094G0290
094G0290
Regolamento recante modifica agli atti costitutivi dell'Unione postale universale, secondo i documenti firmati a Washington il 14 dicembre 1989 e relativi regolamenti di esecuzione. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1994 n. 375)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 30/6/1994 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1965, n. 1717 , recante esecuzione degli atti costitutivi dell'Unione postale universale, firmati a Vienna il 10 luglio 1964; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1987, n. 198 , con il quale e' stata data esecuzione alle decisioni adottate dal XIX Congresso dell'UPU; Visto l'art. 17, comma 1, lettera c), e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 22 luglio 1993; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; EMANA il seguente regolamento
Art. 1
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla modifica degli atti costitutivi dell'Unione postale universale, secondo i documenti firmati a Washington il 14 dicembre 1989 e relativi regolamenti di esecuzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi 13 aprile 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREATTA, Ministro degli affari esteri PAGANI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Visto, il Guardasigilli; CONSO Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1994 Atti di Governo, registro n. 91, foglio n. 19
Regolamento
Union Postale universelle
Documents du Congres de Washington 1989
Tome III
Premier volume
Texte definitif des Actes signes a' Washington
Decisions autres que celles modifiant les Actes
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Regolamento - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE
UNIONE POSTALE UNIVERSALE
DOCUMENTI DEL CONGRESSO DI WASHINGTON 1989
TOMO III
PRIMO VOLUME
REGOLAMENTI DI ESECUZIONE STABILITI DAL CONSIGLIO ESECUTIVO, DEGLI
ATTI FIRMATI A WASHINGTON
Indice delle abbreviazioni (sigle, simboli ecc.) e segni utilizzati nelle Decisioni del Congresso di Washington 1989
A. Abbreviazioni, ecc. correnti
Administration Amministrazione postale (questa abbreviazione
tuttavia non e utilizzata quando sembra
indicato precisare al fine di evitare ogni
dubbio che si tratta di una Amministrazione
postale e non di altra amministrazione)
Arr. Accordo
art. articolo
c centesimo
CCEP Consiglio consultivo degli studi postali
CE Consiglio esecutivo
cf. conferire (nel senso di paragonare due cose
per giudicare in che cosa sono concordi e in
che cosa differiscono)
Assegni Accordo relativo al servizio degli assegni
postali
cm centimetro
col. colonna
Colis Accordo relativo ai pacchi postali
Constitution Costituzione dell'Unione postale universale
Conv.o Convenzione Convenzione postale universale
d.... Lettera da completare a seconda dei casi, come
segue: d', di, dei, del (questa sigla e
utilizzata principalmente nei moduli)
dm decimetro
Doc Documenti (del Congresso, delle Commissioni,
ecc.)
DTS Diritto di tiraggio speciale
Form. modulo
fr franco
g grammo
h ora
id. idem
kg chilogrammo
km chilometro
lb (16 oncie) libbra avoirdupois (453,59 grammi)
M... da completare a seconda dei casi, come segue:
Signor, Signora, Signorina o l'indirizzo
(questa sigla e utilizzata soprattutto nei
moduli)
M. Signor
MM. Signori
M.lle Signorina
Mme Signora
m metro
Mandats Accordo concernente i vaglia postali
max. massimo
miglio marino 1852 metri
min. minimo
mm millimetro
mn minuto (di tempo)
N. o n. numero
ONU organizzazione delle Nazioni Unite
oz oncia (28,3465 grammi) (16a parte della
libbra avoirdupois)
p. pagina
p.ex. per esempio
Prot./ Protocole Protocollo finale (dell'Aiuto rispettivo)
Regl. Regolamento di esecuzione
Regl.gen. ovvero Regolamento generale dell'Unione postale
Reglement general universale
Rimborsi Accordo relativo agli invii con assegno
s secondo (di tempo)
t tonnellata (1000 chilogrammi)
t-km tonnellata-chilometro o tonnellata
chilometrica (unita' utilizzata in materia di
trasporto)
UPU o Unione Unione postale universale
B. Abbreviazioni relative ai moduli
(Queste abbreviazioni sono sempre seguite dal numero d'ordine del
modulo)
AV Corrispondenze aeree
C Convenzione
CP Pacchi
MP Vaglia
R Rimborsi
VD Valori
VP Assegni
C. Altre abbreviazioni convenzionali specificate negli Atti
AI avviso d'iscrizione
AO altri oggetti o invii diversi dagli LC
A.R. avviso di ricevimento
BT bollettino di transito
F foglio di avviso o foglio di via
LC lettere e cartoline postali o lettere, aero-
grammi, cartoline postali, vaglia postali,
vaglia di rimborso, valori da ricuperare,
lettere con valore dichiarato, avviso di
pagamento, avviso d'iscrizione ed avviso di
ricevimento
M (sacchi) sacco speciale contenente stampe indirizzate
allo stesso destinatario e per la stessa
destinazione
PP porto pagato
R raccomandato
S.A.L. Corriere di superficie trasportato per via
aerea
SV sacco vuoto
T tassa da pagare
t.m. transito marittimo
TP tassa riscossa
t.t. transito territoriale
V valore dichiarato
XP via espresso (indicazione di servizio tassata
telegraficamente)
COSTITUZIONE DELL'UNIONE POSTALE UNIVERSALE (1)
PREAMBOLO
In vista di sviluppare le comunicazioni tra i popoli mediante un efficace funzionamento dei servizi postali e di contribuire al raggiungimento del fine elevato della collaborazione internazionale nell'ambito culturale, sociale ed economico,
i plenipotenziari dei Governi dei paesi contraenti hanno adottato, con riserva di ratifica la presente Costituzione.
Articolo primo
Portata e scopo dell'Unione
1. I paese che adottano la presente Costituzione formano, sotto la denominazione di Unione postale Universale un solo territorio postale per lo scambio reciproco degli invii della corrispondenza postale. E' garantita la liberta' di transito in tutto il territorio dell'Unione.
2. L'Unione ha come scopo di assicurare l'organizzazione ed il perfezionamento dei servizi postali e di favorire in questo settore, lo sviluppo della collaborazione internazionale.
3. L'Unione partecipa nella misura delle sue possibilita', all'assistenza tecnica postale richiesta dai suoi Paesi-membri.
Regolamento - art. 2
Articolo 2
Membri dell'Unione
Sono paesi membri dell'Unione:
a) i paesi che hanno qualita' di membro alla data dell'entrata in vigore della presente Costituzione;
b) i paesi divenuti membri in conformita' con l'articolo 11.
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(1) La costituzione dell'Unione postale universale firmata a
Washington nel 1964 e modificata dai Protocolli addizionali di Tokyo del 1969, di Losanna del 1974, di Amburgo del 1984 e di Washington del 1989 e riprodotta per memoria nel presente volume ma non fa parte degli Atti firmati a Washington.
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(1) Modificata dai Protocolli addizionali di Tokyo 1969, di Losanna
1974, di Amburgo 1984 e di Washington 1989.
Regolamento - art. 3
Articolo 3
Giurisdizione dell'Unione
Dipendono dalla giurisdizione dell'Unione:
a) i territori dei Paesi membri;
b) gli uffici postali istituiti dai Paesi membri in territori non
compresi nell'Unione;
c) i territori che, senza essere membri dell'Unione, sono compresi
nell'Unione perche' dipendono, dal punto di vista postale, dalla giurisdizione dei Paesi membri.
Regolamento - art. 4
Articolo 4
Relazioni eccezionali
Le Amministrazioni postali che servono territori non compresi
nell'Unione sono tenute a fare da tramite alle altre Amministrazioni.
Le disposizioni della Convenzione e del Regolamento relativo sono applicabili a tali relazioni eccezionali.
Regolamento - art. 5
Articolo 5
Sede dell'Unione
La sede dell'Unione e dei suoi organi permanenti e fissata a Berna.
Regolamento - art. 6
Articolo 6
La lingua ufficiale dell'Unione e' la lingua francese.
Regolamento - art. 7
Articolo 7 (1)
Unita' monetaria
L'unita' monetaria utilizzata negli atti dell'Unione e l'unita' di
conto del Fondo monetario internazionale (FMI).
Regolamento - art. 8
Articolo 8
Unioni ristrette. Accordi speciali
1. I Paesi membri o le rispettive Amministrazioni postali, in
quanto la loro legislazione non vi si opponga, possono istituire Unioni ristrette e stipulare fra loro Accordi speciali concernenti il servizio postale internazionale, a condizione pero' di non introdurvi disposizioni meno favorevoli per il pubblico di quelle previste dagli Atti di cui sono parti i Paesi membri interessati.
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(1) Modificato dal Congresso di Washington 1989
2. Le Unioni ristrette possono inviare osservatori ai congressi,
Conferenze e riunioni dell'Unione, al Consiglio esecutivo nonche' al Consiglio consultivo degli studi postali. (1)
3. L'Unione puo' inviare osservatori ai congressi, Conferenze e
riunioni delle Unioni ristrette.
Regolamento - art. 9
Articolo 9
Relazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite
Le relazioni tra l'Unione e l'Organizzazione delle Nazioni Unite
sono regolate dagli Accordi i cui testi sono allegati alla presente Costituzione.
Regolamento - art. 10
Articolo 10
Relazioni con le organizzazioni internazionali
Al fine di garantire una stretta cooperazione nel settore postale
internazionale l'Unione puo' collaborare con le organizzazioni internazionali aventi interessi ed attivita' connesse.
Regolamento - art. 11
Articolo 11
Adesione o ammissione all'Unione. Procedura
1. Ogni membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite puo' aderire all'Unione.
2. Ogni paese sovrano non membro dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite puo' chiedere la sua ammissione in qualita' di Paese membro dell'Unione.
3. L'adesione o la domanda di ammissione all'Unione deve comportare una dichiarazione formale di adesione alla Costituzione ed agli Atti obbligatori dell'Unione. Essa e' indirizzata dal Governo del paese interessato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale il quale, a seconda dei casi, notifica l'adesione o consulta i Paesi membri riguardo alla domanda di ammissione. (2)
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(1) Modificato dal Congresso di Tokyo 1969
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(2) Modificato dai Congressi di Tokyo 1969 e di Washington 1989
4. Il paese non membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e
considerato come ammesso in qualita' di Paese membro se la sua domanda e approvata da almeno i due terzi dei Paesi membri dell'Unione. I Paesi membri che non hanno risposto entro un termine di quattro mesi sono considerati come astenuti.
5. L'adesione o l'ammissione in qualita' di membro e notificata dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale ai Governi dei Paesi membri. Essa ha effetto a decorrere dalla data di questa notifica (1).
Regolamento - art. 12
Articolo 12
Uscita dall'Unione. Procedura (2)
1. Ciascun Paese membro ha facolta' di ritirarsi dall'Unione
mediante denuncia della Costituzione notificata dal Governo del paese interessato al Direttore Generale dell'Ufficio internazionale e da questi ai Governi dei Paesi membri.
2. L'uscita dall'Unione diviene effettiva allo scadere di un anno a
decorrere dal giorno del ricevimento della denuncia prevista al paragrafo 1, da parte del Direttore generale dell'Ufficio internazionale.
Regolamento - art. 13
Articolo 13
Organi dell'Unione
1. Gli organi dell'Unione sono il Congresso, il Consiglio
esecutivo, il Consiglio consultivo degli studi postali e l'Ufficio internazionale (2).
2. Gli organi permanenti dell'Unione sono il Consiglio esecutivo,
il consiglio consultivo degli studi postali e l'Ufficio internazionale.
Regolamento - art. 14
Articolo 14
Congresso
1. Il Congresso e' l'organo supremo dell'Unione.
2. Il Congresso si compone dei rappresentanti dei Paesi membri.
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(1) Modificato dal Congresso di Washington 1989
(2) Modificato dai Congressi di Tokyo 1969 e di Amburgo 1984
Regolamento - art. 15
Articolo 15
Congressi straordinari
Un Congresso straordinario puo' essere convocato a domanda o con il
consenso di due terzi almeno dei Paesi membri dell'Unione.
Regolamento - art. 16
Articolo 16
Conferenze amministrative
(Soppresso (1))
Regolamento - art. 17
Articolo 17
Consiglio esecutivo
1. Tra due Congressi, il Consiglio esecutivo (CE) assicura la
continuita' dei lavori dell'Unione in conformita' con le disposizioni degli Atti dell'Unione.
2. I membri del Consiglio esecutivo esercitano le loro funzioni a
nome e nell'interesse dell'Unione.
Regolamento - art. 18
Articolo 18
Consiglio consultivo degli studi postali
Il consiglio consultivo degli studi postali (CCEP) e' incaricato di
effettuare studi e di formulare pareri su questioni tecniche, di gestione ed economiche che riguardano il servizio postale. (2)
Regolamento - art. 19
Articolo 19
Commissioni speciali
(Soppresso (1))
Regolamento - art. 20
Articolo 20
Ufficio internazionale(3)
Un Ufficio centrale che funziona presso la sede dell'Unione con la
denominazione dell'Ufficio internazionale dell'Unione postale universale, diretta da un Direttore generale e posto sotto il controllo del Consiglio esecutivo, serve da organo di collegamento, di informazione e di consultazione per le Amministrazioni postali.
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(1) Dal Congresso di Amburgo 1984
(2) Modificato dal Congresso di Tokyo 1969
(3) Modificato dal Congresso di Amburgo 1984
Regolamento - art. 21
Articolo 21
Spese dell'Unione. Contributi dei Paesi membri (4)
1. Ciascun Congresso determina l'ammontare massimo che puo' essere
raggiunto:
a) annualmente, dalle spese dell'Unione;
b) dalle spese relative alla riunione del Congresso successivo.
2. L'ammontare massimo delle spese di cui al paragrafo 1 puo'
essere oltrepassato qualora richiesto dalle circostanze, sotto riserva che siano osservate le disposizioni relative del Regolamento generale.
3. Le spese dell'Unione, comprese se del caso le spese di cui al
paragrafo 2, sono sostentate in comune dai Paesi membri dell'Unione.
A tal fine, ciascun paese membro sceglie la classe di contribuzione nella quale intende essere classificato. Le classi di contribuzione sono stabilite nel Regolamento generale.
4. In caso di adesione o di ammissione all'Unione ai sensi
dell'articolo 11, il paese interessato sceglie liberamente la classe di contribuzione nella quale desidera essere classificato per quanto riguarda la ripartizione delle spese dell'Unione.
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(4) Modificato dal Congresso di Tokyo 1969, di Losanna 1974 e di
Washington 1989
Regolamento - art. 22
Articolo 22
Atti dell'Unione
1. La Costituzione e l'Atto fondamentale dell'Unione. Essa contiene le regole organiche dell'Unione.
2. Il Regolamento generale contiene le disposizioni che assicurano
l'applicazione della Costituzione ed il funzionamento dell'Unione.
Esso e obbligatorio per tutti i Paesi membri.
3. La Convenzione postale universale ed il suo regolamento di
esecuzione contengono le norme comuni applicabili al servizio postale internazionale nonche' le disposizioni relative ai servizi della posta lettere. Questi Atti sono obbligatori per tutti i Paesi membri.
4. Gli Accordi dell'Unione ed i rispettivi Regolamenti di
esecuzione regolano i servizi diversi da quello della postalettere tra i Paesi Membri che ne sono parti. Essi sono obbligatori solo per questi Paesi.
5. I Regolamenti di esecuzione che contengono le misure di
applicazione necessarie all'esecuzione della Convenzione e degli Accordi, sono determinati dal consiglio esecutivo, in considerazione delle decisioni adottate dal Congresso (1).
6. Gli eventuali Protocolli finali allegati agli Atti dell'Unione
di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 contengono le riserve a questi Atti.
Regolamento - art. 23
Articolo 23
Applicazione degli Atti dell'Unione ai territori di cui un Paese
membro assicura le relazioni internazionali (1).
1. Ogni paese puo' dichiarare in ogni momento che la sua
accettazione degli Atti dell'Unione comprende tutti i territori per i quali assicura le relazioni internazionali, ovvero solo alcuni di essi.
2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve essere indirizzata
al Direttore generale dell'ufficio internazionale.
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(1) Modificato dal Congresso di Washington 1989
3. Ogni Paese membro puo' in ogni tempo indicare al Direttore
generale dell'Ufficio internazionale una notifica in vista di denunciare l'applicazione degli Atti dell'Unione per i quali ha reso una dichiarazione in base al paragrafo 1. Questa notificazione produce i suoi effetti un anno dopo la data del suo ricevimento da parte del Direttore generale dell'Ufficio internazionale.
4. Le dichiarazioni e le notificazioni di cui ai paragrafi 1 e 3
sono comunicate ai Paesi membri dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale.
5. I paragrafi 1 a 4 non si applicano ai territori che possiedono
qualita' di membro dell'Unione e di cui un Paese membro assicura le relazioni internazionali.
Regolamento - art. 24
Articolo 24
Legislazioni nazionali
Le stipulazioni degli Atti dell'Unione non recano pregiudizio alla
legislazione di ciascun Paese membro in tutto cio' che non e espressamente previsto da questi Atti.
Regolamento - art. 25
Articolo 25
Firma, autenticazione, ratifica ed altre modalita' di approvazione
degli Atti dell'Unione (1).
1. Gli Atti dell'Unione risultanti dal Congresso sono firmati dai
plenipotenziari dei Paesi membri.
2. I Regolamenti di esecuzione sono autenticati dal Presidente e
dal Segretario Generale del Consiglio Esecutivo.
3. La Costituzione e ratificata il prima possibile dai paesi
firmatari.
4. L'approvazione degli Atti dell'Unione diversi dalla Costituzione e regolata dai regolamenti costituzionali di ciascun paese firmatario.
5. Se un paese non ratifica la costituzione o non approva gli altri Atti che ha firmato, la Costituzione e gli altri Atti sono tuttavia validi per i paesi che li hanno ratificati o approvati.
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(1) Modificato dal Congresso di Washington 1989
Regolamento - art. 26
Articolo 26
Notifica delle ratifiche e delle altre modalita' di approvazione
degli Atti dell'Unione
Gli strumenti di ratifica della Costituzione, dei Protocolli
addizionali ad essa ed eventualmente dell'approvazione degli altri Atti dell'Unione sono depositati nel piu' breve termine presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale che notifica questi depositi ai Governi dei Paesi membri (1).
Regolamento - art. 27
Articolo 27
Adesione ad un Accordo
1. I Paesi membri possono in ogni tempo, aderire ad una o piu'
negli Accordi previste all'articolo 22, paragrafo 4.
2. L'adesione dei Paesi membri agli Accordi e' notificata in
conformita' con l'articolo 11 paragrafo 3.
Regolamento - art. 28
Articolo 28
Denuncia di un Accordo
Ciascun Paese membro ha facolta' di porre fine alla propria
partecipazione a uno o piu' Accordi, alle condizioni stipulate all'articolo 12.
Regolamento - art. 29
Articolo 29
Presentazione delle proposte
1. L'Amministrazione postale di un Paese membro ha diritto di
presentare sia al Congresso, sia nell'intervallo tra due Congressi, proposte relative agli Atti dell'Unione ai quali il suo paese e Parte.
2. Tuttavia le proposte relative alla Costituzione ed al
Regolamento generale possono essere presentate solo al Congresso.
Regolamento - art. 30
Articolo 30
Modifica della Costituzione
1. Per essere adottate, le proposte presentate al Congresso e
relative alla presente Costituzione devono essere approvate da due terzi almeno dei Paesi membri dell'Unione.
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(1) Modificato dai Congressi di Tokyo 1969 e di Washington 1989
2. Le modifiche adottate da un Congresso sono oggetto di un
protocollo addizionale e salvo decisione contraria di questo Congresso, esse entrano in vigore contestualmente agli Atti rinnovati nel corso dello stesso Congresso. Esse sono ratificare il prima possibile dai Paesi membri e gli strumenti du questa ratifica sono trattati secondo la norma prevista all'articolo 26.
Regolamento - art. 31
Articolo 31
Modificazione del Regolamento generale, della Convenzione e degli
Accordi (1)
1. Il Regolamento generale, la Convenzione e gli Accordi
stabiliscono le condizioni cui e' subordinata l'approvazione delle proposte che le riguardano.
2. Gli atti di cui al paragrafo 1 diventano esecutivi
simultaneamente, ed hanno la stessa durata. Gli Atti corrispondenti al Congresso precedente sono abrogati a decorrere dal giorno stabilito dal Congresso per l'entrata in vigore di detti Atti.
Regolamento - art. 32
Articolo 32
Arbitrati
In caso di dissenso tra due o piu' Amministrazioni postali dei
Paesi membri circa l'interpretazione degli Atti dell'Unione o la responsabilita' derivante ad un'Amministrazione postale dall'applicazione di tali Atti, la questione controversa viene risolta con giudizio arbitrale.
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(1) Modificato dal Congresso di Amburgo 1984
Regolamento - art. 33
Articolo 33
Entrata in vigore e durata della Costituzione
La presente Costituzione entrera' in vigore il 1 gennaio 1966 e rimarra' in vigore per una durata indeterminata.
In fede di che i Plenipotenziari dei Governi dei paesi contraenti hanno firmato la presente Costituzione in un esemplare che rimarra' depositato presso gli Archivi del Governo del paese sede dell'Unione.
Una copia ne sara' consegnata a ciascuna Parte dal Governo del paese sede del congresso.
Fatto a Vienna, il 10 luglio 1964
Firme: vedere Documenti del Congresso di Vienna 1964, volume III, pagine 18 a 33
Protocollo - art. 1
PROTOCOLLO FINALE DELLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE
POSTALE UNIVERSALE
All'atto di procedere alla firma della Costituzione dell'Unione postale universale stipulata in data odierna, i sottoscritti Plenipotenziari hanno convenuto quanto segue:
Articolo unico
Adesione alla Costituzione
I Paesi-membri dell'Unione che non hanno firmato la Costituzione possono aderirvi in ogni tempo. Lo strumento di adesione e indirizzato per via diplomatica al Governo del paese sede dell'Unione e tramite quest'ultimo, ai Governi dei Paesi membri dell'Unione.
In fede di che, i Plenipotenziari di cui sopra hanno redatto il presente Protocollo che avra' lo stesso effetto e lo stesso valore come se le sue disposizioni fossero inserite nel testo stesso della Costituzione e lo hanno firmato in un esemplare che rimarra' depositato negli archivi del Governo del paese sede dell'Unione. Un esemplare ne sara' consegnato a ciascuna Parte dal Governo del paese sede del Congresso.
Fatto a Vienna,il 10 luglio 1964.
Firme: vedere Documenti del Congresso di Vienna 1964, volume III, pagine 35 a 40.
Protocollo - art. I
QUARTO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE POSTALE
UNIVERSALE
I plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri dell'Unione postale universale riuniti in congresso a Washington, visto l' articolo 30, paragrafo 2, della Costituzione dell'Unione postale universale stipulata a Vienna il 10 luglio 1964 hanno adottato con riserva di ratifica, le seguenti modifiche a detta Costituzione.
Articolo I
(Articolo 7 modificato)
Unita' monetaria
L'unita' monetaria utilizzata negli Atti dell'Unione e' l'unita' di conto del Fondo monetario internazionale (FMI)
Protocollo - art. II
Articolo II
(Articolo II modificato)
Adesione o ammissione all'Unione. Procedura
1. Ogni membro dell'Organizzazione delle Nazioni unite puo' aderire all'Unione.
2. Ogni paese sovrano non membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite puo' chiedere di essere ammesso come Paese-membro dell'Unione.
3. L'adesione o la domanda di ammissione all'Unione deve comportare una dichiarazione formale di adesione alla Costituzione ed agli Atti obbligatori dell'Unione. Essa e indirizzata dal Governo del paese interessato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale il quale, a seconda dei casi, notifica l'adesione o consulta i Paesi membri in merito alla domanda di ammissione.
4. Il paese non membro dell'organizzazione delle Nazioni Unite e considerato come ammesso in qualita' di Paese membro se la sua domanda e' approvata da due terzi almeno dei Paesi membri dell'Unione. I Paesi membri che non hanno risposto entro quattro mesi sono considerati come astenuti.
5. L'adesione o l'ammissione in qualita' di membro e' notificata dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale ai Governi dei Paesi-membri. Essa entra in vigore a decorrere dalla data di questa notifica.
Protocollo - art. III
Articolo III
(Articolo 12 modificato)
Uscita dall'Unione. Procedura
1. Ciascun Paese membro ha facolta' di ritirarsi dall'Unione mediante denuncia della Costituzione data dal Governo del paese interessato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale e da questi ai Governi dei Paesi membri.
2. L'uscita dall'Unione diviene effettiva dopo la scadenza di un anno a decorrere dal giorno in cui il Direttore generale dell'Ufficio internazionale riceve la denuncia di cui al paragrafo 1.
Protocollo - art. IV
Articolo IV
(Articolo 21 modificato)
Spese dell'Unione. Contributi dei Paesi membri
1. Ciascun congresso stabilisce l'importo massimo che possono raggiungere:
a) annualmente, le spese dell'Unione;
b) le spese inerenti alla riunione del Congresso successivo.
2. L'importo massimo delle spese di cui al paragrafo 1 puo' essere superato qualora le circostanze lo esigano, sotto riserva che siano osservate le disposizioni relative del. Regolamento generale.
3. Le spese dell'Unione, comprese se del caso le spese di cui al paragrafo 2, sono sostenute in comune dai Paesi membri dell'Unione. A tal fine, ciascun Paese membro sceglie la classe di contribuzione nella quale intende essere classificato. Le classi di contribuzione sono stabilite nel Regolamento generale.
4. In caso di adesione o di ammissione all'Unione in virtu' dell'articolo il, il paese interessato sceglie liberamente la classe di contribuzione nella quale desidera essere classificato per quanto riguarda la ripartizione delle spese dell'Unione.
Protocollo - art. V
Articolo V
(Articolo 22 modificato)
Atti dell'Unione
1. La Costituzione e l'Atto fondamentale dell'Unione. Essa contiene le regole organiche dell'Unione.
2. Il Regolamento generale comporta le disposizioni che assicurano l'applicazione della Costituzione ed il funzionamento dell'Unione.
Esso e obbligatorio per tutti i Paesi membri.
3. La Convenzione postale universale ed il suo Regolamento di esecuzione comportano le regole comuni applicabili al servizio postale internazionale e le disposizioni relative ai servizi della postalettere. Questi Atti sono obbligatori per tutti i Paesi membri.
4. Gli Accordi dell'Unione ed i loro Regolamenti di esecuzione regolano i servizi diversi da quelli della postalettere tra i Paesi membri che ne sono Parti. Essi sono obbligatori solo per questi paesi.
5. I Regolamenti di esecuzione, che contengono le misure di applicazione necessarie all'esecuzione della Convenzione e degli Accordi, sono stabiliti dal Consiglio esecutivo, in considerazione delle decisioni adottate dal Congresso.
6. Gli eventuali Protocolli finali allegati agli Atti dell'Unione di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 contengono le riserve a questi Atti.
Protocollo - art. VI
Articolo VI
(Articolo 23 modificato)
Applicazione degli Atti dell'Unione ai territori di cui un Paese
membro assicura le relazioni internazionali
1. Ogni paese puo' dichiarare in qualsiasi momento che l'accettazione da parte sua degli Atti dell'Unione include tutti i territori di cui assicura le relazioni internazionali, o solamente alcuni di essi.
2. La dichiarazione prevista al paragrafo 1 deve essere indirizzata al Direttore generale dell'Ufficio internazionale.
3. Ogni Paese membro puo' in qualsiasi momento indirizzare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale una notifica in vista di denunciare l'applicazione degli Atti dell'Unione per i quali ha pronunciato al dichiarazione prevista al paragrafo 1. Questa notifica produce i suoi effetti un anno dopo la data alla quale e ricevuta dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale.
4. Le dichiarazioni e notifiche previste ai paragrafi 1 e 3 sono comunicate ai Paesi membri dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale.
5. I paragrafi 1 a 4 non si applicano ai territori che hanno la qualifica di membro dell'Unione e le cui relazioni internazionali sono curate da un Paese membro.
Protocollo - art. VII
Articolo VII
(Articolo 25 modificato)
Firma autenticazione, ratifica ed altre modalita' di approvazione degli Atti dell'Unione.
1. Gli Atti dell'Unione risultanti dal Congresso sono firmati dai plenipotenziari dei Paesi membri.
2. I Regolamenti di esecuzione sono autenticati dal Presidente e dal Segretario generale del Consiglio esecutivo.
3. La costituzione e ratificata il prima possibile dai paesi firmatari.
4. L'approvazione degli Atti dell'Unione diversi dalla Costituzione e regolata dalle regole costituzionali di ciascun paese firmatario.
5. Quando un paese non ratifica la Costituzione o non approva gli altri Atti da esso firmati, la Costituzione e gli altri Atti non perdono tuttavia la loro validita' per i paesi che li hanno ratificati o approvati.
Protocollo - art. VIII
Articolo VIII
(Articolo 26 modificato)
Notifica delle ratifiche e delle altre modalita' di approvazione degli Atti dell'Unione.
Gli strumenti di ratifica della Costituzione, dei Protocolli addizionali ad essa e se del caso di approvazione degli altri Atti dell'Unione sono depositati quanto prima presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale che notifica questi depositi ai Governi dei Paesi membri.
Protocollo - art. IX
Articolo IX
Notifica dell'adesione ai Protocolli addizionali alla Costituzione dell'Unione postale universale.
A decorrere dall'entrata in vigore degli Atti del Congresso di Washington 1989, gli strumenti di adesione al Protocollo addizionale di Tokyo 1969, al secondo Protocollo addizionale di Losanna 1974 ed al terzo Protocollo addizionale di Amburgo 1984 devono essere indirizzati al Direttore generale dell'ufficio internazionale.
Quest'ultimo notifica questo deposito ai Governi dei Paesi membri.
Protocollo - art. X
Articolo X
Adesione al Protocollo addizionale ed agli altri Atti dell'Unione
1. I Paesi membri che non hanno firmato il presente Protocollo possono aderivi in qualsiasi momento.
2. I Paesi membri che sono parti agli Atti rinnovati dal Congresso ma che non li hanno firmati sono tenuti ad aderirvi quanto prima.
3. Gli strumenti di adesione relativi ai casi di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere indirizzati al Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Quest'ultimo notifica questo deposito ai Governi dei Paesi membri.
Protocollo - art. XI
Articolo XI
Attuazione e durata del Protocollo addizionale alla Costituzione
dell'Unione Postale universale
Il presente Protocollo addizionale entrera' in vigore il 1 gennaio 1991 e rimarra' in vigore per una durata indeterminata.
In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri hanno redatto il presente Protocollo addizionale che avra' lo stesso effetto e lo stesso valore come se le sue disposizioni fossero state inserite nel testo stesso della Costituzione e lo hanno firmato in un esemplare depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Una copia sara' consegnata a ciascuna Parte dal Governo del paese sede del Congresso.
Fatto a Washington, il 14 dicembre 1989
Protocollo - Dichiarazioni
DICHIARAZIONI EFFETTUATE ALL'ATTO DELLA FIRMA DEGLI ATTI
I
A nome della Repubblica Argentina
"E' ribadita la riserva formulata all'atto della ratifica della Costituzione dell'Unione postale universale firmata a Vienna (Austria) il 10 luglio 1964, con la quale il Governo argentino ha espressamente fatto rilevare che l'articolo 23 di detta carta organica non riguarda, ne include, le isole Malvine, le isole della Georgia del Sud, le isole Sandwich del Sud e l'Antartide argentina.
Di conseguenza la Repubblica argentina ribadisce la sua sovranita' su detti territori che sono parte integrante del suo territorio nazionale. Si ricorda inoltre che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato le risoluzioni 2065(XX), 3160(XVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 e 43/25 con le quali si riconosce l'esistenza di una controversia di sovranita' e si chiede ai Governi dell'Argentina e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord di iniziare negoziati al fine di risolvere la controversia e di trovare una soluzione pacifica e definitiva ai problemi in sospeso tra i due paesi, comprese tutte le questioni concernenti l'avvenire delle isole Malvine in conformita' con la Carta delle Nazioni Unite.
Inoltre la Repubblica argentina segnala che la disposizione contenuta nell'articolo 30 paragrafo 1 della Convenzione postale universale sulla circolazione di francobolli valevoli nel paese d'origine non sara' considerata obbligatoria per la Repubblica se questi deformano la realta' geografica e giuridica argentina, fatta salva l'applicazione del paragrafo 15 della Dichiarazione comune argentino-britannica del 1 luglio 1971 sulle comunicazioni e sui movimenti tra il territorio continentale argentino e le isole Malvine, approvato con scambio di lettere tra i due Governi il 5 agosto 1971".
(Congres -Doc 87)
II
A nome del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, isole della Manica e isola di Man:
"Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord non ha alcun dubbio per quanto riguarda la sovranita' del Regno Unito sulle isole Falkland, la Georgia del Sud e le isole Sandwich del Sud, nonche' sul Territorio britannico antartico. A questo proposito esso richiama l'attenzione sull'articolo IV del trattato dell'Antartico cui il Regno unito e l'Argentina sono parti.
Il Governo del Regno Unito non accetta dunque la dichiarazione della Repubblica argentina che pretende di contestare la sovranita' dei territori menzionati sopra, ne accetta la dichiarazione della Repubblica argentina relativa all'articolo 30, paragrafo 1 della Convenzione postale universale.
Per quanto concerne le altre questioni di cui nella dichiarazione della Repubblica argentina, il Governo del Regno Unito riserva la sua posizione".
(Congres -Doc 90)
III
A nome della Repubblica dell'Afghanistan, della Repubblica algerina democratica e popolare, del Regno dell'Arabia Saudita, dello Stato di Bahrain, di Brunei Darussalam, della Repubblica di Djibouti, degli Emirati arabi uniti, della Repubblica d'Indonesia, della Repubblica dell'Iraq, della Jamahiriya araba libica popolare socialista, del Regno hashemita di Giordania, del Kuwait, della Repubblica libanese, della Malesia, del Regno del Marocco, della Repubblica islamica di Mauritania, del Sultanato di Oman, della Repubblica islamica del Pakistan, dello Stato del Qatar, della Repubblica araba siriana, della Repubblica tunisina, della Repubblica araba dello Yemen, della Repubblica democratica popolare dello Yemen:
"Le summenzionate delegazioni,
considerando
la Quarta Convenzione di Ginevra del 1949 relativa alla protezione dei civili in tempi di guerra da una parte, e la decisione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 3379 D.30 del 10 novembre 1975, che qualifica il sionismo come forma di razzismo e di discriminazione razziale, d'altra parte,
ricordando
che il sionismo presenta tutti i caratteri dell'imperialismo per il fatto che e' una forma costante di conflitto e di guerra con i paesi del Medio Oriente (limitrofi),
constatando
che il sionismo pratica, tenuto conto della sua filosofia fondamentale, un espansionismo dichiarato poiche' occupa territori riconosciuti de facto e de jure come appartenenti a paesi limitrofi indipendenti e membri della comunita' internazionale,
consapevoli
che il popolo palestinese subisce i tormenti di una guerra che gli e' imposta e che, di conseguenza la difesa di detto popolo e' una causa giusta in quanto mira alla cessazione del suo martirio, al ricupero dei suoi diritti umani e sociali, ed al diritto all'auto-determinazione ed alla edificazione del suo Stato indipendente sul territorio della Palestina,
considerando
che il denominato Israele e' la punta di lancia di tale filosofia imperialista, espansionista e razzista,
confermano
la loro dichiarazione n. IX effettuata al congresso di Vienna 1964, la loro dichiarazione n. III effettuata al Congresso di Tokyo 1969, la loro dichiarazione n. III effettuata al Congresso di Losanna 1974, la loro dichiarazione n. V effettuata al Congresso di Rio de Janeiro 1979 e la loro dichiarazione n. XXVII effettuata al Congresso di
Amburgo 1984
e ribadiscono
che la loro firma di tutti gli Atti dell'Unione postale universale (Congresso di Washington 1989) nonche' l'eventuale ulteriore ratifica di questi Atti da parte dei loro rispettivi governi non sono valide nei confronti del membro iscritto con il nome d'Israele e non implicano in alcun modo il suo riconoscimento".
(Congres: -Doc 90/Add 1/Rev 1)
IV
A nome d'Israele
A
"La delegazione d'Israele al XX Congresso dell'Unione postale universale respinge senza riserve e nella loro integralita' tutte le dichiarazioni o riserve effettuate da alcuni Paesi membri dell'Unione al XV Congresso dell'Unione (Vienna 1964), al XVI Congresso (Tokyo 1969), al XVII Congresso (Losanna 1974) al XVIII Congresso (Rio de Janeiro 1979) al XIX Congresso (Amburgo 1984) ed al XX Congresso (Washington 1989) che pretendono di non tener conto dei suoi diritti di membro dell'UPU. Infatti esse sono incompatibili con lo statuto di membro dell'ONU e dell'UPU di Israele. Inoltre queste dichiarazioni sono state effettuate nell'intento di non applicare le disposizioni degli Atti dell'UPU e sono pertanto contrarie alla lettera ed allo spirito della Costituzione, della Convenzione e degli Accordi.
Per questo fatto la delegazione d'Israele considera queste
dichiarazioni come illegali, nulle e non avvenute"
(Congres -Doc 90/Add 2)
B
"La delegazione d'Israele deplora il tentativo di una certa delegazione al XX Congresso di introdurre a sproposito proposte o questioni di carattere strettamente politico per minare gli sforzi miranti a raggiungere gli obiettivi di collaborazione internazionale dell'UPU nel campo culturale, sociale ed economico. Tale politicizzazione e' contraria allo scopo essenzialmente tecnico e specializzato dell'UPU e reca pregiudizio al ruolo prezioso che l'Unione svolge nella comunita' internazionale.
La delegazione d'Israele dichiara di opporsi ad ogni proposta o risoluzione che contravviene al principio di universalita' della qualita' di membro dell'UPU o di ogni altro organismo o istituzione specializzata dell'Organizzazione delle Nazioni Unite"
(Congres -Doc 90/Add 3)
V
A nome del Cile
"Tutti gli Uffici postali del Cile sono istituiti sul suo
territorio di cui il settore antartico cileno e' parte integrante"
(Congres - Doc 90/Add 4)
VI
A nome del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, isole
della Manica e isola di Man
"Per quanto riguarda la dichiarazione effettuata dalla delegazione del Cile, il Regno Unito desidera dichiarare che il Governo di Sua Maesta' non ha dubbi riguardo alla propria sovranita' sul Territorio britannico dell'Antartico e desidera attirare l'attenzione sull'articolo 4 del Trattato sull'Antartico del 1959 di cui il Governo cileno ed il Governo di sua Maesta' sono entrambe parti".
(Congres - Doc 90/Add 5)
VII
A nome degli Stati Uniti d'America:
"In considerazione della dichiarazione effettuata riguardo agli Uffici postali situati nell'Antartico, gli Stati Uniti d'America dichiarano che riservano la loro posizione e che prendono nota dell'articolo 4 del Trattato del 1959 sull'Antartico".
(Congres - Doc 90/Add 6)
VIII
A nome dell'Australia:
"In considerazione della dichiarazione resa dalla delegazione del Cile, l'Australia attira l'attenzione sull'articolo 4 del Trattato sull'Antartico e dichiara che considera i propri Uffici postali situati nel Territorio australiano dell'Antartico come facenti parte del Territorio australiano".
(Congres: -Doc 90/Add 7)
IX
A nome d'Israele:
"La delegazione d'Israele si oppone fermamente alla mutata designazione dell'OLP come "Palestina" sul cartello sul quale sono iscritti i nomi dei paesi al XX Congresso. La delegazione d'Israele mantiene la sua obiezione alla concessione all'OLP dello statuto di osservatore, sotto qualsivoglia designazione, per ragioni ben note.
La delegazione d'Israele considera questo provvedimento come un'azione che aggrava ulteriormente la situazione".
(Congres - Doc 90/Add 8)
Regolamento generale
REGOLAMENTO GENERALE
DELL'UNIONE POSTALE UNIVERSALE
REGOLAMENTO GENERALE DELL'UNIONE POSTALE UNIVERSALE
I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri dell'Unione, visto l' articolo 22, paragrafo 2 della Costituzione dell'Unione postale universale conclusa a Vienna il 10 luglio 1964 hanno di comune accordo e con riserva dell'articolo 25 paragrafo 3 di detta Costituzione, deciso, nel presente Regolamento generale le seguenti disposizioni assicuranti l'attuazione della Costituzione ed il funzionamento dell'Unione.
CAPITOLO I
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'UNIONE
Articolo 101
Organizzazione e riunione dei congressi e dei Congressi
straordinari
1. I rappresentanti dei Paesi membri dell'Unione si riuniscono in Congresso al piu' tardi cinque anni dopo la data dell'entrata in
vigore degli Atti del Congresso precedente
2. Ciascun Paese membro si fa rappresentare al Congresso da uno o piu' plenipotenziari muniti dal loro Governo dei poteri necessari.
Puo', all'occorrenza farsi rappresentare dalla delegazione di un altro Paese membro. Tuttavia resta inteso che una delegazione puo' rappresentare un solo paese oltre al proprio.
3. Nelle deliberazioni, ciascun Paese membro dispone di un voto.
4. In linea di massima, ogni Congresso designa il paese in cui il congresso successivo avra' luogo. Se tale designazione si rivela inattuabile, il Consiglio esecutivo e autorizzato a designare il paese in cui il Congresso si svolgera', previa intesa con questo ultimo paese.
5. Previa intesa con l'Ufficio internazionale il Governo invitante stabilisce la data definitiva ed il luogo esatto del Congresso. In linea di massima un anno prima di questa data il Governo che invita, invia un invito al Governo di ciascun Paese membro. Questo invito puo' essere indirizzato sia direttamente, sia tramite un altro Governo, sia tramite il Direttore Generale dell'ufficio internazionale. Il Governo invitante e' altresi' incaricato di notificare a tutti i Governi dei Paesi membri le decisioni adottate dal Congresso.
6. Quando un Congresso deve essere riunito senza che vi sia un Governo che invita, l'Ufficio internazionale, con l'accordo del Consiglio esecutivo e previa intesa con il Governo della Confederazione svizzera, adotta le necessarie disposizioni per convocare ed organizzare il Congresso nel paese sede dell'Unione. In questo caso, l'Ufficio internazionale esercita le funzioni di Governo che invita.
7. Il luogo di riunione di un Congresso straordinario e fissato, previa intesa con l'Ufficio internazionale dai paesi membri che hanno preso l'iniziative di indire il Congresso.
8. Per analogia, i paragrafi 2 a 6 sono applicabili ai congressi straordinari.
Articolo 102
Composizione, funzionamento e riunioni del Consiglio esecutivo
1. Il Consiglio esecutivo si compone di un Presidente e di trentanove membri che esercitano le loro funzioni durante il periodo che separa due Congressi successivi.
2. La presidenza e' conferita di diritto al Paese ospite del Congresso. Se tale paese rinuncia, esso diviene membro di diritto e per questo fatto, il gruppo geografico cui appartiene dispone di un seggio supplementare al quale non sono applicabili le limitazioni del paragrafo 3. In questo caso, il Consiglio esecutivo elegge alla Presidenza uno dei membri che appartengono al gruppo geografico di cui fa parte il paese ospite.
3. I trentanove membri del Consiglio esecutivo sono eletti dal Congresso in base ad una equa ripartizione geografica. La meta' almeno dei membri dovra' essere rinnovata in occasione di ogni Congresso; nessun Paese membro puo' essere prescelto da tre congressi consecutivi.
4. Il rappresentante di ciascuno dei membri del Consiglio esecutivo e' designato dall'Amministrazione postale del Paese interessato.
Questo rappresentante deve essere un funzionario qualificato dell'Amministrazione delle poste.
5. Le funzioni di membro del Consiglio esecutivo sono gratuite. Le spese di funzionamento di questo Consiglio sono a carico dell'Unione.
6. Il Consiglio esecutivo ha le seguenti attribuzioni:
6.1 coordinare e fare opera di supervisione su tutte le attivita' dell'Unione e nell'intervallo tra i congressi.
6.2 procedere alla revisione dei Regolamenti di esecuzione dell'Unione entro i sei mesi che seguono la chiusura del Congresso, a meno che quest'ultimo non decida diversamente. in caso di urgente necessita', il Consiglio esecutivo puo' anche modificare tali Regolamenti in altre sessioni;
6.3 intraprendere ogni azione ritenuta necessaria per salvaguardare e rafforzare la qualita' del servizio postale e modernizzarlo;
6.4 favorire, coordinare e fare opera di supervisione su tutte le forme di assistenza tecnica postale nel quadro della cooperazione tecnica internazionale;
6.5 esaminare ed approvare il bilancio ed i conti annuali dell'Unione;
6.6 autorizzare se le circostanze lo richiedono, il superamento del limite massimo di spesa in conformita' con l'articolo 124, paragrafi 3, 4 e 5;
6.7 stabilire il Regolamento finanziario dell'UPU;
6.8 stabilire le norme che regolano il Fondo di riserva;
6.9 stabilire le norme che regolano il Fondo per le attivita' speciali;
6.10 assicurare il controllo dell'attivita' dell'Ufficio internazionale;
6.11 autorizzare, se viene richiesta, la scelta di una classe di contribuzione inferiore, in conformita' con le condizioni di cui all'articolo 125, paragrafo 6;
6.12 stabilire lo Statuto del personale e le condizioni di servizio dei funzionari eletti;
6.13 nominare o promuovere i funzionari al grado di Vice-Direttore generale (D 2);
6.14 stabilire il Regolamento del Fondo sociale.
6.15 approvare il rapporto annuale stabilito dall'ufficio internazionale sulle attivita' dell'Unione e presentare se del caso, commenti al riguardo;
6.16 decidere riguardo ai contatti da prendere con le Amministrazioni postali per poter adempiere alle sue funzioni;
6.17 decidere riguardo ai contatti da prendere con le organizzazioni che non sono osservatori di diritto, esaminare ed approvare i rapporti dell'Ufficio internazionale concernenti le relazioni dell'UPU con gli altri organismi internazionali, adottare le decisioni che ritiene opportune per la condotta di tali relazioni ed i seguiti da dar loro; designare in tempo utile le organizzazioni internazionali intergovernative e non governative che devono essere invitate a farsi rappresentare ad un Congresso ed incaricare il Direttore generale dell'ufficio internazionale di inviare gli inviti necessari;
6.18 studiare, a richiesta del Congresso del CCEP o delle Amministrazioni postali, i problemi di carattere amministrativo, legislativo e giuridico che interessano l'Unione o il servizio postale internazionale e comunicare il risultato di questi studi all'organo interessato o alle Amministrazioni postali, a seconda dei casi. Spetta al Consiglio esecutivo decidere se sia opportuno o meno intraprendere gli studi richiesti dalle Amministrazioni postali nell'intervallo tra i Congressi;
6.19 rivedere e modificare nell'intervallo tra due Congressi e secondo la procedura prescritta nella Convenzione postale universale le tasse di francatura degli invii della corrispondenza postale;
6.20 formulare proposte che saranno presentate all'approvazione sia del Congresso, sia delle Amministrazioni postali in conformita' con l'articolo 121;
6.21 esaminare a richiesta dell'Amministrazione postale di un Paese membro ogni proposta che questa Amministrazione trasmette all'Ufficio internazionale secondo l'articolo 120, preparando i commenti ed incaricando l'Ufficio di allegare questi ultimi a tale proposta prima di sottoporla all'approvazione delle Amministrazioni postali dei Paesi membri;
6.22 raccomandare, se necessario e se del caso dopo consultazione dell'insieme delle Amministrazioni postali l'adozione di una regolamentazione o di una nuova prassi in attesa che il Congresso decida in materia;
6.23 esaminare il rapporto annuale stabilito dal Consiglio consultivo degli studi postali e se del caso le proposte presentate da quest'ultimo;
6.24 presentare progetti di studi all'esame del Consiglio consultivo degli studi postali, in conformita' con l'articolo 104 paragrafo 9.6;
6.25 designare il paese sede del prossimo Congresso nel caso previsto all'articolo 101 paragrafo 4;
6.26 determinare in tempo utile il numero di Commissioni necessarie per svolgere compiutamente i lavori del Congresso e fissare le loro competenze;
6.27 determinare in tempo utile e con riserva dell'approvazione del Congresso i Paesi membri suscettibili:
- di assumere le vice-presidenze del Congresso nonche' le presidenze e le vice-presidenze delle Commissioni tenendo conto per quanto possibile di un'equa ripartizione geografica dei Paesi membri;
- di fare parte delle Commissioni ristrette del Congresso;
6.28 decidere sull'opportunita' o meno di sostituire i processi verbali delle sedute di una Commissione del Congresso con dei rapporti.
7. Per nominare i funzionari al grado D 2, il Consiglio esecutivo esamina i titoli di competenza professionale dei candidati raccomandati dalle Amministrazioni postali dei Paesi membri di cui hanno la nazionalita', e si accerta che gli incarichi dei vicedirettori generali siano per quanto possibile, ricoperti da candidati provenienti da varie regioni e da regioni diverse da quelle da cui provengono il Direttore generale ed il Vice Direttore generale in considerazione della valutazione prevalente dell'efficacita' dell'ufficio internazionale e nel rispetto del regime interno di promozioni dell'Ufficio.
8. Nella sua prima riunione convocata dal Presidente del Congresso, il Consiglio esecutivo elegge tra i suoi membri, quattro Vice-presidenti e determina il suo Regolamento interno.
9. Dietro convocazione del suo Presidente, il consiglio esecutivo si riunisce in linea di massima una volta l'anno presso la sede dell'Unione.
10. Il rappresentante di ciascuno dei membri del Consiglio esecutivo che partecipa alle sessioni di questo organo, ha diritto, tranne per le riunioni che hanno avuto luogo durante il Congresso, al rimborso sia del prezzo di un biglietto andata e ritorno in classe economica o di un biglietto ferroviario in I classe, sia del costo del viaggio con ogni altro mezzo a condizione che tale ammontare non superi il prezzo del biglietto aereo di andata e ritorno in classe economica.
11. Il Presidente del Consiglio consultivo degli studi postali rappresenta quest'ultimo alle sedute del consiglio esecutivo all'ordine del giorno del quale figurano questioni relative all'Organo che dirige.
12. Al fine di assicurare un efficace collegamento tra i lavori dei due organi il Presidente, il Vice Presidente ed i Presidenti delle Commissioni del Consiglio Consultivo degli studi postali possono qualora ne esprimano il desiderio, assistere alle riunioni del Consiglio esecutivo in qualita' di osservatori.
13. L'Amministrazione delle Poste del Paese dove il Consiglio esecutivo si riunisce e invitata a partecipare alle riunioni in qualita' di osservatore se questo paese non e' membro del Consiglio esecutivo.
14. Il Consiglio esecutivo puo' invitare alle sue riunioni senza diritto di voto, ogni organismo internazionale o persona qualificata che desidera associare ai suoi lavori. Il Consiglio puo' altresi' invitare alle stesse condizioni una o piu' Amministrazioni postali dei Paesi membri interessate a questioni previste dal suo ordine del giorno.
Articolo 103
Documentazione sulle attivita' del Consiglio esecutivo
1. Il Consiglio esecutivo indirizza alle Amministrazioni postali dei Paesi membri dell'Unione ed alle unioni ristrette, per informazione, dopo ciascuna sessione:
a) un reso conto analitico:
b) i "Documenti del Consiglio esecutivo" contenenti i rapporti, le deliberazioni il reso conto analitico nonche' le risoluzioni e decisioni.
2. Il Consiglio esecutivo sottopone al Congresso un rapporto sull'insieme della sua attivita' e lo trasmette alle Amministrazioni postali almeno due mesi prima dell'apertura del Congresso.
Articolo 104
Composizione, funzionamento e riunioni del Consiglio consultivo degli studi postali.
1. Il Consiglio consultivo degli studi postali si compone di trenta-cinque membri che esercitano le loro funzioni durante il periodo tra due congressi successivi.
2. I membri del Consiglio consultivo sono eletti dal Congresso, in linea di massima in base ad una ripartizione geografica la piu' ampia possibile.
3. Il rappresentante di ogni membro del Consiglio consultivo e designato dall'Amministrazione postale del suo paese. Questo rappresentante deve essere un funzionario qualificato dell'Amministrazione postale.
4. Le spese di funzionamento del Consiglio consultivo sono a carico dell'Unione. I suoi membri non ricevono alcuna retribuzione. Le spese di viaggio e di soggiorno dei rappresentanti delle Amministrazioni che partecipano al Consiglio consultivo sono a carico di queste ultime. Tuttavia il rappresentante di ciascuno dei paesi considerati come meno favoriti secondo le liste compilate dalla organizzazione delle Nazioni Unite ha diritto salvo per le riunioni che hanno luogo durante il Congresso, al rimborso sia del prezzo di un biglietto aereo di andata e ritorno in classe economica o di un biglietto ferroviario in prima classe, sia del costo del viaggio con ogni altro mezzo a condizione che tale ammontare non superi il prezzo del biglietto aereo di andata e ritorno in classe economica.
5. Durante la sua prima riunione convocata e aperta dal Presidente del Congresso, il Consiglio consultivo sceglie tra i suoi membri un Presidente, un Vice-Presidente ed i Presidenti delle Commissioni.
6. Il Consiglio consultivo stabilisce il proprio regolamento interno.
7. In linea di massima il Consiglio Consultivo si riunisce ogni anno presso la sede dell'Unione. La data ed il luogo della riunione sono fissate dal suo Presidente, previo accordo con il Presidente del consiglio esecutivo e con il Direttore generale dell'Ufficio internazionale.
8. Il Presidente, il Vice Presidente ed i Presidenti delle Commissioni del Consiglio Consultivo formano il Comitato direttivo.
Questo Comitato prepara e dirige i lavori di ogni sessione del Consiglio consultivo e si assume tutti i compiti che quest'ultimo decide di affidargli.
9. Le attribuzioni del Consiglio consultivo sono le seguenti:
9.1 organizzare lo studio dei problemi tecnici, di gestione, economici e di cooperazione tecnica piu' importanti che hanno interesse per le Amministrazioni postali di tutti i Paesi membri dell'Unione ed elaborare informazioni e pareri al riguardo:
9.2 procedere allo studio dei problemi d'insegnamento e di formazione professionale che interessano i paesi nuovi ed in via di sviluppo;
9.3 adottare i provvedimenti necessari in vista di studiare e di divulgare le esperienze ed i progressi effettuati da alcuni paesi nel settore della tecnica, dello sviluppo, dell'economia e della formazione professionale che interessano i servizi postali;
9.4 esaminare la situazione attuale ed i fabbisogni dei servizi postali nei paesi nuovi ed in via di sviluppo ed elaborare raccomandazioni adeguate sulle modalita' ed i mezzi per migliorare i servizi postali in questi paesi;
9.5 prendere, previa intesa con il Consiglio esecutivo, adeguati provvedimenti nel campo della cooperazione tecnica con tutti i Paesi membri dell'Unione, in particolare con i paesi nuovi ed in via di sviluppo;
9.6 esaminare ogni altra questione che gli e' sottoposta da un membro del Consiglio consultivo, dal consiglio esecutivo o da ogni Amministrazione di un Paese membro;
9.7 elaborare e presentare sotto forma di raccomandazione alle Amministrazioni postali norme in materia tecnica, di sviluppo e negli altri settori di sua competenza in cui e' indispensabile una prassi uniforme. Allo stesso modo effettua, se del caso, le modifiche di norme gia' stabilite.
10. I membri del Consiglio consultivo partecipano effettivamente alle sue attivita'. I Paesi membri che non appartengono al Consiglio consultivo possono, se lo richiedono, collaborare agli studi intrapresi.
11. Il Consiglio consultivo formula se del caso proposte all'intenzione del Congresso, direttamente derivanti dalle sue attivita' definite dal presente articolo. Queste proposte sono presentate dal Consiglio consultivo stesso, previa intesa con il Consiglio esecutivo quando si tratta di questioni che dipendono dalla competenza di quest'ultimo.
12. Il Consiglio consultivo predispone nella sessione precedente il Congresso, il progetto di programma di lavoro di base del prossimo Consiglio da sottoporre al Congresso, in considerazione delle richieste dei Paesi membri dell'Unione nonche' del Consiglio esecutivo e dell'Ufficio internazionale. Questo programma di base che comprende un numero limitato di studi su progetti di attualita' e d'interesse comune puo' essere riveduto ogni anno in funzione delle nuove realta' e priorita'.
13. Al fine di assicurare un efficace collegamento tra i lavori dei due organi, il Presidente, i Vice-Presidenti ed i Presidenti delle Commissioni del Consiglio esecutivo possono, qualora ne esprimano il desiderio, assistere alle riunioni del Consiglio consultivo in qualita' di osservatori.
14. Il Consiglio consultivo puo' invitare alle sue riunioni senza diritto di voto:
a) ogni organismo internazionale o ogni persona qualificata che desidera associare ai suoi lavori;
b) Amministrazioni postali dei Paesi membri che non appartengono al Consiglio consultivo.
Articolo 105
Documentazione sulle attivita' del Consiglio consultivo degli studi
postali
1. Dopo ciascuna sessione, il consiglio consultivo degli studi postali indirizza alle Amministrazioni delle Poste dei Paesi membri ed alle Unioni ristrette, per loro informazione:
a) un resoconto analitico;
b) i "Documenti del Consiglio consultivo degli studi postali" contenenti i rapporti, le deliberazioni ed il resoconto analitico.
2. Il Consiglio consultivo prepara, per il Consiglio esecutivo, un rapporto annuale sulle proprie attivita'.
3. Il Consiglio consultivo prepara, per il Congresso, un rapporto sull'insieme della sua attivita' e la trasmette alle Amministrazioni postali dei Paesi membri almeno due mesi prima dell'apertura del Congresso.
Articolo 106
Regolamento interno dei Congressi
1. Per quanto riguarda l'organizzazione dei suoi lavori e lo svolgimento delle sue deliberazioni il Congresso applica il Regolamento interno dei Congressi, allegato al presente Regolamento generale.
2. Ogni Congresso puo' modificare questo regolamento secondo le condizioni stabilite nel Regolamento interno stesso.
Articolo 107
Lingue utilizzate per la documentazione, le deliberazioni e la
corrispondenza di servizio
1. Per la documentazione dell'Unione, sono utilizzate le lingue araba, francese, inglese e spagnola. Sono altresi' utilizzate le lingue cinese, portoghese, russa e tedesca, a condizione che la produzione in queste ultime lingue sia limitata alla documentazione di base piu' importante. Altre lingue sono anche utilizzate a condizione che non ne derivi un incremento delle spese che l'Unione deve sostenere in base al paragrafo 6.
2. Il o i Paesi membri che hanno richiesto una lingua diversa dalla lingua ufficiale costituiscono un gruppo linguistico. Si presume che i Paesi membri che non formulano una richiesta espressa abbiano richiesto la lingua ufficiale.
3. La documentazione e' pubblicata dall'Ufficio internazionale nella lingua ufficiale e nelle lingue dei gruppi linguistici costituiti sia direttamente, sia tramite gli uffici regionali di questi gruppi, in conformita' con le modalita' convenute con l'Ufficio internazionale. La pubblicazione nelle varie lingue avviene secondo lo stesso modello.
4. La documentazione pubblicata direttamente dall'ufficio internazionale e' in linea di massima distribuita simultaneamente nelle varie lingue richieste.
5. Le corrispondenze tra le Amministrazioni postali e l'Ufficio internazionale e tra quest'ultimo e terzi possono essere scambiate in qualsiasi lingua per la quale l'Ufficio internazionale dispone di un servizio di traduzione.
6. Le spese di traduzione verso una lingua diversa dalla lingua ufficiale, comprese quelle derivanti dall'applicazione del paragrafo 5, sono sostenute dal gruppo linguistico che ha richiesto questa lingua. Sono a carico dell'Unione le spese di traduzione nella lingua ufficiale dei documenti e delle corrispondenze ricevute in lingua araba, inglese e spagnola, nonche' di tutte le altre spese inerenti alla fornitura dei documenti. Il massimale di spesa a carico dell'Unione per la produzione di documenti in cinese, russo, portoghese e tedesco e' fissato da una Risoluzione del Congresso.
7. Le spese a carico di un gruppo linguistico sono ripartite tra i membri di questo gruppo proporzionalmente al loro contributo alle spese dell'Unione. Queste spese possono essere ripartite tra i membri del gruppo linguistico in base ad un altra chiave di ripartizione alla condizione che gli interessati si accordino al riguardo e notifichino la loro decisione all'Ufficio internazionale tramite il portavoce del gruppo.
8. L'Ufficio internazionale provvede, non oltre un termine di due anni, riguardo ad ogni cambiamento di scelta di lingua richiesto da un Paese membro.
9. Sono ammesse, per le deliberazioni delle riunioni degli organi dell'Unione, le lingue francese, inglese, russa e spagnola, per mezzo di un sistema di interpretazione - con o senza attrezzature elettroniche -, la cui scelta e' lasciata alla valutazione degli organizzatori della riunione, previa consultazione del Direttore generale dell'Ufficio internazionale e dei Paesi membri interessati.
10. Sono anche autorizzate altre lingue per le deliberazioni e le riunioni indicate al paragrafo 9.
11. Le delegazioni che utilizzano altre lingue provvedono all'interpretazione simultanea in una delle lingue di cui al paragrafo 9, sia con il sistema indicato nello stesso paragrafo, qualora possano esservi apportati i necessari adattamenti a carattere tecnico, sia con interpreti particolari.
12. Le spese del servizio d'interpretazione sono ripartite tra i Paesi membri che utilizzano la stessa lingua in proporzione al loro contributo alle spese dell'Unione. Tuttavia le spese d'installazione e di manutenzione dell'impianto tecnico sono a carico dell'Unione.
13. Le Amministrazioni postali possono intendersi per quanto concerne la lingua da utilizzare per la corrispondenza di servizio nelle loro reciproche relazioni. In mancanza di tale accordo, la lingua da utilizzare e' il francese.
CAPITOLO II
UFFICIO INTERNAZIONALE
Articolo 108
Elezione del Direttore generale e del Vice Direttore generale
dell'Ufficio internazionale
1. Il Direttore generale ed il Vice Direttore generale dell'Ufficio internazionale sono eletti dal Congresso per il periodo tra due Congressi successivi, la durata minima del loro mandato essendo di cinque anni. Il mandato e rinnovabile una sola volta. Salvo decisione contraria del Congresso, la data della loro entrata in funzione e fissata al 1 gennaio dell'anno successivo al Congresso.
2. Al meno sette mesi prima dell'apertura del Congresso, il Direttore generale dell'Ufficio internazionale invia una nota ai Governi dei Paesi membri invitandoli a presentare eventuali candidature per gli incarichi di Direttore generale e di Vice Direttore generale ed indicando al contempo se il Direttore generale o il Vice-Direttore generale in funzione e' interessato al rinnovo eventuale del loro iniziale mandato. Le candidature accompagnate da un curriculum vitae, devono pervenire all'Ufficio internazionale almeno due mesi prima dell'apertura del Congresso. I candidati devono essere cittadini dei Paesi membri che li presentano. L'Ufficio internazionale elabora la documentazione necessaria per il Congresso.
L'elezione del Direttore generale e quella del Vice-Direttore generale hanno luogo a scrutinio segreto, la prima elezione vertente sulla nomina del Direttore generale.
3. Qualora l'incarico di Direttore generale sia vacante, il Vice-Direttore generale assume le funzioni di Direttore Generale fino alla fine del mandato previsto per quest'ultimo; egli e' eleggibile per questo incarico ed ammesso d'ufficio come candidato, con riserva che il suo mandato iniziale in qualita' di Vice Direttore non sia gia' stato rinnovato una volta dal Congresso precedente e che dichiari il suo interesse ad essere considerato come candidato all'incarico di Direttore generale.
4. In caso di vacanza contemporanea degli incarichi di Direttore generale e di Vice Direttore generale, il Consiglio esecutivo elegge, in base alle candidature ricevute a seguito di concorso, un Vice Direttore generale per il periodo intercorrente fino al Congresso successivo. Per la presentazione delle candidature, si applica per analogia il paragrafo 2.
5. In caso di vacanza dell'incarico di Vice Direttore generale, il Consiglio esecutivo incarica, su proposta del Direttore generale, uno dei Vice-Direttori generali presso l'ufficio internazionale di assumere le funzioni di Vice-Direttore generale fino al Congresso successivo.
Articolo 109
Funzioni del Direttore generale
1. Il Direttore generale organizza, amministra e dirige l'Ufficio internazionale di cui e rappresentante legale. Egli e competente a classificare gli incarichi dei gradi G 1 a D 1, e a nominare e promuovere i funzionari in questi gradi. Per le nomine nei gradi P 1 a D 1, egli esamina i titoli di competenza professionale dei candidati raccomandati dalle Amministrazioni postali dei Paesi membri di cui hanno la nazionalita', tenendo conto di una equa ripartizione geografica continentale e delle lingue nonche' di ogni altra relativa considerazione, ancorche' nel rispetto del sistema interno di promozioni dell'Ufficio. Egli tiene anche conto del fatto che in linea di massima le persone che occupano gli incarichi dei gradi D 2, D 1 e P 5 devono essere cittadini dei vari Paesi membri dell'Unione.
Egli informa il Consiglio esecutivo una volta l'anno, nel Rapporto sulle attivita' dell'Unione, riguardo alle nomine ed alle promozioni per i gradi P 4 a D 1.
2. Il Direttore generale ha le seguenti competenze:
2.1 svolgere le funzioni di depositario degli Atti dell'Unione e di intermediario nella procedura di adesione e di ammissione all'Unione, nonche' di uscita da quest'ultima.
2.2 notificare all'insieme delle Amministrazioni i Regolamenti di esecuzione decisi o riveduti dal Consiglio esecutivo;
2.3 preparare il progetto di bilancio annuale dell'Unione al livello piu' basso possibile compatibile con le esigenze dell'Unione e sottoporlo in tempo opportuno all'esame del Consiglio esecutivo; comunicare il bilancio ai Paesi membri dell'Unione previa approvazione del Consiglio esecutivo;
2.4 servire da intermediario nelle relazioni tra:
- l'UPU e le Unioni ristrette;
- l'UPU e l'Organizzazione delle Nazioni Unite;
- l'UPU e le Organizzazioni internazionali le cui attivita' presentano un interesse per l'Unione;
2.5 assumere le funzioni di segretario generale degli organi dell'Unione e vigilare a questo titolo, in considerazione delle disposizioni speciali dei presente Regolamento, in particolare:
- sulla preparazione e l'organizzazione dei lavori degli organi dell'Unione;
- sulla elaborazione, la produzione e la distribuzione dei documenti, rapporti e processi verbali;
- sul funzionamento del Segretariato durante le riunioni degli organi dell'Unione;
2.6 assistere alle sedute degli organi dell'Unione e partecipare alle deliberazioni senza diritto di voto con la possibilita' di farsi rappresentare.
Articolo 110
Funzioni del vice-Direttore generale
1. Il Vice Direttore generale assiste il Direttore generale ed e' responsabile davanti a lui.
2. In caso di assenza o di impedimento del Direttore generale, il Vice-Direttore generale ne esercita i poteri. Altrettanto dicasi in caso di incarico vacante del Direttore generale di cui all'articolo 108, paragrafo 3.
Articolo 111
Segretariato degli organi dell'Unione
Il segretariato degli organi dell'Unione e' svolto dall'Ufficio internazionale sotto la responsabilita' del Direttore generale. Esso invia tutti i documenti pubblicati in occasione di ciascuna sessione alle Amministrazioni postali dei membri dell'organo, alle Amministrazioni postali dei paesi che, senza essere membri dell'organo, collaborano agli studi intrapresi, alle Unioni ristrette nonche' alle altre Amministrazioni postali dei Paesi membri che ne fanno richiesta.
Articolo 112
Elenco dei Paesi membri
L'Ufficio internazionale compila e aggiorna l'elenco dei Paesi membri dell'Unione indicando la loro classe di contribuzione, il loro gruppo geografico e la loro situazione in relazione agli Atti dell'Unione.
Articolo 113
Informazioni. Pareri. Richieste di interpretazione e di modifica degli Atti. Inchieste. Intervento nella liquidazione dei conti.
1. L'Ufficio internazionale si mantiene in ogni tempo a disposizione del Consiglio esecutivo, del Consiglio consultivo degli studi postali e delle Amministrazioni postali per fornir loro informazioni utili sulle questioni relative al servizio.
2. Esso e' incaricato in particolar modo di riunire, di coordinare, di pubblicare e di distribuire le informazioni di ogni natura che interessano il servizio postale internazionale; di formulare, a domanda delle parti' in causa un parere sulle questioni controverse; di dar seguito alle domande di interpretazione o di modificazione degli Atti dell'Unione e, in linea di massima di procedere agli studi ed ai lavori di redazione o di documentazione che gli sono assegnati in virtu' di tali Atti o di cui fosse interpellato nell'interesse dell'Unione.
3. Esso procede altresi' alle indagini richieste dalle Amministrazioni postali in vista di conoscere l'opinione delle altre Amministrazioni su una determinata questione. Il risultato di un'indagine non ha carattere di voto e non e espressamente vincolante.
4. L'Ufficio internazionale sottopone, ad ogni buon fine, al Presidente del Consiglio consultivo gli studi postali su problemi che sono di competenza di quest'ultimo organo.
5. L'Ufficio internazionale interviene, in qualita' di ufficio di compensazione, nella liquidazione dei conti di qualsiasi specie relative al servizio delle poste internazionali tra le Amministrazioni postali che richiedono tale intervento.
Articolo 114
Cooperazione tecnica
L'Ufficio internazionale e' incaricato nell'ambito della cooperazione tecnica internazionale, di sviluppare l'assistenza tecnica postale in tutte le sue forme.
Articolo 115
Moduli forniti dall'Ufficio internazionale
L'Ufficio internazionali e incaricato di far confezionare le tessere postali di riconoscimento ed i buoni risposta internazionali e di rifornire al prezzo di costo le Amministrazioni postali che ne fanno la richiesta.
Articolo 116
Atti delle Unioni ristrette e intese speciali
1. Due esemplari degli Atti delle Unioni ristrette e degli Accordi speciali conclusi in applicazione dell' Articolo 8 della Costituzione devono essere trasmesse all'Ufficio internazionale dagli uffici di queste Unioni o in mancanza, da una delle parti contraenti.
2. L'Ufficio internazionale vigila affinche' gli Atti delle Unioni ristrette e gli Accordi speciali non prevedano condizioni meno favorevoli per il pubblico di quelle previste negli Atti dell'Unione ed informa le Amministrazioni postali dell'esistenza delle Unioni e di detti Accordi. Esso segnala al Consiglio esecutivo ogni irregolarita' accertata in virtu' della presente disposizione.
Articolo 117
Rivista dell'Unione
L'Ufficio internazionale, redige, sulla base dei documenti che sono messi a sua disposizione, una rivista in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola.
Articolo 118
Rapporto annuale sulle attivita' dell'Unione
L'Ufficio internazionale prepara un rapporto annuale sulle attivita' dell'Unione che e comunicato previa approvazione del consiglio esecutivo, alle Amministrazioni postali, alle Unioni ristrette ed all'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Capitolo III
Procedura di presentazione e di esame delle proposte
Articolo 119
Procedura di presentazione delle proposte al Congresso
1. Con riserva delle eccezioni di cui ai paragrafi 2 e 5, la seguente procedura regola la presentazione delle proposte di qualsiasi specie che le Amministrazioni delle poste dei Paesi membri sottopongono al Congresso:
a) sono accettate le proposte che pervengono all'Ufficio internazionale almeno sei mesi prima della data stabilita per il Congresso;
b) nessuna proposta a carattere redazionale sara' accettata nei sei mesi precedenti la data fissata per il Congresso;
c) le proposte sul merito, che pervengono all'Ufficio internazionale nell'intervallo compreso tra sei e quattro mesi prima della data fissata per il Congresso, sono accettate solo se appoggiate da almeno otto Amministrazioni. Non saranno accettate le proposte pervenute dopo questo termine.
d) le proposte sul merito che pervengono all'Ufficio internazionale nell'intervallo compreso tra i quattro e i due mesi precedenti la data fissata per il Congresso sono accettate solo se appoggiate da almeno due Amministrazioni;
e) le dichiarazioni favorevoli devono pervenire all'Ufficio internazionale entro lo stesso termine delle proposte alle quali sono attinenti.
2. Le proposte concernenti la Costituzione o il Regolamento generale devono pervenire all'Ufficio internazionale almeno sei mesi prima dell'apertura del Congresso; quelle che pervengono successivamente a questa data ma prima dell'apertura del Congresso possono essere prese in considerazione solo se il Congresso decide in tal senso a maggioranza dei due terzi dei paesi rappresentati al Congresso, e se le condizioni previste al paragrafo 1 sono rispettate.
3. Ciascuna proposta deve avere in linea di massimo un solo obiettivo e contenere unicamente le modifiche giustificate da questo obiettivo.
4. Sulle proposte di carattere redazionale e apposta come intestazione la scritta: "Proposition d'ordre redactionnel (Proposta a carattere redazionale)" da parte delle Amministrazioni che le presentano; esse sono pubblicate dall'Ufficio internazionale con un numero seguito dalla lettera R. Le proposte non munite di tale indicazione ma che, secondo il parere dell'Ufficio internazionale concernono solo la formulazione, sono pubblicate con una annotazione appropriata; l'Ufficio internazionale stabilisce un elenco di queste proposte ad intenzione del Congresso.
5. La procedura prescritta ai paragrafi 1 e 4 non si applica ne alle proposte sul Regolamento interno dei congressi ne' agli emendamenti a proposte gia' effettuate.
Articolo 120
Procedura di presentazione delle proposte tra due Congressi
1. Per esser presa in considerazione ciascuna proposta relativa alla convenzione o agli Accordi e presentata da una Amministrazione postale tra due congressi deve essere appoggiata da almeno altre due Amministrazioni. Tali proposte non hanno seguito se l'Ufficio internazionale non riceve contestualmente le dichiarazioni favorevoli necessarie.
2. Queste proposte sono indirizzate alle altre Amministrazioni postali per il tramite dell'Ufficio internazionale.
3. Le proposte concernenti i Regolamenti di esecuzione non hanno bisogno di appoggio ma sono prese in considerazione dal consiglio
esecutivo solo se quest'ultimo ne approva l'urgente necessita'
Articolo 121
Esame delle proposte nell'intervallo tra due Congressi
1. Ogni proposta relativa alla Convenzione, agli Accordi ed ai loro Protocolli finali e' sottoposta alla seguente procedura: le Amministrazioni postali dei Paesi membri hanno un termine di due mesi per esaminare la proposta notificata mediante una circolare dell'Ufficio internazionale e, se del caso, per far pervenire le loro osservazioni a detto Ufficio. Gli emendamenti non sono ammessi.
L'Ufficio internazionale s'incarica di raccogliere le risposte e di comunicarle alle Amministrazioni postali con l'invito ad esprimere un parere favorevole o contrario alla proposta. Le Amministrazioni postali che non hanno fatto pervenire il loro voto entro un termine di due mesi sono considerate come astenute. I termini succitati decorrono dalla data delle circolari dell'Ufficio internazionale.
2. Le proposte di modifica dei Regolamenti di esecuzione sono esaminate dal Consiglio esecutivo.
3. Se la proposta riguarda un Accordo o il suo Protocollo finale,possono prendere parte alle operazioni indicate al paragrafo 1 solo le Amministrazioni postali dei Paesi membri che sono parti a detto Accordo.
Articolo 122
Notifica delle decisioni adottate nell'intervallo tra due congressi
1. Le modifiche apportate alla Convenzione, agli Accordi ed al Protocolli finali di questi Atti sono sancite da una notifica del Direttore generale dell'Ufficio internazionale ai Governi dei Paesi membri.
2. Le modifiche apportate dal Consiglio esecutivo ai Regolamenti di esecuzione ed ai loro Protocolli finali sono notificate alle Amministrazioni postali dall'Ufficio internazionale. Altrettanto dicasi delle interpretazioni di cui. all'articolo 93, paragrafo 3, lettera c, numero 2 della Convenzione ed alle disposizioni corrispondenti degli Accordi.
Articolo 123
Entrata in vigore dei Regolamenti di esecuzione e delle altre
decisioni adottate tra due congressi
1. I Regolamenti di esecuzione entrano in vigore alla stessa data ed hanno la stessa durata degli Atti derivanti dal Congresso.
2. Con riserva del paragrafo 1, le decisioni di modifica degli Atti dell'Unione che sono adottate tra due Congressi sono esecutorie solo dopo almeno tre mesi dalla loro notifica.
CAPITOLO IV
FINANZE
Articolo 124
Fissazione e regolamento delle spese dell'Unione
1. Sotto riserva dei paragrafi 2 a 6 le spese annuali inerenti alle attivita' degli organi dell'Unione non devono superare le somme in appresso per gli anni 1991 e seguenti:
26.070.100 franchi svizzeri per l'anno 1991;
26.586.900 franchi svizzeri per l'anno 1992;
26.800.100 franchi svizzeri per l'anno 1993;
26.773.200 franchi svizzeri per l'anno 1994;
26.935.600 franchi svizzeri per l'anno 1995;
Il limite di base per l'anno 1992 si applica anche agli anni successivi se il rapporto del Congresso e previsto per il 1994.
2. Le spese inerenti alla riunione del Congresso successivo (spostamento del Segretariato, spese di trasporto, spese per l'impianto tecnico di interpretazione simultanea, spese di riproduzione dei documenti durante il Congresso ecc.) non devono superare un massimale di 3.676.000 franchi svizzeri.
3. Il Consiglio esecutivo e' autorizzato a superare i limiti stabiliti ai paragrafi 1 e 2 in considerazione di aumenti della scala salariale, dei contributi a fini pensionistici o di indennita', comprese le indennita' di sede ammesse dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per il suo personale in servizio a Ginevra.
4. Il Consiglio esecutivo e' altresi' autorizzato a ritoccare ogni anno l'importo delle spese diverse da quelle relative al personale in servizio, in base all'indice svizzero dei prezzi al consumo.
5. In deroga al paragrafo 1, il consiglio esecutivo o in caso di estrema urgenza, il Direttore generale, puo' autorizzare che siano superati i limiti stabiliti se si tratta di far fronte a riparazioni importanti ed impreviste dell'edificio dell'Ufficio internazionale senza peraltro che l'ammontare eccedente superi 65 000 franchi svizzeri l'anno.
6. Se i crediti previsti dai paragrafi 1 e 2 si rivelano insufficienti per garantire un buon funzionamento dell'Unione, detti limiti possono essere superati solo con l'approvazione della maggioranza dei Paesi membri dell'Unione. Ogni consultazione deve comportare una relazione completa sui fatti che giustificano tale domanda.
7. I paesi che aderiscono all'Unione o che sono ammessi in qualita' di membri dell'Unione nonche' quelli che escono dall'Unione devono pagare la loro quota di contributi per l'intero anno in cui la loro ammissione o la loro uscita divengono effettive.
8. I Paesi membri pagano in anticipo la loro quota di contribuzione alle spese annuali dell'Unione in base al bilancio preventivo stabilito dal Consiglio esecutivo. Queste quote contributive devono essere pagate non oltre il primo giorno dell'esercizio finanziario cui si riferisce il bilancio preventivo. Trascorso questo termine, le somme dovute sono produttive di interessi a favore dell'Unione, nella misura del 3 per cento almeno durante i primi sei mesi e del 6% annuale a decorrere dal settimo mese.
9. Per rimediare alle insufficienze di tesoreria dell'Unione, e costituito un Fondo di riserva il cui ammontare e' stabilito dal Consiglio esecutivo. Questo Fondo e' alimentato innanzitutto dalle eccedenze di bilancio. Esso puo' altresi' servire ad equilibrare il bilancio o a ridurre l'ammontare dei contributi dei Paesi membri.
10. Nel caso di insufficienze temporanee di tesoreria, il Governo della Confederazione svizzera fa, a breve termine, le anticipazioni necessarie secondo condizioni da stabilire di comune accordo. Questo Governo controlla, senza spese, la tenuta dei conti finanziari nonche' sulla contabilita' dell'Ufficio internazionale nel limite dei crediti fissati dal Congresso.
Articolo 125
Classi di contribuzioni
1. I Paesi membri contribuiscono alla copertura delle spese dell'Unione secondo la classe di contribuzione cui appartengono.
Queste classi sono le seguenti:
classe di 50 unita';
classe di 40 unita';
classe di 35 unita';
classe di 20 unita';
classe di 25 unita';
classe di 20 unita';
classe di 15 unita';
classe di 10 unita';
classe di 5 unita';
classe di 3 unita';
classe di 1 unita';
classe di 0,5 unita' riservata ai paesi meno progrediti enumerati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e ad altri paesi designati dal Consiglio esecutivo.
2. Oltre alle classi di contribuzione enumerate al paragrafo 1, ogni Paese membro puo' scegliere di pagare un numero di unita' di contribuzione superiore a 50 unita'.
3. I Paesi membri sono classificati in una delle predette classi di contribuzione al momento della loro ammissione o della loro adesione all'Unione, secondo la procedura di cui all'articolo 21 paragrafo 4 della Costituzione.
4. I Paesi membri possono ulteriormente cambiare classe di contribuzione a condizione che questo cambiamento sia notificato all'Ufficio internazionale prima dell'apertura del Congresso. Questa notifica, che viene portata all'attenzione del Congresso, ha effetto alla data di entrata in vigore delle disposizioni finanziarie stabilite dal Congresso.
5. I Paesi membri non possono esigere di essere declassati da piu' di una classe per volta. I Paesi membri che non fanno conoscere il loro desiderio di cambiare classe di contribuzione prima dell'apertura del Congresso rimangono nella classe alla quale appartenevano fino a quel momento.
6. Tuttavia in circostanze eccezionali come catastrofi naturali che necessitino di programmi di aiuto internazionale, il Consiglio esecutivo puo' autorizzare il declassamento da una classe di contribuzione, su domanda di un Paese membro se quest'ultimo fornisce la prova che non e' piu' in grado di continuare a versare il suo contributo in base alla classe inizialmente prescelta.
7. In deroga ai paragrafi 4 e 5, i passaggi ad una classe superiore non sono oggetto di alcuna limitazione.
Articolo 126
Pagamento delle forniture dell'Ufficio internazionale
Le forniture che l'Ufficio internazionale consegna a titolo oneroso alle Amministrazioni postali devono essere pagate nel piu' breve termine possibile, e non oltre sei mesi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'invio del conto da parte di detto Ufficio. Trascorso questo termine, le somme dovute sono produttive d'interesse a favore dell'Unione nella misura del 5 per cento annuo, a decorrere dal giorno di scadenza di detto termine.
CAPITOLO V
ARBITRATI
Articolo 127
Procedura arbitrale
1. In caso di controversia da risolvere con un giudizio arbitrale, ciascuna delle Amministrazioni postali in causa sceglie una Amministrazione postale di un Paese membro non direttamente interessata alla controversia. Quando piu' Amministrazioni fanno causa comune, esse sono calcolate ai fini dell'applicazione di questa disposizione, come una sola.
2. Se una delle Amministrazioni in causa non da' seguito ad una proposta di arbitrato nel termine di sei mesi, l'Ufficio internazionale, se riceve una domanda in tal senso, fa in modo che l'Amministrazione inadempiente designi un arbitro oppure ne designa esso stesso uno, d'ufficio.
3. Le parti in causa possono intendersi per designare un arbitro unico che puo' essere l'Ufficio internazionale.
4. La decisione degli arbitri e' adottata con la maggioranza dei voti.
5. In caso di ripartizione dei voti gli arbitri scelgono per dirimere la controversia un'altra Amministrazione postale parimenti non coinvolta nella controversia. In mancanza di un'intesa sulla scelta, questa Amministrazione e' designata dall'Ufficio internazionale tra Amministrazioni non proposte dagli arbitri.
6. Trattandosi di una controversia concernente uno degli Accordi, non possono essere designati arbitri al di fuori delle Amministrazioni che partecipano a detto Accordo.
CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 128
Condizioni di approvazione delle proposte concernenti il
regolamento generale
Per divenire esecutorie, le proposte presentate al Congresso e relative al presente Regolamento generale devono essere approvate dalla maggioranza dei Paesi membri rappresentati al Congresso. I due terzi al meno dei Paesi membri dell'Unione devono essere presenti al momento del voto.
Articolo 129
Proposte relative agli Accordi con l'Organizzazione delle Nazioni Unite
Le condizioni di approvazione di cui all'articolo 128 si applicano altresi' alle proposte volte a modificare gli Accordi stipulati tra l'Unione postale universale e l'Organizzazione delle Nazioni Unite nella misura in cui questi Accordi non prevedono condizioni di modifica delle disposizioni che contengono.
Articolo 130
Entrata in vigore e durata del Regolamento generale
Il presente Regolamento generale entrera' in vigore il 1 gennaio 1991 e rimarra' in vigore fino all'attuazione degli Atti del Congresso successivo.
In fede di che i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri hanno firmato il presente Regolamento generale in un esemplare che e' depositato presso il Direttore generale dell'ufficio internazionale.
Una copia ne sara' consegnata a ciascuna Parte dal Governo del paese dove ha sede il Congresso.
Fatto a Washington il 14 dicembre 1989
Regolamento - art. 1
REGOLAMENTO INTERNO DEI CONGRESSI
Articolo primo
Disposizioni generali
Il presente Regolamento interno, in appresso denominato "il Regolamento", e istituito in attuazione degli Atti dell'Unione ed e' loro subordinato. In caso di divergenza tra una delle sue disposizioni ed una disposizione degli Atti, prevale quest'ultima.
Regolamento - art. 2
Articolo 2
Delegazioni
1. Il termine "delegazione" significa la persona o l'insieme delle persone designate da un Paese membro per partecipare al Congresso. La delegazione si compone di un Capo delegazione nonche' se del caso, di un sostituto del Capo delegazione, di uno o piu' delegati e se del caso di uno o piu' funzionari addetti (ivi compresi gli esperti, i segretari ecc.)
2. I Capi Delegazione, i loro sostituti, nonche' i delegati sono i rappresentanti dei Paesi membri ai sensi dell' articolo 14, paragrafo 2 della Costituzione se sono muniti dei poteri che rispondono alle condizioni fissate all'articolo 3 del presente Regolamento.
3. I funzionari addetti sono ammessi alle sedute ed hanno diritto di partecipare alle deliberazioni ma non hanno in linea di massima diritto di voto. Tuttavia essi possono essere autorizzati dal loro Capo delegazione a votare a nome del loro paese nelle sedute delle commissioni. Tali autorizzazioni devono essere consegnate per iscritto prima dell'inizio della seduta al Presidente della Commissione in questione.
Regolamento - art. 3
Articolo 3
Poteri dei delegati
1. I poteri dei delegati devono essere firmati dal Capo di Stato o dal Capo del Governo, o dal Ministro degli affari esteri del paese interessato. Essi devono essere redatti in buona e debita forma. I poteri dei delegati abilitati a firmare gli Atti (plenipotenziari) debbono indicare la portata di tale firma (firma con riserva di ratifica, di approvazione, firma "ad referendum", firma definitiva).
In mancanza di tale precisazione la firma e' considerata come soggetta a ratifica o ad approvazione. I poteri che autorizzano a firmare gli Atti includono implicitamente il diritto di deliberare e di votare. I delegati cui le Autorita' competenti hanno conferito i pieni poteri senza precisarne la portata sono autorizzati a deliberare, a votare ed a firmare gli Atti a meno che non risulti esplicitamente il contrario dalla formulazione dei poteri.
2. I poteri devono essere depositati sin dall'apertura del congresso presso l'Autorita' designata a tal fine.
3. I delegati non muniti di poteri o che non hanno depositato i loro poteri possono, se sono stati presentati dal loro Governo al Governo del paese invitante, prendere parte alle deliberazioni e votare sin dal momento in cui cominciano a partecipare ai lavori del Congresso. Altrettanto dicasi per quelli i cui poteri sono riconosciuti come viziati di irregolarita'. Questi delegati non saranno piu' autorizzati a votare a partire dal momento in cui il Congresso avra' approvato l'ultimo rapporto della Commissione di verifica dei poteri nel quale viene constatato che i loro poteri fanno difetto oppure sono irregolari e per tutto il tempo in cui la situazione non e regolarizzata. L'ultimo rapporto deve essere approvato dal Congresso prima delle elezioni diverse da quella del Congresso e prima dell'approvazione dei progetti di Atti.
4. I poteri di un Paese membro che si fa rappresentare al Congresso dalla delegazione di un altro Paese membro (procura) debbono avere la stessa forma di quelli che sono menzionati al paragrafo 1.
5. Non sono ammessi poteri e procure indirizzate a mezzo telegramma. Al contrario sono accettato i telegrammi che rispondono ad una richiesta di informazioni relativa ad una questione attinente al poteri.
6. Una delegazione che, dopo aver depositato i suoi poteri e impedita ad assistere a una o piu' sedute ha facolta' di farsi rappresentare dalla delegazione di un altro paese a patto di informarne per iscritto il Presidente della riunione interessata.
Tuttavia una delegazione puo' rappresentare, oltre al suo, solo un altro Paese.
7. I delegati dei Paesi membri che non sono parti ad un Accordo, possono partecipare senza diritto di voto alle deliberazioni del Congresso relative a questo Accordo.
Regolamento - art. 4
Articolo 4
Ordine dei posti
1. Alle sedute del Congresso e delle Commissioni, le delegazioni sono classificate secondo l'ordine alfabetico francese dei Paesi membri rappresentati.
2. Il Presidente del Consiglio esecutivo sorteggia in tempo utile, il nome del paese che occupera' i posti davanti alla tribuna presidenziale nelle sedute del Congresso e delle commissioni.
Regolamento - art. 5
Articolo 5
Osservatori
1. Possono partecipare rappresentanti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle deliberazioni del Congresso.
2. Gli osservatori delle organizzazioni internazionali intergovernative sono ammessi alle sedute del Congresso o delle sue Commissioni quando sono dibattute questioni che interessano le organizzazioni. Negli stessi casi possono essere ammessi alle sedute delle commissioni gli osservatori delle organizzazioni internazionali se la commissione interessata lo consente.
3. I rappresentanti qualificati delle Unioni ristrette stabilite secondo l' articolo 8, paragrafo 1 della Costituzione sono altresi' ammessi come osservatori se ne manifestano il desiderio.
4. Gli osservatori di cui ai paragrafi 1 a 3 partecipano alle deliberazioni senza diritto di voto.
Regolamento - art. 6
Articolo 6
Decano del Congresso
1. L'Amministrazione postale del paese sede del Congresso suggerisce la designazione del Decano del Congresso d'intesa con l'Ufficio internazionale. Il consiglio esecutivo procede in tempo utile all'approvazione di questa nomina.
2. All'apertura della prima seduta plenaria di ciascun Congresso, il Decano assume la presidenza del Congresso fino a quando quest'ultimo non ha eletto il suo Presidente. Inoltre egli esercita le funzioni che gli sono attribuite dal presente Regolamento.
Regolamento - art. 7
Articolo 7
Presidenze e vice-presidenti del Congresso e delle commissioni
1. Nella sua prima seduta plenaria, il Congresso elegge, su proposta del Decano, il Presidente del Congresso, poi approva su proposta del Consiglio esecutivo la designazione dei Paesi membri che assumeranno le vice-presidenze del Congresso nonche' le presidenze e le vice-presidenze delle Commissioni. Queste funzioni sono attribuite tenendo conto per quanto possibile di un equa ripartizione geografica dei Paesi membri.
2. I Presidenti aprono e chiudono le sedute che presiedono, dirigono i dibattiti, danno la parola agli oratori, mettono ai voti le proposte e indicano la maggioranza richiesta per le votazioni, annunciano le decisioni e con riserva dell'approvazione del Congresso, forniscono se del caso un'interpretazione di queste decisioni.
3. I Presidenti vigilano sull'osservanza del presente Regolamento e sul mantenimento dell'ordine durante le sedute.
4. Ogni delegazione puo' appellarsi, dinanzi al Congresso o alla Commissione in merito ad una decisione adottata dai Presidenti di tali organi sulla base di una norma del Regolamento o di una interpretazione di quest'ultimo; la decisione del Presidente rimane tuttavia valida se non e' annullata dalla maggioranza dei membri presenti e votanti.
5. Se il Paese membro incaricato della presidenza non e' piu' in grado di svolgere questa funzione, uno dei Vice-Presidenti e'
designato dal Congresso o dalla Commissione per sostituirlo
Regolamento - art. 8
Articolo 8
Ufficio del Congresso
1. L'Ufficio e l'organo centrale incaricato di dirigere i lavori del Congresso. Esso e' costituito dal Presidente e dai Vice-presidenti del Congresso nonche' dai Presidenti delle Commissioni Esso si riunisce periodicamente per esaminare l'andamento dei lavori del Congresso e delle sue Commissioni e formulare raccomandazioni volte ad agevolare tale andamento. Esso aiuta il Presidente ad elaborare l'ordine del giorno di ciascuna seduta plenaria e a coordinare i lavori delle Commissioni. Esso formula raccomandazioni relative alla chiusura del Congresso.
2. Il Segretario generale del Congresso ed il Segretario generale aggiunto di cui all'articolo 11, paragrafo 1, assistono alle riunioni dell'Ufficio.
Regolamento - art. 9
Articolo 9
Membri delle Commissioni
1. I Paesi membri rappresentati al Congresso sono di diritto membri delle commissioni incaricate dell'esame delle proposte relative alla Costituzione, al Regolamento generale, alla convenzione ed al Regolamento di esecuzione di quest'ultima.
2. I Paesi membri rappresentati al Congresso che sono parti ad uno o piu' degli Accordi facoltativi sono di diritto membri della o delle Commissioni incaricate della revisione di questi Accordi. Il diritto di voto dei membri di questa o di queste commissioni e' ristretto all'Accordo o agli Accordi di cui sono parti.
3. Le delegazioni che non sono membri delle Commissioni che trattano gli Accordi e dei loro Regolamenti di esecuzione hanno facolta' di assistere alle sedute di queste ultime e di partecipare alle deliberazioni senza diritto di voto.
Regolamento - art. 10
Articolo 10
Gruppi di lavoro
Ciascuna Commissione puo' costituire gruppi di lavoro per lo studio di questioni speciali.
Regolamento - art. 11
Articolo 11
Segretariato del Congresso e delle Commissioni
1. Il Direttore generale ed il Vice-Direttore generale dell'Ufficio internazionale assumono rispettivamente le funzioni di Segretario generale e di Segretario generale aggiunto del Congresso.
2. Il Segretario generale ed il Segretario generale aggiunto assistono alle sedute del Congresso e dell'Ufficio del Congresso nelle quali partecipano alle deliberazioni senza diritto di voto.
Essi possono anche, nelle stesse condizioni, assistere alle sedute delle Commissioni o farsi rappresentare da un funzionario superiore dell'Ufficio internazionale.
3. I lavori del Segretariato del Congresso, dell'Ufficio del congresso e delle Commissioni sono svolti dal personale dell'Ufficio internazionale in collaborazione con l'Amministrazione del paese invitante.
4. I funzionari superiori dell'Ufficio internazionale assumono le funzioni di Segretario del Congresso, dell'Ufficio del Congresso e delle Commissioni. Essi assistono il Presidente durante le sedute e sono responsabili della redazione dei processi-verbali o dei rapporti.
5. I Segretari del Congresso e delle Commissioni sono assistiti da Segretari aggiunti.
6. Relatori aventi la padronanza della lingua francese sono incaricati della redazione dei processi verbali del Congresso e delle Commissioni.
Regolamento - art. 12
Articolo 12
Lingue per le deliberazioni
1. Con riserva del paragrafo 2, le lingua francese, inglese, russa e spagnola sono ammesse per le deliberazioni grazie ad un sistema d'interpretazione simultanea o consecutiva.
2. Le deliberazioni della Commissione di redazione si svolgono in lingua francese.
3. Altre lingue sono ugualmente autorizzate per le deliberazioni di cui al paragrafo 1. La lingua del paese ospite ha al riguardo un diritto di precedenza. Le delegazioni che utilizzano altre lingue provvedono all'interpretazione simultanea in una delle lingue menzionate al paragrafo 1, sia con un sistema di interpretazione simultanea che puo' ricevere modifiche a carattere tecnico, sia avvalendosi di interpreti particolari.
4. Le spese di installazione e di manutenzione delle attrezzature tecniche sono a carico dell'Unione.
5. Le spese relative al servizi di interpretazione sono ripartite tra i Paesi membri che utilizzano la stessa lingua in proporzione della loro contribuzione alle spese dell'Unione.
Regolamento - art. 13
Articolo 13
Lingue di redazione dei documenti del Congresso
1. I documenti elaborati durante il Congresso compresi i progetti di decisione sottoposti all'approvazione del Congresso sono pubblicati in lingua francese dal Segretariato del Congresso.
2. A tal fine i documenti provenienti dalle delegazioni dei Paesi membri devono essere presentati in questa lingua, sia direttamente, sia tramite i servizi di traduzione annessi al Segretariato del Congresso.
3. Questi servizi, organizzati a proprie spese dai gruppi linguistici costituiti secondo le norme corrispondenti del Regolamento generale possono anche tradurre documenti del Congresso nelle loro lingue rispettive.
Regolamento - art. 14
Articolo 14
Proposte
1. Tutte le questioni presentate al Congresso sono oggetto di proposte.
2. Tutte le proposte pubblicate dall'Ufficio internazionale prima dell'apertura del Congresso sono considerate come essendo state presentate al Congresso.
3. Due mesi prima dell'apertura del Congresso, nessuna proposta sara' presa in considerazione, tranne quelle aventi come oggetto l'emendamento di proposte precedenti.
4. E' considerata come emendamento ogni proposta di modifica la quale, senza alterare il merito della proposta, comporta una soppressione, un'aggiunta ad una parte della proposta originale o la revisione di una parte di questa proposta. Nessuna proposta di modifica sara' considerata come un emendamento se e' incompatibile con il senso o con l'intento della proposta originale. In caso di ambiguita', incombe al Congresso o alla Commissione di decidere la questione.
5. Gli emendamenti presentati al Congresso riguardo a proposte gia' effettuate devono essere consegnati per iscritto in lingua francese al Segretariato prima di mezzogiorno fante vigilia del giorno in cui sono iscritte per la deliberazione in modo da poter essere distribuite ai delegati lo stesso giorno. Questo termine non si applica agli emendamenti che risultano direttamente dai dibattiti del Congresso o della Commissione. In questo ultimo caso, qualora cio' sia richiesto, l'autore dell'emendamento deve presentare il suo testo per iscritto in lingua francese o, in caso di difficolta', in ogni altra lingua di dibattito. Il Presidente interessato ne dara' o ne fara' dare lettura.
6. La procedura di cui al paragrafo 5 si applica altresi' alla presentazione di proposte che non richiedono la modifica del testo degli Atti (progetti di risoluzione, di raccomandazione, di auspicio ecc.),
7. Ogni proposta o emendamento deve essere redatta nella forma definitiva del testo da inserire negli Atti dell'Unione, con riserva beninteso di una eventuale messa a punto da parte della Commissione di redazione.
Regolamento - art. 15
Articolo 15
Esame delle proposte al Congresso e nelle commissioni.
1. Le proposte di carattere redazionale (il cui numero e' seguito dalla lettera R) sono assegnate alla Commissione di redazione sia direttamente se per quanto riguarda l'Ufficio internazionale non vi sono dubbi riguardo alla loro natura (Un elenco di siffatte proposte e' compilato dall'ufficio internazionale all'intenzione della Commissione di redazione), sia se, secondo l'Ufficio internazionale vi sono dubbi sulla loro natura, ancorche' le altre Commissioni ne abbiano confermato il carattere strettamente redazionale (Una lista anche di queste proposte e compilata ad intenzione delle Commissioni interessate). Tuttavia, se queste proposte sono collegate ad altre proposte sul merito che devono essere trattate dal Congresso o da altre commissioni, la commissione di redazione procede al loro esame solo dopo che il Congresso o le commissioni si siano pronunciate riguardo alle proposte sul merito corrispondenti. Le proposte il cui numero non e' seguito dalla lettera R, ma che, secondo il parere dell'Ufficio internazionale sono proposte di carattere redazionale, sono direttamente deferite alle Commissioni che si occupano delle proposte di merito corrispondenti. Queste Commissioni decidono, all'apertura dei loro lavori, quali di queste proposte saranno direttamente assegnate alla commissione di redazione. Un elenco di queste proposte e' compilato dall'Ufficio internazionale per le Commissioni pertinenti.
2. In linea di massima le proposte di modifica dei Regolamenti di esecuzione che sono la conseguenza delle proposte di modifica della Convenzione e degli Accordi sono trattate dalla Commissione pertinente, a meno che questa non decida sul loro rinvio al Consiglio esecutivo dietro proposta del suo Presidente o di una delegazione se questo rinvio e stato oggetto di una obiezione, il Presidente sottopone immediatamente la questione ad un voto di procedura.
3. Al contrario, le proposte di modifica dei Regolamenti di esecuzione che non sono la conseguenza di proposte di modifica della Convenzione e degli Accordi vengono rinviate al consiglio esecutivo, a meno che la Commissione non decida di esaminarle al congresso su proposta del Presidente o di una delegazione. Se tale proposta e oggetto di un'obiezione, il Presidente sottopone immediatamente la questione ad un voto di procedura.
4. Se una stessa questione e oggetto di piu' proposte, il Presidente decide il loro ordine di dibattito iniziando, di regola con la proposta che maggiormente si discosta dal testo di base e che comporta il cambiamento piu' profondo rispetto allo statu quo.
5. Se una proposta puo' essere suddivisa in piu' parti ciascuna di loro puo', con l'accordo dell'autore della proposta o dell'Assemblea, essere esaminata e messa ai voti separatamente.
6. Ogni proposta ritirata, in fase di Congresso o di Commissione dal suo autore puo' essere ripresa dalla delegazione di un altro Paese membro. Allo stesso modo se un emendamento ad una proposta e' accettato dall'autore di quest'ultima, un'altra delegazione puo' ricuperare la proposta originale non emendata.
7. Ogni emendamento ad una proposta, accettato dalla delegazione che presenta questa proposta, e' immediatamente incorporato nel testo della proposta. Se l'autore della proposta originale non accetta un emendamento il Presidente decide se si deve votare per primo l'emendamento o la proposta partendo dalla formulazione che si discosta maggiormente dal senso o dall'intenzione del testo di base, e che comporta il cambiamento piu' profondo rispetto allo statu quo.
8. La procedura di cui al paragrafo 7 si applica altresi' qualora siano presentati piu' emendamenti ad una stessa proposta.
9. Il Presidente del Congresso ed i Presidenti delle Commissioni fanno consegnare alla commissione di redazione, dopo ogni seduta il testo scritto delle proposte, emendamenti o decisioni adottate.
10. Al termine dei loro lavori le Commissioni compilano, riguardo ai Regolamenti di esecuzioni che li concernono, una risoluzione in due parti che contengono:
1 - i numeri delle proposte rinviate al Consiglio esecutivo per esame;
2 - i numeri delle proposte rinviate al consiglio esecutivo per esame con le direttive del congresso,
In quanto alle proposte di modifica dei Regolamenti di esecuzione adottate da una commissione e successivamente trasmesse alla Commissione di redazione, esse sono oggetto di una Risoluzione che comprende in annesso il testo definitivo delle proposte selezionate.
Regolamento - art. 16
Articolo 16
Deliberazioni
1. I delegati possono prendere la parola solo dopo essere stati autorizzati dal Presidente della Riunione. E' raccomandato loro di parlare senza fretta e distintamente. Il presidente deve lasciare ai delegati la possibilita' di esprimere liberamente e completamente il loro parere sull'argomento in discussione, sempre che cio' sia compatibile con il normale svolgimento delle deliberazioni.
2. Salvo decisione contraria adottata alla maggioranza dei membri presenti e votanti, i discorsi non possono superare cinque minuti. Il Presidente e' autorizzato ad interrompere ogni oratore che supera detto tempo di parola. Egli puo' anche esortare il delegato a non allontanarsi dal tema.
3. Durante il dibattito il Presidente puo', con l'accordo della maggioranza dei membri presenti e votanti dichiarare chiusa la lista degli oratori, dopo averne data lettura, Quando la lista e' terminata, egli annuncia la chiusura del dibattito, con riserva di concedere all'autore della proposta in discussione, anche dopo la chiusura della lista, il diritto di rispondere ad ogni discorso pronunciato.
4. Il Presidente puo' anche con l'accordo della maggioranza dei membri presenti numero degli interventi di una stessa delegazione su una proposta o un determinato gruppo di proposte, dovendo tuttavia essere concessa all'autore della proposta la possibilita' di presentare detta proposta e di intervenire ulteriormente se lo domanda, in modo da apportare elementi nuovi in risposta gli interventi delle altre delegazioni, in modo tale da poter avere la parola per ultimo se la domanda.
5. Con l'accordo della maggioranza dei membri presenti e votanti, il Presidente puo' limitare il numero degli interventi su una proposta o su un determinato gruppo di proposte; tale restrizione non puo' essere inferiore a cinque a favore e cinque contro la proposta in discussione.
Regolamento - art. 17
Articolo 17
Mozioni d'ordine e mozioni di procedura
1. Una delegazione puo', durante la discussione di ogni questione ed anche, se del caso, dopo la chiusura del dibattito, sollevare una mozione d'ordine in vista di domandare:
- chiarimenti sullo svolgimento dei dibattiti:
- l'osservanza del Regolamento interno;
- la modifica dell'ordine di discussione delle proposte suggerito dal Presidente.
La mozione d'ordine ha precedenza su tutte le questioni, comprese le mozioni di procedura menzionate al paragrafo 3.
2. Il Presidente fornisce immediatamente le precisazioni desiderate oppure preside la decisione che ritiene opportuna riguardo alla mozione d'ordine. In caso di obiezione, la decisione del Presidente e' messa ai voti.
3. Inoltre, durante 21 dibattito di una questione, una delegazione puo' presentare una mozione di procedura volta a proporre:
a) la sospensione della seduta;
b) la fine della seduta;
c) il rinvio del dibattito sulla questione in discussione;
d) la chiusura del dibattito sulla questione in discussione;
Le mozioni di procedura hanno precedenza, nell'ordine stabilito sopra, su tutte le altre proposte tranne le mozioni d'ordine di cui al paragrafo 1.
4. Le mozioni intese a sospendere o a porre fine alla seduta non vengono dibattute ma sono immediatamente messe ai voti.
5. Se una delegazione propone il rinvio o la chiusura del dibattito su una questione in discussione la parola e' accordata solo a due oratori contrari al rinvio o alla chiusura del dibattito, dopo di che la mozione e' messa ai voti.
6. La delegazione che presenta una mozione d'ordine o di procedura non puo' trattare il merito della questione in discussione nel suo intervento. L'autore di una mozione di procedura puo' ritirarla prima che sia messa ai voti ed ogni mozione della fattispecie, emendata o non, eventualmente ritirata, puo' essere ripresa da un'altra delegazione.
Regolamento - art. 18
Articolo 18
Quorum
1. Con riserva dei paragrafi 2 e 3, il quorum necessario per l'apertura delle sedute e per le votazioni e' costituito dalla meta' dei Paesi membri rappresentati al congresso ed aventi diritto di voto.
2. Per le votazioni sulla modifica della Costituzione e del Regolamento generale, il quorum richiesto e costituito dai due terzi dei Paesi membri dell'unione.
3. Per quanto concerne gli Accordi ed i loro Regolamenti di esecuzione, il quorum richiesto per l'apertura delle sedute e per le votazioni e' costituito dalla meta' di Paesi membri rappresentati al Congresso che sono parti all'Accordo in questione,e che hanno diritto di voto.
4. Le delegazioni presenti che non partecipano ad un determinato voto o che dichiarano di non volervi partecipare non sono considerate assenti in vista della determinazione del quorum richiesto ai paragrafi 1, 2 e 3.
Regolamento - art. 19
Articolo 19
Principio e procedura di voto.
1. Le questioni che non possono essere risolte di comune accordo sono decise mediante votazione.
2. Le votazioni si svolgono secondo il sistema tradizionale o con il dispositivo elettronico di votazione. In linea di massima esse hanno luogo con il dispositivo elettronico se quest'ultimo e' a disposizione dell'assemblea. Tuttavia, si puo' far ricorso al sistema tradizionale per una votazione segreta se la domanda presentata in tal senso da una delegazione, e' appoggiata dalla maggioranza delle delegazioni presenti e votanti.
3. Secondo il sistema tradizionale le procedure di voto sono le seguenti:
a) a mano alzata: se il risultato di tale votazione da' adito a dubbi, il Presidente puo', a suo piacimento o a domanda di una delegazione far procedere immediatamente ad un voto con appello nominale sullo stesso punto;
b) per appello nominale: a domanda di una delegazione o a piacimento del Presidente. L'appello si effettua seguendo l'ordine alfabetico francese dei paesi rappresentati cominciando dal paese il cui nome e' sorteggiato dal Presidente. Il risultato del voto, con l'elenco del paesi in base alla natura del voto, e riportato per iscritto nel processo-verbale della seduta:
c) per scrutinio segreto: con una scheda di voto a domanda di due delegazioni. Il Presidente della riunione designa in questo caso tre scrutatori e prende i provvedimenti necessari per garantire che il voto sia segreto.
4. Con il dispositivo elettronico le procedure di voto sono le seguenti:
a) voto non registrato: sostituisce un voto a mano alzata:
b) voto registrato: sostituisce un voto per appello nominale: tuttavia non si procede all'appello dei nomi dei paesi salvo se una delegazione lo richiede e se questa proposta e' appoggiata dalla maggioranza delle delegazioni presenti e votanti;
c) voto segreto: sostituisce uno scrutinio segreto con schede di voto.
5. A prescindere dal sistema utilizzato, il voto a scrutinio segreto ha precedenza su ogni altra procedura di voto.
6. Dopo che la votazione ha avuto inizio nessuna delegazione puo' interromperla salvo se si tratta di una mozione d'ordine relativa alle modalita' con cui si svolge la votazione.
7. Dopo la votazione il presidente puo' autorizzare i delegati a spiegare il loro voto.
Regolamento - art. 20
Articolo 20
Condizioni di approvazione delle proposte
1. Per essere adottate le proposte volte a modificare gli Atti devono essere approvate:
a) per la Costituzione, da due terzi almeno dei Paesi membri dell'Unione;
b) per il Regolamento generale, dalla maggioranza dei Paesi membri rappresentati al Congresso:
c) per la Convenzione ed il suo Regolamento di esecuzione: dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti;
d) dagli Accordi e dai loro Regolamenti di esecuzione: dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti che sono parti agli Accordi.
2. Le questioni di procedure che non possono essere risolte di comune accordo sono decise dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti. Lo stesso dicasi per le decisioni che non vertono sulla modificazione degli Atti a meno che il Congresso non decida diversamente a maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti.
3. Con riserva del paragrafo 5, per Paesi membri presenti e votanti, si intendono i Paesi membri che votano "a favore" o "contro" le astensioni non essendo prese in considerazione nel conto dei voti necessari per costituire una maggioranza, come pure del resto le schede bianche o nulle in caso di voto con scrutinio segreto.
4. In caso di uguaglianza di voti, la proposta e' considerata come respinta.
5. Quando il numero di astensioni e di schede bianche o nulle supera la meta' del numero dei voti espressi (favorevoli, contrari astensioni) l'esame della questione e' rinviato ad una successiva seduta durante la quale non si terra' piu' conto delle astensioni nonche' delle schede bianche o nulle.
Regolamento - art. 21
Articolo 21
Elezione dei membri del Consiglio esecutivo e del Consiglio consultivo degli studi postali.
In vista di effettuare uno spareggio tra i paesi che hanno ottenuto lo stesso numero di voti alle elezioni dei membri del Consiglio esecutivo o del Consiglio consultivo degli studi postali, il Presidente procede al sorteggio.
Regolamento - art. 22
Articolo 22
Elezione del Direttore generale e del Vice Direttore generale
dell'Ufficio internazionale
1. Le elezioni del Direttore generale e del Vice Direttore generale dell'Ufficio internazionale hanno luogo a scrutinio segreto successivamente in una o piu' sedute che hanno luogo lo stesso giorno. E' eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti espressi dai Paesi membri presenti e votanti. Si procede al numero necessario di scrutini affinche' un candidato ottenga la maggioranza.
2. Sono considerati come Paesi membri presenti e votanti quelli che votano per uno dei candidati regolarmente annunciati, le astensioni non essendo prese i considerazione nel conto dei voti necessari per costituire la maggioranza e neanche le schede bianche o nulle.
3. Quando il numero di astensioni e di schede bianche o nulle supera la meta' del numero dei voti espressi in conformita' con il paragrafo 2, l'elezione e' rinviata ad una ulteriore seduta durante la quale non si terra' conto delle astensioni e delle schede bianche o nulle.
4. Il candidato che ad un giro di scrutinio ha ottenuto il numero minore di voti, e eliminato.
5. In caso di uguaglianza dei voti, si procede ad un primo e se del caso ad un secondo scrutinio supplementare, per tentare di spareggiare i candidati ex aequo, la votazione vertente unicamente su questi candidati. Se il risultato e negativo, decide la sorte. Il sorteggio e effettuato dal Presidente.
Regolamento - art. 23
Articolo 23
Processi verbali
1. I processi verbali delle sedute del Congresso e delle commissioni riportano lo svolgimento delle sedute riassumono brevemente gli interventi, menzionano le proposte ed il risultato delle deliberazioni. Sono compilati processi verbali per le sedute plenarie e processi verbali sommari per le sedute delle Commissioni.
2. I processi verbali delle sedute di una commissione possono essere sostituiti da rapporti indirizzati al Congresso se il Consiglio esecutivo decide in tal modo. In linea di massima, i Gruppi di lavoro compilano un rapporto ad intenzione dell'organo che li ha istituiti.
3. Tuttavia ciascun delegato ha diritto di chiedere l'inserimento analitico o per estenso nel processo verbale o nel rapporto di ogni dichiarazione che ha effettuato, a condizione di consegnare il testo francese al Segretariato non oltre due ore dopo la fine della seduta.
4. A partire dal momento in cui la bozza del processo verbale o del rapporto e stata distribuita, i delegati dispongono di un termine di ventiquattro ore per presentare le loro osservazioni al Segretariato che, se del caso, serve da intermediario tra l'interessato ed il Presidente della seduta in questione.
5, In linea di massima e con riserva del paragrafo 4, all'inizio delle sedute del Congresso, il Presidente sottopone ad approvazione il processo verbale di una seduta precedente. Altrettanto dicasi per le commissioni le cui deliberazioni sono oggetto di un processo verbale o di un rapporto. I processi-verbali o i rapporti delle ultime sedute che non avrebbero potuto essere approvate al Congresso o in Commissione sono approvate dai rispettivi Presidenti di queste riunioni. L'Ufficio internazionale terra' altresi' conto di eventuali osservazioni che i delegati dei Paesi membri gli comunicheranno nel termine di quaranta giorni dopo l'invio di detti processi verbali.
6. L'Ufficio internazionale e autorizzato a rettificare nei processi verbali o nei rapporti delle sedute del Congresso e delle Commissioni gli errori materiali che non siano stati individuati all'atto della loro approvazione in conformita' con il paragrafo 5.
Regolamento - art. 24
Articolo 24
Approvazione da parte del Congresso dei progetti di decisioni (Atti, risoluzioni, ecc.)
1. In linea di massima, ciascun progetto di Atto presentato dalla.
Commissione di redazione e esaminato articolo per articolo. Puo' essere considerato come adottato solo dopo un voto d'insieme favorevole. L'articolo 20, paragrafo 1, e applicabile a questo voto.
2. Durante questo esame, ciascuna delegazione puo' riprendere una proposta che e' stata adottata o respinta dalla Commissione.
L'appello concernente tali proposte e' subordinato alla condizione che la delegazione ne abbia informato per iscritto il Presidente del Congresso almeno un giorno prima della seduta in cui la disposizione in oggetto del progetto di Atto sara' sottoposta all'approvazione del Congresso.
3. Tuttavia e sempre possibile, se il Presidente lo ritiene opportuno per il seguito dei lavori del Congresso, procedere all'esame degli appelli prima dell'esame dei progetti di Atti presentati dalla commissione di redazione.
4. Quando una proposta e' stata adottata o respinta dal Congresso, essa puo' essere riesaminata dallo stesso Congresso solo se l'appello e' stato appoggiato da almeno dieci delegazioni ed approvato a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti. Questa facolta' e' limitata alle proposte direttamente presentate alle sedute plenarie, rimanendo inteso che una stessa questione non puo' dar luogo a piu' di un appello.
5. L'Ufficio internazionale e' autorizzato a rettificare negli Atti definitivi, gli errori materiali che non sarebbero stati individuati durante l'esame dei progetti di Atti, la numerazione degli articoli e dei paragrafi nonche' i riferimenti.
6. I paragrafi 2 a 5 sono anche applicabili ai progetti di decisioni diversi dai progetti di Atti (Risoluzioni, auspici ecc.)
Regolamento - art. 25
Articolo 25
Assegnazione degli studi al Consiglio esecutivo ed al consiglio
consultivo degli studi postali
Su raccomandazione del suo Ufficio, il Congresso assegna, secondo le seguenti modalita', gli studi al consiglio esecutivo ed al consiglio consultivo degli studi postali, in considerazione della composizione e delle rispettive competenze di questi due organi:
a) di regola al Consiglio esecutivo, quando riguardano la struttura, l'organizzazione e l'amministrazione generale dell'Unione.
Altrettanto dicasi per le questioni aventi importanti incidenze finanziarie (tasse, spese di transito, tassi di base del trasporto aereo, quote territoriali dei pacchi postali ecc.) e che possono dar luogo ad una modificazione degli Atti;
b) al Consiglio consultivo degli studi postali quando questi studi vertono su problemi tecnici, di gestione, economici. e di
cooperazione tecnica
Regolamento - art. 26
Articolo 26
Riserve agli Atti
Le riserve devono essere presentate per iscritto in lingua francese (proposte relative al Protocollo finale) in modo da poter essere esaminate dal Congresso prima della firma degli Atti.
Regolamento - art. 27
Articolo 27
Firma degli Atti
Gli Atti definitivamente approvati dal Congresso sono soggetti alla firma dei Plenipotenziari.
Regolamento - art. 28
Articolo 28
Modifiche al Regolamento
1. Ciascun congresso puo' modificare il regolamento interno. Le proposte di modificazione del presente Regolamento per essere messe in deliberazione, se non sono presentate da un organo dell'UPU abilitato a presentare proposte, devono essere appoggiate al Congresso da almeno dieci delegazioni.
2. Per essere adottate le proposte di modificazione del presente Regolamento debbono essere approvate da due terzi almeno dei Paesi membri rappresentati al Congresso.
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE POSTALE UNIVERSALE
I sottoscritti, plenipotenziari dei Governi dei paesi-membri dell'Unione, visto l' articolo 22 paragrafo 3 della Costituzione dell'Unione postale universale conclusa a Vienna il 10 luglio 1964 hanno, di comune accordo e sotto riserva dell'articolo 25, paragrafo 3 di detta Costituzione, stabilito nella presente Convenzione le regole comuni applicabili al servizio postale internazionale ed alle disposizioni relative al servizio postale.
Articolo primo
Liberta' di transito
1. La liberta' di transito il cui principio e enunciato all'articolo primo della costituzione comporta l'obbligo per ciascuna Amministrazione postale, di inoltrare sempre per le vie piu' rapide da essa utilizzate per le sue spedizioni, i plichi chiusi e gli invii postali aperti consegnati da un'altra Amministrazione. Questo obbligo si applica anche alle corrispondenze via aerea a prescindere dal fatto che le Amministrazioni postali intermedie prendano parte o meno al loro successivo inoltro.
2. I paesi membri che non partecipano allo scambio di lettere contenenti materie biologiche deperibili o materie radioattive hanno facolta' di non autorizzare il transito di tali invii aperti attraverso il loro territorio. Lo stesso dicasi per gli invii di cui all'articolo 41, paragrafo 9.
3. I Paesi membri che non provvedono al servizio di lettere con valore dichiarato o che non accettano la responsabilita' di valori per i trasporti effettuati dai loro servizi marittimi o aerei sono tuttavia tenuti ad inoltrare per le vie piu' rapide i plichi chiusi consegnati loro da altre Amministrazioni, ma la loro responsabilita' e' limitata a quella prevista per gli invii raccomandati.
4. La liberta' di transito dei colli postali da inoltrare per via terrestre o marittima e limitata al territorio dei paesi che partecipano a tale servizio.
5. La liberta' di transito dei colli-via aerea e garantita in tutto il territorio dell'Unione. Tuttavia, i Paesi-membri che non sono Parti all'Intesa concernente i colli postali non possono essere obbligati a partecipare all'inoltro via terra di colli via aerea.
6. I paesi membri che sono parte all'Intesa relativa ai colli postali ma che non provvedono al servizio di colli postali con valore dichiarato o non accettano la responsabilita' di valori per i trasporti effettuati dai loro servizi marittimi o aerei sono tuttavia tenuti ad inoltrare per le vie piu' rapide i plichi chiusi consegnati loro da altre Amministrazioni, ma la loro responsabilita' e limitata a quella prevista per colli dello stesso peso senza valore dichiarato.
Convenzione - art. 2
Articolo 2
Inosservanza della liberta' di transito
Se un Paese membro non osserva le disposizioni dell'articolo primo della Costituzione. e dell'articolo primo della Convenzione sulla liberta' di transito, le Amministrazioni postali degli altri Paesi membri hanno diritto di sopprimere il servizio postale di questo paese. Esse devono preliminarmente informare di tale misura mediante telegramma o ogni altro mezzo di telecomunicazione appropriato le Amministrazioni interessate e comunicare il fatto all'Ufficio internazionale.
Convenzione - art. 3
Articolo 3
Transito territoriale senza partecipazione dei servizi del paese attraversato.
Il trasporto in transito di corrispondenza attraverso un paese, senza la partecipazione dei servizi di questo paese, e' subordinato all'autorizzazione preliminare del paese attraversato. Questa forma di transito non impegna in alcun modo la responsabilita' di quest'ultimo paese.
Convenzione - art. 4
Articolo 4
Sospensione temporanea e ripresa di servizi
1. Se, a causa di circostanze straordinarie, un'Amministrazione postale e' costretta a sospendere temporaneamente ed in maniera generale o parziale l'esecuzione di servizi, essa deve darne immediatamente avviso, con ogni mezzo di telecomunicazione appropriato, all'Amministrazione o alle Amministrazioni interessate, indicando, se possibile, la durata probabile della sospensione dei servizi. Essa ha lo stesso obbligo all'atto della ripresa dei servizi sospesi.
2. L'Ufficio internazionale deve essere informato della sospensione o della ripresa dei servizi qualora una notifica generale sia giudicata necessaria. Se del caso, l'Ufficio internazionale deve informarne le Amministrazioni per telegramma o telex.
3. L'Amministrazione di origine ha facolta' di rimborsare al mittente le tasse di affrancatura (articolo 20), le tasse speciali (articolo 26) e le sovrattasse via aerea (articolo 21) se, a causa della sospensione dei servizi, la prestazione connessa al trasporto del suo invio e' stata fornita solo parzialmente o non e' stata fornita affatto.
Convenzione - art. 5
Articolo 5
Appartenenza degli invii postali
Ogni invio postale appartiene al mittente fino a quando non e consegnato all'avente diritto, salvo se detto invio e' stato ritirato in attuazione della legislazione del paese di destinazione.
Convenzione - art. 6
Articolo 6
Creazione di un nuovo servizio
Le Amministrazioni possono di comune accordo, creare un nuovo servizio non espressamente previsto dagli Atti dell'Unione. Le tasse relative al nuovo servizio sono stabilite da ciascuna Amministrazione interessata, in considerazione delle spese di esercizio del servizio.
Convenzione - art. 7
Articolo 7
Utilizzazione di codici a barre e di un sistema unico per l'individuazione di invii, contenitori e documenti connessi.
1. Le Amministrazioni hanno facolta' di utilizzare nel servizio postale internazionale codici a barre generati da un calcolatore elettronico e da un sistema di individuazione unico ai fini del reperimento e della ricerca e di altre esigenze di individuazione. I codici a barre ed il sistema di individuazione unico possono essere utilizzati per individuare ad esempio:
- invii singoli
- contenitori per corrispondenza (sacchi, contenitori, cassette per lettere ecc.)
- documenti connessi (moduli, etichette ecc.)
2. Le Amministrazioni che optano per l'uso di codici a barre nel servizio postale internazionale dovrebbero rispettare le specifiche tecniche definite dal consiglio consultivo di studi postali. Queste specifiche sono notificate a tutte le Amministrazioni dall'Ufficio internazionale.
3. Le Amministrazioni che non applicano un sistema di codici a barre informatizzato non sono tenute a tener conto delle specifiche determinate dal Consiglio consultivo di studi postali.
4. Tuttavia, le Amministrazioni che non utilizzano un sistema di codici a barre informatizzato potranno ritenere utile adottare il sistema unico di individuazione di invii, contenitori e documenti connessi specificati dal Consiglio consultivo di studi postali.
Questo sistema potra' essere utilizzato dai paesi che applicano sistemi tradizionali manuali per la numerazione di invii, di contenitori e di documenti nei servizi postali internazionali.
5. I paesi che utilizzano attualmente un sistema di individuazione manuale e che scelgono di applicare il sistema unico dovrebbero conformarsi alle specifiche definite dal consiglio consultivo di studi postali.
Convenzione - art. 8
Articolo 8
Tasse
1. Le tasse relative ai vari servizi postali internazionali sono stabilite nella convenzione e nelle Intese.
2. E' vietato percepire tasse postali di qualsiasi natura diverse da quelle previste nella Convenzione e nelle Intese.
Convenzione - art. 9
Articolo 9
Moneta tipo. Equivalenti
1. L'unita' monetaria prevista all' articolo 7 della costituzione ed utilizzata nella convenzione e nelle intese nonche' i loro regolamenti di esecuzione e' il Diritto di tiraggio speciale (DTS)
2. I paesi membri dell'Unione hanno diritto di scegliere di comune accordo un'altra unita' monetaria o una delle loro monete nazionali per la compilazione ed il pagamento dei conti.
3. I paesi membri dell'Unione il cui corso monetario rispetto al DTS non e stato calcolato dal FMI o che non fanno parte di questa istituzione specializzata sono invitati a dichiarare unilateralmente un equivalente tra le loro monete ed il DTS.
Convenzione - art. 10
Articolo 10
Francobolli postali
1. Solo le Amministrazioni postali emettono i francobolli postali destinati all'affrancatura.
2. I soggetti ed i motivi dei francobolli postali devono essere conformi allo spirito del preambolo della Costituzione dell'UPU ed alle decisioni adottate dagli organi dell'Unione.
Convenzione - art. 11
Articolo 11
Moduli
1. Il testo, i colori e le dimensioni dei moduli devono essere quelli prescritti dai regolamenti della Convenzione e dalle intese.
2. I moduli utilizzati dalle Amministrazioni nei loro reciproci rapporti devono essere redatti in lingua francese con o senza traduzione interlineare a meno che le amministrazioni interessate non dispongano diversamente mediante intesa diretta.
3. I moduli utilizzati dalle Amministrazioni postali nonche' le loro eventuali copie devono essere compilati in modo tale che le iscrizioni siano perfettamente leggibili. Il modulo originale e' trasmesso all'Amministrazione interessata o alla parte maggiormente interessata.
4. I moduli ad uso del pubblico devono comportare una traduzione inter-lineare in lingua francese se non sono stampati in questa lingua.
Convenzione - art. 12
Articolo 12
Tessere d'identita' postali
1. Ciascuna Amministrazione postale puo' rilasciare alle persone che ne fanno richiesta, tessere d'identita' postali come documenti giustificativi per le operazioni postali effettuate nei Paesi membri che non hanno notificato il loro rifiuto di accettarle.
2. L'Amministrazione che rilascia una tessera e' autorizzata a percepire a questo titolo una tassa che non puo' superare 1,63 DTS.
3. Le Amministrazioni sono sollevate da ogni responsabilita' qualora sia stabilito che la consegna di un invio postale o il pagamento di una somma di denaro abbiano avuto luogo dietro presentazione di una tessera regolamentare, ne non sono responsabili delle conseguenze eventualmente derivanti dalla perdita, sottrazione o uso fraudolento di una tessera regolare.
4. La tessera e' valevole per una durata di dieci anni a decorre dal giorno del suo rilascio. Tuttavia essa cessa di essere valevole:
a) se la fisionomia del titolare e' a tal punto modificata da non corrispondere piu' alla fotografia o al dato personale;
b) se e danneggiata in modo tale che la verifica di un determinato dato relativo al titolare non e' piu' possibile.
d) quando presenta tracce di falsificazione.
Convenzione - art. 13
Articolo 13
Saldo dei conti
I pagamenti tra le Amministrazioni postali di conti internazionali relativi al traffico postale possono essere considerati come transazioni correnti ed effettuati in conformita' con gli impegni internazionali correnti dei Paesi membri interessati, qualora esistano accordi al riguardo. In assenza di accordi del genere, i pagamenti dei conti sono effettuati in conformita' con le disposizioni del regolamento.
Convenzione - art. 14
Articolo 14
Impegni relativi a misure penali
I Governi dei Paesi membri si impegnano ad adottare o a proporre alle autorita' legislative del loro paese le misure necessarie:
a) per reprimere la contraffazione di francobolli, anche ritirati dalla circolazione, di tagliandi postali internazionali e di tessere di riconoscimento postali;
b) per reprimere l'uso o l'immissione in circolazione:
1- di francobolli postali contraffatti (anche ritirati dalla circolazione) o gia' utilizzati, nonche' di impronte contraffatte o gia' utilizzate di macchine affrancatrici o di stampanti tipografiche;
2-di tagliandi postali internazionali contraffatti
3-di tessere di riconoscimento postali contraffatte:
c) per reprimere l'impiego doloso di tessere di riconoscimento postali regolamentari;
d) per vietare e reprimere ogni operazione dolosa di fabbricazione ed immissione in circolazione di bolli e francobolli utilizzati nel servizio postale, contraffatti o imitati in modo tale da poter essere confusi con i bolli ed i francobolli emessi dall'Amministrazione postale di uno dei Paesi membri;
e) per impedire e, se del caso, reprimere l'inserimento di stupefacenti e di sostanze psicotrope, nonche' di materie esplosive, infiammabili o di altre materie pericolose in spedizioni postali per le quali questo inserimento non e' stato espressamente autorizzato dalla Convenzione e dalle Intese.
Convenzione - art. 15
Articolo 15
Franchigia postale
I casi di franchigia postale sono espressamente previsti dalla Convenzione e dalle Intese.
Convenzione - art. 16
Articolo 16
Franchigia postale relativa agli invii di corrispondenza postale
relativi al servizio postale
Sotto riserva dell'articolo 21, paragrafo 1 sono esonerati da ogni. imposta postale gli invii di corrispondenza via posta relativi al
servizio postale se sono
a) spediti dalle Amministrazioni postali o dai loro uffici;
b) scambiati tra gli organi dell'Unione postale universale e gli organi delle Unioni ristrette, tra gli organi di tali Unioni o inviati da detti organi alle Amministrazioni postali o al loro uffici.
Convenzione - art. 17
Articolo 17
Franchigia postale a favore di invii concernenti i prigionieri di guerra e gli internati civili.
1. Sotto riserva dell'articolo 21, paragrafo 1, sono esonerati da ogni tassa postale gli invii di corrispondenza, i colli postali e le somme di denaro indirizzate ai prigionieri di guerra o da essi spediti sia direttamente, sia tramite gli uffici di informazione previsti all'articolo 122 della Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, del 12 agosto 1949 e dell'Agenzia centrale di informazioni sui prigionieri di guerra di cui all'articolo 123 della stessa Convenzione. I belligeranti raccolti ed internati in un paese neutro sono assimilati ai prigionieri di guerra veri e propri per quanto concerne l'attuazione delle precedenti disposizioni.
2. Il paragrafo 1 si applica altresi' agli invii di corrispondenza postale, ai colli postali, alle somme di denaro provenienti da altri paesi, indirizzate alle persone civili internate di cui alla Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra del 12 agosto 1949, o da esse spedite sia direttamente sia tramite gli Uffici informazioni di cui all'articolo 136 e dell'Agenzia centrale di informazioni di cui. all'articolo 140 della stessa Convenzione.
3. Gli Uffici nazionali di informazioni e le Agenzie centrali di informazioni di cui sopra beneficiano altresi' di franchigia postale per gli invii di corrispondenza, i colli postali e le somme di denaro relative alle persone di cui ai paragrafi 1 e 2, che essi spediscono o ricevono, sia direttamente sia in veste di intermediari alle condizioni previste in detti paragrafi.
4. I colli sono autorizzati in franchigia postale fino ad un peso di 5 chilogrammi. Il limite di peso e elevato a 10 chilogrammi per gli invii il cui contenuto e indivisibile e per quelli che sono indirizzati ad un campo o al suo personale di fiducia per essere distribuiti ai prigionieri.
Convenzione - art. 18
Articolo 18
Franchigia postale a favore dei pieghi per i ciechi
Sotto riserva dell'articolo 21, paragrafo 1, i pieghi per i ciechi sono esonerati dalla tassa di affrancatura, dalle tasse speciali di cui all'articolo 26 paragrafo 1 e dalla tassa di rimborso.
Convenzione - art. 19
Articolo 19
Invii di corrispondenza postale
1. Gli invii di corrispondenza postale includono:
a) le lettere e le cartoline postali collettivamente denominate
"LC"
b) le stampe, i pieghi per i ciechi ed i pacchetti collettivamente denominati "AO"
2. La denominazione "sacchi M" indica i sacchi speciali contenenti giornali, stampe periodiche, libri ed altre stampe, indirizzati allo stesso destinatario ed alla stessa destinazione.
3. Gli invii di corrispondenza postale trasportata via aerea con priorita' sono denominati "corrispondenze aeree".
4. Gli invii via terra trasportati per via aerea con precedenza ridotta sono denominati "S.A.L".
5. Secondo la loro velocita' di trattamento gli invii di corrispondenza possono essere ripartiti in:
a) invii prioritari; invii trasportati per la via piu' rapida (aerea o di superficie) con priorita';
b) invii non prioritari: invii per i quali il mittente ha scelto una tariffa meno costosa che implica un termine di distribuzione piu' lungo.
6. Le Amministrazioni di transito e di destinazione devono trattare gli invii prioritari come corrispondenze aeree secondo regole stabilite a livello bilaterale, le Amministrazioni possono altresi', concedere lo stesso trattamento agli invii LC di superficie se nessun livello migliore di servizio puo' essere offerto al mittente. Allo stesso modo non si fa differenza tra gli invii non prioritari e gli invii AO di superficie o gli AO di superficie trasportati per via aerea con precedenza ridotta (S.A.L).
Convenzione - art. 20
Articolo 20
Tasse di francatura e limiti di peso e di dimensioni. Condizioni
generali
1. Le tasse di francatura per il trasporto degli invii di corrispondenza in tutto l'ambito dell'Unione sono stabilite a titolo indicativo in conformita' con le indicazioni delle colonne 1, 2 e 3 della tabella in appresso. I limiti di peso e di dimensioni sono fissati in conformita' con le indicazioni delle colonne 4 e 5 della tabella in appresso. Esse includono salvo l'eccezione prevista all'articolo 27, paragrafo 6, la consegna degli invii al domicilio dei destinatari sempre che questo servizio di distribuzione sia organizzato nel paesi di destinazione per gli invii in questione.
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Il Consiglio esecutivo e autorizzato a rivedere ed a modificare le tasse di base indicate nella colonna 3 una volta nell'intervallo tra due Congressi. Le tasse rivedute avranno come base la media delle tasse fissate dai membri dell'Unione per gli invii internazionali depositati nel loro paese. Queste tasse entreranno in vigore ad una data stabilita dal Consiglio esecutivo.
3. A titolo eccezionale i Paesi membri possono modificare la struttura dei livelli di peso indicati al paragrafo 1, sotto riserva delle seguenti condizioni:
a) per ciascuna categoria, il livello di peso minimo deve essere quello indicato al paragrafo 1;
b) per ciascuna categoria, l'ultimo livello di peso non deve superare il peso massimo indicato al paragrafo 1.
4. I Paesi membri che hanno abolito le cartoline postali, le stampe e/o i pacchetti come categorie distinte di invii di corrispondenza postale nel loro servizio interno possono fare altrettanto per quanto riguarda la corrispondenza per l'estero.
5. Ciascuna Amministrazione ha facolta' di accettare gli aerogrammi, i.e. lettere via aerea costituite da un foglio di carta, adeguatamente piegato ed i cui lati sono incollati. Tuttavia, in deroga al paragrafo 1, le dimensioni sotto questa forma non devono superare 110 x 220 mm e la lunghezza deve essere almeno uguale alla larghezza moltiplicata per 2 (valore prossimo 1,4)
6. In deroga ai paragrafi 1 e 3, lettera a), le Amministrazioni postali hanno facolta' di prescrivere per le stampe un primo livello di peso di 50 grammi.
7. Le tasse applicate entro i limiti di cui al paragrafo 1 devono per quanto possibile avere tra di loro lo stesso rapporto delle tasse di base. A titolo eccezionale ed entro i limiti stabiliti nel paragrafo 1, ciascuna Amministrazione postale e' libera di applicare alle tasse sulle cartoline postali, le stampe o i pacchetti un tasso di maggiorazione o di riduzione diverso da quello che essa applica alle tasse sulle lettere.
8. Ciascuna Amministrazione postale ha facolta' di accordare ai giornali ed alle stampe periodiche pubblicate nel suo paese una riduzione che non puo' superare il 50 per cento della tariffa applicabile alla categoria della corrispondenza postale utilizzata per l'invio, pur riservandosi il diritto di limitare tale riduzione ai giornali ed alle stampe periodiche che soddisfano alle condizioni prescritte dalla regolamentazione interna alle tariffe dei giornali, per la loro circolazione sono esclusi dalla riduzione a prescindere dalla regolarita' della loro pubblicazione gli stampati commerciali come cataloghi, prospetti, prezzi correnti ecc., come pure i volantini pubblicitari allegati ai giornali ed alle stampe periodiche, a meno che non si tratti di elementi pubblicitari distaccati da considerare come parti integranti del giornale o della pubblicazione periodica.
9. Le Amministrazioni possono altresi' concedere un'analoga riduzione per i libri e gli opuscoli, per gli spartiti musicali e per le carte geografiche che non contengono alcuna pubblicita' o inserzioni pubblicitarie diverse da quelle che figurano sulla copertina o sulle prime pagine di tali invii.
10. I giornali, le stampe periodiche i libri ed altre stampe indirizzate allo stesso destinatario ed alla stessa destinazione possono esser inserite in uno o piu' sacchi speciali (sacchi M). La tassa applicabile a questi sacchi e calcolata in base a livelli di un chilogrammo fino a concorrenza del peso totale di ciascun sacco. Le Amministrazioni hanno facolta' di concedere per tali sacchi una riduzione d'imposta fino al 20 per cento della tassa applicabile alla categoria di invii utilizzata. Questa riduzione puo' essere indipendente dalle riduzioni di cui ai paragrafi 8 e 9. I sacchi M non sono sottoposti ai limiti di peso fissati al paragrafo 1.
Tuttavia essi non devono superare il peso massimo di 30 chilogrammi per sacco.
11. L'Amministrazione di origine ha facolta' entro i limiti stabiliti al paragrafo 1, di applicare agli invii non normalizzati tasse diverse da quelle applicabili agli invii normalizzati.
12. Il raggruppamento in un solo invio di oggetti passibili di tasse diverse e' autorizzato a condizione che il peso totale non sia superiore al peso massimo della categoria il cui limite di peso e piu' elevato. La tassa applicabile a tale invio e, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione di origine, quella della categoria la cui tariffa e' piu' elevata oppure la somma delle diverse tasse applicabili a ciascun elemento dell'invio. Tali invii sono contrassegnati con la dicitura "Invii misti".
13. Gli invii di corrispondenza postale di cui all'articolo 16 non devono superare i limiti di peso e di dimensioni stabilite al paragrafo 1. Tuttavia essi non devono superare il peso massimo di 30 chilogrammi per sacco.
14. Le Amministrazioni possono applicare agli invii di corrispondenza postale impostati nel loro paese il limite di peso massimo prescritto per gli invii di stessa natura nel loro servizio interno, a patto che tali invii non superino il limite di peso menzionato al paragrafo 1.
15. Le Amministrazioni postali hanno facolta' di concedere una tassazione ridotta basata sulla loro legislazione interna per gli invii di corrispondenza postale depositati nel loro paese. In particolare esse possono concedere tariffe preferenziali ai loro clienti che hanno un traffico postale importante. Tuttavia queste tariffe preferenziali non possono essere inferiori a quelle applicate nel regime interno agli invii aventi le medesime caratteristiche (categoria, quantitativo, termini di consegna ecc.)
Convenzione - art. 21
Articolo 21
Sistema tariffario secondo le modalita' di inoltro e/o di velocita'
1. Le Amministrazioni sono autorizzate a percepire soprattasse per gli invii per via aerea e ad applicare in questo caso livelli di peso inferiori a quelli fissati all'articolo 20, paragrafo 1. Le soprattasse devono essere in rapporto alle spese del trasporto aereo ed essere uniformi almeno per l'insieme del territorio di ciascun paese di destinazione, a prescindere dalle modalita' di inoltro utilizzate. Per il calcolo della sopratassa applicabile ad un invio per via aerea, le Amministrazioni sono autorizzate a tenere conto del peso di moduli ad uso del pubblico eventualmente allegati. Gli invii relativi al servizio postale di cui all'articolo 16, ad eccezione di quelli che emanano da organi dell'Unione postale universale e dalle Unioni ristrette non pagano le soprattasse aeree.
2. Le Amministrazioni hanno facolta' di percepire per il corriere di terra trasportato via aerea con precedenza ridotta, S.A.L. soprattasse inferiori a quelle che esse percepiscono per le corrispondenze aeree.
3. Le Amministrazioni che lo preferiscono possono fissare tasse combinate per la francatura delle corrispondenze aeree e della corrispondenza S.A.L., tenendo conto:
a) del costo delle loro prestazioni postali;
b) delle spese da pagare per il trasporto aereo.
4. Le Amministrazioni sono autorizzate nei limiti stabiliti all'articolo 20, paragrafo 1, a percepire per le corrispondenze prioritarie tasse diverse da quelle degli invii non prioritari.
Potra' esser tenuto conto delle spese del trasporto aereo.
5. Le riduzioni d'imposta secondo l'articolo 20, paragrafi 8, 9 e 10 si applicano altresi' agli invii trasportati via aerea ma nessuna riduzione e' concessa alla parte d'imposta destinata a coprire le spese di questo trasporto.
Convenzione - art. 22
Articolo 22
Invii normalizzati
1. Nel quadro delle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, sono considerati come normalizzati gli invii di forma rettangolare la cui lunghezza non e' inferiore alla larghezza moltiplicata per 2 (valore prossimo 1,4) e che corrispondono, secondo la loro presentazione, alle seguenti condizioni:
a) invii in busta:
1. Invii in busta ordinaria:
dimensioni minime: 90 x 140 mm, con una tolleranza di 2 mm;
dimensioni massime: 120 x 235 mm, con una
tolleranza di 2 mm;
peso massimo: 20 g;
spessore massimo: 5 mm;
inoltre, la soprascritta deve essere apposta sulla busta sul lato uniforme che non e' munito dell'aletta di chiusura e nella zona rettangolare situata ad una distanza minima di:
40 mm dal bordo superiore della busta (tolleranza 2 mm)
15 mm dal bordo laterale destro;
15 mm dal bordo inferiore;
e ad una distanza massima di 140 mm. dal bordo laterale destro;
2. Invii in busta con riquadro trasparente: dimensioni, peso e spessore degli invii in busta ordinaria; oltre alle condizioni generali di accettazione fissate nell'articolo 124 del Regolamento, questi invii devono soddisfare alle seguenti condizioni: il riquadro trasparente in cui compare l'indirizzo del destinatario deve essere situato ad una distanza minima di:
40 mm. dal bordo superiore della busta (tolleranza 2 mm);
15 mm. dal bordo laterale destro;
15 mm. dal bordo laterale sinistro;
15 mm. dal bordo inferiore;
il riquadro non puo' essere delimitato da una striscia o da una inquadratura colorata;
3. Tutti gli invii in busta:
l'indirizzo del mittente, quando compare sul lato frontale, deve essere apposto nell'angolo superiore sinistro; questa localizzazione e inoltre quella prevista per le menzioni o etichette di servizio che possono se del caso essere apposte immediatamente sotto l'indirizzo del mittente; le menzioni di servizio possono inoltre essere apposte immediatamente sopra l'indirizzo del destinatario qualora sia fatto uso di buste con riquadro trasparente; le lettere devono essere chiuse da una incollatura continua dell'aletta di chiusura della busta;
b) invii sotto forma di cartoline:
gli invii sotto forma di cartoline fino ad un formato di 120 x 235 mm possono essere accettati come invii normalizzati a condizione che siano confezionati in cartone avente una grammatura con rigidita' sufficiente a consentire un trattamento senza difficolta';
c) invii di cui alle lettere a) e b):
dalla parte della soprascritta che deve essere apposta nel senso della lunghezza, una zona rettangolare di 40 mm (-2 mm) di altezza a partire dal bordo superiore e di 74 mm di lunghezza a partire dal bordo destro deve essere riservata alla francatura ed alle impronte di annullamento. All'interno di questa zona, i francobolli o impronte di francatura devono essere apposte nell'angolo superiore destro.
Nessuna menzione o segno grafico superfluo di qualsiasi genere deve comparire:
- sotto l'indirizzo;
- a destra dell'indirizzo a partire dalla zona di francatura e di annullamento e fino al bordo inferiore dell'invio;
- a sinistra dell'indirizzo in una zona larga almeno 15 mm che va dalla prima riga dell'indirizzo fino al bordo inferiore dell'invio;
- in una zona di 15 mm. di altezza a partire dal bordo inferiore dell'invio e di 140 mm. di lunghezza a partire dal bordo destro dell'invio. Questa zona puo' essere tutt'una, anche solo in parte, con quelle definite sopra.
2. Le Amministrazioni che nel loro servizio interno accettano come normalizzati gli invii in busta la cui larghezza non e superiore a 162 mm. con una tolleranza di 2 mm, possono altresi' accettare questi invii come normalizzati nel servizio internazionale.
3. Non sono considerati come invii normalizzati:
- i cartoncini piegati
- gli invii chiusi per mezzo di agrafes, occhielli metallici o
gancetti piegati
- le cartoline perforate spedite senza busta
- gli invii la cui busta e' confezionata in una materia avente proprieta' fisiche sostanzialmente diverse da quelle della carta (ad eccezione della materia utilizzata per la confezione dei riquadri delle buste ad apertura trasparente);
- gli invii contenenti oggetti sporgenti;
- le lettere piegate inviate aperte (senza busta) che non sono chiuse su tutti i lati e che non presentano una sufficiente rigidita' per consentire un trattamento meccanico.
Convenzione - art. 23
Articolo 23
Materie biologiche deperibili. Materie radioattive
1. Le materie biologiche deperibili e le materie radioattive confezionate ed imballate secondo le rispettive disposizioni del Regolamento sono sottoposte alla tariffa per lettere e raccomandazioni. La loro accettazione e' limitata ai rapporti tra i Paesi membri le cui Amministrazioni postali si sono dichiarate d'accordo per accettare questi invii sia nelle loro reciproche relazioni sia unilateralmente. Tali materie sono inoltrate per la via piu' rapida, normalmente per via aerea,sotto riserva del pagamento delle soprattasse aeree corrispondenti.
2. Inoltre le materie biologiche deperibili possono essere scambiate solo tra laboratori qualificati ufficialmente riconosciuti, mentre le materie radioattive possono essere depositate solo da mittenti debitamente autorizzati.
Convenzione - art. 24
Articolo 24
Invii erroneamente accettati
1. Salvo le eccezioni previste dalla Convenzione e dal suo Regolamento, gli invii. che non soddisfano alle condizioni richieste dagli articoli 20 e 23 e dal regolamento non sono accettati. Tali invii che sono stati ammessi erroneamente devono essere rinviati all'Amministrazione di origine. Tuttavia l'Amministrazione destinataria e' autorizzata a consegnarli ai destinatari. In questo caso essa applica loro, se del caso, le tasse previste per la categoria di invii di corrispondenza postale determinata dalle modalita' di chiusura dei plichi, dal loro contenuto dal loro peso e dalle loro dimensioni. Se inoltre gli invii superano i limiti massimi di peso fissati all'articolo 20, paragrafo 1, l'Amministrazione destinataria puo' tassarli in base al loro peso reale applicando una tassa complementare pari alla tassa di un invio del servizio internazionale avente la stessa categoria di peso corrispondente all'eccedenza constatata.
2. Il paragrafo 1 si applica per analogia agli invii di cui all'articolo 41, paragrafi 2 e 3.
3. Gli invii che contengono gli altri oggetti vietati all'articolo 41 e che sono stati erroneamente ammessi alla spedizione sono trattati in base alle disposizioni di tale articolo.
Convenzione - art. 25
Articolo 25
Deposito all'estero di invii di corrispondenza.
1. Nessun Paese membro e' tenuto ad inoltrare o a distribuire ai destinatari gli invii di corrispondenza che mittenti qualsiasi domiciliati sul suo territorio impostano o fanno impostare in un paese estero, in vista di beneficiare di tasse inferiori ivi applicate. Lo stesso dicasi per analoghi invii della fattispecie depositati in grandi quantitativi, a prescindere dal fatto che questi depositi siano effettuati o meno in vista di beneficiare di tasse minori.
2. Il paragrafo 1 si applica indistintamente sia agli invii preparati nel paese dove il mittente abita e successivamente trasportati attraverso la frontiera, sia agli invii confezionati in un paese estero.
3. L'Amministrazione interessata ha diritto sia di rinviare gli invii. al luogo di origine o di assoggettarli alle sue tasse interne.
Se il mittente rifiuta di pagare queste tasse, essa puo' disporre degli invii in conformita' con la sua legislazione interna.
4. Nessun Paese membro e' tenuto ad accettare, inoltrare o distribuire ai destinatari gli invii di corrispondenza postale che mittenti qualsiasi hanno depositato o fatto depositare in grandi quantitativi in un paese diverso da quello in cui sono domiciliati.
Le Amministrazioni interessate hanno diritto di rinviare tali invii all'origine o di restituirli ai mittenti senza restituzione d'imposta.
Convenzione - art. 26
Articolo 26
Tasse speciali
1. Le tasse previste nella Convenzione e che sono percepite oltre alle tasse di affrancatura di cui all'articolo 20 sono denominate "tasse speciali". Il loro importo e' stabilito in conformita' con le indicazioni della tabella in appresso.
Parte di provvedimento in formato grafico
2. I paesi membri che applicano nel loro servizio interno tasse superiori a quelle indicate al paragrafo i sono autorizzate ad applicare queste stesse tasse nel servizio internazionale.
Convenzione - art. 27
Articolo 27
Tassa sul deposito in ultimo limite orario. Tassa di deposito oltre l'orario normali di apertura degli sportelli. Tassa per il prelievo al domicilio del mittente. Tassa di ritiro oltre l'orario normale di apertura degli sportelli. Tassa di fermo posta. Tassa di consegna per pacchetti piccoli.
1. Le Amministrazioni sono autorizzate a percepire dal mittente una tassa addizionale in base alla loro legislazione, per invii consegnati ai servizi di spedizione di detta Amministrazione in ultimo limite orario.
2. Le Amministrazioni sono autorizzate a percepire dal mittente una tassa addizionale, in base alla loro legislazione per gli invii depositati allo sportello oltre l'orario normale di apertura.
3. Le Amministrazioni sono autorizzate a percepire dal mittente una tassa addizionale secondo la loro legislazione per gli invii prelevati a domicilio a cura dei loro servizi.
4. Le Amministrazioni sono autorizzate a percepire dal destinatario una tassa addizionale secondo la loro legislazione per gli invii prelevati allo sportello oltre l'orario di apertura.
5. Gli invii indirizzati fermo posta possono essere assoggettati dalle Amministrazioni dei paesi destinatari alla tassa speciale eventualmente prevista dalla loro legislazione per invii analoghi dipendenti dall'ordinamento interno.
6. Le Amministrazioni dei paesi destinatari sono autorizzate a percepire per ciascun pacchetto recapitato al destinatario, che supera il peso di 500 grammi, la tassa speciale prevista all'articolo 26, paragrafo 1 lettera f).
Convenzione - art. 28
Articolo 28
Tassa di immagazzinaggio
L'Amministrazione di destinazione e' autorizzata a percepire secondo la sua legislazione una tassa di immagazzinaggio per ogni invio di corrispondenza postale che supera il peso di 500 grammi e che non e' stato preso in consegna dal destinatario nel termine entro il quale l'invio e custodito senza spese a sua disposizione. Questa tassa non si applica ai pieghi per ciechi.
Convenzione - art. 29
Articolo 29
Affrancatura
1. Di regola, gli invii di cui. all'articolo 19 ad eccezione di quelli indicati negli articoli da 16 a 18 devono essere completamente affrancati ad opera del mittente.
2. L'Amministrazione del paese di origine ha facolta' di rinviare ai mittenti gli invii di corrispondenza postale non affrancati o insufficientemente affrancati affiche' ne completino l'affrancatura.
3. L'Amministrazione di origine puo' altresi' incaricarsi di affrancare gli invii di corrispondenza postale non affrancati o di completare l'affrancatura di invii insufficientemente affrancati e di riscuotere l'importo mancante presso il mittente.
4. Se l'Amministrazione del paese di origine non applica alcuna delle facolta' previste ai paragrafi 2 e 3 oppure se l'affrancamento non puo' essere completato dal mittente, le lettere e cartoline postali non affrancate o insufficientemente affrancate sono sempre inoltrate verso il paese destinatario. Gli altri invii non affrancati o insufficientemente affrancati possono anch'essi essere inoltrati.
5. Le corrispondenze aeree soprattassate, la corrispondenza S.A.L soprattassata e gli invii prioritari la cui regolarizzazione da parte dei mittenti non e' possibile sono trasmessi per via aerea, come S.A.L o come corriere prioritario rispettivamente se le tasse pagate rappresentano almeno l'importo della sopratassa o se del caso, la differenza tra la tassa di un invio via aerea o S.A.L e la tassa di un invio di superficie, oppure la differenza tra la tassa di un invio via aerea o S.A.L e la tassa di un invio di superficie oppure la differenza tra la tassa di un invio prioritario e quella di un invio non prioritario. Tuttavia, l'Amministrazione di origine ha facolta' di trasmettere questi invii per via aerea o prioritaria se le tasse pagate rappresentano almeno il 75 per cento della soprattassa o il 50 per cento della tassa combinata. Sotto questi limiti, gli invii sono inoltrati tramite i mezzi di trasporto normalmente utilizzati per le corrispondenze non soprattassate o gli invii non prioritari.
6. Sono considerati come debitamente affrancati gli invii regolarmente affrancati per il loro primo percorso ed il cui complemento d'imposta e stato pagato prima della rispedizione.
Convenzione - art. 30
Articolo 30
Modalita' di affrancatura
1. L'affrancatura e' effettuata per mezzo di una qualsiasi delle seguenti modalita':
a) francobolli stampati o incollati sugli invii e valevoli nel
paese di origine
b) marche di affrancatura postale rilasciate da distributori automatici installati dalle Amministrazioni postali;
c) impronte di macchine affrancatrici ufficialmente adottate e che funzionano sotto il controllo immediato dell'Amministrazione postale;
d) impronte di macchine stampanti o altri procedimenti di stampa o di bollatura qualora tali sistemi siano autorizzati dalla regolamentazione dell'Amministrazione di origine;
e) menzione indicante che la totalita' dell'affrancatura e' stata pagata ad esempio "Taxe perçue (Tassa percepita)". Questa menzione deve figurare sul lato superiore destro della soprascritta e deve essere convalidata con l'impronta del timbro datario dell'ufficio di origine, oppure nel caso di invii non affrancati o insufficientemente affrancati, dell'ufficio che ha affrancato l'invio o completato l'affrancatura.
2. L'affrancatura di stampe recanti l'indirizzo dello stesso destinatario ed aventi la medesima destinazione inserite in un sacco speciale e effettuata con uno dei mezzi di cui al paragrafo 1 e ed il suo importo totale figura sull'etichetta - indirizzo del sacco.
Convenzione - art. 31
Articolo 31
Affrancatura degli invii di corrispondenza postale a bordo delle navi.
1. Gli invii impostati a bordo di una nave durante la sosta nei due punti estremi del percorso o in uno degli scali intermedi devono essere affrancati per mezzo di francobolli ed in base alla tariffa del paese nelle cui acque la nave e' situata.
2. Se l'impostazione a bordo ha luogo in mare aperto, gli invii possono essere affrancati, salvo diversa intesa tra le Amministrazioni interessate, per mezzo di francobolli e secondo la tariffa del paese cui appartiene o da cui dipende detta nave. Gli invii affrancati in queste condizioni devono essere recapitati all'Ufficio postale dello scalo il prima possibile dopo l'arrivo della nave.
Convenzione - art. 32
Articolo 32
Tassa in caso di affrancatura mancante o insufficiente
1. In caso di affrancatura mancante o insufficiente, l'Amministrazione di origine incaricata di affrancare gli invii di corrispondenza postale non affrancati o di completare l'affrancatura di invii insufficientemente affrancati e di riscuotere l'importo mancante presso il mittente e autorizzata a percepire dal mittente anche la tassa di trattamento prevista all'articolo 26 paragrafo 1, lettera h).
2. Qualora il paragrafo 1 non sia applicato gli invii non affrancati o insufficientemente affrancati sono passibili, a carico del destinatario o del mittente qualora si tratti di invii rinviati, della tassa speciale di cui all'articolo 26 paragrafo 1, lettera h).
3. Gli invii raccomandati e le lettere con valore dichiarato sono considerati come debitamente affrancati.
Convenzione - art. 33
Articolo 33
Servizio corrispondenza commerciale-risposta internazionale
1. Le Amministrazioni possono convenire tra di loro di partecipare al servizio corrispondenza commerciale - tagliandi internazionali (CCRI) su base facoltativa.
2. Le Amministrazioni che erogano il servizio dovranno rispettare le disposizioni definite dal Consiglio esecutivo.
3. Le Amministrazioni possono tuttavia, convenire bilateralmente di istituire un altro sistema tra di loro.
Convenzione - art. 34
Articolo 34
Buoni risposta internazionali
1. Le Amministrazioni postali possono vendere buoni risposta internazionali emessi dall'Ufficio internazionale e limitarne la vendita in conformita' con la loro legislazione interna.
2. Il valore del buono di risposta e' di 0,74 DTS. Il prezzo di vendita stabilito dalle Amministrazioni interessate non puo' essere inferiore a questo valore.
3. I buoni risposta possono essere scambiati in ogni Paese membro contro uno o piu' francobolli postali che costituiscono l'affrancamento minimo di un invio prioritario o di una lettera ordinaria spedita all'estero per via aerea. Salvo se la legislazione interna del paese di cambio vi si oppone, i buoni di risposta postali possono altresi' essere cambiati contro fogli interi di francobolli o contro altri timbri o impronte di affrancatura postale.
4. L'amministrazione di un Paese membro puo' inoltre riservarsi la facolta' di esigere il deposito simultaneo dei buoni risposta e degli invii da affrancare in cambio di questi buoni di risposta.
Convenzione - art. 35
Articolo 35
Invii via espresso
1. Nei paesi le cui. Amministrazioni sono incaricate di questo servizio gli invii di corrispondenza postale sono, a richiesta dei mittenti, distribuiti da un latore speciale il prima possibile dopo il loro arrivo all'Ufficio di distribuzione; tuttavia ogni Amministrazione ha diritto di limitare questo servizio alle corrispondenze aeree agli invii prioritari e quando si tratta del solo mezzo utilizzato tra due Amministrazioni, agli invii LC di superficie. Per quanto riguarda le lettere con valore dichiarato, l'Amministrazione destinataria ha facolta', quando la sua regolamentazione lo consente, di far recapitare per via espressa un avviso di arrivo dell'invio e non l'invio stesso.
2. Questi invii qualificati "espresso" sono soggetti, oltre alla tassa di affrancatura, alla tassa speciale prevista all'articolo 26, paragrafo 1, lettera 1). Questa tassa deve essere completamente pagata in anticipo.
3. Gli invii "espresso" possono essere trattati secondo modalita' diverse da quelle specificate al paragrafo 1, a condizione che il livello di qualita' generale del servizio fornito al destinatario sia almeno altrettanto elevato di quello ottenuto utilizzando un latore speciale.
4. Se gli invii espresso devono essere sottoposti ad un controllo doganale, le Amministrazioni sono tenute:
a) a presentarli alla dogana il prima possibile dopo il loro arrivo;
b) ad incoraggiare le autorita' doganali del loro paese ad effettuare il controllo di questi invii con sollecitudine.
5. Se il recapito espresso comporta per l'Amministrazione destinataria particolari obblighi per quanto riguarda sia la localizzazione del domicilio del destinatario,sia il giorno o l'ora di arrivo all'Ufficio destinatario, il recapito dell'invio e l'eventuale riscossione di una tassa complementare sono regolate da disposizioni relative agli invii aventi uguale carattere di quelle dell'ordinamento interno.
6. Gli invii espresso non completamente affrancati per l'importo totale delle tasse pagabili in anticipo sono distribuiti con i mezzi ordinari a meno di essere stati trattati come "espresso" dall'Ufficio di origine. In quest'ultimo caso, gli invii sono tassati in base all'articolo 32.
7. Le Amministrazioni hanno facolta' di effettuare un solo tentativo di recapito espresso. Se tale tentativo e' infruttuoso, l'invio e trattato come un invio ordinario.
8. Se la regolamentazione dell'Amministrazione destinataria lo consente,i destinatari possono chiedere all'Ufficio di distribuzione che gli invii loro destinati siano distribuiti per mezzo "espresso" al momento del loro arrivo. In questo caso, l'Amministrazione destinataria e' autorizzata a percepire al momento della distribuzione, la tassa applicabile nel suo servizio interno.
Convenzione - art. 36
Articolo 36
Obiettivi in materia di qualita' di servizi
1. Le Amministrazioni destinatarie devono fissare un termine per il trattamento degli invii prioritari e via aerea a destinazione del loro paese. Questo termine non deve essere meno favorevole di quello applicato agli invii paragonabili del loro servizio interno.
2. Le Amministrazioni di destinazione devono altresi' per quanto possibile, fissare un termine per il trattamento degli invii rii superficie e non Prioritari a destinazione del loro paese.
3. Le Amministrazioni di origine devono fissare obiettivi per quanto riguarda la qualita' degli invii prioritari via aerea a destinazione dell'estero, adottando come punti di riferimento i termini stabiliti dalle Amministrazioni destinatarie.
Convenzione - art. 37
Articolo 37
Priorita' di trattamento delle corrispondenze via aerea e degli
invii prioritari
Le Amministrazioni adottano ogni misura utile per:
a) garantire nelle migliori condizioni il ricevimento e l'inoltro successivo dei pieghi contenenti corrispondenze aeree ed invii prioritari;
b) vigilare sul rispetto degli accordi conclusi con i trasportatori per guanto riguarda la priorita' di tali pieghi;
c) accelerare le operazioni relative al controllo doganale delle corrispondenze aeree e degli invii prioritari a destinazione del loro paese;
d) ridurre al minimo indispensabile i termini richiesti per inoltrare nei paesi di destinazione le corrispondenze aeree e gli invii prioritari depositati nel loro paese e per fare distribuire ai destinatari le corrispondenze aeree e gli invii prioritari che giungono dall'estero.
Convenzione - art. 38
Articolo 38
Ritiro. Modifica o correzione di indirizzo a richiesta del mittente.
1. Il mittente di un invio di corrispondenza postale puo' farlo ritirare dal servizio, far modificare o correggere l'indirizzo sempre che questo invio:
a) non sia stato recapitato al destinatario;
b) non sia stato confiscato o distrutto dall'autorita' competente per infrazione all'articolo 41;
c) non sia stato sequestrato in virtu' della legislazione del paese di destinazione.
2. La domanda da formulare a tal fine e trasmessa per via postale, telegrafica o con ogni altro mezzo di telecomunicazione appropriato a spese del mittente che deve pagare per ciascuna domanda, la tassa speciale di cui all'articolo 26, paragrafo 1 lettera j). Se la domanda deve essere trasmessa per via di telecomunicazioni, il mittente deve pagare inoltre la tassa relativa a questo servizio. Se l'invio si trova ancora nel paese di origine la richiesta di ritiro, di modifica o di correzione di indirizzo e' trattata secondo la legislazione di questo paese.
3. Ciascuna Amministrazione e' tenuta ad accettare le richieste di ritiro, di modifica o di rettifica di indirizzo relative ad ogni. invio di corrispondenza postale depositato nei servizi di altre Amministrazioni, se la sua legislazione lo consente.
4. Se, nei rapporti tra due paesi che accettano questa procedura, il mittente desidera essere informato per via di telecomunicazioni delle disposizioni adottate dall'Ufficio destinatario a seguito della sua domanda di ritiro, di modifica o di rettifica di indirizzo egli deve pagare a tal fine la tassa relativa. In caso di utilizzazione di telegrammi, la tassa telegrafica e' quella del telegramma con risposta pagata calcolato sulla base di 15 parole. Qualora venga utilizzato il telex, la tassa telegrafica percepita dal mittente ammonta in linea di massima allo stesso importo di quello percepito per trasmettere la domanda via telex.
5. Per ciascuna domanda di ritiro, di modifica o di rettifica di indirizzo relativa a vari invii recapitati simultaneamente allo stesso ufficio dallo stesso mittente ed indirizzati allo stesso destinatario, e percepita una sola delle tasse di cui al paragrafo 2.
6. Una semplice correzione di indirizzo (senza modifica del nome o della qualita' del destinatario) puo' essere richiesta direttamente dal mittente all'Ufficio destinatario, vale a dire senza l'adempimento di formalita' e senza il pagamento della tassa speciale prevista al paragrafo 2.
7. Il rinvio all'origine di un invio a seguito di una domanda di ritiro ha luogo per via aerea quando il mittente si impegna a pagare la soprattassa aerea corrispondente. Se un invio e rispedito per via aerea a seguito di una richiesta di modifica o di rettifica di indirizzo, la soprattassa aerea corrispondente al nuovo percorso e percepita dal destinatario e rimane acquisita all'Amministrazione distributrice.
Convenzione - art. 39
Articolo 39
Rispedizione
1. In caso di cambiamento d'indirizzo del destinatario, gli invii di corrispondenza postale sono rispediti a quest'ultimo immediatamente alle condizioni prescritte nel servizio interno, a meno che il mittente non ne abbia vietato la rispedizione mediante un'annotazione apposta sulla soprascritta in una lingua nota nel paese di destinazione o che l'indirizzo sia redatto secondo le indicazioni di cui all'articolo 113 paragrafo 1, lettera k) del Regolamento. Tuttavia la rispedizione di un paese verso un altro ha luogo solo se gli invii sono conformi alle condizioni previste per l'ulteriore trasporto.
2. Le corrispondenza aerea e gli invii prioritari sono rispediti verso la loro nuova destinazione per la via piu' rapida (aerea o di superficie).
3. Le altre corrispondenze possono essere ulteriormente inoltrate per via aerea su richiesta formale del destinatario, sempre che quest'ultimo si impegni a pagare la soprattasse o le tasse combinate corrispondenti al nuovo percorso aereo o alla nuova trasmissione prioritaria: in questo caso la soprattassa o la tassa combinata e' percepita in linea di massima, all'atto del recapito e rimane acquisita all'Amministrazione distributrice. Tutte le corrispondente possono altresi' essere inoltrate per la via piu' rapida se le soprattassa o le tasse combinate sono pagate da terzi all'ufficio che effettua l'ulteriore spedizione. La rispedizione di tali invii per mezzo della via piu' sollecita all'interno del paese di destinazione i assoggettata alla regolamentazione interna di questo paese.
4. Le Amministrazioni che applicano tasse combinate possono fissare, per la rispedizione mediante via aerea o prioritaria alla condizioni previste al paragrafo 3, tasse speciali che non devono superare le tasse combinate.
5. Le buste speciali C 6 ed i sacchi utilizzati per la rispedizione collettiva della corrispondenze sono inoltrate verso la nuova destinazione tramite le vie prescritte per gli invii individuali ai paragrafi 2 e 3.
6. Ciascuna Amministrazione ha facolta' di fissare un termine di rispedizione conforme a quello in vigore nel suo servizio interno.
7. Le Amministrazioni che percepiscono una tassa per le domande di rispedizione nel loro servizio interno sono autorizzate a riscuotere questa stessa tassa nel servizio internazionale.
8. La rispedizione di invii di corrispondenza postale da paese a paese non da' luogo alla riscossione di qualsivoglia supplemento d'imposta, salvo le eccezioni previste nel Regolamento. Tuttavia, le Amministrazioni che percepiscono una tassa di rispedizione nel loro servizio interno sono autorizzate a percepire questa stessa tassa per gli invii di corrispondenza postale del regime internazionale, rispediti nel loro servizio.
9. Gli invii di corrispondenza postale rispediti sono recapitati ai destinatari dietro pagamento delle tasse di cui erano stati gravati alla partenza, all'arrivo o durante il tragitto, a seguito di una rispedizione dopo il primo percorso, fatto salvo il rimborso dei diritti doganali o di altre spese speciali di cui il paese destinatario non consente l'abolizione.
10. In caso di rispedizione verso un altro paese, sono annullate la tassa di fermo posta, la tassa di presentazione alla dogana, la tassa d'immagazzinaggio, la tassa di commissione, la tassa complementare per l'espresso e la tassa per il recapito di pacchetti piccoli ai destinatari.
Convenzione - art. 40
Articolo 40
Invii non recapitabili. Rinvio al paese di origine o al mittente
1. Sono considerati come invii non recapitabili quelli che non hanno potuto essere consegnati ai destinatari per una causa qualunque.
2. Gli invii non recapitabili devono essere rinviati immediatamente al paese di origine.
3. Il termine di consegna degli invii trattenuti in custodia a disposizione dei destinatari o indirizzati fermo posta e' fissato dalla regolamentazione dell'Amministrazione destinataria. Tuttavia questo termine non puo' di regola, superare un mese, salvo in casi particolari in cui l'Amministrazione di destinazione ritenga necessario prolungarlo fino ad un massimo di due mesi. Il rinvio al paese di origine deve aver luogo in un termine piu' breve qualora il mittente lo abbia domandato con una annotazione apposta sulla soprascritta in una lingua nota nel paese destinatario.
4. Gli invii soggetti all'ordinamento interno non recapitabili sono rispediti all'estero, in vista di una loro restituzione ai mittenti ma solo se soddisfano alle condizioni previste per il nuovo trasporto.
5. Le cartoline postali sulle quali non figura l'indirizzo del mittente non sono rinviate. Tuttavia, le caroline postali raccomandate devono sempre essere rinviate.
6. Il rinvio all'origine delle stampe non recapitabili non e obbligatorio salvo se il mittente ne abbia chiesto la restituzione mediante un'annotazione apposta sull'invio in una lingua nota nel paese destinatario. Tuttavia le Amministrazioni fanno ogni sforzo per la restituzione al mittente o lo informano come di convenienza qualora siano stati ripetutamente esperiti infruttuosi tentativi in gran numero di recapiti o d'invii. Le stampe raccomandate ed i libri devono sempre essere rinviati.
7. Se la via terra non e' piu' utilizzata dal paese che fa il rinvio, tale Paese ha l'obbligo di trasmettere gli invii non recapitabili mediante la via piu' adeguata che esso utilizza.
8. Le lettere via aerea, le cartoline postali via aerea e gli invii prioritari da rinviare all'origine, lo sono mediante la via piu' rapida (aerea o di superficie).
9. Le corrispondenze aeree non recapitabili, diverse dalle lettere aeree e dalle cartoline postali via aerea sono rinviate all'origine mediante i mezzi di trasporto normalmente utilizzati dalle corrispondenze non soprattassate (superficie S.A.L. compreso) salvo:
a) in caso di interruzione di questi mezzi di trasporto:
b) se l'Amministrazione destinataria ha scelto in maniera sistematica la via aerea per il rinvio di queste corrispondenze.
10. Per il rinvio delle corrispondenze all'origine per via aerea o prioritaria a richiesta del mittente, e' applicabile per analogia l'articolo 39, paragrafi 3 e 4.
11. Gli invii di corrispondenza postale non recapitabili rinviati al paese di origine sono consegnati ai mittenti alle condizioni stabilite all'articolo 39, paragrafo 9. Questi invii non danno luogo alla riscossione di nessun supplemento d'imposta, salvo le eccezioni previste nel Regolamento. Tuttavia, le Amministrazioni che percepiscono una tassa di rinvio nel loro servizio interno sono autorizzate a percepire questa stessa tassa per gli invii di corrispondenza postale del regime internazionale loro rinviati.
Convenzione - art. 41
Articolo 41
Divieti
1. Non sono ammessi gli invii di corrispondenza postale i quali per via della loro confezione, possono presentare pericoli per gli agenti, macchiare o deteriorare gli altri invii o le attrezzature postali. Le graffe metalliche utilizzate per chiudere gli invii non devono essere taglienti ne devono intralciare l'esecuzione del servizio postale.
2. Gli invii diversi dalle lettere raccomandate in busta chiusa e le lettere con valore dichiarato non possono contenere monete, banconote, biglietti, o valori qualsiasi al portatore, assegni di viaggio (travelers cheques), platino, oro o argento, lavorati o non, pietre, gioielli, ed altri oggetti preziosi.
3. Salvo le eccezioni di cui al Regolamento, le stampe, ed i pieghi per ciechi:
a) non possono riportare alcuna annotazione ne contenere alcun documento avente carattere di corrispondenza attuale e personale;
b) non possono contenere francobolli, moduli di affrancatura annullati o non ne' carte-valori.
4. E' vietato l'inserimento negli invii di corrispondenza postale degli oggetti di cui in appresso, quali:
a) oggetti che, per la loro natura, possono presentare pericoli e provocare i deterioramenti di cui al paragrafo 1;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope;
c) animali viventi, ad eccezione:
1) di api, sanguisughe e bachi da seta;
2) parasiti e distruttori di insetti nocivi destinati al controllo di questi insetti e scambiati tra istituti ufficialmente riconosciute;
tuttavia, le eccezioni di cui ai numeri 1 e 2 non si applicano alle lettere con valore dichiarato;
d) le materie esplosive, infiammabili o altre materie pericolose; non sono tuttavia soggette a questo divieto le materie biologiche deperibili e le materie radioattive di cui all'articolo 23;
e) gli oggetti osceni o immorali;
f) gli oggetti la cui importazione e circolazione e' vietata nel paese di destinazione.
5. Ciascuna Amministrazione deve vigilare in tutta la misura del possibile affinche' le informazioni relative ai divieti in vigore nel suo paese di cui al paragrafo 4 lettera f) e comunicate all'Ufficio internazionale in conformita' con il Regolamento di esecuzione, siano enunciate in maniera chiara, precisa e dettagliata e siano mantenute aggiornate.
6. Gli invii che contengono gli oggetti di cui al paragrafo 4 e che sono stati erroneamente ammessi alla spedizione sono trattati secondo la legislazione del paese dell'Amministrazione che ne accerta la presenza. Le lettere non possono contenere documenti aventi carattere di corrispondenza attuale e personale scambiati tra persone diverse dal mittente ed il destinatario o le persone che abitano con esse.
Qualora ne accerti la presenza, l'Amministrazione del paese di origine o di destinazione li tratta secondo la sua legislazione.
7. Gli invii che contengono gli oggetti di cui al paragrafo 4, lettere b) d) ed e) non saranno in alcun caso ne' inoltrati a destinazione ne consegnati ai destinatari o rinviati al mittente.
L'Amministrazione di destinazione deve consegnare al destinatario la parte di contenuto che non e oggetto di un divieto.
8. Nei casi in cui un invio erroneamente ammesso alla spedizione non e ne rinviato all'origine, ne consegnato al destinatario, l'Amministrazione di origine deve essere informata senza ritardo del trattamento applicato all'invio. Questa informazione deve indicare in maniera precisa il divieto applicato all'invio nonche' gli oggetti che sono stati confiscati. Un invio erroneamente accettato e rinviato all'origine deve essere accompagnato da informazioni analoghe.
9. E' del resto riservato il diritto di ogni Paese membro di non-effettuare, sul proprio territorio, il trasporto in transito, aperto, degli invii di corrispondenza postale diversi da lettere, cartoline postali e pieghi per ciechi per i quali non e' stato soddisfatto alle disposizioni legali che regolano le condizioni della loro pubblicazione o della loro circolazione in questo paese. Questi invii devono essere rinviati all'Amministrazione di origine.
Convenzione - art. 42
Articolo 42
Controllo doganale
L'Amministrazione postale del paese di origine e quella del paese di destinazione sono autorizzate a sottoporre a controllo doganale secondo la legislazione di questi paesi, gli invii della corrispondenza postale.
Convenzione - art. 43
Articolo 43
Tassa di presentazione alla dogana
Agli invii soggetti a controllo doganale nel paese di origine o di destinazione, a seconda dei casi, puo' essere applicata a titolo postale sia per quanto riguarda la consegna in dogana e lo sdoganamento sia unicamente per la consegna in dogana, la tassa speciale di cui all'articolo 26 paragrafo 1, lettera m).
Convenzione - art. 44
Articolo 44
Diritti doganali ed altri diritti
Le Amministrazioni postali sono autorizzate a percepire dai mittenti o destinatari degli invii a seconda dei casi, i diritti doganali ed ogni altro eventuale diritto.
Convenzione - art. 45
Articolo 45
invii in franchigia di tasse e di diritti
1. Nei rapporti tra i Paesi membri le cui Amministrazioni postali si sono dichiarate d'accordo al riguardo, i mittenti possono farsi carico, mediante dichiarazione preliminare indirizzata all'ufficio di origine, della totalita' delle tasse e dei diritti imposti sugli invii all'atto della possono farsi carico, mediante dichiarazione preliminare indirizzata all'ufficio di origine, della totalita' delle tasse e dei diritti imposti sugli invii all'atto della consegna. Fino a quando un invio non e stato recapitato al destinatario il mittente puo', successivamente al deposito, chiedere che l'invio sia recapitato in franchigia di tasse e di diritti.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, i mittenti devono impegnarsi a pagare le somme che potrebbero essere reclamate dall'Ufficio di destinazione e, se del caso, versare un congruo deposito cauzionale.
3. L'Amministrazione di origine riscuote sul mittente la tassa di cui all'articolo 26, paragrafo 1 lettera n), numero 1, che conserva come retribuzione per i servizi forniti nel paese di origine.
4. In caso di domanda formulata successivamente al deposito, l'Amministrazione di origine riscuote inoltre la tassa addizionale prevista all'articolo 26, paragrafo 1, lettera n) cifra 2. Se la domanda deve essere trasmessa per via telegrafica o ogni altro mezzo di telecomunicazione, il mittente deve inoltre pagare la tassa corrispondente.
5. L'Amministrazione di destinazione e' autorizzata a riscuotere per ogni invio la tassa di commissione prevista all'articolo 26, paragrafo 1, lettera n) numero 3. Questa tassa e' indipendente da quella prevista all'articolo 43. Essa e' riscossa dal mittente a favore dell'Amministrazione di destinazione.
6. Ogni Amministrazione ha diritto di limitare il servizio degli invii in franchigia di tasse e di diritti agli invii raccomandati ed alle lettere con valore dichiarato.
Convenzione - art. 46
Articolo 46
Annullamento dei diritti doganali e di altri diritti
Le Amministrazioni postali si impegnano ad intervenire presso i servizi interessati dei loro paesi affinche' i diritti doganali ed altri diritti siano annullati per gli invii rinviati all'origine, distrutti per causa di avaria completa del contenuto o rispediti verso un paese terzo.
Convenzione - art. 47
Articolo 47
Reclami
1. I reclami degli utenti sono ammessi entro il termine di un anno a decorrere dal giorno successivo a quello del deposito di un invio.
2. Ciascuna Amministrazione e' tenuta a trattare i reclami nel piu' breve tempo possibile.
3. Ciascuna Amministrazione e' tenuta ad accettare i reclami concernenti qualsiasi invio depositato nei servizi di altre Amministrazioni.
*********************** MANCA TESTO SULL'ORIGINALE ***********
paragrafo 1, lettera o). Se e richiesto l'uso del mezzo telegrafico, la tassa telegrafica di trasmissione del reclamo e sel caso, nei rapporti tra due paesi che ammettono questa procedura, quella di risposta, sono percepite sulla tassa di reclamo. In caso di utilizzazione di telegrammi per la risposta, la tassa telegrafica e quella di un telegramma con risposta pagata, calcolata sulla base di 15 parole. Qualora si faccia uso del telex, la tassa telegrafica percepita dal mittente consiste in linea di massima nello stesso importo di quello percepito per trasmettere il reclamo via telex. In caso di richiesta di trasmissione con altri essi di telecomunicazione o tramite il servizio EMS, le tasse normalmente percepite a titolo di questi servizi possono essere riscosse presso il richiedente. Si puo' rinunciare, a titolo di reciprocita', al ricupero dei costi di una risposta trasmessa con altri mezzi di telecomunicazione o tramite il servizio EMS.
5. Se il reclamo concerne piu' invii depositati contemporaneamente presso lo stesso Ufficio dallo stesso mittente ed indirizzati allo stesso destinatario, e' percepita una sola tassa. Tuttavia, se si tratta di invii raccomandati o di lettere con valore dichiarato che hanno dovuto, a richiesta del mittente essere inoltrati tramite diverse vie, e percepita una tassa per ciascuno dei canali utilizzati.
6. Se il reclamo e stato motivato da un errore di servizio, la tassa speciale di cui al paragrafo 4 e' restituita dall'Amministrazione che l'ha percepita: tuttavia questa tassa non puo' in alcun caso essere rivendicata dall'Amministrazione a cui spetta il pagamento dell'indennizzo.
Convenzione - art. 48
Articolo 48
Accettazione degli invii raccomandati
1. Gli invii della corrispondenza postale di cui all'articolo 19 possono essere spediti sotto forma raccomandata.
2. Una ricevuta deve essere rilasciata gratuitamente al mittente all'atto del deposito di un invio raccomandato.
3. Se la legislazione interna dei paesi di origine e di destinazione lo consente, le lettere raccomandate in busta chiusa possono contenere monete,banconote, biglietti o qualsiasi valore al portatore, assegni di viaggio, platino, oro o argento, lavorati o non, pietre, gioielli ed altri oggetti preziosi.
Convenzione - art. 49
Articolo 49
Accettazione degli invii con ricevuta di ritorno consegna
1. Gli invii della corrispondenza postale di cui all'articolo 19 possono essere spediti dal servizio degli invii con ricevuta di ritorno alle Amministrazioni e da parte delle Amministrazioni che consentono di accettarli.
2. All'atto del deposito e' consegnata gratuitamente una ricevuta al mittente di un invio di tal genere.
Convenzione - art. 50
Articolo 50
Tassazione degli invii raccomandati
1. La tassazione degli invii raccomandati deve essere pagata in anticipo. Essa si compone:
a) della tassa di affrancatura dell'invio, secondo la sua categoria;
b) della tassa fissa per l'invio raccomandato di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera p).
2. Qualora siano necessarie eccezionali misure di sicurezza, le Amministrazioni possono percepire le tasse speciali di cui all'articolo 26, paragrafo 1 lettera p) colonna 3, cifra 2.
3. Le Amministrazioni postali disposte a farsi carico dei rischi che possono risultare da casi di forza maggiore sono autorizzate a percepire la tassa speciale prevista all'articolo 26, paragrafo 1, lettera r).
Convenzione - art. 51
Articolo 51
Tasse applicabili agli invii con ricevuta di ritorno.
La tassa e pagata in anticipo. Essa include:
a) la tassa di affrancatura corrispondente alla categoria dell'invio;
b) la tassa di ricevuta di ritorno, fissata dall'Amministrazione di origine che deve essere inferiore alla tassa per l'invio raccomandato.
Convenzione - art. 52
Articolo 52
Accettazione delle lettere con valore dichiarato
1. Possono essere scambiate lettere contenenti carte - valori, documenti o oggetti di valore, denominati "lettere con valore dichiarato" con una assicurazione del contenuto per il valore dichiarato dal mittente. Questo scambio e limitato ai rapporti tra i Paesi membri le cui Amministrazioni postali hanno convenuto di accettare questi invii sia nelle loro relazioni reciproche sia unilateralmente.
2. Una ricevuta deve essere rilasciata gratuitamente al mittente all'atto del deposito di una lettera con valore dichiarato.
3. Le Amministrazioni adottano i provvedimenti necessari per fornire nella misura del possibile, il servizio delle lettere con valore dichiarato in tutti gli uffici del loro paese.
Convenzione - art. 53
Articolo 53
Lettere con valore dichiarato. Dichiarazione di valore
1. L'importo della dichiarazione e in linea di massima illimitato.
2. Ciascuna Amministrazione puo' tuttavia limitare la dichiarazione di valore, per cio' che la concerne, ad un importo che non puo' essere inferiore a 3266,91 DTS o a un importo almeno uguale a quello adottato nel suo servizio interno se e inferiore a 3266,91 DTS.
3. Nei rapporti tra paesi che hanno adottato massimi diversi, il limite inferiore deve essere osservato da entrambe le parti.
4. La dichiarazione di valore non puo' superare il valore reale del contenuto dell'invio ma e consentito dichiarare una parte solo del loro valore: l'importo della dichiarazione delle carte che costituiscono un valore a causa delle loro spese di formazione non puo' sostituire le eventuali spese per il rimpiazzo di questi documenti in caso di perdita.
5. Ogni dichiarazione fraudolenta avente un valore superiore al valore reale del contenuto di un invio e' passibile di procedimenti giudiziari previsti dalla legislazione del paese di origine.
Convenzione - art. 54
Articolo 54
Tassa delle lettere con valore dichiarato
1. La tassa di lettere con valore dichiarato deve essere pagata in anticipo. Essa e formata
a) dalla tassa di francatura ordinaria
b) dalla tassa fissa di raccomandazione prevista all'articolo 26, paragrafo 1, lettera o):
c) dalla tassa di assicurazione prevista all'articolo 26, paragrafo 1, lettera q)
2. Qualora siano necessarie misure di sicurezza eccezionali, le Amministrazioni possono percepire le tasse speciali di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera p) colonna 3, numero 2.
Convenzione - art. 55
Articolo 55
Avviso di ricevimento
1. Il mittente di un invio raccomandato, di un invio con recapito certificato o di una lettera con valore dichiarato, puo' domandare un avviso di ricevimento pagando all'atto del deposito la tassa prevista all'articolo 26, paragrafo 1, lettera s). Tale avviso di ricevimento gli viene rispedito rinviato al mittente per le vie piu' rapide (aeree o di superficie).
2. Se il mittente reclama un avviso di ricevimento che non gli e pervenuto in tempi normali, non viene riscossa ne' un'ulteriore tassa ne la tassa prevista all'articolo 57 per i reclami.
Convenzione - art. 56
Articolo 56
Consegna in mani proprie
1. Nelle relazioni tra le Amministrazioni che hanno dato il loro consenso gli invii raccomandati, gli invii con ricevuta di ritorno e le lettere con valore dichiarato sono, su richiesta del mittente, consegnati in mani proprie. Le Amministrazioni possono convenire di ammettere questa possibilita' solo per gli invii raccomandati, gli invii con ricevuta di ritorno e le lettre con valore dichiarato, accompagnati da un avviso di ricevimento. Nei tre casi, il mittente paga la tassa speciale prevista all'articolo 26, paragrafo 1, lettera t).
2. Le Amministrazioni sono tenute ad effettuare due tentativi per recapitare questi invii solo se si presume che il secondo tentativo abbia possibilita' di riuscire e qualora la regolamentazione interna lo consenta.
Convenzione - art. 57
ARTICOLO 57
Principi e competenza delle Amministrazioni postali. Invii
raccomandati
1. Le Amministrazioni postali rispondono della perdita, della manomissione o dell'avaria di invii raccomandati. La loro responsabilita' e impegnata sia per gli invii trasportati aperti che per quelli inoltrati in busta chiusa.
2. Le Amministrazioni possono impegnarsi a coprire anche i rischi derivanti da un caso di forza maggiore. In tal caso esse sono responsabili nei confronti dei mittenti, degli invii depositati nel loro paese, di perdite dovute ad un caso di forza maggiore verificatesi durante tutto il percorso degli invii, compreso se del caso il percorso di rispedizione o di rinvio all'origine.
3. In caso di smarrimento di un invio raccomandato, il mittente ha diritto ad una indennizzo il cui importo e fissato a 24,50 DTS per invio; questo importo puo' essere elevato a 122,51 DTS per ciascuno dei sacchi speciali contenenti gli stampati di cui all'articolo 20, paragrafo lo e spediti sotto forma raccomandata.
4. In caso di manomissione o di avaria di un invio raccomandato e sotto riserva che l'imballaggio sia stato riconosciuto adeguato a garantire con efficacia il contenuto da rischi eventuali di manomissione o di avaria, il mittente ha diritto ad una indennizzo corrispondente in linea di massima all'importo-reale del danno; i danni indiretti o i benefici non realizzati non sono presi in considerazione. Tuttavia questo indennizzo non puo' in alcun caso superare l'importo fissato al paragrafo 3.
5. Il mittente ha facolta' di rinunciare a questo diritto a favore del destinatario. Il mittente o il destinatario possono autorizzare una terza persona a ricevere un'indennita' qualora la legislazione interna lo consenta.
6. In deroga al paragrafo 4 il destinatario ha diritto all'indennita' dopo aver preso, in consegna un invio manomesso o avariato. Puo' rinunciare ai suoi diritti a favore del mittente.
7. L'Amministrazione di origine ha facolta' di corrispondere al mittenti nel suo paese le indennita' previste dalla sua legislazione interna per gli invii raccomandati a condizione che non siano inferiori a quelli fissati al paragrafo 3. Lo stesso dicasi per l'Amministrazione di destinazione se l'indennizzo e' pagato al destinatario in virtu' del paragrafo 6. Gli importi fissati al paragrafo 3 rimangono tuttavia applicabili:
1- in caso di ricorso contro l'Amministrazione responsabile;
2- se il mittente desiste dai suoi diritti a favore del destinatario o diversamente.
Convenzione - art. 58
Articolo 58
Principio e portata della responsabilita' delle Amministrazioni
postali. Invii con ricevuta di ritorno
1. Le Amministrazioni postali rispondono solo della perdita degli invii con ricevuta dl ritorno.. La loro responsabilita' e impegnata sia per gli invii trasportati allo scoperto sia per quelli inoltrati in dispacci chiusi.
2. La manomissione o avaria totale del contenuto degli invii con ricevuta di ritorno e' assimilata alla perdita, sotto riserva che l'imballaggio sia stato riconosciuto come sufficiente a proteggere efficacemente il contenuto contro rischi di furto o di avaria.
3. In caso di perdita di un invio con ricevuta di ritorno il mittente ha diritto alla restituzione delle tasse pagate,
Convenzione - art. 59
Articolo 59
Principio e portata della responsabilita' delle Amministrazioni
postali. Lettere con valore dichiarato
1. Le Amministrazioni postali rispondono della perdita della manomissione e dell'avaria di lettere con valore dichiarato, salvo nei casi previsti all'articolo 61. La loro responsabilita' e impegnata sia per le lettere trasportate aperte che per quelle inoltrate in dispacci chiusi.
2. Le Amministrazioni possono impegnarsi a coprire anche i rischi che possono derivare da un caso di forza maggiore. In tal caso esse sono responsabili, nei confronti dei mittenti di lettere impostate nel loro paese, di perdite, manomissioni o avarie dovute a caso di forza maggiore che si verificano durante tutto il percorso degli invii, compreso se del caso il percorso di rispedizione o di rinvio all'origine.
3. Il mittente ha diritto ad un'indennita' corrispondente in linea di massima all'ammontare effettivo della perdita, della manomissione o dell'avaria; i danni diretti o i benefici non realizzati non sono presi in considerazione. Tuttavia questa indennita' non puo' in alcun caso superare l'importo in DTS del valore dichiarato. In caso di rispedizione o di rinvio all'origine per via di superficie di una lettera via aerea con valore dichiarato, la responsabilita' e' limitata, per il secondo percorso, a quella applicabile agli invii inoltrati tramite questo canale.
4. In deroga al paragrafo 3, il destinatario ha diritto all'indennita' dopo avere preso in consegna una lettera con valore dichiarato manomessa o avariata.
5. L'indennita' e' calcolata secondo il prezzo corrente, convertito in DTS degli oggetti di valore di stessa natura, nel luogo ed all'epoca in cui sono stati accettati per il trasporto; in mancanza di prezzi correnti l'indennita' e' calcolata secondo il valore ordinario degli oggetti valutati sulle stesse basi.
6. Se un'indennita' e' dovuta a causa di perdita, manomissione o avaria totale di una lettera con valore dichiarato, il mittente o, in applicazione del paragrafo 4, il destinatario hanno diritto inoltre alla restituzione delle tasse e diritti pagati, ad eccezione della tassa di assicurazione che rimane in tutti i casi acquisita all'Amministrazione di origine.
7. Il mittente ha facolta' di desistere dai suoi diritti previsti dal paragrafo 3 a favore del destinatario. Allo stesso modo, il destinatario ha facolta' di rinunciare ai suoi diritti previsti dal paragrafo 4 a favore del mittente. Il mittente o il destinatario possono autorizzare una terza persona a ricevere l'indennita' qualora
la loro legislazione interna lo consenta
Convenzione - art. 60
Articolo 60
Non responsabilita' delle Amministrazioni postali. Invii
raccomandati ed invii con ricevuta di ritorno
1. Le Amministrazioni postali cessano di essere responsabili degli invii raccomandati e degli invii con ricevuta di ritorno di cui hanno effettuato la consegna sia alle condizioni prescritte dal loro regolamento per gli invii di stessa natura sia alle condizioni previste all'articolo 12 paragrafo 3. La responsabilita' tuttavia rimane se una defraudazione o un'avaria sono constatate sia prima della consegna sia all'atto del recapito dell'invio raccomandato e degli invii con ricevuta di ritorno o se, qualora cio' sia consentito dalla regolamentazione interna, il destinatario, se del caso il mittente se vi e' un rinvio all'origine, formula riserve nel prendere in consegna un invio defraudato o avariato;
2. Le Amministrazioni postali non sono responsabili:
(1) dello smarrimento di invii raccomandati o di invii con ricevuta di ritorno;
a) in caso di forza maggiore; l'Amministrazione nel cui servizio lo smarrimento e' avvenuto, deve decidere in base alla legislazione del suo paese se questo smarrimento e dovuto a circostanze che costituiscono un caso di forza maggiore; queste sono portate a conoscenza dell'Amministrazione del paese di origine se quest'ultima lo richiede. Tuttavia, la responsabilita' sussiste in caso di smarrimento di invii raccomandati nei confronti dell'Amministrazione del paese mittente che ha accettato di coprire i rischi di forza maggiore (articolo 57, paragrafo 2);
b) se, la prova della loro responsabilita' non essendo stata amministrata in altro modo, esse non possono rendere conto di invii a seguito della distruzione dei documenti di servizio derivanti da casi di forza maggiore;
c) se il mittente non ha formulato alcun reclamo entro il termine previsto all'articolo 47 del paragrafo 1;
(2) degli invii raccomandati o degli invii con ricevuta di ritorno i quali in base alla notifica dell'Amministrazione del paese di destinazione sono stati trattenuti o sequestrati in virtu' della legislazione di questo paese;
(3) degli invii raccomandati o degli invii con ricevuta di ritorno confiscati o distrutti dall'Autorita' competente qualora si tratti di invii il cui contenuto. e soggetto ai divieti di cui all'articolo 41, paragrafi 2, 3 lettera b) e 4;
(4) degli invii raccomandati o degli invii con ricevuta di ritorno avariati a seguito della natura del contenuto dell'invio.
3. Le Amministrazioni postali non assumono alcuna responsabilita' per via delle dichiarazioni doganali,in qualunque forma siano effettuate e delle decisioni adottate dai servizi doganali in conformita' con l'Articolo 41, paragrafo 4, lettera f) all'atto della verifica degli invii di corrispondenza postale soggetti al controllo doganale.
Convenzione - art. 61
Articolo 61
Non-responsabilita' delle Amministrazioni postali. Lettere con
valore dichiarato
1. Le Amministrazioni postali cessano di essere responsabili delle lettere con valore dichiarato di cui hanno effettuato il recapito sia alle condizioni prescritte dalla loro regolamentazione interna per gli invii di stessa natura sia alle condizioni previste all'articolo 12 paragrafo 3; la responsabilita' tuttavia rimane:
a) se una defraudazione o un'avaria sono constatate sia prima della consegna sia all'atto del recapito dell'invio o se, qualora cio' sia consentito dalla regolamentazione interna, il destinatario, se del caso il mittente se vi e un rinvio all'origine, formula riserve nel prendere in consegna un invio defraudato o avariato;
b) se il destinatario, o in caso di rinvio all'origine, il mittente, nonostante una quietanza regolarmente rilasciata dichiara senza ritardo all'Amministrazione che gli aveva recapitato l'invio di aver constatato un danno ed amministra la prova che la defraudazione o l'avaria non si sono verificate dopo il recapito.
2. Le Amministrazioni postali non sono responsabili:
(1) dello smarrimento, della defraudazione o dell'avaria di lettere con valore dichiarato:
a) in caso di forza maggiore; l'Amministrazione nel cui servizio lo smarrimento, la defraudazione o l'avaria hanno luogo deve decidere in base alla legislazione del suo paese se questa perdita, defraudazione o avaria e' dovuta a circostanze che costituiscono un caso di forza maggiore; queste sono portate a conoscenza dell'Amministrazione del paese di origine se quest'ultima lo richiede. Tuttavia, la responsabilita' sussiste nei confronti dell'Amministrazione del paese mittente che ha accettato di coprire i rischi di forza maggiore (articolo 59, paragrafo 2);
b) se, la prova della loro responsabilita' non essendo stata amministrata in altro modo, esse non possono rendere conto di invii a causa della distruzione di documenti di servizio derivanti da casi di forza maggiore;
c) se il danno e stato causato da colpa o negligenza del mittente o deriva dalla natura del contenuto dell'invio;
d) se si tratta di invii il cui contenuto e' soggetto ai divieti previsti all'articolo 41, paragrafo 4 e sempre che questi invii siano stati confiscati o distrutti dall'autorita' competente in ragione del loro contenuto;
e) se si tratta di invii che sono stati oggetto di una dichiarazione fraudolenta di valore superiore al valore reale del contenuto;
f) se il mittente non ha formulato alcun reclamo entro un anno a decorrere dall'indomani del giorno di deposito dell'invio;
(2) delle lettere con valore dichiarato confiscate in virtu' della legislazione del paese di destinazione;
(3) in materia di trasporto marittimo o aereo qualora abbiano fatto sapere che non erano in misura di accettare la responsabilita' di valori a bordo di navi o di aerei che esse utilizzano; esse assumono tuttavia per il transito di lettere con valore dichiarato in pieghi chiusi, la responsabilita' prevista per gli invii raccomandati.
3. Le Amministrazioni postali non assumono alcuna responsabilita' per quanto riguarda le dichiarazioni in dogana, sotto qualunque forma siano state fatte, e le decisioni adottate dai servizi doganali all'atto della verifica degli invii soggetti al controllo doganale.
Convenzione - art. 62
Articolo 62
Responsabilita' del mittente
1. Il mittente di un invio di corrispondenza postale e responsabile entro gli stessi limiti delle Amministrazioni stesse, di tutti i danni casati agli altri invii postali a seguito della spedizione di oggetti non ammessi al trasporto o dell'inosservanza delle condizioni di ammissione, a condizione che non vi sia stato ne dolo ne negligenza delle Amministrazioni o dei trasportatori.
2. L'accettazione da parte dell'Ufficio del deposito di tale invio non esonera il mittente dalla sua responsabilita'.
3. L'Amministrazione che constata un danno dovuto alla colpa del mittente ne informa l'Amministrazione di origine cui appartiene di intentare, se del caso, un procedimento contro il mittente.
Convenzione - art. 63
Articolo 63
Determinazione della responsabilita' tra le Amministrazioni
postali. Invii raccomandati
1. Fino a prova del contrario, la responsabilita' per la perdita di un invio raccomandato incombe all'Amministrazione postale la quale avendo ricevuto l'invio senza formulare osservazioni e pur essendo in possesso di tutti i mezzi regolamentari di investigazione non e in grado di determinare ne il recapito al destinatario ne, se del caso, la trasmissione regolare ad un'altra Amministrazione.
2. Un'Amministrazione intermedia o di destinazione e', fino a prova del contrario e sotto riserva del paragrafo 4, esonerata da ogni responsabilita':
a) se si e conformata all'articolo 4 nonche' alle disposizioni relative alla verifica dei pieghi ed alla constatazione delle irregolarita';
b) se e in grado di far valere che e stata adita del reclamo solo dopo la distruzione dei documenti di servizio relativi all'invio ricercato, essendo scaduto il termine di custodia previsto all'articolo 107 del regolamento; questa riserva non pregiudica i diritti dell'appellante;
c) se, in caso di registrazione individuale degli invii raccomandati, il recapito regolare dell'invio ricercato non puo' essere effettuato l'Amministrazione di origine non essendosi conformata all'articolo 161, paragrafo 1 del Regolamento relativo all'iscrizione dettagliata degli invii raccomandati nel foglio di avvertenza C12 o nelle liste speciali C13.
3. Se la perdita si e' verificata nel servizio di un'impresa di trasporto aereo, l'Amministrazione del paese che percepisce le spese di trasporto secondo l'articolo 88, paragrafo 1 e tenuta a rimborsare all'Amministrazione di origine l'indennizzo pagato al mittente.
Spetta a tale Amministrazione rimborsare all'Amministrazione di origine l'indennizzo pagato al mittente. Spetta a quest'ultima ricuperare tale importo presso l'impresa di trasporto aereo responsabile. Se, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, l'Amministrazione di origine paga le spese di trasporto direttamente alla compagnia aerea, essa stessa deve chiedere il rimborso dell'indennizzo a questa societa'.
4. Tuttavia se la perdita ha avuto luogo durante il trasporto senza che sia possibile determinare su quale territorio o sua quale servizio di quale paese il fatto e' avvenuto, le Amministrazioni interessate si fanno carico dei danni in parti uguali.
5. Se un invio raccomandato e stato smarrito in circostanze di forza maggiore, l'Amministrazione sul di cui territorio o nel cui servizio la perdita ha avuto luogo sara' responsabile nei confronti dell'Amministrazione di invio solo se entrambe i paesi prendono a carico i rischi derivanti dal caso di forza maggiore.
6. I diritti doganali ed altri il cui annullamento non ha potuto essere ottenuto sono a carico delle Amministrazioni responsabili della perdita.
7. L'Amministrazione che ha effettuato il pagamento dell'indennita' e subrogata fino a concorrenza dell'importo di detto indennizzo, nei diritti della persona che l'ha ricevuta per ogni eventuale ricorso sia contro il destinatario, sia contro il mittente o contro terzi.
Convenzione - art. 64
Articolo 64
Determinazione della responsabilita' tra le Amministrazioni postali. Lettera con valore dichiarato.
1. Salvo se diversamente dimostrato, la responsabilita' incombe all'Amministrazione postale la quale, avendo ricevuto l'invio senza formulare osservazioni ed essendo in possesso di tutti i mezzi regolamentari d'indagine, non e' in grado di effettuare ne la consegna al destinatario ne, se del caso la trasmissione regolare ad un'altra Amministrazione.
2. Un'Amministrazione intermedia o di destinazione e' fino a prova del contrario e sotto riserva dei paragrafi 4, 7,e 8, esonerata da ogni responsabilita':
a) se si e conformata con le disposizioni dell'articolo 170 del Regolamento relative al controllo individuale delle lettre con valore dichiarato;
b) se e' in grado di far valere che e' stata adita di un reclamo solo dopo la distruzione dei documenti di servizio relativi all'invio ricercato, il termine di custodia previsto all'articolo 107 del Regolamento essendo scaduto; tale riserva non pregiudica i diritti del richiedente.
3. Salvo se diversamente dimostrata, l'Amministrazione che ha trasmesso una lettera con valore dichiarato ad un'altra Amministrazione e' esonerata da ogni responsabilita' se l'Ufficio di scambio cui l'invio e' stato recapitato non ha fatto pervenire con il primo corriere utilizzabile dopo il controllo, all'Amministrazione mittente un processo verbale che accerti l'assenza o l'alterazione sia del pacchetto intero dei valori dichiarati, sia dell'invio stesso.
4. Se la perdita, la defraudazione o l'avaria sono verificate durante il trasporto senza che sia possibile determinare in quale territorio o nel servizio di quale paese il fatto e' avvenuto, le Amministrazioni in causa si fanno carico del danno in parti uguali; tuttavia, se la defraudazione o l'avaria e' stata constatata nel paese di destinazione o in caso di rinvio al mittente, nel paese di origine, spetta all'Amministrazione di questo paese di provare:
a) che ne il pacco, la busta o il sacco e la sua chiusura, ne l'imballaggio e la chiusura dell'invio presentavano tracce apparenti di defraudazione o di avaria;
b) che il peso accertato all'atto della spedizione non e cambiato.
Dopo che tale prova e' stata esperita dall'Amministrazione di destinazione o, se del caso, dall'Amministrazione di origine, nessuna delle altre Amministrazioni in causa puo' declinare la sua parte di responsabilita', appellandosi al fatto di avere consegnato l'invio senza che l'Amministrazione successiva abbia formulato obiezioni.
5. La responsabilita' di una Amministrazione nei confronti delle altre Amministrazioni non puo' in alcun caso essere impegnata oltre il massimo della dichiarazione di valore da essa stabilita.
6. Se una lettera con valore dichiarato e' stata smarrita, defraudata o avariata in circostanze di forza maggiore, l'Amministrazione nella cui competenza territoriale o nei cui servizi e avvenuta la perdita, la defraudazione o l'avaria sara' responsabile nei confronti dell'Amministrazione di origine solo se entrambe le Amministrazioni si assumono i rischi derivanti dal caso di forza maggiore.
7. Se la perdita, la defraudazione o l'avaria sono avvenute sul territorio o nell'ambito del servizio di una Amministrazione intermedia che non effettua il servizio di lettere con valore dichiarato o che ha stabilito un massimo inferiore all'importo della perdita, l'Amministrazione di origine si fa carico del danno non coperto dall'Amministrazione intermedia ai sensi dell'articolo primo, paragrafo 3, e del paragrafo 5 del presente articolo.
8. La regola prevista al paragrafo 7 e altresi' applicata in caso di trasporto marittimo o aereo se la perdita, la defraudazione o l'avaria e' avvenuta nell'ambito del servizio di un'Amministrazione che non accetta la responsabilita' (articolo 61, paragrafo 2, ordinale 3).
9. I diritti doganali ed altri il cui annullamento non ha potuto essere ottenuto, saranno a carico delle Amministrazioni responsabili della perdita, della defraudazione o dell'avaria.
10. L'Amministrazione che ha effettuato il pagamento dell'indennizzo e surrogata fino a concorrenza dell'importo di tale indennizzo, nei diritti della persona che lo ha ricevuto per quanto riguarda ogni eventuale ricorso sia contro il destinatario sia contro il mittente o contro terzi.
Convenzione - art. 65
Articolo 65
Determinazione della responsabilita' tra le Amministrazioni postali e le imprese di trasporto aereo. Lettere con valore dichiarato.
Se la perdita, la defraudazione o l'avaria si sono prodotte nel servizio di una impresa di trasporto aereo, l'Amministrazione del paese che percepisce le spese di trasporto in base all'articolo 88, paragrafo 1, e' tenuta sotto riserva dell'articolo primo, paragrafo 3 e dell'articolo 64 paragrafo 5, a rimborsare all'Amministrazione di origine l'indennizzo pagato al mittente. Essa ha facolta' di ricuperare questo importo presso l'impresa di trasporto aereo responsabile. Se, in virtu' dell'articolo 88, paragrafo 2, l'Amministrazione di origine paga le spese di trasporto direttamente alla societa' aerea, essa stessa deve chiedere il rimborso dell'indennizzo a questa societa'.
Convenzione - art. 66
Articolo 66
Pagamento dell'indennizzo. Invii raccomandati e lettere con valore dichiarato.
1. Sotto riserva del diritto di ricorso contro l'Amministrazione responsabile, l'obbligo di pagare l'indennizzo incombe sia all'Amministrazione di origine sia all'Amministrazione di destinazione nei casi di cui all'articolo 57, paragrafo 5 ed all'articolo 54, paragrafo 7.
2. Questo pagamento deve aver luogo il prima possibile ed al piu' tardi entro un termine di quattro mesi a decorrere dall'indomani del giorno del reclamo.
3. Se l'Amministrazione a cui spetta il pagamento non accetta di farsi carico dei rischi derivanti dal caso di forza maggiore e se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 2, la questione di sapere se la perdita e' dovuta ad un caso di fattispecie non e' ancora stata risolta, essa puo' a titolo eccezionale dilazionare il pagamento dell'indennizzo per un ulteriore periodo di tre mesi.
4. L'Amministrazione di origine o di destinazione, a seconda dei casi, e' autorizzata ad indennizzare l'avente diritto per conto dell'Amministrazione che, avendo partecipato al trasporto ed essendo stata regolarmente adita ha lasciato che tre mesi trascorressero:
- senza dare una soluzione definitiva alla questione oppure
- senza aver fatto sapere all'Amministrazione di origine o di destinazione a seconda dei casi che la perdita era presumibilmente dovuta ad un caso di forza maggiore o che l'invio era stato confiscato o distrutto dall'Autorita' competente a causa del suo contenuto o sequestrato ai sensi della legislazione del paese di destinazione.
5. Le Amministrazioni postali che indicano nel Protocollo finale della Convenzione postale universale che esse non sono tenute ad osservare l'articolo 66, paragrafo 4 della Convenzione, per quanto riguarda la soluzione definitiva di un reclamo in un termine di tre mesi,devono comunicare un termine entro il quale esse risolveranno definitivamente la questione.
6. Il rinvio del modulo C9 non completato secondo le condizioni previste all'articolo 151, paragrafi 9 e 12 del Regolamento non puo' essere considerato come una soluzione definitiva.
Convenzione - art. 67
Articolo 67
Restituzione delle imposte. invii con ricevuta di ritorno.
1. L'obbligo di restituire le tasse incombe all'Amministrazione di origine.
2. Questo pagamento deve essere effettuato il prima possibile ed al piu' tardi entro quattro mesi a decorrere dall'indomani del giorno del reclamo.
Convenzione - art. 68
Articolo 68
Rimborso dell'indennita' all'Amministrazione che ha effettuato il pagamento.
1. L'Amministrazione responsabile o per conto della,quale viene effettuato il pagamento in conformita' con l'articolo 66 e' tenuta a rimborsare all'Amministrazione che ha effettuato il pagamento e che e' denominata Assicurazione pagatrice, l'importo dell'indennita' corrisposta all'avente diritto secondo i limiti stabiliti all'articolo 57 paragrafo 3; questo versamento deve aver luogo entro un termine di quattro mesi dall'invio della notificazione del pagamento.
2. Se l'onere dell'indennita' deve essere sopportato da piu' Amministrazioni in conformita' con gli articoli 63 e 64, l'intera indennita' dovuta deve essere corrisposta all'Amministrazione pagante, nel termine indicato al paragrafo 1, dalla prima Amministrazione che, avendo debitamente ricevuto l'invio reclamato, non puo' stabilirne l'inoltro regolare al servizio corrispondente.
Spetta a questa Amministrazione ricuperare dalle altre Amministrazioni responsabili la quota parte eventualmente dovuta da ciascuno di esse per il risarcimento all'avente diritto.
3. Le Amministrazioni di origine e di destinazione possono accordarsi per lasciare in toto l'onere del danno all'Amministrazione che deve effettuare il pagamento all'avente diritto.
4. il rimborso all'Amministrazione creditrice e' effettuato secondo le norme di pagamento di cui all'articolo 13.
5. Se la responsabilita' e stata riconosciuta, come pure nel caso previsto all'articolo 66, paragrafo 4, l'importo dell'indennita' puo' ugualmente essere ricuperato d'ufficio dall'Amministrazione responsabile per mezzo di un qualsiasi conto, sia direttamente, sia per il tramite un'Amministrazione che scambia regolarmente conti con l'Amministrazione responsabile.
6. Immediatamente dopo aver pagato l'indennita', l'Amministrazione pagatrice deve comunicare all'Amministrazione responsabile la data e l'importo del pagamento effettuato. Se, un anno dopo la data di spedizione dell'autorizzazione di pagamento dell'indennita', l'Amministrazione pagatrice non ha comunicato la data e l'importo del pagamento o non ha addebitato il conto dell'Amministrazione responsabile, l'autorizzazione e' considerata senza effetto e l'Amministrazione che l'ha ricevuta non ha piu' il diritto di reclamare il rimborso dell'indennita' eventualmente pagata.
7. L'Amministrazione la cui responsabilita' sia stata regolarmente accertata, e che ha in un primo tempo rifiutato il pagamento dell'indennita', deve sopportare tutte le spese accessorie risultanti dal ritardo non giustificato arrecato al pagamento.
8. Le Amministrazioni possono accordarsi per liquidare periodicamente le indennita' pagate ai mittenti e per le quali hanno dato il benestare.
Convenzione - art. 69
Articolo 69
Ricupero eventuale dell'indennita' presso il mittente o il
destinatario
1. Se, successivamente al pagamento dell'indennita', un invio raccomandato o una lettera con valore dichiarato, oppure una parte di questo invio o lettera precedentemente considerati come smarriti sono ritrovati, il mittente, o, in attuazione dell'articolo 57, paragrafi 5 e 6 e dell'articolo 59, paragrafo 7, il destinatario, vengono informati che l'invio e' custodito a loro disposizione per un periodo di tre mesi, contro restituzione dell'importo dell'indennita' ricevuta. Viene loro chiesto, al contempo a chi l'invio debba essere recapitato. In caso di rifiuto o di non risposta nei termini prescritti, la stessa richiesta viene rivolta al destinatario o al mittente a seconda dei casi.
2. Se il mittente o il destinatario ritirano l'oggetto mediante rimborso dell'importo dell'indennita', tale importo viene restituito all'Amministrazione o, se del caso alle Amministrazioni che hanno sopportato il danno entro il termine di un anno a decorrere dalla data del rimborso.
3. Se il mittente ed il destinatario rinunziano a rientrare in possesso dell'oggetto, quest'ultimo diventa di proprieta' dell'Amministrazione o, se del caso, delle Amministrazioni che hanno subito il danno.
1. Le spese di transito previste all'articolo 71, paragrafo 1, sono calcolate secondo le tariffe indicate nella tabella in appresso.
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Le distanze che valgono a determinare le spese di transito in base alla tabella del paragrafo 1 sono ricavate dalla lista delle distanze chilometriche attinenti di percorsi territoriali dei plichi in transito, di cui all'articolo 111, paragrafo 2, lettera c) numero 1, del Regolamento per quanto concerne i percorsi territoriali.
Convenzione - art. 73
Articolo 73
Spese terminali
1. Sotto riserva dell'articolo 75, ciascuna Amministrazione che riceve nei suoi scambi per via aerea e di superficie con un'altra Amministrazione un quantitativo di invii di corrispondenza postale superiore a quello che spedisce ha diritto di riscuotere dall'Amministrazione mittente a titolo di compensazione, un corrispettivo per le spese causate dal corriere internazionale in sopranumero.
2. Il corrispettivo previsto al paragrafo 1 e' stabilito come segue:
a) se due Amministrazioni scambiano tra di loro per via aerea e di superficie (S.A.L. compreso), un peso totale di corrispondenza LC/AO inferiore o pari a 150 tonnellate l'anno in ciascun senso, il tasso applicato al kg. e di 2,940 DTS per gli invii LC/AO (tasso uniforme) ad esclusione delle stampe inviate con sacchi speciali di cui all'articolo 20, paragrafo 30 (sacchi M);
b) se due Amministrazioni scambiano tra di loro, per via aerea e di superficie (S.A.L. compreso) un peso totale di corriere LC/AO superiore a 150 tonnellate l'anno in ciascun senso, il tasso applicato per kg e' di 8, 115 DTS per gli invii LC e di 2,058 DTS per gli invii AO (tasso separato per ciascuna categoria) ed esclusione delle stampe spedite con sacchi speciali di cui all'articolo 20 paragrafo 10 (sacchi M);
c) se il massimale di 150 tonnellate l'anno e' superata in un solo senso, l'Amministrazione destinataria di questo traffico superiore a 150 tonnellate puo' scegliere, per la contabilizzazione delle spese terminali relative alla corrispondenza ricevuta, l'uno o l'altro dei due sistemi di retribuzione illustrati alle lettere a) e b) sopra. A meno di un accordo bilaterale, il corriere trasmesso dall'Amministrazione che invia meno di 150 tonnellate l'anno rimane in ogni caso contabilizzato secondo il tasso unico stabilito alla lettera a)
d) Per le stampe spedite in sacchi M, il tasso da applicare e di 0,653 DTS al chilo, indipendentemente dal peso annuale della corrispondenza scambiata tra due Amministrazioni.
3. Qualora in un dato rapporto, un'Amministrazione che e retribuita secondo le tariffe di spese terminali differenziate LC e AO indicate al paragrafo 2 accerti che il numero medio di invii (LC o AO) contenuto in un chilogrammo di corrispondenza postale ricevuta e' superiore alla media mondiale che e di 48 invii LC e di 5,6 invii AO, essa puo' ottenere la revisione delle tariffe corrispondenti,se, in relazione a questa media mondiale:
- il numero degli invii LC e' superiore di oltre il 15 per cento
(ossia piu' di 55 invii) c/o
- il numero degli invii AO e' superiore di oltre il 25 per cento (ossia piu' di 7 invii).
In questo caso, l'importo delle spese terminali che l'Amministrazione debitrice deve versare e' pari alla differenza tra le somme dovute da ciascuna Amministrazione per il flusso totale della sua corrispondenza dopo l'applicazione di opportune tariffe.
Questa revisione e effettuata secondo le condizioni precisate all'articolo 187 del Regolamento di esecuzione.
4. Ogni Amministrazione puo' rinunciare totalmente o parzialmente alla retribuzione prevista al paragrafo 1.
5 Le Amministrazioni interessate possono, per mezzo di accordi bilaterali o multilaterali, applicare altri sistemi di retribuzioni per il regolamento dei conti a titolo delle spese terminali.
Convenzione - art. 74
Articolo 74
Spese terminali per gli invii prioritari. gli invii non prioritari nonche' gli invii misti
1. Se un tasso uniforme per gli invii LC/AO e utilizzato ai sensi dell'articolo 73 paragrafo 2, lettere a) e c) questo tasso e' ugualmente applicabile agli invii prioritari, agli invii non prioritari ed agli invii misti.
2. Qualora tassi separati per gli invii LC e gli invii Ao siano utilizzati in virtu' dell'articolo 73, paragrafo 2, lettere b) e c), il paese di origine ed il paese di destinazione possono, in base ad un. accordo bilaterale, decidere che i tassi applicabili agli invii prioritari ed agli invii non prioritari siano fissati sulla base della effettiva consistenza del traffico. In mancanza d'intesa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 73 paragrafi 2, lettere b) e c) e 3. In questo caso, gli invii prioritari sono assimilati ai LC e gli invii non prioritari agli AO.
3. Per quanto riguarda gli invii misti scambiati in virtu' dell'articolo 20, paragrafo 12, le spese terminali sono pagate in, base ad un accordo bilaterale tra i paesi interessati.
4. Se un'Amministrazione decide di non avvalersi piu' del sistema di ripartizione della corrispondenza in LC e AO, preferendo un sistema basato sulla precedenza e che questo sistema produca effetti sulle spese terminali in base ai paragrafo 2, il nuovo sistema potra' essere introdotto solo il 1 gennaio o il 1 luglio a patto che l'Ufficio internazionale ne sia stato informato con almeno tre mesi di anticipo.
Convenzione - art. 75
Articolo 75
Esenzione da spese di transito e spese terminali
Sono esenti dalle spese di transito territoriali o marittime e dalle spese terminali gli invii di corrispondenza postale relativa al servizio postale menzionati all'articolo 16 lettera b) gli invii postali non recapitati rinviati all'origine in pieghi chiusi nonche' gli invii di sacchi postali vuoti.
Convenzione - art. 76
Articolo 76
Servizi straordinari. Trasporto multimodale
1. Le spese di transito specificate all'articolo 72 non si applicano al trasporto per mezzo di servizi straordinari specialmente istituiti o gestiti da una Amministrazione postale a richiesta di una o piu' altre Amministrazioni. Le condizioni di questa categoria di trasporto sono regolate a seconda della convenienza, nei vari casi, di comune accordo tra le Amministrazioni interessate.
2. Se i pieghi di superficie provenienti da una Amministrazione sono nuovamente inoltrati tramite mezzi di trasporto sia territoriali che marittimi, le condizioni di questo inoltro successivo sono oggetto di un accordo particolare tra le Amministrazioni interessate.
Convenzione - art. 77
Articolo 77
Conti delle spese di transito
1. Il conto delle spese di transito del corriere di superficie e calcolata annualmente dall'Amministrazione di transito per ciascuna Amministrazione di origine, in base al peso degli invii di corrispondenza postale ricevuti in transito durante tutto l'anno cui si applicano le tariffe stabilite all'articolo 72.
2. L'Amministrazione debitrice e' esonerata dal pagamento delle spese di transito se il saldo annuale fra la due Amministrazioni non supera 163,35 DTS.
3. Ogni Amministrazione e' autorizzata a sottoporre al giudizio di una commissione arbitrale i risultati annuali che a suo parere si discostano in maniera eccessiva dalla realta'. Questo arbitrato viene costituito come previsto all'articolo 27 del Regolamento generale.
4. Gli arbitri hanno diritto di stabilire imparzialmente l'importo delle spese di transito da pagare.
Convenzione - art. 78
Articolo 78
Conto delle spese terminali
1. Il conto delle spese terminali e' compilato annualmente dall'Amministrazione creditrice in base al peso effettivo dei pieghi di superficie (compresi i pieghi S.A.L) e dei pieghi via aerea ricevuti durante tutto l'anno, cui si applicano i tassi di cui all'articolo 73.
2. Per consentire di determinare il peso annuale, le Amministrazioni di origine dei pieghi devono indicare in permanenza per ogni piego il peso totale dei sacchi contenenti invii LC/AO da una parte ed il peso totale dei sacchi M, d'altra parte.
3. Qualora risulti necessario determinare separatamente i pesi corrispondenti agli invii LC da una parte ed agli invii AO d'altra parte, questi pesi sono calcolati in attuazione delle proporzioni determinate durante un periodo statistico le cui modalita' sono indicate nel Regolamento di esecuzione.
4. Le Amministrazioni interessate possono convenire di calcolare le spese terminali nelle loro relazioni reciproche con metodi statistici diversi. Esso possono altresi' convenire di una periodicita' diversa da quella prevista nel Regolamento di esecuzione per il periodo di statistica.
5. L'Amministrazione debitrice e' esonerata dal pagamento delle spese terminali se il saldo annuale non supera 326,70 DTS.
6. Ogni Amministrazione ha facolta' di sottoporre al giudizio di una commissione arbitrale i risultati annuali che a suo avviso si discostano in maniera eccessiva dalla realta'. Questo arbitrato e' costituito coni, come previsto all'articolo 127 del Regolamento generale.
7. Gli arbitri hanno diritto di stabilire imparzialmente l'ammontare delle spese terminali da pagare.
Convenzione - art. 79
Articolo 79
pagamento delle spese di transito
1. Le spese di transito sono a carico dell'Amministrazione di origine dei pieghi e sono pagabili, sotto riserva del paragrafo 3, alle Amministrazioni dei paesi attraversati o i cui servizi partecipano al trasporto territoriale o marittimo dei pieghi.
2. Se l'Amministrazione del paese attraversato non partecipa al trasporto territoriale o marittimo dei pieghi, le spese di transito corrispondenti sono pagabili all'Amministrazione di destinazione se quest'ultima si fa carico dei costi attinenti a questo transito.
3. Le spese di trasporto marittimo dei pieghi in transito possono essere pagati direttamente tra le Amministrazioni postali di origine dei pieghi e le compagnie di navigazione marittima o i loro agenti, previo accordo dell'Amministrazione postale del porto d'imbarco interessato.
Convenzione - art. 80
Articolo 80
Spese di transito dei pieghi deviati o disguidati
I pieghi deviati o disguidati sono considerati per quanto concerne il pagamento delle spese di transito, come se avessero seguito il loro iter normale; le Amministrazioni che partecipano al trasporto di tali pieghi non hanno quindi alcun diritto di riscuotere a tal riguardo, abbuoni da parte delle Amministrazioni speditrici, ma queste ultime rimangono debitrici delle relative spese di transito per le Amministrazioni postali del cui tramite si servono regolarmente. Tuttavia nel caso di pieghi deviati o disguidati inoltrati, le Amministrazioni che rispediscono questi pieghi potranno se lo desiderano, reclamare il pagamento delle spese di transito presso l'Amministrazione di origine, che potra' a sua volta farsi rimborsare dall'Amministrazione i cui servizi hanno commesso l'errore nell'inoltro.
Convenzione - art. 81
Articolo 81
Scambio di pieghi chiusi con unita' militari messe a disposizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e con navi o aerei da guerra
1. Possono essere scambiati pieghi chiusi tra gli uffici postali di uno dei Paesi membri ed i comandanti di unita' militari messe a disposizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e tra il comandante di una di queste unita' militari ed il comandante di un'altra unita' militare messa a disposizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite tramite i servizi territoriali, marittimi o aerei di altri paesi.
2. Uno scambio di pieghi chiusi puo' altresi' essere effettuato tra gli uffici postali di uno dei Paesi membri ed i comandanti di divisioni navali o aeree o di navi o aerei da guerra di questo stesso paese stazionanti all'estero, o tra il comandante di una di queste divisioni navali o aeree o una di queste navi o aerei da guerra ed il comandante di un'altra divisione o di un'altra nave a aereo da guerra dello stesso paese, tramite i servizi territoriali marittimi o aerei di altri paesi.
3. Le corrispondenze di ogni genere incluse nei dispacci di cui ai paragrafi i e 2 devono essere esclusivamente indirizzati o provenire da membri di unita' militari o dagli stato maggiore e dagli equipaggi delle navi o degli aerei destinatari o mittenti di pieghi. Le tariffe e le condizioni di invio ad esse applicabili sono stabilite, secondo i propri regolamenti interni, dall'Amministrazione delle poste del paese che ha messo a disposizione l'unita' militare, o alla quale appartengono le navi o gli aerei.
4. Salvo intesa speciale, l'Amministrazione del paese che ha messo a disposizione l'unita' militare, o da cui dipendono le navi o gli aerei da guerra e' debitrice nei confronti delle Amministrazioni interessate, delle spese di transito dei pieghi calcolati in conformita' con l'articolo 72, delle spese terminali calcolate in conformita' con l'articolo 73 e delle spese di trasporto aereo calcolate in conformita' con l'articolo 85.
Convenzione - art. 82
Articolo 82
Pieghi via aerea
I pieghi trasportati via aerea con priorita' sono denominati "pieghi via aerea". I pieghi via aerea possono contenere corrispondenze aeree ed invii prioritari di corrispondenza postale.
Le disposizioni relative al trasporto aereo per le corrispondenze aere sono applicabili agli invii prioritari per analogia.
Convenzione - art. 83
Articolo 83
Inoltro delle corrispondenze aeree e dei pieghi via aerea in
transito
1. Le Amministrazioni sono tenute ad inoltrare tramite le comunicazioni aere che esse utilizzano per il trasporto delle loro corrispondenze via aeree gli invii della fattispecie che provengono loro da altre Amministrazioni.
2. Le Amministrazioni dei paesi che non dispongono di un servizi aereo inoltrano le corrispondenze via aerea tramite le vie piu' rapide utilizzate dalla posta, lo stesso avviene se, per un motivo qualsiasi, l'inoltro via terra offre vantaggi rispetto all'utilizzazione delle linee aeree.
3. I pieghi via aerea chiusi devono essere inoltrati tramite il volo richiesto dall'Amministrazione del paese di origine, sotto riserva che questo volo sia utilizzato dall'Amministrazione del paese di transito per la trasmissione dei suoi pieghi. Se tale non e' il caso o se il tempo per il trasbordo non e' sufficiente,
l'Amministrazione del paese di origine deve esserne avvisata
4. Se l'Amministrazione del paese di origine lo desidera i suoi pieghi sono trasbordati direttamente all'aeroporto di transito tra due diverse societa' aeree sotto riserva che le societa' aeree interessate accettino di assicurare il trasbordo e che l'Amministrazione del paese di transito ne sia preliminarmente informata.
Convenzione - art. 84
Articolo 84
Principi generali
1. Le spese di trasporto lungo tutto il percorso aereo sono:
a) quando si tratta di pieghi chiusi, a carico dell'Amministrazione del paese di origine;
b) se si tratta di corrispondenze aeree in transito, aperte comprese quelle erroneamente inoltrate, a carico dell'Amministrazione che recapita queste corrispondenze ad un'altra Amministrazione.
2. Le stesse regole sono applicabili ai pieghi via aerea ed alle corrispondenze aeree in transito, aperte, esenti da spese di transito.
3. Le spese di trasporto devono, per lo stesso percorso, essere uniformi per tutte le Amministrazioni che utilizzano questo percorso.
4. ciascuna Amministrazione di destinazione che provvede al trasporto aereo della corrispondenza internazionale all'interno del suo paese ha diritto al rimborso di costi supplementari derivanti da tale trasporto, a condizione che la distanza media ponderata dei percorsi effettuati sia superiore a 300 chilometri. Salvo accordo che prevede la gratuita' le spese devono essere uniformi per tutti i pieghi via aerea ed i pieghi con precedenza provenienti dall'estero a prescindere dal fatto se tale corrispondenza e' nuovamente inoltrata o non per via aerea.
5. Salvo intesa speciale tra le Amministrazioni interessate, l'articolo 72 si applica alle corrispondenze aeree per i loro eventuali percorsi territoriali o marittimi; tuttavia non danno luogo ad alcun pagamento di spese di transito:
a) il trasbordo dei pieghi via aerea tra due aeroporti che disimpegnano la stessa citta';
b) il trasbordo di questi pieghi tra un aeroporto che disimpegna una citta' ed un magazzino situato in questa stessa citta' ed il ritorno di questi stessi pieghi in vista del loro successivo inoltro.
Convenzione - art. 85
Articolo 85
Tassi di base e calcolo delle spese di trasporto aereo relative ai pieghi chiusi.
1. Il tasso di base da applicare al regolamento dei conti tra le Amministrazioni per i trasporti aerei e fissato a 0,568 millesimi di DTS al massimo per chilogrammo di peso lordo e per chilometro; questo tasso e applicato in proporzione alle frazioni di chilogrammo.
2. Le spese di trasporto aereo relative ai pieghi via aerea sono calcolate in base al tasso di base effettivo (inferiore ed al massimo uguale al tasso di base fissato al paragrafo 1) ed alle distanze chilometriche menzionate nella "Lista delle distanze aeropostali" da una parte e d'altra, in base al peso lordo di questi pieghi; non si terra' conto, se del caso, del peso dei sacchi collettori.
3. Le spese dovute per il trasporto aereo all'interno del paese di destinazione sono se del caso, fissate sotto forma di un prezzo unitario. Questo prezzo unitario include tutte le spese di trasporto aereo all'interno del paese a prescindere dall'aeroporto di arrivo dei pieghi, meno le spese di trasporto corrispondenti via terra. Esso e' calcolato sulla base dei tassi effettivamente pagati per il trasporto della corrispondenza all'interno del paese di destinazione, senza che sia superato il tasso massimo previsto al paragrafo 1 ed in base alla distanza media ponderata dei percorsi effettuati dal corriere internazionale sulla rete interna. La distanza media ponderata e' calcolata dall'Ufficio internazionale in funzione del peso lordo totale dei pieghi via aerea che giungono nel paese di destinazione, compresa la corrispondenza che non viene successivamente inoltrata per via aerea all'interno di questo paese.
4. Le spese dovute per il trasporto aereo, tra due aeroporti di uno stesso paese dei pieghi via aerea in transito possono altresi' essere fissate sotto forma di un prezzo unitario. Questo prezzo e' calcolato in base al tasso effettivamente pagato per il trasporto aereo del corriere all'interno del paese di transito, senza che sia superato il tasso massimo previsto al paragrafo 1 ed in base alla distanza media ponderata dei percorsi effettuati dal corriere internazionale sulla rete aerea interna del paese di transito. La distanza media ponderata e' determinata in funzione del peso lordo di tutti i pieghi via aerea che transitano attraverso il paese intermediario.
5. L'importo delle spese di cui ai paragrafi 3 e 4 non puo' superare nell'insieme quelle effettivamente pagate per il trasporto.
6. I prezzi per il trasporto aereo internazionale ed interno, ottenuti moltiplicando il tasso di base effettivo per la distanza e che serve a calcolare le spese di cui ai paragrafi 2,3 e 4, sono arrotondati al decimale superiore se il numero formato dalle cifre dei centesimi e dei millesimi e pari o superiore a 50; essi sono arrotondati al decimale inferiore in caso contrario.
Convenzione - art. 86
Articolo 86
Calcolo e conteggio delle spese di trasporto aereo delle
corrispondenze aeree in transito. aperte
1. Le spese di trasporto aereo relative alle corrispondenze aeree in transito aperte sono calcolate in linea di massima secondo le indicazioni dell'articolo 85 paragrafo 2 ma in base al peso netto di queste corrispondenze. Esse sono stabilite sulla base di un certo numero di tariffe medie che non possono essere superiori a dieci e ciascuna delle quali, relativa ad un gruppo del paese di destinazione, e determinata in funzione del tonnellaggio della corrispondenza sbarcata nei vari punti di destinazione di questo gruppo. L'importo di queste spese che non puo' superare quelle pagate per il trasporto e' maggiorato del 5 per cento.
2. Il conto delle spese di trasporto aereo delle corrispondenze aeree in transito aperte e' effettuata in linea di massima, in base ai dati delle rilevazioni statistiche effettuate ogni anno in conformita' con le disposizioni dell'articolo 214, paragrafo 1.
3. Il conto e compilato in base al peso effettivo qualora si tratti di corrispondenze disguidate, impostate a bordo di navi o trasmesse a frequenze irregolari o in quantitativi eccessivamente variabili.
Tuttavia questo conteggio viene effettuato solo se l'Amministrazione intermediaria chiede di esser retribuita per il trasporto di queste corrispondenze.
Convenzione - art. 87
Articolo 87
Modifiche dei tassi di spese del trasporto aereo all'interno del paese di destinazione e delle corrispondenze aeree in transito,
aperte
Le modifiche apportate al tassi delle spese di trasporto aereo di cui agli articoli 85 paragrafo 3, ed 86 debbono:
a) entrare in vigore esclusivamente il 1 gennaio;
b) essere notificate con almeno tre mesi di anticipo, all'Ufficio internazionale che le comunica a tutte le Amministrazioni almeno due mesi prima della data di cui alla lettera a).
Convenzione - art. 88
Articolo 88
Pagamento delle spese di trasporto aereo
1. Le spese di trasporto aereo relative ai pieghi via aerea sono, salvo le eccezioni previste ai paragrafi 2 e 4, pagabili all'Amministrazione del paese da cui dipende il servizio aereo utilizzato.
2. In deroga al paragrafo 1:
a) le spese di trasporto possono essere pagate all'Amministrazione del paese dove si trova l'aeroporto nel quale i pieghi-via aerea sono stati presi in carico dall'impresa di trasporto aereo, sotto riserva di un accordo tra questa Amministrazione e quella del paese da cui dipende il servizio aereo interessato;
b) L'Amministrazione che consegna pieghi- via aerea ad un'impresa di trasporto puo' pagare direttamente a questa impresa le spese di trasporto per una parte o per la totalita' del percorso.
3 Le spese relative al trasporto aereo di corrispondenze aeree in transito, aperte, sono pagate all'Amministrazione che provvede al successivo inoltro di queste corrispondenze.
4. A meno che altre disposizioni non siano state adottate, le spese di trasporto delle corrispondenze aeree trasbordate direttamente tra due diverse societa' aeree in conformita' con l'articolo 83 paragrafo 4, sono pagate dall'Amministrazione di origine sia direttamente al primo trasportatore che e in questo caso incaricato di retribuire il trasportatore successivo, sia direttamente a ciascun trasportatore che partecipa al trasbordo.
Convenzione - art. 89
Articolo 89
Spese di trasporto aereo di pieghi o di sacchi deviati o
erroneamente inoltrati
1. L'Amministrazione di origine di un piego deviato durante il percorso deve pagare le spese di trasporto di questo piego relativamente ai percorsi effettivamente seguiti.
2. Essa paga le spese di trasporto fino all'aeroporto di scarico inizialmente previsto sulla distinta di recapito se:
- il mezzo d'inoltro reale non e' conosciuto;
- le spese per i percorsi effettivamente seguiti non sono ancora stati reclamati;
- la deviazione e imputabile alla societa' aerea che ha provveduto al trasporto.
Convenzione - art. 92
Articolo 92
Servizio EMS
1. Il servizio EMS rappresenta il piu' rapido dei servizi postali con mezzi materiali. Esso consiste nel raccogliere trasmettere e distribuire in termini estremamente brevi corrispondenze, documenti o merci.
2 Questo servizio si identifica per quanto possibile in un logotipo del modello in appresso composto dai seguenti elementi:
- un'ala arancione
- lettere EMS in blu
- tre striscia orizzontali arancione
Il logo tipo puo' essere completato dal nome del servizio nazionale
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Le tasse del servizio sono fissate dall'Amministrazione di origine in considerazione dei costi e delle esigenze del mercato.
Convenzione - art. 93
Articolo 93
Condizioni di approvazione delle proposte relative alla convenzione
e del suo Regolamento di esecuzione
2. Per divenire esecutorie, le proposte presentate al Congresso relative alla presente Convenzione ed al suo Regolamento devono essere approvate dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti. Meta' almeno dei Paesi membri rappresentati al Congresso devono essere presenti al momento della votazione.
2. Per divenire esecutorie, le proposte relative al Regolamento di esecuzione della Convenzione che sono state rinviate dal Congresso al Consiglio esecutivo per decisione o che sono presentate nell'intervallo tra due Congressi devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del consiglio esecutivo.
3. Per divenire esecutorie, le proposte presentate nell'intervallo tra due Congressi e relative alla presente convenzione devono includere:
a) l'unanimita' dei voti se si tratta di modifiche agli articoli primo a 18 (prima parte), 19 a 25, 26 paragrafo 1, lettere h) p) q) r) e s) 29, 32,41 paragrafi 2, 3 5 e 6, 48 a 55, 57 a 81 (seconda parte), 93 e 94 (quinta parte) della Convenzione a tutti gli articoli del suo Protocollo finale; b) i due terzi dei voti se si tratta di modifiche riguardo al merito di disposizioni diverse da quelle menzionate alla lettera a);
c) la maggioranza dei voti se si tratta:
1. di modifiche di natura redazionale alle disposizioni della Convenzione diverse da quelle menzionate alla lettera a);
2. dell'interpretazione delle disposizioni della convenzione e del suo Protocollo finale.
Convenzione - art. 94
Articolo 94
Attuazione e durata della convenzione
La presente Convenzione sara' attuata il 1 gennaio 1991 e rimarra' in vigore fino all'attuazione degli Atti del prossimo Congresso.
In fede di che i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri hanno firmato la presente Convenzione in un esemplare depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Una copia ne sara' consegnata a ciascuna Parte dal Governo del paese dove il Congresso ha la sede.
Fatto a Washington, il 14 dicembre 1989
Protocollo - art. I
PROTOCOLLO FINALE DELLA CONVENZIONE POSTALE UNIVERSALE
All'atto di procedere alla firma della Convenzione postale universale stipulata in data odierna, i Plenipotenziari sottoscritti hanno stabilito di comune accordo quanto segue:
Articolo I
Appartenenza degli invii postali
1. L'articolo 5 non si applica all'Australia, a Bahrein, a Barbados, al Belize, al Botswana, a Brunei Darussalam, al Canada, a Dominique, all'Egitto, a Fidji, all Gambia, al Ghana, al Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, ai Territori d'oltre mare dipendenti dal Regno Unito, a Granada, alla Guiana, all'Irlanda, alla Giamaica, al Kenya, a Kiribati, al Kuwait, a Lesotho, alla Malesia, al Malawi, a Mauritius, a Nauru, al Nigeria, alla Nuova Zelanda, all'Uganda, alla Papuasia-Nuova Ginea, a S. Cristoforo e Nevis, a Santa Lucia, a San Vincenzo e Grenadine, alle isole Salomon, alle Samoa occidentali, alle Seychelles, a Sierra Leone, a Singapore, allo Swaziland, alla Tanzania (Rep.Unita), a Trinita' e Tobago, a Tuvalu, a Vanuatu, allo Yemen (Rep. araba) allo Zambia e allo Zimbabwe.
2. Questo articolo non si. applica neppure al Danimarca, la cui legislazione non consente il ritiro o la rettifica di indirizzo degli invii di corrispondenza postale a richiesta del mittente a decorrere dal momento in cui il destinatario e' stato informato dell'arrivo di un invio al suo indirizzo.
Protocollo - art. II
Articolo II
Eccezioni alla franchigia postale a favore dei pieghi per ciechi
1. In deroga all'articolo 18, le Amministrazioni postali di San Vincenzo e Grenadine e della Turchia che non accordano la franchigia postale ai pieghi per ciechi nel loro servizio interno, hanno facolta' di riscuotere le tasse di francatura e le tasse speciali di cui all'articolo 18, che non possono tuttavia superare quelle del loro servizio interno.
2. In deroga all'articolo 18, le Amministrazioni dei Canada, della Germania (Rep. federale), del Giappone, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e degli Stati Uniti di America hanno facolta' di percepire le tasse speciali di cui all'articolo 26, paragrafo 1, nonche' la tassa di rimborso applicata ai pieghi per ciechi nel loro servizio interno.
3. In deroga agli articoli 18 e 20 della Convenzione ed all'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, le Amministrazioni postali della Bielorussia, dell'India, dell'Indonesia, del Libano, del Nepal, dell'Ucraina, dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, dello Yemen (Rep. araba) e dello Zimbabwe ammettono le registrazioni sonore come pieghi per ciechi solo se sono spedite da un istituto per ciechi ufficialmente riconosciuto o da questo inviate.
Protocollo - art. III
Articolo III
Equivalenti e tasse speciali. Limiti massimi
A titolo eccezionale, i Paesi membri sono autorizzata ad oltrepassare il limite massimo delle tasse speciali di cui all'articolo 26, paragrafo 1, a prescindere dal fatto che siano applicate o meno nel regime interno, se cio' e' necessario per far corrispondere queste tasse con i costi di gestione dei loro servizi.
I Paesi membri desiderosi di applicare questa disposizione devono informarne l'Ufficio internazionale non appena possibile.
Protocollo - art. IV
Articolo IV
Oncie e libbre avoirdupois
In deroga all'articolo 20, paragrafo 1, tabella 1 Paesi membri che, a causa del loro regime interno non possono adottare il tipo di peso metrico decimale hanno facolta' di sostituire ai livelli di peso previsti all'articolo 20, paragrafo 1, i seguenti equivalenti:
fino a 20 g 1 oncia
fino a 50 g 2 oncie
fino a 100 g 4 oncie
fino a 250 g 8 oncie
fino a 500 g 1 libbra
fino a 1000 g 2 libbre
per ogni 1000 g in piu' 2 libbre
Protocollo - art. V
Articolo V
Deroga alle dimensioni degli invii in busta
1. Le Amministrazioni del Canada, del Kenia, degli Stati Uniti d'America, dell'Uganda e della Tanzania (Rep. Unita), non sono tenute a scoraggiare l'utilizzo di buste il cui formato supera le dimensioni raccomandate, se queste buste sono ampiamente utilizzate nel loro paese.
2. L'Amministrazione dell'India non e' tenuta a scoraggiare l'impiego di buste di formato superiore o inferiore alle dimensioni raccomandate se tali buste sono ampiamente utilizzate nel suo paese.
Protocollo - art. VI
Articolo VI
Pacchetti piccoli
1. L'obbligo' di partecipare allo scambio di pacchetti piccoli non superiori a 500 grammi non si applica alle Amministrazioni dell'Australia, di Cuba, di Myanmar e della Papuasia-Nuova Guinea che sono impossibilitate a provvedere a tale scambio.
2. L'obbligo di partecipare allo scambio di pacchetti piccoli di peso superiore ad 1 chilogrammo non si applica all'Amministrazione dell'Italia che e' impossibilitata a provvedere a tale scambio.
Protocollo - art. VII
Articolo VII
Invii erroneamente ammessi
In deroga all'articolo 24, paragrafo 1, l'Amministrazione postale brasiliana e' autorizzata a trattare gli invii ricevuti in contrasto con gli articoli 19 e 20 secondo le disposizioni della sua legislazione interna.
Protocollo - art. VIII
Articolo VIII
Impostazione all'estero di invii di corrispondenza postale
L'Amministrazione postale del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord si riserva il diritto di riscuotere una tassa in corrispondenza con il costo del lavoro occasionato, per ogni Amministrazione postale la quale in virtu' dell'Articolo 25, paragrafo 4, le rinvia oggetti che non erano, in origine spediti come invii postali dall'Amministrazione postale del Regno Unito.
Protocollo - art. IX
Articolo IX
Buoni risposta internazionali emessi anteriormente al 1 gennaio
1975
A decorrere dal 1 gennaio 1979, i buoni risposta internazionali emessi anteriormente al 1 gennaio 1975 non possono essere oggetto di pagamenti tra le Amministrazioni, salvo intesa speciale.
Protocollo - art. X
Articolo X
Ritiro. Modifica o rettifica di indirizzo
1. L'articolo 38 non si applica alle Bahamas, a Bahrain, a Barbados, al Belize, al Botswana, al Brunei Darussalam, al Canada, alla Cecoslovacchia, a Dominique, alle Fidji, alla Gambia, al Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, ai Territori d'oltre mare dipendenti dal Regno Unito,alla Giamaica, a Granada, alla Guiana, all'Iraq, all'Irlanda, al Kenia, a Kiribati, al Kuwait, al Lesotho, alla Malesia, al Malawi, a Myanmar, a Nauru, alla Nigeria, alla Nuova Zelanda, a PapuasiaNuova Guinea, alla Repubblica popolare democratica di Corea, a San Cristoforo-e-Nevis, a Santa Lucia, a San Vincenzo e Granadine, alle isole Salomon, alle samoa Occidentali, alle Seychelles, a Sierra Leone, a Singapore, allo Swaziland, alla Tanzania (Rep.Unita), a Trinita' e Tobago, a Tuvalu, all'Uganda, a Vanuatu e alla Zambia, la cui legislazione non consente il ritiro o la rettifica di indirizzo della corrispondenza postale a richiesta del mittente.
2. L'articolo 38 si applica all'Australia nella misura in cui. e compatibile con la legislazione interna di questo paese.
Protocollo - art. XI
Articolo XI
Tasse speciali
In sostituzione della tassa di raccomandazione di cui all'articolo 54, paragrafo 1, lettera b) i Paesi membri hanno facolta' di applicare per le lettere con valore dichiarato, la tassa corrispondente del loro servizio interno o in via eccezionale, una tassa di 3,27 DTS al massimo.
Protocollo - art. XII
Articolo XII - Divieti
1. Le Amministrazioni postali dell'Afghanistan, dell'Angola, di Cuba, di Djibouti, del Messico e del Pakistan non sono tenute ad osservare le disposizioni previste nell'ultima frase dell'articolo 41, paragrafo 8, secondo la quale "Questa informazione deve indicare in maniera precisa il divieto che si applica all'invio nonche' gli oggetti che hanno dato luogo al sequestro".
2. Le delegazioni dell'Afghanistan, dell'Angola, della Bielorussia, della Bulgaria (Rep.pop.) di Cuba, di Djibouti, della Polonia (Rep.
pop.) della Rep. pop. dem. di Corea, del Sudan, dell'Ucraina, dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche e dello Yemen (Rep.pop.dem.) riservano alle Amministrazioni postali dei loro paesi, il diritto di fornire informazioni sui motivi del sequestro di un invio postale solo entro i limiti delle informazioni provenienti dalle autorita' doganali ed in base alla legislazione interna.
3. A titolo eccezionale, l'Amministrazione postale del Libano non accetta la lettere raccomandate che contengono monete o banconote o ogni valore al portatore o assegni di viaggio (travelers cheques) o platino, oro o argento, manufatti o non, pietre preziose, gioielli ed altri oggetti preziosi fissa non e' tenuta ad osservare rigorosamente le disposizioni dell'articolo 60, paragrafo 1, della Convenzione per quanto concerne la sua responsabilita' in caso di manomissione o di avaria nonche' per quanto concerne gli invii contenenti oggetti di vetro o fragili.
4. A titolo occasionale, le amministrazioni postali di Bolivia, della Repubblica popolare della Cina, dell'Iraq e del Nepal non accettano lettere raccomandate contenenti monete, banconote, lettere di cambio o qualsiasi valore al portatore, assegni di viaggio, (travelers cheques) platino oro o argento, manufatti o non, pietre preziose, gioielli ad altri oggetti preziosi.
Protocollo - art. XIII
Articolo XIII
Oggetti passibili di diritti doganali
1. Con riferimento all'articolo 41, le Amministrazioni postali dei seguenti paesi non accettano le lettere con valore dichiarato contenenti oggetti soggetti a diritti doganali: Bangladesh, El Salvador.
2. Con riferimento all'articolo 41, le Amministrazioni postali dei seguenti paesi non accettano le lettere ordinarie e raccomandate contenenti oggetti soggetti a diritti doganali: Afghanistan, Albania, Arabia Saudita, Bielorussia, Brasile, Bulgaria (Rep.pop.) Centrafrica, Cile, Colombia, El Salvador, Etiopia, Italia, Cambogia dem., Nepal, Panama (Rep.) Peru, Rep.pop.dem.tedesca, Rep.pop.dem. di Corea, San Marino, Ucraina, Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, Venezuela.
3. Con riferimento all'articolo 41, le Amministrazioni postali dei seguenti paesi non accettano le lettere ordinarie che contengono oggetti soggetti a diritti doganali: Benin, Burkina Faso, Costa d'Avorio (Rep.) Djibouti, Mali, Mauritania, Niger, Oman, Senegal, Yemen (Rep.araba).
4. Nonostante i paragrafi 1 a 3, gli invii di siero, di vaccini e gli invii di farmaci per casi di emergenza difficoltosi da procurarsi sono ammessi in tutti i casi.
5. Con riferimento all'articolo 41, l'Amministrazione postale del Nepal non accetta le lettere raccomandate o con valore dichiarato contenenti banconote di piccolo taglio o monete salvo accordo speciale concluso a tal fine.
Protocollo - art. XIV
Articolo XIV
Portata della responsabilita' delle Amministrazioni postali
1. Le Amministrazione postali del Bangladesh, del Belgio, del Benin, del Burkina Vaso, del Cile, della Colombia, della Costa d'Avorio (Rep.) di Djibouti, dell'India, del Libano, di Madagascar, del Mali, della Mauritania, del Messico, del Nepal, del Niger, del Senegal, di Togo e della Turchia sono autorizzate a non applicare l'articolo 57 per quanto concerne la responsabilita' in caso di manomissione o di parziale avaria.
2. L'Amministrazione postale del Brasile e' autorizzata a non applicare gli articoli 57 e 60, per quanto concerne la responsabilita' in caso di avaria. Inoltre gli articoli 57 e 60 non saranno applicati in caso di manomissione degli invii depositati in contrasto con quanto indicato all'Articolo XIII paragrafo 2 del presente Protocollo finale.
3. In deroga all'articolo 57, paragrafo 1, l'Amministrazione postale della Repubblica popolare di Cina risponde unicamente della perdita e della manomissione totale o dell'avaria totale del
contenuto degli invii raccomandati
Protocollo - art. XV
Articolo XV
Non responsabilita' delle Amministrazioni postali. Invii raccomandati.
Le Amministrazioni postali della Bolivia, dell'Indonesia e del Messico non sono tenute all'osservanza dell'articolo 60, paragrafo 1, della Convenzione per quanto riguarda il mantenimento della loro responsabilita' in caso di manomissione o di totale avaria.
Protocollo - art. XVI
Articolo XVI
Pagamento dell'indennita'
1. Le Amministrazioni postali del Bangladesh, della Bolivia, del Gabon, della Guinea, dell'Iraq, del Messico, del Nepal e del Nigeria non sono tenute ad osservare l'articolo 66, paragrafo 4 della Convenzione per quanto riguarda la prescrizione di giungere ad una soluzione definitiva entro un termine di cinque mesi, oppure di informare l'Amministrazione di origine o di destinazione, a seconda dei casi, che un invio postale e' stato trattenuto, sequestrato o distrutto dall'Autorita' competente in ragione del suo contenuto, oppure e' stato sequestrato ai sensi della sua legislazione interna.
2. Le Amministrazioni postali di Djibouti, del Gabon, della Guinea, dell'Iraq, del Libano, di Madagascar e della Kauritania non sono tenute ad osservare l'articolo 66, paragrafo 4 della Convenzione, per quanto riguarda la prescrizione di giungere ad una soluzione definitiva di un reclamo entro cinque mesi. Esse inoltre non accettano che l'avente diritto sia risarcito, per loro conto, da un'altra Amministrazione allo scadere di detto termine.
Protocollo - art. XVII
Articolo XVII
Spese speciali di transito per la Transiberiana ed attraverso il
lago Nasser
1. L'Amministrazione postale dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche e' autorizzata a riscuotere un supplemento di 0,65 DTS oltre alle spese di transito di cui all'articolo 72, paragrafo 1,1 Percorsi territoriali, per ciascun chilogrammo di invii di corrispondenza postale trasportato in transito mediante la Transiberiana.
2. Le Amministrazioni postali della Repubblica araba di Egitto e della Repubblica democratica del Sudan sono autorizzate a riscuotere un supplemento di 0,16 DTS sulle spese di transito di cui. all'articolo 72, paragrafo 1 per ciascun sacco di corrispondenza postale in transito attraverso il lago Nasser tra il Shallal (Egitto) e Wadi Halfa (Sudan).
Protocollo - art. XVIII
Articolo XVIII
Condizioni speciali di transito per Panama (Rep.)
L'Amministrazione postale di Panama (Rep.) e' autorizzato a riscuotere un supplemento di 0,98 DTS sulle spese di transito di cui all'articolo 72, paragrafo 1, per ciascun sacco di corrispondenza postale in transito attraverso l'istmo di Panama tra i porti di Balboa nell'Ocean Pacifico e di Cristobal nell'Oceano Atlantico.
Protocollo - art. XIX
Articolo XIX
Condizioni speciali di transito per l'Afghanistan
In deroga all'articolo 72, paragrafo 1, l'Amministrazione postale dell'Afghanistan e' autorizzata provvisoriamente, in ragione di particolari difficolta' che essa riscontra in materia di mezzi di trasporto e di comunicazione, ad effettuare il transito dei pieghi chiusi e della corrispondenza postale allo scoperto attraverso il suo paese, a condizioni specialmente convenute tra essa e tra le Amministrazioni postali interessate.
Protocollo - art. XX
Articolo XX
Spese di magazzinaggio speciali a Panama
A titolo eccezionale, l'Amministrazione postale di Panama (Rep.) e' autorizzata a riscuotere una tasca di 0,65 DTS per sacco per tutti i pieghi depositati o trasbordati nel porto di Balboa o di Cristobal a condizione che questa Amministrazione non riceva alcun corrispettivo per il transito territoriale o marittimo di questi pieghi.
Protocollo - art. XXI
Articolo XXI
Servizi straordinari
Sono considerati come servizi straordinari che danno luogo alla riscossione di spese di transito speciale unicamente i servizi automobilistici Siria-Iraq.
Protocollo - art. XXII
Articolo XXII
Inoltro obbligatorio indicato dal paese di origine
Le Amministrazioni postali della Bielorussia, della Bolivia, dell'Ucraina e dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, riconosceranno unicamente le spese di trasporto effettuato in conformita' alla norma relativa alla linea indicata sulle etichette dei sacchi (AV 8) del piego aereo e sulle distinte di consegna AV 7.
Protocollo - art. XXIII
Articolo XXIII
Inoltro dei pieghi aerei chiusi
Per quanto riguarda l'articolo XXII, le Amministrazioni postali della Francia, della Grecia, dell'Italia, del Senegal e della Tailandia provvederanno all'inoltro dei pieghi aerei chiusi solo alle condizioni previste all'articolo 83, paragrafo 3.
Protocollo - art. XXIV
Articolo XXIV
Stampe. Annotazioni ed annessi autorizzati.
In deroga all'articolo 129 paragrafo 5, del regolamento di esecuzione della Convenzione, in mancanza di un accordo bilaterale, le Amministrazioni postali del Canada e degli stati Uniti d'America non accetteranno che siano annessi a spedizioni di stampe cartoline, busta o imballaggi recanti l'indirizzo del mittente o del suo mandatario nel paese di destinazione dell'invio di origine.
Protocollo - art. XXV
Articolo XXV
Stampe. Annessi autorizzati
In deroga all'articolo 129, paragrafo 5, del Regolamento di esecuzione della Convenzione, le Amministrazioni postali della Francia e dell'Iraq non accetteranno salvo accordo bilaterale, che siano annessi a stampe impostate in grande quantita', cartoline, buste o imballaggi recanti l'indirizzo di un mittente non localizzato nel paese di origine degli invii.
Protocollo - art. XXVI
Articolo XXVI
Trasmissione di stampe indirizzate ad uno stesso destinatario.
In deroga all'articolo 166 del regolamento di esecuzione della Convenzione, le Amministrazioni postali degli Stati Uniti d'America e del Canada sono autorizzate a non accettare i sacchi speciali raccomandati di stampati indirizzati allo stesso destinatario e a non fornire il servizio riservato agli invii raccomandati, per quanto riguarda i sacchi della fattispecie provenienti da altri paesi.
Protocollo - art. XXVII
Articolo XXVII
Sacchi speciali di stampati indirizzati ad uno stesso destinatario.
Peso minimo.
In deroga all'articolo 20, paragrafi 1 e 10 della Convenzione, le Amministrazioni postali dello Australia, del Brasile, degli stati uniti d'America e della Francia non accettano, salvo accordo bilaterale, di ricevere sacchi speciali di stampati indirizzati ad uno stesso destinatario di peso inferiore a 5 kg.
Protocollo - art. XXVIII
Articolo XXVIII
Pagamento delle spese di trasporto aereo
In deroga all'articolo 88, paragrafo 2, lettera b) le Amministrazioni postali del Brasile, della Repubblica Democratica Tedesca e della Cecoslovacchia si riservano il diritto di dare il loro accordo al pagamento delle spese di trasporto aereo pagabili al servizio aereo del loro paese.
Protocollo - art. XXIX
Articolo XXIX
Spese di trasporto aereo interno
In deroga all'articolo 84, paragrafo 4, la Amministrazioni postali della Repubblica Dominicana, di E1 Salvador, del Guatemala, della Papuasia-Nuova Guinea, e di Vanuatu si riservano il diritto di riscuotere i pagamenti dovuti per l'inoltro dei pieghi internazionali all'interno del paese per via aerea.
In fede di che i Plenipotenziari in appresso hanno redatto il presente Protocollo, che avra' lo stesso effetto e lo stesso valore come se le sue disposizioni fossero state incluse nel testo stesso della Convenzione e lo hanno firmato in un esemplare depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Una copia sara' consegnata a ciascuna Parte dal Governo del paese sede del Congresso.
Fatto a Washington, il 14 dicembre 1989
Accordo - art. 1
ACCORDO RELATIVO AI PACCHI POSTALI
I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi dei Paesi Membri dell'Unione, visto l' articolo 22, paragrafo 4 della Costituzione dell'Unione postale universale conclusa a Vienna il 10 luglio 1964 hanno, di comune accordo e sotto riserva dell'articolo 25, paragrafo 3 di tale Costituzione, stabilito il seguente Accordo:
Articolo primo
Oggetto dell'Accordo
Il presente Accordo regola lo scambio di pacchi postali tra i Paesi contraenti.
Accordo - art. 2
Articolo 2
Pacchi postali
1. Gli effetti postali denominati "pacchi postali" il cui peso unitario non puo' superare 20 chilogrammi possono essere scambiati sia direttamente, sia tramite uno o piu' paesi. In base ad accordi bilaterali le Amministrazioni possono scambiare pacchi postali
superiori a 20 chilogrammi
2. Lo scambio di pacchi postali superiori a 10 chilogrammi e' opzionale. I paesi che fissano un peso inferiore a 20 chilogrammi accettano tuttavia i pacchi che transitano in sacchi o in altri contenitori chiusi fino al peso di 20 chilogrammi. Per i pacchi aventi un peso superiore a 20 chilogrammi, e' obbligatorio Raccordo dei paesi di transito.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 i pacchi postali relativi al servizio postale di cui all'articolo 17 possono raggiungere il peso massimo di 30 chilogrammi.
4. Nella presente Accordo, nel suo Protocollo finale e nel suo Regolamento di esecuzione, l'abbreviazione "pacco" indica tutti i pacchi postali.
Accordo - art. 3
Articolo 3
Gestione del servizio da parte delle imprese di trasporto
1. Ogni paese la cui amministrazione postale non provvede al trasporto di pacchi e che aderisce all'Accordo, ha facolta' di farne attuare le clausole da parte delle imprese di trasporto. Allo stesso tempo puo' limitare tale servizio ai pacchi in provenienza o a destinazione di localita' disimpegnate da questi stessi servizi.
2. L'Amministrazione postale di questo paese deve intendersi con le imprese di trasporto per garantire la completa attuazione, da parte di queste ultime, di tutte le clausole dell'Intesa in particolare ai fini dell'organizzazione dei servizio di scambi.
Essa funge loro da intermediaria per tutte le loro relazioni con le Amministrazioni degli altri paesi contraenti e con l'Ufficio internazionale.
Accordo - art. 4
Articolo 4
Categorie di pacchi
1. Il "pacco ordinario" e' quello che non e sottoposto ad alcuna formalita' particolare prescritta per le categorie definite ai paragrafi 2 e 3.
2. L'espressione:
a) "pacco con valore dichiarato" significa ogni pacco che comporta una dichiarazione di valore;
b) "pacco in franchigia di tasse e di diritti", ogni pacco per il quale il mittente chiede di assumersi la totalita' delle tasse postali e dei diritti di cui il pacco puo' essere gravato al recapito; tale domanda puo' essere fatta all'atto dei deposito; essa puo' altresi' essere effettuata successivamente al deposito fino al momento del recapito al destinatario, salvo nei paesi. che non possono accettare questa procedura;
c) "pacco contrassegno"" ogni pacco gravato di rimborso e che e oggetto dell'Intesa relativi agli invii in contrassegno;
d) "pacca fragile" ogni pacco contenente oggetti che possono rompersi facilmente e la cui manipolazione deve essere effettuata in una cura particolare;
e) "pacco ingombrante":
1. Ogni pacco le cui dimensioni superano i limiti fissati all'articolo 21, paragrafo 1 o quelli che le Amministrazioni possono fissare tra di loro;
2. Ogni pacco che, per sua forma o struttura non si presta facilmente ad essere caricato con altri colli o che esige precauzioni particolari;
3. A titolo facoltativo, ogni pacco conforme alle condizioni previste all'articolo 21, paragrafo 4;
f) "pacchi di servizio" i pacchi relativi al servizio postale e scambiati alle condizioni previste all'articolo 17;
g) "pacchi di prigionieri di guerra e d'internati civili" i pacchi destinati ai prigionieri ed agli enti di cui all'articolo 17 della Convenzione o da essi spediti.
3. Le seguenti espressioni indicano, secondo le modalita' di inoltro o di recapito:
a) "pacco aereo", ogni pacco ammesso al trasporto aereo con precedenza tra due paesi;
b) "pacco espresso" ogni pacco che, sin dall'arrivo all'Ufficio di destinazione, deve essere recapitato a domicilio da un corriere speciale o che nei paesi in cui le Amministrazioni non provvedono al recapito a domicilio, da' luogo al recapito da parte di uno speciale latore, di un avviso di arrivo o alla trasmissione di un avviso telefonico, telex o ogni altro mezzo di telecomunicazione appropriato; tuttavia, se il domicilio del destinatario e situato fuori dalla sfera di distribuzione locale dell'ufficio di arrivo, il recapito tramite corriere speciale non e' obbligatorio.
4. Lo scambio di pacchi"in franchigia di tasse e di diritti" e "con assegno" esige l'accordo preventivo delle Amministrazioni di origine e di destinazione. Trattandosi di colli "con valore dichiarato", "fragili", "ingombranti", "aerei" e "espressi", lo scambio puo' essere effettuato in base alle informazioni che figurano nella Raccolta dei colli postali pubblicata dall'Ufficio internazionale.
Accordo - art. 5
Articolo 5
Graduazioni di peso
1. I colli definiti all'articolo 4 comportano le seguente graduazioni di peso:
fino a 1 kg
sopra 1 fino a 3 kg
sopra 3 fino a 5 kg
sopra 5 fino a 10 kg
sopra 10 fino a 15 kg
sopra 15 fino 20 kg
sopra 20 kg
2. I paesi che a causa del loro regime interno non possono adottare il tipo di peso metrico decimale hanno facolta' di sostituire alle graduazioni di peso di cui al paragrafo 1 i seguenti equivalenti (in sterline avoirdupois):
fino a 1 kg fino a 2 libbre
sopra 1 fino a 3 kg 2-7 libbre
sopra 3 fino a 5 kg 7-11 libbre
sopra 5 fino a 10 kg 11-22 libbre
sopra 10 fino a 15 kg 22-33 libbre
sopra 15 fino a 20 kg 33-44 libbre
sopra 20 kg 44 libbre e sopra
Accordo - art. 6
Articolo 6
Obiettivi in materia di qualita' del servizio
1. Le Amministrazioni di destinazione devono stabilire un termine per il disbrigo e l'invio di colli postali aerei a destinazione del loro paese. Questo termine elevato del tempo normalmente richiesto per lo sdoganamento non deve essere meno favorevole di quello applicato agli effetti postali paragonabili del loro servizio interno.
2. Le Amministrazioni di destinazione devono altresi' per quanto possibile, stabilire un termine per il disbrigo e l'invio di colli di superficie a destinazione del loro paese.
3 Le Amministrazioni di origine stabiliscono obiettivi qualitativi per i pacchi aerei e per i pacchi di superficie a destinazione estera adottando come punto di riferimento i termini fissati dalle Amministrazioni di destinazione.
Accordo - art. 7
Articolo 7
Composizione delle tasse e dei diritti
1. Le tasse ed i diritti che le Amministrazioni sono autorizzate a riscuotere presso i mittenti ed i destinatari di colli postali sono costituite dalle tasse principali definite all'articolo 8 e se del caso, da:
a) le soprattasse aeree di cui. all'articolo 9;
b) le tasse supplementari di cui agli articoli da 10 a 15;
c) le tasse ed i diritti di cui agli articoli 30, paragrafo 3 e 32, paragrafo 6;
d) i diritti di cui all'articolo 16
2. Salvo i casi previsti dalla presente Intesa, le tasse sono conservate dall'Amministrazione che le ha riscosse.
Accordo - art. 8
Articolo 8
Tasse principali
1. Le Amministrazioni fissano le tasse principali da riscuotere presso i mittenti.
2. Le tasse principali devono essere in rapporto con le quote e, in linea di massima, il loro ricavato non deve superare nell'insieme le quote/contributi che le Amministrazioni sono autorizzate ad esigere e che sono previste agli articoli da 47 a 51.
Accordo - art. 9
Articolo 9
Soprattasse aeree
1. Le Amministrazioni fissano le soprattasse aeree da riscuotere per l'inoltro dei colli via aerea. Esse hanno facolta' di adottare, per la fissazione delle soprattasse, livelli di peso inferiori alla prima gradazione di peso.
2. Le soprattasse devono essere in rapporto con le spese di trasporto aereo. ed in linea di massima, il loro ricavato non deve superare nell'insieme le spese di tale trasporto.
3. Le soprattasse devono essere uniformi per tutto il territorio di uno stesso paese di destinazione a prescindere dal sistema d'inoltro utilizzato.
Accordo - art. 10
Articolo 10
Pacchi espresso
1. I pacchi espresso sono soggetti ad una tassa supplementare denominata "tassa espresso" ed il cui importo e fissato a 1,63 DTS al massimo o all'importo della tassa applicabile nel servizio interno qualora sia piu' elevata. Questa tassa deve essere pagata completamente ed in anticipo all'atto del deposito, anche se il pacco non puo' essere distribuito espresso ma solo con avviso di arrivo.
2. Qualora il recapito espresso comporti per l'Amministrazione di destinazione costrizioni particolari per quanto riguarda sia la situazione del domicilio del destinatario sia il giorno o l'ora di arrivo all'Ufficio di destinazione, il recapito del pacco e l'eventuale riscossione di una tassa complementare sono regolamentati dalle disposizioni relative ai colli di stessa natura del sistema interno. Questa tassa complementare rimane esigibile anche se il pacco e' rinviato al mittente o rispedito; tuttavia, in questi casi, l'importo della riscossione non puo' superare 1,63 DTS.
3. Qualora la regolamentazione dell'Amministrazione di destinazione lo consenta, i destinatari possono chiedere all'Ufficio di distribuzione, sotto riserva di quanto previsto al paragrafo 1, che i pacchi loro destinati siano recapitati via espresso al momento del loro arrivo. In questo caso l'Amministrazione di destinazione e autorizzata a riscuotere all'atto della distribuzione, una tassa di 1,63 DTS al massimo, oppure la tassa del servizio interno qualora sia piu' elevata.
Accordo - art. 11
Articolo 11
Pacchi in franchigia di tasse e di diritti
1. I pacchi in franchigia di tasse e di diritti sono soggetti ad una tassa detta "tassa di franchigia al recapito" il cui importo e' fissato a 0,98 DTS per pacco al massimo. Questa tassa e' riscossa dall'Amministrazione di origine che la conserva come corrispettivo dei servizi forniti nel paese di origine.
2. Se la franchigia al recapito e' richiesta successivamente al deposito del pacco, viene percepita sul mittente una tassa supplementare per la richiesta di franchigia di recapito all'atto della presentazione della domanda. Questa tassa il cui importo e' stabilito a 1,31 DTS al massimo, e' riscossa dall'Amministrazione di origine. Se la domanda deve essere trasmessa per via telegrafica o con ogni altro mezzo appropriato di telecomunicazione, il mittente deve inoltre pagare la tassa corrispondente.
3. L'Amministrazione di destinazione e' autorizzata a riscuotere una tassa di commissione di 0,98 DTS al massimo per pacco. Questa tassa e indipendente dalla tassa di presentazione alla dogana di cui all'articolo 15, lettera c). Essa e' richiesta al mittente a vantaggio dell'Amministrazione di destinazione.
Accordo- art. 12
Articolo 12
Pacchi con valore dichiarato
1. Per i pacchi con valore dichiarato si applica la riscossione sul mittente ed il pagamento anticipato delle seguenti tasse:
a) tasse autorizzate nel presente titolo;
b) a titolo opzionale, una tassa d'invio non superiore alla tassa di raccomandazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera p), della Convenzione o ad una tassa corrispondente del servizio interno qualora questa sia piu' elevata o, in via eccezionale, una tassa di 3,27 DTS al massimo;
c) tassa ordinaria di assicurazione: al massimo 0,33 DTS per 65,34.
DTS o frazione di 65,34 DTS dichiarati, o 1/2 per cento del livello di valore dichiarato o la tassa di servizio interno se questa e piu' elevata.
2. Inoltre, e' autorizzata la riscossione da parte delle Amministrazioni che accettano di coprire i rischi eventualmente derivanti da casi di forza maggiore, di una "tassa per rischi di forza maggiore" da stabilirsi in modo tale che la somma totale formata da questa tassa e la tassa ordinaria di assicurazione non superi il massimo previsto al paragrafo 1, lettera c).
3. Le Amministrazioni possono inoltre riscuotere presso i mittenti o i destinatari le tasse speciali previste dalla loro legislazione interna per i provvedimenti eccezionali di sicurezza adottati per i pacchi con valore dichiarato.
Accordo - art. 13
Articolo 13
Pacchi fragili. Pacchi ingombranti
I pacchi fragili ed i pacchi ingombranti sono soggetti ad una tassa supplementare pari al massimo al 50 per cento della tassa principale o alla tassa del servizio interno se questa e' piu' elevata. Se il pacco e fragile ed ingombrante la tassa supplementare in oggetto e riscossa una sola volta. Tuttavia, le soprattasse aeree relative a questi pacchi non subiscono alcuna maggiorazione.
Accordo - art. 14
Articolo 14
Tasse supplementari
Le Amministrazioni sono autorizzate a riscuotere le seguenti tasse supplementari:
a) tassa di deposito oltre l'orario normale di apertura degli sportelli;
b) tassa di presentazione alla dogana, percepita dall'Amministrazione di origine; in linea di massima la riscossione e effettuata all'atto del deposito del pacco;
c) tassa di presentazione alla dogana, riscossa dall'Amministrazione di destinazione sia per la consegna alla dogana e lo sdoganamento sia unicamente per la consegna alla dogana; salvo intesa speciale, la riscossione e' effettuata al momento del recapito del pacco al destinatario; tuttavia, trattandosi di pacchi in franchigia di tasse e di diritti, la tassa di presentazione alla dogana e riscossa dall'Amministrazione di origine a favore dell'Amministrazione di destinazione;
d) tassa di prelevamento a domicilio del mittente; questa tassa puo' essere riscossa dall'Amministrazione di origine per i pacchi prelevati a domicilio a cura dei suoi servizi;
e) Tassa di recapito: questa tassa puo' essere riscossa dall'Amministrazione di destinazione tutte le volte che il pacco e recapitato a domicilio; tuttavia, per i pacchi espresso, essa puo' essere riscossa solo per i recapiti a domicilio susseguenti al primo;
f) tassa di risposta ad un avviso di mancato recapito, riscossa alle. condizioni stabilite all'articolo 29 paragrafo 2;
g) tassa di arrivo, riscossa dall'Amministrazione di destinazione qualora cio' sia prescritto dalla sua legislazione e qualora detta Amministrazione non provveda al recapito a domicilio per ogni avviso (primo avviso o avvisi successivi) eventualmente consegnato al domicilio del destinatario, salvo per il primo avviso relativo a pacchi espresso;
h) tassa di ri-imballaggio dovuta all'Amministrazione del primo paese sul di cui territorio un pacco ha dovuto essere ri-imballato al fine di proteggerne il contenuto; questa tassa viene ricuperata presso il destinatario o se del caso il mittente.
i) tassa di fermo posta, riscossa dall'Amministrazione di destinazione all'atto della consegna, su ogni pacco indirizzato fermo posta;
j) tassa di immagazzinaggio, su ogni pacco che non e' stato ritirato nel termini prescritti, a prescindere se questo pacco e' indirizzato fermo posta o a domicilio; questa tassa e' riscossa dall'Amministrazione che ha effettuato la consegna, a favore delle Amministrazioni nei cui servizi il pacco e' stato custodito oltre i termini consentiti;
k) tassa di avviso di ricevimento se il mittente chiede un avviso di ricevimento in conformita' con l'articolo 28;
l) tassa di avviso d'imbarco percepita nell'ambito delle relazioni tra i paesi le cui Amministrazioni accettano di assicurare detto servizio, se il mittente chiede che un avviso di imbarco gli sia fatto pervenire;
m) tassa di reclamo di cui all'articolo 39, paragrafo 3:
n) tassa di richiesta di ritiro, di modifica o di rettifica di indirizzo;
o) tassa per rischi di forza maggiore, riscossa dalle Amministrazioni che accettano di coprire i rischi suscettibili di
risultare da un caso di forza maggiore
Accordo - art. 15
Articolo 15
Tariffa
1. La tariffa delle tasse supplementari di cui all'articolo 14 e' fissata in conformita' con le indicazioni della tabella in appresso:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Le Amministrazioni che riscuotono nel loro regime interno tasse supplementari superiori a quelle fissate al paragrafo 1 sono autorizzate, se conservano integralmente queste ultime, ad applicare nel servizio internazionale i tassi del regime interno.
Accordo - art. 16
Articolo 16
Diritti
1. Le Amministrazioni di destinazione sono autorizzate a riscuotere presso i destinatari tutti i diritti, in particolare i diritti doganali di cui sono gravati gli effetti postali nel paese di destinazione.
2. Le Amministrazioni si impegnano ad intervenire presso le autorita' competenti del loro paese affinche' siano annullati i
diritti (tra cui i diritti doganali) che riguardano un pacco
a) rinviato al mittente;
b) rispedito ad un paese terzo:
c) abbandonato dal mittente;
d) perso nel loro servizio o distrutto per avaria totale del contenuto;
e) manomesso o avariato nel loro servizio.
In questi casi l'annullamento dei diritti e' richiesto solo per il valore del contenuto mancante o per il deprezzamento subito dal contenuto.
Accordo - art. 17
Articolo 17
Pacchi di servizio
1. Sono esonerati da tutte le tasse postali i pacchi relativi al servizio postale e scambiati tra:
a) le Amministrazioni postali;
b) le Amministrazioni postali e l'Ufficio internazionale;
c) gli uffici postali dei paesi membri;
d) gli uffici postali e le Amministrazioni postali
2. I pacchi aerei, ad eccezione di quelli provenienti dall'Ufficio internazionale non pagano soprattasse aeree.
Accordo - art. 18
Articolo 18
Pacchi del prigionieri di guerra ed internati civili
I pacchi dei prigionieri di guerra e degli internati civili sono esonerati da ogni tassa in virtu' dell'articolo 17 della Convenzione.
Tuttavia i pacchi aerei sono soggetti alle soprattasse aeree stabilite all'articolo 9 del presente Accordo.
Accordo - art. 19
Articolo 19
Condizioni per l'accettazione
Sotto riserva che il contenuto non sia oggetto dei divieti enumerati all'articolo 20 o dei divieti o delle restrizioni applicabili nel territorio di una o piu' Amministrazioni chiamate a partecipare al trasporto, ogni pacco per essere ammesso alla spedizione deve:
a) appartenere ad una categoria di colli ammessa in attuazione dell'articolo 4;
b) avere un imballaggio appropriato alla natura del contenuto ed alle condizioni del trasporto;
c) riportare il nome e l'indirizzo del destinatario e del mittente;
d) corrispondere ai requisiti relativi al peso ed alle dimensioni di cui agli articoli 2 e 21;
e) essere affrancato da ogni tassa esigibile dall'Ufficio di origine per mezzo di francobolli postali o ogni altro procedimento autorizzato dalla regolamentazione dell'Amministrazione di origine.
Accordo - art. 20
Articolo 20
Divieti
E' vietata l'inclusione dei seguenti oggetti:
a) in tutte le categorie di pacchi:
1. di oggetti che per loro natura o a causa del loro imballaggio, possono presentare rischi per gli agenti, macchiare o deteriorare gli altri colli o l'equipaggiamento postale;
2. di stupefacenti e sostanze psicotrope; tuttavia questo divieto non si applica agli invii effettuati a scopi medici o scientifici per i paesi che li accettano con la condizione di detta inclusione;;
3. di documenti aventi carattere di corrispondenza attuale e personale nonche' di corrispondenze di qualsiasi natura scambiate tra persone diverse dal mittente e dal destinatario e dalle persone viventi sotto il loro stesso tetto, ad eccezione:
- di uno dei documenti in appresso, non chiuso, contenente unicamente un'enunciazione costitutiva ed esclusivamente relativo alle merci trasportate: fattura, distinta o avviso di spedizione, buono di consegna;
- dischi fonografici, pellicole e fili sottoposti o non ad una registrazione sonora o visiva, carte meccanografiche, pellicole magnetiche o altri mezzi analoghi e carte QSL, qualora l'Amministrazione di origine ritenga che non abbiano carattere di corrispondenza attuale o personale e siano scambiati tra il mittente ed il destinatario del pacco o delle persone che vivono sotto il loro stesso tetto;
- corrispondenze e documenti di ogni genere aventi carattere di corrispondenza attuale e personale, diversi dai precedenti, scambiati tra il mittente ed il destinatario del pacco o persone viventi sotto il loro stesso testo, se la regolamentazione interna delle Amministrazioni interessate lo consente.
4 - animali viventi, a meno che il loro trasporto per posta sia autorizzato dalla regolamentazione postale dei paesi interessati;
5 - materie esplosive, infiammabili o altre materie pericolose;
6 - le materie radioattive. Tuttavia, le Amministrazioni possono intendersi per accettare i pacchi contenenti queste materie sia nelle loro relazioni reciproche sia unilateralmente. In questo caso le materie radioattive sono confezionate ed imballate secondo le disposizioni del Regolamento e sono inoltrate per la via piu' rapida, usualmente per via aerea, fatto salvo il pagamento delle soprattasse aeree corrispondenti. Esse possono essere depositate solo da mittenti debitamente autorizzati;
7 - oggetti osceni o immorali;
8 - oggetti la cui importazione o circolazione e' vietata nei paesi di destinazione;
b) nei pacchi senza valore dichiarato scambiati tra due paesi che accettano la dichiarazione di valore: monete, banconote, carte valori o valori qualsivoglia al portatore, platino, oro o argento, lavorati o non, pietre gioielli ed altre oggetti preziosi. Questa disposizione non e' applicabile se lo scambio di colli tra due Amministrazioni che accettano i colli con valore dichiarato puo' avvenire solo in transito allo scoperto tramite una Amministrazione che non li accetta. Ciascuna Amministrazione ha facolta' di vietare l'inclusione dell'oro in lingotti negli invii con o senza valore dichiarato, in provenienza o a destinazione del suo territorio o inoltrate in transito allo scoperto attraverso il suo territorio, o di limitare il valore reale di tali invii.
Accordo - art. 21
Articolo 21
Limiti di dimensioni
1. Salvo se sono considerati come pacchi ingombranti in attuazione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera e) i colli trasportati via terra o per via aerea non devono superare 1,50 metri per una qualsiasi delle loro dimensioni ne' 3 metri per la somma della lunghezza e del massima circonferenza considerate in un senso diverso da quello della lunghezza.
2. Le Amministrazioni che non sono in grado di accettare per tutti i pacchi o solamente per i pacchi aerei le dimensioni di cui al paragrafo 1 possono adottare in loro vece le seguenti dimensioni: 1,05 metri per una qualunque delle dimensioni, 2 metri per la somma della lunghezza e della massima circonferenza considerata in un senso diverso da quello della lunghezza.
3. A prescindere dalle loro modalita' di trasporto, i pacchi non devono essere di dimensioni inferiori alle dimensioni minime previste per le lettere all'articolo 20, paragrafo 1 della Convenzione.
4. Le Amministrazioni che accettano le dimensioni stabilite al paragrafo 1 hanno facolta' di percepire per i pacchi le cui dimensioni superano i limiti indicati al paragrafo 2, ma il cui peso e' inferiore a 10 kg; una tassa supplementare pari a quella prevista all'articolo 13.
Accordo - art. 22
Articolo 22
Trattamento dei pacchi erroneamente accettati
1. Se i pacchi che contengono gli oggetti di cui all'articolo 20 capoverso a) sono stati erroneamente accettati per la spedizione, essi saranno trattati secondo la legislazione del paese dell'Amministrazione che ne accerta la presenza; tuttavia i pacchi che contengono gli oggetti di cui allo stesso articolo, lettera a) numeri 2, 5 a 7, non sono in alcun caso ne' inoltrati a destinazione, ne recapitati ai destinatari, ne rinviati al mittente.
2. Se si tratta dell'inclusione di una sola corrispondenza non autorizzata ai sensi dell'articolo 20, capoverso a) numero 3, tale corrispondenza sara' trattata nella maniera prescritta all'articolo 32 della Convenzione e per questo motivo il pacco non puo' essere rinviato al mittente.
3. Se un pacco senza valore scambiato tra due Paesi che accettano la dichiarazione di valore, e contenente gli oggetti di cui all'articolo 20, capoverso b) giunge all'Amministrazione di destinazione, questa e' autorizzata a recapitarlo al destinatario alle condizioni stabilite dalla sua regolamentazione. Se questa non accetta la consegna, il pacco deve essere rinviato al mittente in attuazione dell'articolo 34.
4. Il paragrafo 3 e applicabile ai pacchi il cui peso o dimensioni superano sensibilmente i limiti consentiti; tuttavia questi pacchi possono essere consegnati, se del caso al destinatario, qualora questi abbia preventivamente pagato le eventuali tasse.
5. Se un pacco erroneamente ammesso, o parte del suo contenuto non sono ne consegnati al destinatario, ne rinviati al mittente, l'Amministrazione di origine deve essere informata senza indugio del trattamento applicato a questo pacco, per mezzo di un modulo conforme al modello C 33/CP 10bis allegato. Tale informazione deve indicare in maniera precisa il divieto di cui sono stati oggetto il pacco o gli oggetti sequestrati.
Accordo - art. 23
Articolo 23
Istruzioni del mittente all'atto del deposito
1. All'atto del deposito di un pacco il mittente e' tenuto ad indicare la procedura da seguire in caso non si possa procedere al recapito.
2. Gli e consentito di impartire una sola delle seguenti istruzioni:
a) invio di un avviso di mancato recapito a se stesso;
b) invio di un avviso di mancato recapito ad un terzo domiciliato nel paese di destinazione;
c) immediato rinvio al mittente, per via terra o per via aerea;
d) rinvio al mittente, per via terra o via aerea, allo scadere di un determinato termine che non puo' superare il termine di custodia regolamentare nel paese di destinazione;
e) recapito ad un altro destinatario, se necessario dopo rispedizione, per via terra o via aerea (e sotto riserva delle particolarita' di cui all'articolo 29, paragrafo 1, capoverso c) numero 2);
f) rispedizione, per via terra o via aerea, del pacco, affinche' possa essere recapitato al destinatario originale;
g) rifiuto del pacco da parte del mittente.
3. I pacchi possono essere rinviati senza avviso se il mittente non ha dato istruzioni o se queste sono contraddittorie.
4. Le Amministrazioni hanno facolta' di non accettare le istruzioni di cui al paragrafo 2, capoversi a) e b) qualora la loro legislazione
o regolamentazione non lo consenta
Accordo - art. 24
Articolo 24
Pacco con valore dichiarato
1. Le seguenti regole regolamentano la dichiarazione di valore dei pacchi con valore dichiarato:
a) per le Amministrazioni postali:
1- facolta' per ciascuna Amministrazione di limitare la dichiarazione di valore per quanto la riguarda, ad un importo che non puo' essere inferiore a 3266,91 DTS o all'importo adottato nel suo servizio interno se inferiore a 3266,91 DTS;
2- obbligo nelle relazioni tra Paesi le cui Amministrazioni hanno adottato limiti diversi, di rispettare in entrambe le parti il limite inferiore;
b) per i mittenti:
1- divieto di dichiarare un valore superiore al valore reale del
contenuto del pacco
2- facolta' di dichiarare solo in parte il valore reale del contenuto del pacco.
2. Ogni dichiarazione fraudolenta di valore superiore al valore reale del pacco e passibile dei procedimenti giudiziari previsti dalla legislazione del paese di origine.
3. All'atto del deposito sara' rilasciata gratuitamente una ricevuta ad ogni mittente di un pacco con valore dichiarato.
Accordo - art. 25
Articolo 25
Pacchi in franchigia di tasse e di diritti
1. Un pacco in franchigia di tasse e di diritti e' accettato solo se il mittente si impegna a pagare ogni importo che l'ufficio di destinazione potrebbe reclamare a buon diritto al destinatario nonche' la tassa di commissione di cui all'articolo 11.
2. L'ufficio di origine puo' esigere il versamento di un'adeguata caparra.
Accordo - art. 26
Articolo 26
Regole generali per il recapito. Termini di custodia
1. Come, regola generale, i pacchi sono recapitati ai destinatari nel piu' breve termine possibile, in conformita' con le disposizioni in vigore nel paese di destinazione. Se i pacchi non sono recapitati a domicilio, i destinatari devono, salvo impedimenti, essere informati senza indugio del loro arrivo.
2. Ogni pacco il cui arrivo e' stato notificato al destinatario e conservato a sua disposizione per quindici giorni o al massimo un mese a decorrere dal giorno successivo alla spedizione dell'avviso: questo termine puo' eccezionalmente essere portato a due mesi se la regolamentazione dell'Amministrazione di destinazione lo consente. Il termine di custodia previsto in questo paragrafo e rinnovato se il mittente ha chiesto in base all'articolo 29 paragrafo 1, capoversi a), c), numero 2 e d) che il destinatario sia avvisato una seconda volta.
3. Se l'arrivo del pacco non ha potuto essere notificato al destinatario, il termine di custodia e' quello prescritto dalla regolamentazione del paese di destinazione; questo termine applicabile anche al pacchi indirizzati fermo posta, decorre dal giorno successivo al giorno in cui il pacco e' conservato a disposizione del destinatario e non puo' in linea di massima superare due mesi; il rinvio del pacco al mittente deve avvenire entro un termine piu' breve se quest'ultimo ha fatto richiesta in tal senso in una lingua nota nel paese di destinazione.
4. I termini di custodia previsti ai paragrafi 2 e 3 sono applicabili in caso di rispedizione, ai pacchi che devono essere distribuiti dal nuovo Ufficio di destinazione.
Accordo - art. 27
Articolo 27
Recapito dei pacchi espresso
1. Il recapito, mediante corriere speciale, di un pacco espresso o dell'avviso di arrivo e' esperito una sola volta.
2. Se il tentativo e' infruttuoso, il pacco cessa di essere considerato espresso.
Accordo - art. 28
Articolo 28
Avviso di ricevimento
Il mittente di un pacco puo' chiedere un avviso di ricevimento secondo i criteri stabiliti all'articolo 55 della Convenzione.
Tuttavia, le Amministrazioni possono limitare questo servizio ai colli con valore dichiarato se tale limitazione e prevista nel loro regime interno.
Accordo - art. 29
Articolo 29
Mancato recapito al destinatario
1. Dopo il ricevimento dell'avviso di mancato recapito di cui all'articolo 23, paragrafo 2, capoversi a) e b), spetta al mittente o alla persona in esso menzionata di impartire istruzioni che possono essere unicamente quelle autorizzate dal predetto articolo, paragrafo 2, capoversi c) a g) e inoltre una delle seguenti:
a) avvisare nuovamente il destinatario;
b) rettificare o completare l'indirizzo;
c) se si tratta di un pacco contrassegno:
1 - consegnarlo ad una persona diversa dal destinatario contro
rimborso dell'importo indicato
2 - consegnarlo al destinatario originario o ad altro destinatario senza rimborso o contro rimborso di un importo inferiore all'importo originario.
d) consegnare il pacco in franchigia di tasse e di diritti sia al destinatario originario sia ad un altro destinatario.
2. L'invio delle istruzioni di cui al paragrafo 1 puo' essere soggetto all'imposizione, sia nei confronti del mittente, sia di una terza persona, della tassa di cui all'articolo 14, lettera f); se l'avviso concerne piu' pacchi depositati contemporaneamente presso lo stesso ufficio dallo stesso mittente con l'indirizzo dello stesso destinatario, questa tassa e riscossa una sola volta. In caso di trasmissione per via telegrafica o con ogni altro mezzo appropriato di telecomunicazione, viene aggiunta la tassa corrispondente.
3. L'Amministrazione di destinazione, fino a quando non ha ricevuto istruzioni da parte del mittente o da terze persone, e autorizzata sia a consegnare il pacco al destinatario originariamente designato, sia, se del caso, ad un altro destinatario ulteriormente designato, oppure a rispedire il pacco ad un nuovo indirizzo. Ricevute le nuove istruzioni, esse solo sono valevoli ed esecutorie.
Accordo - art. 30
Articolo 30
Restituzione al mittente dei pacchi non recapitati
1. Ogni pacco che non ha potuto esser recapitato e rinviato al paese di domicilio del mittente:
a) immediatamente, se:
1 - il mittente ha fatto richiesta in tal senso in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera c);
2 - il mittente (o la persona terza di cui all'articolo 23, paragrafo 2, capoverso b)) ha formulato una richiesta non autorizzata;
3 - Il mittente o la persona terza rifiutano di pagare la tassa autorizzata dall'articolo 29, paragrafo 2;
4 - le istruzioni del mittente o di terzi non hanno ottenuto il risultato desiderato, a prescindere dal fatto che tali direttive siano state impartite al momento del deposito o successivamente al ricevimento dell'avviso di mancato recapito;
b) immediatamente dopo la scadenza:
1 - del termine eventualmente stabilito dal mittente in attuazione dell'articolo 23, paragrafo 2, capoverso d);
2 - dei termini di custodia previsti all'articolo 26, se il mittente non si e conformato all'articolo 23. Tuttavia in questo caso, possono essergli domandate direttive sul da farsi;
3 - di un termine di due mesi a decorrere dalla spedizione dell'avviso di mancato recapito, qualora l'Ufficio che ha inviato l'avviso non ha ricevuto direttive sufficienti da parte del mittente o da terzi, o se queste direttive non sono pervenute al predetto Ufficio.
2. Il pacco e' rinviato per la via normalmente utilizzata per la spedizione dei pieghi. Esso puo' essere rinviato via aerea solo se il mittente ha garantito il pagamento delle soprattasse aeree.
3. Ogni pacco rinviato al mittente in applicazione del presente articolo e soggetto:
a) alle quote che derivano dal nuovo inoltro;
b) alle tasse ed ai diritti non annullati che comportano uno scoperto per l'Amministrazione di destinazione al momento del rinvio al mittente, sotto riserva degli articoli 10, paragrafo 2, ultima frase e 15, paragrafo 1 tabella, colonna 3 capoversi e) i) e j);
c) Tali quote, tasse e diritti sono riscossi presso il mittente.
5. I pacchi rinviati al mittente e che non possono essergli recapitati sono trattati dall'Amministrazione interessata secondo la sua legislazione.
Accordo - art. 31
Articolo 31
Rifiuto da parte del mittente di un pacco non recapitato
Se il mittente ha rifiutato un pacco che non ha potuto essere recapitato al destinatario, questo pacco e' trattato dall'Amministrazione di destinazione secondo la sua legislazione.
Accordo - art. 32
Articolo 32
Rispedizione a seguito di un cambiamento di residenza del
destinatario o a seguito di modifica o di rettifica di indirizzo
1. La rispedizione a seguito di un cambiamento di residenza del destinatario o a seguito di modifica o di rettifica di indirizzo effettuata in attuazione dell'articolo 38 puo' aver luogo sia all'interno del paese di destinazione, sia fuori da questo paese.
2. Il rinvio all'interno del paese di destinazione puo' essere effettuato a richiesta sia del mittente sia del destinatario, o d'ufficio se la regolamentazione di questo paese lo consente.
3. La rispedizione fuori dal paese di destinazione puo' essere effettuata solo a richiesta del mittente o del destinatario; in questo caso il pacco deve essere conforme ai requisiti prescritti per la nuova trasmissione.
4. La rispedizione alle condizioni sopra enunciate puo' anche essere effettuata per via aerea se e richiesta dal mittente o dal destinatario, a patto che sia garantito il pagamento delle soprattasse aeree inerenti alla nuova trasmissione.
5. Il mittente puo' vietare ogni rispedizione.
6. Per la prima rispedizione o per ogni ulteriore eventuale rispedizione di ciascun pacco, possono essere percepite:
a) le tasse autorizzate per tale rispedizione dalla regolamentazione dell'Amministrazione interessata, nel caso di rinvio all'interno del paese di destinazione;
b) i contributi e le soprattasse aeree causate dalla nuova trasmissione in caso di rinvio fuori del paese di destinazione;
c) le tasse ed i diritti di cui le precedenti Amministrazioni di destinazione non hanno accettato l'annullamento, sotto riserva degli articoli 10, paragrafo 2, ultima frase, e 15, paragrafo 1, tabella, colonna 3, lettere e), l) e j).
7. Le quote, tasse e diritti di cui al paragrafo 6 sono riscosse a carico del destinatario.
Accordo - art. 33
Articolo 33
Pacchi pervenuti ad erronea destinazione e da rispedire
1. Ogni pacco pervenuto ad erronea destinazione a seguito di un errore imputabile al mittente o all'Amministrazione di invio e rispedito verso la sua destinazione reale tramite la via piu' diretta utilizzata dall'Amministrazione alla quale il pacco e' pervenuto.
2. Ogni pacco aereo pervenuto ad erronea destinazione deve obbligatoriamente essere rinviato per via aerea.
3. Ogni pacco rispedito in applicazione del presente articolo e soggetto ai contributi derivanti dall'inoltro verso la sua reale destinazione ed alle tasse ed ai diritti menzionati all'articolo 32 paragrafo 6, Lettera C).
4. Tali quote, tasse e diritti sono riscosse presso l'Amministrazione da cui dipende l'ufficio di scambio che ha inoltrato il pacco verso un'erronea destinazione. Tale Amministrazione si rivarra', se del caso, sul mittente.
Accordo - art. 34
Articolo 34
Restituzione al mittente dei pacchi erroneamente accettati
1. Ogni pacco erroneamente accettato e rinviato al mittente e soggetto alle quote, alle tasse ed ai diritti previsti all'articolo 30, paragrafo 3.
2. Tali quote, tasse e diritti sono a carico:
a) del mittente, se il pacco e stato erroneamente accettato a seguito di un errore di quest'ultimo o se rientra nella portata di uno dei divieti dell'articolo 2v;
b) dell'Amministrazione responsabile dell'errore, se il pacco e' stato erroneamente ammesso a seguito di un errore imputabile al servizio postale. In questo caso, il mittente ha diritto alla restituzione delle tasse pagate.
3. Se le quote che sono state attribuite all'Amministrazione che rinvia il pacco sono insufficienti a coprire le quote, le tasse ed i diritti di cui. al paragrafo 1, le rimanenti spese dovute sono ricuperate presso l'Amministrazione del paese di domicilio del mittente.
4. In caso di eccedenza, l'Amministrazione che rinvia il pacco restituisce all'Amministrazione del paese di domicilio del mittente il saldo delle quote per rimborsare il mittente possa essere rimborsato.
Accordo - art. 35
Articolo 35
Rinvio al mittente a seguito di sospensione di servizio
Il rinvio di un pacco al mittente a seguito di una sospensione di servizio e gratuito; le quote riscosse per il tragitto di andata e non attribuite sono accreditate all'Amministrazione del paese di domicilio del mittente affinche' quest'ultimo sia rimborsato.
Accordo - art. 36
Articolo 36
Inosservanza da parte di una Amministrazione delle istruzioni
impartite
1. Se l'Amministrazione di destinazione o una Amministrazione intermedia non ha osservato le istruzioni impartite sia al momento del deposito, sia successivamente, essa e' tenuta ad assumersi a carico le quote di trasporto (andata e ritorno) e le altre tasse o eventuali diritti che non siano stati annullati; tuttavia le spese pagate all'andata rimangono a carico del mittente se quest'ultimo, all'atto del deposito o successivamente, ha dichiarato che in caso di mancato recapito egli avrebbe rifiutato il pacco.
2. L'Amministrazione del paese di domicilio del mittente e' autorizzata ad addebitare d'ufficio le spese di cui al paragrafo 1 all'Amministrazione che non ha osservato le istruzioni impartite e che, regolarmente investita del caso, ha lasciato che tre mesi trascorressero a decorrere dal giorno in cui e' stata informata, senza risolvere definitivamente la questione o senza aver reso noto all'Amministrazione del paese di domicilio del mittente che l'inosservanza appariva dovuta ad un caso di forza maggiore o che il pacco era stato trattenuto, sequestrato o confiscato in virtu' della regolamentazione interna del paese di destinazione.
Accordo - art. 37
Articolo 37
Colli contenenti oggetti suscettibili di rapido deterioramento o
avaria
Possono essere venduti immediatamente anche durante il percorso di andata o di ritorno, senza avviso preliminare e senza formalita' giudiziarie, ed a beneficio dell'avente diritto unicamente gli oggetti contenuti in pacchi ed il cui prossimo deterioramento o avaria sono da temere; qualora la vendita sia impossibile per un qualsiasi motivo, gli oggetti deteriorati o avariati sono distrutti.
Accordo - art. 38
Articolo 38
Ritiro. Modifica o rettifica di indirizzo
1. Il mittente di un pacco puo', alle condizioni stabilite all'articolo 38 della Convenzione, chiederne la restituzione o farne modificare l'indirizzo, sotto riserva di garantire il pagamento degli importi esigibili per ogni successivo inoltro, ai sensi degli articoli 30, paragrafo 3 e 32, paragrafo 6.
2. Tuttavia le Amministrazioni hanno facolta' di non accettare le domande di cui al paragrafo 1 se la loro accettazione non e prevista in base al regime interno nel loro regime interno.
Accordo - art. 39
Articolo 39
Reclami
1. Ciascuna Amministrazione e tenuta ad accettare i reclami relativi ad ogni pacco depositato nei servizi di altre Amministrazioni.
2. I reclami degli utenti sono ammessi solo entro il termine di un anno a decorrere dal giorno successivo al deposito del pacco.
3. Salvo se il mittente ha interamente pagato la tassa di avviso di ricevimento prevista all'articolo 14, lettera k, ciascun reclamo da' luogo alla riscossione di una "tassa di reclamo" al tasso stabilito all'articolo 15, capoverso m)
4. I pacchi ordinari ed i pacchi con valore dichiarato devono essere oggetto di reclami distinti. Se il reclamo riguarda piu' pacchi della stessa categoria depositati contemporaneamente presso lo stesso ufficio dallo stesso mittente all'indirizzo dello stesso destinatario e spedite tramite lo stesso canale, la tassa sara' percepita una volta sola.
5. La tassa di reclamo e' restituita se il reclamo e motivato da un errore di servizio.
Accordo - art. 40
Articolo 40
Principio e portata della responsabilita' delle Amministrazioni
postali
1. Le Amministrazioni postali rispondono della perdita, della manomissione o dell'avaria dei pacchi, salvo nei casi di cui all'articolo 41. La loro responsabilita' e impegnata sia per i pacchi trasportati allo scoperto sia per quelli inoltrati in pieghi chiusi.
2. Le Amministrazioni possono impegnarsi a coprire anche i rischi eventualmente derivanti da un caso di forza maggiore. In tal caso esse sono responsabili nei confronti dei mittenti dei pacchi depositati nel loro paese, delle perdite, manomissioni o avarie dovute ad un caso di forza maggiore che sopravvengono durante tutto il percorso dei pacchi, compreso eventualmente il percorso di rispedizione o di rinvio al mittente.
3. Il mittente ha diritto ad una indennita' che corrisponde in linea di massima all'importo reale della perdita, della manomissione o dell'avaria; i danni indiretti o i benefici non realizzati non saranno presi in considerazione. Tuttavia questa indennita' non deve in alcun caso superare:
a) per i pacchi con valore dichiarato, l'importo in DTS del valore dichiarato; in caso di rinvio o di restituzione al mittente, via terra di un pacco aereo con valore dichiarato, la responsabilita' e' limitata per il secondo percorso a quella applicata ai colli inoltrati per questa via. Tuttavia le Amministrazioni di origine possono assumere a proprio carico i danni non coperti nel secondo percorso;
b) per gli altri pacchi, i seguenti importi:
44,10 DTS per pacco fino a 5 chilogrammi:
65,34 DTS per pacco sopra 5 fino a 10 chilogrammi;
88,21 DTS per pacco sopra 10 fino a 15 chilogrammi;
111,07 DTS per pacco sopra 15 fino a 20 chilogrammi;
sopra 20 chilogrammi 22,87 per pacco e per gradazione o frazione di 5 chilogrammi.
4. In deroga al paragrafo 3, capoverso b) le Amministrazioni possono convenire di applicare nelle loro reciproche relazioni l'importo massimo di 111,07 DTS per pacco a prescindere dal peso.
5. L'indennita' e' calcolata secondo il prezzo corrente, convertito in DTS delle merci di stessa natura, nel luogo e all'epoca in cui il pacco e' stato accettato alla partenza; in mancanza di prezzo corrente, l'indennita' e calcolata secondo il valore ordinario della merce valutata sulle stesse basi.
6. Se un'indennita' e' dovuta per la perdita, la defraudazione totale o l'avaria totale di un pacco, il mittente, o, in applicazione del paragrafo 8, il destinatario hanno diritto anche alla restituzione delle tasse pagate, ad eccezione della tassa di assicurazione; altrettanto dicasi per gli invii rifiutati dal destinatario a causa delle loro pessime condizioni, qualora queste ultime siano imputabili al servizio postale e ne impegnino la responsabilita'.
7. Se la perdita, la defraudazione totale o l'avaria totale risultano da un caso di forza maggiore che non da' luogo ad indennizzo, il mittente ha diritto alla restituzione delle tasse pagate ad eccezione della tassa di assicurazione.
8. In deroga al paragrafo 3, il destinatario ha diritto all'indennita' dopo aver preso in consegna un pacco manomesso o avariato nei casi di cui all'articolo 41, paragrafo 1, capoversi. a) e b).
9. Il mittente ha facolta' di desistere dai suoi diritti previsti al paragrafo 3 a favore del destinatario. Allo stesso modo, il destinatario ha facolta' di desistere dai suoi diritti previsti al paragrafo 8 a favore del mittente. Il mittente o il destinatario possono autorizzare una terza persona a ricevere l'indennita' qualora la legislazione interna lo consenta.
10. L'Amministrazione di origine ha facolta' di corrispondere ai mittenti nel suo paese, per i pacchi senza valore dichiarato, le indennita' previste dalla sua legislazione interna per gli invii analoghi a condizione che tali indennita' non siano inferiori a quelle fissate al paragrafo 3 lettera b). La stessa cosa si applica all'Amministrazione di destinazione se l'indennita' e' pagata al destinatario in virtu' del paragrafo 8. Gli importi di cui al paragrafo 3, capoverso b) rimangono tuttavia applicabili:
1. in caso di ricorso contro l'Amministrazione responsabile;
2. Se il mittente desiste dai suoi diritti a favore del destinatario o viceversa.
Accordo - art. 41
Articolo 41
Non-responsabilita' delle Amministrazioni postali
1. Le Amministrazioni postali cessano di essere responsabili dei colli di cui hanno effettuato la consegna sia alle condizioni prescritte dalla loro regolamentazione interna per invii analoghi, sia alle condizioni previste all'articolo 12, paragrafo 3 della convenzione; la responsabilita' tuttavia rimane:
a) se una manomissione o un'avaria sono constatate sia prima della consegna, sia all'atto della consegna di un pacco o se, qualora la regolamentazione interna lo consenta, il destinatario, se del caso il mittente, in caso di rinvio a quest'ultimo, formulano riserve nel prendere in consegna un pacco manomesso o avariato;
b) se il destinatario (o il mittente in caso di rinvio a quest'ultimo), nonostante quietanza regolarmente rilasciata, dichiara senza indugio all'Amministrazione che ha consegnato il pacco, di aver constatato un danno e fornisce la prova che la manomissione o l'avaria non si sono verificate dopo la consegna.
2. Le Amministrazioni postali non sono responsabili:
1. della perdita, della manomissione o dell'avaria dei pacchi:
a) in caso di forza maggiore. L'Amministrazione nel cui servizio la perdita, la manomissione o l'avaria si sono verificate, deve decidere in base alla legislazione del suo paese, se tale perdita, tale manomissione o avaria sono dovute a circostanze che costituiscono un caso di forza maggiore; esse sono rese note all'Amministrazione del paese di origine qualora quest'ultima lo richieda. Tuttavia la responsabilita' sussiste nei confronti dell'Amministrazione del paese di invio che ha accettato di coprire i rischi di forza maggiore (articolo 40, paragrafo 2);
b) se, non essendo diversamente stata fornita la prova della loro responsabilita', esse non possono rendere conto dei pacchi a seguito della distruzione dei documenti di servizio a causa di una circostanza di forza maggiore;
c) se il danno e' stato causato da dolo o negligenza del mittente o deriva dalla natura del contenuto del pacco;
d) qualora si tratti di pacchi che sono stati oggetto di una dichiarazione di valore fraudolenta, superiore al valore reale del contenuto;
e) se il mittente non ha formulato alcun reclamo entro i termini previsti all'articolo 39, paragrafo 2.
f) se si tratta di pacchi di prigionieri di guerra e di internati civili.
2 - di colli sequestrati in virtu' della legislazione del Paese di destinazione;
3- di colli confiscati o distrutti dall'Autorita' competente se si tratta di pacchi il cui contenuto e' oggetto dei divieti di cui all'articolo 20, capoverso a) numeri 2, 4 a 8 e capoverso b);
4 - in materia di trasporto marittimo o aereo, se hanno fatto sapere che esse non erano in grado di accettare la responsabilita' dei pacchi con valore dichiarato a bordo delle navi o degli aerei che esse utilizzano; tuttavia esse assumono, per il transito di pacchi con valore dichiarato in pieghi chiusi, la responsabilita' prevista per i pacchi aventi lo stesso peso senza valore dichiarato.
3. Le Amministrazioni postali non assumono alcuna responsabilita' per quanto riguarda le dichiarazioni doganali sotto qualsiasi forma esse siano effettuate, nonche' le decisioni adottate dai servizi doganali all'atto della verifica dei pacchi sottoposti al controllo doganale.
Accordo - art. 42
Articolo 42
Responsabilita' del mittente
1. Il mittente di un pacco e' responsabile entro gli stessi limiti delle Amministrazioni stesse di tutti i danni causati agli altri invii postali a seguito della spedizione di oggetti non ammessi al trasporto o dell'inosservanza delle condizioni di ammissione a patto che non vi sia stata ne' colpa, ne' negligenza delle Amministrazioni o dei trasportatori.
2. L'accettazione da parte dell'Ufficio del deposito di un siffatto pacco non libera il mittente dalla sua responsabilita'.
3. L'Amministrazione che constata un danno dovuto a colpa del mittente ne informa l'Amministrazione di origine cui spetta intentare se de caso un procedimento contro il mittente.
Accordo - art. 43
Articolo 43
Determinazione della responsabilita' tra le Amministrazioni postali
1. Fino a prova del contrario la responsabilita' spetta all'Amministrazione postale la quale avendo ricevuto il pacco senza formulare osservazioni ed essendo in possesso di tutti i mezzi regolamentari di inchiesta non e' in grado di effettuare ne' il, recapito al destinatario, ne' se del caso, una regolare riscossione presso un'altra Amministrazione.
2. Una Amministrazione intermedia o di destinazione e', fino a prova del contrario e sotto riserva del paragrafo 4, liberata da ogni responsabilita':
a) se ha osservato le disposizioni relative alla verifica dei pieghi e dei pacchi ed- alla constatazione delle irregolarita':
b) se puo' dimostrare che e' stata adita del reclamo solo dopo la distruzione dei documenti di servizio relativi al pacco ricercato, il termine di custodia regolamentare essendo scaduto: questa riserva non pregiudica i diritti del richiedente.
3. Se la perdita, la manomissione o l'avaria si sono verificate nel servizio di un'impresa di trasporto aereo, l'Amministrazione del paese che percepisce le spese del trasporto secondo l'articolo 33, paragrafo 1 della Convenzione e' tenuta sotto riserva dell'articolo primo, paragrafo 6 della Convenzione e del paragrafo 7 del presente articolo, a rimborsare all'Amministrazione di origine l'indennita' nonche' le tasse ed i diritti pagati al mittente. Spetta ad essa ricuperare questi importi presso l'impresa di trasporto aereo responsabile. Se, in virtu' dell'articolo 88, paragrafo 2, della Convenzione, l'Amministrazione di origine paga le spese di trasporto direttamente alla societa' aerea, essa stessa deve chiedere il rimborso di tali importi alla societa'.
4. Se la perdita, la manomissione o l'avaria si sono verificate durante il trasporto, senza che sia possibile stabilire su quale territorio o nel servizio di quale paese il fatto e avvenuto, le Amministrazioni in causa prendono a carico i danni in parti uguali; tuttavia, se si tratta di un pacco ordinario e l'importo dell'indennita' non supera l'importo stabilito all'articolo 40, paragrafo 3, lettera b), per un pacco fino a 5 kg, questa somma e' a carico in parti uguali, delle Amministrazioni di origine e di destinazione, ad esclusione delle Amministrazioni intermedie. Se la manomissione o l'avaria sono state constatate nel paese di destinazione, o in caso di rinvio al mittente nel paese dove quest'ultimo ha il suo domicilio, incombe all'Amministrazione di questo paese di provare:
a) che ne' l'imballaggio ne la chiusura del pacco riportavano tracce apparenti di manomissione o di avaria;
b) che, in caso di pacchi con valore dichiarato, il peso accertato all'atto del deposito non e' variato;
c) che per i pacchi trasmessi in contenitori chiusi, essi erano intatti come pure la loro chiusura.
Se una tale prova e stata fornita dall'Amministrazione di destinazione o se del caso, dall'Amministrazione del paese dove e' domiciliato il mittente, nessuna altra Amministrazione in causa puo' declinare la sua parte di responsabilita' invocando la circostanza di aver consegnato il pacco senza che la successiva Amministrazione abbia formulato obiezioni.
5. Nel caso di invii inoltrati in grande quantita', in attuazione dell'articolo 54, paragrafi 2 e 3, nessuna delle Amministrazioni in causa puo', allo scopo di declinare la sua parte di responsabilita',obiettare che il numero di pacchi riscontrati nel piego differisce da quello riportato sul foglio di via.
6. Sempre in materia di inoltro globale, le Amministrazioni interessate possono intendersi affinche' la responsabilita' sia condivisa in caso di perdita, di manomissione o di avaria di alcune categorie di pacchi determinate di comune accordo.
7. Per quanto concerne i colli con valore dichiarato, la responsabilita' di una Amministrazione nei confronti delle altre Amministrazioni non e' in alcun modo impegnata oltre il massimo della dichiarazione di valore da essa approvata.
8. Se un pacco e stato perso, manomesso o avariato in circostanze di forza maggiore l'Amministrazione nella cui competenza territoriale o nei cui servizi la perdita, la manomissione o l'avaria hanno avuto luogo e' responsabile nei confronti dell'Amministrazione di origine solo se le due Amministrazioni si sono assunte i rischi derivanti da casi di forza maggiore.
9. Se la perdita, la manomissione o l'avaria di un pacco con valore dichiarato si sono verificate sul territorio o nel servizio di una Amministrazione intermediaria che non accetta pacchi con valore dichiarato o che ha approvato una dichiarazione massima di valore inferiore all'importo della perdita, l'Amministrazione di origine si fa carico del danno non coperto dall'Amministrazione intermediaria ai sensi del paragrafo 7 del presente articolo e dell'articolo primo, paragrafo 6 della Convenzione.
10. La regola prevista al paragrafo 9 e' altresi' applicata in caso di trasporto marittimo o aereo se la perdita, la manomissione o l'avaria si sono verificate nel servizio di un'Amministrazione dipendente da un paese contraente che non accetta la responsabilita' prevista per i colli con valore dichiarato (articolo 41, paragrafo 2, numero 4).
11. I diritti doganali e altri il cui annullamento non ha potuto essere ottenuto sono a carico delle Amministrazioni responsabili della perdita, della manomissione o dell'avaria.
12. L'Amministrazione che ha effettuato il pagamento dell'indennita' subentra, fino a concorrenza dell'importo di tale indennita', nei diritti della persona che l'ha ricevuta, per ogni eventuale ricorso sia contro il destinatario sia contro il mittente o contro terzi.
Accordo - art. 44
Articolo 44
Pagamento dell'indennita'
1. Sotto riserva del diritto di ricorso contro l'Amministrazione responsabile, l'obbligo di pagare l'indennita' e di restituire le tasse e i diritti incombe sia all'Amministrazione di origine, sia all'Amministrazione di destinazione nei casi di cui all'articolo 40, paragrafo 8.
2. Questo pagamento deve essere effettuato il prima possibile ed al piu' tardi entro quattro mesi a decorrere dal giorno successivo al giorno del reclamo.
3. Se l'Amministrazione alla quale incombe il pagamento non accetta di farsi carico dei rischi derivanti dal caso di forza maggiore o se, allo scadere del termine previsto al paragrafo 2, la questione di sapere se la perdita, la manomissione o l'avaria sono dovute ad una caso della fattispecie non e' ancora definita, essa puo', a titolo eccezionale rinviare il pagamento dell'indennita' per un ulteriore periodo di tre mesi.
4. L'Amministrazione di origine o di destinazione, a seconda dei casi, e' autorizzata a indennizzare l'avente diritto per conto dell'Amministrazione che, avendo partecipato al trasporto, ed essendo stata regolarmente adita, ha lasciato trascorrere tre mesi:
a) senza risolvere definitivamente la questione;
b) senza aver reso noto all'Amministrazione di origine o di destinazione, a seconda dei casi, se la perdita,la manomissione o l'avaria apparivano dovute ad un caso di forza maggiore o se il pacco era stato trattenuto, confiscato o distrutto dall'Autorita' competente a causa del suo contenuto o sequestrato in virtu' della legislazione del paese di destinazione.
5. Trattandosi del paragrafo 4, capoverso a), il rinvio del modulo C 9 non completato secondo la condizioni previste all'articolo 151, paragrafi 9 e 12 del Regolamento di esecuzione della Convenzione non puo' essere considerato come una soluzione definitiva.
6. Le amministrazioni postali che indicano nel Protocollo finale dell'Intesa relativa ai pacchi postali che non sono tenute ad osservare l'articolo 44, paragrafo 4, dell'Intesa per quanto riguarda la soluzione definitiva di un reclamo nel termine di tre mesi, devono comunicare la scadenza entro la quale risolveranno definitivamente il caso.
Accordo - art. 45
Articolo 45
Rimborso dell'indennita' all'Amministrazione che ha effettuato il pagamento
1. L'Amministrazione responsabile o per conto della quale il pagamento e' effettuato in conformita' dell'articolo 43 e tenuta a rimborsare all'Amministrazione che ha effettuato il pagamento ai sensi dell'articolo 44 e che e' denominata "Amministrazione pagatrice" l'importo dell'indennita' pagata all'avente diritto entro i limiti dell'articolo 4o, paragrafi 3 e 6: questo versamento deve essere effettuato entro quattro mesi a decorrere dall'invio della notifica di pagamento.
2. Se l'indennita' e' a carico di diverse Amministrazioni in conformita' dell'articolo 43, il totale dell'indennita' dovuta deve essere corrisposto all'Amministrazione pagatrice,entro il termine menzionato al paragrafo 1, dalla prima Amministrazione la quale avendo debitamente ricevuto il pacco reclamato non puo' effettuarne l'inoltro regolare al servizio corrispondente. Spetta a questa Amministrazione ricuperare presso le altre amministrazioni responsabili la quota eventuale di ciascuna di esse del risarcimento dell'avente diritto.
3. Il rimborso all'Amministrazione creditrice e effettuato secondo le regole di pagamento previste all'articolo 13 della Convenzione.
4. Le Amministrazioni di origine e di destinazione possono intendersi per lasciare in toto l'onere del danno causato a pacchi ordinari all'Amministrazione che deve effettuare il pagamento all'avente diritto.
5. Se la responsabilita' e stata riconosciuta, nonche' nel caso previsto all'articolo 44, paragrafo 4, l'importo dell'indennita' puo' altresi' essere ricuperato d'ufficio presso l'Amministrazione responsabile per mezzo di una detrazione, sia direttamente sia tramite la prima Amministrazione di transito la quale a sua volta si accredita sull'Amministrazione successiva, l'operazione essendo ripetuta fino a che la somma pagata ala stata addebitata all'Amministrazione responsabile: se del caso e opportuno osservare le disposizioni regolamentari relative al calcolo dei conti.
6. Immediatamente dopo aver pagato l'indennita', l'Amministrazione pagatrice deve comunicare all'Amministrazione responsabile la data e l'importo del pagamento effettuato. Essa puo' reclamare il rimborso di questa indennita' solo entro il termine di un anno a decorrere sia dalla data dell'invio della notifica di pagamento, sia, se del caso, dalla data dello scadere del termine previsto all'articolo 44, paragrafo 4.
7. L'Amministrazione la cui responsabilita' e' debitamente dimostrata e che ha in un primo tempo declinato di pagare l'indennita' deve farsi carico di tutte le spese accessorie derivanti dal ritardo non giustificato apportato al pagamento.
Accordo - art. 46
Articolo 46
Eventuale recupero dell'indennita' sul mittente o sul destinatario.
1. Se dopo il pagamento dell'indennita', un pacco o una parte di esso, in un primo tempo- considerato come smarrito, viene ritrovato, il mittente o il destinatario a seconda dei casi e' informato che puo' ritirarlo entro un periodo di tre mesi, rimborsando l'importo dell'indennita' ricevuta. Se entro questo periodo il mittente o se del caso, il destinatario non reclama il pacco, la stessa informazione e' comunicata all'altro interessato.
2. Se il mittente o il destinatario prendono in consegna il pacco o la parte ritrovata di questo pacco mediante rimborso dell'importo dell'indennita', l'importo e restituito all'Amministrazione o, se del caso, alle Amministrazioni che hanno subito il danno entro un anno a decorrere dalla data del rimborso.
3. Se il mittente o il destinatario rinunciano a ritirare il pacco, questo diviene di proprieta' dell'Amministrazione o, se del caso, delle Amministrazioni che hanno subito il danno.
4. Se la prova della consegna e fornita dopo il termine di tre mesi previsto all'articolo 44, paragrafo 4, l'indennita' versata rimane a carico dell'Amministrazione intermedia o di destinazione qualora la somma pagata non possa per una ragione qualsiasi essere ricuperata presso il mittente.
5. In caso di ulteriore ritrovamento di un pacco con valore dichiarato il cui contenuto e' riconosciuto come essendo di valore inferiore all'importo dell'indennita' pagata il mittente o in caso di attuazione dell'articolo 40, paragrafo 8, il destinatario devono rimborsare l'importo di questa indennita' dietro consegna del pacco con valore dichiarato, fatte salve le conseguenze derivanti dalla dichiarazione fraudolenta di valore di cui all'articolo 24 paragrafo 2.
Accordo - art. 47
Articolo 47
Quota territoriale di partenza e di arrivo
1. I pacchi scambiati tra due Amministrazioni sono sottoposti alle quote territoriali di partenza e di arrivo per ciascun paese e
ciascun pacco secondo i tassi indicativi in appresso:
---------------------------------------------------------------------
Graduazioni di peso Quota territoriale di partenza e di arrivo
Tasso indicativo
1 2
---------------------------------------------------------------------
DTS
Fino a 1 kg 2,61
Sopra 1 fino a 3 Kg 3,27
Sopra 3 fino a 5 Kg 3,92
Sopra 5 fino a 10 Kg 4,90
Sopra 10 fino a 15 Kg 5,88
Sopra 15 fino a 20 Kg 6,53
Sopra 20 Kg per ciascuna gradazione
o frazione di 5 kg 0,65
---------------------------------------------------------------------
In caso di attribuzione delle quote in conformita' con l'articolo
54, paragrafo 3, sono raccomandati i seguenti tassi indicativi:
- quota territoriale di arrivo e di partenza per pacco: 4 DTS;
- quota territoriale di arrivo e di partenza per chilogrammo in
peso lordo dei pieghi: 0,40 DTS.
Tenendo conto dei tassi indicativi di cui sopra le Amministrazioni
fissano le loro quote territoriali di partenza e di arrivo affinche' esse siano in corrispondenza con le spese del loro servizio.
Tuttavia, le loro quote territoriali di arrivo non possono superare di oltre il 30 per cento le loro quote di partenza.
2. Le quote territoriali di partenza e di arrivo sono pubblicate
dall'Ufficio internazionale nella Raccolta dei pacchi postali.
3. Le quote di cui al paragrafo 1 sono a carico
dell'Amministrazione del paese di origine a meno che la presente Intesa non preveda deroghe a tale principio.
4. Le quote territoriali di partenza e di arrivo devono essere
uniformi per l'insieme del territorio di ciascun paese.
5. Le modifiche delle quote territoriali di arrivo in base al
paragrafo i entreranno in vigore solo il 1 gennaio. Per essere applicabili queste modifiche devono essere notificate almeno quattro mesi prima di questa data all'Ufficio internazionale che le comunichera' alle Amministrazioni interessate almeno tre mesi prima della data della loro entrata in vigore. Se questi termini non sono stati rispettati, le modifiche entreranno in vigore solo il primo gennaio dell'anno successivo.
Accordo - art. 48
Articolo 48
Quota territoriale di transito
1. I pacchi scambiati tra due Amministrazioni o tra due Uffici
dello stesso paese per mezzo dei servizi di terra di una o piu' Amministrazioni sono soggetti, a vantaggio dei paesi i cui servizi partecipano all'inoltro territoriale, alle quote territoriali di transito in appresso:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Ciascuno dei paesi di cui al paragrafo 1 e' autorizzato a
chiedere per ciascun pacco le quote territoriali di transito inerenti al livello di distanza corrispondente alla distanza media ponderata del trasporto dei colli di cui provvede al transito. Questa distanza e' calcolata dall'Ufficio Internazionale.
3. Il successivo inoltro, se del caso dopo immagazzinaggio, da
parte dei servizi di un paese intermedio di pieghi e di pacchi allo scoperto, in provenienza ed in partenza da uno stesso porto (transito senza percorso territoriale) e' sottoposto ai paragrafi 1 e 2.
4. Trattandosi di pacchi aerei, la quota territoriale delle
Amministrazioni intermedie e' applicabile solo nei casi in cui il pacco utilizza un trasporto territoriale intermedio.
5. Tuttavia per quanto riguarda i pacchi aerei in transito allo
scoperto, le Amministrazioni intermedie sono autorizzate a chiedere una quota forfettaria di 0,33 DTS per invio.
6. Se un paese accetta che il suo territorio sia attraversato da un servizio di trasporto straniero senza la partecipazione dei suoi servizi secondo l'articolo 3 della Convenzione, i pacchi in tal modo inoltrati non sono oggetto dell'assegnazione della quota territoriale di transito presso l'Amministrazione postale in causa.
7. Le quote di cui al paragrafo 1 sono a carico
dell'Amministrazione del paese di origine a meno che il presente Accordo non preveda deroghe a questo principio.
Accordo - art. 49
Articolo 49
Quota marittima
1. Ciascuno dei paesi i cui servizi partecipano al trasporto
marittimo di pacchi e' autorizzato a chiedere le quote marittime di cui alla tabella al paragrafo 2. Tali quote sono a carico dell'Amministrazione del paese di origine, a meno che il presente Accordo non preveda deroghe a questo principio.
2. Per ciascun servizio marittimo utilizzato, la quota marittima
calcolata in conformita' con le indicazioni della tabella seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
In caso di attribuzione delle quote in conformita' all'articolo 54, paragrafo 3, sono raccomandati i seguenti tassi indicativi:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Se del caso, i livelli di distanza che servono a determinare
l'importo della quota marittima da applicare tra due paesi sono calcolati in base ad una distanza media ponderata, determinata in funzione del tonnellaggio dei pieghi trasportati tra i rispettivi porti dei due paesi.
4. Il trasporto marittimo tra due porti di uno stesso paese non
puo' essere oggetto di esazione della quota prevista al paragrafo 2 se l'Amministrazione di questo paese riceve gia', per gli stessi pacchi, la retribuzione relativa al trasporto territoriale.
5. Trattandosi di pacchi aerei, la quota marittima delle
Amministrazioni o dei servizi intermedi e' applicabile solo se il pacco utilizza un trasporto marittimo intermedio; ogni servizio marittimo fornito dal paese di origine o di destinazione e' considerato a tal fine come servizio intermediario.
Accordo - art. 50
Articolo 50
Riduzione o maggiorazione della quota marittima
1. Le Amministrazioni hanno facolta' di incrementare del 50 per
cento al massimo la quota marittima fissata all'articolo 49, paragrafo 2. Possono invece diminuirla a loro piacimento.
2. Questa facolta' e' subordinata alle condizioni di cui
all'articolo 47, paragrafo 5.
3. In caso di maggiorazione, questa deve applicarsi anche ai pacchi
originari del paese da cui dipendono i servizi che effettuano il trasporto marittimo; tuttavia questo obbligo non si applica ne' alle relazioni tra un paese ed i territori di detto Paese di cui cura le relazioni internazionali ne' alle relazioni tra questi territori.
Accordo - art. 51
Articolo 51
Applicazione di nuove quote a seguito di imprevedibili modifiche di
inoltro.
Se, per cause di forza maggiore o a causa di altri fatti
imprevedibili, una Amministrazione e' costretta ad utilizzare per il trasporto dei suoi colli, una nuovo percorso che causa spese supplementari di trasporto territoriale o marittimo, essa e tenuta ad informarne immediatamente per le vie telegrafiche, o con ogni altro mezzo appropriato di telecomunicazione tutte le Amministrazioni i cui pieghi di pacchi o colli allo scoperto vengono inoltrati in transito attraverso il suo paese. A decorrere dal quanto giorno successivo al giorno di spedizione di questa informazione, l'Amministrazione intermedia e' autorizzata ad addebitare all'Amministrazione di origine le quote territoriali e marittime che corrispondono al nuovo percorso.
Accordo - art. 52
Articolo 52
Tassi di base e calcolo delle spese di trasporto aereo
1. Il tasso di base da applicare al saldo dei conti tra le
Amministrazioni per i trasporti aerei e' fissato a 0.568 millesimo di DTS, per chilogrammo di peso lordo e per chilometro; questo tasso e' applicato proporzionalmente alle frazioni di chilogrammo.
2. Le spese di trasporto aereo relative ai pieghi di pacchi aerei
sono calcolate secondo il tasso di base effettivo di cui al paragrafo 1 e le distanze chilometriche menzionate nell'"Elenco delle distanze aerepostali" di cui all'articolo 225, paragrafo 1, capoverso b) del Regolamento di esecuzione della convenzione da una parte, e d'altra parte secondo il peso lordo dei pieghi.
3. Le spese dovute all'Amministrazione intermedia per il trasporto
aereo dei pacchi aereo allo scoperto sono fissate in linea di massima come indicato al paragrafo 1 ma relativamente ad ogni mezzo chilogrammo per ciascun paese di destinazione. Tuttavia, se il territorio del paese di destinazione di questi colli e' disimpegnata da una o piu' linee che comportano vari scali su questo territorio, le spese di trasporto sono calcolate in base al tasso medio ponderato, determinato in funzione del peso dei colli sbarcati in ciascun scalo. Le spese da pagare sono calcolate pacco per pacco, il peso di ciascuno essendo arrotondato al mezzo chilogrammo immediatamente superiore.
4. Ciascuna Amministrazione di destinazione che assicura il
trasporto aereo dei pacchi aerei all'interno del suo paese nell'ambito del corriere internazionale ha diritto al rimborso dei costi supplementari causati da questo trasporto, a condizione che la distanza media ponderata dei percorsi effettuati superi 300 km.
Queste spese devono essere uniformi per tutti i pieghi provenienti
dall'estero, a prescindere dal fatto che i pacchi aereo siano successivamente inoltrati o meno per via aerea.
5. Le spese di cui al paragrafo 4 sono stabilite sotto forma di un
prezzo unitario calcolato per tutti i pacchi aerei a destinazione del paese, in base al tasso effettivamente pagato per il trasporto aereo dei pacchi aerei nel paese di destinazione, meno le spese di trasporto corrispondenti via terra, senza superare il tasso massimo previsto al paragrafo i ed in base alla distanza media ponderata dei percorsi effettuati dai pacchi aerei del servizio internazionale nel sistema interno aereo. La distanza media ponderata e' calcolata dall'Officio internazionale in funzione del peso lordo di tutti i pieghi di pacchi aerei che giungono nel paese di destinazione, compresi i pacchi aerei che non sono successivamente inoltrati per via aerea all'interno di questo Paese.
6. Il diritto al rimborso delle spese di cui. al paragrafo 4 e
subordinato alle condizioni fissate all'articolo 47, paragrafo 5.
7. Il trasbordo durante il percorso nello stesso aeroporto dei
pacchi aerei che utilizzano successivamente un certo numero di servizi aerei distinti avviene senza spese.
8. Nessuna quota territoriale di transito e dovuta per:
a) il trasbordo dei pieghi-aerei tra due aeroporti che disimpegnano
la stessa citta';
b) il trasporto di questi pieghi tra un aeroporto che disimpegna
una citta' ed un deposito situato in questa stessa citta' ed il ritorno di questi stessi pieghi in vista del loro successivo inoltro.
Accordo - art. 53
Articolo 53
Spese di trasporto aereo dei pacchi-aereo smarriti o distrutti
In caso di perdita o di distruzione di pacchi aereo a seguito di un
incidente di cui l'aeronave e' stato oggetto o di ogni altra causa che impegna la responsabilita' dell'impresa di trasporto aereo, l'Amministrazione di origine e esonerata da ogni pagamento in qualsiasi tratto del percorso della linea utilizzata, relativamente al trasporto aereo di colli-aereo smarriti o distrutti.
Accordo - art. 54
Articolo 54
Principio generale
1. L'assegnazione delle quote alle Amministrazioni interessate e'
effettuata in linea di massima per ogni pacco.
2. Tuttavia nel caso di invio mediante pieghi diretti,
l'Amministrazione di origine puo' intendersi con l'Amministrazione di destinazione per l'assegnazione globale di quote in base alla gradazione di peso.
3. Sempre nel caso di invio mediante pieghi diretti,
l'Amministrazione di origine puo' decidere di comune accordo con l'Amministrazione di destinazione e se dei caso con le Amministrazioni intermedie di accreditarle degli importi calcolati per pacco o per chilogrammo di peso lordo dei pieghi in base alle quote territoriali e marittime.
Accordo - art. 55
Articolo 55
Colli di servizio. Colli di prigionieri di guerra e d'internati
civili.
I pacchi di servizio ed i pacchi di prigionieri di guerra e
d'internati civili non danno luogo all'attribuzione di nessuna quota ad eccezione delle spese di trasporto aereo applicabili ai pacchi aerei.
Accordo - art. 56
Articolo 56
Attuazione della Convenzione
La Convenzione e' applicabile, se del caso,e per analogia, ad ogni
fattispecie non espressamente regolata dal presente Accordo.
Accordo - art. 57
Articolo 57
Condizioni di approvazione delle proposte relative al presente
Accordo ed al suo Regolamento di esecuzione.
1. Per divenire esecutorie le proposte presentate al Congresso e
relative al presente Accordo ed al suo Regolamento devono essere approvate dalla maggioranza dei Paesi - membri presenti e votanti che sono Parti all'Accordo. Almeno la meta' di questi Paesi membri rappresentati al Congresso devono essere presenti al momento del voto.
2. Per divenire esecutorie le proposte relative al Regolamento di
esecuzione del presente Accordo che sono state rinviate dal Congresso al consiglio esecutivo per decisione o che sono presentate nell'intervallo tra due congressi devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del consiglio esecutivo che- sono parti alla presente Intesa.
3. Per divenire esecutorie, le proposte presentate nell'intervallo
tra due congressi e relative al presente Accordo devono riscuotere:
a) l'unanimita' dei voti, se hanno come oggetto sia l'aggiunta di
nuove disposizioni, sia la modifica di fondo di articoli del presente Accordo e del suo Protocollo finale;
b) la maggioranza dei voti, qualora abbiano come oggetto:
1 - l'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo e del
suo Protocollo finale;
2 - modifiche di natura redazionale da apportare agli Atti di cui
al numero 1.
Accordo - art. 58
Articolo 58
Pacchi a destinazione di paesi che non partecipano all'Accordo o
provenienti da essi.
1. Le Amministrazioni dei paesi che sono parte al presente Accordo
e che mantengono uno scambio di pacchi con le Amministrazioni di paesi non partecipanti ammettono, salvo opposizione di queste ultime, le Amministrazioni di tutti i paesi partecipanti a beneficiare di tali collegamenti.
2. Per quanto riguarda il transito attraverso i servizi terrestri,
marittimi ed aerei dei paesi che sono Parte dell'Intesa i pacchi a destinazione o in provenienza da un paese non partecipante sono assimilati, per quanto riguarda l'importo delle quote territoriali e marittime e delle spese di trasporto aereo, ai pacchi scambiati tra i paesi partecipanti. Idem per quanto riguarda la responsabilita', ogni qualvolta venga stabilito che il danno e' sopravvenuto nel servizio di uno dei paesi partecipanti e se l'indennita' deve essere versata in un paese partecipante sia al mittente, sia, in caso di attuazione dell'articolo 40, paragrafo 8, al destinatario.
Accordo - art. 59
Articolo 59
Attuazione e durata dell'Accordo
Il presente Accordo entrera' in vigore il i gennaio 1991 e rimarra' tale fino all'attuazione degli Atti della prossima Conferenza.
In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi dei paesi contraenti
hanno firmato il presente Accordo in un esemplare depositato presso il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale. Una copia sara' consegnata a ciascuna Parte dal Governo del paese sede della Conferenza.
Fatto a Washington, il 14 dicembre 1989
Protocollo - art. I
PROTOCOLLO FINALE DELL'ACCORDO RELATIVO AI PACCHI POSTALI
All'atto della firma dell'Accordo relativo ai pacchi postali
stipulata in data odierna, i sottoscritti plenipotenziari hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
Quote territoriali di arrivo a titolo eccezionale
1. In deroga all'articolo 47, le Amministrazioni che figurano
nell'elenco in appresso si riservano il diritto di fissare le loro quote territoriali di arrivo ad un livello eccedente di oltre il 30 per cento le loro quote territoriali di partenza:
Algeria, Angola, Bahrein, Benin, Brasile, Brunei Darussalam,
Bulgaria (Rep.pop.) Cecoslovacchia, Congo (Rep.pop.) El Salvador, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Giordania, Grecia, Iraq, Israele, Kenia, Libano, Malesia, Mongolia (Rep.pop) Nepal, Pakistan, Papuasia, Nuova Guinea, Rep.dem. tedesca, Sierra Leone, Singapore, Somalia, Sri Lanka, Siria (Rep. araba); Uganda, Venezuela, Vietnam, Yemen (Rep.
araba) Yemen (Rep.dem.pop.) Zambia, Zimbabwe.
2. In deroga all'articolo 47, l'Amministrazione della Repubblica
araba di Egitto si riserva il diritto di riscuotere una quota territoriale di arrivo a titolo eccezionale di 6,53 DTS per pacco, oltre a quelle menzionate all'articolo sopra citato.
Protocollo - art. II
Articolo II
Quote territoriali di transito eccezionali
A titolo provvisorio, le Amministrazioni che figurano nella tabella in appresso sono autorizzate a riscuotere le quote territoriali di transito a titolo eccezionale indicate nella presente tabella e che si aggiungono alle quote di transito di cui all'articolo 48, paragrafo 1:
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo - art. III
Articolo III
Distanza media ponderata di trasporto di colli in transito
L'articolo 48, paragrafo 2, ultima frase si applica ai seguenti
paesi ma solo dietro loro richiesta: Bielorussia, Bulgaria (Rep.pop.) Cecoslovacchia Cuba, Mongolia (Rep.pop.) Polonia (Rep.pop.), Ucraina e Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche.
Protocollo - art. IV
Articolo IV
Quote marittime
L'Argentina, l'Australia, le Bahamas, Bahrein, il Bangladesh, le
Barbados, il Belgio, il Belize, il Brasile, Brunei Darussalam, il Canada, il Cile, Cipro, le Comore, il Congo (Rep.pop.) Djbouti, Dominique, gli Emirati arabi uniti, la Finlandia, la Francia, il Gabon, la Gambia, la Germania (Rep.fed.) Giamaica, il Giappone, la Grecia, Granada, la Guiana, l'India, l'Italia, il Kenya, Riribati, la Malesia, Madagascar, Malta, Mauritius, il Nigeria, la Norvegia, Oman, il Pakistan, la Papuasia-Nuova Guinea i Paesi Bassi, il Portogallo, il Qatar,il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, san Cristoforo e Nevis, Santa Lucia, San Vincenzo da Granadine, le isole Salomon, le Seychelles, la Sierra Leone, Singapore, la Spagna, la Svezia, la Tanzania (Rep. Unita) la Tailandia, Trinita' e Tobago,l'Uganda, Tuvalu, Vanuatu, lo Yemen (Rep.dem.pop.) e la Zambia si riservano il diritto di maggiorare del 50 per cento al massimo le quote marittime previste agli articoli 49 e 50.
Protocollo - art. V
Articolo V
Fissazione di quote medie
In deroga all'articolo 54, paragrafo 3, dell'Intesa e dell'articolo
150, paragrafo 2 del Regolamento, l'America (Stati Uniti) e autorizzata a fissare quote territoriali e marittime medie per chilogrammo in base alla ripartizione in peso dei colli ricevuti da tutte le Amministrazioni.
Protocollo - art. VI
Articolo VI
Quote supplementari
1. Ogni pacco inoltrato per via di superficie o per via aerea a
destinazione della Corsica, dei Dipartimenti francesi di oltremare, dei Territori francesi di oltre mare e delle Collettivita' di Mayotte e di S. Pierre e Miquelon e' soggetto ad una quota territoriale di arrivo pari al massimo alla quota francese corrispondente. Se tale pacco e inoltrato in transito attraverso la Francia continentale esso e inoltre sottoposto alla riscossione delle seguenti quote e spese supplementari:
a) pacco "via superficie"
1 - la quota territoriale di transito francese:
2 - la quota marittima francese corrispondente al livello di
distanza che divide la Francia continentale da ciascuno dei Dipartimenti, Territori e Collettivita' in causa;
b) pacco aereo
1 - la quota territoriale di transito francese per i pacchi in
transito allo scoperto;
2 - le spese di trasporto aereo corrispondenti alla distanza
aeropostale che divide la Francia continentale da ciascuno dei Dipartimenti, Territori e Collettivita' in oggetto.
2. Ogni pacco che utilizza i servizi automobilistici
trans-desertici Iraq-Siria e' soggetto alla riscossione di una quota supplementare speciale cosi' stabilita:
Parte di provvedimento in formato grafico
riscuotere una quota supplementare di 0,65 DTS oltre alle quote
territoriali di transito di cui all'articolo 4s, paragrafo 1, per ogni pacco in transito dal lago Nasser attraverso lo Shallal (Egitto) e Wadi Halfa (Sudan).
4. Ogni pacco inoltrato in transito tra la Danimarca e le isole
Feroe e soggetto alla riscossione delle seguenti quote supplementari:
a) pacco "via superficie"
1 - quota territoriale di transito danese
2 quota marittima danese corrispondente al livello di distanza che
divide la Danimarca e le isole Feroe';
b) pacco- aereo
- le spese di trasporto aereo corrispondenti alla distanza
aeropostale che divide la Danimarca e le isole Feroe'.
5. L'Amministrazione postale del Cile e' autorizzata a percepire
una quota supplementare di 2,61 DTS al massimo per chilogrammo per il trasporto dei colli destinati all'isola di Pasqua.
6. Ogni pacco inoltrato per via terra o via superficie, in transito tra il Portogallo continentale e le regioni autonome di Madeira e delle Azzorre e' soggetto alla riscossione di quote e delle seguenti spese supplementari:
a) pacchi "via superficie"
1 - la quota territoriale di transito portoghese;
2 - la quota marittima portoghese corrispondente al livello di
distanza che divide il Portogallo continentale da ciascuna delle regioni autonome in causa;
b) pacchi aerei
1 - la quota territoriale di transito portoghese
2 - le spese di trasporto aereo corrispondenti alla distanza
aero-postale tra il Portogallo continentale e ciascuna delle regioni autonome in questione.
7. I pacchi indirizzati alla province insulari delle Grandi Canarie e di Tenerife, inoltrati in transito attraverso la Spagna continentale, sono soggetti alla riscossione, oltre alla quota territoriale di arrivo corrispondente, delle seguenti quote supplementari:
a) pacchi "via superficie"
1 - la quota territoriale di transito spagnola;
2 - la quota marittima spagnola corrispondente alla distanza da
1000 a 2000 miglia marittime;
b) pacchi aerei
- le spese di trasporto aereo corrispondenti alla distanza
aeropostale tra la Spagna continentale e ciascuna delle province insulari considerate.
Protocollo - art. VII
Articolo VII
Tariffe speciali
1. Le Amministrazioni del Belgio della Francia e della Norvegia
hanno facolta' di riscuotere per i pacchi aerei quote territoriali maggiori di quelle per i pacchi via terra.
2. L'Amministrazione del Libano e' autorizzato a riscuotere per i
colli fino ad 1 chilogrammo la tassa applicabile ai colli sopra 1 fino a 3 kg.
3. L'Amministrazione del Panama (Rep.) e' autorizzata a riscuotere
0,20 DTS per chilogrammo per i pacchi via terra trasportati per via aerea (S.A.L.) in transito.
Protocollo - art. VIII
Articolo VIII
Tasse supplementari
A titolo eccezionale, le Amministrazioni sono autorizzate ad
oltrepassare i limiti superiori delle tasse supplementari di cui agli articoli 10 a 13 e 15 qualora cio' sia necessario per far corrispondere queste tasse con i. costi di gestione dei loro servizi.
Tuttavia, in caso di rinvio al mittente (articolo 30, paragrafo 3, lettera b) o di rispedizione (articolo 32, paragrafo 6, lettera c), l'importo delle tasse percepite non puo' superare i tassi stabiliti nell'Intesa. Le Amministrazioni che desiderano applicare questa disposizione devono informarne l'Ufficio internazionale il prima possibile.
Protocollo - art. IX
Articolo IX
Trattamento dei pacchi erroneamente ammessi
La Bielorussia, la Bulgaria (Rep.pop.), Cuba, la Rep. pop.dem. di
Corea, l'Ucraina e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche si riservano il diritto di fornire informazioni sulle ragioni del sequestro di un pacco postale o di parte del suo contenuto solo entro i limiti delle informazioni comunicate dalle autorita' doganali ed in base alla loro legislazione interna.
Protocollo - art. X
Articolo X
Ritiro. Modifica o rettifica di indirizzo
In deroga all'articolo 38, il Costa Rica, il Salvador, l'Equador,
Panama (Rep.) ed il Venezuela, sono autorizzati a non rinviare i pacchi postali dopo che il destinatario ne ha richiesto lo sdoganamento, essendo cio' in contrasto con la loro legislazione doganale.
Protocollo - art. XI
Articolo XI
Divieti
L'Amministrazione postale del Canada e autorizzata a non accettare
pacchi con valore dichiarato contenenti gli oggetti preziosi di cui all'articolo 20, lettera b), essendo cio' in contrasto con la sua regolamentazione interna.
Protocollo - art. XII
Articolo XII
Eccezioni al principio della responsabilita'
In deroga all'articolo 40 la Bolivia, la Repubblica dell'Iraq, la
Repubblica del Sudan, la Repubblica democratica popolare dello Yemen e la Repubblica dello Zaire sono autorizzate a non pagare alcuna indennita' per l'avaria dei colli originari da tutti i paesi a destinazione della Bolivia, dell'Iraq, del Sudan, dello Yemen (Rep.dem.pop.) o dello Zaire e contenenti liquidi o sostanze facilmente liquefacibili, oggetti di vetro ed articoli di stessa natura fragili o deperibili.
Protocollo - art. XIII
Articolo XIII
Risarcimento
1. In deroga all'articolo 40, l'America (Stati Uniti) l'Angola, le
Bahamas, Barbados, il Belize, la Bolivia, il Botswana, il Brunei Darussalam, il Canada, la Repubblica Dominicana, Dominique, El Salvador, Fidji, la Gambia, i Territori di oltremare dipendenti dal Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord la cui regolamentazione interna vi si oppone, Granada, il Guatemala, la Guiana, Kiribati, il Lesotho, Malawi, Malta Mauritius, Nauru, il Nigeria, l'Uganda, la Papuasia -Nuova Guinea, san Cristoforo e Nevis, Santa Lucia, San Vincenzo e Granadine le isole Salomon, le Seychelles, Sierra Leone, lo Swaziland, Trinita' e Tobago, la Zambia e lo Zimbabwe hanno facolta' di non pagare un'indennita' di risarcimento per i pacchi senza valore dichiarato persi, manomessi o avariati nel loro servizio.
2. In deroga all'articolo 40, paragrafo 8, l'America (Stati Uniti)
e' autorizzata a conservare il diritto del mittente ad un risarcimento per i colli con valore dichiarato dopo consegna al destinatario, salvo se il mittente rinuncia al suo diritto a favore del destinatario.
3. L'Amministrazione postale del Brasile e' autorizzata a non
applicare l'articolo 40 per quanto concerne la responsabilita' in caso di avaria, compresi i casi di cui agli articoli 41 e 43.
4. L'America (Stati Uniti) quando opera a titolo di Amministrazione
intermediaria, e' autorizzata a non pagare un'indennita' di risarcimento alle altre Amministrazioni in caso di perdita, di manomissione o di avaria dei colli son valore dichiarato trasmessi allo scoperto o spediti in pieghi chiusi.
Protocollo - art. XIV
Articolo XIV
Pagamento dell'Indennita'
Le Amministrazioni postali dell'Angola, della Guinea, del Libano e
della Mauritania (Rep. islamica) non sono tenute ad osservare l'articolo 44 paragrafo 4 dell'Intesa per quanto riguarda il raggiungimento della soluzione definitiva di un reclamo entro tre mesi. Esse non accettano inoltre che l'avente diritto sia risarcito per loro conto, da un'altra Amministrazione allo scadere del termine sopracitato.
Protocollo - art. XV
Articolo XV
Non-responsabilita' dell'Amministrazione postale
L'Amministrazione postale del Nepal e autorizzata a non applicare
l'articolo 41, paragrafo 1, lettera b).
Protocollo - art. XVI
Articolo XVI
Avviso di ricevimento
L'Amministrazione postale del Canada e autorizzata a non applicare
l'articolo 28, poiche' essa non prevede il servizio di avviso di ricevimento per i pacchi nel suo regime interno.
In fede di che i Plenipotenziari in appresso hanno redatto il
presente Protocollo, che avra' lo stesso effetto e lo stesso valore come se le sue disposizioni fossero state incluse nello stesso testo dell'Intesa cui si riferisce e lo hanno firmato in un esemplare depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale.
Una copia sara' trasmessa a ciascuna Parte dal governo del Paese sede del Congresso.
Fatto a Washington, il 14 dicembre 1989
Accordo Vaglia - art. 1
ACCORDO RELATIVO AI VAGLIA POSTALI (1)
I sottoscritti plenipotenziari dei Governi dei Paesi-membri
dell'Unione, visto l' articolo 22 paragrafo 4 della Costituzione dell'Unione Postale universale conclusa a Vienna il 10 luglio 1964, hanno di comune accordo e sotto riserva dell'articolo 25, paragrafo 3 di detta convenzione, stipulato il seguente Accordo:
Articolo primo
Oggetto dell'Intesa
1. Il presente Accordo regola lo scambio di vaglia postali che i
Paesi contraenti convengono di istituire nelle loro reciproche relazioni.
2. Organismi non postali possono partecipare tramite
l'Amministrazione postale allo scambio regolato dalle norme del presente Accordo. Tali organismi dovranno accordarsi con l'Amministrazione postale del loro Paese al fine di garantire la completa attuazione di tutte le clausole dell'Accordo e, nell'ambito di questo accordo, esercitare i loro diritti ed adempiere ai loro obblighi in quanto Organizzazioni postali come definite dal presente Accordo; l'Amministrazione postale funge da intermediaria nei loro collegamenti con le Amministrazioni postali degli altri paesi contraenti e con l'Ufficio internazionale.
Accordo Vaglia - art. 2
Articolo 2
Varie categorie di vaglia postali
1. Vaglia ordinari
Il mittente versa dei fondi allo sportello di un Ufficio postale o
chiede che il suo conto corrente postale sia addebitato,e che il pagamento sia effettuato in contante al beneficiario. Il vaglia ordinario e trasmesso a mezzo posta. Il vaglia ordinario telegrafico e trasmesso a mezzo telecomunicazioni.
2. Mandati di versamento
Il mittente consegna dei fondi allo sportello di un Ufficio postale
e chiede che l'importo sia accreditato sul conto del beneficiario gestito dall'Ufficio postale. Il mandato di versamento e' trasmesso a mezzo posta. Il mandato di versamento telegrafico e' trasmesso a mezzo di telecomunicazioni.
----------------------------
(1) Il presente Atto essendo stato profondamente modificato, e'
stato ritenuto preferibile di non contrassegnare in neretto le modifiche rispetto al testo del Congresso di Amburgo 1984
3. Altri servizi
Le Amministrazioni postali possono convenire nelle loro relazioni
bilaterali o multilaterali, di instaurare altri servizi le cui condizioni devono essere definite tra le Amministrazioni interessate.
Accordo Vaglia - art. 3
Articolo 3
Emissione di vaglia (moneta, compensazione, importo)
1. Salvo intesa speciale, l'importo del vaglia e espresso nella
valuta del paese di pagamento.
2. L'Amministrazione di emissione stabilisce il tasso di cambio
della sua moneta in quella del paese di pagamento.
3. L'importo massimo di un vaglia ordinario e' stabilito di comune
accordo tra le Amministrazioni interessate.
4. L'importo di un vaglia e illimitato. Tuttavia ciascuna
Amministrazione ha facolta' di limitare l'importo dei vaglia che ogni depositante puo' ordinare sia nel corso di una giornata, sia durante un determinato periodo.
5. I vaglia telegrafici sono soggetti alle disposizioni del
Regolamento telegrafico annesso alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni.
Accordo Vaglia - art. 4
Articolo 4
Tasse
1. L'Amministrazione di emissione determina liberamente sotto
riserva delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 in appresso la tassa da riscuotere all'atto dell'emissione. Essa se del caso aggiunge a questa tasse le tasse inerenti a servizi speciali (richiesta di avviso di pagamento o di iscrizione, di recapito espresso ecc.)
2. L'importo della tassa principale su un vaglia ordinario non puo'
superare 22,86 DTS.
3. La tassa di un mandato di versamento, deve essere inferiore alla
tassa di un vaglia ordinario dello stesso importo.
4. I vaglia scambiati tramite un Paese che e' parte al presente
Accordo, tra un paese contraente ed un paese non contraente, possono essere sottoposti dall'Amministrazione intermediaria ad una tassa supplementare e proporzionale dell'1/4 per cento, ammontante come minimo a 0,82 DTS e Come massimo a 1,63 DTS prelevata sull'importo dell'effetto: questa tassa puo' anche essere riscossa a carico del mittente ed assegnata all'Amministrazione del paese intermediario se le Amministrazioni interessate hanno raggiunto un accordo a tal fine.
5. Le seguenti tasse facoltative possono essere riscosse a carico
del beneficiario:
a) una tassa di recapito, se il pagamento e effettuato a domicilio;
b) una tassa, se l'importo e iscritto a credito di un conto
corrente postale;
c) se del caso una tassa di visto per data di cui all'articolo 6,
paragrafo 4;
d) la tassa di cui all'articolo 26, paragrafo 1 lettera e) della
Convenzione se il vaglia e' indirizzato "Fermo posta";
e) se del caso, la tassa complementare espresso.
6. Qualora siano esigibili autorizzazioni di pagamento in virtu'
delle disposizioni del Regolamento di attuazione del presente Accordo e se nessuna inadempienza di servizio e stata commessa, una tassa di autorizzazione di pagamento pari a quella prevista dall'articolo 26, paragrafo 1, lettera o) della Convenzione puo' essere riscossa presso il mittente o il beneficiario, salvo se questa tassa e' gia' stata riscossa per il reclamo o l'avviso di pagamento.
7. I vaglia, sia all'emissione che al pagamento, non possono essere
sottoposti ad alcuna tassa o diritto diversi da quelli previsti dalla presente Intesa.
8. I vaglia relativi al servizio postale inviati alle condizioni
previste all'articolo 16 della Convenzione sono esonerati da tutte le tasse.
Accordo Vaglia - art. 5
Articolo 5
Modalita' di scambio
1. Lo scambio tramite posta avviene, a scelta delle
Amministrazioni, sia per mezzo di vaglia ordinari o di mandati di versamento, direttamente tra l'Ufficio di emissione e l'Ufficio di pagamento, sia per mezzo di liste tramite Uffici detti "Uffici di scambio" designati dall'Amministrazione di ciascuno dei paesi contraenti.
2. Lo scambio per via telegrafica avviene per mezzo di un
telegramma-vaglia indirizzato direttamente all'Ufficio di pagamento.
Tuttavia le Amministrazioni interessate possono altresi' convenire di utilizzare un mezzo di telecomunicazione diverso dal telegrafo per la trasmissione dei vaglia telegrafici.
3. Le Amministrazioni possono altresi' convenire di un sistema di
scambio misto, qualora l'amministrazione interna dei loro rispettivi servizi lo esiga. In questo caso, lo scambio avviene per mezzo di carte-valori direttamente tra gli Uffici postali di una delle Amministrazione e l'Ufficio di scambio dell'Amministrazione corrispondente.
4. I vaglia di cui ai paragrafi 1 e 3 possono essere inoltrati al
paese destinatario su bande magnetiche o ogni altro supporto convenuto tra le Amministrazioni. Le Amministrazioni di destinazione possono utilizzare moduli del loro regime interno che configurano i vaglia emessi. Le condizioni di scambio sono fissate in questo caso in particolari Convenzioni adottate dalle Amministrazioni interessate.
5. Le Amministrazioni possono convenire di utilizzare mezzi di
scambio diversi da quelli previsti ai paragrafi da 1 a 4.
Accordo Vaglia - art. 6
Articolo 6
Pagamento dei vaglia
1. La validita' dei vaglia ha la seguente durata:
a) di regola, fino allo scadere del primo mese successivo a quello
dell'emissione;
b) previo accordo tra le Amministrazioni interessate, fino allo
scadere del terzo mese successivo a quello dell'emissione.
2. Dopo questi termini, i vaglia direttamente pervenuti agli Uffici
di pagamento sono pagati solo se vi e' apposto un determinato "visto per data" da parte del servizio designato dall'Amministrazione di emissione dietro richiesta dell'Ufficio di pagamento. I vaglia pervenuti alle Amministrazioni di destinazione in base all'articolo 5, paragrafo 4, non possono beneficiare del visto per data.
3. Il visto per data conferisce al vaglia, a decorrere dal giorno
in cui e' apposto, una nuova validita' la cui durata e' quella di un mandato emesso lo stesso giorno.
4. Se il mancato pagamento prima dello scadere del termine di
validita' non e dovuto ad una inadempienza del servizio, puo' essere applicata una tassa detta di "visto per data" pari a quella prevista all'articolo 26, paragrafo 1, lettera o) della Convenzione.
5. Se uno stesso mittente ha fatto emettere lo stesso giorno a
vantaggio dello stesso beneficiario diversi vaglia il cui importo totale supera il massimo autorizzato dall'Amministrazione di pagamento questa e' autorizzata a scaglionare il pagamento degli effetti in modo che la somma pagata al beneficiario in uno stesso giorno non superi questo importo.
6. Il pagamento dei vaglia e' effettuato secondo la
regolamentazione del paese di pagamento.
Accordo Vaglia - art. 7
Articolo 7
Rispedizione
1. In caso di cambiamento di residenza del beneficiario e nei
limiti del servizio di vaglia tra il paese che effettua il nuovo invio al mittente ed il paese di nuova destinazione, ogni vaglia puo' essere rispedito per via postale o telegrafica a richiesta sia del mittente, sia del beneficiario. In questo caso l'articolo 39 paragrafi 1, 6 e 7 della Convenzione e applicabile per analogia.
2. In caso di rispedizione, sono annullate la tassa di fermo posta
e la tassa complementare di espresso (articolo 39, paragrafo 10, della Convenzione).
3. Non e ammessa la rispedizione di un mandato di versamento ad un
altro paese di destinazione.
Accordo Vaglia - art. 8
Articolo 8
Reclami
Le disposizioni dell'articolo 47 della Convenzione sono
applicabili.
Accordo Vaglia - art. 9
Articolo 9
Responsabilita' i. Principio
Le Amministrazioni postali sono responsabili delle somme versate
fino a quando i vaglia sono stati regolarmente pagati.
2. Eccezioni
Le Amministrazioni postali sono liberate da ogni responsabilita':
a) in caso di ritardi nella trasmissione e nel pagamento dei
vaglia;
b) se, a seguito della distruzione di documenti di servizio per un
caso di forza maggiore esse non possono rendere conto del pagamento di un vaglia, a meno che la prova della loro responsabilita' non sia stata in altro modo amministrata;
c) allo scadere del termine di prescrizione di cui all'articolo RE
612;
d) Se si tratta di una contestazione della regolarita' del
pagamento allo scadere del termine previsto all'articolo 47 paragrafo 1 della Convenzione.
3. Determinazione della responsabilita'
3.1 Fatti salvi i paragrafi 3.2 a 3.5 in appresso, la
responsabilita' incombe all'Amministrazione di emissione.
3.2 La responsabilita' spetta all'Amministrazione di pagamento
qualora essa non sia in grado di stabilire che il pagamento ha avuto luogo secondo i requisiti stabiliti dalla sua regolamentazione.
3.3 La responsabilita' incombe all'Amministrazione postale del
paese in cui l'errore si e verificato:
a) se si tratta di un errore di servizio, compreso un errore di
conversione;
b) se si tratta di un errore di trasmissione telegrafica commessa
all'interno del paese di emissione o del paese di pagamento.
3.4 La responsabilita' spetta all'Amministrazione di emissione ed
all'Amministrazione di pagamento in misura uguale:
a) se l'errore e imputabile ad entrambe le Amministrazioni o
qualora non sia possibile stabilire in quale paese l'errore si e' verificato;
b) se l'errore di trasmissione telegrafica e avvenuto in un paese
intermedio;
c) se non e possibile determinare in quale paese l'errore di
trasmissione e' avvenuto.
3.5 Fatto salvo il paragrafo 3.2., la responsabilita' incombe:
a) in caso di pagamento di un vaglia falso, all'Amministrazione del
paese nel cui territorio il vaglia e stato introdotto nel servizio postale;
b) in caso di pagamento di un mandato il cui importo e' stato
maggiorato in maniera fraudolenta, all'Amministrazione del paese in cui il mandato e' stato falsificato, tuttavia il danno sara' a carico in parti uguali delle Amministrazioni di rilascio e di pagamento qualora non sia possibile determinare il paese in cui la falsificazione e avvenuta o qualora non sia possibile ottenere la riparazione di una falsificazione commessa in un paese intermedio che non partecipa al servizio di vaglia sulla base del presente Accordo.
4. Pagamento delle somme dovute. Ricorsi
4.1. L'obbligo di risarcire il ricorrente, incombe
all'Amministrazione di pagamento se i fondi sono da consegnare al beneficiario; incombe all'Amministrazione emittente se devono essere restituiti al mittente.
4.2 A prescindere dalla causa del risarcimento, l'importo da
rimborsare non puo' superare quello versare.
4.3 L'Amministrazione che ha risarcito il ricorrente ha diritto di
presentare ricorso contro l'Amministrazione responsabile del pagamento irregolare.
4.4. L'Amministrazione che ha subito per ultima il danno ha diritto
di ricorrere, fino a concorrenza dell'ammontare pagato contro il mittente, contro il beneficiario o contro terzi.
5. Termine di pagamento
5.1 Il versamento delle somme dovute ai ricorrenti deve avvenire il
prima possibile, entro un termine limite di sei mesi a decorrere dal giorno successivo al giorno del reclamo.
5.2 L'Amministrazione che secondo l'articolo 9, paragrafo 4.1 deve
risarcire il ricorrente puo' in via eccezionale dilazionare il versamento oltre questo termine se malgrado la diligenza apportata al trattamento del caso, tale termine non e stato sufficiente a consentire di determinare la responsabilita'.
5.3 L'Amministrazione nei confronti della quale il reclamo e' stata
presentato, e' autorizzata a risarcire il ricorrente per conto dell'Amministrazione responsabile, se questa, regolarmente adita ha lasciato che cinque mesi trascorressero senza dare una soluzione definitiva al reclamo.
6. Rimborso all'Amministrazione richiedente
6.1 L'Amministrazione per conto della quale il ricorrente e stato
risarcito e' tenuta a rimborsare all'Amministrazione richiedente l'ammontare degli esborsi da quest'ultima effettuati, entro un termine di quattro mesi a decorrere dall'invio della notifica del pagamento.
6.2 Questo rimborso e' effettuato senza spese per l'Amministrazione
creditrice:
a) mediante uno dei sistemi di pagamento previsti all'articolo 103,
paragrafo 6, del Regolamento di esecuzione della Convenzione;
b) sotto riserva di accordo, mediante un'iscrizione a addebito a
credito dell'Amministrazione di questo paese, sul conto dei vaglia.
Tale iscrizione sara' effettuata d'ufficio se alla domanda di accordo non e' stata data risposta entro il termine di cui al paragrafo 6.1.
6.3 Trascorso il termine di quattro mesi, l'ammontare dovuto
all'Amministrazione creditrice matura interessi nella misura del 6 per cento annuo a decorrere dal giorno di scadenza di tale termine.
Accordo Vaglia - art. 10
Articolo 10
Corrispettivo all'Amministrazione di pagamento
1. L'Amministrazione emittente assegna all'Amministrazione di
pagamento per ciascun vaglia ordinario pagato un corrispettivo il cui tasso e fissato base all'importo medio dei vaglia inclusi in uno stesso conto mensile, a:
- 0,65 DTS fino a 65,34 DTS;
- 0,82 DTS oltre 65,34 DTS e fino a 130,68 DTS;
- 0,98 DTS oltre 130,68 DTS e fino a 196,01 DTS;
- 1,21 DTS oltre 196,01 DTS e fino a 261,35 DTS;
- 1,47 DTS oltre 261,35 DTS e fino a 326,69 DTS;
- 1,73 DTS oltre 326,69 DTS
2. Tuttavia le Amministrazioni interessate possono, a domanda
dell'Amministrazione di pagamento, stabilire di comune accordo un corrispettivo superiore a quello fissato al paragrafo 1 se la tassa riscossa all'atto dell'emissione e superiore a 8,17 DTS.
3. I mandati di versamento ed i vaglia emessi in franchigia non
richiedono nessun corrispettivo.
4. Per quanto riguarda i vaglia emessi per mezzo di liste, oltre al
corrispettivo previsto al paragrafo 1, un onere supplementare di 0,16 DTS e' dovuto all'Amministrazione di pagamento. Il paragrafo 2 si applica per analogia ai vaglia scambiati per mezzo di liste.
5. L'Amministrazione di emissione assegna all'Amministrazione di
pagamento una retribuzione supplementare di 0,13 DTS per ciascun vaglia recapitato personalmente.
Accordo Vaglia - art. 11
Articolo 11
Compilazione di conti
1. Ciascuna Amministrazione di pagamento compila, per ciascuna
Amministrazione di emissione, un conto mensile conforme al modello MP 5 allegato degli importi pagati per i vaglia ordinari, oppure un conto mensile MP 15 allegato, per l'importo delle liste ricevute durante il mese per i mandati inviati per mezzo di liste; i conti mensili sono incorporati periodicamente in un conto generale che da' luogo alla determinazione di un saldo.
2. In caso di attuazione del sistema di scambio misto di cui
all'articolo RE 503, ciascuna Amministrazione di pagamento compila un conto mensile degli importi pagati, se i vaglia pervengono dall'Amministrazione di emissione direttamente nei suoi uffici di pagamento, oppure un conto mensile per l'importo dei mandati ricevuti durante il mese, se i vaglia pervengono dagli uffici postali dell'Amministrazione di emissione all'Ufficio di cambio.
3. Se i mandati sono stati pagati in valute diverse, il titolo di
credito piu' debole e convertito nella valuta del titolo di credito piu' forte, adottando come base di conversione il periodo cui il conto fa riferimento; tale corso medio deve essere calcolato uniformemente a quattro decimali.
4. Il saldo dei conti puo' anche essere effettuato sulla base dei
conti mensili, senza compensazione.
Accordo Vaglia - art. 12
Articolo 12
Regolamento dei conti
1. Salvo intesa speciale, il pagamento del saldo del conto generale
o dell'importo dei conti mensili e' effettuato nella valuta utilizzata dall'Amministrazione creditrice per il pagamento dei vaglia.
2. Ogni Amministrazione puo' mantenere presso l'Amministrazione del
paese corrispondente degli averi da cui sono prelevate le somme dovute.
3. Ogni Amministrazione che ha uno scoperto nei confronti di
un'altra Amministrazione per un importo superiore ai limiti fissati dal Regolamento ha diritto di reclamare il versamento di un acconto.
4. In caso di mancato pagamento entro i termini fissati dal
Regolamento, gli importi dovuti maturano un interesse del 6 per cento annuo, a decorrere dal giorno della scadenza di tali termini fino al giorno del pagamento.
5. Le disposizioni ciel presente Accordo e del suo Regolamento di
esecuzione relative alla istituzione ed al regolamento dei conti non possono essere pregiudicate da alcuna misura unilaterale come moratoria, divieto di trasferimento ecc.
Accordo Vaglia - art. 13
Articolo 13
Disposizioni finali
1. La Convenzione e applicabile se, del caso, per analogia, a tutto
quanto non e espressamente regolato dal presente Accordo.
2. L' articolo 4 della Costituzione non e' applicabile al presente
Accordo.
3. Condizioni di approvazione delle proposte relative alla presente
Intesa.
3.1 Per divenire esecutorie, le proposte sottoposte al Congresso e
relative al presente Accordo ed al suo Regolamento di esecuzione devono essere approvate dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti che sono parti dell'Accordo. Almeno la meta' di questi Paesi membri rappresentati al Congresso devono essere presenti all'atto del voto.
3.2 Per divenire esecutorie, le proposte relative al Regolamento di
esecuzione del presente Accordo che sono state rinviate dal Congresso al Consiglio esecutivo per decisione o che sono introdotte tra due Congressi devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del consiglio esecutivo che sono parti dell'Accordo.
3.3. Per divenire esecutorie, le proposte presentate tra due
Congressi e relative al presente Accordo devono riscuotere:
a) l'unanimita' dei voti in caso di aggiunta di nuove disposizioni;
b) i due terzi dei voti, in caso di modifiche alle disposizioni del
presente Accordo;
c) la maggioranza dei voti, trattandosi della interpretazione delle
disposizioni della presente Intesa, salvo controversie da sottoporre all'arbitrato previsto all'articolo 32 della Costituzione.
4. Il presente Accordo entrera' in vigore il 1 gennaio 1991 e
rimarra' in vigore fino all'attuazione degli Atti del prossimo congresso.
In fede di che, i Plenipotenziari dei paesi contraenti hanno
firmato il presente Accordo in un esemplare depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Una copia sara' consegnata a ciascuna Parte dal Governo del paese sede del Congresso.
Fatto a Washington, il 14 dicembre 1989.
Accordo Assegni - art. 1
ACCORDO RELATIVO AL SERVIZIO DEGLI ASSEGNI POSTALI (1)
I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi dei Paesi-membri
dell'Unione, visto l' articolo 22, paragrafo 4 della Costituzione dell'Unione postale universale stipulata a Vienna il 10 luglio 1964, hanno di comune accordo e sotto riserva dell'articolo 25, paragrafo 3, di tale Costituzione, stabilito il seguente Accordo:
Articolo primo
oggetto dell'Accordo
1. Il presente Accordo regolamenta l'insieme delle prestazioni che
il servizio degli assegni postali e' in grado di offrire agli utenti dei conti correnti postali e che i paesi contraenti convengono di istituire nei loro reciproci collegamenti.
2. Allo scambio regolamentato dalle disposizioni del presente
Accordo, possono partecipare organismi non postali, grazie al servizio degli assegni postali. Spetta a tali organismi intendersi con l'Amministrazione postale del loro paese al fine di assicurare la completa esecuzione di tutte le clausole dell'Accordo e nell'ambito del presente Accordo, poter esercitare i loro diritti ed adempiere ai loro obblighi in quanto organizzazioni postali definite dal presente Accordo. L'Amministrazione postale funge da intermediaria nelle loro relazioni con le Amministrazioni postali degli altri paesi contraenti e con l'Ufficio internazionale.
Accordo Assegni - art. 2
Articolo 2
Varie categorie di prestazioni fornite dal servizio degli assegni
postali.
1. Postagiro
1.1 Il correntista postale chiede, mediante addebito del suo conto
l'iscrizione a credito di un importo sul conto corrente postale del beneficiario, oppure, in base ad un accordo stipulato tra le Amministrazioni interessate, a credito di altri tipi di conti.
1.2 Il postagiro ordinario e trasmesso a mezzo posta.
1.3 Il postagiro telegrafico e' trasmesso a mezzo
telecomunicazione.
----------------------------
(1) (1) Il presente Atto essendo stato profondamente modificato, e
stato ritenuto preferibile di non contrassegnare in neretto le modifiche rispetto al testo del Congresso di Amburgo 1984
2. Versamento su un conto corrente postale
2.1 Il mittente consegna fondi presso lo sportello di un Ufficio
postale e chiede l'iscrizione a credito dell'importo sul conto corrente postale del beneficiario, oppure in base ad un accordo stipulato tra le Amministrazioni interessate, a credito di altri tipi di conti.
2.2. Il versamento ordinario e trasmesso a mezzo posta.
2.3 Il versamento telegrafico e trasmesso a mezzo
telecomunicazioni.
3. Pagamento tramite vaglia o assegno localizzato
3.1 Il correntista chiede che, mediante addebito sul suo conto, sia
effettuato il pagamento di un importo in contanti a favore del beneficiario.
3.2 Il pagamento ordinario e' effettuato a mezzo posta.
3.3 Il pagamento telegrafico e effettuato a mezzo
telecomunicazioni.
4. Assegno postale internazionale
4.1 L'assegno postale internazionale e un titolo internazionale che
puo' essere rilasciato ai correntisti postali ed e' pagabile a vista negli Uffici postali dei paesi che partecipano al servizio.
4.2 L'assegno postale internazionale puo' altresi' essere
consegnato a terzi come pagamento previa intesa tra le Amministrazioni contraenti.
5. Altre prestazioni
Le Amministrazioni postali possono convenire nelle loro relazioni
bilaterali o multilaterali di instaurare altre prestazioni le cui modalita' sono da definire tra le Amministrazioni interessate
Accordo Assegni - art. 3
Articolo 3
Condizioni di ammissione e di esecuzione degli ordini di postagiro
1. Salvo intesa speciale, l'importo dei postagiro e' espresso nella valuta del paese di destinazione.
2. L'Amministrazione di origine stabilisce il tasso di conversione
della sua valuta in quella del paese di destinazione.
3. L'Amministrazione di emissione determina la tassa che essa
riscuote dal traente di un postagiro, e che conserva per intero.
4. L'Amministrazione di destinazione ha facolta' di determinare la
tassa che essa riscuote per l'iscrizione di un postagiro a credito di un conto corrente postale.
5. Sono esonerati da ogni tassa i postagiro relativi al servizio
postale scambiati alle condizioni previste all'articolo 16 della Convenzione.
6. Gli avvisi di postagiro ordinario sono inviati senza spese ai
beneficiari dopo l'iscrizione delle somme bonificate a credito dei loro conti. Se non comportano alcuna particolare comunicazione, essi possono essere sostituiti da una menzione sull'estratto conto che consente al beneficiario di identificare il traente.
7. I postagiro telegrafici sono soggetti alle disposizioni del
Regolamento telegrafico allegato alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni. oltre alla tassa prevista al paragrafo 3 di cui sopra, il traente di un postagiro telegrafico paga la tassa prevista per la trasmissione a mezzo telecomunicazioni, compresa eventualmente quella di una particolare comunicazione destinata al beneficiario. Per ogni postagiro telegrafico, l'Ufficio degli assegni postali destinatario compila un avviso di arrivo o un avviso di bonifico del servizio interno o internazionale e lo indirizza senza spese al beneficiario. Se il telegramma-bonifico non comporta alcuna particolare comunicazione, l'avviso di arrivo o l'avviso di bonifico puo' essere sostituito da una menzione sull'estratto conto in modo da consentire al beneficiario di identificare il traente.
Accordo Assegni - art. 4
Articolo 4
Responsabilita'
1. Principio e portata della responsabilita'
1.1 Le Amministrazioni sono responsabili degli importi addebitati
sul conto del traente fino alla regolare esecuzione del postagiro.
1.2 Le Amministrazioni sono responsabili delle indicazioni erronee
fornite dal loro servizio nelle liste di postagiro ordinari o nei postagiro telegrafici. La responsabilita' e estesa agli errori di conversione ed agli errori di trasmissione.
1.3 Le Amministrazioni non si assumono alcuna responsabilita' per i
ritardi che possono verificarsi nella trasmissione ed esecuzione dei postagiro.
1.4 le Amministrazioni possono altresi' convenire tra di loro di
applicare criteri piu' estesi di responsabilita' adattati alle esigenze dei loro servizi interni.
1.5 Le Amministrazioni sono esonerate da ogni responsabilita':
a) se, a causa della distruzione di documenti di servizio derivanti
da un caso di forza maggiore, esse non possono rendere conto dell'esecuzione di un postagiro, salvo se la prova della loro responsabilita' non sia stata diversamente amministrata;
b) se il traente non ha formulato alcun reclamo entro il termine di
cui all'articolo 47, paragrafo 1 della convenzione.
2. Determinazione della responsabilita'
Sotto riserva dell'articolo 9, paragrafi 3.2 a 3.5 dell'Intesa
relativa ai vaglia postali, la responsabilita' incombe all'Amministrazione del paese in cui l'errore si e verificato.
3. Pagamento delle somme dovute. Ricorso
3.1 L'obbligo di risarcire il richiedente incombe
all'Amministrazione adita del reclamo.
3.2 A prescindere dalla causa della richiesta di rimborso,
l'importo da rimborsare al traente di un postagiro non puo' superare quello che e' stato addebitato sul suo conto.
3.3 L'Amministrazione che ha risarcito il richiedente ha diritto di
intentare ricorso nei confronti dell'Amministrazione responsabile.
3.4 L'Amministrazione che per ultima ha subito il danno ha diritto
di ricorrere fino a concorrenza della somma pagata, contro la persona beneficiaria di questo errore.
4. Termine di pagamento
4.1 Il versamento degli importi dovuti al richiedente deve avvenire
non appena la responsabilita' del servizio e stata stabilita entro un termine limite di sei mesi a decorrere dal giorno successivo al giorno del reclamo.
4.2 Se l'Amministrazione presumibilmente ritenuta responsabile,
regolarmente adita, ha lasciato che cinque mesi trascorressero senza dare una soluzione definitiva ad un reclamo, l'Amministrazione presso di cui il reclamo e' stato presentato e autorizzata a risarcire il richiedente per conto dell'altra Amministrazione.
5. Rimborso all'Amministrazione richiedente
5.1 L'Amministrazione responsabile e tenuta a risarcire
l'Amministrazione che ha rimborsato il richiedente entro quattro giorni a decorrere dal giorno dell'invio della notifica di rimborso.
5.2 Allo scadere di questo termine, l'importo dovuto
all'Amministrazione che ha rimborsato il richiedente matura interessi di mora nella misure del 6 per cento annuo.
Accordo Assegni - art. 5
Articolo 5
Versamenti
1. Le Amministrazioni convengono di adottare per lo scambio di
versamenti a mezzo posta i tipi di moduli e la regolamentazione che meglio si adattano all'organizzazione del loro servizio.
2. Versamenti mediante mandati di versamento.
Sotto riserva delle particolari disposizioni degli articoli RE 501
e RE 502, i versamenti mediante mandati di versamento sono effettuati in conformita' con le disposizioni dell'Intesa relativa ai vaglia postali.
3. Versamenti mediante avviso di versamento
3.1 Sotto riserva delle particolari disposizioni in appresso, tutto cio' che e' espressamente previsto per i postagiro si applica altresi' ai versamenti.
3.2 L'Amministrazione emittente determina la tassa che essa
riscuote a carico della persona che effettua il versamento e la conserva per intero. Questa tassa non deve superare quella riscossa per l'emissione di un vaglia ordinario.
3.3 Una ricevuta e rilasciata gratuitamente al depositante quando
versa i fondi.
Accordo Assegni - art. 6
Articolo 6
Modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante vaglia
1. I pagamenti internazionali effettuati mediante addebito di conti correnti postali possono essere effettuati mediante mandati ordinari.
2. I vaglia ordinari emessi a titolo delle somme addebitate dei
conti correnti postali sono soggetti alle disposizioni dell'Intesa relativa ai vaglia postali.
Accordo Assegni - art. 7
Articolo 7
Emissione di assegni all'ordine
1. I pagamenti internazionali effettuati mediante addebito dei
conti correnti postali possono essere effettuati per mezzo di assegni all'ordine.
2. I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 ai applicano agli assegni
all'ordine.
3. L'Amministrazione di origine determina la tassa che essa
riscuote dal traente di un assegno all'ordine.
4. Gli assegni all'ordine possono essere trasmessi a mezzo
telecomunicazioni, sia tra l'Ufficio di scambio dell'Amministrazione di origine e l'Ufficio di scambio dell'Amministrazione di pagamento, sia tra l'Ufficio di scambio dell'Amministrazione di origine e l'Ufficio postale incaricato del pagamento, se le Amministrazioni convengono di utilizzare tale mezzo di trasmissione.
5. Gli articoli 3 dell'Accordo e RE402 del Regolamento di
esecuzione relativo ai vaglia postali pi applicano agli assegni telegrafici all'ordine.
Accordo Assegni - art. 8
Articolo 8
Pagamento di assegni all'ordine
1. Le Amministrazioni convengono di adottare per il servizio dei
pagamenti la regolamentazione che meglio si adatta all'organizzazione del loro servizio. Esse possano utilizzare moduli del loro regime interno in rappresentanza degli assegni all'ordine loro indirizzati.
2. L'Amministrazione di pagamento non e tenuta a provvedere al
pagamento a domicilio degli assegni all'ordine il cui importo supera quello dei mandati ordinari solitamente pagati a domicilio.
3. Per quanto concerne la durata di validita', il visto per data,
le norme generali di pagamento, il recapito espresso, le tasse eventualmente riscosse sul beneficiario, le disposizioni specifiche del pagamento telegrafico, gli articoli 4, paragrafi 5 e 6 dell'Intesa RE 604, paragrafi 2 a 4 e RE 606 dei Regolamento di. esecuzione relativo ai vaglia postali sono applicabili agli assegni all'ordine sempre che le norme del servizio interno non vi si oppongano.
Accordo Assegni - art. 9
Articolo 9
Responsabilita'
1. Le Amministrazioni sono responsabili degli importi addebitati
sul conto del traente fino al regolare pagamento dell'assegno all'ordine.
2. Le Amministrazioni sono responsabili di indicazioni erronee
riportate dal loro servizio sulle liste degli assegni all'ordine o sugli assegni all'ordine telegrafici. La responsabilita' include gli errori di conversione e gli errori di trasmissione.
3. Le Amministrazioni non si assumono alcuna responsabilita' per i
ritardi che possono eventualmente verificarsi nella trasmissione o nel pagamento di assegni all'ordine.
4. Le Amministrazioni possono altresi' convenire tra di loro di
applicare criteri piu' estesi di responsabilita' adattati alle esigenze dei loro servizi interni.
5. L'articolo 9 dell'Accordo relativo ai vaglia postali si applica
agli assegni all'ordine.
Accordo Assegni - art. 10
Articolo 10
Retribuzione dell'Amministrazione di pagamento
1. L'amministrazione di emissione assegna all'Amministrazione di
pagamento per ogni assegno all'ordine, una retribuzione il cui tasso e' stabilito, in base all'importo medio degli assegni all'ordine inclusi nelle lettere di accompagnamento inviate ogni mese, nella seguente misura:
- 0,59 DTS fino a 65,34 DTS;
- 0,72 DTS oltre 65,34 DTS e fino a 130,68 DTS;
- 0,88 DTS oltre 130,68 DTS e fino a 196,01 DTS;
- 1,08 DTS oltre 196,01 DTS e fino a 261,35 DTS;
- 1,31 DTS oltre 261,35 DTS e fino a 326,69 DTS;
- 1,57 DTS oltre 326,69 DTS.
2. Oltre ai tassi previsti al paragrafo 1, le Amministrazioni
possono tuttavia convenire di pagare un corrispettivo uniforme in DTS o nella moneta del paese di pagamento a prescindere dall'importo degli assegni all'ordine.
3. La retribuzione dovuta all'Amministrazione di pagamento e'
fissata ogni mese, nel modo seguente:
a) il tasso del corrispettivo in DTS da applicare per ciascun
assegno all'ordine e determinato con una conversione in DTS dell'importo medio degli assegni all'ordine sulla base al valore medio del DTS nella valuta del paese di pagamento come definita all'articolo 104 del Regolamento della Convenzione;
b) l'importo totale in DTS ottenuto per la retribuzione relativa a
ciascun conto, e convertito nella moneta del paese di pagamento in base al valore reale del DTS in vigore l'ultimo giorno del mese cui il conto si riferisce;
c) Se la retribuzione uniforme prevista al paragrafo 2 e stabilito
in DTS la sua conversione nella valuta del paese di pagamento e effettuata come stabilito al capoverso b).
Accordo Assegni - art. 11
Articolo 11
Altri mezzi di pagamento
1. I pagamenti internazionali da effettuare mediante addebito dei
conti correnti postali possono altresi' essere effettuati per mezzo di bande magnetiche o di ogni altro supporto stabilito di comune accordo tra le Amministrazioni.
2. Le Amministrazioni di destinazione possono utilizzare moduli del loro regime interno in rappresentanza degli ordini di pagamento loro indirizzati. I criteri di scambio sono in tal caso stabiliti in convenzioni particolari adottate dalle Amministrazioni interessate.
Accordo Assegni - art. 12
Articolo 12
Rilascio di postassegni
1. Ciascuna Amministrazione puo' rilasciare postassegni ai suoi
correntisti postali.
2. Inoltre sara' rilasciata ai titolari di conti correnti postali
nei quali sono stati versati postassegni, una carta di garanzia "assegni postali".
3. L'importo massimo garantito e stampato a tergo di ciascun
postassegno, o su un allegato, nella moneta convenuta tra i paesi contraenti.
4. Salvo accordo particolare con l'Amministrazione di pagamento
l'Amministrazione di emissione determina il tasso di conversione della sua moneta in quella del paese di pagamento.
5. L'Amministrazione di emissione puo' riscuotere una tassa a
carico del traente di un postassegno.
6. Se del caso, la durata di validita' dei postassegni e' fissata
dall'Amministrazione di emissione. Essa e' indicata sul postassegno internazionale mediante stampigliatura dell'ultima data di validita'.
In mancanza di tale indicazione, la validita' dei postassegni e illimitata.
Accordo Assegni - art. 13
Articolo 13
Pagamento
1. L'importo dei postassegni e versato al beneficiario nella moneta
legale del paese pagatore presso gli sportelli degli uffici postali.
2. L'importo massimo che puo' essere pagato con un postassegno e
stabilito di comune accordo dai paesi contraenti.
Accordo Assegni - art. 14
Articolo 14
Responsabilita'
1. L'Amministrazione di pagamento e' esonerata da qualsiasi
responsabilita' quando puo' provare che il pagamento e stato effettuato alle condizioni di cui agli articoli RE 1301 e RE 1302.
2. L'Amministrazione emittente non e tenuta ad onorare i
postassegni falsificati o contraffatti che le sono rinviati dopo il termine di cui. all'articolo RE 1303 paragrafo 4.
Accordo Assegni - art. 15
Articolo 15
Retribuzione dell'Amministrazione di pagamento
Le Amministrazioni che convengono di partecipare al servizio dei
postassegni stabiliscono di comune accordo l'importo del corrispettivo destinato all'Amministrazione di pagamento.
Accordo Assegni - art. 16
Articolo 16
Disposizioni varie
1. Richiesta di apertura di un conto corrente postale all'estero
1.1 In caso di richiesta di apertura di un conto corrente postale
in un Paese con il quale il paese di residenza del richiedente ha scambi di giroposta, l'Amministrazione di questo paese e' tenuta, ai fini della verifica della domanda, a dare assistenza all'Amministrazione incaricata di tenere il conto.
1.2 Le Amministrazioni si impegnano ad effettuare questa verifica
con la cura e la diligenza dovute, senza che vi sia tuttavia l'obbligo di assumere responsabilita' a tal titolo.
1.3 A richiesta dell'Amministrazione che tiene il conto, anche
l'Amministrazione del paese di residenza interviene, per quanto possibile, per la verifica di informazioni vertenti su qualsiasi modifica della capacita' giuridica dell'affiliato.
2. Franchigia postale
2.1 I pieghi contenenti estratti conto indirizzati dagli Uffici di
assegni postali ai correntisti sono inviati tramite il mezzo piu' rapido (per via aerea o per via di superficie) e recapitati in franchigia in ogni paese dell'Unione.
2.2 La rispedizione di tali pieghi in qualunque paese dell'Unione
non li depriva in alcun caso del beneficio della franchigia.
Accordo Assegni - art. 17
Articolo 17
Disposizioni finali
1. La Convenzione; l'Accordo relativo ai vaglia postali nonche' il
suo Regolamento di esecuzione sono applicabili, se del caso, e per analogia, a tutto cio' che non e espressamente regolamentato dal presente Accordo.
2. L' articolo 4 della costituzione non e' applicabile alla presente Intesa.
3. Criteri di approvazione delle proposte relative alla presente
Intesa.
3.1 Al fine di divenire esecutorie, le proposte sottoposte al
Congresso e relative al presente Accordo ed al suo regolamento di esecuzione devono essere approvate dalla maggioranza dei Paesi-membri presenti e votanti che sono Parti dell'Accordo. Almeno la meta' di questi Paesi membri rappresentati al Congresso devono essere presenti al momento del voto.
3.2 Per divenire esecutorie, le proposte relative al Regolamento di esecuzione del presente Accordo, che sono state rinviate per decisione dal Congresso al Consiglio esecutivo o presentato nell'intervallo tra due Congressi, devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio esecutivo parti dell'Accordo.
3.3 Per divenire esecutorie, le proposte presentate nell'intervallo tra due congressi concernenti il presente Accordo devono riscuotere:
a) l'unanimita' dei voti, trattandosi di nuove disposizioni;
b) i due terzi dei voti, trattandosi di modifiche alle disposizioni del presente Accordo;
c) la maggioranza dei voti, trattandosi dell'interpretazione delle
disposizioni del presente Accordo, salvo i casi di controversie da sottoporre ad arbitrato, come previsto all'articolo 32 della costituzione.
4. Il presente Accordo diventera' esecutivo il 1 gennaio 1991 e
rimarra' in vigore fino all'entrata in vigore degli atti del Congresso successivo.
In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi dei paesi contraenti
hanno firmato il presente Accordo in un esemplare depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale. Una copia ne sara' consegnata ad ogni parte dal Governo del paese sede del Congresso.
Fatto a Washington, il 14 dicembre 1989
Accordo - art. 1
ACCORDO RELATIVO AGLI INVII CON ASSEGNO (1)
I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi dei Paesi-Membri
dell'Unione, visto l' articolo 22, paragrafo 4 della Costituzione dell'Unione Postale Universale conclusa a Vienna il 10 luglio 1964 hanno, di comune accordo e sotto riserva dell'articolo 25, paragrafo 3, di tale Costituzione, stipulato il seguente Accordo:
Articolo primo
Oggetto dell'Accordo
Il presente Accordo regola lo scambio degli invii con assegno che i paesi contraenti convengono di istituire nei loro reciproci collegamenti.
Accordo - art. 2
Articolo 2
Definizione del servizio
1. Alcuni invii della corrispondenza postale e della corrispondenza
per pacchi possono essere spediti con assegno.
2. Le somme destinate al mittente degli invii possono essergli
inviate:
a) con un vaglia di rimborso il cui importo e pagato in contanti
nel paese di origine dell'invio; tale importo puo' tuttavia, quando il regolamento dell'Amministrazione di pagamento lo consenta, essere versato in un conto corrente postale tenuto in questo paese;
b) con un vaglia di versamento-rimborso il cui importo deve essere
accreditato in un conto corrente postale esistente nel paese di origine dell'invio, quando il regolamento dell'Amministrazione di questo Paese lo consente;
c) con un postagiro o versamento in un conto corrente tenuto sia
nel Paese di riscossione sia nel paese di origine dell'invio, nei casi in cui le Amministrazioni interessate ammettono tali procedimenti.
Accordo - art. 3
Articolo 3
Funzione dell'Ufficio di impostazione degli invii
1. Salvo intesa speciale, l'importo del rimborso e' espresso nella
moneta del paese di origine dell'invio;
------------------
(1) (1) Il presente Atto essendo stato profondamente modificato, e' stato ritenuto preferibile di non contrassegnare in neretto le modifiche rispetto al testo del Congresso di Amburgo 1984.
tuttavia, in caso di versamento o di bonifico del rimborso in un conto corrente postale tenuto nel paese di destinazione tale importo e espresso nella moneta di questo paese.
2. Se il pagamento del rimborso e effettuato con un vaglia di rimborso, l'importo di quest'ultimo non puo' superare il massimo adottato nel paese di destinazione per l'emissione di vaglia destinati al paese di origine dell'invio. Invece, se il pagamento del mittente e stato effettuato con un vaglia di versamento-rimborso o mediante postagiro, l'importo massimo puo' adeguarsi a quello stabilito per i vaglia di versamento o per i postagiro. In entrambi i casi, puo' essere convenuto di comune accordo un massimale piu' elevato.
3. L'Amministrazione di origine dell'invio determina liberamente la
tassa che il mittente deve versare, oltre alle tasse postali applicabili alla categoria cui appartiene l'invio, se il pagamento e eseguito per mezzo di un vaglia di rimborso o di un mandato di versamento-rimborso. La tassa applicabile ad un invio con assegno pagato con un vaglia di versamento-rimborso deve essere inferiore a quella eventualmente applicabile ad un invio dello stesso importo pagato con un vaglia di rimborso.
4. Il mittente di un invio con assegno puo' alle condizioni stabilite all'articolo 38 della Convenzione chiedere sia uno sgravio fiscale totale o parziale, sia l'aumento dell'importo del rimborso.
In caso di aumento dell'importo del rimborso, il mittente deve pagare, per la maggiorazione, la tassa di cui al paragrafo 3 di cui sopra: questa tassa non e riscossa quando l'importo e accreditato su un conto corrente postale con un bollettino di versamento o un avviso di versamento o di bonifico.
5. Se l'importo del rimborso deve essere pagato con un bollettino di versamento o avviso di versamento da accreditarsi su un conto corrente postale sia nel paese di destinazione, sia nel paese di origine dell'invio, e' riscossa a carico del mittente una tassa fissa di 0,16 DTS come massimo.
Accordo - art. 4
Articolo 4
Funzione dell'ufficio di destinazione degli invii
1. Fatte salve le riserve previste al Regolamento di esecuzione, i vaglia di rimborso ed i vaglia di versamento-rimborso sono soggetti alle disposizioni fissate dall'Accordo relativo al vaglia postali.
2. I vaglia di rimborso ed i vaglia di versamento-rimborso sono inviati d'ufficio tramite la via piu' rapida (via aerea o via di superficie) all'Ufficio pagatore o all'ufficio degli assegni postali incaricato di metterli in conto.
3. Inoltre, per i postagiro o i versamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 5, l'Amministrazione del paese di destinazione preleva sull'importo del rimborso le seguenti tasse:
a) una tassa fissa di 0,65 DTS al massimo;
b) se del caso, la tassa interna applicabile ai postagiro o ai versamenti se questi sono effettuati a favore di un conto corrente postale tenuto nel paese di destinazione;
c) la tassa applicabile ai postagiro o ai versamenti internazionali se questi sono effettuati a favore di un conto corrente postale aperto nel paese di origine dell'invio.
Accordo - art. 5
Articolo 5
Spedizione dei vaglia di rimborso
La spedizione dei vaglia di rimborso puo', a scelta delle Amministrazioni, essere effettuata sia direttamente tra l'Ufficio di emissione e l'Ufficio di pagamento sia per mezzo di liste.
Accordo - art. 6
Articolo 6
Pagamento del mittente dell'invio
1. I vaglia di rimborso inerenti agli invii con assegno sono pagati ai mittenti alle condizioni determinate dall'Amministrazione di origine dell'invio.
2. L'importo di un vaglia di rimborso che, per un motivo qualunque non e' stato pagato al beneficiario e' conservato a disposizione di quest'ultimo dall'Amministrazione del paese di origine dell'invio; esso diviene definitivamente di proprieta' di questa Amministrazione allo scadere del termine legale di prescrizione in vigore in detto paese. Se, per un qualsiasi motivo, il versamento o il postagiro in un conto corrente postale richiesto in conformita' con l'articolo 2, lettera b) non puo' essere effettuato, l'Amministrazione che ha incassato i fondi predispone un vaglia di rimborso per un importo corrispondente a quanto dovuto al mittente dell'invio.
Accordo - art. 7
Articolo 7
Retribuzione. Contabilita' e pagamenti
1. L'Amministrazione di origine dell'invio assegna all'Amministrazione di destinazione, sull'importo delle tasse da essa riscosse in attuazione dell'articolo 3, paragrafi 3, 4,e 5, un corrispettivo il cui importo e' stabilito a 0,98 DTS.
2. Gli invii con assegno pagati con un vaglia di versamento-rimborso beneficiano dell'assegnazione della stessa retribuzione di quella stanziata quando il pagamento e' effettuato con un vaglia di rimborso.
Accordo - art. 8
Articolo 8
Responsabilita'
1. Le Amministrazioni sono responsabili dei fondi riscossi fino a quando il vaglia di rimborso non e regolarmente pagato o fino alla regolare iscrizione a credito sul conto corrente postale del beneficiario. Inoltre le Amministrazioni sono responsabili, fino a concorrenza dell'importo del rimborso, della consegna degli invii senza Incasso di fondi o contro riscossione di un importo inferiore all'ammontare del rimborso. Le Amministrazioni non si assumono alcuna responsabilita' per i ritardi che possono verificarsi nell'incasso e nell'invio dei fondi.
2. Nessuna indennita' e dovuta a titolo dell'importo del rimborso:
a) se la mancata riscossione deriva da un errore o da una negligenza del mittente:
b) se l'invio non e' stato consegnato in quanto e' oggetto dei divieti stabiliti sia dalla Convenzione (articolo 36, paragrafi 1, 2 e 3, lettera b)) sia dall'intesa relativa ai pacchi postali (articolo 19, lettere a) numeri 2, 4, 5, 6, 7, 8, e b) e articolo 23):
c) se nessun reclamo e' stato depositato entro il termine di cui all'articolo 47, paragrafo 1 della Convenzione.
3. L'obbligo di pagare l'indennita' incombe all'Amministrazione di origine dell'invio: questa pub esercitare il suo diritto di ricorso contro l'Amministrazione responsabile, la quale e' tenuta a rimborsarle, alle condizioni fissate dall'articolo 68 della Convenzione, gli importi anticipati per suo conto. L'Amministrazione che ha sostenuto per ultima il pagamento dell'indennita' ha un diritto di ricorrere, fino a concorrenza dell'importo di questa indennita', contro il destinatario, contro il mittente o contro terzi. L'articolo 66 della Convenzione relativo ai termini di pagamento dell'indennita' per la perdita di un invio raccomandato si applica, per tutte le categorie di invii in contrassegno, al pagamento delle somme incassate o dell'indennita'.
4. L'Amministrazione di destinazione non e' responsabile delle irregolarita' commesse qualora essa possa:
a) provare che la colpa e dovuta alla inosservanza di una disposizione regolamentare da parte dell'Amministrazione del paese di origine:
b) stabilire che, al momento della trasmissione nel suo servizio, l'invio e, trattandosi di un pacco postale il bollettino di spedizione inerente non recavano le disposizioni regolamentari. Se la responsabilita' non puo' essere chiaramente imputata ad una delle due Amministrazioni, queste si assumono l'onere del danno in pari misura.
5. Se il destinatario ha restituito un invio che gli e stato consegnato senza riscossione dell'importo del rimborso, il mittente e avvisato che puo' ritirarlo entro un termine di tre mesi, a condizione di rinunciare al pagamento dell'importo del rimborso o di restituire l'importo ricevuto ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra.
Se il mittente prende in consegna l'invio, l'importo rimborsato e restituito all'Amministrazione o alle Amministrazioni che hanno subito il danno. Se il mittente rinuncia a prendere in consegna l'invio, quest'ultimo diventa di proprieta' dell'Amministrazione o delle Amministrazioni che hanno subito il danno.
Accordo - art. 9
Articolo 9
Disposizioni finali
1. La Convenzione, l'Accordo relativo ai vaglia postali e l'Accordo relativo al servizio degli assegni postali nonche' l'Accordo relativa ai pacchi postali sono applicabili, se del caso a tutto cio' che non e in contrasto con la presente Intesa.
2. condizioni di approvazione delle proposte relative al presente Accordo e del suo Regolamento di esecuzione.
2.1 Per divenire esecutorie, le proposte sottoposte al Congresso e relative al presente Accordo ed al suo Regolamento di esecuzione devono essere approvate dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti che sono parti all'Accordo. Almeno la meta' di questi Paesi membri rappresentati al Congresso devono essere presenti al momento del voto.
2.2 Per divenire esecutorie, le proposte relative al Regolamento di esecuzione del presente Accordo che sono state rinviate dal Congresso al Consiglio Esecutivo per decisione o che sono presentate entro due Congressi, devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio esecutivo che sono parti all'Accordo.
2.3 Per divenire esecutorie, le proposte presentate tra due Congressi e relative al presente Accordo devono riscuotere:
a) l'unanimita' dei voti, trattandosi dell'aggiunta di nuove disposizioni;
b) i due terzi dei voti trattandosi di modifiche alle disposizioni della presente Intesa;
c) la maggioranza dei voti, trattandosi dell'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo, tranne in caso di controversia da sottoporre all'arbitrato previsto all'articolo 32 della Costituzione.
3. Il presente Accordo diventera' esecutivo il 1 gennaio 1991 e rimarra' in vigore fino all'attuazione degli Atti del prossimo Congresso.
In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi contraenti hanno firmato il presente Accordo in un esemplare depositato presso il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale. Una copia sara' consegnata a ciascuna Parte dal Governo del paese sede del Congresso.
Fatto a Washington, il 14 dicembre 1989
Decisioni diverse da quelle che modificano gli Atti
Parte di provvedimento in formato grafico
Elenco
ELENCO DELLE RISOLUZIONI, DECISIONI, RACCOMANDAZIONI, AUSPICI ECC.
(IN ORDINE NUMERICO)
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Natura e numero Titolo
della decisione
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Risoluzione C1 Applicazione immediata delle nuove
competenze legislative del CE
Risoluzione C2 Seconda fase del trasferimento al CE di
una parte della funzione legislativa del
Congresso
Risoluzione C3 Accordi dei servizi finanziari postali ed
abbonamenti a giornali e scritti periodici
soppressi. Possibilita' del loro mantenimento
o del loro ripristino
Risoluzione C4 Comitato di coordinamento dei lavori degli
organi permanenti dell'Unione
Risoluzione C5 Controllo permanente della qualita' del
servizio su scala mondiale
Risoluzione C6 Priorita' e principi di azioni dell'UPU in
materia di assistenza tecnica
Risoluzione C7 Finanziamento delle attivita' di assisten-
za tecnica dell'UPU
Risoluzione C8 Ulteriore miglioramento della gestione del
lavoro dell'Unione
Risoluzione C9 Approvazione dei conti dell'Unione per gli
anni 1984 a 1988
Risoluzione C10 Regolamentazione delle stampe
Risoluzione C11 Ricostituzione del comitato di contatto
CCD/UPU (Consiglio di cooperazione doga-
nale/Unione postale universale) e creazione
di comitati di contatto nazionali posta/
dogana
Risoluzione C12 Azione per rafforzare la sicurezza del
corriere internazionale e preservarne
l'integrita'
Risoluzione C13 Logotipo universale per identificare i
servizi postali
Risoluzione C14 Studio della struttura della Convenzione,
degli Accordi e dei loro Regolamenti di
esecuzione-
---------------------------------------------------------------------
Natura e numero Titolo
della decisione
---------------------------------------------------------------------
Risoluzione C15 Armonizzazione delle condizioni di
ammissione e delle prestazioni supplementari
fornite nel servizio dei colli postali
Risoluzione C16 Introduzione ed estensione del servizio
dei pacchi postali
Risoluzione C17 Tasso universale per le quote territoriali
e marittime
Risoluzione C18 Revisione delle quote territoriali e
marittime
Risoluzione C19 Programma di lavoro del CCEP per il periodo
1989-1994
Risoluzione C20 Cooperazione tecnica tra i paesi in via
di sviluppo (CTPD)
Risoluzione C21 Maggiore presenza accresciuta dell'UPU sul
territorio in materia di assistenza tecnica
Risoluzione C22 Progetto permanente volto a salvaguardare ed
a rafforzare la qualita' del servizio postale
internazionale ed a ammodernarlo
Risoluzione C23 Aiuto apportato dal Governo della
Confederazione Svizzera nel settore delle
finanze dell'Unione
Risoluzione C24 Collaborazione tra il Consiglio esecutivo
ed il Consiglio consultivo degli studi
postali in vista dell'introduzione della
telematica all'Unione postale Universale
Risoluzione C25 Servizio EMS
Risoluzione C26 Armonizzazione dei sistemi di contabilita'
delle spese di transito dei pieghi chiusi
della postalettere di superficie e dei
pacchi, postali di superficie
Risoluzione C27 Realizzazione di una gamma di
prodotti/servizi di pacchi postali adattata
alla domanda del mercato internazionale
Risoluzione C28 Azione dell'UPU a favore di paesi meno
avanzati (PMA)
Risoluzione C29 Principi da sottolineare in materia di
attivita' di assistenza tecnica dell'UPU
Raccomandazione C30 Termine di risposta ai questionari
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Natura e numero Titolo
della decisione
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Raccomandazione C31 Utilizzazione nei servizi postali di carta
fabbricata con procedimenti non inqui-
nanti (carta l'ecologica")
Raccomandazione C32 Invii in franchigia di tasse e di diritti
Raccomandazione C33 Conclusione di accordi bilaterali relativi
agli obiettivi di servizio
Raccomandazione C34 Imballaggi utilizzati per il trasporto
degli invii postali
Raccomandazione C35 Rinvio all'origine delle corrispondenze
per via aerea
Raccomandazione C36 Utilizzazione delle regole di sintassi dei
messaggi elettronici EDIFACT
Raccomandazione C37 Utilizzazione del Repertorio di elementi di
dati commerciali dell'ONU
Decisione C38 Ammissione della stampa al dibattito
generale
Decisione C39 Vice-presidenze del XX Congresso
Decisione C40 Presidenze e vice-presidenze delle Commis-
sioni del XX Congresso
Decisione C41 Membri delle Commissioni ristrette
Decisione C42 Approvazione del Rapporto sull'insieme del-
l'attivita' del Consiglio esecutivo
1984-1989
Decisione C43 Approvazione del Rapporto sull'insieme
dell'attivita' del Consiglio consultivo
degli studi postali 1984-1989
Decisione C44 Approvazione del Rapporto del Direttore
Generale dell'Ufficio internazionale
1985-1989
Decisione C45 Relazioni con l'Organizzazione delle
Nazioni Unite e con altre organizzazioni
internazionali
Decisione C46 Condizionamento degli invii di merci da
aprire solo con particolari precauzioni
Risoluzione C47 Segnaletica dei colli contenenti merci da
non esporre ai controlli con apparecchi
radiografici o alla luce
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Natura e numero Titolo
della decisione
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Risoluzione C48 Instaurazione di un dibattito generale
Risoluzione C49 Luogo del XXI Congresso postale universale
Decisione C50 Applicazione della Dichiarazione sulla con-
cessione dell'indipendenza ai paesi ed ai
popoli coloniali da parte di istituzioni
specializzate
Decisione C51 Telegrammi dei servizi finanziari postali
(Postfin)
Decisione C52 Compilazione e regolamento dei conti dei
pacchi postali
Auspicio C53 Rappresentanza dei membri del Consiglio
esecutivo
Auspicio C54 Pieghi chiusi in transito sospettati di
contenere stupefacenti o materie psicotrope
Risoluzione C55 Nuova presentazione della Lista degli
oggetti vietati
Risoluzione C56 Revisione delle tariffe e studio
permanente delle spese di transito
Risoluzione C57 Studio di una distanza media ponderata per
paese per i pieghi in transito territoriale
Risoluzione C58 Numero non attribuito
Risoluzione C59 Studio sulle spese di transito del
corriere allo scoperto
Risoluzione C60 Liquidazione dei conti arretrati del
vecchio regime di finanziamento
Risoluzione C61 Risanamento dei conti arretrati di
qualsiasi natura
Risoluzione C62 Inno mondiale della posta
Risoluzione C63 Utilizzazione di un simbolo per i
cecogrammi
Risoluzione C64 Indicazione sul modulo di reclamo C9 del
motivo della ritardata consegna degli
invii
Risoluzione C65 Esclusione delle merci pericolose dal cor-
riere via aerea
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Natura e numero Titolo
della decisione
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Risoluzione C66 Documenti di base per l'iscrizione dei pesi
da prendere in considerazione per il
regolamento dei conti del corriere soggetto
alle spese di transito ed alle spese
terminali
Risoluzione C67 Rafforzamento delle attivita' prioritarie
dell'Unione
Risoluzione C68 Compilazione e regolamento dei conti
Risoluzione C69 Miglioramento dei servizi postali nelle zone
rurali
Risoluzione C70 Ampliamento della compensazione organizzata
dall'Ufficio internazionale
Risoluzione C71 Metodi atti a migliorare il rinvio dei
sacchi postali vuoti
Risoluzione C72 Studio permanente delle spese terminali
Risoluzione C73 Tasso di base del trasporto aereo del
corriere
Raccomandazione C74 Formazione di fasci di buste "piatte"
Raccomandazione C75 Utilizzazione di un adeguato materiale per
il confezionamento dei fasci
Raccomandazione C76 Maggiore uso dei contenitori per il corriere
Raccomandazione C77 Riserve al capitolo III della Convenzione
postale universale ed al titolo III
dell'Accordo concernente i pacchi postali
sulla responsabilita'
Raccomandazione C78 Riserva degli incassi delle spese terminali
per il miglioramento della qualita' dei
servizi postali
Raccomandazione C79 Messaggi elettronici standardizzati
concernenti i pieghi
Raccomandazione C80 Deontologia filatelica ad uso dei Paesi
membri dell'UPU
Decisione C81 Entrata in vigore degli Atti del Congresso
di Washington 1989
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Natura e numero Titolo
della decisione
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Decisione C82 Etichettatura dei pieghi
Decisione C83 Consegna dei pieghi
Decisione C84 Studio sulla razionalizzazione dei moduli
dell'UPU
Decisione C85 Spese di transito del corriere allo scoperto
Decisione C86 Conseguenze dell'utilizzazione del DTS
come unita' di conto
Decisione C87 Compilazione e regolamento dei conti
Decisione C88 Riimpostazione
Decisione C89 Revisione dell'Accordo concernenti i pacchi
postali risultante dal Congresso di
Washington - Riferimenti alla Convenzione
Decisione C90 Servizio di corrispondenza commerciale-
risposta internazionale
Risoluzione C91 Programma generale di azione di Washington
Risoluzione C92 Approvazione dei Regolamenti di esecuzione
esaminati dal Congresso
Decisione C93 Elezione del Direttore generale e del Vice-
Direttore generale dell'Ufficio internazio-
nale dell'Unione postale universale
Decisione C94 Utilizzazione di altri mezzi di trasmissione
di fondi dei servizi finanziari postali
Risoluzioni
DECISIONI DEL CONGRESSO DI WASHINGTON 1989 DIVERSE DA QULLE CHE MODIFICANO GLI ATTI (RISOLUZIONI, DECISIONI, RACCOMANDAZIONI, AUSPICI ECC.)
Risoluzione C 1/1989
Applicazione immediata delle nuove competenze legislative del CE
Il Congresso,
Viste
le nuove competenze legislative del CE contenute negli articoli 22, paragrafi 5 e 25 , paragrafo 2 della Costituzione ; 102 paragrafo 6, 109 paragrafo 2, 120 paragrafo 3, 121, paragrafo 2, 122 paragrafo 2 e 123 del Regolamento generale; 93, paragrafo 2 della Convenzione; 57, paragrafo 2 dell'Accordo relativo ai pacchi postali; 13, paragrafo 3.2 dell'Accordo relativo ai vaglia postali; 17 paragrafo 3.2 dell'Accordo relativo al servizio degli assegni postali: 9 paragrafo 2.2, dell'Accordo relativo agli invii con assegno,
tenendo conto
della rapida evoluzione delle tecniche e delle esigenze della
societa',
ritenendo
che e' urgente e necessario, per la salvaguardia del servizio
postale di replicare in maniera appropriata, il piu' rapidamente ed efficacemente possibile alle sfide della concorrenza aggressiva,
considerando
che ogni attesa rischierebbe di compromettere l'efficacia delle
azioni da svolgere e di rendere le decisioni obsolete
decide
di mettere immediatamente in vigore le disposizioni relative alle
nuove competenze legislative del CE
(Proposta 01,8a seduta plenaria)
Risoluzione C 2/1989
Seconda fase di trasferimento al CE di una parte della funzione
legislativa del Congresso
Il Congresso,
Avendo esaminato con soddisfazione
il risultato dello studio del CE relativo alla regolamentazione
postale internazionale,
avendo approvato
le nuove competenze legislative del Ce in materia di Regolamenti di esecuzione,
consapevoli del fatto
che si tratta di una prima fase ma che lo scopo da raggiungere e'
di riservare al congresso la competenza di legiferare direttamente unicamente sulle questioni costituzionali e sulle questioni fondamentali concernenti il servizio postale internazionale,
avendo allo spirito gli orientamenti e la nuova filosofia che
deriva dal dibattito generale sulle strategie commerciali ed operative della posta per meglio servire la clientela,
incarica
il Consiglio esecutivo di proseguire i suoi studi su un modo
diverso di concepire e di presentare la regolamentazione internazionale allo scopo di rendere piu' rapida la sua modifica in funzione delle esigenze senza ricorrere al Congresso quando non si tratta di principi fondamentali tenendo conto in particolar modo degli interessi dei paesi non membri del CE.
(Proposta 02, Commissione 3, 3a seduta)
Risoluzione C 3/1989
Accordi concernenti i servizi finanziari postali ed abbonamenti ai
giornali e scritti periodici soppressi. Possibilita' del loro
mantenimento o del loro ripristino
Il Congresso,
constatando
che i Paesi membri dell'UPU sia che non partecipino ai servizi di
buoni postali di viaggio, di assegni postali di viaggio, dei valori domiciliati negli Uffici di assegni postali dei ricuperi, del risparmio o degli abbonamenti ai giornali e scritti periodici, sia che eseguano questi servizi in base ad accordi bilaterali molto diversi gli uni dagli altri,
ritenendo
che, in queste condizioni, la regolamentazione di questi servizi da parte dell'UPU non e' piu' giustificata,
decide
1- di sopprimere nell'Accordo concernente i vaglia postali le
disposizioni concernenti i buoni postali di viaggio;
2- di sopprimere nell'Accordo concernente il servizio degli assegni postali le disposizioni sugli "Assegni postali di viaggio" nonche' quelle relative al "Pagamento mediante bonifico dei valori domiciliati negli Uffici di conti correnti postali";
3 - di sopprimere l'Accordo concernente i ricuperi, l'Accordo
concernente il servizio internazionale di risparmio e l'Accordo concernente gli abbonamenti ai giornali e scritti periodici,
4 - di lasciare tuttavia alle Amministrazioni la possibilita' di
mantenere o di ri-introdurre ulteriormente tra di loro tutte o parti delle disposizioni che regolamentano i servizi predetti,
incarica di conseguenza
l'Ufficio internazionale di divulgare, per mezzo di circolare,
qualora se ne senta l'esigenza e a richiesta dei paesi interessati, l'elenco dei paesi che partecipano a questi servizi nonche' alcune informazioni di portata generale.
(Proposta 05, Commissione 8, 1 seduta)
Risoluzione C 4/1989
Comitato di coordinamento dei lavori degli organi permanenti
dell'Unione
Il Congresso
visti
- la decisione CE 11/1986 con la quale il Consiglio esecutivo ha
deciso l'istituzione di un Comitato di coordinamento costituito dal Presidente del CE, dal Presidente del CCEP e dal Segretario generale di questi due organi:
- i nuovi orientamenti dell'Unione
considerando
l'utilita' del ruolo svolto dal Comitato di coordinamento
incaricato di seguire e di coordinare i lavori relativi alla
Dichiarazione di Amburgo
consapevole
della necessita' di rafforzare la collaborazione tra gli organi
permanenti dell'UPU
decide
- di conferire un carattere permanente a questo Comitato di
coordinamento;
- di incaricare questo Comitato di assicurare una concertazione
permanente tra il Consiglio. esecutivo, il Consiglio consultivo degli studi postali e l'Ufficio internazionale.
(Proposta 012, l0 seduta plenaria)
Risoluzione C 5/1989
Controllo permanente della qualita' del servizio su scala mondiale
Il Congresso,
constatando
- i risultati incoraggianti dei controlli dei termini di avviamento derivanti dalla attuazione della Dichiarazione di Amburgo:
- il grande interesse che queste azioni hanno suscitato tra i Paesi membri,
considerando
che il miglioramento della qualita' e della rapidita' degli
avviamenti e degli scambi internazionali rappresenta un obiettivo prioritario per salvaguardare l'immagine della posta presso il pubblico, combattere efficacemente contro la concorrenza dei fattorini privati e far fronte alle imprese di ri-impostazione,
convinto
della capacita' delle Amministrazioni di ottenere un miglioramento
importante e durevole della qualita' dei loro avviamenti grazie ad una maggiore vigilanza nell'ambito dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi e ad azioni concertate di controllo,
invita
con sollecitudine tutte le Amministrazioni delle Poste:
- a valutare l'efficacia dei loro vari sistemi di controllo di
qualita', nonche' la loro capacita' a fornire risultati soddisfacenti: se del caso a prendere i provvedimenti atti a rafforzare ed a migliorare questi sistemi:
- a controllare sistematicamente con i loro mezzi, le scadenze di
trattamento nei loro servizi di corriere internazionale (in arrivo ed in partenza) secondo una periodicita' adeguata e regolare;
- a partecipare attivamente ai controlli organizzati dall'Ufficio
internazionale;
- a prendere immediatamente se del caso, ogni misura di risanamento atta a migliorare la qualita' del servizio in vista di assicurare alla posta una posizione piu' forte sul mercato delle comunicazioni.
invita
le Unioni ristrette a fare tutto il possibile per agevolare la
realizzazione dei predetti obiettivi
incarica
l'Ufficio internazionale:
- di continuare ad effettuare regolarmente controlli sulla durata
degli avviamenti su scala mondiale;
- di sottoporre a tal fine all'approvazione del CCEP una
metodologia basata su:
- la Dichiarazione di Amburgo;
- la vasta esperienza acquisita durante gli ultimi quattro anni
dall'UPU, dalle Unioni ristrette e dalle Amministrazioni postali, che consente di pervenire per quanto possibile alla fissazione delle norme di avviamento del corriere internazionale;
- di intervenire presso le Amministrazioni o i servizi responsabili dei ritardi e delle insufficienze accertate, affinche' siano adottate senza indugio le misure di risanamento necessarie;
- di fornire se del caso il suo appoggio alle Amministrazioni per
aiutarle a migliorare la situazione;
- di istituire il prima possibile questo sistema di controllo per
la rete EMS mondiale.
incarica
il Consiglio esecutivo ed il Consiglio consultivo degli studi
postali di seguire i lavori derivanti da questa risoluzione e di adottare tutte le misure che riterranno necessarie.
(Proposta 013,10 seduta plenaria)
Risoluzione C 6/ 1989
Priorita' e principi di azione dell'UPU in materia di assistenza
tecnica
Il Congresso,
visti
i rapporti presentati dal consiglio esecutivo sull'assistenza
tecnica in seno all'UPU,
sottolineando
l'urgenza per i paesi in via di sviluppo di intraprendere o di
intensificare sforzi atti a migliorare la situazione dei loro servizi postali spesso gravemente pregiudicati dagli effetti di una crisi economica persistente,
consapevole
della necessita' per l'UPU di continuare a fornire a questi paesi
un aiuto complementare e d'intensificare le sue azioni di assistenza tecnica in settori prioritari concentrandoli su un numero limitato di paesi per i quali quest'aiuto si rivela necessario ed urgente,
preoccupati
di assicurare a quest'assistenza tecnica la maggiore efficacia
possibile grazie in particolare a provvedimenti speciali stabiliti di comune accordo con i paesi beneficiari,
convinto
dell'opportunita' di inserire l'aiuto dell'UPU nel quadro generale
della strategia delle Nazioni Unite per lo sviluppo e nel quadro particolare di piani o di programmi nazionali o regionali dell'UNDP,
decide
1- di stabilire come segue i gruppi dei paesi beneficiari:
- paesi meno progrediti: prima priorita'
altri paesi a basso reddito e i paesi a reddito intermedio
(categoria inferiore);in base alla classifica della Banca mondiale;
2- di riconoscere come prioritarie le azioni miranti a:
- ristrutturare la gestione;
- realizzare piani e programmi di sviluppo;
- migliorare la qualita' del servizio;
- migliorare l'avviamento e la distribuzione degli invii per posta
a livello internazionale ed interno;,
- assicurare la formazione e la specializzazione dei quadri medi e
superiori.
incarica
il Consiglio esecutivo:
1 di intensificare nella misura del possibile le azioni. di
assistenza tecnica dell'UPU in base alle priorita' cosi' definite per quanto concerne i paesi beneficiari e le azioni da intraprendere;
2 programmare le azioni di assistenza tecnica dell'UPU ed
integrarle in programmi di sviluppo coerenti elaborati e realizzati tra le Amministrazioni beneficiarie;
3 applicare i seguenti principi di azione:
- incitare i paesi beneficiari a fare in modo che vi sia coerenza
tra i loro piani o programmi nazionali e gli obiettivi regionali;
- elaborare per i paesi meno progrediti un programma speciale di
cui potrebbero beneficiare, in taluni casi, altri paesi;
- svolgere una migliore promozione di cooperazione vista della
promozione tecnica tra paesi in via di sviluppo, intraprendendo azioni per appoggiare gli sforzi di questi paesi;
- realizzare la decentralizzazione delle attivita' di assistenza
tecnica dell'UPU;
- sottoporre alla conclusione di un contratto di sviluppo i
progetti integrati a carattere pluriannuale finanziati mediante le risorse proprie dell'UPU;
- provvedere un migliore coordinamento ed una maggiore
mobilitazione di risorse a favore dell'assistenza tecnica;
- rafforzare il sistema di valutazione,e di controllo dei progetti;
- rinsaldare i legami tra l'UPU e le Unioni ristrette secondo la
risoluzione CE 6/1983 adottata dal Consiglio esecutivo nel 1983, gli accordi conclusi con ciascuna Unione ristretta e secondo i principi e le procedure applicate dall'UNDP.
- sviluppare le sue relazioni con le Commissioni economiche
dell'ONU e studiare i mezzi per concludere accordi con tali istituzioni.
incarica
il Direttore generale dell'Ufficio internazionale di proseguire i
suoi sforzi in vista di sviluppare le attivita' di assistenza tecnica nell'ambito delle priorita' e dei principi stabiliti dal Congresso e secondo le direttive impartite dal Consiglio esecutivo, integrandole il piu' ampiamente possibile nel quadro dell'UNDP.
(Proposta 015, Commissione 9, 2 seduta)
Risoluzione C7/1989
Finanziamento delle attivita' di assistenza tecnica dell'UPU
Il Congresso,
visto
il rapporto presentato dal Consiglio esecutivo riguardo
all'assistenza tecnica dell'UPU,
rammentando
il principio secondo il quale l'UNDP deve rimanere la fonte
principale di finanziamento del programma di assistenza tecnica dell'UPU,
si felicita
degli sforzi consentiti da questo organismo per la realizzazione
dei progetti di assistenza tecnica nel settore postale,
tenendo a mente
le esigenze prioritarie dei paesi meno progrediti che non cessano
di aumentare,
preoccupato
dall'inadeguatezza delle risorse complementari di cui dispone l'UPU per coprire i bisogni non soddisfatti a titolo dell'UNDP malgrado gli sforzi di taluni paesi.
consapevoli
della necessita' di rendere piu' efficace l'aiuto concesso ai paesi beneficiari,
tenendo conto
dell'evoluzione della politica generale in materia di aiuto allo
sviluppo e dei mezzi limitati dell'UPU
decide
1 di concentrare risorse a vantaggio dei paesi per i quali l'aiuto
allo sviluppo si rivela il piu' urgente e necessario:
2 di lanciare un appello ai paesi in vista dell'accrescimento delle risorse complementari per l'assistenza tecnica dell'UPU;
3 di compensare l'inflazione registrata successivamente al
Congresso di Amburgo del 1984, incrementando del l0 per cento almeno i crediti di bilancio stanziati per l'assistenza tecnica;
raccomanda
1 - ai paesi beneficiari:
a) di assumersi a carico quando possono una parte delle spese
inerenti alle attivita' di assistenza tecnica, secondo la prassi dell'UNDP (ripartizione dei costi);
b) di assumersi a carico quando possono talune spese inerenti
all'assistenza tecnica fornita dall'UPU (spese di viaggio o di soggiorno dei consulenti o dei borsisti, nonche' contribuzioni in natura atte ad agevolare la realizzazione di attivita' di formazione professionale in occasione dell'organizzazione di cicli di studi, corsi o "stages");
2- a tutti i paesi:
a) di partecipare su base pluriannuale all'alimentazione del Fondo
speciale UPU mediante contributi volontari il cui ammontare dovrebbe essere aumentato per far fronte a bisogni crescenti in materia di formazione postale;
b) di effettuare passi presso le rispettive Autorita' governative
in vista di aumentare i crediti stanziati per la cooperazione tecnica affinche' siano messi fondi a disposizione delle loro Amministrazioni sia direttamente sia tramite l'UPU per aiutare i servizi postali dei passi in via di sviluppo
c) di concedere a livello bilaterale o multibilaterale assistenza
tecnica in natura o mezzi di finanziamento rispondenti alle esigenze prioritarie segnalate dall'UPU.
incarica
il Direttore generale dell'Ufficio Internazionale.
1 di avvalersi pienamente dei mezzi offerti dalla
decentralizzazione, per raddoppiare i suoi interventi presso le autorita' nazionali e le autorita' dell'UPDP al fine di agevolare l'esito positivo delle domande presentate dalle Amministrazioni postali:
2 di appoggiare le azioni di informazione pubblica intraprese a tal fine dalle Amministrazioni dei paesi in via di sviluppo;
3 di proseguire i suoi sforzi con la collaborazione se del caso
delle Unioni ristrette per la ricerca di mezzi di finanziamento complementari, in particolare presso i paesi sviluppati o ricchi, la Banca mondiale e le istituzioni finanziarie sotto-regionali e regionali;
4 di ricercare i mezzi per concludere accordi di cofinanziamento di progetti con altre fonti ed in particolare con i donatori bilaterali e multilaterali.
(Proposta 016, Commissione 9, 2 seduta)
Risoluzione C 8/1989
Ulteriore miglioramento della gestione di lavoro dell'Unione
Il Congresso,
riconoscendo
gli ottimi risultati ottenuti dal Consiglio esecutivo per quanto
riguarda l'individuazione di mezzi con i quali il lavoro degli organi dell'Unione puo' essere migliorato ed ammodernato,
desiderando
che altre possibilita' di miglioramento siano individuate e
introdotte,
visto
che diverse Amministrazioni postali sono oggetto di esami
fondamentali e di riorganizzazioni al fine di adattarle alle esigenze commerciali ed alle tecniche di gestione piu' efficaci,
consapevole
che l'Ufficio internazionale deve far fronte a numerose esigenze ed a richieste ed ad obblighi che rendono ancora piu' difficile il compito del Direttore generale,
considerando
che tali esigenze e richieste dovrebbero essere classificate
secondo un ordine di priorita', in modo che le piu' urgenti siano trattate per prime,
incarica
il Consiglio esecutivo:
a) di proseguire la sua azione di ricerca di miglioramenti in tutti gli aspetti della gestione del lavoro dell'Unione:
b) di valutare i risultati dell'introduzione delle riforme proposte dal precedente CE e adottate al Congresso di Washington:
c) di far esaminare l'organizzazione e gli obiettivi dell'Ufficio
internazionale, del CE e del CCEP sia da esperti selezionati tra le Amministrazioni postali, sia da consulenti di gestione aziendale, oppure da un gruppo misto composto da entrambi;
d) di applicare il piu' rapidamente possibile le raccomandazioni di tali studi che esigono a suo parere, un'azione immediata;
e) di formulare eventuali proposte di riforme per il prossimo
Congresso basate sulle risultanze dei suddetti lavori.
(Proposta 026, Commissione 3, 4 seduta)
Risoluzione C 9/1989
Approvazione dei conti dell'Unione per gli anni 1984 a 1988
Il Congresso,
Visto
a) il rapporto del Direttore generale sulle finanze dell'Unione
(Congres - Doc 19);
b) il rapporto della sua Commissione delle finanze (Congres - Doc
68)
approva
i conti dell'Unione postale universale degli anni 1984 a 1988
(Congres - Doc 19 e 68, Commissione 2, 1 seduta)
Risoluzione C 10/1989
Regolamentazione delle stampe
Il Congresso,
essendo venuto a conoscenza dei lavori effettuati dal consiglio
esecutivo nell'ambito dello studio sulla classifica degli invii della corrispondenza postale,
constatando
che la maggioranza delle Amministrazioni che hanno partecipato alla consultazione realizzata dalla lettera-circolare n. 3390.2(B) 1491 del 29 maggio 1987 era d'avviso che gli articoli 126 a 128 del Regolamento di esecuzione della Convenzione dovrebbero essere abbreviati e che la soluzione di alcuni dettagli dovrebbe essere a discrezionalita' dell'Amministrazione di origine dell'invio;
notando altresi'
che l'Unione internazionale degli editori (UIE) e' del parere che
l'articolo 19 della Convenzione deve essere modernizzato in modo da ammettere come stampe a tassa ridotta i cataloghi riprodotti su dischi compact CD ROM, dischetti floppy o cassette, come pure le pubblicazioni accompagnate da materiale audio o visivo,
incarica
il Consiglio esecutivo di intraprendere uno studio volto a
rimodernare ed a semplificare la regolamentazione concernente le stampe.
(Proposta 2000.1 Commissione 4, 1 seduta)
Risoluzione C 11/1989
Ricostituzione del Comitato di contatto CCD/UPU
(Consiglio di cooperazione doganale/Unione postale universale) e
creazione dei comitati di contatto nazionali posta/dogana
Il Congresso
visto
il risultato positivo dei lavori effettuati dal Comitato di
contatto CCD/UPU
ritenendo
che gli sforzi volti ad accelerare ed a semplificare il trattamento doganale degli invii postali devono essere perseguiti,
tenendo conto
- delle questioni il cui studio deve essere continuato;
- dell'interesse offerto dalla creazione di comitati di contatto
nazionali posta/dogana.
considerando
che la collaborazione che si e' instaurata fin dal 1965 tra l'UPU
ed il CCD favorisce gli interessi rettamente intesi di ciascuna delle due organizzazioni,
invita
i Paesi membri a fare ogni sforzo er cr4eare comitati di contatto
nazionali posta/dogana al fine di risolvere in maniera piu' adeguata i problemi locali che si presentano.
autorizza
il Consiglio esecutivo a ricostituire il Comitato di contatto
CCD/UPU in vista di proseguire lo studio dei problemi comuni.
(Proposta 2000.4, Commissione 4, 5 seduta)
Risoluzione C 12/1989
Azione volta a rafforzare la sicurezza del corriere internazionale
ed a preservarne l'integrita'
Il Congresso,
tenendo conto
- della fondamentale responsabilita' delle Amministrazioni postali
per quanto riguarda la garanzia dell'inviolabilita' degli invii postali;
- della necessita' di elaborare politiche, norme e programmi su
scala internazionale al fine di aiutare le Amministrazioni ad agire di concerto per assumere questa responsabilita' e preservare l'integrita' del sistema postale internazionale;
- dell'opportunita' di un aggiornamento delle misure contenute
nella raccomandazione C 63 del Congresso di Losanna;
- del ruolo che l'UPU puo' svolgere nel senso di un coordinamento
di questo sforzo;
- della risoluzione 42/159 dell'Assemblea generale dell'ONU del
1987 che chiede che alcune organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite tra le quali l'UPU studino i provvedimenti da adottare per combattere ed eliminare il terrorismo,
considerando
- l'aumento degli atti criminali commessi contro il corriere
internazionale;
- la vulnerabilita' del sistema della posta internazionale nei
confronti di reati commessi tramite la posta o contro di essa ( furti, frodi, traffico di droga e di pornografia);
- le conoscenze e le particolari tecniche richieste per lottare
contro i reati perpetrati a danno della posta e le limitate risorse di cui dispone per combattere queste azioni.,
consapevole
- dell'importanza sociale e commerciale del mantenimento della
fiducia del pubblico nei confronti della sicurezza degli invii postali;
- dei vantaggi che le Amministrazioni postali che usufruiscono di
uno statuto di azienda pubblica imperniata sul servizio pubblico dovrebbero avere in relazione al settore privato che fa loro concorrenza nell'ambito della sicurezza del corriere.
notando
i recenti sforzi volti ad accrescere la cooperazione internazionale allo scopo di far meglio conoscere i problemi legati alla sicurezza del corriere internazionale come:
- lo studio internazionale sui reati postali svolto da Interpol tra il 1984 ed il 1986;
- la Conferenza svoltasi a Vienna nel 1987 sul traffico degli
stupefacenti con vari mezzi tra cui la posta internazionale, sponsorizzata dal Fondo delle Nazioni Unite per la lotta contro l'abuso di stupefacenti (FNULAD);
- gli sforzi congiunti del Consiglio di cooperazione doganale e
dell'UPU volti all'Organizzazione di seminari destinati al personale della posta sulla ricerca del traffico di stupefacenti attraverso la posta e lo svolgimento del primo seminario finanziato dal FNULAD a Bangkok in Ottobre 1988;
- la Conferenza sulla sicurezza del corriere svoltasi a Messico in
agosto-1988, sotto il patrocinio dell'UPAE, la Dichiarazione sulla sicurezza del corriere che ne e' risultata e che e' stata adottata dal Consiglio consultivo ed esecutivo dell'UPAE nel settembre 1988 nonche' la Conferenza di Rio de Janeiro in agosto 1989 sui seguiti dati a quanto sopra.
invita con sollecitudine
i membri a verificare la compatibilita' delle loro politiche
nazionali con la legislazione in vigore relativa alla sicurezza ed all'integrita' del corriere ed a procedere se del caso, alle modifiche necessarie per realizzare progressi in materia.
incarica
il Consiglio esecutivo (CE) ed il Consiglio consultivo degli studi
postali (CCEP), ciascuno nell'ambito della propria competenza e con l'appoggio dell'Ufficio internazionale, a riunire un gruppo di esperti in materia di sicurezza postale e concepire ed adottare iniziative vertenti sulle politiche,le norme ed i programmi internazionali che possono essere attuati a livello pratico prima del
Congresso successivo
(Proposta 2000.5, Commissione 4, 1 seduta)
Risoluzione C 13/1989
Logotipo universale per identificare i servizi postali
Il Congresso,
avendo notato
- che l'UPU che ha il suo proprio simbolo, lo associa per
tradizione all'immagine di questa Unione;
- che al contrario, i servizi postali non dispongono di alcuna
segnaletica comune moderna tale da suscitare un impatto sul mercato e consentire, alla stregua del servizio EMS, la loro identificazione in qualsiasi regione del mondo.
consapevole
della necessita' di adottare un simbolo postale unico che associ
negli utenti la posta all'idea di rapidita', di sicurezza e di affidabilita'.
incarica
il consiglio consultivo degli studi postali di realizzare uno
studio sull'eventuale creazione di un logotipo universale che
consenta di individuare i servizi postali
(Proposta 2000.13 Commissione 4, 1 seduta)
Risoluzione C 14/1989
Studio sulla struttura della Convenzione degli Accordi e dei loro
Regolamenti di esecuzione
Il Congresso
Vista
l'esigenza crescente di flessibilita' e di adattabilita'
dell'Unione postale universale nelle circostanze attuali e di fronte alle costrizioni esterne,
tenendo conto
del lavoro gia' effettuato dal Consiglio esecutivo per il
miglioramento dei metodi di lavoro dell'Unione,
notando
l'intento di ulteriormente agire in questo senso,
considerando
l'esigenza di una regolamentazione, chiara, semplice e flessibile
per la gestione dei servizi postali internazionali,
convinto
che i Regolamenti di esecuzione della convenzione e degli Accordi
non rispondono piu' a questa esigenza in maniera adeguata,
incarica
il Consiglio esecutivo:
1 - di effettuare uno studio sulla Convenzione,gli Accordi ed i
loro Regolamenti di esecuzione, al fine di determinare:
- le disposizioni essenziali della Convenzione e degli Accordi che
vi devono essere mantenute nonche' altre disposizioni che dovrebbero essere situate altrove;
- come queste ultime disposizioni ed i Regolamenti di esecuzione
potrebbero essere riformulate in un linguaggio chiaro e diretto in manuali di gestione aventi un costrutto logico al fine di agevolare la gestione del servizio postale internazionale;
2 - di decidere se del caso lo statuto giuridico il piu' flessibile possibile da attribuire a tali manuali;
3 - di iniziare immediatamente l'elaborazione di vari manuali di
gestione;
4 - di sottoporre al Congresso successivo i risultati di questo
lavoro assieme a proposte per quanto riguarda le modalita' di aggiornamento dei manuali.
(Proposta 2000.19 Commissione 3, 3a seduta)
Risoluzione C 15/1989
Armonizzazione delle condizioni di ammissione e delle prestazioni
supplementari fornite nel servizio dei colli postali
Il Congresso,
constatando
le grandi divergenze che esistono attualmente tra le
Amministrazioni postali dei Paesi membri per quanto riguarda le condizioni di ammissione e le prestazioni supplementari offerte nel servizio dei colli postali,
considerando
che queste differenze sono difficilmente comprese dalla clientela,
complicano il lavoro dei servizi di sfruttamento e sono fonte di numerosi errori di servizio,
consapevole
della necessita' per le Amministrazioni postali di adottare
d'urgenza ogni misura utile volta a conservare o a ricuperare la loro parte di mercato in un settore di grande concorrenza quale quello del trasporto delle piccole merci,
invita
le Amministrazioni postali dei Paesi membri ad ammettere, per tutte le categorie di pacchi postali:
- un peso massimo di almeno 20 kg:
- i limiti di dimensione prescritti all'articolo 20, paragrafo 1
dell'Accordo concernente i pacchi postali (Amburgo 1984) vale a dire 1,50 metri per una qualunque delle dimensioni i 3 metri per la somma della lunghezza e di massimo contorno calcolato in un senso diverso da quello della lunghezza
- i pacchi con valore dichiarato:
- i pacchi espresso:
- corrispondenze e documenti di ogni natura aventi carattere di
corrispondenza attuale e personale secondo l'articolo 19 capoverso a) numero 3, terzo comma dell'Accordo concernente i pacchi postali (Amburgo 1984):
- l'avviso di ricevimento:
- l'invio di un avviso di mancata consegna in conformita' con
l'articolo 22, paragrafo 2 capoverso a) o b) dell'Accordo concernente i pacchi postali (Amburgo 1984)
(Proposta 5000 1, Commissione 7, 2 seduta)
Risoluzione C16/1989
Introduzione ed estensione del servizio dei colli postali
Il Congresso,
considerando
che lo scambio di pacchi postali costituisce uno dei servizi piu'
importanti per gli utenti della posta e che, per questo fatto, e' indispensabile che le Amministrazioni postali riservino a tale servizio la massima attenzione al fine di svolgerlo nel migliore dei modi nell'ambito internazionale,
in considerazione del fatto
che oggi, il servizio dei pacchi postali e' svolto in conformita'
con l'Accordo cui hanno aderito 144 Paesi-membri dell'Unione,
che solamente 26 Paesi membri non hanno aderito all'Accordo
concernente i pacchi postali,
visto
che i servizi postali devono adottare misure appropriate per poter
svolgere un ruolo piu' efficace nell'organizzazione e nella commercializzazione del traffico dei pacchi per partecipare il piu' attivamente possibile al mercato mondiale di questi scambi,
auspicando
che le Amministrazioni postali siano in grado di offrire ai loro
utenti un servizio che garantisca un massimo di sicurezza sia a livello del trattamento che a quello della distribuzione dei pacchi,
invita
le 26 Amministrazioni dei Paesi membri che non hanno ancora aderito all'Accordo concernente i pacchi postali ad introdurre questo
servizio nei loro scambi postali internazionali
incarica
il Consiglio esecutivo:
1 - di esaminare le difficolta' che impediscono a questi paesi di
aderire all'Accordo concernente i pacchi postali e ad esaminare i mezzi che consentano loro di farlo:
2 - di studiare la possibilita' di rendere obbligatorio il servizio dei pacchi postali in seno all'Unione:
3 - di presentare al prossimo Congresso le proposte ad hoc.
(Proposta 5000.6 Rev. 1, Commissione 7, 1 seduta)
Risoluzione C 17/1989
Tasso universale per le quote territoriali e marittima
Il Congresso,
avendo adottato
le nuove quote territoriali e marittime proposte dal consiglio
esecutivo in conclusione dello studio da quest'ultimo effettuato a seguito della risoluzione C 22 adottata dal Congresso di Amburgo 1984,
considerando
- che i tre metodi attuali per la fissazione delle quote
territoriali e marittime, sia per categoria di peso (articoli 46, 47 e 48 dell'Accordo) sia per pacco (articolo 53, paragrafo 3) sia per kg. di peso lordo dei pieghi (articolo 53, paragrafo 3) hanno come conseguenza una tendenza inflazionista sulle tariffe;
- che un tasso universale basato su un corrispettivo per oggetto,
per tener conto degli oneri fusi e su un corrispettivo in base al peso,per tener conto degli oneri varabili secondo il peso, sarebbe piu' corrispondente alla realta' dei costi,in considerazione in particolar modo della media di questi ultimi nell'insieme dei paesi dell'Unione;
- che questo sistema di retribuzione, oltre ad essere un mezzo per
evitare tendenze inflazioniste, presenterebbe anche il vantaggio
della semplificazione, incarica
il Consiglio esecutivo:
1- di svolgere uno studio sulla possibilita' di introdurre un tasso universale combinando il tasso per pacco ed il tasso per kg. di peso lordo dei piego, in base a due elementi: oneri fissi ed oneri. variabili;
2 - di sottoporre se del caso le proposte che risultano da questi
studi nel Congresso successivo.
(Proposta 5500.2 Commissione 7, 3 seduta)
Risoluzione C 18/1989
Revisione delle quote territoriali e marittime
Il Congresso,
avendo adottato
le nuove quote territoriali e marittime proposte dal consiglio
esecutivo in conclusione dello studio che deriva dalla Risoluzione C 22 del Congresso di Amburgo 1984,
dato
- che i tassi indicativi applicabili alle quote territoriali di
partenza e di arrivo sono stati stabiliti in modo tale che le quote consentano alle Amministrazioni di coprire le spese di trattamento dei pacchi all'arrivo pur vigilando affinche' il servizio dei pacchi postali rimanga competitivo;
- che le quote territoriali di transito e le quote marittime sono
state fissate con riferimento alle spese di transito della postalettere secondo il "metodo comparativo postalettere - pacchi postali" descritto nel Congresso - Doc 13 di Tokyo 1969 (Documenti di Tokyo 1969, Volume II pagine 449 a 452);
- che queste stesse quote sono state calcolate secondo il metodo
detto "des moindres carres (dei quadrati minimi)" da cui risulta una equazione delle curve dei prezzi medi (metodo di Amburgo 1984).
incarica
il consiglio esecutivo:
1 - di procedere ad un nuovo studio sull'importo dei tassi
indicativi applicabili alle quote territoriali di partenza e di arrivo previsto all'articolo 46 dell'Accordo concernente i pacchi postali (Washington 1989);
2 - di ritoccare le quote territoriali di transito e le quote
marittime previste agli articoli 47 e 48 dell'Accordo in caso di revisione delle spese di transito della postalettere;
3 - di sottoporre se del caso, le proposte derivanti da questi
studi al Congresso successivo.
(Proposta 5500.1. Commissione 7, 3 seduta)
Risoluzione C 19/1989
Programma di lavoro del CCEP per il periodo 1989-1994
Il Congresso,
visto
l'articolo 104, paragrafo 12, del Regolamento generale relativo
alle attribuzioni del Consiglio consultivo degli studi postali,
Vista
la consultazione dei Paesi membri dell'Unione e delle Unioni
ristrette, effettuata in virtu' dell'articolo 104 paragrafo 12 del Regolamento generale,
constatando
il numero importante di studi terminati sui settori piu' svariati e gia' pubblicati o in via di esserlo nella Raccolta di studi postali,
considerando
il desiderio espresso dai membri del Consiglio consultivo degli
studi postali di limitare il numero degli studi da effettuare in modo tale che il carico di lavoro corrisponda ai mezzi di cui dispone il CCEP, come garanzia dello svolgimento efficace degli studi,
consapevole
della necessita' di integrare armoniosamente gli studi del CCEP nel programma di attivita' dell'Unione nel suo insieme,
stimando
che la capacita' di azione del Consiglio consultiva dovrebbe
vertere a titolo prioritario sui settori di attivita' considerati come i piu' importanti dalle Amministrazioni postali,
adotta
il programma di lavoro del Consiglio consultivo degli studi postali riportato nell'Annesso 1, pur lasciando a questo organo liberta' di valutazione per quanto riguarda gli adattamenti di tale programma in base alla situazione che sara' quella del servizio postale durante il quinquennio.
decide
di lasciare al Consiglio consultivo la cura:
a) di orientare i suoi lavori nella maniera che riterra' piu'
opportuna:
b) di decidere sugli studi permanenti da rivedere;
c) di vigilare acciocche' i risultati ottenuti al termine di taluni studi possano essere ampiamente utilizzati sul territorio a livello pratico a favore dei paesi meno favoriti;
d) di apportare se del caso a taluni studi i correttivi necessari
al fine di rispondere a scopi precisi ed ottenere la massima efficacia;
e) di impiegare i metodi di lavoro meglio adattati agli argomenti
da trattare al fine di pervenire ai migliori risultati.
(Proposta 020, 9 seduta plenaria)
Annesso 1
Annesso 1
Lista degli argomenti di studio preselezionati per il progetto di
programma di lavoro del CCEP (1989-1994)
Settore di attivita' n 1: La posta ed i suoi mercati
- Pianificazione
- Strategie di marketing
- Affari commerciali
- Introduzione di prodotti nuovi
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Titolo degli studi (argomenti proposti) Numero dello studio
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A. Studi principali e sotto-studi
1. Strategie commerciali nei. vari mestieri della pasta:
- Corrispondenze
- Merci
- Pubblicita'
- Stampa
- Corriere rapido (EMS - Corriere elettronico)
- Servizio finanziario
Controllo della concorrenza e ri-impostazione
Controllo delle esigenze della clientela
Segmentazione dei mercati
Prodotti nuovi
Strategie raccomandate
Prospettiva postale
Rete di distribuzione ed analisi della clientela
2. Rete di distribuzione ed analisi della clientela
3. Stampa ed edizione
B. Colloqui e Comitati di contatto
- Prospettiva postale: un colloquio per sessione del CCEP (due
sedute)
- Comitato di contatto Editori/UPU una riunione per sessione del
CCEP (Una seduta)
Settore di attivita' n. 2 sviluppo dei servizi rapidi
- Sviluppo del servizio nel mondo
- Accrescimento dell'efficacia della rapidita'
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Titolo degli studi (argomenti proposti) Numero dello studio
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A. Studi principali e sotto-studi
A. Servizio EMS
- Qualita' del servizio
- Estensione geografica
- Immagine comune
- Controllo degli invii e reclami dei clienti
- Compensazione finanziaria tra le Amministrazioni
- Prestazioni addizionali
- Problemi di dogana
2 Corriere elettronico
- Qualita' di servizio
- Estensione geografica
- Immagine comune
- Compensazione finanziaria tra Amministrazioni
- Prestazioni addizionali
B. Colloqui. Gruppi di lavoro permanenti e Comitati di contatto
- Servizio EMS: un colloquio per sessione del CCEP (due sedute)
- Corriere elettronico: un colloquio ogni due anni (due sedute)
- Comitato di contatto CCEP/CCITT. una riunione ogni due anni (una
seduta)
- SGT 503: una riunione tutti gli anni (una seduta)
Settore di attivita' n 3: Gestione e qualita' del servizio
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Titolo degli studi (argomenti proposti) Numero dello studio
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A. Studi principali e sotto studi
1. Miglioramento del sistema postale:
- Controllo doganale
- Mezzi di avviamento
- Documentazione degli invii e dei pieghi
- Rapporti tra gli Uffici di scambio
- Normalizzazione degli invii postali, dei contenitori postali
(sacchi, contenitori ecc.) e dell'indirizzo postale
- Normalizzazione delle etichette e dei marchi di affrancatura
(sportelli, imprese)
2. Distribuzione del corriere e servizi rurali: mezzi - controllo
3. Norme di avviamento - Controllo della qualita' della rete
postale mondiale
4 Misure necessarie per migliorare i servizi postali rurali nei
paesi in via di sviluppo: modalita' di applicazione
B. Colloqui. Gruppi di lavoro permanenti e Comitati di contatto
- Gruppo misto ISO/UPU: Modalita' per indirizzare": una riunione
l'anno (una seduta)
- Comitato di contatto ISO/UPU: una riunione l'anno (una seduta)
Settore di attivita' n. 4: Ammodernamento
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Titolo degli studi (argomenti proposti) Numero dello studio
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A. Studi principali e sotto-studi'
1. Automatizzazione ed informatizzazione
- Spunta e lettura ottica
- Sportelli ed altri servizi
- Servizi finanziari
- Uffici di scambio ( distinta di consegna AV 7, ecc.)
- Paesaggio automatico dei sacchi
2. Codici
- Codici a barre
- Sistema di controllo dei sacchi degli invii e dei documenti
- Altre applicazioni postali del codice a barre
3. Scambio informatizzato di dati tra le Amministrazioni, assieme
ai loro soci (dogana, compagnie aeree ecc.) e con i loro clienti (grandi) (telematica)
B. Colloqui. Gruppi di lavoro permanenti e Comitati di contatto
- Applicazione delle tecnologie alla posta - ricerca e sviluppo: un
colloquio che raggruppa i re dei centri o dei servizi di ricerca (due sedute), se del caso annuale
- Gruppo normativo di trasmissioni elettroniche: una riunione ad
ogni sessione del CCEP (una seduta)
Settore di attivita' n. 5: Gestione
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Titolo degli studi (argomenti proposti) Numero dello studio
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A. Studi principali e sotto-studi
1. Contabilita' internazionale - Modernizzazione dei sistemi di
fatturazione e di regolamento dei conti
2. Indici di produttivita'
3. Sicurezza:
- degli invii (droga, terrorismo, furti)
- del personale
- degli edifici
- dei mezzi di trasporto
- dei fondi e dei valori
B. Colloqui
Decentralizzazione - Gestione degli Uffici postali (due sedute)
Settore di attivita' n. 6: Risorse umane
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Titolo degli studi (argomenti proposti) Numero dello studio
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B. Colloqui
Decentralizzazione - Gestione degli Uffici postali (due sedute)
Settore di attivita' n. 6: Risorse umane
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Titolo degli studi (argomenti proposti) Numero dello studio
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A. Studi principali e sotto studi
1. Adattamento delle risorse umane della posta agli imperativi dettati dalla concorrenza ed ai cambiamenti di strutture e di tecnologie:
- Gestione
- Formazione
- Motivazione
- Competitivita'
2. Problemi ed ostacoli di formazione nelle Amministrazioni postali
dei paesi in via di sviluppo
B. Colloqui
comunicazione interna e misure di incitamento (due sedute)
Risoluzione C 20/1989
Cooperazione tecnica tra i paesi in via di sviluppo (CTPD)
Il Congresso,
visto
il rapporto presentato dal consiglio esecutivo relativo alla cooperazione tecnica tra paesi in via di sviluppo (CTPD)
convinto
dell'importanza dell'applicazione piu' ampia possibile del concetto di CTPD in conformita' con il Piano di azione adottato dalla Conferenza di Buenos Aires,
notando
con soddisfazione le iniziative adottate nel settore considerato,
considerando
che uno sforzo supplementare di sensibilizzazione attiva e' necessario per trarre il massimo profitto dalle possibilita' offerte dalla CTPD,
convinto
della necessita' per i paesi in via di sviluppo di mobilitare un maggior numero di risorse umane e finanziarie in vista di realizzare pienamente gli obiettivi della CTPD,
considerando
il ruolo di promozione assegnato dalla Conferenza di Buenos Aires alle organizzazioni internazionali in materia di CTPD,
invita
- le Amministrazioni dei paesi in via di sviluppo e le Unioni ristrette a mobilitare i mezzi atti a generalizzare la CTPD per tutte le azioni di cooperazione;
- le Amministrazione dei paesi beneficiari a ricorrere il piu' largamente possibile alle possibilita' offerte nel quadro della CTPD per le loro esigenze di assistenza tecnica;
- le Amministrazioni dei paesi beneficiari della CTPD a fornire i principali apporti necessari, i contributi dei paesi donatori e dell'UPU aventi un effetto catalizzatore;
- le Amministrazioni dei paesi industrializzati a continuare a sostenere gli sforzi spiegati nel settore considerato, direttamente o
tramite l'UPU
incarica
il Consiglio esecutivo di fornire gli orientamenti necessari e
prendere le iniziative necessarie in vista di generalizzare la CTPD
incarica
il Direttore generale dell'Ufficio internazionale:
- di svolgere una campagna di attiva sensibilizzazione grazie all'organizzazione di incontri regionali e interregionali ed alla installazione di un sistema di scambio di conoscenze e di tecnologie tra i paesi in via di sviluppo, con la collaborazione delle Unioni ristrette.
- di promuovere la conclusione di accordi bilaterali di CTPD conformi ai criteri ed ai principi di base adottati in materia;
- di valutare periodicamente l'impatto della CTPD sull'efficacia della cooperazione tecnica nel suo insieme e di renderne conto al Consiglio esecutivo.
(Proposta 017, Commissione 9, 4 seduta)
Risoluzione C 21/1989
Maggiore presenza dell'UPU sul territorio in materia di assistenza tecnica
Il Congresso,
visto
il rapporto presentato dal Consiglio esecutivo sulla maggiore presenza dell'UPU sul territorio in materia di assistenza tecnica (Congres - Doc 55),
considerando
le risoluzioni C78 del Congresso di, Losanna, C37 del Congresso di Rio de Janeiro e C 38 del Congresso di Amburgo che mettono l'accento sulla decentralizzazione piu' accentuata possibile delle attivita' di assistenza tecnica dell'UPU",
consapevole
delle difficolta' che hanno le Amministrazioni postali dei paesi in via di sviluppo a far prendere in considerazione i servizi postali all'atto della ripartizione delle risorse nazionali,
convinto
della necessita' di rafforzare l'aiuto fornito in materia di appoggio settoriale e di programmazione dello sviluppo postale,
riconoscendo
che l'assistenza erogata sul territorio costituisce la migliore garanzia dell'efficacia delle attivita' di assistenza tecnica,
notando
che la presenza accresciuta dell'UPU sul territorio consentira' di rafforzare la cooperazione con le Unioni postali ristrette e con le altre organizzazioni regionali o sotto regionali interessate ai problemi dello sviluppo postale,
incarica
il Direttore generale dell'Ufficio internazionale
- di assegnare sei consiglieri regionali nelle regioni, in ragione di due in Africa, uno in America latina due in Asia/Pacifico e nei Caraibi ed uno nella regione dei paesi arabi;
- di prelevare a tal fine le risorse annuali necessarie sui mezzi finanziari gia' disponibili;
- di continuare a studiare le vie ed i mezzi propri ad assicurare la gestione piu' efficace ed economica possibile delle risorse nel settore dell'assistenza tecnica e di fare regolarmente rapporto al Consiglio esecutivo;
- di sottoporre alla sessione 1993 del Consiglio esecutivo una valutazione dell'efficacia della presenza dell'UPU sul territorio;
- di prendere contatto e di insistere presso i paesi beneficiari affinche' acconsentano a fornire servizi di accoglienza, di segretariato e di comunicazioni;
- di garantire che i consiglieri regionali cooperino strettamente con i segretariati delle Unioni postali ristrette, specialmente nella definizione dei programmi regionali di assistenza tecnica.
(Proposta 019, Commissione 9, 4 seduta)
Risoluzione C 22/1989
Progetto permanente volto a salvaguardare ed a rafforzare la
qualita' del servizio postale internazionale ed a rimodernarlo
Il Congresso
considerando
l'andamento particolarmente rapido del mercato delle comunicazioni sotto l'effetto combinato del progresso tecnico e di una potente concorrenza,
notando
gli incoraggianti risultati degli sforzi spiegati a seguito della Dichiarazione di Amburgo per migliorare la qualita' degli avviamenti postali,
riconoscendo
la necessita' per l'Unione di impegnarsi maggiormente in azioni concrete al fine di consentire alla posta di salvaguardare e migliorare la sua posizione sul mercato delle comunicazioni grazie ad una azione incisiva di promozione della qualita' del servizio e di diversificazione delle prestazioni,
convinto
dell'urgente necessita' per la posta di rispondere piu' adeguatamente ai bisogni della clientela e di lottare piu' vigorosamente contro la concorrenza,
decide
l'attuazione di un progetto permanente volto a salvaguardare e rafforzare la qualita' del servizio postale internazionale ed a ammodernarlo, in particolare con le azioni seguenti:
- controllo della qualita' degli scambi postali con un'analisi approfondita dei tempi di avviamento e delle azioni svolte sul territorio dai consulenti, in vista di aiutare a risolvere i problemi posti e promuovere iniziative suscettibili di migliorare le prestazioni del servizio postale internazionale;
- studi dei flussi di trasporto al fine di razionalizzare ed ammodernare i collegamenti postali;
- sviluppo del servizio EKS;
- controllo della concorrenza per far fronte in maniera appropriata;
- studi di mercato che consentano alle Amministrazioni di adattare le prestazioni alle esigenze dei clienti e di introdurre nuovi servizi;
- iniziative varie dettate dall'andamento delle tecniche e delle
esigenze
incarica
il Consiglio esecutivo in collaborazione con il CCEP e l'Ufficio internazionale di adottare i provvedimenti necessari per giungere a risultati significativi nei vari settori coperti dal progetto, e di presentare un rapporto al Congresso successivo.
esorta
a) i Paesi membri dell'Unione:
- a fare tutto il possibile per migliorare la qualita' delle prestazioni postali offerte ed allargarne la gamma in funzione delle esigenze dei clienti;
- a cooperare pienamente al progetto destinato a stimolare le loro iniziative ed a trarre il massimo profitto dalla realizzazione delle azioni intraprese;
b) i Paesi membri e le Unioni ristrette ad apportare un appoggio attivo alle operazioni intraprese nel quadro del presente progetto, in particolare quelle svolte sul territorio.
(Proposta 010, 10 seduta plenaria)
Risoluzione C 23/1989
Aiuto fornito dal Governo della Confederazione svizzera nel settore
delle finanze dell'Unione
Il Congresso,
avendo esaminato
il rapporto presentato dal Direttore generale sulle finanze dell'Unione (Congres - Doc 19),
considerando
il ruolo particolarmente prezioso per l'Unione esercitato dal Governo della Confederazione svizzera in materia finanziaria in virtu' dell'articolo 124, paragrafo 10 del Regolamento generale nonche' dalla Risoluzione C 17 del Congresso di Rio de Janeiro 1979.
esprime
1 - il suo riconoscimento al Governo della Confederazione svizzera per l'aiuto generoso apportato all'Unione nel settore delle finanze per aver effettuato le anticipazioni di tesoreria nel vecchio regime finanziario dell'Unione, vigilando sullo svolgimento della contabilita' dell'Ufficio internazionale ed essendosi incaricato della revisione esterna dei conti dell'Unione;
2 - la speranza che questa preziosa collaborazione con l'Unione
possa essere mantenuta in avvenire
(Congres - Doc 19, Commissione 2, 1 seduta)
Risoluzione C 24/1989
Collaborazione tra il Consiglio esecutivo ed il Consiglio consultivo degli studi postali in vista dell'introduzione della
telematica nell'UPU
Il Congresso,
constatando
che la telematica ha, nella nostra epoca, uno sviluppo straordinario, rappresentando uno degli elementi fondamentali dell'evoluzione della societa' e che il suo ruolo in tale evoluzione sara' sempre crescente in corrispondenza della graduale introduzione nel mondo intero, di materiali informatici al servizio di tutti i settori di attivita' dell'uomo,
constatando
che le strutture di comunicazione che saranno tra le basi della societa' del XXI secolo si appoggeranno su un uso intensivo della telematica,
stimando
che, per svolgere un ruolo di primo piano adattato ai tempi, l'UPU deve seguire questa ineluttabile evoluzione al fine di mantenere la sua quota nel mercato delle comunicazioni offrendo servizi moderni e concorrenziali alla clientela della posta,
considerando
da una parte, l'esistenza della norma ISO 9735 EDIFACT (Scambio dei dati informatizzati per l'amministrazione, il commercio ed il
trasporto) elaborata dall'ONU ed adottata dall'ISO
considerando
d'altra parte, l'adozione di questa norma da parte di organismi soci commerciali dell'UPU (Consiglio di cooperazione doganale (CCD) e Associazione internazionale dei trasportatori aerei (IATA) tra gli altri),
considerando
l'invito fatto all'UPU dal CCD di istituire interfacce telematiche tra i due organismi,
ritenendo
che l'UPU deve rispondere positivamente all'invito del CCD e stabilire collegamenti telematici con le dogane,
giudicando
che, per integrarsi armoniosamente nell'insieme dei collegamenti tra tutti gli organismi interessati, l'UPU deve instaurare negoziati con gli organismi che costituiscono dei soci commerciali abituali,
incarica
il Consiglio esecutivo, in collaborazione con il Consiglio consultivo degli studi postali, di adottare adeguati provvedimenti per la graduale attuazione di collegamenti telematici con i soci commerciali dell'UPU con i mezzi piu' opportuni, tenendo conto degli interessi di tutte le Amministrazioni postali dei Paesi membri
sviluppati o in via di sviluppo
(Proposta 5000.3 10 seduta plenaria)
Risoluzione C 25/1989
Servizio EMS
Il Congresso, notando con soddisfazione
1 - lo sviluppo importante del servizio EMS dopo il Congresso di Amburgo sia dal punto di vista del traffico inoltrato che per la quantita' di Amministrazioni postali che assicurano il servizio;
2 - i lavori compiuti dal Consiglio esecutivo e dal CCEP a seguito della risoluzione C 25 del Congresso di Amburgo relativo a questo servizio;
3 - la flessibilita' e l'efficacia di cui il Consiglio esecutivo ed il CCEP hanno fatto prova nell'esecuzione di questo compito,
consapevole:
1 - della sfida rappresentata per le Amministrazioni dalla concorrenza delle societa' di corrieri privati sul mercato del trasporto degli invii urgenti;
2 - della necessita', per far fronte a questa concorrenza di continuare con la massima urgenza ad ampliare ed armonizzare la rete EMS mondiale, assicurandosi che il servizio offerto dalle Amministrazioni abbia la migliore qualita' possibile;
prende atto
1 - dell'Accordo quadro EMS allegato alla presente adottato dalla Risoluzione 2/1987 del Consiglio esecutivo;
2 - delle raccomandazioni in annesso risultanti da studi tecnici del CCEP che contengono le disposizioni transitorie che regolamentano il funzionamento del servizio EMS,
incarica
il CE ed il CCEP di proseguire i loro sforzi in vista di un rapido sviluppo del servizio EMS,
da' competenza
1 - al CE di concepire e di modificare;,n considerazione delle proposte del CCEP, la regolamentazione EMS contenuta nell'Accordo quadro EMS ed il suo Regolamento di esecuzione;
2 - al CCEP di formulare raccomandazioni di carattere tecnico concernenti il funzionamento del servizio EMS o di modificare le raccomandazioni esistenti.
(Proposte 2000.15, 2000.15/Corr 1, Commissione 4, 4a seduta)
Accordo quadro - art. 1
Accordo quadro relativo agli invii EMS
Articolo primo
Definizione
Il servizio EMS rappresenta il piu' rapido dei servizi postali con mezzi materiali. Esso consiste nel raccogliere, trasmettere e distribuire in tempi brevi corrispondenze, documenti o merci.
Accordo quadro - art. 2
Articolo 2
Servizio internazionale EMS ai sensi del presente Accordo
Le Amministrazioni contraenti possono gestire i seguenti tipi di servizio EMS:
- invii programmati
- invii a richiesta
Accordo quadro - art. 3
Articolo 3
Invii programmati
Gli invii programmati sono accettati in base ad un accordo contrattuale tra l'Amministrazione di deposito/impostazione ed il mittente. Questo Accordo stabilisce l'orario di deposito e di trasporto degli oggetti EMS nonche' la loro periodicita'.
Accordo quadro - art. 4
Articolo 4
Invii su domanda
Gli invii su domanda sono accettati senza accordo contrattuale e senza una periodicita' prevista in anticipo.
Accordo quadro - art. 5
Articolo 5
Merci
Salvo parere contrario, gli invii EMS possono contenere merci.
Accordo quadro - art. 6
Articolo 6
Sdoganamento
Ciascuna Amministrazione adotta tutti i provvedimenti necessari per sdoganare gli invii EMS nel termine piu' breve.
Accordo quadro - art. 7
Articolo 7
Limiti di pesi e di dimensioni
Gli invii EMS sono ammessi fino al peso massimo di 20 kg. Essi non devono superare 1,50 m per una qualsiasi delle dimensioni ne 3 mm per la somma della lunghezza e del massimo contorno stabilito in un senso diverso da quello della lunghezza. Le Amministrazioni possono stabilite altri limiti di peso e di dimensioni.
Accordo quadro - art. 8
Articolo 8
Tasse
Le tasse sono stabilite e trattenute dall'Amministrazione di deposito degli invii EMS.
Accordo quadro - art. 9
Articolo 9
Oggetti vietati
I divieti previsti nella convenzione dell'UPU sono applicabili agli invii EMS, come pure le limitazioni di importazione e di transito che figurano nella lista degli oggetti vietati pubblicata dall'Ufficio internazionale dell'Unione postale universale. Gli oggetti preziosi definiti nella Convenzione postale universale non sono ammessi.
Accordo quadro - art. 10
Articolo 10
Avviamento
Gli invii EMS sono trasmessi con i mezzi di trasporto prestabiliti piu' rapidi a decorrere dal loro deposito (se del caso dal momento del ritiro presso il mittente) fino alla consegna. Le Amministrazioni si consultano al riguardo.
Accordo quadro - art. 11
Articolo 11
Compensazioni in caso di squilibrio degli scambi
Le spese terminali definite nella Convenzione postale universale non si applicano agli invii EMS. Ogni Amministrazione stabilisce in caso di squilibrio degli scambi un tasso di compensazione unitario per invio corrispondente ai costi. Le Amministrazioni stabiliscono nelle loro reciproche relazioni il quantitativo di Invii in eccedenza successivamente al quale il tasso di compensazione unitario viene riscosso.
Accordo quadro - art. 12
Articolo 12
Responsabilita'
All'atto dell'entrata in funzione del servizio, le Amministrazioni si concertano riguardo alla responsabilita'.
Accordo quadro - art. 13
Articolo 13
Invii caduti in rifiuto
Un invio rifiutato dal destinatario o un invio caduto in rifiuto deve essere rinviato senza oneri supplementari al mittente dal servizio EMS.
Accordo quadro - art. 14
Articolo 14
Riavviamento degli invii o dei sacchi disguidati
Ogni invio o ogni sacco EMS erroneamente ricevuto deve essere riavviato verso la sua destinazione effettiva con i mezzi piu' diretti utilizzati per il servizio EMS dall'Amministrazione che l'ha ricevuto.
Accordo quadro - art. 15
Articolo 15
Inchiesta
Ciascuna Amministrazione risponde in tempi brevi alle richieste di informazioni relative agli invii EMS. La risposta deve normalmente essere trasmessa con lo stesso mezzo di quello utilizzato per la richiesta di informazioni corrispondente /vale a dire per telex, per telefono, per EMS, per corriere elettronico, ecc.)
Accordo quadro - art. 16
Articolo 16
Sospensione temporanea dal servizio
Se circostanze straordinarie lo giustificano, una Amministrazione puo' sospendere temporaneamente, il servizio. Le altre Amministrazioni devono essere informate immediatamente di questa sospensione e della ripresa del servizio, se del caso a mezzo telegramma, telex, corriere elettronico o telefono.
Accordo quadro - art. 17
Articolo 17
Attuazione della Convenzione postale universale
La Convenzione postale universale ed il suo Regolamento di esecuzione sono applicabili per analogia in tutti i casi non espressamente previsti da questo Accordo e dal suo Regolamento quadro.
Regolamento quadro
Regolamento quadro relativo agli invii EMS
Articolo 101
Comunicazioni e informazioni da trasmettere all'Ufficio
internazionale
Le Amministrazioni devono comunicare all'Ufficio internazionale:
a) la denominazione del servizio nel loro paese
b) i tipi di servizio disponibili
c) se le merci sono accettate
d) i limiti massimi di peso e di dimensioni;
e) le tasse stabilite;
f) i paesi con cui scambiano invii EMS;
g) le localita' del loro paese dove il servizio e' assicurato;
h) gli Uffici di scambio dove i pieghi possono essere spediti ed il
territorio servito da questi Uffici;
i) l'orario limite di ricevimento di un invio ai loro Uffici di
scambio affinche' sia distribuito:
- il giorno stesso;
- l'indomani;
- il posdomani;
j) il tempo necessario per lo sdoganamento degli oggetti:
- sottoposti a diritti doganali;
- non passibili di diritti doganali;
k) l'accettazione di un avviso di ricevimento o di un servizio
equivalente;
l) l'importo richiesto per ogni invio supplementare in caso di
squilibrio degli scambi
Articolo 102
Introduzione del servizio degli invii programmati
1. Prima della conclusione di ogni contratto l'Amministrazione di destinazione e' consultata sulle sue possibilita' di assicurare il servizio. L'Amministrazione di origine le procura le informazioni seguenti al meno dieci giorni prima dell'entrata in vigore del
servizio:
a) i nominativi e gli indirizzi del mittente e del destinatario;
b) i giorni di spedizione e le condizioni di avviamento degli
invii;
c) la data prescelta per la spedizione del primo invio.
2. Ogni modifica sopravvenuta nel funzionamento di uno scambio o la sua cessazione deve essere comunicata alle Amministrazioni
interessate.
Articolo 103
Etichette-indirizzo speciali
Si raccomanda di stampare sull'etichetta il logotipo e l'identificazione unica di 13 caratteri adottati dal CCEP e di prevedere almeno, in tutta la misura del possibile, le seguenti
caselle:
---------------------------------------------------------------------
Casella (1) Descrizione
---------------------------------------------------------------------
1 Logotipo, nome dell'Amministrazione di origine e nome
nazionale del servizio
2 Individuazione alfanumerica EMS a 13 caratteri sotto
forma di codice a barre
3 Individuazione alfanumerica EMS a 13 caratteri in
caratteri di stampa
4 Data del deposito
5 Ora del deposito
8 Nome ed indirizzo del mittente
9 Codice postale del mittente
12 Nome ed indirizzo del destinatario
14 Codice postale del destinatario
20 Tassa di spedizione
21 Descrizione del contenuto
22 Regalo
23 Campione di merce
24 Valore del contenuto
25 Peso in kg.
27 Nome a caratteri di stampa della persona che riceve
l'invio
28 Firma
29 Data della consegna
30 Ora della consegna
---------------------------------------------------------------------
----------
(1) I numeri delle caselle corrispondono a quelli che figurano
nella Raccomandazione 3 in appresso
Articolo 104
Condizioni generali di spedizione
1. Gli invii sono inclusi in sacchi EMS di colore blu e arancione.
2. Ciascun sacco riporta un'etichetta blu e arancione che indica
chiaramente l'Ufficio di scambio di destinazione.
3. Un documento speciale o un modulo C12 completato dalla menzione
EMS accompagna ogni piego.
4. Ciascun invio o sacco diretto EMS e' iscritto separatamente sul
modulo.
Articolo 105
Distinta di consegna
1. Una distinta di consegna AV 7 o C 18 a seconda se si tratta
della via aerea o della via di superficie accompagna ciascun piego.
2. La distinta di consegna AV 7 o C 18 deve segnalare in maniera
chiara che il piego contiene invii EMS.
Articolo 106
Verifica dei pieghi
Nel ricevere un piego di servizio EMS, l'Amministrazione di
destinazione verifica se il piego e' conforme alle indicazioni della distinta di consegna AV 7 o C 18.
Articolo 107
Notifica delle irregolarita'
Il ricevimento di ogni sacco o invio mancante, disguidato o
danneggiato deve essere segnalato senza indugio all'Amministrazione di origine a mezzo telex, telefono, corriere elettronico o telegramma. L'irregolarita' e' confermata per iscritto.
Articolo 108
Rinvio degli invii
Ogni Amministrazione che rinvia un invio deve indicare il motivo
del mancato recapito sull'invio mediante una iscrizione manoscritta, l'impronta di un timbro o una etichetta.
Articolo 109
Conteggi e regolamento dei conti
La procedura per il conteggio ed il regolamento dei conti per il
pagamento di un corrispettivo in caso di squilibrio degli scambi e il seguente:
a) ciascuna Amministrazione fissa, secondo una periodicita'
prevista in anticipo, un riepilogo degli invii ricevuti;
b) L'Amministrazione di destinazione informa l'Amministrazione
mittente del numero degli invii ricevuti. Le differenze sono liquidate mediante corrispondenza;
c) il conto generale e compilato ogni anno. Il periodo annuale ha
inizio alla data convenuta di comune accordo;
d) l'Amministrazione creditrice compila un conto dettagliato, che
indica:
- il numero totale degli invii ricevuti;
- il numero totale degli invii spediti;
- lo squilibrio;
- la tassa dovuta per ogni invio;
- l'importo totale dovuto a titolo di compensazione;
e) i conti devono essere compilati entro sei mesi. a decorrere
dall'ultimo giorno del periodo considerato.
Raccomandazioni relative al servizio EMS
---------------------------------------------------------------------
Raccomandazione Argomento
---------------------------------------------------------------------
1 Logotipo EMS
2 Identificazione unica degli invii
3 Etichettatura
4 Sistemi informatizzati di controllo e di
localizzazione
5 Notifica dei pieghi
6 Controllo del trattamento da parte delle
compagnie aeree
7 Sdoganamento
8 Distribuzione degli invii
9 Valutazione dell'esecuzione del servizio
10 Centri operativi
11 Responsabilita'
12 Compensazione degli squilibri degli scambi 13 Norme di servizio per la clientela
14 Informazioni sulla clientela
---------------------------------------------------------------------
Raccomandazioni
Raccomandazione 1
Logotipo EMS
Si raccomanda alle Amministrazioni postali:
1 di utilizzare le specifiche tecniche del logotipo EMS che figura
nel Manuale EMS ai fini della commercializzazione e della gestione del loro servizio EMS, compresa l'eventuale elaborazione di un sistema di imballaggio uniformizzato per gli invii EMS;
2 di adottare i provvedimenti necessari al fine di proteggere a
livello nazionale il nome ed il logotipo EMS.
Raccomandazione 2
Identificazione unica degli invii
Si raccomanda alle Amministrazioni postali di utilizzare la
specifica in appresso per l'identificazione unica degli invii EMS e dei sacchi, dei contenitori o dei recipienti contenenti invii EMS.
Specifica concernente l'identificazione degli invii EMS
Numero dei caratteri: 13
Disposizione a partire dalla sinistra:
- posizioni 1 e 2: sia i caratteri "EE" per indicare un invio EMS,
sia i caratteri "ES" per indicare un sacco/contenitore/recipiente EMS;
- posizioni 3 a 10 compresa: numeri d'ordine;
- posizione 11: cifra di controllo generato da ordinatore, conforme al "mod. 11" oppure, se tale carattere non e' desiderato, il carattere alfabetico "X" senza significato;
- posizioni 12 e 13: Codice ISO Alfa 2 per designare
l'Amministrazione di origine (Vedere annesso 2)
Esempio:
Parte di provvedimento in formato grafico
Quando si utilizzata un codice a barre per rappresentare un mezzo
d'individuazione unico di un invio o di un sacco internazionale questo Codice deve essere il codice 39, di densita' di 5,4 caratteri/pollice al quale e incorporato nella posizione 11 (a partire dalla sinistra), una cifra di controllo elaborata da un computer e conforme al "mod. 11". Se questo carattere non e incorporato, deve essere prevista nel Codice a barre, l'inclusione del carattere alfabetico "X" senza significato rispetto a questa posizione. Le lettere e le cifre del codice d'identificazione a 13 caratteri devono anche essere stampati nella loro forma abituale accanto al codice a barre.
Annesso 1 alla Raccomandazione 2
Caratteristiche del codice 39
1. Nel codice 39, le barre e gli spazi sono codificati in maniera
binaria in larghezza; le barre/spazi stretti sono interpretati come un valore binario 0 (zero) e le barre/spazi larghi sono interpretati come un valore binario 1.
2. Ciascun carattere si compone di nove elementi: cinque barre e
quattro spazi. Tre di questi elementi sono larghi e sei sono stretti, donde il nome del codice 39 (3 di 9). La figura in appresso illustra la struttura dei caratteri.
3. L'algoritmo primario e' binario: si applica contemporaneamente
alle barre ed agli spazi del Codice. Le barre o spazi stretti sono interpretati come un valore binario 0 (zero), le barre o spazi larghi come un valore binario 1.
Parte di provvedimento in formato grafico
Formula e modulo internazionale 11
La formula e la seguente:
1 applicare i fattori di ponderazione ai numeri di base utilizzando le cifre seguenti: 86423597;
2 calcolare la somma di questi numeri;
3 dividere questa somma per 11 (undici)
4 se il resto e uguale a 0 (zero), utilizzare 5 (cinque) come cifra di controllo. Se il resto e' 1 (uno) utilizzare 0 (zero) come cifra di controllo;
5 se del caso, detrarre il resto di 11. La cifra ottenuta
corrisponde alla cifra di controllo.
Esempio:
Parte di provvedimento in formato grafico
Annesso 2 alla raccomandazione 2
Codice ISO ALfa-2 dei paesi e territori compresi nell'ambito
dell'Unione
---------------------------------------------------------------------
Nome Codice Nome Codice Alfa-2 Alfa-2
---------------------------------------------------------------------
Afghanistan AF Cile CL Albania AL Cina(Rep.pop.) CN Algeria DZ Cipro CY America(Stati Uniti) US Colombia CO - Guam GU Comores KM - Porto Rico PR Congo(Rep.pop.) CG - Samoa AS Corea (Rep.) KR - Isole Vergini VI Costa Rica CR degli Stati Uniti Costa d'Avorio(Rep.) CI
d'America Cuba CU
- Isole del Pacifico PC Danimarca DK (Marshall, Caroline, - Isole Feroe FO Marianne) - Groenlandia GL Andorre (1) AD Djibouti DJ Angola AO Dominicana(Rep.) DO Arabia Saudita SA Dominique DM Argentina AR Egitto EG Australia AU El Salvador SV Emirati arabi Uniti AE
- Christmas (isola) CX Equador EC - Cocos (Keeling) CC Etiopia ET (isole) Fidji FJ Filippine PH
- Norfolk(isola) NF Finlandia(comprese
Austria AT le isole Aland)
Bahamas BS Francia FR
Bahrein BH - Dipartimenti francesi
Bangladesh BD di oltremare:
Barbados BB - Guadalupa GP Belgio BE (compreso S.Bartolomeo
Belize BZ e S.Martino) GF Benin BJ - Guiana francese GF Bhoutan BT - Martinica MQ Bielorussia BY - Reunione RE Bolivia BO - Collettivita' terri- PM
Botswana BW toriale di S.Pietro
Brasile BR e Miquelon
Brunei Darussalam BN - Collettivita' terri- -
Bulgaria(Rep.pop) BG toriale di Mayotte
Burkina Faso BF - Territori francesi
Burundi BI di oltremare
Cameroun CM
Canada CA
Capo-Verde CV
Ciad TD
Cecoslovacchia CS
Centrafrica CF
(1) Le valli d'Andorra servite dalle Amministrazioni francese e spagnola, sono altresi' considerate come appartenenti all'Unione.
---------------------------------------------------------------------
Nome Codice Nome Codice Alfa-2 Alfa-2
---------------------------------------------------------------------
- Polinesia francese PF Grecia GR (compreso l'isolotto Granada GD di Clipperton) Guatemala GT - Wallis e Futuna WF Guinea GN - Terre australi e TF Guinea Bissau GW antartiche Guinea equatoriale GQ francesi Guiana GY - Isole sparse RE Haiti HT (Bassa da India, Honduras(Rep.) HN Europa, Juan de India IN
Nova, Glorieuses, Indonesia ID
Tromelin) Iran (Rep.islamica) IR
Gabon GA Iraq IQ Gambia GM Irlanda IE Ghana GH
Giamaica JM
Giappone JP
Giordania JO Islanda IS Gran-Bretagna: Israele IL - Regno Unito di Gran GB Italia IT Bretagna e d'Irlanda Iugoslavia YU del Nord Jamahiriya libica LY - Guernesey GB Kenya Kampuchea democratica KH - Isola di Man GB KE
- Jersey GB Kiribati KI Territori d'oltremare Kuwait KW le cui relazioni inter- Lao (Rep.dem.pop.) LA nazionali sono assicu- Lesotho LS rate dal Governo del Liberia LR Regno Unito di Gran Liechtenstein LI Bretagna e d'Irlanda Lussemburgo LU del Nord: Madagascar MG - Anguilla - Malesia MY - Ascensione SH Malawi MW - Bermude BM Maldive MV - Cayman(isole) KY Mali ML - Falkland(Malvine) FK Malta MT (isole) e dipendenze Marocco MA Georgia del Sud e Mauritius MU Sandwich del Sud) Mauritania MR - Gibilterra GI Messico MX - Hong-Kong HK Monaco MC - Montserrat MS Mongolia (Rep.pop.) MN - Pitcairn(isole) PN Mozambico MZ Henderson, Ducie Myanmar MM(1) et Oeno) Nauru NR - Sant'Elena SH Nepal NP - Nuova Caledonia NC
- Tristan da Cunha SH
- Turks and Kaikos TC
- Vergini (isole) VG
- Territori britannici
dell'Antartico (compresa la
Terra di Graham,le Shetlands
del Sud e le Orcadi del Sud
-----------------------
1) Il codice per Myanmar
(anticamente Birmania)
e' attribuito provvisoriamente
---------------------------------------------------------------------
Nome Codice Nome Codice Alfa-2 Alfa-2
---------------------------------------------------------------------
Nicaragua NI
Suriname SR
Niger NE Swaziland SZ Nigeria NG Siria(Rep.araba) SY Tailandia TH
Norvegia NO Tanzania (Rep. unita) TZ Togo TG
Tonga TO
Trinita e Tobago TT
Nuova Zelanda NZ Tunisia TN (compresa la Turchia TR dipendenza
di Rosa) Tuvalu TV Uganda UG
Ukraina UA
- Isole Cook CK Unione Repubbliche
- Niue (isola) NU socialiste sovietiche SU Ungheria HU
- Tokelau(isola) TK Uruguay UY Oman OM Vanuatu VU Pakistan PK Vaticano VA Panama(Rep.) PA Venezuela VE Papuasia -
Nuova Guinea PG Viet Nam VN Paraguay PY Yemen (Rep.arabe) YE Paesi Bassi NL Yemen (Rep.dem.pop.) YD -Antille olandesi AN Zaire ZR -Aruba AW Zambie ZM Peru PE Zimbabwe ZW Polonia (Rep.pop.) PL
Portogallo (1) PT
- Macao MO Paese indipendente la
cui situazione nei
confronti dell'UPU
Qatar QA non e' ancora saldata:
Rep.dem.tedesca DD
Rep.pop.dem.di Antigua e Barbuda AG Corea KP
Romania (Rep.Soc.) RO Paese che dipende
Rwanda RW direttamente dalla
S.Cristoforo e responsabilita' dell'ONU Nevis KN
Santa Lucia LC Namibia NA S. Marino SM
S.Vincenzo e Gra- VC Territorio in una parti- nadine colare situazione:
(1) Compresa Madeira e le Azzorre
---------------------------------------------------------------------
Nome Codice Nome Codice Alfa-2 Alfa-2
---------------------------------------------------------------------
Salomon(isole) SB Somalia SO Samoa occidentale WS Sudan SD Sao Tome' e Sri Lanka LK
Principe ST Spagna ES Senegal SN Svezia SE Seychelles SC Svizzera CH Sierra Leone SL Timor orientale TP Singapore SG
Raccomandazione 3
Etichettatura
Oltre a quanto stabilito all'articolo 103 del Regolamento quadro
EMS, si raccomanda alle Amministrazioni postali:
1- di numerare ciascuna casella utilizzata per le etichette EMS
secondo il sistema indicato in appresso;
2- di prendere nota della posizione delle caselle numerate che
figurano sul modulo E allegato;
3- di utilizzare le etichette EMS "manifold" in modo da disporre di
copie sufficienti per soddisfare alle esigenze di sdoganamento, di controllo e di localizzazione e di conferma e di prova della distribuzione.
Sistema di numerazione delle caselle per le etichette EMS
---------------------------------------------------------------------
Numero Designazione
---------------------------------------------------------------------
1 - Logotipo EMS
- Nome dell'Amministrazione di origine
- Nome del servizio EMS nazionale (a scelta)
2 Individuazione alfanumerica EMS a 13 caratteri
sotto forma di codice a barre
2 Individuazione alfanumerica EMS a 13 caratteri a
caratteri di stampa
3 Individuazione alfanumerica EMS a 13 caratteri a
caratteri di stampa
4 Data di impostazione
5 Ora di impostazione
6 Numero di conto del mittente
7 Numero telefonico del mittente
9 Codice postale del mittente
10 Numero di conto del destinatario
11 Numero di telefono del destinatario
12 Nome e indirizzo del destinatario
13 Punto di scambio (da utilizzare solo quando una
Amministrazione prevede una distinzione tra un
numero di conto ed il numero che serve ad
individuare un dato collegamento)
14 Codice postale del destinatario
15 Numero degli articoli nell'invio
16 Numero di questo articolo
17 Tipo del prodotto
18 Modalita' di pagamento
19 Diritti di assicurazione
20 Tassa di spedizione
21 Descrizione del contenuto (si raccomanda vivamente
di utilizzare il numero della dogana)
22 Regalo
(oppure)
23 campione di merce
24 Valore del contenuto
25 Peso in kg. Cifra arrotondata al mezzo chilogrammo
(ad esempio 3,2 kg diventa 3,5 kg)
26 Direttive speciali
27 Nome a carattere di stampa della persona
che riceve l'invio
28 Firma
29 Data della consegna
30 Ora della consegna
31 Nome dell'Ufficio di origine
32 Distribuito o tentativo di consegna
33 Numero dell'autorizzazione (trasporto pagato in
anticipo in contanti)
34 Numero di serie (trasporto pagato in anticipo in
contanti)
35 Diritti di raccoglimento
36 Importo totale delle tasse
37 Firma dell'Ufficiale postale che accetta l'invio
38 Numero dell'ufficio di origine
39 Firma del mittente
Ogni casella addizionale se del caso prescelta dal CCEP dovra'
essere numerata secondo la sequenza adottata (vale a dire 40,41 ecc.) Il numero corrispondente ad una casella che e stato eliminato cessa di avere efficacia e le altre conservano il loro numero.
Raccomandazione 4
Sistemi di controllo e di localizzazione informatizzati
Si raccomanda alle Amministrazioni di installare a livello locale
un sistema di controllo e di localizzazione EMS informatizzato e di collegarlo al sistema di controllo e di localizzazione internazionale (cassetta postale elettronica) in considerazione delle specifiche in appresso.
Specifiche dei sistemi di controllo e di localizzazione EMS
A. Obiettivi
Mediante la registrazione di informazioni precise sugli eventi
verificatisi durante la trasmissione degli invii EMS dall'impostazione fino alla distribuzione, i sistemi di controllo e di localizzazione informatizzati hanno come obiettivo:
1 - di consentire alle Amministrazioni di rispondere alle domande
d'informazione ed ai reclami relativi agli invii EMS individuali formulati dai clienti;
2 - di segnalare alle altre Amministrazioni collegate incidenti
riguardanti i flussi di traffico, ad esempio scioperi, chiusure d'aeroporto per causa d'intemperie ecc.
3 - di fornire a fini di gestione e di commercializzazione del
servizio EMS statistiche relative alla misurazione delle prestazioni del servizio nonche' alla composizione del traffico e della clientela.
B. Caratteristiche generali
1. Le Amministrazioni che dispongono di sistemi di controllo e di
localizzazione EMS informatizzati collegati alla cassetta postale elettronica possono effettuare ricerche solo per gli invii impostati o distribuiti sul loro territorio.
2 La riservatezza delle informazioni che figurano in questi sistemi
e garantita da chiavi di identificazione
1 Questi sistemi devono funzionare ventiquattro ore su
ventiquattro.
C. Formato per lo scambio dei dati tra le Amministrazioni collegate
alla cassetta per la posta elettronica
Questo formato e la sintassi dei messaggi sono basati sulla norma
EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) dell'ISO. Ogni messaggio e' costituito da segmenti che contengono informazioni relative agli eventi da trasmettere.
All'interno di un segmento (descrittore di un avvenimento ( si distinguono tre parti diverse:
1. Identificazione del tipo di evento secondo
la lista in appresso an3
2. Dati obbligatori per l'identificazione dell'evento:
a) codice d'identificazione dell'invio, compreso
il nome del paese an13
b) paese di destinazione a2
c) data e ora dell'evento (YYMMDDHHMM) n10
3. Dati facoltativi.
Per ogni tipo di evento possono essere trasnesse informazioni
supplementari come specificato nella lista in appresso.
Nota a = alfa; an= alfanumerico; n=numerico
---------------------------------------------------------------------
Tipo di Descrizione Rubrica Formato evento dell'evento descrittiva
---------------------------------------------------------------------
EMA Impostazione/ Identita' dell'Ufficio an..9 raccoglimento di scambio
Numero di conto del cliente an..17
Codice postale del mittente an..9
Luogo di origine (mittente) a..6
Codice postale del destinatario an..9
Luogo di destinazione a..6
EMB Arrivo all'Ufficio Identita' dell'Ufficio di scambio a6
di scambio di
partenza
EMC Partenza dall'Ufficio Identita' dell'ufficio di scambio an..6 di scambio di Numero del piego an..4
partenza Indirizzo del destinatario del
piego(2) an..6
Numero del volo (3) an..6
Data di partenza/primo volo n6
EMJ Arrivo all'Ufficio Identita' dell'ufficio di scambio
di scambio di transito an..6
di transito Identita' dell'ufficio di scambio
di origine an..6
Numero del piego an..4
EMK Partenza dall'Ufficio Identita' dell'Ufficio di scambio an..6 di scambio di transito
di transito Numero del piego assegnato dallo
ufficio di scambio di transito an..4
Indice del destinatario del piego(2)
Numero del volo(3) an..6
Data di partenza/primo volo n6
(1) Il codice di questo formato e' come segue: a= alfa; an= alfanumerico; = n= numerico.
Nota: i due punti significano "fino a"; ad esempio an..9 significa "fino a 9 caratteri alfanumerici"
(2) Ufficio di scambio di arrivo o di transito
(3) Si tratta di un insieme di dati che puo' comprendere fino a sei numeri di voli.
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Tipo di Descrizione Rubrica Formato evento dell'evento descrittiva
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EMD Arrivo all'Ufficio di Identita' dell'ufficio
scambio di arrivo di scambio di arrivo an..6
Identita' dell'ufficio an..6
di scambio di origine
o di transito
Numero del piego an..4
EME Consegna alla dogana Identita' dell'ufficio an..6 di scambio
Codice di ritenzione an..2
quando la dogana
trattiene l'invio(1) n2
EMF Partenza dall'Ufficio Identita' dell'ufficio
di scambio di arrivo di scambio an..6
Passibile di diritti di al
dogana/non passibile di
diritti di dogana (D o N)
EMG Arrivo all'ufficio Identita' dell'Ufficio
di distribuzione di distribuzione an..9
EMH Tentativo di distribuzione Identita' dell'Ufficio
infruttuoso di distribuzione an..9
Codice del tentativo di
distribuzione infruttuoso(2) an3
EMI Consegna finale Identita' dell'ufficio di
distribuzione an..9
Nome del destinatario
avente firmato a..17
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EMX Informazione sotto forma libera, alfanumerica
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(1) Si puo' trattare di un insieme di dati (vedere annesso 1 a questa raccomandazione)
(2) Vedere annesso 2 a questa raccomandazione.
D. Funzioni del sistema di ricerca
Le funzioni del sistema di ricerca sono le seguenti:
1 - commutazione di messaggi per esigenze di gestione (informazione trasmessa via radio o urgente);
2 - ricerche in base all'identificazione dell'invio (che puo' specificare sia un invio, sia una lista di invii classificati secondo i numeri di identificazione);
3 - ricerche basate sulle caratteristiche dell'invio o dell'evento:
queste ricerche sono basate sui valori designati dai seguenti parametri;
- numero del piego
- luogo di origine
- luogo di consegna
- data dell'evento;
- data e ora del messaggio;
- tipo dell'evento
sp;
4 trasmissione di dati di massa che consentono un trattamento locale di questi ultimi.
Annesso 1 alla Raccomandazione 4
Codice relativo alla ritenzione degli invii EMS a mezzo posta
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Codice Ritenzione
19 Oggetti vietati
20 Oggetti la cui importazione e' soggetta a
restrizione - Licenza d'importazione necessaria
50 Fattura mancante
51 Fattura irregolare
52 Certificato di origine mancante
53 Certificato di origine inadeguato
54 C 2/CP 3 mancante
55 C 2/CP 3 irregolare
56 Merce di grande valore - Necessita' di dichiarazione
doganale ufficiale
57 Impossibilita' di contattare il destinatario per
le informazioni relative all'importazione
58 Si attende presentazione del commissionario in
dogana
59 Necessario numero IVA o importazione
60 Necessario certificato merci rinviate
61 Richiesta alla banca di modulo di postagiro
62 Spedizione incompleta
99 Varie
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Annesso 2 alla raccomandazione 4
Codice relativo alla mancata distribuzione degli invii EMS
1. Provvedimenti adottati
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Codice Misura
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A Tentativo di consegna effettuato oggi
B Tentativo di consegna da effettuarsi il prossimo
giorno feriale
C Invio confiscato, notifica del destinatario in corso
D Mittente contattato, si attende risposta
E Invio rinviato al mittente
F Invio rispedito
G Invio confiscato per ispezione
H Invio sequestrato o distrutto a causa della natura
del contenuto
2. Motivi della mancata distribuzione
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Codice Motivo
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10 Indirizzo inesatto
11 Destinatario introvabile
12 Destinatario non reperibile all'indirizzo indicato;
Ufficio del destinatario chiuso
13 Invio rifiutato dal destinatario
14 Il mittente ha chiesto una ulteriore consegna
15 Destinatario in sciopero
16 Mancata distribuzione
17 Invio disguidato
18 Avaria - Invio disguidato
19 Oggetti vietati - Invio non distribuito
20 Importazione soggetta a restrizione - Invio non
distribuito
21 Pagamento delle tasse
99 Varie
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3. Possibili combinazioni (1)
Parte di provvedimento in formato grafico
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(1) Esempio: A 13 significa un tentativo di consegna effettuato in data odierna, ma il cui destinatario ha rifiutato l'invio.
Raccomandazione 5
Notifica dei pieghi
Si raccomanda alle Amministrazione postali di notificare all'Amministrazione di destinazione l'arrivo di pieghi EMS a mezzo collegamento informatizzato, telefono, telex, telefax o corriere elettronico.
Raccomandazione 6
Controllo del trattamento da parte delle compagnie aeree
Si raccomanda alle Amministrazioni postali di controllare la qualita' del trattamento degli invii EMS da parte delle compagnie aeree e di adottare se del caso i provvedimenti correttivi necessari a livello locale.
Raccomandazione 7
Sdoganamento
Le Amministrazioni postali sono incoraggiate ad accelerare lo sdoganamento degli invii EMS con tutti i mezzi a loro disposizione, in particolare:
1 - Comitati di contatto nazionali;
2 - studi approfonditi dell'Organizzazione dei servizi sugli aeroporti in collegamento con i servizi doganali locali, le compagnie aeree e le autorita' aeroportuali;
3 - trasmissione preliminare in particolare sotto forma elettronica, delle informazioni necessarie alle autorita' doganali per effettuare lo sdoganamento degli invii. EMS su manifesto e prima dell'arrivo degli invii.
Raccomandazione 8
Distribuzione degli invii
1 - Si raccomanda alle Amministrazioni postali:
1 - di effettuare la distribuzione degli invii EMS con una rete che consenta di ottenere un livello di rendimento concorrenziale;
2 - di assicurare la distribuzione degli invii EMS in arrivo con un messaggero speciale o regolare
Raccomandazione 9
Misura dell'esecuzione del servizio
Si raccomanda alle Amministrazioni postali:
1 - di instaurare un servizio regolare per valutare l'esecuzione del servizio EMS;
2 - di adottare per questo sistema il metodo che meglio conviene, rimanendo inteso che le Amministrazioni dovrebbero adottare di preferenza un sistema di controllo e di localizzazione EMS informatizzato.
Centri operativi
Si raccomanda alle Amministrazioni postali di elaborare un centro operativo cui poter fare appello, ventiquattro ore su ventiquattro, per risolvere i problemi, compresi i reclami, legati al servizio EMS.
Raccomandazione 11
Responsabilita'
Si raccomanda alle Amministrazioni postali:
1 - di assumere la responsabilita' e di corrispondere un'indennita' corrispondente all'ammontare effettivo della perdita, della manomissione o dell'avaria degli invii EMS;
2 - di stabilire eventualmente per questa indennita' un limite massimo, a condizione che tale ammontare massimo non sia inferiore a 19,60 DTS per gli invii contenenti unicamente documenti e a 73,51 DTS per quelli che contengono altri oggetti;
3 - di rimborsare inoltre la totalita' delle tasse postali pagate, sia quando una indennita' e dovuta per perdita, manomissione totale o avaria totale, sia in caso di ritardo nella distribuzione, il pagamento dell'indennita' ed il rimborso delle tasse postali dovendo essere rapidamente effettuati dall'Amministrazione di origine previo accertamento delle irregolarita';
4 - di ammettere che l'Amministrazione responsabile prenda a carico l'indennita' da versare e le tasse postali da rimborsare al mittente;
5 - di determinare le irregolarita' per mezzo di uno speciale bollettino di verifica conforme al modello E 2 allegato e dar seguito ai reclami in base alle disposizioni dell'articolo 15 dell'Accordo quadro;
6 di determinare la responsabilita' tra le Amministrazioni, se del caso per analogia con le disposizioni della Convenzione o dell'Accordo relativo ai pacchi postali.
Raccomandazione 12
Compensazione degli squilibri degli scambi
Oltre a quanto stabilito nell'articolo 11 dell'Accordo quadro EMS, si raccomanda alle Amministrazioni postali di prevedere una compensazione se lo squilibrio annuale degli scambi e di 100 invii o piu'.
Raccomandazione 13
Norme di servizio per la clientela
Si raccomanda alle Amministrazioni postali:
1 - di adottare i seguenti provvedimenti come elementi di servizi per la clientela EMS ritenuti auspicabili per un'adozione a breve termine:
Informazione
a) pubblicare una guida di servizio EMS
b) divulgare materiale di promozione, come "publiposta", opuscoli e stampati
c) pubblicare numeri di telefono come punti di contatto per la
vendita e l'informazione
Accessibilita'
d) far si' che gli Uffici postali che accettano l'EMS siano riconoscibili dall'esterno;
e) installare speciali sportelli EMS;
f) incaricarsi di ritirare gli invii nei locali dei clienti;
g) mettere gratuitamente a disposizione del cliente, a sua richiesta, materiale di spedizione come etichette e documenti doganali.
Fattibilita'
h) sviluppare un sistema rapido e fattibile per il trattamento dei reclami e dei ricorsi;
i) fissare norme per la distribuzione che garantiscano il rimborso per quanto riguarda gli invii portanti ritardo;
j) confermare la distribuzione a richiesta;
k) offrire a richiesta una prova della distribuzione (firma del destinatario)
l) pubblicare modalita' e requisiti espliciti per quanto riguarda il trasporto e la responsabilita';
m) introdurre un sistema manuale di controllo e di localizzazione.
Atteggiamento nei confronti dei clienti
n) promuovere atteggiamenti positivi nei confronti del servizio EMS tra gli addetti agli sportelli, i fattorini ed i dirigenti;
2 - adottare, per quanto possibile i provvedimenti in appresso a titolo di servizi EMS supplementari per l'adozione a medio termine:
Informazione
o) utilizzare rappresentanti commerciali come punti di contatto per la vendita e l'informazione;
Accessibilita'
p) tenendo conto degli elementi di sicurezza, prevedere sportelli speciali EMS negli aeroporti per il deposito degli invii EMS all'ultimo minuto;
Fattibilita'
q) introdurre un sistema informatizzato di controllo e di localizzazione;
3 - prendere nota dei seguenti possibili provvedimenti supplementari in vista di esaminare se questi elementi sono opportuni e fattibili tanto da poter essere adottati nel servizio EMS nazionale:
r) fornire tariffe speciale d'introduzione;
s) incaricarsi del ritiro nei locali di tutti i clienti;
t) collocare cassette postali EMS speciali sulla stessa via o negli immobili dei quartieri di affari;
u) procedere al condizionamento del corriere EMS pronto per la spedizione a domanda del cliente sia gratuitamente sia a pagamento;
v) mettere in conto mediante fattura, conto mensile o fattura dettagliata;
w) fornire al cliente servizi speciali per i casi difficili, come distribuzione a richiesta fuori della zona di servizio, accettazione di dimensioni e di pesi fuori della norma e accordi per il ritiro;
4 - prestare particolare attenzione agli elementi del servizio alla clientela fornito dai concorrenti.
Raccomandazione 14
Informazioni sulla clientela
Si raccomanda alle Amministrazioni postali:
1 - di creare e di mantenere aggiornati, nella loro raccolta d'informazioni necessaria per l'analisi della concorrenza e della pianificazione delle strategie commerciali, schedari sui clienti EMS esistenti, sia i coloro che impostano che destinatari e potenziali gruppi-bersaglio;
2 - di classificare le informazioni in base al tipo di attivita' ed al volume del traffico;
3 - di mettere, dietro richiesta; informazioni pertinenti a disposizione delle Amministrazioni che cercano di localizzare la potenziale clientela.
Parte di provvedimento in formato grafico
Risoluzioni
Risoluzione C 26/1989
Armonizzazione dei sistemi di contabilita' delle spese di transito dei pieghi chiusi della portalettere di superficie e dei pacchi
postali di superficie
Il Congresso,
considerando
che il transito di pieghi di superficie e effettuato diversamente da quello dei pieghi della postalettere,
consapevoli
del fatto che il transito di un sacco della postalettere si svolge analogamente a quello di un sacco di pacchi postali,
incarica
il consiglio esecutivo di intraprendere uno studio in vista di elaborare un sistema unico applicabile sia alla postalettere che ai pacchi postali.
(Proposta 2000.6/Rev 1, Commissione /, 5 seduta)
Risoluzione C27/1989
Instaurazione di una gamma di prodotti/servizi di pacchi postali
adeguata alla domanda del mercato internazionale
Il Congresso,
constatando
che i concorrenti della posta nel settore dei trasporti di merci leggere effettuano considerevoli incursioni sui mercati tradizionali di quest'ultima,
constatando
che la gamma dei prodotti della concorrenza risponde in maniera piu' adeguata alle esigenze del mercato e che le tariffe applicate sono considerate ragionevoli (prezzo in funzione del lavoro svolto),
considerando
che, se le Amministrazioni postali intendono continuare ad essere in futuro trasportatori credibili di merci leggere, occorre che la loro gamma di prodotti e le loro tariffe siano adeguate alla richiesta di mercato,
notando
che risulta da vari studi che i clienti chiedono che i prodotti siano avviati secondo una delle seguenti varianti:
- avviamento J + 1, oppure avviamento il piu' rapido possibile mediante una catena di trasporti compatibile con trasbordi rapidi e se del caso un servizio porta a porta (corrisponde al servizio EMS della posta);
- un servizio rapido con il quale sia possibile trasmettere un invio in qualsiasi parte del mondo entro un termine di avviamento garantito da tre a sette giorni secondo la destinazione (la posta offre attualmente il pacco-aereo o, in Europa, l'europacco);
- un servizio economico dove la modicita' del prezzo e' piu' importante della rapidita' dell'avviamento (in questa categoria la posta offre attualmente il pacco S.A.L o il pacco di superficie),
incarica
il Consiglio consultivo degli studi postali:
a) di intraprendere con urgenza uno studio volto ad individuare ed a instaurare una gamma di nuovi prodotti/servizi di pacchi postali adattato alla richiesta del mercato internazionale;
b) di esaminare in particolar modo in questo studio seguenti punti:
- aspetti della commercializzazione del servizio attuale di pacchi postali internazionali e della gamma di nuovi prodotti/servizi proposti in vista di agevolare la loro promozione in quanto servizio concorrenziale, efficace ed assolutamente sicuro;
- possibilita' di introdurre norme di qualita' di servizio nella definizione di questi nuovi servizi di colli postali;
- possibilita' di fissare i corrispettivi delle Amministrazione e le tasse reclamate alla clientela in base a modalita' diverse da quelle previste nel presente Accordo, se del caso per mezzo di accordo bilaterale o multilaterale;
c) di raccomandare alle Amministrazioni postali azioni comuni volte ad introdurre o sviluppare questi servizi per controbattere gli effetti della concorrenza esercitata a livello internazionale dalle imprese private;
d) di fare rapporto sulla questione al consiglio esecutivo in modo che quest'ultimo raccomandi, se del caso l'adozione di nuove regolamentazioni e procedure appropriate come previsto dall'articolo 102, paragrafo 6, capoverso r) del Regolamento generale.
(Proposta 5000.2/Rev 1, Commissione 7, 4 seduta)
Risoluzione C28/1989
Azione dell'UPU a favore dei paesi meno progrediti (PRA (PPG)
Il Congresso,
visto
il rapporto presentato dal consiglio esecutivo riguardo all'azione dell'UPU a favore di paesi meno progrediti (PMA),
considerando
la risoluzione 36/194 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 17 dicembre 1981 con la quale e stato adottato il "Nuovo programma sostanziale di azione per gli anni 1980 a favore dei paesi meno progrediti",
considerando
la Risoluzione 40/205 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 19 marzo 1986 con la quale e' stata adottata la decisione di organizzare una conferenza sui PMA nel settembre 1990 in vista di esaminare i progressi compiuti dai PMA durante gli anni 1980 e prevedere per gli anni 1990 il miglioramento del processo di sviluppo,
rammentando
le risoluzioni C 87 del Congresso di Losanna 1974, C 37 del Congresso di Rio de Janeiro 1979 e C 66 del Congresso di Amburgo 1984,
Riconoscendo
l'importanza del ruolo dei servizi postali nello sviluppo dei PMA e le gravi insufficienze della posta nella maggior parte di questi paesi.,
tenendo conto
della necessita' di rafforzare i servizi postali nei PMA,
invita
- i paesi meno progrediti a mobilitare tutte le risorse umane, finanziarie e materiali disponibili in loco ed a trarre il massimo profitto dall'aiuto loro fornito nel settore postale;
- Le Unioni ristrette ad accrescere l'assistenza fornita ai PMA,
incarica
Il Consiglio esecutivo:
- di adottare i provvedimenti richiesti affinche' l'Unione possa continuare a prestare assistenza allo sviluppo dei servizi postali dei PMA;
- di consacrare ai paesi di questa categoria una parte, la piu' importante possibile, delle risorse dell'UPU;
- di seguire in maniera continuativa l'evoluzione della situazione generale della posta nei PMA e di presentare al riguardo un rapporto al Congresso successivo,
incarica
il Direttore generale dell'Ufficio internazionale:
- di continuare a concedere un'attenzione prioritaria e piu' determinante alle esigenze postali delle Amministrazioni dei PMA;
- di proporre al Consiglio esecutivo un programma di attivita' fondato sui settori prioritari e sulle esigenze specifiche dei paesi considerati;
- di aiutare i paesi di questa categoria a preparare ed a presentare alle riunioni delle tavole rotonde, progetti postali che possano suscitare l'interesse dei donatori e dei finanziatori;
- di continuare ad intervenire presso l'UNDP e gli altri organismi di finanziamento affinche' le domande di aiuto in vista della realizzazione dei progetti postali a favore di PMA abbiano un esito positivo.
(Proposta 018, Commissione 9, 5 seduta)
Risoluzione C 29/1989
Principi da sottolineare in materia di assistenza tecnica dell'UPU
Il Congresso
considerando
che le risorse dei Paesi membri dell'UPU dovrebbero essere utilizzate nel modo piu' redditizio quando si tratta di reclutare consulenti/esperti per effettuare missioni nell'ambito della cooperazione tecnica,
considerando peraltro
che la formazione di un solo borsista richiede altrettanti contributi di quella di piu' borsisti,
notando
che e possibile migliorare i risultati ottenuti nei suddetti settori,
chiede
ai paesi beneficiari di adottare una politica che favorisca la scelta di controparti locali atte ad appoggiare i consulenti/esperti nei loro lavori ed a proseguire detti lavori,
incarica
l'Ufficio internazionale di procedere al reclutamento dei consulenti/esperti nonche' al collocamento dei borsisti dell'UPU in base ai principi seguenti:
- nel reclutare i consulenti/esperti, considerare l'insieme delle competenze dei candidati ma dare maggiore importanza alle capacita' professionali ed all'esperienza pratica nonche' alla capacita' di trasmettere conoscenze e know-how ad altre persone;
- tener conto nella scelta dei consulenti/esperti competenti e qualificati, ricchi di esperienza, dei candidati originari dei paesi in via di sviluppo;
- concedere piu' tempo alle Amministrazioni per selezionare i loro candidati;
- informare il piu' rapidamente possibile i candidati della decisione adottata al fine di mantenere il loro interesse;
- vigilare sul seguito dato alle conclusioni contenute nei rapporti dei consulenti/esperti affinche' siano attuate nella maniera piu' completa possibile;
- privilegiare la formazione professionale di gruppo rispetto agli "stages" individuali;
- pianificare i soggiorni dei borsisti in stretta cooperazione con
l'Amministrazione ospite
(Proposta 021, Commissione 9, 5 seduta)
Raccomandazioni
Raccomandazione C30/1989
Termine di risposta ai questionari
Il Congresso,
in considerazione del ruolo particolarmente importante dei questionari nella raccolta dei dati richiesti nel quadro degli studi svolti mediante inchieste da vari organi dell'Unione ed in vista della pubblicazione di raccolto e statistiche edite dall'Ufficio internazionale,
visto
che e indispensabile che le informazioni fornite dalle Amministrazioni postali in risposta ai questionari siano il piu' fattibili e complete possibile per garantire un buon risultato nonche' l'efficacia degli studi e delle pubblicazioni interessate,
riconoscendo
che le Amministrazioni postali dei Paesi membri devono disporre di tempo sufficiente - variabile da un mese per i questionari semplici a tre mesi per i questionari complessi (durata netta calcolata dalla data di ricevimento dei questionari fino a quella del loro rinvio) - per essere in grado di fornire risposte valide ai questionari,
invita
- gli organi permanenti dell'Unione a tener conto dei tempi minimi summenzionati nello stabilire il calendario delle loro attivita' ogni qualvolta possa rivelarsi necessario di ricorrere al metodo del questionario per chiedere informazioni ad una parte o all'insieme delle Amministrazioni postali dei Paesi membri,
- i Paesi membri dell'Unione a rispettare le scadenze fissate nei questionari.
incarica
L'Ufficio internazionale di vigilare affinche' i termini di risposta ai questionari siano stabiliti in conformita' con i desiderata descritti nella presente Raccomandazione.
(Proposta 07, Commissione 3, 3 seduta)
Raccomandazione C31/1989
utilizzazione nei servizi postali di carta fabbricata secondo procedimenti non inquinanti (carta "ecologica")
Il Congresso,
notando
che l'utilizzazione della carta da parte delle Amministrazioni postali,
considerando
che il degrado dell'ambiente si estende nel mondo a causa dell'inquinamento dell'acqua e dell'aria,
riconoscendo
che i riversamenti di cloruri causano gravi danni a pesci, alghe, goemoni ed altri organismi marini,
consapevole
della necessita' di ridurre l'utilizzazione di prodotti la cui fabbricazione e' fonte di inquinamento ad esempio la carta imbiancata con il cloro,
raccomanda
alle Amministrazioni postali di scegliere per le esigenze dei servizi postali una carta fabbricata secondo i procedimenti meno inquinanti possibili,
(Proposta 2000.2, Commissione 4, la seduta)
Raccomandazione C 32/1989
Invii in franchigia di tasse e di diritti
Il Congresso,
considerando
che il servizio degli invii in franchigia di tasse e di diritti (FTD) e un servizio utile per i clienti di affari importanti della posta i quali possono avvalersi di questo servizio per spedire i loro prodotti ai clienti senza che i destinatari debbano pagare spese doganali e tasse analoghe;
notando
che, benche' molte Amministrazioni forniscano il servizio FTD per i pacchi postali, non tutte prevedono un servizio di postalettere per i clienti;
prendendo in considerazione
il fatto che i servizi di postalettere offrono spesso ai loro clienti un servizio piu' rapido e particolarmente semplificato in termini di procedura e di documentazione doganale,
riconoscendo
di conseguenza che questo servizio di postalettere e un servizio che offre molti vantaggi in particolare per i clienti che desiderano inviare beni il cui valore non supera l'ammontare coperto dall'etichetta verde C 1,
raccomanda
alle Amministrazioni postali di includere il servizio degli invii in franchigia di tasse e di diritti per quanto possibile nella loro gamma di prestazioni della postalettere e nelle loro relazioni con
altre Amministrazioni che gia' offrono questo servizio
(Proposta 2000.17, commissione 4, 5 seduta)
Raccomandazione C 33/1989
Conclusione di accordi bilaterali relativi agli obiettivi di servizio
Il Congresso,
notando
gli sforzi per migliorare la qualita' del servizio postale internazionale derivante dalla Dichiarazione di Amburgo,
constatando che il Consiglio esecutivo ha ritenuto utile incorporare gli obiettivi in materia di qualita' di servizio nella Convenzione,
consapevole
dell'importanza di un trasporto postale rapido ed affidabile per far fronte alla concorrenza. delle compagnie di trasporto privato,
raccomanda
- alle Amministrazioni di origine e di destinazione di concludere un accordo bilaterale per quanto concerne gli obiettivi di servizio per gli invii della postalettere in base ad una dettagliata analisi degli accordi tra le due Amministrazioni in materia di trasporto e di gestione;
- alle Amministrazioni di mettersi d'accordo sulle misure che ciascuna di loro s'impegna ad adottare per raggiungere gli obiettivi prefissati;
- alle Amministrazioni di istituire sistemi di controllo al fine di identificare 1 problemi esistenti;
- alle Amministrazioni di rivedere regolarmente gli accordi bilaterali al fine di verificare il grado di realizzazione degli obiettivi stabiliti ed adottare ogni eventuale decisione in caso di necessita'
(Proposta 200,21, Commissione 4, 1 seduta)
Raccomandazione C 34/1989
Imballaggi utilizzati per il trasporto degli invii postali
Il Congresso,
vista
la decisione C 21 del Congresso di Amburgo 1984 che incarica il Consiglio consultivo degli studi postali di esaminare con l'Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO) la possibilita' di stabilire norme relative agli imballaggi venduti dalle Amministrazioni postali,
considerando
le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, capoverso c) della Convenzione postale universale e dell'articolo 113 paragrafo 1, capoverso c) e paragrafo 2 del suo Regolamento di esecuzione (Amburgo 1984),
in base
ai risultati dello studio 635 effettuato dal CCEP,
consapevole
della difficolta' di dare alla questione dell'imballaggio una maggiore uniformita' di quanto non sia attualmente il caso,
notando
le possibilita' offerte alle Amministrazioni di applicare alle Amministrazioni le norme definite dall'ISO,
preoccupate
di agevolare l'identificazione delle marcature postali nonche' la manutenzione e la spunta di sacchi, cartoni e scatole d'imballaggio,
raccomanda
alle Amministrazioni postali quanto segue:
a) utilizzare per la chiusura dei sacchi d'imballaggio, un dispositivo adesivo o autocollante, soprattutto per proteggere il personale da rischi di incidenti di lavoro; quest'ultimo e' da preferire quando vi e' l'esigenza di poter controllare il contenuto di un invio;
b) vigilare affinche' le marcature siano conformi alle disposizioni pertinenti della Convenzione postale universale e del suo Regolamento di esecuzione per quanto concerne lo spazio riservato all'indirizzo su sacchi, cartoni e scatole di imballaggio;
c) prevedere uno spazio riservato all'apposizione di francobolli sui sacchi d'imballaggio, cio' per ragioni tecniche e di metodo di lavoro, in conformita' con le disposizioni del Regolamento di esecuzione della Convenzione postale universale;
d) prevedere di comune accordo spazi determinati per i marchi e le impronte su sacchi, cartoni e scatole d'imballaggio, in conformita' con le disposizioni del Regolamento di esecuzione della Convenzione postale universale, vale a dire:
- uno spazio specifico per l'apposizione di marchi postali tecnici;
- uno spazio specifico per la categoria postale degli invii;
e) utilizzare una sola combinazione di colori su sacchi, cartoni e scatole d'imballaggio, combinazione che offra il migliore contrasto possibile tra il colore dell'imballaggio ed il colore delle marcature stampate;
f) qualora sia possibile uniformare lo spazio riservato all'indirizzo su sacchi, cartoni e scatole d'imballaggio, studiare un'eventuale utilizzazione di sacchi, di cartoni e di scatole d'imballaggio che non abbiano nessun testo stampato;
g) non esigere un imballaggio distinto nel servizio postale internazionale per i cartoni e le scatole d'imballaggio;
h) portare a conoscenza degli utenti le raccomandazioni di cui sopra.
(Proposta 2500.5, Commissione 4, 1 seduta)
Raccomandazione C 35/1989
Rinvio all'origine delle corrispondenze aeree
Il Congresso,
prendendo nota
dei risultati dello studio svolto dal Consiglio esecutivo in attuazione della risoluzione C 82 del Congresso di Amburgo 1984,
notando
che in base ai risultati di detto studio, la quasi totalita' delle Amministrazioni non incontra particolari difficolta' nell'attuazione delle nuove disposizioni enunciate agli articoli 80, paragrafi 1 e 81, paragrafo 1 della Convenzione, riguardo alla rispedizione delle lettere aeree e delle cartoline postali aeree per la via piu' rapida (aerea o di superficie),
constatando
peraltro che il costo del rinvio per la stessa via di AO aerei e basso se paragonato al miglioramento del servizio reso alla clientela postale,
riconoscendo
l'impatto sulla qualita' del servizio postale internazionale rispetto alle pressioni della concorrenza, di una generalizzazione del rinvio all'origine per via aerea degli invii aerei,
avendo adottato
il principio di una sistematica rispedizione per la via piu' rapida, aerea o di superficie delle corrispondenze aeree,
raccomanda
alle Amministrazioni che non utilizzino gia' sistematicamente il mezzo aereo per il rinvio all'origine degli AO aerei di avvalersi di tale mezzo in tutta la misura del possibile secondo le loro
possibilita' economiche
(Proposta 4000.1, Commissione 6, 1 seduta)
Raccomandazione C36/1989
Utilizzazione delle regole di sintassi dei messaggi elettronici
EDIFACT
Il Congresso,
auspicando
agevolare lo scambio internazionale di dati tra le Amministrazioni delle Poste. e la dogana, nonche' tra le Amministrazioni delle Poste ed i trasportatori o altri soci commerciali,
considerando
che e auspicabile utilizzare in questi scambi di dati commerciali un insieme di regole che disciplinino la struttura dei dati,stabilito di comune accordo a livello internazionale ed universalmente applicabile,
notando
che la commissione economica per l'Europa della Nazioni Unite (CEE/ONU) ha elaborato un insieme di regole di sintassi per i messaggi da utilizzare negli scambi elettronici denominato EDIFACT (Scambio di dati informatizzati per l'amministrazione il commercio ed il trasporto),
consapevole
che le regole di sintassi dei messaggi EDIFACT possono essere utilizzate a prescindere dal loro settore di applicazione e che il loro uso generalizzato nei rapporti internazionali agevolera' notevolmente l'avviamento degli invii postali,
notando
che EDIFACT e stato accettato dall'Organizzazione internazionale di standardizzazione a titolo di norma internazionale ISO 9735,
raccomanda
a tutte le Amministrazioni postali dei Paesi membri di applicare le regole di sintassi dei messaggi EDIFACT nonche' gli aggiornamenti che saranno loro apportati successivamente, per la redazione di messaggi elettronici da scambiare tra le Amministrazione delle Poste e la dogana nonche' tra le Amministrazioni delle Poste ed i trasportatori o altri soci commerciali.
(Proposta 5000.4, 10a seduta plenaria)
Raccomandazione C 37/1989
Utilizzazione del repertorio di elementi di dati commerciali dell'ONO
Il Congresso,
auspicando
agevolare lo scambio internazionale di dati tra le Amministrazioni postali e la dogana nonche' tra le Amministrazioni postali ed i trasportatori o altri soci commerciali,
considerando
che e auspicabile utilizzare in questi scambi di dati commerciali per quanto riguarda gli elementi di dati, nomi, descrizioni e modi di rappresentazione stabiliti di comune accordo a livello internazionale ed universalmente applicabili,
ritenendo
che e' auspicabile che tali nomi, descrizioni e modalita' di rappresentazione siano utilizzati per gli elementi di dati a prescindere dal contesto in cui i dati commerciali sono scambiati,
constatando
che questi elementi di dati normalizzati possono essere utilizzati con tutti i metodi di scambio di informazioni, su carta, come pure con altri mezzi di comunicazione, che possono essere scelti e trasmessi uno per uno o utilizzati nell'ambito di un particolare sistema di norme di scambio come ad esempio la norma EDIFACT (Scambio di dati informatizzati per l'amministrazione, il commercio ed il trasporto),
visto
che il repertorio e' stato accettato dall'Organizzazione internazionale di standardizzazione come norma internazionale ISO
7372
raccomanda
a tutte le Amministrazioni postali dei Paesi membri di utilizzare i nomi, le descrizioni e le modalita' di rappresentazione degli elementi di dati che figurano nel Repertorio di elementi di dati commerciali dell'ONU, nonche' gli aggiornamenti che saranno ulteriormente apportati a detto repertorio, negli scambi di dati con la dogana nonche' con i trasportatori o altri soci commerciali
(Proposta 5000.5, 10a seduta plenaria)
Decisioni
Decisione C3811989
Accettazione della stampa al Dibattito Generale
Il Congresso
decide
di ammettere la presenza dei mezzi d'informazione nel Dibattito generale del XX Congresso in qualita' di uditori e senza diritto di intervento.
(Proposta 022, 3a seduta plenaria)
Decisione C 39/1989
vice-presidenze del XX Congresso
Il Congresso
decide
di approvare la lista in appresso dei Paesi membri designati dal CE come suscettibili di assumere le vice-presidenze del Congresso:
- Cina (Rep.pop.)
- Francia
- URSS
- Zambia
(Proposta 023, la seduta plenaria)
Decisione C40/1989
Presidenza e vice presidenze delle Commissioni del XX Congresso
Il Congresso
decide
di approvare la lista in appresso dei Paesi membri designati dal CE in quanto suscettibili di assumere la presidenza e le vice presidenze delle Commissioni del Congresso:
---------------------------------------------------------------------
Commissioni Presidenza Vice-Presidenze
---------------------------------------------------------------------
1. Verifica dei poteri Argentina Nigeria
Portogallo
Siria (Rep.araba)
2. Finanze Giappone Bolivia
Turchia
Zaire
3. Affari generali Svizzera Messico
Sri Lanka
Togo
4. Postalettere-
regolamentazione Finlandia Cameroun
Pakistan
Venezuela
5. Postalettere- India Ghana
tariffazione e Italia
rimunerazione Cecoslovacchia
6. Posta aerea Nuova Zelanda Barbados
Irlanda
Polonia
(Rep.pop.)
7. Pacchi postali Ungheria (Rep.) Arabia Saudita
Bangladesh
Paesi Bassi
8. Servizi finanziari
postali Austria Cile
Gabon
Indonesia
9. Cooperazione tecnica Costa d'Avorio Brasile
(Rep.) Bulgaria
(Rep.pop.)
Emirati Arabi
Uniti
10. Redazione Algeria Belgio
Canada
Congo (Rep.pop)
---------------------------------------------------------------------
Decisione C41/1989
Membri delle Commissioni ristrette
Il Congresso
decide
di approvare la lista in appresso dei Paesi membri designati dal CE in quanto suscettibili di essere membri delle seguenti Commissioni ristrette:
Commissione 1 (Verifica dei poteri)
Presidenza: Argentina
Vice-Presidenza: Nigeria, Portogallo, Siria (Rep. araba)
Membri: America(Stati Uniti) Centrafrica Islanda, Kenya Kuwait,
Singapore Ucraina
Commissione l0 (Redazione)
Presidenza: Algeria
Vice-presidenze: Belgio, Canada Congo (Rep.pop.)
Membri: America (Stati Uniti) Benin, Spagna, Francia, Lussemburgo,
Madagascar, Senegal, svizzera
(Proposta 025/Rev. 1, la seduta plenaria)
Decisione C42/1989
Approvazione del Rapporto sull'insieme dell'attivita' del Consiglio esecutivo 1984-1989
Il Congresso
decide
di approvare il Rapporto sull'insieme dell'attivita' del Consiglio
esecutivo 1984-1989
(Congres - Doc 16, 3a seduta plenaria)
Decisione C 43/1989
Approvazione del Rapporto sull'insieme dell'attivita' del consiglio consultivo degli studi postali 1984-1989
Il Congresso
decide
di approvare il Rapporto sull'insieme dell'attivita' del Consiglio
consultivo degli studi postali 1984 - 1989
(Congres-Doc 17, 4a seduta plenaria)
Decisione C 44/1989
Approvazione del Rapporto del Direttore generale dell'Ufficio
internazionale 1985-1989
Il Congresso
decide
di approvare il Rapporto del Direttore generale dell'Ufficio
internazionale 1985-1989
(Congres-Doc 18, 5a seduta plenaria)
Decisione C4511989
Relazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e con altre
organizzazioni internazionali
Il Congresso
decide
- di approvare il Rapporto del Direttore generale sulle relazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e con altre Organizzazioni internazionali;
- di invitare il Direttore generale dell'Ufficio internazionale a:
a) mantenere le relazioni con l'ONU e con altre organizzazioni internazionali;
b) continuare a seguire l'andamento delle questioni menzionate nel Rapporto;
c) adottare le misure che riterra' necessarie nell'interesse dell'Unione e dei suoi membri in considerazione di eventuali istruzioni del Consiglio esecutivo;
d) renderne conto ogni anno, in misura appropriata, al Consiglio
esecutivo
(Congres - Doc 22, 5a seduta plenaria)
Decisione C 46/1989
Condizionamento degli invii di merci da aprire solo con particolari precauzioni
Il Congresso
incarica
il Consiglio esecutivo
- di effettuare in collaborazione con l'IATA, lo studio della proposta 2518.1 relativa al condizionamento degli invii di merci da aprire solo con particolari precauzioni;
- di formulare se del caso le sue proposte, al termine dei lavori, in
considerazione delle sue nuove competenze
(Proposta 2518.1 Commissione 4, 3a seduta)
Decisione C47/1989
Segnaletica dei colli contenenti merci da non esporre a controlli con
apparecchi radiografici o alla luce
Il Congresso
incarica
il Consiglio esecutivo
- di effettuare, in collaborazione con l'IATA, lo studio della proposta 55051 relativa al condizionamento degli invii di merci da aprire solo con particolari precauzioni;
- di formulare se del caso le sue proposte, al termine dei suoi
lavori, in considerazione delle sue nuove competenze
(Proposta 5505.1, Commissione 7, 5a seduta)
Decisione C48/1989
Instaurazione di un dibattito generale
Il Congresso
decide
- di prevedere nel quadro dei lavori di ciascun Congresso, lo svolgimento di un dibattito generale su una o piu' questioni di attualita' relative alla posta;
- che al termine di tale dibattito venga adottata una risoluzione che stabilisca orientamenti generali per il successivo periodo quinquennale;
incarica
Il Consiglio esecutivo di scegliere il tema o i temi di tale dibattito tenendo conto delle preoccupazioni della maggioranza delle Amministrazioni delle Poste e di adottare le necessarie disposizioni per garantirne lo svolgimento nelle migliori condizioni di efficacia,
incarica inoltre
l'Ufficio internazionale di organizzare tale dibattito in
collaborazione con il paese ospite del Congresso
(Proposta 011, 10 seduta plenaria)
Decisione C 49/1989
Luogo del XX Congresso postale universale
Il Congresso
decide
di accettare l'invito del Ministero delle comunicazioni della Repubblica di Corea affinche' il XXI Congresso si svolga in detto
paese nel 1994
(Congres-Doc 74, 10 seduta plenaria)
Decisione C50/1989
Applicazione della Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali da parte di istituzioni specializzate
Il Congresso
decide
- di approvare il Rapporto del Direttore generale sulla concessione dell'indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali da parte di istituzioni specializzate;
- di prendere atto degli sforzi esercitati dall'UPU per aiutare i rifugiati ed i territori non autonomi nonche' i paesi di nuova indipendenza ed i paesi meno avanzati (PMA);
- di raccomandare il prosieguo della prassi seguita sino ad. ora e di concedere una particolare attenzione alle possibilita' di assistenza concreta al popolo della Namibia, in particolare durante il periodo di transizione ed immediatamente dopo l'indipendenza.
(Congres-Doc 23 e Add. 1 10a seduta plenaria)
Decisione C51/1989
Telegrammi dei servizi finanziari postali (POSTFIN)
Il Congresso
decide
di attuare la disposizione dell'articolo RE 303, paragrafo 6 relativo alla indicazione degli importi in cifre, poi in tutte lettere nei telegrammi dei servizi finanziari postali (POSTFIN) il i luglio 1990.
(Proposta 6000.2, Commissione 8, 2a seduta)
Decisione C52/1989
Compilazione e regolamento dei conti di pacchi postali
Il Congresso,
basandosi
sulla risoluzione C 68 relativa alla compilazione ed al regolamento dei conti
incarica
il Consiglio esecutivo di includere nell'ambito dello studio che effettuera' "sulla compilazione ed il regolamento dei conti", le relative questioni riguardanti i pacchi postali e di tener conto in particolare delle proposte 5550.1,5550.2/Rev 1,5550.3,5550.4,5550.5,5550.6,5552.1,5552.2 e 5552.3 sottoposte al Congresso di Washington allo scopo di ammodernare le attuali norme per la contabilita' dei pacchi postali.
(Proposte 5550.1,5550.2/Rev 1, 5550.3, 5550.4, 5550.5, 5550.6, 5552.1,5552.2, e 5552.3, Commissione 7, 6 seduta)
Auspici
Auspicio C 53/1989
Rappresentanza dei membri del consiglio esecutivo
Il Congresso,
facendo riferimento
all'articolo 102 paragrafo 4 del Regolamento generale dell'Unione postale universale secondo la quale il rappresentante di ciascuno dei membri del Consiglio esecutivo "deve essere un funzionario qualificato dell'Amministrazione delle Poste".
considerando
che il Consiglio esecutivo e' stato investito di poteri piu' estesi (nuove competenze legislative, iniziativa di azioni),
desiderando
che i delegati del CE, mossi da un intento di celerita', possano assumere impegni a nome delle loro Amministrazioni sulla base dei documenti loro presentati ed in vista degli scambi di vedute intervenuti durante la sessione,
auspicando
che il livello generale della rappresentanza dei membri del Consiglio esecutivo sia il piu' elevato possibile,
formula l'augurio
che le delegazioni alle sedute del consiglio esecutivo siano effettivamente dirette in tutta la misura del possibile ed almeno durante le sedute plenarie dai responsabili delle Amministrazioni postali.
(Proposta 09, Commissione 3, 3a seduta)
Auspicio C 54/1989
Pieghi chiusi in transito sospettati di contenere stupefacenti o
materie psicotrope
Il Congresso,
avendo constatato
- che il trasporto illecito di stupefacenti e di materie psicotrope avviene sempre di piu' a mezzo posta;
- che durante operazioni effettuate per requisizione della dogana, e' stata individuata in pieghi chiusi grazie all'attuazione di nuove tecniche (cani appartenenti alla dogana, raggi X ecc.) la presenza di invii contenenti stupefacenti e materie psicotrope;
Visto
l'articolo primo della Costituzione dell'Unione e l'articolo primo della Convenzione postale universale che sanciscono la liberta' di transito per gli invii postali avviati in transito in pieghi chiusi o allo scoperto in quanto principio essenziale e fondamentale dell'Unione postale universale,
Visto
l'articolo 36 della Convenzione postale universale che tratta dei divieti,
considerando
- che le Amministrazioni delle Poste sono consapevoli dell'importanza da concedere alla lotta contro il traffico di stupefacenti e di materie psicotrope;
- che le Amministrazioni delle Poste sono tenute ad agire nel quadro delle norme previste negli Atti dell'Unione postale universale e nella loro legislazione nazionale;
- che la cosiddetta tecnica di "consegna sorvegliata" agevola l'identificazione dei responsabili del traffico della droga,
invita
le Amministrazioni della Posta a:
1 - cooperare nella lotta contro il traffico degli stupefacenti e delle materie psicotrope ogni qualvolta ne siano legittimamente richieste in tal senso dalle loro autorita' nazionali incaricate di questa lotta;
- attenersi al rispetto dei principi fondamentali della posta internazionale ed in particolare alla liberta' di transito (articolo primo della Costituzione e della Convenzione);
2 - adottare ogni provvedimento di comune accordo con le disposizioni con le autorita' competenti del loro paese affinche' non si proceda all'apertura dei sacchi di pieghi in transito sospetti di racchiudere invii contenenti stupefacenti ma ne siano avvisate:
a) per le vie piu' rapide, su richiesta delle loro autorita' doganali, l'Amministrazione di destinazione affinche' i sacchi controversi siano agevolmente identificati all'arrivo;
b) con un bollettino di verifica, l'Amministrazione di origine del piego;
3 - intervenire presso le autorita' legislative in consultazione con i servizi doganali affinche' le leggi ed i regolamenti non ostacolino l'utilizzazione della cosiddetta tecnica di "consegna sorvegliata"; la dogana del paese di transito, se del caso con l'accordo delle autorita' competenti, deve adottare i provvedimenti appropriati in vista di informare le autorita' doganali del paese di destinazione e se del caso, del paese di origine dei pieghi incriminati.
(Proposta 2500.2 Commissione 4, 5a seduta)
Risoluzioni
Risoluzione C 55/1989
Nuova presentazione della Lista degli oggetti vietati
Il Congresso,
avendo esaminato
lo studio effettuato dal Consiglio esecutivo a seguito della risoluzione C 54 adottata dal Congresso di Amburgo 1984,
notando
che i risultati di detto studio hanno consentito di stabilire:
- l'assenza di un sistema generale di classifica metodologica dei prodotti naturali o manufatti diverso dal sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci del Consiglio di cooperazione doganale (CCD);
- un adeguamento tra il suddetto sistema armonizzato e la necessita' per le Amministrazioni postali di disporre di uno schema direttivo di classifica per classificare in una struttura logica i prodotti soggetti a limitazioni condizionali o totali, negli scambi internazionali,
approva
l'allegato modello di presentazione della Lista degli oggetti vietati,
incarica
l'Ufficio internazionale di divulgare detto modello a tutte le Amministrazioni delle Poste,
invita
le Amministrazioni delle Poste a compilare la lista dei loro oggetti vietati sulla base del suddetto modello e con la partecipazione della
loro amministrazione doganale
(Proposta 2500.4, Commissione 4, 6a seduta)
Nuova presentazione della Lista degli oggetti vietati Testo di presentazione del Sistema armonizzato da inserire nelle pagine di
guardia della prossima edizione della Lista degli oggetti vietati
Il Sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci e un repertorio sistematico delle merci elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale nel 1983.
La classifica realizzata nel Sistema armonizzato di tipo metodico, e non alfabetico, e' effettuata tenendo conto dell'origine o del regno dei prodotti (regno animale, vegetale o minerale), della materia costitutiva della merce (materia plastica, caucciu', legno) e per le macchine ed apparecchi a seconda dell'industria o del ramo di attivita' che li utilizza.
La nomenclatura polivalente del Sistema armonizzato totalizza 1241 posizioni raggruppate in 96 capitoli, essi stessi articolati in 21 sezioni. I prodotti sono identificati da un Codice a 6 cifre: le prime due cifre indicano il numero del capitolo nel quale questa posizione si trova, le due cifre seguenti il rango occupato dalla posizione all'interno di questo capitolo, le ultime due cifre le sotto-posizioni con uno o due trattini (l'assenza di sotto-posizioni essendo contrassegnata da uno zero).
Il Sistema armonizzato comprende, oltre alla nomenclatura strutturata, costituita da una lista di posizioni sistematicamente classificate e suddivise, se del caso in sotto- posizioni, delle note di sezioni o di capitoli comprese note di sotto-posizioni nonche' regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato. Tale sistema, entrato in vigore il 1 gennaio 1988 fornisce una classifica metodica per 5019 gruppi distinti di merci il che consente di classificare senza difficolta' gli articoli e le materie soggette a limitazioni di cui la posta deve tener conto.
Nota. Le 35 pagine fornite a titolo di modello non sono riprodotte nel presente documento. Esse figurano in annesso alla proposta 2500.4
adottata dalla commissione 4 nella sua 6 seduta
Risoluzione C56/1989
Revisione delle tariffe e studio permanente delle spese di transito
Il Congresso,
avendo esaminato
i lavori effettuati dal Consiglio esecutivo per la determinazione dei tariffari delle spese di transito,
considerando
che il problema di un'equa rimunerazione delle spese di transito fa parte delle principali preoccupazioni dell'Unione,
ritenendo
che i calcoli da effettuare devono essere basati sui metodi meglio adattati agli scopi prefissati;
incarica
il Consiglio esecutivo:
- di ricalcolare per ciascun Congresso, in base alla data piu' vicina possibile ed al metodo accettato dal precedente Congresso i tariffari delle spese di transito fissati all'articolo 63 della Convenzione;
- di proseguire lo studio per il miglioramento della metodologia utilizzata in vista di assicurare un equo corrispettivo alle Amministrazioni che effettuano operazioni di transito;
- di presentare se necessario in occasione di ciascun Congresso dei tariffari che tengano conto degli aggiustamenti da apportare al sistema di calcolo derivante dallo studio indicato sopra nonche' se del caso le proposte di modifica degli Atti corrispondenti
(Proposta 3000.5, Commissione 5, 5a seduta)
Risoluzione C 57/1989
Studio di una distanza media ponderata per ogni paese per i pieghi in
transito territoriale
Il Congresso,
considerando
che attualmente le spese di transito territoriale sono calcolate in ogni paese in funzione delle distanze reali di ciascuno dei tragitti percorsi per l'avviamento dei pieghi in transito,
tenendo conto
del fatto che in gran parte dei paesi i pieghi in transito territoriale sono avviati su diversi percorsi secondo il loro paese di origine ed il loro paese di destinazione,
ritenendo che la molteplicita' dei percorsi e delle distanze comporta un lavoro oneroso di calcolo e di compilazione dei conti corrispondenti per quanto riguarda le spese di transito territoriale.
incarica
il Consiglio esecutivo:
- di esaminare la possibilita' di fissare basi e norme comuni affinche' i paesi che offrono un servizio di transito possano fissare una distanza media ponderata fungente da riferimento per il calcolo delle spese di transito territoriale dei pieghi che transitano attraverso ciascun paese;
- di presentare al successivo Congresso proposte in tal senso
(Proposta 3000.7, Commissione 5, 5a seduta)
C 58/1989 (numero non attribuito)
Risoluzione C 59/1989
Studio sulle spese di transito del corriere allo scoperto
Il Congresso,
notando che nessun corrispettivo e previsto a favore delle Amministrazioni in transito negli Atti dell'Unione per coprire le spese di trasporto e le spese postali sostenute dalle Amministrazioni che rispediscono il corriere di superficie LC/AO in transito allo scoperto, mentre tale corrispettivo e' previsto per il corriere aereo e per i pacchi postali aerei e di superficie in transito allo scoperto,
Considerando
che tali spese possono essere relativamente elevate, in particolare quando il paese di transito spedisce il suo corriere di superficie per via aerea (S.A.L),
desiderando
che ciascuna Amministrazione possa ricevere una compensazione finanziaria in relazione al costo delle prestazioni fornite a beneficio degli altri Paesi membri,
incarica
il Consiglio esecutivo:
- di studiare, alla stregua di quanto previsto per il corriere aereo, i principi per una eventuale rimunerazione a beneficio dell'Amministrazione di transito per consentire a quest'ultima di far fronte alle spese di rispedizione del corriere di superficie in transito allo scoperto;
- di includere, nel quadro di questo studio, la questione del corriere disguidato;
- di studiare le modalita' statistiche e contabili da attuare;
- di formulare per il successivo congresso, adeguate proposte;
(Proposta 3000.2, Commissione 5, 5a seduta)
Risoluzione C 60/1989
Liquidazione dei conti arretrati del vecchio regime di finanziamento
Il Congresso,
visti
i cambiamenti apportati dal 1980 al sistema di finanziamento dell'Unione,
viste
le somme non ancora rimborsate al Governo svizzero per il periodo anteriore a questa data,
viste
le agevolazioni di rimborso previste dalla Risoluzione C 17 del Congresso di Rio de Janeiro,
consapevole
degli obblighi dell'Unione in questo settore,
decide
1 - di rimborsare globalmente al Governo svizzero le anticipazioni fatte a titolo del vecchio regime di finanziamento e dovute al 31 dicembre 1990, compresi gli interessi di mora;
2 - di prelevare le somme necessarie sul Fondo di riserva;
3 - di far figurare gli arretrati in questione nel conto
Anticipazioni del Fondo di riserva
invita
tutti i Paesi membri interessati da questi arretrati a rimborsare con la massima diligenza le somme dovute in tempi brevi;qualora la loro situazione finanziaria non consenta loro di pagare rapidamente, a comunicare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale un piano di rimborso mediante annualita',
incarica
il Consiglio esecutivo di adottare ogni iniziativa che riterra' necessaria per ottenere nei piu' brevi termini il regolamento di tali arretrati ed impartire, se del caso, direttive al Direttore generale dell'Ufficio internazionale per accelerare questi rimborsi.
si avvale dell'occasione
per esprimere al Governo svizzero i suoi ringraziamenti per le anticipazioni di tesoreria che ha fornito per tanti anni e per la moratoria consentita al fine di attenuare gli effetti del cambiamento del regime di finanziamento dell'UPU.
(Proposta 03, Commissione 3, 6a seduta)
Risoluzione C61/1989
Risanamento di conti arretrati di ogni natura
Il Congresso,
visto
lo stato dei conti arretrati,
considerando
che e interesse dell'Unione e dei suoi Paesi membri di risanare le finanze dell'Unione,
chiede con sollecitudine
ai Paesi membri che hanno conti arretrati di fare ogni sforzo per liquidare questi ultimi in tempi brevi e rammenta loro a tal fine la possibilita' di avvalersi del sistema di compensazione dell'Ufficio internazionale in conformita' con la Raccomandazione C36 del Congresso di Amburgo 1984,
informa
i Paesi membri che hanno importanti conti arretrati che essi potranno essere classificati nella classe di contribuzione inferiore alla propria, durante il periodo di rimborso, se si impegnano ad ammortizzare i loro debiti nei confronti dell'Unione secondo un piano approvato dal Consiglio esecutivo.
decide
di trasferire su un conto speciale i debitori che saranno oggetto di una particolare intesa in tal senso,
incarica
il Direttore generale dell'Ufficio internazionale di negoziare con i paesi che hanno gli arretrati piu' importanti, progetti di accordi che saranno sottoposti all'approvazione del consiglio esecutivo,
incarica
il Consiglio esecutivo di approvare i piani di ammortamento negoziati dall'Ufficio internazionale con i paesi che hanno importanti conti arretrati tenendo conto sia della situazione economica dei paesi interessati che degli interessi dell'Unione,
invita
il Consiglio esecutivo:
1 - ad adottare ogni misura utile per agevolare l'applicazione della presente risoluzione;
2 - a fare rapporto al Congresso successivo sui risultati ottenuti dalla presente risoluzione;
(Proposta 04, Commissione 3, 6a seduta)
Risoluzione C 62/1989
Inno mondiale della posta
Il Congresso,
considerando
la necessita' di potenziare le azioni volte a riunire in una piu' ampia identita' il personale delle Poste nei territori dell'UPU,
ritenendo
che questa azione contribuira' in maniera sensibile, se non determinante a consolidare l'identificazione dei dipendenti delle Poste con la loro istituzione ed a riavvicinarsi allo scopo che consiste nel ribadire e proclamare i postulati fondamentali della posta: sicurezza, celerita' e regolarita',
incarica
il Consiglio esecutivo
di esaminare in collaborazione con l'Ufficio internazionale la possibilita' di indire un concorso per la composizione di parole e musica di un inno mondiale della posta.
(Proposta 014, Commissione 3, 6a seduta)
Risoluzione C63/1989
Utilizzazione di un simbolo per i cecogrammi
Il Congresso,
consapevole
del fatto che l'attuale regolamentazione non prevede un simbolo distinto per i cecogrammi,
ritenendo
che per questa ragione questi invii non sono sempre trattati nelle migliori condizioni possibili in particolare al momento dello sdoganamento,
incarica
il Consiglio esecutivo:
a) di intraprendere con la partecipazione degli organismi internazionali implicati, uno studio volto a determinare l'opportunita' di adottare un simbolo distinto per i cecogrammi,
b) se del caso, di proporre al successivo Congresso un simbolo atto ad assicurare una qualita' di servizio ottimale per i cecogrammi.
(Proposta 2000.20, Commissione 4, 7a seduta)
Risoluzione C 64/1989
Indicazione sul modulo di reclamo C 9 del motivo della ritardata
consegna degli invii
Il Congresso,
facendo riferimento
all'articolo 147, paragrafo 7 del Regolamento di esecuzione della Convenzione postale Universale secondo il quale "l'Ufficio di destinazione o, a seconda dei casi, l'Amministrazione centrale del paese di destinazione o l'Ufficio specialmente designato 6 in grado di fornire informazioni sulla sorte definitiva dell'invio, completa il modulo alla tabella 3. In caso di ritardata consegna, di reclamo o di rinvio all'origine il motivo e sommariamente indicato sul modulo C9",
consapevole
dell'importanza di segnalare la causa del ritardo della consegna di un invio raccomandato o di una lettera con valore dichiarato sul modulo C 9 al fine di dare una risposta completa e appropriata al reclamante ed evitare i pregiudizi probabili che tale ritardo puo' causargli come pure alle Amministrazione che rischiano di vedere la loro clientela fare appello ad altre imprese che offrono loro un migliore servizio,
constatando
che e molto frequente ricevere moduli C9 che indicano che l'invio e stato consegnato trenta giorni o piu' dopo la data di spedizione senza che il motivo del ritardo sia stato precisato,
considerando
che tale mancanza d'informazioni causa un nuovo ritardo in quanto obbliga le Amministrazioni a ricercare il motivo del ritardo e per questo fatto rinvia ulteriormente il momento in cui il reclamante potra' ricevere una risposta completa,
raccomanda
alle Amministrazioni postali dei Paesi membri di istruire i loro uffici riguardo alla necessita' di compilare tutte le caselle del modulo C 9 ed in particolare di fornire il motivo della consegna ritardata, del reclamo o del rinvio all'origine al fine di informare con precisione il reclamante
(Proposta 2500.3, Commissione 4, 7a seduta)
Risoluzione C 65/1989
Esclusione di merci pericolose dal corriere aereo
Il Congresso,
considerando
le disposizioni dell'articolo 36 della Convenzione (in particolare il paragrafo 4, lettera d) relative al divieto di trasportare materie pericolose,
essendo venuto a conoscenza
dei lavori del Comitato di contatto IATA/UPU relativo al trasporto per posta aerea delle merci pericolose, lavori che hanno nuovamente sottolineato la gravita' dei rischi presentati da questo trasporto,
prendendo atto
delle misure auspicate da detto Comitato di contatto e convalidate dal Consiglio esecutivo in vista di escludere l'inserimento di merci pericolose negli invii postali mediante un'azione educativa ed una maggiore sensibilizzazione nei confronti degli ufficiali postali e degli utenti delle poste in particolare con l'organizzazione di esposizioni, la divulgazione di filmati e la produzione di manifesti aventi ocme oggetto le merci pericolose,
consapevole
degli sforzi che rimangono da compiere da parte delle Amministrazioni postali nella loro azione di repressione del trasporto delle merci pericolose,
chiede con insistenza
alle Amministrazioni postali:
- di rafforzare i dispositivi volti a prevenire l'inserimento degli oggetti pericolosi negli invii postali e se del caso di identificare al momento dell'impostazione gli invii contenenti questi oggetti:
- di elaborare a tal fine misure di tipo educativo adattate alla situazione locale destinate agli utenti ed agli ufficiali delle poste
- di vigilare su un'ampia divulgazione di queste misure e su un'adeguata formazione del personale, utilizzando i mezzi tecnici moderni piu' efficaci (audiovisivi o di altra natura),
incarica
il consiglio esecutivo di continuare a seguire da vicino questa questione durante il periodo quinquennale 1990-1994.
(Proposta 4000.3, Commissione 6, 2a seduta)
Risoluzione C 66/1989
Documenti di base per l'iscrizione del peso da prendere in considerazione per il regolamento dei conti della corrispondenza
postale soggetti a spese di transito ed a spese terminali
Il Congresso
tenendo conto
- che, durante la discussione della Commissione 5 vertente sulla scelta dei moduli di base per la contabilizzazione delle spese di transito e delle spese, terminali, i pareri erano assai divisi;
- che un sistema di documenti elaborato a tal fine in base al foglio di avviso C 12 o alle distinte di consegna C 18, 18bis e AV 7 comporta in ciascun caso, vantaggi ed inconvenienti.
incarica
il Consiglio esecutivo di intraprendere uno studio sulla documentazione di base appropriata per la contabilizzazione delle spese di transito e delle spese terminali sia per via di superficie che per via aerea. Questo studio dovrebbe altresi' tener conto delle relative procedure contabili
(Proposta 3000.6, Commissione 5, 6a seduta)
Risoluzione C 67/1989
Rafforzamento delle attivita' prioritarie dell'Unione
Il Congresso,
preoccupato del livello di spese dell'Unione,
stimando
necessario rafforzare con urgenza le attivita' prioritarie volte al miglioramento della qualita' del servizio postale internazionale,
convinto
che in vista di sviluppare le attivita' prioritarie, altre attivita' dovrebbero essere ridotte o soppresse dal consiglio esecutivo a tal fine debitamente abilitato dal Congresso,
notando
che i limiti delle spese ricorrenti degli anni 1991 a 1995 stabiliti nell'articolo 124 del Regolamento generale tengono ancora conto di attivita' che potrebbero essere ridotte o soppresse.
incarica
Il Consiglio esecutivo di procedere con diligenza ad un esame critico dell'insieme delle attivita' dell'Unione al fine:
a) di identificare le attivita' da abbandonare, ridurre o limitare;
b) di esaminare l'opportunita' di sopprimere determinate pubblicazioni, liste o raccolte e di adottare una forma di presentazione piu' economica della rivista "Unione postale";
c) di emendare di conseguenza le disposizioni dei Regolamenti di esecuzione e di sospendere fino al Congresso successivo l'applicazione dell'articolo 117 del Regolamento generale in modo tale che la Rivista "Unione postale" possa essere pubblicata con una presentazione piu' economica per l'Unione,
incarica altresi'
il Consiglio esecutivo:
a) di diminuire i limiti di spese degli anni 1991 a 1995 detraendo il costo delle attivita' che sono state ridotte, abbandonate o limitate;
b) di stabilire il bilancio dell'Unione nell'ambito dei limiti delle spese in tal modo rivedute,
incarica inoltre
il Direttore generale dell'Ufficio internazionale di:
a) proseguire i suoi sforzi di razionalizzazione dei metodi di lavoro e di dare tutto il suo appoggio a questo nuovo spiegamento dei compiti dell'Unione in vista di intensificare le attivita' di sostegno alle Amministrazioni,
b) di attuare nuove misure in materia di risorse umane, compreso il ricorso circostanziato ad assunzioni a tempo determinato per le attivita' speciali e per le attivita' prioritarie esistenti intraprese in seno all'Unione.
Incita
i Paesi membri a collaborare attivamente ad un esame critico ed al riorientamento delle attivita' dell'Unione in particolare favorendo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato. Questo sistema implica che un funzionario che accetta un incarico a tempo determinato presso l'Ufficio internazionale puo' ritrovare nella sua Amministrazione delle Poste un incarico almeno equivalente a quello che occupava al momento della sua accettazione dell'incarico a tempo determinato in questione.
(Congres - Doc 19/Annesso 11/ Rev. Commissione 2, 2a seduta)
Risoluzione C 68/2989
Istituzione e regolamento dei conti
Il Congresso,
tenendo conto
dell'importante necessita' che le Amministrazioni siano rimunerate per il servizi che esse rendono, in tempo utile e secondo modalita' efficaci,
tenendo conto
del fatto che il metodo attuale che consiste a tenere dei conti distinti in funzione dei vari servizi comporta perdite di tempo e di efficacia,
essendo a conoscenza
delle attuali disposizioni che consentono di consolidare determinati conti inerenti alla posta aerea ed ai pacchi,
riconoscendo
i vantaggi derivanti dall'attuazione di un sistema contabile piu' razionale in particolare con una maggiore utilizzazione della compensazione,
incarica
il Consiglio esecutivo di intraprendere uno studio sulle attuali disposizioni che regolano l'istituzione ed il regolamento dei conti, in particolare su:
- la possibilita' di attuare un sistema di consolidamento di tutti i conti:
- la frequenza della consegna dei conti;
- il mantenimento del ruolo dell'Ufficio internazionale nel regolamento dei conti.
(Proposta 3500.1, Commissione 5, 7a seduta)
Risoluzione C 69/1989
Miglioramento dei servizi postali nelle zone rurali
Il Congresso,
tenendo conto
dell'articolo primo, paragrafo 2 della Costituzione volto ad assicurare l'organizzazione ed il perfezionamento dei servizi postali e favorire in questo settore, lo sviluppo della collaborazione internazionale,
notando che una cospicua maggioranza della popolazione di vari paesi abita in zone rurali,
notando inoltre
che i servizi postali delle zone rurali di questi paesi sono lungi d rispondere a cio' che ci si attende da essi,
considerando
che i servizi postali mondiali non raggiungeranno gli obiettivi prefissati se non si aiutano i servizi postali delle zone rurali dei Paesi membri a far fronte alle esigenze,
consapevole
dell'urgenza di migliorare i servizi postali delle zone rurali dei Paesi membri,
considerando
che un gran numero di fattori sostanziali intralciano il
miglioramento di questo tipo di servizio postale
considerando inoltre che
molte di queste difficolta' impediscono spesso le possibilita' di azione di una Amministrazione isolata,
riconoscendo
che e indispensabile adottare un approccio univoco a livello mondiale per vincere gli ostacoli e raggiungere gli obiettivi prefissati,
incarica
il Consiglio consultivo degli studi postali:
a) di intraprendere uno studio approfondito della situazione attuale dei servizi postali rurali dei Paesi membri;
b) di individuare gli ostacoli al miglioramento dei servizi postali rurali;
c) di raccomandare vie e mezzi per sormontare gli ostacoli e realizzare gli obiettivi;
d) di presentare proposte a tal fine prima del prossimo Congresso;
e) di raccomandare se del caso misure provvisorie al Consiglio
esecutivo, per esecuzione
(Proposta 2000,3, 11 a seduta plenaria)
Risoluzione C 70/1989
Ampliamento della compensazione organizzata dall'Ufficio
Internazionale
Il Congresso,
considerando
che tranne il caso particolare dei buoni risposta internazionali la compensazione organizzata dall'Ufficio internazionale si applica unicamente alle spese di transito ed alle spese terminali del corriere di superficie e che si prevede l'estensione di tale compensazione al corriere aereo,
constatando
l'interesse manifestato dal CE ad uno studio sull'ampliamento della compensazione organizzata dall'Ufficio internazionale,
consapevole
del fatto che i Paesi membri non sono firmatari di tutti gli Accordi,
preoccupati
di rispettare il principio gia' stabilito del pagamento diretto e dell'utilizzazione del Conto generale per un determinato conto previo accordo delle due Amministrazioni dei Paesi membri interessati,
desiderosi
di utilizzare in maniera ottimale i mezzi attuali dell'Ufficio internazionale,
incarica
il Consiglio esecutivo di esaminare le modalita' per una compensazione allargata e adattare una adeguata regolamentazione internazionale.
(Proposta 2000,12, Commissione 5, 7a seduta)
Risoluzione C71/1989
Metodi atti a migliorare il rinvio dei sacchi postali vuoti
Il Congresso,
riconoscendo
che i sacchi postali rimangono e rimarranno probabilmente ancora per un certo tempo il principale mezzo di trasporto del corriere nel mondo,
notando
che il mancato rinvio di sacchi postali del servizio internazionale puo', per vari paesi sia sviluppati che in via di sviluppo, intralciare il buon funzionamento dei servizi,
invita con sollecitudine
tutte le Amministrazioni a rinviare in condizioni di efficacia e di celerita' i sacchi postali vuoti ai paesi cui appartengono applicando rigorosamente le disposizioni dell'articolo 168 del Regolamento di esecuzione della convenzione.
invita
tutte le Amministrazioni a studiare le conclusioni e le raccomandazioni contenute nel rapporto dello studio 625 svolto dal Consiglio consultivo degli studi postali e che deve essere pubblicato sotto forma i libretto nella Raccolta degli studi postali,
raccomanda
a) alle Amministrazioni alle quali il mancato invio di sacchi postali crea problemi, di prevedere la realizzazione di sistemi di registrazione semplici ma efficaci per determinare:
- la proporzione di sacchi non rinviati;
- se questa proporzione puo' essere considerata come accettabile;
- le Amministrazioni che possono principalmente essere considerate come responsabili del mancato rinvio dei sacchi;
b) alle Amministrazioni che si trovano ad affrontare questo problemi di mettersi in rapporto diretto con le Amministrazioni in questione per ottenere la restituzione dei loro sacchi o in mancanza di applicare le disposizioni dell'articolo 168, paragrafi 6 e 7 al fine di essere rimborsate;
c) a tutte le Amministrazioni di esaminare la possibilita' di applicare sistemi di ripartizione o di reciproca utilizzazione dei sacchi postali e di prevedere l'utilizzazione di sacchi da usare una volta sola, al fine di aumentare il numero dei sacchi postali disponibili;
d) a tutte le Amministrazioni di studiare la possibilita' di utilizzare piu' ampiamente contenitori per il trasporto di pacchi alla rinfusa, di lettere in vasche o in scatole e di altri tipi analoghi di oggetti che non necessitano l'uso di sacchi postali.
(Proposta 2500.1, Commissione 4, 9a seduta)
Risoluzione C72/1989
Studio permanente delle spese terminali
Il Congresso
avendo esaminato i lavori effettuati dal Consiglio esecutivo,
considerando che i problemi posti dalla rimunerazione dei servizi resi dai paesi destinatari a vantaggio dei paesi che spediscono corrispondenza postale costituiscono una delle principali preoccupazioni dell'Unione,
ritenendo
che i rapporti finanziari tra paesi spedizionieri e paesi destinatari dovranno d'ora in poi essere fondati su criteri economici in considerazione non solo dei costi e dei servizi resi ma anche dell'ambiente in cui sono situate le poste in particolare nei confronti della concorrenza,
notando
che alcune Amministrazioni hanno per questo motivo introdotto nelle loro relazioni reciproche un sistema di spese terminali diverso da quello previsto dalla Convenzione,
constatando
che tale sistema basato sul principio del calcolo delle spese terminali comprendente due elementi (un tasso per chilo ed un tasso per oggetto), consente, col tener conto dei costi di distribuzione legati al numero degli oggetti, di assicurare una migliore copertura dei costi sostenuti dai paesi destinatari,
considerando
l'interesse fondamentale di adottare disposizioni che favoriscano lo stanziamento totale degli incassi derivanti dalle spese terminali per il pagamento dei costi di trattamento del corriere nel paese di arrivo, in particolare di quei costi imputabili all'attuazione di programmi di sostituzione e di miglioramento delle infrastrutture postali che costituiscono la base dell'organizzazione e del perfezionamento dei servizi postali nel campo internazionale, in conformita' con l'articolo primo, paragrafo 2 della Costituzione dell'Unione.
incarica
il consiglio esecutivo:
- di proseguire lo studio della questione delle spese terminali in vista di assicurare alle Amministrazioni di destinazione una equa rimunerazione per il trattamento del corriere in provenienza dall'estero, in considerazione degli elementi esposti nei considerando di cui sopra;
- di presentare se necessario, in occasione di ciascun Congresso, le sue raccomandazioni sugli adattamenti da apportare al sistema delle spese terminali nonche' le proposte di modifica degli Atti corrispondenti.
(Proposte 3000.1 e 3000.3 incorporate, Commissione 5, 5a seduta)
Risoluzione C 73/1989
Tasso di base del trasporto aereo della corrispondenza postale
Il Congresso,
essendo venuto a conoscenza
del rapporto del Consiglio esecutivo sui lavori svolti in collaborazione con l'IRTA riguardo al tasso di base di trasporto aereo della corrispondenza postale,
constatando
che risulta da questi lavori e da quelli svolti durante gli anni precedenti che non e' stato possibile proporre un sistema razionale per la fissazione del tasso di base del trasporto aeropostale,
considerando
tuttavia la necessita' di mantenere negli Atti dell'Unione, per i regolamenti di conti tra Amministrazioni un tasso di base che tenga conto di dati economici aggiornati relativi al mercato dei trasporti aerei;
prendendo nota
dell'offerta dell'OACI di aiutare alla elaborazione del concetto di costi della posta aerea,
incarica
il Consiglio esecutivo:
1 - di riunire alla vigilia di ciascun Congresso, le informazioni finanziarie piu' significative ottenute dall'IRTA e dall'OACI che gli consentano di proporre se del caso, un aggiornamento (in base ad un metodo elaborato dallo stesso Consiglio) del tasso di base del trasporto aereo del corriere;
2 - di presentare in tutti i casi un rapporto sui suoi lavori nonche' se del caso, proposte volte a modificare gli Atti dell'Unione,
(Proposta 4000.4/Rev 1, Commissione 6, 3 seduta)
Raccomandazioni
Raccomandazione C 74/1989
Formazione di fasci di buste "piatte"
Il Congresso,
notando
che la maggior parte delle Amministrazioni inseriscono le buste "piatte" tali e quali nei sacchi, il che comporta una lunga preparazione del corriere sul luogo di destinazione,
sapendo
che quando gli invii di cui sopra sono confezionati in fasci da parte dell'Amministrazione di spedizione, ne viene migliorata la qualita' globale del servizio,
raccomanda
alle Amministrazioni di assemblare correttamente in fasci le buste "piatte" a destinazione dell'estero.
(Proposta 2000.7. Commissione 4, 8a seduta)
Raccomandazione C 75/1989
Utilizzazione di un adeguato materiale per confezionare i fasci
Il Congresso
sapendo che alcuni materiali per il confezionamento di fasci - come lo spago scivoloso - non sono adatti, in particolare questo tipo di spago che alla lunga si consuma per via dello strofinio e si spezza, il che comporta una lunga preparazione del corriere nel paese di destinazione,
raccomanda
alle Amministrazioni di utilizzare un materiale piu' appropriato, per confezionare i fasci,
(Proposta 2000.8 Commissione 4, 8 seduta)
Raccomandazione C 76/1989
Maggiore uso di contenitori per il corriere
Il Congresso,
prendendo nota dei risultati dello studio 626 del CCEP (CCEP 1988/C 2- Doc 3.6a)
riconoscendo
che le prove bilaterali hanno effettivamente dimostrato i. vantaggi di recipienti diversi da sacchi (come i contenitori) per gli scambi di pieghi,
chiede con urgenza
alle Amministrazioni di fare ogni sforzo per introdurre ed utilizzare questo tipo di recipienti nel loro servizio tanto nel regime internazionale che nel regime interno,
raccomanda
alle Amministrazioni che hanno un programma di utilizzazione di contenitori in fase di realizzazione o di elaborazione, di ricercare attivamente la conclusione di accordi bilaterali a favore dell'utilizzazione di questi recipienti nel loro servizio internazionale.
(Proposta 2000.9. Commissione 4. 8 seduta)
Raccomandazione C 77/1989
Riserve al capitolo III della Convenzione postale universale e al titolo III dell'Accordo sui pacchi postali che trattano della
responsabilita'
Il Congresso,
constatando
che sono state formulate riserve riguardo alle disposizioni del capitolo III della Convenzione postale universale ed al titolo III dell'Accordo concernente i pacchi postali che trattano della responsabilita',
preoccupato
per il fatto che queste riserve nuocciono non solo alle Amministrazioni postali danneggiando gli interessi di queste ultime ma soprattutto e direttamente agli utenti della posta nei confronti dei quali queste Amministrazioni sono debitrici,
riconoscendo
il diritto sovrano dei paesi di presentare riserve agli Atti, in conformita' con gli usi seguiti in materia dall'UPU,
tenendo a mente
che malgrado questo diritto sovrano, i paesi devono sforzarsi di astenersi dal formulare questo tipo di riserva,
consapevoli
del fatto che tali riserve sono dettate da contingenze interne o da disposizioni della legislazione dei paesi, che le presentano;
considerando
la raccomandazione C 51/ Tokyo 1969, la raccomandazione C 70/ Losanna 1974, la decisione C 20/Rio de Janeiro 1979 e la Risoluzione C 73/ Amburgo 1984,
raccomanda
1 - alle Amministrazioni delle Poste di astenersi dal presentare riserve relative alle disposizioni del capitolo III della Convenzione postale universale e del titolo III dell'Accordo relativo ai pacchi postali che trattano della responsabilita';
2 - alle Amministrazioni delle Poste che mantengono le loro riserve a dette disposizioni, di fare tutto il possibile presso le autorita' nazionali competenti affinche' risolvano i loro problemi interni o adattino la loro legislazione nazionale che da' luogo alla presentazione di tali riserve in modo che queste ultime possano essere riconsiderate e ritirate dai Protocolli finali degli Atti dell'UPU.
(Proposta 2000.11, Commissione 4, 6a seduta)
Raccomandazione C/78/1989
Riserva degli incassi delle spese terminali per il miglioramento
della qualita' dei servizi postali
Il Congresso,
considerando
- che la Costituzione dell'UPU e' l'Atto fondamentale dell'Unione;
- che l'articolo primo, paragrafo 2 della Costituzione dell'Unione stabilisce che l'Unione ha come scopo di assicurare l'organizzazione ed il perfezionamento dei servizi postali;
- che il Congresso dell'UPU riunito a Tokyo nel 1969 ha stabilito il principio della remunerazione delle spese terminali a titolo di compensazione dei costi sostenuti dalle Amministrazioni destinatarie per gestire squilibri del traffico;
- che tale corrispettivo comporta implicitamente l'obbligo per le Amministrazioni postali di mirare a conseguire i massimi livelli di qualita' del servizio;
- che, di conseguenza i costi di gestione degli squilibri del traffico devono incorporare la realizzazione di programmi di organizzazione, di estensione e di miglioramento del servizio postale nel suo insieme;
- che e' necessario adoperarsi ancora affinche' gli incassi derivanti dall'applicazione del sistema delle spese terminali siano stanziati per il compimento degli obiettivi che hanno determinato la creazione di tale sistema;
raccomanda
ai Governi dei Paesi membri dell'Unione:
- di riconoscere il principio che prevede che l'importo degli incassi derivanti dalle spese terminali sia integralmente destinato al servizio postale del paese di destinazione, a prescindere dal fatto che questo servizio sia dotato o meno di personalita' giuridica, di un patrimonio indipendente e di una autonomia di gestione piu' o meno ampia, e, di conseguenza, di destinare gli incassi derivanti dalle spese terminali esclusivamente ai rimborsi ed al costi del trattamento ed alla costituzione di fondi di riserva necessari per la sostituzione ed il miglioramento delle infrastrutture postali dei paesi:
- di instaurare procedure che consentano di effettuare con la massima celerita' possibile il trasferimento della totalita' degli incassi delle spese terminali sul bilancio del loro servizio postale, dopo che siano stati espletati gli adempimenti richiesti nel loro ordinamento interno.
(Proposta 3000.4, Commissione 5, 5 seduta)
Raccomandazione C79/1989
Messaggi elettronici standardizzati concernenti i pieghi
Il Congresso,
riconoscendo
l'interesse di ricevere ed utilizzare in anticipo le informazioni relative ai pieghi per migliorare le operazioni di trattamento, di trasbordo, di ricevimento e di controllo dei pieghi postali effettuate sia dalle Amministrazioni delle Poste che dalle compagnie aeree,
desiderando
definire forme tipo standardizzate di messaggi elettronici per comunicare i dati relativi ai pieghi scambiati tra le Amministrazioni delle Poste e le compagnie aeree,
notando
che il frequente mancato ricevimento delle distinte di consegna sul luogo di destinazione finale comporta spese superflue in materia di personale addetto al ricevimento del corriere e per quanto riguarda lo svolgimento di indagini,
raccomanda
l'impiego della norma IATA "IMP Cargo" come forma standard provvisoria per la trasmissione elettronica dei messaggi relativi ai pieghi, fino a quando norme di messaggi del sistema EDIFACT dell'ONU non siano state elaborate ed approvate,
incarica
il Consiglio Esecutivo di procedere alla definitiva elaborazione di forme tipo standardizzate di messaggi., in base alle raccomandazioni del Comitato di contatto IATA/UPU e di garantirne la divulgazione da parte dell'Ufficio internazionale. Le forme tipo standardizzate di messaggi includeranno i seguenti elementi:
- Amministrazione di origine dell'AV 7;
- Ufficio di scambio di origine dell'AV 7;
- Ufficio di scambio di destinazione dell'AV 7;
- numero dell'AV 7 (meccanismo di controllo
informatizzato);
- informazione sul trasporto e le vie di avviamento:
- trasportatore(i) (aereo(i);
- numero (i) di volo;
- data;
- origine/destinazione/ luoghi di trasbordo;
- dettagli concernenti i pieghi:
- numero del piego;
- Ufficio di origine del piego;
- Ufficio di destinazione del piego;
- numero del sacco (assegnato con sistema
informatico);
- categoria d'invii e categoria speciale;
- peso del sacco;
- numero totale dei sacchi per categoria;
- peso totale per categoria,
incarica inoltre
il Consiglio esecutivo di determinare e di precisare i dati che dovrebbero essere inclusi ne:
a) i messaggi scambiati tra le Amministrazioni postali di origine e le compagnie aeree;
b) i messaggi scambiati tra le Amministrazioni postali di origine, di transito e di destinazione,
Proposta 4000.2 e 4000.5, Commissione 6, 2a seduta Raccomandazione C 80/1989
Deontologia filatelica ad uso dei Paesi membri dell'UPU
Il Congresso,
facendo riferimento
- all'articolo 9 della Convenzione che stabilisce le condizioni di emissione dei francobolli postali;
- all'articolo 192 del Regolamento della Convenzione che precisa le caratteristiche dei francobolli postali,
tenendo conto
dell'intento dell'Unione e dell'obiettivo prefissato cosi' come sono espressi nel preambolo e nell'articolo primo della Costituzione,
constatando
- che i francobolli postali ed i prodotti postali hanno un determinato valore nel loro normale uso postale;
- che possono anche avere un valore commerciale per quanto riguarda la loro destinazione filatelica,
riconoscendo
che il valore filatelico dei francobolli e dei prodotti postali dipende:
- dai diritti esclusivi delle Amministrazioni postali di emettere francobolli, come cio' e' riconosciuto dall'Unione postale universale;
- dal rispetto da parte delle Amministrazioni, degli Atti pertinenti dell'Unione;
- dell'applicazione da parte delle Amministrazioni, di procedure postali corrette nei loro servizi,
in considerazione
del desiderio espresso a piu' riprese dalle Amministrazioni postali di disporre di un codice generalmente accettato da applicare per l'emissione e la fornitura di francobolli e di prodotti a destinazione filatelica,
raccomanda
alle Amministrazioni dei Paesi membri dell'UPU, quando emettono e forniscono francobolli o se sono all'origine di prodotti postali a destinazione filatelica, di rispettare le procedure descritte nella deontologia filatelica ad uso dei Paesi membri illustrata nell'annesso.
(Proposta 2000.18/Rev 1, commissione 4, 2a seduta)
Deontologia filatelica ad uso dei Paesi membri dell'UPU
La deontologia filatelica ad uso dei Paesi membri comprende le seguenti raccomandazioni:
1. Le Amministrazioni che creano prodotti filatelici devono vigilare affinche' l'utilizzazione di francobolli e di altri mezzi di affrancatura non comporti la creazione di prodotti postali che non sarebbero soggetti all'applicazione di normali procedure postali.
Sono ammessi come prodotti filatelici che rientrano nella portata di questo codice le:
- cartoline "maximum"
- le buste "primo giorno";
- bustine e album;
- buste con francobolli in rilievo o interi;
- timbri per occasioni ed eventi particolari e relativi prodotti;
- marche con sovrattassa in conformita' con le disposizioni dell'articolo 192 del Regolamento della convenzione;
2. Le Amministrazioni non devono autorizzare l'utilizzazione di mezzi di obliterazione come stampigliature, timbri o altri marchi ufficiali, informativi o di utilizzazione che non sono soggetti all'applicazione di normali procedure postali.
2.1 Le Amministrazioni non devono consentire che persone diverse dai loro impiegati utilizzino questi mezzi di obliterazione o di
marcatura
2.2 in taluni casi eccezionali ed a patto che un controllo diretto sia effettuato dai loro impiegati, le Amministrazioni possono concedere l'utilizzazione di questi mezzi di obliterazione e di marcatura a persone diverse dai loro impiegati.
2.3 Quando le Amministrazioni subappaltano una parte della loro attivita' di gestione ed in particolare l'obliterazione, il contratto deve specificare che gli strumenti di obliterazione e di marcatura saranno utilizzati unicamente a fini di servizio ed in maniera strettamente conforme alle normali procedure postali dell'Amministrazione interessata, la quale deve assicurarsi che questa regola sia rigorosamente rispettata.
3. Trattandosi di prodotti a destinazione filatelica che comprendono francobolli, le Amministrazioni devono assicurarsi che il trattamento del francobollo nonche' l'utilizzazione di stampigliature, bolli inchiostrati, timbri ed altri mezzi di obliterazione siano conformi alle loro rispettive procedure postali.
4. Per ciascuna emissione, le Amministrazioni devono accertarsi che sia stampato un sufficiente quantitativo di francobolli per rispondere alla potenziale domanda dei servizi ed alle prevedibili esigenze filateliche. Nell'utilizzare stampigliature, bolli inchiostrati e timbri che contrassegnano occasioni o eventi particolari le Amministrazioni devono accertarsi della disponibilita' di un numero sufficiente di prodotti filatelici per soddisfare la domanda.
5. Le Amministrazioni non devono consentire o agevolare la vendita al pubblico di francobolli o di prodotti filatelici che comprendono francobolli nel paese di emissione ad un prezzo diverso dal loro valore nominale. Allo stesso modo questi francobolli non saranno venduti in altri territori diversi da quelle di emissione ad un prezzo inferiore al loro valore nominale.
6. Le Amministrazioni si accertano in tutta la misura del possibile che vi sia sufficiente disponibilita' di prodotti ad uso filatelico che includono francobolli per soddisfare la richiesta della generalita' delle persone che desiderano acquistarli.
7. Se le Amministrazioni non possono esercitare alcun controllo sulla destinazione dei francobolli o degli oggetti affidati al servizio postale per scopi postali o filatelici dopo essere stati venduti, esse devono tuttavia:
7.1 Non appoggiare o tollerare artifizi destinati ad accrescere la vendita dei loro francobolli o prodotti che includono francobolli, artifizi che lasciano presupporre una possibile scarsita' dei prodotti in questione.
7.2 Evitare ogni azione che potrebbe essere interpretata nel senso di approvare o di conferire uno status ufficiale a prodotti di origine non ufficiale che comportano francobolli postali.
7.3 Se si avvalgono di intermediari per la commercializzazione dei loro prodotti filatelici, esigere da tali intermediari che si conformino alle stesse procedure e prassi di quelle delle Amministrazioni stesse. Le Amministrazioni non possono autorizzare tali intermediari filatelici ad applicare o modificare le normali procedure postali ne' autorizzarli ad esercitare un controllo sulle procedure nel settore filatelico.
7.4 Vietare specificamente agli- intermediari di vendere o cedere i loro francobolli o prodotti che comprendono francobolli ad una tariffa inferiore al loro valore normale. Per quanto concerne la retribuzione dei loro intermediari, le Amministrazioni faranno in modo nella misura del possibile, che questi ultimi non debbano vendere i francobolli o i prodotti filatelici comprendenti francobolli ad un prezzo superiore al loro valore nominale. Le Amministrazioni possono tener conto di variazioni nazionali o locali in materia di tasse sulla vendita e di altre imposizioni se del caso applicabili.
Decisioni
Decisione C 81/1989
Entrata in vigore degli Atti del Congresso di Washington 1989
Il Congresso
decide
di fissare la data di entrata in vigore degli Atti del XX Congresso al 1 gennaio 1991
(Proposta 08, 11a seduta plenaria)
Decisione C 82/1989
Etichettatura dei pieghi
Il Congresso
incarica
il Consiglio consultivo degli studi postali di esaminare le proposte 2562.7,2562.10,2555.4 nel quadro dell'esame dell'insieme delle questioni relative alla sicurezza.
(Proposte 2562.7,2562.10,2555.4, Commissione 4,8a seduta)
Decisione C 83/1989
Consegna dei pieghi
Il Congresso
incarica
Il Consiglio esecutivo dello studio della proposta 2564.2
(Proposta 2564.2, Commissione 4, 8a seduta)
Decisione C 84/1989
Studio sulla razionalizzazione dei moduli dell'UPU
Il Congresso
decide
di affidare al Consiglio esecutivo:
a) l'esame delle proposte 4903,1,4903.2,4907.1/Rev 1,4617.1,4624.1,4625.1;
b) uno studio generale volto alla razionalizzazione dei moduli dell'UPU avente come obiettivo:
- la limitazione del loro numero;
- la loro semplificazione;
- il loro adattamento alle nuove tecnologie
(Proposte 4903.1, 4903.2, 4907.1/Rev.1, 4617.1, 4624.1,4625.1, Commissione 6, 2a e 5a seduta)
Decisione C 85/1989
Spese di transito del corriere allo scoperto
Il Congresso,
avendo, nella sua Risoluzione C 59 (Proposta 3000.2) incaricato il Consiglio esecutivo di intraprendere uno studio sulle spese di transito del corriere allo scoperto,
incarica
il Consiglio esecutivo nell'ambito di detto studio di tener conto
delle proposte 3062.1 e 3067.4
(Proposte 3062.1 e 3067.4, Commissione 5.5a seduta)
Decisione C86/1989
Conseguenze dell'utilizzazione del DTS come unita' di conto
Il Congresso,
avendo preso atto dei risultati dello studio sulle conseguenze dell'utilizzazione del DTS come unita' di conto,
incarica
il Consiglio esecutivo di tener conto nel quadro di tutti i futuri studi economici, delle conseguenze dell'utilizzazione del DTS come
unita' di conto
(Congres - Doc 57, Commissione 5, la seduta)
Decisione C87/1989
Compilazione e regolamenti dei conti
Il Congresso,
avendo, con le risoluzioni C68 e C70 (proposte 3500.1 e 2000.12) incaricato il consiglio esecutivo di intraprendere due studi vertenti sulle disposizioni che disciplinano la compilazione ed il regolamento dei conti e l'ampliamento della compensazione organizzata dall'Ufficio internazionale,
incarica
il consiglio esecutivo, nel quadro dei suoi lavori, di tener conto delle proposte 2501.3, 2501.4, 2501.6, 2501.2, 2503.1, 2598.1, 2919.91, 2931.1, 2931.2,3572.7/Rev. 1,3572.3,3570.5,3582.3,
3921.1,3921.2, 4621.1 e 4622.1
Proposte
2501.3,2501.4,2501.6,2501.2,2503.1,2598.1,2919.91,
2931.1,2931.2,3572.7/Rev1,3572.3,3570.5,3582.3,3921.1,3921.2,
Commissione 5, 8a e 9a seduta e proposte 4621.1, 4622.1, Commissione 6, 5a seduta)
Decisione C 88/1989
Ri-impostazione
Il Congresso,
avendo preso atto
dei risultati dei lavori svolti dal Consiglio esecutivo sulla questione della ri-impostazione,
incarica
il consiglio esecutivo di proseguire questo studio
(Congres - Doc 56 e Add.1, Commissione 5, 4a seduta)
Decisione C 89/1989
Revisione dell'Accordo relativo ai pacchi postali risultante dal
Congresso di Washington - Riferimenti alla convenzione
Il Congresso,
visto
che un certo numero di Amministrazioni postali assicurano o intendono assicurare un servizio di pacchi postali autonomo nei confronti di altre attivita' postali,
ritenendo
che una regolamentazione indipendente in materia di pacchi postali ed in particolare la riproduzione nell'Accordo concernente i pacchi postali e nel suo Regolamento di esecuzione dei testi della Convenzione che fungono attualmente da riferimento, contribuira' a semplificare ed a migliorare l'efficacia del lavoro dei servizi dei pacchi postali,
considerando
inoltre che tale arrangiamento autonomo evitera' inoltre di perder tempo per cercare riferimenti altrove, con tutte le complicazioni che cio' implica, e semplifichera' le operazioni di formazione professionale dei funzionari in materia di pacchi postali,
incarica
il consiglio esecutivo di tener conto, nell'esame di ogni proposta vertente su modifiche da apportare all'Accordo sui pacchi postali e al suo Regolamento di esecuzione, dell'interesse di evitare per quanto possibile, ogni riferimento alla Convenzione, riproducendo invece i testi corrispondenti,
incarica
l'Ufficio internazionale, nell'annotare l'Accordo relativo ai pacchi postali ed al suo Regolamento di esecuzione risultanti dal Congresso di Washington di riprodurre i testi della Convenzione che fungono abitualmente da riferimento, in modo da contribuire a rendere l'Accordo relativo ai pacchi postali ed il suo Regolamento di esecuzione il piu' autonomi possibili.
(Congres (C 7 - Rapp 6/ Annesso 2, Commissione 7, 6a seduta)
Decisione C 90/1989
servizio corrispondenza commerciale - risposta internazionale
Il Congresso,
riconoscendo
che i metodi UPU classici che consentono ai clienti di unire invii pre-affrancati alla loro corrispondenza sono onerosi, poco pratici ed inadeguati alle esigenze della moderna clientela di affari,
consapevole del fatto
- che un certo numero di Amministrazioni offrono servizi di corrispondenza commerciale-risposta nei loro servizi interni;
- che esiste una notevole domanda da parte della clientela di affari per lo sviluppo di questi servizi nel servizio postale internazionale,
riconoscendo che un certo numero di Amministrazioni della CEPT si sono gia' sforzate di soddisfare a questa richiesta istituendo fin dal 1986 con successo un servizio corrispondenza commerciale-risposta internazionale (CORI) basato sulle disposizioni che figurano nell'annesso,
constatando
che la domanda di questo servizio ha spinto taluni rappresentanti della concorrenza, tra i quali uno almeno a livello internazionale, a introdurre un analogo sistema,
decide
che le Amministrazioni che intendono instaurare il servizio CORI dovranno farlo in conformita' con le disposizioni figuranti in annesso,
domanda
a tutte le Amministrazioni di prevedere la possibilita' di partecipare a questo servizio al fine di farne un servizio internazionale in tutta la misura del possibile,
incarica
il consiglio esecutivo di esaminare, modificare ed aggiornare le disposizioni che figurano in annesso e di adattarle, se del caso, ad altri sviluppi contemperati alle esigenze della clientela o a procedure migliorate di utilizzazione e di conto.
(Proposta 2000.16, Commissione 4, 3 seduta)
Introduzione di un servizio corrispondenza commerciale-risposta internazionale (CORI)
Documento esplicativo preparato dalla Gran Bretagna
Riassunto
1. Un servizio di corrispondenza commerciale - risposta internazionale (CORI) e' necessario per soddisfare la domanda della clientela di affari per quanto riguarda l'aggiunta agli invii di
cartoline e di buste-risposta pre-affrancate destinate ai clienti
2. I sistemi tradizionali ammessi dall'UPU che consentono agli utenti di includere nei loro invii mezzi di affrancatura preliminare come buoni risposta internazionali o cartoline affrancate con francobolli, sono onerosi poco pratici e poco adatti alle esigenze dei moderni clienti d'affari.
3. Numerose Amministrazioni hanno introdotto servizi di corrispondenza commerciale-risposta nei loro servizi interni e sin dal 1986, un certo numero di paesi membri della CEPT offrono con successo un servizio corrispondenza commerciale-risposta internazionale.
4. Il sistema proposto nel quadro dell'UPU come servizio facoltativo e direttamente basato sul servizio della CEPT correttamente svolto.
5. Esso consente alle imprese di unire agli invii oggetti pre-affrancati che i loro clienti stranieri possono rinviare agevolmente senza dover affrancarli.
6. Gli invii CORI:
a) possono essere cartoline o buste;
b) devono rispettare le condizioni applicabili agli invii standardizzati, con una eccezione: le buste CORI possono pesare fino a 50 g.;
c) devono avere una presentazione standardizzata.
7. Le procedure di gestione e di conto del servizio sono semplici:
a) e' riscossa dall'impresa commerciale una tassa per ciascun invio CORI rispedito;
b) L'Amministrazione che rinvia gli invii CCRI fattura le spese di spedizione, in un conto annuale,all'Amministrazione di destinazione.
8. Tutti gli invii CORI sono trattati come invii di corrispondenza aerea LC al fine di garantire che le risposte siano rinviate celermente.
9. Poiche' la concorrenza internazionale ha gia' elaborato un servizio di corrispondenza commerciale, un servizio postale del predetto tipo sara' un'arma vitale per conservare i nostri clienti.
10. Questo servizio e facoltativo e limitato alle Amministrazioni che intendono applicarlo, ma la sua efficacia e in funzione del numero importante di Amministrazioni partecipanti.
11. Il Congresso e dunque invitato ad approvare la proposta volta ad introdurlo, in considerazione del servizio della CEPT attualmente svolto con successo.
1. Introduzione
1.1 Questo documento spiega la ragione per la, quale la Gran Bretagna ha presentato una proposta appoggiata anche da altre Amministrazioni, in vista dell'introduzione di un servizio di corrispondenza commerciale-risposta internazionale (CCRI).
2. Perche' l'UPU ha bisogno di un servizio di corrispondenza
commerciale-risposta internazionale?
2.1 Un gran numero di clienti dei servizi postali internazionali vorrebbero incoraggiare i loro corrispondenti a rispondere. In particolare le imprese commerciali desiderano incoraggiare la clientela locale nonche' i potenziali clienti di altri paesi a rinviare ordinazioni di beni o di prestazioni, a rispondere ad annunci, a questionari ecc. tramite il servizio postale.
2.2 Il modo migliore per sollecitare un corrispondente a rispondere consiste nell'affrancare preliminarmente l'invio-risposta. Un invio risposta pre-affrancato incoraggia positivamente un cliente a rispondere ad una richiesta di informazioni o all'offerta di una impresa straniera.
2.3 Fino ad oggi i clienti della posta internazionale hanno potuto offrire solo due tipi di affrancatura preliminare:
a) allegando un buono risposta internazionale;
b) allegando una busta o una cartolina affrancata con francobolli in considerazione del paese dove l'invio deve essere impostato.
2.4 Questi sistemi tradizionali possono essere soddisfacenti per gli invii di publiposta ad un numero poco importante di destinatari, o per la corrispondenza individuale e privata e dovrebbero essere mantenuti a tali fini. Sono pero assolutamente inadatti alle esigenze dei moderni clienti di affari in quanto:
a) li obbligano a recarsi ad un Ufficio postale per scambiare i buoni risposta contro francobolli:
b) per gli invii affrancati con francobolli, i clienti di affari debbono procurarsi un gran numero di francobolli corrispondenti alla tassa in vigore e diversi secondo il paese da cui l'invio risposta deve essere impostato.
2.5 Inoltre i sistemi tradizionali sono molto onerosi per ogni impresa commerciale che desidera effettuare un importante invio di publiposta per corrispondenza. Le imprese commerciali si aspettano normalmente che solo il 5 o 11 10 per cento degli invii risposta sia rinviato; ma, con questi sistemi tradizionali, la societa' deve pagare la francatura di tutti gli invii- risposta siano essi utilizzati o non.
2.6 Il servizio di corrispondenza commerciale-risposta internazionale (CCRI) presenta i seguenti vantaggi:
a) la persona che utilizza la cartolina o la busta-risposta puo' rinviarla immediatamente senza dover recarsi ad un Ufficio postale e senza spese;
b) questa agevolazione puo' accrescere il tasso di risposta in maniera notevole, in particolare il numero di invii rinviati all'impresa commerciale.
2.7 Il servizio consente alla clientela di affari di fornire ai suoi clienti cartoline o buste-lettere fino a 50 g preliminarmente affrancate con tariffa aerea. Questi invii hanno una presentazione standardizzata(Vedere modulo all'Annesso 1).
2.8 Oltre ai vantaggi particolari del servizio CCRI per la publiposta internazionale di cui ai paragrafi 3.1 e 3.3. esistono anche molti altri usi di questo servizio. Ad esempio, le societa' di studi di mercato possono allegare una busta CORI ai questionari che esse inviano all'estero, per consentire agli interessati di rinviarli debitamente compilate. Gli editori di libri, di riviste e di stampe possono includere cartoline CCRI per consentire ai loro clienti di rinnovare l'abbonamento. Le compagnie internazionali di vendita per corrispondenza possono includere cartoline o buste CCRI affinche' i loro clienti possano trasmetter loro ordinazioni ecc. La publiposta e' un importante settore di utilizzazione del servizio CORI, ma esistono altresi' molti altri vantaggi.
2.9 Un certo numero di paesi gestiscono gia' servizi di corrispondenza commerciale-risposta nella loro rete di corrispondenza postale interna. Il British Post Office ad esempio conta piu' di 90 000 titolari di licenze di utilizzazioni del servizio corrispondenza commerciale-risposta a livello nazionale e distribuisce 435 milioni di invii di corrispondenza commerciale-risposta l'anno.
3. Favorire lo sviluppo della publiposta
3.1 Il servizio CCRI incita i clienti di affari ad intraprendere le loro campagne pubblicitarie tramite il servizio postale. La publiposta diviene attualmente un servizio sempre piu' importante per le Amministrazioni postali. Esso consiste a spedire invii di pubblicita' a persone ed indirizzi accuratamente selezionati. La sua riuscita e' illustrata dalle seguenti statistiche:
a) in Gran Bretagna, la publiposta rappresenta piu' del 10 per cento del traffico interno della portalettere;
b) nei principali paesi della CEPT, il traffico della publiposta e incrementato del 6 per cento annuo in media durante gli ultimi cinque anni;
c) negli Stati Uniti, il numero degli invii di publiposta per abitante e' cinque volte piu' elevato che in Europa.
3.2 I clienti di affari sono particolarmente desiderosi di poter allegare ai loro invii cartoline e buste-risposta commerciali preliminarmente affrancati, in quanto gli invii-risposta:
a) incitano i clienti a rispondere piu' di sovente;
b) consentono a coloro che effettuano gli annunci di poter farsi un giudizio della riuscita dei loro invii pubblicitari, valutando il tasso di risposta;
c) consentono a coloro che effettuano gli annunci di compilare una lista esatta dei clienti stranieri interessati.
3.3. La Gran Bretagna non prevede che il servizio CCRI divenga un servizio fondamentale. Esso costituisce tuttavia un prezioso servizio supplementare destinato ad incoraggiare la pubblicita' internazionale mediante publiposta. La publiposta stessa rappresenta una delle fonti piu' importanti di sviluppo del traffico potenziale della postalettere.
4 - Sviluppo del servizio CCRI in seno alla CEPT
4. Un servizio di corrispondenza commerciale-risposta internazionale e stato introdotto nel settembre 1986 a titolo sperimentale, tra un certo numero di paesi della CEPT. Il servizio ha funzionato efficacemente e senza problemi. I paesi partecipanti hanno tutti convenuto di continuare il servizio indefinitamente.
4.2 I seguenti paesi svolgono il servizio CCRI:
Belgio Francia Islanda Paesi Bassi
Danimarca Gran Bretagna Lussemburgo Portogallo
Emirati arabi uniti Grecia Monaco Svezia
Finlandia Irlanda Norvegia svizzera
Inoltre Cipro e la Spagna svolgono un servizio di rinvio al mittente, pur non fornendo ancora tale servizio ai loro clienti. Il Brasile e la Nuova Zelanda hanno adottato il servizio e lo utilizzeranno prossimamente. Un certo numero di altre Amministrazioni, sia all'interno che all'esterno della CEPT hanno di recente dimostrato interesse per questo servizio.
4.3 Il servizio proposto al Congresso e direttamente basato sul servizio della CEPT che funziona con un esito positivo.
5. Sviluppo di servizi analoghi presso la concorrenza
5.1 Tenendo conto del fatto che il servizio fornito nell'ambito della CEPT ha funzionato sinora con un esito positivo, occorre ora estenderlo al piu' gran numero possibile di Amministrazioni anche in considerazione del fatto che uno dei nostri principali concorrenti, la TNT, ha introdotto un analogo servizio-risposta.
5.2 La Gran Bretagna ritiene che il servizio CCRI dell'UPU proporra' alla clientela un servizio piu' efficiente e piu' semplice di quello del TNT. Tuttavia, il servizio di TNT include gia' un numero di paesi molto piu' importante del servizio attuale della CEPT. Di conseguenza la Gran Bretagna spera che numerose altre Amministrazioni membri dell'UPU siano incoraggiate a partecipare al servizio CCRI proposto.
6. Come funziona il servizio CCRI: relazioni con il cliente (il "titolare della licenza")
Nota - Un riassunto semplificato che riporta i punti essenziali di questa parte del documento compare all'Annesso 2.
6.1 Condizioni per la concessione di una licenza CCRI al cliente
6. 1.1.1 Quando un'impresa di un paese (paese A) auspica fornire invii-risposta pre-affrancati ai suoi clienti di un altro paese (paese B) deve fare domanda presso il suo Ufficio postale locale oppure presso la Direzione generale dell'Amministrazione postale per ottenere una licenza CCRI. L'impresa e il "titolare della licenza".
6.1.2 Le condizioni della licenza includono:
a) le dimensioni, il peso, la presentazione ed altri requisiti relativi al formato, in conformita' con i regolamenti dell'Amministrazione interessata e dell'UPU;
b) l'obbligo per il titolare della licenza di far approvare dal servizio postale la presentazione dell'invio;
c) il paese di destinazione del servizio:
d) la tassa da pagare all'Amministrazione per ciascun invio - risposta distribuito al titolare della licenza;
e) diritti generali di licenza per coprire le spese amministrative legate alla concessione della licenza, (istituzione di un conto clienti, creazione di una procedura di vigilanza del traffico ecc.)
6.2 Specifiche per ali invii CCRI
6.2.1 Affinche' il servizio rimanga semplificato, si intende offrire al cliente due tipi di invii-risposta:
- cartoline;
- buste che pesano fino a 50 kg.
6.2.2. Tutti gli invii CCRI sono conformi alle specifiche degli invii standardizzati, come definite all'articolo 20 della Convenzione, ad eccezione del limite di peso che e di 50 g per le buste.
6.2.3 Gli invii devono inoltre conformarsi ad una presentazione standardizzata al fine di essere agevolmente identificabili negli uffici di smistamento (Vedere il modello dell'Annesso 1) Le condizioni di presentazione sono specificate all'annesso ibis.
6.2.4 Il limite di peso delle buste CCRI e' stato portato a 50 g, invece che alla prima graduazione di 20 g. affinche' i titolari delle licenze possano allegare questionari di taglia media, buoni di ordinazione o invii analoghi. Tuttavia esso e limitato a 50 g. in quanto:
a) non e possibile inserire oltre 50 g. di carta all'interno di una busta standardizzata di dimensioni massime;
b) se gli invii superassero 50 g., le procedure di fatturazione e di conto sarebbero troppo macchinose.
6.3 spedizione e rinvio al mittente degli invii al titolare della
licenza
6.3.1. Il titolare della licenza stampa le cartoline o le buste secondo il modello approvato dalla sua Amministrazione delle Poste.
6. 3.2. Il titolare della licenza in un paese A spedisce i suoi invii di publiposta ai clienti di uno o piu' altri paesi. B. Ciascun invio di publiposta contiene una busta o una cartolina CORI. Le cartoline e le buste CCRI sono spedite unicamente negli invii della portalettere destinati alle Amministrazioni che partecipano al servizio.
6.3.3. Questa busta o cartolina pre-affrancata puo' essere utilizzata dai clienti del titolare della licenza nel paese B per la risposta.
Il rispondente rinvia semplicemente la cartolina/busta al paese A allo stesso modo di un invio ordinario, ma non deve ne' incollare francobolli, ne' pagare tasse di francatura.
6.3.4 L'invio risposta e' avviato al paese A e distribuito al titolare della licenza. Il numero di invii CCRI distribuiti e' registrato in permanenza all'Ufficio di distribuzione del titolare della licenza. Quest'ultimo riceve una fattura dell'Amministrazione postale del paese A, ad intervalli regolari per gli invii distribuiti.
6.4 Fatturazione ai clienti
6.4.1 Le Amministrazioni decidono esse stesse riguardo alle modalita' di fissazione delle loro tariffe per i clienti, sia per quanto riguarda i diritti di licenza che per la tassa su ogni invio rimandato indietro. La Gran Bretagna raccomanda alle Amministrazioni di fare ogni sforzo per non esigere diritti troppo alti nella fase di lancio e di sviluppo del servizio per meglio incoraggiare i clienti ad utilizzarlo.
6.4.2 Tuttavia le Amministrazioni non possono stabilire tariffe CCRI ad un livello inferiore a quelle del loro servizio corrispondenza commerciale-risposta del regime interno.
7. Come funziona il servizio CORI: relazioni tra Amministrazioni
partecipanti
Nota - Un riassunto semplificato e che riprende i punti essenziali di questa parte del documento compare all'Annesso 3.
7.1. Osservazioni preliminari
7.1.1 Tale servizio essendo completamente nuovo, sara' forse necessario un certo tempo affinche' il volume del traffico raggiunga un livello apprezzabile. Le Amministrazioni potrebbero dunque prevedere, mediante accordi bilaterali, di non esigere conti per il (i due) primo (i) anno(i) di esistenza del servizio o almeno fino a quando la compilazione dei conti non sia giustificata da un volume sufficiente di traffico.
7.1.2 Le Amministrazioni potrebbe peraltro stipulare accordi bilaterali separati volti ad utilizzare sistemi di conto diversi da quelli suggeriti al paragrafo 7.4 in appresso.
7.1.3 Le Amministrazioni desiderose di applicare procedure di conto possono riferirsi alle modalita' in appresso stabilite dalle Amministrazione che svolgono attualmente il servizio.
7.2 Procedure di gestione
7.2.1. Le Amministrazioni desiderose di scambiare conti per il servizio CORI devono controllare il numero di invii ai fini del conteggio tra le Amministrazioni.
7.2.2 Al fine di assicurare un controllo preciso, l'Amministrazione del paese B insacca o riunisce in fasci gli invii CCRI separatamente dal resto del corriere, all'atto della rispedizione degli invii al paese A. Le etichette dei fasci devono indicare leggibilmente l'indicazione CCRI seguita dal numero degli invii: se gli invii CCRI superano 5 kg., essi devono essere posti in un sacco separato. Il termine CCRI deve essere iscritto chiaramente sul dorso dell'etichetta, seguito dal numero degli invii: quest'ultimo deve inoltre essere notificato sul foglio d'avviso C12. I fasci d'invii CCRI sono aggiunti al sacco d'invio. L'Ufficio di scambio di partenza deve tenere un registro permanente degli invii CCRI spediti, registro in base al quale sono effettuate le rilevazioni dei conti.
7.2.3 Il paese ha facolta' di designare un solo ufficio di scambio di arrivo per ricevere le spedizioni che contengono invii CCRI di altri paesi, al fine di agevolarne il controllo. Altre Amministrazioni, in particolare quelle aventi territori geografici, importanti o difficili di accesso, hanno facolta' di designare piu' di un Ufficio di scambio di arrivo. Le Amministrazioni non sono tenute a designare Uffici di scambio di arrivo, ma, se lo fanno, devono esserne informate reciprocamente, e le altre Amministrazioni devono rispettare queste esigenze quando spediscono pieghi che contengono invii CORI.
7.3 Qualita' del servizio
7.3.1 In considerazione delle minacce della concorrenza e dell'introduzione di servizi analoghi, le Amministrazioni devono accertarsi che il rinvio degli invii CCRI da un paese all'altro sia effettuato nei tempi piu' brevi. Tutti gli invii CCRI sono trattati come invii via aerea. Devono essere effettuati quotidianamente dispacci con gli invii rispediti.
7.4 Procedure di conteggio
7.4.1. Come indicato al paragrafo 7.1, le Amministrazioni possono, mediante accordi bilaterali decidere di non applicare le seguenti procedure se esse preferiscono non introdurre procedure di conto o organizzarsi diversamente.
7.4.2 Gli invii CCRI essendo tutti invii. affrancati, l'Amministrazione del paese B non riscuotera' nessuna tassa dai clienti che impostano invii della fattispecie. Il paese B dovra' esigere dal paese A che esso paghi una tassa per ciascun invio che gli e rinviato.
7.4.3 Ciascuna Amministrazione partecipante decide in merito all'importo da chiedere per la rispedizione degli invii CCRI da distribuire al titolare della licenza. Alcuni paesi possono decidere di calcolare i costi specifici sostenuti al momento dello smistamento e della spedizione di un invio CCRI. Altri possono semplicemente decidere di basarsi sulla tassa aerea appropriata tra il paese B ed il paese A oppure stabilire un importo strettamente legato alla tassa di affrancatura.
7.4.4 Si propone che le Amministrazioni esigano:
a) sia una sola tassa per ogni invio, applicabile a tutti gli invii CCRI;
b) sia due tasse per ogni invio, una applicabile alle cartoline CCRI e l'altra piu' elevata alle buste CCRI che pesano fino a 50 g.
7.4.5 Le tasse richieste da ciascun paese per la rispedizione degli invii. CCRI da distribuire al titolare della licenza, nel paese A, devono essere indicate all'Ufficio internazionale che li pubblica nella Raccolta della Convenzione.
7.4.6 Il paese B tiene nei suoi. uffici di scambio di partenza a fini del conteggio, una rilevazione del numero d'invii CORI spediti a ciascuna Amministrazione. Si propone che le Amministrazioni si inviino trimestralmente avvisi di livelli di traffico e che i regolamenti siano effettuati annualmente.
7.4.7. I regolamenti avvengono annualmente mediante compensazione bilaterale tra Amministrazioni. L'Amministrazione creditrice invia un conto annuale per il regolamento all'Amministrazione debitrice.
8. Come regolamentare il servizio fornito nell'ambito dell'UPU
8.1 Il servizio CCRI essendo un servizio relativamente nuovo ed in pieno sviluppo, l'inclusione negli Atti di disposizioni dettagliate per il servizio non e' ancora appropriato. La ragione invocata e' la stessa di quella che ha portato un gran numero di Amministrazioni a ritardare l'introduzione di regolamenti per il servizio della postalettere accelerata, in modo da dare al servizio ai suoi inizi una sufficiente flessibilita' per consentirgli di svilupparsi e di adattarsi in funzione dei progressi realizzati nel settore operativo e delle esigenze di evoluzione della clientela. Per queste ragioni non e' ancora appropriato inserire negli Atti una dettagliata regolamentazione CCRI.
8.2. La Gran Bretagna presenta dunque tre documenti al Congresso.
8.2.1. Il presente documento spiega come mai un servizio CCRI si e' rivelato necessario e come funziona il servizio attuale della CEPT.
8.2.2. Una proposta volta ad inserire un breve articolo nella Convenzione, indicante che le Amministrazioni possono convenire di svolgere il servizio CCRI a titolo facoltativo e che le procedure relative al servizio saranno specificate dal Consiglio esecutivo.
8.2.3. Una decisione del Congresso in base alla quale le Amministrazioni accettano di introdurre il servizio secondo le procedure descritte nel presente documento ed incaricano inoltre il consiglio esecutivo di esaminare tali procedure e di aggiornarle a seconda delle esigenze.
8.3 Lo scopo e di inserire un breve articolo di "autorizzazione"
(proposto come articolo 30bis) nella Convenzione, articolo che
- consente alle Amministrazioni di partecipare al servizio CCRI su base facoltativa;
- precisa che le disposizioni relative al servizio saranno definite dal Consiglio esecutivo.
8.4 Questo articolo della Convenzione presenta il vantaggio di conferire uno statuto ufficiale al servizio. Esso fornisce alle Amministrazioni che ne sentono la necessita' una base legale per quanto riguarda l'esecuzione del servizio. Inoltre l'esistenza stessa di questo articolo puo' costituire un incoraggiamento per le Amministrazioni che potrebbero voler partecipare al servizio ad una data successiva.
8.5 E' tuttavia necessario definire norme di esecuzione del servizio per le Amministrazioni che desiderano instaurare questo servizio. Di conseguenza si propone che la decisione del Congresso convalidi le procedure generali che servono da quadro al servizio gia' funzionante tra le attuali Amministrazioni partecipanti, come descritto nel presente documento. La decisione del Congresso chiede che queste procedure siano esaminate dal Consiglio esecutivo, poi periodicamente modificate ed aggiornate da quest'ultimo, in funzione di altri sviluppi contemperati alle esigenze dei clienti o di procedure migliorate di gestione e di conto ecc.
9. conclusione
9.1 Il Congresso e invitato a:
- prendere nota delle spiegazioni relative al servizio, contenute nel resto di questo documento:
- approvare la proposta 2030.91 volta a modificare la Convenzione in modo tale da consentire l'introduzione di un servizio di corrispondenza commerciale-risposta internazionale CORI) a titolo facoltativo;
- approvare la proposta 2000.16 del Congresso che incarica il Consiglio esecutivo di esaminare di modificare e di aggiornare le disposizioni necessarie per la gestione del servizio.
Annessi
ANNESSO 1
Parte di provvedimento in formato grafico
Annesso 1bis
Direttive per una presentazione standardizzata degli invii CCRI
Il lato dove compare l'indirizzo di ogni invio CCRI deve essere conforme ai seguenti punti:
1 - Il simbolo "Non affrancare" deve essere stampato nell'angolo superiore destro. Deve rappresentare il simbolo del francobollo, con in sovrimpressione una diagonale in neretto e le parole "Ne pas affrancarr". Le Amministrazioni possono altresi' autorizzare un'analoga indicazione in un'altra lingua.
2 - Due sbarre orizzontali aventi uno spessore minimo di 3 mm e distanti 14 mm almeno devono essere stampate sopra l'indirizzo. Due linee di testo devono essere stampate tra queste sbarre. La prima deve essere "REPONSE PAYEE " Il nome del paese di destinazione deve essere stampato sulla seconda linea. Le Amministrazioni possono altresi' autorizzare indicazioni analoghe in un'altra lingua. Le due linee di testo che compaiono tra le sbarre orizzontali devono essere stampate a caratteri maiuscoli.
3 L'indirizzo del titolare della licenza CCRI deve essere stampato sotto le due barre orizzontali.
4 L'indicazione che si tratta di una corrispondenza via aerea deve essere stampata in alto a sinistra, in conformita' con l'articolo 200 del Regolamento della Convenzione.
5 - Se una indicazione del numero di licenza CCRI e' stampata sull'invio essa deve figurare in alto a sinistra.
6) L'insieme del testo e dei simboli deve essere stampato in colore scuro, formando un netto contrasto con la tinta di fondo della busta o della carta. In linea di massima il colore utilizzato dovrebbe essere il nero o l'azzurro scuro,ma le Amministrazioni possono autorizzare altri colori a condizione che in sostanza si ottengano caratteri stampati di colore scuro in netto contrasto con il fondo chiaro.
Annesso 2
Come funziona il servizio per il cliente
Riassunto
Questo riassunto illustra le principali tappe del servizio CCRI quando e' utilizzato dal cliente di affari: spedizione di invii CCRI ai suoi clienti che risiedono all'estero, ricevimento degli invii rispediti dai suoi clienti e fatturazione del servizio da parte della sua Amministrazione postale.
1a tappa: paese A
1.1 Il cliente presenta una domanda per una licenza CCRI all'Amministrazione del paese A e gli sottopone per approvazione un modello degli invii previsti.
1.2 L'Amministrazione verifica se la domanda di licenza del cliente ed il modello d'invio proposto sono conformi alle sue esigenze nonche' a quelle dell'UPU.
1.3 L'Amministrazione concede la licenza e fattura al cliente una tassa annuale relativa al rilascio della licenza.
1.4 Il cliente stampa gli invii-risposta in conformita' con le condizioni definite dalla licenza.
1.5 Tutte le volte che lo desidera, il cliente (il titolare della licenza) spedisce invii di publiposta contenenti invii CCRI pre-affrancati che i destinatari potranno rinviare al titolare della licenza.
2a tappa: paese B
2.1 I destinatari ricevono gli invii che contengono invii CCRI
2.2. I destinatari impostano gli invii CCRI pre-affrancati per il rinvio al paese- A, senza dover affrancarli.
3a tappa: paese A
3.1 Al loro arrivo, l'Ufficio di distribuzione registra tutti gli invii CCRI rinviati al titolare della licenza.
3.2 Gli invii sono distribuiti al titolare della licenza
3.3 L'Amministrazione fattura regolarmente al titolare della licenza il numero di invii rispediti
Annesso 3
Procedure di gestione e di conto tra le Amministrazioni
Riassunto
Questo riassunto descrive le principali tappe delle procedure di gestione e di conto tra le Amministrazioni. Queste possono decidere di non applicare queste procedure di conto o di applicare altri metodi.
1a tappa: paese A
1.1. L'Amministrazione spedisce al paese B gli invii di publiposta del titolare della licenza contenenti invii CCRI pre-affrancati.
2a tappa: paese B
2.1 I destinatari della publiposta in provenienza dal paese A rispediscono gli invii CCRI pre-affrancati al titolare della licenza nel paese A.
2.2 Gli invii CCRI sono identificati negli Uffici di scambio di partenza del paese B e riuniti in fasci o insaccati separatamente.
2.3 Il numero di invii CCRI contenuti in un piego e' indicato sul foglio d'avviso C12.
2.4 Gli Uffici di scambio di partenza annotano il numero di invii CCRI spediti a ciascuna Amministrazione.
2.5 Gli invii CCRI sono spediti al paese A, se del caso all'ufficio di scambio d'entrata specificato.
3a tappa: paese B
3.1 Il paese B determina l'importo da fatturare al paese A per la rispedizione di ciascun invio CCRI a quest'ultimo. Questo importo viene indicato al paese A.
3.2 Il paese B invia al paese A una rilevazione trimestrale del numero di invii CCRI spediti al paese A.
4a tappa
4.1 Il paese creditore invia un conto annuale al paese debitore per il regolamento
Risoluzioni
Risoluzione C 91/1989
Programma generale di azione di Washington
Il Congresso,
- visto
il Dibattito generale di Washington organizzato il 16 novembre sul tema "Per meglio servire la clientela - Strategie commerciale ed
operative della posta"
considerando
- lo sviluppo e la diversificazione del mercato delle comunicazioni e degli scambi commerciali;
- l'incidenza della "deregulation" in materia di trasporto e di comunicazioni e la riduzione del monopolio postale in vari Paesi membri;
- l'intensificazione della concorrenza sui mercati postali;
- l'imperativo categorico di giungere ad una migliore conoscenza del mercato per quanto riguarda la sua composizione, i suoi gruppi di clienti, ed i servizi offerti;
- la necessita' di adattarsi rapidamente all'evoluzione dell'offerta e della domanda di servizi a livello commerciale e tecnico;
- l'importanza di assicurare una gestione piu' commerciale per poter mantenere e migliorare la qualita' dei servizi tradizionali manifestamente di carattere pubblico;
tenendo conto
- di tutti gli aspetti della dichiarazione di Amburgo, in particolare dell'azione consistente a sensibilizzare i governi e gli utenti riguardo all'esigenza di far si' che la posta divenga una impresa dinamica che contribuisca ad un buon andamento dell'attivita' economica e di dotarla dei mezzi strutturali e finanziari necessari per la sua trasformazione;
- delle decisioni adottate dalle varie Conferenze regionali, in particolare quelle dei ministri e dei direttori generali;
- della necessita' di agire a livello internazionale come una sola ed unica impresa postale con riserva della legge applicabile in materia di concorrenza.
approva
l'allegato Programma generale di azione di Washington,
lancia un appello gressante
ai Governi affinche' dotino a posta di uno statuto giuridico e di un sistema di gestione moderni che le garantisca una adeguata autonomia e mezzi umani e finanziari adeguati basati sul concetto di redditivita'.
esorta
le Amministrazioni a fare tutto il possibile per:
1 - conseguire gli obiettivi prioritari in appresso;
a) ottenere dal loro governo ed attuare uno statuto giuridico ed un sistema di gestione che consentano loro di disporre dei mezzi umani e finanziari necessari per la gestione di una impresa dinamica;
b) approfondire la loro conoscenza del mercato e vigilare sulla concorrenza in vista di incrementare la produttivita' dei prodotti della posta;
c) far fronte in maniera piu' adeguata alle esigenze dei clienti dal punto di vista dei sistema tariffari, della qualita' del servizio della gamma di prestazioni offerte e del servizio alla clientela;
d) rafforzare la posta internazionale dal punto di vista della solidarieta', di una legislazione piu' confacente, delle norme di servizio nonche' delle attivita' di appoggio e di cooperazione tecnica;
2 - collaborare in seno all'UPU per fornire in maniera coordinata,
prestazioni postali di grande qualita'
3 - realizzare senza indugio le azioni contenute nel Programma generale di azione di Washington, tenendo conto delle priorita' e del calendario fissati dagli organi dell'Unione;
4 -Vigilare costantemente e procedere ad una periodica valutazione del grado di realizzazione del programma di azione, e renderne conto periodicamente al Consiglio esecutivo tramite l'Ufficio internazionale,
invita
le Unioni ristrette:
1 - a tenere largamente conto del Programma generale di azione di Washington nel loro programma di sviluppo postale,
2 - ad istituire priorita' al loro livello;
3 - a comunicare all'Ufficio internazionale le informazioni relative alle loro iniziative ed ai risultati ottenuti nell'attuazione del programma di azione,
incarica
il Consiglio esecutivo (CE), il Consiglio consultivo degli studi postali (CCE)P e l'Ufficio internazionale:
- di adottare senza ritardo, nell'ambito delle loro competenze, le misure appropriate per conseguire gli obiettivi stabiliti e realizzare le azioni contenute nel Programma generale di azione di Washington;
- di vigilare sull'attuazione del programma di azione in particolar modo in occasione delle riunioni del Comitato di coordinamento;
- di fare rapporto al Congresso successivo sui risultati e le esperienze ottenute;
- di sottoporre proposte pertinenti al Congresso successivo.
(Congres - Doc 48.2, 13a seduta plenaria)
Annesso 1
XX Congresso dell'UPU - Washington 1898 Programma generale d'azione di Washington
1. Obiettivi principali
Il Congresso di Washington, consapevole del fatto che la concorrenza sul mercato delle comunicazioni si e' intensificata e che cio' costituisce un incitamento a migliorare l'efficacia per far fronte al desiderio della nostra clientela di avere prestazioni piu' affidabili ed un migliore rapporto qualita/prezzo, ritiene che le azioni in appresso siano indispensabili alla sopravvivenza di servizi postali efficaci:
1. I Governi sono urgentemente invitati a vigilare affinche' la posta sia munita di uno statuto giuridico nonche' di un sistema di gestione e di risorse autonome, essenziale per poter fornire servizi postali efficaci che corrispondano alle esigenze della clientela.
2. Le Amministrazioni postali devono creare una forma mentis basata sul mercato in cui l'utente esige il massimo rango di priorita'; cio' deve essere preso in considerazione in tutte le decisioni di principio e nelle norme attinenti al funzionamento dei servizi.
3. In concreto tutti i Paesi membri dell'UPU devono prestare la massima attenzione acciocche' tutti i servizi e prodotti postali sano di ottima qualita' sia sul piano nazionale che sul piano internazionale.
4. L'IPU deve fare tutto quanto in suo potere per incoraggiare i governi e le Amministrazioni a conseguire questi obiettivi, a fornirsi un sostegno reciproco ed a cooperare per giungere a cio'. In concreto e' questa una priorita' che deve occupare un posto preminente nei programmi di lavoro del CE, del CCEP e dell'Ufficio internazionale.
Azioni distinte volte a conseguire questi obiettivi figurano nella parte III "Obiettivi ed azioni" di questo programma.
II. Fissazione dei ranghi di priorita' di azioni
Il Congresso ha convenuto che tutte le azioni convenute nel presente programma di azione sono importanti. Tuttavia le Amministrazioni non potranno eseguirle immediatamente poiche', per alcune di esse, le risorse sono limitate ed altre potranno essere portate a termine solo in un certo arco di tempo.
Nel selezionare le attivita' da intraprendere le Amministrazioni devono innanzitutto tenere presente gli obiettivi enumerati nella parte I di questo programma.
Se le Amministrazioni non dispongono di risorse sufficienti, diviene in tal caso indispensabile sensibilizzare il governo sulla necessita' di ammodernare e di migliorare il loro statuto giuridico. Cio' puo' richiedere un certo tempo ed e' possibile che le Amministrazioni debbano esercitare una costante pressione sul loro Governo per pervenirvi.
Vi sono tuttavia delle azioni che ciascuna Amministrazione puo' rapidamente e con relativamente poca spesa portare a termine per controllare e migliorare la qualita' dei servizi di base. Queste azioni devono occupare in tutte le Amministrazioni il primo rango di priorita'. Altre azioni possono svolgersi contemporaneamente in funzione delle risorse di ciascuna Amministrazione.
Occorre soprattutto che tutte le azioni siano basate sul due principi fondamentali seguenti:
- rispondere alle esigenze della clientela;
- migliorare la qualita' del servizio.
Parte di provvedimento in formato grafico
Risoluzione C92/1989
Approvazione dei Regolamenti di esecuzione esaminati dal Congresso
Il Congresso,
Viste
le nuove competenze legislative del Consiglio esecutivo,
tenendo conto
della sua Risoluzione C 1 con la quale ha deciso di far entrare immediatamente in vigore le disposizioni relative alle nuove competenze legislative del Consiglio esecutivo,
incarica
il Consiglio esecutivo di stabilire definitivamente i Regolamenti di esecuzione da esso esaminati, vale a dire:
- Convenzione. Regolamento di esecuzione;
- Accordo relativo ai pacchi postali. Regolamento di esecuzione;
- Accordo relativo ai vaglia postali. Regolamento di esecuzione e Protocollo finale;
- Accordo relativo al servizio degli assegni postali, Regolamento di esecuzione
- Accordo relativo agli invii con assegno, Regolamento di esecuzione
(Congres - Doc 88, 16a seduta plenaria)
Decisioni
Decisione C93/1989
Elezione del Direttore generale e del Vice-Direttore generale
dell'Ufficio internazionale dell'Unione postale universale
Il Congresso,
Visto
l'articolo 108, paragrafo 1, del Regolamento generale:
- rielegge all'incarico di Direttore generale dell'Ufficio internazionale il Sig. Adwaldo Cardoso Botto de Barros (Brasile), Direttore generale dell'Ufficio internazionale;
- elegge all'incarico di Vice-Direttore generale dell'Ufficio internazionale 11 Sig. Jaime Ascandoni R. (Spagna), Vice Direttore
generale presso l'Ufficio internazionale
La presente decisione entra in vigore il 1 gennaio 1990
(Congres - Doc 41, 8a seduta plenaria)
Decisione C94/1989
Utilizzazione di altri mezzi di trasmissione di fondi dei servizi
finanziari postali
Il Congresso
incarica
il Consiglio esecutivo di effettuare uno studio sulla possibilita' di utilizzare altri mezzi piu' rapidi e meno onerosi per la trasmissione di fondi dei servizi finanziari postali e di comunicare il risultato di questo studio alle Amministrazioni postali a fini di gestione.
(Commissione 8, 4a seduta)
Regolamento
Union postale universelle
Documents du Congres de Washington 1989
Tome III
Deuxieme volume
Reglements d'execution, arretes par le Conseil executif,
des Actes signes a' Washington
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Regolamento Trad
Traduzione non ufficiale
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