le procedure del SMDSM per fini di soccorso e di sicurezza;
c) che l'estensione dei mezzi di comunicazione dello SMDSM consentirebbe a questo sistema di soddisfare anche le particolari esigenze del servizio mobile di terraferma e mobile di terraferma via satellite in materia di soccorso e di sicurezza;
notando
che il CCIR ha in gran parte contribuito all'elaborazione dello SMDSM con studi tecnici ed operativi appropriati;
notando inoltre
che la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1983) ha deciso che le stazioni del servizio mobile terrestre nelle zone poco abitate ed isolate potevano essere autorizzate ad utilizzare le frequenze del "Futuro sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare" a condizione che non ne derivi alcuna interferenza pregiudizievole per le altre comunicazioni di soccorso e di sicurezza;
riconoscendo
a) che la presente Conferenza ha adottato disposizioni miranti ad agevolare l'attuazione dello SMDSM;
b) che conviene procedere a studi sulle questioni amministrative, tecniche e di utilizzazione per il servizio mobile di terraferma e mobile di terraferma via satellite prima di poter incorporare, nel Regolamento delle radiocomunicazioni; disposizioni dettagliate relative alle esigenze di questi servizi in materia di soccorso e di sicurezza;
decide
che una prossima Conferenza competente sara' invitata ad inserire, se del caso, nel capitolo N IX disposizioni atte ad assicurare comunicazioni di soccorso e di sicurezza adeguate in zone scarsamente abitate, disabitate o isolate;
invita il CCIR
ad esaminare i fabbisogni dei servizi mobile di terraferma e mobile di terraferma via satellite, in materia di comunicazioni di soccorso e di sicurezza in zone scarsamente abitate, disabitate o isolate, in particolare le caratteristiche tecniche ed operative di un materiale semplice da manipolare e poco costoso destinato al Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza su terra ed in mare.
invita le Amministrazioni
1. a contribuire ed a partecipare attivamente ai lavori del CCIR;
2. ad adottare tutti i provvedimenti appropriati, legislativi o di altra natura, ai fini dell'attuazione di un sistema di tal genere;
3. ad autorizzare l'impiego di materiale appropriato nelle regioni che dipendono dalla loro giurisdizione nazionale;
invita il Consiglio d'Amministrazione
ad adottare ogni provvedimento utile per iscrivere la questione all'ordine del giorno della prossima conferenza competente;
incarica il Segretario generale
di comunicare la presente Risoluzione all'IMO ed all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI).
RISOLUZIONE N. 210 (MOB-87)
Data di realizzazione della banda di guardia per la frequenza 500 kHz nel servizio mobile (soccorso e chiamata) (1)
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987),
considerando
a) che lo spettro delle frequenze dovrebbe essere utilizzato nella maniera piu' razionale possibile;
b) che la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni di Ginevra, 1979, ha adottato una banda di guardia che va da 495 kHz a 505 kHz per la frequenza 500 kHz, che e' la frequenza internazionale di soccorso e di chiamata in radiotelegrafia Morse nel servizio mobile;
c) che le frequenze della banda 490 - 510 kHz devono essere utilizzate in modo tale che le comunicazioni di soccorso e di sicurezza su 500 kHz siano perfettamente protette;
d) che un adeguato periodo di ammortamento e' stato previsto per gli equipaggiamenti radioelettrici attualmente in servizio;
in considerazione del fatto
che la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1983) ha domandato alla presente Conferenza di adottare una decisione per quanto riguarda la data di realizzazione della banda di guardia definitiva 495-505 kHz;
decide
che la data di entrata in funzionamento della banda di guardia di 10 kHz per la frequenza 500 kHz sara' la data di attuazione definitiva del Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (SMDSM).
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(1) Sostituisce la Risoluzione 206 (Mob-83)
RISOLUZIONE N. 300 (REV.MOB-87)
Utilizzazione e notifica delle frequenze accoppiate
riservate ai sistemi di telegrafia a stampa diretta su
banda ristretta e di trasmissione di dati che funzionano
nelle bande di onde decametriche assegnate a titolo
esclusivo al servizio mobile marittimo
(vedere appendice 32)
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per
i servizi mobili (Ginevra, 1987)
considerando
a) che alcune parti delle bande di onde decametriche assegnate al
servizio mobile marittimo sono state riservate ai sistemi di telegrafia a stampa diretta su banda ristretta e di trasmissione dati, a condizione di utilizzare esclusivamente frequenze accoppiate;
b) che l'appendice 32 del Regolamento delle radiocomunicazioni
contiene una disposizione relativa ai canali da utilizzare per i sistemi di telegrafia a stampa diretta su banda ristretta e di trasmissione dati nelle bande del servizio mobile marittimo ad onde decametriche (frequenze accoppiate);
c) che la presente Conferenza ha messo a disposizione un maggior
numero di frequenze accoppiate riservate ai sistemi di telegrafia a stampa diretta su banda ristretta e di trasmissione dati, da utilizzare unicamente in coppie, e che ha modificato di conseguenza l'appendice 32;
d) che la Conferenza amministrativa mondiale delle
radiocomunicazioni marittime (CAMRM, Ginevra, 1974) ha stabilito misure provvisorie per una armonica immissione in servizio di frequenze accoppiate;
e) che la CAMRM 1974 ha istituito una procedura provvisoria di
utilizzazione e di notifica delle frequenze accoppiate per la telegrafia a stampa diretta su banda ristretta e che la realizzazione di questa procedura da parte delle amministrazioni e dell'IFRB e' stata soddisfacente;
decide
1. che le frequenze accoppiate di bande d'onde decametriche
riservate ai sistemi di telegrafia a stampa diretta su banda ristretta tra stazioni costiere e stazioni di nave saranno utilizzate da tali stazioni, notificate all'IFRB e iscritte nello Schedario di riferimento internazionale delle frequenze in base alle seguenti modalita':
1.1 le assegnazioni di coppie di frequenze per la trasmissione e
la ricezione saranno effettuate unicamente per le stazioni costiere.
Le stazioni di nave di ogni nazionalita' utilizzeranno a buon diritto, per le loro trasmissioni, le frequenze di ricezione delle stazioni costiere con cui avranno scambi di traffico:
1.2 Ciascuna amministrazione scegliera' le coppie di frequenze in
base alle sue esigenze, se necessario con l'aiuto dell'IFRB;
1.3 Le assegnazioni selezionate in tal modo saranno notificate
all'IFRB su schede il cui modello compare all'appendice 1 al Regolamento delle radiocomunicazioni, e le amministrazioni forniranno le caratteristiche fondamentali enumerate nelle sezioni A o B, a seconda dei casi, di tale appendice;
1.4 se possibile, ciascuna scheda di notifica dovra' pervenire al
Comitato prima della data alla quale l'assegnazione e' entrata in servizio. Essa deve pervenire al Comitato al massimo un anno prima della data alla quale essa deve essere immessa in servizio, ma in ogni caso non oltre 30 giorni dopo la sua entrata in servizio effettiva;
1.5 le assegnazioni conformi al Regolamento delle
radiocomunicazioni ed in particolare all'appendice 32, saranno esaminate dal Comitato sotto il punto di vista della probabilita' che interferenze pregiudizievoli siano causate da o ad altre utilizzazioni esistenti o previste. Il Comitato informera' l'amministrazione interessata dei risultati del suo esame ed iscrivera' l'assegnazione notificata assieme ad un riferimento alla presente Risoluzione e senza alcuna data nella colonna 2. La data di ricezione della scheda di notifica da parte del Comitato e la data di immissione in servizio dell'assegnazione saranno iscritte nella colonna Osservazioni. Se il Comitato identifica una incompatibilita', formulera' ogni suggerimento atto a risolverla;
1.6 ogni scheda di notifica non conforme alle disposizioni del
Regolamento delle radiocomunicazioni sara' rinviata dall'IFRB all'amministrazione notificante accompagnata da ogni suggerimento che il Comitato vorra' presentare al riguardo;
1.7. qualora sorgano difficolta' tra amministrazioni che
utilizzano lo stesso canale, o canali adiacenti, la questione sara' risolta mediante accordo tra le amministrazioni interessate in considerazione delle informazioni pubblicate dall'IFRB;
2. che una futura conferenza competente sara' invitata ad
esaminare la presente Risoluzione e le difficolta' eventualmente causate dalla sua applicazione;
3. che le iscrizioni effettuate nello Schedario di riferimento in
attuazione della presente Risoluzione non pregiudicheranno in alcun modo le decisioni che potranno essere adottate dalla summenzionata conferenza;
invita il Consiglio di amministrazione
ad iscrivere la presente Risoluzione all'ordine del giorno della
prossima Conferenza competente, affinche' quest'ultima esamini le difficolta' eventualmente sollevate dalla sua applicazione.
RES310-1
RISOLUZIONE N. 310 (REV.MOB.-87)
Frequenze da prevedere in vista dell'istituzione e
dell'attuazione futura di sistemi di telemisurazione, di
telecomando e di scambio di dati per i movimenti delle
navi
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per
i servizi mobili (Ginevra, 1987),
in considerazione
a) della necessita' di specificare le frequenze radioelettriche
che potranno essere utilizzate dal servizio mobile marittimo su scala mondiale per far fronte alle esigenze dei movimenti di navi, in particolare per quanto riguarda la trasmissione delle correzioni delle carte marine elettroniche, mediante tecniche di scambio automatico di dati numerici, di telemisurazione e di telecomando;
b) degli sviluppi attualmente in corso in varie porzioni dello
spettro delle frequenze, in ragione dei quali occorrera' in avvenire prevedere bande di frequenze comuni per garantire una utilizzazione efficace dello spettro;
c) dell'importanza dei sistemi in questione per la sicurezza e
l'efficacia della gestione delle navi;
d) dei vantaggi che questi sistemi offrono alle autorita' portuali
dal punto di vista dell'efficacia della gestione dei porti e della sicurezza delle operazioni portuali;
notando
a) che il CCIR esamina attualmente la questione, in particolare ai
sensi della domanda 55/8;
b) che occorre fornire informazioni complementari relative alla
gestione ed agli aspetti tecnici per determinare l'utilizzazione dello spettro la piu' efficace possibile, nonche' i criteri di ripartizione;
c) che l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha
riconosciuto che e' necessario, per mezzo di tecniche di trasmissione numerica, procedere ad uno scambio di dati tra il litorale e le navi ai fini seguenti: dati relativi alla posizione ed ai movimenti delle navi, correzioni dei sistemi di radionavigazione e delle carte marine elettroniche (Vedere il Rapporto 1044 del CCIR);
decide
che la prossima Conferenza amministrativa mondiale delle
radiocomunicazioni competente dovra' esaminare le frequenze che possono essere utilizzate per queste operazioni, alla lice di ulteriori studi che verranno effettuati;
prega il CCIR
di studiare il problema delle larghezze di banda e dei formati di
dati e di fornire il suo parere al riguardo, coordinando i suoi lavori con le amministrazioni che elaborano e sperimentano i sistemi di trasmissione numerica;
invita il Consiglio di amministrazione
ad iscrivere la presente Risoluzione all'ordine del giorno di una
successiva Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente;
incarica il Segretario generale
a comunicare la presente Risoluzione all'IMO ed all'Organizzazione
idrografica internazionale (OHI).
RES312-1
RISOLUZIONE N. 312 (REV.MOB-87)
Procedure di chiamata in telegrafia Morse A1A e A1B ad onde
decametriche (1)
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per
i servizi mobili (Ginevra, 1987)
considerando
a) che e' necessario utilizzare nella maniera piu' efficace lo
spettro delle frequenze radioelettriche, nonche' il tempo di lavoro del personale di gestione a bordo delle navi;
b) che e' auspicabile continuare a migliorare l'efficacia della
chiamata nelle bande utilizzate per la telegrafia Morse A1A e A1B ad onde decametriche;
c) che la Conferenza amministrativa mondiale delle
radiocomunicazioni marittime (Ginevra, 1974) ha adottato una nuova procedura di chiamata per la telegrafia Morse A1A ad onde decametriche (articolo 60 e appendice 34);
d) che,per garantire l'efficacia di questa nuova procedura di
chiamata, occorre che le amministrazioni si intendano riguardo ai gruppi indicati all'appendice 34, in conformita' con una ripartizione pianificata delle stazioni costiere su base regionale ed in funzione del traffico;
e) che le amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza
del 1974 hanno adottato il Piano di ripartizione (annesso alla presente Risoluzione) delle stazioni costiere classificate in quattro gruppi secondo i paesi e le zone, al fine di garantire una migliore ripartizione delle chiamate;
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(1) Sostituisce la Risoluzione 312 della Conferenza amministrativa
mondiale delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1979).
invita
le amministrazioni che svolgono un servizio internazionale di
corrispondenza pubblica, ad indicare, in vista della pubblicazione nella Nomenclatura delle stazioni costiere, i periodi di chiusura per congedo durante i quali tuttavia sara' mantenuta una vigilanza sul canale o sui canali comuni, e, se del caso, sul canale o sui canali di gruppo;
invita inoltre
le amministrazioni che desiderano integrarsi ad un gruppo del Pia-
no di ripartizione, o le amministrazioni gia' incluse nel Piano e che desiderano apportare una modifica a tale Piano, a coordinare in tutta la misura del possibile, le modifiche previste con le altre amministrazioni interessate e suscettibili di essere pregiudicate annoverate in detto gruppo. Un'amministrazione che ha deciso di integrarsi ad un gruppo o di cambiare gruppo nell'ambito del Piano, rendera' nota la sua decisione al Segretario Generale. Tale decisione sara' pubblicata nell'annesso alla Nomenclatura delle stazioni costiere;
incarica il Segretario generale
di aggiornare, se del caso, il Piano di ripartizione allegato alla
Nomenclatura delle stazioni costiere.
ANNESSO ALLA RISOLUZIONE N. 312 (Rev.Mob.-87)
(il rimanente testo dell'annesso e' immutato)
RES314-1
RISOLUZIONE N. 314 (REV.MOB.87)
Istituzione di un sistema mondiale coordinato per la
raccolta di dati concernenti l'oceanografia
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per
i servizi mobili (ginevra, 1987)
considerando
a) che e' stato espresso il desiderio di vedere istituito un
sistema mondiale coordinato di raccolta di dati concernenti l'oceanografia;
b) che, tra le bande di onde decametriche assegnate a titolo
esclusivo al servizio mobile marittimo, alcune sono designate per essere utilizzate, secondo le disposizioni dell'appendice 31, al Regolamento delle radiocomunicazioni, per la raccolta di dati relativi all'oceanografia;
c) che le bande di frequenze di cui si tratta potranno essere
utilizzate con un rendimento massimo solo grazie alla collaborazione delle amministrazione ed al coordinamento che sara' da loro instaurato;
d) che alcune amministrazioni hanno manifestato il desiderio che
un sistema mondiale coordinato di trasmissione di dati sull'oceanografia venga istituito in base ad un piano coordinato nelle bande assegnate dalla presente Conferenza;
e) che altre amministrazioni auspicano tuttavia utilizzare in un
prossimo futuro, stazioni per la raccolta di dati sull'oceanografia nell'ambito delle decisioni adottate in merito dalla presente Conferenza;
f) che e' opportuno, di conseguenza, istituire un programma
coordinato per la raccolta di dati sull'oceanografia nelle bande di frequenze di cui al capoverso b) di cui sopra;
g) che la Commissione oceanografica intergovernativa (COI) e
l'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) si concertano sin dal 1962 sulle iniziative di cooperazione da realizzare nel settore della raccolta dei dati relativi all'oceanografia;
decide
1. di invitare la COI e l'OMM ad istituire in comune, di concerto
con l'IFRB e, a seconda dei casi, con le amministrazioni dei Membri, un piano coordinato concepito in modo tale da soddisfare i fabbisogni presenti e futuri di tutti i Membri interessati e da consentire alle stazioni che partecipano alla raccolta dei dati sull'oceanografia, di funzionare in un sistema mondiale, nell'ambito delle disposizioni adottate dalla presente Conferenza relativamente a tale sistema; questo Piano dovra' indicare la ripartizione geografica delle stazioni oceanografiche, le loro modalita' di gestione, l'utilizzazione delle frequenze nel sistema e le modalita' secondo le quali le informazioni oceanografiche vanno trasmesse;
2. di incitare le amministrazioni ad assegnare, relativamente alla
parte del sistema mondiale che dipende dalla loro giurisdizione,frequenze conformi a detto Piano, come pure alle Raccomandazioni della COI e dell'OMM;
3. inoltre, di invitare la COI e l'OMM ad assumersi in comune, di
concerto con l'IFRB, la responsabilita' dell'aggiornamento del Piano, in considerazione dell'evoluzione dei fabbisogni di dati relativi all'oceanografia;
4. che la prossima Conferenza amministrativa mondiale delle
radiocomunicazioni competente a trattare dei problemi relativi al servizio mobile marittimo dovra' prendere in considerazione il Piano di cui ai paragrafi 1 e 3 di cui sopra al fine di determinare le modifiche se del caso necessarie per migliorare la sua efficacia.
RES316-1
RISOLUZIONE N 316 (REV.MOB-87)
Cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo nel
settore delle telecomunicazioni marittime
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per
i servizi mobili (Ginevra, 1987)
notando
che l'assistenza fornita dall'Unione ai paesi in via di sviluppo
di concerto con altre organizzazioni, in particolare l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) nel settore delle telecomunicazioni marittime, consente di sperare favorevolmente per l'avvenire;
consapevole
a) del fatto che i paesi in via di sviluppo hanno bisogno, per
intensificare i loro scambi commerciali, di accrescere l'attivita' della loro marina mercantile e di attirare il traffico marittimo con altri paesi;
b) del ruolo importante che svolgono le telecomunicazioni nelle
attivita' marittime del mondo intero, sia che si tratti dell'economia o della sicurezza;
c) della possibilita' di dare alla marina mercantile mezzi di
sicurezza soddisfacenti e migliori prospettive economiche, pur stanziando somme relativamente modeste per la realizzazione e la gestione di servizi di telecomunicazione marittimi;
d) della significativa evoluzione delle tecnologie e delle
modalita' di gestione applicate nel servizio mobile marittimo in vista di migliorare le comunicazioni generali, di soccorso e di sicurezza;
considerando
a) che, in numerosi paesi in via di sviluppo, e' necessario
rafforzare l'efficacia dei servizi volti ad assicurare:
- la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita
umana in mare;
- lo svolgimento redditizio delle operazioni portuali;
- la corrispondenza pubblica destinata ai passeggeri ed ai membri
degli equipaggi;
b) che sarebbe possibile al riguardo estendere le attivita' di
cooperazione tecnica dell'Unione in modo da fornire a questi paesi un'assistenza sempre piu' valida;
c) che e' necessario adattare i livelli di conoscenza delle
tecnologie nei paesi in via di sviluppo in modo da fare fronte ai cambiamenti tecnologici e di gestione delle telecomunicazioni marittime;
decide
d'invitare il Segretario generale
1. ad offrire l'assistenza dell'Unione ai paesi in via di sviluppo
che si sforzano di migliorare le loro telecomunicazioni marittime, fornendo loro in particolare pareri tecnici relativi all'installazione, alla gestione ed alla manutenzione del materiale, contribuendo inoltre alla formazione professionale del personale, in particolare per quanto concerne le nuove tecnologie e le nuove modalita' di gestione analizzate durante la presente Conferenza;
2. a richiedere a tal fine, la collaborazione dell'IMO, della
Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD), di altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e dell'Universita' marittima mondiale (WMU) a seconda dei casi;
3. a continuare a ricercare con una particolare attenzione l'aiuto
del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNEP) e di altre fonti di finanziamento per consentire all'Unione di apportare un'assistenza tecnica adeguata ed efficace in materia dei telecomunicazioni marittime, se necessario in collaborazione con altre istituzioni specializzate interessate;
di invitare i paesi Membri
a contribuire a titolo prioritario, nella misura delle loro
possibilita' e delle condizioni di sviluppo delle loro tecnologie, alla cooperazione tecnica fornita dall'Unione ai paesi in via di sviluppo nel settore delle telecomunicazioni marittime, agevolando il reclutamento di esperti da inviare in missioni di lavoro in questi paesi, accogliendo titolari di borse di studio concesse dall'Unione e provenienti da tali paesi,inviando conferenzieri ai cicli di studio organizzati dall'Unione e, qualora quest'ultima lo richieda, fornendo pareri sui questioni tecniche;
di invitare i paesi in via di sviluppo
ad includere a seconda delle loro esigenze, nei loro programmi
nazionali di richiesta di assistenza tecnica esterna, progetti concernenti le telecomunicazioni marittime e a sostenere i progetti multinazionali in questo settore.
RES319-1
RISOLUZIONE N. 319 (Rev.Mob-87)
Riesame generale delle bande 4000 - 4 063 kHz e 8 100 -
8 195 kHz assegnate in base ad un sistema di ripartizione
al servizio mobile marittimo
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per
i servizi mobili (Ginevra, 1987)
notando
a) che la Conferenza amministrativa mondiale delle
radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1983) ha istituito piani di disposizione dei canali di radiotelefonia nel servizio mobile marittimo nelle bande 4 000 - 4 063 kHz e 8 100 - 8 195 kHz con uno spaziamento di 3,0 kHz, le frequenze portanti essendo multipli interi di 1 kHz;
b) che la Conferenza amministrativa mondiale delle
radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1983) non era abilitata a procedere ad un riesame generale delle sotto-assegnazioni e dei piani di disposizione dei canali nella bande di onde decametriche attribuite al servizio mobile marittimo;
c) che la presente Conferenza ha deciso di non includere frequenze
delle bande 4 000 - 4 063 kHz e 8 100 - 8 195 kHz ne' nell'appendice 31, ne' nel piano di ripartizione dell'appendice 25, e che questa decisione e' stata adottata in considerazione del proseguimento da parte del CCIR, di studi al riguardo;
considerando
a) che le bande 4 000 - 4 063 kHz e 8 100 - 8 195 kHz essendo
utilizzate in ripartizione con il servizio fisso, la loro pianificazione ed utilizzazione da parte del servizio mobile marittimo e' soggetta a limitazioni;
b) che occorre tuttavia prevedere l'inclusione, nel Piano di
ripartizione dell'Appendice 25, di frequenze nelle bande 4 000 - 4 063 kHz e 8 100 - 8 195 kHz;
decide
che la prossima Conferenza amministrativa mondiale delle
radiocomunicazioni (CAMR) competente dovra' procedere ad un riesame generale e ad ogni revisione necessaria delle bande 4 000 - 4 063 kHz e 8 100 - 8 195 kHz assegnate, in base ad un sistema di ripartizione, al servizio mobile marittimo, in considerazione dei fabbisogni di ciascuna amministrazione;
invita il Consiglio d'Amministrazione
1. ad iscrivere all'ordine del giorno della successiva Conferenza
amministrativa mondiale delle Radiocomunicazioni competente, gli articoli e le appendici del Regolamento delle radiocomunicazioni relativi al riesame ed alla revisione delle bande 4 000 - 4 063 kHz e 8 100 - 8 195 kHz;
2. ad abilitare la prossima CAMR competente a studiare i problemi
causati dall'utilizzazione, in base ad un sistema di ripartizione delle bande 4 000 - 4 063 kHz e 8 100 - 8 195 kHz, in considerazione dei fabbisogni attuali del servizio mobile marittimo e del servizio fisso e della loro evoluzione;
prega il CCIR
di studiare i problemi tecnici causati dalla istituzione di
criteri di ripartizione tra il servizio mobile marittimo ed il servizio fisso nelle bande di frequenze 4 000 - 4 063 kHz e 8 100 - 8 195 kHz, ivi compresa la possibilita', per le stazioni di navi, di utilizzare altre trasmissioni del servizio mobile marittimo;
invita le Amministrazioni
a presentare adeguati contributi ai lavori del CCIR, e a
raccogliere e presentare dati indicativi della loro esperienza in materia di disposizioni per la ripartizione nelle bande 4 000 - 4 063 kHz e 8 100 - 8 195 kHz.
RISOLUZIONE N. 322 (REV.MOB.87)
Stazioni costiere e stazioni di terraferma costiere
incaricate di responsabilita' nel settore della vigilanza
su alcune frequenze, in occasione della realizzazione di
comunicazioni di soccorso e di sicurezza nel quadro del
Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (SMDSM)
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per
i servizi mobili (Ginevra, 1987)
considerando
a) che l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) attua un
sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (SMDSM);
b) che ha essa stessa introdotto nel Regolamento delle
radiocomunicazioni, disposizioni relative alle comunicazioni di soccorso e di sicurezza nel quadro dello SMDSM al fine di agevolare una graduale attuazione di questo nuovo sistema, pur conservando la regolamentazione che consente al sistema attualmente in vigore di rimanere tale durante il periodo transitorio (Vedere la Risoluzione 331 (Mob-87)
c) che il nuovo sistema prevede l'utilizzazione o l'utilizzazione
esclusiva di un certo numero di frequenze supplementari per le esigenze del soccorso e della sicurezza in mare;
d) che le nuove responsabilita' inerenti alla vigilanza su queste
frequenze supplementari rischiano di essere troppo gravose per poter essere assunte, per le onde ettometriche, decametriche e metriche, dalle stazioni costiere aperte alla corrispondenza pubblica, e, per i sistemi spaziali, dalle stazioni terrestri costiere;
riconoscendo
a) che, affinche' la realizzazione del nuovo sistema sia positiva,
e' necessaria un'adeguata ripartizione geografica delle stazioni di terraferma costiere e delle stazioni costiere che assicureranno la vigilanza sulle frequenze appropriate, e che occorre continuare a mantenere la vigilanza sulle frequenze attualmente utilizzate a tal fine;
b) che l'IMO e' l'organizzazione meglio qualificata per
coordinare, in collaborazione con le amministrazioni, il Piano delle stazioni di terraferma costiere e delle stazioni costiere che le amministrazioni intendono utilizzare per assicurare la vigilanza sulle frequenze dello SMDSM;
decide di invitare
1. le Amministrazioni, ad informare il Segretario generale e
l'IMO, in merito alle disposizioni che intendono adottare per quanto riguarda la vigilanza su frequenze di chiamata di soccorso e di salvataggio dello SMDSM;
2. l'IMO, a fare in modo che i servizi forniti dalle
amministrazioni siano sufficienti per assicurare la copertura mondiale in ASN ad onde decametriche;
incarica il Segretario generale
1. di indicare, nella Nomenclatura delle stazioni costiere, tutte
le stazioni costiere o di terraferma costiere designate dalle amministrazioni per assicurare servizi di vigilanza e di sicurezza per lo SMDSM;
2. di comunicare la presente Risoluzione all'IMO.
RES323-1
RISOLUZIONE N. 323 (MOB-87)
Attuazione ed utilizzazione della frequenza 156,525 MHz
per la chiamata selettiva numerica a fini di soccorso, di
sicurezza e di chiamata
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per
i servizi mobili (Ginevra, 1987)
notando
che la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni
per i servizi mobili (Ginevra, 1983) ha riservato a titolo esclusivo la frequenza 156, 525 MHz alle chiamate di soccorso e di sicurezza per mezzo di tecniche di chiamata selettiva numerica;
considerando
a) che la frequenza 156,525 MHz e' utilizzabile sin dal 1 gennaio
1986, per le chiamate di soccorso e di sicurezza con tecniche di chiamata selettiva numerica;
b) che la presente Conferenza ha deciso che la frequenza 156, 525
MHz puo' anche essere utilizzata per altre chiamate, utilizzando tecniche di chiamata selettiva numerica;
c) che la parziale revisione, da parte della presente Conferenza,
del Regolamento delle radiocomunicazioni, entrera' in vigore il 3 ottobre 1989;
d) che e' urgente disporre il prima possibile, l'utilizzazione di
tecniche di chiamata selettiva numerica sulla frequenza 156, 525 MHz a fini di chiamata, oltre alle chiamate di soccorso e di sicurezza;
e) che ogni sforzo dovra' essere intrapreso per impedire, nel
servizio mobile marittimo, l'utilizzazione della frequenza 156,525 MHz per comunicazioni diverse da quelle effettuate mediante chiamata selettiva numerica;
f) che l'impiego della frequenza 156, 525 MHz per altre
comunicazioni del servizio mobile marittimo deve cessare quanto prima;
decide
che la frequenza 156, 525 MHz nel servizio mobile marittimo dovra'
essere utilizzata esclusivamente per la chiamata selettiva numerica a fini di soccorso, di sicurezza e di chiamata a decorrere dal 1 gennaio 1988;
sollecita le amministrazioni
ad adottare ogni provvedimento possibile, compreso l'eventuale
impiego di mezzi tecnici, per impedire il prima possibile e non oltre il 1 gennaio 1988, qualunque utilizzazione nel servizio mobile marittimo della frequenza 156,525 MHz diversa da quelle indicate sotto "decide";
incarica il Segretario generale
di comunicare la presente Risoluzione all'Organizzazione marittima
internazionale (IMO).
RISOLUZIONE N. 324 (MOB-87)
Procedure da applicare per il coordinamento
dell'utilizzazione della frequenza 518 kHz per il sistema
NAVTEX internazionale
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per
i servizi mobili (Ginevra, 1987),
considerando
a) che la presente Conferenza ha adottato in un nuovo articolo
14A, la procedura che le amministrazioni e l'IFRB devono applicare per il coordinamento dell'utilizzazione prevista dalla frequenza 518 kHz per la trasmissione da parte delle stazioni costiere, di avvisi concernenti la meteorologia e la navigazione e di informazioni urgenti trasmesse alle navi per mezzo delle telegrafia automatica a stampa automatica a stampa diretta su banda ristretta (sistema NAVTEX internazionale);
b) che la presente Conferenza ha deciso di abrogare la Risoluzione
318 (Mob-83);
decide
che le amministrazioni ed il Comitato debbono, con effetto
immediato, applicare le procedure del nuovo articolo 14A nelle loro attivita' di coordinamento dell'utilizzazione prevista dalla frequenza 518 kHz per il sistema NAVTEX internazionale;
incarica il Segretario generale
di comunicare la presente Risoluzione all'Organizzazione marittima
internazionale (IMO), all'Organizzazione idrografica internazionale (OHI) ed all'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM).
RES325-1
RISOLUZIONE N. 325 (MOB-87)
Utilizzazione dei canali supplementari riservati alla
radiotelegrafia duplex nelle bande di onde decametriche
assegnate al servizio mobile marittimo
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per
i servizi mobili (Ginevra, 1987),
considerando
a) che la richiesta di canali duplex supplementari per la
radiotelefonia nelle bande di onde decametriche assegnate a titolo esclusivo al servizio mobile marittimo tende ad aumentare;
b) che la presente Conferenza ha modificato le appendici 16 e 31
del Regolamento delle radiocomunicazioni ed ha fornito un certo numero di canali duplex supplementari per la radiotelefonia, vale a dire i canali Nn.:
da 427 a 429
da 607 a 608
832, e da 834 a 837
da 1233 a 1241
da 1642 a 1656
da 1801 a 1805, e da 1807 a 1815
da 2241 a 2253
da 2501 a 2509
c) che e' necessario elaborare procedure per la determinazione di
ripartizioni radiotelefoniche duplex iniziali per i canali da poco disponibili, nonche' per l'aggiornamento dell'utilizzazione di questi canali;
notando
che l'attuale piano di ripartizione dell'appendice 25 come pure
l'articolo 16 del Regolamento delle radiocomunicazioni hanno effettivamente giovato al servizio mobile marittimo e che l'articolo 16 puo' essere utilizzato per l'aggiornamento dell'utilizzazione di nuovi canali;
decide
1. che i canali da poco disponibili saranno inizialmente ripartiti
secondo la procedura allegata alla presente Risoluzione;
2. che l'appendice 25 sara' aggiornata mediante l'inclusione delle
ripartizioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni dell'annesso alla presente Risoluzione;
3. che, successivamente all'applicazione del punto 2 di cui sopra,
le amministrazioni applicheranno la procedura dell'articolo 16 per ogni modifica delle ripartizioni esistenti o per l'aggiunta di nuove ripartizioni.
ANNESSO ALLA RISOLUZIONE N. 325 (MOB-87)
Procedura di determinazione di un accordo iniziale di
ripartizione nei canali da poco disponibili per la
radiotelefonia duplex nelle bande di onde decametriche
1. Le amministrazioni che hanno intenzione di utilizzare uno dei
nuovi canali menzionati nel considerando b) devono far conoscere i loro fabbisogni al Comitato fornendo le informazioni enumerate nell'appendice 5 del Regolamento delle radiocomunicazioni prima del 1 aprile 1989 (1).
2. Nel ricevere tali informazioni, il Comitato esaminera' tali
fabbisogni e se del caso domandera' alle amministrazioni di comunicare ogni informazione mancante. Saranno presi in considerazione nella procedura solo i fabbisogni completi.
3. Il Comitato, avvalendosi delle sue Norme tecniche, stabilira'
un accordo di ripartizione iniziale secondo l'ordine indicato nel paragrafo 4 successivo.
4. L'accordo di ripartizione iniziale per i nuovi canali
includera', per una determinata banda e per una determinata zona di ripartizione, i fabbisogni, nel seguente ordine:
4.1 fabbisogni delle amministrazioni che non hanno quote di
ripartizione nell'appendice 25 del Regolamento delle
radiocomunicazioni e che chiedono tali quote;
4.2 fabbisogni delle amministrazioni che, in base
all'attuazione dell'articolo 16, non hanno potuto ricevere
quote di ripartizioni nell'attuale appendice 25 con criteri di
protezione sufficienti;
4.3. fabbisogni delle amministrazioni che chiedono quote di
ripartizione supplementari per completare le loro quote
attuali, in maniera da poter far fronte ad un aumento del
traffico radiotelefonico.
---------------------------
(1) Nota - Le amministrazioni che non possono utilizzare i canali
Nn. 428, 429, 834, 835, 836, 837 lo faranno presente nel sottoporre i loro fabbisogni.
5. Il Comitato consultera' le amministrazioni i cui fabbisogni non
hanno potuto essere inclusi nel accordo di ripartizione per i nuovi canali e, se un'amministrazione insiste, il Comitato determinera' tra tutti i canali disponibili per la radiotelefonia duplex, quale e' il meno pregiudicato e soddisfera' questa domanda su detto canale.
6. Non oltre il 1 ottobre 1990, il Comitato pubblichera' l'accordo
di ripartizione per i nuovi canali a fini di commento da parte delle amministrazioni.
7. Se, entro un termine di 60 giorni dopo questa pubblicazione,
un'amministrazione informa il Comitato che non puo' accettare la quota di ripartizione che le viene proposta, il Comitato cerchera' di individuare un altro canale, come indicato al paragrafo 5 di cui sopra.
8. Se, in base al disposto del paragrafo 7 di cui sopra,
l'amministrazione interessata non e' in grado di accettare la raccomandazione del Comitato, la nota dei fabbisogni le sara' rinviata e le sara' suggerito di applicare la procedura dell'articolo 16.
9. Il 1 luglio 1991, il Comitato iscrivera' l'accordo di
ripartizione per i nuovi canali nell'appendice 25 e predisporra' una versione modificata dell'appendice 25 che sara' pubblicata dal Segretario generale.
RES326-1
RISOLUZIONE N. 326 (MOB-87)
Trasferimento di assegnazioni di frequenza a stazioni
radiotelefoniche funzionanti in conformita' con l'appendice
25
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per
i servizi mobili (Ginevra, 1987),
considerando
a) che la presente Conferenza ha modificato le appendici 16 e 31
del Regolamento delle radiocomunicazioni ed ha sistemato le frequenze accoppiate riservate alla radiotelefonia nelle bande di onde decametriche assegnate al servizio mobile marittimo ad intervalli di 3,0 kHz invece di 3,1 kHz;
b) che sara' necessario modificare di conseguenza l'appendice 25
del Regolamento delle radiocomunicazioni;
c) che le stazioni radiotelefoniche costiere e di nave dovranno
cambiare le loro frequenze di trasmissione e di ricezione per renderle conformi ai canali corrispondenti dell'appendice 16 (sezione A);
d) che il passaggio alle nuove frequenze accoppiate modificate
riservate alla radiotelefonia nelle bande di onde decametriche attribuite al servizio mobile marittimo dovrebbe avvenire in maniera ordinata;
decide
1. che, il 1 luglio 1991 alle ore 0001 UTC, le stazioni
radiotelefoniche costiere e di nave passeranno dalle loro frequenze di trasmissione e di ricezione, alle frequenze di sostituzione indicate per lo stesso numero di canale nell'appendice 16.
2. che, in un termine di tre mesi, anteriormente al 1 luglio 1991,
le amministrazioni dovranno notificare al Comitato il trasferimento delle loro assegnazioni alle frequenze di sostituzione;
3. che l'assegnazione di una frequenza di sostituzione le cui
caratteristiche fondamentali non sono modificate dovra' essere iscritta con la data del 1 luglio 1989 nella colonna 2;
4. che le assegnazioni di frequenza per le quali il Comitato non
ha ricevuto alcuna notifica relativa alla frequenza indicata nell'appendice 16, saranno munite di un simbolo che indica che tali frequenze non saranno piu' tenute in considerazione. Il Comitato applichera' le disposizioni dell'articolo 16 alla quota di ripartizione corrispondente che figura all'appendice 25.
RISOLUZIONE N. 327 (MOB-87)
Trasferimento delle assegnazioni di frequenze
accoppiate riservate ai sistemi di telegrafia a stampa
diretta su banda ristretta e di trasmissione dati
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per
i servizi mobili (Ginevra, 1987),
considerando
che ha liberato canali supplementari per i sistemi di telegrafia a
stampa diretta su banda ristretta e di trasmissione dati;
riconoscendo
a) che il trasferimento, ai canali adottati dalla presente
Conferenza, delle assegnazioni di frequenza dei canali stabiliti dalla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni marittime (Ginevra, 1974) e gia' in funzione, dovra' disturbare il meno possibile il servizio fornito da ciascuna stazione;
b) che nella Risoluzione 300 (Rev.Mob-87) e' stata definita una
procedura soddisfacente per l'utilizzazione e la notifica delle frequenze accoppiate destinate ai sistemi su banda ristretta di telegrafia a stampa diretta e di trasmissione di dati;
c) che e' risultata efficace l'attuale disposizione delle
assegnazioni alle stazioni costiere per le frequenze accoppiate riservate ai sistemi di telegrafia a stampa diretta su banda ristretta e di trasmissione dati;
decide
1. che il 1 luglio 1991 alle ore 0001 UTC, le stazioni costiere e
le stazioni di nave che utilizzano frequenze accoppiate riservate ai sistemi di telegrafia a stampa diretta su banda ristretta e di trasmissione di dati dovranno modificare le loro frequenze di trasmissione e di ricezione per armonizzarle con le disposizioni dell'appendice 32;
2. che entro un termine di 3 mesi anteriormente al 1 luglio 1991,
le amministrazioni dovranno notificare al Comitato che le loro assegnazioni sono state trasferite alla frequenza indicata per lo stesso numero di canale nell'appendice 32;
3. che le schede di notifica di assegnazione di frequenza, le cui
caratteristiche fondamentali diverse dalla frequenza non sono modificate, dovranno essere iscritte nello Schedario di riferimento internazionale delle frequenze;
4. che le assegnazioni di frequenza per le quali il Comitato non
ha ricevuto alcuna notifica concernente la frequenza indicata nell'appendice 32, saranno accompagnate da un simbolo indicante che non saranno piu' tenute in considerazione nell'applicare la Risoluzione 300 (Rev.Mob-87).
RISOLUZIONE N. 328 (MOB-87)
Trasferimento delle assegnazioni di frequenza
delle stazioni costiere per la telegrafia a banda
larga, la telegrafia Morse A1A o A1B, la telecopia, i
sistemi speciali e di trasmissione dati, nonche' i
sistemi di telegrafia a stampa diretta funzionanti
nelle bande assegnate a titolo esclusivo al servizio
mobile marittimo tra 4 000 kHz e 27 500 kHz
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per
i servizi mobili (Ginevra, 1987)
considerando
a) che le bande di frequenze assegnate alle stazioni costiere del
servizio mobile marittimo sono state modificate in funzione dei risultati della revisione generale delle bande di onde decametriche assegnate al servizio mobile marittimo;
b) che i nuovi limiti per le bande di frequenze applicabili alle
stazioni costiere per la telegrafia a banda larga, la telegrafia Morse A1A o A1B, la telecopia, i sistemi speciali e la trasmissione di dati, nonche' i sistemi di telegrafia a stampa diretta (designati collettivamente nella presente Risoluzione con l'espressione "telegrafia a banda larga") sono specificati nelle disposizioni modificate dell'appendice 31;
c) che la presente Conferenza non ha prevede disposizione di
canali per queste bande;
d) che il trasferimento delle assegnazioni di frequenza alle nuove
bande assegnate, di regola si svolge in maniera pacifica;
decide
1. che le assegnazioni di frequenza iscritte nello Schedario di
riferimento e che hanno una banda di frequenze assegnata che s'inserisce totalmente nella parte della banda che non e' piu' attribuita alla telegrafia a banda larga delle stazioni costiere, dovranno essere trasferite in blocchi come segue:
Banda dei 4 MHz: da 4 219,4 - 4 221 a 4 349,4 - 4 351
Banda dei 6 MHz: da 6 325,4 - 6 332,5 a 6 493,9 - 6 501
Banda degli 8 MHz: da 8 435,4 - 8 438 a 8 704,4 - 8 707
Banda dei 12 MHz: da 12 652,3 - 12 658,5 a 13 070,8 - 13 077
Banda dei 16 MHz: da 16 859,4 - 16 904,5 a 17 196,9 - 17 242
Banda dei 22 MHz: da 22 310,5 - 55 445,5 a 55 561 - 22 696
2. che l'IFRB dovra' censire le assegnazioni di frequenza iscritte
nello Schedario di riferimento la cui banda di frequenza assegnata si sovrappone alla parte di banda che non e' piu' assegnata a stazioni costiere per la telegrafia a banda larga, e sforzarsi di reperire una frequenza di sostituzione in conformita' con le disposizioni dei numeri 1445 a 1450, che proporra' all'amministrazione interessata;
3. che, se il trasferimento di frequenze comporta per qualunque
stazione costiera un degrado delle condizioni di utilizzazione, l'IFBR ricerchera' una frequenza di sostituzione in conformita' con i numeri 1445 a 1450 e la proporra' all'amministrazione interessata;
4. che, il 1 luglio 1991 alle ore 0001 UTC, le amministrazioni
dovranno trasferire le frequenze di trasmissione delle loro stazioni alle nuove frequenze designate, notificando tali trasferimenti all'IFRB in conformita' con le disposizioni dell'articolo 12 del Regolamento delle radiocomunicazioni;
5. che le assegnazioni di frequenza di sostituzione le cui
caratteristiche fondamentali diverse dalla frequenza non sono state modificate, dovranno essere iscritte senza modificare la data riportata alla colonna 2a o 2b;
6. che le assegnazioni di frequenza per le quali il Comitato non
ha ricevuto alcuna notifica di trasferimento, dovranno essere esaminate, secondo l'articolo 12 del Regolamento delle radiocomunicazioni riguardo a tutte le assegnazioni trasferite a prescindere dalla data della loro notifica al Comitato. Dopo questo esame, il Comitato consigliera' all'amministrazione di sopprimere questa assegnazione ed iscrivera' un simbolo per indicare che l'assegnazione non e' conforme alla presente Risoluzione.
RISOLUZIONE N. 329 (MOB-87)
Procedura applicabile alle stazioni che trasmettono
informazioni di tipo NAVTEX sulle frequenze 490 kHz e
4 209,5 kHz in telegrafia a stampa diretta su banda ristretta
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per
i servizi mobili (Ginevra, 1987)
considerando
a) che nel servizio mobile marittimo, la frequenza 518 kHz serve
esclusivamente alla trasmissione, da parte delle stazioni costiere, di avvisi concernenti la navigazione e la meteorologia e di informazioni urgenti destinate alle navi, mediante la telegrafia a stampa diretta su banda ristretta (sistema NAVTEX internazionale);
b) che la presente Conferenza ha incorporato nell'articolo 14A la
procedura di coordinamento dell'utilizzazione prevista della frequenza 518 kHz per il sistema NAVTEX internazionale;
c) che la presente Conferenza ha designato nel servizio mobile
marittimo le frequenze 490 kHz e 4 209,5 kHz destinate esclusivamente alla trasmissione di informazioni di tipo NAVTEX
d) che la frequenza 490 kHz sara' disponibile per le trasmissioni
di tipo NAVTEX dopo l'attuazione integrale dello SMDSM;
e) che il buon funzionamento delle trasmissioni di informazioni di
tipo NAVTEX dipende dall'utilizzazione coordinata di queste trasmissioni da parte delle stazioni costiere interessate;
f) che il coordinamento della gestione del sistema NAVTEX
internazionale su 518 kHz sara' gestito dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), dall'Organizzazione idrografica internazionale (OHI) e dall'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM);
g) che e' peraltro auspicabile che l'IMO,in cooperazione con l'OHI
e l'OMM, partecipi al coordinamento delle trasmissioni di informazioni di tipo NAVTEX da parte delle stazioni costiere sulle frequenze 490 kHz e 4 209,5 kHz.
decide
1. che le amministrazioni che desiderano che l'IMO coordini
l'utilizzazione delle frequenze 490 kHz e 4 209,5 kHz per la trasmissione di informazioni di tipo NAVTEX dovrebbero inoltre comunicare all'IFRB i requisiti addizionali previsti al numero 1632 del Regolamento delle radiocomunicazioni;
2. che, per le frequenze 490 kHz e 4 209,5 kHz, le amministrazioni
e l'IFRB devono applicare le procedure enunciate all'articolo 14A, con le seguenti precisioni:
- il numero 1634 si applica solo alle caratteristiche
fondamentali;
- si raccomanda tuttavia di comunicare i requisiti addizionali
menzionati al numero 1632 o ogni analoga caratteristica;
- per le bande di frequenze 489,75 - 490,25 e 4 209,25 - 4 209, 75
kHz, si applichera' inoltre il numero 1635;
- l'IFRB trasmettera', per informazione unicamente, all'IMO,
all'OHI ed all'OMM una copia della Parte speciale della sua circolare settimanale che indica ogni coordinamento gia' effettuato, nonche' i nomi delle Amministrazioni identificate, in attuazione del numero 1635;
invita
1. l'IMO, quando riceve le informazioni fornite dall'IFRB in base
al decide 2, a comunicare il prima possibile alle Amministrazioni interessate ed all'IFRB ogni osservazione suscettibile di aiutare le amministrazioni a pervenire ad un accordo;
2. l'OMI, l'OHI e l'OMM ad effettuare ogni coordinamento di
gestione che potrebbe sembrar loro necessario;
prega il CCIR
di intraprendere gli studi tecnici necessari per coordinare, a
livello mondiale, l'utilizzazione pianificata della trasmissione di informazioni di tipo NAVTEX all'IMO, all'OMM, all'OHI, ed all'IFRB;
incarica il Segretario generale
di sottoporre la presente Risoluzione alla conoscenza dell'IMO,
dell'OHI e dell'OMM.
RISOLUZIONE N. 330 (MOB-87)
Frequenze per le chiamate correnti (diverse da quelle
di soccorso) nelle bande comprese tra 1 605 kHz e 4 000 kHz
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per
i servizi mobili (Ginevra, 1987)
notando
a) che a seguito della completa attuazione del Sistema mondiale di
soccorso e di sicurezza in mare (SMDSM), la frequenza portante 2 182 kHz potra' essere richiesta esclusivamente per il soccorso e la sicurezza (Vedere la Risoluzione 331 (Mob-87);
b) che potrebbe di conseguenza essere necessario reperire una
frequenza per le chiamate correnti (diverse da quelle di soccorso) in radiotelefonia, ma che la presente Conferenza non e' in grado di di designare una frequenza determinata a tal fine nelle bande di frequenze comprese tra 1 605 kHz e 4 000 kHz;
c) che la presente Conferenza ha riservato la coppia di frequenze
2 177 kHz (stazioni costiere) e 2 189,5 kHz (stazioni di nave) per le chiamate correnti (diverse dal soccorso) trasmesse in chiamata selettiva numerica;
considerando
che, avendo la presente Conferenza riservato frequenze per le
chiamate correnti (diverse da quelle di soccorso) trasmesse con tecniche di chiamata selettiva numerica, non sara' piu' necessario riservare una frequenza per le chiamate correnti (diverse da quelle di soccorso) in radiotelefonia nelle bande comprese tra 1 605 kHz e 4 000 kHz dopo l'entrata in funzione definitiva dello SMDSM;
decide
di raccomandare che una futura Conferenza amministrativa mondiale
delle radiocomunicazioni competente esamini l'opportunita' di designare una frequenza per le chiamate correnti (diverse da quelle di soccorso) in radiotelefonia nelle bande comprese tra 1 605 kHz e 4 000 kHz);
invita il Consiglio di Amministrazione
ad iscrivere questa questione all'ordine del giorno della prossima
Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente;
incarica il Segretario generale
di comunicare la presente Risoluzione all'Organizzazione marittima
internazionale (IMO).
RISOLUZIONE N. 331 (MOB-87)
Attuazione delle disposizioni applicabili al Sistema
mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (SMDSM) e
mantenimento delle disposizioni di soccorso e di sicurezza
esistenti
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per
i servizi mobili (Ginevra, 1987),
notando
che l'Organizzazione marittima internazionale (IMO):
- ha raggiunto la tappa finale dello sviluppo del Sistema mondiale
di soccorso e di sicurezza in mare (SMDSM);
- prepara la revisione della Convenzione internazionale del 1974
per la salvaguardia delle via umana in mare (Convenzione SOLAS) ai fini dell'introduzione del SMDSM,
- decidera' le date per l'attuazione iniziale e completa dello
SMDSM, in particolare ogni data intermedia di applicazione per le varie classi di navi che sono regolamentate dalla summenzionata Convenzione;
notando inoltre
a) che, per assicurare la compatibilita' tra navi a seconda se
sono conformi alle disposizioni del capitolo IX o a quelle del capitolo N IX del Regolamento delle radiocomunicazioni, tutte le navi regolamentate dalla Convenzione SOLAS del 1974 continueranno ad utilizzare le norme di soccorso e di sicurezza applicabili esistenti fino a quando lo SMDSM non sia completamente entrato in vigore;
b) che alcune amministrazioni nonche' le navi non gestite dalla
Convenzione SOLAS del 1974 potranno continuare ad utilizzare le disposizioni del capitolo IX sulle comunicazioni di soccorso e di sicurezza, dopo che il SMDSM sara' completamente entrato in vigore;
c) che sarebbe oneroso per le Amministrazioni conservare
contemporaneamente, per un periodo troppo lungo, le installazioni basate a terra necessarie sia per il sistema di soccorso e di sicurezza esistente sia per il SMDSM;
d) che conviene mantenere gli attuali servizi di soccorso e di
sicurezza basati a terra affinche' le navi che non sono regolamentate dalla Convenzione SOLAS del 1974 abbiano la possibilita' di usufruire dell'aiuto di questi servizi fino a quando non saranno in misura di partecipare al SMDSM;
considerando
a) che la presente Conferenza ha incluso nel capitolo N IX le
disposizioni necessarie all'attuazione del SMDSM e che il capitolo IX, cosi' come modificato, mantiene le disposizioni applicabili all'attuale sistema di soccorso e di sicurezza;
b) che l'introduzione del SMDSM offrira' l'occasione di acquisire
l'esperienza del nuovo sistema a livello amministrativo, tecnico e di gestione;
c) che l'esperienza che sara' acquisita grazie all'utilizzazione
del SMDSM potra' essere utilizzata per migliorare il sistema di soccorso e di sicurezza;
riconoscendo
a) che per aiutare l'IMO, le disposizioni del capitolo N IX
dovranno entrare in vigore prima della data di entrata in funzione iniziale del SMDSM;
b) che alcuni elementi del SMDSM illustrati nel capitolo N IX in
particolare la chiamata selettiva numerica, non saranno interamente in vigore in tutte le parti del mondo alla data di entrata in vigore degli Atti finali della presente Conferenza;
decide
1. che l'entrata in vigore del capitolo N IX:
a) implica che le Amministrazioni che desiderano iniziare ad
applicare le disposizioni del capitolo N IX possono farlo;
b) non obbliga alcuna amministrazione a creare o a installare
impianti SMDSM o ad iniziare ad applicare le norme del capitolo N IX;
2. che tuttavia, visto il punto 1 del dispositivo le
Amministrazioni sono obbligate di conformarsi alle disposizioni del capitolo IX fino a quando non siano prese misure appropriate per garantire il proseguimento delle comunicazioni di sicurezza ad intenzione delle navi che non sono regolamentate dalla Convenzione SOLAS del 1974, il SMDSM non sia completamente realizzato ed una futura Conferenza competente non decida diversamente;
invita il Consiglio di Amministrazione
a sottoporre la presente Risoluzione alla conoscenza della
prossima Conferenza di plenipotenziari ed a chiedere a quest'ultima di decidere in merito ad una Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni cui si attribuirebbe competenza per riesaminare la presente Risoluzione ed i capitoli IX e N IX;
prega l'IMO
quando stabilira' le date per l'entrata in vigore del SMDSM, di
tener conto de:
1. la Risoluzione 322 (Rev.Mob-87) relativa alle stazioni costiere
ed alle stazioni di terraferma costiere incaricate di responsabilita' nel settore della vigilanza su talune frequenze durante l'effettuazione delle comunicazioni di soccorso e di sicurezza nel quadro del SMDSM, e che tratta una corretta ripartizione geografica delle stazioni costiere e delle stazioni costiere necessarie per l'attuazione del SMDSM;
2. delle ripercussioni e dei vantaggi economici dello SMDSM
nonche' delle particolari costrizioni dei paesi in via di sviluppo;
3. della possibilita' di un'attuazione progressiva del SMDSM
mediante l'immissione in servizio di componenti del sistema, in particolare di quelli che offrono i maggiori vantaggi per la salvaguardia della vita umana in mare;
incarica il Segretario generale
di comunicare la presente Risoluzione all'(IMO) ed
all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO).
RISOLUZIONE N. 332 (MOB-87)
Utilizzazione della frequenza 4 209,5 kHz per le
trasmissioni del tipo NAVTEX nel servizio mobile marittimo
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per
i servizi mobili (Ginevra, 1987),
considerando
a) che, tra l'altro, elevati livelli di rumore atmosferico nella
banda 500 kHz, principalmente nelle regioni tropicali e sub-tropicali, limitano la distanza alla quale i segnali NAVTEX trasmessi su 518 kHz possono essere ricevuti in queste regioni;
b) che livelli di rumore atmosferico nelle regioni tropicali e
sub-tropicali sono sensibilmente piu' deboli nella banda dei 4 mHz che nei 518 kHz;
c) che e' necessario un canale non accoppiato per la telegrafia a
stampa diretta su banda ristretta nella banda dei 4 MHz del servizio mobile marittimo per garantire la diffusione di tali trasmissioni, soprattutto tramite onda di terra;
notando
a) che le trasmissioni di tipo NAVTEX includono gli avvisi
concernenti la navigazione e la meteorologia ed informazioni urgenti destinate alle navi;
b) che l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha
convenuto che e' necessario trasmettere trasmissioni del tipo NAVTEX su un canale IDBE di 4 MHz;
riconoscendo
a) che la frequenza 4 209,5 kHz e' stata designata dalla presente
Conferenza esclusivamente ai fini indicati al considerando c);
b) che l'IMO, Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) e
l'Organizzazione idrografica internazionale (OHI) sono le organizzazioni competenti per stabilire un piano di utilizzazione mondiale del canale del servizio mobile marittimo in onde decametriche per la diffusione di trasmissioni del tipo NAVTEX in telegrafia a stampa diretta su banda ristretta;
decide d'invitare l'IMO, l'OMM e l'OHI
1. ad elaborare congiuntamente, in consultazione con l'IFRB, un
piano per il coordinamento mondiale delle trasmissioni di tipo NAVTEX mediante tecniche di telegrafia a stampa diretta su banda ristretta;
2. ad assumersi congiuntamente la responsabilita' in consultazione
con l'IFRB, del monitoraggio di questo Piano;
sollecita le amministrazioni
che hanno bisogno di utilizzare questo canale, ad assegnare la
frequenza in conformita' con le procedure illustrate nella Risoluzione 329 (Mob-87) e nelle Raccomandazioni dell'IMO, dell'OMM e dell'OHI nella parte del sistema che e' di loro competenza;
invita il Consiglio di Amministrazione
ad iscrivere la presente Risoluzione all'ordine del giorno della
successiva Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente, in vista di esaminarla ed affinche' prenda le misure necessarie;
invita il CCIR
a definire i requisiti tecnici che consentiranno la ricezione di
tali trasmissioni con tecniche automatizzate;
incarica il Segretario generale
di comunicare la presente Risoluzione all'IMO, all'OHI ed all'OMM,
per esame e osservazioni.
RISOLUZIONE N. 333 (MOB-87)
Coordinamento dell'utilizzazione delle frequenze del servizio
mobile marittimo in onde decametrico per la trasmissione di
informazioni sulla sicurezza in alto mare
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per
i servizi mobili (Ginevra, 1987)
considerando
a) che l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha ribadito
la necessita' di poter trasmettere a grandi distanze avvisi concernenti la navigazione e la meteorologia a tutte le navi in tutti i loro viaggi;
b) che limitazioni di utilizzazione impediscono ai servizi NAVTEX
o via satellite di far fronte interamente a questa necessita';
c) che a tal fine sono stati determinati, dalla presente
Conferenza, canali internazionali per la stampa diretta su banda ristretta;
d) che in considerazione delle caratteristiche della propagazione
delle onde decametriche, e' necessario un coordinamento mondiale delle trasmissioni per impedire le interferenze;
notando
a) che l'IMO e l'Organizzazione idrografica internazionale (OHI)
in occasione della messa a punto del Servizio mondiale di avvisi sulla navigazione hanno identificato sedici zone di navigazione (NAVAREA), poste ciascuna sotto la responsabilita' di un coordinatore per la trasmissione di informazioni sulla sicurezza in mare;
b) che le informazioni sulla sicurezza in mare comprendono le
informazioni sulla meteorologia e la navigazione e che, pertanto, anche l'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) e' interessata dalla questione;
riconoscendo
che l'IMO, l'OMM e l'OHI sono le organizzazioni competenti a
coordinare gli aspetti inerenti alla utilizzazione della trasmissione di informazioni sulla sicurezza in mare;
decide che l'IMO, l'OMM e l'OHI devono essere invitate
1. ad elaborare congiuntamente, in consultazione con l'IFRB, un
piano di utilizzazione mondiale coordinato per la trasmissione di informazioni sulla sicurezza in alto mare mediante tecniche di telegrafia a stampa diretta su banda ristretta;
2. ad assumersi congiuntamente la responsabilita', in
consultazione con l'IFRB, del monitoraggio di questo Piano;
sollecita le amministrazioni
a provvedere ad un adeguato coordinamento, in materia di
utilizzazione, con l'IMO, l'OHI e l'OMM, in conformita' con il Piano; invita il CCIR
a definire i requisiti tecnici che consentiranno la ricezioni di
tali trasmissioni con tecniche automatizzate;
invita il Consiglio di Amministrazione
ad iscrivere la presente Risoluzione all'ordine del giorno della
successiva Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente, in vista di esaminarla e di modificare, se del caso, le procedure di coordinamento;
incarica il Segretario generale
di comunicare la presente Risoluzione all'IMO, all'OHI ed all'OMM,
per esame e osservazioni.
RISOLUZIONE N. 334 (MOB-87)
Inclusione, nel Regolamento che sara' adottato dalla
Conferenza amministrativa mondiale telegrafica e telefonica
del 1988 (CAMTT-88) di norme sulla tassazione e la
contabilita' delle radiocomunicazioni marittime nel servizio
mobile marittimo e nel servizio mobile marittimo via
satellite, salvo per le comunicazioni di soccorso e di
sicurezza e successive modifiche dell'articolo 66 del
Regolamento delle radiocomunicazioni
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per
i servizi mobili (Ginevra, 1987),
riconoscendo
che norme sulla tassazione e la contabilita' delle
radiocomunicazioni marittime nel servizio mobile marittimo e nel servizio mobile marittimo via satellite potrebbero essere incluse nel Regolamento che sara' adottato dalla CAMTT-88;
considerando
che, se tali disposizioni sono incluse nel Regolamento in
questione, non sara' necessario conservare disposizioni analoghe nel Regolamento delle radiocomunicazioni;
notando
che questo Regolamento, qualora sia adottato dalla CAMTT-88,
entrera' in vigore dopo la revisione del Regolamento delle radiocomunicazioni da parte della presente Conferenza;
decide
1. che, se disposizioni sulla tassazione e la contabilita' delle
radiocomunicazioni marittime nel servizio mobile marittimo e nel servizio mobile marittimo via satellite figurano nel Regolamento che sara' adottato dalla CAMTT-88, quando quest'ultimo entrera' in vigore, l'articolo 66 del Regolamento delle radiocomunicazioni dovra' essere sostituito dal testo seguente:
"ARTICOLO 66
Tassazione e contabilita' delle radiocomunicazioni
marittime nel servizio mobile marittimo e nel servizio
mobile marittimo via satellite, salvo per le comunicazioni
di soccorso e di sicurezza
Le disposizioni del Regolamento adottato dalla CAMTT-88 devono
applicarsi in considerazione delle Raccomandazioni pertinenti del CCITT.";
2. che, in ogni periodo interinale tra l'entrata in vigore degli
Atti finali della presente Conferenza e l'entrata in vigore del nuovo Regolamento contenente disposizioni modificate sulla tassazione e la contabilita' delle radiocomunicazioni marittime nel servizio mobile marittimo e nel servizio mobile marittimo via satellite, le amministrazioni e e le imprese private riconosciute dovranno applicare l'articolo 66 del Regolamento delle radiocomunicazioni cosi' come modificato dalla presente Conferenza;
3. che, se non sono incluse nel nuovo Regolamento adottato dalla
CAMTT-88, norme speciali sulla tassazione e la contabilita' nel servizio mobile marittimo e nel servizio mobile marittimo via satellite, l'articolo 66 del Regolamento delle radiocomunicazioni modificato dalla presente Conferenza continuera' ad applicarsi;
4. che una futura conferenza competente dovrebbe essere invitata a
riesaminare la presente Risoluzione;
invita il Consiglio di Amministrazione
ad iscrivere la presente Risoluzione all'ordine del giorno della
successiva Conferenza competente.
RISOLUZIONE N. 335 (MOB-87)
Utilizzazione di frequenze non accoppiate di stazioni
di nave per i sistemi di telegrafia a stampa diretta su
banda ristretta e di trasmissione di dati (1)
(Vedere articolo 60 e appendice 33)
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per
i servizi mobili (ginevra, 1987)
considerando
a) che alcune parti delle bande di onde decametriche attribuite al
servizio mobile marittimo sono riservate ai sistemi di telegrafia a stampa diretta su banda ristretta e di trasmissione di dati che utilizzano frequenze non accoppiate;
b) che la Conferenza amministrativa mondiale delle
radiocomunicazioni marittime (Ginevra, 1974) e la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1979) non sono state in grado ne' di determinare in che misura convenga regolamentare l'utilizzazione razionale delle frequenze per la trasmissione, da parte delle stazioni di nave, dei segnali di telegrafia a stampa diretta trasmessi su frequenze non accoppiate, ne' di decidere su che base convenga fondare tale regolamentazione;
c) che le amministrazioni che gestiscono o che immettono in
servizio per le navi, sistemi di telegrafia a stampa diretta su banda ristretta e di trasmissione dati utilizzando frequenze non accoppiate, hanno notificato all'IFRB, ai fini dell'iscrizione nello Schedario di riferimento, le frequenze sulle quali trasmettono le stazioni di navi;
-------------------
(1) Sostituisce la Risoluzione 301 della Conferenza amministrativa
mondiale delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1979)
d) che le schede di notifica non sono state oggetto di un esame tecnico da parte dell'IFRB e che le assegnazioni notificate sono state iscritte nello Schedario di riferimento unicamente a titolo informativo, senza alcuna data nella colonna 2;
e) che la presente Conferenza ha preparato per le amministrazioni direttive per l'uso, da parte delle stazioni di nave, delle frequenze non accoppiate riservate ai sistemi di telegrafia a stampa diretta su banda ristretta e di trasmissione dati;
decide
1. che le amministrazioni che gestiscono o che immettono in servizio, ad intenzione delle navi, sistemi di telegrafia a stampa diretta su banda ristretta e di trasmissione dati che trasmettono su frequenze non accoppiate non saranno tenute a notificare all'IFRB le frequenze di trasmissione delle stazioni di nave;
2. di incaricare l'IFRB di eliminare dallo Schedario di riferimento tutte le assegnazioni che vi sono iscritte in conseguenza dell'applicazione della Risoluzione 301.
RISOLUZIONE N. 336 (MOB-87)
Introduzione, ad una data ravvicinata, della chiamata selettiva numerica nei canali radiofonici marittimi ad onde decametriche
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987)
considerando
a) che e' auspicabile, per le stazioni di nave che utilizzano la radiotelefonia, poter utilizzare altresi' la chiamata selettiva numerica;
b) che attualmente, non e' autorizzata nei canali radiotelefonici marittimi ad onde decametriche la trasmissione di segnali numerici;
c) che, tuttavia, la presente Conferenza ha adottato una modifica concernente il numero 4685, in virtu' della quale l'utilizzazione della chiamata selettiva numerica e' autorizzata nei canali di lavoro radiofonici marittimi ad onde decametriche;
decide
che, a decorrere dal 1 gennaio 1988, segnali di chiamata selettiva numerica potranno essere trasmessi nei canali di lavoro radiotelefonici ad onde decametriche del servizio marittimo.
RISOLUZIONE N. 337 (MOB-87)
Risoluzioni e Raccomandazioni che devono rimanere in vigore fino a quando le disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni parzialmente riveduto dalla CAMR Mob-87 non entrano in vigore
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987)
considerando
a) che le parti essenziali della Risoluzione 320 (Mob-83) sono state incorporate nel Regolamento delle radiocomunicazioni parzialmente modificato dalla CAMR Mob-87;
b) che la presente Conferenza ha quindi deciso di eliminare le Risoluzioni 304 e 320 (Mob-83), e che le Raccomandazioni 302 e 312 saranno eliminate a termine;
notando
a) che le Risoluzioni e le Raccomandazioni entrano in linea di massima in vigore al momento della firma degli Atti finali di una conferenza;
b) che le disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni parzialmente riveduto dalla presente Conferenza avranno effetto solo molto piu' tardi;
notando inoltre
che in linea di massima, le Risoluzioni e le Raccomandazioni la cui eliminazione e' stata decisa da una CAMR cessano di essere in vigore al momento della firma degli Atti finali di detta CAMR;
riconoscendo
a) che tale eliminazione, in conformita' con la regola generale, toglierebbe nel caso presente ogni effetto alle direttive contenute nelle suddette Risoluzioni e Raccomandazioni dopo la firma degli Atti finali;
b) che e' tuttavia auspicabile che tali direttive rimangano applicabili fino all'entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni parzialmente riveduto dalla presente Conferenza;
decide
che le Risoluzioni 304 e 320 (Mob-83) e le Raccomandazioni 302 e 312 rimarranno applicabili fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni parzialmente modificato della presente Conferenza, data in cui saranno definitivamente eliminate.
RISOLUZIONE N. 408 (MOB-87)
Utilizzazione della banda 136-137 MHz da parte di servizi diversi dal servizio mobile aeronautico (R)
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987)
notando
a) le disposizioni del numero 595 relative all'utilizzazione della banda 136-137 MHz da parte del servizio mobile aeronautico (R) a decorrere dal 1 gennaio 1990;
b) che le frequenze assegnate al servizio mobile aeronautico (R) sono riservate alle comunicazioni relative alla sicurezza ed alla regolarita' dei voli e che, per questa ragione, dovranno essere adottate particolari misure affinche' siano esenti da interferenze pregiudizievoli;

Allegato

considerando
a) che la Tabella di assegnazione delle bande di frequenze contiene, nella banda 136-137 MHz, assegnazioni a titolo primario al servizio mobile aeronautico (R) a titolo consentito (numero 549A) in alcuni paesi al servizio mobile aeronautico (OR) ed a titolo secondario al servizio fisso e mobile salvo mobile aeronautico (R);
b) che, in virtu' del numero 595, questa banda e' inoltre assegnata al servizio di utilizzazione spaziale (spazio verso Terra), al servizio di meteorologia via satellite (spazio verso Terra) ed al servizio di ricerca spaziale (spazio verso Terra) a titolo primario fino al 1 gennaio 1990, e dopo questa data a titolo secondario, e che il servizio mobile aeronautico (R) potra' essere introdotto solo dopo il 1 gennaio 1990;
c) che, a partire da questa data, il servizio mobile aeronautico (R) potra' essere oggetto di interferenze pregiudizievoli che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza della navigazione aerea ed in queste condizioni, sara' necessario proteggere questo servizio da interferenze pregiudizievoli che potrebbero essergli causate da stazioni del servizio fisso, del servizio mobile salvo mobile aeronautico (R), del servizio di ricerca spaziale (spazio verso Terra), del servizio di utilizzazione spaziale (spazio verso Terra) e del servizio di meteorologia via satellite (spazio verso Terra);
decide
1. che le Amministrazioni che utilizzano o che prevedono di utilizzare stazioni del servizio fisso, del servizio mobile salvo mobile aeronautico (R), del servizio di ricerca spaziale (spazio verso Terra) del servizio di utilizzazione spaziale (spazio verso Terra) e del servizio di meteorologia via satellite (spazio verso Terra) nella banda 136-137 MHz dopo il 1 gennaio 1990, dovranno adottare ogni misura necessaria per tutelare il servizio mobile aeronautico (R);
2. di invitare le amministrazioni ad astenersi di autorizzare, a decorrere dal 1 gennaio 1990, nuove assegnazioni ai servizi ai cui la banda 136 - 137 MHz e' assegnata a titolo secondario;
raccomanda
1. che le amministrazioni cessino di utilizzare stazioni degli altri servizi ai quali la banda e' assegnata a titolo secondario, mano a mano che vengono immesse in servizio le stazioni del servizio mobile aeronautico (R);
2. che una futura Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente prenda in considerazione l'eliminazione di tutte le assegnazioni a titolo secondario nella banda 136 - 137 MHz;
invita il Consiglio di Amministrazione
ad iscrivere questa questione all'ordine del giorno della prossima Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente.
RISOLUZIONE N. 409 (MOB-87)
Utilizzazione delle bande di frequenze assegnate a titolo esclusivo al servizio mobile aeronautico per varie forme di corrispondenza pubblica
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987)
considerando
a) che alcune amministrazioni hanno notificato all'IFRB assegnazioni nelle bande di frequenze assegnate a titolo esclusivo al servizio mobile aeronautico, a fini di corrispondenza pubblica, di corrispondenza pubblica limitata e di corrispondenza di imprese private;
b) che queste assegnazioni non sono conformi al numero 3633, che non autorizza la corrispondenza pubblica nelle bande di frequenze assegnate a titolo esclusivo al servizio mobile aeronautico;
c) che queste assegnazioni sono suscettibili di causare interferenze pregiudizievoli al servizio mobile aeronautico;
d) che le radiocomunicazioni sono l'unico mezzo di comunicare per il servizio mobile aeronautico e che questo servizio deve assicurare la sicurezza e la regolarita' dei voli;
riconoscendo
a) che la presente Conferenza ha debitamente modificato l'articolo 12 in modo da lasciare all'IFRB un margine di liberta' sufficiente nel trattamento delle schede di notifica non conformi al numero 3633;
b) che e' della massima importanza che le frequenze che contribuiscono direttamente alla sicurezza ed al regolare svolgimento delle operazioni aeree siano protette da interferenze pregiudizievoli, tali frequenze essendo indispensabili per la sicurezza della vita umana e dei beni;
decide
1. di insistere presso le Amministrazioni:
a) affinche' evitino di assegnare frequenze a stazioni per varie forme di corrispondenza pubblica nelle bande assegnate a titolo esclusivo al servizio mobile aeronautico;
b) affinche' cessino di utilizzare le bande per tali fini ed eliminino dallo Schedario di riferimento internazionale delle frequenze, le assegnazioni corrispondenti;
2. di domandare all'IFRB:
a) di informare le amministrazioni interessate riguardo alle loro assegnazioni (iscritte nello Schedario di riferimento internazionale delle frequenze) che non sono conformi alle disposizioni del numero 3633 del Regolamento delle radiocomunicazioni e, di conseguenza, per eliminare tali assegnazioni dallo Schedario di riferimento internazionale delle frequenze.
b) di invitare le Amministrazioni a cooperare per porre fine alle utilizzazioni contrarie alle disposizioni del numero 3633 del Regolamento delle radiocomunicazioni, e di conseguenza, per eliminare queste assegnazioni dallo Schedario di riferimento internazionale delle frequenze.
RISOLUZIONE N 601 (REV.MOB-87)
Norme e Raccomandazioni concernenti i radiosegnali marini luminosi per la localizzazione di sinistri funzionanti sulle frequenze 121,5 MHz e 243 MHz
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987)
considerando
a) che i radiosegnali marini luminosi per la localizzazione dei sinistri in funzione sulle frequenze 121,5 MHz e 243 MHz sono destinati ad agevolare le operazioni di ricerca e di salvataggio;
b) che le frequenze 121,5 MHz e 243 MHz sono normalmente utilizzate dalle aeronavi che partecipano ad operazioni di ricerca e di salvataggio;
c) che l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) ha raccomandato caratteristiche del segnale e specifiche tecniche applicabili agli apparecchi di aeronave che funzionano sulla frequenza 121,5 MHz o sulla frequenza 243 MHz, o su entrambe le frequenze;
d) l'appendice 37A;
decide
che conviene che le Amministrazioni che autorizzano l'utilizzazione di radiosegnali marini luminosi per la localizzazione dei sinistri che funzionano sulla frequenza 121,5 MHz o sulla frequenza 243 MHz o su queste due frequenze, facciano in modo che tali radiosegnali marini luminosi siano conformi alle Raccomandazioni pertinenti del CCIR ed alle norme e prassi raccomandate dell'ICAO.
RISOLUZIONE N. 602 (MOB-87)
Trasmissione di dati mediante radiofari marittimi nel caso di sistemi di radionavigazione con modalita' differenziale
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987),
considerando
a) che il numero 466 del Regolamento delle radiocomunicazioni prevede la trasmissione di informazioni supplementari utili per la navigazione, utilizzando tecniche su banda ristretta, a condizione di non pregiudicare in maniera significativa la funzione principale del radiofaro;
b) che l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha riconosciuto la necessita' di uno scambio di dati tra la costa e le navi nel caso di sistemi di radionavigazione (Omega, GPS, Loran-C, per esempio) che funzionano con modalita' differenziale;
d) che, con la Risoluzione 3 della Conferenza amministrativa regionale per la pianificazione del servizio di radionavigazione marittima (radiofari) nella Zona europea marittima (Ginevra, 1985) (EMA), la presente Conferenza fu richiesta di esaminare i vari aspetti dell'utilizzazione dei radiofari marittimi per trasmettere dati alle navi mediante una tecnica di modulazione con spostamento minimo (MDM) o una tecnica di modulazione con spostamento di frequenza (MDF) e di effettuare una scelta tra queste due tecniche;
d) che studi nel CCIR hanno dimostrato che per la trasmissione continuata di dati, e' necessario utilizzare una seconda portante, sfasata di 300 Hz o piu' rispetto alla portante principale, al fine di non causare interferenze ad alcuni tipi di radiogoniometri automatici, a prescindere dalla tecnica di modulazione prescelta (MDM o MDF)
e) che questi studi hanno dimostrato che la modulazione MFM presentava alcuni vantaggi rispetto alla modulazione MFD per via della maggiore efficacia di utilizzazione dello spettro;
f) che la Conferenza EMA ha deciso che i radiofari nella Zona europea marittima devono utilizzare una disposizione di canali per multipli di 500 kHz;
g) che, se la modulazione MFD o MFM con uno sfasamento di 300 Hz o piu', e' codificata su un segnale di radiofaro nella Zona europea marittima, il segnale di modulazione numerico sara' parzialmente contenuto nel canale adiacente al canale del radiofaro, in particolare in caso di trasmissione di dati a grande velocita';
h) che un numero elevato di amministrazioni preferisce utilizzare la modulazione MDM;
i) che le correzioni di dati di sistemi a satelliti devono essere trasmesse in maniera continuativa;
decide
1. che la frequenza utilizzata per la trasmissione continuata di dati destinati a navi che utilizzano la modulazione MDF o MDM su radiofari marittimi dovrebbe essere sufficientemente sfasata rispetto alla portante principale del radiofaro per non causare interferenze pregiudizievoli ai radiogoniometri automatici;
2. che il CCIR deve continuare a studiare gli aspetti tecnici, in particolare il formato di cifratura normalizzato, il metodo di modulazione, la larghezza di banda necessaria, i rapporti di protezione e le sfasature di frequenza tali che la funzione principale del radiofaro non sia pregiudicata in maniera significativa, e deve formulare le Raccomandazioni appropriate;
3. che i piani di disposizione dei canali per i radiofari marittimi dovranno consentire la trasmissione di dati destinati alle navi che utilizzano tecniche di sfasature di frequenza;
invita l'IFRB
a tener conto della presente Risoluzione nell'elaborazione delle sue norme tecniche e delle sue regole di procedura;
invita
i Membri dell'Unione che fanno parte della Zona europea marittima a prendere in considerazione la convocazione di una Conferenza amministrativa regionale delle radiocomunicazioni competente in vista di una eventuale revisione dell'Accordo regionale (Ginevra, 1985) al fine di trattare il caso della trasmissione continuativa di dati mediante tecniche di sfasatura di frequenza.
RISOLUZIONE N. 704 (MOB-83) (1)
Convocazione di una Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni mirante a stabilire un piano di assegnazione di frequenze per il servizio mobile marittimo nelle bande comprese tra 435 kHz e 526,5 kHz e nelle parti della banda compresa tra 1 606,5 kHz e 3 400 kHz nella Regione 1 e di pianificare l'utilizzazione della banda 415 - 435 kHz con il servizio di radionavigazione aeronautico nella Regione 1
(1) Benche' la presente Risoluzione sia stata esaminata dalla CAMR Mob-87, alcuni dei provvedimenti richiesti non sono stati adottati, ed il presente testo e' mantenuto in vigore fino a quando una futura Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni non adotti le misure pertinenti ed in attesa che la Conferenza di plenipotenziari del 1989 esamini la Risoluzione 19 (Mob-87).
RISOLUZIONE N. 705 (MOB-87)
Reciproca protezione dei servizi di radiocomunicazione che funzionano nella banda 70 - 130 kHz
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987)
considerando
a) che vari servizi di radiocomunicazione, compresi i sistemi di radionavigazione utilizzati dal servizio marittimo e aeronautico, funzionano nelle bande di frequenza comprese tra 70 e 130 kHz;
b) che essendo il servizio di radionavigazione un servizio di sicurezza, tutti i mezzi pratici autorizzati dal Regolamento delle radiocomunicazioni dovranno essere esperiti per impedire che interferenze pregiudizievoli siano causate ad un sistema di radionavigazione;
c) che il CCIR ha notato che gli utenti dei sistemi di radionavigazione ad impulsi in fase nella banda 90 - 110 kHz non ricevono alcuna protezione fuori da questa banda, ma che possono beneficiare dei loro segnali al di fuori della larghezza della banda occupata;
notando
che risulta dagli studi del CCIR:
- che, per i sistemi di radionavigazione ad onde in esercizio funzionanti nelle bande di frequenza 70-90 kHz e 110-130 kHz, il rapporto di protezione dovrebbe essere di 15 dB nella banda passante del ricevitore di (piu' o meno) 7 Hz a 3 dB;
- che i sistemi di radionavigazione ad impulsi in fase esigono un rapporto di protezione di 15 dB nella banda 90-110 kHz;
- che, per questi sistemi di radionavigazione ad impulsi sarebbe preferibile che i rapporti di protezione fossero di 5 dB e di 0 dB per spaziamenti di frequenza tra il segnale utile ed il segnale interferente da 10 a 15 kHz e da 15 a 20 kHz rispettivamente;
notando inoltre
che il CCIR ha raccomandato scambi di informazione tra i gestori dei sistemi di radionavigazione nella banda 90 - 110 kHz ed i gestori di altri sistemi nella banda 70 - 130 kHz utilizzando trasmissioni di stabilita' massima;
riconoscendo
a) che i servizi di radiocomunicazione diversi dalla radionavigazione funzionanti nelle bande 70-90 kHz e 110 - 130 kHz adempiono funzioni essenziali che rischiano di essere pregiudicate;
b) le disposizioni dei numeri 343, 451, 453 e 953 del Regolamento delle radiocomunicazioni;
decide che le amministrazioni
1. nell'assegnare le frequenze a servizi nelle bande 70 - 90 kHz, 90 - 110 kHz e 110 - 130 kHz dovranno prendere in considerazione i rischi di reciproco degrado per altre stazioni che funzionano in conformita' con la Tabella di assegnazione delle bande di frequenze ed applicare misure di protezione;
2. dovranno utilizzare le Raccomandazioni pertinenti del CCIR ed incoraggiare gli scambi di informazione tra i gestori dei sistemi di radionavigazione nella banda 90 - 110 kHz ed i gestori di altri sistemi nella banda 70 - 130 kHz utilizzando trasmissioni di massima stabilita', al fine di contribuire ad evitare eventuali problemi di interferenze;
3. devono incoraggiare le consultazioni a livello nazionale ed internazionale, tra i gestori dei sistemi di radionavigazione che utilizzano la banda 90 - 110 kHz ed i gestori di altri sistemi che utilizzano la banda 70 - 130 kHz;
chiede al CCIR
di proseguire lo studio di questa questione, in particolare l'elaborazione di criteri e di norme tecniche consentendo gestioni compatibili nelle bande assegnate, e di aiutare a formare la lista dei rappresentanti dei gestori del sistema;
invita
1. il Consiglio d'amministrazione ad iscrivere la presente questione all'ordine del giorno della prossima Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente in vista
di stabilire criteri tecnici per una gestione armoniosa dei servizi nelle bande comprese tra 70 e 130 kHz;
2. l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO), l'Associazione internazionale di segnaletica marittima (AISM), l'Ufficio internazionale dell'Ora (BIH) (1) e gli organismi ufficiali, a fornire all'Unione informazioni relative al potenziale degrado dei sistemi che funzionano nelle bande 70 - 90 kHz, 90 - 110 kHz e 110 - 130 kHz ed a comunicarle i loro punti di vista e le proposte che ne derivano.
(1) Nota del Segretariato generale: La 18a Conferenza generale dei pesi e delle misure, svoltasi dal 12 al 15 ottobre 1987, ha adottato una Risoluzione che trasferisce dall'Ufficio internazionale dell'Ora (BIH) all'Ufficio internazionale dei pesi e delle misure (BIPM) la responsabilita' di determinare l'ora atomica internazionale (TAI).
RISOLUZIONE N. 706 (MOB-87)
Gestione del servizio fisso e del servizio mobile marittimo nella banda 90 - 110 kHz
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987),
considerando
a) la necessita' di proteggere i sistemi di radionavigazione iperbolici ad impulsi in fase (Loran-C) funzionanti nella banda 90-110 kHz che fungono da servizio di sicurezza per il servizio marittimo ed aeronautico;
b) gli studi effettuati dal CCIR in questa banda;
c) che interferenze pregiudizievoli pregiudicanti la sicurezza dei voli e la navigazione delle navi possono essere causate al presente servizio dalla utilizzazione del servizio fisso e del servizio mobile marittimo aventi assegnazioni a titolo secondario in questa banda;
d) che, malgrado le disposizioni del numero 453A del Regolamento delle radiocomunicazionim la presente Conferenza ha eliminato l'assegnazione al servizio mobile marittimo in questa banda;
notando
che la presente Conferenza non e' abilitata a modificare in maniera significativa l'assegnazione al servizio fisso;
decide
di invitare la successiva Conferenza competente ad esaminare l'assegnazione al servizio fisso in questa banda ed il numero 453A del Regolamento delle radiocomunicazioni in vista della loro eventuale eliminazione;
invita il Consiglio di Amministrazione
ad iscrivere la questione all'ordine del giorno della successiva Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente.
RISOLUZIONE N. 708 (MOB-87)
Criteri di ripartizione tra il servizio di radioavvistamento via satellite ed i servizi di Terra nelle bande 1 610 - 1 626,5 MHz, 2 483,5 - 2 500 MHz e 2 500 - 2 516,5 MHz
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987),
considerando
a) che ha assegnate determinate frequenze al servizio di radioavvistamento via satellite nelle bande 1 610 - 1 626,5 MHz, 2 483,5 - 2 500 MHz e 2 500 - 2 516,5 MHz;
b) che i criteri tecnici specificati per detto servizio, ed in particolare le disposizioni dei numeri 1107,2 2548A e 2556 a 2564 del Regolamento delle radiocomunicazioni sono stati stabiliti o adattati al fine di consentire l'attuazione di questo servizio;
c) che e' necessario un supplemento di studi alfine di ottenere risultati piu' precisi per quanto concerne le condizioni di ripartizione, in queste bande, tra il servizio di radioavvistamento via satellite ed i servizi di Terra;
decide
che sarebbe opportuno che la prossima Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente preveda di esaminare i limiti del considerando b) di cui sopra in considerazione dei risultati degli studi pertinenti del CCIR;
invita il CCIR
a proseguire gli studi sull'argomento per ottenere risultati piu' precisi per quanto concerne le condizioni di ripartizione nella bande 1 610 - 1 626,5 MHz, 2 483,5 - 2 500 MHz e 2 500 - 2 516 MHz tra il servizio di radioavvistamento via satellite da una parte ed i servizi di radionavigazione aeronautica, fisso, mobile, di radiolocalizzazione e di radioastronomia d'altra parte;
invita le Amministrazioni
1. ad utilizzare, quando valutano le probabilita' di interferenza tra il servizio di radioavvistamento via satellite ed i servizi di Terra che condividono le stesse bande di frequenze, le informazioni piu' recenti raccolte dal CCIR,
2. ad accettare, quando saranno consultate in virtu' della Risoluzione 703, l'applicazione delle Raccomandazioni piu' recenti del CCIR relative ai criteri tecnici summenzionati nel considerando b)
invita il Consiglio di amministrazione
ad iscrivere questa questione all'ordine del giorno della successiva conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente.
RACCOMANDAZIONE N. 7 (REV.MOB-87)
Adozione di modelli normalizzati di licenze rilasciate alle stazioni di nave ed alle stazioni di terraferma di navi, alle stazioni di aeronave ed alle stazioni di terraferma di aeronave (1) (2)
(Il testo non ha subito cambiamenti)
(1) Sostituisce la Raccomandazione 17 della Conferenza amministrativa delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1959)
(2) In questa Raccomandazione, i riferimenti alle stazioni di nave possono includere riferimenti alle stazioni di terraferma di nave ed i riferimenti alle stazioni di aeronave possono includere riferimenti alle stazioni di terraferma di aeronave.
RACCOMANDAZIONE N. 14 (MOB-87)
Identificazione e localizzazione di navi speciali come i trasporti sanitari per mezzo di risponditori radar marittimi normalizzati
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) considerando
a) che e' auspicabile applicare tecniche moderne ai risponditori radar marittimi normalizzati per l'identificazione e la localizzazione delle navi in mare;
b) che i numeri 3219A e N 3223 del Regolamento delle Radiocomunicazioni che dispongono che l'identificazione e la localizzazione dei trasporti sanitari in mare possono essere effettuati per mezzo di risponditori radar marittimi normalizzati appropriati;
c) che risponditori concepiti per essere compatibili con dei radar di radiolocalizzazione, non sono necessariamente compatibili con i radar utilizzati dai servizi di radionavigazione marittima ed aeronautica, che la loro cifratura per l'identificazione non e' tecnicamente definita;
d) che, qualora i risponditori radar marittimi del tipo descritto nel Rapporto 775-2 e nelle Raccomandazioni 628 e 630 del CCIR o utilizzando la tecnica illustrata nel Rapporto 774-2 del CCIR dovessero essere cifrati per l'identificazione di navi speciali come i trasporti sanitari, essi sarebbero probabilmente incompatibili con la maggior parte dei radar di radiolocalizzazione,
invita il CCIR
a studiare la questione dell'identificazione e della localizzazione di navi speciali come i trasporti sanitari per mezzo di risponditori radar marittimi normalizzati in considerazione altresi' delle conseguenze tecniche ed economiche della loro attuazione;
invita le amministrazioni
a fornire al CCIR informazioni su tale questione;
prega il Consiglio di Amministrazione
di iscrivere la presente Raccomandazione all'ordine del giorno della prossima Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente affinche' la esamini e, se del caso, modifichi il Regolamento delle radiocomunicazioni.
RACCOMANDAZIONE N. 104 (REV.MOB-87)
Bande di frequenze per i collegamenti di connessione nel servizio fisso via satellite per il servizio mobile aeronautico via satellite, mobile terrestre via satellite, mobile marittimo via satellite o mobile via satellite nelle bande 1 530 - 1 5559 MHz e 1 626,5 - 1 660,5 MHz
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987)
considerando
a) che il numero 726 del Regolamento delle radiocomunicazioni stabilisce che l'assegnazione al servizio mobile marittimo via satellite nella banda 1 530-1 535 MHz sara' effettiva a decorrere dal 1 gennaio 1990 e che, fino a questa data, il servizio fisso sara' assicurato a titolo primario nelle Regioni 1 e 3;
b) che collegamenti di connessione debbono essere previsti per il servizio mobile aeronautico via satellite, il servizio mobile terrestre via satellite, il servizio mobile marittimo via satellite ed il servizio mobile via satellite utilizzando le bande 1530 - 1 5559 MHz e 1 626,5 - 1 660,5 MHz;
c) che il numero 27 del Regolamento delle radiocomunicazioni specifica che i servizi mobili via satelliti possono includere tali collegamenti di connessione, ma che il numero 22 del Regolamento delle radiocomunicazioni indica che il servizio fisso via satellite puo' anche comprendere collegamenti di connessione per i servizi mobili via satellite;
d) che la maggioranza di questi collegamenti di connessione sono gestiti nelle bande 3 400 - 4 200 MHz e 5 925 - 7 075 MHz;
e) che le bande menzionate al punto d) di cui sopra sono sempre piu' ingombrate, il che causa difficolta' durante il processo di coordinamento;
f) che la mancanza di omogeneita' dei requisiti tecnici dei collegamenti di connessione dei servizi mobili via satellite e dei collegamenti del servizio fisso via satellite si traduce in problemi di coordinamento;
g) che il traffico di soccorso e di sicurezza e' inoltrato per mezzo di collegamenti di connessione dei servizi mobili via satellite;
h) che sarebbe auspicabile, da un punto di vista tecnico ed economico, un ampliamento dello spettro ai fini dei collegamenti di connessione in bande adiacenti, ma che cio' rischia di causare importanti problemi per la ripartizione o l'assegnazione, o addirittura per entrambe;
notando
che, nel corso della presente Conferenza, alcune amministrazioni hanno proposto che nelle bande di frequenze 3 400 - 4 200 MHz e 5 925 - 7 075 MHz siano determinate sotto-bande, nelle quali i collegamenti di connessione del servizio aeronautico, terrestre, marittimo e mobile via satellite avrebbero la precedenza sulle altre assegnazioni del servizio fisso via satellite, mentre altre amministrazioni ritengono che sia preferibile far leva sul processo normale di coordinamento per ottenere nelle bande del servizio fisso via satellite la parte di spettro necessaria ai collegamenti di connessione dei servizi mobili via satellite;
raccomanda
che la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni sull'utilizzazione dell'orbita dei satellite geostazionari e la pianificazione dei servizi spaziali che utilizzano quest'orbita (CAMR Orb-88) prenda nota delle preoccupazioni espresse nei "considerando" e nel "notando" di cui sopra, riguardo alle decisioni relative ai collegamenti di connessione per il servizio mobile aeronautico via satellite, il servizio mobile terrestre via satellite, il servizio mobile marittimo via satellite ed il servizio mobile via satellite nelle bande 1 530 - 1 559 MHz e 1 626,5 - 1 6660,5 MHz;
invita il CCIR
a proseguire i suoi studi sulla questione;
incarica il Segretario generale
di comunicare la presente Raccomandazione alla CAMR Orb-88.
RACCOMANDAZIONE N. 205 (REV.MOB-87)
Futuri sistemi mobili terrestri pubblici di telecomunicazioni
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987)
considerando
a) che lo stato presente delle tecniche utilizzate nei sistemi mobili terrestri cellulari consente un rendimento apprezzabile nell'utilizzazione dello spettro radioelettrico;
b) che sono state introdotte nei circuiti pubblici commutati nuove applicazioni che si avvalgono di tecniche numeriche e che queste applicazioni saranno altresi' introdotte nel servizio mobile terrestre;
c) che esiste un'esigenza d'inter-funzionamento mondiale, in particolare per i terminali (individuali) portatili;
d) che la domanda di servizi mobili continuera' ad accrescere, rendendo necessaria l'elaborazione di tecniche di miglioramento dell'utilizzazione dello spettro;
e) che i fabbisogni di spettro radioelettrico saranno relativamente ridotti per i sistemi che disimpegnano terminali (individuali) portatili a breve portata ed a debole potenza, a causa dell'elevato grado di efficacia spettrale delle piccole cellule in tali sistemi;
f) che e' auspicabile pervenire ad un grado elevato di normalizzazione degli equipaggiamenti;
g) che possono altresi' essere utilizzate le tecniche dei sistemi mobili terrestri per fornire servizi di telecomunicazione fissi nelle regioni isolate;
h) che dall'evoluzione dei sistemi esistenti o attualmente previsti, potranno derivare futuri sistemi atti a disimpegnare i terminali (individuali) portatili;
notando
a) la Raccomandazione 310 della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1979) relativa ad un sistema automatico di radiocomunicazioni ad onde decimetriche per il servizio mobile marittimo;;
b) la Questione 39/8 ed il Programma di studi 39A/8 del CCIR sui sistemi mobili terrestri telefonici pubblici;
c) la Decisione 69 del CCIR di studiare i futuri sistemi mobili terrestri pubblici di telecomunicazioni durante l'attuale periodo di studi;
d) gli studi e le Raccomandazioni pertinenti del CCITT;
raccomanda
alla prossima Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente di prendere in considerazione la designazione di una banda o di bande adatte per la gestione internazionale dei futuri sistemi mobili terrestri pubblici di telecomunicazioni, tenendo conto delle Raccomandazioni e Rapporti pertinenti del CCIR;
invita il CCIR
a proseguire senza indugio lo studio dei requisiti tecnici e delle bande di frequenze adatte per gli equipaggiamenti ed i sistemi che forniscono servizi mobili terrestri pubblici;
invita il CCITT
a proseguire gli studi per consentire l'inter-funzionamento dei futuri sistemi mobili terrestri pubblici di telecomunicazioni e di circuiti pubblici a commutazione;
invita il Consiglio di Amministrazione
ad adottare i provvedimenti necessari affinche' tale questione figuri all'ordine del giorno della successiva Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente.
RACCOMANDAZIONE N. 302 (REV.MOB-87)
Migliore utilizzazione dei canali radiotelefonici ad onde decametriche da parte delle stazioni costiere nelle bande di frequenze assegnate a titolo esclusivo al servizio mobile marittimo La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987)
considerando
a) che erano state presentate alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni marittime (Ginevra, 1974) numerose domande di quote in ripartizione per dei canali radiotelefonici ad onde decametriche;
b) che il numero dei canali che deriva dalla revisione dell'Appendice 16 effettuata da questa Conferenza non e' sufficiente a far fronte a queste domande nelle migliori condizioni;
c) che le modalita' di ripartizione che ne derivano sono state stabilite essenzialmente in funzione dei criteri di utilizzazione;
d) che, a far data dalla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1987) e' sempre piu' importante assicurare la migliore utilizzazione possibile dei canali radiotelefonici ad onde decametriche nelle bande assegnate a titolo esclusivo al servizio mobile marittimo;
e) che conviene che le amministrazioni si garantiscano reciprocamente, in ciascun canale, una qualita' di servizio equivalente;
f) che si persegue attualmente la messa a punto di mezzi tecnici al fine di agevolare l'utilizzazione in comune di frequenze da parte di stazioni costiere vicine che dipendono da amministrazioni diverse o da una stazione costiera gestita per conto di varie amministrazioni;
g) che la presente Conferenza ha previsto un certo numero di canali addizionali per la radiotelefonia nelle bande d'onde decametriche assegnate a titolo esclusivo al servizio mobile marittimo (Vedere la Risoluzione 325 (Mob-87) ma che questi canali addizionali non saranno forse sufficienti a far fronte a tutte le richieste;
raccomanda alle Amministrazioni
1. di spiegare tutti i loro sforzi per concludere accordi di gestione reciprocamente soddisfacenti in particolare per quanto riguarda:
- i vari schemi di ripartizione nel tempo;
- lo sfasamento degli orari di apertura del servizio;
- l'utilizzazione, a titolo volontario ed a livello regionale, di canali radiotelefonici ad onde decametriche in base ad un ordine di precedenza legato al volume del traffico;
2. di utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione, compresi quelli indicati sopra, per consentire la migliore utilizzazione possibile dei canali radiotelefonici ad onde decametriche da parte delle stazioni costiere nelle bande assegnate al servizio mobile marittimo;
invita le Amministrazioni
1. a tener conto, quando assegnato a stazioni costiere frequenze di bande di onde decametriche, delle disposizioni dei numeri 954 e 1804 del Regolamento delle radiocomunicazioni:
2. a fare in modo che le stazioni costiere:
- utilizzino la banda di frequenze e la potenza minima adatte alle condizioni di propagazione ed alla natura del servizio;
- utilizzino, ogni qualvolta cio' e' possibile, antenne ad effetto direzionale;
- impartiscano alle stazioni di navi istruzioni appropriate come indicato al numero 5056 del Regolamento delle radiocomunicazioni;
invita il CCIR
a proseguire i suoi studi al fine di migliorare tutti i criteri di ripartizione, tecnici e di gestione, che hanno un'incidenza sull'utilizzazione, da parte delle stazioni costiere, dei canali radiotelefonici ad onde decametriche nelle bande assegnate a titolo esclusivo al servizio mobile marittimo, nonche' i metodi di selezione dei canali disponibili con mezzi elettronici o altri, al fine di agevolarne l'accesso multiplo.
RACCOMANDAZIONE N. 303 (REV.MOB-87)
Utilizzazione delle frequenze portanti 4 125 kHz e 6
215 kHz oltre alla frequenza portante 2 182 kHz, a fini di soccorso e di sicurezza nonche' per la chiamata e la risposta
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987)
considerando
a) che, in alcune zone del mondo, e' praticamente impossibile assicurare un servizio affidabile a fini di soccorso e di sicurezza sulla frequenza internazionale di soccorso in radiotelefonia (2 182 kHz), le stazioni costiere che mantengono una vigilanza su questa frequenza essendo molto distanti le une dalle altre;
b) che incrociano in queste zone numerose navi equipaggiate solo per la radiotelefonia e quindi spesso fuori dalla portata delle stazioni costiere che mantengono una vigilanza (ascolto) sulla frequenza portante 2 182 kHz;
c) che, per sormontare tale difficolta' numerose amministrazioni delle zone summenzionate hanno instaurato nelle loro stazioni costiere vigilanze sulle frequenze portanti 4 125 kHz e 6 215 kHz a fini di soccorso e di sicurezza nonche' per la chiamata e la risposta; sembra che tali vigilanze completino efficacemente quella effettuata sulla frequenza 2 182 kHz;
d) che il Regolamento delle radiocomunicazioni prevede la possibilita' di utilizzare a fini di soccorso e sicurezza come pure per la chiamata e la risposta, oltre alla frequenza portante 2 182 kHz, le frequenze portanti 4 125 kHz e 6 215 kHz;
e) che potrebbe convenire che le navi equipaggiate unicamente per la radiotelefonia e che navigano in queste zone abbiano i mezzi per trasmettere e ricevere sulle frequenze portanti 4 125 kHz e 6 215 kHz, qualora le chiamate sulla frequenza 2 182 kHz rischino di essere inefficaci;
raccomanda
1. che le Amministrazioni facciano conoscere ai gestori delle navi equipaggiate solo per la radiotelefonia e che dipendono dalla loro giurisdizione, che alcune stazioni terrestri figuranti nella Nomenclatura delle stazioni costiere sono in grado di completare il servizio assicurato sulla frequenza portante 2 182 kHz a fini di soccorso e di sicurezza nonche' per la chiamata e la risposta, con un servizio funzionante sulle frequenze portanti 4 125 kHz e 6 215 kHz;
2. che le amministrazioni, che hanno navi equipaggiate solo per la radiotelefonia, tengano a mente che, benche' non vi sia l'obbligo, per le stazioni di nave e le stazioni costiere di essere munite di impianti che consentano di trasmettere e di ricevere sulle frequenze 4 125 kHz e 6 215 kHz, tuttavia questi impianti possono essere essenziali per la sicurezza di dette navi.
RACCOMANDAZIONE N. 312 (REV.MOB-87)
Studi dell'interconnessione dei sistemi di radiocomunicazioni mobili marittime con i circuiti telefonici ed telegrafici internazionali La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987)
considerando
a) auspicabile di poter realizzare un'interconnessione tra i sistemi di radiocomunicazione del servizio mobile marittimo ed i circuiti telefonici e telegrafici pubblici internazionali, che consenta l'avvio automatico di scambi di traffico tra le stazioni di nave ed i circuiti nazionali;
b) che tale inter-connessione migliorerebbe notevolmente le radiocomunicazioni marittime;
invita con urgenza il CCIR ed il CCITT
a proseguire tutti gli studi necessari concernenti la compatibilita' dei sistemi di radiocomunicazioni mobili marittimi con i sistemi telefonici e telegrafici internazionali, in particolare i vari criteri di qualita' di servizio che consentono una totale interconnessione dei servizi mobili marittimi con i circuiti telefonici e telegrafici internazionali;
e raccomanda alle amministrazioni
di dare la precedenza a tali studi nella loro partecipazione ai lavori del CCIR e del CCITT.
RACCOMANDAZIONE N. 316 (REV.MOB-87)
Utilizzazione di stazioni di terraferma di nave all'interno delle acque portuali e delle altre acque soggette alla giurisdizione nazionale
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987),
riconoscendo
che in base al loro diritto sovrano, i paesi interessati hanno facolta' di autorizzare l'utilizzazione di stazioni di terraferma di nave all'interno delle acque portuali e delle altre acque soggette alla giurisdizione nazionale;
rammentando
che la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1979) ha gia' assegnato le bande 1530 - 1 535 MHz (a decorrere dal 1 gennaio 1990),
1 535 - 1 544 MHz e 1 626,5 - 1 645,5 MHz al servizio mobile marittimo via satellite e le bande 1 544 - 1 545 MHz e 1 645,5 - 1 646,5 MHz al servizio mobile via satellite;
notando
che e' stato stipulato un accordo internazionale sull'utilizzazione delle stazioni terrestri di nave INMARSAT nelle acque territoriali e nei porti e che tale accordo e' aperto all'adesione, ratifica, approvazione o accettazione, a seconda dei casi;
considerando
a) che il servizio mobile marittimo via satellite che funziona attualmente in tutto il mondo, ha consentito di migliorare notevolmente le comunicazioni marittime ed ha contribuito in larga misura alla sicurezza ed all'efficacia della navigazione marittima e che l'ampliamento e lo sviluppo di questo servizio contribuiranno ancora in avvenire a tale miglioramento;
b) che il servizio mobile marittimo via satellite svolgera' un ruolo importante nel Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (SMDSM);
c) che l'utilizzazione del servizio mobile marittimo via satellite sara' vantaggiosa non solo per i paesi che attualmente utilizzano stazioni di terraferma di nave ma anche per coloro che prevedono di installare tale servizio;
formula il parere
che tutte le amministrazioni dovrebbero prevedere di autorizzare, nella misura del possibile, l'utilizzazione delle stazioni di terraferma di nave all'interno delle acque portuali e delle altre acque assoggettate alla giurisdizione nazionale nelle bande 1 530 - 1 535 MHz (a decorrere dal 1 gennaio 1990), 1 535 - 1 545 MHz e 1 626,5 - 1 646,5 MHz;
raccomanda
1. che tutte le amministrazioni prevedano di consentire, nella misura del possibile, alle stazioni di terraferma di nave, di funzionare nei porti e nelle acque che dipendono dalla giurisdizione nazionale nelle bande sopra menzionate;
2. che le amministrazioni prevedano di adottare gli accordi internazionali necessari al riguardo.
RACCOMANDAZIONE N. 317 (MOB-87)
Utilizzazione di un segnale indicatore di priorita' per ricordare alle navi che non lo abbiano ancora fatto, di inviare i loro rapporti di posizione e per chiedere alle altre navi di segnalare eventuali avvistamenti.
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987)
considerando
a) che la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare (1979) prevede che gli Stati debbano istituire organi per i resoconti dei movimenti di navi secondo le zone di ricerca e di salvataggio di cui sono responsabili;
b) che alcune amministrazioni hanno gia' stabilito tali sistemi di resoconto di movimenti di nave;
c) che e' necessario verificare se le navi che non hanno segnalato la loro posizione si trovano in sicurezza;
d) che e' opportuno adottare procedure tipo;
raccomanda
1. di adottare un segnale indicatore di priorita' avente il seguente significato:
"L'organo per i resoconti dei movimenti delle navi (denominazione dell'amministrazione) attendeva un reso conto della posizione della nave avente come indicativo di chiamata (...) ma non l'ha ricevuto.
Tale nave, ovvero ogni nave o stazione costiera che e' stata in comunicazione con essa o che l'ha avvistata, dovrebbe mettersi immediatamente in contatto con la stazione che ha trasmesso il presente segnale".
2. che il segnale appropriato a tal fine sia costituito dalle lettere alfabetiche "JJJ" in codice Morse in radiotelegrafia, e dalle parole formulate a voce, "RAPPORTO IMMEDIATO" in radiotelefonia;
3. che siano diffusi, assieme alle liste di chiamate di navi o al momento della diffusione di informazioni per la sicurezza marittima seguite dal predetto segnale, il nome e l'indicativo di chiamata della nave, nel caso in cui un rapporto di posizione atteso non sia stato ricevuto alla scadenza dei termini specificati dalle amministrazioni;
invita le amministrazioni
a studiare la presente questione ed a presentare proposte alla successiva Conferenza competente in vista dell'introduzione di questo segnale, in considerazione delle osservazioni formulate dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO);
incarica il Segretario generale
a comunicare la presente Raccomandazione all'IMO per esame.
RACCOMANDAZIONE N. 318 (REV.MOB-87)
Miglioramento dell'utilizzazione della banda di onde metriche assegnata al servizio mobile marittimo dall'appendice 18
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987)
considerando
a) che si e' intensificato e continuera' senza dubbio ad intensificarsi l'impiego di canali del servizio mobile marittimo su onde metriche dell'appendice 18;
b) che in varie parti del mondo ne e' risultato un sovraffollamento;
c) che l'aggravarsi di tale sovraffollamento potrebbe essere pregiudizievole per la sicurezza dei movimenti e l'utilizzazione delle navi nonche' per le operazioni portuali, e che questa questione preoccupa l'Associazione internazionale di segnaletica marittima (AISM), l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e numerose amministrazioni;
notando
a) che sarebbe possibile utilizzare in maniera piu' efficace la parte dello spettro riservata al servizio mobile marittimo su onde metriche sviluppando le tecniche esistenti o nuove tecniche, come la MF a banda ristretta, la banda laterale unica, la banda laterale unica con compressione-estensione, l'impiego di canali intrecciati separati da 12,5 kHz, una spaziatura ridotta dei canali ecc.;
b) che un gran numero di marittimi che utilizzano emittenti-ricevitori a basso prezzo fanno affidamento su questa banda ed sui servizi di sicurezza che essa assicura;
c) che ogni modifica dell'appendice 18 deve tener conto dell'utilizzazione a fini di soccorso e di sicurezza;
invita il CCIR
ad intraprendere senza indugio gli studi necessari per determinare i mezzi che meglio convengono per promuovere l'utilizzazione piu' efficace dello spettro nella banda di onde metriche del servizio mobile marittimo ed a elaborare Raccomandazioni relative alle caratteristiche tecniche e di gestione dei sistemi funzionanti in questa banda,
invita le amministrazioni
a partecipare attivamente a questi studi;
raccomanda
che una futura Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni esamini e, se del caso, riveda le disposizioni dell'appendice 18 in considerazione delle Raccomandazioni pertinenti del CCIR;
incarica il Segretario Geenrale
di comunicare la presente Raccomandazione all'AISM ed all'IMO.
RACCOMANDAZIONE N. 319 (MOB-87)
Necessita' di apportare miglioramenti tecnici al fine di minimizzare il rischio di interferenze pregiudizievoli causate da canali adiacenti tra le assegnazioni utilizzate per i sistemi di telegrafia a stampa diretta su banda ristretta e di trasmissione di dati in conformita' con l'appendice 32 e con la Risoluzione 300 (Rev.Mob-87) La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987)
considerando
a) che l'appendice 32 del Regolamento delle radiocomunicazioni, contiene la disposizione dei canali da utilizzare per i sistemi di telegrafia a stampa diretta su banda ristretta e di trasmissione di dati (frequenze accoppiate);
b) che l'utilizzazione di queste coppie di frequenze e' gestita dalle disposizioni dell'articolo 60 del Regolamento delle radiocomunicazioni e dalla Risoluzione 300 (Rev.Mob-87).
c) che la spaziatura tra le frequenze enumerate all'appendice 32 e' di 500 Hz;
d) che la presente Conferenza ha deciso di adottare il numero 4321B che specifica le potenze medie massime da utilizzare da parte delle stazioni costiere per le classi di trasmissione F1B e J2B nelle bande comprese tra 4 000 e 27 500 kHz assegnate a titolo esclusivo al servizio mobile marittimo;
raccomanda
che le amministrazioni cooperino in tutta la misura del possibile per risolvere le interferenze pregiudizievoli causate da canali adiacenti utilizzati per i sistemi di telegrafia a stampa diretta su banda ristretta e di trasmissione di dati (frequenze accoppiate);
invita il CCIR
1. a studiare la questione della compatibilita' tecnica tra canali adiacenti ed a formulare le Raccomandazioni appropriate;
2. a tener conto, in questo studio, delle potenze medie massime per le stazioni radiotelegrafiche costiere che utilizzano la classe di trasmissione F1B o J2B nelle bande comprese tra 4 000 kHz e 27 500 kHz assegnate in esclusiva al servizio mobile marittimo (vedere il numero 4321B);
3. a presentare i risultati di questo studio alla prossima conferenza competente.
RACCOMANDAZIONE N. 408 (MOB-87)
Elaborazione di un sistema mondiale di corrispondenza pubblica per mezzo di aeronavi
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per servizi mobili (Ginevra, 1987)
considerando
a) che gli studi e l'esperienza reale acquisita in alcuni settori rivelano l'esistenza di una domanda di un sistema mondiale di corrispondenza pubblica per mezzo di aeronavi (CPA);
b) che, anche se alcuni sistemi di Terra del CPA sono utilizzati nella banda 862-960 MHz, quest'ultima non e' assegnata al servizio mobile aeronautico a livello mondiale;
c) che puo' essere utile di ampliare e completare un sistema di CPA via satellite sviluppando altresi' un sistema CPA di Terra affinche' le zone del mondo molto popolate possano disporre di un sistema che consenta di utilizzare lo spettro in maniera razionale e redditizia;
d) che due bande di 1 MHz sembrano offrire la capacita' sufficiente per sistemi prototipi e sperimentali di CPA;
e) che e' necessario procedere a studi per determinare quali sono le caratteristiche tecniche ed operative ottimali da adottare per un sistema CPA di Terra e che e' anche necessario procedere a studi sulle condizioni di ripartizione con gli altri servizi che utilizzano le stesse bande di frequenze, in particolare con i servizi di sicurezza,
f) che e' necessario esaminare la questione della compatibilita' elettromagnetica nelle aeronavi dell'equipaggiamento delle radiocomunicazioni della CPA e dell'equipaggiamento di radionavigazione;
notando
1. che le bande 1 593 - 1 594 MHz e 1 625,5 - 1 626,5 MHz sono state assegnate ad alcune condizioni al servizio mobile aeronautico affinche' quest'ultimo possa disporre di assegnazioni iniziali per i sistemi prototipi e sperimentali della CPA;
2. che in alcuni paesi l'utilizzazione di queste bande per i sistemi della CPA potrebbe causare notevoli difficolta';
raccomanda
alle amministrazioni di proseguire i loro studi di carattere tecnico e sperimentale relativi ad un sistema CPA di Terra e di fare rapporto sui risultati ottenuti, al CCIR, al CCITT, all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) ed agli altri organi interessati;
invita il CCIR
1. ad esaminare con urgenza i criteri di ripartizione tra i sistemi della CPA di Terra utilizzati nelle bande indicate nel notando 1 di cui sopra e gli altri servizi utilizzati nella stessa banda o in bande di frequenze adiacenti;
2. ad esaminare le caratteristiche operative e tecniche dei sistemi CPA di Terra e questioni connesse;
3. a determinare le altre bande di frequenza preferite dal punto di vista tecnico per un futuro sistema mondiale di Terra di corrispondenza pubblica per mezzo di aeronavi;
invita il CCITT
ad esaminare l'inter-funzionamento di un sistema mondiale della CPA con i circuiti pubblici di telecomunicazione a commutazione, compresi i principi di tariffazione, la compatibilita' ed i sistemi di numerazione;
invita le amministrazioni
a prendere nota della presente Raccomandazione ed a studiare nella maniera opportuna i vari aspetti relativi all'installazione di sistemi CPA di Terra;
invita il Consiglio di Amministrazione
a prendere nota della presente Raccomandazione e ad includere questo argomento, se del caso al termine degli studi del CCIR, nell'ordine del giorno di una futura Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni;
incarica il Segretario generale
di sottoporre la presente Raccomandazione alla conoscenza dell'ICAO, dell'organizzazione internazionale di telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT) e dell'Associazione di trasporto aereo internazionale (IATA) e di altre organizzazioni interessate dall'argomento della CPA.
RACCOMANDAZIONE N. 603 (REV.MOB-87)
Disposizioni tecniche concernenti i radiofari marittimi nella Zona africana
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per servizi mobili (Ginevra, 1987)
considerando
la necessita' di facilitare l'installazione di nuovi radiofari marittimi nella banda 283,5- 315 kHz in particolare nelle localita' vicine della Zona europea e africana;
raccomanda
che le amministrazioni dei paesi della Zona africana adottino disposizioni analoghe a quelle dell'Accordo regionale concernente la pianificazione del servizio di radionavigazione marittima (radiofari) nella Zona europea marittima (Ginevra, 1985).
RACCOMANDAZIONE N. 604 (REV.MOB-87)
Utilizzazione futura e caratteristiche dei radiosegnali luminosi marini per la localizzazione di sinistri - EPIRB (1)
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per servizi mobili (Ginevra, 1987),
considerando
a) che i segnali EPIRB hanno come scopo essenziale di agevolare l'avvistamento della posizione di naufraghi durante le operazioni di ricerca e di salvataggio;
b) che gli obblighi di carico di EPIRB funzionanti su 121,5 MHz e 243 MHz sono stati inclusi nelle modifiche apportate nel 1983 alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (1974);
c) che l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha esaminato o esamina vari tipi di EPIRB;
d) che, nella sua Risoluzione A.279 (VIII), l'IMO ha sottolineato l'urgenza di uniformare le caratteristiche degli EPIRB;
riconoscendo
a) che nel Regolamento delle radiocomunicazioni, esistono per gli EPIRB disposizioni relative alle frequenze 2182 kHz, 121,5 MHz, 156,525 MHz e 243 MHz, ed alle bande 406 - 406,1 MHz e 1 645,5 - 1 646,5 MHz;
(1) Nella presente Raccomandazione, il termine EPIRB puo' anche indicare dei radiosegnali luminosi marini di sistemi a satellite.
b) che l'appendice 37A mira ad agevolare l'attuazione di una norma universate per i radiosegnali luminosi marini per la localizzazione dei sinistri funzionanti sulle frequenze 121,5 MHz e 243 MHz;
c) che e' necessario migliorare i RLS che funzionano su 121,5 MHz e 243 MHz in modo tale che i satelliti possano avvistarli e localizzarli piu' facilmente;
raccomanda
1. che, in considerazione dei soggetti di interesse comuni che hanno in questo settore, l'IMO e l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) sono invitate a riesaminare ed a allineare nel piu' breve tempo, la loro normativa sui radiosegnali luminosi marini per la localizzazione dei sinistri per quanto riguarda le operazioni di ricerca e di salvataggio e della salvaguardia della vita umana in mare;
2. che il CCIR continui a studiare le questioni tecniche e di gestione proprie dei radiosegnali di localizzazione dei sinistri, tenendo conto della normativa dell'IMO e dell'ICAO;
3. che il CCIR e l'ICAO studino d'urgenza le questioni tecniche e di gestione derivanti dal paragrafo d) dell'appendice 37A;
incarica il Segretario generale
di comunicare la presente Risoluzione all'IMO ed all'ICAO.
RACCOMANDAZIONE N., 605 (REV.MOB-87)
Caratteristiche tecniche e frequenze dei risponditori a bordo delle navi
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987)
considerando
a) che il tonnellaggio e la velocita' delle navi di commercio sono in aumento nel mondo intero;
b) che ogni anno, numerose navi mercantili sono vittime di collisioni che comportano perdite di vite umane e di beni e che tali collisioni comportano rischi elevati per l'ambiente naturale;
c) che e' importante stabilire una correlazione tra gli obiettivi radar e le navi che effettuano trasmissioni radiotelefoniche ad onde metriche;
d) che gli studi e le prove hanno dimostrato che risponditori a bordo delle navi possono rendere piu' visibili, migliorandole, le immagini degli obiettivi radar rispetto alle immagini radar normali;
e) che gli studi in corso e le prove relative ai risponditori a bordo delle navi dimostrano che ci si puo' attendere, a breve scadenza, ad uno sviluppo di questi apparati, il che consentira' un adeguato miglioramento delle imamgini radar ed una identificazione degli obiettivi radar con eventuali possibilita' di trasmissione di dati;
(1) Ricevitore-emittente che trasmette automaticamente un segnale quando riceve l'interrogazione regolamentare.
f) che e' necessario proteggere questi risponditori dalle interferenze;
g) che e' opportuno che la scelta delle caratteristiche tecniche di questi risponditori sia coordinata con gli altri utenti dello spettro delle frequenze radioelettriche le cui operazioni potrebbero essere intralciate;
chiede al CCIR
di raccomandare, previa consultazione con le organizzazioni internazionali appropriate, l'ordine di grandezza piu' adatto delle frequenze e delle larghezze di bande richieste a tal fine, nonche' le caratteristiche tecniche cui tali dispositivi devono soddisfare, tenendo altresi' conto della compatibilita' elettromagnetica con gli altri servizi cui la stessa banda di frequenze e' assegnata, e della necessita' di accertare che la risposta di un risponditore del sistema esaminato non possa essere interpretata come emanante da qualunque tipo di segnale luminoso marino-radar.
Invita le amministrazioni e l'Organizzazione marittima internazionale (IMO)
a continuare a studiare gli eventuali vantaggi derivanti, per la la gestione, da un'utilizzazione generalizzata di risponditori a bordo di navi e ad esaminare la convenienza di adottare, in vista di attuarlo successivamente, un sistema approvato a livello internazionale;
raccomanda
che, in attesa di sviluppi e di valutazioni piu' avanzate di carattere tecnico o inerenti alla gestione, le amministrazioni si preparino ad adottare, nella prossima Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente, i provvedimenti necessari per l'utilizzazione di tali dispositivi.
RACCOMANDAZIONE N. 606 (MOB-87)
Possibilita' di ridurre la banda 4 200 - 4 400 MHz utilizzata da radioaltimetri nel servizio di radionavigazione aeronautico
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987)
considerando
a) che esiste una domanda di assegnazioni addizionali di frequenze per il servizio mobile, in particolare per il servizio mobile di terraferma;
b) che tutti i sistemi che utilizzano lo spettro radioelettrico dovrebbero essere efficaci per quanto riguarda l'utilizzazione di questa risorsa limitata;
c) che l'assegnazione della banda 4 200 - 4 400 MHz al servizio di radionavigazione aeronautico compare nel Regolamento delle radiocomunicazioni (Atlantic City, 1947) e che non e' stata modificata, malgrado i progressi tecnici;
d) che essa ha deciso di non modificare le assegnazioni di frequenze in questa banda;
e) che studi svolti dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) su questa questione indicano che la gestione dei radioaltimetri attuali necessita la totalita' della banda;
f) che sarebbe eventualmente possibile di gestire in questa banda radioaltimetri aventi una precisione sufficiente con la larghezza di banda necessaria inferiore a 200 MHz;
g) che la tolleranza di frequenza di tali apparati potrebbe essere migliorata;
raccomanda
1. che la prossima Conferenza amministrativa mondiale competente consideri, se del caso, una riduzione della banda 4 200 - 4 400 MHz assegnata al servizio di radionavigazione aeronautica;
2. che ogni riduzione sia basata su una valutazione tecnica dettagliata dei sistemi in questione, in considerazione dei rapporti dell'ICAO sulla valutazione del futuro traffico mondiale delle aeronavi che utilizzeranno questa banda;
3. che la conferenza menzionata al raccomanda 1 precedente consideri di riassegnare al servizio mobile terrestre ogni parte della banda attualmente disponibile per il servizio di radionavigazione aeronautico che sara' determinato in funzione di considerazioni tecniche;
invita il CCIR
a studiare la larghezza di banda necessaria e le tolleranze di frequenza per i sistemi gestiti nel servizio di radionavigazione aeronautico nella banda di frequenze 4 200 - 4 400 MHz;
invita il Consiglio d'Amministrazione
ad iscrivere la presente Raccomandazione all'ordine del giorno della prossima Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente;
incarica il Segretario generale
di comunicare la presente Raccomandazione all'ICAO invitandolo a considerare le possibilita' di riduzione della banda 4 200 - 4 400 MHz per il servizio di radionavigazione aeronautico ed a effettuare raccomandazioni appropriate per assistere le amministrazioni a tale riguardo.
RACCOMANDAZIONE N. 607 (MOB-87)
Future esigenze nella banda 5 000 - 5 250 MHz per il servizio di radionavigazione aeronautico
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987)
considerando
a) che esiste una domanda di assegnazioni di frequenze supplementari per il servizio mobile ed in particolare per il servizio mobile terrestre;
b) che tutti i sistemi che utilizzano lo spettro radioelettrico dovrebbero utilizzare efficacemente questa risorsa limitata;
c) che, nella banda 5 000 - 5 250 MHz, e' in fase di attuazione il sistema d'atterraggio iperfrequenze (MLS) accettato internazionalmente;
d) che la protezione di questo essenziale sistema di radionavigazione aeronautica e' d'importanza capitale;
e) che la completa attuazione del MLS non richiedera' necessariamente ovunque la totalita' della banda 5 000 - 5 250 MHz;
f) che l'Organizzazione dell'aviazione civile internazioanle (ICAO) che esamina attualmente le esigenze del MLS e di altri sistemi
di radionavigazione aeronautica in questa banda e' giunta alla conclusione che non e' necessario apportare alcuna modifica;
raccomanda
1. che una futura Conferenza amministrativa competente esamini le esigenze del servizio di radionavigazione aeronautica nella banda 5 000 - 5 250 MHz e, a seconda dei casi, la possibilita' di dividere una parte di questa banda con altri servizi;
2. che ogni ripartizione venga stabilita sulla base di una dettagliata valutazione tecnica dei sistemi che funzionano in questa banda, tenendo conto dei rapporti dell'ICAO sulla valutazione del futuro traffico mondiale delle aeronavi che utilizzano questa banda;
3. che la conferenza menzionata al paragrafo 1 di cui sopra dovrebbe prevedere un'assegnazione al servizio mobile in ogni parte di detta banda in cui la ripartizione sarebbe considerata possibile; invita il CCIR
ad esaminare la possibilita' di dividere ogni parte della banda 5 000 - 5 250 MHz che non sia necessaria al sistema MLS o ad ogni altro sistema di radionavigazione aeronautica;
invita il Consiglio di Amministrazione
ad iscrivere la presente Raccomandazione all'ordine del giorno della prossima Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente;
incarica il Segretario generale
di comunicare la presente Risoluzione all'ICAO invitando tale organizzazione ad esaminare le esigenze del servizio di radionavigazione aeronautico nella banda 5 000 - 5 250 MHz ed a presentare raccomandazioni appropriate al fine di assistere le amministrazioni a tale riguardo.
RACCOMANDAZIONE N. 714 (REV.MOB-87)
Compatibilita' del servizio mobile aeronautico (R) funzionante nella banda 117,975 - 137 MHz e delle stazioni di radiodiffusione sonora funzionanti nella banda 87,5 -
108 MHz
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987)
considerando
a) che le comunicazioni aria/terra in onde metriche svolgono un ruolo essenziale per la gestione e la sicurezza delle aeronavi che possono essere messe a repentaglio da interferenze;
b) che vi sono stati problemi di compatibilita' in varie parti del mondo tra il servizio mobile aeronautico (R) nella banda 117,975 MHz - 137 MHz e le stazioni di radiodiffusione sonora nella banda 87,5 - 108 MHz;
c) che la Conferenza amministrativa regionale per la pianificazione della radiodiffusione sonora ad onde metriche (Regione 1 e parte della Regione 3) (Ginevra, 1984) non ha tenuto conto degli aspetti di compatibilita' tra questi due servizi nella sua elaborazione di un piano di radiodiffusione sonora;
d) che il CCIR e l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) hanno raccomandato criteri tecnici che possono essere utilizzati dalle Amministrazioni per il coordinamento tra i due servizi in oggetto;
e) che l'ICAO ha adottato norme che entreranno in vigore il 1 gennaio 1998, relative alle caratteristiche d'immunita' dei futuri ricevitori aeronautici ad onde metriche e che includono valori d'immunita' convenuti in materia d'inter-modulazione e di de-sensibilizzazione;
invita il CCIR
a proseguire gli studi di compatibilita' tra questi due servizi dal punto di vista di eventuali interferenze con il servizio mobile aeronautico;
invita l'ICAO
a proseguire l'esame di questi problemi ed a comunicarne i risultati al CCIR;
raccomanda alle amministrazioni
a) di partecipare attivamente a questi studi e di fornire al CCIR precisazioni tecniche in questo settore;
b) di adottare tutte le disposizioni possibili per garantire la protezione richiesta al servizio mobile aeronautico (R), in considerazione delle informazioni contenute nelle Raccomandazioni e nei Rapporti pertinenti del CCIR;
incarica il Segretario generale
di comunicare la presente Raccomandazione all'ICAO.
NOTA DEL SEGRETARIATO GENERALE
1. Benche' la Conferenza abbia adottato il termine "telecopia" essa non ha modificato la definizione del termine "Fac-simile" (numero 116 dell'articolo 1 del Regolamento delle radiocomunicazioni). Questa questione dovra' essere iscritta all'ordine del giorno di una prossima Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente.
2. In alcune parti del Regolamento esaminate dalla Conferenza, si fa riferimento a numeri di disposizioni che sono stati soppressi dalla Conferenza.
Converrebbe dunque, di conseguenza, di effettuare le seguenti modifiche in queste Parti del Regolamento:
Disposizioni Parti del Regolamento in Modifiche da apportare
soppresse dal cui si fa riferimento a al regolamento
la Conferenza queste disposizioni
3766, 3767 Articolo 19, numero 1846 Sopprimere il n. 3766
e sostituire il numero 3767 con 3663A
4245 Articolo 8, n. 497 Sostituire il n. 4245
con il n. 4323BD
3. In alcune parti del Regolamento si fa riferimento a Risoluzioni che sono state soppresse dalla Conferenza.
Sarebbe dunque opportuno, per via consequenziale, apportare le seguenti modifiche a queste Parti del Regolamento.
Risoluzioni Parti del Regolamento Modifiche da apportare
soppresse dalla in cui si fa riferimento al regolamento
Conferenza a queste Risoluzioni
206 (Mob-83) Articolo 8, numero 471 La Risoluzione 206
(Mob-83) e' stata
sostituita dalla
Risoluzione 210
(Mob-87)
320 (Mob-83) Articolo 25, Sezione II Eliminare i numeri
2083.1 e 2087.1
divenuti privi di
oggetto
Numeri 2083 e 2087 Di conseguenza,
cancellare le note 1
e 2 dopo "appendice 43"
Numeri 2087.a e 2149 Eliminare il
riferimento alla
Risoluzione 320
400 Articolo 26, numero 2185 Sostituire "27* e
e nota a pie' di pagina 27 Aer2*" con
"27 Aer2" e, nella
nota a pie' di pagina, eliminare il
riferimento alla
Risoluzione 400
318 (Mob-83) Articolo 42, numero 3339 Sostituire "secondo la
Risoluzione 318
(Mob-83)" con " in
conformita' con
l'articolo 14A"
4. La Conferenza ha soppresso i seguenti articoli, appendici, Risoluzioni e Raccomandazioni:
Articolo 52
Articolo 53
Appendice 40
Risoluzione 12
Risoluzione 30
Risoluzione 202
Risoluzione 203 (Mob-83)
Risoluzione 204 (Mob-83)
Risoluzione 206 (Mob-83) (sostituita da Risoluzione 210 (Mob-87)
Risoluzione 301 (sostituita da Risoluzione 335 (Mob-87)
Risoluzione 302
Risoluzione 303
Risoluzione 304
Risoluzione 306
Risoluzione 307
Risoluzione 308
Risoluzione 309 (sostituita da Risoluzione 207 (Mob-87)
Risoluzione 311
Risoluzione 317 (Mob-83)
Risoluzione 318 (Mob-83)
Risoluzione 320 (Mob-83)
Risoluzione 321 (Mob-83)
Risoluzione 400
Risoluzione 401
Risoluzione 402
Risoluzione 404
Risoluzione 407 (sostituita da Risoluzione 207 (Mob-87)
Risoluzione 600
Raccomandazione 201 (Rev.Mob-83)
Raccomandazione 203
Raccomandazione 204 (Rev.Mob-83)
Raccomandazione 300
Raccomandazione 301
Raccomandazione 307
Raccomandazione 308
Raccomandazione 311
Raccomandazione 313 (Rev.Mob-83)
Raccomandazione 314 (Rev.Mob-83)
Raccomandazione 315 (Rev.Mob-83)
Raccomandazione 400
Raccomandazione 404
Raccomandazione 600
Raccomandazione 703
Raccomandazione 713 (Mob-83)
Il Segretariato generale eliminera' ogni riferimento a questi articoli, appendice Risoluzione e Raccomandazioni nella pubblicazione delle nuove pagine da inserire nel Regolamento delle radiocomunicazioni.
UNIONE INTERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI
Atti Finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di esaminare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (CAMR-92)
Malaga-Torremolinos, 1992
Ginevra 1992
Osservazioni
I seguenti simboli sono stati utilizzati per indicare la natura della revisione di ciascuna disposizione:
ADD = aggiunta di una nuova disposizione
MOD = modifica di un disposizione esistente
(MOD) = modifica, di tipo redazionale, di una disposizione esistente NOC = disposizione invariata
SUP = soppressione di una disposizione esistente
Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (CAMR-92)
Malaga-Torremolinos, 1992
Preambolo
In considerazione delle Risoluzioni e Raccomandazioni pertinenti adottate dalla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per la pianificazione di bande d'onde decametriche attribuite al servizio di radiodiffusione, Ginevra, 1987 (HFBC-87), dalla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra, 1987) (Mob-87), e dalla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni sull'utilizzazione dell'orbita dei satelliti geostazionari e la pianificazione dei servizi spaziali che utilizzano quest'orbita, (Ginevra, 1988) (ORB-88), la Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, Nizza, 1989, nella sua Risoluzione 1, ha deciso di convocare in Spagna, per una durata di quattro settimane e due giorni durante il primo trimestre 1992, una Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro in considerazione delle Risoluzione e Raccomandazioni delle summenzionate conferenze.
In base a questa decisione il Consiglio di amministrazione dell'Unione, nella sua 45 sessione nel 1990 ha adottato nella sua Risoluzione 995, le disposizioni necessarie per la convocazione di detta Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni.
In questa Risoluzione 995 il Consiglio di amministrazione ha deciso che la Conferenza avra' luogo in Spagna a decorrere dal 3 febbraio 1992 per una durata di quattro settimane e due giorni.
Nel stabilire l'ordine del giorno di questa Conferenza, il Consiglio di amministrazione ha tenuto pienamente conto delle Risoluzioni 1,7 e 9 della Conferenza di plenipotenziari, Nizza, 1989.
Di conseguenza, riunitasi alla data prestabilita, la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro, ha esaminato ed adottato una revisione parziale del Regolamento delle radiocomunicazioni in conformita' con il suo ordine del giorno. I dettagli di tale revisione parziale e delle misure corrispondenti adottate dalla conferenza sono indicati nell'allegato annesso.
In base al suo ordine del giorno la Conferenza ha altresi' esaminato e se del caso riveduto o abrogato alcune Risoluzioni e Raccomandazioni esistenti ed ha adottato varie nuove Risoluzioni e Raccomandazioni.
La parziale revisione del Regolamento delle radiocomunicazioni adottata dalla Conferenza sara' parte integrante del Regolamento delle radiocomunicazioni ed entrera' in vigore il 12 ottobre 1993 alle ore 0001 UTC.
Nel firmare la parziale revisione del Regolamento delle radiocomunicazioni contenuto nei presenti Atti finali, i delegati dichiarano che, se un Membro dell'Unione formula riserve riguardo all'applicazione di una o piu' disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni riveduto, nessun altro Membro e' obbligato ad osservare tale o tali disposizioni neelle sue relazioni con il Membro che ha formulato tale riserve.
In conformita' con il numero 172 della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, Nairobi, 1982, i Membri dell'Unione devono informare il Segretario Generale della loro approvazione della revisione parziale del Regolamento delle radiocomunicazioni effettuata dalla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di esaminare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga Torre-Molinos, 1992). Il Segretario generale notifica queste approvazioni ai Membri mano a mano che le riceve.
In fede di che, i delegati dei Membri dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni menzionati in appresso sopra hanno firmato a nome delle autorita' competenti rispettive da cui dipendono, un esemplare dei presenti Atti finali in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola. Questo esemplare rimarra' negli archivi dell'Unione. Il Segretario Generale trasmettera' una copia certificata conforme a ciascuno dei Membri dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.
Fatto a Malaga-Torremolinos, il 3 marzo 1992
Per la Repubblica algerina democratica e popolare:
Per il Regno di Arabia Saudita
Per la Repubblica Argentina:
Per l'Australia:
Per l'Austria:
Per il Commonwealth delle Bahamas:
Per lo Stato del Bahrein:
Per la Repubblica popolare del Bangladesh:
Per la Repubblica della Bielorussia:
Per il Belgio:
Per il Belize:
Per la Repubblica del Benin:
Per il Regno del Bhoutan:
Per la Repubblica del Botswana:
Per la Repubblica federativa del Brasile:
Per il Brunei Darussalam:
Per la Repubblica di Bulgaria:
Per il Burkina Faso:
Per la Repubblica del Burundi:
Per la Repubblica del Cameroun:
Per il Canada:
Per la Repubblica di Capo Verde:
Per la Repubblica centrafricana:
Per la Repubblica del Ciad:
Per la Repubblica federale ceca e slovacca:
Per il Cile:
Per la Repubblica popolare di Cina:
Per la Repubblica di Cipro:
Per lo Stato della Citta' del Vaticano:
Per la Repubblica di Colombia:
Per la Repubblica del Congo:
Per la Repubblica di Corea:
Per la Repubblica della Costa d'Avorio:
Per Cuba:
per il Danimarca:
per gli Emirati arabi uniti;
Per l'Equatore:
Per la Repubblica democratica popolare di Etiopia:
Per la Repubblica delle Filippine:
Per la Finlandia:
Per la Francia:
Per la Repubblica del Gabon:
per la Repubblica di Gambia:
Per il Giappone
Per il Regno hashemita di Giordania:
A nome della Repubblica Federale di Germania:
Per il Ghana:
Per la Grecia:
Per la Repubblica del Guatemala:
Per la Repubblica di Guinea:
Per la Repubblica dell'Honduras:
Per la Repubblica dell'India:
Per la Repubblica d'Indonesia:
Per la Repubblica islamica dell'Iran:
Per l'Irlanda:
Per l'Islanda:
Per lo Stato d'Israele:
Per l'Italia:
Per la Repubblica socialista Federale di Iugoslavia:
Per la Repubblica del Kenya:
Per lo Stato del Kuweit:
Per la Repubblica di Lettonia:
Per il Libano:
Per la Jamahiriya libica popolare e socialista:
Per il Principato del Liechtenstein:
Per la Repubblica di Lituania:
Per il Lussemburgo:
Per la Repubblica democratica del Madagascar:
Per la Malesia:
Per il Malawi:
Per la Repubblica del Mali:
Per la Repubblica di Malta:
Per il Regno del Marocco:
Per il Messico:
Per Monaco:
Per la Mongolia:
Per la Repubblica del Mozambico:
Per il Nicaragua:
Per la Repubblica del Niger:
Per la Repubblica federale della Nigeria:
Per la Norvegia:
Per la Nuova Zelanda:
Per il Sultanato dell'Oman:
Per la Repubblica islamica del Pakistan:
Per la Repubblica di Panama:
Per la Papuasia-Nuova Guinea:
Per il Regno dei Paesi-Bassi:
Per la Repubblica di Polonia:
Per il Portogallo:
Per lo Stato del Qatar:
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:
Per la Repubblica Araba Siriana:
Per la Repubblica popolare democratica di Corea:
Per la Romania:
Per la Federazione di Russia:
per la Repubblica di San Marino:
per la Repubblica del Senegal:
Per la Repubblica di Singapore:
Per la Repubblica socialista democratico dello Sri Lanka:
Per la Spagna:
Per la Svezia:
Per la Confederazione Svizzera:
Per la Repubblica del Suriname:
Per il Regno dello Swaziland:
Per la Tailandia:
Per la Repubblica-Unita di Tanzania:
Per la Repubblica del Togo:
Per la Tunisia:
Per la Turchia:
Per l'Ucraina:
Per la Repubblica dell'Uganda:
Per la Repubblica di Ungheria:
Per la Repubblica orientale dell'Uruguay:
Per la Repubblica del Venezuela:
Per la Repubblica dello Yemen:
Per la Repubblica di Zambia:
Per la Repubblica dello Zimbabwe:
Art. 1
Annesso
REVISIONE PARZIALE DEL REGOLAMENTO DELLE RADIOCOMUNICAZIONI E
DELLE APPENDICI A DETTO REGOLAMENTO
ARTICOLO 1
Termini e definizioni
Sezione I. Termini generali
NOC 3
NOC 4
NOC 7
Sezione III. Servizi radioelettrici
MOD 24 3.5. Servizio inter-satelliti: Servizio di
CAMR-92 radiocomunicazione che provvede ai collegamenti tra
satelliti artificiali
NOC 26
NOC 36
ADD 46A 3.27A Servizio di radio-localizzazione via satellite:
CAMR-92 Servizio di radio-avvistamento via satellite, utilizzato ai fini della radio-localizzazione.
Questo servizio puo' anche comprendere i collegamenti di connessione necessari al suo funzionamento
MOD 48 3.29 Servizio di esplorazione della Terra via satellite:
CAMR-92 Servizio di radio-comunicazione tra stazioni terrestri
ed una o piu' stazioni spaziali che puo' includere
collegamenti tra stazioni ed in cui:
- si ottengono informazioni relative alle
caratteristiche della Terra e dei suoi fenomeni
naturali, compresi i dati sulle condizioni
dell'ambiente, mediante detectors attivi o rivelatori
passivi situati su satelliti della Terra;
- si ottengono informazioni analoghe in provenienza da
piattaforme aero-trasportate o situate sulla Terra;
- queste informazioni possono essere distribuite a
stazioni terrestri che appartengono allo stesso
sistema;
- le piattaforme possono anche essere interrogate.
Questo servizio puo' altresi' includere i collegamenti di connessione necessari per la sua utilizzazione.
Art. 1
Sezione V. Termini relativi all'utilizzazione
NOC 110
NOC 111
NOC 112
NOC 117
Sezione VII. Ripartizione delle frequenze
NOC 163
Sezione VIII Termini tecnici relativi allo spazio
NOC 181
MOD 182 8.14 Orbita dei satelliti geostazionari: orbita di un
CAMR92 satellite geo-sincrono la cui orbita circolare e diretta e' situata sul piano dell'equatore terrestre.
ARTICOLO 8
Assegnazione delle bande di frequenza
Sezione I. Regioni e Zone
MOD 404 (CAMR-92)
Par. 4 La "Zona europea di RADIODIFFUSIONE e' delimitata ad ovest dai limiti ovest della Regione 1, ad est dal
meridiano 40 Est di Greenwich et a sud dal parallelo 30
Nord in modo da includere la parte occidentale dell'URSS,
la parte settentrionale dell'Arabia Saudita e la parte dei
paesi che confinano con il Mediterraneo compreso tra detti
limiti. Inoltre, l'Iraq, la Giordania e la parte del
territorio della Turchia situata oltre tali limiti sono
inclusi nella Zona europea di RADIODIFFUSIONE.
Art. 8
Sezione IV.
Tabella di assegnazione delle bande di frequenze
Parte A*
Modifiche apportate alle tabelle e, se del caso 11e relative note
* Nota del Segretariato generale: I cambiamenti sono presentati come segue:
- Parte A - Modifiche apportate alle tabelle e, se del
caso, alle relative note
- Parte B - Modifiche apportate unicamente alle note.
Art. 8
MOD kHz
5730 - 6200
Assegnazione ai servizi
Regione 1 Regione 2 Regione 3
5 730 - 5900 5 730 - 5900 5730 - 5900
FISSO FISSO FISSO
MOBILE TERRESTRE MOBILE salvo mobile Mobile salvo mobile
aeronautico (R) aeronautico (R)
5900 - 5 950 RADIODIFFUSIONE 521A 521B
521C
5 950 - 6200 RADIODIFFUSIONE
ADD 521A
CAMR92
L'utilizzazione delle bande 5900-5950 kHz, 7 300 -
7 350 kHz, 9 400 - 9 500 kHz, 11 600 - 11 650 kHz,
12 050 - 12100 kHz, 13 570 - 13 600 kHz, 13 800 - 13 870
kHz, 15 600 - 15 800 kHz, 17 480 - 17 550 kHz e 18 900 -
19 020 kHz mediante il servizio di RADIODIFFUSIONE e'
limitata alle emissioni a banda laterale unica le cui
caratteristiche sono specificate all'appendice 45 del
Regolamento delle radiocomunicazioni.
ADD 521B
CAMR-92
L'utilizzazione delle bande 5 900 - 5 950 kHz, 7 300
- 7 350 kHz, 9 400 - 9 500 kHz, 11 600 - 11 650 kHz, 12
050 - 12 100 kHz, 13 570 13 600 kHz, 13 800 - 13 870
kHz, 15 600 15 800 kHz, 17 480 - 17 550 kHz e 18 900
19020 kHz mediante il servizio di RADIODIFFUSIONE sara'
regolamentata dalle procedure di pianificazione che
saranno stabilite da una Conferenza amministrativa
mondiale delle radiocomunicazioni competente.
Art. 8
ADD 521C
CAMR-92
La banda 5 900 - 5 950 e' assegnata fino al 1 aprile
2007, al servizio fisso a titolo primario, nonche' ai
seguenti servizi: nella Regione 1 al servizio mobile
terrestre a titolo primario, nella Regione 2 al servizio
mobile salvo mobile aeronautico (R) a titolo primario e
nella Regione 3 al servizio mobile salvo mobile
aeronautico (R) a titolo secondario, con riserva
dell'applicazione della procedura di cui nella
Risoluzione 21 (CAMR-92). Dopo il 1 aprile 2007 le
frequenze di questa banda potranno essere utilizzate
dalle stazioni dei predetti servizi per comunicare,
unicamente all'interno delle frontiere del paese nel
quale sono situate, a condizione che non siano causate
interferenze pregiudizievoli al servizio di
RADIODIFFUSIONE. Quando utilizzano frequenze per questi
servizi le Amministrazioni sono vivamente pregate di
utilizzare la minima potenza necessaria e di tener conto
dell'utilizzazione stagionale delle frequenze per il
servizio di radiodiffusioni, pubblicata in conformita'
con il Regolamento delle radiocomunicazioni.
Art. 8
MOD kHz
7300 - 8100
Assegnazione ai servizi
Regione 1 Regione 2 Regione 3
7 300 - 7 350 RADIODIFFUSIONE 521A 521B5
528A
7 350 - 8 100 FISSO
Mobile terrestre
529
ADD 528A
CAMR-92
La banda 7 300 - 7 350 e' assegnata fino al 1 aprile
2007, al servizio fisso a titolo primario, ed al
servizio mobile a titolo secondario, con riserva
dell'applicazione della procedura di cui nella
Risoluzione 21 (CAMR-92). Dopo il 1 aprile 2007 le
frequenze di questa banda potranno essere utilizzate
dalle stazioni dei predetti servizi per comunicare,
unicamente all'interno delle frontiere del paese nel
quale sono situate, a condizione che non siano causate
interferenze pregiudizievoli al servizio di
RADIODIFFUSIONE. Quando utilizzano frequenze per questi
servizi le Amministrazioni sono vivamente pregate di
utilizzare la minima potenza necessaria e di tener conto
dell'utilizzazione stagionale delle frequenze per il
servizio di radiodiffusioni, pubblicata in conformita'
con il Regolamento delle radiocomunicazioni.
Art. 8
MOD kHz
9040 - 9900
Assegnazione ai servizi
Regione 1 Regione 2 Regione 3
9 040 - 9 400 FISSO
9 400 - 9 500 RADIODIFFUSIONE 521A 521B
529B
9 500 - 9 900 RADIODIFFUSIONE
530 531
ADD 529 B
CAMR-92
Le bande 9 400 - 9 500 kHz, 11 600 - 11 650 kHz, 12 050
- 12 100 kHz, 15 600 - 15 800 kHz, 17 480 - 17 550 kHz e
18 900 - 19 020 kHz sono assegnate fino al 1 aprile
2007, al servizio fisso a titolo primario, con riserva
dell'applicazione della procedura di cui nella
Risoluzione 21 (CAMR-92). Dopo il 1 aprile 2007 le
frequenze di questa banda potranno essere utilizzate
dalle stazioni del servizio fisso per comunicare,
unicamente all'interno delle frontiere del paese nel
quale sono situate, a condizione che non siano causate
interferenze pregiudizievoli al servizio di
RADIODIFFUSIONE. Quando utilizzano frequenze per il
servizio fisso, le Amministrazioni sono vivamente
pregate di utilizzare la minima potenza necessaria e di
tener conto dell'utilizzazione stagionale delle
frequenze per il servizio di radiodiffusione, pubblicata
in conformita' con il Regolamento delle
radiocomunicazioni.
Art. 8
MOD kHz
11 400 - 12 230
Assegnazione ai servizi
Regione 1 Regione 2 Regione 3
11 400 - 11 600 FISSO
11 600 - 11 650 RADIODIFFUSIONE 521A 521B
529B
11 650 - 12 050 RADIODIFFUSIONE
530 531
12 050 - 12 100 RADIODIFFUSIONE 521A 521B
529B
12 100 - 12 230 FISSO
Art. 8
MOD kHz
13 410 - 14 000
Assegnazione ai servizi
Regione 1 Regione 2 Regione 3
13 410 - 1 3570 FISSO
Mobile, tranne mobile aeronautico(R)
534
13 570 - 13 600 RADIODIFFUSIONE 521A 521B
534A
13 600 - 13 800 RADIODIFFUSIONE
531
13 800 - 13 870 RADIODIFFUSIONE 521A 521B
534A
13 870 - 14 000 FISSO
Mobile tranne mobile aeronautico(R)
ADD 534A
CAMR-92
Le bande 13 570 - 13 600 kHz e 13 800 - 13 870 kHz sono
assegnate fino al 1 aprile 2007, al servizio fisso a
titolo primario ed al servizio mobile, tranne il
servizio mobile aeronautico (R) a titolo secondario con
riserva dell'attuazione della procedura di cui nella
Risoluzione 21 (CAMR-92). Dopo il 1 aprile 2007 le
frequenze di queste bande potranno essere utilizzate
dalle stazioni dei predetti servizi per le
comunicazioni, unicamente all'interno delle frontiere
del paese nel quale sono situate, a condizione che non
siano causate interferenze pregiudizievoli al servizio
di RADIODIFFUSIONE. Quando utilizzano frequenze per
questi servizi, le Amministrazioni sono vivamente
pregate di utilizzare la minima potenza necessaria e di
tener conto dell'utilizzazione stagionale delle
frequenze per il servizio di radiodiffusione, pubblicata
in conformita' con il Regolamento delle
radiocomunicazioni.
Art. 8
MOD kHz
15 100 - 16 360
Assegnazione ai servizi
Regione 1 Regione 2 Regione 3
15 100 - 15 600 RADIODIFFUSIONE
531
15 600 - 15 800 RADIODIFFUSIONE 521A 521B
529B
15 800 - 16 360 FISSO
536
MOD kHz
17 410 - 17 900
Assegnazione ai servizi
Regione 1 Regione 2 Regione 3
17 410 - 17 480 FISSO
17 480 - 17 550 RADIODIFFUSIONE 521A 521B
529B
17 550 - 17 900 RADIODIFFUSIONE
531
MOD kHz
18 900 - 19 680
Assegnazione ai servizi
Regione 1 Regione 2 Regione 3
18 900 - 19 020 RADIODIFFUSIONE 521A 521B
529B
19 020 - 19 680 FISSO
MOD kHz
137 - 137,175
Assegnazione ai servizi
Regione 1 Regione 2 Regione 3
137 - 137,025 UTILIZZAZIONE SPAZIALE (spazio verso Terra)
METEOROLOGIA VIA SATELLITE (spazio verso Terra) RICERCA SPAZIALE (spazio verso Terra)
MOBILE VIA SATELLITE (spazio verso Terra) 599 B fisso
Mobile tranne il servizio mobile aeronautico
(R)
596 597 598 599 599A
137,025 - 137,175 UTILIZZAZIONE SPAZIALE (spazio verso Terra)
METEOROLOGIA VIA SATELLITE (spazio verso Terra) RICERCA SPAZIALE (spazio verso Terra)
MOBILE VIA SATELLITE (spazio verso Terra) 599B fisso
Mobile tranne il servizio mobile aeronautico
(R)
596 597 598 599 599A
ADD 599A
CAMR-92
L'utilizzazione della banda 137-138 MHZ da parte del
servizio mobile via satellite e' subordinata
all'applicazione delle procedure di coordinamento e di
notifica esposte nella Risoluzione 46 (CAMR-92).
Tuttavia, il coordinamento di una stazione spaziale del
servizio mobile via satellite nei confronti dei servizi
di Terra e' necessario solo se la potenza di superficie
prodotta da questa stazione supera - 125 dB (W/m2/4 kHz)
sulla superficie della Terra. Il limite di potenza di
superficie di cui sopra si applica fino a a quando non
e' riveduto da una Conferenza amministrativa mondiale di
radiocomunicazioni competente. Nell'assegnare le
frequenze alle stazioni spaziali del servizio mobile via
satellite nella banda summenzionata, gli amministratori
devono adottare tutti i provvedimenti attuabili in
pratica per proteggere il servizio di radioastronomia
nella banda 150,05 - 153 MHz da interferenze
pregiudizievoli dovute ad irradiamenti indebiti.
Art. 8
ADD 599B
CAMR-92
L'utilizzazione delle bande 137 - 138 MHz, 148 - 149,9
MHz e 400,15 - 401 MHz da parte del servizio mobile via
satellite e della banda 149,9 - 150,05 MHZ da parte del
servizio mobile terrestre via satellite, e' limitata ai
sistemi con satelliti non geo-stazionari.
Art. 8
MOD MHz
137,175 - 138
Assegnazione ai servizi
Regione 1 Regione 2 Regione 3
137,175 - 137,825 UTILIZZAZIONE SPAZIALE (spazio verso Terra)
METEOROLOGIA VIA SATELLITE (spazio verso Terra) RICERCA SPAZIALE (spazio verso Terra)
MOBILE VIA SATELLITE (spazio verso Terra) 599 B fisso
Mobile tranne il servizio mobile aeronautico
(R)
596 597 598 599 599A
137,025 - 138 UTILIZZAZIONE SPAZIALE (spazio verso Terra)
METEOROLOGIA VIA SATELLITE (spazio verso Terra) RICERCA SPAZIALE (spazio verso Terra)
MOBILE VIA SATELLITE (spazio verso Terra) 599B fisso
Mobile tranne il servizio mobile aeronautico(R) 596 597 598 599 599A
Art. 8
MOD MHz
148 - 150,538
Assegnazione ai servizi
Regione 1 Regione 2 Regione 3
148 - 149,9 148 - 149,9
FISSO FISSO
MOBILE tranne
il servizio mobile MOBILE
aeronautico(R)
MOBILE VIA SATELLITE MOBILE VIA SATELLITE
(Terra verso spazio) (spazio verso Terra) 599B
599B
608 608A 608C 608 608A 608B
149,9 - 150,05 RADIONAVIGAZIONE VIA SATELLITE
Mobile terrestre via satellite
(Terra verso spazio) 599B 609B
608B 609 609A
ADD 608A
CAMR-92
L'utilizzazione della banda 148 - 149,9 MHz da parte del
servizio mobile via satellite e' subordinata
all'applicazione delle procedure di coordinamento e di
notifica esposte nella Risoluzione 46 (CAMR-92). Il
servizio mobile via satellite non deve intralciare lo
sviluppo e l'utilizzazione del servizio fisso, mobile e
di utilizzazione spaziale nella banda 148 - 149,9 MHz.
Le stazioni terrestri mobili del servizio mobile via
satellite non devono produrre una potenza di superficie
superiore a - 150 db(W/m2/4 kHz) all'esterno delle
frontiere nazionali.
ADD 608B
CAMR-92
L'utilizzazione della banda 148-149,9 KHz da parte del
servizio mobile via satellite e' subordinata
all'applicazione delle procedure di coordinamento e di
notifica esposte nella Risoluzione 46 (CAMR-92). Il
servizio mobile via satellite non deve intralciare lo
sviluppo e l'utilizzazione del servizio di
radionavigazione via satellite nella banda 149-150,05
MHz. Le stazioni terrestri mobili del servizio mobile
terrestre via satellite non devono produrre una potenza
di superficie superiore a - 150 dB(W/m2/4 kHz)
all'esterno delle frontiere nazionali.
ADD 608C
CAMR92
Le stazioni del servizio mobile via satellite nella
banda 148 - 149,9 MHz non debbono causare interferenze
pregiudizievoli alle stazioni del servizio fisso o
mobile che sono utilizzate in conformita' con la Tabella
di assegnazione delle bande di frequenza, ne' domandare
una protezione nei confronti di queste ultime nei
seguenti paesi: Algeria, Arabia Saudita, Australia,
Austria, Bangladesh, Bielorussia, Belgio, Brunei
Darussalam, Bulgaria, Camerun, Canada, Ciad, Repubblica
federale Ceca e Slovacca, Cipro, Colombia, Congo, Cuba,
Danimarca, Egitto, Emirati arabi Uniti, Equador,
Etiopia, Federazione russa, Filippine, Finlandia,
Francia, Repubblica Federale di Germania, Ghana,
Giappone, Giordania, Grecia Honduras, Iran, Irlanda,
Islanda, Israele, Italia, Iugoslavia, Kenia, Libia,
Liechtenstein, Lussemburgo, Malesia, Mali, Malta,
Mauritania, Mozambico Namibia, Nuova Zelanda, Norvegia,
Oman, Pakistan, Panama, Papuasia-Nuova Guinea, Paesi -
Bassi, Polonia, Portogallo, Qatar, Siria, Regno Unito,
Romania, Singapore, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Svizzera,
Surinam, Swaziland, Tanzania, Tchad, Tailandia, Tunisia,
Turchia, Ungheria, Ukraina e Yemen.
ADD 609B
CAMR-92
Nella banda 149,9 - 150,05 MHz, l'assegnazione al
servizio mobile terrestre via satellite e' a titolo
secondario fino al 1 gennaio 1997.
MOD MHz
273 - 322
Assegnazione ai servizi
Regione 1 Regione 2 Regione 3
273 - 312 FISSO
MOBILE
641
312 - 315 FISSO
MOBILE
MOBILE VIA SATELLITE (Terra verso spazio) 641 641A
315 - 322 FISSO
MOBILE
641
MOD MHz
335,4 - 399,9
Assegnazione ai servizi
Regione 1 Regione 2 Regione 3
355,4 - 387 FISSO
MOBILE
641
387 - 390 FISSO
MOBILE
MOBILE VIA SATELLITE (spazio verso Terra) 641 641A
390 - 399,9 FISSO
MOBILE
641
NOC 641
ADD 641A
CAMR-92
Le bande 312-315 MHz (Terra verso spazio) e 387 - 390
MHz (spazio verso Terra) assegnate al servizio mobile
via satellite, possono inoltre essere utilizzate da
sistemi con satelliti non geostazionari. Questa
utilizzazione e' subordinata all'applicazione delle
procedure di coordinamento e di notifica esposte nella
Risoluzione 46 (CAMR-92).
MOD MHz
400,15 - 401
Assegnazione ai servizi
Regione 1 Regione 2 Regione 3
400,15 - 401 AUSILIARI DELLA METEOROLOGIA
METEOROLOGIA VIA SATELLITE (spazio verso Terra) RICERCA SPAZIALE (spazio verso Terra) 647A
MOBILE VIA SATELLITE (spazio verso Terra) 599B UTILIZZAZIONE SPAZIALE (spazio verso Terra)
647 647B
ADD 647A
CAMR-92
La banda 400,15 - 401 MHz e' inoltre assegnata al
servizio di ricerca spaziale nel senso spazio-spazio per
le comunicazioni con i veicoli spaziali abitati.
Nell'ambito di tale applicazione, il servizio di ricerca
spaziale non sara' considerato come un servizio di
sicurezza.
ADD 647B
CAMR-92
L'utilizzazione della banda 400,15 - 401 MHZ da parte
del servizio mobile via satellite e' subordinata
all'applicazione delle procedure di coordinamento e di
notifica esposte nella Risoluzione 46 (CAMR-92).
Tuttavia, il coordinamento di una stazione spaziale del
servizio mobile via satellite nei confronti dei servizi
di Terra e' necessario solo se la potenza di superficie
prodotta da questa stazione sulla superficie della Terra
supera - 125 dB (W/m2/4 kHz). Il limite di potenza di
superficie di cui sopra si applica fino a a quando non
e' rivenduto da una Conferenza amministrativa mondiale
delle radiocomunicazioni competente. Nell'assegnare le
frequenze alle stazioni spaziali del servizio mobile via
satellite nella banda summenzionata, le amministrazioni
devono adottare tutti i provvedimenti attuabili in
pratica per proteggere il servizio di radioastronomia
nella banda 406,1 - 410 MHz da interferenze
pregiudizievoli dovute ad irradiamenti indebiti.
MOD MHz
410 - 420
Assegnazione ai servizi
Regione 1 Regione 2 Regione 3
410 - 420 FISSO
MOBILE, SALVO IL SERVIZIO mobile aeronautico
Ricerca spaziale (spazio-spazio) 651A
ADD 651A
CAMR-92
L'utilizzazione della banda 410-420 MHz da parte del
servizio di ricerca spaziale e' limitata alle
comunicazioni nel raggio di 5 km di un veicolo spaziale
abitato in orbita.
MOD MHz
942 - 960
Assegnazione ai servizi
Regione 1 Regione 2 Regione 3
942 - 960 942 - 960 942 - 960
FISSO FISSO FISSO
MOBILE SALVO MOBILE MOBILE
MOBILE AERONAUTICO
RADIODIFFUSIONE 703 RADIODIFFUSIONE
704 701
SUP 708
CMR-92
MOD MHz
470 - 890
Assegnazione ai servizi
Regione 1 Regione 2 Regione 3
470 - 790 470 - 512 470 - 585
RADIODIFFUSIONE RADIODIFFUSIONE FISSO
Fisso MOBILE
Mobile RADIODIFFUSIONE
674 675
673 677 679
512 - 608
RADIODIFFUSIONE
678
512 - 608
RADIOASTRONOMIA
Mobile via satellite 585 - 610
tranne mobile aeronautico FISSO
via satellite (Terra MOBILE
verso spazio) RADIODIFFUSIONE
RADIONAVIGAZIONE 688 689 690
676 677A 683 684 610 - 890
685 686 686A 687
689 693 694 614 - 806 FISSO
RADIODIFFUSIONE MOBILE
790 - 862 FISSO RADIODIFFUSIONE
FISSO MOBILE
RADIODIFFUSIONE 675 692 692A 693
694 695 695A 696
697 700B 702 806 - 890
FISSO
MOBILE
RADIODIFFUSIONE
862 - 890
FISSO
MOBILE, tranne servizio
mobile
aeronautico
RADIODIFFUSIONE 703
677 688 689
700B 704 692A 700 700A 690 691 693 701
MOD MHz
890 - 942
Assegnazione ai servizi
Regione 1 Regione 2 Regione 3
890 - 942 890 - 942 890 - 942
FISSO FISSO FISSO
MOBILE salvo MOBILE tranne MOBILE
mobile aeronautico mobile aeronautico RADIODIFFUSIONE
RADIODIFFUSIONE 703 RADIOLOCALIZZAZIONE Radiolocalizzazione
7004 704A 705
902 - 928
FISSO
Radioamatore
Mobile salvo mobile
aeronautico
Radio-localizzazione
705 707 707A
928 - 942
FISSO
MOBILE tranne mobile
aeronautico
Radio-localizzazione
704 705 706
ADD 700A
CAMR-92
Assegnazione addizionale: in Canada, in Messico e negli
Stati Uniti, le bande 849-851 MHz e 894 - 896 MHz sono
inoltre assegnate al servizio mobile aeronautico a
titolo primario per la corrispondenza pubblica con le
aeronavi. L'utilizzazione della banda 849-851 MHz e'
limitata alle emissioni delle stazioni del servizio
aeronautico e l'utilizzazione della banda 894-896 MHZ e'
limitata alle emissioni delle stazioni di aeronavi.
ADD 700B
CAMR-92
Assegnazione addizionale: in Bielorussia, nella
Federazione russa ed in Ukraina, le bande 806 - 840 MHz
(Terra verso spazio) e 856 - 890 MHz (spazio verso
Terra) sono inoltre assegnate al servizio mobile via
satellite, tranne il servizio mobile aeronautico via
satellite (R). L'utilizzazione di queste bande da parte
di detto servizio non deve causare interferenze
pregiudizievoli ai servizi in funzione in altri paesi in
conformita' con la Tabella di assegnazione delle bande
di frequenze ne' puo' essere protetta nei confronti di
tali servizi. Questa utilizzazione e' soggetta ad
accordi tra le Amministrazioni interessate.
MOD MHz
1429 - 1525
Assegnazione ai servizi
Regione 1 Regione 2 Regione 3
1429 - 1452 1429 - 1452 890 - 942
FISSO FISSO
MOBILE tranne MOBILE 723
mobile aeronautico
722 723B 722
1452 - 1492 1452 - 1492
FISSO FISSO
MOBILE tranne MOBILE 723
mobile aeronautico
RADIODIFFUSIONE VIA RADIODIFFUSIONE VIA SATELLITE 722A
SATELLITE 722A 722B
722B
RADIODIFFUSIONE 722A RADIODIFFUSIONE 722A 722B
722B
722 723B 722 722C
1492 - 1525 1492 - 1525 1492 - 1525
FISSO FISSO FISSO
MOBILE salvo MOBILE 723 MOBILE 723
mobile aeronautico MOBILE VIA SATELLITE
(spazio verso Terra)
722 723B 722 722C 723C 722
ADD 722A
CAMR-92
L'utilizzazione della banda 1 452 - 1 492 MHz da parte
del servizio di radiodiffusione via satellite ed il
servizio di radiodiffusione e' limitato alla
radiodiffusione audionumerica ed e' subordinata alle
disposizioni della Risoluzione 528 (CAMR-92)
ADD 722B
CAMR-92
Diversa categoria di servizi nei seguenti paesi: in
Bangladesh, Botswana, Bulgaria, Burkina Faso, nella
Repubblica Federale Ceca e Slovacca, in Colombia, Cuba,
Danimarca, Egitto, Equador, nella Repubblica Federale di
Germania, in Grecia, Irlanda, Italia, Iugoslavia,
Giordania, Kenia, Malawi, Mozambico, Panama, Polonia,
Portogallo, Regno-Unito, Spagna, Sri Lanka, Svezia,
Swaziland, Ungheria, Yemen e Zimbabwe, la banda 1452 e
1492 MHz e' attribuita al servizio di radio-diffusione
via satellite ed al servizio di radiodiffusione a titolo
secondario fino al 1 aprile 2007.
ADD 722C
CAMR92
Assegnazione di sostituzione: negli Stati Uniti, la
banda 1452 - 1525 MHz e' assegnata a titolo primario al
servizio fisso e mobile (vedere anche Nota 723).
ADD 723B
CAMR-92
Assegnazione addizionale: in Bielorussia, nella
Federazione russa ed in Ucraina, la banda 1429 - 1535
MHz e' inoltre assegnata a titolo primario al servizio
mobile aeronautico, esclusivamente a fini di
telerilevazione sul territorio nazionale. A decorrere
dal 1 aprile 2007, l'utilizzazione della banda 1452 -
1492 MHz sara' subordinata ad un accordo tra le
Amministrazioni interessate.
ADD 723C
CAMR93
L'utilizzazione della banda 1492 - 1525 MHz da parte del
servizio mobile via satellite e' subordinata
all'applicazione delle procedure di coordinamento e di
notifica esposte nella Risoluzione 46 (CAMR-92).
Tuttavia, ad eccezione della situazione di cui alla nota
723, il coordinamento delle stazioni spaziali del
servizio mobile via satellite in relazione ai servizi di
Terra e' necessario solo se la potenza di superficie
sulla superficie della Terra supera i limiti prescritti
al numero 2566. Per quanto riguarda le assegnazioni
utilizzate in questa banda, le disposizioni del
paragrafo 2.2. della sezione II della Risoluzione 46
(CAMR-92) si applicano anche alle stazioni spaziali
geostazionarie di emissioni in relazione alle stazioni
di Terra.
MOD MHz
1525 - 1530
Assegnazione ai servizi
Regione 1 Regione 2 Regione 3
1525 - 1530 1525 - 1530 1525 - 1530
UTILIZZAZIONE UTILIZZAZIONE UTILIZZAZIONE
SPAZIALE SPAZIALE SPAZIALE
(spazio verso Terra) (spazio verso terra) (spazio verso terra) FISSO MOBILE VIA SATELLITE MOBILE VIA SATELLITE
(spazio verso Terra) (spazio verso Terra)
MOBILE MARITTIMO Esplorazione della Terra FISSO
VIA SATELLITE via satellite
(spazio verso Terra)
Mobile terrestre FISSO Esplorazione della
via satellite Terra via satellite
(spazio verso Terra)
726 B
Esplorazione della Mobile 723 Mobile 723 724
Terra via satellite
Mobile tranne mobile
aeronautico 724
722 723B 725 726A
726D 722 723A 726A 726D 722 726A 726D
MOD 726A
CAMR-92
Le bande 1 525 - 1 544 MHz, 1 545 - 1 559 MHz, 1 626,5 -
1 645,5 MHz e 1 646,5 - 1 660,5 MHz non devono essere
utilizzate per i collegamenti di connessione di alcun
servizio. Tuttavia, in circostanze eccezionali,
un'Amministrazione puo' autorizzare una stazione
terrestre situata in un determinato punto fisso ed
appartenente ad uno qualunque dei servizi mobili via
satellite, a comunicare tramite le stazioni spaziali che
utilizzano queste bande.
MOD 726B
CAMR-92
L'utilizzazione delle bande 1 525 - 1 530 MHz, 1 533 - 1
544 MHz, 1 626,5 - 1 631,5 MHz e 1 634,5 - 1 645,5 MHz
attraverso il servizio mobile terrestre via satellite e'
circoscritta alla trasmissione di dati, a debole
erogazione, diversa da quella telefonica.
ADD 726D
CAMR-92
L'utilizzazione delle bande 1 525 - 1 559 MHz e di 1
626,5 - 1 660,5 MHz da parte dei servizi mobili via
satellite e' subordinata all'applicazione delle
procedure di coordinamento e di notifica esposte nella
Risoluzione 46 (CAMR-92). Nelle regioni 1 e 3, nella
banda 1 525-1 530 MHz, il coordinamento delle stazioni
spaziali dei servizi mobili via satellite in relazione
ai servizi di Terra e' necessario solo se la potenza di
superficie prodotta sulla superficie della Terra supera
i limiti prescritti al numero 2566. Per quanto riguarda
le assegnazioni utilizzate nella banda 1 525 - 1 530
MHz, le disposizioni dle paragrafo 2.2. della sezione II
della Risoluzione 46 (CAMR-92) si applicano anche alle
stazioni spaziali geostazionarie di emissione rispetto
alle stazioni di Terra.
MOD MHz
1 530 - 1 533
Assegnazione ai servizi
Regione 1 Regione 2 Regione 3
1 530 - 1 533 1 530 - 1 533
UTILIZZAZIONE UTILIZZAZIONE SPAZIALE
SPAZIALE
(spazio verso Terra) (spazio verso terra)
MOBILE MARITTIMO MOBILE MARITTIMO VIA SATELLITE
VIA SATELLITE (spazio verso Terra)
(spazio verso Terra)
MOBILE TERRESTRE MOBILE TERRESTRE VIA SATELLITE
VIA SATELLITE (spazio verso Terra)
(spazio verso Terra)
Esplorazione della Esplorazione della Terra via satellite
Terra via satellite
Fisso Fisso
Mobile tranne mobile Mobile 723
aeronautico
722 723B 726A 722 726A 726C 726D
726D
SUP 726
CAMR-92
ADD 726C
CAMR-92
Assegnazione addizionale: in Argentina, in Australia, in
Brasile, in canada, negli Stati Uniti, in Malesia ed in
Messico, la banda 1 530 - 1 544 MHz e' inoltre assegnata
al servizio mobile via satellite (spazio verso Terra) e
la banda 1 626,5 - 1 645,5 MHz e' inoltre assegnata al
servizio mobile via satellite (Terra verso spazio) a
titolo primario alle seguenti condizioni: le
comunicazioni di soccorso e di sicurezza del servizio
mobile marittimo via satellite sono prioritarie e
beneficiano di un accesso immediato rispetto a tutte le
altre comunicazioni del servizio mobile via satellite
funzionanti in conformita' con la presente disposizione.
Le comunicazioni delle stazioni di sistemi mobili con
satelliti che non sono parte del sistema mondiale di
soccorso e di sicurezza in mare (SMDSM) devono essere
effettuate a titolo secondario, rispetto alle
comunicazioni di soccorso e di sicurezza delle stazioni
utilizzate nel quadro del SMDSM. Occorre tener conto del
carattere prioritario delle comunicazioni di sicurezza
degli altri servizi mobili via satellite.
MOD MHz
1 533 - 1 559
Assegnazione ai servizi
Regione 1 Regione 2 Regione 3
1 533 - 1 535 1 533 - 1 535
UTILIZZAZIONE UTILIZZAZIONE SPAZIALE
SPAZIALE
(spaziale verso Terra) (spazio verso terra)
MOBILE MARITTIMO MOBILE MARITTIMO VIA SATELLITE
VIA SATELLITE (spazio verso Terra)
(spazio verso Terra)
Esplorazione della Esplorazione della Terra via satellite
Terra via satellite
Fisso Fisso
Mobile tranne mobile Mobile 723
aeronautico
Mobile terrestre via Mobile terrestre via satellite
satellite (spazio verso Terra) 726B
(spazio verso Terra) 726B
722 723B 726A 722 726A 726C 726D
726D
1535 - 1544 MOBILE MARITTIMO VIA SATELLITE
(spazio verso Terra)
Mobile terrestre via satellite
(spazio verso terra) 726B
722 726A 726C 726D 727
1544 - 1545 MOBILE VIA SATELLITE (spazio verso Terra) 722 726D 727 727A
1545 - 1555 MOBILE AERONAUTICO VIA SATELLITE (R)
(spazio verso Terra)
722 726A 726D 727 729 729A 730
1555 - 1559 MOBILE TERRESTRE VIA SATELLITE
(spazio verso Terra)
722 726A 726D 727 730 730A 730B 730C
ADD 730B CAMR-92
Assegnazione di sostituzione: in Australia, in Canada ed
in Messico, la banda 1555 - 1559 MHz e' assegnata al
servizio mobile via satellite (spazio verso Terra), la
banda 1656,5 - 1660 MHz e' assegnata al servizio mobile
via satellite (Terra verso spazio) e la banda 1660 -
1660,5 MHz e' assegnata al servizio mobile via satellite
(Terra verso spazio) e di radio-astronomia a titolo
primario.
ADD 730C
CAMR-92
Assegnazione di sostituzione: in Argentina e negli Stati
Uniti la banda 1,555 - 1559 MHz e' assegnata al servizio
mobile via satellite (spazio verso Terra), la banda
1656,5 - 1660 MHz e' assegnata al servizio mobile via
satellite (Terra verso spazio) e la banda 1660 - 1660,5
MHz e' assegnata al servizio mobile via satellite (Terra
verso spazio) e di radio-astronomia a titolo primario
alle seguenti condizioni: il servizio mobile aeronautico
via satellite (R) e' prioritario e beneficia di un
accesso immediato rispetto alle altre comunicazioni del
servizio mobile via satellite, all'interno di una rete
utilizzata in conformita' con la presente disposizione.
I sistemi mobili con satelliti devono poter comunicare
con il servizio mobile aeronautico via satellite (R).
Occorre tener conto del carattere prioritario delle
comunicazioni di sicurezza degli altri servizi mobili
via satellite.
MOD MHz
1610 - 1613,8
Assegnazione ai servizi
Regione 1 Regione 2 Regione 3
1610 - 1610,6 1610 - 1610,6 1610 - 1610,6
RADIONAVIGAZIONE RADIONAVIGAZIONE RADIONAVIGAZIONE
AERONAUTICA AERONAUTICA AERONAUTICA
MOBILE VIA SATELLITE RADIO-AVVISTAMENTO MOBILE VIA SATELLITE (Terra verso spazio) VIA SATELLITE (Terra verso spazio) (Terra verso spazio)
MOBILE VIA SATELLITE RADIO-AVVISTAMENTO
(Terra verso spazio) VIA SATELLITE
(Terra verso spazio)
722 727 730 731 722 727 730 731E
731E 732 733 733A 722 731E 732 733 732 733 733A 733B
733B 733E 733F 733A 733C 733D 733E 733E
1610,6 - 1613,8 1610,6 - 1613,8 1610,6 - 1613,8
RADIONAVIGAZIONE RADIONAVIGAZIONE RADIONAVIGAZIONE
AERONAUTICA AERONAUTICA AERONAUTICA
MOBILE VIA SATELLITE RADIO-AVVISTAMENTO MOBILE VIA SATELLITE (Terra verso spazio) VIA SATELLITE (Terra verso spazio) (Terra verso spazio)
RADIOASTRONONOMIA MOBILE VIA SATELLITE RADIOATRONONOMIA
(Terra verso spazio)
RADIOASTRONONOMIA Radioavvistamento via
satellite
(Terra verso spazio) 722 727 730 731 722 727 730 731E
731E 732 733 733A 722 731E 732 732 733 733A 733B
733B 733E 733F 734 733 733A 733C 733D 733E 734
733D 733E 734
MOD MHz
1613,8 - 1626,5
Assegnazione ai servizi
Regione 1 Regione 2 Regione 3
1613,8 - 1626,5 1613,8 - 1626,5 1613,8 - 1626,5
RADIONAVIGAZIONE RADIONAVIGAZIONE RADIONAVIGAZIONE
AERONAUTICA AERONAUTICA AERONAUTICA
MOBILE VIA SATELLITE RADIO-AVVISTAMENTO MOBILE VIA SATELLITE
(Terra verso spazio) VIA SATELLITE (Terra verso spazio)
(Terra verso spazio)
MOBILE VIA SATELLITE MOBILE VIA SATELLITE RADIO-AVVISTAMENTO
(spazio verso terra) (Terra verso spazio) VIA SATELLITE
(Terra verso spazio) MOBILE VIA SATELLITE MOBILE VIA SATELLITE
(spazio verso Terra) (spazio verso Terra)
722 727 730 731 722 727 730 731E
731E 731F 732 733 722 731E 731F 732 731F 732 733 733A
733A 733B 733F 733 733A 733C 733D 733B 733E
733E
SUP 731A
CAMR-92
SUP 731B
CAMR-92
SUP 731C
CAMR-92
SUP 731D
CAMR-92
ADD 731E
CAMR-92
L'utilizzazione della banda 1 610 - 1 626,5 MHz da parte
del servizio mobile via satellite (Terra verso spazio) e
dal servizio di radio-avvistamento via satellite (Terra
verso spazio) e' subordinata all'attuazione delle
procedure di coordinamento e di notifica enunciate nella
Risoluzione 46 (CAMR-92).
Una stazione terrestre mobile che funziona nell'uno o
nell'altro di questi due servizi, in detta banda, non
deve produrre una densita' di p.i.r.e. superiore a - 15
db (W/4 kHz) nella parte della banda utilizzata da
sistemi gestiti in con formita' con le disposizioni
della Nota 732, salvo se le amministrazioni interessate
non convengano diversamente. Nella parte di banda dove
tali sistemi non sono utilizzati, e' applicabile un
valore di - 3 dB (W/4 kHz). Le stazioni del servizio
mobile via satellite non devono causare interferenze
pregiudizievoli alle stazioni del servizio di
radionavigazione aeronautica, alle stazioni che
funzionano in conformita' con le disposizioni del
rinvio 732 ed alle stazioni del servizio fisso
funzionante in conformita' con le disposizioni del
rinvio 730, ne' chiedere una protezione nei confronti di
queste stazioni.
ADD 731F
CAMR-92
L'utilizzazione della banda 1 613,8 - 1 626,5 MHz da
parte del servizio mobile via satellite (spazio verso
Terra) e' subordinata all'applicazione delle procedure
di coordinamento e di notifica enunciate nella
Risoluzione 46 (CAMR-92).
MOD 733A
CAMR-92
Per quanto riguarda i servizi di radio-avvistamento via
satellite e mobile via satellite, non si applicano,
nella banda 1 610 - 1 626,5 MHz, le disposizioni del
numero 953.
MOD 733E
CAMR-92
Le stazioni del servizio di radio-avvistamento via
satellite e del servizio mobile via satellite non devono
causare interferenze pregiudizievoli alle stazioni del
servizio di radio-astronomia che utilizzano la banda 1
610,6 - 1 613,8 MHz (si applica il numero 2904).
ADD 734
CAMR-92
Le amministrazioni sono vivamente pregate, quando
effettuano assegnazioni alle stazioni di altri servizi,
di adottare ogni provvedimento attuabile sul piano
pratico per proteggere il servizio di radio-astronomia
nella banda 1 610,6 - 1 613,8 MHz, da interferenze
pregiudizievoli. Le emissioni di stazioni a bordo di
veicoli spaziali o di aeronavi possono costituire fonti
d'interferenze particolarmente rilevanti per il servizio
di radio-astronomia (Vedere i numeri 343 e 344 nonche'
l'articolo 36).
MOD MHz
1 626,5 - 1 660,5
Assegnazione ai servizi
Regione 1 Regione 2 Regione 3
1626,5 - 1631,5 1626,5 - 1631,5
MOBILE MARITTIMO MOBILE VIA SATELLITE
VIA SATELLITE (Terra verso spazio)
(Terra verso spazio)
Mobile terrestre via
satellite
(spazio verso Terra) 726B
722 726A 726D 727 722 726A 726C 726D 727 730
730
1631,5 - 1645,5 MOBILE MARITTIMO VIA SATELLITE
(Terra verso spazio)
MOBILE TERRESTRE VIA SATELLITE
(Terra verso spazio)
722 726A 726C 726D 727 730 734A
1634,5 - 1645,5 MOBILE MARITTIMO VIA SATELLITE
(Terra verso spazio)
MOBILE TERRESTRE VIA SATELLITE
(Terra verso spazio) 726B
722 726A 726C 726D 727 730
1645,5 - 1646,5 MOBILE VIA SATELLITE (Terra verso spazio)
722 726D 734B
1646,5 1656,5 MOBILE AERONAUTICO VIA SATELLITE (R)
(Terra verso spazio)
722 726A 726D 727 729A 730 735
1656,5 - 1660 MOBILE TERRESTRE VIA SATELLITE
(Terra verso spazio)
722 726A 726D 727 730 730A 730B 730C 734A
1 660 - 1 660,5 RADIO-ASTRONOMIA
MOBILE TERRESTRE VIA SATELLITE
(Terra verso spazio)
722 726A 726D 730A 730B 730C 736
MOD MHz
1 670 - 1 700
Assegnazione ai servizi
Regione 1 Regione 2 Regione 3
1670 - 1675 AUSILIARI DELLA METEOROLOGIA
FISSO
METEOROLOGIA VIA SATELLITE (spazio verso terra)
MOBILE 740A
722
1675 - 1690 1675 - 1690 1675 - 1690
AUSILIARI DELLA AUSILIARI DELLA AUSILIARI DELLA
METEOROLOGIA METEOROLOGIA METEOROLOGIA
FISSO FISSO FISSO
METEOROLOGIA VIA METEOROLOGIA VIA METEOROLOGIA VIA
SATELLITE SATELLITE SATELLITE
(spazio verso Terra) (spazio verso Terra) (spazio verso terra)
MOBILE tranne mobile MOBILE tranne mobile MOBILE tranne
aeronautico aeronautico mobile aeronautico
MOBILE VIA SATELLITE
(TERRA VERSO SPAZIO)
722 722 735A 722
1690 - 1700 1690 - 1700 1690 - 1700
AUSILIARI DELLA AUSILIARI DELLA AUSILIARI DELLA
METEOROLOGIA METEOROLOGIA METEOROLOGIA
METEOROLOGIA VIA METEOROLOGIA VIA METEOROLOGIA VIA
SATELLITE SATELLITE SATELLITE
(spazio verso Terra) (spazio verso Terra) (spazio verso terra)
Fisso MOBILE VIA SATELLITE
(Terra verso spazio)
MOBILE salvo
mobile aeronautico
671 722 741 671 722 735A 740 671 722 740 742
ADD 735A
CAMR-92
Nella banda 1 675-1 710 MHz, le stazioni del servizio
mobile via satellite non devono causare interferenze
pregiudizievoli ne' imporre costrizioni allo sviluppo
dei servizi di meteorologia via satellite e degli
ausiliari della meteorologia (Vedere la Risoluzione 213
(CAMR-92) e l'utilizzazione di questa banda e'
subordinata all'applicazione delle disposizioni della
Risoluzione 46(CAMR-92).
ADD 740A
CAMR92
Le bande 1 670 - 1 675 MHz e 1 800 - 1 805 MHz sono
destinate ad essere utilizzate su scala mondiale, dalle
amministrazioni che auspicano attuare un servizio di
corrispondenza pubblica aeronautica. L'utilizzazione
della banda 1 670 - 1 675 MHz da parte di stazioni di
sistemi di corrispondenza pubblica con le aeronavi e'
limitata alle emissioni delle stazioni aeronautiche e
l'utilizzazione della banda 1 800 - 1 805 MHz e'
limitata alle emissioni delle stazioni di aeronavi.
MOD MHz
1 700 - 1 970
Assegnazione ai servizi
Regione 1 Regione 2 Regione 3
1 700 - 1710 1700 - 1710 1700 - 1710
FISSO FISSO FISSO
METEOROLOGIA VIA METEOROLOGIA VIA METEOROLOGIA VIA
SATELLITE SATELLITE SATELLITE
(spazio verso Terra) (spazio verso Terra) (spazio verso terra)
MOBILE tranne mobile MOBILE tranne mobile MOBILE tranne
aeronautico aeronautico mobile aeronautico
MOBILE VIA SATELLITE
(Terra verso spazio)
671 722 671 722 735A 671 722 743
1710 - 1930 FISSO
MOBILE 740A
722 744 745 746 746A
1930 - 1970 1930 - 1970 1930 - 1970
FISSO FISSO FISSO
MOBILE MOBILE MOBILE
MOBILE VIA SATELLITE
(Terra verso spazio)
746A 746A 746A
MOD MHz
1 970 - 2010
Assegnazione ai servizi
Regione 1 Regione 2 Regione 3
1970 - 1980 1970 - 1980 1970 - 1980
FISSO FISSO FISSO
MOBILE MOBILE MOBILE
MOBILE VIA SATELLITE
(Terra verso spazio)
746A 746A 746B 746C 746A
1980 - 2010 FISSO
MOBILE
MOBILE VIA Satellite (Terra verso spazio) 746A 746B 746C
ADD 746
CAMR-92
Le bande di frequenze 1885 - 2025 MHz e 2110 - 2 200 MHz
sono destinate ad essere utilizzate, su scala mondiale,
dalle amministrazioni che desiderano attuare i futuri
sistemi mobili terrestri pubblici di telecomunicazione
(FSMTPT). Tale utilizzazione non esclude l'utilizzazione
di queste bande da parte di altri servizi ai quali sono
assegnate. Le bande di frequenza dovrebbero essere messe
a disposizione degli FSMTPT in conformita' con le
disposizioni della Risoluzione 212 (CAMR-92).
ADD 746B
CAMR-92
L'utilizzazione della banda 1 970 - 2 010 MHz e 2 160 -
2 200 MHz da parte del servizio mobile via satellite non
potra' avere inizio prima del 1 gennaio 2005 ed e'
subordinata all'applicazione delle procedure di
coordinamento e di notifica esposte nella Risoluzione 46
(CAMR-92). Nella banda 2 160 - 2 200 MHZ, il
coordinamento delle stazioni spaziali del servizio
mobile via satellite in relazione ai servizi di Terra e'
necessario solo se la potenza di superficie sulla
superficie della Terra supera i limiti prescritti al
numero 2566. Per quanto riguarda le assegnazioni
utilizzate in questa banda, le disposizioni del
paragrafo 2.2. della sezione II della Risoluzione 46
(CAMR-92) si applicano anche alle stazioni spaziali
geo-stazionarie di emissioni rispetto alle stazioni di
Terra.
ADD 746C
CAMR-92
Negli Stati Uniti, l'utilizzazione delle bande 1970 -
2010 MHz e 2160 - 2200 MHz da parte del servizio mobile
via satellite non potra' avere inizio prima del 1
gennaio 1996.
MOD MHz
2 010 - 2 200
Assegnazione ai servizi
Regione 1 Regione 2 Regione 3
2010 - 2025 FISSO
MOBILE
746A
2025 - 2110 FISSO
MOBILE 747A
RICERCA SPAZIALE (Terra verso spazio)
(spazio-spazio)
UTILIZZAZIONE SPAZIALE (Terra verso spazio)
(spazio-spazio)
ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA SATELLITE
(Terra verso spazio) (spazio-spazio)
750A
2110 - 2120 FISSO
MOBILE
RICERCA SPAZIALE (spazio remoto)
(Terra verso spazio)
746A
2120 - 2160 2120 - 2160 2120 - 2160
FISSO FISSO FISSO
MOBILE MOBILE MOBILE
MOBILE VIA SATELLITE
(spazio verso Terra)
746A 746A 746A
2160 - 2170 2160 - 2170 2160 - 2170
FISSO FISSO FISSO
MOBILE MOBILE MOBILE
MOBILE VIA SATELLITE
(spazio verso Terra)
746A 746A 746B 746C 746A
2170 - 2200 FISSO
MOBILE
MOBILE VIA SATELLITE (spazio verso Terra) 746A 746B 746C
MOD MHz
2 200 - 2 290
Assegnazione ai servizi
Regione 1 Regione 2 Regione 3
2200 - 2290 FISSO
RICERCA SPAZIALE (spazio verso Terra)
(spazio-spazio)
UTILIZZAZIONE SPAZIALE (spazio verso Terra)
(spazio-spazio)
ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA SATELLITE
(spazio verso Terra) (spazio-spazio)
MOBILE 747A
750A
SUP 747
CAMR-92
ADD 747A
CAMR.92
Nell'assegnare le frequenze al servizio mobile nelle
bande 2025 - 2110 MHz e 2200 - 2290 MHz, le
Amministrazioni debbono tener conto della Risoluzione
211 (CAMR-92).
SUP 748
CAMR-92
SUP 749
CAMR-92
SUP 750
CAMR-92
ADD 750A
CAMR-92
Le Amministrazioni sono vivamente invitate ad adottare
ogni provvedimento attuabile a livello prativo per far
si' che le trasmissioni spazio-spazio tra due o piu'
satelliti non geostazionari dei servizi di ricerca
spaziale, di utilizzazione spaziale e di esplorazione
della Terra via satellite nelle bande 2025 - 2110 MHz e
2200 - 2290 MHz non intralcino in alcun modo le
trasmissioni Terra verso spazio, spazio verso terra e le
altre trasmissioni spazio-spazio di questi servizi in
queste bande, tra satelliti geostazionari e satelliti
non geostazionari.
MOD MHz
2 290 - 2 483,5
Assegnazione ai servizi
---------------------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
---------------------------------------------------------------------
2290- 2300 FISSO
MOBILE salvo mobile aeronautico
RICERCA SPAZIALE
(spazio remoto)
(spazio verso Terra)
---------------------------------------------------------------------
2 300 - 2 450 2 300-2 450
FISSO FISSO
MOBILE MOBILE
AMATORE RADIO-LOCALIZZAZIONE
RADIO-LOCALIZZAZIONE AMATORE
664 751A 752 664 750B 751 751B 752
---------------------------------------------------------------------
2 450- 2483,5 2 450 - 2483,5
FISSO FISSO
MOBILE MOBILE
Radio-localizzazione RADIO-LOCALIZZAZIONE
752 753 751 752
---------------------------------------------------------------------
SUP 743E
CAMR-92
ADD 750B
CAMR-92
Assegnazione addizionale: negli Stati Uniti ed in India,
la banda 2 310- 2360 MHz e' inoltre assegnata al
servizio di radiodiffusione via satellite (radio
diffusione sonora) ed al servizio di radio-diffusione
sonora di Terra complementare a titolo primario.
L'utilizzazione e' limitata alla radio-diffusione
audio-numerica ed e' subordinata all'attuazione delle
disposizioni della Risoluzione 528 (CAMR-92).
MOD 751
CAMR-92
In Australia, negli Stati Uniti ed in Papuasia Nuova
Guinea, l'utilizzazione della banda 2 300 - 2 390 MHz da
parte del servizio mobile aeronautico per la
telerilevazione ha la precedenza sulle altre
utilizzazioni dei servizi mobili. In Canadam
l'utilizzazione della banda 2 300-2 483,5 MHz da parte
del servizio mobile aeronautico per la telerilevazione
ha la priorita' sulle altre utilizzazioni dei servizi
mobili.
ADD 751A
Camr-92
In Francia l'utilizzazione della banda 2310-2360 MHz da
parte del servizio mobile aeronautico per la
telerilevazione ha la precedenza sulle altre
utilizzazioni del servizio mobile.
ADD 751B
CAMR-92
Le stazioni spaziali del servizio di radiodiffusione via
satellite utilizzate nella banda 2310-2360 MHz secondo
il numero 750B e suscettibili di pregiudicare i servizi
cui questa banda e' assegnata in altri paesi sono
subordinate all'applicazione delle procedure di
coordinamento e di notifica esposte nella Risoluzione 33
(CAMR-79). Le stazioni di radiodiffusione di Terra
complementare debbono essere oggetto di un coordinamento
bilaterale con i paesi vicini prima di essere attivate
in servizio.
MOD MHz
2 483,5 - 2 500
Assegnazione ai servizi
---------------------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
---------------------------------------------------------------------
2483,5- 2500 2483,5- 2500 2483,5- 2500
FISSO FISSO FISSO
MOBILE MOBILE MOBILE
MOBILE VIA SATELLITE RADIOAVVISTAMENTO
(spazio verso terra) VIA SATELLITE
(spazio verso terra)
753A
RADIO-LOCALIZZAIONE RADIOLOCALIZZAZIONE MOBILE VIA SATELLITE
(spazio verso Terra)
MOBILE VIA SATELLITE
(spazio verso Terra) RADIO-AVVISTAMENTO VIA
satellite
(spazio verso Terra)
753A
733F 752 753 753A
753B 753C 753F 752 753D 753F 752 753C 753F
---------------------------------------------------------------------
MOD 753
CAMR-92
Categoria di servizio diversa: in Francia, la banda 2
450 - 2 500 MHz e' assegnata a titolo principale al
servizio di radio-localizzazione (vedere il numero 425).
Questa utilizzazione e' oggetto di un accordo con le
Amministrazioni i cui servizi in funzione, o che
dovranno essere messi in funzione, in conformita' con la
Tabella di assegnazione delle bande di frequenze, sono
suscettibili di essere interessati.
MOD 753C
CAMR-92
Diversa categoria di servizi: nei seguenti paesi:
Angola, Australia, Bangladesh, Burundi, Cina, Costa
d'Avorio, Etiopia, Giordania, India, Repubblica Islamica
dell'Iran, Israele, Italia, Kenia, Libano, Liberia,
Libia, Madagascar, Mali, Pakistan, Papuasia-Nuova
Guinea, Senegal, Sudan, Swaziland, Siria, Tanzania,
Tailandia, Togo, Zaire, e Zambia, la banda 2 483,5 - 2
500 MHz e' assegnata al servizio di radio-avvistamento
via satellite (spazio verso Terra) a titolo principale
(vedere il numero 425) con riserva di un accordo
stipulato in base alla procedura prevista all'articolo
14 con altri paesi non previsti dalla presente
disposizione.
SUP 753E
CAMR-92
ADD 753F
CAMR92
L'utilizzazione della banda 2 483,5 - 2 500 MHz da parte
del servizio mobile via satellite e' subordinata
all'applicazione delle procedure di coordinamento e di
notifica enunciate nella Risoluzione 46 (CAMR-92). Il
coordinamento delle stazioni spaziali del servizio
mobile via satellite in relazione ai servizi di Terra e'
necessario solo se la potenza di superficie prodotta
sulla superficie della Terra supera i limiti prescritti
al numero 2566. Per quanto riguarda le assegnazioni
utilizzate in questa banda, le disposizioni del
paragrafo 2.2. della sezione II della Risoluzione 46
(CAMR-92) si applicano anche alle stazioni spaziali
geo-stazionarie di emissioni in relazione alle stazioni
di Terra.
MOD MHz
2 500 - 2 520
Assegnazione ai servizi
---------------------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
---------------------------------------------------------------------
2500- 2520 2500- 2520
FISSO 762 763 764 FISSO 762 764
MOBILE salvo mobile FISSO VIA SATELLITE (spazio verso Terra)
aeronautico MOBILE salvo mobile aeronautico
MOBILE VIA SATELLITE MOBILE VIA SATELLITE (spazio verso Terra)
(spazio verso Terra)
754 754B 755A 756
759 760A 754 754A 755 755A 760A
---------------------------------------------------------------------
Mod 754
CAMR-92
Con riserva di un accordo stipulato in base alla
procedura prevista all'articolo 14, la banda 2 520 -
2535 MHZ (fino al 1 gennaio 2005 banda 2 500 - 2 535
MHz) puo', inoltre, essere utilizzata dal servizio
mobile via satellite (spazio verso Terra), salvo mobile
aeronautico via satellite, per l'utilizzazione limitata
all'interno delle frontiere nazionali. Si applicano le
procedure di coordinamento e di notifica enunciate nella
Risoluzione 46 (CAMR-92). Tuttavia, il coordinamento
delle stazioni spaziali servizio mobile via satellite
nei confronti dei servizi di terra e' necessario solo se
la potenza di superficie prodotta da queste stazioni
supera i limiti stabiliti al numero 2566.
ADD 754B
CAMR-92
Assegnazione addizionale: in Francia, la banda 2 500 - 2
550 MHz e', inoltre, assegnata a titolo principale, al
servizio di radio-localizzazione. Questa utilizzazione
e' subordinata ad un accordo con le Amministrazioni i
cui servizi funzionanti, o che saranno messi in servizio
in conformita' con la Tabella di assegnazione delle
bande di frequenza sono suscettibili di essere
interessati.
ADD 755A
CAMR-92
Nella banda 2 500 - 2 520 MHz, la potenza di superficie
prodotta sulla superficie della Terra dalle stazioni
spaziali del servizio mobile via satellite (spazio verso
Terra) non deve superare - 152 dB (W/m2/4 kHz) in
Argentina, salvo se le Amministrazioni interessate
convengono diversamente.
ADD 760
CAMR-92
L'assegnazione della banda 2 500 - 2 520 MHz al servizio
mobile via satellite (spazio verso Terra) avra' effetto
il 1 gennaio 2005. L'utilizzazione di questa banda dopo
il 1 gennaio 2005 da parte del servizio mobile via
satellite e' subordinata all'applicazione delle
procedure di coordinamento e di notifica esposte nella
Risoluzione 46 (CAMR-92). Il coordinamento delle
stazioni spaziali del servizio mobile via satellite in
relazione ai servizi di Terra e' necessario solo se la
potenza di superficie prodotta dalla stazione supera i
limiti prescritti al numero 2566. Per quanto riguarda le
assegnazioni utilizzate in questa banda, le disposizioni
del paragrafo 2.2. della sezione II della Risoluzione 46
(CAMR-92) si applicano anche alle stazioni spaziali
geo-stazionarie di emissione rispetto alle stazioni di
Terra.

Allegato

MOD MHz
2 520 - 2 655
Assegnazione ai servizi
---------------------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
---------------------------------------------------------------------
2520- 2655 2520- 2655 2520- 2535
FISSO 762 763 764 FISSO 762 764 FISSO 762 764
MOBILE salvo mobile FISSO VIA SATELLITE FISSO VIA SATELLITE
aeronautico (spazio verso terra) (spazio verso terra)
761 761
RADIODIFFUSIONE
VIA SATELLITE
757 760 MOBILE salvo mobile MOBILE salvo mobile
aeronautico aeronautico
RADIO-DIFFUSIONE VIA RADIODIFFUSIONE VIA
SATELLITE 757 760 SATELLITE 757 760
754
---------------------- 2535- 2655
FISSO 762 764
Mobile salvo mobile
aeronautico
RADIO-DIFFUSIONE VIA
SATELLITE 757 760
720 754 754B 756 720 754 755 720 757A
757A 758 759
---------------------------------------------------------------------
Mod 757
CAMR-92
L'utilizzazione della banda 2 520 - 2 670 MHz da parte
del servizio di radio-diffusione via satellite e'
limitata ai sistemi nazionali e regionali per la
ricezione comunitaria; tale utilizzazione deve essere
oggetto di un accordo stipulato in base alla procedura
di cui all'articolo 14. La potenza di superficie sulla
superficie della Terra non deve superare i valori
specificati ai numeri 2561 a 2564.
ADD 757A
CAMR92
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi:
Bangladesh, Bielorussia, Cina, Corea (Repubblica di),
Federazione russa, Giappone, India, Pakistan, Singapore,
Sri Lanka, Tailandia ed Ucraina, la banda 2535-2655 MHz
e', inoltre, assegnata al servizio di radiodiffusione
via satellite (sonoro) ed al servizio di radiodiffusione
di Terra complementare a titolo principale. Tale
utilizzazione e' limitata alla radiodiffusione
audio-numerica ed e' subordinata all'attuazione delle
disposizioni della Risoluzione 528 (CAMR-92). Le
disposizioni delle Note 757 e 2561 a 2564 non si
applicano alla presente assegnazione addizionale.
MOD 758
CAMR-92
Assegnazione di sostituzione: nella Repubblica federale
di Germania ed in Grecia la banda 2 520 - 2670 MHZ e'
assegnata al servizio fisso a titolo principale.
MOD MHz
2 655 - 2 690
Assegnazione ai servizi
---------------------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
---------------------------------------------------------------------
2 655- 2670 2 655- 2670 2655 2 670
FISSO 762 763 764 FISSO 762 764 FISSO 762 764
MOBILE salvo mobile FISSO VIA SATELLITE FISSO VIA SATELLITE
AERONAUTICO (TERRA VERSO SPAZIO) (TERRA VERSO SPAZIO)
(SPAZIO VERSO TERRA)761 761
RADIO-DIFFUSIONE VIA MOBILE salvo mobile MOBILE salvo mobile
SATELLITE 757 760 aeronautico aeronautico
Esplorazione della RADIO-DIFFUSIONE VIA RADIO-DIFFUSIONE VIA
Terra via satellite SATELLITE 757 760 SATELLITE 757 760
(passiva)
Radioastronomia Esplorazione della Esplorazione della
Terra via satellite Terra via satellite
(passiva) (passiva)
Ricerca spaziale Radioastronomia Radioastronomia
(passiva)
Ricerca spaziale Ricerca spaziale
(passiva) (passiva)
758 759 765 766 765 766 765 766
---------------------------------------------------------------------
2670 - 2690 2670 - 2690 2670 - 2690
FISSO 762 763 764 FISSO 762 764 FISSO 762 764
MOBILE salvo mobile FISSO VIA SATELLITE FISSO VIA SATELLITE
AERONAUTICO (terra verso spazio) (terra verso spazio)761 (spazio verso terra)761
MOBILE VIA MOBILE salvo mobile MOBILE salvo mobile
SATELLITE aeronautico aeronautico
(terra verso spazio)
Esplorazione della MOBILE VIA SATELLITE MOBILE VIA SATELLITE
Terra via satellite (terra verso spazio) (terra verso spazio)
(passiva)
Radioastronomia Esplorazione della Esplorazione della
Terra via satellite Terra via satellite
(passiva) (passiva)
Ricerca spaziale Radioastronomia Radioastronomia
(passiva)
Ricerca spaziale Ricerca spaziale
(passiva) (passiva)
764A 765 766 764A 765 766 764A 765 766
---------------------------------------------------------------------
ADD 764A
CAMR-92
L'assegnazione della banda 2670-2690 MHz al servizio
mobile via satellite avra' effetto il 1 gennaio 2005.
Nell'immettere in servizio i sistemi di servizio mobile
via satellite in questa banda, le amministrazioni
prenderanno tutti i provvedimenti necessari per
proteggere i sistemi con satelliti che sono in funzione
con questa banda prima del 3 marzo 1992. Il
coordinamento dei sistemi del servizio mobile via
satellite in questa banda dovra' essere conforme alle
disposizioni della Risoluzione 46(CAMR-92).
MOD 766
Camr-92
Con riserva di un accordo stipulato in base alla
procedura prevista all'articolo 14, la banda 2655- 2670
MHz (fino al primo gennaio 2005, la banda 2655- 2690
MHz) puo' inoltre essere utilizzata per il servizio
mobile via satellite (terra verso spazio) salvo mobile
aeronautico via satellite, per una utilizzazione
limitata all'interno delle frontiere nazionali. Si
applicheranno le procedure di coordinamento e di
notifica esposte nella Risoluzione 46(CAMR-92)
MOD MHz
13,75 - 14
Assegnazione ai servizi
---------------------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
---------------------------------------------------------------------
13,75 - 14 RADIOLOCALIZZAZIONE
FISSO VIA SATELLITE (Terra verso spazio)
Frequenze campione e segnali orari via satellite
(Terra verso spazio)
Ricerca spaziale
713 853 854 855 855A 855B
---------------------------------------------------------------------
ADD 855A
CAMR-92
Nella banda 13,75-14 GHz, la p.i.i.e. emessa da una
stazione terrestre del servizio fisso via satellite deve
essere di almeno 68 dbW e non dovrebbe superare 85 dBW
con un'antenna di 4,5 m. di diametro minimo. Inoltre, il
valore medio della p.i.i.e. al secondo, irradiata da una
stazione dei servizi di radiolocalizzazione e di
radionavigazione in direzione dell'orbita dei satelliti
geostazionari, non deve superare 59 dBW. Questi valori
sono applicabili con riserva di un esame da parte del
CCIR, in attesa di essere riveduti da una futura
Conferenza Amministrativa Mondiale delle
radiocomunicazioni competente (Vedere Risoluzione 112
(CAMR-92)
ADD 855B
CAMR-92
Nella banda 13,75 14 GHz, le stazioni spaziali
geo-stazionarie del servizio di ricerca spaziale per le
quali l'IFRB ha ricevuto informazioni ai fini di una
pubblicazione anticipata prima del 31 gennaio 1992,
debbono essere utilizzate, sulla base dell'uguaglianza
dei diritti con le stazioni del servizio fisso via
satellite; dopo questa data, le nuove stazioni spaziali
geo-stazionarie del servizio di ricerca spaziale
funzioneranno a titolo secondario. Fino al 1 gennaio
2000, le stazioni del servizio fisso via satellite non
debbono causare interferenze pregiudizievoli alle
stazioni spaziali non geostazionarie dei servizi di
ricerca spaziale e di esplorazione della Terra via
satellite; dopo questa data, queste stazioni spaziali
non geo-stazionarie funzioneranno a titolo secondario
rispetto al servizio fisso via satellite.
MHz
17,3 - 18,1
Assegnazione ai servizi
---------------------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
---------------------------------------------------------------------
17,3- 17,7 17,3- 17,7 17,3 17,7
---------------------------------------------------------------------
FISSO VIA SATELLITE FISSO VIA SATELLITE FISSO VIA SATELLITE
(Terra verso spazio) (Terra verso spazio) (Terra verso spazio)
869 869 869
Radio-localizzazione RADIO-DIFFUSIONE Radiolocalizzazione
VIA SATELLITE
Radio-localizzazione
868 868 868A 869A 868
---------------------------------------------------------------------
17,7- 18,1 17,7- 17,8 17,7 18,1
---------------------------------------------------------------------
FISSO FISSO FISSO
FISSO VIA SATELLITE FISSO VIA SATELLITE FISSO VIA SATELLITE
(spazio verso terra) (spazio verso terra) (spazio verso terra)
(Terra verso spazio) (Terra verso spazio) (Terra verso spazio)
869 869 869
MOBILE RADIO-DIFFUSIONE MOBILE
VIA SATELLITE
MOBILE 869B
868A 869A
---------------------------------------------------------------------
17,8 - 18,1
FISSO VIA SATELLITE
(spazio verso Terra)
(Terra verso spazio)869
MOBILE
---------------------------------------------------------------------
ADD 868A
CAMR-92
Nella banda 17,3 - 17,8 GHz, la ripartizione tra il
servizio fisso via satellite (Terra verso spazio) ed il
servizio di radiodiffusione via satellite deve
effettuarsi anche in conformita' con le disposizioni
della sezione 1 dell'Annesso 4 dell'appendice 30A.
ADD 869A
CAMR-92
Nella Regione 2, l'assegnazione al servizio di
radio-diffusione via satellite nella banda 17,3 - 17,8
GHz avra' effetto il 1 aprile 2007. Dopo questa data,
l'utilizzazione del servizio fisso via satellite (spazio
verso Terra) nella banda 17,7 - 17,8 GHz non dovra'
causare interferenze pregiudizievoli ai sistemi in
funzione nel servizio di radio-diffusione via satellite
ne' potra' pretendere ad una protezione dalle
interferenze causate da tali sistemi.
ADD 869B
CAMR-92
Nella Regione 2, la banda 17,7 - 17,8 GHz e' assegnata,
a titolo principale al servizio mobile, fino al 31 marzo
2007.
MOD GHz
18,1 - 18,6
Assegnazione ai servizi
---------------------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
---------------------------------------------------------------------
18,1 - 18,4 FISSO
FISSO via satellite (spazio verso terra)
(Terra verso spazio) 870A
MOBILE
870 870B
---------------------------------------------------------------------
18,4 - 18,6 FISSO
FISSO via satellite (spazio verso terra)
(Terra verso spazio) 870A
MOBILE
---------------------------------------------------------------------
ADD 870A
CAMR-92
L'utilizzazione della banda 18,1 - 18,4 GHz da parte del
servizio fisso via satellite (Terra verso spazio) e'
limitata ai collegamenti di connessione del servizio di
radio-diffusione via satellite.
ADD 870B
CAMR-92
Assegnazione di sostituzione: nei seguenti paesi:
Repubblica Federale ceca e slovacca, Danimarca, Emirati
arabi uniti, Repubblica federale di Germania, Grecia,
Polonia, e Regno Unito, la banda 18,1 - 18,4 GHz e'
assegnata a titolo principale al servizio fisso, al
servizio fisso via satellite (spazio verso Terra) ed al
servizio mobile a titolo principale. Sono altresi'
applicabili le disposizioni del numero 870.
MOD GHz
19,7 - 20,2
Assegnazione ai servizi
---------------------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
---------------------------------------------------------------------
19,7 - 20,1 19,7 - 20,1 19,7 - 20,1
FISSO via satellite FISSO via satellite FISSO via satellite
(spazio verso Terra) (spazio verso Terra) (spazio verso Terra)
MOBILE VIA SATELLITE MOBILE VIA SATELLITE MOBILE VIA SATELLITE
(spazio verso Terra) (spazio verso Terra) (spazio verso Terra)
873 873A 873B
873 873C 873D 873E
873
---------------------------------------------------------------------
20,1 - 20,2 FISSO VIA SATELLITE (spazio verso terra)
MOBILE via satellite (spazio verso Terra)
873 873A 873B 873C 873D
---------------------------------------------------------------------
MOD 873
CAMR-92
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi:
Afghanistan, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Bahrein,
Bangladesh, Brasile, Brunei Darussalam, Camerun, Ciad,
Cina, Congo, Repubblica di Corea, Costa Rica, Egitto,
Emirati arabi Uniti, Filippine Gabon, Giappone,
Giordania, Guatemala, Guinea, India, Indonesia, Iran,
Iraq, Israele, Kenya, Kuweit, Libano, Malesia, Mali,
Marocco, Mauritania, Nepal, Niger, Nigeria, Oman,
Pakistan, Qatar, Siria, Singapore, Somalia, Sudan, Sri
Lanka, Tailandia, Tanzania, Togo, Tunisia e Zaire, la
banda 19,7 - 21,2 GHz e' altresi' assegnata a titolo
principale, al servizio fisso e mobile. Tale
utilizzazione addizionale non deve imporre limiti di
potenza in superficie alle stazioni spaziali del
servizio fisso via satellite nella banda 19,7 - 21,2 GHz
ed alle stazioni spaziali del servizio mobile via
satellite nella banda 19,7 - 20,2 GHz, qualora tale
assegnazione al servizio mobile via satellite sia
attribuita a titolo primario nella seconda banda.
ADD 873A
CAMR-92
Al fine di agevolare il coordinamento inter-regionale
tra le reti del servizio mobile e fisso via satellite,
le portanti del servizio mobile via satellite piu'
esposte alle interferenze, debbono essere situate, per
quanto fattibile in pratica, nelle parti superiori delle
bande 19,7 - 20,2 GHz e 29,5 - 30 GHz.
ADD 873B
CAMR-92
Nella Regione 2, nelle bande 19,7 - 20,2 GHz e 29,5 - 30
GHz e, nelle Regioni 1 e 3, nelle bande 20,1 - 20,2 GHz
e 29,9 - 30 GHz, le reti in funzione sia nel servizio
fisso via satellite, sia nel servizio mobile via
satellite, possono includere collegamenti tra stazioni
terrestri situati in punti specificati o non
specificati, ovvero tra stazioni terrestri in movimento
tramite uno o piu' satelliti per comunicazioni punto a
punto e punto-multipunto.
ADD 873C Per le le bande 19,7 20,2 GHz e 29,5 - 30 GHz,
le disposizioni del numero 953 non sono applicabili al
servizio mobile via satellite.
ADD 873D
CAMR-92
L'assegnazione al servizio mobile via satellite deve
essere utilizzata mediante reti che utilizzano, nelle
stazioni spaziali, antenne a fascio stretto ed altre
tecniche perfezionate. Le amministrazioni che utilizzano
sistemi del servizio mobile via satellite nella banda
19,7 - 20,1 GHz nella Regione 2 e nella banda 20,1 -
20,2 GHz adottano ogni misura attuabile in pratica per
fare in modo che le amministrazioni che utilizzano
sistemi del servizio fisso e mobile in conformita' con
le disposizioni della Nota 873 possano continuare ad
utilizzare queste bande.
ADD 873E
CAMR-92
L'utilizzazione delle bande 19,7 - 20,1 GHz e 29,5 -
29,9 GHz da parte del servizio mobile via satellite
nella Regione 2 e' limitata alle reti a satelliti in
funzione sia nel servizio fisso via satellite sia nel
servizio mobile via satellite, come indicato nella Nota
873B.
MOD GHz
21,4 - 22
Assegnazione ai servizi
---------------------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
---------------------------------------------------------------------
21,4 - 22 21,4 - 22 21,4 - 22
FISSO FISSO FISSO
MOBILE MOBILE MOBILE
radio-diffusione radio-diffusione
via satellite via satellite
873F 873F 873G
---------------------------------------------------------------------
ADD 873F
CAMR-92
Nelle Regioni 1 e 3 l'assegnazione al servizio di
radio-diffusione via satellite nella banda 21,4 - 22 GHz
avra' effetto il 1 aprile 2007. L'utilizzazione di
questa banda tramite il servizio di radiodiffusione via
satellite dopo questa data, ed a titolo provvisorio
prima di questa data, e' soggetta alle disposizioni
della Risoluzione 525 (CAMR-92).
ADD 873G
CAMR-92
Assegnazione addizionale: in Giappone, la banda 21,4 -
22 GHz e' inoltre assegnata a titolo principale al
servizio di radiodiffusione.
MOD GHz
22,5 - 23
Assegnazione ai servizi
---------------------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
---------------------------------------------------------------------
22,5 - 22,55 FISSO
MOBILE
---------------------------------------------------------------------
22,55 - 23 FISSO
INTER-SATELLITI
MOBILE
879
---------------------------------------------------------------------
SUP 877
CAMR-92
SUP 878
CAMR-92
MOD MHz
24,25 - 25,25
Assegnazione ai servizi
---------------------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
---------------------------------------------------------------------
24,25 - 24,45 24,25 - 24,45 24,25 - 24,45
FISSO RADIONAVIGAZIONE RADIONAVIGAZIONE
FISSO
MOBILE
---------------------------------------------------------------------
24,45 - 24,65 24,45 - 24,65 24,45 - 24,65
FISSO RADIONAVIGAZIONE RADIONAVIGAZIONE
INTER-SATELLITI INTER-SATELLITI FISSO
INTER-SATELLITI
MOBILE
882E 882E
---------------------------------------------------------------------
24,65 - 24,75 24,65 - 24,75 24,65 - 24,75
FISSO INTER-SATELLITI FISSO
INTER-SATELLITI RADIO-LOCALIZZAZIONE INTER-SATELLITI
VIA SATELLITE MOBILE
(Terra verso spazio)
882E 882F
---------------------------------------------------------------------
24,75 - 25,25 24,75 - 25,25 24,75 - 25,25
FISSO FISSO VIA SATELLITE FISSO
(Terra verso spazio) FISSO VIA SATELLITE
882G (Terra verso spazio)
882G
MOBILE
882F
---------------------------------------------------------------------
ADD 882E
CAMR-92
Il servizio inter-satellite non puo' pretendere ad
alcuna protezione dalle interferenze pregiudizievoli
causate dalle stazioni di equipaggiamento di
sorveglianza di superficie degli aeroporti del servizio
di radio-navigazione.
ADD 882F
CAMR-92
Assegnazione addizionale: in Giappone, la banda 24,65 -
25,25 GHz e', inoltre, assegnata a titolo principale al
servizio di radio-navigazione fino al 2008.
ADD 882G
CAMR-92
Nella banda 24,75 - 25,25 GHz, i collegamenti di
connessione con le stazioni del servizio di
radiodiffusione via satellite hanno la precedenza sulle
altre utilizzazioni del servizio fisso via satellite
(Terra verso spazio). Queste altre utilizzazioni devono
proteggere le reti dei collegamenti di connessione con
le stazioni di radio-diffusione via satellite, attuali o
future, e non possono pretendere ad alcuna protezione da
parte di queste reti.
MOD GHz
25,25 - 29,5
Assegnazione ai servizi
---------------------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
---------------------------------------------------------------------
25,25 - 25,5 FISSO
MOBILE
INTER-SATELLITI 881A
Frequenze campione e segnali orari
via satellite
(Terra verso spazio)
---------------------------------------------------------------------
25,5 - 27 FISSO
MOBILE
INTER-SATELLITI 881A
Esplorazione della Terra via
satellite(spazio verso terra)
Frequenze campione e segnali orari
via satellite
(Terra verso spazio)
---------------------------------------------------------------------
27 - 27,5 27 - 27,5
FISSO FISSO
MOBILE FISSO VIA SATELLITE(Terra verso spazio)
INTER-SATELLITI 881A MOBILE
INTER-SATELLITI 881A 881B
---------------------------------------------------------------------
27,5 - 28,5 FISSO
- FISSO VIA SATELLITE(Terra verso spazio)882D
MOBILE
882A 882B
---------------------------------------------------------------------
28,5 - 29,5 FISSO
FISSO VIA SATELLITE (Terra verso spazio)882D
MOBILE
Esplorazione della terra via satellite
(Terra verso spazio) 882C
882B
---------------------------------------------------------------------
ADD 881A
CAMR-92
L'utilizzazione della banda 25,25 - 27,5 GHz da parte
del servizio inter-satelliti e' limitata alle
applicazioni della ricerca spaziale e dell'esplorazione
della Terra via satellite, nonche' alla trasmissione di
dati provenienti da attivita' industriali e mediche
nello spazio.
ADD 881B
CAMR-92
I servizi spaziali che utilizzano satelliti non
geo-stazionari nel servizio inter-satelliti, in funzione
nella banda 27 - 27,5 GHz, sono esonerati dal
conformarsi alle disposizioni del numero 2613.
MOD GHz
29,5 - 30
Assegnazione ai servizi
---------------------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
---------------------------------------------------------------------
29,5 - 29,9 29,5 - 29,9 29,5 - 29,9
FISSO VIA SATELLITE FISSO VIA SATELLITE FISSO VIA SATELLITE
(Terra verso spazio) (Terra verso spazio) (Terra verso spazio)
882D 882D 882D
MOBILE VIA SATELLITE MOBILE VIA SATELLITE MOBILE VIA SATELLITE
(Terra verso spazio) (Terra verso spazio) (Terra verso spazio)
Esplorazione della Esplorazione della Esplorazione della
Terra via satellite Terra via satellite Terra via satellite
(Terra verso spazio) (Terra verso spazio) (Terra verso spazio)
882C 882C 882C
873A 873B 873C
882B 883 873E 882B 883 882B
---------------------------------------------------------------------
29,9 - 30 FISSO VIA SATELLITE(Terra verso spazio) 882D
MOBILE VIA SATELLITE (Terra verso spazio)
Esplorazione della Terra via satellite
(Terra verso spazio) 882C
873A 873B 873C 882 882A 882B 883
---------------------------------------------------------------------
ADD 882A
CAMR-92
Assegnazione addizionale: le bande 27,500 - 27,5101 GHx
e 29,999 - 30,000 GHz sono, inoltre, assegnate a titolo
principale al servizio fisso via satellite (spazio verso
Terra) per le emissioni di radiosegnali, al fine di
regolare la potenza sul collegamento ascendente. Queste
emissioni spazio verso la Terra non devono superare una
potenza isotropa irradiata equivalente (p.i.i.e) di + 10
dBW in direzione dei satelliti adiacenti, nell'orbita
dei satelliti geo-stazionari. Nella banda 27,500 -
27,501 GHz, queste emissioni spazio verso Terra non
devono produrre sulla superficie della Terra una potenza
di superficie superiore ai valori indicati al numero
2578.
ADD 882B
CAMR-92
Assegnazione addizionale: la banda 27,501 - 29,999 GHz
e', inoltre, assegnata al servizio fisso via satellite
(spazio verso Terra) a titolo secondario per le
emissioni di radiosegnali, al fine de regolare la
potenza sul collegamento ascendente.
ADD 882C
CAMR-92
Nella banda 28,5 - 30 GHz, il servizio di esplorazione
della Terra via satellite e' limitato al trasferimento
di dati tra stazioni e non e' destinato alla raccolta
primaria di dati mediante sensori attivi o passivi.
ADD 882D
CAMR-92
La banda 27,5 - 30 GHz puo' essere utilizzata dal
servizio fisso via satellite (Terra verso spazio) per
l'instaurazione di collegamenti di connessione per il
servizio di radiodiffusione via satellite.
MOD 883
CAMR-92
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi:
Afghanistan, Algeria, Arabia Saudita, Bahrein,
Bangladesh, Brunei Darussalam, Camerun, Ciad, Cina,
Congo, Repubblica di Corea, Egitto, Emirati arabi Uniti,
Etiopia, Giappone, Giordania, Guinea, India, Indonesia,
Iran, Iraq, Israele, Kenya, Kuweit, Libano, Malesia,
Mali, Marocco, Mauritania, Nepal, Niger, Pakistan,
Qatar, Siria, Singapore, Somalia, Sudan, Sri Lanka e
Tailandia, la banda 29,5 - 31,2 GHz e' altresi'
assegnata a titolo secondario, al servizio fisso e
mobile. Si applicano i limiti di potenza specificati ai
numeri 2505 e 2508.
MOD GHz
31,8 - 32,3
Assegnazione ai servizi
---------------------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
---------------------------------------------------------------------
31,8 - 32 RADIO-NAVIGAZIONE
RICERCA SPAZIALE
(spazio remoto)
(spazio verso Terra)
892 893
---------------------------------------------------------------------
32 - 32,3 INTER-SATELLITI
RADIO-NAVIGAZIONE
RICERCA SPAZIALE
(spazio remoto)
(spazio verso Terra)
892 893
---------------------------------------------------------------------
SUP 890
CAMR-92
SUP 891
CAMR-92
SUP 893
CAMR-92
Nella progettazione dei sistemi del servizio
inter-satelliti e del servizio di radio-navigazione in
funzione nella banda 32-33 GHz come pure del servizio di
ricerca spaziale (spazio remoto) nella banda 31,8 - 323
GHz, le Amministrazioni debbono adottare tutte le misure
necessarie per evitare interferenze pregiudizievoli tra
questi servizi in considerazione di motivi di sicurezza
del servizio di radio-navigazione (vedere
Raccomandazione 707(CAMR-79).
MOD GHz
34,2 - 35,2
Assegnazione ai servizi
---------------------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
---------------------------------------------------------------------
34,2 - 34,7 RADIO-LOCALIZZAZIONE
RICERCA SPAZIALE
(spazio remoto)
(spazio verso Terra)
894
---------------------------------------------------------------------
34,7 - 35,2
RADIOLOCALIZZAZIONE
Ricerca spaziale
894
---------------------------------------------------------------------
SUP 895
CAMR-92
MOD 896
CAMR-92
Diversa categoria di servizi: nei seguenti paesi:
Bulgaria, Cecoslovacchia, Cuba, Mongolia, Repubblica
Democratica Tedesca, e URSS, nella banda 34,7 - 35,2
GHz, l'assegnazione al servizio di ricerca spaziale e' a
titolo principale (vedere numero 425).
MOD GHz
37 - 40,5
Assegnazione ai servizi
---------------------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
---------------------------------------------------------------------
37 - 37,5 FISSO
MOBILE
RICERCA SPAZIALE (spazio verso Terra)
---------------------------------------------------------------------
37,5 - 38 FISSO
FISSO VIA SATELLITE (spazio verso Terra)
MOBILE
RICERCA SPAZIALE (spazio verso Terra)
Esplorazione della Terra via satellite
(spazio verso Terra)
---------------------------------------------------------------------
38 - 39,5 FISSO
FISSO VIA SATELLITE (spazio verso Terra)
MOBILE
Esplorazione della Terra via satellite
(spazio verso Terra)
---------------------------------------------------------------------
39,5 - 40 FISSO
FISSO VIA SATELLITE (spazio verso Terra)
MOBILE
MOBILE VIA SATELLITE (spazio verso Terra)
Esplorazione della Terra via satellite
(spazio verso Terra)
---------------------------------------------------------------------
40 - 40,5 FISSO
FISSO via satellite (spazio verso terra)
MOBILE
MOBILE VIA SATELLITE (spazio verso Terra)
ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA SATELLITE
(Terra verso spazio)
RICERCA SPAZIALE (Terra verso spazio)
Esplorazione della Terra via satellite
(spazio verso Terra)
---------------------------------------------------------------------
SUP 899
CAMR-92
MOD GHz
74 - 84
Assegnazione ai servizi
---------------------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
---------------------------------------------------------------------
74 - 75,5 FISSO
FISSO via satellite (Terra verso spazio)
MOBILE
Ricerca spaziale (spazio verso Terra)
---------------------------------------------------------------------
75,5 - 76 RADIOAMATORE
RADIOAMATORE VIA SATELLITE
Ricerca spaziale (spazio verso Terra)
---------------------------------------------------------------------
76 - 81 RADIO-LOCALIZZAZIONE
Radioamatore
Radioamatore via satellite
Ricerca spaziale (spazio verso Terra)
912
---------------------------------------------------------------------
81 - 84 FISSO
FISSO VIA SATELLITE (spazio verso Terra)
MOBILE
MOBILE VIA SATELLITE (spazio verso Terra)
Ricerca spaziale (spazio verso Terra)
---------------------------------------------------------------------
MOD GHz
151 - 164
Assegnazione ai servizi
---------------------------------------------------------------------
Regione 1 Regione 2 Regione 3
---------------------------------------------------------------------
151 - 156 FISSO
FISSO VIA SATELLITE (spazio verso Terra)
MOBILE
---------------------------------------------------------------------
156 - 158 FISSO
FISSO VIA SATELLITE (spazio verso Terra)
MOBILE
ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA SATELLITE
(passiva)
---------------------------------------------------------------------
158 - 164 FISSO
FISSO VIA SATELLITE (spazio verso Terra)
MOBILE
---------------------------------------------------------------------
ARTICOLO 8 (seguito)
PARTE B*
Modifiche apportate unicamente alle note
MOD 446
CAMR-92
Assegnazione addizionale: nei paesi seguenti: Bulgaria,
Cecoslovacchia, Repubblica Democratica tedesca e
U.R.S.S., la banda 14 - 17 kHz e', inoltre, consentita
al servizio di radionavigazione.
MOD 447
CAMR-92
Le stazioni di servizio cui sono assegnate le bande 14 -
19,95 kHz e 20,05 - 70 kHz e, inoltre, nella Regione 1
le bande 72 - 84 kHz e 86 - 90 kHz possono trasmettere
frequenze campione e segnali orari. Queste stazioni
sono protette da interferenze pregiudizievoli. In
Bulgaria, Cecoslovacchia, Mongolia, e U.R.S.S. le
frequenze 25 kHz e 50 kHz possono essere utilizzate a
tal fine alle stesse condizioni.
MOD 449
CAMR-92
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi: Bulgaria,
Cecoslovacchia, Polonia, Repubblica democratica tedesca,
e U.R.S.S., la banda 67 - 70 kHz, e' inoltre consentita
al servizio di radionavigazione.
MOD 457
CAMR-92
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi: Bulgaria,
Cecoslovacchia, Mongolia, Polonia, Repubblica
democratica tedesca, Romania e U.R.S.S., la banda 130 -
148,5 kHz, e' inoltre assegnata al servizio di
radionavigazione a titolo secondario. All'interno di
questi paesi, e tra di loro, il servizio opera sulla
base della parita' dei diritti.
SUP 464A
CAMR-92
SUP 475
CAMR-92
---------------
* Nota del Segretariato generale: le modifiche sono
presentate nell'ordine seguente:
- Parte A - Modifiche apportate alle tabelle ed
eventualmente alle relative note
- Parte B - Modifiche apportate unicamente alle note
SUP 481
CAMR-92
MOD 518
CAMR-92
Nei seguenti paesi: Afghanistan, Argentina, Australia,
Botswana, Burkina Faso, Ciad, Cina, India, Mali, Niger,
Repubblica Centrafricana, e U.R.S.S., nelle bande 4 063
- 4 123 kHz, 4 130 - 4 133 kHz e 4 408 - 4 438 kHz, le
stazioni del servizio fisso a potenza limitata situate
ad almeno 600 Km dalle coste, sono autorizzate a
funzionare a condizione di non causare interferenze
pregiudizievoli al servizio mobile marittimo.
SUP 532
CAMR-92
SUP 537
CAMR-92
SUP 543
CAMR-92
SUP 544
CAMR-92
SUP 551
CAMR-92
SUP 555
CAMR-92
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi: Angola,
Camerun, Ciad, Congo, Madagascar, Mozambico, Somalia,
Sudan, Tanzania, la banda 47 - 68 MHz e' inoltre
consentita al servizio fisso e mobile, salvo mobile
aeronautico.
SUP 569
CAMR-92
MOD 571
CAMR-92
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi: Bulgaria,
Cecoslovacchia, Cina, Mongolia, Polonia e U.R.S.S., le
bande 74,6 - 74,8 MHz e 75,2 - 75,4 MHz sono inoltre
assegnate al servizio di radionavigazione a titolo
principale, unicamente per le emittenti a terra.
MOD 572
CAMR-92
La frequenza 75 MHz e' assegnata ai radioterminali. Le
amministrazioni dovranno evitare di assegnare frequenze
limitrofe ai limiti della banda di guardia, a stazioni
di altri servizi che, per via della loro potenza o della
loro posizione geografica, potrebbero causare
interferenze pregiudizievoli ai radioterminali o
intralciarli in altri modi
Occorrera' fare ogni sforzo, nella misura del possibile,
per migliorare ancora le caratteristiche dei ricevitori
di bordo, e limitare la potenza delle stazioni emittenti
su frequenze prossime ai limiti 74,8 MHz e 75,2 MHz.
MOD 581
CAMR-92
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi: Francia,
Repubblica federale di Germania, Irlanda, Israele,
Italia, Liechtenstein, Monaco, Regno Unito e Svizzera,
la banda 87,5 - 88 MHz e' inoltre consentita al servizio
mobile terrestre con riserva di un accordo stipulato
secondo la procedura di cui all'articolo 14.
SUP 582
CAMR-92
MOD 587
CAMR-92
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi: Bulgaria,
Cecoslovacchia, Israele, Kenya, Libano, Mongolia,
Repubblica democratica tedesca, Regno Unito, Somalia,
Siria, Turchia e U.R.S.S., la banda 104 - 108 MHz e'
inoltre, consentita al servizio mobile, salvo mobile
aeronautico (R), fino al 31 dicembre 1995 ed e'
assegnata a titolo secondario dopo questa data.
MOD 596
CAMR-92
Diversa categoria di servizio: nei seguenti paesi:
Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Brunei
Darussalam, Cina, Cuba, Emirati arabi Uniti, Filippine,
India, Indonesia, Iran, Iraq, Iugoslavia, Malesia, Oman,
Pakistan, Qatar, Singapore, Sri Lanka, Tailandia e
Yemen, la banda 137 - 138 MHz e' assegnata a titolo
principale al servizio fisso e mobile, salvo mobile
aeronautico (R) (Vedere numero 425).
MOD 597
CAMR-92
Diversa categoria di servizio: in Giordania ed in
Israele, la banda 137 - 138 MHz e' assegnata a titolo
principale al servizio fisso e mobile, salvo mobile
aeronautico (Vedere numero 425)
MOD 598
CAMR-92
Diversa categoria di servizio: nei seguenti paesi:
Austria, Bulgaria, Cecoslovacchia, Egitto, Finlandia,
Francia, Grecia, Libano, Mongolia, Polonia, Repubblica
Democratica Tedesca, Romania, Siria, Ungheria e
U.R.S.S., l'assegnazione della banda 137 - 138 MHz al
servizio mobile aeronautico (OR) e' a titolo principale
(Vedere numero 425).
MOD 604
CAMR-92
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi: Etiopia,
Finlandia, Iugoslavia, Kenya, Malta, Somalia, Sudan e
Tanzania, la banda 138 - 144 MHz e' inoltre assegnata al
servizio fisso a titolo principale.
SUP 612
CAMR-92
SUP 614
CAMR-92
MOD 621
CAMR-92
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi: Austria,
Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Repubblica
federale di Germania, Israele, Italia, Liechtenstein,
Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito,
Spagna, Svezia e Svizzera, la banda 174 - 223 MHz e'
inoltre consentita al servizio mobile terrestre.
Tuttavia le stazioni del servizio mobile terrestre non
debbono causare interferenze pregiudizievoli alle
stazioni di radiodiffusione esistenti o progettate dei
paesi diversi da quelli indicati nella presente nota,
ne' chiedere di essere protette nei confronti di queste
ultime.
MOD 622
CAMR-92
-Diversa categoria di servizio: nei seguenti paesi:
Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia,
Repubblica federale di Germania, Israele, Italia,
Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia,
Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia e
Svizzera, la banda 223 - 230 MHz e' consentita al
servizio mobile terrestre (Vedere il numero 425)
Tuttavia le stazioni del servizio mobile terrestre non
devono causare interferenze pregiudizievoli alle
stazioni di radiodiffusione esistenti o progettate di
paesi diversi da quelli indicati nella presente nota,
ne' chiedere di essere protette nei confronti di queste
ultime.
MOD 627
CAMR-92
Nella Regione 2, nessuna nuova stazione di servizio di
radiolocalizzazione sara' consentita nella banda 216 -
225 MHz. Le stazioni autorizzate prima del 1 gennaio
1990 potranno continuare a funzionare a titolo
secondario.
SUP 633
CAMR-92
SUP 634
CAMR-92
MOD 635
CAMR-92
Assegnazione di sostituzione: nei seguenti paesi:
Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia,
Repubblica del Sud-Africa, Swaziland, Zambia e Zimbabwe,
le bande 223 - 238 MHz e 246 - 254 MHz sono assegnate al
servizio di radiodiffusione a titolo principale, con
riserva di un accordo stipulato in base alla procedura
prevista all'articolo 14.
Mod 647
Camr-92
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi:
Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrein, Bulgaria,
Colombia, Cecoslovacchia, Costa Rica, Cuba, Egitto,
Emirati Arabi Uniti, Equatore, Filippine, Giordania,
Indonesia, Iran, Iraq, Israele, Iugoslavia, Kuweit,
Liberia, Malesia, Nigeria, Oman, Pakistan, Polonia,
Qatar, Repubblica Democratica tedesca, Romania,
Singapore, Siria, Somalia, Sri Lanka, Tailandia,
Ungheria e URSS, la banda 400,05 - 401 MHz e' inoltre
assegnata al servizio fisso e mobile a titolo
principale.
MOD 658
CAMR-92
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi:
Afghanistan, Algeria, Arabia Saudita, Bahrein,
Bangladesh, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi,
Egitto, Emirati Arabi Uniti, Equatore, Etiopia,
Filippine, Giordania, Grecia, Guinea, India, Indonesia,
Iran, Iraq, Israele, Italia, Kenya, Kuweit, Libano,
Libia, Liechtenstein, Malesia, Malta, Nigeria, Oman,
Pakistan, Qatar, Siria, Singapore, Somalia, Svizzera,
Tanzania, Tailandia, Togo, Turchia e Yemen, la banda 430
- 440 MHz e' inoltre assegnata al servizio fisso e
mobile a titolo principale e le bande 430 - 435 MHz e
438 - 440 MHz sono inoltre assegnate al servizio mobile,
salvo mobile aeronautico a titolo principale.
MOD 659
CAMR-92
Assegnazione addizionale: Nei seguenti paesi: Angola,
Bulgaria, Camerun, Cecoslovacchia, Ciad, Congo,
Djibouti, Gabon, Malawi, Mali, Mongolia, Niger,
Pakistan, Polonia, Repubblica democratica tedesca,
Repubblica popolare democratica di Corea, Romania,
Rwanda, Ungheria e URSS, la banda 430 - 440 MHz e'
inoltre assegnata al servizio fisso a titolo principale.
MOD 633
CAMR-92
Assegnazione addizionale: nei Dipartimenti francesi
d'oltremare della Regione 2 ed in India, la banda 433,75
- 434,25 MHz e' inoltre assegnata al servizio di
utilizzazione spaziale (Terra verso spazio) a titolo
principale. In Francia ed in Brasile, questa banda e'
assegnata allo stesso servizio a titolo secondario.
MOD 672
CAMR-92
Diversa categoria di servizio: nei seguenti paesi:
Afghanistan, Bulgaria, Cecoslovacchia, Cina, Cuba,
Giappone, Mongolia, Polonia e U.R.S.S. nella banda 460 -
470 MHz, l'assegnazione al servizio di meteorologia via
satellite (spazio verso Terra) e' a titolo principale
(vedere il numero 425) e con riserva di un accordo
stipulato in base alla procedura prevista all'articolo
14.
MOD 675
CAMR-92
Diversa categoria di servizio: nei seguenti paesi: Cile,
Colombia, Cuba, Equatore, Giamaica, Guiana, Honduras,
Messico, Panama e Stati Uniti, nella bande 470 - 512 MHz
e 614 - 806 MHz, l'assegnazione al servizio fisso ed al
servizio mobile e' a titolo principale (vedere numero
425) con riserva di un accordo stipulato in base alla
procedura di cui all'articolo 14.
MOD 676
CAMR-92
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi: Burundi,
Camerun, Congo, Etiopia, Israele, Kenya, Libano, Libia,
Malawi, Senegal, Sudan, Siria e Yemen, la banda 470 -
582 MHz e' inoltre assegnata al servizio fisso a titolo
secondario.
MOD 678
CAMR-92
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi: Costa
Rica, Cuba, El Salvador, Equatore, Giamaica, Guatemala,
Guiana, Honduras, Messico, Stati Uniti e Venezuela, la
banda 512 - 698 MHz e' inoltre assegnata ai servizi
fisso e mobile a titolo principale con riserva di un
accordo stipulato in base alla procedura di cui
all'articolo 14.
SUP 682A
CAMR-92
MOD 697
CAMR-92
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi: Burkina
Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Danimarca, Egitto,
Finlandia, Repubblica Federale di Germania, Israele,
Iugoslavia, Kenya, Libia, Liechtenstein, Monaco,
Norvegia, Paesi Bassi, Svezia, e Svizzera le bande 790 -
830 MHz e 830 - 862 MHz e la banda 830 - 862 MHz in
Spagna, in Francia a Malta nella Repubblica del Gabon ed
in Siria, sono inoltre assegnate al servizio mobile,
salvo mobile aeronautico, a titolo principale. Tuttavia
le stazioni del servizio mobile dei paesi menzionati per
ciascuna banda indicata nella presente nota, non devono
causare interferenze pregiudizievoli alle stazioni dei
servizi che funzionano in conformita' alla Tabella nei
paesi diversi da quelli menzionati per questa stessa
banda, ne' chiedere una protezione nei loro confronti.
MOD 703
CAMR-92
Nella Regione 1, nella banda 862 - 960 MHz, le stazioni
del servizio di radio-diffusione devono funzionare
unicamente nella Zona africana di radiodiffusione
(vedere numeri 400 a 403) ad esclusione dell'Algeria,
dell'Egitto, della Spagna, della Libia e del Marocco,
con riserva di un accordo stipulato secondo la procedura
prevista all'articolo 14.
MOD 719
CAMR-92
In Bulgaria, Cecoslovacchia, Mongolia, Polonia,
Repubblica democratica tedesca, Romania, e URSS, gli
impianti esistenti del servizio di radionavigazione
possono continuare a funzionare nella banda 1 350 - 1
400 MHz.
MOD 724
CAMR-92
Diversa categoria di servizio: nei seguenti paesi:
Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrein, Bulgaria, Camerun,
Cecoslovacchia, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Francia,
Iran, Iraq, Israele, Iugoslavia, Kuweit, Libano,
Marocco, Mongolia, Oman, Polonia, Qatar, Repubblica
democratica tedesca, Romania, Siria, U.R.S.S. e Yemen,
nella banda 1 525 - 1 530 MHz l'assegnazione al servizio
mobile, salvo mobile aeronautico, e' a titolo principale
(Vedere numero 425).
MOD 730
CAMR-92
Attribuzione addizionale: nei seguenti paesi: Austria,
Bulgaria, Cecoslovacchia, Camerun, Spagna, Francia,
Repubblica federale di Germania, Guinea, Indonesia.
Libia, Mali, Mongolia, Nigeria, Polonia, Repubblica
democratica tedesca, Romania, Senegal, Tanzania,
Ungheria e U.R.S.S, le bande 1 550 - 1 645,5 MHz e 1
646,5 - 1 660 MHz sono, inoltre, assegnate a titolo
principale al servizio fisso.
MOD 746
CAMR-92
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi: Bulgaria,
Cecoslovacchia, Cuba, Mali, Mongolia, Polonia,
Repubblica democratica tedesca, Romania, e U.R.S.S la
banda 1 770 - 1 790 MHz e' inoltre assegnata al servizio
di meteorologia via satellite a titolo principale, con
riserva di un accordo stipulato in base alla procedura
di cui all'articolo 14.
MOD 769
CAMR-92
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi:
Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrein, Brunei Darussalam,
Bulgaria, Camerun, Cecoslovacchia, Repubblica
Centrafricana, Congo, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto,
Emirati arabi uniti, Etiopia, Filippine, Gabon,
Giordania, Guinea, Guinea Bissau, Iran, Iraq, Israele,
Iugoslavia, Libano, Malesia, Malawi, Mali, Marocco,
Mauritania, Mongolia, Nigeria, Oman, Pakistan, Polonia,
Qatar, Repubblica democratica tedesca, Romania,
Singapore, Siria, Somalia, Sri Lanka, Tailandia,
Tunisia, U.R.S.S., Yemen, Zaire e Zambia, la banda 2690
- 2700 e' inoltre, assegnata al servizio fisso ed al
servizio mobile, salvo mobile aeronautico, a titolo
principale. L'utilizzazione di questa banda e' limitata
ai materiali utilizzati alla data del 1 gennaio 1985.
MOD 777
CAMR-92
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi: Bulgaria,
Canada, Cecoslovacchia, Cuba, Mongolia, Polonia,
Repubblica democratica tedesca, Romania e U.R.S.S., la
banda 3 100 - 3 300 MHz e' inoltre assegnata al servizio
di radionavigazione a titolo principale.
MOD 779
CAMR-92
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi:
Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Brunei
Darussalam, Cina, Congo, Emirati arabi uniti, Giappone,
Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israele,
Kuweit, Libano, Libia, Malesia, Oman, Pakistan, Qatar,
Repubblica popolare democratica di Corea, Siria,
Singapore, Sri Lanka, Tailandia e Yemen, la banda 3 300
- 3 400 MHz e' inoltre assegnata al servizio fisso e
mobile a titolo principale. I paesi rivieraschi del
Mediterraneo non possono pretendere ad una protezione
del loro servizio fisso e mobile da parte del servizio
di radiolocalizzazione.
MOD 780
CAMR-92
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi: Bulgaria,
Cecoslovacchia, Cuba, Mongolia, Polonia, Repubblica
democratica tedesca, Romania e U.R.S.S., la banda 3 300
- 3 400 MHz e' inoltre assegnata a titolo principale al
servizio di radionavigazione.
SUP 782
CAMR-92
MOD 797B
CAMR-92
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi: Austria,
Belgio, Danimarca, Francia, Finlandia, Repubblica
Federale di Germania, Giappone, Giordania, Grecia,
Israele, Italia, Libano, Liechtenstein, Lussemburgo,
Malta, Marocco, Norvegia, Pakistan, Paesi Bassi,
Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera, Siria
e Tunisia, la banda 5 150 - 5 250 MHz e' inoltre
assegnata al servizio mobile a titolo principale, con
riserva di un accordo stipulato secondo la procedura
prevista all'articolo 14.
MOD 798
CAMR-92
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi: Austria,
Bulgaria, Cecoslovacchia, Libia, Mongolia, Repubblica
democratica tedesca, Polonia, Romania e U.R.S.S., la
banda 5 250 - 5 350 MHz e' inoltre assegnata al servizio
di radionavigazione a titolo principale.
MOD 800
CAMR-92
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi:
Afghanistan, Austria, Bulgaria, Cecoslovacchia, Iran,
Mongolia, Repubblica democratica tedesca, Polonia,
Romania e U.R.S.S., la banda 5 470 - 5 650 e' inoltre
assegnata a titolo principale al servizio di
radionavigazione.
MOD 803
CAMR-92
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi:
Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Brunei
Darussalam, Camerun, Repubblica Centrafricana, Ciad,
Cina, Congo, Repubblica di Corea, Egitto, Emirati arabi
uniti, Filippine, Gabon, Giappone, Giordania, Guinea,
India, Indonesia, Iran, Iraq, Israele, Kuweit, Libano,
Libia, Madagascar, Malesia, Malawi, Niger, Nigeria,
Oman, Pakistan, Qatar, Repubblica popolare democratica
di Corea Singapore, Siria, Sri Lanka, Swaziland,
Tanzania, Tailandia, e Yemen, la banda 5 650 - 5 850 MHz
e' inoltre assegnata al servizio fisso e mobile a titolo
principale.
MOD 804
CAMR-92
Diversa categoria di servizio: nei seguenti paesi:
Bulgaria, Cecoslovacchia, Cuba, Mongolia, Repubblica
democratica tedesca, Polonia e U.R.S.S., nella banda 5
670 - 5 725 MHz, l'assegnazione al servizio di ricerca
spaziale e' a titolo principale (vedere il numero 425).
MOD 819
CAMR-92
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi: Arabia
Saudita, Bahrein, Bangladesh, Brunei Darussalam,
Burundi, Camerun, Ciad, Cina, Congo, Costa Rica, Egitto,
Emirati arabi uniti, Gabon, Giamaica, Giordania, Guinea,
Guyana, Indonesia, Iran, Iraq, Israele, Kuweit, Libano,
Libia, Malesia, Mali, Marocco, Mauritania, Nepal, Niger,
Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Repubblica popolare
democratica di Corea, Senegal, Singapore, Siria,
Somalia, Sri Lanka, Swaziland, Tanzania, Tailandia,
Togo, Tunisia e Yemen, la banda 8 500 - 8 750 MHz e'
inoltre assegnata al servizio fisso e mobile a titolo
principale.
MOD 826
CAMR-92
Diversa categoria di servizio: nei seguenti paesi:
Afghanistan, Algeria, Arabia Saudita, Austria, Bahrein,
Bangladesh, Brunei Darussalam, Camerun, Repubblica di
Corea, Egitto, Emirati arabi uniti, Etiopia, Giamaica,
Giappone, Giordania, Guyana, India, Indonesia, Iran,
Iraq, Israele, Kuweit, Libano, Liberia, Malesia,
Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Singapore, Somalia,
Sudan, Sri Lanka, Svezia, Tailandia, Trinita' e Tobago e
Yemen nella banda 9 800 - 10 000 MHz, l'assegnazione al
servizio fisso e' a titolo principale (Vedere numero
425).
MOD 830
CAMR-92
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi: Angola,
Cina, Equatore, Repubblica Federale di Germania,
Giappone, Kenya, Marocco, Nigeria, Oman, Repubblica
popolare democratica di Corea, Spagna, Svezia, Tanzania
e Tailandia, la banda 10,45 - 10,5 GHz e' inoltre
assegnata al servizio fisso e mobile a titolo
principale.
MOD 834
CAMR-92
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi: Arabia
Saudita, Bahrein, Bulgaria, Camerun, Cecoslovacchia,
Cina, Colombia, Repubblica di Corea, Costa Rica, Cuba,
Egitto, Emirati arabi uniti, Equatore, Giappone,
Giordania, Iran, Iraq, Israele, Iugoslavia, Kuweit,
Libano, Mongolia, Pakistan, Polonia, Qatar, Repubblica
democratica tedesca, Repubblica popolare democratica di
Corea, Romania, U.R.S.S. e Yemen, la banda 10,68 - 10,7
GHz e' inoltre assegnata al servizio fisso e mobile
salvo mobile aeronautico a titolo principale, Questa
utilizzazione e' limitata ai materiali utilizzati alla
data del 1 gennaio 1985.
MOD 850
CAMR-92
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi: Austria,
Bulgaria, Cecoslovacchia, Repubblica democratica
tedesca, Ungheria e U.R.S.S la banda 12,15 - 12,75 GHz
e' inoltre assegnata al servizio fisso e mobile, salvo
mobile aeronautico, a titolo principale. Tuttavia, le
stazioni di questi servizi non devono causare
interferenze pregiudizievoli alle stazioni terrestri del
servizio fisso via satellite dei paesi della regione 1
diversi da quelli menzionati nella presente Nota. Non e'
richiesto alcun coordinamento di tali stazioni terrestri
con le stazioni di servizio fisso e mobili dei paesi
menzionati nella presente Nota. I limiti della potenza
di superficie sulla superficie della Terra prescritti al
numero 2574 per il servizio fisso via satellite sono
applicabili nel territorio dei paesi menzionati nella
presente Nota.
MOD 854
CAMR-92
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi:
Afghanistan, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Bahrein,
Brunei Darussalam, Camerun, Ciad, Repubblica di Corea,
Egitto, Emirati arabi uniti, Finlandia, Gabon,
Giordania, Guinea, Indonesia, Iran, Iraq, Israele,
Kuweit, Libano, Madagascar, Malesia, Malawi, Mali,
Malta, Marocco, Mauritania, Niger, Nigeria, Pakistan,
Qatar, Senegal, Singapore, Siria, Sudan, Sri Lanka,
Svezia, Tailandia e Tunisia, la banda 13,4 - 14 GHz e'
inoltre assegnata al servizio fisso e mobile a titolo
principale.
MOD 855
CAMR-92
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi: Austria,
Bulgaria, Cecoslovacchia, Giappone, Mongolia, Regno
Unito, Repubblica democratica tedesca, Romania, Ungheria
e U.R.S.S., la banda 13,4 - 14 GHz e' inoltre assegnata
a titolo principale al servizio di radionavigazione.
MOD 857
CAMR-92
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi:
Afghanistan, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Australia,
Bahrein, Bangladesh, Botswana, Brunei Darussalam,
Camerun, Ciad, Cina, Congo, Repubblica di Corea, Egitto,
Emirati arabi uniti, Filippine, Gabon, Giappone,
Guatemala, Giordania, Guinea, India, Indonesia, Iran,
Iraq, Israele, Kenya, Kuweit, Lesotho, Libano, Malesia,
Malawi, Mali, Marocco, Mauritania, Niger, Oman,
Pakistan, Qatar, Repubblica popolare democratica di
Corea, Senegal, Singapore, Siria, Somalia, Sri Lanka,
Sudan, Swaziland, Tanzania, Tailandia e Yemen, la banda
14 - 14,3 GHz e' inoltre assegnata al servizio fisso a
titolo principale.
MOD 860
CAMR-92
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi: Austria,
Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Repubblica
federale di Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia,
Iugoslavia, Libia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia,
Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia,
Svizzera e Turchia, la banda 14,25 - 14-3 GHz e' inoltre
assegnata al servizio fisso a titolo principale.
MOD 866
CAMR-92
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi:
Afghanistan, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Austria,
Bahrein, Bangladesh, Brunei Darussalam, Camerun, Ciad,
Congo, Costa Rica, Egitto, El Salvador, Emirati arabi
uniti, Finlandia, Giordania, Guatemala, India,
Indonesia, Iran, Iugoslavia, Kuweit, Libia, Malesia,
Malawi, Marocco, Mozambico, Nepal, Nicaragua, Oman,
Pakistan, Qatar, Singapore, Somalia, Sudan, Sri Lanka,
Svezia, Swaziland, Tanzania, Tailandia e Yemen, la banda
15,7 - 17,3 GFz e' inoltre assegnata al servizio fisso e
mobile a titolo principale.
MOD 868
CAMR-92
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi:
Afghanistan, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Austria,
Bahrein, Bangladesh, Camerun, Costa Rica, El Salvador,
Emirati arabi uniti, Finlandia, Repubblica Federale di
Germania, Giappone, Giordania, Guatemala, Honduras,
India, Indonesia, Iran, Iraq, Israele, Iugoslavia,
Kuweit, Libia, Nepal, Nicaragua, Oman, Pakistan, Qatar,
Sudan, Sri Lanka, Svezia e Tailandia, la banda 17,3 - 17
-7 GHz e' inoltre assegnata al servizio fisso e mobile a
titolo secondario. Si applicano i limiti di potenza
indicati nei numeri 2505 e 2508.
MOD 885
CAMR-92
Diversa categoria di servizio: nei seguenti paesi:
Bulgaria, Cecoslovacchia, Cuba, Mongolia, Polonia,
Repubblica democratica tedesca e U.R.S.S., nella banda
31 - 31,3 GHz, l'assegnazione al servizio di ricerca
spaziale e' a titolo principale (Vedere numero 425).
MOD 889
CAMR-92
Diversa categoria di servizio: nei seguenti paesi:
Bulgaria, Cecoslovacchia, Egitto, Mongolia, Polonia,
Repubblica democratica tedesca, Romania e U.R.S.S.,
nella banda 31,5 - 31,8 GHz, l'assegnazione al servizio
fisso e mobile, salvo mobile aeronautico, e' a titolo
principale (Vedere numero 425).
MOD 894
CAMR-92
Assegnazione addizionale: nei seguenti paesi:
Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh,
Egitto, Emirati arabi uniti, Spagna, Filippine,
Finlandia, Gabon, Giordania, Guinea, Indonesia, Iran,
Iraq, Israele, Kenya, Kuweit, Libano, Libia, Malesia,
Malawi, Mali, Malta, Marocco, Mauritania, Nepal, Niger,
Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Senegal, Singapore,
Siria, Somalia, Sudan, Sri Lanka, Svezia, Tanzania,
Tailandia, Togo, Tunisia, Yemen e Zaire, la banda 33,4 -
36 GHz e' inoltre assegnata al servizio fisso e mobile a
titolo principale.
ARTICOLO 11
(MOD) CAMR-92
Coordinamento delle assegnazioni di frequenza alle stazioni di un servizio di radiocomunicazione spaziale, ad eccezione delle stazioni del servizio di radiodiffusione via satellite, ed alle stazioni di Terra appropriate (1) (2) (3) (5)
NOC
Sezione I. Procedure per la pubblicazione anticipata di informazioni sulle reti a satellite progettate (4)
ADD A.11.5
CAMR-92
(5) Vedere Risoluzione 46 (CAMR-92)
ARTICOLO 12
(MOD) CAMR-92
Notifica ed iscrizione nello Schedario di riferimento internazionale delle frequenze, delle assegnazioni di frequenza (1) alle stazioni di radiocomunicazione di
Terra (2) (3) (4) (5)
NOC
Sezione 1. Notifica delle assegnazioni di frequenza
ADD A.12.5
CAMR-92
(5) Vedere Risoluzione 46 (CAMR-92)
NOC
Sotto-sezione IIC. Procedura destinata alle stazioni aeronautiche funzionanti nelle bande assegnate in esclusiva ai servizi mobili aeronautici tra 2 850 kHz e
22 000 kHz
NOC 1343
CAMR-92
Par. 27. (1) Esame delle schede di notifica relative
alle assegnazioni di frequenza a stazioni aeronautiche
del servizio mobile aeronautico (OR) nelle bande
assegnate in esclusiva a questo servizio, tra 3 025 kHz
e 18 030 kHz (vedere numero 1239).
NOC 1344
CAMR-92
(2) Il Comitato esamina ciascuna scheda di notifica di
cui al numero 1343 al fine di determinare:
MOD 1344A a) se la scheda di notifica e' conforme alle
CAMR-92 disposizioni del numero 1240 ed a quelle
figuranti nella parte II dell'appendice 26(Rev.)
MOD 1345 b) se l'assegnazione e' conforme ad una delle
CAMR-92 ripartizioni che figurano nella parte III
dell'appendice 26(Rev);
SUP 1346
CAMR-92
SUP 1347
CAMR-92
SUP 1348
CAMR-92
(MOD) 1348A
CAMR-92
(3) Una scheda di notifica non conforme alle
disposizioni del numero 1344A sara' esaminata secondo il
disposto dei numeri 1267 e 1268. La data da riportare
nella colonna 2b e' determinata in base alle norme
pertinenti della sezione III del presente articolo.
ADD 1348B
CAMR-92
(4) Ogni assegnazione di frequenza che riceve una
valutazione favorevole relativamente ai numeri 1344A e
1345 e' iscritta nello Schedario di riferimento. La data
da riportare nella colonna 2a e' determinata in
conformita' con le disposizioni pertinenti della sezione
II del presente articolo.
ADD 1348C
CAMR-92
(5) Una scheda di notifica conforme al disposto del
numero 1344A, ma che non e' conforme a quelle del numero
1345, sara' esaminata in relazione alle ripartizioni che
figurano nella parte III dell'Appendice 26(Rev.). A tal
fine, il Comitato applica i criteri tecnici specificati
nella Parte IV dell'appendice 26 (Rev). La data da
riportare nlla colonna 2a o 2b e' determinata in base
alle disposizioni pertinenti della sezione III del
presente articolo.
SUP 1349
CAMR-92
so
NOC Sezione III
NOC 1406 Par. 45 (1) Bande di frequenza assegnate in
esclusiva al servizio mobile aeronautico (OR)
entro 3 025 kHz e 18 030 kHz.
MOD 1407 (2) Quando la conclusione per i numeri
CAMR-92 1344A e 1345 e' favorevole, viene iscritta nella
colonna 2a la data del 15 dicembre 1992
MOD 1408 (3) Quando la conclusione per il numero
CAMR-92 1348C e' favorevole, viene iscritta nella colonna
2a la data del 15 dicembre 1992.
SUP 1409
CAMR-92
MOD 1410
CAMR-92 (4) Per tutti gli altri casi di cui al numero
1343, viene iscritta nella colonna 2b la data
del 16 dicembre 1992.
(MOD) 1411
CAMR-92 (5) Per quanto concerne le assegnazioni a stazioni
diverse dalle stazioni aeronautiche del servizio
mobile aeronautico (OR), la data pertinente e'
iscritta nella colonna 2b (vedere numeri 1271 e
1272)
ARTICOLO 13
(MOD) CAMR-92
Notifica ed iscrizione nello Schedario di riferimento internazionale delle assegnazioni di frequenza (1) alle stazioni di radioastronomia ed alle stazioni di radiocomunicazione spaziale ad eccezione delle stazioni del servizio di radiodiffusione via satellite (2) (3) (4) (5)
NOC Sezione I. Notifica assegnazioni di frequenza
ADD A.13.5 (5) Vedere la Risoluzione 46(CAMR-92)
CAMR-92
ARTICOLO 27
Servizi di radiocomunicazione di Terra che si ripartiscono bande di frequenza con i servizi di radiocomunicazione spaziale oltre 1 GHz Sezione I. Scelta delle localizzazioni e delle frequenze
NOC 2501
a
2503
MOD 2504 (3) Nella bande di frequenza superiori a 15 GHz, non
CAMR-92 vi sono limitazioni (1) riguardo alla direzione del-
l'irradiamento massimo delle stazioni del servizio
fisso o mobile, salvo quanto indicato al numero 2504A.
ADD 2504A
CAMR-92
Per quanto possibile, le localizzazioni delle stazioni
emittenti del servizio fisso o mobile, che si avvalgono
di valori massimi di potenza isotropa irradiata
equivalente (p.i.i.e) superiori a 24 dbW in una
qualsiasi banda larga 1 MHz nella banda di frequenze
25,25 - 27,5 GHz dovrebbero essere selezionate in modo
tale che la direzione dell'irradiamento massimo di una
qualunque antenna si discosti di almeno 1,50 dall'orbita
dei satelliti geo-stazionari, in considerazione
dell'effetto della rifrazione atmosferica(1).
ADD 2504A.1
CAMR-92
(1) Le norme del numero 2504A si applicano fino a quando
il CCIR non avra' formulato una Raccomandazione sui
limiti di p.i.i.e applicabili nella banda.
Sezione II. Limiti di potenza
MOD 2509
CAMR-92
(5) I limiti specificati nei numeri 2502, 2505, 2506 e
2507 sono applicabili nelle bande di frequenza in
appresso assegnate al servizio fisso via satellite, al
servizio di meteorologia via satellite, al servizio di
ricerca spaziale, al servizio di utilizzazione spaziale,
al servizio di esplorazione della Terra via satellite o
al servizio mobile via satellite, per la ricezione da
parte delle stazioni spaziali, se queste bande sono
ripartite, a parita' di diritti, con il servizio fisso o
con il servizio mobile:
1 610 - 1 645,5 MHz (per i paesi enumerati al numero 730)
1 646,5 - 1 6660 MHz (per i paesi enumerati al numero 730)
1 675 - 1 690 MHz (per la Regione 2)
1 690 - 1 700 MHz (per i paesi della Regione 2 enumerati
al numero 740)
1 700 - 1 710 MHz (per la Regione 2)
1 970 - 1 980 MHz (per la Regione 2)
1 980 - 2 010 MHz
2 025 - 2 110 MHz
2 200 - 2 290 MHz
2 655 - 2 670 MHz(1) (per le Regioni 2 e 3)
2 670 - 2 690 MHz
5 725 - 5 755 MHz(1) (per i paesi della Regione 1 enumerati
ai numeri 803 e 805)
5 755 - 5 850 MHz(1) (per i paesi della Regione 1 enumerati
ai numeri 803, 805 e 807)
5 850 - 7 075 MHz
7 900 - 8 400 MHz
ADD 2509A
CAMR-92
I sistemi trans-orizzonte in funzione nelle bande 1 700
- 1 710 MHz, 1 970 - 2 010 MHz, 2 025 - 2 110 MHz e 2
200 - 2 290 MHz possono superare i limiti indicati ai
numeri 2505 e 2507, a condizione di osservare il
disposto dei numeri 2502 e 2506. In considerazione delle
difficolta' di ripartizione con altri servizi e tenendo
presente le disposizioni della Raccomandazione 100
(CAMR-79), si raccomanda alle amministrazioni di
limitare al minimo il numero di sistemi trans-orizzonte
in queste bande.
MOD 2511
CAMR-92
(7) I limiti specificati ai numeri 2505 e 2508 sono
applicabili nelle bande di frequenze in appresso, che
sono assegnate per ricezione alle stazioni spaziali, al
servizio fisso via satellite o ai servizi
inter-satelliti, qualora tali bande siano ripartite, a
parita' di diritti, con il servizio fisso o con il
servizio mobile:
17, 7 - 18, 4 GHz
24,45 - 24,75 GHz
24,75 - 25,25 GHz (per la regione 3)
25,25 - 29, 5 GHz
SUP 2511,2 CAMR-92
ARTICOLO 28
Servizi di radiocomunicazione spaziale che ripartiscono bande di frequenze con i servizi di radiocomunicazione di Terra oltre 1 GHz NOC Sezione I. Scelta delle localizzazioni e delle frequenze
NOC 2539
NOC Sezione II. Limiti di potenza
NOC 2540
2548A
NOC Sezione III. Angolo di sito minimo
NOC 2549
a
2551
NOC Sezione IV. Limiti della potenza di superficie prodotta dalle stazioni spaziali
NOC 2552
a
2555
NOC 2556
(2) Limiti della potenza di superficie tra 1 525 MHz e 2 300 MHz.
NOC 2557
MOD 2558
CAMR-92
b) I limiti specificati al numero 2557 sono
applicabili nelle bande di frequenze enumerate al numero
2559 ed assegnate a fini di trasmissione da parte delle
stazioni spaziali, ai seguenti servizi di
radiocomunicazione spaziale:
- servizio di meteorologia via satellite (spazio
verso Terra);
- servizio di ricerca spaziale (spazio verso Terra)
(spazio-spazio);
- servizio di utilizzazione spaziale (spazio verso
Terra) (spazio-spazio);
- servizio di esplorazione della Terra via satellite
(spazio verso Terra) (spazio-spazio);
qualora tali bande siano ripartite, a parita' di
diritti, con il servizio fisso o con il servizio mobile.
MOD 2559
CAMR-92
1 525 - 1 530 MHz (1) (per le Regioni 1 e 3)
1 670 - 1 690 MHz
1 690 - 1 700 MHz (sul territorio dei paesi enumerati ai
numeri 740 e 741)
1 700 - 1 710 MHz
2 025 - 2 110 MHz
2 200 - 2 300 MHz
MOD 2561
CAMR-92
(3) Limiti della potenza di superficie tra 2 500 MHz e 2
690 MHz.
MOD 2562
CAMR-92
a) la potenza di superficie prodotta sulla superficie
della Terra dalle trasmissioni di una stazione spaziale
del servizio di radiodiffusione via satellite, del
servizio fisso via satellite o del servizio di
radioavvistamento via satellite, in ogni condizione e
per tutti i metodi di modulazione, non deve superare i
seguenti limiti:
- 152 (W/m2) in una qualunque banda larga 4 kHz, per gli
angoli di arrivo compresi tra 0 e 5 sopra il piano
orizzontale;
- 152 + 0,75 ( - 5) dB (W/m2) in una banda qualunque
larga 4 kHz, per gli angoli di arrivo (in gradi)
compresi tra 5 e 25 sopra il livello orizzontale;
- 137 db (W/m2) in una qualunque banda larga 4 kHz per
gli angoli di arrivo compresi tra 25 e 90 gradi sopra il
livello orizzontale.
Questi limiti si applicano alla potenza di superficie
che si otterrebbe presupponendo una propagazione in
spazio libero.
MOD 2563
CAMR-92
b) I limiti specificati al numero 2562 si applicano
nella banda di frequenze 2 500 - 2 690 MHz ripartita tra
il servizio fisso via satellite ed il servizio fisso o
mobile nella banda di frequenze 2 520 - 2 690 MHz che e'
ripartita tra il servizio fisso via satellite ed il
servizio fisso o mobile nella banda di frequenza 2 520 -
2 670 MHz, ripartita tra il servizio di radiodiffusione
via satellite ed il servizio fisso o mobile e nella
banda di frequenze 2 500 - 2516,5 MHz (nei paesi di cui
al numero 754A) assegnata al servizio di
radioavvistamento via satellite.
MOD 2564
CAMR-92
c) I valori della potenza di superficie specificate al
numero 2562 sono stati calcolati prendendo come
obiettivo la protezione del servizio fisso funzionante
in visibilita' diretta. Quando il servizio fisso che
utilizza le tecniche di diffusione troposferica funziona
nelle bande indicate al numero 2563 e la separazione di
frequenza e' insufficiente, occorre prevedere una
separazione angolare sufficiente tra la direzione della
stazione spaziale e quella dell'irradiamento massimo
dell'antenna della stazione di ricezione del servizio
fisso utilizzando le tecniche di diffusione
troposferica, affinche' la potenza di interferenza
all'ingresso del ricevitore della stazione del servizio
fisso non superi - 168 dbW in qualunque banda larga 4
kHz.
MOD 2577
CAMR-92
(7) Limiti della potenza di superficie tra 17,7 GHz e
27,5 GHz.
NOC 2578
MOD 2579
CAMR-92
b) I limiti specificati al numero 2578 si applicano
nelle bande di frequenze enumerate al numero 2580, che
sono assegnate per essere trasmesse dalle stazioni
spaziali ai seguenti servizi di radiocomunicazione:
- servizio fisso via satellite (spazio verso Terra);
- servizio di esplorazione della Terra via satellite,
compreso il servizio di meteorologia via satellite
(spazio verso Terra);
- servizio inter-satelliti,
quando dette bande sono ripartite a parita' di diritti,
con il servizio fisso o con il servizio mobile.
MOD 2580
CAMR-92
17,7 - 19,7 GHz(1)
22,55 - 23,55 GHz
24,45 - 24,75 GHz
25,25 - 27 GHz
NOC 2581
NOC 2582
NOC 2583
MOD 2584
CAMR-92 31,0 - 31,3 GHz
34,7 - 35,2 GHz (per le trasmissioni spazio verso Terra
secondo il numero 896 sul territorio dei paesi enumerati al numero 894)
37,0 - 40,5 GHz
NOC 2585
Articolo 29
NOC 2613
CAMR-92
Par. 2 Le stazioni spaziali non geostazionarie devono
terminare le loro trasmissioni o ridurle ad un livello
trascurabile e le stazioni terrestri che comunicano con
esse non devono piu' trasmettere a loro intenzione,
qualora non via sia una separazione angolare sufficiente
tra satelliti non geostazionari e satelliti
geostazionari, e qualora interferenze inaccettabili (1)
siano causate a sistemi spaziali con satelliti
geostazionari del servizio fisso via satellite in
funzione secondo le disposizioni del presente
Regolamento.
ADD 2613A
CAMR-92
Ogni qualvolta le trasmissioni provenienti da satelliti
geostazionari del servizio inter-satelliti sono dirette
verso stazioni spaziali situate a distanze dalla Terra
superiori a quella dell'orbita dei satelliti
geostazionari, lasse di puntamento del fascio principale
dell'antenna del satellite geostazionario non deve
essere orientato a meno di 15 gradi in relazione a
qualunque punto dell'orbita dei satelliti geostazionari.
ARTICOLO 55
NOC Mob-87
Certificati del personale delle stazioni di nave e delle stazioni terrestri di nave
NOC 3860
Mob-87
a
3872
MOD 3873 a) nome, cognome (i) e data di nascita del titolare;
NOC 3874
a
3978
* Nota del Segretariato generale: Concerne solo il testo francese
ARTICOLO 56
NOC Mob-87
Personale delle stazioni del servizio mobile marittimo e del servizio mobile marittimo via satellite
NOC Mob-87 Sezioni I. e II.
NOC Mob-87
Sezione III. Classe e numero minimo di persone nelle stazioni di nave e nelle stazioni terrestri di nave che utilizzano le frequenze e le tecniche prescritte al capitolo N IX per la corrispondenza pubblica NOC 3987
Mob-87
NOC 3988
Mob-87
NOC 3989
CAMR-92
Par. 6 Il personale delle stazioni di navi e delle
stazioni terrestri di navi per le quali e' obligatorio
l'impianto radioelettrico in base ad accordi
internazionali e che utilizzano le frequenze e le
techniche prescritte al capitolo N IX deve comprendere
almeno, in considerazione delle disposizioni
dell'articolo 55:
MOD 3990
CAMR-92
a) per le stazioni a bordo di navi che navigano oltre
la portata delle stazioni costiere funzionanti in
onde metriche, in considerazione delle disposizioni
della Convenzione per la salvaguardia della vita
umana in mare: un titolare di certificato di
radioelettronico di prima o di seconda classe, o del
certificato generale di tecnico;
SUP 3991
CAMR-92
MOD 3992
CAMR-92
b) per le stazioni a bordo di navi che navigano a
portata delle stazioni costiere funzionanti in onde
metriche, in considerazione delle disposizioni della
Convenzione per la salvaguardia della vita umana in
mare: un titolare di certificato di radioelettronico
di prima o di seconda classe, del certificato
generale di tecnico, o del certificato limitato di
tecnico.
MOD 3993
CAMR-92
Par. 7 Il personale delle stazioni di navi e delle
stazioni terrestri di navi per le quali non e'
obligatorio l'impianto radioelettrico in base ad accordi
internazionali e che utilizzano le frequenze e le
techniche prescritte al capitolo N IX, deve avere le
qualifiche professionali ed essere titolare dei
certificati richiesti dalle amministrazioni.
NOC 3994
a NON assegnati.
4011
ARTICOLO 69
Entrata in vigore del Regolamento delle radiocomunicazioni
MOD 5187
CAMR-92
Par. 1 Il presente Regolamento delle radiocomunicazioni
allegato alla Convenzione internazionale delle
telecomunicazioni, entrera' in vigore il 1 gennaio 1982
salvo diversa indicazione, per i numeri 5188, 5189,
5193, 5194, 5195, 5196 e 5197.
NOC 5188
a
5194
MOD 5195
CAMR-92
(2) L'utilizzazione da parte del servizio mobile
marittimo delle bande di frequenze 12 230 - 12 330 kHz,
16 360 16 460 kHz, 17 360 - 17 410 kHz, 18 780 - 18 900
kHz, 19 680 - 19 800 kHz, 22 720 - 22 855 kHz, 25 110 -
25 210 kHz e 26 100 - 26 175 kHz ha iniziato il 1 luglio
1991 alle ore 0001 UTC in conformita' con le
disposizioni della Risoluzione 325 (Mob-87).
NOC 5196
Orb-88
NOC 5196.1
Orb-88
ADD 5197
CMR-92
Par. 10 La revisione parziale del Regolamento delle
radiocomunicazioni che compare negli Atti finali della
CAMR-92 entrera' in vigore il 12 ottobre 1993 a 0001 ora
UTC.
AP26
MOD
APPENDICE 26
(Rev. Camr-92)
Disposizioni e Piano di ripartizione di frequenze per il servizio mobile aeronautico (OR) nelle bande assegnate in esclusiva a questo servizio tra 3025 kHz e 18 030 kHz
(vedere articolo 50 del Regolamento delle radiocomunicazioni)
PARTE I: Disposizioni generali, definizioni
26/1 Le disposizioni della presente appendice si
applicano al servizio mobile aeronautico (OR) nelle
seguenti bande di frequenza:
3 025 - 3 155 kHz
3 900 - 3 950 kHz ( solo Regione 1 )
4 700 - 4 750 kHz
5 680 - 5 730 kHz
6 685 - 6 765 kHz
8 965 - 9 040 kHz
11 175 - 11 275 kHz
13 200 - 13 260 kHz
15 010 - 15 100 kHz
17 970 - 18 030 kHz
26/2 Nel contesto della presente appendice, i termini
utilizzati sono i seguenti:
26/2.1 Piano di ripartizione di frequenze
Piano del servizio mobile aeronautico (OR) che figura
nella parte III della presente appendice.
26/2.2 Ripartizione nel servizio mobile aeronautico (OR)
Ripartizione delle frequenze nel servizio mobile
aeronautico (OR) comprendente:
- un canale tra quelli figuranti nella disposizione dei
canali 26/3;
- una larghezza di banda fino a 2,8 kHz interamente
situata al numero 26/4.4 o figurante per quanto riguarda
il binario lottizzato;
- una zona di ripartizione e' la zona in cui la stazione
aeronautica puo' essere situata e che coincide con tutto
o con parte del territorio del paese o della zona
geografica, come indicato per quanto riguarda il canale
in questione nel Piano di lottizzazione di frequenze.
Parte II: Basi tecniche per il Piano di lottizzazione del servizio mobile aeronautico (OR) nelle bande di frequenza assegnate in esclusiva a questo servizio tra
3 025 kHz e 18 030 kHz
26/3 Disposizione dei binari
26/3.1 La disposizione dei canali per le frequenze che devono essere utilizzate dalle stazioni aeronautiche del servizio mobile aeronautico (OR) nelle bande assegnate in esclusiva a questo servizio tra 3 025 kHz e 18 030 kHz e' presentata nella Tabella 1.
26/3.2 Le frequenze indicate al numero 26/3.1 sono le frequenze portanti (di riferimento).
26/3.3 Ad eccezione delle frequenze portanti (di riferimento) 3 023 kHz e 5 680 kHz (vedere numero 26/3, 4 di seguito) una o piu' frequenze della Tabella 1 possono essere assegnate ad una stazione aeronautica o ad una qualunque stazione di aeronave in conformita' con il Piano di Lottizzazione delle frequenze, che figura nella parte III della presente appendice.
26/3.4 Le frequenze portanti (di riferimento) 3 023 kHz e 5 680 kHz sono destinate ad una utilizzazione mondiale comune (vedere anche i numeri 27/208 a 27/214 dell'appendice 27 Aer2)
26/3.5 Le stazioni radiotelefoniche aeronautiche devono avvalersi unicamente di trasmissioni a banda laterale unica (J3E). La banda laterale superiore deve essere utilizzata, e la frequenza assegnata (Vedere il numero RR 142) deve esser superiore di 1 400 Hz alla frequenza portante (di riferimento).
26/3.6 La disposizione dei canali specificati al numero 26/3.1 non pregiudica il diritto delle amministrazioni di predisporre e di notificare assegnazioni a stazioni del servizio mobile aeronautico (OR) diverse da quelle che utilizzano la radiotelefonia, sempre che:
- la larghezza di banda occupata non superi 2 800 Hz e che sia situata integralmente nello stesso canale (vedere anche la Risoluzione 411 (CAMR-92);
- che i limiti delle trasmissioni non desiderate siano rispettati (Vedere il numero 27/66C dell'appendice 27 Aer2).
AP26
TABELLA 1
Banda di frequenze "3 025 - 3 155 kHz: 43 + 1 canale
3 023* 3 026 3 029 3 032 3 035 3 038 3 041 3 044 3 047 3 050 3 053 3 056 3 059 3 062 3 065 3 068 3 071 3 074 3 077 3 080 3 083 3 086 3 089 3 092 3 095 3 098 3 101 3 104 3 107 3 110 3 113 3 116 3 119 3 122 3 125 3 128 3 131 3 134 3 137 3 140 3 143 3 146 3 149 3 152
Banda di frequenze 3 900 - 3 959 kHz ( Solo Regione 1 ): 16 canali
3 900 3 903 3 906 3 909 3 912 3 915 3 918 3 921 3 924 3 927 3 930 3 933 3 936 3 939 3 942 3 945
Banda di frequenze 4 700 - 4 750 kHz: 16 canali
4 700 4 703 4 706 4 709 4 712 4 715 4 718 4 721 4 724 4 727 4 730 4 733 4 736 4 739 4 742 4 745
Banda di frequenze 5 680 - 5 730 kHz: 15 + 1 canale
5 680* 5 684 5 687 5 690 5 693 5 696 5 699 5 702 5 705 5 708 5 711 5 714 5 717 5 720 5 723 5 726
Banda di frequenze 6 685 - 6 765 kHz: 26 canali
6 685 6 688 6 691 6 694 6 697 6 700 6 703 6 706 6 709 6 712 6 715 6 718 6 721 6 724 6 727 6 730 6 733 6 736 6 739 6 742 6 745 6 748 6 751 6 754 6 757 6 760
Banda di frequenze 8 965 - 9 040 kHz: 25 canali
8 965 8 968 8 971 8 974 8 977 8 980 8 983 8 986 8 989 8 992 8 995 8 998 9 001 9 004 9 007 9 010 9 013 9 016 9 019 9 022 9 025 9 028 9 031 9 034 9 037
Banda di frequenze 11 175 - 11 275 kHz: 33 canali
11 175 11 178 11 181 11 184 11 187 11 190 11 193 11 196 11 199 11 202 11 205 11 208 11 211 11 214 11 217 11 220 11 223 11 226 11 229 11 232 11 235 11 238 11 241 11 244 11 247 11 250 11 253 11 256 11 259 11 262
11 265 11 268 11 271
Banda di frequenze 13 200 - 13 260 kHz: 20 canali
13 200 13 203 13 206 13 209 13 212 13 215 13 218 13 221 13 224 13 227 13 230 13 233 13 236 13 239 13 242 13 245 13 248 13 251 13 254 13 257
Banda di frequenze 15 010 - 15 100 kHz: 30 canali
15 010 15 013 15 016 15 019 15 022 15 025 15 028 15 031 15 034 15 037 15 040 15 043 15 046 15 049 15 052 15 055 15 058 15 061 15 064 15 067 15 070 15 073 15 076 15 079 15 082 15 085 15 088 15 091 15 094 15 097
Banda di frequenze 17 970 - 18 030 kHz: 20 canali
17 970 17 973 17 976 17 979 17 982 17 985 17 988 17 991 17 994 17 997 18 000 18 003 18 006 18 009 18 012 18 015 18 018 18 021 18 024 18 027
* Per l'utilizzazione delle frequenze portanti (di riferimento) 3 023 e kHz 5 680 kHz, vedere il numero 26/3.4.
26/4 Classi di emissione e potenza
26/4.1 Nel servizio mobile aeronautico (OR), l'utilizzazione delle classi di emissioni enumerate in appresso e' ammissibile nelle bande gestite dalla presente appendice, inoltre l'utilizzazione di altre trasmissioni e' altresi' ammissibile, con riserva che siano rispettate le disposizioni del numero 26/3.6.
26/4.2 Telefonia
- J3E (banda laterale unica, portante soppressa)
26/4.3 Telegrafia (compresa la trasmissione automatica di dati)
- A1A, A1B, F1B;
- (A,H) 2 (A,B);
- (R,J) 2 (A,B,D);
- J (7,9) (B,D,X).
26/4.4 Salvo diversa indicazione nella parte III della presente appendice, la potenza delle trasmittenti (vale a dire la potenza fornita all'antenna) non deve superare i seguenti limiti:
Classe di trasmissione Valori limiti di potenza
(potenza di cresta fornita all'antenna)
Stazione aeronautica Stazione di aeronave
J3E 36 dBW (PX) 23 dbW (PX)
A1A, A1B 30 dbW (PX) 17 dbW (PX)
FIB 30 dbW (PX) 17 dbW (PX)
A2A, A2B 32 dbW (PX) 19 dBW (PX)
H2A, H2B 33 dbW (PX) 20 dbW (PX)
(R,J) 2 (A,B,D) 36 dbW (PX) 23 dbW (PX)
J (7,9) (B,D,X) 36 dbW (PX) 23 dbW (PX)
26/4.5 Se non si tiene conto del guadagno d'antenna, le potenze di emittenza specificate al numero 26/4.4 di cui sopra danno una potenza apparente irradiata media di 1 kW (per le stazioni aeronautiche) o di 50 W (per le stazioni di aeronave), che viene utilizzata come base per la stesura del Piano contenuto nella parte III della presente appendice.
AP26
Parte III: Intesa di lottizzazione di frequenze per il servizio mobile aeronautico (OR) nelle bande assegnate in esclusiva tra 3 025 e 18 030 kHz
(da stabilire da parte dell'IFRB in conformita' con la
Risoluzione 410 (CAMR-92)
Parte IV. Criteri di valutazione di compatibilita'
26/6 Per valutare le possibilita' di ripartizione tra le lottizzazioni contenute nella parte III della presente Appendice, nonche' ogni nuova assegnazione che non e' oggetto di una adeguata lottizzazione, sono utilizzati i seguenti criteri:
26/6.1 Una nuova stazione che non e' oggetto di una lottizzazione e che utilizza le caratteristiche di trasmissione normalizzate (J3E, 36 dBW PX) e' considerata come compatibile con il Piano se soddisfa al seguente criterio: sara' separata da ogni punto di una zona di lottizzazione qualunque indicata nel Piano su un determinato binario, per mezzo della semi-distanza di ripetizione, determinata per le condizioni di utilizzazione fornite (banda di frequenze utilizzata, posizione geografica della stazione, direzione di propagazione) indicate di seguito:
Banda di Semi-distanza di ripetizione (in km)
frequenze Emisfero nord Emisfero sud
(kHz) Nord-Sud Est-Ovest Nord-Sud Est-Ovest
3 025 - 3 155 550 600 550 600
3 900 - 3 950 650 650 650 650
4 700 - 4 750 725 775 725 775
5 680 - 5 730 1175 1325 1150 1300
6 685 - 6 765 1350 1600 1225 1425
8 965 - 9 040 2525 3525 2225 3075
11 175 - 11 275 3375 5575 2675 3925
13 200 - 13 260 4550 6650 3475 5625
15 010 - 15 100 5050 7450 4800 7100
17 970 - 18 030 5750 8250 5675 7475
26/6.2 Il valore pertinente della semi-distanza di ripetizione per i tragitti situati in parte nell'emisfero nord ed in parte nell'emisfero sud, e' rettificato mediante interpolazione lineare.
Questa procedura viene utilizzata per calcolare la rettifica dell'azimut del tragitto di propagazione rispetto al Nord reale.
26/6.3 Il valore pertinente della semi-distanza di ripetizione, ottenuta in conformita' con il numero 26/6.2 e' rettificata, se necessario, in maniera da tener conto della differenza di potenza irradiata dell'assegnazione rispetto alla potenza irradiata di riferimento (30 dBW, potenza irradiata media), rimanendo inteso che una variazione di 1 dB della potenza irradiata corrisponde ad una variazione del 4% della distanza di ripetizione.
Parte V: Procedura di modifica e di aggiornamento della parte
III
26/7 La parte III e' aggiornata dal Comitato secondo la seguente procedura:
26/7.1 a) se un paese che non ha lottizzazioni nella parte III domanda una lottizzazione, il Comitato seleziona a titolo prioritario un'adeguata lottizzazione che iscrive nella parte III;
26/7.2 b) se e' presentata una richiesta di lottizzazione supplementare, il Comitato applica i criteri della parte IV e, se del caso, iscrive la lottizzazione in questione nella parte III;
26/7.3 c) se un'amministrazione informa il Comitato che rinuncia all'utilizzazione di una lottizzazione, il Comitato sopprime la lottizzazione in questione della parte III.
26/8 Il Comitato tiene aggiornato un esemplare di riferimento della parte III e predispone periodicamente, ma almeno una volta l'anno, elenchi riepilogativi di tutte le modifiche apportate alla parte III.
26/9 Il Segretario generale pubblica almeno una volta ogni quattro anni una versione aggiornata della parte III sotto forma appropriata.
MOD APPENDICE 30A
(Rev.CAMR-92)
ARTICOLO 7
MOD
Prcedure di coordinamento, di notifica e d'iscrizione nello Schedario di riferimento internazionale delle frequenze di assegnazioni di frequenze nelle stazioni del servizio fisso via satellite (spazio verso Terra)) nelle Regioni 1 e 3 nella banda 17,7 - 18,1 GHz e nella Regione 2 nella banda 17,7 - 17,8 GHz ed alle stazioni del servizio di radiodiffusione via satellite nella Regione 2, nella banda 17,3 - 17,8 GHz quando sono implicate assegnazioni di frequenza a collegamenti di connessione di stazioni di radiodiffusione via satellite figuranti nel Piano delle Regioni 1 e 3 o nel
Piano della Regione 2
MOD 7.1. Le disposizioni degli articoli 11 e 13 e
dell'appendice 29 del Regolamento di radiocomunicazioni
sono applicabili alle stazioni spaziali di trasmissione
del servizio fisso via satellite nella banda 17,7 - 18,1
GHz e le disposizioni della Risoluzione 33 (CAMR-79) del
Regolamento della radiocomunicazioni sono applicabili
alle stazioni spaziali del servizio di radiodiffusione
via satellite nella Regione 2 nella banda 17,3 - 17,8
GHz come pure le disposizioni dell'annesso 4 della
presente appendice ma, per quanto riguarda le stazioni
di collegamento di connessione, i criteri pertinenti
indicati all'appendice 29 del Regolamento delle
radiocomunicazioni sono sostituiti da quelli specificati
alla sezione 1 dell'annesso 4 della presente appendice.
AP30A
ANNESSO 4
Criteri di ripartizione tra servizi
MOD 1. Valori soglia che consentono di determinare
quando e' necessario un coordinamento tra stazioni
spaziali di trasmissione del servizio fisso via
satellite, o del servizio di radiodiffusione via
satellite ed una stazione spaziale di ricezione che
figura nei Piani dei collegamenti di connessione nelle
bande di frequenze 17,3 - 18,1 GHZ (Regioni 1 e 3) e
17,3 - 17,8 GHz (Regione 2).
Per quanto concerne il paragrafo 7.1 dell'articolo 7
della presente appendice, il coordinamento di una
stazione spaziale di trasmissione del servizio fisso via
satellite o del servizio di radiodiffusione via
satellite con una stazione spaziale di ricezione di un
collegamento di connessione del servizio di
radiodiffusione via satellite del Piano delle Regioni 1
e 3 o del Piano della Regione 2 e' necessario per uno
scarto angolare geocentrico tra satelliti inferiore a 3
gradi o superiore a 150 gradi, se la potenza di
superficie che perviene alla stazione spaziale di
ricezione di una stazione di collegamento di connessione
del servizio di radiodiffusione via satellite di
un'altra amministrazione, causa un incremento della
temperatura di rumore della stazione spaziale di
collegamento di connessione superiore ad un valore
soglia di (delta)Ts/Ts corrispondente a 4% (delta)Ts/Ts.
E' calcolato in conformita' al caso II del metodo
presentato nell'appendice 29.
La disposizione di cui sopra non si applica quando lo
scarto angolare geocentrico tra una stazione spaziale di
trasmissione del servizio fisso via satellite o del
servizio di radiodiffusione via satellite ed una
stazione spaziale di ricezione che figura nel Piano dei
collegamenti di connessione supera 150 gradi d'arco e
quando la potenza di superficie nello spazio libero
della stazione spaziale di trasmissione del servizio
fisso via satellite non supera un valore di - 137 dB
(Wm2/MHz) al limbo equatoriale sulla superficie della
Terra.
PROTOCOLLO FINALE*
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza
amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni
incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in
alcune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) i
sottoscritti delegati prendono atto delle seguenti
dichiarazioni fatte dalle delegazioni firmatarie:
N. 1 Originale: inglese Per gli Emirati arabi uniti:
1. A seguito delle riserve espresse dalla Delegazione degli Emirati arabi uniti concernenti il funzionamento dei radars a rilevazione grafica di vento a frequenze prossime a 50 MHz, in particolare in prima ed in seconda lettura (considerando e) della Raccomandazione 621 (CAMR-92) del Documento 210) queste riserve essendo riportate (3.2) all'atto della quinta seduta plenaria (Documento 244);
2. gli Emirati arabi uniti dichiarano di mantenere le loro riserve e si oppongono al funzionamento di detti radar a rilevazione grafica di
vento ad ogni frequenza prossima a 50 MHz
* Nota del Segretariato generale: i testi del Protocollo finale sono classificati secondo l'ordine cronologico della loro presentazione.
Nell'Indice, questi testi sono classificati secondo l'ordine alfabetico dei nomi dei paesi.
N. 2
Originale: inglese
Per la Malesia:
Nel firmare gli Atti finali, la Delegazione della Malesia:
1. riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni misura che potra' ritenere necessaria per salvaguardare i suoi interessi nel caso in cui alcuni Membri dell'Unione mancherebbero in qualunque maniera di conformarsi ai presenti Atti finali, oppure se le riserve formulate da altri membri dovessero mettere a repentaglio il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
2. dichiara che la firma e l'eventuale successiva ratifica da parte del Governo della Malesia di detti Atti finali non sono valide nei confronti del Membro che figura sotto il nome d'Israele e non implicano in qualsivoglia maniera il suo riconoscimento.
N 3
Originale: inglese
Per la Papuasia-Nuova Guinea
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) ed in considerazione delle dichiarazioni e delle riserve formulate, la Delegazione di Papuasia-Nuova Guinea si vede obbligata a riservare al suo Governo il diritto di adottare ogni misura che potrebbe ritenere necessaria per salvaguardare i suoi interessi, qualora un Membro mancasse di conformarsi alle misure adottate da detta Conferenza e causasse in tal modo interferenze pregiudizievoli ai sistemi di radiocomunicazione che dipendono dalla giurisdizione del Governo di Papuasia-Nuova Guinea.
N. 4
Originale: francese
Per la Repubblica di Guinea
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello (Malaga-Torremolinos, 1992) la Delegazione della Repubblica di Guinea si vede obbligata a riservare al suo Governo il diritto di adottare ogni misura che potrebbe ritenere necessaria per salvaguardare i suoi interessi, qualora Membri dell'Unione mancassero di conformarsi alle disposizioni degli Atti finali della presente Conferenza o dei loro annessi, o se riserve formulate da un altro paese Membro dovessero pregiudicare il normale funzionamento dei servizi di telecomunicazione della Repubblica di Guinea.
N. 5
Originale: francese
Per la Repubblica del Gabon:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) la Delegazione della Repubblica del Gabon riserva al suo Governo il diritto:
1. di adottare ogni misura necessaria per la tutela dei suoi interessi nel caso in cui i Membri dell'Unione non si conformassero in qualsivoglia maniera alle decisioni decretate dalla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni di Torremolinos 1992, o se le riserve formulate da altri Membri dovessero essere tali da mettere a repentaglio il funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione;
2. di accettare o meno le conseguenze di talune decisioni che potrebbero pregiudicare direttamente la sua sovranita' in particolare quelle relative alla maggiore utilizzazione del servizio mobile via satellite nelle bande comprese tra 1 e 3 GHz.
N. 6
Originale: francese
Per la Repubblica del Senegal:
Nel firmare i presenti Atti finali con riserva di ratifica da parte del suo Governo, la Delegazione della Repubblica del Senegal dichiara che il suo paese si riserva il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' utile per la salvaguardia dei suoi interessi qualora taluni Membri non osservassero le disposizioni degli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di esaminare le assegnazioni di frequenza in alcune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) o qualora le riserve formulate da altri paesi potrebbero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
N. 7
Originale: francese
Per la Repubblica di Capo Verde:
La Repubblica di Capo Verde si riserva il diritto di adottare ogni misura che potrebbe ritenere utile per la salvaguardia dei suoi interessi nel caso in cui taluni Membri non dovessero conformarsi alle disposizioni degli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di esaminare le assegnazioni di frequenza in alcune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) o qualora le riserve formulate da altri paesi potrebbero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
N. 8
Originale: inglese
Per la Repubblica del Kenya
La Delegazione della Repubblica del Kenya dichiara a nome del suo Governo ed in virtu' dei poteri che le sono conferiti:
1. che riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per salvaguardare e proteggere i suoi interessi, qualora un Membro mancasse di osservare le disposizioni contenute negli Atti finali e nei loro annessi, cosi' come adottati dalla presente Conferenza;
2. che il Governo della Repubblica del Kenya non accetta la responsabilita' di conseguenze derivanti da riserve formulate da Membri dell'Unione.
N. 9
Originale: francese
Per la Repubblica del Mali
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) la Delegazione della Repubblica del Mali riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni misura che potrebbe ritenere necessaria per la tutela dei suoi interessi nel caso in cui:
a) le riserve e le dichiarazioni formulate da altre amministrazioni porterebbero pregiudizio al buon funzionamento dei suoi impianti di radiocomunicazione;
b) altri Membri dovessero in qualche modo mancare di conformarsi alle disposizioni della Convenzione e del Regolamento delle radiocomunicazioni.
N. 10
Originale: francese
Per il Regno del Marocco:
La Delegazione del Regno del Marocco riserva alla sua Amministrazione il diritto di prendere tutti i provvedimenti che riterra' necessari per proteggere i suoi interessi se taluni Membri dell'Unione dovessero mancare in qualsivoglia maniera di conformarsi alle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni o se le riserve formulate da altri Membri dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di radiocomunicazione.
N. 11
Originale: inglese
Per la Repubblica dell'Uganda:
La Delegazione della Repubblica dell'Uganda alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di esaminare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) dichiara che la sua Amministrazione si riserva il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per proteggere i suoi interessi qualora un Membro dell'Unione non si dovesse conformare alle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni modificato dalla presente Conferenza o formulasse riserve che potrebbero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di radiocomunicazioni.
N. 12
Originale: francese
Per la Repubblica di Costa d'Avorio:
La Delegazione della Repubblica di Costa d'Avorio dichiara nel firmare gli Atti finali della presente Conferenza che riserva al suo Governo il diritto:
a) di adottare tutte le misure che riterra' necessarie per la tutela dei suoi interessi nel caso in cui taluni Membri non si conformassero in qualsivoglia maniera alle disposizioni contenute in tali Atti finali;
b) di rifiutare le conseguenze delle riserve formulate da altri Governi che potrebbero compromettere l'armonioso funzionamento dei suoi servizi di radiocomunicazione;
c) inoltre, di rifiutare ogni disposizione contraria alla Costituzione ed alla Convenzione dell'Unione internazionale delle Telecomunicazioni e che potrebbe pregiudicare direttamente o indirettamente il diritto sovrano della Costa d'Avorio di regolamentare le sue telecomunicazioni.
N. 13
Originale: inglese
Per la Repubblica dello Zimbabwe:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) la Delegazione della Repubblica dello Zimbabwe dichiara che la sua Amministrazione intende conformarsi alle disposizioni degli Atti finali della Conferenza, fatto salvo il diritto sovrano della Repubblica dello Zimbabwe di adottare ogni misura che il Governo dovesse ritenere necessaria per salvaguardare e proteggere i suoi servizi di telecomunicazioni ed altri servizi, qualora interferenze pregiudizievoli fossero causate a detti servizi da un membro dell'Unione che non si conformasse alle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni modificate dalla presente Conferenza, in particolare le nuove disposizioni relative alle assegnazioni effettuate dalla presente Conferenza, a condizione che non ne derivi alcuna interferenza pregiudizievole per i servizi esistenti.
N. 14
Originale: inglese
Per il Brunei Darussalam:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) la Delegazione del Brunei Darussalam riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni misura che potrebbe ritenere necessaria per salvaguardare i suoi interessi, qualora un Membro mancasse di conformarsi, in qualsivoglia maniera, alle disposizioni degli Atti finali di detta Conferenza, o degli annessi o protocolli connessi, ovvero se le riserve formulate da altri Membri fossero pregiudizievoli agli interessi del Brunei Darussalam o compromettessero il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
N. 15
Originale: inglese
Per la Repubblica dello Zambia:
Ai sensi dei poteri che le sono stati conferiti, la Delegazione della Repubblica dello Zambia desidera formulare la seguente dichiarazione:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) la Delegazione della Repubblica dello Zambia riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni misura che potrebbe ritenere necessaria per salvaguardare i suoi interessi, qualora un Membro mancasse di conformarsi alle disposizioni approvate dalla presente Conferenza.
N. 16
Originale: francese
Per la Repubblica centrafricana:
La Delegazione della Repubblica centrafricana riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni misura che potrebbe ritenere necessaria per salvaguardare i suoi interessi, qualora Membri dell'Unione rifiutassero di conformarsi alle disposizioni del presente Regolamento delle radiocomunicazioni o se riserve formulate da altri Membri dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di radiocomunicazione.
N. 17
Originale: inglese
Per il Sultanato dell'Oman:
La Delegazione del Sultanato dell'Oman alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) dichiara che la sua Amministrazione si riserva il diritto di adottare ogni misura che potrebbe ritenere necessaria per salvaguardare i suoi interessi, qualora un Membro dell'Unione mancasse di conformarsi alle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni modificate dalla presente Conferenza o formulasse riserve tali da compromettere il funzionamento dei suoi servizi di radiocomunicazione.
N. 18
Originale: inglese
Per la Repubblica dello Yemen:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) la Delegazione della Repubblica dello Yemen alla presente Conferenza si riserva il diritto, a nome del suo Governo di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per salvaguardare i suoi interessi qualora fossero lesi, o qualora un Membro mancasse di conformarsi alle disposizioni della Convenzione o dei suoi annessi, ovvero le riserve formulate da un altro paese dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
N. 19
Originale: inglese
Per il Regno dello Swaziland:
La Delegazione del Regno dello Swaziland riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni misura che potrebbe ritenere necessaria per salvaguardare i suoi interessi, qualora taluni Membri mancassero di conformarsi in qualsivoglia maniera alle disposizioni degli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992), oppure se riserve formulate da altri paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di radiocomunicazione.
N. 20
Originale: francese/inglese/spagnolo
Per il Belgio, la Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Grecia, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, il Portogallo, il Regno-Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, la Spagna,
Le Delegazioni degli Stati Membri della Comunita' Europea dichiarano che gli Stati Membri della Comunita' Europea applicheranno la revisione parziale del Regolamento delle radiocomunicazioni adottata dalla presente Conferenza in conformita' con i loro obblighi in virtu' del Trattato istitutivo della Comunita' Economica Europea.
N. 21
Originale: francese
Per il Repubblica del Burundi:
La Delegazione della Repubblica del Burundi riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni misura che potrebbe ritenere necessaria per salvaguardare i suoi interessi, qualora taluni Membri mancassero di conformarsi in qualsivoglia maniera alle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni nonche' a quelle degli Atti finali di detta Conferenza.
N. 22
Originale: inglese
Per la Jamahiriya araba libica popolare e socialista:
La Jamahiriya araba libica popolare e socialista si riserva il diritto di accettare o di rifiutare le conseguenze di ogni riserva formulata da altri paesi.
Essa si riserva altresi' il diritto di adottare ogni misura che potra' ritenere necessaria per salvaguardare i suoi interessi ed i suoi servizi di telecomunicazione qualora taluni Membri mancassero di conformarsi in qualsivoglia maniera, alle disposizioni della Convenzione dell'Unione internazionale di telecomunicazioni o alle disposizioni dei Regolamenti connessi.
N. 23
Originale: inglese
Per il Regno di Arabia Saudita:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) la Delegazione del Regno di Arabia Saudita a tale Conferenza riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per salvaguardare i suoi interessi qualora altri paesi mancassero di conformarsi, in qualsiasi maniera, alle disposizioni degli Atti finali o qualora le riserve formulate da un altro paese dovessero compromettere il buon funzionamento dei servizi di radiocomunicazione del Regno di Arabia Saudita.
N. 24
Originale: inglese
Per la Repubblica araba siriana:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) la Delegazione della Repubblica della Repubblica araba siriana riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per proteggere i suoi sistemi di servizi fisso e mobile, esistenti o progettati, funzionanti tra 137MHz e 3 GHz, in conformita' con il Regolamento delle radiocomunicazioni da interferenze causate dai servizi mobili via satellite, in particolare quelli che utilizzano satelliti non geostazionari, e di non accettare alcuna richiesta volta a proteggere tali servizi, salvo previo reciproco accordo.
N. 25
Originale: inglese
Per il Regno hashemita di Giordania:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) la Delegazione della Giordania riserva il diritto al suo Governo di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per salvaguardare i suoi sistemi fissi e mobili esistenti o progettati, funzionanti tra 137 MHz e 3GHz, in conformita' con il Regolamento delle radiocomunicazioni, da interferenze pregiudizievoli causate dai servizi mobili via satellite ed in particolare da quelli che utilizzano satelliti non geostazionari, e di non accettare alcuna richiesta volta a proteggere tali servizi, salvo previo reciproco accordo.
N. 26
Originale: francese
Per lo Stato della Citta' del Vaticano:
La Delegazione dello Stato della Citta' del Vaticano alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) riserva all'Amministrazione dello Stato della Citta' del Vaticano il diritto di adottare le misure necessarie per far fronte alle esigenze del suo servizio di radiodiffusione.
N. 27
Originale: francese
Per la Tunisia:
La Delegazione della Repubblica Tunisina riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni misura che riterra' necessaria per salvaguardare i suoi interessi, qualora taluni Membri dell'Unione mancassero di conformarsi, in qualsiasi maniera, alle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni, o qualora riserve formulate da altri Membri dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di radiocomunicazione.
N. 28
Originale: francese
Per la Repubblica del Niger:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) la Delegazione della Repubblica del Niger riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per salvaguardare i suoi interessi qualora fossero lesi da decisioni adottate nell'ambito della presente Conferenza o qualora un altro paese o amministrazione non osservasse in qualsiasi maniera le disposizioni dei presenti Atti finali, oppure avesse formulato riserve suscettibili di pregiudicare o di danneggiare il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione, ovvero il pieno esercizio dei suoi diritti sovrani.
N. 29
Originale: francese
Per la Repubblica democratica di Madagascar:
La Delegazione della Repubblica democratica di Madagascar riserva il diritto al suo Governo di adottare ogni misura che riterra' necessaria per salvaguardare i suoi interessi, qualora i Membri dell'Unione mancassero di conformarsi, in qualunque modo, alle disposizioni stabilite negli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992), o qualora riserve formulate da altri paesi dovessero compromettere il funzionamento dei suoi servizi di radiocomunicazione.
N. 30
Originale: francese
Per la Repubblica del Togo:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) la Delegazione del Togo riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per salvaguardare i suoi interessi qualora un Membro mancasse in qualunque modo di conformarsi alle disposizioni, alle Risoluzioni o alle Raccomandazioni contenute negli Atti finali della presente Conferenza ovvero se le riserve formulate da altri paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
N. 31
Originale: inglese
Per la Repubblica di Malta:
La Delegazione della Repubblica di Malta alla Conferneza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni misura che riterra' necessaria per salvaguardare i suoi interessi, qualora un Membro mancasse di conformarsi in qualunque modo alle disposizioni degli Atti finali di questa Conferenza.
N. 32
Originale: francese
Per la Repubblica del Benin:
La Delegazione della Repubblica del Benin alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in alcune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) riconosce le importanti conclusioni cui hanno approdato i lavori. Tuttavia essa riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni misura che riterra' necessaria per salvaguardare i suoi interessi, qualora l'interpretazione e l'attuazione da parte di alcuni Membri dell'Unione delle decisioni e delle disposizioni pertinenti promulgate da detta Conferenza, fossero pregiudizievoli per i servizi di radiocomunicazione del Benin.
N. 33
Originale: francese
Per il Burkina Faso:
La Delegazione del Burkina Faso dichiara che il suo Governo si riserva il diritto di adottare tutte le misure che ritiene necessarie in conformita' con la sua legislazione nazionale ed il diritto internazionale al fine di tutelare i suoi interessi, nel caso in cui taluni Membri mancassero di conformarsi in qualunque modo alle disposizioni degli Atti finali della presente Conferenza ovvero se le riserve formulate dai Membri fossero pregiudizievoli per il buon funzionamento dei servizi di telecomunicazione del Burkina Faso.
N. 34
Originale: inglese
Per la Repubblica islamica d'Iran:
IN NOME DI DIO
La Delegazione della Repubblica islamica dell'Iran riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per tutelare i suoi interessi qualora questi ultimi fossero lesi da decisioni adottate nella presente Conferenza o qualora ogni altro paese o amministrazione mancasse di conformarsi in qualunque modo alle condizioni enunciate nella Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) o nei suoi Annessi o Protocolli o Regolamenti allegati a tale Convenzione o nei presenti Atti finali, oppure se riserve o dichiarazioni formulate da altri paesi o amministrazioni dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di tele-comunicazione o minacciare il pieno esercizio dei diritti sovrani della Repubblica islamica d'Iran.
N. 35
Originale: inglese
Per la Tailandia:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) la Delegazione della Tailandia riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per salvaguardare i suoi interessi qualora uno o piu' Membri dell'Unione mancassero di conformarsi in qualunque modo alle disposizioni degli Atti finali della presente Conferenza e loro annessi, o nel caso in cui ogni dichiarazione degli altri Membri potrebbe compromettere i suoi servizi di telecomunicazione o costituire un rischio per la sua sovranita' nazionale.
N. 36
Originale: inglese
Per la Repubblica islamica del Pakistan:
1. La Delegazione della Repubblica islamica del Pakistan riserva alla sua Amministrazione il diritto di adottare provvedimenti effettivi per tutelare i suoi interessi, qualora un'amministrazione utilizzi un servizio di radiodiffusione e di telecomunicazione via satellite in violazione del Regolamento delle radiocomunicazioni in vigore o delle decisioni della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in alcune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992).
Essa riserva inoltre alla sua Amministrazione il diritto di adottare provvedimenti qualora riserve o dichiarazioni formulate da un paese o da una amministrazione fossero suscettibili di compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi o dei sistemi di radiodiffusione o di telecomunicazione via satellite.
2. L'Amministrazione del Pakistan non puo' impegnarsi ad accettare trasmissioni a destinazione del suo territorio o in violazione di quest'ultimo con qualunque mezzo di trasmissione radioelettrica di ogni altra amministrazione e si riserva il diritto di adottare in tal caso i provvedimenti necessari.
3. La Delegazione della Repubblica islamica del Pakistan dichiara che le decisioni della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in alcune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) concernenti le zone incluse nel territorio dello Stato contestato di Jammu e del Kashmir non pregiudicano la posizione riconosciuta dalle Risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite in merito a tale questione.
N. 37
Originale: francese
Per la Repubblica del Ciad:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-torremolinos, 1992) la Delegazione della Repubblica del Ciad riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per salvaguardare i suoi interessi qualora un altro paese o amministrazione mancassero in qualunque modo di conformarsi alle disposizioni degli Atti finali della presente Conferenza, o se le riserve formulate da altri Membri dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
N. 38
Originale: francese
Per la Repubblica del Congo:
La Delegazione della Repubblica del Congo alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) riserva al suo Governo il diritto:
1. di aderire alla totalita' o ad una parte delle disposizioni contenute negli Atti finali dalla CAMR-92 e negli annessi allegati a detti Atti;
2. di adottare ogni provvedimento che potra' ritenere necessario e conforme alla protezione dei suoi interessi nazionali.
N. 39
Originale: inglese
Per gli Emirati arabi uniti:
1. In conformita' con il numero 582 della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), gli Emirati arabi uniti riservano attualmente la loro posizione per quanto concerne:
i) l'assegnazione di bande di frequenze al SRS (sonoro) nelle vicinanze dell'1,5 GHz;;
ii) l'assegnazione di bande di frequenza al SMS entro 2,4835 - 2,5 GHz,
e, qualora un'Amministrazione immetta in servizio una delle assegnazioni di cui sopra, la potenza di superficie sulla superficie della terra prodotta da una stazione spaziale non dovra' superare i valori specificati al numero 2566 del Regolamento delle radiocomunicazioni e della sua successiva revisione, salvo accordo tra di noi e le amministrazioni interessate;
2. gli Emirati arabi uniti riservano ugualmente la loro posizione per quanto concerne l'attuazione delle date di modifica delle assegnazioni esistenti per le bande di cui sopra.
N. 40
Originale: inglese
Per la Repubblica-Unita di Tanzania
La Delegazione della Repubblica-Unita di Tanzania ha firmato gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992), essendo inteso che tutte le Parti all'accordo rispetteranno tutte le disposizioni convenute alla CAMR-92, comprese tutte le Risoluzioni, Raccomandazioni e parti modificate del Regolamento delle radiocomunicazioni, in particolare per quanto riguarda i seguenti punti:
- tutte le amministrazioni che utilizzano equipaggiamenti o sistemi nelle bande d'onde decametriche inferiori a 30 MHz e nelle bande comprese tra 1 e 3 GHz debbono utilizzare frequenze in conformita' con il piano convenuto o con i piani che saranno predisposti in avvenire e l'utilizzazione di questi equipaggiamenti o di questi sistemi non deve causare interferenze agli equipaggiamenti o sistemi installati entro i limiti del territorio della Tanzania;
- le amministrazioni che utilizzano sistemi di radiocomunicazione di Terra, sistemi a satelliti geostazionari, sistemi a satelliti non geo-stazionari, sistemi a satelliti LEO e sistemi del servizio di radio diffusione via satellite (sonoro) nell'ambito delle bande di frequenza loro assegnate, devono fare in modo che le loro assegnazioni di frequenza non causino interferenze agli equipaggiamenti o ai sistemi installati nell'ambito dei limiti del territorio della Tanzania. La Tanzania intende associarsi ad altri Stati della Regione al fine di realizzare un sistema regionale di telecomunicazione via satellite. Di conseguenza, essa spera che alcune delle bande di frequenze assegnate al SRS, le altre bande di frequenze assegnate ai satelliti e le posizioni orbitali appropriate saranno disponibili per il progetto regionale di telecomunicazione via satellite;
- la Tanzania continuera' ad assicurare la radiodiffusione in doppia banda laterale (DBL) fino alla data convenuta del 2015. Se sono disponibili ricevitori BLU poco onerosi, la Tanzania sostituira' i suoi trasmettitori DBL con trasmittori BLU nel 2015.
Qualora alcuni Membri non si conformassero agli Atti finali della CAMR-92, il Governo della Tanzania adottera' i provvedimenti necessari per garantire il buon funzionamento dei suoi equipaggiamenti o dei suoi sistemi all'interno delle sue frontiere, nonche' la realizzazione del suo progetto regionale di telecomunicazione via satellite.
N. 41
Originale: francese
Per la Repubblica del Camerun:
La Delegazione della Repubblica del Camerun alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992), nel firmare gli Atti finali di tale Conferenza, dichiara che il Governo del suo paese e' solito rispettare tutti gli impegni presi a suo nome.
Tuttavia la Repubblica del Camerun si riserva il diritto di adottare tutte le misure appropriate qualora l'inosservanza, da parte di alcuni paesi, delle decisioni della Conferenza, dovesse comportare la perturbazione del buon funzionamento della sua rete di radiocomunicazione.
N. 42
Originale: inglese
Per la Repubblica di Ungheria:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) la Delegazione della Repubblica di Ungheria riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per salvaguardare i suoi interessi qualora uno Stato membro dell'Unione mancasse di rispettare o di conformarsi alle disposizioni dei presenti Atti finali o se riserve formulate da altri paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di radiocomunicazione.
N. 43
Originale: spagnolo
Per la Repubblica di Colombia:
Data l'assenza di norme internazionali che regolamentano specificamente il funzionamento, l'utilizzazione e la concessione dei servizi di telecomunicazione forniti dai sistemi a satelliti su orbita bassa, lo Stato di Colombia si riserva il diritto di stabilire le condizioni giuridiche, tecniche ed economiche che regolano il regime di classifica, di concessione, di utilizzazione, di funzionamento e d'interconnessione sull'insieme del suo territorio nazionale compresi i suoi territori insulari, in conformita' con il suo ordinamento interno.
Lo Stato di Colombia applichera' le Raccomandazioni dell'UIT relative alle tariffe applicate al traffico generato o che e' immesso nel territorio nazionale grazie a tali mezzi di telecomunicazione, sulla base di un'equa distribuzione delle tasse di ripartizione tra le Amministrazioni che intervengono nella comunicazione.
N. 44
Originale: inglese
Per lo Stato del Qatar:
In conformita' con il numero 582 della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), lo Stato del Qatar riserva allo stato attuale la sua posizione per quanto concerne:
i) l'assegnazione di bande di frequenze al SRS (sonoro) nelle vicinanze dell'1,5 GHz;;
ii) l'assegnazione di bande di frequenza al SMS entro 2,4835 - 2,5 GHz,
Inoltre, qualora un'Amministrazione immetta in servizio una delle assegnazioni di cui sopra, la potenza di superficie prodotta sulla superficie della terra da una stazione spaziale non potra' superare i valori specificati al numero 2566 del Regolamento delle radiocomunicazioni e sue successive revisioni, salvo se lo Stato del Qatar ne conviene diversamente.
Lo Stato del Qatar riserva altresi' la sua posizione per quanto riguarda le date di attuazione.
N. 45
Originale: inglese
Per la Repubblica algerina democratica e popolare, il Regno d'Arabia Saudita, lo Stato del Bahrein, gli Emirati arabi uniti, la Repubblica islamica d'Iran, il Regno hashemita di Giordania, lo Stato del Kuweit, la Jamahiriya araba libica popolare e socialista, il Regno del Marocco, il Sultanato di Oman, lo Stato del Qatar, la Repubblica araba siriana, la Tunisia e la Repubblica dello Yemen:
Le Delegazioni dei suddetti Paesi alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992), dichiarano che la loro firma e l'eventuale ratifica degli Atti finali di questa Conferenza da parte dei loro rispettivi Governi non sono validi per quanto riguarda l'entita' sionista che figura nella Costituzione e Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nizza, 1989) sotto la pretesa denominazione d'Israele e non implicano in alcun modo il suo riconoscimento.
N. 46
Originale: spagnolo
Per l'Equatore:
Nel firmare gli Atti finali, la delegazione dell'Equatore riserva al suo Governo il diritto di adottare i provvedimenti che riterra' necessari qualora i servizi di telecomunicazione dell'Equatore dovessero subire interferenze radioelettriche o pregiudizi di qualunque tipo imputabili agli atti di altri paesi.
Inoltre, nell'attesa che l'UIT istituisca le norme tecniche e di utilizzazione dei sistemi con satelliti su orbita bassa, in attuazione della Risoluzione 70 (CAMR-92) della presente Conferenza, l'Equatore si riserva il diritto di autorizzare l'attuazione di tali sistemi sul suo territorio nelle condizioni che riterra' opportune ed appropriate. Per quanto riguarda le tariffe applicate al traffico, saranno attuate le Raccomandazioni dell'UIT basate sul principio di una equa distribuzione delle tasse di ripartizione tra le amministrazioni che intervengono nella comunicazione.
N. 47
Originale: inglese
Per la Repubblica federale della Nigeria
La Delegazione della Repubblica federale della Nigeria alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) riserva al Governo della Repubblica Federale della Nigeria il diritto di adottare ogni misura che potrebbe ritenere necessaria per salvaguardare i suoi interessi, qualora una o piu' amministrazioni adottassero, in attuazione degli articoli del Regolamento delle radiocomunicazioni, una o piu' misure tali da pregiudicare i diritti sovrani della nazione nigeriana.
Inoltre, le disposizioni degli Atti finali e dei Protocolli della presente Conferenza non dovranno in alcun caso essere applicate da una o piu' amministrazioni in modo tale da mettere a repentaglio i servizi di telecomunicazione della Repubblica federale della Nigeria.
N. 48
Originale: francese
Per la Repubblica algerina democratica e popolare:
La Delegazione della Repubblica algerina democratica e popolare alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) riserva al suo Governo il diritto:
1. di adottare ogni misura che potrebbe ritenere necessaria per salvaguardare i suoi interessi, qualora alcuni membri mancassero di conformarsi in qualsiasi maniera alle disposizioni dei presenti Atti finali, o se le riserve formulate da altri paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o comportare un incremento della sua quota di contributi alle spese dell'Unione;
2. di adottare ogni misura conforme alla Costituzione ed alle leggi della Repubblica algerina democratica e popolare.
N. 49
Originale: inglese
Per l'Austria, il Belgio, la Finlandia, la Grecia, la Repubblica di Ungheria, l'Islanda, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, il Regno-Unito, la Svezia e la Repubblica federale ceca e slovacca:
Le Delegazioni dei summenzionati paesi notano che l'insufficienza della quota di spettro assegnata alla radiodiffusione in onde decametriche e' stata dimostrata dai risultati inaccettabili del sistema di pianificazione della HFBC, migliorato e collaudato in conformita' con le decisioni della CAMR HFBC-87.
Queste Delegazioni temono che la quota di spettro supplementare messa a disposizione dalla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) per la radiodiffusione in onde decametriche sia insufficiente per consentire il buon esito di una conferenza di pianificazione e dichiarano che le loro Amministrazioni si riservano il diritto di adottare i provvedimenti se del caso necessari, in conformita' con il Regolamento delle radiocomunicazioni per soddisfare le esigenze dei loro servizi di radiodiffusione in onde decametriche.
N. 50
Originale: inglese
Per la Repubblica di Singapore:
La Delegazione della Repoubblica di Singapore riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni misura che potrebbe ritenere necessaria per salvaguardare i suoi interessi, qualora un paese mancasse in qualunque modo di osservare le condizioni degli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) o qualora riserve formulate da un paese dovessero compromettere i suoi servizi di radiocomunicazione.
La Delegazione della Repubblica di Singapore riserva altresi' al suo Governo il diritto di formulare le addizionali riserve che saranno se del caso necessarie fino alla data della ratifica compresa, di detti Atti finali da parte della Repubblica di Singapore.
N. 51
Originale: spagnolo
Per il Messico:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) la Delegazione del Messico riserva al suo Governo il diritto di adottare i provvedimenti che riterra' appropriati per salvaguardare i suoi interessi qualora le dichiarazioni o riserve formulate da altri Membri dell'Unione dovessero compromettere il funzionamento dei suoi sistemi e servizi di telecomunicazione oppure se altri Membri dell'Unione non dovessero conformarsi alle decisioni della presente Conferenza.
N. 52
Originale: spagnolo
Per Cuba:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) la Delegazione della Repubblica di Cuba ribadisce a nome del suo Governo, di non riconoscere tuttavia l'utilizzazione di frequenze radioelettriche da parte dle Governo degli Stati Uniti d'America nella base navale da essi occupata contro la volonta' del Governo e dle popolo cubano su una parte del territorio del nostro paese nella provincia di Guantanamo, ribadendo a tale riguardo la Dichiarazione N. 9 del Protocollo finale della CAMR-79 (Ginevra, 1979) e la Dichiarazione N. 44 del Procollo finale della CAMR MOB-87 (Ginevra, 1987).
Secondo quanto risulta dalla sua dichiarazione formulata al riguardo dalla Delegazione della Repubblica di Cuba nell'undicesima seduta plenaria della Conferenza occorre eliminare dalla parte III dell'appendice 26 (Rev.) laddove e' detto che la presente Conferenza ha incaricato l'IFRB di elaborare le lottizzazioni segnalate simbolo CUB che non sono state oggetto di un coordinamento con l'Amministrazione cubana. In conformita' con le disposizioni della Risoluzione N. 1 del Regolamento delle radiocomunicazioni l'IFRB non deve iscrivere nello Schedario di riferimento alcuna assegnazione di frequenza che non sia stata richiesta dall'Amministrazione cubana.
L'utilizzazione di frequenze da parte degli Stati Uniti d'America nella base che occupano nella provincia di Guantanamo ostacola i servizi di radiocomunicazione di Cuba e la sovranita' del nostro paese sullo spettro delle frequenze radioelettriche, il quale e' una risorsa limitata.
Il Governo di Cuba si riserva dunque il diritto di adottare tutti i provvedimenti necessari per proteggere i suoi interessi legittimi.
N. 53
Originale: spagnolo
Per la Repubblica Argentina:
La delegazione della Repubblica Argentina riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per tutelare i suoi interessi, qualora una misura adottata dalla presente Conferenza, riserve formulate da altri paesi nei confronti dei presenti Atti finali o l'inosservanza di tali Atti da parte di altri paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
N. 54
Originale: inglese
Per la Repubblica popolare del Bangladesh:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) la Delegazione del Bangladesh riserva al suo Governo il diritto di adottare i provvedimenti che riterra' appropriati per salvaguardare i suoi diritti ed interessi qualora un paese gestisca servizi di telecomunicazione e di radiodiffusione in violazione delle decisioni adottate dalla CAMR-92, dal Regolamento delle radiocomunicazioni in vigore o della Convenzione.
N. 55
Originale: inglese
Per la repubblica democratica popolare d'Etiopia:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) la Delegazione dela Repubblica popolare di Etiopia riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per salvaguardare i suoi interessi qualora un paese dovesse compromettere il buon funzionamento della rete di telecomunicazioni etiopica a seguito di riserve da esso formulate o della sua inosservanza degli Atti finali.
N. 56
Originale: inglese
Per la Repubblica dell'India:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) la Delegazione della Repubblica dell'India riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per salvaguardare i suoi interessi qualora un'amministrazione formulasse riserve e/o non accettasse le disposizioni degli Atti Finali o mancasse di conformarsi ad una o piu' disposizioni degli Atti finali, comprese quelle che sono parte integrante del Regolamento delle radiocomunicazioni.

Allegato

N. 57
Originale: inglese
Per la Turchia:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) la Delegazione della Turchia riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che dovesse ritenere necessari per salvaguardare i suoi interessi nei confronti di decisioni adottate dalla Conferenza miranti a modificare, emendare, sopprimere o aggiungere disposizioni, note, tabelle, Risoluzioni e Raccomandazioni nel Regolamento delle radiocomunicazioni, qualora un Membro mancasse di conformarsi in qualunque modo alle disposizioni degli Atti finali, dei loro annessi e del Regolamento delle radiocomunicazioni utilizzando i suoi servizi esistenti o istituendo nuovi servizi per usi spaziali, di Terra o altri, ovvero se riserve formulate da altri paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
Inoltre, per quanto concerne la dichiarazione da essa effettuata durante la Conferenza, la delegazione della Turchia, a nome del suo Governo, si considera vincolata unicamente dalle decisioni adottate sulla base dell'uguaglianza dei diritti, da Conferenze regionali di radiodiffusione approvate, secondo le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e del Regolamento delle radiocomunicazioni.
N. 58
Originale: inglese
Per la Repubblica d'Indonesia:
La Delegazione della Repubblica d'Indonesia alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992):
1. riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni disposizione e misura di protezione riterra' appropriata per salvaguardare i suoi interessi nazionali qualora gli Atti finali elaborati in questa Conferenza dovessero pregiudicare direttamente o indirettamente la sua sovranita' o fossero contrari alla Costituzione, alla legislazione ed alla regolamentazione della Repubblica d'Indonesia nonche' ai diritti di cui gode la Repubblica d'Indonesia e che possono derivare per essa da ogni principio del diritto internazionale. A tale riguardo il Governo della Repubblica d'Indonesia riconosce gli interessi legittimi di altri paesi in vista di migliorare l'utilizzazione dell'orbita dei satelliti geostazionari e non geostazionari ai fini dei servizi di telecomunicazione e di radiodiffusione per il bene dell'umanita';
2. riserva inoltre al suo Governo il diritto di prendere ogni disposizione o misura di protezione che riterra' necessaria per tutelare i suoi interessi nazionali se qualqunque amministrazione non dovesse osservare in qualunque modo, le disposizioni e le prescrizioni degli Atti finali della Conferenza, oppure se le conseguenze delle riserve formulate da una qualunque amministrazione dovessero compromettere i diritti della Repubblica d'Indonesia ai sensi di questi stessi Atti finali.
N. 59
Originale: russo
Per la Federazione di Russia:
Per quanto riguarda l'assegnazione addizionale della banda 1 610 - 1 626,5 MHz al servizio mobile via satellite, adottata dalla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992), la Delegazione della Federazione di Russia, nel firmare gli Atti finali di detta Conferenza, dichiara a nome del suo Governo che:
In conformita' con la nota 732, la banda 1 610 - 1 620,6 MHz e' utilizzata dal sistema attuale e futuro di radionavigazione aeronautica via satellite GLONASS. Poiche' questo sistema e' un sistema di sicurezza e tenuto conto del fatto che l'ICAO ha raccomandato una utilizzazione mondiale per il sistema GLONASS, le amministrazioni delle telecomunicazioni devono adottare tutti i provvedimenti necessari per eliminare ogni rischio di interferenza con il sistema GLONASS.
In base al numero 953 del Regolamento delle radiocomunicazioni, l'Amministrazione della Federazione di Russia si riserva il diritto di adottare ogni provvedimento atto a garantire il buon funzionamento del sistema GLONASS.
N. 60
Originale: russo
Per la Bielorussia, la Federazione di Russia e l'Ucraina:
Dichiarazione delle Delegazioni della Bielorussia, della Federazione di Russia e dell'Ucraina:
Si sono costituiti sul territorio dell'ex-URSS Stati sovrani, tra i quali la Bielorussia, la Federazione di Russia e l'Ucraina. Le Delegazioni di questi Stati dichiarano che, ogni qualvolta la denominazione URSS compare nelle note del Regolamento delle radiocomunicazioni, essa si riferisce alla Bielorussia, alla Federazione di Russia ed all'Ucraina.
Inoltre, in conformita' con il mandato affidato alla Delegazione della Federazione di Russia dalle Amministrazioni delle telecomunicazioni della Repubblica d'Azerbaidjan, della Repubblica di Armenia, della Repubblica del Kazkhstan, della Repubblica del Kirghizistan, della Repubblica del Tadjikistan, della Repubblica dell'Ouzbekistan e del Turkmenistan, questa designazione si applica anche ai territori di questi Stati.
N. 61
Originale: inglese
Per la Repubblica di Bulgaria:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) la Delegazione della Repubblica di Bulgaria riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per salvaguardare i suoi interessi nazionali qualora un altro paese non osservasse in qualunque modo, i requisiti enunciati in detti Atti finali, oppure se riserve formulate da un paese dovessero compromettere il buon funzionamento dei servizi di telecomunicazione della repubblica di Bulgaria.
N. 62
Originale: inglese
Per la Repubblica popolare di Cina:
L'assegnazione da parte della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) di alcune bande di frequenze al servizio mobile via satellite rischia di pregiudicare i servizi che la Cina gestisce attualmente in queste bande. Di conseguenza, la Delegazione della Repubblica popolare di Cina dichiara che si riserva il diritto di continuare ad utilizzare i servizi esistenti in queste bande senza causare interferenze pregiudizievoli.
N. 63
Originale: inglese
Per il Canada:
Nel firmare gli Atti finali della presente Conferenza, a nome del Canada, la Delegazione del Canada dichiara ufficialmente che il suo paese non accetta alcune decisioni adottate dalla presente Conferenza per quanto concerne la Tabella di assegnazione delle bande di frequenze e le note che vi si riferiscono; per questo motivo il Canada:
poiche' la Conferenza non ha rispettato i criteri di flessibilita' nell'accordare un'assegnazione a titolo principale al servizio mobile via satellite nelle bande 1 545 - 1 555 MHz e 1 646,5 - 1 656,5 MHz, afferma la sua intenzione di utilizzare queste bande nella maniera piu' appropriata per far fronte alle particolari esigenze dei suoi servizi mobili via satellite, pur riconoscendo la priorita' delle comunicazioni del servizio mobile aeronautico via satellite.
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) la Delegazione del Canada riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per salvaguardare i suoi interessi qualora un paese non dovesse rispettare in qualunque modo le disposizioni degli Atti finali della presente Conferenza, o se riserve formulate da un paese dovessero pregiudicare i servizi di radiocomunicazione del Canada.
N. 64
Originale: spagnolo
Per la Repubblica federativa del Brasile:
La Delegazione della Repubblica federativa del Brasile dichiara ufficialmente che il Brasile non accetta, nel firmare gli Atti finali, alcune decisioni adottate dalla presente Conferenza per quanto riguarda la Tabella di assegnazione delle bande di frequenza e delle note connesse; di conseguenza, il Brasile si riserva il diritto di utilizzare le seguenti bande di frequenza assegnate ai servizi mobili via satellite nella maniera piu' appropriata per soddisfare le specifiche esigenze dei suoi servizi mobili via satellite, in considerazione del carattere prioritario delle comunicazioni del SMAS (R) e delle comunicazioni di sicurezza marittime:
a) 1 492 - 1 559 MHz;
b) 1 626,5 - 1 660,5 MHz;
c) 1 675 - 1 710 MHz
N. 65
Originale: inglese
Per la Repubblica federativa del Brasile:
La Delegazione della Repubblica federativa del Brasile dichiara ufficialmente che il Brasile non accetta, nel firmare gli Atti finali, alcune decisioni adottate dalla presente Conferenza per quanto riguarda la Tabella di assegnazione delle bande di frequenza e delle note connesse; di conseguenza, dato che la Conferenza ha indebitamente limitato le assegnazioni al servizio di radiodiffusione via satellite (sonoro) nella banda di frequenze 1 452 - 1 492 MHz, il Brasile annuncia il suo intento di utilizzare questa banda nella maniera piu' appropriata per soddisfare le specifiche esigenze di questo servizio per la trasmissione di programmi radiofonici e di altri segnali tecnicamente compatibili.
N. 66
Originale: inglese
Per la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) la Delegazione della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per salvaguardare i suoi interessi, qualora stazioni dipendenti dalla giurisdizione di altri Stati membri dell'Unione dovessero pregiudicare i suoi servizi di radiocomunicazione esistenti.
Tale riserva si applica, in modo particolare:
- alle bande di frequenze inferiori a 10 MHz assegnate al servizio fisso e mobile terrestre;
- alle bande di frequenze comprese tra 1 700 e 2 300 MHz assegnate al servizio fisso;
- alla banda di frequenze compresa tra 1 452 e 1 464,5 MHz assegnata al servizio fisso.
N. 67
Originale: inglese
Per gli Stati Uniti d'America:
1. Secondo il parere degli Stati Uniti d'America, la presente Conferenza non ha adottato disposizioni adeguate per far fronte alle esigenze del servizio di radiodiffusione in onde decametriche, in particolare inferiori a 10 MHz, pur non avendo lesinato alcun sforzo a tal fine. Il rapporto dell'IFRB alla Conferenza dimostra che le esigenze dei radiodiffusori superano largamente il numero di canali disponibili nelle bande comprese tra 6 e 11 MHz (bande in cui occorre urgentemente liberare una parte di spettro); la pianificazione dunque non sara' efficace se non si mettono a disposizione bande d'onde decametriche supplementari. Di conseguenza, gli Stati Uniti d'America si riservano il diritto di adottare i provvedimenti necessari per soddisfare le esigenze del loro servizio di radiodiffusione in onde decametriche.
2. Pur compiacendosi per il fatto che alcune amministrazioni hanno posto fine ad interferenze intenzionalmente pregiudizievoli per la radiodiffusione in onde decametriche, gli Stati Uniti d'America continuano ad essere preoccupati per le pregiudizievoli interferenze intenzionali che il servizio di radiodiffusione degli Stati Uniti continua a subire in contravvenzione con le disposizioni dell'articolo 35 della Convenzione. Tali interferenze sono incompatibili con una utilizzazione razionale ed equa delle predette bande. Gli Stati Uniti dichiarano che fin quando esistono tali interferenze, essi si riservano il diritto di adottare, riguardo a tali interferenze, tutte le misure necessarie ed adeguate al fine di tutelare gli interessi dei loro servizi di radiodiffusione. A tale riguardo, essi rispetteranno in tutta la misura del possibile, i diritti delle amministrazioni i cui servizi sono utilizzati in conformita' con le disposizioni della Convenzione e del Regolamento delle Radiocomunicazioni.
3. Gli Stati Uniti d'America dichiarano che, avendo la Conferenza indebitamente limitato le assegnazioni ai servizi mobili via satellite nelle bande 1 530 - 1 559 MHz e 1 631,5 - 1 660,5 MHz, essi utilizzeranno queste bande nella maniera piu' appropriata per soddisfare le specifiche esigenze dei loro servizi mobili, in considerazione del carattere prioritario delle comunicazioni del SMAS (R) e delle comunicazioni di sicurezza marittima.
4. Ritenendo che la presente Conferenza ha fin troppo differito la messa a disposizione di una parte di spettro sufficiente per il servizio mobile via satellite nella gamma 1-3 GHz, a livello internazionale e regionale, gli Stati Uniti d'America si riservano il diritto di adottare i provvedimenti che riterranno opportuni per soddisfare le esigenze del loro servizio mobile via satellite in questa banda.
5. Relativamente alla Risoluzione 46(CAMR-92) e' inteso per gli Stati Uniti d'America, che il quarto paragrafo del preambolo di questa Risoluzione ed ogni menzione di quest'ultima nel Regolamento delle radiocomunicazioni non puo' in alcun modo essere interpretato nel senso di costituire un qualunque riconoscimento di nuovi diritti per i Membri dell'Unione, oltre a quelli enunciati nella Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e nei Regolamenti amministrativi in vigore. In particolare il capoverso b) di tale paragrafo non deve essere interpretato nel senso di costituire un riconoscimento delle pretese di sovranita' su una parte qualunque dello spazio extra-atmosferico. Tali pretese, che sono contrarie al diritto internazionale non possono essere riconosciute dalla presente Conferenza.
6. Per gli Stati Uniti d'America, e' inteso che nessuna disposizione della Risoluzione 70(CAMR-92), potra' modificare la categoria di qualunque assegnazione effettuata durante la presente Conferenza e che saranno intrapresi e realizzati, in conformita' con la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, e con i Regolamenti amministrativi, studi che gli organi dell'Unione potrebbero eventualmente effettuare.
N. 68
Originale: inglese
Per la Nuova Zelanda:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) la Delegazione della Nuova Zelanda riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per salvaguardare i suoi interessi qualora un paese mancasse in qualunque modo di conformarsi alle disposizioni degli Atti finali della presente Conferenza o qualora le riserve formulate da un paese dovessero pregiudicare o danneggiare i servizi di radiocomunicazione della Nuova Zelanda.
N. 69
Originale: francese
Per la Francia:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) la Delegazione francese esprime riserve qualora il numero e la complessita' dei testi adottati in tempi molto brevi potessero dar luogo ad interpretazioni non conformi al consenso finale della Conferenza.
N.70
Originale: inglese
Per lo Stato d'Israele:
1. Le dichiarazioni formulate da alcune delegazioni nel N. 45 degli Atti finali essendo in flagrante contraddizione con i principi e l'oggetto dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni e di conseguenza senza alcun valore giuridico, il Governo d'Israele desidera sottolineare che respinge categoricamente queste dichiarazioni e che le considerera' senza valore per quanto concerne i diritti ed i doveri di uno Stato membro dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.
Inoltre, in considerazione del fatto che Israele e gli Stati arabi svolgono attualmente negoziati in vista di pervenire ad una soluzione pacifica del conflitto israelo-arabo, la Delegazione dello Stato d'Israele ritiene che tali dichiarazioni sono pretestuose in vista dello scopo perseguito e quindi pregiudizievoli per la causa della pace in Medio Oriente.
Il Governo dello Stato d'Israele per quanto concerne il merito della questione, adottera' nei confronti dei membri le cui Delegazioni hanno formulato tale dichiarazione, un atteggiamento di totale reciprocita'.
La Delegazione dello Stato d'Israele nota inoltre che la dichiarazione N. 45 non indica lo Stato d'Israele con il suo nome completo ed esatto. A queste condizioni, la dichiarazione e' totalmente irricevibile e deve essere respinta in quanto violazione delle regole riconosciute del comportamento internazionale.
2. Inoltre, dopo aver preso nota delle diverse altre dichiarazioni che sono gia' state depositate, la Delegazione dello Stato d'Israele riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per salvaguardare i suoi interessi e proteggere l'utilizzazione dei suoi servizi di telecomunicazione, qualora il buon funzionamento di questi servizi fosse compromesso dalle decisioni della presente Conferenza o dalle riserve formulate da altre delegazioni.
N. 71
Originale: inglese
Per la Repubblica dell'India:
La Delegazione della Repubblica dell'India ha l'onore di far riferimento al paragrafo 3 della Dichiarazione n. 36 (Documento 389) effettuata dalla Delegazione della Repubblica islamica del Pakistan.
La Delegazione della Repubblica dell'India nota con rincrescimento la menzione degli Stati di Jammu e del Kashmir e ribadisce che questi Stati sono parte integrante della Repubblica sovrana dell'India. La delegazione della Repubblica dell'India. La delegazione della Repubblica dell'India riserva dunque al suo Governo il diritto di adottare ogni opportuno provvedimento per tutelare i suoi interessi in considerazione dei provvedimenti che la Repubblica islamica del Pakistan potrebbe adottare a seguito della dichiarazione N. 36.
N. 72
Originale: spagnolo
Per Cuba:
Dopo aver preso atto del Documento 389 contenente le varie dichiarazioni rese dalle delegazioni che firmeranno gli Atti finali, la Delegazione della Repubblica di Cuba dichiara che si riserva il diritto di adottare tutte le misure che riterra' opportune per proteggere i suoi servizi di telecomunicazione.
Per quanto concerne in particolare il punto 1 della Dichiarazione N. 67, Cuba si riserva il diritto , se i servizi diversi da quelli di radiodiffusione che gestisce e che sono inferiori a 10 MHz, sono pregiudicati dai servizi di radiodiffusione di questa amministrazione, di utilizzare queste bande nella maniera che meglio corrisponde ai suoi interessi.
N. 73
Originale: inglese
Per il Commonwealth delle Bahamas:
A nome del suo Governo, la Delegazione del Commonwealth delle Bahamas dichiara che nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992), essa si si riserva il diritto di adottare i provvedimenti che riterra' appropriati per salvaguardare i suoi interessi qualora i suoi sistemi e servizi di telecomunicazione dovessero essere pregiudicati a seguito della dichiarazione o di riserve formulate da altri Membri dell'Unione (Documento 389), o se i Membri dell'Unione non dovessero conformarsi alle decisioni della Conferenza.
N. 74
Originale: inglese
Per il Belize :
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) la Delegazione del Commonwealth delle Bahamas, a nome del Governo del Belize, dichiara che riserva il diritto al Governo del Belize di adottare i provvedimenti che riterra' appropriati per tutelare i suoi interessi qualora il buon funzionamento dei suoi sistemi e servizi di telecomunicazione fosse pregiudicato a seguito di dichiarazioni formulate da altri membri dell'Unione nel Documento 389 o qualora tali dichiarazioni non fossero conformi alle decisioni della Conferenza.
N. 75
Originale: inglese
Per gli Emirati arabi uniti:
Nel fare riferimento alla dichiarazione N. 39, precisiamo che le bande di frequenze assegnate al SRS (sonoro) al capoverso i) erano situate intorno a 1,5 e 2,3 GHz.
La presente dichiarazione addizionale puo' essere riportata nella riserva da noi formulata.
N. 76
Originale: inglese
Per le Repubbliche del Guatemala, dell'Honduras e del Nicaragua:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992), ed in considerazione delle dichiarazioni effettuate da alcune delegazioni alla presente Conferenza, le Delegazioni delle Repubbliche del Guatemala, dell'Honduras e del Nicaragua riservano ai loro Governi il diritto di adottare i provvedimenti che riterranno necessari per salvaguardare i loro interessi qualora un paese non si dovesse conformare alle disposizioni degli Atti finali delle presente Conferenza, o se le riserve formulate da un paese dovessero compromettere il buon funzionamento dei loro servizi di telecomunicazione.
N. 77
Originale: spagnolo
Per la Repubblica del Panama:
La delegazione della Repubblica del Panama alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di
studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) dichiara che riserva al suo Governo il diritto di adottare i provvedimenti che riterra' necessari per provvedere alla protezione dei suoi servizi di telecomunicazione e per tutelare i suoi interessi, qualora le riserve dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi e non fossero conformi alle decisioni della presente Conferenza.
N. 78
Originale: inglese
Per il Portogallo:
La Delegazione del Portogallo, avendo preso atto della dichiarazione N. 49 riportata nel Documento 389, dichiara di auspicare che il nome del Portogallo compaia in tale dichiarazione.
N. 79
Originale: inglese
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e per gli Stati Uniti d'America:
Per quanto concerne le dichiarazioni relative alla gamma di frequenze inferiori a 3 GHz relative ai servizi mobili via satellite, si desidera evidenziare una omissione nella stesura e nella lettura dei testi, omissione che potrebbe comportare un nuovo inutile obbligo di coordinamento tra stazioni spaziali geostazionarie e servizi di Terra in alcune bande di frequenze. Di conseguenza, le predette Amministrazioni non accetteranno impegni per questa forma di coordinamento derivante dall'omissione del termine "non geostazionario" nel testo di alcune note, ad esempio 726x e 7xx della tabella di assegnazione delle bande di frequenze dell'articolo 8. La presente riserva e' formulata a nome di tutte le organizzazioni nazionali ed internazionali per le assegnazioni di frequenza di cui i due Paesi sono l'Amministrazione notificatrice.
N. 80
Originale: inglese
Per gli Stati Uniti d'America:
I
Per quanto concerne la dichiarazione N. 52 dell'Amministrazione cubana, gli Stati Uniti d'America notano che la presenza degli Stati Uniti a Guantanamo deriva da un trattato in vigore; gli Stati Uniti si riservano il diritto di soddisfare costi' le loro esigenze di radiocomunicazione, come hanno fatto in passato.
II
Per quanto concerne la dichiarazione N. 60 della Bielorussia, della Federazione di Russia e dell'Ucraina, gli Stati Uniti d'America notano che le altre ex-Repubbliche dell'ex-URSS di cui e' fatta menzione nella presente dichiarazione sono Stati indipendenti e non attuali Membri dell'Unione e dunque i loro diritti ed obblighi non possono essere rivendicati dai Membri che hanno prodotto detta dichiarazione.
N. 81
Originale: inglese
Per la Repubblica islamica dell'Iran:
IN NOME DI DIO
In considerazione della dichiarazione della Turchia figurante nel Documento 389 e notando che la dichiarazione effettuata dalla Delegazione della Turchia dinanzi alla Commissione 5 non e' conforme all'ultimo paragrafo della summenzionata Dichiarazione, l'Amministrazione della Repubblica islamica dell'Iran si considera vincolata unicamente dall'applicazione del numero 404 modificato del Regolamento delle radiocomunicazioni, e protesta contro le conseguenze di tale paragrafo per quanto riguarda la Repubblica islamica dell'Iran.
(Seguono firme)
(Le firme che seguono al Protocollo finale sono le stesse di quelle menzionate alle pagine 4 a 20)
RISOLUZIONE N. 21 (CAMR-92)
Modifiche nell'assegnazione delle bande comprese tra 5 900 kHz e
19 020 kHz
La conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a) che un certo numero di bande di frequenze comprese entro 5 900 kHz e 19 020 kHz gia' attribuite in esclusiva o in base ad un sistema di ripartizione al servizio fisso ed al servizio mobile sono state riassegnate al servizio di radiodiffusione;
b) che alcune assegnazioni esistenti presso le stazioni del servizio fisso e mobile dovranno forse essere gradualmente ritirate da tali bande riassegnate per far posto al servizio di radiodiffusione;
c) che le assegnazioni che devono essere ritirate, denominate "assegnazioni trasferite" devono essere riclassificate in altre bande di frequenza appropriate;
d) che i paesi in via di sviluppo possono necessitare di una speciale assistenza dell'IFRB, anche in applicazione della Risoluzione 22 (CAMR-92), per procedere alla sostituzione delle loro assegnazioni trasferite, con assegnazioni che beneficino di un'adeguata protezione;
e) che esistono gia' nell'articolo 12 del Regolamento delle radiocomunicazioni, procedure che possono essere utilizzate a tal fine;
consapevole
delle difficolta' a cui possono andare incontro le Amministrazioni e l'IFRB durante il periodo di transizione tra le assegnazioni pregresse e le assegnazioni effettuate dalla presente Conferenza; decide
1. che il periodo di transizione decorrera' dal 1 aprile 1992 al 1 aprile 2007;
2. che, a partire dal 1 aprile 1992, le amministrazioni non dovranno piu' notificare assegnazioni di frequenza alle stazioni del servizio fisso e mobile nelle bande riassegnate. Le assegnazioni notificate in queste bande dopo il 1 aprile 1992 dovrebbero recare un simbolo indicante che la conclusione sara' esaminata dall'IFRB a decorrere dal 1 aprile 2007 in conformita' con le disposizioni del numero 1240 del Regolamento delle radiocomunicazioni;
3. che, a decorrere dal 1 aprile 1992, l'IFRB procedera' con l'aiuto delle amministrazioni, ad una revisione sistematica dello Schedario di riferimento internazionale delle frequenze. A tale riguardo, l'IFRB consultera' periodicamente le amministrazioni riguardo alle assegnazioni di frequenza ai collegamenti che si possono avvalere di un altro mezzo soddisfacente di telecomunicazione, in vista di declassare o di sopprimere le assegnazioni della classe di funzionamento A;
4. che, per le assegnazioni della classe di funzionamento A nelle bande riassegnate, le Amministrazioni dovranno sia notificare all'IFRB le frequenze di sostituzione, sia chiedere l'assistenza dell'IFRB per la scelta delle frequenze di sostituzione in attuazione del numero 1218 del Regolamento delle radiocomunicazioni e della Risoluzione 103 (CAMR-79);
5. che l'IFRB elaborera' in tempo opportuno un progetto di procedura da utilizzare per la sostituzione delle rimanenti assegnazioni di frequenza e consultera' le amministrazioni in conformita' con la nota a pie' di pagine 1001.1 del Regolamento delle radiocomunicazioni;
6. che l'IFRB dovrebbe modificare i progetti di procedura tenendo conto, nella misura del possibile, delle osservazioni delle amministrazioni, e proporre assegnazioni di sostituzione non oltre tre anni prima del 1 aprile 2007. Cio' facendo, l'IFRB chiedera' alle amministrazioni di adottare i provvedimenti necessari affinche' le loro assegnazioni siano in conformita' con la Tabella di assegnazione delle bande di frequenze alla data stabilita;
7. che un'assegnazione di frequenza di sostituzione, le cui caratteristiche fondamentali diverse dalla frequenza vera o propria non siano state modificato nel summenzionato processo, manterra' la sua data di origine. Tuttavia, se queste caratteristiche fondamentali differiscono da quelle dell'assegnazione trasferita, l'assegnazione di sostituzione sara' trattata in conformita' con le disposizioni dei numeri 1376 a 1380 del Regolamento delle radiocomunicazioni;
invita le amministrazioni
a non lesinare alcun sforzo, nella ricerca della sistemazione delle assegnazioni trasferite a favore del loro servizio fisso e mobile nelle bande comprese tra 5 900 kHz e 19 020 kHz riattribuite al servizio di radiodiffusione, per reperire assegnazioni di sostituzione nelle bande attribuite al servizio fisso ed al servizio mobile interessati.
RISOLUZIONE N. 22 (CAMR-92)
Assistenza ai paesi in via di sviluppo per agevolare l'attuazione di modifiche nell'assegnazione delle bande di frequenze, comportanti la necessita' di trasferire le assegnazioni esistenti.
La conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992)
considerando
a) che importanti modifiche sono state apportate alla Tabella di assegnazione delle bande di frequenze, ampliando le bande assegnate ad alcuni servizi ed assegnando le bande a nuovi servizi per agevolare l'attuazione di nuove tecnologie;
b) che tali ampliamenti di bande e tali nuove assegnazioni esigono il trasferimento delle attuali assegnazioni di frequenza alle stazioni dei servizi utilizzati nelle bande riassegnate;
c) che un vasto numero di queste assegnazioni corrispondono a servizi essenziali per le reti di telecomunicazione di svariati paesi in particolare dei paesi in via di sviluppo;
d) che le assegnazioni menzionate nel considerando a) non potranno essere utilizzate efficacemente prima di aver completato il processo di trasferimento delle assegnazioni esistenti in queste bande;
e) e che il trasferimento di queste assegnazioni richiedera' investimenti e che, in svariati casi potra' essere necessario iniziare un processo di trasferimento di tecnologia che esigera' sia risorse sia una formazione tecnica del personale;
riconoscendo
a) che, data la situazione economica mondiale, nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo continuano a scarseggiare le risorse necessarie per gli investimenti nei vari settori dello sviluppo;
b) che la Conferenza dei plenipotenziari (Nizza, 1989) ha istituito delle Conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni ed un Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni (UST) per svolgere il doppio ruolo dell'Unione nella sua qualita' di istituzione specializzata delle Nazioni Unite e di agente di esecuzione incaricato della realizzazione di progetto di sviluppo del sistema delle Nazioni Unite e di altre iniziative di finanziamento aventi come obiettivo di agevolare e di consentire lo sviluppo delle telecomunicazioni, fornendo, organizzando e coordinando attivita' di cooperazione e di assistenza tecnica;
decide
1.di chiedere all'UST di prevedere, predisponendo programmi immediati di assistenza ai paesi in via di sviluppo, di apportare a titolo prioritario le necessarie modifiche alle reti di radiocomunicazione di tali paesi, coordinando con l'IFRB ed il CCIR le misure da prendere in materia di consulenza tecnica;
2.che la futura Conferenza mondiale di sviluppo dovrebbe, nel stabilire le priorita' dell'UST, esaminare i fabbisogni dei paesi in via di sviluppo e procurar loro le risorse di assistenza di cui potrebbero avere bisogno per apportare le necessarie modifiche alle loro reti di radiocomunicazione;
3. che la futura conferenza mondiale di sviluppo dovrebbe fornire all'UST le istruzioni necessarie e gli elementi atti a consentire a tale Ufficio di fornire un'assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo e sorvegliare le attivita' dell'UST in questo campo;
chiede all'IFRB ed al CCIR
di aiutare l'UST ad attuare la presente Risoluzione;
chiede al Direttore dell'UST di inserire la presente Risoluzione nel progetto di ordine del giorno della prossima Conferenza mondiale di sviluppo.
invita il Consiglio d'Amministrazione a vigilare affinche' la presente Risoluzione sia iscritta all'ordine del giorno della prossima Conferenza mondiale di sviluppo.
RISOLUZIONE N. 46 (CAMR-92)
Procedure interinali di coordinamento e di notifica delle assegnazioni di frequenza alle reti per satellite non geostazionario di taluni servizi spaziali e ad altri servizi cui sono assegnate le bande
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992)
considerando
a) che, in piu' servizi di radiocomunicazione spaziale, la gestione di sistemi spaziali che si avvale di reti a satellite non geostazionario presenta un interesse sempre maggiore;
b) che, per garantire il buon funzionamento di queste reti, di altre reti e servizi di radiocomunicazione che utilizzano, in base ad un sistema di ripartizione, le stesse bande di frequenze tenuto conto delle rispettive attribuzioni, e' necessario prevedere procedure per regolamentare le assegnazioni di frequenza alle reti per satellite non geostazionario;
c) che i metodi di coordinamento applicabili alle reti per satellite non geostazionario presuppongono criteri e metodi di calcolo specifici non ancora disponibili;
d) che di conseguenza, andranno applicate procedure interinali fino a quando una futura conferenza, in possesso dei risultati degli studi da effettuarsi dal CCIR e sulla base dell'esperienza pratica acquisita, non sia in grado di adottare una procedura definitiva;
1 La presente Risoluzione si applica unicamente alle bande di frequenze che si riferiscono esplicitamente alla presente Risoluzione nelle note della Tabella di assegnazione delle bande di frequenze. Ai fini dell'applicazione delle procedure interinali enunciate in annesso alla presente Risoluzione, un'amministrazione, quando comunica le informazioni mediante il modulo dell'appendice 3 o 4, deve indicare se si tratta di un satellite geostazionario o non geostazionario e fornire le informazioni adeguate relative all'orbita.
considerando altresi'
e) che la Conferenza di plenipotenziari (Nizza, 1989) ha istituito un Gruppo volontario di esperti, incaricato, tra l'altro, di snellire le procedure del Regolamento delle radiocomunicazioni;
f) che ogni nuova procedura adottata dalla presente Conferenza dovra' essere il piu' semplice possibile e dovrebbe, se del caso, avvalersi delle procedure esistenti del Regolamento delle radiocomunicazioni;
g) che ogni procedura interinale dovrebbe tenere pienamente conto dello statuto delle attribuzioni ai servizi di terra ed ai servizi spaziali nelle bande di frequenze che possono essere utilizzate dalla rete per satellite non geostazionario:
h) che ogni procedura interinale deve altresi' tener conto degli interessi di tutti i paesi, ivi compreso il livello di sviluppo dei loro servizi di radiocomunicazione di Terra o spaziale;
considerando inoltre
i) che le disposizioni del numero 2613 del Regolamento delle radiocomunicazioni, qualora siano necessarie per proteggere le reti per satellite geostazionario del servizio fisso via satellite dalle interferenze che potrebbero essere causate da reti per satellite non geostazionario, potrebbero, se fossero piu' ampiamente applicate, intralciare lo sviluppo di questi sistemi in altri servizi di radiocomunicazione spaziale;
riconoscendo
che la gestione di sistemi di telecomunicazione nelle bande assegnate al SMS deve essere conforme alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni ed ai regolamenti amministrativi in vigore, in particolare ai loro rispettivi preamboli, e riconoscendo in tale contesto:
a) il diritto di ciascun Membro di decidere di far parte di tali sistemi e di decidere le modalita' della sua partecipazione e di determinare le condizioni di accesso a questi sistemi dal suo territorio;
b) l'obbligo per le entita' e le organizzazioni che gestiscono, per mezzo di reti per satellite non geostazionario, servizi di telecomunicazione internazionali o nazionali, di rispettare il punto di destinazione, e le prescrizioni giuridiche, finanziarie e regolamentari del Membro dell'Unione sul di cui territorio tali servizi sono autorizzati;
decide
1. che in attesa dell'adozione di una procedura definitiva da parte di una futura Conferenza competente, l'utilizzazione delle assegnazioni di frequenza da parte:
a) dei sistemi per satelliti non geostazionari dei servizi
spaziali rispetto ad altri sistemi per satelliti non geostazionari, dei sistemi a satelliti geostazionari e dei sistemi di Terra;
b) dei sistemi per satelliti geostazionari rispetto a sistemi per satelliti non geostazionari;
c) dei sistemi di Terra rispetto a stazioni di terra di reti per satelliti non geostazionario;
di cui nella presente Risoluzione, e' regolata dalle procedure interinali e dalle disposizioni associate che figurano nell'annesso in appresso;
2. che le procedure interinali annesse alla presente Risoluzione si applicano oltre a quelle degli articoli 11 e 13 per le reti a satellite geostazionario e che sostituiscono quelle degli articoli 11 e 13 per le reti a satellite non geostazionario;
3. che le procedure interinali annesse alla presente Risoluzione saranno applicabili a decorrere dal 4 marzo 1992;
invita
1. tutte le amministrazioni associate a, o interessate dall'attuazione e dalla gestione di sistemi per satelliti non geostazionari nei servizi spaziali in questione a cooperare all'attuazione delle presenti procedure interinali;
2. tutte le amministrazioni che avranno maturato un'esperienza nell'applicazione delle procedure interinali descritte in annesso a contribuire agli studi del CCIR;
incarica l'IFRB
ad applicare tali procedure ed a fornire alle amministrazioni l'assistenza necessaria;
invita il CCIR
a studiare e ad elaborare Raccomandazioni sui metodi di coordinamento, sui dati orbitali necessari relativi ai sistemi per satelliti non geostazionari, e sui criteri di ripartizione;
incarica il segretario generale
di sottoporre in tempo utile la presente Risoluzione alla conoscenza del Consiglio di Amministrazione al fine di iscrivere questa questione all'ordine del giorno di una futura Conferenza.
ANNESSO ALLA RISOLUZIONE N. 46 (CAMR-92)
Procedure interinali di coordinamento e di notifica delle assegnazioni di frequenza alle resti a satellite non geostazionario di taluni servizi spaziali e degli altri servizi cui sono attribuite le bande (1)
Sezione A. Informazioni generali
A.1 L'assistenza dell'IFRB puo' essere richiesta nel quadro dell'applicazione delle disposizioni del presente Annesso.
A.2 In mancanza di disposizioni specifiche relative alla valutazione delle interferenze, i metodi di calcolo ed i criteri che dovrebbero essere fondati sulle Raccomandazioni pertinenti del CCIR accettati dalle Amministrazioni interessate in attuazione della Risoluzione 703 (Rev. CAMR-92) o in altro modo. In caso di disaccordo su una Raccomandazione del CCIR o in mancanza di tali Raccomandazioni, i metodi ed i criteri sono oggetto di accordi tra le Amministrazioni interessate. Questi accordi devono essere conclusi senza pregiudicare le altre Amministrazioni.
A.3 Nell'applicare le disposizioni della presente Risoluzione alle reti a satellite non geostazionario, le amministrazioni dovrebbero fornire le seguenti informazioni oltre a quelle enumerate all'appendice 3 o all'appendice 4:
i) ascensione destra del nodo ascendente;
ii) argomento del perigeo;
ii) arco del servizio attivo.
------------------ 1. Le sezioni I, II e III si applicano ai servizi di terra solo quando e' superato un limite della potenza di superficie prodotta sulla superficie della Terra (per una stazione spaziale) o sul confine del territorio di un'altra amministrazione (per una stazione terrestre) indicato in una disposizione del Regolamento delle radiocomunicazioni. Sezione I. Procedure per la pubblicazione anticipata di informazioni relative alle reti a satellite in progetto Pubblicazione di informazioni 1.1 Ogni amministrazione (o ogni amministrazione che agisce a nome di un gruppo di amministrazione nominativamente designate) che si propone di immettere in servizio una rete per satellite in un sistema per satelliti invia al Comitato internazionale di registrazione delle frequenze, prima di iniziare la procedura di coordinamento descritta ai paragrafi 2.1 e 2.2 non prima di sei anni(1) e preferibilmente non oltre due anni prima dell'immissione in servizio di ciascuna rete a satellite, le informazioni enumerate all'appendice 4. 1.2 Le modifiche delle informazioni comunicate in conformita' con le disposizioni del paragrafo 1.1 sono altresi' comunicate al Comitato sin dal momento in cui sono disponibili. Le modifiche tali da modificare sensibilmente il carattere della rete possono comportare la necessita' di iniziare da capo la procedura di pubblicazione anticipata. 1.3 Quando riceve le informazioni complete di cui ai paragrafi 1.1 e 1.2, il Comitato le pubblica entro tre mesi in una sezione speciale della sua circolare settimanale e, qualora la circolare settimanale contenga informazioni di questa natura, esso ne avvisa le amministrazione con telegramma circolare. Questo telegramma circolare indica le bande di frequenze da utilizzaree, e, nel caso di un satellite geostazionario, la posizione orbitale della stazione spaziale. Se il Comitato non e' in grado di conformarsi al summenzionato termine, esso ne informa periodicamente le amministrazioni interessate fornendone le ragioni.
---------------------- 1) Vedere altresi' il numero 1550 Osservazioni sulle informazioni pubblicate 1.4 Se, dopo aver esaminato le informazioni pubblicate ai sensi del paragrafo 1.3, un'amministrazione ritiene che interferenze probabilmente inaccettabili rischiano di essere causate ad assegnazioni delle sue reti a satellite esistenti o in progetto, essa comunica all'amministrazione interessata le sue osservazioni sulle caratteristiche delle interferenze causate ai suoi sistemi a satellite esistenti o in progetto o alle sue stazioni di terra esistenti o in progetto entro quattro mesi dopo la data della circolare settimanale che contiene tutte le informazioni enumerate all'appendice. Essa invia altresi' al Comitato una copia di queste osservazioni. Se nessuna osservazione di tal sorta e' ricevuta da un'amministrazione nel periodo summenzionato si puo' presupporre che quest'ultima non abbia obiezioni rilevanti da formulare riguardo alla rete o alle reti a satellite progettate dal sistema in merito al quale le informazioni sono state pubblicate. 1.4A Un'amministrazione che invia informazioni in conformita' con i paragrafi 1.1 e 1.2 deve anche enunciare, se l'amministrazione che riceve le informazioni pubblicate in conformita' al paragrafo 1.3 glielo richiede, i metodi ed i criteri tecnici che si propone di utilizzare per la valutazione delle interferenze. 1.4B Un'amministrazione che riceve informazioni pubblicate in conformita' con il paragrafo 1.3 puo'fornire all'amministrazione che invia le informazioni in conformita' con i paragrafi 1.1 e 1.2, i metodi ed i criteri tecnici che si propone di utilizzare per la valutazione delle interferenze. Soluzione delle difficolta' 1.5 Un'amministrazione che riceve osservazioni formulate ai sensi del paragrafo 1.4 e le amministrazioni che inviano queste osservazioni si sforzano di risolvere le difficolta' di ogni sorta che possono presentarsi e forniscono tutte le informazioni supplementari di cui possono disporre. 1.5A Qualora si presentino difficolta', l'Amministrazione responsabile della rete progettata intraprende di ricercare tutti i mezzi possibili per far fronte alle sue esigenze senza tener conto della possibilita' di modificare le stazioni o le reti dipendenti da altre amministrazioni. Se non riesce a reperire tali mezzi l'amministrazione interessata puo' in tal caso chiedere alle altre amministrazioni, sia in maniera bilaterale, sia in maniera multilaterale di aiutarla a risolvere insieme queste difficolta'. 1.5B Un'amministrazione che riceve una richiesta ai sensi del paragrafo 1.5A ricerca, di comune accordo con l'amministrazione richiedente tutti i mezzi possibili per far fronte alle esigenze di quest'ultima. 1.5C se, dopo aver applicato la procedura descritta ai paragrafi 1.5A e 1.5B continuano ad esistere difficolta' irrisolte, le Amministrazioni in causa effettuano di concerto ogni possibile sforzo per risolvere queste difficolta' mediante une riorganizzazione accettabile dalle parti. Risultati della pubblicazione anticipata 1.6 Ogni amministrazione a nome della quale sono state pubblicate informazioni sulle reti a satellite in progetto, in conformita' con le disposizioni dei paragrafi 1.1 a 1.3 fa sapere al Comitato, allo scadere del periodo di quattro mesi specificato al paragrafo 1.4 se ha ricevuto o meno le osservazioni di cui al paragrafo 1.4 e le comunica lo stato di avanzamento della procedura di soluzione di eventuali difficolta'. Informazioni supplementari sullo stato di avanzamento della soluzione delle difficolta' esistenti sono inviate al Comitato ad intervalli di tempo che non superano sei mesi prima dall'inizio del coordinamento o prima dell'invio delle schede di notifica al Comitato. Il Comitato pubblica queste informazioni nella sezione speciale della sua circolare settimanale. 1.7 Se, allo scadere di un periodo di tempo corrispondente a sei anni cui occorre aggiungere il termine previsto nel numero 1550 dopo la data di pubblicazione della sezione speciale di cui al paragrafo 1.3, l'amministrazione responsabile della rete non ha presentato le informazioni dell'appendice 3 per il coordinamento a titolo del paragrafo 2.1 o 2.2 o per la notifica a titolo del numero 1488, a seconda dei casi, le informazioni pubblicate a titolo del paragrafo 1.3 sono annullate dopo che l'amministrazione interessata e' stata informata. Inizio delle procedure di coordinamento o di notifica 1.8 Nel comunicare al Comitato le informazioni menzionate al paragrafo 1.1. un'Amministrazione puo', contestualmente o successivamente, comunicare: 1.8A le informazioni necessarie per il coordinamento di un'assegnazione di frequenza ad una stazione di una rete a satellite, in conformita' con le disposizioni del paragrafo 2.6, oppure 1.8B le informazioni necessarie per la notifica di un'assegnazione di frequenza ad una stazione di una rete a satellite qualora non sia richiesto il coordinamento per questa assegnazione. 1.8C Le informazioni di coordinamento o di notifica a seconda dei casi sono considerate come ricevute dal Comitato non prima di sei mesi dopo la data di ricezione delle informazioni menzionate al paragrafo 1.1. Sezione II.
Coordinamento delle assegnazioni di frequenza ad una stazione di una rete a satellite Condizioni che regolamentano il coordinamento 2.1 Prima di notificare al Comitato o di immettere in servizio un'assegnazione di frequenza ad una stazione di una rete a satellite non geostazionario, ogni amministrazione (o ogni amministrazione che agisce per conto di una o piu' amministrazioni specificamente designate), coordina l'utilizzazione di tale assegnazione di frequenza con ogni altra amministrazione le cui assegnazioni di frequenza, relative ad una stazione di una rete a satellite geostazionario o una stazione di una rete a satellite non geostazionario o una stazione di Terra, potrebbero essere pregiudicate. 2.2 Prima di notificare al Comitato o di immettere in servizio un'assegnazione di frequenza ad una stazione di una rete a satellite geostazionario, ogni amministrazione (od ogni amministrazione che agisce a nome di una o piu' amministrazioni specificamente designate) coordina l'utilizzazione di questa assegnazione di frequenza con ogni altra amministrazione le cui assegnazioni di frequenza relative ad una stazione di una rete a satellite non geostazionario, potrebbero essere pregiudicate. 2.3 Il coordinamento ai sensi dei paragrafi 2.1 e 2.2. puo' essere effettuato per una rete a satellite utilizzando le informazioni relative alla stazione spaziale compresa la sua zona di servizio, ed i parametri di una o piu' stazioni terrestri tipo che possono essere ripartite su tutta o su parte della zona di servizio della stazione spaziale. 2.4 Se un'assegnazione di frequenza e' immessa in servizio prima dell'inizio della procedura di coordinamento del paragrafo 2.1 o 2.2. quando questo coordinamento e' necessario, l'utilizzazione prima della ricezione da parte del Comitato delle informazioni dell'appendice 3 non consente in alcun modo di beneficiare di una qualunque priorita' di data. 2.5 Le assegnazioni di frequenza da prendere in considerazione per l'applicazione dei paragrafi 2.1 e 2.2. sono quelle le cui frequenze includono tutta o parte dell'assegnazione in progetto, relative allo stesso servizio o ad un altro servizio cui la banda e' attribuita a parita' di diritti, o con una categoria superiore di attribuzione (vedere i numeri 420 a 425 e 435) e che sono, nel caso dei servizi spaziali: 2.5.1 conformi alle disposizioni del numero 1503; 2.5.2 sia iscritte nello Schedario di riferimento o che sono state oggetto del coordinamento previsto nella presente sezione o nella sezione II dell'articolo 11; 2.5.3 sia incluse nella procedura di coordinamento a decorrere dalla data di ricezione da parte del Comitato, in conformita' con le disposizioni del paragrafo 2.6 o del numero 1074 o 1074A dell'articolo 11, delle informazioni pertinenti specificate nell'appendice 3; ovvero, nel caso dei servizi di Terra: 2.5.4. iscritte nello Schedario di riferimento con una conclusione favorevole relativamente al numero 1240; oppure 2.5.5. non notificate ma che sono in servizio o che si prevede di immettere in servizio nei tre anni successivi. Dati relativi al coordinamento 2.6 L'Amministrazione che ricerca il coordinamento invia al Comitato le informazioni enumerate all'appendice 3. 2.7 Avendo ricevuto le informazioni complete di cui al paragrafo 2.6, il Comitato: 2.7.1 esamina queste informazioni dal punto di vista della loro conformita' con le disposizioni del numero 1503; la data di ricezione e' considerata come la data a decorrere dalla quale l'assegnazione e' iscritta al coordinamento; 2.7.2 pubblica nella sezione speciale della sua circolare settimanale, entro un termine di tre mesi, le informazioni ricevute in attuazione del paragrafo 2.6 ed il risultato dell'esame effettuato secondo il par. 2.7(1). Se il Comitato non e' in grado di conformarsi al termine di cui sopra, esso ne informa periodicamente le amministrazioni interessate fornendo spiegazioni.
-------------------- (1) Al fine di aiutare le amministrazioni ad identificare i servizi suscettibili di essere pregiudicati, il Comitato pubblica anche un elenco delle amministrazioni le cui assegnazioni sono conformi ai paragrafi 2.5 e 2.5.1 a 2.5.3 o ai paragrafi 2.5 e 2.5.4 Esame dei dati relativi al coordinamento e accordo tra le amministrazioni 2.8. Quanto riceve la sezione speciale di cui al paragrafo 2.7.2, l'amministrazione esamina rapidamente la questione, dal punto di vista delle interferenze causate se del caso alle assegnazioni di frequenza dalla sua rete o dalle sue stazioni di Terra o causate da tali assegnazioni. Cio' facendo, essa tiene conto della data prevista di immissione in servizio dell'assegnazione per la quale si richiede un coordinamento. Successivamente comunica il suo accordo entro i sei mesi successivi alla data della circolare settimanale pertinente all'Amministrazione che richiede il coordinamento. Se l'amministrazione alla quale il coordinamento e' richiesto non comunica il suo accordo, essa invia entro lo stesso termine, all'amministrazione che richiede il coordinamento, le informazioni tecniche sulle reti o le stazioni di Terra interessate che sono alla base del suo mancato accordo, compresi i requisiti contenuti nella sezione C dell'appendice 1 o nell'appendice 3 che non sono stati in precedenza notificate al Comitato, esponendo i suggerimenti che potrebbe se del caso formulare per pervenire ad una conclusione soddisfacente del problema. Una copia di queste osservazioni e' altresi' inviata al Comitato. 2.8A Le amministrazioni negativamente influenzate nonche' l'amministrazione che ricerca il coordinamento devono di comune accordo fare tutto il possibile per superare le difficolta' in maniera accettabile per le parti interessate. Risultati del coordinamento 2.9 Ogni amministrazione che ha impegnato una procedura di coordinamento secondo le disposizioni dei paragrafi 2.1 a 2.6 fa conoscere al Comitato il nome delle amministrazioni con cui un accordo e' stato ottenuto. Il Comitato pubblica queste informazioni nella sezione speciale della sua circolare settimanale. 2.10 Ogni amministrazione che ha ricercato il coordinamento nonche' ogni amministrazione che si e' conformata alle disposizioni del paragrafo 2.8, comunica al Comitato le modifiche che ha dovuto apportare ai requisiti pubblicati delle loro rispettive reti o stazioni al fine di pervenire ad un accordo sul coordinamento. Il Comitato pubblica queste informazioni secondo il paragrafo 2.7.2 indicando che le modifiche sono il risultato degli sforzi esercitati di comune accordo dalle amministrazioni interessate per giungere ad un accordo sul coordinamento. Notifica delle assegnazioni di frequenza in caso di disaccordo persistente 2.11 In caso di disaccordo persistente tra l'amministrazione che ricerca il coordinamento ed ogni amministrazione alla quale il coordinamento e' richiesto, l'amministrazione che ricerca il coordinamento rinvia di otto mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della sezione speciale di cui al paragrafo 2.7.2., l'invio al Comitato della sua scheda di notifica relativa all'assegnazione prevista, in considerazione delle disposizioni del numero 1496. Se e' stata richiesta l'assistenza del Comitato, l'invio della scheda di notifica n puo' essere differito di altri tre mesi. Sezione III. Coordinamento delle assegnazioni di frequenza a stazioni terrestri funzionanti in una rete per satellite non geostazionario rispetto alle stazioni di Terra. Requisiti per il coordinamento 3.1. Prima di notificare al Comitato o di immettere in servizio un'assegnazione di frequenza ad una stazione terrestre fissa o a stazioni terrestri tipo in una determinata banda, attribuita a parita' di diritto a servizi di radiocomunicazione spaziale ed a servizi di radiocomunicazione di Terra, ogni amministrazione coordina l'utilizzazione di questa assegnazione con l'amministrazione di ciascun paese il cui territorio e' situato interamente o in parte all'interno della zona di coordinamento(1). La richiesta di coordinamento puo' includere tutte le assegnazioni di frequenza alla stazione spaziale associata, o ad alcune tra di esse, ma ciascuna assegnazione dovra' in seguito essere trattata separatamente. Dati relativi al coordinamento 3.2.
L'amministrazione che ricerca il coordinamento invia a tal fine a ciascuna delle amministrazioni interessate ai sensi delle disposizioni del paragrafo 3.1 tutte le informazioni pertinenti relative all'assegnazione di frequenza progettata cosi' come enumerate all'appendice 3, ed una indicazione della data approssimativa di immissione in servizio prevista dell'assegnazione. Una copia di queste informazioni con la data di spedizione della richiesta di coordinamento e' inoltre inviata al Comitato per informazione. ----------------------- (1) La zona di coordinamento e' definita come la zona di servizio nella quale si prevede di utilizzare le stazioni terrestri tipo, estesa in tutte le direzioni per una distanza di coordinamento di 500 km, oppure come una zona circolare di 500 km. di raggio avente come centro le coordinate della stazione terrestre fissa. Per una zona di servizio nella quale funzionano stazioni terrestri di aeronavi, la zona di coordinamento e' la zona di servizio estesa in tutte le direzioni per una distanza di coordinamento di 1000 km. Avviso di ricevimento dei dati relativi al coordinamento 3.3. Ogni Amministrazione presso la quale il coordinamento e' previsto ai sensi del paragrafo 3.1. accusa immediatamente ricevuta dei dati relativi al coordinamento. Esame dei dati relativi al coordinamento ed accordo tra le amministrazioni 3.4 Nel ricevere i dati relativi al coordinamento, un'amministrazione esamina rapidamente la questione, per quanto riguarda la data prevista di immissione in servizio dell'assegnazione per quale il coordinamento e' richiesto, sotto l'aspetto: 3.4.1 sia delle interferenze suscettibili di pregiudicare il servizio fornito dalle sue stazioni di radiocomunicazioni di Terra funzionanti in conformita' con le disposizioni della Convenzione e e del presente Regolamento, o di quelle destinate a funzionare in tal modo prima della data prevista di immissione in servizio dell'assegnazione alla stazione terrestre oppure nei tre anni successivi, a seconda di quale di queste date sia l'ultima; 3.4.2 delle interferenze causate alla ricezione della stazione terrestre dal servizio fornito dalle sue stazioni di radiocomunicazioni di Terra funzionanti in conformita' con le disposizioni della Convenzione e del presente Regolamento oppure di quelle destinate a funzionare in tal modo prima della data prevista di immissione in servizio dell'assegnazione alla stazione terrestre oppure nei tre anni successivi, a seconda di quale di queste date sia l'ultima; 3.5 Entro un termine di quattro mesi a decorrere dall'invio dei dati relativi al coordinamento, l'amministrazione alla quale si richiede il coordinamento comunica all'amministrazione che ricerca il coordinamento: 3.5.1 sia il suo accordo sul coordinamento, con copia al Comitato indicante, se del caso, la parte della banda di frequenze attribuita che contiene le assegnazioni di frequenza coordinate; 3.5.2. sia il suo disaccordo. 3.6. Nel caso menzionato al paragrafo 3.5.2 l'amministrazione presso la quale il coordinamento e' ricercato comunica all'amministrazione che richiede il coordinamento un grafico su scala appropriata che indichi lo spostamento delle sue stazioni di radiocomunicazione di Terra che sono o saranno all'interno della zona di coordinamento, nonche' ogni altra caratteristica fondamentale ai sensi dell'appendice 1 e le sottopone i suggerimenti pertinenti che intende eventualmente formulare per pervenire ad una soluzione soddisfacente del problema. 3.7 Se l'amministrazione alla quale il coordinamento e' richiesto invia all'amministrazione che ricerca il coordinamento le informazioni richieste nel caso del paragrafo 3.5.2. essa invia una copia di queste informazioni anche al Comitato. Notifica delle assegnazioni di frequenza in caso di disaccordo persistente 3.8 In caso di disaccordo persistente tra l'amministrazione che ricerca il coordinamento e l'amministrazione alla quale il coordinamento e' richiesto, l'amministrazione che ricerca il coordinamento rinvia di sei mesi a decorrere dalla richiesta di coordinamento (salvo nei casi in cui l'assistenza del Comitato e' stata richiesta), l'invio al Comitato della sua scheda di notifica relativa all'assegnazione prevista, in considerazione delle disposizioni del numero 1496. Se e' stata richiesta l'assistenza del Comitato, l'invio della scheda di notifica puo' essere differito di altri tre mesi. Sezione IV. Coordinamento delle assegnazioni di frequenza a stazioni di Terra emittenti nei confronti di stazioni terrestri che funzionano in una rete a satellite non geostazionaria Requisiti per il coordinamento 4.1.
Prima di notificare al Comitato o di immettere in servizio un'assegnazione di frequenza ad una stazione di Terra emittente situata all'interno della zona di coordinamento (1) di una stazione terrestre di una rete per satellite geostazionario, in una banda di frequenze assegnata a parita' di diritti ai servizi di radiocomunicazione di terra ed ai servizi di radiocomunicazione spaziale (spazio verso Terra), ogni amministrazione coordina l'assegnazione prevista con l'amministrazione responsabile delle stazioni terrestri per quanto cocnerne le assegnazioni di frequenza: 4.1.1 che sono conformi alle disposizioni del numero 1503; 4.1.2 per le quali il coordinamento e' stato ottenuto in conformita' con il paragrafo 3.5.1. --------------------- (1) La zona di coordinamento e' definita come la zona di servizio nella quale si prevede di utilizzare le stazioni terrestri tipo, estesa in tutte le direzioni per una distanza di coordinamento di 500 km, oppure come zona circolare di 500 km. di raggio avente come centro le coordinate della stazione terrestre fissa. Per una zona di servizio nella quale funzionano le stazioni terrestri di aeronavi, la zona di coordinamento e' la zona di servizio estesa in tutte le direzioni per una distanza di coordinamento di 1000 km.
Dati relativi al coordinamento
4.2. Per effettuare tale coordinamento, l'amministrazione che ricerca il coordinamento invia a tal fine a ciascuna delle amministrazioni di cui al paragrafo 4.1 tutte le informazioni pertinenti. La richiesta di coordinamento puo' includere tutte le assegnazioni di frequenza, oppure quelle assegnazioni la cui utilizzazione e' prevista nei tre anni seguenti per stazioni di una rete di Terra, situare interamente o in parte all'interno della zona di coordinamento delle stazioni terrestri. Ciascuna assegnazione dovra' in seguito essere trattata separatamente.
Avviso di ricevimento dei dati relativi al coordinamento
4.3. Ogni Amministrazione presso la quale il coordinamento e' previsto ai sensi del paragrafo 4.1. accusa immediatamente ricevuta dei dati relativi al coordinamento.
Esame dei dati relativi al coordinamento ed accordo tra le
amministrazioni
4.4 Nel ricevere i dati relativi al coordinamento, l'amministrazione alla quale si richiede il coordinamento esamina rapidamente la questione, sotto l'aspetto delle interferenze suscettibili di pregiudicare il servizio fornito dalle sue stazioni di Terra di cui al paragrafo 4.1 in funzione o destinate a funzionare nei tre anni successivi.
4.5. Entro un termine globale di quattro mesi a decorrere dall'invio dei dati relativi al coordinamento, l'amministrazione alla quale si richiede il coordinamento comunica all'amministrazione che ricerca il coordinamento il suo accordo per quanto riguarda l'assegnazione in progetto oppure, in caso d'impossibilita', i motivi delle sue obiezioni sottoponendole gli eventuali suggerimenti che potrebbe formulare il vista di pervenire ad una soluzione soddisfacente del problema.
Notifica delle assegnazioni di frequenza in caso di disaccordo
persistente
4.6 In caso di disaccordo persistente tra l'amministrazione che ricerca il coordinamento e l'amministrazione alla quale il coordinamento e' richiesto, l'amministrazione che ricerca il coordinamento rinvia di sei mesi a decorrere dalla richiesta di coordinamento (salvo nei casi in cui l'assistenza del Comitato e' stata richiesta), l'invio al Comitato della sua scheda di notifica relativa all'assegnazione prevista, in considerazione delle disposizioni dei numeri 1230 e 1496. Se e' stata richiesta l'assistenza del Comitato, l'invio della scheda di notifica puo' essere differito per altri tre mesi.
Sezione V. Notifica delle assegnazioni di frequenza
5.1 Ai fini della notifica di un'assegnazione al Comitato, un'amministrazione applica le disposizioni dell'articolo 13.
Nell'applicare le disposizioni dell'articolo 13 a schede di notifica di assegnazioni di frequenza relative alle stazioni spaziale ed alle stazioni terrestri di cui nella presente Risoluzione il Comitato deve:
5.1.1. nell'applicare il numero 1504, esaminare la scheda di notifica anche tenendo conto della sua conformita' con
le disposizioni del paragrafo 2.1 o 2.2. relative al
coordinamento dell'utilizzazione dell'assegnazione di
frequenza con le altre amministrazioni interessate;
5.1.2 nell'applicare il numero 1505, esaminare la scheda di notifica anche tenendo conto della sua conformita' con
le disposizioni del paragrafo 3.1 relative al
coordinamento dell'utilizzazione dell'assegnazione di
frequenza con le altre amministrazioni interessate;
5.1.3. nell'applicare il numero 1506, esaminare la scheda di notifica anche tenendo conto dell'eventualita' di
un'interferenza pregiudizievole se il coordinamento ai
sensi del paragrafo 2.1 o 2.2. non e' stato applicato
con buon esito;
5.1.4 nell'applicare il numero 1509, esaminare la scheda di notifica anche sotto l'aspetto dell'eventualita' di
un'interferenza pregiudizievole se il coordinamento ai
sensi del paragrafo 3.1 non e' stato applicato con
buon esito;
5.1.5 non applicare il numeri 1515 e 1516.
5.2 Nell'esame effettuato ai sensi del paragrafo 5.1.3 o 5.1.4, si tiene conto delle assegnazione di frequenza per l'emissione o la ricezione gia' iscritte nello Schedario di riferimento.
Notifica delle assegnazioni di frequenza a stazioni di Terra
5.3 Ai fini della notifica di un'assegnazione al Comitato, un'amministrazione applica le disposizioni dell'articolo 12.
Nell'applicare le disposizioni dell'articolo 12, il Comitato deve, in attuazione del numero 1353, esaminare le scheda di notifica delle assegnazioni di frequenza alle stazioni di Terra ci cui nella presente Risoluzione anche sotto l'aspetto della loro conformita' con le disposizioni del paragrafo 4.1 relative al coordinamento dell'utilizzazione dell'assegnazione di frequenza con le altre amministrazioni interessate.
RISOLUZIONE N. 70 (CAMR-92)
Istituzione di norme di funzionamento e di utilizzazione dei sistemi a satelliti su orbita bassa
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992)
considerando
a) che lo spettro delle frequenze radioelettriche e' una risorsa naturale limitata cui tutti i Membri dell'UIT devono poter aver accesso a condizioni eque;
b) che l'UIT deve coordinare gli sforzi in vista di armonizzare lo sviluppo dei mezzi di telecomunicazione, in particolare quelli che si avvalgono di tecniche spaziali, in modo da utilizzare in maniera ottimale le possibilita' da essi offerte;
c) che tra gli obiettivi dell'UIT vi e' quello di favorire la collaborazione tra i suoi Membri in vista dell'istituzione di tariffe a livelli minimi per quanto possibile, compatibilmente con un servizio di buona qualita' ed una gestione finanziaria delle telecomunicazioni sana ed indipendente;
d) che, nell'adempimento dei loro compiti, i Comitati consultivi internazionali debbono prestare la dovuta attenzione all'esame dei problemi ed alla elaborazione di raccomandazioni direttamente legate alla creazione, allo sviluppo ed al perfezionamento delle telecomunicazioni nei paesi in via di sviluppo a livello regionale ed internazionale;
e) che l'Ufficio per lo sviluppo delle telecomunicazioni deve effettuare gli studi necessari relativi a problemi tecnici, economici, finanziari, di gestione, di regolamentazione e di politica generale nel settore delle telecomunicazioni;
f) che ai sensi della sua Risoluzione 15 relativa al ruolo dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni per lo sviluppo delle telecomunicazioni mondiali, la Conferenza di plenipotenziari (Nizza, 1989) ha deciso che l'UIT deve accertarsi che tutte le sue attivita' riflettano il ruolo particolare dell'Unione in quanto autorita' incaricata, nelll'ambito del sistema delle Nazioni Unite, di fissare in tempo utile norme tecniche e di utilizzazione per tutte le forme di telecomunicazione al fine di garantire in particolare l'utilizzazione razionale dello spettro delle frequenze radioelettriche;
g) che Raccomandazioni del CCITT prevedono la ripartizione, in base ad un principio di equita', dei proventi della ripartizione derivante dal traffico internazionale tra i paesi terminali;
h) che vi sono Raccomandazioni del CCIR e del CCITT che forniscono le basi tecniche per un interfaccia di segnalamento e di utilizzazione tra i sistemi radioelettrici di Terra e per satelliti ed le reti pubbliche di telecomunicazione;;
i) che il Regolamento delle radiocomunicazioni prevede il coordinamento delle assegnazioni di frequenza utilizzate dalle reti del servizio mobile via satellite e che, con la Risoluzione 46 (CAMR-92) il CCIR e' stato inviato ad esaminare la ripartizione delle frequenze ed il coordinamento per il servizio mobile via satellite, con una particolare attenzione per i sistemi per satelliti su orbita bassa;
riconoscendo
che gli attuali progressi tecnologici consentono di fornire servizi di telecomunicazione grazie a sistemi per satelliti su orbita bassa a copertura mondiale e che non esistono norme che regolamentano il coordinamento, la ripartizione, il funzionamento e l'utilizzazione di questi sistemi in seno alla rete mondiale delle telecomunicazioni;
consapevole
che il numero di sistemi per satelliti su orbita bassa a copertura mondiale che potrebbero coabitare in una determinata banda di frequenze e' molto limitato;
decide
1. di invitare gli organi dell'Unione ad effettuare a titolo prioritario nell'ambito del loro mandato, studi tecnici regolamentari e di gestione che consentano l'istituzione di norme volte a regolamentare il funzionamento e l'utilizzazione di sistemi per satelliti su orbita bassa, al fine di garantire condizioni di accesso eque e normalizzate a tutti i paesi e fornire una protezione appropriata, su scala mondiale, ai servizi e sistemi esistenti della rete di telecomunicazione;
2. di invitare le amministrazioni interessate o pregiudicate dalla immissione in servizio e dalla gestione dei sistemi per satelliti su orbita bassa a partecipare ai lavori che gli organi dell'UIT intraprenderanno su questa questione.
RISOLUZIONE N. 93 (CAMR-92)
Esame di talune Risoluzioni e Raccomandazioni della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1979)
(CAMR-79) della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra 1983) (Mob-83),
della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per la pianificazione delle bande di onde decametriche assegnate al
servizio di radiodiffusione (Ginevra 1987) (HFBC-87) della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra 1987) (Mob-87), e della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni sull'utilizzazione dell'orbita dei satelliti geostazionari e la pianificazione dei servizi spaziali che utilizzano quest'orbita (seconda sessione - Ginevra 1988) (Orb-88)
Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992)
considerando
che a causa di disposizioni adottate nella presente Conferenza e di disposizioni derivanti da decisioni adottate nelle precedenti conferenze summenzionate e' necessario rivedere le Risoluzioni e le Raccomandazioni esistenti al fine di garantire la compatibilita' dei testi;
considerando inoltre
a) che le seguenti Risoluzioni e Raccomandazioni delle summenzionate Conferenze sono state rivedute come indicato in appresso:
RISOLUZIONE N. 703 (REV. CAMR-92)
Metodi di calcolo e criteri di interferenza raccomandati dal CCIR per quanto riguarda la ripartizione delle bande di frequenze tra servizi di radiocomunicazione spaziale e servizi di radiocomunicazione di Terra o tra servizi di radiocomunicazione spaziale
RACCOMANDAZIONE N. 66 (REV. CAMR-92)
STUDI RELATIVI AI LIVELLI MASSIMI TOLLERATI DI IRRADIAMENTI
NON ESSENZIALI b) che le seguenti Risoluzioni e le Raccomandazioni delle summenzionate conferenze sono state attuate o non richiedono altre misure:
RISOLUZIONE N. 6 (CAMR-79) relativa alla preparazione di un manuale destinato a spiegare e ad illustrare le procedure del Regolamento delle radiocomunicazioni
RISOLUZIONE N. 9 (CAMR-79) relativa alla revisione di alcune parti dello Schedario di riferimento internazionale delle frequenze nelle bande di frequenze assegnate al servizio fisso comprese tra 3 000 kHz e 27 500 kHz
RISOLUZIONE N. 36 (CAMR-79) relativa all'istituzione, da parte del Comitatoo internazionale di registrazione delle frequenze, di una documentazione esplicativa relativa all'attuazione del nuovo metodo di designazione delle emissioni nelle procedure di notifica ed alla revisione dello
Schedario di riferimento internazionale delle frequenze derivantine RISOLUZIONE N. 64 (CAMR-79)
relativa all'utilizzazione sperimentale delle onde radioelettriche da parte dei satelliti di ricerca ionosferica
RISOLUZIONE N. 64 (CAMR-79) relativa allo studio da parte del CCIR della protezione anti-fulmine per gli equipaggiamenti radioelettrici RISOLUZIONE N. 66 (CAMR-79) relativa alla divisione del mondo in Regioni ai fini dell'attribuzione delle bande di frequenze
RISOLUZIONE N. 67 (CAMR-79) relativa al perfezionamento della progettazione e all'utilizzazione dei materiali radioelettrici
RISOLUZIONE N. 68 (CAMR-79) relativa alla nuova definizione di taluni termini contenuti nell'Annesso 2 alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) applicabili al Regolamento delle radiocomunicazioni
RISOLUZIONE N. 90 (CAMR-79) relativa alla revisione, alla sostituzione ed all'abrogazione della
Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (Ginevra 1979)
RISOLUZIONE N. 91 (HFBC-87)
Revisione, sostituzione e abrogazione della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni
(Ginevra 1979)
RISOLUZIONE N. 92 (ORB-88)
Revisione, sostituzione e soppressione di Risoluzioni della
Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni Ginevra 1979, e della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni sull'utilizzazione dell'orbita dei satelliti geostazionari e pianificazione dei servizi spaziali che utilizzano quest'orbita (prima sessione - Ginevra, 1985) (Orb-85)
RISOLUZIONE N. 108 (ORB-88)
Utilizzazione delle bande di frequenze 4500 - 4800 MHz, 6725 - 7025 MHz, 10,70 - 10,95 GHz, 11,2 - 11,45 GHz e 12,75 - 13,25 GHz prima della data di entrata in vigore dell'appendice 30B
RISOLUZIONE N. 324 (MOB-87)
Procedure da applicare per il coordinamento dell'utilizzazione della frequenza 518 kHz per il sistema NAVTEX internazionale
RISOLUZIONE N. 337 (MOB-87)
Risoluzioni e raccomandazioni che devono rimanere in viore fino a quando le disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni parzialmente riveduto dalla CAMR Mob-87 non siano entrate in vigore RISOLUZIONE N. 501 (CAMR-79) relativa all'esame da parte dell'IFRB delle schede di notifica relative alle stazioni del servizio di radiodiffusione della Regione
2 che operano nella banda 535 - 1605 kHz, durante il periodo precedente all'entrata in vigore degli Atti finali della Conferenza amministrativa regionale di radiodiffusione ad onde ettometriche
(Regione 2)
RISOLUZIONE N. 509 (CAMR-79) relativa alla convocazione di una conferenza regionale di radiodiffusione incaricata di riesaminare e di rivedere le disposizioni degli Atti finali della Conferenza africana di radiodiffusione su onde metriche e decimetriche (Ginevra, 1963)
RISOLUZIONE N. 510 (CAMR-79) relativa alla convocazione di una conferenza di pianificazione della radiodiffusione sonora nella banda 87,5 - 108 MHZ per la Regione 1 ed alcuni paesi interessati della Regione 3
RISOLUZIONE N. 520 (CAMR-79)
Futura modifica dell'articolo 8 per il servizio di radiodiffusione via satellite (radiodiffusione sonora) nella gamma di frequenze da 500 MHz a 3000 MHz
RISOLUZIONE N. 521 (CAMR-79)
Selezione di una banda di frequenze eventualmente utilizzata dal servizio di radiodiffusione via satellite e destinata alla televisione ad alta definzione a banda larga RF, nonche' alla selezione di una banda di frequenze associate per i collegamenti di connessione della TVHD e l'adozione di disposizioni connesse da parte di una futura Conferenza competente
RISOLUZIONE N. 708 (MOB-87)
Criteri di ripartizione tra il servizio di radioavvistamento via
satellite ed i servizi di Terra nelle bande 1610 - 1626,5 MHz, 2483,5 - 2500 MHz e 2500 - 2516,5 MHz
RISOLUZIONE N. 709 (ORB-88)
Coordinamento tra stazioni terrestri di collegamenti di connessione e stazioni di altri servizi nelle bande 14,5 - 14,8 GHz e 17,7 - 18,1 GHz nelle Regioni 1 e 3
RACCOMANDAZIONE N. 3 (CAMR-79) relativa alla trasmissione di energia elettrica per mezzo di frequenze radioelettriche a partire di un veicolo spaziale
RACCOMANDAZIONE n. 12 (CAMR-79) relativa alla convocazione di future conferenze amministrative delle radiocomunicazioni che trattano determinati servizi
RACCOMANDAZIONE n. 67 (CAMR-79) relativa alla definizione dei termini "zona di servizio" e "zona di copertura"
RACCOMANDAZIONE N. 70 (CAMR-79) relativa allo studio delle caratteristiche tecniche del materiale
RACCOMANDAZIONE n. 101 (CAMR-79) relativa ai collegamenti di connessione nel servizio di radiodiffusione via satellite
RACCOMANDAZIONE n. 102 (CAMR-79) relativa allo studio dei metodi di modulazione per i fasci herziani sotto l'aspetto della ripartizione delle bande di frequenze con i sistemi del servizio fisso via satellite
RACCOMANDAZIONE n. 104 (CAMR-79)
Bande di frequenze per i collegamenti di connessione nel servizio fisso via satellite, per i servizi mobile aeronautico via satellite, mobile terrestre via satellite, mobile marittimo via satellite o mobile via satellite nelle bande 1530 - 1559 MHz e 1626,5 - 1660,5 MHz
RACCOMANDAZIONE 205 (CAMR-79)
Futuri sistemi mobili terrestri pubblici di telecomunicazioni
RACCOMANDAZIONE n. 408 (Mob-87)
Messa a punto di un sistema mondiale di corrispondenza pubblica con le aeronavi
RACCOMANDAZIONE n. 504 (CAMR-79)
relativa alla preparazione di un piano di radiodiffusione nella banda 1605 - 1705 kHz nella regione 2
RACCOMANDAZIONE N. 511 (CAMR-79)
POSSIBILITA DI AMPLIARE LO SPETTRO DI FREQUENZE ATTRIBUITO IN
ESCLUSIVA ALLA RADIODIFFUSIONE IN ONDE DECAMETRICHE IN UNA FUTURA Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente
RACCOMANDAZIONE n. 602 (Rev.Mob-83) relativa alla pianificazione delle frequenze della banda 283,5 - 315 kHz utilizzate dai radiofari marittimi nella Zona europea marittima
RACCOMANDAZIONE n. 708 (CAMR-79) relativa alle bande di frequenze ripartite tra i servizi di radiocomunicazione spaziale, nonche' tra i servizi di radiocomunicazione spaziale ed i servizi di radiocomunicazione di
Terra
RACCOMANDAZIONE n. 716 (Orb-88)
Utilizzazione di alcune bande di frequenze inferiori a 3000 MHz da parte dei servizi di ricerca spaziale e di utilizzazione spaziale decide
che le Risoluzioni e le Raccomandazioni delle Conferenze CAMR-79, Mob-83, HFBC-87, Mob-87 e Orb-88 enumerate
a) sopra sono applicabili cosi' come rivedute dalla presente Conferenza, e che quelle enumerate
b) in precedenza sono abrogate.
RISOLUZIONE N. 94 (CAMR-92)
Esame delle Risoluzioni e Raccomandazioni delle conferenze amministrative mondiali delle radiocomunicazioni
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a) che la presente Conferenza ha esaminato un certo numero di Risoluzioni e di Raccomandazioni delle seguenti conferenze:
CAMR-79, Mob-83, HFBC-87, Mob-87 e Orb-88;
b) le disposizioni adottate in conformita' con la Risoluzione 93 (CAMR-92) adottata dalla presente Conferenza:
considerando inoltre
la necessita' di proseguire l'esame delle Risoluzioni e delle Raccomandazioni delle summenzionate conferenze e della presente Conferenza;
invita il CCIR e l'IFRB a
ed incarica il Segretario generale di
rendere conto nelle prossime conferenze competenti menzionate al punto decide in merito ai provvedimenti adottati per dar seguito alle Risoluzioni e Raccomandazioni pertinenti;
decide
che il Consiglio di Amministrazione dovra' iscrivere all'ordine del giorno delle prossime Conferenze competenti l'esame delle Risoluzioni e Raccomandazioni pertinenti in vista se del caso, della loro revisione, della loro sostituzione o della loro abrogazione.
RISOLUZIONE N. 112 (CAMR-92)
Assegnazione di bande di frequenze al servizio fisso via satellite nella banda 13,75-14 GHz
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992)
considerando
a) che la presente Conferenza ha aggiunto un'assegnazione al servizio fisso via satellite nella banda 13,75 - 14 GHz;
b) che questa banda e' utilizzata in ripartizione con i servizi di radiolocalizzazione e di radionavigazione e che i servizi fissi via satellite, di radiolocalizzazione e di radionavigazione sono sottoposti a determinate limitazioni;
c) che e' necessario esaminare le incidenze dell'assegnazione al servizio fisso via satellite sul servizio di ricerca spaziale, sul servizio di esplorazione della Terra via satellite e sul servizio delle frequenze campione e dei segnali orari via satellite;
d) che l'attribuzione al servizio fisso via satellite avra' un'incidenza sull'utilizzazione del servizio di ricerca spaziale e del servizio di esplorazione della Terra via satellite ai sensi delle disposizioni del numero 713 del Regolamento delle radiocomunicazioni e che le osservazioni tramite rilevatori attivi presentano un certo interesse a livello scientifico e dell'ambiente;
riconoscendo
a) che le stazioni del servizio di ricerca spaziale che sono state oggetto di una pubblicazione anticipata prima del 31 gennaio 1992 devono essere utilizzate in base alla parita' dei diritti con le stazioni del servizio fisso;
b) che il numero 855B del Regolamento delle radiocomunicazioni dispone che fino al 1 gennaio 2000, le stazioni del servizio fisso via satellite non debbano causare interferenze pregiudizievoli alle stazioni spaziali non geostazionari dei servizi di ricerca spaziale e di esplorazione della Terra via satellite;
decide di invitare il CCIIR
1. a procedere agli studi necessari prima del 31 gennaio 1994 in considerazione dei valori indicati al numero 855A del Regolamento delle radiocomunicazioni relativo alle assegnazioni nella banda 13,75 - 14 GHz ed a rendere conto delle sue conclusioni almeno un anno prima della prossima Conferenza competente;
2. a procedere agli studi necessari per quanto concerne la compatibilita' tecnica tra le assegnazioni a titolo primario al servizio fisso via satellite (Terra verso spazio) e le assegnazioni a titolo secondario al servizio di ricerca spaziale ed al servizio d'esplorazione della Terra via satellite nella banda 13,75 - 14 GHz;
decide inoltre
di invitare le amministrazioni e le organizzazioni interessate da questi servizi di radiocomunicazione che dispongono di assegnazioni nella banda 13,75 - 14 GHz a partecipare ai lavori del CCIR;
decide inoltre
di invitare le amministrazioni interessate a istituire procedure di coordinamento bilaterale per l'istituzione di nuove stazioni terrestri nel servizio fisso via satellite;
incarica il Segretario generale
di sottoporre la presente Risoluzione al Consiglio di Amministrazione e della prossima Conferenza di plenipotenziari ordinaria al fine di iscrivere il riesame del numero 855A all'ordine del giorno della prossima conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni
RISOLUZIONE N. 113 (CMAR-92)
Riassetto del servizio fisso a seguito di modifiche avvenute nelle assegnazioni di frequenze nella gamma 1 - 3 GHz
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a) che la presente Conferenza ha assunto nuove bande di frequenze nella gamma 1 - 3 GHz al servizio mobile, mobile via satellite e di radiodiffusione (sonora) via satellite ed individuato frequenze per i futuri sistemi mobili terrestri pubblici di telecomunicazione (FSMTPT);
b) che il servizio fisso dispone di assegnazioni a titolo primario in varie bande di frequenze della gamma 1 - 3 GHz;
c) che in questa gamma, il servizio fisso e' largamente utilizzato e che lo sara' ancora per lungo tempo da varie amministrazioni;
d) che le componenti di Terra delle FSMPTP possono utilizzare in base ad un sistema di ripartizione, bande di frequenze con il servizio fisso se il distanziamento geografico o il distanziamento delle frequenze e' sufficiente (vedere il Rapporto del CCIR alla CAMR-92);
e) che da vari anni, il servizio fisso utilizza in base ad un sistema di ripartizione le bande di frequenze 2 025 - 2 120 MHz e 2 200 - 2 290 MHz con i servizi di ricerca spaziale, di utilizzazione spaziale e di esplorazione della Terra via satellite in maniera soddisfacente;
riconoscendo
che, anche se nuove tecniche consentono di trasferire in bande di frequenze piu' elevate alcuni sistemi del servizio fisso o di utilizzare altri mezzi di telecomunicazione, sara' necessario, per ragioni tecniche ed economiche, continuare a gestire taluni sistemi nella gamma 1 - 3 GHz;
notando
che il punto 2.9.1 dell'ordine del giorno della presente Conferenza ha attirato l'attenzione sulla necessita' di proteggere gli interessi dei servizi esistenti, suscettibili di essere pregiudicati dalle modifiche della Tabella di assegnazione delle bande di frequenze;
decide
di chiedere alle amministrazioni che desiderano mettere in funzione nuovi servizi nella gamma 1 - 3 GHz, di considerare appieno i fabbisogni permanenti del servizio fisso al fine di agevolare la ripartizione ed a tal fine scegliere giudiziosamente le localizzazioni, le frequenze ed i calendari, in coordinamento con le amministrazioni i cui servizi potrebbero essere pregiudicati; invita il CCIR
1 a proseguire i suoi studi sui criteri di ripartizione tra il servizio fisso ed altri servizi;
2 ad elaborare, se necessario, nuove disposizioni per il servizio fisso nelle bande di frequenze appropriate;
invita con sollecitudine le Amministrazioni
a continuare a partecipare attivamente a questi studi ed a apportare le sistemazioni necessarie al servizio fisso entro le scadenze adottate dalla presente Conferenza ai fini dell'attuazione delle nuove assegnazioni e delle designazioni di frequenze nella gamma 1 - 3 GHz.
RISOLUZIONE N. 211 (CAMR-92)
Utilizzazione, da parte del servizio mobile, delle bande di frequenze 2025 - 2110 MHz e 2200 - 2290 MHz
La conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a) le modifiche apportate dalla presente Conferenza alla Tabella di assegnazione delle bande di frequenza per i servizi spaziali nelle bande 2025 - 2110 MHz e 2200 - 2290 MHz;
b) le modifiche apportate alle assegnazioni al servizio mobile nella Regione 1 e l'assegnazione co-primaria esistente nel servizio mobile delle Regioni 2 e 3;
c) il rapido aumento previsibile dei sistemi mobili nelle bande in prossimita' di 2 GHz;
d) che nel suo Rapporto sulle basi tecniche e di utilizzazione per la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni del 1992, il CCIR ha concluso che l'introduzione dei futuri sistemi mobili terrestri pubblici di telecomunicazione (FSMTPT) o di sistemi mobili terrestri classici nelle bande di frequenze utilizzate dai servizi spaziali provocherebbe interferenze inaccettabili per i servizi spaziali;
e) che in alcuni paesi, i servizi spaziali sono utilizzati da vari anni con buon esito, in base ad un sistema di ripartizione con i sistemi mobili di trasmissioni di attualita' a debole densita' delle stazioni mobili e con dei sistemi di telerilevazione aeronautica;
f) che l'introduzione dell'articolo 27 di limiti appropriati per le caratteristiche dei sistemi mobili puo' essere un mezzo adeguato per agevolare lo sviluppo dei sistemi mobili in queste bande senza interferenze pregiudizievoli per i servizi spaziali;
g) che il CCIR studia attualmente i criteri di ripartizione e che sono disponibili risultati preliminari;
notando
che tali risultati preliminari indicano che i sistemi mobili a debole densita' delle stazioni mobili (ad esempio le trasmissioni di attualita') che utilizzano sia antenne a grande direzionalita' (in genere, un guadagno superiore a 24 dBi) sia con densita' molto debole di p.i.i.e (in generale inferiori a - 12 dBW/MHz) possono essere utilizzate in base ad un sistema di ripartizione con i servizi spaziali interessati in queste bande;
decide
1. di invitare il CCIR a proseguire d'urgenza lo studio di disposizioni atte a proteggere i servizi spaziali che funzionano nelle bande 2025 - 2110 MHa e 2200 - 2290 MHz contro le interferenze pregiudizievoli provenienti da emissioni di stazioni del servizio mobile;
2. di raccomandare alle amministrazioni di non introdurre sistemi mobili terrestri a forte densita' di stazioni mobili o sistemi mobili terrestri classici nelle bande 2025 - 2110 MHz e 2200 - 2290 MHz;
3. che, allorche' prevedano in un prossimo futuro, di introdurre sistemi mobili nelle summenzionate bande, le amministrazioni dovrebbero autorizzare unicamente sistemi mobili a debole densita' di stazioni mobili;
4. che, fino a quando il CCIR non istituisce Raccomandazioni appropriate, si utilizzino a titolo indicativo i criteri di protezione per i servizi spaziali menzionati nelle Raccomandazioni 609 (ricerca spaziale), 363 (gestione spaziale) e 514 (esplorazione della Terra via satellite) del CCIR;
5. che la prossima conferenza competente dovrebbe considerare di rivedere l'articolo 27 per definire le condizioni alle quali la ripartizione tra i servizi mobili ed il servizio spaziale e' possibile in queste bande;
invita il CCIR
1. a elaborare adeguate disposizioni menzionate al punto decide 1;
2. a comunicare i risultati dei suoi lavori alla prossima Conferenza competente;
incarica il Segretario generale
di presentare la presente Risoluzione alla successiva sessione del Consiglio d'amministrazione al fine di far iscrivere questo argomento all'ordine del giorno della prossima conferenza competente.
RISOLUZIONE N. 212 (CAMR-92)
Attuazione di futuri sistemi mobili terrestri pubblici di telecomunicazioni (FSMTPT)
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a) che il CCIR ha raccomandato la banda 1 - 3 GHz come essendo la piu' adatta ai FSMTPT;
b) che il CCIR ha raccomandato l'utilizzazione di circa 60 MHZ da parte delle stazioni personali e di circa 170 MHZ da parte delle stazioni mobili;
c) che il CCIR ha riconosciuto che le tecniche spaziali fanno parte integrante delle FSMTPT;
d) che la presente Conferenza ha identificato al numero 746A del Regolamento delle radiocomunicazioni, bande di frequenze per questo futuro servizio;
considerando inoltre
e) che il CCIR non ha terminato i suoi studi sui metodi di comunicazioni in duplex, sulle tecniche di modulazione, la disposizione dei canali nonche' i protocolli di segnalamento o di comunicazione;
f) che attualmente non esiste alcun piano mondiale di numerazione atto ad agevolare il dislocamento degli abbonati itineranti nel mondo intero;
notando
a) che le componenti di Terra delle FSMTPT dovrebbero di regola iniziare ad essere installate entro l'anno 2000;
b) che entro l'anno 2010 sara' probabilmente necessaria l'installazione della componente satellite delle FSMTPT nelle bande 1980 - 2010 MHz e 2170 - 2200 MHz;
invita le amministrazioni
a tenere debitamente conto, nell'installare le FSMTPT dei fabbisogni degli altri servizi attualmente in funzione in queste bande,
invita il CCIR
a proseguire i suoi lavori in vista di definire per le FSMTPT requisiti tecnici appropriati ed accettabili, atti ad agevolare la loro utilizzazione nonche' il dislocamento degli abbonati itineranti nel mondo intero, vigilando acciocche' le FSMTPT consentano anche di soddisfare i fabbisogni di telecomunicazione dei paesi in via di sviluppo e delle zone rurali;
invita il CCITT
a) a concludere i suoi studi sui protocolli di segnalamento e di comunicazione;
b) ad elaborare un piano di numerazione comune su scala mondiale e funzioni di rete connesse atte ad agevolare il dislocamento degli abbonati itineranti nel mondo intero;
decide
che le amministrazioni che metteranno in funzione delle FSMTPT;
a) dovrebbero mettere a disposizione le frequenze necessarie allo sviluppo dei sistemi;
b) dovrebbero utilizzare queste frequenze quanto le FSMTPT saranno installate;
c) dovrebbero utilizzare le caratteristiche tecniche internazionali pertinenti, cosi' come definite nelle Raccomandazioni del CCIR e del CCITT.
RISOLUZIONE N. 213 (CAMR-92)
Studi di ripartizione relativi all'utilizzazione delle bande 1492 - 1525 MHz e 1675 - 1710 MHz nella Regione 2 dal servizio mobile via satellite
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992)
considerando
a) che al punto 2.2.4. dell'ordine del giorno della presente Conferenza, si chiede di prevedere inter alia, l'attribuzione di bande di frequenze al servizio mobile via satellite;
b) che le parti dello spettro adiacenti alle assegnazioni esistenti nel servizio mobile via satellite o vicine a tali assegnazioni possono offrire possibilita' di attuazione;
c) che la banda 1 490 - 1 525 MHz e' utilizzata dal servizio mobile aeronautico nei paesi enumerati nella nota 723 e da altri servizi di Terra;
d) che la banda 1 675 - 1 710 MHz e' essenzialmente utilizzata dai servizi di meteorologia via satellite e da ausiliari della meteorologia;
e) che e' possibile reperire mezzi operativi e tecnici che consentono ai servizi di cui al punto c) di cui sopra ed al servizio mobile via satellite di utilizzare la banda 1 490 - 1 525 MHz in base ad un sistema di ripartizione;
f) che e' possibile reperire mezzi operativi e tecnici che consentono ai servizi di cui al punto d) di cui sopra ed al servizio mobile via satellite di utilizzare la banda 1 675 - 1 710 MHz in base ad un sistema di ripartizione;
g) che e' necessario definire i mezzi operativi e tecnici atti ad impedire che interferenze pregiudizievoli siano causate ai servizi di cui ai punti c) e d) precedenti;
decide
1. che il CCIR dovra' studiare le disposizioni operative e tecniche da adottare per agevolare la ripartizione;
2. che l'Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) dovra' essere invitata a partecipare a questi studi di ripartizione;
invita
1. Il CCIR a studiare con urgenza i problemi operativi e tecnici connessi con l'utilizzazione in base al sistema di ripartizione di questa banda dai servizi di cui ai punti c) e d) di cui sopra e dal servizio mobile via satellite;
2. le amministrazioni a partecipare attivamente a questi studi indirizzando al CCIR contributi relativi alle questioni esaminate.
incarica il Segretario generale
di sottoporre all'OMM la presente Risoluzione.
RISOLUZIONE N. 338 (CAMR-92)
Applicazione provvisoria dell'articolo 56 per garantire l'armonizzazione con la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) come riveduta nel 1988
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a) che disposizioni dell'articolo 56 del Regolamento delle radiocomunicazioni sono state modificate alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra 1987) (CAMR Mob-87) e che, benche' avendo ricevuto il sostegno della maggioranza delle amministrazioni esse non sono state accettate da tutte le amministrazioni per quanto concerne la presenza a bordo delle navi di titolari di certificato per la manutenzione del materiale di bordo destinato alle comunicazioni di soccorso e di sicurezza;
b) che la Conferenza del 1988 sul sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (SMDSM) dei Governi contraenti della Convenzione Solas del 1974 ha adottato prescrizioni relative alla manutenzione degli equipaggiamenti per garantire la loro disponibilita', piu' flessibili di quelle adottate dalla CAMR - Mob-87.
c) che le divergenze tra il Regolamento delle radiocomunicazioni e la Convenzione SOLAS che sono sorte riguardo al problema succitato delle norme di manutenzione e di utilizzazione del materiale di bordo destinato al SMDSM hanno conseguenze rilevanti e dovrebbero essere definite;
d) che nella sua 45ma sessione, il Consiglio di amministrazione ha, in conformita' con la Risoluzione 7 della Conferenza di plenipotenziari (Nizza, 1989) iscritto gli articoli 55 e 56 all'ordine del giorno della CAMR-92 al fine di individuare una soluzione appropriata a detto problema;
notando
- che la presente Conferenza ha adottato decisioni appropriate relativamente agli articoli 55 e 56 al fine di armonizzare le disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni e della Convenzione SOLAS;
riconoscendo
che le amministrazioni che desiderano mettere in funzione il SMDSM dovrebbero poterlo fare rispettando il Regolamento delle radiocomunicazioni e la Convenzione SOLAS;
decide
che durante il periodo precedente alla data di entrata in vigore della revisione parziale del Regolamento delle radiocomunicazioni da parte della CAMR-92, le amministrazioni potranno applicare a titolo provvisorio, l'articolo 56 cosi' come contenuto negli Atti finali della CAMR-92;
incarica il Segretario generale
di comunicare la presente Risoluzione all'Organizzazione marittima internazionale (OMI)
RISOLUZIONE N. 410 (CAMR-92)
Elaborazione di un'intesa di lottizzazione di frequenze per il servizio mobile aeronautico (OR) nelle bande assegnate in esclusiva tra 3025 e 1830 kHz
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a) che la Risoluzione 9 della Conferenza di plenipotenziari (Nizza, 1989) ha incaricato l'IFRB di adottare provvedimenti in vista di migliorare l'utilizzazione da parte del servizio mobile aeronautico (OR), delle bande di frequenze disciplinate dalle disposizioni dell'appendice 26 del Regolamento delle radiocomunicazioni;
b) che l'IFRB ha predisposto, previa consultazione con le amministrazione un progetto di predisposizione dei canali;
c) che la presente Conferenza ha adottato una revisione dell'articolo 12 nonche' le modifiche che sono state apportate in conseguenza all'appendice 26;
d) che l'intesa di lottizzazione presentata dall'IFRB alla presente Conferenza dovra' essere piu' dettagliatamente elaborata in conformita' con la presente Risoluzione;
apprezzando
gli sforzi esercitati dall'IFRB malgrado le limitate risorse messe a sua disposizione;
decide
1. che l'IFRB dovra', per elaborare la parte III dell'appendice 26(Rev)) immediatamente dopo la Conferenza, aggiungere nell'intesa di lottizzazione figurante nel rapporto presentato alla Conferenza e modificato nel corso di detta Conferenza, le seguenti lottizzazioni:
a) una lottizzazione di 3 kHz nel canale piu' vicino
possibile, nella stessa banda, per ciascuna lottizzazione
che compare nell'appendice 26 (Parte IV) e che non e'
oggetto di alcuna assegnazione nello Schedario di
riferimento;
b) una lottizzazione di 3 kHz nel canale piu' vicino
possibile, nella stessa banda, per ciascuna richiesta
presentata alla Conferenza o per la quale l'assegnazione e'
stata notificata all'IFRB anteriormente al 1 maggio 1992;
c) una lottizzazione di 3 kHz in un canale appropriato, in
ciascuna banda, per le amministrazioni che non hanno
lottizzazione nella nuova intesa di lottizzazione secondo
le suddette intese, salvo per le amministrazione che hanno
espressamente indicato che non hanno bisogno di una
lottizzazione;
2. che l'IFRB comunichera' alle amministrazioni anteriormente al 15 dicembre 1992 i risultati dei provvedimenti che avra' adottato;
3. che, nell'applicazione delle disposizioni di cui sopra, l'IOFRB si sforzera' di risolvere, in consultazione con le amministrazioni interessate, tutte le difficolta' che potrebbero derivare dalla ripartizione di un canale tra due o piu' lottizzazioni;
4. che l'IFRB divulghera' a tutte le amministrazioni il prima possibile ed in ogni modo prima del 12 ottobre 1993, la parte III dell'appendice 26(Rev.);
incarica il Segretario generale
di pubblicare la parte III dell'appendice 26(Rev) dopo che l'IFRB avra' adempiuto agli incarichi conferiti in virtu' dei punti 1 a 4 della presente Risoluzione.
RISOLUZIONE N. 411 (CAMR-92)
Attuazione di nuove disposizioni applicabili nelle bande di frequenze attribuite a titolo esclusivo al servizio mobile aeronautico (OR) tra 3025 kHz e 18030 kHz
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a) che le condizioni di utilizzazione di ciascuna delle bande di frequenze tra 3025 kHz e 18030 kHz attribuite a titolo esclusivo al servizio mobile aeronautico (OR) sono state modificate dalla presente Conferenza, al fine di consentire una utilizzazione piu' razionale dello spettro delle frequenze disponibili;
b) che l'attuazione delle condizioni modificate di utilizzazione implica per le amministrazioni un carico di lavoro notevole, a causa del fatto che un gran numero di assegnazioni di frequenza alle stazioni di aeronave ed alle stazioni aeronautiche dovranno essere trasferite dalle frequenze esistenti alle nuove frequenze ed ai nuovi canali designati dalla presente Conferenza;
c) che la completa attuazione delle disposizioni modificate in materia di utilizzazione delle frequenze potra' esigere investimenti considerevoli per la sostituzione delle attrezzature esistenti;
d) che conviene tuttavia attuare completamente ed il prima possibile le disposizioni modificate in materia di utilizzazione delle frequenze in maniera da poter beneficiare il prima possibile delle nuova disposizione dei canali;
e) che il passaggio alle nuove condizioni di utilizzazione dovrebbe essere realizzato in maniera tale che il servizio fornito da ogni stazione sia perturbato il meno possibile;
riconoscendo
a) che l'attuazione delle decisioni adottate dalla presente Conferenza per quanto riguarda la nuova disposizione delle bande di frequenze attribuite a titolo esclusivo al servizio mobile aeronautico (OR) tra 3025 kHz e 18030 kHz dovrebbe essere effettuata secondo la procedura disposta per il passaggio dei servizi esistenti dalle vecchie alle nuove condizioni di utilizzazione;
b) che le procedure di trasferimento delle attuali assegnazioni di frequenza nel servizio mobile aeronautico (OR), nelle bande attribuite a titolo esclusivo a questo servizio tra 3025 kHz e 18030 kHz, sono specificate nella Risoluzione 412 (CAMR-92) adottata dalla presente Conferenza;
decide
1., che le disposizioni dell'appendice 26(Rev.) nonche' le disposizioni pertinenti dell'articolo 12 del Regolamento delle radiocomunicazioni cosi' come modificate dalla presente Conferenza si applicheranno ad ogni nuova assegnazione di frequenza a decorrere dal 12 ottobre 1993 a 0001 ora UTC;
2. che le amministrazioni adotteranno tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alle nuove condizioni di utilizzazione delle bande disciplinate dall'appendice 26(Rev) non autorizzando l'installazione di equipaggiamenti nuovi le cui emissioni occupano una larghezza di banda necessaria superiore a 2800 Hz;
3. che, fino al 15 dicembre 1995, le amministrazioni potranno continuare ad utilizzare le loro assegnazioni esistenti in conformita' con le caratteristiche iscritte nello Schedario di riferimento internazionale delle frequenze; dopo questa data le amministrazioni adotteranno tutti i provvedimenti necessari per modificare le caratteristiche delle loro assegnazioni, in modo da renderle conformi alle disposizooni dell'appendice 26(Rev.);
4. che il 15 dicembre 1997 al piu' tardi, le amministrazioni porranno fine ad ogni emissione la cui larghezza di banda supera 2800 kHz; invita le amministrazioni
a non lesinare alcuno sforzo per sopprimere le incompatibilita' che potrebbero essere osservate durante il periodo di transizione.
RISOLUZIONE N. 412 (CAMR-92)
Trasferimento delle assegnazioni di frequenza delle stazioni aeronautiche che funzionano nelle bande di frequenze attribuite a titolo esclusivo al servizio mobile aeronautico (OR) tra 3025 kHz e 18030 kHz
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a) che le condizioni di utilizzazione di ciascuna delle bande di frequenze tra 3025 kHz e 1830 kHz attribuite a titolo esclusivo al servizio mobile aeronautico (OR) sono state modificate dalla presente Conferenza, al fine di consentire una utilizzazione piu' razionale dello spettro delle frequenze disponibili;
b) che le amministrazioni dovranno modificare le frequenze delle loro stazioni aeronautiche e di aeronave, al fine di adeguarle al nuovo Piano di lottizzazione delle frequenze contenuto nell'appendice 26(Rev.) e a seconda delle esigenze notificare questi cambiamenti al Comitato.
decide
1. che, ad una data appropriata, il Comitato inviera' a ciascuna amministrazione la lista delle assegnazioni alle stazioni del servizio mobile aeronautico (OR) iscritte a suo nome nello Schedario di riferimento nelle bande attribuite a titolo esclusivo a questo servizio entro 3025 kHz e 18030 kHz;
2 che, in questa lista, il Comitato indichera', per ciascuna assegnazione di frequenza, una (o piu') frequenza(e) di sostituzione che soddisfano i requisiti specificati all'appendice 26 (Rev.) e che debbono servire a sostituire la frequenza dell'assegnazione in questione;
3. che, dopo aver ricevuto questa lista, le amministrazioni adotteranno ogni disposizione necessaria per modificare, il prima possibile ed in ogni modo il 15 dicembre 1977 al piu' tardi, le caratteristiche delle loro assegnazioni, in modo da renderle conformi alle disposizioni dell'appendice 26(Rev); ogni modifica che sara' stata attuata sara' notificata al Comitato in conformita' con il numero 1214 del Regolamento delle radiocomunicazioni;
4. che le assegnazioni di frequenza notificate dalle amministrazioni in virtu' del paragrafo 3 di cui sopra saranno esaminate dal Comitato secondo le disposizioni pertinenti della sotto sezione IIC e della sezione III dell'articolo 12 del Regolamento delle radiocomunicazioni cosi' come modificate dalla presente Conferenza;
5. che le assegnazioni esistenti nello Schedario di riferimento alla data del 15 dicembre 1997 e che non saranno conformi alle disposizioni dell'appendice 26(Rev.) saranno trattate come segue: 5.1 entro 60 giorni a decorrere dal 15 dicembre 1997, il Comitato inviera' degli estratti pertinenti dello Schedario di riferimento alle amministrazioni interessate per informarle che, in conformita' con i termini della presente Risoluzione, le assegnazioni in questione dovranno essere modificate entro 90 giorni, al fine di soddisfare alle disposizioni dell'appendice 26(Rev);
5.2 se un'amministrazione non notifica le modifiche al Comitato entro il termine stabilito, l'iscrizione di origine sara' conservata nello Schedario di riferimento unicamente a titolo d'informazione, senza data nella colonna 2 ne' conclusione nella colona 13A e sara' accompagnata da un'osservazione pertinente nella colonna Osservazioni. L'amministrazione sara' informata di questa misura.
RISOLUZIONE N. 522 (CAMR-92)
LAVORI SUPPLEMENTARI DEL CCIR SUL SERVIZIO DI
RADIODIFFUSIONE VIA SATELLITE (SONORO)
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a) che la presente Conferenza ha proceduto ad assegnazioni di frequenze per i collegamenti discendenti del servizio di radiodiffusione via satellite (SRS) (sonoro) e per il servizio di Terra complementare nelle bande specificate all'articolo 8 con una procedura provvisoria associata per l'introduzione di questo servizio;
b) che i nuovi miglioramenti tecnici sono necessari per l'introduzione del SRS (sonoro);
c) che i sistemi del SRS (sonoro) potrebbero utilizzare satelliti posti sull'orbita dei satelliti geostazionari (OSG) o su orbite di satellite non geostazionari (non OSG);
d) che le consulenze piu' urgenti da reperire dovranno concernere i mezzi da utilizzare per coordinare ed evitare interferenze pregiudizievoli reciproche tra i sistemi non OSG, tra i sistemi OSG e non OSG (sonoro) via satellite e tra i sistemi del SRS (sonoro) e sistemi di altri servizi;
notando
le disposizioni del numero 2674 del Regolamento delle radiocomunicazioni;
decide
1. che il CCIR dovrebbe intraprendere con urgenza l'esame di questo argomento;
2. che il CCIR dovrebbe in particolar modo focalizzare i suoi lavori su:
i) le caratteristiche dei sistemi geostazionari e dei sistemi non geostazionari del SRS (sonoro) compatibili con il numero 2674 del Regolamento delle radiocomunicazioni;
ii) sui criteri di ripartizione appropriati;
3. di invitare le amministrazioni e l'IFRB a partecipare ai lavori del CCIR su questo argomento;
3. di invitare le amministrazioni e l'IFRB a partecipare ai lavori del CCIR su questo argomento;
4. di invitare le amministrazioni che attuano sistemi del SRS (sonoro) a pubblicare rapporti sulla loro esperienza riguardo a questi sistemi;
invita il Consiglio di amministrazione
a tener conto della necessita' urgente di disposizioni reoglamentari, compresi i provvedimenti volti ad assicurare una ripartizione di frequenze tra l'SRS (sonoro) ed altri servizi funzionanti nelle stesse bande di frequenze e ad iscrivere tale questione all'ordine del giorno della prossima Conferenza amministrativa di radiocomunicazioni competente;
incarica il Segretario generale
di sottoporre la presente Risoluzione al Consiglio di Amministrazione RISOLUZIONE N. 523 (CAMR-92)
Convocazione di una Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per la pianificazione delle bande d'onde decametriche attribuite al servizio di radiodiffusione
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a) che la presente Conferenza ha effettuato nuove assegnazioni al servizio di radiodiffusione in onde decametriche;
b) che l'utilizzazione delle nuove bande attribuite, citate al numero 521B del Regolamento delle Radiocomunicazioni sara' gestita da procedure di pianificazione che dovranno essere stabilite da una Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (CAMR) competente;
c) che l'utilizzazione di queste bande e' limitata alle emissioni a banda laterale unica;
d) che il Consiglio di amministrazione nella sua 46 sessione ha deciso di non convocare nel 1993 la Conferenza di radiodiffusione in onde decametriche (HFBC) prevista ai sensi della Risoluzione 1 della Conferenza di plenipotenziari (Nizza, 1989):
e) che la decisione del Consiglio di Amministrazione era fondata su un rapporto dell'IFRB che sottolinea le difficolta' incontrate dalle amministrazioni e dall'IFRB per attuare il sistema di pianificazione HFBC migliorato, adottato dalla CAMR HFBC-87;
notando
che la decisione del Consiglio di amministrazione non e' accompagnata da alcuna garanzia che la Conferenza di pianificazione abbia luogo a breve o medio termine;
decide
1. che le amministrazioni debbono conformarsi rigorosamnete alle disposizioni dle numero 531 del Regolamento delle radiocomunicazioni adottato dalla CAMR HFBC-87) e alle disposizioni adottate dalla presente Conferenza (numeri 521C, 528A, 529B e 534A del Regolamento delle radiocomunicazioni);
2. che le amministrazioni non metteranno in funzione stazioni di radiodiffusione nelle bande menzionate nelle disposizioni succitate fino a quando il processo di pianificazione non sara' terminato in conformita' con dette disposizioni;
decide inoltre
che una CAMR sara' convocata non appena possibile per procedere alla pianificazione;
raccomanda
che la prossima Conferenza di plenipotenziari adotti le disposizioni necessarie per includere la convocazione di questa conferenza di pianificazione nel calendario delle future conferenze dell'Unione;
incarica l'IFRB
di presentare alla prossima CAMR competente un rapporto dettagliato sulle prove di pianificazione effettuate a decorrere dalla CAMR HFBC-84 e di proporre, in considerazione dell'esperienza acquisita, un metodo agile e semplificato di pianificazione suscettibile di essere utilizzato per una ulteriore elaborazione di un sistema di pianificazione;
incarica il Segretario Generale
di sottoporre la presente Risoluzione al Consiglio di Amministrazione.
RISOLUZIONE N. 524 (CAMR-92)
Futuro esame dei Piani per il servizio di radiodiffusione via satellite nella banda 11,7 - 12,5 GHz (Regione 1) e la banda 11,7 - 12,2 GHz (Regione 3) contenuti nell'appendice 30 e dei Piani per i collegamenti di connessione associati contenuti nell'appendice 30A La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazione incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a) che, ai sensi dell'articolo 14 dell'appendice 30, il Piano per il servizio di radiodiffusione via satellite per le Regioni 1 e 3 contenuto all'appendice 30 soddisfa le esigenze di questo servizio fino in gennaio 1994;
b) che la CAMR Orb-88 al decide 3 della Risoluzione 521 prevede che "se i Piani per la banda 11,7 - 12,7 GHZ possono sin d'ora essere utilizzati per alcuni tipi di televisione ad alta definizione, conviene proseguire gli studi sull'opportunita' di una futura utilizzazione a lungo termine di queste bande per la TVHD senza portare pregiudizio ai piani esistenti in questa banda";
c) che l'ammodernamento dei Piani dell'appendice 30 connessi con le Regioni 1 e 2, che sono stati istituiti dalla CAMR-77 sarebbe interessante in quanto offrirebbe prospettive di utilizzazione delle risorse orbita/spettro piu' efficaci, in considerazione dei miglioramenti tecnici (ad esempio delle antenne di satellite e della sensibilita' dei ricevitori) che potrebbero servire ad accrescere la capacita' e l'agilita' del Piano senza diminuire il numero delle assegnazioni attuali a ciascun paese;
d) che una migliore utilizzazione della banda pianificata dei 12 GHz puo' consentire a paesi, in particolare quelli situati nelle zone climatiche a forti precipitazioni, di soddisfare in totalita' o in parte le loro esigenze di radiodiffusione via satellite (TVHD) in questa banda.
invita il CCIR
a esaminare in priorita' i mezzi tecnici per accrescere l'efficacia e l'agilita' dei Piani per le Regioni 1 e 3 contenuti nelle appendici 30 e 30A, in considerazione del'obiettivo della conferenza menzionata in appresso ed a esaminare le particolari esigenze delle zone climatiche a forti precipitazioni per quanto concerne la TVHD nonche' i metodi tecnici che potrebbero essere utilizzati per attuare questo servizio nella banda dei 12 GHz;
sollecita le amministrazioni
a contribuire ai lavori del CCIR ed anche a determinare se sia necessario che una futura conferenza competente esamini e se del caso riveda le disposizioni pertinenti delle appendici 30 e 30A; raccomanda alla prossima Conferenza di plenipotenziari
di prevedere la convocazione di una Conferenza amministrativa delle radiocomunicazioni incaricata di rivedere le parti dei Piani che figurano nelle appendici 30 e 30A e che si applicano alle Regioni 1 e 3, in considerazione degli studi effettuati dal CCIR;
decide
1. che la futura conferenza, nel rivedere le parti delle appendice 30 e 30A relative alle Regioni 1 e 3, dovrebbe:
a) mantenere almeno la capacita' SRS assegnata a ciascun paese nel
Piano;
b) provvedere alle esigenze dei nuovi paesi;
c) proteggere i sistemi notificati e conformi alle appendici 30 e 30A;
d) tener conto, nella misura del possibile, dei sistemi che sono stati comunicati all'IFRB a titolo dell'articolo 4 delle appendici 40 e 30A;
2. che la futura Conferenza dovra' vigilare a preservare l'integrita' dei Piani della Regione 2 e delle loro disposizioni connesse, assicurando alle assegnazioni contenute in questi Piani la stessa protezione di quella che ricevono oggi ai sensi delle disposizioni pertinenti del Regolamento delle radiocomunicazioni e senza esigere una protezione delle assegnazioni dei Piani della Regione 2 maggiore di quella attualmente fornita ai sensi del Regolamento delle radiocomunicazioni;
incarica il Segretario generale
di sottoporre la presente Risoluzione all'attenzione del Consiglio d'amministrazione in vista di convocare una Conferenza incaricata di esaminare e se del caso di rivedere le parti pertinenti delle appendici 30 e 30A e le disposizioni connesse del Regolamento delle radiocomunicazioni, in considerazione dei lavori piu' recenti del CCIR.
RISOLUZIONE N. 525 (CAMR-92)
Introduzione dei sistemi di televisione ad alta definizione (TVHD) del servizio di radiodiffusione via satellite (SRTS) nella banda 21,4 - 22,0 GHz nelle Regioni 1 e 3
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992)
considerando
a) che la presente Conferenza ha riattribuito la banda 21,4 - 22,0 GHz nelle Regioni 1 e 3 al servizio di radiodiffusione via satellite che sara' installato dopo il 1 aprile 2007;
b) che, fino al 1 aprile 2007, i servizi attualmente gestiti nella banda 21,4 - 22,0 GHz nelle Regioni 1 e 3 secondo la Tabella di attribuzione delle bande di frequenze sono di conseguenza autorizzati a continuare a funzionare senza subire interferenze pregiudizievoli dei servizi esistenti;
c) che e' tuttavia opportuno promuovere l'introduzione di sistemi di THVD sperimentali in questa banda prima del 1 aprile 2007, senza incidere sfavorevolmente sul proseguio dell'utilizzazione dei servizi esistenti;
d) che e' altresi' possibile introdurre i sistemi di TVHD operativi in questa banda prima del 1 aprile 2007, senza tuttavia incidere sfavorevolmente sul proseguio dell'utilizzazione dei servizi esistenti,
e) che, dopo il 1 aprile 2007, l'introduzione di sistemi di TVHD in questa banda dovra' essere regolamentata in maniera agile ed equa fino a quando una futura Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente non adotti disposizioni definitive a tal fine in attuazione della Risoluzione 507 (CAMR-79),
f) che sono necessarie delle procedure per i tre casi previsti ai considerando c), d) ed e) di cui sopra;
decide
di adottare le procedure interinali contenute nell'annesso della presente Risoluzione che avranno effetto il 1 aprile 1992;
invita tutte le amministrazioni
ad osservare le procedure di cui sopra;
incarica l'IFRB
di applicare tali procedure.
ANNESSO ALLA RISOLUZIONE N. 525 (CAMR-92)
Procedure interinali per l'introduzione dei sistemi del SRS (TVHD) nella banda 21,4 - 220 GHz nelle Regioni 1 e 3
Sezione I. Disposizioni generali
1. S'intende che prima del 1 aprile 2007 tutti i servizi funzionanti attualmente nella banda 21,4 - 22,0 GHz nelle Regioni 1 e 3 in conformita' con la Tabella di assegnazione delle bande di frequenze potranno continuare a funzionare. Dopo questa data, essi potranno continuare a funzionare, ma non dovranno ne' causare interferenze pregiudizievoli ai sistemi del SRS (TVHD) ne' chiedere una protezione contro le interferenze causate da questi sistemi. S'intende inoltre che l'introduzione del sistema del SRS (TVHD) nella banda 21,4 - 22,0 GHz nelle Regioni 1 e 3 dovra' essere regolamentata in maniera flessibile ed equa mediante una procedura interinale fino alla data che sara' stabilita dalla futura Conferenza competente.
Sezione II. Procedura interinale relativa ai sistemi sperimentali del STSR (TVHD) attuati anteriormente al 1 aprile 2007
2. L'attuazione dei sistemi sperimentali del SRS (TVHD) nella banda 21,4 - 22,0 GHz nelle Regioni 1 e 3 anteriormente al 1 aprile 2007 nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 43 del Regolamento delle radiocomunicazioni sara' regolamentata dalle procedure della Risoluzione 33 (CAMR-79)
Sezione III. Procedura interinale relativa ai sistemi operativi del SRS (TVHD) attuati anteriormente al 1 aprile 2007
3. L'attuazione dei sistemi operativi del SRS (TVDH) nella banda 21,4 - 22,0 GHz nelle Regioni 1 e 3 anteriormente al 1 aprile 2007 sara' regolamentata dalla procedura della Risoluzione 33 (CAMR-79) se la densita' di potenza di superficie prodotta sulla superficie della Terra dalle emissioni di una stazione spaziale sul territorio di ogni altro Paese e' superiore a:
- 115 dB (W/m2) in una banda qualunque, larga 1 MHz per gli angoli di arrivo compresi entro 0 e 5 gradi sopra il piano orizzontale; oppure
- 115 dB (W/m2) in una banda qualunque, larga 1 MHz per gli angoli di arrivo compresi entro 25 e 90 gradi sopra il piano orizzontale; oppure
- i valori calcolati per interpolazione lineare tra questi limiti per gli angoli di arrivo compresi tra 5 e 25 gradi sopra il piano orizzontale.
Questi limiti si applicano alla potenza di superficie che sarebbe ottenuta presupponendo una propagazione in spazio libero.
4. Se la densita' di potenza di superficie prodotta sulla superficie della Terra dalle emissioni di una stazione spaziale non supera questi limiti, sara' applicabile solo la procedura delle sezioni B e C della Risoluzione 33 (CAMR-79).
Sezione IV. Procedura interinale relativa ai sistemi del SRS (TVHD) attuati dopo il 1 aprile 2007
5. Affinche' i sistemi del SRS (TVHD) possono essere attuati e utilizzati nella banda 21,4 - 22,0 GHz nelle Regioni 1 e 3 dopo il 1 aprile 2007 e prima che una futura conferenza abbia preso decisioni sulle procedure definitive, sara' applicabile la procedura delle sezioni B e C della Risoluzione 33 (CAMR-79).
6. Ai fini della presente sezione, occorre tener conto dei sistemi del SRS (TVHD) attuati nell'ambito delle disposizioni delle sezioni II e III della presente Risoluzione.
7. Le amministrazioni debbono per quanto possibile, fare in modo che i sistemi operativi del SRS (TVHD) attuati nella banda 21,4 - 22,0 GHz nelle Regioni 1 e 3 in attuazione della sezione III e IV della presente Risoluzione abbiano caratteristiche che tengono conto degli studi preparatori del CCIR in vista di una futura Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente.
RISOLUZIONE N. 526 (CAMR-92)
Futura adozione di procedure per garantire la flessibilita' di utilizzazione della banda di frequenze attribuita al servizio di radiodiffusione via satellite (SRS) per la televisione ad alta definizione (TVHD) a banda larga RF ed ai collegamenti di connessione connessi
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
che la presente Conferenza ha aggiunto un'assegnazione al SRS nelle bande 21,4 - 22,0 GHz per le Regioni 1 e 3 e 17,3 - 17,8 GHz per la Regione 2 per la TVHD a banda larga RF;
b) che nuovi ed importanti progressi tecnologici debbono essere compiuti nella TVHD a banda larga RF prima che essa possa essere oggetto di una utilizzazione generalizzata;
c) che la presente Conferenza ha adottato disposizioni interinali da applicare durante il periodo anteriore al 1 aprile 2007 per regolamentare l'attuazione dei sistemi del SRS(TVHD) sperimentali o operativi (Vedere Risoluzione 525 (CAMR-92);
d) che a piu' lunga scadenza saranno richieste disposizioni regolamentari per una utilizzazione flessibile ed equa delle assegnazioni al SRS (TVHD) e ai collegamenti di connessione associati in vista di sostituire queste disposizioni interinali; decide di sollecitare tutte le Amministrazioni
a studiare l'elaborazione di future disposizioni regolamentari applicabili al SRS (TVHD) per garantire un'utilizzazione flessibile delle bande 21,4 - 22,0 GHz per le Regioni 1 e 3 e 17,3 - 17,8 GHz per la Regione 2, in considerazione delgi interessi di tutti i paesi e dello stadio di sviluppo tecnico di questo nuovo servizio;
incarica il Segretario generale
di sottoporre la presente Risoluzione al Consiglio d'Amministrazione affinche' la questione sia iscritta all'ordine del giorno di una futura Conferenza amministrativa mondiale delle Radiocomunicazioni.
RISOLUZIONE N. 527 (CAMR-92)
Radiodiffusione audionumerica di Terra in onde metriche
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a) che il progresso tecnico ha dato luogo all'elaborazione di sistemi di radiodiffusione audionumerica di alta qualita':
b) che questi sistemi di radiodiffusione audionumerica, oltre ad offrire una qualita' di suono decisamente migliore saranno dotati di caratteristiche supplementari che il sistema di radiodiffusione MF attuale non possiede;
c) che la radiodiffusione audionumerica, oltre alle proprieta' summenzionate potrebbe consentire un'utilizzazione piu' efficace dello spettro di quella della radiodiffusione sonora MF classica;
e) che i sistemi di radiodiffusione audionumerica esigono una potenza apparente irradiata meno elevata;
e) che, ad eccezione di alcuni paesi, le bande 87,5 - 108 MHz nella Regione 1,88 - 108 MHz nella Regione 2 ed 87 - 108 MHz nella Regione 3, sono in generale ampiamente utilizzate dal servizio di radiodiffusione sonora a forte potenza;
f) che vari paesi d'Europa prevedono la realizzazione a titolo provvisorio di un sistema di radiodiffusione audionumerica, nelle bande d'onde metriche attribuite al servizio di radiodiffusione pur consentendo la protezione delle assegnazioni che figurano nei Piani di radiodiffusione pertinenti in vigore;
decide d'invitare il CCIR
al fine di armonizzare l'attuazione dei sistemi di radiodiffusione audionumerica di Terra:
1. ad intraprendere con urgenza gli studi tecnici necessari per realizzare i sistemi di radiodiffusione audionumerica di Terra con una particolare attenzione in primo luogo sulle bande di radiodiffusione in onde metriche;
2. ad esaminare in particolare le caratteristiche dei sistemi ed i fenomeni di propagazione per elaborare i criteri di compatibilita' applicabili nelle stesse bande e nelle bande adiacenti ed in particolare garantire la protezione dei servizi di sicurezza;
invita l'UST (ufficio sviluppo Telecomunicazioni)
a includere tra le sue priorita' la definizione di un progetto relativo allo studio, da parte del CCIR, dei gravi ed eccezionali fenomeni di propagazione che si verificano nelle regioni che includono i paesi in via di sviluppo,
incarica il Segretario generale
di sottoporre la presente Risoluzione al Consiglio di amministrazione al fine di iscrivere la questione della radiodiffusione audionumerica di Terra nelle bande di onde metriche per i paesi della Regione 1 e per i paesi interessati della Regione 3 all'ordine del giorno di una Conferenza amministrativa delle radiocomunicazioni competente;
invita le amministrazioni
a collaborare attivamente in materia con il CCIR
RISOLUZIONE N. 528 (CAMR-92)
Realizzazione di sistemi del servizio di radiodiffusione via satellite (sonoro) e radiodiffusione di Terra complementare nelle bande attribuite a questi servizi nella gamma 1 - 3 GHz
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a) che la presente Conferenza ha assegnato bande di frequenze al servizio di radiodiffusione via satellite (sonoro) e della radiodiffusione di Terra complementare;
b) che e' necessario vigilare affinche' l'installazione del servizio di radiodiffusione, via satellite (sonoro) e della radiodiffusione di Terra complementare si svolga con flessibilita' ed equita';
c) che un'assegnazione mondiale migliorera' l'utilizzazione efficace dello spettro,
d) che un'attribuzione mondiale rischia di porre problemi ad alcuni paesi per quanto concerne i loro servizi esistenti;
e) che una futura pianificazione potrebbe limitare le incidenze su altri servizi;
decide
1. che una conferenza competente dovrebbe essere convocata, di preferenza entro il 1998, al fine di pianificare il servizio di radiodiffusione via satellite (sonoro) nelle bande attribuite a questo servizio tra 1 e GHz e di elaborare procedure che disciplinino una utilizzazione coordinata della radiodiffusione di Terra complementare;
2. che questa Conferenza dovrebbe esaminare criteri di ripartizione con altri servizi;
3. che, durante il periodo interinale, sistemi di radiodiffusione via satellite potranno essere attuati solo nei 25 MHz superiori della banda appropriata secondo le disposizioni della Risoluzione 33 (CAMR-79). IL servizio di Terra complementare puo' essere attuato durante questo periodo interinale, con riserva di un coordinamento con le amministrazioni i cui servizi sono suscettibili di essere pregiudicati;
4. che i metodi di calcolo ed i criteri di interferenza da utilizzare per valutare le interferenze dovrebbero essere fondati sulle Raccomandazioni pertinenti del CCIR accettate dalla Amministrazioni interessate in attuazione della Risoluzione 703 (Rev. CAMR-92) o di altre disposizioni;
invita il CCIR
a effettuare gli studi necessari prima della conferenza;
incarica il Segretario generale
di sottoporre la presente Risoluzione al Consiglio di amministrazione, al fine di prevedere l'iscrizione delle summenzionate questioni all'ordine del giorno di una Conferenza amministrativa delle radiocomunicazioni che dovrebbero aver luogo di preferenza entro il 1988.
RISOLUZIONE N. 703 (CAMR-92)
Metodi di calcolo e criteri di interferenze raccomandati dal CCIR per quanto concerne la ripartizione delle bande di frequenze tra servizi di radiocomunicazione spaziale e servizi di radiocomunicazione di Terra o tra servizi di radiocomunicazione spaziale
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a) che, per le bande di frequenze utilizzate dai servizi di radiocomunicazione spaziale e dai servizi di radiocomunicazione di terra in base ad un sistema di ripartizione a parita' di diritti, e' necessario applicare in ciascuno di tali servizi determinate limitazioni di natura tecnica ed alcune procedure di coordinamento per limitare le interferenze reciproche;
b) che, per le bande di frequenze utilizzate in base ad un sistema di ripartizione da stazioni spaziali situate a bordo di satelliti geostazionari, e' necessario applicare procedure di coordinamento al fine di limitare le interferenze reciproche;
c) che i metodi di calcolo ed i criteri di interferenza relativi alle procedure di coordinamento menzionate nei capoversi a) e b) di cui sopram sono fondati su Raccomandazioni del CCIR;
d) che in considerazione dei soddisfacenti risultati dell'utilizzazione, in base ad un sistema di ripartizione di bande di frequenze da parte dei servizi di radiocomunicazione spaziale e dai servizi di radiocomunicazione di terra, nonche' parte dei progressi costanti della tecnica spaziale e della tecnologia inerente al settore di Terra, ogni Assemblea plenaria del CCIR svoltasi successivamente alla X Assemblea Plenaria (Ginevra, 1962) ha migliorato taluni dei criteri tecnici che la precedente Assemblea plenaria aveva auspicato;
e) che l'Assemblea plenaria del CCIR si riunisce con piu' frequenza e regolarita' delle conferenze amministrative di radiocomunicazioni abilitate a modificare il Regolamento delle Radiocomunicazioni, avvalendosi largamente delle Raccomandazioni del CCIR;
f) che il CCIR ha adottato una procedura per l'approvazione delle Raccomandazioni nell'intervallo tra due Assemblee plenarie;
g) che la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni riconosce ai Membri dell'Unione la facolta' di concludere accordi particolari sulle questioni di telecomunicazioni; che tuttavia questi accordi non debbono pregiudicare le disposizioni della Convenzione o dei Regolamenti ad essa allegati per quanto concerne le interferenze pregiudizievoli causate ai servizi di radiocomunicazione degli altri paesi;
ritiene
a) che le future decisioni del CCIR comporteranno verosimilmente nuove modifiche dei metodi di calcolo e dei criteri d'interferenza raccomandati;
b) che le amministrazioni dovrebbero essere informate in anticipo dei progetti di Raccomandazione pertinenti del CCIR;
c) che e' auspicabile che le amministrazioni applichino, nella misura del possibile, le Raccomandazioni in vigore del CCIR relative ai criteri di ripartizione quando stabiliscono piani di sistemi destinati a funzionare nelle bande di frequenze ripartite a parita' di diritti tra servizi di radiocomunicazione spaziale e servizi di radiocomunicazione di Terra o tra servizi di radiocomunicazione spaziale;
invita le amministrazioni
a presentare contributi alle Commissioni di studi del CCIR per informarle dei risultati pratici e delle esperienze di ripartizione tra servizi di radiocomunicazioni di Terra e di radiocomunicazione spaziale, o tra servizi di radiocomunicazione spaziale, in modo da contribuire a migliorare notevolmente le procedure di coordinamento, i metodi di calcolo e le soglie di interferenza pregiudizievole consentendo di conseguenza di potenziare l'impiego delle risorse orbita/spettro disponibili;
decide
1. che il Direttore del CCIR, in consultazione con i principali Relatori delle Commissioni di studio, preparera' una lista che evidenzia i passaggi pertinenti delle Raccomandazioni nuove o rivedute approvate dal CCIR aventi incidenza sui metodi di calcolo e sui criteri di interferenza, nonche' le sezioni specifiche del Regolamento delle radiocomunicazioni cui detti passagi si applicano per quanto riguarda la ripartizione tra servizi di radiocomunicazione spaziale e servizi di radiocomunicazione di Terra o tra servizi di radiocomunicazione spaziale. Il Direttore del CCIR fara' pervenire questa lista all'IFRB entro i trenta giorni successivi all'approvazione di queste Racccomandazioni;
2. che, entro un termine di trenta giorni, l'IFRB comunichera' questa lista, nonche' i testi pertinenti, a tutte le amministrazioni, chiedendo loro di indicare, entro un termine di quattro mesi, quali sono le Raccomandazioni del CCIR o quali sono i criteri tecnici specifici definiti nelle Raccomandazioni di cui al capoverso 1 precedente, di cui accettano l'utilizzazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni pertinenti del Regolamento delle Radiocomunicazioni;
3. che, qualora un'amministrazione nella sua risposta alla domanda dell'IFRB, effettuata in conformita' al paragrafo 2 di cui sopra, indichi che alcune Raccomandazioni del CCIR o alcuni criteri tecnici definiti in queste Raccomandazioni non sono accettabili per quanto la riguarda, i metodi di interferenza ed i criteri di interferenza pertinenti definiti nel Regolamento delle radiocomunicazioni continueranno ad essere applicabili nei casi concernenti questa amministrazione;
4. che l'IFRB pubblichera' a titolo informativo per tutte le amministrazioni, la lista (stabilita in base alle risposte ricevute alla summenzionata richiesta), delle Raccomandazioni del CCIR o dei metodi di calcolo e dei criteri di interferenze pertinenti definiti in queste Raccomandazioni, con l'indicazione delle amministrazioni che ritengono ciascuna di queste Raccomandazioni o ciascuno dei criteri tecnici accettabile o inaccettabile. Questa lista comprendera' altresi' il nome delle amministrazioni che non hanno risposto;
5. che le amministrazioni che non avranno risposto entro un termine di 4 mesi alla richiesta dell'IFRB effettuata in conformita' con il paragrafo 2 di cui sopra, dovranno tuttavia informare in seguito l'IFRB della loro decisione relativa all'attuazione di dette Raccomandazioni nell'ambito delle disposizioni pertinenti del Regolamento delle radiocomunicazioni;
6. che l'IFRB dovra' tener conto:
a) delle condizioni di applicazione dei metodi di calcolo e dei criteri di interferenza del CCIR quando procedera' ad esami tecnici dei casi che interessano unicamente le amministrazioni che ritengono tali metodi e criteri sono accettabili;
b) delle condizioni di applicazione dei metodi di calcolo e dei criteri di interferenza stabiliti nel Regolamento delle radiocomunicazioni in base alla lista di cui al paragrafo 4 precedente, quando procedera' ad esami tecnici di casi che interessano le amministrazioni che non hanno accettato tali metodi e criteri o che non hanno risposto alla consultazione dell'ISRB secondo il paragrafo 2 sopra.
RISOLUZIONE N. 710 (CAMR-92)
Specifiche del servizio primario per i servizi meteorologici via satellite e di esplorazione della Terra via satellite funzionanti nella banda 401 - 403 MHz
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992)
considerando
a) che un gran numero di amministrazioni utilizzano le frequenze delle bande 401 a 402 MHz e 402 a 403 MHz per comunicare informazioni ai satelliti da piattaforme di raccolta di dati aerotrasportati, terrestri e marittimi;
b) che il CCIR ha svolto studi sulle caratteristiche, le specifiche ed i criteri di ripartizione necessari per garantire la compatibilita' con i servizi che utilizzano queste bande in ripartizione con tali sistemi, studi i cui risultati sono presentati nel Rapporto 541 e nella Raccomandazione 514 del CCIR;
c) che i servizi meteorologici via satellite e di esplorazione della Terra via satellite nelle bande 401-402 MHz e 402-403 MHz hanno uno statuto secondario rispetto agli altri servizi forniti in queste bande e che e' indispensabioe che la trasmissione dei dati possa essere effettuata senza interferenze pregiudizievoli per poter essere in grado di procedere in maniera continuativa ad osservazioni affidabili;
decide
che la prossima Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente dovrebbe esaminare l'assegnazione di frequenze ai servizi meteorologici via satellite e di esplorazione della Terra via satellite nelle bande 401402 MHz e 402-403 MHz allo scopo di rilevare lo statuto delle assegnazioni per conferir loro lo statuto primario;
invita il Consiglio di Amministrazione
ad adottare i provvedimenti necessari per iscrivere questa questione all'ordine del giorno della prossima Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente.
RISOLUZIONE N. 711 (CAMR-92)
Eventuale trasferimento di assegnazioni di frequenza dalla banda di 2 GHz a bande superiori a 20 GHz per alcune missioni spaziali
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a) le modifiche apportate dalla presente Conferenza alle assegnazioni ai servizi spaziali nelle bande 2025 - 2110 MHz e 2200 - 2290 MHz;
b) la possibilita' di apportare miglioramenti tecnici ai servizi spaziali interessati in maniera da ottenere una utilizzazione dello spettro piu' efficace;
c) la possibilita' di trasferire nelle bande superiori a 20 GHz assegnazioni di frequenza a talune missioni spaziali;
decide
1. che e' auspicabile rivedere l'utilizzazione attuale e prevista delle bande di frequenze 2025 - 2110 MHz e 2200 - 2290 MHz in maniera da poter, ove possibile, assegnare frequenze a determinate missioni spaziali in bande superiori a 20 GHz ed eventualmente ridurre le assegnazioni ai servizi spaziali nella banda di 2 GHz;
2. che la prossima Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente dovrebbe esaminare questa questione, in considerazione dei risultati degli studi del CCIR che consentirebbero forse di rivedere il Regolamento delle radiocomunicazioni in maniera tale che nessuna assegnazione di frequenza sia autorizzata in bande vicine a 2 GHz, dopo una data relativamente vicina da determinarsi dalla Conferenza, per le missioni spaziali le cui assegnazioni di frequenza potrebbero essere situate in bande superiori a 20 GHz. Sarebbe cosi' possibile, se del caso, soddisfare in maniera equa i fabbisogni di spettro dei servizi mobili e dei sevizi spaziali nella banda di 2 GHz.
invita il CCIR
1. a procedere all'esame in questione al punto 1 di cui sopra;
2. ad effettuare gli studi necessari sull'evoluzione dei servizi di ricerca spaziale, di utilizzazione spaziale, di esplorazione della Terra via satellite e dei servizi mobili nelle bande disponibili per ciascun servizio in prossimita' di 2 GHz, nonche' sulla compatibilita' tra questi servizi nella banda di 2 GHz;
2. a sottoporre alla successiva conferenza competente i fabbisogni di spettro di ciascun servizio nelle bande in questione di cui al punto invita il CCIR 2 e, se del caso, ad indicare i criteri di ripartizione tra questi servizi;
sollecita le amministrazioni
a partecipare attivamente a questi studi
incarica il Segretario generale
di sottoporre la presente Risoluzione all'attenzione della successiva sessione del Consiglio di amministrazione, al fine di iscrivere la questione all'ordine del giorno della successiva conferenza competente.
RISOLUZIONE N. 712 (CAMR-92)
Esame da parte di una futura conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente di questioni relative alle assegnazioni ai servizi spaziali non iscritte all'ordine del giorno della CAMR-92
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992)
considerando
a) che l'ordine del giorno della presente Conferenza prevedeva l'istituzione di nuove Raccomandazioni e Risoluzioni relative ad assegnazioni ai servizi spaziali non iscritte a tale ordine del giorno;
b) che le assegnazioni al servizio d'esplorazione della Terra via satellite nella banda 8,025 - 8,4 GHz sono complesse e mancano di uniformita' a livello mondiale;
c) che la Risoluzione 112 (CAMR-92) relativa all'assegnazione al servizio fisso via satellite nella banda 13,75 - 14 GHz rischia di porre problemi di compatibilita' con i servizi di ricerca spaziale e di esplorazione della Terra via satellite ed in particolare con i radioaltimetri;
d) che il servizio di esplorazione della Terra via satellite ha uno statuto secondario nelle regioni 1 e 3 nella banda 18,6 - 18,8 GHz, che tale banda e' indispensabile per la rilevazione di dati importanti sul piano dell'ecologia e che e' utilizzata da un numero crescente di satelliti di esplorazione della Terra;
e) che l'assegnazione attuale al servizio intersatelliti a 23 GHz non e' sufficiente a fornire una inter-operativita' completa tra i sistemi di satelliti ripetitori di dati;
d) che sono state individuate le future esigenze dei sensori attivi di esplorazione della Terra per il monitoraggio dei dati ecologici nella gamma dei 35 GHz;
g) che il CCIR ha approvato alcuni parametri tecnici importanti necessari per effettuare il coordinamento dei servizi spaziali scientifici a titolo dell'appendice 28;
decide
che la successiva conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente dovra' esaminare le seguenti questioni:
- utilizzazione delle assegnazioni esistenti ai servizi di esplorazione della terra via satellite e di ricerca spaziale, nella gamma 8-20 GHz in vista di stabilire assegnazioni comuni a titolo principale ed a livello mondiale a questi servizi in bande appropriate;
- fabbisogni supplementari del servizio inter-satelliti fino a 50 MHz di larghezza di banda in prossimita' di 23 GHz;
- assegnazione di una porzione di spettro fino a 1 GHz in prossimita' di 35 GHz per i fabbisogni dei sensori attivi a bordo di veicoli spaziali utilizzati per l'esplorazione della terra;
- inserimento nell'appendice 28 del Regolamento delle radiocomunicazioni dei parametri tecnici di coordinamento approvati dal CCIR;
invita il CCIR
a procedere agli studi necessari in vista di presentare in tempo opportuno, le informazioni tecniche atte a servire di base ai lavori della Conferenza;
incarica il Segretario generale
di sottoporre la presente Risoluzione al Consiglio di amministrazione nella sua successiva sessione per iscrivere queste questioni all'ordine del giorno della prossima Conferenza competente.
RACCOMANDAZIONE N. 66 (REV-CAMR-92)
Studi relativi ai livelli massimi tollerati di irradiamenti essenziali
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a) che l'appendice 8 al Regolamento delle radiocomunicazioni specifica i livelli massimi tollerati di irradiamenti non essenziali, espressi al livello di potenza medio di qualunque componente non essenziale fornita da un emittente alla linea di alimentazione dell'antenna per le bande di frequenze inferiori a 17,7 GHz;
b) che l'obiettivo principale dell'appendice 8 e' di specificare i livelli massimali tollerati di irradiamenti non essenziali i quali, pur essendo realizzabili, assicurano una protezione sufficiente contro le interferenze pregiudizievoli;
c) che livelli eccessivi di irradiamenti non essenziali possono causare interferenze pregiudizievoli;
d) che, benche' l'appendice 8 tratti esclusivamente la potenza media dell'emittente e degli irradiamenti non essenziali, esistono ogni sorta di irradiamenti per i quali e' difficile interpretare il termine "potenza media" come pure, di conseguenza, la misura di questa potenza;
e) che il CCIR, benche' esamini questa questione, non ha ancora formulato Raccomandazioni appropriate concernenti l'appendice 8 nel caso di bande di frequenze superiori a 960 MHz;
f) che gli irradiamenti non essenziali di emittenti funzionanti nelle stazioni spaziali possono causare interferenze pregiudizievoli in particolare provenienti dalle componenti d'inter-modulazione di amplificatori a banda larga che non possono essere regolate dopo il lancio;
g) che gli irradiamenti non essenziali possono causare interferenze pregiudizievoli ai servizi passivi, nonche' al servizio di radioastronomia, nelle bande superiori a 17,7 GHz;
h) che gli irradiamenti non essenziali di stazioni terrestri necessitano altresi' di studi speciali;
i) che il CCIR non ha pubblicato informazioni relative agli irradiamenti non essenziali di stazioni che utilizzano tecniche di modulazione numerica;
j) che gli emittenti funzionanti in talune stazioni spaziali utilizzano in misura sempre maggiore tecniche di modulazione mediante la ripartizione dello spettro ed altre tecniche di modulazione numerica a banda larga atte a produrre emissioni fuori banda nonche' irradiamenti non essenziali alle frequenze molto lontane dalla frequenza portante;
raccomanda che il CCIR
1. esamini d'urgenza la questione degli irradiamenti non essenziali derivanti da emissioni di servizi spaziali ed elabori, in base a questi studi, Raccomandazioni relative ai livelli massimi tollerati di irradiamenti non essenziali espressi nella potenza media delle componenti non essenziali fornite dall'emittente alla linea di alimentazione dell'antenna;
2. prosegua l'esame dei livelli degli irradiamenti non essenziali in tutte le bande di frequenze, insistendo sulle bande di frequenze, i servizi e le tecniche di modulazione che non sono attualmente trattate nell'appendice 8;
3. istituisca tecniche adeguate di misurazione per gli irradiamenti non essenziali, ivi compresa la determinazione di livelli di riferimento per le trasmissioni a banda larga nonche' la possibilita' di applicazione di larghezze di bande di riferimento per le misure;
4. studi la classifica delle emissioni e degli irradiamenti non essenziali in base alla loro "potenza media" ed elabora Raccomandazioni appropriate per agevolare l'interpretazione di questo termine e la misura della potenza media per le varie categorie di emissione;
4. presenti alla successiva conferenza competente un rapporto sui risultati dei suoi studi in vista di esaminare ed includere nell'appendice 8 del Regolamento delle radiocomunicazioni dei limiti di irradiamento non essenziali e delle emissioni fuori banda, al fine di garantire innanzitutto la protezione del servizio di radioastronomia e di altri servizi passivi.
RACCOMANDAZIONE N. 519 (CAMR-92)
Introduzione di emissioni in banda laterale unica (BLU) ed eventuale anticipazione della data di cessazione dell'utilizzazione delle emissioni in doppia banda laterale (DBL) nelle bande d'onde decametriche assegnate al servizio di radiodiffusione
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a) che la CAMR HFBC-87 ha chiesto nella Risoluzione 517 l'introduzione delle emissioni in BLU nelle bande di onde decametriche assegnate a titolo esclusivo al servizio di radiodiffusione le cui caratteristiche sono specificate nell'appendice 45 del Regolamento delle radiocomunicazionie;
b) che l'utilizzazione delle tecniche di modulazione in BLU invece della DBL condurrebbe ad un miglioramento dell'utilizzazione dello spettro;
c) che secondo la Raccomandazione 515 (HFBC-87), i nuovi emittenti di radiodiffusione in onde decametriche installati dopo il 31 dicembre 1990 dovrebbero per quanto possibile funzionare sia in BLU ed in DBL, sia solamente in BLU;
d) che le nuove bande di estensione assegnate dalla CAMR-92 alla radiodiffusione in onde decametriche sono riservate alle emissioni in BLU solamente;
e) che la Risoluzione 517 (HFBC-87) stabilisce per il 31 dicembre 2015 l'interruzione delle emissioni in DBL;
f) che la data definitiva di cessazione delle emissioni in DBL sara' esaminata periodicamente dalle future conferenze amministrative mondiali delle radiocomunicazioni competenti in considerazione delle ultime statistiche complete disponibili sulla distribuzione a livello mondiale degli emittenti BLU e dei ricevitori BLU equipaggiati con un demodulatore sincrono, come previsto dalla Risoluzione 517 (HFBC-87);
raccomanda
alla successiva Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente di prevedere la possibilita' di anticipare la data indicata al punto e) del preambolo per l'interruzione delle emissioni in DBL;
invita il Consiglio d'amministrazione
ad iscrivere questa Raccomandazione all'ordine del giorno della successiva Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente.
RACCOMANDAZIONE N. 520 (CAMR-92)
Interruzione dell'utilizzazione della radiodiffusione in onde decametriche su frequenze situate fuori dalle bande attribuite al servizio di radiodiffusione
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-torremolinos, 1992),
considerando
a) che esiste un numero crescente di stazioni di radiodiffusione in onde decametriche utilizzate su frequenze situate fuori dalle bande assegnate al servizio di radiodiffusione;
b) che l'utilizzazione comune delle bande d'onde decametriche da parte del servizio di radiodiffusione e di altri servizi, senza le assegnazioni corrispondenti o una regolamentazione dettagliata, equivale ad una utilizzazione inefficace dello spettro delle frequenze;
c) che questa utilizzazione ha dato luogo ad interferenze pregiudizievoli;
d) che la presente Conferenza ha assegnato quote di spettro supplementari al servizio di radiodiffusione nella bande di onde decametriche;
raccomanda
che le amministrazioni adottino provvedimenti realizzabili in pratica per porre fine l'utilizzazione della radiodiffusione in onde decametriche fuori dalle bande di onde decametriche assegnate al servizio di radiodiffusione.
RACCOMANDAZIONE N. 621 (CAMR-92)
Installazione di radar per la rilevazione grafica di vento a frequenze prossime a 50 MHz, 400 MHz e 1000 MHz
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
avendo preso nota
di una richiesta indirizzata all'UIT dal Segretario generale dell'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) in maggio 1989, al fine di ottenere pareri ed assistenza per determinare frequenze appropriate in prossimita' di 50 MHz, di 400 MHz e di 1000 MHz al fine di procedere ad attribuzioni e ad assegnazioni per i radar per la rilevazione grafica di vento;
considerando
a) che i radar per la rilevazione grafica di vento sono sistemi meteorologici importanti per misurare la direzione e la velocita' del vento in funzione dell'altitudine;
b) che, per effettuare dette misurazioni fino ad un'altitudine di 30 chilometri, e' necessario attribuire a questi radar bande di frequenze prossime a 50 MHz (da 3 a 30 Km), 400 MHz (da 500 m. a circa 10 Km.) e 1000 MHz (da 100 m a 3 Km) rispettivamente;
c) che un gran numero di amministrazioni prevedono di installare radar per la rilevazione grafica di vento nelle reti operative al fine di migliorare le previsioni meteorologiche, agevolare lo studio dei climi e rafforzare la sicurezza della navigazione;
d) che e' auspicabile utilizzare i radars per la rilevazione di vento nelle bande di frequenze che sono state oggetto di un ampio accordo, di preferenza su scala mondiale;
e) che il CCIR studia attualmente varie proposte relative all'utilizzazione di tali radar per la rilevazione grafica di vento a frequenze prossime a 50 MHz, 400 MHz e 1000 MHz e che le frequenze prossime a 400 MHz possono essere preferite per le misurazioni dei venti ad altitudini che presentano il maggiore interesse a livello generale;
f) che e' indispensabile, per la sicurezza, proteggere il sistema COSPAS-SARSAT ed altri servizi di sicurezza dalle interferenze pregiudizievoli eventualmente causate loro dai radar per la rilevazione di vento;
g) che svariati studi hanno gia' dimostrato che i radar per la rilevazione di vento funzionanti in prossimita' di 400 MHz debbono essere sufficientemente separati come frequenza dal sistema COSPAS-SARSAT la cui frequenza centrale e' di 406,025 MHz;
h) che e' necessario, per garantire una utilizzazione efficace dello spettro, includere negli studi futuri, le caratteristiche tecniche ed i criteri di ripartizione;
invita il CCIR
a proseguire con urgenza i suoi lavori sulle caratteristiche e le specifiche dei radar per la rilevazione grafica di vento, a formulare Raccomandazioni relative alle bande di frequenza appropriate a livello tecnico, alle norme connesse ed ai criteri di ripartizione delle frequenze necessarie per assicurare la compatibilita' con i servizi suscettibili di essere pregiudicati ed a presentare un rapporto alla Conferenza in questione al punto invita il Consiglio di Amministrazione;
raccomanda
1. alle amministrazioni che autorizzano l'utilizzazione sperimentale o operativa di questi radar di adottare ogni disposizione necessaria per garantire la protezione del sistema COSPAS-SARSAT da interferenze pregiudizievoli evitando in particolare le assegnazioni nella banda 402-406 MHz e la protezione degli altri servizi;
2. alle amministrazioni ed alle organizzazioni internazionali che si interessano ai radar a rilevazione grafica di vento, in particolare l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI), l'Organizzazione marittima internazionale (OMI), l'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) e COSPAS-SARSAT, di contribuire ai lavori del CCIR;
invita il Consiglio di amministrazione
a prevedere di iscrivere all'ordine del giorno della successiva CAMR competente la questione dell'attribuzione delle bande di frequenza atte ad assicurare una utilizzazione operativa dei radar per la rilevazione grafica di vento;
incarica il Segretario generale
a sottoporre la presente Raccomandazione all'OACI, all'OMI ed all'OMM.
RACCOMANDAZIONE N. 717 (CAMR-92)
Criteri di ripartizione nelle bande di frequenze utilizzate in base ad un sistema di ripartizione da parte del servizio mobile via satellite e del servizio fisso, mobile e da altri servizi di radiocomunicazione
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a) che la presente Conferenza ha assegnato al servizio mobile via satellite bande di frequenza che dividera' con altri servizi di radiocomunicazione;
b) che i criteri di riparrtizione provvisori sono stati adottati nelle bande attribuite dalla presente Conferenza al servizio mobile via satellite;
c) che nel servizio mobile via satellite possono essere utilizzati satelliti sia geostazionari che non geostazionari;
raccomanda che il CCIR
1. esamini d'urgenza i criteri applicabili alla ripartizione delle stesse bande di frequenze tra il servizio mobile via satellite ed altri servizi, ed in particolare i limiti di potenza e di potenza di superficie indicati negli articoli 27 e 28 del Regolamento delle radiocomunicazioni intralciando il meno possibile i servizi che funzionano in queste bande;
2. formula con urgenza Raccomandazioni su questa questione;
raccomanda alle amministrazioni
di inviare con urgenza al CCIR i loro contributi relativi a questi studi.
RACCOMANDAZIONE N. 718 (CAMR-92)
Allineamento delle assegnazioni al servizio di radioamatore nella banda dei 7 MHz
considerando
a) che sarebbe opportuno di poter disporre di assegnazioni mondiali esclusivamente riservati ai servizi di radiodiffusione e di radioamatore nelle bande in prossimita' di 7 MHz;
b) che l'utilizzazione in base ad un sistema di ripartizione delle bande di frequenze da parte di questi sistemi non e' augurabile e dovrebbe essere evitata;
c) che alcune amministrazioni hanno sottoposto alla presente Conferenza proposte di allineamento delle assegnazioni al servizio di radioamatore in prossimita' di 7 MHz;
d) che la presente Conferenza ha potuto esaminare solo in maniera limitata queste proposte;
raccomanda
di incaricare una futura Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente di esaminare la possibilita' di procedere ad un allineamento delle assegnazioni al servizio di radio-amatore in prossimita' di 7 MHz, tenendo debitamente conto delle esigenze degli altri servizi;
invita il Consiglio di amministrazione
ad iscrivere la presente Raccomandazione all'ordine del giorno della successiva Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente.
RACCOMANDAZIONE N. 719 (CAMR-92)
Reti a satellite multiservizi che utilizzano l'orbita dei satelliti geostazionari
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a) che la Conferenza ha assegnato a titolo principale, le bande 19,7 - 20,2 GHz e 29,5 - 30 GHz nella regione 2 e 20,1 - 20,2 GHz e 29,9 - 30 GHz nelle Regioni 1 e 3 al servizio mobile via satellite;
b) che alcune bande sono inoltre assegnate al servizio fisso via satellite;
c) che alcune amministrazioni hanno manifestato interesse per lo sviluppo di reti a satellite multiservizi in queste bande;
d) che la Raccomandazione 715 (Orb-88) invita a semplificare il processo di immissione in servizio delle reti a satellite comprendenti varie classi di terminali utilizzatori;
e) che il Gruppo volontari di esperti (GVE) esamina attualmente, tra le altre misure destinate a semplificare il Regolamento delle radiocomunicazioni, definizioni di servizio che coprono tutta una gamma di servizi;
riconoscendo
che l'immissione in servizio di reti a satellite multiservizi che utilizzano inter alia stazioni terrestri mobili rischia di avere conseguenze per le reti che funzionano nel servizio fisso via satellite;
raccomanda
di esaminare con urgenza le caratteristiche tecniche ed in particolare le tecniche di puntamento, delle reti a satellite multiservizi che utilizzano le reti a satellite geostazionario che includono applicazioni del servizio mobile via satellite e del servizio fisso via satellite nonche' i criteri di ripartizione da applicare per garantire la compatibilita' con il servizio fisso via satellite nelle bande di frequenze precitate;
invita il CCIR
a procedere agli studi in questione;
raccomanda alle amministrazioni
di partecipare attivamente a questi studi;
raccomanda inoltre
a) che una futura Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni comptente sia incaricata di rivedere le assegnazioni in queste bande, in considerazione dei risultati degli studi del CCIR e dei lavori del GVE;
b) di incaricare una futura Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente, di esaminare la necessita' di definire un servizio unico che includa applicazioni del servizio mobile via satellite ed assegnare se del caso bande di frequenze supplementari per far fronte all'incremento di tali servizi.
invita il Consiglio di amministrazione
ad iscrivere questa questione all'ordine del giorno della successiva Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente.

Allegato

studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992) dichiara che riserva al suo Governo il diritto di adottare i provvedimenti che riterra' necessari per provvedere alla protezione dei suoi servizi di telecomunicazione e per tutelare i suoi interessi, qualora le riserve dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi e non fossero conformi alle decisioni della presente Conferenza.
N. 78
Originale: inglese
Per il Portogallo:
La Delegazione del Portogallo, avendo preso atto della dichiarazione N. 49 riportata nel Documento 389, dichiara di auspicare che il nome del Portogallo compaia in tale dichiarazione.
N. 79
Originale: inglese
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e per gli Stati Uniti d'America:
Per quanto concerne le dichiarazioni relative alla gamma di frequenze inferiori a 3 GHz relative ai servizi mobili via satellite, si desidera evidenziare una omissione nella stesura e nella lettura dei testi, omissione che potrebbe comportare un nuovo inutile obbligo di coordinamento tra stazioni spaziali geostazionarie e servizi di Terra in alcune bande di frequenze. Di conseguenza, le predette Amministrazioni non accetteranno impegni per questa forma di coordinamento derivante dall'omissione del termine "non geostazionario" nel testo di alcune note, ad esempio 726x e 7xx della tabella di assegnazione delle bande di frequenze dell'articolo 8. La presente riserva e' formulata a nome di tutte le organizzazioni nazionali ed internazionali per le assegnazioni di frequenza di cui i due Paesi sono l'Amministrazione notificatrice.
N. 80
Originale: inglese
Per gli Stati Uniti d'America:
I
Per quanto concerne la dichiarazione N. 52 dell'Amministrazione cubana, gli Stati Uniti d'America notano che la presenza degli Stati Uniti a Guantanamo deriva da un trattato in vigore; gli Stati Uniti si riservano il diritto di soddisfare costi' le loro esigenze di radiocomunicazione, come hanno fatto in passato.
II
Per quanto concerne la dichiarazione N. 60 della Bielorussia, della Federazione di Russia e dell'Ucraina, gli Stati Uniti d'America notano che le altre ex-Repubbliche dell'ex-URSS di cui e' fatta menzione nella presente dichiarazione sono Stati indipendenti e non attuali Membri dell'Unione e dunque i loro diritti ed obblighi non possono essere rivendicati dai Membri che hanno prodotto detta dichiarazione.
N. 81
Originale: inglese
Per la Repubblica islamica dell'Iran:
IN NOME DI DIO
In considerazione della dichiarazione della Turchia figurante nel Documento 389 e notando che la dichiarazione effettuata dalla Delegazione della Turchia dinanzi alla Commissione 5 non e' conforme all'ultimo paragrafo della summenzionata Dichiarazione, l'Amministrazione della Repubblica islamica dell'Iran si considera vincolata unicamente dall'applicazione del numero 404 modificato del Regolamento delle radiocomunicazioni, e protesta contro le conseguenze di tale paragrafo per quanto riguarda la Repubblica islamica dell'Iran.
(Seguono firme)
(Le firme che seguono al Protocollo finale sono le stesse di quelle menzionate alle pagine 4 a 20)
RISOLUZIONE N. 21 (CAMR-92)
Modifiche nell'assegnazione delle bande comprese tra 5 900 kHz e
19 020 kHz
La conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenza in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a) che un certo numero di bande di frequenze comprese entro 5 900 kHz e 19 020 kHz gia' attribuite in esclusiva o in base ad un sistema di ripartizione al servizio fisso ed al servizio mobile sono state riassegnate al servizio di radiodiffusione;
b) che alcune assegnazioni esistenti presso le stazioni del servizio fisso e mobile dovranno forse essere gradualmente ritirate da tali bande riassegnate per far posto al servizio di radiodiffusione;
c) che le assegnazioni che devono essere ritirate, denominate "assegnazioni trasferite" devono essere riclassificate in altre bande di frequenza appropriate;
d) che i paesi in via di sviluppo possono necessitare di una speciale assistenza dell'IFRB, anche in applicazione della Risoluzione 22 (CAMR-92), per procedere alla sostituzione delle loro assegnazioni trasferite, con assegnazioni che beneficino di un'adeguata protezione;
e) che esistono gia' nell'articolo 12 del Regolamento delle radiocomunicazioni, procedure che possono essere utilizzate a tal fine;
consapevole
delle difficolta' a cui possono andare incontro le Amministrazioni e l'IFRB durante il periodo di transizione tra le assegnazioni pregresse e le assegnazioni effettuate dalla presente Conferenza; decide
1. che il periodo di transizione decorrera' dal 1 aprile 1992 al 1 aprile 2007;
2. che, a partire dal 1 aprile 1992, le amministrazioni non dovranno piu' notificare assegnazioni di frequenza alle stazioni del servizio fisso e mobile nelle bande riassegnate. Le assegnazioni notificate in queste bande dopo il 1 aprile 1992 dovrebbero recare un simbolo indicante che la conclusione sara' esaminata dall'IFRB a decorrere dal 1 aprile 2007 in conformita' con le disposizioni del numero 1240 del Regolamento delle radiocomunicazioni;
3. che, a decorrere dal 1 aprile 1992, l'IFRB procedera' con l'aiuto delle amministrazioni, ad una revisione sistematica dello Schedario di riferimento internazionale delle frequenze. A tale riguardo, l'IFRB consultera' periodicamente le amministrazioni riguardo alle assegnazioni di frequenza ai collegamenti che si possono avvalere di un altro mezzo soddisfacente di telecomunicazione, in vista di declassare o di sopprimere le assegnazioni della classe di funzionamento A;
4. che, per le assegnazioni della classe di funzionamento A nelle bande riassegnate, le Amministrazioni dovranno sia notificare all'IFRB le frequenze di sostituzione, sia chiedere l'assistenza dell'IFRB per la scelta delle frequenze di sostituzione in attuazione del numero 1218 del Regolamento delle radiocomunicazioni e della Risoluzione 103 (CAMR-79);
5. che l'IFRB elaborera' in tempo opportuno un progetto di procedura da utilizzare per la sostituzione delle rimanenti assegnazioni di frequenza e consultera' le amministrazioni in conformita' con la nota a pie' di pagine 1001.1 del Regolamento delle radiocomunicazioni;
6. che l'IFRB dovrebbe modificare i progetti di procedura tenendo conto, nella misura del possibile, delle osservazioni delle amministrazioni, e proporre assegnazioni di sostituzione non oltre tre anni prima del 1 aprile 2007. Cio' facendo, l'IFRB chiedera' alle amministrazioni di adottare i provvedimenti necessari affinche' le loro assegnazioni siano in conformita' con la Tabella di assegnazione delle bande di frequenze alla data stabilita;
7. che un'assegnazione di frequenza di sostituzione, le cui caratteristiche fondamentali diverse dalla frequenza vera o propria non siano state modificato nel summenzionato processo, manterra' la sua data di origine. Tuttavia, se queste caratteristiche fondamentali differiscono da quelle dell'assegnazione trasferita, l'assegnazione di sostituzione sara' trattata in conformita' con le disposizioni dei numeri 1376 a 1380 del Regolamento delle radiocomunicazioni;
invita le amministrazioni
a non lesinare alcun sforzo, nella ricerca della sistemazione delle assegnazioni trasferite a favore del loro servizio fisso e mobile nelle bande comprese tra 5 900 kHz e 19 020 kHz riattribuite al servizio di radiodiffusione, per reperire assegnazioni di sostituzione nelle bande attribuite al servizio fisso ed al servizio mobile interessati.
RISOLUZIONE N. 22 (CAMR-92)
Assistenza ai paesi in via di sviluppo per agevolare l'attuazione di modifiche nell'assegnazione delle bande di frequenze, comportanti la necessita' di trasferire le assegnazioni esistenti.
La conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992)
considerando
a) che importanti modifiche sono state apportate alla Tabella di assegnazione delle bande di frequenze, ampliando le bande assegnate ad alcuni servizi ed assegnando le bande a nuovi servizi per agevolare l'attuazione di nuove tecnologie;
b) che tali ampliamenti di bande e tali nuove assegnazioni esigono il trasferimento delle attuali assegnazioni di frequenza alle stazioni dei servizi utilizzati nelle bande riassegnate;
c) che un vasto numero di queste assegnazioni corrispondono a servizi essenziali per le reti di telecomunicazione di svariati paesi in particolare dei paesi in via di sviluppo;
d) che le assegnazioni menzionate nel considerando a) non potranno essere utilizzate efficacemente prima di aver completato il processo di trasferimento delle assegnazioni esistenti in queste bande;
e) e che il trasferimento di queste assegnazioni richiedera' investimenti e che, in svariati casi potra' essere necessario iniziare un processo di trasferimento di tecnologia che esigera' sia risorse sia una formazione tecnica del personale;
riconoscendo
a) che, data la situazione economica mondiale, nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo continuano a scarseggiare le risorse necessarie per gli investimenti nei vari settori dello sviluppo;
b) che la Conferenza dei plenipotenziari (Nizza, 1989) ha istituito delle Conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni ed un Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni (UST) per svolgere il doppio ruolo dell'Unione nella sua qualita' di istituzione specializzata delle Nazioni Unite e di agente di esecuzione incaricato della realizzazione di progetto di sviluppo del sistema delle Nazioni Unite e di altre iniziative di finanziamento aventi come obiettivo di agevolare e di consentire lo sviluppo delle telecomunicazioni, fornendo, organizzando e coordinando attivita' di cooperazione e di assistenza tecnica;
decide
1. di chiedere all'UST di prevedere, predisponendo programmi immediati di assistenza ai paesi in via di sviluppo, di apportare a titolo prioritario le necessarie modifiche alle reti di radiocomunicazione di tali paesi, coordinando con l'IFRB ed il CCIR le misure da prendere in materia di consulenza tecnica;
2. che la futura Conferenza mondiale di sviluppo dovrebbe, nel
stabilire le priorita' dell'UST, esaminare i fabbisogni dei paesi in via di sviluppo e procurar loro le risorse di assistenza di cui potrebbero avere bisogno per apportare le necessarie modifiche alle loro reti di radiocomunicazione;
3. che la futura conferenza mondiale di sviluppo dovrebbe fornire all'UST le istruzioni necessarie e gli elementi atti a consentire a tale Ufficio di fornire un'assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo e sorvegliare le attivita' dell'UST in questo campo;
chiede all'IFRB ed al CCIR
di aiutare l'UST ad attuare la presente Risoluzione;
chiede al Direttore dell'UST
di inserire la presente Risoluzione nel progetto di ordine del giorno della prossima Conferenza mondiale di sviluppo.
invita il Consiglio d'Amministrazione
a vigilare affinche' la presente Risoluzione sia iscritta all'ordine del giorno della prossima Conferenza mondiale di sviluppo.
RISOLUZIONE N. 46 (CAMR-92)
Procedure interinali di coordinamento e di notifica delle assegnazioni di frequenza alle reti per satellite non geostazionario di taluni servizi spaziali e ad altri servizi cui sono assegnate le
bande
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992)
considerando
a) che, in piu' servizi di radiocomunicazione spaziale, la gestione di sistemi spaziali che si avvale di reti a satellite non geostazionario presenta un interesse sempre maggiore;
b) che, per garantire il buon funzionamento di queste reti, di altre reti e servizi di radiocomunicazione che utilizzano, in base ad un sistema di ripartizione, le stesse bande di frequenze tenuto conto delle rispettive attribuzioni, e' necessario prevedere procedure per regolamentare le assegnazioni di frequenza alle reti per satellite non geostazionario;
c) che i metodi di coordinamento applicabili alle reti per satellite non geostazionario presuppongono criteri e metodi di calcolo specifici non ancora disponibili;
d) che di conseguenza, andranno applicate procedure interinali fino a quando una futura conferenza, in possesso dei risultati degli studi da effettuarsi dal CCIR e sulla base dell'esperienza pratica acquisita, non sia in grado di adottare una procedura definitiva;
1 La presente Risoluzione si applica unicamente alle bande di frequenze che si riferiscono esplicitamente alla presente Risoluzione nelle note della Tabella di assegnazione delle bande di frequenze. Ai fini dell'applicazione delle procedure interinali enunciate in annesso alla presente Risoluzione, un'amministrazione, quando comunica le informazioni mediante il modulo dell'appendice 3 o 4, deve indicare se si tratta di un satellite geostazionario o non geostazionario e fornire le informazioni adeguate relative all'orbita.
considerando altresi'
e) che la Conferenza di plenipotenziari (Nizza, 1989) ha istituito un Gruppo volontario di esperti, incaricato, tra l'altro, di snellire le procedure del Regolamento delle radiocomunicazioni;
f) che ogni nuova procedura adottata dalla presente Conferenza dovra' essere il piu' semplice possibile e dovrebbe, se del caso, avvalersi delle procedure esistenti del Regolamento delle radiocomunicazioni;
g) che ogni procedura interinale dovrebbe tenere pienamente conto dello statuto delle attribuzioni ai servizi di terra ed ai servizi spaziali nelle bande di frequenze che possono essere utilizzate dalla rete per satellite non geostazionario:
h) che ogni procedura interinale deve altresi' tener conto degli interessi di tutti i paesi, ivi compreso il livello di sviluppo dei loro servizi di radiocomunicazione di Terra o spaziale;
considerando inoltre
i) che le disposizioni del numero 2613 del Regolamento delle radiocomunicazioni, qualora siano necessarie per proteggere le reti per satellite geostazionario del servizio fisso via satellite dalle interferenze che potrebbero essere causate da reti per satellite non geostazionario, potrebbero, se fossero piu' ampiamente applicate, intralciare lo sviluppo di questi sistemi in altri servizi di radiocomunicazione spaziale;
riconoscendo
che la gestione di sistemi di telecomunicazione nelle bande assegnate al SMS deve essere conforme alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni ed ai regolamenti amministrativi in vigore, in particolare ai loro rispettivi preamboli, e riconoscendo in tale contesto:
a) il diritto di ciascun Membro di decidere di far parte di tali sistemi e di decidere le modalita' della sua partecipazione e di determinare le condizioni di accesso a questi sistemi dal suo territorio;
b) l'obbligo per le entita' e le organizzazioni che gestiscono, per mezzo di reti per satellite non geostazionario, servizi di telecomunicazione internazionali o nazionali, di rispettare il punto di destinazione, e le prescrizioni giuridiche, finanziarie e regolamentari del Membro dell'Unione sul di cui territorio tali servizi sono autorizzati;
decide
1. che in attesa dell'adozione di una procedura definitiva da parte di una futura Conferenza competente, l'utilizzazione delle assegnazioni di frequenza da parte:
a) dei sistemi per satelliti non geostazionari dei servizi
spaziali rispetto ad altri sistemi per satelliti non geostazionari, dei sistemi a satelliti geostazionari e dei sistemi di Terra;
b) dei sistemi per satelliti geostazionari rispetto a sistemi per satelliti non geostazionari;
c) dei sistemi di Terra rispetto a stazioni di terra di reti per satelliti non geostazionario;
di cui nella presente Risoluzione, e' regolata dalle procedure interinali e dalle disposizioni associate che figurano nell'annesso in appresso;
2. che le procedure interinali annesse alla presente Risoluzione si applicano oltre a quelle degli articoli 11 e 13 per le reti a satellite geostazionario e che sostituiscono quelle degli articoli 11 e 13 per le reti a satellite non geostazionario;
3. che le procedure interinali annesse alla presente Risoluzione saranno applicabili a decorrere dal 4 marzo 1992;
invita
1. tutte le amministrazioni associate a, o interessate dall'attuazione e dalla gestione di sistemi per satelliti non geostazionari nei servizi spaziali in questione a cooperare all'attuazione delle presenti procedure interinali;
2. tutte le amministrazioni che avranno maturato un'esperienza nell'applicazione delle procedure interinali descritte in annesso a contribuire agli studi del CCIR;
incarica l'IFRB
ad applicare tali procedure ed a fornire alle amministrazioni l'assistenza necessaria;
invita il CCIR
a studiare e ad elaborare Raccomandazioni sui metodi di coordinamento, sui dati orbitali necessari relativi ai sistemi per satelliti non geostazionari, e sui criteri di ripartizione;
incarica il segretario generale
di sottoporre in tempo utile la presente Risoluzione alla conoscenza del Consiglio di Amministrazione al fine di iscrivere questa questione all'ordine del giorno di una futura Conferenza.
ANNESSO ALLA RISOLUZIONE N. 46 (CAMR-92)
Procedure interinali di coordinamento e di notifica delle assegnazioni di frequenza alle resti a satellite non geostazionario di taluni servizi spaziali e degli altri servizi cui sono attribuite le bande (1)
Sezione A. Informazioni generali
A.1 L'assistenza dell'IFRB puo' essere richiesta nel quadro dell'applicazione delle disposizioni del presente Annesso.
A.2 In mancanza di disposizioni specifiche relative alla valutazione delle interferenze, i metodi di calcolo ed i criteri che dovrebbero essere fondati sulle Raccomandazioni pertinenti del CCIR accettati dalle Amministrazioni interessate in attuazione della Risoluzione 703 (Rev. CAMR-92) o in altro modo. In caso di disaccordo su una Raccomandazione del CCIR o in mancanza di tali Raccomandazioni, i metodi ed i criteri sono oggetto di accordi tra le Amministrazioni interessate. Questi accordi devono essere conclusi senza pregiudicare le altre Amministrazioni.
A.3 Nell'applicare le disposizioni della presente Risoluzione alle reti a satellite non geostazionario, le amministrazioni dovrebbero fornire le seguenti informazioni oltre a quelle enumerate all'appendice 3 o all'appendice 4:
i) ascensione destra del nodo ascendente;
ii) argomento del perigeo;
ii) arco del servizio attivo.
------------------ 1. Le sezioni I, II e III si applicano ai servizi di terra solo quando e' superato un limite della potenza di superficie prodotta sulla superficie della Terra (per una stazione spaziale) o sul confine del territorio di un'altra amministrazione (per una stazione terrestre) indicato in una disposizione del Regolamento delle radiocomunicazioni. Sezione I. Procedure per la pubblicazione anticipata di informazioni relative alle reti a satellite in progetto Pubblicazione di informazioni 1.1 Ogni amministrazione (o ogni amministrazione che agisce a nome di un gruppo di amministrazione nominativamente designate) che si propone di immettere in servizio una rete per satellite in un sistema per satelliti invia al Comitato internazionale di registrazione delle frequenze, prima di iniziare la procedura di coordinamento descritta ai paragrafi 2.1 e 2.2 non prima di sei anni(1) e preferibilmente non oltre due anni prima dell'immissione in servizio di ciascuna rete a satellite, le informazioni enumerate all'appendice 4. 1.2 Le modifiche delle informazioni comunicate in conformita' con le disposizioni del paragrafo 1.1 sono altresi' comunicate al Comitato sin dal momento in cui sono disponibili. Le modifiche tali da modificare sensibilmente il carattere della rete possono comportare la necessita' di iniziare da capo la procedura di pubblicazione anticipata. 1.3 Quando riceve le informazioni complete di cui ai paragrafi 1.1 e 1.2, il Comitato le pubblica entro tre mesi in una sezione speciale della sua circolare settimanale e, qualora la circolare settimanale contenga informazioni di questa natura, esso ne avvisa le amministrazione con telegramma circolare. Questo telegramma circolare indica le bande di frequenze da utilizzaree, e, nel caso di un satellite geostazionario, la posizione orbitale della stazione spaziale. Se il Comitato non e' in grado di conformarsi al summenzionato termine, esso ne informa periodicamente le amministrazioni interessate fornendone le ragioni.
---------------------- 1) Vedere altresi' il numero 1550 Osservazioni sulle informazioni pubblicate 1.4 Se, dopo aver esaminato le informazioni pubblicate ai sensi del paragrafo 1.3, un'amministrazione ritiene che interferenze probabilmente inaccettabili rischiano di essere causate ad assegnazioni delle sue reti a satellite esistenti o in progetto, essa comunica all'amministrazione interessata le sue osservazioni sulle caratteristiche delle interferenze causate ai suoi sistemi a satellite esistenti o in progetto o alle sue stazioni di terra esistenti o in progetto entro quattro mesi dopo la data della circolare settimanale che contiene tutte le informazioni enumerate all'appendice. Essa invia altresi' al Comitato una copia di queste osservazioni. Se nessuna osservazione di tal sorta e' ricevuta da un'amministrazione nel periodo summenzionato si puo' presupporre che quest'ultima non abbia obiezioni rilevanti da formulare riguardo alla rete o alle reti a satellite progettate dal sistema in merito al quale le informazioni sono state pubblicate. 1.4A Un'amministrazione che invia informazioni in conformita' con i paragrafi 1.1 e 1.2 deve anche enunciare, se l'amministrazione che riceve le informazioni pubblicate in conformita' al paragrafo 1.3 glielo richiede, i metodi ed i criteri tecnici che si propone di utilizzare per la valutazione delle interferenze. 1.4B Un'amministrazione che riceve informazioni pubblicate in conformita' con il paragrafo 1.3 puo'fornire all'amministrazione che invia le informazioni in conformita' con i paragrafi 1.1 e 1.2, i metodi ed i criteri tecnici che si propone di utilizzare per la valutazione delle interferenze. Soluzione delle difficolta' 1.5 Un'amministrazione che riceve osservazioni formulate ai sensi del paragrafo 1.4 e le amministrazioni che inviano queste osservazioni si sforzano di risolvere le difficolta' di ogni sorta che possono presentarsi e forniscono tutte le informazioni supplementari di cui possono disporre. 1.5A Qualora si presentino difficolta', l'Amministrazione responsabile della rete progettata intraprende di ricercare tutti i mezzi possibili per far fronte alle sue esigenze senza tener conto della possibilita' di modificare le stazioni o le reti dipendenti da altre amministrazioni. Se non riesce a reperire tali mezzi l'amministrazione interessata puo' in tal caso chiedere alle altre amministrazioni, sia in maniera bilaterale, sia in maniera multilaterale di aiutarla a risolvere insieme queste difficolta'. 1.5B Un'amministrazione che riceve una richiesta ai sensi del paragrafo 1.5A ricerca, di comune accordo con l'amministrazione richiedente tutti i mezzi possibili per far fronte alle esigenze di quest'ultima. 1.5C se, dopo aver applicato la procedura descritta ai paragrafi 1.5A e 1.5B continuano ad esistere difficolta' irrisolte, le Amministrazioni in causa effettuano di concerto ogni possibile sforzo per risolvere queste difficolta' mediante une riorganizzazione accettabile dalle parti. Risultati della pubblicazione anticipata 1.6 Ogni amministrazione a nome della quale sono state pubblicate informazioni sulle reti a satellite in progetto, in conformita' con le disposizioni dei paragrafi 1.1 a 1.3 fa sapere al Comitato, allo scadere del periodo di quattro mesi specificato al paragrafo 1.4 se ha ricevuto o meno le osservazioni di cui al paragrafo 1.4 e le comunica lo stato di avanzamento della procedura di soluzione di eventuali difficolta'. Informazioni supplementari sullo stato di avanzamento della soluzione delle difficolta' esistenti sono inviate al Comitato ad intervalli di tempo che non superano sei mesi prima dall'inizio del coordinamento o prima dell'invio delle schede di notifica al Comitato. Il Comitato pubblica queste informazioni nella sezione speciale della sua circolare settimanale. 1.7 Se, allo scadere di un periodo di tempo corrispondente a sei anni cui occorre aggiungere il termine previsto nel numero 1550 dopo la data di pubblicazione della sezione speciale di cui al paragrafo 1.3, l'amministrazione responsabile della rete non ha presentato le informazioni dell'appendice 3 per il coordinamento a titolo del paragrafo 2.1 o 2.2 o per la notifica a titolo del numero 1488, a seconda dei casi, le informazioni pubblicate a titolo del paragrafo 1.3 sono annullate dopo che l'amministrazione interessata e' stata informata. Inizio delle procedure di coordinamento o di notifica 1.8 Nel comunicare al Comitato le informazioni menzionate al paragrafo 1.1. un'Amministrazione puo', contestualmente o successivamente, comunicare: 1.8A le informazioni necessarie per il coordinamento di un'assegnazione di frequenza ad una stazione di una rete a satellite, in conformita' con le disposizioni del paragrafo 2.6, oppure 1.8B le informazioni necessarie per la notifica di un'assegnazione di frequenza ad una stazione di una rete a satellite qualora non sia richiesto il coordinamento per questa assegnazione. 1.8C Le informazioni di coordinamento o di notifica a seconda dei casi sono considerate come ricevute dal Comitato non prima di sei mesi dopo la data di ricezione delle informazioni menzionate al paragrafo 1.1. Sezione II.
Coordinamento delle assegnazioni di frequenza ad una stazione di una rete a satellite Condizioni che regolamentano il coordinamento 2.1 Prima di notificare al Comitato o di immettere in servizio un'assegnazione di frequenza ad una stazione di una rete a satellite non geostazionario, ogni amministrazione (o ogni amministrazione che agisce per conto di una o piu' amministrazioni specificamente designate), coordina l'utilizzazione di tale assegnazione di frequenza con ogni altra amministrazione le cui assegnazioni di frequenza, relative ad una stazione di una rete a satellite geostazionario o una stazione di una rete a satellite non geostazionario o una stazione di Terra, potrebbero essere pregiudicate. 2.2 Prima di notificare al Comitato o di immettere in servizio un'assegnazione di frequenza ad una stazione di una rete a satellite geostazionario, ogni amministrazione (od ogni amministrazione che agisce a nome di una o piu' amministrazioni specificamente designate) coordina l'utilizzazione di questa assegnazione di frequenza con ogni altra amministrazione le cui assegnazioni di frequenza relative ad una stazione di una rete a satellite non geostazionario, potrebbero essere pregiudicate. 2.3 Il coordinamento ai sensi dei paragrafi 2.1 e 2.2. puo' essere effettuato per una rete a satellite utilizzando le informazioni relative alla stazione spaziale compresa la sua zona di servizio, ed i parametri di una o piu' stazioni terrestri tipo che possono essere ripartite su tutta o su parte della zona di servizio della stazione spaziale. 2.4 Se un'assegnazione di frequenza e' immessa in servizio prima dell'inizio della procedura di coordinamento del paragrafo 2.1 o 2.2. quando questo coordinamento e' necessario, l'utilizzazione prima della ricezione da parte del Comitato delle informazioni dell'appendice 3 non consente in alcun modo di beneficiare di una qualunque priorita' di data. 2.5 Le assegnazioni di frequenza da prendere in considerazione per l'applicazione dei paragrafi 2.1 e 2.2. sono quelle le cui frequenze includono tutta o parte dell'assegnazione in progetto, relative allo stesso servizio o ad un altro servizio cui la banda e' attribuita a parita' di diritti, o con una categoria superiore di attribuzione (vedere i numeri 420 a 425 e 435) e che sono, nel caso dei servizi spaziali: 2.5.1 conformi alle disposizioni del numero 1503; 2.5.2 sia iscritte nello Schedario di riferimento o che sono state oggetto del coordinamento previsto nella presente sezione o nella sezione II dell'articolo 11; 2.5.3 sia incluse nella procedura di coordinamento a decorrere dalla data di ricezione da parte del Comitato, in conformita' con le disposizioni del paragrafo 2.6 o del numero 1074 o 1074A dell'articolo 11, delle informazioni pertinenti specificate nell'appendice 3; ovvero, nel caso dei servizi di Terra: 2.5.4. iscritte nello Schedario di riferimento con una conclusione favorevole relativamente al numero 1240; oppure 2.5.5. non notificate ma che sono in servizio o che si prevede di immettere in servizio nei tre anni successivi. Dati relativi al coordinamento 2.6 L'Amministrazione che ricerca il coordinamento invia al Comitato le informazioni enumerate all'appendice 3. 2.7 Avendo ricevuto le informazioni complete di cui al paragrafo 2.6, il Comitato: 2.7.1 esamina queste informazioni dal punto di vista della loro conformita' con le disposizioni del numero 1503; la data di ricezione e' considerata come la data a decorrere dalla quale l'assegnazione e' iscritta al coordinamento; 2.7.2 pubblica nella sezione speciale della sua circolare settimanale, entro un termine di tre mesi, le informazioni ricevute in attuazione del paragrafo 2.6 ed il risultato dell'esame effettuato secondo il par. 2.7(1). Se il Comitato non e' in grado di conformarsi al termine di cui sopra, esso ne informa periodicamente le amministrazioni interessate fornendo spiegazioni.
-------------------- (1) Al fine di aiutare le amministrazioni ad identificare i servizi suscettibili di essere pregiudicati, il Comitato pubblica anche un elenco delle amministrazioni le cui assegnazioni sono conformi ai paragrafi 2.5 e 2.5.1 a 2.5.3 o ai paragrafi 2.5 e 2.5.4 Esame dei dati relativi al coordinamento e accordo tra le amministrazioni 2.8. Quanto riceve la sezione speciale di cui al paragrafo 2.7.2, l'amministrazione esamina rapidamente la questione, dal punto di vista delle interferenze causate se del caso alle assegnazioni di frequenza dalla sua rete o dalle sue stazioni di Terra o causate da tali assegnazioni. Cio' facendo, essa tiene conto della data prevista di immissione in servizio dell'assegnazione per la quale si richiede un coordinamento. Successivamente comunica il suo accordo entro i sei mesi successivi alla data della circolare settimanale pertinente all'Amministrazione che richiede il coordinamento. Se l'amministrazione alla quale il coordinamento e' richiesto non comunica il suo accordo, essa invia entro lo stesso termine, all'amministrazione che richiede il coordinamento, le informazioni tecniche sulle reti o le stazioni di Terra interessate che sono alla base del suo mancato accordo, compresi i requisiti contenuti nella sezione C dell'appendice 1 o nell'appendice 3 che non sono stati in precedenza notificate al Comitato, esponendo i suggerimenti che potrebbe se del caso formulare per pervenire ad una conclusione soddisfacente del problema. Una copia di queste osservazioni e' altresi' inviata al Comitato. 2.8A Le amministrazioni negativamente influenzate nonche' l'amministrazione che ricerca il coordinamento devono di comune accordo fare tutto il possibile per superare le difficolta' in maniera accettabile per le parti interessate. Risultati del coordinamento 2.9 Ogni amministrazione che ha impegnato una procedura di coordinamento secondo le disposizioni dei paragrafi 2.1 a 2.6 fa conoscere al Comitato il nome delle amministrazioni con cui un accordo e' stato ottenuto. Il Comitato pubblica queste informazioni nella sezione speciale della sua circolare settimanale. 2.10 Ogni amministrazione che ha ricercato il coordinamento nonche' ogni amministrazione che si e' conformata alle disposizioni del paragrafo 2.8, comunica al Comitato le modifiche che ha dovuto apportare ai requisiti pubblicati delle loro rispettive reti o stazioni al fine di pervenire ad un accordo sul coordinamento. Il Comitato pubblica queste informazioni secondo il paragrafo 2.7.2 indicando che le modifiche sono il risultato degli sforzi esercitati di comune accordo dalle amministrazioni interessate per giungere ad un accordo sul coordinamento. Notifica delle assegnazioni di frequenza in caso di disaccordo persistente 2.11 In caso di disaccordo persistente tra l'amministrazione che ricerca il coordinamento ed ogni amministrazione alla quale il coordinamento e' richiesto, l'amministrazione che ricerca il coordinamento rinvia di otto mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della sezione speciale di cui al paragrafo 2.7.2., l'invio al Comitato della sua scheda di notifica relativa all'assegnazione prevista, in considerazione delle disposizioni del numero 1496. Se e' stata richiesta l'assistenza del Comitato, l'invio della scheda di notifica n puo' essere differito di altri tre mesi. Sezione III. Coordinamento delle assegnazioni di frequenza a stazioni terrestri funzionanti in una rete per satellite non geostazionario rispetto alle stazioni di Terra. Requisiti per il coordinamento 3.1. Prima di notificare al Comitato o di immettere in servizio un'assegnazione di frequenza ad una stazione terrestre fissa o a stazioni terrestri tipo in una determinata banda, attribuita a parita' di diritto a servizi di radiocomunicazione spaziale ed a servizi di radiocomunicazione di Terra, ogni amministrazione coordina l'utilizzazione di questa assegnazione con l'amministrazione di ciascun paese il cui territorio e' situato interamente o in parte all'interno della zona di coordinamento(1). La richiesta di coordinamento puo' includere tutte le assegnazioni di frequenza alla stazione spaziale associata, o ad alcune tra di esse, ma ciascuna assegnazione dovra' in seguito essere trattata separatamente. Dati relativi al coordinamento 3.2.
L'amministrazione che ricerca il coordinamento invia a tal fine a ciascuna delle amministrazioni interessate ai sensi delle disposizioni del paragrafo 3.1 tutte le informazioni pertinenti relative all'assegnazione di frequenza progettata cosi' come enumerate all'appendice 3, ed una indicazione della data approssimativa di immissione in servizio prevista dell'assegnazione. Una copia di queste informazioni con la data di spedizione della richiesta di coordinamento e' inoltre inviata al Comitato per informazione. ----------------------- (1) La zona di coordinamento e' definita come la zona di servizio nella quale si prevede di utilizzare le stazioni terrestri tipo, estesa in tutte le direzioni per una distanza di coordinamento di 500 km, oppure come una zona circolare di 500 km. di raggio avente come centro le coordinate della stazione terrestre fissa. Per una zona di servizio nella quale funzionano stazioni terrestri di aeronavi, la zona di coordinamento e' la zona di servizio estesa in tutte le direzioni per una distanza di coordinamento di 1000 km. Avviso di ricevimento dei dati relativi al coordinamento 3.3. Ogni Amministrazione presso la quale il coordinamento e' previsto ai sensi del paragrafo 3.1. accusa immediatamente ricevuta dei dati relativi al coordinamento. Esame dei dati relativi al coordinamento ed accordo tra le amministrazioni 3.4 Nel ricevere i dati relativi al coordinamento, un'amministrazione esamina rapidamente la questione, per quanto riguarda la data prevista di immissione in servizio dell'assegnazione per quale il coordinamento e' richiesto, sotto l'aspetto: 3.4.1 sia delle interferenze suscettibili di pregiudicare il servizio fornito dalle sue stazioni di radiocomunicazioni di Terra funzionanti in conformita' con le disposizioni della Convenzione e e del presente Regolamento, o di quelle destinate a funzionare in tal modo prima della data prevista di immissione in servizio dell'assegnazione alla stazione terrestre oppure nei tre anni successivi, a seconda di quale di queste date sia l'ultima; 3.4.2 delle interferenze causate alla ricezione della stazione terrestre dal servizio fornito dalle sue stazioni di radiocomunicazioni di Terra funzionanti in conformita' con le disposizioni della Convenzione e del presente Regolamento oppure di quelle destinate a funzionare in tal modo prima della data prevista di immissione in servizio dell'assegnazione alla stazione terrestre oppure nei tre anni successivi, a seconda di quale di queste date sia l'ultima; 3.5 Entro un termine di quattro mesi a decorrere dall'invio dei dati relativi al coordinamento, l'amministrazione alla quale si richiede il coordinamento comunica all'amministrazione che ricerca il coordinamento: 3.5.1 sia il suo accordo sul coordinamento, con copia al Comitato indicante, se del caso, la parte della banda di frequenze attribuita che contiene le assegnazioni di frequenza coordinate; 3.5.2. sia il suo disaccordo. 3.6. Nel caso menzionato al paragrafo 3.5.2 l'amministrazione presso la quale il coordinamento e' ricercato comunica all'amministrazione che richiede il coordinamento un grafico su scala appropriata che indichi lo spostamento delle sue stazioni di radiocomunicazione di Terra che sono o saranno all'interno della zona di coordinamento, nonche' ogni altra caratteristica fondamentale ai sensi dell'appendice 1 e le sottopone i suggerimenti pertinenti che intende eventualmente formulare per pervenire ad una soluzione soddisfacente del problema. 3.7 Se l'amministrazione alla quale il coordinamento e' richiesto invia all'amministrazione che ricerca il coordinamento le informazioni richieste nel caso del paragrafo 3.5.2. essa invia una copia di queste informazioni anche al Comitato. Notifica delle assegnazioni di frequenza in caso di disaccordo persistente 3.8 In caso di disaccordo persistente tra l'amministrazione che ricerca il coordinamento e l'amministrazione alla quale il coordinamento e' richiesto, l'amministrazione che ricerca il coordinamento rinvia di sei mesi a decorrere dalla richiesta di coordinamento (salvo nei casi in cui l'assistenza del Comitato e' stata richiesta), l'invio al Comitato della sua scheda di notifica relativa all'assegnazione prevista, in considerazione delle disposizioni del numero 1496. Se e' stata richiesta l'assistenza del Comitato, l'invio della scheda di notifica puo' essere differito di altri tre mesi. Sezione IV. Coordinamento delle assegnazioni di frequenza a stazioni di Terra emittenti nei confronti di stazioni terrestri che funzionano in una rete a satellite non geostazionaria Requisiti per il coordinamento 4.1.
Prima di notificare al Comitato o di immettere in servizio un'assegnazione di frequenza ad una stazione di Terra emittente situata all'interno della zona di coordinamento (1) di una stazione terrestre di una rete per satellite geostazionario, in una banda di frequenze assegnata a parita' di diritti ai servizi di radiocomunicazione di terra ed ai servizi di radiocomunicazione spaziale (spazio verso Terra), ogni amministrazione coordina l'assegnazione prevista con l'amministrazione responsabile delle stazioni terrestri per quanto cocnerne le assegnazioni di frequenza: 4.1.1 che sono conformi alle disposizioni del numero 1503; 4.1.2 per le quali il coordinamento e' stato ottenuto in conformita' con il paragrafo 3.5.1. --------------------- (1) La zona di coordinamento e' definita come la zona di servizio nella quale si prevede di utilizzare le stazioni terrestri tipo, estesa in tutte le direzioni per una distanza di coordinamento di 500 km, oppure come zona circolare di 500 km. di raggio avente come centro le coordinate della stazione terrestre fissa. Per una zona di servizio nella quale funzionano le stazioni terrestri di aeronavi, la zona di coordinamento e' la zona di servizio estesa in tutte le direzioni per una distanza di coordinamento di 1000 km.
Dati relativi al coordinamento
4.2. Per effettuare tale coordinamento, l'amministrazione che ricerca il coordinamento invia a tal fine a ciascuna delle amministrazioni di cui al paragrafo 4.1 tutte le informazioni pertinenti. La richiesta di coordinamento puo' includere tutte le assegnazioni di frequenza, oppure quelle assegnazioni la cui utilizzazione e' prevista nei tre anni seguenti per stazioni di una rete di Terra, situare interamente o in parte all'interno della zona di coordinamento delle stazioni terrestri. Ciascuna assegnazione dovra' in seguito essere trattata separatamente.
Avviso di ricevimento dei dati relativi al coordinamento
4.3. Ogni Amministrazione presso la quale il coordinamento e' previsto ai sensi del paragrafo 4.1. accusa immediatamente ricevuta dei dati relativi al coordinamento.
Esame dei dati relativi al coordinamento ed accordo tra le
amministrazioni
4.4 Nel ricevere i dati relativi al coordinamento, l'amministrazione alla quale si richiede il coordinamento esamina rapidamente la questione, sotto l'aspetto delle interferenze suscettibili di pregiudicare il servizio fornito dalle sue stazioni di Terra di cui al paragrafo 4.1 in funzione o destinate a funzionare nei tre anni successivi.
4.5. Entro un termine globale di quattro mesi a decorrere dall'invio dei dati relativi al coordinamento, l'amministrazione alla quale si richiede il coordinamento comunica all'amministrazione che ricerca il coordinamento il suo accordo per quanto riguarda l'assegnazione in progetto oppure, in caso d'impossibilita', i motivi delle sue obiezioni sottoponendole gli eventuali suggerimenti che potrebbe formulare il vista di pervenire ad una soluzione soddisfacente del problema.
Notifica delle assegnazioni di frequenza in caso di disaccordo
persistente
4.6 In caso di disaccordo persistente tra l'amministrazione che ricerca il coordinamento e l'amministrazione alla quale il coordinamento e' richiesto, l'amministrazione che ricerca il coordinamento rinvia di sei mesi a decorrere dalla richiesta di coordinamento (salvo nei casi in cui l'assistenza del Comitato e' stata richiesta), l'invio al Comitato della sua scheda di notifica relativa all'assegnazione prevista, in considerazione delle disposizioni dei numeri 1230 e 1496. Se e' stata richiesta l'assistenza del Comitato, l'invio della scheda di notifica puo' essere differito per altri tre mesi.
Sezione V. Notifica delle assegnazioni di frequenza
5.1 Ai fini della notifica di un'assegnazione al Comitato, un'amministrazione applica le disposizioni dell'articolo 13.
Nell'applicare le disposizioni dell'articolo 13 a schede di notifica di assegnazioni di frequenza relative alle stazioni spaziale ed alle stazioni terrestri di cui nella presente Risoluzione il Comitato deve:
5.1.1. nell'applicare il numero 1504, esaminare la scheda di notifica anche tenendo conto della sua conformita' con
le disposizioni del paragrafo 2.1 o 2.2. relative al
coordinamento dell'utilizzazione dell'assegnazione di
frequenza con le altre amministrazioni interessate;
5.1.2 nell'applicare il numero 1505, esaminare la scheda di notifica anche tenendo conto della sua conformita' con
le disposizioni del paragrafo 3.1 relative al
coordinamento dell'utilizzazione dell'assegnazione di
frequenza con le altre amministrazioni interessate;
5.1.3. nell'applicare il numero 1506, esaminare la scheda di notifica anche tenendo conto dell'eventualita' di
un'interferenza pregiudizievole se il coordinamento ai
sensi del paragrafo 2.1 o 2.2. non e' stato applicato
con buon esito;
5.1.4 nell'applicare il numero 1509, esaminare la scheda di notifica anche sotto l'aspetto dell'eventualita' di
un'interferenza pregiudizievole se il coordinamento ai
sensi del paragrafo 3.1 non e' stato applicato con
buon esito;
5.1.5 non applicare il numeri 1515 e 1516.
5.2 Nell'esame effettuato ai sensi del paragrafo 5.1.3 o 5.1.4, si tiene conto delle assegnazione di frequenza per l'emissione o la ricezione gia' iscritte nello Schedario di riferimento.
Notifica delle assegnazioni di frequenza a stazioni di Terra
5.3 Ai fini della notifica di un'assegnazione al Comitato, un'amministrazione applica le disposizioni dell'articolo 12.
Nell'applicare le disposizioni dell'articolo 12, il Comitato deve, in attuazione del numero 1353, esaminare le scheda di notifica delle assegnazioni di frequenza alle stazioni di Terra ci cui nella presente Risoluzione anche sotto l'aspetto della loro conformita' con le disposizioni del paragrafo 4.1 relative al coordinamento dell'utilizzazione dell'assegnazione di frequenza con le altre amministrazioni interessate.
RISOLUZIONE N. 70 (CAMR-92)
Istituzione di norme di funzionamento e di utilizzazione dei sistemi a satelliti su orbita bassa
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992)
considerando
a) che lo spettro delle frequenze radioelettriche e' una risorsa naturale limitata cui tutti i Membri dell'UIT devono poter aver accesso a condizioni eque;
b) che l'UIT deve coordinare gli sforzi in vista di armonizzare lo sviluppo dei mezzi di telecomunicazione, in particolare quelli che si avvalgono di tecniche spaziali, in modo da utilizzare in maniera ottimale le possibilita' da essi offerte;
c) che tra gli obiettivi dell'UIT vi e' quello di favorire la collaborazione tra i suoi Membri in vista dell'istituzione di tariffe a livelli minimi per quanto possibile, compatibilmente con un servizio di buona qualita' ed una gestione finanziaria delle telecomunicazioni sana ed indipendente;
d) che, nell'adempimento dei loro compiti, i Comitati consultivi internazionali debbono prestare la dovuta attenzione all'esame dei problemi ed alla elaborazione di raccomandazioni direttamente legate alla creazione, allo sviluppo ed al perfezionamento delle telecomunicazioni nei paesi in via di sviluppo a livello regionale ed internazionale;
e) che l'Ufficio per lo sviluppo delle telecomunicazioni deve effettuare gli studi necessari relativi a problemi tecnici, economici, finanziari, di gestione, di regolamentazione e di politica generale nel settore delle telecomunicazioni;
f) che ai sensi della sua Risoluzione 15 relativa al ruolo dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni per lo sviluppo delle telecomunicazioni mondiali, la Conferenza di plenipotenziari (Nizza, 1989) ha deciso che l'UIT deve accertarsi che tutte le sue attivita' riflettano il ruolo particolare dell'Unione in quanto autorita' incaricata, nelll'ambito del sistema delle Nazioni Unite, di fissare in tempo utile norme tecniche e di utilizzazione per tutte le forme di telecomunicazione al fine di garantire in particolare l'utilizzazione razionale dello spettro delle frequenze radioelettriche;
g) che Raccomandazioni del CCITT prevedono la ripartizione, in base ad un principio di equita', dei proventi della ripartizione derivante dal traffico internazionale tra i paesi terminali;
h) che vi sono Raccomandazioni del CCIR e del CCITT che forniscono le basi tecniche per un interfaccia di segnalamento e di utilizzazione tra i sistemi radioelettrici di Terra e per satelliti ed le reti pubbliche di telecomunicazione;;
i) che il Regolamento delle radiocomunicazioni prevede il coordinamento delle assegnazioni di frequenza utilizzate dalle reti del servizio mobile via satellite e che, con la Risoluzione 46 (CAMR-92) il CCIR e' stato inviato ad esaminare la ripartizione delle frequenze ed il coordinamento per il servizio mobile via satellite, con una particolare attenzione per i sistemi per satelliti su orbita bassa;
riconoscendo
che gli attuali progressi tecnologici consentono di fornire servizi di telecomunicazione grazie a sistemi per satelliti su orbita bassa a copertura mondiale e che non esistono norme che regolamentano il coordinamento, la ripartizione, il funzionamento e l'utilizzazione di questi sistemi in seno alla rete mondiale delle telecomunicazioni;
consapevole
che il numero di sistemi per satelliti su orbita bassa a copertura mondiale che potrebbero coabitare in una determinata banda di frequenze e' molto limitato;
decide
1. di invitare gli organi dell'Unione ad effettuare a titolo prioritario nell'ambito del loro mandato, studi tecnici regolamentari e di gestione che consentano l'istituzione di norme volte a regolamentare il funzionamento e l'utilizzazione di sistemi per satelliti su orbita bassa, al fine di garantire condizioni di accesso eque e normalizzate a tutti i paesi e fornire una protezione appropriata, su scala mondiale, ai servizi e sistemi esistenti della rete di telecomunicazione;
2. di invitare le amministrazioni interessate o pregiudicate dalla immissione in servizio e dalla gestione dei sistemi per satelliti su orbita bassa a partecipare ai lavori che gli organi dell'UIT intraprenderanno su questa questione.
RISOLUZIONE N. 93 (CAMR-92)
Esame di talune Risoluzioni e Raccomandazioni della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1979)
(CAMR-79) della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra 1983) (Mob-83),
della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per la pianificazione delle bande di onde decametriche assegnate al
servizio di radiodiffusione (Ginevra 1987) (HFBC-87) della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra 1987) (Mob-87), e della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni sull'utilizzazione dell'orbita dei satelliti geostazionari e la pianificazione dei servizi spaziali che utilizzano quest'orbita (seconda sessione - Ginevra 1988) (Orb-88)
Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992)
considerando
che a causa di disposizioni adottate nella presente Conferenza e di disposizioni derivanti da decisioni adottate nelle precedenti conferenze summenzionate e' necessario rivedere le Risoluzioni e le Raccomandazioni esistenti al fine di garantire la compatibilita' dei testi;
considerando inoltre
a) che le seguenti Risoluzioni e Raccomandazioni delle summenzionate Conferenze sono state rivedute come indicato in appresso:
RISOLUZIONE N. 703 (REV. CAMR-92)
Metodi di calcolo e criteri di interferenza raccomandati dal CCIR per quanto riguarda la ripartizione delle bande di frequenze tra servizi di radiocomunicazione spaziale e servizi di radiocomunicazione di Terra o tra servizi di radiocomunicazione spaziale
RACCOMANDAZIONE N. 66 (REV. CAMR-92)
STUDI RELATIVI AI LIVELLI MASSIMI TOLLERATI DI IRRADIAMENTI
NON ESSENZIALI b) che le seguenti Risoluzioni e le Raccomandazioni delle summenzionate conferenze sono state attuate o non richiedono altre misure:
RISOLUZIONE N. 6 (CAMR-79) relativa alla preparazione di un manuale destinato a spiegare e ad illustrare le procedure del Regolamento delle radiocomunicazioni
RISOLUZIONE N. 9 (CAMR-79) relativa alla revisione di alcune parti dello Schedario di riferimento internazionale delle frequenze nelle bande di frequenze assegnate al servizio fisso comprese tra 3 000 kHz e 27 500 kHz
RISOLUZIONE N. 36 (CAMR-79) relativa all'istituzione, da parte del Comitatoo internazionale di registrazione delle frequenze, di una documentazione esplicativa relativa all'attuazione del nuovo metodo di designazione delle emissioni nelle procedure di notifica ed alla revisione dello
Schedario di riferimento internazionale delle frequenze derivantine RISOLUZIONE N. 64 (CAMR-79)
relativa all'utilizzazione sperimentale delle onde radioelettriche da parte dei satelliti di ricerca ionosferica
RISOLUZIONE N. 64 (CAMR-79) relativa allo studio da parte del CCIR della protezione anti-fulmine per gli equipaggiamenti radioelettrici RISOLUZIONE N. 66 (CAMR-79) relativa alla divisione del mondo in Regioni ai fini dell'attribuzione delle bande di frequenze
RISOLUZIONE N. 67 (CAMR-79) relativa al perfezionamento della progettazione e all'utilizzazione dei materiali radioelettrici
RISOLUZIONE N. 68 (CAMR-79) relativa alla nuova definizione di taluni termini contenuti nell'Annesso 2 alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos, 1973) applicabili al Regolamento delle radiocomunicazioni
RISOLUZIONE N. 90 (CAMR-79) relativa alla revisione, alla sostituzione ed all'abrogazione della
Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (Ginevra 1979)
RISOLUZIONE N. 91 (HFBC-87)
Revisione, sostituzione e abrogazione della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni
(Ginevra 1979)
RISOLUZIONE N. 92 (ORB-88)
Revisione, sostituzione e soppressione di Risoluzioni della
Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni Ginevra 1979, e della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni sull'utilizzazione dell'orbita dei satelliti geostazionari e pianificazione dei servizi spaziali che utilizzano quest'orbita (prima sessione - Ginevra, 1985) (Orb-85)
RISOLUZIONE N. 108 (ORB-88)
Utilizzazione delle bande di frequenze 4500 - 4800 MHz, 6725 - 7025 MHz, 10,70 - 10,95 GHz, 11,2 - 11,45 GHz e 12,75 - 13,25 GHz prima della data di entrata in vigore dell'appendice 30B
RISOLUZIONE N. 324 (MOB-87)
Procedure da applicare per il coordinamento dell'utilizzazione della frequenza 518 kHz per il sistema NAVTEX internazionale
RISOLUZIONE N. 337 (MOB-87)
Risoluzioni e raccomandazioni che devono rimanere in viore fino a quando le disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni parzialmente riveduto dalla CAMR Mob-87 non siano entrate in vigore RISOLUZIONE N. 501 (CAMR-79) relativa all'esame da parte dell'IFRB delle schede di notifica relative alle stazioni del servizio di radiodiffusione della Regione
2 che operano nella banda 535 - 1605 kHz, durante il periodo precedente all'entrata in vigore degli Atti finali della Conferenza amministrativa regionale di radiodiffusione ad onde ettometriche
(Regione 2)
RISOLUZIONE N. 509 (CAMR-79) relativa alla convocazione di una conferenza regionale di radiodiffusione incaricata di riesaminare e di rivedere le disposizioni degli Atti finali della Conferenza africana di radiodiffusione su onde metriche e decimetriche (Ginevra, 1963)
RISOLUZIONE N. 510 (CAMR-79) relativa alla convocazione di una conferenza di pianificazione della radiodiffusione sonora nella banda 87,5 - 108 MHZ per la Regione 1 ed alcuni paesi interessati della Regione 3
RISOLUZIONE N. 520 (CAMR-79)
Futura modifica dell'articolo 8 per il servizio di radiodiffusione via satellite (radiodiffusione sonora) nella gamma di frequenze da 500 MHz a 3000 MHz
RISOLUZIONE N. 521 (CAMR-79)
Selezione di una banda di frequenze eventualmente utilizzata dal servizio di radiodiffusione via satellite e destinata alla televisione ad alta definzione a banda larga RF, nonche' alla selezione di una banda di frequenze associate per i collegamenti di connessione della TVHD e l'adozione di disposizioni connesse da parte di una futura Conferenza competente
RISOLUZIONE N. 708 (MOB-87)
Criteri di ripartizione tra il servizio di radioavvistamento via
satellite ed i servizi di Terra nelle bande 1610 - 1626,5 MHz, 2483,5 - 2500 MHz e 2500 - 2516,5 MHz
RISOLUZIONE N. 709 (ORB-88)
Coordinamento tra stazioni terrestri di collegamenti di connessione e stazioni di altri servizi nelle bande 14,5 - 14,8 GHz e 17,7 - 18,1 GHz nelle Regioni 1 e 3
RACCOMANDAZIONE N. 3 (CAMR-79) relativa alla trasmissione di energia elettrica per mezzo di frequenze radioelettriche a partire di un veicolo spaziale
RACCOMANDAZIONE n. 12 (CAMR-79) relativa alla convocazione di future conferenze amministrative delle radiocomunicazioni che trattano determinati servizi
RACCOMANDAZIONE n. 67 (CAMR-79) relativa alla definizione dei termini "zona di servizio" e "zona di copertura"
RACCOMANDAZIONE N. 70 (CAMR-79) relativa allo studio delle caratteristiche tecniche del materiale
RACCOMANDAZIONE n. 101 (CAMR-79) relativa ai collegamenti di connessione nel servizio di radiodiffusione via satellite
RACCOMANDAZIONE n. 102 (CAMR-79) relativa allo studio dei metodi di modulazione per i fasci herziani sotto l'aspetto della ripartizione delle bande di frequenze con i sistemi del servizio fisso via satellite
RACCOMANDAZIONE n. 104 (CAMR-79)
Bande di frequenze per i collegamenti di connessione nel servizio fisso via satellite, per i servizi mobile aeronautico via satellite, mobile terrestre via satellite, mobile marittimo via satellite o mobile via satellite nelle bande 1530 - 1559 MHz e 1626,5 - 1660,5 MHz
RACCOMANDAZIONE 205 (CAMR-79)
Futuri sistemi mobili terrestri pubblici di telecomunicazioni
RACCOMANDAZIONE n. 408 (Mob-87)
Messa a punto di un sistema mondiale di corrispondenza pubblica con le aeronavi
RACCOMANDAZIONE n. 504 (CAMR-79)
relativa alla preparazione di un piano di radiodiffusione nella banda 1605 - 1705 kHz nella regione 2
RACCOMANDAZIONE N. 511 (CAMR-79)
POSSIBILITA DI AMPLIARE LO SPETTRO DI FREQUENZE ATTRIBUITO IN
ESCLUSIVA ALLA RADIODIFFUSIONE IN ONDE DECAMETRICHE IN UNA FUTURA Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente
RACCOMANDAZIONE n. 602 (Rev.Mob-83) relativa alla pianificazione delle frequenze della banda 283,5 - 315 kHz utilizzate dai radiofari marittimi nella Zona europea marittima
RACCOMANDAZIONE n. 708 (CAMR-79) relativa alle bande di frequenze ripartite tra i servizi di radiocomunicazione spaziale, nonche' tra i servizi di radiocomunicazione spaziale ed i servizi di radiocomunicazione di
Terra
RACCOMANDAZIONE n. 716 (Orb-88)
Utilizzazione di alcune bande di frequenze inferiori a 3000 MHz da parte dei servizi di ricerca spaziale e di utilizzazione spaziale decide
che le Risoluzioni e le Raccomandazioni delle Conferenze CAMR-79, Mob-83, HFBC-87, Mob-87 e Orb-88 enumerate
a) sopra sono applicabili cosi' come rivedute dalla presente Conferenza, e che quelle enumerate
b) in precedenza sono abrogate.
RISOLUZIONE N. 94 (CAMR-92)
Esame delle Risoluzioni e Raccomandazioni delle conferenze amministrative mondiali delle radiocomunicazioni
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a) che la presente Conferenza ha esaminato un certo numero di Risoluzioni e di Raccomandazioni delle seguenti conferenze:
CAMR-79, Mob-83, HFBC-87, Mob-87 e Orb-88;
b) le disposizioni adottate in conformita' con la Risoluzione 93 (CAMR-92) adottata dalla presente Conferenza:
considerando inoltre
la necessita' di proseguire l'esame delle Risoluzioni e delle Raccomandazioni delle summenzionate conferenze e della presente Conferenza;
invita il CCIR e l'IFRB a
ed incarica il Segretario generale di
rendere conto nelle prossime conferenze competenti menzionate al punto decide in merito ai provvedimenti adottati per dar seguito alle Risoluzioni e Raccomandazioni pertinenti;
decide
che il Consiglio di Amministrazione dovra' iscrivere all'ordine del giorno delle prossime Conferenze competenti l'esame delle Risoluzioni e Raccomandazioni pertinenti in vista se del caso, della loro revisione, della loro sostituzione o della loro abrogazione.
RISOLUZIONE N. 112 (CAMR-92)
Assegnazione di bande di frequenze al servizio fisso via satellite nella banda 13,75-14 GHz
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992)
considerando
a) che la presente Conferenza ha aggiunto un'assegnazione al servizio fisso via satellite nella banda 13,75 - 14 GHz;
b) che questa banda e' utilizzata in ripartizione con i servizi di radiolocalizzazione e di radionavigazione e che i servizi fissi via satellite, di radiolocalizzazione e di radionavigazione sono sottoposti a determinate limitazioni;
c) che e' necessario esaminare le incidenze dell'assegnazione al servizio fisso via satellite sul servizio di ricerca spaziale, sul servizio di esplorazione della Terra via satellite e sul servizio delle frequenze campione e dei segnali orari via satellite;
d) che l'attribuzione al servizio fisso via satellite avra' un'incidenza sull'utilizzazione del servizio di ricerca spaziale e del servizio di esplorazione della Terra via satellite ai sensi delle disposizioni del numero 713 del Regolamento delle radiocomunicazioni e che le osservazioni tramite rilevatori attivi presentano un certo interesse a livello scientifico e dell'ambiente;
riconoscendo
a) che le stazioni del servizio di ricerca spaziale che sono state oggetto di una pubblicazione anticipata prima del 31 gennaio 1992 devono essere utilizzate in base alla parita' dei diritti con le stazioni del servizio fisso;
b) che il numero 855B del Regolamento delle radiocomunicazioni dispone che fino al 1 gennaio 2000, le stazioni del servizio fisso via satellite non debbano causare interferenze pregiudizievoli alle stazioni spaziali non geostazionari dei servizi di ricerca spaziale e di esplorazione della Terra via satellite;
decide di invitare il CCIIR
1. a procedere agli studi necessari prima del 31 gennaio 1994 in considerazione dei valori indicati al numero 855A del Regolamento delle radiocomunicazioni relativo alle assegnazioni nella banda 13,75 - 14 GHz ed a rendere conto delle sue conclusioni almeno un anno prima della prossima Conferenza competente;
2. a procedere agli studi necessari per quanto concerne la compatibilita' tecnica tra le assegnazioni a titolo primario al servizio fisso via satellite (Terra verso spazio) e le assegnazioni a titolo secondario al servizio di ricerca spaziale ed al servizio d'esplorazione della Terra via satellite nella banda 13,75 - 14 GHz;
decide inoltre
di invitare le amministrazioni e le organizzazioni interessate da questi servizi di radiocomunicazione che dispongono di assegnazioni nella banda 13,75 - 14 GHz a partecipare ai lavori del CCIR;
decide inoltre
di invitare le amministrazioni interessate a istituire procedure di coordinamento bilaterale per l'istituzione di nuove stazioni terrestri nel servizio fisso via satellite;
incarica il Segretario generale
di sottoporre la presente Risoluzione al Consiglio di Amministrazione e della prossima Conferenza di plenipotenziari ordinaria al fine di iscrivere il riesame del numero 855A all'ordine del giorno della prossima conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni
RISOLUZIONE N. 113 (CMAR-92)
Riassetto del servizio fisso a seguito di modifiche avvenute nelle assegnazioni di frequenze nella gamma 1 - 3 GHz
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a) che la presente Conferenza ha assunto nuove bande di frequenze nella gamma 1 - 3 GHz al servizio mobile, mobile via satellite e di radiodiffusione (sonora) via satellite ed individuato frequenze per i futuri sistemi mobili terrestri pubblici di telecomunicazione (FSMTPT);
b) che il servizio fisso dispone di assegnazioni a titolo primario in varie bande di frequenze della gamma 1 - 3 GHz;
c) che in questa gamma, il servizio fisso e' largamente utilizzato e che lo sara' ancora per lungo tempo da varie amministrazioni;
d) che le componenti di Terra delle FSMPTP possono utilizzare in base ad un sistema di ripartizione, bande di frequenze con il servizio fisso se il distanziamento geografico o il distanziamento delle frequenze e' sufficiente (vedere il Rapporto del CCIR alla CAMR-92);
e) che da vari anni, il servizio fisso utilizza in base ad un sistema di ripartizione le bande di frequenze 2 025 - 2 120 MHz e 2 200 - 2 290 MHz con i servizi di ricerca spaziale, di utilizzazione spaziale e di esplorazione della Terra via satellite in maniera soddisfacente;
riconoscendo
che, anche se nuove tecniche consentono di trasferire in bande di frequenze piu' elevate alcuni sistemi del servizio fisso o di utilizzare altri mezzi di telecomunicazione, sara' necessario, per ragioni tecniche ed economiche, continuare a gestire taluni sistemi nella gamma 1 - 3 GHz;
notando
che il punto 2.9.1 dell'ordine del giorno della presente Conferenza ha attirato l'attenzione sulla necessita' di proteggere gli interessi dei servizi esistenti, suscettibili di essere pregiudicati dalle modifiche della Tabella di assegnazione delle bande di frequenze;
decide
di chiedere alle amministrazioni che desiderano mettere in funzione nuovi servizi nella gamma 1 - 3 GHz, di considerare appieno i fabbisogni permanenti del servizio fisso al fine di agevolare la ripartizione ed a tal fine scegliere giudiziosamente le localizzazioni, le frequenze ed i calendari, in coordinamento con le amministrazioni i cui servizi potrebbero essere pregiudicati; invita il CCIR
1 a proseguire i suoi studi sui criteri di ripartizione tra il servizio fisso ed altri servizi;
2 ad elaborare, se necessario, nuove disposizioni per il servizio fisso nelle bande di frequenze appropriate;
invita con sollecitudine le Amministrazioni
a continuare a partecipare attivamente a questi studi ed a apportare le sistemazioni necessarie al servizio fisso entro le scadenze adottate dalla presente Conferenza ai fini dell'attuazione delle nuove assegnazioni e delle designazioni di frequenze nella gamma 1 - 3 GHz.
RISOLUZIONE N. 211 (CAMR-92)
Utilizzazione, da parte del servizio mobile, delle bande di frequenze 2025 - 2110 MHz e 2200 - 2290 MHz
La conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a) le modifiche apportate dalla presente Conferenza alla Tabella di assegnazione delle bande di frequenza per i servizi spaziali nelle bande 2025 - 2110 MHz e 2200 - 2290 MHz;
b) le modifiche apportate alle assegnazioni al servizio mobile nella Regione 1 e l'assegnazione co-primaria esistente nel servizio mobile delle Regioni 2 e 3;
c) il rapido aumento previsibile dei sistemi mobili nelle bande in prossimita' di 2 GHz;
d) che nel suo Rapporto sulle basi tecniche e di utilizzazione per la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni del 1992, il CCIR ha concluso che l'introduzione dei futuri sistemi mobili terrestri pubblici di telecomunicazione (FSMTPT) o di sistemi mobili terrestri classici nelle bande di frequenze utilizzate dai servizi spaziali provocherebbe interferenze inaccettabili per i servizi spaziali;
e) che in alcuni paesi, i servizi spaziali sono utilizzati da vari anni con buon esito, in base ad un sistema di ripartizione con i sistemi mobili di trasmissioni di attualita' a debole densita' delle stazioni mobili e con dei sistemi di telerilevazione aeronautica;
f) che l'introduzione dell'articolo 27 di limiti appropriati per le caratteristiche dei sistemi mobili puo' essere un mezzo adeguato per agevolare lo sviluppo dei sistemi mobili in queste bande senza interferenze pregiudizievoli per i servizi spaziali;
g) che il CCIR studia attualmente i criteri di ripartizione e che sono disponibili risultati preliminari;
notando
che tali risultati preliminari indicano che i sistemi mobili a debole densita' delle stazioni mobili (ad esempio le trasmissioni di attualita') che utilizzano sia antenne a grande direzionalita' (in genere, un guadagno superiore a 24 dBi) sia con densita' molto debole di p.i.i.e (in generale inferiori a - 12 dBW/MHz) possono essere utilizzate in base ad un sistema di ripartizione con i servizi spaziali interessati in queste bande;
decide
1. di invitare il CCIR a proseguire d'urgenza lo studio di disposizioni atte a proteggere i servizi spaziali che funzionano nelle bande 2025 - 2110 MHa e 2200 - 2290 MHz contro le interferenze pregiudizievoli provenienti da emissioni di stazioni del servizio mobile;
2. di raccomandare alle amministrazioni di non introdurre sistemi mobili terrestri a forte densita' di stazioni mobili o sistemi mobili terrestri classici nelle bande 2025 - 2110 MHz e 2200 - 2290 MHz;
3. che, allorche' prevedano in un prossimo futuro, di introdurre sistemi mobili nelle summenzionate bande, le amministrazioni dovrebbero autorizzare unicamente sistemi mobili a debole densita' di stazioni mobili;
4. che, fino a quando il CCIR non istituisce Raccomandazioni appropriate, si utilizzino a titolo indicativo i criteri di protezione per i servizi spaziali menzionati nelle Raccomandazioni 609 (ricerca spaziale), 363 (gestione spaziale) e 514 (esplorazione della Terra via satellite) del CCIR;
5. che la prossima conferenza competente dovrebbe considerare di rivedere l'articolo 27 per definire le condizioni alle quali la ripartizione tra i servizi mobili ed il servizio spaziale e' possibile in queste bande;
invita il CCIR
1. a elaborare adeguate disposizioni menzionate al punto decide 1;
2. a comunicare i risultati dei suoi lavori alla prossima Conferenza competente;
incarica il Segretario generale
di presentare la presente Risoluzione alla successiva sessione del Consiglio d'amministrazione al fine di far iscrivere questo argomento all'ordine del giorno della prossima conferenza competente.
RISOLUZIONE N. 212 (CAMR-92)
Attuazione di futuri sistemi mobili terrestri pubblici di telecomunicazioni (FSMTPT)
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a) che il CCIR ha raccomandato la banda 1 - 3 GHz come essendo la piu' adatta ai FSMTPT;
b) che il CCIR ha raccomandato l'utilizzazione di circa 60 MHZ da parte delle stazioni personali e di circa 170 MHZ da parte delle stazioni mobili;
c) che il CCIR ha riconosciuto che le tecniche spaziali fanno parte integrante delle FSMTPT;
d) che la presente Conferenza ha identificato al numero 746A del Regolamento delle radiocomunicazioni, bande di frequenze per questo futuro servizio;
considerando inoltre
e) che il CCIR non ha terminato i suoi studi sui metodi di comunicazioni in duplex, sulle tecniche di modulazione, la disposizione dei canali nonche' i protocolli di segnalamento o di comunicazione;
f) che attualmente non esiste alcun piano mondiale di numerazione atto ad agevolare il dislocamento degli abbonati itineranti nel mondo intero;
notando
a) che le componenti di Terra delle FSMTPT dovrebbero di regola iniziare ad essere installate entro l'anno 2000;
b) che entro l'anno 2010 sara' probabilmente necessaria l'installazione della componente satellite delle FSMTPT nelle bande 1980 - 2010 MHz e 2170 - 2200 MHz;
invita le amministrazioni
a tenere debitamente conto, nell'installare le FSMTPT dei fabbisogni degli altri servizi attualmente in funzione in queste bande,
invita il CCIR
a proseguire i suoi lavori in vista di definire per le FSMTPT requisiti tecnici appropriati ed accettabili, atti ad agevolare la loro utilizzazione nonche' il dislocamento degli abbonati itineranti nel mondo intero, vigilando acciocche' le FSMTPT consentano anche di soddisfare i fabbisogni di telecomunicazione dei paesi in via di sviluppo e delle zone rurali;
invita il CCITT
a) a concludere i suoi studi sui protocolli di segnalamento e di comunicazione;
b) ad elaborare un piano di numerazione comune su scala mondiale e funzioni di rete connesse atte ad agevolare il dislocamento degli abbonati itineranti nel mondo intero;
decide
che le amministrazioni che metteranno in funzione delle FSMTPT;
a) dovrebbero mettere a disposizione le frequenze necessarie allo sviluppo dei sistemi;
b) dovrebbero utilizzare queste frequenze quanto le FSMTPT saranno installate;
c) dovrebbero utilizzare le caratteristiche tecniche internazionali pertinenti, cosi' come definite nelle Raccomandazioni del CCIR e del CCITT.
RISOLUZIONE N. 213 (CAMR-92)
Studi di ripartizione relativi all'utilizzazione delle bande 1492 - 1525 MHz e 1675 - 1710 MHz nella Regione 2 dal servizio mobile via satellite
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992)
considerando
a) che al punto 2.2.4. dell'ordine del giorno della presente Conferenza, si chiede di prevedere inter alia, l'attribuzione di bande di frequenze al servizio mobile via satellite;
b) che le parti dello spettro adiacenti alle assegnazioni esistenti nel servizio mobile via satellite o vicine a tali assegnazioni possono offrire possibilita' di attuazione;
c) che la banda 1 490 - 1 525 MHz e' utilizzata dal servizio mobile aeronautico nei paesi enumerati nella nota 723 e da altri servizi di Terra;
d) che la banda 1 675 - 1 710 MHz e' essenzialmente utilizzata dai servizi di meteorologia via satellite e da ausiliari della meteorologia;
e) che e' possibile reperire mezzi operativi e tecnici che consentono ai servizi di cui al punto c) di cui sopra ed al servizio mobile via satellite di utilizzare la banda 1 490 - 1 525 MHz in base ad un sistema di ripartizione;
f) che e' possibile reperire mezzi operativi e tecnici che consentono ai servizi di cui al punto d) di cui sopra ed al servizio mobile via satellite di utilizzare la banda 1 675 - 1 710 MHz in base ad un sistema di ripartizione;
g) che e' necessario definire i mezzi operativi e tecnici atti ad impedire che interferenze pregiudizievoli siano causate ai servizi di cui ai punti c) e d) precedenti;
decide
1. che il CCIR dovra' studiare le disposizioni operative e tecniche da adottare per agevolare la ripartizione;
2. che l'Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) dovra' essere invitata a partecipare a questi studi di ripartizione;
invita
1. Il CCIR a studiare con urgenza i problemi operativi e tecnici connessi con l'utilizzazione in base al sistema di ripartizione di questa banda dai servizi di cui ai punti c) e d) di cui sopra e dal servizio mobile via satellite;
2. le amministrazioni a partecipare attivamente a questi studi indirizzando al CCIR contributi relativi alle questioni esaminate.
incarica il Segretario generale
di sottoporre all'OMM la presente Risoluzione.
RISOLUZIONE N. 338 (CAMR-92)
Applicazione provvisoria dell'articolo 56 per garantire l'armonizzazione con la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) come riveduta nel 1988
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a) che disposizioni dell'articolo 56 del Regolamento delle radiocomunicazioni sono state modificate alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (Ginevra 1987) (CAMR Mob-87) e che, benche' avendo ricevuto il sostegno della maggioranza delle amministrazioni esse non sono state accettate da tutte le amministrazioni per quanto concerne la presenza a bordo delle navi di titolari di certificato per la manutenzione del materiale di bordo destinato alle comunicazioni di soccorso e di sicurezza;
b) che la Conferenza del 1988 sul sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (SMDSM) dei Governi contraenti della Convenzione Solas del 1974 ha adottato prescrizioni relative alla manutenzione degli equipaggiamenti per garantire la loro disponibilita', piu' flessibili di quelle adottate dalla CAMR - Mob-87.
c) che le divergenze tra il Regolamento delle radiocomunicazioni e la Convenzione SOLAS che sono sorte riguardo al problema succitato delle norme di manutenzione e di utilizzazione del materiale di bordo destinato al SMDSM hanno conseguenze rilevanti e dovrebbero essere definite;
d) che nella sua 45ma sessione, il Consiglio di amministrazione ha, in conformita' con la Risoluzione 7 della Conferenza di plenipotenziari (Nizza, 1989) iscritto gli articoli 55 e 56 all'ordine del giorno della CAMR-92 al fine di individuare una soluzione appropriata a detto problema;
notando
- che la presente Conferenza ha adottato decisioni appropriate relativamente agli articoli 55 e 56 al fine di armonizzare le disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni e della Convenzione SOLAS;
riconoscendo
che le amministrazioni che desiderano mettere in funzione il SMDSM dovrebbero poterlo fare rispettando il Regolamento delle radiocomunicazioni e la Convenzione SOLAS;
decide
che durante il periodo precedente alla data di entrata in vigore della revisione parziale del Regolamento delle radiocomunicazioni da parte della CAMR-92, le amministrazioni potranno applicare a titolo provvisorio, l'articolo 56 cosi' come contenuto negli Atti finali della CAMR-92;
incarica il Segretario generale
di comunicare la presente Risoluzione all'Organizzazione marittima internazionale (OMI)
RISOLUZIONE N. 410 (CAMR-92)
Elaborazione di un'intesa di lottizzazione di frequenze per il servizio mobile aeronautico (OR) nelle bande assegnate in esclusiva tra 3025 e 1830 kHz
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a) che la Risoluzione 9 della Conferenza di plenipotenziari (Nizza, 1989) ha incaricato l'IFRB di adottare provvedimenti in vista di migliorare l'utilizzazione da parte del servizio mobile aeronautico (OR), delle bande di frequenze disciplinate dalle disposizioni dell'appendice 26 del Regolamento delle radiocomunicazioni;
b) che l'IFRB ha predisposto, previa consultazione con le amministrazione un progetto di predisposizione dei canali;
c) che la presente Conferenza ha adottato una revisione dell'articolo 12 nonche' le modifiche che sono state apportate in conseguenza all'appendice 26;
d) che l'intesa di lottizzazione presentata dall'IFRB alla presente Conferenza dovra' essere piu' dettagliatamente elaborata in conformita' con la presente Risoluzione;
apprezzando
gli sforzi esercitati dall'IFRB malgrado le limitate risorse messe a sua disposizione;
decide
1. che l'IFRB dovra', per elaborare la parte III dell'appendice 26(Rev)) immediatamente dopo la Conferenza, aggiungere nell'intesa di lottizzazione figurante nel rapporto presentato alla Conferenza e modificato nel corso di detta Conferenza, le seguenti lottizzazioni:
a) una lottizzazione di 3 kHz nel canale piu' vicino
possibile, nella stessa banda, per ciascuna lottizzazione
che compare nell'appendice 26 (Parte IV) e che non e'
oggetto di alcuna assegnazione nello Schedario di
riferimento;
b) una lottizzazione di 3 kHz nel canale piu' vicino
possibile, nella stessa banda, per ciascuna richiesta
presentata alla Conferenza o per la quale l'assegnazione e'
stata notificata all'IFRB anteriormente al 1 maggio 1992;
c) una lottizzazione di 3 kHz in un canale appropriato, in
ciascuna banda, per le amministrazioni che non hanno
lottizzazione nella nuova intesa di lottizzazione secondo
le suddette intese, salvo per le amministrazione che hanno
espressamente indicato che non hanno bisogno di una
lottizzazione;
2. che l'IFRB comunichera' alle amministrazioni anteriormente al 15 dicembre 1992 i risultati dei provvedimenti che avra' adottato;
3. che, nell'applicazione delle disposizioni di cui sopra, l'IOFRB si sforzera' di risolvere, in consultazione con le amministrazioni interessate, tutte le difficolta' che potrebbero derivare dalla ripartizione di un canale tra due o piu' lottizzazioni;
4. che l'IFRB divulghera' a tutte le amministrazioni il prima possibile ed in ogni modo prima del 12 ottobre 1993, la parte III dell'appendice 26(Rev.);
incarica il Segretario generale
di pubblicare la parte III dell'appendice 26(Rev) dopo che l'IFRB avra' adempiuto agli incarichi conferiti in virtu' dei punti 1 a 4 della presente Risoluzione.
RISOLUZIONE N. 411 (CAMR-92)
Attuazione di nuove disposizioni applicabili nelle bande di frequenze attribuite a titolo esclusivo al servizio mobile aeronautico (OR) tra 3025 kHz e 18030 kHz
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a) che le condizioni di utilizzazione di ciascuna delle bande di frequenze tra 3025 kHz e 18030 kHz attribuite a titolo esclusivo al servizio mobile aeronautico (OR) sono state modificate dalla presente Conferenza, al fine di consentire una utilizzazione piu' razionale dello spettro delle frequenze disponibili;
b) che l'attuazione delle condizioni modificate di utilizzazione implica per le amministrazioni un carico di lavoro notevole, a causa del fatto che un gran numero di assegnazioni di frequenza alle stazioni di aeronave ed alle stazioni aeronautiche dovranno essere trasferite dalle frequenze esistenti alle nuove frequenze ed ai nuovi canali designati dalla presente Conferenza;
c) che la completa attuazione delle disposizioni modificate in materia di utilizzazione delle frequenze potra' esigere investimenti considerevoli per la sostituzione delle attrezzature esistenti;
d) che conviene tuttavia attuare completamente ed il prima possibile le disposizioni modificate in materia di utilizzazione delle frequenze in maniera da poter beneficiare il prima possibile delle nuova disposizione dei canali;
e) che il passaggio alle nuove condizioni di utilizzazione dovrebbe essere realizzato in maniera tale che il servizio fornito da ogni stazione sia perturbato il meno possibile;
riconoscendo
a) che l'attuazione delle decisioni adottate dalla presente Conferenza per quanto riguarda la nuova disposizione delle bande di frequenze attribuite a titolo esclusivo al servizio mobile aeronautico (OR) tra 3025 kHz e 18030 kHz dovrebbe essere effettuata secondo la procedura disposta per il passaggio dei servizi esistenti dalle vecchie alle nuove condizioni di utilizzazione;
b) che le procedure di trasferimento delle attuali assegnazioni di frequenza nel servizio mobile aeronautico (OR), nelle bande attribuite a titolo esclusivo a questo servizio tra 3025 kHz e 18030 kHz, sono specificate nella Risoluzione 412 (CAMR-92) adottata dalla presente Conferenza;
decide
1., che le disposizioni dell'appendice 26(Rev.) nonche' le disposizioni pertinenti dell'articolo 12 del Regolamento delle radiocomunicazioni cosi' come modificate dalla presente Conferenza si applicheranno ad ogni nuova assegnazione di frequenza a decorrere dal 12 ottobre 1993 a 0001 ora UTC;
2. che le amministrazioni adotteranno tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alle nuove condizioni di utilizzazione delle bande disciplinate dall'appendice 26(Rev) non autorizzando l'installazione di equipaggiamenti nuovi le cui emissioni occupano una larghezza di banda necessaria superiore a 2800 Hz;
3. che, fino al 15 dicembre 1995, le amministrazioni potranno continuare ad utilizzare le loro assegnazioni esistenti in conformita' con le caratteristiche iscritte nello Schedario di riferimento internazionale delle frequenze; dopo questa data le amministrazioni adotteranno tutti i provvedimenti necessari per modificare le caratteristiche delle loro assegnazioni, in modo da renderle conformi alle disposizooni dell'appendice 26(Rev.);
4. che il 15 dicembre 1997 al piu' tardi, le amministrazioni porranno fine ad ogni emissione la cui larghezza di banda supera 2800 kHz; invita le amministrazioni
a non lesinare alcuno sforzo per sopprimere le incompatibilita' che potrebbero essere osservate durante il periodo di transizione.
RISOLUZIONE N. 412 (CAMR-92)
Trasferimento delle assegnazioni di frequenza delle stazioni aeronautiche che funzionano nelle bande di frequenze attribuite a titolo esclusivo al servizio mobile aeronautico (OR) tra 3025 kHz e 18030 kHz
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a) che le condizioni di utilizzazione di ciascuna delle bande di frequenze tra 3025 kHz e 1830 kHz attribuite a titolo esclusivo al servizio mobile aeronautico (OR) sono state modificate dalla presente Conferenza, al fine di consentire una utilizzazione piu' razionale dello spettro delle frequenze disponibili;
b) che le amministrazioni dovranno modificare le frequenze delle loro stazioni aeronautiche e di aeronave, al fine di adeguarle al nuovo Piano di lottizzazione delle frequenze contenuto nell'appendice 26(Rev.) e a seconda delle esigenze notificare questi cambiamenti al Comitato.
decide
1. che, ad una data appropriata, il Comitato inviera' a ciascuna amministrazione la lista delle assegnazioni alle stazioni del servizio mobile aeronautico (OR) iscritte a suo nome nello Schedario di riferimento nelle bande attribuite a titolo esclusivo a questo servizio entro 3025 kHz e 18030 kHz;
2 che, in questa lista, il Comitato indichera', per ciascuna assegnazione di frequenza, una (o piu') frequenza(e) di sostituzione che soddisfano i requisiti specificati all'appendice 26 (Rev.) e che debbono servire a sostituire la frequenza dell'assegnazione in questione;
3. che, dopo aver ricevuto questa lista, le amministrazioni adotteranno ogni disposizione necessaria per modificare, il prima possibile ed in ogni modo il 15 dicembre 1977 al piu' tardi, le caratteristiche delle loro assegnazioni, in modo da renderle conformi alle disposizioni dell'appendice 26(Rev); ogni modifica che sara' stata attuata sara' notificata al Comitato in conformita' con il numero 1214 del Regolamento delle radiocomunicazioni;
4. che le assegnazioni di frequenza notificate dalle amministrazioni in virtu' del paragrafo 3 di cui sopra saranno esaminate dal Comitato secondo le disposizioni pertinenti della sotto sezione IIC e della sezione III dell'articolo 12 del Regolamento delle radiocomunicazioni cosi' come modificate dalla presente Conferenza;
5. che le assegnazioni esistenti nello Schedario di riferimento alla data del 15 dicembre 1997 e che non saranno conformi alle disposizioni dell'appendice 26(Rev.) saranno trattate come segue: 5.1 entro 60 giorni a decorrere dal 15 dicembre 1997, il Comitato inviera' degli estratti pertinenti dello Schedario di riferimento alle amministrazioni interessate per informarle che, in conformita' con i termini della presente Risoluzione, le assegnazioni in questione dovranno essere modificate entro 90 giorni, al fine di soddisfare alle disposizioni dell'appendice 26(Rev);
5.2 se un'amministrazione non notifica le modifiche al Comitato entro il termine stabilito, l'iscrizione di origine sara' conservata nello Schedario di riferimento unicamente a titolo d'informazione, senza data nella colonna 2 ne' conclusione nella colona 13A e sara' accompagnata da un'osservazione pertinente nella colonna Osservazioni. L'amministrazione sara' informata di questa misura.
RISOLUZIONE N. 522 (CAMR-92)
LAVORI SUPPLEMENTARI DEL CCIR SUL SERVIZIO DI
RADIODIFFUSIONE VIA SATELLITE (SONORO)
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a) che la presente Conferenza ha proceduto ad assegnazioni di frequenze per i collegamenti discendenti del servizio di radiodiffusione via satellite (SRS) (sonoro) e per il servizio di Terra complementare nelle bande specificate all'articolo 8 con una procedura provvisoria associata per l'introduzione di questo servizio;
b) che i nuovi miglioramenti tecnici sono necessari per l'introduzione del SRS (sonoro);
c) che i sistemi del SRS (sonoro) potrebbero utilizzare satelliti posti sull'orbita dei satelliti geostazionari (OSG) o su orbite di satellite non geostazionari (non OSG);
d) che le consulenze piu' urgenti da reperire dovranno concernere i mezzi da utilizzare per coordinare ed evitare interferenze pregiudizievoli reciproche tra i sistemi non OSG, tra i sistemi OSG e non OSG (sonoro) via satellite e tra i sistemi del SRS (sonoro) e sistemi di altri servizi;
notando
le disposizioni del numero 2674 del Regolamento delle radiocomunicazioni;
decide
1. che il CCIR dovrebbe intraprendere con urgenza l'esame di questo argomento;
2. che il CCIR dovrebbe in particolar modo focalizzare i suoi lavori su:
i) le caratteristiche dei sistemi geostazionari e dei sistemi non geostazionari del SRS (sonoro) compatibili con il numero 2674 del Regolamento delle radiocomunicazioni;
ii) sui criteri di ripartizione appropriati;
3. di invitare le amministrazioni e l'IFRB a partecipare ai lavori del CCIR su questo argomento;
3. di invitare le amministrazioni e l'IFRB a partecipare ai lavori del CCIR su questo argomento;
4. di invitare le amministrazioni che attuano sistemi del SRS (sonoro) a pubblicare rapporti sulla loro esperienza riguardo a questi sistemi;
invita il Consiglio di amministrazione
a tener conto della necessita' urgente di disposizioni reoglamentari, compresi i provvedimenti volti ad assicurare una ripartizione di frequenze tra l'SRS (sonoro) ed altri servizi funzionanti nelle stesse bande di frequenze e ad iscrivere tale questione all'ordine del giorno della prossima Conferenza amministrativa di radiocomunicazioni competente;
incarica il Segretario generale
di sottoporre la presente Risoluzione al Consiglio di Amministrazione RISOLUZIONE N. 523 (CAMR-92)
Convocazione di una Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per la pianificazione delle bande d'onde decametriche attribuite al servizio di radiodiffusione
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a) che la presente Conferenza ha effettuato nuove assegnazioni al servizio di radiodiffusione in onde decametriche;
b) che l'utilizzazione delle nuove bande attribuite, citate al numero 521B del Regolamento delle Radiocomunicazioni sara' gestita da procedure di pianificazione che dovranno essere stabilite da una Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (CAMR) competente;
c) che l'utilizzazione di queste bande e' limitata alle emissioni a banda laterale unica;
d) che il Consiglio di amministrazione nella sua 46 sessione ha deciso di non convocare nel 1993 la Conferenza di radiodiffusione in onde decametriche (HFBC) prevista ai sensi della Risoluzione 1 della Conferenza di plenipotenziari (Nizza, 1989):
e) che la decisione del Consiglio di Amministrazione era fondata su un rapporto dell'IFRB che sottolinea le difficolta' incontrate dalle amministrazioni e dall'IFRB per attuare il sistema di pianificazione HFBC migliorato, adottato dalla CAMR HFBC-87;
notando
che la decisione del Consiglio di amministrazione non e' accompagnata da alcuna garanzia che la Conferenza di pianificazione abbia luogo a breve o medio termine;
decide
1. che le amministrazioni debbono conformarsi rigorosamnete alle disposizioni dle numero 531 del Regolamento delle radiocomunicazioni adottato dalla CAMR HFBC-87) e alle disposizioni adottate dalla presente Conferenza (numeri 521C, 528A, 529B e 534A del Regolamento delle radiocomunicazioni);
2. che le amministrazioni non metteranno in funzione stazioni di radiodiffusione nelle bande menzionate nelle disposizioni succitate fino a quando il processo di pianificazione non sara' terminato in conformita' con dette disposizioni;
decide inoltre
che una CAMR sara' convocata non appena possibile per procedere alla pianificazione;
raccomanda
che la prossima Conferenza di plenipotenziari adotti le disposizioni necessarie per includere la convocazione di questa conferenza di pianificazione nel calendario delle future conferenze dell'Unione;
incarica l'IFRB
di presentare alla prossima CAMR competente un rapporto dettagliato sulle prove di pianificazione effettuate a decorrere dalla CAMR HFBC-84 e di proporre, in considerazione dell'esperienza acquisita, un metodo agile e semplificato di pianificazione suscettibile di essere utilizzato per una ulteriore elaborazione di un sistema di pianificazione;
incarica il Segretario Generale
di sottoporre la presente Risoluzione al Consiglio di Amministrazione.
RISOLUZIONE N. 524 (CAMR-92)
Futuro esame dei Piani per il servizio di radiodiffusione via satellite nella banda 11,7 - 12,5 GHz (Regione 1) e la banda 11,7 - 12,2 GHz (Regione 3) contenuti nell'appendice 30 e dei Piani per i collegamenti di connessione associati contenuti nell'appendice 30A La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazione incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a) che, ai sensi dell'articolo 14 dell'appendice 30, il Piano per il servizio di radiodiffusione via satellite per le Regioni 1 e 3 contenuto all'appendice 30 soddisfa le esigenze di questo servizio fino in gennaio 1994;
b) che la CAMR Orb-88 al decide 3 della Risoluzione 521 prevede che "se i Piani per la banda 11,7 - 12,7 GHZ possono sin d'ora essere utilizzati per alcuni tipi di televisione ad alta definizione, conviene proseguire gli studi sull'opportunita' di una futura utilizzazione a lungo termine di queste bande per la TVHD senza portare pregiudizio ai piani esistenti in questa banda";
c) che l'ammodernamento dei Piani dell'appendice 30 connessi con le Regioni 1 e 2, che sono stati istituiti dalla CAMR-77 sarebbe interessante in quanto offrirebbe prospettive di utilizzazione delle risorse orbita/spettro piu' efficaci, in considerazione dei miglioramenti tecnici (ad esempio delle antenne di satellite e della sensibilita' dei ricevitori) che potrebbero servire ad accrescere la capacita' e l'agilita' del Piano senza diminuire il numero delle assegnazioni attuali a ciascun paese;
d) che una migliore utilizzazione della banda pianificata dei 12 GHz puo' consentire a paesi, in particolare quelli situati nelle zone climatiche a forti precipitazioni, di soddisfare in totalita' o in parte le loro esigenze di radiodiffusione via satellite (TVHD) in questa banda.
invita il CCIR
a esaminare in priorita' i mezzi tecnici per accrescere l'efficacia e l'agilita' dei Piani per le Regioni 1 e 3 contenuti nelle appendici 30 e 30A, in considerazione del'obiettivo della conferenza menzionata in appresso ed a esaminare le particolari esigenze delle zone climatiche a forti precipitazioni per quanto concerne la TVHD nonche' i metodi tecnici che potrebbero essere utilizzati per attuare questo servizio nella banda dei 12 GHz;
sollecita le amministrazioni
a contribuire ai lavori del CCIR ed anche a determinare se sia necessario che una futura conferenza competente esamini e se del caso riveda le disposizioni pertinenti delle appendici 30 e 30A; raccomanda alla prossima Conferenza di plenipotenziari
di prevedere la convocazione di una Conferenza amministrativa delle radiocomunicazioni incaricata di rivedere le parti dei Piani che figurano nelle appendici 30 e 30A e che si applicano alle Regioni 1 e 3, in considerazione degli studi effettuati dal CCIR;
decide
1. che la futura conferenza, nel rivedere le parti delle appendice 30 e 30A relative alle Regioni 1 e 3, dovrebbe:
a) mantenere almeno la capacita' SRS assegnata a ciascun paese nel
Piano;
b) provvedere alle esigenze dei nuovi paesi;
c) proteggere i sistemi notificati e conformi alle appendici 30 e 30A;
d) tener conto, nella misura del possibile, dei sistemi che sono stati comunicati all'IFRB a titolo dell'articolo 4 delle appendici 40 e 30A;
2. che la futura Conferenza dovra' vigilare a preservare l'integrita' dei Piani della Regione 2 e delle loro disposizioni connesse, assicurando alle assegnazioni contenute in questi Piani la stessa protezione di quella che ricevono oggi ai sensi delle disposizioni pertinenti del Regolamento delle radiocomunicazioni e senza esigere una protezione delle assegnazioni dei Piani della Regione 2 maggiore di quella attualmente fornita ai sensi del Regolamento delle radiocomunicazioni;
incarica il Segretario generale
di sottoporre la presente Risoluzione all'attenzione del Consiglio d'amministrazione in vista di convocare una Conferenza incaricata di esaminare e se del caso di rivedere le parti pertinenti delle appendici 30 e 30A e le disposizioni connesse del Regolamento delle radiocomunicazioni, in considerazione dei lavori piu' recenti del CCIR.
RISOLUZIONE N. 525 (CAMR-92)
Introduzione dei sistemi di televisione ad alta definizione (TVHD) del servizio di radiodiffusione via satellite (SRTS) nella banda 21,4 - 22,0 GHz nelle Regioni 1 e 3
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992)
considerando
a) che la presente Conferenza ha riattribuito la banda 21,4 - 22,0 GHz nelle Regioni 1 e 3 al servizio di radiodiffusione via satellite che sara' installato dopo il 1 aprile 2007;
b) che, fino al 1 aprile 2007, i servizi attualmente gestiti nella banda 21,4 - 22,0 GHz nelle Regioni 1 e 3 secondo la Tabella di attribuzione delle bande di frequenze sono di conseguenza autorizzati a continuare a funzionare senza subire interferenze pregiudizievoli dei servizi esistenti;
c) che e' tuttavia opportuno promuovere l'introduzione di sistemi di THVD sperimentali in questa banda prima del 1 aprile 2007, senza incidere sfavorevolmente sul proseguio dell'utilizzazione dei servizi esistenti;
d) che e' altresi' possibile introdurre i sistemi di TVHD operativi in questa banda prima del 1 aprile 2007, senza tuttavia incidere sfavorevolmente sul proseguio dell'utilizzazione dei servizi esistenti,
e) che, dopo il 1 aprile 2007, l'introduzione di sistemi di TVHD in questa banda dovra' essere regolamentata in maniera agile ed equa fino a quando una futura Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente non adotti disposizioni definitive a tal fine in attuazione della Risoluzione 507 (CAMR-79),
f) che sono necessarie delle procedure per i tre casi previsti ai considerando c), d) ed e) di cui sopra;
decide
di adottare le procedure interinali contenute nell'annesso della presente Risoluzione che avranno effetto il 1 aprile 1992;
invita tutte le amministrazioni
ad osservare le procedure di cui sopra;
incarica l'IFRB
di applicare tali procedure.
ANNESSO ALLA RISOLUZIONE N. 525 (CAMR-92)
Procedure interinali per l'introduzione dei sistemi del SRS (TVHD) nella banda 21,4 - 220 GHz nelle Regioni 1 e 3
Sezione I. Disposizioni generali
1. S'intende che prima del 1 aprile 2007 tutti i servizi funzionanti attualmente nella banda 21,4 - 22,0 GHz nelle Regioni 1 e 3 in conformita' con la Tabella di assegnazione delle bande di frequenze potranno continuare a funzionare. Dopo questa data, essi potranno continuare a funzionare, ma non dovranno ne' causare interferenze pregiudizievoli ai sistemi del SRS (TVHD) ne' chiedere una protezione contro le interferenze causate da questi sistemi. S'intende inoltre che l'introduzione del sistema del SRS (TVHD) nella banda 21,4 - 22,0 GHz nelle Regioni 1 e 3 dovra' essere regolamentata in maniera flessibile ed equa mediante una procedura interinale fino alla data che sara' stabilita dalla futura Conferenza competente.
Sezione II. Procedura interinale relativa ai sistemi sperimentali del STSR (TVHD) attuati anteriormente al 1 aprile 2007
2. L'attuazione dei sistemi sperimentali del SRS (TVHD) nella banda 21,4 - 22,0 GHz nelle Regioni 1 e 3 anteriormente al 1 aprile 2007 nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 43 del Regolamento delle radiocomunicazioni sara' regolamentata dalle procedure della Risoluzione 33 (CAMR-79)
Sezione III. Procedura interinale relativa ai sistemi operativi del SRS (TVHD) attuati anteriormente al 1 aprile 2007
3. L'attuazione dei sistemi operativi del SRS (TVDH) nella banda 21,4 - 22,0 GHz nelle Regioni 1 e 3 anteriormente al 1 aprile 2007 sara' regolamentata dalla procedura della Risoluzione 33 (CAMR-79) se la densita' di potenza di superficie prodotta sulla superficie della Terra dalle emissioni di una stazione spaziale sul territorio di ogni altro Paese e' superiore a:
- 115 dB (W/m2) in una banda qualunque, larga 1 MHz per gli angoli di arrivo compresi entro 0 e 5 gradi sopra il piano orizzontale; oppure
- 115 dB (W/m2) in una banda qualunque, larga 1 MHz per gli angoli di arrivo compresi entro 25 e 90 gradi sopra il piano orizzontale; oppure
- i valori calcolati per interpolazione lineare tra questi limiti per gli angoli di arrivo compresi tra 5 e 25 gradi sopra il piano orizzontale.
Questi limiti si applicano alla potenza di superficie che sarebbe ottenuta presupponendo una propagazione in spazio libero.
4. Se la densita' di potenza di superficie prodotta sulla superficie della Terra dalle emissioni di una stazione spaziale non supera questi limiti, sara' applicabile solo la procedura delle sezioni B e C della Risoluzione 33 (CAMR-79).
Sezione IV. Procedura interinale relativa ai sistemi del SRS (TVHD) attuati dopo il 1 aprile 2007
5. Affinche' i sistemi del SRS (TVHD) possono essere attuati e utilizzati nella banda 21,4 - 22,0 GHz nelle Regioni 1 e 3 dopo il 1 aprile 2007 e prima che una futura conferenza abbia preso decisioni sulle procedure definitive, sara' applicabile la procedura delle sezioni B e C della Risoluzione 33 (CAMR-79).
6. Ai fini della presente sezione, occorre tener conto dei sistemi del SRS (TVHD) attuati nell'ambito delle disposizioni delle sezioni II e III della presente Risoluzione.
7. Le amministrazioni debbono per quanto possibile, fare in modo che i sistemi operativi del SRS (TVHD) attuati nella banda 21,4 - 22,0 GHz nelle Regioni 1 e 3 in attuazione della sezione III e IV della presente Risoluzione abbiano caratteristiche che tengono conto degli studi preparatori del CCIR in vista di una futura Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente.
RISOLUZIONE N. 526 (CAMR-92)
Futura adozione di procedure per garantire la flessibilita' di utilizzazione della banda di frequenze attribuita al servizio di radiodiffusione via satellite (SRS) per la televisione ad alta definizione (TVHD) a banda larga RF ed ai collegamenti di connessione connessi
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
che la presente Conferenza ha aggiunto un'assegnazione al SRS nelle bande 21,4 - 22,0 GHz per le Regioni 1 e 3 e 17,3 - 17,8 GHz per la Regione 2 per la TVHD a banda larga RF;
b) che nuovi ed importanti progressi tecnologici debbono essere compiuti nella TVHD a banda larga RF prima che essa possa essere oggetto di una utilizzazione generalizzata;
c) che la presente Conferenza ha adottato disposizioni interinali da applicare durante il periodo anteriore al 1 aprile 2007 per regolamentare l'attuazione dei sistemi del SRS(TVHD) sperimentali o operativi (Vedere Risoluzione 525 (CAMR-92);
d) che a piu' lunga scadenza saranno richieste disposizioni regolamentari per una utilizzazione flessibile ed equa delle assegnazioni al SRS (TVHD) e ai collegamenti di connessione associati in vista di sostituire queste disposizioni interinali; decide di sollecitare tutte le Amministrazioni
a studiare l'elaborazione di future disposizioni regolamentari applicabili al SRS (TVHD) per garantire un'utilizzazione flessibile delle bande 21,4 - 22,0 GHz per le Regioni 1 e 3 e 17,3 - 17,8 GHz per la Regione 2, in considerazione delgi interessi di tutti i paesi e dello stadio di sviluppo tecnico di questo nuovo servizio;
incarica il Segretario generale
di sottoporre la presente Risoluzione al Consiglio d'Amministrazione affinche' la questione sia iscritta all'ordine del giorno di una futura Conferenza amministrativa mondiale delle Radiocomunicazioni.
RISOLUZIONE N. 527 (CAMR-92)
Radiodiffusione audionumerica di Terra in onde metriche
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a) che il progresso tecnico ha dato luogo all'elaborazione di sistemi di radiodiffusione audionumerica di alta qualita':
b) che questi sistemi di radiodiffusione audionumerica, oltre ad offrire una qualita' di suono decisamente migliore saranno dotati di caratteristiche supplementari che il sistema di radiodiffusione MF attuale non possiede;
c) che la radiodiffusione audionumerica, oltre alle proprieta' summenzionate potrebbe consentire un'utilizzazione piu' efficace dello spettro di quella della radiodiffusione sonora MF classica;
e) che i sistemi di radiodiffusione audionumerica esigono una potenza apparente irradiata meno elevata;
e) che, ad eccezione di alcuni paesi, le bande 87,5 - 108 MHz nella Regione 1,88 - 108 MHz nella Regione 2 ed 87 - 108 MHz nella Regione 3, sono in generale ampiamente utilizzate dal servizio di radiodiffusione sonora a forte potenza;
f) che vari paesi d'Europa prevedono la realizzazione a titolo provvisorio di un sistema di radiodiffusione audionumerica, nelle bande d'onde metriche attribuite al servizio di radiodiffusione pur consentendo la protezione delle assegnazioni che figurano nei Piani di radiodiffusione pertinenti in vigore;
decide d'invitare il CCIR
al fine di armonizzare l'attuazione dei sistemi di radiodiffusione audionumerica di Terra:
1. ad intraprendere con urgenza gli studi tecnici necessari per realizzare i sistemi di radiodiffusione audionumerica di Terra con una particolare attenzione in primo luogo sulle bande di radiodiffusione in onde metriche;
2. ad esaminare in particolare le caratteristiche dei sistemi ed i fenomeni di propagazione per elaborare i criteri di compatibilita' applicabili nelle stesse bande e nelle bande adiacenti ed in particolare garantire la protezione dei servizi di sicurezza;
invita l'UST (ufficio sviluppo Telecomunicazioni)
a includere tra le sue priorita' la definizione di un progetto relativo allo studio, da parte del CCIR, dei gravi ed eccezionali fenomeni di propagazione che si verificano nelle regioni che includono i paesi in via di sviluppo,
incarica il Segretario generale
di sottoporre la presente Risoluzione al Consiglio di amministrazione al fine di iscrivere la questione della radiodiffusione audionumerica di Terra nelle bande di onde metriche per i paesi della Regione 1 e per i paesi interessati della Regione 3 all'ordine del giorno di una Conferenza amministrativa delle radiocomunicazioni competente;
invita le amministrazioni
a collaborare attivamente in materia con il CCIR
RISOLUZIONE N. 528 (CAMR-92)
Realizzazione di sistemi del servizio di radiodiffusione via satellite (sonoro) e radiodiffusione di Terra complementare nelle bande attribuite a questi servizi nella gamma 1 - 3 GHz
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a) che la presente Conferenza ha assegnato bande di frequenze al servizio di radiodiffusione via satellite (sonoro) e della radiodiffusione di Terra complementare;
b) che e' necessario vigilare affinche' l'installazione del servizio di radiodiffusione, via satellite (sonoro) e della radiodiffusione di Terra complementare si svolga con flessibilita' ed equita';
c) che un'assegnazione mondiale migliorera' l'utilizzazione efficace dello spettro,
d) che un'attribuzione mondiale rischia di porre problemi ad alcuni paesi per quanto concerne i loro servizi esistenti;
e) che una futura pianificazione potrebbe limitare le incidenze su altri servizi;
decide
1. che una conferenza competente dovrebbe essere convocata, di preferenza entro il 1998, al fine di pianificare il servizio di radiodiffusione via satellite (sonoro) nelle bande attribuite a questo servizio tra 1 e GHz e di elaborare procedure che disciplinino una utilizzazione coordinata della radiodiffusione di Terra complementare;
2. che questa Conferenza dovrebbe esaminare criteri di ripartizione con altri servizi;
3. che, durante il periodo interinale, sistemi di radiodiffusione via satellite potranno essere attuati solo nei 25 MHz superiori della banda appropriata secondo le disposizioni della Risoluzione 33 (CAMR-79). IL servizio di Terra complementare puo' essere attuato durante questo periodo interinale, con riserva di un coordinamento con le amministrazioni i cui servizi sono suscettibili di essere pregiudicati;
4. che i metodi di calcolo ed i criteri di interferenza da utilizzare per valutare le interferenze dovrebbero essere fondati sulle Raccomandazioni pertinenti del CCIR accettate dalla Amministrazioni interessate in attuazione della Risoluzione 703 (Rev. CAMR-92) o di altre disposizioni;
invita il CCIR
a effettuare gli studi necessari prima della conferenza;
incarica il Segretario generale
di sottoporre la presente Risoluzione al Consiglio di amministrazione, al fine di prevedere l'iscrizione delle summenzionate questioni all'ordine del giorno di una Conferenza amministrativa delle radiocomunicazioni che dovrebbero aver luogo di preferenza entro il 1988.
RISOLUZIONE N. 703 (CAMR-92)
Metodi di calcolo e criteri di interferenze raccomandati dal CCIR per quanto concerne la ripartizione delle bande di frequenze tra servizi di radiocomunicazione spaziale e servizi di radiocomunicazione di Terra o tra servizi di radiocomunicazione spaziale
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a) che, per le bande di frequenze utilizzate dai servizi di radiocomunicazione spaziale e dai servizi di radiocomunicazione di terra in base ad un sistema di ripartizione a parita' di diritti, e' necessario applicare in ciascuno di tali servizi determinate limitazioni di natura tecnica ed alcune procedure di coordinamento per limitare le interferenze reciproche;
b) che, per le bande di frequenze utilizzate in base ad un sistema di ripartizione da stazioni spaziali situate a bordo di satelliti geostazionari, e' necessario applicare procedure di coordinamento al fine di limitare le interferenze reciproche;
c) che i metodi di calcolo ed i criteri di interferenza relativi alle procedure di coordinamento menzionate nei capoversi a) e b) di cui sopram sono fondati su Raccomandazioni del CCIR;
d) che in considerazione dei soddisfacenti risultati dell'utilizzazione, in base ad un sistema di ripartizione di bande di frequenze da parte dei servizi di radiocomunicazione spaziale e dai servizi di radiocomunicazione di terra, nonche' parte dei progressi costanti della tecnica spaziale e della tecnologia inerente al settore di Terra, ogni Assemblea plenaria del CCIR svoltasi successivamente alla X Assemblea Plenaria (Ginevra, 1962) ha migliorato taluni dei criteri tecnici che la precedente Assemblea plenaria aveva auspicato;
e) che l'Assemblea plenaria del CCIR si riunisce con piu' frequenza e regolarita' delle conferenze amministrative di radiocomunicazioni abilitate a modificare il Regolamento delle Radiocomunicazioni, avvalendosi largamente delle Raccomandazioni del CCIR;
f) che il CCIR ha adottato una procedura per l'approvazione delle Raccomandazioni nell'intervallo tra due Assemblee plenarie;
g) che la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni riconosce ai Membri dell'Unione la facolta' di concludere accordi particolari sulle questioni di telecomunicazioni; che tuttavia questi accordi non debbono pregiudicare le disposizioni della Convenzione o dei Regolamenti ad essa allegati per quanto concerne le interferenze pregiudizievoli causate ai servizi di radiocomunicazione degli altri paesi;
ritiene
a) che le future decisioni del CCIR comporteranno verosimilmente nuove modifiche dei metodi di calcolo e dei criteri d'interferenza raccomandati;
b) che le amministrazioni dovrebbero essere informate in anticipo dei progetti di Raccomandazione pertinenti del CCIR;
c) che e' auspicabile che le amministrazioni applichino, nella misura del possibile, le Raccomandazioni in vigore del CCIR relative ai criteri di ripartizione quando stabiliscono piani di sistemi destinati a funzionare nelle bande di frequenze ripartite a parita' di diritti tra servizi di radiocomunicazione spaziale e servizi di radiocomunicazione di Terra o tra servizi di radiocomunicazione spaziale;
invita le amministrazioni
a presentare contributi alle Commissioni di studi del CCIR per informarle dei risultati pratici e delle esperienze di ripartizione tra servizi di radiocomunicazioni di Terra e di radiocomunicazione spaziale, o tra servizi di radiocomunicazione spaziale, in modo da contribuire a migliorare notevolmente le procedure di coordinamento, i metodi di calcolo e le soglie di interferenza pregiudizievole consentendo di conseguenza di potenziare l'impiego delle risorse orbita/spettro disponibili;
decide
1. che il Direttore del CCIR, in consultazione con i principali Relatori delle Commissioni di studio, preparera' una lista che evidenzia i passaggi pertinenti delle Raccomandazioni nuove o rivedute approvate dal CCIR aventi incidenza sui metodi di calcolo e sui criteri di interferenza, nonche' le sezioni specifiche del Regolamento delle radiocomunicazioni cui detti passagi si applicano per quanto riguarda la ripartizione tra servizi di radiocomunicazione spaziale e servizi di radiocomunicazione di Terra o tra servizi di radiocomunicazione spaziale. Il Direttore del CCIR fara' pervenire questa lista all'IFRB entro i trenta giorni successivi all'approvazione di queste Racccomandazioni;
2. che, entro un termine di trenta giorni, l'IFRB comunichera' questa lista, nonche' i testi pertinenti, a tutte le amministrazioni, chiedendo loro di indicare, entro un termine di quattro mesi, quali sono le Raccomandazioni del CCIR o quali sono i criteri tecnici specifici definiti nelle Raccomandazioni di cui al capoverso 1 precedente, di cui accettano l'utilizzazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni pertinenti del Regolamento delle Radiocomunicazioni;
3. che, qualora un'amministrazione nella sua risposta alla domanda dell'IFRB, effettuata in conformita' al paragrafo 2 di cui sopra, indichi che alcune Raccomandazioni del CCIR o alcuni criteri tecnici definiti in queste Raccomandazioni non sono accettabili per quanto la riguarda, i metodi di interferenza ed i criteri di interferenza pertinenti definiti nel Regolamento delle radiocomunicazioni continueranno ad essere applicabili nei casi concernenti questa amministrazione;
4. che l'IFRB pubblichera' a titolo informativo per tutte le amministrazioni, la lista (stabilita in base alle risposte ricevute alla summenzionata richiesta), delle Raccomandazioni del CCIR o dei metodi di calcolo e dei criteri di interferenze pertinenti definiti in queste Raccomandazioni, con l'indicazione delle amministrazioni che ritengono ciascuna di queste Raccomandazioni o ciascuno dei criteri tecnici accettabile o inaccettabile. Questa lista comprendera' altresi' il nome delle amministrazioni che non hanno risposto;
5. che le amministrazioni che non avranno risposto entro un termine di 4 mesi alla richiesta dell'IFRB effettuata in conformita' con il paragrafo 2 di cui sopra, dovranno tuttavia informare in seguito l'IFRB della loro decisione relativa all'attuazione di dette Raccomandazioni nell'ambito delle disposizioni pertinenti del Regolamento delle radiocomunicazioni;
6. che l'IFRB dovra' tener conto:
a) delle condizioni di applicazione dei metodi di calcolo e dei criteri di interferenza del CCIR quando procedera' ad esami tecnici dei casi che interessano unicamente le amministrazioni che ritengono tali metodi e criteri sono accettabili;
b) delle condizioni di applicazione dei metodi di calcolo e dei criteri di interferenza stabiliti nel Regolamento delle radiocomunicazioni in base alla lista di cui al paragrafo 4 precedente, quando procedera' ad esami tecnici di casi che interessano le amministrazioni che non hanno accettato tali metodi e criteri o che non hanno risposto alla consultazione dell'ISRB secondo il paragrafo 2 sopra.
RISOLUZIONE N. 710 (CAMR-92)
Specifiche del servizio primario per i servizi meteorologici via satellite e di esplorazione della Terra via satellite funzionanti nella banda 401 - 403 MHz
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992)
considerando
a) che un gran numero di amministrazioni utilizzano le frequenze delle bande 401 a 402 MHz e 402 a 403 MHz per comunicare informazioni ai satelliti da piattaforme di raccolta di dati aerotrasportati, terrestri e marittimi;
b) che il CCIR ha svolto studi sulle caratteristiche, le specifiche ed i criteri di ripartizione necessari per garantire la compatibilita' con i servizi che utilizzano queste bande in ripartizione con tali sistemi, studi i cui risultati sono presentati nel Rapporto 541 e nella Raccomandazione 514 del CCIR;
c) che i servizi meteorologici via satellite e di esplorazione della Terra via satellite nelle bande 401-402 MHz e 402-403 MHz hanno uno statuto secondario rispetto agli altri servizi forniti in queste bande e che e' indispensabioe che la trasmissione dei dati possa essere effettuata senza interferenze pregiudizievoli per poter essere in grado di procedere in maniera continuativa ad osservazioni affidabili;
decide
che la prossima Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente dovrebbe esaminare l'assegnazione di frequenze ai servizi meteorologici via satellite e di esplorazione della Terra via satellite nelle bande 401402 MHz e 402-403 MHz allo scopo di rilevare lo statuto delle assegnazioni per conferir loro lo statuto primario;
invita il Consiglio di Amministrazione
ad adottare i provvedimenti necessari per iscrivere questa questione all'ordine del giorno della prossima Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente.
RISOLUZIONE N. 711 (CAMR-92)
Eventuale trasferimento di assegnazioni di frequenza dalla banda di 2 GHz a bande superiori a 20 GHz per alcune missioni spaziali
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a) le modifiche apportate dalla presente Conferenza alle assegnazioni ai servizi spaziali nelle bande 2025 - 2110 MHz e 2200 - 2290 MHz;
b) la possibilita' di apportare miglioramenti tecnici ai servizi spaziali interessati in maniera da ottenere una utilizzazione dello spettro piu' efficace;
c) la possibilita' di trasferire nelle bande superiori a 20 GHz assegnazioni di frequenza a talune missioni spaziali;
decide
1. che e' auspicabile rivedere l'utilizzazione attuale e prevista delle bande di frequenze 2025 - 2110 MHz e 2200 - 2290 MHz in maniera da poter, ove possibile, assegnare frequenze a determinate missioni spaziali in bande superiori a 20 GHz ed eventualmente ridurre le assegnazioni ai servizi spaziali nella banda di 2 GHz;
2. che la prossima Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente dovrebbe esaminare questa questione, in considerazione dei risultati degli studi del CCIR che consentirebbero forse di rivedere il Regolamento delle radiocomunicazioni in maniera tale che nessuna assegnazione di frequenza sia autorizzata in bande vicine a 2 GHz, dopo una data relativamente vicina da determinarsi dalla Conferenza, per le missioni spaziali le cui assegnazioni di frequenza potrebbero essere situate in bande superiori a 20 GHz. Sarebbe cosi' possibile, se del caso, soddisfare in maniera equa i fabbisogni di spettro dei servizi mobili e dei sevizi spaziali nella banda di 2 GHz.
invita il CCIR
1. a procedere all'esame in questione al punto 1 di cui sopra;
2. ad effettuare gli studi necessari sull'evoluzione dei servizi di ricerca spaziale, di utilizzazione spaziale, di esplorazione della Terra via satellite e dei servizi mobili nelle bande disponibili per ciascun servizio in prossimita' di 2 GHz, nonche' sulla compatibilita' tra questi servizi nella banda di 2 GHz;
2. a sottoporre alla successiva conferenza competente i fabbisogni di spettro di ciascun servizio nelle bande in questione di cui al punto invita il CCIR 2 e, se del caso, ad indicare i criteri di ripartizione tra questi servizi;
sollecita le amministrazioni
a partecipare attivamente a questi studi
incarica il Segretario generale
di sottoporre la presente Risoluzione all'attenzione della successiva sessione del Consiglio di amministrazione, al fine di iscrivere la questione all'ordine del giorno della successiva conferenza competente.
RISOLUZIONE N. 712 (CAMR-92)
Esame da parte di una futura conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente di questioni relative alle assegnazioni ai servizi spaziali non iscritte all'ordine del giorno della CAMR-92
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992)
considerando
a) che l'ordine del giorno della presente Conferenza prevedeva l'istituzione di nuove Raccomandazioni e Risoluzioni relative ad assegnazioni ai servizi spaziali non iscritte a tale ordine del giorno;
b) che le assegnazioni al servizio d'esplorazione della Terra via satellite nella banda 8,025 - 8,4 GHz sono complesse e mancano di uniformita' a livello mondiale;
c) che la Risoluzione 112 (CAMR-92) relativa all'assegnazione al servizio fisso via satellite nella banda 13,75 - 14 GHz rischia di porre problemi di compatibilita' con i servizi di ricerca spaziale e di esplorazione della Terra via satellite ed in particolare con i radioaltimetri;
d) che il servizio di esplorazione della Terra via satellite ha uno statuto secondario nelle regioni 1 e 3 nella banda 18,6 - 18,8 GHz, che tale banda e' indispensabile per la rilevazione di dati importanti sul piano dell'ecologia e che e' utilizzata da un numero crescente di satelliti di esplorazione della Terra;
e) che l'assegnazione attuale al servizio intersatelliti a 23 GHz non e' sufficiente a fornire una inter-operativita' completa tra i sistemi di satelliti ripetitori di dati;
d) che sono state individuate le future esigenze dei sensori attivi di esplorazione della Terra per il monitoraggio dei dati ecologici nella gamma dei 35 GHz;
g) che il CCIR ha approvato alcuni parametri tecnici importanti necessari per effettuare il coordinamento dei servizi spaziali scientifici a titolo dell'appendice 28;
decide
che la successiva conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente dovra' esaminare le seguenti questioni:
- utilizzazione delle assegnazioni esistenti ai servizi di esplorazione della terra via satellite e di ricerca spaziale, nella gamma 8-20 GHz in vista di stabilire assegnazioni comuni a titolo principale ed a livello mondiale a questi servizi in bande appropriate;
- fabbisogni supplementari del servizio inter-satelliti fino a 50 MHz di larghezza di banda in prossimita' di 23 GHz;
- assegnazione di una porzione di spettro fino a 1 GHz in prossimita' di 35 GHz per i fabbisogni dei sensori attivi a bordo di veicoli spaziali utilizzati per l'esplorazione della terra;
- inserimento nell'appendice 28 del Regolamento delle radiocomunicazioni dei parametri tecnici di coordinamento approvati dal CCIR;
invita il CCIR
a procedere agli studi necessari in vista di presentare in tempo opportuno, le informazioni tecniche atte a servire di base ai lavori della Conferenza;
incarica il Segretario generale
di sottoporre la presente Risoluzione al Consiglio di amministrazione nella sua successiva sessione per iscrivere queste questioni all'ordine del giorno della prossima Conferenza competente.
RACCOMANDAZIONE N. 66 (REV-CAMR-92)
Studi relativi ai livelli massimi tollerati di irradiamenti essenziali
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a) che l'appendice 8 al Regolamento delle radiocomunicazioni specifica i livelli massimi tollerati di irradiamenti non essenziali, espressi al livello di potenza medio di qualunque componente non essenziale fornita da un emittente alla linea di alimentazione dell'antenna per le bande di frequenze inferiori a 17,7 GHz;
b) che l'obiettivo principale dell'appendice 8 e' di specificare i livelli massimali tollerati di irradiamenti non essenziali i quali, pur essendo realizzabili, assicurano una protezione sufficiente contro le interferenze pregiudizievoli;
c) che livelli eccessivi di irradiamenti non essenziali possono causare interferenze pregiudizievoli;
d) che, benche' l'appendice 8 tratti esclusivamente la potenza media dell'emittente e degli irradiamenti non essenziali, esistono ogni sorta di irradiamenti per i quali e' difficile interpretare il termine "potenza media" come pure, di conseguenza, la misura di questa potenza;
e) che il CCIR, benche' esamini questa questione, non ha ancora formulato Raccomandazioni appropriate concernenti l'appendice 8 nel caso di bande di frequenze superiori a 960 MHz;
f) che gli irradiamenti non essenziali di emittenti funzionanti nelle stazioni spaziali possono causare interferenze pregiudizievoli in particolare provenienti dalle componenti d'inter-modulazione di amplificatori a banda larga che non possono essere regolate dopo il lancio;
g) che gli irradiamenti non essenziali possono causare interferenze pregiudizievoli ai servizi passivi, nonche' al servizio di radioastronomia, nelle bande superiori a 17,7 GHz;
h) che gli irradiamenti non essenziali di stazioni terrestri necessitano altresi' di studi speciali;
i) che il CCIR non ha pubblicato informazioni relative agli irradiamenti non essenziali di stazioni che utilizzano tecniche di modulazione numerica;
j) che gli emittenti funzionanti in talune stazioni spaziali utilizzano in misura sempre maggiore tecniche di modulazione mediante la ripartizione dello spettro ed altre tecniche di modulazione numerica a banda larga atte a produrre emissioni fuori banda nonche' irradiamenti non essenziali alle frequenze molto lontane dalla frequenza portante;
raccomanda che il CCIR
1. esamini d'urgenza la questione degli irradiamenti non essenziali derivanti da emissioni di servizi spaziali ed elabori, in base a questi studi, Raccomandazioni relative ai livelli massimi tollerati di irradiamenti non essenziali espressi nella potenza media delle componenti non essenziali fornite dall'emittente alla linea di alimentazione dell'antenna;
2. prosegua l'esame dei livelli degli irradiamenti non essenziali in tutte le bande di frequenze, insistendo sulle bande di frequenze, i servizi e le tecniche di modulazione che non sono attualmente trattate nell'appendice 8;
3. istituisca tecniche adeguate di misurazione per gli irradiamenti non essenziali, ivi compresa la determinazione di livelli di riferimento per le trasmissioni a banda larga nonche' la possibilita' di applicazione di larghezze di bande di riferimento per le misure;
4. studi la classifica delle emissioni e degli irradiamenti non essenziali in base alla loro "potenza media" ed elabora Raccomandazioni appropriate per agevolare l'interpretazione di questo termine e la misura della potenza media per le varie categorie di emissione;
4. presenti alla successiva conferenza competente un rapporto sui risultati dei suoi studi in vista di esaminare ed includere nell'appendice 8 del Regolamento delle radiocomunicazioni dei limiti di irradiamento non essenziali e delle emissioni fuori banda, al fine di garantire innanzitutto la protezione del servizio di radioastronomia e di altri servizi passivi.
RACCOMANDAZIONE N. 519 (CAMR-92)
Introduzione di emissioni in banda laterale unica (BLU) ed eventuale anticipazione della data di cessazione dell'utilizzazione delle emissioni in doppia banda laterale (DBL) nelle bande d'onde decametriche assegnate al servizio di radiodiffusione
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a) che la CAMR HFBC-87 ha chiesto nella Risoluzione 517 l'introduzione delle emissioni in BLU nelle bande di onde decametriche assegnate a titolo esclusivo al servizio di radiodiffusione le cui caratteristiche sono specificate nell'appendice 45 del Regolamento delle radiocomunicazionie;
b) che l'utilizzazione delle tecniche di modulazione in BLU invece della DBL condurrebbe ad un miglioramento dell'utilizzazione dello spettro;
c) che secondo la Raccomandazione 515 (HFBC-87), i nuovi emittenti di radiodiffusione in onde decametriche installati dopo il 31 dicembre 1990 dovrebbero per quanto possibile funzionare sia in BLU ed in DBL, sia solamente in BLU;
d) che le nuove bande di estensione assegnate dalla CAMR-92 alla radiodiffusione in onde decametriche sono riservate alle emissioni in BLU solamente;
e) che la Risoluzione 517 (HFBC-87) stabilisce per il 31 dicembre 2015 l'interruzione delle emissioni in DBL;
f) che la data definitiva di cessazione delle emissioni in DBL sara' esaminata periodicamente dalle future conferenze amministrative mondiali delle radiocomunicazioni competenti in considerazione delle ultime statistiche complete disponibili sulla distribuzione a livello mondiale degli emittenti BLU e dei ricevitori BLU equipaggiati con un demodulatore sincrono, come previsto dalla Risoluzione 517 (HFBC-87);
raccomanda
alla successiva Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente di prevedere la possibilita' di anticipare la data indicata al punto e) del preambolo per l'interruzione delle emissioni in DBL;
invita il Consiglio d'amministrazione
ad iscrivere questa Raccomandazione all'ordine del giorno della successiva Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente.
RACCOMANDAZIONE N. 520 (CAMR-92)
Interruzione dell'utilizzazione della radiodiffusione in onde decametriche su frequenze situate fuori dalle bande attribuite al servizio di radiodiffusione
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-torremolinos, 1992),
considerando
a) che esiste un numero crescente di stazioni di radiodiffusione in onde decametriche utilizzate su frequenze situate fuori dalle bande assegnate al servizio di radiodiffusione;
b) che l'utilizzazione comune delle bande d'onde decametriche da parte del servizio di radiodiffusione e di altri servizi, senza le assegnazioni corrispondenti o una regolamentazione dettagliata, equivale ad una utilizzazione inefficace dello spettro delle frequenze;
c) che questa utilizzazione ha dato luogo ad interferenze pregiudizievoli;
d) che la presente Conferenza ha assegnato quote di spettro supplementari al servizio di radiodiffusione nella bande di onde decametriche;
raccomanda
che le amministrazioni adottino provvedimenti realizzabili in pratica per porre fine l'utilizzazione della radiodiffusione in onde decametriche fuori dalle bande di onde decametriche assegnate al servizio di radiodiffusione.
RACCOMANDAZIONE N. 621 (CAMR-92)
Installazione di radar per la rilevazione grafica di vento a frequenze prossime a 50 MHz, 400 MHz e 1000 MHz
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
avendo preso nota
di una richiesta indirizzata all'UIT dal Segretario generale dell'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) in maggio 1989, al fine di ottenere pareri ed assistenza per determinare frequenze appropriate in prossimita' di 50 MHz, di 400 MHz e di 1000 MHz al fine di procedere ad attribuzioni e ad assegnazioni per i radar per la rilevazione grafica di vento;
considerando
a) che i radar per la rilevazione grafica di vento sono sistemi meteorologici importanti per misurare la direzione e la velocita' del vento in funzione dell'altitudine;
b) che, per effettuare dette misurazioni fino ad un'altitudine di 30 chilometri, e' necessario attribuire a questi radar bande di frequenze prossime a 50 MHz (da 3 a 30 Km), 400 MHz (da 500 m. a circa 10 Km.) e 1000 MHz (da 100 m a 3 Km) rispettivamente;
c) che un gran numero di amministrazioni prevedono di installare radar per la rilevazione grafica di vento nelle reti operative al fine di migliorare le previsioni meteorologiche, agevolare lo studio dei climi e rafforzare la sicurezza della navigazione;
d) che e' auspicabile utilizzare i radars per la rilevazione di vento nelle bande di frequenze che sono state oggetto di un ampio accordo, di preferenza su scala mondiale;
e) che il CCIR studia attualmente varie proposte relative all'utilizzazione di tali radar per la rilevazione grafica di vento a frequenze prossime a 50 MHz, 400 MHz e 1000 MHz e che le frequenze prossime a 400 MHz possono essere preferite per le misurazioni dei venti ad altitudini che presentano il maggiore interesse a livello generale;
f) che e' indispensabile, per la sicurezza, proteggere il sistema COSPAS-SARSAT ed altri servizi di sicurezza dalle interferenze pregiudizievoli eventualmente causate loro dai radar per la rilevazione di vento;
g) che svariati studi hanno gia' dimostrato che i radar per la rilevazione di vento funzionanti in prossimita' di 400 MHz debbono essere sufficientemente separati come frequenza dal sistema COSPAS-SARSAT la cui frequenza centrale e' di 406,025 MHz;
h) che e' necessario, per garantire una utilizzazione efficace dello spettro, includere negli studi futuri, le caratteristiche tecniche ed i criteri di ripartizione;
invita il CCIR
a proseguire con urgenza i suoi lavori sulle caratteristiche e le specifiche dei radar per la rilevazione grafica di vento, a formulare Raccomandazioni relative alle bande di frequenza appropriate a livello tecnico, alle norme connesse ed ai criteri di ripartizione delle frequenze necessarie per assicurare la compatibilita' con i servizi suscettibili di essere pregiudicati ed a presentare un rapporto alla Conferenza in questione al punto invita il Consiglio di Amministrazione;
raccomanda
1. alle amministrazioni che autorizzano l'utilizzazione sperimentale o operativa di questi radar di adottare ogni disposizione necessaria per garantire la protezione del sistema COSPAS-SARSAT da interferenze pregiudizievoli evitando in particolare le assegnazioni nella banda 402-406 MHz e la protezione degli altri servizi;
2. alle amministrazioni ed alle organizzazioni internazionali che si interessano ai radar a rilevazione grafica di vento, in particolare l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI), l'Organizzazione marittima internazionale (OMI), l'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) e COSPAS-SARSAT, di contribuire ai lavori del CCIR;
invita il Consiglio di amministrazione
a prevedere di iscrivere all'ordine del giorno della successiva CAMR competente la questione dell'attribuzione delle bande di frequenza atte ad assicurare una utilizzazione operativa dei radar per la rilevazione grafica di vento;
incarica il Segretario generale
a sottoporre la presente Raccomandazione all'OACI, all'OMI ed all'OMM.
RACCOMANDAZIONE N. 717 (CAMR-92)
Criteri di ripartizione nelle bande di frequenze utilizzate in base ad un sistema di ripartizione da parte del servizio mobile via satellite e del servizio fisso, mobile e da altri servizi di radiocomunicazione
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a) che la presente Conferenza ha assegnato al servizio mobile via satellite bande di frequenza che dividera' con altri servizi di radiocomunicazione;
b) che i criteri di riparrtizione provvisori sono stati adottati nelle bande attribuite dalla presente Conferenza al servizio mobile via satellite;
c) che nel servizio mobile via satellite possono essere utilizzati satelliti sia geostazionari che non geostazionari;
raccomanda che il CCIR
1. esamini d'urgenza i criteri applicabili alla ripartizione delle stesse bande di frequenze tra il servizio mobile via satellite ed altri servizi, ed in particolare i limiti di potenza e di potenza di superficie indicati negli articoli 27 e 28 del Regolamento delle radiocomunicazioni intralciando il meno possibile i servizi che funzionano in queste bande;
2. formula con urgenza Raccomandazioni su questa questione;
raccomanda alle amministrazioni
di inviare con urgenza al CCIR i loro contributi relativi a questi studi.
RACCOMANDAZIONE N. 718 (CAMR-92)
Allineamento delle assegnazioni al servizio di radioamatore nella banda dei 7 MHz
considerando
a) che sarebbe opportuno di poter disporre di assegnazioni mondiali esclusivamente riservati ai servizi di radiodiffusione e di radioamatore nelle bande in prossimita' di 7 MHz;
b) che l'utilizzazione in base ad un sistema di ripartizione delle bande di frequenze da parte di questi sistemi non e' augurabile e dovrebbe essere evitata;
c) che alcune amministrazioni hanno sottoposto alla presente Conferenza proposte di allineamento delle assegnazioni al servizio di radioamatore in prossimita' di 7 MHz;
d) che la presente Conferenza ha potuto esaminare solo in maniera limitata queste proposte;
raccomanda
di incaricare una futura Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente di esaminare la possibilita' di procedere ad un allineamento delle assegnazioni al servizio di radio-amatore in prossimita' di 7 MHz, tenendo debitamente conto delle esigenze degli altri servizi;
invita il Consiglio di amministrazione
ad iscrivere la presente Raccomandazione all'ordine del giorno della successiva Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente.
RACCOMANDAZIONE N. 719 (CAMR-92)
Reti a satellite multiservizi che utilizzano l'orbita dei satelliti geostazionari
La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni incaricata di studiare le assegnazioni di frequenze in talune parti dello spettro (Malaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a) che la Conferenza ha assegnato a titolo principale, le bande 19,7 - 20,2 GHz e 29,5 - 30 GHz nella regione 2 e 20,1 - 20,2 GHz e 29,9 - 30 GHz nelle Regioni 1 e 3 al servizio mobile via satellite;
b) che alcune bande sono inoltre assegnate al servizio fisso via satellite;
c) che alcune amministrazioni hanno manifestato interesse per lo sviluppo di reti a satellite multiservizi in queste bande;
d) che la Raccomandazione 715 (Orb-88) invita a semplificare il processo di immissione in servizio delle reti a satellite comprendenti varie classi di terminali utilizzatori;
e) che il Gruppo volontari di esperti (GVE) esamina attualmente, tra le altre misure destinate a semplificare il Regolamento delle radiocomunicazioni, definizioni di servizio che coprono tutta una gamma di servizi;
riconoscendo
che l'immissione in servizio di reti a satellite multiservizi che utilizzano inter alia stazioni terrestri mobili rischia di avere conseguenze per le reti che funzionano nel servizio fisso via satellite;
raccomanda
di esaminare con urgenza le caratteristiche tecniche ed in particolare le tecniche di puntamento, delle reti a satellite multiservizi che utilizzano le reti a satellite geostazionario che includono applicazioni del servizio mobile via satellite e del servizio fisso via satellite nonche' i criteri di ripartizione da applicare per garantire la compatibilita' con il servizio fisso via satellite nelle bande di frequenze precitate;
invita il CCIR
a procedere agli studi in questione;
raccomanda alle amministrazioni
di partecipare attivamente a questi studi;
raccomanda inoltre
a) che una futura Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni comptente sia incaricata di rivedere le assegnazioni in queste bande, in considerazione dei risultati degli studi del CCIR e dei lavori del GVE;
b) di incaricare una futura Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente, di esaminare la necessita' di definire un servizio unico che includa applicazioni del servizio mobile via satellite ed assegnare se del caso bande di frequenze supplementari per far fronte all'incremento di tali servizi.
invita il Consiglio di amministrazione
ad iscrivere questa questione all'ordine del giorno della successiva Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni competente.
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