053U0447
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Modificazioni agli articoli 9 e 10 del regolamento per le concessioni di viaggio e di trasporto sulle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto 29 gennaio 1942, n. 286. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 04 maggio 1953 n. 447)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 5 dicembre 1911, n. 1476 , recante disposizioni per le concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato; Visto il regio decreto 29 gennaio 1942, n. 286 , che approva il Regolamento per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
L'art. 9 del Regolamento per le concessioni di carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, di biglietti gratuiti ed a tariffa ridotta, di buoni bagaglio, di trasporto, di compartimenti riservati e di carrozze-salone sulle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto 29 gennaio 1942, n. 286 , citato nelle premesse, e' modificato come appresso:
1) il punto a) della parte 2ª e' sostituito dal seguente:
a) al personale delle Ferrovie dello Stato dei seguenti gradi indicati nei quadri di classificazione di cui ai regi decreti-legge 7 aprile 1925, n. 405 , e 17 novembre 1938, n. 1785 : grado sesto, grado settimo con almeno sei anni di anzianita' nei grado ed agli allievi ispettori, nonche' agli specialisti, medici aiuti e medici di riparto delle ferrovie stesse;
2) l'ultimo comma del punto b) e' sostituito dal seguente:
Al personale delle Ferrovie dello Stato dei gradi inferiori al 6°, non compreso nel precedente punto a), quando concorrano speciali ragioni di servizio, possono essere rilasciate carte di libera circolazione per l'intera rete o per determinate percorrenze.
Art. 2
Il punto a) della parte 2ª dell'art. 10 del Regolamento sopra citato, e' sostituito dal seguente:
a) al personale delle ferrovie dello Stato dei sottoindicati gradi:
del grado 3° nel limite di km. 4000;
del grado 4° nel limite di km. 3000;
del grado 5° nel limite di km. 2000;
del grado 6° nel limite di km. 1000;
del grado 7°, collocato a riposo posteriormente al 31 dicembre 1951 dopo aver maturato almeno 6 anni di anzianita' nel grado, nel limite di km. 1000.
I gradi suddetti si riferiscono ai quadri di classificazione di cui ai regi decreti-legge 7 aprile 1925, n. 405 e 17 novembre 1938, n. 1785 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatta obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 maggio 1953 EINAUDI DE GASPERI - MALVESTITI - PELLA Visto, il Guardasigilli ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 giugno 1953 Atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 57. - PALLA