Monitoring Gesetzessammlung

072U0653

IT - Regolamenti Governativi

072U0653

Regolamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1972 n. 653)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, concernente "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato" e il relativo regolamento di esecuzione; Considerata la necessita' di disciplinare con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del sopra citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, le spese da farsi in economia da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

E' approvato il "Regolamento delle spese da farsi in economia da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica" annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 settembre 1972 LEONE ANDREOTTI - TAVIANI - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 novembre 1972 Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 3. - CARUSO

Art. 1

Regolamento delle spese da farsi in economia da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
Art. 1.
Possono eseguirsi in economia, da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, fino al limite massimo dell'importo per il quale non occorre sentire il parere del Consiglio di Stato, a norma dell' art. 8, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, i seguenti servizi:
a) ordinari lavori di riparazione e manutenzione dei locali in uso all'amministrazione e relativi impianti;
b) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili e di macchine d'ufficio, qualora la competenza non sia del Provveditorato generale dello Stato;
c) acquisto e abbonamento a giornali e riviste, acquisto e rilegatura di libri, acquisto di stampe, di materiale di cancelleria, cartografico, per disegno e fotografie, qualora la fornitura di detti materiali non rientri nelle competenze del Provveditorato generale dello Stato;
d) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regio decreto 3 aprile 1926, n. 746 ;
e) lavori di stampa, tipografia, litografia; riproduzioni fotografiche e fotostatiche di pubblicazioni, bollettini e circolari, in quanto non di competenza del Provveditorato generale dello Stato;
f) lavori di traduzione, da liquidarsi comunque su presentazione di fattura, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale, e lavori di copia da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente a ditte commerciali nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
g) spese per trasporti, spedizioni, imballaggio e facchinaggio;
h) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;
i) spese relative all'organizzazione di mostre, conferenze, convegni e riunioni, nonche' al fitto dei locali occorrenti, sempre che non si possa disporre di locali demaniali;
l) spese di rappresentanza.

Art. 2

Art. 2.
Per i lavori di riparazione, manutenzione e modifiche di cui all'art. 1, il cui importo si prevede superiore alle lire 480.000, saranno richiesti ad idonee ditte i preventivi dei lavori e della spesa occorrente.

Art. 3

Art. 3.
I lavori e le forniture di cui al precedente art. 1 che comportino, rispettivamente, una spesa superiore a lire 480.000 ed a lire 1.000.000 dovranno essere collaudati prima che se ne disponga il pagamento.
Il collaudo sara' fatto dagli uffici tecnici e dal consegnatario del Ministero e comunque da persona diversa da quelle che hanno avuto ingerenza nell'ordinazione, direzione o sorveglianza dei lavori e delle forniture.

Art. 4

Art. 4.
Le fatture e le note dei lavori dovranno essere esibite in duplice esemplare: l'originale da allegare al titolo di spesa e la copia da conservare in atti.
Per disporre il pagamento, le fatture e le note dei lavori dovranno essere munite del visto di regolarita' del competente ufficio amministrativo, oltre che della dichiarazione di collaudo, nei casi previsti dal precedente art. 3 e corredate, ove occorra, della prescritta presa in carico o bolletta di inventario.

Art. 5

Art. 5.
Al pagamento delle spese di cui al presente regolamento si provvede con ordinativi diretti sulle Tesorerie ovvero - qualora le esigenze del servizio e l'interesse dell'amministrazione lo richiedano - mediante aperture di credito a favore del consegnatario-cassiere, ai sensi dell' art. 3, quarto comma, del regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796 .
Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni.
Visto, il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI
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