062U1263
062U1263
Esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario con scambi di Note, concluso a Bonn il 2 giugno 1961. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1962 n. 1263)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art 87 della Costituzione ; Visto l' art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430 , del Capo provvisorio dello Stato, concernente l'esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per industria ed il commercio; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, con scambi di Note, concluso a Bonn il 2 giugno 1961, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 28 dell'Accordo stesso.
Art. 2
Il direttore generale del Tesoro, ove occorra, stipulera' con la Banca Nazionale del Lavoro, sensi dell'art. 1 dell'Accordo, apposita convenzione da approvarsi, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari esteri.
Art. 3
Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, e per l'industria e commercio, verra' determinata la composizione, da parte italiana, della Commissione mista governativa prevista dall'art. 16 dell'Accordo.
Con decreto del Ministro per il tesoro verra' altresi' determinata la misura per il compenso da corrispondere ai membri italiani della Commissione mista di cui al comma precedente, in relazione ai lavori svolti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 aprile 1962 GRONCHI FANFANI - SEGNI - TRABUCCHI - TREMELLONI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 agosto 1962 Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 15. - VILLA
Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 1
Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale economico e finanziario (Bonn, 2 giugno 1961).
La Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, nello spirito della cordiale amicizia esistente fra i due Paesi, hanno convenuto quanto appresso:
Articolo 1.
1. La Repubblica Federale di Germania versa alla Repubblica italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi.
2. Questa somma sara' trasferita su un conto, da aprirsi al nome del Ministero del tesoro italiano presso la Banca Nazionale del Lavoro in due rate ciascuna di 20 milioni di marchi tedeschi; la prima rata sara' versata un mese e la seconda rata un anno dopo la entrata in vigore del presente Accordo.
Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 2
Articolo 2.
1. Il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purche' derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1 settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
2. Il Governo italiano terra' indenne la Repubblica Federale di Germania e le persone fisiche e giuridiche tedesche da ogni eventuale azione o altra pretesa legale da parte di persone fisiche o giuridiche italiane per le rivendicazioni e richieste suddette.
Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 3
Articolo 3.
Il presente Accordo non riguarda la materia delle restituzioni esterne e dei beni asportati.
Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 4
Articolo 4.
1. Il presente Accordo non riguarda, inoltre, i conti aperti su ordine delle Autorita' di occupazione alleate, come quelli di Rastatt, Amburgo e Dusseldorf ed eventualmente di altre citta', a favore di ex-prigionieri di guerra deportati e operai stranieri nella Repubblica Federale di Germania.
2. Per detti conti gli aventi diritto italiani godranno dello stesso trattamento concesso ai cittadini dei Paesi con i quali e' stato raggiunto un accordo in materia.
Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 5
Articolo 5.
1. I beni tedeschi in Italia non saranno piu' sequestrati o venduti a scopo di liquidazione.
2. Le disposizioni speciali italiane per il sequestro e la liquidazione dei beni tedeschi sono abrogate.
Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 6
Articolo 6.
1. I beni tedeschi sequestrati, ma non ancora liquidati verranno restituiti agli aventi diritto. Sono considerati beni non ancora liquidati anche i beni la cui liquidazione, benche' disposta prima del 29 marzo 1957, non sia stata attuata o portata a compimento.
2. Gli oneri inerenti all'amministrazione dei beni sequestrati e all'attuazione della procedura di dissequestro verranno addebitati all'avente diritto soltanto nei limiti in cui possano essere coperti dai proventi delle singole gestioni accumulate durante il periodo di sequestro.
3. Il Governo italiano provvedera' al dissequestro entro un anno dall'entrata in vigore del presente Accordo.
Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 7
Articolo 7.
Per i casi in cui beni tedeschi siano stati venduti a condizione di non essere trasferiti a persone fisiche o giuridiche tedesche, il Governo italiano libera con il presente Accordo gli acquirenti di tali beni dall'obbligo di osservare detta condizione.
Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 8
Articolo 8.
1. Il Governo italiano restituira' a richiesta agli aventi diritto i proventi dei beni liquidati prima del 29 marzo 1957, qualora risulti che tale restituzione sia giustificata da motivi giuridici o di fatto.
2. Le domande di riesame dei relativi casi dovranno essere presentate all'Amministrazione competente italiana per il tramite dell'Ambascata della Repubblica Federale di Germania in Roma entro il termine perentorio di mesi sei dall'entrata in vigore del presente Accordo.
3. L'obbligo di rimborso da parte del Governo italiano di cui al paragrafo 1 e' limitato alla somma complessiva di trecento milioni di lire. Ove tale importo non dovesse risultare sufficiente per soddisfare integralmente le richieste ritenute giustificate, l'Amministrazione italiana competente si consultera' con la Ambasciata della Repubblica. Federale di Germania a Roma per una distribuzione pro-quota dell'importo medesimo tra i vari interessati.
Qualora, invece, dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo si avesse un residuo disponibile, questo verra' messo a disposizione del Governo della Repubblica Federale di Germania per assistenza a favore di cittadini tedeschi bisognosi in Italia.
Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 9
Articolo 9.
Qualora i beni di cui al precedente art. 6 e gli importi di cui al precedente art. 8 non possano essere messi a disposizione degli aventi diritto, saranno consegnati ad un fiduciario da designarsi dalla Repubblica Federale di Germania.
Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 10
Articolo 10.
L'Amministrazione italiana competente fornira' a richiesta, alle autorita' competenti tedesche informazioni sul sequestro e la liquidazione di beni tedeschi.
Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 11
Articolo 11.
I diritti di creditori tedeschi garantiti da ipoteche o simili privilegi su beni immobili siti in Germania, ivi compreso il Land Berlino di proprieta' di cittadini italiani, non costituiscono beni nemici sequestrabili agli effetti delle disposizioni di guerra
vigenti in Italia Marchi d'impresa tedeschi in Italia
Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 12
Articolo 12.
1. I marchi di fabbrica e di commercio tedeschi depositati il Italia ed iscritti nel registro italiano dei marchi d'impresa prima del 16 settembre 1947 ed i marchi di fabbrica e di commercio tedeschi iscritti prima di tale data ai sensi e per gli effetti dell'Accordo di Madrid dei 14 aprile 1891, nel registro internazionale a nome di persone fisiche o giuridiche tedesche, restano nella piena disponibilita' di dette persone o dei loro successori od aventi causa.
2. Se i marchi di cui al comma precedente risultano invece iscritti nel registro italiano dei marchi d'impresa o nel registro internazionale a nome di ditte esistenti in Italia, gia' controllate da capitale tedesco, i marchi stessi verranno trasferiti alle persone fisiche o giuridiche tedesche al cui nome risultano registrati nel registro dei marchi di fabbrica e di commercio dell'Ufficio brevetti germanico o ai loro successori ed aventi causa.
3. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli seguenti.
Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 13
Articolo 13.
1. Per i marchi di fabbrica e di commercio tedeschi concernenti merci fabbricate in Italia, legittimamente usati da ditte gia' controllate da capitale tedesco dal 13 ottobre 1943 al 29 marzo 1957 ed ancora legittimamente usati dalle stesse ditte alla data di entrata in vigore del presente Accordo per i quali sussistano speciali condizioni che ne consiglino la restituzione all'originario titolare tedesco o il trasferimento in proprieta' alle persone fisiche o giuridiche tedesche, al cui nome il marchio risulti registrato nel registro dei marchi di fabbrica e di commercio dell'Ufficio brevetti germanico ed ai loro successori ed aventi causa, gli interessi delle persone a cui la ditta fu venduta, saranno salvaguardati con la concessione a tali persone di un diritto di licenza obbligatoria per l'Italia.
2. Nell'ipotesi che le parti private interessate, che potranno all'uopo avvalersi dei buoni uffici dei due Governi, non riuscissero ad accordarsi sulla stipulazione di licenze contrattuali, le condizioni della licenza obbligatoria saranno equamente fissate dai competenti organi del Governo italiano, tenuti presenti i giusti interessi delle parti private.
3. Tra le condizioni della licenza obbligatoria potra' essere prevista la facolta' del titolare del marchio tedesco di introdurre le merci contraddistinte con il marchio nel caso che il licenziatario non soddisfi il fabbisogno del mercato italiano.
4. Il controllo sull'adempimento da parte del licenziatario delle condizioni della licenza obbligatoria verra' esercitato dai competenti organi del Governo italiano, che avranno potere di revoca ed a cui dovra' essere demandata dalle parti private interessate ogni modificazione delle condizioni della licenza obbligatoria.
5. Avverso i provvedimenti degli organi competenti italiana relativi alla fissazione delle condizioni della licenza obbligatoria alla modificazione delle condizioni ed alla revoca, le parti private interessate potranno ricorrere all'autorita' giudiziaria italiana.
Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 14
Articolo 14.
1. Per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente Accordo il Governo italiano non prendera' alcuna decisione in merito ai marchi considerati nel precedente articolo.
2. Durante tale periodo le parti interessate italiana e tedesca potranno raggiungere un'intesa sulla, proprieta' o sull'uso del marchio, avvalendosi a tal fine anche dei buoni uffici dei due Governi.
3. In caso d'intesa, non applicheranno le misure coercitive previste al precedente art. 13.
Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 15
Articolo 15.
Per le intese riguardanti i marchi di cui all'art. 13, concluse frale parti private interessate prima della entrata in vigore del presente Accordo, vale quanto segue:
a) Restano ferme le intese contenenti una disposizione, secondo la quale le intese medesime resteranno in vigore anche nel caso di conclusione di un accordo fra i due Governi in questa materia.
b) Restano valide anche le intese che non contengono una disposizione del genere; se tuttavia una intesa di questa specie viene denunciata dall'interessato tedesco senza giustificato motivo prima della scadenza di due anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo o se l'intesa viene a scadere entro queste termine, gli interessi della parte italiana, verranno tutelati concedendole una licenza obbligatoria per l'Italia. L'art. 13, paragrafo 2, sara' applicato in modo che le condizioni della licenza obbligatoria non debbano, per nessuna delle parti interessate, essere meno favorevoli delle condizioni delle intese private vigenti sino a tal momento.
c) Le intese, che prevedano esplicitamente la cessazione della loro validita' all'atto della conclusione di un accordo in merito tra i due Governi, non vengono prorogate con il presente Accordo. Saranno conseguentemente applicate le disposizioni dell'art. 13, salvo che vengano stipulate nuove intese fra le parti private interessate.
Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 16
Articolo 16.
Se una delle parti private interessate vuol servirsi dei buoni uffici dei due Governi, ognuno degli Stati contraenti puo' chiedere all'altro Stato contraente di convocare una Commissione mista governativa, che dovra' essere subito nominata e che avra' il compito di aiutare le parti interessate a raggiungere un'intesa amichevole.
Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 17
Articolo 17.
La restituzione dei marchi ai titolari tedeschi non pregiudica i diritti delle persone fisiche o giuridiche, che abbiano fatto legittimo uso dei marchi stessi anteriormente al 16 settembre 1947.
Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 18
Articolo 18.
Qualora l'importo di canoni per l'uso di marchi di fabbrica e di commercio di cui al precedente art. 12 sia stato versato in un conto presso un Istituto di credito italiano, esso verra' messo a disposizione, senza altre limitazioni che la percezione di imposte eventualmente dovute secondo il diritto italiano per questi canoni, degli originari titolari o dei loro successori ed aventi causa al momento della firma o al piu' tardi dell'entrata in vigore del presente Accordo.
Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 19
Articolo 19.
Il Governo italiano si riserva di radiare dal registro dei marchi d'impresa i marchi di fabbrica e di commercio tedeschi(annullati in Germania dalle Potenze alleate e di sottoporre ad analoghe restrizioni in Italia i marchi di fabbrica e di commercio tedeschi, il cui uso sia, stato sottoposto a restrizioni ai sensi delle leggi in vigore nella Repubblica Federale di Germania.
Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 20
Articolo 20.
Il periodo che, in virtu' dell'art. 7 dell'Accordo concluso tra la, Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania in materia di protezione dei diritti di proprieta' industriale del 30 aprile 1952, non viene preso in considerazione nel computo del tempo entro il quale un marchio deve essere utilizzato a termini della legislazione italiana, viene prorogato sino alla entrata in vigore del presente Accordo per i marchi di fabbrica e di commercio tedeschi di cui al successivo art. 22.
Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 21
Articolo 21.
La restituzione dei marchi di fabbrica e di commercio tedeschi agli originari titolari tedeschi ed il trasferimento in proprieta' dei marchi di fabbrica e di commercio tedeschi a persone fisiche o giuridiche tedesche al cui nome i marchi risultano registrati nel registro dei marchi di fabbrica e di commercio dell'Ufficio brevetti germanico ed ad loro successori ed aventi causa, saranno effettuati senza alcuna limitazione oltre quelle previste nel presente Accordo e saranno esenti da tasse ed imposte.
Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 22
Articolo 22.
L'espressione "marchi di fabbrica e di commercio tedeschi" usata nei precedenti articoli comprende:
a) marchi d'impresa, i cui titolari siano persone fisiche di cittadinanza, tedesca ai sensi dell'art. 116, paragrafo 1 del "Grundgesetz" del 23 maggio 1949 della Repubblica Federale di Germania, e persone giuridiche a norma del diritto germanico, in quanto abbiano domicilio o sede nel territorio della Repubblica Federale di Germania ivi compreso il Land Berlino o, al di fuori della Germania, in uno Stato il quale abbia una rappresentanza nella Repubblica Federale di Germania, oppure parificato a tale Stato in base ad una concorde dichiarazione degli Stati contraenti;
b) marchi d'impresa di persone fisiche e giuridiche aventi domicilio o sede nel territorio di occupazione sovietica in Germania, che siano stati registrati nel registro dei marchi di fabbrica e di commercio dell'Ufficio brevetti germanico a nome di una persona fisica o giuridica rientrante nelle categorie contemplate nella precedente lettera a).
La prova di tale registrazione deve essere fornita a mezzo di una attestazione dell'Ufficio brevetti germanico, non soggetta a legalizzazione.
In caso di restituzione di marchi d'impresa ai sensi dei precedenti articoli sara' trascritto, su domanda nel Registro italiano dei
brevetti per marchi d'impresa
Il trasferimento del marchio al nome della persona che ne risulti titolare nel registro dei marchi di fabbrica e di commercio dell'Ufficio brevetti germanico;
c) marchi d'impresa i cui titolari siano persone giuridiche italiane controllate da capitale tedesco alla data dell'8 maggio 1945.
Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 23
Articolo 23.
1. I beni tedeschi in Italia saranno restituiti agli aventi diritto tedeschi nello stato in cui si trovano al momento della restituzione, salvo disposizioni diverse del presente Accordo.
2. Eventuali rivendicazioni per danni, perdite o modifiche dovuti ad azioni ed omissioni degli organi preposti alla loro amministrazione, pubblici o privati, non potranno essere fatte valere da parte della Repubblica Federale di Germania o dei proprietari dei beni medesimi.
Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 24
Articolo 24.
La Repubblica Federale di Germania considera la regolamentazione prevista dal presente Accordo come definitiva. Essa e i suoi cittadini non potranno fai valere, nei confronti della Repubblica italiana, altre pretese e diritti relativi al sequestro, alla liquidazione dei beni tedeschi in Italia e alle misure adottate in merito ai marchi di fabbrica e di commercio tedeschi in Italia.
Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 25
Articolo 25.
1. Controversie circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo devono essere, nella misura del possibile, risolte dai Governi dei due Stati contraenti.
2. Se una controversia non potesse essere risolta in tal modo, essa dovra', a richiesta di uno dei due Stati contraenti, essere sottoposta ad un Tribunale arbitrale.
3. Il Tribunale arbitrale sara' costituito di volta in volta; ciascuno degli Stati contraenti nominera' un membro e i due membri cosi' nominati si metteranno d'accordo per la scelta del presidente su una persona appartenente ad un terzo Stato, la quale sara' nominata dai Governi dei due Stati contraenti. I membri devono essere nominati entro due mesi,il presidente entro tre mesi, dopo che uno degli Stati contraenti avra' informato l'altro che desidera sottoporre la controversia ad un Tribunale arbitrale.
4. Se i termini menzionati al paragrafo 3 non sono mantenuti, in mancanza di altra intesa ognuno degli Stati contraenti puo' pregare il presidente della Corte delle Comunita' Europee, di procedere alle necessarie nomine. Se il presidente ha la nazionalita' di uno dei due Stati contraenti o se e' impedito per altra ragione, il suo sostituto procedera' alle nomine.
5. Se anche il sostituto del presidente ha la nazionalita' di uno dei due Stati contraenti oppure se anche egli e' impedito, il membro della Corte, successivo in rango, che non abbia la nazionalita' di uno dei due Stati contraenti, procedera' alle nomine.
6. Il Tribunale arbitrale decide a maggioranza. Le sue decisioni sono vincolanti. Ogni Stato confraente sostiene le spese del suo aribitrio e quelle risultanti dalla sua rappresentanza nella causa davanti al Tribunale arbitrale le spese per il presidente nonche' la altre spese saranno sopportate in parti uguali dai due Stati contraenti. Il Tribunale arbitrale puo' stabilire diversamente circa le spese. Per il resto la procedura e' stabilita dal Tribunale arbitrale.
Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 26
Articolo 26.
Dopo l'entrata in vigore dei Accordo la Repubblica italiana aderira' all'Accordo sui debiti esteri tedeschi del 27 febbraio 1953.
Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 27
Articolo 27.
Il presente Accordo vale anche per il Land Birilino, a meno che entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo stesso il Governo della Repubblica Federale di Germania non faccia al Governo della Repubblica italiana una comunicazione contraria.
Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- art. 28
Articolo 28.
Il presente Accordo entrera' in vigore un mese dopo che i Governi dei due Stati contraenti si saranno reciprocamente comunicati l'avvenuto adempimento di quanto previsto dalla rispettiva legislazione interna per l'entrata in vigore dell'Accordo.
Fatto a Bonn il 2 giugno 1961 in quattro copie originali, due in lingua italiana e due in lingua tedesca; i testi nelle due lingue faranno ugualmente fede.
Per la Repubblica Federale di Germania
CARSTENS
Per la Repubblica italiana
QUARONI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI
Accordo per regolamento di questioni di carattere patrimoniale e finanziario- Traduzione
Traduzione
Bonn, 2 giugno 1961
IL SEGRETARIO DI STATO
DELL' AUSWARTIGES AMT
Signor Ambasciatore,
con riferimento all'art. 3 dell'Accordo fra la Repubblica Federale di Germania, e la Repubblica italiana per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, firmato in data odierna, ho l'onore di constatare il comune accordo su quanto segue:
L'art. 3 del citato Accordo e' da intendersi solamente nel senso che l'Accordo stesso non pregiudica in alcun modo ne' sotto alcun aspetto l'ulteriore corso delle vertenze pendenti avanti la Commissione arbitrale sui beni, diritti ed interessi in Germania di Coblenza, l'Agenzia Federale per le restituzioni esterne di Bad Homburg ed i tribunali tedeschi. Parimenti il predetto Accordo lascia impregiudicate le questioni relative alla restituzione dei beni culturali asportati.
Voglia gradire, signor ambasciatore, gli atti della mia piu' alta considerazione.
CARSTENS
A S.E. l'Ambasciatore d'Italia
Dott. Pietro QUARONI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI
AMBASCIATA D'ITALIA
Roma, 2 giugno 1961
Signor Segretario di Stato,
ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna che in traduzione La il seguente tenore:
"Con riferimento all'art. 3 dell'Accordo fra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica italiana per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, firmato in data odierna, ho l'onore di constatare il comune accordo su quanto segue:
L'art. 3 del citato Accordo e' da intendersi solamente nel senso che l'Accordo stesso non pregiudica in alcun modo ne' sotto alcun aspetto l'ulteriore corse delle vertenze pendenti avanti la Commissione arbitrale sui beni, diritti ed interessi in Germania di Coblenza, l'Agenzia federale per le restituzioni esterne di Bad Homburg ed i tribunali tedeschi. Parimenti, il predetto Accordo lascia impregiudicate le questioni relative alla restituzione dei beni culturali asportati".
Mentre mi dichiaro, a nome del mio Governo, d'accordo sul contenuto della Sua lettera, La prego gradire, signor Segretario di Stato, gli atti della mia piu' alta considerazione.
QUARONI
S.E. Il Segretario di Stato dell'Auswartiges Amt
Prof. Dott. Karl CARSTENS
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI
Traduzione
Bonn, 2 giugno 1961
IL SEGRETARIO DI STATO
DELL' AUSWARTIGES AMT
Signor Ambasciatore,
con riferimento all'art. 18 dell'Accordo fra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica italiana per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, firmato in data odierna, ho l'onore di comunicarLe, a nome del mio Governo, che questo vedrebbe con piacere che il Governo italiano prendesse tutte le misure necessarie per un immediato trasferimento nella Repubblica Federale di Germania degli importi di cui all'art. 18 o ad un accreditamento di detti importi su un conto valutario liberamente trasferibile.
Voglia gradire, signor Ambasciatore, gli atti della mia piu' alta considerazione.
CARSTENS
A S.E. l'Ambasciatore d'Italia
Dott. Pietro QUARONI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI
AMBASCIATA D'ITALIA
Bonn, 2 giugno 1961
Signor Segretario di Stato,
ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, che in traduzione ha il seguente tenore:
"Con riferimento all'art. 18 dell'Accordo tra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica italiana per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, firmato in data odierna, ho l'onore di comunicarLe, a nome del mio Governo, che questo vedrebbe con piacere che il Governo italiano prendesse tutte le misure necessarie per un immediato trasferimento nella Repubblica Federale di Germania degli importi di cui all'art. 18 o ad un accreditamento di detti importi su un conto valutario liberamente trasferibile".
A nome del mio Governo Le comunico il mio accordo sul contenuto di tale lettera e Le assicuro che il Governo italiano prendera' tutte le misure necessarie per un immediato trasferimento nella Repubblica Federale di Germania degli importi di cui all'art. 18 dell'Accordo cui il presente scambio di Lettere si riferisce o ad un accreditamento di detti importi su un conto valutario liberamente trasferibile.
Voglia gradire, signor Segretario di Stato, gli atti della mia piu' alta considerazione.
QUARONI
S.E. Il Segretario di Stato dell'Auwartiges Amt
Prof. Dott.Karl CARSTENS
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI