094G0481
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Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attivita' relative ai compiti dell'ISPESL, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994 n. 441)
Art. 1 - Compiti ed attribuzioni
Compiti ed attribuzioni 1. Le attivita' dell'I.S.P.E.S.L. di cui all' art. 1, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268 , sono integrate e coordinate con le competenze attribuite all'Istituto dall' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619 , dall' art. 2 della legge 12 agosto 1982, n. 597 , dal decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1988, n. 175 , dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 . In particolare:
a) relativamente all' art. 1, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268 , l'attivita' di consulenza e' effettuata attraverso:
1) la definizione di criteri, modalita' e procedure per la valutazione dei rischi e dei danni per la salute ai fini della loro eliminazione in base al progresso tecnico e normativo in sede di consulenza nella elaborazione dei piani sanitari nazionali e regionali;
2) lo studio delle procedure organizzative e tecniche nel campo dell'igiene del lavoro e della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
3) la consulenza tecnica ai presidi multizonali di prevenzione e ad organismi pubblici e privati, ai fini della valutazione dei rischi e dei danni per la salute e della loro eliminazione in base al progresso tecnico;
b) relativamente all'art. 1, comma 4, lettera b), del citato decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268 , la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e procedure di valutazione dei rischi e' attuato con gli enti normatori nazionali sulla base di appositi protocolli di intesa, anche in collaborazione con l'Istituto superiore
di sanita';
c) relativamente all'art. 1, comma 4, lettera c), del citato decreto legislativo 30 giugno 1993, n, 268, per quanto attiene agli ambienti di lavoro, gia' di competenza dell'Istituto, e agli ambienti di vita, di nuova attribuzione, il compito dell'Istituto si esplica in via prioritaria nella proposta normativa all'autorita' di vigilanza e nella consulenza per indicare le misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio e al risanamento degli ambienti di vita e di lavoro, ivi compresa la definizione dei valori limite di esposizione a livello nazionale e la partecipazione alla formulazione di proposte normative a livello comunitario;
d) relativamente all'art. 1, comma 4, lettera d), del citato decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268 , l'assistenza alle imprese si attua attraverso l'indicazione di metodologie e procedure mirate alla prevenzione degli infortuni derivanti dall'uso di macchine, attrezzature ed impianti tecnologici e di processo, nonche' alla prevenzione medesima nelle condizioni ambientali, ivi comprese l'igiene e la medicina del lavoro. L'assistenza alle imprese si esplica altresi' anche attraverso la formulazione e la realizzazione di progetti e la definizione di metodologie per l'informazione e la formazione del personale, nonche' attraverso la definizione di fattori ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella disposizione di metodi di lavoro e di produzione. Tutte le iniziative devono essere comunicate alle regioni interessate;
e) relativamente all'art. 1, comma 4, lettera e), del citato decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268 , l'Istituto esplica attivita' di certificazione previa specifica autorizzazione ministeriale ed in conformita' delle procedure vigenti previste negli atti di recepimento delle direttive comunitarie e svolge attivita' di collaborazione per l'accreditamento di laboratori sulla base di norme comunitarie;
f) nell'ambito dei compiti di cui all' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619 , e dell' art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 agosto 1982, n. 597 , l'Istituto attesta la conformita' in fase di costruzione dei prodotti industriali o parti di essi ovvero dei materiali ad essi destinati, nonche' delle procedure di fabbricazione, alle disposizioni di legge o di norme vigenti in materia di omologazione;
g) nell'ambito del reciproco riconoscimento con Paesi non aderenti alla Comunita' europea, a seguito di accordi di reciprocita' stipulati dall'I.S.P.E.S.L., l'Istituto attesta la rispondenza dei prodotti, degli apparecchi e dei dispositivi di cui alla lettera f) agli standards oggetto dell'accordo. Gli accordi di reciprocita', sottoscritti dall'I.S.P.E.S.L., sono approvati con decreto dei Ministri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale;
h) su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'I.S.P.E.S.L. effettua consulenze per la vigilanza sulla conformita' dei prodotti industriali finiti alle disposizioni vigenti, finalizzata alla verifica della loro idonea e corretta installazione, nonche' dell'utilizzazione e dell'esercizio. Per prodotto industriale finito si intende l'impianto, la macchina o l'attrezzatura in genere costituita da componenti o prodotti industriali semplici gia' certificati da organismi autorizzati ovvero muniti di attestazione di conformita' da parte del fabbricante, secondo le procedure imposte dalle direttive comunitarie. Ancora su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'I.S.P.E.S.L. effettua consulenza in tema di pianificazione e omogeneizzazione delle procedure di certificazione, in armonia alle disposizioni di legge comunitaria e presta assistenza sulla corretta applicazione delle stesse sul territorio nazionale;
i) la certificazione, di cui all' art. 1, comma 4, lettera i), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268 , nell'ambito delle aziende ospedaliere e dei presidi sanitari, si effettua, a richiesta e in conformita' alle direttive comunitarie, su macchine e attrezzature nuove e su nuovi impianti ed e' finalizzata alla prevenzione degli infortuni ed alla sicurezza del lavoro. Essa consiste in un accertamento delle caratteristiche costruttive delle macchine, attrezzature ed impianti per verificarne la rispondenza alla regola d'arte ed in un esame della loro corretta ubicazione nelle strutture sanitarie.
2. Le competenze di cui al comma 1 sono esercitate:
a) mediante le strutture dell'Istituto articolate secondo quanto previsto dal capo III del presente regolamento;
b) mediante la partecipazione dell'I.S.P.E.S.L. a consorzi aventi oggetto e finalita' conformi con i suoi compiti istituzionali. In particolare la partecipazione dell'I.S.P.E.S.L. ai consorzi e' consentita nei casi in cui non sia opportuno o possibile l'intervento diretto mediante gli strumenti operativi tipici dell'Istituto e quando si renda necessaria la collaborazione con soggetti pubblici o privati mediante la costituzione di una organizzazione comune; la partecipazione dell'I.S.P.E.S.L. e' in ogni caso limitata a consorzi che non hanno fini di lucro. La partecipazione dell'I.S.P.E.S.L. ai consorzi deve essere autorizzata in via preventiva dal comitato amministrativo dell'Istituto su proposta del direttore dell'Istituto, sentito il comitato tecnico scientifico. La precisazione delle finalita' da perseguire attraverso ciascun consorzio e l'individuazione dei soggetti con i quali consociarsi e' effettuata dall'I.S.P.E.S.L. sulla base di uno studio di fattibilita', tenendo conto di un disciplinare e di uno statuto. Quanto sopra ai fini della valutazione della convenienza sotto il profilo tecnico scientifico e giuridico-amministrativo della partecipazione dell'I.S.P.E.S.L. Gli statuti e gli atti costitutivi del consorzio in nessun caso possono far carico all'I.S.P.E.S.L. di assumere personale dipendente dai consorzi ai quali l'Istituto partecipa;
c) mediante programmi di ricerca finalizzata. Tali programmi di durata definita, in particolare, riguardano attivita' di ricerca, informazione, documentazione, sviluppo e dimostrazione di prototipi e dispositivi relativi a prodotti, processi, protocolli e servizi, con particolare riguardo alla sicurezza, l'igiene e la medicina del lavoro negli ambienti di lavoro, trasferibili al sistema produttivo e al tessuto economico-sociale sulla base della programmazione annuale stabilita dai piani di attivita' dell'Istituto. Ai programmi di ricerca finalizzata possono partecipare dipartimenti dell'I.S.P.E.S.L., regioni, unita' sanitarie locali e presidi multizonali, universita', enti o consorzi di ricerca, enti locali, altre amministrazioni dello Stato, imprese e consorzi di imprese.
L'I.S.P.E.S.L. assicura adeguata pubblicita' ai programmi di ricerca proposti per favorire la massima partecipazione della comunita' scientifica e delle categorie produttive. L'Istituto, in quanto centro nazionale di informazione, documentazione, ricerca e sperimentazione per il Servizio sanitario nazionale, opera, su richiesta, per organismi pubblici e privati e per le imprese, in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro. In relazione, in particolare, alla finalita' di centro nazionale di informazione e documentazione l'I.S.P.E.S.L. promuove, in collaborazione con le regioni, un sistema informativo prevenzionale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato al fine di uniformare i flussi informativi ed ottimizzare le risorse.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268 (Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro, a norma dell' art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), prevede che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono disciplinate la composizione, la durata in carica e il funzionamento degli organi di cui al comma 1, nonche' l'organizzazione interna dei servizi dell'Istituto, articolato in dipartimenti.
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
Note all'art. 1:
- Si trascrive l' art. 1 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268 :
"Art. 1 (Natura e finalita'). - 1. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e' l'organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale e dipende dal Ministro della sanita'.
2. L'Istituto e' centro nazionale di informazione, documentazione, ricerca e sperimentazione per il Servizio sanitario nazionale ed opera, su richiesta, per organismi pubblici e privati e per le imprese in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro.
3. L'Istituto ha autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile.
4. L'Istituto svolge le seguenti attivita':
a) consulenza nelle elaborazioni dei Piani sanitari nazionali e regionali, e nella predisposizione della relazione sullo stato sanitario del Paese, nonche' consulenza tecnica ai presidi multizonali di prevenzione e, su richiesta, ad organismi pubblici e privati;
b) standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza di lavoratori;
c) esame e formulazione di proposte sulle questioni generali relative alla salute e alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;
d) assistenza alle imprese;
e) certificazione o accreditamento dei laboratori e degli organismi di certificazione previsti da norme comunitarie e da trattati internazionali;
f) consulenza tecnico-scientifica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la vigilanza della conformita' dei prodotti alle esigenze di sicurezza;
g) consulenza, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulle procedure di certificazione e di prova, ai fini dell'unificazione delle metodiche a livello nazionale e comunitario;
h) svolgimento di attivita' di ricerca, didattica e di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionali rivolti al personale del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione salute e sicurezza negli ambienti di lavoro ai fini dell'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale;
i) certificazione, nell'ambito delle aziende ospedaliere e dei presidi sanitari, ai fini della sicurezza del lavoro e consulenza in materia di tutela nell'impiego dell'energia termoelettrica, nucleare, delle sostanze radioattive e di qualunque forma di energia usata a scopi diagnostici e terapeutici".
- Si riporta l' art. 3 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619 (Istituzione dell'Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro):
"Art. 3 (Compiti e modalita' di svolgimento). - Spettano all'Istituto:
a) la ricerca, lo studio, la sperimentazione e l'elaborazione dei criteri e delle metodologie per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali con particolare riguardo all'evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi;
b) la individuazione, in via esclusiva, dei criteri di sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai fini della omologazione di macchine, di componenti di impianti, di apparecchi, di strumenti e di mezzi personali di protezione, nonche' ai fini delle specifiche tecniche applicative, agli effetti di quanto disposto dal testo unico previsto dall' art. 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
A tal fine l'Istituto:
1) effettua le conseguenti attivita' di ricerca, anche promuovendo o collaborando agli interventi effettuati, nelle materie di propria competenza, da organismi pubblici e privati;
2) partecipa alla definizione, in campo comunitario ed internazionale, delle materie concernenti gli ambiti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo;
3) formula, con l'apporto degli organismi e delle strutture previste all' ottavo comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 con particolare riferimento agli istituti universitari di medicina del lavoro, pareri e proposte concernenti le norme relative alla prevenzione negli ambienti di lavoro ed a macchine, apparecchi, impianti ed attrezzature;
4) elabora e propone al Ministro anche in collaborazione con l'Istituto superiore di sanita':
le metodiche standardizzate per il prelievo, la rilevazione e l'analisi dei fattori chimici, fisici e biologici di nocivita' negli ambienti di lavoro e definisce i limiti di esposizione;
le metodiche cliniche e di laboratorio normalizzate per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio (indicatori di dose e di effetto);
le determinazioni di cui al precedente punto b);
5) provvede alla raccolta, classificazione, elaborazione e divulgazione delle informazioni e dei risultati acquisiti;
6) svolge funzioni di consulenza nei confronti dello Stato, delle Regioni e delle unita' sanitarie locali, ivi compresa l'assistenza per la formulazione dei pareri tecnici dei casi di insediamenti produttivi per la valutazione degli aspetti di impatto ambientale.
Nulla e' innovato per quanto concerne le attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di sicurezza antincendi e di servizi tecnici per la tutela e l'incolumita' ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza".
- Si trascrive l' art. 2 della legge 12 agosto 1982, n. 597 (Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unita' sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro):
"Art. 2. - Ferme le competenze attribuite o trasferite alle unita' sanitarie locali dagli articoli 19 , 20 e 21, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e' attribuita, a decorrere dal 10 luglio 1982, all'ISPESL, la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali ai sensi dell' art. 6, lettera n), n. 18 , e dell' art. 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , nonche' il controllo di conformita' dei prodotti industriali di serie al tipo omologato.
Per omologazione di un prodotto industriale si intende la procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati ai sensi e per i fini prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , nonche' anche ai fini della qualita' dei prodotti.
Con decreto interministeriale dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale possono essere autorizzati all'esercizio delle funzioni di cui al precedente primo comma anche laboratori pubblici o privati riconosciuti idonei, nonche' l'autocertificazione da parte delle aziende produttrici limitatamente alla conformita' dei prodotti di serie. I requisiti delle imprese ammesse all'autocertificazione sono determinati con un regolamento, approvato dagli stessi Ministri con decreto interministeriale.
Le procedure e le modalita' amministrative e tecniche, le specifiche tecniche, le forme di attestazione e le tariffe dell'omologazione sono determinate con decreti interministeriali dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'ISPESL. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma precedente, l'ISPESL opera alla stregua delle procedure e tariffe vigenti presso le amministrazioni attualmente competenti".
- Il D.P.R. 27 maggio 1988, n. 175 , reca: "Attuazione della direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183 ".
Si trascrive qui di seguito il testo degli articoli 14 e 20 del predetto decreto:
"Art. 14 (Organi tecnici). - Ai fini dell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali previsti dal presente decreto, sono organi tecnici:
a) l'Istituto superiore di sanita' (ISS);
b) l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
c) il Consiglio nazionale delle ricerche, nei suoi istituti specialistici;
d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
"Art. 20 (Funzioni ispettive). - 1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali, definite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e dalla vigente legislazione, le funzioni ispettive per l'applicazione del presente decreto possono essere altresi' esercitate da funzionari nominati dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della sanita'. anche congiuntamente, nell'ambito del personale dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dei vigili del fuoco, del Ministero dell'ambiente e del Ministero della sanita', d'intesa con le amministrazioni di appartenenza.
2. Gli ispettori possono accedere a tutti gli impianti e sedi di attivita' di cui al presente decreto e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle loro funzioni. Essi sono muniti di documenti di riconoscimento rilasciati dalle autorita' che li hanno nominati e sono ufficiali di polizia giudiziaria.
3. Le regioni possono disporre ispezioni nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi di proprio personale".
- Il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 reca "attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE , n. 82/605/CEE , n. 83/477/CEE , n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE , in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell' art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212 ". Si trascrive qui di seguito il testo degli articoli 21, 35, 36 e 49 di detto decreto:
"Art. 21 (Registrazione dell'esposizione dei lavoratori). - 1. I lavoratori incaricati di svolgere le attivita' che comportano le condizioni di esposizione indicate nell'art. 11, comma 3, sono iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
2. Il registro di cui sopra e' istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente per territorio, cui comunica ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta l'ISPESL e la USL ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed all'Istituto Superiore di Sanita' copia del predetto registro;
c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione;
d) consegna all'ISPESL e alla USL competente per territorio, in caso di cessazione dell'attivita' dell'impresa, il registro di cui al comma 1;
e) richiede all'ISPESL e alle unita' sanitarie locali competenti per territorio copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione dei lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attivita' che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 11, comma 3;
f) tramite il medico competente, comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
4. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati".
"Art. 35 (Registrazione dell'esposizione dei lavoratori). - 1. I lavoratori incaricati di svolgere attivita' che comportano le condizioni di esposizione indicate all'art. 24, commi 3 o 5, sono iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
2. Il registro di cui sopra e' istituito ed aggiornato dal datore di lavoro, che e' responsabile della sua tenuta.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente per territorio, cui comunica ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta che l'ISPESL o la USL ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed all'Istituto Superiore di Sanita' copia del predetto registro;
c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione;
d) consegna, in caso di cessazione dell'attivita' dell'impresa, il registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente per territorio;
e) chiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attivita' che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 24, commi 3 o 5;
f) comunica ai lavoratori interessati tramite il medico competente le relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria di rischio di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
4. E' istituito presso l'ISPESL, che ne cura l'aggiornamento, un registro nazionale dei lavoratori addetti alle attivita' che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 24, commi 3 o 5.
5. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati".
"Art. 36 (Registro dei tumori). - 1. Presso l'ISPESL e' istituito un registro dei casi accertati di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlati.
2. Gli organi del Servizio sanitario nazionale, nonche' gli istituti previdenziali assicurativi pubblici e privati trasmettono all'ISPESL copia della documentazione clinica ovvero anatomopatologica riguardante ciascun caso di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlato.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', sono determinati il modello e le modalita' di tenuta del registro, nonche' le modalita' di trasmissione della documentazione di cui al comma 2".
"Art. 49 (Registrazione dell'esposizione dei lavoratori). - 1. I lavoratori che svolgono le attivita' di cui all'art. 41 sono iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
2. Il registro di cui sopra e' istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente per territorio, cui comunica, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta l'ISPESL medesimo ne faccia richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza e all'Istituto superiore di sanita' copia del presente registro;
c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione;
d) consegna all'ISPESL e alla USL competente per territorio, in caso di cessazione di attivita' dell'impresa, il registro di cui al comma 1;
e) richiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attivita' che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 41;
f) comunica ai lavoratori interessati tramite il medico competente le relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di rischio, di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
4. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati".
- Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 reca: "Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento di policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi". Si trascrive di seguito il testo dell'art. 5 del predetto decreto:
"Art. 5 (Comitato interministeriale). - Le funzioni di cui al precedente art. 4 vengono esercitate dal Comitato interministeriale di cui all' art. 3, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 , e successive modificazioni, integrato dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e per gli affari regionali.
Per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico il Comitato provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, a precisare la denominazione e la composizione delle sostanze o materie tossiche e nocive elencate nell'allegato nonche' ad aggiungere, nel medesimo allegato, sostanze o materie tossiche e nocive, allo stato sconosciute, in conseguenza delle modifiche introdotte con le procedure di cui all'art. 19 della dlrettiva CEE n. 78/319.
Il Comitato si avvale della collaborazione scientifica e tecnica dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, oltre che delle strutture amministrative esistenti che hanno competenza nella materia".
CAPO II Capo II O R G A N I
Art. 2 - Organi dell'Istituto
Organi dell'Istituto 1. Organi dell'I.S.P.E.S.L. sono:
a) il comitato amministrativo;
b) il comitato tecnico-scientifico;
c) il direttore dell'Istituto.
Art. 3 - Comitato amministrativo
Comitato amministrativo 1. Il comitato amministrativo e' nominato con decreto del Ministro della sanita'; e' presieduto dallo stesso Ministro o per delega da un Sottosegretario di Stato, rimane in carica cinque anni ed e' composto da esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione nei settori di attivita' dell'Istituto, dei quali:
a) uno designato dal Ministro della sanita';
b) uno designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
c) uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
d) uno designato dal Ministro del tesoro;
e) uno designato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
f) uno designato dal Ministro dell'ambiente;
g) uno designato dal Ministro dell'interno;
h) due nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
i) uno designato dalla Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);
l) uno designato dalla unione province italiane (UPI).
2. Alle sedute del comitato partecipa il direttore dell'Istituto con voto consultivo. Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un dirigente amministrativo dell'Istituto.
3. Le sedute del comitato sono valide se e' presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei partecipanti alla seduta. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
4. I componenti del comitato decadono automaticamente dalla carica dopo tre assenze consecutive senza giustificato motivo.
5. Il compenso per i componenti del comitato e' fissato con decreto del Ministro della sanita' assunto di concerto con il Ministro del tesoro.
6. Il comitato esercita le seguenti funzioni:
a) inoltra per l'approvazione del Ministro i piani annuali delle attivita', corredandoli con il proprio parere;
b) delibera il bilancio preventivo, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo trasmettendoli al Ministro per l'approvazione;
c) approva gli schemi-tipo di convenzioni con istituzioni di riconosciuto valore scientifico per l'attuazione dei programmi di ricerca stabiliti dai piani annuali di attivita';
d) esprime il proprio parere ogni volta che gli viene richiesto dal Ministro della sanita';
e) approva i regolamenti generali di organizzazione e di funzionamento dell'Istituto e quelli relativi al conferimento di borse di studio.
7. I provvedimenti sono assunti dal comitato su proposta del direttore dell'Istituto. Sulle materie di cui alle lettere a) e c) del comma 6 e' sentito il comitato tecnico-scientifico.
8. Il comitato si riunisce in via ordinaria una volta ogni quadrimestre su convocazione del presidente o, in via straordinaria, su richiesta del Ministro o del Sottosegretario di Stato da lui delegato o di almeno la meta' dei componenti.
9. L'ordine del giorno e le deliberazioni delle riunioni sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'Istituto e va comunicato, salvo i casi di urgenza, ai componenti del comitato, almeno sette giorni prima.
Art. 4 - Comitato tecnico-scientifico
Comitato tecnico-scientifico 1. Il comitato tecnico-scientifico e' nominato con decreto del Ministro della sanita', dura in carica tre anni ed e' presieduto dal direttore dell'Istituto.
2. Esso e' composto da sei esperti scelti dal Ministro della sanita', sei esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dal direttore dell'Istituto superiore di sanita', da un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche, un esperto designato dall'Ente nazionale per l'energia alternativa, un esperto designato dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, un esperto designato dai direttori dei dipartimenti centrali dell'Istituto e da un esperto designato da ciascuno dei seguenti Ministeri: Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, Ministero dell'interno e Ministero dell'ambiente.
3. Le funzioni di segretario sono assolte da un dirigente amministrativo dell'Istituto.
4. Il presidente del comitato puo' invitare alle riunioni esperti interni dell'Istituto, o esterni, particolarmente competenti nelle materie oggetto di esame.
5. Il compenso per i componenti del comitato e' fissato con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro.
6. Il comitato esercita attivita' di consulenza scientifica per l'Istituto in ordine ai piani e programmi di attivita' e formula i pareri previsti dal comma 7 dell'art. 3, ivi compreso il parere sulla individuazione delle materie di studio e ricerche per le quali sono bandite le borse di studio.
7. Il comitato si riunisce almeno quattro volte l'anno. Le sedute del comitato sono valide se e' presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei partecipanti alle sedute. Il comitato, su proposta del presidente, puo' articolare i propri lavori anche per commissioni.
8. La convocazione del comitato puo' essere richiesta da almeno la meta' dei componenti, indicando l'argomento o gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
Art. 5 - Direttore dell'Istituto
Direttore dell'Istituto 1. L'ufficio di direttore dell'Istituto e' conferito, ai sensi e con le modalita' di cui all' art. 21, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , ad una personalita' scientifica, anche esterna all'Istituto, con esperienza nei settori di competenza dell'Istituto stesso.
2. L'incarico ha durata quinquennale e puo' essere rinnovato per una sola volta con l'osservanza della stessa procedura.
3. Il trattamento economico del direttore dell'Istituto e' determinato con decreto del Ministro della sanita' in conformita' a quanto previsto dall' art. 17, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 .
4. Il direttore dell'Istituto:
a) coordina e attua i programmi e le direttive impartite dal Ministro della sanita' in applicazione dell' art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni;
b) sovraintende al funzionamento e alle attivita' dell'Istituto;
c) delibera la ripartizione dei fondi fra i dipartimenti ed i servizi in funzione dei compiti agli stessi attribuiti;
d) conferisce gli incarichi di direttore dei dipartimenti, dei servizi, dei laboratori e di ogni altra struttura interna;
e) predispone il piano di attivita' annuale e triennale ed ogni altra proposta su materie oggetto di provvedimento del comitato amministrativo;
f) cura la esecuzione dei provvedimenti adottati dal comitato amministrativo;
g) esercita i poteri di spesa ed ogni altra funzione attribuitagli da leggi o da regolamenti;
h) rassegna, entro il primo semestre dell'anno successivo, una relazione all'autorita' vigilante sulla attivita' svolta dall'Istituto nell'anno precedente;
i) esercita ogni altro potere di gestione non espressamente attribuito ad altri organi dell'Istituto.
5. In caso di assenza o impedimento le funzioni di direttore dell'Istituto sono esercitate dal direttore di dipartimento centrale dallo stesso delegato o, in assenza di delega, dal piu' anziano in servizio nella funzione di direttore di dipartimento.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell' art. 21 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , come sostituito dall' art. 12 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 :
"Art. 21 (Nomina dei dirigenti generali). - 1. Nei limiti delle disponibilita' di organico delle amministrazioni, ed enti di cui all'art. 15, comma 1, la nomina a dirigente generale e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a favore di soggetti dotati di professionalita' adeguata alle funzioni da svolgere, con qualifica di dirigente dei ruoli delle predette amministrazioni ed enti.
La nomina puo', altresi', essere disposta in favore di esperti di particolare qualificazione in possesso di requisiti da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, ovvero di persone che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o dai settori della ricerca e della docenza universitaria, dalle magistrature e Avvocatura dello Stato.
2. Nei limiti delle disponibilita' di organico, possono essere, altresi', conferiti a persone estranee, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili una sola volta. A tale personale si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le disposizioni in materia di responsabilita' e di incompatibilita', nonche' il trattamento economico iniziale spettante al dirigente generale di ruolo di corrispondente livello e un'indennita' determinata dal Consiglio dei Ministri.
3. Delle nomine e degli incarichi di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 e' data comunicazione al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli e alle esperienze professionali".
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 17 del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 (recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all' art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168 ):
"Art 17 (Nuovi stipendi), comma 14. - Ferma restando l'attuale normativa di stato giuridico, ai direttori generali delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione di cui all' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 compete:
a) per gli enti di ricerca di normale rilievo, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975 e successive modificazioni ed integrazioni, il trattamento economico omnicomprensivo del dirigente di ricerca;
b) per gli enti di ricerca di notevole rilievo, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 settembre 1975 e successive modificazioni ed integrazioni, il trattamento stipendiale di cui alla lettera a) del presente articolo maggiorato del 40%;
c) per gli enti di cui all'art. 13, secondo comma, lettera a), il trattamento stipendiale di cui alla lettera a) del presente articolo maggiorato del 60%, fatti salvi i trattamenti piu' favorevoli previsti da specifiche disposizioni di legge o che siano determinati dall'ente con deliberazione motivata da sottoporre all'approvazione dei Ministri vigilanti di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica".
- Si riporta il testo dell' art. 3 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , sostituito dall' art. 2 del D.Lgs. 20 novembre 1993, n. 470 :
"Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo; funzioni e responsabilita'). - 1. Gli organi di governo definiscono gli obbiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilita' della dirigenza, nelle universita' e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo e' attribuito ai dirigenti della stessa universita' o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico e' a tempo determinato e puo' essere rinnovato. Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalita' per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, da attuare anche tra piu' atenei, sulla base di appositi accordi".
CAPO III Capo III ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DELL'ISTITUTO
Art. 6 - Organizzazione dell'Istituto
Organizzazione dell'Istituto 1. L'I.S.P.E.S.L. e organizzato in sei dipartimenti centrali, trentacinque dipartimenti periferici che operano territorialmente nelle circoscrizioni di cui alla tabella D del presente regolamento e, con funzioni di supporto al complesso delle competenze dei dipartimenti, da tre dipartimenti centrali amministrativi e da un servizio per la valutazione ed i controlli di gestione.
Art. 7 - Dipartimenti centrali
Dipartimenti centrali 1. I dipartimenti centrali sono:
a) igiene del lavoro;
b) medicina del lavoro;
c) tecnologie di sicurezza;
d) insediamenti produttivi ed interazione con l'ambiente;
e) omologazione e certificazione;
f) documentazione, informazione e formazione.
2. I direttori dei dipartimenti centrali sono responsabili dell'attivita' svolta dal dipartimento di fronte al direttore dell'Istituto. I dipartimenti centrali sono articolati in unita' funzionali dirette da coordinatori che sono responsabili dell'attivita' svolta di fronte al direttore del dipartimento.
3. Gli incarichi di direzione dei dipartimenti centrali sono conferiti, per un triennio, dal direttore dell'Istituto, sentito il comitato tecnico-scientifico.
4. Gli incarichi di coordinamento delle unita' funzionali dei dipartimenti centrali sono conferiti, per un triennio, dal direttore dell'Istituto, sentiti i direttori dei dipartimenti.
5. Gli incarichi di direzione del dipartimento e di coordinamento di unita' funzionale possono essere rinnovati per lo stesso periodo.
6. I direttori dei dipartimenti centrali sono nominati, con la procedura di cui al comma 3, di norma, tra il personale appartenente al I livello professionale di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 , in relazione alla specificita' professionale richiesta. Con provvedimento motivato puo' essere scelto tra personale avente qualifica inferiore a quello corrispondente al I livello professionale.
7. I coordinatori delle unita' funzionali dei dipartimenti centrali sono nominati con la procedura di cui al comma 4, di norma, tra il personale appartenente al II livello professionale di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 , in relazione alla specificita' professionale richiesta.
8. Nell'ambito di ciascun dipartimento centrale opera una unita' funzionale amministrativo-contabile cui competono attivita' amministrative di supporto ai compiti di Istituto relative a: amministrazione del personale, protocollo e archivio, contabilita' e contratti. L'unita' funzionale in questione e' retta da un funzionario del ruolo amministrativo con qualifica funzionale non inferiore alla IV.
9. I direttori dei dipartimenti centrali sono responsabili dell'unicita' di indirizzo delle attivita' dipartimentali per la realizzazione degli obiettivi dell'Istituto; programmano e coordinano l'attivita' delle singole unita' funzionali tecnico-scientifiche e sovraintendono alla unita' funzionale amministrativo-contabile, anche ai fini della piu' razionale utilizzazione delle risorse e del personale. Ai direttori dei dipartimenti centrali e' consentito avvalersi di una segreteria formata da personale non dirigenziale, che opera alle dirette dipendenze dei suddetti direttori. La consistenza di tale organico e' disposta dal direttore dell'Istituto su proposta del direttore del dipartimento.
10. L'assegnazione del personale ai singoli dipartimenti e' disposta dal direttore dell'Istituto. L'assegnazione del personale alle singole unita' funzionali e' disposta dal direttore del dipartimento.
11. I dipartimenti centrali coordinano i dipartimenti periferici in relazione alle attivita' di questi ultimi che afferiscono alle materie di competenza dei dipartimenti centrali stessi e svolgono in maniera integrata assistenza alle imprese, certificazione e consulenza nelle materie di cui all' art. 1, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268 .
12. I dipartimenti centrali e periferici possono altresi' svolgere attivita' didattica, in relazione a collaborazioni con le universita', enti di ricerca ed organismi pubblici e privati. I dipartimenti centrali, per quanto attiene al settore della formazione, informazione e documentazione, collaborano con il dipartimento documentazione e informazione dell'Istituto.
13. Il dipartimento igiene del lavoro svolge compiti di studio, ricerca, sperimentazione, consulenza, assistenza alle imprese, certificazione, proposta normativa, controlli di laboratorio e standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione nelle materie riguardanti i rischi di varia natura negli ambienti di lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Il dipartimento inoltre effettua esami e formula proposte sulle questioni generali relative alla tutela della salute ed alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, in ambito nazionale e comunitario. Il dipartimento e' articolato in unita' funzionali e laboratori.
14. Il dipartimento medicina del lavoro svolge compiti di studio, ricerca, sperimentazione, consulenza, assistenza alle imprese, certificazione, proposta normativa, controlli di laboratorio e standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione nelle materie riguardanti la salute ed il benessere dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Il dipartimento effettua inoltre esami e formula proposte sulle questioni generali relative alla tutela della salute ed alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, in ambito nazionale e comunitario. Il dipartimento e' articolato in unita' funzionali e laboratori.
15. Il dipartimento tecnologie di sicurezza svolge compiti di studio, ricerca, sperimentazione, consulenza, assistenza alle imprese, proposta normativa, controlli di laboratorio, standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione del rischio in materia di sicurezza e qualita' dei materiali, prodotti, macchine, strutture, impianti, in relazione all'evoluzione tecnologica; effettua esame e formula proposte relative alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, in ambito nazionale e comunitario, rilascia certificazione di qualita' dei prodotti, certificazione dei sistemi di sicurezza nei presidi sanitari ed ospedalieri. Il dipartimento e' articolato in unita' funzionali e laboratori.
16. Il dipartimento insediamenti produttivi e interazione con l'ambiente svolge compiti di studio, ricerca, sperimentazione, consulenza, assistenza alle imprese, certificazione, proposta normativa, controlli di laboratorio, standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione, analisi dei sistemi ai fini della sicurezza e della compatibilita' ambientale legati ad interazioni tra gli insediamenti produttivi e l'ambiente esterno, ivi compresi l'analisi del progetto e l'esercizio di impianti a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1988, n. 175 , o comunque connessi a forme di energia capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico. Il dipartimento e' articolato in unita' funzionali e laboratori.
17. Il dipartimento omologazione e certificazione svolge compiti di coordinamento delle attivita' di omologazione di prodotti ed impianti previsti dalla legge 12 agosto 1982, n. 597 , con funzioni sia di indirizzo e di organizzazione, sia di valutazione dei dati di ritorno e di rilevazione sperimentale, nonche' per una uniforme ed univoca applicazione delle norme vigenti in materia omologativa. Svolge inoltre compiti di omologazione di prodotti ed impianti non direttamente esercitabili dai dipartimenti periferici, di certificazione ai fini della sicurezza dei prodotti, di consulenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attivita' di vigilanza sui prodotti ai fini della sicurezza e sulle procedure di certificazione. Effettua inoltre elaborazioni statistiche relative a tutte le attivita' di certificazione ed omologazione. Il dipartimento e' articolato in unita' funzionali.
18. Il dipartimento documentazione, informazione e formazione costituisce, con il supporto degli altri dipartimenti dell'Istituto, il centro nazionale di informazione e documentazione attinente la salute, la sicurezza e l'igiene negli ambienti di vita e di lavoro.
Il dipartimento documentazione, informazione e formazione svolge compiti di acquisizione, esame, elaborazione, classificazione e divulgazione dei dati attinenti ai compiti dell'Istituto. Il dipartimento svolge inoltre attivita' didattica, formativa, di perfezionamento ed aggiornamento professionale del Servizio sanitario nazionale. Il dipartimento e' articolato in unita' funzionali.
Nota all'art. 7:
- Si riporta l'allegato 1, per quanto riguarda il I e il II livello professionale, del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 recante "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all' art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168 ".
"ALLEGATO 1 (Profili professionali):
I livello professionale - DIRIGENTE DI RICERCA.
Capacita' acquisita, comprovata da elementi oggettivi nel determinare autonomamente avanzamenti di particolare originalita', significato e valore internazionale nel settore prevalente di ricerca.
Modalita' di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli. Si prescinde dai limiti di eta' previsti dalla vigente normativa.
II livello professionale - PRIMO RICERCATORE.
Capacita' acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze nel settore preminente di attivita.
Modalita' di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esame; titolo di studio richiesto: diploma di laurea; eta' non superiore a quarantacinque anni, salvo che per il personale in servizio; conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta.
I livello professionale - DIRIGENTE TECNOLOGO.
Capacita' acquisita di svolgere in piena autonomia funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate ad attivita' tecnologiche e/o professionali di particolare complessita' e/o di coordinamento e di direzione di servizi e strutture tecnico-scientifiche complesse di rilevante interesse e dimensione anche in settori in cui e' richiesto l'espletamento di attivita' professionali.
Modalita' di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami, si prescinde dai limiti di eta' previsti dalla vigente normativa; titolo di studio richiesto: diploma di laurea; superamento dell'esame di stato ed iscrizione all'albo ove richiesto per le funzioni da svolgere; almeno dodici anni di specifica esperienza professionale; conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta.
II livello professionale - PRIMO TECNOLOGO.
Capacita' acquisita di svolgere autonomamente funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate all'attivita' tecnologiche e/o professionali e/o di coordinare a tali fini competenze tecniche, anche in settori in cui e' richiesto l'espletamento di attivita' professionali.
Modalita' di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami; titolo di studio richiesto: diploma di laurea; superamento dell'esame di stato ed iscrizione all'albo ove richiesto per le funzioni da svolgere; almeno otto anni di specifica esperienza professionale; eta' non superiore a quarantacinque anni, salvo che per il personale in servizio; conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta".
- Per il testo dell' art. 1, comma 4, del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268 , si veda in nota all'art. 1.
- Per il D.P.R. 27 maggio 1988, n. 175 , si veda in nota all'art. 1.
- Per la legge 12 agosto 1982, n. 597 , si veda in nota all'art. 1.
Art. 8 - Dipartimenti periferici
Dipartimenti periferici 1. Ciascun dipartimento periferico opera territorialmente nelle circoscrizioni riportate nella tabella D. Ciascuno di essi si articola in tre unita' funzionali tecnico-scientifiche ed in una unita' funzionale amministrativo-contabile.
2. I dipartimenti siti in capoluogo di regione o che abbiano comunque come sviluppo territoriale il territorio regionale possono svolgere particolari incarichi di rappresentanza dell'Istituto a livello regionale, anche ai fini di un coordinamento funzionale degli altri dipartimenti ricadenti nel territorio della regione, in tutte le attivita' che l'Istituto puo' svolgere.
3. I dipartimenti sono retti, di norma, da personale appartenente al I livello professionale di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 , in relazione alla specificita' professionale richiesta.
4. I coordinatori delle unita' funzionali dei dipartimenti periferici sono nominati, di norma, tra il personale appartenente al II livello professionale di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 , in relazione alla specificita' professionale richiesta.
5. Nei dipartimenti periferici di Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze e Napoli la IV unita' funzionale (unita' amministrativo-contabile) e' coordinata, di norma, da un dirigente che svolge altresi' le funzioni di funzionario delegato, mentre nei rimanenti dipartimenti e' coordinata da un funzionario appartenente, di norma, alla IV qualifica funzionale.
6. Ferma restando la dipendenza diretta dal direttore dell'Istituto, i direttori dei dipartimenti periferici sono coordinati dai dipartimenti centrali nelle attivita' che afferiscono alle materie di rispettiva competenza dei dipartimenti centrali stessi.
7. I direttori dei dipartimenti periferici sono responsabili dell'attivita' complessiva svolta dal dipartimento di fronte al direttore dell'Istituto. Recepiscono ed applicano le disposizioni emanate dal direttore dell'Istituto che, per quanto riguarda le disposizioni di carattere tecnico ed organizzativo, sente i dipartimenti centrali interessati. Coordinano e sovraintendono, con compiti di unicita' di indirizzo per la realizzazione degli obiettivi dell'Istituto, le attivita' delle unita' organiche tecnico-scientifiche e di quelle amministrative.
8. Gli incarichi di dirigenza dei dipartimenti periferici sono conferiti, per un triennio, dal direttore dell'Istituto.
9. Gli incarichi di coordinamento delle unita' funzionali sono conferiti dal direttore dell'Istituto sentiti i direttori dei dipartimenti interessati.
10. Ai direttori dei dipartimenti periferici e' consentito avvalersi di una segreteria formata da personale non dirigenziale, che opera alle loro dirette dipendenze. La consistenza di tale organico e' disposta dal direttore dell'Istituto su proposta del direttore del dipartimento.
11. I dipartimenti periferici sede di capoluogo di regione esplicano anche funzione di raccordo e di rappresentanza con le strutture decentrate dello Stato, nonche' con tutti gli organi istituzionali regionali.
Nota all'art. 8:
- Per il testo dell'allegato 1 del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 , si veda i nota all'art. 7.
Art. 9 - Dipartimenti amministrativi centrali e Servizio per la valutazione e controlli di gestione
Dipartimenti amministrativi centrali
e Servizio per la valutazione e controlli di gestione 1. Gli uffici amministrativi centrali sono composti da tre dipartimenti amministrativi e da un servizio per la valutazione ed i controlli di gestione.
2. I dipartimenti amministrativi centrali sono:
a) dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse economico-finanziarie e del personale;
b) dipartimento informatico-statistico;
c) dipartimento relazioni esterne e servizi comuni di supporto alle aree di ricerca "Casilina" e "Monteporzio".
3. I direttori dei servizi amministrativi centrali sono responsabili dell'attivita' svolta dal dipartimento di fronte al direttore dell'Istituto. I dipartimenti centrali sono articolati in unita' funzionali dirette da coordinatori che sono responsabili dell'attivita' svolta di fronte al direttore del dipartimento.
4. Gli incarichi di direzione dei dipartimenti amministrativi centrali sono conferiti, per un triennio, dal direttore dell'Istituto a un dirigente generale amministrativo.
5. Gli incarichi di coordinamento delle unita' funzionali dei dipartimenti amministrativi centrali sono conferiti, per un triennio, dal direttore dell'Istituto, sentiti i direttori dei dipartimenti, a un dirigente amministrativo.
6. Gli incarichi di direzione di dipartimento e di coordinamento di unita' funzionale possono essere rinnovati per lo stesso periodo.
7. I direttori dei dipartimenti amministrativi centrali sono responsabili dell'unicita' di indirizzo delle attivita' dipartimentali per la realizzazione dei programmi dell'Istituto; programmano e coordinano l'attivita' delle singole unita' funzionali anche ai fini della piu' razionale utilizzazione delle risorse e del personale. Ai direttori dei dipartimenti amministrativi centrali e' consentito avvalersi di una segreteria formata da personale non dirigenziale, che opera alle dirette dipendenze dei suddetti direttori. La consistenza di tale organico e' disposta dal direttore dell'Istituto su proposta del direttore del dipartimento.
8. L'assegnazione del personale ai singoli dipartimenti amministrativi e' disposta dal direttore dell'Istituto.
L'assegnazione del personale alle singole unita' funzionali e' disposta dal direttore del dipartimento.
9. Il dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse economico-finanziarie e del personale svolge compiti di programmazione e di gestione economico-finanziaria inerenti il bilancio, i servizi a terzi, i contratti, le spese in economia e l'ufficio del consegnatario. Svolge inoltre l'attivita' relativa alla gestione tecnica e patrimoniale degli immobili, uffici, impianti, attrezzature e servizi dell'Istituto. Cura l'amministrazione del personale, il reclutamento e lo svolgimento delle carriere, il trattamento economico di attivita' nonche' quello di previdenza e quiescenza, l'organizzazione degli uffici centrali e periferici, le relazioni interne, il contenzioso e il supporto all'attivita' degli organi collegiali dell'Istituto. Il dipartimento e' articolato in unita' funzionali amministrative.
10. Il dipartimento informatico-statistico svolge compiti di studio e progettazione del sistema informatico per l'attivita' di gestione dell'Istituto e delle sue implementazioni. Coordina lo sviluppo dell'attivita' informatica degli uffici dell'Istituto seguendo l'innovazione tecnologica, la progettazione e lo sviluppo del software. Svolge attivita' di elaborazione dati e di statistica. Il dipartimento e' articolato in unita' funzionali amministrative.
11. Il dipartimento relazioni esterne e servizi comuni di supporto alle aree di ricerca "Casilina" e "Monteporzio" svolge attivita' amministrativa relativa a convenzioni con istituti pubblici e privati di riconosciuto valore scientifico. Cura i rapporti con organismi nazionali ed internazionali operanti nel campo di interesse. Cura i rapporti con la stampa ed altri mezzi di comunicazione di massa, nonche' la partecipazione dell'Istituto a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni. Svolge inoltre compiti di supporto e assistenza al complesso dei laboratori di ricerca delle aree "Casilina" e "Monteporzio". Il dipartimento e' articolato in unita' funzionali amministrative.
12. Il servizio per la valutazione e i controlli di gestione ha il compito di verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite nonche' l'imparzialita' e il buon andamento delle attivita' istituzionali. Il servizio, cui e' preposto un dirigente amministrativo, opera in posizione di autonomia e risponde al Ministro della sanita' per il tramite del direttore dell'Istituto. Al servizio e' attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Il servizio ha accesso ai documenti amministrativi e puo' richiedere a tutti i settori operativi dell'Istituto qualsiasi atto o notizia. Il servizio determina, almeno annualmente, tenendo conto altresi' delle indicazioni emanate dalla Corte dei conti ai sensi dell' art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , i parametri di riferimento del controllo.
13. Per quanto non espressamente previsto al comma 12, si applicano le disposizioni previste dall' art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , cosi' come sostituito dall' art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 .
Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell' art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti":
"Art 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall' art. 51 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 ;
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;
g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo; di appalto d'opera, se d'importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se d'importo superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono efficaci se la Corte non ne dichiara la non conformita' a legge nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e' interrotto se la Corte richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento diventa esecutivo se la sezione del controllo non ne dichiari l'illegittimita' o non adotti ordinanza istruttoria. In tale ultimo caso la sezione del controllo si pronuncia definitivamente nei trenta giorni successivi dal ricevimento degli elementi da essa richiesti. Si applicano le disposizioni di cui all' art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 .
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che i singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie, ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione; puo' altresi' pronunciarsi sulla legittimita' di singoli atti delle amministrazioni dello Stato. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del contollo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi' inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al D.L. 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259 . Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del D.L. 15 novembre 1993, n. 453 . Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , e successive modificazioni.
10. La sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato e' presieduta dal Presidente della Corte dei conti ed e' costituita dai presidenti di sezione preposti al coordinamento del controllo preventivo e successivo e dai magistrati assegnati agli uffici di controllo. Essa delibera suddividendosi in collegi di sette magistrati determinati annualmente con riferimento a tipologie del controllo, settori e materie.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall' art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161 , la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria".
- Si riporta il testo dell' art. 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , sostituito dall' art. 6 del D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 470 :
"Art. 20 (Verifica dei risultati. Responsabilita' dirigenziali). - 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.
All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi ai Ministro, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove gia' non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.
3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi e' attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Puo' essere utilizzato anche personale gia' collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresi' avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.
4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessita', il Presidente del Consiglio puo' stipulare, anche cumulativamente per piu' amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.
5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attivita' agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6.
6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all' art. 18 del D.L. 24 novembre 1990, n. 344 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21 , e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.
7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1 febbraio 1994. E' consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici gia' istituiti in altre amministrazioni.
8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le ammmistrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalita' di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento e' adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si puo' procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di responsabilita' particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, puo' essere disposto - in contraddittorio - il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile .
10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' penale, civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle aministrazioni pubbliche.
11. Restano altresi' ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate".
Art. 10 - Consiglio interdipartimentale
Consiglio interdipartimentale 1. Il consiglio interdipartimentale e' composto dal direttore dell'Istituto, che lo presiede, dai direttori dei dipartimenti centrali e dai dirigenti amministrativi preposti alle direzioni centrali.
2. Il consiglio interdipartimentale:
a) designa i direttori del dipartimento nella giunta di coordinamento con l'Istituto superiore di sanita' di cui all' art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619 ;
b) formula proposte sul programma di attivita' dell'Istituto, sul piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifici, sui corsi di formazione del personale e la loro programmazione;
c) esprime parere sul coordinamento dell'attivita' dei dipartimenti;
d) esprime parere e formula proposte sulle altre materie stabilite dalla legge e dai regolamenti e in tutti i casi in cui il presidente lo richieda;
e) verifica lo stato di avanzamento dei programmi di lavoro dell'Istituto;
f) predispone per il direttore dell'Istituto la proposta di consuntivo delle attivita' dell'Istituto sulla base delle relazioni presentate dai direttori di dipartimento.
3. Il consiglio interdipartimentale si riunisce in via ordinaria una volta ogni quadrimestre su convocazione del presidente o, in via straordinaria, su richiesta di almeno la meta' dei componenti.
4. L'ordine del giorno ed il verbale delle sedute del consiglio sono resi pubblici nell'ambito dell'Istituto.
Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell' art. 22 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619 , recante: "Istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro".
"Art. 22 (Coordinamento delle attivita' degli istituti).
- Il coordinamento delle attivita' dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dell'Istituto superiore di sanita' viene realizzato mediante l'istituzione di una giunta di coordinamento presieduta dal Ministro della sanita' e composta dai direttori dei due Istituti e da sei componenti, di cui tre direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanita', designati dal consiglio dei direttori dell'Istituto superiore di sanita', e da tre direttori di dipartimento dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, designati dal consiglio interdipartimentale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro".
Art. 11 - Comitati tecnici
Comitati tecnici 1. Al fine della partecipazione delle parti sociali, degli operatori del Servizio sanitario nazionale e degli organismi pubblici di carattere scientifico al periodico aggiornamento delle proposte di normativa, delle metodiche e delle specifiche tecniche di cui all'art. 3, secondo comma, punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619 , con delibera del comitato ammistrativo, su proposta del direttore dell'Istituto, sentito il comitato tecnico-scientifico, sono istituiti comitati tecnici per determinate materie.
2. I comitati tecnici per la predisposizione di proposte di specifiche tecniche per l'omologazione e la certificazione sono istituiti con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo le procedure di cui al comma 1. Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell' art. 3 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619 :
"Art. 3 (Compiti e modalita' di svolgimento). - Spettano all'Istituto:
a) la ricerca, lo studio, la sperimentazione e l'elaborazione dei criteri e delle metodologie per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali con particolare riguardo all'evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi;
b) la individuazione, in via esclusiva, dei criteri di sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai fini della omologazione di macchine, di componenti di impianti, di apparecchi, di strumenti e di mezzi personali di protezione, nonche' ai fini delle specifiche tecniche applicative, agli effetti di quanto disposto dal testo unico previsto dall' art. 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;
A tal fine l'Istituto:
1) effettua le conseguenti attivita' di ricerca, anche promuovendo o collaborando agli interventi effettuati, nelle materie di propria competenza, da organismi pubblici e privati;
2) partecipa alla definizione, in campo comunitario ed internazionale, delle materie concernenti gli ambiti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo;
3) formula, con l'apporto degli organismi e delle strutture previste all' ottavo comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , con particolare riferimento agli istituti universitari di medicina del lavoro, pareri e proposte concernenti le norme relative alla prevenzione negli ambienti di lavoro ed a macchine, apparecchi, impianti ed attrezzature;
4) elabora e propone al Ministro anche in collaborazione con l'Istituto superiore di sanita':
le metodiche standardizzate per il prelievo, la rilevazione e l'analisi dei fattori chimici, fisici e biologici di nocivita' negli ambienti di lavoro e definisce i limiti di esposizione;
le metodiche cliniche e di laboratorio normalizzate per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio (indicatori di dose e di effetto);
le determinazioni di cui al precedente punto b);
5) provvede alla raccolta, classificazione, elaborazione e divulgazione delle informazioni e dei risultati acquisiti;
6) svolge funzioni di consulenza nei confronti dello Stato, delle regioni e delle unita' sanitarie locali, ivi compresa l'assistenza per la formulazione dei pareri tecnici dei casi di insediamenti produttivi per la valutazione degli aspetti di impatto ambientale.
Nulla e' innovato per quanto concerne le attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di sicurezza antincendi e di servizi tecnici per la tutela e l'incolumita' ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza".
Art. 12 - Borse di studio
Borse di studio 1. L'I.S.P.E.S.L. e' autorizzato ad assegnare borse di studio a cittadini italiani e stranieri, anche sprovvisti di laurea o di titolo di studio equivalente, entro il limite massimo della spesa annua di lire 500 milioni.
2. Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista, mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessano l'attivita' dell'Istituto e siano conformi ai suoi fini istituzionali.
3. Le borse di studio sono conferite mediante pubblico concorso ed hanno durata annuale; le stesse potranno essere rinnovate per non piu' di un biennio.
4. Le borse di studio sono assegnate con provvedimento del direttore dell'Istituto.
5. I requisiti, le modalita' di fruizione e la composizione della commissione esaminatrice saranno disciplinati con il regolamento di cui all'art. 28.
Art. 13 - Coordinamento con gli organismi del Servizio sanitario nazionale
Coordinamento con gli organismi
del Servizio sanitario nazionale 1. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, regolamenta le forme di coordinamento tra l'I.S.P.E.S.L. e gli organismi del Servizio sanitario nazionale nelle materie di rispettiva competenza.
Art. 14 - Attivita' formative, di perfezionamento e di aggiornamento professionale per il personale del Servizio sanitario nazionale.
Attivita' formative, di perfezionamento e di aggiornamento professionale per il personale del Servizio sanitario nazionale. 1. La programmazione annuale dei corsi di formazione per gli operatori del Servizio sanitario nazionale e' deliberata dal comitato amministrativo dell'Istituto sentito il comitato tecnico-scientifico, su proposta del direttore dell'Istituto.
2. A tal fine nei piani di attivita' dell'Istituto viene previsto annualmente il numero e la tipologia dei corsi da effettuare nel corso dell'anno, i discenti cui sono rivolti, nonche' la durata dei corsi stessi.
3. I corsi di formazione richiesti da altri organismi pubblici e privati vengono di volta in volta approvati dal comitato amministrativo su proposta del direttore dell'Istituto; la proposta stessa contiene, secondo l'impegno professionale e strumentale richiesto, anche il relativo costo a carico dei richiedenti.
4. Ai docenti ed ai relatori dei corsi di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionale rivolti al personale dell'Istituto e del Servizio sanitario nazionale e' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio nelle misure previste dalla vigente normativa in materia e comunque in misura non superiore a quella fissata per il dirigente generale di livello C dello Stato, nonche' un compenso determinato con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro.
CAPO IV Capo IV GESTIONE FINANZIARIA
Art. 15 - Esercizio finanziario e bilanci annuale e triennale di previsione
Esercizio finanziario
e bilanci annuale e triennale di previsione 1. L'Istituto gestisce autonomamente le spese nei limiti dei fondi annualmente assegnati in bilancio.
2. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
3. La gestione finanziaria dell'Istituto, disciplinata per programmi, si svolge in base al bilancio annuale di previsione, predisposto dal direttore dell'Istituto entro il 10 aprile di ogni anno e adottato con deliberazione del comitato amministrativo, da inviare al Ministero della sanita' entro il 30 aprile, per essere trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla data della deliberazione.
4. L'Istituto apre, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, una contabilita' speciale ai sensi dell'art. 1280 delle istruzioni generali sui servizi del tesoro. I prelevamenti sono effettuati a cura dell'I.S.P.E.S.L. a favore di un istituto di credito cassiere e strettamente correlati alla effettiva necessita' delle erogazioni a favore dei creditori. A tal fine l'Istituto allega alla richiesta di prelevamento l'elenco riepilogativo dei mandati trasmessi all'istituto cassiere. Per l'attuazione delle suesposte disposizioni l'I.S.P.E.S.L. stipula apposita convenzione di cassa con primario istituto di credito avente sede sociale nel territorio nazionale. La contabilita' speciale e' alimentata con ordinativi diretti emessi dal Ministero della sanita'.
5. Le spese sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto correlativo alle entrate.
6. E' vietata qualsiasi gestione al di fuori del bilancio.
7. Il bilancio di previsione e' accompagnato da una relazione che illustra i programmi di attivita' da realizzare nell'esercizio ed e' corredato altresi' dai dati della consistenza numerica del personale in servizio.
8. Il comitato amministrativo, su proposta del direttore dell'Istituto, delibera il bilancio triennale contestualmente al bilancio annuale di previsione, idoneo a costituire il quadro delle risorse finanziarie impiegabili nel triennio e a consentire di valutare i flussi delle spese e la loro produttivita' nel rispetto del contenimento dei costi a carico del bilancio dello Stato.
9. Le variazioni di bilancio compensative da articolo ad articolo sono deliberate, su proposta del direttore, dal comitato amministrativo e comunicate entro quindici giorni dalla data della deliberazione al Ministero della sanita'. Le variazioni per minori o maggiori spese possono proporsi soltanto se e' assicurata la necessaria copertura finanziaria.
10. Le maggiori entrate e le economie di spesa risultanti alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono utilizzate nell'esercizio successivo.
Nota all'art. 15:
- L'art. 1280 delle I.C.S.T. e' il seguente:
"Presso le sezioni di tesoreria sono aperte contabilita' speciali costituite da conti correnti, cui affluiscono somme versate da amministrazioni centrali o periferiche, da enti pubblici e da privati per il funzionamento di determinati servizi di carattere locale, a favore dei sottodescritti funzionari od uffici incaricati di provvedere ai servizi medesimi e alla erogazione dei fondi relativi, mediante emissione di ordinativi di pagamento, in conformita' alle disposizioni legislative o regolamentati e alle istruzioni ministeriali all'uopo emanate:
1) prefetti;
2) provveditori agli studi - gestione delle scuole pubbliche elementari e popolari;
3) provveditori agli studi - gestione dei depositi provvisori;
4) ingegneri capi del Genio civile;
5) ingegneri capi dei compartimenti per la viabilita';
6) circoli ferroviari di ispezione;
7) ispettori agrari compartimentali;
8) uffici di contabilita' e revisione presso i comandi di corpo d'armata;
9) uffici di contabilita' e revisione presso i comandi generali dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Milizia nazionale forestale, in Roma;
10) amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
11) azienda per i servizi telefonici".
Art. 16 - Gestione finanziaria
Gestione finanziaria 1. La gestione finanziaria dell'Istituto e' unica e si attua attraverso il decentramento delle funzioni amministrative nei limiti e con le modalita' stabilite dal direttore dell'Istituto.
2. Le funzioni amministrative relative alla contabilita' generale dell'Istituto e alla emissione dei mandati di pagamento sono svolte dall'unita' centrale preposta ai servizi amministrativi cui spetta anche il coordinamento tra le amministrazioni delle unita' operative e l'amministrazione centrale.
3. Il controllo amministrativo-contabile sui provvedimenti di impegno e sugli ordinativi di pagamento emessi dall'Istituto e' esercitato dall'ufficio centrale di ragioneria ai sensi delle disposizioni recate dall' art. 8 della legge 20 giugno 1952, n. 724 e dall' art. 15, comma 2, della legge 30 luglio 1980, n. 619 .
Note all' art. 16 :
- L' art. 8 della legge 20 giugno 1952, n. 724 , e' cosi' formulato:
"Art. 8. - Per i controlli prescritti dagli articoli 168 e successivi del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 , e' costituito presso l'Istituto un ufficio di ragioneria dipendente il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato".
- L' art. 15, comma 2, del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619 , cosi' recita:
"2. L'ufficio centrale di ragioneria presso l'Istituto superiore di sanita' svolge anche il controllo amministrativo-contabile di provvedimenti di impegno e gli ordinativi di pagamento emessi dall'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro".
Art. 17 - Attivita' di ricerca finanziata
Attivita' di ricerca finanziata 1. L'attivita' di ricerca scientifica svolta dall'Istituto e' altresi' finanziata con quota-parte dello stanziamento previsto dall' art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , determinata secondo le indicazioni della commissione per la ricerca sanitaria ai sensi dell'art. 18, distinta per la ricerca corrente e per quella finalizzata e in conto capitale. Detto finanziamento va ad incrementare il fondo iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministero della sanita' - I.S.P.E.S.L. ed e' ripartito incrementando gli stanziamenti degli articoli di bilancio destinati alla ricerca.
Nota all' art. 17 :
- L' art. 12, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 , e' cosi' formulato:
"2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanita' ed utilizzata per il finanziamento di:
a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta da:
1) istituto superiore di sanita' per le tematiche di sua competenza;
2) istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;
3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti;
4) istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanita' pubblica veterinaria;
5) centri di ricerca per l'erogazione di attivita' sanitarie di alta specialita' di eccellenza a rilievo nazionale ed internazionale;
b) iniziative centrali previste da leggi nazionali riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie".
Art. 18 - Gestione della spesa
Gestione della spesa 1. I dirigenti possono assumere in ciascun esercizio obbligazioni nei limiti delle disponibilita' programmate nell'esercizio, fermo restando che i relativi pagamenti sono contenuti nei limiti delle autorizzazioni di spesa in termini di competenza e di cassa.
2. Ogni deliberazione per obbligazioni comportanti assunzioni di impegni di spesa esplicita la disponibilita' della relativa copertura finanziaria sia in termini di competenze che in termini di cassa.
3. Possono essere autorizzate dall'organo competente, qualora se ne ravvisi la necessita', aperture di credito a favore di funzionari delegati per le spese indicate nell' art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .
4. La gestione finanziaria e' sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
5. Il rendiconto della gestione delle spese e' trasmesso al Ministero della sanita' entro il 30 aprile dell'anno successivo per il tramite dell'ufficio centrale di ragioneria.
Nota all'art. 18:
- Il testo dell' art. 56 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato), cosi' come sostituito dall'articolo unico della legge 2 marzo 1963, n. 386 , poi modificato dall'articolo unico della legge 26 marzo 1975, n. 92 , e' il seguente:
"Art. 56. - Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessita' dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, pe il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui:
1) spese da farsi in economia;
2) spese fisse ed indennita', quando non siano prestabilite in somma certa, nonche' indenita' di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordianrio per il personale che presta servizio presso gli uffici periferici;
3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;
4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;
5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati;
6) spese di riscossione delle entrate incicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;
7) assegni fissi e indennita' degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto di Corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
8) paghe ed assegni ai Corpi, organizzati militarmente al servizio dello Stato;
9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonche' alle navi viaggianti fuori dello Stato;
10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro i concorsi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento;
11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonche' alla restituzione di somme indebitamente percette.
Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1) a 5) le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento.
Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro".
Il limite di cui al penultimo comma dell'articolo soprariportato e' stato elevato a 900 milioni dall' art. 19 della lege 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985).
CAPO V Capo V E N T R A T E
Art. 19 - Servizi a pagamento
Servizi a pagamento 1. L'Istituto puo' rendere a pagamento, a richiesta degli interessati, servizi inerenti alle proprie funzioni stabilite all' art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268 , secondo le tariffe allegate al presente regolamento (tabelle A, B e C).
2. Annualmente le tariffe sono aggiornate almeno secondo l'indice ISTAT riscontrato nel mese di dicembre dell'anno precedente con provvedimento del comitato tecnico-scientifico approvato dal Ministro della sanita'. I proventi derivanti dai menzionati servizi e prestazioni sono imputati negli appositi capitoli di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'Istituto, con provvedimento del Ministro del tesoro, ed utilizzati a scopi istituzionali.
3. Le tariffe per le prestazioni effettuate dall'Istituto sono corrisposte, previo pagamento anticipato, mediante versamento su conti correnti postali intestati all'I.S.P.E.S.L. e vincolati al Ministero del tesoro. L'Istituto provvede all'accreditamento mensile, tramite unico postagiro, a favore della tesoreria provinciale dello Stato di Roma con imputazione ai rispettivi capitoli di competenza del bilancio dello Stato, entrate capo XXXI, amministrato dall'I.S.P.E.S.L. Per le prestazioni che per motivi particolari e non prevedibili necessitino di integrazione dei relativi contributi, si provvede ai necessari conguagli con le modalita' suaccennate. Per i servizi pagati ma non ancora effettuati alla data di entrata in vigore del presente regolamento non si fa luogo a conguaglio di tariffa.
Nota all' art. 19 :
- L' art. 1 D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268 , e' il seguente:
"Art. 1. - 1. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.) e' organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale e dipende dal Ministro della sanita'.
2. L'Istituto e' centro nazionale di informazione, documentazione, ricerca e sperimentazione per il Servizio sanitario nazionale ed opera, su richiesta, per organismi pubblici e privati e per le imprese in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro.
3. L'Istituto ha autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile.
4. L'Istituto svolge le seguenti attivita':
a) consulenza nella elaborazione dei Piani sanitari nazionale e regionali, e nella predisposizione della relazione sullo stato sanitario del paese, nonche' consulenza tecnica, ai presidi multizonali di prevenzione e su richiesta, ad organismi pubblici e privati;
b) standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza di lavoratori;
c) esame e formulazione di proposte sulle questioni generali relative alla salute e alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;
d) assistenza alle imprese;
e) certificazione o accreditamento dei laboratori e degli organismi di certificazione previsti da norme comunitarie e da trattati internazionali;
f) consulenza tecnico-scientifica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la vigilanza della conformita' dei prodotti alle esigenze di sicurezza;
g) consulenza, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulle procedure di certificazione e di prova, ai fini della unificazione delle metodiche a livello nazionale e comunitario;
h) svolgimento di attivita' di ricerca, didattica e di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionali rivolti al personale del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione salute e sicurezza negli ambienti di lavoro ai fini dell'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale.
i) certificazione, nell'ambito delle aziende ospedaliere e dei presidi sanitari, ai fini della sicurezza del lavoro e consulenza in materia di tutela nell'impiego dell'energia termoelettrica, nucleare, delle sostanze radioattive e di qualunque forma di energia usata a scopi diagnostici e terapeutici".
CAPO VI Capo VI GESTIONE CONTRATTUALE
Art. 20 - C o n t r a t t i
C o n t r a t t i 1. L'Istituto, per il raggiungimento delle finalita' di cui all' art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268 , provvede in piena autonomia direttamente all'acquisto dei beni, dei servizi e di tutto cio' che occorre per le attivita' gestionali e per il funzionamento dei dipartimenti centrali, dei dipartimenti periferici e dei servizi amministrativi.
2. L'attivita' contrattuale dell'Istituto e' soggetta al parere del Consiglio di Stato che si esprime sui progetti di contratto di importo superiore a seicento milioni. Per i progetti di contratto da cui derivano entrate il limite di cui al comma precedente e' ridotto alla meta'. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto sugli atti di transazione di importo superiore a lire cinquanta milioni, nonche' sugli atti relativi ad inapplicabilita' di clausole penali o sospensione di lavori o prolungamento di termini ovvero vi corrisponda una penalita' eccedente lire venti milioni.
3. Fermo restando quanto precede, l'Istituto provvede altresi' direttamente alla vendita dei beni non piu' utilizzabili o dichiarati obsoleti da apposita commissione nominata dal direttore.
4. L'acquisto di beni e servizi e' disposto dai dirigenti secondo le attribuzioni e i limiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia e nel rispetto delle direttive CE e dei regolamenti amministrativi in materia.
5. In particolare il direttore dell'Istituto esercita, ai sensi degli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
6. I dirigenti esercitano autonomi poteri di spesa, per quanto di competenza, entro i limiti di valore delle spese che possono impegnare definiti dal direttore dell'Istituto, nonche' i poteri di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal direttore dell'Istituto e dai dirigenti generali.
Nota all'art. 20:
- Per il testo dell' art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 268 , vedasi nota all'art. 19.
- Gli articoli 3 e 16 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , con le disposisioni correttive contenute nel D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 470 , cosi' recitano:
"Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo; funzioni e responsabilita' dei dirigenti). - 1. Gli organi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilita' della dirigenza, nelle universita' e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo e' attribuito ai dirigenti della stessa universita' o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico e' a tempo determinato e puo' essere rinnovato. Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalita' per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, da attuare anche tra piu' atenei, sulla base di appositi accordi".
"Art. 16 (Funzioni di direzione dei dirigenti generali).
- 1. I dirigenti generali:
a) formulano proposte al Ministro, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti di legge o di atti di competenza ministeriale;
b) curano l'attuazione dei programmi definiti dal Ministro e a tal fine adottano progetti, la cui gestione e' attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;
c) esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare;
d) determinano, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi di cui al titolo I e le direttive dei Ministri, definendo, in particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro per la struttura organizzativa cui sono preposti, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45 comma 8, secondo le modalita' di cui all'art. 10;
e) adottano gli atti di gestione del personale e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale di cui all'art. 2, comma 2;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere;
g) coordinano le attivita' dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
h) verificano e controllano le attivita' dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
i) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e forniscono risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
l) propongono l'adozione delle misure di cui all'art. 20, comma 5, nei confronti dei dirigenti".
Art. 21 - Contratti di ricerca e contributi
Contratti di ricerca e contributi 1. L'Istituto ha facolta' di concedere finanziamenti a enti o studiosi per lo svolgimento di determinati programmi mediante contratti di ricerca o contributi di ricerca.
2. L'Istituto puo' inoltre concedere, con le modalita' indicate dall' art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , contributi volti a concorrere alle spese inerenti ad iniziative di ricerca scientifica che richiedano l'espletamento di missioni di studio in Italia o all'estero, ovvero la partecipazione a congressi scientifici e seminari, l'organizzazione di mostre, manifestazioni culturali e la stampa dagli atti relativi, la redazione e pubblicazione di opere o di periodici scientifici o similari necessita'.
3. I contratti di ricerca sono stipulati con enti privati o societa' e sono conformi a schemi tipo approvati dal comitato amministrativo, previo parere del comitato tecnico-scientifico.
4. I contratti di cui al comma 3 possono essere stipulati a trattativa privata. I contratti predetti possono:
a) avere, in relazione ai programmi di ricerca da svolgere, durata pluriennale;
b) prevedere, in connessione alle peculiari loro caratteristiche e alle esigenze degli enti e societa' commissionari, che siano concesse anticipazioni, dietro presentazione di idonee garanzie, sino al 50 per cento del corrispettivo;
c) prevedere che la rispondenza dell'attivita' svolta dai commissionari all'oggetto contrattuale, sia verificata, anche in corso d'opera, da singoli collaudatori o da commissioni di collaudo sulla base dei costi sostenuti e sulla base dei risultati conseguiti;
d) prevedere, in ispecie nel caso di contratti di durata pluriennale, che sia compiuta una valutazione periodica sull'andamento generale delle ricerche e delle sperimentazioni da parte del comitato tecnico-scientifico dell'Istituto;
e) contenere apposite clausole tese a favorire un rapido ed efficace trasferimento dei risultati conseguiti.
5. I finanziamenti accordati alle universita', agli enti pubblici di ricerca o ad altri enti pubblici assumono la forma di contributi modali. Tali contributi sono versati anticipatamente a dette universita' od enti, i quali sono tenuti a gestirli secondo le rispettive norme di funzionamento, fatto salvo l'obbligo di presentare un analitico rendiconto delle spese effettuate. La documentazione di spesa e' tenuta, presso i soggetti fruitori dei contributi, a disposizione dell'Istituto per un periodo non inferiore a dieci anni a partire dalla data di inoltro del rendiconto.
6. Quando i contributi sono concessi a soggetti privati, costoro devono presentare documentati rendiconti delle spese sostenute e presentare una relazione scientifica circa l'attivita' svolta, relazione da esaminarsi dall'Istituto per le valutazioni di competenza.
7. L'Istituto ha la facolta' di revocare la concessione dei contributi ogni volta che essi non ricevano con la dovuta tempestivita' una destinazione conforme a quella stabilita nell'atto di concessione.
8. L'Istituto ha la facolta' di non concedere ulteriori contributi a coloro che, in occasione della fruizione di precedenti contributi, non abbiano proceduto ad una tempestiva e completa produzione della richiesta documentazione sulla loro utilizzazione.
Nota all' art. 21 :
- L' art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , cosi' recita:
"Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".
Art. 22 - Servizi e spese in economia
Servizi e spese in economia 1. Possono essere eseguiti servizi e disposte spese in economia inerenti alle funzioni dell'Istituto entro il limite massimo di spesa di centocinquanta milioni.
2. Il direttore dell'Istituto, i dirigenti e i funzionari delegati possono disporre spese entro il limite massimo rispettivamente di centocinquanta, cinquanta e dieci milioni.
3. I servizi e le spese da eseguire in economia concernono:
a) acquisto, manutenzione, noleggio e riparazione di beni, mobili, macchine per ufficio, impianti, macchinari, apparecchiature, attrezzature, accessori e parti di ricambio per i vari dipartimenti, servizi e divisioni;
b) custodia, conservazione, trasporto di quanto specificato al punto a);
c) manutenzione, riparazione, adattamento degli immobili di cui l'Istituto si serve per lo svolgimento delle proprie attivita';
d) acquisizione, produzione e diffusione di quanto attinente alla formazione, all'informazione e alla comunicazione relativamente ai compiti istituzionali;
e) organizzazione e partecipazione a convegni, corsi, mostre, fiere ed altre manifestazioni culturali e scientifiche relativamente ai compiti istituzionali;
f) spese telefoniche, postali, di illuminazione, di riscaldamento.
4. Le spese aventi carattere ordinatorio, fisso e continuativo sono deliberate sulla base di preventivi di fabbisogno annuale o semestrale.
5. Per la fornitura di strumenti tecnici, apparecchiature scientifiche, materiali di laboratorio, macchine e arredi per ufficio e tutto cio' che puo' occorrere per la ricerca scientifica ed il funzionamento dei dipartimenti, servizi e divisioni tecnici ed amministrativi e' sentita, sulla indispensabilita' della spesa e la congruita' del prezzo, una commissione nominata dal direttore dell'Istituto all'inizio di ogni biennio e composta da tre membri di cui due dirigenti di ricerca e un dirigente amministrativo. Svolge funzioni di presidente il dirigente piu' anziano.
6. Le provviste in economia di presumibile importo superiore a lire sette milioni e duecentomila sono giustificate mediante adeguata relazione redatta dal dipartimento, servizio o divisione richiedente.
7. Le provviste di cui al comma 6 sono fatte previa richiesta di preventivi ad almeno tre ditte che offrano sufficienti garanzie di solvibilita' e di idoneita' tecnica, salvo che la specialita' della provvista renda necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta.
8. Possono essere eseguiti in economia, qualunque sia l'importo relativo, e comunque solo in caso di urgente necessita':
a) le provviste di lavori nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto, quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per assicurarne la esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso;
b) le provviste di lavori suppletivi, di completamento o di accessori non previsti da contratti in corso di esecuzione e per i quali l'Istituto non puo' valersi della facolta' di imporne l'esecuzione;
c) i lavori di completamento e di riparazione in dipendenza di deficienza o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte;
d) le operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni.
9. I preventivi contengono le condizioni di esecuzione dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, l'assunzione dell'obbligo di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti. L'ordinazione dei servizi e' effettuata mediante lettera o altro atto del committente.
10. L'ordine impegna il fornitore il quale non puo' in nessun caso e per nessuna ragione variare i termini di consegna, ne' i prezzi stabiliti, ne' la qualita' e quantita' della merce.
11. In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata delle provviste e dei servizi di cui al presente regolamento si applicano le penali stabilite nella lettera o atto di fornitura accettata per iscritto da parte dell'assuntore. Inoltre l'amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, ha facolta' di disporre l'esecuzione in economia, di tutto o parte della provvista e del servizio, a spese dell'impresa medesima, salvo in ogni caso il risarcimento del danno derivante dal ritardo.
12. I lavori, le provviste e i servizi di cui al precedente articolo sono soggetti a collaudo finale. Il collaudo e' eseguito da funzionari o impiegati designati dal competente dirigente, ovvero eseguito da uffici tecnici qualora occorra specifica competenza. Se la spesa non supera lire 10.000.000 e' sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario o impiegato designato dal dirigente competente. In ogni caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non puo' essere effettuato da funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori e delle provviste e lo svolgimento dei servizi. E' ammesso il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui al presente articolo. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti nella misura di cui all' art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 .
Nota all'art. 22:
- Il testo dell'art. 48 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924 , come modificato dall' art. 1 del D.P.R. 13 novembre 1976, n. 904 , e' il seguente:
"Art. 48. - Nei contratti per forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti nei limiti in cui sono ammessi dalla legge non possono eccedere i novantacinque centesimi dell'imposta contrattuale.
E' atta eccezione per le province a scadenza rateale, per le quali puo' farsi il pagamento dell'intero prezzo delle materie gia' accettate in rate conplete.
Se contratti per provviste o forniture hanno durata di piu' anni, la liquidazione puo' essere fatta a periodi trimestrali, semestrali o annuali, secondo l'oggetto dei contratti e possono essere dati i saldi corrispondenti alle spese eseguite od alle materie consegnate".
Art. 23 - Forma dei contratti
Forma dei contratti 1. I contratti sono stipulati in conformita' alle disposizioni di legge secondo le procedure previste dal presente regolamento. Gli ordinativi di fornitura sono emessi secondo gli usi del commercio.
2. Le forme di scelta del contraente sono quelle previste dalle direttive CE in materia ritualmente recepite dallo Stato italiano.
3. Ogni atto, contratto o ordinativo costituente obbligazione per l'Istituto e' disposto dal direttore dell'Istituto e da dirigenti secondo le attribuzioni e nei limiti delle disposizioni vigenti in materia.
CAPO VII Capo VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 24 - Organi collegiali
Organi collegiali 1. Fino all'insediamento degli organi previsti dal presente regolamento restano in carica e continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite gli organi previsti dal previgente ordinamento.
2. La nomina dei componenti dei suddetti organi collegiali interviene entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 25 - Rinvio alle norme di contabilita' pubblica
Rinvio alle norme di contabilita' pubblica 1. Alle materie non disciplinate espressamente dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di contabilita' pubblica.
Art. 26 - Rapporti contrattuali in corso
Rapporti contrattuali in corso 1. I rapporti contrattuali gia' costituiti e le gare in corso di svolgimento restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipula dei contratti o della indizione delle gare.
Art. 27
(L'articolo 27 non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).
Art. 28 - Regolamenti interni
Regolamenti interni 1. Con provvedimenti del direttore dell'Istituto, sentito il comitato tecnico-scientifico e il comitato amministrativo per le materie di competenza, sono adottati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno o piu' regolamenti interni concernenti:
a) le modalita' per la erogazione delle borse di studio;
b) la regolamentazione dell'esercizio delle mansioni superiori, conformemente a quanto disposto dall' art. 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modifiche ed integrazioni;
c) l'articolazione dei dipartimenti in unita' funzionali e la declaratoria delle loro attivita'.
2. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui sopra permane in vigore l'attuale regolamento dei servizi di cui al decreto del Ministro della sanita' 24 giugno 1991, n. 322 .
3. Alla rideterminazione della pianta organica dell'Istituto si provvede entro i limiti di un contingente da determinare d'intesa con il Ministero del tesoro, sulla base del decreto del Ministro della sanita' 21 novembre 1991, registrato dalla Corte dei conti il 28 febbraio 1992 , registro n. 4, foglio n. 53, adottato in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 , e dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268 , con appositi regolamenti da adottare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , tenuto conto di quanto previsto nell'art. 72, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
Nota all' art. 28 :
- L' art. 57 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , come sostituito dall' art. 25 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 , cosi' recita:
"Art. 57 (Attribuzione temporanea di mansioni superiori). - 1. Per obiettive esigenze di servizio, il prestatore di lavoro puo' essere adibito a mansioni immediatamente superiori: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per un periodo non superiore a tre mesi dal verificarsi della vacanza, salva possibilita' di attribuire le mansioni superiori ad altri dipendenti per non oltre tre mesi ulteriori della vacanza stessa; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di assenza, tranne quello per ferie.
2. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente all'attivita' svolta per il periodo di espletamento delle medesime. Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, in deroga all' art. 2103 del codice civile l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse.
3. L'assegnazione alle mansioni superiori e' disposta, con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, dal dirigente preposto all'unita' organizzativa presso cui il dipendente presta servizio, anche se in posizione di fuori ruolo o comando, con provvedimento motivato, ferma restando la responsabilita' disciplinare e patrimoniale del dirigente stesso. Qualora l'utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia disposta per sopperire a vacanze dei posti di organico, contestualmente alla data in cui il dipendente e' assegnato alle predette mansioni devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
4. Non costituisce esercizio di mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, disposta ai sensi dell'art. 56, comma 2.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli incarichi di presidenza di istituto secondario e di direzione dei conservatori e delle accademie restano disciplinati dalla legge 14 agosto 1971, n. 821, e dall'art. 2, terzo comma , del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081 , convertito dalla legge 16 marzo 1936, n. 498 .
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di emanazione, in ciascuna amministrazione, dei provvedimenti di ridefinizione degli uffici e delle piante organiche di cui agli articoli 30 e 31 e, comunque, a decorrere dal 30 giugno 1994.
7. Sono abrogati il decreto legislativo 19 luglio 1993, n. 247, nonche' l'art. 10, comma 2 , del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 , e sono fatti salvi tutti gli atti connessi al conferimento e allo svolgimento di mansioni superiori adottati ai sensi delle disposizioni stesse".
- Il D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 , reca: "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all' art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168 ". Si riporta il comma 4 dell'art. 13:
"4. Rideterminazione dotazioni organiche.
a) tutti gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all' art. 9 della legge n. 168/89 , ad eccezione degli istituti indicati nelle successive lettere b) e c) provvedono, sulla base del nuovo assetto ordinamentale e delle esigenze funzionali ed organizzative, a deliberare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo, e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le nuove dotazioni organiche dei profili, senza alcuna unificazione o diversa collocazione dei medesimi. Le delibere sono soggette alle approvazioni dei Ministeri vigilanti di concerto con i Ministri del tesoro, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della funzione pubblica.
b) Le dotazioni organiche dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, sono rideterminate con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, senza alcuna unficazione o diversa collocazione dei profili.
c) Le dotazioni organiche dell'Istituto nazionale di statistica sono determinate in base alle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , senza alcuna unificazione o diversa collocazione dei profili".
- Il D.M. 24 giugno 1991, n. 322 , approva il regolamento dei servizi dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro.
- Il D.M. 21 novembre 1991 reca: "Rideterminazione delle dotazioni organiche dell'Istituto superiore per la protezione e la sicurezza del lavoro ai sensi dell' art. 13 del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 ".
- Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268 , reca: "Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro, a norma dell' art. 1 comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ". Si riprota l'art. 3:
"Art. 3 (Personale). - 1. Al personale dell'Istituto si applica il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . La relativa dotazione organica e' definita ai sensi degli articoli 6, 30 e 31 dello stesso decreto, entro un contingente che viene determinato d'intesa con il Ministro del tesoro.
2. La disciplina dei concorsi pubblici e' adottata con regolamento emanato ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall' art. 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ".
- L' art. 72, comma 1, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , come sostituito dall' art. 36, del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 , e' cosi' formulato: 1. Salvo che per le materie di cui all' art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93 , e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'art. 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi disciplinati dal presente decreto in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Le disposizioni vigenti cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal presente decreto".
Art. 29 - Criteri per la valutazione dei costi e per la verifica dei rendimenti dei servizi
Criteri per la valutazione dei costi
e per la verifica dei rendimenti dei servizi 1. Al fine di consentire la valutazione dei costi di gestione delle attivita' tecnico-scientifiche l'Istituto si dota di sistemi di rilevazione analitica che consentano di determinare, per ogni servizio e attivita' istituzionale, il costo per prestazione e, per le attivita' di ricerca, il costo per progetto, comprensivo di ogni fattore calcolato al lordo.
2. A tale scopo e per il contenimento dei costi a carico del bilancio dello Stato sono individuati criteri di attribuzione dei costi direttamente o indirettamente pertinenti all'operativita' specifica dei progetti e delle spese generali e delle quote di ammortamento aventi diretta attinenza con le finalita' pubblicistiche perseguite dall'Istituto.
3. Detti criteri generali sono adottati, con atto del comitato amministrativo, su proposta del direttore dell'Istituto, ai sensi dell' art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268 . Nota all' art. 29 :
- L' art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268 , cosi' recita:
"3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono, altresi', disciplinati:
a) il coordinamento dei compiti dell'Istituto, di cui all' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619 , all' art. 2 della legge 12 agosto 1982, n. 597 , al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1988, n. 175 , al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 , e al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , con quelli di cui all'art. 1 del presente decreto;
b) le tariffe per le prestazioni a pagamento, con il criterio della copertura dei costi e della utilizzazione delle entrate a scopi di ricerca, documentazione e formazione;
c) l'acquisto e la gestione di beni e servizi, nonche' la tenuta dei conti e la gestione delle spese, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contabile pubblico;
d) le modalita' di conferimento delle borse di studio;
e) le modalita' di conferimento di incarichi temporanei di lavoro autonomo, anche a cittadini stranieri, per l'attuazione di programmi di ricerca finalizzata;
f) le modalita' di effettuazione, in via transitoria, di omologazioni e di verifiche periodiche, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 597 , fino alla pubblicazione degli elenchi di professionisti abilitati di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 428 ;
g) la verifica dei conti e dei rendimenti dei servizi dell'Istituto e il contenimento dei costi a carico del bilancio dello Stato;
h) le attivita' formative, di perfezionamento e di aggiornamento professionale rivolte al personale del Servizio sanitario nazionale".
Art. 30 - Servizi per il personale
Servizi per il personale 1. Ai sensi e con le modalita' di cui all' art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 , sono istituiti presso l'Istituto un servizio di trasporto per il personale tra la direzione ed i laboratori dei centri di Monteporzio Catone e di via Casilina, una mensa di servizio per i dipendenti, nonche' un nido ed un asilo per l'alimentazione e l'assistenza dei figli, di eta' rispettivamente non superiore ai tre anni e ai sei anni, dei dipendenti dell'Istituto medesimo.
2. L'onere per l'allestimento ed il funzionamento dei servizi sociali citati, ovvero quanto in alternativa previsto, e' deliberato ogni anno dal comitato amministrativo dell'Istituto in relazione alle disponibilita' di bilancio.
3. La gestione del servizio di trasporto e della mensa e' affidata ad imprese o istituzioni idonee mediante contratti di durata biennale. Il comitato amministrativo delibera annualmente in ordine al regolamento di accesso alla stessa, all'ammontare dei contributi a carico del personale, alla istituzione di una commissione mensa aventi il compito di vigilare e garantire un adeguato livello qualitativo del servizio.
4. In attesa che venga affidato il contratto per la gestione della mensa si ricorre al buono pasto.
Nota all' art. 30 :
- L' art. 12 del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 , e' il seguente:
"Art. 12 (Attivita' culturali e ricreative). - 1.
Nell'ambito di quanto stabilito nell' art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568 , ai fini dell'incremento della produttivita', conseguibile anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psicofisico le istituzioni e enti possono istituire al loro interno servizi ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti.
2. La gestione di tali servizi puo' essere affidata ad organismi formati, a maggioranza, dai rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti delle istituzioni ed enti ed e' sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato, a maggioranza, da rappresentanti delle istituzioni ed enti e che preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti.
3. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, le istituzioni e gli enti possono, compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli organismi di cui al comma 2, nonche' di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali, sono esenti da canoni.
4. Le istituzioni e gli enti iscrivono negli appositi capitoli degli stati di previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione.
5. Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati partecipano con una quota che non puo' eccedere il trenta per cento del costo complessivo, salvo i casi diversamente previsti da disposizioni legislative.
6. Con gli accordi decentrati a livello nazionale sono disciplinate le modalita' di erogazione dei servizi, i tempi ed i modi di fruizione, l'organizzazione e quanto altro necessario al corretto ed efficiente impiego delle risorse strumentali, umane e finanziarie, fermo restando il controllo sulla gestione degli organismi di cui ai commi 2 e 3 da parte delle istituzioni ed enti.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi - sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 2 ottobre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 234 del 6 ottobre 1989 - entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sara' definito il regolamento tipo degli organismi di cui ai commi 2 e 3".
Art. 31 - Commissione di verifica della programmazione scientifica
Commissione di verifica
della programmazione scientifica 1. Il Ministro della sanita' nomina una commissione per la verifica dell'attuazione della programmazione scientifica dell'Istituto.
2. La commissione, che ha carattere consultivo e durata triennale non rinnovabile, esprime valutazioni, indicazioni e proposte. E' composta: dal Ministro che la presiede o, in sua vece, dal Sottosegretario di Stato delegato; da tre membri scelti dal Ministro; da tre membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; da tre membri designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le designazioni riguardano personalita' scientifiche in grado di apprezzare l'attivita' svolta a questo proposito dall'Istituto.
Art. 32 - Disposizioni normative dell'I.S.P.E.S.L.
Disposizioni normative dell'I.S.P.E.S.L. 1. A norma di quanto previsto dall' art. 2, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268 , i compiti dell'I.S.P.E.S.L. sono stabiliti dagli articoli 1 , 2 , 3 , 4 , 21 , 22 , 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619 ; dall' art. 2, commi 1 , 2 e 3 , dall' art. 3, comma 3 , e dall' art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597 ; dal decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1988, n. 175 ; dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 ; dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 ; dal decreto legislativo 30 dicembre 1982, n. 502 ; dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 aprile 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri GARAVAGLIA, Ministro della sanita' BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1994 Atti di Governo, registro n. 92, foglio 31, con esclusione dell'art. 27, ai sensi della delibera adottata, il 14 giugno 1994, dalla sezione controllo Stato - I collegio. Note all'art. 32:
- Si trascrive l' art. 2 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268 .
"Art. 2 (Organizzazione). - 1. Sono organi dell'Istituto:
a) il comitato amministrativo;
b) il comitato tecnico-scientifico;
c) il direttore dell'Istituto.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono disciplinate la composizione, la durata in carica e il funzionamento degli organi di cui al comma 1, nonche' l'organizzazione interna dei servizi dell'Istituto, articolato in dipartimenti.
3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono, altresi', disciplinati:
a) il coordinamento dei compiti dell'Istituto, di cui all' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619 , all' art. 2 della legge 12 agosto 1982, n. 597 , al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1988, n. 175 , al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 , e al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , con quelli di cui all'art. 1 del presente decreto;
b) le tariffe per le prestazioni a pagamento, con il criterio della copertura dei costi e della utilizzazione delle entrate a scopi di ricerca, documentazione e formazione;
c) l'acquisto e la gestione di beni e servizi, nonche' la tenuta dei conti e la gestione delle spese, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contabile pubblico;
d) le modalita' di conferimento delle borse di studio;
e) le modalita' di conferimento di incarichi temporanei di lavoro autonomo, anche a cittadini stranieri, per l'attuazione di programmi di ricerca finalizzata;
f) le modalita' di effettuazione, in via transitoria, di omologazioni e di verifiche periodiche, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 597 , fino alla pubblicazione degli elenchi di professionisti abilitati di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 428 ;
g) la verifica dei conti e dei rendimenti dei servizi dell'Istituto e il contenimento dei costi a carico del bilancio dello Stato;
h) le attivita' formative, di perfezionamento e di aggiornamento professionale rivolte al personale del Servizio sanitario nazionale;
4. Il regolamento raccoglie tutte le disposizioni normative relative all'Istituto. Le restanti norme vigenti sono abrogate ai sensi dell'art. 5".
- Il testo degli articoli 1 , 2 , 3 , 4 , 21 , 22 , 23 e 24 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619 , e' il seguente:
" Art. 1 Costituzione ). - E' istituito, con sede in Roma, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, che si colloca nel Servizio sanitario nazionale quale organo tecnico-scientifico alle dipendenze del Ministero della sanita'.
L'Istituto e' dotato di strutture e di ordinamenti particolari e di autonomia amministrativa, funzionale e tecnico-scientifica".
"Art. 2 (Attribuzioni del Ministero della sanita'). - Salvo quant'altro previsto dagli articoli seguenti, il Ministro della sanita' puo' sollecitare la formulazione di pareri e proposte ed emanare direttive concernenti i compiti affidati all'Istituto".
"Art. 3 (Compiti e modalita' di svolgimento). - Spettano all'Istituto:
a) la ricerca, lo studio, la sperimentazione e l'elaborazione dei criteri e delle metodologie per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali con particolare riguardo all'evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi;
b) la individuazione, in via esclusiva, dei criteri di sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai fini della omologazione di macchine, di componenti di impianti, di apparecchi, di strumenti e di mezzi personali di protezione, nonche' ai fini delle specifiche tecniche applicative, agli effetti di quanto disposto dal testo unico previsto dall' art. 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
A tal fine l'Istituto:
1) effettua le conseguenti attivita' di ricerca, anche promuovendo o collaborando agli interventi effettuati, nelle materie di propria competenza, da organismi pubblici e privati;
2) partecipa alla definizione, in campo comunitario e internazionale, delle materie concernenti gli ambiti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo;
3) formula, con l'apporto degli organismi e delle strutture previste all' ottavo comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , con particolare riferimento agli istituti universitari di medicina del lavoro, pareri e proposte concernenti le norme relative alla prevenzione negli ambienti di lavoro ed a macchine, apparecchi, impianti ed attrezzature;
4) elabora e propone al Ministro anche in collaborazione con l'Istituto superiore di sanita':
le metodiche standardizzate per il prelievo, la rilevazione e l'analisi dei fattori chimici, fisici e biologici di nocivita' negli ambienti di lavoro e definisce i limiti di esposizione;
le metodiche cliniche e di laboratorio normalizzate per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio (indicatori di dose e di effetto);
le determinazioni di cui al precedente punto b);
5) provvede alla raccolta, classificazione, elaborazione e divulgazione delle informazioni e dei risultati acquisiti;
6) svolge funzioni di consulenza nei confronti dello Stato, delle regioni e delle unita' sanitarie locali, ivi compresa l'assistenza per la formulazione dei pareri tecnici dei casi di insediamenti produttivi per la valutazione degli aspetti di impatto ambientale.
Nulla e' innovato per quanto concerne le attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di sicurezza antincendi e di servizi tecnici per la tutela e l'incolumita' ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza".
"Art. 4 (Cooperazione con studiosi ed enti di ricerca).
- Nello svolgimento della sua attivita', l'Istituto puo' cooperare con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici italiani aventi analoghi fini".
"Art. 21 (Coordinamento degli interventi per la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni). - In relazione a quanto disposto dall' art. 23, ottavo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e' istituito un comitato di coordinamento tra l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Istituto superiore di sanita', il Consiglio nazionale delle ricerche e la Direzione di sicurezza nucleare e protezione sanitaria del C.N.E.N.
Il comitato e' costituito da dodici membri, tre per ciascuno dei predetti organismi, designati dai direttori di istituto e dai rappresentanti dei suddetti enti ed e' presieduto dal Ministro della sanita'.
Sono compiti del comitato:
1) assicurare l'omogeneita' di approccio e l'uniformita' di interpretazione dei criteri di sicurezza per i lavoratori e per le popolazioni esposte ai rischi di radiazioni ionizzanti;
2) coordinare le attivita' di consulenza in materia di radioprotezione nei confronti degli enti territoriali locali;
3) coordinare le azioni di cui al punto 4) dell'art. 3 per quanto attiene alla radioprotezione".
"Art. 22 (Coordinamento delle attivita' degli istituti).
- Il coordinamento delle attivita' dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dell'Istituto superiore di sanita' viene realizzato mediante l'istituzione di una giunta di coordinamento presieduta dal Ministro della sanita' e composta dai direttori dei due istituti e da sei componenti, di cui tre direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanita', designati dal Consiglio dei direttori dell'Istituto superiore di sanita', e da tre direttori di dipartimento dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, designati dal Consiglio interdipartimentale dell'Istituto superiore per la pervenzione e la sicurezza del lavoro".
"Art. 23 (Regolamento organico del personale). - Con decreto del Ministro della sanita' da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto viene definito, sentite le organizzazioni sidnacali maggiormente rappresentative in campo naionale, il regolamento organico, nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto".
"Art. 24 (Attribuzioni delle attivita' e funzioni in campo nucleare). - All'Istiutto sono attribuite le funzioni di consulenza nelle materie di competenza dello Stato di cui all' art. 6, lettere i) e k), nella legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;
la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego delle sostanze chimiche e delle forme di energia capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico;
i controlli sanitari sulla produzione dell'energia termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive.
Nulla e' innovato per quanto concerne le disposizioni riguardanti le attivita' connesse con l'impiego specifico dell'energia nucleare.
All'istituto sono attribuite le funzioni gia' svolte dall'A.N.C.C. ai sensi dell' art. 34 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 ".
- Il testo dei commi 1 , 2 e 3 dell'art. 2 , 3 dell' art. 3 e 1 dell' art. 4 del D.L. 30 giugno 1982, n. 390 , convertito con modificazioni nella legge 12 agosto 1982, n. 597 , e' il seguente:
"Art. 2, commi primo, secondo e terzo. - Ferme le competenze attribuite o trasferite alle unita' sanitarie locali e dagli articoli 19 , 20 e 21, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e' attribuita a decorrere dal 1 luglio 1982, all'ISPESL, la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali ai sensi dell' art. 6, lettera n), n. 18 , e dell' art. 24, legge 23 dicembre 1978, n. 833 , nonche' il controllo di conformita' dei proditti industriali di serie al tipo omologato.
Per omologazione di un prodotto industraiale si intende la procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati ai sensi e per i fini prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , nonche' anche ai fini della qualita' dei prodotti.
Con decreto interministeriale dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale possono essere autorizzati all'esercizio delle funzioni di cui al precedente primo comma anche laboratori pubblici o privati riconosciuti idonei, nonche' l'autocertificazione da parte delle aziende produttrici limitatamente alla conformita' dei prodotti di serie. I requisiti delle imprese ammesse all'autocertificazione sono determinati con un regolamento, approvato dagli stessi Ministri con decreto interministeriale".
"Art. 3, secondo comma. - Il contributo di cui all' art. 3, secondo comma, della legge 19 dicembre 1952, n. 2390 , viene assegnato al fondo sanitario nazionale di cui all' art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , per essere destinato ad attivita' di ricerca nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, a partire dalla cessazione dell'attivita' commissariale dell'ENPI".
"Art. 4, primo comma. - L'ISPESL, limitatamente all'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 2, primo comma, e' sottoposto alla vigilanza dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale".
- Per il testo degli articoli 14 e 20 del D.P.R. 27 maggio 1988, n. 175 , vedi nota in all'art. 1.
- Per il testo degli articoli 21 , 35 , 36 e 49 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 , vedi in nota all'art. 1.
- Per il testo dell' art. 5, del D.Lgs. 10 settembre 1982, n. 915 , vedi in nota all'art. 1.
- Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 , reca: "Riordino della discipina in materia sanitaria, a norma dell' art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ".
- Il D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 , reca: "Modificazione al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 , recante riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell' art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ".
- Si riporta il testo dell' art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 , sostituito dall' art. 8 del D.Lgs. 7 dicembre 1992, n. 517 :
"Art. 7 (Dipartimenti di prevenzione). - 1. Le regioni istiutiscono presso ciascuna unita' sanitaria locale un dipartimento di prevenzione cui sono state attribuite le funzioni attualmente svolte dai servizi delle unita' sanitarie locali ai sensi degli articoli 16 , 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . Il dipartimento e' articolato almeno nei seguenti servizi:
a) igiene e sanita' pubblica;
b) prevenzione e sicurezza degli amenti di lavoro;
c) igiene degli alimenti e della nutrizione;
d) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionai della sanita' animale, dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica degli istituti zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale individua le modalita' di raccordo funzionale tra i dipartimenti di prevenzione e gli istituti zooprofilattici per il coordinamento delle attivita' di sanita' pubblica veterinaria.
2. Le attivita' di indirizzo e coordinamento necessarie per assicurare la uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli organismi internazionali sono assicurate dal Ministero della sanita' che si avvale per gli aspetti di competenza dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e degli istituti di ricerca del C.N.R. e dell'ENEA.
3. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione, acquisiscono dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro garantisce la trasmissione delle anzidette informazioni anche attraverso strumenti telematici".
- Si riporta il testo dell' art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 , cosi' come modificato dall' art. 14 del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 :
"Art. 12 (Fondo sanitario nazionale). - 1. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale e' alimentato interamente da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato ed il suo importo e' annualmente determinato dalla legge finanziaria tenendo conto, limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente alle regioni.
2. Una quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanita' ed utilizzata per il finanziamento di:
a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta da:
1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche di sua competenza;
2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;
3) Istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti;
4) Istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanita' pubblica veterinaria;
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie.
c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regini, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia, previa autorizzazione del Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro degli affari esteri.
A decorrere dal 1 gennaio 1995, la quota di cui al presente comma e' rideterminata ai sensi dell' art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni.
3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 31 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilita' analitiche per singolo caso fornite dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome;
c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali.
4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a favore delle regioni particolarmente svantaggiate sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza sanitaria, con particolare riguardo alla capacita' di soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.
5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente assicura altresi', nel corso del primo triennio di applicazione del presente decreto, quote di finanziamento destiante alle regioni che presentano servizi e prestazioni eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i cittadini rapportati agli standard di riferimento.
6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario, confluiscono in sede regionale nel Fondo comune di cui all' art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , come parte indistinta, ma non concorrono ai fini della determinazione del tetto massimo di indebitamento. Tali quote sono utilizzate per finanziare attivita' sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome le rispettive quote confluiscono in un apposito capitolo di bilancio".
Tabella A
TABELLA A
(prevista dall'art. 19, comma 1)
TARIFFE E SERVIZI SVOLTI DALL'I.S.P.E.S.L.
1. ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE SU RICHIESTA DI ORGANISMI PUBBLICI, PRIVATI ED IMPRESE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE O DELLA SICUREZZA E BENESSERE NEI LUOGHI DI LAVORO.
Copertura dei costi con stipula di apposite convenzioni.
2. ATTIVITA' DI CONSULENZA TECNICA ED ASSISTENZA ALLE IMPRESE.
2.1. Per ore di servizio (accessi, sopralluoghi, studio, relazione): contributo fisso di L. 480.000 per operatore piu' L. 120.000 per ogni ora di servizio o frazione di ora dopo la quarta, piu' eventuali spese aggiuntive forfettizzate per diarie, trasporti e viaggi come da tabella allegata C.
2.2. Per controlli strumentali, prelievi e analisi di laboratorio: si applicano le tariffe di cui alla tabella allegata B.
3. ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE PREVISTA DA NORME COMUNITARIE O DA TRATTATI INTERNAZIONALI.
3.1. Esame documentazione: contributo di L. 720.000 per operatore piu' L. 120.000 per ogni ora di servizio oltre la sesta.
3.2. Prove di laboratorio: addebito da effettuarsi in base alle prove eseguite secondo la tabella allegata B.
3.3. Verifica CE: addebito in base alle apparecchiature o impianti da certificare secondo la tabella allegata B.
3.4. Sorveglianza CE: contributo di L. 480.000 per operatore piu' L. 120.000 per ogni ora di servizio oltre la quarta, piu' eventuali prove presso laboratorio I.S.P.E.S.L.
4. ATTIVITA' DI FORMAZIONE, PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.
4.1. Presso il richiedente: L. 150.000/ora docente piu' eventuali spese aggiuntive forfettizzate per diarie, trasporti e viaggi come da tabella allegata C.
4.2. Presso le sedi I.S.P.E.S.L.: per ogni modulo di 4 ore, L. 200.000 per partecipante.
5. ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE DEI RISULTATI ACQUISITI.
L. 120.000/ora operatore piu' eventuale costo telematico.
Tutti i servizi di cui ai punti 2 e 4 resi alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli organismi del Servizio sanitario nazionale sono gratuiti.
Tabella B
TABELLA B
(prevista dall'art. 19, comma 1)
SERVIZI OMOLOGATIVI DELL'ISTITUTO E DELLE UU.SS.LL.
DI CUI ALLA LEGGE 12 AGOSTO 1982, N. 597
Le tariffe di cui al decreto del Ministero della sanita' del 14 febbraio 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 21 del 15 marzo 1991 - supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991 ) sono aggiornate secondo le variazioni degli indici ISTAT relativi al periodo dicembre 1989 - dicembre 1992 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1993) e pertanto sono aumentate del 13,2%, con esclusione di quelle relative alle verifiche per l'esclusione o l'esonero presso i costruttori e i rivenditori di cui alla tariffa IV del decreto del Ministro della sanita' 14 febbraio 1991, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 63 del 15 marzo 1991, che rimangono invariate.
Tabella C
TABELLA C
(prevista dall'art. 19, comma 1)
RIMBORSO FORFETTARIO
Per prestazioni rese a terzi con oneri a loro carico, sono dovuti all'Istituto i seguenti rimborsi forfettari:
Missioni orarie nell'ambito dipartimentale.
Tempo fino fino fino oltre
impiegato 50 km 100 km 150 km 150 km
- - - - -
fino a 4 ore. . 68.000 128.000 188.000 218.000
fino a 8 ore. . 71.000 131.000 191.000 221.000
oltre 8 ore . . 98.000 158.000 218.000 248.000
le misure dei rimborsi di cui sopra trovano inoltre applicazione per le missioni del personale della sede centrale nel Lazio.
Missioni nell'ambito nazionale.
Per le attivita' rese in campo nazionale va corrisposto il rimborso del costo dei biglietti di viaggio o eventuale indennita' chilometrica con pedaggio autostradale piu' il rimborso delle spese di missione nella misura forfettaria di L. 350.000 giornaliere, in caso di pernottamento e di L. 130.000 giornaliere senza pernottamento.
Tabella D
TABELLA D
(prevista dall'art. 6, comma 1)
DIPARTIMENTI PERIFERICI DELL'ISPESL
Sede Indirizzo Territorio
Alessandria Via Cesare Lombroso, 14 Alessandria, Asti
Ancona Via Cadorna, 10 Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno
Aosta (Sede e competenze territo-
riali da definire)
Bari Via Piccinni, 164 Bari, Foggia
Bergamo Via G. Paglia, 40 Bergamo
Biella Via V. Cerruti, 7 Aosta, Vercelli, Novara
Bologna Via Boldrini, 14 Bologna, Modena, Ferrara
Bolzano Via Orazio, 49 Bolzano, Trento
Brescia Corso Cavour, 15 Brescia, Cremona, Mantova
Cagliari Via Malta, 45 Cagliari, Oristano
Campobasso Via Nazario Sauro, 6 Campobasso, Isernia
Catania Largo di Vespri, 19 Catania, Enna, Messina,
Ragusa, Siracusa
Catanzaro Via F. Spasari, 3 Catanzaro, Reggio Cala-
bria, Cosenza
Como Viale Giulio Cesare, 17 Como, Sondrio, Varese
Firenze Viale Gramsci, 19 Firenze, Arezzo, Siena
Forli' Piazzale della Vittoria, Forli', Ravenna
12
Genova Piazza Brignole, 3 Genova, Imperia, La
Spezia, Savona
Livorno Via Grande, 129 Livorno, Grosseto, Pisa
Lucca Via Bonamici, 19 Lucca, Massa Carrara,
Pistoia
Milano Via Mangiagalli, 3 Milano, Pavia
Napoli Via Chiatamone, 33 Napoli, Avellino,
Benevento, Caserta,
Salerno
Padova Via Berchet, 9 Padova, Rovigo, Vicenza
Palermo Via M. Stabile, 9 Palermo, Agrigento,
Caltanissetta, Trapani Piacenza Via Taverna, 273 Piacenza, Parma, Reggio
Emilia
Pescara Corso Vittorio Emanuele Pescara, Chieti,
II, 10 L'Aquila, Teramo
Potenza Via F. Baracca, 17 Potenza, Matera
Roma Via Bargoni, 8 Roma, Frosinone, Latina,
Rieti, Viterbo
Sassari Via Amendola, 82 Sassari, Nuoro
Taranto Via D'Aquino, 40 Taranto, Brindisi, Lecce
Terni Via Annio Floriano, 23 Terni, Perugia
Torino Corso Turati, 11 Torino, Cuneo
Treviso (Sede e competenze territo-
riali da definire)
Udine Viale Ungheria, 32 Udine, Pordenone,
Gorizia, Trieste
Venezia Corso del Popolo, 133 Venezia, Treviso, Belluno
Verona Via Luigi Poloni, 7 Verona