072U0535
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Integrazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505, di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1972 n. 535)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto art. 87 della Costituzione : Visto il decreto del Presidente della: Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1968. n. 1505. che approva il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ; Visto che, ai sensi dell' art. 134, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 , l'art. 320 e seguenti del regolamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 14 ottobre 1906, n. 546 , e successive modificazioni, si applicano, per quanto concerne le spese di ufficio, anche agli uffici locali ed alle agenzie; Visto l' art. 89 della legge 2 marzo 1963, n. 307 . che prevede la emanazione di disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal precedente art. 56, corrispondente all'art. 134, primo comma, del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie; Considerato che l'estensione agli uffici locali ed alle agenzie delle disposizioni contenute nell'art. 320 e seguenti del regolamento organico, approvato con regio decreto 14 ottobre 1906, n. 546 , per quanto riguarda le spese d'ufficio, ha presentato nella pratica attuazione non poche difficolta' dato che tali spese non rivestono carattere di assegno fisso in quanto questo e' soggetto a modifiche nel corso dell'anno per le continue variazioni dipendenti dalle diverse voci di spese alle quali gli uffici devono provvedere; Ravvisata l'opportunita' di modificare od integrare la vigente disciplina mediante l'inserimento di apposita norma nel regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505 ; Sentita la commissione centrale per gli uffici locali; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
Dopo l'art. 10 del regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505 , e' inserito il seguente articolo:
"Art. 10-bis. - Le spese d'ufficio degli uffici locali e delle agenzie, di cui al primo comma dell'art. 134 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 , sono a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'art. 320 del regolamento organico approvato con regio decreto 14 ottobre 1906, n. 546 .
Al pagamento di tali spese, determinate secondo le modalita' stabilite dal secondo comma dell'art. 321 del citato regolamento organico, si provvede:
a trimestri anticipati, per le quote riguardanti la cancelleria, i materiali di servizio e la pulizia;
a semestri anticipati, per le quote riguardanti il riscaldamento.
L'Amministrazione, sentita la commissione speciale per le spese di ufficio, puo' specificare, secondo le esigenze degli uffici locali e delle agenzie, gli oggetti che vanno compresi nelle spese d'ufficio, e modificare la periodicita' dei pagamenti dell'assegno annuo.
Il pagamento dell'assegno annuo per le spese d'ufficio agli uffici locali ed alle agenzie viene disposto dalle direzioni provinciali delle poste con i fondi posti a loro disposizione con ordini di accreditamento a favore del rispettivo funzionario delegato, secondo le modalita' stabilite dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841 , e successive modificazioni".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 aprile 1972 LEONE ANDREOTTI - BOSCO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 settembre 1972 Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 47. - VALENTINI