096G0114
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Regolamento recante norme sulla Cabina di regia nazionale (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 06 febbraio 1996 n. 102)
Art. 1 - Composizione e incompatibilita'
Composizione e incompatibilita' 1. La Cabina di regia nazionale e' composta ai sensi dell' art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 . I componenti non possono esercitare a pena di decadenza alcuna attivita' professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri della Cabina di regia nazionale. Nel corso dell'incarico i componenti della Cabina di regia nazionale, scelti al di fuori dell'amministrazione statale, non possono svolgere funzioni ne' accettare incarichi o consulenze da chiunque e a qualsiasi titolo retribuiti senza aver prima ottenuto autorizzazione dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.
2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito l'interessato, fissa un termine allo stesso per l'esercizio dell'opzione tra gli incarichi in conflitto. Trascorso tale termine, ove l'interessato non abbia esercitato il diritto di opzione, il Ministro avanza la sua proposta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini della dichiarazione di decadenza.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall' art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Il testo dell' art. 4 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96 , e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Trasferimento delle competenze dei sopressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell' art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488 " e' il seguente:
"Art. 4 (Osservatorio delle politiche regionali). - 1.
Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica e' costituito l'Osservatorio delle politiche regionali con il compito di verificare l'andamento e l'efficacia degli interventi nelle aree depresse. Esso e' composto da un presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e da quattro membri, nominati uno dal Presidente del Senato della Repubblica, uno dal Presidente della Camera dei deputati e due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Il presidente e i membri dell'Osservatorio sono scelti tra esperti di chiara fama ed indipendenza nei settori economico, giuridico, aziendale ed urbanistico, rimangono in carica cinque anni e non possono essere confermati.
2. L'Osservatorio e' tenuto a fornire al Parlamento le informazioni, le notizie e i documenti che le competenti commissioni permanenti ritengono utili per l'esercizio dei propri compiti istituzionali.
3. Spetta all'Osservatorio:
a) proporre al Ministro del bilancio e della programmazione economica eventuali iniziative amministrative ovvero legislative o regolamentari necessarie per il miglioramento degli interventi;
b) analizzare gli effetti nella convergenza economica e sociale ottenuti tramite gli interventi di agevolazione, di realizzazione delle infrastrutture, di formazione;
c) esaminare lo stato di attuazione degli interventi anche in relazione al rispetto delle normative internazionali e comunitarie;
d) acquisire elementi ed elaborare proposte per il miglioramento della qualita' dei servizi pubblici nelle aree depresse;
e) comunicare al Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai fini della successiva presentazione al Parlamento, una relazione sull'attivita' svolta dall'Osservatorio stesso.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio stesso, nonche' il contingente, suddiviso per qualifiche, del personale appartenente alle pubbliche amministrazioni da utilizzare ai fini dell'attivita' dell'Osservatorio stesso; il contingente predetto non puo' essere superiore complessivamente alle trenta unita', con prioritaria utilizzazione del personale proveniente dai soppressi organismi del Mezzogiorno. Con il predetto decreto sono stabilite le indennita' da corrispondere, in relazione alle funzioni svolte, al presidente, ai componenti e al personale addetto all'Osservatorio; ai relativi oneri e a quelli connessi all'attivita' ed ai compiti dell'Osservatorio si provvede utilizzando le risorse del Fondo di cui all'art. 19, comma 5".
- Il testo dell' art. 5 del D.P.R. 24 marzo 1994, n. 284 , concernente "Regolamento recante procedure di attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183 , e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria", e' il seguente:
"Art. 5 (Comitato tecnico istruttorio per le deliberazioni del CIPE ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183 ). - 1. E' istituito, presso il CIPE, un apposito comitato tecnico, con il compito di promuovere tutte le iniziative necessarie ad assicurare il rispetto delle finalita' del presente decreto, all'uopo avvalendosi dei risultati del monitoraggio svolto dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, secondo le rispettive competenze, nonche' dei risultati dell'attivita' dell'Osservatorio della finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato e dell'Osservatorio delle politiche regionali. Il comitato procede all'istruttoria delle questioni che vengono sottoposte al CIPE, in base agli articoli 2 e 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , e predispone, nei tempi utili, i relativi schemi di deliberazione assicurando il raccordo metodologico, organizzativo e conoscitivo relativo alle attivita' di monitoraggio, programmazione, valutazione e controllo necessarie a realizzare gli obiettivi dell'efficacia e dell'efficienza nell'attuazione delle politiche comunitarie.
2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e il Ministro del tesoro, la composizione del comitato di cui al comma 1.
3. Il comitato di cui al presente articolo assorbe i compiti e le funzioni del gruppo di lavoro previsto dalla delibera del CIPE del 2 dicembre 1987. E' abrogato l' art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 ".
- Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , recante "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" e' il seguente:
"Art. 2 (Competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica). - 1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), salve le attribuzioni del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dell'azione necessaria per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie:
a) esamina le connessioni fra le politiche delle Comunita' europee e la programmazione economica nazionale;
b) elabora gli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate nonche' per la partecipazione finanziaria dello Stato al bilancio comunitario;
c) adotta direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari che nazionali, indicandone le quote per amministrazioni competenti, dettando altresi' i criteri generali per il controllo della spesa.
2. Agli indirizzi ed alle direttive generali di cui al comma 1 si attengono, nelle materie di rispettiva competenza, il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).
3. Il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie fa parte dei comitati indicati nei commi 1 e 2, nonche' del Comitato interministeriale del credito e del risparmio. Le funzioni attribuite a tali comitati sono esercitate su iniziativa dei Ministri competenti d'intesa col suddetto Ministro".
"Art. 3 (Bilancio e programmazione comunitari). - 1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 30 giugno di ogni anno, determina, con riferimento anche al progetto preliminare di bilancio generale delle Comunita' europee, le linee di fabbisogno finanziario, statale e regionale, connesso all'attuazione in Italia delle politiche comunitarie, indicando le relative norme vigenti e le rispettive quote finanziarie di massima sulla base delle informazioni contabili fornite dal fondo di rotazione, di cui all'art. 5.
2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 31 ottobre di ogni anno, definisce il programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso dell'anno successivo con il concorso comunitario, a tal fine coordinando fra loro i programmi statali e regionali in materia".
- Il testo dell' art. 6 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 , recante: "Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonche' disposizioni in materia di lavoro e di occupazione", e' il seguente:
"Art. 6 (Disposizioni organizzative). - 1. Per una efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse, tenuto conto della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, e' istituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la 'Cabina di regia nazionale' come centro di riferimento delle problematiche connesse ai relativi interventi.
2. E' altresi' istituito un Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento con il compito di fornire indicazioni e pareri alla Cabina di regia nazionale. Il predetto Comitato e' presieduto dal Ministro del bilancio e della programmazione economica o per sua delega da un Sottosegretario di Stato del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono nominati i componenti del Comitato di cui fanno parte i componenti del Comitato tecnico di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284 , nonche' rappresentanti delle amministrazioni statali interessate agli interventi sui fondi strutturali e nelle aree depresse con qualifica non inferiore a quella di dirigente, rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle parti sociali. Possono essere invitati ad assistere alla seduta del Comitato rappresentanti della Commissione europea.
3. La Cabina di regia nazionale, nel rispetto delle competenze di ciascuna amministrazione pubblica, coordina i rapporti di cooperazione tra tutte le amministrazioni pubbliche interessate agli interventi finanziati con fondi strutturali e ad interventi nelle aree depresse nonche' i rapporti di collaborazione con le regioni e con soggetti che gestiscono programmi comunitari; promuove le iniziative atte ad assicurare l'integrale e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie e dispone le azioni di controllo dell'attuazione degli interventi; effettua il monitoraggio delle risorse nazionali destinate al cofinanziamento dei quadri comunitari di sostegno; verifica, anche sulla base di indici predeterminati, l'efficacia dell'attivita' delle amministrazioni pubbliche relativa agli interventi attuativi della politica comunitaria di coesione; svolge anche i compiti gia' attribuiti all'Osservatorio delle politiche regionali dall' art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , e successive modificazioni ed integrazioni; propone al Ministro del bilancio e della programmazione economica iniziative amministrative ovvero legislative o regolamentari necessarie per la tempestiva realizzazione dei diversi interventi e per accelerare le relative procedure; segnala al Ministro del bilancio e della programmazione economica questioni di particolare rilevanza che coinvolgono piu' amministrazioni, affinche' il Ministro stesso, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, convochi apposita conferenza di servizi per la soluzione delle questioni; nell'ambito dei compiti di cui al presente articolo svolge attivita' di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell' art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; svolge attivita' di supporto al Ministro del bilancio e della programmazione economica per le competenze ad esso attribuite dall'ordinamento ed anche ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui all' art. 5 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 ; svolge altresi' un'azione generale di verifica e monitoraggio dei dati sull'andamento degli interventi in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato; riferisce al Ministro del bilancio e della programmazione economica sull'andamento e sull'efficacia degli interventi e sullo stato di utilizzazione degli stanziamenti e sulle risorse a disposizione per futuri interventi; dei dati sull'andamento degli interventi si tiene conto in sede di predisposizione della relazione previsionale e programmatica.
4. La Cabina di regia nazionale dipende funzionalmente dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono nominati i componenti della Cabina di regia nazionale in numero di cinque, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di direttore esecutivo, di specifica esperienza professionale nelle materie che formano oggetto delle competenze della Cabina di regia nazionale, scelti anche al di fuori delle amministrazioni statali. L'incarico dura quattro anni, e' revocabile ed e' rinnovabile una sola volta. I dipendenti statali possono essere collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico. Le eventuali incompatibilita' per i componenti esterni sono definite con il regolamento di cui al comma 5.
5. Con regolamento governativo da emanare ai sensi dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono definite le modalita' organizzative e procedurali con particolare riguardo alla interazione delle attivita' della Cabina di regia nazionale con le attivita': delle cabine di regia regionali istituite dalle regioni con riferimento in particolare alla possibilita' che, a richiesta, la Cabina di regia nazionale offra paradigmi operativi alle stesse; del Comitato tecnico di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284 ; del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 1992; delle amministrazioni statali e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Per i propri compiti la Cabina di regia nazionale si avvale di enti e di istituti di studi e di ricerca e di societa' di servizi secondo la normativa vigente. La Cabina di regia nazionale puo' anche ricorrere a consulenti per studi e ricerche su specifiche materie. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne fissa anche il compenso di concerto con il Ministro del tesoro.
7. Il contingente di personale da utilizzare ai fini dell'attivita' della Cabina di regia nazionale in un massimo di trenta unita' di cui tre dirigenti collocati in posizione di fuori ruolo e ventisette unita' ripartite nelle qualifiche funzionali dalla quinta alla nona, e' stabilito con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro. Il suddetto personale e' tratto da quello appartenente ai ruoli del Ministero del bilancio e della programmazione economica o messo a disposizione, in posizione di comando, dalle pubbliche amministrazioni. Puo' essere altresi' comandato il personale di cui all'art. 456, comma 12, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 . Puo' essere assegnato il personale degli enti ed istituti sottoposti a vigilanza con il consenso dell'ente di appartenenza; a tale personale si applica, per il trattamento economico, la disposizione di cui all' art. 12, comma 2, del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 272 . In sede di prima applicazione del presente articolo, alla Cabina di regia nazionale e' assegnato a domanda il personale in servizio presso l'Osservatorio per le politiche regionali alla data del 31 luglio 1995.
8. Ai componenti della Cabina di regia nazionale spetta il trattamento gia' previsto per i componenti dell'Osservatorio delle politiche regionali dall' art. 3, commi 1 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1994, n. 276 . Le indennita' ivi previste non sono cumulabili con altre indennita' eventualmente spettanti. Al personale di cui al comma 7 spettano le indennita' previste per i dipendenti del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonche' il compenso per lavoro straordinario, nei limiti e con le modalita' previsti dalle vigenti disposizioni legislative.
9. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 e' soppresso l'Osservatorio delle politiche regionali di cui all' art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale non assegnato alla Cabina di regia nazionale e' restituito alle amministrazioni di appartenenza, anche in soprannumero.
10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con le economie derivanti per effetto della soppressione dell'Osservatorio delle politiche regionali, nonche' con l'importo di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1996 a carico delle risorse del fondo di cui all' art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell' art. 6 del D.L. n. 244/1995 si veda in nota alle premesse.
Art. 2 - Attribuzioni del Presidente
Attribuzioni del Presidente 1. Il presidente della Cabina di regia nazionale, nei limiti dei compiti ad essa assegnati, promuove i rapporti con i soggetti e gli organismi interessati agli interventi finanziati con fondi strutturali ed agli interventi nelle aree depresse contemplati dall' art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 , e puo' delegare anche temporaneamente taluna delle proprie funzioni ad un altro dei componenti ad eccezione del direttore esecutivo. Il presidente in particolare:
a) convoca le riunioni della Cabina di regia nazionale, stabilisce l'ordine del giorno, dirige i lavori e vigila sull'attuazione delle deliberazioni adottate;
b) trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica il programma di attivita' ed eventuali aggiornamenti di cui al successivo art. 4, comma 2, nonche' la relazione finale sull'attivita' svolta nell'anno dalla Cabina di regia nazionale;
c) trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica in tempo utile i dati sull'andamento degli interventi elaborati dalla Cabina di regia nazionale dei quali si tiene conto in sede di predisposizione della relazione previsionale e programmatica di cui all' art. 1-bis, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , aggiunto dall' art. 1, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 362 , e trasmette altresi' al Ministro del bilancio e della programmazione economica uno schema di relazione ai fini del referto annuale del Governo al Parlamento in attuazione dell' art. 7 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 .
2. In caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal componente della Cabina di regia nazionale piu' anziano per eta' ad eccezione del direttore esecutivo. Note all'art. 2:
- Per il testo dell' art. 6 del D.L. n. 244/1995 si veda in nota alle premesse.
- Il testo dall' art. 1-bis, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , aggiunto dall' art. 1, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 362 , recante "Riforme di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio" e' il seguente:
"1. La impostazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato e' ispirata al metodo della programmazione finanziaria. A tal fine il Governo presenta alle Camere:
a)-b) (omissis);
c) entro il 30 settembre il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale programmatico, i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale".
- Il testo dell' art. 7 del D.L. n. 244/1995 e' il seguente:
"Art. 7 (Relazione al Parlamento). - 1. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento, in occasione della presentazione della relazione previsionale e programmatica, sulle linee della politica di coesione economica e sociale del Paese, sui criteri e sui parametri statistico-economici in base ai quali, in conformita' delle decisioni adottate dall'Unione europea, sono individuate le aree oggetto di interventi agevolativi. Il Governo riferisce altresi' al Parlamento sull'andamento e sui risultati dell'intervento ordinario nelle aree depresse di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 , e successive modificazioni e integrazioni, nei territori degli obiettivi 1, 2 e 5 b e in quelli ammessi alla deroga dell'art. 92, terzo comma, del trattato di Roma e sulle relative spese effettuate.
1-bis. Entro il 31 marzo 1996, il Governo compie una prima verifica degli effetti determinati dalle disposizioni per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse, anche al fine di rideterminare i criteri e i parametri di cui al comma 1, nonche' i criteri, le modalita' e le procedure di finanziamento del fondo di cui all'art. 2".
Art. 3 - Attribuzioni del direttore esecutivo
Attribuzioni del direttore esecutivo 1. Il direttore esecutivo conformemente alle direttive del presidente:
a) provvede alla raccolta e al coordinamento dei dati e degli elementi forniti nei vari settori dalle unita' operative, utili per l'elaborazione di relazioni, pareri, osservazioni e proposte;
b) sovrintende all'organizzazione del personale di supporto di cui al comma 7 dell'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 , tenendo conto anche delle esperienze professionali acquisite ed attribuisce ad un dirigente di detto personale le funzioni di responsabile dei servizi di segreteria;
c) ai fini della gestione contabile per le spese di funzionamento e di personale della Cabina di regia nazionale intrattiene i rapporti con il Servizio degli affari generali e del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
d) intrattiene i rapporti inerenti all'utilizzazione di sistemi informatici e statistici ed organizza l'attivita' informatica della Cabina di regia nazionale, in armonia con la struttura informatica sottostante al progetto di monitoraggio degli interventi di politica comunitaria attivato, ai sensi dell' art. 7 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , nell'ambito del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 6 del D.L. n. 244/1995 si veda in nota alle premesse.
- Il testo dell' art. 7 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , e' il seguente:
"Art. 7 (Informazione finanziaria). - 1. Il fondo di rotazione, di cui all'art. 5, assicura la raccolta e la elaborazione dei dati contabili concernenti i flussi finanziari delle Comunita' europee riguardanti l'Italia e quelli nazionali ad essi collegati.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 affluiscono al fondo di rotazione, a cura della rappresentanza permanente di Italia presso le Comunita' europee e di tutte le amministrazioni ed enti interessati, i dati ed ogni altro utile elemento relativo ai flussi finanziari, di cui allo stesso comma 1.
3. Al fondo di rotazione sono altresi' comunicati, a cura di tutte le amministrazioni statali, regionali e delle province autonome, competenti all'attuazione delle politiche comunitarie, gli elementi relativi alle provvidenze comunitarie ed a quelle interne ad esse collegate, distintamente per ciascuno dei fondi comunitari cui fanno capo, con indicazione delle azioni finanziate, dei destinatari, dello stato dei progetti e di ogni altra utile notizia.
4. Le modalita' per l'espletamento delle procedure di raccolta e di elaborazione dei dati saranno rese note alle amministrazioni ed agli enti interessati dal fondo di rotazione, che curera' all'occorrenza ogni iniziativa, anche presso la Commissione delle Comunita' europee, per acquisire le ulteriori notizie ritenute necessarie.
5. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, pubblica ogni due mesi un bollettino del fondo di rotazione, contenente l'ammontare e la provenienza dei fondi e i finanziamenti erogati".
Art. 4 - Funzionamento della Cabina di regia nazionale
Funzionamento della Cabina di regia nazionale 1. La Cabina di regia nazionale esercita collegialmente le attribuzioni indicate all' art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 .
2. La Cabina di regia nazionale definisce un programma per la propria attivita' e i relativi aggiornamenti in particolare sulla base delle indicazioni del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento, curando, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, i rapporti con altri organi competenti e soggetti interessati anche per la raccolta dei dati e degli elementi informativi ai fini della redazione dello schema di relazione per il referto del Governo al Parlamento ai sensi dell' art. 7 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 . Il programma deve in particolare riguardare azioni: tendenti allo studio ed alla valutazione di proposte di snellimento delle procedure, all'esatta individuazione delle risorse finanziarie per gli interventi cofinanziati ed alla valutazione dei reali fabbisogni, alla verifica dell'efficacia dell'attivita' delle amministrazioni pubbliche in attuazione delle politiche di coesione, nonche' azioni di verifica e monitoraggio dei dati in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato.
3. La Cabina di regia nazionale deve essere convocata almeno sette giorni prima del giorno stabilito per le singole sedute, salvo i casi di urgenza. La convocazione della Cabina di regia nazionale puo' essere disposta anche in base a calendari di lavoro previamente stabiliti. Ciascuno dei componenti puo' chiedere al presidente, indicandone le ragioni, la convocazione della Cabina di regia nazionale con gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. In tal caso la convocazione deve seguire entro dieci giorni. Il presidente, stabilito l'ordine del giorno, ne ordina la trasmissione ai componenti, almeno cinque giorni prima di quello in cui la Cabina di regia nazionale e' convocata. Alle riunioni assiste il segretario della Cabina di regia nazionale nominato in applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera b), del presente regolamento, che redige il verbale della riunione. In caso di assenza o impedimento del segretario, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal funzionario del servizio di segreteria piu' anziano per eta'. Alle riunioni possono essere invitati rappresentanti delle amministrazioni ed organismi competenti per funzioni o comunque interessati in relazione a specifiche materie da trattare. Un rappresentante delle regioni puo' essere invitato ad assistere alle riunioni al fine di assicurare il necessario raccordo con l'insieme delle cabine di regia regionali, senza oneri a carico della Cabina di regia nazionale.
4. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di almeno tre componenti. I componenti che non possono partecipare alla riunione informano tempestivamente il presidente.
5. La Cabina di regia nazionale adotta le proprie determinazioni a maggioranza dei componenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Il voto e' sempre palese.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell' art. 6 del D.L. n. 244/1995 si veda in nota alle premesse.
- Per il testo dell' art. 7 del D.L. n. 244/1995 si veda in nota all'art. 2.
CAPO II Titolo II LA CABINA DI REGIA NAZIONALE NEI RAPPORTI CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ORGANISMI INTERESSATI AGLI INTERVENTI.
Art. 5 - Modalita' operative
Modalita' operative 1. La Cabina di regia nazionale per l'espletamento dei propri compiti istituzionali e per assicurare i necessari rapporti con i soggetti e gli organismi interessati agli interventi, fissa le modalita' ritenute piu' idonee alla propria attivita' in linea con le successive disposizioni.
Art. 6 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento
Comitato per l'indirizzo e la valutazione
delle politiche operative di intervento 1. Il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento fornisce alla Cabina di regia nazionale indicazioni e pareri in ordine alle problematiche generali, settoriali e territoriali relative all'applicazione della disciplina normativa e all'attuazione degli interventi effettuati con l'utilizzazione dei fondi strutturali o con le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse. I pareri resi dal Comitato e le indicazioni formulate su richiesta o di propria iniziativa dal Comitato sono valutati collegialmente dalla Cabina di regia nazionale, ai fini dei successivi adempimenti di propria competenza.
2. Il servizio di segreteria per il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento e' assicurato dalla segreteria della Cabina di regia nazionale.
Art. 7 - Cabine di regia regionali
Cabine di regia regionali 1. Al fine di assicurare l'interazione con le cabine di regia regionali, la Cabina di regia nazionale fissa incontri periodici, e comunque ogni volta che ne sia ravvisata la necessita', con i rappresentanti di tutte o di singole cabine di regia regionali. Per il monitoraggio e l'elaborazione dei complessivi dati finanziari e dei dati sull'andamento degli investimenti, la Cabina di regia si avvale dei dati elaborati dalla Ragioneria generale dello Stato, in attuazione degli accordi Stato-regioni relativi alle operazioni di monitoraggio.
2. La Cabina di regia nazionale individua le problematiche di rilievo e di interesse generale prospettando ipotesi di soluzione che le cabine di regia regionali valutano e portano a conoscenza delle amministrazioni e degli enti interessati all'attuazione degli interventi sul territorio regionale. La Cabina di regia nazionale esamina le questioni segnalate come rilevanti dalle singole cabine di regia regionali promuovendo soluzioni e formulando indicazioni operative.
3. La Cabina di regia nazionale fornisce, a richiesta, alle cabine di regia regionali paradigmi operativi in ordine all'elaborazione di programmi, di procedure e prontuari concernenti lo svolgimento delle attivita' delle cabine di regia regionali. La Cabina di regia nazionale, nel suggerire i paradigmi operativi, indica, in quanto compatibili, i criteri seguiti per le attivita' proprie ovvero criteri omogenei a quelli adottati in fattispecie similari da altre cabine di regia regionali.
4. La Cabina di regia nazionale per il referto al Ministro del bilancio e della programmazione economica sui dati sull'andamento degli interventi raccoglie, tramite le cabine di regia regionali, le informazioni necessarie e i dati dei quali si tiene conto in sede di predisposizione della relazione previsionale e programmatica ai sensi dell' art. 6, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 . A tal fine predispone sulla base di criteri di omogeneita' e sinteticita', questionari, schemi di tabelle e richiede eventuali tabulati indicando altresi' i termini entro i quali le informazioni devono pervenire.
5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei territori regionali in cui non sia costituita o comunque non sia operativa la rispettiva cabina di regia regionale, in via transitoria e comunque fino alla operativita' della cabina di regia regionale, al fine di superare ogni impedimento e ostacolo alla attivita' della Cabina di regia nazionale, il presidente si rivolge direttamente al presidente della regione interessata.
Nota all'art. 7:
- Per il testo dell' art. 6 del D.L. n. 244/1995 si veda in nota alle premesse.
Art. 8 - Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 1. Relativamente alle problematiche individuate nell'esercizio della propria attivita' istituzionale, la Cabina di regia nazionale informa il Ministro del bilancio e della programmazione economica per le determinazioni di sua competenza ed il Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle questioni di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale.
2. La Cabina di regia nazionale chiede alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ogni utile informazione e chiarimento in ordine agli indirizzi di politica generale adottati ed ai pareri da quest'ultima resi nelle materie attinenti le attribuzioni istituzionali della Cabina stessa. Previa intesa con la Ragioneria generale dello Stato, anche ai fini della valutazione degli aspetti tecnico-informatici, e' assicurato un flusso costante di scambio di dati sia finanziari che relativi all'attuazione degli interventi suscettibili di monitoraggio.
Art. 9 - Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione costituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri. 1. Per le interrelazioni tra le attivita' di iniziativa, coordinamento, verifica e monitoraggio dei dati sull'andamento degli interventi proprie della Cabina di regia nazionale e le attivita' di rilevazione delle situazioni di crisi occupazionale e monitoraggio dei relativi dati attribuite al Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 ottobre 1994, ed al fine di rafforzare con azioni coordinate il raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo delle aree depresse, deve essere assicurato un costante scambio di informazioni tra la Cabina di regia nazionale ed il suddetto Comitato. All'uopo si provvede con incontri periodici, con immediate segnalazioni di particolari esigenze o problematiche di interesse comune comunque evidenziate, con intese in ordine alle modalita' di reciproco accesso ai dati informatizzati relativi ai settori di competenza.
Art. 10 - Amministrazioni ed organismi statali
Amministrazioni ed organismi statali 1. La Cabina di regia nazionale intrattiene rapporti con tutte le amministrazioni ed organismi statali comunque interessati all'attuazione degli interventi finanziati con fondi strutturali, dei programmi comunitari e degli interventi nelle aree depresse, in modo da assicurare circolarita', celerita' e immediatezza dei flussi informativi e massima trasparenza e pubblicita' delle informazioni, a meno che particolari esigenze non richiedano l'adozione di specifiche misure di riservatezza. Ogni trasmissione di informazioni sia da parte della Cabina di regia nazionale che da parte di amministrazioni e organismi statali deve essere sottoscritta rispettivamente dal presidente e dal dirigente responsabile piu' alto in grado della struttura amministrativa e deve contenere l'indicazione della fonte dei dati e degli elementi conoscitivi trasmessi.
2. Le determinazioni adottate dalla Cabina di regia nazionale in ordine ad eventuali iniziative legislative, amministrative ed operative devono essere immediatamente comunicate al Ministro del bilancio e della programmazione economica, alle singole amministrazioni direttamente interessate competenti per settore, nonche' al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento.
3. Le amministrazioni e gli organismi statali di cui al comma 1, oltre a fornire tutti gli elementi di conoscenza utili alla attivita' della Cabina di regia nazionale segnalano alla stessa tempestivamente le iniziative di maggiore rilevanza assunte con la Commissione dell'Unione europea e con le altre istituzioni comunitarie e il loro seguito ed esito, nonche' le problematiche comunque rilevanti ai fini del coordinamento, svolgono altresi' ogni necessaria attivita' in collaborazione con la Cabina stessa per una efficace utilizzazione delle risorse comunitarie. Ai fini della relazione del Governo al Parlamento di cui all' art. 7 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 , le amministrazioni per i propri settori di competenza forniscono alla Cabina di regia nazionale ogni necessaria informazione secondo le modalita' dalla stessa fissate.
4. Per i rapporti tra la Cabina di regia nazionale, i servizi e i nuclei del Ministero del bilancio e della programmazione economica individuati dagli articoli 4 , 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283 , ed il comitato tecnico cui competono attribuzioni di istruttoria tecnica per il CIPE previste dall' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284 , si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 3, nel quadro della disciplina organizzativa delle predette strutture e delle linee di indirizzo del Ministro del bilancio e della programmazione economica dettate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .
Note all'art. 10:
- Per il testo dell' art. 7 del D.L. n. 244/1995 si veda in nota all'art. 2.
- Il testo degli articoli 4 , 10 e 11 del D.P.R. 24 marzo 1994, n. 283 , concernente "Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica" e' il seguente:
"Art. 4 (Strutture del Ministero). - 1. In relazione alle funzioni indicate nell'art. 2, nel Ministero operano i seguenti servizi dirigenziali generali con funzioni finali:
a) segreteria generale della programmazione economica;
b) servizio per la contrattazione programmata;
c) servizio per le politiche di coesione.
2. Nell'ambito del Ministero operano, altresi', i seguenti servizi dirigenziali generali con funzioni strumentali:
a) servizio per gli affari generali e del personale;
b) servizio per l'attuazione della programmazione economica.
(Omissis)".
"Art. 10 (Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici). - 1. Il nucleo di valutazione degli investimenti pubblici ha compiti di istruttoria tecnico-economica, con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici, dei piani e progetti di investimento dello Stato e degli altri enti pubblici e loro aziende".
"Art. 11 (Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici).
- 1. Il nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici provvede alla verifica dell'attuazione dei programmi e dei progetti di investimento delle amministrazioni, degli enti e dei soggetti operanti con finanziamenti pubblici e propone le conseguenti iniziative da adottare".
- Per il testo dell'art. 5 del citato D.P.R. 24 marzo 1994, n. 284 , si veda in nota alle premesse.
- Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , reca disposizioni in materia di "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ". Il testo aggiornato del predetto decreto e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1994 .
Art. 11 - Attivita' di monitoraggio e elaborazione dati
Attivita' di monitoraggio e elaborazione dati 1. Alle esigenze connesse alle attivita' di monitoraggio dei dati sull'andamento degli interventi ed alle relative elaborazioni, utili allo svolgimento dei propri compiti di coordinamento, promozione e verifica, la Cabina di regia nazionale provvede in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato, avvalendosi dei dati da questa forniti ed elaborati sulla base dei protocolli d'intesa Stato-regioni in materia, eventualmente integrati con ulteriori specifici elementi informativi richiesti dalla Cabina stessa. Deve essere assicurata la validazione dei dati e la riservatezza delle informazioni.
Art. 12 - Disposizioni transitorie
Disposizioni transitorie 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la Cabina di regia nazionale subentra in tutti i rapporti attivi e passivi gia' facenti capo all'Osservatorio delle politiche regionali ed acquisisce studi, indagini, ricerche, documentazione d'archivio, nonche' attrezzature e macchinari, come risultanti dall'ultima relazione dell'Osservatorio delle politiche regionali e dai verbali di consegna.
2. Il personale gia' in servizio presso l'Osservatorio delle politiche regionali alla data del 31 luglio 1995, che opti per l'assegnazione presso la Cabina di regia nazionale, presenta apposita domanda al Ministro del bilancio e della programmazione economica. La domanda deve essere trasmessa al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio degli affari generali e del personale - Via Boncompagni, 30, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 febbraio 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro FANTOZZI, Ministro del bilancio e della programmazione economica FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: DINI Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1996 Atti di Governo, registro n. 98, foglio n. 13