Monitoring Gesetzessammlung

086U0028

IT - Regolamenti Governativi

086U0028

Regolamento per lavori le provviste e i servizi (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1986 n. 28)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ;
Visti l' art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , di approvazione del relativo regolamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718 , di approvazione del regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle amministrazioni dello Stato;
Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 ;
Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642 ;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186 ;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 gennaio 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
E approvato l'annesso regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, vistato dal proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 gennaio 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 febbraio 1986 Atti di Governo, registro n. 58, foglio n. 8 Note alle premesse del decreto:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Per il testo del primo comma dell'art. 8 del regio decreto n. 2440/1923 v. nella nota all'art. 1, del regolamento.
- Il D. Legisl. n. 642/1948 reca provvedimenti per accelerare i giudizi presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.
- La legge n. 186/1982 reca l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

Art. 1

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE PROVVISTE ED I SERVIZI DA ESEGUIRSI
IN ECONOMIA DA PARTE DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI.
Art. 1.
I lavori, le provviste ed i servizi che, ai sensi dell' art. 8 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive
modificazioni, per la loro natura, il Consiglio di Stato ed i
tribunali amministrativi regionali potranno eseguire in economia, sempre che la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato, sono i seguenti:
1) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei
locali demaniali con i relativi impianti, infissi e manufatti
adibiti ad uso degli uffici del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, salva la competenza degli uffici del genio civile per i lavoratori di straordinaria manutenzione;
2) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione
di locali con i relativi impianti, infissi e manufatti, presi in
locazione ad uso dei tribunali amministrativi regionali, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario;
3) pulizia, illuminazione, riscaldamento, refrigerazione,
derattizzazione e disinfestazione;
4) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di
vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni;
5) acquisto di materiali ed oggetti necessari per
l'esecuzione di lavori e servizi;
6) acquisto di generi di cartoleria;
7) rilegatura di libri e pubblicazioni per il Consiglio di
Stato e per i tribunali amministrativi regionali;
8) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto, acquisto di carburanti e lubrificanti;
9) manutenzione e riparazione di mobili, arredi,
attrezzature;
10) installazione, manutenzione, riparazione e modifiche
impianti, apparecchiature nonche' acquisto di accessori e parti di ricambio;
11) lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora ragioni di urgenza lo richiedano e sia impossibile provvedere direttamente;
12) spese per lavori di traduzione, da liquidare su
presentazione di fattura, nonche', eccezionalmente, per lavori di copia, da liquidare parimenti su presentazione di fattura, qualora non possa provvedersi con il personale dipendente;
13) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
14) spese postali, telefoniche, telegrafiche, di telex ed altri
servizi di comunicazione a tariffa pubblica;
15) locazioni di immobili a breve termine, con attrezzature di funzionamento per l'espletamento di concorsi, quando non sia possibile disporre di idonei locali demaniali;
16) spese per l'organizzazione di mostre, congressi, convegni e
dibattiti;
17) partecipazione di magistrati e funzionari del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali a convegni,
congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni
culturali e scientifiche su temi di interesse per il Consiglio di Stato o per i tribunali amministrativi regionali;
18) spese di rappresentanza per relazioni pubbliche e casuali;
19) spese per la meccanizzazione delle procedure, ivi comprese le spese per le prestazioni di digitazione dei dati eventualmente affidate ad imprese private, qualora a cio' non possa provvedersi con il personale dell'amministrazione;
20) spese per gli accertamenti sanitari nei confronti del
personale;
21) spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione
e perfezionamento del personale, nonche' per la partecipazione del personale ai corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
22) spese per le attrezzature occorrenti per il funzionamento di mense gestite dal personale;
23) spese minute non previste nei precedenti paragrafi sino
all'importo di L. 5.000.000.
Per le spese di cui ai numeri 1), 2), 3), 8), 9), 10), 13), 15), 17), 20) e 21) il ricorso alla gestione in economia e' ammesso
nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a lire
150 milioni; per quelle di cui ai numeri 4), 5), 6), 7), 11), 12), 14),16), 18), 19), 22) e 23) nei casi in cui non sia superiore
a lire 100 milioni. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 15 dicembre 1994, n. 700 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "i limiti di importo di lire 100 milioni e di lire 150 milioni,indicatial comma secondo dell'art.1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 28 , per le spese per le quali e' previsto il ricorso alla gestione in economia, sono entrambi elevati a 200.000 ECU, IVA esclusa".

Art. 2

Art. 2.
Le spese di cui all'art. 1 sono disposte per il Consiglio di
Stato dal presidente del Consiglio di Stato o dal funzionario
delegato, per i tribunali amministrativi regionali dai rispettivi presidenti o dal funzionario delegato, nei limiti dei fondi all'uopo messi a disposizione.

Art. 3

Art. 3.
I lavori, le provviste ed i servizi di cui al precedente art. 1 possono essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario;
c) con sistema misto, e cioe' parte in amministrazione
diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 4

Art. 4.
Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi
per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi
sono effettuati da personale dipendente dall'amministrazione, impiegando materiali e mezzi di proprieta' o in uso alla medesima.
Sono eseguite altresi' in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, previa richiesta di preventivi con offerte a non meno di tre imprese, salvo il caso che la specialita', la limitata entita' o l'urgenza non rendano necessario il ricorso a persona o ad impresa determinata.

Art. 5

Art. 5.
Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, servizi e le
provviste per i quali si renda necessario, ovvero opportuno, l'affidamento ad imprese.
L'esecuzione e' effettuata con l'osservanza delle disposizioni
degli articoli seguenti.

Art. 6

Art. 6.
I preventivi sono richiesti a imprese e devono contenere le
condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste,
i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, l'obbligo
dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e
regolamentari vigenti, nonche' la facolta' - per l'amministrazione - di provvedere all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle
provviste, a rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere il
rapporto mediante semplice denuncia nei casi in cui l'assuntore
venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.
I preventivi devono richiedersi ad almeno tre imprese, eccetto il
caso che la specialita' o l'urgenza del lavoro, delle provviste e del servizio sia tale da rendere necessario il ricorso ad una
determinata persona od impresa; essi devono essere conservati agli atti.
I preventivi possono essere richiesti dall'amministrazione anche sulla base di progetti esecutivi.
L'ordine dei lavori, delle provviste e dei servizi e' effettuato mediante lettera o altro atto dell'amministrazione e deve essere accettato per iscritto dall'impresa.

Art. 7

Art. 7.
In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata
dell'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi si
applicano le penali, che devono essere obbligatoriamente stabilite nella lettera o atto di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.
Inoltre l'amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto;, ha la facolta' di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della provvista e del servizio a spese dell'impresa
medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 8

Art. 8.
I prezzi indicati nei preventivi di lavoro di cui all'art. 1, sub
1) e 2), devono essere sottoposti al visto di congruita' degli organi tecnici, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 9

Art. 9.
I lavori, le provviste ed i servizi di cui all'art. 1, con
esclusione di quelli di cui al n. 14), sono soggetti a collaudo finale.
Il collaudo e' eseguito da funzionari od impiegati nominati
dall'organo competente ovvero eseguito da uffici tecnici qualora occorra specifica competenza.
Se la spesa non supera i cinque milioni di lire, e' sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario o impiegato nominato dall'organo competente.
In ogni caso, il collaudo e l'accertamento della regolare
esecuzione non possono essere effettuati da funzionari od impiegati
che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori e delle provviste e lo svolgimento dei servizi.

Art. 10

Art. 10.
Le fatture e le note delle forniture dei servizi non possono
essere pagate se non munite del visto di liquidazione del
presidente del Consiglio di Stato o di un suo delegato, ovvero del presidente del tribunale amministrativo regionale o, per sua delega, del presidente della sezione staccata.
I documenti di cui al comma precedente devono essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e
l'altra da conservare agli atti, e corredati, qualora trattasi di acquisti, della prescritta presa in carica o bolletta d'inventario ovvero della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.

Art. 11

Art. 11.
Il presidente del Consiglio di Stato od un suo delegato e i
presidenti dei tribunali amministrativi regionali, dispongono il pagamento delle spese di cui al presente regolamento con ordinativi diretti, ovvero, se le esigenze dell'amministrazione lo richiedano, mediante aperture di credito a favore del consegnatario-cassiere o di funzionari delegati.
Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si
applicano le norme, contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12

Art. 12.
E vietato qualsiasi frazionamento dal quale possa derivare
l'inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dalle precedenti
disposizioni. A tal fine si terra' conto di tutte le spese per i lavori, provviste e servizi quando l'appaltatore od il fornitore
siano la stessa persona, o ditta e le spese riguardino la stessa esigenza.
Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI
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