094G0619
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Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, in materia di suddivisione delle categorie "base" e "certificata" della patata da semina. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 agosto 1994 n. 576)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 30/10/1994 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 , che disciplina l'attivita' sementiera; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 , recante modifiche ed integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 , cosi' come modificato ed integrato dai decreti del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1981, n. 809 , 18 gennaio 1984, n. 27 , e 10 giugno 1987, n. 308 ; Visto l' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visti i progressi che si sono registrati in questi ultimi anni nella produzione di "seme nazionale" con livelli qualitativi certificabili abbastanza soddisfacenti; Viste le condizioni aggiuntive o piu' severe che sono state previste in sede comunitaria cui debbono soddisfare le colture per la produzione di classi comunitarie di patate di base; Vista la richiesta inoltrata dalle categorie professionali del settore, intesa a suddividere le categorie commerciali dei tuberi-seme di patate "base e certificata" in classi di commercializzazione per il Base, S - SE - E, e per il certificato, A e B, atte a garantire un maggiore controllo della qualita' mettendo i produttori italiani di patate da seme sullo stesso livello di quelli europei; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 novembre 1993; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1994; Sulla proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali; E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
1. L'art. 21, punto IV, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 , e' cosi' modificato dal seguente:
"IV) Tuberi-seme di patate:
A) Tuberi-seme di base che si suddividono nelle classi di commercializzazione S - SE - E.
B) Tuberi-seme certificati che si suddividono nelle classi di commercializzazione A - B".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 25 novembre 1971, n. 1096 , reca: "Disciplina dell'attivita' sementiera".
- La legge 20 aprile 1976, n. 195 (Sementi per le colture erbacee, ortive-materiali di moltiplicazione da fiore e da orto), reca modifiche ed integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096 .
- Il D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065 , reca: "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096 , concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi".
- Il D.P.R. 1 ottobre 1981, n. 809 , ed il D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27 , recano: "Modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096 , concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi".
- Il D.P.R. 10 giugno 1987, n. 308 , reca: "Modificazioni agli allegati VI e VII al regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096 , sulla disciplina dell'attivita' sementiera".
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall' art. 74 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il punto IV dell' art. 21 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065 , nella versione antecedente alla sostituzione ad opera del decreto qui pubblicato:
"IV) Tuberi-seme di patate:
A) Tuberi-seme di base.
B) Tuberi-seme certificati".
Art. 2
1. L' art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 , e' cosi' sostituito dal seguente:
"Art. 25 - 1. Per i tuberi-seme di patate, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui al precedente art. 21 sono le seguenti:
A) Tuberi-seme di base che si suddividono nelle tre classi di commercializzazione S - SE - E:
a) che siano prodotti secondo metodi di selezione per la conservazione delle varieta' e dello stato sanitario;
b) che sia prevista la destinazione di essi soprattutto per la produzione di tuberi-seme certificati;
c) che siano conformi alle condizioni minime degli allegati numeri 6 e 7 per i tuberi-seme di base;
d) che all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
B) Tuberi-seme certificati che si suddividono nelle due classi di commercializzazione A e B:
a) che provengano direttamente da tuberi-seme di base o da tuberi-seme certificati, ovvero da tuberi-seme di una fase anteriore a quella dei tuberi-seme di base purche' i tuberi di detta fase anteriore siano risultati, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per i tuberi-seme di base;
b) che sia prevista la destinazione di essi soprattutto per una produzione diversa da quella di tuberi-seme di patate;
c) che siano conformi alle condizioni minime degli allegati numeri 6 e 7 per i tuberi-seme certificati;
d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
2. Per i tuberi-seme prodotti con tecniche di micropropagazione e non conformi alle dimensioni previste dal presente regolamento, possono essere stabilite, secondo la procedura prevista dall' art. 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 , e dall'art. 20 del presente regolamento, nel rispetto degli accordi comunitari:
a) deroghe alle disposizioni specifiche del presente regolamento;
b) le condizioni applicabili ai tuberi-seme teste' definiti;
c) le indicazioni prescritte per detti tuberi-seme".
Nota all'art. 2:
- Si trascrive il testo sostituito dell' art. 25 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065 , come integrato dall'art. 1, comma 1, del D.M. 12 ottobre 1992 (G.U. 10 novembre 1992, n. 265, S.O.):
"Art. 25. - 1. Per i tuberi-seme di patate, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui al precedente art. 21 sono le seguenti:
A) Tuberi-seme di base:
a) che siano prodotti secondo metodi di selezione per la conservazione delle varieta' e dello stato sanitario;
b) che sia prevista la destinazione di essi soprattutto per la produzione di tuberi-seme certificati;
c) che siano conformi alle condizioni minime degli allegati numeri 6 e 7 per i tuberi-seme di base;
d) che all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
B) Tuberi-seme certificati:
a) che provengano direttamente da tuberi-seme di base, o da tuberi-seme certificati ovvero da tuberi-seme di una fase anteriore a quella dei tuberi-seme di base purche' i tuberi di detta fase anteriore siano risultati, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per i tuberi-seme di base;
b) che sia prevista la destinazione di essi soprattutto per una produzione diversa da quella di tuberi-seme di patate;
c) che siano conformi alle condizioni minime degli allegati numeri 6 e 7 per i tuberi-seme certificati;
d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
2. Per i tuberi-seme prodotti con tecniche di micropropagazione e non conformi alle dimensioni previste dal presente regolamento, possono essere stabilite, secondo la procedura prevista dall' art. 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 , e dall'art. 20 del presente regolamento, nel rispetto degli accordi comunitari:
deroghe alle disposizioni specifiche del presente regolamento;
le condizioni applicabili ai tuberi-seme teste' definiti;
le indicazioni prescritte per detti tuberi-seme".
Art. 3
(( 1. La lettera A) del punto IV dell'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 , e' sostituita dalla seguente: )) 2. Il punto D) dell'allegato 7 al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 , e' sostituito dal seguente:
"D) Tuberi-seme di patate.
1. I tuberi-seme di base devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) all'atto della ispezione ufficiale in campo la percentuale numerica di piante affette da gamba nera (Erwinia caratovora) non deve essere superiore a:
0 per la categoria base, classe S;
0,5 per la categoria base, classe SE;
1,0 per la categoria base, classe E;
b) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante non conformi alla varieta' e di piante di varieta' estranee, non deve essere superiore a:
0 per la categoria base, classe S;
0,1 per la categoria base, classe SE;
0,2 per la categoria base, classe E;
c) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi o leggere non deve essere superiore a:
1 per la categoria base, classe S;
2 per la categoria base, classe SE;
3 per la categoria base, classe E.
2. I tuberi-seme certificati, devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) all'atto dell'ispezione ufficiale in campo la percentuale numerica di piante colpite da gamba nera (Erwinia caratovora), non deve essere superiore a:
1,5 per la categoria certificata, classe A;
2,0 per la categoria certificata, classe B;
b) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante non conformi alla varieta' e di piante di varieta' estranee, non deve essere superiore a:
0,4 per la categoria certificata, classe A;
0,5 per la categoria certificata, classe B;
c) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi non deve essere superiore a:
7% per la categoria certificata, classe A;
10% per la categoria certificata, classe B.
Non si tiene conto dei mosaici leggeri, cioe' semplici decolorazioni senza deformazioni delle foglie.
3. Nel valutare la discendenza di una varieta' affetta da virosi cronica, non si tiene conto dei sintomi leggeri causati dal virus considerato.
4. Le tolleranze previste nei punti 1- c) , 2- c) e 3 sono applicabili soltanto alle virosi causate da virus diffusi in Europa.
5. Il campo di produzione non e' contaminato da Globodera rostochiensis Woll e Dytilenchus destructor.
6. La coltura e' esente da:
a) Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.;
b) Corynebacterium sepedonicum (Spieck e Kotth.) Skapt. e Burkh".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 agosto 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri POLI BORTONE, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1994 Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 1