Monitoring Gesetzessammlung

092G0368

IT - Regolamenti Governativi

092G0368

Regolamento recante modifica alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, nonche' elevazione a capitaneria di porto dell'ufficio circondariale marittimo di Termoli. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 maggio 1992 n. 329)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 05/10/1992 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250 ; Visto l' art. 16 del codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 ; Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 ; Visto l' art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Ritenuta la necessita' di apportare modifiche alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile per adeguare le strutture periferiche dell'Amministrazione marittima alle nuove esigenze locali; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nella adunanza generale del 6 febbraio 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1992; Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro; E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'ufficio circondariale marittimo di Termoli e' elevato a capitaneria di porto, assumendo la denominazione di capitaneria di porto di Termoli.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il D.P.R. n. 1250/1956 , che approva la tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 13 novembre 1956 .
- Il testo dell' art. 16 del codice della navigazione e' il seguente:
"Art. 16 (Circoscrizione del litorale del Regno). - Il litorale del Regno e' diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.
Alla zona e' preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo e' anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento e' anche capo del circondario.
Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale.
Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede".
- Gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. n. 328/1952 , sono cosi' formulati:
"Art. 1 (Circoscrizioni). - La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'art. 10 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica.
Con decreto del Presidente della Repubblica e' altresi' stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.
Art. 2 (Denominazione degli uffici marittimi). - L'ufficio della zona marittima e' denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.
Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia".
- Il comma 1, lettera d), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

1. I limiti della circoscrizione territoriale dell'ufficio di cui all'art. 1, nell'ambito della zona marittima di appartenenza, sono quelli individuati nella tabella allegata che e' parte integrante del presente decreto.

Art. 3

1. Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 maggio 1992 Il Presidente supplente della Repubblica SPADOLINI ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri FACCHIANO, Ministro della marina mercantile MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia ROGNONI, Ministro della difesa CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1992 Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 6

Allegato

=====================================================================
1 CAPITANERIA
DI PORTO
2 GIURISDIZIONE LITORANEA
Uffici
circondariali
marittimi
3 GIURISDIZIONE LITORANEA
Limiti territoriali
dei circondari
4 GIURISDIZIONE LITORANEA
Uffici
locali
marittimi
5 GIURISDIZIONE LITORANEA
Delegazioni
di spiaggia
6 GIURISDIZIONE
(ai fini marittimi) sul territorio
delle province sottoindicate
_____________________________________________________________________
DIREZIONE MARITTIMA DI ANCONA
1 Termoli
3 Dalla foce del Saccione alla foce del fosso Formale del Molino
esclusa
6 Campobasso
Isernia
1 Pescara
2 Ortona
3 Dalla foce del fosso Formale del Molino al fosso Petraro escluso
4 Vasto
Giulianova
5 Marina di S. Vito
Francavilla
6 L'Aquila
Pescara
Chieti
Teramo
1 Pescara
2 Ortona
3 Dal fosso Petraro alla foce del Tronto esclusa
4 Vasto
Giulianova
5 Silvi
Roseto degli Abruzzi
Tortoreto
Martinsicuro
6 L'Aquila
Pescara
Chieti
Teramo
1 S. Benedetto del Tronto
3 Dalla foce del Tronto inclusa alla foce del Chienti esclusa
5 Grottammare
Cupra Marittima
Pedaso
Porto S. Giorgio
6 Ascoli Piceno
1 Ancona
2 Pesaro
3 Dalla foce del Chienti alla foce del Cesano esclusa
4 Senigallia
Porto Civitanova
5 Porto Recanati
Numana
Falconara Marittima
6 Macerata
Ancona
Perugia
Pesaro
1 Ancona
2 Pesaro
3 Dalla foce del Cesano al torrente Tavollo escluso
4 Fano
5 Marotta
Gabicce a Mare
6 Macerata
Ancona
Perugia
Pesaro
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht