065U1698
065U1698
Regolamento concernente disposizioni sulle note di qualifica e sui rapporti informativi del professori e delle maestre istitutrici dagli educandati femminili dello Stato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 01 agosto 1965 n. 1698)
Art. 1 - Redazione delle note
Redazione delle note
Per ciascun professore di ruolo delle scuole d'istruzione secondaria annesse agli educandati femminili dello Stato sono redatte ogni anno, nel mese stabilito dalle disposizioni vigenti per i professori delle altre scuole statali di istruzione secondaria, note di qualifica che si concludono con il giudizio sintetico di "ottimo" o "valente" o "buono" o "sufficiente" o "insufficiente". Le note si riferiscono all'anno scolastico nel quale sono compilate.
Il giudizio deve essere motivato.
Art. 2 - Organo competente
Organo competente
Le note di qualifica sono redatte dalla direttrice dell'educandato la quale formula anche il giudizio sintetico.
Nel caso in cui la direzione delle scuole sia affidata a un preside, le note e il giudizio sono di competenza di quest'ultimo.
Art. 3 - Comunicazione del giudizio
Comunicazione del giudizio
Il giudizio sintetico e' comunicato su apposito modulo al professore che lo sottoscrive per presa visione.
Qualora ne faccia richiesta, il professore ha diritto di prendere integrale visione anche delle note di qualifica, sempre che abbia avanzato ricorso ai sensi del successivo art. 4.
Art. 4 - Ricorso
Ricorso
Contro il giudizio sintetico e' ammesso ricorso secondo le disposizioni vigenti per i professori delle altre scuole statali di istruzione secondaria.
Art. 5 - Professori non di ruolo
Professori non di ruolo
Per le note di qualifica relative ai professori non di ruolo degli educandati, si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, salvo quanto disposto dal successivo art. 6.
Art. 6 - Ricorso dei professori non di ruolo
Ricorso dei professori non di ruolo
Contro il giudizio attribuitogli Il professore non di ruolo ha facolta' di ricorrere secondo le disposizioni vigenti per i professori non di ruolo delle altre scuole statali di Istruzione secondaria.
CAPO II TITOLO II RAPPORTO INFORMATIVO PER LE MAESTRE ISTITUTRICI DEGLI EDUCANDATI
Art. 7 - Redazione del rapporto
Redazione del rapporto
Per ogni maestra Istitutrice di ruolo degli educandati femminili dello Stato, e' redatto, nel mese di agosto di ogni anno, un rapporto informativo, che si riferisce all'anno scolastico nel quale e' compilato.
Il rapporto informativo e' compilato secondo il modello allegato al presente decreto, sulla base dei seguenti elementi di giudizio:
preparazione e capacita' professionale;
attitudine all'esercizio della funzione educativa;
attitudine e preparazione allo svolgimento di funzioni didattiche;
doti intellettuali e di cultura.
Il rapporto informativo si conclude con il giudizio complessivo di "ottimo" o "distinto" o "buono" o "mediocre" o "insufficiente".
Il giudizio complessivo deve essere motivato.
Art. 8 - Organo competente
Organo competente
Il rapporto informativo e' redatto dalla direttrice dell'educandato, la quale formula anche il giudizio complessivo.
Art. 9 - Comunicazione
Comunicazione
Il giudizio complessivo e' comunicato su apposito modulo alla maestra istitutrice, che lo sottoscrive per presa visione.
Qualora ne faccia richiesta, la maestra istitutrice ha diritto di prendere integrale visione anche del rapporto informativo.
Art. 10 - Ricorso
Ricorso
La maestra istitutrice ha facolta' di ricorrere, contro il giudizio complessivo, al provveditore agli studi.
Il ricorso, indirizzato al provveditore agli studi, deve essere presentato, entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio complessivo, alla direttrice che lo inoltra senza indugio.
La decisione del provveditore agli studi e' provvedimento definitivo.
Art. 11 - Maestre istitutrici non di ruolo
Maestre istitutrici non di ruolo
Le disposizioni del presente titolo II si applicano anche alle maestre istitutrici non di ruolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addi' 1 agosto 1965 SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 marzo 1966 Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 82. - VILLA
Allegato
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico