058U1281
058U1281
Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione Fondo previdenza (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1958 n. 1281)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 87 della Costituzione ;
Visto il regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826 , convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12 , che ha istituito il Fondo di previdenza a favore del personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;
Visto il regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo predetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1949, n. 603 , modificato con decreto Presidenziale 4 dicembre 1954, n. 1281 ;
Ritenuta la necessita' di riordinare e di aggiornare alcune disposizioni contenute nel detto regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Decreta:
E' approvato l'unito regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza, istituito a favore del personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali con il regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826 , convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12 .
L'unito regolamento, vistato dal Ministro proponente sostituisce quello approvato con decreto del Presidente della. Repubblica 1 luglio 1949, n. 603, modificato con decreto Presidenziale 4 dicembre 1954, n. 1281 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 novembre 1958 GRONCHI FANFANI - PRETI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 marzo 1959 Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 11. - VILLA
Art. 1
Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza per il personale del Catasto e dei servizi tecnici erariali.
Art. 1.
Il Fondo di previdenza, istituito con l' art. 1 del decreto - legge 17 novembre 1938, n. 1826 , convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12 , ha sede presso la Direzione generale dei catasto e dei servizi tecnici erariali.
Sono iscritti di diritto al Fondo di previdenza tutti gli impiegati e i subalterni appartenenti al ruolo dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali ed al ruolo aggiunto della stessa Amministrazione, gli impiegati e i subalterni inquadrati ai sensi del regio decreto - legge 4 febbraio 1937, n. 100 , nonche' i salariati di cui all' art. 1 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 , che prestano servizio alle dipendenze dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.
Art. 2
Art. 2.
Le entrate del Fondo sono costituite:
a) dalla quota dei diritti, proventi e compensi spettanti al personale in base alla tabella A, titolo III, allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869 ed all'art. 2 della legge 14 luglio 1957, n. 580 , nella misura determinata con decreto Ministeriale, ai sensi dell' art. 2, lettera a) del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826 , convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12 ;
b) dai proventi del denaro investito come all'art. 19;
c) da sovvenzioni, contributi, oblazioni volontarie, lasciti, donazioni ed altri proventi eventuali.
Art. 3
Art. 3.
Il Fondo di previdenza provvede:
a) a corrispondere un'indennita' agli iscritti al Fondo nel momento in cui lasciano definitivamente il servizio per qualsiasi causa che non sia la destituzione dall'impiego o il licenziamento con la perdita al diritto al trattamento di quiescenza, ovvero ai loro superstiti se gli iscritti sono deceduti durante il servizio.
Nei casi di cessazione dal servizio per destituzione o per licenziamento senza diritto al trattamento di quiescenza, e' in facolta' del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza di consentire che l'indennita' o parte di essa sia concessa alla famiglia, limitatamente alla moglie o ai figli secondo l'ordine di preferenza indicato nel successivo art. 13;
b) a corrispondere sovvenzioni nei casi previsti dall'art. 17.
Art. 4
Art. 4.
Per provvedere alle finalita' del Fondo, le entrate annuali sono ripartite come segue:
1) il 75% per la corresponsione delle indennita' previste alla lettera a) dell'art. 3;
2) il 18% per le erogazioni previste dalla lettera b) dello stesso articolo;
3) il 2% per le spese inerenti all'amministrazione del Fondo, al funzionamento della segreteria, al servizio di riscossione e di pagamento delle entrate e delle uscite e a sostenere le eventuali spese straordinarie ed occasionali;
4) il 5% per costituire una riserva necessaria a garantire la liquidazione delle indennita' nella misura prevista dal successivo art. 12.
Le somme non erogate nell'esercizio finanziario per la corresponsione delle indennita' previste alla lettera a) dell'art. 3 e per le spese di amministrazione di cui al punto 3), passano ad incrementare il fondo di riserva di cui al prececedente punto 4).
Quelle non erogate per la corresponsione delle sovvenzioni previste alla lettera b) dello stesso art. 3, possono essere impiegate per gli stessi scopi negli esercizi successivi.
Art. 5
Art. 5.
Il Fondo di previdenza e' amministrato da un Consiglio nominato dal Ministro per le finanze e costituito come segue:
Presidente:
Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali.
Membri:
a) l'ispettore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, sostituto del direttore generale, vice presidente;
b) il direttore della Divisione personale della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;
c) un rappresentante della organizzazione sindacale del personale provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, designato dalla segreteria della stessa organizzazione sindacale. In caso di pluralita' di sindacati, il rappresentante verra' scelto dal Ministro per le finanze tra i nominativi che verranno designati dalle segreterie delle varie organizzazioni sindacali. Ciascun sindacato potra' designare soltanto un nominativo fra gli impiegati di ruolo, residenti a Roma, aventi almeno cinque anni di effettivo servizio nell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.
Il rappresentante sindacale dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato;
d) quattro rappresentanti del personale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, e cioe' un impiegato della carriera direttiva, uno della carriera di concetto, uno della carriera esecutiva ed uno della carriera ausiliaria, tutti residenti a Roma ed aventi almeno cinque anni di effettivo servizio nella Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, eletti per referedum, secondo le modalita' stabilite I quattro rappresentanti di cui al precedente punto d) durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Segretario: un funzionario amministrativo della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali con qualifica non superiore a quella di direttore di sezione e non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe.
Art. 6
Art. 6.
Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno sei dei suoi componenti, tra i quali il presidente o il vice presidente ed il direttore della Divisione personale o chi ne fa le veci.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
Il segretario non ha voto deliberativo.
Art. 7
Art. 7.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta ogni mese, e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno, ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri.
Esso e' chiamato:
1) a liquidare le indennita' di cui all'art. 3, lettera a);
2) a deliberare sulla concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 3, lettera b);
3) a deliberare riguardo alla accettazione di oblazioni volontarie e all'introito di proventi eventuali;
4) ad autorizzare le spese ordinarie di gestione e le altre di cui al punto 3) dell'art. 4;
5) ad approvare i rendiconti della gestione;
6) a provvedere, in generale, su tutto quanto riflette il funzionamento del Fondo e lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili.
La liquidazione delle spese di cui al punto 4) del presente articolo sara' effettuata, di regola, alla fine di ciascun semestre dell'esercizio finanziario.
Art. 8
Art. 8.
Di ogni adunanza del Consiglio di amministrazione il segretario deve redigere il processo verbale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio medesimo nella adunanza immediatamente successiva.
Detto verbale dovra', in ordine cronologico, essere riportato Integralmente nel registro dei verbali, e sottoscritto dal presidente del Consiglio di amministrazione e dal segretario.
Art. 9
Art. 9.
La revisione della contabilita' del Fondo e' demandata ad un Collegio di revisori nominato dal Ministro per le finanze e composto dal direttore della Divisione affari amministrativi e contabili della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali che lo presiede e di due impiegati dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali residenti in Roma, eletti con le modalita' indicate nell'art. 5, punto d).
Questi ultimi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
I revisori sono tenuti a presentare alla fine di ogni esercizio finanziario, la relazione sull'andamento della gestione che deve essere allegata al rendiconto consuntivo del Fondo.
Il presidente del Collegio dei revisori, ovvero uno dei componenti del Collegio stesso, deve intervenire senza voto deliberativo soltanto nella seduta del Consiglio di amministrazione nella quale, a norma dell'art. 23 e' esaminato il rendiconto consuntivo del Fondo.
Art. 10
Art. 10.
Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del Fondo.
Il presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 7.
Nei casi di particolare comprovata urgenza egli puo' provvedere alla liquidazione delle indennita' di cui all'art. 3, lettera a) e disporne l'integrale pagamento ovvero, quando non sia possibile provvedere alla immediata liquidazione della indennita', disporre il pagamento di somme in acconto fino al limite della meta' della somma presuntivamente dovuta a tale titolo; cosi' pure, su proposta di due membri del Consiglio, di cui uno appartenente al ruolo provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, puo' anche provvedere, con carattere di urgenza, ai pagamento di una somma a titolo di anticipazione per le sovvenzioni di cui ai punti 1) e 2 dell'art. 17.
Dei provvedimenti adottati il presidente e' tenuto a riferire al Consiglio nella prima adunanza.
Art. 11
Art. 11.
Il diritto all'indennita' si acquista al compimento di due anni di ininterrotta iscrizione al Fondo.
Si prescinde da tale limite in caso di morte o di inabilita' permanente e totale dovuta a causa di servizio.
Art. 12
Art. 12.
L'indennita' di cui all'art. 3, lettera a), sara' corrisposta al personale di ruolo ordinario o aggiunto che ne abbia diritto a norma dell'art. 11 in relazione al numero degli anni di servizio utili a pensione ed al personale non di ruolo in relazione al numero degli anni di servizio utili per la liquidazione dell'indennita' prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 .
La misura dell'anzidetta indennita' spettante all'iscritto, per ogni anno di servizio e secondo la categoria di appartenenza e la qualifica rivestita nel momento della cessazione dal servizio, si ottiene moltiplicando il coefficiente di seguito indicato per l'ammontare delle entrate, di cui al punto 1) dell'art. 4, dell'esercizio finanziario che precede l'anno solare in cui avviene la definitiva cessazione dal servizio dello iscritto:
ispettore generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0003429
ingegnere capo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0003200
ingegnere superiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0002972
primo ingegnere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0002743
ingegnere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0002515 Personale di concetto:
geometra capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0003200
geometra principale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0002972
primo geometra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0002743
geometra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.002515
geometra aggiunto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0002286
vice geometra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0002057 Personale esecutivo:
assistente capo, disegnatore capo, computista capo. . . 0.0002515 assistente principale, disegnatore principale, computista principale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0002286 primo assistente, primo disegnatore, primo computista . 0.0002057 assistente, disegnatore, computista . . . . . . . . . . 0.0001715 Personale ausiliario:
usciere capo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0001715
usciere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0001486
inserviente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0001143 Personale salariato:
capo operaio, sorvegliante, operaio specializzato . . . 0.0001715
operaio qualificato . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0001486
operaio comune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0001143 Personale non di ruolo:
avventizio di I categoria . . . . . . . . . . . . . . . 0.0002515
avventizio di II categoria. . . . . . . . . . . . . . . 0.0002057
avventizio di III categoria . . . . . . . . . . . . . . 0.0001715 avventizio di IV categoria e salariato non di ruolo . . 0.0001143
La indennita' di cui al presente articolo non puo' essere ne' inferiore ne' superiore di un quarto alla media dell'indennita' calcolata, a parita' di condizioni, nel triennio precedente all'anno in cui e' avvenuta la cessazione dal servizio dello iscritto.
Nel caso sia inferiore, al pagamento della differenza sara' provveduto con la riserva di cui al punto 4) dell'art. 4. Nel caso sia superiore la differenza andra' ad incrementare la anzidetta riserva.
Art. 13
Art. 13.
In caso di morte avvenuta in attivita' di servizio dello iscritto ai Fondo, l'indennita' prevista dall'art. 12 e' corrisposta, in ordine di preferenza, ai seguenti superstiti:
1) al coniuge superstite quando non esista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa del coniuge superstite o di entrambi. Qualora l'iscritto deceduto abbia lasciato superstite, oltre il coniuge, figli di precedenti matrimoni, e riservata a questi, nell'ordine di preferenza di cui ai numeri 2), 3), 4), una quota dell'indennita' pari ad un terzo o meta', secondo che esistano o meno figli di entrambi i coniugi;
2) ai figli legittimi, legittimati o adottivi minorenni o permanentemente inabili al lavoro, in parti uguali;
3) alle figlie legittime, legittimate o adottive maggiorenni gia' conviventi a carico dell'iscritto deceduto, in parti uguali;
4) ai figli legittimi, legittimati o adottivi maggiorenni, in parti uguali;
5) ai figli naturali riconosciuti, maggiorenni o minorenni, in parti uguali;
6) al padre, se i genitori sono entrambi viventi e non separati legalmente per colpa del padre o di entrambi; al genitore superstite se uno di essi e' morto. Se i genitori sono separati legalmente per colpa del padre o di entrambi, la indennita' e' divisa tra essi in parti uguali;
7) ai fratelli e alle sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni purche' non coniugati, in parti uguali;
8) ai fratelli e sorelle maggiorenni o coniugati, nullatenenti, in parti uguali;
9) alla persona esplicitamente e a tal fine designata dall'iscritto con atto di ultima volonta'. Se vi sono piu' persone designate, l'indennita' e' corrisposta in parti uguali a quelle viventi, salvo che l'iscritto medesimo abbia disposto diversamente.
Art. 14
Art. 14.
Ai superstiti di cui ai numeri 1) e 2) del precedente art. 13, degli iscritti al Fondo deceduti in attivita' di servizio, la indennita' e' calcolata sulla base massima di 40 annualita' sempre che sia stato acquisito il diritto di cui all'art. 11.
Qualora il superstite sia il marito dell'impiegata, il beneficio della maggiore liquidazione viene concesso solo se egli sia permanentemente inabile a qualsiasi proficuo lavoro.
Art. 15
Art. 15.
All'iscritto al Fondo che abbandona l'impiego a seguito di volontarie dimissioni ovvero per fare passaggio ad altra Amministrazione dello Stato viene corrisposta, sempre che abbia compiuto due anni di ininterrotta iscrizione al Fondo, l'indennita' nella misura della meta' di quella che gli sarebbe spettata in base al precedente art. 12.
Art. 16
Art. 16.
L'indennita' e' corrisposta su domanda degli iscritti al Fondo o dei loro superstiti, presentata entro un biennio dalla cessazione dal servizio o dal decesso, al Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza.
Quando l'indennita' sia richiesta dai superstiti, alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) se si tratta del coniuge:
il certificato di matrimonio, lo stato di famiglia e un atto di notorieta', redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell' art.
7 del decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678 , da cui risulti che non esiste sentenza di separazione passata in giudicato e pronunciata per sua colpa o di entrambi i coniugi;
2) se si tratta di figli legittimi, legittimati o adottivi minorenni o permanentemente inabili al lavoro:
lo stato di famiglia e un atto di notorieta', redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell' art. 7 del decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678 , comprovante i vincoli di parentela degli aventi diritto con lo iscritto deceduto, nonche' la copia autentica dell'atto di adozione per i figli adottivi, e, quando sia necessario, la prova della invalidita' al lavoro;
3) se si tratta di figlie legittime, legittimate o adottive maggiorenni, gia' conviventi e a carico del genitore defunto,
i documenti di cui al precedente n. 2), nonche' un legale documento o atto di notorieta', redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessata (o dalle interessate) a norma dell' art. 7 del decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678 , da cui risulti che le richiedenti erano conviventi e a carico del deceduto;
4) se si tratta di figli legittimi, legittimati o adottivi maggiorenni:
i documenti come al precedente n. 2);
5) se si tratta di figli naturali riconosciuti:
la prova del riconoscimento e un atto di notorieta', redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell' art. 7 del decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678 , da cui risulti che i richiedenti sono i soli aventi diritto;
6) se si tratta dei genitori:
un atto di notorieta', redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell' art. 7 del decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678 , da cui risulti non essere intervenuta sentenza di separazione passata in giudicato, oppure, se tale sentenza sia intervenuta, copia autentica della sentenza stessa, e un certificato dell'ufficio di stato civile comprovante i vincoli di parentela dei richiedenti con il deceduto;
7) se si tratta di fratelli o sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni purche' non coniugati o di fratelli o sorelle maggiorenni o coniugati, nullatenenti:
un certificato dell'ufficio di stato civile o un atto di notorieta', redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell' art. 7 del decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678 , comprovante i vincoli di parentela con l'iscritto deceduto, e, quando sia necessario, la condizione di stato civile, quella di inabilita' al lavoro e quella di nullatenenza. I richiedenti inoltre debbono comprovare, con lo stesso atto di notorieta', o con la stessa dichiarazione, di essere i soli aventi diritto;
8) se si tratta di persona designata dall'iscritto con disposizione di ultima volonta' a mente del n. 9) del precedente art. 13:
un estratto autentico della disposizione di ultima volonta' e un atto notorio, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato a norma dell' art. 7 del decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678 , attestante che non esistono altri aventi diritto all'indennita' secondo l'ordine di preferenza stabilito nei numeri da 1) a 8) dell'art. 13.
Art. 17
Art. 17.
Le sovvenzioni di cui alla lettera b) dell'art. 3 potranno essere corrisposte:
1) nei casi di morte, non per causa di servizio, di impiegati, subalterni e salariati che non abbiano compiuto il biennio di iscrizione al Fondo stabilito dall'art. 11. La sovvenzione non deve mai superare la meta' dell'indennita' che sarebbe spettata ove tale biennio fosse compiuto e spetta ai superstiti specificati nell'art. 13 nell'ordine in questo stabilito e con le modalita' di cui all'art. 16;
2) nei casi di gravi malattie o infortuni degli iscritti al Fondo, con speciale riguardo a coloro che per effetto di tali eventi abbiano subito riduzioni dello stipendio;
nei casi di malattia o infortuni di comprovata gravita' e durata dei membri di famiglia degli iscritti al Fondo purche' conviventi ed a carico del capo famiglia;
nei casi di decesso dell'iscritto o di un membro di famiglia (limitatamente al coniuge, ai figli ed ai genitori) gia' convivente ed a carico.
Il Consiglio di amministrazione, secondo le disponibilita' per sovvenzioni del Fondo, potra', con particolari norme stabilite anno per anno, utilizzare una quota del Fondo disponibile allo scopo di conferire, per concorso, tra i figli (degli iscritti al Fondo che dimostrino particolare tendenza agli studi, borse di studio per corsi di scuole medie e di istruzione superiore, universita', accademie ed in genere istituti ai quali si accede con il diploma di scuola media superiore. Tale quota non potra' comunque superare il dieci per cento della disponibilita' annua per sovvenzioni.
Il Consiglio di amministrazione puo' imporre vincoli speciali per la riscossione e l'impiego delle sovvenzioni concesso ai termini del presente articolo.
Art. 18
Art. 18.
Le domande di sovvenzione, corredate dai necessari documenti, debbono essere dirette al Consiglio di amministrazione, e, salvo le eccezioni di cui all'ultimo comma del presente articolo, essere trasmesse per il tramite del capo dell'ufficio, con le necessarie informazioni e con il proprio motivato parere.
Le domande di sovvenzione presentate da ispettori generali o ingegneri capi o comunque da dirigenti uffici, saranno trasmesse dagli interessati con i relativi documenti direttamente al Consiglio di amministrazione. Quelle presentate da impiegati o salariati assegnati o distaccati presso uffici diversi dagli uffici tecnici erariali saranno trasmesse, osservate le modalita' di cui al primo comma del presente articolo, al Consiglio di amministrazione dai capi degli uffici presso i quali i richiedenti prestano servizio.
Art. 19
Art. 19.
Le somme spettanti al Fondo di previdenza sono versate in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti secondo le modalita' stabilite d'accordo fra l'Amministrazione della Cassa e la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.
Le somme che eccedono le ordinarie necessita' del Fondo di previdenza possono essere investite in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato o in casi eccezionali in altre forme deliberate dal Consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro per le finanze.
Art. 20
Art. 20.
Il pagamento delle indennita' e delle sovvenzioni e' fatto per il tramite dei capi degli uffici a favore dei quali la Cassa depositi e prestiti emette i relativi mandati, in conformita' di ordini firmati dal presidente del Consiglio di amministrazione e dal segretario.
I mandati emessi dalla Cassa depositi e prestiti vengono estinti mediante bollette di introito rilasciate alla Tesoreria dai capi degli uffici, staccandole da appositi registri a madre e figlia.
Le ricevute degli interessati devono dai capi ufficio esser controfirmate e trasmesse immediatamente all'Amministrazione del fondo.
Al termine dell'anno finanziario i capi ufficio devono chiudere i registri a madre e figlia delle bollette d'introito e trasmetterli all'Amministrazione predetta.
Art. 21
Art. 21.
Tutte le cariche nel Consiglio di amministrazione e nei Collegio sindacale, tranne quella del segretario del Consiglio di amministrazione, sono gratuite e non comportano, quindi, diritto ad indennita' di presenza per le sedute dei rispettivi organi.
Art. 22
Art. 22.
Per procedere al pagamento delle spese di amministrazione e degli acconti o anticipazioni di cui all'art. 10 saranno affidati all'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Roma fondi tratti con mandati a suo favore sul conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti.
Con gli stessi fondi si potra', previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, provvedere anche all'immediato pagamento delle sovvenzioni gia' deliberate nei casi in cui speciali circostanze di urgenza giustifichino la deroga della procedura stabilita dal precedente art. 20.
Alla fine di ogni esercizio, l'ingegnere capo stesso dovra' dare conto dei fondi da lui gestiti trasmettendo, a corredo del registro d'introito, tutti i documenti giustificativi delle singole spese, dei pagamenti in acconto e la quietanza del versamento alla Cassa depositi e prestiti della eventuale rimanenza.
Art. 23
Art. 23.
L'anno finanziario del Fondo di previdenza comincia il 1 luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.
Il segretario, entro il mese di dicembre, deve sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione il rendiconto dell'esercizio scaduto.
Il rendiconto approvato sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.
Art. 24
Art. 24 (transitorio)
Le disposizioni degli articoli 12 e 15 sono applicabili a decorrere dal 1 gennaio 1958, all'infuori di quelle contenute negli ultimi due commi dell'art. 12, le quali non hanno vigore fino a tutto l'anno 1960.
Per gli eventi che danno diritto alla liquidazione dell'indennita' e che si verificheranno entro il periodo dal 1 gennaio 1958 alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicheranno le norme del precedente regolamento, se piu' favorevoli agli iscritti.
Visto, il Ministro per le finanze:
PRETI