Monitoring Gesetzessammlung

003G0038

IT - Regolamenti Governativi

003G0038

Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2002 n. 314)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 1-3-2003 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , e successive modificazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Visto l' articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ; Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246 , sul potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Vista la legge 21 marzo 2001, n. 75 , che prevede un ulteriore incremento di dotazione organica per il profilo di vigile del fuoco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 , recante regolamento sull'espletamento dei servizi antincendi; Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930 , recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996 , contenente norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita' - Protezione civile; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 , recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, ed in particolare l'articolo 6 concernente l'organizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 7 marzo 2002, che definisce l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale da attribuire ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 1997 ed in data 24 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2001 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto del personale dipendente dalle aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 20 giugno 2000, nonche' il Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del citato CCNL, sottoscritto il 24 maggio 2000, stipulato presso l'ARAN in data 24 aprile 2002; Visto il Contratto collettivo integrativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco stipulato a livello di amministrazione centrale il 30 luglio 2002; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per g1i atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito della disciplina 1. Il presente regolamento individua gli uffici dirigenziali generali che costituiscono le articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: "Corpo nazionale", e ne determina le funzioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , reca: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 , reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- Si riporta il testo dell' art. 17, commi 2 e 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.".
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , reca: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
- La legge 10 agosto 2000, n. 246 , reca: "Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
- La legge 21 marzo 2001, n. 75 , reca: "Potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 , reca: "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi".
- La legge 23 dicembre 1980, n. 930 , reca: "Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
- La legge 8 dicembre 1970, n. 996 , reca: "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita' - Protezione civile".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 , reca: "Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno".

Art. 2

Direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 1. Sono istituite le direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a cui e' preposto un dirigente generale del Corpo nazionale ((, che assume la denominazione di direttore regionale o interregionale)) .
2. Le direzioni regionali di cui al comma 1 sono istituite nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria.
Per le regioni Veneto e Trentino-Alto Adige e' istituita la direzione interregionale di cui al comma 1, ferme restando le competenze esclusive delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Gli ispettorati regionali ed interregionali istituiti presso le regioni di cui al comma 2 sono soppressi.

Art. 3

Funzioni e compiti delle direzioni regionali ed interregionali 1. Le direzioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono uffici di livello dirigenziale generale e svolgono in sede locale funzioni e compiti operativi e tecnici spettanti allo Stato in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi ed altri compiti assegnati dalla normativa vigente, nonche' i compiti operativi e tecnici del Corpo nazionale in materia di protezione e di difesa civile.
2. I compiti di organizzazione, indirizzo ((, coordinamento e controllo)) in relazione alle funzioni di cui al comma 1 spettano al Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile ((, di seguito denominato: "Dipartimento")) .
(( 3. Alle direzioni regionali e interregionali, fermi restando i compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Dipartimento, sono attribuiti, oltre ai compiti gia' previsti dalla normativa vigente per gli ispettorati regionali, le funzioni ed i compiti di seguito indicati:
a) pianificazione e coordinamento delle attivita' di soccorso pubblico, anche in ambito aeroportuale e portuale, di prevenzione incendi, di difesa civile e di protezione civile per gli aspetti di competenza previsti dalle disposizioni vigenti;
b) coordinamento generale, mediante le sale operative regionali, dell'attivita' operativa per la gestione di interventi complessi che necessitano dell'integrazione di risorse umane, logistiche e strumentali di piu' comandi provinciali ovvero dell'attivazione dei nuclei specialistici al di fuori dei relativi ambiti provinciali di servizio. Nell'esercizio del coordinamento, le Direzioni regionali e interregionali assicurano l'efficienza del dispositivo di soccorso pubblico, anche mediante l'invio, previa comunicazione al Dipartimento, di personale, mezzi e attrezzature disponibili presso i comandi provinciali ad altri comandi provinciali della regione, in relazione alle specifiche esigenze operative;
c) organizzazione, gestione e coordinamento operativo della colonna mobile regionale in raccordo con il Dipartimento;
d) coordinamento delle componenti specialistiche e specializzate del Corpo nazionale che operano nel territorio di competenza, anche ai fini del raccordo con il Dipartimento;
e) gestione delle risorse umane assegnate in ambito regionale, con specifico riferimento:
1) alla gestione funzionale delle componenti specialistiche e specializzate del Corpo nazionale, dipendenti dai comandi provinciali della regione;
2) alla ripartizione del personale discontinuo, destinato dal Dipartimento, tra i comandi provinciali della regione, che provvedono ai richiami in relazione alle risorse assegnate;
3) ai trasferimenti temporanei del personale in ambito regionale, per motivi di servizio o familiari, d'intesa con i comandi provinciali e previo assenso del Dipartimento. I trasferimenti hanno durata non superiore a sessanta giorni, prorogabile per una sola volta, fatta salva la facolta' di revoca da parte del Dipartimento;
4) all'autorizzazione all'invio in missione del personale in ambito regionale per esigenze di servizio, fino ad un massimo di tre giorni, prorogabile per una sola volta;
5) alla gestione dei servizi di assistenza previdenziale e contributiva del personale in ambito regionale;
f) gestione delle risorse finanziarie, logistiche e strumentali, con specifico riferimento:
1) alla temporanea dislocazione, in caso di necessita', di mezzi, attrezzature e beni strumentali nell'ambito dei comandi provinciali della regione, d'intesa con i comandi provinciali interessati e previa comunicazione al Dipartimento, che, in ragione di sopravvenute disponibilita', puo' ordinarne la riallocazione;
2) all'espletamento, su delega del Dipartimento, delle procedure contrattuali per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi riguardanti piu' comandi provinciali della regione;
3) alla gestione dei servizi amministrativi per la liquidazione delle competenze accessorie del personale assegnato in ambito regionale;
4) alla gestione, in ambito regionale, di servizi tecnici, logistici, informatici e di manutenzione, individuati dal Dipartimento, nell'ambito delle risorse assegnate;
5) al rinnovo delle patenti di guida per automezzi e natanti targati VF;
g) monitoraggio dell'attivita' di prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto dall' articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 ;
h) coordinamento e raccordo dei comandi provinciali nella individuazione di nuovi presidi permanenti e volontari;
i) gestione dei nuclei specialistici di assistenza alle aziende in materia di miglioramento della sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro, previsti dall' articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ;
l) pianificazione e coordinamento, in attuazione delle direttive del Dipartimento, dell'attivita', che esercita anche attraverso i poli didattici territoriali, di formazione, da effettuarsi in ambito regionale, e di addestramento, da svolgersi in sede provinciale;
m) impulso all'attivita' di mappatura dei rischi, nonche' predisposizione e gestione dei piani interprovinciali di intervento di soccorso pubblico;
n) preparazione e direzione operativa di esercitazioni di difesa civile e protezione civile di carattere regionale;
o) pianificazione, organizzazione e gestione delle reti regionali di telecomunicazione ed informatiche del Corpo nazionale, compresa la rete di rilevamento della radioattivita' ambientale;
p) coordinamento dell' attivita' di vigilanza svolta dai comandi provinciali in materia di sicurezza antincendi sui luoghi di lavoro;
q) svolgimento di ogni altro compito espressamente delegato dal Dipartimento. ))

Art. 3-bis

(( (Funzioni e compiti dei direttori regionali e interregionali).)) (( 1. Fermi restando i compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Dipartimento e le competenze dei comandanti provinciali, i direttori regionali e interregionali, pianificano, coordinano e controllano, in posizione di sovraordinazione, le attivita' dei comandi provinciali e ne attuano il raccordo con il Dipartimento.
2. Ai direttori regionali e interregionali sono attribuite le seguenti funzioni:
a) proposta al Dipartimento di obiettivi da assegnare ai comandanti provinciali, e partecipazione al processo di rilevazione dei risultati dell'azione amministrativa a livello territoriale;
b) attribuzione ai comandanti provinciali, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento, di incarichi e responsabilita' di specifici progetti e assegnazione, qualora necessario, delle relative risorse;
c) programmazione, nell'ambito del territorio di competenza, delle presenze dei dirigenti in servizio presso le strutture periferiche del Corpo nazionale;
d) adozione di provvedimenti relativi alle spese per il funzionamento della direzione regionale o interregionale e per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi;
e) proposta al Dipartimento di assegnazione ai comandi provinciali, nell'ambito del territorio di competenza, di mezzi, attrezzature e beni strumentali;
f) rappresentanza del Dipartimento in sede regionale nelle relazioni sindacali concernenti il Corpo nazionale, ivi compresa la presidenza della delegazione per la negoziazione integrativa decentrata, a norma degli articoli 38 e 84 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ;
g) formulazione di proposte e di pareri al Dipartimento in ordine a materie riguardanti i servizi d'istituto;
h) definizione a livello regionale, previo assenso del Dipartimento, di accordi di programma, protocolli di intesa, convenzioni e procedure operative con regioni ed enti locali in materia di soccorso pubblico e protezione civile, di formazione nel settore della sicurezza antincendio e in altri ambiti di competenza del Corpo nazionale.
3. Il direttore regionale e interregionale in caso di assenza o impedimento e' sostituito dal comandante provinciale del capoluogo di regione. ))

Art. 4

Disposizioni transitorie e finali 1. Con successivo decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli uffici delle direzioni regionali e interregionali con la definizione dei relativi compiti.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 21 MARZO 2005, N. 85 .
3. Le assunzioni da effettuare in attuazione del piano annuale per il 2002, di cui all' articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , tengono conto delle unita' di personale utilizzate ai fini della rideterminazione della pianta organica di cui al presente regolamento.
(( 3-bis. Le disposizioni del presente regolamento operano nel rispetto dei procedimenti negoziali di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 . )) 4. L'attuazione del presente regolamento non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro dell'interno Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2003 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 264

Tabella A

Tabella A
((TABELLA ABROGATA DAL D.P.R. 21 MARZO 2005, N. 85 ))
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