Monitoring Gesetzessammlung

001G0122

IT - Regolamenti Governativi

001G0122

Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 2001 n. 70)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 , recante riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ed in particolare l'articolo 9 che prevede l'adozione di regolamenti per l'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 gennaio 2001; Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Istituto superiore di sanita' 1. L'Istituto superiore di sanita' (I.S.S.) e' ente di diritto pubblico, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile.
2. L'I.S.S. e' organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale del quale il Ministero della sanita', le regioni e tramite queste le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente. L'I.S.S. e' sottoposto alla vigilanza del Ministro della sanita'.
3. L'I.S.S. esercita nelle materie di competenza dell'area sanitaria del Ministero della sanita' funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico; in particolare, svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica. L'I.S.S. svolge gli altri compiti e funzioni che apposite fonti normative demandano allo stesso.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell' art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 , e' riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- L' art. 87 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- L' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) lettera abrogata dall' art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
- L'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) e' il seguente:
"Art. 9 (Istituto superiore di sanita' e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro). - 1. L'Istituto superiore di sanita' (ISS) e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) esercitano, nelle materie di competenza del Ministero della sanita', funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico. In particolare, l'ISS svolge, funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica; l'ISPESL e' centro di riferimento nazionale di informazione, documentazione, ricerca, sperimentazione, controllo e formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro.
2. L'ISS e l'ISPESL hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro della sanita'. Essi costituiscono organi tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale, dei quali il Ministero, le regioni e, tramite queste, le Aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite loro dalla normativa vigente.
3. Sono organi dei due Istituti il presidente, il consiglio di amministrazione, il direttore generale, il comitato scientifico e il collegio dei revisori. Alla organizzazione degli Istituti si provvede con i regolamenti di cui all'art. 13, che recano anche disposizioni di raccordo con la disciplina prevista dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , e dalle altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.
4. Sono abrogati l'art. 45, comma 4, ultimo periodo, e l' art. 48 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ".
- Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267 , concerne "Riordinamento dell'Istituto superiore di Sanita', a norma dell' art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ".

Art. 2

Funzioni istituzionali 1. L'Istituto superiore di sanita' svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo, di consulenza, di documentazione e di formazione per quanto concerne la salute pubblica.
2. In particolare, per quanto attiene ai settori della ricerca e della sperimentazione:
a) l'Istituto svolge direttamente attivita' di ricerca scientifica;
b) stipula convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, anche ricevendone contributi, per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti ai compiti istituzionali;
c) promuove programmi di studio e ricerca e programmi di interesse nazionale nel campo della promozione e tutela della salute, anche in collaborazione con le altre strutture del Servizio sanitario nazionale, nonche' con enti pubblici e privati di elevata rilevanza tecnico-scientifica;
d) promuove lo svolgimento di sperimentazioni cliniche e sviluppi tecnologici di avanguardia di interesse nazionale, in collaborazione con gli Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico e le aziende ospedaliere;
e) partecipa a progetti di attivita' nazionali e internazionali finalizzati alla tutela della salute pubblica, ovvero a programmi di studio e ricerca di amministrazioni, enti, istituti, associazioni e organismi, anche internazionali, pubblici e privati.
3. Per quanto attiene alle funzioni di controllo l'Istituto superiore di sanita':
a) interviene, su richiesta del Ministro o delle regioni, nell'ambito dei controlli che richiedono un'elevata competenza scientifica non disponibile a livello regionale, o di interesse nazionale;
b) effettua controlli su vaccini, farmaci e dispositivi medici, prodotti destinati ad una alimentazione particolare, presidi chimici e diagnostici previsti dalle norme interne e comunitarie;
c) provvede all'accertamento della composizione e della innocuita' dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo;
d) esegue, nei casi previsti dalla legge, accertamenti ispettivi, controlli di stato e controlli analitici;
e) compie accertamenti ed indagini di natura igienico sanitaria in relazione all'assetto territoriale, aria, acque, luoghi di lavoro ed ambienti di vita;
f) esercita la vigilanza, limitatamente all'attivita' di sanita' pubblica, sugli istituti zooprofilattici;
g) esercita la vigilanza sui laboratori per il controllo sanitario sull'attivita' sportiva, previsti dall' articolo 4, comma 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 376 .
4. Per quanto concerne le funzioni di consulenza e di formazione, l'Istituto superiore di sanita':
a) fornisce consulenza al Ministro della sanita', al Governo e alle regioni in materia di tutela della salute pubblica;
b) collabora con il Ministro della sanita' all'elaborazione e all'attuazione della programmazione sanitaria e scientifica;.
c) svolge attivita' di consulenza del Governo e delle regioni per la formazione dei rispettivi piani sanitari;
d) promuove convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale su temi attinenti ai propri compiti istituzionali; partecipa con propri esperti a convegni e dibattiti nazionali ed internazionali attinenti ai propri compiti istituzionali; rende noti, mediante pubblicazioni scientifiche, i risultati delle ricerche effettuate, i metodi di analisi elaborati e in generale la documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della sanita' pubblica;
e) esplica attivita' di consulenza per la tutela della salute pubblica in collaborazione con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.) e con gli altri enti o amministrazioni che si occupano di produzione e impiego dell'energia termoelettrica, nucleare e delle sostanze radioattive e di qualunque forma di energia usata a scopi diagnostici e terapeutici;
f) esercita, nei casi previsti dalla legge, attivita' di formazione, perfezionamento e aggiornamento sulla salute pubblica e l'organizzazione sanitaria, rivolte al personale del servizio sanitario nazionale e degli altri organi ed enti di promozione e tutela della salute.
5. L'Istituto superiore di sanita', inoltre:
a) interviene, a tutela della salute pubblica, nel campo igienico sanitario, provvedendo in particolare alla elaborazione delle norme tecniche concernenti farmaci, alimenti, sanita' veterinaria, prodotti, attivita' ed opere del settore;
b) produce, su richiesta del Ministro della sanita', sostanze terapeutiche, profilattiche e diagnostiche, nell'interesse pubblico;
c) appronta ed aggiorna l'inventario nazionale delle sostanze chimiche e preparati corredati delle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche necessarie per la valutazione del rischio sanitario connesso alla loro presenza nell'ambiente;
d) collabora con il proprio personale all'attivita' del Centro nazionale trapianti, istituito presso l'Istituto medesimo;
e) provvede alla tenuta di un sistema informativo per la raccolta, nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente, dei dati sugli infortuni negli ambienti di civile abitazione rilevati dagli osservatori epidemiologici regionali, in collaborazione con le aziende sanitarie locali;
f) esercita le funzioni di controllo, vigilanza e coordinamento tecnico-scientifico a livello nazionale in materia di attivita' trasfusionali e di produzione di plasma.
6. L'Istituto, infine, esercita ogni altra attivita' di propria competenza ai sensi delle normative vigenti.
((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Art. 3

Strumenti 1. Per l'esplicazione delle funzioni di cui all'articolo 2 e di ogni altra attivita' connessa, l'Istituto superiore di sanita', si organizza in strutture tecnico-scientifiche e amministrative e puo' realizzare una propria rete operativa informatica per la diffusione delle informazioni, dei compiti istituzionali e delle esperienze nei settori di competenza, anche in relazione alle iniziative di formazione, perfezionamento e aggiornamento di cui all'articolo 2.
Secondo criteri e modalita' determinati con proprio regolamento, ed anche attraverso l'utilizzo economico dei risultati della propria ricerca, puo':
a) stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali, esteri ed internazionali;
b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, nazionali, esteri ed internazionali, scelti con le procedure dell'evidenza pubblica, secondo le vigenti disposizioni in materia. La costituzione e la partecipazione in societa' sono assoggettate ad autorizzazione preventiva del Ministro della sanita', volta tra l'altro ad accertare che non sussistano situazioni di incompatibilita' in relazione ai compiti istituzionali dell'Istituto superiore di sanita'. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione senza comunicazione di osservazioni da parte del Ministro della sanita', l'autorizzazione si intende concessa. In caso di costituzione di societa' o di partecipazione societaria deve essere inoltre acquisito, nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta, il parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; qualora il suddetto parere non venga reso nel suddetto termine di quarantacinque giorni il parere stesso si intende espresso favorevolmente.
((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Art. 4

Organi dell'Istituto superiore di sanita' 1. Sono organi dell'Istituto superiore di sanita':
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il direttore generale;
d) il comitato scientifico;
e) il collegio dei revisori.
((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Art. 5

Presidente 1. Il Presidente, scelto tra personalita' appartenenti alla comunita' scientifica, dotato di alta, riconosciuta e documentata professionalita' in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di attivita' dell'Istituto, e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita'.
2. Il Presidente dura in carica sei anni e puo' essere confermato una sola volta. (1)
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il comitato scientifico e ne stabilisce l'ordine del giorno; il Presidente inoltre:
a) sovrintende all'andamento dell'ente e vigila sul corretto funzionamento delle strutture, assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo;
b) sentito il direttore generale, assegna i dirigenti agli uffici di livello dirigenziale generale;
c) sentito il Consiglio di amministrazione, conferisce gli incarichi di direzione delle strutture tecnico-scientifiche;
d) conferisce ogni altro incarico di direzione di strutture tecnico-scientifiche;
e) predispone, con la collaborazione degli uffici interessati e sentito il Comitato scientifico, il piano triennale da sottoporre al Consiglio di amministrazione;
f) valuta, su parere obbligatorio del Comitato scientifico, l'attivita' delle strutture tecniche dell'Istituto.
4. Al Presidente e' attribuita un'indennita' di carica determinata con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
5. Il Presidente, se appartenente ad amministrazioni dello Stato ovvero ad altre istituzioni o enti pubblici, e' collocato in aspettativa per la durata dell'incarico, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti; se professore o ricercatore universitario puo' essere collocato in aspettativa a domanda ai sensi dell' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .
((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 19 gennaio 2011, n. 14 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "In sede di prima applicazione, il termine di cinque anni di durata del mandato dei componenti degli organi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2001 , in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' direttamente incrementato di un anno, se al primo mandato, e di due anni, se all'ultimo mandato". ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Art. 6

Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro della sanita' e' composto dal Presidente e da otto componenti cosi' individuati:
a) tre esperti designati dal Ministro della sanita';
b) tre esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni;
c) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
d) un esperto designato dal Ministro della ricerca scientifica;
e) esercita le funzioni di segretario un dirigente amministrativo.
2. Gli esperti devono essere scelti tra persone particolarmente competenti di documentata professionalita' nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell'ambito dei compiti svolti dall'Istituto.
3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica sei anni. (1)
4. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta il compenso che sara' fissato con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con analogo decreto saranno determinati i gettoni di presenza e le modalita' di rimborso delle spese di missione.
5. Il Consiglio di amministrazione puo' eleggere nel proprio seno un vicepresidente. Tale incarico e' gratuito.
6. Con regolamento dell'Istituto saranno disciplinate le modalita' di funzionamento del consiglio di amministrazione.
((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 19 gennaio 2011, n. 14 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "In sede di prima applicazione, il termine di cinque anni di durata del mandato dei componenti degli organi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2001 , in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' direttamente incrementato di un anno, se al primo mandato, e di due anni, se all'ultimo mandato". ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Art. 7

Compiti del Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione:
a) ha compiti e poteri di programmazione e di indirizzo e adotta i necessari atti deliberativi;
b) adotta gli indirizzi e i programmi annuali e pluriennali di attivita' su proposta del Presidente sentito il Comitato scientifico;
c) delibera il bilancio preventivo e consuntivo, nonche' le variazioni di bilancio;
d) delibera la pianta organica dell'Istituto e ogni relativa variazione di fabbisogno del personale;
e) elabora i piani di assunzione del personale;
f) approva gli accordi di collaborazione con organismi italiani e stranieri sia pubblici che privati, sentito, se del caso, il parere del Comitato scientifico;
g) delibera tutti i regolamenti.
2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce di regola in seduta ordinaria una volta al mese, con avviso da comunicare a tutti i componenti ai quali va contestualmente trasmesso l'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima.
3. Il Consiglio di amministrazione puo' acquisire il parere di esperti, in caso di provata necessita', per la realizzazione di programmi di attivita' per i quali non vi siano disponibili competenze interne.
4. In caso di urgenza o su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio puo' essere convocato in seduta straordinaria, con avviso da recapitare almeno quarantotto ore prima, con le stesse forme previste dal comma 2.
((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Art. 8

Direttore generale 1. Il direttore generale e' nominato con decreto del Ministro della sanita', su proposta del presidente, ed e' scelto tra persone laureate di larga, provata e documentata esperienza di direzione in materia di gestione e amministrazione. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato con contratto di diritto privato di durata non superiore a sei anni. (1)
2. Il direttore generale:
a) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione;
b) attua i provvedimenti del Consiglio di amministrazione;
c) formula indicazioni programmatiche sulla base di quanto previsto dal Consiglio di amministrazione per la predisposizione del bilancio e dei relativi atti;
d) cura la ricognizione dei fabbisogni, programmandone la realizzazione sulla base delle richieste, tenuto conto delle risorse di bilancio;
e) individua le risorse finanziarie da assegnare su proposta del Presidente agli uffici amministrativi e tecnici nonche' ai dipartimenti;
f) adotta gli atti relativi alla gestione dell'Istituto, che non sono di competenza specifica del presidente o dei vari dirigenti;
g) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria.
((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 19 gennaio 2011, n. 14 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "In sede di prima applicazione, il termine di cinque anni di durata del mandato dei componenti degli organi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2001 , in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' direttamente incrementato di un anno, se al primo mandato, e di due anni, se all'ultimo mandato". ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Art. 9

Comitato scientifico 1. Il Comitato scientifico e' nominato con decreto del Ministro della sanita', dura in carica tre anni ed e' composto:
a) dal Presidente;
b) da otto esperti anche stranieri su proposta del presidente dell'I.S.S.;
c) da tre esperti della materia di competenza dell'Istituto designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni;
d) sette esperti in rappresentanza rispettivamente: numero tre del Ministero della sanita'; numero uno del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; numero uno del Ministero dell'ambiente, numero uno del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; numero uno del Ministero degli affari esteri, su designazione dei rispettivi Ministri.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente amministrativo.
3. Alle riunioni del comitato possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, dirigenti di ricerca, ricercatori e tecnologi dell'Istituto. Possono altresi' essere chiamate a partecipare, senza diritto di voto, personalita' scientifiche esterne, in relazione alla particolare rilevanza della materia oggetto di valutazione.
4. Il compenso per i componenti esterni del Comitato, nonche' il gettone di presenza e le spese di missione sono fissati con decreto del Ministro della sanita' e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Art. 10

Compiti del Comitato scientifico 1. Il Comitato scientifico:
a) esprime parere su tutte le convenzioni e progetti di ricerca con istituzioni, enti e organismi nazionali ed internazionali sia pubblici che privati;
b) svolge attivita' di consulenza in ordine ai piani e programmi di attivita' che il Presidente e il Consiglio di amministrazione ritengono di trasmettere;
c) esprime parere sulle materie di studio e ricerca per le quali assegnare le borse di studio;
d) esprime annualmente pareri obbligatori sull'attivita' delle strutture tecniche nelle quali e' articolato l'I.S.S. sulla base di criteri che il Comitato determina all'inizio dell'insediamento e che puo' mutare per motivate considerazioni;
e) esprime parere sulla parte concernente la ricerca del piano triennale di attivita';
f) esprime parere sui regolamenti relativi alla costituzione delle strutture organizzative tecnico-scientifiche dell'Istituto;
g) esprime altresi' parere su ogni altro argomento che il presidente ritenga di sottoporgli.
2. Il Comitato si riunisce di norma ogni due mesi e tutte le volte che il Consiglio di amministrazione o il Presidente lo ritenga necessario.
3. L'ordinamento interno del Comitato scientifico sara' disciplinato con regolamento interno.
((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Art. 11

Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati con decreto del Ministro della sanita', di cui uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dura in carica tre anni.
2. I predetti componenti, ad eccezione del rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica documentata professionalita'.
3. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione e alla loro regolarita' e conformita' alle norme di leggi e regolamenti, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e compie ogni altro atto inteso ad accertare la regolarita' dell'attivita' dell'I.S.S. I componenti del Collegio possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di amministrazione.
4. Con provvedimento del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sara' stabilito il compenso da corrispondere al presidente e ai componenti del Collegio dei revisori.
((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Art. 12

E s p e r t i 1. Per particolari motivate esigenze, ed entro il limite massimo di dieci unita', nelle materie nelle quali non siano disponibili all'interno adeguate professionalita' tecnico-scientifiche, il Consiglio di amministrazione puo' conferire incarichi ad esperti.
((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Art. 13

Regolamenti 1. Entro centoventi giorni dal suo insediamento il Consiglio di amministrazione, con appositi regolamenti, disciplina:
a) le modalita' per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;
b) le modalita' per l'acquisto di beni, servizi o forniture;
c) le modalita' per la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, organismi nazionali, esteri e internazionali;
d) le modalita' di conferimento degli incarichi temporanei di collaborazione per l'attuazione dei programmi di ricerca;
e) le modalita' di conferimento delle borse di studio;
f) la disciplina e le modalita' della attivita' brevettuale;
g) l'istituzione di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dalla normativa vigente;
h) l'istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico ai sensi dall' articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 ;
i) l'istituzione di un ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro ai sensi dell' articolo 12-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni;
j) l'organizzazione dell'Istituto a livello di strutture e personale, ivi compresa la determinazione degli uffici dirigenziali di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modifiche ed integrazioni che viene determinata nel numero massimo di quindici uffici di livello dirigenziale e due uffici di livello dirigenziale generale.
2. I regolamenti di contabilita' sono soggetti all'approvazione del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; i regolamenti concernenti l'organizzazione e il personale sono soggetti all'approvazione del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; tutti gli altri regolamenti sono soggetti alla sola approvazione del Ministro della sanita'. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, senza che sia intervenuta osservazione alcuna, i regolamenti si intendono approvati.
3. I regolamenti sono emanati dal Presidente dell'Istituto superiore di sanita'.
((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Art. 14

Piano di attivita' e fabbisogno di personale 1. L'Istituto superiore di sanita' opera sulla base di un proprio piano triennale di attivita', aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorita' e risorse per l'intero periodo, in coerenza con il Piano sanitario nazionale. Il piano dell'Istituto comprende altresi' la programmazione triennale del fabbisogno del personale, con l'indicazione delle assunzioni da compiere e della loro cadenza temporale. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono adottati dal Presidente, su conforme delibera del Consiglio di amministrazione ed inviati, per l'approvazione, al Ministro della sanita'. Sul piano triennale e relativi aggiornamenti, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono, inoltre, acquisiti, nel termine perentorio di sessanta giorni, il parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il parere del Ministro per la funzione pubblica. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti senza che siano state comunicate osservazioni da parte dei succitati Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, il parere si intende reso positivamente.
Decorsi novanta giorni dalla ricezione degli atti, senza osservazioni da parte del Ministro della sanita', il piano e gli aggiornamenti annuali si intendono approvati.
2. Il Consiglio di amministrazione determina, in base al piano triennale, gli organici del personale. In materia di personale e secondo le indicazioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, devono essere sentite le organizzazioni sindacali.
((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Art. 15

Delibere e bilanci 1. Le delibere dell'Istituto superiore di sanita', ad eccezione di quelle relative al piano triennale di attivita' e agli aggiornamenti annuali, nonche' quelle relative all'adozione dei regolamenti, per le quali valgono i termini previsti dai precedenti articoli, sono immediatamente esecutive.
2. I bilanci preventivi e consuntivi, le relazioni del Collegio dei revisori dei conti ed una relazione annuale sull'attivita' svolta sono inviati al Ministro della sanita' e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Art. 16

Personale dell'Istituto superiore di sanita' 1. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' inserito nel ruolo organico dell'I.S.S. e mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento.
2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'I.S.S. e' regolato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni.
3. I cittadini dell'Unione europea, in possesso dei requisiti richiesti, possono partecipare alle selezioni pubbliche per le assunzioni presso l'Istituto.
((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Art. 17

Fonti di finanziamento 1. L'Istituto superiore di sanita' provvede allo svolgimento delle funzioni istituzionali con i mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato, da contributi a carico del fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , dalle somme di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modifiche e integrazioni, dai contributi di enti nazionali o esteri, dell'Unione europea e di altri organismi internazionali, dai proventi derivanti dagli accordi di programma, convenzioni e contratti stipulati con amministrazioni, enti, istituti, associazioni e altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali e da ogni altro provento connesso alle sue attivita', nonche' da donazioni e lasciti da parte di soggetti pubblici o privati.
((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Art. 18

Disposizioni transitorie e finali 1. Il funzionamento degli organi preesistenti dell'Istituto e' prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione.
2. La nomina del presidente dell'Istituto, dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori deve intervenire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. I dirigenti dell'Istituto superiore di sanita', che rivestono funzioni dirigenziali ai sensi dell' articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno facolta' di entrare a domanda nei ruoli dell'ente.
4. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 13, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', ed in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754 , nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente regolamento.
((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Art. 19

Commissariamento 1. In caso di mancata costituzione degli organi o in caso di impossibilita' a funzionare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', e' nominato, secondo la previsione dell' articolo 13, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 , un commissario straordinario che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. Il commissario puo' rimanere in carica un massimo di dodici mesi, termine entro il quale dovranno essere nominati nei modi previsti dal presente regolamento gli organi di amministrazione, secondo le previsioni dell' articolo 13, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 .
((2)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 gennaio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Veronesi, Ministro della sanita' Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Sanita', foglio n. 209 ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
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