Monitoring Gesetzessammlung

090G0341

IT - Regolamenti Governativi

090G0341

Regolamento recante l'estinzione della corporazione dei piloti del porto di Imperia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 07 agosto 1990 n. 288)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 31/10/1990 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1959, n. 36 , che istituisce la corporazione dei piloti nel porto di Imperia; Visto l' art. 86 del codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 ; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile in data 25 giugno 1977, concernente la classificazione nella seconda categoria della corporazione dei piloti di Imperia; Ritenuta l'opportunita' di provvedere all'estinzione della corporazione di piloti del porto di Imperia considerato che in data 13 luglio 1990 ne verra' meno sia l'elemento personale sia quello patrimoniale; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro della marina mercantile; E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

1. E' estinta la corporazione dei piloti del porto di Imperia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 agosto 1990 COSSIGA VIZZINI, Ministro della marina mercantile Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1990 Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 12 AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L' art. 86 del codice della navigazione e' cosi' formulato:
"Art. 86 (Istituzione del servizio di pilotaggio). - Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove e' riconosciuta la necessita' del servizio di pilotaggio, e' istituita, mediante decreto del Presidente della Repubblica, una corporazione di piloti.
La corporazione ha personalita' giuridica, ed e' diretta e rappresentata dal capo pilota".
- Il D.M. 25 giugno 1977, con il quale sono state classificate le corporazioni dei piloti, a norma dell'art. 98 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione , approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 29 luglio 1977 .
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