Monitoring Gesetzessammlung

084U1209

IT - Regolamenti Governativi

084U1209

Regolamento dei corsi di lingue presso l'Istituto Italiano per medio e stremo oriente (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1984 n. 1209)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 87 della Costituzione ;
Vista la legge 5 maggio 1951, n. 517 , relativa alla istituzione presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente di corsi pratici di lingue orientali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1954, n. 759 , con il quale e' stato approvato il vigente regolamento per l'organizzazione dei corsi pratici di lingue orientali;
Viste le deliberazioni n. 286 del 29 ottobre 1980 , n. 394 del 16 luglio 1981 , n. 491 dell'8 settembre 1982 e n. 713 del 3 maggio 1984 , con le quali il consiglio di amministrazione dell'Is.M.E.O. ha apportato modificazioni al vigente regolamento di corsi pratici di lingue orientali;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro;
Decreta:
E' approvato l'unito nuovo regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi pratici di lingue e cultura orientali presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente previsti dalla legge 5 maggio 1951, n. 517 , vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 luglio 1984 PERTINI ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 luglio 1985 Registro n. 13 Esteri, foglio n. 9

Art. 1

REGOLAMENTO DEI CORSI DI LINGUE E CULTURA ORIENTALI PRESSO L'ISTITUTO ITALIANO PER IL MEDIO ED ESTREMO ORIENTE.
Art. 1.
Presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente sono istituiti corsi triennali di lingue orientali moderne e di cultura - con riferimento anche alla realta' economica e sociopolitica - dei Paesi del Medio ed Estremo Oriente.
A chi avra' superato gli esami prescritti sara' rilasciato, alla fine del corso triennale, un diploma che ha valore in tutti i concorsi nei quali venga espressamente richiesto tale titolo.

Art. 2

Art. 2.
Il direttore dei corsi e' nominato - di preferenza fra i docenti universitari - dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente dell'Istituto, per un triennio, rinnovabile. Egli organizza i corsi tenendo conto della disponibilita' di aule e di docenti, impartisce le direttive generali sui metodi d'insegnamento, sorveglia l'andamento dei corsi.
Il compenso del direttore dei corsi ha carattere forfettario ed e' fissato dal consiglio di amministrazione con deliberazione da sottoporre alle amministrazioni vigilanti di concerto col Ministero del tesoro.

Art. 3

Art. 3.
I docenti sono nominati annualmente dal presidente dell'Istituto fra docenti universitari, studiosi od altre persone altamente qualificate, italiane o straniere, particolarmente competenti.
Il compenso da corrispondere ai docenti per ogni ora d'insegnamento sara' determinato dal consiglio di amministrazione con deliberazione da sottoporre alle amministrazioni vigilanti di concerto col Ministero del tesoro.

Art. 4

Art. 4.
Il presidente dell'Istituto, sentito il direttore dei corsi e chiesto il parere del consiglio di amministrazione, determina prima dell'inizio di ogni anno accademico le lingue orientali che saranno oggetto d'insegnamento. Egli si riserva di fissare, con la medesima procedura, il numero minimo e massimo delle ammissioni al corso del primo anno; tale disposizione non e' valida per i corsi del secondo e del terzo anno. Il presidente, su proposta del direttore dei corsi, potra' tuttavia disporre la soppressione di un corso gia' iniziato, in caso di assenza prolungata degli allievi.
I corsi comprendono le seguenti materie obbligatorie:
1) una lingua dei Paesi del Medio ed Estremo Oriente;
2) cultura generale del Paese del Medio ed Estremo Oriente di cui si apprende la lingua, ivi inclusa la geografia fisica e politico-economica.
E' facolta' della sede e delle sezioni dell'IsMEO di organizzare corsi integrativi di inglese, oppure di un'altra lingua occidentale, per facilitare l'uso dei testi e altri sussidi didattici necessari per l'apprendimento delle lingue orientali. In tale caso si potranno prevedere esami annuali di verifica del livello di apprendimento delle lingue sopradette da parte degli studenti. Ove tali corsi integrativi non vengano organizzati, la conoscenza dell'inglese da parte degli studenti potra' essere accertata attraverso la documentazione da loro presentata od anche attraverso un colloquio con gli interessati.

Art. 5

Art. 5.
Coloro che chiedono l'iscrizione ai corsi devono presentare alla segreteria dell'Istituto i seguenti documenti:
1) domanda di ammissione diretta al presidente dell'istituto, specificando la lingua che si intende studiare;
2) ricevuta del versamento della tassa di iscrizione e frequenza fissata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto;
3) titolo di studio.
Il titolo di studio minimo necessario per l'iscrizione e' il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o un titolo di studio estero equipollente. Chi fosse sprovvisto di tale diploma sosterra' un colloquio col direttore dei corsi, che sottoporra' al presidente l'eventuale proposta di ammissione in via eccezionale.

Art. 6

Art. 6.
Gli enti privati che hanno assunto o assumeranno a proprie spese la dotazione di un insegnamento di lingue orientali hanno diritto all'iscrizione gratuita degli studenti da essi indicati.
Il numero degli allievi da iscrivere per effetto di questa disposizione sara' determinato, per ciascun anno accademico, dal presidente dell'istituto.

Art. 7

Art. 7.
L'anno accademico ha inizio il 1 novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo. I corsi si svolgono nei mesi da novembre a maggio.

Art. 8

Art. 8.
La frequenza e' obbligatoria. Gli allievi che si assentino per un numero di volte superiore alla meta' delle lezioni stabilite per l'intero anno, non sono ammessi agli esami. La frequenza sara' accertata mediante le firme degli allievi da apporre su apposito registro.
In casi eccezionali il direttore dei corsi potra' derogare alla norma suddetta, sentito il parere dei docenti.
Il presidente dell'istituto, su proposta del direttore dei corsi, puo' disporre, anche nel corso dell'anno, l'allontanamento di quegli allievi che dessero motivo di turbamento all'andamento disciplinare dei corsi.

Art. 9

Art. 9.
Ogni anno vengono impartite settimanalmente lezioni per almeno tre ore di lingua orientale e almeno due ore di cultura generale dei Paesi del Medio ed Estremo Oriente.
L'orario viene stabilito al principio di ogni anno accademico dal direttore dei corsi.

Art. 10

Art. 10.
Il presidente dell'Istituto, sentito il parere del direttore dei corsi, ha facolta' di concedere l'iscrizione direttamente al secondo e al terzo corso a quegli allievi, in possesso del titolo di studio prescritto, che, per aver compiuto studi similari dimostrino di avere una preparazione linguistica culturale adeguata. E' in facolta' del presidente di determinare il modo di accertare questa preparazione.
Tale ammissione non sara' possibile qualora nessuno degli allievi dell'Istituto abbia superato gli esami di ammissione a quell'anno, presentando la relativa domanda di iscrizione.

Art. 11

Art. 11.
E' organo consultivo del direttore dei corsi il consiglio dei docenti. Esso e' presieduto dal direttore stesso ed e' composto dai docenti di tutte le materie.

Art. 12

Art. 12.
I programmi dei corsi sono stabiliti dal direttore, sentiti i docenti, e sottoposti all'approvazione del presidente. Il direttore dei corsi verifichera' il loro effettivo svolgimento mediante ispezioni, controllo dei registri delle lezioni ed altri modi da lui giudicati opportuni.

Art. 13

Art. 13.
I docenti hanno l'obbligo di firmare il registro di presenza e annotarvi la lezione svolta.
I docenti sono tenuti a giustificare tempestivamente le eventuali assenze. I docenti assenti non giustificati per tre volte potranno essere esonerati dall'incarico. In caso di assenza prolungata per giustificati motivi, i docenti possono essere temporaneamente sostituiti da supplenti nominati dal presidente. Le ore di lezione non effettuate non potranno essere recuperate.

Art. 14

Art. 14.
Gli esami hanno luogo in due sessioni, estiva e autunnale. Per ogni sessione deve essere presentata separata domanda d'esame controfirmata dai docenti delle relative materie o dal direttore dei corsi. L'esame non superato nella sessione estiva puo' essere ripetuto in quella autunnale.
Per l'ammissione al secondo e al terzo anno e per il conseguimento del diploma, gli allievi devono superare esami scritti e orali della lingua orientale prescelta ed esami orali di cultura generale del Paese di cui hanno studiato la lingua.
L'allievo che alla sessione autunnale non abbia superato gli esami di tutte le materie previste, deve ripetere l'anno.
Le commissioni esaminatrici sono composte, per gli esami di ammissione al secondo e al terzo anno, dal direttore dei corsi (o da altra persona designata, in sua assenza, dal presidente dell'istituto) quale presidente della commissione, e da due docenti, uno dei quali della materia d'esame, da lui designati. Per gli esami di diploma, le commissioni sono composte dal presidente dell'Istituto (o altra persona da lui designata), che le presiede, dal direttore dei corsi, da sette docenti nominati dal presidente dell'istituto, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione. Qualora il presidente designi a sostituirlo il direttore dei corsi, il numero dei docenti membri della commissione sara' elevato a otto.

Art. 15

Art. 15.
Gli esami si svolgono come segue:
AMMISSIONE AL SECONDO ANNO
A) Esami di lingua:
Esami scritti:
1) traduzione dalla lingua straniera in italiano di frasi o di un brano non conosciuti dall'allievo;
2) traduzione dall'italiano nella lingua straniera di frasi o di un brano non conosciuti dall'allievo.
Esami orali:
lettura e traduzione di un brano precedentemente studiato;
traduzione estemporanea di brevi frasi;
conversazione elementare nella lingua studiata;
regole grammaticali.
B) Esami orali delle materie culturali insegnate durante l'anno.
AMMISSIONE AL TERZO ANNO
A) Esami di lingua:
Esami scritti:
1) dettato di un brano non conosciuto dall'allievo;
2) traduzione dalla lingua straniera in italiano di un brano non conosciuto dall'allievo;
3) traduzione dall'italiano nella lingua straniera di un brano non conosciuto dall'allievo.
Esami orali:
lettura e traduzione di brani di testi di autori moderni precedentemente studiati. Lettura e traduzione estemporanea di autori moderni. Conversazione nella lingua studiata.
B) Esami orali delle materie culturali insegnate durante l'anno.
DIPLOMA
A) Esami di lingua:
Esami scritti:
1) dettato di un brano non conosciuto dall'allievo;
2) traduzione dalla lingua straniera in italiano di un brano non conosciuto dall'allievo;
3) svolgimento nella lingua straniera di un tema a scelta fra tre proposti dal docente.
Esami orali:
traduzione in italiano e commento nella lingua straniera dei testi di autori studiati. Lettura e traduzione estemporanea di autori moderni e di articoli di giornale. Conversazione nella lingua studiata.
B) Esami orali delle materie culturali insegnate durante l'anno.
Tutti i temi d'esame devono essere preventivamente approvati dal direttore dei corsi.
In tutti gli esami scritti e' consentito l'uso del vocabolario. Il punteggio degli esami e' espresso complessivamente in trentesimi per l'ammissione al secondo e al terzo anno e in centodecimi per l'esame di diploma. Il punteggio degli esami orali e' espresso con gli stessi criteri.
Per ciascun esame non e' ammesso alla prova orale chi abbia riportato nelle prove scritte un punteggio inferiore a diciotto trentesimi (esami d'ammissione al secondo e al terzo anno) o sessantasei centodecimi (esami di diploma).
Per la promozione al secondo ed al terzo anno e' necessario riportare un punteggio di almeno diciotto trentesimi in ciascun esame.
Per il conseguimento del diploma e' necessario riportare un punteggio di almeno sessantasei centodecimi in ciascun esame.

Art. 16

Art. 16.
Per il rilascio del diploma, del certificato o dell'attestato, di cui agli articoli 17 e 18, occorre presentare la ricevuta del versamento della tassa relativa, nell'ammontare fissato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.
Diplomi, certificati ed attestati sono rilasciati dal presidente dell'IsMEO.

Art. 17

Art. 17.
In alternativa ai normali corsi di cui all'art. 4 gli allievi potranno seguire dei corsi pratici di sola lingua, consistenti nella frequenza alle sole lezioni di lingua dei Paesi del Medio ed Estremo Oriente.
Il passaggio dal primo al secondo e dal secondo al terzo anno e' subordinato al sostenimento degli stessi esami di cui all'art. 15, limitatamente alla lingua. Alla fine del terzo anno dovra' essere sostenuto un esame davanti ad una commissione costituita con le stesse modalita' previste per i passaggi al secondo ed al terzo anno;
il punteggio verra' espresso in trentesimi. All'allievo che supera l'esame finale sara' rilasciato un certificato di frequenza ai corsi, con l'indicazione degli esami sostenuti.

Art. 18

Art. 18.
Il presidente dell'Istituto, sentito il direttore dei corsi, puo' istituire, fissandone le modalita', corsi di perfezionamento biennale, di almeno quattro ore settimanali, in lingue del Medio ed Estremo Oriente.
Alla fine del primo anno gli studenti devono sostenere un colloquio.
Alla fine del biennio devono sostenere un esame scritto ed orale di lingua, a seguito del quale viene rilasciato un attestato di perfezionamento.
Possono chiedere l'iscrizione a tali corsi diplomati dell'IsMEO dei corsi triennali e dei corsi pratici di sola lingua, previo colloquio di verifica del loro attuale livello di conoscenza della lingua orientale. Sono pure ammessi coloro che dimostrino di possedere una sufficiente conoscenza di tali lingue.

Art. 19

Art. 19.
Il presente regolamento ha piena validita' anche per i corsi tenuti presso sezioni dell'Istituto costituite in altre citta' italiane.
Visto, il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI
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