090G0312
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Approvazione del regolamento di polizia mortuaria. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990 n. 285)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 27-10-1990 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ; Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 , recante regolamento di polizia mortuaria; Udito il parere del Consiglio superiore di sanita'; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 22 marzo 1990; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 1990; Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto:
Art. 1
1. E' approvato l'unito regolamento di polizia mortuaria, composto di centootto articoli e vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 settembre 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE LORENZO, Ministro della sanita' GAVA, Ministro dell'interno VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1990 Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 10 AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
L' art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con R.D. n. 1265/1934 , e' cosi' formulato:
"Art. 358. - Un regolamento, approvato con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, determinera' le norme generali per la applicazione del presente testo unico.
I contravventori alle disposizioni del regolamento generale e a quelle dei regolamenti speciali, da approvarsi con decreto reale sentito il Consiglio di Stato ed eventualmente occorrenti per la esecuzione delle varie parti delle precedenti disposizioni sono puniti, quando non siano applicabili le pene prevedute nelle disposizioni medesime, con l'ammenda fino a lire duemila.
La sanzione dell'ammenda di cui al secondo comma dell'articolo sopra riportato e' stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall' art. 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il quale ha previsto che non costituissero piu' reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.
La misura della sanzione di cui sopra e' stata successivamente moltiplicata prima per due ( D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679 ), poi per otto ( D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250 ), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti ( art. 3 legge 12 luglio 1961, n. 603 ) e infine per cinque ( legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 114, primo comma , in relazione all'art. 113, primo comma).
La misura attuale della sanzione e' quindi 'fino a lire quattrocentomila'".
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art.1
- Il titolo VII del R.D. n. 1238/1939 , sull'ordinamento dello stato civile riguarda "Dei registri e degli atti di morte", e comprende gli articoli dal 136 al 152 il cui testo e' il seguente:
"Art. 136. - Nella prima parte dei registri di morte l'ufficiale dello stato civile iscrive le dichiarazioni di morte fattegli direttamente nei casi indicati nell'art. 138, comma primo.
Art. 137. - La parte seconda dei registri di morte e' suddivisa in tre serie, distinte rispettivamente con le lettere A, B e C.
Nella serie A, composta di fogli con moduli stampati, si trascrivono gli atti di morte avvenuta fuori del luogo ove il defunto aveva la sua residenza.
Nella serie B, composta di fogli con moduli stampati, si iscrivono gli atti di morte che l'ufficiale dello stato civile redige in seguito ad avviso, notizie o denunzie avuti da ospedali, da collegi, da istituti o da qualsiasi altro stabilimento, a norma dell'art. 138, comma 2, da magistrati o da ufficiali di polizia giudiziaria nei casi di cui all'art. 144, dei capi stazione nel caso di cui all'art. 147, dai comandanti di aeromobili o di aeroporto nei casi indicati nell'art. 148, commi 1 e 4, dai segretari o dai cancellieri dell'autorita' giudiziaria nel caso di cui all'art. 139.
Nella serie C, composta di fogli in bianco si trascrivono:
1) gli atti di morte ricevuti all'estero;
2) gli atti di morte ricevuti durante un viaggio di mare e quelli formati nel Regno dalle autorita' marittime a termini dell'art. 146, commi primo e terzo;
3) gli atti di morte compilati dagli ufficiali designati ai sensi della legge di guerra approvata con R.D. 8 luglio 1938, n. 1415 ;
4) i processi verbali formati dal podesta' o da altro pubblico ufficiale nel caso preveduto nell'art. 145; i processi verbali formati dall'autorita' marittima portuale nel caso preveduto nell'art. 146, comma quarto, e, ottenuta l'autorizzazione del tribunale, gli atti di scomparizione in mare contemplati nell'art. 597 del regolamento per la esecuzione del codice per la marina mercantile;
5) le dichiarazioni autentiche delle autorita' marittime e dei comandanti di aeroporto nei casi preveduti rispettivamente nell'art. 146, comma secondo, e nell'art. 148, comma terzo;
6) le sentenze di rettificazione passate in giudicato;
7) le sentenze di morte presunta divenute eseguibili;
8) le sentenze che, a termini dell'art. 65 del libro primo del codice civile , dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte.
Nella serie C si iscrivono o si trascrivono gli atti di morte ai quali, per la particolarita' del caso, non si adattano i moduli stampati.
La trascrizione degli atti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4) e 5) e nel precedente comma e' fatta per intero.
Art. 138. - La dichiarazione di morte e' fatta entro ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
Se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione puo' anche essere fatta da due persone che ne sono informate.
In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne e' delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato nel comma precedente, all'ufficiale dello stato civile con le indicazioni stabilite nell'art. 140.
Art. 139. - Il segretario o il cancelliere dell'autorita' giudiziaria, tenuto a compilare il processo verbale dell'esecuzione di una sentenza di morte, deve trasmettere all'ufficiale dello stato civile del luogo, entro ventiquattro ore dall'esecuzione medesima, le notizie enunciate nell'articolo seguente, in conformita' delle quali e' formato l'atto di morte.
Art. 140. - L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, l'eta', il luogo di nascita, la professione e la residenza del defunto e, quando si tratta di straniero, la cittadinanza; il nome e il cognome del coniuge superstite, se il defunto era congiunto in matrimonio, o del predefunto coniuge, se era vedovo; il nome e il cognome, la professione e la residenza del padre e della madre del defunto; il nome e il cognome, l'eta', la professione e la residenza dei dichiaranti.
In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in esecuzione di una sentenza di condanna alla pena di morte, ovvero avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena, non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.
Art. 141. - Non si da' sepoltura se non precede l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile da rilasciare in carta non bollata e senza spesa.
L'ufficiale dello stato civile non puo' accordarla se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si e' accertato della morte medesima per mezzo di un medico necrosopo o di un altro delegato sanitario, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta.
Tale certificato si allega al registro degli atti di morte.
Art. 142. - Quando e' stata data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, questi ne deve fare immediato rapporto al procuratore del Re. In tale caso, se l'atto di morte non e' stato ricevuto, non deve essere iscritto nel registro se non dopo la sentenza del tribunale pronunciata ad istanza di persona interessata o del pubblico ministero. La sentenza deve essere menzionata nell'atto stesso ed inserita nel volume degli allegati.
Art. 143. - L'ufficiale dello stato civile, che nell'accertare la morte di una persona ai sensi dell'art. 141, rileva qualche indizio di morte dipendente da reato, deve farne immediato rapporto al pretore, dando intanto, se occorre, le disposizioni necessarie affinche' il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova. Nei comuni che sono sedi di tribunale, il rapporto e' fatto al procuratore del Re.
Art. 144. - Quando risultano segni o indizi di morte violenta o vi e' ragione di sospettarla per altre circostanze, non si puo' seppellire il cadavere se non dopo che il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, ha redatto il processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze relative alla morte e sulle notizie che ha potuto raccogliere circa il nome e il cognome, l'eta', il luogo di nascita, la professione e la residenza del defunto.
Il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria deve prontamente trasmettere all'ufficiale dello stato civile del luogo dove e' morta la persona le notizie enunciate nel suo processo verbale, in conformita' delle quali e' formato l'atto di morte.
Art. 145. - Nel caso di morte senza che sia possibile di rinvenire o di riconoscere il cadavere, l'ufficiale dello stato civile o altro pubblico ufficiale ne redige processo verbale o lo trasmette al procuratore del Re, il quale, ottenuta l'autorizzazione del tribunale, provvede a farlo trascrivere nel registro di morte.
Il processo verbale deve indicare esattamente le circostanze di tempo e di luogo dell'avvenimento occorso, descrive il cadavere o i cadaveri rinvenuti, gli oggetti e i segni riscontrati su ciascuno di essi, e raccogliere le dichiarazioni e le informazioni che possono servire ad accertare il numero e la identita' dei morti.
Art. 146. - Se taluno muore durante un viaggio di mare, l'atto di morte e' formato dagli ufficiali indicati nell'art. 79 e si osservano per il deposito dell'atto medesimo le disposizioni dell'art. 80.
Quando per naufragio di una nave sono da ritenere perite tutte le persone dell'equipaggio e tutti i passeggeri idonei a fare testimonianza, l'autorita' marittima, accertato l'infortunio, ne fa trascrivere una dichiarazione autentica nei registri di ciascuno dei comuni a cui appartenevano le persone morte.
Nel caso in cui si e' perduta una parte soltanto dell'equipaggio o della gente imbarcata e fra coloro che perirono sono compresi gli ufficiali indicati nell'art. 79, gli atti di morte sono formati, sulle dichiarazioni dei superstiti, all'estero dalla regia autorita' consolare e nel Regno dell'autorita' marittima.
Nel caso di naufragio dei battelli, di barche, o di altri galleggianti indicati nell'art. 899 del regolamento per la esecuzione del codice per la marina mercantile, l'autorita' marittima portuale, accertato l'infortunio, ne redige processo verbale con la indicazione delle persone che sono da ritenere perite. Il processo verbale e' trasmesso al procuratore del Re, il quale, ottenuta l'autorizzazione del tribunale, provvede a farlo trascrivere nei registri di ciascuno dei comuni a cui appartenevano le persone morte.
Art. 147. - Se taluno muore durante un viaggio per ferrovia, l'atto di morte e' formato dall'ufficiale dello stato civile del Comune dove si trova la stazione, nella quale il cadavere e' stato deposto.
A tal fine il capo della stazione trasmette, entro ventiquattro ore, avviso del decesso all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell'art. 140 e che egli deve curare di raccogliere dal capo del convoglio o altrimenti.
Art. 148. - La morte avvenuta in viaggio per aria e' registrata nel libro di bordo ed il comandante dell'aeromobile la deve denunciare, per la formazione del relativo atto, all'ufficiale dello stato civile, ovvero alla regia autorita' consolare, nel luogo di atterraggio o di approdo, in cui il cadavere e' deposto.
La denuncia deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'atterraggio o dall'approdo con le indicazioni stabilite nell'art. 140.
Quando, in conseguenza della perdita di un aeromobile, sono da ritenere perite tutte le persone dell'equipaggio e tutti i passeggeri idonei a fare testimonianza, il comandante dell'ultimo aeroporto toccato dall'aeromobile nel Regno, accertato l'infortunio, fa inserire una dichiarazione autentica nei registri di ciascuno dei comuni a cui appartenevano le persone morte.
Quando si e' perduta, con il comandante e gli altri ufficiali, una parte soltanto dell'equipaggio e dei passeggeri dell'aeromobile, gli atti di morte sono formati dagli ufficiali dello stato civile dei rispettivi comuni, a cui appartenevano le persone morte, in base a denuncia che deve a loro essere fatta, dopo i necessari accertamenti, dal comandante dell'ultimo aeroporto toccato.
Quando il sinistro e' avvenuto all'estero, gli atti di morte sono formati, sulla dichiarazione dei superstiti, dalla regia autorita' consolare.
Art. 149. - L'ufficiale dello stato civile, che iscrive nei propri registri un atto di morte, provvede per l'annotazione dell'atto stesso su quello di nascita del defunto, osservate le disposizioni dell'art. 175. Se la nascita e' avvenuta in altro comune, egli deve trasmettere copia dell'atto di morte al procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il detto comune affinche' sia provveduto all'annotazione, a norma del predetto art. 175.
L'obbligo di cui al comma precedente spetta all'ufficiale dello stato civile, pure nel caso in cui ha trascritto nei propri registri un atto di morte, che non sia gia' ricevuto nei registri di morte di un altro comune.
Se il defunto era residente in un altro comune, l'ufficiale dello stato civile, che ha formato l'atto di morte, deve anche trasmetterne copia entro dieci giorni, ai fini della trascrizione, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il defunto aveva la sua residenza.
Art. 150. - In margine agli atti di morte si fa annotazione delle sentenze di rettificazione ad essi relative; ed in margine agli atti di trascrizione delle sentenze dichiarative di morte presunta si fa annotazione delle sentenze che, a termini dell'art. 65 del libro primo del codice civile , dichiarano l'esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte.
E' fatta salva ogni altra annotazione prescritta dalla legge ovvero ordinata dall'autorita' giudiziaria.
Art. 151. - L'obbligo di dare notizia al giudice tutelare della morte di persona, la quale ha lasciato figli in eta' minore a termini dell'art. 343 del libro primo del codice civile spetta, nel caso preveduto nell'art. 149, comma secondo, all'ufficiale dello stato civile che e' richiesto per la trascrizione dell'atto di morte e deve essere adempiuto nei termini di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta di trascrizione.
Art. 152. - Nel caso di morte di straniero nel Regno, l'ufficiale dello stato civile spedisce sollecitamente copia autentica dell'atto di morte al procuratore del Re affinche' sia trasmessa, per mezzo del Ministero degli Affari Esteri, al Governo dello Stato a cui apparteneva il defunto purche' nello Stato medesimo siano in vigore disposizioni analoghe.
Se lo straniero non aveva con se' persone di sua famiglia maggiori di eta', l'ufficiale dello stato civile informa, in pari tempo, della morte il procuratore del Re affinche' ne sia avvertito il console dello Stato a cui il defunto apparteneva".
- L'art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con R.D. n. 1265/1934 , e' cosi' formulato:
"Gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto e' prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati:
a) a denunziare al podesta' (ora sindaco, n.d.r.) le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso".
- Il testo dell' art. 100 del D.P.R. n. 185/1964 (Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare) e' il seguente:
"Art. 100 (Certificati di morte). - Nei certificati di morte di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve essere fatta menzione dei nuclidi somministrati, della loro quantita' e della data di somministrazione, quali risultano dalla dichiarazione di cui all'art. 98".
Regolamento di polizia mortuaria- art. 1
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
Art. 1.
1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 , sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanita', il comune deve darne informazione immediatamente all'unita' sanitaria locale dove e' avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall' art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 .
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte e' fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte e' fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorita' giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanita', d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune ove e' avvenuto il decesso alla unita' sanitaria locale nel cui territorio detto comune e' ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unita' sanitaria locale diversa da quella ove e' avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla unita' sanitaria locale di residenza. Nel caso di comuni comprendenti piu' unita' sanitarie locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente ai sensi del secondo periodo del comma 8.
8. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ogni unita' sanitaria locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte. Nel caso di comuni comprendenti piu' unita' sanitarie locali la regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovra' individuare la unita' sanitaria locale competente alla tenuta del registro in questione.
9. Le schede di morte hanno esclusivamente finalita' sanitarie, epidemiologiche e statistiche.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 2
Art. 2.
1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 1 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 3
Art. 3.
1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all' art. 365 del codice penale , ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorita' giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 4
Art. 4.
1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all' art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 , sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla unita' sanitaria locale competente.
2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo e' svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
3. I medici necroscopi dipendono per tale attivita' dal coordinatore sanitario dell'unita' sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall' art. 365 del codice penale .
4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.
5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, e comunque non dopo le trenta ore.
.art)4;
Regolamento di polizia mortuaria- art. 5
Art. 5.
1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il sindaco il quale ne da' subito comunicazione all'autorita' giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unita' sanitaria locale competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorita' giudiziaria, l'unita' sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco ed alla stessa autorita' giudiziaria perche' questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 6
Art. 6.
1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero e' rilasciata, a norma dell' art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 , sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.
2. La medesima autorizzazione e' necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 7
Art. 7.
1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell' art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 , sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta eta' di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presubilmente compiuto 28 settimane di eta' intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unita' sanitaria locale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta eta' inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unita' sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta eta' di gestazione ed il peso del feto.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 8
Art. 8.
1. Nessun cadavere puo' essere chiuso in cassa, ne' essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, ne' essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avra' accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 , e successive modificazioni.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 9
Art. 9.
1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 10
Art. 10.
1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanita' o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unita' sanitaria locale il sindaco puo' ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 11
Art. 11.
1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanita' il coordinatore sanitario dell'unita' sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 12
Art. 12.
1. I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 13
Art. 13.
1. I comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorita' giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattivita'.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 14
Art. 14.
1. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
2. Nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.
3. I comuni costituitisi in consorio per l'esercizio di un unico cimitero a norma dell'art. 49, comma 3, possono consorziarsi anche per quanto concerne il deposito di osservazione e l'obitorio.
4. Nel caso di cui al comma 3, ai fini della distinzione
fra deposito di osservazione e obitorio di cui al comma 2, si tiene conto della popolazione complessiva dei
comuni interessati.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 15
Art. 15.
1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unita' sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all' art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 .
2. L'unita' sanitaria locale comprendente piu' comuni individua gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri; al loro allestimento ed all'esercizio provvede il comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono. Nel territorio di ciascuna unita' sanitaria locale le celle frigorifere debbono essere non meno di una ogni ventimila abitanti e, comunque, non meno di cinque. Nel caso di un comune il cui territorio coincide con quello di una unita' sanitaria locale, oppure comprende piu' unita' sanitarie locali, le determinazioni in proposito sono assunte dal comune e il rapporto quantitativo di cui sopra e' riferito alla popolazione complessiva del comune.
3. Con le stesse modalita' si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattivita' o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni centomila abitanti.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 16
Art. 16.
1. Il traporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, e':
a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorita' comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;
b) a carico del comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
2. L'unita' sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarita'.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 17
Art. 17.
1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 18
Art. 18.
1. Quando la morte e' dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanita', il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui e' rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorita' sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere e' portatore di radioattivita', la unita' sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 19
Art. 19.
1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a).
2. Nei casi previsti dall'art. 16, comma 1, lettera a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal comune e con diritto di privativa, il comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, puo' imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entita' non puo' superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.
3. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da comune ad altro comune o all'estero con mezzi di terzi e sempreche' esso venga effettuato con gli automezzi di cui all'art. 20, i comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entita' non puo' superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.
4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 20
Art. 20.
1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unita' sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneita', deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 21
Art. 21.
1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in localita' individuate con provvedimento del sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.
2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.
3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorita' di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneita' dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature e' accertata dal coordinatore sanitario della unita' sanitaria locale competente.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 22
Art. 22.
1. Il sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalita' ed i percorsi consentiti, nonche' il luogo e le modalita' per la sosta dei cadaveri in transito.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 23
Art. 23.
1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 24
Art. 24.
1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune e' autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
2. Il decreto di autorizzazione e' comunicato al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovra' essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 25
Art. 25.
1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanita', l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 24 puo' essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, e' stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 26
Art. 26.
1. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del sindaco del comune nella cui circoscrizione e' avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune e' sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 27
Art. 27.
1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1ø luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
2. Tale passaporto e' rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale e' rilasciato dalla competente autorita' del luogo da cui la salma viene estradata.
3. Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualita' di autorita' delegata dal Ministero della sanita'.
4. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Citta' del Vaticano e' regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055 .
Regolamento di polizia mortuaria- art. 28
Art. 28.
1. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorita' consolare italiana apposita domanda corredata:
a) di un certificato della competente autorita' sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30;
b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanita' dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. L'autorita' consolare italiana, constatata la regolarita' della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli affari esteri, al prefetto della provincia, dove la salma e' diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorita' consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, e il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 29
Art. 29.
1. Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:
a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorita' consolare dello Stato verso il quale la salma e' diretta;
b) certificato dell'unita' sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30;
c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanita' dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovra' transitare.
3. Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della sanita'.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 30
Art. 30.
1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole e' tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o piu' tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o piu' tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da piu' facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o piu' tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalita' tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.
11. La cassa cosi' confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non piu' di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.
12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
13. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non piu' di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 31
Art. 31.
1. Il Ministero della sanita', anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanita', puo' autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilita' del feretro.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 32
Art. 32.
1. Per il trasporto di cui all'art. 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavita' corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in localita' che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 33
Art. 33.
1. E' considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 34
Art. 34.
1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del sindaco del luogo dove e' avvenuto il decesso.
2. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 35
Art. 35.
1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.
2. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al sindaco.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 36
Art. 36.
1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non e' soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 18, 20, 25.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovra' recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 37
Art. 37.
1. Fatti salvi i poteri dell'autorita' giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83 , i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonche' i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Il coordinatore sanitario puo' disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.(1)
((2-bis. I familiari o gli altri aventi titolo del deceduto possono concordare con il direttore sanitario o sociosanitario l'esecuzione del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia)) .
3. Il riscontro diagnostico e' eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessaria a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 22 aprile 1991, n. 174 (in G.U. 1ª s.s. 24/04/1991, n. 17), "Dichiara che non spetta allo Stato individuare nel coordinatore sanitario delle unita' sanitarie locali della Regione Lombardia gli uffici competenti per l'esercizio di compiti specifici in materia di polizia mortuaria, cosi' come previsto dagli artt. 37, secondo comma, 39, primo comma, 43, primo comma, 45, secondo e terzo comma, 46, primo comma, 48, 51, secondo comma, 83, terzo comma, 86, quarto comma, 88, 94, primo comma e 96, secondo comma, e ai direttori sanitari degli ospedali l'adempimento previsto dall' art. 39, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria); ed, in conseguenza, annulla, limitatamente alla Regione Lombardia, tali norme nelle parti in cui attribuiscono al coordinatore sanitario delle unita' sanitarie locali ed ai direttori sanitari degli ospedali competenze in materia di polizia mortuaria."
Regolamento di polizia mortuaria- art. 38
Art. 38.
1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattivita' devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattivita' ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6 , 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 , in quanto applicabili.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 39
Art. 39.
1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.
1. Il sindaco provvede altresi' alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 7.
((1))
2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell' art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e successive modifiche.
3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 22 aprile 1991, n. 174 (in G.U. 1ª s.s. 24/04/1991, n. 17), "Dichiara che non spetta allo Stato individuare nel coordinatore sanitario delle unita' sanitarie locali della Regione Lombardia gli uffici competenti per l'esercizio di compiti specifici in materia di polizia mortuaria, cosi' come previsto dagli artt. 37, secondo comma, 39, primo comma, 43, primo comma, 45, secondo e terzo comma, 46, primo comma, 48, 51, secondo comma, 83, terzo comma, 86, quarto comma, 88, 94, primo comma e 96, secondo comma, e ai direttori sanitari degli ospedali l'adempimento previsto dall' art. 39, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria); ed, in conseguenza, annulla, limitatamente alla Regione Lombardia, tali norme nelle parti in cui attribuiscono al coordinatore sanitario delle unita' sanitarie locali ed ai direttori sanitari degli ospedali competenze in materia di polizia mortuaria."
Regolamento di polizia mortuaria- art. 40
Art. 40.
1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 8, 9 e 10.
2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalita'.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 41
Art. 41.
1. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalita' dei deceduti, messi a loro disposizione a norma dell'art. 40, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.
2. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorita' sanitaria locale sempreche' nulla osti da parte degli aventi titolo.
3. I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali puo' essere concessa la facolta' di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 42
Art. 42.
1. Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 40, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 43
Art. 43.
1. Il coordinatore sanitario della unita' sanitaria locale, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, puo' autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero. ((1))
2. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporra' a scopo didattico e di studio.
3. In nessun altro caso e' permesso asportare ossa dai cimiteri.
4. E' vietato il commercio di ossa umane.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 22 aprile 1991, n. 174 (in G.U. 1ª s.s. 24/04/1991, n. 17), "Dichiara che non spetta allo Stato individuare nel coordinatore sanitario delle unita' sanitarie locali della Regione Lombardia gli uffici competenti per l'esercizio di compiti specifici in materia di polizia mortuaria, cosi' come previsto dagli artt. 37, secondo comma, 39, primo comma, 43, primo comma, 45, secondo e terzo comma, 46, primo comma, 48, 51, secondo comma, 83, terzo comma, 86, quarto comma, 88, 94, primo comma e 96, secondo comma, e ai direttori sanitari degli ospedali l'adempimento previsto dall' art. 39, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria); ed, in conseguenza, annulla, limitatamente alla Regione Lombardia, tali norme nelle parti in cui attribuiscono al coordinatore sanitario delle unita' sanitarie locali ed ai direttori sanitari degli ospedali competenze in materia di polizia mortuaria."
Regolamento di polizia mortuaria- art. 44
Art. 44.
1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n. 644 , e successive modificazioni.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 45
Art. 45.
1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorita' giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario della unita' sanitaria locale o delle unita' sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda. ((1))
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanita', il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al sindaco e al coordinatore sanitario dell'unita' sanitaria locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell' art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e successive modifiche. ((1))
4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattivita' devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 38.
5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorita' giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 22 aprile 1991, n. 174 (in G.U. 1ª s.s. 24/04/1991, n. 17), "Dichiara che non spetta allo Stato individuare nel coordinatore sanitario delle unita' sanitarie locali della Regione Lombardia gli uffici competenti per l'esercizio di compiti specifici in materia di polizia mortuaria, cosi' come previsto dagli artt. 37, secondo comma, 39, primo comma, 43, primo comma, 45, secondo e terzo comma, 46, primo comma, 48, 51, secondo comma, 83, terzo comma, 86, quarto comma, 88, 94, primo comma e 96, secondo comma, e ai direttori sanitari degli ospedali l'adempimento previsto dall' art. 39, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria); ed, in conseguenza, annulla, limitatamente alla Regione Lombardia, tali norme nelle parti in cui attribuiscono al coordinatore sanitario delle unita' sanitarie locali ed ai direttori sanitari degli ospedali competenze in materia di polizia mortuaria."
Regolamento di polizia mortuaria- art. 46
Art. 46.
1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario della unita' sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione. ((1))
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuera';
b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 22 aprile 1991, n. 174 (in G.U. 1ª s.s. 24/04/1991, n. 17), "Dichiara che non spetta allo Stato individuare nel coordinatore sanitario delle unita' sanitarie locali della Regione Lombardia gli uffici competenti per l'esercizio di compiti specifici in materia di polizia mortuaria, cosi' come previsto dagli artt. 37, secondo comma, 39, primo comma, 43, primo comma, 45, secondo e terzo comma, 46, primo comma, 48, 51, secondo comma, 83, terzo comma, 86, quarto comma, 88, 94, primo comma e 96, secondo comma, e ai direttori sanitari degli ospedali l'adempimento previsto dall' art. 39, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria); ed, in conseguenza, annulla, limitatamente alla Regione Lombardia, tali norme nelle parti in cui attribuiscono al coordinatore sanitario delle unita' sanitarie locali ed ai direttori sanitari degli ospedali competenze in materia di polizia mortuaria."
Regolamento di polizia mortuaria- art. 47
Art. 47.
1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattivita', qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattivita' ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6 , 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 , in quanto applicabili.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 48
Art. 48.
1. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 e' eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8, 9 e 10.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 22 aprile 1991, n. 174 (in G.U. 1ª s.s. 24/04/1991, n. 17), "Dichiara che non spetta allo Stato individuare nel coordinatore sanitario delle unita' sanitarie locali della Regione Lombardia gli uffici competenti per l'esercizio di compiti specifici in materia di polizia mortuaria, cosi' come previsto dagli artt. 37, secondo comma, 39, primo comma, 43, primo comma, 45, secondo e terzo comma, 46, primo comma, 48, 51, secondo comma, 83, terzo comma, 86, quarto comma, 88, 94, primo comma e 96, secondo comma, e ai direttori sanitari degli ospedali l'adempimento previsto dall' art. 39, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria); ed, in conseguenza, annulla, limitatamente alla Regione Lombardia, tali norme nelle parti in cui attribuiscono al coordinatore sanitario delle unita' sanitarie locali ed ai direttori sanitari degli ospedali competenze in materia di polizia mortuaria."
Regolamento di polizia mortuaria- art. 49
Art. 49.
1. A norma dell' art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , ogni comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.
2. I comuni che abbiano frazioni dalle quali il trasporto delle salme ai cimiteri del capoluogo riesca non agevole per difficolta' di comunicazione devono avere appositi cimiteri per tali frazioni.
3. I piccoli comuni possono costituirsi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero soltanto quando siano contermini; in tal caso le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra i comuni consorziati in ragione della loro popolazione.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 50
Art. 50.
1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;
e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 51
Art. 51.
1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco e se il cimitero e' consorziale al sindaco del comune dove si trova il cimitero.
2. Il coordinatore sanitario della unita' sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 22 aprile 1991, n. 174 (in G.U. 1ª s.s. 24/04/1991, n. 17), "Dichiara che non spetta allo Stato individuare nel coordinatore sanitario delle unita' sanitarie locali della Regione Lombardia gli uffici competenti per l'esercizio di compiti specifici in materia di polizia mortuaria, cosi' come previsto dagli artt. 37, secondo comma, 39, primo comma, 43, primo comma, 45, secondo e terzo comma, 46, primo comma, 48, 51, secondo comma, 83, terzo comma, 86, quarto comma, 88, 94, primo comma e 96, secondo comma, e ai direttori sanitari degli ospedali l'adempimento previsto dall' art. 39, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria); ed, in conseguenza, annulla, limitatamente alla Regione Lombardia, tali norme nelle parti in cui attribuiscono al coordinatore sanitario delle unita' sanitarie locali ed ai direttori sanitari degli ospedali competenze in materia di polizia mortuaria."
Regolamento di polizia mortuaria- art. 52
Art. 52.
1. Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.
2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di se' l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:
a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, eta', luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
b) le generalita', come sopra, delle persone i cui cadaveri
vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
c) le generalita', come sopra, delle persone i cui cadaveri
vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;
d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 53
Art. 53.
1. I registri indicati nell'art. 52 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 54
Art. 54.
1. Gli uffici comunali o consorziali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 55
Art. 55.
1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle localita', specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondita' e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal consiglio comunale.
2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 56
Art. 56.
1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonche' impianti tecnici.
3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 57
Art. 57
1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall' art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e successive modificazioni.
2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428 , e successive modifiche.
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 1 AGOSTO 2002, N. 166 ))
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 1 AGOSTO 2002, N. 166 ))
5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondita' di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosita' e di capacita' per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
6. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
7. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col piu' alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 58
Art. 58.
1. La superfice dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la meta' l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione e' stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.
2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art.
86. Si tiene anche conto dell'eventualita' di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 59
Art. 59.
1. Nell'area di cui all'art. 58 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
d) a qualsiasi altra finalita' diversa dalla inumazione.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 60
Art. 60.
1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.
2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque
meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno
drenaggio, purche' questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidita' del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 61
Art. 61.
1. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 62
Art. 62.
1. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 63
Art. 63.
1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprieta'.
2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune puo' provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 64
Art. 64.
1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. Essa deve essere costruita in prossimita' dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provveduta di arredi per la deposizione dei feretri.
3. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 12, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 65
Art. 65.
1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
2. Le pareti di essa, fino all'altezza di m 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 66
Art. 66.
1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art. 65.
2. Nella sala munito di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in gres, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonche' di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 67
Art. 67.
1. Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 86 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.
L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 68
Art. 68.
1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprieta' meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 69
Art. 69.
1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una easremita' di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuita'.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 70
Art. 70.
1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo, a cura del comune, verra' applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 71
Art. 71.
1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondita' dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondita' venga alla superficie.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 72
Art. 72.
1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di eta' devono avere una profondita' non inferiore a metri 2.
Nella parte piu' profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 73
Art. 73.
1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di eta' inferiore a dieci anni devono avere una profondita' non inferiore a metri due.
Nella parte piu' profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 74
Art. 74.
1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 75
Art. 75.
1. Per le inumazioni non e' consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita'.
4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
7. Il coperchio sara' congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
9. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 76
Art. 76.
1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a piu' piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate
per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilita' ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprieta'.
7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
9. E' consentita, altresi' la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilita', di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 77
Art. 77.
1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', puo' autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 78
Art. 78.
1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del sindaco.
2. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.
3. I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal consiglio comunale.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 79
Art. 79.
1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volonta' testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volonta' deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente piu' prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di piu' parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volonta' del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell' art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ((, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 )) .
3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, e' sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volonta' di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non puo' essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal
coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di
morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorita' giudiziaria.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 80
Art. 80.
1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorita' comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.
5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non e' soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volonta' del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 81
Art. 81.
1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell' articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.
2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 82
Art. 82.
1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadeveri e' incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della sanita'.
Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della sanita' dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.
3. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo piu' breve, il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', puo' autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non puo' essere inferiore a cinque anni.
4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal sindaco.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 83
Art. 83.
1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorita' giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorita' giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorita' eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unita' sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 22 aprile 1991, n. 174 (in G.U. 1ª s.s. 24/04/1991, n. 17), "Dichiara che non spetta allo Stato individuare nel coordinatore sanitario delle unita' sanitarie locali della Regione Lombardia gli uffici competenti per l'esercizio di compiti specifici in materia di polizia mortuaria, cosi' come previsto dagli artt. 37, secondo comma, 39, primo comma, 43, primo comma, 45, secondo e terzo comma, 46, primo comma, 48, 51, secondo comma, 83, terzo comma, 86, quarto comma, 88, 94, primo comma e 96, secondo comma, e ai direttori sanitari degli ospedali l'adempimento previsto dall' art. 39, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria); ed, in conseguenza, annulla, limitatamente alla Regione Lombardia, tali norme nelle parti in cui attribuiscono al coordinatore sanitario delle unita' sanitarie locali ed ai direttori sanitari degli ospedali competenze in materia di polizia mortuaria."
Regolamento di polizia mortuaria- art. 84
Art. 84.
1. Salvo i casi ordinati dall'autorita' giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;
b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano gia' trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa puo' essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 85
Art. 85.
1. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco prescritte dall'art. 36.
2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attivita' cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 86
Art. 86.
1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private la concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno puo' essere abbreviato al termine minimo di
cinque anni.
4. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', puo' autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82. ((1))
5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione puo' provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 22 aprile 1991, n. 174 (in G.U. 1ª s.s. 24/04/1991, n. 17), "Dichiara che non spetta allo Stato individuare nel coordinatore sanitario delle unita' sanitarie locali della Regione Lombardia gli uffici competenti per l'esercizio di compiti specifici in materia di polizia mortuaria, cosi' come previsto dagli artt. 37, secondo comma, 39, primo comma, 43, primo comma, 45, secondo e terzo comma, 46, primo comma, 48, 51, secondo comma, 83, terzo comma, 86, quarto comma, 88, 94, primo comma e 96, secondo comma, e ai direttori sanitari degli ospedali l'adempimento previsto dall' art. 39, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria); ed, in conseguenza, annulla, limitatamente alla Regione Lombardia, tali norme nelle parti in cui attribuiscono al coordinatore sanitario delle unita' sanitarie locali ed ai direttori sanitari degli ospedali competenze in materia di polizia mortuaria."
Regolamento di polizia mortuaria- art. 87
Art. 87.
1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero e' tenuto a denunciare all'autorita' giudiziaria ed al sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall' art. 410 del codice penale .
Regolamento di polizia mortuaria- art. 88
Art. 88.
1. Il sindaco puo' autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede puo' farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora la predetta autorita' sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, puo' ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 22 aprile 1991, n. 174 (in G.U. 1ª s.s. 24/04/1991, n. 17), "Dichiara che non spetta allo Stato individuare nel coordinatore sanitario delle unita' sanitarie locali della Regione Lombardia gli uffici competenti per l'esercizio di compiti specifici in materia di polizia mortuaria, cosi' come previsto dagli artt. 37, secondo comma, 39, primo comma, 43, primo comma, 45, secondo e terzo comma, 46, primo comma, 48, 51, secondo comma, 83, terzo comma, 86, quarto comma, 88, 94, primo comma e 96, secondo comma, e ai direttori sanitari degli ospedali l'adempimento previsto dall' art. 39, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria); ed, in conseguenza, annulla, limitatamente alla Regione Lombardia, tali norme nelle parti in cui attribuiscono al coordinatore sanitario delle unita' sanitarie locali ed ai direttori sanitari degli ospedali competenze in materia di polizia mortuaria."
Regolamento di polizia mortuaria- art. 89
Art. 89.
1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 83.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 90
Art. 90.
1. Il comune puo' concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettivita'.
2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettivita', purche' tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esamazioni.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 91
Art. 91.
1. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui agli articoli 54 e seguenti.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 92
Art. 92.
1. Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 , possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98.
3. Con l'atto della concessione il comune puo' importare ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.
4. Non puo' essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 93
Art. 93.
1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche e' riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti e' riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Puo' altresi' essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonche' di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 94
Art. 94.
1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario della unita' sanitaria locale competente. ((1))
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 22 aprile 1991, n. 174 (in G.U. 1ª s.s. 24/04/1991, n. 17), "Dichiara che non spetta allo Stato individuare nel coordinatore sanitario delle unita' sanitarie locali della Regione Lombardia gli uffici competenti per l'esercizio di compiti specifici in materia di polizia mortuaria, cosi' come previsto dagli artt. 37, secondo comma, 39, primo comma, 43, primo comma, 45, secondo e terzo comma, 46, primo comma, 48, 51, secondo comma, 83, terzo comma, 86, quarto comma, 88, 94, primo comma e 96, secondo comma, e ai direttori sanitari degli ospedali l'adempimento previsto dall' art. 39, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria); ed, in conseguenza, annulla, limitatamente alla Regione Lombardia, tali norme nelle parti in cui attribuiscono al coordinatore sanitario delle unita' sanitarie locali ed ai direttori sanitari degli ospedali competenze in materia di polizia mortuaria."
Regolamento di polizia mortuaria- art. 95
Art. 95.
1. Quando il cimitero e' consortile, i comuni consorziati si ripartiscono i proventi delle concessioni delle aree per le sepolture private in ragione delle spese sostenute da ciascun comune per l'impianto del cimitero.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 96
Art. 96.
1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, puo' essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessita'.
2. Tale soppressione viene deliberata dal consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario della unita' sanitaria locale competente per territorio. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 22 aprile 1991, n. 174 (in G.U. 1ª s.s. 24/04/1991, n. 17), "Dichiara che non spetta allo Stato individuare nel coordinatore sanitario delle unita' sanitarie locali della Regione Lombardia gli uffici competenti per l'esercizio di compiti specifici in materia di polizia mortuaria, cosi' come previsto dagli artt. 37, secondo comma, 39, primo comma, 43, primo comma, 45, secondo e terzo comma, 46, primo comma, 48, 51, secondo comma, 83, terzo comma, 86, quarto comma, 88, 94, primo comma e 96, secondo comma, e ai direttori sanitari degli ospedali l'adempimento previsto dall' art. 39, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria); ed, in conseguenza, annulla, limitatamente alla Regione Lombardia, tali norme nelle parti in cui attribuiscono al coordinatore sanitario delle unita' sanitarie locali ed ai direttori sanitari degli ospedali competenze in materia di polizia mortuaria."
Regolamento di polizia mortuaria- art. 97
Art. 97.
1. Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non puo' essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorita' comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.
2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondita' di metri due e le ossa che si rinvengono debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 98
Art. 98.
1. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuita' della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del comune.
2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 99
Art. 99.
1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprieta' dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.
2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprieta' del comune.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 100
Art. 100.
1. I piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 54 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
2. Alle comunita' straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, puo' parimenti essere data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 101
Art. 101.
1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all' art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , occorre l'autorizzazione del sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'unita' sanitaria locale. Il richiedente fara' eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 102
Art. 102.
1. Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'art. 101, oltre l'autorizzazione di cui all'art. 6, occorre il nulla osta del sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 103
Art. 103.
1. I comuni non possono imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nei cimiteri.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 104
Art. 104.
1. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.
2. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprieta' delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilita' e di inedificabilita'.
3. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.
4. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonche' i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorita' comunale.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 105
Art. 105.
1. A norma dall' art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Il Ministro della sanita' , di concerto con il Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio superiore di sanita', puo' autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in localita' differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione puo' essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerenze.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 106
Art. 106.
1. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita' e d'intesa con l'unita' sanitaria locale competente, puo' autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, nonche' per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Regolamento di polizia mortuaria- art. 107
Art. 107.
1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento e' soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338 , 339 , 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , come modificati per effetto dell' art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 , e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
Regolamento di polizia mortuaria- art. 108
Art. 108.
1. Il regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 , come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 627 , e' abrogato.
2. E' abrogata altresi' ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.
3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389 , convertito dalla legge 15 marzo 1928, n. 833 , concernenti la polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura, resta fermo il regolamento approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 15 dicembre 1927, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1928 .
Visto, il Ministro della sanita'
DE LORENZO