Monitoring Gesetzessammlung

076U0649

IT - Regolamenti Governativi

076U0649

Modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, sull'ordinamento della professione di giornalista. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1976 n. 649)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69 , sull'ordinamento della professione di giornalista;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69 , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115 , e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;
Decreta:
Sono approvate, nell'unito testo, sottoscritto dal Ministro per la grazia e giustizia, le modifiche al regolamento per la esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 luglio 1976 LEONE MORO - BONIFACIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 settembre 1976 Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 10

Allegato

MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N. 60, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 FEBBRAIO 1965, N. 115 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
Art. 1. - Dopo il terzo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115 , e' aggiunto il comma che segue:
"Coloro i quali svolgono attivita' di tele-cine-foto operatori per organi di informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione, devono allegare alla domanda la necessaria documentazione e l'attestazione del direttore prevista dall' art. 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 ".
Art. 2. - Il primo comma dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115 , e' cosi' modificato:
"La prova scritta prevista dall'art. 32, primo comma, della legge consiste nello svolgimento - a scelta del candidato - di una delle attivita' redazionali proprie del quotidiano, del servizio giornalistico radiofonico o televisivo, della agenzia di stampa o del periodico o nella predisposizione di uno schema di impaginazione, comprensivo di tutte le indicazioni per la realizzazione tipografica, di una parte di un quotidiano o di un periodico sulla base dei criteri indicati dalla commissione e dal materiale dalla stessa fornito o nella illustrazione di un fatto o avvenimento con un servizio giornalistico tele-cine-fotografico comprensivo delle indicazioni tecniche sulla base degli elementi o del materiale forniti dalla commissione esaminatrice".
Visto, il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO
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