077U0211
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Modificazione all'art. 92 del regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239, concernente il pagamento delle annualita' delle borse di studio da parte dell'I.N.A.D.E.L. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1977 n. 211)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Ritenuta la necessita' di modificare il secondo comma dell'art. 92 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239 , di approvazione del regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605 , convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562 , concernente la costituzione di un Istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione; Udito il Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 22 maggio 1975 ; Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 19 novembre 1976; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:
Articolo unico
Il secondo comma dell'art. 92 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239 , di approvazione del regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605 , convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562 , concernente la costituzione di un Istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione, e' sostituito dal seguente:
"Le borse di studio sono pagabili in unica soluzione a far tempo dal mese di dicembre di ciascun anno previa presentazione di un certificato del capo dell'istituto da rilasciarsi in carta semplice, da cui risulti l'avvenuta iscrizione e di una dichiarazione del richiedente, rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , di non fruire di altri benefici analoghi erogati dallo Stato o da altre istituzioni".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 marzo 1977 LEONE ANDREOTTI - COSSIGA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 maggio 1977 Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 5