097G0102
097G0102
Regolamento di esecuzione delle decisioni adottate dal XXI congresso dell'Unione postale universale, tenutosi a Seoul dal 22 agosto al 14 settembre 1994. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 03 febbraio 1997 n. 98)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 30-4-1997 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1965, n. 1717 , recante esecuzione degli atti costitutivi dell'Unione postale universale, firmati a Vienna il 10 luglio 1964; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1987, n. 198 , con il quale e' stata data esecuzione alle decisioni adottate dal XXI congresso dell'UPU; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1994, n. 375 , con il quale e' stata data esecuzione alle decisioni adottate dal XXI congresso dell'UPU; Visto l'articolo 17, commi 1, lettera c), e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1997; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; EMANA il seguente regolamento:
Art. 1
1. Piena ed intera esecuzione e' data alle decisioni adottate dal XXI congresso dell'Unione postale universale (UPU), tenutosi a Seoul dal 22 agosto al 14 settembre 1994.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 febbraio 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri DINI, Ministro degli affari esteri MACCANICO, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1997 Atti di Governo, registro n. 107, foglio n. 1
Decisions
Union postale universelle
Decisions
du XXIe Congres
Seoul 1994
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Regolamento - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE
UNIONE POSTALE UNIVERSALE
DECISIONI
DEL XXI CONGRESSO
SEUL 1994
INDICE DELLE ABBREVIAZIONI (SIGLE, SIMBOLI) E SEGNI UTILIZZATI NELLE DECISIONI DEL CONGRESSO DI SEUL 1994
A. Abbreviazioni ecc. correnti
Art. articolo
C. centesimo
Assegni Accordo relativo al servizio degli assegni postali CA Consiglio d'amministrazione
CCD Consiglio di cooperazione doganale
CCEP Consiglio consultivo degli studi postali
CCRI Corrispondenza commerciale - risposta
internazionale
CE Consiglio esecutivo
CEP Consiglio di gestione postale
cm centimetro
col. colonna
Costituzione Costituzione dell'Unione postale universale
Conv.o Convezione Convenzione postale universale
CTPD Cooperazione tecnica tra i paesi in via di
sviluppo
dm. decimetro
Doc Documenti (del Congresso, delle Commissioni, ecc.) DTS Diritti di tiraggio speciale
ECOSOC Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite EDI Scambio di dati informatizzato
form. formulario, modulo
fr franco
g grammo
h ora
IATA Associazione del trasporto aereo internazionale
id. idem
ISO Organizzazione internazionale di normalizzazione
kg chilogrammo
km chilometro
lb (16 oncie) libbra "avoirdupois" 453,59 grammi)
m metro
max. massimo
miglio marino 1852 metri
min. minimo
mm millimetro
mn minuto (di tempo)
N(grado) o n(grado)numero
ONU Organizzazione delle Nazioni Unite
oz. oncia (28,3465 grammi) (16esima parte della libbra "avoirdupois")
p. pagina
Pacchi Accordo sui pacchi postali
p.es. per esempio
PMA paesi meno progrediti
UNDP Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo
Prot. o Protocollo Protocollo finale (dell'Atto rispettivo)
RE, Regol. Regolamento d'esecuzione
o Regolamento
Regol.gen. o Regolamento generale dell'Unione postale
Regolamento generale
s secondo (di tempo)
t tonnellata (1000 chilogrammi)
t-km tonnellata-chilometro o tonnellata chilometrica
(unita' utilizzata in materia di trasporto)
UIT Unione internazionale delle telecomunicazioni
UPU o Unione Unione postale universale
Vaglia Accordo relativo ai vaglia postali
B. Abbreviazioni relative ai moduli
(Queste abbreviazioni sono sempre seguite dal numero d'ordine del modulo)
AV Corrispondenze per via aerea (Washington 1989)
C Convenzione (Washington 1989)
CN Convenzione (Seul 1994)
CP Pacchi
MP Vaglia
R Rimborsi
VD Valori
VP Assegni
COSTITUZIONE DELL'UNIONE POSTALE UNIVERSALE
-------------------------------------------------------------
Modificata dai Protocolli addizionali di Tokyo 1969, di Losanna 1974, di Amburgo 1984, di Washington 1989 e di Seul 1994 (1)
PREAMBOLO
Per sviluppare le comunicazioni tra i popoli mediante un efficace funzionamento dei servizi postali e contribuire al conseguimento degli elevati scopi della collaborazione internazionale nel settore culturale, sociale ed economico, i plenipotenziari dei Governi dei Paesi contraenti hanno adottato, con riserva di ratifica, la presente Costituzione
(1) Per il Protocollo addizionale di Tokyo 1969, V.
documenti di questo Congresso, tomo III, pagine 9 a 12. Per
il secondo Protocollo addizionale (Losanna 1974), V.
documenti di questo Congresso, tomo II, pagine 23 a 25. Per
il terzo Protocollo addizionale (Amburgo 1984) V. documenti
di questo Congresso, tomo III, pagine 25 a 28. Per il
quarto Protocollo addizionale (Washington 1989) V.
documenti di questo Congresso, tomo III/1, pagine 27 a 32.
Per il quinto Protocollo addizionale (Seul 1994) V. pagine
Articolo primo
Portata e scopo dell'Unione
1. I Paesi fra i quali e' stipulata la presente Costituzione, formano, sotto la denominazione di Unione postale, un solo territorio postale per lo scambio reciproco delle corrispondenze. La liberta' di transito e' garantita nell'intero territorio dell'Unione.
2. L'Unione ha lo scopo di assicurare l'organizzazione ed il perfezionamento dei servizi postali e di favorire in tal campo lo sviluppo della collaborazione internazionale.
3. L'Unione partecipa nella misura delle sue possibilita', all'assistenza tecnica postale richiesta dai suoi Paesi-membri.
Regolamento - art. 2
Articolo 2
Membri dell'Unione
Sono Paesi membri dell'Unione:
a) i Paesi che hanno qualita' di membro alla data dell'entrata in vigore della presente Costituzione;
b) i paesi divenuti membri secondo l'articolo 11.
Regolamento - art. 3
Articolo 3
Giurisdizione dell'Unione
Sono considerati come appartenenti all'Unione:
a) i territori dei Paesi-membri
b) gli uffici postali istituiti da paesi membri nei territori non compresi nell'Unione;
c) gli altri territori che, senza esserne Membri, sono compresi nell'Unione perche' dipendono, dal punto di vista postale, dai Paesi membri.
Regolamento - art. 4
Articolo 4
Relazioni eccezionali
Le Amministrazioni postali che servono territori non compresi nell'Unione sono tenute a far da tramite alle altre Amministrazioni.
Le disposizioni della Convenzione e del suo Regolamento sono applicabili a tali relazioni eccezionali.
Regolamento - art. 5
Articolo 5
Sede dell'Unione
La sede dell'Unione e dei suoi organi permanenti e' fissata a Berna.
Regolamento - art. 6
Articolo 6
Lingua ufficiale dell'Unione
La lingua ufficiale dell'Unione e' la lingua francese.
Regolamento - art. 7
Articolo 7 (1)
Unita' monetaria
L'Unita' monetaria utilizzata negli Atti dell'Unione e' l'unita' di conto del Fondo Monetario Internazionale (FMI)
(1) Modificato dal Congresso di Washington 1989
Regolamento - art. 8
Articolo 8
Unioni ristrette. Accordi speciali
1. I Paesi membri o le rispettive Amministrazioni postali, quando la loro legislazione non vi si opponga, possono istituire Unioni ristrette e stipulare fra loro Accordi speciali concernenti il servizio postale internazionale a condizione pero' di non introdurvi disposizioni meno favorevoli per il pubblico di quelle previste dagli Atti ai quali aderiscono i Paesi membri interessati.
2. Le Unioni ristrette possono inviare degli osservatori ai Congressi, Conferenze e riunioni dell'Unione, al Consiglio di amministrazione nonche' al Consiglio di gestione postale (1).
3. L'Unione puo' inviare osservatori ai Congressi, conferenze e riunioni delle Unioni ristrette.
(1) Modificato dal Congresso di Tokyo 1969 e di Seul 1994
Regolamento - art. 9
Articolo 9
Relazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite
Le relazioni tra l'Unione e l'Organizzazione delle Nazioni Unite sono regolati dagli Accordi i cui testi sono allegati alla presente Costituzione.
Regolamento - art. 10
Articolo 10
Relazioni con le organizzazioni internazionali
Per assicurare una stretta cooperazione nel campo postale internazionale, l'Unione puo' collaborare con le organizzazioni internazionali che hanno interessi ed attivita' connesse.
Regolamento - art. 11
Articolo 11 (2)
Adesione o ammissione all'Unione. Procedura
1. Ogni membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite puo' aderire all'Unione.
2. Ogni paese sovrano non membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite puo' chiedere la sua ammissione in qualita' di Paese membro dell'Unione.
3. L'adesione o la domanda di ammissione all'Unione deve comportare una dichiarazione formale di adesione alla costituzione ed agli Atti obbligatori dell'Unione. Essa e' indirizzata dal Governo del paese interessato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale, il quale, a seconda dei casi, notifica l'adesione o consulta i Paesi membri sulla domanda di ammissione.
4. Il paese non membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' considerato come ammesso in qualita' di paese membro se la sua domanda e' approvata dai due terzi almeno dei paesi membri dell'Unione. I Paesi membri che non hanno risposto nel termine di quattro mesi sono considerati come astenuti.
5. L'adesione o l'ammissione in qualita' di membro e' notificata dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale ai Governi dei Paesi membri. Essa avra' effetto a decorrere dalla data di tale notifica.
(2) Modificato dai Congressi di Tokyo 1969 e di Washington 1989
Regolamento - art. 12
Articolo 12 (1)
Uscita dall'Unione. Procedura
1. Ciascun Paese membro ha facolta' di ritirarsi dall'Unione mediante denuncia della Costituzione data dal Governo del paese interessato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale e da quest'ultimo ai Governi dei Paesi membri.
2. L'uscita dall'Unione diviene effettiva allo scadere di un anno a partire dal giorno di ricevimento da parte del Direttore generale dell'Ufficio internazionale della denuncia di cui al paragrafo 1.
(1) Modificato dal Congresso di Washington 1989.
Regolamento - art. 13
Articolo 13 (2)
Organi dell'Unione
1. Gli organi dell'Unione sono il Congresso, il Consiglio di amministrazione, il Consiglio di gestione postale e l'Ufficio internazionale.
2. Gli organi permanenti dell'Unione sono il Consiglio di amministrazione, il Consiglio di gestione postale e l'Ufficio internazionale.
(2) Modificato dai Congressi di Tokyo 1969, di Amburgo 1984 e di Seul 1994.
Regolamento - art. 14
Articolo 14
Congresso
1. Il Congresso e' l'organo supremo dell'Unione.
2. Il Congresso si compone dei rappresentanti dei Paesi membri.
Regolamento - art. 15
Articolo 15
Congressi straordinari
Un congresso straordinario puo' essere riunito a domanda o con il consenso di due terzi almeno dei Paesi membri dell'Unione.
Regolamento - art. 16
Articolo 16
Conferenze amministrative
(Soppresso) (1)
(1) Dal Congresso di Amburgo 1984.
Regolamento - art. 17
Articolo 17 (2)
Consiglio d'amministrazione
1. Tra due congressi, il Consiglio di amministrazione (CA) assicura la continuita' dei lavori dell'Unione secondo le disposizioni degli Atti dell'Unione.
2. I membri del Consiglio di amministrazione esercitano le loro funzioni a nome e nell'interesse dell'Unione.
(2) Modificato dal Congresso di Seul 1994.
Regolamento - art. 18
Articolo 18 (3)
Consiglio di gestione postale
Il Consiglio di gestione postale (CEP) e' incaricato dei problemi di gestione, commerciali, tecnici ed economici che interessano il servizio postale.
(3) Modificato dai Congressi di Tokyo 1969 e di Seul 1994.
Regolamento - art. 19
Articolo 19
Commissioni speciali
(Soppresso) (1)
(1) Dal Congresso di Amburgo 1984.
Regolamento - art. 20
Articolo 20 (4)
Ufficio internazionale
Un Ufficio centrale, funzionante nella sede dell'Unione sotto la denominazione di Ufficio internazionale dell'Unione postale, diretto da un Direttore generale e posto sotto il controllo del Consiglio di Amministrazione, serve da organo di esecuzione, di appoggio, di collegamento, d'informazione e di consultazione.
(4) Modificato dai Congreggi di Amburgo 1984 e di Seul 1994.
Regolamento - art. 21
Articolo 21 (1)
Spese dell'Unione. Contributi dei Paesi membri
1. Ciascun Congresso stabilisce l'importo massimo che possono raggiungere:
a) annualmente le spese dell'Unione;
b) le spese inerenti alla riunione del Congresso successivo.
2. L'importo massimo delle spese di cui al paragrafo 1 puo' essere oltrepassato qualora richiesto dalle circostanze, con riserva che siano osservate le disposizioni del Regolamento generale al riguardo.
3. Le spese dell'Unione, e se del caso eventualmente le spese di cui al paragrafo 2, sono sostenute in comune dai Paesi membri dell'Unione. A tal fine, ciascun Paese membro seleziona la classe di contribuzione in cui intende essere collocato. Le classi di contribuzione sono stabilite nel Regolamento generale.
4. In caso di adesione o di ammissione all'Unione in virtu' dell'articolo 11, il paese interessato sceglie liberamente la classe di contributi in cui intende essere collocato ai fini della ripartizione delle spese dell'Unione.
(1) Modificato dai congressi di Tokyo 1969, di Losanna 1974 e di Washington 1989.
Regolamento - art. 22
Articolo 22
Atti dell'Unione
1. La Costituzione e' l'atto fondamentale dell'Unione. Essa contiene le regole organiche dell'Unione.
2. Il Regolamento generale contiene le disposizioni che garantiscono l'applicazione della Costituzione ed il funzionamento dell'Unione. E' obbligatorio per tutti i Paesi membri.
3. La Convenzione postale universale ed il suo Regolamento di esecuzione comportano regole comuni applicabili al servizio postale internazionale e le disposizioni relative ai servizi della postalettere. Questi Atti sono obbligatori per tutti i Paesi membri.
4. Gli Accordi dell'Unione ed i loro regolamenti di esecuzione disciplinano i servizi diversi da quelli della postalettere tra i Paesi membri che ne sono Parti. Sono obbligatori solo per questi paesi.
5. I Regolamenti di esecuzione che contengono le misure di applicazione necessarie per l'esecuzione della Convenzione e degli Accordi, sono stabiliti dal Consiglio di gestione postale in considerazione delle decisioni prese dal Congresso (1).
6. Gli eventuali Protocolli finali annessi agli Atti dell'Unione di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 contengono le riserve a questi Atti.
(1) Modificato dai Congressi di Washington 1989 e di Seul 1994.
Regolamento - art. 23
Articolo 23 (2)
Applicazione degli Atti dell'Unione ai territori di cui un Paese membro assicura le relazioni internazionali.
1. Ogni Paese puo' dichiarare in qualsiasi momento che l'accettazione da parte sua degli Atti dell'Unione include tutti i territori dei quali assicura le relazioni internazionali, o solo alcuni di essi.
2. La dichiarazione prevista al paragrafo 1 deve essere indirizzata al Direttore generale dell'Ufficio internazionale.
3. Ogni Paese membro puo' in ogni tempo indirizzare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale una notificazione per denunciare l'applicazione degli Atti dell'Unione per i quali esso ha fatto la dichiarazione di cui al paragrafo 1. Tale notifica ha effetto un anno dopo la data del suo ricevimento da parte del Direttore generale dell'Ufficio internazionale.
4. Le dichiarazioni e le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 3 sono comunicate ai Paesi membri dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale.
5. I paragrafi 1 a 4 non si applicano ai territori che hanno la qualita' di membro dell'Unione e dei quali un Paese membro assicura le relazioni internazionali.
(2) Modificato dal congresso di Washington 1989.
Regolamento - art. 24
Articolo 24
Legislazioni nazionali
Le stipulazioni degli Atti dell'Unione non pregiudicano la legislazione di ciascun Paese membro per tutto quanto non e' espressamente previsto da questi Atti.
Regolamento - art. 25
Articolo 25 (1)
Firma, autentificazione, ratifica ed altre modalita' di approvazione degli Atti dell'Unione
1. Gli Atti dell'Unione emanati dal Congresso sono firmati dai plenipotenziari dei Paesi membri.
2. I Regolamenti di esecuzione sono autentificati dal Presidente e dal Segretario Generale del Consiglio di gestione postale.
3. La Costituzione e' ratificata non appena possibile dai paesi firmatari.
4. L'approvazione degli Atti dell'Unione diversi dalla Costituzione e' disciplinata dalle regole costituzionali di ciascun paese firmatario.
5. Se un Paese non ratifica la Costituzione o non approva gli altri Atti che ha firmato, la costituzione e gli altri Atti rimangono tuttavia validi per i paesi che li hanno ratificati o approvati.
(1) Modificato dai Congressi di Washington del 1989 e di Seul 1994.
Regolamento - art. 26
Articolo 26 (2)
Notifica delle ratifiche e delle altre modalita' di approvazione degli Atti dell'Unione
Gli strumenti di ratifica della Costituzione, dei Protocolli addizionali della stessa e di approvazione, se del caso, degli altri Atti dell'Unione, sono depositati il prima possibile presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale, che notifica tali depositi ai Governi dei Paesi membri.
(2) Modificato dai Congressi di Tokyo 1969 e di Washington 1989.
Regolamento - art. 27
Articolo 27
Adesione agli Accordi
1. I Paesi membri possono in qualsiasi momento aderire ad uno o piu' degli Accordi previsti all'articolo 22, paragrafo 4.
2. L'adesione dei Paesi membri agli Accordi e' notificata secondo l'articolo 11, paragrafo 3.
Regolamento - art. 28
Articolo 28
Denuncia di un Accordo
Ciascun Paese membro ha facolta' di porre fine alla sua partecipazione ad uno o piu' degli Accordi secondo le condizioni stipulate all'articolo 12.
Regolamento - art. 29
Articolo 29
Presentazione delle proposte
1. L'Amministrazione postale di un Paese membro ha il diritto di presentare sia al Congresso, sia nell'intervallo tra due Congressi, le proposte relative agli Atti dell'Unione dei quali cui il suo Paese e' parte.
2. Tuttavia le proposte relative alla Costituzione ed al Regolamento generale possono essere presentate solo al Congresso.
Regolamento - art. 30
Articolo 30
Modifica della Costituzione
1. Per poter essere adottate, le proposte presentate al Congresso e relative alla presente Costituzione devono essere approvate dai due terzi almeno dei Paesi membri dell'Unione.
2. Le modifiche adottate da un Congresso sono oggetto di un Protocollo addizionale e salvo decisione contraria di detto Congresso, esse entrano in vigore contestualmente agli Atti rinnovati durante lo stesso Congresso. Esse saranno ratificate il prima possibile dai Paesi membri e gli strumenti di ratifica saranno trattati in conformita' con la regola stabilita all'articolo 26.
Regolamento - art. 31
Articolo 31 (1)
Modifica del Regolamento generale, della Convenzione e degli Accordi 1. Il Regolamento generale, la Convenzione e gli Accordi stabiliscono le condizioni alle quali e' subordinata l'approvazione delle proposte che li riguardano.
2. Gli Atti di cui al paragrafo 1 entrano in vigore contestualmente ed hanno la stessa durata. A decorrere dalla data stabilita dal Congresso per l'entrata in vigore di tali Atti, sono abrogati gli Atti corrispondenti del Congresso precedente.
(1) Modificato dal Congresso di Amburgo 1984.
Regolamento - art. 32
Articolo 32
Arbitrati
In caso di controversia tra due o piu' Amministrazioni postali dei Paesi membri relativamente all'interpretazione degli Atti dell'Unione o alla responsabilita' derivante ad un'Amministrazione postale dall'applicazione di tali atti, la questione controversa sara' risolta mediante un giudizio arbitrale.
Regolamento - art. 33
Titolo III
Disposizioni finali
Articolo 33
Entrata in vigore e durata della Costituzione
La presente Costituzione entrera' in vigore il 1 gennaio 1966 e rimarra' in vigore per una durata indeterminata.
In fede di che i plenipotenziari dei Governi dei Paesi contraenti hanno firmato la presente Costituzione in un esemplare che rimarra' depositato negli Archivi dei Governi del paese dove ha sede la Costituzione. Una copia sara' consegnata a ciascuna Parte dal Governo del paese dove ha sede il Congresso.
Fatto a Vienna il 10 luglio 1964.
Quinto prot. - art. I
QUINTO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE
POSTALE UNIVERSALE
I Plenipotenziari dei governi dei Paesi membri dell'Unione postale universale riuniti in congresso a Seul, visto l' articolo 30, paragrafo 2, della costituzione dell'Unione postale universale conclusa a Vienna il 10 luglio 1964, hanno adottato, con riserva di ratifica, le seguenti modifiche a tale Costituzione.
Articolo I
(Articolo 8 modificato)
Unioni ristrette. Accordi speciali
1. I Paesi membri o le rispettive Amministrazioni postali, quando la loro legislazione non vi si opponga, possono istituire Unioni ristrette e stipulare tra di loro Accordi speciali concernenti il servizio postale internazionale a condizione tuttavia di non introdurvi disposizioni meno favorevoli per il pubblico di quelle previste dagli Atti ai quali i Paesi membri interessati sono parti.
2. Le Unioni ristrette possono inviare degli osservatori ai Congressi, alle Conferenze e riunioni dell'Unione, al Consiglio di amministrazione nonche' al Consiglio di gestione postale. 3. L'Unione puo' inviare osservatori ai Congressi, alle Conferenze ed alle riunioni delle Unioni ristrette.
Quinto prot. - art. II
Articolo II
(Articolo 13 modificato)
Organi dell'Unione
1. Gli organi dell'Unione sono i Congressi, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di gestione postale e l'Ufficio internazionale.
2. Gli organi permanenti dell'Unione sono il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di gestione postale e l'Ufficio internazionale.
Quinto prot. - art. III
Articolo III
(Articolo 17 modificato)
Consiglio di Amministrazione
1. Nell'intervallo tra due Congressi, il Consiglio di Amministrazione (CA) assicura la continuita' dei lavori dell'Unione secondo le disposizioni degli Atti dell'Unione.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione esercitano le loro funzioni a nome, e nell'interesse, dell'Unione.
Quinto prot. - art. IV
Articolo IV
(Articolo 18 modificato)
Consiglio di gestione postale
Il Consiglio di gestione postale (CEP) e' incaricato dei problemi di gestione, commerciali, tecnici ed economici che interessano il servizio postale.
Quinto prot. - art. V
Articolo V
(Articolo 20 modificato)
Ufficio internazionale
Un Ufficio centrale, funzionante nella sede dell'Unione sotto la denominazione di Ufficio internazionale dell'Unione postale universale, diretto da un Direttore generale e posto sotto il controllo del Consiglio di Amministrazione, funge da organo di esecuzione, di appoggio, di collegamento, d'informazione e di consultazione.
Quinto prot. - art. VI
Articolo VI
(Articolo 22 modificato)
Atti dell'Unione
1. La Costituzione e' l'atto fondamentale dell'Unione. Essa contiene le regole organiche dell'Unione.
2. Il Regolamento generale contiene le disposizioni che garantiscono l'applicazione della Costituzione ed il funzionamento dell'Unione. E' obbligatorio per tutti i Paesi membri.
3. La Convenzione postale universale ed il suo Regolamento di esecuzione comportano le regole comuni applicabili al servizio postale internazionale e le disposizioni relative ai servizi della postalettere. Questi Atti sono obbligatori per tutti i Paesi membri.
4. Gli Accordi dell'Unione ed i loro Regolamenti di esecuzione disciplinano i servizi diversi da quelli della postalettere tra i Paesi membri che ne sono Parti. Sono obbligatori solo per questi paesi.
5. I Regolamenti di esecuzione che contengono le misure di applicazione necessarie per l'esecuzione della Convenzione e degli Accordi, sono stabiliti dal Consiglio di gestione postale in considerazione delle decisioni prese dal Congresso.
6. Gli eventuali Protocolli finali annessi agli Atti dell'Unione di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 contengono le riserve a questi Atti.
Quinto prot. - art. VII
Articolo VII
(Articolo 25 modificato)
Firma, autentica, ratifica ed altre modalita' di approvazione degli Atti dell'Unione
1. Gli Atti dell'Unione emanati dal Congresso sono firmati dai plenipotenziari dei Paesi membri.
2. I Regolamenti di esecuzione sono autenticati dal Presidente e dal Segretario Generale del Consiglio di gestione postale.
3. La Costituzione e' ratificata il prima possibile dai paesi firmatari.
4. L'approvazione degli Atti dell'Unione diversi dalla Costituzione e' disciplinata dalle regole costituzionali di ciascun paese firmatario.
5. Se un Paese non ratifica la Costituzione o non approva gli altri Atti che ha firmato, la Costituzione e gli altri Atti rimangono tuttavia validi per i paesi che li hanno ratificati o approvati.
Quinto prot. - art. VIII
Articolo VIII
Adesione al Protocollo addizionale ed agli altri Atti dell'Unione 1. I Paesi membri che non hanno firmato il presente Protocollo possono aderirvi in qualsiasi momento.
2. I Paesi membri che sono Parte agli Atti rinnovati del Congresso, ma che non li hanno firmati, sono tenuti ad aderirvi il prima possibile.
3. Gli strumenti di adesione relativi ai casi di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere indirizzati al Direttore Generale dell'Ufficio internazionale, il quale ne notifica il deposito ai Governi dei Paesi Membri.
Quinto prot. - art. IX
Articolo IX
Attuazione e durata del Protocollo addizionale alla Costituzione dell'Unione postale universale
Il presente Protocollo addizionale entrera' in vigore il 1 gennaio 1996 e rimarra' in vigore per una durata indeterminata.
In fede di che, i Plenipotenziari dei governi dei Paesi membri hanno redatto il presente Protocollo addizionale che avra' un effetto e un valore identico a quello che avrebbe se le sue disposizioni fossero incluse nel testo della Costituzione e lo hanno firmato in un esemplare depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Una copia ne sara' consegnata a ciascuna Parte dal Governo del paese dove il Congresso ha sede.
Fatto a Seul, il 14 settembre 1994.
(Seguono firme).
DICHIARAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA FIRMA DEGLI ATTI
I
A nome della Repubblica argentina:
"Si ribadisce la riserva espressa al momento della ratifica della Costituzione dell'Unione postale universale, firmata a Vienna (Austria) il 10 luglio 1964 con la quale il Governo argentino fa espressamente notare che l'articolo 23 di tale Carta organica non concerne ne' include le isole Malvine, le isole della Georgia del Sud, le isole Sandwich del Sud ne' l'Antartide argentina. Pertanto la Repubblica argentina riconferma la sua sovranita' su questi territori che sono parte integrante del suo territorio nazionale. Si ricorda inoltre che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato le Risoluzioni 2065(XX), 3160(XVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 e 43/25 in cui si riconosce l'esistenza di un litigio di sovranita' e si chiede ai Governi dell'Argentina e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord di iniziare un negoziato per risolvere la controversia ed individuare una soluzione pacifica e definitiva dei problemi in sospeso tra i due paesi, comprese tutte le questioni relative al futuro delle isole Malvine, in conformita' con la Carta delle Nazioni Unite.
Allo stesso modo, la Repubblica argentina sottolinea che la disposizione dell' articolo 30, paragrafo 1 della Costituzione postale universale sulla circolazione dei francobolli validi nel paese d'origine non sara' considerata obbligatoria per la Repubblica quando tali francobolli deformino la realta' geografica e giuridica argentina, fatta salva l'applicazione del paragrafo 15 della Dichiarazione comune argentino-britannica del 1 luglio 1971 sulle comunicazioni ed i movimenti tra il territorio continentale argentino e le isole Malvine, approvata con scambio di lettere tra i due Governi il 5 agosto 1971".
(Congresso - Doc 101)
II
A nome della Repubblica Federale di Germania, del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica Francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, della Grecia, delle isole della Manica e dell'isola di Man, dell'Irlanda, dell'Italia, del Lussemburgo, dei Paesi Bassi, del Portogallo e della Spagna:
"Le delegazioni dei paesi membri della Comunita' europea applicheranno gli Atti adottati dal presente Congresso, secondo gli obblighi loro derivanti ai sensi del Trattato istitutivo della
Comunita' europea"
(Congresso - Doc 101/Add 1)
III
A nome dell'Austria, della Finlandia, dell'Islanda, della Norvegia e della Svezia:
"Le delegazioni dell'Austria, della Finlandia, dell'Islanda, della Norvegia e della Svezia applicheranno gli atti adottati dal presente Congresso, secondo gli obblighi loro derivanti ai sensi del Trattato istitutivo della Comunita' europea".
(Congresso - Doc 101/Add 2)
IV
A nome della Repubblica algerina democratica e popolare, del Regno dell'Arabia Saudita, dello Stato di Bahrain, degli Emirati arabi Uniti, della Repubblica d'Indonesia, della Repubblica islamica dell'Iran, della Repubblica dell'Iraq, della Jamahiriya araba libica popolare socialista, del Kuweit, della Repubblica libanese, della Malesia, della Repubblica islamica di Mauritania, della Repubblica islamica del Pakistan, dello Stato del Qatar, della Repubblica del Sudan, della Repubblica araba siriana, della Repubblica tunisina, della Repubblica dello Yemen:
"Le summenzionate delegazioni,
considerando
la Quarta Convenzione di Ginevra del 1949 relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra;
ricordando
che il sionismo ha tutte le caratteristiche dell'imperialismo, essendo fonte di conflitto e di guerra con i paesi limitrofi del Medio Oriente;
constatando
che il sionismo pratica, secondo la sua fondamentale filosofia, un espansionismo dichiarato poiche' occupa territori riconosciuti de facto e de jure come appartenenti a paesi liberi, indipendenti e membri della comunita' internazionale;
consapevoli
che il popolo palestinese subisce le sofferenze di uno stato di occupazione che gli viene imposto e che pertanto la sua difesa e' una causa giusta in quanto finalizzata al ricupero dei suoi diritti umani e sociali ed al diritto dell'autodeterminazione ed alla edificazione di uno Stato indipendente sul territorio della Palestina;
considerando
che Israele e' la punta di lancia di questa filosofia di imperialismo, di espansionismo e di razzismo,
confermano
la dichiarazione n. IX fatta al Congresso di Vienna 1964, la dichiarazione n. III fatta la Congresso di Tokyo 1969, la dichiarazione n. III fatta al Congresso di Losanna nel 1974, la dichiarazione n. V fatta al Congresso di Rio de Janeiro 1979 e la dichiarazione n. XXVII fatta al Congresso di Amburgo 1984 nonche' la dichiarazione n. III fatta al Congresso di Washington 1989,
e ribadiscono
che la loro firma di tutti gli atti dell'Unione postale universale (Congresso di Seul 1994), nonche' l'eventuale ulteriore ratifica di tali Atti da parte dei loro rispettivi Governi non sono validi nei confronti del membro iscritto sotto il nome di Israele e non ne
implicano in alcun modo il riconoscimento"
(Congresso - Doc 101/Add 3/Rev2)
V
A nome della Francia:
"La Francia e' di parere opposto per quanto riguarda la decisione adottata dal XXI Congresso dell'Unione postale universale, sulla creazione di un gruppo linguistico francese. Essa non riconosce il valore giuridico di questa decisione secondo il tenore e gli intenti della Costituzione dell'Unione postale universale.
Essa non si ritiene pertanto vincolata da alcun obbligo derivante dalla creazione di detto gruppo.
Deplora, in particolar modo che, una questione tanto delicata sia stata trattata in maniera frettolosa, senza un approfondito studio preliminare e senza parere giuridico, e senza aver ricercato il consenso necessario per deliberare in condizioni ragionevoli su un
problema di siffatta importanza"
(Congresso - Doc 101/Add 4)
VI
A nome d'Israele:
"La delegazione d'Israele al XXI Congresso dell'Unione postale universale respinge senza riserve, e nella loro integralita', tutte le dichiarazioni o riserve formulate da alcuni Paesi membri dell'Unione nel XV Congresso dell'Unione (Vienna 1964), nel XVI Congresso (Tokyo 1969) nel XVII Congresso (Losanna 1974), nel XVIII Congresso (Rio de Janeiro 1979), nel XIX Congresso (Amburgo 1984) nel XX Congresso (Washington 1989) e nel XXI Congresso (Seul 1994) che allegano non tenere conto dei suoi diritti di membro dell'UPU. Esse sono infatti incompatibili con lo statuto di membro dell'ONU e dell'UPU d'Israele. Tali dichiarazioni, inoltre, sono state formulate nell'intento di non applicare gli atti dell'UPU e sono pertanto contrarie al tenore ed agli intenti della Costituzione, della Convenzione e degli Accordi.
Pertanto, la delegazione d'Israele considera queste dichiarazioni
come illegali, senza valore e non avvenute"
(Congresso - Doc 101/Add 5)
B
"In conformita' con il tenore e gli intenti della Costituzione dell'UPU, la delegazione d'Israele considera che la risoluzione del Congresso sulle relazioni postali nella penisola di Corea ha effetto vincolante nelle relazioni postali e livello universale".
(Congresso - Doc 101/Add 6)
VII
A nome del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:
"Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord non ha dubbi sulla sovranita' del Regno Unito sulle isole Falkland, la Georgia del Sud e le isole Sandwich del Sud, nonche' sul territorio britannico antartico. A questo proposito, richiama l'attenzione sull'articolo IV del Trattato Antartico di cui il Regno Unito e l'Argentina sono parti.
Il Governo del Regno Unito non accetta quindi la dichiarazione della Repubblica argentina che pretende contestare la sovranita' dei territori sopra menzionati e non accetta neppure la dichiarazione della Repubblica argentina relativa all'articolo 30, par. 1 della
Convenzione postale universale
(Congresso - Doc 101)
Per quanto riguarda le altre questioni di cui nella dichiarazione della Repubblica argentina, il Governo del Regno Unito riserva la sua posizione".
(Congresso - Doc 101/Add 7)
VIII
Dichiarazione della delegazione dell'ex-repubblica iugoslava di
Macedonia
"La Delegazione governativa della Repubblica di Macedonia accetta gli atti finali adottati dal XXI Congresso dell'UPU che ha avuto luogo a Seul dal 22 agosto al 14 settembre 1994, con riserva della ratifica ufficiale della Repubblica di Macedonia".
(Congresso - Doc 101/Add 8)
Regolamento generale
REGOLAMENTO GENERALE DELL'UNIONE POSTALE UNIVERSALE
I sottoscritti, plenipotenziari dei Governi dei Paesi-membri dell'Unione, visto l' articolo 22 paragrafo 2, della Costituzione dell'Unione postale universale conclusa a Vienna il 10 luglio 1964, hanno, di comune accordo e con riserva dell'articolo 25, paragrafo 4 di detta Costituzione, stabilito, nel presente Regolamento generale le seguenti disposizioni per l'applicazione della Costituzione ed il funzionamento dell'Unione.
CAPITOLO I
Funzionamento degli organi dell'Unione
Articolo 101
Organizzazione e riunione dei Congressi e Congressi straordinari
1. I rappresentanti dei Paesi membri si riuniscono in Congresso non oltre cinque anni dopo la data di entrata in vigore degli Atti del Congresso precedente.
2. Ciascun Paese membro si fa rappresentare al Congresso da uno o piu' plenipotenziari muniti dal loro Governo dei poteri necessari. Se del caso, puo' farsi rappresentare dalla delegazione di un altro Paese membro. Tuttavia, una delegazione puo' rappresentare un solo Paese membro diverso dal suo.
3. Nelle deliberazioni, ciascun Paese membro dispone di un voto.
4. In linea di massima, ciascun Congresso designa il paese in cui il Congresso successivo avra' luogo. Se tale designazione si rivela impraticabile, il Consiglio di amministrazione ha facolta' di designare il paese dove il Congresso terra' i suoi lavori, previo accordo con quest'ultimo paese.
5. Previo accordo con l'Ufficio internazionale, il Governo invitante stabilisce la data definitiva ed il luogo esatto del Congresso. Di regola un anno prima di questa data, il Governo invitante stabilisce la data definitiva ed il luogo esatto del Congresso. Di regola un anno prima di questa data, il Governo invitante manda un invito al Governo di ciascun Paese membro. Tale invito puo' essere indirizzato sia direttamente sia tramite un altro Governo o tramite il Direttore generale dell'Ufficio internazionale.
Il Governo invitante e' incaricato di notificare a tutti i Governi dei Paesi membri le decisioni adottate dal Congresso.
6. Se un Congresso deve essere indetto senza che vi sia un Governo invitante, l'Ufficio internazionale, con l'accordo del Consiglio di amministrazione e previo accordo con il Governo della Confederazione elvetica, adotta le disposizioni necessarie per convocare ed organizzare il Congresso nel paese dove l'Unione ha sede. In questo caso, l'Ufficio internazionale esercita le funzioni di Governo invitante.
7. Il luogo di riunione di un Congresso straordinario e' stabilito, previo accordo con l'Ufficio internazionale, dai Paesi membri che hanno preso l'iniziativa di indire il Congresso.
8. I paragrafi da 2 a 6 sono applicabili, per analogia, ai Congressi straordinari.
Articolo 102
Composizione, funzionamento e riunioni del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione si compone di quarantun membri nell'esercizio delle loro funzioni durante l'intervallo di tempo tra due Congressi successivi.
2. La presidenza spetta di diritto al paese che ospita il Congresso. Se questo paese rinuncia, diviene membro di diritto, ed il gruppo geografico cui appartiene dispone di un seggio supplementare non soggetto alle limitazioni del paragrafo 3. In tal caso il Consiglio di Amministrazione elegge alla presidenza uno dei membri appartenenti al gruppo geografico di cui fa parte il paese ospite.
3. I quaranta altri membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dal Congresso in base ad una equa ripartizione geografica.
Almeno la meta' dei membri e' rinnovata in occasione di ciascun Congresso; nessun Paese membro puo' essere selezionato consecutivamente da tre Congressi.
4. Ciascun Membro del Consiglio di Amministrazione nomina un suo rappresentante che deve avere competenza in materia postale.
5. Le funzioni di Membro del Consiglio di Amministrazione sono esercitate gratuitamente. Le spese di funzionamento del Consiglio sono a carico dell'Unione.
6. Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti competenze:
6.1. sovraintendere tutte le attivita' dell'Unione nel intervallo di tempo tra i Congressi, in considerazione delle decisioni del Congresso, esaminando le questioni concernenti le politiche governative in materia postale e tenendo conto delle politiche regolamentari internazionali, ad es. quelle relative al commercio dei servizi ed alla concorrenza;
6.2. esaminare ed approvare, nell'ambito delle sue competenze, ogni azione ritenuta necessaria per salvaguardare e rafforzare la qualita' del servizio postale internazionale e ammodernarlo;
6.3. favorire, coordinare e sovraintendere tutte le forme di assistenza tecnica postale nell'ambito della cooperazione tecnica internazionale;
6.4. esaminare ed approvare il bilancio ed i conti annuali dell'Unione;
6.5. autorizzare, se richiesto dalle circostanze, il superamento del limite di spesa secondo l'articolo 125, paragrafi 2bis, 3, 4 e 5;
6.6. stabilire il Regolamento finanziario dell'UPU;
6.7. stabilire le regole che disciplinano il Fondo di riserva;
6.8. stabilire le regole che disciplinano il Fondo speciale;
6.9. stabilire le regole che disciplinano il Fondo delle attivita' speciali;
6.10 stabilire le regole che disciplinano il Fondo volontario;
6.11 controllare l'attivita' dell'Ufficio internazionale;
6.12 autorizzare, se richiesto, la scelta di una classe di contribuzione inferiore, secondo le condizioni di cui all'articolo 126, paragrafo 6;
6.13 stabilire lo statuto del personale e le condizioni di servizio dei funzionari eletti;
6.14 creare o sopprimere i posti di lavoro dell'Ufficio internazionale in considerazione delle restrizioni connesse al limite di spesa stabilito;
6.15 nominare o promuovere i funzionari al grado di Vice - Direttore generale (D2);
6.16 stabilire il Regolamento del Fondo sociale;
6.17 approvare il rapporto annuale stabilito dall'ufficio internazionale sulle attivita' dell'Unione e presentare, se del caso, osservazioni al riguardo;
6.18 decidere i contatti da stabilire con le Amministrazioni postali per l'adempimento di queste funzioni;
6.19 previa consultazione con il Consiglio di gestione postale, decidere i contatti da prendere con le organizzazioni che non sono osservatori di diritto, esaminare ed approvare i rapporti dell'Ufficio internazionale sulle relazioni dell'UPU con gli altri organismi internazionali, prendere le decisioni che ritiene opportune riguardo alla conduzione di tali relazioni ed il seguito da darvi; designare in tempo utile, le organizzazioni internazionali intergovernative e non governative che devono essere invitate a farsi rappresentare ad un Congresso ed incaricare il Direttore generale dell'Ufficio internazionale di mandare gli inviti necessari;
6.20 stabilire, nel caso in cui lo ritenga utile, i principi di cui il Consiglio di gestione postale dovra' tener conto quando studiera' le questioni con rilevanti ripercussioni finanziarie (tasse, spese terminali, spese di transito, tasso di base del trasporto aereo della corrispondenza postale e impostazione all'estero di invii della postalettere), seguire da vicino lo studio di tali questioni ed esaminare ed approvare, per garantirne la conformita' con i suddetti principi, le proposte del Consiglio di gestione postale su tali temi;
6.21 studiare, a richiesta del Congresso, del Consiglio di gestione postale o delle Amministrazioni postali, i problemi di natura amministrativa, legislativa e giuridica che interessano l'Unione o il servizio postale internazionale. Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere l'opportunita' o meno di intraprendere, in tali settori, gli studi richiesti dalle Amministrazioni postali negli intervalli tra i Congressi;
6.22 approvare le raccomandazioni del Consiglio di gestione postale relativo alla modifica, nell'intervallo tra due Congressi e secondo la procedura stabilita nella Convenzione postale universale, delle tasse di affrancatura degli invii della postalettere;
6.23 formulare le proposte che saranno sottoposte all'approvazione sia del Congresso, sia delle Amministrazioni postali secondo l'articolo 122;
6.24 approvare nell'ambito delle sue competenze, le raccomandazioni del Consiglio di gestione postale relative all'adozione, se del caso, di una regolamentazione o di una nuova prassi in attesa che il Congresso decida in materia;
6.25 esaminare il rapporto annuale stabilito dal Consiglio di gestione postale, e se del caso le proposte presentate dallo stesso; 6.26 sottoporre argomenti di studio all'esame del Consiglio di gestione postale, secondo l'articolo 104, paragrafo 9.17;
6.27 designare il paese dove avra' sede il Congresso successivo nel caso previsto all'articolo 101, paragrafo 4;
6.28 determinare in tempo utile e dopo consultazione del Consiglio di gestione postale, il numero di Commissioni necessarie per portare efficacemente a termine i lavori del Congresso e stabilire le loro competenze;
6.29 designare, previa consultazione con il Consiglio di gestione postale, e con riserva dell'approvazione del Congresso, i Paesi membri suscettibili:
- di assumere le vice-presidenze del Congresso, nonche' le
presidenze e vice-presidenze delle Commissioni, in considerazione, per quanto possibile, di un'equa ripartizione geografica dei Paesi membri;
- di far parte delle Commissioni ristrette del Congresso;
6.30 decidere se sia il caso o meno di sostituire con dei rapporti i processi verbali delle sedute di una Commissione del Congresso;
6.31 esaminare ed approvare il progetto di piano strategico da presentare al Congresso ed elaborato dal Consiglio di gestione postale con l'assistenza dell'Ufficio internazionale; esaminare ed approvare le revisioni annuali del piano stabilito dal Congresso sulla base delle raccomandazioni del Consiglio di gestione postale e lavorare di concerto con il Consiglio di gestione postale, alla elaborazione ed all'aggiornamento annuale di detto piano.
7. Nel nominare i funzionari del grado D2, il Consiglio di Amministrazione esamina i titoli di competenza professionale dei candidati raccomandati dalle Amministrazioni postali dei Paesi membri e cittadini di detti Paesi; accerta che gli incarichi di Vice- direttori generali siano, per quanto possibile, ricoperti da candidati provenienti da regioni differenti e in ogni caso diverse da quelle di cui sono originari il Direttore generale ed il Vice- direttore generale, in base alla considerazione prevalente dell'efficacia dell'Ufficio internazionale e secondo il sistema interno di promozioni dell'Ufficio.
8. Nella sua prima riunione, convocata dal Presidente del Congresso, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri quattro Vice-Presidenti e stabilisce il suo Regolamento interno.
9. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola una volta l'anno, su convocazione del suo Presidente, nella sede dell'Unione.
10. Il Presidente, i Vice-Presidenti, i Presidenti delle Commissioni ed il Presidente del Gruppo di pianificazione strategica del Consiglio di Amministrazione formano il Comitato di gestione.
Tale Comitato predispone e dirige i lavori di ciascuna sessione del Consiglio di Amministrazione e adempie tutti i compiti che gli vengono da quest'ultimo affidati o che si rendono necessari durante il processo di pianificazione strategica.
11. Il rappresentante di ogni Membro del Consiglio di Amministrazione che partecipa alle sessioni dello stesso, tranne le riunioni che si sono svolte durante il Congresso, ha diritto al rimborso sia del prezzo di un biglietto aereo di andata e ritorno in classe economica o di un biglietto ferroviario di 1a classe, sia del costo del viaggio con ogni altro mezzo, a condizione che l'importo non superi il prezzo di un biglietto aereo di andata e ritorno in classe economica. Lo stesso diritto e' concesso al rappresentante di ciascun membro delle Commissioni, dei Gruppi di lavoro o degli altri organi del Consiglio di Amministrazione quando si riuniscono al di fuori del Congresso e delle sessioni del Consiglio.
12. Il Presidente del Consiglio di gestione postale, rappresenta lo stesso alle sedute del Consiglio di Amministrazione, quando al loro ordine del giorno figurano questioni relative all'organo che dirige.
13. Per garantire un collegamento efficace tra i lavori dei due organi, il Consiglio di gestione postale puo' designare dei rappresentanti per assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in qualita' di osservatori.
14. L'Amministrazione postale del paese dove il Consiglio di Amministrazione si riunisce, e' invitata a partecipare alle riunioni in qualita' di osservatore se il paese non e' membro del Consiglio di Amministrazione.
15. Il Consiglio di Amministrazione puo' invitare alle sue riunioni, senza diritto di voto, qualunque organismo internazionale, rappresentante di associazione o di impresa o persona qualificata che desidera associare ai suoi lavori. Puo' inoltre invitare, alle stesse condizioni, una o piu' Amministrazioni postali dei Paesi membri interessati alle questioni iscritte all'ordine del giorno.
16. I membri del Consiglio di Amministrazione partecipano concretamente alle sue attivita'. I Paesi membri che non appartengono al Consiglio di Amministrazione possono chiedere di collaborare agli studi intrapresi, in conformita' alle condizioni eventualmente stabilite dal Consiglio in vista del rendimento e dell'efficacia dei lavori. Essi possono inoltre essere invitati a presiedere Gruppi di lavoro quando le loro cognizioni o la loro esperienza lo giustifichino. La partecipazione di Paesi membri non appartenenti al Consiglio di Amministrazione non deve arrecare spese supplementari all'Unione.
Articolo 103
Documentazione sulle attivita' del Consiglio di Amministrazione
1. Dopo ciascuna sessione, il Consiglio di Amministrazione informa i Paesi membri dell'Unione e le Unioni ristrette sulle sue attivita' indirizzando loro un resoconto analitico nonche' le sue risoluzioni e decisioni.
2. Il Consiglio di Amministrazione sottopone al Congresso una relazione sull'insieme delle sue attivita' e la trasmette alle Amministrazioni postali almeno due mesi prima dell'apertura del Congresso.
Articolo 104
Composizione, funzionamento e riunioni del Consiglio di gestione postale
1. Il Consiglio di gestione postale si compone di quaranta membri nell'esercizio delle loro funzioni durante l'intervallo di tempo tra due Congressi successivi.
2. I membri del Consiglio di gestione postale sono eletti dal Congresso, in funzione di una ripartizione geografica specificata.
Ventiquattro seggi sono riservati ai paesi in via di sviluppo e sedici seggi ai paesi progrediti. Almeno la meta' dei membri viene rinnovata in occasione di ciascun Congresso.
3. Il rappresentante di ciascun membro del Consiglio di gestione postale e' designato dall'Amministrazione postale del suo paese; deve trattarsi di un funzionario qualificato dell'Amministrazione postale.
4. Le spese di funzionamento del Consiglio di gestione postale sono a carico dell'Unione. I suoi membri non ricevono alcuna rimunerazione. Le spese di viaggio e di soggiorno dei delegati delle Amministrazioni che partecipano al Consiglio di gestione postale sono a carico delle stesse. Tuttavia il delegato di ciascuno dei paesi considerati sfavoriti secondo la lista stabilita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ha diritto, salvo per le riunioni durante il Congresso, al rimborso sia del prezzo di un biglietto aereo di andata e ritorno in classe economica o di un biglietto ferroviario di 1a classe, sia del costo del viaggio con ogni altro mezzo, a condizione che l'importo non superi il prezzo di un biglietto aereo di andata e ritorno in classe economica.
5. Nella sua prima riunione, convocata e aperta dal Presidente del Congresso, il Consiglio di gestione postale, sceglie tra i suoi membri un Presidente, un Vice-Presidente, i Presidenti delle Commissioni ed il Presidente del Gruppo di pianificazione strategica.
6. Il Consiglio di gestione postale stabilisce il suo Regolamento interno.
7. Di regola, il Consiglio di gestione postale si riunisce ogni anno presso la sede dell'Unione. Il luogo e la data della riunione sono stabiliti dal suo Presidente, previo accordo con il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore generale dell'Ufficio internazionale.
8. Il Presidente, il Vice-Presidente, i Presidenti delle Commissioni ed il Presidente del Gruppo di pianificazione strategica del Consiglio di gestione postale formano il Comitato di gestione.
Tale Comitato prepara e dirige i lavori di ciascuna sessione del Consiglio di gestione postale, e adempie tutti i compiti che gli vengono da quest'ultimo affidati o che si rendono necessari durante il processo di pianificazione strategica.
9. Le competenze del Consiglio di gestione postale sono le seguenti:
9.1. condurre lo studio dei problemi di gestione, commerciali, tecnici, economici e di cooperazione tecnica piu' importanti che interessano le Amministrazioni postali di tutti i Paesi-membri dell'Unione, in particolare di questioni aventi rilevanti ripercussioni finanziarie (tasse, spese terminali, spese di transito, tasso di base del trasporto aereo della corrispondenza postale, quote dei pacchi postali e impostazione all'estero di invii della postalettere); elaborare informazioni e pareri a tale riguardo e raccomandare le misure pertinenti da adottare;
9.2. procedere alla revisione dei Regolamenti di esecuzione dell'Unione nei sei mesi successivi alla chiusura del Congresso a meno che quest'ultimo non decida diversamente. In caso di urgente necessita', il Consiglio di gestione postale ha facolta' di modificare tali Regolamenti in altre sessioni. In entrambi i casi, il Consiglio di gestione postale e' subordinato alle direttive del Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda le politiche ed i principi fondamentali;
9.3 coordinare le misure pratiche per lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi postali internazionali;
9.4. intraprendere, con riserva dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle competenze di quest'ultimo ogni azione ritenuta necessaria per salvaguardare e rafforzare la qualita' del servizio postale internazionale e ammodernarlo;
9.5. rivedere e modificare, nell'intervallo tra due Congressi e secondo la procedura stabilita nella Convenzione postale universale, con riserva dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione, le tasse di francatura degli invii della postalettere;
9.6. formulare proposte che saranno sottoposte all'approvazione sia del Congresso sia delle Amministrazioni postali secondo l'articolo 122; l'approvazione del Consiglio di Amministrazione e' necessaria quando queste proposte vertono su questioni di sua competenza;
9.7. esaminare, a richiesta dell'Amministrazione postale di un Paese membro, ogni proposta trasmessa da detta Amministrazione all'Ufficio internazionale secondo l'articolo 121, preparare le osservazioni ed incaricare l'Ufficio di allegarle a tale proposta prima di sottoporla all'approvazione delle Amministrazioni postali dei Paesi membri;
9.8. raccomandare, se del caso, ed eventualmente dopo l'approvazione dal Consiglio di Amministrazione e dopo aver consultato l'insieme delle Amministrazioni postali, l'adozione di una nuova regolamentazione o di una nuova prassi, in attesa che il Congresso decida in materia;
9.9. elaborare e presentare, sotto forma di raccomandazioni alle Amministrazioni postali, norme in materia tecnica, di gestione ed in altri settori di sua competenza per i quali occorra una prassi uniforme. Allo stesso modo puo' procedere, ove necessario, a modificare norme gia' stabilite.
9.10 elaborare, con l'assistenza dell'Ufficio internazionale ed in consultazione con il Consiglio di Amministrazione e con la sua approvazione, il progetto di piano strategico da presentare al Congresso; rivedere il piano approvato dal Congresso, ogni anno, con l'assistenza dell'Ufficio internazionale e l'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
9.11 approvare il rapporto annuale compilato dall'Ufficio internazionale sulle attivita' dell'Unione nelle parti relative alle responsabilita' ed alle funzioni del Consiglio di gestione postale; 9.12 decidere i contatti da stabilire con le Amministrazioni postali per svolgere le sue funzioni;
9.13 procedere allo studio dei problemi d'insegnamento e di formazione professionale concernenti i paesi nuovi e in via di sviluppo;
9.14 prendere le misure necessarie per studiare e divulgare le esperienze ed i progressi effettuati da alcuni paesi nei settori della tecnica, della gestione, dell'economia e della formazione professionale relativa ai servizi postali;
9.15 studiare la situazione attuale ed i fabbisogni dei servizi postali nei paesi nuovi ed in quelli in via di sviluppo ed elaborare raccomandazioni appropriate sui mezzi e sui modi per migliorare i servizi postali in questi paesi;
9.16 prendere, di comune accordo con il Consiglio di Amministrazione le misure appropriate nel settore della cooperazione tecnica con tutti i Paesi membri dell'Unione, in particolare con i paesi nuovi ed in via di sviluppo;
9.17 esaminare ogni altra questione sottoposta da un membro del Consiglio di gestione postale, dal Consiglio di Amministrazione o da ogni Amministrazione di un Paese membro.
10. I membri del Consiglio di gestione postale, partecipano concretamente alle attivita' dello stesso. Le Amministrazioni postali dei Paesi Membri che non appartengono al Consiglio di gestione postale, possono chiedere di collaborare agli studi intrapresi, in conformita' alle condizioni eventualmente stabilite dal Consiglio in vista del rendimento e dell'efficacia dei lavori. Esse possono inoltre essere invitate a presiedere Gruppi di lavoro quando le loro cognizioni o la loro esperienza lo giustifichi.
11. Il Consiglio di gestione postale, stabilisce nella sessione precedente al Congresso, il progetto di programma di lavoro di base del Consiglio successivo, da sottoporre al Congresso, in considerazione del progetto di piano strategico, nonche' delle richieste dei Paesi membri dell'Unione, del Consiglio di Amministrazione e dell'Ufficio internazionale. Questo programma di base che comprende un numero limitato di studi su temi di attualita' e d'interesse comune, puo' essere revisionato ogni anno in funzione di nuove realta' e priorita'.
12. Per garantire il collegamento efficace tra i lavori dei due organi, il Consiglio di Amministrazione puo' designare dei rappresentanti ad assistere alle riunioni del Consiglio di gestione postale, in qualita' di osservatori.
13. Il Consiglio di gestione postale, puo' invitare alle sue riunioni senza diritto di voto:
13.1 ogni organismo internazionale o persona qualificata che desidera associare ai suoi lavori;
13.2 le Amministrazioni postali dei Paesi membri che non appartengono al Consiglio di gestione postale;
13.3 ogni associazione o impresa che desidera consultare su questioni relative alle sue attivita'.
Documentazione sulle attivita' del Consiglio di gestione postale Ñ 1. Dopo ciascuna sessione, il Consiglio di gestione postale informa le Amministrazioni postali dei Paesi membri e le Unioni ristrette sulle sue attivita' indirizzando loro un resoconto analitico nonche' le sue risoluzioni e decisioni.
2. Il Consiglio di gestione postale compila una relazione annuale sulle sue attivita', destinata al Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di gestione postale compila una relazione, destinata al Congresso, sull'insieme delle sue attivita' e la trasmette alle Amministrazioni postali dei Paesi membri almeno due mesi prima dell'apertura del Congresso.
Articolo 106
Regolamento interno dei Congressi
1. Il Congresso applica all'organizzazione dei suoi lavori ed alla gestione delle sue deliberazioni, il Regolamento interno dei Congressi allegato al presente Regolamento generale.
2. Ogni Congresso puo' modificare detto Regolamento alle condizioni stabilite nello stesso Regolamento interno.
Articolo 107
Lingue di lavoro dell'Ufficio internazionale
Le lingue di lavoro dell'Ufficio internazionale sono il francese e l'inglese.
Articolo 108
Lingue utilizzate per la documentazione, le deliberazioni e la corrispondenza di servizio
1. Per la documentazione dell'Unione, si utilizzano le lingue araba, francese, inglese e spagnola. Sono altresi' utilizzate le lingue cinese, portoghese, russa e tedesca a condizione che la produzione in queste ultime lingue si limiti alla documentazione di base piu' importante. Altre lingue possono altresi' essere utilizzate, a condizione che i Paesi membri che ne fanno richiesta si assumano tutti i costi.
2. Il Paese o i Paesi membri che chiedono una lingua diversa dalla lingua ufficiale formano un gruppo linguistico. I Paesi membri che utilizzano la lingua ufficiale costituiscono il gruppo linguistico francese.
3. La documentazione e' pubblicata dall'Ufficio internazionale in lingua ufficiale e nelle lingue degli altri gruppi linguistici, sia direttamente, sia tramite gli uffici regionali di tali gruppi, secondo modalita' stabilite di comune accordo con l'Ufficio internazionale. La pubblicazione nelle varie lingue avviene secondo lo stesso criterio.
4. La documentazione direttamente pubblicata dall'Ufficio internazionale e', per quanto possibile, distribuita contestualmente nelle varie lingue richieste.
5. Le corrispondenze tra le Amministrazioni postali e l'Ufficio internazionale e tra quest'ultimo e terzi possono essere scambiate in qualsiasi lingua per la quale l'Ufficio internazionale dispone di un servizio di traduzione.
6. Le spese di traduzione in una lingua qualsiasi, comprese quelle connesse dall'applicazione del paragrafo 5 sono a carico del gruppo linguistico che ha richiesto tale lingua. Sono a carico del gruppo linguistico francese le spese di traduzione, verso la lingua ufficiale, dei documenti e delle corrispondenze ricevute in lingua araba, inglese e spagnola. Tutte le altre spese inerenti alla fornitura di documenti sono a carico dell'Unione. Il tetto massimo della spesa a carico dell'Unione per la produzione di documenti in cinese, portoghese, russo e tedesco e' fissato da una risoluzione del Congresso.
7. Le spese a carico di un gruppo linguistico sono ripartite tra i membri di tale gruppo proporzionalmente al loro contributo alle spese dell'Unione. Tali spese possono essere ripartite tra i membri del gruppo linguistico in base ad un'altra chiave di ripartizione, a patto che gli interessati si accordino a tale riguardo e che notifichino la loro decisione all'Ufficio internazionale tramite il portavoce del gruppo.
8. L'Ufficio internazionale provvede ad ogni diversa scelta di lingua richiesta da un Paese membro dopo un termine non superiore a due anni.
9. Per le deliberazioni delle riunioni degli organi dell'Unione, sono ammesse le lingue francese, inglese, spagnola e russa con l'ausilio di un sistema di interpretazione - con o senza mezzi elettronici - la cui scelta spetta alla valutazione degli organizzatori della riunione, previa consultazione del Direttore generale dell'Ufficio internazionale e dei Paesi membri interessati.
10. Sono autorizzate anche altre lingue per le deliberazioni e le riunioni indicate al paragrafo 9.
11. Le delegazioni che si avvalgono di altre lingue provvedono all'interpretazione simultanea in una delle lingue menzionate al paragrafo 9, sia mediante il sistema indicato nello stesso paragrafo, con le eventuali modifiche di natura tecnica, sia con interpreti particolari.
12. Le spese dei servizi di interpretariato sono ripartite tra i Paesi membri che utilizzano la stessa lingua, proporzionalmente al loro contributo alle spese dell'Unione. Tuttavia le spese di installazione e di manutenzione degli impianti tecnici sono a carico dell'Unione.
13. Le Amministrazioni postali possono accordarsi sulla lingua da utilizzare per le corrispondenze di servizio nelle loro relazioni reciproche. In mancanza di tale accordo, la lingua da utilizzare e' il francese.
CAPITOLO II
Ufficio internazionale
Articolo 109
Elezione del direttore generale e del Vice-direttore generale dell'Ufficio internazionale
1. Il Direttore generale ed il Vice-direttore generale dell'Ufficio internazionale sono eletti dal Congresso per il periodo intercorrente tra due Congressi successivi. La durata minima del loro mandato e' di cinque anni. Il mandato e' rinnovabile una sola volta. Salvo diversa decisione del Congresso, la data della loro entrata in funzione e' fissata al 1 gennaio dell'anno che segue il Congresso.
2. Almeno sette mesi prima dell'inizio del Congresso, il Direttore generale dell'Ufficio internazionale invia una nota ai Governi dei Paesi membri invitandoli a presentare le loro eventuali candidature per la carica di Direttore generale e di Vice-Direttore generale, e nella quale si indica anche se il Direttore generale o il Vice- direttore generale in carica sono interessati ad un eventuale rinnovo del loro mandato iniziale.
Le candidature, accompagnate da un curriculum vitae, devono pervenire all'Ufficio internazionale almeno due mesi prima dell'inizio del Congresso. I candidati devono essere in possesso della nazionalita' dei Paesi membri che li presentano.
L'Ufficio internazionale elabora la documentazione necessaria per il Congresso. L'elezione del Direttore generale e quella del Vice- direttore generale avvengono a scrutinio segreto, la prima elezione essendo quella per la carica di Direttore generale.
3. Se la carica di Direttore generale e' vacante, il Vice-direttore generale assume le funzioni di Direttore generale fino alla fine del mandato previsto per quest'ultimo; egli e' eleggibile a tale carica ed e' accettato d'ufficio in quanto candidato, con riserva che il suo mandato iniziale di Vice-Direttore generale non sia gia' stato rinnovato una volta dal Congresso precedente e che egli dichiari il suo interesse ad essere considerato candidato all'incarico di Direttore generale.
4. In caso di vacanza contestuale della carica di Direttore generale e di Vice-direttore generale, il Consiglio di Amministrazione elegge, in base alle candidature ricevute a seguito di un bando di concorso, un Vice-Direttore generale per il periodo fino al Congresso seguente. Per la presentazione delle candidature, si applica per analogia il paragrafo 2.
5. Se e' vacante la carica di Vice-direttore generale, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore generale, incarica uno dei Sotto-Direttori generali dell'Ufficio internazionale di svolgere, fino al prossimo Congresso, le funzioni di Vice-Direttore generale.
Articolo 110
Funzioni del Direttore generale
1. Il Direttore generale organizza, amministra e dirige l'Ufficio internazionale, di cui e' il rappresentante legale. Egli ha facolta' di classificare le cariche dei gradi G1 a D1 e di nominare e promuovere i funzionari a tali gradi. Per le nomine ai gradi P1 a D1, deve tener conto dello statuto professionale dei candidati raccomandati dalle Amministrazioni postali dei Paesi membri di cui hanno la nazionalita', o nei quali esercitano la loro attivita' professionale, anche in considerazione di un'equa ripartizione geografica continentale e delle lingue, e di ogni altro criterio relativo, fatto salvo il sistema interno di promozioni dell'Ufficio.
Tuttavia, per le cariche che richiedono qualifiche particolari, il Direttore generale puo' rivolgersi all'esterno. Per la nomina di un nuovo funzionario, egli dovra' inoltre tener conto del fatto che, di regola, i funzionari che rivestono cariche dei gradi D2, D1 e P5 devono essere cittadini dei vari Paesi membri dell'Unione. Per la promozione di un funzionario dell'Ufficio internazionale ai gradi D1 e P5, non e' tenuto ad applicare questa regola. Inoltre, nella procedura d'ingaggio, i criteri dell'equa ripartizione geografica e delle lingue vengono in secondo luogo rispetto al merito. Il Direttore generale informa il Consiglio di Amministrazione una volta l'anno, nel rapporto sulle attivita' dell'Unione, circa le nomine e le promozioni ai gradi P4 a D1.
2. Il Direttore generale ha le seguenti competenze:
2.1. esercitare le funzioni di depositario degli Atti dell'Unione e di intermediario nelle procedure di adesione e di ammissione all'Unione, nonche' di ritiro da quest'ultima;
2.2. notificare all'insieme delle amministrazioni i Regolamenti di esecuzione stabiliti o riveduti dal Consiglio di gestione postale;
2.3. preparare il progetto di bilancio preventivo annuale dell'Unione al livello piu' basso possibile, compatibilmente con i fabbisogni dell'Unione, e sottoporlo in tempo utile all'esame del Consiglio di Amministrazione; comunicare il bilancio preventivo ai Paesi membri dell'Unione dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione e metterlo in attuazione;
2.4. eseguire le specifiche attivita' richieste dagli organi dell'Unione e quelle che gli sono conferite dagli Atti;
2.5. prendere le iniziative volte a conseguire gli obiettivi fissati dagli organi dell'Unione, nel quadro della politica stabilita e dei fondi disponibili;
2.6. presentare suggerimenti e proposte al Consiglio di Amministrazione o al Consiglio di gestione postale;
2.7. preparare per il Consiglio di gestione postale, ed in base alle direttive fornite da quest'ultimo, il progetto di piano strategico da sottoporre al congresso ed il progetto di revisione annuale;
2.8. garantire la rappresentanza dell'Unione;
2.9. fungere da intermediario tra:
- l'UPU e le Unioni ristrette;
- l'UPU e l'Organizzazione delle Nazioni Unite;
- l'UPU e le organizzazioni internazionali le cui attivita' presentano qualche interesse con l'Unione;
- l'UPU e gli organismi internazionali, associazioni o imprese
che gli organi dell'Unione desiderano consultare o associare ai loro lavori;
2.10 esercitare la funzione di Segretario generale degli organi dell'Unione ed, a tale titolo, in considerazione delle norme speciali del presente Regolamento, vigilare in particolare:
- sulla preparazione e l'organizzazione dei lavori degli organi dell'Unione;
- sull'elaborazione, la produzione e la distribuzione di
documenti, rapporti e processi-verbali;
- sul funzionamento del segretariato durante le riunioni degli
organi dell'Unione;
2.11 assistere alle sedute degli organi dell'Unione e partecipare alle deliberazioni senza diritto di voto, con la possibilita' di farsi rappresentare.
Articolo 111
Funzioni del Vice-direttore generale
1. Il Vice-direttore generale assiste il Direttore generale ed e' responsabile solo dinanzi a lui.
2. In caso di assenza o di impedimento del Direttore generale, il Vice-direttore generale ne esercita i poteri. Lo stesso avviene in caso di vacanza della carica di Direttore generale di cui all'articolo 109 paragrafo 3.
Articolo 112
Segretariato degli organi dell'Unione
Il Segretariato degli organi dell'Unione e' svolto dall'Ufficio internazionale sotto la responsabilita' del Direttore generale, il quale invia tutti i documenti pubblicati in occasione di ciascuna sessione alle Amministrazioni postali dei membri dell'organo, alle Amministrazioni postali dei paesi che senza essere membri dell'organo collaborano agli studi intrapresi, nonche' alle Unioni ristrette ed alle altre Amministrazioni postali dei Paesi membri che ne fanno domanda.
Articolo 113
Elenco dei Paesi membri
L'Ufficio internazionale compila e mantiene aggiornato l'elenco dei Paesi membri dell'Unione indicando la loro classe di contribuzione, il gruppo geografico e la loro situazione rispetto agli atti dell'Unione.
Articolo 114
Informazioni. Pareri. Richieste d'interpretazione e di modifica degli Atti. Indagini. Intervento nella liquidazione dei conti
1. L'Ufficio internazionale e' in qualsiasi momento a disposizione del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di gestione postale, e delle Amministrazioni postali per fornire ogni informazione utile sulle questioni relative al servizio.
2. In particolar modo, e' incaricato di raccogliere, coordinare, pubblicare e distribuire informazioni di ogni genere sul servizio postale internazionale; di formulare, su richiesta delle parti in causa, pareri sulle questioni litigiose; di dar seguito alle domande d'interpretazione e di modifica degli Atti dell'Unione ed in generale di procedere agli studi ed ai lavori di redazione o di documentazione conferitigli da tali Atti o di cui sia investito nell'interesse dell'Unione.
3. L'Ufficio inoltre procede alle indagini richieste dalle Amministrazioni postali per conoscere l'opinione delle altre Amministrazioni su determinate questioni. I risultati delle indagini non hanno carattere di voto e non sono vincolanti.
4. A titolo di ufficio di compensazione, interviene, nella liquidazione dei conti di ogni tipo relativi al servizio postale internazionale tra le Amministrazioni postali che chiedono tale intervento.
Articolo 115
Cooperazione tecnica
L'Ufficio internazionale e' incaricato, nel quadro della cooperazione tecnica internazionale, di sviluppare l'assistenza tecnica postale in tutte le sue forme.
Articolo 116
Moduli forniti d'all'Ufficio internazionale
L'Ufficio internazionale e' incaricato di far confezionare i buoni- risposta internazionali e di rifornirne, al prezzo di costo, le Amministrazioni postali che li richiedono.
Articolo 117
Atti delle Unioni ristrette e accordi speciali
1. Due esemplari degli Atti delle Unioni ristrette e degli accordi speciali conclusi in attuazione dell' articolo 8 della Costituzione devono essere trasmessi all'Ufficio internazionale dagli uffici di tali Unioni o, a difetto, da una delle parti contraenti.
2. L'Ufficio internazionale vigila affinche' gli Atti delle Unioni ristrette e gli accordi speciali non prevedano condizioni meno favorevoli per il pubblico di quelle previste negli Atti dell'Unione ed informa le Amministrazioni postali dell'esistenza delle Unioni e di tali accordi, segnalando al Consiglio di Amministrazione ogni irregolarita' accertata ai sensi della presente norma.
Articolo 118
Rivista dell'Unione
L'Ufficio internazionale redige, con l'ausilio dei documenti messi a sua disposizione, una rivista in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa, spagnola e tedesca.
Articolo 119
Rapporto annuale sulle attivita' dell'Unione
L'Ufficio internazionale compila un rapporto annuale sulle attivita' dell'Unione il quale e' comunicato, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, alle Amministrazioni postali, alle Unioni ristrette ed all'Organizzazione delle Nazioni Unite.
CAPITOLO III
Procedura per la presentazione e l'esame delle proposte
Articolo 120
Procedura per la presentazione di proposte al Congresso
1. Con riserva delle eccezioni di cui a i paragrafi 2 e 5, la seguente procedura disciplina la presentazione delle proposte di ogni tipo che le Amministrazioni postali dei Paesi membri possono presentare al Congresso:
a) sono ammesse le proposte che pervengono all'Ufficio internazionale almeno sei mesi prima della data fissata per il Congresso;
b) nessuna proposta di tipo redazionale e' ammessa nel periodo di sei mesi precedente la data fissata per il Congresso;
c) le proposte su questioni sostanziali che pervengono all'Ufficio internazionale nell'intervallo compreso tra sei e quattro mesi prima della data stabilita per il Congresso, sono ammesse solo se sono appoggiate da almeno due Amministrazioni;
d) le proposte su questioni sostanziali che pervengono all'Ufficio internazionale nell'intervallo compreso tra quattro e due mesi prima della data stabilita per il Congresso, sono ammesse solo se sono appoggiate da almeno otto Amministrazioni. Le proposte che pervengono successivamente non sono piu' ammesse;
e) le dichiarazioni di appoggio devono pervenire all'Ufficio internazionale entro lo stesso termine delle relative proposte.
2. Le proposte concernenti la Costituzione o il Regolamento generale devono pervenire all'Ufficio internazionale sei mesi prima dell'inizio del Congresso; si potra' tener conto di quelle che pervengono dopo tale data, ma prima dell'inizio del Congresso, solo se il Congresso cosi' decide a maggioranza di due terzi dei paesi rappresentati al Congresso e se le condizioni previste al paragrafo 1 sono rispettate.
3. Di regola ogni proposta deve avere un solo obiettivo e contenere solo le modifiche giustificate da tale obiettivo.
4. Le proposte di tipo redazionale devono essere intestate con la scritta "Proposta di tipo redazionale" dalle Amministrazioni postali che le presentano ed essere pubblicate dall'Ufficio internazionale con un numero seguito dalla lettera R. Le proposte senza questa scritta ma che, secondo il parere l'Ufficio internazionale, vertono unicamente sulla redazione degli Atti, sono pubblicate con un'annotazione appropriata; l'Ufficio internazionale compila un elenco di tali proposte destinato al Congresso.
5. La procedura stabilita ai paragrafi 1 e 4 non si applica ne' alle proposte concernenti il Regolamento interno dei Congressi ne' agli emendamenti a proposte gia' formulate.
Articolo 121
Procedura di presentazione delle proposte tra due Congressi
1. Per poter essere presa in considerazione, ogni proposta concernente la Convenzione o gli Accordi, presentata da un'Amministrazione postale nell'intervallo tra due Congressi, deve avere l'appoggio di almeno altre due Amministrazioni. Tali proposte non hanno seguito se l'Ufficio internazionale non riceve contestualmente le dichiarazioni di appoggio richieste.
2. Tali proposte sono inoltrate alle altre Amministrazioni postali per il tramite dell'Ufficio internazionale.
3. Le proposte relative ai Regolamenti di esecuzione non necessitano di appoggio; tuttavia il Consiglio di gestione postale ne tiene conto solo se ne accerta il carattere di urgenza.
Articolo 122
Esame delle proposte nell'intervallo tra due Congressi
1. Ogni proposta concernente la Convenzione, gli Accordi ed i loro Protocolli finali e' sottoposta alla seguente procedura: le Amministrazioni postali dei Paesi membri hanno un termine di due mesi per esaminare la proposta notificata mediante circolare dell'Ufficio internazionale e per far pervenire, se del caso, le loro osservazioni a detto Ufficio. Gli emendamenti non sono ammessi. Le risposte sono raggruppate a cura dell'Ufficio internazionale e comunicate alle Amministrazioni postali con l'invito a pronunciarsi a favore o contro la proposta. Le Amministrazioni postali che non hanno fatto pervenire il loro voto entro un termine di due mesi sono considerate astenute.
I suddetti termini decorrono a partire dalla data delle circolari dell'Ufficio internazionale.
2. Le proposte di modifica dei Regolamenti di esecuzione sono trattate dal Consiglio di gestione postale.
3. Se la proposta concerne un Accordo o il suo Protocollo finale, solo le Amministrazioni postali dei Paesi membri che sono parti a detto Accordo possono partecipare alle operazioni di cui al paragrafo 1.
Articolo 123
Notifica delle decisioni adottate nell'intervallo tra due Congressi 1. Le modifiche apportate alla convenzione, agli Accordi ed ai Protocolli finali di tali Atti sono sancite da una notifica inviata dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale ai Governi dei Paesi membri.
2. Le modifiche apportate dal Consiglio di gestione postale ai Regolamenti di esecuzione ed ai loro Protocolli finali sono notificate dall'Ufficio internazionale alle Amministrazioni postali.
Lo stesso avviene per le interpretazioni di cui all'articolo 59.3.3.2. della Convenzione e per le norme corrispondenti degli accordi.
Articolo 124
Entrata in vigore dei Regolamenti di esecuzione e delle altre decisioni adottate nell'intervallo tra due Congressi
1. I Regolamenti di esecuzione entrano in vigore alla stessa data degli Atti promulgati dal Congresso ed hanno la stessa durata.
2. Con riserva del paragrafo 1, le decisioni di modifica degli Atti dell'Unione adottati nell'intervallo tra due Congressi, sono esecutive solo dopo un periodo di almeno tre mesi a decorrere dalla loro notifica.
CAPITOLO IV
Finanze
Articolo 125
Determinazione e regolamento delle spese dell'Unione
1. Con riserva dei paragrafi 2 a 6 le spese annuali inerenti alle attivita' degli organi dell'Unione non devono oltrepassare gli importi di seguito indicati per gli anni 1996 e seguenti:
35 278 600 franchi svizzeri per l'anno 1996;
35 126 900 franchi svizzeri per l'anno 1997;
35 242 900 franchi svizzeri per l'anno 1998;
35 451 300 franchi svizzeri per l'anno 1999;
35 640 700 franchi svizzeri per l'anno 2000;
Il limite di base per l'anno 2000 si applica anche agli anni successivi in caso di riporto del Congresso previsto per il 1999.
2. Le spese inerenti alla riunione del prossimo Congresso (trasferimento del segretariato, spese di trasporto, spese per l'impianto tecnico di interpretazione simultanea, spese di riproduzione dei documenti durante il Congresso, ecc.) non devono eccedere il limite di 3 599 300 franchi svizzeri.
2bis. Il Consiglio di Amministrazione e' autorizzato ad oltrepassare i limiti stabiliti al paragrafo 1 in considerazione della riedizione della Nomenclatura internazionale degli uffici postali. L'importo totale dell'eccedenza autorizzata a tal fine non deve superare 900 000 franchi svizzeri.
3. Il Consiglio di Amministrazione e' autorizzato ad oltrepassare i limiti stabiliti ai paragrafi 1 e 2 per tener conto degli aumenti dei livelli retributivi, dei contributi a titolo di pensioni od indennita', comprese le indennita' di sede previste dalle Nazioni Unite per il personale in servizio a Ginevra.
4. Il Consiglio di Amministrazione e' inoltre autorizzato ad adeguare, ogni anno, l'importo delle spese diverse da quelle relative al personale in servizio, in funzione dell'indice svizzero dei prezzi al consumo.
5. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio di Amministrazione o, in casi di estrema urgenza, il Direttore generale, ha facolta' di autorizzare il superamento dei limiti stabiliti per far fronte a riparazioni importanti ed impreviste dell'edificio dell'Ufficio internazionale, senza tuttavia che l'ammontare dell'eccedenza superi 125 000 franchi svizzeri l'anno.
6. Se i crediti previsti dai paragrafi 1 e 2 si rivelano insufficienti ad assicurare il buon funzionamento dell'Unione, il tetto di spesa puo' essere oltrepassato ma solo con l'approvazione della maggioranza dei Paesi membri dell'Unione. Ogni consultazione deve comportare un esposto completo dei fatti a titolo di giustificativo della richiesta.
7. I paesi che aderiscono all'Unione o che sono ammessi in qualita' di membri dell'Unione, come pure quelli che si ritirano dall'Unione, sono tenuti a pagare i loro contributi per tutto l'anno in cui la loro ammissione o il loro ritiro divengono effettivi.
8. I Paesi membri pagano in anticipo la loro quota contributiva alle spese annuali dell'Unione, in base al bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Amministrazione. Tali quote contributive devono essere pagate non oltre il primo giorno dell'esercizio finanziario al quale il bilancio preventivo si riferisce. Decorso questo termine, gli importi dovuti sono produttivi di interesse a favore dell'Unione in ragione del 3 per cento annuo nei primi sei mesi e del 6 per cento annuo a partire dal settimo mese.
9. In circostanze eccezionali, il Consiglio di Amministrazione puo' estinguere in tutto o in parte gli interessi dovuti da un Paese membro se detto Paese ha pagato, in capitale, la totalita' dei suoi debiti arretrati.
10. Allo stesso modo, nel quadro di un piano di ammortamento dei conti arretrati approvato dal Consiglio di Amministrazione, gli interessi di un Paese membro accumulati o da maturare, possono essere estinti in tutto o in parte; tale estinzione e' tuttavia subordinata all'attuazione completa e puntuale del piano di ammortamento entro un termine stabilito di cinque anni al massimo.
11. Per rimediare alle scarsita' di tesoreria dell'Unione, e' costituito un Fondo di riserva il cui importo e' fissato dal Consiglio di Amministrazione. Questo fondo, alimentato principalmente dalle eccedenze di bilancio, puo' essere utilizzato per equilibrare il bilancio preventivo o per ridurre l'importo dei contributi dei Paesi membri.
12. In caso di scarsita' temporanea di tesoreria il Governo della Confederazione Svizzera provvede a breve agli anticipi necessari secondo condizioni da stabilire di comune accordo. Detto Governo vigila, senza aggravio di oneri, sulla tenuta dei conti finanziari e sulla contabilita' dell'Ufficio internazionale nei limiti dei crediti stabiliti dal Congresso.
Articolo 126
Classi di contribuzione
1. I Paesi membri contribuiscono alla copertura delle spese dell'Unione secondo la classe di contribuzione cui appartengono. Tali classi sono le seguenti:
classe di 50 unita'
classe di 40 unita'
classe di 35 unita'
classe di 25 unita'
classe di 20 unita'
classe di 15 unita'
classe di 10 unita'
classe di 5 unita'
classe di 3 unita'
classe di 1 unita'
classe di 0,5 unita' riservata ai paesi meno progrediti elencati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, e ad altri paesi designati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Oltre alle classi di contribuzione enumerate al par. 1 ogni Paese membro puo' scegliere di pagare un numero di unita' contributive superiore a 50 unita'.
3. I Paesi membri sono collocati in una delle suddette classi contributive al momento della loro ammissione o adesione all'Unione, secondo la procedura di cui all'art. 21 par. 4 della Costituzione.
4. In seguito, i Paesi membri possono cambiare la loro classe contributiva a condizione che tale cambiamento sia notificato all'Ufficio internazionale prima dell'inizio del Congresso. Tale notifica, che sara' sottoposta all'attenzione del Congresso, ha effetto alla data di entrata in vigore delle disposizioni finanziarie fissate dal Congresso.
5. I Paesi membri non possono esigere di essere declassati di oltre una classe per volta. I Paesi membri che non manifestano il desiderio di cambiare la loro classe contributiva prima dell'inizio del Congresso, rimangono nella classe cui appartenevano fino ad allora.
6. Tuttavia, in circostanze eccezionali come le calamita' naturali, che necessitano di programmi di aiuto internazionale, il Consiglio di Amministrazione ha facolta' di autorizzare l'assegnazione ad una classe contributiva inferiore su richiesta di un Paese membro, se quest'ultimo fornisce la prova che non e' in grado di mantenere il suo contributo secondo la classe inizialmente scelta.
7. In deroga ai paragrafi 4 e 5, le assegnazioni alle classi superiori non sono soggette ad alcuna restrizione.
Articolo 127
Pagamento delle forniture dell'Ufficio internazionale
Le forniture che l'Ufficio internazionale consegna a titolo oneroso alle Amministrazioni postali devono essere pagate il prima possibile ed in ogni caso non oltre sei mesi dopo il primo giorno del mese successivo a quelle dell'invio del conto da parte dell'Ufficio internazionale. Scaduto il termine, gli importi dovuti sono produttivi di interessi a favore dell'Unione nella misura del 5 per cento annuo, a decorrere dal giorno della scadenza del termine.
CAPITOLO V
Arbitrati
Articolo 128
Procedura arbitrale
1. In caso di controversia da risolvere per mezzo di un giudizio arbitrale, ciascuna delle Amministrazioni postali in causa sceglie un'Amministrazione postale di un Paese membro che non e' direttamente interessata al litigio. Quando piu' Amministrazioni postali fanno causa comune, esse contano, ai fini della norma, come una sola.
2. Se una delle Amministrazioni in causa non da' seguito ad una proposta di arbitrato entro un termine di sei mesi, l'Ufficio internazionale, se richiesto, sollecita l'Amministrazione inadempiente a nominare un arbitro oppure ne nomina uno d'ufficio.
3. Le Parti in causa possono accordarsi per designare un arbitro unico che puo' essere l'Ufficio internazionale.
4. La decisione degli arbitri e' adottata a maggioranza dei voti.
5. In caso di parita' di voti, gli arbitri scelgono, per dirimere la controversia, un'altra Amministrazione postale ugualmente disinteressata al litigio. In mancanza di accordo sulla scelta, l'Amministrazione e' designata dall'Ufficio internazionale tra le Amministrazioni postali non proposte dagli arbitri.
6. Trattando di una controversia su uno degli Accordi, gli arbitri non possono essere designati all'esterno delle Amministrazioni che partecipano all'Accordo.
CAPITOLO VI
Norme finali
Articolo 129
Condizioni di approvazione delle proposte relative al Regolamento generale
Per divenire esecutive, le proposte sottoposte al Congresso e relative al presente Regolamento generale devono essere approvate a maggioranza dei Paesi membri rappresentati al Congresso. Almeno due terzi dei Paesi membri dell'Unione devono essere presenti alla votazione.
Articolo 130
Proposte relative agli Accordi con l'Organizzazione delle Nazioni Unite
Le condizioni di approvazione di cui all'articolo 129 si applicano altresi' alle proposte intese a modificare gli Accordi conclusi tra l'Unione postale universale e l'Organizzazione delle Nazioni Unite nella misura in cui tali Accordi non prevedano condizioni di modifica delle norme che contengono.
Articolo 131
Entrata in vigore e durata del Regolamento generale
Il presente Regolamento entrera' in vigore il 1 gennaio 1996 e rimarra' in vigore fino all'attuazione degli Atti del prossimo Congresso.
In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri hanno firmato il presente Regolamento generale in un esemplare depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale.
Il Governo del paese dove il Congresso ha sede provvedera' a farne consegnare una copia a ciascuna Parte.
Fatto a Seul, il 14 settembre 1994.
Regolamento - art. 1
REGOLAMENTO GENERALE DELL'UNIONE POSTALE UNIVERSALE - ANNESSO
REGOLAMENTO INTERNO DEI CONGRESSI
Articolo primo
Disposizioni generali
Il presente Regolamento interno, di seguito denominato il "Regolamento" e' istituito in applicazione degli Atti dell'Unione ed e' loro subordinato. In caso di divergenza tra una delle sue disposizioni ed una disposizione degli Atti, prevale quest'ultima.
Regolamento - art. 2
Articolo 2
Delegazioni
1. Il termine "delegazione" indica la persona o l'insieme di persone designate da un Paese membro a partecipare al Congresso. La delegazione si compone di un Capo delegazione nonche', se del caso, di un supplente del Capo delegazione, di uno o piu' delegati e, eventualmente, di uno o piu' funzionari addetti (compresi gli esperti, i segretari, ecc.).
2. I Capi delegazione, i loro supplenti ed i delegati sono i rappresentanti dei Paesi membri ai sensi dell' articolo 14, paragrafo 2 della Costituzione , quando sono muniti di poteri secondo le condizioni stabilite all'articolo 3 del presente Regolamento.
3. I funzionari addetti sono ammessi alle sedute ed hanno il diritto di partecipare alle deliberazioni, ma di regola non hanno diritto di voto. Tuttavia, essi possono essere autorizzati dal Capo delegazione a votare a nome del loro paese nelle sedute delle Commissioni. Tali autorizzazioni devono essere consegnate per iscritto, prima dell'inizio della seduta, al Presidente della Commissione interessata.
Regolamento - art. 3
Articolo 3
Credenziali dei delegati
1. Le credenziali dei delegati devono essere firmate dal Capo dello Stato o dal Capo del Governo o dal Ministro degli Affari Esteri del paese interessato. Esse devono essere formulate in buona e debita forma. Le credenziali dei delegati abilitati a firmare gli Atti (plenipotenziari) devono indicare la portata di tale firma (firma con riserva di ratifica o di approvazione, firma "ad referendum", firma definitiva). In mancanza di tale precisazione, la firma e' considerata soggetta a ratifica o ad approvazione. Le credenziali che autorizzano a firmare gli Atti comprendono implicitamente il diritto di deliberare e di votare. I delegati cui le autorita' competenti hanno conferito i pieni poteri senza precisarne la portata, sono autorizzati a deliberare, a votare ed a firmare gli Atti, a meno che il contrario non risulti esplicitamente dalla formulazione delle credenziali.
2. Le credenziali devono essere depositate all'inizio del Congresso presso l'autorita' a tal fine designata.
3. I delegati non muniti di credenziali o che non abbiano depositato le credenziali, se sono annunciati dal loro Governo al Governo del paese invitante, possono prendere parte alla deliberazione e votare fin dal momento in cui iniziano a partecipare ai lavori del Congresso. Lo stesso avviene per i delegati le cui credenziali presentano irregolarita'. Essi non saranno piu' autorizzati a votare dal momento in cui il Congresso avra' approvato l'ultimo rapporto della Commissione di verifica dei poteri accertante l'inesistenza o l'irregolarita' delle loro credenziali, e fino a quando non si saranno messi in regola. L'ultimo rapporto deve essere approvato dal Congresso prima delle elezioni diverse da quelle del Presidente del Congresso e prima dell'approvazione dei progetti di Atti.
4. Le credenziali di un Paese membro che si fa rappresentare al Congresso dalla delegazione di un altro Paese membro (delega) devono avere la stessa forma di quelle menzionate al paragrafo 1. 5. Non sono ammesse credenziali e deleghe inviate telegraficamente. Di converso, si accettano i telegrammi di risposta a richieste d'informazioni relative alle credenziali.
6. Se una delegazione, dopo aver depositato le credenziali, e' impossibilitata ad assistere ad una o piu' sedute, essa puo' farsi rappresentare dalla delegazione di un altro paese a condizione di informarne per iscritto il Presidente della riunione in oggetto. Una delegazione puo' rappresentare un solo paese oltre al suo.
7. I delegati dei Paesi membri che non sono parti ad un Accordo possono partecipare senza diritto di voto alle deliberazioni del Congresso indetto per questo Accordo.
Regolamento - art. 4
Articolo 4
Ordine dei posti
1. Nelle sedute del Congresso e delle Commissioni, le delegazioni sono collocate secondo l'ordine alfabetico francese dei Paesi membri rappresentati.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sorteggia in tempo utile il nome del paese che prendera' posto in prima fila dinnanzi alla tribuna presidenziale nelle sedute del Congresso e delle Commissioni.
Regolamento - art. 5
Articolo 5
Osservatori
1. Dei rappresentanti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite possono partecipare alle deliberazioni del Congresso.
2. Gli osservatori delle organizzazioni intergovernative sono ammessi alle sedute del Congresso o delle sue Commissioni durante il dibattito di questioni concernenti tali organizzazioni. Negli stessi casi, possono anche essere ammessi alle sedute delle Commissioni, osservatori delle organizzazioni internazionali non governative se la Commissione in oggetto vi consente.
3. Sono inoltre ammessi, a titolo di osservatori, rappresentanti qualificati delle Unioni ristrette istituite secondo l' articolo 8, paragrafo 1 della Costituzione , qualora ne esprimano il desiderio.
4. Gli osservatori di cui ai paragrafi 1 a 3 partecipano alle deliberazioni senza diritto di voto.
Regolamento - art. 6
Articolo 6
Decano del Congresso
1. L'Amministrazione postale del paese dove il congresso ha sede suggerisce la nomina del Decano del Congresso, d'intesa con l'Unione postale universale. Il Consiglio di Amministrazione procede in tempo utile all'approvazione di detta nomina.
2. All'inizio della prima seduta plenaria di ciascun Congresso, il Decano assume la presidenza del Congresso fino a quando quest'ultimo non abbia eletto il suo Presidente. Inoltre egli esercita le funzioni che gli sono conferite dal presente Regolamento.
Regolamento - art. 7
Articolo 7
Presidenze e vice-presidenze del Congresso e delle Commissioni
1. Nella sua prima seduta plenaria, il Congresso elegge, su proposta del Decano, il Presidente del Congresso e successivamente approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la nomina dei Paesi membri incaricati delle Vice-presidenze del Congresso nonche' delle presidenze e vice-presidenze delle Commissioni. Tali funzioni sono conferite, per quanto possibile, in base ad un'equa ripartizione geografica dei Paesi membri.
2. I Presidenti aprono e chiudono le sedute che presiedono, dirigono il dibattito, danno la parola agli oratori, mettono le proposte ai voti ed indicano la maggioranza richiesta per le votazioni, proclamano le decisioni e, con riserva dell'approvazione del Congresso, forniscono se del caso una interpretazione di tali decisioni.
3. I Presidenti vigilano sul rispetto del presente Regolamento e sul mantenimento dell'ordine durante le sedute.
4. Ogni delegazione puo' appellarsi, dinnanzi al Congresso o alla Commissione contro una decisione adottata dal Presidente di detti organi, in base ad una disposizione del Regolamento o un'interpretazione dello stesso; la decisione del Presidente rimane tuttavia valida se non e' annullata dalla maggioranza dei membri presenti e votanti.
5. Se il Paese membro incaricato della presidenza non e' piu' in grado di esercitare tale funzione, il Congresso o la Commissione nominano uno dei Vice-Presidenti in sostituzione.
Regolamento - art. 8
Articolo 8
Ufficio del Congresso
1. L'Ufficio e' l'organo centrale incaricato di dirigere i lavori del Congresso. Si compone del Presidente e dei Vice-Presidenti del Congresso, nonche' dei Presidenti delle Commissioni, e si riunisce periodicamente per esaminare lo svolgimento dei lavori del Congresso e delle Commissioni e per formulare raccomandazioni intese a facilitare tale svolgimento. L'Ufficio aiuta il Presidente ad elaborare l'ordine del giorno di ciascuna seduta plenaria ed a coordinare i lavori delle Commissioni, e formula raccomandazioni relative alla chiusura del Congresso.
2. Il Segretario generale del Congresso ed il Segretario generale aggiunto di cui all'articolo 11, paragrafo 1, assistono alle riunioni dell'Ufficio.
Regolamento - art. 9
Articolo 9
Membri delle Commissioni
1. I Paesi membri rappresentati al Congresso sono di diritto membri delle Commissioni incaricate dell'esame delle proposte relative alla Costituzione, al Regolamento generale, alla Convenzione ed al Regolamento di esecuzione di quest'ultima.
2. I Paesi membri rappresentati al Congresso che sono parti ad uno o piu' degli Accordi facoltativi, sono di diritto membri della o delle Commissioni incaricate della revisione di detti Accordi. Il diritto di voto dei membri della o delle Commissioni e' limitato all'Accordo o agli Accordi di cui sono parti.
3. Le delegazioni che non sono membri delle Commissioni che trattano gli Accordi ed i loro Regolamenti di esecuzione, hanno facolta' di assistere alle sedute di queste ultime e di partecipare alle deliberazioni senza diritto di voto.
Regolamento - art. 10
Articolo 10
Gruppi di lavoro
Il Congresso e ciascuna Commissione possono costituire Gruppi di lavoro per lo studio di questioni speciali.
Regolamento - art. 11
Articolo 11
Segretariato del Congresso e delle Commissioni
1. Il Direttore generale ed il Vice-direttore generale dell'Ufficio internazionale assumono rispettivamente le funzioni di Segretario generale e di Segretario generale aggiunto del Congresso.
2. Il Segretario generale ed il Segretario generale aggiunto assistono alle sedute del Congresso e dell'Ufficio del Congresso, in cui partecipano alle deliberazioni senza diritto di voto. Possono inoltre, alle stesse condizioni, assistere alle sedute delle Commissioni o farsi rappresentare da un funzionario superiore dell'Ufficio internazionale.
3. I lavori del Segretariato del Congresso, dell'Ufficio del Congresso e delle Commissioni sono svolti dal personale dell'Ufficio internazionale in collaborazione con l'Amministrazione del paese invitante.
4. I funzionari superiori dell'Ufficio internazionale svolgono le funzioni di Segretari del Congresso, dell'Ufficio del Congresso e delle Commissioni. Essi assistono il Presidente durante le sedute e sono responsabili della stesura dei processi verbali o dei rapporti.
5. I Segretari del Congresso e delle Commissioni sono assistiti da Segretari aggiunti.
6. La stesura dei processi verbali del Congresso o delle Commissioni e' affidata a relatori con piena padronanza della lingua francese.
Regolamento - art. 12
Articolo 12
Lingue di deliberazione
1. Con riserva del paragrafo 2, le lingue francese, inglese, russa e spagnola sono ammesse per le deliberazioni con l'ausilio di un sistema d'interpretazione simultanea o consecutiva.
2. Le deliberazioni della Commissione di redazione avvengono in lingua francese.
3. Sono autorizzate anche altre lingue per le deliberazioni indicate nel paragrafo 1. La lingua del paese ospite gode di un diritto di priorita' al riguardo. Le delegazioni che utilizzano altre lingue provvedono all'interpretazione simultanea in una delle lingue menzionate al paragrafo 1, sia mediante un sistema di interpretazione simultanea, con eventuali modifiche di natura tecnica, sia con interpreti particolari.
4. Le spese d'installazione e di manutenzione degli impianti tecnici sono a carico dell'Unione.
5. Le spese dei servizi di interpretazione sono suddivise tra i Paesi membri che utilizzano la stessa lingua proporzionalmente al loro contributo alle spese dell'Unione.
Regolamento - art. 13
Articolo 13
Lingue di redazione dei documenti del Congresso
1. I documenti elaborati durante il Congresso, compresi i progetti di decisioni sottoposti all'approvazione del Congresso sono pubblicati in lingua francese dal Segretariato del Congresso.
2. A tal fine i documenti provenienti dalle delegazioni dei Paesi membri devono essere presentati in tale lingua, sia direttamente sia tramite i servizi di traduzioni addetti al Segretariato del Congresso.
3. Tali servizi, organizzati a proprie spese dai gruppi linguistici costituiti secondo le disposizioni pertinenti del Regolamento generale, possono anche tradurre documenti del Congresso nelle loro rispettive lingue.
Regolamento - art. 14
Articolo 14
Proposte
1. Tutte le questioni sottoposte al Congresso sono oggetto di proposte.
2. Tutte le proposte pubblicate dall'Ufficio internazionale prima dell'inizio del Congresso sono considerate sottoposte al Congresso.
3. Nessuna proposta potra' essere presa in considerazione nei due mesi precedenti l'inizio del Congresso, salvo quelle miranti all'emendamento di proposte precedenti.
4. E' considerata come emendamento ogni proposta di modifica la quale, pur senza alterare il merito della proposta, comporta una soppressione, un'aggiunta ad una parte della proposta originale o la revisione di una parte di detta proposta. Nessuna proposta di modifica sara' considerata alla stregua di un emendamento se e' incompatibile con il senso o l'intento della proposta originale. Nei casi incerti, spetta al Congresso o alla Commissione definire la questione.
5. Gli emendamenti presentati al Congresso riguardo a proposte gia' effettuate devono essere consegnati per iscritto in lingua francese al Segretariato prima delle ore 12.00 dell'ante vigilia del giorno in cui saranno deliberati, cosicche' possano essere distribuiti ai delegati lo stesso giorno. Tale termine non si applica agli emendamenti risultanti direttamente da un dibattito in seno al Congresso o alle Commissioni. In questo caso, l'autore dell'emendamento, ove richiesto, deve presentare il testo per iscritto in lingua francese o, qualora cio' non sia possibile, in qualsiasi altra lingua del dibattito. Il Presidente interessato ne dara' o ne fara' dare lettura.
6. La procedura prevista al paragrafo 5 si applica anche alla presentazione di proposte che mirano a modificare il testo degli Atti (progetti di risoluzione, di raccomandazione, di auspicio ecc.).
7. Tutte le proposte o emendamenti devono essere presentati nella forma definitiva del testo che sara' inserito negli Atti dell'Unione, con riserva beninteso di una messa a punto da parte della Commissione di redazione.
Regolamento - art. 15
Articolo 15
Esame delle proposte al Congresso e nelle Commissioni
1. Le proposte di tipo redazionale (il cui numero e' accompagnato dalla lettera R) sono trasmesse alla Commissione di redazione sia direttamente se l'Ufficio internazionale non ha dubbi circa la loro natura (un elenco e' compilato dall'Ufficio internazionale per la Commissione di redazione) sia se, d'avviso dell'Ufficio internazionale vi sono dubbi circa la loro natura benche' tutte le altre Commissioni ne abbiano confermato il carattere specificamente redazionale (anche per queste proposte un elenco e' compilato per le Commissioni interessate). Tuttavia, se dette proposte sono collegate ad altre proposte di merito da sottoporre al Congresso o ad altre Commissioni, la Commissione di redazione le esaminera' solo dopo che il Congresso o le altre Commissioni si siano pronunciate sulle proposte di merito corrispondenti. Le proposte il cui numero non e' accompagnato dalla lettera R ma che, secondo l'Ufficio internazionale, sono di tipo redazionale, saranno deferite direttamente alle Commissioni che trattano le proposte di merito corrispondenti e che decideranno all'inizio dei loro lavori quali di queste proposte devono essere trasmesse direttamente alla Commissione di redazione. L'Ufficio internazionale compila un elenco di tali proposte per le Commissioni in oggetto.
2. Di regola, le proposte di modifica dei Regolamenti di esecuzione che derivano da proposte di modifica della Convenzione e degli Accordi, sono trattate dalla Commissione interessata, a meno che quest'ultima non decida di rinviarle al Consiglio di gestione postale, dietro proposta del suo Presidente o di una delegazione. In caso di obiezioni, il Presidente sottopone immediatamente la questione ad un voto di procedura.
3. Di converso, le proposte di modifica dei Regolamenti di esecuzione che derivano da proposte di modifica della Convenzione e degli Accordi, sono rinviate al Consiglio di gestione postale, a meno che la Commissione non decida di trattarle in seno al Congresso, su proposta del suo Presidente o di una delegazione. In caso di obiezioni, il Presidente sottopone immediatamente la questione ad un voto di procedura.
4. Se una stessa questione e' oggetto di piu' proposte, il Presidente decide il loro ordine di discussione iniziando, di regola, dalla proposta che maggiormente differisce dal testo di base e che implica un cambiamento sostanziale rispetto allo status quo.
5. Se una proposta puo' essere suddivisa in piu' parti, ciascuna di esse puo', con l'accordo dell'autore della proposta o dell'assemblea, essere esaminata e messa ai voti separatamente.
6. Ogni proposta ritirata dal suo autore in Congresso o in Commissione puo' essere ripresa dalla delegazione di un altro Paese membro. Allo stesso modo, se un emendamento ad una proposta e' accettata dall'autore della stessa, un'altra delegazione potra' riprendere la proposta originale non emendata.
7. Ogni emendamento ad una proposta, accettato dalla delegazione che ha presentato la proposta, e' immediatamente incorporato nel testo della proposta. Se l'autore della proposta originale non accetta un emendamento, il Presidente decide se si debba votare innanzitutto sull'emendamento o sulla proposta, a seconda di quale sia la formulazione che differisce maggiormente dal senso o dall'intento del testo di base e che implica un cambiamento sostanziale rispetto allo status quo.
8. La procedura di cui al paragrafo 7 si applica anche quando sono presentati piu' emendamenti ad una stessa proposta.
9. Il Presidente del Congresso ed i Presidenti delle Commissioni provvedono a far consegnare alla Commissione di redazione, dopo ciascuna seduta, il testo scritto delle proposte, degli emendamenti o delle decisioni adottate.
10. Al termine dei loro lavori, le Commissioni formulano, a proposito dei Regolamenti di esecuzione che li riguardano, una risoluzione in due parti comportanti:
1 - i numeri delle proposte rinviate al Consiglio di gestione postale per esame;
2 - i numeri delle proposte rinviate al Consiglio di gestione postale, accompagnate da direttive del Congresso.
Per quanto riguarda le proposte di modifica dei Regolamenti di esecuzione, approvate da una Commissione e successivamente trasmesse alla Commissione di redazione, esse sono oggetto di una risoluzione che include in annesso il testo definitivo delle proposte adottate.
Regolamento - art. 16
Articolo 16
Deliberazioni
1. I delegati possono prendere la parola solo dopo essere stati autorizzati dal Presidente della riunione. Si raccomanda loro di parlare senza fretta e distintamente. Il Presidente deve lasciare ai delegati la possibilita' di esprimere liberamente e completamente il loro parere sul tema del dibattito, compatibilmente con il normale svolgimento delle deliberazioni.
2. Salvo diversa decisione adottata a maggioranza dei membri presenti e votanti, gli interventi non possono oltrepassare cinque minuti. Il Presidente e' autorizzato ad interrompere l'oratore che oltrepassa il tempo di parola, e puo' invitare il delegato ad attenersi al tema in oggetto.
3. Durante un dibattito il Presidente con l'accordo della maggioranza dei membri presenti e votanti, puo' dichiarare chiusa la lista degli oratori dopo averne dato lettura. Quando la lista e' esaurita egli dichiara chiuso il dibattito, con riserva di concedere all'autore della proposta in discussione, il diritto di rispondere ad ogni intervento pronunciato anche dopo la chiusura della lista.
4. Con l'accordo della maggioranza dei membri presenti e votanti il Presidente puo' limitare il numero di interventi di una stessa delegazione su una proposta o un gruppo di proposte, concedendo tuttavia all'autore di una proposta il diritto di presentarla e di intervenire successivamente, se lo domanda, per fornire elementi di risposta nuovi agli interventi delle altre delegazioni, ed in modo da poter avere la parola per ultimo se la chiede.
5. Con l'accordo della maggioranza dei membri presenti e votanti il Presidente puo' limitare il numero di interventi su una proposta o un gruppo di proposte; tale limitazione non puo' essere inferiore a cinque a favore, e cinque contro la proposta in discussione.
Regolamento - art. 17
Articolo 17
Mozioni d'ordine e mozioni procedurali
1. Durante la discussione di qualsiasi questione ed eventualmente anche dopo la chiusura del dibattito, una delegazione puo' sollevare una mozione d'ordine per chiedere:
- chiarimenti sullo svolgimento del dibattito;
- il rispetto del Regolamento interno;
- la modifica dell'ordine di discussione delle proposte suggerito dal Presidente.
La mozione d'ordine ha precedenza su tutte le altre questioni, comprese le mozioni procedurali di cui al paragrafo 3.
2. Il Presidente fornisce immediatamente i chiarimenti richiesti o adotta la decisione che ritiene opportuna riguardo alla mozione d'ordine. In caso di obiezione, la decisione del Presidente e' immediatamente messa ai voti.
3. Inoltre, durante il dibattito di una questione, una delegazione puo' presentare una mozione procedurale al fine di proporre:
a) la sospensione della seduta;
b) la fine della seduta;
c) l'aggiornamento del dibattito sulla questione in discussione;
d) la chiusura del dibattito sulla questione in discussione.
Le mozioni procedurali hanno precedenza secondo l'ordine sopra stabilito, su tutte le altre proposte, ad eccezione delle mozioni d'ordine di cui al paragrafo 1.
4. Le mozioni per la sospensione o la fine della seduta non sono oggetto di un dibattito ma vengono immediatamente messe ai voti.
5. Se una delegazione propone l'aggiornamento o la chiusura del dibattito su una questione, la parola e' concessa solo a due oratori opposti all'aggiornamento o alla chiusura del dibattito, dopo di che la mozione e' messa ai voti.
6. La delegazione che presenta una mozione d'ordine o procedurale non puo', nel suo intervento, trattare il merito della questione dibattuta. L'autore di una mozione procedurale puo' ritirarla prima che sia messa ai voti ed ogni mozione del caso, emendata o non, eventualmente ritirata, puo' essere ripresa da un'altra delegazione.
Regolamento - art. 18
Articolo 18
Quorum
1. Con riserva dei paragrafi 2 e 3, il quorum necessario per l'apertura delle sedute e per le votazioni e' costituito dalla meta' dei Paesi membri rappresentati al Congresso e aventi diritto di voto.
2. Al momento delle votazioni sulla modifica della Costituzione e del Regolamento generale, il quorum richiesto e' costituito dai due terzi dei Paesi membri dell'Unione.
3. Per gli Accordi ed i loro Regolamenti di esecuzione, il quorum previsto per l'apertura delle sedute e per le votazioni e' costituito dalla meta' dei Paesi membri rappresentati al Congresso che sono parti all'Accordo in questione e che hanno diritto di voto.
4. Le delegazioni presenti che non partecipano ad un determinato voto o che dichiarano di non volervi partecipare, non sono considerati assenti ai fini della determinazione del quorum richiesto ai paragrafi 1, 2 e 3.
Regolamento - art. 19
Articolo 19
Regole e procedure di voto
1. Le questioni che non possono essere regolate di comune accordo sono decise tramite votazione.
2. Le votazioni hanno luogo con il sistema tradizionale o con il dispositivo elettronico di votazione. Di regola essere sono effettuate con l'ausilio del dispositivo elettronico quando l'assemblea ne puo' disporre. Tuttavia, in caso di votazione segreta si puo' ricorrere al sistema tradizionale se vi e' una domanda in tal senso da parte di una delegazione, appoggiata dalla maggioranza delle delegazioni presenti e votanti.
3. Nel sistema tradizionale, le procedure di votazione sono le seguenti:
a) a mano alzata: se il risultato della votazione da' adito a dubbi, il Presidente puo', a sua discrezione o a richiesta di una delegazione, far procedere immediatamente ad una votazione per appello nominale sulla stessa questione;
b) per appello nominale: su domanda di una delegazione o a discrezione del Presidente. L'appello avviene secondo l'ordine alfabetico francese dei paesi rappresentati iniziando dal paese il cui nome e' estratto a sorte dal Presidente. Il risultato della votazione e' riportato nel processo verbale della seduta, assieme all'elenco dei paesi secondo la natura del voto;
c) per scrutinio segreto: con scheda di voto su richiesta di due delegazioni. Il Presidente della riunione designa in questo caso tre scrutatori e prende i provvedimenti necessari per garantire il segreto del voto.
4. Con il dispositivo elettronico, le procedure di votazione sono le seguenti:
a) voto non registrato: sostituisce un voto a mano alzata;
b) voto registrato: sostituisce un voto per appello nominale; tuttavia non si procede all'appello dei nomi dei paesi salvo se una delegazione lo richiede, e se la domanda e' appoggiata dalla maggioranza delle delegazioni presenti e votanti;
c) voto segreto: sostituisce lo scrutinio segreto con schede di voto.
5. A prescindere dal sistema utilizzato, il voto a scrutinio segreto ha precedenza su ogni altra procedura.
6. Quando la votazione ha inizio, nessuna delegazione puo' interromperla, salvo per una mozione d'ordine relativa alle modalita' di svolgimento della votazione.
7. Dopo la votazione, il Presidente puo' autorizzare i delegati ad esplicitare il loro voto.
Regolamento - art. 20
Articolo 20
Condizioni di approvazione delle proposte
1. Per essere adottate, le proposte di modifica degli Atti devono essere approvate:
a) per la Costituzione: da due terzi almeno dei Paesi membri dell'Unione;
b) per il Regolamento generale: dalla maggioranza dei Paesi membri rappresentati al Congresso;
c) per la Convenzione ed il suo Regolamento di esecuzione: dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti;
d) per gli Accordi ed i loro Regolamenti di esecuzione: dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti che sono parti agli Accordi.
2. Le questioni procedurali che non possono esser risolte di comune accordo sono decise dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti. Lo stesso avviene per le decisioni che non concernono la modifica degli Atti, a meno che il Congresso non decida diversamente a maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti.
3. Con riserva del paragrafo 5, per Paesi membri presenti e votanti si intendono i Paesi che votano "a favore" o "contro", le astensioni non essendo prese in considerazione nel conteggio dei voti necessari per costituire la maggioranza, e neppure le schede bianche o non valide in caso di votazione a scrutinio segreto.
4. In caso di parita' di voti, la proposta si considera respinta.
5. Se il numero di astensioni e di schede bianche o non valide supera la meta' del numero di voti espressi (a favore, contrari, astensioni) l'esame della questione e' rinviato ad una seduta successiva durante la quale non sara' tenuto conto ne' delle astensioni ne' delle schede bianche o non valide.
Regolamento - art. 21
Articolo 21
Elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di gestione postale
Ai fini di determinare la maggioranza dei paesi che hanno ottenuto lo stesso numero di voti nelle elezioni dei membri del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di gestione postale, il Presidente procede al sorteggio.
Regolamento - art. 22
Articolo 22
Elezione del Direttore generale e del Vice-direttore generale dell'Ufficio internazionale
1. Le elezioni del Direttore generale e del Vice-direttore generale dell'Ufficio internazionale hanno luogo a scrutinio segreto in una o piu' sedute durante lo stesso giorno. E' eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti espressi dai Paesi membri presenti e votanti. Si procede al numero di scrutini necessari affinche' il candidato possa ottenere la maggioranza.
2. Sono considerati Paesi membri presenti e votanti i paesi che votano per uno dei candidati regolarmente annunciati, le astensioni non essendo prese in considerazione nel conteggio dei voti necessari per costituire la maggioranza, e neppure le schede bianche o non valide.
3. Se il numero di astensioni e di schede bianche o non valide supera la meta' del numero di voti espressi secondo il paragrafo 2, l'elezione e' rinviata ad una seduta successiva durante la quale non sara' tenuto conto ne' delle astensioni ne' delle schede bianche o non valide.
4. Il candidato che ha ottenuto il numero minore di voti ad un giro di scrutinio, viene eliminato.
5. in caso di parita' di voti, si procede ad un primo e se del caso ad un secondo scrutinio supplementare ai fini dello spareggio dei candidati ex aequo, il voto essendo concentrato unicamente su tali candidati. Se il risultato e' negativo, decide la sorte ed il Presidente procede al sorteggio.
Regolamento - art. 23
Articolo 23
Processi verbali
1. I processi verbali delle sedute del Congresso e delle Commissioni riferiscono l'andamento delle sedute, riassumono brevemente gli interventi, menzionano le proposte ed il risultato delle deliberazioni. Vengono redatti processi verbali per le sedute plenarie e processi verbali sommari per le sedute delle Commissioni.
2. I processi verbali delle sedute di una Commissione possono essere sostituiti da rapporti destinati al Congresso se il Consiglio di Amministrazione cosi' decide. Di regola, i Gruppi di lavoro compilano un rapporto destinato all'organo che li ha istituiti.
3. Tuttavia ogni delegato ha il diritto di chiedere l'inserimento analitico o in extenso, nel processo verbale o nel rapporto, di ogni dichiarazione che ha effettuato, nella misura in cui puo' consegnare il testo francese al Segretariato al massimo due ore dopo la fine della seduta.
4. A partire dal momento in cui e' stata distribuita la bozza del processo verbale o del rapporto, le delegazioni dispongono di un termine di ventiquattro ore per presentare le loro osservazioni al Segretariato il quale se del caso funge da intermediario tra l'interessato ed il Presidente della seduta in questione.
5. Di regola e con riserva del paragrafo 4, all'inizio delle sedute del Congresso, il Presidente sottopone il processo verbale della seduta precedente per approvazione. Lo stesso avviene per le Commissioni le cui deliberazioni sono oggetto di un processo verbale o di un rapporto. I processi verbali o i rapporti delle ultime sedute che non hanno potuto essere approvati in Congresso o in Commissione sono approvati dai rispettivi Presidenti di tali riunioni. L'Ufficio internazionale terra' conto inoltre delle eventuali osservazioni che i delegati dei Paesi membri gli comunicheranno entro un termine di quaranta giorni dopo l'invio di detti processi verbali.
6. L'Ufficio internazionale e' autorizzato a rettificare gli errori materiali contenuti nei processi verbali o nei rapporti delle sedute del Congresso e delle Commissioni e non rilevati al momento dell'approvazione in conformita' con il paragrafo 5.
Regolamento - art. 24
Articolo 24
Approvazione del Congresso dei progetti di decisioni (Atti, risoluzioni ecc.)
1. In linea di massima ogni progetto di Atto presentato dalla Commissione di redazione e' esaminato articolo per articolo. Puo' essere considerato approvato solo dopo un voto d'insieme favorevole.
A questo voto, si applica l'articolo 20, paragrafo 1.
2. Durante questo esame, ciascuna delegazione puo' riprendere una proposta adottata o respinta in Commissione. L'appello relativo a tali proposte e' subordinato alla condizione che la delegazione ne abbia informato per iscritto il Presidente del Congresso almeno un giorno prima della seduta in cui la disposizione del progetto di Atto sara' sottoposta all'approvazione del Congresso.
3. Tuttavia e' sempre possibile, se il Presidente lo ritiene opportuno per il prosieguo dei lavori del Congresso, procedere all'esame degli appelli prima di esaminare i progetti di Atti presentati dalla Commissione di redazione.
4. Se una proposta e' stata adottata o respinta dal Congresso, essa potra' essere riesaminata dallo stesso Congresso solo se l'appello ha avuto il sostegno di almeno dieci delegazioni ed e' stato approvato a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti. Tale facolta' e' possibile solo per le proposte direttamente presentate nelle sedute plenarie, fermo restando che una stessa questione non puo' essere oggetto di piu' di un appello.
5. L'Ufficio internazionale e' autorizzato a rettificare gli errori materiali contenuti negli Atti definitivi e non rilevati durante l'esame dei progetti di Atti, nonche' la numerazione degli articoli e dei paragrafi ed i riferimenti.
6. I progetti di decisioni diverse da quelle di modifica degli Atti, presentati dalla Commissione di redazione, sono in linea di massima esaminati globalmente. I paragrafi 2 a 5 sono altresi' applicabili ai progetti di tali decisioni.
Regolamento - art. 25
Articolo 25
Assegnazione degli studi al Consiglio di Amministrazione ed al Consiglio di gestione postale
Su raccomandazione del suo Ufficio, il Congresso assegna gli studi in base alla composizione ed alle rispettive competenze di questi due organi, come descritte negli articoli 102 e 104 del Regolamento generale.
Regolamento - art. 26
Articolo 26
Riserve agli Atti
Le riserve devono essere presentate per iscritto in lingua francese (proposte relative al Protocollo finale) in modo da poter essere esaminate dal Congresso prima della firma degli Atti.
Regolamento - art. 27
Articolo 27
Firma degli Atti
Gli Atti definitivamente approvati dal Congresso sono sottoposti alla firma dei Plenipotenziari.
Regolamento - art. 28
Articolo 28
Modifiche al Regolamento
1. Ciascun Congresso puo' modificare il Regolamento interno. Per essere accettate in deliberazione, le proposte di modifica del presente Regolamento, salvo se sono presentate da un organo dell'UPU abilitato a presentare proposte, devono avere al Congresso il sostegno di almeno dieci delegazioni.
2. Per essere adottate le proposte di modifica del presente Regolamento devono essere approvate da due terzi almeno dei Paesi membri rappresentati al Congresso.
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE POSTALE UNIVERSALE
I sottoscritti, plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri dell'Unione, visto l' articolo 22 paragrafo 3, della Costituzione dell'Unione Postale Universale conclusa a Vienna il 10 luglio 1964 hanno, di comune accordo e sotto riserva dell'articolo 25, paragrafo 4 di detta Costituzione, stabilito nella presente Convenzione le regole comuni applicabili al servizio postale internazionale ed alle disposizioni relative al servizio di postalettere.
Articolo primo
Liberta' di transito
1. Il principio della liberta' e' enunciato all'articolo primo della Costituzione. Esso comporta l'obbligo, per ciascuna Amministrazione postale, di inoltrare, sempre per le vie piu' rapide e con i mezzi piu' sicuri che utilizza per le sue spedizioni, i dispacci chiusi e gli invii della postalettere allo scoperto che le sono consegnati da un'altra Amministrazione.
2. I Paesi membri che non partecipano allo scambio di lettere contenenti materie biologiche deperibili o materie radioattive hanno facolta' di non autorizzare il transito di tali invii allo scoperto attraverso il loro territorio. Questo obbligo si applica anche agli invii della postalettere diversi da lettere, cartoline postali e cecogrammi che non adempiono alle disposizioni legali che regolamentano le condizioni della loro pubblicazione o circolazione nel paese attraversato.
3. La liberta' di transito dei colli postali da inoltrare via terra e via mare e' limitata al territorio dei paesi che partecipano a detto servizio.
4. La liberta' di transito dei pacchi aerei e' garantita sull'intero territorio dell'Unione. Tuttavia, i Paesi membri che non hanno aderito all'Accordo relativo ai pacchi postali non possono essere obbligati a prendere parte all'inoltro via terra dei pacchi aerei per via di superficie.
5. Quando un Paese membro non osserva le disposizioni concernenti la liberta' di transito, gli altri Paesi membri hanno il diritto di sopprimere il servizio postale con detto Paese.
Convenzione - art. 2
Articolo 2
Appartenenza degli invii postali
1. Ogni invio postale appartiene al mittente fino a quando non e' consegnato all'avente diritto, salvo se detto invio e' stato confiscato in attuazione della legislazione del paese di destinazione.
Convenzione - art. 3
Articolo 3
Creazione di un nuovo servizio
1. Le Amministrazioni possono, di comune accordo, creare un nuovo servizio non espressamente previsto negli Atti dell'Unione. Le tasse relative al nuovo servizio sono stabilite da ciascuna Amministrazione interessata, in considerazione delle spese di esercizio del servizio.
Convenzione - art. 4
Articolo 4
Unita' monetaria
1. L'Unita' monetaria prevista all' articolo 7 della Costituzione e utilizzata nella Convenzione e negli Accordi, nonche' nei loro Regolamenti di esecuzione e' il Diritto di tiraggio speciale (DTS).
Convenzione - art. 5
Articolo 5
Francobolli
1. Le Amministrazioni postali emettono a titolo esclusivo i francobolli attestanti il pagamento della francatura secondo gli Atti dell'Unione. I marchi di francatura postale, le impronte di macchine francatrici e le impronte con macchine tipografiche o altri procedimenti di stampa o di timbratura conformi alle disposizioni del Regolamento possono essere utilizzati solo su autorizzazione dell'Amministrazione postale.
2. I soggetti ed i motivi dei francobolli devono essere conformi ai concetti contenuti nel preambolo della Costituzione dell'UPU e nelle decisioni adottate dagli organi dell'Unione.
Convenzione - art. 6
Articolo 6
Tasse
1. Le tasse relative ai vari servizi postali internazionali sono stabilite nella Convenzione e negli Accordi. La determinazione delle tasse deve essere effettuata, in linea di massima, in relazione ai costi inerenti alla fornitura di tali prestazioni.
2. Le tasse applicate, ivi comprese quelle menzionate a titolo indicativo negli Atti, devono essere almeno uguali a quelle applicate agli invii del regime interno aventi le medesime caratteristiche (categoria, quantita', tempi di trattamento ecc.)
3. Le Amministrazioni postali sono autorizzate ad applicare una tassazione superiore a tutte le tasse figuranti nella Convenzione e negli Accordi, comprese quelle che non vi sono menzionate a titolo indicativo:
3.1 quando le tasse da esse applicate per gli stessi servizi, nel loro regime interno, sono piu' elevate di quelle stabilite;
3.2 qualora cio' e' necessario per coprire i costi di gestione dei loro servizi o per ogni altro ragionevole motivo.
4. E' vietato percepire sui clienti tasse postali di qualunque tipo diverse da quelle previste nella Convenzione e negli Accordi.
5. Salvo i casi previsti dalla Convenzione e dagli Accordi, ciascuna Amministrazione postale conserva le tasse che ha percepito.
Convenzione - art. 7
Articolo 7
Franchigia postale
1. Principio
1.1 I casi di franchigia postale sono espressamente previsti dalla Convenzione e dagli Accordi.
2. Servizio postale
2.1 Gli invii della postalettere relativi al servizio postale spediti dalle Amministrazioni postali o dai loro uffici sono esenti da qualsiasi tassa postale.
2.2 Sono esenti da ogni tassa postale, ad esclusione delle soprattasse aeree, gli invii della postalettere relativi al servizio postale:
2.2.1 scambiati fra gli organi dell'Unione Postale Universale e gli organi delle Unioni ristrette;
2.2.2 scambiati fra gli organi di queste Unioni;
2.2.3 inviati da detti organi alle Amministrazioni postali o ai loro uffici.
3. Prigionieri di guerra ed internati civili
3.1 Sono esenti da qualsiasi tassa postale, ad esclusione delle soprattasse aeree, gli invii della postalettere, i pacchi postali e gli invii dei servizi finanziari postali indirizzati ai prigionieri di guerra o da essi spediti sia direttamente, sia tramite gli Uffici menzionati nel Regolamento. I belligeranti raccolti ed internati in un Paese neutrale sono assimilati ai prigionieri di guerra propriamente detti, per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni precedenti;
3.2 Le disposizioni del 3.1 si applicano ugualmente agli invii della postalettere, ai pacchi postali ed agli invii dei servizi finanziari postali provenienti da altri paesi, indirizzati alle persone civili internate di cui alla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa alla protezione dei civili in tempi di guerra o da esse spediti, sia direttamente sia per mezzo degli uffici indicati nel Regolamento.
3.3 Gli Uffici menzionati nel Regolamento godono ugualmente della franchigia postale per gli invii della postalettere, i pacchi postali e gli invii dei servizi finanziari postali riguardanti le persone indicate in 3.1 e 3.2, da esse spediti o ricevuti sia direttamente sia come intermediari.
3.4 I pacchi sono ammessi in franchigia fino al peso di 5 Kg. Il limite di peso e' elevato a Kg. 10 per gli invii il contenuto dei quali e' indivisibile e per quelli indirizzati ad un campo o al personale di fiducia del campo per essere distribuiti ai prigionieri.
4. Cecogrammi
4.1 I cecogrammi sono esenti da qualsiasi tassa postale, ad esclusione delle soprattasse aeree.
Convenzione - art. 8
Articolo 8
Invii della postalettere
1. Gli invii della postalettere sono classificati secondo uno dei due sistemi seguenti. Ciascuna Amministrazione postale ha facolta' di scegliere il sistema da applicare al suo traffico in uscita.
2. Il primo sistema e' basato sulla velocita' di trattazione degli invii. Questi ultimi vengono divisi in:
2.1 invii prioritari: invii trasportati per la via piu' rapida (aerea o via terra) con priorita'; limiti di peso: 2 Kg. in generale, 5 Kg per gli invii contenenti libri ed opuscoli (servizio facoltativo), 7 Kg. per i cecogrammi;
2.2 invii non prioritari: invii per i quali il mittente ha scelto una tariffa meno elevata che comporta tempi di distribuzione piu' lunghi: limiti di peso: identici a quelli di cui a 2.1.
3. Il secondo sistema si basa sul contenuto degli invii. In questo caso gli invii sono divisi in:
3.1 lettere e cartoline postali, collettivamente denominate "LC"; limite di peso: 2 Kg;
3.2 stampati, cecogrammi e pacchetti, collettivamente denominati "AO"; limiti di peso: 2 Kg. per i pacchetti, 5 Kg. per gli stampati, 7 Kg. per i cecogrammi.
4. Nel sistema di classificazione basato sul contenuto:
4.1 gli invii della postalettera trasportati per via aerea con priorita' sono denominati "invii aerei";
4.2 gli invii via terra trasportati per via aerea con priorita' ridotta sono denominati "invii S.A.L.".
5. Ciascuna Amministrazione puo' ammettere che gli invii prioritari e gli invii aerei siano costituiti da un foglio di carta adeguatamente ripiegato ed incollato su tutti i lati. Tali invii sono denominati "aerogrammi".
6. La corrispondenza costituita da invii della postalettere depositati in gran numero da uno stesso mittente, ricevuta nello stesso dispaccio o in dispacci separati, secondo le condizioni specificate nel Regolamento, e' denominata "corrispondenza in soprannumero".
7. I sacchi speciali contenenti giornali, scritti periodici, libri ed altri oggetti stampati indirizzati allo stesso destinatario ed alla stessa destinazione, sono denominati, nei due sistemi, "sacchi M", limite di peso: 30 Kg.
8. I limiti delle dimensioni e le condizioni di accettazione, nonche' le specificita' relative ai limiti di peso, sono indicati nel Regolamento.
Convenzione - art. 9
Articolo 9
Tasse di francatura
1. L'Amministrazione di origine stabilisce le tasse di francatura per il trasporto degli invii della postalettere in tutta l'estensione territoriale dell'Unione. Le tasse di francatura comportano la consegna degli invii a domicilio dei destinatari nella misura in cui il servizio di distribuzione e' organizzato nel paese di destinazione per gli invii in oggetto. Le condizioni di applicazione sono indicate nel Regolamento.
2. Tasse di francatura indicativa sono menzionate nella tabella di seguito:
_____________________________________________________________________ Invii Livelli di peso Tasse indicative
1 2 3
_____________________________________________________________________ DTS
2.1 Tasse nel sistema basato sulla velocita':
Invii prioritari fino a 20 g 0,37
oltre 20 g fino a 100 g 0,88
oltre 100 g fino a 250 g 1,76
oltre 250 g fino a 500 g 3,38
oltre 500 g fino a 1000 g 5,88
oltre 1000 g fino a 2000 g 9,56
per livello supplementare di 1000 g 4,78-facoltativo Invii non prioritari fino a 20 g 0,18
oltre 20 g fino a 100 g 0,40
oltre 100 g fino a 250 g 1,74
oltre 250 g fino a 500 g 1,32
oltre 500 g fino a 1000 g 2,21
oltre 1000 g fino a 2000 g 3,09
per livello supplementare di 1000 g 1,54-facoltativo 2.2 Tasse nel sistema basato sul contenuto:
Lettere fino a 20 g 0,37
oltre 20 g fino a 100 g 0,88
oltre 100 g fino a 250 g 1,76
oltre 250 g fino a 500 g 3,38
oltre 500 g fino a 1000 g 5,88
oltre 1000 g fino a 2000 g 9,56
Cartoline postali 0,26
Stampati fino a 20 g 0,18
oltre 20 g fino a 100 g 0,40
oltre 100 g fino a 250 g 0,74
oltre 250 g fino a 500 g 1,32
oltre 500 g fino a 1000 g 2,21
oltre 1000 g fino a 2000 g 3,09
per livello supplementare di 1000 g 1,54
Pacchetti
oltre 20 g fino a 100 g 0,40
oltre 100 g fino a 250 g 0,74
oltre 250 g fino a 500 g 1,32
oltre 500 g fino a 1000 g 2,21
oltre 1000 g fino a 2000 g 3,09
_____________________________________________________________________
3. Il Consiglio di gestione postale e' autorizzato a rivedere ed a modificare, con riserva del Consiglio di amministrazione, le tasse indicative menzionate sotto 2 nell'intervallo tra due Congressi. Le tasse rivedute avranno come base la mediana delle tasse fissate dai membri dell'Unione per gli invii internazionali impostati nel loro paese.
4. L'Amministrazione di origine ha facolta' di concedere per gli invii della postalettere contenenti:
4.1 giornali e scritti periodici pubblicati nel suo paese, una riduzione che non puo' eccedere il 50% della tariffa applicabile alla categoria di invii utilizzata;
4.2 libri ed opuscoli, spartiti musicali e carte geografiche che non contengano pubblicita' o reclamizzazioni diverse da quelle figuranti sulla copertina o la pagina di guardia di tali oggetti, la stessa riduzione di quella prevista a 4.1.
5. La tassa applicabile ai sacchi M e' calcolata per livello di 1 Kg. fino a concorrenza del peso totale di ogni sacco.
L'Amministrazione di origine ha facolta' di concedere per tali sacchi una riduzione di tassa fino al 20% della tassa applicabile per la categoria di invii utilizzata. Questa riduzione puo' essere indipendente dalle riduzioni di cui a 4.
6. L'Amministrazione di origine ha facolta' di applicare agli invii non normalizzati tasse diverse da quelle applicabili agli invii normalizzati. Gli invii normalizzati sono definiti nel Regolamento.
7. Nel sistema basato sul contenuto la riunione, in un solo invio, di oggetti passibili di piu' tasse e' autorizzata a condizione che il peso totale non sia superiore al peso massimo della categoria avente il limite di peso piu' elevato. La tassa applicabile a tale invio e', a discrezione dell'Amministrazione di origine, quella della categoria la cui tariffa e' piu' elevata, oppure la somma delle varie tasse applicabili ad ogni elemento dell'invio. Tali invii portano la menzione "Invii misti".
Convenzione - art. 10
Articolo 10
Tariffazione secondo il modo d'inoltro o la velocita'
1. Le tasse applicabili agli invii prioritari che sono sempre trasportati per la via piu' rapida (aerea o di superficie), comportano eventuali oneri supplementari per la trasmissione rapida.
2. Le Amministrazioni che applicano il sistema basato sul contenuto sono autorizzate a:
2.1 riscuotere soprattasse per gli invii aerei. Le soprattasse devono essere in relazione alle spese di trasporto aereo ed essere uniformi per almeno l'insieme del territorio di ciascun paese di destinazione a prescindere dal mezzo d'inoltro utilizzato. Per il calcolo della soprattassa applicabile a un invio aereo, le Amministrazioni sono autorizzate a tener conto del peso dei moduli destinati al pubblico, se del caso allegati;
2.2 riscuotere per gli invii S.A.L. soprattasse inferiori a quelle che riscuotono per gli invii aerei;
2.3 fissare tasse combinate per la francatura degli invii aerei e degli invii S.A.L. in considerazione delle loro prestazioni postali e delle spese da pagare per il trasporto aereo.
3. Le riduzioni d'imposta secondo gli articoli 9.4 e 9.5 si applicano inoltre agli invii trasportati per via aerea ma nessuna riduzione e' concessa sulla parte di tassa destinata a coprire le spese di questo trasporto.
Convenzione - art. 11
Articolo 11
Tariffe preferenziali
1. Al di la' del limite minimo di tasse fissato all'articolo 6.2, le Amministrazioni postali hanno facolta' di concedere tasse ridotte, in base alla loro legislazione interna, per gli invii della postalettere impostati nel loro paese. In particolare, hanno la possibilita' di concedere tariffe preferenziali ai clienti con un importante traffico postale.
Convenzione - art. 12
Articolo 12
Tasse speciali
1. Nessuna tassa di recapito puo' essere percepita sul destinatario per i pacchetti di peso inferiore a 500 grammi.
2. Quando i pacchetti di oltre 500 grammi sono assoggettati ad una tassa di recapito in regime interno, la stessa tassa puo' essere riscossa per i pacchetti provenienti dall'estero.
3. Le Amministrazioni sono autorizzate a riscuotere, nei casi di seguito menzionati, le stesse tasse che nel regime interno:
3.1 Tassa d'impostazione per ultimo limite orario, percepita sul mittente.
3.2 Tassa d'impostazione al di la' delle ore normali di apertura degli sportelli, percepita sul mittente.
3.3 Tassa di prelievo al domicilio del mittente, percepita su quest'ultimo.
3.4 Tassa di ritiro al di la' dell'orario normale di apertura degli sportelli, percepita sul destinatario.
3.5 Tassa di fermoposta percepita sul destinatario.
3.6 Tassa d'immagazzinaggio per ogni invio della postalettere superiore a 500 grammi che il destinatario non ha preso in consegna nel periodo in cui l'invio e' custodito senza spese a sua disposizione. Tale tassa non si applica ai cecogrammi.
Convenzione - art. 13
Articolo 13
Francatura
1. Di regola, tutti gli invii della postalettere devono essere interamente francati dal mittente. Le modalita' di francatura sono definite nel Regolamento.
2. L'Amministrazione di origine ha facolta' di restituire gli invii della postalettere non od insufficientemente francati ai mittenti affinche' gli stessi ne completino la francatura.
3. L'Amministrazione di origine puo' inoltre incaricarsi di francare gli invii della postalettere non francati o di completare la francatura degli invii insufficientemente francati e di incassarne l'importo mancante presso il mittente. In questo caso, e' autorizzata a percepire una tassa di trattamento di 0,33 DTS al massimo. La francatura mancante consiste in una delle modalita' definite nel Regolamento.
4. Nei casi in cui le facolta' descritte sotto 2 e 3 non siano applicate, gli invii non o insufficientemente francati, sono passibili, a carico del destinatario o del mittente se si tratta di invii rispediti, di una tassa speciale il cui calcolo e' definito nel Regolamento.
Convenzione - art. 14
Articolo 14
Francatura delle corrispondenze a bordo delle navi
1. Le corrispondenze impostate a bordo di una nave durante la fermata nei due punti estremi del percorso o in uno degli scali intermedi devono essere francate mediante francobolli e secondo la tariffa del paese nelle cui acque si trova la nave.
2. Se l'impostazione a bordo avviene in alto mare, le corrispondenze possono essere francate, salvo contrario accordo fra le Amministrazioni internazionali, mediante francobolli ed in base alla tariffa del Paese al quale appartiene o da cui dipende la nave stessa. Gli invii francati in queste condizioni devono essere consegnati all'ufficio postale dello scalo il prima possibile dopo l'arrivo della nave.
Convenzione - art. 15
Articolo 15
Buoni risposta internazionali
1. Le Amministrazioni postali hanno facolta' di vendere buoni risposta internazionali emessi dall'Ufficio internazionale e di limitarne la vendita secondo la loro legislazione interna.
2. Il valore del buono risposta e' di 0,74 DTS. Il prezzo di vendita stabilito dalle Amministrazioni interessate non puo' essere inferiore a tale valore.
3. I buoni risposta sono cambiabili in ogni Paese membro con uno o piu' francobolli rappresentanti la francatura minima di un invio prioritario ordinario o di una lettera via aerea ordinaria diretta all'estero. Se la legislazione interna del paese di cambio non vi si oppone, i buoni risposta sono inoltre cambiabili con francobolli postali o con altri marchi o impronte di francatura postale.
4. L'amministrazione di un Paese membro ha inoltre facolta' di esigere la consegna simultanea dei buoni risposta e degli invii da francare in cambio di detti buoni.
Convenzione - art. 16
Articolo 16
Invii raccomandati
1. Gli invii della postalettere possono essere spediti in raccomandazione.
2. La tassa degli invii raccomandati deve essere corrisposta anticipatamente. Essa si compone della tassa di francatura dell'invio, secondo il suo sistema di classificazione e la sua categoria e di una tassa fissa di raccomandazione di 1,31 DTS al massimo. Per ciascun sacco M, le amministrazioni riscuotono, in luogo della tassa unitaria, una tassa globale non eccedente cinque volte la tassa unitaria.
3. Qualora siano necessarie misure di sicurezza straordinarie, le Amministrazioni possono riscuotere dai mittenti o dai destinatari, oltre alla tassa menzionata sotto 2, le tasse speciali previste dalla loro legislazione interna.
4. Le Amministrazioni postali disposte ad assumersi i rischi che possono derivare dal caso di forza maggiore hanno facolta' di riscuotere una tassa speciale di 0,13 DTS al massimo per ogni invio raccomandato.
Convenzione - art. 17
Articolo 17
Invii assicurati
1. Gli invii della postalettere possono essere spediti dal servizio degli invii assicurati nelle relazioni tra le Amministrazioni che si incaricano di detto servizio.
2. La tassa degli invii assicurati deve essere corrisposta anticipatamente. Essa si compone della tassa di francatura dell'invio, secondo il suo sistema di classificazione e la sua categoria, e della tassa per l'invio assicurato stabilito dall'Amministrazione di origine. Tale tassa deve essere inferiore alla tassa di raccomandazione.
Convenzione - art. 18
Articolo 18
Invii con valore dichiarato
1. Gli invii prioritari e non prioritari e le lettere contenenti carte valori, documenti o oggetti di valore sono denominati "invii con valore dichiarato" possono essere scambiati con assicurazione del contenuto per il valore dichiarato dal mittente. Tale scambio e' limitato alle relazioni tra le Amministrazioni postali che si sono dichiarate d'accordo per accettare questi invii, sia nelle loro relazioni reciproche sia in un'unica direzione.
2. L'ammontare della dichiarazione di valore e' di regola illimitato. Ogni Amministrazione ha tuttavia la facolta' di limitare la dichiarazione di valore, per quanto la riguarda, ad un importo che non puo' essere inferiore a 4000 DTS. Tuttavia, il limite del valore dichiarato adottato nel servizio interno, e' applicabile se e' inferiore a detto importo.
3. La tassa degli invii con valore dichiarato deve essere corrisposta anticipatamente. Essa si compone della tassa di francatura ordinaria, della tassa fissa di raccomandazione prevista all'articolo 16.2 e di una tassa di assicurazione.
4. In luogo della tassa fissa di raccomandazione, le Amministrazioni postali hanno facolta' di riscuotere la tassa corrispondente del loro servizio interno, o eccezionalmente, una tassa di 3,27 DTS al massimo.
5. La tassa di assicurazione e' di 0,33 DTS al massimo per 65,34 DTS o frazione di 65,34 DTS dichiarati, o di 0,5 per cento del valore dichiarato. Questa tassa e' applicabile a prescindere dal paese di destinazione, anche nei paesi che si incaricano dei rischi che possono risultare da un caso di forza maggiore.
6. Nei casi in cui siano necessarie misure di sicurezza eccezionali, le Amministrazioni possono riscuotere dai mittenti o dai destinatari, oltre alle tasse menzionate sotto 3, 4 e 5, le tasse speciali previste dalla loro legislazione interna.
Convenzione - art. 19
Articolo 19
Invii da recapitarsi per espresso
1. A richiesta dei mittenti ed a destinazione dei paesi le cui Amministrazioni si incaricano di tale servizio, gli invii della postalettere sono distribuiti da un incaricato speciale immediatamente dopo l'arrivo nell'ufficio di distribuzione. Ogni Amministrazione ha il diritto di limitare questo servizio agli invii prioritari, agli invii aerei, oppure, se si tratta della sola via utilizzata tra due Amministrazioni, agli invii LC di superficie. Gli invii espresso possono essere trattati in maniera diversa se il livello di qualita' generale del servizio offerto al destinatario e' almeno altrettanto elevato di quello ottenuto mediante i servizi di un incaricato speciale.
2. Se gli invii pervengono all'ufficio di distribuzione dopo l'ultima distribuzione abituale del giorno, essi sono distribuiti da un incaricato speciale lo stesso giorno ed alle medesime condizioni di quelle applicate nel proprio regime interno dai paesi che forniscono questa prestazione.
3. Le Amministrazioni che hanno svariati canali di trasmissione per il corriere della postalettere devono inoltrare gli invii espresso attraverso il canale di trasmissione piu' rapido quando questi ultimi pervengono all'Ufficio di scambio del corriere in arrivo, e trattare questi invii il piu' rapidamente possibile.
4. Gli invii espresso sono sottoposti oltre alla tassa di francatura, ad una tassa corrispondente come minimo all'importo della francatura di un invio ordinario prioritario/non prioritario, a seconda dei casi, o di una lettera ordinaria di porto semplice ed al massimo a 1,63 DTS. Per ogni sacco M, le amministrazioni riscuotono in luogo della tassa unitaria una tassa globale non eccedente cinque volte la tassa unitaria. Questa tassa deve essere corrisposta per intero e anticipatamente.
5. Se il recapito per espresso comporta oneri particolari, puo' essere riscossa una tassa complementare secondo le disposizioni del regime interno relative agli invii dello stesso tipo.
6. Se la regolamentazione dell'Amministrazione di destinazione lo consente, i destinatari possono chiedere all'ufficio di distribuzione che gli invii loro destinati siano loro recapitati per espresso al momento dell'arrivo. In questo caso l'amministrazione di destinazione e' autorizzata a percepire al momento della distribuzione, la tassa applicabile nel suo servizio interno.
Convenzione - art. 20
Articolo 20
Avviso di ricevimento
1. Il mittente di un invio raccomandato, di un invio assicurato o di un invio con valore dichiarato puo' chiedere un avviso di ricevimento pagando al momento dell'impostazione una tassa di 0,98 DTS al massimo. L'avviso di ricevimento e' rinviato al mittente per la via piu' breve (aerea o di superficie).
2. Quando il mittente reclama un avviso di ricevimento che non gli e' stato consegnato entro i termini normali, non viene riscossa una seconda tassa.
Convenzione - art. 21
Articolo 21
Consegna in mani proprie
1. A richiesta del mittente e nelle relazioni fra le Amministrazioni che hanno dato il loro consenso, gli invii raccomandati, gli invii assicurati e gli invii con valori dichiarati sono consegnati in mani proprie. Le Amministrazioni possono convenire di ammettere questa possibilita' solo per gli invii di denaro contante accompagnati da un avviso di ricevimento. In tutti i casi il mittente paga una tassa di consegna in mani proprie di 0,16 DTS al massimo.
Convenzione - art. 22
Articolo 22
Invii franchi di tasse e di diritti
1. Nei rapporti tra le Amministrazioni postali che si sono accordate al riguardo, i mittenti possono, previa dichiarazione fatta all'ufficio di origine, assumersi l'onere di tutte le tasse e diritti di cui gli invii siano gravati alla consegna. Finche' un invio non e' stato recapitato al destinatario, il mittente puo', dopo l'impostazione, chiedere che l'invio sia recapitato franco di diritti.
2. Nei casi previsti sotto 1, i mittenti devono impegnarsi a pagare le somme che potrebbero essere reclamate dall'ufficio di destinazione. Se del caso essi devono effettuare un pagamento provvisorio.
3. L'Amministrazione di origine riscuote dal mittente una tassa di 0,98 DTS al massimo che conserva a titolo di remunerazione per i servizi forniti nel paese di origine.
4. In caso di domanda formulata dopo l'impostazione, l'Amministrazione di origine riscuote inoltre una tassa addizionale di 1,31 DTS al massimo per domanda. Se la domanda deve essere trasmessa per via di telecomunicazione, il mittente deve pagare anche la tassa corrispondente.
5. L'Amministrazione di destinazione ha la facolta' di riscuotere per ogni invio, una tassa di commissione di 0,98 DTS al massimo. Tale tassa e' indipendente dalla tassa di presentazione alla dogana. Essa e' riscossa dal mittente a beneficio dell'Amministrazione di destinazione.
6. Ogni Amministrazione ha diritto di limitare agli invii raccomandati ed agli invii con valore dichiarato il servizio degli invii franchi di diritti.
Convenzione - art. 23
Articolo 23
Servizio di corrispondenza commerciale-risposta internazionale
1. Le Amministrazioni possono convenire tra di loro di partecipare ad un servizio facoltativo "corrispondenza commerciale - risposta internazionale" (CCRI).
2. Le Amministrazioni che svolgono questo servizio devono osservare le disposizioni definite nel Regolamento.
3. Le Amministrazioni possono tuttavia convenire bilateralmente di istituire un altro sistema tra di esse.
4. Le Amministrazioni possono instaurare un sistema di compensazione che tenga conto dei costi sostenuti.
Convenzione - art. 24
Articolo 24
Materie biologiche deperibili. Materie radioattive
1. Le materie biologiche deperibili e le materie radioattive, condizionate ed imballate secondo le condizioni stabilite dal Regolamento sono sottoposte alla tariffa degli invii prioritari o alla tariffa delle lettere e alla raccomandazione. La loro accettazione e' limitata alle relazioni tra le Amministrazioni postali che si sono dichiarate d'accordo in merito all'accettazione di detti invii sia nelle loro relazioni reciproche, sia in un'unica direzione. Tali materie sono inoltrate per la via piu' rapida, di regola per via aerea, con riserva del pagamento delle soprattasse aeree corrispondenti.
2. Le materie biologiche deperibili possono essere scambiate solo tra laboratori qualificati ufficialmente riconosciuti, mentre le materie radioattive possono essere impostate solo da mittenti debitamente autorizzati.
Convenzione - art. 25
Articolo 25
Impostazione di corrispondenze all'estero
1. Nessun Paese membro e' tenuto a dar corso o a distribuire ai destinatari gli invii della postalettere che mittenti qualsiasi, residenti nel proprio territorio, impostino o facciano impostare in un paese estero, allo scopo di beneficiare delle condizioni tariffarie piu' favorevoli che vi sono applicate.
2. Le disposizioni previste sotto 1 si applicano senza distinzione, sia agli invii della postalettere formati nel paese di residenza del mittente e poi trasportati oltre frontiera, sia agli invii della postalettere confezionati in un paese estero.
3. L'Amministrazione di destinazione ha il diritto di esigere dal mittente, e, a difetto, dall'Amministrazione di impostazione, il pagamento delle tariffe interne. Se ne' il mittente, ne' l'Amministrazione di impostazione accettano di pagare tali tariffe entro un termine stabilito dall'Amministrazione di destinazione, questa puo' sia rispedire gli invii all'Amministrazione di impostazione, con il diritto di essere rimborsata delle spese di spedizione, sia trattarli in conformita' con la sua legislazione.
4. Nessun Paese membro e' tenuto a dar corso o a distribuire ai destinatari senza ricevere un'adeguata remunerazione, gli invii della postalettere che mittenti qualsiasi hanno impostato o fatto impostare in grande quantita' in un paese diverso da quello in cui risiedono.
Le Amministrazioni di destinazione hanno il diritto di esigere dall'Amministrazione d'impostazione una remunerazione in relazione ai costi sostenuti, che non dovra' essere superiore all'importo piu' elevato delle due formule di seguito: sia l'80 per cento della tariffa interna applicabile ad invii equivalenti, sia 0,14 DTS per invio piu' 1 DTS per chilogrammo. Se l'Amministrazione di impostazione non accetta di pagare l'importo reclamato in un termine fissato dall'Amministrazione di destinazione quest'ultima puo', sia rispedire gli invii all'Amministrazione di impostazione, con il diritto di essere rimborsata delle spese di rispedizione, sia trattarli in conformita' con la sua legislazione.
Convenzione - art. 26
Articolo 26
Invii non accettati. Divieti
1. Gli invii che non soddisfano i requisiti della Convenzione e del Regolamento non vengono accettati.
2. Gli invii diversi dagli invii con valore dichiarato non possono contenere monete, biglietti di banca, carta moneta o valori qualsiasi al portatore, assegni di viaggio, platino, oro o argento, lavorati o meno, pietre preziose, gioielli ed altri oggetti preziosi. Tuttavia, se la legislazione interna dei paesi di origine e di destinazione lo consente, questi oggetti possono essere spediti in busta chiusa come invii raccomandati.
3. Le lettere non possono contenere documenti aventi carattere di corrispondenza attuale e personale scambiate tra persone diverse dal mittente e dal destinatario o dalle persone che abitano con questi ultimi. Qualora ne accerti la presenza, l'Amministrazione del paese di origine o di destinazione le tratta secondo la sua legislazione.
4. Fatte salve le eccezioni previste nel Regolamento, gli stampati ed i cecogrammi:
4.1 non possono recare alcuna annotazione ne' contenere alcun documento avente carattere di corrispondenza attuale e personale; 4.2 non possono contenere francobolli, moduli di affrancazione obliterati o meno, ne' carte rappresentative di un valore.
5. E' vietato l'inserimento negli invii della postalettere degli oggetti enumerati di seguito:
5.1 stupefacenti e sostanze psicotrope;
5.2 materie esplosive, infiammabili o altre materie pericolose; tuttavia le materie biologiche deperibili e le materie radioattive di cui all'articolo 24 non ricadono nella portata di tale divieto;
5.3 gli oggetti osceni o immorali;
5.4 gli oggetti la cui importazione o circolazione e' vietata nel paese di destinazione.
6. E' vietato l'inserimento di animali vivi negli invii della postalettere.
6.1 Sono tuttavia ammessi negli invii della postalettere diversi dagli invii con valore dichiarato:
6.1.1 le api, le sanguisughe ed i bachi da seta;
6.1.2 i parassiti ed i distruttori d'insetti nocivi destinati al controllo di tali insetti e scambiati tra gli Istituti ufficialmente riconosciuti.
7. Il trattamento degli invii ammessi erroneamente e' indicato nel Regolamento. Tuttavia gli invii che contengono gli oggetti di cui in 5.1, 5.2 e 5.3 non sono in alcun caso inoltrati a destinazione, ne' consegnati ai destinatari ne' respinti all'origine.
Convenzione - art. 27
Articolo 27
Rispedizione
1. In caso di cambiamento di indirizzo del destinatario, gli invii della postalettere gli sono rispediti immediatamente alle condizioni stabilite nel servizio interno.
2. Gli invii tuttavia non sono rispediti:
2.1 se il mittente ne ha vietato la rispedizione mediante un'annotazione sulla soprascritta in una lingua conosciuta nel Paese di destinazione.
2.2 se riportano, oltre all'indirizzo del destinatario, la menzione "o all'occupante dei luoghi".
3. Le Amministrazioni che riscuotono una tassa per le domande di rispedizione nel loro servizio interno sono autorizzate a riscuotere questa stessa tassa nel servizio internazionale.
4. Nessun supplemento di tassa e' riscosso per gli invii della postalettere rispediti da paese a paese, salvo le eccezioni previste nel Regolamento. Tuttavia, le Amministrazioni che riscuotono una tassa di rispedizione nel loro servizio interno sono autorizzate a riscuotere la stessa tassa per gli invii della postalettere del regime internazionale rispediti nel loro servizio.
5. Le condizioni di rispedizione sono indicate nel Regolamento.
Convenzione - art. 28
Articolo 28
Invii non distribuibili
1. Sono considerati come invii non distribuibili gli invii che non hanno potuto essere consegnati ai destinatari per un motivo qualsiasi.
2. Il rinvio degli invii non distribuibili nonche' il loro termine di custodia sono stabiliti nel Regolamento.
3. Nessun supplemento di tassa e' riscosso per gli invii non distribuibili rispediti al paese di origine, salvo le eccezioni previste nel Regolamento. Tuttavia, le Amministrazioni che riscuotono una tassa di rispedizione nel loro servizio interno sono autorizzate a riscuotere la stessa tassa per gli invii del regime internazionale loro rinviati.
Convenzione - art. 29
Articolo 29
Ritiro. Modificazione o rettifica d'indirizzo su richiesta del mittente.
1. Il mittente di un invio della postalettere puo' farlo ritirare dal servizio, farne modificare o rettificare l'indirizzo fin tanto che l'invio:
1.1 non sia stato consegnato al destinatario;
1.2 non sia stato confiscato o distrutto dall'autorita' competente per infrazione all'articolo 26;
1.3 non sia stato sequestrato in applicazione della legislazione del paese di destinazione.
2. Ogni Amministrazione e' tenuta ad accettare le domande di ritiro, di modifica o di rettifica dell'indirizzo relativo ad ogni invio della postalettere impostato nei servizi di altre Amministrazioni se la sua legislazione lo consente.
3. Il mittente deve pagare, per ciascuna domanda, una tassa speciale di 1,31 DTS al massimo.
4. La domanda e' trasmessa per via postale o per via di telecomunicazione a spese del mittente. Le condizioni di trasmissione e le disposizioni relative all'utilizzo della via di telecomunicazione sono indicate nel Regolamento.
5. Per ogni domanda di ritiro, di modifica o di rettifica d'indirizzo concernente piu' invii consegnati contestualmente dallo stesso mittente all'indirizzo del medesimo destinatario, le tasse previste sotto 3 e 4 sono riscosse una sola volta.
Convenzione - art. 30
Articolo 30
Reclami
1. I reclami sono ammessi nel termine di un anno a datare dal giorno successivo a quello dell'impostazione dell'invio.
2. Durante questo periodo, i reclami sono accettati non appena il problema e' segnalato dal mittente o dal destinatario. Tuttavia, se il reclamo di un mittente concerne un invio non distribuito ed il termine d'inoltro previsto non e' ancora scaduto, il mittente dovra' essere informato di detto termine
3. Ogni Amministrazione e' tenuta ad accettare i reclami relativi a qualsiasi invio impostato nei servizi delle altre Amministrazioni.
4. La trattazione dei reclami e' gratuita. Tuttavia, se e' richiesto l'uso della via di telecomunicazione o del servizio EMS, le spese supplementari sono di regola a carico del richiedente. Le disposizioni relative sono stabilite nel Regolamento.
Convenzione - art. 31
Articolo 31
Controllo doganale
1. L'Amministrazione postale del paese di origine e quella del paese di destinazione hanno facolta' di sottoporre a controllo doganale gli invii della postalettere, secondo la legislazione di tali paesi.
Convenzione - art. 32
Articolo 32
Tassa di presentazione in dogana
1. Gli invii sottoposti a controllo doganale nel paese di origine o di destinazione, a seconda dei casi, possono essere gravati, a titolo postale, di una tassa speciale di 2,61 DTS al massimo. Per ogni sacco M, la tassa speciale puo' essere elevata fino a 3,27 DTS al massimo.
Questa tassa e' riscossa solo a titolo della presentazione in dogana e dello sdoganamento degli invii soggetti a diritti doganali o di ogni altro diritto di stessa natura.
Convenzione - art. 33
Articolo 33
Diritti doganali e altri diritti
1. Le Amministrazioni postali hanno facolta' di riscuotere, dai destinatari degli invii, i diritti doganali ed ogni altro eventuale diritto.
Convenzione - art. 34
Articolo 34
Responsabilita' delle Amministrazioni postali. Indennita'
1. Generalita'
1.1 Salvo nei casi previsti all'articolo 35, le Amministrazioni postali rispondono:
1.1.1 della perdita, della manomissione o avaria degli invii raccomandati e degli invii con valore dichiarato;
1.1.2 della perdita degli invii con ricevuta di ritorno.
1.2 Le Amministrazioni postali possono impegnarsi a coprire i rischi derivanti da un caso di forza maggiore.
2. Invii raccomandati.
2.1 Il mittente di un invio raccomandato ha diritto ad una indennita' in caso di perdita dell'invio.
2.1.1 L'indennita' per la perdita di un invio raccomandato ammonta a 30 DTS, compreso il valore delle tasse pagate al momento dell'impostazione dell'invio;
2.1.2 L'indennita' per la perdita di un sacco M raccomandato ammonta a 150 BTS, compreso il valore delle tasse pagate al momento dell'impostazione del sacco M.
2.2 Il mittente di un invio raccomandato ha diritto ad una indennita' se il contenuto dell'invio e' manomesso o avariato, sotto riserva che l'imballaggio sia stato riconosciuto sufficiente a proteggere efficacemente il contenuto da rischi accidentali di manomissione o di avaria.
2.2.1 L'indennita' per un invio raccomandato manomesso o avariato corrisponde in linea di massima all'ammontare effettivo del danno.
Tuttavia non puo' in alcun caso eccedere gli importi fissati a 2.1.1 e 2.1.2. I danni indiretti o gli utili non realizzati non sono presi in considerazione.
3. Invio assicurato
3.1 In caso di perdita di un invio assicurato, il mittente ha diritto alla restituzione delle tasse pagate.
3.2 Il mittente ha inoltre diritto alla restituzione delle tasse pagate se il contenuto e' stato interamente manomesso o avariato, a condizione che l'imballaggio sia stato riconosciuto sufficiente a garantire efficacemente il contenuto da rischi accidentali di manomissione o di avaria.
4. Invii con valore dichiarato
4.1 In caso di perdita, di manomissione o di avaria di un invio con valore dichiarato, il mittente ha diritto ad una indennita' corrispondente in linea di massima all'ammontare effettivo del danno.
I danni indiretti o gli utili non realizzati non sono presi in considerazione. Tale indennita' non puo' tuttavia eccedere l'importo in DTS del valore dichiarato.
4.2 L'indennita' e' calcolata secondo il prezzo corrente, convertito in DTS, degli oggetti di valore di stessa natura, nel luogo ed all'epoca in cui sono stati accettati per il trasporto; in mancanza di prezzo corrente, l'indennita' e' calcolata secondo il valore ordinario degli oggetti valutati sulle stesse basi.
4.3 Se un'indennita' e' dovuta a causa di perdita, manomissione o avaria totale di un invio con valore dichiarato, il mittente o, a seconda dei casi, il destinatario hanno diritto inoltre alla restituzione delle tasse e diritti pagati, ad eccezione della tassa di assicurazione che rimane in tutti i casi acquisita all'Amministrazione di origine.
5. In deroga alle disposizioni previste sotto 2.1 e 4.1, il destinatario ha diritto all'indennita' dopo avere preso in consegna un invio raccomandato o un invio con valore dichiarato, manomesso o avariato.
6. L'amministrazione di origine ha facolta' di corrispondere ai mittenti nel suo paese le indennita' previste dalla sua legislazione interna per gli invii raccomandati a condizione che non siano inferiori a quelle fissate a 2.1. Lo stesso si applica per l'Amministrazione di destinazione quando l'indennita' e' pagata al destinatario. Gli importi fissati sotto 2.1 rimangono tuttavia applicabili:
6.1 in caso di ricorso contro l'Amministrazione responsabile;
6.2 se il mittente desiste dai suoi diritti a favore del destinatario o viceversa.
Convenzione - art. 35
Articolo 35
Cessazione della responsabilita' delle Amministrazioni postali
1. Le Amministrazioni postali non sono responsabili: degli invii raccomandati, degli invii assicurati e degli invii con valore dichiarato di cui esse hanno effettuato il recapito sia nelle condizioni prescritte dal loro regolamento interno per gli invii della stessa specie. La loro responsabilita' tuttavia permane:
1.1 in caso di accertamento di una manomissione o di un'avaria, sia prima del recapito sia all'atto del recapito dell'invio;
1.2 quando il destinatario, o eventualmente il mittente in caso di rinvio al mittente, sempre che la regolamentazione interna lo consenta, formula riserve nell'accettare il recapito di un invio manomesso o avariato;
1.3 quando, sempre che la regolamentazione interna lo consenta, l'invio raccomandato e' stato distribuito in una cassetta delle lettere ed il destinatario dichiara di non averlo ricevuto nella procedura di reclamo;
1.4 se il destinatario o, in caso di rispedizione al mittente, il mittente di un invio senza valore dichiarato, dichiara immediatamente all'Amministrazione che gli ha recapitato l'invio nonostante una quietanza regolarmente rilasciata, di aver constatato un danno. Deve fornire la prova che la manomissione o l'avaria non sono avvenute dopo la consegna.
2. Le Amministrazioni postali non sono responsabili:
2.1 in caso di forza maggiore, sotto riserva dell'articolo 34.1.2;
2.2 quando, non essendo stata altrimenti fornita la prova della loro responsabilita', esse non possono rendere conto degli invii, in conseguenza della distruzione dei documenti di servizio, avvenuta per un caso di forza maggiore;
2.3 se il danno e' stato causato per colpa o negligenza del mittente o deriva dalla natura del contenuto;
2.4 quando si tratta di invii il contenuto dei quali cade sotto divieti previsti all'articolo 26, nella misura in cui tali invii siano stati sequestrati o distrutti dall'Autorita' competente in ragione del loro contenuto;
2.5 in caso di confisca, ai sensi della legislazione del paese di destinazione e secondo una notifica dell'Amministrazione di detto paese;
2.6 quando si tratta di invii con valore dichiarato per i quali e' stata resa una dichiarazione fraudolenta di valore superiore al valore reale del contenuto;
2.7 quando il mittente non abbia presentato alcun reclamo nel termine di un anno a decorrere dall'indomani del giorno di impostazione dell'invio.
3. Le Amministrazioni postali non si assumono alcuna responsabilita' per quanto riguarda le dichiarazioni in dogana, sotto qualunque forma siano state fatte, e le decisioni adottate dai servizi doganali all'atto della verifica degli invii soggetti al controllo doganale.
Convenzione - art. 36
Articolo 36
Responsabilita' del mittente
1. Il mittente di un invio della postalettere e' responsabile di tutti i danni causati agli altri invii postali a seguito della spedizione di oggetti non ammessi al trasporto o dell'inosservanza delle condizioni di accettazione.
2. Il mittente e' responsabile nella stessa misura delle Amministrazioni postali.
3. Il mittente rimane responsabile anche se l'Ufficio di accettazione accetta tale invio.
4. Il mittente non e' responsabile se vi e' stato dolo o negligenza delle Amministrazioni o dei trasportatori.
Convenzione - art. 37
Articolo 37
Pagamento dell'indennita'.
1. Sotto riserva del diritto di ricorso contro l'Amministrazione responsabile, l'obbligo di pagare l'indennita', incombe, a seconda dei casi, all'Amministrazione d'origine o all'Amministrazione di destinazione. L'obbligo di restituire le tasse incombe all'Amministrazione di origine.
2. Il mittente ha facolta' di rinunciare ai suoi diritti all'indennita' a favore del destinatario. Viceversa, il destinatario ha facolta' di rinunciare ai suoi diritti a favore del mittente. Il mittente o il destinatario puo' autorizzare una terza persona a ricevere l'indennita' se la legislazione interna lo consente.
3. L'Amministrazione di origine o di destinazione, a seconda dei casi, ha facolta' di indennizzare l'avente diritto per conto dell'Amministrazione che ha partecipato al trasporto e che, regolarmente interessata, abbia lasciato trascorrere due mesi senza dare alcuna soluzione alla pratica, o senza avere segnalato:
3.1 che il danno sembrava dovuto ad un caso di forza maggiore;
3.2 che l'invio era stato trattenuto, confiscato o distrutto dall'autorita' competente in ragione del suo contenuto o sequestrato ai sensi della legislazione del paese di destinazione.
4. L'Amministrazione di origine o di destinazione, a seconda dei casi, ha inoltre facolta' di indennizzare l'avente diritto quando il modulo di reclamo non sia stato adeguatamente compilato ed abbia dovuto essere rinviato per il completamento delle informazioni, comportando in tal modo la scadenza del termine previsto sotto 3.
Convenzione - art. 38
Articolo 38
Recupero eventuale dell'indennita' presso il mittente o il
destinatario
1. Se, successivamente al pagamento dell'indennita', un invio raccomandato o un invio con valore dichiarato, oppure una parte del contenuto precedentemente considerati smarriti sono ritrovati, il mittente, o, a seconda dei casi, il destinatario viene informato che l'invio e' custodito a sua disposizione per un periodo di tre mesi, dietro rimborso dell'importo dell'indennita' pagata. Gli viene domandato, contestualmente, a chi l'invio debba essere recapitato. In caso di rifiuto o di non-risposta nel termine stabilito, la stessa domanda e' indirizzata al destinatario o al mittente, a seconda dei casi.
2. Se il mittente ed il destinatario rinunziano a rientrare in possesso dell'oggetto, quest'ultimo diventa di proprieta' dell'Amministrazione o, se del caso, delle Amministrazioni che hanno subito il danno.
3. In caso venga successivamente accertato che un invio con valore dichiarato ha un contenuto di valore inferiore all'importo dell'indennita' pagata, il mittente deve rimborsare l'importo di tale indennita' contro restituzione dell'invio, fatte salve le conseguenze derivanti dalla dichiarazione fraudolenta di valore.
Convenzione - art. 39
Articolo 39
Disposizioni generali
1. Le Amministrazioni postali possono convenire tra di loro di partecipare ai servizi della posta elettronica.
2. La posta elettronica e' un servizio postale che utilizza la via delle telecomunicazioni per trasmettere, in conformita' all'originale ed in pochi secondi, messaggi ricevuti dal mittente sotto forma materiale o elettronica e che possono essere consegnati al destinatario sotto forma materiale o elettronica. Nel caso di consegna materiale, le informazioni sono di regola trasmesse per via elettronica sulla piu' grande distanza possibile e riprodotte materialmente il piu' vicino possibile al destinatario. I messaggi sotto forma materiale sono consegnati sotto piego al destinatario come invii della postalettere.
3. Le tariffe relative alla posta elettronica sono stabilite dalle Amministrazioni in considerazione dei costi e delle esigenze del mercato.
Convenzione - art. 40
Articolo 40
Servizi di tele-fax
1. La gamma dei servizi di tipo fax per ufficio consente di trasmettere testi ed illustrazioni conformi all'originale, per telefax.
Convenzione - art. 41
Articolo 41
Servizi di telestampa
1. La gamma di servizi consente la trasmissione di testi e di illustrazioni generate da impianti informatici (PC, computer centrale).
Convenzione - art. 42
Articolo 42
Obiettivi in materia di qualita' di servizio
1. Le Amministrazioni devono fissare un termine per il trattamento degli invii prioritari e via aerea e per quello degli invii non prioritari e di superficie a destinazione o in provenienza dal loro paese. Questo termine non deve essere meno favorevole di quello applicato agli invii paragonabili del loro servizio interno.
2. Le Amministrazioni di origine devono pubblicare gli obiettivi per quanto riguarda la qualita' del servizio degli invii prioritari e degli invii via aerea a destinazione dell'estero, adottando come punti di riferimento i termini stabiliti dalle Amministrazioni di origine e di destinazione, compresi i tempi di trasporto.
3. Le Amministrazioni postali controllano periodicamente il rispetto dei termini stabiliti, sia nell'ambito di indagini organizzate dall'Ufficio internazionale o dalle Unioni ristrette, sia sulla base di accordi bilaterali.
4. E' inoltre auspicabile che le Amministrazioni postali controllino periodicamente il rispetto dei termini stabiliti anche per mezzo di altri sistemi di controllo, in particolare di controlli esterni.
5. Per quanto possibile, le Amministrazioni applicano sistemi di controllo della qualita' del servizio per i dispacci della posta internazionale (sia in arrivo che in partenza); tale valutazione deve essere effettuata, per quanto possibile, a partire dall'impostazione fino alla distribuzione (da un punto all'altro del percorso).
6. Tutti i Paesi membri forniscono all'Ufficio internazionale informazioni aggiornate sugli ultimi termini di accettazione (orario limite per l'impostazione) costituenti i loro punti di riferimento nella gestione del servizio postale internazionale.
7. Per quanto possibile, le informazioni devono essere fornite separatamente per i flussi di corrispondenze prioritarie e per quelli di corrispondenze non prioritarie.
Convenzione - art. 43
Articolo 43
Scambio di invii
1. Le Amministrazioni possono scambiarsi reciprocamente, per il tramite di una o piu' fra di esse, tanto dispacci chiusi quanto corrispondenze allo scoperto secondo le esigenze del traffico e le convenienze del servizio.
2. Quando il trasporto delle corrispondenze in transito attraverso un paese avviene senza la partecipazione dell'Amministrazione postale di questo paese, quest'ultima deve esserne informata in anticipo.
Questa forma di transito non impegna la responsabilita' dell'Amministrazione postale del paese di transito.
3. Le Amministrazioni hanno facolta' di spedire via aerea, con priorita' ridotta, i dispacci della corrispondenza di superficie, con riserva dell'accordo delle Amministrazioni che ricevono questi dispacci negli aeroporti del loro paese.
4. Gli scambi avvengono in base alle disposizioni del Regolamento.
Convenzione - art. 44
Articolo 44
Scambio di plichi chiusi con unita' militari
1. Possono essere scambiati dispacci chiusi, tramite i servizi territoriali, marittimi o aerei di altri paesi:
1.1 fra gli uffici postali di uno dei Paesi membri ed i comandanti delle unita' militari messe a disposizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
1.2 fra i comandanti di queste unita' militari;
1.3 fra gli uffici postali di uno dei Paesi membri ed i comandanti di divisioni navali o aeree, o di navi o aerei da guerra di questo stesso paese stazionati all'estero;
1.4 fra i comandanti di queste divisioni navali o aeree o di navi o aerei da guerra dello stesso paese.
2. Gli invii di corrispondenza postale compresi nei dispacci di cui al paragrafo 1 devono essere esclusivamente indirizzati, o provenienti da membri di unita' militari o di Stato maggiore e dagli equipaggi delle navi o degli aerei destinatari o mittenti dei dispacci. Le tariffe e le condizioni di invio ad esse applicabili sono stabilite, secondo i propri regolamenti interni, dall'Amministrazione delle poste del Paese che ha messo a disposizione l'unita' militare, o al quale appartengono le navi o gli aerei.
4. Salvo intesa speciale, l'Amministrazione del paese che ha messo a disposizione l'unita' militare o dal quale dipendono le navi o gli aerei da guerra e' debitrice, verso le Amministrazioni interessate, delle spese di transito dei dispacci, delle spese terminali e delle spese di trasporto aereo.
Convenzione - art. 45
Articolo 45
Sospensione temporanea dei servizi.
1. Quando circostanze straordinarie costringono un'Amministrazione postale a sospendere temporaneamente ed in maniera generale o parziale l'esecuzione dei servizi, essa deve informarne immediatamente le Amministrazioni interessate.
Convenzione - art. 46
Articolo 46
Determinazione della responsabilita' tra le Amministrazioni postali 1. Fino a prova contraria, la responsabilita' incombe all'Amministrazione postale che, avendo ricevuto l'oggetto senza eccezioni ed essendo messa in possesso di tutti i mezzi regolamentari di investigazione, non puo' stabilire ne' il recapito al destinatario ne' se del caso, il regolare inoltro ad un'altra Amministrazione.
2. Se la perdita, la defraudazione o l'avaria sono avvenute durante il trasporto senza che sia possibile stabilire nel territorio o nel servizio di quale paese il fatto si e' verificato, le Amministrazioni interessate sopportano il danno in parti uguali.
3. La responsabilita' di una Amministrazione verso le altre Amministrazioni non e' in alcun caso impegnata oltre il massimo della dichiarazione di valore che ha stabilito.
4. Le Amministrazioni postali che non effettuano il servizio degli invii con valore dichiarato, si assumono, per tali invii trasportati in dispacci chiusi, la responsabilita' prevista per gli invii raccomandati. Questa disposizione si applica anche quando le Amministrazioni postali non accettano la responsabilita' dei valori per i trasporti effettuati a bordo delle navi o degli aerei che utilizzano.
5. Quando la perdita, la defraudazione o l'avaria si sono verificate sul territorio o nel servizio di un'Amministrazione intermedia che non prevede il servizio di lettere con valore dichiarato, l'Amministrazione di origine si fa carico del danno non coperto dall'Amministrazione intermedia. La stessa regola e' applicabile se l'importo del danno e' superiore al massimo del valore dichiarato stabilito dall'Amministrazione intermedia.
6. I diritti doganali ed altri il cui annullamento non ha potuto essere ottenuto, sono a carico delle Amministrazioni responsabili della perdita, della defraudazione o dell'avaria.
7. L'Amministrazione che ha effettuato il pagamento dell'indennita' e' surrogata, fino a concorrenza dell'importo di questa indennita', nei diritti della persona che l'ha ricevuta per ogni eventuale ricorso sia contro il destinatario, sia contro il mittente o contro terzi.
Convenzione - art. 47
Articolo 47
Spese di transito
1. Con riserva dell'articolo 50, i dispacci chiusi scambiati tra due Amministrazioni o tra due Uffici dello stesso paese mediante i servizi di una o piu' altre Amministrazioni (servizi terzi) sono soggetti al pagamento delle spese di transito, a titolo di corrispettivo per le prestazioni di servizi relativi al transito territoriale ed al transito marittimo.
2. Gli invii allo scoperto possono anch'essi essere soggetti a spese di transito. Le modalita' di applicazione sono indicate nel Regolamento.
Convenzione - art. 48
Articolo 48
Tariffari delle spese di transito
1. Le spese di transito sono calcolate secondo le tariffe indicate nella tabella qui di seguito.
_____________________________________________________________________ Percorso Spesa per Kg.
1 lordo 2
_____________________________________________________________________ 1.1 Percorsi territoriali espressi in Km. DTS
Fino a 100 Km 0,14
Oltre 100 fino a 200 0,17
200 300 0,20
a 300 400 0,22
400 500 0,24
500 600 0,26
600 700 0,27
700 800 0,29
800 900 0,31
900 1000 0,32
1000 1100 0,34
1100 1200 0,35
1200 1300 0,37
1300 1500 0,39
1500 2000 0,43
2000 2500 0,49
2500 2750 0,53
2750 3000 0,56
3000 4000 0,62
4000 5000 0,72
5000 6000 0,81
6000 7000 0,89
7000 8000 0,97
8000 9000 1,05
9000 10000 1,12
10000 11000 1,19
11000 12000 1,26
12000 13000 1,32
13000 14000 1,39
14000 1,45
_____________________________________________________________________ Percorso Spesa per Kg.
1 lordo 2
_____________________________________________________________________ DTS
1.2 Percorsi marittimi
espressi in miglia marine espressi in Km. previa
conversione sulla base
di 1 miglio marino = 1,852 Km
Fino a 100 miglia marine Fino a 185 Km 0,17
Oltre 100 fino a 200 Oltre 185 fino a 370 0,19
200 300 370 556 0,21
300 400 556 741 0,22
400 500 741 926 0,23
500 600 926 1111 0,24
600 700 1111 1296 0,24
700 800 1296 1482 0,25
800 900 1482 1667 0,25
900 1000 1667 1852 0,26
1000 1100 1852 2037 0,26
1100 1200 2037 2222 0,27
1200 1300 2222 2408 0,27
1300 1500 2408 2778 0,28
1500 2000 2778 3704 0,29
2000 2500 3704 4630 0,31
2500 2750 4630 5093 0,32
2750 3000 5093 5556 0,32
3000 4000 5556 7408 0,34
4000 5000 7408 9260 0,36
5000 6000 9260 11112 0,38
6000 7000 11112 12964 0,40
7000 8000 12964 14816 0,41
8000 9000 14816 16668 0,42
9000 10000 16668 18520 0,43
10000 11000 18520 20372 0,45
11000 12000 20372 22224 0,46
12000 13000 22224 24076 0,47
13000 14000 24076 25928 0,48
14000 25928 0,49
____________________________________________________________________
2. Il Consiglio di gestione postale ha facolta' di revisionare e modificare nell'intervallo tra due Congressi, le tariffe menzionate sotto 1. La revisione, da effettuare mediante un metodo che garantisca un'equa remunerazione alle Amministrazioni che effettuano operazioni in transito, dovra' essere basata su dati economici e finanziari attendibili e rappresentativi. Le modifiche da decidere eventualmente entreranno in vigore alla data stabilita dal Consiglio di gestione postale.
Convenzione - art. 49
Articolo 49
Spese terminali
1. Sotto riserva dell'articolo 50, ogni Amministrazione che riceve da un'altra Amministrazione invii della postalettere ha il diritto di riscuotere dall'Amministrazione mittente una remunerazione per le spese occasionate dal corriere internazionale ricevuto.
2. Rimunerazione
2.1 La rimunerazione per gli invii della postalettere, ad esclusione dei sacchi M, e' di 3.427 DTS per Kg.
2.2. Per i sacchi M, il tasso da applicare " di o,653 DTS per kg.
2.2.1 I sacchi M inferiori a 5 Kg. sono considerati, ai fini della rimunerazione delle spese terminali, come aventi un peso di 5 Kg.
3. Meccanismo di revisione
3.1. Se, in una determinata relazione, un'Amministrazione mittente o destinataria di un flusso di corrispondenza postale di oltre 150 tonnellate l'anno (esclusi i sacchi M), accerta che il numero medio di invii contenuti in un Kg di corrispondenza postale spedita o ricevuta differisce dalla media mondiale di 17,26 invii, essa puo' ottenere la revisione del tasso se, rispetto a tale media mondiale:
3.1.1. il numero di invii e' superiore a 21 oppure
3.1.2. il numero di invii e' inferiore a 14.
3.1.3. Nel caso previsto in 3.1.2., la revisione non e' applicabile se il flusso in questione e' destinato ad un paese in via di sviluppo figurante nella lista adottata a tal fine dal Congresso.
3.1.4. Se un'Amministrazione chiede che sia applicata la revisione di cui a 3.1, l'Amministrazione corrispondente puo' fare altrettanto, anche se il flusso nell'altra direzione e' inferiore a 150 tonnellate annue.
3.1.4.1 Le disposizioni previste sotto 3.1.4. non si applicano ai paesi in via di sviluppo figuranti nella lista adottata a tal fine dal Congresso.
3.2 La revisione e' effettuata secondo le condizioni precisate nel Regolamento.
4. Corrispondenza postale in soprannumero
4.1. Per la corrispondenza postale in soprannumero, l'Amministrazione di destinazione puo' chiedere una remunerazione specifica secondo una delle seguenti formule:
4.1.1. applicazione dei tassi medi mondiali di 0,14 DTS per invio e di 1 DTS per Kg.;
4.1.2. applicazione dei tassi per invio e per Kg., indicativi dei costi di trattamento nel paese di destinazione. Tali costi devono essere in relazione alle tariffe interne secondo le condizioni specificate nel Regolamento.
4.2 Sotto riserva delle disposizioni menzionate sotto 3.1.3, se un'Amministrazione di destinazione chiede una remunerazione specifica per la corrispondenza postale in soprannumero, l'Amministrazione mittente ha facolta' di chiedere che la rimanenza del flusso sia sottoposta alla revisione di cui in 3.1.
2. Il Consiglio di gestione postale ha facolta' di modificare le tariffe menzionate sotto 2 e 4.1.1. nell'intervallo tra due Congressi. L'eventuale revisione dovra' basarsi su dati economici e finanziari attendibili e rappresentativi. Le modifiche da decidere eventualmente entreranno in vigore ad una data stabilita dal Consiglio di gestione postale. Quest'ultimo e' inoltre autorizzato a definire le modalita' di attuazione del sistema di remunerazione menzionato sotto 4.1.2.
6. Ogni Amministrazione puo' rinunciare in tutto o in parte alla rimunerazione prevista al paragrafo 1.
7. Le Amministrazioni interessate possono, per mezzo di accordi bilaterali o multilaterali, applicare altri sistemi di rimunerazione per pagare i conti relativi alle spese terminali.
Convenzione - art. 50
Articolo 50
Esenzione da spese di transito e spese terminali
1. Sono esenti dalle spese di transito territoriali o marittime e dalle spese terminali gli invii della postalettere relativi al servizio postale di cui all'articolo 7.2.2., gli invii postali non recapitati, rinviati al mittente in dispacci chiusi nonche' gli invii di sacchi postali vuoti.
Convenzione - art. 51
Articolo 51
Conti delle spese di transito e delle spese terminali
1. Spese di transito
1.1. Il conto delle spese di transito del corriere di superficie e' compilato annualmente dall'Amministrazione di transito per ciascuna Amministrazione di origine, in base al peso dei dispacci ricevuti in transito, spediti durante l'anno in considerazione. Si applicano le tariffe stabilite all'articolo 48.
1.2 Le spese di transito sono a carico dell'Amministrazione di origine dei dispacci e devono essere pagate, con riserva dell'eccezione prevista ad 1.4, alle Amministrazioni dei paesi attraversati o i cui servizi partecipano al trasporto territoriale o marittimo dei dispacci.
1.3 Se l'Amministrazione del paese attraversato non partecipa al trasporto territoriale o marittimo dei dispacci, le spese di transito corrispondenti devono essere pagate all'Amministrazione di destinazione se quest'ultima sostiene i costi attinenti a tale transito.
1.4 Le spese di trasporto marittimo dei dispacci in transito possono essere pagate direttamente tra le Amministrazioni postali di origine dei dispacci e le compagnie di navigazione marittima o i loro agenti, previo accordo dell'Amministrazione delle poste del porto d'imbarco interessato.
1.5. Quando il saldo annuale non supera 163,35 DTS, l'Amministrazione debitrice e' esonerata dal pagamento delle spese di transito.
2. Spese terminali
2.1 Per gli invii della postalettere, ad eccezione dei sacchi M, il conto delle spese terminali e' compilato annualmente dall'Amministrazione creditrice secondo il peso effettivo dei dispacci ricevuti nell'anno in considerazione. Si applicano i tassi stabiliti all'articolo 49.
2.2 Per i sacchi M, il conto delle spese terminali e' compilato annualmente dall'Amministrazione creditrice in base al peso soggetto alle spese terminali secondo le condizioni stabilite all'articolo 49.
2.3 Per consentire di determinare il peso annuale, le Amministrazioni di origine dei dispacci devono indicare per ogni dispaccio a titolo permanente:
- il peso della corrispondenza postale (esclusi i sacchi M);
- il peso dei sacchi M di oltre 5 Kg;
- il numero dei sacchi M fino a 5 Kg.
2.4. Qualora risulti necessario determinare il numero ed il peso degli invii in soprannumero, si applicano le modalita' indicate nel Regolamento per questa categoria di corrispondenza postale.
2.5 Le Amministrazioni interessate possono stabilire di comune accordo di compilare le spese terminali nei loro reciproci scambi con metodi statistici diversi. Esse possono inoltre convenire una periodicita' diversa da quelle previste nel Regolamento per il periodo di statistica.
2.6 L'Amministrazione debitrice e' esonerata dal pagamento delle spese terminali quando il saldo annuale non supera 326,70 DTS.
3. Ogni Amministrazione e' autorizzata a sottoporre alla valutazione di una Commissione arbitrale i risultati annuali che a suo avviso differissero troppo dalla realta'. Tale arbitrato e' costituito nel modo previsto dall'articolo 128 del Regolamento generale. Gli arbitri hanno il diritto di stabilire imparzialmente l'importo delle spese di transito o delle spese terminali da pagare.
Convenzione - art. 52
Articolo 52
Principi generali
1. Le spese di trasporto per tutto il percorso aereo sono:
1.1. quando si tratta di dispacci chiusi, a carico dell'Amministrazione del paese di origine;
1.2 quando si tratta di invii prioritari e di corrispondenze aeree in transito allo scoperto comprese quelle disguidate, a carico dell'Amministrazione che consegna queste corrispondenze ad un'altra Amministrazione.
2. Le stesse regole sono applicabili ai dispacci via aerea, agli invii prioritari ed alle corrispondenze aeree in transito allo scoperto esenti da spese di transito.
3. Ogni Amministrazione di destinazione che assicura il trasporto aereo della corrispondenza internazionale all'interno del suo paese ha diritto al rimborso dei costi supplementari derivanti da tale trasporto, a condizione che la distanza media ponderata dei percorsi effettuati sia superiore a 300 chilometri. Salvo accordo per la gratuita', le spese devono essere uniformi per tutti i dispacci prioritari ed i dispacci via aerea provenienti dall'estero, sia che il corriere venga inoltrato integralmente per via aerea o che lo sia solo in parte.
4. Tuttavia, quando la compensazione delle spese terminali riscossa dall'Amministrazione di destinazione e' basata specificamente sui costi o sulle tariffe interne, non e' previsto nessun rimborso supplementare per le spese di trasporto aereo interno.
5. L'Amministrazione di destinazione esclude, ai fini del calcolo della distanza media ponderata, il peso di tutti i dispacci per i quali il calcolo della compensazione delle spese terminali si basa specificamente sui costi o sulle tariffe interne dell'Amministrazione di destinazione.
6. Salvo intesa speciale tra le Amministrazioni interessate, l'articolo 48 si applica alle corrispondenze aeree per i loro eventuali percorsi territoriali o marittimi; tuttavia non danno luogo ad alcun pagamento di spese di transito:
6.1. il trasbordo dei dispacci aerei tra due aeroporti che servono una stessa citta';
6.2 il trasbordo di tali dispacci fra l'aeroporto di una citta' ed un deposito situato in quest'ultima, ed il ritorno di questi stessi dispacci per il loro riavviamento.
Convenzione - art. 53
Articolo 53
Tassi di base e calcolo delle spese di trasporto aereo.
1. Il tasso di base da applicare per il regolamento dei conti tra le Amministrazioni per i trasporti aerei e' approvato dal Consiglio di gestione postale. Esso e' calcolato dall'Ufficio internazionale secondo la formula specificata nel Regolamento.
2. Il calcolo delle spese di trasporto dei dispacci chiusi, degli invii prioritari e degli invii aerei in transito allo scoperto, nonche' le modalita' per la compilazione dei conti relativi, e' specificato nel Regolamento.
Convenzione - art. 54
Articolo 54
Disposizioni generali
1. Le Amministrazioni postali possono convenire di istituire collegamenti telematici tra di loro ed altri soci.
2. Le Amministrazioni postali interessate sono libere di scegliere i fornitori ed i supporti tecnici (hardware e software informatico) necessari per effettuare gli scambi di dati.
3. Di concerto con il fornitore dei servizi di rete, le Amministrazioni postali stabiliscono bilateralmente le modalita' di pagamento di questi servizi.
4. Le Amministrazioni postali non sono ne' finanziariamente ne' giuridicamente responsabili se un'altra Amministrazione non provvede ai pagamenti dovuti per i servizi connessi all'esecuzione di scambi telematici.
Convenzione - art. 55
CAPITOLO 6
Disposizioni varie
Articolo 55
Regolamento dei conti
1. I pagamenti, tra le Amministrazioni postali, dei conti internazionali derivanti dal traffico postale, possono essere considerati come transazioni correnti ed essere effettuati in conformita' agli obblighi internazionali soliti dei Paesi membri interessati, qualora esistano accordi al riguardo. In mancanza di accordi del genere, i pagamenti dei conti sono effettuati in conformita' con le disposizioni del Regolamento.
Convenzione - art. 56
Articolo 56
Fornitura di informazioni, pubblicazioni dell'Ufficio internazionale, conservazione di documenti, moduli
1. Le disposizioni concernenti la fornitura di informazioni sull'esecuzione del servizio postale, le pubblicazioni dell'Ufficio internazionale, la conservazione dei documenti ed i moduli da utilizzare sono specificate nel Regolamento.
Convenzione - art. 57
Articolo 57
Servizio EMS
1. Il servizio EMS rappresenta il piu' rapido dei servizi postali con mezzi materiali. Esso consiste nel raccogliere, trasmettere e recapitare, in tempi estremamente brevi, corrispondenze, documenti o merci.
2. Il servizio EMS e' regolamentato sulla base di accordi bilaterali. Gli aspetti che non sono espressamente regolamentati da questi ultimi sono sottoposti alle disposizioni appropriate degli Atti dell'Unione.
3. Questo servizio deve nella misura del possibile, essere identificato da un logotipo del modello di seguito composto dai seguenti elementi:
- un'ala arancione
- caratteri EMS in blu
- tre strisce orizzontali di colore rosso.
Il logotipo puo' esser completato dal nome del servizio nazionale.
4. Le tariffe inerenti al servizio sono fissate dall'Amministrazione di origine in considerazione dei costi e dei fabbisogni del mercato.
Convenzione - art. 58
Articolo 58
Impegni relativi alle misure penali
1. I Governi dei Paesi membri si impegnano a prendere o a proporre ai poteri legislativi del loro paese, le misure necessarie:
1.1. a penalizzare la contraffazione dei francobolli, anche ritirati dalla circolazione, e dei buoni-risposta internazionali;
1.2 a penalizzare l'uso o l'immissione in circolazione:
1.2.1. di francobolli contraffatti, anche ritirati dalla circolazione o gia' utilizzati, nonche' di impronte contraffatte o gia' utilizzate di macchine per francatura o tipografiche;
1.2.2. di buoni-risposta internazionali contraffatti;
1.3. a vietare e reprimere qualsiasi operazione fraudolenta di fabbricazione e messa in circolazione di bolli e marchi in uso nel servizio postale, contraffatti o imitati in modo tale che potrebbero essere confusi con i bolli ed i marchi emessi dall'Amministrazione postale di uno dei Paesi membri.
Parte di provvedimento in formato grafico
1.4. Per impedire e se del caso, penalizzare l'inserimento di stupefacenti e di sostanze psicologiche, nonche' di materie esplosive infiammabili o di altre materie pericolose, in invii postali per i quali tale inserimento non e' espressamente autorizzato dalla Convenzione e dagli Accordi.
Convenzione - art. 59
Articolo 59
Condizioni di approvazione delle proposte relative alla Convenzione ed al suo Regolamento di esecuzione
1. Per divenire esecutive, le proposte presentate al Congresso relative alla presente Convenzione ed al suo Regolamento devono essere approvate dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti. La meta' almeno dei Paesi membri rappresentati al Congresso deve essere presente al momento della votazione.
2. Per divenire esecutive, le proposte relative al Regolamento che sono state rispedite dal Congresso al Consiglio di gestione postale per decisione, o che sono presentate nell'intervallo tra due Congressi, devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio di gestione postale.
3. Per divenire esecutive, le proposte presentate nell'intervallo tra due Congressi e relative alla presente Convenzione devono ottenere:
3.1 i due terzi dei voti, la meta' almeno dei Paesi Membri dell'Unione avendo risposto alla consultazione, se si tratta di modifiche agli articoli primo a 7 (prima parte), 8 a 11, 13 16 a 18, 20, 24 a 26, 34 a 38 (seconda parte), 43.2, 44 a 51, 55 (terza parte), 58 a 60 (quinta parte) della Convenzione ed a tutti gli articoli del suo Protocollo finale;
3.2. la maggioranza dei voti, la meta' almeno dei Paesi membri dell'Unione avendo risposto alla consultazione, se si tratta di modifiche di merito di disposizioni diverse da quelle menzionate sotto 3.1;
3.3. la maggioranza dei voti se si tratta:
3.3.1 di modifiche redazionali delle disposizioni della Convenzione diverse da quelle menzionate sotto 3.1;
3.3.2 dell'interpretazione delle disposizioni della Convenzione e del suo Protocollo finale.
4. Nonostante le disposizioni previste sotto 3.1, ogni Paese membro la cui legislazione nazionale e' ancora incompatibile con la proposta di modifica, ha facolta' di inviare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale una dichiarazione per iscritto nella quale indica la sua impossibilita' ad accettare questa modifica, entro novanta giorni a partire dalla data di notifica di detta dichiarazione.
Convenzione - art. 60
Articolo 60
Entrata in vigore e durata della Convenzione
1. La presente Convenzione entrera' in vigore il 1 gennaio 1996 e rimarra' in vigore fino all'attuazione degli Atti del prossimo Congresso.
In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri hanno firmato la presente Convenzione in un esemplare depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Una copia ne sara' consegnata a ciascuna Parte dal Governo del paese dove il Congresso ha sede.
Fatto a Seul, il 14 settembre 1994
Protocollo finale - art. I
PROTOCOLLO FINALE DELLA CONVENZIONE POSTALE UNIVERSALE
Al momento di procedere alla firma della Convenzione postale universale conclusa in data di oggi, i sottoscritti Plenipotenziari hanno convenuto quanto appresso:
Articolo I
Appartenenza degli invii postali
1. L'articolo 2 non si applica a Antigua e Barbuda, all'Australia, a Bahrain, alle Barbados, al Belize, al Botswana, al Brunei Darussalam, al Canada, alla Repubblica Dominicana, all'Egitto, alle Fidji, alla Gambia, al Ghana, al Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, ai Territori d'oltre mare dipendenti dal Regno Unito, a Grenada, alla Guyana, all'Irlanda, a Giamaica, al Kenia, a Kiribati, al Kuwait, al Lesotho, alla Malesia, al Malawi, a Maurizio, a Nauru, alla Nigeria, alla Nuova Zelanda, all'Uganda, alla Papuasia-Nuova Guinea, a S. Cristopher e Nevis, a Santa Lucia, a S.
Vincent- e- Grenadine, alle isole Salomone, alle Samoa occidentali, alle Seicelle, alla Sierra Leone, a Singapore, allo Swaziland, alla Tanzania (Rep. unita), a Trinita'- e- Tobago, a Tuvalu, a Vanuatu, allo Yemen, allo Zambia ed allo Zimbabwe.
2. L'articolo 2 non si applica neppure al Danimarca la cui legislazione non consente il ritiro o la modificazione d'indirizzo di invii della postalettere su richiesta del mittente quando il destinatario e' stato informato dell'arrivo di un invio al suo indirizzo.
Protocollo finale - art. II
Articolo II
Tasse
1. In deroga all'articolo 6.4., l'Amministrazione del Canada e' autorizzata a riscuotere tasse postali diverse da quelle previste nella Convenzione e negli Accordi, quando le tasse in questione sono ammissibili secondo la legislazione del suo paese.
Protocollo finale - art. III
Articolo III
Eccezione alla franchigia postale per le carte punteggiate ad uso dei ciechi
1. In deroga all'articolo 7.4., le Amministrazioni postali di S.
Vincent- e- Grenadine e della Turchia che non accordano nel loro regime interno la franchigia postale alle carte punteggiate ad uso dei ciechi, hanno facolta' di riscuotere tasse di affrancatura e tasse per servizi speciali, che non siano tuttavia superiori a quelle applicate al servizio interno.
2. In deroga all'articolo 7.4., le Amministrazioni dell'America (Stati Unici), del Canada, della Germania, del Giappone, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord hanno facolta' di riscuotere le tasse per servizi speciali che sono applicate nel loro servizio interno alle carte punteggiate per ciechi.
Protocollo finale - art. IV
Articolo IV
Pacchetti
1. L'obbligo di partecipare allo scambio di pacchetti di peso superiore a 500 grammi non si applica alle Amministrazioni di Myanmar e della Papuasia-Nuova Guinea che non hanno possibilita' di effettuare questo servizio.
Protocollo finale - art. V
Articolo V
Stampati. Peso massimo
1. In deroga all'articolo 8.3.2., le Amministrazioni del Canada e dell'Irlanda sono autorizzate a limitare a 2 chilogrammi il peso massimo degli stampati in arrivo e da spedire.
Protocollo finale - art. VI
Articolo VI
Sacchi M raccomandati
1. Le Amministrazioni postali dell'America (Stati Uniti) e del Canada sono autorizzate a non accettare i sacchi M raccomandati, e a non effettuare il servizio degli invii raccomandati per i sacchi di invii di tale natura provenienti da altri paesi.
Protocollo finale - art. VII
Articolo VII
Impostazione di corrispondenze all'estero
1. Le Amministrazioni postali dell'America (Stati Uniti), del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e della Grecia, si riservano il diritto di riscuotere una tassa per il costo del lavoro causato, su ogni Amministrazione postale la quale rinvia loro, secondo l'articolo 25.4, oggetti originariamente non spediti come invii postali dai loro servizi.
2. In deroga all'articolo 25.4, l'Amministrazione postale del Canada si riserva il diritto di riscuotere dall'Amministrazione di origine una rimunerazione che le consenta di recuperare al minimo i costi sostenuti per il trattamento di tali invii.
3. L'articolo 25.4 autorizza l'Amministrazione di destinazione a reclamare all'Amministrazione di impostazione una rimunerazione appropriata per il recapito degli invii della postalettere impostati all'estero in grandi quantita'. Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord si riserva il diritto di limitare questo pagamento all'ammontare corrispondente alla tariffa interna del paese di destinazione applicabile ad invii equivalenti.
4. L'articolo 25.4 autorizza l'Amministrazione di destinazione a reclamare all'Amministrazione di impostazione un'appropriata rimunerazione per il recapito di invii della postalettere impostati all'estero in grandi quantita'. I seguenti paesi si riservano il diritto di limitare questo pagamento ai limiti autorizzati nella Convenzione e nel Regolamento per il corriere in soprannumero:
America (Stati Uniti), Australia, Bahamas, Barbados, Brunei Darussalam, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Territori di oltremare dipendenti dal Regno Unito, Grenada, Guyana, India, Malesia, Nepal, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Antille olandesi e Aruba, Santa Lucia, S. Vincente-e-Grenadine, Singapore, Sri Lanka, Suriname, Tailandia.
5. Nonostante le riserve sotto 4, i seguenti paesi si riservano il diritto di applicare nella loro interezza le disposizioni dell'articolo 25 della Convenzione alla corrispondenza ricevuta dai Paesi membri dell'Unione: Argentina, Benin, Brasile, Burkina Faso, Camerun, Cipro, Costa d'Avorio (Rep.) Egitto, Francia, Germania, Giappone, Giordania, Grecia, Guinea, Israele, Italia, Libano, Mali, Mauritania, Monaco, Portogallo, Senegal, Siriana (Rep. araba), Togo.
Protocollo finale - art. VIII
Articolo VIII
Divieti
1. A titolo eccezionale, l'Amministrazione postale del Libano non accetta gli invii raccomandati che contengono monete o carta moneta, o ogni altro valore al portatore o assegni di viaggio (traveler's cheques) o platino, oro o argento, lavorati o non, pietre preziose, gioielli e altri oggetti preziosi. Essa non e' strettamente obbligata dalle disposizioni dell'articolo 35.1 per quanto concerne la sua responsabilita' in caso di defraudazione o avaria degli invii raccomandati, come pure per quanto riguarda gli invii contenenti oggetti di vetro o fragili.
2. A titolo eccezionale, le Amministrazioni postali della Bolivia, della Cina (Rep. pop.), dell'Iraq, del Nepal e del Vietnam non accettano gli invii raccomandati contenenti monete, carta moneta, biglietti di banca o valori qualsiasi al portatore, assegni di viaggio, platino, oro o argento, lavorati o non, pietre preziose, gioielli ed altri oggetti preziosi.
3. L'Amministrazione postale del Myanmar si riserva il diritto di non accettare gli invii con valore dichiarato contenenti i preziosi di cui all'articolo 26.2, in quanto la sua legislazione interna vieta l'ammissione di questo tipo di invii.
4. L'Amministrazione postale del Nepal non accetta gli invii raccomandati o con valore dichiarato contenenti banconote o monete, salvo accordo speciale stipulato a tal fine.
Protocollo finale - art. IX
Articolo IX
Oggetti passibili di diritti doganali.
1. Con riferimento all'articolo 26, le Amministrazioni postali dei seguenti paesi non accettano gli invii con valore dichiarato contenenti oggetti passibili di diritti doganali: Bangladesh, El Salvador.
2. Con riferimento all'articolo 26, le Amministrazioni postali dei paesi seguenti non accettano le lettere ordinarie e raccomandate contenenti oggetti passibili di diritti doganali: Afghanistan, Albania, Arabia Saudita, Azerbaidjan, Bielorussia, Cambogia, Centro- africa, Cile, Colombia, Cuba, El Salvador, Estonia, Etiopia, Italia, Nepal, Uzbekistan, Panama (Rep.) Peru', Rep. pop. dem. di Corea, San Marino, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina, Venezuela.
3. Con riferimento all'articolo 26, le Amministrazioni postali dei seguenti paesi non accettano le lettere ordinarie contenenti oggetti passibili di diritti doganali: Benin, Burkina Faso, Costa d'Avorio (Rep.), Djibouti, Mali, Mauritania, Niger, Oman, Senegal, Vietnam, Yemen.
4. Nonostante le disposizioni previste sotto 1 a 3, gli invii di sieri, di vaccini e gli invii di medicamenti per necessita' urgenti difficili da procurarsi sono ammessi in ogni caso.
Protocollo finale - art. X
Articolo X
Ritiro. Modificazione o rettifica d'indirizzo
1. L'articolo 29 non si applica a Antigua e Barbuda, alle Bahamas, a Bahrain, alle Barbados, al Belize, al Botswana, al Brunei Darussalam, al Canada, alla Repubblica Dominicana, alle Fidji, al Gambia, al Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, ai Territori d'oltre mare dipendenti dal Regno Unito, a Grenada, alla Guyana, all'Iraq, all'Irlanda, alla Giamaica, al Kenia, a Kiribati, al Kuwait, al Lesotho, alla Malesia, al Malawi, a Myanmar, a Nauru, alla Nigeria, alla Nuova Zelanda, all'Uganda, alla Papuasia-Nuova Guinea, alla Rep. popolare di Corea, a S. Cristopher-e-Nevis, a Santa Lucia, a S. Vincent-e-Grenadine, alle isole Salomone, alle Samoa occidentali, alle Seicelle, alla Sierra Leone, a Singapore, allo Swaziland, alla Tanzania (Rep. unita), a Trinita'-e- Tobago, a Tuvalu, a Vanuatu, allo Yemen e allo Zambia, la cui legislazione non consente il ritiro o la modificazione d'indirizzo di invii della postalettere su richiesta del mittente.
2. L'articolo 29 si applica all'Australia in quanto compatibile con la legislazione interna di questo paese.
Protocollo finale - art. XI
Articolo XI
Reclami
1. In deroga all'articolo 30.4, le Amministrazioni postali dell'Arabia Saudita, di Capo Verde, del Gabon, dei Territori d'oltremare dipendenti dal Regno Unito, della Grecia, dell'Iran (Rep. islamica), della Mongolia, di Myanmar, della Siria (Rep. araba), del Ciad e della Zambia si riservano il diritto di riscuotere una tassa di reclamo sui loro clienti.
2. In deroga all'articolo 30.4, le Amministrazioni postali dell'Argentina, della Slovacchia e della Ceca (Rep.) si riservano il diritto di riscuotere una tassa speciale quando, a seguito di indagini concernenti il reclamo, risulti che quest'ultimo e' ingiustificato.
Protocollo finale - art. XII
Articolo XII
Tassa di presentazione in dogana
1. L'Amministrazione postale del Gabon si riserva il diritto di riscuotere una tassa di presentazione in dogana sui suoi clienti.
Protocollo finale - art. XIII
Articolo XIII
Responsabilita' delle Amministrazioni postali
1. Le Amministrazioni postali del Bangladesh, del Benin, del Burkina Faso, del Congo (Rep.), della Costa d'Avorio (Rep.) di Djibouti, dell'India, del Libano, di Madagascar, del Mali, della Mauritania, del Nepal, del Niger, del Senegal, di Togo e della Turchia sono autorizzate a non applicare l'articolo 34.1.1.1, per quanto concerne la responsabilita' in caso di defraudazione o di avaria di invii raccomandati.
2. In deroga agli articoli 34.1.1.1 e 35.1, le Amministrazioni postali del Cile, della Cina (Rep. pop.) e della Colombia rispondono solo della perdita e della defraudazione totale o dell'avaria totale del contenuto degli invii raccomandati.
3. In deroga all'articolo 34, l'Amministrazione postale dell'Arabia Saudita non si assume alcuna responsabilita' in caso di perdita o di avaria degli invii contenenti gli oggetti di cui all'articolo 26.2.
Protocollo finale - art. XIV
Articolo XIV
Cessazione delle responsabilita' delle Amministrazioni postali
1. L'Amministrazione postale della Bolivia non e' tenuta all'osservanza dell'articolo 35.1 per quanto concerne il mantenimento della sua responsabilita' in caso di defraudazione o di avaria di invii raccomandati.
Protocollo finale - art. XV
Articolo XV
Pagamento dell'indennita'
1. Le Amministrazioni postali del Bangladesh, della Bolivia, della Guinea, del Messico, del Nepal e della Nigeria non sono tenute ad osservare l'articolo 37.3 che prescrive di risolvere definitivamente ogni caso di reclamo entro un termine di due mesi, o di far sapere all'Amministrazione di origine o di destinazione a seconda dei casi, che un invio postale e' stato trattenuto, confiscato o distrutto dall'Autorita' competente in ragione del suo contenuto o che e' stato sequestrato ai sensi della legislazione interna.
2. Le Amministrazioni postali del Congo (Rep.) di Djibouti, della Guinea, del Libano e di Madagascar non sono tenute ad osservare l'articolo 37.3 che prescrive di risolvere definitivamente ogni caso di reclamo nel termine di due mesi. Inoltre esse non accettano che l'avente diritto sia indennizzato, per loro conto, da un'altra Amministrazione allo scadere del termine suddetto.
Protocollo finale - art. XVI
Articolo XVI
Spese di transito particolari
1. L'Amministrazione postale della Grecia si riserva il diritto di maggiorare del 30 per cento le spese di transito territoriali, e del 50 per cento le spese di transito marittimo previste all'articolo 48.1.
2. L'Amministrazione postale della Russia (Federazione di) e' autorizzata a riscuotere un supplemento di 0,65 DTS oltre alle spese di transito menzionate all'articolo 48.1.1 per ogni chilogrammo di invii della postalettere trasportato in transito con la Transiberiana.
3. Le Amministrazioni postali dell'Egitto e del Sudan sono autorizzate a riscuotere un supplemento di 0,16 DTS sulle spese di transito menzionate all'articolo 48.1 per ogni sacco della postalettere in transito attraverso il lago Nasser tra il Shallal (Egitto) e Wadi Halfa (Sudan).
4. L'Amministrazione postale della Repubblica di Panama e' autorizzata a riscuotere un supplemento di 0.98 DTS sulle spese di transito menzionate all'articolo 48.1 per ogni sacco della postalettere in transito attraverso l'istmo di Panama tra i porti di Balboa nell'Oceano Pacifico e di Cristobal nell'Oceano Atlantico.
5. A titolo eccezionale, l'Amministrazione postale della Repubblica di Panama e' autorizzata a riscuotere una tassa di 0,65 DTS per sacco per tutti i dispacci depositati o trasbordati nel porto di Balboa nell'Oceano Pacifico e di Cristobal nell'Oceano Atlantico.
6. In deroga all'articolo 48.1, l'Amministrazione postale dell'Afghanistan e' autorizzata provvisoriamente, in considerazione delle particolari difficolta' che incontra in materia di mezzi di trasporto e di comunicazione, ad effettuare il transito dei dispacci chiusi e delle corrispondenze allo scoperto attraverso il suo paese, a condizioni specialmente convenute tra la stessa e le Amministrazioni postali interessate.
7. In deroga all'articolo 48.1, i servizi automobilistici Siria-Iraq sono considerati servizi straordinari che danno luogo alla riscossione di spese di transito speciali.
Protocollo finale - art. XVII
Articolo XVII
Spese di trasporto aereo interno
1. In deroga all'articolo 52.3, le Amministrazioni postali dell'Arabia Saudita, delle Bahamas, di Capo Verde, della Repubblica del Congo, di Cuba, della Repubblica Dominicana, di El Salvador, dell'Ecuador, del Gabon, della Grecia, del Guatemala, della Guiana, della Repubblica dell'Honduras, della Mongolia, della Papuasia-Nuova Guinea, delle isole Salomone e di Vanuatu si riservano il diritto di riscuotere i pagamenti dovuti per l'inoltro dei dispacci internazionali via aerea all'interno del paese
2. In deroga all'articolo 52.3, l'Amministrazione postale di Myanmar si riserva il diritto di riscuotere i pagamenti dovuti per l'inoltro di dispacci internazionali all'interno del paese, a prescindere dal fatto che siano riavviati o meno per via aerea.
3. In deroga agli articoli 52.4 e 52.5 le Amministrazioni postali dell'America (Stati Uniti), del Canada, della Repubblica islamica dell'Iran e della Turchia sono autorizzate a ricuperare, sotto forma di tassi uniformi dalle Amministrazioni postali in causa, le loro spese di trasporto aereo interno causate dalle corrispondenze in arrivo provenienti da qualsiasi Amministrazione per la quale esse applicano la compensazione per spese terminali specificamente fondata sui costi o sulle tariffe interne.
In fede di che, i Plenipotenziari in appresso hanno redatto il presente Protocollo che avra' effetto e valore come se le sue disposizioni fossero inserite nel testo della Convenzione, e lo hanno firmato in un esemplare depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Una copia ne sara' consegnata a ciascuna Parte dal Governo del paese dove il Congresso ha sede.
Fatto a Seul, il 14 settembre 1994.
Accordo - art. 1
ACCORDO RELATIVO AI PACCHI POSTALI
I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri dell'Unione, visto l' articolo 22, paragrafo 4, della Costituzione dell'Unione postale universale conclusa a Vienna il 10 luglio 1964, hanno, di comune intesa e con riserva dell'articolo 25, paragrafo 4 di detta Costituzione, concluso il seguente Accordo:
Articolo primo
Oggetto dell'Accordo
1. Il presente Accordo disciplina il servizio dei pacchi postali tra i paesi contraenti.
2. Nel presente Accordo, nel suo Protocollo finale e nel suo Regolamento di esecuzione relativo, l'abbreviazione "pacchi" si applica a tutti i pacchi.
Accordo - art. 2
Articolo 2
Gestione del servizio da parte delle imprese di trasporto
1. Ogni paese, la cui Amministrazione postale non si incarica del trasporto dei pacchi, e che aderisce all'Accordo, ha la facolta' di farne eseguire le clausole da imprese di trasporto. Puo' pure limitare questo servizio ai pacchi da o per le localita' servite da tali imprese. L'Amministrazione postale rimane responsabile dell'esecuzione dell'Accordo.
Accordo - art. 3
Articolo 3
Principi
1. I pacchi possono essere scambiati sia direttamente, sia tramite uno o piu' paesi. Lo scambio di pacchi il cui peso unitario supera 10 chilogrammi e' facoltativo, con un peso unitario massimo non superiore a 31,5 chilogrammi.
2. I pacchi trasportati per via aerea con priorita' sono denominati "pacchi aerei".
3. Le particolarita' relative ai limiti di peso, ai limiti di dimensioni ed alle condizioni di accettazione sono indicate nel Regolamento.
Accordo - art. 4
Articolo 4
Sistema di peso
1. Il peso dei pacchi e' espresso in chilogrammi.
Accordo - art. 5
Articolo 5
Tasse principali
1. Le Amministrazioni fissano le tasse principali da riscuotere dai mittenti.
2. Le tasse principali devono essere in relazione alle quote-parti.
Di regola, il loro prodotto non deve superare nell'insieme le quote- parti fissate dalle Amministrazioni in virtu' degli articoli 34 a 36.
Accordo - art. 6
Articolo 6
Soprattasse aeree
1. Le Amministrazioni postali fissano le soprattasse aeree da riscuotere per i pacchi aerei.
2. Le soprattasse devono essere in rapporto con le spese di trasporto aereo. Di regola, il loro prodotto non deve superare nell'insieme le spese di detto trasporto.
3. Le soprattasse devono essere uniformi per tutto il territorio di uno stesso paese di destinazione, a prescindere dai mezzi d'inoltro.
Accordo - art. 7
Articolo 7
Tasse speciali
1. Le Amministrazioni sono autorizzate a riscuotere, nei casi di seguito menzionati, le stesse tasse che nel regime interno.
1.1. Tassa d'impostazione al di la' delle ore normali di apertura degli sportelli, a carico del mittente.
1.2. Tassa sul ritiro al domicilio del mittente, a carico di quest'ultimo.
1.3. Tassa di fermo posta, riscossa dall'Amministrazione di destinazione al momento della consegna, su ogni pacco indirizzato fermo posta. In caso di rinvio al mittente o di rispedizione, l'importo dell'imposizione fiscale non puo' superare 0,59 DTS.
1.4 Tassa d'immagazzinaggio su qualsiasi pacco non ritirato nei termini stabiliti, a prescindere dal fatto che il pacco sia indirizzato fermo posta o a domicilio. Questa tassa e' riscossa dall'Amministrazione che di regola effettua il recapito, ed e' a beneficio delle Amministrazioni nei cui servizi il pacco e' stato custodito oltre i termini stabiliti. In caso di rinvio al mittente o di rispedizione, l'ammontare del prelievo fiscale non puo' superare 6,53 DTS.
2. Quando un pacco e' di regola recapitato al domicilio del destinatario, nessuna tassa di recapito puo' essere richiesta a quest'ultimo. Quando non si effettua di regola il recapito al domicilio del destinatario, l'avviso di arrivo del pacco e' consegnato gratuitamente. In tal caso, se il recapito al domicilio del destinatario viene offerto a titolo facoltativo, in risposta all'avviso di arrivo, una tassa di recapito puo' essere richiesta al destinatario, uguale a quella applicata nel servizio interno.
3. Le Amministrazioni che accettano di coprire i rischi suscettibili di derivare da un caso di forza maggiore possono riscuotere, per i pacchi senza valore dichiarato, una tassa per rischio di forza maggiore, di al massimo 0,20 DTS per pacco. Per i pacchi con valore dichiarato, l'ammontare e' previsto all'articolo 11.4.
Accordo - art. 8
Articolo 8
Affrancazione
1. I pacchi devono essere affrancati per mezzo di francobolli o con ogni altro procedimento autorizzato dalla regolamentazione dell'Amministrazione di origine.
Accordo - art. 9
Articolo 9
Franchigie postali
1. Pacchi di servizio
1.1 Sono esonerati da tutte le tasse postali, i pacchi relativi al servizio postale, denominati "pacchi di servizio" e scambiati fra:
1.1.1 le Amministrazioni postali;
1.1.2 le Amministrazioni postali e l'Ufficio internazionale;
1.1.3 gli Uffici postali dei Paesi membri;
1.1.4 gli Uffici postali e le Amministrazioni postali.
1.2 I pacchi aerei, ad eccezione di quelli provenienti dall'Ufficio internazionale, non pagano le soprattasse aeree.
2. Pacchi di prigionieri di guerra e internati civili.
2.1 Sono denominati "pacchi di prigionieri di guerra e internati civili" i pacchi destinati ai prigionieri ed agli organismi menzionati nella Convenzione o da essi spediti. I pacchi sono esonerati da tutte le tasse, ad eccezione delle soprattasse aeree.
Accordo - art. 10
Articolo 10
Pacchi espresso
1. Su richiesta dei mittenti ed a destinazione dei paesi le cui Amministrazioni si incaricano di questo servizio, i pacchi sono consegnati a domicilio da un apposito incaricato, il prima possibile dopo il loro arrivo all'Ufficio di distribuzione. In tal caso sono denominati "pacchi espresso".
2. I pacchi espresso sono passibili di una tassa supplementare di 1,63 DTS al massimo. Questa tassa deve essere pagata per intero e in anticipo. Essa e' dovuta anche se il pacco non puo' essere distribuito per espresso, ma solo l'avviso di ricevimento.
3. Se la consegna per espresso comporta oneri speciali, una tassa supplementare puo' essere riscossa dall'Amministrazione di destinazione, secondo le disposizioni relative agli invii della stessa natura del regime interno. In questi casi, l'ammontare del prelievo non puo' superare 1,63 DTS.
4. Se la regolamentazione dell'Amministrazione di destinazione lo consente, i destinatari possono chiedere all'Ufficio di distribuzione la consegna per espresso, al momento dell'arrivo, dei pacchi loro destinati. In questo caso, l'Amministrazione di destinazione e' autorizzata a riscuotere, al momento della distribuzione, la tassa applicabile nel suo servizio interno.
Accordo - art. 11
Articolo 11
Pacco con valore dichiarato
1. E' denominato "pacco con valore dichiarato" ogni pacco che comporta una dichiarazione di valore. Lo scambio e' limitato alle relazioni fra le Amministrazioni postali che accettano i pacchi con valore dichiarato.
2. Ciascuna Amministrazione ha facolta' di limitare la dichiarazione di valore, per quanto la concerne, ad un ammontare che non puo' essere inferiore a 4000 DTS. Tuttavia il limite di valore dichiarato adottato per il servizio interno puo' essere applicato se e' inferiore a questo ammontare.
3. La tassa dei pacchi con valore dichiarato deve essere pagata in anticipo; essa si compone di una tassa principale, di una tassa di spedizione riscossa a titolo facoltativo e di una tassa ordinaria di assicurazione.
3.1 Le soprattasse aeree e le tasse per servizi speciali si aggiungono, se del caso, alla tassa principale.
3.2 La tassa di spedizione non deve superare la tassa di raccomandazione prevista nella Convenzione. In luogo della tassa fissa di raccomandazione, le Amministrazioni postali hanno facolta' di percepire la tassa corrispondente del loro servizio interno o, eccezionalmente, una tassa di 3,27 DTS al massimo.
3.3 la tassa ordinaria di assicurazione e' di 0,33 DTS al massimo per 65,34 DTS o frazione di 65,34 DTS, o dello 0,5 per cento della graduazione di valore dichiarato.
4. Le Amministrazioni che accettano di coprire i rischi suscettibili di derivare da un caso di forza maggiore, sono autorizzate a riscuotere una "tassa per rischio di forza maggiore", fissata in modo tale che l'ammontare totale formato da questa tassa e la tassa ordinaria di assicurazione non superi il massimo previsto al capoverso 3.3.
5. Nei casi in cui siano necessarie misure eccezionali di sicurezza, le Amministrazioni possono inoltre riscuotere, dai mittenti o dai destinatari, le tasse speciali previste nella loro legislazione interna.
Accordo - art. 12
Articolo 12
Pacco con assegno
1. E' denominato "pacco con assegno" ogni pacco gravato di rimborso e previsto dall'Accordo riguardante gli invii con assegno. Lo scambio dei pacchi con assegno esige l'accordo preliminare delle Amministrazioni di origine e di destinazione.
Accordo - art. 13
Articolo 13
Pacchi fragili. Pacchi ingombranti
1. Ogni pacco contenente oggetti che si possono rompere facilmente ed il cui trattamento deve essere effettuato con cura particolare e' denominato "pacco fragile".
2. E' denominato "pacco ingombrante" ogni pacco le cui dimensioni superano i limiti stabiliti dal Regolamento o quelli che le Amministrazioni possono stabilire tra di loro.
3. Ogni pacco, che per la sua forma o la sua struttura non si presta facilmente al carico con altri pacchi o che richieda speciali precauzioni, e' denominato "pacco ingombrante".
4. I pacchi fragili ed i pacchi ingombranti sono passibili di una tassa supplementare pari al 50 per cento al massimo della tassa principale. Se il pacco e' fragile ed ingombrante, la tassa supplementare e' riscossa una sola volta. Tuttavia le soprattasse aeree relative a questi pacchi non sono in alcun modo maggiorate.
5. Lo scambio di pacchi fragili e di pacchi ingombranti e' limitato alle relazioni tra le Amministrazioni che accettano questi invii.
Accordo - art. 14
Articolo 14
Servizio di collettame "Consignment"
1. Le Amministrazioni possono decidere di comune accordo di partecipare ad un servizio facoltativo di collettame denominato "CONSIGNMENT" per gli invii collettivi di un solo mittente destinati all'estero.
2. Nella misura del possibile, questo servizio e' identificato da un logo composto dai seguenti elementi:
- il termine "CONSIGNMENT" in blu;
- tre strisce orizzontali (una rossa, una blu ed una verde);
Parte di provvedimento in formato grafico
3. I particolari di tale servizio saranno fissati bilateralmente tra l'Amministrazione di origine e quella di destinazione sulla base delle disposizioni definite dal Consiglio di gestione postale.
Accordo - art. 15
Articolo 15
Avviso di ricevimento
1. Il mittente di un pacco puo' chiedere un avviso di ricevimento alle condizioni stabilite nella Convenzione. Tuttavia le Amministrazioni possono limitare questo servizio ai pacchi con valore dichiarato, se questo limite e' previsto nel loro regime interno.
2. La tassa di avviso di ricevimento e' di 0,98 DTS al massimo.
Accordo - art. 16
Articolo 16
Pacchi franchi di tasse e di diritti
1. Nelle relazioni tra le Amministrazioni postali che si sono dichiarate d'accordo, i mittenti possono prendere a carico, previa dichiarazione all'Ufficio di origine, la totalita' delle tasse e dei diritti di cui un pacco e' gravato alla consegna. Si tratta in questo caso di un "pacco franco di tasse e di diritti".
2. Il mittente deve impegnarsi a pagare le somme che potrebbero essere reclamate dall'Ufficio di destinazione. Se del caso deve effettuare un pagamento provvisorio.
3. L'Amministrazione di origine riscuote dal mittente una tassa di 0,98 DTS al massimo per pacco, che conserva a titolo di corrispettivo per i servizi resi nel paese di origine.
4. L'Amministrazione di destinazione e' autorizzata a riscuotere una tassa di commissione di 0,98 DTS al massimo per pacco. Questa tassa e' indipendente dalla tassa di presentazione in dogana ed e' riscossa sul mittente a beneficio dell'Amministrazione di destinazione.
Accordo - art. 17
Articolo 17
Avviso di imbarco
1. Nelle relazioni fra le Amministrazioni che accettano di svolgere questo servizio, il mittente puo' chiedere che un avviso di imbarco gli sia indirizzato.
2. La tassa di avviso di imbarco e' al massimo di 0,36 DTS per pacco.
Accordo - art. 18
Articolo 18
Divieti
1. La spedizione degli oggetti sotto indicati e' vietata in tutte le categorie di pacchi:
1.1 gli oggetti che per loro natura o imballaggio, possono presentare un pericolo per gli agenti, sporcare o deteriorare gli altri pacchi o le attrezzature postali;
1.2 gli stupefacenti e le sostanze psicotrope;
1.3 i documenti aventi carattere di corrispondenza attuale e personale come pure le corrispondenze di ogni specie scambiate da persone diverse dal mittente e dal destinatario del pacco o dalle persone con essi conviventi;
1.4 gli animali vivi, a meno che il loro trasporto per posta non sia consentito dai regolamenti postali dei Paesi interessati;
1.5 le materie esplosive, infiammabili o altre materie pericolose;
1.6 le materie radioattive;
1.7 gli oggetti osceni o immorali;
1.8 gli oggetti la cui importazione o circolazione e' vietata nel paese di destinazione.
2. E' vietato inserire nei pacchi senza valore dichiarato scambiati tra due Paesi che ammettono la dichiarazione di valore: le monete metalliche, i biglietti di banca, la moneta cartacea o qualunque valore al portatore, il platino, l'oro o l'argento, lavorati o meno, le pietre preziose, i gioielli ed altri oggetti preziosi. Ogni Amministrazione ha la facolta' di vietare l'inclusione di oro in lingotti negli invii con o senza valore dichiarato in provenienza o a destinazione del suo territorio o trasmessi in transito attraverso il suo territorio. Essa ha facolta' di limitare il valore reale di tali invii.
3. Le eccezioni ai divieti ed il trattamento dei pacchi indebitamente accettati sono indicati nel Regolamento. Tuttavia, i pacchi contenenti gli oggetti indicati sotto 1.2, 1.5, 1.6 e 1.7 non sono in alcun caso inoltrati a destinazione, ne' consegnati ai destinatari, ne' rinviati all'origine.
Accordo - art. 19
Articolo 19
Rispedizione
1. La rispedizione di un pacco in seguito di cambiamento di residenza del destinatario puo' aver luogo sia all'interno del paese di destinazione sia al di fuori di questo paese. Lo stesso dicasi per la rispedizione a seguito di modificazione o di rettifica di indirizzo in applicazione dell'articolo 21.
2. Il mittente puo' vietare ogni rispedizione.
3. Le Amministrazioni che riscuotono una tassa per le richieste di rispedizione nel loro servizio interno sono autorizzate a riscuotere questa stessa tassa nel servizio internazionale.
4. Le condizioni di rispedizione sono indicate nel Regolamento.
Accordo - art. 20
Articolo 20
Consegna. Colli non recapitabili
1. Generalmente i pacchi sono consegnati ai destinatari nel piu' breve tempo possibile e conformemente alle disposizioni in vigore nel Paese di destinazione. I termini di custodia sono stabiliti nel Regolamento. Se i pacchi non sono consegnati a domicilio, i destinatari devono, salvo impedimento, essere avvisati senza indugio del loro arrivo.
2. Ogni pacco che non puo' essere consegnato al destinatario o che e' trattenuto d'ufficio e' trattato secondo le istruzioni date dal mittente entro i limiti stabiliti dal Regolamento.
3. Nel caso vi sia un avviso di mancata consegna, la risposta a tale avviso puo' dar luogo alla riscossione di una tassa di 0,65 DTS al massimo. Quando l'avviso riguarda piu' pacchi spediti simultaneamente allo stesso ufficio dallo stesso mittente, all'indirizzo dello stesso destinatario, questa tassa e' riscossa una volta sola. In caso di trasmissione per via di telecomunicazioni vi si aggiunge la tassa corrispondente.
4. Ogni pacco che non ha potuto essere consegnato e' rinviato al paese dove il mittente e' domiciliato. Le condizioni di rispedizione sono indicate nel Regolamento.
5. Se il mittente ha abbandonato un pacco che non ha potuto essere consegnato al destinatario, questo pacco e' trattato dall'Amministrazione di destinazione secondo la sua legislazione.
6. Possono essere venduti immediatamente, senza preavviso e senza formalita' giudiziarie, solo gli oggetti contenuti in un pacco il cui deterioramento o putrefazione siano da ritenere prossimi. La vendita e' a beneficio dell'avente diritto, anche in corso di trasporto, all'andata o al ritorno. Se la vendita non e' possibile, gli oggetti deteriorati o putrefatti sono distrutti.
Accordo - art. 21
Articolo 21
Ritiro. Modifica o rettifica dell'indirizzo a richiesta del mittente.
1. Il mittente di un pacco puo', nelle condizioni stabilite nella Convenzione, domandarne la restituzione all'origine o farne modificare l'indirizzo. Deve garantire il pagamento delle somme esigibili per ogni nuova trasmissione.
2. Tuttavia le Amministrazioni postali hanno facolta' di non accettare le domande di cui ad 1 quando non le accettano nel loro regime interno.
3. Il mittente deve pagare, per ciascuna domanda, una tassa di domanda di ritiro, di modifica o di rettifica d'indirizzo di 1,31 DTS al massimo. A questa tassa si aggiunge la tassa appropriata quando la domanda deve essere trasmessa per via di telecomunicazioni.
Accordo - art. 22
Articolo 22
Reclami
1. I reclami sono ammessi entro il termine di un anno a decorrere dal giorno successivo al giorno d'impostazione di un pacco. In questo periodo, i reclami sono accettati non appena sono segnalati dal mittente o dal destinatario. Tuttavia, se il reclamo di un mittente concerne un pacco non recapitato ed il termine d'inoltro stabilito non e' ancora scaduto, il mittente deve essere informato di detto termine.
2. Il trattamento dei reclami e' gratuito. Se tuttavia, a richiesta del cliente, i reclami sono trasmessi per le vie di telecomunicazione o per via EMS, essi possono dar luogo alla riscossione di una tassa di un ammontare equivalente al prezzo del servizio richiesto.
3. Ciascuna Amministrazione e' tenuta ad accettare reclami concernenti qualsiasi pacco impostato nei servizi di altre Amministrazioni.
4. I pacchi ordinari ed i pacchi con valore dichiarato devono essere oggetto di reclami separati.
Accordo - art. 23
Articolo 23
Controllo doganale
1. L'Amministrazione postale del paese di origine e quella del paese di destinazione hanno la facolta' di sottoporre al controllo doganale i pacchi, secondo la legislazione di tali paesi.
Accordo - art. 24
Articolo 24
Tassa di presentazione in dogana
1. I pacchi sottoposti a controllo doganale nel paese di origine possono essere gravati di una tassa di presentazione in dogana di 0,65 DTS per pacco al massimo. Di regola la riscossione avviene al momento dell'impostazione del pacco.
2. I pacchi sottoposti a controllo doganale nel paese di destinazione possono essere gravati di una tassa di 3,27 DTS per pacco al massimo. Questa tassa e' riscossa solo a titolo della presentazione in dogana e dello sdoganamento degli invii gravati di diritti doganali o di ogni altro diritto della stessa natura. Salvo intesa speciale, la riscossione avviene al momento della consegna del pacco al destinatario. Tuttavia, quando si tratta di pacchi franchi di tasse e di diritti, la tassa di presentazione in dogana e' riscossa dall'Amministrazione di origine a beneficio dell'Amministrazione di destinazione.
Accordo - art. 25
Articolo 25
Diritti doganali ed altri diritti
1. Le Amministrazioni di destinazione sono autorizzate a riscuotere dai destinatari tutti i diritti, in particolare i diritti doganali, di cui gli invii sono gravati nel paese di destinazione.
Accordo - art. 26
Articolo 26
Responsabilita' delle Amministrazioni postali. Indennita'
1. Salvo nei casi previsti all'articolo 27, le Amministrazioni postali rispondono della perdita, della defraudazione o dell'avaria dei pacchi.
2. Le Amministrazioni postali possono impegnarsi a coprire i rischi derivanti da un caso di forza maggiore.
3. Il mittente ha diritto ad una indennita' corrispondente, di regola, all'ammontare effettivo della perdita, della defraudazione o dell'avaria. I danni indiretti o gli utili non realizzati non sono presi in considerazione. Tuttavia tale indennita' non puo' in alcun caso eccedere:
3.1 per i pacchi con valore dichiarato, l'importo in DTS del valore dichiarato;
3.2 per gli altri pacchi, importi calcolati combinando il tasso di 40 DTS per pacco ed il tasso per chilogrammo di 4,50 DTS.
4. Le Amministrazioni possono decidere di comune accordo di applicare nelle loro relazioni reciproche l'importo di 130 DTS per pacco, a prescindere dal peso.
5. L'indennita' e' calcolata secondo il prezzo corrente, convertito in DTS, delle merci della stessa specie, nel luogo ed all'epoca in cui il pacco e' stato accettato per il trasporto. In mancanza di prezzo corrente, l'indennita' e' calcolata secondo il valore ordinario della merce valutata sulle stesse basi.
6. Se un'indennita' e' dovuta a causa di perdita, defraudazione o avaria totale di un pacco, il mittente o a seconda dei casi il destinatario, ha diritto anche alla restituzione delle tasse pagate, ad eccezione della tassa di assicurazione. Lo stesso dicasi per gli invii rifiutati dai destinatari a causa delle loro condizioni imperfette, se cio' e' dovuto al servizio postale e la responsabilita' di quest'ultimo sia impegnata.
7. Se la perdita, la defraudazione totale o l'avaria totale di un pacco derivano da un caso di forza maggiore che non da' luogo ad indennizzo, il mittente ha diritto alla restituzione delle tasse pagate, ad eccezione della tassa di assicurazione.
8. In deroga alle disposizioni previste sotto 3, il destinatario ha diritto all'indennita' dopo avere preso in consegna un pacco defraudato o avariato.
9. L'Amministrazione di origine ha facolta' di corrispondere ai mittenti nel suo paese le indennita' previste dalla sua legislazione interna per i pacchi senza valore dichiarato a condizione che non siano inferiori a quelle fissate sotto 3.2. Lo stesso si applica per l'Amministrazione di destinazione quando l'indennita' e' pagata al destinatario. Gli importi fissati sotto 3.2 rimangono tuttavia applicabili:
9.1 in caso di ricorso contro l'Amministrazione responsabile;
9.2 se il mittente rinuncia ai suoi diritti a favore del destinatario o viceversa.
Accordo - art. 27
Articolo 27
Cessazione della responsabilita' delle Amministrazioni postali
1. Le Amministrazioni postali non sono responsabili dei pacchi di cui hanno effettuato la consegna nelle condizioni prescritte dal loro regolamento interno per gli invii della stessa specie. La loro responsabilita' tuttavia permane:
1.1 in caso di accertamento di una manomissione o di un'avaria, sia prima della consegna sia all'atto della consegna del pacco;
1.2 quando il destinatario o eventualmente il mittente in caso di rinvio al mittente, sempre che la regolamentazione interna lo consenta, formula riserve nell'accettare il recapito di un invio manomesso o avariato;
1.3 se il destinatario o, in caso di rispedizione, il mittente, nonostante una quietanza regolarmente rilasciata, dichiara immediatamente all'Amministrazione che gli ha recapitato il pacco, di avere constatato un danno. Deve fornire la prova che la manomissione o l'avaria non sono avvenute dopo la consegna.
2. Nei casi enumerati in appresso, le Amministrazioni postali non sono responsabili:
2.1 in caso di forza maggiore, sotto riserva dell'articolo 26.2; 2.2 quando, non essendo stata altrimenti fornita la prova della loro responsabilita', esse non possono rendere conto dei pacchi in conseguenza della distruzione dei documenti di servizio, avvenuta per un caso di forza maggiore;
2.3 se il danno e' stato causato per colpa o negligenza del mittente o deriva dalla natura del contenuto;
2.4 quando si tratta di pacchi il contenuto dei quali ricade sotto i divieti previsti all'articolo 18, nella misura in cui tali pacchi siano stati confiscati o distrutti dall'Autorita' competente in ragione del loro contenuto;
2.5 in caso di sequestro, ai sensi della legislazione del paese di destinazione, secondo una notifica dell'Amministrazione di detto paese;
2.6 quando si tratta di pacchi con valore dichiarato per i quali e' stata resa una dichiarazione dolosa di valore superiore al valore reale del contenuto;
2.7 quando il mittente non abbia presentato alcun reclamo nel termine di un anno a decorrere dall'indomani del giorno di impostazione dell'invio.
2.8 Quando si tratta di pacchi di prigionieri di guerra e d'internati civili.
3. Le Amministrazioni postali non si assumono alcuna responsabilita' per quanto riguarda le dichiarazioni in dogana, sotto qualunque forma siano state fatte, e le decisioni adottate dai servizi doganali all'atto della verifica degli invii sottoposti al controllo doganale.
Accordo - art. 28
Articolo 28
Responsabilita' del mittente
1. Il mittente di un pacco e' responsabile di tutti i danni causati agli altri invii postali a seguito della spedizione di oggetti non ammessi al trasporto o dell'inosservanza delle condizioni di accettazione.
2. Il mittente e' responsabile nella stessa misura delle Amministrazioni postali.
3. Il mittente rimane responsabile anche se l'Ufficio di accettazione accetta il pacco.
4. Tuttavia, il mittente non e' responsabile se vi e' stato dolo o negligenza delle Amministrazioni o dei trasportatori.
Accordo - art. 29
Articolo 29
Pagamento dell'indennita'
1. Sotto riserva del diritto di ricorso contro l'Amministrazione responsabile, l'obbligo di pagare l'indennita' e di restituire le tasse ed i diritti incombe, a seconda dei casi, all'Amministrazione d'origine o all'Amministrazione di destinazione.
2. Il mittente ha facolta' di rinunciare ai suoi diritti all'indennita' a favore del destinatario. Viceversa, il destinatario ha facolta' di rinunciare ai suoi diritti a favore del mittente. Il mittente o il destinatario puo' autorizzare una terza persona a ricevere l'indennita' se la legislazione interna lo consente.
3. L'Amministrazione di origine o di destinazione, a seconda dei casi, ha facolta' di indennizzare l'avente diritto per conto dell'Amministrazione vettrice che, regolarmente interessata, abbia lasciato trascorrere due mesi senza dare alcuna soluzione alla pratica, o senza avere segnalato:
3.1 che il danno sembrava dovuto ad un caso di forza maggiore;
3.2 che l'invio era stato trattenuto, confiscato o distrutto dall'autorita' competente in ragione del suo contenuto o sequestrato ai sensi della legislazione del paese di destinazione.
4. L'Amministrazione di origine o di destinazione, a seconda dei casi, ha inoltre facolta' di indennizzare l'avente diritto quando il modulo di reclamo non sia stato adeguatamente compilato ed abbia dovuto essere rinviato per il completamento delle informazioni, comportando in tal modo la scadenza del termine previsto sotto 3.
Accordo - art. 30
Articolo 30
Eventuale recupero dell'indennita' presso il mittente o il
destinatario
1. Se, successivamente al pagamento dell'indennita', un pacco o una parte del pacco precedentemente considerato smarrito, e' ritrovato, il mittente, o a seconda dei casi, il destinatario sono informati che possono ritirarlo entro tre mesi rimborsando l'importo dell'indennita' di risarcimento ricevuta. Se il mittente non ha reclamato il collo allo scadere dello stesso termine, la stessa procedura viene seguita nei confronti del destinatario.
2. Se il mittente ed il destinatario rinunziano a rientrare in possesso del pacco, esso diventa proprieta' dell'Amministrazione o, se del caso, delle Amministrazioni che hanno subito il danno.
3. In caso di ritrovamento successivo di un pacco con valore dichiarato il cui contenuto e' riconosciuto come avente un valore inferiore all'importo dell'indennita' pagata, il mittente o a seconda dei casi il destinatario, devono rimborsare l'importo di tale indennita'. Il pacco con valore dichiarato viene consegnato fatte salve le conseguenze derivanti dalla dichiarazione dolosa di valore.
Accordo - art. 31
Articolo 31
Obiettivi in materia di qualita' di servizi
1. Le Amministrazioni di destinazione devono fissare un termine per il trattamento dei pacchi via aerea a destinazione del loro paese.
Questo termine, incrementato del tempo richiesto per lo sdoganamento, non deve essere meno favorevole di quello applicato agli invii paragonabili del loro servizio interno.
2. Le Amministrazioni di destinazione devono inoltre, per quanto possibile, stabilire un termine per il trattamento dei colli di superficie a destinazione del loro paese.
3. Le Amministrazioni di origine stabiliscono gli obiettivi per quanto riguarda la qualita' del servizio per i pacchi via aerea ed i pacchi di superficie a destinazione dell'estero, adottando come punti di riferimento i termini stabiliti dalle Amministrazioni di destinazione.
4. Le Amministrazioni postali controllano i risultati effettivi rispetto agli obiettivi che si sono prefissate in materia di qualita' del servizio.
Accordo - art. 32
Articolo 32
Scambio di pacchi
1. Lo scambio dei pacchi avviene in base alle disposizioni del Regolamento.
Accordo - art. 33
Articolo 33
Determinazione della responsabilita' tra le Amministrazioni postali 1. Fino a prova contraria, la responsabilita' incombe all'Amministrazione postale che, avendo ricevuto il pacco senza eccezioni ed essendo messa in possesso di tutti i mezzi regolamentari di investigazione, non puo' stabilire ne' il recapito al destinatario ne' se del caso, il regolare inoltro ad un'altra Amministrazione.
2. Se la perdita, la defraudazione o l'avaria sono avvenute durante il trasporto senza che sia possibile stabilire nel territorio o nel servizio di quale paese il fatto si e' verificato, le Amministrazioni interessate sopportano il danno in parti uguali. Tuttavia quando si tratta di un pacco ordinario e l'importo dell'indennita' non supera l'importo calcolato all'articolo 26.3.2, per un pacco di 1 kg., questo importo e' sostenuto in parti uguali dalle Amministrazioni postali di origine e di destinazione ad esclusione delle Amministrazioni intermediarie.
3. Per quanto concerne i pacchi con valore dichiarato, la responsabilita' di una Amministrazione verso le altre Amministrazioni non e' in alcun caso impegnata oltre il massimo della dichiarazione di valore che ha stabilito.
4. Quando la perdita, la defraudazione o l'avaria di un pacco con valore dichiarato si sono verificate sul territorio o nel servizio di un'Amministrazione intermediaria che non ammette i pacchi con valore dichiarato o che ha adottato un massimo di dichiarazione di valore inferiore all'importo della perdita, l'Amministrazione di origine si fa carico del danno non coperto dall'Amministrazione intermediaria.
La stessa regola e' applicabile se l'importo del danno e' superiore al massimo del valore dichiarato stabilito dall'Amministrazione intermediaria.
5. La regola prevista sotto 4 e' inoltre applicata in caso di trasporto marittimo o aereo se la perdita, la defraudazione o l'avaria si sono verificate nel servizio di un'Amministrazione dipendente da un paese contraente che non accetta la responsabilita' prevista per i colli con valore dichiarato. Questa Amministrazione, tuttavia, si assume per il transito dei colli con valore dichiarato in dispacci chiusi, la responsabilita' prevista per i colli senza valore dichiarato.
6. I diritti doganali ed altri il cui annullamento non ha potuto essere ottenuto, sono a carico delle Amministrazioni responsabili della perdita, della defraudazione o dell'avaria.
7. L'Amministrazione che ha effettuato il pagamento dell'indennita' e' surrogata, fino a concorrenza dell'importo di questa indennita', nei diritti della persona che l'ha ricevuta, per ogni eventuale ricorso sia contro il destinatario, sia contro il mittente o contro terzi.
Accordo - art. 34
Articolo 34
Quota-parte territoriale di arrivo
1. I pacchi scambiati tra due Amministrazioni sono sottoposti alle quote-parti territoriali di arrivo per ciascun paese e per ciascun pacco, calcolate combinando il tasso indicativo per pacco ed il tasso indicativo per chilogrammo in appresso:
Tasso indicativo:
- per pacco: 2,85 DTS;
- per chilogrammo di peso lordo del dispaccio: 0,28 DTS.
2. In considerazione dei tassi indicativi di cui sopra, le Amministrazioni stabiliscono le loro quote-parti territoriali di arrivo affinche' esse siano in rapporto con le spese del servizio.
3. Le quote-parti di cui ad 1 e 2 sono a carico dell'Amministrazione del paese di origine, a meno che il presente Accordo non preveda deroghe a questo principio.
4. Le quote-parti territoriali di arrivo devono essere uniformi per l'insieme del territorio di ciascun paese.
Accordo - art. 35
Articolo 35
Quota-parte territoriale di transito
1. I pacchi scambiati tra due Amministrazioni o tra due uffici dello stesso paese per mezzo dei servizi terrestri di una o piu' altre Amministrazioni sono sottoposti, a beneficio dei paesi i cui servizi partecipano all'avviamento territoriale, alle quote parti territoriali di transito calcolate combinando il tasso per pacco, ed il tasso per chilogrammo in appresso, secondo la graduazione di distanza applicabile:
____________________________________________________________________ Graduazione di distanza Tasso per pacco Tasso per kg. del peso lordo del dispaccio
1 2 3
_____________________________________________________________________ DTS DTS
Fino a 600 km 0,77 0,10
Oltre 600 fino a 1000 km 0,77 0,19
Oltre 1000 fino a 2000 km 0,77 0,29
Oltre 2000 km 0,77 0,29 + 0,08 per 1000 Km
supplementari
_____________________________________________________________________
2. Per i colli in transito allo scoperto, le Amministrazioni intermediarie sono autorizzate a reclamare una quota-parte forfettaria di 0,40 DTS per invio.
3. Le quote parti sotto 1 e 2 sono a carico dell'Amministrazione del paese di origine, a meno che il presente Accordo non preveda deroghe a questo principio.
4. Il Consiglio di gestione postale e' autorizzato a rivedere ed a modificare la tabella menzionata sotto 1 nell'intervallo tra due Congressi. La revisione che potra' essere effettuata per mezzo di una metodologia che garantisca un'equa rimunerazione alle Amministrazioni postali che effettuano operazioni di transito, dovra' basarsi su dati economici e finanziari attendibili e rappresentativi. Le modifiche eventualmente decise entreranno in vigore ad una data stabilita dal Consiglio di gestione postale.
5. Nessuna quota-parte territoriale di transito e' dovuta per:
5.1 il trasbordo dei dispacci aerei tra due aeroporti che servono una stessa citta';
5.2 il trasporto di questi dispacci tra un aeroporto che serve una citta' ed un magazzino situato nella stessa citta', ed il ritorno degli stessi dispacci ai fini del loro riavviamento.
Accordo - art. 36
Articolo 36
Quota-parte marittima
1. Ciascuno dei paesi i cui servizi partecipano al trasporto marittimo di pacchi e' autorizzato a reclamare le quote-parti marittime di cui sotto 2. Tali quote-parti sono a carico dell'Amministrazione del paese di origine, a meno che il presente Accordo non preveda deroghe a questo principio.
2. Per ciascun servizio marittimo utilizzato, la quota-parte marittima e' calcolata combinando il tasso per pacco ed il tasso per chilogrammo in appresso, secondo la graduazione di distanza applicabile:
_____________________________________________________________________ Graduazione di distanza
a) espresse in b) espresse in km Tasso per Tasso per kg. del miglia marine previa conversione pacco peso lordo del
sulla base di 1 dispaccio
miglio marino =
1,852 km
_____________________________________________________________________ DTS DTS
Fino a 500 Fino a 926 km 0,58 0,06
miglia marine
Oltre 500 Oltre 926 0,58 0,09
fino a 1000 fino a 1852
Oltre 1000 Oltre 1852 0,58 0,12
fino a 2000 fino a 3704
Oltre 2000 Oltre 3704 0,58 0,14
fino a 3000 fino a 5556
Oltre 3000 Oltre 5556 0,58 0,16
fino a 4000 fino a 7408
Oltre 4000 Oltre 7408 0,58 0,17
fino a 5000 fino a 9260
Oltre 5000 Oltre 9260 0,58 0,19
fino a 6000 fino a 11112
Oltre 6000 Oltre 11112 0,58 0,20
fino a 7000 fino a 12964
Oltre 7000 Oltre 12964 0,58 0,21
fino a 8000 fino a 14816
Oltre 8000 Oltre 14816 0,58 0,21+0,01 per 1000
miglia marine (1852 km)
supplementari _____________________________________________________________________
3. Le Amministrazioni hanno facolta' di maggiorare del 50 per cento al massimo la quota-parte marittima calcolata secondo l'articolo 36.2. Possono anche ridurla a loro piacimento.
4. Il Consiglio di gestione postale e' autorizzato a rivedere ed a modificare la tabella menzionata sotto 1 nell'intervallo tra due Congressi. La revisione che potra' essere effettuata per mezzo di una metodologia che garantisca un'equa rimunerazione alle Amministrazioni postali che effettuano operazioni di transito, dovra' basarsi su dati economici e finanziari attendibili e rappresentativi. Le modifiche eventualmente decise entreranno in vigore ad una data stabilita dal Consiglio di gestione postale.
Accordo - art. 37
Articolo 37
Assegnazione di quote-parti
1. L'assegnazione delle quote alle Amministrazioni postali interessate e' di regola effettuata per pacco.
2. I pacchi di servizio ed i pacchi di prigionieri di guerra e d'internati civili non danno luogo all'assegnazione di qualunque quota-parte, ad eccezione delle spese di trasporto aereo applicabili ai pacchi aerei.
Accordo - art. 38
Articolo 38
Spese di trasporto aereo
1. Il tasso di base da applicare al Regolamento dei conti tra le Amministrazioni a titolo dei trasporti aerei e' approvato dal Consiglio di gestione postale. E' calcolato dall'ufficio internazionale secondo la formula specificata nel Regolamento di esecuzione della convenzione.
2. Il trasbordo durante il tragitto, in uno stesso aeroporto, dei pacchi aerei che utilizzano successivamente piu' servizi aerei separati, si effettua senza rimunerazione.
3. Il calcolo delle spese di trasporto aereo dei dispacci chiusi e dei pacchi aerei in transito allo scoperto e' indicato nel Regolamento.
Accordo - art. 39
Articolo 39
Fornitura di informazioni, custodia dei documenti, moduli
1. Le disposizioni relative alla fornitura di informazioni sull'esecuzione del servizio postale, alla custodia dei documenti ed ai moduli da utilizzare sono indicate nel Regolamento.
Accordo - art. 40
Articolo 40
Pacchi a destinazione o in provenienza da paesi che non partecipano all'Accordo
1. Le Amministrazioni postali dei paesi parti al presente accordo che mantengono uno scambio di pacchi con le Amministrazioni di paesi non partecipanti, ammettono le Amministrazioni di tutti i paesi che aderiscono all'Accordo, (a meno che le stesse non si oppongano) a beneficiare di tali relazioni.
Accordo - art. 41
Articolo 41
Attuazione della Convenzione
1. La Convenzione e' applicabile, se del caso, per analogia, a tutto quanto non e' espressamente regolato dal presente Accordo.
Accordo - art. 42
Articolo 42
Condizioni di approvazione delle proposte relative al presente
Accordo ed al suo Regolamento di esecuzione
1. Per divenire esecutive, le proposte presentate al Congresso relative al presente Accordo ed al suo Regolamento devono essere approvate dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti che sono parti all'Accordo. Almeno la meta' dei Paesi membri rappresentati al Congresso deve essere presente al momento del voto.
2. Per divenire esecutive, le proposte relative al Regolamento di esecuzione del presente Accordo che sono state rinviate dal Congresso al Consiglio di gestione postale per decisione o che sono presentate nell'intervallo tra due Congressi, devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio di gestione postale che sono parti all'Accordo.
3. Per divenire esecutive, le proposte presentate nell'intervallo tra due Congressi e relative alla presente Convenzione devono ottenere:
3.1 i due terzi dei voti, la meta' almeno dei Paesi Membri che aderiscono all'Accordo avendo risposto alla consultazione, se le proposte vertono sia sull'aggiunta di nuove disposizioni, sia su una modifica sostanziale degli articoli del presente accordo e del suo Protocollo finale;
3.2 la maggioranza dei voti, quando le proposte vertono:
3.2.1 sull'interpretazione delle norme del presente Accordo e del suo Protocollo finale;
3.2.2 sulle modifiche di tipo redazionale da apportare agli Atti enumerati sotto 3.2.1.
4. Nonostante le disposizioni previste sotto 3.1, ogni Paese membro la cui legislazione nazionale e' ancora incompatibile con la modifica o l'aggiunta proposta, ha facolta' di fare una dichiarazione per iscritto al Direttore generale dell'Ufficio internazionale indicando la sua impossibilita' ad accettare tale modifica o aggiunta entro novanta giorni a decorrere dalla data di notifica di detta modifica o aggiunta.
Accordo - art. 43
Articolo 43
Entrata in vigore e durata della Convenzione
1. La presente Convenzione entrera' in vigore il 1 gennaio 1996 e rimarra' in vigore fino all'attuazione degli Atti del prossimo Congresso.
In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri hanno firmato il presente Accordo in un esemplare che restera' depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale ed una copia del quale sara' consegnata a ciascuna delle Parti, dal Governo del paese dove il Congresso ha sede. Fatto a Seul, il 14 settembre 1994
Protocollo - art. I
PROTOCOLLO FINALE DELL'ACCORDO RELATIVO AI PACCHI POSTALI
Al momento di procedere alla firma dell'Accordo relativo ai pacchi postali concluso in data odierna, i sottoscritti Plenipotenziari hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
Principi
1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, l'Amministrazione postale del Canada e' autorizzata a limitare a 30 kg il peso massimo dei pacchi all'arrivo e alla spedizione.
Protocollo - art. II
Articolo II
Pacchi con valore dichiarato
1. L'Amministrazione postale della Svezia si riserva il diritto di fornire ai clienti il servizio di pacchi con valore dichiarato di cui all'articolo 1, secondo specifiche diverse da quelle definite in questo articolo e negli articoli pertinenti del Regolamento.
Protocollo - art. III
Articolo III
Avviso di ricevimento
1. L'Amministrazione postale del Canada e' autorizzata a non applicare l'articolo 15, in quanto non fornisce il servizio di avviso di ricevimento per i pacchi nel suo regime interno.
Protocollo - art. IV
Articolo IV
Divieti
1. Le Amministrazioni postali del Canada, di Myanmar e dello Zambia sono autorizzate a non ammettere pacchi con valore dichiarato o contenenti gli oggetti preziosi di cui all'art. 18.2 in quanto il loro regolamento interno vi si oppone.
2. A titolo eccezionale, l'Amministrazione postale del Libano non accetta i pacchi contenenti monete metalliche, biglietti di banca, moneta cartacea o qualunque valore al portatore, assegni di viaggio, platino, oro o argento lavorati o non, pietre preziose, gioielli ed altri oggetti preziosi o contenenti liquidi e corpi facili a liquefarsi, oggetti di vetro ed articoli della stessa natura o fragili. Essa non e' vincolata dalle norme dell'articolo 26, ivi compreso per i casi enunciati negli articoli 27 e 33.
3. L'Amministrazione postale del Brasile e' autorizzata a non accettare pacchi con valore dichiarato, contenenti monete metalliche e banconote in circolazione, come pure qualsiasi valore al portatore, in quanto la sua regolamentazione interna vi si oppone.
4. L'Amministrazione postale del Ghana e' autorizzata a non accettare pacchi con valore dichiarato contenenti monete metalliche e banconote in circolazione, in quanto la sua regolamentazione interna vi si oppone.
5. Oltre agli oggetti di cui all'articolo 18, l'Amministrazione postale dell'Arabia Saudita non accetta i pacchi contenenti:
5.1 i medicamenti di ogni specie, a meno che non siano accompagnati da una ricetta medica rilasciata da un'autorita' ufficiale competente;
5.2 prodotti destinati all'estinzione del fuoco e di liquidi chimici;
5.3 oggetti contrari ai principi della religione islamica.
Protocollo - art. V
Articolo V
Ritiro, modificazione o rettifica di indirizzo su richiesta del mittente.
1. In deroga all'articolo 21, El Salvador, la Repubblica di Panama ed il Venezuela, sono autorizzati a non rinviare i pacchi dopo che il destinatario ne ha richiesto lo sdoganamento, in quanto la loro legislazione doganale vi si oppone.
Protocollo - art. VI
Articolo VI
Reclami
1. Le Amministrazioni postali dell'Afghanistan, dell'Arabia Saudita, di Capo Verde, del Congo (Rep.), del Gabon, dell'Iran (Rep. islamica), della Mongolia, di Myanmar, del Suriname, della Repubblica araba di Siria e dello Zambia si riservano il diritto di riscuotere una tassa di reclamo sui loro clienti.
2. Le Amministrazioni postali dell'Argentina, della Slovacchia e della Repubblica Ceca si riservano il diritto di riscuotere una tassa speciale se, dopo un'indagine effettuata a seguito di un reclamo, si constati che lo stesso e' ingiustificato.
Protocollo - art. VII
Articolo VII
Tassa di presentazione in dogana
1. Le Amministrazioni postali della Repubblica del Congo, del Gabon e dello Zambia si riservano il diritto di riscuotere una tassa di presentazione in dogana sui loro clienti.
Protocollo - art. VIII
Articolo VIII
Sdoganamento
1. In deroga all'articolo 26, le seguenti Amministrazioni hanno facolta' di non pagare un'indennita' di risarcimento per i pacchi senza valore dichiarato, smarriti, defraudati o avariati nel loro servizio: America (Stati Uniti), Angola, Antigua-e-Barbuda, Australia, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Botswana, Brunei Darussalam, Canada, Dominicana (Rep.), Dominica, El Salvador, Fidji, Gambia, i Territori d'oltremare dipendenti dal Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord la cui regolamentazione interna vi si oppone, Grenada, Guatemala, Guyana, Kiribati, Lesotho, Malawi, Malta, Maurizio, Nauru, Nigeria, Uganda, Papuasia-Nuova Guinea, S.
Cristopher e Nevis, Santa Lucia, S. Vincent e Grenadine, isole Salomone, Seicelle, Sierra Leone, Swaziland, Trinita'-e-Tobago, Zambia, Zimbabwe.
2. In deroga all'articolo 26, le Amministrazioni dell'Argentina e della Grecia hanno facolta' di non pagare un'indennita' di risarcimento per i pacchi senza valore dichiarati smarriti, defraudati o avariati nel loro servizio, ai paesi che non pagano tale indennita' secondo il paragrafo 1 del presente articolo.
3. In deroga all'articolo 26.8 l'America (Stati Uniti) e' autorizzata a mantenere il diritto del mittente al risarcimento di pacchi con valore dichiarato dopo la consegna al destinatario, salvo se il mittente rinuncia al suo diritto a favore del destinatario.
4. Quando agisce a titolo di Amministrazione intermediaria, l'America (Stati Uniti) e' autorizzata a non pagare indennita' di risarcimento alle altre Amministrazioni postali in caso di perdita, di defraudazione o di avaria dei pacchi con valore dichiarato trasmessi allo scoperto o spediti in dispacci chiusi.
Protocollo - art. IX
Articolo IX
Eccezioni al principio di responsabilita'
1. In deroga all'articolo 26, l'Arabia Saudita, la Bolivia, l'Iraq, il Sudan, lo Yemen e lo Zaire sono autorizzati a non pagare alcuna indennita' per l'avaria di pacchi originari da qualsiasi Paese e a loro diretti, contenenti liquidi e corpi facili a liquefarsi, oggetti di vetro ed articoli della stessa natura fragile.
2. In deroga all'articolo 26 l'Arabia Saudita ha facolta' di non pagare alcuna indennita' di risarcimento per i pacchi contenenti gli oggetti vietati di cui all'articolo 18 dell'Accordo relativo ai pacchi postali.
Protocollo - art. X
Articolo X
Cessazione di responsabilita' dell'Amministrazione postale
1. L'amministrazione postale del Nepal e' autorizzata a non applicare l'articolo 27.1.3.
Protocollo - art. XI
Articolo XI
Pagamento dell'indennita'
1. Le Amministrazioni postali dell'Angola, della Guinea e del Libano non sono tenute ad osservare l'articolo 29.3 per quanto riguarda il fatto di risolvere definitivamente un reclamo entro due mesi. Essi non accettano, inoltre, che l'avente diritto sia indennizzato per loro conto da un'altra Amministrazione allo scadere del termine succitato.
Protocollo - art. XII
Articolo XII
Quote-parti territoriali eccezionali di arrivo
1. In deroga all'articolo 34, l'Amministrazione dell'Afghanistan si riserva il diritto di riscuotere 7,50 DTS di quota-parte territoriale di arrivo eccezionale supplementare per pacco.
Protocollo - art. XIII
Articolo XIII
Quote-parti territoriali di transito eccezionali
1. In via provvisoria, le Amministrazioni postali che figurano nel seguente prospetto hanno facolta' di riscuotere le quote-parti territoriali di transito eccezionali indicate in detto prospetto e che si aggiungono alle quote-parti di transito di cui all'articolo
35.1:
N. d'ordine Amministrazioni Importo della quota-parte
autorizzate territoriale di transito eccezionale
Tasso per pacco Tasso per kg. di peso lordo del dispaccio
1 2 3 4
____________________________________ DTS DTS
1 Afghanistan 0,48 0,45
2 America Secondo la graduazione
(Stati Uniti) di distanza:
fino a 600 km 0,10
Oltre 600 fino a
1000 km 0,18
Oltre 1000 fino a
2000 km 0,25
Oltre 2000 km per ogni 1000 km in piu' 0,10
3 Bahrain 0,85 0,55
4 Cile 0,21
5 Egitto 1,00 0,25
6 Francia 1,00 0,20
7 Grecia 1,16 0,29
8 India 0,40 0,51
9 Malesia 0,39 0,05
10 Russia 0,77 Due volte l'importo per
(Federazione di) kg. indicato nella
colonna 3 del prospetto
dell'articolo 35.1 per la distanza in oggetto 11 Singapore 0,39 0,05
12 Sudan 1,61 0,65
13 Repubblica araba 0,65
Siriana
14 Tailandia 0,58 0,14
Protocollo - art. XIV
Articolo XIV
Quote-parti marittime
1. Le Amministrazioni di seguito si riservano il diritto di maggiorare del 50 per cento al massimo le quote-parti marittime previste all'articolo 36: America (Stati Uniti), Argentina, Antigua- e-Barbuda, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belgio, Belize, Brasile, Brunei Darussalam, Canada, Cile, Cipro, Comore, Congo (Rep.), Djibouti, Dominica, Emirati arabi Uniti, Finlandia, Francia, Gabon, Gambia, Germania, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, i Territori di oltremare dipendenti dal Regno Unito, Giamaica, Giappone, Grecia, Grenada, Guyana, India, Italia, Kenia, Kiribati, Madagascar, Malesia, Malta, Maurizio, Nigeria, Norvegia, Oman, Uganda, Pakistan, Papuasia-Nuova Guinea, Portogallo, Qatar, S.
Cristopher e Nevis, Santa Lucia, S. Vincent e Grenadine, isole Salomone, Seicelle, Sierra Leone, Singapore, Svezia, Tanzania (Rep. unita), Tailandia, Trinita-e-tobago, Tuvalu, Vanuatu, Yemen, Zambia.
Protocollo - art. XV
Articolo XV
Quote-parti supplementari
1. Ogni pacco avviato per via di superficie o per via aerea a destinazione dei dipartimenti francesi d'oltremare, dei territori francesi d'oltremare e delle comunita' di Mayotte e S. Pierre e Miquelon e' sottoposto ad una quota-parte territoriale di arrivo uguale al massimo alla quota-parte francese corrispondente. Quando il pacco e' inoltrato in transito attraverso la Francia continentale, esso da' luogo, inoltre, alla riscossione delle seguenti quote-parti e spese supplementari:
1.1 collo per "via di superficie"
1.2.1 la quota-parte territoriale di transito francese
1.1.2 la quota-parte marittima francese corrispondente alla graduazione di distanza che divide la Francia continentale da ciascuno dei dipartimenti, territori e comunita' in causa;
1.2 pacchi aerei
1.2.1 la quota-parte territoriale di transito francese per i pacchi in transito allo scoperto;
1.2.2 le spese di trasporto aereo corrispondenti alla distanza aeropostale che divide la Francia continentale da ciascuno dei dipartimenti, territori e comunita' in causa.
2. Le Amministrazioni postali dell'Egitto e del Sudan sono autorizzate a riscuotere una quota-parte supplementare di 1 DTS oltre alle quote-parti territoriali di transito previste all'articolo 35.1 per ogni pacco in transito attraverso il lago Nasser tra lo Shallal (Egitto) e Wadi Halfa (Sudan).
3. Ogni collo avviato in transito tra la Danimarca e le isole Feroe o tra la Danimarca e la Groenlandia da' luogo alla riscossione delle seguenti quote-parti:
3.1 pacco "via di superficie"
3.1.1 la quota-parte territoriale di transito danese
3.1.2 la quota parte marittima danese corrispondente alla graduazione di distanza che divide la Danimarca dalle isole Feroe, o la Danimarca e la Groenlandia rispettivamente;
3.2 pacchi-aerei
3.2.1 le spese di trasporto aereo corrispondenti alla distanza aeropostale che divide la Danimarca dalle isole Feroe o la Danimarca e la Groenlandia rispettivamente.
4. L'Amministrazione postale del Cile e' autorizzata a riscuotere una quota-parte supplementare di 2,61 DTS per kg. al massimo per il trasporto dei pacchi destinati all'isola di Pasqua.
5. Ogni collo inoltrato per via di superficie o per via aerea in transito tra il Portogallo continentale e le regioni autonome di Madera e delle Azzorre, da' luogo alla riscossione delle quote-parti e delle spese supplementari seguenti:
5.1 pacco "via di superficie"
5.1.1 la quota-parte territoriale di transito portoghese
5.1.2 la quota parte marittima portoghese corrispondente alla graduazione di distanza che divide il Portogallo continentale da ciascuna delle regioni autonome in causa;
5.2 pacchi aerei
5.2.1 la quota-parte territoriale di transito portoghese
5.2.2 le spese di trasporto aereo corrispondente alla distanza aeropostale tra il Portogallo continentale e ciascuna delle regioni autonome in questione.
6. I pacchi diretti alle provincie insulari della Grande Canarie e di Tenerife inoltrati in transito attraverso la Spagna continentale danno luogo alla riscossione, oltre alla quota-parte territoriale di arrivo corrispondente, alle seguenti quote-parti supplementari:
6.1 collo per "via di superficie"
6.1.1 la quota parte territoriale di transito spagnola
6.1.2 la quota-parte marittima spagnola corrispondente alla distanza da 1000 a 2000 miglia marine
6.2 pacchi aerei
6.2.1 le spese di trasporto aereo corrispondenti alla distanza aeropostale tra la Spagna continentale e ciascuna delle provincie insulari considerate.
Protocollo - art. XVI
Articolo XVI
Spese di trasporto aereo
1. L'Afghanistan, l'Arabia Saudita, l'Argentina, l'Australia, le Bahamas, il Brasile, la Bolivia, il Canada, Capo-Verde, il Ciad, il Cile, la Cina (Rep. pop.), la Colombia, il Congo (Rep.), Cuba, El Salvador, l'Ecuador, il Gabon, la Guiana, l'Honduras (Rep.), l'India, l'Indonesia, L'Iran (Rep. islamica), il Kazakhstan, il Messico, la Mongolia, Myanmar, la Nuova Zelanda, il Pakistan, il Paraguay, il Peru', la Russia (Federazione di), il Sudan, la Turchia, il Venezuela, il Vietnam, lo Yemen e lo Zambia hanno diritto al rimborso dei costi supplementari causati dal trasporto aereo di pacchi aerei provenienti dall'estero all'interno del loro paese. Tali spese di trasporto saranno uniformi per tutti i dispacci provenienti dall'estero a prescindere che i pacchi aerei siano riavviati o meno per via aerea.
2. A titolo di reciprocita', la Spagna ha diritto al rimborso dei costi supplementari causati dal trasporto aereo dei pacchi aerei all'interno del suo paese, e che sono ricevuti dalle Amministrazioni postali figuranti al paragrafo 1 del presente articolo. Tali spese di trasporto aereo saranno uniformi per tutti i dispacci ricevuti, a prescindere che siano inoltrati o meno per via aerea.
Protocollo - art. XVII
Articolo XVII
Tariffe speciali
1. Le Amministrazioni postali d'America (Stati Uniti), del Belgio, della Francia e di Norvegia hanno facolta' di riscuotere per i pacchi aerei quote-parti territoriali piu' elevate che per i pacchi di superficie.
2. L'Amministrazione del Libano e' autorizzata a riscuotere per i pacchi fino a 1 kg la tassa applicabile ai pacchi oltre 1 kg. fino a 3 kg.
3. L'Amministrazione del Panama (Rep.) e' autorizzata a riscuotere 0,20 DTS per kg. per i colli di superficie trasportati per via aerea (S.A.L.) in transito.
In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari hanno redatto il presente Protocollo che avra' la stessa efficacia e lo stesso valore come se le disposizioni in esso contenute fossero inserite nel testo medesimo dell'Accordo al quale si riferisce e l'hanno firmato in un esemplare che rimarra' depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale, e di cui una copia sara' consegnata a ciascuna delle Parti dal governo del paese dove il Congresso ha sede.
Fatto a SEUL, il 14 SETTEMBRE 1994.
Accordo - art. 1
ACCORDO RELATIVO AI VAGLIA POSTALI
I sottoscritti Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri dell'Unione, visto l' articolo 22, paragrafo 4, della Costituzione dell'Unione postale universale, conclusa a Vienna il 10 luglio 1964 hanno di comune accordo e con riserva dell'articolo 25, paragrafo 4, di detta Costituzione, stabilito il seguente Accordo.
Articolo primo
Oggetto dell'Accordo
1. Il presente Accordo disciplina lo scambio di vaglia postali che i Paesi contraenti convengono di istituire nelle loro relazioni reciproche.
2. Gli organismi non postali possono partecipare, per il tramite dell'Amministrazione postale, allo scambio regolato dalle disposizioni del presente Accordo. Spetta a tali organismi di accordarsi con l'Amministrazione delle poste del proprio paese per assicurare l'integrale esecuzione di tutte le clausole dell'Accordo e, nell'ambito di tale intesa, esercitare i loro diritti ed adempiere ai loro obblighi in quanto Organizzazioni postali come definito nel presente Accordo; l'Amministrazione postale serve ad essi da intermediaria nelle loro relazioni con le Amministrazioni postali degli altri Paesi contraenti e con l'Ufficio internazionale.
Accordo - art. 2
Articolo 2
Varie categorie di vaglia postali
1. Il vaglia ordinario
Il mittente consegna dei fondi allo sportello di un ufficio postale oppure ordina un addebito sul suo conto corrente postale, chiedendo che il pagamento dell'importo in contanti sia effettuato al beneficiario. Il vaglia ordinario e' trasmesso per via postale. Il vaglia ordinario telegrafico e' trasmesso per via di telecomunicazione.
2. Il vaglia di versamento
Il mittente consegna dei fondi allo sportello di un Ufficio postale e chiede che l'importo sia accreditato sul conto postale del beneficiario. Il vaglia di versamento e' trasmesso per posta. Il vaglia di versamento telegrafico e' trasmesso per via di telecomunicazione.
3. Altri servizi
Le Amministrazioni postali possono convenire nelle loro relazioni bilaterali o multilaterali, di istituire altri servizi le cui condizioni sono da definire tra le Amministrazioni postali interessate.
Accordo - art. 3
Articolo 3
Emissione di vaglia (moneta, conversione, importo)
1. Salvo diversa intesa, l'importo del vaglia e' espresso nella moneta del Paese di pagamento.
2. L'Amministrazione di emissione determina il tasso di conversione della sua moneta in quella del Paese di pagamento.
3. L'importo massimo di un vaglia ordinario e' stabilito di comune accordo tra le Amministrazioni interessate.
4. L'importo di un vaglia di versamento e' illimitato. Tuttavia, ogni Amministrazione ha la facolta' di limitare l'importo dei vaglia di versamento che ogni depositario puo' ordinare sia in un giorno, sia durante un determinato periodo.
5. I vaglia telegrafici sono assoggettati alle norme del Regolamento delle telecomunicazioni internazionali.
Accordo - art. 4
Articolo 4
Tasse
1. L'Amministrazione di emissione determina liberamente, fatte salve le norme dei paragrafi 2 e 3 in appresso, la tassa da riscuotere al momento dell'emissione. A questa tassa principale, essa aggiunge eventualmente le tasse inerenti a servizi particolari (domanda di avviso di pagamento o d'iscrizione, di recapito per espresso ecc.)
2. L'importo della tassa principale di un vaglia ordinario non puo' eccedere 22,86 DTS.
3. La tassa su un vaglia di versamento deve essere inferiore alla tassa di un vaglia ordinario dello stesso importo.
4. I vaglia scambiati per il tramite di un paese che aderisce al presente Accordo, tra un paese contraente ed un paese non-contraente, possono essere assoggettati dall'Amministrazione intermediaria ad una tassa supplementare determinata da quest'ultima in funzione dei costi generati dalle operazioni che effettua: questa tassa puo' tuttavia essere riscossa a carico del mittente ed attribuita all'Amministrazione del paese intermediario se le Amministrazioni interessate si sono accordate a tale riguardo.
5. Le seguenti tasse facoltative possono essere riscosse a carico del beneficiario:
a) una tassa di consegna, quando il pagamento e' effettuato a domicilio;
b) una tassa, quando l'importo e' accreditato ad un conto corrente postale;
c) eventualmente, la tassa di rivalidazione prevista all'articolo 6, paragrafo 4;
d) la tassa di cui all'articolo 12.3.5 della Convenzione, quando il vaglia e' indirizzato "fermo posta";
e) se del caso, la tassa complementare di espresso.
6. Qualora autorizzazioni di pagamento siano esigibili in virtu' delle disposizioni del Regolamento di esecuzione del presente Accordo, e se nessun errore di servizio e' stato commesso, una tassa di "autorizzazione di pagamento" di 0,65 DTS al massimo puo' essere riscossa a carico del mittente o del beneficiario, salvo se tale tassa e' gia' stata riscossa a titolo dell'avviso di pagamento.
7. I vaglia, sia all'emissione che al pagamento, non possono essere assoggettati ad alcuna tassa o diritto diversi da quelli previsti dal presente Accordo.
8. Sono esenti da ogni tassa i vaglia postali scambiati alle condizioni previste agli articoli 7.2 e 7.3.1 a 7.3.3 della Convenzione.
Accordo - art. 5
Articolo 5
Modalita' per lo scambio
1. Lo scambio per via postale si effettua, a scelta delle Amministrazioni, sia per mezzo di vaglia ordinari o di versamento, direttamente tra l'ufficio di emissione e l'ufficio di pagamento, sia per mezzo di liste per il tramite di uffici detti "uffici di scambio" designati dall'Amministrazione di ciascun paese contraente.
2. Lo scambio per via telegrafica puo' aver luogo mediante un vaglia telegrafico direttamente indirizzato all'ufficio di pagamento.
Tuttavia le Amministrazioni interessate possono convenire di utilizzare un mezzo di comunicazione diverso dal telegrafo per la trasmissione dei vaglia telegrafici.
3. Le Amministrazioni postali possono inoltre convenire di un sistema di scambio misto, se l'organizzazione interna dei loro rispettivi servizi lo esige. In questo caso, lo scambio si effettua per mezzo di cartoline direttamente tra gli uffici postali di una delle Amministrazioni e l'Ufficio di scambio dell'Amministrazione corrispondente.
4. I vaglia previsti ai paragrafi 1 e 3 possono essere presentati al paese destinatario su bande magnetiche o su ogni altro supporto convenuto tra le Amministrazioni. Le Amministrazioni di destinazione possono utilizzare moduli del loro regime interno in rappresentanza dei vaglia emessi. Le condizioni di scambio sono in tal caso stabilite in Convenzioni particolari adottate dalle Amministrazioni interessate.
5. Le Amministrazioni possono convenire di utilizzare mezzi di scambio diversi da quelli previsti ai paragrafi 1 a 4.
Accordo - art. 6
Articolo 6
Pagamento dei vaglia
1. La validita' dei vaglia si estende:
a) in linea generale, fino alla scadenza del primo mese successivo a quello dell'emissione;
b) previo accordo tra le Amministrazioni interessate, fino alla scadenza del terzo mese successivo a quello dell'emissione.
2. Dopo tali termini, i vaglia direttamente pervenuti agli uffici di pagamento sono pagati soltanto se muniti di una "rivalidazione" accordata dal servizio designato dall'Amministrazione di emissione, a richiesta dell'ufficio di pagamento. I vaglia pervenuti alle Amministrazioni di destinazione secondo l'articolo 5, paragrafo 4, non possono beneficiare della rivalidazione. 3.
La rivalidazione conferisce al vaglia, a partire dal giorno in cui e' accordato, una nuova validita' la cui durata e' quella di un vaglia emesso nello stesso giorno.
4. Se il mancato pagamento prima del termine di validita' non e' determinato da un errore di servizio, puo' esser riscossa una tassa detta "di rivalidazione" di 0,65 DTS al massimo.
5. Quando uno stesso mittente ha fatto emettere in uno stesso giorno, a favore di uno stesso beneficiario, piu' vaglia il cui importo complessivo supera il limite massimo adottato dall'Amministrazione di pagamento, questa e' autorizzata a scaglionare il pagamento dei titoli in modo che la somma corrisposta al beneficiario in uno stesso giorno, non superi detto limite.
6. Il pagamento dei vaglia viene effettuato in base ai regolamenti del Paese di pagamento.
Accordo - art. 7
Articolo 7
Rispedizione
1. In caso di cambiamento di residenza del beneficiario e purche' esista un servizio di vaglia tra il Paese rispeditore e quello della nuova destinazione, ogni vaglia puo' essere rispedito per via postale o telegrafica sia a domanda del mittente sia a domanda del beneficiario. In questo caso, gli articoli 27.1, 27.2 e 27.3 della Convenzione sono applicabili per analogia.
2. In caso di rispedizione, la tassa di fermo posta e la tassa complementare di espresso sono annullate.
3. Non e' ammessa la rispedizione di un vaglia di versamento verso un altro paese di destinazione.
Accordo - art. 8
Articolo 8
Reclami
Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 30 della Convenzione.
Accordo - art. 9
Articolo 9
Responsabilita'
1. Principio
Le Amministrazioni postali rispondono delle somme versate fino al momento in cui i vaglia sono regolarmente pagati.
2. Eccezioni
Le Amministrazioni postali sono sollevate da ogni responsabilita':
a) in caso di ritardo nella trasmissione e nel pagamento dei vaglia;
b) quando, in seguito alla distruzione dei documenti di servizio avvenuta per forza maggiore, esse non possono render conto del pagamento di un vaglia, a meno che la prova della loro responsabilita' non sia fornita in altro modo;
c) alla scadenza del termine di prescrizione indicato all'articolo RE 612;
d) quando si tratta di una contestazione circa la regolarita' del pagamento, alla scadenza del termine previsto all'articolo 30.1 della Convenzione.
3. Determinazione della responsabilita'
3.1 Fatti salvi i paragrafi 3.2 a 3.5 in appresso, la responsabilita' incombe all'Amministrazione di emissione.
3.2 La responsabilita' incombe all'Amministrazione di pagamento se non e' in grado di stabilire che il pagamento ha avuto luogo nelle condizioni previste dalla sua regolamentazione.
3.3 La responsabilita' incombe all'Amministrazione postale del paese in cui l'errore si e' verificato:
a) se si tratta di un errore di servizio, compreso l'errore di conversione;
b) se si tratta di un errore di trasmissione telegrafica commesso all'interno del Paese di emissione o del Paese di pagamento.
3.4 La responsabilita' incombe, in parti uguali, all'Amministrazione di emissione ed all'Amministrazione di pagamento:
a) se l'errore e' imputabile alle due Amministrazioni o se non e' possibile stabilire in che Paese l'errore si e' verificato;
b) se si tratta di un errore di trasmissione telegrafica commesso in un Paese intermediario;
c) se non e' possibile stabilire in quale Paese si e' verificato tale errore di trasmissione.
3.5 Con riserva del paragrafo 3.2, la responsabilita' incombe:
a) in caso di pagamento di un vaglia falso, all'Amministrazione del Paese nel cui territorio il vaglia e' stato immesso nel servizio;
b) in caso di pagamento di un vaglia il cui importo e' stato dolosamente aumentato, all'Amministrazione del Paese nel quale il vaglia e' stato falsificato; tuttavia il danno viene sopportato in parti uguali dalle Amministrazioni di emissione e di pagamento quando non sia possibile stabilire in quale paese ha avuto luogo la falsificazione o quando non sia stato possibile ottenere la riparazione di una falsificazione commessa in un paese intermediario non partecipante al servizio dei vaglia sulla base del presente Accordo.
4. Pagamento delle somme reclamate. Rivalse.
4.1 L'obbligo di indennizzare il reclamante incombe all'Amministrazione di pagamento se i fondi devono essere consegnati al beneficiario; incombe all'Amministrazione di emissione se la loro restituzione deve essere fatta al mittente. 4.2 A prescindere dalla causa del rimborso, la somma da rimborsare non puo' eccedere quella versata.
4.3 L'Amministrazione postale che ha indennizzato il reclamante ha diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione postale responsabile del pagamento irregolare.
4.4 L'Amministrazione che ha subito in ultimo luogo il danno, ha un diritto di rivalsa fino alla concorrenza della somma pagata verso il mittente verso il beneficiario o verso terzi.
5. Termine di pagamento
5.1 Il versamento delle somme dovute ai reclamanti deve dare luogo al piu' presto possibile e al massimo entro un termine di tre mesi a partire dal giorno successivo alla data del reclamo.
5.2 L'Amministrazione che secondo l'articolo 9, paragrafo 4.1 deve indennizzare il reclamante, puo' eccezionalmente differire il versamento oltre tale termine se malgrado la diligenza messa nell'istruzione di una pratica, tale termine non e' stato sufficiente per stabilire la responsabilita'.
5.3 L'Amministrazione dinnanzi alla quale il reclamo e' stato presentato e' autorizzata ad indennizzare il reclamante per conto dell'Amministrazione responsabile se quest'ultima, regolarmente interessata, ha lasciato trascorrere due mesi senza dare soluzione definitiva al reclamo.
6. Rimborso all'Amministrazione interveniente
6.1 L'Amministrazione per conto della quale il reclamante e' stato indennizzato, e' tenuta a rimborsare a quest'ultima l'importo delle somme versate, entro un termine di quattro mesi a decorrere dall'invio della notificazione del pagamento.
6.2 Tale rimborso si effettua senza spese per l'Amministrazione creditrice:
a) con uno dei mezzi di pagamento previsti nel Regolamento di
esecuzione della Convenzione (Regole di pagamento);
b) iscrizione, previo accordo, a credito dell'Amministrazione di detto Paese, nel conto dei vaglia. L'iscrizione e' effettuata d'ufficio se la richiesta di accordo non ha ricevuto risposta nel termine indicato al paragrafo 6.1.
6.3 Trascorso il termine di quattro mesi, la somma dovuta all'Amministrazione creditrice e' produttiva di interessi nella misura del 6 per cento annuo, a decorrere dal giorno di scadenza di tale termine.
Accordo - art. 10
Articolo 10
Rimunerazione dell'Amministrazione di pagamento
1. L'Amministrazione di emissione attribuisce all'Amministrazione di pagamento per ciascun vaglia ordinario pagato, una rimunerazione il cui tasso e' fissato, in funzione dell'importo medio dei vaglia inclusi in uno stesso conto mensile, come segue:
- 0,82 DTS fino a 65,34 DTS;
- 0,98 DTS oltre 65,34 DTS e fino a 130,68 DTS
- 1,21 DTS oltre 130,68 DTS e fino a 196,01 DTS
- 1,47 DTS oltre 196,01 DTS e fino a 261,35 DTS
- 1,73 DTS oltre 261,35 DTS e fino a 326,69 DTS
- 2,09 DTS oltre 326,69 DTS e fino a 392,02 DTS
- 2,52 DTS oltre 392,02 DTS.
2. Tuttavia le Amministrazioni interessate possono, a domanda dell'Amministrazione di pagamento, convenire una rimunerazione superiore a quella fissata al paragrafo 1 quando la tassa riscossa all'emissione e' superiore a 8,17 DTS.
3. I vaglia di versamento ed i vaglia emessi in franchigia non danno luogo ad alcuna rimunerazione.
4. Per i mandati scambiati per mezzo di liste, oltre alla rimunerazione prevista al paragrafo 1, una rimunerazione supplementare di 0,16 DTS e' attribuita all'Amministrazione di pagamento. Il paragrafo 2 si applica per analogia ai vaglia scambiati per mezzo di liste.
5. L'Amministrazione di emissione attribuisce all'Amministrazione di pagamento una rimunerazione addizionale di 0,13 DTS per ciascun vaglia consegnato in mani proprie.
Accordo - art. 11
Articolo 11
Compilazione dei conti
1. Ogni Amministrazione di pagamento compila per ciascuna Amministrazione di emissione, un conto mensile delle somme pagate per i vaglia ordinari o un conto mensile dell'importo delle liste ricevute durante il mese per i vaglia scambiati per mezzo di liste. Tali conti mensili sono conformi ai modelli allegati al Regolamento; essi sono incorporati periodicamente in un conto generale che da' luogo alla determinazione di un saldo.
2. In caso di applicazione del sistema di scambio misto previsto all'articolo RE 503, ogni Amministrazione di pagamento compila un conto mensile delle somme pagate se i vaglia pervengono dall'Amministrazione di emissione direttamente ai suoi uffici di pagamento o un conto mensile dell'importo dei vaglia ricevuti durante il mese se i vaglia pervengono dagli uffici postali dell'Amministrazione di emissione al suo ufficio di scambio. 3.
Quando i vaglia sono stati pagati in monete diverse, il credito inferiore e' convertito nella moneta del credito superiore, prendendo come base, per la conversione, il corso medio ufficiale del cambio nel Paese dell'amministrazione debitrice durante il periodo al quale il conto si riferisce; tale corso medio deve essere calcolato uniformemente a quattro decimali.
4. Il regolamento dei conti puo' anche aver luogo sulla base dei conti mensili senza compensazione o tramite un conto corrente postale di collegamento.
Accordo - art. 12
Articolo 12
Regolamento dei conti
1. Salvo contrario accordo, il pagamento del saldo del conto generale o dell'importo dei conti mensili ha luogo nella moneta che l'Amministrazione creditrice applica al pagamento dei vaglia. 2.
Ogni Amministrazione postale puo' mantenere, presso l'Amministrazione del paese corrispondente, degli averi sui quali vengono prelevate le somme dovute, o un conto postale di collegamento dal quale sono erogati i crediti per il servizio dei vaglia postali.
3. Ogni Amministrazione la quale sia allo scoperto nei confronti di un'altra Amministrazione per una somma superiore ai limiti stabiliti dal Regolamento ha diritto di reclamare il versamento di un anticipo.
4. In caso di mancato pagamento nei termini stabiliti dal Regolamento, le somme dovute sono produttive di un interesse del 6 per cento annuo, a decorrere dal giorno della scadenza di tali termini e fino al giorno del pagamento.
5. Nessuna alterazione, con misure unilaterali quali la moratoria, il divieto di trasferimento ecc., puo' essere ammessa alle disposizioni del presente Accordo e del suo Regolamento relative alla compilazione ed al regolamento dei conti.
Accordo - art. 13
Articolo 13
Disposizioni finali
1. La Convenzione e' applicabile, se del caso, per analogia, a tutto quanto non e' espressamente regolato dal presente Accordo.
2. L' articolo 4 della Costituzione non e' applicabile al presente Accordo.
3. Condizioni di approvazione delle proposte relative al presente Accordo.
3.1 Per divenire esecutive, le proposte presentate al Congresso relative al presente Accordo ed al suo Regolamento devono essere approvate dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti che sono parti all'Accordo. Almeno la meta' dei Paesi membri rappresentati al Congresso deve essere presente al momento del voto.
3.2 Per divenire esecutive, le proposte relative al Regolamento che sono state rinviate dal Congresso al Consiglio di gestione postale per decisione o che sono presentate nell'intervallo tra due Congressi, devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio di gestione postale che sono parti all'Accordo.
3.3 Per divenire esecutive, le proposte presentate nell'intervallo tra due Congressi e relative alla presente Convenzione devono ottenere:
3.3.1 i due terzi dei voti, la meta' almeno dei Paesi Membri che aderiscono all'Accordo avendo risposto alla consultazione, se si tratta dell'aggiunta di nuove disposizioni;
3.3.2 la maggioranza dei voti, la meta' almeno dei Paesi Membri che aderiscono all'Accordo avendo risposto alla consultazione, se si tratta di modifiche alle disposizioni del presente Accordo;
3.3.3 la maggioranza dei voti, se si tratta dell'interpretazione delle norme del presente Accordo;
3.4 Nonostante le disposizioni previste sotto 3.3.1, ogni Paese membro la cui legislazione nazionale e' ancora incompatibile con l'aggiunta proposta, ha facolta' di fare una dichiarazione per iscritto al Direttore generale dell'Ufficio internazionale indicando la sua impossibilita' ad accettare tale aggiunta, entro novanta giorni a decorrere dalla data di notifica della stessa.
4. Il presente Accordo entrera' in vigore il 1 gennaio 1996 e rimarra' in vigore fino all'attuazione degli Atti del prossimo Congresso.
In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi contraenti hanno firmato il presente Accordo in un esemplare che restera' depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale ed una copia del quale sara' consegnata a ciascuna delle Parti, dal Governo del paese dove il Congresso ha sede.
Fatto a Seul, il 14 settembre 1994
Accordo - art. 1
ACCORDO RELATIVO AL SERVIZIO DEGLI ASSEGNI POSTALI
I sottoscritti Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri dell'Unione, visto l' articolo 22, paragrafo 4, della Costituzione dell'Unione postale universale, conclusa a Vienna il 10 luglio 1964 hanno di comune accordo e con riserva dell'articolo 25, paragrafo 4, di detta Costituzione, stabilito il seguente Accordo.
Articolo primo
Oggetto dell'Accordo
1. Il presente Accordo disciplina lo scambio di servizi che il servizio degli assegni postali e' in grado di offrire agli utenti dei conti correnti postali e che i paesi contraenti convengono di istituire nelle loro relazioni reciproche.
2. Gli organismi non postali possono partecipare, per il tramite del servizio degli assegni postali, allo scambio regolato dalle disposizioni del presente Accordo. Spetta a tali organismi intendersi con l'Amministrazione delle poste del proprio paese per assicurare l'esecuzione integrale di tutte le clausole dell'Accordo e, nell'ambito di tale intesa, esercitare i loro diritti ed adempiere ai loro obblighi in quanto Organizzazioni postali definite nel presente Accordo. L'Amministrazione postale serve ad essi da intermediaria nelle loro relazioni con le Amministrazioni postali degli altri Paesi contraenti e con l'Ufficio internazionale.
Accordo - art. 2
Articolo 2
Varie categorie di servizi forniti dal servizio degli assegni postali
1. Bonifico
1.1 Il titolare di un conto corrente chiede per mezzo di addebito sul suo conto, l'accreditamento di un importo sul conto corrente postale del beneficiario o, in base ad accordo concluso tra le Amministrazioni interessate, su altri tipi di conti.
1.2 Il bonifico ordinario e' trasmesso per via postale.
1.3 Il bonifico telegrafico e' trasmesso per via di telecomunicazione.
2. Versamento su un conto corrente postale
2.1 Il mittente consegna dei fondi allo sportello di un Ufficio postale e chiede l'accreditamento di un importo sul conto corrente postale del beneficiario o, in base ad accordo concluso tra le Amministrazioni interessate, su altri tipo di conti.
2.2 Il versamento ordinario e' trasmesso per via postale.
2.3 Il versamento telegrafico e' trasmesso per via di telecomunicazione.
3. Pagamento per mezzo di vaglia o di assegno all'ordine.
3.1 Il titolare di un conto corrente postale chiede, per mezzo di addebito sul suo conto, il pagamento di un importo in contante al beneficiario.
3.2 Il pagamento ordinario avviene per via postale.
3.3 Il pagamento telegrafico avviene per via di telecomunicazioni.
4. Assegno postale
4.1 L'assegno postale e' un titolo internazionale che puo' essere rilasciato ai titolari di conti correnti postali ed e' pagabile a vista negli Uffici postali dei paesi che partecipano al servizio. 4.2 L'assegno postale puo' inoltre essere consegnato in pagamento a terzi, previa intesa tra le Amministrazioni contraenti.
5. Prelievo sulla rete di distributori automatici di banconote POSTNET
5.1 Gli Istituti finanziari postali che aderiscono per convenzione alla rete POSTNET possono offrire ai detentori delle loro carte la possibilita' di ritirare denaro contante nei distributori automatici di banconote della rete POSTNET.
6. Altre prestazioni.
Le Amministrazioni postali possono convenire nelle loro relazioni bilaterali o multilaterali, di instaurare altri servizi le cui modalita' sono da definire tra le Amministrazioni interessate.
Accordo - art. 3
Articolo 3
Condizioni di ammissione e di esecuzione degli ordini di bonifico
1. Salvo intesa speciale, l'importo del bonifico e' espresso nella moneta del Paese di destinazione.
2. L'Amministrazione di origine determina il tasso di conversione della sua moneta in quella del Paese di destinazione.
3. L'Amministrazione di emissione determina la tassa che esige dal traente di un bonifico postale e che conserva per intero.
4. L'Amministrazione di destinazione ha facolta' di determinare la tassa che riscuote per l'iscrizione di un bonifico postale a credito di un conto corrente postale.
5. Sono esonerati da ogni tassa i bonifici relativi al servizio postale scambiati alle condizioni previste agli articoli 7.2 e 7.3.1 a 7.3.3 della Convenzione.
6. Gli avvisi di bonifico ordinario sono inviati senza spese ai beneficiari dopo l'iscrizione dell'importo bonificato a credito dei loro conti. Se non contengono alcuna comunicazione particolare, essi possono essere sostituiti da una menzione sull'estratto conto che consente al beneficiario di identificare l'emittente.
7. I bonifici telegrafici sono assoggettati alle norme del Regolamento delle telecomunicazioni internazionali. Oltre alla tassa prevista nel paragrafo 3 di cui sopra, il traente di un bonifico telegrafico paga la tassa prevista per la trasmissione per via di telecomunicazioni, compresa se del caso quella di una speciale comunicazione destinata al beneficiario. Per ciascun bonifico telegrafico, l'ufficio degli assegni postali destinatario compila un avviso di arrivo o un avviso di bonifico del servizio interno o internazionale e lo indirizza senza spese al beneficiario. Se il telegramma-bonifico non comporta nessuna particolare comunicazione, l'avviso di arrivo o l'avviso di bonifico possono essere sostituiti da una menzione sull'estratto conto che consente al beneficiario di identificare il traente.
Accordo - art. 4
Articolo 4
Responsabilita'
1. Principio e portata della responsabilita'
1.1 Le Amministrazioni postali rispondono delle somme addebitate sul conto del traente fino a quando il bonifico non sia stato regolarmente eseguito.
1.2 Le Amministrazioni rispondono delle indicazioni erronee fornite dal loro servizio, nelle liste di bonifici ordinari o nei bonifici telegrafici. La responsabilita' si estende agli errori di conversione ed agli errori di trasmissione.
1.3 Le Amministrazioni non si assumono alcuna responsabilita' per i ritardi che sono suscettibili di prodursi nella trasmissione e nell'esecuzione dei bonifici.
1.4 Le Amministrazioni possono inoltre convenire tra di loro di applicare condizioni piu' estese di responsabilita' adatte ai fabbisogni dei loro servizi interni.
1.5 Le Amministrazioni sono sollevate da ogni responsabilita':
a) quando, in seguito alla distruzione dei documenti di servizio avvenuta per forza maggiore, esse non possono render conto dell'esecuzione di un bonifico, a meno che la prova della loro responsabilita' non sia fornita in altro modo;
b) se il traente non ha formulato nessun reclamo entro il termine
previsto all'articolo 30.1 della Convenzione.
2. Determinazione della responsabilita'
Fatti salvi i paragrafi 3.2 a 3.5 dell'articolo 9 dell'Accordo relativo ai vaglia postali, la responsabilita' incombe all'Amministrazione del paese in cui l'errore e' avvenuto.
3. Pagamento delle somme reclamate. Rivalse.
3.1 L'obbligo di indennizzare il reclamante incombe all'Amministrazione investita del reclamo.
3.2 A prescindere dalla causa del rimborso, la somma da rimborsare al traente di un bonifico non puo' superare quella addebitata sul suo conto.
3.3 L'Amministrazione che ha indennizzato il reclamante ha diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione responsabile.
3.4 L'Amministrazione che ha subito in ultimo luogo il danno, ha un diritto di rivalsa fino a concorrenza della somma pagata contro la persona beneficiaria di tale errore.
4. Termine di pagamento
4.1 Il versamento delle somme dovute al reclamante deve avere luogo non appena la responsabilita' del servizio e' stata stabilita, entro un termine di sei mesi a decorrere dal giorno successivo al giorno del reclamo.
4.2 L'Amministrazione dinnanzi alla quale il reclamo e' stato presentato, e' autorizzata ad indennizzare il reclamante per conto dell'Amministrazione responsabile se quest'ultima, presunta responsabile e regolarmente interessata, ha lasciato trascorrere cinque mesi senza dare soluzione definitiva al reclamo.
5. Rimborso all'Amministrazione interveniente
5.1 L'Amministrazione responsabile e' tenuta a indennizzare l'Amministrazione che ha rimborsato il reclamante, entro un termine di quattro mesi a decorrere dal giorno dell'invio della notificazione del rimborso.
5.2 Trascorso questo termine, la somma dovuta all'Amministrazione che ha rimborsato il reclamante diviene produttiva di interessi moratori in ragione del 6 per cento annuo.
Accordo - art. 5
Articolo 5
Versamento
1. Le Amministrazioni convengono di adottare per lo scambio dei loro versamenti per via postale il tipo di modulo e la regolamentazione che meglio si adattano all'organizzazione del loro servizio.
2. Versamenti con mandati di versamento.
Fatte salve le disposizioni particolari degli articoli RE 501 e RE 502, i versamenti per mezzo di vaglia di versamento si effettuano secondo le disposizioni dell'Accordo relativo ai vaglia postali.
3. Versamenti per mezzo di avvisi di versamento
3.1 Fatte salve le norme particolari di cui in appresso, quanto e' espressamente previsto per i bonifici si applica anche ai versamenti.
3.2 L'Amministrazione di emissione determina la tassa che esige dal mittente di un versamento e la conserva per intero. Questa tassa non puo' eccedere quella riscossa per l'emissione di un vaglia ordinario.
3.3 Una ricevuta e' rilasciata gratuitamente al depositante al momento del versamento dei fondi.
Accordo - art. 6
Articolo 6
Modalita' di esecuzione dei pagamenti per mezzo di vaglia.
1. I pagamenti internazionali effettuati con addebito sui conti correnti postali possono essere effettuati per mezzo di vaglia ordinari.
2. I vaglia ordinari emessi in rappresentanza di somme addebitate sui conti correnti postali sono soggetti alle norme dell'Accordo relativo ai vaglia postali.
Accordo - art. 7
Articolo 7
Emissione di assegni all'ordine
1. I pagamenti internazionali effettuati con addebito sui conti correnti postali possono essere effettuati per mezzo di assegni all'ordine.
2. I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 si applicano agli assegni all'ordine.
3. L'Amministrazione di origine determina la tassa che esige dal traente di un assegno all'ordine.
4. Gli assegni all'ordine possono essere trasmessi per via di telecomunicazioni, sia tra l'ufficio di scambio dell'Amministrazione di origine e l'ufficio di scambio dell'Amministrazione di pagamento, sia tra l'ufficio di scambio dell'Amministrazione di origine e l'ufficio postale incaricato del pagamento quando le Amministrazioni convengano di utilizzare tale modalita' di trasmissione.
5. Gli articoli 3 dell'Accordo e RE 402 del Regolamento di esecuzione relativi ai vaglia postali si applicano agli assegni all'ordine telegrafici.
Accordo - art. 8
Articolo 8
Pagamento di assegni all'ordine
1. Le Amministrazioni convengono di adottare, per il servizio dei pagamenti, la regolamentazione che meglio si adatta all'organizzazione del loro servizio. Esse possono utilizzare i moduli del loro regime interno in rappresentanza degli assegni all'ordine loro indirizzati.
2. L'Amministrazione di pagamento non e' tenuta ad assicurare il pagamento a domicilio degli assegni all'ordine il cui importo supera quello dei vaglia ordinari di regola pagati a domicilio.
3. Per quanto concerne la durata di validita', il visto datario, le regole generali di pagamento, la consegna per espresso, le tasse eventualmente riscosse sul beneficiario, sono applicabili agli assegni all'ordine, le disposizioni specifiche per il pagamento telegrafico, gli articoli 4, paragrafi 5 e 6 dell'Accordo, RE 604, paragrafi 2 a 4, e RE 606 del Regolamento di esecuzione relativo ai vaglia postali sempre che le regole del servizio interno non vi si oppongano.
Accordo - art. 9
Articolo 9
Responsabilita'
1. Le Amministrazioni postali rispondono delle somme addebitate sul conto del traente fino a quando l'assegno all'ordine non e' regolarmente pagato.
2. Le Amministrazioni sono responsabili delle indicazioni erronee fornite dal loro servizio nelle liste degli assegni all'ordine o negli assegni all'ordine telegrafici. La responsabilita' include gli errori di conversione e gli errori di trasmissione.
3. Le Amministrazioni non si assumono alcuna responsabilita' per i ritardi che potrebbero avvenire nella trasmissione o nel pagamento di assegni all'ordine.
4. Le Amministrazioni possono inoltre convenire tra di loro di applicare condizioni piu' estese di responsabilita' secondo i fabbisogni dei loro servizi interni.
5. L'articolo 9 dell'Accordo relativo ai vaglia postali si applica agli assegni all'ordine.
Accordo - art. 10
Articolo 10
Rimunerazione dell'Amministrazione di pagamento
1. L'Amministrazione di emissione attribuisce all'Amministrazione di pagamento per ciascun assegno all'ordine, una rimunerazione il cui tasso e' fissato in funzione dell'importo medio degli assegni all'ordine inclusi nelle lettere d'invio indirizzate ogni mese, come segue:
- 0,59 DTS fino a 65,34 DTS;
- 0,72 DTS oltre 65,34 DTS e fino a 130,68 DTS
- 0,88 DTS oltre 130,68 DTS e fino a 196,01 DTS
- 1,08 DTS oltre 196,01 DTS e fino a 261,35 DTS
- 1,31 DTS oltre 261,35 DTS e fino a 326,69 DTS
- 1,57 DTS oltre 326,69 DTS.
2. In luogo dei tassi previsti al paragrafo 1, le Amministrazioni possono tuttavia convenire di attribuire una rimunerazione uniforme in DTS o in valuta del paese di pagamento a prescindere dall'importo degli assegni all'ordine.
3. La rimunerazione dovuta all'Amministrazione di pagamento e' stabilita' ogni mese come segue:
a) il tasso di rimunerazione in DTS da applicare per ogni assegno all'ordine e' determinato previa conversione in DTS dell'importo medio degli assegni all'ordine, sulla base del valore medio del DTS nella valuta del paese di pagamento, come definita nel Regolamento di esecuzione della Convenzione (Equivalenti);
b) l'importo totale in DTS, ottenuto per la rimunerazione relativa a ciascun conto, e' convertito nella valuta del paese di pagamento in base al valore effettivo del DTS in vigore l'ultimo giorno del mese cui il conto si riferisce.
c) se la rimunerazione uniforme prevista al paragrafo 2 e' stabilita' in DTS, la sua conversione in moneta del paese di pagamento e' effettuata come stabilito al capoverso b).
Accordo - art. 11
Articolo 11
Altre modalita' di scambio dei pagamenti
1. I pagamenti internazionali che sono effettuati mediante addebito dei conti correnti postali possono anche essere effettuati con bande magnetiche o ogni altro supporto stabilito di comune accordo dalle Amministrazioni.
2. Le Amministrazioni di destinazione possono utilizzare moduli del loro regime interno in rappresentanza degli ordini di pagamento che sono loro indirizzati. Le condizioni di scambio sono in tal caso stabilite in convenzioni speciali adottate dalle Amministrazioni interessate.
Accordo - art. 12
Articolo 12
Rilascio degli assegni postali
1. Ciascuna Amministrazione puo' rilasciare degli assegni postali ai titolari dei suoi conti correnti postali.
2. E' inoltre consegnata ai titolari di conti correnti postali ai quali sono stati rilasciati degli assegni postali, una carta di garanzia "assegno postale" che deve essere presentata al momento del pagamento.
3. L'importo massimo garantito e' stampato sul retro di ciascun assegno postale o su un annesso, nella moneta convenuta tra i paesi contraenti.
4. Salvo accordo speciale con l'Amministrazione di pagamento, l'Amministrazione di emissione stabilisce il tasso di conversione della sua moneta in quella del paese di pagamento.
5. L'Amministrazione di emissione puo' percepire una tassa sul traente di un assegno postale.
6. Se del caso, la durata di validita' degli assegni postali e' stabilita dall'Amministrazione di emissione. Essa e' indicata sull'assegno postale con la stampa della data di validita' piu' recente. In mancanza di tale indicazione, la validita' degli assegni postali e' illimitata.
Accordo - art. 13
Articolo 13
Pagamento
1. L'importo degli assegni postali e' versato al beneficiario nella moneta legale del paese di pagamento, agli sportelli degli uffici postali.
2. L'importo massimo che puo' essere pagato per mezzo di un assegno postale e' stabilito di comune accordo dai paesi contraenti.
Accordo - art. 14
Articolo 14
Responsabilita'
1. L'Amministrazione di pagamento e' sollevata da ogni responsabilita' quando puo' determinare che il pagamento e' stato effettuato alle condizioni stabilite agli articoli RE 1301 e RE 1302.
2. L'Amministrazione emittente non e' tenuta ad onorare gli assegni postali falsificati o contraffatti che le sono rinviati dopo il termine previsto all'articolo RE 1303, paragrafo 4.
Accordo - art. 15
Articolo 15
Rimunerazione dell'Amministrazione di pagamento
Le Amministrazioni postali che convengono di partecipare al servizio degli assegni postali stabiliscono di comune accordo l'importo della rimunerazione attribuita all'Amministrazione di pagamento.
Accordo - art. 16
Articolo 16
Condizioni di adesione e di partecipazione
1. L'adesione di una istituzione finanziaria postale alla rete, necessita della firma della convenzione POSTNET e del pagamento di un diritto di adesione.
2. Le condizioni di adesione e di partecipazione al servizio sono definite nella convenzione POSTNET.
Accordo - art. 17
Articolo 17
Disposizioni varie
1. Richiesta di apertura di un conto corrente postale all'estero.
1.1 Nel caso di una domanda di apertura di un conto corrente postale in un paese con il quale il paese di residenza del richiedente scambia dei bonifici postali, l'amministrazione di tale paese e' tenuta a fornire assistenza, ai fini del controllo della domanda, all'Amministrazione incaricata di gestire il conto.
1.2 Le Amministrazioni si impegnano ad effettuare detta verifica con ogni cura e diligenza auspicabili, senza tuttavia che debbano assumersi la responsabilita' pertinente.
1.3 A richiesta dell'Amministrazione che gestisce il conto, l'amministrazione del paese di residenza interviene anche per quanto possibile per la verifica delle informazioni concernenti ogni modifica della capacita' giuridica dell'affiliato.
2. Franchigia postale
2.1 I pieghi che contengono estratti conto indirizzati dagli uffici degli assegni postali ai titolari di conti sono inviati per la via piu' rapida (aerea o di superficie) e consegnati in franchigia in qualunque paese dell'Unione.
2.2 La rispedizione di tali pieghi in qualunque paese dell'Unione non pregiudica in nessun caso il beneficio della franchigia.
Accordo - art. 18
Articolo 18
Disposizioni finali
1. La Convenzione, l'Accordo relativo ai vaglia postali nonche' il suo regolamento di esecuzione sono se del caso applicabili, per analogia, a tutto quanto non e' espressamente regolato dal presente Accordo.
2. L' articolo 4 della Costituzione non e' applicabile al presente Accordo.
3. Condizioni di approvazione delle proposte relative al presente Accordo.
3.1 Per divenire esecutive, le proposte presentate al Congresso relative al presente Accordo ed al suo Regolamento devono essere approvate dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti che sono parti all'Accordo. Almeno la meta' di tali Paesi membri rappresentati al Congresso deve essere presente al momento del voto.
3.2 Per divenire esecutive, le proposte relative al Regolamento che sono state rinviate dal Congresso al Consiglio di gestione postale per decisione, o che sono presentate nell'intervallo tra due Congressi, devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio di gestione postale che sono parti all'Accordo.
3.3 Per divenire esecutive, le proposte presentate nell'intervallo tra due Congressi e relative alla presente Convenzione devono ottenere:
3.3.1 i due terzi dei voti, la meta' almeno dei Paesi Membri che aderiscono all'Accordo avendo risposto alla consultazione, se si tratta dell'aggiunta di nuove disposizioni;
3.3.2 la maggioranza dei voti, la meta' almeno dei Paesi Membri che aderiscono all'Accordo avendo risposto alla consultazione, se si tratta di modifiche alle disposizioni del presente Accordo;
3.3.3 la maggioranza dei voti, se si tratta dell'interpretazione delle norme del presente Accordo;
3.4 Nonostante le disposizioni previste sotto 3.3.1, ogni Paese membro la cui legislazione nazionale e' ancora incompatibile con l'aggiunta proposta, ha facolta' di fare una dichiarazione per iscritto al Direttore generale dell'Ufficio internazionale indicando la sua impossibilita' ad accettare tale aggiunta, entro novanta giorni a decorrere dalla data di notifica della stessa.
4. Il presente Accordo entrera' in vigore il 1 gennaio 1996 e rimarra' in vigore fino all'attuazione degli Atti del prossimo Congresso.
In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi contraenti hanno firmato il presente Accordo in un esemplare che restera' depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale ed una copia del quale sara' consegnata a ciascuna delle Parti, dal Governo del paese dove il Congresso ha sede.
Fatto a Seul, il 14 settembre 1994
Accordo - art. 1
ACCORDO RELATIVO AGLI INVII CON ASSEGNO
I sottoscritti Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri dell'Unione, visto l' articolo 22, paragrafo 4, della Costituzione dell'Unione postale universale, conclusa a Vienna il 10 luglio 1964 hanno di comune accordo e con riserva dell'articolo 25, paragrafo 4, di detta Costituzione, stabilito il seguente Accordo.
Articolo primo
Oggetto dell'Accordo
Il presente Accordo regola lo scambio degli invii con assegno che i Paesi contraenti convengono di istituire nelle loro relazioni reciproche.
Accordo - art. 2
Articolo 2
Definizione del servizio
1. Alcuni invii della postalettere, come pure i pacchi postali, possono essere spediti con assegno.
2. I fondi destinati al mittente degli invii gli possono essere trasmessi:
a) con vaglia di rimborso il cui importo puo' essere pagato in contanti nel paese di origine dell'invio; l'importo puo' tuttavia, quando il regolamento dell'Amministrazione di pagamento lo consente, essere versato ad un conto corrente postale tenuto nel paese;
b) con vaglia di versamento-rimborso il cui importo deve essere accreditato ad un conto corrente postale tenuto nel paese di origine dell'invio quando il regolamento dell'Amministrazione di questo paese lo consente;
c) con versamento o postagiro ad un conto corrente postale tenuto sia nel paese di riscossione, sia nel paese di origine dell'invio, nel caso in cui le Amministrazioni interessate ammettano tali procedure.
Accordo - art. 3
Articolo 3
Ruolo dell'ufficio d'impostazione degli invii
1. Salvo diversa intesa, l'importo del rimborso e' espresso nella moneta del Paese di origine dell'invio, tuttavia, in caso di versamento o di girata del rimborso ad un conto corrente postale tenuto nel paese di destinazione, tale importo e' espresso nella moneta di questo paese.
2. Se la liquidazione del rimborso e' effettuata con un vaglia di rimborso, l'importo di quest'ultimo non puo' eccedere il massimo adottato nel paese di destinazione per l'emissione di vaglia a destinazione del paese di origine dell'invio. Di converso, se il pagamento al mittente si effettua con un vaglia di versamento- rimborso o con postagiro, l'importo massimo puo' essere adeguato secondo quello fissato per i vaglia di versamento o per i postagiro. In entrambi i casi, puo' essere stabilito di comune accordo un massimale piu' elevato.
3. L'Amministrazione d'origine dell'invio determina liberamente la tassa che il mittente deve versare, oltre alle tasse postali applicabili alla categoria di appartenenza dell'invio, quando il pagamento si effettua con un vaglia di rimborso o un vaglia di versamento-rimborso. La tassa applicata ad un invio con assegno, liquidato con un vaglia di versamento-rimborso deve essere inferiore a quella applicata ad un invio avente lo stesso importo e liquidato per mezzo di un vaglia di rimborso.
4. Il mittente di un invio con assegno puo', alle condizioni stabilite all'articolo 29 della Convenzione chiede sia uno sgravio totale o parziale, sia un aumento dell'importo del rimborso. In caso di aumento dell'importo del rimborso, il mittente deve pagare, per la maggiorazione, la tassa di cui al paragrafo 3 precedente; tale tassa non e' riscossa quando l'importo deve essere accreditato ad un conto corrente postale per mezzo di un bollettino di versamento o di un avviso di versamento o di postagiro.
5. Se l'ammontare del rimborso deve essere pagato con un bollettino di versamento o un avviso di versamento o di postagiro da accreditare su un conto corrente postale sia nel paese di destinazione, sia nel paese di origine dell'invio, e' riscossa sul mittente una tassa fissa di 0,16 DTS al massimo.
Accordo - art. 4
Articolo 4
Ruolo dell'ufficio di destinazione degli invii
1. Con le riserve previste nel Regolamento, i vaglia di rimborso ed i vaglia di versamento-rimborso sono soggetti alle disposizioni fissate dall'Accordo concernenti i vaglia postali.
2. I vaglia di rimborso ed i vaglia di versamento-rimborso sono inviati d'ufficio per la via piu' rapida (aerea o di superficie) all'ufficio pagatore o all'ufficio degli assegni postali incaricati del loro conteggio.
3. Inoltre per i postagiro o i versamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 5, l'amministrazione del paese di destinazione preleva sull'importo del rimborso le seguenti tasse:
a) una tassa fissa di 0,65 DTS al massimo;
b) se del caso, una tassa interna applicabile ai postagiro o ai versamenti se questi sono effettuati su di un conto corrente postale tenuto nel paese di destinazione;
c) la tassa applicabile ai postagiro o ai versamenti internazionali quando questi sono effettuati su di un conto corrente postale tenuto nel paese di origine dell'invio.
Accordo - art. 5
Articolo 5
Trasmissione dei vaglia di rimborso
La trasmissione dei vaglia di rimborso puo', a scelta delle Amministrazioni, essere effettuata sia direttamente tra l'Ufficio di emissione e l'Ufficio di pagamento, sia per mezzo di liste.
Accordo - art. 6
Articolo 6
Pagamenti dei mittenti degli invii
1. I vaglia di rimborso inerenti agli invii con assegno sono pagati ai mittenti a condizioni determinate dall'Amministrazione di origine dell'invio.
2. L'importo di un vaglia di rimborso il quale, per una ragione qualsiasi, non e' stato pagato al beneficiario, e' conservato a disposizione di quest'ultimo dall'Amministrazione del paese di origine dell'invio; rimane definitivamente di proprieta' di tale Amministrazione alla scadenza del termine legale di prescrizione in vigore in tale paese. Se per una ragione qualsiasi, il versamento o il postagiro su un conto corrente postale richiesto secondo l'articolo 2, lettera b) non puo' essere effettuato, l'Amministrazione che ha incassato i fondi compila un vaglia di rimborso per un importo corrispondente alla somma dovuta al mittente dell'invio.
Accordo - art. 7
Articolo 7
Rimunerazione. Compilazione e regolamento dei conti.
1. L'Amministrazione di origine dell'invio attribuisce all'Amministrazione di destinazione, sull'importo delle tasse che ha percepito in applicazione dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, una rimunerazione il cui importo e' stabilito in 0,98 DTS.
2. Gli invii con assegno liquidati per mezzo di un vaglia di versamento-rimborso danno luogo all'attribuzione della stesa rimunerazione di quella attribuita quando la liquidazione avviene per mezzo del vaglia di rimborso.
Accordo - art. 8
Articolo 8
Responsabilita'
1. Principio
1. Le Amministrazioni postali sono responsabili dei fondi riscossi finche' il vaglia di rimborso non sia regolarmente pagato o fino al regolare accreditamento su un conto corrente postale del beneficiario. Inoltre le Amministrazioni sono responsabili fino alla concorrenza dell'importo del rimborso, della consegna degli invii senza riscossione di fondi o verso riscossione di una somma inferiore all'importo dell'assegno. Le Amministrazioni non assumono alcuna responsabilita' per i ritardi che possono verificarsi nella riscossione e nell'invio di fondi.
2. Nessuna indennita' e' dovuta per l'importo del rimborso:
a) se la mancata riscossione e' dovuta ad errore o a negligenza del mittente;
b) se l'invio non e' stato consegnato in quanto incorre nei divieti previsti sia dalla Convenzione (articoli 26.1, 26.2 e 26.4.2) sia dall'Accordo relativo ai pacchi postali (articoli 18.1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 18.2) sia dalle disposizioni del suo Regolamento di esecuzione relative alla dichiarazione di valore;
c) se nessun reclamo e' stato depositato nel termine definito all'articolo 30.1 della Convenzione.
3. L'obbligo di pagare l'indennita' incombe all'Amministrazione di origine dell'invio: questa puo' esercitare il suo diritto di rivalsa contro l'Amministrazione responsabile che e' tenuta a rimborsargli alle condizioni stabilite nel Regolamento di esecuzione della Convenzione (Rimborso dell'indennita' all'Amministrazione pagante: liquidazione delle indennita' tra le Amministrazioni postali) le somme che sono state anticipate per suo conto. L'Amministrazione che ha sostenuto per ultima il pagamento dell'indennita' ha diritto di rivalsa fino alla concorrenza dell'importo di tale indennita', nei confronti del destinatario, del mittente o di terzi. L'articolo 37 della Convenzione e gli articoli corrispondenti del suo Regolamento di esecuzione relativi ai termini di pagamento dell'indennita' per la perdita di un invio raccomandato si applicano, per tutte le categorie di invii con assegno, al pagamento delle somme riscosse o dell'indennita'.
4. L'Amministrazione di destinazione non risponde delle irregolarita' commesse quando puo':
a) provare che l'errore e' dovuto alla mancata osservanza di una disposizione regolamentare da parte dell'Amministrazione del paese di origine;
b) stabilire che, al momento dell'inoltro al proprio servizio, l'invio e, se si tratta di un pacco postale, il relativo bollettino non recava le indicazioni regolamentari. Quando la responsabilita' non puo' nettamente essere attribuita ad una delle due Amministrazioni, queste sopportano il danno in parti uguali.
5. Se il destinatario ha restituito un invio che gli era stato consegnato senza riscuotere l'importo del rimborso, il mittente e' avvisato che puo' riprenderne possesso entro tre mesi a condizione di rinunciare al pagamento dell'importo del rimborso o di restituire l'importo ricevuto ai sensi del paragrafo 1 precedente. Se il mittente prende l'invio in consegna, l'importo rimborsato e' restituito all'Amministrazione o alle Amministrazioni postali che hanno sostenuto il danno. Se il mittente rinuncia a prendere l'invio in consegna, questo diviene di proprieta' dell'Amministrazione o delle Amministrazioni postali che hanno sostenuto il danno.
Accordo - art. 9
Articolo 9
Disposizioni finali
1. La Convenzione, l'Accordo relativo ai vaglia postali e l'Accordo relativo al servizio degli assegni postali come pure l'Accordo sui pacchi postali e' applicabile, se del caso, per analogia, a tutto quanto non e' contrario al presente Accordo.
2. Condizioni di approvazione delle proposte relative al presente Accordo ed al suo Regolamento di esecuzione.
2.1 Per divenire esecutive, le proposte presentate al Congresso relative al presente Accordo ed al suo Regolamento devono essere approvate dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti che sono parti all'Accordo. Almeno la meta' dei Paesi membri rappresentati al Congresso deve essere presente al momento del voto.
2.2 Per divenire esecutive, le proposte relative al Regolamento che sono state rinviate dal Congresso al Consiglio di gestione postale per decisione o che sono presentate nell'intervallo tra due Congressi, devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio di gestione postale che sono parti all'Accordo.
2.3 Per divenire esecutive, le proposte presentate nell'intervallo tra due Congressi e relative alla presente Convenzione devono ottenere:
2.3.1 i due terzi dei voti, la meta' almeno dei Paesi Membri che aderiscono all'Accordo avendo risposto alla consultazione, se si tratta dell'aggiunta di nuove disposizioni;
2.3.2 la maggioranza dei voti, la meta' almeno dei Paesi Membri che aderiscono all'Accordo avendo risposto alla consultazione, se si tratta di modifiche alle disposizioni del presente Accordo;
2.3.3 la maggioranza dei voti, se si tratta dell'interpretazione delle norme del presente Accordo;
2.4 Nonostante le disposizioni previste sotto 2.3.1, ogni Paese membro la cui legislazione nazionale e' ancora incompatibile con l'aggiunta proposta, ha facolta' di fare una dichiarazione per iscritto al Direttore generale dell'Ufficio internazionale indicando la sua impossibilita' ad accettare tale aggiunta, entro novanta giorni a decorrere dalla data di notifica della stessa.
3. Il presente Accordo entrera' in vigore il 1 gennaio 1996 e rimarra' in vigore fino all'attuazione degli Atti del prossimo Congresso.
In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi contraenti hanno firmato il presente Accordo in un esemplare che restera' depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale ed una copia del quale sara' consegnata a ciascuna delle Parti, dal Governo del paese dove il Congresso ha sede.
Fatto a Seul, il 14 settembre 1994
Decisioni
DECISIONI DEL CONGRESSO DI SEUL 1994 DIVERSE DA QUELLE CHE
MODIFICANO GLI ATTI (RISOLUZIONI, DECISIONI, RACCOMANDAZIONI,
AUSPICI, ECC..)
INDICE DELLE RISOLUZIONI, DECISIONI, RACCOMANDAZIONI, AUSPICI
ECC., DEL CONGRESSO DI SEUL 1994
Chiave di classifica Oggetto Tipo e n. della decisione 1. Generalita' relative all'Unione 1.1 Paesi membri Abolizione del divieto di riammissione dell'Africa del Sud all'UPU Notifica, dei Paesi membri, all'Ufficio internazionale riguardo alla designazione dell'ente o degli enti che devono assumersi la respon- sabilita' di soddisfare gli obblighi derivanti dalla adesione alla Convenzione ed agli Accordi e notifica della separazione delle attivita' regolamentari dalle attivita' commerciali ed operative, nel caso dei paesi che applicano questa separazione ai servizi postali Risoluzione C 4 Risoluzione C 29 1.3 Dibattito generale, programma di azione e strategia postale Ammissione dei mass-media al Dibattito generale Strategia postale di Seul Decisione C 7 isoluzione C 95 1.4 Varie Funzioni e responsabilita' in materia di pianificazione strategica e d'iscrizione al bilancio per programm Relazioni postali nella penisola Coreana Prosieguo dello studio sul miglioramento della gestione di lavoro dell'Unione dopo il Congresso di Seul Piano strategico, piano operativo e piano finanziario dell'UPU Studio sul sistema linguistico dell'Unione Proposte trasmesse al CA ed al CEP Finanziamento delle attivita' prioritarie dell'Unione Risoluzione C 46 Risoluzione C 55 Risoluzione C 59 Risoluzione C 76 Risoluzione C 77 Risoluzione C 89 Risoluzione C 91 2. Atti dell'Unione 2.1 Generalita' Notifica dei Paesi membri all'Ufficio internazionale riguardo alla designazione dell'ente o degli enti che devono assumersi la responsabilita' di soddisfare gli obblighi derivanti dall'adesione alla Convenzione ed agli Accordi e notifica della separazione delle attivita' regolamentari dalle attivita' commerciali ed operative, nel caso dei paesi che applicano questa separazione ai servizi postali Applicazione immediata delle norme relative al Consiglio d'Amministrazione (CA) ed al Consiglio di gestione postale (CEP) adottate dal Congresso Entrata in vigore degli Atti del Congresso di Seul 1994 Risoluzione C 29 Risoluzione C 41 Decisione C 54 2.3 Regolamento generale Studio sul sistema linguistico dell'Unione Decisione C 77 2.4 Convenzione Modifica della Convenzione e dell'Accordo sui pacchi postali e dei relativi Regolamenti di esecuzione Proposte rinviate al CEP per esame relative ai Regolamenti di esecuzione della Convenzione Risoluzione C 6 Risoluzione C 94 2.4.1 Questioni comuni ai vari servizi postali internazionali Istituzione ed attuazione della nuova edizione della lista degli oggetti vietati dell'UPU Applicazione di un nuovo principio di numerazione dei moduli Completamento dei lavori per la razionalizzazione dei moduli dell'UPU Ricostituzione del Comitato di contatto CCD/UPU (Consiglio di cooperazione doganale/Unione postale universale) Programma "Qualita' di servizio" per 1995-1999 Ricostituzione del Comitato di contatto Editori/CCD/UPU Attivita' dell'UPU nel settore EDI 1995-1999 Miglioramento dei servizi Politica di protezione dell'ambiente in seno all'UPU Politica e strategia in materia di sicurezza postale Responsabilita' Esclusione di merci vietate e pericolose dal servizio postale Definizione di una norma per l'introduzione di un sistema di codici postali internazionali Relazioni postali nella penisola Coreana Ricostituzione del Comitato di contatto Operatori privati/UPU Elaborazione di documenti contabili trasmessi tra Amministrazioni Ampliamento della compensazione dei conti stabilita dall'Ufficio internazionale Responsabilita' Corrispondenza commerciale -risposta internazionale per le merci Servizio di raggruppamento "Consignment" Ampliamento della compensazione dei conti stabilita dall'Ufficio internazionale Determinazione e regolamento dei conti. Controllo del sistema di fatturazione diretta mediante i rendi- conti AV 5 e CP 16 Determinazione e regolamento dei conti. Revisione della formulazione dei Regolamenti d'esecuzione della Convenzio ne e dell'Accordo concernenti pacchi postali. Stesura di una raccolta operativa della contabilita' Trasmissione al CEP delle proposte relative ai Regolamenti d'esecuzione trattati dal Congresso Risoluzione C 12 Risoluzione C 13 Risoluzione C 14 Risoluzione C 15 Risoluzione C 17 Risoluzione C 20 Risoluzione C 27 Risoluzione C 33 Risoluzione C 34 Risoluzione C 35 Risoluzione C 36 Risoluzione C 39 Decisione C 40 Risoluzione C 55 Risoluzione C 71 Raccomandazione C 82 Risoluzione C 83 Risoluzione C 36 Risoluzione C 66 Risoluzione C 72 Risoluzione C 83 Decisione C 84 Decisione C 86 Risoluzione C 94 2.6 Servizi finanziari postali Modifica degli Atti dei servizi finanziari postali Programma d'azione mirante a rendere piu' dinamici i servizi finanziari postali Proposte relative ai Regolamenti di esecuzione degli Accordi concernenti i servizi finanziari postali rinviati al CEP Trasmissione al CEP delle proposte relative ai Regolamenti d'esecuzione trattati dal Congresso Risoluzione C 60 Risoluzione C 61 Risoluzione C 62 Risoluzione C 94 2.4.3 Spese di transito e spese terminali Spese di trattamento degli invii via aerea in transito Studio permanente delle spese terminali Decisione C 9 Risoluzione C 32 2.4.4 Posta aerea Spese di trattamento degli invii via aerea in transito Ampliamento della compen- sazione dei conti stabilita dall'Ufficio internazionale Istituzione e regolamento dei conti.Controllo del sistema di fatturazione diretta mediante i rendiconti AV 5 e CP 16 Decisione C 9 Risoluzione C 83 2.4.5 Servizio EMS Servizio EMS Progetto di programma di studi per il periodo 1995-1999 Risoluzione C 48 Decisione C 69 2.5 Pacchi postali Modifica della Convenzione e dell'Accordo sui pacchi postali e loro Regolamenti di esecuzione Introduzione e estensione del servizio dei pacchi postali Sdoganamento dei pacchi postali contenenti doni o ricordini Revisione delle quote territoriali o marittime Transito territoriale e marittimo dei pacchi in sacchi chiusi Controllo delle quote territoriali di arrivo Quote territoriali di transito eccezionali Proposte relative al Regolamento d'esecuzione dell'Accordo sui pacchi postali rinviati al CEP Determinazione e regolamento dei conti. Controllo del sistema di fatturazione diretta con i rendiconti AV 5 e CP 16 Miglioramento della qualita' di servizio degli invii spediti in transito allo scoperto Istituzione e compilazione dei conti. Revisione della formulazione dei Regolamenti di esecuzione della Conven- zione e dell'Accordo sui pacchi postali. Stesura di una Raccolta operativa della contabilita' Risoluzione C 6 Risoluzione C 10 Risoluzione C 11 Risoluzione C 23 Risoluzione C 25 Risoluzione C 25 Risoluzione C 26 Risoluzione C 10 Risoluzione C 84 Raccomandazione Decisione C 86 2.4.2 Posta- lettere Responsabilita' Servizio di posta elettronica Servizio degli invii assicurati Studio dei buoni-risposta internazionali Servizio di corrispondenza commerciale - risposta internazionale (CCRI) Rispedizione e rettifica degli indirizzi Invii espresso Invii non recapitabili Servizio internazionale di recapito a domicilio d'invii senza indirizzo Posta pubblicitaria internazionale (corri- spondenza commerciale - risposta internazionale : risposta a livello locale) Servizio di raggruppamento "Collettame" Istituzione e formulazione dei conti. Revisione della formulazione dei Regolamenti d'esecuzione della Convenzione e dell'Accordo concernenti i pacchi postali. Stesura di una raccolta operativa della contabilita' Risoluzione C 36 Risoluzione C 47 Risoluzione C 49 Risoluzione C 50 Risoluzione C 51 Risoluzione C 52 Raccomandazione C 53 Decisione C 65 Risoluzione C 67 Risoluzione C 68 Risoluzione C 72 Decisione C 86 2.7 Programma generale di azione di Washington (PGAW) e Strategia postale di Seul Programma "Qualita' di servizio" per 1995-1999 Strategia postale di Seul Risoluzione C 17 Risoluzione C 95 3. Organi dell'Unione 3.1 Generalita' Organizzazione di conferenze e di riunioni dell'UPU Prosieguo dello studio sul miglioramento della gestione di lavoro dell'Unione dopo il Congresso di Seul Comitato di coordinamento dei lavori degli organi permanenti dell'Unione Istituzionalizzazione di una riunione ad alto livello tra i Congressi Piano strategico, piano operativo e piano finanziario dell'UPU Raccomandazione C 58 Risoluzione C 59 Risoluzione C 73 Risoluzione C 75 Risoluzione C 76 3.2 Congressi Vice-presidenze del XXI Congresso Presidenza e vice- presidenze delle Commissioni del XXI Congresso Membri delle Commissioni ristrette Studio sull'eventualita' "Commissione degli interessi dei clienti" al prossimo Congresso postale universale Ammissione dei mass-media al Dibattito generale Partecipazione della Camera di Commercio internazionale, in qualita' di osservatore, ad alcune Commissioni del Congresso Entrata in vigore degli Atti del Congresso di Seul 1994 Luogo del XXII Congresso postale internazionale Decisione C 1 Decisione C 2 Decisione C 3 Decisione C 5 Decisione C 7 Decisione C 8 Decisione C 54 Decisione C 93 3.3 Consiglio esecutiv (CE) Consiglio di Amministrazione (CA) Numero dei gruppi geografici per la ripartizione dei seggi del Consiglio d'amministrazione Ripartizione dei seggi del Consiglio d'amministrazione Consiglio d'amministrazione e Consiglio di gestione postale - Struttura mediante Commissioni Applicazione immediata delle norme relative al Consiglio d'amministrazione (CA) ed al Consiglio di gestione postale (CEP) adottate dal Congresso Approvazione del Rapporto sull'insieme dell'attivita' del Consiglio esecutivo 1989-1994 Avvicendamento obbligatorio dei membri del Consiglio d'amministrazione Funzioni e responsabilita' in materia di pianificazione strategica e di iscrizione al bilancio per programma Decisione C 18 Risoluzione C 19 Raccomandazione C 28 Risoluzione C 41 Decisione C 42 Decisione C 45 Risoluzione C 46 3.4 Consiglio consultivo di studi postali (CCEP) Consiglio di gestione postale (CEP) Consiglio d'amministrazione e Consiglio di gestione postale - Struttura mediante Commissioni Composizione del Consiglio di gestione postale Applicazione immediata delle norme relative al Consiglio d'amministrazione (CA) ed al Consiglio di gestione postale (CEP) adottate dal Congresso Approvazione del Rapporto sull'insieme dell'attivita' del Consiglio consultivo di studi postali 1989-1994 Funzioni e responsabilita' in materia di pianificazione strategica e di iscrizione al bilancio per programma Progetto di programma di studi per il periodo 1995-1999 Progetto di programma di studi per il periodo 1995-1999 Raccomandazione C 28 Risoluzione C 30 Risoluzione C 41 Decisione C 43 Risoluzione C 46 Decisione C 69 Risoluzione C 70 3.5 Ufficio Internazionale Attivita' dell'UPU nel settore EDI 1995-1999 Approvazione del Rapporto del Direttore generale dell'Ufficio Internazionale 1989-1994 Efficacia dei servizi di traduzione in seno all'Unione Studio del sistema linguistico dell'Unione Risoluzione C 27 Decisione C 44 Risoluzione C 74 Decisione C 77 3.5.1 Personale Elezione del Direttore generale e del Vice-Direttore generale dell'Ufficio internazionale dell'Unione Postale universale Decisione C 92 3.5.2 Documentazione e pubblicazioni Efficacia dei servizi di traduzione in seno all'Unione La gestione dell'informazione in quanto attivita' strategica dell'UPU Risoluzione C 74 Risoluzione C 78 4. Finanze Finanziamento delle attivita' di assistenza tecnica dell'UPU Attivita' dell'UPU nel settore EDI 1995-1999 Approvazione dei conti dell'Unione per gli anni da 1989 a 1993 Aiuto concesso dal Governo della Confederazione elvetica nel settore delle finanze dell'Unione Funzioni e responsabilita' in materia di pianificazione strategica e di iscrizione al bilancio per programma Piano strategico, piano operativo e piano finanziario dell'UPU dell'Unione Proposte trasmesse al CA e al CEP Data di fatturazione delle quote contributive Finanziamento delle attivita' prioritarie dell'Unione Principio di crescita effettiva zero in materia di bilancio preventivo Risoluzione C 22 Risoluzione C 27 Risoluzione C 37 Risoluzione C 38 Risoluzione C 46 Risoluzione C 76 Decisione C 88 Decisione C 89 Decisione C 90 Risoluzione C 91 Risoluzione C 96 5. Cooperazione tecnica 5.1 Generalita' Priorita' e principi d'azione dell'UPU in materia di assistenza tecnica Rafforzamento della presenza dell'UPU in loco Finanziamento delle attivita' di assistenza tecnica dell'UPU Politica di protezione dell'ambiente in seno all'UPU Cooperazione tecnica tra i paesi in via di sviluppo (CTPD) Azione dell'UPU a favore dei paesi meno avanzati (PMA) Sviluppo delle risorse umane e della formazione Programma di lavoro del GADP 1995-1999 Creazione di un istituto di alti studi postali sotto l'egida dell'UPU Risoluzione C 16 Risoluzione C 21 Risoluzione C 22 Risoluzione C 34 Risoluzione C 63 Risoluzione C 64 Risoluzione C 79 Risoluzione C 80 Risoluzione C 81 6. Relazioni esterne 6.2 delle Nazioni Unite (ONU) Organizzazione Relazioni con l'Organizza- zione delle Nazioni Unite e con altre organizzazioni internazionali Applicazione della Dichia- razione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali da parte delle istituzioni specializzate Decisione C 56 i'Decisione C 57 6.4 Altre organizzazioni Partecipazione della Camera di Commercio internazionale, in qualita' di osservatore, ad alcune Commissioni del Congresso Ricostituzione del Comitato di contatto CCD/UPU (Consiglio di cooperazione doganale/Unione postale universale) Ricostituzione del Comitato di contatto Editori/UPU Ricostituzione del Comitato di contatto Operatori privati/UPU Decisione C 8 Risoluzione C 15 Risoluzione C 20 Risoluzione C 71
Decisioni diverse da quelle che modificano gli Atti
Lista delle risoluzioni, decisioni, raccomandazioni, auspici ecc. (in ordine alfabetico)
Natura e numero della decisione Titolo Decisione C 1 Vice-presidente del XXI Congresso Decisione C 2 Presidenze e vice-presidenze delle Decisione C 3 Membri delle Commissioni ristrette Risoluzione C 4 Abolizione del divieto di riammissione dell'Africa del Sud all'Unione postale Universale Decisione C 5 Studio sull'eventualita' della creazione di una "Commissione degli interessi dei clienti" nel prossimo Congresso postale universale Risoluzione C 6 Modifica della Convenzione e dell'Accordo relativo ai pacchi postali ed ai loro Regolamenti di esecuzione Decisione C 7 Ammissione dei mass-media al Dibattito generale Decisione C 8 Partecipazione della Camera di Commercio internazionale in qualita' di osservatore ad alcune Commissioni del Congresso Decisione C 9 Spese di trattamento degli invii in transito via aerea Risoluzione C 10 Introduzione ed estensione del servizio dei pacchi postali Raccomandazione C 11 Sdoganamento dei pacchi postali contenenti doni o ricordini Risoluzione C 12 Compilazione e realizzazione della nuova edizione della lista degli oggetti vietati dell'UPU Risoluzione C 13 Applicazione di un nuovo principio di numerazione dei moduli Raccomandazione C 14 Completamento dei lavori sulla razionalizzazione dei moduli dell'UPU Risoluzione C 15 Ricostituzione del Comitato di contatto CCD/UPU (Consiglio di cooperazione doganale/ Unione postale universale) Risoluzione C 16 Priorita' e principi d'azione dell'UPU in materia di assistenza tecnica Risoluzione C 17 Programma "Qualita' di servizio" per 1995-1999 Decisione C 18 Numero di gruppi geografici per la ripartizione dei seggi del Consiglio d'Amministrazione Risoluzione C 19 Ripartizione dei seggi del Consiglio d'amministrazione Risoluzione C 20 Ricostituzione del Comitato di contatto Editori/UPU Risoluzione C 21 Rafforzamento della presenza dell'UPU in loco Risoluzione C 22 Finanziamento delle attivita' d'assistenza tecnica dell'UPU Risoluzione C 23 Revisione delle quote territoriali e marittime Risoluzione C 24 Transito territoriale e marittimo dei pacchi in sacchi chiusi Risoluzione C 25 Controllo delle quote territoriali e marittime Risoluzione C 26 Quote territoriali di transito eccezionali Risoluzione C 27 Attivita' dell'UPU nel settore EDI 1995-1999 Raccomandazione C 28 Consiglio d'amministrazione e Consiglio di gestione postale - Struttura mediante Commissioni Risoluzione C 29 Notifica dei Paesi membri all'Ufficio Internazionale riguardo alla designazione dell'ente o degli enti che devono assumersi la responsabilita' di soddisfare gli obblighi derivanti dall'adesione alla Convenzione ed agli Accordi e notifica della separazione delle attivita' regolamentari dalle attivita' commerciali ed operative, nel caso dei paesi che applicano questa separazione ai servizi postali Risoluzione C 30 Composizione del Consiglio di gestione postale Risoluzione C 31 Proposte, rinviate al CEP, relative al Regolamento d'esecuzione dell'Accordo relativo ai pacchi postali Risoluzione C 32 Studio permanente delle spese terminali Risoluzione C 33 Miglioramento dei servizi postali nelle zone rurali Risoluzione C 34 Politica di protezione dell'ambiente in seno all'UPU Risoluzione C 35 Politica e strategia in materia di sicurezza postale Risoluzione C 36 Responsabilita' Risoluzione C 37 Approvazione dei conti dell'Unione dagli anni 1989 a 1993 Risoluzione C 38 Aiuto fornito dal Governo della Confederazione elvetica nel settore delle finanze dell'Unione Risoluzione C 39 Esclusione delle merci vietate e pericolose del servizio postale Decisione C 40 Definizione di una norma per l'introduzione di un sistema di codici postali internazionali Risoluzione C 41 Applicazione immediata delle norme relative al Consiglio d'amministrazione (CA) ed al Consiglio di gestione postale (CEP) adottate dal Congresso Decisione C 42 Approvazione del Rapporto sull'insieme dell'attivita' del Consiglio esecutivo 1989-1994 Decisione C 43 Approvazione del Rapporto sull'insieme dell'attivita' del Consiglio consultivo degli studi postali 1989-1994 Decisione C 44 Approvazione del Rapporto del Direttore generale dell'Ufficio internazionale 1989-1994 Decisione C 45 Alternanza obbligatoria dei membri del Consiglio d'Amministrazione Risoluzione C 46 Funzioni e responsabilita' in materia di pianificazione strategica e di iscrizione al bilancio per programma Risoluzione C 47 Servizi di posta elettronica Risoluzione C 48 Servizio EMS Risoluzione C 49 Servizio degli invii assicurati Risoluzione C 50 Studi relativi ai buoni - risposta internazionali Risoluzione C 51 Servizio di corrispondenza commerciale - risposta internazionale (CCRI) Risoluzione C 52 Rispedizione e rettifica degli indirizzi Raccomandazione C 53 Invii espresso Decisione C 54 Entrata in vigore degli Atti del Congresso di Seul 1994 Risoluzione C 55 Relazioni postali nella penisola Coreana Decisione C 56 Relazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e con altre organizzazioni internazionali Decisione C 57 Applicazione della dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali da parte delle istituzioni specializzate Raccomandazione C 58 Organizzazione di conferenze e riunioni dell'UPU Risoluzione C 59 Prosieguo dello studio sul miglioramento della gestione del lavoro dell'Unione dopo il Congresso di Seul Risoluzione C 60 Modifica degli Atti dei servizi finanziari postali Risoluzione C 61 Programma d'azione volto a rendere piu' dinamici i servizi finanziari postali Risoluzione C 62 Proposte, rinviate al CEP, relative ai Regolamenti di esecuzione degli Accordi relativi ai servizi finanziari postali Risoluzione C 63 Cooperazione tecnica tra i paesi in via di sviluppo (CTPD) Risoluzione C 64 Azione dell'UPU a favore dei paesi meno avanzati (PMA) Decisione C 65 Invii non recapitabili Risoluzione C 66 Corrispondenza commerciale-risposta internazionale per le merci Risoluzione C 67 Servizio internazionale di recapito a domicilio di invii senza indirizzo Risoluzione C 68 Posta pubblicitaria internazionale (corrispondenza commerciale-risposta internazionale: risposta a livello locale) Decisione C 69 Progetto di programma di studi per il periodo 1995-1999 Risoluzione C 70 Progetto di programma di studi per il periodo 1995-1999 Risoluzione C 71 Ricostituzione del Comitato di contatto Operatori privati/UPU Risoluzione C 72 Servizio di Collettame Risoluzione C 73 Comitato di coordinamento dei lavori degli organi permanenti dell'Unione Risoluzione C 74 Efficacia dei servizi di traduzione in seno all'Unione Risoluzione C 75 Istituzionalizzazione di una riunione ad alto livello tra i Congressi Risoluzione C 76 Piano strategico, piano operativo e piano finanziamento dell'UPU Decisione C 77 Studio sul sistema linguistico dell'Unione Risoluzione C 78 La gestione dell'informazione come attivita' strategica dell'UPU Risoluzione C 79 Sviluppo delle risorse umane e della formazione Risoluzione C 80 Programma di lavoro del GADP 1995-1999 Risoluzione C 81 Creazione di uno studio di alti studi postali sotto l'egida dell'UPU Raccomandazione C 82 Elaborazione di documenti contabili trasmessi tra Amministrazioni Risoluzione C 83 Ampliamento della compensazione dei conti stabilita dall'Ufficio internazionale Risoluzione C 84 Determinazione e regolamento dei conti. Controllo del sistema di fatturazione diretta mediante i rendiconti AV 5 e CP 16 Raccomandazione C 85 Miglioramento della qualita' di servizio degli invii spediti in transito allo scoperto Decisione C 86 Compilazione e regolamento dei conti. Revisione della formulazione dei Regolamenti di esecuzione della Convenzione e dell'Accordo sui pacchi postali. Stesura di una Raccolta operativa della contabilita'. Risoluzione C 87 Proposte, rinviate al CEP per esame, relative al Regolamento di esecuzione della Convenzione Decisione C 88 Finanziamento delle attivita' dell'Unione Decisione C 89 Proposte trasmesse al CA e al CEP Decisione C 90 Data di fatturazione delle quote contributive Risoluzione C 91 Finanziamento delle attivita' prioritarie dell'Unione Decisione C 92 Elezione del Direttore generale e del Vice-Direttore generale dell'Ufficio internazionale dell'Unione postale universale Decisione C 93 Luogo del XXII Congresso postale universale Risoluzione C 94 Trasmissione al CEP delle proposte relative ai Regolamenti d'esecuzione trattati dal Congresso Risoluzione C 95 Principio di crescita effettiva zero in materia di bilancio preventivo
DECISIONI DEL CONGRESSO DI SEUL 1994
DIVERSE DA QUELLE DI MODIFICA DEGLI ATTI (RISOLUZIONI, DECISIONI, RACCOMANDAZIONI, AUSPICI ECC.)
Decisione C 1/1994
Vice-presidenze del XXI Congresso
Il Congresso,
decide
di approvare la lista in appresso dei Paesi membri designati dal CE in quanto suscettibili di assumere le vice-presidenze del Congresso:
- Etiopia
- Italia
- Russia (Federazione di)
- Venezuela
(Proposta 012, prima sessione plenaria)
Decisione C 2/1994
Presidenza e Vice-presidenze delle Commissioni del XXI Congresso
Il Congresso,
decide
di approvare la lista in appresso dei Paesi membri designati dal CE in quanto suscettibili di assumere la presidenza e le vice-presidenze delle Commissioni del Congresso:
Commissione Presidenza Vice-presidenze 1. Verifica delle credenziali Polonia (Rep.) Equatore Spagna Tunisia 2. Finanze Germania Kuwait Mongolia Senegal 3. Affari generali e struttura dell'Unione Australia Bolivia Danimarca Egitto 4.Convenzione Giordania Lettonia Peru' San Marino 5.Servizi nuovi e mercati Brasile Costa Rica Singapore Ucraina 6.qualita' del servizio 7. Pacchi postali Gran Bretagna Cina (Rep. pop.) Malesia Slovenia Zimbabwe El Salvador Kenia Norvegia 8. Servizi postali finanziari Marocco Qatar Svezia Uruguay 9. Cooperazione tecnica Zambia Georgia Grecia Libano 10. Redazione Belgio Centrafrica Romania thailandia
(Proposta 013, prima sessione plenaria)
Decisione C 3/1994
Membri delle Commissioni ristrette
Il Congresso,
decide
di approvare la lista di seguito dei Paesi membri designati dal CE in quanto suscettibili di essere membri delle seguenti Commissioni ristrette:
Commissione (Verifica delle credenziali)
Presidenza: Polonia (Rep.)
Vice-Presidenze: Equatore, Spagna, Tunisia
Membri: Cile, Emirati arabi uniti, Etiopia, Guinea
equatoriale, Irlanda, Singapore, Slovacchia
Commissione 10 (Redazione)
Presidenza: Belgio
Vice-Presidenze: Centrafrica, Romania, Tailandia,
Membri: Algeria, Benin, Francia, Gran Bretagna, Italia,
Svizzera, Togo, Tunisia.
(Proposta 014, prima sessione plenaria)
Risoluzione C 4/1994
Abolizione del divieto di riammissione dell'Africa del Sud all'Unione postale universale
Il Congresso,
ricordando
che il Congresso di Amburgo, nella sua Risoluzione C 7/1984:
- ha ribadito la validita' della Risoluzione C 6 del Congresso di Rio de Janeiro 1979;
- ha confermato l'esclusione della Repubblica dell'Africa del Sud dall'Unione postale universale, fino a quando un successivo congresso dell'UPU non abbia adottato una diversa decisione;
- ha deciso che fino a quando continuera' a praticare la sua politica di apartheid, la Repubblica dell'Africa del Sud non potra' prevalersi della sua qualita' di paese membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per ottenere di essere riammessa nell'Unione,
considerando
la risoluzione 48/1 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dell'8 ottobre 1993, con la quale quest'ultima, avendo constatato che il passaggio alla democrazia figura ormai nella legislazione Sud- africana, ha eliminato le sanzioni contro l'Africa del Sud, constatando
la concreta attuazione del processo di democratizzazione grazie alle elezioni organizzate nell'aprile del 1994,
decide
di abolire il divieto alla Repubblica dell'Africa del Sud di avvalersi della sua qualita' di paese membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per essere riammessa all'Unione.
(Proposta 025/Rev. 2, prima sessione plenaria)
Decisione C 5/1994
Studio sull'eventuale creazione di una "Commissione degli interessi dei clienti" nel prossimo Congresso postale universale
Il Congresso,
incarica
il Consiglio di amministrazione di intraprendere uno studio sull'eventuale creazione di una "Commissione degli interessi dei clienti" nel prossimo Congresso postale universale.
(Proposta 038, seconda sessione plenaria)
Risoluzione C 6/1994
Modifica della Convenzione e dell'Accordo relativo ai pacchi postali ed ai loro Regolamenti di esecuzione
Il Congresso,
Visto
le risoluzioni C 2 e C 14 del Congresso di Washington 1989, relative alla seconda fase del trasferimento al CE di una parte della funzione legislativa del Congresso, ed allo studio della struttura della Convenzione, degli Accordi e dei loro Regolamenti di esecuzione,
avendo preso conoscenza con soddisfazione,
dei risultati dello studio del CE sulla modifica della Convenzione e dell'Accordo relativo ai pacchi postali nonche' ai loro Regolamenti di esecuzione,
in considerazione del fatto
che, nelle consultazioni ordinate dal CE, tutti i Paesi-membri dell'Unione hanno avuto la possibilita' di formulare osservazioni riguardo ai testi modificati,
notando
che i nuovi testi tengono conto delle osservazioni formulate dai Paesi-membri,
decide
di adottare, per servire da base a queste deliberazioni, i progetti definitivi dei seguenti Atti riveduti:
- Convenzione postale universale (Congresso - Doc 60/Add. 1);
- Regolamento di esecuzione della Convenzione postale universale (Congresso - Doc 60/Add. 2);
- Accordo sui pacchi postali (Congresso - doc. 60/Add. 3);
- Regolamento di esecuzione dell'Accordo relativo ai pacchi postali (Congresso - doc 60/Add. 4)
(Proposta 01, terza sessione plenaria)
Decisione C 7/1994
Ammissione dei mass-media al dibattito generale
Il Congresso,
decide
di ammettere la presenza dei mass-media nel dibattito generale del XXI Congresso in qualita' di uditori e senza diritto d'intervento.
(Proposta 026, prima sessione plenaria)
Decisione C 8/1994
Partecipazione della Camera di commercio internazionale in qualita' di osservatore, ad alcune Commissioni del Congresso
Il Congresso,
decide
1. di ammettere la Camera di commercio internazionale in qualita' di osservatore e senza diritto di voto alle sedute delle seguenti Commissioni del Congresso se la Commissione interessata vi consente:
- Commissione 3 (Affari generali e struttura dell'Unione)
- Commissione 4 (Convenzione)
- Commissione 5 (Nuovi servizi e mercati)
- Commissione 6 (Qualita' del servizio)
- Commissione 7 (Pacchi postali)
2. di incaricare le Commissioni di stabilire le condizioni di questa partecipazione, in particolare le date delle riunioni, ed i punti dell'ordine del giorno, per i quali la Camera di commercio internazionale e' ammessa.
(Congresso - Doc. 91, terza seduta plenaria)
Decisione C 9/1994
Spese di trattamento degli invii per via aerea in transito
Il Congresso,
avendo accettato
il principio della rimunerazione dell'Amministrazione di transito affinche' quest'ultima possa coprire le spese del trattamento dei dispacci via-aerea in transito per il suo tramite
incarica
il Consiglio di gestione postale:
- di stabilire, dopo uno studio, il tasso adeguato;
- di istituire le modalita' di applicazione da far figurare nel Regolamento di esecuzione
(Proposta 20.46.91, Commissione 4, prima seduta)
Risoluzione C 10/1994
Introduzione ed estensione del servizio dei pacchi postali
Il Congresso,
prendendo atto
dei risultati dello studio effettuato dal Consiglio d'amministrazione in esecuzione della risoluzione C 16 del Congresso di Washington del 1989,
notando
che, secondo i risultati di detto studio, 22 dei 189(1) Paesi membri dell'Unione non hanno aderito all'Accordo relativo ai pacchi postali,
convinto
della necessita' di creare un servizio universale per i pacchi postali, al fine di servire piu' adeguatamente la clientela postale e di far fronte alla concorrenza,
rinnova
il suo invito alle Amministrazioni dei Paesi membri che non hanno ancora aderito all'Accordo, ad introdurre questo servizio nei loro scambi postali internazionali,
incarica
l'Ufficio internazionale di continuare le attivita' intraprese in seguito alla risoluzione C 16 del Congresso di Washington del 1989, incoraggiando i Paesi membri non firmatari dell'Accordo relativo ai pacchi postali ad aderire allo stesso.
(Proposta 30.01/Rev. 1. Commissione 7, prima sessione)
(1) Alla data del 22 agosto 1994
Raccomandazione C 11/1994
Sdoganamento dei pacchi postali contenenti doni o ricordini
Il Congresso,
consapevole
dei vantaggi derivanti dall'applicazione ai pacchi postali, delle procedure di sdoganamento concesse ai bagagli dei viaggiatori,
raccomanda
a tutte le Amministrazioni dei Paesi membri d'intervenire presso la loro autorita' doganale nazionale affinche' siano estese, ai pacchi postali contenenti doni o ricordini, le procedure di sdoganamento applicate ai bagagli dei viaggiatori, a condizione che tali procedure siano piu' liberali delle regole previste per i pacchi postali.
(Proposta 30.0.6, Commissione 7, prima sessione)
(1) Alla data del 22 agosto 1994
Risoluzione C 12/1994
Istituzione e attuazione della nuova edizione della Lista degli oggetti vietati dell'UPU
Il Congresso,
prendendo atto
dei lavori in corso volti a predisporre e ad attuare una nuova edizione della Lista degli oggetti vietati dell'UPU sulla base di un nuovo modello approvato dal Congresso di Washington 1989,
convinto
della necessita' che questa nuova lista sia a disposizione delle Amministrazioni postali dei Paesi membri dell'UPU, per agevolare la realizzazione dei procedimenti di gestione dei servizi postali internazionali,
consapevole
dell'opportunita' di informatizzare talune pubblicazioni dell'UPU, comprese quella della Lista degli oggetti vietati dell'UPU,
invita
le Amministrazioni postali dei Paesi membri dell'Unione a:
- compilare il prima possibile la lista dei loro oggetti vietati sulla base del modello approvato dal Congresso di Washington 1989 e con la partecipazione della loro amministrazione doganale;
- comunicare la propria lista all'Ufficio internazionale al fine di predisporre, e di rendere possibile, una nuova edizione della Lista degli oggetti vietati nell'UPU, che raggruppi i dati relativi al maggior numero possibile dei Paesi membri dell'Unione.
incarica
l'Ufficio internazionale dell'UPU a continuare i lavori per la preparazione della nuova edizione della Lista degli oggetti vietati,
incarica
il Consiglio di gestione postale, con la partecipazione dell'Ufficio internazionale:
- di esaminare le possibilita' di informatizzare la nuova presentazione della Lista degli oggetti vietati;
- di effettuare, se del caso, l'informatizzazione di questa Lista.
(Proposta 20.0.10, Commissione 4, seconda seduta)
Risoluzione C 13/1994
Applicazione di un nuovo criterio per la numerazione dei moduli
Il Congresso,
prendendo atto
dei risultati dello studio del CE sulla razionalizzazione dei moduli dell'UPU (CE 1993/C 4 - Doc quarta),
considerando
che gli impatti causati dalla soppressione di alcune disposizioni della Convenzione (Washington 1989), dalle proposte di incorporazione e di soppressione di alcuni moduli e dai lavori del CE sulla modifica degli Atti, rimetteranno in questione o addirittura perturberanno la successiva numerazione dei moduli dell'UPU,
consapevole
della necessita' di armonizzare per quanto possibile la presentazione dei testi modificati degli Atti dell'Unione,
incarica
il Consiglio di gestione postale di applicare il nuovo criterio di numerazione dei moduli dell'UPU, che consiste nel
1. raggruppare le serie attuali dei moduli "C", "AV", e "VD" della Convenzione in un'unica serie con la denominazione "CN 1 a CN XX" senza aggiunta di "bis" "ter" e "S", laddove i numeri "XX" corrisponderanno ad un numero d'ordine specifico che indica l'ordine nel quale i moduli si susseguiranno nei futuri Atti dell'Unione;
2. introdurre una certa flessibilita' nella nuova numerazione dei moduli; sono stati riservati due numeri liberi per decina che potranno essere ulteriormente utilizzati in caso di inserimento di un nuovo modulo, senza nessun cambiamento nella numerazione dei moduli esistenti;
3. conservare, in tutti i moduli, l'indicazione del vecchio numero, in caratteri piccoli e tra parentesi, sotto il nuovo numero, per un periodo transitorio fino al 2001.
incarica
di conseguenza l'Ufficio internazionale:
- di adattare i testi degli Atti modificati a seguito dell'applicazione del nuovo criterio di numerazione dei moduli;
- di procedere ad una nuova numerazione dei moduli nella fase definitiva del progetto quando il nuovo testo degli Atti modificati sara' stato approvato dal Congresso.
(Proposta 20.0.13, Commissione 4, seconda seduta)
Raccomandazione C 14/1994
Completamento dei lavori sulla razionalizzazione dei moduli dell'UPU Il Congresso,
avendo preso atto con soddisfazione
del risultato dello studio del CE sulla razionalizzazione dei moduli dell'UPU,
rilevando
l'importanza degli obiettivi stabiliti dalla decisione C 84 del Congresso di Washington 1989 mirante a limitare il numero dei moduli dell'UPU, a semplificarli e ad adeguarli alle nuove tecnologie,
riconoscendo
che le decisioni finali del dibattito sui problemi generali della gestione postale, in particolare circa la realizzazione di un nuovo sistema di spese terminali, nonche' le altre proposte al Congresso potrebbero dar luogo a numerose modifiche dei moduli, considerando
preferibile, in queste condizioni, che l'adeguamento dei moduli sia effettuato in maniera razionale immediatamente dopo il Congresso,
raccomanda
- che i lavori sulla razionalizzazione dei moduli dell'UPU proseguano dopo il Congresso fino alla prima sessione del Consiglio di gestione postale, al fine di adeguare i moduli dell'UPU in funzione delle decisioni del Congresso;
- che questo compito sia affidato al paese relatore dello studio gia' effettuato dal CE, con l'assistenza dell'Ufficio internazionale;
- che la razionalizzazione dei moduli continui ad essere oggetto di studio da parte del Consiglio di gestione postale, in particolare per quanto concerne l'uso dei codici a barre dinamici
(Proposta 20.0.12, Commissione 4, seconda seduta)
Risoluzione C 15/1994
Ricostituzione del Comitato di contatto CCD/UPU (Consiglio di cooperazione doganale/Unione postale universale)
Il Congresso,
visto
il risultato positivo dei lavori svolti dal Comitato di contatto CCD/UPU,
ritenendo
che gli sforzi volti ad accelerare e a semplificare il trattamento doganale degli invii postali debbano essere proseguiti,
tenendo conto
delle questioni il cui studio deve essere sviluppato,
in considerazione
del fatto che la collaborazione instauratasi sin dal 1965 tra l'UPU e il CCD serve nel migliore dei modi gli interessi di ciascuna delle due organizzazioni,
autorizza
il Consiglio di gestione postale a ricostituire il Comitato di contatto CCD/UPU in vista di proseguire lo studio dei problemi comuni.
(Proposta 20.0.17, Commissione 4, seconda seduta)
Risoluzione C 16/1994
Priorita' e principi di azione dell'UPU in materia di assistenza tecnica.
Il Congresso,
Visto
i rapporti presentati dal Consiglio esecutivo sull'assistenza tecnica in seno all'UPU,
consapevole
dell'importanza e dell'urgenza, per i paesi in via di sviluppo, di proseguire gli sforzi di modernizzazione dei loro servizi postali il cui andamento avviene attualmente in un contesto economico critico,
convinto
che l'UPU debba:
a) accrescere il suo aiuto ai paesi in via di sviluppo intensificando le sue azioni di assistenza tecnica ed orientandole verso settori ritenuti prioritari, in particolare per favorire la realizzazione delle attivita' identificate nel Piano strategico;
b) concentrare il suo aiuto su un numero limitato di paesi per i quali l'aiuto e' vitale e urgente;
preoccupato
di garantire all'assistenza tecnica una maggiore efficacia grazie a misure contrattuali stabilite tra l'Unione ed i paesi beneficiari,
convinto
della necessita' di inserire l'aiuto dell'UPU nel quadro generale della strategia delle Nazioni Unite e in quelle del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, privilegiando la realizzazione degli obiettivi del Piano strategico dell'UPU,
decide
1. di determinare come segue i gruppi di paesi beneficiari:
- paesi meno progrediti: prima priorita';
- altri paesi a basso reddito e paesi a reddito intermedio
(fascia inferiore) secondo la classifica della Banca mondiale: seconda priorita';
2. di riconoscere come prioritari, per l'insieme dei paesi in via di sviluppo, gli obiettivi miranti a:
- migliorare il sistema dei conti internazionali;
- migliorare la gestione e la qualita' del servizio;
- individuare i mercati ed i fabbisogni della clientela in vista di soddisfarli;
- rafforzare ed ammodernare le strutture e le modalita' operative
incarica
l'organo interessato dell'UPU:
1. di orientare le azioni dell'UPU in materia di assistenza tecnica sulla base delle priorita' stabilite per quanto concerne i paesi beneficiari e gli obiettivi sopra descritti;
2. di programmare le azioni di assistenza tecnica dell'UPU integrandole in programmi di sviluppo coerenti, realizzati dai paesi beneficiari;
3. di vigilare sull'applicazione dei seguenti principi di azione:
- sensibilizzare i paesi beneficiari degli aiuti riguardo alla
necessita' di assicurare una stretta connessione tra il loro programma nazionale e gli obiettivi del settore postale;
- elaborare, a favore dei paesi meno progrediti, un programma
speciale cui potrebbero partecipare altri paesi in determinati casi;
- adottare misure per garantire una decentralizzazione realistica
ed efficace delle attivita' di assistenza tecnica;
- incoraggiare le iniziative miranti ad accrescere la
cooperazione tecnica tra i paesi in via di sviluppo;
- mantenere e migliorare il sistema dei contratti di sviluppo
conclusi sotto forma di progetti integrati pluriennali finanziati nell'ambito delle risorse proprie dell'UPU;
- garantire che i patners dell'UPU in materia di assistenza
tecnica contribuiscano alla realizzazione di un meccanismo efficace di coordinamento e di mobilitazione delle risorse;
- continuare a migliorare la valutazione ed il seguito dei
progetti nonche' il controllo del loro impatto effettivo sul funzionamento dei servizi;
- potenziare le relazioni di cooperazione esistenti tra l'UPU e le Unioni ristrette, nello spirito degli accordi conclusi con queste organizzazioni regionali;
- mantenere e sviluppare le relazioni con le Commissioni
economiche regionali dell'ONU;
- mantenere informate le Amministrazioni postali su fonti di
finanziamento dell'assistenza tecnica diverse da quelle dell'UPU e del PNUS, nonche' sulle procedure per ottenere fondi da tali fonti.
incarica
il Direttore generale dell'Ufficio internazionale di fare tutto il possibile per assicurare la realizzazione, in condizioni favorevoli, delle attivita' individuate nell'ambito degli obiettivi prioritari e dei principi di azione stabiliti dal Congresso seguendo le direttive fornite dal Consiglio esecutivo. (Proposta 029, Commissione 9, seconda seduta)
Risoluzione C 17/1994
Programma "Qualita' di servizio" per 1995-1999
Il Congresso,
considerando
che il miglioramento delle qualita', dovuto all'accorciamento dei tempi di spedizione negli scambi internazionali ed alla maggiore affidabilita' della rete postale mondiale e degli invii postali, costituisce un obiettivo primordiale per salvaguardare l'immagine della posta presso il pubblico,
constatando
i risultati incoraggianti della realizzazione del Progetto permanente volto a salvaguardare ed a potenziare la qualita' del servizio postale internazionale e ad ammodernarlo (Risoluzione C 22 del Congresso di Washington),
notando
il bisogno di proseguire i lavori dell'Unione sul miglioramento delle qualita',
decide
la realizzazione di un programma "Qualita' di servizio" per il periodo 1995-1999 che consenta di migliorare sensibilmente la qualita' del servizio postale internazionale, in particolare con le seguenti azioni:
- sollecitare le Amministrazioni ad applicare le norme di qualita' del servizio postale internazionale, in particolare le norme da un'estremita' all'altra;
- controllo permanente della qualita' del servizio postale internazionale a livello mondiale;
- attuazione di un controllo complementare sulla qualita' del servizio postale da capo a capo;
- missioni di consulenti "Qualita' di servizio" in loco;
- controllo permanente dell'efficacia della rete postale mondiale;
- aggiornamento permanente di una banca dati sui risultati del controllo di qualita' a livello mondiale;
- creazione di un centro d'informazione e di assistenza sulle modalita' di avviamento internazionale
approva
il tetto di credito richiesto per l'esecuzione del piano sopra citato, stabilito in 3 6888 000 Franchi svizzeri per il periodo 1995- 1999;
incarica
il Consiglio di amministrazione, in collaborazione con il Consiglio di gestione postale e l'Ufficio internazionale, di adottare le misure necessarie per pervenire a risultati significativi nei vari settori coperti dal programma "Qualita' di servizio" e di fare rapporto sulla sua attuazione al prossimo Congresso.
esorta
a) i Paesi-membri dell'Unione:
- a fare il possibile per migliorare la qualita' delle prestazioni
postali in particolare mediante l'applicazione delle norme di qualita' gia' stabilite o da stabilire;
- a cooperare pienamente ad ogni progetto destinato a stimolare le
loro iniziative ed a trarre il massimo profitto dalla realizzazione delle azioni intraprese;
b) i Paesi membri, e le Unioni ristrette, a fornire un appoggio attivo alle operazioni intraprese nel quadro del programma "Qualita' di servizio".
(Proposta 037, Commissione 6, prima seduta)
Decisione C 18/1994
Numero di gruppi geografici per la ripartizione dei seggi del Consiglio d'amministrazione.
Il Congresso,
decide
di trasferire al Consiglio d'amministrazione, per esame, la proposta 05/Rev 1 relativa al numero di gruppi geografici per la ripartizione dei seggi del Consiglio d'amministrazione
(Proposta 05/Rev 1. Commissione 3, seconda seduta)
Risoluzione C 19/1994
Ripartizione dei seggi del Consiglio d'Amministrazione
Il Congresso,
avendo approvato
la norma dell'articolo 102 del Regolamento generale che stabilisce la composizione del Consiglio d'amministrazione,
decide
1. di ripartire nel modo seguente i seggi di tale Consiglio tra i vari gruppi geografici:
Emisfero occidentale 8 seggi
Europa orientale e Asia del Nord 5 seggi
Europa occidentale 6 seggi
Asia e Oceania 10 seggi
Africa 11 seggi
oltre ad un seggio per la presidenza del paese ospite del Congresso.
In caso di rinuncia di detto paese, il suo gruppo geografico di appartenenza dispone di un seggio supplementare, secondo l'articolo 102, paragrafo 2 del Regolamento generale;
2. di annullare la risoluzione C 11/Losanna 1974
(Proposta 15.102.5/Rev. 1, Commissione 3, seconda seduta)
Risoluzione C 20/1994
Ricostituzione del Comitato di contatto Editori/UPU
Il Congresso,
avendo preso atto
dei risultati dei lavori del Comitato di contatto Editori/UPU
ritenendo
che occorra perseguire gli sforzi volti ad ammodernare ed a semplificare la regolamentazione sugli stampati;
tenendo conto
delle questioni di cui occorre sviluppare lo studio,
ritenendo
che la collaborazione instaurata tra l'UPU e gli editori serve gli interessi delle due organizzazioni,
considerando
che le relazioni tra le due organizzazioni dovrebbero avere un orientamento piu' commerciale,
autorizza
il Consiglio di gestione postale a ricostituire il Comitato di contatto Editori/UPU al fine di proseguire lo studio dei problemi comuni
(Commissione 4, terza seduta)
Risoluzione C 21/1994
Rafforzamento della presenza dell'UPU in loco
Il Congresso,
visto
il rapporto presentato dal Consiglio esecutivo relativo alla presenza piu' diffusa dell'UPU sul territorio, in materia di assistenza tecnica (Congresso - Doc. 54),
notando
che il Consiglio esecutivo 1993 ha esaminato il rapporto sulla valutazione dei risultati dell'attuazione del sistema e che ha dato il suo accordo al prosieguo di tali attivita',
considerando
che la maggioranza dei paesi in via di sviluppo che ha partecipato all'inchiesta svolta dall'Ufficio internazionale considera che la presenza di un Consigliere regionale dell'UPU in loco offre la possibilita' di discutere i loro problemi con un interlocutore sufficientemente competente ed agevolmente accessibile,
consapevole
- degli importanti cambiamenti politici intervenuti nei paesi d'Europa centrale ed orientale, nonche' dell'importanza e dell'urgenza dei fabbisogni delle Amministrazioni postali di questo paese;
- dei fabbisogni particolari della sotto-regione dei Caraibi e dell'incarico rappresentato, per il Consigliere regionale, dalla responsabilita' dell'insieme dei paesi d'America Latina e dei Caraibi,
convinto
che, oltre ai compiti che gia' sono loro attribuiti, i consiglieri regionali dovranno in futuro svolgere un ruolo dinamico in materia di promozione e di gestione del settore postale in quanto impresa globale, in particolare aiutando i paesi in via di sviluppo ad attuare le attivita' del Piano strategico dell'UPU, incarica
il Direttore generale dell'Ufficio internazionale di:
- portare ad otto il numero di incarichi di Consigliere regionale, creandone uno per i paesi d'Europa centrale ed orientale ed uno per la sotto-regione dei Caraibi, quest'ultimo incarico risultante dalla trasformazione di un incarico (P3) della Divisione della cooperazione allo sviluppo dell'Ufficio internazionale, in incarico di Consigliere regionale;
- adottare le misure necessarie per rafforzare ed allargare gli uffici dei consiglieri regionali, in particolare grazie all'intervento degli esperti associati o dei volontari e delle equipe operative,
incarica altresi'
il Consiglio di amministrazione:
- di fornire gli orientamenti necessari affinche' la presenza dell'UPU sul terreno sia la piu' efficace possibile;
- di reperire i mezzi finanziari supplementari appropriati.
(Proposta 034, Commissione 9, terza seduta)
Risoluzione C 22/1994
Finanziamento delle attivita' di assistenza tecnica dell'UPU
Il Congresso,
visto
il rapporto presentato dal Consiglio esecutivo relativo al finanziamento delle attivita' di assistenza tecnica,
consapevole
del fatto che, pur essendo una fonte essenziale di finanziamento del programma di assistenza tecnica dell'UPU, il PNUS offre sempre meno possibilita' al settore postale, sia in ragione del calo della capacita' finanziaria di questa istituzione e del mutato rapporto tra gli incarichi a livello nazionale ed i Governi dal punto di vista statutario,
in considerazione
dei fabbisogni prioritari e crescenti dei paesi in via di sviluppo, preoccupato
del fatto che le risorse complementari disponibili per l'UPU, per coprire i fabbisogni di aiuto non soddisfatti dal PNUS continuano ad essere insufficienti malgrado gli sforzi di alcuni paesi donatori,
in considerazione
della necessita' di aiutare i paesi in via di sviluppo a realizzare gli obiettivi, programmi e progetti identificati come prioritari nell'ambito del Piano strategico dell'UPU e del documento di orientamento prodotto dal Dibattito generale di Seul,
decide
1. di concentrare le risorse a vantaggio dei paesi per i quali l'aiuto si rivela necessario;
2. di concedere la priorita' alla realizzazione degli obiettivi del Piano strategico 1995-1999 e di fornire mezzi finanziari adeguati a tal fine;
3. di compensare l'inflazione registrata a partire dal Congresso di Washington del 1989, fissando in 2.290.000 franchi svizzeri nel 1996 il credito stanziato nel bilancio preventivo per l'assistenza tecnica; tale importo va rettificato annualmente secondo lo stesso tasso d'inflazione di cui si tiene conto nella rettifica del bilancio dell'Unione.
raccomanda
1. ai paesi beneficiari dell'aiuto:
a) di prendersi a carico, secondo i mezzi di cui dispongono, una parte delle spese inerenti alle attivita' di assistenza tecnica, secondo la prassi del PNUS (ripartizione dei costi);
b) di partecipare, nella misura dal 25% al 50% per cento a seconda delle loro risorse, al costo dei progetti integrati pluriennali finanziati a loro favore a titolo delle risorse dell'UPU;
2. a tutti i paesi:
a) di partecipare su base pluriennale, all'alimentazione del fondo speciale UPU mediante contributi volontari il cui importo andrebbe aumentato per far fronte ai fabbisogni crescenti, in particolare in materia di formazione;
b) di raddoppiare gli sforzi per convincere le autorita' governative ad incrementare le risorse stanziate per l'assistenza tecnica al fine di poter disporre di fondi per aiutare il miglioramento dei servizi postali dei paesi in via di sviluppo, sia direttamente, sia tramite l'UPU;
c) di ricorrere al sistema di partenariato tra le Amministrazioni per il trasferimento di tecnologie in condizioni di finanziamento prestabilite e facendo appello al metodo denominato "Build - Lease - Transfer" (costruisci - affitta - trasferisci)
incarica
il Direttore generale dell'Ufficio internazionale:
1. di ricorrere pienamente ai mezzi offerti dalla decentralizzazione per far leva sui donatori ed i finanziatori circa i progetti di ammodernamento dei servizi postali dei paesi in via di sviluppo;
2. di intervenire presso i donatori ed i finanziatori per ottenere un aumento dei finanziamenti destinati alle attivita' di assistenza tecnica dell'UPU;
3. di concentrare le risorse di bilancio stanziate per l'assistenza tecnica sugli obiettivi, i programmi ed i progetti che favoriscono la realizzazione delle attivita' prioritarie individuate nel Piano strategico dell'UPU;
4. di incoraggiare le iniziative delle Amministrazioni che intendono effettuare trasferimenti di tecnologia nel settore postale su base di partenariato
(Proposta 035, Commissione 9, terza seduta)
Risoluzione C 23/1994
Revisione delle quote-parti territoriali e marittime
Il Congresso,
avendo adottato
le nuove quote-parti territoriali e marittime proposte dal Consiglio esecutivo in conclusione degli studi derivanti dalle risoluzioni C 17 e C 18 del Congresso di Washington 1989,
considerando
- che il sistema delle quote-parti territoriali e marittime fissate secondo tassi per pacco e per chilogrammo di peso lordo del dispaccio, riflette meglio la realta' dei costi, e semplifica il calcolo di tali quote-parti;
- che i tassi indicativi applicabili alle quote-parti territoriali di arrivo sono stati istituiti in modo tale che le quote-parti consentano alle Amministrazioni di coprire le spese di trattamento dei pacchi in arrivo, pur vigilando affinche' il servizio dei pacchi postali continui ad essere competitivo;
- che le quote-parti territoriali di transito e le quote-parti marittime sono state fissate con riferimento alle spese di transito della postalettere secondo il "metodo comparativo postalettere - pacchi postali" descritto nel Congresso - Doc. 13 di Tokyo 1969 (Documenti di Tokyo 1969, tomo II, pagine da 449 a 452).
incarica
il Consiglio di gestione postale:
1. di procedere ad un nuovo studio sull'importo dei tassi indicativi applicabili alle quote-parti territoriali di arrivo previste all'articolo 34 dell'Accordo relativo ai pacchi postali (Seul 1994) e di sottoporre al prossimo Congresso, se del caso, le proposte risultanti da tale studio;
2. secondo gli articoli 35.4 e 36.4 dell'Accordo, di adeguare le quote-parti territoriali di transito e le quote-parti marittime previste agli articoli 35 e 36 di tale Accordo in caso di revisione delle spese di transito della postalettere
(Proposta 30.03., Commissione 7, seconda seduta)
Risoluzione C 24/1994
Transito territoriale e marittimo dei pacchi in sacchi chiusi
Il Congresso,
in considerazione
delle conseguenze prodotte dal numero e volume dei sacchi sui costi di transito territoriale e marittimo dei pacchi in sacchi chiusi,
consapevole
della semplificazione delle procedure contabili che potrebbe derivare dall'adozione di un tasso per chilogrammo per il traffico in questione,
incarica
il Consiglio di gestione postale
- di svolgere uno studio sulla possibilita' di introdurre, per il transito territoriale e marittimo dei pacchi in sacchi chiusi, un tasso per chilogrammo che tenga conto del numero di sacchi e del loro volume;
- di sottoporre al prossimo Congresso, se del caso, le proposte derivanti da questo studio
(Commissione 7, seconda seduta)
Risoluzione C 25/1994
Controllo delle quote-parti territoriali d'arrivo
Il Congresso,
avendo soppresso
il controllo tra le quote-parti territoriali di partenza e di arrivo,
consapevole
della situazione competitiva del mercato dei pacchi e dell'esigenza primordiale di praticare prezzi non eccessivi,
incarica
il Consiglio di gestione postale
- di esaminare i mezzi atti a scoraggiare ogni eventuale abuso, in materia di quote-parti territoriali di arrivo;
- di sottoporre, se del caso, le proposte derivanti da tale studio, al prossimo Congresso.
(Commissione 7, seconda seduta).
Risoluzione C 26/1994
Quote-parti territoriali di transito eccezionali
Il Congresso,
avendo adottato
la proposta 30.34.1, che auspica quote-parti territoriali calcolate combinando un tasso per pacco ed un tasso per chilogrammo,
ritenendo
che le risorse figuranti agli articoli IX e XI paragrafo 2, del Protocollo finale dell'Accordo sui pacchi postali, circa i gradi di peso previsti all'art. 34 paragrafo 1 dell'Accordo (Congresso - Doc. 60/Add. 3) sono divenute inadeguate;
decide
di sopprimere queste riserve invitando le Amministrazioni dei Paesi membri dell'Unione che necessitano di quote-parti supplementari per far fronte ai loro costi, a presentare nuove riserve in base al sistema aggiornato.
(Proposta 33.0.2, Commissione 7, seconda seduta)
Risoluzione C 27/1994
Attivita' dell'UPU nel settore EDI 1995-1999
Il Congresso,
richiamando
le risoluzioni del Congresso di Washington volte ad introdurre la telematica nell'Unione,
visto
il rapporto del Consiglio esecutivo e del Consiglio consultivo degli studi postali relativo alle attivita' intraprese in seno all'UPU nel settore della telematica (Congresso - Doc. 75a)
notando
che un progetto telematico e' stato realizzato in seno all'UPU, comportante in particolare una rete mondiale di telecomunicazione postale e di servizi di rete associati, a beneficio di tutte le imprese postali,
considerando
che la maggioranza delle Amministrazioni postali dei Paesi membri che ha partecipato alle indagini svolte dall'Ufficio internazionale ha manifestato un vivo interesse a partecipare al progetto e ad accedere alla rete ed ai servizi telematici posti a sua disposizione,
consapevole
dell'importanza strategica del progetto telematico dell'UPU per tutti i Paesi membri dell'Unione,
convinto
che questo progetto telematico accelerera' notevolmente le azioni miranti a migliorare i mezzi di comunicazione telematica tra le imprese postali, a ridurre il divario tecnologico fra le stesse, a far risaltare la qualita' dei servizi postali a livello mondiale e ad agevolare l'estensione dei prodotti esistenti nonche' la creazione di nuovi prodotti;
in considerazione
del rapporto del Consiglio esecutivo relativo alle attivita' dell'UPU nel settore dell'EDI 1995-1999 e delle sue conclusioni (Congresso - Doc. 75b),
esorta
le Amministrazioni postali dei Paesi membri nonche' le Unioni ristrette a partecipare al progetto telematico dell'UPU ed a fornire contributi volontari a questo progetto;
incarica
il Consiglio di gestione postale:
- di istituire un Gruppo direttivo EDI sotto la sua autorita', formato da rappresentanti dei Paesi membri e ai cui lavori partecipera' l'Ufficio internazionale. Questo Gruppo direttivo EDI avra' la responsabilita' di realizzare gli obiettivi generali di seguito enunciati:
a) stabilire la politica e gli orientamenti delle attivita' nel settore dell'EDI, in base ai principi ed agli obiettivi approvati dal Consiglio di gestione postale;
b) mobilitare i fondi necessari al prosieguo dei lavori intrapresi nel settore dell'EDI, avvalendosi in particolare dei contributi obbligatori di tutte le Amministrazioni postali che partecipano al progetto telematico, dei proventi derivanti dai canoni calcolati in base ai costi dei prodotti e dai servizi forniti nell'ambito del progetto, nonche' dei contributi volontari versati per le attivita' di sviluppo ed i progetti speciali;
c) proporre al Consiglio di gestione postale procedure finanziarie applicabili alle attivita' EDI;
- adottare le iniziative ritenute utili per un funzionamento efficace del progetto telematico dell'UPU
incarica
l'Ufficio internazionale di confermare l'unita' di sviluppo EDI nel suo statuto di unita' tecnica dipendente dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale, con la responsabilita':
a) di gestire il progetto telematico in modo efficace e flessibile, seguendo i principi e gli obiettivi approvati dal Consiglio di gestione postale;
b) di fare rapporto regolarmente al Gruppo direttivo EDI sui risultati e le realizzazioni, in base alle procedure in vigore nell'Ufficio internazionale;
c) di preparare le riunioni del Gruppo direttivo EDI.
invita
il Consiglio di amministrazione a co-finanziare le attivita' EDI mediante un contributo, prelevato dal bilancio preventivo ordinario, di un importo equivalente ad almeno 1 milione di franchi svizzeri per anno, incrementato annualmente in funzione del tasso d'inflazione applicabile al bilancio preventivo, fino a quando gli altri proventi non coprano le spese.
(Proposta 010, Commissione 6, seconda seduta)
Raccomandazione C 28/1994
Consiglio di Amministrazione e Consiglio di gestione postale - Struttura mediante Commissioni
Il Congresso,
vista
la riforma della gestione del lavoro dell'Unione e la ristrutturazione dei suoi organi,
in considerazione
della creazione di due nuovi organi, il consiglio d'amministrazione ed il Consiglio di gestione postale, e della responsabilita' di ciascuno di tali organi di organizzare il proprio lavoro e di determinare la propria struttura sotto forma di Commissioni, nonche' gruppi di lavoro ed altri organi, secondo le sue funzioni e le sue responsabilita' come stipulate nelle disposizioni pertinenti degli Atti dell'Unione e come potrebbero essere completate dalle decisioni del Congresso,
in considerazione inoltre
delle raccomandazioni del Consiglio esecutivo basate sugli studi svolti sulla gestione dell'Unione,
invita
il Consiglio di amministrazione ed il Consiglio di gestione postale a studiare il documento del Congresso - doc. 70 come riterranno utile e ad ispirarsi in particolare ai pareri del Consiglio esecutivo di cui agli annessi 1 e 2 per quanto concerne la composizione e le competenze delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro.
(Proposta 017, Commissione 3, quarta seduta)
Annesso 1
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Comitato di gestione
(composto dal Presidente del CA,
dai Presidenti delle Commissioni e
dal Presidente del Gruppo di lavoro
responsabile della pianificazione
strategica)
- Coordinare il lavoro del CA
- Coordinare tutte le attivita' del CA svolte nell'ambito del piano
strategico, istituire un programma annuale e riunirsi se del caso, con il Comitato di gestione del CEP,
nell'ambito di un foro di
pianificazione comune.
- Sovraintendere ai piani strategico
e finanziario
- Esaminare annualmente le proposte vertenti sulla revisione delle
attivita' e delle priorita' del CA - Esaminare ogni altra questione
affidata dal CA e dagli altri organi
dell'Unione.
Struttura per Commissioni Settori di responsabilita'
1. Affari generali - Costituzione e struttura
e struttura dell'Unione dell'Unione
- Questioni di politica generale:
(commercio dei servizi, controllo
sulla concorrenza)
- Prosieguo dello studio sulla
gestione del lavoro dell'Unione
2. Finanze - Bilancio preventivo per programmi
in base al piano strategico
- Esame del rapporto finanziario
annuale
- Risorse
3. Risorse umane - Applicazione del regime comune
delle Nazioni Unite al personale
- Sviluppo della formazione e della gestione in seno all'Ufficio
internazionale
- Metodi di lavoro dell'Ufficio
internazionale
- Necessita' di personale
4. Servizio e norme - Servizi obbligatori per tutti i
(questioni di politica e di Paesi membri (Convenzione)
principio) - Servizi facoltativi (Accordi)
- Qualita' di servizio
- Norme tecniche (conseguenze per
gli altri settori eventualmente
interessati dalle norme postali)
5. Cooperazione tecnica - Politica ed esame
- Programmi del PNUS
- Gruppo di azione per lo sviluppo postale (GASP)
6. Strategia postale di Seul - Esame dell'attuazione da parte
dei Paesi-membri.
CONSIGLIO DI GESTIONE POSTALE
Comitato di gestione
(composto dal Presidente e
Vice-Presidente del CEP,
dai Presidenti delle Commissioni e
dal Presidente del Gruppo di lavoro
responsabile della pianificazione
strategica)
- Coordinare il lavoro del CEP
- Coordinare tutte le attivita'del CEP svolte nell'ambito del piano
strategico e riunirsi se del caso, con il Comitato di gestione del CA, nell'ambito di un foro di
pianificazione comune.
- Esaminare i progetti del piano
strategico e finanziario
predisposti dal GT e dall'Ufficio
internazionale.
- contatti con i fattorini privati 1. Postalettere - Convenzione (questioni commerciali e operative)
- Contabilita', statistiche, tasse, spese terminali e di transito
- Dogane, contatto CCD/UPU
- Posta aerea, contatto IATA/UPU
- Regolamento di esecuzione
2. Pacchi postali - Accordo e Regolamento
- Tasse
- Sviluppo
3. Servizi finanziari - Assegni postali
- Invii con assegno
- Vaglia postali
4. EMS - Sviluppo del servizio
- Accordo-quadro
5. Qualita' del servizio - Elaborazione delle norme
- Controllo
- Misure correttive
6. Sicurezza - Norme di sicurezza
- Formazione e assistenza tecnica
- Contatti con altre organizzazioni 7. Marketing e concezione di - Studi di mercato
prodotti - Rapporti con la clientela
- Nuovi prodotti
- Stampa ed editori
8. Ammodernamento - GNTE
- Unita' EDI
- Posta elettronica, contatto
UIT/UPU
- Contatto ISO/UPU
- Automatizzazione
- Tecnologie postali
9. Sviluppo postale e - Sviluppo della rete mondiale
Strategia postale di Seul - Sostegno della cooperazione
tecnica
- Strategia
- Ambiente
_____________________________________________________________________
Risoluzione C 29/1994
Notifica dei Paesi membri all'Ufficio internazionale riguardo alla designazione della o delle entita' che debbono assumersi la responsabilita' di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione alla Convenzione e agli Accordi, e notifica della separazione dalle attivita' regolamentari dalle attivita' commerciali e operative per i paesi che applicano questa separazione ai servizi postali.
Il Congresso,
in considerazione
del fatto che si assiste, in una quantita' di paesi sempre maggiore, ad una separazione tra il potere esercitato dal Governo sui servizi postali e la gestione commerciale ed operativa vera e propria di tali servizi, il primo organo essendo spesso denominato "regolatore" e il secondo "operatore pubblico",
considerando
l'eventualita' che un Paese membro decida di designare piu' entita', pubbliche o private a svolgere il ruolo di operatore ed adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione alla Convenzione ed agli Accordi,
raccomanda
affinche' l'Ufficio internazionale possa prendere nota dei cambiamenti verificatisi nello statuto giuridico e nell'organizzazione dei membri dell'Unione:
1. ai Paesi membri che prevedono la separazione tra attivita' governative e regolamentari ed attivita' commerciali ed operative, di informare l'Ufficio internazionale, nei sei mesi successivi alla firma degli Atti dell'Unione, del nome e dell'indirizzo dell'organo pubblico incaricato della supervisione degli affari postali, e di indicare il nome e l'indirizzo della o delle entita' designate ad adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione alla Convenzione ed agli Accordi,
2. ai Paesi membri di comunicare ogni eventuale cambiamento relativo a tali informazioni all'Ufficio internazionale, almeno tre mesi prima del giorno in cui tali cambiamenti hanno effetto,
decide
che, nel caso in cui un Governo deferisca a piu' di una entita' la responsabilita' ufficiale di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione alla Convenzione ed agli Accordi secondo la legislazione nazionale e la politica governativa del paese, ciascuna di queste entita' puo' essere rappresentata nelle riunioni degli organi dell'Unione che vertono sui servizi di cui e' responsabile,
dichiara ufficialmente che
1. il termine "Amministrazione postale" figurante negli Atti dell'Unione deve essere definito da ciascun Paese membro nel quadro della sua legislazione nazionale;
2. le menzioni di ordine formale e istituzionale contenute nella Costituzione o nel regolamento generale e miranti le Amministrazioni postali, si applicheranno agli operatori del servizio pubblico ed alle autorita' governative, in funzione delle legislazioni nazionali di ciascun paese.
(Proposta 040, Commissione 3, quarta sessione)
Risoluzione C 30/1994
Composizione del Consiglio di gestione postale
Il Congresso,
considerando
la revisione dell'articolo 104, paragrafo 2, del Regolamento generale
ricordando
che le Amministrazioni postali che non appartengono al Consiglio di gestione postale possono a loro domanda collaborare agli studi intrapresi, secondo le condizioni eventualmente stabilite dal Consiglio per garantire il rendimento e l'efficacia del lavoro, e che possono inoltre essere sollecitate a presiedere Gruppi di lavoro quando le loro conoscenze o la loro esperienza lo giustifichino,
decide
che, secondo come specificato nella ripartizione geografica di cui all'articolo 104, paragrafo 2 del Regolamento generale, il 60 per cento dei seggi del Consiglio di amministrazione (CA) destinati a ciascun gruppo saranno riservati allo stesso gruppo nella composizione del Consiglio di gestione postale. La ripartizione dei seggi nel Consiglio di gestione postale, riservati in funzione della ripartizione geografica, sara' dunque la seguente: Numero dei seggi del CEP riservati in funzione della ripartizione
geografica
Gruppo CA 60% del CA (arrotondato all'unita' superiore) Minimo garantito ai paesi in via di sviluppo 1. Emisfero occidentale 8 5 (3) 2. Europa orientale e Asia del Nord 5 3 (3) 3. Europa occidentale 6 4 (0) 4. Asia del Sud e Oceania 10 6 (3) 5. Africa 11 7 (7) Totale dei seggi riservati in funzione della ripartizione geografica 40 25 (16)
(Proposta 016, Commissione 3, quarta seduta)
Risoluzione C 31/1994
Proposte relative al Regolamento di esecuzione dell'Accordo relativo ai pacchi postali rinviati al CEP
Il Congresso,
visto
l'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 10 del regolamento interno dei Congressi,
incarica
il Consiglio di gestione postale di esaminare le seguenti proposte relative al Regolamento di esecuzione dell'Accordo sui pacchi postali:
35. RE 306.1 35. RE 1902.1
35. RE 306.2 35. RE 1902.2
35. RE 306.3 35. RE 1903.1
35. RE 306.4 35. RE 1904.1
35. RE 307.1 35. RE 1904.3
35. RE 307.2 35. RE 1904.4
35. RE 307.3 35. RE 1904.5
35. RE 307.4 35. RE 2101.1
35. RE 307.5 35. RE 2601.1
35. RE 307.6 35. RE 2602.1
35. RE 1102.1 35. RE 2801.1
35. RE 1503.1/Rev 2 35. RE 2801.2
35. RE 1503.2 35. RE 2801.3
35. RE 1601.1 35. RE 2801.4
35. RE 2801.5 35. RE 3203.1
35. RE 2802.1 35. RE 3205.1
35. RE 3106.1 35. RE 3604.1/Rev 2
35. RE 3107.1 35. RE 3604.2
35. RE 3110.1 35. RE 3604.3
35. RE 3111.1 35. RE 3605.1/Rev 2
35. RE 3112.1 35. RE 3605.2
35. RE 3112.2 35. RE 3803.1
35. RE 3114.1 39. 0.1
35. RE 3115.1 39. 0.2
35. RE 3116.1 39. 2.1
35. RE 3117.1/Rev 1 39. 20.1
35. RE 3118.1
35. RE 3118.2
(Congr»s - Doc 13/Rev 2/Annexe 1, Commission 7, 3e s!ance)
Risoluzione C 32/1994
Studio permanente delle spese terminali
Il Congresso,
avendo preso atto
dei lavori effettuati dal Consiglio esecutivo,
considerando
che i problemi suscitati dal corrispettivo per i servizi resi dai paesi destinatari, sono tra le principali preoccupazioni dell'Unione,
ritenendo
che i rapporti finanziari tra paesi mittenti e paesi destinatari debbano essere fondati su criteri economici, in considerazione non solo dei costi e dei servizi resi, ma anche dell'ambiente nel quale sono localizzati gli incarichi, in particolare nei confronti della concorrenza,
notando
che, per questo motivo, alcune Amministrazioni hanno introdotto nelle loro relazioni reciproche un sistema di spese terminali diverse da quello previsto dalla Convenzione e che queste Amministrazioni - alle quali si sono aggiunte altre Amministrazioni soggette ad analoghe pressioni commerciali e regolamentari - si adoperano per migliorare questo sistema affinche' rifletta i costi specifici per ciascun paese di destinazione,
constatando
che questi sistemi, fondati su un principio di calcolo delle spese terminali comprendenti due elementi (un tasso per Kg. ed un tasso per oggetto) consentono - per il fatto che tengono conto dei costi del recapito in relazione alla quantita' di oggetti - ai paesi di destinazione, di garantire una copertura ottimale dei loro costi, ed ai paesi mittenti di farsi carico unicamente dei costi inerenti agli invii che spediscono, e che il criterio sotteso a tali sistemi e' stato perfezionato in modo da consentire l'imposizione di tassi sempre piu' vicini ai costi, in funzione dei vari formati, lettere, grandi buste e invii voluminosi.
notando
che il lavoro del Consiglio esecutivo comprende studi preliminari miranti a collegare i costi del recapito e la compensazione delle spese terminali con i formati della posta.
considerando
l'importanza di adottare disposizioni per destinare tutti gli utili ricavati dalle spese terminali, alla rimunerazione per il trattamento della posta nel paese di arrivo e soprattutto al rimborso dei costi di attuazione dei programmi di sostituzione e di miglioramento delle infrastrutture postali, e di utilizzare gli stessi utili per organizzare e perfezionare i servizi postali a livello internazionale secondo l'articolo primo, paragrafo 2 della Costituzione dell'Unione,
considerando inoltre
che i sistemi di spese terminali adottati dall'Unione devono proteggere l'integrita' dell'intera rete postale internazionale, salvaguardando gli interessi finanziari ed economici dei paesi in via di sviluppo nonche' dei paesi progrediti che hanno interesse a mantenere la loro parte di mercato postale interno in un ambiente commerciale e concorrenziale.
incarica
il Consiglio di amministrazione ed il Consiglio di gestione postale, per quanto li concerne rispettivamente:
- di proseguire lo studio sulla questione delle spese terminali in vista di garantire alle Amministrazioni di destinazione un'equa rimunerazione per il trattamento della posta proveniente dall'estero, in considerazione degli elementi esposti nei considerando di cui sopra;
- di esaminare la possibilita' di determinare una rimunerazione fondata sui costi specifici degli invii che sono oggetto di un servizio speciale, e di procedere a titolo prioritario ad uno studio sugli invii raccomandati;
- di continuare ad esaminare la possibilita' di stabilire un legame specifico tra i costi ed i formati della posta, e come tenerne conto nella rimunerazione delle spese terminali, in considerazione dei sistemi operativi dei paesi in via di sviluppo;
- di esaminare il funzionamento del processo contabile applicabile alla postalettere in soprannumero e raccomandare le modifiche da apportarvi nell'intervallo tra i Congressi;
- di vedere se il sistema contabile applicabile alla postalettere in soprannumero e' tuttora appropriato, in modo da rimediare ad eventuali abusi del sistema di spese terminali;
- di seguire il funzionamento dei sistemi statistici e contabili utilizzati per il calcolo e la fatturazione delle spese terminali e decidere sulle modifiche da apportare nell'intervallo tra i Congressi per migliorarne le regole;
- di presentare se del caso, in occasione di ciascun Congresso, raccomandazioni sugli adeguamenti da apportare al sistema di spese terminali, nonche' proposte di modifica dei relativi Atti.
(Proposta 039, Commissione 4, quinta seduta)
Risoluzione C 33/1994
Miglioramento dei servizi postali nelle zone rurali
Il Congresso,
in considerazione
dell'articolo primo, paragrafo 2, della Costituzione , il quale stabilisce l'obiettivo dell'Unione che e' di "assicurare l'organizzazione ed il perfezionamento dei servizi postali e di favorire in questo settore lo sviluppo della collaborazione internazionale"
notando
che la maggioranza della popolazione dei vari paesi vive in zone rurali,
notando inoltre
che i servizi postali nelle zone rurali di questi paesi hanno una qualita' inferiore alle aspettative,
considerando
che i servizi postali mondiali non riusciranno a conseguire i loro obiettivi se la qualita' dei servizi postali delle zone rurali dei Paesi membri non viene elevata al livello desiderato,
ammettendo
l'urgenza di migliorare i servizi postali nelle zone rurali dei Paesi membri,
considerando
che vi sono vari fattori di natura sostanziale che ostacolano il miglioramento dei servizi postali,
considerando inoltre
che e' al di la' delle possibilita' di un'Amministrazione postale, di sormontare la maggior parte di questi ostacoli,
riconoscendo
che e' essenziale adottare un approccio mondiale univoco per sormontare le difficolta' e conseguire gli obiettivi,
incarica
il Consiglio di gestione postale:
a) d'intraprendere uno studio approfondito sullo stato attuale dei servizi postali rurali nei Paesi-membri;
b) di identificare gli ostacoli che intralciano il miglioramento dei servizi postali rurali;
c) di raccomandare i mezzi per sormontare questi ostacoli e raggiungere gli obiettivi;
d) di sottoporre a tal fine proposte al prossimo Congresso;
e) di raccomandare, se del caso, misure provvisorie al Consiglio di amministrazione, il quale ne chiedera' la realizzazione.
(Proposta 09, Commissione 6, terza seduta)
Risoluzione C 34/1994
Politica di protezione dell'ambiente in seno all'UPU
Il Congresso,
richiamando
la Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 rilasciata dal "Vertice della Terra" organizzato dalle Nazioni Unite sotto l'egida della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) per la protezione dell'ambiente, che rappresenta un modello di strategia dello sviluppo e di protezione dell'ambiente da seguire nel XXI secolo e che mette in risalto il ruolo fondamentale che devono svolgere tutte le organizzazioni delle Nazioni Unite e di conseguenza l'Unione postale universale,
consapevole
a) della necessita' categorica di ridurre l'inquinamento e di riciclare i rifiuti;
b) del fatto che le Amministrazioni postali che trattano quotidianamente prodotti di tutti i tipi da gettare dopo l'uso, hanno la possibilita' di introdurre cambiamenti sia sul piano interno che su quello esterno in materia di protezione dell'ambiente:
- riducendo l'inquinamento;
- acquistando e vendendo prodotti innocui per l'ambiente al fine di conservare la ricchezza delle risorse naturali;
- consumando energia in maniera efficace ed economica;
- promuovendo azioni di sviluppo dell'economia e delle risorse
atte ad essere perseguite in maniera sostenuta,
in considerazione
di una proposta sottoposta dal Presidente del Consiglio esecutivo che invita il CCEP ad intraprendere uno studio sulla posta e l'ambiente prima del XXI congresso,
prendendo nota
della decisione CCEP 7/1992 che sancisce l'avvio di questo studio e designa gli Stati Uniti d'America come paese relatore,
considerando
a) i risultati del colloquio del 1993 "Posta e ambiente", che sono oggetto del rapporto CCEP 1993 - Doc 17 e relativi annessi;
b) le conclusioni cui e' pervenuto il Gruppo di lavoro istituito a seguito della decisione CCEP 1/1993, sottolineando la necessita' di elaborare una politica postale in materia di ambiente;
c) l'esame dei problemi dell'ambiente nel futuro programma degli studi dell'UPU;
d) l'inserimento, nella pianificazione strategica dell'UPU, delle misure di protezione dell'ambiente raccomandate alle Amministrazioni postali,
incarica
i due Consigli dell'UPU, ciascuno nel suo settore di competenza:
a) di elaborare ed adottare misure, norme e programmi ad intenzione delle Amministrazioni postali, per l'attuazione di una politica di protezione dell'ambiente, in base ai seguenti principi:
Politica
La protezione dell'ambiente e' una prassi che va anche nel senso degli interessi commerciali. Le economie realizzate grazie ad una buona politica in materia di ambiente si sono rilevate vantaggiose per le imprese commerciali, i settori industriali ed i servizi pubblici, tra cui le Amministrazioni postali. Il fondamento dell'azione dell'Unione postale universale, e' di contribuire ad uno sviluppo durevole della societa'. Questa azione sara' accuratamente pianificata e gestita di comune accordo con le realta' tecniche ed economiche.
Principi direttivi
- corrispondere alle aspirazioni del pubblico e delle altre Parti rispettando e persino andando al di la' di tutte le leggi e regole applicabili in materia di ecologia;
- tener conto, a tutti i livelli di gestione delle Amministrazioni postali ed il prima possibile, delle preoccupazioni ecologiche in quanto elementi integrali dalla pianificazione, della formazione del bilancio preventivo, e dell'adozione di decisioni;
- incoraggiare l'uso duraturo delle risorse naturali promuovendo la prevenzione dell'inquinamento, la riduzione dei rifiuti, la riutilizzazione ed il riciclaggio dei materiali;
- potenziare, in maniera continuativa, le azioni a favore dell'ambiente mano a mano che pervengono nuove informazioni sull'ambiente e nei limiti delle risorse disponibili;
- misurare e far conoscere i progressi compiuti dalle Amministrazioni postali in materia di protezione dell'ambiente grazie ai vari metodi adottati;
- incoraggiare tutti gli impiegati postali a prestare attenzione all'ambiente in tutti gli aspetti della loro vita professionale e privata;
- agire in stretto rapporto con i clienti, i fornitori, i servizi pubblici, le industrie, i governi, le associazioni ed altri gruppi d'interessi a favore della promozione di pratiche innocue per l'ambiente;
b) formare un gruppo di esperti in materia ambientale avente mandato di consigliare, di raccomandare azioni e di garantire l'attuazione delle proposte;
c) verificare che vi siano risorse umane e finanziarie sufficienti per l'applicazione della politica dell'UPU in materia di ambiente;
d) verificare che l'Ufficio internazionale includa la politica di protezione dell'ambiente tra le sue attivita' prioritarie ed adotti ogni disposizione necessaria per fornire l'assistenza richiesta,
incita
i Paesi membri a:
a) familiarizzare con i principi della politica di protezione dell'ambiente in seno all'UPU;
b) prendere immediatamente tutte le misure appropriate e possibili, nei loro settori di competenza, al fine di conformarsi a questa politica;
c) mantenere contatti regolari con l'Ufficio internazionale riguardo alle misure prese, all'assistenza desiderata o offerta, nonche' con le autorita' nazionali responsabili della protezione dell'ambiente;
d) utilizzare gli strumenti messi a disposizione dell'Ufficio internazionale (manuali, schede operative ecc.)
(Proposta 07, Commissione 6, terza seduta)
Risoluzione C 35/1994
Politica e strategia in materia di sicurezza postale
Il Congresso,
ricordando
la risoluzione C 12/1989 del Congresso di Washington che sollecita le Amministrazioni ad adottare provvedimenti per rafforzare la sicurezza e l'integrita' dei dispacci internazionali
considerando
- la necessita' di salvaguardare la qualita' dei servizi postali;
- che, per rimanere competitive sui mercati postali mondiali, le poste devono prevedere la garanzia della sicurezza per le loro attivita' postali;
- la vulnerabilita' del sistema postale internazionale rispetto alle infrazioni commesse nell'ambito dei servizi postali o a spese di questi ultimi (furti, frodi, traffico di stupefacenti, pornografia, ecc.)
- la specificita' di conoscenze e di competenze necessaria per impedire la commissione di infrazioni a spese del servizio postale, nonche' le limitate risorse disponibili per prevenire tali infrazioni,
consapevole
- dell'importanza sociale e commerciale rappresentata dal mantenimento della fiducia del pubblico per quanto riguarda la sicurezza degli invii postali,
- dell'importanza e della complessita' dei problemi di sicurezza postale a livello delle politiche di gestione e delle attivita' operative, tanto che la sicurezza dovrebbe essere considerata come un settore di attivita' a pieno titolo;
- del bisogno urgente di adottare misure di sicurezza postale,
in considerazione
- dei risultati dei due colloqui sulla sicurezza postale organizzati in aprile 1990 ed in maggio 1991 e della creazione del Gruppo d'azione dell'UPU per la sicurezza postale (GASP);
- dei successi ottenuti grazie alle varie decisioni e raccomandazioni adottate in materia di sicurezza dal CE e dal CCPE a seguito dei lavori del GASP di cui si fa una descrizione dettagliata nel Congresso - Doc. 23, nei seguenti settori:
- qualita' del servizio;
- istituzione di norme e di politiche in materia di sicurezza;
- istituzione di reti di sicurezza postale;
- miglioramento delle misure di sicurezza aerea;
- organizzazione e promozione di azioni di formazione e di
assistenza tecnica;
- protezione e produzione crescente di reddito;
- miglioramento dei contatti con le Unioni ristrette, le
Organizzazioni internazionali e le altre organizzazioni interessate in materia di sicurezza;
- del fatto che le questioni di sicurezza postale coprono tutti gli aspetti, regolamentari ed operativi, delle attivita' postali e che il loro studio ed il loro monitoraggio dovrebbero essere oggetto di attenzione sia del Consiglio di amministrazione che del Consiglio di gestione postale, ciascuno nell'ambito del suo settore di competenza,
notando
- che il Consiglio esecutivo ha convalidato lo studio sulla ristrutturazione dell'Unione, una delle cui raccomandazioni verte sulla creazione di una Commissione consacrata alle questioni di sicurezza;
- che le attivita' relative alla sicurezza sono state incorporate nella pianificazione strategica dell'UPU per il futuro;
- che le questioni di sicurezza sono state incluse nel futuro programma di studio dell'UPU;
- i notevoli progressi gia' compiuti dal Gruppo di azione dell'UPU sulla sicurezza postale, per attirare l'attenzione sull'importanza della sicurezza in seno all'Unione.
sollecita
le Amministrazioni postali:
- ad adottare una strategia in materia di sicurezza a tutti i livelli della gestione postale, al fine di conservare e di accrescere i loro vantaggi concorrenziali sul mercato e migliorare la loro immagine presso il pubblico;
- ad organizzare corsi di formazione regionale in materia di sicurezza ed a istituire delle reti speciali per la divulgazione dei messaggi;
- ad utilizzare gli strumenti messi a disposizione e preparati dall'Ufficio internazionale dell'UPU (manuali, guide per l'uso, repertori, classificatori e raccolte operative ecc.) al fine di accrescere la sicurezza della posta,
decide
di ricostituire, in seno all'UPU, il Gruppo di azione per la sicurezza postale, chiamato a fare rapporto direttamente nelle riunioni plenarie del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di gestione postale,
incarica
il Consiglio di amministrazione, il Consiglio di gestione postale e l'Ufficio internazionale, ciascuno nel proprio settore di competenza, di verificare che siano adottate misure appropriate in materia di sicurezza postale, e di prevedere risorse umane e finanziarie sufficienti a garantire la realizzazione dei relativi provvedimenti.
(Proposta 046, Commissione 6, terza seduta)
Risoluzione C 36/1994
Responsabilita'
Il Congresso,
facendo riferimento
alle disposizioni relative alle questioni di responsabilita' di varia natura di cui agli articoli 34 a 38 e 46 della Convenzione nonche' agli articoli 26 a 30 e 33 dell'Accordo relativo ai pacchi postali,
consapevoli del fatto
che gli operatori postali devono fornire servizi di alta qualita' ai clienti,
considerando
che la regolamentazione postale in materia di responsabilita' deve essere adeguata alle esigenze del mercato di distribuzione in generale,
constatando
che tutte le procedure postali per la determinazione della responsabilita' devono essere semplificate per ridurre sia il lavoro amministrativo che i costi relativi,
raccomanda
agli operatori postali di corrispondere alle legittime attese dei clienti, e di accelerare il trattamento dei reclami di questi ultimi, nonche' il regolamento che ne risulta;
incarica
il Consiglio di gestione postale di compilare e di presentare all'organo competente, per approvazione, proposte relative a tutti gli aspetti della responsabilita' riconosciuta dagli operatori postali per quanto riguarda gli invii postali
(Proposta 20.0.3, Commissione 4, sesta seduta)
Risoluzione C 37/1994
Approvazione dei conti dell'Unione degli anni 1989 a 1993
Il Congresso,
visto
a) il rapporto del Direttore generale sulle finanze dell'Unione (Congresso - Doc 19);
b) il rapporto della sua Commissione delle finanze (Congresso - Doc 83),
approva
i conti dell'Unione postale universale degli anni 1989 a 1993
(Congresso - Doc 19, Commissione 2, prima seduta)
Risoluzione C 38/1994
Aiuto fornito dal Governo della Confederazione svizzera nel settore delle finanze dell'Unione
Il Congresso,
avendo esaminato
il rapporto presentato dal Direttore generale sulle finanze dell'Unione (Congresso - Doc 19),
esprime
la sua riconoscenza al Governo della Confederazione svizzera:
1. per il suo generoso contributo al Fondo delle attivita' speciali ed al Fondo speciale dopo la rinuncia dell'Unione ad essere rimborsata degli anticipi versati a titolo del precedente regime finanziario concluso il 31 dicembre 1990;
2. per l'aiuto generoso fornito all'Unione nel settore delle finanze, controllando la contabilita' dell'Ufficio internazionale ed assumendosi la revisione esterna dei conti dell'Unione;
3. per la sua disponibilita' a rimediare alle insufficienze provvisorie di tesoreria, facendo a breve gli anticipi necessari secondo condizioni da stabilire di comune accordo.
(Congresso - Doc 19, Commissione 2, prima seduta)
Risoluzione C 39/1994
Esclusione delle merci vietate e pericolose dal servizio postale
Il Congresso,
considerando
le disposizioni degli articoli della Convenzione sul divieto di inviare per posta determinate materie ed oggetti pericolosi,
avendo preso nota
delle discussioni del gruppo d'azione dell'UPU per la sicurezza postale (GASP) e del Gruppo di lavoro paritetico IATA/UPU/-GASP relative alle merci vietate e pericolose, discussioni che, una volta ancora, hanno sottolineato la gravita' dei particolari pericoli inerenti al trasporto via aerea di oggetti pericolosi, prendendo atto
delle misure auspicate dal GASP e dal sotto-gruppo "Merci pericolose" del GT IATA/UPU/GASP e convalidate dal Consiglio esecutivo, volte ad eliminare l'inclusione di merci vietate e pericolose negli invii postali, e degli sforzi prodigati di educazione e di sensibilizzazione diretti al personale delle poste ed ai clienti, mediante tra l'altro, esposizioni, proiezioni di pellicole cinematografiche e pubblicazioni, cartelloni e opere che trattano di merci pericolose,
consapevole
del lavoro che rimane ancora da fare alle Amministrazioni postali per impedire l'inclusione nella posta di merci vietate e pericolose, essendo a conoscenza del fatto
che gli oggetti vietati e pericolosi continuano a circolare negli invii postali, e che continuano a verificarsi gravi incidenti che mettono a repentaglio la vita delle persone e dei beni,
invita con urgenza
le Amministrazioni postali, aiutate dall'Ufficio internazionale dell'UPU, a :
a) rafforzare le misure volte ad impedire ed individuare l'inclusione di oggetti vietati e pericolosi negli invii postali;
b) prendere a tal fine le misure educative adeguate alla situazione locale e destinate ai clienti ed al personale della posta;
c) garantire un'ampia divulgazione di tali misure ed una formazione adeguata del personale mediante i mezzi tecnici moderni piu' efficaci;
(Proposta 028, Commissione 6, terza seduta)
Decisione C 40/1994
Definizione di una norma per l'introduzione di un sistema di codici postali internazionali.
Il Congresso,
incarica
Il Consiglio di gestione postale di proseguire lo studio mirante a definire una norma per l'introduzione di un sistema di codici postali internazionali, in considerazione, da un lato, dei risultati del sotto-studio 741.1 del CCEP e d'altro lato delle riserve e raccomandazioni formulate al riguardo al momento del Congresso.
(Proposta 20.0.14, sesta Commissione, terza seduta)
Risoluzione C 41/1994
Immediata applicazione delle norme relative al Consiglio di amministrazione (CA) ed al Consiglio di gestione postale (CEP) adottate dal Congresso
Il Congresso,
visto
che il compito del Consiglio di amministrazione (CA) e del Consiglio di gestione postale (CEP) e' di assicurare, ciascuno per quanto di sua competenza, la continuita' dei lavori dell'UPU tra due Congressi,
considerando
che la durata del mandato dei due organi corrisponde all'intervallo tra due Congressi,
constatando
che un termine separa la chiusura del Congresso dall'entrata in vigore degli Atti conclusi in tale Congresso,
in considerazione
della composizione e delle competenze stabilite dal Congresso,
ritenendo
che il Consiglio di amministrazione ed il Consiglio di gestione postale devono funzionare senza indugio e riunirsi prima della chiusura del Congresso,
decide
di attuare immediatamente le disposizioni relative al Consiglio di amministrazione ed al Consiglio di gestione postale
(Proposta 023, ottava seduta plenaria)
Decisione C 42/1994
Approvazione del Rapporto sull'insieme dell'attivita' del Consiglio esecutivo 1989-1994
Il Congresso,
decide
di approvare il Rapporto sull'insieme dell'attivita' del Consiglio esecutivo 1989-1994
(Congresso - Doc 16, ottava sessione plenaria)
Decisione C 43/1994
Approvazione del Rapporto sull'insieme dell'attivita' del Consiglio consultivo degli studi postali 1989-1994
Il Congresso,
decide
di approvare il Rapporto sull'insieme dell'attivita' del Consiglio consultivo degli studi postali 1989-1994
(Congresso - Doc 17, ottava sessione plenaria)
Decisione C 44/1994
Approvazione del Rapporto del Direttore generale dell'Ufficio internazionale 1989-1994
Il Congresso,
decide
di approvare il Rapporto del Direttore generale dell'Ufficio internazionale 1989-1994
(Congresso - Doc 18, ottava sessione plenaria)
Decisione C 45/1994
Alternanza obbligatoria dei membri del Consiglio di Amministrazione Il Congresso,
decide
di respingere l'appello presentato dal Giappone, di esaminare in seduta plenaria la proposta 015, vertente sulla non-applicazione temporanea dell'alternanza obbligatoria dei membri del Consiglio di amministrazione.
(Congresso - Doc 92, proposta 015, nona seduta plenaria)
Risoluzione C 46/1994
Funzioni e responsabilita' in materia di pianificazione strategica e di iscrizione al bilancio per programma
Il Congresso,
vista
la riforma della gestione di lavoro dell'Unione, comportante l'introduzione di una pianificazione strategica e di un sistema di iscrizione al bilancio per programma, nonche' la ristrutturazione degli organi dell'Unione,
in considerazione
della creazione di due nuovi organi, un Consiglio di amministrazione ed un Consiglio di gestione postale e delle responsabilita' che questi nuovi organi dovranno assumersi con l'appoggio e la partecipazione attiva dell'Ufficio internazionale, consistenti nella realizzazione del piano strategico adottato dal Congresso, nell'aggiornamento annuale di questo piano, e nella realizzazione in comune di tali nuove attivita' di pianificazione strategica e di iscrizione al bilancio per programma,
riconoscendo
che rileva della responsabilita' del nuovo Consiglio di amministrazione e del nuovo Consiglio di gestione postale di organizzare e di adeguare il loro lavoro mano a mano che acquisiscono esperienza, e di consultare l'Ufficio internazionale su come effettuare e migliorare la pianificazione strategica e l'iscrizione al bilancio per programma,
invita
il Consiglio di amministrazione, il Consiglio di gestione postale e l'Ufficio internazionale ad ispirarsi alle raccomandazioni del Consiglio esecutivo nella conduzione delle operazioni di pianificazione strategica, di iscrizione al bilancio per programma, nel periodo fino al prossimo Congresso, seguendo le procedure indicate negli annessi allegati, i.e.:
Annesso 1 - Pianificazione strategica/Iscrizione al bilancio per programma/Funzioni e responsabilita'
Annesso 2 - Processo di pianificazione strategica nel quadro della nuova struttura
Annesso 3 - Pianificazione strategica in seno all'UPU - Anno del Congresso - Nuovo piano quinquennale
Annesso 4 - Pianificazione strategica in seno all'UPU - Ciclo annuale (anno diverso da quello in cui si e' svolto il Congresso) - Aggiornamento del piano annuale
Annesso 5 - Pianificazione strategica/Iscrizione al bilancio per programma/Calendario delle attivita' corrispondenti all'esercizio delle funzioni e delle responsabilita'
(Proposta 020, 3 Commissione, quinta sessione)
Annessi
Annesso I
Pianificazione strategica
Iscrizione al bilancio per programma
Funzioni e responsabilita'
I. Il Congresso
- Tratta, nell'ambito del Dibattito generale, i principali problemi cui l'UPU dovra' far fronte nel prossimo periodo quinquennale;
- esamina le proposte sulle modalita' con le quali gli organi dell'Unione dovrebbero far fronte ai principali problemi ed incorpora le decisioni adottate riguardo a tali proposte nel progetto di piano strategico,
- adotta una risoluzione con la quale fornisce la sua approvazione generale al Piano strategico dell'UPU (PS) per 1995-1999, piano che comporta i seguenti elementi:
- descrizione del mandato dell'UPU;
- obiettivi, programmi, progetti, attivita' (OPPA);
- priorita' e risorse da stanziare a favore degli stessi;
- ripartizione dei progetti e delle attivita' di pianificazione
strategica tra il Consiglio di amministrazione (CA), il Consiglio di gestione postale e l'Ufficio internazionale (BI);
- valutazione dei costi di tutte le attivita';
- abilitazione del CA e del CEP ad aggiornare il piano ogni anno, dopo aver consultato l'Ufficio internazionale, in particolare ri- stanziando le risorse entro i limiti consentiti del bilancio preventivo e verificando la valutazione dei costi;
- determinazione del plafond del bilancio preventivo, e
utilizzazione dei contributi obbligatori per l'attuazione della pianificazione strategica;
- facolta' di avvalersi di contributi volontari supplementari o di altre fonti di finanziamento, per l'attuazione delle attivita' di pianificazione strategica, secondo le procedure finanziarie eventualmente approvate dal CA;
- approva il plafond annuale del bilancio preventivo, che regola l'utilizzazione dei contributi obbligatori per la realizzazione delle attivita' previste nel piano strategico;
- adotta un piano finanziario che sara' presentato sia come annesso al piano strategico, sia sotto forma di un documento separato, e che comportera':
- l'enunciazione di informazioni finanziarie su tutte le attivita' incluse nel piano strategico, comprese quelle derivanti dalle funzioni di base dell'Ufficio internazionale, con la chiara indicazione che spetta al CA ed al CEP di aggiornare il bilancio ogni anno, in coordinamento con l'Ufficio internazionale, ed in funzione dei cambiamenti apportati nel piano strategico;
- una certa flessibilita' al fine d'incorporare le nuove attivita',
o i livelli di attivita' da aggiungere, se del caso, nel piano strategico durante l'intervallo tra due Congressi, nonche' ogni fonte di finanziamento supplementare diversa dai contributi obbligatori dei membri.
II. Il Consiglio di amministrazione (CA)
- si riunisce ogni anno in autunno e:
- riceve i rapporti gia' revisionati, valuta l'avanzamento
dell'attuazione del piano strategico stabilito per l'anno precedente ed esamina gli avvenimenti strategici accaduti durante l'anno suscettibili di avere influenza sull'Unione, sulla sua missione ed i suoi obiettivi, nonche' sul CA, sui suoi programmi, progetti ed attivita';
- fornisce direttive ed istruzioni alle sue Commissioni e Gruppi di
lavoro, nonche' all'Ufficio Internazionale riguardo all'attuazione del piano strategico per l'anno a venire;
- aggiorna ogni anno il piano strategico ed approva il bilancio - programma per l'anno successivo, sulla base delle proposte presentate dal Consiglio di gestione postale e dallo stesso elaborate, in concertazione con il CA e con l'appoggio e la partecipazione dell'Ufficio internazionale;
- da' linee direttive, sotto forma di risoluzioni o di
raccomandazioni, al CEP ed all'Ufficio internazionale riguardo alla gestione degli studi e delle attivita' derivanti dal piano strategico, assumendosi in tal modo le responsabilita' stabilite nella Costituzione e nel Regolamento generale;
- approva l'inclusione di tutti i contributi volontari e di tutti i
fondi provenienti da altre fonti nel bilancio-preventivo/programma, ed approva inoltre lo stanziamento di detti fondi per ogni nuova attivita' o livello di attivita' da eseguire, se del caso, nell'ambito del piano strategico, facendo in modo che tutte le attivita' e relativi finanziamenti figurino nel piano strategico e nel bilancio-preventivo/programma che vi si riferisce;
- delega dei poteri al suo Presidente affinche' approvi,
nell'intervallo tra le sessioni del CA, lo stanziamento di ogni risorsa finanziaria supplementare non prevista che potrebbe se del caso essere messa a disposizione dell'Unione e che non sia stata inclusa ne' nel piano strategico approvato ne' nel bilancio preventivo-programma, ed approvi altresi' l'uso di tale stanziamento per attivita' da intraprendere d'urgenza, previa consultazione del Presidente del CEP e dell'Ufficio internazionale, secondo le procedure finanziarie supplementari eventualmente adottate;
- affida al Comitato di gestione l'incarico di rivedere dettagliatamente il piano strategico proposto dal CEP e di aggiornare di conseguenza il piano finanziario;
- forma un Gruppo di lavoro di pianificazione strategica (GT/PS) dipendente dal Comitato di gestione. Il ruolo di questo gruppo consistera' in particolare ad informare il CEP della politica e degli orientamenti emanati dal CA; fungera' inoltre da agente di collegamento con il Gruppo di lavoro di pianificazione strategica del CEP e l'Ufficio internazionale; i Presidenti di tali gruppi riuniti e l'Ufficio internazionale formano l'Intergruppo di pianificazione strategica CA/CEP/BI; questo Intergruppo, in particolare, si occupera' delle questioni relative alla revisione annuale e all'aggiornamento del PS e del PF;
(N.B.: sarebbe certamente preferibile che il rappresentante del paese nominato a far parte del GT/PS abbia una vasta esperienza del funzionamento dell'UPU e delle attivita' postali internazionali, ma sarebbe anche utile poter disporre, all'occasione, dell'appoggio supplementare di uno specialista della pianificazione avente esperienza consolidata in materia di pianificazione strategica a livello nazionale e di attivita' di iscrizione al bilancio per programma).
- stabilisce un Comitato di gestione del CA (CG/CA) dipendente dal Presidente del CA e costituito dai Presidenti delle Commissioni CA e dal Presidente del GT/PS del CA, incaricato:
- di sovraintendere a tutte le attivita' del CA intraprese
nell'ambito del piano strategico:
- di esaminare le proposte relative alla revisione annuale delle
attivita' e delle priorita' del CA enunciate nel PS e nel BP;
- di riunirsi con il Comitato di gestione del CEP, nel quadro di un
foro comune di pianificazione, ogni qualvolta cio' sia necessario, ma almeno una volta prima del Congresso successivo, per riesaminare il mandato dell'UPU e contribuire alla elaborazione del successivo piano quinquennale da sottoporre al Congresso.
III. Il Consiglio di gestione postale (CEP)
Si riunisce ogni anno in primavera e:
- si assume la responsabilita' di dirigere la supervisione
dell'elaborazione e dell'aggiornamento annuale del piano strategico e del bilancio-preventivo programma e di sottoporli al CA per approvazione;
- riceve e valuta i rapporti di avanzamento dell'attuazione del
piano strategico per l'anno precedente ed esamina gli avvenimenti d'importanza strategica accaduti nel corso dell'anno che possono avere influenza sull'Unione, sul suo mandato e sui suoi obiettivi, nonche' sul CEP, i suoi programmi, progetti ed attivita';
- valuta le priorita' e le risorse di bilancio stanziate a suo
favore dal CA per l'anno successivo e consulta l'Ufficio internazionale ed il Presidente del CA circa ogni nuovo stanziamento di tali risorse ritenuto necessario per conseguire gli obiettivi ed attuare i programmi, progetti ed attivita' del CEP;
- esamina le linee direttive in materia di pianificazione
strategica, stabilite dal CA sotto forma di risoluzioni e di decisioni e fornisce orientamenti ed istruzioni alle Commissioni ed ai Gruppi di lavoro del CEP nonche' all'Ufficio internazionale riguardo all'attuazione del piano strategico per l'anno successivo;
- approva i progetti di piano strategico e le relative implicazioni
finanziarie per l'anno successivo, preparati dall'Ufficio internazionale, da sottoporre al CA per approvazione in autunno;
- stabilisce un Comitato di gestione del CEP (CG/CEP) dipendente dal Presidente del CEP e composto dai Presidenti delle Commissioni del CEP e dal Presidente del GT/PS/CEP, incaricato:
- di sovraintendere a tutte le attivita' del CEP intraprese
nell'ambito del piano strategico;
- di esaminare, ogni anno, le proposte di revisione delle attivita'
e delle priorita' del CEP, e di ristanziare le risorse del bilancio preventivo messe a disposizione del CRP per la conduzione delle sue attivita' nell'ambito del piano strategico e del bilancio-programma precedentemente approvati dal CA;
- di riunirsi con il Comitato di gestione del CA in un foro comune di pianificazione ogni qualvolta necessario, ma almeno una volta prima del Congresso piu' vicino, prima di riconsiderare il mandato dell'UPU e di fornire un apporto all'elaborazione del prossimo piano quinquennale da sottoporre al Congresso;
- istituisce un Gruppo di lavoro di pianificazione strategica (GT/PS) dipendente dal Comitato di gestione del CEP ed agente in collegamento con il GT/PS/CA e con il servizio di pianificazione strategica dell'Ufficio internazionale, nell'intervallo tra due sessioni del CEP (i Presidenti di detti organi formano l'Intergruppo di pianificazione strategica) (CA/CEP/BI), incaricato di sovraintendere al lavoro dell'Ufficio internazionale per quanto concerne il monitoraggio dell'attuazione del piano strategico e del bilancio-programma e l'elaborazione di proposte per la loro revisione annuale.
(N.B. Sarebbe certamente preferibile che il rappresentante del paese nominato al GT/PS abbia un'esperienza approfondita del funzionamento dell'UPU e delle attivita' postali internazionali, ma sarebbe opportuno fare anche appello, se del caso, a specialisti della pianificazione con una buona esperienza in materia di pianificazione strategica a livello nazionale e di attivita' di iscrizione al bilancio per programma).
IV. Ufficio di Presidenza internazionale
- Fornisce un sostegno amministrativo al Congresso, al CA ed al CEP per quanto concerne l'identificazione di questioni strategiche e di priorita' in vista dell'istituzione del piano strategico e del bilancio-preventivo/programma, la realizzazione di programmi, progetti ed attivita' ed il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori volti al conseguimento degli obiettivi;
- istituisce servizi di pianificazione strategica e di iscrizione al bilancio per programma, in collaborazione con i capi sezione dell'Ufficio internazionale e con il Gruppo pianificazione strategica dell'Ufficio internazionale (GPS - costituito dai Capi sezione dell'Ufficio internazionale aventi in particolare la responsabilita' di contribuire al processo di pianificazione strategica) per dirigere il monitoraggio dell'attuazione del piano strategico e del bilancio- preventivo/programma ed informare la Direzione dell'Ufficio internazionale sulle modalita' di attuazione; tali servizi di pianificazione strategica e d'iscrizione al bilancio per programma:
- fanno in modo che tutte le attivita' che richiedono l'uso di
fondi dell'Unione siano identificate, indirizzano raccomandazioni al CA ed al CEP per l'inclusione di tali attivita' in un programma, un progetto o un'attivita' appropriata del piano strategico e stabiliscono la stima dei costi di tali attivita' da includere nel piano strategico e nel bilancio preventivo/programma;
- stabiliscono un parallelo tra le spese sostenute ed i costi
preventivati, ed aggiustano gli importi di tali costi nel bilancio- preventivo/programma annuale in modo da poter fornire informazioni sufficientemente esatte al CA, al CEP ed alla Direzione dell'Ufficio internazionale riguardo ai costi delle attivita' dell'Unione;
- collaborano con il GT/PS/CEP, il GT/PS/CA e l'Intergruppo
CA/CEP/BI per l'elaborazione e l'attuazione del piano strategico e del bilancio-preventivo/programma;
- preparano i rapporti che l'Ufficio di presidenza internazionale dovra' presentare al CA ed al CEP sulle questioni di pianificazione strategica e di iscrizione al bilancio per programma;
- istituisce un Gruppo di pianificazione strategica (GPS) composto dai funzionari che trattano questa materia.
Annesso 2 PROCESSO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA NEL QUADRO DELLA NUOVA
STRUTTURA
| Raccolta di idee, di proposte, ecc. |
| volte ad aggiornare il piano |
| strategico. |
| Fonte di tali idee: membri, Unioni |
| ristrette, studi del BI, del CA e |
| del CEP, Foro di pianificazione |
|_____________________________________|
_____________________________________
| Intergruppo di pianificazione |
| strategica |
|___________________________________|
(Prima valutazione
e destinazione delle
idee da approfondire
nel Consiglio
competente) __________________________________________
| Gruppo di Ufficio Gruppo di |
| pianificazione internaz. pianificaz. |
| strategica del strategica |
| Consiglio di del Consi- |
| amministraz. glio di |
| gestione |
| postale |
|________________________________________|
(Trasformazione delle
idee in proposte) ________________ ___________________
| Comitato di | | Commissioni del |
| gestione del | | CEP e sessione | Primavera | CA | | plenaria del |
| | | Consiglio |
|______________| |_________________|
(Raggruppamento delle
idee in un progetto
di piano strategico) ______________________________________
| Intergruppo di PS |
|____________________________________|
| Elementi da includere: proposte di |
| piano strategico, bilanci preven- |
| tivi e responsabilita' |
|____________________________________|
_______________ ____________________
| Commissioni | | Comitato di |
| del CA | | gestione del CEP | Autunno |_____________| | _________________|
Approvazione ___________________
| Consiglio di |
| amministrazione |
|_________________|
Esecuzione __________________
| Ufficio |
| internazionale |
|________________|
Pianificazione strategica in seno all'UPU - Anno del Congresso -
Nuovo piano quinquennale.
Conferma Individua Classifica Elabora Approva Approva
il man- le que- le que- il il il tetto
dato e gli stioni di stioni piano piano del bi-
obiettivi competenza per strate- strate- lancio
dell'UPU ordine gico di gico di prevent.
priorit. 5 anni 5 anni*
Paesi-
membri A A A
Congressi D D2 D
CA A A A D1 P1 P
Comitato di
gestione
del CA A A A A1
Commissioni
del CA A A A A1
CEP A A A P3 P2
Comitato di
gestione
del CEP A A A P2 A A
GT/SP/CEP A A A
Commissioni
del CEP A A A A1
Intergruppo
CA/CEP/BI A A A A1
Foro di pia-
nificazione A A A A1
BI C P C P C P C P1 P3 A
Leggenda: A = A titolo consultivo C = Coordinamento D = Decisione
L = Direzione O = Supervisione P = Proposta
A1 = Osservazioni sul progetto di SP (sviluppo postale)
* In un anno diverso da quello in cui avra' luogo il
Congresso, il Consiglio di amministrazione puo' adottare
una decisione relativa al piano strategico da sottoporre al
Congresso e da applicare nel successivo ciclo quinquennale,
sulla base di una proposta emanante dal Consiglio di
gestione postale. Il CA quindi approva il piano da
sottoporre al Congresso, ma e' quest'ultimo che in
definitiva da' l'approvazione finale. (N.B.: L'applicazione
di questa procedura, nonche' di altre, richiedera' almeno
una breve sessione del CA, se del caso immediatamente dopo
il CEP, nel corso dell'anno del Congresso).
Inoltre, in considerazione della partecipazione
dell'Ufficio internazionale e del Consiglio di gestione
postale dall'elaborazione del piano da sottoporre al
Congresso, sembra opportuno dar loro voce in capitolo,
contestualmente al Consiglio d'amministrazione, al momento
della presentazione del piano quinquennale al Congresso; il
Presidente del CEP potrebbe spiegare i punti e le questioni
di cui avrebbe la responsabilita'; l'Ufficio internazionale
spieghera', se del caso, le modalita' di applicazione del
piano e le sue conseguenze finanziarie per l'Ufficio
internazionale.
Pianificazione strategica in seno all'UPU - Ciclo annuale (anno
diverso da quello in cui ha luogo il Congresso) - Aggiornamento del piano annuale
Individua Classifica Elabora, Approva Approva Attua Seguito
le le rivede il il e
questioni questioni il Piano bilancio rapporto
di per ordine piano strateg. pre- della
competenza di strateg. annuale ventivo applic.
dell'UPU priorita' annuale del piano
Paesi
membri A A L
CA A A D D L A
Comitato di
gestione
del CA A A A A A
Commissioni
del CA A A L A
CEP A A P2 L A
Comitato di
gestione
del CEP A A P2 P1** A A
GT/SP/CEP O D O A A O O
Commissioni
del CEP A A A L A
Intergruppo
CA/CEP/BI* A A A A A
BI* C P C P C P1 C P2** C L L
Leggenda: A = Consultivo C = Coordinamento D = Decisione
L = Direzione O = Supervisione P = Proposta
* Sara' formato un Intergruppo destinato alla
pianificazione strategica, comprendente i Gruppi di lavoro
Pianificazione strategica del CA e del CEP, nonche'
l'Ufficio internazionale. Tale Intergruppo potra' riunirsi
anche nell'intervallo tra le sessioni del CA e del CEP, a
seconda delle necessita', e fornira' pareri ed opinioni
sulla stesura del piano strategico e di quello finanziario
e su come sovraintendere alla loro attuazione. Il
Presidente del GT/PS/CEP interporra' i suoi buoni uffici a
favore dell'Intergruppo e lo specialista della
Pianificazione presso l'Ufficio internazionale esercitera'
la funzione di Segretario.
** Ogni autunno, il CA approvera' l'aggiornamento attuale
del piano strategico per l'anno successivo in base ad una
proposta promulgata dal CEP nella primavera precedente.
Sarebbe opportuno che il Presidente del CEP e l'Ufficio
internazionale presentino questa proposta al CA di comune
accordo, avendo collaborato alla relativa elaborazione.
Decisioni diverse da quelle che modificano gli Atti
Annesso 5
Pianificazione strategica
Iscrizione al bilancio per programma
Calendario delle attivita' corrispondenti
all'esercizio delle funzioni e delle responsabilita'
Calendario Organo Attivita'
22 agosto - Congresso
14 settembre di Seul
1994
Approvare il piano strategico, i.e.: mis-
sione e obiettivi, programmi, progetti, at- tivita' (OPPA; tuttavia il Congresso do-
vrebbe prendere nota sostanzialmente dei
progetti e delle attivita' e dare un'ap-
provazione generale senza entrare in parti- colari).
Stabilire i limiti annuali di spesa
dell'UPU nell'intervallo tra i Congressi.
Autorizzare il CA ed il CEP ad aggiornare, di concerto con l'Ufficio internazionale,
il piano strategico ogni anno, nonche' a
stanziare le risorse nei limiti del plafond di spesa annuale e a verificare la valuta- zione dei costi.
Ripartire i progetti e le attivita' del
piano strategico tra il CA ed il CEP secon- do le responsabilita' loro attribuite nel
Regolamento generale.
Prendere nota delle raccomandazioni formu- late nel PS relative allo stanziamento di
risorse agli OPPA, identificare, sempre che intenda farlo, i programmi, progetti o at- tivita' prioritari e specificare le risorse minime da assegnare a loro disposizione o
ad altre attivita', entro i limiti dei
plafond annuali e a partire dai contributi obbligatori.
N.B.: Il piano strategico approvato dal
Congresso entrera' in vigore nel periodo
dal 1995 al 1999. Per il primo anno, i.e.
il 1995, sara' abbinato a titolo di prova
al bilancio-preventivo/programma, e l'en-
trata in vigore dei due sara' contestuale
al vigente sistema di iscrizione al bilan- cio-preventivo, tale periodo di transizione dovendo consentire il collaudo del nuovo
sistema.
24 agosto - Ufficio
13 settembre interna-
1994 zionale
Esaminare le idee prodotte dal Dibattito
generale e le altre decisioni adottate du- rante il Congresso che converrebbe incorpo- rare nel piano strategico ed adeguare il
piano, con particolare interesse alle in-
cidenze finanziarie ed alla ripartizione
delle responsabilita', affinche' il Con-
gresso ne venga a conoscenza e lo approvi
12 settembre Consiglio Riunione costitutiva
1994 di ammini-
strazione
Determinare il numero delle Commissioni e
le loro funzioni, tenendo conto delle
Raccomandazioni fatte dal Congresso in base alle proposte di ristrutturazione.
Eleggere i Presidenti ed i Vice-Presidenti
delle Commissioni e designare inoltre il
Presidente ed i membri del Gruppo di lavoro di pianificazione strategica in modo che
questi ultimi possano mettersi in contatto con il GT di pianificazione strategica del CEP e dell'Ufficio internazionale in quanto membro dell'Intergruppo di pianificazione
strategica.
Se le circostanze lo consentono, ripartire, tra le varie Commissioni, i compiti deri-
vanti dalle decisioni del Congresso e in-
corporati nel piano strategico nonche'
tutti gli altri OPPA inclusi nel piano.
12 settembre Consiglio Riunione costitutiva
1994 di gestio-
ne postale
Determinare il numero delle Commissioni e
le loro funzioni, tenendo conto delle rac- comandazioni fatte dal Congresso in base
alle proposte di ristrutturazione.
Eleggere il Presidente, il Vice-Presidente ed i Presidenti e Vice-Presidenti delle
Commissioni e designare inoltre il
Presidente ed i membri del Gruppo di lavoro di pianificazione strategica, in modo che
questi ultimi possano entrare in contatto
con il GT di pianificazione strategica del CA e con l'Ufficio internazionale, detto
Gruppo facente parte dell'Intergruppo di
pianificazione strategica.
Se le circostanze lo consentono, ripartire, tra le varie Commissioni, i compiti deri-
vanti dalle decisioni del Congresso e in-
corporati nel piano strategico come pure
tutti gli altri OPPA inclusi nel piano.
ottobre 1994 Ufficio
gennaio 1995 interna-
zionale
Rivedere gli OPPA e se del caso, elaborare le raccomandazioni relative alla riparti-
zione dei compiti tra le Commissioni del CA e del CEP, di concerto con i Presidenti del GT/PS/CA e del GT/PS/CEP.
Considerare gli eventi verificatisi dopo la fine del Congresso ed identificare le que- stioni che potrebbero incidere sul piano
strategico, sulle sue priorita' e fabbiso- gni di risorse, in particolare per il 1995.
Proseguire l'adeguamento del piano strate- gico e del bilancio preventivo - programma per il 1995 che entreranno in vigore a ti- tolo di prova.
Continuare la preparazione dell'attuazione del piano strategico e del bilancio-preven- tivo-programma per il 1995, accertando che il sistema informatizzato di iscrizione al bilancio, di contabilita' e di gestione sia in funzione, in modo da fungere da supporto al bilancio-preventivo/programma da presen- tare nel 1995 a titolo di prova, conte-
stualmente al sistema attualmente utiliz-
zato per il bilancio preventivo.
gennaio 1995 GT/PS/
CEP, GG e
plenaria
del CEP,
GT/PS/CA
e CG/CA
Esaminare le raccomandazioni dell'Inter-
gruppo del PS sulla ripartizione degli OPPA tra le varie Commissioni, se del caso, e
studiare altre proposte relative all'esecu- zione del PS nel 1995 o all'aggiornamento
del PS per il 1996, quali l'individuazione di nuove questioni da trattare, nuove prio- rita' o ristanziamenti di risorse.
Le Commissioni determineranno la necessita' di creare gruppi di lavoro e di designare
paesi relatori, conferendo loro gli OPPA, e tenendo conto delle Raccomandazioni promul- gate dall'Intergruppo del PS.
I paesi relatori ed i gruppi di lavoro ini- ziano ad organizzare la preparazione del
piano strategico per il 1995.
Poiche' il bilancio-preventivo/programma
sostituira', nel 1996, il bilancio preven- tivo tradizionale, il piano strategico del CEP (PS) e le raccomandazioni relative al
bilancio-preventivo/programma (BP) per il
1996 dovranno menzionare tutti i program-
mi, progetti ed attivita' del CEP da ese-
guire nell'ambito del bilancio-preventivo
obbligatorio, nonche' le risorse di bilan- cio necessarie per l'attuazione di queste
attivita', e dovranno individuare, separa- tamente, le altre eventuali attivita' che
necessitano di risorse supplementari pro-
venienti da fonti diverse dal bilancio pre- ventivo obbligatorio e le eventuali fonti
di finanziamento di queste ultime.
Il CEP dara' la sua approvazione finale
alle proposte di aggiornamento del PS per
il 1996, da sottoporre all'esame del CA.
febbraio Intergrup-
1995 - po PS
ottobre 1995
Vigilare sull'attuazione del PS da parte
del CEP e dell'Ufficio internazionale,
gestire gli studi e raccogliere le informa- zioni necessarie per l'esecuzione dei pro- getti e delle attivita' del PS, se del caso riunirsi, e compilare rapporti e raccoman- dazioni ad intenzione del CA.
febbraio Commissio-
1995 - ni e GT
ottobre 1995 del CA e
del CEP;
Ufficio
Interna-
zionale
Attuare il piano strategico per il 1995.
Individuare le questioni suscettibili di
avere incidenze pratiche, e riguardo alle
quali occorre ricevere direttive del CA;
iniziare consultazioni con le controparti
delle Commissioni e dei GT del CA eventual- mente istituiti durante la riunione costi- tutiva del CA nel Congresso; oppure, pren- dere nota di queste questioni per sottopor- le all'esame del CA in ottobre e segnalarle al CG del CEP ed all'Intergruppo del PS.
ottobre 1995 GT/PS/CA/
CG e ple-
naria del
CA
Esaminare le raccomandazioni dell'Inter-
gruppo del PS per ripartire gli OPPA tra le varie Commissioni, qualora cio' non sia
gia' stato fatto durante la riunione costi- tutiva nel Congresso, ed esaminare le altre proposte relative all'esecuzione ed al fi- nanziamento del PS del 1996.
Le Commissioni determineranno il numero di gruppi di lavoro da creare ed i paesi rela- tori da designare, e assegneranno loro gli OPPA, in considerazione delle raccomanda-
zioni dell'Intergruppo del PS.
I paesi relatori ed i gruppi di lavoro ini- ziano l'organizzazione per la realizzazio- ne del piano strategico per il 1996.
(Poiche' il CA non si riunira' prima
dell'autunno 1995, ossia un anno prima del Congresso, sarebbe utile che lo stesso CA
distribuisca il lavoro, designi i paesi re- latori e crei gruppi di lavoro, almeno per sovraintendere a questioni importanti come le spese terminali, la pianificazione stra- tegica e l'iscrizione al bilancio per pro- gramma ed eventualmente la sicurezza e lo
sviluppo postale, nella riunione costituti- va durante il Congresso, o al piu' tardi in occasione di una riunione del Comitato di
gestione del CA durante la sessione del CEP di gennaio 1995).
Esaminare le proposte del CEP relative
all'aggiornamento del PS e del BP per il
1996, in particolare l'individuazione di
nuove questioni da trattare, le nuove prio- rita' o il ristanziamento di risorse.
Come gia' esposto, il bilancio preventivo- programma sottoposto all'esame del CA so-
stituira' nel 1996 il bilancio preventivo
tradizionale: le raccomandazioni relative
al piano strategico ed al bilancio program- ma per il 1996 dovranno dunque individuare tutti i programmi, progetti ed attivita'
del CEP e del CA da eseguire nell'ambito
del bilancio preventivo obbligatorio, non- che' le risorse di bilancio necessarie per la realizzazione di tali attivita', e do-
vranno individuare separatamente le altre
eventuali attivita' che abbisognano di ri- sorse supplementari provenienti da fonti
diverse dal bilancio preventivo obbligato- rio, e determinare eventuali fonti per il
loro finanziamento: inoltre, sia il PS che il BP dovranno identificare tutte le fun-
zioni di base dell'Ufficio internazionale
ed includerle nell'ambito di lavoro degli
OPPA.
Il piano strategico ed il bilancio-preven- tivo programma per il 1996 devono inoltre
distinguere le risorse da mettere a dispo- sizione del CEP per le attivita' di cui e' incaricato, dalle risorse da mettere a di- sposizione del CA.
Nell'ambito delle risorse assegnate al CEP per il 1996 il CEP dovrebbe poter ri-stan- ziare queste risorse nel 1996 come ritiene piu' opportuno, previa consultazione
dell'Ufficio internazionale del Presidente del CA per evitare che tale ri-stanziamento nuoccia alle attivita' da svolgere nel
1996.
Per quanto concerne le attivita' che po-
trebbero essere svolte nel 1996 per mezzo
di risorse ottenute da contributi volontari o da fonti diverse dal bilancio preventivo obbligatorio, tutte le risorse di bilancio non obbligatorie, il cui importo sara' reso noto al momento della sessione del CA
nell'ottobre 1995, dovranno essere incluse nel bilancio programma per il 1996 ed il
loro stanziamento ad attivita' specifiche
dovra' essere approvato dal CA.
1996 - 1999 CA, CEP
e BI
E' pur vero che il 1995 non sara' un anno
rappresentativo degli anni compresi
nell'intervallo tra i Congressi, in quanto sara' il primo anno successivo ad un Con-
gresso in cui avra' appena avuto inizio
l'organizzazione del piano strategico, e le nuove Commissioni ed i nuovi Gruppi di la- voro saranno state appena designate, tutta- via occorrera' seguire, per ogni anno suc- cessivo fino al prossimo Congresso, un pro- cesso analogo a quello sopra descritto per il 1995.
Durante questo periodo, il progetto di pia- no strategico e di bilancio-preventivo/pro- gramma per il successivo periodo quinquen- nale 2000 - 2004 dovra' essere elaborato ed approvato al fine di divenire una raccoman- dazione da presentare al Congresso.
febbraio/ Ultimo CEP
marzo 1999
Approvare sia la raccomandazione al CA re- lativa all'aggiornamento annuale del PS in vista dell'anno 2000 e la raccomandazione
al CA relativa al prossimo PS quinquennale da proporre al Congresso.
febbraio/ Ultimo CA
marzo 1999
Esaminare ed approvare sia la raccomanda-
zione del CEP relativa all'aggiornamento
annuale del PS in vista dell'anno 2000 sia la raccomandazione del CEP relativa al
prossimo PS quinquennale ed al prossimo BP da proporre al Congresso.
N.B.: Nell'anno in cui ha luogo il Congres- so, si raccomanda che il CA tenga almeno
una breve sessione dopo l'ultimo CEP per
esaminare le proposte finali da presentare al Congresso e approvare il progetto di
PS, anche questo da presentare al Congres- so.
Risoluzione C 47/1994
Servizi di posta elettronica
Il Congresso,
notando con soddisfazione
1. l'importante sviluppo dei servizi di posta elettronica in alcuni paesi;
2. i lavori svolti per il CCEP nel settore della posta elettronica
consapevole del fatto
- che, salvo per quanto concerne i servizi di tipo fax per ufficio, il numero di Amministrazioni che offrono servizi di posta elettronica e' ancora relativamente limitato;
- che esiste una domanda crescente della clientela per quanto concerne lo sviluppo di questi servizi a livello internazionale;
- che il 70 per cento degli invii della postalettere in alcuni paesi sono generati da ordinatori;
- che i servizi di posta elettronica sono strategicamente importanti per la posta.
incarica
il Consiglio di gestione postale di elaborare, divulgare ed aggiornare:
1. uno o piu' tipi di accordi-quadro, con i loro regolamenti, per facilitare la conclusione di accordi bilaterali relativi ai servizi di posta elettronica;
2. raccomandazioni relative al funzionamento dei servizi di posta elettronica.
(Proposta 20.0.25. Commissione 5, seconda seduta)
Risoluzione C 48/1994
Servizio EMS
Il Congresso,
notando con soddisfazione
i progressi compiuti dal congresso dell'UPU del 1989 sullo sviluppo dell'EMS come prodotto/servizio postale internazionale di fama mondiale,
notando inoltre
- l'importante aumento del numero di soci EMS e delle dimensioni delle reti interne ed internazionali e di conseguenza il miglioramento dell'accesso al servizio EMS offerto ai clienti nel mondo intero;
- l'aumento regolare del traffico EMS e dei proventi derivanti da questo servizio nonche' la loro crescente importanza per il rendimento dei servizi postali,
consapevole
della necessita', per le Amministrazione postali di mantenere la concorrenzialita' dell'EMS sul mercato e di soddisfare i fabbisogni e le attese sempre piu' importanti dei clienti,
convinto
del valore che rappresenta lo sviluppo continuo del prodotto/servizio EMS in seno alle Amministrazioni ed a livello dell'UPU,
decide
di approvare il prosieguo delle attivita' nel settore dell'EMS portate a termine dal CCEP in attuazione della risoluzione C 25 del Congresso di Washington, attivita' di cui sara' incaricato il Consiglio di gestione postale con la partecipazione e l'appoggio dell'Ufficio internazionale,
convalida
le raccomandazioni esistenti del CCEP e dell'Accordo-quadro relative agli invii EMS ed al suo Regolamento di esecuzione in annesso,
incarica
il Consiglio di gestione postale:
- di formulare, se del caso, altre raccomandazioni sulle questioni relative all'EMS ed emendare se del caso le raccomandazioni esistenti;
- di controllare una volta l'anno la qualita' del servizio EMS per mezzo di operazioni organizzate dall'Ufficio internazionale ricorrendo in maggiore misura ai sistemi di monitoraggio e di localizzazione informatizzati;
- di organizzare riunioni annuali destinate a tutte le Amministrazioni che svolgono il servizio EMS;
incarica
l'Ufficio internazionale di fornire tutto il suo appoggio al servizio EMS e di continuare a divulgare e aggiornare le pubblicazioni relative al servizio.
(Proposte 20.02.20, 0.23m e 20.0.24, Commissione 5, seconda seduta) RACCOMANDAZIONE DOCUMENTI E DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO
1 CCEP3/1986
2 CCEP4/1986
CCEP2/1990
CCEP3/1992
3 CCEP10/1987
Regolamento-quadro EMS, articolo 103
4 CCEP9/1986
CCEP2/1992
5 CCEP2/1986
6 CCEP2/1986
7 CCEP10/1986
8 CCEP4/1986
9 CCEP8/1987
10 CCEP2/1986
11 CCEP9/1986
Accordo-quadro EMS, articolo 12
12 CCEP11/1986
Accordo-quadro EMS, articolo 11
13 CCEP4/1986
CCEP9/1987
CCEP2/1988
14 CCEP6/1986
CCEP2/1988
15 CCEP1/1990
16 CCEP1/1991
CCEP1/1992
17 CCEP3/1991
Accordo quadro - art. 1
Accordo-quadro relativo agli invii EMS
Articolo primo
Definizione
Il servizio EMS rappresenta il piu' rapido dei servizi postali con mezzi materiali. Consiste nel raccogliere, trasmettere e recapitare in tempi brevi corrispondenze, documenti o merci.
Accordo quadro - art. 2
Articolo 2
Servizio internazionale EMS ai sensi del presente Accordo:
Le Amministrazioni contraenti possono utilizzare i seguenti tipi di servizio EMS:
- invii programmati
- invii a richiesta
Accordo quadro - art. 3
Articolo 3
Invii programmati
Gli invii programmati sono accettati sulla base di un accordo contrattuale tra l'Amministrazione di impostazione ed il mittente.
Questo accordo stabilisce l'orario di impostazione e di trasporto degli oggetti EMS nonche' la loro periodicita'.
Accordo quadro - art. 4
Articolo 4
Invii su richiesta
Gli invii su richiesta sono accettati senza intesa contrattuale e senza periodicita' prestabilita.
Accordo quadro - art. 5
Articolo 5
Merci
Salvo diversamente stabilito, gli invii EMS possono contenere merci.
Accordo quadro - art. 6
Articolo 6
Sdoganamento
Ciascuna Amministrazione adotta tutti i provvedimenti necessari per sdoganare gli invii EMS nel piu' breve tempo possibile.
Accordo quadro - art. 7
Articolo 7
Limiti di peso e di dimensioni
Gli invii EMS sono ammessi fino ad un peso massimo di 20 Kg. Non devono superare 1,50 m. per una qualsiasi delle dimensioni, ne' 3 m. per la somma della lunghezza e della circonferenza massima calcolata in senso diverso da quello della lunghezza. Le Amministrazioni possono fissare altri limiti di peso e di dimensioni.
Accordo quadro - art. 8
Articolo 8
Tasse
Le tasse sono stabilite e conservate dall'Amministrazione di impostazione degli invii EMS.
Accordo quadro - art. 9
Articolo 9
Oggetti vietati
I divieti stabiliti nella Convenzione dell'UPU sono applicabili agli invii EMS come pure le restrizioni d'importazione e di transito figuranti nella Lista degli oggetti vietati pubblicata dall'Ufficio internazionale dell'Unione postale universale. Non sono ammessi gli oggetti preziosi definiti nella Convenzione postale universale.
Accordo quadro - art. 10
Articolo 10
Avviamento
Gli invii EMS sono trasmessi con i mezzi di trasporto prestabiliti piu' rapidi, immediatamente dopo l'impostazione (se del caso, a partire dalla presa in carico presso il mittente) fino alla consegna. Le Amministrazioni si consultano al riguardo.
Accordo quadro - art. 11
Articolo 11
Compensazione per lo squilibrio degli scambi
Le spese terminali definite nella Convenzione postale universale non si applicano agli invii EMS. Ciascuna Amministrazione stabilisce, in caso di squilibrio degli scambi, un tasso di compensazione unitaria per invio corrispondente ai costi. Le Amministrazioni stabiliscono nei loro reciproci rapporti il numero di invii in eccedenza a partire dal quale il tasso di compensazione unitaria viene riscosso.
Accordo quadro - art. 12
Articolo 12
Responsabilita'
Nel mettere in funzione il servizio, le Amministrazioni si consultano riguardo alla responsabilita'.
Accordo quadro - art. 13
Articolo 13
Invii non recapitabili
Un invio rifiutato dal destinatario o un invio non recapitabile devono essere rinviati al mittente senza oneri aggiuntivi, per mezzo del servizio EMS.
Accordo quadro - art. 14
Articolo 14
Rispedizione dei invii o dei sacchi disguidati
Ogni invio o sacco EMS disguidato deve essere rispedito a destinazione per le vie piu' rapide utilizzate per il servizio EMS, dall'Amministrazione che lo ha ricevuto.
Accordo quadro - art. 15
Articolo 15
Indagine
Ciascuna Amministrazione risponde il prima possibile alle richieste di informazioni relative agli invii EMS. Di regola la risposta deve essere trasmessa per le stesse vie di quelle utilizzate per la richiesta di informazioni corrispondente (vale a dire via telex, telefonicamente, per EMS, per posta elettronica ecc.)
Accordo quadro - art. 16
Articolo 16
Sospensione temporanea del servizio
Qualora circostanze straordinarie lo giustifichino, un'Amministrazione puo' sospendere temporaneamente il servizio.
Le altre Amministrazioni devono essere informate immediatamente di tale sospensione, nonche' del ripristino del servizio, se del caso per telegramma, telex, posta elettronica o telefono.
Accordo quadro - art. 17
Articolo 17
Applicazione della Convenzione postale universale
La Convenzione postale universale ed il suo Regolamento di esecuzione sono applicabili per analogia in tutti i casi non espressamente previsti dal presente Accordo e dal suo Regolamento quadro.
Regolamento quadro
Regolamento quadro relativo agli invii EMS
Articolo 101
Comunicazioni e informazioni da trasmettere all'Ufficio
internazionale
Le Amministrazioni devono comunicare all'Ufficio internazionale:
a) la denominazione del servizio nel loro paese;
b) i tipi di servizio disponibili;
c) se le merci sono accettate;
d) i limiti massimi di peso e di dimensioni;
e) le tasse stabilite;
f) i paesi con cui scambiano invii EMS;
g) le localita' del loro paese in cui il servizio e' effettuato;
h) gli uffici di scambio in cui i dispacci possono essere spediti e che fanno servizio per il territorio;
i) l'orario limite nei loro uffici di scambio, per il ricevimento di un invio ai fini della sua distribuzione:
- il giorno stesso;
- l'indomani;
- due giorni dopo;
j) il tempo necessario per lo sdoganamento degli oggetti:
- soggetti a diritti doganali;
- non soggetti a diritti doganali;
k) l'accettazione di un avviso di ricevimento o di un servizio equivalente;
l) l'importo richiesto per ciascun invio supplementare in caso di squilibrio degli scambi.
Articolo 102
Introduzione del servizio degli invii programmati
1. Prima della stipula di ogni contratto, l'Amministrazione di destinazione e' consultata sulle sue possibilita' di garantire il servizio. L'Amministrazione di origine le procura le seguenti informazioni almeno dieci giorni prima dell'entrata in vigore del servizio:
a) nome ed indirizzi del mittente e del destinatario;
b) i giorni di spedizione e le condizioni di avviamento degli invii;
c) la data stabilita per la spedizione del primo invio.
2. Ogni modifica nel funzionamento di uno scambio, o la cessazione di quest'ultimo, deve essere comunicata alle Amministrazioni interessate.
Articolo 103
Etichette-indirizzi speciali
Si raccomanda di stampare sull'etichetta il logotipo e l'identificazione unica di 13 caratteri approvati dal CCEP, e di prevedere almeno le seguenti caselle:
Descrizione della casella (1)
1. Logotipo, nome dell'Amministrazione di origine e nome nazionale
del servizio
2. Identificazione alfanumerica EMS in 13 caratteri, sotto forma di codice a barre
3. Identificazione alfanumerica EMS in 13 caratteri tipografici
4. Data d'impostazione
5. Ora d'impostazione
8. Nome ed indirizzo del mittente
9. Codice postale del mittente
12. Nome ed indirizzo del destinatario
14. Codice postale del destinatario
20. Tassa di spedizione
21. Descrizione del contenuto
22. Regalo
23. Campione merci
24. Valore del contenuto
25. Peso in Kg.
27. Nome a caratteri tipografici della persona che riceve l'invio
28. Firma
29. Data della consegna
30. Ora della consegna
(1) I numeri delle caselle corrispondono a quelli figuranti
nella raccomandazione 3 di seguito.
Articolo 104
Condizioni generali di spedizione
1. Gli invii sono contenuti in sacchi EMS di colore azzurro e arancione.
2. Ogni sacco reca una etichetta azzurra e arancione che indica chiaramente l'ufficio di scambio di destinazione.
3. Ogni dispaccio e' accompagnato da un documento speciale o da un modulo C 12 completato dalla menzione EMS.
4. Ciascun invio o sacco diretto EMS e' menzionato separatamente sul modulo.
Articolo 105
Distinta di consegna
1. Ogni dispaccio e' accompagnato da una distinta di consegna AV 7 o C 18, a seconda che si tratti di via aerea o via di superficie.
2. La distinta di consegna AV 7 o C 18 deve indicare chiaramente che il dispaccio contiene invii EMS.
Articolo 106
Controllo dei dispacci
Nel ricevere un dispaccio del servizio EMS, l'Amministrazione di destinazione controlla se il dispaccio e' conforme alle indicazioni della distinta di consegna AV 7 o C 18.
Articolo 107
Notifica delle irregolarita'
Ogni sacco o invio mancante o disguidato o danneggiato deve essere immediatamente segnalato all'Amministrazione di origine per telex, telefono, posta elettronica o telegramma. La difettosita' deve essere confermata per iscritto.
Articolo 108
Rispedizione degli invii
Ciascuna Amministrazione che rispedisce un invio deve indicare sull'invio la ragione del mancato recapito mediante una iscrizione manoscritta, un'impronta di timbro o un'etichetta.
Articolo 109
Compilazione e regolamento dei conti
La procedura di compilazione e di regolamento dei conti per il pagamento di una rimunerazione, in caso di squilibrio degli scambi, e' la seguente:
a) ciascuna Amministrazione compila, secondo una periodicita' stabilita in anticipo, un riepilogo degli invii ricevuti;
b) l'Amministrazione di destinazione informa l'Amministrazione mittente del numero degli invii ricevuti. Le differenze sono liquidate per via di corrispondenza;
c) il conteggio e' effettuato annualmente. Il periodo annuale decorre dalla data stabilita di comune accordo;
d) l'Amministrazione creditrice compila un conto dettagliato che comprende:
- il numero totale degli invii ricevuti
- il numero totale degli invii spediti
- lo squilibrio
- la tassa dovuta per ciascun invio
- l'importo totale dovuto a titolo di compensazione
e) i conti devono essere compilati entro sei mesi successivi all'ultimo giorno del periodo considerato.
Raccomandazioni
Raccomandazione 1
Logotipo EMS
Si raccomanda alle Amministrazioni postali:
1. di utilizzare le specifiche tecniche del logotipo EMS figurante nel Manuale EMS al fine della commercializzazione e utilizzazione del loro servizio EMS, ivi compresa l'eventuale elaborazione di un sistema d'imballaggio uniformato per gli invii EMS;
2. di adottare le misure necessarie al fine di proteggere a livello nazionale, il nome ed il logotipo EMS.
Raccomandazione 2
Modalita' d'identificazione unica
Si raccomanda alle Amministrazioni postali di utilizzare la specifica in appresso per l'identificazione unica degli invii EMS e dei sacchi dei contenitori o dei recipienti contenenti invii EMS.
Specifica delle modalita' d'identificazione unica EMS
Numero di caratteri: 13
Disposizione a partire da sinistra:
- posizioni 1 e 2: ossia i caratteri "EE" (o, se necessario i caratteri "EA", "EB", "EC" ecc. fino a "EM") per indicare gli invii (1) EMS, ossia i caratteri "ES" per indicare un sacco/contenitore/recipiente EMS;
- posizioni 3 a 10 compresa: numeri d'ordine;
- posizione 11: numero di controllo generato dall'elaboratore, conforme al "modulo 11 ponderato"; (2)
- posizioni 12 e 13: codice ISO Alfa-2 per designare l'Amministrazione di origine (3).
(1) Nella sua raccomandazione iniziale relativa ai mezzi di
identificazione unica (CCEP 1/1988), il CCEP del 1988 aveva
previsto delle serie di prefissi a due caratteri, da "EA" a
"EM", riservati all'uso futuro del servizio postale
internazionale dopo assegnazione da parte del CCEP. Di
conseguenza, il CCEP del 1992 ha deciso di attribuire
queste serie di prefissi (in quanto prefissi da utilizzare
oltre al prefisso "EE") per l'identificazione degli invii
EMS nelle Amministrazioni che spediscono quantita' di posta
EMS abbastanza importanti da giustificare l'uso di prefissi
addizionali. Le Amministrazioni che non hanno ancora
previsto nei loro sistemi di monitoraggio e di
localizzazione l'eventuale utilizzazione dei prefissi
riservati, da "EA" e "EM", dovrebbero sin d'ora procedere
ai necessari adeguamenti.
(2) La norma iniziale consentiva alle Amministrazioni di
utilizzare un carattere alfabetico "X" senza significato
particolare. Il CCEP ha convenuto che tutti i codici a
barre utilizzati nel servizio EMS devono essere conformi a
tale norma modificata entro la fine del 1992 (vedere anche
la formulazione del modulo 11 ponderato all'annesso 1).
(3) I codici Alfa-2 di paesi e di territori essendo di
competenza dell'Unione, sono pubblicati nella Raccolta
operativa EMS in due liste, una secondo l'ordine alfabetico
dei paesi e dei territori, l'altra secondo l'ordine
alfabetico degli stessi codici.
Esempio:
________________________________________________
E E 4 7 3 1 2 4 8 2 9 G B
_______________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
_____ _______________________ ___ _______ | | | |
Invio EMS______________| | | |
| | |
Numero__________________________________| | |
| |
Numero di controllo_____________________________________| |
|
"Gran Bretagna"_________________________________________________|
Quando occorre un codice a barre come mezzo di identificazione unica di un invio EMS internazionale, si utilizza il sistema di simboli Codice 39, conforme alla norma europea EN 800 ed alla norma "Uniform Symbology Specification Code 39" (Codice 39 di specifica di simbologia uniforme) dell'AIM. Tuttavia, questo codice deve corrispondere ai parametri di seguito citati. Il simbolo del codice a barre deve comprendere, nella posizione 11 (a partire da sinistra) un numero di controllo generato mediante elaboratore e conforme al modulo 11 ponderato. Le lettere ed i numeri del codice a barre devono essere stampati nella forma abituale, sopra o sotto il simbolo del codice a barre.
Parametri per i simboli del codice 39 (1)
Dimensione X (larghezza nominale dell'elemento stretto): tra 0,25 mm e 0,43 mm.
Dimensione N (rapporto tra la larghezza di un elemento largo ed un elemento stretto): minimo 2,5 a 1; massimo 3,0 a 1. Ogni qualvolta cio' sia possibile e' preferibile scegliere il rapporto 3,0 a 1.
Spazio tra i caratteri: minimo 1X; massimo 1,524 mm. quando X maggiore o uguale 0,287 mm. oppure 5,3 X quando X minore 0,287 mm.
Altezza delle barre: 15% della larghezza del simbolo nel suo insieme o 0,90 mm. con preferenza per il valore piu' alto.
La qualita' della stampa si valuta in funzione della norma ANSI X3 182-1990, secondo la quale il diametro del fascio luminoso del lettore deve essere di 0,127 mm e la lunghezza d'onda di tale fascio di 630 o 660 nanometri. Il livello minimo di qualita' della stampa deve corrispondere alla lettera B secondo la notazione di tale norma.
(1) Gli esempi di dimensioni per questi parametri figurano
nell'annesso 3 alla presente Raccomandazione.
Annesso 4 alla Raccomandazione 2
Caratteristiche del codice 39
1. Nel codice 39 le barre e le spaziature sono codificate binariamente in larghezza: le barre/spaziature strette sono interpretate come valore binario 0 (zero) e le barre/spaziature larghe come valore binario 1.
2. Ogni carattere si compone di nove elementi: cinque barre e quattro spaziature. Tre di questi elementi sono larghi e sei sono stretti, donde il nome di Codice 39 (3 da 9). La figura di seguito descrive la struttura dei caratteri.
3. L'algoritmo primario e' binario; si applica sia alle barre sia alle spaziature del codice. Le barre o le spaziature strette sono interpretate come valore binario 0 (zero), le barre o le spaziature larghe come valore binario 1.
Codice a barre 39
Parte di provvedimento in formato grafico
Formulazione del modulo 11 ponderato
La formulazione e' la seguente:
1. applicare i fattori di ponderazione ai numeri di base utilizzando i seguenti numeri: 86423597;
2. calcolare la somma di questi numeri;
3. dividere questa somma per 11 (undici);
4. se il resto e' uguale a 0 (zero) utilizzare 5 (cinque) come numero di controllo. Se il resto e' 1 (uno) utilizzare 0 (zero) come numero di controllo;
5. se del caso, sottrarre il resto di 11. La cifra ottenuta corrisponde al numero di controllo.
Esempio:
Numeri 4 7 3 1 2 4 8 2
Fattori
di ponderazione x 8 x 6 x 4 x 2 x 3 x 5 x 9 x 7
_____________________________________________
32 +42 +12 +2 +6 +20 +72 +14 = 200
200 : 11 = 18 Resto 2
11 - 2 = 9 Numero di controllo
Numero di autocontrollo completo: 473124829
Annesso 2 alla Raccomandazione 2
Esempi di dimensioni per i parametri del Codice 39
Nota: Nelle colonne (3) a (7) i valori minimi sono stampati a caratteri ordinari ed i valori massimi in corsivo.
_____________________________________________________________________ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8
Dimens. Dimens. Spazio Largh. Num. Largh. Altezza Tolleranz X N tra i caratt. caratt. simbolo minima stampag.
caratt. per barre (+ o -)
pollice
_______ _______ _______ ________ ________ _______ _______ _________ 0.25 2.5 0.250 3.625 7.01 54.13 9.0 0.068
1.325 4.700 5.40 69.18 10.4
3.0 0.250 4.000 6.35 59.75 9.0 0.086
1.325 5.075 5.00 74.80 11.2
0.30 2.5 0.300 4.350 5.84 64.95 9.8 0.082
1.524 5.574 4.56 82.09 12.3
3.0 0.300 4.800 5.29 71.70 10.8 0.104
1.524 6.024 4.22 88.84 13.3
0.33 2.5 0.330 4.785 5.31 71.45 10.7 0.090
1.524 5.979 4.25 88.16 13.2
3.0 0.330 5.280 4.81 78.87 11.8 0.114
1.524 6.474 3.92 95.59 14.3
0.43 2.5 0.430 5.805 4.38 86.65 13.0 0.117
1.524 6.899 3.68 101.96 15.3
3.0 0.430 6.450 3.94 96.32 14.4 0.148
1.524 7.544 3.37 111.64 16.7
_____________________________________________________________________
Note:
Tutte le dimensioni sono in millimetri.
La dimensione X rappresenta la larghezza nominale
dell'elemento stretto.
La dimensione N rappresenta il rapporto tra la larghezza
di un elemento largo e quella di un elemento stretto.
La larghezza del carattere indicato comprende lo spazio
tra i caratteri.
La larghezza del simbolo comprende 13 caratteri oltre al
carattere iniziale e finale ma non tiene conto delle zone
vergini che dovrebbero essere di 5 mm al minimo su ciascun
lato del simbolo.
L'altezza delle barre e' il 15% della larghezza del
simbolo o 9 mm., con preferenza per il valore piu' alto.
La "tolleranza di stampa" fa riferimento alla tolleranza
di larghezza di un elemento per consentire varianti in
materia di stampaggio.
Raccomandazione 3
Etichettatura
Oltre a quanto stabilito all'art. 103 del Regolamento-quadro EMS, si raccomanda alle Amministrazioni postali:
1. di numerare ciascuna casella utilizzata per le etichette EMS secondo il sistema indicato in appresso;
2. di prendere nota della localizzazione delle caselle numerate figuranti nel modulo E 1 - in allegato;
3. di utilizzare le etichette EMS "manifold" (multiformi) in modo da disporre di copie sufficienti per soddisfare alle esigenze di sdoganamento e di monitoraggio, di localizzazione e di conferma e di prova della distribuzione.
Sistema di numerazione delle caselle per le etichette EMS
N. Designazione
1 - Logotipo EMS
- Nome dell'Amministrazione di origine
- Nome del servizio EMS nazionale (a scelta)
2 Identificazione alfanumerica EMS in 13 caratteri, sotto forma di codice a barre
3 Identificazione alfanumerica EMS in 13 caratteri tipografici
4 Data d'impostazione
5 Ora d'impostazione
6 Numero di conto del mittente
7 Numero telefonico del mittente
8 Nome ed indirizzo del mittente
9 Codice postale del mittente
10 Numero di conto del destinatario
11 Numero telefonico del destinatario
12 Numero ed indirizzo del destinatario
13 Punto di scambio (da utilizzare solo se un'Amministrazione distingue tra un numero di conto ed il numero d'identificazione di un determinato collegamento)
14 Codice postale del destinatario
15 Numero di articoli nell'invio
16 Numero dell'articolo
17 Tipo di prodotto
18 Modalita' di pagamento
19 Diritti di assicurazione
20 Tassa di spedizione
21 Descrizione del contenuto (si raccomanda di utilizzare il numero doganale)
22 Regalo
(oppure)
23 Campione merci
24 Valore del contenuto
25 Peso in kg. Numero arrotondato al mezzo-chilogrammo (p. es. 3,2 kg si legge 3,5 kg)
26 Direttive speciali
27 Nome a caratteri tipografici della persona che riceve l'invio
28 Firma
29 Data di consegna
30 Ora di consegna
31 Nome dell'ufficio d'origine
32 Recapitato, o tentativo di recapito
33 Numero dell'autorizzazione (porto franco in anticipo in contanti) 34 Numero di serie (porto franco in anticipo in contanti)
35 Diritti di raccolta
36 Importo totale delle tasse
37 Firma dell'agente che accetta l'invio
38 Numero dell'ufficio di origine
39 Firma del mittente
Ogni casella addizionale eventualmente selezionata dal CCEP dovra' essere numerata secondo la sequenza adottata (vale a dire 40, 41, ecc.). Il numero corrispondente ad una casella che e' stata eliminata diviene privo di effetti e le altre caselle conservano il loro numero.
Raccomandazione 4
Sistemi di monitoraggio e di localizzazione computerizzati
Si raccomanda alle Amministrazioni di insediare a livello locale un sistema di monitoraggio e di localizzazione EMS computerizzato e collegarlo al sistema di monitoraggio e di localizzazione internazionale (cassetta postale elettronica), in considerazione delle seguenti specifiche (1)
Specifiche dei sistemi di monitoraggio e di localizzazione EMS
A. Obiettivi
Grazie alla registrazione di informazioni precise sugli avvenimenti verificatisi nella trasmissione degli invii EMS dall'impostazione fino alla distribuzione, i sistemi di monitoraggio e di localizzazione computerizzati mirano a:
1. permettere alle Amministrazioni di rispondere alle richieste di informazione ed ai reclami relativi agli invii EMS individuali avanzati dai clienti;
2. segnalare alle altre Amministrazioni collegate, gli eventuali incidenti nel flusso di traffico, ad esempio scioperi, chiusura di aeroporti per causa d'intemperie ecc.
3. fornire a fini di gestione e di commercializzazione del servizio EMS, statistiche relative alla misura dell'esecuzione del servizio nonche' alla composizione del traffico e della clientela.
(1) Tali specifiche si applicano sia alle Amministrazioni
postali, sia ai soci esterni della posta che hanno un
contratto d'ingaggio per la distribuzione degli invii EMS B. Caratteristiche generali
1. Le Amministrazioni che dispongono di sistemi di monitoraggio e di localizzazione EMS computerizzati collegati alla cassetta postale elettronica possono effettuare ricerche solo per gli invii impostati o distribuiti sul loro territorio.
2. La riservatezza delle informazioni che figurano in questi sistemi e' assicurata mediante parole d'ordine.
3. Questi sistemi devono sempre essere in funzione 24 ore su 24.
C. Formato per lo scambio di dati tra le Amministrazioni collegate
alla cassetta elettronica
Questo formato e la sintassi dei messaggi sono basati sulla norma EDIFACT (Interscambi di dati elettronici per le Amministrazioni, il Commercio ed il Trasporto) dell'ISO. Ogni messaggio e' costituito da segmenti che contengono informazioni relative agli avvenimenti da trasmettere. All'interno di un segmento (descrittivo di un avvenimento) si distinguono tre parti diverse:
1. Identificazione del tipo di avvenimento
secondo la lista di seguito an3
2. Dati obbligatori per l'identificazione
dell'avvenimento
a) codice di identificazione dell'invio,
compreso il nome del paese an13
b) paese di destinazione a2
c) data e ora dell'avvenimento (YYMMDDHHMM) n10
3. Dati facoltativi
Per ciascun tipo di avvenimento, possono essere trasmesse informazioni addizionali come quelle specificate nella seguente lista.
Nota: a = alfa; an = alfanumerica; n = numerica
Decisioni diverse da quelle che modificano gli Atti
_____________________________________________________________________ Tipo di Descrizione Descrizione Formato
evento dell'evento rubrica
_________ _________________ _____________________________ _________ EMA Impostaz./raccol- Identita' ufficio di scambio an..9
ta N. conto del cliente an..17
Codice postale mittente an..9
Luogo di origine (mittente) a..6
Codice postale destinatario an..9
Luogo di destinazione a..6
EMB Arrivo all'uffi- Identita' dell'ufficio di an..6
cio di scambio scambio
di partenza
EMC Partenza dall'uf- Identita' dell'ufficio di
ficio di scambio scambio an..6
di partenza N. del dispaccio an..4
Indirizzo del destinatario
del dispaccio (2) an..6
numero del volo (2) an..6
Data di partenza/primo volo n6
EMJ Arrivo all'uffi- Identita' dell'ufficio di
cio di scambio scambio di transito di
di transito origine an..6
Identita' dell'ufficio di
scambio di transito di
origine an..6
N. del dispaccio an..4
EMK Partenza dall'uf- Identita' dell'ufficio di
ficio di scambio scambio di transito an..6
di transito N. del dispaccio attribuito
dall'ufficio di scambio di
transito an..4
Indirizzo del destinatario
del dispaccio (2) an..6
Numero del volo (3) an..6
Data di partenza/primo volo n6
EMD Arrivo all'uffi- Identita' dell'ufficio di
cio di scambio di scambio di arrivo an..6
arrivo Identita' dell'ufficio di
scambio di origine o di tran-
sito an..6
N. del dispaccio an..4
EME Consegna alla Identita' dell'ufficio di
dogana scambio an..6
Codice di ritenzione quando
la dogana trattiene l'invio
(4) n2
EMF Partenza dall'uf- Identita' dell'ufficio di
ficio di scambio scambio an..6
di arrivo soggetto a diritti doganali
(5) a1
non soggetto a diritti doga-
nali (D o N) a1
EMG Arrivo all'Uffi- Identita' dell'Ufficio di re-
cio di scambio di capito an..9
arrivo
EMH Vano tentativo di Identita' dell'Ufficio di re-
recapito capito an..9
Codice di vano tentativo di
recapito (5) an3
EMI Consegna finale Identita' dell'ufficio di re-
capito an..9
Nome del destinatario che ha
firmato a..17
___________________________________________________________________ EMX Informazione sotto forma libera, alfa numerica
___________________________________________________________________ in 10 (1) Il codice di questo formato e' il seguente:
in 10 a = alfa;
in 10 an = alfanumerico;
in 10 n = numerico;
in 10 Nota: i due punti significano "fino a"; ad esempio an..9 significa "fino a 9 caratteri alfanumerici".
in 10 (2) Ufficio di scambio di arrivo o di transito.
in 10 (3) Insieme di dati che puo' includere fino a sei numeri di voli.
in 10 (4) Puo' trattarsi di un insieme di dati (v. annesso 1 a questa raccomandazione).
in 10 (5) V. annesso 2 a questa raccomandazione.
in 0 _____________________________________________________________________
D. Funzioni del sistema di ricerca
in 0 Le funzioni del sistema di ricerca sono le seguenti:
in 0
1. commutazione di messaggi per esigenze di gestione (informazione in radiodiffusione o urgente)
in 0
2. ricerca in base all'individuazione dell'invio (specificante sia un invio, sia una lista di averi classificati secondo i numeri di identificazione);
in 0
3. ricerche basate sulle caratteristiche dell'invio o dell'evento: queste ricerche sono basate sui valori designati con i seguenti parametri:
in 04 - n. del dispaccio:
in 04 - luogo di origine;
in 04 - luogo di consegna;
in 04 - data dell'evento;
in 04 - data e ora del messaggio;
in 04 - natura dell'avvenimento;
in 04
4. trasmissione di dati in massa che consente l'elaborazione locale degli stessi.
in 0 Annesso 1 alla raccomandazione 4
Codice per la ritenzione degli invii EMS in dogana
Codice Descrizione
19 Oggetti vietati
20 Oggetti la cui importazione e' soggetta a
limitazione - Licenza d'importazione richiesta 50 Fattura mancante
51 Fattura inadeguata
52 Certificato di origine mancante
53 Certificato di origine inadeguato
54 C 2/CP 3 mancante
55 C 2/CP inadeguato
56 Merce pregiata - Dichiarazione ufficiale in
dogana richiesta
57 Impossibilita' di contattare il destinatario
per informazioni sull'importazione
58 Si attende presentazione in dogana del
commissionario
59 Numero IVA o d'importazione richiesto
60 Certificato merci rinviate richiesto
61 Modulo di bonifico chiesto alla banca
62 Spedizione incompleta
99 Varie
Annesso 2 alla raccomandazione 4
Codice per il mancato recapito di invii EMS
1. Misure adottate
Codice Misura
A Tentativo di recapito effettuato in data
odierna
B Tentativo di recapito da effettuare il giorno
feriale successivo
C Invio trattenuto, notifica del destinatario in corso
D Mittente contattato, si attende risposta
E Invio rispedito al mittente
F Invio rispedito
G Invio trattenuto per ispezione
H Invio confiscato o distrutto per via della
natura del contenuto
Motivo del mancato recapito
Codice Motivo
0 Indirizzo inesatto
1 Destinatario introvabile
2 Destinatario non rinvenuto all'indirizzo
indicato; ufficio del destinatario chiuso
3 Invio rifiutato dal destinatario
4 Il mittente ha chiesto un'ulteriore consegna
5 Sciopero del destinatario
6 Mancato recapito
7 Invio disguidato
8 Avaria - Invio non recapitato
9 Oggetti vietati - invio non recapitato
0 Importazione soggetta a restrizione - Invio non recapitato
1 Pagamento tasse
9 Varie
Combinazioni possibili (1)
_____________________________________________________________________ Misura Motivo
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 99 ______ ______________________________________________________________ A X X X X X X X X X X ______ ______________________________________________________________ B X X X X X
______ ______________________________________________________________ C X X X X X X X X
______ ______________________________________________________________ D X X X X X X
______ ______________________________________________________________ E X X X X X
______ ______________________________________________________________ F X X
______ ______________________________________________________________ G X
______ ______________________________________________________________ H X X
____________________________________________________________________ Annesso 3 alla raccomandazione 4
Norme relative alla trasmissione di informazioni alla cassetta postale elettronica
Grado di realizzazione degli obiettivi relativi alla trasmissione d'informazioni
_____________________________________________________________________ Evento Per la trasmissione di informazioni su detti eventi
alla cassetta postale elettronica, le Amministrazioni
sono pregate di rispettare le seguenti norme
____________ ______________________________________________________ Evento EMC Informazioni per il 100% degli invii
Partenza
dall'ufficio
di scambio
di partenza
Evento EMD Informazioni per il 100% degli invii
Arrivo al-
l'ufficio di
scambio di
arrivo
Evento EMH Obiettivo convenuto e realizzabile in considerazione
Vano tenta- della zona di recapito, a seconda se si tratta di zona tivo di re- urbana o non
capito
Evento EMI Obiettivo convenuto e realizzabile in considerazione
Consegna fi- della zona di recapito, a seconda se si tratta di zona nale di re- urbana o non
capito
___________________________________________________________________ Es.: A13 significa un tentativo di recapito effettuato in data odierna, il destinatario avendo rifiutato l'invio
II. Scadenze limite per la trasmissione delle informazioni
____________________________________________________________________ Evento Le Amministrazioni devono trasmettere le informazioni su detti eventi alla cassetta postale elettronica en- tro le seguenti scadenze
__________________________________________________________________ Evento EMD Entro 12 ore dopo l'evento
Arrivo al-
l'ufficio di
scambio di
arrivo
Evento EMH Entro 24 ore dopo l'evento
Vano tenta-
tivo di
recapito
Evento EMI Entro 24 ore dopo l'evento
Consegna
finale
___________________________________________________________________ III. Orari di trasmissione delle informazioni
Le Amministrazioni devono trasmettere le informazioni alla cassetta postale elettronica nelle seguenti fasce orarie:
_____________________________________________________________________ Fascia oraria Evento
___________________________________________________________________ Fra le h. 9 00 e le h. 10 00 EMD (arrivo all'ufficio di scambio
d'arrivo del traffico proveniente da
uno "hub" o da voli commerciali)
EMH (vano tentativo di recapito il
giorno precedente)
EMI (consegna finale effettuata il
giorno precedente
Fra le h. 13 00 e le h. 14 00 EMD (arrivo all'ufficio di scambio
d'arrivo del traffico proveniente da
voli commerciali)
EMH (vano tentativo di recapito)
EMI (consegna finale degli invii per- venuti in mattinata)
Fra le h. 17 00 e le h. 18 00 EMD (arrivo all'ufficio di scambio
d'arrivo del traffico proveniente da
voli commerciali)
EMH (vano tentativo di recapito)
EMI (consegna finale degli invii gia' pervenuti in giornata)
Fra le h. 21 00 e le h. 22 00 EMD (arrivo all'ufficio di scambio
d'arrivo del traffico proveniente da
voli commerciali)
EMH (vano tentativo di recapito)
EMI (consegna finale degli invii di-
stribuiti lo stesso giorno)
___________________________________________________________________
Raccomandazione 5
Notifica dei dispacci
Si raccomanda alle Amministrazioni postali di notificare l'arrivo dei dispacci EMS all'Amministrazione di destinazione, mediante collegamento informatizzato, telefono, telex, telefax o posta elettronica.
Raccomandazione 6
Controllo del trattamento applicato dalle compagnie aeree
Si raccomanda alle Amministrazioni postali di controllare la qualita' del trattamento applicato agli invii EMS dalle compagnie aeree e di prendere, se del caso, le misure correttive necessarie a livello locale.
Raccomandazione 7
Sdoganamento
Le Amministrazioni postali sono incoraggiate ad accelerare lo sdoganamento degli invii EMS con tutti i mezzi a loro disposizione, in particolare:
1. comitati di contatto nazionali;
2. studi approfonditi dell'organizzazione dei servizi negli aeroporti in collegamento con i servizi doganali locali, le compagnie aeree e le autorita' aeroportuali;
3. trasmissione preliminare, in particolare in forma elettronica, delle informazioni necessarie alle autorita' doganali per realizzare lo sdoganamento degli invii EMS su ..... e prima dell'arrivo degli invii.
Raccomandazione 8
Recapito degli invii
Si raccomanda alle Amministrazioni postali:
1. di effettuare il recapito degli invii EMS mediante una rete che consente di raggiungere un livello di rendimento concorrenziale;
2. di assicurare il recapito degli invii EMS in arrivo con fattorino speciale o regolare
Raccomandazione 9
Valutazione dell'esecuzione del servizio
Si raccomanda alle Amministrazioni postali:
1. di instaurare un sistema regolare per valutare l'esecuzione del servizio EMS;
2. di adoperare per questo sistema il metodo piu' conveniente, fermo restando che le Amministrazioni postali devono adottare di preferenza un sistema di monitoraggio e di localizzazione EMS informatizzato.
Raccomandazione 10
Centri operativi
Si raccomanda alle Amministrazioni postali di elaborare un centro operativo cui si possa fare appello, 24 ore su 24 per risolvere i problemi, ivi compresi i reclami, connessi al servizio EMS.
Raccomandazione 11
Responsabilita'
Si raccomanda alle Amministrazioni postali:
1. di assumersi la responsabilita' e di versare un'indennita' corrispondente all'ammontare effettivo della perdita, della defraudazione o dell'avaria di invii EMS;
2. di stabilire se del caso un limite massimo per detta indennita', a condizione che tale ammontare massimo non sia inferiore a 30 DTS per gli invii contenenti unicamente documenti, ed a 130 DTS per quelli che contengono altri oggetti;
3. di rimborsare la totalita' delle tasse postali pagate, sia quando un'indennita' e' dovuta per perdita, defraudazione totale o avaria totale, sia in caso di ritardo nella distribuzione, il pagamento dell'indennita' ed il rimborso delle tasse postali dovendo essere sollecitamente effettuato dall'Amministrazione di origine dopo aver accertato le irregolarita';
4. di ammettere che l'Amministrazione responsabile prenda a suo carico l'indennita' da versare e le tasse postali da rimborsare al mittente;
5. di determinare le irregolarita' per mezzo di una speciale scheda di verifica conforme al modello E2 allegato, e di dare seguito ai reclami secondo le disposizioni dell'Articolo 15 dell'Accordo quadro;
6. di determinare le responsabilita' tra le Amministrazioni se del caso per analogia con le disposizioni della Convenzione o dell'Accordo relativo ai pacchi postali.
Raccomandazione 12
Compensazione degli squilibri degli scambi
Oltre a quanto stabilito nell'articolo 11 dell'Accordo-quadro, si raccomanda alle Amministrazioni postali di prevedere una compensazione quando lo squilibrio annuale degli scambi e' di 100 o piu' invii.
Raccomandazione 13
Norme di servizio per la clientela
Si raccomanda alle Amministrazioni postali:
1. di adottare le seguenti misure che costituiscono gli elementi del servizio per la clientela EMS, la cui adozione a breve termine e' ritenuta auspicabile:
Informazione
a) promulgare una guida al servizio EMS;
b) divulgare materiale di promozione come pubblicita' postale, opuscoli e d!pliant;
c) pubblicare numeri telefonici come punti di contatto per la vendita e l'informazione;
Accessibilita'
d) rendere riconoscibili dall'esterno gli uffici postali che accettano invii EMS;
e) installare speciali sportelli EMS;
f) offrire di ritirare gli invii nei locali dei clienti;
g) mettere a disposizione, gratuitamente, materiale di spedizione, come etichette e documenti doganali su richiesta del cliente;
Funzionalita'
h) sviluppare un sistema rapido e funzionale per il trattamento dei reclami e dei ricorsi;
i) stabilire norme di recapito garantite prevedendo un rimborso per gli invii ritardati;
k) rilasciare su richiesta una prova del recapito (firma del destinatario);
l) pubblicare esplicite modalita' e condizioni per il trasporto e la responsabilita';
m) mettere in funzione un sistema di monitoraggio e di localizzazione manuale;
Comportamento verso i clienti
n) promuovere comportamenti positivi riguardo al servizio EMS tra gli addetti agli sportelli, i fattorini ed i dirigenti;
2. adottare per quanto possibile, le seguenti misure che rappresentano gli elementi di servizio EMS addizionali, in vista della loro adozione a medio termine;
Informazione
o) avvalersi di rappresentanti commerciali come punti di contatti per la vendita e l'informazione;
Accessibilita'
p) in considerazione di elementi di sicurezza, aprire speciali sportelli EMS negli aeroporti per l'impostazione all'ultimo momento di invii EMS;
Funzionalita'
q) attuare un sistema di monitoraggio e di localizzazione informatizzato;
3. prendere nota dei seguenti eventuali provvedimenti addizionali ed esaminare se la loro adozione e' auspicabile e realizzabile nel servizio EMS nazionale:
r) offrire tariffe introduttive speciali;
s) offrire di ritirare gli invii nei locali di tutti i clienti;
t) sistemare cassette postali EMS speciali nelle strade o negli immobili dei quartieri di affari;
u) procedere al confezionamento della posta EMS pronta per la spedizione su richiesta del cliente, sia gratuitamente sia dietro pagamento;
v) addebitare i costi mediante fattura, conto mensile o fattura dettagliata;
w) offrire ai clienti un servizio speciale per i casi difficili, come il recapito a richiesta al di la' dell'area di servizio, l'ammissione di dimensioni e di pesi fuori misura e gli accordi per il ritiro a domicilio;
4. prestare particolare attenzione ai vari elementi di servizio alla clientela offerti dalla concorrenza.
Raccomandazione 14
Informazioni sulla clientela
Si raccomanda alle Amministrazioni postali:
1. di creare e di aggiornare, nell'ambito della loro raccolta di informazioni necessarie per l'analisi della concorrenza e la pianificazione di strategie commerciali, degli schedari sugli effettivi clienti EMS, sia di impostazione che destinatari e sui potenziali gruppi-bersaglio;
2. di classificare le informazioni a seconda del tipo di attivita' e del volume di traffico;
3. di porre, su richiesta, le informazioni pertinenti a disposizione delle Amministrazioni che intendono localizzare la potenziale clientela.
Raccomandazione 15
Sacchi EMS
Si raccomanda alle Amministrazioni postali di adottare, per i loro sacchi EMS, le specifiche del "Modello di sacco EMS" in appresso.
Modello di sacco EMS
Parte di provvedimento in formato grafico
Colore delle strisce: Pantone Matching System 286 (blu) e 151 (arancione)
Sono ammesse le strisce verticali, orizzontali e diagonali.
Larghezza delle strisce: 5,5 cm.
Colore del logo: bianco o nero
Il logo EMS puo' essere riprodotto piu' volte sui due lati del sacco.
Il nome dell'Amministrazione postale deve figurare sul sacco.
Raccomandazione 16
Modello di accordo bilaterale relativo alla qualita' del servizio EMS Si raccomanda alle Amministrazioni postali di avvalersi delle disposizioni stabilite nell'allegato modello di accordo come riferimento per la formulazione degli accordi bilaterali sulla qualita' del servizio EMS che concluderanno con altre Amministrazioni.
Modello - art. 1
Modello di accordo bilaterale concernente la qualita' del servizio
EMS
Articolo 1
Oggetto dell'accordo
Il presente accordo istituisce le norme di servizio e gli obiettivi di qualita' per i tempi di trasmissione da un capo all'altro relativamente allo scambio d'invii EMS tra un'Amministrazione A ed un'Amministrazione B.
Modello - art. 2
Articolo 2
Definizione
1. Per "norma di servizio" s'intende il tempo ottimale intercorrente tra l'impostazione e la distribuzione. Le norme di servizio sono espresse in giorni.
2. Per "obiettivo di qualita'" s'intende il livello di prestazione che un'Amministrazione s'impegna a fornire in osservanza delle norme di servizio. Gli obiettivi di qualita' sono espressi in percentuale.
3. Per "J" s'intende il giorno dell'impostazione, per "J+1" il giorno feriale dopo l'impostazione e cosi' via.
4. L'"ora d'arrivo di un aereo", sulla quale si basano le norme di servizio e' definita come "il momento di completa immobilizzazione dell'aereo nell'aeroporto di destinazione". 5.
Ogni Amministrazione stabilisce le norme di servizio e gli obiettivi di qualita' per tutte le fasi di trasmissione di cui e' responsabile.
6. Il "tempo di transito a cura di una compagnia aerea" corrisponde al tempo trascorso tra il giorno e l'ora di partenza nell'Ufficio di scambio di origine e l'ora della "completa immobilizzazione dell'aereo nell'aeroporto di destinazione".
7. La "norma di distribuzione" fornita dall'Amministrazione di destinazione, specifica il giorno di distribuzione dell'invio al destinatario. La norma di distribuzione e' basata sull'"ora di entrata critica" nell'Ufficio di scambio di destinazione.
Modello - art. 3
Articolo 3
Dispacci e voli
1. Gli invii dell'Amministrazione A sono spediti all'ufficio (o agli uffici) di scambio di ( ) sotto forma di dispacci non smistati a destinazione dell'Amministrazione B.
2. Gli invii dell'Amministrazione B sono spediti all'ufficio (o agli uffici) di scambio di ( ) sotto forma di dispacci non smistati a destinazione dell'Amministrazione A.
3. I voli di trasporto sono indicati nella seguente tabella 1. Le due Amministrazioni si scambieranno ogni sei mesi gli orari di volo riveduti prima della loro entrata in vigore.
4. Gli invii che pervengono con questi voli saranno smistati e trasmessi per la distribuzione per mezzo del collegamento piu' rapido disponibile in loco.
5. Ogni Amministrazione controllera' i tempi che il trasportatore (o l'agente di trattamento designato) impiega per consegnare all'Amministrazione di destinazione gli invii scaricati da voli in arrivo. Se il servizio del trasportatore non e' sufficiente, l'Amministrazione di destinazione inviera' una lettera a quest'ultimo al fine di ottenere un migliore servizio trasmettendo una copia della sua corrispondenza all'Amministrazione di origine.
Modello - art. 4
Articolo 4
Norme di distribuzione
Le norme di distribuzione applicabili dagli uffici di scambio sono stabilite nel supplemento della Raccolta operativa EMS.
Modello - art. 5
Articolo 5
Norme da un capo all'altro
Le norme da un capo all'altro, dall'impostazione fino alla distribuzione degli invii EMS scambiati tra le Amministrazioni A e B, sono stabilite nella tabella 2 di seguito.
Modello - art. 6
Articolo 6
Priorita'
In tutte le fasi dell'inoltro e della distribuzione, tutte le Amministrazioni tratteranno gli invii delle altre Amministrazioni con lo stesso grado d'urgenza di quello dei loro invii EMS interni.
Modello - art. 7
Articolo 7
Obiettivi di qualita' (1)
1. Dall'Amministrazione A all'Amministrazione B
Tipo Percentuale (2)
Invii spediti dall'Amministrazione A 100-a
Invii distribuiti dall'Amministrazione B 100-b
Obiettivo di qualita' globale (100-a) x (100-b)
2. Dall'Amministrazione B all'Amministrazione A
Tipo Percentuale (2)
Invii spediti dall'Amministrazione B 100-c
Invii distribuiti dall'Amministrazione A 100-d
Obiettivo di qualita' globale (100-c) x (100-d)
Gli obiettivi di qualita' sono utilizzati innanzitutto per misurare l'esecuzione e per agevolare la pianificazione logistica.
"a" e "d" sono determinati dall'Amministrazione A; "b" e "c" sono determinati dall'Amministrazione B. Segue un esempio di un ipotetico articolo 7:
Dall'Amministrazione A all'Amministrazione B
Invii spediti dall'Amministrazione A 99%
Invii distribuiti a livello dell'Amministrazione B 97%
Obiettivo di qualita' globale 99%x97% = 96% Dall'Amministrazione B all'Amministrazione A
Invii spediti dall'Amministrazione B 99%
Invii distribuiti a livello dell'Amministrazione A 98%
Obiettivo di qualita' globale 99%x98% = 97% Gli obiettivi di qualita' possono anche essere espressi come segue:
Dall'Amministrazione A all'Amministrazione B
J 100 invii impostati nell'Amministrazione A
J+1 99 invii su 100 (99%) sono spediti dall'Amministrazione A
e 99 invii su 100 (99%) pervengono all'Amministrazione B
J+2 96 invii su 99 (97%) sono distribuiti nell'Amministrazione B
L'obiettivo di qualita' globale dell'Amministrazione A all'Amministrazione B e' il 96% degli invii distribuiti in J+2.
Dall'Amministrazione B all'Amministrazione A
J 100 invii impostati nell'Amministrazione B
J+1 99 su 100 invii (99%) sono spediti dall'Amministrazione B e 99 su 100 invii (99%) pervengono nell'Amministrazione A J+2 97 su 99 invii (98%) sono distribuiti nell'Amministrazione A.
L'obiettivo di qualita' globale dall'Amministrazione B all'Amministrazione A e' il 97% degli invii distribuiti in J+2.
Modello - art. 8
Articolo 8
Controllo di qualita'
1. Le due Amministrazioni organizzeranno dei controlli di qualita' da un capo all'altro utilizzando i seguenti metodi:
- valutazione della qualita' effettuate dalle Amministrazioni postali (con mezzi come sistemi di monitoraggio e di localizzazione informatizzata, o controlli della qualita' del servizio organizzati dall'UPU, dalle Unioni ristrette o bilateralmente);
- valutazioni esterne della qualita' effettuate da organizzazioni non postali.
2. Ciascuna Amministrazione porra' i risultati delle sue valutazioni di qualita' a disposizione dell'altra Amministrazione.
3. Le percentuali che figurano all'articolo 4 saranno paragonate con i risultati delle valutazioni di qualita' di cui dispongono le due Amministrazioni.
Modello - art. 9
Articolo 9
Reclami
1. L'Amministrazione all'origine del reclamo deve utilizzare il modulo E3 "Reclamo concernente un invio EMS" o un modulo contenente almeno gli elementi informativi di cui alla tabella 3 di seguito. Tale modulo di reclamo deve essere inviato per telecopia.
2. Ogni Amministrazione dovra' rispondere per telecopia, entro sei ore, ai reclami formulati dall'altra Amministrazione (1). Se del caso, la risposta dovra' indicare la situazione degli eventi EMD, EME, EMH e EMI. Tali informazioni devono essere messe a disposizione dell'altra Amministrazione secondo le norme di seguito enunciate. Per le Amministrazioni che figurano nella colonna (2) le informazioni devono essere disponibili presso il Centro nazionale dei reclami; per le Amministrazioni che figurano nella colonna (3) le informazioni devono essere reperibili nella cassetta postale elettronica o disponibili nei centri locali dei reclami.
_____________________________________________________________________ (1) (2) (3)
Evento Amministrazioni che non Amministrazioni che
dispongono di un sistema dispongono di un
EMS informatizzato di sistema EMS infor-
monitoraggio e di matizzato di moni-
localizzazione toraggio e di
localizzazione
___________________ __________________________ ____________________ Evento EMD Entro 24 ore Entro 6 ore
Arrivo all'ufficio
di scambio di
arrivo
Evento EME Entro 24 ore Entro 6 ore
Consegna alla
dogana
Evento EMH Entro 24 ore Entro 24 ore
Vano tentativo di
recapito
Evento EMI Entro 48 ore Entro 24 ore
Consegna finale
___________________________________________________________________ (1) In tutti i casi, la risposta dovra' essere fatta pervenire all'Amministrazione da cui proviene il reclamo, lo stesso giorno e prima della fine della giornata lavorativa.
Modello - art. 10
Articolo 10
Punti di contatto
I numeri di telefono, di telex o di telefax da utilizzare in caso di difficolta' o di eventi gravi (come scioperi, calamita' naturali o gravi problemi di gestione) tali da pregiudicare il servizio postale dell'una o dell'altra Amministrazione sono i seguenti:
Amministrazione A Amministrazione B
Telefono: Telefono:
Telex: Telex:
Telefax: Telefax:
Modello - art. 11
Articolo 11
Revisione dell'accordo
Il presente accordo sara' riveduto ogni sei mesi. Nel corso di ciascuna revisione, si terra' conto dei risultati delle valutazioni della qualita' del servizio prima di adottare qualsiasi modifica delle norme di servizio o degli obiettivi di qualita'.
Modello - art. 12
Articolo 12
Data di entrata in vigore
Il presente accordo entra in vigore a partire dal ( ).
Per l'Amministrazione A: Per l'Amministrazione B:
...................... ........................
Modello-Tabella 1
Tabella 1
Voli utilizzati per il trasporto di dispacci EMS
Esempio:
Amministrazione di origine: Amministrazione di destinazione:
Nuova Zelanda Danimarca
Amministrazione di origine: Amministrazione di destinazione:
Nuova Zelanda Danimarca
Ufficio Giorno Ora del N. Ufficio di Giorno Ora Durata
di spediz. volo volo scambio di arrivo arrivo trasp.
scambio destinaz. (gior- di (aeroporto) ni)
origine
(aero-
porto)
Auck- 1 1225 BA12/BA806 Copenaghen 2 1650 1
land (CPH)
(AKL)
3 1400 SQ286/SQ328 4 0815 1
4 2000 NZ2/BA810 5 1810 1
6 1400 SQ286/SQ328 7 0815 1
Amministrazione di origine: Amministrazione di destinazione:
Danimarca Nuova Zelanda
Ufficio Giorno Ora del N. Ufficio di Giorno Ora Durata
di spediz. volo volo scambio di arrivo arrivo trasp.
scambio destinaz. (gior- di (aeroporto) ni)
origine
(aero-
porto)
Copena- 1 1225 SK931/NZ55 Auckland 3 0705 2
ghen (AKL)
(CPH)
2 1225 SK931/NZ5 4 0600 2
3 1225 SK931/NZ19 5 0615 2
4 1225 SK931/NZ1 6 0600 2
5 1225 SK931/NZ1 7 0600 2
6 1430 SK633/NZ19 1 0600 2
7 1225 SK931/NZ1 2 0600 2
Modello-Tabella 2
Tabella 2
Norme da un capo all'altro
Invii EMS contenenti i documenti
Nota: possono essere necessarie 24 ore in piu' per lo sdoganamento
degli invii contenenti merci
Esempio:
Ufficio d'origine: Ufficio di destinazione:
Copenaghen Auckland
_____ 1 2 3 4 5 6 7
Giorno Ora di Zona di Giorno Ora N. volo Giorno
d'impost. impost. impost. di del (i) di
spediz. volo arrivo
0001-1100 Copenaghen 1 1225 SK931/CO 00 3
0001-0930 Resto del DK
1
1101-2400 Copenaghen 2 1225 SK931/CO 00 4
0931-2400 Resto del DK
0001-1100 Copenaghen 2 1225 SK931/CO 00 4
0001-0930 Resto del DK
2
1101-2400 Copenaghen 3 1205 BA805/011 5
0931-2400 Resto del DK
0001-1100 Copenaghen 3 1205 BA805/011 5
0001-0930 Resto del DK
3
1101-2400 Copenaghen 4 1205 BA805/011 6
0931-2400 Resto del DK
0001-1100 Copenaghen 4 1205 BA805/011 6
0001-0930 Resto del DK
4
1101-2400 Copenaghen 5 1225 SK931/CO 00 7
0931-2400 Resto del DK
0001-1100 Copenaghen 5 1225 SK931/CO 00 7
0001-0930 Resto del DK
5
1101-2400 Copenaghen 6 1205 BA805/011 1
0931-2400 Resto del DK
0001-1300 Copenaghen 6 1205 BA805/11 1
0001-1100 Resto del DK
6
1301-2400 Copenaghen 7 1225 SK931/CO 00 2
1101-2400 Resto del DK
0001-2400 Copenaghen 1 1225 SK931/CO 00 3
7 (*) Resto del DK
Segue Tabella 2
______ 8 9 10 11
Ora prevista Zona di Giorno di Norma da un
d'arrivo distribuzione distribuzione capo all'altro
0810 Auckland citta' 3 J + 2
Resto di NZ 4 J + 3
0810 Auckland citta' 4 J + 3
Resto di NZ 5 J + 4
0810 Auckland citta' 4 J + 2
Resto di NZ 5 J + 3
0720 Auckland citta' 5 J + 3
Resto di NZ 6 J + 4
0720 Auckland citta' 5 J + 2
Resto di NZ 6 J + 3
0615 Auckland citta' 6 J + 3
Resto di NZ 4 J + 5
0615 Auckland citta' 1 J + 4
Resto di NZ 1 J + 4
0810 Auckland citta' 1 J + 4
Resto di NZ 1 J + 4
0810 Auckland citta' 1 J + 3
Resto di NZ 1 J + 3
0720 Auckland citta' 1 J + 3
Resto di NZ 2 J + 4
0720 Auckland citta' 1 J + 2
Resto di NZ 2 J + 3
0810 Auckland citta' 2 J + 3
Resto di NZ 3 J + 4
0810 Auckland citta' 3 J + 2
Resto di NZ 4 J + 3
(*) Nessuna impostazione
Modello-Tabella 3
Tabella 3
Elementi d'informazione da includere in un modulo di reclamo (minimo richiesto)
1. Data del reclamo
2. Numero del fascicolo
3. Rispondere a: cognome, indirizzo, numero (i)
4. Mittente: cognome, indirizzo completo, numero (i)
5. Destinatario: cognome, indirizzo completo, numero (i)
6. Il numero dell'invio EMS
7. Data d'impostazione
8. Ufficio d'impostazione
9. Informazioni sul dispaccio: Data del dispaccio
N. del dispaccio, N. del sacco
Ufficio di scambio di destinazione
Ufficio di scambio di partenza
Informazioni complete sul
volo/itinerario
10. Descrizione del contenuto: Documento/merce/regalo
Peso
Valore
11. Motivi del reclamo
12. Cognome della persona che formula il reclamo
13. Risposta: Invio non ricevuto
Invio recapitato
Tentativo di recapito effettuato
Invio rinviato al mittente
Invio trattenuto in dogana
14. Spazio per le spiegazioni/osservazioni
Raccomandazione 17
Raccomandazione 17
Assicurazione
Si raccomanda alle Amministrazioni postali:
1. di munirsi, nell'ambito del loro servizio EMS di base, di una copertura assicurativa se del caso facendo appello ad una societa' di assicurazione privata, che garantisca al mittente:
a) un risarcimento a concorrenza di un importo massimo specificato, nel caso di perdita totale di un invio;
b) un risarcimento a concorrenza di un importo massimo specificato, nel caso di danno indiretto derivante da mancato recapito o da ritardo nel recapito di un invio;
c) un risarcimento a concorrenza di un importo massimo specificato, in caso di avaria del contenuto di un invio;
2. di munirsi, a titolo facoltativo, di una copertura assicurativa, se del caso facendo appello ad una societa' di assicurazione privata, che garantisca al mittente, mediante il pagamento di un premio d'assicurazione supplementare, un risarcimento o un'indennita' per le perdite o i danni non coperti dalle disposizioni a), b) e c).
3. di tener conto, nello stabilire i limiti del risarcimento e delle indennita', dei servizi assicurativi offerti dalla concorrenza.
Parte di provvedimento in formato grafico
Risoluzione C 49/1994
Servizio degli invii assicurati
Il Congresso,
riconoscendo
che il Congresso di Washington del 1989 ha introdotto un nuovo servizio facoltativo d'"invii assicurati " i quali, nella gamma dei prodotti postali, soddisfano un'esigenza della clientela e si collocano tra gli invii ordinari e gli invii raccomandati,
notando
che la maggioranza delle Amministrazioni non ha adottato questo servizio facoltativo donde la difficolta' per le Amministrazioni che lo hanno incluso nella loro gamma di servizi, di fornire le relative prestazioni,
incarica
il Consiglio di gestione postale di:
- effettuare uno studio approfondito di tale servizio d'invii assicurati;
- di presentare al prossimo Congresso proposte appropriate.
(Proposta 20.0.4, Commissione 4, ottava sessione)
Risoluzione C 50/1994
Studio sui buoni risposta internazionali
Il Congresso,
considerando che il servizio dei buoni risposta internazionali e' sempre meno utilizzato in alcuni paesi, benche' il numero totale dei buoni scambiati a livello mondiale sia in aumento;
notando
che, data l'obbligatorieta' dello scambio di buoni risposta, ogni Amministrazione postale e' tenuta ad istituire sistemi di controllo, di contabilita' e di assicurazione, il cui onere e' elevato in considerazione del volume degli oggetti trattati,
tenendo conto
delle spese sostenute dall'Ufficio internazionale dell'UPU per la produzione di buoni risposta internazionali, oltre che per tutte le fasi dell'inoltro, del controllo e del regolamento finale dei conti relativi al servizio,
incarica
il Consiglio di gestione postale di:
- effettuare uno studio approfondito sui buoni risposta in modo da analizzare tutti gli aspetti relativi a detto servizio, ivi compresa la contabilita';
- di presentare al prossimo Congresso proposte appropriate.
(Proposta 20.0.5, Commissione 4, ottava sessione)
Risoluzione C 51/1994
Servizio di corrispondenza commerciale - risposta internazionale (CCRI)
Il Congresso,
in seguito alla positiva instaurazione del servizio CCRI, rivelatosi un servizio a valore aggiunto utile per la clientela commerciale,
visto
il numero crescente di Amministrazioni che svolgono questo servizio, sia integralmente, sia in un'unica direzione, sulla base delle disposizioni della Convenzione e della decisione C 90 del Congresso di Washington,
riconoscendo
- che varie Amministrazioni sono a conoscenza del fatto che la concorrenza offre prestazioni analoghe al servizio CCRI;
- che esiste una domanda sempre piu' forte, da parte della clientela commerciale, per questo tipo di servizio;
- che il modo migliore per soddisfare questa domanda e' di estendere tale servizio al maggior numero possibile di Amministrazioni;
sollecita
- tutte le Amministrazioni di prevedere la possibilita' di aderire al servizio CCRI per garantire questo servizio, sia integralmente, sia in un'unica direzione, affinche' la posta possa conservare il suo vantaggio competitivo;
- le Unioni ristrette ad incoraggiare i propri membri ad aderire a questo servizio, allo scopo di favorire l'incremento del traffico tra gli stessi,
incarica
il Consiglio di gestione postale di prendere le misure necessarie e di procedere a studi per adattare le regole e le procedure operative del servizio CCRI alle esigenze in evoluzione della clientela.
(Proposta 20.0.11, Commissione 4, ottava sessione)
Risoluzione C 52/1994
Rispedizione e rettifica degli indirizzi
Il Congresso,
riferendosi
alle disposizioni dell'articolo 27 della Convenzione, relative alla rispedizione ed al riavviamento della postalettere verso un destinatario avente cambiato indirizzo,
consapevole del fatto
che le Amministrazioni postali offrono agli editori ed agli altri mittenti di posta commerciale, i mezzi per promuovere i loro servizi e comunicare con i loro abbonati e con i loro clienti che sono in concorrenza con altri mezzi di comunicazione e di promozione,
consapevole
dell'importanza per i grandi mittenti di posta di far pervenire i loro invii ai destinatari che hanno traslocato, e di ricevere indicazioni sui cambiamenti d'indirizzo per poter aggiornare i loro schedari d'indirizzi e promuovere ed ampliare i loro servizi;
considerando
che i servizi di rispedizione e di notifica dei cambiamenti d'indirizzo dovrebbero essere offerti nella misura piu' ampia possibile e forniti nel modo piu' efficace e redditizio,
non ignorando
che le regolamentazioni e le condizioni di esercizio interno possono influire sulla portata di tali servizi a livello nazionale e possono anche essere estese a livello internazionale,
sollecita
le Amministrazioni postali ad istituire servizi di rispedizione e di notifica dei cambiamenti d'indirizzo, qualora non l'abbiano gia' fatto, e ad adottare misure per migliorare l'efficacia e la redditivita' di tali servizi, se non li hanno gia' istituiti,
incarica
il Consiglio di gestione postale di studiare i servizi e le procedure relative alla rispedizione della postalettere ed alle notifiche di cambiamenti d'indirizzo esistenti nei Paesi membri, in particolare per quanto riguarda i vincoli legati alla protezione delle liberta' private, e ad altre condizioni di esercizio, e di elaborare raccomandazioni volte a:
- migliorare questi servizi quando sono offerti a livello nazionale;
- introdurre questi servizi se non sono gia' stati istituiti a livello nazionale;
- estendere a livello internazionale, se del caso, le procedure di notifica dei cambiamenti d'indirizzi.
(Proposta 20.0.19, Commissione 4, ottava sessione)
Raccomandazione C 53/1994
Invii espresso
Il Congresso,
tenendo presente gli articoli del Regolamento di esecuzione della Convenzione relativi al trattamento degli invii espresso,
notando
che la maggioranza delle Amministrazioni postali non utilizza particolari imballaggi per questo tipo di invii quando confeziona i dispacci, cio' che li rende difficilmente riconoscibili ed esposti al rischio di defraudazione o di avaria durante il trasporto,
considerando
che il trattamento prioritario della postalettere espresso contribuira' a migliorare la qualita' di servizio,
raccomanda
a tutte le Amministrazioni postali di raggruppare gli invii espresso in fasci e di inserirli in una busta speciale, preferibilmente plastificata, per preservarne l'integrita' e renderli facilmente riconoscibili.
(Proposta 25.RE 0.3, Commissione 4, ottava seduta)
Decisione C 54/1994
Entrata in vigore degli Atti del Congresso di Seul 1994
Il Congresso,
decide
di stabilire la data di entrata in vigore degli Atti del XXI Congresso al 1 gennaio 1996.
(Proposta 02, decima sessione plenaria)
Risoluzione C 55/1994
Relazioni postali nella penisola Coreana
Il Congresso,
riconoscendo
l'intento della Costituzione di chiamare i Paesi membri a sviluppare le comunicazioni tra i loro popoli, garantendo l'efficace funzionamento dei servizi postali e contribuendo alla realizzazione degli elevati obiettivi della collaborazione internazionale nel settore culturale, sociale ed economico,
ribadendo
la distesa dell'Unione come definita nell'articolo primo della Costituzione, in base al quale: i Paesi membri formano un unico territorio postale per lo scambio reciproco degli invii della postalettere ed e' garantita la liberta' di transito in tutto il territorio dell'Unione,
ricordando
l'appello urgente lanciato dalla Risoluzione C 37/Losanna 1974 ai governi dei Paesi membri affinche' si astengano per quanto possibile dall'interrompere o intralciare il traffico postale, in particolare lo scambio di corrispondenze contenenti comunicazioni a carattere personale in caso di controversia, di conflitto o di guerra,
constatando
che non esiste uno scambio diretto di invii postali all'interno della penisola Coreana,
avvalendosi
dell'occasione della riunione di Seul,
chiede
alla Repubblica popolare democratica di Corea ed alla Repubblica di Corea, d'istituire il prima possibile scambi postali tra di loro,
incarica
il Direttore generale dell'Ufficio internazionale di adottare ogni iniziativa che riterra' opportuna in questo campo,
sollecita inoltre
i Paesi membri dell'Unione ad appoggiare la completa applicazione della Costituzione nella penisola Coreana, ivi compreso per quanto riguarda la liberta' degli scambi postali tra il Nord ed il Sud.
(Congresso - Doc 93, decima sessione plenaria)
Decisione C 56/1994
Relazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e con altre
organizzazioni internazionali
Il Congresso,
prende nota
del rapporto del Direttore generale sulle relazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e con le altre organizzazioni internazionali,
invita
il Direttore generale dell'Ufficio internazionale a:
- mantenere ed intensificare le relazioni con l'ONU e le altre organizzazioni internazionali;
- continuare a seguire l'andamento dei problemi menzionati nel suo rapporto;
- prendere le misure che riterra' necessarie nell'interesse dell'Unione e dei suoi membri, in considerazione di eventuali istruzioni del Consiglio di amministrazione;
- renderne conto ogni anno, in misura appropriata, al Consiglio d'Amministrazione.
(Congresso - Doc 24, decima sessione plenaria)
Decisione C 57/1994
Applicazione della Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali da parte delle istituzioni
specializzate
Il Congresso,
prende nota
- del rapporto del Direttore generale sulla concessione dell'indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali da parte delle istituzioni specializzate;
- degli sforzi spiegati dall'UPU per aiutare i rifugiati ed i territori non autonomi, nonche' i paesi di nuova indipendenza ed i paesi meno avanzati (PMA),
decide
di intensificare gli sforzi, secondo le possibilita' e le risorse disponibili, per accrescere l'assistenza a tali paesi, orientando gli interventi in funzione dell'andamento della situazione nelle regioni interessate e nel quadro di un piano d'azione concertato.
(Congresso - Doc 25, decima sessione plenaria)
Raccomandazione C 58/1994
Organizzazione delle conferenze e delle riunioni dell'UPU
Il Congresso,
visto
il rapporto presentato dal Consiglio esecutivo sulla gestione del lavoro dell'Unione,
consapevole
della necessita' d'individuare le possibilita' di razionalizzare il lavoro, per ottenere una gestione piu' moderna dell'Ufficio internazionale,
ricordando
che i servizi di conferenze e di riunioni fanno parte dei principali prodotti offerti dall'Ufficio internazionale,
consapevoli
che un'approfondita analisi dei compiti affidati all'Ufficio internazionale consentirebbe di destinare diversamente le capacita' dei funzionari, utilizzandole per attivita' maggiormente operative, raccomanda
ai vari organi dell'Unione di esaminare:
1. l'opportunita' di limitare lo svolgimento delle riunioni a quelle effettivamente essenziali, valutando la loro redditivita';
2. l'utilita' di tenere, di preferenza, riunioni ristrette, esclusivamente riservate agli specialisti, quando i temi trattati sono di natura tecnica;
3. l'opportunita' che la maggior parte possibile delle riunioni si svolga presso la sede dell'UPU per realizzare risparmi relativamente alle spese di spostamento del segretariato;
4. la necessita' di evitare di modificare all'ultimo momento i calendari delle riunioni per non dover corrispondere agli interpreti gia' assunti, somme a titolo dell'annullamento dei contratti.
(Proposta 024, Commissione 3, sesta sessione)
Risoluzione C 59/1994
Prosieguo dello studio sul miglioramento della gestione del lavoro
dell'Unione dopo il Congresso di Seul
Il Congresso,
visto
il rapporto presentato dal Consiglio esecutivo sulla gestione del lavoro dell'Unione (Congresso - Doc 70),
notando
i miglioramenti introdotti dal Consiglio esecutivo nell'ambito delle sue competenze,
riconoscendo
l'attuale fondamentale evoluzione del settore postale internazionale, a livello di sviluppo della concorrenza, di liberalizzazione degli scambi di servizi e data la necessita' crescente di tener conto dell'insieme dei partecipanti all'attivita' postale,
considerando
che il Congresso, ha approvato proposte volte a modificare sostanzialmente l'organizzazione, la responsabilita' e le modalita' di funzionamento degli organi dell'Unione,
considerando inoltre
che il Congresso ha anche approvato proposte volte a semplificare gli Atti dell'Unione (Congresso - Doc 60),
convinto
della necessita' di continuare questo processo di revisione,
incarica
il Consiglio di amministrazione, di comune accordo con il Consiglio di gestione postale e l'Ufficio internazionale, di:
1. continuare a ricercare, a titolo prioritario, le possibilita' per migliorare gli aspetti della struttura e della gestione di lavoro dell'Unione;
2. proseguire lo studio dell'Unione e delle sue attivita', in particolare per quanto riguarda:
a) il mandato dell'Unione, che dovrebbe essere oggetto di un
approfondito esame;
b) il sistema di finanziamento dei vari tipi di attivita'
dell'Unione;
c) il funzionamento dei Consigli, per accrescere la loro
efficacia;
d) lo statuto dei membri ed in particolare la possibilita' che
rappresentanti delle parti interessate dall'attivita' postale internazionale partecipino ad alcuni lavori dell'Unione;
e) l'attuazione di sistemi di pianificazione strategica e di
iscrizione al bilancio per ogni programma;
f) la struttura organica dell'Ufficio internazionale;
g) il prosieguo della modifica degli Atti;
3. formulare proposte di riforma, fondate sui risultati dei lavori sopra descritti, da:
a) applicare il prima possibile, e se del caso, prima del
prossimo Congresso;
b) sottoporre al prossimo Congresso per approvazione;
4. fare in modo che tutti i membri dell'UPU che lo desiderano, abbiano la possibilita' di partecipare effettivamente ai lavori sopra indicati.
(Proposta 043/Rev.1. Commissione 3, sesta sessione)
Risoluzione C 60/1994
Modifica degli Atti dei servizi finanziari
Il Congresso,
prendendo nota
della necessita' di migliorare i servizi finanziari postali e del desiderio espresso dalle Amministrazioni postali di procedere ad una nuova stesura degli Atti dei servizi finanziari postali,
in considerazione
dell'enunciazione che il compito essenziale per l'avvenire dei servizi finanziari postali deve essere di sviluppare gli scambi internazionali in questo settore e di rendere tali servizi piu' redditizi e competitivi a livello internazionale,
constatando
che alcune Amministrazioni postali, per ragioni di flessibilita', preferiscono continuare a fornire i servizi sulla base di accordi bilaterali e che la revisione nel merito degli Accordi concernenti i servizi finanziari postali effettuata nel 1984-1989 non ha avuto gli effetti previsti, i.e. che un maggior numero di Amministrazioni postali aderisca a questi Accordi e fornisca servizi finanziari,
intendendo
incoraggiare il maggior numero di Amministrazioni a svolgere questi servizi sulla base del nuovo Accordo e tenendo conto dell'andamento dei servizi finanziari postali a livello internazionale,
riconoscendo
che dallo studio iniziale intrapreso nel quadro del Consiglio esecutivo del 1993 e' risultata l'adozione dei principi di tale modifica nonche' il progetto di elaborazione dei futuri Atti,
incarica
il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio di gestione postale di intraprendere, assieme all'Ufficio internazionale, uno studio sulla nuova stesura degli Atti dei servizi finanziari postali, al fine di fornire un quadro legislativo di riferimento, semplificando al massimo le procedure stabilite, e di presentare al prossimo Congresso i progetti di proposte delle necessarie modifiche.
(Proposta 40.0.2, Commissione 8, seconda sessione)
Risoluzione C 61/1994
Programma di azione per rendere piu' dinamici i servizi finanziari
postali
Il Congresso,
visto
il Dibattito allargato di Seul organizzato il 2 settembre 1994 in seno alla Commissione 8 del Congresso sul tema "Avvenire dei servizi finanziari postali",
considerando
- l'importanza fondamentale dell'estensione dei servizi finanziari postali per ottenere migliori collegamenti ed una rete a livello universale dei sistemi di pagamento postali internazionali in ambito mondiale;
- la necessita' di salvaguardare e migliorare la qualita' dei servizi finanziari postali;
- lo sviluppo delle applicazioni telematiche per il trasferimento di fondi di servizi finanziari postali e l'uso di sistemi informatizzati come condizione essenziale per il funzionamento efficace dei servizi;
- l'importanza degli utili preventivati degli scambi finanziari postali e la necessita' di affezionarsi la clientela a livello sia nazionale che internazionale;
- che, per rimanere competitivi, i servizi devono adeguarsi rapidamente ai mutamenti dell'ambiente ed in particolare allo sviluppo del mercato dei pagamenti finanziari internazionali,
constatando
l'assenza di servizi finanziari postali in un gran numero di Paesi membri dell'UPU,
ritenendo
tale situazione poco soddisfacente per lo svolgimento di scambi finanziari efficaci tra i soci dei vari continenti,
stimando
che la regolamentazione attuale da un lato non e' adeguata alle regole economiche in vigore e d'altro lato non e' sufficiente di per se' a realizzare la flessibilita' necessaria nel settore della produzione,
consapevole
del fatto che una politica di sviluppo non consente di per se' di realizzare l'istituzione di servizi finanziari affidabili, moderni e fattibili dal punto di vista economico,
tenendo conto
dell'interesse di un impegno comune basato su principi di azione riconosciuti,
approva
l'annesso Programma d'azione volto a rendere piu' dinamici i servizi finanziari postali (PASFP);
esorta
le Amministrazioni postali a sviluppare servizi finanziari postali ispirandosi agli obiettivi del PASFP, in particolare in vista dell'estensione dei servizi finanziari postali a livello mondiale,
invita
le Unioni ristrette a tenere largamente conto del PASFP nel loro programma regionale ed a definire priorita' a loro livello,
incarica
il Consiglio di gestione postale:
1. di prendere misure per:
- incitare i Paesi membri dell'Unione a creare servizi che
consentano innanzitutto il trasferimento di fondi;
- agevolare l'ammodernamento dei sistemi di trasferimento;
- favorire la flessibilita' degli scambi;
- semplificare le reciproche modalita' di regolamento dei conti;
- favorire gli scambi tecnici nel settore dei servizi finanziari postali;
- garantire un'adeguata promozione dei servizi;
2. adeguare la regolamentazione attuale in funzione di tali misure;
3. provvedere ai seguiti dell'applicazione del PASFP;
4. fare rapporto al prossimo Congresso sull'esecuzione del PASFP,
incarica inoltre
l'Ufficio internazionale di seguire queste attivita', e se del caso, di proporre al Consiglio di gestione postale degli adeguamenti a questo programma d'azione.
(Proposta 40.0.1, Commissione 8, seconda sessione)
Programma d'azione mirante a rendere piu' dinamici i servizi finanziari postali (PASFP)
_____________________________________________________________________ Obiettivi Progetti/Azioni/Attivita' Responsabilita' (1)
_____________________________________________________________________ Strategia A. Sviluppare gli scambi finanziari postali con
l'istituzione, a livello internazionale, di una re- te universale, evolutiva ed operativa di sistemi
(servizi) per i pagamenti finanziari della posta
___________________________________________________________________ A.1 Estensione A.1.1. Aumentare il numero dei pae-
dei servizi fi- si che partecipano attiva-
nanziari posta- mente ai servizi finanziari
li a livello postali per sviluppare la
mondiale, uni- copertura dei servizi a li-
versalita' dei vello mondiale
sistemi di pa- A.1.1.1 Incitare i Paesi-membri del-
gamenti finan- l'Unione ed i rispettivi
ziari della po- Stati a creare dei servizi
sta finanziari postali che con-
sentano innanzitutto i tra-
sferimenti di fondi nel re-
gime internazionale CEP, UR
A.1.1.2 Concedere la priorita' alla
creazione dei servizi finan-
ziari postali in seno alle
Amministrazioni che attual-
mente non forniscono presta-
zioni in questo campo Adm, UR
___________________________________________________ A 1.2 Semplificare l'attuale re-
golamentazione e le condi-
zioni di esecuzione dei ser-
vizi per incitare le varie
Amministrazioni a partecipa-
re e ad aderire ai sistemi
di pagamenti finanziari in-
ternazionali della posta
A 1.2.1 Procedere alla modifica de-
gli Atti dei servizi finan-
ziari postali in vista di
semplificare lo svolgimento
dei servizi finanziari po-
stali e renderlo piu' fles-
sibile CEP, UR
___________________________________________________ A 1.3 Favorire l'adesione ai ser-
vizi finanziari postali sul-
la base degli Accordi in vi-
gore dell'UPU
A 1.3.1 Prevedere misure per sensi-
bilizzare le Amministrazioni
che offrono i servizi in ba-
se ad accordi bilaterali ad
aderire agli Accordi in vi-
gore dell'UPU. CEP, UR
A 1.3.2 Individuare le ragioni che
impediscono di aderire agli
Accordi universali dell'UPU
relativi ai servizi finan-
ziari postali e prendere mi-
sure per adeguarsi alle con-
dizioni del servizio univer-
sale sulla base di questi
Accordi dell'UPU ADM, CEP, UR
___________________________________________________________________ A.2 Sviluppare A 2.1 Sviluppare ed ottimizzare
e migliorare i l'organizzazione interna
servizi finan- delle istituzioni finanzia-
ziari postali rie postali per una rete di
convenzionali servizi finanziari postali
ed informatiz- ancora piu' efficace per i
zati pagamenti a distanza e in
prossimita'
A.2.1.1 Aumentare il numero di uffi-
ci postali che forniscono un
servizio finanziario postale
in tutte le regioni e le zo-
ne rurali in considerazione
della redditivita'. Adm
A 2.1.2 Automatizzare gli uffici po-
stali ed informatizzare i
processi di trattamento in-
terno dei titoli agli spor-
telli utilizzando le modali-
ta' e le procedure di scam-
bio piu' efficienti. Adm, CEP
___________________________________________________ A 2.2 Migliorare il servizio dei
vaglia postali
A 2.2.1 Migliorare i tempi di avvio
dei mandati Adm, CEP
A.2.2.2 Migliorare la sicurezza del
servizio e diminuire i tempi
dei reclami Adm, CEP
A 2.2.3 Incitare i paesi senza un
servizio di vaglia in arrivo
a svolgere un ruolo d'inter-
mediario emettendo assegni a
destinazione dei beneficiari Adm, CEP
A 2.2.4 Affidare ad un gruppo di e-
sperti lo studio delle misu-
re che consentirebbero di
migliorare il servizio dei
vaglia internazionali CEP
___________________________________________________ A.2.3 Migliorare il servizio degli
assegni postali
A.2.3.1 Prevedere il rilascio di
carte di prelievo ed equi-
paggiare gli uffici postali
con terminali e distributori
automatici di banconote
(DAB) Adm, CEP
A.2.3.2 Aumentare il numero dei pae-
si che accettano di pagare
gli assegni postali negli
uffici postali Adm, CEP
A 2.3.3 Conferire ad un gruppo di e-
sperti lo studio di misure
che consentano di migliorare
il servizio degli assegni
postali CEP
___________________________________________________ A 2.4 Semplificare le modalita' di
scambio dei vaglia postali e
degli assegni postali non-
che' dei processi d'incasso
e di pagamento.
A 2.4.1 Effettuare uno studio per
semplificare le modalita'
operative, i processi d'in-
casso e di pagamento e le
modalita' di scambio dei va-
glia postali internazionali
e degli assegni postali. CEP
___________________________________________________ A 2.5 Semplificare le modalita' di
fatturazione dei conti ed i
regolamenti reciproci
A 2.5.1 Promuovere l'utilizzazione
del conto corrente postale
di collegamento. Adm, CEP
A 2.5.2 Predisporre l'uso di mezzi
informatici per il rilascio
e la verifica degli estratti
conto, la compilazione e la
trasmissione elettronica dei
conti mensili e delle liste
riepilogative per i vaglia
postali. Adm, CEP
___________________________________________________________________ A.3 Creare la A.3.1 Sviluppare le applicazioni
futura configu- telematiche per il trasferi-
razione di una mento di fondi dei servizi
rete universale finanziari postali.
informatizzata A.3.1.1 Promuovere l'installazione,
per i trasferi- l'estensione e lo sviluppo
menti elettro- di un sistema di trasferi-
nici di fondi menti elettronici di fondi
dei servizi fi- finanziari postali a livello
nanziari posta- mondiale per creare una rete
li informatizzata per i paga-
menti internazionali il cui
sistema - perno sara'
EUROGIRO. Adm, CEP
A 3.1.2 Valutare i criteri di parte-
cipazione delle istituzioni
finanziarie postali al si-
stema EUROGIRO, i costi, le
spese d'installazione, di
partecipazione/utili. Adm, CEP
A 3.1.3 Incoraggiare i servizi fi-
nanziari postali che possono
fornire il servizio di po-
stagiro, ad aderire in quan-
to utenti al sistema EUROGI-
RO. CEP
A.3.1.4 Promuovere l'incasso dei va-
glia postali e degli scambi
internazionali di vaglia po-
stali attraverso la rete
EUROGIRO.
A.3.1.5 Promuovere la realizzazione
di una nuova concezione di
rete informatizzata per i
pagamenti, che consenta di
offrire un sistema elettro-
nico di trasferimento di ti-
toli poco onerosi alle isti-
tuzioni finanziarie postali
aventi un basso volume di
transazioni e/o che non pos-
siedono sistemi di elabora-
zione dati. Adm, CEP
___________________________________________________________________ A.4 Attuazione A.4.1 Fornire un controllo infor-
di programmi matizzato della qualita'
per il control- delle transazioni
lo di qualita' A 4.1.1 Favorire l'applicazione di
dei servizi mezzi per il controllo in-
finanziari formatizzato delle operazio-
postali ni finanziarie postali in
linea dagli uffici postali
ed avvalersi dei vantaggi
_____________________________________________________________________ Obiettivi Progetti/Azioni/Attivita' Responsabilita' (1)
_____________________________________________________________________ Strategia A. Sviluppare gli scambi finanziari postali con
l'istituzione, a livello internazionale, di una re- te universale, evolutiva ed operativa di sistemi
(servizi) per i pagamenti finanziari della posta
___________________________________________________________________ A.1 Estensione A.1.1. Aumentare il numero dei pae-
dei servizi fi- si che partecipano attiva-
nanziari posta- mente ai servizi finanziari
li a livello postali per sviluppare la
mondiale, uni- copertura dei servizi a li-
versalita' dei vello mondiale
sistemi di pa- A.1.1.1 Incitare i Paesi-membri del-
gamenti finan- l'Unione ed i rispettivi
ziari della po- Stati a creare dei servizi
sta finanziari postali che con-
sentano innanzitutto i tra-
sferimenti di fondi nel re-
gime internazionale CEP, UR
A.1.1.2 Concedere la priorita' alla
creazione dei servizi finan-
ziari postali in seno alle
Amministrazioni che attual-
mente non forniscono presta-
zioni in questo campo Adm, UR
___________________________________________________ A 1.2 Semplificare l'attuale re-
golamentazione e le condi-
zioni di esecuzione dei ser-
vizi per incitare le varie
Amministrazioni a partecipa-
re e ad aderire ai sistemi
di pagamenti finanziari in-
ternazionali della posta
A 1.2.1 Procedere alla modifica de-
gli Atti dei servizi finan-
ziari postali in vista di
semplificare lo svolgimento
dei servizi finanziari po-
stali e renderlo piu' fles-
sibile CEP, UR
___________________________________________________ A 1.3 Favorire l'adesione ai ser-
vizi finanziari postali sul-
la base degli Accordi in vi-
gore dell'UPU
A 1.3.1 Prevedere misure per sensi-
bilizzare le Amministrazioni
che offrono i servizi in ba-
se ad accordi bilaterali ad
aderire agli Accordi in vi-
gore dell'UPU. CEP, UR
A 1.3.2 Individuare le ragioni che
impediscono di aderire agli
Accordi universali dell'UPU
relativi ai servizi finan-
ziari postali e prendere mi-
sure per adeguarsi alle con-
dizioni del servizio univer-
sale sulla base di questi
Accordi dell'UPU ADM, CEP, UR
___________________________________________________________________ A.2 Sviluppare A 2.1 Sviluppare ed ottimizzare
e migliorare i l'organizzazione interna
servizi finan- delle istituzioni finanzia-
ziari postali rie postali per una rete di
convenzionali servizi finanziari postali
ed informatiz- ancora piu' efficace per i
zati pagamenti a distanza e in
prossimita'
A.2.1.1 Aumentare il numero di uffi-
ci postali che forniscono un
servizio finanziario postale
in tutte le regioni e le zo-
ne rurali in considerazione
della redditivita'. Adm
A 2.1.2 Automatizzare gli uffici po-
stali ed informatizzare i
processi di trattamento in-
terno dei titoli agli spor-
telli utilizzando le modali-
ta' e le procedure di scam-
bio piu' efficienti. Adm, CEP
___________________________________________________ A 2.2 Migliorare il servizio dei
vaglia postali
A 2.2.1 Migliorare i tempi di avvio
dei mandati Adm, CEP
A.2.2.2 Migliorare la sicurezza del
servizio e diminuire i tempi
dei reclami Adm, CEP
A 2.2.3 Incitare i paesi senza un
servizio di vaglia in arrivo
a svolgere un ruolo d'inter-
mediario emettendo assegni a
destinazione dei beneficiari Adm, CEP
A 2.2.4 Affidare ad un gruppo di e-
sperti lo studio delle misu-
re che consentirebbero di
migliorare il servizio dei
vaglia internazionali CEP
___________________________________________________ A.2.3 Migliorare il servizio degli
assegni postali
A.2.3.1 Prevedere il rilascio di
carte di prelievo ed equi-
paggiare gli uffici postali
con terminali e distributori
automatici di banconote
(DAB) Adm, CEP
A.2.3.2 Aumentare il numero dei pae-
si che accettano di pagare
gli assegni postali negli
uffici postali Adm, CEP
A 2.3.3 Conferire ad un gruppo di e-
sperti lo studio di misure
che consentano di migliorare
il servizio degli assegni
postali CEP
___________________________________________________ A 2.4 Semplificare le modalita' di
scambio dei vaglia postali e
degli assegni postali non-
che' dei processi d'incasso
e di pagamento.
A 2.4.1 Effettuare uno studio per
semplificare le modalita'
operative, i processi d'in-
casso e di pagamento e le
modalita' di scambio dei va-
glia postali internazionali
e degli assegni postali. CEP
___________________________________________________ A 2.5 Semplificare le modalita' di
fatturazione dei conti ed i
regolamenti reciproci
A 2.5.1 Promuovere l'utilizzazione
del conto corrente postale
di collegamento. Adm, CEP
A 2.5.2 Predisporre l'uso di mezzi
informatici per il rilascio
e la verifica degli estratti
conto, la compilazione e la
trasmissione elettronica dei
conti mensili e delle liste
riepilogative per i vaglia
postali. Adm, CEP
___________________________________________________________________ A.3 Creare la A.3.1 Sviluppare le applicazioni
futura configu- telematiche per il trasferi-
razione di una mento di fondi dei servizi
rete universale finanziari postali.
informatizzata A.3.1.1 Promuovere l'installazione,
per i trasferi- l'estensione e lo sviluppo
menti elettro- di un sistema di trasferi-
nici di fondi menti elettronici di fondi
dei servizi fi- finanziari postali a livello
nanziari posta- mondiale per creare una rete
li informatizzata per i paga-
menti internazionali il cui
sistema - perno sara'
EUROGIRO. Adm, CEP
A 3.1.2 Valutare i criteri di parte-
cipazione delle istituzioni
finanziarie postali al si-
stema EUROGIRO, i costi, le
spese d'installazione, di
partecipazione/utili. Adm, CEP
A 3.1.3 Incoraggiare i servizi fi-
nanziari postali che possono
fornire il servizio di po-
stagiro, ad aderire in quan-
to utenti al sistema EUROGI-
RO. CEP
A.3.1.4 Promuovere l'incasso dei va-
glia postali e degli scambi
internazionali di vaglia po-
stali attraverso la rete
EUROGIRO.
A.3.1.5 Promuovere la realizzazione
di una nuova concezione di
rete informatizzata per i
pagamenti, che consenta di
offrire un sistema elettro-
nico di trasferimento di ti-
toli poco onerosi alle isti-
tuzioni finanziarie postali
aventi un basso volume di
transazioni e/o che non pos-
siedono sistemi di elabora-
zione dati. Adm, CEP
___________________________________________________________________ A.4 Attuazione A.4.1 Fornire un controllo infor-
di programmi matizzato della qualita'
per il control- delle transazioni
lo di qualita' A 4.1.1 Favorire l'applicazione di
dei servizi mezzi per il controllo in-
finanziari formatizzato delle operazio-
postali ni finanziarie postali in
linea dagli uffici postali
ed avvalersi dei vantaggi
Risoluzione C 62/1994
Proposte, rinviate al CEP, relative ai Regolamenti di esecuzione
degli Accordi relativi ai servizi finanziari postali
Il Congresso,
ai sensi
dell'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 10, del Regolamento interno dei Congressi,
incarica
il Consiglio di gestione postale di esaminare le seguenti proposte relative ai Regolamenti d'esecuzione degli Accordi sui servizi
finanziari postali
45. RE 605.1 45. RE 1202.91 55. RE 201.1 55. RE 1304.91
45. RE 801.1 45. RE 1202.92 55. RE 317.1 55. RE 1304.92
45. RE 1101.1 45. RE 1202.93 55. RE 1302.1 55. RE 1304.93
45. RE 1105.91
(Commissione 8, seconda sessione)
Risoluzione C 63/1994
Cooperazione tecnica tra i paesi in via di sviluppo (CTPD)
Il Congresso,
visto
il rapporto presentato dal Consiglio esecutivo sulla cooperazione tecnica tra paesi in via di sviluppo (CTPD),
facendo riferimento
alla sua risoluzione 1992/41 adottata dall'ECOSOC, con la quale e' lanciato un appello a tutte le parti interessate affinche' diano alla CTPD considerazione prioritaria, nella scelta delle modalita' di esecuzione dei loro programmi,
considerando
la definizione esatta della CTPD fornita dal Comitato ad alto livello, sottolineando il ruolo fondamentale che i governi e le istituzioni cooperanti dei paesi in via di sviluppo dovranno svolgere in merito,
notando
che i Consiglieri regionali dell'UPU gia' si sforzano di promuovere la CTPD nei paesi di loro competenza,
convinto
tuttavia della necessita' di adottare iniziative ancor piu' significative per promuovere tale forma di cooperazione Sud-Sud in tutte le regioni del mondo,
notando inoltre
le attivita' pertinenti che figurano nel Piano strategico dell'UPU per il prossimo periodo quinquennale,
invita
- le Amministrazioni postali dei paesi in via di sviluppo e le Unioni ristrette ad effettuare sforzi supplementari per mobilitare i mezzi necessari e creare un ambiente atto a favorire il ricorso generalizzato alla CTPD;
- le Amministrazioni dei paesi in via di sviluppo ad individuare i settori in cui l'applicazione della CTPD e' maggiormente appropriata;
- le Amministrazioni dei paesi industrializzati a continuare a rafforzare le istituzioni nazionali e multinazionali dei paesi in via di sviluppo desiderosi di svolgere un ruolo nell'attuazione delle attivita' a titolo della CTPD,
incarica
gli organi interessati dell'UPU di fornire gli orientamenti necessari e di prendere le iniziative richieste ai fini di un'applicazione generalizzata della CTPD,
incarica inoltre
il Direttore generale dell'Ufficio internazionale:
- d'intraprendere le attivita' previste nel Piano strategico dell'UPU relative alla CTPD, in collaborazione con gli organismi interessati in seno all'organizzazione delle Nazioni Unite, tra cui l'UNDP;
- di effettuare, attraverso i Consiglieri regionali ed in stretta collaborazione con le Amministrazioni postali e le Unioni ristrette, una serie di studi pilota regionali per individuare i settori, il personale e le modalita' di esecuzione per un'attuazione concreta ed efficace della CTPD;
- di valutare periodicamente l'impatto della CTPD sull'ampiezza e la qualita' dell'insieme dei programmi di cooperazione tecnica, e di renderne conto agli organi interessati dell'Unione.
(Proposta 031, Commissione 9, quarta sessione)
Risoluzione C 64/1994
Azione dell'UPU a favore dei paesi meno progrediti (PMA)
Il Congresso,
visto
il rapporto presentato dal Consiglio esecutivo sull'azione dell'UPU a favore dei paesi meno progrediti (PMA)
considerando
la Risoluzione 45/206 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 21 dicembre 1990 sulla Dichiarazione di Parigi ed il "Programma di azione per gli anni 1990 a favore dei paesi meno progrediti",
ricordando
le risoluzioni C 87 del Congresso di Losanna 1974, C 37 del Congresso di Rio de Janeiro 1979, C 66 del Congresso di Amburgo 1984 e C 28 del Congresso di Washington 1989,
riconoscendo
l'importanza del ruolo dei servizi postali nello sviluppo dei paesi meno progrediti e l'inadeguatezza del servizio postale nella maggior parte di questi paesi,
tenendo conto
dell'esigenza di rafforzare i servizi postali nei paesi meno progrediti,
invita
i paesi meno progrediti a:
- mobilitare tutte le risorse umane, finanziarie e materiali disponibili in loco e ad avvantaggiarsi in tutta la misura del possibile dell'aiuto loro fornito nel settore postale;
- individuare e rafforzare le attivita' suscettibili di accrescere le loro fonti di reddito come la filatelia e la contabilita' internazionale e di elaborare nuove strategie commerciali,
invita inoltre
le Unioni ristrette ad incrementare l'assistenza fornita ai paesi meno progrediti.
incarica
gli organi dell'Unione:
- di adottare ogni misura necessaria affinche' l'Unione possa continuare a fornire aiuto allo sviluppo dei servizi postali dei paesi meno progrediti;
- di destinare ai paesi di questa categoria una parte, la piu' importante possibile, delle risorse dell'UPU;
- di seguire in maniera continuativa l'andamento della situazione generale della posta nei paesi meno progrediti, e di presentare un rapporto al riguardo al prossimo Congresso;
- di aiutare i paesi meno progrediti a rafforzare la loro capacita' di ottenere maggiori redditi da attivita' come la filatelia, la contabilita' internazionale ed i nuovi servizi,
incarica inoltre
il Direttore generale dell'Ufficio internazionale di:
- continuare a riservare una piu' incisiva attenzione prioritaria alle esigenze postali delle Amministrazioni dei paesi meno progrediti;
- proporre agli organi dell'UPU un programma di attivita' fondato sui settori prioritari e sulle esigenze specifiche dei paesi considerati, in particolare nei settori dove e' possibile un incremento delle fonti di reddito.
(Proposta 030, Commissione 9, quarta seduta)
Decisione C 65/1994
Invii non recapitati
Il Congresso,
avendo esaminato
la questione della riscossione di una tassa sugli invii in soprannumero non recapitati, e rinviati al mittente in un paese diverso da quello dove sono stati impostati,
ritenendo
che un'eventuale remunerazione potrebbe essere stabilita solo dopo uno studio che tenga conto delle nuove disposizioni del sistema di spese terminali, in particolare per la postalettere in soprannumero, incarica
il Consiglio di gestione postale:
- di studiare la possibilita' di stabilire una remunerazione da riscuotere sul mittente degli invii in questione;
- di elaborare, se del caso, proposte appropriate da presentare agli organi competenti.
(Proposta 20.29.4, Commissione 4, nona seduta)
Risoluzione C 66/1994
Corrispondenza commerciale - risposta internazionale per le merci
Il Congresso,
consapevole
che la pubblicita' postale internazionale e' uno dei settori in espansione dei servizi postali internazionali e che e' stato stimolato dalla crescita e dal positivo sviluppo del servizio di corrispondenza commerciale-risposta internazionale dopo la presentazione dello stesso al Congresso di Washington del 1989;
riconoscendo
che, data la costante espansione del commercio internazionale per mezzo della posta, vi potrebbe essere una domanda che incentivi le imprese ad offrire ai loro clienti servizi per rinviare le merci con il servizio postale internazionale in invii preaffrancati;
notando
che le Amministrazioni postali di POSTEUROP studiano costantemente vari tipi di possibili servizi di risposta per venire incontro alle nuove esigenze dei loro clienti e che varie Amministrazioni prevedono di svolgere studi di mercato in questo settore,
incarica
il Consiglio di gestione postale:
- di seguire l'andamento della situazione (come descritta nell'annesso) e di chiedere alle Amministrazioni che esamineranno la questione di fornirgli dei rapporti;
- di esaminare in tempo utile, in funzione dei progressi compiuti, l'opportunita' d'introdurre tale servizio in questo nuovo servizio facoltativo dell'UPU, inserendo, se del caso, disposizioni pertinenti nel Regolamento di esecuzione.
(Proposta 20.0.20, Commissione 5, terza sessione)
Annesso
Annesso
Servizio di corrispondenza commerciale-risposta internazionale per le
merci
I. Cenni storici
1.1 Il marketing diretto internazionale, principale settore d'azione dei servizi di risposta, si e' notevolmente sviluppato nel corso degli ultimi dieci anni, per mezzo soprattutto della pubblicita' postale internazionale. Tale sviluppo e' direttamente legato ad un insieme di valori come la mondializzazione crescente del mercato ed il perfezionamento sempre piu' importante delle tecniche di marketing diretto.
1.2 Le Amministrazione postali del mondo intero saranno chiamate a favorire quest'aumento della posta internazionale proveniente dai settori di marketing diretto, e dovranno adeguare i servizi di risposta alle esigenze di questi settori. Poiche' l'offerta CCRI e la posta pubblicitaria internazionale svolgono un ruolo di rilievo nell'offerta di una gamma di servizi di risposta, occorrera' vigilare in particolare sulle esigenze delle societa' di vendita per corrispondenza (principali utenti dei servizi di pubblicita' postale e di risposta). Si prevede infatti che il settore della vendita per corrispondenza si sviluppera' notevolmente con l'abolizione delle barriere doganali e commerciali in Europa e con il previsto ampliamento dell'Unione europea a vari paesi dell'AELE, in particolare la Svizzera, l'Austria, la Norvegia, la Svezia, la Finlandia e l'Islanda.
1.3 Il settore delle vendite per corrispondenza necessita di un servizio di risposta pagata internazionale per i pacchetti e le merci. Si prevede che a lungo termine i servizi di risposta dovranno offrire una gamma completa di prodotti di pubblicita' postale, ivi inclusi, tra i nuovi servizi, il servizio internazionale d'invio con assegno, il servizio internazionale di risposta pagata ed il servizio CCRI, accompagnati da servizi a valore aggiunto come la raccomandata, la dichiarazione di valore ed il trattamento prioritario.
II. Esempi concreti
2.1 Vari clienti residenti nel Regno Unito si sono rivolti all'Amministrazione postale di Gran Bretagna per poter beneficiare dei sopracitati servizi di risposta in forma abbinata. Alcuni laboratori di sviluppo di pellicole fotografiche, hanno chiesto limiti di peso piu' elevati per gli invii CCRI in modo da potervi includere uno o piu' rotoli di pellicola. A tale riguardo, valga l'esempio di una societa' britannica di sviluppo di pellicole fotografiche che utilizza gia' il servizio CCRI per la rispedizione delle pellicole. Un accordo bilaterale e' gia' stato concluso con un'Amministrazione per garantire la rispedizione di tali invii.
2.2 Tra gli esempi, citiamo il caso di un ortodontoiatrico britannico che necessita di bolli prepagati per il rinvio delle impronte dentarie o anche il caso di un cliente britannico che necessita di un servizio di rispedizione pagata di piccole quantita' di metalli preziosi dall'estero.
2.3 Il Consiglio esecutivo del 1994 ha gia' deciso di aggiungere ai requisiti di gestione del servizio CCRI la possibilita' di rispedire invii senza valore commerciale, di peso fino a 250 grammi, con decorrenza dal 1 gennaio 1995. Tuttavia, conviene effettuare un esame piu' approfondito della domanda sul mercato e delle varie possibilita' di servizio, al fine di ipotizzate la gamma completa di merci che i clienti possono voler spedire con servizi internazionali di risposta pagata.
2.4 E' evidente che se le Amministrazioni postali non si adeguano a questa domanda del mercato di servizi di risposta flessibili, i concorrenti commerciali come la TNT ne trarranno inevitabilmente vantaggio.
III. Studio di mercato
3.1 Fino ad ora, sono stati intrapresi vari studi di mercato sui servizi a valore aggiunto in questo settore. Tuttavia, e' evidente che esiste sul mercato una domanda reale per una gamma piu' estesa di servizi di risposta.
3.2 La Gran Bretagna intende proseguire le attivita' in questo settore attraverso il Gruppo di concezione di nuovi prodotti del SPMD (Servizio postale di marketing diretto) includendo, in un primo tempo, il problema dei servizi di risposta nell'attuale progetto di studio dello SPMD.
IV. Piano d'azione
4.1 Per il tramite del sotto-gruppo di concezione dei nuovi prodotti del SPMD, la Gran Bretagna studiera' con i suoi partners postali la fattibilita' dei servizi di risposta nelle condizioni sopra descritte.
4.2 Le difficolta' doganali ben note (all'esterno dell'Europa) e le spese tra le varie Amministrazioni inerenti al trattamento di merci di dimensione non predeterminata (come nel caso di invii con etichette prepagate) saranno oggetto di esame.
4.3 La Gran Bretagna sara' lieta di sottoporre all'UPU informazioni piu' dettagliate su tali questioni mano a mano che i lavori avanzeranno.
Risoluzione C 67/1994
Servizio internazionale di recapito a domicilio d'invii senza
indirizzo
Il Congresso,
consapevole
che un certo numero di Amministrazioni postali di POSTEUROP hanno istituito a titolo di prova un servizio internazionale di recapito d'invii della postalettere senza indirizzo, collegato ai servizi nazionali equivalenti di tali Amministrazioni,
riconoscendo
che questo servizio e' stato concepito per soddisfare i fabbisogni dei clienti, in particolare quelli del settore della pubblicita' postale internazionale che ricercano un mezzo poco costoso per distribuire materiale pubblicitario ed arricchire i loro schedari d'indirizzi,
prende nota
della descrizione del servizio in prova contenuta nell'annesso,
incarica
il Consiglio di gestione postale
- di seguire l'andamento di detto servizio chiedendo alle Amministrazioni postali che forniscono tali prestazioni, di sottoporgli dei rapporti;
- di esaminare, dopo che il servizio collaudato avra' dato buoni risultati per un periodo sufficiente, l'opportunita' di introdurre tali prestazioni in quanto nuovo servizio facoltativo dell'UPU, inserendo, se del caso, disposizioni pertinenti nel Regolamento di esecuzione.
(Proposta 20.0.21, Commissione 5, terza sessione)
GRAN BRETAGNA
Servizio internazionale di recapito a domicilio d'invii senza
indirizzo
I Cenni storici
1.1 Il servizio di postalettere internazionale senza indirizzo internazionalmente noto alle Amministrazioni postali con la denominazione "Invii senza indirizzo" (ESA) e' stato concepito e lanciato dalla Germania, dalla Francia, dalla Danimarca, dai Paesi Bassi e dalla Svizzera. La Gran Bretagna, dopo aver effettuato varie prove del servizio ESA con la Francia ed i Paesi Bassi, ha messo questo servizio a disposizione dei clienti del Regno Unito in agosto 1993. Tale servizio e' stato successivamente esteso nel settembre 1993 al Portogallo, che e' entrato nel gruppo delle Amministrazioni postali che forniscono tale servizio.
II. Descrizione del servizio
2.1 Il servizio di postalettere internazionale senza indirizzo consiste nel far recapitare, da postini di invii pubblicitari, degli opuscoli ed ogni altro materiale promozionale senza indirizzo direttamente nelle cassette postali di privati e di societa', insieme alla posta ordinaria, in una determinata regione del paese. Si tratta di una forma di pubblicita' che puo' essere sfruttata dalle societa' per costituire schedari d'indirizzi e cercare nuovi mercati per i loro prodotti.
2.2 Il servizio internazionale di posta senza indirizzo puo' essere offerto solo ai paesi che gia' svolgono questo servizio a livello interno. Il servizio internazionale di posta senza indirizzo deve corrispondere alle esigenze ed alle tariffe del servizio interno di ciascuna Amministrazione.
2.3 Sono indicate di seguito le principali specifiche stabilite di comune accordo per quanto riguarda tale servizio. Tuttavia, potranno essere autorizzate eccezioni a queste regole per mezzo di accordi bilaterali.
- Peso massimo 100 g
- Lunghezza massima 300 mm
- Larghezza massima 210 mm
- Spessore massimo 17 mm
- Lunghezza massima 140 mm
- Larghezza massima 90 mm
- Numero d'invii minimo 1000 invii
III. Funzionamento del servizio
3.1 Un organismo centrale di registrazione in un paese A esamina l'ordinazione di un cliente. Il paese A prende contatto con il paese B per confermare le date di recapito, l'ammissibilita' degli invii ed ottenere informazioni sui codici postali da selezionare.
3.2 Per ogni pubblicita' postale chiesta dal paese A per conto di un cliente, il paese B conferma al paese A le sue norme di servizio relative ai giorni della settimana nei quali avviene il recapito degli invii senza indirizzo, i tempi di recapito per tutti gli invii e la tariffa che sara' applicata.
3.3 Il cliente raggruppa in fasci gli invii da recapitare e li etichetta, specifica la zona postale-bersaglio ed il periodo di distribuzione auspicato nel paese B. Infine paga in anticipo all'Amministrazione del paese A il servizio che deve essergli fornito.
IV. Tariffe del servizio e regolamento dei conti tra le
Amministrazioni
4.1 Le tariffe includono il pagamento all'Amministrazione di destinazione delle spese di trattamento e di recapito, nonche' il pagamento delle spese di raccolta, di trattamento e d'inoltro degli invii senza indirizzo nel paese di origine.
4.2 Il regolamento dei conti tra le Amministrazioni e' effettuato bilateralmente dai centri contabili designati a tal fine in ciascun paese.
4.3 Le operazioni contabili tra le Amministrazioni postali sono effettuate con un modulo trasmesso assieme ai fasci del dispaccio.
L'ufficio di scambio di destinazione, dopo aver accertato di aver ricevuto il numero prescritto di invii notificati, trasmette una copia del modulo al centro contabile per la fatturazione.
4.4 Le spese che il paese A paga al paese B si basano principalmente sulle tariffe determinate da quest'ultimo paese per il suo servizio pubblico interno di trasmissione d'invii senza indirizzo.
V. Situazione attuale
5.1 Il traffico degli invii trasmessi dal servizio ESA, noto in Gran Bretagna con la denominazione "International Household Delivery Service IHDS" ha tuttora uno sviluppo abbastanza lento.
5.2 A tutt'oggi, solo un numero ristretto di Amministrazioni fornisce questo servizio.
5.3 Lo schema di ripartizione geografica della popolazione e' una componente vitale della fattibilita' di tale servizio. Si tratta di una tecnica di marketing per mezzo della quale una societa' cerca di individuare particolari settori di una citta' o di una regione dove sono ubicati i privati o le imprese maggiormente predisposte ad acquistare i suoi prodotti. Attualmente, il servizio ESA si limita a mirare una selezione generale di indirizzi di domicili privati o di societa' (cassette postali) in zone designate mediante determinati codici postali nel paese di destinazione.
VI. Concorrenza
6.1 E' stato accertato che due associazioni che svolgono servizi internazionali per l'invio di materiale pubblicitario senza indirizzo sono state create da societa' indipendenti, le quali hanno formato un collegamento attraverso l'Europa. Le uniche societa' di cui si sa che svolgono un servizio di trasmissione d'invii a partire della Gran Bretagna sono la Circle Distributors che rappresenta la European Letterbox Marketing Association (ELMA) e la MRM Distributors agente per conto della European Household Delivery Association (EHDA). Esse danno accesso alla selezione, effettuata in funzione della ripartizione geografica della popolazione, la' dove esitano mezzi locali, ma i clienti devono provvedere al trasporto degli invii dalla Gran Bretagna verso i paesi di destinazione e pagare direttamente il trasportatore alla fine della catena.
6.2 Attualmente questi servizi non sono ampiamente utilizzati; essi non sono oggetto di una particolare pubblicita', e neppure fanno appello alle Amministrazioni postali. Sia l'ELMA che l'EHDA svolgono un ruolo di agente di coordinamento ed offrono prezzi "tutto compreso" nonche' un centro di coordinamento da un capo all'altro. I clienti hanno la certezza che gli invii sono trattati e distribuiti nelle stesse condizioni di affidabilita' delle reti postali ufficiali.
VII. Studio di mercato
7.1 Un ampio studio di mercato realizzato dalla Gran Bretagna ha indicato che esiste una domanda limitata ma tuttavia emergente, per un servizio ESA internazionale.
7.2 Il principale mercato-bersaglio e' costituito da imprese medie che si occupano del marketing di prodotti di grande consumo. Si tratta in particolare di societa' che non dispongono di succursali nel paese di destinazione. Le grandi societa' internazionali hanno probabilmente delle filiali o degli agenti che possono avere accesso ai servizi interni di trasmissione d'invii senza indirizzo forniti dai servizi postali nazionali, o ai servizi forniti dagli operatori locali che gia' svolgono servizi di consegna porta a porta.
7.3 Il servizio ESA internazionale e' stato riconosciuto particolarmente utile per:
- svolgere la promozione di merci di basso valore unitario;
- aiutare i clienti che non possiedono schedari d'indirizzi o che ne hanno di qualita' mediocre, a costituire una banca dati per svolgere future azioni di pubblicita' postale con indirizzo, assieme a carte CCRI per incrementare la percentuale delle risposte;
- realizzare una prima valutazione dei mercati esteri o inchieste di mercato.
Questo servizio ESA puo' essere un punto di partenza redditizio, poiche' non esige l'acquisizione di particolari schedari d'indirizzi ne' il noleggio di schedari esterni.
Risoluzione C 68/1994
Posta pubblicitaria internazionale
(corrispondenza commerciale - risposta internazionale: risposta a livello locale)
Il Congresso,
constatando
che la pubblicita' postale internazionale e' uno dei settori di espansione dei servizi postali internazionali e che e' stato incentivato dalla crescita e dal positivo sviluppo del servizio di corrispondenza commerciale - risposta internazionale dopo la presentazione di quest'ultimo nel Congresso di Washington 1989,
consapevole
del fatto che un certo numero di Amministrazioni postali di POSTEUROP procede attualmente, a titolo di prova, ad un'estensione di questo servizio grazie al quale gli invii con risposta pagata sono in primo luogo recapitati ad un indirizzo locale del paese di destinazione,
riconoscendo
che tale servizio e' stato concepito per rispondere alle esigenze dei clienti, in particolare di coloro che operano nel ramo della pubblicita' postale internazionale e che auspicano poter disporre di una gamma di servizi piu' flessibili,
prende nota
della descrizione del servizio contenuta nell'annesso,
incarica
il Consiglio di gestione postale:
- di seguire l'evoluzione di questo servizio chiedendo alle Amministrazioni che forniscono questa prestazione di fornirgli dei rapporti;
- di esaminare, dopo che il servizio collaudato avra' dato buoni risultati per un periodo sufficiente, l'opportunita' di introdurlo in quanto nuovo servizio facoltativo dell'UPU, inserendo, se del caso, disposizioni pertinenti nel Regolamento di esecuzione della Convenzione.
(Proposta 20.0.22, Commissione 5, terza sessione)
Annesso
GRAN BRETAGNA
Posta pubblicitaria internazionale
(corrispondenza commerciale - risposta internazionale: risposta a livello locale)
I. Cenni storici
1.1 L'attuale servizio CCRI, equivalente internazionale dei servizi interni di corrispondenza commerciale - risposta, si sviluppa sia a livello di volume (la Gran Bretagna prevede 500 000 invii in arrivo per 1993/1994) sia a livello del numero di Amministrazioni postali partecipanti, ossia 12 paesi nel 1987 e, attualmente, oltre 40 paesi e territori nel mondo intero.
1.2 Il servizio di corrispondenza commerciale - risposta internazionale (CCRI) offre a societa' di marketing straniere un comodo mezzo per ottenere risposte dai loro clienti. Grazie ad un formulario CCRI internazionalmente riconosciuto, gli spedizionieri di posta internazionale possono inserire nell'invio un modulo di risposta che consente ai loro clienti di rispondere gratuitamente, impostando questo modulo nell'ufficio postale locale.
II. Descrizione del servizio
2.1 Il servizio CCRI locale e' un'estensione della prestazione CCRI esistente. E' in fase di elaborazione da parte dei paesi membri del servizio postale di marketing diretto (SPMD) e sara' commercializzato in quanto servizio distinto, con il nome di International Admail (IA) (posta pubblicitaria internazionale). Il servizio postale di marketing diretto (SPMD) e' un associazione europea di autorita' postali mirante a sviluppare il mercato ed a promuovere i prodotti connessi alla pubblicita' postale destinata al settore internazionale di marketing diretto. I paesi che fanno attualmente parte di questa associazione sono i seguenti: Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera.
2.2 Le Amministrazioni dello SPMD hanno previsto di inaugurare questo servizio alla fine del mese di aprile 1994.
2.3 Il servizio proposto ampliera' o completera' il servizio CCRI esistente, fornendo la possibilita' di trasmettere invii (fino a 50 grammi) con risposta preaffrancata, che saranno in primo luogo recapitati ad un indirizzo in un paese B per essere successivamente ritrasmessi nel paese di origine (paese A). Cio' consentira' alle societa' di pubblicita' postale del paese A di avere una presenza percettibile nel paese B quando effettuano spedizioni internazionali in grandi quantita'.
III. Funzionamento del servizio
3.1 Per descrivere il funzionamento della posta pubblicitaria internazionale, utilizziamo un semplice esempio, come quello di un cliente britannico che si avvale del servizio a destinazione della Francia:
- La posta britannica fornisce al cliente informazioni riguardo alla contestura di una busta o di una cartolina-risposta per corrispondenza commerciale d'uso in Francia (E' necessario un modulo diverso per ciascun paese).
- Il cliente britannico stampa cartoline/buste conformi al modulo del servizio francese, incorporandovi il nome della sua societa'.
- Il cliente spedisce i suoi invii in quantita' in Francia, inserendo in ciascun invio i moduli di risposta prestampati e preaffrancati, valevoli anche per il servizio interno di risposta francese. I destinatari di tale posta rispediscono quindi i moduli all'indirizzo iscritto sulle cartoline-risposta, corrispondente ad una cassetta postale ubicata all'interno o in prossimita' dell'ufficio di scambio di Parigi. Per questo tipo di posta, vi sara' un'unica cassetta postale.
- Ogni giorno l'ufficio di scambio di Parigi trasmette tali moduli all'ufficio di scambio britannico (a Londra), per posta aerea, insieme agli invii CCRI ordinari, vale a dire nel sacco finale.
- Nell'ufficio di scambio di Londra, le risposte sono smistate secondo i vari clienti, inserite in una busta di prima classe e trasmesse a questi ultimi.
IV. Tariffe del servizio e regolamento dei conti tra le
Amministrazioni postali
4.1 Le tariffe includono il pagamento all'Amministrazione (del paese B) delle spese di trattamento e di inoltro interno degli invii verso la cassetta postale, oltre alle spese di rispedizione delle risposte verso il paese di origine. I membri dello SPMD hanno convenuto, in via provvisoria, di basare sui costi i pagamenti tra le Amministrazioni.
4.2 La valutazione dei costi effettuata dalla posta britannica indica che i pagamenti reclamati non dovrebbero superare il 50 per cento delle tariffe interne applicabili agli invii di corrispondenza commerciale - risposta poiche' le spese di recapito che rappresentano un elemento importante dei costi postali non vengono sostenuti dal paese B nel caso del servizio della posta pubblicitaria internazionale.
4.3 Il regolamento dei conti tra le Amministrazioni postali sara' effettuato a livello bilaterale dai centri contabili designati a tal fine in ciascun paese.
4.4 Le operazioni contabili tra le Amministrazioni si effettuano per mezzo di un modulo che sara' trasmesso (con una copia del modulo C 12 sul quale vengono registrati gli invii di questo tipo di posta) al centro contabile del paese mittente. L'ufficio di scambio ricevente, dopo aver accertato che il numero di invii notificati e' stato effettivamente ricevuto, trasmette una copia del modulo al suo centro contabile per la verifica delle fatture ed il pagamento.
V. Situazione attuale
5.1 Al momento dell'elaborazione della presente proposta, il servizio in questione era sul punto di essere instaurato. Durante il Congresso, la Gran Bretagna sara' in grado di presentare un rapporto orale sui primi risultati di detto servizio.
VI. Concorrenza
6.1 Vari servizi internazionali (ed in particolare la TNT) svolgono un servizio di risposta internazionale e ne fanno pubblicita'. La procedura e' la seguente: il fattorino prende in carico il contenuto della cassetta postale per conto di un cliente e rispedisce le risposte tramite la sua rete internazionale. Questa operazione e' analoga al servizio che sara' offerto dai membri del SPMD.
6.2 Attualmente, i servizi forniti dai concorrenti sembrano onerosi, ma e' probabile che una lotta di prezzi si scateni dopo che i membri dello SPMD avranno varato il loro servizio internazionale di posta pubblicitaria.
VII. Inchieste di mercato
7.1 Un'inchiesta di mercato la cui realizzazione e' stata ordinata dalla posta britannica nel dicembre 1992, presso 428 societa' operanti in attivita' di marketing internazionale (in quattro paesi europei, ivi compreso la Gran Bretagna) ha chiaramente indicato che esiste una domanda dei clienti per una gamma di servizi internazionali di risposta, ivi inclusa, in particolare, la posta pubblicitaria internazionale (CCRI "locale").
7.2 Lo studio di mercato mostra che le societa' ed i privati che ricevono invii di pubblicita' postale sono piu' inclini ad utilizzare un modulo di risposta quando quest'ultimo reca l'indirizzo di un luogo ubicato sul territorio nazionale piuttosto che all'estero.
Benche' il servizio CCRI di base abbia registrato dei successi, il complemento che rappresenta questa possibilita' di risposta a livello locale aiutera' a sormontare la reticenza di taluni destinatari a rispondere ad un invio internazionale. L'inchiesta di mercato indica che la possibilita' di rispondere ad un indirizzo locale contribuira' ad espandere l'uso del servizio CCRI.
7.3 Sull'insieme delle societa' che gia' si avvalgono del servizio CCRI il 66 per cento ha dichiarato che adotteranno anche il servizio di risposta locale. Il quarto degli utenti dei servizi internazionali di pubblicita' postale ritiene che la posta pubblicitaria e' considerata piu' affidabile se reca un indirizzo locale.
Decisione C 69/1994
Progetto di programma di studi per il periodo 1995-1999
Il Congresso,
incarica
il Consiglio di gestione postale d'introdurre nel programma di studi per il periodo 1995-1999 un sotto-studio intitolato
"Recapito degli invii EMS da societa' private" al fine:
1. di predisporre un progetto di accordo-quadro tra le Amministrazioni postali e le societa' private per effettuare il recapito degli invii EMS;
2. elaborare una guida operativa per il recapito degli invii EMS da parte di societa' private.
(Proposta 03, Commissione 5, terza sessione)
Risoluzione C 70/1994
Progetto del programma di studi per il periodo 1995-1999
Il Congresso,
visto
l'articolo 104, paragrafo 9, del Regolamento generale relativo alle competenze del Consiglio di gestione postale,
visto inoltre
la consultazione dei Paesi-membri dell'Unione e delle Unioni ristrette, effettuata ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 13, del Regolamento generale,
prendendo nota
degli importanti lavori preparatori compiuti dal CCEP uscente,
consapevole
della necessita' di stabilire un programma di base per gli studi da intraprendere, programma che dovra' comprendere un numero limitato di studi su temi di attualita' e d'interesse comune e che potra' peraltro essere riveduto ogni anno in funzione di nuove realta' e priorita',
ritenendo
che la capacita' d'azione del Consiglio, incaricato degli studi, deve dare la precedenza ai settori d'attivita' considerati importanti o persino prioritari dalle Amministrazioni postali,
decide
di affidare a tale Consiglio la cura, nell'ambito del Piano strategico:
a) di organizzare e di orientare i suoi lavori relativi agli studi da intraprendere nel modo che riterra' piu' opportuno;
b) di decidere in merito agli studi permanenti da rivedere;
c) di vigilare affinche' gli studi siano compiutamente effettuati nel piu' breve tempo possibile, e che i loro risultati siano immediatamente, nel momento in cui hanno la massima utilita', divulgati a tutte le Amministrazioni;
d) di vigilare affinche' i risultati ottenuti al termine di certi studi possano essere ampiamente utilizzati in loco a favore dei paesi piu' sfavoriti;
e) di apportare regolarmente, ove necessario, i correttivi utili a taluni studi, al fine di allinearli alle nuove realta' e priorita' eventualmente emerse;
f) di avvalersi dei metodi di lavoro piu' appropriati alle questioni da trattare, per ottenere i migliori risultati.
(Proposta 0.4, Commissione 5, terza sessione)
Risoluzione C 71/1994
Ricostituzione del Comitato di contatto Operatori privati/UPU
Il Congresso,
visto
l'ambiente sempre piu' competitivo nel quale si muovono i servizi postali, ed in particolare i servizi espresso,
riconoscendo
che il Comitato di contatto potrebbe essere l'istanza piu' appropriata per scambi di vedute tra le Amministrazioni postali e gli operatori privati su settori d'interesse comune alle due parti,
considerando
che occorrera' proseguire gli sforzi volti a reperire soluzioni comuni a problemi che interessano sia gli operatori privati sia le Amministrazioni postali, in particolare per quanto riguarda le questioni in materia di dogana e di sicurezza,
autorizza
il Consiglio d'autorizzazione a ricostituire il Comitato di contatto Operatori privati/UPU al fine di proseguire lo studio dei problemi tecnici, commerciali ed operativi comuni.
(Proposta 011, Commissione 5, terza sessione)
Risoluzione C 72/1994
Servizio di raggruppamento "Collettame"
Il Congresso,
avendo introdotto
nell'accordo relativo ai pacchi postali le disposizioni di base
relative al servizio di raggruppamento "Collettame"
consapevoli
che le Amministrazioni che auspicano offrire tale servizio necessitano di disposizioni piu' dettagliate,
ritenendo
che lo stesso servizio potrebbe in seguito essere offerto per il trasporto degli invii della postalettere,
incarica
il Consiglio di gestione postale:
1. di elaborare le disposizioni di cui le Amministrazioni postali necessitano per fornire il servizio di raggruppamento "Collettame";
2. di studiare l'estensione di detto servizio al trasporto degli invii della postalettere, e, se del caso, presentare proposte appropriate al prossimo Congresso,
(Commissione 5, terza sessione)
Risoluzione C 73/1994
Comitato di coordinamento dei lavori degli organi permanenti
dell'Unione
Il Congresso
visto
la Risoluzione C 4/Washington 1989 sul Comitato di coordinamento dei lavori degli organi permanenti dell'Unione,
tenendo conto
dei lavori compiuti dal Comitato di coordinamento dall'ultimo Congresso,
riconoscendo
a) che il Comitato e' un organo di coordinamento in seno all'Unione, formato dal Presidente del Consiglio di amministrazione, dal Presidente del Consiglio di gestione postale e dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale,
b) che il Comitato e' convocato dal Presidente del Consiglio d'amministrazione e che deve di regola riunirsi in occasione delle sessioni annuali dei due Consigli e quando necessario,
tenendo conto
del fatto che il Consiglio esecutivo ha raccomandato l'introduzione di un sistema di pianificazione strategica che migliorera' il coordinamento e la pianificazione della attivita' dell'Unione,
ritenendo
necessario esaminare lo statuto, la funzione ed il metodo di lavoro del Comitato, in considerazione del nuovo processo di pianificazione strategica,
decide
1. di determinare come segue la funzione del Comitato di coordinamento degli organi permanenti dell'Unione:
- contribuire al coordinamento dei lavori degli organi permanenti dell'Unione;
- riunirsi, ove necessario, per dibattere questioni importanti relative all'Unione ed al servizio postale internazionale;
- fornire agli organi dell'Unione, la valutazione di tali questioni nonche' le loro incidenze sui lavori;
- provvedere ad una corretta attuazione del processo di pianificazione strategica, in modo che tutte le decisioni inerenti alle attivita' dell'Unione siano adottate dagli organi appropriati, in conformita' con le loro responsabilita' come stabilite negli Atti;
2. di incaricare il Consiglio d'amministrazione di esaminare in un secondo tempo, in collaborazione con il Consiglio di gestione postale e l'Ufficio internazionale, nel quadro del futuro studio sul miglioramento della gestione del lavoro dell'Unione, sia il ruolo e le funzioni del Comitato di coordinamento sia le sue relazioni con il processo di pianificazione strategica.
(Proposta 041/Rev 2, Commissione 3, ottava sessione)
Risoluzione C 74/1994
Efficienza dei servizi di traduzione in seno all'Unione
Il Congresso,
prendendo nota
dell'esame della questione linguistica effettuato dal Gruppo di lavoro GT 3/3 del Consiglio esecutivo, mirante a migliorare l'efficienza della gestione dell'Unione,
consapevole
che qualsiasi organizzazione internazionale che riceve e produce documenti in svariate lingue ha da compiere un pesante compito amministrativo e logistico per vigilare che le traduzioni siano prodotte con rapidita', esattezza e qualita', utilizzando nel modo piu' economico possibile le risorse disponibili,
incarica
il Consiglio d'amministrazione, in collaborazione con l'Ufficio internazionale:
- d'intraprendere uno studio sui metodi di lavoro e le procedure del servizio di traduzione e di dattilografia adottati sia nell'ambito dell'Ufficio internazionale, sia dai gruppi linguistici, nonche' sull'elaborazione e la distribuzione dei documenti al fine di determinare le conseguenze di dette procedure sull'efficienza della gestione del lavoro dell'Unione, e di formulare raccomandazioni riguardo ai miglioramenti appropriati, da applicare il piu' rapidamente possibile;
- di includere nel suo studio i costi della traduzione dei documenti verso la lingua ufficiale.
(Proposta 021/Rev.1, Commissione 3, settima sessione)
Risoluzione C 75/1994
Istituzionalizzazione di una riunione ad alto livello fra i Congressi Il Congresso,
visto
i risultati della riunione straordinaria ad alto livello tenuta nel 1992,
consapevole
della necessita' di far fronte alla rapida evoluzione dell'ambiente postale, di seguire l'attuazione delle strategie postali adottate nel precedente Congresso e di riflettere sugli orientamenti da adottare per rendere piu' efficienti i servizi postali internazionali,
invita
il Consiglio d'amministrazione ad esaminare, di concerto con il Consiglio di gestione postale e l'Ufficio internazionale, l'utilita' di tenere una riunione ad alto livello, in linea di massima nel terzo anno dopo il Congresso, con la partecipazione di responsabili ad alto livello.
(Proposta 042, Commissione 3, settima sessione)
Risoluzione C 76/1994
Piano strategico, piano operativo e piano finanziario dell'UPU
Il Congresso,
secondo
la decisione del Consiglio esecutivo d'introdurre un sistema di pianificazione strategica e d'iscrizione al bilancio per ciascun programma, nel quadro dei miglioramenti generali da apportare alla gestione di lavoro dell'Unione, in attuazione della Risoluzione C 8/1989 del Congresso di Washington,
riconoscendo
la necessita', enunciata in tale decisione, di istituire in sistema completo e perfettamente coordinato per la pianificazione di tutte le attivita' e le spese dell'Unione, e di adottare un criterio di maggiore trasparenza nell'adozione di decisioni da parte di tutti gli organi dell'Unione, sulla gestione e le finanze,
consapevole
della necessita' di garantire un'assoluta compatibilita' e coerenza tra la Strategia postale di Seul ed il Piano strategico dell'UPU,
adotta in linea di massima
- il Piano strategico dell'UPU per gli anni 1995-1999 in quanto documento programmatico di tutte le attivita' atto a consentire agli organi dell'Unione di conseguire i suoi obiettivi;
- il Piano operativo dell'UPU per gli anni 1995-1999 con le incidenze finanziarie contenute nel piano finanziario, in quanto documento che prende nota di tutte le attivita' dell'UPU e dei suoi organi, nonche' dei costi e delle risorse necessarie per l'esecuzione di tali attivita'.
incarica
il Consiglio d'amministrazione ed il Consiglio di gestione postale, in collaborazione con l'Ufficio internazionale:
a) di attuare il Piano strategico ed il Piano operativo nel modo che riterranno piu' opportuno, integrandoli con le misure dei risultati pertinenti;
b) di esaminare le necessita' di adottare procedure flessibili ed adattate alle nuove strutture dei due Consigli;
c) di modificare e di aggiornare, ogni anno, il piano operativo ed il piano finanziario, in considerazione dell'evoluzione delle circostanze, pur:
- riconoscendo gli obiettivi indicati nella Strategia postale di Seul;
- tenendo conto dell'orientamento strategico globale e delle
priorita' indicate dal Congresso nel Piano strategico;
- tenendo conto dei risultati mano a mano emergenti dallo studio sul miglioramento della gestione di lavoro dell'Unione;
- stanziando diversamente le risorse, ove necessario;
- rispettando i limiti del bilancio preventivo stabiliti dal
Congresso;
d) di esaminare l'analisi ed i risultati finanziari, la classificazione delle attivita' e lo stanziamento delle risorse di cui al Doc 74/Annesso 2 e Add 1, riconoscendo che tali dati sono forniti solo a titolo indicativo e che non limitano i poteri del Consiglio d'amministrazione e del Consiglio di gestione postale per quanto riguarda l'ammontare e lo stanziamento delle spese, nonche' le fonti di finanziamento nel quadro delle loro rispettive competenze;
e) di approvare, ogni anno, lo stanziamento di ogni risorsa finanziaria supplementare eventualmente in aggiunta al bilancio preventivo ordinario, e suscettibile di essere messa a disposizione dell'Unione;
f) di vigilare affinche' tutte le attivita' e le spese dell'Unione e dei suoi organi, compreso l'aggiornamento dei Piani, siano effettuate nel rispetto delle procedure stabilite dalla Risoluzione C 46/ Seul 1994 "Funzioni e responsabilita' in materia di pianificazione strategica e d'iscrizione al bilancio per programma.
(Proposta 048, Commissione 3, settima sessione)
Decisione C 77/1994
Studio sul sistema linguistico dell'Unione
Il Congresso,
incarica
il Consiglio d'amministrazione:
1. d'intraprendere uno studio del sistema linguistico dell'Unione nel suo insieme, al fine di reperire una soluzione globale accettabile da tutti i Paesi membri considerando in particolare le proposte 15.106.94 e 15.106.95, nonche' delle altre lingue, in particolare il cinese, il russo, ed il tedesco, ed ispirandosi ai sistemi adottati dalle altre Istituzioni specializzate delle Nazioni Unite;
2. di analizzare la definizione dei concetti di lingua ufficiale e di lingua di lavoro ed i rapporti tra i due concetti;
3. di esaminare tutte le conseguenze, in particolare finanziarie, dell'eventuale introduzione di altre lingue di lavoro;
4. di sottoporre proposte pertinenti al prossimo Congresso
(Commissione 3, settima sessione)
Risoluzione C 78/1994
La gestione dell'informazione in quanto attivita' strategica dell'UPU Il Congresso,
avendo esaminato
il rapporto del Segretario generale sulla gestione dell'informazione come attivita' strategica dell'UPU (Congresso - Doc 71),
decide
- di riconoscere la gestione dell'informazione ed in particolare quella fornita mediante mezzi informatici, come attivita' strategica dell'UPU;
- di prendere nota dello stato di installazione della banca dati destinata alle Amministrazioni postali ed all'Ufficio internazionale.
(Commissione 3, ottava sessione)
Risoluzione C 79/1994
Sviluppo delle risorse umane e della formazione professionale
Il Congresso,
visto
il rapporto presentato dal Consiglio esecutivo sullo sviluppo delle risorse umane (Congresso - Doc 53),
consapevole
degli importanti cambiamenti strutturali e tecnologici avvenuti nel settore e dei loro effetti sull'organizzazione e la gestione dei servizi postali,
convinto
che la formazione e la qualificazione del personale sono sempre il miglior mezzo per rendere piu' competitive le amministrazioni postali,
considerando
i vantaggi economici e pedagogici del sistema di formazione modulare e la sua capacita' di adattarsi ai bisogni di ciascun paese, in considerazione anche della sua comprovata efficacia in altre istituzioni del sistema delle Nazioni Unite,
notando
l'importanza e l'urgenza dell'aiuto in favore dei paesi in via di sviluppo nel settore delle risorse umane e della formazione per far fronte ai mutamenti del settore postale,
sollecita
le autorita' postali a riservare alla formazione una percentuale della massa salariale o dei proventi operativi,
incarica
il Direttore generale dell'Ufficio internazionale di:
- prendere le misure necessarie per aiutare i Paesi membri nel settore delle risorse umane e della formazione;
- reperire i mezzi adeguati per la realizzazione del sistema di formazione modulare,
incarica altresi'
gli organi interessati dell'UPU di fornire gli orientamenti necessari e di prendere le iniziative adatte affinche' l'assistenza tecnica in materia di risorse umane e di formazione sia piu' efficace, in vista di promuovere lo sviluppo dei servizi postali a livello mondiale
(Proposta 032, Commissione 9, quinta sessione)
Risoluzione C 80/1994
Programma di lavoro del GADP 1995-1999
Il Congresso,
tenendo conto
della Risoluzione C 34/1991 del Consiglio esecutivo, con la quale detto organo adotta un Piano d'azione per lo sviluppo, complementare al Programma generale d'azione di Washington, destinato ad accrescere l'interazione fra le Amministrazioni postali e le banche di sviluppo internazionale, e stabilisce un Gruppo d'azione per lo sviluppo postale,
avendo esaminato
il rapporto comune del Consiglio esecutivo e del Consiglio consultivo degli studi postali sulle attivita' del Gruppo d'azione per lo sviluppo postale (GADP) (Congresso - Doc 56).
prendendo atto
che malgrado gli sforzi consentiti dai paesi in via di sviluppo e dalla comunita' internazionale, i servizi postali dei paesi interessati non progrediscono sufficientemente, il che si traduce in alcuni casi in un declino della qualita' dei servizi ed in un calo del traffico postale,
notando
che le Amministrazioni postali non sono in grado di smobilizzare a livello interno fondi d'investimento sufficienti per migliorare in maniera significativa il livello di funzionamento dei loro servizi, avendo constatato
che gli investitori multilaterali, fra cui la Banca mondiale, rappresentano possibili fonti di finanziamento degli investimenti nel settore postale,
approva
- il lavoro compiuto dal GADP, dal momento della sua creazione, per reperire un aumento dei fondi destinati a progetti postali e concessi dalle banche d'investimento allo sviluppo, come enunciato nel rapporto del Consiglio esecutivo e del Consiglio consultivo degli studi postali sulle attivita' del Gruppo d'azione per lo sviluppo postale (GADP);
- il proseguimento degli sforzi per implicare gli investitori multilaterali nei progetti di sviluppo postale.
decide
di adottare l'allegato programma di lavoro del Gruppo d'azione per lo sviluppo postale per il periodo 1995-1999.
(Proposta 036, Commissione 9, quinta sessione)
Annesso
PROGRAMMA DI LAVORO DEL GRUPPO D'AZIONE PER LO SVILUPPO POSTALE 1995- 1999.
PROGETTO 1 - Far contribuire i governi allo sviluppo postale
Descrizione
Di regola, i servizi postali non figurano al primo rango delle priorita' nei piani di sviluppo nazionale. Il presente progetto mira ad informare i Governi circa i contributi che i servizi postali forniscono allo sviluppo economico del loro paese e a dimostrare, con l'aiuto delle statistiche, tutti i servizi che solo la posta puo' fornire. Inoltre il progetto intende informare circa il sostegno dato dalla posta alle attivita' prioritarie di sviluppo nazionale, come lo sviluppo rurale, l'istruzione, lo sviluppo delle piccole aziende ecc.
Infine, incoraggia i governi ad includere i servizi postali nei piani di sviluppo nazionale, dando loro l'importanza che si meritano, ed ad appoggiare i progetti postali sottoposti agli investitori multilaterali.
Attivita'
- Pubblicare e divulgare opuscoli promozionali ed altri mezzi d'informazione contenenti statistiche che illustrino ai governi il contributo apportato dai servizi postali.
- Adoperarsi presso i ministeri responsabili dei piani di sviluppo nazionale e dei contatti con gli investitori, affiche' si familiarizzino con lo sviluppo postale.
- Vigilare affiche' lo sviluppo postale sia oggetto di promozione nelle riunioni a livello regionale cui assistono i ministri responsabili dei servizi postali.
- Sottoporre i progetti di sviluppo postale all'attenzione di coloro che decidono a livello ministeriale, consigliando ed aiutando le Amministrazioni postali.
- Ottenere una partecipazione intergovernativa al Colloquio sullo sviluppo postale del 1995.
- Stabilire contatti con i ministri di un certo numero di paesi per promuovere lo sviluppo postale.
- Incoraggiare i governi a porre a disposizione delle Amministrazioni postali tutte le risorse necessarie allo sviluppo postale, ivi comprese quelle risultanti dalla compensazione delle spese terminali.
PROGETTO 2 - Far conoscere i servizi postali agli investitori multilaterali.
Descrizione
Gli investitori multilaterali ignorano la natura dei servizi postali e spesso non hanno le competenze tecniche necessarie per valutare i progetti postali. Alcune di queste istituzioni, ivi compresa la Banca mondiale, manifestano da qualche tempo interesse ad accrescere la propria documentazione sul ruolo ed i contributi dei settori postali, a livello sia nazionale che mondiale. Converrebbe incentivare e sfruttare questo interesse per incrementare il sostegno degli investitori multilaterali ai progetti postali.
Attivita'
- Divulgare opuscoli promozionali ed altri mezzi d'informazione per informare gli investitori multilaterali sull'apporto dei servizi postali ed accrescere il sostegno che concedono a tale settore.
- Dare agli investitori multilaterali informazioni sul ruolo e sulle attivita' del GADP per aggiornarli in merito alla progressione del concetto di sviluppo postale.
- Partecipare con investitori multilaterali, a studi, inchieste e sondaggi miranti ad informarli piu' adeguatamente riguardo al settore postale ed incoraggiarli a sostenerlo meglio.
- Concepire dei "modelli", in base ai progetti di sviluppo postale che hanno avuto un esito positivo, ed accertare che gli investitori multilaterali ne vengano a conoscenza.
- Fornire consulenza tecnica, su richiesta degli investitori multilaterali, per completare i progetti nazionali con l'inclusione di un capitolo postale.
- Partecipare attivamente alle conferenze di donatori e ad altre riunioni d'istituzioni che forniscono sostegni finanziari.
- Vigilare su mutamenti che emergono negli obiettivi, nelle politiche e nelle procedure adottate dalla comunita' degli investitori multilaterali.
- Ottenere la partecipazione degli investitori multilaterali al Colloquio sullo sviluppo del 1995.
PROGETTO 3 - Utilizzare lo sviluppo postale per ammodernare i servizi
postali
Descrizione
Per rimanere competitive sul mercato postale odierno, le Amministrazioni postali nazionali devono trasformarsi in imprese capaci di agire secondo un sistema affidabile commercialmente.
Questo tipo di trasformazione esige risorse al di la' dei mezzi consentiti dall'autofinanziamento. La comunita' degli investitori multilaterali e' un'ottima fonte di finanziamento per un simile sviluppo, ma impone alcune condizioni su questo tipo di prestiti, la piu' importante essendo che i beneficiari devono ristrutturare la loro gestione secondo un principio di redditivita' finanziaria e rimborsare i prestiti d'investimento. Il presente progetto intende far conoscere alle Amministrazioni postali i criteri di valutazione di questi investitori e le responsabilita' derivanti dall'accettazione di prestiti allo sviluppo.
Attivita'
- Incoraggiare i servizi postali a fare appello agli investitori multilaterali come ad una fonte di mezzi necessari per lo sviluppo postale.
- Aggiornare e divulgare i documenti del Congresso sullo sviluppo postale.
- Organizzare laboratori sul tema dello sviluppo postale, in concomitanza con le riunioni delle Unioni ristrette.
- Aggiornare e divulgare il "Modello di procedura".
- Organizzare e riunire un Colloquio per lo sviluppo postale nel 1995.
- Prevedere missioni di consulenti, sotto l'egida del GADP, presso le Amministrazioni postali per aiutarle ad informarsi sui mezzi per ottenere risorse esterne a favore dello sviluppo postale.
- Ottenere la partecipazione delle Amministrazioni postali al colloquio sullo sviluppo del 1995.
PROGETTO 4 - Reperire altri mezzi per ottenere risorse esterne a favore dello sviluppo postale.
Descrizione
Per mantenere una crescita continua del numero e della portata dei progetti di sviluppo postale, il GADP, di concerto con l'Ufficio internazionale, deve continuare a reperire risorse per svolgere i progetti di sviluppo. Nell'ambito dello stesso progetto, l'Ufficio internazionale ed il GADP dovrebbero ampliare l'ambito delle loro relazioni di lavoro con la comunita' degli investitori multilaterali al fine di conoscere altri investitori diversi dalla Banca mondiale.
Attivita'
- Seguire ed aggiornare il piano di lavoro quinquennale.
- Tenere regolarmente riunioni del GADP nelle quali saranno esaminati i risultati delle missioni e l'avanzamento dell'attuazione del Piano d'azione.
- Adoperarsi attivamente per ampliare l'ambito della comunita' di investitori e far partecipare nuovi investitori ai progetti di sviluppo postale.
- Individuare risorse supplementari per svolgere missioni sotto l'egida del GADP.
- Evitare la ripetizione degli sforzi ed ottimizzare l'impiego delle risorse stanziate per lo sviluppo postale, coordinando i progetti del GADP con:
- il Dipartimento della cooperazione allo sviluppo, Ufficio
internazionale,
- i Consiglieri generali,
- le Unioni ristrette,
- il servizio di sostegno settoriale dell'UNDP.
PROGETTO 5 - Aiutale le Amministrazioni postali a preparare un
programma di sviluppo o di ristrutturazione
Descrizione
Una delle ragioni per le quali i servizi postali non figurano ad un rango adeguato di priorita' nei programmi di sviluppo del loro paese, sembra derivi dal fatto che le Amministrazioni postali, sia non presentano alcun progetto, sia propongono programmi incompleti o inadeguatamente concepiti.
Varie esperienze hanno infatti dimostrato che un progetto, se e' correttamente elaborato, ha buone probabilita' di ricevere dal Governo una sufficiente priorita' per essere finanziato da uno o piu' finanziatori. Il GADP potrebbe tornare a proporre ai dirigenti delle Amministrazioni postali dei paesi in via di sviluppo, di aiutarli ad elaborare progetti idonei al finanziamento, cioe' suscettibili di ricevere un'accoglienza favorevole dagli organi governativi di vigilanza ed essere in tal modo presentati ai finanziatori.
Attivita'
- Invio di una nota personalizzata, firmata dal Presidente del GADP, che offre i servizi di esperti o di consulenti del GADP.
- Organizzazione di un appoggio tecnico per corrispondenza.
- Missioni di esperti/consulenti.
Risoluzione C 81/1994
Creazione di un istituto di alti studi postali sotto l'egida dell'UPU Il Congresso,
notando
che, sotto l'egida dell'UPU, grazie al finanziamento dell'UNPD e con la collaborazione delle Unioni ristrette, sono state create scuole multinazionali nella maggior parte delle regioni per contribuire agli sforzi di formazione dei quadri, intrapresi dalle Amministrazioni postali dei paesi in via di sviluppo,
consapevole
della necessita' di disporre di personale postale di alto livello capace di far fronte all'evoluzione dell'ambiente nel quale la posta opera,
tenendo conto
dell'interesse di armonizzare i sistemi di funzionamento e di lavoro dei servizi postali per ottenere una visione comune dei nuovi mestieri della posta in vista di migliorare la qualita' del servizio internazionale,
convinto
della necessita' di rafforzare lo spirito di solidarieta' in seno all'UPU, di insegnare i nuovi metodi di gestione e di fare in modo che i professionisti della posta siano in grado di divulgare gli elevati scopi dell'UPU,
incarica
il Consiglio di gestione postale di esaminare, di comune accordo con l'Ufficio internazionale, la possibilita' di creare un istituto di alti studi postali sotto l'egida dell'UPU, in considerazione delle strutture e del potenziale delle scuole di gestione postale esistenti e delle scuole di gestione nel mondo. L'esame della questione dovrebbe includere una valutazione dettagliata delle conseguenze finanziarie di ogni proposta, nonche' l'analisi dell'esperienza di altre organizzazioni internazionali in iniziative analoghe.
(Proposta 045, Commissione 9, quinta sessione)
Raccomandazione C 82/1994
Elaborazione dei documenti contabili trasmessi tra le Amministrazioni Il Congresso,
consapevole
delle difficolta' che spesso sopravvengono a causa dell'illeggibilita' dei documenti contabili compilati a mano,
raccomanda
alle Amministrazioni di evitare per quanto possibile di compilare a mano i documenti contabili da trasmettere alle altre Amministrazioni, e di utilizzare a tal fine macchine da scrivere o stampanti di computer per garantire la leggibilita' di detti documenti.
(Proposta 20.0.18, Commissione 4, decima sessione)
Risoluzione C 83/1994
Ampliamento della compensazione dei conti stabilita dall'Ufficio
internazionale
Il Congresso,
tenendo conto
dei risultati dello studio 751 "Contabilita' internazionale - Ammodernamento dei sistemi di fatturazione e di regolamento dei conti" del CCEP, esteso dal CE 1993 a tutte le Amministrazioni, ed in particolare dalla forte maggioranza di Amministrazioni che raccomandano, per il pagamento dei conti, i rendiconti AV 5 (Posta aerea) e CP 16 (pacchi postali) sulla base di una fatturazione mensile, trimestrale, semestrale o annuale.
convinto
dei vantaggi che il sistema di calcolo generale dell'UPU offre per la compensazione multilaterale, data l'efficacia, la rapidita' ed i costi poco elevati del regolamento dei conti,
incarica
l'Ufficio internazionale di far conoscere i vantaggi di tale sistema di calcolo generale, d'incoraggiare le Amministrazioni a farne uso ed a fare del suo meglio per migliorare il sistema.
(Proposta 20.0.9/Rev.1. Commissione 4, decima seduta)
Risoluzione C 84/1994
Istituzione e regolamento dei conti. Controllo del sistema di
fatturazione diretta mediante i rendiconti AV 5 e CP 16
Il Congresso,
considerando
la necessita' di ammodernare per quanto possibile l'istituzione e la compilazione dei conti tra le Amministrazioni,
in considerazione
dei risultati dello studio 751 del CCEP "Contabilita' internazionale - Ammodernamento dei sistemi di fatturazione e di regolamento dei conti" relativi alla postalettere ed al servizio dei pacchi postali. avendo adottato
la fatturazione diretta mediante i rendiconti AV 5 e CP 16,
incarica
il Consiglio di gestione postale di controllare e di valutare l'andamento del nuovo sistema nei tre anni successivi all'entrata in vigore degli Atti di Seul e, se del caso, adottare le azioni eventualmente necessarie per la messa a punto continuativa dei sistemi di contabilita' in questione.
(Proposta 20.0.8/Rev. 1, Commissione 4, decima sessione)
Risoluzione C 85/1994
Miglioramento della qualita' del servizio per gli invii spediti in
transito allo scoperto
Il Congresso,
consapevole
dell'importanza di ridurre i tempi di trasmissione di tutti gli invii di posta aerea, al fine di migliorare la qualita' del servizio,
notando
che gli invii in transito allo scoperto rischiano di essere ritardati in ragione delle operazioni di movimentazione effettuati negli uffici intermediari,
considerando
che le operazioni di movimentazione sono facilitate e danno luogo a meno ritardi quando gli invii allo scoperto sono collocati in fasci distinti per ciascun paese di destinazione e quando questi fasci sono etichettati e collocati in uno o piu' sacchi di transito, questi ultimi muniti di etichette indicanti chiaramente la menzione "Transito",
sollecita
le Amministrazioni d'origine a raggruppare sempre gli invii di posta aerea in fasci etichettati, e a collocarli in un sacco di transito, secondo le norme dell'articolo del Regolamento di esecuzione della Convenzione relativo al transito allo scoperto,
raccomanda
alle Amministrazioni postali che stipulano accordi bilaterali sugli obiettivi in materia di qualita' del servizio (vedere raccomandazione C 33/1989 del Congresso di Washington) di includere in tali accordi i riferimenti appropriati agli obiettivi relativi ai tempi di movimentazione e di trasmissione degli invii spediti in transito allo scoperto.
(Proposta 25.RE.0.1, Commissione 4, decima sessione)
Decisione C 86/1994
Compilazione e regolamento dei conti. Revisione della formulazione dei Regolamenti di esecuzione della Convenzione e dell'Accordo sui pacchi postali. Redazione di una Raccolta operativa della contabilita'.
Il Congresso,
considerando
che la contabilita' della postalettere e del servizio dei pacchi postali potrebbe essere agevolata dalla revisione dei testi relativi che figurano nei Regolamenti di esecuzione della Convenzione e dell'Accordo relativo ai pacchi postali, nonche' dalla pubblicazione di una Raccolta operativa.
incarica
Il Consiglio di gestione postale
- di realizzare uno studio volto a semplificare le procedure contabili della postalettere e dei pacchi postali;
- di studiare la possibilita' di agevolare i regolamenti internazionali utilizzando i mezzi piu' efficaci a livello dell'Ufficio internazionale e dell'insieme delle Amministrazioni postali interesate,
incarica inoltre
l'Ufficio internazionale:
- di esaminare la formulazione degli articoli sulla contabilita' figuranti nei Regolamenti di esecuzione della Convenzione e dell'Accordo suo pacchi postali, allo scopo di agevolarne la comprensione, e di sottoporre proposte al Consiglio di gestione postale entro il 1997;
- di elaborare una Raccolta operativa di contabilita' incorporante una parte della Guida operativa delle spese terminali e delle spese di transito, basata su esempi concreti, affiche' i servizi contabili possano disporre di un documento di riferimento unico.
(Proposta 25.RE 0.4, Commissione 4, decima sessione)
Risoluzione C 87/1994
Proposte relative al Regolamento di esecuzione della Convenzione
rinviate al CEP per esame
Il Congresso,
ai sensi
dell'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 10, del Regolamento interno dei Congressi,
incarica
il Consiglio di gestione postale di esaminare le seguenti proposte concernenti il Regolamento di esecuzione della Convenzione:
25. RE 101.1 25. RE 3101.10
25. RE 901.1 25. RE 3101.11
25. RE 902.1 25. RE 3102.1
25. RE 903.1 25. RE 3102.2
25. RE 903.2/Rev 1 25. RE 3201.1
25. RE 903.3 25. RE 3601.1
25. RE 903.4 25. RE 3601.2
25. RE 904.1 25. RE 3801.1
25. RE 904.2 25. RE 3801.4
25. RE 904.3 25. RE 3801.5
25. RE 904.5 25. RE 3802.1
25. RE 904.6 25. RE 3802.2
25. RE 905.1 25. RE 4001.1
25. RE 907.1/Rev 1 25. RE 4101.1
25. RE 1401.1 25. RE 4102.1
25. RE 1403.1 25. RE 4102.2
25. RE 1405.1 25. RE 4102.3
25. RE 1405.2 25. RE 4104.1
25. RE 1601.1 25. RE 4104.2
25. RE 1901.1 25. RE 4105.1
25. RE 1901.2 25. RE 4105.2
25. RE 1901.3 25. RE 4105.3
25. RE 1902.1 25. RE 4105.4
25. RE 1902.2 25. RE 4105.5
25. RE 1902.3 25. RE 4106.1
25. RE 1903.1 25. RE 4106.2
25. RE 2001.1 25. RE 4106.3
25. RE 2002.1 25. RE 4106.4
25. RE 2102.1 25. RE 4106.5
25. RE 2303.1 25. RE 4107.1
25. RE 2701.1 25. RE 4109.1
25. RE 2902.1 25. RE 4109.2
25. RE 2902.2 25. RE 4111.1
25. RE 2903.1/Rev 1 25. RE 4111.2
25. RE 3001.1 25. RE 4112.91
25. RE 3001.2 25. RE 4113.1
25. RE 3001.3 25. RE 4113.2
25. RE 3001.4 25. RE 4113.3
25. RE 3101.1/Rev 1 25. RE 4113.4
25. RE 3101.2 25. RE 4114.1
25. RE 3101.3 25. RE 4115.1
25. RE 3101.4/Rev 1 25. RE 4117.1
25. RE 3101.5 25. RE 4117.2
25. RE 3101.6 25. RE 4117.3
25. RE 3101.7 25. RE 4118.1
25. RE 3101.8 25. RE 4118.2
25. RE 3101.9 25. RE 4118.3
25. RE 4119.1 25. RE 5006.1
25. RE 4119.2 25. RE 5006.2
25. RE 4119.3 25. RE 5006.3
25. RE 4119.4 25. RE 5007.1
25. RE 4120.1 25. RE 5008.1
25. RE 4121.1 25. RE 5008.2
25. RE 4121.2 25. RE 5009.1
25. RE 4122.1 25. RE 5009.2
25. RE 4122.2 25. RE 5201.3
25. RE 4122.3 25. RE 5202.1
25. RE 4124.1 25. RE 5202.2
25. RE 4126.1 25. RE 5204.1
25. RE 4127.1 25. RE 5204.2
25. RE 4127.2 25. RE 5204.3
25. RE 4127.3 25. RE 5205.1/Rev 2
25. RE 4127.4 25. RE 5205.2
25. RE 4127.5 25. RE 5206.1/Rev 2
25. RE 4127.6 25. RE 5206.2
25. RE 4128.1 25. RE 5208.1
25. RE 4401.1 25. RE 5208.2/Rev 1
25. RE 4401.2 25. RE 5210.91
25. RE 4403.1 25. RE 5301.1/Rev 2
25. RE 4405.1/Rev 2 25. RE 5301.2
25. RE 4405.2 25. RE 5301.3
25. RE 4405.3 25. RE 5303.1
25. RE 4501.1 25. RE 5401.1
25. RE 4501.2 25. RE 5406.1
25. RE 4501.3 25. RE 5407.1
25. RE 4602.1 25. RE 5408.1
25. RE 4602.2 25. RE 5501.1
25. RE 4604.1 25. RE 5501.2
25. RE 4604.2 25. RE 5501.3
25. RE 4701.1 27. RE 0.91
25. RE 4701.2 27. RE 4.1
25. RE 4702.1 27. RE 5.1
25. RE 4703.1 27. RE 7.1
25. RE 4704.1 29. 0.1
25. RE 4705.1 29. 3.1
25. RE 4706.1 29. 7.1
25. RE 4707.1 29. 9.1
25. RE 4708.1/Rev 1 29. 12.1
25. RE 4708.92 29. 14.1
25. RE 5001.1 29. 18.1
25. RE 5001.2 29. 18.2
25. RE 5002.1 29. 18.3
25. RE 5003.1 29. 18.4
25. RE 5003.91 29. 18.91
(Commissione 4, decima sessione; Commissione 5, terza sessione;
Commissione 6, terza sessione)
Decisione C 88/1994
Finanziamento delle attivita' dell'Unione
Il Congresso,
esprime
il suo accordo sui grandi orientamenti relativi al finanziamento delle attivita' dell'Unione, indicate nella parte III del Congresso - Doc 19, tenendo conto della risoluzione C 59/Seul 1994.
(Congresso - Doc 19, Commissione 2, terza seduta)
Decisione C 89/1994
Proposte trasmesse al CA ed al CEP
Il Congresso,
incarica
il Consiglio d'amministrazione, di concerto con il Consiglio di gestione postale e l'Ufficio internazionale, di esaminare le seguenti proposte:
- costituire un Gruppo di lavoro costituito da un certo numero di Paesi membri nonche' dall'Ufficio internazionale, avente mandato di studiare a fondo il finanziamento extrabudgetario delle attivita' dell'Unione;
- consultare tutti i Paesi membri sulla questione del finanziamento extrabudgetario delle attivita' volte a potenziare l'Unione, affinche' i loro pareri siano tenuti in conto nell'ambito di uno studio che dovra' essere svolto da detto Gruppo di lavoro;
- fondare lo studio sui principi di cui in Congresso - Doc 19, e prevedere la possibilita' di definire nuovi mezzi di finanziamento extrabudgetario;
- esaminare e prendere in considerazione le prassi di altre istituzioni specializzate del sistema comune delle Nazioni Unite per far fronte a difficolta' finanziarie
incarica inoltre
il Consiglio d'amministrazione ed il Consiglio di gestione postale di esaminare l'eventualita' di un finanziamento extrabudgetario delle attivita' dell'Unione, su base caso per caso, secondo l'attuale prassi dell'Unione, ed i risultati dello studio sopracitato del Gruppo di lavoro.
(Congresso - Doc 19, Commissione 2, terza sessione)
Decisione C 90/1994
Data di fatturazione delle quote contributive
Il Congresso,
autorizza
l'Ufficio internazionale a procedere nel giugno di ogni anno, ad una fatturazione della quota contributiva stabilita sulla base del bilancio preventivo dell'esercizio precedente, in considerazione del tasso d'inflazione fissato dal Comitato consultivo per le questioni amministrative del sistema comune delle Nazioni Unite, fermo restando che potranno essere apportati eventuali adeguamenti a tale fatturazione, in occasione del Consiglio d'amministrazione d'autunno.
(Congresso - Doc 19, Commissione 2, terza sessione)
Risoluzione C 91/1994
Finanziamento delle attivita' prioritarie dell'Unione
Il Congresso,
preoccupato
dal livello del Fondo volontario dell'Unione nel prossimo periodo finanziario 1996-2000,
ritenendo necessario
l'urgente consolidamento delle fonti di finanziamento delle attivita' prioritarie,
considerando
i pressanti appelli lanciati, dal 1992 al 1994, dal Consiglio esecutivo e dall'Ufficio internazionale a tutti i Paesi membri dell'Unione per sollecitare il pagamento di un contributo volontario oltre al contributo al bilancio ordinario dell'Unione,
tenendo debitamente conto
della decisione del Consiglio esecutivo (CE 7/1994) d'incaricare l'Ufficio internazionale di elaborare un progetto di risoluzione del Congresso in tal senso,
invita
tutti i Paesi membri dell'Unione a versare contributi extrabudgetari per il finanziamento delle attivita' prioritarie dell'Unione,
incarica
il Consiglio d'amministrazione, il Consiglio di gestione postale e l'Ufficio internazionale di prendere misure adeguate nel campo delle loro rispettive competenze per alimentare un fondo extrabudgetario. (Congresso - Doc 19, Commissione 2, terza sessione)
Decisione C 92/1994
Elezione del Direttore generale e del Vice-Direttore generale
dell'Ufficio internazionale dell'Unione postale universale
Il Congresso,
visto
l'articolo 108, paragrafo 1, del Regolamento generale
elegge
- per l'incarico di Direttore generale dell'Ufficio internazionale, il Signor Thomas E. Leavey (Stati Uniti d'America), Direttore principale del Dipartimento affari postali internazionali del Servizio postale degli Stati Uniti (USPS);
- per l'incarico di Vice-Direttore generale dell'Ufficio internazionale, il Signor Mouissibahou Mazou (Repubblica del Congo), Sotto-Direttore generale dell'Ufficio internazionale.
La presente decisione ha effetto alla data del 1 gennaio 1995.
(Congresso - Doc 40, dodicesima seduta plenaria)
Decisione C 93/1994
Luogo del XXII Congresso postale universale
Il Congresso,
decide
di accettare l'invito del Governo della Repubblica popolare di Cina di accogliere il XXII Congresso nel 1999.
(Congresso - Doc 80, tredicesima seduta plenaria)
Risoluzione C 94/1994
Trasmissione al CEP delle proposte relative ai Regolamenti di
esecuzione trattati dal Congresso
Il Congresso
ai sensi
dell'articolo 15, paragrafo 10, del Regolamento interno dei Congressi,
incarica
il Consiglio di gestione postale d'incorporare nei rispettivi Regolamenti di esecuzione le proposte esaminate dal Congresso, i cui testi sono enumerati di seguito:
Regolamento d'esecuzione della Convenzione
25. RE 601. 1,25. RE 601. 2,25. RE 904. 7,25. RE 4128.2: adottati senza modifica.
25. RE 4708.91: al paragrafo 1.1.2, "il Consiglio esecutivo" e' stato sostituito da "il Consiglio di gestione postale".
25. RE 5201.1/Rev 1, 25. RE 5801.2: adottate senza modifica.
Regolamento d'esecuzione dell'Accordo sui pacchi postali
35. RE 201.1: al paragrafo 1, terza riga, "Essa sara'" e' stato sostituito da "Essa e'".
35. RE 301.1, 35. RE 401.1, 35. RE 3103.1, 35. RE 3401.1: adottati senza modifica.
35. RE 3401.2: al paragrafo 2, prima linea, leggere "con i servizi postali".
35. RE 3601. 1,35. RE 3603. 1,35. RE 3701. 1,35. RE 3801. 1,35. RE 4201.2: adottati senza modifica.
Regolamento d'esecuzione dell'Accordo relativo ai vaglia postali
45. RE 1303.2: adottato senza modifica.
Regolamento d'esecuzione dell'Accordo relativo al servizio degli
assegni postali
55. RE 1702.2: adottato senza modifica.
Regolamento d'esecuzione dell'Accordo relativo agli invii con assegno 65. RE 903.2: adottato senza modifica.
(Commissione 10, tredicesima sessione)
Risoluzione C 95/1994
Strategia postale di Seul
Il Congresso,
tenendo conto
delle conclusioni e dei pareri espressi nel Dibattito generale di Seul del 24 e 25 agosto 1994 sul tema: "L'UPU e la posta di domani: pianificazione strategica globale in un ambiente concorrenziale",
considerando
- le incidenze sul settore postale della deregolamentazione in materia di trasporto e di comunicazioni, e della conseguente intensificazione della concorrenza;
- le eventuali conseguenze, per il settore postale, dell'Accordo del GATS (General Agreement on Trade and Services) sulla liberalizzazione del commercio internazionale nel settore dei servizi, e dell'istituzione della nuova Organizzazione mondiale del commercio;
- le incidenze delle nuove tecnologie, in particolare nei settori delle telecomunicazioni e dell'informatica sui servizi postali,
consapevole
dello sviluppo e della diversificazione dei mercati nazionali ed internazionali delle comunicazioni, nonche' dell'importante progressione del mercato postale internazionale globale da una decina d'anni;
notando con preoccupazione
la perdita, da parte delle Amministrazioni postali dei Paesi Membri dell'UPU, di una quota importante del mercato internazionale nell'ultimo decennio, malgrado le potenzialita' particolarmente importanti esistenti in questo mercato,
tenendo conto
- della necessita' di mantenere, nell'ambito della nuova strategia globale dell'Unione, gli obiettivi e le attivita' del PGAW che continuano ad essere di attualita';
- degli auspici espressi da varie istanze e conferenze regionali;
- dei risultati della riunione straordinaria ad alto livello svoltasi il 14 ed il 15 maggio 1992 presso la sede dell'Unione;
- delle varie decisioni prese dal Congresso, in particolare quelle vertenti sul Piano strategico e che mirano a migliorare la gestione dell'UPU,
approva
la Strategia postale di Seul in allegato,
lancia un appello pressante
ai governi dei Paesi membri affinche':
- migliorino le loro reti postali nazionali in modo che la rete internazionale divenga piu' competitiva;
- conferiscano alle Amministrazioni postali un'autonomia di gestione ed un'autonomia finanziaria sufficienti, accompagnate da responsabilita' corrispondenti, per consentire l'adozione di un sistema di gestione moderno e l'orientamento commerciale necessario per meglio rispondere ai bisogni dei clienti;
- ridefiniscano i limiti del monopolio postale e dei relativi servizi riservati, tenendo conto dell'esigenza di fornire un servizio di qualita' universale a prezzi abbordabili;
- proseguano e sviluppino le loro attivita' di cooperazione tecnica nell'ambito della Strategia postale di Seul,
esorta
le Amministrazioni postali a fare tutto il possibile per:
1. conseguire gli obiettivi della Strategia postale di Seul mediante l'attuazione, il piu' rapidamente possibile, delle azioni previste dalla stessa;
2. realizzare un monitoraggio costante dell'attuazione della Strategia postale di Seul; a tal fine, designare un coordinatore nazionale ad alto livello che sara' il punto focale per l'attuazione della Strategia postale di Seul;
3. partecipare attivamente ai controlli ed alle valutazioni che saranno intrapresi dagli organi competenti dell'Unione;
4. consentire gli sforzi per garantire il finanziamento dei programmi e dei progetti nell'ambito della presente strategia, sia con l'autofinanziamento, sia facendo appello a risorse esterne complementari attraverso la cooperazione tecnica o presso i finanziatori;
5. sostenere le Amministrazioni postali dei paesi in via di sviluppo che desiderano migliorare i loro servizi. A tal fine, le stesse dovranno condividere le loro esperienze in materia di strategie operative e di progressi tecnologici,
invita
le Unioni ristrette:
1. ad incorporare la Strategia postale di Seul nelle loro priorita' e nei loro programmi di sviluppo postale;
2. a comunicare all'Ufficio internazionale le informazioni relative alle iniziative che avranno adottato ed i risultati ottenuti nell'attuazione della Strategia postale di Seul,
incarica
gli organi permanenti dell'Unione:
- di prendere senza indugio, nell'ambito delle loro rispettive competenze, misure appropriate per aiutare le Amministrazioni a raggiungere gli obiettivi stabiliti, attuando le azioni previste dalla Strategia postale di Seul;
- di effettuare il monitoraggio dell'attuazione della Strategia postale di Seul, se del caso con indagini in loco, e di incoraggiarla; ove necessario, gli organi interessati potranno sottoporre al(i) governo(i) del paese o dei paesi interessati, in consultazione con le Amministrazioni postali di questi paesi, un rapporto sulle misure da prendere a vantaggio di tali Amministrazioni per consentir loro di raggiungere gli obiettivi della Strategia postale di Seul;
- di sostenere le Amministrazioni nell'attuazione della Strategia postale di Seul, in particolare istituendo le procedure per la realizzazione dei programmi e concedendo le necessarie risorse complementari - nell'ambito dei limiti finanziari stabiliti - per la loro realizzazione;
- di fare rapporto al prossimo Congresso sui risultati e le esperienze ottenute;
- di presentare proposte pertinenti al prossimo Congresso.
(Congresso - Doc 87, tredicesima sessione plenaria)
Annesso
I. CARATTERE PRIORITARIO DEGLI OBIETTIVI E DELLE AZIONI
2. Il Congresso insiste sulla necessita' di centrare tutte le azioni su due principi chiave interdipendenti:
- rispondere con efficacia alle esigenze del mercato ed ai fabbisogni della clientela;
- controllare e migliorare la qualita' dei prodotti e dei servizi postali.
II. COMPLEMENTARIETA' TRA LA STRATEGIA POSTALE DI SEUL ED IL PIANO STRATEGICO - APPROCCIO GLOBALE NELL'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA POSTALE DI SEUL.
2. La Strategia postale di Seul verte sugli obiettivi e le azioni che i Governi, le Amministrazioni postali e le Unioni ristrette sono chiamate a realizzare. Le attivita' di sostegno degli organi dell'Unione per aiutare le Amministrazioni postali ad attuare tale strategia sono contenute nel Piano strategico.
3. Il Congresso e' consapevole del fatto che l'attuazione di una strategia centrata sui fabbisogni della clientela e sulla qualita', richiede l'impegno solidale di tutte le Amministrazioni postali in quanto, a livello internazionale, un cliente perso da un'Amministrazione e' perso anche per i suoi partner.
III. OBIETTIVI ED AZIONI
A. Fabbisogni dei clienti e strategie commerciali
OSSERVAZIONI
Nell'insieme, il mercato postale internazionale dimostra, da circa un decennio, un'importante progressione. Durante questo periodo, tuttavia, il volume del traffico postale internazionale di lettere trattato dalle Amministrazioni postali non presenta una progressione particolare, mentre quello dei pacchi e' in calo continuo.
Le Amministrazioni postali sono confrontate con una crescente concorrenza ed una scrematura del mercato, in particolare sui segmenti di mercato piu' redditizi. Sono mirati, in particolare: i corrieri inter-imprese interni ed internazionali, i corrieri a tempi garantiti, tra cui il corriere espresso, il corriere elettronico, i servizi finanziari, i prodotti ed i servizi di marketing diretto (posta pubblicitaria), ecc.
La crescente perdita di quota di mercato internazionale registrata dalle Amministrazioni postali indica che, di fronte all'evoluzione costante delle esigenze della clientela ed all'azione della concorrenza, un gran numero di operatori postali pubblici non ha saputo o non ha potuto dare la risposta auspicata. Le loro attivita' mercantili si svolgono spesso in un contesto amministrativo vincolante. Per far fronte di fabbisogni ed alle esigenze in evoluzione della clientela, garantire il necessario risanamento e lo sviluppo futuro, gli operatori postali pubblici dovranno adottare un approccio commerciale piu' importante basato su una migliore conoscenza del mercato delle comunicazioni in tutti i suoi aspetti.
Inoltre le Amministrazioni postali dovranno prestare una particolare attenzione alle strategie di comunicazione mirate ai clienti, mirando, per quanto riguarda le corrispondenze per iscritto, a chiarire i messaggi e ad armonizzarli affinche' trasmettano un'immagine positiva ed unitaria dell'istituzione e dei suoi prodotti e servizi.
Le corrispondenze scritte rappresentano indiscutibilmente un legame essenziale con il cliente. Una lettera redatta o formulata inadeguatamente, puo' dare al lettore un'immagine negativa dell'istituzione e far dubitare della qualita' dei prodotti e servizi che gli sono proposti, orientando la sua scelta verso la concorrenza.
Le principali lacune da evitare nelle corrispondenze indirizzate ai clienti sono le seguenti: il gergo postale; un atteggiamento da amministrazione ad amministrato; uno stile amministrativo e negativo; poca considerazione dell'opinione del cliente.
Affinche' la comunicazione scritta divenga un'arma importante per lo sviluppo, le Amministrazioni postali dovranno elaborare strategie di comunicazione, in particolare intraprendere una rilettura delle corrispondenze che faranno parte delle loro strategie commerciali.
OBIETTIVI
Al Garantire una
migliore conoscenza
del mercato
nelle sue diverse
componenti
AZIONI
A1.1 Definire e seguire l'andamento degli indici di soddisfazione della clientela
Responsabilita': Governi, Amministrazioni.
A1.2 Svolgere regolarmente studi di mercato mirati in vista di segmentare il mercato, elaborare ed applicare strategie appropriate
Responsabilita': Amministrazioni.
A1.3 Seguire le attivita' dei concorrenti per conoscere le loro offerte di prodotti e di servizi, i loro prezzi nonche' le loro strategie e prassi
Responsabilita': Amministrazioni.
A1.4 Cooperare ai progetti di studi di mercato che saranno intrapresi a livello internazionale o regionale
Responsabilita': Amministrazioni, Unioni ristrette.
A1.5 Fornire all'Ufficio internazionale, per quanto possibile, i risultati degli studi di mercato suscettibili di interessare altre Amministrazioni
Responsabilita': Amministrazioni, Unioni ristrette.
A1.6 Sviluppare ed attuare programmi di formazione dei quadri nei settori della raccolta di informazioni (studi di mercato), della loro analisi e del loro uso effettivo
Responsabilita': Amministrazioni, Unioni ristrette.
A2 Elaborare ed
applicare in base a
studi di mercato
strategie
commerciali
centrate sul
cliente e fondate,
per quanto concerne
i clienti
principali, su un
rapporto di
partenariato
A2.1 Ampliare ed adattare la gamma dei prodotti e dei servizi in risposta alle specifiche esigenze dei clienti ed alle esigenze in evoluzione del mercato
Responsabilita': Amministrazioni.
A2.2 Agevolare l'accesso dei clienti ai prodotti/servizi postali in particolare con la semplificazione dei prodotti e dei servizi, delle procedure, dei regolamenti e delle tariffe, e con l'adattamento della rete di vendita e dei servizi ai fabbisogni dei clienti (ad esempio localizzazione, orari di apertura, stile aziendale agevole da identificare ecc.)
Responsabilita': Amministrazioni.
A2.3 Razionalizzare le tariffe ed adottare una politica tariffaria flessibile basata sui costi ed adattata alle condizioni del mercato (tariffe contrattuali per i clienti importanti, sconti in caso di smistamento preliminare effettuato dal cliente ecc.)
Responsabilita': Amministrazioni.
A2.4 Esaminare la possibilita' di svolgere azioni concertate di promozione delle vendite fra le Amministrazioni postali indirizzate ai clienti multinazionali e le organizzazioni internazionali
Responsabilita': Amministrazioni, Unioni ristrette.
A2.5 Elaborare liste di indirizzi, se del caso repertori elettronici d'indirizzi da utilizzare nel settore del marketing diretto, nel rispetto delle norme relative alla protezione della vita privata Responsabilita': Amministrazioni.
A2.6 Adottare una politica di comunicazione esterna dinamica, volta a trasmettere un'immagine positiva ed unitaria dell'Amministrazione, nonche' dei suoi prodotti e servizi
Responsabilita': Amministrazioni.
A3 Adattare
un'organizzazione
strutturale
e funzionale
alle esigenze
del mercato
A3.1 Promuovere una cultura aziendale di tipo commerciale centrata sulla qualita' totale e la soddisfazione dei clienti
Responsabilita': Amministrazioni, Unioni ristrette
A3.2 Instaurare o rafforzare la funzione marketing avente responsabilita' per elaborare i piani marketing e le strategie commerciali
Responsabilita': Amministrazioni, Unioni ristrette.
A3.3 Istituire o rafforzare la funzione vendita (creazione di una struttura vendite) ed adottare strategie di vendita basate sulla gestione dei conti per quanto riguarda i clienti importanti
Responsabilita': Amministrazioni.
A3.4 Creare un organo incaricato di utilizzare tutte le possibilita' offerte dal sistema EDI dell'UPU
Responsabilita': Amministrazioni.
A4 Attuare programmi
di rapporti
commerciali con le
clientele, fondati
sulle migliori
prassi esistenti
A4.1 Creare unita' incaricate di meglio servire la clientela (centri di servizio per la clientela) e muniti di un personale specializzato, per rispondere con rapidita' e precisione alle domande ed ai reclami dei clienti
Responsabilita': Amministrazioni.
A4.2 Ridurre le procedure di tipo burocratico nei rapporti con i clienti
Responsabilita': Amministrazioni.
A4.3 Personalizzare la comunicazione scritta con i clienti ed utilizzare quest'ultima nella maniera piu' efficace per trasmettere un'immagine unitaria e positiva dell'istituzione, nonche' dei suoi prodotti e servizi
Responsabilita': Amministrazioni.
A4.4 Creare consigli postali/clienti a livello locale e nazionale e commissioni consultive fungenti da quadro per gli scambi, e mezzi atti a favorire la valutazione e lo sviluppo dei prodotti e dei servizi.
Responsabilita': Amministrazioni.
B. Qualita' del servizio e miglioramento della gestione
OSSERVAZIONI
Risulta, in base agli esiti di vari studi di mercato, che i clienti considerano l'affidabilita' come una delle caratteristiche piu' importanti di ogni servizio postale. Occorre di conseguenza che le norme di qualita' del servizio di tutti i prodotti e servizi postali siano rese note ai clienti e che questi ultimi possano fare affidamento sull'impegno e la capacita' della posta di rispettarli.
Tuttavia, un gran numero di Amministrazioni postali non ha ancora fissato norme di qualita' di servizio da un capo all'altro.
Quando invece queste norme sono stabilite, spesso non tengono conto ne' dei servizi dei concorrenti ne' delle aspettative dei clienti. Allo stesso modo, si rimarca che i controlli di qualita' del servizio a livello nazionale non sono regolarmente effettuati.
Anche quando le norme di qualita' di servizio sono fissate ed i controlli di qualita' effettuati da un capo all'altro, spesso le Amministrazioni postali non valutano la soddisfazione dei clienti che prevede altri criteri di qualita' diversi dai soli tempi di inoltro.
L'attuazione di una politica di qualita' totale deve essere centrata sulla soddisfazione del cliente in ogni tappa dei suoi rapporti con l'impresa, sia prima (richieste d'informazione) sia durante (specifiche richieste dal cliente) e sia dopo (servizio post- vendita). Questa politica deve essere adottata da tutta l'organizzazione - in particolare dal personale, che vi potra' attingere fonti di motivazione supplementare - in ogni stadio del processo di produzione (attuazione del concetto di qualita' totale).
OBIETTIVI
B1 Attuazione di
una politica di
qualita' del
servizio
AZIONI
B1.1 Definire, aggiornare ed attuare norme in materia di qualita' del servizio fondate sui fabbisogni e sulle aspettative dei clienti a livello nazionale ed internazionale.
Responsabilita': Amministrazioni, Unioni ristrette.
B1.2 Istituire, in seno all'impresa, sistemi di misurazione e di confronto delle effettive prestazioni rispetto alle norme prestabilite o far intraprendere questa valutazione da agenzie indipendenti
Responsabilita': Governi, Amministrazioni.
B1.3 Enunciare la qualita' del servizio all'esterno: attuare un programma di comunicazione esterna sul tema della qualita' ed informare i clienti sui risultati delle misure di qualita' nonche' sulle misure per migliorare la qualita'
Responsabilita': Amministrazioni.
B1.4 Rafforzare la motivazione e l'impegno del personale a favore della qualita' del servizio mediante un programma di comunicazione interno che garantisca un'informazione regolare sul livello dei prodotti e dei servizi sul piano internazionale, nazionale, regionale e locale
Responsabilita': Amministrazioni.
B1.5 Adottare un approccio di gestione integrato fondato sul concetto di qualita' totale e su tecniche di gestione ottimali e moderne, in particolare la pianificazione strategica ed operativa, con particolare attenzione alla compatibilita' tra i piani marketing ed il sostegno operativo
Responsabilita': Amministrazioni.
B1.6 Accertarsi che nei sistemi d'informazione e di controllo gestionale siano inclusi obiettivi quantificati in materia di qualita' del servizio
Responsabilita': Amministrazioni, Unioni ristrette.
B1.7 Creare organi incaricati di controllare la qualita' del servizio per identificare e localizzare le inadeguatezze, adottare misure preventive e rimediare ai malfunzionamenti
Responsabilita': Amministrazioni, Unioni Ristrette.
B1.8 Procedere regolarmente all'analisi dei reclami e delle controversie con i clienti, al fine di identificare i problemi e le loro cause, rimediarvi ed adottare misure preventive
Responsabilita': Amministrazioni.
B1.9 Partecipare attivamente ai controlli di qualita' del servizio postale internazionale organizzati dall'Ufficio internazionale, dalle Unioni ristrette o nel quadro di intese bilaterali o multilaterali
Responsabilita': Amministrazioni.
B1.10 Esaminare ed attuare le raccomandazioni effettuate dai consulenti e dai Consiglieri regionali dell'UPU
Responsabilita': Governi, Amministrazioni.
B1.11 Stanziare le risorse provenienti dalle spese terminali per i progetti di miglioramento dei servizi postali
Responsabilita': Governi, Amministrazioni.
B2 Adottare ed
attuare una
politica volontaria
in materia di
sicurezza in tutti
gli stadi
dell'attivita'
postale
B2.1 Creare un'unita' di sicurezza o rafforzare quella esistente
Responsabilita': Amministrazioni, Unioni ristrette.
B2.2 Instaurare misure di sicurezza appropriate in tutti gli stadi della gestione
Responsabilita': Amministrazioni, Unioni ristrette.
B2.3 Coordinare con le autorita' nazionali competenti (dogana, polizia, aviazione civile ecc.) la politica in materia di sicurezza relativa agli interessi della posta
Responsabilita': Amministrazioni, Unioni ristrette.
B2.4 Sensibilizzare gli impiegati sull'importanza della sicurezza mediante la formazione, l'informazione regolare e fornendo una documentazione appropriata
Responsabilita': Amministrazioni, Unioni ristrette.
B3 Accelerare lo
sdoganamento degli
invii
B3.1 Creare o migliorare il funzionamento e l'efficacia dei comitati di contatto "posta/dogana" nazionali e locali per semplificare le procedure, ridurre le formalita' doganali ed accelerare il trattamento del traffico postale
Responsabilita': Amministrazioni, Unioni ristrette.
B3.2 Introdurre sistemi di pre-sdoganamento ovunque possibile
Responsabilita': Amministrazioni.
B4 Avvalersi delle
reti riservate di
telecomunicazione e
di sistemi (come
l'EDI) per
assicurare
l'interconnessione
efficace della rete
postale
internazionale
B4.1 Introdurre o sviluppare sistemi informatizzati di monitoraggio e di localizzazione degli invii e dei dispacci, a livello nazionale ed internazionale, e collegare, se del caso questi sistemi ai sistemi regionali ed internazionali
Responsabilita': Governi, Amministrazioni, Unioni ristrette.
B4.2 Ostentare e sostenere lo sviluppo e l'uso dei prodotti e dei servizi EDI dell'UPU al fine di far nascere nuovi mezzi efficienti di comunicazione tra le poste, e tra la posta ed i suoi partner
Responsabilita': Governi, Amministrazioni, Unioni ristrette.
B5 Adottare
politiche e misure
di controllo dei
costi per
migliorare
l'efficienza della
produttivita' delle
operazioni allo
scopo di fornire un
sostegno a
strutture con
prezzi competitivi
B5.1 Progettare e realizzare sistemi di misurazione del traffico e delle attivita' per tutte le piu' importanti operazioni di trattamento
Responsabilita': Amministrazioni, Unioni ristrette.
B5.2 Istituire sistemi di controllo aziendale mirati, basati sui risultati della valutazione delle attivita' e sui dati relativi ai costi, per garantire miglioramenti progressivi della produttivita' del personale e della redditivita' finanziaria
Responsabilita': Amministrazioni, Unioni ristrette.
B5.3 Organizzare e formare un corpo d'ispettori centrali/regionali dei servizi di gestione, incaricati di svolgere programmi di controllo regolari nei centri e nelle opere aziendali
Responsabilita': Amministrazioni, Unioni ristrette.
B5.4 Creare un sistema d'informazione di gestione aziendale che consenta ai quadri superiori di esaminare regolarmente le tendenze dell'andamento dei costi unitari di tutti i prodotti e servizi, ed i risultati ottenuti nei grandi centri di gestione, divisioni, regioni ecc. in relazione agli obiettivi prestabiliti.
Responsabilita': Amministrazioni, Unioni ristrette.
C. Autonomia di gestione e sviluppo postale
OSSERVAZIONI
Le Amministrazioni postali non sempre hanno saputo reagire rapidamente e in modo adeguato alle esigenze dei loro mercati interni e all'andamento del mercato postale internazionale. La loro gestione, spesso burocratica e i vincoli amministrativi imposti limitano la loro liberta' di manovra e accrescono i tempi di risposta alle varie sollecitazioni del mercato. Ne deriva che le condizioni di funzionamento del mercato sono a volte inique rispetto a quelle dei concorrenti nazionali o multinazionali del settore privato.
Gli operatori pubblici postali devono associare una preoccupazione di competitivita' e di redditivita' all'esigenza di offrire un servizio pubblico universale. A tal fine devono essere liberi di intraprendere per poter garantirne lo sviluppo. Tale liberta' o autonomia di gestione deve in particolare esercitarsi nei seguenti settori: strutture ed organizzazione dei servizi, politica tariffaria, gestione finanziaria, condizioni di servizio e gestione delle risorse umane nonche' liberta' di far parte di alleanze strategiche.
Conviene tuttavia notare che una attiva cooperazione di tutti i Paesi membri e' necessaria per accelerare lo sviluppo delle poste dei paesi in via di sviluppo, e per rafforzare la rete postale internazionale nell'interesse di tutti i clienti dei paesi sviluppati e in via di sviluppo. Di conseguenza, e' indispensabile un approccio globale ed integrato nell'ambito dell'UPU.
OBIETTIVI
C1 Ottenere
l'autonomia
gestionale
amministrativa e
finanziaria
necessaria agli
operatori pubblici
per consolidare una
gestione di tipo
commerciale
rispondente ai
bisogni dei clienti
AZIONI
C1.1 Disporre di uno statuto giuridico che conferisca un'autonomia gestionale e finanziaria assieme alle responsabilita' corrispondenti per meglio rispondere alle esigenze del mercato
Responsabilita': Governi, Amministrazioni, Unioni ristrette.
C2 Definire
chiaramente i
privilegi e gli
obblighi degli
operatori postali
pubblici
C2.1 Definire chiaramente i limiti e la portata del monopolio o dei servizi riservati, in considerazione delle risorse necessarie per garantire una solida base commerciale della posta, quest'ultima avente l'obbligo del servizio pubblico su tutto il territorio nazionale
Responsabilita': Governi.
C2.2 Creare un sistema di controllo dell'osservanza effettiva della regolamentazione relativa ai servizi riservati o al monopolio
Responsabilita': Governi, Amministrazioni.
C2.3 Definire, se del caso, i limiti della concorrenza nel servizio internazionale e nazionale, vigilando affinche' la concorrenza sia equa e conforme ad altri obblighi, come quelli eventualmente derivanti dagli accordi del GATS
Responsabilita': Governi, Amministrazioni.
C3 Elaborare ed attuare strategie comuni di sviluppo a livello
regionale
C3.1 Collaborare all'elaborazione ed alla realizzazione di strategie di sviluppo a livello regionale per migliorare la qualita' del servizio, garantire la promozione dei prodotti e dei servizi, e far fronte solidalmente alla concorrenza
Responsabilita': Amministrazioni, Unioni ristrette.
C3.2 Definire ed applicare una politica di cooperazione per la ricerca e lo sviluppo, il trasferimento di cognizioni (ripartizione delle esperienze) e di tecnologie ad esempio per mezzo del Build- Lease-Transfer (sistema di noleggio-vendita di tecnologie tra Amministrazioni)
Responsabilita': Governi, Amministrazioni, Unioni ristrette.
C4 Collaborare, in
seno all'UPU, alle
svariate attivita'
di sviluppo postale
nel settore della
cooperazione
tecnica per
incrementare il
livello e la
competitivita' della
rete postale
internazionale
C4.1 Sostenere i programmi di sviluppo postale con svariati mezzi, come il finanziamento dei progetti, la formazione, le borse di formazione ecc.
Responsabilita': Governi, Amministrazioni.
C4.2 Attuare le raccomandazioni degli organi competenti delle Unioni Responsabilita': Amministrazioni, Unioni ristrette.
D. Risorse umane
OSSERVAZIONI
La qualita' delle risorse umane e la motivazione del personale a tutti i livelli costituiscono un fattore determinante nella qualita' delle prestazioni di servizi. In effetti, dalla competenza e dalla professionalita' del personale, nonche' anche dai suoi incentivi, dipendono la soddisfazione dei clienti e di conseguenza la capacita' delle Amministrazioni postali di consolidare e migliorare la loro posizione nei mercati concorrenziali. La mobilitazione delle risorse umane deve essere migliorata da una politica di formazione orientata verso le esigenze del mercato, che tenga conto dei vari mestieri della posta, valorizzi le nuove tecnologie di gestione e favorisca il lavoro di gruppo. Per reclutare, conservare e motivare un personale qualificato, i salari e le condizioni di servizio degli impiegati postali devono essere allineati a quelli delle aziende private dei settori simili.
OBIETTIVI
D1 Accentuare lo
sviluppo delle
risorse umane
AZIONI
D1.1 Garantire al personale una retribuzione di livello paragonabile a quello dei settori simili dell'attivita' economica
Responsabilita': Governi, Amministrazioni.
D1.2 Reclutare ed utilizzare il personale qualificato alle stesse condizioni di quelle prevalenti nell'industria in generale
Responsabilita': Governi, Amministrazioni.
D1.3 Disporre incentivi finanziari e non a favore del personale per accrescere il suo rendimento e migliorare la qualita' del servizio
Responsabilita': Governi, Amministrazioni.
D1.4 Adoperarsi per istituire/mantenere buoni rapporti con i sindacati e ricercarne la cooperazione per la realizzazione degli obiettivi e delle azioni della Strategia postale di Seul
Responsabilita': Amministrazioni.
D2 Adattare la
formazione alla
funzione
commerciale della
posta
D2.1 Procedere alla formazione continua ed al riciclaggio del personale per garantire l'adeguatezza delle risorse umane rispetto agli obiettivi ed alle strategie dell'azienda ed alle esigenze del mercato
Responsabilita': Amministrazioni, Unioni ristrette.
D2.2 Instaurare programmi di formazione professionale mirata in materia di gestione, di gestione finanziaria, di marketing, di studi di mercato, di vendite, di relazioni pubbliche, di amministrazione della qualita' totale, di pianificazione, di utilizzazione dei supporti informatizzati di gestione ecc.
Responsabilita': Amministrazioni.
D2.3 Rafforzare la capacita' delle scuole e degli istituti di formazione postale per consentir loro di svolgere una formazione professionale moderna in tutti i settori
Responsabilita': Amministrazioni, Unioni ristrette.
D3 Adottare un
approccio
gestionale che
valorizzi il lavoro
di gruppo e la
motivazione del
personale
D3.1 Instaurare per quanto possibile il cosiddetto sistema "cerchi di qualita'"
Responsabilita': Amministrazioni.
D3.2 Migliorare i sistemi d'informazione in materia di gestione, e di circolazione delle informazioni per rafforzare la capacita' delle unita' di servizio e degli individui nel gestire le proprie attivita' e rispondere rapidamente alle sollecitazioni dei clienti
Responsabilita': Amministrazioni, Unioni ristrette.
D3.3 Definire ed analizzare periodicamente gli indici di soddisfazione degli impiegati (ad es. movimenti di personale, statistiche delle assenze, inchieste di comportamento tra gli impiegati, ecc.)
Responsabilita': Amministrazioni.
D3.4 Adottare un'efficiente politica d'informazione per quanto concerne l'informazione regolare sugli obiettivi, le prestazioni dell'azienda ed i suoi prodotti e servizi, nonche' i risultati della valutazione di soddisfazione dei clienti
Responsabilita': Amministrazioni.
Risoluzione C 96/1994
Principio di crescita effettiva zero in materia di bilancio
Il Congresso,
notando
che il rispetto del principio della "crescita effettiva zero" nel bilancio preventivo dell'Unione, ha contribuito al mantenimento di un rigoroso controllo budgetario ed ha limitato l'onere finanziario, imposto ai Paesi membri, di finanziare il bilancio preventivo mediante una quota contributiva
consapevole
che i Paesi membri hanno espresso il desiderio di intraprendere nuove attivita' di sviluppo postale in seno all'UPU,
accetta
una certa flessibilita' introdotta nel determinare il tetto approvato dal Congresso,
chiede
al Consiglio d'amministrazione di continuare a rispettare, come cio' avviene attualmente, ed in tutta la misura del possibile, il principio della crescita effettiva zero in materia di bilancio preventivo,
sollecita
il Consiglio d'amministrazione ed il Consiglio di gestione postale a individuare i nuovi mezzi per finanziare la diversificazione dello sviluppo delle attivita' dell'Unione.
(Congresso - Doc 83, quindicesima sessione plenaria)