065U0345
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Modifiche all'art. 380 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente dalla Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1965 n. 345)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 , con il quale e' stato approvato il Regolamento per la esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima); Visto l' art. 1331 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 ;. Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la difesa e per i trasporti e l'aviazione civile: Decreta:
Articolo unico
Il secondo comma dell'art. 380 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952.
n. 328, e' sostituito dal seguente:
"Per le navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate o a propulsione meccanica di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate, la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo per la vidimazione deve essere effettuata almeno una volta all'anno, ovvero quando la nave compie viaggi per l'estero, nonche' in caso di avvenimenti straordinari; per le altre navi da diporto si osservano le disposizioni dell'art. 179 del Codice e dei primi tre commi dell'art. 181 del Codice".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 gennaio 1965 SARAGAT MORO - REALE - SPAGNOLLI - ANDREOTTI - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 aprile 1965 Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 52. - VILLA