083U0279
083U0279
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 07 aprile 1983 n. 279)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 26, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145 ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1981, n. 842 ;
Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in data 28 dicembre 1981, 9 novembre 1982, 16 marzo 1983 e 30 marzo 1983 concernenti il regolamento del personale;
Vista la deliberazione del predetto consiglio di amministrazione in data 28 aprile 1982 con la quale sono stati individuati i profili professionali dell'Azienda e si e' provveduto alla loro ascrizione nelle qualifiche funzionali;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1983;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti;
EMANA
il seguente decreto:
E' approvato l'annesso regolamento del personale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 aprile 1983 PERTINI FANFANI - CASALINUOVO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 giugno 1983 Atti di Governo, registro n. 46, foglio n. 10.
Art. 1
REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DI ASSISTENZA AL VOLO
PER IL TRAFFICO AEREO GENERALE
Art. 1
(Qualifiche funzionali - Profili professionali)
Il personale dell'Azienda e' classificato in qualifiche funzionali, identificate in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni ai sensi dell'art. 29 e con il procedimento di cui al successivo art. 30 del D.P.R. 24.3.81, n. 145 ; ad ognuna di esse corrisponde il livello retributivo stabilito dagli accordi sindacali di cui ai predetti artt. 29 e 30.
In ogni qualifica funzionale sono ascritti piu' profili professionali in base a principi di omogeneita', fondati sulla responsabilita', l'autonomia e i requisiti culturali, tenendo conto anche della progressione professionale conseguibile con l'esperienza e con l'arricchimento delle conoscenze.
In sede di ascrizione dei profili professionali nelle qualifiche funzionali si tiene conto, in particolare, della funzione, dei corsi di formazione e dell'addestramento professionale necessari per lo svolgimento dei relativi compiti.
Art. 2
Art. 2
(Criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali)
Le qualifiche funzionali sono determinate in relazione ai compiti dell'Azienda, di cui all' art. 3 del DPR 145/81 , e alle relative
attivita'.
Per ciascuna qualifica funzionale sono definiti:
a) l'attivita' professionale in rapporto al grado di produttivita', di complessita', di difficolta', di gravosita', di manualita', di uso di strumentazione tecnico-meccanica, nonche' al grado di articolazione dell'attivita' lavorativa, di preparazione
culturale e di qualificazione ed esperienza professionale;
b) il livello di coordinamento e direzione, di responsabilita' e di autonomia.
In sede di prima applicazione le qualifiche funzionali sono quelle di cui alla tabella 1 allegata al presente regolamento.
I profili professionali sono determinati per mansioni sufficientemente ampie o per gruppi di mansioni omogenee in rapporto alla tipologia della prestazione lavorativa e ai diversi settori di attivita' dell'Azienda e attengono a mansioni tipo di carattere operativo, tecnico, amministrativo-contabile, economico-finanziario, linguistico e scientifico necessarie alla gestione dei servizi di competenza dell'Azienda stessa ai sensi del DPR 145/81 e dello
statuto aziendale approvato con DPR 842/81 .
I fondamentali profili professionali da sviluppare nelle varie qualifiche funzionali ai sensi dell' art. 29 del DPR 145/81 sono i
seguenti:
Profili professionali relativi
ai servizi di traffico aereo Controllore del traffico aereo
Profili professionali relativi
al servizio meteorologico Operatore meteo
Profili professionali relativi
ai servizi tecnici Addetto tecnico
Disegnatore
Collaboratore tecnico
Profili professionali relativi
ai servizi in volo Pilota
Profili professionali relativi
ai servizi amministrativi Dattilografo protocollista
Addetto amministrativo
Collaboratore amministrativo
Profili professionali relativi
al servizio dell'informatica Operatore meccanografico
Analista
Profili professionali relativi
al settore ricerca e di sviluppo Specialista di ricerca
Esperto di bilancio
e di economia aziendale
Profili professionali linguistici Traduttore
Profili professionali relativi
agli operai Operaio 1ª assunzione
e guardiano
Profili professionali relativi
ai servizi ausiliari Commesso
Art. 3
Art. 3
(Identificazione dei profili professionali)
I profili professionali sono identificati e aggiornati, su proposta del direttore generale, dal consiglio di amministrazione, in relazione alla pianificazione pluriennale con scorrimento annuale, di cui all'art. 8 alinea 1, nonche' alle deliberazioni di cui ai successivi alinea 11 e 15 del medesimo articolo del DPR 145/81 e in conformita' ai criteri di cui ai precedenti articoli 1 e 2.
Il direttore generale sentira' a tal uopo le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale.
Art. 4
Art. 4
(Assunzioni)
Le assunzioni del personale di ruolo hanno luogo, mediante pubblico concorso con le modalita' stabilite dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'ultimo comma dell' art. 36 del DPR 145/81 , per i profili professionali o per le qualifiche iniziali che saranno determinati dal consiglio di amministrazione stesso secondo quanto disposto al primo comma dell'art. 35 del citato DPR e in base ai criteri e alla procedura di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento, nel rispetto degli artt. 29 e 30 del DPR 145/81 .
In casi particolari con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, possono essere disposte assunzioni di nuovo personale di qualifica funzionale superiore a quella iniziale quando siano richiesti particolari requisiti per speciali lavori o uffici e comunque quando non ricorrano condizioni di selettivita'. Tali assunzioni hanno luogo per pubblico concorso e per esse si puo' prescindere dai limiti di eta' di cui al successivo articolo 5 alinea b).
L'assunzione obbligatoria di appartenenti a categorie protette deve sempre avvenire nel rispetto delle leggi in vigore per il settore del pubblico impiego previo esame comparativo dei requisiti e dell'idoneita' professionale degli iscritti nelle liste di collocamento delle province di impiego.
Eventuali assunzioni temporanee o stagionali dovranno osservare i medesimi criteri e non potranno in nessun caso eccedere i tre mesi non prorogabili nell'anno. Il possesso delle condizioni di idoneita' fisica e morale alla assunzione in servizio deve essere accertato sulla base di elementi obiettivamente determinati e con le piu' ampie garanzie per gli interessati.
Art. 5
Art. 5
(Requisiti generali per le assunzioni)
Per l'assunzione in servizio presso l'Azienda di assistenza al volo e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dai bandi di concorso che comunque non potra' superare i 35 anni, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;
c) idoneita' fisica all'impiego, che l'Azienda accerta mediante visita medica e con ulteriori esami psico-fisici ove richiesto;
d) non aver riportato condanne penali concernenti delitti con sentenza passata in giudicato; in caso di procedimento penale in corso concernente delitti l'assunzione viene sospesa fino alla conclusione del procedimento stesso;
e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
f) buona condotta.
Il titolo di studio per l'accesso a ciascun profilo professionale e' determinato ai sensi dell'articolo seguente.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano cessati dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o siano stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.
I dipendenti di ruolo dell'Azienda possono partecipare ai pubblici concorsi per l'accesso a qualsiasi profilo professionale, purche' non abbiano raggiunto il limite d'eta' per il collocamento a riposo d'ufficio nell'ambito del profilo professionale per il quale concorrono.
Art. 6
Art. 6
(Titoli di studio)
Il titolo di studio per l'accesso a ciascun profilo professionale, salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli, e' fissato di volta in volta ai sensi dell'ultimo comma dell' art. 36 del DPR 145/81 , all'atto della identificazione dei singoli profili professionali e in rapporto alle relative qualifiche funzionali e non puo' essere comunque inferiore alla scuola dell'obbligo.
Per i profili professionali comportanti lo svolgimento di mansioni tecnico-direttive il relativo titolo di studio e/o di abilitazione professionale e' quello richiesto dalle vigenti disposizioni di legge per l'esercizio delle corrispondenti professioni.
Per i profili professionali relativi al personale addetto ai servizi del traffico aereo e ai servizi in volo e' richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado e l'acquisizione della certificazione professionale richiesta per lo svolgimento rispettivamente delle funzioni di controllore del traffico aereo o di pilota.
Per i profili professionali relativi al personale addetto alla ricerca e' richiesto il titolo di laurea e l'acquisizione di idonea specializzazione.
Art. 7
Art. 7
(Concorsi di ammissione)
I concorsi di ammissione all'impiego sono indetti specificatamente per ciascun profilo professionale, anche su base territoriale, con provvedimento del consiglio di amministrazione. Il relativo bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Azienda.
Il numero dei posti che possono essere messi a concorso viene determinato annualmente, nell'ambito dei posti vacanti, in sede di approvazione del bilancio di previsione.
In sede di determinazione dei posti da riservare al personale gia' in servizio ai sensi del successivo articolo 39 secondo comma, la frazione di posto non inferiore alla meta' si computa come posto intero.
I concorsi consistono nelle prove scritte, orali, pratiche ed eventualmente psico-attitudinali fissate dal bando.
I concorsi per l'ammissione ai profili delle qualifiche funzionali relative a professionalita' di natura semplice, si articolano in prove prevalentemente pratiche.
Il bando di concorso puo' stabilire che l'assunzione avvenga al termine di appositi corsi selettivi di formazione ed a seguito del previsto periodo di prova. Tali corsi potranno essere effettuati anche presso altre amministrazioni od enti pubblici o privati, in Italia o all'estero, cui sono ammessi coloro i quali, in possesso dei necessari titoli e requisiti, abbiano superato le prescritte prove attitudinali per l'accertamento della loro idoneita'. I corsi prevederanno periodiche prove di selezione il cui superamento sara' pregiudiziale per il proseguimento dei corsi stessi, al termine dei quali verra' formata l'apposita graduatoria degli idonei da parte della direzione dei corsi.
I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Nel periodo di frequenza dei corsi ai partecipanti che non siano dipendenti dell'Azienda e' attribuita una borsa di studio il cui importo e' stabilito nel bando di concorso compatibilmente con le esigenze di bilancio e in conformita' a quanto prescritte dal regolamento amministrativo-contabile dell'Azienda comunque in misura non superiore allo stipendio previsto per il profilo professionale cui si concorre.
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti e' disposta con provvedimento del consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale.
Art. 8
Art. 8
(Commissioni esaminatrici)
La composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi e' deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente. Esse sono composte da un presidente, da due dipendenti dell'Azienda e da due esperti.
I membri di ciascuna commissione, se dipendenti dell'Azienda, sono scelti tra personale appartenente a profili professionali affini e comunque, ove non siano direttori centrali o dirigenti tra personale di qualifiche funzionali superiori a quella cui e' ascritto il profilo professionale per il quale e' bandito il concorso.
Alle commissioni sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere o per materie speciali.
Ciascuna commissione e' assistita nei suoi lavori da un segretario scelto fra i dipendenti dell'Azienda.
Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere integrate, in relazione al tipo di concorso e al numero dei candidati, da altri componenti, ove si renda necessaria la ripartizione in sottocommissioni costituite secondo i medesimi criteri-unico restando il presidente - da un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e da un segretario aggiunto. La nomina delle sottocommissioni e' obbligatoria quando il numero dei candidati sia superiore alle cinquecento unita'.
Art. 9
Art. 9
(Accesso ai corsi di formazione professionale per l'ammissione all'impiego)
Nell'ipotesi di cui al sesto comma del precedente articolo 7 il consiglio di amministrazione nomina una commissione selezionatrice composta con gli stessi criteri di cui al precedente articolo 8.
La commissione forma una graduatoria degli aspiranti sulla base del risultato di un esame colloquio o di una prova pratica, a seconda della natura delle mansioni proprie del profilo professionale da conferire, nonche' sulla base della valutazione dei titoli di studio, di specializzazione o professionali prodotti dagli interessati.
Il punteggio massimo per la valutazione dei titoli non puo' superare la meta' di quello attribuibile per l'esame colloquio o per la prova pratica; il punteggio minimo necessario per conseguire l'idoneita' e' fissato nella meta' di quello massimo attribuibile.
I candidati che hanno superato la prova di selezione sono ammessi ai corsi in ordine di graduatoria, in un numero eccedente almeno di un terzo quello dei posti messi a concorso.
La durata e la sede dei corsi nonche' le modalita' per il loro espletamento sono precisate nei bandi di concorso.
Art. 10
Art. 10
(Formazione e utilizzazione della graduatoria)
Espletate le prove di concorso, la commissione esaminatrice forma una graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.
In materia di riserve di posti si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato nonche' quanto previsto al successivo articolo 39 secondo comma.
A parita' di punteggio, la preferenza e' determinata nell'ordine:
a) dall'essere disoccupato;
b) dal numero dei figli a carico;
c) dal coniuge a carico o con obbligo degli alimenti;
d) dall'eta'.
Il consiglio di amministrazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approva le graduatorie e proclama i vincitori dei concorsi.
Le graduatorie dei vincitori del concorso e dei candidati risultati idonei sono pubblicate con avviso inserito nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nonche' nel bollettino ufficiale dell'Azienda. In caso di rinuncia, decadenza o dimissioni di vincitori, il consiglio di amministrazione ha facolta' di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine fra gli idonei secondo il relativo ordine di graduatoria. Qualora rinuncia, decadenza o dimissioni facciano capo a chi abbia beneficiato di una riserva la sostituzione avviene nell'ordine, con altri riservatari, ove esistano, ovvero con altri idonei al concorso stesso. Entro lo stesso termine il consiglio di amministrazione ha, inoltre, facolta' di procedere, in ordine di graduatoria e nel rispetto delle riserve, all'assunzione di candidati idonei per la copertura dei posti che si siano resi vacanti.
Art. 11
Art. 11
(Nomina in ruolo)
Il provvedimento di nomina in prova e quello di conferma definitiva in ruolo sono adottati dal presidente del consiglio di amministrazione e comunicati all'interessato.
Il candidato nominato in prova, se non assume servizio nel termine stabilito, decade dalla nomina stessa.
La nomina in prova del dipendente che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissatogli decorre, agli effetti economici, dal giorno di effettivo e regolare inizio delle prestazioni.
La nomina definitiva in ruolo viene conferita dopo il superamento del periodo di prova di cui al successivo articolo 12 primo comma.
Per il dipendente confermato in ruolo il periodo di prova e' computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.
Al personale in prova si applicano le norme del presente regolamento.
Art. 12
Art. 12
(Periodo di prova)
Il periodo di prova avra' la durata non inferiore a due e non superiore a otto mesi a partire dalla data di assunzione o da quella di superamento del corso di formazione, ove previsto. Per i singoli profili professionali di cui al precedente articolo 2 la durata dei relativi periodi di prova in relazione alle qualifiche di cui alla allegata tabella 1, e' cosi' stabilita:
Qualifiche Durata (Tab. 1) mesi
Profili professionali
relativi ai servizi del Controllore
traffico aereo traffico aereo 4ª 6
Profili professionali
relativi al servizio
meteorologico Operatore meteo 5ª 6
Profili professionali Addetto tecnico 5ª 6
relativi ai servizi Disegnatore 5ª 6
tecnici Collaboratore tecnico 3ª 6
Profili professionali Pilota 3ª 6
relativi ai servizi in volo
Profili professionali Dattilografo
relativi ai servizi protocollista 6ª 3
amministrativi Adetto amministrativo 5ª 6
Collaboratore
amministrativo 3ª 6
Profili professionali Operatore meccanografico 6ª 3
relativi al servizio Analista 3ª 6
dell'informatica
Profili professionali Specialista di ricerca 1ª 8
Relativi al settore ricerca Esperto di bilancio e di
e di sviluppo economia aziendale 1V 8
Profili professionali
linguistici Traduttore 4ª 6
Profili professionali Operaio 1ª assunzione
relativi agli operai e guardiano 8ª 2
Profili professionali Commesso 8ª 2
relativi ai servizi
ausiliari
Per i profili professionali da identificare o aggiornare successivamente il periodo di prova e' fissato con delibera del consiglio di amministrazione in relazione alla tipologia della prestazione lavorativa.
Per le assunzioni che richiedono il previo superamento di corsi di formazione professionale, la determinazione della durata del periodo di prova puo' essere rimessa alla contrattazione collettiva da effettuarsi ai sensi dell' art. 29, n. 7, DPR 145/81 .
Il dipendente in prova svolge mansioni attinenti al profilo professionale indicato nel bando di concorso al quale ha partecipato, nei vari settori di lavoro ai quali viene applicato.
Sul complesso dell'attivita' prestata dal dipendente in prova deve essere redatta dettagliata relazione da parte dei responsabili delle unita' organizzative presso le quali il dipendente stesso ha prestato servizio.
Entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del periodo di prova il presidente del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, adotta provvedimento positivo o negativo circa l'esito della prova stessa comunicandolo all'interessato.
In caso di risoluzione del rapporto per esito negativo della prova spetta all'interessato, oltre alla normale retribuzione per il periodo in cui ha prestato servizio, una indennita' pari ad una mensilita' dell'ultimo stipendio percepito.
I periodi di assenza giustificata dal servizio non sono utili ai fini del computo del periodo di prova.
E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso gia' dipendente di ruolo che provenga, con profilo omogeneo, da qualifica immediatamente inferiore nella quale abbia gia' superato il periodo di prova. In tal caso il dipendente e' tenuto a frequentare i corsi di formazione professionale eventualmente indetti dall'Azienda.
Art. 13
Art. 13
(Posti riservati al personale militare)
Il venti per cento delle dotazioni organiche previste per le specializzazioni relative al controllo del traffico aereo, alle telecomunicazioni aeronautiche, alle informazioni aeronautiche ed ai servizi meteorologici aeroportuali nei profili professionali per i quali e' previsto l'accesso mediante pubblico concorso e' riservato in via definitiva, fatte salve le altre riserve previste dal presente regolamento, al personale militare e civile dell'aeronautica militare in possesso del titolo di studio prescritto per quel determinato profilo professionale e che abbia almeno dieci anni di complessivo servizio.
Alla copertura di tale quota riservata si provvedera' mediante concorsi riservati che saranno indetti nell'ambito di una programmazione concordata fra i Ministri dei trasporti e della difesa, con le modalita', gli eventuali esami, prove e periodi di esperimento stabiliti dal consiglio di amministrazione.
Art. 14
Art. 14
(Rapporti di lavoro esclusi dalla disciplina del regolamento)
Per esigenze funzionali dei suoi uffici o delle attivita' all'estero l'Azienda puo' avvalersi di personale di cittadinanza straniera, assunto localmente, con contratto disciplinato dalle leggi e dagli usi dello Stato in cui ha sede l'ufficio o si svolge l'attivita' aziendale.
Le assunzioni sono effettuate previa motivata delibera del consiglio di amministrazione che stabilira' anche il relativo trattamento economico compatibilmente con le esigenze di bilancio, e in ogni caso in conformita' ai criteri e limiti eventualmente fissati nel regolamento amministrativo-contabile, di cui al precedente articolo 7.
Art. 15
Art. 15
(Ruoli di personale)
L'Azienda tiene aggiornati i ruoli del proprio personale che, a richiesta, sono accessibili a tutti i dipendenti.
I ruoli sono articolati secondo le qualifiche funzionali e i profili professionali.
Art. 16
Art. 16
(Fascicolo personale)
Per ciascun dipendente e' tenuto un fascicolo personale, nel quale devono essere inseriti tutti i documenti che possono interessare lo stato giuridico, il trattamento economico e l'attivita' di servizio del dipendente stesso. Tali documenti devono essere registrati, numerati e classificati in ordine di trasmissione e senza discontinuita'.
Devono essere eliminati dal fascicolo personale:
a) i provvedimenti disciplinari annullati, revocati o riformati d'ufficio o su ricorso del dipendente e quelli revocati o riformati a seguito di revisione del procedimento disciplinare ai sensi del successivo articolo 88;
b) i provvedimenti di destituzione revocati a seguito di assoluzione nel giudizio penale di revisione ai sensi dell'articolo 62 primo comma;
c) i provvedimenti di sospensione cautelare revocati ai sensi dei successivi articoli 87 terzo comma, 64, quarto comma e 67 primo comma e quelli divenuti inefficaci ai sensi del quinto comma dell'articolo 67;
d) i provvedimenti di esclusione del dipendente dai concorsi quando, venuta meno la causa che li ha determinati, siano intervenuti i provvedimenti definitivi previsti dall'articolo 70 terzo comma;
e) i provvedimenti disciplinari dopo cinque anni dalla loro adozione, con esclusione di quelli relativi a sanzioni di carattere risolutivo del rapporto di lavoro.
Art. 17
Art. 17
(Modalita' della eliminazione di atti)
L'eliminazione di atti o documenti dal fascicolo personale del dipendente si esegue mediante stralcio dell'atto o documento ed inserzione, in sua vece, della determinazione del capo del personale, che deve limitarsi a precisare la disposizione in base alla quale viene disposta l'eliminazione. Nella detta determinazione l'atto o documento stralciato deve essere indicato soltanto mediante gli estremi con cui e' iscritto nell'indice del fascicolo personale, escluso ogni ulteriore riferimento al suo contenuto. Gli estremi della determinazione sono annotati a margine dell'indice del fascicolo personale nonche' a margine dello stato matricolare, se l'atto o documento e' in questo menzionato.
Gli atti o documenti stralciati vengono trasmessi ad un archivio riservato dal quale non potranno essere estratti se non per ordine scritto del presidente o del direttore generale in adempimento di disposizioni dell'Autorita' giudiziaria o in attuazione di norme di legge o aziendali.
Art. 18
Art. 18
(Stato matricolare)
Per ciascun dipendente e' tenuto uno stato matricolare, nel quale devono essere indicati: le generalita', lo stato di famiglia, i titoli di studio, accademici e professionali, le pubblicazioni, la posizione in ordine al servizio militare, i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza presso l'Azienda, amministrazioni statali o altri enti pubblici, i provvedimenti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico, le assenze per malattia, i congedi straordinari e le aspettative, le sanzioni disciplinari, eventuali note formali di merito e di demerito (encomi e lettere di richiamo), nonche' tutte le notizie relative all'attivita' di servizio (unita' e settori di lavoro presso i quali ha prestato la propria opera, mansioni e incarichi speciali svolti, partecipazioni a corsi o concorsi, lavori originali compiuti per il servizio, ecc.), e la posizione aggiornata ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
L'indicazione delle sanzioni disciplinari di cui al precedente primo comma viene cancellata dallo stato matricolare dopo cinque anni della loro adozione, ad esclusione di quelle di carattere risolutivo del rapporto di lavoro.
Il dipendente ha l'obbligo di comunicare la composizione della famiglia, la propria residenza, nonche', entro trenta giorni dal loro verificarsi, le eventuali variazioni.
Art. 19
Art. 19
(Giuramento)
Il dipendente all'atto dell'assunzione definitiva presta, davanti al responsabile dell'unita' organizzativa cui e' assegnato alla presenza di due testimoni, giuramento secondo la seguente formula:
" Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".
Il rifiuto al prestare giuramento comporta decadenza dall'impiego.
Art. 20
Art. 20
(Doveri generali)
Il dipendente e' tenuto a prestare la propria attivita' con diligenza e impegno, ad osservare l'orario di ufficio e a trattare tempestivamente gli affari rientranti nella sua competenza attenendosi alle direttive di organizzazione e di indirizzo del lavoro impartitegli.
Il dipendente non puo' fornire, a chi non ne abbia diritto, informazioni e comunicazioni relative ai provvedimenti o ad operazioni amministrative di qualsiasi natura, nonche' notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del suo ufficio e la cui divulgazione possa arrecare danno all'Azienda o a terzi.
Il dipendente al quale venga impartito un ordine che ritenga palesemente illegittimo deve farne rimostranza, dichiarandone le ragioni. Se l'ordine e' rinnovato per iscritto il dipendente deve eseguirlo, tranne che l'atto richiesto sia vietato dalla legge penale.
Nei confronti del pubblico il dipendente deve osservare un comportamento ispirato a principi di correttezza, imparzialita' ed efficienza tenendo conto dei limiti delle attribuzioni conferitegli.
Art. 21
Art. 21
(Residenza)
Il dipendente e' tenuto a fissare la propria residenza nel luogo dove ha sede l'ufficio presso cui presta servizio o in altra localita' purche' cio' gli consenta il regolare ed efficiente adempimento dei doveri di ufficio nel rispetto degli orari previsti; in tal ultimo caso deve chiederne autorizzazione al responsabile dell'unita' organizzativa da cui dipende, il quale deve attenersi in materia ai criteri fissati in via generale dal consiglio di amministrazione.
Art. 22
Art. 22
(Durata massima dell'orario di lavoro)
L'orario di lavoro e' fissato in non piu' di quaranta ore settimanali anche per il lavoro in turni avvicendati. La sua articolazione e' stabilita in modo da salvaguardare le esigenze di servizio e gli interessi degli utenti.
Art. 23
Art. 23
(Incompatibilita')
Il dipendente non puo' esercitare il commercio, l'industria ne' alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in societa' costituite per fini di lucro o in cooperative di produzione e/o lavoro.
Quando ne sia designato con deliberazione del consiglio di amministrazione, il dipendente puo' partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali, in societa' o enti ai quali l'Azienda partecipi ai sensi dell' art. 3 del DPR 145/81 .
Gli emolumenti eventualmente spettanti al dipendente per incarichi di cui al precedente comma connessi con le funzioni svolte dall'interessato nell'Azienda sono devoluti direttamente all'Azienda stessa.
Il dipendente puo' essere nominato perito o arbitro, previa autorizzazione del direttore del servizio personale.
Il dipendente che contravvenga al divieto di cui al primo comma viene diffidato dal direttore del servizio personale a cessare dalla situazione di incompatibilita'.
La circostanza che il dipendente abbia ottemperato alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.
Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilita' sia cessata, il dipendente decade dall'impiego.
In caso di recidiva nelle situazioni di incompatibilita' di cui al precedente primo comma il dipendente decade immediatamente dall'impiego.
La decadenza e' dichiarata con provvedimento del presidente, su conforme delibera del consiglio di amministrazione.
Art. 24
Art. 24
(Divieto di cumulo di impieghi pubblici)
L'assunzione in altro impiego pubblico, nei casi in cui la legge non consenta specificamente il cumulo, comporta di diritto la decadenza da quello presso l'Azienda, fatto salvo il trattamento di quiescenza e di previdenza eventualmente spettante alla data di assunzione del nuovo impiego.
Il responsabile dell'unita' organizzativa cui appartiene il dipendente, sotto la propria responsabilita' personale, e tenuto a segnalare tempestivamente al direttore del servizio personale i casi di cumulo di impieghi di cui al precedente comma.
Art. 25
Art. 25
(Altri doveri specifici)
Il dipendente, fatti salvi eventuali profili di responsabilita' penale, e' tenuto:
a) a non interferire negli affari che altri abbiano con l'Azienda e ad astenersi dal compiere atti che implichino ingerenza e relazione con interessi dei medesimi;
b) a non eseguire e rilasciare copia di documenti di ufficio per ragioni non inerenti al servizio;
c) a non attendere, nell'ambito dell'Azienda, anche a titolo gratuito entro e fuori orario, a lavori per conto proprio o di terzi;
d) a non divulgare dati e notizie che interessino l'attivita' dell'Azienda senza la preventiva autorizzazione del direttore generale.
Art. 26
Art. 26
(Responsabilita' connesse alle funzioni)
I responsabili dalle unita' organizzative assicurano il corretto andamento, l'imparziale gestione e l'osservanza dei doveri inerenti alle attivita' delle unita' organizzative stesse, della legge e delle norme interne nell'attivita' delle strutture cui sono preposti.
Essi sono altresi' responsabili dell'osservanza delle norme di procedimento previste da leggi o regolamenti, nonche' del conseguimento, da parte dell'unita' organizzativa, dei risultati previsti dai programmi operativi dell'Azienda.
Il personale incaricato di svolgere accertamenti ispettivi e' solidalmente responsabile, nei limiti dell'incarico ricevuto, dei danni derivanti da eventuali irregolarita' non rilevate in sede di ispezione, salvo che tali irregolarita' siano state commesse anteriormente a precedente visita ispettiva effettuata da altri funzionari. In tale ultimo caso la responsabilita' e' solidale solo se il personale incaricato di svolgere accertamenti ispettivi abbia ricevuto specifico incarico scritto di indagare anche su fatti anteriori o abbia omesso di segnalare al direttore generale le irregolarita' di cui sia venuto comunque a conoscenza.
I dipendenti sono responsabili, nei limiti delle proprie attribuzioni e delle istruzioni ricevute, degli adempimenti loro affidati.
Art. 27
Art. 27
(Responsabilita' nell'ambito delle unita' organizzative)
Il responsabile di un'unita' organizzativa e' preposto a tutto il personale in servizio presso l'unita' organizzativa stessa; la' dove non provvedano norme aziendali egli determina con ordine di servizio la linea di sostituzione in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 28
Art. 28
(Deleghe)
Ai sensi dell'art. 5 secondo comma dello statuto aziendale il consiglio di amministrazione, sentito il parere del direttore generale, puo' rilasciare a dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali superiori, preposti ad uffici centrali o periferici, deleghe per il compimento di determinati atti con esclusione di quelli indicati dallo stesso art. 5 ultimo comma dello statuto.
Art. 29
Art. 29
(Responsabilita' del dipendente verso l'Azienda)
Il dipendente e' tenuto a risarcire all'Azienda i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio o comunque da atto illecito.
Se il dipendente ha agito a seguito ed in conformita' di un ordine che era tenuto ad eseguire va esente da responsabilita', ferma restando la responsabilita' del superiore che ha impartito l'ordine.
Il dipendente e', invece, responsabile se ha agito per delega del superiore.
Il dipendente, per la responsabilita' di cui ai precedenti commi, e' sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dagli artt. 23 e 24 del D.P.R. 145/81 e dalle altre leggi in materia.
Art. 30
Art. 30
(Responsabilita' contabile)
La responsabilita' del dipendente incaricato della riscossione e del maneggio di somme di denaro e custodia di beni e' regolata dalle norme che disciplinano la speciale responsabilita' degli agenti contabili dello Stato.
Art. 31
Art. 31
(Responsabilita' verso i terzi)
Il dipendente che, nell'esercizio delle attribuzioni a lui conferite, cagioni ad altri un danno ingiusto e' personalmente obbligato a risarcirlo.
La responsabilita' personale del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se essa consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento sia obbligato per legge o per regolamento.
L'Azienda, qualora abbia risarcito il terzo danneggiato si rivale agendo nei confronti del dipendente a norma del precedente articolo 29. Nei confronti del dipendente addetto alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici l'azione di rivalsa e' esercitata solo in caso di danni non risarciti dall'assicurazione e arrecati per dolo o colpa grave.
Art. 32
Art. 32
(Comunicazioni in materia di contenzioso)
Il dipendente convenuto in giudizio per danni arrecati a terzi nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite o quello cui sia notificata da terzi diffida per l'omissione di atti o di operazioni al cui compimento egli sia tenuto, ha il dovere di darne, senza indugio, notizia al responsabile dell'unita' organizzativa, che, a sua volta, ha il dovere di informare senza indugio il direttore del servizio personale degli atti di citazione e delle diffide che siano notificate a lui stesso ovvero al personale da lui dipendente.
Devono altresi' essere comunicate, con le modalita' di cui al precedente comma, le sentenze, ordinanze, rinunce e transazioni eventualmente intervenute.
Art. 33
Art. 33
(Assistenza nei procedimenti giudiziari)
Si applica ai dipendenti dell'Azienda la disposizione dell'art. 27, ultimo comma del DPR 10.1.57, n. 3 .
Art. 34
Art. 34
(Responsabilita' disciplinare per danni)
Il mancato esercizio dell'azione di risarcimento nei confronti del dipendente da parte del terzo danneggiato, la reiezione della domanda da parte del giudice adito, nonche' le rinunce e le transazioni non escludono che il fatto, l'omissione o il ritardo del dipendente siano valutati ai fini delle sue eventuali responsabilita' disciplinari nell'ambito dell'Azienda.
Art. 35
Art. 35
(Esercizio delle mansioni inerenti il profilo professionale)
Il dipendente ha diritto all'esercizio delle mansioni inerenti il proprio profilo professionale e non puo' essere assegnato, neppure di fatto, ad altre mansioni.
In caso di improvvise ed urgenti esigenze di servizio il responsabile dell'unita' organizzativa puo' disporre l'impiego del dipendente in mansioni di un profilo professionale omogeneo di qualifica immediatamente inferiore per un periodo non superiore a novanta giorni nell'anno solare.
Il dipendente puo' altresi' essere impiegato per esigenze di servizio, previa autorizzazione del direttore del servizio personale, in mansioni di un profilo professionale omogeneo di qualifica immediatamente superiore. Tale impiego, che non puo' eccedere i novanta giorni dell'anno solare, da' diritto dal primo giorno dell'effettivo espletamento delle mansioni al trattamento economico previsto per il relativo profilo professionale.
Per esigenze di servizio, il dipendente puo' essere adibito, subordinatamente, ove previsto, alla frequenza con esito favorevole di un corso di aggiornamento o di riqualificazione, a mansioni diverse da quelle del suo profilo professionale, purche' le nuove mansioni rientrino tra quelle di un profilo professionale ascritto alla qualifica di appartenenza.
Art. 36
Art. 36
(Certificazione del personale addetto al servizio di controllo del traffico aereo)
Il consiglio di amministrazione determina le modalita' per la certificazione dell'idoneita' professionale del proprio personale al servizio di controllo del traffico aereo.
Il direttore generale e' competente a rilasciare i documenti attestanti la certificazione di cui al primo comma. L'Azienda cura le verifiche necessarie a consentire il costante aggiornamento di tali documenti e ne predispone un apposito registro.
Art. 37
Art. 37
(Licenze, abilitazioni e attestati)
Ove ritenuto necessario nell'esclusivo e diretto interesse aziendale, l'Azienda puo' assumere gli oneri connessi all'addestramento del personale per l'acquisizione di particolari professionalita', licenze, abilitazioni e attestati nonche' per il mantenimento della loro validita'.
Art. 38
Art. 38
(Passaggio ad altro profilo per sopraggiunta infermita')
Al dipendente che per sopraggiunta infermita' sia giudicato permanentemente non idoneo alle mansioni del proprio profilo professionale puo' essere attribuito anche mediante il superamento di un corso di riqualificazione un profilo professionale omogeneo della stessa qualifica funzionale purche' sia convenientemente utilizzabile o, in mancanza dei prescritti requisiti, ad uno di qualifica funzionale inferiore.
I relativi accertamenti sanitari sono effettuati con la procedura prevista per i casi di dispensa dal servizio per inidoneita' di cui ai successivi articoli 41 sesto comma e 99 secondo comma.
I passaggi di profilo di cui al precedente primo comma sono disposti dal consiglio di amministrazione su istanza degli interessati.
Il dipendente cui e' attribuito un altro profilo professionale conserva a tutti gli effetti l'anzianita' maturata in quello di provenienza.
Qualora il dipendente sia assegnato ad un profilo con trattamento economico di base inferiore gli verra' corrisposto, fino al riassorbimento da effettuarsi in presenza di qualunque ipotesi di miglioramento economico anche se indipendente dalla progressione di qualifica, un assegno personale pari alla differenza tra il trattamento in precedenza percepito e quello di competenza.
Art. 39
Art. 39
(Passaggio ad altra qualifica)
Il passaggio ad un profilo professionale di qualifica superiore si consegue mediante concorsi banditi dall'Azienda.
Qualora ai sensi del precedente articolo 4 sia prevista la forma del concorso pubblico il bando riserva il trenta per cento dei posti al personale dell'Azienda della qualifica immediatamente inferiore di profilo professionale omogeneo che sia in possesso del titolo di studio e delle eventuali specializzazioni richieste dal bando; per i profili professionali attinenti al servizio di controllo del traffico aereo tale riserva e' elevata all'ottanta per cento; ove la quota riservata non possa essere ricoperta per mancanza di concorrenti o di idonei i relativi posti vengono assegnati agli idonei esterni secondo l'ordine di graduatoria.
La determinazione dell'aliquota riservata avviene per arrotondamento all'unita' inferiore.
Si prescinde dal possesso dei predetti titoli di studio o specializzazioni nei riguardi dei dipendenti che abbiano prestato, nella qualifica immediatamente inferiore, almeno quattro anni di lodevole servizio, risultino in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica di appartenenza ed abbiano partecipato, ove richiesto, con esito favorevole, ad un corso di formazione o specializzazione professionale promosso o riconosciuto dall'Azienda.
Il passaggio ad un profilo professionale di qualifica superiore per il quale non e' prevista, ai sensi del precedente articolo 4, la forma del concorso pubblico, e' attuato su domanda degli interessati di norma al 1 luglio di ciascun anno e in presenza di vacanze organiche a seguito di accertamento professionale le cui modalita', anche procedimentali, saranno determinate per ciascun profilo professionale dal consiglio di amministrazione ai sensi del primo comma dell'art. 35 del DPR 145/81 .
Il consiglio di amministrazione dovra' disciplinare la valutazione comparativa degli aspiranti tenendo comunque conto del rendimento, della qualita' del servizio prestato, della capacita' organizzativa, delle doti intellettuali, di cultura, di preparazione e di capacita' professionale nonche' dell'anzianita' di servizio e della attitudine a svolgere mansioni superiori.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti quarto e quinto comma i concorsi di accesso a qualifiche comportanti lo svolgimento di mansioni tecnico-direttive vincolato, da leggi generali, al possesso di determinati titoli di studio e/o di abilitazione professionale.
Art. 40
Art. 40
(Festivita')
Sono considerati giorni festivi, oltre alle domeniche, quelli riconosciuti come tali dalla legge a tutti gli effetti civili.
Non sono considerate festive le giornate in cui il personale non sia normalmente tenuto a prestare servizio in dipendenza dell'eventuale concentrazione dell'orario settimanale.
Art. 41
Art. 41
(Assenze per malattia)
In caso di malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio il dipendente deve darne immediata comunicazione all'unita' organizzativa presso la quale presta servizio e far pervenire alla stessa, entro tre giorni dall'inizio dell'assenza, la relativa documentazione medica.
Egli e' tenuto inoltre a sottoporsi alle visite mediche di controllo disposte dall'Azienda tramite gli organi sanitari competenti.
Qualora si sottragga a tali controlli o risulti in condizioni di svolgere il proprio lavoro il dipendente e' tenuto a riprendere immediatamente servizio fatte salve eventuali sanzioni disciplinari.
Il periodo di assenza per malattia ha termine col cessare della causa che lo ha determinato; esso non puo' protrarsi per piu' di dodici mesi consecutivi.
In ogni caso il dipendente, in ciascun decennio di servizio, non potra' fruire di periodi di assenza dal servizio per malattia superiori a ventiquattro mesi complessivi.
Nel caso in cui il periodo di assenza per malattia si protragga per piu' di dodici mesi consecutivi o per piu' di ventiquattro mesi complessivi l'Azienda deve sottoporre il dipendente a visita medica collegiale a seguito della quale il dipendente stesso potra' essere adibito, a domanda, ad altri compiti attinenti il proprio profilo, essere trasferito ad altro profilo ai sensi del precedente articolo 38 primo comma oppure essere dispensato dal servizio ai sensi del successivo articolo 100.
Durante l'assenza per malattia il dipendente ha diritto allo stipendio, intendendo per stipendio la retribuzione base cosi' come definita negli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali ai sensi dell' art. 29 del DPR 145/81 , con esclusione dei compensi connessi alla presenza in servizio o all'espletamento di specifiche mansioni per i primi sei mesi mentre per i successivi tre mesi lo stipendio sara' pari ai due terzi e per il restante periodo successivo sara' pari alla meta' fermo restando il diritto agli assegni per carico di famiglia. I periodi di malattia agli effetti delle precedenti disposizioni si considerano continuativi ove tra essi non intercorra un periodo di effettiva presenza in servizio superiore a novanta giorni lavorativi.
Il tempo trascorso in malattia e' computato per intero, ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione delle classi e degli aumenti periodici di stipendio nonche' del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Qualora l'infermita' che e' motivo dell'assenza per malattia sia riconosciuta dipendente da causa di servizio permane, per tutto il periodo di assenza stesso, il diritto del dipendente all'intera retribuzione esclusi i soli compensi per prestazioni di lavoro straordinario.
Art. 42
Art. 42
(Cause dell'aspettativa)
Il dipendente, con provvedimento del Direttore del Servizio del Personale, e' collocato in aspettativa per servizio militare, per l'assolvimento di funzioni pubbliche e per ogni altro caso di aspettativa obbligatoria per legge.
Il dipendente, con provvedimento del direttore del servizio personale, sentito il responsabile dell'unita' organizzativa presso la quale presta servizio, puo' essere collocato in aspettativa per motivi di famiglia, personali o di studio.
Dell'adozione del provvedimento di aspettativa per l'assolvimento di funzioni pubbliche viene data comunicazione al consiglio di amministrazione.
Art. 43
Art. 43
(Aspettativa per servizio militare)
Il dipendente chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario e' collocato in aspettativa per servizio militare, senza retribuzione.
Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace e' collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; durante tale aspettativa, qualora la retribuzione erogata dall'amministrazione militare risulti inferiore a quella spettante presso l'Azienda all'atto del richiamo ovvero successivamente maturata per effetto della progressione economica o di carriera - con esclusione dei compensi connessi alla presenza in servizio o all'espletamento di specifiche mansioni al dipendente compete la differenza, comprensiva degli assegni personali corrisposti dall'Azienda stessa; in tale computo non sono inclusi gli eventuali assegni spettanti per incarichi speciali, che restano a carico dell'amministrazione militare.
Il tempo trascorso in aspettativa e' computato per intero ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione delle classi e degli aumenti periodici di stipendio nonche' ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza se il richiamo alle armi non e' stato disposto su domanda.
Art. 44
Art. 44
(Aspettativa per motivi di famiglia, personali o di studio)
Il dipendente che aspira ad ottenere un periodo di aspettativa per motivi di famiglia, personali o di studio, deve presentare motivata domanda.
Il direttore del servizio personale, sentito il responsabile dell'unita' organizzativa presso la quale il dipendente presta servizio provvede sulla domanda entro un mese ed ha facolta', per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda stessa, di ritardarne l'accoglimento o di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.
L'aspettativa puo' in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.
Durante i periodi di aspettativa di cui al precedente primo comma che non possono eccedere singolarmente la durata di un anno e complessivamente la durata di ventiquattro mesi nell'arco dell'intero rapporto di servizio, il dipendente non ha diritto ad alcuna retribuzione.
Il tempo trascorso in aspettativa ai sensi del presente articolo non e' utile ai fini del computo delle ferie, della progressione di carriera, dell'attribuzione delle classi e degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Art. 45
Art. 45
(Aspettativa per l'assolvimento di funzioni pubbliche)
Ai dipendenti eletti deputati o senatori ovvero chiamati a funzioni pubbliche elettive presso enti pubblici territoriali si applicano le disposizioni vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato.
Art. 46
Art. 46
(Liberta' di opinione)
I dipendenti dell'Azienda senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme di legge.
Art. 47
Art. 47
(Divieto di indagini sulle opinioni)
L'Azienda, ai fini dell'assunzione come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, non puo' effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonche' su fatti non rilevanti ai fini della valutazione delle sue attitudini e prestazioni professionali.
Art. 48
Art. 48
(Tutela della salute e dell'integrita' fisica)
I dipendenti tramite le loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e integrita' fisica.
Art. 49
Art. 49
(Dipendenti studenti)
I dipendenti studenti, universitari e quelli iscritti e partecipanti a corsi regolari di studio in istituti di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiati o legalmente riconosciuti o comunque abilitati al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto alla preferenza nell'assegnazione ai turni di lavoro piu' idonei ad agevolare la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I dipendenti studenti, anche universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti che consentano loro di presentarsi ai suddetti esami.
Gli interessati saranno tenuti a produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui ai precedenti primo e secondo comma.
Art. 50
Art. 50
(Attivita' culturali, ricreative e assistenziali)
Le eventuali attivita' culturali, ricreative ed assistenziali promosse dall'Azienda per i dipendenti sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei dipendenti stessi.
Art. 51
Art. 51
(Diritto di associazione e di attivita' sindacale)
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attivita' sindacale, e' garantito a tutti i dipendenti dell'Azienda all'interno dei luoghi di lavoro, nell'osservanza della legge e con la salvaguardia delle esigenze di servizio.
Art. 52
Art. 52
(Costituzione delle rappresentanze sindacali)
Rappresentanze sindacali locali possono essere costituite ad iniziativa, dei dipendenti in ogni unita' organizzativa nell'ambito:
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro applicati nell'unita' organizzativa.
Il numero e la dislocazione delle varie rappresentanze saranno stabiliti nel contratto nazionale di lavoro, in relazione alla organizzazione dell'Azienda ed al numero degli addetti.
Art. 53
Art. 53
(Attivita' sindacali)
L'Azienda non puo' costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
Art. 54
Art. 54
(Sanzioni disciplinari)
Il dipendente che contravviene ai doveri del proprio ufficio e' soggetto, in relazione alla gravita' e alla reiterazione delle inosservanze e al danno cagionato all'Azienda o ai terzi, alle seguenti sanzioni disciplinari:
1) la censura;
2) la riduzione dello stipendio;
3) la sospensione della qualifica;
4) la destituzione.
Non costituiscono sanzione disciplinare i richiami scritti all'osservanza di doveri specifici del proprio ufficio che possono essere rivolti al dipendente a fini di ammonimento.
Art. 55
Art. 55
(Censura)
La censura e' una dichiarazione di biasimo scritta e motivata ed e' inflitta per lievi trasgressioni.
Art. 56
Art. 56
(Riduzione dello stipendio)
La riduzione dello stipendio e' inflitta:
a) per reiterata inosservanza dell'orario di servizio;
b) per assenza arbitraria non superiore a due giorni;
c) per contegno scorretto verso i propri superiori, i colleghi, i dipendenti o verso il pubblico;
d) per tolleranza di irregolarita' di servizio o di atti di indisciplina, di contegno non corretto o di abusi, da parte del personale dipendente;
e) per ritardo, non doloso, nell'effettuare consegne di valori o di oggetti;
f) in genere, per negligenza o per inosservanza di leggi o regolamenti dalla quale non sia derivato pregiudizio al servizio, alla regolarita' dell'esercizio o agli interessi dell'Azienda;
g) per violazione del segreto d'ufficio.
La riduzione dello stipendio non puo' essere inferiore ad un decimo, ne' superiore ad un quinto della mensilita' di stipendio e non puo' avere durata superiore a sei mesi.
L'entita' e la durata della stessa dovranno essere proporzionate alla gravita' della mancanza.
La riduzione dello stipendio determina il ritardo di sei mesi nel conferimento della successiva classe o aumento periodico di stipendio.
Art. 57
Art. 57
(Sospensione dalla qualifica)
La sospensione dalla qualifica consiste nell'allontanamento dal servizio, con privazione dello stipendio, per non meno di un mese e per non piu' di sei mesi.
La sospensione e' inflitta:
a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravita';
b) per denigrazione dell'Azienda o dei suoi rappresentanti;
c) per uso dell'impiego a fini di interesse personale;
d) per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno;
e) per comportamento che produca interruzione o turbamento, nella regolarita' o nella continuita' del servizio e per volontario abbandono del servizio;
f) per dolosa tolleranza di abusi commessi da dipendenti.
Il dipendente al quale e' inflitta la sospensione dalla qualifica subisce un ritardo di due anni nel conferimento della successiva classe di stipendio.
Il tempo durante il quale l'impiegato sia stato sospeso dalla qualifica con privazione dello stipendio e' dedotto dal computo dell'anzianita' a tutti gli effetti.
Al dipendente sospeso dalla qualifica e' concesso, con provvedimento del direttore generale, un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre le quote di aggiunta di famiglia. L'importo dell'assegno e' stabilito tenendo conto della situazione economico-familiare del dipendente e puo' esser ridotto o aumentato in conseguenza delle variazioni che intervengano nella composizione e nel reddito del nucleo familiare dell'interessato.
Art. 58
Art. 58
(Destituzione)
La destituzione consiste nella perdita dell'impiego ed e' inflitta:
a) per indegnita' morale;
b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedelta' del dipendente;
c) per grave abuso di autorita' e di fiducia;
d) per dolosa violazione dei doveri d'ufficio che abbia portato grave pregiudizio all'Azienda, allo Stato, ad altri enti pubblici od a privati;
e) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per dolosa e connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
f) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dal dipendente per ragioni d'ufficio;
g) per abbandono del posto di lavoro o del servizio in attivita' direttamente connesse alla assistenza al volo o per gravi atti di insubordinazione commessi pubblicamente ovvero per incitamento all'insubordinazione;
h) per istigazione agli atti di cui al precedente articolo 57 lettera e).
Art. 59
Art. 59
(Recidiva)
Al dipendente che incorra in una delle infrazioni disciplinari previste dai precedenti articoli 55, 56 e 57, dopo esser stato punito per una infrazione della stessa specie, la sanzione e' aggravata e puo' giungere fino a quella di grado immediatamente superiore.
Art. 60
Art. 60
(Circostanze attenuanti)
Quando concorrano circostanze attenuanti o il dipendente non sia incorso in sanzioni disciplinari negli ultimi tre anni puo' essere inflitta una sanzione di grado immediatamente inferiore a quella prevista per la mancanza commessa.
Art. 61
Art. 61
(Riabilitazione disciplinare)
Trascorsi tre anni dalla data in cui fu inflitta una sanzione disciplinare che non implichi la risoluzione del rapporto di lavoro, possono essere resi nulli gli effetti della sanzione stessa, esclusa ogni efficacia retroattiva, mediante stralcio degli atti dal fascicolo personale e cancellazione dallo stato matricolare, se il dipendente risulti meritevole in base ad apposita relazione informativa dei responsabili delle unita' organizzative presso le quali ha prestato servizio, riferita al triennio precedente.
Il provvedimento e' adottato, a domanda, dal consiglio di amministrazione.
Art. 62
Art. 62
(Reintegrazione del dipendente prosciolto)
Il dipendente destituito ai sensi del successivo articolo 101 e successivamente assolto nel giudizio penale di revisione con la formula prevista dall' art. 566, comma secondo, del codice di procedura penale nonche' il dipendente destituito ai sensi del precedente articolo 58 e successivamente prosciolto da ogni addebito a seguito di revisione del procedimento disciplinare, hanno diritto alla riammissione in servizio, anche in soprannumero e salvo riassorbimento, dalla data della sentenza di assoluzione o del provvedimento di proscioglimento, con la medesima qualifica ed anzianita' che avevano all'atto della destituzione.
Il relativo provvedimento e' adottato dal consiglio di amministrazione.
Se il dipendente, durante il periodo successivo alla destituzione non ha potuto partecipare a procedure per la nomina a qualifiche superiori, e' ammesso a partecipare ai primi due concorsi o procedure di conferimento di qualifica successive alla riammissione in servizio; in tal caso si applicano le disposizioni del successivo articolo 70 terzo comma e la qualifica viene conferita anche in soprannumero, salvo riassorbimento.
Al dipendente assolto in seguito a revisione del giudicato penale o del procedimento disciplinare spetta, per il periodo di destituzione, la reintegrazione economica ai sensi del successivo articolo 88 sesto comma, quale che sia stata la durata dell'esclusione dal servizio; detto periodo e' altresi' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Le disposizioni dei precedenti terzo e quarto comma si applicano anche nei confronti del dipendente punito con la sospensione dalla qualifica e successivamente prosciolto da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare.
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche in caso di annullamento del provvedimento disciplinare o di estinzione del relativo procedimento.
Art. 63
Art. 63
(Premorienza del dipendente al proscioglimento in sede di revisione del giudicato penale o del procedimento disciplinare)
Se il dipendente decede prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato penale o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, il coniuge sopravvivente ed i figli hanno diritto a tutti gli emolumenti non percepiti durante il periodo di sospensione cautelare dal servizio o di esclusione a seguito di destituzione, fatta eccezione per le indennita' e i compensi per servizi o mansioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario, in relazione alla qualifica rivestita dal dipendente al momento della sospensione o destituzione, nonche' agli aumenti periodici di stipendio successivamente maturati fino alla data in cui il dipendente abbia raggiunto i limiti massimi di eta' per la permanenza nell'impiego o fino a quella del decesso, se anteriore.
Art. 64
Art. 64
(Sospensione cautelare facoltativa)
Il dipendente nei cui confronti sia stata iniziata l'azione penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave o comunque ricorrano gravi motivi puo' essere sospeso dal servizio con provvedimento motivato del direttore generale.
Il responsabile dell'unita' organizzativa che abbia notizia di una imputazione nei confronti di un proprio dipendente deve riferirne immediatamente al servizio personale.
Fuori del caso previsto dal primo comma, il direttore generale puo', per gravi motivi, ordinare la sospensione del dipendente dal servizio, anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare. Dei provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa il direttore generale da' immediata comunicazione al consiglio di amministrazione.
La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare, ai sensi del precedente comma, e' revocata e il dipendente ha diritto alla riammissione in servizio ed alla corresponsione degli emolumenti non percepiti, esclusi le indennita' e i compensi per servizi o funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario, se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro quaranta giorni dalla data in cui e' stato comunicato, nelle forme del successivo articolo 73 secondo, terzo e quarto comma, il provvedimento di sospensione.
Art. 65
Art. 65
(Sospensione cautelare obbligatoria)
Il dipendente nei cui confronti sia stato emesso mandato o ordine di cattura e' immediatamente sospeso dal servizio dal direttore del servizio personale.
Del provvedimento adottato il predetto dirigente deve dare tempestiva comunicazione al direttore generale, che ne informa immediatamente il consiglio di amministrazione.
Art. 66
Art. 66
(Assegno alimentare)
Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi dei precedenti articoli 64 primo e terzo comma e 65 primo comma e' concesso, con provvedimento del direttore generale, un assegno alimentare in misura non superiore a quella prevista dall'ultimo comma del precedente articolo 57.
Art. 67
Art. 67
(Revoca della sospensione)
Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perche' il fatto non sussiste o non costituisce reato ovvero perche' il dipendente non lo ha commesso, la sospensione e' revocata e il dipendente ha diritto a tutti gli emolumenti non percepiti, esclusi le indennita' e i compensi per servizi o mansioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario e salva deduzione dell'assegno alimentare eventualmente nel frattempo corrisposto.
Il dipendente puo' essere altresi' reintegrato nelle mansioni dalle quali era stato distolto per effetto della sospensione con provvedimento del direttore generale.
Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel precedente primo comma la sospensione puo' essere mantenuta qualora, nei termini previsti dal comma seguente, venga iniziato a carico del dipendente procedimento disciplinare.
Il procedimento disciplinare deve avere inizio o essere ripreso, con la contestazione degli addebiti, entro centottanta giorni dalla data in cui e' divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento od entro quaranta giorni dalla data in cui il dipendente abbia notificato all'Azienda la sentenza stessa.
La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro detto termine ed il procedimento disciplinare, per i fatti che formano oggetto del proscioglimento penale, non puo' essere piu' iniziato. In tal caso il dipendente ha diritto agli assegni previsti nel primo comma.
Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia all'autorita' giudiziaria, la scadenza del termine predetto estingue altresi' il procedimento disciplinare che non puo' essere rinnovato.
Art. 68
Art. 68
(Riammissione in servizio del dipendente gia' soggetto a custodia preventiva)
Il dipendente, gia' tratto in arresto in esecuzione di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, puo' essere riammesso in servizio, ove abbia ottenuto la liberta' provvisoria, con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale.
La riammissione in servizio di cui al comma precedente e' disposta senza pregiudizio per l'eventuale azione disciplinare dopo la conclusione del procedimento penale
Art. 69
Art. 69
(Computo della sospensione cautelare e dell'assegno alimentare)
Qualora a seguito del procedimento disciplinare venga inflitta al dipendente la sospensione dalla qualifica, il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione.
Se la sospensione dalla qualifica viene inflitta per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta o se viene inflitta una sanzione minore o se il procedimento si conclude con il proscioglimento, debbono essere corrisposti al dipendente tutti gli emolumenti non percepiti, esclusi le indennita' e i compensi per servizi o funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario, per il tempo eccedente la durata della sanzione o, nel caso di proscioglimento, per effetto della sospensione.
Vengono dedotte, in ogni caso, le somme che siano state nel frattempo corrisposte a titolo di assegno alimentare.
Art. 70
Art. 70
(Esclusione dalle nomine e dai concorsi)
Il dipendente sospeso ai sensi dei precedenti articoli 64 primo e terzo comma e 65 primo comma e' escluso dalla nomina a dirigente, a direttore di dipartimento o a direttore centrale nonche' dalle procedure dei concorsi.
Quando il dipendente sia stato deferito alla commissione di disciplina, il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, puo' disporre la sua esclusione dalle nomine e dai concorsi di cui al precedente comma anche se non sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio.
Al dipendente escluso da uno o piu' procedure di conferimento di qualifica diversa da quelle dirigenziali e successivamente prosciolto dagli addebiti dedotti nel provvedimento disciplinare o punito con la censura si applicano in quanto possibile le norme di cui agli artt. 93 e 94 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 .
Art. 71
Art. 71
(Sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale)
Il dipendente condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non venga destituito e' sospeso dalla qualifica, con provvedimento del direttore generale, fino a che non abbia scontato la pena e non sia cessato l'eventuale periodo di interdizione dai pubblici uffici.
Art. 72
Art. 72
(Revoca di diritto della sospensione)
Quando, a seguito del giudizio penale di revisione, il dipendente gia' condannato sia stato assolto ai sensi dell' art. 566 del codice di procedura penale , la sospensione inflitta ai sensi dell'articolo precedente e' revocata di diritto e si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 67 e 70.
Art. 73
Art. 73
(Contestazione delle infrazioni)
Il responsabile dell'unita' organizzativa che venga comunque a conoscenza di un atto commesso da un proprio dipendente che possa costituire infrazione disciplinare deve compiere gli accertamenti del caso e ove ritenga che il comportamento possa dar luogo ad una sanzione disciplinare, rimettere immediatamente gli atti al servizio personale che nel termine di dieci giorni puo' avocare il procedimento.
Nel caso che lo stesso responsabile ritenga che la sanzione possa essere limitata alla censura, salvo diverso anche successivo avviso del suddetto servizio personale, deve immediatamente contestare gli addebiti al dipendente assegnandogli un termine di dieci giorni per presentare le proprie giustificazioni per iscritto, a seguito delle quali, non oltre venti giorni dalla avvenuta contestazione, puo' direttamente comminare la censura dandone comunicazione al servizio personale.
Il servizio personale, avuta notizia della infrazione e svolti autonomamente gli opportuni accertamenti preliminari, puo' contestare gli addebiti direttamente al dipendente, assegnandogli un termine di venti giorni per presentare, per iscritto, le proprie giustificazioni e per produrre eventuali documenti e testimonianze a discarico.
L'avvenuta comunicazione delle contestazioni deve comunque risultare da dichiarazione del dipendente scritta sul foglio contenente le contestazioni, copia del quale deve essergli consegnata. L'eventuale rifiuto a rilasciare la dichiarazione deve risultare da attestazione scritta del dipendente incaricato della consegna.
Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione delle contestazioni viene fatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Se le comunicazioni relative al procedimento disciplinare non possono effettuarsi nelle forme previste dai precedenti quarto e quinto comma, sono fatte mediante pubblicazione nell'albo della unita' organizzativa presso la quale il dipendente presta servizio.
In questo caso le comunicazioni sono limitate alla notizia della instaurazione del procedimento disciplinare e fanno menzione degli estremi dei fatti contestati.
Art. 74
Art. 74
(Giustificazioni del dipendente)
Il dipendente ha diritto a presentare per iscritto le proprie giustificazioni, entro i termini di cui al precedente articolo 73 terzo comma, al responsabile dell'unita' organizzativa che vi appone la data di presentazione e ne cura l'immediata trasmissione al servizio personale.
Il termine per la presentazione delle giustificazioni puo' essere prorogato da chi contesta l'infrazione, anche su richiesta del dipendente, per gravi motivi, per non piu' di quindici giorni.
Art. 75
Art. 75
(Assistenza nel procedimento disciplinare)
Per le infrazioni punibili con sanzioni superiori alla censura, il dipendente puo' farsi assistere, in ogni fase del procedimento disciplinare, da persona di sua fiducia ovvero da un rappresentante di una associazione sindacale.
Art. 76
Art. 76
(Ricorso avverso il provvedimento di censura)
Avverso il provvedimento di censura e' ammesso ricorso al consiglio di amministrazione dell'Azienda entro trenta giorni dalla comunicazione.
Il suddetto organo, esperiti gli opportuni accertamenti, qualora ritenga che l'infrazione disciplinare non sussista, dispone la cancellazione della censura.
Art. 77
Art. 77
(Archiviazione degli atti)
Il direttore del servizio personale, quando in base alle indagini preliminari e alle giustificazioni del dipendente ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, dispone l'archiviazione degli atti dandone comunicazione all'interessato e al responsabile dell'unita' organizzativa di appartenenza.
Art. 78
Art. 78
(Deferimento alla commissione di disciplina)
Il direttore del servizio personale, quando attraverso le indagini preliminari e le giustificazioni presentate dal dipendente ai sensi del precedente articolo 74 ritenga che possa applicarsi una sanzione piu' grave della censura ne da' comunicazione al responsabile dell'unita' organizzativa che ha avviato il procedimento e, qualora il caso sia sufficientemente istruito, trasmette gli atti alla commissione di disciplina, agli effetti dei precedenti articoli 56, 57 e 58 entro il 15° giorno da quello in cui sono pervenute le giustificazioni.
Se invece ritenga opportune ulteriore indagini nomina, entro il termine indicato nel comma precedente, un funzionario istruttore scegliendo tra i dipendenti aventi qualifica superiore a quella del dipendente.
Quando la natura delle indagini investe l'esercizio di mansioni tecniche proprie del profilo professionale del dipendente ed il funzionario istruttore sia di profilo diverso, puo' esser e designato un funzionario dello stesso profilo professionale del dipendente sottoposto a procedimento ma di anzianita' superiore perche', in qualita' di consulente tecnico, collabori nello svolgimento delle indagini.
Le nomine del funzionario istruttore e del consulente tecnico debbono essere comunicate al dipendente entro 5 giorni.
Art. 79
Art. 79
(Espletamento dell'inchiesta)
Il funzionario istruttore, nel corso delle indagini, puo' sentire senza giuramento testimoni e periti, compresi quelli indicati dal dipendente e puo' avvalersi all'uopo della cooperazione degli uffici.
L'eventuale consulente del dipendente di cui al precedente articolo 75 ed il consulente tecnico del funzionario istruttore di cui al precedente articolo 78 terzo comma, hanno facolta' di assistere all'assunzione di ogni mezzo, e prova e di proporre domande da rivolgersi ai testimoni ed ai periti.
Al consulente tecnico del funzionario istruttore possono inoltre essere affidate particolari indagini.
L'inchiesta disciplinare deve essere conclusa entro novanta giorni dalla nomina del funzionario istruttore il quale puo' proporre, almeno venti giorni prima della scadenza di detto termine, la proroga per non oltre trenta giorni.
Art. 80
Art. 80
(Atti preliminari al giudizio disciplinare)
Espletate le indagini e comunque entro il termine originario o prorogato di cui al precedente articolo 78 il direttore del servizio personale trasmette il fascicolo alla commissione di disciplina.
Entro dieci giorni successivi a quello in cui gli atti sono pervenuti, il segretario della commissione da' avviso al dipendente, nelle forme previste dal precedente articolo 73, quarto, quinto e sesto comma, che nei venti giorni successivi ha facolta' di prendere visione di tutti gli atti del procedimento e di estrarne copia.
Trascorso tale termine il presidente della commissione di disciplina fissa la data della trattazione orale, che deve aver luogo entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente e, quando non ritenga di riferire personalmente, designa un relatore fra i membri della commissione.
La data della seduta fissata per la trattazione orale e' comunicata dal segretario al servizio personale e, nelle forme previste dal precedente articolo 73, quarto, quinto e sesto comma, al dipendente almeno venti giorni prima, con avvertenza che egli ha facolta' di intervenirvi per svolgere oralmente le proprie difese e di far pervenire alla commissione, almeno cinque giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie difensive.
Art. 81
Art. 81
(Trattazione orale)
Nella seduta fissata per la trattazione orale il relatore riferisce, alla presenza del dipendente, senza trarre conclusioni in merito al provvedimento da adottare.
Il dipendente puo' svolgere oralmente la propria difesa ovvero affidarla a chi lo assista a termine del precedente articolo 75 e ha per ultimo la parola. Il presidente o, previa sua autorizzazione, i componenti della commissione possono rivolgere sia al dipendente, sia ad eventuali testimoni, dei quali la commissione ritenga necessaria l'audizione, domande in merito ai fatti e alle circostanze che risultano agli atti del procedimento e chiedere chiarimenti in merito agli assunti difensivi.
Alla seduta puo' intervenire il direttore del servizio personale.
Della trattazione orale si forma verbale che viene sottoscritto dal segretario e dal presidente.
Art. 82
Art. 82
(Modalita' per la deliberazione della commissione di disciplina)
Conclusa la fase di trattazione orale e ritiratisi sia il dipendente e chi eventualmente lo assista ai sensi del precedente articolo 75, sia il direttore del servizio personale e il segretario della commissione, quest'ultima, sentite le conclusioni del relatore, delibera a maggioranza di voti, osservate le modalita' seguenti:
a) il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali e quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti le infrazioni contestate e quindi, se occorre, quelle sull'applicazione di sanzioni. Tutti i componenti della commissione danno il loro voto in ciascuna questione, quale che sia stato il voto espresso sulle altre;
b) il presidente raccoglie i voti cominciando ogni volta dal componente meno anziano di eta' e votando per ultimo;
c) qualora nella votazione si manifestino piu' di due opinioni, i componenti della commissione che hanno votato per la sanzione piu' grave si uniscono a quelli che hanno votato per la sanzione immediatamente inferiore fino a che non si raggiunga la maggioranza.
In ogni altro caso, quando su una questione si determini parita' di voti, prevale la soluzione piu' favorevole al giudicando.
La deliberazione e' segreta, ne' alcuno puo' opporre l'inosservanza delle modalita' come causa di nullita' o di impugnazione, salvo quanto e' stabilito al precedente alinea c).
Non possono intervenire alla deliberazione, a pena di nullita', i membri della commissione che abbiano riferito al servizio personale o svolto indagini ai sensi del precedente articolo 73, o che abbiano partecipato comunque all'inchiesta.
Art. 83
Art. 83
(Supplemento di istruttoria)
La commissione puo' sempre assumere direttamente, delegando a cio' un proprio membro, qualsiasi mezzo di prova o espletare ulteriori indagini, avvalendosi in tal senso della collaborazione di tutti gli uffici dell'Azienda. In tali casi fissa una data di aggiornamento dandone avviso nelle forme e con i termini di cui al quarto comma del precedente articolo 80 al dipendente che puo' assistervi e svolgere le proprie deduzioni.
Quando la trattazione orale non possa essere esaurita in una sola seduta e nell'intervallo si sia fatto luogo alla rinnovazione totale o parziale dei componenti della commissione, la trattazione continua innanzi alla commissione quale era originariamente costituita fino alla deliberazione prevista dal successivo articolo 84.
Ove la commissione abbia disposto un supplemento di istruttoria, la trattazione orale, in esito all'espletamento delle ulteriori indagini, e' rinnovata dinanzi alla commissione quale e' costituita al momento in cui si fa luogo alla rinnovazione.
Qualora, iniziata la trattazione orale, sopravvenga una causa di incompatibilita', di ricusazione, di astensione o di impedimento del presidente o di uno o piu' membri, la trattazione orale deve essere rinnovata, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 80, 81 e 82.
Art. 84
Art. 84
(Deliberazione della commissione di disciplina)
La commissione, se ritiene che nessun addebito possa muoversi al dipendente, lo dichiara nella deliberazione finale.
Se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti propone al direttore del servizio personale la sanzione da applicare.
La deliberazione motivata viene stesa dal relatore o da altro componente la commissione ed e' firmata dall'estensore, dal presidente e dal segretario.
Copia della deliberazione, insieme agli atti del procedimento e ad una copia del verbale di trattazione orale, viene trasmessa entro venti giorni dalla deliberazione, al servizio personale.
Art. 85
Art. 85
(Definizione del procedimento disciplinare)
Il direttore del servizio personale, con provvedimento motivato, dichiara prosciolto il dipendente da ogni addebito o infligge la sanzione, in conformita' alla deliberazione della commissione.
Il provvedimento deve essere comunicato al dipendente entro dieci giorni dalla data in cui e' stato adottato, secondo le modalita' previste dal precedente articolo 73 secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma.
Art. 86
Art. 86
(Rimborso spese al dipendente prosciolto)
Il dipendente prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla commissione ed alle relative indennita' di missione.
Puo' chiedere altresi', che gli sia corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il tempo strettamente indispensabile per prendere visione degli atti del procedimento ed estrarne copia. Il rimborso delle spese di soggiorno e' dovuto nella misura stabilita per la indennita' di missione.
La domanda prevista dai commi precedenti deve essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di proscioglimento.
Art. 87
Art. 87
(Sospensione, estinzione e rinnovazione del procedimento)
Qualora per il fatto addebitato al dipendente sia stata iniziata azione penale, il procedimento disciplinare non puo' essere iniziato fino a che non sia esaurito quello penale, e, se gia' iniziato, deve essere sospeso.
Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto. Dell'avvenuta estinzione per questa causa il direttore del servizio personale dovra' dare comunicazione scritta al direttore generale che ne informa immediatamente il consiglio di amministrazione. L'estinzione non si verifica se il procedimento e' sospeso ai sensi del precedente comma.
Il procedimento disciplinare estinto non puo' essere rinnovato.
L'estinzione determina altresi' la revoca della sospensione cautelare e della esclusione dai concorsi e dalle procedure di nomina con gli effetti previsti dai precedenti articoli 67 primo comma e 70 terzo comma.
Nello stato matricolare del dipendente non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare estinto.
Quando la deliberazione che infligge la sanzione disciplinare sia annullata per accoglimento di ricorso giurisdizionale o straordinario e la decisione non escluda la facolta' dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento, il nuovo procedimento deve essere iniziato, a partire dal primo degli atti annullati, entro trenta giorni dalla data in cui sia pervenuta la comunicazione della decisione giurisdizionale effettuata ai sensi di legge o entro trenta giorni dalla data in cui il dipendente abbia notificato all'amministrazione la decisione giurisdizionale o abbia costituito in mora la amministrazione stessa per l'esecuzione del decreto che ha accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato. Decorso tale termine il procedimento disciplinare non puo' essere rinnovato.
Art. 88
Art. 88
(Revisione del procedimento disciplinare)
Il procedimento disciplinare puo' essere riaperto se il dipendente cui fu inflitta la sanzione ovvero il coniuge sopravvivente o altro congiunto in primo grado adducano nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dell'addebito.
La riapertura del procedimento e' disposta dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale.
Il consiglio di amministrazione, qualora ritenga che l'istanza di riapertura non possa essere accolta, ne dispone la reiezione con provvedimento motivato.
La riapertura del procedimento disciplinare sospende ad ogni effetto la sanzione gia' inflitta.
Al dipendente non puo' essere inflitta, a seguito della riapertura del procedimento, una sanzione piu' grave di quella gia' applicata.
Qualora il dipendente, a seguito del giudizio di revisione, venga prosciolto o sia ritenuto passibile di una sanzione meno grave, devono essergli corrisposti, in tutto o in parte, gli assegni non percepiti, escluse le indennita' per servizi e mansioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinaria, salva la deduzione dell'eventuale assegno alimentare nel frattempo percepito.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata chiesta dal coniuge sopravvivente o dai figli.
Art. 89
Art. 89
(Commissione di disciplina)
La commissione di disciplina e' nominata dal consiglio di amministrazione. Essa e' composta:
- dal direttore generale o, su delega di questi, dal vice direttore generale dell'Azienda che la presiede;
- da quattro dipendenti dell'Azienda nominati di norma tra i dirigenti;
- da quattro dipendenti eletti dal personale in servizio alla data di indizione delle elezioni.
La commissione e' assistita da un segretario, senza diritto a voto, nominato tra i dipendenti dell'Azienda.
Per ciascun membro della commissione e per il segretario e' previsto un supplente.
Non possono essere nominati membri della commissione dipendenti che sono tra loro parenti o affini di primo e secondo grado.
In caso di assenza o di legittimo impedimento del presidente ne fa le veci il membro di piu' elevata qualifica o, in difetto, il piu' anziano di servizio ovvero, in difetto, il piu' anziano di eta'.
La durata della commissione e' fissata in quattro anni.
Per la validita' delle riunioni e' richiesta la maggioranza assoluta dei membri aventi diritto al voto.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art. 90
Art. 90
(Ricusazione del componente della commissione di disciplina, del funzionario istruttore e del consulente)
Il componente della commissione di disciplina puo' essere ricusato:
a) se abbia interesse personale nel procedimento o se il dipendente sottoposto a procedimento sia debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
b) se abbia dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle sue funzioni;
c) se sussista inimicizia grave tra lo stesso od alcuno tra i suoi prossimi congiunti e il dipendente sottoposto a procedimento;
d) se alcuno dei prossimi congiunti dello stesso o del coniuge abbia subito pregiudizio dal fatto in cui si concreta l'infrazione disciplinare, ovvero se ne sia l'autore;
e) se sussiste rapporto di parentela con il funzionario istruttore o il consulente.
La ricusazione e' proposta con dichiarazione sottoscritta dal dipendente sottoposto a procedimento e presentata al presidente della commissione prima della seduta fissata per il giudizio.
L'istanza di ricusazione puo' essere altresi' trasmessa a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o inserita nel verbale della seduta in cui il dipendente sia personalmente comparso.
Sull'istanza di ricusazione decide in via definitiva il presidente, sentito il ricusato.
I componenti della commissione ricusabili a termini del precedente primo comma ha il dovere di astenersi indipendentemente dall'istanza di ricusazione.
Le disposizioni di cui ai comma precedenti si applicano al funzionario istruttore e al consulente tecnico, nominati ai sensi del precedente articolo 78.
Qualora l'istanza di ricusazione venga proposta nei confronti del presidente su di essa si pronuncia il consiglio di amministrazione.
In caso di accoglimento dell'istanza il presidente e' sostituito dal vice direttore generale.
Art. 91
Art. 91
(Presupposti)
I dipendenti dell'Azienda, su proposta del direttore generale, sentite le organizzazioni sindacali, possono essere collocati in disponibilita', per un periodo massimo di due anni, a causa di soppressione di uffici o riduzioni di organico e qualora non si possa dar luogo ad una immediata loro utilizzazione in altro settore o ufficio.
In tali casi, il consiglio di amministrazione determina, in relazione ai vari profili professionali e alle qualifiche funzionali, quali dipendenti porre in disponibilita', tenendo conto delle esigenze aziendali, dei precedenti di servizio e delle eventuali richieste degli interessati.
Tali dipendenti possono essere avviati a corsi di riqualificazione professionale sulla base di eventuali programmi di riassorbimento anche parziale, attuato previa consultazione delle organizzazioni sindacali.
Art. 92
Art. 92
(Trattamento economico)
I dipendenti collocati in disponibilita' sono esonerati dal prestare servizio. Agli stessi competono lo stipendio e gli assegni per carico di famiglia con esclusione delle indennita' o compensi per servizi di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.
Art. 93
Art. 93
(Richiamo in servizio)
I dipendenti collocati in disponibilita' sono richiamati in servizio, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, quando entro tre anni dalla data del collocamento in disponibilita' si verifichino vacanze nello stesso profilo professionale o in profilo omogeneo di qualifica funzionale non superiore a quella di appartenenza, fatte salve le possibilita' connesse al superamento di eventuali corsi di riqualificazione professionale.
In caso di riammissione in servizio, ai dipendenti con stipendio superiore a quello spettante nella qualifica di riassunzione e' attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio gia' goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche solo economica.
Art. 94
Art. 94
(Dispensa dal servizio)
I dipendenti collocati in disponibilita' sono collocati a riposo ed ammessi al trattamento di quiescenza e previdenza cui abbiano diritto ove, allo scadere di due anni dal collocamento in disponibilita', non siano stati richiamati in servizio ai sensi del precedente articolo 93.
Art. 95
Art. 95
(Cause di estinzione del rapporto)
La estinzione del rapporto di impiego, oltre che per destituzione per infrazioni disciplinari, avviene:
1) per collocamento a riposo;
2) per dimissioni volontarie;
3) per decadenza;
4) per dispensa dal servizio;
5) per destituzione di diritto.
I provvedimenti di collocamento a riposo e di destituzione di diritto sono adottati dal presidente del consiglio di amministrazione.
Gli altri provvedimenti di risoluzione del rapporto sono adottati dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale.
Art. 96
Art. 96
(Collocamento a riposo per limiti di eta')
Il dipendente e' collocato a riposo d'ufficio al raggiungimento dei seguenti limiti d'eta':
- 60 anni per i profili professionali relativi ai servizi del traffico aereo e ai servizi in volo;
- 65 anni per i rimanenti profili professionali.
Per i profili professionali da identificare o aggiornare successivamente il limite di eta' e' fissato dal provvedimento di cui al successivo articolo 111, fermo restando quanto disposto nel precedente comma.
Art. 97
Art. 97
(Dimissioni volontarie)
Il dipendente puo' in qualsiasi momento, dimettersi dal servizio.
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto con almeno quattro mesi di preavviso e non hanno effetto se non accettate.
Il dipendente che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri d'ufficio finche' non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.
L'accettazione delle dimissioni puo' essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio o quando sia in corso procedimento disciplinare. In tale ultimo caso l'accettazione delle dimissioni puo' essere rinviata all'esito del procedimento penale o disciplinare.
Agli effetti del comma precedente s'intende che sia in corso procedimento disciplinare anche se al momento della presentazione delle dimissioni, pur non essendo avvenuta la contestazione degli addebiti, abbia avuto luogo la sospensione cautelare dall'impiego.
Se al momento in cui il dipendente non sospeso cautelarmente presenta le dimissioni siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la contestazione degli addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni ed in mancanza della contestazione entro tale termine le dimissioni debbono essere accettate.
Art. 98
Art. 98
(Decadenza)
Oltre che nei casi previsti dai precedenti articoli 11 secondo comma, 23 settimo comma, 24 primo comma, il dipendente incorre nella decadenza dall'impiego quando venga a perdere o si accerti che fin dall'inizio del rapporto non possedeva i requisiti essenziali per l'ammissione all'impiego ovvero quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio nel termine prefissatogli, ovvero quando perda la cittadinanza italiana o quando accetti una missione o altro incarico da una autorita' straniera senza la prescritta autorizzazione.
Art. 99
Art. 99
(Dispensa dal servizio)
Salvo quanto previsto dal precedente articolo 38 primo comma, il provvedimento di dispensa dal servizio e' adottato, oltre che nei casi previsti dal successivo articolo 100 quando il dipendente venga riconosciuto permanentemente inabile al servizio.
La proposta di dispensa dal servizio per inabilita' permanente e' notificata al dipendente, cui e' data facolta' di chiedere che il giudizio definitivo sulle sue condizioni di salute sia demandato ad un collegio medico-legale istituito presso un servizio sanitario nazionale. Ai relativi accertamenti potra' partecipare un medico di fiducia del dipendente.
La dispensa per inabilita' permanente ha decorrenza:
a) nelle ipotesi contemplata dal precedente articolo 41, quarto e quinto comma, dal giorno successivo a quello di scadenza dei periodi massimi ivi previsti
b) nelle altre ipotesi, dalla data del relativo provvedimento.
Art. 100
Art. 100
(Dispensa dal servizio per infermita')
Il dipendente che decorsi i periodi massimi, continuativo e complessivo, previsti dal precedente articolo 41, quarto e quinto comma, risulti inidoneo per malattia o menomazione a riprendere servizio e' dispensato dallo stesso ove non sia possibile l'applicazione del precedente articolo 38 e salvo il trattamento di quiescenza cui abbia diritto.
Art. 101
Art. 101
(Destituzione di diritto)
Il dipendente incorre di diritto nella destituzione:
a) a seguito di condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalita' dello Stato, esclusi quelli previsti nel Capo IV del Titolo I del libro II del codice penale ; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione; per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli artt. 457 , 495 e 498 del codice penale ; per delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume previsti dagli artt. 519 , 520 , 521 del codice penale e dall' art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 ; per tutti i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita, sequestro di persona;
b) per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della liberta' vigilata;
c) per condanna passata in giudicato per i delitti di cui alle leggi 22.5.75, n. 152; 15.12.79, n. 625; 13.9.82, n. 646 .
Art. 102
Art. 102
(Riammissione in servizio)
Il dipendente cessato dall'impiego per dimissioni, per dispensa dal servizio, per motivi di salute o per decadenza conseguente a mancata assunzione o riassunzione del servizio nel termine prefissatogli, puo' essere riammesso in servizio a domanda, con motivata deliberazione del consiglio di amministrazione.
Puo' essere riammesso in servizio, con le modalita' di cui al comma precedente, anche il dipendente che, dichiarato decaduto dall'impiego per perdita della cittadinanza italiana, l'abbia riacquistata.
La riammissione in servizio e' subordinata al possesso dei requisiti generali per l'assunzione, escluso l'eventuale limite di eta'.
Al dipendente riammesso in servizio sono attribuite la qualifica e la classe di stipendio in godimento all'atto della cessazione dall'impiego. L'anzianita' maturata in detta classe anteriormente alla cessazione dall'impiego non si computa ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e della classe di stipendio successiva.
Il periodo di servizio prestato prima della riammissione e' valutato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza, subordinatamente alla restituzione delle indennita' percepite a seguito della risoluzione del precedente rapporto, maggiorato degli interessi legali.
Art. 103
Art. 103
(Qualifiche dirigenziali)
Il ruolo organico del personale dirigente dell'Azienda si articola, ai sensi dell' art. 27 del DPR 145/81 in conformita' agli artt. 5 e 20 dello statuto dell'Azienda, e al di la' delle qualifiche funzionali previste in sede di contratto nazionale di lavoro, nei due livelli dirigenziali di:
a) direttore centrale, nel numero massimo di otto unita'; direttore di dipartimento nel numero massimo di sei;
b) dirigente, fino alla concorrenza del numero massimo di 38 fra dirigenti e direttori di cui al precedente alinea a).
La effettiva copertura di tali dotazioni organiche e' determinata dal consiglio di amministrazione in relazione alle attuali ed effettive esigenze funzionali e organizzative dell'Azienda.
Art. 104
Art. 104
(Attribuzioni dei direttori centrali, dei direttori di dipartimento e dei dirigenti)
Il personale delle qualifiche dirigenziali sovraintende alle piu' importanti strutture organizzative dell'Azienda assicurandone la rispondenza funzionale agli indirizzi operativi fissati dagli organi aziendali e dai regolamenti interni.
Detto personale deve assicurare l'unicita' di indirizzo per la realizzazione dei programmi operativi dell'Azienda programmando e coordinando l'attivita' nei vari settori, anche ai fini della piu' razionale utilizzazione delle risorse. Esso attende in particolare ai seguenti compiti:
- direzione di una o piu' strutture organizzative, governo del personale addetto, potesta' decisoria in ordine alle materie trattate nella propria sfera di competenza con l'assunzione delle relative responsabilita';
- studi e ricerche, consulenza, progettazione e programmazione;
- emanazione di direttive e di istruzioni di carattere generale o particolare nella esplicazione dell'attivita' di istituto;
- emanazione di disposizioni necessarie all'applicazione di leggi o regolamenti;
- coordinamento, vigilanza e controllo al fine di assicurare la legalita', l'imparzialita', l'efficienza, la produttivita', l'economicita' e la rispondenza al pubblico interesse dell'attivita' svolta;
- partecipazione ad organi collegiali, commissioni e comitati interni o esterni all'Azienda, nonche' a delegazioni di rappresentanze internazioni;
- esercizio di poteri delegati, nei casi e nei limiti previsti, dallo statuto e dalle delibere del consiglio di amministrazione;
Le funzioni e le attribuzioni specifiche dei dirigenti dei due livelli sono stabilite negli articoli seguenti.
Art. 105
Art. 105
(Attribuzioni e funzioni dei direttori centrali e dei direttori di dipartimento)
I funzionari con qualifica di direttore centrale sono preposti ai servizi centrali e al centro di formazione professionale dell'Azienda e possono esercitare funzioni di ispezione generale. I funzionari con qualifica di direttore di dipartimento sono preposti ai dipartimenti territoriali nonche' di norma al piu' importante ente periferico ubicato negli ambiti territoriali di competenza. Essi rispondono direttamente al direttore generale.
In particolare ai direttori centrali spetta:
- indirizzare, coordinare e controllare l'andamento del servizio, emanando le direttive, istruzioni e disposizioni necessarie ai sensi del precedente articolo 104 secondo comma;
- coadiuvare il direttore generale nello svolgimento della azione amministrativa e proporgli l'adozione di provvedimenti di competenza superiore;
- predisporre gli elementi per la formazione dei bilanci e per le eventuali proposte di variazione in corso di esercizio;
- predisporre gli elementi per la formazione dei programmi annuali e pluriennali, dell'attivita' dell'amministrazione;
- esercitare ogni altra funzione ad essi direttamente attribuita da specifiche norme di legge, di statuto o di regolamento aziendali nonche' da deliberazioni del consiglio di amministrazione o da altre determinazioni dei competenti organi dell'Azienda.
Ai direttori di dipartimento spettano, nel rispettivo ambito territoriale, le attribuzioni di cui al precedente comma nonche' quelli di cui all'art. 20 penultimo e ultimo comma dello statuto.
Art. 106
Art. 106
(Attribuzioni e funzioni dei dirigenti)
I funzionari con qualifica di dirigente sono preposti alle unita' organizzative centrali o periferiche in Italia e all'estero rispondendo di norma a un direttore centrale o di dipartimento.
Possono essere altresi' preposti a compiti ispettivi, di studio, di ricerca, di controllo e di indirizzo, nonche' ad altri particolari incarichi.
In particolare ai dirigenti spetta:
- adottare i provvedimenti di applicazione delle disposizioni in vigore o delle decisioni assunte dagli organi collegiali, dal presidente, dal direttore generale o dai direttori centrali;
- predisporre gli elementi di informazione e di valutazione in vista dell'adozione dei provvedimenti di competenza degli organi collegiali, del direttore generale e dei vari servizi;
- adottare ogni iniziativa tendente a realizzare il costante miglioramento funzionale degli uffici, anche ai fini della piu' proficua utilizzazione del personale addetto;
- sovraintendere, coordinare e controllare l'andamento delle unita' organizzative loro affidate;
- mantenere, ove necessario, i rapporti con le altre amministrazioni statali, con le regioni, gli enti locali e le camere di commercio;
- adottare ogni iniziativa per assicurare idonei servizi di informazione e assistenza di primo orientamento in favore degli operatori interessati ad avviare e a sviluppare l'attivita' di assistenza al volo;
- esercitare ogni altra funzione ad essi demandata dai regolamenti nonche' da determinazioni del direttore generale e dei direttori centrali.
Art. 107
Art. 107
(Nomina dei dirigenti dei direttori di dipartimento e dei direttori centrali)
La nomina a dirigente viene attribuita dal consiglio di amministrazione in conformita' all'art. 5, alinea 10, dello statuto dell'Azienda.
I tre quarti dei posti disponibili nella qualifica di dirigente sono comunque riservati al personale della qualifica funzionale piu' elevata. L'accesso a tali posti riservati avviene a scelta con delibera del consiglio di amministrazione sulla base di criteri predeterminati che devono tener conto dei requisiti di professionalita', cultura e moralita' richiesti per il tipo di incarico da conferire.
Alla copertura dei rimanenti posti nella qualifica di dirigente si procede per pubblico concorso aperto anche ad esterni all'Azienda e in possesso di idonei requisiti di competenza ed esperienza. Le modalita' di effettuazione del concorso sono stabilite dal consiglio di amministrazione.
La nomina dei direttori di dipartimento e dei direttori centrali viene attribuita dal consiglio di amministrazione in conformita' all'art. 5, alinea 12 dello statuto dell'Azienda.
Art. 108
Art. 108
(Durata del contratto e trattamento economico del personale dirigente)
I direttori centrali, i direttori dei dipartimenti e i dirigenti sono nominati con contratto a tempo indeterminato.
Il relativo trattamento economico e' determinato dal Consiglio di amministrazione, in via generale, per livelli omogenei di responsabilita', in conformita' ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali di cui agli articoli 29 e 30 del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145 .
Art. 109
Art. 109
(Collocamento a riposo anticipato del personale dirigente)
Nel caso in cui si verifichi una grave ed accertata incapacita' del personale dirigente nello svolgimento delle funzioni assegnate e nell'assolvimento delle responsabilita' connesse, il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, puo' disporne il collocamento a riposo anticipato d'ufficio con il riconoscimento del trattamento di quiescenza cui abbia diritto ovvero, se richiesto, con il passaggio a livello inferiore.
In tal caso il direttore generale deve procedere alla contestazione degli addebiti all'interessato mentre il consiglio di amministrazione, prima di deliberare in merito, e' tenuto a sentire l'interessato medesimo al quale viene anche riconosciuta la facolta' di presentare in ogni momento, e comunque prima che si concluda la relativa procedura, documenti e memorie sul proprio comportamento e sui risultati della propria attivita'.
Il disposto di cui ai precedenti comma si applica anche al Vice direttore generale.
Art. 110
Art. 110
(Primo inquadramento)
Le modalita' per il primo inquadramento del personale non dirigente di cui agli artt. 33 , 34 e 36 del DPR 145/81 saranno definite con delibera del consiglio di amministrazione, nel rispetto delle direttive previste nei predetti articoli, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale.
Allo scopo il consiglio di amministrazione stabilisce tabelle di equiparazione che tengano conto delle qualifiche funzionali e dei profili professionali di provenienza e di quelli di cui al precedente articolo 2 nonche' dell'anzianita' di servizio nelle qualifiche di provenienza.
Il personale le cui attribuzioni e funzioni sono valutate corrispondere a quelle risultanti, per le qualifiche funzionali di cui alla tabella 1 allegata al presente regolamento, dai profili professionali identificati ai sensi del precedente articolo 1, e' inquadrato nelle qualifiche medesime.
Il personale che ritenga di individuare in una qualifica funzionale superiore a quella in cui e' stato inquadrato le attribuzioni effettivamente svolte puo' essere sottoposto a domanda e previa valutazione favorevole del consiglio di amministrazione ad una prova selettiva intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalita'.
In sede di prima applicazione, la copertura delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e' deliberata dal consiglio di amministrazione in conformita' ai criteri specificati negli artt. 33 e 34 del DPR 145/81 , nonche' dell'alinea 10 dell'art. 5 dello statuto.
Le domande presentate ai sensi del DPR 145/81 possono essere revocate fino all'approvazione del provvedimento di inquadramento che dovra' intervenire entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 111
Art. 111
(Trattamento di quiescenza e previdenza)
Fermo restando quanto stabilito nel precedente articolo 96, al personale dell'Azienda si applica, ai sensi dell' art. 26 del DPR 24 marzo 1981, n. 145 , la disciplina generale per il trattamento di quiescenza e previdenza prevista per gli impiegati civili dello Stato.
Con successivo provvedimento saranno emanate le relative norme organizzative e procedurali.
Il Ministro dei trasporti
CASALINUOVO
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo-Tabella 1
Tabella 1
1ª QUALIFICA
- attivita' professionali sia tecniche che amministrative di elevata rilevanza per responsabilita' e ampia discrezionalita' per l'attuazione dei programmi stabiliti in sede aziendale; con funzioni che implicano coordinamento e controllo di unita' organizzative di notevole importanza;attivita' di studio, di elaborazione e di promozione dei piani e di programmi richiedenti particolare preparazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi in ordine agli obiettivi e agli indirizzi impartiti;
- autonomia completa nell'ambito della normativa vigente ovvero nell'ambito delle istruzioni ricevute;
- completa responsabilita' operativa per i risultati conseguiti.
2ª QUALIFICA
- attivita' richiedenti elevata preparazione e capacita' professionale acquisita nella pratica del lavoro implicanti la conoscenza della modalita' di uso di determinati strumenti e tecniche; la variabilita' delle condizioni operative e' la situazione in cui normalmente il lavoro viene esplicato; attivita' nel campo amministrativo e tecnico comportanti un'autonoma valutazione di atti preliminari, istruttori ed esecutivi dei provvedimenti dell'Azienda; disimpegno di compiti di studio e programmazione nonche' di funzioni ispettive; attivita' di coordinamento e controllo di unita' organizzative di importanza minore di quella prevista per gli appartenenti alla 1ª qualifica;
- autonomia estesa al merito tecnico delle decisioni adottate che si manifesta anche nella determinazione delle procedure da seguire;
- responsabilita' operativa e tecnico-operativa per le attivita' svolte.
3ª QUALIFICA
- attivita' professionali che pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della 4ª qualifica comportano una particolare professionalita' sia tecnica che amministrativa e/o richiedono un'elevata formazione teorica e pratica relativamente alla materia trattata oltreche' la conoscenza delle modalita' di uso di determinati strumenti e tecniche, la variabilita' delle condizioni operative e' la situazione in cui normalmente il lavoro viene esplicato; attivita' nel campo amministrativo e tecnico per quanto attiene allo studio e alla programmazione nonche' disimpegno di funzioni ispettive; attivita' di coordinamento e controllo di livello base;
- autonomia estesa al merito tecnico delle decisioni adottate che si manifesta anche nella determinazione delle procedure da seguire;
- responsabilita' operativa e tecnico-operativa per le attivita' svolte.
4ª QUALIFICA
- attivita' richiedenti capacita' professionali e conoscenze specifiche acquisite anche con l'esperienza e una formazione essenziale sugli aspetti teorici pratici ed applicativi della materia trattata oltreche' la conoscenza delle modalita' di uso di determinati strumenti o di esecuzione di determinate procedure; attivita' nel campo amministrativo e tecnico, con margini valutativi per il perseguimento dei risultati e facolta' di decisione e proposta nell'ambito di direttive generali;
- l'autonomia si manifesta nell'individuazione di procedure particolari idonee a risolvere situazioni prevedibili o inconsuete e nell'identificazione delle procedure da adottare nelle varie situazioni;
- responsabilita' operativa e tecnico-organizzativa per le attivita' svolte.
5ª QUALIFICA
- attivita' nel campo amministrativo o tecnico nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali; attivita' professionali richiedenti preparazione tecnica o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro anche conseguite nel corso dell'attivita' lavorativa;
- specifica autonomia nella esecuzione del lavoro conseguente alla variabilita' delle condizioni operative; tale autonomia si manifesta nell'individuazione delle procedure piu' idonee alla soluzione delle concrete situazioni di lavoro;
- una responsabilita' di tipo sostanzialmente tecnico e/o organizzativo relativa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, nonche' alla eventuale trasmissione di istruzioni ad altri operatori e al conseguente controllo della loro attivita'.
6ª QUALIFICA
- attivita' tecnico-manuali, tecniche o amministrative che presuppongono conoscenze professionali di buon rilievo e complessita'; capacita' pratica e di ufficio con utilizzazione di mezzi o strumenti o di dati nell'ambito di procedimenti predeterminati;
- limitata autonomia nella esecuzione del lavoro, conseguente alla variabilita' delle condizioni operative, anche con eventuale esposizione a rischi specifici, tale autonomia si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro;
- nessuna responsabilita', al di fuori di quella della corretta esecuzione del proprio lavoro.
7ª QUALIFICA
- attivita' per le quali e' richiesto il possesso di conoscenze specifiche acquisite anche attraverso corsi professionali di abilitazione o breve pratica di lavoro;
- nessuna autonomia nella esecuzione della mansione, in quanto le operazioni sono eseguite in base a procedimenti definiti;
- nessuna responsabilita', al di fuori di quella della corretta esecuzione del proprio lavoro.
8ª QUALIFICA
- attivita' semplici, il cui esercizio richieda preparazione e conoscenze elementari;
- nessuna autonomia nell'esecuzione della mansione, che sia rilevante ai fini del risultato;
- nessuna responsabilita', al di fuori di quella della corretta esecuzione del proprio lavoro.