077U1100
077U1100
Sostituzione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 1967, n. 1411, che approva il regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 07 novembre 1977 n. 1100)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 ; Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141 ; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 settembre 1967, n. 1411 , e 28 dicembre 1970, n. 1471 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per i trasporti, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
L' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 1967, n. 1411 , modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1471 , e' sostituito dal seguente:
"Il consiglio direttivo e' costituito da:
a) il presidente dell'ente, designato dal Ministro per i trasporti;
b) due membri designati dal Ministro per i trasporti, appartenenti ai ruoli organici della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile;
c) un membro designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, appartenente ai ruoli organici della carriera direttiva della predetta amministrazione;
d) tre membri designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su indicazione delle organizzazioni sindacali della gente dell'aria a carattere nazionale piu' rappresentative.
Il presidente e i componenti del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Le deliberazioni del consiglio direttivo sono adottate a maggioranza assoluta di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 novembre 1977 LEONE ANDREOTTI - BONIFACIO - LATTANZIO - ANSELMI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 febbraio 1978 Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 19