Monitoring Gesetzessammlung

064U0695

IT - Regolamenti Governativi

064U0695

Modificazione dell'art. 17 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con il regio decreto 30 maggio 1940, n. 775. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1964 n. 695)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 , concernente l'approvazione del Codice postale e delle telecomunicazioni; Visto il regio decreto 30 maggio 1940, n. 775 , che approva il regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro) Ritenuta l'opportunita' di modificare l'art. 17 del sopradetto regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro); Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

L'art. 17 del regolamento approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775 , e' modificato come segue "L'Amministrazione provvede al risarcimento, in favore degli aventi diritto, del danno derivante da frodi nei servizi a danaro, dopo il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dal magistrato penale.
E' tuttavia in facolta' dell'Amministrazione di disporre il risarcimento del danno anche prima della definizione del procedimento penale, quando dall'inchiesta amministrativa la frode risulti provata e la responsabilita' a carico dei dipendenti dell'Amministrazione stessa chiaramente accertata.
Il risarcimento viene senz'altro disposto per quelle frodi che dalla inchiesta amministrativa risultino accertate ai sensi del precedente comma, qualora, a causa della morte del colpevole o per qualsiasi altro motivo, l'autorita' giudiziaria non si sia pronunciata in merito ad esse.
Per l'esercizio della facolta' di cui al secondo comma deve essere sentito il Consiglio di amministrazione se la somma da rimborsare eccede le lire centomila.
Se le frodi concernono il servizio dei risparmi l'Amministrazione deve accertare che gli interessati non abbiano perduto il diritto al risarcimento per inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 138 e 139 del Codice postale e delle telecomunicazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 aprile 1964 SEGNI MORO - RUSSO - REALE - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 agosto 1964 Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 47. - VILLA
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