Monitoring Gesetzessammlung

051U0224

IT - Regolamenti Governativi

051U0224

Regolamento amministrazione e erogazione Fondo previdenza personale dogane (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1951 n. 224)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 luglio 1912, n. 812 , istitutiva del Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane; Visto il regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo predetto, approvato con regio decreto 22 luglio 1939, n. 1243 , successivamente modificato col regio decreto 5 dicembre 1940, n. 1850 , e col decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1946, numero 677 ; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1433 , con il quale venne modificata la misura delle indennita' stabilite dal citato regolamento; Ritenuta la necessita' di riordinare e di modificare le disposizioni contenute nei detto regolamento, anche in relazione alla situazione finanziaria del Fondo; Sentito il Consiglio di amministrazione del fondo; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

Il vigente regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane, istituito con la legge 12 luglio 1912, n. 812 , e' sostituito da quello annesso al presente decreto, e vistato dal Ministro proponente.

Art. 2

La misura delle indennita' stabilite dal nuovo regolamento ha effetto per i casi di cessazione dal servizio o di decesso verificatisi a decorrere dal corrente esercizio finanziario.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 gennaio 1951 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 aprile 1951 Atti dal Governo, registro n. 38, foglio n. 101. - CARLOMAGNO

Art. 1

Regolamento per l'amministrazione e la erogazione del
"Fondo di previdenza per il personale delle dogane"
Art. 1.
Il Fondo di previdenza istituito con l' art. 1 della legge 12 luglio 1912, n. 812 , e' eretto in ente morale ed ha sede presso il Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.
Sono inscritti al Fondo di previdenza tutti gli impiegati ed i commessi appartenenti al ruolo del personale provinciale delle dogane, le visitatrici doganali, nonche' il personale non di ruolo assunto per i servizi doganali, trasferito nel ruolo transitorio istituito con il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 .

Art. 2

Art. 2.
Il Fondo e' costituito:
a) dalle quote di prodotti contravvenzionali assegnategli dalla legge;
b) dalle quote di indennita' per servizi straordinari compiuti dal personale, in quanto siano assegnate al Fondo dalle disposizioni vigenti;
c) dagli interessi del denaro Investito come dall'art. 21;
d) da oblazioni volontarie e da altri proventi eventuali.

Art. 3

Art. 3.
Col Fondo di previdenza si provvede:
a) a corrispondere una indennita' agli inscritti al Fondo nel momento in cui cessino definitivamente dal servizio per collocamento a riposo, passaggio ad altro impiego dello Stato o per qualsivoglia altra causa che non sia condanna penale passata in giudicato, o ai superstiti degli inscritti morti prima di abbandonare definitivamente il servizio.
Tale indennita' e' stabilita nella misura indicata nell'art. 12 del presente regolamento.
Nei casi di cessazione dal servizio per condanna penale e' in facolta' del Consiglio di amministrazione del Fondo di consentire che l'indennita' o parte di essa sia concessa alla famiglia, limitatamente alla moglie o ai figli;
b) a corrispondere sovvenzioni nei casi previsti dall'articolo 15.

Art. 4

Art. 4.
Per provvedere alle finalita' indicate nel presente regolamento, le entrate annuali del Fondo sono ripartite come segue:
a) il 90% di esse e' destinato ad alimentare il Fondo per il pagamento delle indennita', di cui alla lettera a) dell'articolo precedente;
b) l'8% e' destinato ad essere erogato per gli scopi di cui alla lettera b) dell'articolo stesso;
c) il 2% e' destinato a sostenere le spese di amministrazione del Fondo e quelle inerenti al funzionamento della segreteria ed al servizio di riscossione e di pagamento delle entrate e delle spese.
Gli eventuali superi vanno in aumento della quota di cui alla lettera a).
Qualora il limite fissato per le erogazioni di cui alla lettera b) dell'articolo precedente non sia stato raggiunto, la differenza potra' essere impiegata per gli stessi scopi negli esercizi successivi.

Art. 5

Art. 5.
Il Fondo di previdenza e' amministrato dal un Consiglio nominato dal Ministro per le finanze e costituito come segue:
Presidente:
il direttore generale delle Dogane e delle imposte indirette.
Membri:
l'ispettore generale amministrativo, addetto alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette che sostituisce il direttore generale, vice presidente;
il capo del Personale delle dogane e, in mancanza, il funzionario che lo sostituisce;
un rappresentante del Sindacato nazionale dipendenti dogane, designato dal Consiglio nazionale del Sindacato stesso;
quattro rappresentanti del personale di ruolo delle dogane, e cioe' un impiegato di gruppo A, uno di gruppo B, uno di gruppo C e un commesso, residenti a Roma, eletti per referendum fra tutto il personale di ruolo e del ruoli transitori delle dogane.
Con decreti del Ministro per le finanze sono stabilite le modalita' del referendum per le elezioni dei rappresentanti del personale e il modo di designazione del rappresentante sindacale, in caso di pluralita' di associazioni sindacali del personale.
I quattro membri del Consiglio di amministrazione, appartenenti al ruolo provinciale delle dogane, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario amministrativo della Direzione generale delle dogane e imposte indirette di grado non superiore al 7° e non inferiore al 9°.

Art. 6

Art. 6.
Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno cinque dei suoi componenti, tra i quali il presidente o il vice presidente, il capo del Personale, il rappresentante sindacale e due dei quattro rappresentanti del personale doganale.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
Il segretario non ha voto deliberativo.

Art. 7

Art. 7.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta ogni mese, e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno, ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri.
Esso e' chiamato:
1) a liquidare le indennita' di cui all'art. 3, lettera a);
2) a deliberare sulla concessione delle sovvenzioni di cui ai punti 1), 2) e 4) dell'art. 15;
3) a deliberare riguardo alla accettazione di oblazioni volontarie e all'introito di proventi eventuali;
4) ad autorizzare le spese ordinarie di gestione e le altre di cui alla lettera c) dell'art. 4;
5) a provvedere, in generale, su tutto quanto riflette il funzionamento del Fondo e lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili;
6) ad approvare i rendiconti della gestione.
La liquidazione delle spese di che al punto 4) del presente articolo sara' effettuata, di regola, alla fine di ciascun semestre dell'esercizio finanziario.

Art. 8

Art. 8.
Di ogni adunanza del Consiglio di amministrazione il segretario deve redigere il processo verbale, da sottoporre alla approvazione del Consiglio medesimo nell'adunanza immediatamente successiva.
Detto verbale dovra', in ordine cronologico, essere riportato integralmente nel registro dei verbali, e sottoscritto dal presidente del Consiglio, di amministrazione e dal segretario.

Art. 9

Art. 9.
La revisione della contabilita' del Fondo e' demandata ad un Collegio sindacale nominato dal Ministro per le finanze e composto di un direttore capo di divisione di ragioneria del Ministero delle finanze che lo presiede e di due impiegati del ruolo provinciale delle dogane eletti con le modalita' indicate nell'art. 5.
I sindaci elettivi durano in carica per lo stesso periodo dei membri elettivi del Consiglio di amministrazione e possono essere rieletti.
I sindaci sono tenuti a presentare, alla fine di ogni esercizio finanziario, la relazione sull'andamento della gestione, che deve essere allegata al rendiconto consuntivo del Fondo.
Il presidente del Collegio sindacale, ovvero uno dei componenti del Collegio stesso, deve intervenire, senza voto deliberativo, nella seduta del Consiglio di amministrazione, nella quale, a norma dell'art. 22, e' esaminato il rendiconto consuntivo del Fondo,

Art. 10

Art. 10.
Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del Fondo.
Nei casi di particolare comprovata urgenza il presidente puo' provvedere alla liquidazione delle indennita' di cui all'art. 3, lettera a), e disporne l'integrale pagamento ovvero, quando non sia possibile provvedere alla immediata liquidazione dell'indennita', disporre il pagamento di somme in acconto fino al limite della meta' della somma presuntivamente dovuta a tale titolo; cosi' pure, su proposta di due membri del Consiglio, di cui uno appartenente al ruolo provinciale delle dogane, puo' anche provvedere, con carattere di urgenza, al pagamento di una somma a titolo di anticipazione per le sovvenzioni di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 15.
Spetta altresi' al presidente di provvedere al pagamento delle speciali sovvenzioni per spese funerarie nella misura e con le modalita' di cui al punto 3) dell'art. 15.
Nei casi previsti dai due comma precedenti, il presidente informa il Consiglio, alla prima adunanza, dei provvedimenti adottati.

Art. 11

Art. 11.
Il diritto alla indennita' si acquista solo quando l'impiegato o il commesso abbia compiuto nel ruolo delle dogane quattro anni di servizio utile agli effetti della pensione.
Per le visitatrici doganali e per il personale del ruoli transitori, il diritto alla indennita' si acquista dopo quattro anni di servizio ininterrotto.
Se l'iscritto sia morto per cause di servizio prima di aver raggiunto detti limiti, e' dovuta ugualmente ai superstiti una indennita' nella misura spettante agli iscritti che abbiano compiuto solo il minimo di quattro anni di servizio.
Quando l'impiegato o il commesso abbia compiuto nel ruolo delle dogane quattro anni di servizio, si tien conto, agli effetti della misura dell'indennita', anche degli anni di servizio anteriori all'ammissione nel ruolo predetto, utili per la pensione, secondo le disposizioni in vigore.

Art. 12

Art. 12.
L'indennita' di cui all'art. 3, lettera a), sara' corrisposta all'avente diritto a norma dell'art. 11 in relazione al numero degli anni di servizio utili a pensione, anche se prestati dopo il raggiungimento del limite massimo per conseguire il diritto a pensione, nella seguente misura:
agli impiegati dei gruppi A, B, C, L. 14.000 per ogni anno di servizio;
ai commessi, L. 11.000 per ogni anno di servizio;
alle visitatrici doganali, L. 4000 per ogni anno di servizio;
al personale dei ruoli transitori dei gruppi A, B, C, lire 7000 per ogni anno di servizio;
al personale del ruolo transitorio dei subalterni, L. 5500 per ogni anno di servizio.
Nel computo degli anni di servizio per determinare la misura dell'indennita', la frazione di anno, inferiore a sei mesi, si trascura; quella superiore si considera come anno intero.
All'accertamento dell'anzianita' di servizio per determinare la misura dell'indennita', provvede in ogni caso, d'ufficio, il Consiglio di amministrazione.
Agli impiegati e commessi che lasciano definitivamente il servizio prima di aver acquisito diritto a pensione - escluso il passaggio ad altro impiego dello Stato - ed esclusi i casi di condanna penale e di dimissioni volontarie o da considerarsi tali a termini delle vigenti disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, la misura dell'indennita' e' aumentata del 50%.
Al superstiti degli impiegati e commessi deceduti in attivita' di servizio prima del compimento del servizio utile a pensione, limitatamente alla vedova o, in mancanza, ai figli minori di 25 anni o permanentemente inabili al lavoro ed alle figlie nubili, la misura dell'indennita' e' aumentata del 75%.

Art. 13

Art. 13.
In caso di morte avvenuta in attivita' di servizio dello Iscritto al Fondo, l'indennita' prevista dall'art. 12 e' corrisposta, in ordine di preferenza, ai seguenti superstiti:
1) alla vedova o al coniuge della visitatrice, quando non esista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa del coniuge superstite o di entrambi.
Qualora l'iscritto deceduto abbia lasciato superstiti, oltre il coniuge, figli di precedenti matrimoni, e' riservata a questi, nell'ordine di preferenza di cui ai un 2), 3) e 4), una quota dell'indennita' pari a un terzo o meli, secondo che esistano o meno figli di entrambi i coniugi;
2) ai figli legittimi, legittimati o adottivi minorenni o permanentemente inabili al lavoro, in parti uguali;
3) alle figlie legittime, legittimate o adottive maggiorenni gia' conviventi e a carico dell'iscritto deceduto, in parti uguali;
4) ai figli legittimi, legittimati o adottivi maggiorenni, in parti uguali;
5) ai figli naturali riconosciuti, maggiorenni o minorenni, in parti uguali;
6) al padre, se i genitori sono entrambi viventi e non separati legalmente per colpa del ladro o di entrambi; al genitore superstite se uno di essi e' morto. Se i genitori sono separati legalmente per colpa del padre o di entrambi, la indennita' e' divisa tra essi in parti uguali;
7) ai fratelli e alle sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni purche' non coniugati, in parti uguali;
8) ai fratelli e sorelle maggiorenni o coniugati, nullatenenti, in parti uguali;
9) alla persona esplicitamente a tal fine designata dall'iscritto con atto di ultima volonta'. Se vi sono piu' persone designate, l'indennita' e' corrisposta in parti uguali a quelle viventi, salvo che l'iscritto medesimo non abbia disposto diversamente.

Art. 14

Art. 14.
L'indennita' e' corrisposta su domanda, redatta in carta semplice, degli inscritti al Fondo o dei loro superstiti, diretta al Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale delle dogane.
Quando l'indennita' sia richiesta dai superstiti, alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, esenti da bollo:
1) se si tratta del coniuge:
il certificato di matrimonio, lo stato di famiglia e un atto di notorieta', redatto a forma di legge, dal quale risulti che non esiste sentenza di separazione passata in giudicato e pronunciata per sua colpa o di entrambi i coniugi;
2) se si tratta di figli legittimi, legittimati o adottivi minorenni o permanentemente inabili al lavoro:
lo stato di famiglia e un atto di notorieta', redatto a forma di legge, comprovante i vincoli di parentela degli aventi diritto con l'iscritto deceduto, nonche' la copia autentica dell'atto di adozione per i figli adottivi, e, quando sia necessario, la prova della invalidita' al lavoro;
3) se si tratta di figlie legittime, legittimate o adottivi maggiorenni, gia' conviventi e a carico del genitore defunto:
i documenti di cui al precedente n. 2), nonche' un legale documento o atto di notorieta', redatto a forma di legge, dal quale risulti che le richiedenti erano conviventi e a carico del deceduto;
4) se si tratta di figli legittimi, legittimati o adottivi maggiorenni:
i documenti come al precedente n. 2);
5) se si tratta di figli naturali riconosciuti:
la prova del riconoscimento e un atto di notorieta', redatto a forma di legge, dal quale risulti che i richiedenti sono i soli aventi diritto;
6) se si tratta di genitori:
un atto di notorieta', redatto a forma di legge, dal quale risulti non essere intervenuta sentenza di separazione passata in giudicato, oppure, se tale sentenza sia intervenuta, copia autentica della sentenza stessa, e un certificato dell'Ufficio di stato civile comprovante i vincoli di parentela dei richiedenti con il deceduto;
7) se si tratta di fratelli e sorelle permanentemente Inabili al lavoro o minorenni purche' non coniugati o di fratelli o sorelle maggiorenni o coniugati, nullatenenti:
un certificato dell'Ufficio di stato civile o un atto di notorieta', redatto a forma di legge, comprovante i vincoli di parentela dei richiedenti con il deceduto, e, quando sia necessario, la condizione di stato civile, quella d'inabilita' al lavoro o di nullatenenza. Inoltre i richiedenti debbono comprovare con lo stesso atto di notorieta', di essere i soli aventi diritto.

Art. 15

Art. 15.
Le sovvenzioni di cui alla lettera b) dell'art. 3, saranno corrisposte:
1) nei casi di gravi malattie o infortuni degli iscritti al Fondo, con speciale riguardo a coloro che si trovino in aspettativa per infermita';
2) nei casi di malattia o infortuni, di comprovata eccezionale gravita' e durata dei membri di famiglia purche' conviventi e a carico del capo famiglia;
3) nei casi di decesso, in attivita' di servizio, dell'iscritto o di un membro della sua famiglia (coniuge, figli, genitori), gia' conviventi e a carico del capo famiglia. In questi casi sara' immediatamente concessa a titolo di contributo nelle spese funerarie, dietro presentazione da parte degli interessati di apposita domanda, redatta in carta semplice, corredata dell'atto di morte e dello stato di famiglia, una speciale sovvenzione determinata in misura fissa come appresso:
L. 50.000 per gli impiegati;
L. 40.000 per i commessi;
L. 25.000 per le visitatrici;
L. 30.000 per il personale dei ruoli transitori dei gruppi A, B, e C;
L. 20.000 per il personale del ruolo transitorio dei subalterni.
In caso di decesso in attivita' di servizio degli iscritti al Fondo la sovvenzione, nella misura anzidetta, spetta al, coniuge superstite purche' non separato legalmente; in mancanza sara' corrisposta agli aventi diritto in base a quanto stabilito dall'art. 13.
Nei casi di morte, non per cause di servizio, dell'iscritto che non abbia compiuto il servizio stabilito dall'art. 11, la sovvenzione sara' aumentata del 20%; 4) potranno anche essere corrisposte, su presentazione di apposita documentata istanza, osservate le norme di cui all'art. 17 e quelle altre che saranno di anno in anno stabilite dal Consiglio di amministrazione, sovvenzioni a titolo di contributo alla spesa di istruzione dei figli degli iscritti al Fondo, qualora nella residenza di questi ultimi manchino i relativi corsi di studio.

Art. 16

Art. 16.
Presso ogni Direzione circoscrizionale di dogana e' istituito un Comitato consultivo circoscrizionale, al quale e' demandato il primo esame delle domande di sovvenzioni salvo il disposto del terzo e quarto comma dell'art. 17.
Il Comitato stesso e' chiamato, in particolare, ad accertare se effettivamente ricorrono le speciali circostanze previste dal punto 2) dell'art. 15, esprimendo, poi, il proprio motivato parere sul provvedimento da adottare.
Il Comitato consultivo circoscrizionale dura in carica tre anni ed e' cosi' costituito:
Presidente:
il direttore superiore della Circoscrizione o il funzionario che lo sostituisce.
Membri:
un rappresentante della Sezione locale del Sindacato nazionale dipendenti dogane, designato dal Consiglio di sezione del Sindacato stesso;
tre impiegati, uno per ciascuno dei gruppi A, B, C e un commesso, assegnati alla dogana sede del direttore superiore, eletti per referendum fra i funzionari e commessi della Circoscrizione doganale.
Per lo svolgimento del referendum e per la designazione del rappresentante sindacale valgono le norme di cui al secondo comma dell'art. 5.
I membri elettivi del Comitato consultivo circoscrizionale, che cessino per qualsiasi motivo di appartenervi, debbono essere sostituiti entro il termine di un mese.
La carica di membro del Comitato consultivo circoscrizionale di Roma e' incompatibile con quella di membro del Consiglio di amministrazione del Fondo.

Art. 17

Art. 17. - Le domande di sovvenzione debbono essere dirette al presidente del Consiglio di amministrazione, per il tramite del direttore superiore della Circoscrizione doganale e trasmesse entro il termine massimo di dieci giorni, corredate del verbale firmato da tutti i componenti il Comitato consultivo circoscrizionale e di tutti i documenti esibiti dai richiedenti.
Qualora per l'istruttoria delle domande sia necessario un tempo maggiore, dovra' esserne indicato il motivo nel verbale anzidetto.
Le domande di sovvenzione a titolo di contributo per le spese funerarie, di che al punto 3), dell'art. 15, dovranno essere immediatamente trasmesse, con i prescritti documenti, al presidente del Consiglio di amministrazione, non occorrendo, per esse, il parere del Comitato consultivo circoscrizionale.
Le domande di sovvenzione presentate da impiegati dei gradi 5° e 6° saranno trasmesse dagli interessati, con i relativi documenti, direttamente al presidente del Consiglio di amministrazione; quelle presentate dagli iscritti al Fondo assegnati o distaccati presso uffici non dipendenti dal direttore superiore della Circoscrizione doganale, saranno trasmesse al presidente del Consiglio di amministrazione per il tramite e con motivato parere dei capi degli uffici presso i quali essi prestano servizio, a cura dei quali devono essere compiuti gli accertamenti di cui al primo e secondo comma dell'art. 16.

Art. 18

Art. 18.
Il pagamento delle indennita' e delle sovvenzioni e' fatto dai ricevitori doganali, a favore dei quali la Cassa depositi e prestiti emette i relativi mandati in conformita' di ordini firmati dal presidente del Consiglio di amministrazione del Fondo e dal segretario.
I mandati emessi dalla Cassa depositi e prestiti vengono estinti mediante bollette di introito rilasciate alla Tesoreria dai ricevitori doganali, staccandole da appositi registri a matrice e figlia.
Le ricevute degli interessati devono, dai ricevitori doganali, essere controfirmate e trasmesse immediatamente all'Amministrazione del fondo.
Al termine dell'anno finanziario i ricevitori doganali devono chiudere i registri a matrice e figlia delle bollette di introito e trasmetterli all'Amministrazione predetta.

Art. 19

Art. 19.
Tutte le cariche nel Consiglio di amministrazione, nel Collegio sindacale e nei Comitati consultivi circoscrizionali sono gratuite, tranne quella del segretario del Consiglio di amministrazione.

Art. 20

Art. 20.
Le indennita' e le sovvenzioni erogate dal Fondo di previdenza non sono ne cedibili, ne sequestrabili.

Art. 21

Art. 21.
Le somme spettanti al Fondo di previdenza sono versate in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti secondo le modalita' stabilite d'accordo fra l'Amministrazione della cassa e la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.
Le somme che eccedono le ordinarie necessita' del Fondo di previdenza possono essere investite in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato o, in casi eccezionali, in altre forme deliberate dal Consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro per le finanze.

Art. 22

Art. 22.
L'anno finanziario del Fondo di previdenza comincia il 1 luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.
Nell'adunanza del settembre il presidente deve sottoporre all'approvazione del Consiglio il rendiconto relativo all'esercizio scaduto.
Il rendiconto approvato sara' pubblicato nel "Bollettino ufficiale" delle dogane e delle imposte indirette.
Con lo stesso rendiconto sara' data anche la dimostrazione delle domande di sovvenzione presentate nell'esercizio dalle singole Circoscrizioni doganali e dagli altri uffici non dipendenti dalle Circoscrizioni, con l'indicazione numerica delle domande accolte e di quelle respinte nonche' dell'importo delle sovvenzioni concesse.

Art. 23

Art. 23.
La revisione dei registri di introito dei proventi contravvenzionali deve essere completata con l'accertamento della concordanza fra le somme che, secondo i registri stessi, spettano al Fondo di previdenza per quote contravvenzionali e quelle effettivamente versate.
I direttori delle Circoscrizioni doganali devono notificare ogni trimestre all'Amministrazione del fondo, con appositi elenchi, i versamenti eseguiti dai contabili a favore del Fondo stesso.
Su tali elenchi dovranno essere poste, a cura del direttore circoscrizionale, le attestazioni relative alla concordanza di cui sopra.
L'Amministrazione del fondo procedera' poi semestralmente al riscontro degli elenchi di cui trattasi con gli estratti del conto corrente comunicatile dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 24

Art. 24.
Le spese di amministrazione sono pagate dal ricevitore della Dogana di Roma, previa liquidazione da parte del Consiglio di amministrazione.

Art. 25

Art. 25.
Modificazioni al presente regolamento ed alla misura delle indennita' potranno effettuarsi quando l'andamento finanziario del Fondo, le risultanze dei bilanci o altri motivi le giustifichino, con decreto del Capo dello Stato, previo parere del Consiglio di amministrazione del fondo e sentito il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 26

Art. 26.
Tutte le precedenti disposizioni, che siano in contrasto con quelle del presente regolamento, si intendono abrogate.
Disposizioni transitorie.

Art. 27

Art. 27.
Le indennita' liquidate negli esercizi finanziari 1948-1949 e 1949-1950 sono integrate con il pagamento agli interessati della differenza in piu' che sarebbe loro spettata se si fosse applicato il presente regolamento.

Art. 28

Art. 28.
L'attuale Consiglio di amministrazione del fondo resta in carica sino alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione che dovra' effettuarsi, secondo le norme del presente regolamento, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
Visto: il Ministro per le finanze
VANONI
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht