Monitoring Gesetzessammlung

011G0197

IT - Regolamenti Governativi

011G0197

Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE. (11G0197) (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2011 n. 157)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/2011 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006 , relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio ; Visto il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 , recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'articolo 38 che istituisce l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria ed in particolare l'articolo 28 che istituisce l'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale che assume le funzioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare; Visto il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 , recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , recante norme in materia ambientale, a norma dell' articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69 , ed in particolare la parte seconda recante procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA); Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 , recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2009; Visto il parere della Conferenza Unificata, espresso nella riunione del 29 aprile 2010; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 10 marzo 2011; Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006 , con riferimento a:
a) l'individuazione delle autorita' competenti;
b) gli obblighi dei gestori;
c) i contenuti della comunicazione;
d) la pubblicita' dei dati e la sensibilizzazione del pubblico. Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).».
- Il Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 33 del 4 febbraio 2006.
- Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1993, n. 285.
- Si riporta il testo dell' art. 38, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:
«Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'agenzia svolge i compiti e le attivita' tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.
3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale.
4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalita' indicate dagli articoli 03, comma 5 , e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 .
5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.».
- Si riporta il testo dell' art. 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O.:
«Art. 28 (Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali). - 1. E' istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all' art. 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all' art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 , i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, sono soppressi.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione delle risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.
4. La denominazione «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)», «Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)» e «Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)».
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari.
6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo, compresa l'attivita' dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'art. 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 , e' composta da ventitre esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica.
8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.
9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma 7. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento delle attivita' istituzionali e' garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali di cui all'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 , e' composta da ventitre membri di cui dieci tecnici, scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
11. I componenti sono nominati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 , entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
12. La Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 , provvedendovi, sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , recante norme in materia ambientale, a norma dell' art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2010, n. 186, S.O.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
Note all' art. 1:
- Il Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio e' riportato nelle note alle premesse.

Art. 2

Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all' articolo 2 del regolamento (CE) n. 166/2006 .
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato Regolamento (CE) n. 166/2006 :
«Art. 2 (Definizioni). - Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
1) «pubblico», una o piu' persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone;
2) «autorita' competente», le autorita' nazionali o qualsiasi altro organismo competente designato dagli Stati membri;
3) «impianto», unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o piu' attivita' elencate nell'allegato I e altre attivita' direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attivita' svolte in tale sito e possono incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;
4) «complesso» o «complesso industriale», uno o piu' impianti sullo stesso sito gestiti dalla stessa persona fisica o giuridica;
5) «sito», la sede geografica del complesso;
6) «gestore», la persona fisica o giuridica che gestisce o controlla un complesso o, se previsto dalla normativa nazionale, alla quale e' stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del complesso;
7) «anno di riferimento», l'anno civile per il quale devono essere raccolti i dati sulle emissioni di sostanze inquinanti e sui trasferimenti fuori sito;
8) «sostanze», gli elementi chimici e i loro composti, ad eccezione delle sostanze radioattive;
9) «sostanza inquinante», qualsiasi sostanza o gruppo di sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente o la salute umana a causa delle loro proprieta' e della loro introduzione nell'ambiente;
10) «emissione», qualsiasi introduzione di sostanze inquinanti nell'ambiente in seguito a qualsiasi attivita' umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria, compresi il versamento, l'emissione, lo scarico, l'iniezione, lo smaltimento o la messa in discarica o attraverso reti fognarie non attrezzate per il trattamento finale delle acque reflue;
11) «trasferimento fuori sito», lo spostamento, oltre i confini di un complesso industriale, di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento e di sostanze inquinanti contenute in acque reflue destinate al trattamento;
12) «fonti diffuse», le numerose fonti disperse o di dimensioni ridotte che possono rilasciare sostanze inquinanti al suolo, nell'aria o nell'acqua, il cui impatto combinato su tali comparti puo' essere significativo e per le quali non e' pratico raccogliere dati per ciascuna fonte separata;
13) «rifiuto», qualsiasi sostanza od oggetto definito nell' art. 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975 , sui rifiuti (1);
14) «rifiuto pericoloso», qualsiasi sostanza od oggetto definito nell' art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE ;
15) «acque reflue», le acque reflue urbane, domestiche e industriali definite nell' art. 2, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991 , concernente il trattamento delle acque reflue urbane (2), e tutte le acque reflue che, in considerazione delle sostanze o degli oggetti in esse contenuti, sono disciplinate dalla normativa comunitaria;
16) «smaltimento», qualsiasi operazione di cui all'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ;
17) «recupero», qualsiasi operazione di cui all'allegato II B della direttiva 75/442/CEE .».

Art. 3

Autorita' competenti 1. Ai fini degli adempimenti di cui all' articolo 5, comma 1, del regolamento (CE) n. 166/2006 , l'autorita' competente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale dell'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale.
2. Le autorita' competenti alla valutazione della qualita' dei dati forniti dai gestori ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del presente decreto, sono:
a) per i complessi in cui almeno un impianto svolge un'attivita' di cui all'allegato VIII al decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 , la o le autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento di autorizzazione;
b) per i complessi non compresi nella lettera a), la stessa autorita' prevista alla medesima lettera a), salvo diversa indicazione della regione o della provincia autonoma in cui il complesso e' localizzato che deve essere notificata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno, le autorita' di cui al comma 2, lettere a) e b), diverse dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmettono all'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale un rapporto di valutazione della qualita' dei dati forniti dai gestori, per quanto attiene alla loro completezza, esattezza e conformita' all'allegato II al presente decreto. Il rapporto di valutazione deve uniformarsi ai criteri e al formato indicati nell'allegato I al presente decreto.
4. Nei casi in cui, l'autorita' competente ai sensi del comma 2 e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, questo si avvale, per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 5, dell'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale e del sistema delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. L'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il rapporto di cui al comma 3, entro la data ivi prevista.
5. Ai fini di quanto previsto all' articolo 5, comma 5, del regolamento (CE) n. 166/2006 , le autorita' competenti sono, fatto salvo quanto previsto al comma 4, le autorita' di cui al comma 2, lettere a) e b), ciascuna per i complessi di propria competenza.
6. Ai fini degli adempimenti di cui all' articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n. 166/2006 , l'autorita' competente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che invia ogni anno alla Commissione europea, entro i termini previsti dallo stesso articolo, i dati che, previa verifica, l'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 gennaio di ogni anno.
7. L'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale predispone, inoltre, una relazione di sintesi dei rapporti di valutazione trasmessi dalle Autorita' competenti. Tale relazione dovra' essere inviata alle suddette Autorita' entro il 31 gennaio di ogni anno.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato Regolamento (CE) n. 166/2006 :
«Art. 5 (Comunicazione dei dati da parte dei gestori).
- 1. Il gestore di ciascun complesso che intraprende una o piu' delle attivita' di cui all'allegato I al di sopra delle soglie di capacita' applicabili specificate nell'allegato comunica all'autorita' competente, su base annuale, i quantitativi relativi agli eventi seguenti, precisando se le informazioni sono frutto di misurazioni, calcoli o stime:
a) emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo di ciascuna sostanza inquinante di cui all'allegato II per un quantitativo superiore al relativo valore di soglia di cui all'allegato II;
b) trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi per oltre 2 tonnellate l'anno o di rifiuti non pericolosi per oltre 2 000 tonnellate l'anno, per qualsiasi operazione di recupero e di smaltimento, salvo per quanto riguarda le operazioni di smaltimento, di trattamento dei terreni e di iniezione profonda come menzionato all'art. 6, indicando con la lettera «R» o «D» se si tratta di rifiuti destinati rispettivamente al recupero o allo smaltimento e, in relazione ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, il nome e l'indirizzo del soggetto responsabile dello smaltimento o del recupero dei rifiuti e il sito effettivo di smaltimento o di recupero;
c) trasferimenti fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante indicata nell'allegato II per quantitativi superiori al valore di soglia di cui all'allegato II, colonna 1 b.
Il gestore di ogni complesso che effettui una o piu' delle attivita' di cui all'allegato I, al di sopra delle soglie di capacita' applicabili specificate nell'allegato, comunica all'autorita' competente le informazioni per identificare il complesso a norma dell'allegato III, a meno che le informazioni non siano gia' a disposizione dell'autorita' competente.
Per le operazioni frutto di misurazioni o di calcoli occorre precisare il metodo di analisi e/o il metodo di calcolo utilizzato.
Le emissioni di cui all'allegato II, comunicate a norma della lettera a) del presente paragrafo, comprendono tutte le emissioni provenienti da tutte le fonti incluse nell'allegato I nel sito del complesso.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono le informazioni sulle emissioni e i trasferimenti totali di tutte le attivita' volontarie, involontarie, abituali e straordinarie.
Al momento di fornire queste informazioni i gestori specificano, se possibile, eventuali dati relativi a emissioni accidentali.
3. Il gestore di ciascun complesso raccoglie con frequenza adeguata le informazioni necessarie per determinare le emissioni del complesso e i trasferimenti fuori sito soggetti agli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1.
4. Nell'elaborare la relazione il gestore interessato utilizza le migliori informazioni disponibili, tra cui ad esempio dati di monitoraggio, fattori di emissione, equazioni di bilancio di massa, monitoraggio indiretto ed altri calcoli, valutazioni ingegneristiche e altri metodi a norma dell'art. 9, paragrafo 1, e seguendo metodologie riconosciute a livello internazionale ogniqualvolta queste siano disponibili.
5. Il gestore di ciascun complesso interessato mantiene a disposizione delle autorita' competenti dello Stato membro, per i cinque anni successivi alla fine dell'anno di riferimento in questione, la documentazione contenente i dati dai quali sono state ricavate le informazioni comunicate. Tale documentazione contiene anche una descrizione della metodologia utilizzata per la raccolta dei dati.».
- Si riporta il testo dell'Allegato VIII al citato decreto legislativo n. 128 del 2010 :
«Allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 . Categorie di attivita' industriali di cui all'art. 6, comma 12. - 1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel titolo III-bis della seconda parte del presente decreto.
2. I valori limite riportati di seguito si riferiscono in genere alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attivita' elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa localita', si sommano le capacita' di tali attivita'.
1. Attivita' energetiche.
1.1. Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW.
1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.
1.3. Cokerie.
1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
2. Produzione e trasformazione dei metalli.
2.1. Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.
2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora.
2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
a) laminazione a caldo con una capacita' superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorche' la potenza calorifica e' superiore a 20 MW;
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.
2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.
2.5. Impianti:
a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonche' concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacita' di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.
2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3.
3. Industria dei prodotti minerali.
3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto.
3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacita' di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacita' di forno superiore a 4 m3 e con una densita' di colata per forno superiore a 300 kg/m3.
4. Industria chimica.
Nell'ambito delle categorie di attivita' della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.
4.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;
c) idrocarburi solforati;
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
e) idrocarburi fosforosi;
f) idrocarburi alogenati;
g) composti organometallici;
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
i) gomme sintetiche;
l) sostanze coloranti e pigmenti;
m) tensioattivi e agenti di superficie.
4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:
a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.
4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).
4.4. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.
4.5. Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.
4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.
5. Gestione dei rifiuti.
Salvi l' art. 11 della direttiva 75/442/CEE e l' art. 3 della direttiva 91/689/CEE, del 12 dicembre 1991 del Consiglio , relativa ai rifiuti pericolosi.
5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all' art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio , concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacita' di oltre 10 tonnellate al giorno.
5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE dell'8 giugno 1989 del Consiglio , concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del 21 giugno 1989 del Consiglio , concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacita' superiore a 3 tonnellate all'ora.
5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacita' superiore a 50 tonnellate al giorno.
5.4. Discariche che ricevono piu' di 10 tonnellate al giorno o con una capacita' totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
6. Altre attivita'.
6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
b) di carta e cartoni con capacita' di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacita' di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.
6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacita' di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.
6.4:
a) macelli aventi una capacita' di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;
b) trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);
c) trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).
6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacita' di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.
6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con piu' di:
a) 40.000 posti pollame;
b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o
c) 750 posti scrofe.
6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacita' di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.
6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.».
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 7 del citato Regolamento (CE) n. 166/2006 :
«2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutti i dati di cui all'art. 5, paragrafi 1 e 2, mediante trasferimento elettronico secondo il formato di cui all'allegato III in base al calendario seguente:
a) per il primo anno di riferimento, entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento;
b) per tutti gli anni di riferimento successivi, entro 15 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
Il primo anno di riferimento e' il 2007.».

Art. 4

Obblighi dei gestori 1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore tenuto agli obblighi di cui all' articolo 5 del regolamento (CE) n. 166/2006 comunica le informazioni ivi richieste relative all'anno precedente all'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale e alla autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) del presente decreto. Con la stessa procedura il gestore puo', entro il 30 giugno dello stesso anno, modificare o integrare la comunicazione.
2. L'allegato II al presente decreto stabilisce il formato, i contenuti, e la modalita' della comunicazione di cui al comma 1.
3. Gli allegati al presente decreto sono modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di adeguarli a nuove disposizioni comunitarie in materia.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 5 del citato Regolamento (CE) n. 166/2006 , si veda nelle note all'art. 3.

Art. 5

Pubblicita' dei dati e sensibilizzazione 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 , e conformemente a quanto stabilito dalla Commissione europea, l'accesso del pubblico ai dati di cui all'articolo 3, comma 6. A tale fine e' istituito il Registro nazionale dei rilasci e dei trasferimenti di inquinanti aperto alla consultazione elettronica.
Tale registro e' gestito e aggiornato annualmente dall'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale promuovono la sensibilizzazione del pubblico riguardo al Registro europeo di cui all' articolo 1 del regolamento (CE) n. 166/2006 e al Registro nazionale di cui al comma 1 e garantiscono la disponibilita' di assistenza per la consultazione e l'utilizzo delle informazioni in essi contenute.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare viene stabilito il formato, i contenuti e le modalita' per la loro piu' ampia diffusione tra il pubblico del Registro nazionale di cui al comma 1.
Note all'art. 5:
- Il riferimento al citato decreto legislativo n. 195 del 2005 e' riportato nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato Regolamento (CE) n. 166/2006 :
«Art. 1 (Oggetto). - Il presente regolamento istituisce un registro integrato delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti a livello comunitario (di seguito «PRTR europeo»), sotto forma di banca dati elettronica accessibile al pubblico, e ne stabilisce le regole di funzionamento onde attuare il protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (di seguito «protocollo») e onde facilitare la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale nonche' contribuire alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento ambientale.».

Art. 6

Relazione alla Commissione 1. Ai fini degli adempimenti di cui all' articolo 16, comma 1 del regolamento (CE) n. 166/2006 , l'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale invia ogni tre anni entro il 31 gennaio, le informazioni di propria competenza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che predispone e invia alla Commissione europea la relazione prevista dallo stesso articolo.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 16 del citato Regolamento (CE) n. 166/2006 :
«1. In un'unica relazione basata sulle informazioni relative agli ultimi tre anni di riferimento, da presentare con frequenza triennale insieme ai dati forniti a norma dell'art. 7, gli Stati membri informano la Commissione circa la prassi e i provvedimenti adottati riguardo agli aspetti seguenti:
a) prescrizioni dell'art. 5;
b) garanzia e valutazione della qualita' a norma dell'art. 9;
c) accesso alle informazioni a norma dell'art. 10, paragrafo 2;
d) attivita' di sensibilizzazione a norma dell'art. 15;
e) riservatezza delle informazioni a norma dell'art. 11;
f) sanzioni comminate a norma dell'art. 20 ed esperienza acquisita nella loro applicazione.».

Art. 7

Norme finali 1. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente regolamento con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 luglio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 13, foglio n. 294

Allegato I

Allegato I
Rapporto di valutazione della qualita' della dichiarazione PRTR
PREMESSA
Il presente decreto istituisce il registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti che di seguito sara' denominato semplicemente PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) nazionale. Le informazioni del Registro PRTR sono raccolte attraverso una comunicazione (nel seguito denominata dichiarazione PRTR o semplicemente dichiarazione) che i complessi che svolgono una o piu' attivita' dell'Allegato I del Regolamento (EC) n.166/2006 (di seguito denominati complessi PRTR) presentano annualmente ove ne ricorrano le condizioni. Il presente decreto prevede la valutazione della qualita' dei dati della dichiarazione PRTR da parte delle autorita' individuate all'articolo 3, comma 2, punti a) e b) del presente decreto.
Tali autorita' devono effettuare la valutazione della qualita' delle informazioni della dichiarazione PRTR annualmente e, in allineamento alla tempistica prevista dall'articolo 3, comma 4, del presente decreto. L'ISPRA effettua la verifica dei dati forniti dai gestori prima di trasmetterli al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il successivo inoltro alla Commissione Europea. L'ISPRA, entro il 31 gennaio di ogni anno, predispone una relazione di sintesi dei rapporti di valutazione della qualita' dei dati trasmessi dalle autorita' competenti.
Una procedura on-line, reperibile sui siti dell'ISPRA (www.isprambiente.it e www.eprtr.it) consente alle autorita' la consultazione delle dichiarazioni di propria competenza, il contatto con il complesso dichiarante, la stesura e l'invio del rapporto ad ISPRA. Ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle modalita' per lo svolgimento della valutazione della qualita' delle informazioni e la compilazione del rapporto saranno disponibili sul sito dell'ISPRA.
Il presente allegato, indica ai sensi dell'articolo 3, comma 3, secondo capoverso, del presente decreto, i criteri e il formato per la valutazione della qualita' delle dichiarazioni e lo schema per la compilazione del rapporto di valutazione.
Indicazioni generali
Responsabile della qualita' delle informazioni comunicate mediante la dichiarazione PRTR e' il gestore del complesso.
Le autorita' individuate nell'art. 3, comma 2, punti a) e b) del presente decreto devono valutare la qualita' delle informazioni comunicate in particolare in riferimento alla loro completezza, consistenza e credibilita'.
Al fine di assicurare la qualita' dei dati contenuti nel registro, le non conformita' riscontrate possono essere corrette dall'autorita', in collaborazione con i complessi produttivi, fatte salve le sanzioni applicabili a questi ultimi in caso di inadempienza agli obblighi previsti dal presente decreto.
La valutazione della qualita' delle dichiarazioni deve riguardare l'intera base dichiarante presente nel territorio di competenza della citata autorita'.
Per la valutazione di qualita', le autorita' devono utilizzare tutte le informazioni in loro possesso (es: informazioni relative a procedure di rilascio di autorizzazioni o verifiche di conformita' dei permessi, procedure di automonitoraggio comunicate alle autorita', partecipazione al sistema EMAS o alla norma ISO 14001). Le autorita' possono richiedere l'accesso alla documentazione tecnica utilizzata per la produzione dei dati dichiarati che il gestore deve conservare per almeno 5 anni (art. 3, comma 5, del presente decreto).
Qualora necessario, le autorita' possono avviare qualsiasi azione che ritengano opportuna per una corretta valutazione della qualita' delle dichiarazioni.
Rapporto di valutazione della qualita' della dichiarazione PRTR
Il rapporto di valutazione della qualita' della dichiarazione PRTR deve contenere i risultati della valutazione compiuta dalle autorita' di cui all'art. 3 comma 2 lettere a) e b) del presente decreto.
Nelle schede che seguono sono schematicamente organizzate le informazioni che le autorita' devono obbligatoriamente comunicare con il rapporto di valutazione della qualita' della dichiarazione PRTR.
Scheda 1. Identificazione dell'autorita' responsabile della valutazione.
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Autorita'
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Referente (nome, cognome)
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Indirizzo (via/piazza, civico, CAP)
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Comune
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Provincia
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Regione
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telefono
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fax
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e-mail
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Indicare i riferimenti dell'autorita' responsabile della valutazione della qualita' delle dichiarazioni oggetto del presente rapporto.
Scheda 2. Elenco dei complessi PRTR (Allegato I del Regolamento (CE) n. 166/2006 ) di propria competenza che non hanno dichiarato.
Parte di provvedimento in formato grafico
Elencare i complessi PRTR individuati sul territorio di competenza(1) che non hanno presentato la dichiarazione, indicando la ragione sociale, l'indirizzo e il codice PRTR della principale attivita'.
Indicare inoltre, se si dispone delle necessarie informazioni, quali, tra i complessi elencati, sono soggetti all'obbligo della dichiarazione PRTR(2). Nella colonna "riferimento obbligo di dichiarazione" si invita a fornire sinteticamente le fonti o i riferimenti alla base dell'individuata obbligatorieta' della dichiarazione PRTR. Nell'ultima colonna si prega di indicare il tipo di intervento attuato per il recupero dei dati ai fini della dichiarazione (es. controlli da parte ARPA/APPA).
---------
(1) Un complesso e' PRTR se al suo interno e' svolta almeno una delle attivita' di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n 166/06 .
(2) L'obbligo di dichiarazione sussiste se l'emissione di almeno un inquinante nell'aria, o nell'acqua o nel suolo risulta superiore al corrsiponedente valore soglia o se il trasferimento di inquinanti nelle acque reflue risulta superiore al corrispondente valore soglia o se il trasferimento di rifiuti fuori sito risulta superiore al corrispondente valore soglia (allegato II del Regolamento (CE) n. 166/06 ).
Scheda 3. Numero di dichiarazioni di competenza suddivise per codice PRTR e per conformita' ai requisiti di qualita'.
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Ragione Codice
sociale/ PRTR Dichiarazioni ID Nome Indirizzo attivita' validate
Dichiarazione complesso completo principale (SI/NO)
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---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
Totali
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Indicare le dichiarazioni di competenza ricevute indicando la ragione sociale, l'indirizzo completo, il codice PRTR dell'attivita' principale svolta nel complesso e lo stato finale di validazione.
Le schede seguenti forniscono informazioni sull'iter di valutazione delle dichiarazioni ricevute.
Scheda 4. Elenco dichiarazioni non conformi, corrette su iniziativa del gestore e conseguentemente validate.
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Ragione
sociale/ Scheda del Descrizione della
ID Nome questionario non conformita'
Dichiarazione complesso non conforme riscontrata e corretta
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Elencare le dichiarazioni non conformi che sono state revisionate su iniziativa del gestore ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del presente decreto e che, alla data di compilazione ed invio del rapporto di valutazione, risultano conformi e quindi validate.
Indicare le schede del questionario in cui e' stata riscontrata la non conformita'. Descrivere le principali motivazioni della non conformita' riscontrata e corretta.
Scheda 5. Elenco delle dichiarazioni non conformi, corrette su iniziativa dell'autorita' competente e conseguentemente validate.
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Ragione
sociale/ Scheda del Descrizione della
ID Nome questionario non conformita'
Dichiarazione complesso non conforme riscontrata e corretta
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Elencare le dichiarazioni non conformi che sono state revisionate dall'autorita' competente anche sulla base dei documenti mantenuti a disposizione dal gestore di cui all' articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 166/2006 e che, alla data di compilazione ed invio del rapporto di valutazione, risultano conformi e quindi validate. Indicare le schede del questionario in cui e' stata riscontrata la non conformita'. Descrivere le principali motivazioni della non conformita' riscontrata e corretta.
Scheda 6. Elenco delle dichiarazioni non validate ma tecnicamente validabili
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Ragione
sociale/ Scheda del Descrizione della
ID Nome questionario non conformita'
Dichiarazione complesso non conforme riscontrata
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---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
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Elencare le dichiarazioni che, alla data di compilazione ed invio del rapporto di valutazione non sono ancora validate ma per le quali l'autorita' competente ritiene possibile completare l'iter di validazione entro i seguenti 2 mesi. Descrivere le principali motivazioni della non conformita' riscontrata e lo stato dell'iter di valutazione.
Scheda 7. Elenco delle dichiarazioni non validate
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Ragione
sociale/ Scheda del Descrizione della
ID Nome questionario non conformita'
Dichiarazione complesso non conforme riscontrata
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---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
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Elencare le dichiarazioni non validate in via definitiva da parte dell'autorita' competente, a seguito dell'individuazione di non conformita'. Indicare la motivazione della mancata validazione (e.g. assenza dei documenti che il gestore deve mantenere a disposizione dell'autorita' di cui all' articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 166/2006 ).
Scheda 8. Elenco dei complessi PRTR sanzionati
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Ragione
sociale/ Codice PRTR Descrizione della ID Nome Indirizzo dell'attivita' non conformita'
Dichiarazione complesso completo principale riscontrata
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Elencare i complessi PRTR per i quali sono state individuate delle non conformita' (vedi scheda 3) e i complessi PRTR che non hanno presentato dichiarazione ma soggetti all'obbligo (vedi scheda 2) indicando ragione sociale, indirizzo completo e ove possibile anche l'ID Dichiarazione.
Nell'ultima colonna riportare la descrizione della non conformita' sanzionata:
A = il complesso soggetto all'obbligo non ha dichiarato
B = la trasmissione della dichiarazione e' avvenuta oltre i termini previsti dal presente decreto
C = la dichiarazione inviata dal gestore non e' conforme ( incompleta, inesatta, non conforme all'allegato II..);
D = la dichiarazione e' risultata conforme a seguito della integrazione ex articolo 4, comma 1, del presente decreto;
E = la documentazione di cui all' articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 166/2006 ) e' assente, incompleta, non veritiera e non consente di ricostruire le informazioni dovute.
Scheda 9. Campo note per ulteriori comunicazioni
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..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... .....................................................................
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Il campo note puo' essere utilizzato per fornire informazioni aggiuntive che non e' stato possibile inserire nelle tabelle precedenti o anche per indicare le eventuali dichiarazioni dei complessi evasori che sono state presentate dopo l'intervento dell'Autorita' competente.

Allegato II

Allegato II
Linee guida e Questionario per la dichiarazione PRTR
PREMESSA
Il presente decreto istituisce il registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti che di seguito sara' denominato semplicemente PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) nazionale. Le informazioni contenute nel PRTR nazionale riguardano i complessi produttivi che ricadono nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 166/06 (di seguito denominato regolamento E-PRTR) e le emissioni di inquinanti in aria, acqua e suolo, i trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e i trasferimenti fuori sito di rifiuti prodotti dagli stessi.
Le informazioni del Registro PRTR sono raccolte attraverso una comunicazione (nel seguito denominata dichiarazione PRTR o semplicemente dichiarazione) che i complessi che svolgono una o piu' attivita' dell'Allegato I del Regolamento E-PRTR (di seguito denominati complessi PRTR) possono dover presentare annualmente. La dichiarazione PRTR riguarda informazioni:
- per l'identificazione del complesso e delle attivita' sorgenti di emissioni o trasferimenti ivi svolte;
- sulle emissioni in aria, acqua e suolo di sostanze o gruppi di sostanze stabiliti, se superiori a determinati valori soglia;
- sui trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue di sostanze o gruppi di sostanze stabiliti, se superiori a determinati valori soglia;
- sui trasferimenti fuori sito dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, se superiori a determinati valori soglia.
La dichiarazione PRTR deve essere presentata ogni anno secondo la tempistica prevista dal presente decreto.
La dichiarazione PRTR, in continuita' con la dichiarazione INES, avviene esclusivamente per via telematica e con firma digitale (mediante smart-card, business key, ecc.).
La procedura on-line per la dichiarazione e ogni informazione utile al riguardo sono reperibili sui siti dell'Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA): www.isprambiente.it e www.eprtr.it
Il presente Allegato si compone delle seguenti due parti:
I. linee guida per la dichiarazione PRTR;
II. questionario per la dichiarazione PRTR.
Linee guida per la dichiarazione PRTR
INTRODUZIONE
Le presenti linee guida contengono le istruzioni per la dichiarazione PRTR. Dopo aver consentito al gestore del complesso di capire se deve dichiarare o meno, guidano il dichiarante nella raccolta delle informazioni e nella loro successiva comunicazione.
1. LA DICHIARAZIONE PRTR: persona di riferimento e responsabile
La dichiarazione PRTR prevede l'individuazione di una persona di riferimento e di un responsabile della dichiarazione.
La persona di riferimento e' una persona tecnicamente competente, a conoscenza delle informazioni comunicate con la dichiarazione PRTR che puo' essere eventualmente contattata dalle autorita' nel corso della fase di valutazione della qualita' dei dati. La persona di riferimento puo' anche non essere la stessa che ha materialmente compilato la dichiarazione e non deve necessariamente appartenere al complesso produttivo.
Alla persona di riferimento e' dedicata la parte I del questionario.
Il responsabile della dichiarazione PRTR e' colui che garantisce la qualita' dei dati comunicati e che firma con la smart-card la dichiarazione. Il responsabile della dichiarazione puo' essere il gestore, il proprietario o il rappresentante legale del complesso che e' nominato responsabile delle informazioni fornite attraverso la dichiarazione.
Al responsabile della dichiarazione e' dedicata la parte VIII del questionario.
2. LA DICHIARAZIONE PRTR: principali indicazioni e criteri
Il criterio alla base della dichiarazione PRTR e' un sistema di valori soglia associato a un elenco di attivita' e a un elenco di sostanze (allegato I e allegato II del Regolamento n.166/06/CE rispettivamente). Il riferimento al sistema di valori soglia consente al gestore del complesso produttivo di capire se e' soggetto all'obbligo di dichiarazione oppure no.
Il complesso PRTR
Per complesso PRTR si intende una struttura produttiva costituita da uno o piu' impianti sullo stesso sito gestiti dalla stessa persona fisica o giuridica, al cui interno e' svolta almeno un'attivita' presente nell'Allegato I del regolamento n.166/06/CE . Il complesso PRTR e' l'unita' dichiarante.
Le attivita' PRTR
Le attivita' PRTR sono quelle elencate in Tab. A1(cfr. 3. Appendici).
La Tab. A1 e' conforme all'allegato I del Regolamento (CE) n. 166/2006 . Tutte le attivita' IPPC sono attivita' PRTR.
In Tab. A1 le attivita' PRTR sono distinte in categorie; ciascuna categoria e' identificata da un codice E-PRTR (una cifra seguita da una lettera). Alle categorie spesso e' associato un valore soglia 1 riferito alla potenza termica installata o alla capacita' produttiva o di trattamento.
Se alla categoria di attivita' e' associato un valore soglia, si intende che solo le attivita' con potenza o capacita' superiore al valore soglia sono attivita' PRTR.
Se alla categoria di attivita' non e' associato alcun valore soglia, si intende che tutte le attivita' di questa categoria sono attivita' PRTR.
Gli inquinanti, i valori soglia e le emissioni
Gli inquinanti 2 le cui emissioni rispettivamente in aria, in acqua e nel suolo devono essere dichiarate sono riportati nella tabella A2 (cfr 3. Appendici).
Valori soglia espressi in kg o t o g per anno (kg/a, t/a, g/a) specifici per le emissioni in aria, acqua e suolo accompagnano ciascun inquinante.
L'emissione di un inquinante in aria, nell'acqua o nel suolo deve essere dichiarata quando il valore dell'emissione totale annuale del complesso PRTR e' superiore al corrispondente valore soglia.
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1 Il valore soglia si riferisce alla capacita' massima produttiva di progetto che e' costante nel tempo (finche' non vengono fatte delle modifiche), e non alle quantita' prodotte che variano nel tempo e che sono generalmente inferiori alla suddetta capacita' di progetto.
2 Per semplicita' li chiameremo inquinanti anche se vi sono compresi gruppi di inquinanti e parametri come il COD.
I trasferimenti fuori sito
Due diverse tipologie di trasferimento fuori sito sono previste nella dichiarazione PRTR.
Per trasferimento fuori sito di sostanze inquinanti si intende lo spostamento oltre i confini di un complesso industriale di inquinanti contenuti in acque reflue destinate al trattamento. Per i trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue occorre far riferimento agli inquinanti e ai valori soglia previsti per le emissioni in acqua riportati in Tab. A2. I trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue corrispondono agli scarichi indiretti previsti nella dichiarazione INES. I trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue devono essere dichiarati quando il valore del trasferimento totale del complesso PRTR, relativo all'anno di riferimento, e' superiore al corrispondente valore soglia.
Per trasferimento fuori sito di rifiuti si intende lo spostamento oltre i confini di un complesso industriale di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento. Il trasferimento fuori sito di rifiuti deve essere dichiarato quando il valore del trasferimento totale annuale del complesso PRTR e' superiore ai valori soglia che sono 2 t/a e 2000 t/a per i rifiuti pericolosi e non pericolosi rispettivamente.
Devo dichiarare oppure no?
Il complesso PRTR e' tenuto a presentare la dichiarazione qualora le emissioni in aria o in acqua o i trasferimenti nelle acque reflue di almeno un inquinante o i trasferimenti dei rifiuti risultino superiori ai corrispondenti valori soglia.
Lo schema seguente, fig.1, illustra il percorso che il gestore di un complesso produttivo deve seguire per capire se ricade nel campo di applicazione del presente decreto e se e' tenuto a presentare la dichiarazione.
Parte di provvedimento in formato grafico
Figura 1. Schema per l'individuazione dei complessi dichiaranti.
2.2 LA DICHIARAZIONE PRTR: le informazioni
Il complesso PRTR dichiarante
Oltre a dati "anagrafici" e a informazioni sulla localizzazione del complesso, il gestore del complesso dichiarante deve fornire informazioni sul numero di impianti, di addetti e di ore di esercizio; queste ultime informazioni non saranno rese pubbliche.
E' prevista la possibilita' per il dichiarante di comunicare, ove esistente, l'indirizzo dell'eventuale sito web della societa' o del complesso PRTR. Nel caso in cui tale informazione venga comunicata essa sara' resa pubblica; si raccomanda pertanto di inserire l'URL di pagine dai contenuti "ambientali".
All'identificazione del complesso PRTR e' dedicata la parte II del questionario.
Le attivita' PRTR e la principale attivita' PRTR
Le attivita' PRTR (tabella A1, cfr 3. Appendici) sono identificate da un codice E-PRTR (una cifra seguita da una lettera). Il codice E-PRTR individua categorie di attivita'. La sola parte numerica del codice E-PRTR identifica gruppi di categorie di attivita'. Se l'attivita' PRTR e' anche un'attivita' IPPC, sara' identificata dal corrispondente codice IPPC (due cifre).
A ciascuna categoria di attivita' sono poi associati uno o piu' codici NOSE-P (cinque cifre) e uno o piu' codici NACE (quattro cifre). Per le corrispondenze tra i vari codici si rimanda all'Appendice I del Questionario della dichiarazione. Per ragioni di praticita' i codici NACE presenti nella tabella A1 sono a due cifre, ma nella dichiarazione e' richiesto l'inserimento del codice NACE a quattro cifre. Si precisa che il codice NACE e' associato al complesso e non alle singole attivita'.
Se nel complesso sono svolte piu' attivita' PRTR, tutte le attivita' PRTR devono essere dichiarate.
Se nel medesimo complesso PRTR sono svolte piu' attivita' della stessa categoria, le capacita' dei relativi impianti devono essere sommate per ottenere la capacita' della categoria (ovviamente le capacita' devono essere espresse nella stessa unita' di misura per essere sommate) da confrontare con il valore soglia 1 relativo a tale
categoria.
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Esempio: Se in un complesso ci sono due caldaie di 40 e 25 MWth rispettivamente, le singole capacita' di progetto devono essere sommate per ottenere la capacita' della categoria, che sara' pari a 65 MWth. (Mentre le singole capacita' di progetto sono inferiori, la somma e' superiore al valore soglia per la categoria 1.c)
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Tra le attivita' PRTR svolte nel complesso e' necessario indicare l'attivita' PRTR principale. Per attivita' principale si intende l'attivita' che contribuisce maggiormente alle emissioni totali e ai trasferimenti totali del complesso. Generalmente la principale attivita' PRTR coincide con la principale attivita' economica.
Se nel complesso e' svolta una sola attivita' PRTR, essendo l'unica, essa e' la sola ad essere dichiarata ed e' anche la principale.
Quando le attivita' PRTR svolte nel complesso sono piu' di una e non risultasse chiara la coincidenza tra principale attivita' PRTR e principale attivita' economica, per l'individuazione della principale attivita' PRTR e' necessario valutare quale attivita' contribuisce maggiormente alle emissioni totali o ai trasferimenti totali.
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Esempio: un complesso ha codice NACE corrispondente alla produzione dello zucchero e la capacita' produttiva di progetto non supera il valore soglia dell'attivita' PRTR 8b. Al suo interno c'e' una caldaia per la produzione di acqua calda di processo classificabile come attivita' PRTR 1c (centrali termoelettriche ed altri impianti di combustione con capacita' >50 MWth.
Il complesso dichiara una sola attivita' PRTR 1c che e' la principale attivita' PRTR del complesso e che in questo caso non coincide con la principale attivita' economica.
Variante caso precedente: un complesso ha codice NACE corrispondente alla produzione dello zucchero e la capacita' produttiva di progetto supera il valore soglia dell'attivita' PRTR 8b. Al suo interno ha inoltre una caldaia per la produzione di acqua calda di processo classificabile come attivita' PRTR 1c e un impianto per la produzione di calce attivita' classificabile come attivita' PRTR 3c.
Il complesso dichiara tre attivita' PRTR. La principale attivita' PRTR e' quella 1c (e' quella che contribuisce maggiormente alle emissioni e trasferimenti) che anche in questo caso non coincide con la principale attivita' economica
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Se all'interno del complesso PRTR sono presenti anche attivita' non PRTR, esse non devono essere dichiarate.
Gli inquinanti e i valori soglia
L'emissione di un inquinante2 in aria, nell'acqua o nel suolo, o il trasferimento fuori sito di un inquinante nelle acque reflue deve essere dichiarato quando il valore dell'emissione totale annuale o del trasferimento totale annuale del complesso PRTR e' superiore al corrispondente valore soglia.
Per emissione totale di un inquinante o trasferimento totale di un inquinante si intende la somma di tutti i contributi provenienti da tutte le attivita' PRTR svolte nel complesso.
L'emissione totale o il trasferimento totale di inquinanti di un complesso PRTR devono comprendere tutti i contributi convogliati e diffusi/fuggitivi (non convogliati).
Considerando inoltre che possono essere sorgenti di emissione e trasferimenti sia attivita' volontarie, abituali, straordinarie (quelle generalmente riconducibili ad una sorta di prassi o procedura standard di esercizio) sia attivita' involontarie (quelle collegate al verificarsi di incidenti), l'emissione totale o il trasferimento totale di inquinanti di un complesso deve comprendere tutti i contributi prodotti nel corso del normale esercizio, di eventi eccezionali e di eventi accidentali.
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2 Per brevita' li chiameremo inquinanti anche se l'elenco di tabella A2 comprende anche gruppi di inquinanti e parametri come il COD.
Quando un inquinante ricade in piu' posizioni di tab.A2 (cfr. 3.
Appendici), l'emissione o il trasferimento di quell'inquinante devono essere riportati per ciascuna posizione in cui ricade l'inquinante stesso. E' il caso del dicloroetano-1,2 che figura nelle posizioni n.34, come inquinante singolo e n.7, come componente dei COVNM.
Situazione analoga per il tributilstagno e il trifenilstagno che compaiono in elenco come singole sostanze, alle posizioni n. 74 e 75 rispettivamente, ed anche come componenti dei composti organostannici (posizione n. 69).
Quando al valore totale delle emissioni o dei trasferimenti di inquinanti di un complesso PRTR contribuiscono anche attivita' non PRTR, il contributo di tali attivita' deve essere sottratto dal totale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti. Se non e' possibile valutare i contributi provenienti da attivita' non PRTR (es: perche' sono convogliati insieme a quelli da attivita' PRTR o per altri motivi tecnici) e' consentito lasciarli inclusi nel dato di emissione totale o di trasferimento totale; in questo caso si raccomanda di indicare presenza e tipologia delle attivita' non PRTR che contribuiscono alle emissioni totali o ai trasferimenti totali del complesso PRTR.
Gli inquinanti e le sottoliste specifiche
Nelle tabelle A3 e A4 (cfr 3. Appendici) sono riportate delle sottoliste specifiche di inquinanti che indicano per ciascuna categoria di attivita' i principali inquinanti che possono essere presenti nelle emissioni in aria (tabella A3), nelle emissioni in acqua e nei trasferimenti di inquinanti nelle acque reflue (tabella A4).
Le sottoliste non sono elenchi di minima (dichiarare almeno le emissioni degli inquinanti riportati nelle sottoliste) ne' di massima (dichiarare al massimo le emissioni degli inquinanti riportati nelle sottoliste): le sottoliste sono liste di controllo che possono essere utilizzate come guida per la selezione degli inquinanti da dichiarare per ciascuna attivita' PRTR.
L'elenco completo degli inquinanti che possono essere dichiarati come emissioni e trasferimenti e' riportato in tabella A2. Cio' non vuol dire che il dichiarante debba acquisire dati su tutti gli inquinanti di tabella A2 per sapere se sono presenti o meno nelle emissioni o nei trasferimenti. In base alla conoscenza dei processi svolti nel proprio complesso produttivo, il dichiarante e' in grado di stabilire se un determinato inquinante possa essere presente o meno nelle emissioni o nei trasferimenti generati dai processi stessi. Solo se ritiene che un certo inquinante possa essere presente nelle emissioni o nei trasferimenti il dichiarante deve acquisire il dato e comunicarlo secondo i criteri delle presenti linee guida.
Conseguentemente la lista degli inquinanti emessi da una attivita' puo' anche differire dalle sottoliste, per esempio per l'industria chimica dove grande e' la varieta' dei processi per la produzione di differenti prodotti l'elenco degli inquinanti da dichiarare per ogni attivita' PRTR potrebbe differire ampiamente dalle sottoliste specifiche.
Emissioni in aria
Per emissione in aria si intende qualsiasi introduzione di sostanze inquinanti nell'aria in seguito a qualsiasi attivita' umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria.
Con riferimento alla tabella A2 (cfr 3 Appendici), l'emissione di un inquinante in aria deve essere dichiarata quando l'emissione totale annuale in aria del complesso PRTR dichiarante e' superiore al valore soglia.
L'emissione totale in aria deve includere emissioni puntuali (convogliate), fuggitive e diffuse/non puntuali (non convogliate); si richiede di identificare la tipologia dell'emissione totale dichiarata (emissione puntuale o emissione puntuale + diffusa/non puntuale).
L'emissione totale deve comprendere i contributi prodotti nel corso del normale esercizio, di eventi eccezionali e di eventi accidentali.
Nel caso siano presenti contributi provenienti da attivita' involontarie, collegati ad eventi eccezionali e accidentali, tali emissioni accidentali devono essere indicate anche separatamente.
Se all'emissione totale in aria del complesso dichiarante contribuiscono anche attivita' non PRTR, i corrispondenti contributi devono essere sottratti dal totale; possono rimanere inclusi come gia' specificato nel paragrafo "Gli inquinanti e i valori soglia".
Se all'emissione totale in aria del complesso dichiarante contribuiscono attivita' svolte in complessi diversi da quello dichiarante (es.: un impianto di abbattimento condiviso tra due o piu' operatori di diversi complessi), i contributi provenienti da attivita' svolte in complessi diversi da quello dichiarante devono essere sottratti dall'emissione totale.
Se il complesso dichiarante condivide con altri operatori un impianto di abbattimento situato in un altro complesso confinante adiacente, deve calcolare e dichiarare la propria quota che contribuisce all'emissione totale in aria.
L'emissione totale in aria del complesso dichiarante deve essere ripartita tra le attivita' PRTR che la producono. Se nel complesso e' svolta solo un'attivita' PRTR, l'emissione totale in aria sara' attribuita tutta all'unica attivita' PRTR svolta nel complesso.
Ciascun dato di emissione totale deve essere accompagnato dalla indicazione della tipologia di acquisizione: M se misurato, C se calcolato, S se stimato (vedi capitolo 2.3).
Alle emissioni in aria e' dedicata la parte III del questionario.
- Emissioni in acqua
Per emissione in acqua si intende qualsiasi introduzione di sostanze inquinanti nell'acqua in seguito a qualsiasi attivita' umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria.
In riferimento alla tab. A2, l'emissione di un inquinante in acqua deve essere dichiarata quando l'emissione totale in acqua del complesso PRTR dichiarante e' superiore al valore soglia.
L'emissione totale in acqua deve includere emissioni puntuali (convogliate), fuggitive e diffuse/non puntuali (non convogliate); si richiede di identificare la tipologia dell'emissione totale dichiarata (emissione puntuale o emissione puntuale + diffusa/non puntuale).
L'emissione totale deve comprendere i contributi prodotti nel corso del normale esercizio, di eventi eccezionali e di eventi accidentali.
Nel caso siano presenti contributi provenienti da attivita' involontarie, collegati ad eventi eccezionali e accidentali, tali emissioni accidentali devono essere indicate anche separatamente.
Se all'emissione totale in acqua del complesso dichiarante contribuiscono anche attivita' non PRTR, i corrispondenti contributi devono essere sottratti dal totale; possono rimanere inclusi come gia' specificato nel paragrafo "Gli inquinanti e i valori soglia".
L'emissione totale in acqua del complesso dichiarante deve essere ripartita tra le attivita' PRTR sorgenti svolte nel complesso. Se nel complesso e' svolta solo un'attivita' PRTR, l'emissione totale sara' attribuita tutta all'unica attivita' PRTR svolta nel complesso.
Ciascun dato di emissione totale deve essere accompagnato dalla indicazione della tipologia di acquisizione: M se misurato, C se calcolato, S se stimato (vedi capitolo 2.3).
L'eventuale contributo di un "carico di fondo", dove per carico di fondo si intende la presenza di inquinanti gia' nelle acque in ingresso al complesso dichiarante, puo' essere sottratto dall'emissione totale del complesso solo nel caso in cui l'acqua prelevata da un corpo idrico superficiale sia scaricata nello stesso corpo idrico superficiale. Per chiarezza si riportano i seguenti due esempi:
- prelievo di acqua da un corpo idrico superficiale vicino al sito del complesso dichiarante - L'acqua prelevata dal mare, da un fiume o da un lago vicino, dopo utilizzo come acqua di raffreddamento e di processo, e' scaricata nello stesso mare, fiume o lago. In questo caso il contributo all'emissione dovuto alla eventuale presenza di un carico di fondo puo' essere sottratto dall'emissione totale del complesso. A tal fine si raccomanda di valutare il carico di fondo dell'acqua in ingresso e dell'acqua restituita al corpo recettore attraverso misurazioni in grado di fornire un quadro rappresentativo delle condizioni in essere durante il periodo di riferimento.
- prelievo di acqua potabile o di acque sotterranee - In questo caso l'eventuale carico di fondo presente nell'acqua usata nel processo industriale non deve essere sottratto dall'emissione totale del complesso in quanto esso aumenta il carico della sostanza inquinante nel fiume, lago o mare che riceve lo scarico.
Alle emissioni in acqua e' dedicata la parte IV del questionario.
Trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue
Per trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue si intende lo spostamento oltre i confini di un complesso industriale di inquinanti contenuti in acque reflue destinate al trattamento. Le acque reflue considerate sono quelle inviate al trattamento esterno di depurazione mediante sistema di condotte o rete fognaria. Le acque reflue trasferite fuori sito mediante fusti o autobotti o cisterne sono rifiuti liquidi secondo la normativa vigente e, come tali, devono essere considerati nella parte della dichiarazione relativa al trasferimento fuori sito di rifiuti. Per i trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue occorre far riferimento agli inquinanti e ai valori soglia previsti per le emissioni in acqua riportati in Tab. A2. I trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue corrispondono agli scarichi indiretti previsti nella dichiarazione INES.
In riferimento alla tab. A2 (cfr 3. Appendici), il trasferimento fuori sito di un inquinante nelle acque reflue deve essere dichiarato quando la quantita' totale di inquinante trasferito dal complesso PRTR dichiarante e' superiore al valore soglia.
Per i trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue, la quantita' totale annuale trasferita da confrontare con il valore soglia e', per ciascun inquinante, la somma di tutti i contributi al trasferimento fuori sito originati dalle attivita' PRTR svolte nel complesso dichiarante.
La quantita' totale di inquinanti trasferita deve includere contributi puntuali (convogliati) e diffusi/non puntuali (non convogliati); si richiede di identificare la tipologia del trasferimento totale dichiarato (puntuale o puntuale + diffusa/non puntuale).
Il trasferimento totale fuori sito di inquinanti deve comprendere i contributi prodotti nel corso del normale esercizio, di eventi eccezionali e di eventi accidentali.
Ciascun dato di trasferimento totale fuori sito di inquinanti deve essere accompagnato dalla indicazione della tipologia di acquisizione: M se misurato, C se calcolato, S se stimato (vedi capitolo 2.3).
Il trasferimento totale di inquinanti fuori sito deve essere ripartito tra le attivita' PRTR sorgenti svolte nel complesso. Se nel complesso e' svolta solo un'attivita' PRTR, la quantita' totale trasferita sara' attribuita tutta all'unica attivita' PRTR svolta nel complesso.
Se nel complesso PRTR sono svolte piu' attivita' PRTR, la quantita' totale trasferita sara' distribuita tra tutte le attivita' PRTR sorgenti svolte nel complesso.
Se al trasferimento fuori sito di inquinanti del complesso dichiarante contribuiscono anche attivita' non PRTR, i corrispondenti contributi devono essere sottratti dal totale; possono rimanere inclusi come specificato nel paragrafo "Gli inquinanti e i valori soglia".
In caso di presenza di carico di fondo, anche per i trasferimenti fuori sito di inquinanti nei reflui si raccomanda di seguire le indicazioni riportate nel paragrafo sulle emissioni in acqua.
Ai trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e' dedicata la parte VI del questionario.
Parte di provvedimento in formato grafico
Figura 2. Schema effluenti in aria ed acqua di un complesso PRTR:
- effluente A: emissione in aria;
- effluente B: emissione in acqua (acque reflue che non necessitano di depurazione);
- effluente C: emissione in acqua (acque reflue sottoposte a processo di depurazione interna);
- effluente D: trasferimento fuori sito di inquinanti in acqua (acque reflue avviate ad un trattamento esterno di depurazione);
effluente E: trasferimento fuori sito di rifiuti (compresi i rifiuti liquidi opportunamente infustati e recapitati all'impianto di trattamento mediante trasporto su gomma).
Emissioni nel suolo
Ai fini della dichiarazione PRTR le emissioni nel suolo, definite dall' art.6 del Regolamento (CE) n.166/2006 , sono costituite dai rifiuti sottoposti ad operazione di smaltimento in ambiente terrestre e di iniezione in profondita' (D2 e D3, cfr Allegato II A della direttiva 75/442/CEE) . Un esempio di emissione nel suolo e' lo smaltimento in ambiente terrestre di fanghi oleosi (per es. contenenti idrocarburi).
Si precisa che l'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione, dei reflui e degli effluenti zootecnici, ai sensi del D.Lgs. 99/1992 e all'art. 112 del D. Lgs. 152/06 , e' un'operazione di recupero che non deve essere considerata emissione nel suolo..
L'eventuale operazione di trasferimento fuori sito mediante condotta di fanghi dal complesso al luogo dello smaltimento che puo' precedere lo smaltimento in ambiente terrestre non deve essere dichiarata come trasferimento fuori sito di inquinanti.
Con riferimento alla tabella A2 (cfr 3. Appendici), analogamente alle emissioni in aria ed acqua, l'emissione di un inquinante nel suolo deve essere dichiarata quando l'emissione totale annuale del complesso PRTR dichiarante e' superiore al valore soglia.
L'emissione totale deve comprendere i contributi prodotti nel corso del normale esercizio, di eventi eccezionali e di eventi accidentali.
Nel caso siano presenti contributi provenienti da attivita' involontarie, collegati ad eventi eccezionali e accidentali, tali emissioni accidentali devono essere indicate anche separatamente.
L'emissione totale nel suolo del complesso dichiarante deve essere ripartita tra le attivita' PRTR che la producono. Se nel complesso e' svolta solo un'attivita' PRTR, l'emissione totale nel suolo sara' attribuita tutta all'unica attivita' PRTR svolta nel complesso.
Se all'emissione totale nel suolo del complesso dichiarante contribuiscono anche attivita' non PRTR, i corrispondenti contributi devono essere sottratti dal totale; possono rimanere inclusi come gia' specificato nel paragrafo "Gli inquinanti e i valori soglia".
Ciascun dato di emissione totale deve essere accompagnato dalla indicazione della tipologia di acquisizione: M se misurato, C se calcolato, S se stimato (vedi capitolo 2.3).
Alle emissioni nel suolo e' dedicata la parte V del questionario.
Trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi
Per trasferimento fuori sito di rifiuti pericolosi e non pericolosi si intende lo spostamento oltre i confini di un complesso produttivo di rifiuti pericolosi e non pericolosi destinati al recupero o allo smaltimento.
Per recupero e smaltimento si intende qualsiasi operazione di recupero e smaltimento cui e' destinato il rifiuto pericoloso e non pericoloso ad eccezione dello smaltimento in ambiente terrestre e dell'iniezione in profondita' che definiscono, in ambito PRTR, l'emissione nel suolo.
Il trasferimento fuori sito di rifiuti pericolosi deve essere dichiarato quando la quantita' totale di rifiuto pericoloso trasferito dal complesso PRTR dichiarante nell'anno di riferimento e' superiore al valore soglia di 2 t/a.
Il trasferimento fuori sito di rifiuti non pericolosi deve essere dichiarato quando la quantita' totale di rifiuto non pericoloso trasferito dal complesso PRTR dichiarante nell'anno di riferimento e' superiore al valore soglia di 2000 t/a.
La quantita' totale di rifiuti trasferita, pericolosi e non pericolosi, deve essere accompagnata dall'indicazione, in base al suo destino finale, di quanta parte di rifiuto e' destinata ad operazioni di recupero (R) e quanta ad operazioni di smaltimento (D). Se i rifiuti sono destinati sia ad operazioni di recupero e sia ad operazioni di smaltimento (per es. preselezione), si raccomanda di indicare l'operazione (R o D) a cui e' destinato piu' del 50% del rifiuto. Nel caso in cui risulti difficile stabilire quanta parte del rifiuto sia smaltito e recuperato, si raccomanda di indicare l'operazione di smaltimento (D).
Limitatamente ai rifiuti pericolosi trasferiti e' necessario indicare quanta parte del totale e' destinato ad essere trattato nel territorio nazionale e quanta parte all'estero. Nel caso di trattamento all'estero deve essere riportato nome e indirizzo del gestore che riceve i rifiuti e nome e indirizzo del sito nel quale i rifiuti sono effettivamente trattati. Se nel corso dell'anno di riferimento il flusso di rifiuti trasferito all'estero e' stato destinato a gestori diversi, si raccomanda di riportare i riferimenti di tutti i gestori destinatari con le relative quote di rifiuti trasferiti.
Ciascun dato di trasferimento totale di rifiuti deve essere accompagnato dalla indicazione della tipologia di acquisizione: M se misurato, C se calcolato, S se stimato (vedi capitolo 2.3).
Generalmente, si assume che il dato relativo alla quantita' di rifiuti inviata a recupero o smaltimento sia acquisito mediante misura del peso del rifiuto stesso.
Ai trasferimenti di rifiuti fuori sito e' dedicata la parte VII del questionario.
Parte di provvedimento in formato grafico
Figura 3. Schema emissioni al suolo (C) e trasferimenti fuori sito di rifiuti (A e B) di uno stabilimento PRTR (elaborazione da "Guidance for the implementation of the European PRTR").
2.3 LE INFORMAZIONI DELLA DICHIARAZIONE: come acquisirle e come comunicarle
Tutti i dati da dichiarare devono essere riferiti alle quantita' emesse o trasferite nell'intero anno di riferimento (1° gennaio - 31 dicembre dell'anno di riferimento).
Le emissioni e i trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue, per la maggior parte degli inquinanti, sono espressi in chilogrammi per anno (kg/a); altre unita' di misura utilizzate sono tonnellate per anno (t/a) e grammi per anno (g/a).
Per i trasferimenti fuori sito dei rifiuti l'unita' di misura da utilizzare e' tonnellate per anno (t/a) di peso umido (normale).
Nel questionario della dichiarazione per ogni inquinante e per i rifiuti sono indicate le unita' di misura da utilizzare.
Il dato di emissione di ciascun inquinante deve essere approssimato alla prima cifra decimale. Alcuni esempi:
226.525,65 t/anno di CO deve essere approssimato a 226.525,6 t/anno; 226.525,66 t/anno di CO deve essere approssimato a 226.525,7 t/anno; 1.018,70 kg/anno di cromo deve essere approssimato a 1.018,7 kg/anno.
Le informazioni quantitative sulle emissioni e sui trasferimenti fuori sito possono essere acquisite attraverso le tre seguenti procedure: Misura, Calcolo e Stima. La modalita' di acquisizione del dato di emissione o trasferimento deve essere indicata accompagnando ciascun dato dichiarato con la lettera M se misurato, C se calcolato e S se stimato.
Qualora i dati da comunicare siano gia' disponibili per eventuali adempimenti previsti da altra normativa ambientale, per coerenza nella comunicazione sarebbe opportuno far riferimento a tali dati.
Qualunque sia la modalita' utilizzata per acquisire il dato, si raccomanda di porre sempre grande attenzione alla qualita' dei dati e fornire, secondo le indicazioni delle presenti linee guida, i migliori dati possibili.
La qualita' del dato dichiarato e' responsabilita' del dichiarante stesso.
Misura
Un'emissione o un trasferimento si intende misurato (M) quando l'informazione quantitativa deriva da misure realmente fatte su campioni prelevati nell'impianto stesso utilizzando metodi standardizzati o ufficialmente accettati. Per convertire i risultati delle misure in dati delle emissioni o trasferimenti sono necessari calcoli aggiuntivi. Il dato di emissione o trasferimento puo' derivare da misure in continuo o da monitoraggi con una definita frequenza annua. I monitoraggi in continuo producono generalmente i dati piu' accurati, ma spesso non sono praticabili, puo' essere antieconomico e anche superfluo realizzarli. Nel caso dei monitoraggi non in continuo e' importante che la frequenza del campionamento garantisca medie sufficientemente rappresentative della composizione media annua dell'emissione o del trasferimento, che tengano conto delle fluttuazioni che avvengono nelle emissioni e nei trasferimenti nel corso di eventuali operazioni di start-up o di chiusura, di fermata, di manutenzione o derivanti da circostanze di difficile gestione.
Le misure saltuarie sono quelle eseguite "una tantum", ad esempio una o poche volte all'anno e generalmente non nell'ambito di un piano di monitoraggio programmato. A causa della scarsa frequenza annua le misure saltuarie generalmente non forniscono dati rappresentativi delle emissioni o dei trasferimenti annui di un certo inquinante principalmente per due cause: variazione delle emissioni o dei trasferimenti nel tempo in relazione ai cambiamenti dei processi e/o dei livelli connessi alla produzione, e variabilita' connesse alle varie fasi (campionamento e analisi) dei metodi analitici applicati.
Quando ragionevoli motivi accrescono la rappresentativita' delle misure saltuarie, nell'impossibilita' di utilizzo di altre procedure di acquisizione dei dati, anche le misure saltuarie possono essere utilizzate per valutare l'emissione o il trasferimento totale annuo.
Le misure saltuarie possono comunque sempre risultare utili per la verifica delle stime.
Calcolo
Un'emissione o un trasferimento fuori sito si intende calcolato (C) quando l'informazione quantitativa e' ottenuta utilizzando metodi di stima e fattori di emissione accettati a livello nazionale o internazionale e rappresentativi dei vari settori industriali. E' importante tener conto delle variazioni nei processi produttivi, per cui quando il calcolo e' basato sul bilancio di massa, quest'ultimo deve essere applicato ad un periodo di un anno o anche ad un periodo inferiore che sia rappresentativo dell'intero anno. La qualita' dei fattori di emissione puo' variare molto, in funzione dell'attendibilita' e applicabilita' dei calcoli e misure da cui derivano. Si raccomanda di usare i fattori di emissione piu' attendibili, originati da monitoraggi di impianti e emissioni simili.
Stima
Un'emissione o un trasferimento si intende stimato (S) quando l'informazione quantitativa deriva da stime non standardizzate basate sulle migliori assunzioni o ipotesi di esperti. La procedura di stima fornisce generalmente dati di emissione meno accurati dei precedenti metodi di misura e calcolo, per cui dovrebbe essere utilizzata solo quando i precedenti metodi di acquisizione dei dati non sono praticabili.
Le tre procedure di acquisizione dei dati non sono equivalenti. Un monitoraggio in continuo fornisce dati sicuramente piu' rappresentativi, ma laddove non sono praticabili misure sperimentali con metodi e/o frequenza adeguata, il calcolo basato su fattori di emissione di buona qualita' o su bilanci di massa e' senz'altro da preferire. La scelta sara' di volta in volta affidata alle conoscenze e all'esperienza di coloro che hanno il compito di produrre i dati.
Avvertenza: Qualunque sia la procedura adottata per l'acquisizione dei dati, il gestore dello stabilimento deve registrare e conservare per almeno cinque anni tutta la documentazione relativa all'ottenimento dei dati (qualsiasi misura, calcolo, assunzione, ragionamento, ipotesi, etc.).
Per valutare l'emissione o il trasferimento totale di un certo inquinante il primo passo da fare e' individuare tutti i punti di emissione, compresi ad esempio i canali di deflusso, tutti i camini e i punti di fuga. Poi si dovra' valutare ogni singola emissione con una delle procedure descritte. Molto spesso una sola procedura non e' sufficiente a dare l'emissione totale. Spesso i dati ottenuti per misura diretta, anche se molto accurati, non bastano da soli per valutare l'emissione totale comprensiva di tutti i punti di emissione, che sara' valutata ricorrendo anche alle procedure di calcolo e stima. In questi casi l'emissione o il trasferimento totale di un inquinante riportata sara' identificata dalla lettera corrispondente alla procedura utilizzata per determinare la porzione piu' grande della emissione. Lo stesso percorso deve essere seguito nel caso dei trasferimenti di rifiuti anche se per i rifiuti la misura e' la modalita' di acquisizione generalmente usata.
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Esempio: l'emissione totale annuale di un inquinante in aria e' determinata nel seguente modo: il 30% e' misurato (emissioni dal camino), il 15% e' stimato (fughe) e il 55% e' calcolato (emissioni dalle valvole). Poiche' la maggior parte e' calcolata, l'emissione totale sara' identificata dalla lettera C.
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Quando i dati di emissione o dei trasferimenti fuori sito di inquinanti sono acquisiti mediante misure o calcoli, e' necessario riportare indicazioni sul metodo di misura o di calcolo utilizzato, secondo quanto riportato nella tabella 2.3.1 riportata di seguito.
Tabella 2.3.1 Misure e Calcoli: abbreviazioni da utilizzare nella dichiarazione per codificare le metodologie applicate nell'acquisizione dei dati
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Metodo utilizzato per la determinazione delle Abbreviazione da usare emissioni o dei trasferimenti fuori sito nella dichiarazione
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Metodi di misura
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Standard di misura approvati a livello Indicazione sintetica internazionale dello standard
utilizzato (es. EN
14385:2004)
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Metodo di misura gia' prescritto dall'Auto- PER(*)
rita' competente nell'ambito del rilascio di
autorizzazioni o di permessi al complesso
(PERMIT)
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Metodo di misura vincolante a livello locale NRB(*)
o nazionale, prescritto da atto normativo
rivolto a certi inquinanti prodotti da certi
complessi (National or Regional Binding
measurement methodology)
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Metodo di misura alternativo secondo gli ALT
standard di misura CEN/ISO (ALTernative
measurement method)
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Metodo di misura la cui affidabilita' sia CRM
stata dimostrata attraverso materiali di
riferimento certificati ed accettata dalla
Autorita' competente (Certified Reference
Materials)
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Altri metodi di misura (OTHER) OTH(*)
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Metodi di calcolo
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Metodo di calcolo approvato a livello Indicazione sintetica internazionale del metodo utilizzato (es. ETS, IPCC,
UNECE/EMEP)
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Metodo di calcolo gia' prescritto dall'Auto- PER(*)
rita' competente nell'ambito del rilascio di
autorizzazioni o di permessi al complesso
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Metodo di calcolo vincolante a livello NRB(*)
locale o nazionale, prescritto da atto
normativo rivolto a certi inquinanti
prodotti da certi complessi
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Metodo di bilancio di massa accettati dalla MAB(*)
Autorita' competente (MASS Balance)
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Metodo di calcolo specifico per settore, SSC
sviluppato a livello europeo (Sector
Specific Calculation method)
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Altri metodi di calcolo OTH(*)
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(*) L'asterisco presente in tabella indica che oltre all'abbreviazione di tre lettere (es. NRB) puo' essere inserita una breve descrizione o una denominazione sintetica (es. UNI 9968) del metodo utilizzato.
Se per la determinazione del dato relativo ad un inquinante vengono utilizzati piu' metodi, si raccomanda di indicare tutti i metodi utilizzati.
Metodi analitici per la misura delle emissioni in aria, nell'acqua e nel suolo
Per la misura degli inquinanti nelle emissioni in aria e nell'acqua e nel suolo si raccomanda di utilizzare i metodi standardizzati e riconosciuti a livello nazionale o internazionale. Un elenco dei principali metodi di analisi standardizzati riconosciuti a livello europeo o internazionale (EN, ISO, CEN) e' riportato in Tab. A5 (cfr 3. Appendici). Se si vuole usare un metodo non standardizzato, esso dovra' essere verificato con un metodo standard.
I siti web delle principali organizzazioni nazionali ed internazionali dove sono disponibili i metodi per la misura degli inquinanti nelle emissioni in aria e nell'acqua sono i seguenti:
UNI http://webstore.uni.com/unistore/public/searchproducts
ISO http://www.iso.org/iso/en/CatalogueListPage.CatalogueList
CEN http://www.cenorm.be/cenorm/index.htm
ASTM http://www.astm.org/cgi-bin/SoftCart.exe/NEWSITE_JAVASCRIPT/
DOMnewstandards.shtml?L+mystore+tblj9082+1136471422
EPA http://www.epa.gov/
Se le concentrazioni nelle emissioni risultano inferiori ai limiti di rilevabilita' del metodo utilizzato, l'unica informazione certa e' che la concentrazione dell'inquinante nell'effluente e' inferiore o uguale al limite di rilevabilita' del metodo stesso. In caso di difficolta' ad utilizzare un metodo di analisi piu' sensibile e soprattutto nel caso di grandi portate di effluenti si ritiene ragionevole assumere come valore di emissione da confrontare con il valore soglia, il prodotto del 50% del limite di rivelabilita' del metodo analitico utilizzto per la portata degli effluenti. In questo caso, poiche' il dato e' stimato, si raccomanda di indicare con la lettera (S) il metodo di acquisizione del dato.
Per la misura degli inquinanti nelle emissioni nel suolo si puo' fare riferimento anche ai metodi di determinazione degli inquinanti per i fanghi. Altri metodi analitici possono essere disponibili tra gli standard CEN e nel BREF sul monitoraggio (Annex 2.4, pag 97).
Misura dei trasferimenti fuori sito di rifiuti
Generalmente i dati annuali relativi ai trasferimenti fuori sito di rifiuti sono acquisiti mediante misure di peso, il metodo da indicare nella dichiarazione sara' quindi semplicemente "Peso".
Calcolo e stima delle emissioni in aria
E' disponibile sul sito SINANET
(http://www.sinanet.apat.it/it/inventaria/disaggregazione-2000/db/)
la versione del 2002 del «Manuale dei fattori di emissione».
Si riporta un elenco di riferimenti internazionali dove trovare fattori di emissione e metodi per la stima delle emissioni:
- La Task Force su «Emission Inventories» nell'ambito del programma UNECE's EMEP ha elaborato e aggiorna «Atmospheric Emission Inventory Guidebook», che a livello europeo e' attualmente la principale fonte per i fattori di emissione in aria. La 3a edizione di <
Emission Inventory Guidebook>> e' disponibile nel working web site
della Task Force:
http://www.aeat.co.uk/netcen/airqual/TFEI/unece.htm
- La 3ª edizione di «Atmospheric Emission Inventory Guidebook» e' disponibile anche nel sito web dell'Agenzia Ambientale Europea.
http://themes.eea.eu.int/Specific_media/air/reports
- Metodi di stima e fattori di emissione sono disponibili anche nel sito dello «European Topic Centre on Air Emissions» http://air-climate.eionet.eu.int/
- Fattori di emissione e metodi per la stima delle emissioni per tutti i settori definiti in the United Nations Framework convention on Climate Change sono riportati nelle linee guida IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), versione 1996 (pubblicata nel 1997) e versione 2006 (pubblicata nel 2007 e attualmente in corso di revisione), per gli inventari dei gas serra.
Inoltre l'IPCC ha sviluppato un rapporto su «Good practice guidance and uncertainty management in national greenhouse gas inventories».
Entrambi i documenti sono disponibili su IPCC-NGGIP website.
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/
- Tutto il materiale su fattori di emissione e metodi di stima disponibili elaborati da «US EPA Office of Air Quality Planning &
Standards» possono essere visti ed, in alcuni casi, scaricati dal seguente sito web. Alcuni prodotti sono elencati.
http://www.epa.gov/ttn/chief/
- Compilation of Air Pollutant Emission Factors AP-42, Fifth Edition (January 1995), Volume I: Stationary Point and Area Sources.
http://www.epa.gov/otaq/ap42.htm
- Volume II: Mobile Sources (AP-42), pending 5th edition (Last updated: 06 April 1998). Informazioni piu' aggiornate sull'argomento sono reperibili nella pagina: http://www.epa.gov/otaq/models.htm
- Factor Information REtrieval (FIRE) Data System.
http://www.epa.gov/ttn/chief/efpac/abefpac.html
- TANKS 4.09D for Windows ® versione del 3/10/2005
http://www.epa.gov/ttn/chief/software/tanks/index.html
- PM Calculator per la stima delle emissioni di PM10 e PM2.5 da sorgenti puntiformi.
http://www.epa.gov/ttn/chief/software/pmcalc/index.html
- Fattori di emissioni elaborati nel «The National atmospheric emissions inventory of the United
Kingdom» sono disponibili in:
http://www.aeat.co.uk/netcen/airqual/naei/annreport/annrep99/naeiapp1 .html (aggiornamento in corso)
- I manuali «The Australian emission estimation technique manuals» sono disponibili in:
http://www.npi.gov.au/handbooks/approved_handbooks/sector-manuals.html
- Materiale su inventari delle emissioni puo' essere consultato in: http://www.oecd.org/env/
http://appli1.oecd.org/ehs/urchem.nsf/
- Informazioni utili, in particolare per la produzione dei dati di emissione del PM10 possono essere
trovate in:
http://www.iiasa.ac.at/~rains/home.html
Calcolo e stima delle emissioni e dei trasferimenti fuori sito degli inquinanti in acqua
Le informazioni e i riferimenti utili per il calcolo e la stima delle emissioni in acqua sono molto piu' scarse rispetto alle emissioni in aria. Si riporta un elenco di riferimenti internazionali dove trovare fattori di emissione e metodi per la stima delle emissioni:
- Informazioni generali sulle emissioni in acqua si possono trovare nel sito web di OSPAR-Commission for Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic (http://www.ospar.org/) in relazione al progetto «Harmonised Quantification and Reporting Procedures for Hazardous Substances (HARP)». Le relative linee guida possono essere consultate da:
http://www.sft.no/english/publikasjoner/kjemikalier/1789/ta1789.pdf - Estimation methods of Industrial Wastewater Pollution in the Meuse Basin, Comparison of approaches, LIFE study ENV/F/205, Agence de l'eau, RIZA, Landesumweltamt Nordrhein Westfalia, Office International de l'eau, Ministere de la Region Walonne, Vlaamse Milieumaatschappij. August 1998, Agence de l'eau, Paris France.
http://www.oieau.fr/life/summ_uk.pdf
- Dutch Notes on Monitoring of Emission to Water. Il documento tratta di aspetti correlati al monitoraggio delle emissioni in acqua per TWG Monitoring nell'ambito dell'IPPC, Institute for Inland Water Management and Waste Water Treatment/RIZA. February 2000, RIZA, Lelystad, The Netherlands.
Calcolo e stima dei trasferimenti fuori sito dei rifiuti
In generale i dati relativi alla quantita' di rifiuti trasferita fuori sito sono determinati attraverso misure di peso, nell'eventualita' in cui si renda necessario ricavare l'informazione per mezzo di calcoli o stime si puo' far riferimento ai fattori di produzione dei rifiuti relativi alle diverse attivita' produttive e aggiornati dall'ISTAT.
Documenti BREF
Considerando che le attivita' IPPC rappresentano una parte consistente delle attivita' di cui all'Allegato I del Regolamento E-PRTR, si raccomanda di consultare i documenti denominati BREF (Best available techniques REFerence documents) elaborati e revisionati periodicamente dall'Ufficio Europeo IPPC di Siviglia, in collaborazione con l'industria e organizzazioni ambientali governative e non governative di tutti gli Stati Membri. Tali documenti contengono informazioni sui processi e tecniche di produzione, livelli di emissione e misure e tecniche per la riduzione delle emissioni. Informazioni aggiornate sui Documenti BREF si possono trovare nel sito web dell'Ufficio Europeo IPPC:
http://eippcb.jrc.es/reference/
Sono inoltre disponibili in formato elettronico anche le linee guida italiane ai BREF (DM 31/01/2005 e DM 29/01/2007), scaricabili dal sito predisposto dalla Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale del MATTM:
http://www.dsa.minambiente.it/aia/CD_Commissione_IPPC/CD_12-2-07/somm ario.htm
2.4 LA DICHIARAZIONE PRTR: modalita' di invio
La procedura on-line per la dichiarazione
Le informazioni raccolte in allineamento ai criteri descritti nelle presenti linee guida devono essere dichiarate attraverso una procedura informatica on-line. La procedura e tutte le informazioni utili per l'uso della procedura stessa sono disponibili sul portale della dichiarazione:
http://www.eprtr.it
Informazioni e documentazione sono disponibili sul sito del registro:
http://www.eper.sinanet.apat.it
Dopo registrazione per ottenere le credenziali di accesso all'area riservata, i complessi PRTR dichiaranti potranno procedere alla compilazione della dichiarazione. A seguito di un controllo di conformita' che la procedura effettuera' automaticamente, la dichiarazione dovra' essere firmata digitalmente con smart card e trasmessa automaticamente alle Autorita' Competenti, che potranno, sempre attraverso la stessa procedura on-line, procedere alle operazioni di valutazione della qualita' dei dati. Gli utenti riceveranno notifica per posta elettronica delle azioni effettuate sulle dichiarazioni presentate.
3. APPENDICI
Tabella A1. Attivita' PRTR (Allegato I, Regolamento E-PRTR)
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella A2. Inquinanti e soglie all'emissione in aria, acqua e suolo (da Allegato II, Regolamento E-PRTR).
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella A3. Sottoliste specifiche per settore: inquinanti in aria
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella A4. Sottoliste specifiche per settore: inquinanti nelle acque
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella A5. Elenco non esaustivo dei metodi analitici per la determinazione degli inquinanti nelle emissioni in aria e in acqua (da Documento di orientamento per l'attuazione del PRTR europeo).
Parte di provvedimento in formato grafico
GLOSSARIO
Complesso PRTR: Struttura industriale o piu' genericamente produttiva costituita da uno o piu' impianti nello stesso sito, gestiti dalla stessa persona fisica o giuridica, in cui si svolgono una o piu' delle attivita' elencate nell'allegato I del Regolamento E-PRTR.
Sito: Sede geografica del complesso.
Impianto: Unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o piu' attivita' elencate nell'allegato I del Regolamento E-PRTR, e altre attivita' direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attivita' svolte in tale sito e possano incidere sulle emissioni e sull'inquinamento.
Sostanze: gli elementi chimici e i loro composti, ad eccezione delle sostanze radioattive.
Sostanza inquinante: qualsiasi sostanza o gruppo di sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente o la salute umana a causa delle loro proprieta' e della loro introduzione nell'ambiente.
Emissione: Qualsiasi introduzione di sostanze inquinanti nell'ambiente in seguito a qualsiasi attivita' umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria, compresi il versamento, l'emissione, lo scarico, l'iniezione, lo smaltimento o la messa in discarica o attraverso reti fognarie non attrezzate per il trattamento finale delle acque reflue.
Emissione convogliata: Emissione di inquinanti nell'ambiente, convogliata attraverso un qualsiasi tipo di condotta, come per esempio un camino o una fognatura, indipendentemente dalla forma della sezione trasversale della condotta.
Emissione diffusa: Deriva dal contatto diretto di sostanze volatili o pulverulente con l'ambiente durante le normali condizioni di esercizio. Puo' dipendere dalla progettazione delle strutture, dalle condizioni di esercizio, dal tipo di esercizio o da un graduale rilascio verso altri mezzi. In generale, comprende l'emissione fuggitiva.
Emissione fuggitiva: E' il risultato di una progressiva perdita di tenuta di un elemento di una attrezzatura progettata per contenere un fluido (gas o liquido). E' per esempio il caso delle perdite da una flangia o da una pompa o dalle strutture di stoccaggio di prodotti gassosi o liquidi, causate da una variazione di pressione.
Emissione eccezionale: E' determinata da un evento che non rientra nelle normali condizioni di esercizio e puo' essere caratterizzata da prevedibilita' o imprevedibilita'. Per esempio la variazione casuale della carica in ingresso, il malfunzionamento delle unita' di trattamento possono dare luogo a emissioni eccezionali non prevedibili; le fasi di start-up e chiusura, le fermate temporanee, il bypass di unita' di trattamento in avaria, possono dare luogo a emissioni eccezionali prevedibili.
Emissione accidentale: E' conseguente al verificarsi di incidenti.
Tipicamente e' caratterizzata da conseguenze di tipo ambientale, economico e sulla salute umana.
Trasferimento fuori sito: Spostamento oltre i confini di un complesso produttivo di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento e di sostanze inquinanti contenute in acque reflue destinate al trattamento in un impianto esterno.
NACE: (National Classification of Economic Activities). La nomenclatura NACE e' la classificazione standard europea delle attivita' economiche.
NOSE-P: (Nomenclature Of Sources of Emission). La nomenclatura NOSE o NOSE-P e' la classificazione standard europea delle fonti di emissione. Manual: NOSE Nomenclature for sources of emissions, 8D, Luxembourg 25 May 1998, Eurostat.
Il Questionario della dichiarazione PRTR
Introduzione
Nelle pagine che seguono sono illustrate le schede del questionario che i gestori dei complessi PRTR soggetti all'obbligo della dichiarazione PRTR devono compilare.
Tutte le informazioni richieste sono obbligatorie, con la sola eccezione dell'indicazione del sito web del complesso.
Tutte le informazioni comunicate saranno rese pubbliche, ad eccezione di quelle evidenziate in grigio.
PARTE I - Persona di riferimento
Scheda I.a - Dati identificativi della persona di riferimento
Parte di provvedimento in formato grafico
La persona di riferimento e' una persona tecnicamente competente, a conoscenza delle informazioni comunicate con la dichiarazione PRTR che puo' essere eventualmente contattata dalle autorita' nel corso della fase di valutazione della qualita' dei dati. La persona di riferimento puo' anche non essere la stessa che ha materialmente compilato la dichiarazione e non deve necessariamente appartenere al complesso produttivo.
PARTE II - IDENTIFICAZIONE DEL COMPLESSO PRTR DICHIARANTE
SCHEDA II.a - Dati identificativi del complesso PRTR dichiarante
Parte di provvedimento in formato grafico
SCHEDA II.b -Attivita' PRTR
Parte di provvedimento in formato grafico
PARTE III - LE EMISSIONI IN ARIA
La dichiarazione delle emissioni in aria prevede la compilazione di una o piu' schede, in base al numero di attivita' PRTR sorgenti di emissioni in aria.
Scheda III.a: per ogni inquinante rilevato dichiarare le emissioni totali in aria del complesso dichiarante se superiori al corrispondente valore soglia riportato nella scheda stessa. Indicare se si tratta di un dato acquisito mediante misura (M), calcolo (C) o stima (S).
Per i dati di emissione acquisiti mediante misure o calcoli riportare il riferimento al metodo utilizzato (consultare le Linee guida alla dichiarazione PRTR per l'elenco dei metodi analitici).
Il valore totale delle emissioni comprende anche l'eventuale emissione accidentale. Il valore dell'emissione accidentale, espresso nella stesse unita' di misura utilizzate per l'emissione totale, deve essere riportato anche separatamente dal totale. Indicare anche la tipologia dell'emissione di ciascun inquinante, se cioe' si tratta di emissione puntuale (P) o diffusa (non convogliata, P+D).
Se le emissioni totali in aria del complesso dichiarante provengono tutte da un'unica attivita', che e' ovviamente anche la principale attivita' PRTR, e' sufficiente compilare la scheda III.a.
Se le emissioni in aria del complesso dichiarante provengono da due o piu' attivita' PRTR e' necessario ripartire le emissioni totali del complesso dichiarante riportate in scheda III.a tra tutte le attivita' PRTR sorgenti. In questo caso, dopo la scheda III.a, compilare tante schede (scheda III.b, III.c,.... III.n) quante sono le attivita' sorgenti delle emissioni in aria.
Scheda III.b: riportare il contributo alle emissioni in aria proveniente dalla principale attivita' PRTR.
Schede III.c ... III.n: riportare i contributi alle emissioni in aria provenienti dalle altre attivita' PRTR svolte nel complesso dichiarante e sorgenti di emissioni in aria.
Ovviamente per ciascun inquinante la somma delle emissioni dichiarate nelle schede dalla III.b alla III.n deve coincidere con il valore riportato in scheda III.a.
Spazio "Note e comunicazioni - Emissioni in aria": a disposizione dopo le schede III per comunicare eventuali informazioni utili sulle emissioni in aria. Le informazioni da comunicare potranno riguardare:
> presenza e tipologia di attivita' non PRTR, se ai valori di
emissione dichiarati contribuiscono anche attivita' non PRTR;
> casi di particolare e difficile procedura di determinazione
(presenza di inquinanti gia' nelle acque prelevate per uso interno, etc...);
> altre informazioni rilevanti per la comprensione dei dati inseriti
nella tabella.
SCHEDA III.a -Emissioni totali in aria del complesso dichiarante
Parte di provvedimento in formato grafico
SCHEDA III.b - Emissioni in aria provenienti dalla principale attivita' PRTR
Parte di provvedimento in formato grafico
SCHEDA III. n 1 - Emissioni in aria provenienti dalla attivita' PRTR......
----------
1 Riempire tante schede (III.c, III.d ... III.n) quante sono le attivita' PRTR, oltre la principale, che contribuiscono all'emissione totale del complesso dichiarante. della attivita' cui si sta facendo riferimento
Parte di provvedimento in formato grafico
PARTE IV - LE EMISSIONI IN ACQUA
La dichiarazione delle emissioni in acqua prevede la compilazione di una o piu' schede in base al numero di attivita' PRTR che contribuiscono all'emissione totale in acqua.
Scheda IV.a: per ogni inquinante rilevato dichiarare l'emissione totale in acqua del complesso PRTR dichiarante se superiore al valore soglia corrispondente riportato nella stessa scheda. Indicare se si tratta di un dato acquisito mediante misura (M), calcolo (C) o stima (S).
Per i dati di emissione acquisiti mediante misure o calcoli e' necessario riportare anche il riferimento al metodo utilizzato (consultare le Linee guida alla dichiarazione PRTR per l'elenco dei metodi analitici).
Il valore totale delle emissioni comprende anche l'eventuale emissione accidentale. Il valore dell'emissione accidentale, espresso nella stesse unita' di misura utilizzate per l'emissione totale, deve essere riportato anche separatamente dal totale. Indicare anche la tipologia dell'emissione di ciascun inquinante, se cioe' si tratta di emissione puntuale (P) o diffusa (non convogliata, P+D).
Se le emissioni totali in acqua del complesso dichiarante provengono tutte da un'unica attivita' PRTR e' sufficiente compilare la scheda IV.a.
Se le emissioni in acqua del complesso dichiarante provengono invece da due o piu' attivita' PRTR e' necessario ripartire le emissioni totali del complesso dichiarante riportate in scheda IV.a fra tutte le attivita' PRTR sorgenti. In questo caso dopo la scheda IV.a compilare tante schede successive (scheda IV.b, IV.c,... IV.n) quante sono le attivita' sorgenti delle emissioni in acqua.
Scheda IV.b: riportare il contributo alle emissioni in acqua proveniente dalla principale attivita' PRTR.
Schede IV.c...IV.n: riportare i contributi alle emissioni in acqua provenienti dalle altre attivita' PRTR svolte nel complesso dichiarante e sorgenti di emissioni in acqua. Ovviamente per ciascun inquinante la somma delle emissioni dichiarate nelle schede da IV.b a IV.n deve coincidere con i valori riportati in scheda IV.a.
Spazio "Note e comunicazioni - Emissioni in acqua": dopo le schede IV per comunicare eventuali informazioni utili sulle emissioni in acqua.
Le informazioni da comunicare potranno riguardare:
> presenza e tipologia di eventuali attivita' non PRTR, che
contribuiscono ai valori di emissione dichiarati;
> casi di particolare e difficile procedura di determinazione
(presenza di inquinanti gia' nelle acque prelevate per uso interno, etc...);
> emissione annuale (totale e ripartita tra le attivita' PRTR svolte
nel complesso) del cromo VI in caso di dichiarazione dell'emissione del cromo totale;
> altre informazioni rilevanti per la comprensione dei dati inseriti
nella tabella.
Scheda IV.a - Emissioni totali in acqua del complesso dichiarante
Parte di provvedimento in formato grafico
Scheda IV.b - Emissioni in acqua provenienti dalla principale attivita' PRTR
Parte di provvedimento in formato grafico
Scheda IV. n1 - Emissioni in acqua provenienti dalla attivita' PRTR
----------
1 Riempire tante schede (IV.c, IV.d...IV.n) quante sono le attivita' PRTR, oltre la principale, che contribuiscono all'emissione totale del complesso dichiarante.
Parte di provvedimento in formato grafico
PARTE V - LE EMISSIONI AL SUOLO
Costituiscono emissioni al suolo i rifiuti prodotti dal complesso e smaltiti mediante operazioni di trattamento in ambiente terrestre o iniezioni in profondita'.
Il dichiarante, gestore del complesso da cui originano tali rifiuti, comunichera' valori di emissione totale al suolo se almeno uno degli inquinanti elencati, rilevati in tali rifiuti, risulta superiore al corrispondente valore soglia.
La dichiarazione delle emissioni al suolo prevede la compilazione di una o piu' schede in base al numero di attivita' PRTR sorgenti di emissioni al suolo.
Scheda V.a: per ogni inquinante presente, dichiarare l'emissione totale al suolo del complesso PRTR dichiarante se superiore al valore soglia corrispondente riportato nella stessa scheda, indicando anche se si tratta di un dato acquisito mediante misura (M), calcolo (C) o stima (S). Per i dati di emissione acquisiti mediante misure o calcoli e' necessario riportare anche il riferimento al metodo utilizzato (consultare le Linee guida alla dichiarazione PRTR per l'elenco dei metodi analitici).
Il valore totale delle emissioni comprende anche l'eventuale emissione accidentale. Il valore dell'emissione accidentale, espresso nella stesse unita' di misura utilizzate per l'emissione totale, deve essere riportato anche separatamente dal totale. Indicare anche la tipologia dell'emissione di ciascun inquinante, se cioe' si tratta di emissione puntuale (P) o diffusa (non convogliata, P+D).
Se le emissione totali al suolo del complesso dichiarante provengono tutte da un'unica attivita' PRTR e' sufficiente compilare la scheda V.a.
Se le emissioni al suolo del complesso dichiarante provengono invece da due o piu' attivita' PRTR e' necessario ripartire le emissioni totali del complesso dichiarante riportate in scheda V.a fra tutte le attivita' PRTR sorgenti. In questo caso dopo la scheda V.a compilare tante schede successive (scheda V.b, V.c,... , V.n) quante sono le attivita' sorgenti delle emissioni al suolo.
Scheda V.b: riportare il contributo alle emissioni al suolo proveniente dalla principale attivita' PRTR.
Schede V.c...V.n: riportare i contributi alle emissioni al suolo provenienti dalle altre attivita' PRTR svolte nel complesso dichiarante e sorgenti di emissioni al suolo. Ovviamente per ciascun inquinante la somma delle emissioni dichiarate nelle schede da V.c a V.n deve coincidere con i valori riportati in scheda V.
Spazio "Note e comunicazioni": dopo le schede V per comunicare eventuali informazioni utili sulle emissioni sul suolo. Le informazioni da comunicare potranno riguardare:
> presenza e tipologia di eventuali attivita' non PRTR, che
contribuiscono ai valori di emissione dichiarati;
> casi di particolare e difficile procedura di determinazione
(presenza di inquinanti gia' nelle acque prelevate per uso interno, etc...);
> emissione annuale (totale e ripartita tra le attivita' IPPC svolte
nel complesso) del cromo VI in caso di dichiarazione dell'emissione del cromo totale;
> altre informazioni rilevanti per la comprensione dei dati inseriti
nella tabella.
Scheda V.a - Emissioni totali al suolo del complesso dichiarante
Parte di provvedimento in formato grafico
Scheda V.b - Emissioni al suolo provenienti dalla principale attivita' PRTR
Parte di provvedimento in formato grafico
Scheda V. n1 - Emissioni al suolo provenienti dalla attivita' PRTR
----------
1 Riempire tante schede (V.c, V.d...V.n) quante sono le attivita' PRTR, oltre la principale, che contribuiscono all'emissione totale del complesso dichiarante.
Parte di provvedimento in formato grafico
PARTE VI - Trasferimento fuori sito di inquinanti presenti nelle acque reflue inviate ad un impianto di depurazione esterno
Per trasferimento fuori sito di inquinanti presenti nelle acque reflue si intende lo spostamento mediante sistema di condotte o rete fognaria, oltre i confini di un complesso industriale, di sostanze inquinanti contenute in acque reflue destinate ad un trattamento di depurazione esterna.
Questa parte di questionario puo' riguardare i complessi dichiaranti che inviano acque reflue ad un impianto di depurazione esterno.
Le schede VI riguardano le informazioni sulle sostanze presenti nei reflui inviati al depuratore esterno.
La procedura di dichiarazione dei trasferimenti fuori sito di sostanze presenti nelle acque reflue inviate ad un impianto di trattamento esterno e' analoga a quella delle emissioni in acqua. Dal monitoraggio delle sostanze presenti nei reflui avviati al trattamento esterno si determinano gli inquinanti per i quali le quantita' totali trasferite risultano superiori ai corrispondenti valori soglia.
Scheda VI.a: per ogni inquinante rilevato, dichiarare la quantita' totale trasferita nei refluio dal complesso PRTR dichiarante se superiore al valore soglia corrispondente riportato nella stessa scheda, indicando anche se si tratta di un dato acquisito mediante misura (M), calcolo (C) o stima (S).
Per i dati di trasferimento acquisiti mediante misure o calcoli riportare il riferimento al metodo utilizzato (consultare le Linee guida alla dichiarazione PRTR per l'elenco dei metodi analitici).
Indicare anche la tipologia del trasferimento di ciascun inquinante, se cioe' si tratta di trasferimenti puntuali (P) o diffusi (P+D).
Se i trasferimenti di inquinanti nei reflui del complesso dichiarante provengono tutte da un'unica attivita' PRTR e' sufficiente compilare la scheda VI.a.
Se i trasferimenti di inquinanti nei reflui del complesso dichiarante provengono invece da due o piu' attivita' PRTR e' necessario ripartire i trasferimenti totali del complesso dichiarante riportati nella scheda VI.a fra tutte le attivita' PRTR sorgenti. In questo caso dopo la scheda VI.a compilare tante schede successive (scheda VI.b, VI.c,... , VI.n) quante sono le attivita' sorgenti dei trasferimenti di inquinanti nei reflui.
Scheda VI.b: riportare il contributo alle emissioni al suolo proveniente dalla principale attivita' PRTR.
Schede VI.c...VI.n: riportare i contributi alle emissioni al suolo provenienti dalle altre attivita' PRTR svolte nel complesso dichiarante e sorgenti di emissioni al suolo. Ovviamente per ciascun inquinante la somma delle emissioni dichiarate nelle schede da 6.1 a 6.n deve coincidere con i valori riportati in scheda 6.
Spazio "Note e comunicazioni - Trasferimento fuori sito di inquinanti nei reflui": dopo le schede VI per comunicare eventuali informazioni utili sulle emissioni sul suolo. Le informazioni da comunicare potranno riguardare:
> presenza e tipologia di eventuali attivita' non PRTR, che
contribuiscono alle quantita' di inquinanti trasferite e dichiarate. > casi di particolare e difficile procedura di determinazione
(presenza di inquinanti gia' nelle acque prelevate per uso interno, etc...);
> emissione annuale (totale e ripartita tra le attivita' PRTR svolte
nel complesso) del cromo VI in caso di dichiarazione dell'emissione del cromo totale;
> altre informazioni rilevanti per la comprensione dei dati inseriti
nella tabella.
SCHEDA VI.a - Trasferimenti totali fuori sito degli inquinanti presenti nei reflui inviati al trattamento esterno
Parte di provvedimento in formato grafico
Scheda VI.b - Trasferimenti fuori sito di inquinanti nei reflui provenienti dalla principale attivita' PRTR
Parte di provvedimento in formato grafico
Scheda VI.n1 Trasferimenti fuori sito di inquinanti nei reflui provenienti dalla attivita' PRTR
---------
1 Riempire tante schede (VI.c, VI.d...VI.n) quante sono le attivita' PRTR, oltre la principale, che contribuiscono al trasferimento totale di inquinanti nei reflui del complesso dichiarante.
Parte di provvedimento in formato grafico
PARTE VII - Trasferimento fuori sito di rifiuti
Per trasferimento fuori sito di rifiuti si intende lo spostamento oltre i confini di un complesso industriale, di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento.
Questa parte di questionario, formata dall'unica tabella della scheda VII.a, deve essere compilata dai complessi che producono:
- una quantita' di rifiuti pericolosi superiore a 2 t/a
oppure
- una quantita' di rifiuti non pericolosi superiore a 2000 t/a.
Si richiede di comunicare:
- la quantita' totale di rifiuti prodotta nel corso dell'anno di riferimento della dichiarazione,
- indicando la quantita' di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- indicando quanta parte e' destinata al recupero (R) e quanto allo smaltimento (D);
- quanto viene inviato ad impianti di recupero o smaltimento sul territorio nazionale;
- quanto viene inviato oltre frontiera ai fini del recupero o dello smaltimento.
Solo nel caso di trasferimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi e' necessario comunicare anche i dati identificativi dell'impianto che riceve tali rifiuti (ragione sociale e indirizzo) per il recupero o per lo smaltimento ed i recapiti del sito di destinazione finale dei rifiuti.
Nel caso di piu' gestori che ricevono i rifiuti il dichiarante riporta i dati relativi a tutti i destinatari dei rifiuti trasferiti con le rispettive quote.
Scheda VII.a - Rifiuti trasferiti fuori sito
Parte di provvedimento in formato grafico
Scheda VIII - Certificazione del responsabile della dichiarazione
Parte di provvedimento in formato grafico
Appendice I
Tabella 1. Identificazione delle attivita' di cui all'allegato I del Regolamento 166/06 attraverso i codici E-PRTR, NOSE-P, NACE e, ove possibile, corrispondenza con i codici IPPC.
Parte di provvedimento in formato grafico

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