064U0672
064U0672
Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616 (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1964 n. 672)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 13 della legge 14 novembre 1962, n. 1616 , concernente provvedimenti a favore delle nuove costruzioni nonche' per i miglioramenti al naviglio, agli impianti, e alle attrezzature della navigazione interna;
Visto l' art. 87 della Costituzione ;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per la aviazione civile;
Decreta:
E' approvato l'annesso regolamento per l'attuazione della legge 14 novembre 1962, n. 1616 , concernente provvedimenti a favore delle nuove costruzioni nonche' per i miglioramenti al naviglio, agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 giugno 1964 SEGNI JERVOLINO - MORO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 agosto 1964 Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 5. - VILLA
Art. 1
Regolamento per l'attuazione della legge 14 novembre 1962, n. 1616 , contenente provvedimenti a favore delle nuove costruzioni nonche' per miglioramenti al naviglio agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna.
Art. 1.
Le domande rivolte a norma dell' art. 4 della legge 14 novembre 1962, n. 1616 , al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, devono essere redatte in triplice copia, di cui una in carta legale, e presentate all'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'ufficio nei cui registri delle navi in costruzione verra' iscritta la nuova nave che si intende costruire, o presso il quale e' gia' iscritta la nave da ammodernare.
In ogni domanda devono essere indicate:
1) le generalita' e il domicilio del proprietario, ovvero la denominazione e la sede dell'impresa proprietaria della nave da costruirsi o da ammodernarsi;
2) le generalita' e il domicilio del costruttore, ovvero la denominazione e la sede dell'impresa costruttrice;
3) il tipo della costruzione e degli apparati e le loro caratteristiche tecniche generali;
4) la denominazione e la designazione provvisoria della costruzione per mezzo di un numero, di una lettera o di altra caratteristica che valga ad individuarla, e nel caso di ammodernamento i dati di iscrizione del natante;
5) il luogo e lo stabilimento in cui si esegue la costruzione dello scafo e la fabbricazione dei principali apparati;
6) la dichiarazione che le indicazioni fornite debbono intendersi impegnative per il costruttore o per i costruttori e per il proprietario della nave agli effetti dell'ammontare massimo dei contributi previsti dalla legge, dal momento in cui sia intervenuta l'ammissione ai benefici relativi;
7) il prezzo complessivo della costruzione, e nel caso di ammodernamento, il costo dei singoli apparati.
Ricorrendo il caso di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge, la domanda, con le dichiarazioni in essa contenute, deve essere firmata da ciascuno dei richiedenti.
Art. 2
Art. 2.
Il progetto previsto all'art. 4 della legge, deve essere redatto in triplice copia, di cui una in carta legale, e deve essere costituito da una relazione tecnica e finanziaria dettagliata, corredata dai piani di costruzione e da tutti gli elementi costruttivi relativi alla nave e al suoi apparati. I disegni devono essere in scala adeguata e comunque non inferiore a 1: 50.
L'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ove lo ritenga necessario, puo' richiedere altri disegni o studi suppletivi.
Art. 3
Art. 3.
In sede di determinazione del contributo dello Stato, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, terra' conto, per l'accertamento della spesa occorrente per la costruzione di una nave o per l'installazione di apparati motori nuovi o per la sostituzione degli apparati motori antieconomici con altri nuovi, o per la installazione di nuove apparecchiature tecniche di bordo che siano riconosciute di notevole utilita', delle condizioni del mercato e dell'andamento dei prezzi dei materiali e della mano d'opera.
Art. 4
Art. 4.
Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, istruite le domande di ammissione al contributo, le sottopone, corredate dai documenti di cui all'art. 2, al parere del Comitato superiore per la navigazione interna.
L'ammissione o meno ai benefici previsti dalla legge e' resa nota dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, all'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che ha istruito la domanda, affinche' ne dia comunicazione all'interessato.
Art. 5
Art. 5.
Agli effetti dell'art. 6 della legge, la costruzione di una nave e' da intendersi iniziata quando:
sia stato introdotto in cantiere almeno il 20% in valore dei materiali destinati alla lavorazione;
sia stata impostata la chiglia sullo scalo.
Per la motorizzazione delle navi o l'installazione di nuove apparecchiature nonche' per la sostituzione degli apparati motori, i lavori si intendono iniziati quando sia avvenuto lo acquisto del materiale.
L'entrata in esercizio della nave di nuova costruzione o ammodernata deve avvenire non oltre due anni dalla data di ammissione al relativo contributo.
La nave si considera entrata, in esercizio quando, iscritta nei registri degli uffici competenti, sia munita di tutti i documenti necessari per essere ammessa a navigare a norma del Codice della navigazione .
Art. 6
Art. 6.
Tutte le navi per le quali e' stato concesso il contributo statale di nuova costruzione o ammodernamento sono soggette alla normale vigilanza sulla costruzione di cui al Codice della navigazione ed al relativo regolamento per la navigazione interna.
Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, esercita, inoltre, una particolare vigilanza sui lavori in corso per assicurare l'esatta applicazione delle disposizioni di legge e del presente regolamento ed allo scopo di accertare che i lavori di costruzione e ammodernamento che danno diritto ai benefici previsti dalla legge, siano eseguiti conformemente ai progetti presentati.
La vigilanza di cui al precedente comma e' esercitata dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione direttamente o a mezzo degli uffici dipendenti.
Art. 7
Art. 7.
I funzionari e gli incaricati della vigilanza di cui al precedente articolo hanno libero accesso nei cantieri e negli stabilimenti e loro dipendenze o compiono presso di essi e presso le Amministrazioni le verifiche che stimano necessarie per il completo esercizio del loro mandato; essi devono essere facilitati con ogni mezzo nella loro opera dalle Direzioni dei cantieri e stabilimenti.
Qualora rilevino irregolarita' ne avvertono per iscritto i cantieri o gli stabilimenti interessati e ne riferiscono al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
I predetti organi rifiuteranno il rilascio del certificato di cui all'art. 9 del presente regolamento per la liquidazione del contributi nel caso che non abbiano potuto esplicare i loro compiti, per fatto degli interessati. Contro tali provvedimenti gli interessati possono ricorrere entro quindici giorni dalla relativa comunicazione, direttamente al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Art. 8
Art. 8.
Durante il corso del lavori, all'interessato e' consentito rettificare o modificare la domanda originaria per mezzo di successive domande suppletive, alle quali si applicano le norme prescritte per la prima. Tuttavia tali domande suppletive, non hanno alcuna efficacia nei riguardi del limite massimo dei contributi che rimane determinato dagli elementi contenuti nella domanda originaria e nelle eventuali domande suppletive presentate prima che sia intervenuta la ammissione ai benefici previsti dalla legge.
Ogni domanda non puo' avere per oggetto che una sola nave completa oppure un solo apparato motore o altra apparecchiatura.
Art. 9
Art. 9.
Ai fini del pagamento dei contributi annuali, l'organo di vigilanza, per i lavori di nuova costruzione o di ammodernamento di nave relativamente ai quali e' stato incaricato di svolgere i compiti di cui al secondo comma dell'art 6, deve rimettere all'Ispettorato compartimentale competente un apposito certificato dal quale risulti che tali lavori sono stati ultimati, oppure iniziati e in corso di svolgimento, conformemente ai progetti approvati.
Il modello del predetto certificato e' approvato dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Art. 10
Art. 10.
Il computo dei periodi annuali per la corresponsione delle relative rate del contributo statale di cui all'art. 1 della legge si effettua con decorrenza dalla data di ammissione al contributo stesso.
Art. 11
Art. 11.
Per ottenere il pagamento di ogni rata il proprietario della nave deve avanzare domanda al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, da cui ebbe comunicazione dell'ammissione al contributo.
La domanda deve indicare le generalita' della persona autorizzata a riscuotere o a quietanzare, nonche' la forma di pagamento prescelta fra quelle previste dalle vigenti disposizioni in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilita' generale dello Stato.
Ai fini della riscossione della prima rata annuale del contributo statale o di una di quelle successive, la domanda deve essere inoltre corredata della relativa documentazione a norma dell' art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 .
Art. 12
Art. 12.
Per ciascuna domanda l'Ispettorato compartimentale, nel trasmetterla con la completa documentazione al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, deve in ogni caso attestare che relativamente ai lavori di nuova costruzione o di ammodernamento della nave a cui si riferisce la domanda stessa, e' stato rilasciato il certificato di conformita' dell'organo di vigilanza.
Il predetto Ufficio deve inoltre attestare che ricorrono le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 6 della legge quando tali lavori siano stati ultimati, o che la nuova nave e' stata iscritta nei registri delle navi in costruzione quando i lavori relativi alla medesima non siano stati ancora ultimati.
Art. 13
Art. 13.
Agli effetti del terz'ultimo comma dell'art. 6 della legge, l'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e del trasporti in concessione, nella cui circoscrizione territoriale e' iscritta la nave ammessa al contributo statale, non appena venga a conoscenza dell'eventuale perdita dei prescritti requisiti di idoneita' alla navigazione da parte di tale nave per colpa del proprietario, deve darne immediata comunicazione al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Art. 14
Art. 14.
Sui registri di iscrizione delle navi l'ufficio competente appone, per ogni nave costruita con il contributo statale nonche' per ogni nave ammodernata o in corso di ammodernamento con lo stesso contributo, apposita annotazione dell'ammissione a tale beneficio, riportando inoltre detta annotazione sulla relativa licenza della nave.
Analogamente viene annotata sul registro delle navi in costruzione l'ammissione al contributo statale per le nuove unita'.
Art. 15
Art. 15.
Agli effetti dell'art. 7 della legge sono nuove attrezzature destinate ad uso pubblico nell'ambito delle zone portuali della navigazione interna, le gru e altri mezzi di carico e scarico od immagazzinamento delle merci nonche' le vasche di decantazione per lo scarico della zavorra liquida, le caldaie e attrezzature per la degassificazione e la pulizia delle navi.
Art. 16
Art. 16.
Le domande rivolte a norma dell'art. 8 della legge al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, devono essere redatte in triplice copia, di cui una in carta legale e presentate all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nella cui circoscrizione territoriale si trova la zona portuale nello ambito della quale il richiedente intende costruire nuovi depositi o allestire nuove attrezzature.
In ogni domanda devono essere indicate:
1) le generalita' e il domicilio del richiedente;
2) le generalita' e il domicilio del costruttore;
3) il tipo della costruzione e degli apparati e le loro caratteristiche tecniche generali;
4) la zona portuale nella quale verra' eseguita la nuova costruzione o allestita la nuova attrezzatura;
5) la dichiarazione che le indicazioni fornite debbono intendersi impegnative per il richiedente e per il costruttore agli effetti dei contributi previsti dalla legge, dal momento in cui sia intervenuta l'ammissione ai benefici relativi;
6) il prezzo complessivo della nuova costruzione, o della nuova attrezzatura.
Ricorrendo il caso di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della legge, la domanda, con le dichiarazioni in essa contenute deve essere firmata da ciascuno dei richiedenti.
Art. 17
Art. 17.
Il progetto di cui all'art. 8 della legge, deve essere redatto in triplice copia, di cui una in carta legale, e deve essere costituito da una relazione tecnica e finanziaria dettagliata, corredata dai piani di costruzione e da tutti gli elementi costruttivi relativi al nuovo impianto o alte nuove attrezzature. I disegni devono essere in scala adeguata e comunque non inferiore a 1: 100 per i disegni d'insieme e a 1: 20 per i particolari.
L'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ove lo ritenga necessario, puo' richiedere altri disegni o studi suppletivi.
Art. 18
Art. 18.
In sede di determinazione del contributo dello Stato, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, terra' conto, per l'accertamento della spesa occorrente per la costruzione di un nuovo impianto o per la installazione di una nuova attrezzatura portuale, delle condizioni del mercato e dell'andamento dei prezzi dei materiali e della mano d'opera.
Art. 19
Art. 19.
Agli effetti dell'art. 9 della legge, la costruzione di un nuovo impianto o la installazione di una nuova attrezzatura portuale e' da intendersi iniziata, a seconda dei casi, quando:
siano iniziati materialmente; i lavori di scavo o murari;
sia stato approvvigionato sul posto almeno il 20% del materiale necessario;
sia avvenuto l'acquisto della nuova attrezzatura da installare.
L'entrata in effettivo esercizio degli impianti deve avvenire non oltre un anno dopo che sia stato raggiunto il grado di avanzamento dell'ottanta per cento previsto dall'art. 9 della legge.
Art. 20
Art. 20.
Per la procedura di ammissione al contributo statale, per le modalita' relative alla corresponsione delle rate annuali del contributo, per la vigilanza sui lavori e la conformita' dei medesimi ai progetti approvati, valgono rispettivamente - salvo il diverso oggetto di riferimento - le disposizioni dell'art. 4; dei commi secondo, e terzo dell'art. 6; degli articoli 7, 8 9 10 e 11; e del primo comma dell'art. 12 del presente regolamento.
Art. 21
Art. 21.
Il contributo di percorrenza di cui all'art. 10 della legge puo' essere concesso quando i servizi di trasporto o di rimorchio siano stati effettuati nei modi seguenti:
1) nei casi di servizi di trasporto di merci, quando questi siano stati eseguiti con una medesima nave di portata non inferiore a 50 tonnellate e per la quantita' complessiva in un anno di almeno 50.000 tonn/km di merci;
2) nei casi di servizi di rimorchio, effettuati con un medesimo rimorchiatore, quando dal loro complesso relativo ad un anno risulti che almeno 50.000 tonn/km sono state trasportate in totale dai natanti rimorchiati di singola portata non inferiore a 50 tonnellate;
3) nei casi di servizi di trasporto di persone, quando questi siano stati eseguiti con navi di capacita' non inferiore a 70 passeggeri.
Art. 22
Art. 22.
Per i trasporti di merci, il contributo di percorrenza e' corrisposto nelle diverse misure risultanti, a seconda dei casi, dalla somma di un'aliquota fissa di L. 0,50 e di una aliquota variabile derivante da prodotto fra L. 0,30 ed ambedue i coefficienti a e b stabiliti come segue in rapporto rispettivamente alla natura e alle caratteristiche tecniche dei trasporti.
1) coefficiente a:
con valore 1,00, quando si tratti di trasporti di merci voluminose o alla rinfusa;
con valore 0,80, quando si tratti di trasporti di merci a collettame o imballate;
con valore 0,79, quando si tratti di trasporti di carichi speciali o liquidi.
2) coefficiente b:
con valore 1,00, quando la nave impiegata sia di portata non inferiore a 800 tonnellate;
con valore 0,90, quando la nave impiegata sia di portata non inferiore a 500 tonnellate;
con valore 0,70, quando la nave impiegata sia di portata non inferiore a 50 tonnellate;
Per la determinazione del valore del coefficiente b, si terra' conto della portata indicata nella licenza di navigazione della nave.
Nei casi di servizio di rimorchio in cui sia stato contemporaneamente rimorchiato piu' di un natante, si applica il valore del coefficiente b corrispondente alla somma delle rispettive portate dei natanti e rimorchiati.
Art. 23
Art. 23.
Per i trasporti di persone il contributo di percorrenza e' corrisposto in base alla formula: C = 3,5 APL dove:
3,5 = valore medio del rapporto tra il coefficiente di utilizzazione di una nave per trasporto merci ed il coefficiente di utilizzazione di una nave per trasporto viaggiatori;
A = L. 0,50 per le navi aventi un dislocamento a pieno carico superiore a 75 tonnellate, e L. 0,80 per le navi aventi un dislocamento a pieno carico fino a 75 tonnellate;
P = portata utile in tonnellate della nave, quale risulta dalla licenza di navigazione;
L = percorrenze espresse in chilometri.
Art. 24
Art. 24.
Qualora l'importo complessivo delle richieste ammissibili annualmente alla liquidazione del contributo di percorrenza sia superiore all'ammontare dei fondi all'uopo disponibili, le somme da erogarsi per ogni singola nave a norma degli articoli precedenti vengono tutte congruamente ridotte in medesima percentuale.
Art. 25
Art. 25.
Coloro che intendono avvalersi del disposto di cui allo art. 10 della legge devono indirizzare apposita domanda, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - presentandola all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione sono prevalentemente in esercizio le navi per le quali viene richiesta l'ammissione al contributo di percorrenza.
La domanda deve indicare:
1) le generalita' del richiedente e, nel caso che il richiedente sia anche il proprietario della nave, l'indicazione di tale circostanza;
2) le generalita' del proprietario della nave o il titolo in forza del quale la nave stessa e' esercitata, quando il richiedente non e' il proprietario della nave;
3) i dati d'individuazione della nave da ammettere al contributo.
Gli Ispettorati compartimentali iscrivono in apposito registro le navi per le quali e' stata richiesta l'ammissione al contributo e per ogni nave tengono aggiornata un'apposita scheda sulla quale verranno registrati tutti i dati relativi ai singoli viaggi effettuati, desunti dal foglio di viaggio o dal prospetto mensile di cui ai successivi articoli 26 e 27.
Il modello del registro e della scheda di cui al precedente comma e' approvato dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Art. 26
Art. 26.
Per accertare il numero delle tonnellate chilometro effettuate dalle navi adibite al trasporto di merci ed ammesse al contributo di percorrenza e' istituito un foglio di viaggio, conforme al modello approvato dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sul quale il comandante della nave, sotto la sua personale responsabilita', e' tenuto a indicare i dati richiesti nel foglio di viaggio medesimo, che devono essere corrispondenti a quelli delle scritture fatte dallo stesso comandante nel prescritto registro di carico, e riportate dall'Ufficio di porto della navigazione interna territorialmente competente nel proprio registro di arrivi e partenze delle navi.
Sul foglio di viaggio, debitamente firmato dal comandante della nave, deve essere apposto il visto, con timbro e data, dell'Ispettorato di porto o della Delegazione di approdo del luogo di carico e del luogo di scarico. Nelle localita' che non sono sede di uffici di porto della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione i visti devono essere apposti, con le medesime modalita', dalle locali autorita' di dogana, e in mancanza di queste, dai locali Comandi della Guardia di finanza o dei carabinieri.
Il foglio di viaggio, firmato dal comandante della nave e munito dei prescritti visti degli organi di controllo, deve essere consegnato, o spedito mediante servizio postale al termine di ogni viaggio all'Ispettorato compartimentale al quale venne presentata la domanda di ammissione al contributo. Detto ufficio, dopo aver eseguito i controlli e le verifiche del caso, trascrive sulla scheda, istituita per ogni nave norma del precedente art. 26, le tonnellate trasportate o rimorchiate e i percorsi effettuati con le relative lunghezze.
Art. 27
Art. 27.
Per l'accertamento delle tonnellate/Km effettuate dalle navi addette ai servizi di linea per le quali e' richiesto il contributo di percorrenza, e' istituito un prospetto mensile, conforme al modello approvato dal Ministero dei trasporti e dall'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sul quale l'impresa concessionaria di tali servizi e' tenuta a indicare i dati richiesti nel prospetto stesso, che devono essere corrispondenti a quelli risultanti dalle registrazioni contabili dei documenti di viaggio prescritte dalle vigenti disposizioni in materia.
Il riepilogo mensile, firmato dal direttore di esercizio dell'impresa concessionaria, deve essere consegnato, o spedito mediante servizio postale - entro il giorno 15 del mese successivo a quello a cui si riferiscono i dati - all'Ispettorato compartimentale al quale venne presentata la domanda di ammissione al contributo.
Detto ufficio, dopo avere eseguito i controlli e le verifiche del caso, trascrive sulla scheda di ogni nave, istituita a norma dell'art. 25, i percorsi effettuati dalla nave.
Art. 28
Art. 28.
Ai fini del computo delle tonnellate/km da determinarsi per la liquidazione del contributo di percorrenza, le distanze chilometriche fra le localita' di carico e di scarico sono rispettivamente desunte:
a) per i servizi di rimorchio o di trasporto di merci dalle apposite tabelle polimetriche predisposte - e debitamente rese note al pubblico - dal Ministero dei trasporti e della aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base al tragitto piu' breve;
b) per i servizi di linea per trasporto di persone, dalle corrispondenti indicazioni dai relativi atti di concessione.
Art. 29
Art. 29.
Gli Ispettorati compartimentali trasmettono trimestralmente al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, appositi riepiloghi generali dei trasporti e delle percorrenze effettuate dalle singole navi, calcolando le tonnellate/km da ammettere al contributo, e l'ammontare del contributo stesso, secondo le modalita' stabilite dal presente regolamento.
La liquidazione del contributo e' fatta entro il semestre successivo al compimento di ogni anno al quale si riferiscono le tonnellate/Km trasportate o rimorchiate.
Art. 30
Art. 30.
Nei casi di accertate falsificazioni o alterazioni dei dati indicati nei fogli di viaggio o delle denunce mensili, la liquidazione del contributo viene sospesa - salvo ogni altro provvedimento per eventuali responsabilita' penali - relativamente ai servizi di trasporto o di rimorchio ai quali si riferiscono tali dati.
Art. 31
Art. 31.
Per la documentazione che gli interessati devono produrre per riscuotere il contributo di percorrenza vale quanto disposto dall'art. 11, ultimo comma, del presente regolamento.
Art. 32
Art. 32.
Per le costruzioni di nuove navi, per gli ammodernamenti di quelle gia' in esercizio, che abbiano avuto inizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge e quella del presente regolamento, l'ammissione al contributo di cui agli articoli 1 e 3 della legge stessa e' subordinata - salvo ogni altro adempimento istruttorio sulle relative domande - all'esito favorevole dei vari accertamenti e controlli previsti dal Codice della navigazione e dalle altre disposizioni vigenti in materia di costruzioni di navi e di vigilanza sulle medesime.
Per le costruzioni di nuovi depositi per le merci e di nuove attrezzature portuali, che abbiano avuto inizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge e quella del presente regolamento, l'ammissione al contributo di cui all'art. 7 della legge stessa e' subordinata - salvo ogni altro adempimento istruttorio sulle relative domande - all'esito favorevole dei vari accertamenti e controlli previsti dal Codice della navigazione e delle altre disposizioni vigenti in materia di costruzioni portuali e di vigilanza sulle medesime.
Per i servizi di trasporto o di rimorchio eseguiti nel periodo stesso e per i quali viene richiesto il contributo di cui all'art. 10 della legge, gli accertamenti sull'entita' delle merci e delle persone trasportate nonche' delle relative percorrenze chilometriche eseguite, vengono fatti - in deroga ai precedenti articoli 25, 26 e 27 - sulla base dei documenti della nave e delle altre scritture e registrazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.
Visto, il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile
JERVOLINO