052U1979
052U1979
Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991 (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1952 n. 1979)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Vista la legge 25 luglio 1952, n. 991 , recante provvedimenti in favore dei territori montani; Udito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio e ad interim per il tesoro, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
E' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 25 luglio 1952, n. 991 , recante provvedimenti in favore dei territori montani, annesso al presente decreto e vistato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste e dagli altri Ministri concertanti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addi' 16 novembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - SCELBA - ZOLI - PELLA - vANONI - ALDISIO - CAMPILLI - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 dicembre 1952 Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 52. - PALLA
Art. 1
Norme integrative e di attuazione della legge 25 luglio 1952, n. 991 , recante provvedimenti in favore dei territori montani.
Art. 1.
L'elenco dei territori montani, di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , dovra' essere compilato per la prima volta nel termine di trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.
Gli aggiornamenti dell'elenco suddetto saranno fatti annualmente entro il 31 marzo, a partire dal 1954.
Il provvedimento che dispone l'inclusione nell'elenco dei territori montani e' notificato al Comune ed ai Comuni interessati entro quindici giorni dalla data della sua emanazione.
Art. 2
Art. 2.
L'inclusione nell'elenco dei territori montani dei Comuni censuari di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge e' di regola richiesta dai Comuni interessati. La domanda dovra' essere inoltrata alla Commissione censuaria centrale per il tramite dell'Ispettoralo ripartimentale delle foreste competente per giurisdizione, il quale corredera' la domanda stessa di una relazione da cui risultino dettagliatamente le caratteristiche economico-agrarie del territorio comunale al quale la domanda medesima si riferisce, nonche' l'eventuale esistenza dei requisiti preferenziali di cui all'ultima parte del citato comma.
Art. 3
Art. 3.
Ai mutui previsti dall' art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , sotto applicabili le norme regolatrici del credito fondiario e di miglioramento agrario, nonche' quelle che disciplinano il finanziamento delle opere di bonifica integrale, in quanto non contrastino con la legge anzidetta e col presente regolamento.
Art. 4
Art. 4.
Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 della legge, sono considerati:
coltivatori diretti - coloro che coltivano i fondi personalmente insieme a membri della propria famiglia e che, di norma, non impiegano mano d'opera salariata;
medi proprietari - coloro che posseggono fondi della superficie non superiore ai 200 ettari con un reddito dominicale imponibile complessivo, determinato a norma del regio decreto 4 aprile 1939, n. 589 , convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976 , e maggiorato del coefficiente 12, ai sensi del regio decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356 , non superiore a L. 36.000;
piccoli proprietari - coloro che posseggono fondi della superficie fino a 60 ettari, con un reddito dominicale imponibile complessivo determinato a norma del regio decreto 4 aprile 1939, n. 589 , convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976 , e maggiorato del coefficiente 12, ai sensi del regio decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356 , non superiore a lire 12.000;
medi allevatori - coloro che posseggono non piu' di 15 capi grossi di bestiame ovvero noti piu' di 90 capi minuti (esclusi gli animali da cortile);
piccoli allevatori - coloro che posseggono fino a 5 capi grossi di bestiame, ovvero fino a 30 capi minuti.
Nel caso che l'allevatore possegga insieme capi di bestiame grossi e minuti, gli anzidetti limiti sono determinati considerando equivalente ad un capo grosso sei capi minuti:
artigiani - sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate con le procedure previste dal decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1586 , anche se organizzate in forma cooperativa.
I mutui possono concedersi anche alte associazioni, nonche' a consorzi costituiti tra elementi delle delle categorie.
Art. 5
Art. 5.
Per ottenere le anticipazioni di cui all'art. 2, primo comma, della legge, gli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, che intendano impegnarsi a concedere i mutui ivi previsti, devono presentare domanda alla Direzione generale per la economia montana e per le foreste, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il mese di marzo di ciascun anno. Per il 1952 le domande devono essere presentate entro il termine indicate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Nella domanda dovranno essere indicati dettagliatamente gli interventi gia' attuati dell'istituto in favore delle zone montane.
Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura e per le foreste, provvedera' alla attribuzione delle anticipazioni, regolandone la ripartizione con riguardo alle esigenze economiche delle diverse zone montane ed alla attivita' svolta dai singoli istituti nel settore del credito agrario di miglioramento.
Art. 6
Art. 6.
I rapporti tra l'Amministrazione statale e gli istituti di credito agrario, relativi alla concessione delle anticipazioni, saranno disciplinate con apposite convenzioni che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero del tesoro stipuleranno con gli istituti di credito prescelti.
Art. 7
Art. 7.
Chi voglia ottenere i mutui per gli scopi indicati dall'art. 2 della legge, deve inoltrare all'ispettorato ripartimentale delle foreste una domanda dalla quale risulti:
a) il nome, la paternita' e il domicilio del richiedente e se trattasi di imprenditori associati, la denominazione e la natura dell'associazione, con l'indicazione del titolo che conferisce la legale rappresentanza al firmatario della domanda;
b) il titolo in base al quale il richiedente conduce la azienda o possiede l'immobile, con riferimento agli atti che lo comprovino;
c) la localita' nella quale trovasi l'azienda, e nel caso di azienda agricola, anche la denominazione, l'estensione, i confini e le principali colture arboree ed erbacee, nonche' l'estensione ed il reddito di tutti i terreni di proprieta' o in godimento del richiedente;
d) le garanzie offerte;
e) il nome e la paternita' dei garanti;
f) lo scopo per cui si richiede il mutuo;
g) il termine entro il quale il richiedente si impegna ad iniziare ed a compiere le opere e ad effettuare gli acquisti progettati;
h) l'istituto di credito al quale desidera sia trasmessa la sua domanda, debitamente istruita.
Nella domanda devono essere indicati, il numero, la specie, il prezzo unitario e le altre caratteristiche essenziali delle cose da acquistare con la somma chiesta in mutuo; la specie, la misura e il costo delle opere da eseguire.
Quando il mutuo sia richiesto per l'esecuzione di opere, la domanda deve essere corredata dal relativo progetto o piano tecnico, col computo analitico della spesa prevista.
E' in facolta' degli Ispettorati chiedere in ogni caso gli altri documenti che essi ritenessero necessari per la istruzione della domanda.
Art. 8
Art. 8.
L'Ispettorato ripartimentale delle foreste, entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, riconosciuta la convenienza delle opere e degli acquisti progettati, anche in relazione ai fini di interesse generale, ed accertato che il richiedente non abbia ottenuto dallo Stato per il medesimo scopo contributi in capitale o concorsi nel pagamento di interessi, trasmette all'istituto indicato dal richiedente la domanda debitamente istruita, con gli allegati e con il nulla osta alla concessione del mutuo nella misura ritenuta ammissibile, altrimenti noti da' corso alla domanda, informandone il richiedente.
Gli istituti, nell'esame delle domande ed ai fini dell'apprezzamento delle garanzie, terranno presente anche la maggiore capacita' produttiva conseguibile dal fondo o dalla azienda artigiana a seguito dei miglioramenti da effettuare col ricavato del mutuo.
Alle adunanze dei Consigli di amministrazione, dei Comitati centrali di credito o di altri organi deliberanti degli istituti di credito che hanno ottenuto le anticipazioni allorquando debbono essere adottate decisioni sulle richieste di concessione dei mutui previsti dalla legge, partecipa, con voto deliberativo, un funzionario designato dalla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste.
Qualora la concessione del mutuo non debba essere deliberata da un organo collegiale dell'istituto, ma da un dirigente o altro funzionario, questi prima di decidere, sentira' l'ispettore ripartimentale delle foreste. Nei casi di difformita' di pareri decide l'organo collegiale, nella composizione prevista dal primo comma del presente articolo.
Dell'accettazione o del rigetto cella domanda gli istituti debbono dare comunicazione al richiedente, all'Ispettorato competente e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro trenta giorni dalla ricezione della domanda stessa.
Art. 9
Art. 9.
Le anticipazioni di cui all' art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , saranno versate in appositi conti correnti infruttiferi, vincolati, aperti presso la Tesoreria centrale a favore dei singoli istituti di credito agrario interessati.
Entro i limiti di ogni anticipazione, i prelevamenti da parte degli istituti saranno effettuati, in correlazione a ciascun mutuo, secondo importi corrispondenti alle singole somministrazioni da erogare a favore del mutuatario.
I prelevamenti saranno disposti in seguito ad apposite richieste degli istituti, vistate dai competenti ispettori ripartimentali delle foreste.
Per i mutui concernenti opere o lavori, la prima delle somministrazioni al mutuatario, fino al 40% della somma mutuata, dovra' essere effettuata non appena perfezionato il contratto di mutuo; la seconda, il cui importo non potra' superare il 25% della somma mutuata, avra' luogo in base a stati di avanzamento dei lavori accertati veri dal competente Ispettorato ripartimentale delle foreste. La somministrazione del rimanente 35% a saldo avra' luogo in base alle risultanze del collaudo delle opere sempreche' il beneficiario dimostri di aver investito nelle opere finanziate la quota di un quinto del loro costo non coperta dal mutuo. Il collaudo sara' eseguito dal competente Ispettorato ripartimentale delle foreste.
Per i mutui concernenti semplici forniture, la somministrazione verra' effettuata dietro presentazione delle fatture relative alle forniture stesse debitamente quietanze, ovvero contestualmente all'acquisto; in tal caso l'istituto procedera' alla somministrazione della somma mutuata direttamente al fornitore.
Nel caso in cui la spesa risultante dal collaudo, ovvero l'importo effettivo della fornitura, sia inferiore alla somma a suo tempo ritenuta ammissibile ai fini della determinazione dell'importo del mutuo, il mutuo stesso verra' proporzionalmente ridotto, onde riportarlo ad ammontare non superiore ai quattro quinti della spesa accertata.
Art. 10
Art. 10.
I singoli mutui entreranno in ammortamento col 1 dicembre dell'esercizio finanziario dello Stato successivo a quello in cui e' avvenuta la somministrazione dell'ultima quota di mutuo, ovvero dell'unica erogazione, nel caso di mutuo a somministrazione non frazionata.
L'ammortamento dei mutui avra' luogo in trenta quote annuali posticipate, costanti, ciascuna pari al 4% del capitale mutuato, comprensiva di rata capitale e di rata interessi.
Oltre al pagamento delle dette quote di ammortamento, nessun altro onere potra' essere fatto gravare sul mutuatario ad eccezione delle spese di contratto, ivi comprese quelle preliminari e complementari.
Per il periodo di preammortamento il mutuatario e' tenuto a corrispondere all'istituto mutuante l'interesse semplice posticipato in ragione dell'1,20% annuo sulla somma man mano riscossa.
Art. 11
Art. 11.
Nel caso in cui il mutuatario intenda estinguere il debito nel periodo di preammortamento, dovra' restituire all'istituto l'importo della somma ricevuta e dei relativi interessi semplici maturati, al saggio dell'1,20%.
Qualora il mutuatario intenda estinguere anticipatamente il mutuo durante il periodo di ammortamento, dovra' rimborsare il residuo debito capitale risultante a suo carico alla data del riscatto.
Art. 12
Art. 12.
Le opere per le quali e' stato richiesto il mutuo devono essere ultimate entro un anno dalla somministrazione della prima quota del mutuo.
Il concessionario del mutuo che non abbia compiuto le opere nel termine previsto, eventualmente prorogato su conforme parere dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, decade dal beneficio della rateizzazione trentennale di cui al primo comma dell'art. 2 della legge, ed e' considerato in mora per l'importo non ancora restituito. La maggiore misura degli interessi legali dovuti su tale importo rispetto a quella fissata dalla legge sara' restituita allo Stato con la modalita' di cui al successivo art. 13.
Art. 13
Art. 13.
Le quote di capitale comprese nelle annualita' di ammortamento dovute dai mutuatari in base ai piani di ammortamento dei singoli mutui dovranno essere versate a cura degli istituti in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, tramite le Tesorerie provinciali o la Tesoreria centrale, anche se i beneficiari non abbiano proceduto ai relativi pagamenti alle scadenze stabilite.
Il versamento avra' luogo il 31 dicembre di ogni anno per le annualita' maturate nel corso dell'anno e per quelle relative alle estinzioni anticipate di cui al precedente art. 11.
In caso di inadempimento dell'obbligazione da parte del mutuatario, si procede a norma dell'art. 15.
Art. 14
Art. 14.
Per le operazioni di cui all' art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 901 , verra' tenuta dagli istituti una gestione separata e verranno aperte apposite contabilita' con le quali gli istituiti stessi metteranno in evidenza l'ammontare:
a) dei versamenti sul conto corrente vincolato di cui al precedente art. 9;
b) dei prelevamenti dal detto conto vincolato, nonche' dalle somministrazioni corrisposte ai beneficiari dei mutui;
c) degli interessi dovuti dai beneficiari durante il periodo di preammortamento;
d) delle annualita' di ammortamento dovute dai beneficiari;
e) delle quote annue di capitale da restituire allo Stato;
f) delle estinzioni anticipate;
g) dei versamenti in Tesoreria;
h) delle morosita'.
Entro il 28 febbraio di ogni anno gli istituti trasmetteranno ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro gli estratti dei conti inerenti alla gestione, corredati dei prospetti riepilogativi distinti per provincia, con la dimostrazione dei versamenti effettuati in Tesoreria.
Art. 15
Art. 15.
La liquidazione a favore degli istituti mutuanti, conseguente alla operativita' della garanzia sussidiaria concessa dallo Stato, ai sensi dell'art. 2 della legge, sino all'ammontare complessivo del 70% della perdita accertata, e' disposta con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, a richiesta degli istituti mutuanti.
A tale richiesta dovra' essere allegata la documentazione dimostrativa dell'avvenuto esperimento delle vigenti procedure di riscossione coattiva e delle risultanze negative delle procedure stesse.
La perdita accertata, di cui al precedente comma, e' costituita dalle somme rimaste scoperte per capitale in base al piano di ammortamento e per gli interessi relativi alle quote scadute.
Art. 16
Art. 16.
Il Ministero del tesoro e quello dell'agricoltura e delle foreste potranno richiedere, sia agli istituti che ai beneficiari dei mutui, tutti i dati, le notizie ed i documenti occorrenti per esplicare la loro vigilanza sulla gestione delle anticipazioni e dei mutui con esse anticipazioni concessi.
I detti Ministeri, hanno, inoltre, le piu' ampie facolta' di disporre controlli ed ispezioni, in via amministrativa e contabile, al fine di accertare le posizioni delle anticipazioni e dei mutui concessi e somministrati, la regolarita' dei conti e l'osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti le operazioni stesse.
Art. 17
Art. 17.
Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 3 della legge, corredate del progetto o piano tecnico e del relativo computo metrico estimativo, sono ricevute dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste, che le istruiscono.
Le concessioni di contributo relative ad opere di importo fino a 10 milioni, sono disposte dal capo dell'Ispettorato ripartimentale entro quindici giorni dalla recezione della domanda.
Quelle relative ad opere di importo superiore a 10 milioni e fino a 30 milioni, sono disposte dal capo dell'Ispettorato regionale entro quindici giorni dalla recezione della domanda col parere dell'Ispettorato ripartimentale.
Quelle afferenti ad opere di importo superiore ai 30 milioni, sorto disposte dal Ministero dell'agricoltura e foreste entro un mese dalla recezione delle domande debitamente istruite da parte dell'Ispettorato ripartimentale. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 18 settembre 1964, n. 767 ha disposto (con l'art. 4) che
"Per le opere di importo fino a 30 milioni di lire la concessione, ai sensi dell' art. 19 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , dei contributi di cui all' art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , e' disposta, in deroga allo art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979 , dai capi degli Ispettorati ripartimentali delle foreste".
Art. 18
Art. 18.
Il contributo e' liquidato dall'autorita' competente a concederle, la quale provvede pure al collaudo delle opere. Quando il contributo e' concesso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste questi provvede al collaudo per mezzo di funzionari dell'Amministrazione centrale o dell'Ispettorato regionale forestale.
Il contributo liquidabile in sede di collaudo non puo' superare l'importo di quello determinato in base al preventivo, restando l'eccedenza a carico dell'interessato.
Sui contributi concessi possono essere liquidati acconti in corso d'opera, in base a stati di avanzamento vistati dai capo dell'Ispettorato competente: l'importo degli acconti non puo' superare il 90% del contributo concesso.
Art. 19
Art. 19.
Al pagamento dei contributi di competenza degli Ispettorati ripartimentali e regionali si provvede a mezzo di aperture di credito a favore dei capi degli stessi Ispettorati.
Art. 20
Art. 20.
Il concessionario del contributo, che intenda valersi della facolta' concessagli dall'art. 3, ultimo comma, della legge, deve farne domanda al capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste.
Il contributo verra' liquidato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo collaudo delle opere da parte dell'Ispettorato competente, e corrisposto all'istituto mutuante, dandone comunicazione all'interessato.
Art. 21
Art. 21.
Nel decreto Ministeriale per la concessione di studi e ricerche di cui all'art. 5 della legge, deve essere precisato che qualora al compimento degli studi e ricerche non subentri l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza statale, il 50% della somma anticipata dovra' essere restituita allo Stato dal concessionario, e deve indicarsi il numero di annualita', non superiore a dieci, in cui il pagamento deve essere ripartito.
Tali annualita' saranno da calcolare al tasso legale di interesse vigente all'atto dell'emanazione del decreto Ministeriale di concessione.
Il versamento della annualita' deve effettuarsi presso la Tesoreria provinciale con imputazione al capitolo di entrata n. 259 nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1952-53 e corrispondenti degli esercizi successivi a entrate diverse per recupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti nella parte straordinaria del bilancio.
Art. 22
Art. 22.
La costituzione di ufficio delle aziende speciali e dei consorzi, di cui all'art. 9 della legge, puo' essere disposta, quando sia riuscito vano l'invito rivolto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a procedere alla costituzione volontaria entro un dato termine.
Nel caso di costituzione obbligatoria, ove gli enti interessati non provvedano nel termine stabilito, col decreto Ministeriale di costituzione, alla formazione dei normali organi previsti dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste puo' nominare un commissario per l'amministrazione dell'azienda o del consorzio, nonche' per la gestione tecnica, scegliendolo con preferenza tra le persone aventi i requisiti di cui all'art. 159 del regio decreto citato.
Art. 23
Art. 23.
L'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica per la costituzione dei consorzi di prevenzione, di cui all'art. 10 della legge, e' preceduta dalla pubblicazione di un elenco delle proprieta' che dovranno partecipare al consorzio, di una topografia del territorio consorziale nonche' delle norme statutarie che dovranno regolare la organizzazione e il funzionamento del consorzio.
Durante la pubblicazione, da eseguirsi per quindici giorni consecutivi presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura, nonche' presso l'albo pretorio dei Comuni o del Comune interessato, e con le altre forme che saranno eventualmente fissate, caso per caso, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli interessati hanno facolta' di presentare reclami ed opposizioni sui quali decide il Presidente della Repubblica con lo stesso provvedimento che costituisce il consorzio.
Art. 24
Art. 24.
La pubblicazione del piano generale, di cui all'art. 17 della legge, e' ordinata dal Ministero o, in sua vece, dal capo dell'Ispettorato regionale delle foreste.
La relativa ordinanza sara' affissa all'albo pretorio dei Comuni il cui territorio ricada in tutto o in parte nel comprensorio, e sara' inserita per estratto, in uno o piu' giornali quotidiani scelti fra quelli maggiormente diffusi nella zona, a giudizio dell'autorita' che dispone la pubblicazione.
Gli atti vengono depositati presso l'Ispettorato ripartimentale delle foreste della Provincia ove ricade la maggior parte del territorio, e nella ordinanza sara' stabilita la durata del deposito e l'inizio di esso.
Durante il periodo di deposito degli atti e nei sessanta giorni immediatamente successivi, gli interessati possono presentare i loro reclami ed opposizioni.
Quando il piano contenga anche la delimitazione di zone da assoggettare a vincoli forestali, ovvero da liberare dal vincolo, oltre alla detta pubblicita', sara' provveduto per un periodo di quindici giorni, all'affissione del testo del decreto di approvazione nell'albo pretorio dei Comuni, nella cui circoscrizione ricadono i terreni da vincolare o gia' vincolati.
Art. 25
Art. 25.
Nei comprensori di bonifica montana, salvo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 18 della legge, i proprietari hanno l'obbligo di eseguire, con i sussidi previsti dall'art. 3 della legge, le opere di interesse particolare dei propri fondi, in conformita' del piano generale di bonifica e nei termini fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
All'uopo i proprietari devono, nei prescritti termini, presentare all'Ispettorato ripartimentale delle foreste i piani di modifica dell'ordinamento produttivo, in relazione a quanto stabilito nel piano generale di bonifica, con il progetto delle opere fondiarie occorrenti, e fornire la dimostrazione di avere i mezzi finanziari per l'attuazione del piano stesso nel termine stabilito.
L'Ispettorato ripartimentale delle foreste approva il piano e prescrive le opportune modificazioni.
Contro le determinazioni dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste e' dato ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nei trenta giorni successivi alla data di comunicazione.
Art. 26
Art. 26.
In caso di inosservanza dei termini prescritti a norma dell'art. 18 della legge per l'esecuzione delle opere di competenza privata, l'ispettorato ripartimentale delle foreste ne da' comunicazione al Ministero e al consorzio di bonifica montana, informando delle ragioni del mancato adempimento.
Se l'inosservanza non dipende da difetto di disponibilita' finanziarie e da impossibilita' di attingere al credito in misura sufficiente, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' obbligare il consorzio ad eseguire i lavori a spese del proprietario.
Qualora questi non fornisca i mezzi necessari, il consorzio puo' provvedervi col credito, in luogo e per conto dei proprietario interessato.
Se l'esecuzione delle opere importi la necessita' del possesso del fondo, il consorzio procede all'occupazione previa compilazione di concerto con l'interessato dello stato di consistenza, e determina con l'interessato stesso l'indennita' da corrispondergli durante l'occupazione.
Ultimate le opere, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste procede, su proposta del consorzio, alla liquidazione delle somme che il proprietario del fondo migliorato e' tenuto a rimborsare al consorzio, tenendo conto dei sussidi corrisposti dallo Stato e determinando il tempo e le modalita' del pagamento.
Se il proprietario inadempiente opponga difficolta' o degli ostacoli alla sostituzione del consorzio, ovvero l'inadempimento risulti dovuto a cause finanziarie non rimovibili con l'intervento del consorzio, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' disporre l'espropriazione totale o parziale del fondo a favore del consorzio di bonifica montana, che ne faccia richiesta o, in mancanza, di altro ente che si impegni ad attuare il piano, offrendo adeguate garanzie.
Art. 27
Art. 27.
Nel decreto Ministeriale di concessione delle opere di competenza statale devono essere determinate le modalita' che il concessionario e' tenuto ad osservare per l'esecuzione delle opere stesse e per l'adempimento degli altri suoi obblighi.
Il contributo dello Stato e le quote a carico degli interessati, determinati in base al preventivo, vengono liquidati in ragione del costo effettivo delle opere, tenuto conto delle utilita' economiche eventualmente derivate dal temporaneo possesso del fondo.
Art. 28
Art. 28.
All'occupazione dei terreni di cui all'art. 26 della legge si fa luogo con le norme di cui all' art. 63, del decreto legislativo 16 maggio 1926, n. 1126 .
Qualora siano posti ostacoli alla occupazione del fondo, l'Ispettorato ripartimentale delle foreste puo' disporre la esecuzione in via amministrativa del provvedimento, con l'impiego, alla occorrenza, della forza pubblica.
Durante l'occupazione viene corrisposta al proprietario, tenendone conto nel computo delle eventuali quote di spesa a suo carico, una indennita' corrispondente al reddito dominicale riferito al momento della occupazione.
Al momento della riconsegna del fondo si liquida l'importo della somma che il proprietario e' tenuto a rimborsare al concessionario, anche per le scorte ed attrezzature che sia occorso acquistare per l'incremento della produttivita' del fondo. A tal fine si tiene conto, per le scorte e gli attrezzi, del loro valore al momento della riconsegna. Il proprietario non e' pero' tenuto a ricevere quelle scorte ed attrezzature che non siano necessarie alla normale conduzione del fondo.
In relazione alle condizioni economiche del debitore, e' consentito il rimborso rateale frazionato per un tempo non eccedente i venti anni, con la prestazione di idonee garanzie.
Art. 29
Art. 29.
Si intendono direttamente interessati alla sistemazione dei comprensori di bonifica montana gli enti pubblici o le associazioni gia' esistenti, che siano proprietari di beni situati nel comprensorio ed abbiano tra i loro fini istituzionali di concorrere al riassetto fisico ed economico della montagna.
Art. 30
Art. 30.
Le comunioni familiari, di cui all'art. 34 della legge, conservano la loro autonomia per il godimento, l'amministrazione e la organizzazione dei loro beni agro-silvopastorali, appresi per laudo.
Art. 31
Art. 31.
Allo scopo di assicurare la migliore gestione amministrativa nella esecuzione delle opere pubbliche da parte dei consorzi di prevenzione e dei consorzi di bonifica montana di cui agli articoli 10 e 16 della legge, questi sono tenuti a valersi per i loro servizi di cassa degli Istituti di credito di diritto pubblico.
Art. 32
Art. 32.
Per quanto non previsto nel presente decreto sono osservate nei territori montani, qualora applicabili, le disposizioni vigenti per l'attuazione delle leggi 30 dicembre 1923, n. 3267 e 13 febbraio 1933, n. 215 .
Le disposizioni contenute nel regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , relativamente alle opere di miglioramento dei pascoli montani, continuano ad essere applicate per le stesse opere da eseguirsi fuori dei territori considerati montani a termine della legge.
Per la concessione di mutui, di cui all'art. 32 della legge, e del concorso statale nel pagamento degli interessi, si applicano le disposizioni di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 , convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 , salvo quanto stabilito per i consorzi di bonifica montana dall'ultimo comma del citato articolo.
Art. 33
Art. 33.
Allo scopo di predisporre ed assicurare il necessario coordinamento tra le norme contenute nella legge 25 luglio 1952, n. 991 , e quelle vigenti nella stessa materia, nonche' di proporre gli altri interventi che si ritenessero opportuni a favore della montagna, e' costituito presso il Ministero della agricoltura e delle foreste il Comitato di studi sulla economia montana.
Esso e' presieduto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste o da un suo delegato, ed e' composto dal direttore generale per l'economia montana e per le foreste, dal direttore generale della bonifica e della colonizzazione, dal direttore generale della produzione agricola, dal direttore generale dei miglioramenti fondiari, dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli, da due esperti nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, da un esperto nominato dal Ministro per il tesoro da un esperto nominato dal Ministro per le finanze da scegliersi tra i membri della Commissione censuaria centrale, da un esperto nominato dal Ministro per i lavori pubblici, da un esperto nominato dal Ministro per l'industria e commercio, da un esperto nominato dal Commissariato del turismo.
Art. 34
Art. 34.
Allo scopo di far conoscere la politica ed i provvedimenti a favore della montagna, di divulgare i problemi montani e di esaltare le virtu' dei montanari, ogni anno, nella seconda domenica di luglio, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sara' fatta svolgere la Festa Nazionale della Montagna, in tre localita' diverse da scegliersi, una per le regioni settentrionali, una per le regioni centrali ed una per le regioni meridionali.
Nelle due domeniche precedenti la festa sara' celebrata nelle singole Province e nei Comuni.
Visto, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FANFANI
Visto, il Ministro per l'interno
SCELBA
Visto, il Ministro per la grazia e giustizia
ZOLI
Visto, il Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro
PELLA
Visto, il Ministro per le finanze
VANONI
Visto, il Ministro per i lavori pubblici
ALDISIO
Visto, il Ministro per l'industria e per il commercio
CAMPILLI
Visto, il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale
RUBINACCI