066U0937
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Modifica all'art. 49 del regolamento per l'uso dell'acetilene e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene, approvato con regio decreto 29 novembre 1906, n. 660. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 06 agosto 1966 n. 937)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Vista la legge n. 278 del 30 giugno 1901 ; Visto il regolamento per l'uso dell'acetilene e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene, approvato con regio decreto 29 novembre 1906, n. 660 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto coi Ministri per l'interno e per la grazia e la giustizia; Decreta:
Articolo unico
All'articolo 49 del regolamento per l'uso dell'acetilene e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene, approvato con regio decreto 29 novembre 1906, n. 660 , nella locuzione "sono punite con l'ammenda fino a lire 300 e con l'arresto" la congiunzione e e' sostituita dalla congiunzione o.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addi' 6 agosto 1966 SARAGAT MORO - ANDREOTTI - TAVIANI - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 novembre 1966 Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 147. - VILLA