Monitoring Gesetzessammlung

073U0719

IT - Regolamenti Governativi

073U0719

Modificazioni al regolamento per gli stabilimenti militari di pena. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1973 n. 719)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regolamento per gli stabilimenti militari di pena, approvato con decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, e le successive modificazioni, di cui ai regi decreti 22 gennaio 1925, 18 febbraio 1930, registrato alla Corte dei conti addi' 9 aprile 1930, registro n. 78, foglio n. 274, e 10 febbraio 1943, n. 306; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

Il paragrafo 26 del regolamento per gli stabilimenti militari di pena, approvato con decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, e successive modificazioni, e sostituito dal seguente:
"Agli stabilimenti militari di pena vengono destinati ufficiali in servizio permanente di qualsiasi Arma giudicati idonei.
Ove occorra, possono essere destinati ai predetti stabilimenti ufficiali dell'ausiliaria e della riserva che gradiscano il richiamo in servizio ed il particolare impiego".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 marzo 1973 LEONE ANDREOTTI - TANASSI - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1973 Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 44. - VALENTINI
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