Monitoring Gesetzessammlung

012G0063

IT - Regolamenti Governativi

012G0063

Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. (12G0063) (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2012 n. 43)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2012

Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146 )) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 , restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014 ".

Art. 2

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146 )) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 , restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014 ".

Art. 3

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146 )) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 , restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014 ".

Art. 4

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146 )) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 , restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014 ".

Art. 5

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146 )) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 , restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014 ".

Art. 6

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146 )) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 , restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014 ".

Art. 7

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146 )) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 , restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014 ".

Art. 8

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146 )) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 , restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014 ".

Art. 9

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146 )) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 , restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014 ".

Art. 10

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146 )) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 , restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014 ".

Art. 11

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146 )) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 , restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014 ".

Art. 12

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146 )) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 , restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014 ".

Art. 13

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146 )) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 , restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014 ".

Art. 14

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146 )) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 , restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014 ".

Art. 15

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146 )) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 , restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014 ".

Art. 16

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146 )) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 , restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014 ".

Art. 17

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146 )) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 , restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014 ".

Art. 18

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146 )) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 , restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014 ".

Art. 19

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146 )) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 , restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014 ".

Allegato A

Allegato A
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146 )) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 , restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014 ".

Allegato B

Allegato B
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146 )) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 , restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014 ".

Allegato C

Allegato C
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146 )) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 , restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014 ".
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