Monitoring Gesetzessammlung

087U0519

IT - Regolamenti Governativi

087U0519

Modificazioni al regolamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1952, n. 756, e successive modificazioni ed integrazioni. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1987 n. 519)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 11 maggio 1951, n. 384 , sull'ordinamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari, modificata dalla legge 24 febbraio 1953, n. 89 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1952, n. 756 , che approva il regolamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 288 , e 29 ottobre 1961, n. 1355 , recanti modifiche alla tabella, allegato A, annessa al predetto regolamento; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1987; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del Tesoro; EMANA il seguente decreto:

Art. 1

1. La tabella, allegato A, annessa al regolamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari, modificata con decreti del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 288 , e 29 ottobre 1961, n. 1355 , e' sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2

1. All' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1952, n. 756 , che approva il regolamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari, e' aggiunto, dopo il secondo comma, il seguente:
"I fondi di cui all'art. 7, lettera a, del regolamento che a chiusura dell'esercizio non risultano impegnati in confronto a quelli preventivati nei capitoli delle spese, vengono assegnati, in proporzione, ai soci collocati a riposo nell'anno di riferimento".

Art. 3

1. L' art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1952, n. 756 , e' sostituito dal seguente:
"Il premio di buonuscita previsto dall' art. 4, n. 2, della legge 11 maggio 1951, n. 384 , e' corrisposto d'ufficio, previo accertamento dei presupposti per la relativa liquidazione.
In caso di morte del socio, avvenuta in attivita' di servizio, il diritto al premio di buonuscita sorge nel momento del decesso e spetta agli eredi legittimi".
Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 dicembre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 dicembre 1987
Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 25

Allegato A

ALLEGATO A
TABELLA DEL PREMIO DI BUONA USCITA
da liquidarsi a favore dei soci della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari, a norma degli articoli 13 e 14 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1952, n. 756 , e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1961, n. 1355 .
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| Anzianita' di servizio del |
| socio nel ruolo ordinario |
Livello o qualifica| delle cancellerie |Ammontare del premio Livello 7° anni 1 L. 150.000 anni 10 L. 1.500.000 anni 20 L. 2.300.000 Livello 8° anni 30 anni 10 L. 3.100.000 L. 2.500.000 anni 20 L. 3.300.000 anni 30 L. 4.100.000 anni 40 L. 4.900.000 Livello 9° anni 10 L. 2.800.000 anni 20 L. 3.600.000 anni 30 L. 4.400.000 anni 40 L. 5.200.000 Direttore di cancelleria r.e. anni 10 L. 3.000.000 anni 20 L. 3.800.000 anni 30 L. 4.600.000 anni 40 L. 5.400.000 Direttore superiore di cancelleria r.e. anni 10 L. 3.300.000 anni 20 L. 4.100.000 anni 30 L. 4.900.000 anni 40 L. 5.700.000 Primo dirigente anni 10 L. 3.400.000 anni 20 L. 4.200.000 anni 30 L. 5.000.000 Dirigente superiore anni 10 L. 4.000.000 anni 20 L. 4.800.000 anni 30 L. 5.600.000
Visto, il Ministro di grazia e giustizia
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